This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02019R0159-20220701
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/159 of 31 January 2019 imposing definitive safeguard measures against imports of certain steel products
Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
02019R0159 — IT — 01.07.2022 — 007.005
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/159 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2019 (GU L 031 del 1.2.2019, pag. 27) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1590 DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 2019 |
L 248 |
28 |
27.9.2019 |
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/35 DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 2020 |
L 12 |
13 |
16.1.2020 |
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/894 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2020 |
L 206 |
27 |
30.6.2020 |
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2037 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2020 |
L 416 |
32 |
11.12.2020 |
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1029 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2021 |
L 225I |
1 |
25.6.2021 |
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1091 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2021 |
L 236 |
47 |
5.7.2021 |
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/434 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2022 |
L 88 |
181 |
16.3.2022 |
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/664 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2022 |
L 121 |
12 |
22.4.2022 |
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/978 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2022 |
L 167 |
58 |
24.6.2022 |
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/104 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2023 |
L 12 |
7 |
13.1.2023 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/159 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2019
che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 4
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire il rispetto del presente regolamento.
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Le misure di vigilanza preventiva in vigore a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione ( 1 ), del 28 aprile 2016, sono sospese per i prodotti di cui all'allegato IV durante il periodo di istituzione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1.
Articolo 8
Durante il periodo di cui agli allegati IV.1 e IV.2, la Commissione può riesaminare le misure in caso di variazione delle circostanze.
Articolo 9
Eventuali importi pagati a titolo di dazi supplementari imposti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 in relazione ai prodotti specificati nell'allegato IV del presente regolamento sono riscossi definitivamente al livello di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica fino al 30 giugno 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Prodotto in esame
Numero di prodotto |
Categoria di prodotto |
Codici NC |
1 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99 |
2 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00 |
3 |
Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES) |
7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 , 7225 19 90 , 7226 19 80 |
4 |
Fogli rivestiti di metallo |
7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7225 99 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70 |
5 |
Fogli a rivestimento organico |
7210 70 80 , 7212 40 80 |
6 |
Prodotti stagnati |
7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20 |
7 |
Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 |
8 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili |
7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00 |
9 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80 |
10 |
Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili |
7219 21 10 , 7219 21 90 |
11 |
Lamiere magnetiche a grani orientati |
7225 11 00 , 7226 11 00 |
12 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00 |
13 |
Barre di rinforzo |
7214 20 00 , 7214 99 10 |
14 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90 |
15 |
Vergelle di acciai inossidabili |
7221 00 10 , 7221 00 90 |
16 |
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati |
7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95 |
17 |
Profilati di ferro o di acciai non legati |
7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90 |
18 |
Palancole |
7301 10 00 |
19 |
Materiale ferroviario |
7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00 |
20 |
Tubi gas |
7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77 |
21 |
Profilati cavi |
7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99 |
22 |
Tubi di acciai inossidabili senza saldatura |
7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99 |
23 |
Tubi cuscinetto |
7304 51 12 , 7304 51 18 , 7304 59 32 , 7304 59 38 |
24 |
Altri tubi senza saldatura |
7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00 |
25 |
Grandi tubi saldati |
7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00 |
26 |
Altri tubi saldati |
7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00 |
27 |
Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80 |
28 |
Fili di acciai non legati |
7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90 |
ALLEGATO II
II.1 – Crescita delle importazioni per le 26 categorie di prodotti (in tonnellate)
Numero di prodotto |
Categoria di prodotto |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Periodo più recente |
Crescita nel periodo più recente rispetto al 2013 |
1 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
4 867 242 |
5 263 815 |
7 854 395 |
8 610 847 |
7 048 217 |
7 209 718 |
48 % |
2 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
1 837 875 |
1 906 067 |
2 761 337 |
2 007 299 |
2 463 937 |
2 463 941 |
34 % |
3 |
Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES) |
266 355 |
284 376 |
279 777 |
312 647 |
377 744 |
433 526 |
63 % |
4 |
Fogli rivestiti di metallo |
1 855 325 |
2 203 135 |
2 688 830 |
3 924 906 |
5 019 132 |
4 637 052 |
150 % |
5 |
Fogli a rivestimento organico |
681 646 |
725 004 |
622 482 |
730 619 |
919 000 |
937 693 |
38 % |
6 |
Prodotti stagnati |
549 941 |
660 743 |
634 722 |
754 638 |
616 810 |
735 928 |
34 % |
7 |
Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati |
1 439 430 |
1 968 634 |
2 573 220 |
2 834 744 |
2 549 694 |
2 374 170 |
65 % |
8 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili |
157 197 |
213 885 |
247 090 |
326 631 |
407 886 |
408 468 |
160 % |
9 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
645 004 |
954 179 |
697 199 |
753 058 |
869 091 |
972 415 |
51 % |
10 |
Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili |
26 799 |
34 700 |
31 586 |
25 995 |
27 704 |
28 677 |
7 % |
12 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
942 999 |
1 265 397 |
1 233 328 |
1 429 511 |
1 419 973 |
1 792 392 |
90 % |
13 |
Barre di rinforzo |
528 702 |
972 572 |
1 430 000 |
1 292 936 |
1 191 379 |
1 755 338 |
232 % |
14 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
114 638 |
149 670 |
144 875 |
149 499 |
161 973 |
184 811 |
61 % |
15 |
Vergelle di acciai inossidabili |
52 068 |
71 209 |
57 542 |
58 659 |
63 022 |
69 786 |
34 % |
16 |
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati |
1 107 169 |
1 267 308 |
1 694 707 |
2 001 322 |
2 093 877 |
2 354 164 |
113 % |
17 |
Profilati di ferro o di acciai non legati |
222 797 |
274 863 |
267 851 |
387 353 |
262 759 |
373 732 |
68 % |
18 |
Palancole |
15 871 |
16 497 |
14 051 |
36 683 |
84 549 |
83 502 |
426 % |
19 |
Materiale ferroviario |
14 587 |
25 532 |
23 202 |
12 494 |
18 232 |
23 013 |
58 % |
20 |
Tubi gas |
275 378 |
349 078 |
314 471 |
354 261 |
401 410 |
445 569 |
62 % |
21 |
Profilati cavi |
485 038 |
578 426 |
602 190 |
757 274 |
862 889 |
956 360 |
97 % |
22 |
Tubi di acciai inossidabili senza saldatura |
42 417 |
55 590 |
54 948 |
51 614 |
49 593 |
49 781 |
17 % |
24 |
Altri tubi senza saldatura |
440 696 |
509 052 |
448 761 |
448 333 |
410 822 |
480 600 |
9 % |
25 |
Grandi tubi saldati |
295 502 |
418 808 |
218 549 |
171 512 |
1 053 049 |
720 886 |
144 % |
26 |
Altri tubi saldati |
462 137 |
484 915 |
494 914 |
526 634 |
551 764 |
558 457 |
21 % |
27 |
Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
446 086 |
514 066 |
479 271 |
454 924 |
454 921 |
501 232 |
12 % |
28 |
Fili di acciai non legati |
555 798 |
700 560 |
683 041 |
726 158 |
714 480 |
762 600 |
37 % |
II.2 – Crescita delle importazioni per le 2 categorie di prodotti (in tonnellate)
Numero di prodotto |
Categoria di prodotto |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Periodo più recente |
Crescita nel periodo più recente rispetto al 2013 |
11 |
Lamiere magnetiche a grani orientati |
114 388 |
112 258 |
101 737 |
109 518 |
99 917 |
106 570 |
– 7 % |
23 |
Tubi cuscinetto |
7 475 |
8 998 |
8 337 |
7 035 |
6 137 |
6 265 |
– 16 % |
ALLEGATO III
III.1 – Elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC
Afghanistan, Albania, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Brasile, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Ciad, Cile, Cina, Colombia, Congo, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti, Eswatini, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Figi, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Isole Salomone, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Liberia, Macao, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Messico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Qatar, Repubblica centrafricana, Repubblica del Kirghizistan, Repubblica democratica del Congo, Repubblica democratica popolare del Laos, Repubblica dominicana, Ruanda, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Santa Lucia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Sud Africa, Sultanato del Brunei Darussalam, Suriname, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
III.2 – Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive
Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive |
|||||||||||||||||||||||||||||
Paese/Gruppo di prodotti |
1 |
2 |
3A |
3B |
4A |
4B |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
24 |
25A |
25B |
26 |
27 |
28 |
Brasile |
|
|
|
|
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
Cina |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
|
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
Egitto |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
India |
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
Indonesia |
|
|
|
|
X |
|
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
Kazakhstan |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
Moldova |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
Macedonia del Nord |
|
|
|
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
|
Sud Africa |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
Tunisia |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
Turchia |
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
Ucraina |
X |
X |
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
X |
X |
|
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
Emirati arabi uniti |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
Vietnam |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
Tutti gli altri paesi in via di sviluppo |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
ALLEGATO IV
IV.1 – Volumi dei contingenti tariffari
Numero di prodotto |
Categoria di prodotti |
Codici NC |
Assegnazione per paese (ove applicabile) |
Anno 5 |
Anno 6 |
Aliquota del dazio supplementare |
Numeri d'ordine |
||||||
Dall'1.7.2022 al 30.9.2022 |
Dall'1.10.2022 al 31.12.2022 |
Dall'1.1.2023 al 31.3.2023 |
Dall'1.4.2023 al 30.6.2023 |
Dall'1.7.2023 al 30.9.2023 |
Dall'1.10.2023 al 31.12.2023 |
Dall'1.1.2024 al 31.3.2024 |
Dall'1.4.2024 al 30.6.2024 |
||||||
Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) |
Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) |
||||||||||||
1 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99 |
Federazione russa |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
25 % |
09.8966 |
Turchia |
452 373,88 |
452 373,88 |
442 539,66 |
447 456,77 |
469 183,40 |
469 183,40 |
464 083,58 |
464 083,58 |
25 % |
09.8967 |
|||
India |
287 227,31 |
287 227,31 |
280 983,24 |
284 105,28 |
297 900,24 |
297 900,24 |
294 662,20 |
294 662,20 |
25 % |
09.8968 |
|||
Corea (Repubblica di) |
179 365,46 |
179 365,46 |
175 466,21 |
177 415,83 |
186 030,40 |
186 030,40 |
184 008,33 |
184 008,33 |
25 % |
09.8969 |
|||
Regno Unito |
150 045,49 |
150 045,49 |
146 783,63 |
148 414,56 |
155 620,95 |
155 620,95 |
153 929,42 |
153 929,42 |
25 % |
09.8976 |
|||
Serbia |
159 231,56 |
159 231,56 |
155 770,01 |
157 500,79 |
165 148,37 |
165 148,37 |
163 353,27 |
163 353,27 |
25 % |
09.8970 |
|||
Altri paesi |
900 290,25 |
900 290,25 |
880 718,72 |
890 504,48 |
933 743,65 |
933 743,65 |
923 594,27 |
923 594,27 |
25 % |
||||
2 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00 |
India |
156 974,80 |
156 974,80 |
153 562,31 |
155 268,55 |
162 807,74 |
162 807,74 |
161 038,10 |
161 038,10 |
25 % |
09.8801 |
Corea (Repubblica di) |
91 042,24 |
91 042,24 |
89 063,06 |
90 052,65 |
94 425,23 |
94 425,23 |
93 398,87 |
93 398,87 |
25 % |
09.8802 |
|||
Regno Unito |
84 142,99 |
84 142,99 |
82 313,80 |
83 228,39 |
87 269,62 |
87 269,62 |
86 321,03 |
86 321,03 |
25 % |
09.8977 |
|||
Ucraina |
69 898,31 |
69 898,31 |
68 378,78 |
69 138,54 |
72 495,62 |
72 495,62 |
71 707,62 |
71 707,62 |
25 % |
09.8803 |
|||
Serbia |
39 631,71 |
39 631,71 |
38 770,15 |
39 200,93 |
41 104,37 |
41 104,37 |
40 657,58 |
40 657,58 |
25 % |
09.8805 |
|||
Altri paesi |
321 824,43 |
321 824,43 |
314 828,25 |
318 326,34 |
333 782,94 |
333 782,94 |
330 154,85 |
330 154,85 |
25 % |
||||
3.A |
Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES) |
7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 |
Federazione russa |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
25 % |
09.8808 |
Regno Unito |
532,59 |
532,59 |
521,01 |
526,80 |
552,38 |
552,38 |
546,38 |
546,38 |
25 % |
09.8978 |
|||
Iran (Repubblica islamica dell') |
159,72 |
159,72 |
156,25 |
157,98 |
165,65 |
165,65 |
163,85 |
163,85 |
25 % |
09.8809 |
|||
Corea (Repubblica di) |
244,60 |
244,60 |
239,29 |
241,94 |
253,69 |
253,69 |
250,93 |
250,93 |
25 % |
09.8806 |
|||
Altri paesi |
817,65 |
817,65 |
799,87 |
808,76 |
848,03 |
848,03 |
838,81 |
838,81 |
25 % |
||||
3.B |
7225 19 90 , 7226 19 80 |
Federazione russa |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
25 % |
09.8811 |
|
Corea (Repubblica di) |
33 860,21 |
33 860,21 |
33 124,12 |
33 492,16 |
35 118,40 |
35 118,40 |
34 736,68 |
34 736,68 |
25 % |
09.8812 |
|||
Cina |
29 777,29 |
29 777,29 |
29 129,96 |
29 453,62 |
30 883,77 |
30 883,77 |
30 548,08 |
30 548,08 |
25 % |
09.8813 |
|||
Taiwan |
23 288,87 |
23 288,87 |
22 782,59 |
23 035,73 |
24 154,25 |
24 154,25 |
23 891,70 |
23 891,70 |
25 % |
09.8814 |
|||
Altri paesi |
8 303,99 |
8 303,99 |
8 123,47 |
8 213,73 |
8 612,56 |
8 612,56 |
8 518,94 |
8 518,94 |
25 % |
||||
4.A |
Fogli rivestiti di metallo |
Codici TARIC: 7210410020 , 7210410030 , 7210490020 , 7210490030 , 7210610020 , 7210610030 , 7210690020 , 7210690030 , 7212300020 , 7212300030 , 7212 50 20 , 7212506120 , 7212506130 , 7212506920 , 7212506930 , 7225920020 , 7225920030 , 7225990011 , 7225990022 , 7225990023 , 7225990041 , 7225990045 , 7225990091 , 7225990092 , 7225990093 , 7226993010 , 7226993030 , 7226997011 , 7226997013 , 7226997091 , 7226997093 , 7226997094 |
Corea (Repubblica di) |
36 115,37 |
36 115,37 |
35 330,25 |
35 722,81 |
37 457,36 |
37 457,36 |
37 050,22 |
37 050,22 |
25 % |
09.8816 |
India |
51 623,89 |
51 623,89 |
50 501,64 |
51 062,77 |
53 542,16 |
53 542,16 |
52 960,18 |
52 960,18 |
25 % |
09.8817 |
|||
Regno Unito |
34 028,35 |
34 028,35 |
33 288,60 |
33 658,47 |
35 292,79 |
35 292,79 |
34 909,17 |
34 909,17 |
25 % |
09.8979 |
|||
Altri paesi |
454 338,51 |
454 338,51 |
444 461,58 |
449 400,05 |
471 221,03 |
471 221,03 |
466 099,06 |
466 099,06 |
25 % |
||||
4.B |
Codici NC: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10 Codici TARIC: 7210410080 , 7210490080 , 7210610080 , 7210690080 , 7212300080 , 7212506180 , 7212506980 , 7225920080 , 7225990025 , 7225990095 , 7226993090 , 7226997019 , 7226997096 |
Cina |
123 409,30 |
123 409,30 |
120 726,49 |
122 067,90 |
127 995,00 |
127 995,00 |
126 603,75 |
126 603,75 |
25 % |
09.8821 |
|
Corea (Repubblica di) |
160 163,83 |
160 163,83 |
156 682,01 |
158 422,92 |
166 115,27 |
166 115,27 |
164 309,67 |
164 309,67 |
25 % |
09.8822 |
|||
India |
73 708,96 |
73 708,96 |
72 106,59 |
72 907,78 |
76 447,88 |
76 447,88 |
75 616,92 |
75 616,92 |
25 % |
09.8823 |
|||
Regno Unito |
34 028,35 |
34 028,35 |
33 288,60 |
33 658,47 |
35 292,79 |
35 292,79 |
34 909,17 |
34 909,17 |
25 % |
09.8980 |
|||
Altri paesi |
100 848,08 |
100 848,08 |
98 655,73 |
99 751,91 |
104 595,44 |
104 595,44 |
103 458,53 |
103 458,53 |
25 % |
||||
5 |
Fogli a rivestimento organico |
7210 70 80 , 7212 40 80 |
India |
75 642,86 |
75 642,86 |
73 998,45 |
74 820,66 |
78 453,64 |
78 453,64 |
77 600,88 |
77 600,88 |
25 % |
09.8826 |
Corea (Repubblica di) |
68 363,40 |
68 363,40 |
66 877,24 |
67 620,32 |
70 903,68 |
70 903,68 |
70 132,99 |
70 132,99 |
25 % |
09.8827 |
|||
Regno Unito |
33 563,94 |
33 563,94 |
32 834,29 |
33 199,12 |
34 811,13 |
34 811,13 |
34 432,75 |
34 432,75 |
25 % |
09.8981 |
|||
Taiwan |
21 910,16 |
21 910,16 |
21 433,85 |
21 672,00 |
22 724,31 |
22 724,31 |
22 477,30 |
22 477,30 |
25 % |
09.8828 |
|||
Turchia |
15 126,78 |
15 126,78 |
14 797,94 |
14 962,36 |
15 688,87 |
15 688,87 |
15 518,34 |
15 518,34 |
25 % |
09.8829 |
|||
Altri paesi |
41 252,54 |
41 252,54 |
40 355,75 |
40 804,14 |
42 785,42 |
42 785,42 |
42 320,36 |
42 320,36 |
25 % |
||||
6 |
Prodotti stagnati |
7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20 |
Cina |
106 758,00 |
106 758,00 |
104 437,17 |
105 597,58 |
110 724,96 |
110 724,96 |
109 521,43 |
109 521,43 |
25 % |
09.8831 |
Regno Unito |
38 940,37 |
38 940,37 |
38 093,84 |
38 517,11 |
40 387,34 |
40 387,34 |
39 948,34 |
39 948,34 |
25 % |
09.8982 |
|||
Serbia |
21 429,38 |
21 429,38 |
20 963,53 |
21 196,46 |
22 225,67 |
22 225,67 |
21 984,08 |
21 984,08 |
25 % |
09.8832 |
|||
Corea (Repubblica di) |
15 501,05 |
15 501,05 |
15 164,07 |
15 332,56 |
16 077,04 |
16 077,04 |
15 902,29 |
15 902,29 |
25 % |
09.8833 |
|||
Taiwan |
12 887,99 |
12 887,99 |
12 607,82 |
12 747,90 |
13 366,89 |
13 366,89 |
13 221,60 |
13 221,60 |
25 % |
09.8834 |
|||
Altri paesi |
35 715,05 |
35 715,05 |
34 938,63 |
35 326,84 |
37 042,16 |
37 042,16 |
36 639,53 |
36 639,53 |
25 % |
||||
7 |
Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00 |
Ucraina |
270 017,57 |
270 017,57 |
264 147,62 |
267 082,59 |
280 051,01 |
280 051,01 |
277 006,97 |
277 006,97 |
25 % |
09.8836 |
Altri paesi |
554 571,27 |
554 571,27 |
542 515,37 |
548 543,32 |
575 178,29 |
575 178,29 |
568 926,35 |
568 926,35 |
25 % |
||||
8 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili |
7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00 |
Altri paesi |
105 581,29 |
105 581,29 |
103 286,04 |
104 433,67 |
109 504,53 |
109 504,53 |
108 314,26 |
108 314,26 |
25 % |
|
9 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80 |
Corea del Sud (Repubblica di) |
47 773,95 |
47 773,95 |
46 735,39 |
47 254,67 |
49 549,16 |
49 549,16 |
49 010,58 |
49 010,58 |
25 % |
09.8846 |
Taiwan |
44 302,39 |
44 302,39 |
43 339,29 |
43 820,84 |
45 948,59 |
45 948,59 |
45 449,15 |
45 449,15 |
25 % |
09.8847 |
|||
India |
29 610,23 |
29 610,23 |
28 966,53 |
29 288,38 |
30 710,50 |
30 710,50 |
30 376,69 |
30 376,69 |
25 % |
09.8848 |
|||
Sud Africa |
25 765,68 |
25 765,68 |
25 205,56 |
25 485,62 |
26 723,10 |
26 723,10 |
26 432,63 |
26 432,63 |
25 % |
09.8853 |
|||
Stati Uniti |
24 090,93 |
24 090,93 |
23 567,21 |
23 829,07 |
24 986,11 |
24 986,11 |
24 714,52 |
24 714,52 |
25 % |
09.8849 |
|||
Turchia |
20 046,66 |
20 046,66 |
19 610,86 |
19 828,76 |
20 791,56 |
20 791,56 |
20 565,57 |
20 565,57 |
25 % |
09.8850 |
|||
Altri paesi |
63 645,29 |
63 645,29 |
62 261,69 |
62 953,49 |
66 010,25 |
66 010,25 |
65 292,75 |
65 292,75 |
25 % |
||||
10 |
Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili |
7219 21 10 , 7219 21 90 |
Cina |
4 731,30 |
4 731,30 |
4 628,44 |
4 679,87 |
4 907,10 |
4 907,10 |
4 853,77 |
4 853,77 |
25 % |
09.8856 |
India |
2 007,05 |
2 007,05 |
1 963,42 |
1 985,24 |
2 081,63 |
2 081,63 |
2 059,01 |
2 059,01 |
25 % |
09.8857 |
|||
Sud Africa |
1 374,32 |
1 374,32 |
1 344,44 |
1 359,38 |
1 425,39 |
1 425,39 |
1 409,89 |
1 409,89 |
25 % |
09.8859 |
|||
Regno Unito |
827,96 |
827,96 |
809,96 |
818,96 |
858,73 |
858,73 |
849,39 |
849,39 |
25 % |
09.8984 |
|||
Taiwan |
764,41 |
764,41 |
747,79 |
756,10 |
792,81 |
792,81 |
784,19 |
784,19 |
25 % |
09.8858 |
|||
Altri paesi |
1 002,95 |
1 002,95 |
981,14 |
992,04 |
1 040,21 |
1 040,21 |
1 028,91 |
1 028,91 |
25 % |
||||
12 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00 |
Cina |
135 003,41 |
135 003,41 |
132 068,55 |
133 535,98 |
140 019,93 |
140 019,93 |
138 497,97 |
138 497,97 |
25 % |
09.8861 |
Regno Unito |
112 785,82 |
112 785,82 |
110 333,95 |
111 559,89 |
116 976,77 |
116 976,77 |
115 705,28 |
115 705,28 |
25 % |
09.8985 |
|||
Turchia |
101 999,52 |
101 999,52 |
99 782,14 |
100 890,83 |
105 789,67 |
105 789,67 |
104 639,78 |
104 639,78 |
25 % |
09.8862 |
|||
Federazione russa |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
25 % |
09.8863 |
|||
Svizzera |
65 555,05 |
65 555,05 |
64 129,94 |
64 842,50 |
67 990,98 |
67 990,98 |
67 251,94 |
67 251,94 |
25 % |
09.8864 |
|||
Bielorussia |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
25 % |
09.8865 |
|||
Altri paesi |
58 414,15 |
58 414,15 |
57 144,27 |
57 779,21 |
60 584,73 |
60 584,73 |
59 926,20 |
59 926,20 |
25 % |
||||
13 |
Barre di rinforzo |
7214 20 00 , 7214 99 10 |
Turchia |
90 856,92 |
90 856,92 |
88 881,77 |
89 869,35 |
94 233,03 |
94 233,03 |
93 208,76 |
93 208,76 |
25 % |
09.8866 |
Federazione russa |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
25 % |
09.8867 |
|||
Ucraina |
42 298,50 |
42 298,50 |
41 378,96 |
41 838,73 |
43 870,24 |
43 870,24 |
43 393,39 |
43 393,39 |
25 % |
09.8868 |
|||
Bosnia-Erzegovina |
32 685,87 |
32 685,87 |
31 975,31 |
32 330,59 |
33 900,43 |
33 900,43 |
33 531,95 |
33 531,95 |
25 % |
09.8869 |
|||
Moldova (Repubblica di) |
27 318,01 |
27 318,01 |
26 724,14 |
27 021,07 |
28 333,10 |
28 333,10 |
28 025,13 |
28 025,13 |
25 % |
09.8870 |
|||
Altri paesi |
132 668,90 |
132 668,90 |
129 784,79 |
131 226,85 |
137 598,67 |
137 598,67 |
136 103,03 |
136 103,03 |
25 % |
||||
14 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90 |
India |
30 542,92 |
30 542,92 |
29 878,94 |
30 210,93 |
31 677,84 |
31 677,84 |
31 333,52 |
31 333,52 |
25 % |
09.8871 |
Regno Unito |
4 463,47 |
4 463,47 |
4 366,44 |
4 414,96 |
4 629,33 |
4 629,33 |
4 579,01 |
4 579,01 |
25 % |
09.8986 |
|||
Svizzera |
4 393,46 |
4 393,46 |
4 297,95 |
4 345,71 |
4 556,72 |
4 556,72 |
4 507,19 |
4 507,19 |
25 % |
09.8872 |
|||
Ucraina |
3 393,31 |
3 393,31 |
3 319,54 |
3 356,42 |
3 519,40 |
3 519,40 |
3 481,14 |
3 481,14 |
25 % |
09.8873 |
|||
Altri paesi |
4 956,51 |
4 956,51 |
4 848,76 |
4 902,63 |
5 140,68 |
5 140,68 |
5 084,81 |
5 084,81 |
25 % |
||||
15 |
Vergelle di acciai inossidabili |
7221 00 10 , 7221 00 90 |
India |
7 103,74 |
7 103,74 |
6 949,31 |
7 026,53 |
7 367,70 |
7 367,70 |
7 287,62 |
7 287,62 |
25 % |
09.8876 |
Taiwan |
4 580,21 |
4 580,21 |
4 480,64 |
4 530,43 |
4 750,40 |
4 750,40 |
4 698,77 |
4 698,77 |
25 % |
09.8877 |
|||
Regno Unito |
3 679,69 |
3 679,69 |
3 599,69 |
3 639,69 |
3 816,42 |
3 816,42 |
3 774,93 |
3 774,93 |
25 % |
09.8987 |
|||
Corea (Repubblica di) |
2 286,74 |
2 286,74 |
2 237,03 |
2 261,88 |
2 371,71 |
2 371,71 |
2 345,93 |
2 345,93 |
25 % |
09.8878 |
|||
Cina |
1 548,74 |
1 548,74 |
1 515,07 |
1 531,90 |
1 606,28 |
1 606,28 |
1 588,83 |
1 588,83 |
25 % |
09.8879 |
|||
Giappone |
1 536,99 |
1 536,99 |
1 503,57 |
1 520,28 |
1 594,10 |
1 594,10 |
1 576,77 |
1 576,77 |
25 % |
09.8880 |
|||
Altri paesi |
773,87 |
773,87 |
757,04 |
765,46 |
802,62 |
802,62 |
793,90 |
793,90 |
25 % |
||||
16 |
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati |
7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95 |
Regno Unito |
176 384,36 |
176 384,36 |
172 549,92 |
174 467,14 |
182 938,53 |
182 938,53 |
180 950,07 |
180 950,07 |
25 % |
09.8988 |
Ucraina |
118 599,40 |
118 599,40 |
116 021,16 |
117 310,28 |
123 006,38 |
123 006,38 |
121 669,35 |
121 669,35 |
25 % |
09.8881 |
|||
Svizzera |
130 373,45 |
130 373,45 |
127 539,25 |
128 956,35 |
135 217,93 |
135 217,93 |
133 748,17 |
133 748,17 |
25 % |
09.8882 |
|||
Federazione russa |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
25 % |
09.8883 |
|||
Turchia |
113 300,38 |
113 300,38 |
110 837,33 |
112 068,85 |
117 510,45 |
117 510,45 |
116 233,16 |
116 233,16 |
25 % |
09.8884 |
|||
Bielorussia |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
25 % |
09.8885 |
|||
Moldova (Repubblica di) |
66 581,74 |
66 581,74 |
65 134,31 |
65 858,02 |
69 055,81 |
69 055,81 |
68 305,20 |
68 305,20 |
25 % |
09.8886 |
|||
Altri paesi |
116 864,97 |
116 864,97 |
114 324,43 |
115 594,70 |
121 207,50 |
121 207,50 |
119 890,02 |
119 890,02 |
25 % |
||||
17 |
Profilati di ferro o di acciai non legati |
7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90 |
Ucraina |
30 113,25 |
30 113,25 |
29 458,61 |
29 785,93 |
31 232,21 |
31 232,21 |
30 892,73 |
30 892,73 |
25 % |
09.8891 |
Altri paesi |
64 947,85 |
64 947,85 |
63 535,94 |
64 241,90 |
67 361,21 |
67 361,21 |
66 629,03 |
66 629,03 |
25 % |
||||
18 |
Palancole |
7301 10 00 |
Cina |
6 736,44 |
6 736,44 |
6 590,00 |
6 663,22 |
6 986,76 |
6 986,76 |
6 910,82 |
6 910,82 |
25 % |
09.8901 |
Emirati arabi uniti |
3 333,90 |
3 333,90 |
3 261,43 |
3 297,67 |
3 457,79 |
3 457,79 |
3 420,20 |
3 420,20 |
25 % |
09.8902 |
|||
Regno Unito |
864,55 |
864,55 |
845,76 |
855,16 |
896,68 |
896,68 |
886,93 |
886,93 |
25 % |
09.8990 |
|||
Altri paesi |
274,44 |
274,44 |
268,47 |
271,45 |
284,63 |
284,63 |
281,54 |
281,54 |
25 % |
||||
19 |
Materiale ferroviario |
7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00 |
Regno Unito |
4 916,90 |
4 916,90 |
4 810,01 |
4 863,46 |
5 099,61 |
5 099,61 |
5 044,18 |
5 044,18 |
25 % |
09.8991 |
Federazione russa |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
25 % |
09.8906 |
|||
Turchia |
1 498,14 |
1 498,14 |
1 465,57 |
1 481,86 |
1 553,81 |
1 553,81 |
1 536,92 |
1 536,92 |
25 % |
09.8908 |
|||
Cina |
1 449,19 |
1 449,19 |
1 417,68 |
1 433,44 |
1 503,04 |
1 503,04 |
1 486,70 |
1 486,70 |
25 % |
09.8907 |
|||
Altri paesi |
759,42 |
759,42 |
742,91 |
751,17 |
787,64 |
787,64 |
779,08 |
779,08 |
25 % |
||||
20 |
Tubi gas |
7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77 |
Turchia |
47 578,14 |
47 578,14 |
46 543,83 |
47 060,99 |
49 346,07 |
49 346,07 |
48 809,70 |
48 809,70 |
25 % |
09.8911 |
India |
18 309,56 |
18 309,56 |
17 911,53 |
18 110,55 |
18 989,92 |
18 989,92 |
18 783,51 |
18 783,51 |
25 % |
09.8912 |
|||
Macedonia del Nord |
6 762,54 |
6 762,54 |
6 615,53 |
6 689,04 |
7 013,83 |
7 013,83 |
6 937,59 |
6 937,59 |
25 % |
09.8913 |
|||
Regno Unito |
6 432,95 |
6 432,95 |
6 293,10 |
6 363,03 |
6 671,99 |
6 671,99 |
6 599,47 |
6 599,47 |
25 % |
09.8992 |
|||
Altri paesi |
10 690,62 |
10 690,62 |
10 458,21 |
10 574,41 |
11 087,86 |
11 087,86 |
10 967,34 |
10 967,34 |
25 % |
||||
21 |
Profilati cavi |
7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99 |
Turchia |
94 689,32 |
94 689,32 |
92 630,86 |
93 660,09 |
98 207,83 |
98 207,83 |
97 140,35 |
97 140,35 |
25 % |
09.8916 |
Regno Unito |
50 502,05 |
50 502,05 |
49 404,18 |
49 953,11 |
52 378,63 |
52 378,63 |
51 809,29 |
51 809,29 |
25 % |
09.8993 |
|||
Federazione russa |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
25 % |
09.8917 |
|||
Macedonia del Nord |
27 955,71 |
27 955,71 |
27 347,98 |
27 651,85 |
28 994,51 |
28 994,51 |
28 679,35 |
28 679,35 |
25 % |
09.8918 |
|||
Ucraina |
20 676,33 |
20 676,33 |
20 226,85 |
20 451,59 |
21 444,63 |
21 444,63 |
21 211,54 |
21 211,54 |
25 % |
09.8919 |
|||
Svizzera |
15 453,34 |
15 453,34 |
15 117,40 |
15 285,37 |
16 027,57 |
16 027,57 |
15 853,35 |
15 853,35 |
25 % |
09.8920 |
|||
Bielorussia |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
25 % |
09.8921 |
|||
Altri paesi |
19 871,64 |
19 871,64 |
19 439,65 |
19 655,65 |
20 610,04 |
20 610,04 |
20 386,02 |
20 386,02 |
25 % |
||||
22 |
Tubi di acciai inossidabili senza saldatura |
7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 83 , 7304 49 85 , 7304 49 89 |
India |
5 659,79 |
5 659,79 |
5 536,75 |
5 598,27 |
5 870,10 |
5 870,10 |
5 806,30 |
5 806,30 |
25 % |
09.8926 |
Ucraina |
3 543,95 |
3 543,95 |
3 466,91 |
3 505,43 |
3 675,64 |
3 675,64 |
3 635,69 |
3 635,69 |
25 % |
09.8927 |
|||
Regno Unito |
1 798,90 |
1 798,90 |
1 759,80 |
1 779,35 |
1 865,75 |
1 865,75 |
1 845,47 |
1 845,47 |
25 % |
09.8994 |
|||
Corea (Repubblica di) |
1 114,07 |
1 114,07 |
1 089,85 |
1 101,96 |
1 155,47 |
1 155,47 |
1 142,91 |
1 142,91 |
25 % |
09.8928 |
|||
Giappone |
1 036,03 |
1 036,03 |
1 013,51 |
1 024,77 |
1 074,53 |
1 074,53 |
1 062,85 |
1 062,85 |
25 % |
09.8929 |
|||
Cina |
888,89 |
888,89 |
869,57 |
879,23 |
921,92 |
921,92 |
911,90 |
911,90 |
25 % |
09.8931 |
|||
Altri paesi |
2 586,28 |
2 586,28 |
2 530,05 |
2 558,16 |
2 682,38 |
2 682,38 |
2 653,22 |
2 653,22 |
25 % |
||||
24 |
Altri tubi senza saldatura |
7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 50 , 7304 39 82 , 7304 39 83 , 7304 39 88 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 82 , 7304 59 83 , 7304 59 89 , 7304 90 00 |
Cina |
36 946,09 |
36 946,09 |
36 142,92 |
36 544,50 |
38 318,95 |
38 318,95 |
37 902,44 |
37 902,44 |
25 % |
09.8936 |
Ucraina |
30 880,76 |
30 880,76 |
30 209,44 |
30 545,10 |
32 028,25 |
32 028,25 |
31 680,11 |
31 680,11 |
25 % |
09.8937 |
|||
Bielorussia |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
25 % |
09.8938 |
|||
Regno Unito |
11 268,07 |
11 268,07 |
11 023,11 |
11 145,59 |
11 686,77 |
11 686,77 |
11 559,74 |
11 559,74 |
25 % |
09.8995 |
|||
Stati Uniti |
8 110,65 |
8 110,65 |
7 934,33 |
8 022,49 |
8 412,03 |
8 412,03 |
8 320,60 |
8 320,60 |
25 % |
09.8940 |
|||
Altri paesi |
43 742,37 |
43 742,37 |
42 791,45 |
43 266,91 |
45 367,77 |
45 367,77 |
44 874,64 |
44 874,64 |
25 % |
||||
25.A |
Grandi tubi saldati |
7305 11 00 , 7305 12 00 |
Altri paesi |
115 747,59 |
115 747,59 |
113 231,34 |
114 489,47 |
120 048,60 |
120 048,60 |
118 743,72 |
118 743,72 |
25 % |
|
25.B |
Grandi tubi saldati |
7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00 |
Turchia |
14 371,47 |
14 371,47 |
14 059,05 |
14 215,26 |
14 905,49 |
14 905,49 |
14 743,48 |
14 743,48 |
25 % |
09.8971 |
Cina |
8 134,62 |
8 134,62 |
7 957,78 |
8 046,20 |
8 436,89 |
8 436,89 |
8 345,18 |
8 345,18 |
25 % |
09.8972 |
|||
Federazione russa |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
25 % |
09.8973 |
|||
Regno Unito |
5 903,81 |
5 903,81 |
5 775,46 |
5 839,64 |
6 123,18 |
6 123,18 |
6 056,63 |
6 056,63 |
25 % |
09.8996 |
|||
Corea (Repubblica di) |
2 781,17 |
2 781,17 |
2 720,71 |
2 750,94 |
2 884,52 |
2 884,52 |
2 853,16 |
2 853,16 |
25 % |
09.8974 |
|||
Altri paesi |
6 251,05 |
6 251,05 |
6 115,16 |
6 183,11 |
6 483,33 |
6 483,33 |
6 412,86 |
6 412,86 |
25 % |
||||
26 |
Altri tubi saldati |
7306 11 00 , 7306 19 00 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 12 , 7306 30 18 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 21 , 7306 50 29 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00 |
Svizzera |
46 275,35 |
46 275,35 |
45 269,36 |
45 772,35 |
47 994,87 |
47 994,87 |
47 473,18 |
47 473,18 |
25 % |
09.8946 |
Turchia |
36 650,08 |
36 650,08 |
35 853,34 |
36 251,71 |
38 011,94 |
38 011,94 |
37 598,77 |
37 598,77 |
25 % |
09.8947 |
|||
Regno Unito |
11 192,00 |
11 192,00 |
10 948,70 |
11 070,35 |
11 607,88 |
11 607,88 |
11 481,71 |
11 481,71 |
25 % |
09.8997 |
|||
Taiwan |
8 671,66 |
8 671,66 |
8 483,14 |
8 577,40 |
8 993,88 |
8 993,88 |
8 896,12 |
8 896,12 |
25 % |
09.8950 |
|||
Cina |
7 769,95 |
7 769,95 |
7 601,04 |
7 685,50 |
8 058,67 |
8 058,67 |
7 971,08 |
7 971,08 |
25 % |
09.8949 |
|||
Federazione russa |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
25 % |
09.8952 |
|||
Altri paesi |
19 298,91 |
19 298,91 |
18 879,37 |
19 089,14 |
20 016,03 |
20 016,03 |
19 798,47 |
19 798,47 |
25 % |
||||
27 |
Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80 |
Federazione russa |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
25 % |
09.8956 |
Svizzera |
40 584,14 |
40 584,14 |
39 701,88 |
40 143,01 |
42 092,18 |
42 092,18 |
41 634,66 |
41 634,66 |
25 % |
09.8957 |
|||
Regno Unito |
24 483,32 |
24 483,32 |
23 951,08 |
24 217,20 |
25 393,08 |
25 393,08 |
25 117,07 |
25 117,07 |
25 % |
09.8998 |
|||
Cina |
25 900,31 |
25 900,31 |
25 337,26 |
25 618,79 |
26 862,73 |
26 862,73 |
26 570,74 |
26 570,74 |
25 % |
09.8958 |
|||
Ucraina |
29 232,30 |
29 232,30 |
28 596,82 |
28 914,56 |
30 318,53 |
30 318,53 |
29 988,98 |
29 988,98 |
25 % |
09.8959 |
|||
Altri paesi |
30 366,43 |
30 366,43 |
29 706,29 |
30 036,36 |
31 494,80 |
31 494,80 |
31 152,46 |
31 152,46 |
25 % |
||||
28 |
Fili di acciai non legati |
7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90 |
Bielorussia |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
25 % |
09.8961 |
Cina |
75 996,55 |
75 996,55 |
74 344,45 |
75 170,50 |
78 820,47 |
78 820,47 |
77 963,72 |
77 963,72 |
25 % |
09.8962 |
|||
Federazione russa |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
Non pertinente |
25 % |
09.8963 |
|||
Turchia |
49 453,52 |
49 453,52 |
48 378,45 |
48 915,98 |
51 291,14 |
51 291,14 |
50 733,63 |
50 733,63 |
25 % |
09.8964 |
|||
Ucraina |
37 294,60 |
37 294,60 |
36 483,85 |
36 889,22 |
38 680,41 |
38 680,41 |
38 259,97 |
38 259,97 |
25 % |
09.8965 |
|||
Altri paesi |
47 545,89 |
47 545,89 |
46 512,29 |
47 029,09 |
49 312,63 |
49 312,63 |
48 776,62 |
48 776,62 |
25 % |
||||
(1)
Dall'1.7 al 31.3: 09.8601. Dall'1.4 al 30.6: 09.8602. Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*: 09.8572, per l'India*: 09.8573, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8574, per la Serbia*: 09.8575, per il Regno Unito*: 09.8599 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(2)
Dall'1.7 al 31.3: 09.8603. Dall'1.4 al 30.6: 09.8604. Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, la Corea (Repubblica di)*, l'Ucraina*, il Brasile*, la Serbia* e il Regno Unito*: 09.8567 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(3)
Dall'1.7 al 31.3: 09.8605. Dall'1.4 al 30.6: 09.8606. Dall'1.4 al 30.6: Per la Corea (Repubblica di)*, l'Iran (Repubblica islamica di)* e il Regno Unito*: 09.8568 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(4)
Dall'1.7 al 31.3: 09.8607. Dall'1.4 al 30.6: 09.8608. 09.8816 Dall'1.4 al 30.6: Per la Corea (Repubblica di)*, la Cina* e Taiwan*: 09.8569 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(5)
Dall'1.7 al 31.3: 09.8609. Dall'1.4 al 30.6: 09.8610. Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8570 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(6)
Dall'1.7 al 31.3: 09.8611. Dall'1.4 al 30.6: 09.8612. Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*: 09.8581, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8582, per l'India*: 09.8583, per il Regno Unito*: 09.8584 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(8)
Dall'1.7 al 31.3: 09.8615. Dall'1.4 al 30.6: 09.8616. Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, la Corea (Repubblica di)*, Taiwan*, la Serbia* e il Regno Unito*: 09.8576 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(11)
Dall'1.7 al 31.3: 09.8621. Dall'1.4 al 30.6: 09.8622. Dall'1.4 al 30.6: Per la Corea (Repubblica di)*, Taiwan *, l'India*, il Sud Africa*, gli Stati Uniti d'America*, la Turchia* e la Malaysia*: 09.8578 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(12)
Dall'1.7 al 31.3: 09.8623. Dall'1.4 al 30.6: 09.8624. Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, l'India*, il Sud Africa*, Taiwan* e il Regno Unito*: 09.8591 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(13)
Dall'1.7 al 31.3: 09.8625. Dall'1.4 al 30.6: 09.8626. Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, la Turchia*, la Svizzera* e il Regno Unito*: 09.8592 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(14)
Dall'1.7 al 31.3: 09.8627. Dall'1.4 al 30.6: 09.8628. Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*, l'Ucraina*, la Bosnia-Erzegovina* e la Moldova*: 09.8593 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(15)
Dall'1.7 al 31.3: 09.8629. Dall'1.4 al 30.6: 09.8630. Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, la Svizzera*, l'Ucraina* e il Regno Unito*: 09.8594 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(16)
Dall'1.7 al 31.3: 09.8631, 09.8907. Dall'1.4 al 30.6: 09.8632. Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, Taiwan*, la Corea (Repubblica di)*, la Cina*, il Giappone* e il Regno Unito*: 09.8595 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(17)
Dall'1.7 al 31.3: 09.8633. Dall'1.4 al 30.6: 09.8634. Dall'1.4 al 30.6: Per l'Ucraina*, la Svizzera*, la Turchia*, la Moldova* e il Regno Unito*: 09.8558 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(19)
Dall'1.7 al 31.3: 09.8637. Dall'1.4 al 30.6: 09.8638. Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, gli Emirati arabi uniti* e il Regno Unito*: 09.8580 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(20)
Dall'1.7 al 31.3: 09.8639. Dall'1.4 al 30.6: 09.8640. Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, la Turchia* e il Regno Unito*: 09.8585 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(23)
Dall'1.7 al 31.3: 09.8645. Dall'1.4 al 30.6: 09.8646. Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, l'Ucraina*, la Corea (Repubblica di)*, il Giappone*, la Cina* e il Regno Unito*: 09.8597 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(24)
Dall'1.7 al 31.3: 09.8647. Dall'1.4 al 30.6: 09.8648. Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, l'Ucraina*, gli Stati Uniti d'America* e il Regno Unito*: 09.8586 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(26)
Dall'1.7 al 31.3: 09.8659. Dall'1.4 al 30.6: 09.8660. Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*, la Cina*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8587 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(27)
Dall'1.7 al 31.3: 09.8651. Dall'1.4 al 30.6: 09.8652. Dall'1.4 al 30.6: Per la Svizzera*, la Turchia*, Taiwan*, la Cina* e il Regno Unito*: 09.8588 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(28)
Dall'1.7 al 31.3: 09.8653. Dall'1.4 al 30.6: 09.8654. Dall'1.4 al 30.6: Per la Svizzera*, la Cina*, l'Ucraina* e il Regno Unito*: 09.8539 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
(29)
Dall'1.7 al 31.3: 09.8655. Dall'1.4 al 30.6: 09.8656. Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*, l'Ucraina* e la Cina*: 09.8598 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5. |
IV.2 – Volumi del contingente tariffario globale e residuo per trimestre
Numero di prodotto |
Assegnazione per paese (ove applicabile) |
Anno 2 |
Anno 3 |
||||||
Dall'1.7.2022 al 30.9.2022 |
Dall'1.10.2022 al 31.12.2022 |
Dall'1.1.2023 al 31.3.2023 |
Dall'1.4.2023 al 30.6.2023 |
Dall'1.7.2023 al 30.9.2023 |
Dall'1.10.2023 al 31.12.2023 |
Dall'1.1.2024 al 31.3.2024 |
Dall'1.4.2024 al 30.6.2024 |
||
Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) |
Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) |
Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) |
Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) |
Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) |
Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) |
Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) |
Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) |
||
1 |
Altri paesi |
900 290,25 |
900 290,25 |
880 718,72 |
890 504,48 |
933 743,65 |
933 743,65 |
923 594,27 |
923 594,27 |
2 |
Altri paesi |
321 824,43 |
321 824,43 |
314 828,25 |
318 326,34 |
333 782,94 |
333 782,94 |
330 154,85 |
330 154,85 |
3A |
Altri paesi |
817,65 |
817,65 |
799,87 |
808,76 |
848,03 |
848,03 |
838,81 |
838,81 |
3B |
Altri paesi |
8 303,99 |
8 303,99 |
8 123,47 |
8 213,73 |
8 612,56 |
8 612,56 |
8 518,94 |
8 518,94 |
4A |
Altri paesi |
454 338,51 |
454 338,51 |
444 461,58 |
449 400,05 |
471 221,03 |
471 221,03 |
466 099,06 |
466 099,06 |
4B |
Altri paesi |
100 848,08 |
100 848,08 |
98 655,73 |
99 751,91 |
104 595,44 |
104 595,44 |
103 458,53 |
103 458,53 |
5 |
Altri paesi |
41 252,54 |
41 252,54 |
40 355,75 |
40 804,14 |
42 785,42 |
42 785,42 |
42 320,36 |
42 320,36 |
6 |
Altri paesi |
35 715,05 |
35 715,05 |
34 938,63 |
35 326,84 |
37 042,16 |
37 042,16 |
36 639,53 |
36 639,53 |
7 |
Altri paesi |
554 571,27 |
554 571,27 |
542 515,37 |
548 543,32 |
575 178,29 |
575 178,29 |
568 926,35 |
568 926,35 |
8 |
Altri paesi |
105 581,29 |
105 581,29 |
103 286,04 |
104 433,67 |
109 504,53 |
109 504,53 |
108 314,26 |
108 314,26 |
9 |
Altri paesi |
63 645,29 |
63 645,29 |
62 261,69 |
62 953,49 |
66 010,25 |
66 010,25 |
65 292,75 |
65 292,75 |
10 |
Altri paesi |
1 002,95 |
1 002,95 |
981,14 |
992,04 |
1 040,21 |
1 040,21 |
1 028,91 |
1 028,91 |
12 |
Altri paesi |
58 414,15 |
58 414,15 |
57 144,27 |
57 779,21 |
60 584,73 |
60 584,73 |
59 926,20 |
59 926,20 |
13 |
Altri paesi |
132 668,90 |
132 668,90 |
129 784,79 |
131 226,85 |
137 598,67 |
137 598,67 |
136 103,03 |
136 103,03 |
14 |
Altri paesi |
4 956,51 |
4 956,51 |
4 848,76 |
4 902,63 |
5 140,68 |
5 140,68 |
5 084,81 |
5 084,81 |
15 |
Altri paesi |
773,87 |
773,87 |
757,04 |
765,46 |
802,62 |
802,62 |
793,90 |
793,90 |
16 |
Altri paesi |
116 864,97 |
116 864,97 |
114 324,43 |
115 594,70 |
121 207,50 |
121 207,50 |
119 890,02 |
119 890,02 |
17 |
Altri paesi |
64 947,85 |
64 947,85 |
63 535,94 |
64 241,90 |
67 361,21 |
67 361,21 |
66 629,03 |
66 629,03 |
18 |
Altri paesi |
274,44 |
274,44 |
268,47 |
271,45 |
284,63 |
284,63 |
281,54 |
281,54 |
19 |
Altri paesi |
759,42 |
759,42 |
742,91 |
751,17 |
787,64 |
787,64 |
779,08 |
779,08 |
20 |
Altri paesi |
10 690,62 |
10 690,62 |
10 458,21 |
10 574,41 |
11 087,86 |
11 087,86 |
10 967,34 |
10 967,34 |
21 |
Altri paesi |
19 871,64 |
19 871,64 |
19 439,65 |
19 655,65 |
20 610,04 |
20 610,04 |
20 386,02 |
20 386,02 |
22 |
Altri paesi |
2 586,28 |
2 586,28 |
2 530,05 |
2 558,16 |
2 682,38 |
2 682,38 |
2 653,22 |
2 653,22 |
24 |
Altri paesi |
43 742,37 |
43 742,37 |
42 791,45 |
43 266,91 |
45 367,77 |
45 367,77 |
44 874,64 |
44 874,64 |
25A |
Altri paesi |
115 747,59 |
115 747,59 |
113 231,34 |
114 489,47 |
120 048,60 |
120 048,60 |
118 743,72 |
118 743,72 |
25B |
Altri paesi |
6 251,05 |
6 251,05 |
6 115,16 |
6 183,11 |
6 483,33 |
6 483,33 |
6 412,86 |
6 412,86 |
26 |
Altri paesi |
19 298,91 |
19 298,91 |
18 879,37 |
19 089,14 |
20 016,03 |
20 016,03 |
19 798,47 |
19 798,47 |
27 |
Altri paesi |
30 366,43 |
30 366,43 |
29 706,29 |
30 036,36 |
31 494,80 |
31 494,80 |
31 152,46 |
31 152,46 |
28 |
Altri paesi |
47 545,89 |
47 545,89 |
46 512,29 |
47 029,09 |
49 312,63 |
49 312,63 |
48 776,62 |
48 776,62 |
IV.3 – Volume massimo del contingente residuo accessibile negli ultimi trimestri ai paesi che beneficiano di un contingente specifico per paese
Categoria di prodotti |
Nuovo contingente assegnato in tonnellate |
|
Dall'1.4.2023 al 30.6.2023 |
Dall'1.4.2024 al 30.6.2024 |
|
1 |
Regime speciale |
Regime speciale |
2 |
318 326,34 |
330 154,85 |
3.A |
808,76 |
838,81 |
3.B |
8 213,73 |
8 518,94 |
4.A |
449 400,05 |
466 099,06 |
4.B |
Regime speciale |
Regime speciale |
5 |
Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre |
Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre |
6 |
35 326,84 |
36 639,53 |
7 |
Non pertinente |
Non pertinente |
8 |
Non pertinente |
Non pertinente |
9 |
Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre |
Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre |
10 |
992,04 |
1 028,91 |
12 |
22 671,97 |
23 514,42 |
13 |
53 215,94 |
55 193,36 |
14 |
3 652,73 |
3 788,46 |
15 |
765,46 |
793,90 |
16 |
18 138,68 |
18 812,69 |
17 |
Non pertinente |
Non pertinente |
18 |
271,45 |
281,54 |
19 |
751,17 |
779,08 |
20 |
960,89 |
996,60 |
21 |
Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre |
Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre |
22 |
2 558,16 |
2 653,22 |
24 |
43 266,91 |
44 874,64 |
25.A |
Non pertinente |
Non pertinente |
25.B |
6 183,11 |
6 412,86 |
26 |
19 089,14 |
19 798,47 |
27 |
4 699,24 |
4 873,85 |
28 |
47 029,09 |
48 776,62 |
ALLEGATO V
Attrattiva del mercato dell'Unione
1) Nella sua determinazione iniziale, la Commissione aveva spiegato che il mercato dell'acciaio dell'Unione era interessante per le importazioni in termini sia di prezzi che di dimensioni ( 2 ). A tale riguardo, secondo i dati dell'OCSE ( 3 ), negli anni precedenti l'apertura dell'inchiesta che ha portato all'istituzione di una misura di salvaguardia, il mercato dell'Unione rappresentava il territorio d'importazione più grande in termini di volumi, con una quota compresa tra il 13,8 % e il 18,4 % delle importazioni globali per l'intero periodo.
2) Oltre che in termini di volumi, il mercato dell'Unione era molto interessante anche in termini di prezzi. Da un'analisi dei dati pertinenti ( 4 ) è infatti emerso che i principali paesi esportatori di acciaio verso l'Unione conseguivano, per un'elevata percentuale delle loro esportazioni (dal 46 % al 78 % dei codici NC in questione), un prezzo più alto nel mercato dell'Unione rispetto ai prezzi all'esportazione conseguiti in altri mercati di paesi terzi per gli stessi codici NC. Per tali paesi il mercato dell'Unione rappresentava anche una quota importante delle loro esportazioni, essendo la principale o una delle principali destinazioni di esportazione, con quote che in alcuni casi superavano il 25 % e che hanno raggiunto persino il 32 % in un determinato anno ( 5 ).
3) L'attrattiva del mercato dell'Unione è stata confermata anche dal fatto che i principali paesi esportatori di acciaio ( 6 ), se da un lato riducevano le esportazioni verso paesi terzi, dall'altro aumentavano rapidamente le esportazioni verso l'Unione. In particolare, le esportazioni dai principali paesi esportatori di acciaio verso altri paesi terzi sono diminuite di oltre 11 milioni di tonnellate (– 8 %) nel 2018 ( 7 ) rispetto al 2017 ( 8 ). D'altro canto, nello stesso periodo le importazioni dai principali paesi esportatori di acciaio verso l'Unione sono aumentate di più di 3 milioni di tonnellate (+ 14 %) ( 9 ). Tali tendenze opposte hanno messo in evidenza che, se da un lato le importazioni verso altri paesi terzi erano generalmente in diminuzione, in un contesto di crescente sovraccapacità e di aumento delle restrizioni di accesso ai mercati a livello mondiale (cfr. le sezioni 1.1.1 e 1.1.2), nonché in assenza di sviluppi positivi di rilievo del consumo interno nei paesi esportatori, i produttori esportatori hanno colto l'opportunità di vendere volumi ancora maggiori nel mercato dell'Unione.
4) La serie di dati di cui sopra dimostra dunque in modo inequivocabile l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione sui produttori esportatori in termini sia volumi che di prezzi.
1. ANALISI
1.1. Aumento delle importazioni in seguito a sviluppi imprevisti
5) Le sottosezioni seguenti forniscono informazioni aggiuntive e una spiegazione più dettagliata del nesso tra ciascuno degli sviluppi imprevisti individuati e l'aumento delle importazioni verificatosi, integrando così le risultanze iniziali.
1.1.1. Aumento delle importazioni nell'Unione dovuto alla sovraccapacità globale nel settore dell'acciaio
6) Nella determinazione iniziale la Commissione aveva accertato che il settore dell'acciaio era caratterizzato da una sovraccapacità che, nonostante gli sforzi tesi a ridurla, era invece aumentata durante il periodo dell'inchiesta ( 10 ).
7) Diverse fonti hanno costantemente confermato il nesso diretto tra l'eccesso di capacità nel settore dell'acciaio e i suoi effetti sulle esportazioni. Per esempio, l'OCSE ha osservato che livelli eccessivi di capacità produttiva di acciaio hanno ripercussioni importanti sull'industria siderurgica, spesso associate a eccesso di offerta, prezzi bassi e scarsa redditività ( 11 ). Ha osservato inoltre che, a livello globale, gli effetti dell'eccesso di capacità si propagano attraverso il commercio; l'eccesso di capacità può causare impennate delle esportazioni con conseguenti cali dei prezzi e perdite di quote di mercato per i produttori nazionali che si trovano ad affrontare la concorrenza delle importazioni ( 12 ).
8) Anche altri studi puntano nella stessa direzione. In un documento dell'Economic Policy Institute del 2014 ( 13 ) si osserva che l'eccesso di capacità implica che gli impianti di produzione di acciaio hanno la capacità di produrre molto più acciaio di quanto richiesto dal mercato. Costi fissi elevati, intensità di capitale e l'ampia scala della produzione dell'acciaio favoriscono l'esportazione dell'eccedenza a prezzi inferiori a quelli di mercato. L'eccesso di capacità determina una sovrapproduzione e impennate delle esportazioni, mentre l'elevata intensità di capitale che caratterizza il settore induce i produttori a massimizzare la produzione per coprire i costi fissi, il che a sua volta li spinge, quando la domanda interna ristagna, a vendere l'eccesso di produzione a prezzi di dumping sui mercati esteri, in particolare sul mercato statunitense, data l'attrattiva di quest'ultimo. Ciò ha determinato ripetute impennate delle esportazioni di acciaio a condizioni commerciali sleali nel corso degli anni.
9) Analogamente, in una comunicazione del 2016 anche la Commissione europea aveva dichiarato: «L'eccesso di produzione di acciaio ha portato di recente a un drastico aumento delle esportazioni, destabilizzando i mercati e abbattendo i prezzi a livello mondiale» ( 14 ).
10) Esiste dunque una logica economica generalmente accettata che spiega il comportamento dei produttori esportatori che scaricano l'eccesso di capacità nei mercati dei paesi terzi (solitamente a prezzi inferiori) per contribuire a coprire almeno una parte dei costi sostenuti.
11) La Commissione ha poi valutato in modo più dettagliato il nesso diretto tra la sovraccapacità esistente (e crescente) confermata nel settore dell'acciaio e l'aumento delle importazioni nell'Unione.
12) I produttori esportatori, in una situazione di sovraccapacità che li induce a trovare sbocchi per l'eccesso di capacità produttiva, si orientano verso quei mercati che in linea di principio consentono loro di vendere volumi più elevati a prezzi possibilmente migliori (rispetto ad altri mercati di paesi terzi). A tale riguardo, nei considerando da 1 a 4 la Commissione ha spiegato che l'Unione rappresentava un mercato interessante per i produttori esportatori in termini sia di dimensioni sia di livelli dei prezzi. Anche i dati disponibili sulle importazioni hanno mostrato che le importazioni nell'Unione erano aumentate rapidamente, in grandi volumi e a un ritmo molto più veloce rispetto al consumo nell'Unione ( 15 ) nel periodo in cui anche la sovraccapacità era in aumento ( 16 ); i dati hanno inoltre mostrato che le importazioni nell'Unione continuavano ad aumentare mentre la tendenza delle esportazioni verso altri paesi terzi era di segno opposto. I dati contenuti nel regolamento provvisorio indicavano altresì che i produttori esportatori applicavano costantemente prezzi inferiori (in alcuni casi significativamente inferiori) a quelli dei produttori dell'Unione, mostrando così la loro intenzione di continuare a beneficiare delle condizioni favorevoli del mercato dell'Unione ( 17 ). Sarebbe stato difficile spiegare in modo ragionevole l'entità e il ritmo delle importazioni nell'Unione a prezzi costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, in una situazione di crescita del consumo molto più lenta, se non ricercandone la causa in un contesto di sovraccapacità crescente, che era alla base del comportamento dei produttori esportatori.
13) La Commissione ha pertanto concluso che nel periodo dell'inchiesta iniziale le importazioni nell'Unione sono aumentate a causa della sovraccapacità nel settore dell'acciaio.
1.1.2. Aumento delle misure di difesa commerciale e delle misure restrittive degli scambi nei paesi terzi
14) Ai considerando 33 e 34 del regolamento provvisorio la Commissione spiegava che vi era stato un significativo aumento del ricorso a strumenti di difesa commerciale nel settore dell'acciaio, in particolare negli anni precedenti l'apertura dell'inchiesta di salvaguardia dell'UE. Secondo il regolamento provvisorio, «[…] se nel periodo 2011-2013 ogni anno erano state aperte in media circa 77 indagini sull'acciaio, nel periodo 2015-2016 questa media è salita a 117». Inoltre i paesi terzi hanno continuato a imporre misure restrittive degli scambi per tutto il 2017 ( 18 ).
15) In termini generali, la Commissione ha rilevato dai dati ( 19 ) analizzati che nel periodo 2013-2017 erano state imposte oltre 300 misure di difesa commerciale sui prodotti siderurgici ( 20 ).
16) Una ripartizione di tali dati ha rivelato che dette misure erano state istituite da un gran numero di paesi (almeno 24 giurisdizioni), tra cui tutti i principali paesi importatori di acciaio ( 21 ). Tali paesi avevano istituito 157 misure nel periodo 2013-2017, ossia più del 52 % del totale.
17) Allo stesso tempo, in tale periodo i paesi con maggiori esportazioni verso l'Unione erano soggetti a un gran numero di misure in numerose giurisdizioni. Per quanto riguarda, per esempio, i sette maggiori esportatori verso l'Unione ( 22 ), la Commissione ha osservato che essi erano soggetti a circa 200 misure, ossia il 66 % circa del totale delle misure in vigore in almeno 24 paesi terzi diversi.
18) La Commissione ha pertanto confermato che l'entità delle misure di difesa commerciale, in termini di numero di singole misure e di paesi interessati (considerando sia i paesi che avevano istituito le misure sia quelli che vi erano soggetti) era molto significativa. La Commissione ha altresì osservato che in base ai dati del fascicolo iniziale tali cifre potevano addirittura essere considerate piuttosto prudenti ( 23 ). Inoltre i dazi istituiti in forza di tali misure sembravano essere sufficientemente elevati da incidere sul livello delle importazioni in detti mercati rispetto al periodo precedente l'entrata in vigore delle misure. Ciò si è tradotto in un calo complessivo delle esportazioni dai paesi soggetti a misure di difesa commerciale verso i mercati di paesi terzi (cfr. il considerando 19), nonostante le condizioni generali del mercato non fossero cambiate in maniera significativa ( 24 ) e quindi non giustificassero, in linea di principio, una riduzione di tale entità dei volumi esportati se non per gli effetti derivanti dal livello delle misure imposte.
19) A tale riguardo la Commissione ha confermato, sulla base dei dati analizzati, che un effetto comune dell'istituzione di misure di difesa commerciale è stata la riduzione (in molti casi significativa) delle importazioni nei paesi soggetti alle misure nel periodo successivo alla loro istituzione. A questo proposito la Commissione ha osservato che, sulla base di un'analisi delle proprie inchieste di difesa commerciale relative ai prodotti siderurgici ( 25 ), le importazioni erano calate in media fino all'82 % rispetto al livello delle importazioni nel periodo dell'inchiesta che aveva portato all'istituzione delle misure. In tali casi i volumi delle importazioni interessate sono stati significativi ( 26 ). La Commissione ha confermato inoltre che le misure di difesa commerciale sull'acciaio istituite da paesi terzi avevano avuto un effetto simile. In un campione di 26 casi valutati ( 27 ), la Commissione ha confermato che la riduzione delle importazioni era stata in media del 73 % e che anche i volumi interessati erano rilevanti ( 28 ). L'istituzione di misure di difesa commerciale da parte di paesi terzi ha pertanto ridotto il volume delle esportazioni verso tali paesi indirizzandole, almeno in parte, verso il mercato dell'Unione.
20) Un'ulteriore serie di dati che conferma un chiaro nesso tra l'aumento del numero di misure di difesa commerciale nei paesi terzi e l'incremento delle importazioni nel mercato dell'Unione è la tendenza di segno contrario che ha interessato le esportazioni dei principali paesi esportatori di acciaio verso l'Unione, come illustrato al considerando 3 ( 29 ). In considerazione del gran numero di misure di difesa commerciale istituite da paesi terzi e dei loro effetti sui volumi delle importazioni verso i paesi che avevano imposto tali misure (come descritto nei considerando 18 e 19), questa tendenza conferma che la capacità dei principali paesi esportatori di acciaio di esportare verso paesi terzi è stata notevolmente ridimensionata. Essi hanno dunque cercato di liberarsi di tali volumi aggiuntivi (determinati anche dall'eccesso di capacità produttiva) vendendoli nel mercato dell'Unione, data l'attrattiva di quest'ultimo, in cui si è quindi registrato un aumento costante delle importazioni nello stesso periodo a un ritmo sostanzialmente più elevato rispetto all'evoluzione del consumo.
21) Tali tendenze sono illustrate nel grafico seguente ( 30 ).
22) La Commissione ha inoltre osservato che il consumo complessivo di acciaio non aveva registrato alcuna riduzione rilevante in tale periodo, il che spiegherebbe un simile calo delle esportazioni verso i paesi terzi. La riduzione delle esportazioni verso altri paesi terzi potrebbe pertanto essere ragionevolmente spiegata solo dall'effetto limitante dell'ampia gamma di misure di difesa commerciale o di altre misure restrittive degli scambi istituite da numerose giurisdizioni.
23) La Commissione ha quindi concluso che l'aumento degli strumenti di difesa commerciale e di altre misure restrittive degli scambi nei paesi terzi aveva determinato un incremento delle importazioni nell'Unione nel corso del periodo in esame.
1.1.3. Misura statunitense di cui alla Sezione 232
24) Ai considerando da 58 a 61 del regolamento definitivo la Commissione ha spiegato il nesso tra le misure statunitensi di cui alla Sezione 232 e l'aumento delle importazioni nell'Unione. Ai considerando da 101 a 110 del regolamento definitivo la Commissione ha inoltre valutato anche l'evoluzione delle importazioni sia nel mercato dell'Unione sia in quello degli Stati Uniti ( 31 ).
25) I dati valutati per determinare un aumento delle importazioni, poiché si interrompevano alla fine di giugno 2018 (termine del «periodo più recente»), servivano a illustrare le tendenze delle importazioni nell'Unione e negli Stati Uniti per un periodo relativamente breve successivo all'entrata in vigore della Sezione 232 degli Stati Uniti. Tuttavia, come spiegato al considerando 58 del regolamento definitivo, l'inchiesta che ha portato alla misura degli Stati Uniti era già stata avviata nell'aprile del 2017 e la relazione in base alla quale era stata successivamente adottata la misura era stata pubblicata nel gennaio 2018, per cui i primi segnali di diversione degli scambi erano già stati rilevati.
26) I dati indicavano che, mentre nel primo semestre del 2018 le importazioni negli Stati Uniti erano diminuite di quasi un milione di tonnellate (– 7 %) rispetto allo stesso periodo del 2017, le importazioni nell'Unione seguivano una tendenza opposta quasi identica, con un aumento delle importazioni pari a 1,2 milioni di tonnellate (+ 7 %).
27) La spiegazione di tale tendenza è da ricercare nel fatto che i principali paesi esportatori di acciaio verso l'Unione esportavano volumi rilevanti anche nel mercato statunitense. Mentre i volumi delle esportazioni verso gli Stati Uniti calavano (a causa degli effetti del dazio del 25 % imposto a norma della Sezione 232 degli Stati Uniti), il volume delle esportazioni di alcuni di tali paesi nell'Unione cresceva di pari passo. Inoltre, come spiegato al considerando 3, in generale le esportazioni da tali paesi verso i mercati di altri paesi terzi diminuivano.
28) L'impossibilità di esportare gli stessi quantitativi negli Stati Uniti dopo l'entrata in vigore della misura statunitense di cui alla Sezione 232 ha pertanto obbligato i paesi esportatori a cercare altri sbocchi per il loro acciaio. In questo caso il mercato dell'Unione, data la sua elevata attrattiva in termini di dimensioni e di prezzi rispetto ai mercati di altri paesi terzi, ha rappresentato lo sbocco naturale per i paesi esportatori, il che ha determinato un aumento delle importazioni, in particolare dai paesi che avevano perso volumi di esportazione negli Stati Uniti. Tali tendenze sono illustrate nei grafici seguenti ( 32 ).
29) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato che l'aumento delle importazioni nell'Unione verificatosi durante il periodo dell'inchiesta è stato causato dalla misura statunitense di cui alla Sezione 232 (insieme agli altri sviluppi imprevisti accertati).
Valutazione cumulativa
30) La Commissione ha inoltre concluso che l'aumento delle importazioni è derivato dalla combinazione di tutti gli sviluppi imprevisti accertati (ossia la sovraccapacità globale, l'aumento delle misure di difesa commerciale e delle misure restrittive degli scambi nei paesi terzi e la misura statunitense di cui alla Sezione 232). La coesistenza di diversi sviluppi imprevisti corrobora la conclusione relativa al nesso logico tra l'aumento delle importazioni nell'Unione, che rappresentava un mercato interessante e importante per gli esportatori di acciaio, e gli sviluppi imprevisti accertati.
1.2. Minaccia di grave pregiudizio
31) La determinazione iniziale aveva accertato che, se l'Unione non avesse imposto una misura di salvaguardia, ne sarebbe derivata una minaccia di grave pregiudizio per i produttori interni, dovuta alla previsione di un continuo aumento delle importazioni, in particolare (ma non solo) a causa della diversione degli scambi provocata dalla misura statunitense di cui alla Sezione 232, e quindi all'aumento della pressione esercitata dalle importazioni in termini di prezzo e di volumi ( 33 ). La presente sezione del regolamento approfondirà il motivo dell'esistenza della minaccia di grave pregiudizio e della sua fondatezza alla luce degli elementi di prova disponibili all'epoca dell'istituzione della misura definitiva. A tal fine, la presente sezione del regolamento fornirà ulteriori spiegazioni e chiarimenti sui seguenti aspetti che hanno portato a constatare una minaccia di grave pregiudizio: i) situazione dell'industria dell'Unione e motivi che ne spiegano la parziale ripresa nel 2017; ii) ruolo delle misure di difesa commerciale dell'UE nella situazione dell'industria dell'Unione; iii) impatto della misura statunitense di cui alla Sezione 232, compresa l'evoluzione recente delle importazioni nell'Unione; iv) evoluzione più recente dei prezzi dell'acciaio e delle materie prime; v) situazione per quanto riguarda le misure di difesa commerciale nei paesi terzi e la sovraccapacità; vi) prospettive e previsioni di mercato.
Costante attrattiva del mercato dell'Unione
32) Ai considerando da 1 a 4 la Commissione ha spiegato quale fosse l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione in termini di dimensioni e di prezzi e come tali caratteristiche abbiano contribuito all'aumento delle importazioni nel mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
33) La Commissione ha ritenuto che tali caratteristiche fossero rimaste invariate alla fine dell'inchiesta che aveva portato all'istituzione della misura di salvaguardia definitiva, confermando che nel 2018 il mercato dell'Unione rimaneva un mercato interessante in termini di dimensioni ( 34 ) e di prezzi. I principali paesi esportatori di acciaio verso l'Unione ottenevano un prezzo più elevato nel mercato dell'Unione rispetto ai prezzi all'esportazione conseguiti nei mercati di altri paesi terzi per una quota compresa tra il 48 % e l'81 % dei codici NC in esame ( 35 ), il che conferma quindi la persistente attrattiva in termini di prezzi. Per quanto riguarda le dimensioni, l'Unione rimaneva un importante mercato di esportazione, in quanto rappresentava per alcuni paesi esportatori quasi il 40 % e per altri circa il 25 % delle esportazioni totali, a seconda del paese esportatore ( 36 ).
34) La Commissione ha inoltre concluso che tra i dati valutati, compresi i contributi delle parti interessate, non vi erano elementi che suggerissero una minore attrattiva del mercato dell'Unione nell'immediato futuro. In effetti, come illustrato nel presente allegato (cfr. ad esempio le sottosezioni 1.2.3 e 1.2.5), vi era una crescente mancanza di sbocchi alternativi atti a consentire ai produttori esportatori di raggiungere volumi di esportazioni uguali o simili a quelli del passato, il che avrebbe determinato un ulteriore aumento della pressione esercitata dalle importazioni sul mercato dell'Unione, data l'attrattiva di quest'ultimo.
1.2.1. Situazione dell'industria dell'Unione e fattori che ne spiegano la parziale ripresa nel 2017
35) La sezione VI.1 del regolamento provvisorio e le sezioni da 5.1 a 5.3 del regolamento definitivo hanno spiegato la situazione dell'industria dell'Unione alla fine del periodo analizzato e l'evoluzione degli indicatori di pregiudizio dal 2013, con la conclusione che l'industria dell'Unione versava in una posizione fragile e vulnerabile.
36) La spiegazione di tale posizione di vulnerabilità malgrado un parziale miglioramento nel 2017 era da ricercare in una serie di fattori che solo nel 2017 avevano consentito all'industria dell'Unione di raggiungere livelli di redditività nel complesso migliori rispetto agli anni precedenti, nonostante il continuo aumento delle importazioni ( 37 ).
37) In primo luogo, durante l'intero periodo analizzato l'industria dell'Unione ha ottenuto risultati generalmente scarsi in termini di redditività, sostenendo perdite (2013) o conseguendo un livello di profitti molto basso (2014-2016). Nel 2017 il settore ha ottenuto per la prima volta in cinque anni un livello di redditività più elevato, ma non tale da compensare i risultati del quadriennio precedente. Anche nel 2017 la redditività è rimasta bassa per un gran numero di categorie di prodotti. Tre categorie di prodotti sono rimaste in perdita e 13 si sono avvicinate al punto di pareggio. Solo sette categorie di prodotti hanno potuto recuperare un livello di profitto superiore al 6 % nel 2017 ( 38 ). A tale riguardo, nel 2017 uno dei principali elementi di differenza ha riguardato l'evoluzione e il livello dei prezzi di vendita unitari dell'industria dell'Unione nonché la differenza tra questi ultimi e i costi di produzione rispetto agli anni precedenti. Nel 2017 il prezzo è aumentato del 18 % circa rispetto all'anno precedente (aumento di 106 EUR/tonnellata). Contemporaneamente, sebbene nel 2017 anche il costo di produzione sia aumentato (di 82 EUR/tonnellata rispetto all'anno precedente) ( 39 ), l'industria dell'Unione è stata in grado di conseguire il margine (positivo) più elevato tra prezzi di vendita e costi di produzione nel periodo analizzato (36 EUR/tonnellata), con il conseguente aumento della redditività ( 40 ). Tuttavia, in base ai più recenti sviluppi analizzati nel corso dell'inchiesta, non ci si attendeva che una simile situazione eccezionale ( 41 ) potesse durare a lungo, dato che si ravvisavano chiari segnali di un'inversione di tendenza già in corso (cfr. la sezione 1.2.4).
38) In secondo luogo, sebbene sia riuscita ad aumentare il volume complessivo delle vendite del 7 % nel 2017 rispetto al 2013 ( 42 ), contribuendo al parziale miglioramento dei suoi risultati per tale anno, l'industria dell'Unione è stata chiaramente incapace di beneficiare appieno di un aumento del consumo molto più elevato nello stesso periodo (+ 14 %) ( 43 ) nel mercato dell'Unione, sebbene nel 2017 continuasse a disporre di capacità sufficiente (76 % di utilizzo degli impianti nel 2017 rispetto al 75 % nel 2016) ( 44 ) per incrementare ulteriormente le proprie vendite sul mercato interno. È da rilevare che nel 2017 il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è migliorato di poco rispetto all'anno precedente. Si tratta di risultati limitati, che possono essere spiegati dalla notevole e crescente pressione (in termini sia di volumi sia di prezzi) che le importazioni hanno esercitato sull'industria dell'Unione durante il periodo valutato. Le importazioni hanno infatti beneficiato dell'aumento del consumo in misura molto maggiore rispetto ai produttori dell'Unione. Mentre i produttori dell'Unione hanno costantemente perso quota di mercato su base annua (dall'87,2 % all'81,9 %) ( 45 ), le importazioni hanno registrato un drastico aumento (+ 71 %) ( 46 ) e un incremento della relativa quota di mercato, che dal 12,7 % nel 2013 è passata al 18,8 % nel 2017 ( 47 ). La quota di mercato delle importazioni nel periodo più recente si è attestata al 18,8 %, una percentuale più elevata persino di quella del 2017 (18,1 %). Tali tendenze potrebbero essere spiegate da un costante undercutting dei prezzi delle importazioni ( 48 ), che ha impedito all'industria dell'Unione di realizzare appieno (o almeno in misura maggiore) il potenziale offerto dagli sviluppi del mercato.
39) In terzo luogo, nonostante il miglioramento complessivo delle condizioni del mercato (con un aumento del consumo, delle vendite sul mercato interno e dei livelli di prezzo), l'industria dell'Unione non era ancora riuscita a trasformare tali vantaggi in un aumento dell'occupazione: nel periodo 2013-2017 si è infatti registrata una perdita di quasi 10 000 posti di lavoro nell'Unione ( 49 ). Nel 2017 il livello di occupazione è addirittura diminuito, pur se in misura molto ridotta, rispetto al 2016. Infine le scorte sono aumentate del 19 % nel periodo dell'inchiesta e si sono mantenute elevate nel 2017 ( 50 ).
40) L'industria dell'Unione ha quindi ottenuto un parziale miglioramento dei propri risultati nel 2017 grazie a una combinazione di fattori, in particolare l'aumento del consumo e delle vendite sul mercato interno e una maggiore differenza tra il prezzo dell'acciaio e quelle delle materie prime ( 51 ); tale miglioramento è stato però limitato dal grado di pressione esercitata in tale anno, che ha impedito all'industria dell'Unione di beneficiare di tali fattori in maggior misura. La perdita costante di quota di mercato, il persistente undercutting in tutte le categorie di prodotti o i posti di lavoro che non era riuscita a recuperare indicavano chiaramente che l'industria dell'Unione non si era pienamente ripresa dalle conseguenze dei risultati negativi degli anni precedenti, e che la pressione esercitata dalle importazioni giocava un ruolo fondamentale nell'impedire tale ripresa.
41) Poiché alcuni di questi fattori, che nel 2017 avevano registrato un andamento positivo, stavano subendo un'inversione di tendenza nel 2018 (cfr. infra per gli ultimi sviluppi e l'andamento previsto dei prezzi dell'acciaio e delle materie prime nonché del consumo) in una situazione che lasciava prevedere un aumento della pressione delle importazioni in termini di volumi e prezzi, l'impatto sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione sarebbe stato negativo.
42) In altri termini, sebbene l'industria dell'Unione fosse parzialmente riuscita a riprendersi grazie a una combinazione di sviluppi positivi di diversi fattori chiave del mercato e a una minore crescita delle importazioni nel 2017 rispetto agli anni precedenti ( 52 ), la svolta negativa registrata dalla maggior parte di tali fattori alla fine del 2018 avrebbe necessariamente causato un peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione alla luce dell'ulteriore e continuo aumento della pressione esercitata dalle importazioni, che, stante la sua intensità e il contesto di mercato atteso, questa volta l'industria dell'Unione non sarebbe stata in grado di sostenere. Alla fine del periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione versava pertanto in una situazione di vulnerabilità a un'ulteriore impennata delle importazioni.
1.2.2. Ruolo delle misure di difesa commerciale dell'UE nella situazione dell'industria dell'Unione nel 2017
43) Nella presente sezione la Commissione fornisce le spiegazioni aggiuntive e i dati giustificativi necessari in merito al ruolo delle misure di difesa commerciale nella ripresa parziale dell'industria dell'Unione nel 2017.
44) In primo luogo, per tale esercizio la Commissione ha selezionato le misure istituite negli anni 2015 e 2016 in quanto ha ritenuto che fossero quelle alle quali potevano essere in parte attribuiti gli effetti sui risultati dell'industria dell'Unione nel 2017 ( 53 ). In base a tali parametri, prima del 2017 la Commissione aveva istituito sei misure di difesa commerciale sulle importazioni di categorie di prodotti successivamente assoggettate alla misura di salvaguardia ( 54 ).
45) Si tratta delle seguenti misure ( 55 ): regolamento di esecuzione (UE) 2015/501 della Commissione ( 56 ), regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione ( 57 ), regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione ( 58 ), regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 della Commissione ( 59 ), regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 della Commissione ( 60 ) e regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione ( 61 ).
46) La Commissione ha osservato che la redditività dei produttori dell'Unione in tali categorie di prodotti migliorava sistematicamente l'anno successivo all'istituzione delle misure. La Commissione ha riscontrato in particolare che nel 2017 la redditività nel complesso è migliorata ( 62 ), pur restando bassa per un gran numero di categorie di prodotti, in particolare per quelle soggette a misure di difesa commerciale recenti, e che i prezzi all'importazione dei paesi terzi (diversi da quelli soggetti alle misure di difesa commerciale in questione) nel complesso sono temporaneamente aumentati nel 2017 dopo l'istituzione delle misure di difesa commerciale ( 63 ).
47) Inoltre i volumi interessati dalle misure di difesa commerciale recenti rappresentavano circa il 40 % delle importazioni totali nelle categorie di prodotti soggette a tali misure durante il periodo in esame ( 64 ); negli anni successivi all'istituzione delle misure di difesa commerciale i loro volumi nel mercato dell'Unione sono diminuiti di oltre il 90 % ( 65 ). In generale la sostanziale riduzione delle importazioni oggetto di pratiche commerciali sleali conseguente all'istituzione delle misure ha quindi consentito ai produttori dell'Unione e ad altri paesi esportatori di aumentare i loro prezzi di vendita nel 2017.
48) Inoltre tutte le categorie di prodotti soggette alle misure di difesa commerciale recenti hanno registrato significativi miglioramenti della redditività ( 66 ), molti dei quali hanno superato il 6 % nel 2017 ( 67 ). Per le restanti categorie, il quadro è stato più diversificato, con poche categorie che hanno superato o si sono avvicinate a un livello di redditività del 6 % ( 68 ), altre categorie in miglioramento ma con livelli di redditività ancora deboli o bassi ( 69 ) e altre in perdita o prossime a un livello di redditività dell'1 % ( 70 ), indipendentemente dalle tendenze recenti. Ciò dimostra che l'andamento della redditività non era omogeneo tra le diverse categorie e che nel complesso la maggior parte delle categorie ( 71 ) nel 2017 era in perdita o registrava scarsi livelli di redditività, anche se la loro situazione era in alcuni casi migliorata rispetto all'anno precedente. Quanto sopra conferma quindi la fragilità della situazione complessiva dell'industria dell'Unione nonostante un miglioramento rispetto all'anno precedente.
49) Tuttavia, come spiegato di seguito, la tendenza all'aumento dei prezzi nel 2017 è stata temporanea e ha iniziato a segnare un'inversione nel 2018 quando l'Unione ha affrontato un'impennata delle importazioni principalmente da paesi terzi non soggetti a misure di difesa commerciale e la diversione degli scambi causata dalla misura statunitense di cui alla Sezione 232. Ciò è dimostrato dal volume delle importazioni nel periodo più recente, che aveva raggiunto il dato record di 31 314 tonnellate nonostante la recente imposizione di misure di difesa commerciale in alcune categorie di prodotti. Ciò dimostra che, nonostante la recente imposizione di misure di difesa commerciale avesse contribuito a un miglioramento parziale e temporaneo della situazione dell'industria dell'Unione, tali misure avevano arrecato vantaggio anche ai paesi esportatori non soggetti alle stesse, i quali avevano infatti iniziato ad accrescere in misura significativa la loro presenza sul mercato dell'Unione ( 72 ).
50) La Commissione ha quindi confermato che l'istituzione di misure di difesa commerciale aveva contribuito all'andamento generale dei risultati dei produttori dell'Unione in relazione a tali categorie ( 73 ).
51) I ragionamenti di cui alle sezioni 1.2.1 e 1.2.2 hanno inoltre mostrato con chiarezza che alcuni fattori alla base della parziale ripresa dell'Unione (ad es. il consumo) non avevano pregiudicato o favorito in misura uguale o simile i produttori dell'Unione e i paesi esportatori, dato che questi ultimi erano riusciti ad aumentare in misura significativa (+ 71 % in termini di volumi) la loro presenza nel mercato dell'Unione a spese dei produttori dell'Unione, che avevano perso quote di mercato e avevano registrato solo un incremento dei volumi di vendita complessivi relativamente moderato (+ 7 %) rispetto alla crescita costante delle importazioni.
1.2.3. Incidenza della misura statunitense di cui alla Sezione 232
52) Nel regolamento definitivo ( 74 ) la Commissione è giunta alla conclusione che la Sezione 232 degli Stati Uniti avrebbe portato a una notevole diversione degli scambi nel mercato dell'Unione.
53) A tale riguardo la Commissione ha condotto un'analisi più approfondita dell'andamento delle importazioni nell'Unione e negli Stati Uniti, sia in termini generali sia analizzando specificamente il comportamento di alcuni paesi esportatori. Dall'analisi, che ha messo a confronto le importazioni negli Stati Uniti e nell'Unione del primo semestre del 2018 con quelle del primo semestre del 2017, è emerso che le importazioni negli Stati Uniti erano diminuite di quasi un milione di tonnellate (– 7 %) rispetto allo stesso periodo del 2017, mentre le importazioni nell'Unione avevano seguito una tendenza opposta quasi identica, con un aumento di 1,2 milioni di tonnellate (+ 7 %) (cfr. il considerando 26). Dalla valutazione degli sviluppi del secondo semestre del 2018 e dello stesso periodo del 2017 emerge che tali tendenze opposte si sono accentuate. Le importazioni negli Stati Uniti sono infatti diminuite di 2,4 milioni di tonnellate (– 19 %) mentre le importazioni nell'Unione sono aumentate di oltre 2 milioni di tonnellate (+ 15 %) ( 75 ).
54) Ciò ha determinato una riduzione annuale complessiva delle importazioni negli Stati Uniti pari a 3,3 milioni di tonnellate (– 13 %) e un aumento delle importazioni nell'Unione di 3,2 milioni di tonnellate (+ 11 %); il 72 % della riduzione totale dei volumi negli Stati Uniti e il 63 % dell'aumento delle importazioni nell'Unione si sono verificati nel secondo semestre del 2018 ( 76 ).
55) Il ritmo e l'entità dell'accelerazione subita da queste tendenze delle importazioni nel secondo semestre del 2018 hanno quindi dimostrato che l'incidenza della misura statunitense di cui alla Sezione 232, che era già in vigore da alcuni mesi, stava progressivamente aumentando, e che i paesi esportatori si stavano rapidamente adeguando alla nuova situazione di mercato ( 77 ).
56) Analizzando in dettaglio il comportamento dei paesi esportatori verso il mercato statunitense e dell'UE, la Commissione ha confermato tale tendenza. Per esempio, paesi come la Turchia, la Russia, la Corea del Sud e Taiwan ( 78 ), che esportavano volumi significativi negli Stati Uniti e nell'Unione, hanno registrato i seguenti andamenti nel 2018 rispetto al 2017: la Turchia ha ridotto le esportazioni negli Stati Uniti di 850 000 tonnellate circa (– 45 %) e ha aumentato le esportazioni verso l'Unione di 2,6 milioni di tonnellate (+ 56 %). Analogamente, le esportazioni della Russia negli Stati Uniti sono diminuite di oltre 250 000 tonnellate (– 36 %) e quelle verso l'Unione sono aumentate di 870 000 tonnellate (+ 23 %); le esportazioni della Corea del Sud negli Stati Uniti sono diminuite di oltre 880 000 tonnellate (– 27 %) mentre quelle verso l'Unione sono aumentate di circa 250 000 tonnellate (+ 8 %); infine le esportazioni di Taiwan negli Stati Uniti sono diminuite di circa 160 000 tonnellate (– 14 %) mentre quelle verso l'Unione sono aumentate di oltre 500 000 tonnellate (+ 40 %) ( 79 ).
57) Tali dati mostravano quindi che i produttori esportatori erano generalmente in grado di spedire nel mercato dell'Unione almeno una parte dei volumi persi negli Stati Uniti e, in alcuni casi, di aumentare la loro presenza nel mercato dell'Unione ben al di sopra dei volumi persi negli Stati Uniti. Date le dimensioni del mercato statunitense ( 80 ) e considerando che la misura di cui alla Sezione 232 era in vigore da pochi mesi e non aveva quindi ancora prodotto gli effetti previsti ( 81 ), era ragionevole attendersi che i volumi delle esportazioni verso gli Stati Uniti avrebbero continuato a registrare un calo significativo e che i produttori esportatori sarebbero riusciti ad adeguarsi a tali circostanze e ad aumentare ancora di più la loro presenza nel mercato dell'Unione.
58) La Commissione ha pertanto confermato che la misura statunitense di cui alla Sezione 232 avrebbe causato nel futuro immediato una diversione degli scambi persino maggiore per quanto riguarda le esportazioni nel mercato dell'Unione.
1.2.4. Evoluzione più recente dei prezzi dell'acciaio e delle materie prime
59) Secondo quanto osservato dalla Commissione nel regolamento definitivo, «i prezzi dell'acciaio nell'Unione hanno iniziato [inoltre] a seguire una tendenza al ribasso dal terzo trimestre del 2018» ( 82 ).
60) A tale riguardo, nella sezione 1.2.1 la Commissione ha osservato che uno dei fattori alla base del parziale miglioramento dei risultati dell'industria dell'Unione nel 2017 era la differenza tra il prezzo dell'acciaio e il costo delle materie prime, che si era rivelata maggiore rispetto agli anni precedenti del periodo analizzato. Un'ulteriore analisi dettagliata degli sviluppi più recenti prima dell'istituzione delle misure definitive ha tuttavia mostrato che era in atto un'inversione di tendenza e che la differenza positiva tra prezzi e costi si stava progressivamente riducendo, il che avrebbe avuto un impatto negativo sui risultati economici dell'industria dell'Unione.
61) Come illustrato nel grafico 4 ( 83 ), i prezzi dell'acciaio nell'Unione hanno registrato una flessione costante nel secondo semestre del 2018. Era prevedibile che tale tendenza potesse continuare, alla luce dell'incertezza delle prospettive di mercato (cfr. la sezione 1.2.6) e a seguito della costante e crescente pressione esercitata dalle importazioni in termini di volumi e di prezzi, elementi che, nel contesto dell'incertezza o di un peggioramento delle condizioni del mercato, avrebbero avuto con ogni probabilità un effetto al ribasso sui prezzi, impedendo così all'industria dell'Unione di adeguare i suoi prezzi ai maggiori costi. Nel grafico 5 ( 84 ) si osserva come il prezzo di alcune delle principali materie prime siderurgiche fosse in costante aumento nello stesso periodo.
62) Tali tendenze combinate, per le quali non si ravvisavano segnali di inversione nell'immediato futuro, avrebbero quindi messo l'industria dell'Unione in una situazione finanziaria ancora più difficile.
63) La Commissione ha ritenuto che, data la probabilità di un'ulteriore pressione derivante dalle importazioni e in un mercato destinato a non registrare alcuna crescita significativa, le tendenze rilevate nell'inchiesta iniziale in relazione all'undercutting dei prezzi praticati sul mercato interno si sarebbero ulteriormente esacerbate. Ciò avrebbe creato difficoltà aggiuntive ai produttori dell'Unione, che avrebbero dovuto scegliere se puntare a mantenere la loro quota di mercato, a discapito di prezzi più sostenibili, o mantenere un livello di prezzi più elevato pur continuando a perdere quota di mercato. In entrambi gli scenari i loro risultati finanziari avrebbero subito un impatto negativo.
64) La Commissione ha inoltre osservato che tale evoluzione dei prezzi è coincisa con il periodo in cui era già in vigore una misura di salvaguardia provvisoria (da metà luglio 2018), il che dimostra che i paesi esportatori stavano assumendo un comportamento ancora più aggressivo in relazione alle importazioni nel quadro della misura di salvaguardia, con l'intenzione di continuare a introdurre grandi volumi nel mercato dell'Unione nonostante fosse in vigore una misura di salvaguardia provvisoria.
1.2.5. Situazione per quanto riguarda le misure di difesa commerciale nei paesi terzi e la sovraccapacità
65) Nelle sezioni 1.1.1 e 1.1.2 la Commissione ha spiegato l'evoluzione e la situazione più recente per quanto riguarda la sovraccapacità e le misure di difesa commerciale nei paesi terzi. Alla luce di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto altamente improbabile che nell'immediato futuro si potesse verificare un'inversione della situazione esistente in tale momento. Per esempio, le misure di difesa commerciale sono solitamente istituite per un periodo di cinque anni e possono essere prorogate. Poiché molte delle misure erano state istituite pochi anni prima dell'adozione della misura di salvaguardia dell'UE sull'acciaio ( 85 ), esse erano destinate a restare in vigore almeno nell'immediato futuro. Riguardo alla sovraccapacità, secondo le relazioni cui la Commissione ha fatto riferimento non vi erano segnali che consentissero di prevedere una significativa riduzione della sovraccapacità; al contrario tali relazioni indicavano che la situazione di sovraccapacità globale del settore avrebbe potuto peggiorare ulteriormente ( 86 ). Anche il Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio aveva infatti concluso molto chiaramente che la sovraccapacità rappresentava un problema persistente alla fine del 2018. Il Forum osservava come l'eccesso di capacità produttiva nel settore siderurgico — una sfida globale che continuava ad affliggere il settore — creasse notevoli difficoltà ai produttori di acciaio sia delle economie avanzate che di quelle emergenti e in via di sviluppo ( 87 ).
66) Nella sezione 1.1 e nel regolamento definitivo sono stati descritti gli effetti comprovati di tali fattori nel mercato dell'Unione, manifestatisi sotto forma di un aumento sostanziale delle importazioni. Poiché la sovraccapacità e le misure di difesa commerciale dei paesi terzi erano destinate a permanere nell'immediato futuro, si prevedeva che avrebbero avuto effetti simili e avrebbero concorso, insieme alla misura statunitense di cui alla Sezione 232, a generare un ulteriore aumento delle importazioni nell'Unione, con conseguenti effetti negativi sull'industria dell'Unione, qualora non fosse istituita una misura di salvaguardia.
67) La Commissione ha quindi concluso che tali elementi avrebbero continuato a svolgere un ruolo importante nel mercato dell'acciaio dell'Unione nell'immediato futuro ed erano quindi pertinenti per l'analisi della minaccia di grave pregiudizio.
1.2.6. Prospettive e previsioni di mercato
68) Durante l'intero periodo analizzato, il consumo di acciaio nel mercato dell'Unione è aumentato su base annua ( 88 ). Nel complesso tale tendenza ha consentito anche all'industria dell'Unione di aumentare i suoi volumi di vendite e quindi di alleviare in certa misura gli effetti della pressione cui era soggetta a causa delle importazioni, pressione dimostrata dal persistente undercutting dei prezzi e dalla costante perdita di quota di mercato. Come spiegato nella sezione 1.2.1, nel 2017 tale incremento delle vendite nel contesto di una ripresa dei prezzi (sia in termini complessivi sia rispetto all'evoluzione dei costi) aveva consentito all'industria dell'Unione di riprendersi in parte dai risultati finanziari costantemente negativi degli anni precedenti. Nella sezione 1.2.4 la Commissione ha osservato una tendenza al ribasso dei prezzi dell'acciaio nell'Unione parallelamente a un aumento dei prezzi delle materie prime.
69) La Commissione ha poi valutato le prospettive e le previsioni economiche del periodo successivo alla conclusione dell'inchiesta al fine di valutare l'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio, analizzando svariate fonti di mercato specializzate.
70) A tale riguardo le fonti hanno costantemente previsto uno scenario di incertezza e raffreddamento della domanda mondiale di acciaio nel futuro immediato. La World Steel Association aveva osservato che il rallentamento della domanda di acciaio sarebbe proseguito nel 2019 e che una Brexit senza accordo e una guerra commerciale avrebbero comportato dei rischi ( 89 ). Ha inoltre ricordato che, sebbene la forte ripresa della domanda di acciaio registrata nel 2017 fosse proseguita nel 2018, i rischi erano aumentati, e che un incremento delle tensioni commerciali e la volatilità delle fluttuazioni valutarie aumentavano le incertezze ( 90 ).
71) Secondo l'OCSE, la ripresa delle condizioni del mercato dell'acciaio appariva fragile a causa di persistenti squilibri strutturali ( 91 ). Altre fonti del mercato, come S&P Global Platts, hanno ribadito questo sentimento di incertezza nel Global Market Outlook di dicembre 2018.
72) Inoltre nel settembre 2018 il Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio aveva concluso che, malgrado una certa ripresa ciclica delle condizioni del mercato dell'acciaio nel 2017, la tendenza sottostante della domanda globale di acciaio restava debole e l'eccesso di capacità significativo ( 92 ).
73) Analogamente, Eurofer (associazione europea della siderurgia) ha osservato che i conflitti commerciali in corso con gli Stati Uniti e il raffreddamento della domanda globale suggerivano che i rischi esterni avrebbero potuto continuare ad aumentare, portando ad un aumento dell'incertezza e a un indebolimento delle prospettive per gli utilizzatori europei di acciaio ( 93 ).
74) Tutti i dati analizzati provenienti da varie fonti indicavano quindi che nella migliore delle ipotesi ci si attendeva un aumento moderato del consumo di acciaio, senza però averne la certezza dato il peggioramento delle prospettive in un contesto di crescente incertezza. La stagnazione della domanda globale di acciaio avrebbe quindi reso ancora più probabile la possibilità per gli esportatori di acciaio di vendere nel mercato dell'Unione, data l'attrattiva di quest'ultimo.
Conclusione relativa alla minaccia di grave pregiudizio
75) I dati analizzati nella presente sezione hanno confermato che i volumi delle importazioni sarebbero molto probabilmente aumentati in misura significativa e che la pressione derivante dalle importazioni era quindi destinata a continuare, in termini sia di volumi sia di prezzi, a causa della persistente sovraccapacità e del numero crescente di misure di difesa commerciale nei paesi terzi, i cui effetti sulle esportazioni sarebbero proseguiti. Inoltre gli effetti della misura statunitense di cui alla Sezione 232 si sarebbero con ogni probabilità manifestati più intensamente con il trascorrere dei mesi, esercitando quindi sul mercato dell'Unione un'ulteriore pressione derivante dall'aumento del rischio di diversione degli scambi, i cui primi segnali era già stati avvertiti.
76) In tale contesto la Commissione ha anche confermato le tendenze opposte dei prezzi dell'acciaio e delle materie prime nel secondo semestre del 2018 e l'incertezza delle prospettive di mercato nel futuro immediato.
77) Pertanto, alla luce degli elementi analizzati nel presente allegato e delle risultanze della determinazione iniziale, la Commissione ha confermato che vi era una minaccia di grave pregiudizio, che si sarebbe concretizzato se la Commissione non avesse istituito una misura di salvaguardia definitiva.
1.3. Obblighi i cui effetti hanno determinato un aumento delle importazioni
78) L'articolo XIX, paragrafo 1, lettera a), del GATT 1994 stabilisce, nella parte pertinente, che «se, […] per effetto degli obblighi, ivi comprese le concessioni tariffarie, assunti da un membro in virtù del presente accordo, un prodotto viene importato nel territorio di tale membro in quantità talmente accresciute […]».
79) Il prodotto in questione comprende diverse linee tariffarie ( 94 ).
80) A seguito di concessioni tariffarie di precedenti cicli di negoziati commerciali multilaterali, su tutte queste linee tariffarie l'Unione europea ha gli impegni tariffari indicati di seguito ( 95 ):
81) Al momento della determinazione relativa alla misura di salvaguardia tali concessioni sono state inserite nella parte I, sezione II, dell'elenco delle concessioni e degli impegni dell'Unione europea, certificato come elenco UE CLXXIII — Unione europea il 1o dicembre 2016 ( 96 ), quale modificato. Per quanto riguarda le suddette linee tariffarie, la colonna «altri dazi e oneri» di tale elenco era vuota.
82) In ragione di tali concessioni inserite nell'elenco delle concessioni e degli impegni dell'Unione europea allegato al GATT e divenute parte integrante dell'accordo ai sensi dell'articolo II, paragrafo 7, del GATT 1994, al momento della determinazione relativa alla misura di salvaguardia l'Unione europea aveva assunto obblighi ai sensi del GATT 1994, in particolare: l'articolo XI, paragrafo 1, che proibisce le restrizioni non tariffarie sulle importazioni dei prodotti sopra elencati e, soprattutto, l'articolo II, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo II, paragrafo 1, lettera b), prima e seconda frase, del GATT 1994. Ai sensi dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b), prima frase, all'UE non è consentito, in assenza di deroghe applicabili, istituire dazi doganali ordinari sul prodotto in questione superiori a quelli stabiliti e previsti nella parte pertinente dell'elenco di concessioni e impegni dell'UE, ossia all'aliquota zero indicata per ciascuna delle linee tariffarie in questione. All'epoca della determinazione iniziale relativa alla misura di salvaguardia nonché dell'istituzione della misura di salvaguardia definitiva, i dazi all'importazione applicati dall'UE sul prodotto oggetto della misura di salvaguardia erano pari a 0 %. In altri termini, per i dazi doganali ordinari, i dazi applicati erano già quelli massimi consentiti dall'articolo II, paragrafo 1, lettera a), e dall'articolo II, paragrafo 1, lettera b), prima frase, del GATT 1994. Per quanto riguarda altri dazi od oneri, l'articolo II, paragrafo 1, lettera b), seconda frase, non prevedeva alcuna flessibilità per l'introduzione di altri dazi od oneri aggiuntivi oltre i dazi doganali ordinari.
83) Il prodotto soggetto alla misura di salvaguardia era importato in quantitativi crescenti (come accertato nella misura di salvaguardia definitiva) in conseguenza dei suddetti obblighi assunti ai sensi del GATT 1994 [articolo XI, paragrafo 1, articolo II, paragrafo 1, lettera a), e articolo II, paragrafo 1, lettera b), prima e seconda frase, del GATT 1994] poiché tali obblighi, uniti alle concessioni tariffarie accordate dall'Unione europea nei successivi cicli di negoziati commerciali multilaterali, miglioravano e garantivano le condizioni di accesso al mercato per le importazioni del prodotto soggetto alla misura di salvaguardia sul mercato dell'Unione europea. Gli impegni tariffari dell'Unione europea di cui sopra hanno quindi determinato l'aumento delle importazioni e non hanno lasciato all'UE alcun margine per aumentare i dazi doganali ordinari anziché introdurre una misura di salvaguardia. Ciò spiega anche in che modo gli obblighi in questione hanno determinato l'aumento delle importazioni che minacciava di causare un grave pregiudizio.
84) Allo stesso tempo, gli obblighi previsti dal GATT e sopra indicati impedivano all'UE di aumentare i dazi all'importazione applicati sul prodotto in questione. Questi erano dunque gli obblighi assunti dall'Unione europea ai sensi del GATT 1994 che hanno limitato la capacità dell'UE di prevenire o porre rimedio al pregiudizio derivante dall'aumento delle importazioni. Parallelamente, l'Unione europea ha sospeso tali obblighi a seguito dell'applicazione della propria misura di salvaguardia.
( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione, del 28 aprile 2016, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi (GU L 115 del 29.4.2016, pag. 37).
( 2 ) Cfr. il considerando 35 del regolamento provvisorio e la sezione 4 del regolamento definitivo.
( 3 ) Cfr. OCSE, «Recent Developments in Steel Trade and Trade Policy Measures», DSTI/SC(2018)3, pag. 9, tabella 3.
( 4 ) Fonte: Calcoli della DG Commercio basati su dati del Global Trade Atlas (https://ihsmarkit.com/index.html) — dati grezzi consultabili previa sottoscrizione di un abbonamento — periodo analizzato: 2014-2017. Per ulteriori dettagli cfr. la nota al fascicolo del 30 novembre 2022, tabella 1.
( 5 ) Ibidem.
( 6 ) I paesi in questione erano: Cina, Corea del Sud, India, Russia, Taiwan, Turchia e Ucraina, che nel 2018 rappresentavano circa il 75 % delle importazioni totali nell'Unione.
( 7 ) Dati per l'intero 2018 estrapolati dai dati disponibili per il periodo gennaio-novembre 2018.
( 8 ) Fonte: Global Trade Atlas (https://ihsmarkit.com/index.html) — consultabile previa sottoscrizione di un abbonamento.
( 9 ) Cfr. il considerando 32 del regolamento provvisorio.
( 10 ) Cfr. i considerando 31 e 32 del regolamento provvisorio e i considerando da 51 a 54 del regolamento definitivo.
( 11 ) Cfr. OCSE, «Excess Capacity in the Global Steel Industry: The Current Situation and Ways Forward», 2015, pag. 3.
( 12 ) Cfr. OCSE, «Evaluating the Financial Health of the Steel Industry», DSTI/SU/SC(2015)12/FINAL, 9 giugno 2017, pag. 25.
( 13 ) Disponibile al seguente indirizzo: https://www.epi.org/publication/surging-steel-imports.
( 14 ) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti — «Acciaio mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa»; COM (2016) 155 final, 16.3.2016.
( 15 ) Durante l'intero periodo dell'inchiesta le importazioni sono aumentate del 71 % mentre il consumo è aumentato del 14 %.
( 16 ) Cfr. OCSE, «Excess Capacity in the Global Steel Industry: The Current Situation and Ways Forward», 2015, tabella a pag. 2.
( 17 ) Più specificamente, l'undercutting dei prezzi è stato accertato per 17 categorie di prodotti, con livelli compresi tra l'1,2 % e il 23 %.
( 18 ) Cfr. il considerando 33 del regolamento provvisorio.
( 19 ) Fonte: WTO, Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP) — Dati estratti il 28.11.2018 alle 10:58.
( 20 ) Riguardanti i prodotti siderurgici oggetto della misura di salvaguardia ed escluse le misure imposte dall'Unione europea e quelle istituite nei confronti delle importazioni dei produttori esportatori dell'UE. Per una panoramica delle misure di difesa commerciale istituite dall'Unione europea per le categorie di prodotti soggette anche alla misura di salvaguardia cfr. l'allegato 1.B del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia; GU L 227 del 3.9.2019, pag. 1.
( 21 ) Per maggiori dettagli sui principali paesi importatori di acciaio nel periodo dell'inchiesta cfr. il documento dell'OCSE «Recent developments in steel trade and trade policy measures — A closer look at non-tariff trade measures», DSTI/SC(2018)3, del 26 gennaio 2018, pag. 9, tabella 3, disponibile al seguente link. (https://one.oecd.org/document/DSTI/SC(20183/en/pdf).
( 22 ) I paesi in questione erano (in ordine alfabetico): Cina (10 %), Corea (10 %), India (9 %), Russia (14 %), Taiwan (5 %), Turchia (22 %) e Ucraina (7 %). Tali paesi rappresentavano in media il 75 % circa delle importazioni nell'Unione del prodotto in esame nel periodo 2013-2017.
( 23 ) Cfr. il considerando 76 del contributo di EUROFER del 16 aprile 2018 nell'inchiesta iniziale, legato a informazioni più particolareggiate su ciascuna delle misure considerate, fornite nell'allegato A07 D.1. Fonte dei dati: SBB Platts.
( 24 ) Cfr. i dati della CRU: il consumo relativo agli anni 2017 e 2018 si è mantenuto piuttosto stabile (solo un aumento del 2 % circa).
( 25 ) Una simile tendenza è stata osservata in fase di valutazione dell'impatto delle misure di difesa commerciale su prodotti diversi dall'acciaio.
( 26 ) Tali misure hanno interessato circa 15 milioni di tonnellate di importazioni combinate, di cui solo poco più di 2 milioni di tonnellate hanno continuato a raggiungere il mercato dopo l'istituzione delle misure. Per maggiori dettagli cfr. la nota al fascicolo, tabella 2.
( 27 ) Cfr. la nota al fascicolo del 30 novembre 2022, tabella 3.
( 28 ) Per istituire una misura di difesa commerciale, i volumi interessati da ciascuna inchiesta devono essere superiori al livello minimo. Inoltre gli scambi di acciaio avvengono solitamente in volumi piuttosto elevati, come osservato negli esempi di pratiche di difesa commerciale dell'UE e nei casi inclusi nel campione riguardanti misure di difesa commerciale in altri paesi terzi.
( 29 ) Tali paesi hanno costantemente rappresentato circa il 75 % delle importazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
( 30 ) Fonte: per le importazioni nell'Unione: Eurostat; per le misure di difesa commerciale: WTO, Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP).
( 31 ) Ai fini della spiegazione del nesso tra la Sezione 232 degli Stati Uniti e l'aumento delle importazioni, la Commissione fa riferimento, nell'ambito di tali considerando, solo ai dati fino a giugno 2018 incluso, in quanto l'aumento delle importazioni valutato nel regolamento definitivo riguarda il periodo fino a tale mese.
( 32 ) Fonte: GTA, esportazioni cumulate da Turchia, Corea, Russia e Taiwan verso gli Stati Uniti (grafico 2), ed esportazioni cumulate dagli stessi paesi verso gli Stati Uniti e l'Unione (grafico 3).
( 33 ) Cfr. i considerando 90 e 110 del regolamento definitivo.
( 34 ) Cfr. il documento del comitato per l'acciaio dell'OCSE «Recent developments in steel trade and trade policy measures», 17-18 settembre 2018, pag. 8, tabella 2 (che mostra come nel 2018 l'Unione stesse ulteriormente consolidando la propria posizione di principale importatore mondiale di acciaio).
( 35 ) Fonte: calcoli della DG Commercio basati sui dati del Global Trade Atlas (https://ihsmarkit.com/index.html) — dati grezzi consultabili previa sottoscrizione di un abbonamento. Per maggiori dettagli cfr. la nota al fascicolo del 30 novembre 2022, tabella 1.
( 36 ) Ibidem.
( 37 ) Anche l'istituzione di misure di difesa commerciale su alcune categorie di prodotti aveva contribuito a tale miglioramento, ma il loro ruolo specifico è analizzato nella sezione 1.2.2.
( 38 ) Considerando 53 del regolamento provvisorio.
( 39 ) Cfr. la tabella 15 del regolamento definitivo.
( 40 ) Tali tendenze sono state valutate per il prodotto in esame e non per le singole categorie di prodotti.
( 41 ) Sulla base di un confronto che ha riguardato tutti gli anni del periodo analizzato.
( 42 ) Cfr. la tabella 4 del regolamento definitivo.
( 43 ) Ibidem.
( 44 ) Cfr. la tabella 5 del regolamento definitivo.
( 45 ) Cfr. la tabella 4 del regolamento definitivo.
( 46 ) Cfr. la tabella 2 del regolamento definitivo.
( 47 ) Ibidem.
( 48 ) Cfr. l'allegato III del regolamento provvisorio.
( 49 ) Cfr. la tabella 7 del regolamento definitivo.
( 50 ) Cfr. la tabella 5 del regolamento definitivo.
( 51 ) Cfr. la sezione 1.2.2. per una spiegazione del ruolo delle recenti misure di difesa commerciale nei risultati dell'industria dell'Unione del 2017.
( 52 ) Le importazioni totali sono aumentate di circa 1 milione di tonnellate e la loro quota di mercato è salita dal 17,9 % al 18,1 % tra il 2016 e il 2017, un aumento inferiore ai precedenti incrementi su base annua in termini sia assoluti sia relativi.
( 53 ) A tale riguardo la Commissione ha ritenuto ad esempio che una misura di difesa commerciale istituita nel 2013 fosse troppo lontana nel tempo per essere collegata al miglioramento dei risultati dell'Unione nel 2017; le misure selezionate offrono quindi una base più precisa e adeguata per l'analisi.
( 54 ) In alcuni casi l'ambito di applicazione di una misura di difesa commerciale imposta su determinato prodotto (in termini di codici NC contemplati) può non corrispondere interamente alla definizione di prodotto della relativa categoria di prodotti oggetto della misura di salvaguardia, per cui questa valutazione è approssimativa.
( 55 ) Tali riferimenti riguardano i regolamenti che istituiscono una misura provvisoria poiché, a fini pratici, finché era in vigore un dazio (provvisorio o definitivo) si è ritenuto che l'impatto delle misure provvisorie sui volumi scambiati fosse simile a quello delle misure definitive. In tutti i casi di cui sopra, l'inchiesta ha portato all'istituzione di misure definitive.
( 56 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/501 della Commissione, del 24 marzo 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 23).
( 57 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 1).
( 58 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 33).
( 59 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 16).
( 60 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 5).
( 61 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).
( 62 ) Fonte: analisi della DG Commercio degli indicatori di pregiudizio pubblicati nelle relative misure e analisi delle risposte al questionario fornite dall'industria dell'Unione per ciascuna categoria di prodotti nel quadro dell'inchiesta di salvaguardia iniziale. Per maggiori dettagli cfr. la nota al fascicolo del 30 novembre 2022, tabella 4.
( 63 ) Fonte: Eurostat.
( 64 ) Il totale delle importazioni assoggettate a misure di difesa commerciale da tali inchieste (pur se queste riguardano periodi di inchiesta diversi e anni diversi, ossia dal 2013 al 2015) è stato di poco superiore a 5 milioni di tonnellate.
( 65 ) Fonte: analisi della DG Commercio dei propri casi di inchiesta relativi a strumenti di difesa commerciale per il volume delle importazioni nel periodo di inchiesta in questione, ed Eurostat per i dati sulle importazioni successive al periodo di inchiesta di ognuna delle inchieste considerate per la presente attuazione.
( 66 ) Categorie 1, 2, 7, 9, 12 e 13.
( 67 ) Categorie 1, 2 e 9.
( 68 ) Cfr. le categorie 4, 8 e 14.
( 69 ) Cfr. le categorie 5, 6, 15, 16 e 26.
( 70 ) Cfr. le categorie 3, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 e 28.
( 71 ) Almeno 15 su un totale di 23 categorie soggette a una misura provvisoria (una ripartizione delle quali era stata fornita nell'allegato III del regolamento provvisorio).
( 72 ) Per esempio, la Turchia ha aumentato la sua presenza nel mercato dell'Unione nella categoria 1 (in relazione alla quale la Cina era stata assoggettata a misure di difesa commerciale nell'ottobre 2016), passando da 1 062 247 tonnellate nel 2016 a 2 milioni di tonnellate nel 2017 (e circa 3 milioni di tonnellate nel 2018). Analogamente, l'India è passata da 443 551 tonnellate a 1 121 334 tonnellate nel 2017, e l'Egitto è passato da 47 400 tonnellate nel 2016 a 409 432 tonnellate nel 2017.
( 73 ) Nella sezione 1.2.1. sono stati spiegati i motivi alla base del miglioramento generale della situazione dell'industria dell'Unione per quanto riguarda il prodotto in esame.
( 74 ) Cfr. i considerando da 57 a 62 e la tabella 12 del regolamento definitivo.
( 75 ) Per contestualizzare tale volume, un calcolo di base avente come riferimento il prezzo medio dell'acciaio nell'Unione nel 2017 mostra che l'industria dell'UE poteva perdere opportunità per un valore di circa 1,4 miliardi di EUR di vendite sul mercato interno a causa di tali importazioni aggiuntive. Ciò dimostra che l'impatto potenziale di tali vendite aggiuntive è stato significativo.
( 76 ) Mentre l'aumento delle importazioni nell'Unione dal 2016 al 2017 è stato molto più contenuto, circa 1 milione di tonnellate.
( 77 ) Cfr. anche il documento del comitato per l'acciaio dell'OCSE «Recent developments in steel trade and trade policy measures», 17-18 settembre 2018, pag. 8, tabella 2.
( 78 ) All'epoca dell'adozione della misura di salvaguardia definitiva erano in vigore solo le quattro misure di difesa commerciale indicate di seguito, riguardanti le importazioni nell'Unione (tre nei confronti della Russia e una nei confronti di Taiwan): regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24); regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 della Commissione, del 1o ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 20); regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10).
( 79 ) Fonte: per le importazioni statunitensi (GTA); per le importazioni dell'UE (Eurostat).
( 80 ) Il mercato statunitense dell'acciaio era tra le principali destinazioni delle importazioni in termini di dimensioni — Cfr. OCSE, «Recent Developments in Steel Trade and Trade Policy Measures», DSTI/SC(2018)3, pag. 9, tabella 3.
( 81 ) Cfr. il considerando 35 del regolamento provvisorio: «Gli Stati Uniti hanno calcolato che l'istituzione di una singola tariffa trasversale in base alle misure adottate ai sensi della Sezione 232, senza escludere quasi nessun paese, dovrebbe ridurre le importazioni di circa 13 milioni di tonnellate, pari al 7 % del consumo dell'Unione».
( 82 ) Cfr. il considerando 89 del regolamento definitivo.
( 83 ) Fonte: Eurostat per i prezzi all'importazione e S&P Global Commodity Insights per i prezzi dell'acciaio zincato a caldo (HDG) e dei coil laminati a caldo (HRC).
( 84 ) Fonte: S&P Global Commodity Insights.
( 85 ) Circa 140 delle inchieste che hanno portato all'adozione di misure sono state aperte nel 2015 o negli anni successivi, quindi erano destinate a durare, in linea di principio, almeno fino al 2021 (ossia almeno fino a due anni dopo la conclusione dell'inchiesta di salvaguardia dell'UE). Fonte: WTO, Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP).
( 86 ) Cfr. il documento dell'OCSE «Recent Developments in Steelmaking Capacity», DSTI/SC(2018)2/FINAL, secondo cui dalle informazioni aggiornate sui progetti di investimento annunciati risultava in corso di realizzazione un aumento della capacità produttiva lorda pari a 52 milioni di tonnellate, con una possibile entrata in funzione nel triennio 2018-20. Un altro aumento della capacità produttiva pari a 39 milioni di tonnellate era al momento in fase di pianificazione, con un possibile avviamento nello stesso periodo.
( 87 ) Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio, relazione ministeriale, 20 settembre 2018, paragrafo 2.
( 88 ) Regolamento definitivo, tabella 4.
( 89 ) Cfr. World Steel Association — Global Steel Market Outlook — Riunione del comitato per l'acciaio dell'OCSE, 17 settembre 2018.
( 90 ) Cfr. World Steel Association — Worldsteel Short Range Outlook, ottobre 2018, comunicato stampa.
( 91 ) Cfr. OCSE, «Steel Market Developments», 85a sessione del comitato per l'acciaio, settembre 2018. Cfr. anche le pagine 7 e 8 del documento dell'OCSE «Global Economic Outlook», del 17 settembre 2018, che indicava una revisione al ribasso delle aspettative di crescita (anche nell'Unione) e mostrava come il commercio globale avesse registrato un rallentamento nel contesto di crescenti incertezze relative alla politica commerciale.
( 92 ) Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio, relazione ministeriale, 20 settembre 2018, paragrafo 2.
( 93 ) Cfr. «EUROFER – Economic and Steel Market Outlook 2018-2019», 25 ottobre 2018.
( 94 ) Cfr. l'allegato I del regolamento definitivo.
( 95 ) Per ulteriori dettagli cfr. la nota al fascicolo del 30 novembre 2022, tabella 5.
( 96 ) WTO doc. WT/Let/1220.