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Document 02017R1770-20200128

    Consolidated text: Regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1770/2020-01-28

    02017R1770 — IT — 28.01.2020 — 003.002


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) 2017/1770 DEL CONSIGLIO

    del 28 settembre 2017

    concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

    (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2019

      L 182

    33

    8.7.2019

     M2

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/8 DEL CONSIGLIO del 7 gennaio 2020

      L 4I

    1

    8.1.2020

    ►M3

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/116DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2020

      L 22

    25

    28.1.2020


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 047I, 20.2.2020, pag.  8 (2020/116del)




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) 2017/1770 DEL CONSIGLIO

    del 28 settembre 2017

    concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali



    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    «richiesta» :

    qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata e, in particolare:

    i) 

    una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

    ii) 

    una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

    iii) 

    una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

    iv) 

    una domanda riconvenzionale;

    v) 

    una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

    b)

    «contratto o transazione» : qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;

    c)

    «autorità competenti» : le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;

    d)

    «risorse economiche» : le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

    e)

    «congelamento di risorse economiche» : il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

    f)

    «congelamento di fondi» : il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

    g)

    «fondi» :

    tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma non limitati a:

    i) 

    contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

    ii) 

    depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;

    iii) 

    titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, tra cui azioni, certificati azionari, titolo a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati;

    iv) 

    interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

    v) 

    credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

    vi) 

    lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; e

    vii) 

    documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

    h)

    «comitato delle sanzioni» : il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma del punto 9 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite UNSCR 2374 (2017);

    i)

    «territorio dell'Unione» : i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

    Articolo 2

    1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.

    2.  È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

    3.  Nell'allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi e le persone e le entità che agiscono a nome o sotto la loro direzione e le entità da loro detenute e controllate, identificati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni come persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che:

    a) 

    conducono ostilità in violazione dell'accordo per la pace e la riconciliazione in Mali («accordo»);

    b) 

    adottano iniziative che ostacolano, o che ostacolano mediante notevoli ritardi, l'attuazione dell'accordo o che la mettono a repentaglio;

    c) 

    agiscono per conto o a nome o sotto la direzione degli individui o entità di cui alle lettere a) e b) o in qualunque altro modo li sostengono o finanziano, anche attraverso i proventi di azioni di criminalità organizzata, inclusi la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti e loro precursori originari del o in transito attraverso il Mali, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, il traffico e il contrabbando di armi, nonché il traffico illecito di beni culturali;

    d) 

    sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel fiancheggiamento o nell'attuazione di attacchi contro:

    i) 

    le varie entità citate nell'accordo, comprese le istituzioni locali, regionali e governative, le unità di pattugliamento congiunto e le forze maliane di sicurezza e difesa;

    ii) 

    gli operatori di pace della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA) e altro personale dell'ONU o associato, compresi i membri del gruppo di esperti;

    iii) 

    forze di sicurezza internazionali, comprese la Force Conjointe des États du G5 Sahel (FC-G5S), le missioni dell'Unione europea e le forze francesi;

    e) 

    impediscono l'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Mali;

    f) 

    pianificano, dirigono o commettono in Mali atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi gli attacchi contro civili, inclusi donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;

    g) 

    utilizzano o reclutano bambini in gruppi armati o in forze armate in violazione delle norme internazionali applicabili, nel contesto del conflitto armato in Mali;

    h) 

    agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell'elenco in violazione delle restrizioni di viaggio.

    4.  L'allegato I contiene i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi interessati.

    5.  L'allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

    Articolo 3

    1.  In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

    a) 

    necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche elencate nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

    b) 

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c) 

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

    purché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia comunicato al comitato delle sanzioni questa decisione e la sua intenzione di concedere un'autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale comunicazione.

    2.  In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo essersi accertate che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale accertamento e il comitato delle sanzioni l'abbia approvato.

    3.  In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché il comitato delle sanzioni abbia stabilito, caso per caso, che tale deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione.

    4.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

    Articolo 4

    1.  In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a) 

    i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 è stato inserito nell'allegato I, o di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale adottato prima di tale data;

    b) 

    i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da una decisione di cui alla lettera a) o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

    c) 

    la decisione o il vincolo non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato I;

    d) 

    il riconoscimento della decisione o del vincolo non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

    e) 

    lo Stato membro abbia dato comunicazione della decisione o del vincolo al comitato delle sanzioni.

    2.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

    Articolo 5

    1.  In deroga all'articolo 2 e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

    a) 

    i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I;

    b) 

    il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2; e

    c) 

    lo Stato membro interessato ha informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi.

    2.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

    Articolo 6

    1.  L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente di tali transazioni l'autorità competente.

    2.  L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a) 

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

    b) 

    pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I,

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2.

    Articolo 7

    1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

    a) 

    fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

    b) 

    collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

    2.  Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

    3.  Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

    Articolo 8

    È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.

    Articolo 9

    1.  Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

    2.  Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

    Articolo 10

    1.  Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, ad esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

    a) 

    persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato I;

    b) 

    qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).

    2.  In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.

    3.  Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

    Articolo 11

    1.  La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni riguardanti:

    a) 

    i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 3, 4 e 5;

    b) 

    i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

    2.  Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti a sua disposizione che potrebbero pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

    Articolo 12

    1.  Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato I.

    2.  Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.

    3.  Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui al paragrafo 1.

    4.  Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.

    5.  La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

    Articolo 13

    1.  Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.  Gli Stati membri comunicano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

    Articolo 14

    1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.

    2.  Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.

    3.  Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

    Articolo 15

    Il presente regolamento si applica:

    a) 

    nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

    b) 

    a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    c) 

    a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

    d) 

    a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

    e) 

    a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

    Articolo 16

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

    Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2

    ▼C1

    1.    AHMED AG ALBACHAR (alias: Intahmadou Ag Albachar)

    ▼M3

    Designazione: presidente della commissione umanitaria del Bureau Regional d’Administration et Gestion de Kidal

    Data di nascita: 31 dicembre 1963

    Luogo di nascita: Tin-Essako, regione di Kidal, Mali

    Cittadinanza: maliana

    Numero di identificazione nazionale maliano: 1 63 08 4 01 001 005E

    Indirizzo: Quartier Aliou, Kidal, Mali

    Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019)

    Altre informazioni: Ahmed Ag Albachar è un noto uomo d’affari e dall’inizio del 2018 è consigliere speciale del governatore della regione di Kidal. Appartenente alla comunità tuareg ifoghas, è membro influente dell’Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA) e funge da intermediario nelle relazioni tra la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) e Ansar Dine (QDe.135). Inserito nell’elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

    Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU:

    https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

    Informazioni supplementari

    Ahmed Ag Albachar è stato inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l’attuazione dell’accordo, e a norma del punto 8, lettera e), per l’ostruzione dell’inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell’accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese.

    In gennaio Ag Albachar sfrutta la sua influenza per controllare e decidere quali progetti umanitari e di sviluppo debbano essere realizzati nella regione di Kidal, nonché chi debba attuarli, dove e quando. Nessuna azione umanitaria può essere avviata senza che ne sia informato e senza la sua approvazione. In quanto presidente autoproclamato della commissione umanitaria, Ag Albachar è responsabile della concessione dei permessi di soggiorno e di lavoro degli operatori umanitari in cambio di denaro e servizi. La commissione decide inoltre quali società e individui possano partecipare alle offerte di progetti che le ONG pubblicano a Kidal, mettendo Ag Albachar in condizione di manipolare l’azione umanitaria nella regione e di decidere chi lavori per le ONG. Poiché le distribuzioni di aiuti possono essere effettuate solo sotto la sua sorveglianza, egli ha influenza sui destinatari delle distribuzioni.

    Inoltre Albachar sfrutta giovani disoccupati per intimidire e ricattare le ONG, ostacolandone fortemente il lavoro. La comunità umanitaria di Kidal nel suo complesso, ma soprattutto il personale nazionale che è più vulnerabile, lavora nella paura.

    Ahmed Ag Albachar è anche coproprietario della società di trasporti Timitrine Voyage, una delle poche società di trasporti che le ONG sono autorizzate a utilizzare a Kidal. Insieme a una dozzina di altre società di trasporti di proprietà di un piccolo gruppo di influenti notabili tuareg ifoghas, Ag Albachar usurpa una quota notevole degli aiuti umanitari a Kidal. Inoltre, la posizione di monopolio da lui detenuta rende la consegna di aiuti più difficile in alcune comunità rispetto ad altre.

    Creando terrore, minacciando le ONG e controllandone le operazioni, Ag Albachar manipola gli aiuti umanitari a vantaggio dei propri interessi personali e degli interessi politici dell’HCUA; tutto ciò ostacola e impedisce gli aiuti e va a detrimento dei beneficiari in situazione di bisogno nella regione di Kidal. Pertanto Ahmed Ag Albachar ostruisce l’inoltro di aiuti umanitari al Mali, o l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nel paese.

    Le sue azioni violano altresì l’articolo 49 dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali in cui le parti si impegnano a rispettare i principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza che guidano l’azione umanitaria, a impedire l’utilizzo degli aiuti umanitari per fini politici, economici o militari, nonché a facilitare l’accesso da parte delle agenzie umanitarie e a garantire la sicurezza del loro personale. Albachar, pertanto, ostacola o compromette l’attuazione dell’accordo.

    2.    HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI [alias: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka]

    Titolo: cadi

    Data di nascita: a) 1o gennaio 1962 b) 1o gennaio 1963 c) 1o gennaio 1964

    Luogo di nascita: Ariaw, regione di Timbuctù, Mali

    Cittadinanza: maliana

    Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019)

    Altre informazioni: nell’aprile 2012, dopo l’istituzione del califfato jihadista nel Mali settentrionale, Houka Houka Ag Alhousseini è stato nominato cadi di Timbuctù da Iyad Ag Ghaly (QDi.316).

    Houka Houka operava in stretto contatto con l’Hesbah, la polizia islamica capeggiata da Ahmad Al Faqi Al Mahdi, incarcerato dal settembre 2016 nel centro di detenzione della Corte penale internazionale all’Aia. Inserito nell’elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

    Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU:

    https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

    Informazioni supplementari

    Houka Houka Ag Alhousseini è stato inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l’attuazione dell’accordo.

    Houka Houka Ag Alhousseini è stato arrestato il 17 gennaio 2014 in seguito all’intervento delle forze francesi nel gennaio 2013, ma successivamente, il 15 agosto 2014, è stato rilasciato dalle autorità maliane; la sua liberazione è stata denunciata dalle organizzazioni dei diritti umani.

    Da allora Houka Houka Ag Alhousseini si trova a Ariaw, nella zona di Zouéra, un villaggio situato a ovest di Timbuctù (comune di Essakane), sulle rive del lago Faguibine in direzione del confine con la Mauritania. Il 27 settembre 2017 vi è stato ufficialmente reinsediato come insegnante dal governatore di Timbuctù, Koina Ag Ahmadou, grazie alla pressione esercitata da Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), leader della Coalition du peuple de l’Azawad (CPA), anch’egli sottoposto a sanzioni e inserito nell’elenco dal comitato del Consiglio di sicurezza sul Mali tra l’altro per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l’attuazione dell’accordo. Mohamed Ousmane ha fondato — nel 2017 — e presieduto una più ampia alleanza di gruppi scissionisti, la Coalition des Mouvements de l’Entente (CME). Durante il congresso istitutivo, in una dichiarazione ufficiale la CME ha minacciato apertamente l’attuazione dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali. La CME ha inoltre partecipato ad azioni tese a ostacolare, ritardandola, l’attuazione dell’accordo, attraverso pressioni nei confronti del governo maliano e della comunità internazionale con l’obiettivo di imporre la CME nei vari meccanismi istituiti dall’accordo.

    Houka Houka e Mohamed Ousmane sono stati reciprocamente determinanti per la rispettiva ascesa: il secondo ha facilitato gli incontri con funzionari governativi mentre il primo ha svolto un ruolo fondamentale nell’estendere l’influenza di Ousmane nella regione di Timbuctù. Houka Houka ha partecipato a gran parte degli incontri comunitari organizzati da Mohamed Ousmane dal 2017, contribuendo alla notorietà e credibilità di quest’ultimo nella regione, come pure alla cerimonia per la fondazione della Coalition des Mouvements de l’Entente (CME), a cui ha accordato pubblicamente la sua benedizione.

    La sfera di influenza di Houka Houka si è recentemente estesa ulteriormente verso est, alla regione di Ber (roccaforte degli arabi berabich situata a 50 chilometri a est di Timbuctù), e verso il nord di Timbuctù. Pur non discendendo da una dinastia di cadi e avendo iniziato solo nel 2012, Houka Houka è stato in grado di estendere la propria autorità di cadi e la capacità di mantenere la pubblica sicurezza in determinate zone usando le risorse di Al-Furqan e sfruttando la paura generata da questa organizzazione terroristica nella regione di Timbuctù mediante attacchi complessi contro le forze di sicurezza e di difesa internazionali e maliane nonché tramite uccisioni mirate.

    Pertanto Houka Houka Ag Alhousseini, sostenendo Mohamed Ousmane e ostacolando l’accordo, compromette l’attuazione di quest’ultimo nonché la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali nel suo complesso.

    3.    MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA [alias a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro]

    Designazione: vicecapo di Stato maggiore del coordinamento regionale del Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) a Gao

    Data di nascita: 1o gennaio 1978

    Luogo di nascita: Djebock, Mali

    Cittadinanza: maliana

    Numero di identificazione nazionale maliano: 11262/1547

    Indirizzo: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

    Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019)

    Altre informazioni: Mahri Sidi Amar Ben Daha è uno dei leader della comunità araba Lehmar di Gao e capo di Stato maggiore dell’ala filogovernativa del Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA), associato alla coalizione Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme).

    Inserito nell’elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

    Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU:

    https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

    Informazioni supplementari

    Mahri Sidi Amar Ben Daha è stato inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l’attuazione dell’accordo.

    Ben Daha è stato ufficiale di alto rango della polizia islamica attiva a Gao quando il Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134) controllava la città, dal giugno 2012 al gennaio 2013. Attualmente Ben Daha è vicecapo di Stato maggiore del coordinamento regionale del Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) a Gao.

    Il 12 novembre 2018 la Plateforme di Bamako ha dichiarato che non avrebbe partecipato alle successive consultazioni regionali il cui svolgimento, conformemente alla tabella di marcia approvata nel marzo 2018 da tutte le parti dell’accordo di pace e riconciliazione, era previsto dal 13 al 17 novembre. Il giorno successivo, a Gao, il capo di Stato maggiore del gruppo Ganda Koy della Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme ha tenuto una riunione di coordinamento con rappresentanti dell’MAA-Plateforme per impedire lo svolgimento delle consultazioni. Il blocco è stato coordinato con la leadership della Plateforme di Bamako, con l’MAA-Plateforme e con il deputato Mohamed Ould Mataly.

    Dal 14 al 18 novembre 2018 decine di combattenti dell’MAA-Plateforme, insieme a quelli appartenenti alle fazioni del CMFPR, hanno ostacolato lo svolgimento delle consultazioni regionali. Su istruzione di Ben Daha e con la sua partecipazione, almeno sei pick-up del Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA-Plateforme) sono stati posizionati di fronte al governatorato di Gao e in sua prossimità. Sul posto sono stati visti anche due veicoli del MOC attribuiti all’MAA-Plateforme.

    Il 17 novembre 2018 si è verificato un incidente tra gli elementi armati che bloccavano l’accesso al governatorato e una pattuglia delle Forze Armate maliane (FAMa) presente nella zona, ma la situazione è stata smorzata prima che potesse inasprirsi e costituire una violazione del cessate il fuoco. Il 18 novembre 2018 un totale di dodici veicoli ed elementi armati hanno revocato il blocco del governatorato in seguito a un ultimo ciclo di negoziati con il governatore di Gao.

    Il 30 novembre 2018 Ben Daha ha organizzato una riunione interaraba a Tinfanda per discutere di sicurezza e di ristrutturazione amministrativa. Alla riunione ha partecipato anche Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), già sottoposto a sanzioni e sostenuto e difeso da Ben Daha.

    Pertanto, con l’effettivo blocco delle discussioni riguardanti disposizioni fondamentali dell’accordo di pace e riconciliazione relative alla riforma della struttura territoriale del Mali settentrionale, Ben Daha ha ostacolato l’attuazione dell’accordo. Inoltre, sostiene una persona che si ritiene comprometta l’attuazione dell’accordo mediante il coinvolgimento nelle violazioni del cessate il fuoco e in attività criminali organizzate.

    4.    MOHAMED BEN AHMED MAHRI [alias a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) Mohamed Rouji]

    Data di nascita: 1o gennaio 1979

    Luogo di nascita: Tabankort, Mali

    Cittadinanza: maliana

    Passaporto n.: a) AA00272627 b) AA0263957

    Indirizzo: Bamako, Mali

    Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019)

    Altre informazioni: Mohamed Ben Ahmed Mahri è un uomo d’affari appartenente alla comunità araba Lehmar della regione di Gao che, in passato, ha collaborato con il Mouvement pour l’unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Inserito nell’elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

    Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU:

    https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

    Informazioni supplementari

    Mohamed Ben Ahmed Mahri è stato inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera c), della risoluzione 2374 (2017) per aver agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui al punto 8, lettere a) e b), della risoluzione 2374 (2017), oppure per aver sostenuto o finanziato dette persone ed entità, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, come pure il traffico di beni culturali.

    Tra il dicembre 2017 e l’aprile 2018 Mohamed Ben Ahmed Mahri ha diretto un’operazione di traffico di oltre 10 tonnellate di cannabis marocchina, che è stata trasportata con camion refrigerati attraverso la Mauritania, il Mali, il Burkina Faso e il Niger. Nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2018 un quarto del carico è stato confiscato a Niamey, mentre i restanti tre quarti sarebbero stati rubati da un gruppo rivale nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2018.

    Nel dicembre 2017 Mohamed Ben Ahmed Mahri si trovava a Niamey con un cittadino maliano per preparare l’operazione. Quest’ultimo è stato arrestato a Niamey dopo essere arrivato in aereo dal Marocco con due cittadini marocchini e due cittadini algerini il 15 e 16 aprile 2018 per cercare di recuperare la cannabis rubata. Anche tre suoi collaboratori sono stati arrestati, compreso un cittadino marocchino che nel 2014 era stato condannato, in Marocco, a cinque mesi di reclusione per traffico di stupefacenti.

    Mohamed Ben Ahmed Mahri dirige un traffico di resina di cannabis verso il Niger direttamente attraverso il Mali settentrionale, utilizzando convogli guidati da membri del Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et leurs alliés (GATIA), tra cui Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), già sottoposto a sanzioni. Mohamed Ben Ahmed Mahri retribuisce Asriw per l’utilizzo di tali convogli, che generano spesso scontri con concorrenti associati alla Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA).

    Mohamed Ben Ahmed Mahri utilizza i proventi finanziari del traffico di stupefacenti per fornire sostegno a gruppi terroristici armati, in particolare Al-Mourabitoun (QDe.141), entità già sottoposta a sanzioni, e a tal fine cera di corrompere dei funzionari affinché rilascino combattenti arrestati e facilita l’integrazione dei combattenti nel Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA)-Plateforme.

    Pertanto, mediante i proventi della criminalità organizzata, Mohamed Ben Ahmed Mahri sostiene una persona di cui al punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) che si ritiene comprometta l’attuazione dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali, oltre a un gruppo terroristico designato dalla risoluzione 1267.

    5.    MOHAMED OULD MATALY

    Designazione: deputato

    Data di nascita: 1958

    Cittadinanza: maliana

    Passaporto n.: D9011156

    Indirizzo: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

    Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019)

    Altre informazioni: Mohamed Ould Mataly, ex sindaco di Bourem, è attualmente deputato per la circoscrizione di Bourem e fa parte del Rassemblement pour le Mali (RPM), il partito politico del presidente Ibrahim Boubacar Keita. Appartiene alla comunità araba Lehmar ed è membro influente dell’ala filogovernativa del Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA), associato alla coalizione Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme). Inserito nell’elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

    Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU:

    https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

    Informazioni supplementari

    Mohamed Ould Mataly è stato inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l’attuazione dell’accordo.

    Il 12 novembre 2018 la Plateforme di Bamako ha dichiarato che non avrebbe partecipato alle successive consultazioni regionali il cui svolgimento, conformemente alla tabella di marcia approvata nel marzo 2018 da tutte le parti dell’accordo di pace e riconciliazione, era previsto dal 13 al 17 novembre. Il giorno successivo, a Gao, il capo di Stato maggiore del gruppo Ganda Koy della Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme ha tenuto una riunione di coordinamento con rappresentanti dell’MAA-Plateforme per impedire lo svolgimento delle consultazioni. Il blocco è stato coordinato con la leadership della Plateforme di Bamako, con l’MAA-Plateforme e con il deputato Mohamed Ould Mataly.

    In tale periodo il suo stretto collaboratore Mahri Sidi Amar Ben Daha, alias Yoro Ould Daha, che risiede nella sua proprietà a Gao, ha partecipato al blocco del luogo della consultazione presso la sede del governatorato.

    Inoltre, il 12 luglio 2016 Ould Mataly è stato anche uno degli istigatori delle manifestazioni contrarie all’attuazione dell’accordo.

    Pertanto, con l’effettivo blocco delle discussioni riguardanti disposizioni fondamentali dell’accordo di pace e riconciliazione relative alla riforma della struttura territoriale del Mali settentrionale, Ould Mataly ha ostacolato e ritardato l’attuazione dell’accordo.

    Infine, Ould Mataly ha chiesto il rilascio di membri della sua comunità catturati durante operazioni antiterrorismo. Visti il suo coinvolgimento nella criminalità organizzata e la sua associazione a gruppi terroristici armati, Mohamed Ould Mataly compromette l’attuazione dell’accordo.

    ▼B




    ALLEGATO II

    Siti Internet contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione

    ▼M1

    BELGIO

    https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

    https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

    https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

    BULGARIA

    https://www.mfa.bg/en/101

    REPUBBLICA CECA

    www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

    DANIMARCA

    http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

    GERMANIA

    http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

    ESTONIA

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    IRLANDA

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

    GRECIA

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    SPAGNA

    http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

    CROAZIA

    http://www.mvep.hr/sankcije

    ITALIA

    https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

    CIPRO

    http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUSSEMBURGO

    https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

    UNGHERIA

    http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

    MALTA

    https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

    PAESI BASSI

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

    AUSTRIA

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLONIA

    https://www.gov.pl/web/dyplomacja

    PORTOGALLO

    http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

    SLOVACCHIA

    https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLANDIA

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SVEZIA

    http://www.ud.se/sanktioner

    REGNO UNITO

    https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

    Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

    Commissione europea

    Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

    EEAS 07/99

    1049 Bruxelles, Belgio

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

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