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Document 02017R1369-20210501

Consolidated text: Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/2021-05-01

02017R1369 — IT — 01.05.2021 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2017/1369 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2017

che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2020/740 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2020

  L 177

1

5.6.2020




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2017/1369 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2017

che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  
Il presente regolamento istituisce un quadro che si applica ai prodotti connessi all'energia («prodotti») immessi sul mercato o messi in servizio. Esso prevede l'etichettatura di tali prodotti e la fornitura di informazioni uniformi relative all'efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l'uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.
2.  

Il presente regolamento non si applica:

a) 

ai prodotti di seconda mano, a meno che essi non siano importati da un paese terzo;

b) 

ai mezzi di trasporto per persone o merci.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) 

«prodotto connesso all'energia» o «prodotto», il bene o il sistema che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato o messo in servizio, incluse le parti che hanno un impatto sul consumo di energia durante l'uso che sono immesse sul mercato o messe in servizio per i clienti e destinate a essere integrate nei prodotti;

2) 

«gruppo di prodotti», un gruppo di prodotti che hanno la stessa funzionalità principale;

3) 

«sistema», la combinazione di diversi beni che, se uniti, svolgono una funzione specifica nell'ambiente previsto e la cui efficienza energetica può quindi essere determinata come un'entità unica;

4) 

«modello», la versione del prodotto nella quale tutte le unità presentano le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per l'etichetta e per la scheda informativa nonché il medesimo identificativo del modello;

5) 

«identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore;

6) 

«modello equivalente», il modello che ha le stesse caratteristiche tecniche pertinenti per l'etichetta e la stessa scheda informativa, ma che è immesso sul mercato o messo in servizio dal medesimo fornitore di un altro modello con diverso identificativo del modello;

7) 

«messa a disposizione sul mercato», la fornitura di un prodotto per la distribuzione o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

8) 

«immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;

9) 

«messa in servizio», il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti nel mercato dell'Unione;

10) 

«fabbricante», la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

11) 

«mandatario», la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

12) 

«importatore», la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;

13) 

«distributore», il dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o meno;

14) 

«fornitore», il fabbricante stabilito nell'Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell'Unione, oppure l'importatore che immette il prodotto sul mercato dell'Unione;

15) 

«vendita a distanza», l'offerta per vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale cliente non possa prendere visione del prodotto offerto;

16) 

«cliente», la persona fisica o giuridica che compra, noleggia o riceve un prodotto per uso proprio personale, agendo o meno per fini che esulano dalla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

17) 

«efficienza energetica», il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;

18) 

«norma armonizzata», la norma definita nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

19) 

«etichetta», la presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, corredata di una scala chiusa che utilizza soltanto lettere da A a G, ciascuna delle quali rappresenta una classe che corrisponde a risparmi energetici, in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a informare i clienti circa l'efficienza energetica e il consumo energetico; essa comprende le etichette riscalate e le etichette con un numero di classi e colori inferiore a norma dell'articolo 11, paragrafi 10 e11;

20) 

«riscalaggio», l'esercizio inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari per conseguire la classe di efficienza energetica che figura sull'etichetta di un particolare gruppo di prodotti;

21) 

«etichetta riscalata», l'etichetta di un particolare gruppo di prodotti che ha subito un riscalaggio ed è distinguibile dalle etichette precedenti il riscalaggio pur mantenendo una coerenza visiva e percettibile con l'insieme delle etichette;

22) 

«scheda informativa del prodotto», il documento standardizzato contenente informazioni relative ad un prodotto, in forma cartacea o elettronica;

23) 

«documentazione tecnica», la documentazione sufficiente a permettere alle autorità di vigilanza del mercato l'accertamento della precisione dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto, compresi i risultati delle prove o analoghi elementi tecnici di prova;

24) 

«informazioni supplementari», le informazioni, contenute in un atto delegato, sulle prestazioni funzionali e ambientali di un prodotto;

25) 

«banca dati dei prodotti», una raccolta dei dati relativi ai prodotti, che è organizzata in maniera sistematica e che è composta da una parte pubblica orientata al consumatore, in cui le informazioni concernenti i parametri dei singoli prodotti sono accessibili per via elettronica, da un portale online per l'accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti;

26) 

«tolleranza ammessa ai fini della verifica», la deviazione massima ammissibile dei risultati di misurazione e calcolo delle prove di verifica effettuate dalle, o per conto delle, autorità di vigilanza del mercato rispetto ai valori dei parametri dichiarati o pubblicati, che riflette la deviazione derivante dalla variazione interlaboratorio.

Articolo 3

Obblighi generali dei fornitori

1.  
Il fornitore assicura che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna singola unità e gratuitamente, di etichette stampate precise e di schede informative del prodotto conformemente al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati.

In alternativa alla scheda informativa del prodotto, gli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera h), possono disporre che sia sufficiente per il fornitore di indicare i parametri di tale scheda informativa del prodotto nella banca dati dei prodotti. In tal caso, il fornitore mette a disposizione del distributore, su richiesta, la scheda informativa del prodotto in forma cartacea.

Gli atti delegati possono prevedere che l'etichetta sia stampigliata sull'imballaggio del prodotto.

2.  
Il fornitore fornisce al distributore, su richiesta dello stesso, le etichette stampate, comprese le etichette riscalate conformemente all'articolo 11, paragrafo 13, e le schede informative del prodotto gratuitamente e rapidamente, e comunque, al più tardi entro cinque giorni lavorativi.
3.  
Il fornitore assicura la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto dallo stesso fornite e presenta la documentazione tecnica sufficiente a permettere di accertarne la precisione.
4.  
Una volta che un'unità di un modello è in servizio, il fornitore chiede il consenso esplicito del cliente per qualsiasi modifica destinata ad essere apportata all'unità mediante aggiornamenti che risulterebbero a discapito dei parametri dell'etichetta di efficienza energetica per tale unità, come enunciato nel pertinente atto delegato. Il fornitore informa il cliente dell'obiettivo dell'aggiornamento e delle modifiche dei parametri, compreso dell'eventuale cambiamento della classe di etichettatura. Per un periodo commisurato al ciclo di vita medio del prodotto, il fornitore dà al cliente la possibilità di rifiutare l'aggiornamento senza perdite di funzionalità evitabili.
5.  
Il fornitore non immette sul mercato prodotti progettati in modo tale che le prestazioni di un modello risultino automaticamente alterate in condizioni di prova al fine di raggiungere un livello più favorevole per i parametri specificati nell'atto delegato pertinente o inclusi nella documentazione fornita con il prodotto.

Articolo 4

Obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti

1.  
A partire dal 1o gennaio 2019, prima di immettere sul mercato un'unità di un nuovo modello disciplinato da un atto delegato, il fornitore inserisce per tale modello le informazioni di cui all'allegato I nella parte pubblica e nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti.
2.  
Laddove le unità di modelli disciplinati da un atto delegato siano immesse sul mercato tra il 1o agosto 2017 e il 1o gennaio 2019, il fornitore, entro il 30 giugno 2019, inserisce nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I relativamente a tali modelli.

Fino all'inserimento dei dati nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.

3.  
Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato prima del 1o agosto 2017, il fornitore può inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I.
4.  
Un prodotto per il quale siano apportate modifiche pertinenti per l'etichetta o la scheda informativa del prodotto è considerato un nuovo modello. Il fornitore indica nella banca dati quando non immette più sul mercato le unità di un modello.
5.  
Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli insiemi di apparecchi di riscaldamento di cui ai regolamenti delegati (UE) n. 811/2013 ( 2 ), (UE) n. 812/2013 ( 3 ) e (UE) 2015/1187 ( 4 ) della Commissione, nel caso in cui la fornitura delle etichette per tali insiemi di apparecchi è di esclusiva responsabilità dei distributori.
6.  
Dopo che l'ultima unità di un modello è stata immessa sul mercato, il fornitore conserva le informazioni che riguardano tale modello nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti per un periodo di 15 anni. Ove opportuno in relazione alla vita media di un prodotto, un periodo di conservazione più breve può essere previsto a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera q). Le informazioni contenute nella parte pubblica della banca dati non sono cancellate.

Articolo 5

Obblighi dei distributori

1.  

Il distributore:

a) 

espone in modo visibile, anche nella vendita a distanza online, l'etichetta ottenuta dal fornitore o messa a disposizione conformemente al paragrafo 2 per le unità di un modello disciplinato dal pertinente atto delegato; e

b) 

su richiesta, mette a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma fisica presso il punto vendita.

2.  
Se, nonostante quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, il distributore non dispone di un'etichetta, ne richiede una al fornitore conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.
3.  
Se, nonostante quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, il distributore non dispone di una scheda informativa del prodotto, la richiede al fornitore in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, oppure, qualora lo desideri, la stampa o la scarica dalla banca dati dei prodotti per visualizzarla in forma elettronica, se tali funzioni sono disponibili per il prodotto in questione.

Articolo 6

Altri obblighi dei fornitori e dei distributori

Il fornitore e il distributore:

a) 

fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull'etichetta nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello conformemente al relativo atto delegato;

b) 

collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati che rientrano nelle loro responsabilità;

c) 

in relazione ai prodotti disciplinati dagli atti delegati, non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni di altro tipo non conformi agli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati, ove ciò possa indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia o di altre risorse durante l'uso;

d) 

in relazione ai prodotti non disciplinati dagli atti delegati, non forniscono né espongono etichette che imitano le etichette previste dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati;

e) 

per i prodotti non connessi all'energia, non forniscono né espongono etichette che imitano le etichette previste dal presente regolamento o dagli atti delegati.

La lettera d) del primo comma non riguarda le etichette previste dal diritto nazionale, a meno che tali etichette non siano previste dagli atti delegati.

Articolo 7

Obblighi degli Stati membri

1.  
Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei prodotti conformi al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati.
2.  
Quando gli Stati membri prevedono incentivi per un prodotto specificato in un atto delegato, tali incentivi puntano alle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti, o a classi più elevate indicate in tale atto delegato.
3.  
Gli Stati membri, se opportuno in collaborazione con i fornitori e i distributori, assicurano che l'introduzione delle etichette e il relativo riscalaggio siano accompagnati da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale sull'etichettatura energetica. La Commissione sostiene la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche in relazione a tali campagne, anche raccomandando messaggi chiave comuni.
4.  
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione del presente regolamento e degli atti delegati, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Si considera che le norme che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 15 della direttiva 2010/30/UE soddisfino i requisiti del presente paragrafo per quanto riguarda le sanzioni.

Entro il 1o agosto 2017 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al primo comma, che non sono state precedentemente notificate e notificano alla Commissione tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.

Articolo 8

Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione

1.  
Ai prodotti disciplinati dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati si applicano gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2.  
La Commissione incoraggia e sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all'etichettatura dei prodotti tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e tra queste ultime e la Commissione, tra l'altro mediante un più stretto coinvolgimento degli AdCo sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica.

Tali scambi di informazioni sono effettuati anche quando i risultati delle prove indicano che il prodotto ottempera al presente regolamento e al pertinente atto delegato.

3.  
I programmi generali degli Stati membri di vigilanza del mercato o i programmi settoriali specifici definiti a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 765/2008 includono azioni per garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento.
4.  
La Commissione, in collaborazione con gli AdCo sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica, elabora orientamenti per l'applicazione del presente regolamento, in particolare in relazione alle migliori pratiche in materia di prove sui prodotti e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato e la Commissione.
5.  
Le autorità di vigilanza del mercato hanno il diritto di rivalersi sul fornitore per recuperare i costi di ispezione dei documenti e delle prove fisiche sui prodotti in caso di mancato rispetto del presente regolamento o dei pertinenti atti delegati.

Articolo 9

Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi

1.  
Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, se hanno motivi sufficienti di ritenere che un prodotto disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico di cui al presente regolamento, come il profilo ambientale e relativo alla tutela dei consumatori, procedono ad una valutazione del prodotto in questione alla luce di tutti i requisiti in materia di etichettatura energetica pertinenti al rischio e stabiliti nel presente regolamento o nel pertinente atto delegato. Al fine di tale valutazione i fornitori e i distributori collaborano nella misura necessaria con le autorità di vigilanza del mercato.
2.  
Le autorità di vigilanza del mercato, se nel corso della valutazione di cui al paragrafo 1 constatano che il prodotto non è conforme ai requisiti di cui al presente regolamento o al pertinente atto delegato, chiedono tempestivamente al fornitore o, se del caso, al distributore, di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo, se opportuno, dal mercato o, se opportuno, di richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio da esse stabilito.

Alle misure di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.

3.  
Le autorità di vigilanza del mercato, se ritengono che un caso di non conformità di cui al paragrafo 2 non si limiti al proprio territorio nazionale, informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore o al distributore di adottare.
4.  
Il fornitore o, se del caso, il distributore assicura che siano adottate tutte le misure correttive o restrittive del caso, ai sensi del paragrafo 2, nei confronti di tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell'intera Unione.
5.  
Se il fornitore o, se del caso, il distributore non adotta misure correttive adeguate nel periodo di cui al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le misure provvisorie del caso per vietare o limitare la disponibilità del prodotto sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto o per richiamarlo.
6.  

Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate a norma del paragrafo 5. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, segnatamente:

a) 

i dati necessari a identificare il prodotto non conforme;

b) 

l'origine del prodotto;

c) 

la natura dell'asserita non conformità e il rischio di cui trattasi;

d) 

la natura e la durata delle misure nazionali adottate e le ragioni addotte dal fornitore o, se del caso, dal distributore;

In particolare le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità è dovuta al fatto che il prodotto non rispetta gli obblighi relativi ad aspetti della tutela dell'interesse pubblico stabiliti nel presente regolamento o a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13 che conferiscono la presunzione di conformità.

7.  
Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate e di eventuali informazioni supplementari a loro disposizione in merito alla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle proprie obiezioni.
8.  
Se, entro 60 giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al paragrafo 6, né uno Stato membro né la Commissione hanno sollevato obiezioni in merito ad una misura provvisoria adottata da uno Stato membro, la misura è considerata giustificata.
9.  
Gli Stati membri assicurano che nei confronti del prodotto interessato siano adottate tempestivamente le misure restrittive del caso, ad esempio il ritiro del prodotto stesso dal loro mercato.

Articolo 10

Procedura di salvaguardia dell'Unione

1.  
Se, al termine della procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro, o se la Commissione considera la misura nazionale contraria al diritto dell'Unione, la Commissione tempestivamente consulta lo Stato membro e il fornitore o, se del caso, il distributore e valuta la misura nazionale.

In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno e può suggerire una misura alternativa appropriata. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

2.  
I destinatari della decisione della Commissione sono tutti gli Stati membri e la Commissione la comunica immediatamente a loro e al fornitore o al distributore interessato.
3.  
Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri prendono le misure necessarie ad assicurare che il prodotto non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato revoca la misura.
4.  
Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
5.  
Le misure correttive o restrittive di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 4, 5 o 9, o all'articolo 10, paragrafo 3, sono estese a tutte le unità di un modello non conforme e ai suoi modelli equivalenti, ad eccezione delle unità di cui il fornitore dimostra la conformità.

Articolo 11

Procedura per l'introduzione e il riscalaggio delle etichette

1.  
Per quanto riguarda i gruppi di prodotti di cui ai paragrafi 4 e 5, la Commissione riscala le etichette in vigore il 1o agosto 2017 fatti salvi i paragrafi 4 e 5 e da 8 a 12.

In deroga all'obbligo di conseguire un risparmio considerevole di costi e di energia di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), quando il riscalaggio non può realizzare tale risparmio, essa garantisce almeno una scala da A a G omogenea.

2.  
Per un gruppo di prodotti per il quale non esiste un'etichetta il 1o agosto 2017, la Commissione può introdurre etichette, fatti salvi i paragrafi da 8 a 12.
3.  
La Commissione può inoltre riscalare le etichette che sono state riscalate ai sensi del paragrafo 1 o introdotte ai sensi del paragrafo 2 qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b), e fatti salvi i paragrafi da 8 a 12.
4.  
Al fine di garantire una scala da A a G omogenea, la Commissione adotta, entro il 2 agosto 2023, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, al fine di integrare il presente regolamento, introducendo etichette riscalate da A a G per i gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/30/UE, con l'obiettivo di esporre l'etichetta riscalata, sia nei negozi che online, 18 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.

Nel determinare l'ordine dei gruppi di prodotti da riscalare, la Commissione considera la proporzione di prodotti nelle classi più elevate.

5.  

In deroga al paragrafo 4, la Commissione:

a) 

presenta valutazioni per i gruppi di prodotti disciplinati dai regolamenti delegati (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013 e (UE) 2015/1187 entro il 2 agosto 2025 in vista del loro riscalaggio, e, se del caso, adotta, entro il 2 agosto 2026, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento introducendo etichette riscalate da A a G.

In ogni caso, gli atti delegati che introducono etichette riscalate da A a G sono adottati entro il 2 agosto 2030;

b) 

adotta, entro il 2 novembre 2018, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento introducendo etichette riscalate da A a G per i gruppi di prodotti disciplinati dai regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010 ( 5 ), (UE) n. 1060/2010 ( 6 ), (UE) n. 1061/2010 ( 7 ), (UE) n. 1062/2010 ( 8 ) e (UE) n. 874/2012 ( 9 ) della Commissione e dalla direttiva 96/60/CE, con l'obiettivo di esporre le etichette riscalate, sia nei negozi che online, 12 mesi dopo la loro entrata in vigore.

6.  

Per quanto riguarda i prodotti per i quali la Commissione può riscalare ulteriormente le etichette in conformità del paragrafo 3, la Commissione riesamina l'etichetta ai fini del riscalaggio se ritiene che:

a) 

il 30 % delle unità dei modelli appartenenti a un gruppo di prodotti venduto sul mercato dell'Unione rientri nella classe di efficienza energetica più elevata A e che ci si possa aspettare un'ulteriore evoluzione tecnologica; oppure

b) 

il 50 % delle unità dei modelli appartenenti a un gruppo di prodotti venduto sul mercato dell'Unione rientri nelle due classi di efficienza energetica più elevate A e B e che ci si possa aspettare un'ulteriore evoluzione tecnologica.

7.  
La Commissione effettua uno studio di riesame se ha valutato che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b), sono soddisfatte.

Se, per uno specifico gruppo di prodotti, tali condizioni non sono soddisfatte entro otto anni dall'entrata in vigore del relativo atto delegato, la Commissione individua le eventuali barriere che hanno impedito all'etichetta di svolgere il suo ruolo.

Nel caso di nuove etichette, effettua uno studio preparatorio sulla base dell'elenco indicativo dei gruppi di prodotti indicati nel piano di lavoro.

La Commissione completa il suo studio di riesame e presenta i risultati nonché, se del caso, un progetto di atto delegato al forum consultivo entro 36 mesi dal momento in cui la Commissione è addivenuta alla conclusione che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b) sono soddisfatte. Il forum consultivo discute la conclusione e lo studio di riesame.

8.  
Qualora si introduca o si riscali un'etichetta, la Commissione assicura che nella classe di efficienza energetica A verosimilmente non figurino prodotti al momento dell'introduzione dell'etichetta e che il tempo previsto entro cui la maggior parte dei modelli rientri in questa classe sia di almeno dieci anni.
9.  
In deroga al paragrafo 8, qualora si preveda che la tecnologia si evolva più rapidamente, si stabiliscono requisiti tali da garantire che nessun prodotto rientri nelle classi energetiche A e B al momento dell'introduzione dell'etichetta.
10.  
Laddove, per un dato gruppo di prodotti, i modelli della classe di efficienza energetica E, F o G non possano più essere immessi sul mercato o messi in servizio in forza di una misura di esecuzione per la progettazione ecocompatibile adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, la classe o le classi in questione figurano in grigio sull'etichetta, come precisato nel pertinente atto delegato. L'etichetta con le classi ombreggiate in grigio si applica esclusivamente alle nuove unità di prodotto immesse sul mercato o messe in servizio.
11.  
Laddove, per motivi tecnici, sia impossibile definire sette classi di efficienza energetica corrispondenti a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista del cliente, l'etichetta, in deroga all'articolo 2, punto 14, può contenere un numero inferiore di classi. In tali casi si mantiene la scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso.
12.  
La Commissione esercita i poteri e gli obblighi ad essa conferiti dal presente articolo conformemente all'articolo 16.
13.  

Quando, ai sensi dei paragrafi 1 o 3, un'etichetta è riscalata:

a) 

il fornitore, all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato, fornisce le etichette esistenti, quelle riscalate e le schede informative del prodotto ai distributori per un periodo che inizia quattro mesi prima della data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata.

In deroga al primo comma della presente lettera, se le etichette esistenti e quelle riscalate richiedono diverse prove del modello, il fornitore può scegliere di non fornire l'etichetta esistente con le unità dei modelli immessi sul mercato o messi in servizio durante il periodo di quattro mesi prima della data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata, se nessuna unità appartenente al medesimo modello o a modelli equivalenti è stata immessa sul mercato o messa in servizio prima dell'inizio del suddetto periodo di quattro mesi. In tal caso, il distributore non mette in vendita le unità in questione prima di tale data. Il fornitore informa il distributore interessato di tale conseguenza non appena possibile, anche quando include tali unità nelle sue offerte al distributore;

b) 

il fornitore, per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima del periodo di quattro mesi, fornisce l'etichetta riscalata su richiesta del distributore conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, a decorrere dall'inizio di tale periodo. Per tali prodotti, il distributore ottiene un'etichetta riscalata conformemente all'articolo 5, paragrafo 2.

In deroga al primo comma della presente lettera:

i) 

il distributore che non riesce a ottenere un'etichetta riscalata ai sensi del primo comma della presente lettera per le unità già in stock, in quanto il fornitore ha cessato le sue attività, è autorizzato a vendere tali unità esclusivamente con l'etichetta non riscalata fino a nove mesi dopo la data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata; oppure

ii) 

se l'etichetta non riscalata e quella riscalata richiedono diverse prove del modello, il fornitore è esentato dall'obbligo di fornire un'etichetta riscalata per le unità immesse sul mercato o messe in servizio anteriormente al periodo di quattro mesi, se nessuna unità appartenente al medesimo modello o a modelli equivalenti è stata immessa sul mercato o messa in servizio dopo l'inizio del suddetto periodo di quattro mesi. In tal caso, il distributore è autorizzato a vendere tali unità esclusivamente con l'etichetta non riscalata fino a 9 mesi dopo la data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata;

c) 

il distributore sostituisce le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, sia nei negozi che online, con quelle riscalate entro 14 giorni lavorativi a partire dalla data specificata nell'atto delegato pertinente per l'inizio dell'esposizione dell'etichetta riscalata. Il distributore non espone le etichette riscalate prima di tale data.

In deroga alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, gli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera e), possono prevedere norme specifiche per le etichette energetiche stampigliate sull'imballaggio.

Articolo 12

Banca dati dei prodotti

1.  
La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti composta da una parte pubblica, da una parte relativa alla conformità e da un portale online che dà accesso alle due parti.

La banca dati dei prodotti non sostituisce né modifica le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato.

2.  

La banca dati dei prodotti serve per i seguenti scopi:

▼M1

a) 

assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e dei pertinenti atti delegati, inclusa la loro applicazione, e a norma del regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 );

▼B

b) 

fornire al pubblico informazioni riguardanti i prodotti immessi sul mercato e le loro etichette energetiche, e le schede informative del prodotto;

c) 

fornire alla Commissione informazioni aggiornate sull'efficienza energetica dei prodotti per riesaminare le etichette energetiche.

3.  
La parte pubblica della banca dati e il portale online contengono le informazioni di cui all'allegato I, punti 1 e 2 rispettivamente, che sono rese pubbliche. La parte pubblica della banca dati soddisfa i criteri di cui al paragrafo 7 del presente articolo e i criteri funzionali di cui all'allegato I, punto 4.
4.  
La parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti è accessibile esclusivamente alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione e contiene le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, comprese le parti specifiche della documentazione tecnica di cui al paragrafo 5 del presente articolo. La parte relativa alla conformità soddisfa i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, nonché i criteri funzionali di cui all'allegato I, punto 4.
5.  

Le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore inserisce nella banca dati riguardano soltanto:

a) 

una descrizione generale del modello, che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;

b) 

i riferimenti alle norme armonizzate applicate o ad altre norme di misurazione utilizzate;

c) 

precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio, o quando viene sottoposto a prove;

d) 

i parametri tecnici misurati del modello;

e) 

i calcoli eseguiti con i parametri misurati;

f) 

le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b).

Su base volontaria, il fornitore può inoltre caricare nella banca dati parti aggiuntive della documentazione tecnica.

6.  
Qualora dati diversi da quelli di cui al paragrafo 5 o non disponibili nella parte pubblica della banca dati si rendano necessari alle autorità di vigilanza del mercato e/o alla Commissione per svolgere i compiti di cui al presente regolamento, esse devono essere in grado di ottenerli dal fornitore su richiesta.
7.  

La banca dati dei prodotti è stabilita in conformità dei seguenti criteri:

a) 

riduzione al minimo dell'onere amministrativo per il fornitore e gli altri utenti della banca dati;

b) 

facilità d'uso ed efficienza in termini di costi; e

c) 

che siano evitate automaticamente le registrazioni in soprannumero.

8.  

La parte relativa alla conformità della banca dati è stabilita in conformità dei seguenti criteri:

a) 

protezione dall'uso involontario e tutela delle informazioni riservate mediante disposizioni rigorose in materia di sicurezza;

b) 

diritti di accesso sulla base del principio della necessità di conoscere;

c) 

trattamento dei dati personali in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e della direttiva 95/46/CE, a seconda dei casi;

d) 

limitazioni dell'accesso ai dati, in modo da evitare la riproduzione di insiemi di dati più ampi;

e) 

tracciabilità dell'accesso ai dati da parte del fornitore per quanto riguarda la sua documentazione tecnica.

9.  
I dati contenuti nella parte relativa alla conformità della banca dati sono trattati conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione ( 11 ). In particolare, si applicano le disposizioni specifiche in materia di cibersicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione ( 12 ) e le relative norme di attuazione. Il livello di riservatezza è commisurato al danno derivante dalla divulgazione dei dati a persone non autorizzate.
10.  
Il fornitore ha accesso alle informazioni da esso inserite nella banca dati dei prodotti e il diritto di modificarle, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2. A fini di vigilanza del mercato si tiene un registro delle versioni modificate, conservando traccia delle date delle eventuali modifiche.
11.  
I clienti che utilizzano la parte pubblica della banca dati dei prodotti sono in grado di reperire facilmente la migliore classe energetica popolata per ciascun gruppo di prodotti, in modo da poter confrontare le caratteristiche dei modelli e scegliere i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico.
12.  
Alla Commissione è conferito il potere di precisare, mediante atti di esecuzione, i dettagli operativi della banca dati dei prodotti. Previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 14, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 13

Norme armonizzate

1.  
Dopo aver adottato, ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, un atto delegato che stabilisce specifici requisiti di etichettatura, la Commissione, in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti alle norme armonizzate che soddisfano i pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato.
2.  
Laddove tali norme armonizzate si applichino durante la valutazione di conformità di un prodotto, il modello si presume conforme ai pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato.
3.  
Le norme armonizzate mirano a simulare condizioni di utilizzo quanto più reali possibile, mantenendo nel contempo un metodo di prova standard. I metodi di prova tengono inoltre conto delle spese accessorie per l'industria e le piccole e medie imprese (PMI).
4.  
I metodi di misurazione e di calcolo previsti dalle norme armonizzate sono affidabili, accurati e riproducibili, nonché in linea con i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

Articolo 14

Forum consultivo

1.  
Nello svolgimento delle sue attività a norma del presente regolamento, la Commissione assicura, rispetto a ciascun atto delegato adottato a norma dell'articolo 16 e a ciascun atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 12, paragrafo 12, del presente regolamento, una partecipazione equilibrata dei rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate al gruppo di prodotti in questione, come l'industria, PMI e artigiani compresi, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi di tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori. A tal fine la Commissione istituisce un forum consultivo che riunisce tutte le suddette parti. Il forum consultivo è combinato con il forum consultivo di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.
2.  
Ove opportuno, durante la preparazione di atti delegati, la Commissione sottopone a titolo di prova la grafica e il contenuto delle etichette di specifici gruppi di prodotti a gruppi rappresentativi di clienti dell'Unione, per accertare che le etichette siano comprese correttamente.

Articolo 15

Piano di lavoro

La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 14, stabilisce un piano di lavoro a lungo termine, che è reso pubblico. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione degli atti delegati. Il piano di lavoro fissa altresì i programmi di revisione e riscalaggio delle etichette per i gruppi di prodotti in conformità dell'articolo 11, paragrafi 4 e 5, fatta eccezione per il riscalaggio delle etichette in vigore al 1o agosto 2017, il cui riscalaggio è disciplinato dall'articolo 11 del presente regolamento.

La Commissione aggiorna periodicamente il piano di lavoro previa consultazione del forum consultivo. Il piano di lavoro può essere combinato con il piano di lavoro di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE ed è sottoposto a revisione ogni tre anni.

La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e il Consiglio circa i progressi compiuti nell'attuazione del piano di lavoro.

Articolo 16

Atti delegati

1.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento fissando requisiti dettagliati relativi alle etichette per specifici gruppi di prodotti.
2.  

Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 specificano i gruppi di prodotti che soddisfano i criteri seguenti:

a) 

in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato dell'Unione, il gruppo di prodotti ha un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse;

b) 

all'interno del gruppo di prodotti, i modelli con funzionalità equivalenti differiscono notevolmente nei pertinenti livelli di prestazione;

c) 

non vi sono ripercussioni negative rilevanti per quanto riguarda l'accessibilità economica e il costo del ciclo di vita del gruppo di prodotti;

d) 

l'introduzione di requisiti di etichettatura energetica per un gruppo di prodotti non ha ripercussioni negative rilevanti sulla funzionalità del prodotto durante l'utilizzo.

3.  

Gli atti delegati relativi a specifici gruppi di prodotti precisano, in particolare:

a) 

la definizione dello specifico gruppo di prodotti rientrante nella definizione di «prodotto connesso all'energia» di cui all'articolo 2, punto 1), che deve essere disciplinato dai requisiti dettagliati di etichettatura;

b) 

la grafica e il contenuto dell'etichetta, compresa una scala da A a G che indica il consumo energetico e che, per quanto possibile, ha caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti ed è comunque chiara e leggibile. I gradi da A a G della classificazione corrispondono a un risparmio considerevole di costi e di energia e a un'opportuna differenziazione dei prodotti dal punto di vista del cliente. Deve inoltre essere precisato in che modo i gradi da A a G della classificazione e, se del caso, il consumo di energia sono esposti in posizione evidente sull'etichetta;

c) 

se del caso, l'uso di altre risorse e informazioni supplementari relative al prodotto, nel qual caso l'etichetta sottolinea l'efficienza energetica del prodotto. Le informazioni supplementari sono univoche e non inficiano l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nel suo insieme per i clienti. Tali informazioni si basano su dati relativi alle caratteristiche fisiche del prodotto che possono essere misurate e verificate dalle autorità di vigilanza del mercato;

d) 

se del caso, l'inclusione di un riferimento sull'etichetta che consenta ai clienti di individuare i prodotti energetici intelligenti, vale a dire in grado di modificare e ottimizzare automaticamente i loro modelli di consumo in risposta a stimoli esterni (quali segnali da o tramite un sistema centrale di gestione dell'energia nelle abitazioni, segnali di prezzo, segnali di controllo diretto, misurazioni locali) o in grado di fornire altri servizi che aumentano l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili, con l'obiettivo di migliorare l'impatto ambientale del consumo di energia nell'intero sistema energetico;

e) 

l'esposizione dell'etichetta, ad esempio apposta sul singolo prodotto, senza danneggiarlo, stampigliata sull'imballaggio, trasmessa in formato elettronico o presentata online, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e delle implicazioni per i clienti, i fornitori e i distributori;

f) 

ove opportuno, i mezzi elettronici per etichettare i prodotti;

g) 

le modalità di fornitura dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto nella vendita a distanza;

h) 

il contenuto prescritto e, se del caso, il formato e altri dettagli riguardanti la scheda informativa del prodotto e la documentazione tecnica, ivi compresa la possibilità di inserire i parametri della scheda informativa del prodotto nella banca dati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1;

i) 

le tolleranze ammesse ai fini della verifica che devono essere utilizzate dagli Stati membri per verificare la conformità ai requisiti;

j) 

come la classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza figurante sull'etichetta sono inserite nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale, inclusi gli aspetti di leggibilità e visibilità;

k) 

i metodi di misurazione e di calcolo di cui all'articolo 13 per determinare le informazioni contenute nell'etichetta e nella scheda informativa del prodotto, inclusa la definizione dell'indice di efficienza energetica (IEE) o parametro equivalente;

l) 

se negli apparecchi più grandi sia necessario un livello di efficienza energetica più elevato per conseguire una data classe di efficienza energetica;

m) 

il formato di eventuali riferimenti supplementari sull'etichetta che consentono ai clienti di accedere per via elettronica a informazioni più dettagliate sulle prestazioni del prodotto contenute nella scheda informativa del prodotto. Il formato di tali riferimenti possono assumere la forma di un indirizzo di sito web, un codice dinamico di risposta rapida (codice QR), un link alle etichette online o altro mezzo opportuno orientato al consumatore;

n) 

se del caso, come le classi di efficienza energetica che descrivono il consumo di energia del prodotto durante l'uso debbano essere indicate sulla visualizzazione interattiva del prodotto;

o) 

la data della valutazione e della revisione dell'atto delegato che eventualmente ne consegue;

p) 

se del caso, le differenze nelle prestazioni energetiche in regioni climatiche diverse;

q) 

per quanto riguarda l'obbligo di conservare le informazioni nella parte relativa alla conformità della banca dati di cui all'articolo 4, paragrafo 6, un periodo di conservazione inferiore a 15 anni, ove opportuno in relazione alla vita media del prodotto.

4.  
La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuno specifico gruppo di prodotti. Quando la Commissione decide in merito alla tempistica per l'adozione dell'atto delegato per uno specifico gruppo di prodotti, non ritarda l'adozione per motivi connessi all'adozione di un atto delegato relativo ad un altro specifico gruppo di prodotti, salvo in circostanze eccezionali.
5.  
La Commissione tiene un inventario aggiornato di tutti gli atti delegati pertinenti, nonché delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE, inclusi riferimenti completi a tutte le norme armonizzate pertinenti.

Articolo 17

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafi 4 e 5 e all'articolo 16 è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 1o agosto 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafi 4 e 5 e all'articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta esperti designati da ogni Stato membro in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. La consultazione degli esperti degli Stati membri ha luogo dopo la consultazione prevista dall'articolo 14.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 4 e 5 e dell'articolo 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita dal comitato stabilito dall'articolo 19 della direttiva 2009/125/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 19

Valutazione e relazioni

Entro il 2 agosto 2025, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta l'efficacia del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso nel permettere ai clienti di scegliere prodotti più efficienti, tenendo conto dell'impatto sulle imprese, del consumo di energia, delle emissioni di gas a effetto serra, delle attività di vigilanza del mercato e dei costi di creazione e manutenzione della banca dati.

Articolo 20

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.  
La direttiva 2010/30/UE è abrogata a decorrere dal 1o agosto 2017.
2.  
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
3.  
Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato o messe in servizio conformemente alla direttiva 2010/30/UE prima del 1o agosto 2017, il fornitore, per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stata fabbricata l'ultima unità, mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.
4.  
Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono abrogati da un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento che disciplini il pertinente gruppo di prodotti.

Gli obblighi di cui al presente regolamento si applicano in relazione ai gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE.

5.  
Per quanto riguarda i gruppi di prodotti già disciplinati da atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE o della direttiva 96/60/CE, laddove la Commissione adotti atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, la classificazione di efficienza energetica stabilita dalla direttiva 2010/30/UE può, in deroga all'articolo 16, paragrafo 3), lettera b), del presente regolamento, continuare ad applicarsi fino alla data in cui gli atti delegati che introducono le etichette riscalate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento diventino applicabili.

Articolo 21

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2017.

In deroga al secondo comma, l'articolo 4 relativo agli obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLA BANCA DATI DEI PRODOTTI E CRITERI FUNZIONALI PER LA PARTE PUBBLICA DELLA BANCA DATI

1. Informazioni che devono essere inserite dal fornitore nella parte pubblica della banca dati:

a) 

nome o marchio, indirizzo, informazioni di contatto e altra identificazione giuridica del fornitore;

b) 

identificativo del modello;

c) 

etichetta in formato elettronico;

d) 

classe o classi di efficienza energetica e altri parametri che figurano sull'etichetta;

e) 

parametri della scheda informativa del prodotto in formato elettronico.

2. Informazioni che devono essere inserite dalla Commissione nel portale online:

a) 

informazioni di contatto delle autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro;

b) 

piano di lavoro a norma dell'articolo 15;

c) 

verbali del forum consultivo;

d) 

un inventario degli atti delegati e di esecuzione, dei metodi provvisori di misurazione e calcolo e delle norme armonizzate applicabili.

3. Informazioni che devono essere inserite dal fornitore nella parte relativa alla conformità della banca dati:

a) 

identificativo del modello di tutti i modelli equivalenti già immessi sul mercato;

b) 

la documentazione tecnica di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

La Commissione fornisce un link al sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), che contiene i risultati dei controlli di conformità eseguiti dagli Stati membri e le misure provvisorie adottate.

4. Criteri funzionali per la parte pubblica della banca dati dei prodotti:

a) 

ciascun modello di prodotto è consultabile sotto forma di registrazione individuale;

b) 

ne risulta un singolo fascicolo, che può essere visualizzato, scaricato e stampato, contenente l'etichetta energetica di ciascun modello, nonché le versioni linguistiche della scheda informativa del prodotto completa, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;

c) 

le informazioni sono presentate in un formato leggibile mediante dispositivi informatici, consultabile e differenziabile, e rispettano le norme aperte per l'uso da parte di terzi, a titolo gratuito;

d) 

è istituito e mantenuto un ufficio di assistenza o punto di contatto per il fornitore, cui è fatto chiaro riferimento sul portale.




ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA



Direttiva 2010/30/UE

Il presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 1, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, punto 1)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, punto 22)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, punto 13)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, punto 14)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, punto 8)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, punto 9)

Articolo 2, lettera k)

Articolo 3

Articolo 7

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 6, lettera b), e articolo 9

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, lettera a)

Articolo 5

Articolo 4, lettera b)

Articolo 4, lettera c)

Articolo 6, lettera a)

Articolo 4, lettera d)

Articolo 6, lettera a)

Articolo 5

Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 6

Articolo 5, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, lettera b), punti i), ii), iii) e iv)

Articolo 4, paragrafo 6, e allegato I

Articolo 5, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 5, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 5, lettera d), secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 5, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 5, lettera f)

Articolo 5, lettera g)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 5, lettera h)

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 6

Articolo 6, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7

Articolo 16, paragrafo 3, lettere e) e g)

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 16

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 10, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 16, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 14

Articolo 10, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 3, lettera k)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 16, paragrafo 3, lettera h)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 16, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), secondo comma

Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), terzo comma

Articolo 16, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), quarto comma

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), quinto comma

Articolo 11

Articolo 10, paragrafo 4, lettera e)

Articolo 16, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera f)

Articolo 16, paragrafo 3, lettera h)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera g)

Articolo 16, paragrafo 3, lettera j)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera h)

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4, lettera i)

Articolo 16, paragrafo 3, lettera i)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera j)

Articolo 16, paragrafo 3, lettera o)

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 17, paragrafo 6

Articolo 14

Articolo 19

Articolo 15

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 20

Articolo 18

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 21

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II



( 1 ) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1).

( 3 ) Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83).

( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43).

( 5 ) Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1).

( 6 ) Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).

( 7 ) Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).

( 8 ) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64).

( 9 ) Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).

( 10 ) Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1).

( 11 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

( 12 ) Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).

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