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Document 02018R0732-20200620

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/732 della Commissione, del 17 maggio 2018, relativo a una metodologia comune per il raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi a norma della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/732/2020-06-20

02018R0732 — IT — 20.06.2020 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/732 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2018

relativo a una metodologia comune per il raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi a norma della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 123 del 18.5.2018, pag. 85)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/858 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2020

  L 195

57

19.6.2020




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/732 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2018

relativo a una metodologia comune per il raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi a norma della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

La metodologia comune per il raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/94/UE, che utilizza prezzi espressi come importi nella valuta applicabile per 100 km percorsi, è stabilita nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

▼M1

Esso si applica a decorrere dal 7 dicembre 2020.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

1. La metodologia comune stabilita nel presente allegato riguarda i combustibili alternativi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/94/UE.

2. Tale metodologia prevede, a scopo di affissione nelle stazioni di rifornimento di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2014/94/UE, un calcolo di base che consenta un raffronto indicativo dei prezzi sulla base di campioni di modelli di autovetture, stabiliti dagli Stati membri, e comparabili almeno in termini di peso e potenza, che però utilizzano combustibili diversi.

3. La metodologia definisce il modo in cui, ai fini di detto raffronto, i prezzi di benzina, diesel e combustibili alternativi sono espressi come importi nella valuta applicabile per 100 km percorsi. Il calcolo si basa sui seguenti fattori:

a) 

consumo di combustibile del rispettivo veicolo per 100 km percorsi indicato nel certificato di conformità del veicolo di cui all'articolo 18 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

b) 

se del caso, i valori di consumo di combustibile per 100 km percorsi determinati dagli Stati membri per le miscele di biocarburanti e benzina o diesel ( 2 );

c) 

i prezzi unitari di mercato dei rispettivi combustibili, espressi nella valuta applicabile per le unità menzionate nello Stato membro interessato, in conformità alla direttiva 98/6/CE (di seguito: le unità convenzionali).

4. Il prezzo espresso come importo nella valuta applicabile per 100 km percorsi si calcola come segue:

prezzo del combustibile nella valuta applicabile per unità convenzionale × consumo di combustibile per 100 km percorsi.

5. Il prezzo del combustibile in unità convenzionali considerato corrisponde al prezzo medio sul periodo massimo, costituito dall'ultimo trimestre di calendario precedente il momento del calcolo.



( 1 ) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

( 2 ) Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).

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