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Document 02017R2107-20240408

    Consolidated text: Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/2024-04-08

    02017R2107 — IT — 08.04.2024 — 003.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) 2017/2107 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 15 novembre 2017

    che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007

    (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    REGOLAMENTO (UE) 2019/1154 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 20 giugno 2019

      L 188

    1

    12.7.2019

    ►M2

    REGOLAMENTO (UE) 2023/2053 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 13 settembre 2023

      L 238

    1

    27.9.2023

    ►M3

    REGOLAMENTO (UE) 2024/897 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 13 marzo 2024

      L 897

    1

    19.3.2024




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) 2017/2107 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 15 novembre 2017

    che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007



    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce disposizioni in materia di gestione, di conservazione e di controllo relative alla pesca di specie ittiche altamente migratorie gestite dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento si applica:

    a) 

    ai pescherecci dell'Unione e alle navi dell'Unione che praticano la pesca ricreativa, operanti nella zona della convenzione ICCAT e, in caso di trasbordi, anche al di fuori della zona della convenzione ICCAT se trasbordano specie catturate in tale zona;

    b) 

    alle navi di paesi terzi sottoposte a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo specie regolamentate dall'ICCAT o prodotti della pesca ottenuti da tali specie che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto;

    c) 

    ai pescherecci di paesi terzi e alle navi di paesi terzi che praticano la pesca ricreativa e operano nelle acque dell'Unione.

    Articolo 3

    Relazione con altri atti dell'Unione

    Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne ( 1 ) e al regolamento (UE) 2016/1627.

    Le misure di cui al presente regolamento si applicano in aggiunta alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 4

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    «specie regolamentate dall'ICCAT» : le specie enumerate nell'allegato I;

    2)

    «tonnidi tropicali» : il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato;

    ▼M3

    2 bis)

    «istioforidi» : specie della famiglia delle Istiophoridae regolamentate dall'ICCAT;

    ▼B

    3)

    «peschereccio» : qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine o una tonnara per la pesca del tonno rosso;

    4)

    «nave da cattura» : un peschereccio utilizzato ai fini della cattura di risorse biologiche marine;

    5)

    «peschereccio dell'Unione» : un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

    6)

    «autorizzazione di pesca» : l'autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell'Unione che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;

    7)

    «autorizzazione di pesca speciale» : l'autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell'Unione che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche con attrezzi specifici per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;

    8)

    «trasbordo» : lo scarico su un altro peschereccio di una parte o della totalità dei prodotti della pesca che si trovano a bordo di un peschereccio;

    9)

    «pesca ricreativa» : attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

    10)

    «dati relativi al compito I» : i dati definiti come compito I dall'ICCAT nel «Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Atlantico»;

    11)

    «dati relativi al compito II» : i dati definiti come compito II dall'ICCAT nel «Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Atlantico»;

    12)

    «PCC» : le parti contraenti della convenzione ICCAT e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti;

    13)

    «zona della convenzione ICCAT» : tutte le acque dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti;

    14)

    «accordo di partenariato per una pesca sostenibile» : un accordo internazionale quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 37, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    15)

    «lunghezza della nave» : la distanza misurata in linea retta tra il punto estremo della prua e il punto estremo della poppa;

    16)

    «peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni» : peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri;

    17)

    «peschereccio di grandi dimensioni» : peschereccio di lunghezza fuoritutto superiore a 20 metri;

    18)

    «navi da cattura di grandi dimensioni» : navi da cattura di lunghezza fuoritutto superiore a 20 metri;

    19)

    «registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni» : l'elenco, tenuto dal segretariato dell'ICCAT, dei pescherecci di grandi dimensioni autorizzati a pescare specie regolamentate dall'ICCAT nella zona della convenzione ICCAT;

    ▼M3

    20)

    «nave d'appoggio» : una nave, che non sia un'imbarcazione trasportata a bordo, che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l'uso e che facilita, assiste o prepara le attività di pesca, anche rifornendo una nave da cattura, utilizzando e recuperando un dispositivo di concentrazione del pesce ed eseguendone la manutenzione;

    ▼B

    21)

    «nave da trasporto» : una nave d'appoggio che partecipa a operazioni di trasbordo e riceve specie regolamentate dall'ICCAT da un peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni;

    22)

    «registro ICCAT delle navi da trasporto» : l'elenco, tenuto dal segretariato dell'ICCAT, delle navi autorizzate a ricevere trasbordi in mare da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni nella zona della convenzione ICCAT;

    23)

    «registro ICCAT delle navi autorizzate alla pesca dei tonnidi tropicali» : l'elenco, tenuto dal segretariato dell'ICCAT, dei pescherecci di grandi dimensioni autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasformare o sbarcare tonnidi tropicali nella zona della convenzione ICCAT;

    ▼M3

    23 bis)

    «oggetto galleggiante» : qualsiasi oggetto galleggiante naturale o artificiale (in superficie o sotto la superficie) che non è in grado di spostarsi autonomamente; i dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) sono oggetti galleggianti artificiali calati intenzionalmente e/o monitorati; i tronchi sono oggetti galleggianti persi accidentalmente da fonti antropiche e naturali;

    ▼M3

    24)

    «dispositivo di concentrazione del pesce» o «FAD» : oggetto, struttura o dispositivo permanente, semipermanente o temporaneo, di qualsiasi materiale, artificiale o naturale, calato o monitorato, e impiegato allo scopo di concentrare il pesce per la successiva cattura; i FAD possono essere ancorati (AFAD) o derivanti (DFAD);

    ▼M3

    24 bis)

    «cala sul FAD» : cala di un attrezzo da pesca associato a un FAD attorno a un banco di tonni;

    ▼B

    25)

    «pesca INN» : attività di pesca definite all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008;

    26)

    «elenco ICCAT delle navi INN» : un elenco delle navi che l'ICCAT ritiene abbiano praticato attività di pesca INN;

    27)

    «palangaro» : attrezzo da pesca comprendente una lenza principale che comporta numerosi ami su lenze secondarie (braccioli) di varia lunghezza e spaziatura, secondo la specie bersaglio;

    ▼M3

    27 bis)

    «palangari per acque poco profonde» : palangari che, una volta calati, presentano la maggioranza di ami a una profondità inferiore ai 100 metri;

    ▼B

    28)

    «rete da circuizione a chiusura» : rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;

    29)

    «amo» : un pezzo di filo d'acciaio ricurvo e affilato;

    ▼M3

    30)

    «amo circolare» : amo con la punta girata all'indietro perpendicolarmente al gambo a formare generalmente un cerchio o un ovale; gli ami circolari dovrebbero presentare un'inclinazione massima di 10 gradi;

    31)

    «boa operativa» : qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare, che trasmette la posizione e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio.

    ▼B

    TITOLO II

    MISURE DI GESTIONE, CONSERVAZIONE E CONTROLLO RELATIVE A DETERMINATE SPECIE

    CAPO I

    Tonnidi tropicali

    Articolo 5

    Restrizioni sul numero di navi da cattura di grandi dimensioni dell'Unione aventi come specie bersaglio il tonno obeso

    Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda (GT) delle navi da cattura di grandi dimensioni dell'Unione aventi come specie bersaglio il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT sono fissati:

    a) 

    sulla base del numero medio e della capacità, espressa in GT, delle navi da cattura dell'Unione che hanno pescato il tonno obeso come specie bersaglio nella zona della convenzione ICCAT nel periodo 1991-1992; nonché

    b) 

    sulla base della limitazione del numero di navi da cattura dell'Unione che hanno pescato il tonno obeso come specie bersaglio nel 2005, come notificato all'ICCAT il 30 giugno 2005.

    ▼M3

    Articolo 5 bis

    Limitazione della capacità per i tonnidi tropicali

    1.  
    Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri stabiliscono piani annuali di pesca e di gestione della capacità per i tonnidi tropicali.
    2.  
    Gli Stati membri garantiscono che la capacità complessiva della loro flotta con palangari e reti da circuizione a chiusura sia gestita conformemente ai piani annuali di pesca e di gestione della capacità di cui al paragrafo 1, in particolare al fine di limitare le catture di tonnidi tropicali, nel rispetto dei limiti di cattura stabiliti dal diritto dell'Unione.
    3.  
    Gli Stati membri non aumentano il loro numero di navi d'appoggio rispetto al numero registrato nel giugno 2023.
    4.  
    Gli Stati membri comunicano alla Commissione le date in cui è stato raggiunto il limite di cattura delle specie di tonnidi tropicali. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.
    5.  
    Per i pescherecci con reti da circuizione a chiusura dell'Unione con reti da circuizione a chiusura e i grandi pescherecci con palangari (lunghezza fuoritutto pari o superiore a 20 metri) gli Stati membri comunicano alla Commissione le catture di tonnidi tropicali su base mensile e, una volta raggiunto l'80 % dei limiti di cattura, su base settimanale.
    6.  
    Ogni tre mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni in merito ai quantitativi, per specie, di tonnidi tropicali catturati dalle navi battenti la loro bandiera, entro 15 giorni di calendario dal termine del periodo durante il quale sono state effettuate le catture, ossia entro il 15 aprile, il 15 luglio e il 15 ottobre di ogni anno ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo, a meno che tali informazioni non siano trasmesse mensilmente alla Commissione. Tali informazioni sono trasmesse, ogni tre mesi o mensilmente, utilizzando il formato per la comunicazione dei dati aggregati sulle catture. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 30 aprile, il 30 luglio e il 30 ottobre di ogni anno ed entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

    ▼B

    Articolo 6

    Autorizzazioni specifiche per le navi da cattura di grandi dimensioni dedite alla pesca dei tonnidi tropicali e per le navi d'appoggio

    1.  
    Gli Stati membri, in conformità delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne ( 2 ), rilasciano autorizzazioni a pescare tonnidi tropicali nella zona della convenzione ICCAT alle navi da cattura di grandi dimensioni battenti la loro bandiera.
    2.  
    Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni alle navi d'appoggio battenti la loro bandiera utilizzate per qualsiasi tipo di appoggio alle navi di cui al paragrafo 1.

    ▼M3

    Articolo 6 bis

    Divieto di rigetto dei tonnidi tropicali catturati da pescherecci dell'Unione con reti da circuizione a chiusura

    1.  
    I pescherecci dell'Unione con reti da circuizione a chiusura autorizzati a praticare la pesca dei tonnidi tropicali conservano a bordo, sbarcano o trasbordano in porto tutti i tonnidi tropicali catturati.
    2.  
    I tonnidi tropicali catturati da un peschereccio dell'Unione con reti da circuizione a chiusura non sono rigettati in mare durante la cala una volta che la rete è stata completamente chiusa e recuperata per più della metà. Se si verifica un problema tecnico durante la procedura di chiusura o di recupero della rete tale da non potere applicare tale divieto, i comandanti, o i membri dell'equipaggio per loro conto, devono fare tutto il possibile per reimmettere i tonnidi in acqua il più rapidamente possibile.
    3.  

    In deroga al paragrafo 1 i tonnidi tropicali possono essere rigettati in mare nei casi seguenti:

    a) 

    se il comandante stabilisce che i tonnidi tropicali catturati sono impigliati o schiacciati nella rete da circuizione a chiusura, sono danneggiati a causa di evento predatorio, o sono morti e si sono deteriorati nella rete a seguito di un guasto dell'attrezzo che ha impedito le normali attività di recupero della rete, di cattura e di rilascio in mare del pesce vivo;

    b) 

    se il comandante stabilisce che i tonnidi tropicali sono stati catturati durante l'ultima cala di una bordata e non vi è capacità di stoccaggio sufficiente per immagazzinare i tonnidi catturati durante tale cala; tali pesci possono essere rigettati in mare soltanto a condizione che:

    i) 

    il comandante o i membri dell'equipaggio tentino di rilasciare i tonnidi vivi il più rapidamente possibile; e

    ii) 

    non sia effettuata nessun'altra operazione di pesca dopo il rigetto in mare fino al momento in cui i tonnidi presenti a bordo non sono stati sbarcati o trasbordati.

    4.  
    I comandanti dei pescherecci comunicano agli Stati membri di bandiera dei pescherecci tutti i rigetti in mare osservati. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le comunicazioni sui rigetti in mare nell'ambito dei dati relativi ai compiti I e II.

    ▼B

    Articolo 7

    Registro ICCAT delle navi autorizzate alla pesca dei tonnidi tropicali

    1.  
    Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio, e al massimo entro 30 giorni, ogni evento che richieda un'aggiunta, una cancellazione o una modifica al registro ICCAT delle navi autorizzate alla pesca dei tonnidi tropicali. La Commissione trasmette senza indugio, e al massimo entro 45 giorni dalla data di tale evento, le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT.

    ▼M3

    2.  
    I pescherecci di grandi dimensioni non figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate a pescare tonnidi tropicali, comprese le navi d'appoggio, non possono pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonnidi tropicali provenienti dalla zona della convenzione ICCAT né svolgere alcun tipo di sostegno a tali attività, compresi l'utilizzo e il recupero di FAD o boe. In questi casi non si applica l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
    3.  
    I pescherecci dell'Unione non autorizzati a pescare tonnidi tropicali a norma dell'articolo 6 possono essere autorizzati a conservare a bordo, trasbordare, trasportare, trasformare o sbarcare catture accessorie di tonnidi tropicali nel rispetto del limite massimo di catture accessorie a bordo fissato per tali pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale, il limite massimo di catture accessorie consentito per i pescherecci battenti la loro bandiera e le informazioni sul modo in cui garantiscono il rispetto di tale limite.

    Articolo 8

    Elenco dei pescherecci che praticano la pesca dei tonnidi tropicali in un determinato anno

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco dei pescherecci autorizzati battenti la loro bandiera che hanno praticato la pesca dei tonnidi tropicali nella zona della convenzione ICCAT o hanno fornito un qualsiasi tipo di sostegno alle attività di pesca (navi d'appoggio) durante l'anno civile precedente. Per i pescherecci con reti da circuizione a chiusura tale elenco comprende anche le navi d'appoggio che hanno prestato sostegno alle attività di pesca, indipendentemente dalla loro bandiera. Entro il 31 luglio di ogni anno la Commissione notifica al segretariato dell'ICCAT gli elenchi trasmessi dagli Stati membri.

    Articolo 8 bis

    Sottoutilizzo o sovrautilizzo relativi al tonno obeso

    1.  
    Qualsiasi parte inutilizzata o superamento di un contingente o limite di cattura annuale di uno Stato membro relativo al tonno obeso può essere aggiunto o è detratto, a seconda dei casi, dal pertinente contingente o limite di cattura prima o durante l'anno di adeguamento conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT in vigore per il tonno obeso.
    2.  
    Il quantitativo massimo sottoutilizzato di tonno obeso che uno Stato membro può riportare in un dato anno non supera il quantitativo autorizzato dall'ICCAT per quell'anno.

    ▼B

    Articolo 9

    Piani di gestione in relazione ai dispositivi di concentrazione del pesce

    1.  
    In relazione alle navi da cattura con reti da circuizione a chiusura e che praticano la pesca dei tonnidi tropicali con lenze a canna con l'ausilio di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD), gli Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano alla Commissione piani di gestione per l'utilizzo di tali FAD da parte delle navi battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 gennaio dell'anno seguente.
    2.  

    Gli obiettivi dei piani di gestione di cui al paragrafo 1 sono elencati di seguito:

    a) 

    migliorare le conoscenze relative alle caratteristiche dei FAD, alle caratteristiche delle boe, alla pesca per mezzo di FAD, incluso lo sforzo di pesca, e agli impatti connessi sulle specie bersaglio e non bersaglio;

    b) 

    gestire efficacemente la posa e il recupero di FAD e segnalatori e la loro possibile perdita;

    c) 

    ridurre e limitare l'impatto dei FAD e della pesca praticata con l'ausilio di questi ultimi sull'ecosistema, intervenendo anche, ove del caso, sulle diverse componenti della mortalità per pesca (ad esempio, numero di FAD impiegati, compreso il numero di cale con FAD effettuate dai pescherecci con reti da circuizione a chiusura, capacità di pesca, numero di navi d'appoggio).

    3.  
    I piani di gestione di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni di cui all'allegato II.

    ▼M3

    4.  
    Gli Stati membri garantiscono che non siano attivi contemporaneamente più di 300 FAD per peschereccio con boe operative.";
    5.  
    Il numero di FAD con boe operative è verificato attraverso il controllo delle fatture di telecomunicazione. Tali controlli saranno effettuati dalle autorità competenti dello Stato membro.
    6.  
    Gli Stati membri possono autorizzare i pescherecci con reti da circuizione a chiusura battenti la loro bandiera a effettuare cale su oggetti galleggianti a condizione che il peschereccio disponga a bordo di un osservatore o di un sistema di controllo elettronico funzionante in grado di verificare il tipo di cala e la composizione delle specie che forniscono informazioni sulle attività di pesca al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT.

    ▼B

    Articolo 10

    Requisiti per i FAD

    1.  

    I FAD soddisfano i seguenti requisiti:

    a) 

    la struttura di superficie del FAD o non è coperta da alcun materiale o è coperta unicamente da materiali che presentano un rischio minimo di impigliamento di specie non bersaglio; e

    b) 

    i componenti sommersi sono composti esclusivamente da materiali che non provocano l'impigliamento di specie non bersaglio.

    ▼M3

    2.  

    Nell'utilizzo o nella progettazione dei FAD gli Stati membri:

    a) 

    garantiscono che tutti i FAD utilizzati siano non impiglianti conformemente agli orientamenti di cui all'allegato X;

    b) 

    si adoperano affinché tutti i FAD siano costruiti con materiali biodegradabili, come i materiali non plastici, ad eccezione dei materiali utilizzati per la costruzione di boe di rilevamento dei FAD.

    3.  
    Ogni anno, nei rispettivi piani di gestione dei FAD, gli Stati membri riferiscono alla Commissione le misure adottate per conformarsi al paragrafo 2.

    ▼B

    Articolo 11

    Informazioni sui FAD fornite dalle navi

    1.  

    Per ciascun utilizzo di un FAD, le navi da cattura con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna dell'Unione e le navi d'appoggio dell'Unione raccolgono e comunicano le seguenti informazioni e i seguenti dati:

    a) 

    posizione del FAD;

    b) 

    data di utilizzo del FAD;

    c) 

    tipo di FAD (FAD ancorato, FAD derivante artificiale);

    d) 

    identificatore del FAD [ossia marcatura del FAD o identificativo (ID) del segnalatore, tipo di boa — ad esempio boa semplice o associata a ecoscandaglio] o ogni altra informazione che consenta di identificare il proprietario;

    e) 

    caratteristiche di progettazione del FAD (dimensione e materiale della parte galleggiante e della struttura sottomarina sospesa ed elemento impigliante della struttura sottomarina sospesa).

    2.  

    Per ciascuna visita a un FAD, seguita o no da una cala, le navi da cattura con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna dell'Unione e le navi d'appoggio dell'Unione raccolgono e comunicano le seguenti informazioni:

    a) 

    tipo di visita (salpamento, recupero, intervento sull'apparecchiatura elettronica);

    b) 

    posizione del FAD;

    c) 

    data di visita;

    d) 

    tipo di FAD (FAD ancorato, FAD derivante naturale, FAD derivante artificiale);

    ▼M3

    e) 

    descrizione del tronco o identificatore del FAD (ossia marcatura del FAD e identificativo (ID) della boa o ogni altra informazione identificativa del proprietario);

    ▼B

    f) 

    se la visita è seguita da una cala, i risultati della cala in termini di catture e catture accessorie, sia conservate sia rigettate in mare vive o morte, o se la visita non è seguita da una cala, il motivo di tale decisione (ad esempio la carenza di pesce o pesce di dimensioni troppo ridotte);

    ▼M3

    g) 

    identificativo (ID) della boa.

    ▼B

    3.  

    Per ciascuna perdita di un FAD, le navi da cattura con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna dell'Unione e tutte le navi d'appoggio dell'Unione raccolgono e comunicano le seguenti informazioni:

    a) 

    l'ultima posizione registrata;

    b) 

    data dell'ultima posizione registrata;

    ▼M3

    c) 

    identificatore del FAD (ossia marcatura del FAD e identificativo (ID) della boa).

    4.  
    I pescherecci dell'Unione tengono un elenco dei FAD utilizzati contenente almeno le informazioni di cui all'allegato III e aggiornano l'elenco mensilmente nel rispetto dei requisiti per i dati relativi al compito II.

    ▼B

    Articolo 12

    Informazioni sui FAD fornite dagli Stati membri

    Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, 15 giorni prima del termine stabilito dall'ICCAT per l'anno in questione, le seguenti informazioni perché possano essere messe a disposizione del segretariato dell'ICCAT:

    a) 

    il numero di FAD effettivamente installati, su base trimestrale, per tipo di FAD, indicando la presenza o l'assenza di un segnalatore/una boa o di un ecoscandaglio allo stesso associati;

    ▼M3

    b) 

    il numero e il tipo di segnalatori/boe (ad esempio radioboa, solo sonar, sonar con ecoscandaglio) installati su base mensile nel rispetto dei requisiti per i dati relativi al compito II;

    c) 

    il numero medio di segnalatori/boe attivati e disattivati su base mensile che sono stati seguiti da ciascuna nave;

    d) 

    il numero medio di FAD con boe attive perduti, su base mensile;

    ▼B

    e) 

    per ogni nave d'appoggio, il numero di giorni trascorsi in mare per strati di 1o, per mese e per Stato membro di bandiera;

    ▼M3

    f) 

    le catture dei pescherecci con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna, lo sforzo di pesca e il numero di cale (per le reti da circuizione a chiusura) per modalità di pesca (pesca su banchi associati a oggetti galleggianti e su banchi liberi) nel rispetto dei requisiti per i dati relativi al compito II;

    g) 

    se le attività dei pescherecci con reti da circuizione a chiusura sono svolte in associazione con pescherecci con lenze a canna, relazioni sulle catture e sullo sforzo di pesca dei pescherecci con reti da circuizione a chiusura associati ai pescherecci con lenze a canna nel rispetto dei requisiti per i dati relativi ai compiti I e II.

    ▼B

    Articolo 13

    Giornali di bordo

    Gli Stati membri provvedono affinché:

    a) 

    i giornali di pesca in formato cartaceo ed elettronico, nonché ove del caso i giornali di bordo relativi ai FAD, siano prontamente raccolti e messi a disposizione degli esperti scientifici dell'Unione;

    b) 

    i dati relativi al compito II trasmessi alla Commissione a norma dell'articolo 50 includano le informazioni ottenute dai giornali di pesca o, se del caso, dai giornali di bordo relativi ai FAD.

    ▼M3

    Articolo 14

    Copertura di osservazione e divieto di utilizzare FAD, a fini di protezione dei giovanili

    1.  
    Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci battenti la loro bandiera non utilizzino FAD derivanti nei 15 giorni che precedono l'inizio dei periodi di divieto stabiliti dal diritto dell'Unione.
    2.  

    Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati alla pesca dei tonnidi tropicali prevedano una copertura minima di osservazione, come segue:

    a) 

    per i pescherecci con palangari di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 20 metri, una copertura minima di osservazione del 10 % dello sforzo di pesca entro il 2022 mediante la presenza a bordo di un osservatore conformemente all'allegato IV o mediante un sistema di controllo elettronico approvato;

    b) 

    per i pescherecci con reti da circuizione a chiusura, una copertura di osservazione pari al 100 % dello sforzo di pesca mediante la presenza a bordo di un osservatore conformemente all'allegato IV o mediante un sistema di controllo elettronico approvato.

    Entro il 30 aprile gli Stati membri comunicano le informazioni raccolte nell'anno precedente dagli osservatori o dal sistema di controllo elettronico approvato al segretariato dell'ICCAT e al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT tenendo conto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 72.

    ▼B

    Articolo 15

    Pesca dei tonnidi tropicali in alcune acque portoghesi

    È vietato conservare a bordo qualsiasi quantitativo di tonnidi tropicali catturati con reti da circuizione a chiusura nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo nella sottozona CIEM X a nord di 36°30′ latitudine N o nelle zone COPACE a nord di 31° latitudine N e a est di 17°30′ longitudine O, o praticare la pesca rivolta alla cattura di tali specie nelle suddette zone con i suddetti attrezzi. In questi casi non si applica l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    ▼M3

    Articolo 16

    Identificazione di pesca INN

    Se il segretario esecutivo dell'ICCAT notifica alla Commissione una possibile violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 14, paragrafo 1 o 2, ad opera di pescherecci dell'Unione, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro di bandiera interessato. Tale Stato membro provvede immediatamente a esaminare la situazione e, se la nave sta pescando con l'ausilio di oggetti che potrebbero incidere sulla concentrazione del pesce, compresi i FAD, durante i periodi di divieto, chiede alla stessa di interrompere le attività di pesca e, se necessario, di lasciare senza indugio la zona. Lo Stato membro di bandiera interessato comunica senza indugio alla Commissione i risultati della sua indagine e le misure corrispondenti adottate. La Commissione comunica a sua volta tali informazioni allo Stato costiero e al segretario esecutivo dell'ICCAT.

    CAPO II

    Tonno bianco

    Sezione 1

    Tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale

    ▼B

    Articolo 17

    Restrizioni sul numero di navi

    Il numero massimo di navi da cattura dell'Unione aventi come specie bersaglio il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale nella zona della convenzione ICCAT è determinato in base alla media delle navi da cattura dell'Unione che hanno pescato attivamente tale specie come specie bersaglio nel periodo 1993-1995.

    ▼M3

    Articolo 17 bis

    Autorizzazioni specifiche per le grandi navi da cattura aventi come specie bersaglio il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale

    1.  
    Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) alle grandi navi da cattura battenti la loro bandiera per la pesca del tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale nella zona della convenzione ICCAT.
    2.  
    I pescherecci di grandi dimensioni non figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate a pescare tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale non possono pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale proveniente dalla zona della convenzione ICCAT. In questi casi non si applica l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
    3.  
    I pescherecci dell'Unione non autorizzati a pescare tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale a norma del paragrafo 1 possono essere autorizzati a conservare a bordo, trasbordare, trasportare, trasformare o sbarcare catture accessorie di tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale nel rispetto del limite massimo di catture accessorie a bordo fissato per tali pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale, il limite massimo di catture accessorie consentito per i pescherecci battenti la loro bandiera.

    Articolo 17 ter

    Sottoutilizzo o sovrautilizzo relativi al tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale

    1.  
    Qualsiasi parte inutilizzata o superamento di un contingente o limite di cattura annuale di uno Stato membro relativo al tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale può essere aggiunto o è detratto, a seconda dei casi, dal pertinente contingente o limite di cattura prima o durante l'anno di adeguamento conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT in vigore per il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale.
    2.  
    Il quantitativo massimo sottoutilizzato per il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale che uno Stato membro può riportare in un dato anno non supera il quantitativo autorizzato dall'ICCAT per quell'anno.

    Articolo 17 quater

    Registro delle catture di tonno bianco dell'Atlantico meridionale

    Gli Stati membri di bandiera i cui pescherecci praticano la pesca del tonno bianco dell'Atlantico meridionale comunicano al segretariato dell'ICCAT i dati esatti e convalidati relativi alle loro catture di tonno bianco dell'Atlantico meridionale nell'ambito dei dati relativi ai compiti I e II di cui all'articolo 50.

    Sezione 2

    Tonno bianco del Mediterraneo

    Articolo 17 quinquies

    Pesca ricreativa del tonno bianco del Mediterraneo

    1.  
    Fatti salvi eventuali divieti della pesca ricreativa ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione, le persone fisiche o giuridiche che praticano la pesca ricreativa non catturano, conservano a bordo, trasbordano o sbarcano più di tre esemplari di tonno bianco del Mediterraneo per peschereccio al giorno.
    2.  
    È vietata la commercializzazione di esemplari di tonno bianco del Mediterraneo catturati nell'ambito della pesca ricreativa.
    3.  
    Gli Stati membri forniscono alla Commissione e al segretariato dell'ICCAT l'elenco di tutti i pescherecci che praticano la pesca ricreativa autorizzati a pescare il tonno bianco del Mediterraneo, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle attività. I pescherecci non inclusi in detto elenco non sono autorizzati a pescare il tonno bianco del Mediterraneo.

    ▼B

    CAPO III

    Pesce spada

    Sezione 1

    Pesce spada dell'Atlantico

    Articolo 18

    Piani di gestione per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale

    Gli Stati membri cui sia stato assegnato un contingente e le cui navi pratichino la pesca del pesce spada dell'Atlantico settentrionale presentano alla Commissione i loro piani di gestione entro il 15 agosto di ogni anno. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 15 settembre di ogni anno.

    ▼M3

    Articolo 18 bis

    Autorizzazioni specifiche per le grandi navi da cattura aventi come specie bersaglio il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale

    1.  
    Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 alle grandi navi da cattura battenti la loro bandiera per la pesca del pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale nella zona della convenzione ICCAT.
    2.  
    I pescherecci di grandi dimensioni non figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate a pescare pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale non possono pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale proveniente dalla zona della convenzione ICCAT. In questi casi non si applica l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
    3.  
    I pescherecci dell'Unione non autorizzati a pescare pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale a norma del paragrafo 1 possono essere autorizzati a conservare a bordo, trasbordare, trasportare, trasformare o sbarcare catture accessorie di pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale nel rispetto del limite massimo di catture accessorie a bordo fissato per tali pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale, il limite massimo di catture accessorie consentito per i pescherecci battenti la loro bandiera.

    Articolo 18 ter

    Sottoutilizzo relativo al pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale

    1.  
    Qualsiasi parte inutilizzata di un contingente o limite di cattura annuale di uno Stato membro relativo al pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale può essere aggiunta al pertinente contingente o limite di cattura prima o durante l'anno di adeguamento conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT in vigore per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale.
    2.  
    Il quantitativo massimo sottoutilizzato per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale o meridionale che uno Stato membro può riportare in un dato anno non supera il quantitativo autorizzato dall'ICCAT per quell'anno.

    ▼B

    Articolo 19

    Taglia minima del pesce spada dell'Atlantico settentrionale

    1.  
    Sono vietati la pesca come specie bersaglio, la conservazione a bordo o il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita, la vendita o la commercializzazione di pesce spada di peso inferiore a 25 kg di peso vivo o, in alternativa, che non supera 125 cm di lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore). In tali casi non si applica l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
    2.  
    In deroga al paragrafo 1, le catture accidentali per un massimo del 15 % di pesce spada di peso inferiore a 25 kg di peso vivo o che non supera 125 cm di lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) possono essere tenute a bordo, trasbordate, trasferite, sbarcate, trasportate, immagazzinate, vendute, esposte o messe in vendita.
    3.  
    La tolleranza del 15 % di cui al paragrafo 2 è calcolata sulla base del numero di pesci spada rispetto al totale delle catture di pesce spada per sbarco.

    Sezione 2

    Pesce spada del Mediterraneo

    ▼M3

    CAPO IV

    Istioforidi, pesce vela, marlin azzurro, marlin bianco e aguglia imperiale

    Articolo 27

    Rilascio di marlin azzurri, marlin bianchi e aguglie imperiali catturati vivi

    1.  
    Nella misura del possibile, i pescherecci dell'Unione con palangari pelagici e con reti da circuizione a chiusura rilasciano tempestivamente tutti gli esemplari di marlin azzurro (Makaira nigricans), marlin bianco (Tetrapturus albidus) e aguglia imperiale (Tetrapturus georgei) che sono vivi al momento del salpamento dell'attrezzo, tenendo in debita considerazione la sicurezza dei membri dell'equipaggio, in modo da causare il minor danno possibile e da massimizzare la loro sopravvivenza dopo il rilascio.
    2.  
    Gli Stati membri incoraggiano l'attuazione delle norme minime riguardanti le procedure di manipolazione e rilascio in condizioni di sicurezza di esemplari vivi di cui all'allegato 1 della raccomandazione dell'ICCAT 19-05 elaborando orientamenti per la loro flotta. Per il rilascio in condizioni di sicurezza di marlin azzurri, marlin bianchi e aguglie imperiali catturati vivi, i pescherecci dell'Unione tengono prontamente a disposizione sul ponte, in un luogo di facile accesso per i membri dell'equipaggio, quanto segue: un dispositivo di sollevamento, un tagliabulloni, uno slamatore e un taglialenza.
    3.  
    Gli Stati membri provvedono affinché i comandanti e i membri dell'equipaggio dei loro pescherecci siano opportunamente formati, conoscano e utilizzino tecniche adeguate di mitigazione, individuazione, manipolazione e rilascio e abbiano a bordo tutte le attrezzature necessarie per il rilascio dei marlin azzurri, dei marlin bianchi e delle aguglie imperiali conformemente agli orientamenti sulle norme minime riguardanti le procedure di manipolazione e rilascio in condizioni di sicurezza di esemplari vivi di cui al paragrafo 2.
    4.  
    Gli Stati membri si adoperano per ridurre al minimo, nelle attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, la mortalità dei marlin azzurri, dei marlin bianchi e delle aguglie imperiali dopo il rilascio.
    5.  
    Gli Stati membri possono autorizzare i pescherecci con palangari pelagici e con reti da circuizione a chiusura battenti la loro bandiera a pescare e conservare a bordo, trasbordare o sbarcare esemplari morti di marlin azzurro, marlin bianco e aguglia imperiale nel rispetto dei loro limiti di cattura.

    Articolo 28

    Sbarchi di marlin azzurri, marlin bianchi e aguglie imperiali oltre i limiti delle possibilità di pesca

    Quando uno Stato membro ha esaurito il proprio contingente, tale Stato membro provvede affinché gli sbarchi di marlin azzurri, marlin bianchi e aguglie imperiali che risultano morti al momento di essere tirati sottobordo non siano venduti o messi in commercio. Questi sbarchi non sono detratti dai limiti di cattura di detto Stato membro quali definiti sulla base del limite di sbarco dell'Unione di cui al punto 2 della raccomandazione dell'ICCAT 19-05, purché tale divieto sia chiaramente specificato nella relazione annuale di cui all'articolo 71 del presente regolamento.

    Articolo 29

    Pesca ricreativa del marlin azzurro, del marlin bianco e dell'aguglia imperiale

    1.  
    Gli Stati membri di bandiera i cui pescherecci praticano la pesca ricreativa del marlin azzurro, del marlin bianco e dell'aguglia imperiale applicano un programma di osservazione scientifica sul 5 % degli sbarchi di tali specie effettuati nell'ambito di campionati di pesca.
    2.  
    Nella pesca ricreativa del marlin azzurro si applica una taglia minima di conservazione di 251 cm alla forca (misurata dalla mandibola inferiore).
    3.  
    Nella pesca ricreativa del marlin bianco e dell'aguglia imperiale si applica una taglia minima di conservazione di 168 cm alla forca (misurata dalla mandibola inferiore).
    4.  
    È vietato vendere o offrire in vendita carcasse intere o parti di carcasse di marlin azzurri, marlin bianchi o aguglie imperiali catturati nell'ambito della pesca ricreativa.
    5.  
    Gli Stati membri adottano le misure appropriate affinché, nell'ambito della pesca ricreativa, i pesci liberati siano reimmessi in mare in modo da causare il minor danno possibile.

    Articolo 29 bis

    Raccolta di dati sul pesce vela

    Gli Stati membri raccolgono dati sulle catture di pesce vela, compresi i rigetti in mare di esemplari vivi e morti, e comunicano annualmente tali dati nell'ambito della presentazione dei dati relativi ai compiti I e II a sostegno del processo di valutazione degli stock.

    Articolo 29 ter

    Raccolta e comunicazione di dati sugli istioforidi, il marlin azzurro, il marlin bianco e l'aguglia imperiale

    1.  
    Gli Stati membri attuano programmi di raccolta dei dati volti a garantire la comunicazione all'ICCAT di dati accurati sulla cattura, lo sforzo di pesca, le dimensioni e i rigetti di istioforidi nel rispetto dei requisiti dell'ICCAT per la presentazione dei dati relativi ai compiti I e II.
    2.  
    Gli Stati membri presentano alla Commissione le schede di controllo relative agli istioforidi figuranti nell'allegato 1 della raccomandazione dell'ICCAT 18-05, comprese le informazioni sulle azioni intraprese a livello nazionale per monitorare le catture e conservare e gestire gli istioforidi.
    3.  
    La mancata comunicazione dei dati relativi al compito I, compresi i rigetti in mare di esemplari morti, per il marlin azzurro, il marlin bianco e l'aguglia imperiale a norma della risoluzione dell'ICCAT 01-06 e della raccomandazione dell'ICCAT 11-15 comporta il divieto di detenzione di tali specie.

    ▼B

    CAPO V

    Squali

    Articolo 30

    Disposizioni generali

    1.  
    Nel corso delle attività di pesca non volte alla cattura di squali, gli squali vivi catturati accidentalmente e non utilizzati a fini alimentari o di sussistenza sono reimmessi in acqua.
    2.  
    Gli Stati membri effettuano, nei limiti del possibile, ricerche sulle specie di squali catturate nella zona della convenzione ICCAT al fine di migliorare la selettività degli attrezzi da pesca, identificare potenziali zone di crescita e prevedere eventuali zone e periodi di divieto e altre misure, secondo i casi. Tali ricerche forniscono informazioni sui principali parametri ecologici e biologici, sul ciclo di vita e sui tratti comportamentali, nonché sull'individuazione di possibili zone per l'accoppiamento, la nascita e la crescita.

    Articolo 31

    Smerigli (Lamna nasus)

    1.  
    È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di smerigli catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.
    2.  
    Le navi da cattura dell'Unione reimmettono rapidamente in acqua, indenni, gli smerigli catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT quando sono tirati sottobordo.

    Articolo 32

    Squali volpe occhione (Alopias superciliosus)

    1.  
    È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.
    2.  
    Le navi da cattura dell'Unione reimmettono rapidamente in acqua, indenni, gli squali volpe occhione catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT quando sono tirati sottobordo.

    ▼M3

    Articolo 33

    Squali mako (Isurus oxyrinchus) dell'Atlantico settentrionale

    1.  
    Gli squali mako dell'Atlantico settentrionale catturati da pescherecci dell'Unione non subiscono danni e sono reimmessi tempestivamente in acqua per quanto possibile, tenendo nel contempo in debita considerazione la sicurezza dei membri dell'equipaggio.
    2.  
    Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera applichino le norme minime riguardanti le procedure di manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza degli squali mako dell'Atlantico settentrionale di cui all'allegato IX.

    Articolo 33 bis

    Squali mako (Isurus oxyrinchus) dell'Atlantico meridionale

    1.  
    Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera applichino le norme minime riguardanti le procedure di manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza degli squali mako dell'Atlantico meridionale di cui all'allegato IX.
    2.  
    Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione tutti gli sbarchi ammissibili di squalo mako dell'Atlantico meridionale effettuati dai pescherecci battenti la loro bandiera. Tali comunicazioni sono presentate alla Commissione entro 15 giorni dalla fine del mese di calendario in cui sono state effettuate le catture. Inoltre, gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione il numero di esemplari morti rigettati in mare e di esemplari vivi liberati nonché le catture totali dei pescherecci battenti la loro bandiera.
    3.  
    Entro il 30 giugno di ogni anno, gli Stati membri di bandiera i cui pescherecci hanno catturato (sbarchi e rigetti di esemplari morti) squali mako dell'Atlantico meridionale comunicano alla Commissione la metodologia statistica utilizzata per stimare il numero di esemplari morti rigettati in mare e degli esemplari vivi liberati. Anche gli Stati membri dediti alla pesca artigianale e su piccola scala forniscono informazioni sui loro programmi di raccolta dei dati.
    4.  
    Nell'ambito della presentazione annuale dei dati relativi ai compiti I e II, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutti i dati pertinenti per gli squali mako dell'Atlantico meridionale, comprese le stime degli esemplari morti rigettati in mare e degli esemplari vivi liberati utilizzando i metodi approvati dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT.
    5.  
    Ai pescherecci che detengono a bordo squali mako dell'Atlantico meridionale è vietato trasbordare, in tutto o in parte, gli squali mako dell'Atlantico meridionale catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.

    ▼B

    Articolo 34

    Squali alalunga (Carcharhinus longimanus)

    1.  
    È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.
    2.  
    Le navi da cattura dell'Unione reimmettono rapidamente in acqua, indenni, gli squali alalunga catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT quando sono tirati sottobordo.

    Articolo 35

    Squali martello

    1.  
    È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.
    2.  
    Le navi da cattura dell'Unione reimmettono rapidamente in acqua, indenni, gli squali martello catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT quando sono tirati sottobordo.

    Articolo 36

    Squali seta (Carcharhinus falciformis)

    1.  
    È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali seta catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.
    2.  
    Le navi da cattura dell'Unione reimmettono rapidamente in acqua, indenni, gli squali seta catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, al più tardi prima di introdurre le catture nelle stive, prestando la dovuta attenzione alla sicurezza dei membri dell'equipaggio.
    3.  
    I pescherecci dell'Unione con reti da circuizione a chiusura impegnati in attività di pesca regolamentate dall'ICCAT adottano ulteriori misure per aumentare il tasso di sopravvivenza degli squali seta catturati accidentalmente. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 71, in merito ai progressi compiuti.

    ▼M3

    Articolo 36 bis

    Raccolta di dati sugli squali

    1.  
    Gli Stati membri attuano programmi di raccolta dei dati volti a garantire la comunicazione accurata all'ICCAT di dati sulla cattura, lo sforzo di pesca, le dimensioni e i rigetti di squali nel rispetto dei requisiti per la comunicazione dei dati relativi ai compiti I e II.
    2.  
    Gli Stati membri presentano alla Commissione le proprie schede di controllo dell'attuazione delle misure relative agli squali che figurano nell'allegato 1 della raccomandazione dell'ICCAT 18-06, comprese le informazioni sulle azioni intraprese a livello nazionale per monitorare le catture e conservare e gestire gli squali.

    ▼B

    Articolo 37

    Campionamento delle specie di squali ad opera di osservatori scientifici e altre persone autorizzate

    1.  

    In deroga al divieto di conservare a bordo smerigli, squali volpe occhione, squali alalunga, squali martello (della famiglia Sphyrnidae, ad eccezione dello Sphyrna tiburo) e squali seta, di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, la raccolta di campioni biologici nel corso delle operazioni di pesca commerciale da parte di osservatori scientifici o persone autorizzate dalle PCC a raccogliere campioni biologici è consentita alle seguenti condizioni:

    a) 

    i campioni biologici sono raccolti esclusivamente da animali che risultano morti quando viene salpato l'attrezzo;

    b) 

    i campioni biologici sono prelevati nell'ambito di un progetto di ricerca notificato al Comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT e elaborato tenendo conto delle priorità di ricerca raccomandate da tale comitato. Il progetto di ricerca dovrebbe includere un documento dettagliato che descrive l'obiettivo del progetto, le metodologie da utilizzare, il numero e il tipo di campioni da raccogliere e il tempo e l'area di campionamento;

    c) 

    i campioni biologici sono tenuti a bordo fino al porto di sbarco o di trasbordo; nonché

    d) 

    l'autorizzazione dello Stato membro di bandiera o, nel caso di navi noleggiate, della PCC noleggiatrice e dello Stato membro di bandiera, deve accompagnare tutti i campioni raccolti in conformità del presente articolo fino all'ultimo porto di sbarco. I suddetti campioni e le altre parti degli esemplari di squalo soggetti a campionamento non sono commercializzati o venduti.

    2.  
    I campioni biologici di cui al paragrafo 1 possono includere, in particolare, vertebre, tessuti, tratti riproduttivi, stomaci, campioni di pelle, valvole spirali, mascelle, pesci interi o scheletri per studi tassonomici e inventari faunistici.
    3.  
    La campagna di campionamento può avere inizio solo dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte dello Stato membro interessato.

    CAPO VI

    Uccelli marini

    Articolo 38

    Misure di mitigazione per gli uccelli marini nella zona compresa tra 20° di latitudine sud e 25° di latitudine sud

    1.  
    Tutti i pescherecci che operano tra 20° e 25° di latitudine sud tengono a bordo e utilizzano cavi e pali scaccia-uccelli (cavi tori) e pali tori che soddisfano i requisiti e gli orientamenti supplementari di cui all'allegato V.
    2.  
    I cavi tori sono sempre predisposti prima che i palangari vengano immersi in acqua.
    3.  
    Ove possibile, un secondo palo tori e cavo tori sono utilizzati nei momenti di elevata presenza o attività di volatili.
    4.  
    Tutte le navi tengono a bordo cavi tori di riserva pronti per un uso immediato.
    5.  

    I pescherecci con palangari dediti alla cattura del pesce spada con palangari monofilamento sono esentati dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a) 

    i palangari sono calati durante la notte, dove per notte si intende il periodo compreso tra il crepuscolo nautico serale e quello mattutino come specificato nell'almanacco nautico per la posizione geografica dove è praticata la pesca; e

    b) 

    è utilizzato un tornichetto di 60 g di peso minimo, posizionato a non più di 3 metri dall'amo, in modo da ottimizzare i livelli di immersione.

    Gli Stati membri di bandiera delle navi soggette alla deroga di cui al primo comma comunicano alla Commissione i risultati scientifici derivanti dal programma di osservazione da essi effettuato su tali navi.

    Articolo 39

    Misure di mitigazione per gli uccelli marini nella zona a sud di 25° di latitudine sud

    I pescherecci con palangari applicano almeno due delle seguenti misure di mitigazione in conformità dei requisiti e degli orientamenti supplementari di cui all'allegato V:

    a) 

    cala notturna con illuminazione minima del ponte;

    b) 

    cavi scaccia-uccelli (cavi tori);

    c) 

    palangari zavorrati.

    Articolo 40

    Obblighi di comunicazione con riguardo agli uccelli marini

    1.  
    I pescherecci con palangari raccolgono e forniscono allo Stato membro di bandiera informazioni relative alle interazioni con gli uccelli marini, comprese le catture accidentali. Gli Stati membri comunicano queste informazioni alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette senza indugio le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT.
    2.  
    Gli Stati membri informano la Commissione sull'attuazione delle misure di cui agli articoli 38 e 39 e sui progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione dell'Unione per ridurre le catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca.

    CAPO VII

    Tartarughe marine

    Articolo 41

    Disposizioni generali relative alle tartarughe marine

    1.  
    I pescherecci con reti da circuizione a chiusura evitano di accerchiare le tartarughe marine e liberano le tartarughe marine accerchiate o rimaste impigliate, anche nei FAD. Essi riferiscono in merito alle interazioni tra le reti da circuizione a chiusura o i FAD e le tartarughe marine al proprio Stato membro di bandiera.
    2.  
    I pescherecci con palangari pelagici tengono a bordo e utilizzano attrezzature che consentano di manipolare in condizioni di sicurezza, disimpigliare e reimmettere in acqua le tartarughe marine in modo da massimizzarne le possibilità di sopravvivenza.

    ▼M3

    2 bis.  

    Gli Stati membri impongono alle navi battenti la loro bandiera che pescano con palangari per acque poco profonde di:

    a) 

    utilizzare unicamente ami circolari di grandi dimensioni;

    b) 

    utilizzare esclusivamente pesci come esca; o

    c) 

    utilizzare altre misure riesaminate e ritenute efficaci e approvate dall'ICCAT in quanto idonee a ridurre il tasso di interazione con le tartarughe marine nell'ambito della pesca con palangari per acque poco profonde.

    ▼B

    3.  
    I pescatori imbarcati su pescherecci con palangari pelagici utilizzano le attrezzature di cui al paragrafo 2 conformemente all'allegato VI, al fine di massimizzare le possibilità di sopravvivenza delle tartarughe marine.

    ▼M3

    4.  

    Gli Stati membri:

    a) 

    provvedono affinché le interazioni con le tartarughe marine siano ridotte ed eliminate nella misura del possibile, laddove gli incontri con le tartarughe marine siano stati documentati e segnalati al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT, mediante l'adozione o l'uso continuativo di almeno una delle seguenti misure di mitigazione delle catture accessorie:

    i) 

    tipi di attrezzi alternativi o nuovi e modifiche degli attrezzi;

    ii) 

    restrizioni e chiusure della pesca per determinati periodi e zone, nei casi in cui il rischio di interazioni con le tartarughe marine è più elevato;

    iii) 

    marcatura efficace delle reti da pesca fisse, che ne consenta l'individuazione da parte delle tartarughe marine, quali l'uso di reti colorate, catarifrangenti, fili di diametro maggiore, tappi di sughero, o altri materiali all'interno della rete;

    iv) 

    modifiche nel comportamento e nelle strategie di pesca (ad esempio riduzione del tempo d'immersione, ecc.);

    b) 

    impongono ai loro pescherecci con reti da circuizione a chiusura battenti la loro bandiera di:

    i) 

    evitare nella misura del possibile di accerchiare le tartarughe marine;

    ii) 

    liberare le tartarughe marine accerchiate o rimaste impigliate, ove possibile anche nei FAD; e

    iii) 

    garantire che i FAD utilizzati, realizzati a norma dell'allegato X, eliminino efficacemente il rischio che le tartarughe marine restino impigliate;

    c) 

    adottano tutte le misure ragionevoli per garantire la liberazione delle tartarughe marine in condizioni di sicurezza, in modo da massimizzare le probabilità di sopravvivenza imponendo che:

    i) 

    i pescherecci con reti da circuizione a chiusura e palangari e altri tipi di navi battenti la loro bandiera, che utilizzano attrezzi nei quali le tartarughe marine potrebbero rimanere impigliate, abbiano a bordo dispositivi per la rimozione degli ami, taglialenze, cestini o retini appropriati per ciascun tipo di attrezzo e conformemente alle migliori pratiche per la manipolazione e la liberazione delle tartarughe marine («Best practices for sea turtle handling and release») illustrate negli orientamenti della FAO del 2009 per la riduzione della mortalità delle tartarughe marine durante le operazioni di pesca («orientamenti FAO»);

    ii) 

    i proprietari, gli operatori e i membri dell'equipaggio delle navi di cui al punto i) nonché gli eventuali osservatori a bordo, utilizzino le attrezzature di cui a tale punto in conformità delle pratiche per la manipolazione e la liberazione delle tartarughe marine in condizioni di sicurezza di cui all'allegato VI e con gli orientamenti FAO;

    iii) 

    i proprietari, gli operatori e i membri dell'equipaggio delle navi di cui al punto i) siano incoraggiati a seguire corsi di formazione sull'uso delle attrezzature di cui a tale punto;

    d) 

    impongono ai pescatori che operano su navi dedite alla pesca di specie incluse nell'ICCAT di portare a bordo, ove fattibile, le eventuali tartarughe catturate in stato comatoso o inattive, nella maniera più rapida possibile, e di favorirne la ripresa, anche rianimandole, a norma della sezione C dell'allegato VI, prima di reimmetterle in acqua;

    e) 

    provvedono affinché i pescatori conoscano e utilizzino tecniche adeguate di mitigazione e manipolazione, come descritto nell'allegato VI.

    5.  
    Gli Stati membri si adoperano per aumentare oltre il livello minimo del 5 % la copertura dell'osservazione scientifica dei pescherecci con palangari nelle attività di pesca regolamentate dall'ICCAT in cui sono stati documentati e segnalati al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT incontri con tartarughe marine, portandola al 10 % entro il 1o gennaio 2024. Tale aumento può essere conseguito attraverso osservatori umani o sistemi di controllo elettronico o entrambi.

    In deroga al primo comma, per i pescherecci di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, laddove possa sussistere un rischio straordinariamente elevato di sicurezza che escluda l'impiego di un osservatore a bordo, uno Stato membro può applicare una strategia di monitoraggio scientifico alternativa per raccogliere dati equivalenti a quelli specificati nel presente regolamento, in modo da garantire una copertura comparabile. Prima di poter essere applicate, le strategie alternative attuate a norma del presente comma sono soggette all'approvazione dell'ICCAT nell'ambito della riunione annuale.

    6.  

    Nel Mar Mediterraneo:

    a) 

    il paragrafo 2 bis non si applica;

    b) 

    i paragrafi 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2026.

    ▼B

    Articolo 42

    Obblighi di comunicazione con riguardo alle tartarughe marine

    1.  

    Gli Stati membri raccolgono e comunicano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative alle interazioni delle proprie navi con le tartarughe marine nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, suddivise per tipo di attrezzo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno. Tali informazioni includono:

    a) 

    i tassi di cattura, le caratteristiche dell'attrezzo, le ore e i luoghi, le specie bersaglio e le condizioni in cui vengono eliminate (ossia rigettate morte o reimmesse in acqua vive);

    b) 

    una ripartizione delle interazioni per specie di tartaruga marina; nonché

    c) 

    il modo in cui sono rimaste agganciate o impigliate (anche nel caso dei FAD), il tipo di esca, la dimensione dell'amo e il tipo e le dimensioni dell'animale.

    2.  
    Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 71, in merito all'attuazione dell'articolo 41 e ad altre azioni pertinenti adottate per attuare, con riguardo alle attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, le linee guida per ridurre la mortalità delle tartarughe marine nell'ambito delle operazioni di pesca pubblicate nel 2010 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

    CAPO VIII

    Possibilità di pesca per il tonno rosso e il pesce spada

    ▼M2 —————

    ▼B

    TITOLO III

    MISURE DI CONTROLLO COMUNI

    CAPO I

    Autorizzazioni

    Articolo 44

    Registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni

    1.  
    Gli Stati membri, conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne ( 4 ), rilasciano autorizzazioni a pescare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare specie regolamentate dall'ICCAT nella zona della convenzione ICCAT ai pescherecci di grandi dimensioni battenti la loro bandiera.
    2.  
    Gli Stati membri presentano alla Commissione, al momento dell'autorizzazione, gli elenchi dei pescherecci di grandi dimensioni autorizzati a norma del paragrafo 1. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT per l'iscrizione nel registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni.
    3.  
    Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio e al massimo entro 30 giorni, ogni evento che richieda di apportare un'aggiunta, una cancellazione o una modifica al registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni. La Commissione, al massimo entro 45 giorni dalla data di tale evento, trasmette le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT.
    4.  
    I pescherecci di grandi dimensioni non figuranti nel registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni non sono autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare specie regolamentate dall'ICCAT provenienti dalla zona della convenzione ICCAT. In questi casi non si applica l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    ▼M3

    Articolo 44 bis

    Sistema di controllo dei pescherecci

    Laddove i pescherecci abbiano installato dispositivi di localizzazione a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi di localizzazione dei pescherecci battenti la loro bandiera siano sempre e continuamente funzionanti e le informazioni siano raccolte e trasmesse alle autorità competenti dello Stato membro almeno una volta all'ora per i pescherecci con reti da circuizione a chiusura e almeno una volta ogni 2 ore per tutte le altre navi dedite alla cattura di specie regolamentate dall'ICCAT.

    In caso di guasto tecnico o mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione installato a bordo di un peschereccio dell'Unione, il dispositivo è riparato o sostituito quanto prima e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'evento, a meno che il peschereccio non operi più nella zona della convenzione ICCAT. I pescherecci dell'Unione non iniziano una bordata di pesca se il dispositivo di localizzazione non è stato riparato o sostituito.

    ▼B

    CAPO II

    Nolo

    Articolo 45

    Ambito di applicazione

    Il presente capo si applica ai contratti di nolo, diversi dal nolo a scafo nudo, tra navi da cattura dell'Unione e quelli di PCC, quando le navi da cattura dell'Unione interessate non cambiano bandiera.

    Articolo 46

    Disposizioni generali

    1.  

    Le navi da cattura dell'Unione sono autorizzate a partecipare a un contratto di nolo concluso con le PCC solo se le navi noleggiate ottemperano alle seguenti condizioni:

    a) 

    le navi noleggiate dispongono di un'autorizzazione di pesca rilasciata dalla PCC noleggiatrice e non figurano nell'elenco ICCAT delle navi INN;

    b) 

    le navi noleggiate non sono autorizzate a pescare nell'ambito di più contratti di nolo contemporaneamente;

    c) 

    le catture delle navi noleggiate sono scaricate esclusivamente nei porti delle PCC noleggiatrici, salvo diversa disposizione del contratto di nolo; e

    d) 

    la società di nolo è legalmente stabilita nella PCC noleggiatrice.

    2.  
    Qualsiasi operazione di trasbordo in mare è preventivamente e debitamente autorizzata dalla PCC noleggiatrice e soddisfa il capo IV del presente titolo.

    Articolo 47

    Notifica

    1.  
    Al momento della stipula del contratto di nolo, lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione il proprio consenso al suddetto contratto.
    2.  
    Se, entro 15 giorni di calendario dalla data di trasmissione alla Commissione della notifica di cui al paragrafo 1, la Commissione non ha chiesto ulteriori informazioni, la nave noleggiata può iniziare le attività di pesca interessate.
    3.  
    Lo Stato membro di bandiera informa immediatamente la Commissione in merito alla cessazione di ciascun nolo.
    4.  
    La Commissione trasmette senza indugio le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 al segretariato dell'ICCAT.

    CAPO III

    Controllo delle catture

    Articolo 48

    Rispetto dei contingenti e dei requisiti relativi alle taglie minime

    1.  
    Entro il 20 agosto di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sulle catture di specie regolamentate dall'ICCAT soggette a contingenti effettuate nell'anno precedente e sul rispetto delle taglie minime.
    2.  
    La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 15 settembre di ogni anno.

    Articolo 49

    Campionamento delle catture

    1.  
    Il campionamento delle catture ai fini del miglioramento delle conoscenze sulla biologia delle specie ICCAT pertinenti e di una stima dei parametri necessari per la loro valutazione è effettuato conformemente al regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), alla decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione ( 6 ), e al «Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'oceano Atlantico» pubblicato nel 1990 dall'ICCAT.
    2.  
    La Commissione può adottare atti di esecuzione con riguardo ai requisiti dettagliati relativi al campionamento delle catture di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

    Articolo 50

    Notifica delle catture e dello sforzo di pesca

    1.  

    Salvo ove diversamente disposto dalla Commissione al fine di rispettare scadenze annuali fissate dall'ICCAT, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati seguenti (dati relativi al compito I):

    a) 

    informazioni sulle caratteristiche della flotta per l'anno precedente;

    b) 

    stime dei dati annuali relativi alle catture nominali (inclusi i dati sulle catture accessorie e i rigetti) riguardanti le specie regolamentate dall'ICCAT per l'anno precedente.

    2.  

    Salvo ove diversamente disposto dalla Commissione al fine di rispettare scadenze annuali fissate dall'ICCAT, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati seguenti (dati relativi al compito II) in relazione alle specie regolamentate dall'ICCAT:

    a) 

    i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca dell'anno precedente, con una ripartizione spazio-temporale particolareggiata; tali dati comprendono le stime relative ai rigetti e alle reimmissioni in mare con l'indicazione dello stato dei pesci (vivi o morti);

    b) 

    tutti i dati disponibili relativi alle catture nell'ambito della pesca ricreativa dell'anno precedente.

    3.  
    La Commissione trasmette senza indugio al segretariato dell'ICCAT le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
    4.  
    La Commissione può adottare atti di esecuzione con riguardo ai requisiti dettagliati per i dati relativi ai compiti I e II di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

    CAPO IV

    Trasbordo

    Articolo 51

    Ambito di applicazione

    1.  

    Il presente capo si applica alle seguenti operazioni di trasbordo:

    a) 

    operazioni di trasbordo effettuate nella zona della convenzione ICCAT con riguardo a specie regolamentate dall'ICCAT e ad altre specie prelevate in associazione con tali specie; nonché

    b) 

    operazioni di trasbordo effettuate fuori dalla zona della convenzione ICCAT con riguardo a specie regolamentate dall'ICCAT e ad altre specie catturate in associazione con tali specie nella zona della convenzione ICCAT.

    2.  
    In deroga al paragrafo 1, lettera b), il presente capo non si applica ai trasbordi in mare fuori dalla zona della convenzione ICCAT di pesce catturato nella zona della convenzione ICCAT se il trasbordo è oggetto di un programma per il trasbordo stabilito da un'altra ORGP dei tonnidi.
    3.  
    Il presente capo non si applica alle navi con arpioni impegnate nel trasbordo in mare di pesce spada fresco.

    Articolo 52

    Trasbordo in porto

    1.  
    Tutte le operazioni di trasbordo avvengono in porti designati, ad eccezione di quelle realizzate da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni di cui agli articoli da 53 a 60.
    2.  
    Nell'effettuare i trasbordi in porto, i pescherecci dell'Unione rispettano gli obblighi di cui all'allegato VII.
    3.  
    Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli da 17 a 22 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e gli articoli 4, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

    Articolo 53

    Trasbordo in mare

    Il trasbordo in mare ad opera di pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni è effettuato in conformità degli articoli da 54 a 60.

    Articolo 54

    Registro ICCAT delle navi da trasporto

    1.  
    Gli Stati membri, in conformità delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne ( 7 ), rilasciano autorizzazioni a ricevere trasbordi in mare da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni nella zona della convenzione ICCAT alle navi da trasporto.
    2.  
    Gli Stati membri presentano alla Commissione, al momento dell'autorizzazione, gli elenchi delle navi da trasporto autorizzate a norma del paragrafo 1. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT per l'iscrizione nel registro ICCAT delle navi da trasporto.
    3.  
    Gli Stati membri di bandiera comunicano sollecitamente alla Commissione ogni aggiunta, cancellazione o modifica apportata ai loro elenchi delle navi da trasporto. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

    ▼M3

    4.  

    La notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 rispetta il formato e la struttura prescritti dal segretariato esecutivo dell'ICCAT e contiene le informazioni seguenti:

    — 
    nome della nave, numero di registro,
    — 
    numero di registrazione ICCAT (se del caso),
    — 
    numero IMO,
    — 
    nome precedente (se del caso),
    — 
    precedente bandiera (se del caso),
    — 
    informazioni precedenti di radiazione da altri registri (se del caso),
    — 
    indicativo internazionale di chiamata,
    — 
    tipo di nave, lunghezza, tonnellate di stazza lorda (TSL) e capacità di carico,
    — 
    nomi e indirizzi dei proprietari e degli operatori,
    — 
    tipo di trasbordo autorizzato (ossia in porto, in mare),
    — 
    periodo autorizzato per il trasbordo.

    ▼B

    5.  
    Il trasbordo in mare di cui all'articolo 53 può essere ricevuto solo da navi da trasporto incluse nel registro ICCAT delle navi da trasporto.

    Articolo 55

    Autorizzazione ai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni a effettuare trasbordi nella zona della convenzione ICCAT

    1.  
    Gli Stati membri, in conformità delle disposizioni del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne ( 8 ), rilasciano autorizzazioni a trasbordare in mare ai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni battenti la loro bandiera.
    2.  
    Gli Stati membri presentano alla Commissione, al momento dell'autorizzazione, gli elenchi dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni autorizzati a norma del paragrafo 1. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.
    3.  
    Gli Stati membri di bandiera comunicano sollecitamente alla Commissione ogni aggiunta, cancellazione o modifica apportata agli elenchi nazionali dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni autorizzati a effettuare trasbordi in mare. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.
    4.  

    La notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 rispetta il formato e la struttura prescritti dal segretariato dell'ICCAT e contiene le seguenti informazioni:

    — 
    nome della nave, numero di registro,
    — 
    numero di registrazione ICCAT,
    — 
    periodo autorizzato per il trasbordo in mare,
    — 
    bandiera(e), nome(i) e numero(i) di registrazione della(e) nave(i) da trasporto autorizzata(e) a essere utilizzata(e) da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni.

    Articolo 56

    Autorizzazioni preventive per trasbordi in mare

    1.  
    I trasbordi effettuati da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni nelle acque soggette alla giurisdizione di una PCC sono soggetti all'autorizzazione preventiva da parte di tale PCC. L'originale o una copia di tale autorizzazione sono conservati a bordo della nave e messi a disposizione dell'osservatore regionale dell'ICCAT quando richiesto.
    2.  
    Ai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni non è consentito effettuare trasbordi in mare senza l'autorizzazione preventiva del rispettivo Stato membro di bandiera. L'originale o una copia della documentazione di tale autorizzazione sono conservati a bordo della nave e messi a disposizione dell'osservatore regionale dell'ICCAT quando richiesto.
    3.  

    Per ricevere le autorizzazioni preventive di cui ai paragrafi 1 e 2, il comandante o l'armatore del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni comunica, almeno 24 ore prima del trasbordo previsto, al proprio Stato membro di bandiera e alla PCC costiera le seguenti informazioni:

    a) 

    il nome del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni e il suo numero di registrazione nell'elenco ICCAT dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni autorizzati a effettuare trasbordi in mare;

    b) 

    il nome della nave da trasporto e il suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da trasporto;

    c) 

    il prodotto da trasbordare, ripartito per specie, se note, e se possibile per stock;

    d) 

    i quantitativi di specie regolamentate dall'ICCAT da trasbordare, se possibile ripartiti per stock;

    e) 

    i quantitativi di altre specie, catturate in associazione con specie regolamentate dall'ICCAT, da trasbordare, ripartiti in base alla specie, se nota;

    f) 

    data e luogo del trasbordo;

    g) 

    la localizzazione geografica delle catture, per specie e, se del caso, per stock, conformemente alle zone statistiche ICCAT.

    Articolo 57

    Dichiarazione di trasbordo ICCAT

    1.  
    Il comandante o l'armatore del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni, entro 15 giorni dal trasbordo, compila e trasmette al proprio Stato membro di bandiera e alla PCC costiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT.
    2.  
    Il comandante della nave da trasporto ricevente, entro 24 ore dal completamento del trasbordo, compila e trasmette al segretariato dell'ICCAT, alla PCC di bandiera del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni e al proprio Stato membro di bandiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT, unitamente al suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da trasporto.
    3.  
    Il comandante della nave da trasporto ricevente trasmette alle autorità competenti dello Stato di sbarco, almeno 48 ore prima del medesimo, la dichiarazione di trasbordo ICCAT unitamente al suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da trasporto.
    4.  
    Tutte le specie regolamentate dall'ICCAT e ogni altra specie catturata in associazione con tali specie, sbarcate o importate nella zona o nel territorio di una PCC, non trasformate o trasformate a bordo e che siano oggetto di un trasbordo in mare, sono accompagnate dalla dichiarazione di trasbordo ICCAT fino al momento in cui ha luogo la prima vendita.

    Articolo 58

    Programma di osservazione regionale dell'ICCAT per il trasbordo in mare

    1.  
    Ogni Stato membro provvede affinché tutte le navi da trasporto che effettuano trasbordi in mare abbiano a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT conformemente al programma di osservazione regionale dell'ICCAT per il trasbordo in mare di cui all'allegato VIII.
    2.  
    Fatto salvo l'articolo 73 del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'osservatore regionale dell'ICCAT ha il compito di verificare il rispetto delle disposizioni del presente capo e, in particolare, se i quantitativi trasbordati coincidono con le catture riportate nella dichiarazione di trasbordo ICCAT e con quelle registrate nel giornale di bordo del peschereccio.
    3.  
    È vietato iniziare o proseguire il trasbordo nella zona della convenzione ICCAT senza la presenza a bordo di un osservatore regionale dell'ICCAT, salvo in casi di forza maggiore debitamente notificati al segretariato dell'ICCAT.

    ▼M3

    Articolo 58 bis

    Salute e sicurezza degli osservatori dispiegati nel quadro del programma di osservazione regionale dell'ICCAT per il trasbordo in mare

    1.  

    Gli Stati membri provvedono affinché ciascuna nave battente la loro bandiera avente a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT sia dotata di equipaggiamenti di sicurezza adeguati per tutta la durata di ogni viaggio, compresi i dispositivi seguenti:

    a) 

    una zattera di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo e con certificato di ispezione valido per tutto il periodo di permanenza dell'osservatore;

    b) 

    giubbotti di salvataggio o tute di sopravvivenza in numero sufficiente per tutte le persone a bordo, conformi alle norme internazionali pertinenti; e

    c) 

    una radioboa di localizzazione di sinistri debitamente registrata e un radarfaro per la ricerca e il salvataggio (Search and Rescue – SAR) la cui scadenza sia successiva alla fine del periodo di permanenza dell'osservatore.

    2.  
    Ciascun peschereccio dell'Unione avente a bordo osservatori regionali dell'ICCAT elabora e attua un piano di emergenza da seguire in caso di decesso, scomparsa o presunta caduta in mare dell'osservatore, in caso di malattia grave o di lesioni che mettano a rischio la salute, la sicurezza o il benessere dell'osservatore o nel caso in cui quest'ultimo sia oggetto di aggressioni, intimidazioni, minacce o molestie. Tale piano di emergenza comprende, tra l'altro, gli elementi di cui all'allegato 1 della raccomandazione dell'ICCAT 19-10.
    3.  
    Ciascun peschereccio dell'Unione avente a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT presenta il piano di emergenza alla Commissione affinché lo trasmetta all'ICCAT e quest'ultima lo pubblichi sul suo sito web. I piani di emergenza nuovi o modificati sono forniti alla Commissione affinché li trasmetta all'ICCAT e quest'ultima li pubblichi sul suo sito web non appena disponibili.
    4.  
    Un peschereccio dell'Unione può ospitare a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT soltanto se ha presentato un piano di emergenza. Inoltre, qualora individui incongruenze con le norme di cui all'allegato 1 della raccomandazione dell'ICCAT 19-10 sulla base delle informazioni contenute nel piano di emergenza, la Commissione può decidere che l'invio di un osservatore su una nave dello Stato membro di bandiera interessato sia ritardato fino a quando l'incongruenza non sia stata sufficientemente risolta.

    ▼B

    Articolo 59

    Obblighi di comunicazione

    1.  

    Lo Stato membro di bandiera dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni che hanno effettuato trasbordi e lo Stato membro di bandiera delle navi da trasporto che hanno ricevuto trasbordi nel corso dell'anno precedente trasmettono annualmente alla Commissione entro il 15 agosto di ogni anno:

    a) 

    i quantitativi di catture di specie regolamentate dall'ICCAT, ripartiti per specie e, se possibile, per stock, trasbordati nel corso dell'anno precedente;

    b) 

    i quantitativi di altre specie catturate in associazione con specie regolamentate dall'ICCAT, ripartiti in base alle specie, se note, trasbordati nel corso dell'anno precedente;

    c) 

    l'elenco dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni che hanno effettuato trasbordi nel corso dell'anno precedente;

    d) 

    una relazione esaustiva intesa a valutare il contenuto e le conclusioni delle relazioni degli osservatori regionali dell'ICCAT imbarcati sulle navi da trasporto che hanno ricevuto trasbordi da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni.

    2.  
    La Commissione trasmette le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 al segretariato dell'ICCAT entro il 15 settembre di ogni anno.

    Articolo 60

    Coerenza dei dati comunicati

    Lo Stato membro di bandiera del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni che effettua trasbordi in mare esamina le informazioni ricevute in virtù del presente regolamento per verificare la coerenza fra le catture dichiarate, i trasbordi e gli sbarchi di ogni nave, se necessario anche in cooperazione con lo Stato di sbarco. Tale verifica è effettuata in modo tale da limitare al massimo interferenze e intralci alla nave e da evitare che sia compromessa la qualità del pesce.

    CAPO V

    Programmi di osservazione scientifica

    Articolo 61

    Istituzione di programmi di osservazione scientifica nazionali

    1.  

    Gli Stati membri istituiscono programmi di osservazione scientifica nazionali che garantiscano:

    ▼M3

    a) 

    una copertura minima di osservazione del 5 % dello sforzo di pesca in ciascuno dei seguenti settori: pesca con palangari pelagici, con reti da circuizione a chiusura, con lenze a canna, con tonnare, con reti da imbrocco e con reti a strascico, che riguardano specie regolamentate dall'ICCAT;

    ▼B

    b) 

    per le navi noleggiate, in deroga alla lettera a), una copertura minima di osservazione del 10 % dello sforzo di pesca in ciascuno dei seguenti settori: pesca con palangari pelagici, con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna;

    c) 

    una copertura spazio-temporale rappresentativa del funzionamento della flotta che garantisca la raccolta di dati adeguati e appropriati, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;

    d) 

    la raccolta di dati su tutti gli aspetti dell'operazione di pesca, compresa la cattura, come specificato all'articolo 63, paragrafo 1.

    ▼M3

    2.  

    La percentuale della copertura di osservazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è calcolata nel modo seguente:

    a) 

    per la pesca con reti da circuizione a chiusura, in numero di cale o bordate;

    b) 

    per la pesca con palangari pelagici, in giorni di pesca, numero di cale o bordate;

    c) 

    per la pesca con lenze a canna e tonnare, in giorni di pesca;

    d) 

    per la pesca con reti da imbrocco, in ore o giorni di pesca; e

    e) 

    per la pesca con reti a strascico, in retate o giorni di pesca.

    ▼B

    3.  
    In deroga al paragrafo 1, lettera a), per le navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, laddove sussista un rischio straordinariamente elevato di sicurezza che escluda l'impiego di un osservatore a bordo, uno Stato membro può applicare una strategia di monitoraggio scientifico alternativa. Tale strategia alternativa garantisce una copertura comparabile a quella di cui al paragrafo 1, lettera a), e una raccolta di dati equivalente. Lo Stato membro interessato presenta i dettagli della strategia alternativa alla Commissione.
    4.  
    La Commissione sottopone i dettagli della strategia alternativa di cui al paragrafo 3 alla valutazione del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT. Prima di poter essere applicate, le strategie alternative sono soggette all'approvazione della Commissione ICCAT nell'ambito della riunione annuale dell'ICCAT.

    Articolo 62

    Qualifiche degli osservatori scientifici

    Gli Stati membri garantiscono che gli osservatori abbiano seguito la formazione necessaria, siano adeguatamente qualificati e siano stati approvati prima del loro distacco. Gli osservatori presentano il seguente profilo:

    a) 

    possiedono conoscenze ed esperienza sufficienti per individuare le specie e raccogliere informazioni sulle diverse configurazioni degli attrezzi da pesca;

    b) 

    possiedono una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;

    c) 

    sono in grado di osservare e registrare accuratamente i dati da raccogliere nell'ambito del programma;

    d) 

    sono in grado di raccogliere campioni biologici;

    e) 

    non sono membri dell'equipaggio del peschereccio sotto osservazione; e

    f) 

    non sono dipendenti di una società di pescherecci impegnata nelle attività di pesca osservate.

    ▼M3

    Articolo 63

    Responsabilità degli osservatori scientifici

    1.  

    Ogni Stato membro incarica gli osservatori di svolgere, in particolare, i compiti seguenti:

    a) 

    registrare l'attività di pesca della nave sottoposta a osservazione e riferire al riguardo, almeno sui seguenti punti:

    i) 

    raccolta di dati, compresi i quantitativi totali di catture di specie bersaglio, catture accessorie e rigetti (inclusi squali, tartarughe marine, mammiferi marini e uccelli marini), stima o misurazione, per quanto possibile, della composizione per taglia, destinazione delle catture (ossia conservate a bordo, rigettate morte, liberate vive) e raccolta di campioni biologici per gli studi sul ciclo di vita (ad esempio gonadi, otoliti, spine, squame);

    ii) 

    informazioni su tutte le targhette di marcatura rinvenute;

    iii) 

    informazioni sull'operazione di pesca, compresa la posizione delle catture in latitudine e longitudine, informazioni sullo sforzo di pesca (ad esempio il numero di cale, il numero di ami), data di ciascuna operazione di pesca, compresi, se del caso, gli orari di inizio e di conclusione dell'attività di pesca, uso di oggetti per la concentrazione del pesce, compresi i FAD, e condizioni generali degli animali liberati in termini di tassi di sopravvivenza (ossia vivo o morto, ferito);

    b) 

    osservare e registrare l'uso di misure di mitigazione volte a ridurre le catture accidentali e altre informazioni pertinenti;

    c) 

    nella misura del possibile, osservare e comunicare le condizioni ambientali (ad esempio stato del mare, clima e parametri idrologici);

    d) 

    osservare e riferire sui FAD, conformemente al programma di osservazione regionale dell'ICCAT adottato nel quadro del programma pluriennale di conservazione e di gestione per i tonnidi tropicali; e

    e) 

    svolgere qualsiasi altro compito scientifico raccomandato dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT e approvato dalla Commissione.

    2.  

    Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori:

    a) 

    non interferiscano con le attrezzature elettroniche della nave;

    b) 

    siano a conoscenza delle procedure di emergenza a bordo delle navi, compresa l'ubicazione delle zattere di salvataggio, degli estintori e delle cassette di pronto soccorso;

    c) 

    se necessario, comunichino con il comandante su questioni e compiti ad essi spettanti;

    d) 

    non ostacolino né interferiscano con le attività di pesca e con il normale funzionamento della nave;

    e) 

    partecipino a sessioni di resoconto finale con i rappresentanti competenti dell'istituto scientifico o dell'autorità nazionale responsabile dell'attuazione del programma.

    3.  

    Il comandante della nave cui è assegnato l'osservatore:

    a) 

    garantisce un accesso adeguato alla nave e alle sue operazioni;

    b) 

    permette all'osservatore di svolgere i propri compiti in modo efficace, anche:

    i) 

    garantendo un accesso adeguato agli attrezzi della nave, alla documentazione (compresi i giornali di bordo in formato elettronico e cartaceo) e alle catture;

    ii) 

    comunicando in qualsiasi momento con i rappresentanti competenti dell'istituto scientifico o dell'autorità nazionale;

    iii) 

    garantendo un accesso adeguato alle apparecchiature elettroniche e alle altre attrezzature di pesca, che comprendono:

    — 
    strumenti per la navigazione via satellite;
    — 
    mezzi di comunicazione elettronici;
    iv) 

    garantendo che nessuno a bordo della nave sottoposta a osservazione manometta o distrugga le attrezzature o la documentazione dell'osservatore e ostacoli, interferisca o agisca in modo da impedire inutilmente all'osservatore di svolgere i propri compiti;

    c) 

    fornisce all'osservatore condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e strutture sanitarie e mediche adeguate;

    d) 

    mette a disposizione dell'osservatore uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per lo svolgimento dei propri compiti, nonché in coperta.

    4.  

    Ciascuno Stato membro:

    a) 

    impone alle navi battenti la sua bandiera, nel quadro della pesca di specie regolamentate dall'ICCAT, la presenza a bordo di un osservatore scientifico conformemente al presente regolamento;

    b) 

    vigila sulla sicurezza dei suoi osservatori;

    c) 

    incoraggia, se fattibile e opportuno, il proprio istituto scientifico o la propria autorità nazionale a concludere accordi con gli istituti scientifici o le autorità nazionali di altri Stati membri o PCC per lo scambio reciproco di rapporti di osservazione e di dati di osservazione;

    d) 

    fornisce, nella sua relazione annuale ad uso della Commissione e del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT, informazioni specifiche sull'attuazione della raccomandazione dell'ICCAT 16-14, che comprendano:

    i) 

    dettagli sulla struttura e la concezione dei loro programmi di osservazione scientifica, tra cui:

    — 
    il livello della copertura di osservazione stabilito per tipo di pesca e per tipo di attrezzo, nonché le modalità per misurarlo;
    — 
    i dati che devono essere raccolti;
    — 
    i protocolli vigenti per la raccolta e il trattamento dei dati;
    — 
    le informazioni sulle modalità di selezione delle navi per garantire che la copertura di osservazione raggiunga il livello stabilito dagli Stati membri;
    — 
    i requisiti di formazione degli osservatori; e
    — 
    i requisiti professionali degli osservatori;
    ii) 

    il numero delle navi sottoposte a osservazione, la copertura di osservazione raggiunta per tipo di pesca e per tipo di attrezzo e informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo di tali livelli di copertura;

    e) 

    dopo la trasmissione iniziale delle informazioni richieste a norma della lettera d), punto i), comunica eventuali modifiche della struttura e della concezione dei suoi programmi di osservazione nelle sue relazioni annuali soltanto nel caso in cui esse siano apportate e continua a comunicare annualmente alla Commissione le informazioni richieste a norma della lettera d), punto ii);

    f) 

    ogni anno comunica a tale comitato dell'ICCAT, mediante gli appositi formati elettronici da esso elaborati, le informazioni raccolte attraverso i programmi di osservazione nazionali ad uso della Commissione, in particolare ai fini della valutazione dello stock e per altri scopi scientifici, conformemente alle procedure in vigore per gli altri obblighi di comunicazione dei dati e coerentemente con gli obblighi di riservatezza nazionali;

    g) 

    garantisce che i propri osservatori ricorrano a protocolli affidabili per la raccolta dei dati nell'ambito dello svolgimento dei compiti indicati ai paragrafi 1 e 2, compreso, se necessario e opportuno, l'uso della fotografia.

    ▼B

    Articolo 64

    Trasmissione delle informazioni raccolte

    Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali di osservatori scientifici. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.

    CAPO VI

    Controllo dei pescherecci di paesi terzi nei porti degli Stati membri

    Articolo 65

    Obblighi di comunicazione con riguardo ai porti designati e ai punti di contatto

    1.  

    Gli Stati membri che intendono concedere l'accesso ai propri porti alle navi di paesi terzi che detengono a bordo specie regolamentate dall'ICCAT o prodotti della pesca ottenuti da tali specie che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto:

    a) 

    designano i porti a cui i pescherecci dei paesi terzi possono chiedere l'entrata a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1005/2008;

    b) 

    designano un punto di contatto per la ricezione della notifica preventiva a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008;

    c) 

    designano un punto di contatto ai fini di trasmissione dei rapporti di ispezione in porto a norma dell'articolo 66 del presente regolamento.

    2.  
    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le eventuali modifiche dell'elenco dei porti designati e dei punti di contatto almeno 30 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione comunica tali informazioni al segretariato dell'ICCAT almeno 14 giorni prima che tali modifiche prendano effetto.

    Articolo 66

    Obblighi di comunicazione con riguardo alle ispezioni in porto

    1.  
    Lo Stato membro che esegue l'ispezione trasmette alla Commissione copia del rapporto di ispezione in porto di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 entro 10 giorni dalla data di completamento dell'ispezione. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro 14 giorni dalla data di completamento dell'ispezione.
    2.  
    Se il rapporto di ispezione in porto non può essere trasmesso entro il periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro che effettua l'ispezione comunica alla Commissione entro tale termine i motivi del ritardo e la data in cui il rapporto sarà presentato.
    3.  
    Se le informazioni raccolte nel corso dell'ispezione contengono motivi per ritenere che una nave di un paese terzo abbia commesso un'infrazione alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT, si applica l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

    ▼M3

    4.  
    Ciascuno Stato membro ispeziona annualmente almeno il 5 % delle operazioni di sbarco e trasbordo effettuate da pescherecci di paesi terzi nei suoi porti designati.
    5.  
    Gli Stati membri di bandiera esaminano i rapporti di infrazione degli ispettori di uno Stato di approdo e agiscono di conseguenza come se si trattasse di rapporti dei propri ispettori, conformemente al regolamento (UE) 2017/2403.

    ▼B

    CAPO VII

    Esecuzione

    ▼M3

    Articolo 66 bis

    Avvistamento di pescherecci

    1.  
    Gli Stati membri raccolgono quante più informazioni possibile attraverso operazioni di ispezione e sorveglianza svolte dalle loro autorità competenti nella zona della convenzione ICCAT nel caso in cui un peschereccio dell'Unione, di paesi terzi o senza bandiera venga avvistato mentre svolge attività di pesca o connesse alla pesca (ad esempio, operazioni di trasbordo) presumibilmente configurabili come pesca INN.
    2.  
    Gli Stati membri raccolgono informazioni sugli avvistamenti di pescherecci conformemente alla scheda informativa sull'avvistamento di cui all'allegato della raccomandazione dell'ICCAT 19-09.
    3.  

    In caso di avvistamento di un peschereccio ai sensi del paragrafo 1, lo Stato membro interessato («Stato membro che ha effettuato l'avvistamento») lo notifica senza indugio e trasmette le eventuali immagini registrate del peschereccio alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC di bandiera o della parte non contraente cooperante di bandiera del peschereccio avvistato e:

    a) 

    se il peschereccio avvistato batte bandiera di uno Stato membro, lo Stato membro di bandiera adotta senza indugio le azioni appropriate nei confronti del peschereccio interessato; sia lo Stato membro che ha effettuato l'avvistamento sia lo Stato membro di bandiera del peschereccio avvistato forniscono informazioni sull'avvistamento alla Commissione e all'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), compresi i dettagli delle eventuali azioni conseguentemente intraprese;

    b) 

    se il peschereccio avvistato batte bandiera di un'altra PCC o di una parte non contraente cooperante, batte bandiera non determinata o è senza bandiera, lo Stato membro che ha effettuato l'avvistamento trasmette senza indugio alla Commissione e all'EFCA tutte le informazioni pertinenti relative all'avvistamento; ove opportuno, la Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

    ▼B

    Articolo 67

    Presunte infrazioni notificate dagli Stati membri

    1.  
    Oltre a quanto previsto dall'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno 140 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT, ogni informazione documentata che indichi una possibile inosservanza, da parte delle PCC, delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT. La Commissione esamina tali informazioni e, se necessario, le trasmette al segretariato dell'ICCAT almeno 120 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT.
    2.  
    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle navi da cattura di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 12 metri, delle navi officina, dei rimorchiatori, delle navi impegnate in operazioni di trasbordo e delle navi di appoggio che si presume abbiano svolto pesca INN nella zona della convenzione ICCAT durante l'anno in corso e quello precedente, accompagnato dai documenti giustificativi relativi alla presunta pesca INN. Il suddetto elenco è presentato almeno 140 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT. La Commissione esamina tali informazioni e, se sufficientemente documentate, le trasmette al segretariato dell'ICCAT almeno 120 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT ai fini dell'elaborazione di un progetto di elenco INN dell'ICCAT.

    Articolo 68

    Progetto di elenco INN dell'ICCAT

    Gli Stati membri sorvegliano attentamente le navi incluse nel progetto di elenco INN dell'ICCAT diffuso dal segretario esecutivo dell'ICCAT al fine di determinare le attività e gli eventuali cambiamenti di nome, di bandiera o di armatore registrato di tali navi.

    Articolo 69

    Presunte inadempienze notificate dal segretario esecutivo dell'ICCAT

    1.  
    Nel caso in cui riceva dal segretariato esecutivo dell'ICCAT informazioni relative a una presunta inadempienza da parte di uno Stato membro, la Commissione trasmette, senza indugio, tali informazioni allo Stato membro interessato.
    2.  
    Lo Stato membro interessato informa la Commissione, al più tardi 45 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT, sull'esito delle indagini eventualmente realizzate con riguardo a presunte inadempienze e sulle eventuali misure adottate per ovviarvi. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell'ICCAT almeno 30 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT.

    ▼M3

    Articolo 69 bis

    Navi INN

    Gli Stati membri provvedono affinché le navi incluse nell'elenco INN dell'ICCAT non siano autorizzate a sbarcare, a compiere trasbordi, effettuare rifornimento, approvvigionarsi o partecipare ad altre transazioni commerciali.

    ▼B

    Articolo 70

    Presunte violazioni notificate da una PCC

    1.  
    Gli Stati membri designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione in porto trasmessi dalle PCC.
    2.  
    Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche del punto di contatto di cui al paragrafo 1 almeno 30 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell'ICCAT almeno 14 giorni prima che le modifiche prendano effetto.
    3.  
    Se il punto di contatto designato da uno Stato membro riceve da una PCC un rapporto di ispezione in porto che fornisca la prova che un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro ha commesso una violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT, lo Stato membro indaga tempestivamente sulla violazione e informa la Commissione, entro 160 giorni dalla ricezione di tale rapporto di ispezione in porto, sullo stato dell'indagine e sulle azioni di esecuzione eventualmente adottate.
    4.  
    Se lo Stato membro non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 3, esso comunica alla Commissione i motivi del ritardo e quando sarà presentata la relazione sullo stato dell'indagine.
    5.  
    La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro 180 giorni dalla ricezione del rapporto di ispezione in porto e include nella relazione annuale di cui all'articolo 71 le informazioni relative allo stato delle indagini e alle eventuali misure di esecuzione adottate dallo Stato membro di bandiera.

    TITOLO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 71

    Relazione annuale

    1.  
    Entro il ►M3  1o agosto ◄ di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale per l'anno civile precedente, con informazioni sulla pesca, la ricerca, le statistiche, la gestione, le attività di ispezione e di contrasto alla pesca INN e ogni altra informazione supplementare, a seconda del caso.
    2.  
    La relazione annuale comprende informazioni sui provvedimenti adottati per limitare le catture accessorie e ridurre i rigetti, nonché su eventuali attività di ricerca in tale settore.
    3.  
    La Commissione raccoglie le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 2 e le trasmette senza indugio al segretariato dell'ICCAT.
    4.  
    La Commissione può adottare atti di esecuzione con riguardo ai requisiti dettagliati relativi al formato della relazione annuale di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

    Articolo 72

    Riservatezza

    I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati in conformità delle norme applicabili in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 73

    Procedure di modifica

    1.  

    Ove necessario per attuare nel diritto dell'Unione le modifiche alle vigenti raccomandazioni dell'ICCAT che diventano vincolanti per l'Unione, e nella misura in cui le modifiche al diritto dell'Unione non vadano oltre quanto indicato dalle raccomandazioni dell'ICCAT, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 74 al fine di modificare:

    ▼M3

    a) 

    gli allegati da I a X;

    bis

    le limitazioni della capacità per i tonnidi tropicali di cui all'articolo 5 bis in relazione alla comunicazione del piano annuale di pesca e di gestione della capacità di cui al paragrafo 2 di tale articolo e il numero di navi d'appoggio di cui al paragrafo 3 di tale articolo;

    b) 

    i termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 18, all'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, all'articolo 26, paragrafi 1 e 3, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 3, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, all'articolo 56, paragrafo 3, all'articolo 57, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, all'articolo 64, all'articolo 65, paragrafo 2, all'articolo 66, paragrafi 1 e 2, all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, all'articolo 69, paragrafo 2, all'articolo 70, paragrafi 2, 3 e 5, e all'articolo 71, paragrafo 1;

    b bis

    il riporto annuale per il tonno obeso di cui all'articolo 8 bis;

    ter

    i requisiti previsti per i FAD di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2;

    quater

    i riferimenti alle raccomandazioni dell'ICCAT di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 28, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 29 ter, paragrafi 2 e 3, all'articolo 36 bis, paragrafo 2, all'articolo 58 bis, paragrafi 2 e 4, all'articolo 63, paragrafo 4, lettera d), e all'articolo 66 bis, paragrafo 2;

    c) 

    la copertura minima di osservazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 2;

    c bis

    le restrizioni al numero di navi da cattura dell'Unione dedite alla pesca del tonno bianco dell'Atlantico settentrionale di cui all'articolo 17;

    ter

    il riporto annuale per il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale di cui all'articolo 17 ter;

    quater

    i piani di gestione per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale di cui all'articolo 18;

    quinquies

    il riporto annuale per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale di cui all'articolo 18 ter;

    ▼B

    d) 

    le taglie minime di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3;

    e) 

    i limiti di tolleranza di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, all'articolo 21 e all'articolo 24, paragrafo 3;

    f) 

    le specifiche tecniche di ami e palangari di cui all'articolo 25 e all'articolo 38, paragrafo 5, lettera b);

    g) 

    il programma di osservazione scientifica di cui all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 61, paragrafo 1, lettere a) e b);

    h) 

    il tipo di informazioni e di dati di cui all'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 12, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 3, e all'articolo 59, paragrafo 1;

    i) 

    il numero massimo di boe strumentali di cui all'articolo 9, paragrafo 4;

    ▼M3

    j) 

    i requisiti per massimizzare la sopravvivenza delle tartarughe marine a norma dell'articolo 41;

    k) 

    il calcolo della percentuale di copertura a norma dell'articolo 61, paragrafo 2.

    ▼B

    2.  
    Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 è limitata alla rigorosa attuazione di modifiche della raccomandazione dell'ICCAT in questione nel diritto dell'Unione.

    Articolo 74

    Esercizio della delega

    1.  
    Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
    2.  
    Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 73 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 3 dicembre 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
    3.  
    La delega di potere di cui all'articolo 73 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
    4.  
    Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
    5.  
    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
    6.  
    L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 73 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 75

    Procedura di comitato

    1.  
    La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
    2.  
    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 76

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1936/2001

    Gli articoli 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8 bis, 8 ter, 8 quater, 9, 9 bis e dal 10 al 19 del regolamento (CE) n. 1936/2001 sono soppressi.

    Articolo 77

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1984/2003

    Il regolamento (CE) n. 1984/2003 è così modificato:

    a) 

    all'articolo 3, sono aggiunte le lettere seguenti:

    «g)

    pescherecci di grandi dimensioni : pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri;

    h)

    pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni : pescherecci con palangari pelagici di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri;»;

    b) 

    all'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

    «c) ove l'attività di pesca sia stata effettuata da un peschereccio di grandi dimensioni, è accettato solo se tale peschereccio figura nel registro ICCAT delle navi.»;

    c) 

    all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

    «c) ove l'attività di pesca sia stata effettuata da un peschereccio di grandi dimensioni, è convalidato solo se tale peschereccio figura nel registro ICCAT delle navi.»;

    d) 

    al capo 2 è aggiunta la sezione seguente:

    «Sezione 4

    Requisiti per gli Stati membri con riguardo ai prodotti trasbordati nella zona della convenzione ICCAT

    Articolo 7 bis

    Documenti statistici e comunicazioni

    1.  
    Al momento della convalida dei documenti statistici, lo Stato membro di bandiera dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni garantisce che i trasbordi corrispondano alle catture dichiarate da ciascun peschereccio.
    2.  
    Lo Stato membro di bandiera dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni convalida i documenti statistici per il pesce trasbordato dopo aver accertato che il trasbordo è stato effettuato a norma degli articoli da 51 a 58 del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ). Tale conferma è fondata sulle informazioni ottenute attraverso il programma regionale di osservazione dell'ICCAT per il trasbordo in mare.
    3.  
    Gli Stati membri esigono che le specie oggetto di programmi di documentazione statistica catturate da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni nella zona della convenzione ICCAT, se importate nella loro zona o nel loro territorio, siano accompagnate da documenti statistici convalidati per le navi iscritte nell'elenco ICCAT dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni autorizzati a effettuare trasbordi in mare nonché da una copia della dichiarazione di trasbordo ICCAT.

    Articolo 78

    Modifiche del regolamento (CE) n. 520/2007

    L'articolo 4, paragrafo 1, titolo II, e gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 520/2007 sono soppressi.

    Articolo 79

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ▼M3




    ALLEGATO I

    Specie regolamentate dall'iccat



    Famiglia

    Nome latino

    Nome italiano

    Scombridae

    Acanthocybium solandri

    Maccarello striato

    Allothunnus fallai

    Tonnina

    Auxis rochei

    Tombarello

    Auxis thazard

    Tombarello

    Euthynnus alletteratus

    Tonnetto alletterato

    Gasterochisma melampus

    Palamita squamosa

    Katsuwonus pelamis

    Tonnetto striato

    Orcynopsis unicolor

    Palamita bianca

    Sarda

    Palamita/tonnetto

    Scomberomorus brasiliensis

    Maccarello reale maculato

    Scomberomorus cavalla

    Maccarello reale

    Scornberomorus maculatus

    Maccarello reale maculato

    Scomberomorus regalis

    Maccarello reale atlantico

    Scornberomorus tritor

    Maccarello reale di Guinea

    Thunnus alalunga

    Tonno bianco

    Thunnus albacares

    Tonno albacora

    Thunnus atlanticus

    Tonno pinnanera

    Thunnus maccoyii

    Tonno rosso del sud

    Thunnus obesus

    Tonno obeso

    Thunnus thynnus

    Tonno rosso

    Istiophoridae

    Istiophorus albicans

    Pesce vela atlantico

    Makaira indica

    Marlin nero

    Makaira nigricans

    Marlin azzurro

    Tetrapturus albidus

    Marlin bianco

    Tetrapturus belone

    Aguglia imperiale mediterranea

    Tetrapturus georgii

    Aguglia imperiale

    Tetrapturus pfluegeri

    Aguglia imperiale

    Xiphiidae

    Xiphias gladius

    Pesce spada

    Alopiidae

    Alopias superciliosus

    Squalo volpe occhione

    Alopias vulpinus

    Squalo volpe

    Carcharhinidae

    Carcharhinus falciformis

    Squalo seta

    Carcharhinus galapagensis

    Squalo delle Galapagos

    Carcharhinus longimanus

    Squalo alalunga

    Prionace glauca

    Verdesca

    Lamnidae

    Carcharodon carcharias

    Squalo bianco

    Isurus oxyrinchus

    Squalo mako

    Isurus paucus

    Smeriglio mako

    Lamna nasus

    Smeriglio

    Sphyrnidae

    Sphyrna lewini

    Pesce martello

    Sphyrna mokarran

    Squalo martello maggiore

    Sphyrna zygaena

    Pesce martello

    Rhincodontidae

    Rhincodon typus

    Squalo balena

    Pseudocarchariidae

    Pseudocarcharias kamoharai

    Squalo coccodrillo

    Cetorhinidae

    Cetorhinus maximus

    Squalo elefante

    Dasyatidae

    Pteroplatytrygon violacea

    Trigone viola

    Mobulidae

    Manta alfredi

    N/D (1)

    Manta birostris

    Manta gigante

    Mobula hypostoma

    Diavolo di mare minore

    Mobula japonica

    N/D (1)

    Mobula mobular

    Diavolo di mare

    Mobula tarapacana

    Diavolo di mare cileno

    Mobula thurstoni

    Diavolo di mare coda liscia

    (1)   

    Nome comune non disponibile.

    ▼B




    ALLEGATO II

    ORIENTAMENTI PER LA PREPARAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEL DISPOSITIVO DI CONCENTRAZIONE DEL PESCE (FAD)

    Il piano di gestione dei FAD per le flotte di pescherecci con reti da circuizione a chiusura e lenze a canna di PCC deve includere quanto segue:

    1. 

    Descrizione

    a) 

    Tipi di FAD: AFAD = ancorati; DFAD = derivanti

    b) 

    Tipo di segnalatore/boa

    c) 

    Numero massimo di FAD per rete a circuizione a chiusura e per tipo di FAD

    d) 

    Distanza minima tra AFAD

    e) 

    Riduzione delle catture accessorie accidentali e politica d'uso

    f) 

    Esame dell'interazione con altri tipi di attrezzi

    g) 

    Dichiarazione o politica in materia di «proprietà dei FAD»

    2. 

    Disposizioni istituzionali

    a) 

    Responsabilità istituzionali per il piano di gestione dei FAD

    b) 

    Procedure di domanda per l'approvazione della posa di FAD

    c) 

    Obblighi dei comandanti e degli armatori per quanto riguarda la posa e l'uso di FAD

    d) 

    Politica di sostituzione dei FAD

    e) 

    Obblighi di comunicazione supplementari oltre a quelli previsti dal presente regolamento

    f) 

    Politica di risoluzione dei conflitti con riguardo ai FAD

    g) 

    Dettagli relativi alle zone o ai periodi di divieto, ad esempio acque territoriali, rotte di navigazione, prossimità alla pesca artigianale ecc.

    3. 

    Specifiche e requisiti di costruzione dei FAD

    a) 

    Caratteristiche costruttive dei FAD (descrizione)

    b) 

    Requisiti in materia di illuminazione

    c) 

    Riflettori radar

    d) 

    Distanza di visibilità

    e) 

    Contrassegni e identificatore dei FAD

    f) 

    Contrassegni e identificatore delle radioboe (requisito di numeri di serie)

    g) 

    Contrassegni e identificatore delle boe con ecoscandaglio (requisito di numeri di serie)

    h) 

    Ricetrasmettitori satellitari

    i) 

    Ricerche condotte sui FAD biodegradabili

    j) 

    Prevenzione della perdita o dell'abbandono dei FAD

    k) 

    Gestione del recupero dei FAD

    4. 

    Periodo di validità del piano di gestione dei FAD

    5. 

    Strumenti di monitoraggio e analisi dell'attuazione del piano di gestione dei FAD




    ALLEGATO III

    ELENCO DEI FAD IMPIEGATI SU BASE TRIMESTRALE



    Identificatore del FAD

    Tipi di FAD e di attrezzature elettroniche

    Caratteristiche costruttive dei FAD

    Osservazione

    Contrassegno del FAD

    Identificatore del segnalatore associato

    Tipo di FAD

    Tipo di segnalatore e/o di dispositivi elettronici associati

    Parte galleggiante del FAD

    Struttura sottomarina sospesa del FAD

    Dimensioni

    Materiali

    Dimensioni

    Materiali

     (1)

     (1)

     (2)

     (3)

     (4)

     (5)

     (4)

     (6)

     (7)

    (1)   

    Se il contrassegno del FAD e l'identificatore del segnalatore associato sono assenti o illeggibili, menzionarlo e fornire tutte le informazioni disponibili atte a consentire l'identificazione del proprietario del FAD.

    (2)   

    FAD ancorato, FAD derivante naturale o FAD derivante artificiale.

    (3)   

    Ad esempio GPS, sonda ecc. Se al FAD non è associato alcun dispositivo elettronico, indicare tale assenza.

    (4)   

    Ad esempio lunghezza, larghezza, altezza, profondità, dimensione delle maglie ecc.

    (5)   

    Indicare il materiale della struttura e del rivestimento e se è biodegradabile.

    (6)   

    Ad esempio reti, corde, foglie di palma ecc. e indicare se il materiale è impigliante e/o biodegradabile.

    (7)   

    In questa sezione devono figurare le specifiche relative all'illuminazione, i riflettori radar e le distanze di visibilità.




    ALLEGATO IV

    REQUISITI DEL PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE APPLICABILI ALLE NAVI CHE PESCANO TONNIDI TROPICALI NELLE ZONE GEOGRAFICHE OGGETTO DEL DIVIETO SPAZIO-TEMPORALE

    1. Per svolgere i loro compiti gli osservatori devono possedere le seguenti qualifiche:

    — 
    un'esperienza sufficiente per identificare le specie ittiche e gli attrezzi da pesca,
    — 
    una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT, attestata da un certificato rilasciato dallo Stato membro e basato sugli orientamenti dell'ICCAT in materia di formazione,
    — 
    la capacità di compiere un lavoro accurato di osservazione, registrando i relativi risultati,
    — 
    una conoscenza adeguata della lingua dello Stato di bandiera della nave sottoposta ad osservazione.

    2. Gli osservatori non sono membri dell'equipaggio del peschereccio sottoposto ad osservazione e:

    a) 

    sono cittadini di una delle PCC;

    b) 

    sono in grado di svolgere i compiti di cui al punto 3;

    c) 

    non hanno attuali interessi finanziari o di altro tipo nella pesca dei tonnidi tropicali.

    Compiti degli osservatori

    3. Gli osservatori svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

    a) 

    controllano che i pescherecci rispettino le pertinenti misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione ICCAT.

    In particolare, essi:

    i) 

    registrano le attività di pesca e riferiscono al riguardo;

    ii) 

    osservano le catture ed effettuano una stima delle medesime, verificando i dati registrati nel giornale di bordo;

    iii) 

    avvistano e prendono nota delle navi operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;

    iv) 

    verificano la posizione della nave impegnata in attività di cattura;

    v) 

    svolgono mansioni scientifiche, quali la raccolta di dati nell'ambito del compito II, eventualmente richieste dall'ICCAT, basate sulle direttive del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT;

    b) 

    comunicano senza indugio, tenendo debitamente conto della sicurezza dell'osservatore, ogni attività di pesca associata a FAD effettuata dalla nave nella zona e nel periodo di cui all'articolo 11;

    c) 

    redigono rapporti generali sulla base delle informazioni raccolte in conformità del presente punto 3 e offrono al comandante la possibilità di inserirvi informazioni pertinenti.

    4. Gli osservatori considerano riservate tutte le informazioni relative alle operazioni di pesca e di trasbordo effettuate dai pescherecci e accettano per iscritto che questo obbligo costituisce una condizione per la loro nomina ad osservatori.

    5. Gli osservatori soddisfano i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato membro di bandiera che esercita la propria giurisdizione sulla nave a cui sono assegnati.

    6. Gli osservatori rispettano la gerarchia e le norme generali di condotta che si applicano a tutto il personale di bordo, purché tali norme non interferiscano con i doveri degli osservatori previsti dal programma di cui trattasi e con gli obblighi di cui al punto 7.

    Obblighi dello Stato membro di bandiera

    7. Le responsabilità degli Stati membri di bandiera dei pescherecci e dei loro comandanti nei confronti degli osservatori includono, in particolare, i seguenti elementi:

    a) 

    gli osservatori devono poter avvicinare il personale di bordo e accedere agli attrezzi e agli equipaggiamenti;

    b) 

    su richiesta, gli osservatori devono inoltre poter accedere alle seguenti attrezzature, se presenti a bordo delle navi cui sono stati assegnati, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al punto 3:

    i) 

    strumenti per la navigazione via satellite;

    ii) 

    schermi radar, quando in uso;

    iii) 

    mezzi di comunicazione elettronici;

    c) 

    gli osservatori beneficiano di condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e adeguate strutture sanitarie;

    d) 

    gli osservatori dispongono di uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per l'espletamento delle funzioni amministrative, nonché in coperta per poter svolgere i loro compiti di osservatori; e

    e) 

    lo Stato membro di bandiera vigila a che i comandanti, gli equipaggi e gli armatori non ostacolino, minaccino, influenzino, corrompano o tentino di corrompere gli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni né interferiscano nel loro operato.




    ALLEGATO V

    NORME TECNICHE MINIME PER LE MISURE DI MITIGAZIONE



    Misura di mitigazione

    Descrizione

    Specifiche

    Cala notturna con illuminazione minima del ponte

    Non si effettuano cale tra il crepuscolo nautico mattutino e quello serale. L'illuminazione del ponte deve essere ridotta al minimo.

    Gli orari esatti del crepuscolo nautico serale e mattutino sono indicati nelle tabelle dell'almanacco nautico per le pertinenti latitudini, ore locali e date. L'illuminazione minima del ponte dovrebbe essere conforme alle norme minime di sicurezza e di navigazione.

    Cavi scaccia-uccelli (cavi tori)

    I cavi scaccia-uccelli vengono posizionati durante la cala dei palangari per tenere gli uccelli lontani dalle lenze secondarie.

    Per le navi di lunghezza pari o superiore a 35 metri:

    — posizionare almeno un cavo scaccia-uccelli. Ove possibile, le navi sono incoraggiate a utilizzare un secondo palo e cavo scaccia-uccelli ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività; i due cavi dovrebbero essere posizionati simultaneamente, uno su ogni lato della lenza che viene calata,

    — l'estensione aerea dei cavi scaccia-uccelli deve essere pari o superiore a 100 m,

    — devono essere utilizzate bandierine lunghe di lunghezza sufficiente a raggiungere la superficie del mare in condizioni calme,

    — tali bandierine devono essere posizionate a intervalli non superiori a 5 m.

    Per le navi di lunghezza inferiore a 35 m:

    — posizionare almeno un cavo scaccia-uccelli,

    — l'estensione aerea dei cavi deve essere pari o superiore a 75 m,

    — devono essere utilizzate bandierine lunghe e/o corte (ma di lunghezza superiore a 1 metro), disposte ai seguenti intervalli:

    — 

    — corte: intervalli non superiori a 2 m,

    — lunghe: intervalli non superiori a 5 m per i primi 55 m di cavo scaccia-uccelli.

    Ulteriori orientamenti sulla configurazione e le modalità d'uso dei cavi scaccia-uccelli figurano negli orientamenti supplementari relativi alla configurazione e alle modalità d'uso dei cavi tori riportati in appresso.

    Palangari zavorrati

    Prima della cala, i braccioli devono essere zavorrati.

    Pesi di un totale superiore a 45 g fissati a 1 m dall'amo; oppure

    pesi di un totale superiore a 60 g fissati a 3,5 m dall'amo; oppure

    pesi di un totale superiore a 98 g fissati a 4 m dall'amo.




    ORIENTAMENTI SUPPLEMENTARI RELATIVI ALLA CONFIGURAZIONE E ALLE MODALITÀ D'USO DEI CAVI TORI

    Preambolo

    Le norme tecniche minime per l'uso dei cavi tori figurano nella tabella precedente. I presenti orientamenti supplementari servono a coadiuvare la preparazione e l'attuazione di norme sui cavi tori da utilizzare con i pescherecci con palangari. Nonostante i presenti orientamenti siano relativamente espliciti, si incoraggia a sperimentare per migliorare l'efficacia dei cavi, nel rispetto dei requisiti della suddetta tabella. Gli orientamenti tengono conto di variabili di tipo ambientale e operativo, quali le condizioni atmosferiche, la velocità di posa e le dimensioni della nave, che incidono sulla configurazione dei cavi e sulla loro efficacia nel proteggere le esche dagli uccelli. L'uso e la configurazione dei cavi possono variare per tenere conto di tali variabili, purché la loro efficacia non ne sia diminuita. È previsto un miglioramento continuo dei cavi, che in futuro comporterà, di conseguenza, una revisione dei presenti orientamenti.

    Configurazione dei cavi tori

    1. Un idoneo dispositivo trainato sulla sezione del cavo immersa in acqua può migliorarne l'estensione aerea.

    2. La sezione del cavo al di sopra dell'acqua deve essere sufficientemente leggera da renderne i movimenti imprevedibili, in modo che gli uccelli non vi si abituino, e sufficientemente pesante per evitare che il cavo sia deviato dal vento.

    3. Idealmente il cavo dovrebbe essere attaccato alla nave con un robusto tornichetto cilindrico per evitare che si aggrovigli.

    4. Le bandierine dovrebbero essere di un materiale brillante, che produca effetti vivaci e imprevedibili (ad esempio, una corda fine e solida avvolta in una guaina rossa di poliuretano) ed essere appese a un solido tornichetto a tre bracci (sempre per evitare che si impiglino) attaccato al cavo.

    5. Ciascuna bandierina dovrebbe essere costituita da due o più strisce.

    6. Ciascuna coppia di bandierine dovrebbe essere staccabile mediante un gancio per rendere più efficace lo stivaggio del cavo.

    Modalità d'uso dei cavi tori

    1. Il cavo dovrebbe essere sospeso a un palo fissato sulla nave. Il palo dovrebbe essere sistemato il più in alto possibile in modo che i cavi proteggano le esche a una buona distanza a poppa della nave e non si impiglino negli attrezzi. Maggiore l'altezza del palo, migliore la protezione delle esche. Ad esempio, un'altezza di circa 7 metri dal livello dell'acqua garantisce circa 100 metri di protezione delle esche.

    2. Se le navi utilizzano un solo cavo, esso dovrebbe essere fissato sopravvento rispetto alle esche immerse. Se gli ami innescati sono calati all'esterno della scia, il punto di attacco alla nave del cavo tori dovrebbe situarsi a vari metri di distanza, sul lato della nave dove sono calate le esche. Se le navi utilizzano due cavi tori, gli ami innescati dovrebbero essere posizionati nella zona delimitata dai due cavi tori.

    3. È consigliato l'uso di più cavi poiché ciò permette una maggiore protezione delle esche dagli uccelli.

    4. Poiché esiste il rischio che i cavi si trancino o si impiglino, dovrebbero essere tenuti a bordo cavi tori di riserva per sostituire quelli danneggiati e per garantire il proseguimento ininterrotto delle operazioni di pesca. È possibile integrare nel cavo tori punti di rottura per ridurre al minimo i problemi di sicurezza e operativi nel caso in cui un galleggiante del palangaro dovesse aggrovigliarsi o impigliarsi alla parte immersa del cavo tori.

    5. Qualora i pescatori utilizzino un dispositivo per il lancio delle esche (BCM), devono garantire il coordinamento del dispositivo con i cavi tori accertandosi che un BCM lanci le esche al di sotto dello spazio protetto dai cavi. Qualora si usi un BCM (singolo o multiplo) che consenta il lancio delle esche a babordo e a tribordo, si dovrebbero usare due cavi tori.

    6. Se le lenze secondarie vengono lanciate a mano, i pescatori dovrebbero far sì che gli ami innescati e le sezioni di lenza arrotolate siano lanciate al di sotto dello spazio protetto dai cavi, evitando la turbolenza dell'elica che potrebbe rallentare la velocità d'immersione.

    7. I pescatori sono incoraggiati a montare verricelli manuali, elettrici o idraulici per facilitare la posa e il recupero dei cavi tori.

    ▼M3




    ALLEGATO VI

    Pratiche per la manipolazione e liberazione delle tartarughe marine in condizioni di sicurezza

    A.   Manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza – Reti a circuizione

    1. Nel caso in cui si avvisti una tartaruga marina nella rete, è necessario compiere ogni sforzo ragionevole per salvarla prima che si impigli.

    2. In nessun caso la tartaruga marina deve essere estratta dall'acqua utilizzando la lenza a cui è rimasta agganciata o impigliata.

    3. Se una tartaruga marina è impigliata nella rete, interrompere il sollevamento della rete non appena la tartaruga emerge dall'acqua; la tartaruga deve essere disimpigliata facendo attenzione a non ferirla prima di riprendere il sollevamento della rete.

    4. Se, nonostante le misure adottate, una tartaruga marina è accidentalmente issata a bordo ed è viva e vitale, o morta, deve essere liberata il prima possibile.

    5. Se la tartaruga marina è issata a bordo ed è in stato comatoso o inattiva, è necessario procedere con la rianimazione conformemente alla sezione C.

    B.   Manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza – Palangari

    1. Ove praticabile e se l'operatore o i membri dell'equipaggio a bordo sono adeguatamente formati, le tartarughe marine in stato comatoso sono issate immediatamente a bordo.

    2. Quando si avvista una tartaruga marina, la velocità del peschereccio e del tamburo avvolgilenza deve essere ridotta e la direzione del peschereccio deve essere modificata per avvicinarsi alla tartaruga, riducendo la tensione della lenza.

    3. In nessun caso la tartaruga marina deve essere estratta dall'acqua utilizzando la lenza a cui è rimasta agganciata o impigliata.

    4. Se la tartaruga marina è troppo grande o è agganciata in modo tale da impedire l'issaggio a bordo senza infliggere ulteriori danni o lesioni alla tartaruga, è necessario utilizzare le cesoie per tagliare la lenza ed eliminare quanta più lenza possibile prima di liberare la tartaruga.

    5. Se si osserva una tartaruga marina agganciata o impigliata in un palangaro durante le operazioni di salpamento, l'operatore del peschereccio deve interrompere immediatamente le operazioni finché la tartaruga marina non sia stata liberata dal palangaro o issata a bordo del peschereccio.

    6. Se una tartaruga marina è agganciata esternamente o un amo è completamente visibile, quest'ultimo deve essere rimosso dalla tartaruga marina il più rapidamente e cautamente possibile. Laddove non sia possibile rimuovere l'amo dalla tartaruga marina (ad esempio se è stato ingerito o è infilato nel palato), occorre tagliare la lenza il più vicino possibile all'amo.

    7. Le tartarughe marine vive devono essere reimmesse in acqua procedendo come segue:

    a) 

    mettere il motore in folle, in modo che l'elica sia disinnestata e il peschereccio sia fermo e liberare la tartaruga marina lontano dagli attrezzi calati; e

    b) 

    accertarsi che la tartaruga marina sia a una distanza di sicurezza dal peschereccio prima di innestare l'elica e riprendere le operazioni.

    8. Se la tartaruga marina issata a bordo è in stato comatoso o inattiva, è necessario procedere con la rianimazione conformemente alla sezione C.

    C.   Rianimazione di una tartaruga marina a bordo

    1. Nel manipolare una tartaruga marina, occorre cercare di tenere l'animale dal carapace, evitando di toccare la testa e il collo, nonché le pinne.

    2. Cercare di rimuovere e/o disimpigliare eventuali corpi estranei dalla tartaruga, come oggetti in plastica, reti o ami incastrati, ecc.

    3. Collocare la tartaruga sul carapace inferiore (plastron) in modo che sia dritta, isolata in condizioni di sicurezza e immobilizzata su una superficie morbida, come uno pneumatico di automobile senza cerchione, un cuscino per imbarcazioni o una bobina di corda. Lo scopo principale della superficie morbida è sollevare la tartaruga rispetto al ponte per trattenerla con maggiore facilità. Sollevare la parte posteriore di almeno 15 centimetri per un periodo compreso tra 4 e 24 ore. Il grado di sollevamento dipende dalla taglia della tartaruga; le tartarughe di grande taglia richiedono un sollevamento maggiore. Di tanto in tanto, dondolare delicatamente la tartaruga marina da sinistra a destra e viceversa tenendo il bordo esterno del guscio (carapace) e sollevando un lato di circa 8 cm, alternandolo con l'altro lato. Toccare delicatamente gli occhi e pizzicare la coda (test dei riflessi) periodicamente per vedere se c'è una risposta.

    4. Le tartarughe marine da rianimare devono essere tenute all'ombra e mantenute umide o bagnate, ma non devono in alcun caso essere immerse in un contenitore d'acqua. Un asciugamano imbevuto d'acqua posto sulla testa, sul carapace e sulle pinne è il metodo più efficace per mantenere umida la tartaruga marina.

    5. Le tartarughe marine che si rianimano e diventano attive devono essere liberate a poppa soltanto quando l'attrezzo da pesca non è in uso (ossia non viene calato o trainato attivamente), quando il motore è in folle e in zone in cui è improbabile che vengano nuovamente catturate o ferite dai pescherecci.

    6. Le tartarughe che non reagiscono al test dei riflessi o non si muovono entro 4 ore (fino a 24 ore, ove possibile) devono essere reimmesse in acqua con le stesse modalità previste per le tartarughe che si muovono attivamente.

    ▼B




    ALLEGATO VII

    TRASBORDO IN PORTO

    1.

    Il trasbordo in porto da parte di navi dell'Unione, o in porti dell'Unione, di tonnidi e specie affini e di altre specie catturate in associazione con tali specie nella zona della convenzione ICCAT rispetta le seguenti procedure.

    Obblighi di notifica

    2.   Peschereccio

    2.1

    Almeno 48 ore prima delle operazioni di trasbordo, il comandante del peschereccio deve notificare alle autorità dello Stato di approdo il nome della nave da trasporto e la data/ora del trasbordo.

    2.2

    Il comandante di un peschereccio comunica al proprio Stato membro di bandiera, al momento del trasbordo, le seguenti informazioni:

    — 
    i quantitativi di tonnidi e specie affini da trasbordare, se possibile suddivisi per stock,
    — 
    i quantitativi di altre specie catturate in associazione con tonnidi e specie affini da trasbordare, suddivisi per specie ove questa sia nota,
    — 
    la data e il luogo del trasbordo,
    — 
    il nome, il numero di immatricolazione e la bandiera della nave da trasporto ricevente, nonché
    — 
    la posizione geografica delle catture per specie e, se del caso, per stock, in base alle zone statistiche dell'ICCAT.

    2.3

    Il comandante del peschereccio interessato compila e trasmette al proprio Stato membro di bandiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT e, se del caso, il suo numero di iscrizione nel registro ICCAT dei pescherecci non oltre 15 giorni dopo il trasbordo.

    3.   Nave ricevente

    3.1

    Almeno 24 ore prima dell'inizio nonché al termine del trasbordo, il comandante della nave da trasporto ricevente informa le autorità dello Stato di approdo in merito ai quantitativi di tonnidi e specie affini trasbordati sulla sua nave ed entro 24 ore compila e trasmette alle autorità competenti la dichiarazione di trasbordo ICCAT.

    3.2

    Il comandante della nave da trasporto ricevente compila e trasmette, almeno 48 ore prima dello sbarco, una dichiarazione di trasbordo ICCAT alle autorità competenti dello Stato di sbarco.

    Cooperazione tra Stato di approdo e Stato di sbarco

    4.

    Lo Stato di approdo e lo Stato di sbarco di cui ai punti precedenti esaminano le informazioni ricevute a norma delle disposizioni del presente allegato, se necessario anche in cooperazione con la PCC di bandiera del peschereccio, per verificare la coerenza fra le catture dichiarate, i trasbordi e gli sbarchi di ogni nave. Tale verifica è realizzata in modo da arrecare il minor disagio possibile e limitare al massimo eventuali interferenze con le attività della nave e senza compromettere la qualità del pesce.

    Relazioni

    5.

    Ciascuno Stato membro di bandiera del peschereccio include nella sua relazione annuale all'ICCAT le informazioni sui trasbordi effettuati dalle proprie navi.




    ALLEGATO VIII

    PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE REGIONALE ICCAT PER LE OPERAZIONI DI TRASBORDO IN MARE

    1. Gli Stati membri esigono che le navi da trasporto incluse nel registro ICCAT delle navi autorizzate a ricevere trasbordi nella zona della convenzione ICCAT e che effettuano trasbordi in mare tengano a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT durante ciascuna operazione di trasbordo nella zona della convenzione ICCAT.

    2. Gli osservatori sono designati dall'ICCAT e devono essere imbarcati sulle navi da trasporto autorizzate a ricevere trasbordi nella zona convenzione ICCAT da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni battenti bandiera delle PCC che attuano il programma di osservazione regionale dell'ICCAT.

    Designazione degli osservatori

    3. Per svolgere i loro compiti gli osservatori designati devono possedere le seguenti qualifiche:

    — 
    una comprovata capacità di identificare le specie regolamentate dall'ICCAT e gli attrezzi da pesca, con una spiccata preferenza per le persone in possesso di un'esperienza in qualità di osservatori sui pescherecci con palangari pelagici,
    — 
    una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT,
    — 
    la capacità di compiere un lavoro accurato di osservazione, registrando i relativi risultati,
    — 
    una conoscenza adeguata della lingua dello Stato di bandiera della nave sottoposta ad osservazione.

    Obblighi dell'osservatore

    4. Gli osservatori devono ottemperare ai seguenti obblighi:

    a) 

    aver completato la formazione tecnica prescritta dagli orientamenti stabiliti dall'ICCAT;

    b) 

    non avere la nazionalità o la cittadinanza dello Stato di bandiera della nave da trasporto ricevente;

    c) 

    essere in grado di svolgere le mansioni di cui al punto 5;

    d) 

    essere iscritti nell'elenco degli osservatori tenuto dall'ICCAT;

    e) 

    non essere membri dell'equipaggio del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni o della nave da trasporto o dipendenti della società del precitato peschereccio o della precitata nave.

    5. L'osservatore verifica il rispetto delle pertinenti misure di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT da parte del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni e della nave da trasporto. L'osservatore svolge in particolare le mansioni di seguito indicate.

    5.1 

    Visitare il peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni che intende effettuare un trasbordo verso una nave da trasporto, tenendo conto delle considerazioni espresse al punto 9, per procedere alle seguenti operazioni prima che il trasbordo venga effettuato:

    a) 

    controllare la validità dell'autorizzazione o della licenza del peschereccio per la cattura di tonnidi e specie affini e altre specie catturate in associazione con tali specie nella zona della convenzione ICCAT;

    b) 

    esaminare le autorizzazioni preventive del peschereccio a effettuare trasbordi in mare rilasciate dalla PCC di bandiera e, se del caso, dallo Stato costiero;

    c) 

    controllare e registrare il quantitativo totale delle catture a bordo per specie e, se possibile, per stock e i quantitativi da trasbordare sulla nave da trasporto;

    d) 

    accertare il funzionamento del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) ed esaminare il giornale di bordo, verificando se possibile i dati;

    e) 

    verificare se alcune delle catture a bordo provengono da trasferimenti da altre navi e controllare la documentazione relativa a tali trasferimenti;

    f) 

    nel caso in cui vengano segnalate eventuali violazioni in cui è coinvolto il peschereccio, comunicarle immediatamente al comandante della nave da trasporto (tenendo in debito conto eventuali considerazioni di sicurezza) e alla società che attua il programma di osservazione, che le trasmette immediatamente alle autorità della PCC di bandiera del peschereccio; nonché

    g) 

    registrare gli esiti di questi compiti svolti sul peschereccio nel rapporto dell'osservatore.

    5.2 

    Osservare le attività della nave da trasporto e:

    a) 

    registrare le attività di trasbordo e riferire al riguardo;

    b) 

    verificare la posizione della nave impegnata in attività di trasbordo;

    c) 

    osservare e stimare i quantitativi di tonnidi e specie affini trasbordati, ripartiti per specie, se nota, e se possibile per stock;

    d) 

    osservare e stimare i quantitativi di altre specie catturate in associazione con tonnidi e specie affini, suddivisi per specie, se note;

    e) 

    verificare e registrare il nome del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni interessato e il suo numero di registrazione ICCAT;

    f) 

    verificare i dati contenuti nella dichiarazione di trasbordo, ove possibile anche attraverso il confronto con il giornale di bordo del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni;

    g) 

    certificare i dati contenuti nella dichiarazione di trasbordo;

    h) 

    controfirmare la dichiarazione di trasbordo; e

    i) 

    osservare e stimare i quantitativi di prodotto, per specie, scaricati nel porto in cui l'osservatore è sbarcato per verificare la coerenza con i quantitativi ricevuti nel corso delle operazioni di trasbordo in mare.

    5.3 

    L'osservatore provvede inoltre a:

    a) 

    stilare un rapporto giornaliero delle attività di trasbordo della nave da trasporto;

    b) 

    redigere rapporti generali sulla base delle informazioni raccolte in conformità dei propri compiti di osservazione e offrire al comandante la possibilità di inserirvi informazioni pertinenti;

    c) 

    presentare al segretariato dell'ICCAT i rapporti generali di cui al punto b) entro 20 giorni dal termine del periodo di osservazione;

    d) 

    svolgere qualsiasi altra funzione stabilita dall'ICCAT.

    6. Gli osservatori considerano riservate tutte le informazioni relative alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni e dai loro proprietari e accettano per iscritto che quest'obbligo costituisce una condizione per la loro nomina ad osservatori.

    7. Gli osservatori soddisfano i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato membro di bandiera e, se del caso, dello Stato costiero, che esercita la propria giurisdizione sulla nave a cui sono assegnati.

    8. Gli osservatori rispettano la gerarchia e le norme generali di condotta che si applicano a tutto il personale di bordo, purché tali norme non interferiscano con i doveri degli osservatori previsti dal programma di cui trattasi e con gli obblighi del personale di bordo di cui al punto 9.

    Responsabilità degli Stati di bandiera delle navi da trasporto

    9. Le condizioni di attuazione del programma di osservazione regionale per quanto concerne gli Stati di bandiera delle navi da trasporto e i loro comandanti comprendono, in particolare, quanto segue:

    a) 

    gli osservatori devono poter avvicinare il personale di bordo e accedere alla documentazione pertinente, agli attrezzi e agli equipaggiamenti;

    b) 

    su richiesta, gli osservatori devono inoltre poter accedere alle seguenti attrezzature, se presenti a bordo delle navi cui sono stati assegnati, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al punto 5:

    i) 

    strumenti per la navigazione via satellite;

    ii) 

    schermi radar, quando in uso;

    iii) 

    mezzi di comunicazione elettronici; nonché

    iv) 

    bilancia utilizzata per la pesatura dei prodotti trasbordati;

    c) 

    gli osservatori devono beneficiare di condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e adeguate strutture sanitarie;

    d) 

    gli osservatori devono disporre di uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per l'espletamento delle funzioni amministrative, nonché in coperta per poter svolgere i loro compiti di osservazione;

    e) 

    all'osservatore è consentito di determinare la posizione e il metodo più vantaggiosi per osservare le operazioni di trasbordo ed effettuare una stima delle specie/degli stock e dei quantitativi trasbordati. A tal riguardo, il comandante della nave da trasporto, prestando la dovuta attenzione alla sicurezza e ai problemi pratici, asseconda le esigenze dell'osservatore, inclusi, se richiesto, lo spostamento temporaneo dei prodotti sul ponte della nave da trasporto perché possano essere ispezionati dall'osservatore e la concessione di un tempo sufficiente per consentire agli osservatori di svolgere le loro mansioni. Le osservazioni devono essere condotte in modo da ridurre al minimo le interferenze ed evitare di compromettere la qualità dei prodotti trasbordati;

    f) 

    alla luce di quanto disposto al punto 10, il comandante della nave da trasporto provvede affinché all'osservatore sia fornita tutta l'assistenza necessaria per garantire la sicurezza del trasporto tra la nave da trasporto e il peschereccio se le condizioni meteorologiche e di altro genere consentono tale scambio; e

    g) 

    gli Stati di bandiera vigilano a che i comandanti, gli equipaggi e gli armatori non ostacolino, minaccino, influenzino, corrompano o tentino di corrompere gli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni né interferiscano nel loro operato.

    Responsabilità dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni durante i trasbordi

    10. Agli osservatori è consentito visitare il peschereccio, se le condizioni meteorologiche e di altro genere lo consentono, nonché avvicinare il personale e accedere a tutta la documentazione pertinente e alle zone della nave necessarie per svolgere i loro compiti di cui al punto 5. Il comandante del peschereccio provvede affinché all'osservatore sia fornita tutta l'assistenza necessaria per garantire la sicurezza del trasporto tra la nave da trasporto e il peschereccio. Nel caso in cui le condizioni presentino un rischio inaccettabile per il benessere dell'osservatore e non permettano di visitare il peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni prima dell'inizio delle operazioni di trasbordo, tali operazioni possono essere comunque effettuate.

    Canone per l'osservatore

    11. I costi di attuazione del programma di cui trattasi sono finanziati dalla PCC di bandiera del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni che intende effettuare operazioni di trasbordo. Tale canone è calcolato sulla base dei costi complessivi del programma. Il pagamento del canone è effettuato su un conto speciale del segretariato dell'ICCAT e il segretariato dell'ICCAT gestisce il conto per l'attuazione del programma.

    12. Nessun peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni è ammesso a partecipare al programma di trasbordo in mare fino a quando non sia stato pagato il canone di cui al punto 11.

    ▼M3




    ALLEGATO IX

    Norme minime riguardanti le procedure di manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza di esemplari vivi di squali mako dell'Atlantico settentrionale e meridionale

    Il presente allegato illustra le norme minime riguardanti le pratiche per la manipolazione in condizioni di sicurezza degli squali mako dell'Atlantico settentrionale e meridionale, comprese raccomandazioni specifiche per la pesca con palangari e reti a circuizione.

    Tali norme minime si applicano agli squali mako vivi la cui liberazione avviene in virtù di politiche di non detenzione o su base volontaria. Tali norme minime non sostituiscono eventuali norme di sicurezza più stringenti introdotte ai sensi del diritto nazionale.

    1. 

    Sicurezza al primo posto: tali norme minime sono esaminate tenendo conto della sicurezza e della praticabilità per i membri dell'equipaggio. La sicurezza dei membri dell'equipaggio ha sempre la priorità. I membri dell'equipaggio indossano, come minimo, guanti idonei ed evitano di lavorare in prossimità della bocca degli squali.

    2. 

    Formazione: il materiale per la formazione è a disposizione degli Stati membri nelle tre lingue ufficiali dell'ICCAT.

    3. 

    Metodo di liberazione: nella misura del possibile, tutti gli squali liberati rimangono sempre in acqua, fatti salvi i casi in cui sia necessario sollevarli ai fini dell'identificazione della specie. Tale operazione include il taglio della lenza per liberare lo squalo mentre è ancora in acqua, mediante tagliabulloni o dispositivi per la rimozione dell'amo ove possibile, o il taglio della lenza il più vicino possibile all'amo (in modo che la parte residua sia quanto più corta possibile).

    4. 

    Preparazione: gli strumenti devono essere preparati preventivamente (ad esempio teli o imbracature, dispositivi di carico o sollevamento, reti o griglie a maglie larghe per coprire portelli o tramogge in caso di pesca con reti a circuizione e taglialenze dal manico lungo e slamatori per la pesca con palangari, elencati nella sezione E).

    A.   Raccomandazioni generali per tutte le attività di pesca

    1. Se sicuro dal punto di vista operativo, fermare il peschereccio o ridurre drasticamente la velocità.

    2. Se lo squalo è impigliato (nella rete, nella lenza, ecc.) ed è possibile intervenire in condizioni di sicurezza, tagliare con attenzione la rete o la lenza per liberare lo squalo e liberarlo in acqua il più rapidamente possibile rimuovendo tutto il materiale che ha causato l'impigliamento.

    3. Se possibile, e mantenendo lo squalo in acqua, cercare di misurarne la lunghezza.

    4. Per evitare morsi, introdurre un oggetto, come un pesce o un bastone o palo di legno di grandi dimensioni, nella bocca dell'animale.

    5. Se, per qualunque ragione, uno squalo deve essere issato a bordo, ridurre al minimo la permanenza prima di reimmetterlo in acqua, in modo da aumentare le possibilità di sopravvivenza e ridurre i rischi per i membri dell'equipaggio.

    B.   Pratiche per la manipolazione in condizioni di sicurezza specifiche per la pesca con palangari

    1. Avvicinare lo squalo quanto più possibile al peschereccio senza tendere eccessivamente le lenze secondarie in modo da evitare la possibilità che l'amo liberato o la rottura delle lenze secondarie possano causare il lancio a grande velocità dell'amo, di pesi o di altri componenti verso il peschereccio e i membri dell'equipaggio.

    2. Fissare l'altro lato della lenza principale del palangaro al peschereccio di modo che eventuali attrezzi rimasti in acqua non tirino la lenza e lo squalo.

    3. Se lo squalo è rimasto agganciato e l'amo è visibile sul corpo o in bocca, utilizzare un dispositivo per la rimozione degli ami o un tagliabulloni dal manico lungo per staccare l'ardiglione e rimuovere quindi l'amo.

    4. Se non è possibile rimuovere l'amo o l'amo non è visibile, tagliare la lenza principale (o bracciolo, braccio d'incanalamento) quanto più vicino possibile all'amo (lasciando idealmente meno lenza possibile/meno materiale del braccio d'incanalamento possibile e nessun peso attaccato allo squalo).

    C.   Pratiche per la manipolazione in condizioni di sicurezza specifiche per la pesca con reti a circuizione

    1. In caso di impigliamento nella rete a circuizione: esaminare visivamente la rete quanto più lontano possibile per individuare prontamente eventuali squali in modo da intervenire rapidamente. Evitare di sollevare gli squali nella rete in direzione del bozzello motorizzato. Ridurre la velocità del peschereccio per allentare la tensione della rete e permettere di liberare dalla rete lo squalo impigliato. Se necessario, utilizzare le cesoie per tagliare la rete.

    2. Se lo squalo è nel guadino o sul ponte: utilizzare una rete da carico a maglie larghe specifica, un'imbracatura o un dispositivo simile. Se la struttura del peschereccio lo consente, gli squali potrebbero essere liberati svuotando direttamente il guadino su una tramoggia e una rampa di rilascio in posizione angolata e collegata a un'apertura sul parapetto del ponte superiore, senza essere sollevati o manipolati dai membri dell'equipaggio.

    D.   Raccomandazioni specifiche e pratiche per la manipolazione in condizioni di sicurezza per tutte le attività di pesca

    1. Nella misura del possibile, non sollevare gli squali dall'acqua utilizzando la lenza secondaria, soprattutto se sono agganciati, fatti salvi i casi in cui sia necessario sollevarli ai fini dell'identificazione della specie.

    2. Non sollevare gli squali utilizzando fili o cavi sottili o afferrandoli solo per la coda.

    3. Non urtare lo squalo contro una qualunque superficie, ad esempio per liberare l'animale dalla lenza.

    4. Non cercare di staccare un amo se ingerito in profondità e non visibile.

    5. Non cercare di staccare un amo tirando bruscamente la lenza secondaria.

    6. Non tagliare la coda o altre parti del corpo.

    7. Non tagliare o praticare fori nel corpo dello squalo.

    8. Non arpionare o scalciare lo squalo e non introdurre le mani nelle fessure branchiali.

    9. Non esporre lo squalo al sole per periodi prolungati.

    10. Non avvolgere la lenza attorno alle dita, alle mani o alle braccia quando si issa uno squalo a bordo (rischio di lesioni gravi).

    E.   Strumenti utili per la manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza:

    a) 

    guanti (la pelle dello squalo è ruvida; garantiscono la manipolazione sicura degli squali e proteggono le mani dei membri dell'equipaggio dai morsi);

    b) 

    asciugamano o panno (è possibile porre sugli occhi dello squalo un asciugamano o un panno imbevuto d'acqua marina per calmare gli squali);

    c) 

    dispositivi per la rimozione degli ami (ad es. uno slamatore a coda di porco, un tagliabulloni o una pinza);

    d) 

    imbracatura o sistema di sollevamento per squali (se necessario);

    e) 

    fune di rinvio (per mettere in sicurezza uno squalo agganciato qualora debba essere issato fuori dall'acqua);

    f) 

    tubo con acqua marina (se si prevede che saranno necessari più di cinque minuti per la liberazione di uno squalo, inserire un tubo flessibile nella bocca dell'animale in modo che l'acqua marina vi scorra a un ritmo moderato; assicurarsi che la pompa del ponte sia in funzione da diversi minuti prima di collocare il tubo nella bocca dello squalo);

    g) 

    dispositivo o metodo di misurazione (ad es. marcatura di un palo, setale e galleggiante, o corda metrica);

    h) 

    scheda informativa per la registrazione di tutte le catture;

    i) 

    attrezzi per la marcatura (se pertinente).




    ALLEGATO X

    Orientamenti per la riduzione dell'impatto ambientale dei FAD nelle attività di pesca regolamentate dall'ICCAT

    1. La struttura di superficie del FAD non è coperta o, se lo è, è coperta unicamente da materiali che presentano un rischio minimo di impigliamento di specie oggetto di catture accessorie.

    2. I componenti sommersi del FAD sono composti esclusivamente da materiali che non provocano l'impigliamento (ad es. non da funi o teli).

    3. Nella progettazione dei FAD è privilegiato l'uso di materiali biodegradabili.



    ( 1 ) Numero di procedura 2015/0289 (COD), non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    ( 2 ) Numero di procedura 2015/0289 (COD), non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    ( 3 ) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

    ( 4 ) Numero di procedura 2015/0289 (COD), non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    ( 5 ) Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

    ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione, del 12 luglio 2016, che adotta un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017-2019 (GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 113).

    ( 7 ) Numero di procedura 2015/0289 (COD), non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    ( 8 ) Numero di procedura 2015/0289 (COD), non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    ( *1 ) Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).».

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