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Document 02019R0159-20220701

    Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/159/2022-07-01

    02019R0159 — IT — 01.07.2022 — 007.005


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/159 DELLA COMMISSIONE

    del 31 gennaio 2019

    che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

    (GU L 031 del 1.2.2019, pag. 27)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1590 DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 2019

      L 248

    28

    27.9.2019

     M2

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/35 DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 2020

      L 12

    13

    16.1.2020

    ►M3

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/894 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2020

      L 206

    27

    30.6.2020

     M4

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2037 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2020

      L 416

    32

    11.12.2020

    ►M5

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1029 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2021

      L 225I

    1

    25.6.2021

     M6

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1091 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2021

      L 236

    47

    5.7.2021

     M7

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/434 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2022

      L 88

    181

    16.3.2022

    ►M8

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/664 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2022

      L 121

    12

    22.4.2022

    ►M9

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/978 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2022

      L 167

    58

    24.6.2022

    ►M10

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/104 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2023

      L 12

    7

    13.1.2023


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 321, 15.12.2022, pag.  72 (2022/978)




    ▼B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/159 DELLA COMMISSIONE

    del 31 gennaio 2019

    che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio



    Articolo 1

    1.  
    Fatti salvi gli articoli 6 e 7, il presente regolamento apre un contingente tariffario per le importazioni nell'Unione di ciascuna delle 26 categorie di prodotti in esame (definite mediante riferimento ai codici NC specificati nell'allegato I) e per ciascuno dei periodi specificati negli allegati IV.1 e IV.2.

    ▼M3

    2.  
    Per ciascuna delle categorie di prodotti in esame e ad eccezione delle categorie di prodotti 8 e 25a, una parte di ciascun contingente tariffario è assegnata ai paesi specificati nell’allegato IV.
    3.  
    La parte restante di ciascun contingente tariffario e il contingente tariffario per le categorie di prodotti 8 e 25 sono assegnati «per ordine di arrivo», sulla base di un contingente tariffario stabilito in maniera uguale per ciascun trimestre del periodo di imposizione.

    ▼B

    4.  
    I prelievi effettuati in relazione a ciascun contingente trimestrale sono interrotti il ventesimo giorno lavorativo della Commissione successivo alla fine del periodo trimestrale. Alla termine di ciascun trimestre, i saldi non utilizzati del contingente tariffario vengono automaticamente trasferiti al trimestre successivo. Il saldo non utilizzato al termine dell'ultimo trimestre di ogni anno di applicazione del contingente tariffario definitivo non viene trasferito.

    ▼M9

    5.  
    Se il contingente tariffario pertinente di cui al paragrafo 2 viene esaurito per un paese specifico, le importazioni da tale paese per alcune categorie di prodotti possono essere effettuate nel contesto della parte residua del contingente tariffario per la medesima categoria di prodotti. Questa disposizione si applica soltanto durante l’ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione del contingente tariffario definitivo. Per le categorie di prodotti 5, 9 e 21 non sarà consentito alcun ulteriore accesso alla parte residua del contingente tariffario. Per le categorie di prodotti 12, 13, 14, 16, 20 e 27 sarà consentito solo l’accesso a un volume specifico nell’ambito del volume del contingente tariffario inizialmente disponibile nell’ultimo trimestre. Nelle categorie di prodotti 1 e 4B nessun paese esportatore può utilizzare, da solo, più del 30 % del volume del contingente tariffario residuo inizialmente disponibile nell’ultimo trimestre di ogni anno di applicazione delle misure. Per le categorie di prodotti 2, 3A, 3B, 4A, 6, 10, 15, 18, 19, 22, 24, 25B, 26 e 28 l’accesso sarà consentito sul volume complessivo del contingente tariffario inizialmente disponibile nell’ultimo trimestre nelle rispettive categorie di prodotti.

    ▼B

    6.  
    Se il contingente tariffario pertinente è esaurito o se le importazioni delle categorie di prodotti non beneficiano del contingente tariffario pertinente, alle categorie di prodotti di cui all'allegato IV.1 si applica un dazio supplementare del 25 % al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

    Articolo 2

    1.  
    L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento è determinata in conformità delle disposizioni in vigore nell'Unione in materia di origine non preferenziale.
    2.  
    Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da corrispondere in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora equivale al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale.

    Articolo 3

    I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

    Articolo 4

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire il rispetto del presente regolamento.

    Articolo 5

    1.  
    Fatto salvo il paragrafo 2, le importazioni delle 26 categorie di prodotti di cui all'allegato IV originarie di uno dei paesi specificati nell'allegato III non sono soggette alle misure di cui all'articolo 1.
    2.  
    Per ciascuna delle 26 categorie di prodotti di cui all'allegato IV, l'allegato III.2 specifica i paesi di origine soggetti alle misure di cui all'articolo 1.

    Articolo 6

    1.  
    I prodotti provenienti da Norvegia, Islanda e Liechtenstein non sono soggetti alle misure di cui all'articolo 1.
    2.  
    ►M8  Anche il Mozambico non è soggetto alle misure di cui all’articolo 1. ◄

    Articolo 7

    Le misure di vigilanza preventiva in vigore a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione ( 1 ), del 28 aprile 2016, sono sospese per i prodotti di cui all'allegato IV durante il periodo di istituzione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1.

    Articolo 8

    Durante il periodo di cui agli allegati IV.1 e IV.2, la Commissione può riesaminare le misure in caso di variazione delle circostanze.

    Articolo 9

    Eventuali importi pagati a titolo di dazi supplementari imposti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 in relazione ai prodotti specificati nell'allegato IV del presente regolamento sono riscossi definitivamente al livello di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013.

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ▼M5

    Esso si applica fino al 30 giugno 2024.

    ▼B

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

    Prodotto in esame



    Numero di prodotto

    Categoria di prodotto

    Codici NC

    1

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

    2

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

    3

    Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

    7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 , 7225 19 90 , 7226 19 80

    4

    Fogli rivestiti di metallo

    7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7225 99 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70

    5

    Fogli a rivestimento organico

    7210 70 80 , 7212 40 80

    6

    Prodotti stagnati

    7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

    7

    Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

    7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60

    8

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

    7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

    9

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

    10

    Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili

    7219 21 10 , 7219 21 90

    11

    Lamiere magnetiche a grani orientati

    7225 11 00 , 7226 11 00

    12

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

    13

    Barre di rinforzo

    7214 20 00 , 7214 99 10

    14

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

    15

    Vergelle di acciai inossidabili

    7221 00 10 , 7221 00 90

    16

    Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

    7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

    17

    Profilati di ferro o di acciai non legati

    7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

    18

    Palancole

    7301 10 00

    19

    Materiale ferroviario

    7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

    20

    Tubi gas

    7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

    21

    Profilati cavi

    7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

    22

    Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

    7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

    23

    Tubi cuscinetto

    7304 51 12 , 7304 51 18 , 7304 59 32 , 7304 59 38

    24

    Altri tubi senza saldatura

    7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00

    25

    Grandi tubi saldati

    7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

    26

    Altri tubi saldati

    7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

    27

    Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

    28

    Fili di acciai non legati

    7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90




    ALLEGATO II

    II.1 – Crescita delle importazioni per le 26 categorie di prodotti (in tonnellate)



    Numero di prodotto

    Categoria di prodotto

    2013

    2014

    2015

    2016

    2017

    Periodo più recente

    Crescita nel periodo più recente rispetto al 2013

    1

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    4 867 242

    5 263 815

    7 854 395

    8 610 847

    7 048 217

    7 209 718

    48 %

    2

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    1 837 875

    1 906 067

    2 761 337

    2 007 299

    2 463 937

    2 463 941

    34 %

    3

    Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

    266 355

    284 376

    279 777

    312 647

    377 744

    433 526

    63 %

    4

    Fogli rivestiti di metallo

    1 855 325

    2 203 135

    2 688 830

    3 924 906

    5 019 132

    4 637 052

    150 %

    5

    Fogli a rivestimento organico

    681 646

    725 004

    622 482

    730 619

    919 000

    937 693

    38 %

    6

    Prodotti stagnati

    549 941

    660 743

    634 722

    754 638

    616 810

    735 928

    34 %

    7

    Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

    1 439 430

    1 968 634

    2 573 220

    2 834 744

    2 549 694

    2 374 170

    65 %

    8

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

    157 197

    213 885

    247 090

    326 631

    407 886

    408 468

    160 %

    9

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    645 004

    954 179

    697 199

    753 058

    869 091

    972 415

    51 %

    10

    Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili

    26 799

    34 700

    31 586

    25 995

    27 704

    28 677

    7 %

    12

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    942 999

    1 265 397

    1 233 328

    1 429 511

    1 419 973

    1 792 392

    90 %

    13

    Barre di rinforzo

    528 702

    972 572

    1 430 000

    1 292 936

    1 191 379

    1 755 338

    232 %

    14

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    114 638

    149 670

    144 875

    149 499

    161 973

    184 811

    61 %

    15

    Vergelle di acciai inossidabili

    52 068

    71 209

    57 542

    58 659

    63 022

    69 786

    34 %

    16

    Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

    1 107 169

    1 267 308

    1 694 707

    2 001 322

    2 093 877

    2 354 164

    113 %

    17

    Profilati di ferro o di acciai non legati

    222 797

    274 863

    267 851

    387 353

    262 759

    373 732

    68 %

    18

    Palancole

    15 871

    16 497

    14 051

    36 683

    84 549

    83 502

    426 %

    19

    Materiale ferroviario

    14 587

    25 532

    23 202

    12 494

    18 232

    23 013

    58 %

    20

    Tubi gas

    275 378

    349 078

    314 471

    354 261

    401 410

    445 569

    62 %

    21

    Profilati cavi

    485 038

    578 426

    602 190

    757 274

    862 889

    956 360

    97 %

    22

    Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

    42 417

    55 590

    54 948

    51 614

    49 593

    49 781

    17 %

    24

    Altri tubi senza saldatura

    440 696

    509 052

    448 761

    448 333

    410 822

    480 600

    9 %

    25

    Grandi tubi saldati

    295 502

    418 808

    218 549

    171 512

    1 053 049

    720 886

    144 %

    26

    Altri tubi saldati

    462 137

    484 915

    494 914

    526 634

    551 764

    558 457

    21 %

    27

    Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    446 086

    514 066

    479 271

    454 924

    454 921

    501 232

    12 %

    28

    Fili di acciai non legati

    555 798

    700 560

    683 041

    726 158

    714 480

    762 600

    37 %

    II.2 – Crescita delle importazioni per le 2 categorie di prodotti (in tonnellate)



    Numero di prodotto

    Categoria di prodotto

    2013

    2014

    2015

    2016

    2017

    Periodo più recente

    Crescita nel periodo più recente rispetto al 2013

    11

    Lamiere magnetiche a grani orientati

    114 388

    112 258

    101 737

    109 518

    99 917

    106 570

    – 7 %

    23

    Tubi cuscinetto

    7 475

    8 998

    8 337

    7 035

    6 137

    6 265

    – 16 %




    ALLEGATO III

    III.1 – Elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC

    Afghanistan, Albania, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Brasile, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Ciad, Cile, Cina, Colombia, Congo, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti, Eswatini, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Figi, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Isole Salomone, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Liberia, Macao, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Messico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Qatar, Repubblica centrafricana, Repubblica del Kirghizistan, Repubblica democratica del Congo, Repubblica democratica popolare del Laos, Repubblica dominicana, Ruanda, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Santa Lucia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Sud Africa, Sultanato del Brunei Darussalam, Suriname, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

    ▼M9

    III.2    – Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive



    Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive

    Paese/Gruppo di prodotti

    1

    2

    3A

    3B

    4A

    4B

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    24

    25A

    25B

    26

    27

    28

    Brasile

     

     

     

     

    X

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    Cina

     

    X

    X

    X

    X

    X

     

    X

     

    X

    X

    X

    X

     

    X

    X

     

     

    X

    X

     

    X

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    Egitto

    X

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    India

    X

    X

     

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

     

    X

    X

     

     

     

     

    X

     

    X

    X

     

     

    X

     

     

    Indonesia

     

     

     

     

    X

     

     

     

    X

    X

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    Kazakhstan

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    Moldova

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

    X

    X

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    Macedonia del Nord

     

     

     

     

    X

     

     

     

    X

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

    X

    X

     

    X

     

     

     

     

     

    Sud Africa

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

    X

    X

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    Tunisia

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    Turchia

    X

    X

     

     

    X

    X

    X

    X

     

    X

    X

     

    X

    X

     

     

    X

    X

     

    X

    X

    X

     

    X

     

    X

    X

    X

    X

    Ucraina

    X

    X

     

     

    X

    X

     

     

    X

     

     

     

     

    X

    X

     

    X

    X

     

     

    X

    X

    X

    X

     

     

    X

    X

    X

    Emirati arabi uniti

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    X

    X

     

    X

     

     

    X

     

     

     

     

     

    Vietnam

    X

     

    X

    X

    X

    X

    X

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    Tutti gli altri paesi in via di sviluppo

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     




    ALLEGATO IV

    IV.1    – Volumi dei contingenti tariffari



    Numero di prodotto

    Categoria di prodotti

    Codici NC

    Assegnazione per paese (ove applicabile)

    Anno 5

    Anno 6

    Aliquota del dazio supplementare

    Numeri d'ordine

    Dall'1.7.2022 al 30.9.2022

    Dall'1.10.2022 al 31.12.2022

    Dall'1.1.2023 al 31.3.2023

    Dall'1.4.2023 al 30.6.2023

    Dall'1.7.2023 al 30.9.2023

    Dall'1.10.2023 al 31.12.2023

    Dall'1.1.2024 al 31.3.2024

    Dall'1.4.2024 al 30.6.2024

    Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

    Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

    1

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8966

    Turchia

    452 373,88

    452 373,88

    442 539,66

    447 456,77

    469 183,40

    469 183,40

    464 083,58

    464 083,58

    25  %

    09.8967

    India

    287 227,31

    287 227,31

    280 983,24

    284 105,28

    297 900,24

    297 900,24

    294 662,20

    294 662,20

    25  %

    09.8968

    Corea (Repubblica di)

    179 365,46

    179 365,46

    175 466,21

    177 415,83

    186 030,40

    186 030,40

    184 008,33

    184 008,33

    25  %

    09.8969

    Regno Unito

    150 045,49

    150 045,49

    146 783,63

    148 414,56

    155 620,95

    155 620,95

    153 929,42

    153 929,42

    25  %

    09.8976

    Serbia

    159 231,56

    159 231,56

    155 770,01

    157 500,79

    165 148,37

    165 148,37

    163 353,27

    163 353,27

    25  %

    09.8970

    Altri paesi

    900 290,25

    900 290,25

    880 718,72

    890 504,48

    933 743,65

    933 743,65

    923 594,27

    923 594,27

    25  %

     (1)

    2

    Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

    India

    156 974,80

    156 974,80

    153 562,31

    155 268,55

    162 807,74

    162 807,74

    161 038,10

    161 038,10

    25  %

    09.8801

    Corea (Repubblica di)

    91 042,24

    91 042,24

    89 063,06

    90 052,65

    94 425,23

    94 425,23

    93 398,87

    93 398,87

    25  %

    09.8802

    Regno Unito

    84 142,99

    84 142,99

    82 313,80

    83 228,39

    87 269,62

    87 269,62

    86 321,03

    86 321,03

    25  %

    09.8977

    Ucraina

    69 898,31

    69 898,31

    68 378,78

    69 138,54

    72 495,62

    72 495,62

    71 707,62

    71 707,62

    25  %

    09.8803

    Serbia

    39 631,71

    39 631,71

    38 770,15

    39 200,93

    41 104,37

    41 104,37

    40 657,58

    40 657,58

    25  %

    09.8805

    Altri paesi

    321 824,43

    321 824,43

    314 828,25

    318 326,34

    333 782,94

    333 782,94

    330 154,85

    330 154,85

    25  %

     (2)

    3.A

    Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

    7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8808

    Regno Unito

    532,59

    532,59

    521,01

    526,80

    552,38

    552,38

    546,38

    546,38

    25  %

    09.8978

    Iran (Repubblica islamica dell')

    159,72

    159,72

    156,25

    157,98

    165,65

    165,65

    163,85

    163,85

    25  %

    09.8809

    Corea (Repubblica di)

    244,60

    244,60

    239,29

    241,94

    253,69

    253,69

    250,93

    250,93

    25  %

    09.8806

    Altri paesi

    817,65

    817,65

    799,87

    808,76

    848,03

    848,03

    838,81

    838,81

    25  %

     (3)

    3.B

    7225 19 90 , 7226 19 80

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8811

    Corea (Repubblica di)

    33 860,21

    33 860,21

    33 124,12

    33 492,16

    35 118,40

    35 118,40

    34 736,68

    34 736,68

    25  %

    09.8812

    Cina

    29 777,29

    29 777,29

    29 129,96

    29 453,62

    30 883,77

    30 883,77

    30 548,08

    30 548,08

    25  %

    09.8813

    Taiwan

    23 288,87

    23 288,87

    22 782,59

    23 035,73

    24 154,25

    24 154,25

    23 891,70

    23 891,70

    25  %

    09.8814

    Altri paesi

    8 303,99

    8 303,99

    8 123,47

    8 213,73

    8 612,56

    8 612,56

    8 518,94

    8 518,94

    25  %

     (4)

    4.A

    Fogli rivestiti di metallo

    Codici TARIC: 7210410020 , 7210410030 , 7210490020 , 7210490030 , 7210610020 , 7210610030 , 7210690020 , 7210690030 , 7212300020 , 7212300030 , 7212 50 20 , 7212506120 , 7212506130 , 7212506920 , 7212506930 , 7225920020 , 7225920030 , 7225990011 , 7225990022 , 7225990023 , 7225990041 , 7225990045 , 7225990091 , 7225990092 , 7225990093 , 7226993010 , 7226993030 , 7226997011 , 7226997013 , 7226997091 , 7226997093 , 7226997094

    Corea (Repubblica di)

    36 115,37

    36 115,37

    35 330,25

    35 722,81

    37 457,36

    37 457,36

    37 050,22

    37 050,22

    25  %

    09.8816

    India

    51 623,89

    51 623,89

    50 501,64

    51 062,77

    53 542,16

    53 542,16

    52 960,18

    52 960,18

    25  %

    09.8817

    Regno Unito

    34 028,35

    34 028,35

    33 288,60

    33 658,47

    35 292,79

    35 292,79

    34 909,17

    34 909,17

    25  %

    09.8979

    Altri paesi

    454 338,51

    454 338,51

    444 461,58

    449 400,05

    471 221,03

    471 221,03

    466 099,06

    466 099,06

    25  %

     (5)

    4.B

    Codici NC: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10 Codici TARIC: 7210410080 , 7210490080 , 7210610080 , 7210690080 , 7212300080 , 7212506180 , 7212506980 , 7225920080 , 7225990025 , 7225990095 , 7226993090 , 7226997019 , 7226997096

    Cina

    123 409,30

    123 409,30

    120 726,49

    122 067,90

    127 995,00

    127 995,00

    126 603,75

    126 603,75

    25  %

    09.8821

    Corea (Repubblica di)

    160 163,83

    160 163,83

    156 682,01

    158 422,92

    166 115,27

    166 115,27

    164 309,67

    164 309,67

    25  %

    09.8822

    India

    73 708,96

    73 708,96

    72 106,59

    72 907,78

    76 447,88

    76 447,88

    75 616,92

    75 616,92

    25  %

    09.8823

    Regno Unito

    34 028,35

    34 028,35

    33 288,60

    33 658,47

    35 292,79

    35 292,79

    34 909,17

    34 909,17

    25  %

    09.8980

    Altri paesi

    100 848,08

    100 848,08

    98 655,73

    99 751,91

    104 595,44

    104 595,44

    103 458,53

    103 458,53

    25  %

     (6)

    5

    Fogli a rivestimento organico

    7210 70 80 , 7212 40 80

    India

    75 642,86

    75 642,86

    73 998,45

    74 820,66

    78 453,64

    78 453,64

    77 600,88

    77 600,88

    25  %

    09.8826

    Corea (Repubblica di)

    68 363,40

    68 363,40

    66 877,24

    67 620,32

    70 903,68

    70 903,68

    70 132,99

    70 132,99

    25  %

    09.8827

    Regno Unito

    33 563,94

    33 563,94

    32 834,29

    33 199,12

    34 811,13

    34 811,13

    34 432,75

    34 432,75

    25  %

    09.8981

    Taiwan

    21 910,16

    21 910,16

    21 433,85

    21 672,00

    22 724,31

    22 724,31

    22 477,30

    22 477,30

    25  %

    09.8828

    Turchia

    15 126,78

    15 126,78

    14 797,94

    14 962,36

    15 688,87

    15 688,87

    15 518,34

    15 518,34

    25  %

    09.8829

    Altri paesi

    41 252,54

    41 252,54

    40 355,75

    40 804,14

    42 785,42

    42 785,42

    42 320,36

    42 320,36

    25  %

     (7)

    6

    Prodotti stagnati

    7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

    Cina

    106 758,00

    106 758,00

    104 437,17

    105 597,58

    110 724,96

    110 724,96

    109 521,43

    109 521,43

    25  %

    09.8831

    Regno Unito

    38 940,37

    38 940,37

    38 093,84

    38 517,11

    40 387,34

    40 387,34

    39 948,34

    39 948,34

    25  %

    09.8982

    Serbia

    21 429,38

    21 429,38

    20 963,53

    21 196,46

    22 225,67

    22 225,67

    21 984,08

    21 984,08

    25  %

    09.8832

    Corea (Repubblica di)

    15 501,05

    15 501,05

    15 164,07

    15 332,56

    16 077,04

    16 077,04

    15 902,29

    15 902,29

    25  %

    09.8833

    Taiwan

    12 887,99

    12 887,99

    12 607,82

    12 747,90

    13 366,89

    13 366,89

    13 221,60

    13 221,60

    25  %

    09.8834

    Altri paesi

    35 715,05

    35 715,05

    34 938,63

    35 326,84

    37 042,16

    37 042,16

    36 639,53

    36 639,53

    25  %

     (8)

    7

    Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

    7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00

    Ucraina

    270 017,57

    270 017,57

    264 147,62

    267 082,59

    280 051,01

    280 051,01

    277 006,97

    277 006,97

    25  %

    09.8836

    Altri paesi

    554 571,27

    554 571,27

    542 515,37

    548 543,32

    575 178,29

    575 178,29

    568 926,35

    568 926,35

    25  %

     (9)

    8

    Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

    7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

    Altri paesi

    105 581,29

    105 581,29

    103 286,04

    104 433,67

    109 504,53

    109 504,53

    108 314,26

    108 314,26

    25  %

     (10)

    ▼C1

    9

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

    Corea del Sud (Repubblica di)

    47 773,95

    47 773,95

    46 735,39

    47 254,67

    49 549,16

    49 549,16

    49 010,58

    49 010,58

    25 %

    09.8846

    Taiwan

    44 302,39

    44 302,39

    43 339,29

    43 820,84

    45 948,59

    45 948,59

    45 449,15

    45 449,15

    25 %

    09.8847

    India

    29 610,23

    29 610,23

    28 966,53

    29 288,38

    30 710,50

    30 710,50

    30 376,69

    30 376,69

    25 %

    09.8848

    Sud Africa

    25 765,68

    25 765,68

    25 205,56

    25 485,62

    26 723,10

    26 723,10

    26 432,63

    26 432,63

    25 %

    09.8853

    Stati Uniti

    24 090,93

    24 090,93

    23 567,21

    23 829,07

    24 986,11

    24 986,11

    24 714,52

    24 714,52

    25 %

    09.8849

    Turchia

    20 046,66

    20 046,66

    19 610,86

    19 828,76

    20 791,56

    20 791,56

    20 565,57

    20 565,57

    25 %

    09.8850

    Altri paesi

    63 645,29

    63 645,29

    62 261,69

    62 953,49

    66 010,25

    66 010,25

    65 292,75

    65 292,75

    25 %

     (11)

    ▼M9

    10

    Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili

    7219 21 10 , 7219 21 90

    Cina

    4 731,30

    4 731,30

    4 628,44

    4 679,87

    4 907,10

    4 907,10

    4 853,77

    4 853,77

    25  %

    09.8856

    India

    2 007,05

    2 007,05

    1 963,42

    1 985,24

    2 081,63

    2 081,63

    2 059,01

    2 059,01

    25  %

    09.8857

    Sud Africa

    1 374,32

    1 374,32

    1 344,44

    1 359,38

    1 425,39

    1 425,39

    1 409,89

    1 409,89

    25  %

    09.8859

    Regno Unito

    827,96

    827,96

    809,96

    818,96

    858,73

    858,73

    849,39

    849,39

    25  %

    09.8984

    Taiwan

    764,41

    764,41

    747,79

    756,10

    792,81

    792,81

    784,19

    784,19

    25  %

    09.8858

    Altri paesi

    1 002,95

    1 002,95

    981,14

    992,04

    1 040,21

    1 040,21

    1 028,91

    1 028,91

    25  %

     (12)

    12

    Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

    7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

    Cina

    135 003,41

    135 003,41

    132 068,55

    133 535,98

    140 019,93

    140 019,93

    138 497,97

    138 497,97

    25  %

    09.8861

    Regno Unito

    112 785,82

    112 785,82

    110 333,95

    111 559,89

    116 976,77

    116 976,77

    115 705,28

    115 705,28

    25  %

    09.8985

    Turchia

    101 999,52

    101 999,52

    99 782,14

    100 890,83

    105 789,67

    105 789,67

    104 639,78

    104 639,78

    25  %

    09.8862

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8863

    Svizzera

    65 555,05

    65 555,05

    64 129,94

    64 842,50

    67 990,98

    67 990,98

    67 251,94

    67 251,94

    25  %

    09.8864

    Bielorussia

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8865

    Altri paesi

    58 414,15

    58 414,15

    57 144,27

    57 779,21

    60 584,73

    60 584,73

    59 926,20

    59 926,20

    25  %

     (13)

    13

    Barre di rinforzo

    7214 20 00 , 7214 99 10

    Turchia

    90 856,92

    90 856,92

    88 881,77

    89 869,35

    94 233,03

    94 233,03

    93 208,76

    93 208,76

    25  %

    09.8866

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8867

    Ucraina

    42 298,50

    42 298,50

    41 378,96

    41 838,73

    43 870,24

    43 870,24

    43 393,39

    43 393,39

    25  %

    09.8868

    Bosnia-Erzegovina

    32 685,87

    32 685,87

    31 975,31

    32 330,59

    33 900,43

    33 900,43

    33 531,95

    33 531,95

    25  %

    09.8869

    Moldova (Repubblica di)

    27 318,01

    27 318,01

    26 724,14

    27 021,07

    28 333,10

    28 333,10

    28 025,13

    28 025,13

    25  %

    09.8870

    Altri paesi

    132 668,90

    132 668,90

    129 784,79

    131 226,85

    137 598,67

    137 598,67

    136 103,03

    136 103,03

    25  %

     (14)

    14

    Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

    7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

    India

    30 542,92

    30 542,92

    29 878,94

    30 210,93

    31 677,84

    31 677,84

    31 333,52

    31 333,52

    25  %

    09.8871

    Regno Unito

    4 463,47

    4 463,47

    4 366,44

    4 414,96

    4 629,33

    4 629,33

    4 579,01

    4 579,01

    25  %

    09.8986

    Svizzera

    4 393,46

    4 393,46

    4 297,95

    4 345,71

    4 556,72

    4 556,72

    4 507,19

    4 507,19

    25  %

    09.8872

    Ucraina

    3 393,31

    3 393,31

    3 319,54

    3 356,42

    3 519,40

    3 519,40

    3 481,14

    3 481,14

    25  %

    09.8873

    Altri paesi

    4 956,51

    4 956,51

    4 848,76

    4 902,63

    5 140,68

    5 140,68

    5 084,81

    5 084,81

    25  %

     (15)

    15

    Vergelle di acciai inossidabili

    7221 00 10 , 7221 00 90

    India

    7 103,74

    7 103,74

    6 949,31

    7 026,53

    7 367,70

    7 367,70

    7 287,62

    7 287,62

    25  %

    09.8876

    Taiwan

    4 580,21

    4 580,21

    4 480,64

    4 530,43

    4 750,40

    4 750,40

    4 698,77

    4 698,77

    25  %

    09.8877

    Regno Unito

    3 679,69

    3 679,69

    3 599,69

    3 639,69

    3 816,42

    3 816,42

    3 774,93

    3 774,93

    25  %

    09.8987

    Corea (Repubblica di)

    2 286,74

    2 286,74

    2 237,03

    2 261,88

    2 371,71

    2 371,71

    2 345,93

    2 345,93

    25  %

    09.8878

    Cina

    1 548,74

    1 548,74

    1 515,07

    1 531,90

    1 606,28

    1 606,28

    1 588,83

    1 588,83

    25  %

    09.8879

    Giappone

    1 536,99

    1 536,99

    1 503,57

    1 520,28

    1 594,10

    1 594,10

    1 576,77

    1 576,77

    25  %

    09.8880

    Altri paesi

    773,87

    773,87

    757,04

    765,46

    802,62

    802,62

    793,90

    793,90

    25  %

     (16)

    16

    Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

    7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

    Regno Unito

    176 384,36

    176 384,36

    172 549,92

    174 467,14

    182 938,53

    182 938,53

    180 950,07

    180 950,07

    25  %

    09.8988

    Ucraina

    118 599,40

    118 599,40

    116 021,16

    117 310,28

    123 006,38

    123 006,38

    121 669,35

    121 669,35

    25  %

    09.8881

    Svizzera

    130 373,45

    130 373,45

    127 539,25

    128 956,35

    135 217,93

    135 217,93

    133 748,17

    133 748,17

    25  %

    09.8882

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8883

    Turchia

    113 300,38

    113 300,38

    110 837,33

    112 068,85

    117 510,45

    117 510,45

    116 233,16

    116 233,16

    25  %

    09.8884

    Bielorussia

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8885

    Moldova (Repubblica di)

    66 581,74

    66 581,74

    65 134,31

    65 858,02

    69 055,81

    69 055,81

    68 305,20

    68 305,20

    25  %

    09.8886

    Altri paesi

    116 864,97

    116 864,97

    114 324,43

    115 594,70

    121 207,50

    121 207,50

    119 890,02

    119 890,02

    25  %

     (17)

    17

    Profilati di ferro o di acciai non legati

    7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

    Ucraina

    30 113,25

    30 113,25

    29 458,61

    29 785,93

    31 232,21

    31 232,21

    30 892,73

    30 892,73

    25  %

    09.8891

    Altri paesi

    64 947,85

    64 947,85

    63 535,94

    64 241,90

    67 361,21

    67 361,21

    66 629,03

    66 629,03

    25  %

     (18)

    18

    Palancole

    7301 10 00

    Cina

    6 736,44

    6 736,44

    6 590,00

    6 663,22

    6 986,76

    6 986,76

    6 910,82

    6 910,82

    25  %

    09.8901

    Emirati arabi uniti

    3 333,90

    3 333,90

    3 261,43

    3 297,67

    3 457,79

    3 457,79

    3 420,20

    3 420,20

    25  %

    09.8902

    Regno Unito

    864,55

    864,55

    845,76

    855,16

    896,68

    896,68

    886,93

    886,93

    25  %

    09.8990

    Altri paesi

    274,44

    274,44

    268,47

    271,45

    284,63

    284,63

    281,54

    281,54

    25  %

     (19)

    19

    Materiale ferroviario

    7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

    Regno Unito

    4 916,90

    4 916,90

    4 810,01

    4 863,46

    5 099,61

    5 099,61

    5 044,18

    5 044,18

    25  %

    09.8991

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8906

    Turchia

    1 498,14

    1 498,14

    1 465,57

    1 481,86

    1 553,81

    1 553,81

    1 536,92

    1 536,92

    25  %

    09.8908

    Cina

    1 449,19

    1 449,19

    1 417,68

    1 433,44

    1 503,04

    1 503,04

    1 486,70

    1 486,70

    25  %

    09.8907

    Altri paesi

    759,42

    759,42

    742,91

    751,17

    787,64

    787,64

    779,08

    779,08

    25  %

     (20)

    20

    Tubi gas

    7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

    Turchia

    47 578,14

    47 578,14

    46 543,83

    47 060,99

    49 346,07

    49 346,07

    48 809,70

    48 809,70

    25  %

    09.8911

    India

    18 309,56

    18 309,56

    17 911,53

    18 110,55

    18 989,92

    18 989,92

    18 783,51

    18 783,51

    25  %

    09.8912

    Macedonia del Nord

    6 762,54

    6 762,54

    6 615,53

    6 689,04

    7 013,83

    7 013,83

    6 937,59

    6 937,59

    25  %

    09.8913

    Regno Unito

    6 432,95

    6 432,95

    6 293,10

    6 363,03

    6 671,99

    6 671,99

    6 599,47

    6 599,47

    25  %

    09.8992

    Altri paesi

    10 690,62

    10 690,62

    10 458,21

    10 574,41

    11 087,86

    11 087,86

    10 967,34

    10 967,34

    25  %

     (21)

    21

    Profilati cavi

    7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

    Turchia

    94 689,32

    94 689,32

    92 630,86

    93 660,09

    98 207,83

    98 207,83

    97 140,35

    97 140,35

    25  %

    09.8916

    Regno Unito

    50 502,05

    50 502,05

    49 404,18

    49 953,11

    52 378,63

    52 378,63

    51 809,29

    51 809,29

    25  %

    09.8993

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8917

    Macedonia del Nord

    27 955,71

    27 955,71

    27 347,98

    27 651,85

    28 994,51

    28 994,51

    28 679,35

    28 679,35

    25  %

    09.8918

    Ucraina

    20 676,33

    20 676,33

    20 226,85

    20 451,59

    21 444,63

    21 444,63

    21 211,54

    21 211,54

    25  %

    09.8919

    Svizzera

    15 453,34

    15 453,34

    15 117,40

    15 285,37

    16 027,57

    16 027,57

    15 853,35

    15 853,35

    25  %

    09.8920

    Bielorussia

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8921

    Altri paesi

    19 871,64

    19 871,64

    19 439,65

    19 655,65

    20 610,04

    20 610,04

    20 386,02

    20 386,02

    25  %

     (22)

    22

    Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

    7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 83 , 7304 49 85 , 7304 49 89

    India

    5 659,79

    5 659,79

    5 536,75

    5 598,27

    5 870,10

    5 870,10

    5 806,30

    5 806,30

    25  %

    09.8926

    Ucraina

    3 543,95

    3 543,95

    3 466,91

    3 505,43

    3 675,64

    3 675,64

    3 635,69

    3 635,69

    25  %

    09.8927

    Regno Unito

    1 798,90

    1 798,90

    1 759,80

    1 779,35

    1 865,75

    1 865,75

    1 845,47

    1 845,47

    25  %

    09.8994

    Corea (Repubblica di)

    1 114,07

    1 114,07

    1 089,85

    1 101,96

    1 155,47

    1 155,47

    1 142,91

    1 142,91

    25  %

    09.8928

    Giappone

    1 036,03

    1 036,03

    1 013,51

    1 024,77

    1 074,53

    1 074,53

    1 062,85

    1 062,85

    25  %

    09.8929

    Cina

    888,89

    888,89

    869,57

    879,23

    921,92

    921,92

    911,90

    911,90

    25  %

    09.8931

    Altri paesi

    2 586,28

    2 586,28

    2 530,05

    2 558,16

    2 682,38

    2 682,38

    2 653,22

    2 653,22

    25  %

     (23)

    24

    Altri tubi senza saldatura

    7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 50 , 7304 39 82 , 7304 39 83 , 7304 39 88 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 82 , 7304 59 83 , 7304 59 89 , 7304 90 00

    Cina

    36 946,09

    36 946,09

    36 142,92

    36 544,50

    38 318,95

    38 318,95

    37 902,44

    37 902,44

    25  %

    09.8936

    Ucraina

    30 880,76

    30 880,76

    30 209,44

    30 545,10

    32 028,25

    32 028,25

    31 680,11

    31 680,11

    25  %

    09.8937

    Bielorussia

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8938

    Regno Unito

    11 268,07

    11 268,07

    11 023,11

    11 145,59

    11 686,77

    11 686,77

    11 559,74

    11 559,74

    25  %

    09.8995

    Stati Uniti

    8 110,65

    8 110,65

    7 934,33

    8 022,49

    8 412,03

    8 412,03

    8 320,60

    8 320,60

    25  %

    09.8940

    Altri paesi

    43 742,37

    43 742,37

    42 791,45

    43 266,91

    45 367,77

    45 367,77

    44 874,64

    44 874,64

    25  %

     (24)

    25.A

    Grandi tubi saldati

    7305 11 00 , 7305 12 00

    Altri paesi

    115 747,59

    115 747,59

    113 231,34

    114 489,47

    120 048,60

    120 048,60

    118 743,72

    118 743,72

    25  %

     (25)

    25.B

    Grandi tubi saldati

    7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

    Turchia

    14 371,47

    14 371,47

    14 059,05

    14 215,26

    14 905,49

    14 905,49

    14 743,48

    14 743,48

    25  %

    09.8971

    Cina

    8 134,62

    8 134,62

    7 957,78

    8 046,20

    8 436,89

    8 436,89

    8 345,18

    8 345,18

    25  %

    09.8972

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8973

    Regno Unito

    5 903,81

    5 903,81

    5 775,46

    5 839,64

    6 123,18

    6 123,18

    6 056,63

    6 056,63

    25  %

    09.8996

    Corea (Repubblica di)

    2 781,17

    2 781,17

    2 720,71

    2 750,94

    2 884,52

    2 884,52

    2 853,16

    2 853,16

    25  %

    09.8974

    Altri paesi

    6 251,05

    6 251,05

    6 115,16

    6 183,11

    6 483,33

    6 483,33

    6 412,86

    6 412,86

    25  %

     (26)

    26

    Altri tubi saldati

    7306 11 00 , 7306 19 00 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 12 , 7306 30 18 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 21 , 7306 50 29 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

    Svizzera

    46 275,35

    46 275,35

    45 269,36

    45 772,35

    47 994,87

    47 994,87

    47 473,18

    47 473,18

    25  %

    09.8946

    Turchia

    36 650,08

    36 650,08

    35 853,34

    36 251,71

    38 011,94

    38 011,94

    37 598,77

    37 598,77

    25  %

    09.8947

    Regno Unito

    11 192,00

    11 192,00

    10 948,70

    11 070,35

    11 607,88

    11 607,88

    11 481,71

    11 481,71

    25  %

    09.8997

    Taiwan

    8 671,66

    8 671,66

    8 483,14

    8 577,40

    8 993,88

    8 993,88

    8 896,12

    8 896,12

    25  %

    09.8950

    Cina

    7 769,95

    7 769,95

    7 601,04

    7 685,50

    8 058,67

    8 058,67

    7 971,08

    7 971,08

    25  %

    09.8949

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8952

    Altri paesi

    19 298,91

    19 298,91

    18 879,37

    19 089,14

    20 016,03

    20 016,03

    19 798,47

    19 798,47

    25  %

     (27)

    27

    Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

    7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8956

    Svizzera

    40 584,14

    40 584,14

    39 701,88

    40 143,01

    42 092,18

    42 092,18

    41 634,66

    41 634,66

    25  %

    09.8957

    Regno Unito

    24 483,32

    24 483,32

    23 951,08

    24 217,20

    25 393,08

    25 393,08

    25 117,07

    25 117,07

    25  %

    09.8998

    Cina

    25 900,31

    25 900,31

    25 337,26

    25 618,79

    26 862,73

    26 862,73

    26 570,74

    26 570,74

    25  %

    09.8958

    Ucraina

    29 232,30

    29 232,30

    28 596,82

    28 914,56

    30 318,53

    30 318,53

    29 988,98

    29 988,98

    25  %

    09.8959

    Altri paesi

    30 366,43

    30 366,43

    29 706,29

    30 036,36

    31 494,80

    31 494,80

    31 152,46

    31 152,46

    25  %

     (28)

    28

    Fili di acciai non legati

    7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90

    Bielorussia

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8961

    Cina

    75 996,55

    75 996,55

    74 344,45

    75 170,50

    78 820,47

    78 820,47

    77 963,72

    77 963,72

    25  %

    09.8962

    Federazione russa

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    Non pertinente

    25  %

    09.8963

    Turchia

    49 453,52

    49 453,52

    48 378,45

    48 915,98

    51 291,14

    51 291,14

    50 733,63

    50 733,63

    25  %

    09.8964

    Ucraina

    37 294,60

    37 294,60

    36 483,85

    36 889,22

    38 680,41

    38 680,41

    38 259,97

    38 259,97

    25  %

    09.8965

    Altri paesi

    47 545,89

    47 545,89

    46 512,29

    47 029,09

    49 312,63

    49 312,63

    48 776,62

    48 776,62

    25  %

     (29)

    (1)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8601.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8602.


    Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*: 09.8572, per l'India*: 09.8573, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8574, per la Serbia*: 09.8575, per il Regno Unito*: 09.8599 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma


    dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (2)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8603.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8604.


    Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, la Corea (Repubblica di)*, l'Ucraina*, il Brasile*, la Serbia* e il Regno Unito*: 09.8567 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (3)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8605.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8606.


    Dall'1.4 al 30.6: Per la Corea (Repubblica di)*, l'Iran (Repubblica islamica di)* e il Regno Unito*: 09.8568 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (4)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8607.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8608.


    09.8816 Dall'1.4 al 30.6: Per la Corea (Repubblica di)*, la Cina* e Taiwan*: 09.8569 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (5)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8609.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8610.


    Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8570 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (6)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8611.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8612.


    Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*: 09.8581, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8582, per l'India*: 09.8583, per il Regno Unito*: 09.8584 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (7)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8613.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8614.

    (8)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8615.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8616.


    Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, la Corea (Repubblica di)*, Taiwan*, la Serbia* e il Regno Unito*: 09.8576 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (9)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8617.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8618.

    (10)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8619.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8620.

    (11)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8621.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8622.


    Dall'1.4 al 30.6: Per la Corea (Repubblica di)*, Taiwan *, l'India*, il Sud Africa*, gli Stati Uniti d'America*, la Turchia* e la Malaysia*: 09.8578 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (12)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8623.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8624.


    Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, l'India*, il Sud Africa*, Taiwan* e il Regno Unito*: 09.8591 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (13)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8625.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8626.


    Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, la Turchia*, la Svizzera* e il Regno Unito*: 09.8592 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (14)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8627.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8628.


    Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*, l'Ucraina*, la Bosnia-Erzegovina* e la Moldova*: 09.8593 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (15)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8629.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8630.


    Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, la Svizzera*, l'Ucraina* e il Regno Unito*: 09.8594 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (16)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8631, 09.8907.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8632.


    Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, Taiwan*, la Corea (Repubblica di)*, la Cina*, il Giappone* e il Regno Unito*: 09.8595 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (17)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8633.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8634.


    Dall'1.4 al 30.6: Per l'Ucraina*, la Svizzera*, la Turchia*, la Moldova* e il Regno Unito*: 09.8558 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (18)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8635.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8636.

    (19)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8637.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8638.


    Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, gli Emirati arabi uniti* e il Regno Unito*: 09.8580 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (20)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8639.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8640.


    Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, la Turchia* e il Regno Unito*: 09.8585 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (21)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8641.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8642.

    (22)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8643.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8644.

    (23)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8645.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8646.


    Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, l'Ucraina*, la Corea (Repubblica di)*, il Giappone*, la Cina* e il Regno Unito*: 09.8597 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (24)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8647.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8648.


    Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, l'Ucraina*, gli Stati Uniti d'America* e il Regno Unito*: 09.8586 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (25)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8657.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8658.

    (26)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8659.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8660.


    Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*, la Cina*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8587 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (27)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8651.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8652.


    Dall'1.4 al 30.6: Per la Svizzera*, la Turchia*, Taiwan*, la Cina* e il Regno Unito*: 09.8588 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (28)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8653.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8654.


    Dall'1.4 al 30.6: Per la Svizzera*, la Cina*, l'Ucraina* e il Regno Unito*: 09.8539 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    (29)   

    Dall'1.7 al 31.3: 09.8655.


    Dall'1.4 al 30.6: 09.8656.


    Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*, l'Ucraina* e la Cina*: 09.8598 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

    IV.2    – Volumi del contingente tariffario globale e residuo per trimestre



    Numero di prodotto

    Assegnazione per paese (ove applicabile)

    Anno 2

    Anno 3

    Dall'1.7.2022 al 30.9.2022

    Dall'1.10.2022 al 31.12.2022

    Dall'1.1.2023 al 31.3.2023

    Dall'1.4.2023 al 30.6.2023

    Dall'1.7.2023 al 30.9.2023

    Dall'1.10.2023 al 31.12.2023

    Dall'1.1.2024 al 31.3.2024

    Dall'1.4.2024 al 30.6.2024

    Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

    Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

    Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

    Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

    Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

    Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

    Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

    Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

    1

    Altri paesi

    900 290,25

    900 290,25

    880 718,72

    890 504,48

    933 743,65

    933 743,65

    923 594,27

    923 594,27

    2

    Altri paesi

    321 824,43

    321 824,43

    314 828,25

    318 326,34

    333 782,94

    333 782,94

    330 154,85

    330 154,85

    3A

    Altri paesi

    817,65

    817,65

    799,87

    808,76

    848,03

    848,03

    838,81

    838,81

    3B

    Altri paesi

    8 303,99

    8 303,99

    8 123,47

    8 213,73

    8 612,56

    8 612,56

    8 518,94

    8 518,94

    4A

    Altri paesi

    454 338,51

    454 338,51

    444 461,58

    449 400,05

    471 221,03

    471 221,03

    466 099,06

    466 099,06

    4B

    Altri paesi

    100 848,08

    100 848,08

    98 655,73

    99 751,91

    104 595,44

    104 595,44

    103 458,53

    103 458,53

    5

    Altri paesi

    41 252,54

    41 252,54

    40 355,75

    40 804,14

    42 785,42

    42 785,42

    42 320,36

    42 320,36

    6

    Altri paesi

    35 715,05

    35 715,05

    34 938,63

    35 326,84

    37 042,16

    37 042,16

    36 639,53

    36 639,53

    7

    Altri paesi

    554 571,27

    554 571,27

    542 515,37

    548 543,32

    575 178,29

    575 178,29

    568 926,35

    568 926,35

    8

    Altri paesi

    105 581,29

    105 581,29

    103 286,04

    104 433,67

    109 504,53

    109 504,53

    108 314,26

    108 314,26

    ▼C1

    9

    Altri paesi

    63 645,29

    63 645,29

    62 261,69

    62 953,49

    66 010,25

    66 010,25

    65 292,75

    65 292,75

    ▼M9

    10

    Altri paesi

    1 002,95

    1 002,95

    981,14

    992,04

    1 040,21

    1 040,21

    1 028,91

    1 028,91

    12

    Altri paesi

    58 414,15

    58 414,15

    57 144,27

    57 779,21

    60 584,73

    60 584,73

    59 926,20

    59 926,20

    13

    Altri paesi

    132 668,90

    132 668,90

    129 784,79

    131 226,85

    137 598,67

    137 598,67

    136 103,03

    136 103,03

    14

    Altri paesi

    4 956,51

    4 956,51

    4 848,76

    4 902,63

    5 140,68

    5 140,68

    5 084,81

    5 084,81

    15

    Altri paesi

    773,87

    773,87

    757,04

    765,46

    802,62

    802,62

    793,90

    793,90

    16

    Altri paesi

    116 864,97

    116 864,97

    114 324,43

    115 594,70

    121 207,50

    121 207,50

    119 890,02

    119 890,02

    17

    Altri paesi

    64 947,85

    64 947,85

    63 535,94

    64 241,90

    67 361,21

    67 361,21

    66 629,03

    66 629,03

    18

    Altri paesi

    274,44

    274,44

    268,47

    271,45

    284,63

    284,63

    281,54

    281,54

    19

    Altri paesi

    759,42

    759,42

    742,91

    751,17

    787,64

    787,64

    779,08

    779,08

    20

    Altri paesi

    10 690,62

    10 690,62

    10 458,21

    10 574,41

    11 087,86

    11 087,86

    10 967,34

    10 967,34

    21

    Altri paesi

    19 871,64

    19 871,64

    19 439,65

    19 655,65

    20 610,04

    20 610,04

    20 386,02

    20 386,02

    22

    Altri paesi

    2 586,28

    2 586,28

    2 530,05

    2 558,16

    2 682,38

    2 682,38

    2 653,22

    2 653,22

    24

    Altri paesi

    43 742,37

    43 742,37

    42 791,45

    43 266,91

    45 367,77

    45 367,77

    44 874,64

    44 874,64

    25A

    Altri paesi

    115 747,59

    115 747,59

    113 231,34

    114 489,47

    120 048,60

    120 048,60

    118 743,72

    118 743,72

    25B

    Altri paesi

    6 251,05

    6 251,05

    6 115,16

    6 183,11

    6 483,33

    6 483,33

    6 412,86

    6 412,86

    26

    Altri paesi

    19 298,91

    19 298,91

    18 879,37

    19 089,14

    20 016,03

    20 016,03

    19 798,47

    19 798,47

    27

    Altri paesi

    30 366,43

    30 366,43

    29 706,29

    30 036,36

    31 494,80

    31 494,80

    31 152,46

    31 152,46

    28

    Altri paesi

    47 545,89

    47 545,89

    46 512,29

    47 029,09

    49 312,63

    49 312,63

    48 776,62

    48 776,62

    IV.3    – Volume massimo del contingente residuo accessibile negli ultimi trimestri ai paesi che beneficiano di un contingente specifico per paese



    Categoria di prodotti

    Nuovo contingente assegnato in tonnellate

    Dall'1.4.2023 al 30.6.2023

    Dall'1.4.2024 al 30.6.2024

    1

    Regime speciale

    Regime speciale

    2

    318 326,34

    330 154,85

    3.A

    808,76

    838,81

    3.B

    8 213,73

    8 518,94

    4.A

    449 400,05

    466 099,06

    4.B

    Regime speciale

    Regime speciale

    5

    Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre

    Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre

    6

    35 326,84

    36 639,53

    7

    Non pertinente

    Non pertinente

    8

    Non pertinente

    Non pertinente

    9

    Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre

    Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre

    10

    992,04

    1 028,91

    12

    22 671,97

    23 514,42

    13

    53 215,94

    55 193,36

    14

    3 652,73

    3 788,46

    15

    765,46

    793,90

    16

    18 138,68

    18 812,69

    17

    Non pertinente

    Non pertinente

    18

    271,45

    281,54

    19

    751,17

    779,08

    20

    960,89

    996,60

    21

    Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre

    Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre

    22

    2 558,16

    2 653,22

    24

    43 266,91

    44 874,64

    25.A

    Non pertinente

    Non pertinente

    25.B

    6 183,11

    6 412,86

    26

    19 089,14

    19 798,47

    27

    4 699,24

    4 873,85

    28

    47 029,09

    48 776,62

    ▼M10




    ALLEGATO V

    Attrattiva del mercato dell'Unione

    1) Nella sua determinazione iniziale, la Commissione aveva spiegato che il mercato dell'acciaio dell'Unione era interessante per le importazioni in termini sia di prezzi che di dimensioni ( 2 ). A tale riguardo, secondo i dati dell'OCSE ( 3 ), negli anni precedenti l'apertura dell'inchiesta che ha portato all'istituzione di una misura di salvaguardia, il mercato dell'Unione rappresentava il territorio d'importazione più grande in termini di volumi, con una quota compresa tra il 13,8 % e il 18,4 % delle importazioni globali per l'intero periodo.

    2) Oltre che in termini di volumi, il mercato dell'Unione era molto interessante anche in termini di prezzi. Da un'analisi dei dati pertinenti ( 4 ) è infatti emerso che i principali paesi esportatori di acciaio verso l'Unione conseguivano, per un'elevata percentuale delle loro esportazioni (dal 46 % al 78 % dei codici NC in questione), un prezzo più alto nel mercato dell'Unione rispetto ai prezzi all'esportazione conseguiti in altri mercati di paesi terzi per gli stessi codici NC. Per tali paesi il mercato dell'Unione rappresentava anche una quota importante delle loro esportazioni, essendo la principale o una delle principali destinazioni di esportazione, con quote che in alcuni casi superavano il 25 % e che hanno raggiunto persino il 32 % in un determinato anno ( 5 ).

    3) L'attrattiva del mercato dell'Unione è stata confermata anche dal fatto che i principali paesi esportatori di acciaio ( 6 ), se da un lato riducevano le esportazioni verso paesi terzi, dall'altro aumentavano rapidamente le esportazioni verso l'Unione. In particolare, le esportazioni dai principali paesi esportatori di acciaio verso altri paesi terzi sono diminuite di oltre 11 milioni di tonnellate (– 8 %) nel 2018 ( 7 ) rispetto al 2017 ( 8 ). D'altro canto, nello stesso periodo le importazioni dai principali paesi esportatori di acciaio verso l'Unione sono aumentate di più di 3 milioni di tonnellate (+ 14 %) ( 9 ). Tali tendenze opposte hanno messo in evidenza che, se da un lato le importazioni verso altri paesi terzi erano generalmente in diminuzione, in un contesto di crescente sovraccapacità e di aumento delle restrizioni di accesso ai mercati a livello mondiale (cfr. le sezioni 1.1.1 e 1.1.2), nonché in assenza di sviluppi positivi di rilievo del consumo interno nei paesi esportatori, i produttori esportatori hanno colto l'opportunità di vendere volumi ancora maggiori nel mercato dell'Unione.

    4) La serie di dati di cui sopra dimostra dunque in modo inequivocabile l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione sui produttori esportatori in termini sia volumi che di prezzi.

    1.    ANALISI

    1.1.    Aumento delle importazioni in seguito a sviluppi imprevisti

    5) Le sottosezioni seguenti forniscono informazioni aggiuntive e una spiegazione più dettagliata del nesso tra ciascuno degli sviluppi imprevisti individuati e l'aumento delle importazioni verificatosi, integrando così le risultanze iniziali.

    1.1.1.    Aumento delle importazioni nell'Unione dovuto alla sovraccapacità globale nel settore dell'acciaio

    6) Nella determinazione iniziale la Commissione aveva accertato che il settore dell'acciaio era caratterizzato da una sovraccapacità che, nonostante gli sforzi tesi a ridurla, era invece aumentata durante il periodo dell'inchiesta ( 10 ).

    7) Diverse fonti hanno costantemente confermato il nesso diretto tra l'eccesso di capacità nel settore dell'acciaio e i suoi effetti sulle esportazioni. Per esempio, l'OCSE ha osservato che livelli eccessivi di capacità produttiva di acciaio hanno ripercussioni importanti sull'industria siderurgica, spesso associate a eccesso di offerta, prezzi bassi e scarsa redditività ( 11 ). Ha osservato inoltre che, a livello globale, gli effetti dell'eccesso di capacità si propagano attraverso il commercio; l'eccesso di capacità può causare impennate delle esportazioni con conseguenti cali dei prezzi e perdite di quote di mercato per i produttori nazionali che si trovano ad affrontare la concorrenza delle importazioni ( 12 ).

    8) Anche altri studi puntano nella stessa direzione. In un documento dell'Economic Policy Institute del 2014 ( 13 ) si osserva che l'eccesso di capacità implica che gli impianti di produzione di acciaio hanno la capacità di produrre molto più acciaio di quanto richiesto dal mercato. Costi fissi elevati, intensità di capitale e l'ampia scala della produzione dell'acciaio favoriscono l'esportazione dell'eccedenza a prezzi inferiori a quelli di mercato. L'eccesso di capacità determina una sovrapproduzione e impennate delle esportazioni, mentre l'elevata intensità di capitale che caratterizza il settore induce i produttori a massimizzare la produzione per coprire i costi fissi, il che a sua volta li spinge, quando la domanda interna ristagna, a vendere l'eccesso di produzione a prezzi di dumping sui mercati esteri, in particolare sul mercato statunitense, data l'attrattiva di quest'ultimo. Ciò ha determinato ripetute impennate delle esportazioni di acciaio a condizioni commerciali sleali nel corso degli anni.

    9) Analogamente, in una comunicazione del 2016 anche la Commissione europea aveva dichiarato: «L'eccesso di produzione di acciaio ha portato di recente a un drastico aumento delle esportazioni, destabilizzando i mercati e abbattendo i prezzi a livello mondiale» ( 14 ).

    10) Esiste dunque una logica economica generalmente accettata che spiega il comportamento dei produttori esportatori che scaricano l'eccesso di capacità nei mercati dei paesi terzi (solitamente a prezzi inferiori) per contribuire a coprire almeno una parte dei costi sostenuti.

    11) La Commissione ha poi valutato in modo più dettagliato il nesso diretto tra la sovraccapacità esistente (e crescente) confermata nel settore dell'acciaio e l'aumento delle importazioni nell'Unione.

    12) I produttori esportatori, in una situazione di sovraccapacità che li induce a trovare sbocchi per l'eccesso di capacità produttiva, si orientano verso quei mercati che in linea di principio consentono loro di vendere volumi più elevati a prezzi possibilmente migliori (rispetto ad altri mercati di paesi terzi). A tale riguardo, nei considerando da 1 a 4 la Commissione ha spiegato che l'Unione rappresentava un mercato interessante per i produttori esportatori in termini sia di dimensioni sia di livelli dei prezzi. Anche i dati disponibili sulle importazioni hanno mostrato che le importazioni nell'Unione erano aumentate rapidamente, in grandi volumi e a un ritmo molto più veloce rispetto al consumo nell'Unione ( 15 ) nel periodo in cui anche la sovraccapacità era in aumento ( 16 ); i dati hanno inoltre mostrato che le importazioni nell'Unione continuavano ad aumentare mentre la tendenza delle esportazioni verso altri paesi terzi era di segno opposto. I dati contenuti nel regolamento provvisorio indicavano altresì che i produttori esportatori applicavano costantemente prezzi inferiori (in alcuni casi significativamente inferiori) a quelli dei produttori dell'Unione, mostrando così la loro intenzione di continuare a beneficiare delle condizioni favorevoli del mercato dell'Unione ( 17 ). Sarebbe stato difficile spiegare in modo ragionevole l'entità e il ritmo delle importazioni nell'Unione a prezzi costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, in una situazione di crescita del consumo molto più lenta, se non ricercandone la causa in un contesto di sovraccapacità crescente, che era alla base del comportamento dei produttori esportatori.

    13) La Commissione ha pertanto concluso che nel periodo dell'inchiesta iniziale le importazioni nell'Unione sono aumentate a causa della sovraccapacità nel settore dell'acciaio.

    1.1.2.    Aumento delle misure di difesa commerciale e delle misure restrittive degli scambi nei paesi terzi

    14) Ai considerando 33 e 34 del regolamento provvisorio la Commissione spiegava che vi era stato un significativo aumento del ricorso a strumenti di difesa commerciale nel settore dell'acciaio, in particolare negli anni precedenti l'apertura dell'inchiesta di salvaguardia dell'UE. Secondo il regolamento provvisorio, «[…] se nel periodo 2011-2013 ogni anno erano state aperte in media circa 77 indagini sull'acciaio, nel periodo 2015-2016 questa media è salita a 117». Inoltre i paesi terzi hanno continuato a imporre misure restrittive degli scambi per tutto il 2017 ( 18 ).

    15) In termini generali, la Commissione ha rilevato dai dati ( 19 ) analizzati che nel periodo 2013-2017 erano state imposte oltre 300 misure di difesa commerciale sui prodotti siderurgici ( 20 ).

    16) Una ripartizione di tali dati ha rivelato che dette misure erano state istituite da un gran numero di paesi (almeno 24 giurisdizioni), tra cui tutti i principali paesi importatori di acciaio ( 21 ). Tali paesi avevano istituito 157 misure nel periodo 2013-2017, ossia più del 52 % del totale.

    17) Allo stesso tempo, in tale periodo i paesi con maggiori esportazioni verso l'Unione erano soggetti a un gran numero di misure in numerose giurisdizioni. Per quanto riguarda, per esempio, i sette maggiori esportatori verso l'Unione ( 22 ), la Commissione ha osservato che essi erano soggetti a circa 200 misure, ossia il 66 % circa del totale delle misure in vigore in almeno 24 paesi terzi diversi.

    18) La Commissione ha pertanto confermato che l'entità delle misure di difesa commerciale, in termini di numero di singole misure e di paesi interessati (considerando sia i paesi che avevano istituito le misure sia quelli che vi erano soggetti) era molto significativa. La Commissione ha altresì osservato che in base ai dati del fascicolo iniziale tali cifre potevano addirittura essere considerate piuttosto prudenti ( 23 ). Inoltre i dazi istituiti in forza di tali misure sembravano essere sufficientemente elevati da incidere sul livello delle importazioni in detti mercati rispetto al periodo precedente l'entrata in vigore delle misure. Ciò si è tradotto in un calo complessivo delle esportazioni dai paesi soggetti a misure di difesa commerciale verso i mercati di paesi terzi (cfr. il considerando 19), nonostante le condizioni generali del mercato non fossero cambiate in maniera significativa ( 24 ) e quindi non giustificassero, in linea di principio, una riduzione di tale entità dei volumi esportati se non per gli effetti derivanti dal livello delle misure imposte.

    19) A tale riguardo la Commissione ha confermato, sulla base dei dati analizzati, che un effetto comune dell'istituzione di misure di difesa commerciale è stata la riduzione (in molti casi significativa) delle importazioni nei paesi soggetti alle misure nel periodo successivo alla loro istituzione. A questo proposito la Commissione ha osservato che, sulla base di un'analisi delle proprie inchieste di difesa commerciale relative ai prodotti siderurgici ( 25 ), le importazioni erano calate in media fino all'82 % rispetto al livello delle importazioni nel periodo dell'inchiesta che aveva portato all'istituzione delle misure. In tali casi i volumi delle importazioni interessate sono stati significativi ( 26 ). La Commissione ha confermato inoltre che le misure di difesa commerciale sull'acciaio istituite da paesi terzi avevano avuto un effetto simile. In un campione di 26 casi valutati ( 27 ), la Commissione ha confermato che la riduzione delle importazioni era stata in media del 73 % e che anche i volumi interessati erano rilevanti ( 28 ). L'istituzione di misure di difesa commerciale da parte di paesi terzi ha pertanto ridotto il volume delle esportazioni verso tali paesi indirizzandole, almeno in parte, verso il mercato dell'Unione.

    20) Un'ulteriore serie di dati che conferma un chiaro nesso tra l'aumento del numero di misure di difesa commerciale nei paesi terzi e l'incremento delle importazioni nel mercato dell'Unione è la tendenza di segno contrario che ha interessato le esportazioni dei principali paesi esportatori di acciaio verso l'Unione, come illustrato al considerando 3 ( 29 ). In considerazione del gran numero di misure di difesa commerciale istituite da paesi terzi e dei loro effetti sui volumi delle importazioni verso i paesi che avevano imposto tali misure (come descritto nei considerando 18 e 19), questa tendenza conferma che la capacità dei principali paesi esportatori di acciaio di esportare verso paesi terzi è stata notevolmente ridimensionata. Essi hanno dunque cercato di liberarsi di tali volumi aggiuntivi (determinati anche dall'eccesso di capacità produttiva) vendendoli nel mercato dell'Unione, data l'attrattiva di quest'ultimo, in cui si è quindi registrato un aumento costante delle importazioni nello stesso periodo a un ritmo sostanzialmente più elevato rispetto all'evoluzione del consumo.

    21) Tali tendenze sono illustrate nel grafico seguente ( 30 ).

    image

    22) La Commissione ha inoltre osservato che il consumo complessivo di acciaio non aveva registrato alcuna riduzione rilevante in tale periodo, il che spiegherebbe un simile calo delle esportazioni verso i paesi terzi. La riduzione delle esportazioni verso altri paesi terzi potrebbe pertanto essere ragionevolmente spiegata solo dall'effetto limitante dell'ampia gamma di misure di difesa commerciale o di altre misure restrittive degli scambi istituite da numerose giurisdizioni.

    23) La Commissione ha quindi concluso che l'aumento degli strumenti di difesa commerciale e di altre misure restrittive degli scambi nei paesi terzi aveva determinato un incremento delle importazioni nell'Unione nel corso del periodo in esame.

    1.1.3.    Misura statunitense di cui alla Sezione 232

    24) Ai considerando da 58 a 61 del regolamento definitivo la Commissione ha spiegato il nesso tra le misure statunitensi di cui alla Sezione 232 e l'aumento delle importazioni nell'Unione. Ai considerando da 101 a 110 del regolamento definitivo la Commissione ha inoltre valutato anche l'evoluzione delle importazioni sia nel mercato dell'Unione sia in quello degli Stati Uniti ( 31 ).

    25) I dati valutati per determinare un aumento delle importazioni, poiché si interrompevano alla fine di giugno 2018 (termine del «periodo più recente»), servivano a illustrare le tendenze delle importazioni nell'Unione e negli Stati Uniti per un periodo relativamente breve successivo all'entrata in vigore della Sezione 232 degli Stati Uniti. Tuttavia, come spiegato al considerando 58 del regolamento definitivo, l'inchiesta che ha portato alla misura degli Stati Uniti era già stata avviata nell'aprile del 2017 e la relazione in base alla quale era stata successivamente adottata la misura era stata pubblicata nel gennaio 2018, per cui i primi segnali di diversione degli scambi erano già stati rilevati.

    26) I dati indicavano che, mentre nel primo semestre del 2018 le importazioni negli Stati Uniti erano diminuite di quasi un milione di tonnellate (– 7 %) rispetto allo stesso periodo del 2017, le importazioni nell'Unione seguivano una tendenza opposta quasi identica, con un aumento delle importazioni pari a 1,2 milioni di tonnellate (+ 7 %).

    27) La spiegazione di tale tendenza è da ricercare nel fatto che i principali paesi esportatori di acciaio verso l'Unione esportavano volumi rilevanti anche nel mercato statunitense. Mentre i volumi delle esportazioni verso gli Stati Uniti calavano (a causa degli effetti del dazio del 25 % imposto a norma della Sezione 232 degli Stati Uniti), il volume delle esportazioni di alcuni di tali paesi nell'Unione cresceva di pari passo. Inoltre, come spiegato al considerando 3, in generale le esportazioni da tali paesi verso i mercati di altri paesi terzi diminuivano.

    28) L'impossibilità di esportare gli stessi quantitativi negli Stati Uniti dopo l'entrata in vigore della misura statunitense di cui alla Sezione 232 ha pertanto obbligato i paesi esportatori a cercare altri sbocchi per il loro acciaio. In questo caso il mercato dell'Unione, data la sua elevata attrattiva in termini di dimensioni e di prezzi rispetto ai mercati di altri paesi terzi, ha rappresentato lo sbocco naturale per i paesi esportatori, il che ha determinato un aumento delle importazioni, in particolare dai paesi che avevano perso volumi di esportazione negli Stati Uniti. Tali tendenze sono illustrate nei grafici seguenti ( 32 ).

    image

    image

    29) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato che l'aumento delle importazioni nell'Unione verificatosi durante il periodo dell'inchiesta è stato causato dalla misura statunitense di cui alla Sezione 232 (insieme agli altri sviluppi imprevisti accertati).

    Valutazione cumulativa

    30) La Commissione ha inoltre concluso che l'aumento delle importazioni è derivato dalla combinazione di tutti gli sviluppi imprevisti accertati (ossia la sovraccapacità globale, l'aumento delle misure di difesa commerciale e delle misure restrittive degli scambi nei paesi terzi e la misura statunitense di cui alla Sezione 232). La coesistenza di diversi sviluppi imprevisti corrobora la conclusione relativa al nesso logico tra l'aumento delle importazioni nell'Unione, che rappresentava un mercato interessante e importante per gli esportatori di acciaio, e gli sviluppi imprevisti accertati.

    1.2.    Minaccia di grave pregiudizio

    31) La determinazione iniziale aveva accertato che, se l'Unione non avesse imposto una misura di salvaguardia, ne sarebbe derivata una minaccia di grave pregiudizio per i produttori interni, dovuta alla previsione di un continuo aumento delle importazioni, in particolare (ma non solo) a causa della diversione degli scambi provocata dalla misura statunitense di cui alla Sezione 232, e quindi all'aumento della pressione esercitata dalle importazioni in termini di prezzo e di volumi ( 33 ). La presente sezione del regolamento approfondirà il motivo dell'esistenza della minaccia di grave pregiudizio e della sua fondatezza alla luce degli elementi di prova disponibili all'epoca dell'istituzione della misura definitiva. A tal fine, la presente sezione del regolamento fornirà ulteriori spiegazioni e chiarimenti sui seguenti aspetti che hanno portato a constatare una minaccia di grave pregiudizio: i) situazione dell'industria dell'Unione e motivi che ne spiegano la parziale ripresa nel 2017; ii) ruolo delle misure di difesa commerciale dell'UE nella situazione dell'industria dell'Unione; iii) impatto della misura statunitense di cui alla Sezione 232, compresa l'evoluzione recente delle importazioni nell'Unione; iv) evoluzione più recente dei prezzi dell'acciaio e delle materie prime; v) situazione per quanto riguarda le misure di difesa commerciale nei paesi terzi e la sovraccapacità; vi) prospettive e previsioni di mercato.

    Costante attrattiva del mercato dell'Unione

    32) Ai considerando da 1 a 4 la Commissione ha spiegato quale fosse l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione in termini di dimensioni e di prezzi e come tali caratteristiche abbiano contribuito all'aumento delle importazioni nel mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

    33) La Commissione ha ritenuto che tali caratteristiche fossero rimaste invariate alla fine dell'inchiesta che aveva portato all'istituzione della misura di salvaguardia definitiva, confermando che nel 2018 il mercato dell'Unione rimaneva un mercato interessante in termini di dimensioni ( 34 ) e di prezzi. I principali paesi esportatori di acciaio verso l'Unione ottenevano un prezzo più elevato nel mercato dell'Unione rispetto ai prezzi all'esportazione conseguiti nei mercati di altri paesi terzi per una quota compresa tra il 48 % e l'81 % dei codici NC in esame ( 35 ), il che conferma quindi la persistente attrattiva in termini di prezzi. Per quanto riguarda le dimensioni, l'Unione rimaneva un importante mercato di esportazione, in quanto rappresentava per alcuni paesi esportatori quasi il 40 % e per altri circa il 25 % delle esportazioni totali, a seconda del paese esportatore ( 36 ).

    34) La Commissione ha inoltre concluso che tra i dati valutati, compresi i contributi delle parti interessate, non vi erano elementi che suggerissero una minore attrattiva del mercato dell'Unione nell'immediato futuro. In effetti, come illustrato nel presente allegato (cfr. ad esempio le sottosezioni 1.2.3 e 1.2.5), vi era una crescente mancanza di sbocchi alternativi atti a consentire ai produttori esportatori di raggiungere volumi di esportazioni uguali o simili a quelli del passato, il che avrebbe determinato un ulteriore aumento della pressione esercitata dalle importazioni sul mercato dell'Unione, data l'attrattiva di quest'ultimo.

    1.2.1.    Situazione dell'industria dell'Unione e fattori che ne spiegano la parziale ripresa nel 2017

    35) La sezione VI.1 del regolamento provvisorio e le sezioni da 5.1 a 5.3 del regolamento definitivo hanno spiegato la situazione dell'industria dell'Unione alla fine del periodo analizzato e l'evoluzione degli indicatori di pregiudizio dal 2013, con la conclusione che l'industria dell'Unione versava in una posizione fragile e vulnerabile.

    36) La spiegazione di tale posizione di vulnerabilità malgrado un parziale miglioramento nel 2017 era da ricercare in una serie di fattori che solo nel 2017 avevano consentito all'industria dell'Unione di raggiungere livelli di redditività nel complesso migliori rispetto agli anni precedenti, nonostante il continuo aumento delle importazioni ( 37 ).

    37) In primo luogo, durante l'intero periodo analizzato l'industria dell'Unione ha ottenuto risultati generalmente scarsi in termini di redditività, sostenendo perdite (2013) o conseguendo un livello di profitti molto basso (2014-2016). Nel 2017 il settore ha ottenuto per la prima volta in cinque anni un livello di redditività più elevato, ma non tale da compensare i risultati del quadriennio precedente. Anche nel 2017 la redditività è rimasta bassa per un gran numero di categorie di prodotti. Tre categorie di prodotti sono rimaste in perdita e 13 si sono avvicinate al punto di pareggio. Solo sette categorie di prodotti hanno potuto recuperare un livello di profitto superiore al 6 % nel 2017 ( 38 ). A tale riguardo, nel 2017 uno dei principali elementi di differenza ha riguardato l'evoluzione e il livello dei prezzi di vendita unitari dell'industria dell'Unione nonché la differenza tra questi ultimi e i costi di produzione rispetto agli anni precedenti. Nel 2017 il prezzo è aumentato del 18 % circa rispetto all'anno precedente (aumento di 106 EUR/tonnellata). Contemporaneamente, sebbene nel 2017 anche il costo di produzione sia aumentato (di 82 EUR/tonnellata rispetto all'anno precedente) ( 39 ), l'industria dell'Unione è stata in grado di conseguire il margine (positivo) più elevato tra prezzi di vendita e costi di produzione nel periodo analizzato (36 EUR/tonnellata), con il conseguente aumento della redditività ( 40 ). Tuttavia, in base ai più recenti sviluppi analizzati nel corso dell'inchiesta, non ci si attendeva che una simile situazione eccezionale ( 41 ) potesse durare a lungo, dato che si ravvisavano chiari segnali di un'inversione di tendenza già in corso (cfr. la sezione 1.2.4).

    38) In secondo luogo, sebbene sia riuscita ad aumentare il volume complessivo delle vendite del 7 % nel 2017 rispetto al 2013 ( 42 ), contribuendo al parziale miglioramento dei suoi risultati per tale anno, l'industria dell'Unione è stata chiaramente incapace di beneficiare appieno di un aumento del consumo molto più elevato nello stesso periodo (+ 14 %) ( 43 ) nel mercato dell'Unione, sebbene nel 2017 continuasse a disporre di capacità sufficiente (76 % di utilizzo degli impianti nel 2017 rispetto al 75 % nel 2016) ( 44 ) per incrementare ulteriormente le proprie vendite sul mercato interno. È da rilevare che nel 2017 il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è migliorato di poco rispetto all'anno precedente. Si tratta di risultati limitati, che possono essere spiegati dalla notevole e crescente pressione (in termini sia di volumi sia di prezzi) che le importazioni hanno esercitato sull'industria dell'Unione durante il periodo valutato. Le importazioni hanno infatti beneficiato dell'aumento del consumo in misura molto maggiore rispetto ai produttori dell'Unione. Mentre i produttori dell'Unione hanno costantemente perso quota di mercato su base annua (dall'87,2 % all'81,9 %) ( 45 ), le importazioni hanno registrato un drastico aumento (+ 71 %) ( 46 ) e un incremento della relativa quota di mercato, che dal 12,7 % nel 2013 è passata al 18,8 % nel 2017 ( 47 ). La quota di mercato delle importazioni nel periodo più recente si è attestata al 18,8 %, una percentuale più elevata persino di quella del 2017 (18,1 %). Tali tendenze potrebbero essere spiegate da un costante undercutting dei prezzi delle importazioni ( 48 ), che ha impedito all'industria dell'Unione di realizzare appieno (o almeno in misura maggiore) il potenziale offerto dagli sviluppi del mercato.

    39) In terzo luogo, nonostante il miglioramento complessivo delle condizioni del mercato (con un aumento del consumo, delle vendite sul mercato interno e dei livelli di prezzo), l'industria dell'Unione non era ancora riuscita a trasformare tali vantaggi in un aumento dell'occupazione: nel periodo 2013-2017 si è infatti registrata una perdita di quasi 10 000 posti di lavoro nell'Unione ( 49 ). Nel 2017 il livello di occupazione è addirittura diminuito, pur se in misura molto ridotta, rispetto al 2016. Infine le scorte sono aumentate del 19 % nel periodo dell'inchiesta e si sono mantenute elevate nel 2017 ( 50 ).

    40) L'industria dell'Unione ha quindi ottenuto un parziale miglioramento dei propri risultati nel 2017 grazie a una combinazione di fattori, in particolare l'aumento del consumo e delle vendite sul mercato interno e una maggiore differenza tra il prezzo dell'acciaio e quelle delle materie prime ( 51 ); tale miglioramento è stato però limitato dal grado di pressione esercitata in tale anno, che ha impedito all'industria dell'Unione di beneficiare di tali fattori in maggior misura. La perdita costante di quota di mercato, il persistente undercutting in tutte le categorie di prodotti o i posti di lavoro che non era riuscita a recuperare indicavano chiaramente che l'industria dell'Unione non si era pienamente ripresa dalle conseguenze dei risultati negativi degli anni precedenti, e che la pressione esercitata dalle importazioni giocava un ruolo fondamentale nell'impedire tale ripresa.

    41) Poiché alcuni di questi fattori, che nel 2017 avevano registrato un andamento positivo, stavano subendo un'inversione di tendenza nel 2018 (cfr. infra per gli ultimi sviluppi e l'andamento previsto dei prezzi dell'acciaio e delle materie prime nonché del consumo) in una situazione che lasciava prevedere un aumento della pressione delle importazioni in termini di volumi e prezzi, l'impatto sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione sarebbe stato negativo.

    42) In altri termini, sebbene l'industria dell'Unione fosse parzialmente riuscita a riprendersi grazie a una combinazione di sviluppi positivi di diversi fattori chiave del mercato e a una minore crescita delle importazioni nel 2017 rispetto agli anni precedenti ( 52 ), la svolta negativa registrata dalla maggior parte di tali fattori alla fine del 2018 avrebbe necessariamente causato un peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione alla luce dell'ulteriore e continuo aumento della pressione esercitata dalle importazioni, che, stante la sua intensità e il contesto di mercato atteso, questa volta l'industria dell'Unione non sarebbe stata in grado di sostenere. Alla fine del periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione versava pertanto in una situazione di vulnerabilità a un'ulteriore impennata delle importazioni.

    1.2.2.    Ruolo delle misure di difesa commerciale dell'UE nella situazione dell'industria dell'Unione nel 2017

    43) Nella presente sezione la Commissione fornisce le spiegazioni aggiuntive e i dati giustificativi necessari in merito al ruolo delle misure di difesa commerciale nella ripresa parziale dell'industria dell'Unione nel 2017.

    44) In primo luogo, per tale esercizio la Commissione ha selezionato le misure istituite negli anni 2015 e 2016 in quanto ha ritenuto che fossero quelle alle quali potevano essere in parte attribuiti gli effetti sui risultati dell'industria dell'Unione nel 2017 ( 53 ). In base a tali parametri, prima del 2017 la Commissione aveva istituito sei misure di difesa commerciale sulle importazioni di categorie di prodotti successivamente assoggettate alla misura di salvaguardia ( 54 ).

    45) Si tratta delle seguenti misure ( 55 ): regolamento di esecuzione (UE) 2015/501 della Commissione ( 56 ), regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione ( 57 ), regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione ( 58 ), regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 della Commissione ( 59 ), regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 della Commissione ( 60 ) e regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione ( 61 ).

    46) La Commissione ha osservato che la redditività dei produttori dell'Unione in tali categorie di prodotti migliorava sistematicamente l'anno successivo all'istituzione delle misure. La Commissione ha riscontrato in particolare che nel 2017 la redditività nel complesso è migliorata ( 62 ), pur restando bassa per un gran numero di categorie di prodotti, in particolare per quelle soggette a misure di difesa commerciale recenti, e che i prezzi all'importazione dei paesi terzi (diversi da quelli soggetti alle misure di difesa commerciale in questione) nel complesso sono temporaneamente aumentati nel 2017 dopo l'istituzione delle misure di difesa commerciale ( 63 ).

    47) Inoltre i volumi interessati dalle misure di difesa commerciale recenti rappresentavano circa il 40 % delle importazioni totali nelle categorie di prodotti soggette a tali misure durante il periodo in esame ( 64 ); negli anni successivi all'istituzione delle misure di difesa commerciale i loro volumi nel mercato dell'Unione sono diminuiti di oltre il 90 % ( 65 ). In generale la sostanziale riduzione delle importazioni oggetto di pratiche commerciali sleali conseguente all'istituzione delle misure ha quindi consentito ai produttori dell'Unione e ad altri paesi esportatori di aumentare i loro prezzi di vendita nel 2017.

    48) Inoltre tutte le categorie di prodotti soggette alle misure di difesa commerciale recenti hanno registrato significativi miglioramenti della redditività ( 66 ), molti dei quali hanno superato il 6 % nel 2017 ( 67 ). Per le restanti categorie, il quadro è stato più diversificato, con poche categorie che hanno superato o si sono avvicinate a un livello di redditività del 6 % ( 68 ), altre categorie in miglioramento ma con livelli di redditività ancora deboli o bassi ( 69 ) e altre in perdita o prossime a un livello di redditività dell'1 % ( 70 ), indipendentemente dalle tendenze recenti. Ciò dimostra che l'andamento della redditività non era omogeneo tra le diverse categorie e che nel complesso la maggior parte delle categorie ( 71 ) nel 2017 era in perdita o registrava scarsi livelli di redditività, anche se la loro situazione era in alcuni casi migliorata rispetto all'anno precedente. Quanto sopra conferma quindi la fragilità della situazione complessiva dell'industria dell'Unione nonostante un miglioramento rispetto all'anno precedente.

    49) Tuttavia, come spiegato di seguito, la tendenza all'aumento dei prezzi nel 2017 è stata temporanea e ha iniziato a segnare un'inversione nel 2018 quando l'Unione ha affrontato un'impennata delle importazioni principalmente da paesi terzi non soggetti a misure di difesa commerciale e la diversione degli scambi causata dalla misura statunitense di cui alla Sezione 232. Ciò è dimostrato dal volume delle importazioni nel periodo più recente, che aveva raggiunto il dato record di 31 314 tonnellate nonostante la recente imposizione di misure di difesa commerciale in alcune categorie di prodotti. Ciò dimostra che, nonostante la recente imposizione di misure di difesa commerciale avesse contribuito a un miglioramento parziale e temporaneo della situazione dell'industria dell'Unione, tali misure avevano arrecato vantaggio anche ai paesi esportatori non soggetti alle stesse, i quali avevano infatti iniziato ad accrescere in misura significativa la loro presenza sul mercato dell'Unione ( 72 ).

    50) La Commissione ha quindi confermato che l'istituzione di misure di difesa commerciale aveva contribuito all'andamento generale dei risultati dei produttori dell'Unione in relazione a tali categorie ( 73 ).

    51) I ragionamenti di cui alle sezioni 1.2.1 e 1.2.2 hanno inoltre mostrato con chiarezza che alcuni fattori alla base della parziale ripresa dell'Unione (ad es. il consumo) non avevano pregiudicato o favorito in misura uguale o simile i produttori dell'Unione e i paesi esportatori, dato che questi ultimi erano riusciti ad aumentare in misura significativa (+ 71 % in termini di volumi) la loro presenza nel mercato dell'Unione a spese dei produttori dell'Unione, che avevano perso quote di mercato e avevano registrato solo un incremento dei volumi di vendita complessivi relativamente moderato (+ 7 %) rispetto alla crescita costante delle importazioni.

    1.2.3.    Incidenza della misura statunitense di cui alla Sezione 232

    52) Nel regolamento definitivo ( 74 ) la Commissione è giunta alla conclusione che la Sezione 232 degli Stati Uniti avrebbe portato a una notevole diversione degli scambi nel mercato dell'Unione.

    53) A tale riguardo la Commissione ha condotto un'analisi più approfondita dell'andamento delle importazioni nell'Unione e negli Stati Uniti, sia in termini generali sia analizzando specificamente il comportamento di alcuni paesi esportatori. Dall'analisi, che ha messo a confronto le importazioni negli Stati Uniti e nell'Unione del primo semestre del 2018 con quelle del primo semestre del 2017, è emerso che le importazioni negli Stati Uniti erano diminuite di quasi un milione di tonnellate (– 7 %) rispetto allo stesso periodo del 2017, mentre le importazioni nell'Unione avevano seguito una tendenza opposta quasi identica, con un aumento di 1,2 milioni di tonnellate (+ 7 %) (cfr. il considerando 26). Dalla valutazione degli sviluppi del secondo semestre del 2018 e dello stesso periodo del 2017 emerge che tali tendenze opposte si sono accentuate. Le importazioni negli Stati Uniti sono infatti diminuite di 2,4 milioni di tonnellate (– 19 %) mentre le importazioni nell'Unione sono aumentate di oltre 2 milioni di tonnellate (+ 15 %) ( 75 ).

    54) Ciò ha determinato una riduzione annuale complessiva delle importazioni negli Stati Uniti pari a 3,3 milioni di tonnellate (– 13 %) e un aumento delle importazioni nell'Unione di 3,2 milioni di tonnellate (+ 11 %); il 72 % della riduzione totale dei volumi negli Stati Uniti e il 63 % dell'aumento delle importazioni nell'Unione si sono verificati nel secondo semestre del 2018 ( 76 ).

    55) Il ritmo e l'entità dell'accelerazione subita da queste tendenze delle importazioni nel secondo semestre del 2018 hanno quindi dimostrato che l'incidenza della misura statunitense di cui alla Sezione 232, che era già in vigore da alcuni mesi, stava progressivamente aumentando, e che i paesi esportatori si stavano rapidamente adeguando alla nuova situazione di mercato ( 77 ).

    56) Analizzando in dettaglio il comportamento dei paesi esportatori verso il mercato statunitense e dell'UE, la Commissione ha confermato tale tendenza. Per esempio, paesi come la Turchia, la Russia, la Corea del Sud e Taiwan ( 78 ), che esportavano volumi significativi negli Stati Uniti e nell'Unione, hanno registrato i seguenti andamenti nel 2018 rispetto al 2017: la Turchia ha ridotto le esportazioni negli Stati Uniti di 850 000 tonnellate circa (– 45 %) e ha aumentato le esportazioni verso l'Unione di 2,6 milioni di tonnellate (+ 56 %). Analogamente, le esportazioni della Russia negli Stati Uniti sono diminuite di oltre 250 000 tonnellate (– 36 %) e quelle verso l'Unione sono aumentate di 870 000 tonnellate (+ 23 %); le esportazioni della Corea del Sud negli Stati Uniti sono diminuite di oltre 880 000 tonnellate (– 27 %) mentre quelle verso l'Unione sono aumentate di circa 250 000 tonnellate (+ 8 %); infine le esportazioni di Taiwan negli Stati Uniti sono diminuite di circa 160 000 tonnellate (– 14 %) mentre quelle verso l'Unione sono aumentate di oltre 500 000 tonnellate (+ 40 %) ( 79 ).

    57) Tali dati mostravano quindi che i produttori esportatori erano generalmente in grado di spedire nel mercato dell'Unione almeno una parte dei volumi persi negli Stati Uniti e, in alcuni casi, di aumentare la loro presenza nel mercato dell'Unione ben al di sopra dei volumi persi negli Stati Uniti. Date le dimensioni del mercato statunitense ( 80 ) e considerando che la misura di cui alla Sezione 232 era in vigore da pochi mesi e non aveva quindi ancora prodotto gli effetti previsti ( 81 ), era ragionevole attendersi che i volumi delle esportazioni verso gli Stati Uniti avrebbero continuato a registrare un calo significativo e che i produttori esportatori sarebbero riusciti ad adeguarsi a tali circostanze e ad aumentare ancora di più la loro presenza nel mercato dell'Unione.

    58) La Commissione ha pertanto confermato che la misura statunitense di cui alla Sezione 232 avrebbe causato nel futuro immediato una diversione degli scambi persino maggiore per quanto riguarda le esportazioni nel mercato dell'Unione.

    1.2.4.    Evoluzione più recente dei prezzi dell'acciaio e delle materie prime

    59) Secondo quanto osservato dalla Commissione nel regolamento definitivo, «i prezzi dell'acciaio nell'Unione hanno iniziato [inoltre] a seguire una tendenza al ribasso dal terzo trimestre del 2018» ( 82 ).

    60) A tale riguardo, nella sezione 1.2.1 la Commissione ha osservato che uno dei fattori alla base del parziale miglioramento dei risultati dell'industria dell'Unione nel 2017 era la differenza tra il prezzo dell'acciaio e il costo delle materie prime, che si era rivelata maggiore rispetto agli anni precedenti del periodo analizzato. Un'ulteriore analisi dettagliata degli sviluppi più recenti prima dell'istituzione delle misure definitive ha tuttavia mostrato che era in atto un'inversione di tendenza e che la differenza positiva tra prezzi e costi si stava progressivamente riducendo, il che avrebbe avuto un impatto negativo sui risultati economici dell'industria dell'Unione.

    61) Come illustrato nel grafico 4 ( 83 ), i prezzi dell'acciaio nell'Unione hanno registrato una flessione costante nel secondo semestre del 2018. Era prevedibile che tale tendenza potesse continuare, alla luce dell'incertezza delle prospettive di mercato (cfr. la sezione 1.2.6) e a seguito della costante e crescente pressione esercitata dalle importazioni in termini di volumi e di prezzi, elementi che, nel contesto dell'incertezza o di un peggioramento delle condizioni del mercato, avrebbero avuto con ogni probabilità un effetto al ribasso sui prezzi, impedendo così all'industria dell'Unione di adeguare i suoi prezzi ai maggiori costi. Nel grafico 5 ( 84 ) si osserva come il prezzo di alcune delle principali materie prime siderurgiche fosse in costante aumento nello stesso periodo.

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    62) Tali tendenze combinate, per le quali non si ravvisavano segnali di inversione nell'immediato futuro, avrebbero quindi messo l'industria dell'Unione in una situazione finanziaria ancora più difficile.

    63) La Commissione ha ritenuto che, data la probabilità di un'ulteriore pressione derivante dalle importazioni e in un mercato destinato a non registrare alcuna crescita significativa, le tendenze rilevate nell'inchiesta iniziale in relazione all'undercutting dei prezzi praticati sul mercato interno si sarebbero ulteriormente esacerbate. Ciò avrebbe creato difficoltà aggiuntive ai produttori dell'Unione, che avrebbero dovuto scegliere se puntare a mantenere la loro quota di mercato, a discapito di prezzi più sostenibili, o mantenere un livello di prezzi più elevato pur continuando a perdere quota di mercato. In entrambi gli scenari i loro risultati finanziari avrebbero subito un impatto negativo.

    64) La Commissione ha inoltre osservato che tale evoluzione dei prezzi è coincisa con il periodo in cui era già in vigore una misura di salvaguardia provvisoria (da metà luglio 2018), il che dimostra che i paesi esportatori stavano assumendo un comportamento ancora più aggressivo in relazione alle importazioni nel quadro della misura di salvaguardia, con l'intenzione di continuare a introdurre grandi volumi nel mercato dell'Unione nonostante fosse in vigore una misura di salvaguardia provvisoria.

    1.2.5.    Situazione per quanto riguarda le misure di difesa commerciale nei paesi terzi e la sovraccapacità

    65) Nelle sezioni 1.1.1 e 1.1.2 la Commissione ha spiegato l'evoluzione e la situazione più recente per quanto riguarda la sovraccapacità e le misure di difesa commerciale nei paesi terzi. Alla luce di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto altamente improbabile che nell'immediato futuro si potesse verificare un'inversione della situazione esistente in tale momento. Per esempio, le misure di difesa commerciale sono solitamente istituite per un periodo di cinque anni e possono essere prorogate. Poiché molte delle misure erano state istituite pochi anni prima dell'adozione della misura di salvaguardia dell'UE sull'acciaio ( 85 ), esse erano destinate a restare in vigore almeno nell'immediato futuro. Riguardo alla sovraccapacità, secondo le relazioni cui la Commissione ha fatto riferimento non vi erano segnali che consentissero di prevedere una significativa riduzione della sovraccapacità; al contrario tali relazioni indicavano che la situazione di sovraccapacità globale del settore avrebbe potuto peggiorare ulteriormente ( 86 ). Anche il Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio aveva infatti concluso molto chiaramente che la sovraccapacità rappresentava un problema persistente alla fine del 2018. Il Forum osservava come l'eccesso di capacità produttiva nel settore siderurgico — una sfida globale che continuava ad affliggere il settore — creasse notevoli difficoltà ai produttori di acciaio sia delle economie avanzate che di quelle emergenti e in via di sviluppo ( 87 ).

    66) Nella sezione 1.1 e nel regolamento definitivo sono stati descritti gli effetti comprovati di tali fattori nel mercato dell'Unione, manifestatisi sotto forma di un aumento sostanziale delle importazioni. Poiché la sovraccapacità e le misure di difesa commerciale dei paesi terzi erano destinate a permanere nell'immediato futuro, si prevedeva che avrebbero avuto effetti simili e avrebbero concorso, insieme alla misura statunitense di cui alla Sezione 232, a generare un ulteriore aumento delle importazioni nell'Unione, con conseguenti effetti negativi sull'industria dell'Unione, qualora non fosse istituita una misura di salvaguardia.

    67) La Commissione ha quindi concluso che tali elementi avrebbero continuato a svolgere un ruolo importante nel mercato dell'acciaio dell'Unione nell'immediato futuro ed erano quindi pertinenti per l'analisi della minaccia di grave pregiudizio.

    1.2.6.    Prospettive e previsioni di mercato

    68) Durante l'intero periodo analizzato, il consumo di acciaio nel mercato dell'Unione è aumentato su base annua ( 88 ). Nel complesso tale tendenza ha consentito anche all'industria dell'Unione di aumentare i suoi volumi di vendite e quindi di alleviare in certa misura gli effetti della pressione cui era soggetta a causa delle importazioni, pressione dimostrata dal persistente undercutting dei prezzi e dalla costante perdita di quota di mercato. Come spiegato nella sezione 1.2.1, nel 2017 tale incremento delle vendite nel contesto di una ripresa dei prezzi (sia in termini complessivi sia rispetto all'evoluzione dei costi) aveva consentito all'industria dell'Unione di riprendersi in parte dai risultati finanziari costantemente negativi degli anni precedenti. Nella sezione 1.2.4 la Commissione ha osservato una tendenza al ribasso dei prezzi dell'acciaio nell'Unione parallelamente a un aumento dei prezzi delle materie prime.

    69) La Commissione ha poi valutato le prospettive e le previsioni economiche del periodo successivo alla conclusione dell'inchiesta al fine di valutare l'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio, analizzando svariate fonti di mercato specializzate.

    70) A tale riguardo le fonti hanno costantemente previsto uno scenario di incertezza e raffreddamento della domanda mondiale di acciaio nel futuro immediato. La World Steel Association aveva osservato che il rallentamento della domanda di acciaio sarebbe proseguito nel 2019 e che una Brexit senza accordo e una guerra commerciale avrebbero comportato dei rischi ( 89 ). Ha inoltre ricordato che, sebbene la forte ripresa della domanda di acciaio registrata nel 2017 fosse proseguita nel 2018, i rischi erano aumentati, e che un incremento delle tensioni commerciali e la volatilità delle fluttuazioni valutarie aumentavano le incertezze ( 90 ).

    71) Secondo l'OCSE, la ripresa delle condizioni del mercato dell'acciaio appariva fragile a causa di persistenti squilibri strutturali ( 91 ). Altre fonti del mercato, come S&P Global Platts, hanno ribadito questo sentimento di incertezza nel Global Market Outlook di dicembre 2018.

    72) Inoltre nel settembre 2018 il Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio aveva concluso che, malgrado una certa ripresa ciclica delle condizioni del mercato dell'acciaio nel 2017, la tendenza sottostante della domanda globale di acciaio restava debole e l'eccesso di capacità significativo ( 92 ).

    73) Analogamente, Eurofer (associazione europea della siderurgia) ha osservato che i conflitti commerciali in corso con gli Stati Uniti e il raffreddamento della domanda globale suggerivano che i rischi esterni avrebbero potuto continuare ad aumentare, portando ad un aumento dell'incertezza e a un indebolimento delle prospettive per gli utilizzatori europei di acciaio ( 93 ).

    74) Tutti i dati analizzati provenienti da varie fonti indicavano quindi che nella migliore delle ipotesi ci si attendeva un aumento moderato del consumo di acciaio, senza però averne la certezza dato il peggioramento delle prospettive in un contesto di crescente incertezza. La stagnazione della domanda globale di acciaio avrebbe quindi reso ancora più probabile la possibilità per gli esportatori di acciaio di vendere nel mercato dell'Unione, data l'attrattiva di quest'ultimo.

    Conclusione relativa alla minaccia di grave pregiudizio

    75) I dati analizzati nella presente sezione hanno confermato che i volumi delle importazioni sarebbero molto probabilmente aumentati in misura significativa e che la pressione derivante dalle importazioni era quindi destinata a continuare, in termini sia di volumi sia di prezzi, a causa della persistente sovraccapacità e del numero crescente di misure di difesa commerciale nei paesi terzi, i cui effetti sulle esportazioni sarebbero proseguiti. Inoltre gli effetti della misura statunitense di cui alla Sezione 232 si sarebbero con ogni probabilità manifestati più intensamente con il trascorrere dei mesi, esercitando quindi sul mercato dell'Unione un'ulteriore pressione derivante dall'aumento del rischio di diversione degli scambi, i cui primi segnali era già stati avvertiti.

    76) In tale contesto la Commissione ha anche confermato le tendenze opposte dei prezzi dell'acciaio e delle materie prime nel secondo semestre del 2018 e l'incertezza delle prospettive di mercato nel futuro immediato.

    77) Pertanto, alla luce degli elementi analizzati nel presente allegato e delle risultanze della determinazione iniziale, la Commissione ha confermato che vi era una minaccia di grave pregiudizio, che si sarebbe concretizzato se la Commissione non avesse istituito una misura di salvaguardia definitiva.

    1.3.    Obblighi i cui effetti hanno determinato un aumento delle importazioni

    78) L'articolo XIX, paragrafo 1, lettera a), del GATT 1994 stabilisce, nella parte pertinente, che «se, […] per effetto degli obblighi, ivi comprese le concessioni tariffarie, assunti da un membro in virtù del presente accordo, un prodotto viene importato nel territorio di tale membro in quantità talmente accresciute […]».

    79) Il prodotto in questione comprende diverse linee tariffarie ( 94 ).

    80) A seguito di concessioni tariffarie di precedenti cicli di negoziati commerciali multilaterali, su tutte queste linee tariffarie l'Unione europea ha gli impegni tariffari indicati di seguito ( 95 ):

    — 
    0 % ad valorem.

    81) Al momento della determinazione relativa alla misura di salvaguardia tali concessioni sono state inserite nella parte I, sezione II, dell'elenco delle concessioni e degli impegni dell'Unione europea, certificato come elenco UE CLXXIII — Unione europea il 1o dicembre 2016 ( 96 ), quale modificato. Per quanto riguarda le suddette linee tariffarie, la colonna «altri dazi e oneri» di tale elenco era vuota.

    82) In ragione di tali concessioni inserite nell'elenco delle concessioni e degli impegni dell'Unione europea allegato al GATT e divenute parte integrante dell'accordo ai sensi dell'articolo II, paragrafo 7, del GATT 1994, al momento della determinazione relativa alla misura di salvaguardia l'Unione europea aveva assunto obblighi ai sensi del GATT 1994, in particolare: l'articolo XI, paragrafo 1, che proibisce le restrizioni non tariffarie sulle importazioni dei prodotti sopra elencati e, soprattutto, l'articolo II, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo II, paragrafo 1, lettera b), prima e seconda frase, del GATT 1994. Ai sensi dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b), prima frase, all'UE non è consentito, in assenza di deroghe applicabili, istituire dazi doganali ordinari sul prodotto in questione superiori a quelli stabiliti e previsti nella parte pertinente dell'elenco di concessioni e impegni dell'UE, ossia all'aliquota zero indicata per ciascuna delle linee tariffarie in questione. All'epoca della determinazione iniziale relativa alla misura di salvaguardia nonché dell'istituzione della misura di salvaguardia definitiva, i dazi all'importazione applicati dall'UE sul prodotto oggetto della misura di salvaguardia erano pari a 0 %. In altri termini, per i dazi doganali ordinari, i dazi applicati erano già quelli massimi consentiti dall'articolo II, paragrafo 1, lettera a), e dall'articolo II, paragrafo 1, lettera b), prima frase, del GATT 1994. Per quanto riguarda altri dazi od oneri, l'articolo II, paragrafo 1, lettera b), seconda frase, non prevedeva alcuna flessibilità per l'introduzione di altri dazi od oneri aggiuntivi oltre i dazi doganali ordinari.

    83) Il prodotto soggetto alla misura di salvaguardia era importato in quantitativi crescenti (come accertato nella misura di salvaguardia definitiva) in conseguenza dei suddetti obblighi assunti ai sensi del GATT 1994 [articolo XI, paragrafo 1, articolo II, paragrafo 1, lettera a), e articolo II, paragrafo 1, lettera b), prima e seconda frase, del GATT 1994] poiché tali obblighi, uniti alle concessioni tariffarie accordate dall'Unione europea nei successivi cicli di negoziati commerciali multilaterali, miglioravano e garantivano le condizioni di accesso al mercato per le importazioni del prodotto soggetto alla misura di salvaguardia sul mercato dell'Unione europea. Gli impegni tariffari dell'Unione europea di cui sopra hanno quindi determinato l'aumento delle importazioni e non hanno lasciato all'UE alcun margine per aumentare i dazi doganali ordinari anziché introdurre una misura di salvaguardia. Ciò spiega anche in che modo gli obblighi in questione hanno determinato l'aumento delle importazioni che minacciava di causare un grave pregiudizio.

    84) Allo stesso tempo, gli obblighi previsti dal GATT e sopra indicati impedivano all'UE di aumentare i dazi all'importazione applicati sul prodotto in questione. Questi erano dunque gli obblighi assunti dall'Unione europea ai sensi del GATT 1994 che hanno limitato la capacità dell'UE di prevenire o porre rimedio al pregiudizio derivante dall'aumento delle importazioni. Parallelamente, l'Unione europea ha sospeso tali obblighi a seguito dell'applicazione della propria misura di salvaguardia.



    ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione, del 28 aprile 2016, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi (GU L 115 del 29.4.2016, pag. 37).

    ( 2 ) Cfr. il considerando 35 del regolamento provvisorio e la sezione 4 del regolamento definitivo.

    ( 3 ) Cfr. OCSE, «Recent Developments in Steel Trade and Trade Policy Measures», DSTI/SC(2018)3, pag. 9, tabella 3.

    ( 4 ) Fonte: Calcoli della DG Commercio basati su dati del Global Trade Atlas (https://ihsmarkit.com/index.html) — dati grezzi consultabili previa sottoscrizione di un abbonamento — periodo analizzato: 2014-2017. Per ulteriori dettagli cfr. la nota al fascicolo del 30 novembre 2022, tabella 1.

    ( 5 Ibidem.

    ( 6 ) I paesi in questione erano: Cina, Corea del Sud, India, Russia, Taiwan, Turchia e Ucraina, che nel 2018 rappresentavano circa il 75 % delle importazioni totali nell'Unione.

    ( 7 ) Dati per l'intero 2018 estrapolati dai dati disponibili per il periodo gennaio-novembre 2018.

    ( 8 ) Fonte: Global Trade Atlas (https://ihsmarkit.com/index.html) — consultabile previa sottoscrizione di un abbonamento.

    ( 9 ) Cfr. il considerando 32 del regolamento provvisorio.

    ( 10 ) Cfr. i considerando 31 e 32 del regolamento provvisorio e i considerando da 51 a 54 del regolamento definitivo.

    ( 11 ) Cfr. OCSE, «Excess Capacity in the Global Steel Industry: The Current Situation and Ways Forward», 2015, pag. 3.

    ( 12 ) Cfr. OCSE, «Evaluating the Financial Health of the Steel Industry», DSTI/SU/SC(2015)12/FINAL, 9 giugno 2017, pag. 25.

    ( 13 ) Disponibile al seguente indirizzo: https://www.epi.org/publication/surging-steel-imports.

    ( 14 ) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti — «Acciaio mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa»; COM (2016) 155 final, 16.3.2016.

    ( 15 ) Durante l'intero periodo dell'inchiesta le importazioni sono aumentate del 71 % mentre il consumo è aumentato del 14 %.

    ( 16 ) Cfr. OCSE, «Excess Capacity in the Global Steel Industry: The Current Situation and Ways Forward», 2015, tabella a pag. 2.

    ( 17 ) Più specificamente, l'undercutting dei prezzi è stato accertato per 17 categorie di prodotti, con livelli compresi tra l'1,2 % e il 23 %.

    ( 18 ) Cfr. il considerando 33 del regolamento provvisorio.

    ( 19 ) Fonte: WTO, Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP) — Dati estratti il 28.11.2018 alle 10:58.

    ( 20 ) Riguardanti i prodotti siderurgici oggetto della misura di salvaguardia ed escluse le misure imposte dall'Unione europea e quelle istituite nei confronti delle importazioni dei produttori esportatori dell'UE. Per una panoramica delle misure di difesa commerciale istituite dall'Unione europea per le categorie di prodotti soggette anche alla misura di salvaguardia cfr. l'allegato 1.B del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia; GU L 227 del 3.9.2019, pag. 1.

    ( 21 ) Per maggiori dettagli sui principali paesi importatori di acciaio nel periodo dell'inchiesta cfr. il documento dell'OCSE «Recent developments in steel trade and trade policy measures — A closer look at non-tariff trade measures», DSTI/SC(2018)3, del 26 gennaio 2018, pag. 9, tabella 3, disponibile al seguente link. (https://one.oecd.org/document/DSTI/SC(20183/en/pdf).

    ( 22 ) I paesi in questione erano (in ordine alfabetico): Cina (10 %), Corea (10 %), India (9 %), Russia (14 %), Taiwan (5 %), Turchia (22 %) e Ucraina (7 %). Tali paesi rappresentavano in media il 75 % circa delle importazioni nell'Unione del prodotto in esame nel periodo 2013-2017.

    ( 23 ) Cfr. il considerando 76 del contributo di EUROFER del 16 aprile 2018 nell'inchiesta iniziale, legato a informazioni più particolareggiate su ciascuna delle misure considerate, fornite nell'allegato A07 D.1. Fonte dei dati: SBB Platts.

    ( 24 ) Cfr. i dati della CRU: il consumo relativo agli anni 2017 e 2018 si è mantenuto piuttosto stabile (solo un aumento del 2 % circa).

    ( 25 ) Una simile tendenza è stata osservata in fase di valutazione dell'impatto delle misure di difesa commerciale su prodotti diversi dall'acciaio.

    ( 26 ) Tali misure hanno interessato circa 15 milioni di tonnellate di importazioni combinate, di cui solo poco più di 2 milioni di tonnellate hanno continuato a raggiungere il mercato dopo l'istituzione delle misure. Per maggiori dettagli cfr. la nota al fascicolo, tabella 2.

    ( 27 ) Cfr. la nota al fascicolo del 30 novembre 2022, tabella 3.

    ( 28 ) Per istituire una misura di difesa commerciale, i volumi interessati da ciascuna inchiesta devono essere superiori al livello minimo. Inoltre gli scambi di acciaio avvengono solitamente in volumi piuttosto elevati, come osservato negli esempi di pratiche di difesa commerciale dell'UE e nei casi inclusi nel campione riguardanti misure di difesa commerciale in altri paesi terzi.

    ( 29 ) Tali paesi hanno costantemente rappresentato circa il 75 % delle importazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

    ( 30 ) Fonte: per le importazioni nell'Unione: Eurostat; per le misure di difesa commerciale: WTO, Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP).

    ( 31 ) Ai fini della spiegazione del nesso tra la Sezione 232 degli Stati Uniti e l'aumento delle importazioni, la Commissione fa riferimento, nell'ambito di tali considerando, solo ai dati fino a giugno 2018 incluso, in quanto l'aumento delle importazioni valutato nel regolamento definitivo riguarda il periodo fino a tale mese.

    ( 32 ) Fonte: GTA, esportazioni cumulate da Turchia, Corea, Russia e Taiwan verso gli Stati Uniti (grafico 2), ed esportazioni cumulate dagli stessi paesi verso gli Stati Uniti e l'Unione (grafico 3).

    ( 33 ) Cfr. i considerando 90 e 110 del regolamento definitivo.

    ( 34 ) Cfr. il documento del comitato per l'acciaio dell'OCSE «Recent developments in steel trade and trade policy measures», 17-18 settembre 2018, pag. 8, tabella 2 (che mostra come nel 2018 l'Unione stesse ulteriormente consolidando la propria posizione di principale importatore mondiale di acciaio).

    ( 35 ) Fonte: calcoli della DG Commercio basati sui dati del Global Trade Atlas (https://ihsmarkit.com/index.html) — dati grezzi consultabili previa sottoscrizione di un abbonamento. Per maggiori dettagli cfr. la nota al fascicolo del 30 novembre 2022, tabella 1.

    ( 36 Ibidem.

    ( 37 ) Anche l'istituzione di misure di difesa commerciale su alcune categorie di prodotti aveva contribuito a tale miglioramento, ma il loro ruolo specifico è analizzato nella sezione 1.2.2.

    ( 38 ) Considerando 53 del regolamento provvisorio.

    ( 39 ) Cfr. la tabella 15 del regolamento definitivo.

    ( 40 ) Tali tendenze sono state valutate per il prodotto in esame e non per le singole categorie di prodotti.

    ( 41 ) Sulla base di un confronto che ha riguardato tutti gli anni del periodo analizzato.

    ( 42 ) Cfr. la tabella 4 del regolamento definitivo.

    ( 43 Ibidem.

    ( 44 ) Cfr. la tabella 5 del regolamento definitivo.

    ( 45 ) Cfr. la tabella 4 del regolamento definitivo.

    ( 46 ) Cfr. la tabella 2 del regolamento definitivo.

    ( 47 Ibidem.

    ( 48 ) Cfr. l'allegato III del regolamento provvisorio.

    ( 49 ) Cfr. la tabella 7 del regolamento definitivo.

    ( 50 ) Cfr. la tabella 5 del regolamento definitivo.

    ( 51 ) Cfr. la sezione 1.2.2. per una spiegazione del ruolo delle recenti misure di difesa commerciale nei risultati dell'industria dell'Unione del 2017.

    ( 52 ) Le importazioni totali sono aumentate di circa 1 milione di tonnellate e la loro quota di mercato è salita dal 17,9 % al 18,1 % tra il 2016 e il 2017, un aumento inferiore ai precedenti incrementi su base annua in termini sia assoluti sia relativi.

    ( 53 ) A tale riguardo la Commissione ha ritenuto ad esempio che una misura di difesa commerciale istituita nel 2013 fosse troppo lontana nel tempo per essere collegata al miglioramento dei risultati dell'Unione nel 2017; le misure selezionate offrono quindi una base più precisa e adeguata per l'analisi.

    ( 54 ) In alcuni casi l'ambito di applicazione di una misura di difesa commerciale imposta su determinato prodotto (in termini di codici NC contemplati) può non corrispondere interamente alla definizione di prodotto della relativa categoria di prodotti oggetto della misura di salvaguardia, per cui questa valutazione è approssimativa.

    ( 55 ) Tali riferimenti riguardano i regolamenti che istituiscono una misura provvisoria poiché, a fini pratici, finché era in vigore un dazio (provvisorio o definitivo) si è ritenuto che l'impatto delle misure provvisorie sui volumi scambiati fosse simile a quello delle misure definitive. In tutti i casi di cui sopra, l'inchiesta ha portato all'istituzione di misure definitive.

    ( 56 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/501 della Commissione, del 24 marzo 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 23).

    ( 57 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 1).

    ( 58 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 33).

    ( 59 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 16).

    ( 60 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 5).

    ( 61 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

    ( 62 ) Fonte: analisi della DG Commercio degli indicatori di pregiudizio pubblicati nelle relative misure e analisi delle risposte al questionario fornite dall'industria dell'Unione per ciascuna categoria di prodotti nel quadro dell'inchiesta di salvaguardia iniziale. Per maggiori dettagli cfr. la nota al fascicolo del 30 novembre 2022, tabella 4.

    ( 63 ) Fonte: Eurostat.

    ( 64 ) Il totale delle importazioni assoggettate a misure di difesa commerciale da tali inchieste (pur se queste riguardano periodi di inchiesta diversi e anni diversi, ossia dal 2013 al 2015) è stato di poco superiore a 5 milioni di tonnellate.

    ( 65 ) Fonte: analisi della DG Commercio dei propri casi di inchiesta relativi a strumenti di difesa commerciale per il volume delle importazioni nel periodo di inchiesta in questione, ed Eurostat per i dati sulle importazioni successive al periodo di inchiesta di ognuna delle inchieste considerate per la presente attuazione.

    ( 66 ) Categorie 1, 2, 7, 9, 12 e 13.

    ( 67 ) Categorie 1, 2 e 9.

    ( 68 ) Cfr. le categorie 4, 8 e 14.

    ( 69 ) Cfr. le categorie 5, 6, 15, 16 e 26.

    ( 70 ) Cfr. le categorie 3, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 e 28.

    ( 71 ) Almeno 15 su un totale di 23 categorie soggette a una misura provvisoria (una ripartizione delle quali era stata fornita nell'allegato III del regolamento provvisorio).

    ( 72 ) Per esempio, la Turchia ha aumentato la sua presenza nel mercato dell'Unione nella categoria 1 (in relazione alla quale la Cina era stata assoggettata a misure di difesa commerciale nell'ottobre 2016), passando da 1 062 247 tonnellate nel 2016 a 2 milioni di tonnellate nel 2017 (e circa 3 milioni di tonnellate nel 2018). Analogamente, l'India è passata da 443 551 tonnellate a 1 121 334 tonnellate nel 2017, e l'Egitto è passato da 47 400 tonnellate nel 2016 a 409 432 tonnellate nel 2017.

    ( 73 ) Nella sezione 1.2.1. sono stati spiegati i motivi alla base del miglioramento generale della situazione dell'industria dell'Unione per quanto riguarda il prodotto in esame.

    ( 74 ) Cfr. i considerando da 57 a 62 e la tabella 12 del regolamento definitivo.

    ( 75 ) Per contestualizzare tale volume, un calcolo di base avente come riferimento il prezzo medio dell'acciaio nell'Unione nel 2017 mostra che l'industria dell'UE poteva perdere opportunità per un valore di circa 1,4 miliardi di EUR di vendite sul mercato interno a causa di tali importazioni aggiuntive. Ciò dimostra che l'impatto potenziale di tali vendite aggiuntive è stato significativo.

    ( 76 ) Mentre l'aumento delle importazioni nell'Unione dal 2016 al 2017 è stato molto più contenuto, circa 1 milione di tonnellate.

    ( 77 ) Cfr. anche il documento del comitato per l'acciaio dell'OCSE «Recent developments in steel trade and trade policy measures», 17-18 settembre 2018, pag. 8, tabella 2.

    ( 78 ) All'epoca dell'adozione della misura di salvaguardia definitiva erano in vigore solo le quattro misure di difesa commerciale indicate di seguito, riguardanti le importazioni nell'Unione (tre nei confronti della Russia e una nei confronti di Taiwan): regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24); regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 della Commissione, del 1o ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 20); regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10).

    ( 79 ) Fonte: per le importazioni statunitensi (GTA); per le importazioni dell'UE (Eurostat).

    ( 80 ) Il mercato statunitense dell'acciaio era tra le principali destinazioni delle importazioni in termini di dimensioni — Cfr. OCSE, «Recent Developments in Steel Trade and Trade Policy Measures», DSTI/SC(2018)3, pag. 9, tabella 3.

    ( 81 ) Cfr. il considerando 35 del regolamento provvisorio: «Gli Stati Uniti hanno calcolato che l'istituzione di una singola tariffa trasversale in base alle misure adottate ai sensi della Sezione 232, senza escludere quasi nessun paese, dovrebbe ridurre le importazioni di circa 13 milioni di tonnellate, pari al 7 % del consumo dell'Unione».

    ( 82 ) Cfr. il considerando 89 del regolamento definitivo.

    ( 83 ) Fonte: Eurostat per i prezzi all'importazione e S&P Global Commodity Insights per i prezzi dell'acciaio zincato a caldo (HDG) e dei coil laminati a caldo (HRC).

    ( 84 ) Fonte: S&P Global Commodity Insights.

    ( 85 ) Circa 140 delle inchieste che hanno portato all'adozione di misure sono state aperte nel 2015 o negli anni successivi, quindi erano destinate a durare, in linea di principio, almeno fino al 2021 (ossia almeno fino a due anni dopo la conclusione dell'inchiesta di salvaguardia dell'UE). Fonte: WTO, Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP).

    ( 86 ) Cfr. il documento dell'OCSE «Recent Developments in Steelmaking Capacity», DSTI/SC(2018)2/FINAL, secondo cui dalle informazioni aggiornate sui progetti di investimento annunciati risultava in corso di realizzazione un aumento della capacità produttiva lorda pari a 52 milioni di tonnellate, con una possibile entrata in funzione nel triennio 2018-20. Un altro aumento della capacità produttiva pari a 39 milioni di tonnellate era al momento in fase di pianificazione, con un possibile avviamento nello stesso periodo.

    ( 87 ) Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio, relazione ministeriale, 20 settembre 2018, paragrafo 2.

    ( 88 ) Regolamento definitivo, tabella 4.

    ( 89 ) Cfr. World Steel Association — Global Steel Market Outlook — Riunione del comitato per l'acciaio dell'OCSE, 17 settembre 2018.

    ( 90 ) Cfr. World Steel Association — Worldsteel Short Range Outlook, ottobre 2018, comunicato stampa.

    ( 91 ) Cfr. OCSE, «Steel Market Developments», 85a sessione del comitato per l'acciaio, settembre 2018. Cfr. anche le pagine 7 e 8 del documento dell'OCSE «Global Economic Outlook», del 17 settembre 2018, che indicava una revisione al ribasso delle aspettative di crescita (anche nell'Unione) e mostrava come il commercio globale avesse registrato un rallentamento nel contesto di crescenti incertezze relative alla politica commerciale.

    ( 92 ) Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio, relazione ministeriale, 20 settembre 2018, paragrafo 2.

    ( 93 ) Cfr. «EUROFER – Economic and Steel Market Outlook 2018-2019», 25 ottobre 2018.

    ( 94 ) Cfr. l'allegato I del regolamento definitivo.

    ( 95 ) Per ulteriori dettagli cfr. la nota al fascicolo del 30 novembre 2022, tabella 5.

    ( 96 ) WTO doc. WT/Let/1220.

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