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Document 02018R2025-20181220

Consolidated text: Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/2025/2018-12-20

02018R2025 — IT — 20.12.2018 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2018/2025 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2018

che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde

(GU L 325 dell'20.12.2018, pag. 7)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 072, 14.3.2019, pag.  141 (2018/2025)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2018/2025 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2018

che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci dell'Unione per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione in cui sono imposti limiti di cattura.

Articolo 2

Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)

«totale ammissibile di catture» (TAC) :

i) nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;

ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato da ciascuno stock ogni anno;

b)

«contingente» : la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;

c)

«acque internazionali» : le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

d)

«valutazione analitica» : valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future.

2.  Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

a)

«zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) : le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

b)

«zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale) : le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).

Articolo 3

TAC e loro ripartizione

I TAC per le specie di acque profonde catturate da pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione o in determinate acque non dell'Unione e la ripartizione di tali TAC fra gli Stati membri nonché, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 4

TAC stabiliti dagli Stati membri

1.  Il TAC per il pesce sciabola nero nella zona COPACE 34.1.2 è stabilito dal Portogallo.

2.  Il TAC stabilito dal Portogallo:

a) è conforme ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

b) consente:

i) se si dispone di una valutazione analitica, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2019 in poi;

ii) se la valutazione analitica non è disponibile o è incompleta, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

3.  Entro il 15 marzo di ogni anno di applicazione del presente regolamento il Portogallo trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a) il TAC adottato;

b) i dati raccolti e valutati dal Portogallo sulla cui base è stato adottato il TAC;

c) informazioni dettagliate per quanto riguarda la conformità al paragrafo 2 del TAC adottato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.  La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ( 3 );

c) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );

d) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.  Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.

3.  L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale, mentre l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico, salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento.

4.  Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo o lo sbarco di catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono consentiti unicamente se:

a) le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

b) le catture sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

Articolo 7

Divieti

1.  Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di pescare pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14, nonché di conservare a bordo, trasbordare o sbarcare pesce specchio atlantico catturato in tale zona.

2.  Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di pescare squali di acque profonde nelle sottozone CIEM da 5 a 9, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della sottozona CIEM 10, nelle acque internazionali della sottozona CIEM 12 e nelle acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché di conservare a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare squali di acque profonde catturati in tali zone, ad eccezione dei casi in cui si applicano TAC per le catture accessorie nella pesca di pesce sciabola nero con l'uso di palangari, a norma dell'allegato.

Articolo 8

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1O gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo ove diversamente specificato.

PARTE 1

Definizione di specie e gruppi di specie

1. Nell'elenco riportato nella parte 2 del presente allegato gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Tuttaviagli squali di acque profonde figurano all'inizio dell'elenco. Ai fini del presente regolamento, è fornita la seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati.



Nome comune

Codice alfa a 3 lettere

Nome scientifico

Pesce sciabola nero

BSF

Aphanopus carbo

Berici

ALF

Beryx spp.

Granatiere di roccia

RNG

Coryphaenoides rupestris

Granatiere berglax

RHG

Macrourus berglax

Occhialone

SBR

Pagellus bogaraveo

2. Ai fini del presente regolamento, per «squali di acque profonde» si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie.



Nome comune

Codice alfa a 3 lettere

Nome scientifico

Gattucci oceanici

API

Apristurus spp.

Squalo serpente

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Sagrì

CWO

Centrophorus spp.

Squalo portoghese

CYO

Centroscymnus coelolepis

Squalo musolungo

CYP

Centroscymnus crepidater

Pescecane nero

CFB

Centroscyllium fabricii

Squalo becco d'uccello

DCA

Deania calcea

Zigrino

SCK

Dalatias licha

Sagrì atlantico

ETR

Etmopterus princeps

Sagrì nero

ETX

Etmopterus spinax

Gattuccio islandese

GAM

Galeus murinus

Squalo capopiatto

SBL

Hexanchus griseus

Pesce porco atlantico

OXN

Oxynotus paradoxus

Cagnolo atlantico

SYR

Scymnodon ringens

Squalo di Groenlandia

GSK

Somniosus microcephalus

PARTE 2

Possibilità di pesca annuali (in tonnellate di peso vivo)



Specie:

Squali di acque profonde

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6, 7, 8 e 9

(DWS/56789-)

Anno

2019

2020

 

 

Unione

(1)

(1)

 

 

TAC

(1)

(1)

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)   Esclusivamente per le catture accessorie di pesce sciabola nero con l'uso di palangari. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.



Specie:

Squali di acque profonde

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 10

(DWS/10-)

Anno

2019

2020

 

 

Portogallo

(1)

(1)

 

 

Unione

(1)

(1)

 

 

TAC

(1)

(1)

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)   Esclusivamente per le catture accessorie di pesce sciabola nero con l'uso di palangari. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.



Specie:

Squali di acque profonde

Zona:

Acque dell'Unione delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2

(DWS/F3412C)

Anno

2019

2020

 

 

Unione

(1)

(1)

 

 

TAC

(1)

(1)

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)   Esclusivamente per le catture accessorie di pesce sciabola nero con l'uso di palangari. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.



Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6, 7 e 12

(BSF/56712-)

Anno

2019

2020

 

 

Germania

28

28

 

 

Estonia

14

14

 

 

Irlanda

71

71

 

 

Spagna

140

140

 

 

Francia

1 976

1 976

 

 

Lettonia

92

92

 

 

Lituania

1

1

 

 

Polonia

1

1

 

 

Regno Unito

140

140

 

 

Altri

(1)

(1)

 

 

Unione

2 470

2 470

 

 

TAC

2 470

2 470

 

TAC precauzionale

(1)   Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.



Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9 e 10

(BSF/8910-)

Anno

2019

2020

 

 

Spagna

9

9

 

 

Francia

22

22

 

 

Portogallo

2 801

2 801

 

 

Unione

2 832

2 832

 

 

TAC

2 832

2 832

 

TAC precauzionale



Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona COPACE 34.1.2

(BSF/C3412-)

Anno

2019

2020

 

 

Portogallo

Da fissare

Da fissare

 

 

Unione

Da fissare (1)

Da fissare (1)

 

 

TAC

Da fissare (1)

Da fissare (1)

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 4 del presente regolamento.

(1)   Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.



Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12 e 14

(ALF/3X14-)

Anno

2019

2020

 

 

Irlanda

(1)

(1)

 

 

Spagna

57 (1)

57 (1)

 

 

Francia

15 (1)

15 (1)

 

 

Portogallo

164 (1)

164 (1)

 

 

Regno Unito

(1)

(1)

 

 

Unione

252 (1)

252 (1)

 

 

TAC

252 (1)

252 (1)

 

TAC precauzionale

(1)   Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.



Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 3

(RNG/03-)

Anno

2019

2020

 

 

Danimarca

48 (1) (2)

48 (1) (2)

 

 

Germania

(1) (2)

(1) (2)

 

 

Svezia

(1) (2)

(1) (2)

 

 

Unione

50 (1) (2)

50 (1) (2)

 

 

TAC

50 (1) (2)

50 (1) (2)

 

TAC precauzionale

(1)   Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)   Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/03-) sono imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.



Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

(RNG/5B67-)

Anno

2019

2020

 

 

Germania

(1) (2)

(1) (2)

 

 

Estonia

37 (1) (2)

37 (1) (2)

 

 

Irlanda

166 (1) (2)

166 (1) (2)

 

 

Spagna

41 (1) (2)

41 (1) (2)

 

 

Francia

2 108  (1) (2)

2 108  (1) (2)

 

 

Lituania

48 (1) (2)

48 (1) (2)

 

 

Polonia

24 (1) (2)

24 (1) (2)

 

 

Regno Unito

124 (1) (2)

124 (1) (2)

 

 

Altri

(1) (2) (3)

(1) (2) (3)

 

 

Unione

2 558  (1) (2)

2 558  (1) (2)

 

 

TAC

2 558  (1) (2)

2 558  (1) (2)

 

TAC precauzionale

(1)   Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/*8X14- per il granatiere di roccia; RHG/*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax).

(2)   Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) sono imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.

(3)   Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta.



Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14

(RNG/8X14-)

Anno

2019

2020

 

 

Germania

15 (1) (2)

15 (1) (2)

 

 

Irlanda

(1) (2)

(1) (2)

 

 

Spagna

1 638  (1) (2)

1 638  (1) (2)

 

 

Francia

76 (1) (2)

76 (1) (2)

 

 

Lettonia

26 (1) (2)

26 (1) (2)

 

 

Lituania

(1) (2)

(1) (2)

 

 

Polonia

513 (1) (2)

513 (1) (2)

 

 

Regno Unito

(1) (2)

(1) (2)

 

 

Unione

2 281  (1) (2)

2 281  (1) (2)

 

 

TAC

2 281  (1) (2)

2 281  (1) (2)

 

TAC precauzionale

(1)   Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 6, 7 (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia; RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax).

(2)   Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) sono imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.



Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8

(SBR/678-)

Anno

2019

2020

 

 

Irlanda

(1)

(1)

 

 

Spagna

94 (1)

84 (1)

 

 

Francia

(1)

(1)

 

 

Regno Unito

12 (1)

11 (1)

 

 

Altri

(1)

(1)

 

 

Unione

117 (1)

105 (1)

 

 

TAC

117 (1)

105 (1)

 

TAC precauzionale

(1)   Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.



Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

►C1  Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 9 (1)

(SBR/09-) ◄

Anno

2019

2020

 

 

Spagna

117

117

 

 

Portogallo

32

32

 

 

Unione

149

149

 

 

TAC

149

149

 

TAC precauzionale

(1)   Le catture nella zona CGPM 37.1.1 sono tuttavia dichiarate (SBR/F3711). Le catture nella zona Copace 34.1.11 sono tuttavia dichiarate (SBR/F34111).



Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 10

(SBR/10-)

Anno

2019

2020

 

 

Spagna

5

5

 

 

Portogallo

566

566

 

 

Regno Unito

5

5

 

 

Unione

576

576

 

 

TAC

576

576

 

TAC precauzionale



( 1 ) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

( 4 ) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

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