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Document 02018D2045-20190924

    Consolidated text: Decisione di esecuzione (UE) 2018/2045 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 8239] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2045/2019-09-24

    02018D2045 — IT — 24.09.2019 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2045 DELLA COMMISSIONE

    del 19 dicembre 2018

    che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2018) 8239]

    (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 327 dell'21.12.2018, pag. 65)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1579 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 18 settembre 2019

      L 244

    8

    24.9.2019




    ▼B

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2045 DELLA COMMISSIONE

    del 19 dicembre 2018

    che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2018) 8239]

    (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    Articolo 1

    Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

    Conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) NK603 × MON 810 prodotto mediante incroci tra granturco contenente gli eventi MONØØ6Ø3-6 e MON-ØØ81Ø-6 di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6.

    Articolo 2

    Rinnovo dell'autorizzazione

    In conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione è rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio dei seguenti prodotti:

    a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco NK603 × MON 810;

    b) mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco NK603 × MON 810;

    c) prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da granturco NK603 × MON 810 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione.

    Articolo 3

    Etichettatura

    1.  Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco».

    2.  La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti granturco NK603 × MON 810 o da esso costituiti, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari.

    Articolo 4

    Metodo di rilevamento

    Per il rilevamento del granturco NK603 × MON 810 si applica il metodo di cui alla lettera d) dell'allegato.

    Articolo 5

    Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

    1.  Il titolare dell'autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui all'allegato, lettera h).

    2.  Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio conformemente al formulario di cui alla decisione 2009/770/CE.

    Articolo 6

    Registro comunitario

    Le informazioni indicate nell'allegato della presente decisione sono inserite nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

    ▼M1

    Articolo 7

    Titolare dell'autorizzazione

    Il titolare dell'autorizzazione è Monsanto Company, Stati Uniti d'America, rappresentata da Bayer Agriculture BVBA, Belgio.

    ▼B

    Articolo 8

    Validità

    La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

    ▼M1

    Articolo 9

    Destinatario

    Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.

    ▼B




    ALLEGATO

    ▼M1

    a)    Richiedente e titolare dell'autorizzazione

    Nome

    :

    Monsanto Company

    Indirizzo

    :

    800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti d'America

    Rappresentata da Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio.

    ▼B

    b)    Designazione e specifica dei prodotti

    1) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6;

    2) mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6;

    3) prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti granturco MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 o da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione.

    Il granturco MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 geneticamente modificato esprime la proteina CP4 EPSPS, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato, e la proteina Cry1Ab, che conferisce protezione da determinate specie di lepidotteri nocivi (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.).

    c)    Etichettatura

    1) Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco»;

    2) la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti granturco MON-ØØ6Ø3-6 × MON 810 o da esso costituiti, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari.

    d)    Metodo di rilevamento

    1) Metodi basati sulla PCR quantitativa in tempo reale, evento-specifica, per granturco geneticamente modificato MON-ØØ6Ø3-6 e MON-ØØ81Ø-6 convalidati sul granturco MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6;

    2) convalidato dal laboratorio di riferimento dell'UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003 pubblicato all'indirizzo http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx;

    3) materiale di riferimento: ERM®-BF413 (per MON-ØØ81Ø-6) e ERM®-BF415 (per MON-ØØ6Ø3-6) accessibili tramite il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, all'indirizzo https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/.

    e)    Identificatore unico

    MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6.

    f)    Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica

    [Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House), numero di registro: pubblicato all'atto della notifica nel Registro degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].

    g)    Condizioni o restrizioni per l'immissione in commercio, l'utilizzo o la manipolazione dei prodotti

    Non applicabile.

    h)    Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

    Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

    [Link: piano pubblicato nel Registro degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].

    i)    Requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio dell'utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano

    Non applicabile.

    Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del Registro degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

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