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Document 02017R1369-20210501
Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02017R1369 — IT — 01.05.2021 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) 2017/1369 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2020/740 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2020 |
L 177 |
1 |
5.6.2020 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1369 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2017
che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento non si applica:
ai prodotti di seconda mano, a meno che essi non siano importati da un paese terzo;
ai mezzi di trasporto per persone o merci.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«prodotto connesso all'energia» o «prodotto», il bene o il sistema che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato o messo in servizio, incluse le parti che hanno un impatto sul consumo di energia durante l'uso che sono immesse sul mercato o messe in servizio per i clienti e destinate a essere integrate nei prodotti;
«gruppo di prodotti», un gruppo di prodotti che hanno la stessa funzionalità principale;
«sistema», la combinazione di diversi beni che, se uniti, svolgono una funzione specifica nell'ambiente previsto e la cui efficienza energetica può quindi essere determinata come un'entità unica;
«modello», la versione del prodotto nella quale tutte le unità presentano le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per l'etichetta e per la scheda informativa nonché il medesimo identificativo del modello;
«identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore;
«modello equivalente», il modello che ha le stesse caratteristiche tecniche pertinenti per l'etichetta e la stessa scheda informativa, ma che è immesso sul mercato o messo in servizio dal medesimo fornitore di un altro modello con diverso identificativo del modello;
«messa a disposizione sul mercato», la fornitura di un prodotto per la distribuzione o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
«immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;
«messa in servizio», il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti nel mercato dell'Unione;
«fabbricante», la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
«mandatario», la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
«importatore», la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;
«distributore», il dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o meno;
«fornitore», il fabbricante stabilito nell'Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell'Unione, oppure l'importatore che immette il prodotto sul mercato dell'Unione;
«vendita a distanza», l'offerta per vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale cliente non possa prendere visione del prodotto offerto;
«cliente», la persona fisica o giuridica che compra, noleggia o riceve un prodotto per uso proprio personale, agendo o meno per fini che esulano dalla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
«efficienza energetica», il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;
«norma armonizzata», la norma definita nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
«etichetta», la presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, corredata di una scala chiusa che utilizza soltanto lettere da A a G, ciascuna delle quali rappresenta una classe che corrisponde a risparmi energetici, in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a informare i clienti circa l'efficienza energetica e il consumo energetico; essa comprende le etichette riscalate e le etichette con un numero di classi e colori inferiore a norma dell'articolo 11, paragrafi 10 e11;
«riscalaggio», l'esercizio inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari per conseguire la classe di efficienza energetica che figura sull'etichetta di un particolare gruppo di prodotti;
«etichetta riscalata», l'etichetta di un particolare gruppo di prodotti che ha subito un riscalaggio ed è distinguibile dalle etichette precedenti il riscalaggio pur mantenendo una coerenza visiva e percettibile con l'insieme delle etichette;
«scheda informativa del prodotto», il documento standardizzato contenente informazioni relative ad un prodotto, in forma cartacea o elettronica;
«documentazione tecnica», la documentazione sufficiente a permettere alle autorità di vigilanza del mercato l'accertamento della precisione dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto, compresi i risultati delle prove o analoghi elementi tecnici di prova;
«informazioni supplementari», le informazioni, contenute in un atto delegato, sulle prestazioni funzionali e ambientali di un prodotto;
«banca dati dei prodotti», una raccolta dei dati relativi ai prodotti, che è organizzata in maniera sistematica e che è composta da una parte pubblica orientata al consumatore, in cui le informazioni concernenti i parametri dei singoli prodotti sono accessibili per via elettronica, da un portale online per l'accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti;
«tolleranza ammessa ai fini della verifica», la deviazione massima ammissibile dei risultati di misurazione e calcolo delle prove di verifica effettuate dalle, o per conto delle, autorità di vigilanza del mercato rispetto ai valori dei parametri dichiarati o pubblicati, che riflette la deviazione derivante dalla variazione interlaboratorio.
Articolo 3
Obblighi generali dei fornitori
In alternativa alla scheda informativa del prodotto, gli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera h), possono disporre che sia sufficiente per il fornitore di indicare i parametri di tale scheda informativa del prodotto nella banca dati dei prodotti. In tal caso, il fornitore mette a disposizione del distributore, su richiesta, la scheda informativa del prodotto in forma cartacea.
Gli atti delegati possono prevedere che l'etichetta sia stampigliata sull'imballaggio del prodotto.
Articolo 4
Obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti
Fino all'inserimento dei dati nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.
Articolo 5
Obblighi dei distributori
Il distributore:
espone in modo visibile, anche nella vendita a distanza online, l'etichetta ottenuta dal fornitore o messa a disposizione conformemente al paragrafo 2 per le unità di un modello disciplinato dal pertinente atto delegato; e
su richiesta, mette a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma fisica presso il punto vendita.
Articolo 6
Altri obblighi dei fornitori e dei distributori
Il fornitore e il distributore:
fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull'etichetta nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello conformemente al relativo atto delegato;
collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati che rientrano nelle loro responsabilità;
in relazione ai prodotti disciplinati dagli atti delegati, non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni di altro tipo non conformi agli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati, ove ciò possa indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia o di altre risorse durante l'uso;
in relazione ai prodotti non disciplinati dagli atti delegati, non forniscono né espongono etichette che imitano le etichette previste dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati;
per i prodotti non connessi all'energia, non forniscono né espongono etichette che imitano le etichette previste dal presente regolamento o dagli atti delegati.
La lettera d) del primo comma non riguarda le etichette previste dal diritto nazionale, a meno che tali etichette non siano previste dagli atti delegati.
Articolo 7
Obblighi degli Stati membri
Entro il 1o agosto 2017 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al primo comma, che non sono state precedentemente notificate e notificano alla Commissione tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.
Articolo 8
Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione
Tali scambi di informazioni sono effettuati anche quando i risultati delle prove indicano che il prodotto ottempera al presente regolamento e al pertinente atto delegato.
Articolo 9
Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi
Alle misure di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate a norma del paragrafo 5. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, segnatamente:
i dati necessari a identificare il prodotto non conforme;
l'origine del prodotto;
la natura dell'asserita non conformità e il rischio di cui trattasi;
la natura e la durata delle misure nazionali adottate e le ragioni addotte dal fornitore o, se del caso, dal distributore;
In particolare le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità è dovuta al fatto che il prodotto non rispetta gli obblighi relativi ad aspetti della tutela dell'interesse pubblico stabiliti nel presente regolamento o a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13 che conferiscono la presunzione di conformità.
Articolo 10
Procedura di salvaguardia dell'Unione
In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno e può suggerire una misura alternativa appropriata. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Articolo 11
Procedura per l'introduzione e il riscalaggio delle etichette
In deroga all'obbligo di conseguire un risparmio considerevole di costi e di energia di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), quando il riscalaggio non può realizzare tale risparmio, essa garantisce almeno una scala da A a G omogenea.
Nel determinare l'ordine dei gruppi di prodotti da riscalare, la Commissione considera la proporzione di prodotti nelle classi più elevate.
In deroga al paragrafo 4, la Commissione:
presenta valutazioni per i gruppi di prodotti disciplinati dai regolamenti delegati (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013 e (UE) 2015/1187 entro il 2 agosto 2025 in vista del loro riscalaggio, e, se del caso, adotta, entro il 2 agosto 2026, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento introducendo etichette riscalate da A a G.
In ogni caso, gli atti delegati che introducono etichette riscalate da A a G sono adottati entro il 2 agosto 2030;
adotta, entro il 2 novembre 2018, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento al fine di integrare il presente regolamento introducendo etichette riscalate da A a G per i gruppi di prodotti disciplinati dai regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010 ( 5 ), (UE) n. 1060/2010 ( 6 ), (UE) n. 1061/2010 ( 7 ), (UE) n. 1062/2010 ( 8 ) e (UE) n. 874/2012 ( 9 ) della Commissione e dalla direttiva 96/60/CE, con l'obiettivo di esporre le etichette riscalate, sia nei negozi che online, 12 mesi dopo la loro entrata in vigore.
Per quanto riguarda i prodotti per i quali la Commissione può riscalare ulteriormente le etichette in conformità del paragrafo 3, la Commissione riesamina l'etichetta ai fini del riscalaggio se ritiene che:
il 30 % delle unità dei modelli appartenenti a un gruppo di prodotti venduto sul mercato dell'Unione rientri nella classe di efficienza energetica più elevata A e che ci si possa aspettare un'ulteriore evoluzione tecnologica; oppure
il 50 % delle unità dei modelli appartenenti a un gruppo di prodotti venduto sul mercato dell'Unione rientri nelle due classi di efficienza energetica più elevate A e B e che ci si possa aspettare un'ulteriore evoluzione tecnologica.
Se, per uno specifico gruppo di prodotti, tali condizioni non sono soddisfatte entro otto anni dall'entrata in vigore del relativo atto delegato, la Commissione individua le eventuali barriere che hanno impedito all'etichetta di svolgere il suo ruolo.
Nel caso di nuove etichette, effettua uno studio preparatorio sulla base dell'elenco indicativo dei gruppi di prodotti indicati nel piano di lavoro.
La Commissione completa il suo studio di riesame e presenta i risultati nonché, se del caso, un progetto di atto delegato al forum consultivo entro 36 mesi dal momento in cui la Commissione è addivenuta alla conclusione che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b) sono soddisfatte. Il forum consultivo discute la conclusione e lo studio di riesame.
Quando, ai sensi dei paragrafi 1 o 3, un'etichetta è riscalata:
il fornitore, all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato, fornisce le etichette esistenti, quelle riscalate e le schede informative del prodotto ai distributori per un periodo che inizia quattro mesi prima della data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata.
In deroga al primo comma della presente lettera, se le etichette esistenti e quelle riscalate richiedono diverse prove del modello, il fornitore può scegliere di non fornire l'etichetta esistente con le unità dei modelli immessi sul mercato o messi in servizio durante il periodo di quattro mesi prima della data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata, se nessuna unità appartenente al medesimo modello o a modelli equivalenti è stata immessa sul mercato o messa in servizio prima dell'inizio del suddetto periodo di quattro mesi. In tal caso, il distributore non mette in vendita le unità in questione prima di tale data. Il fornitore informa il distributore interessato di tale conseguenza non appena possibile, anche quando include tali unità nelle sue offerte al distributore;
il fornitore, per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima del periodo di quattro mesi, fornisce l'etichetta riscalata su richiesta del distributore conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, a decorrere dall'inizio di tale periodo. Per tali prodotti, il distributore ottiene un'etichetta riscalata conformemente all'articolo 5, paragrafo 2.
In deroga al primo comma della presente lettera:
il distributore che non riesce a ottenere un'etichetta riscalata ai sensi del primo comma della presente lettera per le unità già in stock, in quanto il fornitore ha cessato le sue attività, è autorizzato a vendere tali unità esclusivamente con l'etichetta non riscalata fino a nove mesi dopo la data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata; oppure
se l'etichetta non riscalata e quella riscalata richiedono diverse prove del modello, il fornitore è esentato dall'obbligo di fornire un'etichetta riscalata per le unità immesse sul mercato o messe in servizio anteriormente al periodo di quattro mesi, se nessuna unità appartenente al medesimo modello o a modelli equivalenti è stata immessa sul mercato o messa in servizio dopo l'inizio del suddetto periodo di quattro mesi. In tal caso, il distributore è autorizzato a vendere tali unità esclusivamente con l'etichetta non riscalata fino a 9 mesi dopo la data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata;
il distributore sostituisce le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, sia nei negozi che online, con quelle riscalate entro 14 giorni lavorativi a partire dalla data specificata nell'atto delegato pertinente per l'inizio dell'esposizione dell'etichetta riscalata. Il distributore non espone le etichette riscalate prima di tale data.
In deroga alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, gli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera e), possono prevedere norme specifiche per le etichette energetiche stampigliate sull'imballaggio.
Articolo 12
Banca dati dei prodotti
La banca dati dei prodotti non sostituisce né modifica le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato.
La banca dati dei prodotti serve per i seguenti scopi:
assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e dei pertinenti atti delegati, inclusa la loro applicazione, e a norma del regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 );
fornire al pubblico informazioni riguardanti i prodotti immessi sul mercato e le loro etichette energetiche, e le schede informative del prodotto;
fornire alla Commissione informazioni aggiornate sull'efficienza energetica dei prodotti per riesaminare le etichette energetiche.
Le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore inserisce nella banca dati riguardano soltanto:
una descrizione generale del modello, che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;
i riferimenti alle norme armonizzate applicate o ad altre norme di misurazione utilizzate;
precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio, o quando viene sottoposto a prove;
i parametri tecnici misurati del modello;
i calcoli eseguiti con i parametri misurati;
le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b).
Su base volontaria, il fornitore può inoltre caricare nella banca dati parti aggiuntive della documentazione tecnica.
La banca dati dei prodotti è stabilita in conformità dei seguenti criteri:
riduzione al minimo dell'onere amministrativo per il fornitore e gli altri utenti della banca dati;
facilità d'uso ed efficienza in termini di costi; e
che siano evitate automaticamente le registrazioni in soprannumero.
La parte relativa alla conformità della banca dati è stabilita in conformità dei seguenti criteri:
protezione dall'uso involontario e tutela delle informazioni riservate mediante disposizioni rigorose in materia di sicurezza;
diritti di accesso sulla base del principio della necessità di conoscere;
trattamento dei dati personali in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e della direttiva 95/46/CE, a seconda dei casi;
limitazioni dell'accesso ai dati, in modo da evitare la riproduzione di insiemi di dati più ampi;
tracciabilità dell'accesso ai dati da parte del fornitore per quanto riguarda la sua documentazione tecnica.
Articolo 13
Norme armonizzate
Articolo 14
Forum consultivo
Articolo 15
Piano di lavoro
La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 14, stabilisce un piano di lavoro a lungo termine, che è reso pubblico. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione degli atti delegati. Il piano di lavoro fissa altresì i programmi di revisione e riscalaggio delle etichette per i gruppi di prodotti in conformità dell'articolo 11, paragrafi 4 e 5, fatta eccezione per il riscalaggio delle etichette in vigore al 1o agosto 2017, il cui riscalaggio è disciplinato dall'articolo 11 del presente regolamento.
La Commissione aggiorna periodicamente il piano di lavoro previa consultazione del forum consultivo. Il piano di lavoro può essere combinato con il piano di lavoro di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE ed è sottoposto a revisione ogni tre anni.
La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e il Consiglio circa i progressi compiuti nell'attuazione del piano di lavoro.
Articolo 16
Atti delegati
Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 specificano i gruppi di prodotti che soddisfano i criteri seguenti:
in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato dell'Unione, il gruppo di prodotti ha un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse;
all'interno del gruppo di prodotti, i modelli con funzionalità equivalenti differiscono notevolmente nei pertinenti livelli di prestazione;
non vi sono ripercussioni negative rilevanti per quanto riguarda l'accessibilità economica e il costo del ciclo di vita del gruppo di prodotti;
l'introduzione di requisiti di etichettatura energetica per un gruppo di prodotti non ha ripercussioni negative rilevanti sulla funzionalità del prodotto durante l'utilizzo.
Gli atti delegati relativi a specifici gruppi di prodotti precisano, in particolare:
la definizione dello specifico gruppo di prodotti rientrante nella definizione di «prodotto connesso all'energia» di cui all'articolo 2, punto 1), che deve essere disciplinato dai requisiti dettagliati di etichettatura;
la grafica e il contenuto dell'etichetta, compresa una scala da A a G che indica il consumo energetico e che, per quanto possibile, ha caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti ed è comunque chiara e leggibile. I gradi da A a G della classificazione corrispondono a un risparmio considerevole di costi e di energia e a un'opportuna differenziazione dei prodotti dal punto di vista del cliente. Deve inoltre essere precisato in che modo i gradi da A a G della classificazione e, se del caso, il consumo di energia sono esposti in posizione evidente sull'etichetta;
se del caso, l'uso di altre risorse e informazioni supplementari relative al prodotto, nel qual caso l'etichetta sottolinea l'efficienza energetica del prodotto. Le informazioni supplementari sono univoche e non inficiano l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nel suo insieme per i clienti. Tali informazioni si basano su dati relativi alle caratteristiche fisiche del prodotto che possono essere misurate e verificate dalle autorità di vigilanza del mercato;
se del caso, l'inclusione di un riferimento sull'etichetta che consenta ai clienti di individuare i prodotti energetici intelligenti, vale a dire in grado di modificare e ottimizzare automaticamente i loro modelli di consumo in risposta a stimoli esterni (quali segnali da o tramite un sistema centrale di gestione dell'energia nelle abitazioni, segnali di prezzo, segnali di controllo diretto, misurazioni locali) o in grado di fornire altri servizi che aumentano l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili, con l'obiettivo di migliorare l'impatto ambientale del consumo di energia nell'intero sistema energetico;
l'esposizione dell'etichetta, ad esempio apposta sul singolo prodotto, senza danneggiarlo, stampigliata sull'imballaggio, trasmessa in formato elettronico o presentata online, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e delle implicazioni per i clienti, i fornitori e i distributori;
ove opportuno, i mezzi elettronici per etichettare i prodotti;
le modalità di fornitura dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto nella vendita a distanza;
il contenuto prescritto e, se del caso, il formato e altri dettagli riguardanti la scheda informativa del prodotto e la documentazione tecnica, ivi compresa la possibilità di inserire i parametri della scheda informativa del prodotto nella banca dati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1;
le tolleranze ammesse ai fini della verifica che devono essere utilizzate dagli Stati membri per verificare la conformità ai requisiti;
come la classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza figurante sull'etichetta sono inserite nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale, inclusi gli aspetti di leggibilità e visibilità;
i metodi di misurazione e di calcolo di cui all'articolo 13 per determinare le informazioni contenute nell'etichetta e nella scheda informativa del prodotto, inclusa la definizione dell'indice di efficienza energetica (IEE) o parametro equivalente;
se negli apparecchi più grandi sia necessario un livello di efficienza energetica più elevato per conseguire una data classe di efficienza energetica;
il formato di eventuali riferimenti supplementari sull'etichetta che consentono ai clienti di accedere per via elettronica a informazioni più dettagliate sulle prestazioni del prodotto contenute nella scheda informativa del prodotto. Il formato di tali riferimenti possono assumere la forma di un indirizzo di sito web, un codice dinamico di risposta rapida (codice QR), un link alle etichette online o altro mezzo opportuno orientato al consumatore;
se del caso, come le classi di efficienza energetica che descrivono il consumo di energia del prodotto durante l'uso debbano essere indicate sulla visualizzazione interattiva del prodotto;
la data della valutazione e della revisione dell'atto delegato che eventualmente ne consegue;
se del caso, le differenze nelle prestazioni energetiche in regioni climatiche diverse;
per quanto riguarda l'obbligo di conservare le informazioni nella parte relativa alla conformità della banca dati di cui all'articolo 4, paragrafo 6, un periodo di conservazione inferiore a 15 anni, ove opportuno in relazione alla vita media del prodotto.
Articolo 17
Esercizio della delega
Articolo 18
Procedura di comitato
Articolo 19
Valutazione e relazioni
Entro il 2 agosto 2025, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta l'efficacia del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso nel permettere ai clienti di scegliere prodotti più efficienti, tenendo conto dell'impatto sulle imprese, del consumo di energia, delle emissioni di gas a effetto serra, delle attività di vigilanza del mercato e dei costi di creazione e manutenzione della banca dati.
Articolo 20
Abrogazione e disposizioni transitorie
Gli obblighi di cui al presente regolamento si applicano in relazione ai gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE.
Articolo 21
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2017.
In deroga al secondo comma, l'articolo 4 relativo agli obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLA BANCA DATI DEI PRODOTTI E CRITERI FUNZIONALI PER LA PARTE PUBBLICA DELLA BANCA DATI
1. Informazioni che devono essere inserite dal fornitore nella parte pubblica della banca dati:
nome o marchio, indirizzo, informazioni di contatto e altra identificazione giuridica del fornitore;
identificativo del modello;
etichetta in formato elettronico;
classe o classi di efficienza energetica e altri parametri che figurano sull'etichetta;
parametri della scheda informativa del prodotto in formato elettronico.
2. Informazioni che devono essere inserite dalla Commissione nel portale online:
informazioni di contatto delle autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro;
piano di lavoro a norma dell'articolo 15;
verbali del forum consultivo;
un inventario degli atti delegati e di esecuzione, dei metodi provvisori di misurazione e calcolo e delle norme armonizzate applicabili.
3. Informazioni che devono essere inserite dal fornitore nella parte relativa alla conformità della banca dati:
identificativo del modello di tutti i modelli equivalenti già immessi sul mercato;
la documentazione tecnica di cui all'articolo 12, paragrafo 5.
La Commissione fornisce un link al sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), che contiene i risultati dei controlli di conformità eseguiti dagli Stati membri e le misure provvisorie adottate.
4. Criteri funzionali per la parte pubblica della banca dati dei prodotti:
ciascun modello di prodotto è consultabile sotto forma di registrazione individuale;
ne risulta un singolo fascicolo, che può essere visualizzato, scaricato e stampato, contenente l'etichetta energetica di ciascun modello, nonché le versioni linguistiche della scheda informativa del prodotto completa, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;
le informazioni sono presentate in un formato leggibile mediante dispositivi informatici, consultabile e differenziabile, e rispettano le norme aperte per l'uso da parte di terzi, a titolo gratuito;
è istituito e mantenuto un ufficio di assistenza o punto di contatto per il fornitore, cui è fatto chiaro riferimento sul portale.
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 2010/30/UE |
Il presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
— |
Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera c) |
— |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 2, lettera a) |
Articolo 2, punto 1) |
Articolo 2, lettera b) |
Articolo 2, punto 22) |
Articolo 2, lettera c) |
— |
Articolo 2, lettera d) |
— |
Articolo 2, lettera e) |
— |
Articolo 2, lettera f) |
— |
Articolo 2, lettera g) |
Articolo 2, punto 13) |
Articolo 2, lettera h) |
Articolo 2, punto 14) |
Articolo 2, lettera i) |
Articolo 2, punto 8) |
Articolo 2, lettera j) |
Articolo 2, punto 9) |
Articolo 2, lettera k) |
— |
Articolo 3 |
Articolo 7 |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 6, lettera c) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 6, lettera b), e articolo 9 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
— |
Articolo 4, lettera a) |
Articolo 5 |
Articolo 4, lettera b) |
— |
Articolo 4, lettera c) |
Articolo 6, lettera a) |
Articolo 4, lettera d) |
Articolo 6, lettera a) |
Articolo 5 |
Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 6 |
Articolo 5, lettera a) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 5, lettera b), punti i), ii), iii) e iv) |
Articolo 4, paragrafo 6, e allegato I |
Articolo 5, lettera c) |
Articolo 4, paragrafo 6 |
Articolo 5, lettera d) |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 5, lettera d), secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 5, lettera e) |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 5, lettera f) |
— |
Articolo 5, lettera g) |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 5, lettera h) |
— |
Articolo 6 |
Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 6 |
Articolo 6, lettera a) |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 6, lettera b) |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 7 |
Articolo 16, paragrafo 3, lettere e) e g) |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
— |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
— |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 16 |
Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 1, terzo comma |
— |
Articolo 10, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 16, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 10, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 16, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 10, paragrafo 2, lettera c) |
— |
Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) |
— |
Articolo 10, paragrafo 3, lettera b) |
— |
Articolo 10, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 14 |
Articolo 10, paragrafo 3, lettera d) |
— |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera a) |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera b) |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera k) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera c) |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera h) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d) |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), secondo comma |
— |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), terzo comma |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), quarto comma |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), quinto comma |
Articolo 11 |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera e) |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera e) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera f) |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera h) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera g) |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera j) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera h) |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera i) |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera i) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera j) |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera o) |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 5 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
— |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
Articolo 13 |
Articolo 17, paragrafo 6 |
Articolo 14 |
Articolo 19 |
Articolo 15 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 16 |
— |
Articolo 17 |
Articolo 20 |
Articolo 18 |
Articolo 21 |
Articolo 19 |
Articolo 21 |
Allegato I |
— |
— |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
( 1 ) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1).
( 3 ) Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83).
( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43).
( 5 ) Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1).
( 6 ) Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).
( 7 ) Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).
( 8 ) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64).
( 9 ) Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).
( 10 ) Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1).
( 11 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
( 12 ) Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).