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Document 02017R0583-20230605
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/583 of 14 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on transparency requirements for trading venues and investment firms in respect of bonds, structured finance products, emission allowances and derivatives (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02017R0583 — IT — 05.06.2023 — 003.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/583 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 087 del 31.3.2017, pag. 229) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/529 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2020 |
L 106 |
47 |
26.3.2021 |
|
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/629 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2022 |
L 115I |
1 |
13.4.2022 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/945 DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 2023 |
L 131 |
17 |
16.5.2023 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/583 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2016
che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DEFINIZIONI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«operazione a pacchetto» : operazione corrispondente ad una delle seguenti definizioni:
a)
operazione in un contratto derivato o altro strumento finanziario vincolato all'esecuzione simultanea di una operazione in una quantità equivalente dell'attività fisica sottostante [scambio con sottostante fisico; exchange for physical (EFP)];
b)
operazione che comporta l'esecuzione di due o più componenti dell'operazione in strumenti finanziari e che soddisfa le condizioni seguenti:
i)
è eseguita tra due o più controparti;
ii)
ciascuna componente dell'operazione comporta un concreto rischio economico o finanziario in connessione con tutte le altre componenti;
iii)
l'esecuzione di ciascuna componente è simultanea o vincolata all'esecuzione di tutte le altre componenti; |
2) |
«sistema basato sulla richiesta di quotazione ( request for quote)» : sistema di negoziazione che soddisfa le seguenti condizioni:
a)
un membro o un partecipante forniscono una o più quotazioni in risposta ad una richiesta di quotazione presentata da uno o più altri membri o partecipanti;
b)
la quotazione è eseguibile esclusivamente dal membro o partecipante richiedente;
c)
il membro o partecipante richiedente può concludere l'operazione, accettando la quotazione o le quotazioni fornite in risposta alla sua richiesta; |
3) |
«sistema di negoziazione a voce» : sistema di negoziazione in cui le operazioni tra i membri sono concluse mediante negoziazione a voce. |
CAPO II
TRASPARENZA PRE-NEGOZIAZIONE PER I MERCATI REGOLAMENTATI, I SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE E I SISTEMI ORGANIZZATI DI NEGOZIAZIONE
Articolo 2
Obblighi di trasparenza pre-negoziazione
[Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014]
I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblica la gamma dei prezzi di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, in funzione del tipo di sistema di negoziazione che gestiscono e nell'osservanza dei requisiti di informazione di cui all'allegato I.
Articolo 3
Ordini di dimensione elevata
[Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]
Un ordine è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato se al momento dell'immissione o ad ogni successiva modifica è pari o superiore alla dimensione minima di un ordine determinata secondo la metodologia di cui all'articolo 13.
Articolo 4
Tipo e dimensione minima degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini
[Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]
Il tipo di ordine conservato in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione per il quale si può derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione è un ordine che:
è destinato a essere pubblicato nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione ed è subordinato a condizioni obiettive predefinite dal protocollo del sistema;
non interagisce con altri interessi di negoziazione prima della pubblicazione nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione;
dopo la pubblicazione nel book di negoziazione interagisce con altri ordini in conformità alle regole applicabili agli ordini dello stesso tipo al momento della pubblicazione.
Gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione per i quali si può derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione hanno, al momento dell'immissione e ad ogni successiva modifica, le seguenti dimensioni:
nel caso di ordini iceberg, dimensione pari o superiore a 10 000 EUR;
per tutti gli altri ordini, dimensione pari o superiore al quantitativo minimo scambiabile fissato in anticipo dalle regole e dai protocolli del gestore del sistema.
Articolo 5
Dimensione specifica dello strumento finanziario
[Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]
I prezzi indicativi pre-negoziazione delle indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione superiori alla dimensione specifica dello strumento finanziario determinata conformemente al paragrafo 1 e inferiori alla dimensione elevata determinata conformemente all'articolo 3 sono considerati prossimi al prezzo degli interessi di negoziazione quando la sede di negoziazione rende pubblico uno degli elementi seguenti:
il miglior prezzo disponibile;
la media semplice dei prezzi;
il prezzo medio ponderato in base a volume, prezzo, ora o il numero di indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione.
Articolo 6
Classi di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido
[Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014]
Uno strumento finanziario o una classe di strumenti finanziari sono considerati non aventi un mercato liquido se così determinato conformemente all'articolo 13.
CAPO III
TRASPARENZA POST-NEGOZIAZIONE PER LE SEDI DI NEGOZIAZIONE E LE IMPRESE DI INVESTIMENTO CHE EFFETTUANO LA NEGOZIAZIONE AL DI FUORI DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE
Articolo 7
Obblighi di trasparenza post-negoziazione
[Articolo 10, paragrafo 1, e articolo 21, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 600/2014]
In caso di modifica della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione e i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubbliche le seguenti informazioni:
una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell'allegato II;
una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale con le necessarie correzioni dei dati e l'indicatore di modifica di cui alla tabella 3 dell'allegato II.
Le informazioni post-negoziazione sono rese disponibili in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, e in ogni caso:
nei primi tre anni di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, entro 15 minuti dall'esecuzione dell'operazione,
in seguito, entro 5 minuti dall'esecuzione dell'operazione.
Articolo 8
Pubblicazione differita delle operazioni
[Articolo 11, paragrafi 1 e 3, e articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014]
Quando l'autorità competente autorizza la pubblicazione differita delle informazioni sulle operazioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblica ogni operazione al più tardi entro le 19:00 ora locale del secondo giorno lavorativo successivo alla data dell'operazione, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
l'operazione è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato ai sensi dell'articolo 9;
l'operazione riguarda uno strumento finanziario o una classe di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido come determinato conformemente alla metodologia di cui all'articolo 13;
l'operazione viene eseguita tra un'impresa di investimento che negozia per conto proprio secondo modalità diverse dalla negoziazione matched principal, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), e un'altra controparte ed è superiore alla dimensione specifica dello strumento ai sensi dell'articolo 10;
l'operazione è un'operazione a pacchetto che soddisfa uno dei seguenti criteri:
una o più delle sue componenti sono operazioni in strumenti finanziari non aventi un mercato liquido;
una o più delle sue componenti sono operazioni in strumenti finanziari di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato ai sensi dell'articolo 9;
l'operazione viene eseguita tra un'impresa di investimento che negozia per conto proprio secondo modalità diverse dalla negoziazione matched principal, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE, e un'altra controparte e una o più delle sue componenti sono operazioni in strumenti finanziari superiori alla dimensione specifica dello strumento ai sensi dell'articolo 10.
Articolo 9
Operazioni di dimensione elevata
[Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]
Un'operazione è considerata di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato se è pari o superiore alla dimensione minima di un'operazione calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 13.
Articolo 10
(Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014)
Dimensione specifica dello strumento finanziario
Un'operazione è considerata superiore alla dimensione specifica dello strumento finanziario se è pari o superiore alla dimensione minima di un'operazione calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 13.
Articolo 11
Requisiti di trasparenza in relazione alla pubblicazione differita a discrezione delle autorità competenti
[Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014]
Quando le autorità competenti esercitano i loro poteri in relazione all'autorizzazione alla pubblicazione differita ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, si applicano le seguenti disposizioni:
nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti impongono la pubblicazione di una delle seguenti informazioni durante l'intero periodo di differimento di cui all'articolo 8:
tutti i dettagli dell'operazione di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei dettagli relativi al volume;
operazioni in forma aggregata giornaliera per un numero minimo di 5 operazioni eseguite nello stesso giorno, da rendere pubbliche il giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale;
nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano l'omissione della pubblicazione del volume della singola operazione per un periodo prorogato di quattro settimane;
per gli strumenti non rappresentativi di capitale che non sono debito sovrano e nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano, per un periodo di differimento prorogato di quattro settimane, la pubblicazione in forma aggregata di varie operazioni eseguite nel corso di una settimana di calendario il martedì successivo entro le 09:00 ora locale;
per gli strumenti di debito sovrano e nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano, per un periodo di tempo indefinito, la pubblicazione in forma aggregata di varie operazioni eseguite nel corso di una settimana di calendario il martedì successivo entro le 09:00 ora locale.
Alla scadenza del periodo di differimento prorogato di cui al paragrafo 1, lettera b), si applicano le seguenti disposizioni:
per tutti gli strumenti che non sono debito sovrano, la pubblicazione di tutti i dettagli di ogni singola operazione nel giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale;
per gli strumenti di debito sovrano, nei casi in cui le autorità competenti decidano di non applicare le opzioni previste dall'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 600/2014, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, dello stesso regolamento, la pubblicazione di tutti i dettagli di ogni singola operazione nel giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale;
per gli strumenti di debito sovrano, nei casi in cui le autorità competenti applichino le opzioni previste dall'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 600/2014, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, dello stesso regolamento, la pubblicazione in forma aggregata di varie operazioni eseguite nella stessa settimana di calendario il martedì successivo alla scadenza del periodo di differimento prorogato di quattro settimane a contare dall'ultimo giorno della settimana di calendario entro le 09:00 ora locale.
I dati giornalieri o settimanali aggregati di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono le seguenti informazioni per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati per ogni giorno o settimana di calendario del periodo considerato:
il prezzo medio ponderato;
il volume complessivo negoziato di cui alla tabella 4 dell'allegato II;
il numero complessivo di operazioni.
Articolo 12
Applicazione della trasparenza post-negoziazione a talune operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazioni
[Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]
L'obbligo di rendere pubblici il volume e il prezzo delle operazioni e il momento in cui le operazioni sono state concluse ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applica a nessuna delle seguenti operazioni:
le operazioni elencate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione ( 2 );
le operazioni eseguite da una società di gestione, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), o da un gestore di fondi di investimento alternativi, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), che trasferiscono la proprietà effettiva degli strumenti finanziari da un organismo di investimento collettivo ad un altro, quando nessuna delle parti dell'operazione è un'impresa di investimento;
le «operazioni give-up» o le «operazioni give-in», che sono operazioni in cui l'impresa di investimento passa l'operazione del cliente ad un'altra impresa di investimento o in cui l'impresa di investimento riceve l'operazione del cliente da un'altra impresa di investimento ai fini del trattamento post-negoziazione;
il trasferimento di strumenti finanziari a fini di garanzia reale in operazioni bilaterali o nel contesto dei requisiti di margine o di garanzia di una controparte centrale (CCP) o come parte del processo di gestione degli inadempimenti della CCP.
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI TRASPARENZA PRE- E POST-NEGOZIAZIONE
Articolo 13
Metodologia di calcolo a fini di trasparenza
[Articolo 9, paragrafi 1 e 2, articolo 11, paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]
Per determinare gli strumenti finanziari o le classi di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido ai fini dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applicano le seguenti metodologie a tutte le classi di attività:
Determinazione statica della liquidità per:
la classe di attività dei derivati cartolarizzati di cui alla tabella 4.1 dell'allegato III;
le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su strumenti rappresentativi di capitale: opzioni su indici azionari, future/forward su indici azionari, opzioni su azioni, future/forward su azioni, opzioni su dividendi di azioni, future/forward su dividendi di azioni, opzioni su indici di dividendi, future/forward su indici di dividendi, opzioni su indici di volatilità, future/forward su indici di volatilità, opzioni su ETF, future/forward su ETF e altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui alla tabella 6.1 dell'allegato III;
la classe di attività dei derivati su tassi di cambio di cui alla tabella 8.1 dell'allegato III;
la sottoclasse di attività degli altri derivati su tassi di interesse, degli altri derivati su merci, degli altri derivati su crediti, degli altri derivati C10, degli altri contratti differenziali (CFD), delle altre quote di emissione e degli altri derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1 e 13.1 dell'allegato III;
Valutazione periodica basata su criteri di liquidità quantitativi e, se applicabili, qualitativi per:
tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN, definiti alla tabella 2.1 dell'allegato III e ulteriormente specificati all'articolo 17, paragrafo 1;
tipi di obbligazioni ETC e ETN di cui alla tabella 2.4 dell'allegato III;
la classe di attività dei derivati su tassi di interesse, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati su tassi di interesse, di cui alla tabella 5.1 dell'allegato III;
le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su strumenti rappresentativi di capitale: swap e swap di portafogli di cui alla tabella 6.1 dell'allegato III;
la classe di attività dei derivati su merci, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati su merci, di cui alla tabella 7.1 dell'allegato III;
le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su crediti: indici di credit default swap e credit default swap su singolo nome di cui alla tabella 9.1 dell'allegato III;
la classe di attività dei derivati C10, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati C10, di cui alla tabella 10.1 dell'allegato III;
le seguenti sottoclassi di attività dei contratti differenziali (CFD): contratti differenziali su valute e contratti differenziali su merci di cui alla tabella 11.1 dell'allegato III;
la classe di attività delle quote di emissione, tranne la sottoclasse di attività delle altre quote di emissione, di cui alla tabella 12.1 dell'allegato III;
la classe di attività dei derivati su quote di emissione, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati su quote di emissione, di cui alla tabella 13.1 dell'allegato III;
Valutazione periodica basata su criteri di liquidità qualitativi per:
le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su crediti: opzioni su indici di CDS e opzioni su CDS su singolo nome di cui alla tabella 9.1 dell'allegato III;
le seguenti sottoclassi di attività dei contratti differenziali (CFD): CFD su strumenti rappresentativi di capitale, CFD su obbligazioni, CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale e CFD su opzioni su strumenti rappresentativi di capitale di cui alla tabella 11.1 dell'allegato III;
Valutazione periodica basata su una metodologia a due test per gli strumenti finanziari strutturati (SFP) di cui alla tabella 3.1. dell'allegato III.
Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 5 e gli ordini di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'allegato 3, si applicano le seguenti metodologie:
il valore della soglia per:
tipi di obbligazioni ETC e ETN di cui alla tabella 2.5 dell'allegato III;
la classe di attività dei derivati cartolarizzati di cui alla tabella 4.2 dell'allegato III;
ogni sottoclasse di derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui alle tabelle 6.2 e 6.3 dell'allegato III;
ogni sottoclasse di derivati su tassi di cambio di cui alla tabella 8.2 dell'allegato III;
ogni sottoclasse considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei contratti differenziali (CFD) di cui alle tabelle 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 e 11.3 dell'allegato III;
ogni sottoclasse di attività considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività delle quote di emissione e dei derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 12.3 e 13.3 dell'allegato III;
ogni strumento finanziario strutturato che non ha superato il test 1 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.2 dell'allegato III;
ogni strumento finanziario strutturato considerato non avente un mercato liquido che ha superato solo il test 1 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.3 dell'allegato III;
il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni come ulteriormente specificato all'articolo 17, paragrafo 3, e la soglia minima per:
ogni tipo di obbligazione, tranne ETC e ETN, di cui alla tabella 2.3 dell'allegato III;
ogni sottoclasse avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei contratti differenziali (CFD) di cui alle tabelle 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 e 11.2 dell'allegato III;
ogni sottoclasse di attività avente un mercato liquido per le classi di attività delle quote di emissione e dei derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 12.2 e 13.2 dell'allegato III;
ogni strumento finanziario strutturato considerato avente un mercato liquido che ha superato il test 1 e il test 2 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.3 dell'allegato III.
Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e le operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), si applicano le seguenti metodologie:
il valore della soglia per:
tipi di obbligazioni ETC e ETN di cui alla tabella 2.5 dell'allegato III;
la classe di attività dei derivati cartolarizzati di cui alla tabella 4.2 dell'allegato III;
ogni sottoclasse di derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui alle tabelle 6.2 e 6.3 dell'allegato III;
ogni sottoclasse di derivati su tassi di cambio di cui alla tabella 8.2 dell'allegato III;
ogni sottoclasse considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei contratti differenziali (CFD) di cui alle tabelle 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 e 11.3 dell'allegato III;
ogni sottoclasse di attività considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività delle quote di emissione e dei derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 12.3 e 13.3 dell'allegato III;
ogni strumento finanziario strutturato che non ha superato il test 1 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.2 dell'allegato III;
ogni strumento finanziario strutturato considerato non avente un mercato liquido che ha superato solo il test 1 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.3 dell'allegato III;
la dimensione delle negoziazioni al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni per ogni tipo di obbligazioni, tranne ETC e ETN, di cui alla tabella 2.3 dell'allegato III;
la dimensione delle negoziazioni più grande al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni, la dimensione delle operazioni al di sotto della quale si trova la percentuale del volume corrispondente al percentile del volume e la soglia minima per ogni sottoclasse che si considera avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei CFD di cui alle tabelle 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 e 11.2 dell'allegato III;
il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni e la soglia minima per:
ogni sottoclasse di attività considerata avente un mercato liquido per le classi di attività delle quote di emissione e dei derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 12.2 e 13.2 dell'allegato III;
ogni strumento finanziario strutturato considerato avente un mercato liquido che ha superato il test 1 e il test 2 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.3 dell'allegato III.
Ai sensi dei regolamenti delegati (UE) 2017/590 e (UE) 2017/577 della Commissione, le autorità competenti raccolgono su base giornaliera dalle sedi di negoziazioni, dagli APA e dai CTP i dati necessari per effettuare i calcoli per determinare:
gli strumenti finanziari e le classi di strumenti finanziari che non hanno un mercato liquido di cui al paragrafo 1;
la dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato e la dimensione specifica dello strumento di cui ai paragrafi 2 e 3.
I dati di cui al primo comma sono raccolti conformemente all'allegato V.
Ai fini delle determinazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, non si applicano la lettera b) del paragrafo 2 e le lettere b), c), e d) del paragrafo 3 quando il numero di operazioni prese in considerazione per i calcoli è inferiore a 1 000 , nel qual caso si applicano le seguenti soglie:
100 000 EUR per tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN;
i valori della soglia di cui al paragrafo 2, lettera a), e al paragrafo 3, lettera a), per tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
Tranne se riferiti alle quote di emissione o ai relativi derivati, i calcoli di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, lettere b), c) e d), sono arrotondati ai successivi:
100 000 quando il valore della soglia è inferiore a 1 milione;
500 000 quando il valore della soglia è pari o superiore a 1 milione ma inferiore a 10 milioni;
5 milioni quando il valore della soglia è pari o superiore a 10 milioni ma inferiore a 100 milioni;
25 milioni quando il valore della soglia è pari o superiore a 100 milioni.
Articolo 14
Operazioni alle quali si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014
[Articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014]
Un'operazione è considerata eseguita da un membro del sistema europeo di banche centrali (SEBC) in esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria quando l'operazione soddisfa uno dei seguenti requisiti:
l'operazione è eseguita a fini di politica monetaria, ivi comprese le operazioni eseguite ai sensi degli articoli 18 e 20 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato sull'Unione europea o le operazioni effettuate ai sensi di disposizioni nazionali equivalenti per i membri del SEBC degli Stati membri la cui moneta non è l'euro;
l'operazione è un'operazione sui cambi, ivi comprese le operazioni eseguite per detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri o il servizio di gestione delle riserve fornito da un membro del SEBC alle banche centrali di altri paesi a cui è stata estesa l'esenzione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 600/2014;
l'operazione è eseguita a fini della politica di stabilità finanziaria.
Articolo 15
Operazioni alle quali non si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014
[Articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 600/2014]
L'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applica ai seguenti tipi di operazioni eseguite da un membro del SEBC per la realizzazione di un investimento non connesso all'esecuzione di uno dei compiti di cui all'articolo 14:
operazioni eseguite per la gestione dei fondi propri;
operazioni eseguite per scopi amministrativi o a favore del personale del membro del SEBC, comprese operazioni effettuate in qualità di amministratore di uno schema pensionistico per il personale;
operazioni eseguite per il portafoglio di investimenti in forza di obblighi fissati dalla legislazione nazionale.
Articolo 16
Sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza
[Articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]
Articolo 17
Disposizioni relative alla valutazione della liquidità per le obbligazioni e alla determinazione delle soglie in relazione alla pre-negoziazione per la dimensione specifica dello strumento sulla base dei percentili delle operazioni
Le obbligazioni societarie e le obbligazioni garantite ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione sono considerate aventi un mercato liquido fino all'applicazione dei risultati della prima determinazione trimestrale della liquidità ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 18, quando:
la dimensione dell'emissione supera 1 000 000 000 di EUR nelle fasi S1 e S2, come stabilito conformemente al paragrafo 6;
la dimensione dell'emissione supera 500 000 000 di EUR nelle fasi S3 e S4, come stabilito conformemente al paragrafo 6.
Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario ai fini dell’articolo 5 e secondo la metodologia specificata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punti da ii) a iv), si applica l’approccio del percentile delle operazioni, utilizzando il percentile delle operazioni corrispondente alla fase S1 (30° percentile).
La valutazione di cui al paragrafo 4 prende in considerazione:
l'evoluzione dei volumi di negoziazione degli strumenti non rappresentativi di capitale soggetti agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014;
l'impatto sui fornitori di liquidità delle soglie percentili utilizzate per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario; e
ogni altro fattore pertinente.
Alla luce della valutazione effettuata ai sensi dei paragrafi 4 e 5, L'ESMA trasmette alla Commissione una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia del criterio di liquidità «numero medio giornaliero delle operazioni» per le obbligazioni secondo la sequenza indicata di seguito:
S2 (10 operazioni giornaliere) entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014;
S3 (7 operazioni giornaliere) entro il 30 luglio dell'anno successivo; e
S4 (2 operazioni giornaliere) entro il 30 luglio dell'anno successivo.
Alla luce della valutazione effettuata ai sensi dei paragrafi 4 e 5, l'ESMA trasmette alla Commissione una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia dei percentili delle operazioni secondo la sequenza indicata di seguito:
S2 (40o percentile) entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014;
S3 (50o percentile) entro il 30 luglio dell'anno successivo; e
S4 (60o percentile) entro il 30 luglio dell'anno successivo.
Articolo 18
Disposizioni transitorie
Ai fini del paragrafo 1:
i calcoli sono basati su un periodo di riferimento di sei mesi avente inizio 18 mesi prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014;
i risultati dei calcoli contenuti nelle prima pubblicazione sono utilizzati fintanto che si applicano i risultati dei primi calcoli regolari di cui all'articolo 13, paragrafo 17.
Articolo 19
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. L'articolo 18 si applica tuttavia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Descrizione del tipo di sistemi e relative informazioni da rendere pubbliche ai sensi dell'articolo 2
Informazioni da rendere pubbliche ai sensi dell'articolo 2
Tipo di sistema |
Descrizione del sistema |
Informazioni da rendere pubbliche |
Sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione |
Un sistema che mediante un book di negoziazione e un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano abbina, su base continua, gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto corrispondenti sulla base del miglior prezzo disponibile. |
Per ogni strumento finanziario, il numero aggregato di ordini e il volume da essi rappresentato, ad ogni livello di prezzo, almeno per i cinque migliori livelli dei prezzi di acquisto e di vendita. |
Sistema di negoziazione basato su quotazioni (quote driven) |
Un sistema nel quale le operazioni sono concluse sulla base di quotazioni irrevocabili rese continuamente accessibili ai partecipanti, che impone ai market maker di mantenere quotazioni per quantitativi che tengano conto sia delle esigenze dei membri e partecipanti di negoziare quantitativi commerciali, sia dei rischi ai quali il market maker si espone. |
Per ogni strumento finanziario, il migliore prezzo di acquisto e di vendita di ogni market maker dello strumento, nonché i volumi a cui i prezzi si riferiscono. Le quotazioni pubblicate rappresentano impegni irrevocabili ad acquistare e vendere gli strumenti finanziari e indicano il prezzo e il volume degli strumenti finanziari ai quali i market maker registrati sono disposti ad acquistare o a vendere. Tuttavia, in condizioni di mercato eccezionali, possono essere consentite, per un periodo limitato, quotazioni indicative o quotazioni di solo acquisto o di sola vendita. |
Sistema di negoziazione ad asta periodica |
Un sistema che abbina gli ordini sulla base di un'asta periodica e di un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano. |
Per ogni strumento finanziario, il prezzo al quale il sistema di negoziazione ad asta soddisferebbe meglio il suo algoritmo di negoziazione e il volume che sarebbe potenzialmente eseguibile a quel prezzo dai partecipanti al sistema. |
Sistema di negoziazione basato su richieste di quotazione (request-for-quote) |
Un sistema di negoziazione in cui vengono fornite una o più quotazioni in risposta ad una richiesta di quotazione presentata da uno o più membri o partecipanti. La quotazione è eseguibile esclusivamente dal membro o partecipante al mercato richiedente. Il membro o partecipante richiedente può concludere l'operazione, accettando la quotazione o le quotazioni fornite in risposta alla sua richiesta. |
Le quotazioni e i relativi volumi forniti dai membri o partecipanti che, se accettate, porterebbero alla conclusione di un'operazione in base alle regole del sistema. Tutte le quotazioni presentate in risposta alla richiesta di quotazione possono essere pubblicate nel momento in cui diventano eseguibili ma non oltre. |
Sistema di negoziazione a voce (voice trading) |
Un sistema di negoziazione in cui le operazioni tra i membri sono concluse mediante negoziazione a voce. |
Le domande e le offerte e i relativi volumi forniti dai membri o partecipanti che, se accettate, porterebbero alla conclusione di un'operazione in base alle regole del sistema. |
Sistema di negoziazione diverso dai 5 sistemi precedenti |
Un sistema ibrido che rientra in due o più delle cinque definizioni precedenti o un sistema in cui il processo di formazione del prezzo è di natura diversa da quello applicabile ai sistemi di cui sopra. |
Informazioni adeguate sul livello degli ordini o delle quotazioni e degli interessi di negoziazione; se le caratteristiche del meccanismo di formazione del prezzo lo consentono, in particolare, i cinque migliori prezzi di acquisto e di vendita e/o quotazioni di acquisto e di vendita di ciascun market maker dello strumento. |
ALLEGATO II
Dettagli da rendere pubblici sulle operazioni
Tabella 1
Tabella dei simboli della tabella 2
SIMBOLO |
TIPO DI DATI |
DEFINIZIONE |
{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Testo libero. |
{CURRENCYCODE_3} |
3 caratteri alfanumerici |
Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217 |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601 |
Data e ora nel formato seguente: AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ. dove: — «AAAA» indica l'anno; — «MM» indica il mese; — «GG» indica il giorno; — «T» indica che va inserita la lettera 'T'; — «hh» indica l'ora; — «mm» indica il minuto; — «ss.dddddd» indica il secondo e la relativa frazione; — «Z» indica l'ora UTC. Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC). |
{DECIMAL-n/m} |
Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali |
Campo numerico per valori sia positivi sia negativi: — il simbolo del decimale è «.» (punto); — i numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno). Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati. |
{ISIN} |
12 caratteri alfanumerici |
Codice ISIN secondo ISO 6166 |
{MIC} |
4 caratteri alfanumerici |
Identificativo del mercato secondo ISO 10383 |
Tabella 2
Elenco dei dettagli ai fini della trasparenza post-negoziazione
Dettagli |
Strumenti finanziari |
Descrizione/dettagli da pubblicare |
Tipo di sede di esecuzione/pubblicazione |
Formato da inserire come indicato nella tabella 1 |
Data e ora di negoziazione |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Data e ora di esecuzione dell'operazione. Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione (1). Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l'ora sono il momento in cui le parti convengono il contenuto dei campi seguenti: quantitativo, prezzo, valute (nei campi 31, 34 e 40 della tabella 2 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione), codice identificativo dello strumento, classificazione dello strumento e codice dello strumento sottostante, se del caso. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo più prossimo. Per le operazioni derivanti da un ordine trasmesso a terzi dall'impresa che lo esegue per conto di un cliente, laddove le condizioni della trasmissione stabilite all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione non sono state soddisfatte, indicare la data e l'ora dell'operazione invece dell'ora della trasmissione dell'ordine. |
Mercato regolamentato (RM), sistema multilaterale di negoziazione (MTF), sistema organizzato di negoziazione (OTF), dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA), fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Tipo di codice identificativo dello strumento |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Tipo di codice usato per identificare lo strumento finanziario |
RM, MTF, OTF APA CTP |
«ISIN» = codice ISIN, se disponibile «OTHR»= altro identificativo |
Codice identificativo dello strumento |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Codice usato per identificare lo strumento finanziario |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{ISIN} Quando il codice identificativo dello strumento non è un codice ISIN, un identificativo che indica lo strumento derivato sulla base dei campi da 3 a 5, 7, 8, e da 12 a 42 di cui all'allegato IV e dei campi 13 e da 24 a 48 di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 e sulla base della ripartizione degli strumenti derivati di cui all'allegato III. |
Prezzo |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Prezzo negoziato dell'operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni e interessi maturati. Nel caso di contratti di opzione, è il premio del derivato per sottostante o punto dell'indice. Nel caso di scommesse sul differenziale (spread bet) è il prezzo di riferimento dello strumento sottostante. Per i credit default swap (CDS) è la cedola in punti base. Quando il prezzo è indicato in termini monetari, deve essere riportato nell'unità monetaria principale. Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare «PNDG». Lasciare in bianco se il prezzo non è applicabile. Le informazioni inserite in questo campo sono in linea con il valore indicato nel campo Quantitativo. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento «PNDG» se il prezzo non è disponibile {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base |
Sede di esecuzione |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Identificativo della sede in cui l'operazione è stata eseguita. Per le operazioni eseguite nelle sedi di negoziazione utilizzare il MIC del segmento conforme all'ISO 10383. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo. Utilizzare il codice MIC «XOFF» per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario non è eseguita in una sede di negoziazione o presso un internalizzatore sistematico o su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione. Utilizzare il codice «SINT» per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario è eseguita presso un internalizzatore sistematico. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{MIC} — sedi di negoziazione «SINT» — internalizzatore sistematico |
Misura del prezzo |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Indicazione del modo in cui è espresso il prezzo: in valore monetario, in percentuale o in rendimento |
RM, MTF, OTF APA CTP |
«MONE» — Valore monetario «PERC» — Percentuale «YIEL» — Rendimento «BAPO» — Punti base |
Valuta del prezzo |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Valuta nella quale è espresso il prezzo (applicabile se il prezzo è espresso in valore monetario) |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{CURRENCYCODE_3} |
Misura del quantitativo in unità di misura |
Per i derivati su merci, i derivati su quote di emissione e le quote di emissione, tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. |
Indicazione dell'unità di misura nella quale è espresso il «quantitativo in unità di misura» |
RM, MTF, OTF APA CTP |
«TOCD» — Tonnellate di CO2 equivalente oppure {ALPHANUM-25} altro |
Quantitativo in unità di misura |
Per i derivati su merci, i derivati su quote di emissione e le quote di emissione, tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. |
L'importo equivalente di merci o quote di emissione negoziate espresso in unità di misura |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{DECIMAL-18/17} |
Quantitativo |
Per tutti gli strumenti finanziari tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. |
Il numero di unità dello strumento finanziario, o il numero di contratti derivati dell'operazione. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{DECIMAL-18/17} |
Importo nozionale |
Per tutti gli strumenti finanziari tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. |
Importo nominale o importo nozionale Per le scommesse sul differenziale (spread bet), l'importo nozionale è il valore monetario puntato per variazione di punto dello strumento finanziario sottostante. Per i credit default swap, è l'importo nozionale per il quale la protezione è acquisita o ceduta. Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con il valore indicato nel campo Prezzo |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{DECIMAL-18/5} |
Valuta nozionale |
Per tutti gli strumenti finanziari, tranne nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) del presente regolamento. |
Valuta in cui è denominato il nozionale |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{CURRENCYCODE_3} |
Tipo |
Solo per le quote di emissione e i derivati su quote di emissione |
Questo campo si applica solo alle quote di emissione e ai derivati su quote di emissione. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
«EUAE» — EUA «CERE» — CER «ERUE» — ERU «EUAA» — EUAA «OTHR» — Altro (solo per i derivati) |
Data e ora di pubblicazione |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Data e ora in cui l'operazione è stata pubblicata da una sede di negoziazione o da un APA. Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo più prossimo. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Sede di pubblicazione |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Codice utilizzato per identificare la sede di negoziazione e l'APA che pubblica l'operazione. |
CTP |
Sede di negoziazione: {MIC} APA: {MIC} se disponibile. Altrimenti codice di 4 caratteri riportato nell'elenco dei fornitori di servizi di comunicazione dati pubblicato sul sito web dell'ESMA. |
Codice identificativo dell'operazione |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Codice alfanumerico assegnato dalle sedi di negoziazione (ai sensi dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/580 (2) della Commissione e dagli APA e utilizzato successivamente ogni volta che si fa riferimento alla specifica operazione. Il codice identificativo dell'operazione è unico, uniforme e costante per il MIC di segmento secondo ISO 10383 e per il giorno di negoziazione. Se la sede di negoziazione non utilizza il MIC di segmento, il codice identificativo dell'operazione è unico, uniforme e costante per il MIC operativo per giorno di negoziazione. Se l'APA non utilizza i MIC, dovrebbe essere un codice univoco, uniforme e costante a 4 caratteri utilizzato per identificare l'APA per giorno di negoziazione. Gli elementi del codice identificativo dell'operazione non rivelano l'identità delle controparti dell'operazione cui è attribuito il codice |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{ALPHANUMERICAL-52} |
Operazione da compensare |
Per i derivati |
Codice che indica se l'operazione sarà compensata. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
«true» — operazione da compensare «false» — operazione da non compensare |
(1)
Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (Cfr. pagina 148 della presente Gazzetta ufficiale).
(2)
Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (Cfr. pagina 193 della presente Gazzetta ufficiale). |
Tabella 3
Elenco degli indicatori ai fini della trasparenza post-negoziazione
|
Indicatore |
Nome dell'indicatore |
Tipo di sede di esecuzione/pubblicazione |
Descrizione |
|
«BENC» |
Indicatore delle operazioni con parametro di riferimento |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Tutti i tipi di operazioni al prezzo medio ponderato per il volume e tutte le altre operazioni in cui il prezzo viene calcolato su molteplici momenti sulla base di un dato valore di riferimento. |
|
«ACTX» |
Indicatore delle operazioni di tipo agency cross |
APA CTP |
Operazioni nelle quali l'impresa di investimento abbina gli ordini di due clienti in cui l'acquisto e la vendita sono eseguiti come un'unica operazione e che riguardano il medesimo volume e lo stesso prezzo. |
|
«NPFT» |
Indicatore delle operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo |
RM, MTF, OTF CTP |
Tutti i tipi di operazioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento e che non contribuiscono alla formazione del prezzo. |
|
«LRGS» |
Indicatore delle operazioni con modalità post-negoziazione per dimensione elevata (LIS) |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazioni eseguite nel quadro del differimento post-negoziazione per dimensione elevata. |
|
«ILQD» |
Indicatore delle operazioni in strumenti illiquidi |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazione eseguite nel quadro del differimento, per strumenti per i quali non esiste un mercato liquido. |
|
«SIZE» |
Indicatore delle operazioni con modalità post-negoziazione per dimensione specifica allo strumento (SSTI) |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazioni cui si applica il differimento post-negoziazione per dimensione specifica dello strumento. |
|
«TPAC» |
Indicatore di operazione a pacchetto |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazioni a pacchetto che non sono scambiate con sottostante fisico ai sensi dell'articolo 1. |
|
«XFPH» |
Indicatore di operazione con scambio di sottostante fisico |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Scambio con sottostante fisico ai sensi dell'articolo 1. |
|
«CANC» |
Indicatore di annullamento |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene annullata. |
|
«AMND» |
Indicatore di modifica |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene modificata. |
INDICATORI SUPPLEMENTARI DI DIFFERIMENTO |
||||
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i). |
«LMTF» |
Indicatore di dettagli limitati |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Prima comunicazione con pubblicazione di dettagli limitati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i). |
«FULF» |
Indicatore di informazioni complete |
Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i). |
||
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii). |
«DATF» |
Indicatore di operazioni aggregate giornalmente |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Pubblicazione di operazioni aggregate giornalmente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii). |
«FULA» |
Indicatore di informazioni complete |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Singola operazione per la quale in precedenza sono stati pubblicati dettagli aggregati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii). |
|
Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) |
«VOLO» |
Indicatore di omissione del volume |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b). |
«FULV» |
Indicatore di informazioni complete |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b). |
|
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c) |
«FWAF» |
Indicatore di aggregazione su quattro settimane |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Pubblicazione di operazioni aggregate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c). |
«FULJ» |
Indicatore di informazioni complete |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Singole operazioni che hanno beneficiato in precedenza della pubblicazione aggregata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c). |
|
Articolo 11, paragrafo 1, lettera d) |
«IDAF» |
Indicatore di aggregazione per un periodo di tempo indefinito |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazioni per le quali è stata autorizzata la pubblicazione di varie operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo indefinito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d). |
Uso consecutivo dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), per gli strumenti di debito sovrano |
«VOLW» |
Indicatore di omissione del volume |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazione per la quale sono pubblicati dettagli limitati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e per la quale verrà autorizzata in modo consecutivo la pubblicazione di varie operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo indefinito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c). |
«COAF» |
Indicatore dell'aggregazione consecutiva (omissione del volume ai fini della post-negoziazione per gli strumenti di debito sovrano) |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazione per la quale sono stati precedentemente pubblicati dettagli limitati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e per la quale è stata autorizzata in modo consecutivo la pubblicazione di varie operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo indefinito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c). |
Tabella 4
Misura del volume
Tipo di strumento |
Volume |
Tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, e strumenti finanziari strutturati |
Valore nominale complessivo degli strumenti di debito negoziati |
Tipi di obbligazioni ETC e ETN |
Numero di unità negoziate (1) |
Derivati cartolarizzati |
Numero di unità negoziate (1) |
Derivati su tassi di interesse |
Importo nozionale dei contratti negoziati |
Derivati su tassi di cambio |
Importo nozionale dei contratti negoziati |
Derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
Importo nozionale dei contratti negoziati |
Derivati su merci |
Importo nozionale dei contratti negoziati |
Derivati su crediti |
Importo nozionale dei contratti negoziati |
Contratti differenziali |
Importo nozionale dei contratti negoziati |
Derivati C10 |
Importo nozionale dei contratti negoziati |
Derivati su quote di emissione |
Tonnellate di CO2 equivalente |
Quote di emissione |
Tonnellate di CO2 equivalente |
(1)
Prezzo unitario. |
ALLEGATO III
Valutazione della liquidità, soglie LIS (dimensione elevata) e SSTI (dimensione specifica dello strumento) per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale
1. Istruzioni relative al presente allegato
Per «classe di attività» si intendono le seguenti classi di strumenti finanziari: obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, derivati cartolarizzati, derivati su tassi di interesse, derivati su strumenti rappresentativi di capitale, derivati su merci, derivati su tassi di cambio, derivati su crediti, derivati C10, contratti differenziali (CFD), quote di emissione e derivati su quote di emissione.
Per «sottoclasse di attività» si intende una classe di attività segmentata ad un livello di maggiore granularità sulla base del tipo di contratto e/o del tipo di sottostante.
Per «sottoclasse» si intende una sottoclasse di attività segmentata ad un livello di maggiore granularità sulla base dei criteri di segmentazione qualitativi di cui alle tabelle da 2.1 a 13.3 del presente allegato.
Per «volume medio giornaliero degli scambi (ADT)» si intende il volume totale degli scambi per un dato strumento finanziario, determinato secondo la misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II ed eseguito nel periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 7, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione.
Per «importo nozionale giornaliero medio (ADNA)» si intende l'importo nozionale totale per un determinato strumento finanziario, determinato secondo la misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II ed eseguito nel periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 18, per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, e all'articolo 13, paragrafo 7, per tutti gli altri strumenti finanziari, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione.
Per «percentuale dei giorni di negoziazione nel periodo considerato» si intende il numero di giorni nel periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 18, per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, e di cui all'articolo 13, paragrafo 7, per i prodotti finanziari strutturati, in cui è stata eseguita almeno un'operazione sullo strumento finanziario, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione.
Per «numero medio giornaliero delle operazioni» si intende il numero totale di operazioni per un determinato strumento finanziario, nel periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 18, per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, e all'articolo 13, paragrafo 7, per tutti gli altri strumenti finanziari, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione.
Per «future» si intende un contratto per l'acquisto o la vendita di una merce o di uno strumento finanziario ad una data futura convenuta, ad un prezzo concordato dall'acquirente e dal venditore alla stipula del contratto. I contratti future contengono clausole standard che dettano i quantitativi minimi e la qualità che possono essere acquistati o venduti, l'importo più piccolo per il quale il prezzo può variare, le modalità di consegna, la scadenza e altre caratteristiche del contratto.
Per «opzione» si intende un contratto che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (call) o di vendere (put) uno specifico strumento finanziario o una specifica merce a un prezzo prefissato (prezzo strike o di esercizio), fino ad una certa data futura o alla data di esercizio dell'opzione.
Per «swap» si intende un contratto in cui le due parti convengono di scambiare i flussi monetari di uno strumento finanziario con quelli di un altro strumento finanziario ad una certa data futura.
Per «swap di portafogli» si intende un contratto tramite il quale gli utenti finali possono negoziare swap multipli.
Per «forward» o «forward agreement» si intende un contratto privato tra due parti per l'acquisto o la vendita di una merce o di uno strumento finanziario ad una data futura convenuta, ad un prezzo concordato dall'acquirente e dal venditore alla stipula del contratto.
Per «swaption» o «opzione su swap» si intende un contratto che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di stipulare uno swap ad una data futura o fino a tale data futura o alla data di esercizio dell'opzione.
Per «future su swap» si intende un contratto che impone al titolare l'obbligo di stipulare uno swap ad una certa data futura o fino a una certa data futura.
Per «forward su swap» si intende un contratto che impone al titolare l'obbligo di stipulare uno swap ad una certa data futura o fino a una certa data futura.
2. Obbligazioni
Tabella 2.1
Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) |
|||||
Ogni singolo strumento finanziario è considerato non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi su base cumulativa. |
|||||
Importo nozionale giornaliero medio [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
Percentuale di giorni di negoziazione nel periodo considerato [criterio di liquidità quantitativo 3] |
|||
100 000 EUR |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
80 % |
15 |
10 |
7 |
2 |
Tabella 2.2
Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) |
|||||
Ogni singola obbligazione è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 18, se è caratterizzata da una specifica combinazione di tipo di obbligazione e di dimensioni dell'emissione secondo quanto specificato in ogni riga della tabella. |
|||||
Tipo di obbligazione |
|
Dimensioni dell'emissione - RTS23#14 |
|||
Obbligazioni sovrane RTS2#3 = BOND e RTS2#9 = EUSB |
obbligazioni né convertibili né garantite ed emesse da un emittente sovrano: (a) l'Unione; (b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un'agenzia o una società veicolo dello Stato membro; (c) un soggetto sovrano non indicato alle lettere a) e b). |
inferiore a EUR |
1 000 000 000 |
||
Altre obbligazioni pubbliche RTS2#3 = BOND e RTS2#9 = OEPB |
obbligazioni né convertibili né garantite ed emesse da uno dei seguenti emittenti pubblici: (a) in caso di Stato membro federale, un membro della federazione; (b) una società veicolo per conto di diversi Stati membri; (c) un'istituzione finanziaria internazionale costituita da due o più Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi difficoltà finanziarie; (d) la Banca europea per gli investimenti; (e) un soggetto pubblico diverso dagli emittenti di obbligazioni sovrane specificati nella precedente riga. |
inferiore a EUR |
500 000 000 |
||
Obbligazioni convertibili RTS2#3 = BOND e RTS2#9 = CVTB |
uno strumento consistente in un'obbligazione o uno strumento di debito cartolarizzato con un derivato incorporato, quale un'opzione per l'acquisto dello strumento rappresentativo di capitale sottostante |
inferiore a EUR |
500 000 000 |
||
Obbligazioni garantite RTS2#3 = BOND e RTS2#9 = CVDB |
obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE |
durante le fasi S1 e S2 |
durante le fasi S3 e S4 |
||
inferiore a EUR |
1 000 000 000 |
inferiore a EUR |
500 000 000 |
||
Obbligazioni societarie RTS2#3 = BOND e RTS2#9 = CRPB |
un'obbligazione né convertibile né garantita ed emessa da una Società europea istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001del Consiglio (1) o da un tipo di società previsto dall'allegato I o dall'allegato II della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o equivalente nei paesi terzi |
durante le fasi S1 e S2 |
durante le fasi S3 e S4 |
||
inferiore a EUR |
1 000 000 000 |
inferiore a EUR |
500 000 000 |
||
Tipo di obbligazione |
Ai fini della determinazione degli strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 18, si applica la seguente metodologia |
||||
Altre obbligazioni RTS2#3 = BOND e RTS2#9 = OTHR |
Le obbligazioni che non rientrano in nessuno dei tipi di obbligazioni summenzionati sono considerate non aventi un mercato liquido |
||||
(1)
Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).
(2)
Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19). |
Tabella 2.3
Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) — Soglie per la pre- e post-negoziazione LIS e SSTI
Classe di attività — Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) |
||||||||||
Tipo di obbligazione |
Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie per tipo di obbligazione |
Percentile da applicare per il calcolo delle soglie pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni tipo di obbligazione |
||||||||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|||||||
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Operazione — Percentile |
|||||
Obbligazioni sovrane |
operazioni eseguite su obbligazioni sovrane dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
300 000 EUR |
70 |
300 000 EUR |
80 |
90 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||
Altre obbligazioni pubbliche |
operazioni eseguite su altre obbligazioni pubbliche dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
300 000 EUR |
70 |
300 000 EUR |
80 |
90 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||
Obbligazioni convertibili |
operazioni eseguite su obbligazioni convertibili dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
200 000 EUR |
70 |
200 000 EUR |
80 |
90 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||
Obbligazioni garantite |
operazioni eseguite su obbligazioni garantite dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
300 000 EUR |
70 |
300 000 EUR |
80 |
90 |
30 |
40 |
40 |
40 |
|||||||
Obbligazioni societarie |
operazioni eseguite su obbligazioni societarie dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
200 000 EUR |
70 |
200 000 EUR |
80 |
90 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||
Altre obbligazioni |
operazioni eseguite su altre obbligazioni dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
200 000 EUR |
70 |
200 000 EUR |
80 |
90 |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tabella 2.4
Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN) — Classi non aventi un mercato liquido
Tipo di obbligazione |
Ogni singolo strumento finanziario è considerato non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. |
|
Volume medio giornaliero degli scambi (ADT) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero di operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
|
Exchange Traded Commodities (ETC) - RTS2#3 = ETCS strumento di debito emesso a fronte di un investimento diretto dell'emittente in merci o in contratti derivati su merci. Il prezzo dell'ETC è direttamente e indirettamente connesso all'andamento del sottostante. L'ETC riproduce passivamente l'andamento della merce o degli indici di merci a cui si riferisce. |
500 000 EUR |
10 |
Exchange Traded Notes (ETN) - RTS2#3 = ETNS strumento di debito emesso a fronte di un investimento diretto dell'emittente nel sottostante o in contratti derivati sottostanti. Il prezzo dell'ETN è direttamente e indirettamente connesso all'andamento del sottostante. L'ETN riproduce passivamente l'andamento del sottostante a cui si riferisce. |
500 000 EUR |
10. |
Tabella 2.5
Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN) — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS
Classe di attività — Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN) |
||||
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni singolo strumento considerato avente un mercato liquido |
||||
Tipo di obbligazione |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
ETC |
1 000 000 di EUR |
1 000 000 di EUR |
50 000 000 di EUR |
50 000 000 di EUR |
ETN |
1 000 000 di EUR |
1 000 000 di EUR |
50 000 000 di EUR |
50 000 000 di EUR |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni singolo strumento considerato non avente un mercato liquido |
||||
Tipo di obbligazione |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
ETC |
900 000 EUR |
900 000 EUR |
45 000 000 di EUR |
45 000 000 di EUR |
ETN |
900 000 EUR |
900 000 EUR |
45 000 000 di EUR |
45 000 000 di EUR |
3. Strumenti finanziari strutturati (SFP)
Tabella 3.1
SFP — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività – Strumenti finanziari strutturati (SFP) |
||
Test 1 – valutazione della classe di attività SFP |
||
Valutazione della classe di attività SFP ai fini della determinazione degli strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – RTS2#3 = SFPS |
||
Operazioni da prendere in considerazione per il calcolo dei valori relativi ai criteri di liquidità quantitativi ai fini della valutazione della classe di attività degli SFP |
La classe di attività degli SFP è valutata applicando le seguenti soglie del criterio di liquidità quantitativo |
|
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero di operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
|
Operazioni eseguite su tutti gli SFP |
300 000 000 EUR |
500 |
Test 2 — SFP non aventi un mercato liquido |
||
Se i valori relativi ai criteri di liquidità quantitativi sono entrambi superiori alle soglie di liquidità quantitative stabilite per la valutazione della classe di attività SFP, il test 1 è superato e deve essere effettuato il test 2. Ogni singolo strumento finanziario è considerato non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. |
||
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero di operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
Percentuale di giorni di negoziazione nel periodo considerato [criterio di liquidità quantitativo 3] |
100 000 EUR |
2 |
80 % |
Tabella 3.2
SFP — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS se il test 1 non è stato superato
Classe di attività — Strumenti finanziari strutturati (SFP) |
|||
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per tutti gli SFP se il test 1 non è stato superato |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
100 000 EUR |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
Tabella 3.3
SFP — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS se il test 1 è stato superato
Classe di attività — Strumenti finanziari strutturati (SFP) |
|||||||||||
Operazioni da considerare ai fini del calcolo delle soglie |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per gli SFP considerati aventi un mercato liquido se il test 1 è stato superato |
||||||||||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
||||||||
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
||||
Operazioni eseguite in tutti gli SFP considerati aventi un mercato liquido |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
100 000 EUR |
70 |
250 000 EUR |
80 |
500 000 EUR |
90 |
1 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per gli SFP considerati non aventi un mercato liquido se il test 1 è stato superato |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
100 000 EUR |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
4. Derivati cartolarizzati
Tabella 4.1
Derivati cartolarizzati — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività – Derivati cartolarizzati |
valore mobiliare definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE diverso dagli strumenti finanziari strutturati, che include almeno: |
a.1) warrant garantiti classici (plain vanilla), vale a dire strumenti emessi da un istituto finanziario che conferiscono al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di: a) acquistare, alla data di scadenza o entro la data di scadenza, un importo specifico di attività sottostanti ad un prezzo strike predeterminato o, se è stato previsto il regolamento in contanti, ricevere dal venditore il pagamento della differenza positiva tra il prezzo corrente di mercato e il prezzo strike; o b) vendere, alla data di scadenza o entro la data di scadenza, un importo specifico di attività sottostanti ad un prezzo strike predeterminato o, se è stato previsto il regolamento in contanti, ricevere dall'acquirente il pagamento della differenza positiva tra il prezzo strike e il prezzo corrente di mercato; a.2) warrant, vale a dire titoli emessi dallo stesso emittente delle attività sottostanti che conferiscono al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di: a) acquistare, alla data di scadenza o entro la data di scadenza, un importo specifico di attività sottostanti ad un prezzo strike predeterminato o, se è stato previsto il regolamento in contanti, ricevere dal venditore il pagamento della differenza positiva tra il prezzo corrente di mercato e il prezzo strike; o b) vendere, alla data di scadenza o entro la data di scadenza, un importo specifico di attività sottostanti ad un prezzo strike predeterminato o, se è stato previsto il regolamento in contanti, ricevere dall'acquirente il pagamento della differenza positiva tra il prezzo strike e il prezzo corrente di mercato; b) certificati con leva (leverage certificate), ossia certificati che replicano l'andamento dell'attività sottostante con effetto leva; c) warrant garantiti esotici, ossia warrant la cui componente principale è una combinazione di opzioni; d) diritti negoziabili il cui sottostante è uno strumento non rappresentativo di capitale; e) certificati di investimento, ossia certificati che replicano l'andamento dell'attività sottostante senza effetto leva. |
RTS2#3 = SDRV |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
tutti i derivati cartolarizzati sono considerati aventi un mercato liquido |
Tabella 4.2
Derivati cartolarizzati — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS
Classe di attività — Derivati cartolarizzati |
|||
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
5. Derivati su tassi di interesse
Tabella 5.1
Derivati su tassi di interesse — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività – Derivati su tassi di interesse |
||||
contratti, come definiti nell'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE, il cui sottostante è un tasso di interesse, un'obbligazione, un prestito, un paniere, un portafoglio o un indice, ivi compresi un tasso di interesse, un'obbligazione, un prestito o ogni altro prodotto che rappresenta l'andamento di un tasso di interesse, un'obbligazione, un prestito. |
||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo |
||
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero di operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
Criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo |
||
Future/forward su obbligazioni / Future su future su obbligazioni / Forward su future su obbligazioni Future su obbligazioni RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FUTR RTS2#16 = BOND o Forward su obbligazioni RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FORW RTS2#16 = BOND o Future su future su obbligazioni RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FUTR RTS2#16 = BNFD o Forward su future su obbligazioni RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FORW RTS2#16 = BNFD |
la sottoclasse dei future/forward su obbligazioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS2#17) — emittente del sottostante Criterio di segmentazione 2 (RTS2#18) — durata dell'obbligazione sottostante consegnabile definita come segue Breve termine: l'obbligazione sottostante consegnabile con una durata massima di 4 anni è considerata a breve termine Medio termine: l'obbligazione sottostante consegnabile con una durata compresa tra 4 e 8 anni è considerata a medio termine Lungo termine: l'obbligazione sottostante consegnabile con una durata compresa tra 8 e 15 anni è considerata a lungo termine Ultra lungo termine: l'obbligazione sottostante consegnabile con una durata superiore a 15 anni è considerata a ultra lungo termine Criterio di segmentazione 3 — scaglione di scadenza del future definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
5 000 000 EUR |
10 |
se una delle sottoclassi è considerata avente un mercato liquido rispetto ad un determinato scaglione di scadenza e la sottoclasse definita dal successivo scaglione di vita residua è considerata non avente un mercato liquido, il primo contratto back month è considerato avente un mercato liquido due settimane prima della scadenza del contratto front month. |
Opzione su obbligazioni / Opzione su opzione su obbligazioni / Opzione su future su obbligazioni Opzione su obbligazioni Opzione su opzione su obbligazioni RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = BOND o Opzione su opzione su obbligazioni RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = BOND o Opzione su future su obbligazioni RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = BNFD |
la sottoclasse delle opzioni su obbligazioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS2#22) — obbligazione sottostante ultima Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
5 000 000 EUR |
10 |
|
Future su tassi di interesse e FRA/ future su future su tassi di interesse/ Forward Rate Agreement su future su tassi di interesse Future su tassi di interesse RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FUTR RTS2#16 = INTR o Forward Rate Agreement RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FRAS RTS2#16 = INTR o Future su future su tassi di interesse RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FUTR RTS2#16 = IFUT o Forward Rate Agreement su future su tassi di interesse RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FRAS RTS2#16 = IFUT |
la sottoclasse dei future su tassi di interesse è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS2#24) — tasso di interesse sottostante Criterio di segmentazione 2 (RTS2#25) — durata del tasso di interesse sottostante Criterio di segmentazione 3 (RTS2#8) — scaglione di scadenza del future definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
500 000 000 EUR |
10 |
se una delle sottoclassi è considerata avente un mercato liquido rispetto ad un determinato scaglione di scadenza e la sottoclasse definita dal successivo scaglione di vita residua è considerata non avente un mercato liquido, il primo contratto back month è considerato avente un mercato liquido due settimane prima della scadenza del contratto front month. |
Opzioni su tassi di interesse /Opzione su future su tassi di interesse/FRA /Opzione su opzione su tassi di interesse /Opzione su opzione su future su tassi di interesse/FRA Opzione su future su tassi di interesse/FRA//"Opzione su opzione su tassi di interesse RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = IFUT o Opzione su tassi di interesse //"Opzione su opzione su future su tassi di interesse/FRA RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = INTR |
la sottoclasse delle opzioni su tassi di interessi è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS2#24) — tasso di interesse sottostante Criterio di segmentazione 2 (RTS2#25) — durata del tasso di interesse sottostante Criterio di segmentazione 3 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 ann Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
500 000 000 EUR |
10 |
|
Swaption RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWPT |
la sottoclasse delle swaption è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS2#16) — tipo di swap sottostante definito come segue: swap monovaluta fisso a fisso, future/forward su swap monovaluta fisso a fisso [RTS2#16 = XXSC] swap monovaluta fisso a variabile, future/forward su swap monovaluta fisso a variabile [RTS2#16 = XFSC] swap monovaluta variabile a variabile, future/forward su swap monovaluta variabile a variabile [RTS2#16 = FFSC] swap monovaluta su inflazione, future/forward su swap monovaluta su inflazione [RTS2#16 = IFSC] swap monovaluta OIS, future/forward su swap monovaluta OIS [RTS2#16 = OSSC] swap multivaluta fisso a fisso, future/forward su swap multivaluta fisso a fisso [RTS2#16 = XXMC] swap multivaluta fisso a variabile, future/forward su swap multivaluta fisso a variabile [RTS2#16 = XFMC] swap multivaluta variabile a variabile, future/forward su swap multivaluta variabile a variabile [RTS2#16 = FFMC] swap multivaluta su inflazione, future/forward su swap multivaluta su inflazione [RTS2#16 = IFMC] swap multivaluta OIS, future/forward su swap multivaluta OIS [RTS2#16 = OSMC] Criterio di segmentazione 2 (RTS2#20) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dell'opzione Criterio di segmentazione 3 (RTS2#22 o RTS2#23) — indice di inflazione se il tipo di swap sottostante è uno swap monovaluta su inflazione o uno swap multivaluta su inflazione Criterio di segmentazione 4 (RTS2#21) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni Criterio di segmentazione 5 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 5 anni Scaglione di scadenza 5: 5 anni < vita residua ≤ 10 anni Scaglione di scadenza 6: oltre 10 anni |
500 000 000 EUR |
10 |
|
Swap multivaluta o swap valutari (cross-currency) fisso a variabile e future/forward/opzioni su swap multivaluta o su swap valutari fisso a variabile uno swap o un/una future/forward/opzione su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di una gamba sono determinati da un tasso di interesse fisso mentre quelli dell'altra gamba sono determinati da un tasso di interesse variabile. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP o FONS o FWOS o OPTS RTS2#16 = XFMC |
la sottoclasse multivaluta fisso a variabile è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#42) — coppia di valute nozionali definita come combinazione delle due valute in cui sono denominate le due gambe dello swap Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < scadenza ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 1 mese < scadenza ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < scadenza ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < scadenza ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 5: 1 anno < scadenza ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < scadenza ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
50 000 000 EUR |
10 |
|
Swap multivaluta o swap valutari variabile a variabile e future/forward/opzioni su swap multivaluta o su swap valutari variabile a variabile uno swap o un/una future/forward/opzione su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi flessibili RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP o FONS o FWOS o OPTS RTS2#16 = FFMC |
la sottoclasse multivaluta variabile a variabile è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#42) — coppia di valute nozionali definita come combinazione delle due valute in cui sono denominate le due gambe dello swap Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < scadenza ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 1 mese < scadenza ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < scadenza ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < scadenza ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 5: 1 anno < scadenza ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < scadenza ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
50 000 000 EUR |
10 |
|
Swap multivaluta o swap valutari fisso a fisso e future/forward/opzioni su swap multivaluta o su swap valutari fisso a fisso uno swap o un/una future/forward/opzione su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi fissi RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP o FONS o FWOS o OPTS RTS2#16 = XXMC |
la sottoclasse multivaluta fisso a fisso è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#42) — coppia di valute nozionali definita come combinazione delle due valute in cui sono denominate le due gambe dello swap Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
50 000 000 EUR |
10 |
|
Swap multivaluta o swap valutari OIS (overnight index swap) e future/forward/opzioni su swap multivaluta o su swap valutari OIS uno swap o un/una future/forward/opzione su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati dal tasso dell'OIS (overnight index swap) RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP o FONS o FWOS o OPTS RTS2#16 = OSMC |
la sottoclasse multivaluta di OIS è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#42) — coppia di valute nozionali definita come combinazione delle due valute in cui sono denominate le due gambe dello swap Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
50 000 000 EUR |
10 |
|
Swap multivaluta o swap valutari su inflazione e future/forward/opzioni su swap multivaluta o su swap valutari su inflazione uno swap o un/una future/forward/opzione su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati da un tasso di inflazione RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP o FONS o FWOS o OPTS RTS2#16 = IFMC |
la sottoclasse multivaluta su inflazione è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#42) — coppia di valute nozionali definita come combinazione delle due valute in cui sono denominate le due gambe dello swap Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
50 000 000 EUR |
10 |
|
Swap monovaluta fisso a variabile e future/forward/opzioni su swap monovaluta fisso a variabile uno swap o un/una future/forward/opzione su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di una gamba sono determinati da un tasso di interesse fisso mentre quelli dell'altra gamba sono determinati da un tasso di interesse variabile RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP o FONS o FWOS o OPTS RTS2#16 = XFSC |
la sottoclasse monovaluta fisso a variabile è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13) — valuta nozionale in cui sono denominate le due gambe dello swap Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
50 000 000 EUR |
10 |
|
Swap monovaluta variabile a variabile e future/forward/opzioni su swap monovaluta variabile a variabile uno swap o un/una future/forward/opzione su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi flessibili RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP o FONS o FWOS o OPTS RTS2#16 = FFSC |
la sottoclasse monovaluta variabile a variabile è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13) — valuta nozionale in cui sono denominate le due gambe dello swap Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
50 000 000 EUR |
10 |
|
Swap monovaluta fisso a fisso e future/forward/opzioni su swap monovaluta fisso a fisso uno swap o un/una future/forward/opzione su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi fissi RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP o FONS o FWOS o OPTS RTS2#16 = XXSC |
la sottoclasse monovaluta fisso a fisso è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13) — valuta nozionale in cui sono denominate le due gambe dello swap Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
50 000 000 EUR |
10 |
|
Swap monovaluta OIS e future/forward/opzioni su swap monovaluta OIS uno swap o un/una future/forward/opzione su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati dal tasso dell'OIS (overnight index swap) RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP o FONS o FWOS o OPTS RTS2#16 = OSSC |
la sottoclasse monovaluta dell'OIS è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13) — valuta nozionale in cui sono denominate le due gambe dello swap Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
50 000 000 EUR |
10 |
|
Swap monovaluta su inflazione e future/forward/opzioni su swap monovaluta su inflazione uno swap o un/una future/forward/opzione su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati da un tasso di inflazione RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP o FONS o FWOS o OPTS RTS2#16 = IFSC |
la sottoclasse monovaluta su inflazione è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13) — valuta nozionale in cui sono denominate le due gambe dello swap Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
50 000 000 EUR |
10 |
|
Classe di attività — Derivati su tassi di interesse |
||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
|||
Altri derivati su tassi di interesse derivato su tassi di interesse che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OTHR |
gli altri derivati su tassi di interesse sono considerati non aventi un mercato liquido |
Tabella 5.2
Derivati su tassi di interesse — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per sottoclassi considerate aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su tassi di interesse |
||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata avente un mercato liquido |
|||||||||||||
Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
||||||||||
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
|||||
Future/forward su obbligazioni |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
20 000 000 di EUR |
90 |
70 |
25 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Opzioni su obbligazioni |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
20 000 000 di EUR |
90 |
70 |
25 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Future su tassi di interesse e FRA |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
5 000 000 di EUR |
70 |
10 000 000 di EUR |
80 |
60 |
20 000 000 di EUR |
90 |
70 |
25 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Opzioni su tassi di interesse |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
5 000 000 di EUR |
70 |
10 000 000 di EUR |
80 |
60 |
20 000 000 di EUR |
90 |
70 |
25 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swaption |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap multivaluta o swap valutari fisso a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a variabile |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap multivaluta o swap valutari variabile a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari variabile a variabile |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap multivaluta o swap valutari fisso a fisso e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a fisso |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap multivaluta o swap valutari su OIS (overnight index swap) e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su OIS |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap multivaluta o swap valutari su inflazione e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su inflazione |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap monovaluta fisso a variabile e future/forward su swap monovaluta fisso a variabile |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap monovaluta variabile a variabile e future/forward su swap monovaluta variabile a variabile |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap monovaluta fisso a fisso e future/forward su swap monovaluta fisso a fisso |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap monovaluta su OIS e future/forward su swap monovaluta su OIS |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap monovaluta su inflazione e future/forward su swap monovaluta su inflazione |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tabella 5.3
Derivati su tassi di interesse — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su tassi di interesse |
||||
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata non avente un mercato liquido |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
Future/forward su obbligazioni |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
Opzioni su obbligazioni |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
Future su tassi di interesse e FRA |
5 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
Opzioni su tassi di interesse |
5 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
Swaption |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Swap multivaluta o swap valutari fisso a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a variabile |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Swap multivaluta o swap valutari variabile a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari variabile a variabile |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Swap multivaluta o swap valutari fisso a fisso e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a fisso |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Swap multivaluta o swap valutari su OIS (overnight index swap) e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su OIS |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Swap multivaluta o swap valutari su inflazione e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su inflazione |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Swap monovaluta fisso a variabile e future/forward su swap monovaluta fisso a variabile |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Swap monovaluta variabile a variabile e future/forward su swap monovaluta variabile a variabile |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Swap monovaluta fisso a fisso e future/forward su swap monovaluta fisso a fisso |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Swap monovaluta su OIS e future/forward su swap monovaluta su OIS |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Swap monovaluta su inflazione e future/forward su swap monovaluta su inflazione |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
Altri derivati su tassi di interesse |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
6. Derivati su strumenti rappresentativi di capitale
Tabella 6.1
Derivati su strumenti rappresentativi di capitale — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività – Derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
|||||
i contratti di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE relativi a: a) uno o più certificati di deposito, azioni, ETF, certificati, altri strumenti finanziari analoghi, flussi monetari o altri prodotti connessi all'andamento di uno o più certificati di deposito, azioni, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi; b) un indice di certificati di deposito, azioni, ETF, certificati, altri strumenti finanziari analoghi, flussi monetari o altri prodotti connessi all'andamento di uno o più certificati di deposito, azioni, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi |
|||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
||||
Opzioni su indici azionari opzione il cui sottostante è un indice composto di azioni RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI' RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = STIX RTS23#26 o se vuoto RTS23#28 |
tutte le opzioni su indici azionari sono considerate aventi un mercato liquido |
||||
Future/forward su indici azionari future/forward il cui sottostante è un indice composto di azioni RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI' RTS2#5 = FUTR o FORW RTS2#27 = STIX RTS23#26 o se vuoto RTS23#28 |
tutti i future/forward su indici sono considerati aventi un mercato liquido |
||||
Opzioni su azioni opzione il cui sottostante è un'azione o un paniere di azioni risultanti da un evento societario RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI' RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = SHRS RTS23#26 o se vuoto RTS23#28 |
tutte le opzioni su azioni sono considerate aventi un mercato liquido |
||||
Future/forward su azioni future/forward il cui sottostante è un'azione o un paniere di azioni risultanti da un evento societario RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI' RTS2#5 = FUTR o FORW RTS2#27 = SHRS RTS23#26 o se vuoto RTS23#28 |
tutti i future/forward su azioni sono considerati aventi un mercato liquido |
||||
Opzioni su dividendi di azioni opzione sul dividendo di una specifica azione RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI' RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = DVSE RTS23#26 o se vuoto RTS23#28 |
tutte le opzioni su dividendi di azioni sono considerate aventi un mercato liquido |
||||
Future/forward su dividendi di azioni future/forward sul dividendo di una specifica azione RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI' RTS2#5 = FUTR o FORW RTS2#27 = DVSE RTS23#26 o se vuoto RTS23#28 |
tutti i future/forward su dividendi di azioni sono considerati aventi un mercato liquido |
||||
Opzioni su indici di dividendi un'opzione su un indice composto di dividendi di più di un'azione RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI' RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = DIVI RTS23#26 o se vuoto RTS23#28 |
tutte le opzioni su indici di dividendi sono considerate aventi un mercato liquido |
||||
Future/forward su indici di dividendi future/forward su un indice composto di dividendi di più di un'azione RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI' RTS2#5 = FUTR o FORW RTS2#27 = DIVI RTS23#26 o se vuoto RTS23#28 |
tutti i future/forward su indici di dividendi sono considerati aventi un mercato liquido |
||||
Opzioni su indici di volatilità opzione il cui sottostante è un indice di volatilità definito come un indice relativo alla volatilità di uno specifico indice sottostante di strumenti rappresentativi di capitale RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI' RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = VOLI RTS23#26 o se vuoto RTS23#28 |
tutte le opzioni su indici di volatilità sono considerate aventi un mercato liquido |
||||
Future/forward su indici di volatilità future/forward il cui sottostante è un indice di volatilità definito come un indice relativo alla volatilità di uno specifico indice sottostante di strumenti rappresentativi di capitale RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI' RTS2#5 = FUTR o FORW RTS2#27 = VOLI RTS23#26 o se vuoto RTS23#28 |
tutti i future/forward su indici di volatilità sono considerati aventi un mercato liquido |
||||
Opzioni su ETF opzione il cui sottostante è un ETF RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI' RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = ETFS RTS23#26 o se vuoto RTS23#28 |
tutte le opzioni su ETF sono considerate aventi un mercato liquido |
||||
Future/forward su ETF future/forward il cui sottostante è un ETF RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI' RTS2#5 = FUTR o FORW RTS2#27 = ETFS RTS23#26 o se vuoto RTS23#28 |
tutti i future/forward su ETF sono considerati aventi un mercato liquido |
||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità. |
|||
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero di operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
||||
Swap RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI' RTS2#5 = SWAP |
la sottoclasse degli swap è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS2#27) — tipo di sottostante: singolo nome, indice, paniere Criterio di segmentazione 2 (RTS23#26 o se vuoto RTS23#28) — singolo nome, indice, paniere sottostanti Criterio di segmentazione 3 (RTS2#28) — parametro: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility Criterio di segmentazione 4 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue: |
50 000 000 EUR |
|
||
Price return basic performance parameter |
Parameter return variance/volatility |
Parameter return dividend |
|||
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno |
|||
Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi |
Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi |
Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|||
Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi |
Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
|||
Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
… |
|||
Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|||
Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
… |
|
|||
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|||
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|||
Swap di portafogli RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI' RTS2#5 = PSWP |
la sottoclasse degli swap di portafogli è definita da una specifica combinazione di: Criterio di segmentazione 1 (RTS2#27) — tipo di sottostante: singolo nome, indice, paniere Criterio di segmentazione 2 (RTS23#26 o se vuoto RTS23#28) — singolo nome, indice, paniere sottostanti Criterio di segmentazione 3 (RTS2#28) — parametro: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility Criterio di segmentazione 4 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap di portafogli definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
50 000 000 EUR |
15 |
||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
||||
Altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale derivato su strumenti rappresentativi di capitale che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OTHR" |
gli altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale sono considerati non aventi un mercato liquido |
Tabella 6.2
Derivati su strumenti rappresentativi di capitale — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per sottoclassi aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
|||||||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie |
Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene |
||||||
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|||||
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
||||||
Opzioni su indici azionari |
la sottoclasse delle opzioni sui indici azionari è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: indice azionario sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 100mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
||
100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
30 000 000 di EUR |
|||||
200mio di EUR ≤ ADNA < 600mio di EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 di EUR |
55 000 000 di EUR |
|||||
ADNA ≥ 600mio di EUR |
15 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
150 000 000 di EUR |
160 000 000 di EUR |
|||||
Future/forward su indici azionari |
la sottoclasse dei future/forward su indici azionari è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: indice azionario sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 100mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
||
100mio di EUR ≤ ADNA < 1mrd di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||
1mrd di EUR ≤ ADNA < 3mrd di EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 di EUR |
55 000 000 di EUR |
|||||
3mrd di EUR ≤ ADNA < 5mrd di EUR |
15 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
150 000 000 di EUR |
160 000 000 di EUR |
|||||
ADNA ≥ 5mrd di EUR |
25 000 000 di EUR |
30 000 000 di EUR |
250 000 000 di EUR |
260 000 000 di EUR |
|||||
Opzioni su azioni |
la sottoclasse delle opzioni su azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: azione sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 5mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 250 000 EUR |
||
5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
|||||
10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
|||||
ADNA ≥ 20mio di EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||
Future/forward su azioni |
la sottoclasse dei future/forward su azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: azione sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 5mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 250 000 EUR |
||
5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
|||||
10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
|||||
ADNA ≥ 20mio di EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||
Opzioni su dividendi di azioni |
la sottoclasse delle opzioni sui dividendi di azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: azione sottostante avente diritto a dividendi: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 5mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
400 000 EUR |
450 000 EUR |
||
5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR |
25 000 EUR |
30 000 EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
|||||
10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR |
50 000 EUR |
100 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
|||||
ADNA ≥ 20mio di EUR |
100 000 EUR |
150 000 EUR |
2 000 000 di EUR |
2 500 000 EUR |
|||||
Future/forward su dividendi di azioni |
la sottoclasse dei future/forward su dividendi di azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: azione sottostante avente diritto a dividendi: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 5mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
400 000 EUR |
450 000 EUR |
||
5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR |
25 000 EUR |
30 000 EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
|||||
10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR |
50 000 EUR |
100 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
|||||
ADNA ≥ 20mio di EUR |
100 000 EUR |
150 000 EUR |
2 000 000 di EUR |
2 500 000 EUR |
|||||
Opzioni su indici di dividendi |
la sottoclasse delle opzioni su indici di dividendi è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: indice di dividendi sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 100mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
||
100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
30 000 000 di EUR |
|||||
200mio di EUR ≤ ADNA < 600mio di EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 di EUR |
55 000 000 di EUR |
|||||
ADNA ≥ 600mio di EUR |
15 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
150 000 000 di EUR |
160 000 000 di EUR |
|||||
Future/forward su indici di dividendi |
la sottoclasse dei future/forward su indici di dividendi è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: indice di dividendi sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 100mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
||
100mio di EUR ≤ ADNA < 1mrd di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||
1mrd di EUR ≤ ADNA < 3mrd di EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 di EUR |
55 000 000 di EUR |
|||||
3mrd di EUR ≤ ADNA < 5mrd di EUR |
15 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
150 000 000 di EUR |
160 000 000 di EUR |
|||||
ADNA ≥ 5mrd di EUR |
25 000 000 di EUR |
30 000 000 di EUR |
250 000 000 di EUR |
260 000 000 di EUR |
|||||
Opzioni su indici di volatilità |
la sottoclasse delle opzioni sui indici di volatilità è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: indice di volatilità sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 100mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
||
100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
30 000 000 di EUR |
|||||
200mio di EUR ≤ ADNA < 600mio di EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 di EUR |
55 000 000 di EUR |
|||||
ADNA ≥ 600mio di EUR |
15 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
150 000 000 di EUR |
160 000 000 di EUR |
|||||
Future/forward su indici di volatilità |
la sottoclasse dei future/forward su indici di volatilità è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: indice di volatilità sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 100mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
||
100mio di EUR ≤ ADNA < 1mrd di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||
1mrd di EUR ≤ ADNA < 3mrd di EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 di EUR |
55 000 000 di EUR |
|||||
3mrd di EUR ≤ ADNA < 5mrd di EUR |
15 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
150 000 000 di EUR |
160 000 000 di EUR |
|||||
ADNA ≥ 5mrd di EUR |
25 000 000 di EUR |
30 000 000 di EUR |
250 000 000 di EUR |
260 000 000 di EUR |
|||||
Opzioni su ETF |
la sottoclasse delle opzioni su ETF è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: ETF sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 5mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 250 000 EUR |
||
5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
|||||
10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
|||||
ADNA ≥ 20mio di EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||
Future/forward su ETF |
la sottoclasse dei future/forward su ETF è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: ETF sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 5mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 250 000 EUR |
||
5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
|||||
10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
|||||
ADNA ≥ 20mio di EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||
Swap |
la sottoclasse degli swap è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: tipo di sottostante: singolo nome, indice, paniere Criterio di segmentazione 2: singolo nome, indice, paniere sottostanti Criterio di segmentazione 3: parametro: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility Criterio di segmentazione 4: scaglione di scadenza dello swap definito come segue: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
50mio di EUR ≤ ADNA < 100mio di EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
||
100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
|||||
ADNA ≥ 200mio di EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||
Price return basic performance parameter |
Parameter return variance/volatility |
Parameter return dividend |
|
|
|
|
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|
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno |
|
|
|
|
|
|
|
Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi |
Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi |
Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|
|
|
|
|
|
|
Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi |
Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
|
|
|
|
|
|
|
Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
… |
|
|
|
|
|
|
|
Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|
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|
|
|
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
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Swap di portafogli |
la sottoclasse degli swap di portafogli è definita da una specifica combinazione di: Criterio di segmentazione 1: tipo di sottostante: singolo nome, indice, paniere Criterio di segmentazione 2: singolo nome, indice, paniere sottostanti Criterio di segmentazione 3- parametro: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility Criterio di segmentazione 4: scaglione di scadenza dello swap di portafogli definito come segue: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
50mio di EUR ≤ ADNA < 100mio di EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
||
100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
|||||
ADNA ≥ 200mio di EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese |
|
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|
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Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi |
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Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi |
|
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|||
Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
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|||
Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
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Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
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… |
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|
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|||
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
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|
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|
Tabella 6.3
Derivati su strumenti rappresentativi di capitale — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
||||
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
Swap |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
100 000 EUR |
150 000 EUR |
Swap di portafogli |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
100 000 EUR |
150 000 EUR |
Altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
100 000 EUR |
150 000 EUR |
7. Derivati su merci
Tabella 7.1
Derivati su merci - Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su merci |
|||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie |
|||
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero di operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
||||
Future/forward su metalli RTS2#3 = «DERV» e RTS2#4 = «COMM» e RTS23#35 = «METL» e [RTS2#5 = «FUTR» o «FORW»] |
la sottoclasse dei future/forward su metalli è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#36) — tipo di metallo: metalli preziosi, metalli non preziosi Criterio di segmentazione 2 (RTS23#37) — metallo sottostante Criterio di segmentazione 3 (RTS2#15) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale del future/forward Criterio di segmentazione 4 (RTS2#8) — scaglione di scadenza del future/forward definito come segue: |
10 000 000 EUR |
10 |
||
Metalli preziosi |
Metalli non preziosi |
||||
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno |
||||
Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
||||
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
||||
Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
… |
||||
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
||||
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
||||
Opzioni su metalli RTS2#3 = «DERV» e RTS2#4 = «COMM» e RTS23#35 = «METL» e RTS2#5 = «OPTN» |
la sottoclasse delle opzioni su metalli è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#36) — tipo di metallo: metalli preziosi, metalli non preziosi Criterio di segmentazione 2 (RTS23#37) — metallo sottostante Criterio di segmentazione 3 (RTS2#15) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dell'opzione Criterio di segmentazione 4 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue: |
10 000 000 EUR |
10 |
||
Metalli preziosi |
Metalli non preziosi |
||||
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno |
||||
Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
||||
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
||||
Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
… |
||||
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
||||
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
||||
Swap su metalli RTS2#3 = «DERV» e RTS2#4 = «COMM» e RTS23#35 = «METL» e RTS2#5 = «SWAP» |
la sottoclasse degli swap su metalli è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#36) — tipo di metallo: metalli preziosi, metalli non preziosi Criterio di segmentazione 2 (RTS23#37) — metallo sottostante Criterio di segmentazione 3 (RTS2#15) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dello swap Criterio di segmentazione 4 (RTS23#34) — tipo di consegna, in contanti, fisica o opzionale Criterio di segmentazione 5 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue: |
10 000 000 EUR |
10 |
||
Metalli preziosi |
Metalli non preziosi |
||||
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno |
||||
Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
||||
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
||||
Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
… |
||||
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
||||
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
||||
Future/forward su prodotti energetici RTS2#3 = «DERV» e RTS2#4 = «COMM» e RTS23#35 = «NRGY» e [RTS2#5 = «FUTR» o «FORW»] |
la sottoclasse dei future/forward su prodotti energetici è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#36) — tipo di energia: petrolio, distillati, carbone, light ends, gas naturale, energia elettrica, interenergia Criterio di segmentazione 2 (RTS23#37) — energia sottostante Criterio di segmentazione 3 (RTS2#15) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale del future/forward Criterio di segmentazione 4 — [soppresso] Criterio di segmentazione 5 (RTS2#14) — luogo di consegna/regolamento in contanti applicabile a tutti i tipi di energia Criterio di segmentazione 6 (RTS2#8) — scaglione di scadenza del future/forward definito come segue: |
10 000 000 EUR |
10 |
||
Petrolio, distillati, light ends |
Carbone |
Gas naturale/energia elettrica/interenergia |
|||
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 4 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese |
|||
Scaglione di scadenza 2: 4 mesi < vita residua ≤ 8 mesi |
Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 1 anno |
|||
Scaglione di scadenza 3: 8 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|||
Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
… |
… |
|||
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|||
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|||
Opzioni su prodotti energetici RTS2#3 = «DERV» e RTS2#4 = «COMM» e RTS23#35 = «NRGY» e RTS2#5 = «OPTN» |
la sottoclasse delle opzioni su prodotti energetici è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#36) — tipo di energia: petrolio, distillati, carbone, light ends, gas naturale, energia elettrica, interenergia Criterio di segmentazione 2 (RTS23#37) — energia sottostante Criterio di segmentazione 3 (RTS2#15) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dell'opzione Criterio di segmentazione 4 — [soppresso] Criterio di segmentazione 5 (RTS2#14) — luogo di consegna/regolamento in contanti applicabile a tutti i tipi di energia Criterio di segmentazione 6 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue: |
10 000 000 EUR |
10 |
||
Petrolio, distillati, light ends |
Carbone |
Gas naturale/energia elettrica/interenergia |
|||
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 4 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese |
|||
Scaglione di scadenza 2: 4 mesi < vita residua ≤ 8 mesi |
Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 1 anno |
|||
Scaglione di scadenza 3: 8 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|||
Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
… |
… |
|||
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|||
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|||
Swap su prodotti energetici RTS2#3 = «DERV» e RTS2#4 = «COMM» e RTS23#35 = «NRGY» e RTS2#5 = «SWAP» |
la sottoclasse degli swap su prodotti energetici è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#36) — tipo di energia: petrolio, distillati, carbone, light ends, gas naturale, energia elettrica, interenergia Criterio di segmentazione 2 (RTS23#37) — energia sottostante Criterio di segmentazione 3 (RTS2#15) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dello swap Criterio di segmentazione 4 (RTS23#34) — tipo di consegna, in contanti, fisica o opzionale Criterio di segmentazione 5 — [soppresso] Criterio di segmentazione 6 (RTS2#14) — luogo di consegna/regolamento in contanti applicabile a tutti i tipi di energia Criterio di segmentazione 7 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue: |
10 000 000 EUR |
10 |
||
Petrolio, distillati, light ends |
Carbone |
Gas naturale/energia elettrica/interenergia |
|||
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 4 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese |
|||
Scaglione di scadenza 2: 4 mesi < vita residua ≤ 8 mesi |
Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 1 anno |
|||
Scaglione di scadenza 3: 8 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|||
Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
… |
… |
|||
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|||
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|||
Future/forward su merci agricole RTS2#3 = «DERV» e RTS2#4 = «COMM» e RTS23#35 = «AGRI» e [RTS2#5 = «FUTR» o «FORW»] |
la sottoclasse dei future/forward su merci agricole è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#36 e RTS23#37) — merce agricola sottostante (sottocategoria di prodotti e ulteriore sottocategoria di prodotti) Criterio di segmentazione 2 (RTS2#15) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale del future/forward Criterio di segmentazione 3 (RTS2#8) — scaglione di scadenza del future/forward definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
10 000 000 EUR |
10 |
||
Opzioni su merci agricole RTS2#3 = «DERV» e RTS2#4 = «COMM» e RTS23#35 = «AGRI» e RTS2#5 = «OPTN» |
la sottoclasse delle opzioni su merci agricole è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#36 e RTS23#37) — merce agricola sottostante (sottocategoria di prodotti e ulteriore sottocategoria di prodotti) Criterio di segmentazione 2 (RTS2#15) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dell'opzione Criterio di segmentazione 3 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
10 000 000 EUR |
10 |
||
Swap su merci agricole RTS2#3 = «DERV» e RTS2#4 = «COMM» e RTS23#35 = «AGRI» e RTS2#5 = «SWAP» |
la sottoclasse degli swap su merci agricole è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#36 e RTS23#37) — merce agricola sottostante (sottocategoria di prodotti e ulteriore sottocategoria di prodotti) Criterio di segmentazione 2 (RTS2#15) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale dello swap Criterio di segmentazione 3 (RTS23#34) — tipo di consegna, in contanti, fisica o opzionale Criterio di segmentazione 4 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
10 000 000 EUR |
10 |
||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
||||
Altri derivati su merci |
|
||||
derivato su merci che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra |
gli altri derivati su merci sono considerati non aventi un mercato liquido |
Tabella 7.2
Derivati su merci — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su merci |
||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido |
|||||||||||||
Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
||||||||||
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
|||||
Future/forward su metalli |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Opzioni su metalli |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap su metalli |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Future/forward su prodotti energetici |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Opzioni su prodotti energetici |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap su prodotti energetici |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Future/forward su merci agricole |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Opzioni su merci agricole |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Swap su merci agricole |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tabella 7.3
Derivati su merci — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su merci |
||||
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
Future/forward su metalli |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
Opzioni su metalli |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
Swap su metalli |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
Future/forward su prodotti energetici |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
Opzioni su prodotti energetici |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
Swap su prodotti energetici |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
Future/forward su merci agricole |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
Opzioni su merci agricole |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
Swap su merci agricole |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
Altri derivati su merci |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
8. Derivati su tassi di cambio
Tabella 8.1
Derivati su tassi di cambio - Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su tassi di cambio |
|||
strumento finanziario connesso alle valute di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE |
|||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità. |
|
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero di operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
||
Forward non consegnabile (NDF) forward che, secondo le clausole, è regolato in contanti tra le parti, e in cui l'importo del regolamento è determinato dalla differenza tra i tassi di cambio di due valute tra la data dell'operazione e la data di valutazione. Alla data di regolamento, una parte deve pagare all'altra parte la differenza netta tra i) il tasso di cambio fissato alla data di negoziazione; e ii) il tasso di cambio alla data di valutazione, sulla base dell'importo nozionale, e tale importo netto deve essere pagato nella valuta di regolamento fissata nel contratto. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = FORW RTS2#26 = NDLV |
la sottoclasse dei forward su tassi di cambio non consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#47) — coppia di valute sottostanti definita come combinazione delle due valute sottostanti il contratto derivato Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza del forward definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 settimana Scaglione di scadenza 2: 1 settimana < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
I forward non consegnabili (NDF) sono considerati non aventi un mercato liquido |
|
Forward consegnabile (DF) forward che comporta soltanto lo scambio di due diverse valute ad una data di regolamento futura stabilita nel contratto ad un tasso fisso concordato alla stipula del contratto che copre lo scambio. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR" RTS2#5 = FORW RTS2#26 = DLVB |
la sottoclasse dei forward su tassi di cambio consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#47) — coppia di valute sottostanti definita come combinazione delle due valute sottostanti il contratto derivato Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza del forward definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 settimana Scaglione di scadenza 2: 1 settimana < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
I forward consegnabili (DF) sono considerati non aventi un mercato liquido |
|
Opzione su tassi di cambio non consegnabile (NDO) opzione che, secondo le clausole, è regolata in contanti tra le parti, e in cui l'importo di regolamento è determinato dalla differenza tra i tassi di cambio di due valute tra la data dell'operazione e la data di valutazione. Alla data di regolamento, una parte deve pagare all'altra parte la differenza netta tra i) il tasso di cambio fissato alla data di negoziazione; e ii) il tasso di cambio alla data di valutazione, sulla base dell'importo nozionale, e tale importo netto deve essere pagato nella valuta di regolamento fissata nel contratto. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR" RTS2#5 = OPTN RTS2#26 = NDLV |
la sottoclasse delle opzioni su tassi di cambio non consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#47) — coppia di valute sottostanti definita come combinazione delle due valute sottostanti il contratto derivato Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 settimana Scaglione di scadenza 2: 1 settimana < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
Le opzioni su tassi di cambio non consegnabili (NDO) sono considerate non aventi un mercato liquido |
|
Opzioni su tassi di cambio consegnabile (DO) opzione che comporta soltanto lo scambio di due diverse valute ad una data di regolamento futura stabilita nel contratto ad un tasso fisso concordato alla stipula del contratto che copre lo scambio. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = OPTN RTS2#26 = DLVB |
la sottoclasse delle opzioni su tassi di cambio consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#47) — coppia di valute sottostanti definita come combinazione delle due valute sottostanti il contratto derivato Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 settimana Scaglione di scadenza 2: 1 settimana < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
Le opzioni su tassi di cambio consegnabili (DO) sono considerate non aventi un mercato liquido |
|
Swap su tassi di cambio non consegnabile (NDS) swap che, secondo le clausole, è regolato in contanti tra le parti, e in cui l'importo di regolamento è determinato dalla differenza tra i tassi di cambio di due valute tra la data dell'operazione e la data di valutazione. Alla data di regolamento, una parte deve pagare all'altra parte la differenza netta tra i) il tasso di cambio fissato alla data di negoziazione; e ii) il tasso di cambio alla data di valutazione, sulla base dell'importo nozionale, e tale importo netto deve essere pagato nella valuta di regolamento fissata nel contratto. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR" RTS2#5 = SWAP RTS2#26 = NDLV |
la sottoclasse degli swap su tassi di cambio non consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#47) — coppia di valute sottostanti definita come combinazione delle due valute sottostanti il contratto derivato Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 settimana Scaglione di scadenza 2: 1 settimana < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
Gli swap su tassi di cambio non consegnabili (NDS) sono considerati non aventi un mercato liquido |
|
Swap su tassi di cambio consegnabile (DS) swap consegnabile che comporta soltanto lo scambio di due diverse valute ad una data di regolamento futura stabilita nel contratto ad un tasso fisso concordato alla stipula del contratto che copre lo scambio. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = SWAP RTS2#26 = DLVB |
la sottoclasse degli swap su tassi di cambio consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#47) — coppia di valute sottostanti definita come combinazione delle due valute sottostanti il contratto derivato Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dello swap definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 settimana Scaglione di scadenza 2: 1 settimana < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
Gli swap su tassi di cambio consegnabili (DS) sono considerati non aventi un mercato liquido |
|
Future su tassi di cambio RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR" RTS2#5 = FUTR |
la sottoclasse dei future su tassi di cambio è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#13 e RTS23#47) — coppia di valute sottostanti definita come combinazione delle due valute sottostanti il contratto derivato Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza del future definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 settimana Scaglione di scadenza 2: 1 settimana < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
I future su tassi di cambio sono considerati non aventi un mercato liquido |
|
Classe di attività — Derivati su tassi di cambio |
|||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
||
Altri derivati su tassi di cambio derivato su tassi di cambio che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = OTHR |
gli altri derivati su tassi di cambio sono considerati non aventi un mercato liquido |
Tabella 8.2
Derivati su tassi di cambio — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su tassi di cambio |
||||
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
Forward non consegnabile (NDF) |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
Forward consegnabile (DF) |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
Opzione su tassi di cambio non consegnabile (NDO) |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
Opzioni su tassi di cambio consegnabile (DO) |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
Swap su tassi di cambio non consegnabile (NDS) |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
Swap su tassi di cambio consegnabile (DS) |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
Future su tassi di cambio |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
Altri derivati su tassi di cambio |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
9. Derivati su crediti
Tabella 9.1
Derivati su crediti — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su crediti |
||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo |
||
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero di operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
Status on the run dell'indice [criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo] |
||
Indice di credit default swap (CDS) swap nel quale lo scambio di flussi monetari è legato al merito di credito di vari emittenti di strumenti finanziari che compongono un indice e al verificarsi di eventi di credito RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT |
la sottoclasse degli indici di credit default swap è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS2#34) — indice sottostante Criterio di segmentazione 2 (RTS2#42) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale del derivato Criterio di segmentazione 3 (RTS2#8) — scaglione di scadenza del CDS definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
200 000 000 EUR |
10 |
L'indice sottostante è considerato avente un mercato liquido: (1) nel corso dell'intero periodo in cui è in status «on the run» (2) per i primi 30 giorni lavorativi dello «status off the run 1x» per «indice on the run» si intende la versione (serie) rivista più recente dell'indice creata alla data in cui la composizione dell'indice è in vigore e che termina un giorno prima della data in cui entra in vigore la composizione della nuova versione (serie). per «status off the run 1x» si intende la versione (serie) dell'indice che è immediatamente precedente alla versione (serie) «on the run» corrente in un certo momento. Una versione (serie) cessa di essere «on the run» e acquista lo status di «off the run 1x» quando viene creata la versione più recente (serie) dell'indice. |
Credit default swap (CDS) su singolo nome swap nel quale lo scambio di flussi monetari è legato al merito di credito di un unico emittenti di strumenti finanziari e al verificarsi di eventi di credito RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT |
la sottoclasse dei credit default swap su singolo nome è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS2#41) — entità di riferimento sottostante Criterio di segmentazione 2 (RTS2#39) — tipo di entità di riferimento sottostante definito come segue: per «emittente di tipo sovrano o pubblico» si intende uno dei seguenti soggetti emittenti: (a) l'Unione; (b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un'agenzia o una società veicolo dello Stato membro; (c) un soggetto sovrano non indicato alle lettere a) e b); (d) in caso di Stato membro federale, un membro della federazione; (e) una società veicolo per conto di diversi Stati membri; (f) un'istituzione finanziaria internazionale costituita da due o più Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi difficoltà finanziarie; (g) la Banca europea per gli investimenti; (h) un soggetto pubblico diverso dagli emittenti sovrani specificati alle lettere da a) a c). Per «emittente di tipo societario» si intende un soggetto emittente diverso da un emittente di tipo sovrano o pubblico. Criterio di segmentazione 3 (RTS2#42) — valuta nozionale definita come la valuta nella quale è denominato l'importo nozionale del derivato Criterio di segmentazione 4 (RTS2#8) — scaglione di scadenza del CDS definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
10 000 000 EUR |
10 |
|
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non soddisfa il seguente criterio di liquidità qualitativo |
||
Opzioni su un indice di CDS opzione il cui sottostante è un indice di CDS RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT |
la sottoclasse delle opzioni su indici di CDS è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#26) — sottoclasse degli indici di CDS come specificato per la sottoclasse di attività degli indici di credit default swap (CDS) Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
un'opzione su un indice di CDS il cui indice di CDS sottostante è una sottoclasse considerata avente un mercato liquido e il cui scaglione di vita residua è 0-6 mesi è considerata avente un mercato liquido un'opzione su un indice di CDS il cui indice di CDS sottostante è una sottoclasse considerata avente un mercato liquido e il cui scaglione di vita residua non è 0-6 mesi non è considerata avente un mercato liquido un'opzione su un indice di CDS il cui indice di CDS sottostante è una sottoclasse considerata non avente un mercato liquido è considerata non avente un mercato liquido per qualsiasi scaglione di vita residua |
||
Opzioni su CDS su singolo nome opzione il cui sottostante è un CDS su singolo nome RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT |
la sottoclasse delle opzioni su CDS su singolo nome è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS23#26) — sottoclasse dei CDS su singolo nome come specificato per la sottoclasse di attività dei CDS su singolo nome Criterio di segmentazione 2 (RTS2#8) — scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
un'opzione su CDS su singolo nome il cui CDS su singolo nome sottostante è una sottoclasse considerata avente un mercato liquido e il cui scaglione di vita residua è 0-6 mesi è considerata avente un mercato liquido un'opzione su CDS su singolo nome il cui CDS su singolo nome sottostante è una sottoclasse considerata avente un mercato liquido e il cui scaglione di vita residua non è 0-6 mesi non è considerata avente un mercato liquido un'opzione su CDS su singolo nome il cui CDS su singolo nome sottostante è una sottoclasse considerata non avente un mercato liquido è considerata non avente un mercato liquido per qualsiasi scaglione di vita residua |
||
Classe di attività — Derivati su crediti |
||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
|||
Altri derivati su crediti derivato su crediti che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR |
gli altri derivati su crediti sono considerati non aventi un mercato liquido |
Tabella 9.2
Derivati su crediti - Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su crediti |
||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido |
|||||||||||||
Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
||||||||||
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
|||||
Indice di credit default swap (CDS) |
Il calcolo delle soglie è effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
7 500 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Credit default swap (CDS) su singolo nome |
Il calcolo delle soglie è effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
7 500 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Opzioni su un indice di CDS |
Il calcolo delle soglie è effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
7 500 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Opzioni su CDS su singolo nome |
Il calcolo delle soglie è effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
7 500 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tabella 9.3
Derivati su crediti — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su crediti |
||||
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
Indice di credit default swap (CDS) |
2 500 000 EUR |
5 000 000 EUR |
7 500 000 EUR |
10 000 000 EUR |
Credit default swap (CDS) su singolo nome |
2 500 000 EUR |
5 000 000 EUR |
7 500 000 EUR |
10 000 000 EUR |
Opzioni su un indice di CDS |
2 500 000 EUR |
5 000 000 EUR |
7 500 000 EUR |
10 000 000 EUR |
Opzioni su CDS su singolo nome |
2 500 000 EUR |
5 000 000 EUR |
7 500 000 EUR |
10 000 000 EUR |
Altri derivati su crediti |
2 500 000 EUR |
5 000 000 EUR |
7 500 000 EUR |
10 000 000 EUR |
10. Derivati C10
Tabella 10.1
Derivati C10 - Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati C10 |
|||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità. |
|
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero di operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
||
Derivati su carico strumento finanziario connesso alle tariffe di trasporto di cui all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE RTS2#3 = «DERV» e RTS2#4 = «COMM» e RTS23#35 = «FRGT» |
la sottoclasse dei derivati su carico è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 (RTS2#5) — tipo di contratto: future o opzioni Criterio di segmentazione 2 (RTS23#36) — tipo di carico Criterio di segmentazione 3 (RTS2#37) — sottotipo di carico Criterio di segmentazione 4 (RTS2#12) —specifica delle dimensioni relative al sottotipo di carico Criterio di segmentazione 5 (RTS2#13) — rotta specifica o media per nave a tempo Criterio di segmentazione 6 (RTS2#8) — scaglione di scadenza del derivato definito come segue: Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 9 mesi Scaglione di scadenza 5: 9 mesi < vita residua ≤ 1 anno Scaglione di scadenza 6: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni Scaglione di scadenza 7: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni … Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
10 000 000 EUR |
10 |
Classe di attività — Derivati C10 |
|||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
||
Altri derivati C10 strumento finanziario di cui all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE che non è un «derivato su carico»; una delle seguenti sottoclassi di attività dei derivati su tassi di interesse: «swap multivaluta o swap valutari su inflazione», «future/forward su swap multivaluta o swap valutari su inflazione», «swap monovaluta su inflazione», «future/forward su swap monovaluta su inflazione» e le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su strumenti rappresentativi di capitale: «opzione su indici di volatilità», «future/forward su indici di volatilità», swap con parameter return variance, swap con parameter return volatility, swap di portafogli con parameter return variance, swap di portafogli con parameter return volatility |
gli altri derivati C10 sono considerati non aventi un mercato liquido |
Tabella 10.2
Derivati C10 — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati C10 |
||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido |
|||||||||||||
Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
||||||||||
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
|||||
Derivati su carico |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
25 000 EUR |
70 |
50 000 EUR |
80 |
60 |
75 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tabella 10.3
Derivati C10 — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati C10 |
||||
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
Derivati su carico |
25 000 EUR |
50 000 EUR |
75 000 EUR |
100 000 EUR |
Altri derivati C10 |
25 000 EUR |
50 000 EUR |
75 000 EUR |
100 000 EUR |
11. Contratti differenziali (CFD)
Tabella 11.1
CFD - Classi non aventi un mercato liquido
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Criterio di liquidità qualitativo |
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero di operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
CFD su valute RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = CURR |
la sottoclasse dei CFD su valute è definita dalla coppia di valute sottostanti definita come la combinazione delle due valute sottostanti il CFD/contratto di scommessa sul differenziale. RTS2#30 e RTS2#31 |
|
50 000 000 EUR |
100 |
CFD su merci RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = COMM |
la sottoclasse dei CFD su merci è definita dalla merce sottostante del CFD/contratto di scommessa sul differenziale RTS23#35 e RTS23#36 e RTS23#37 |
|
50 000 000 EUR |
100 |
CFD su strumenti rappresentativi di capitale RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = EQUI |
la sottoclasse dei CFD su strumenti rappresentativi di capitale è definita dallo strumento rappresentativo di capitale sottostante del CFD/contratto di scommessa sul differenziale RTS23#26 |
la sottoclasse dei CFD su strumenti rappresentativi di capitale è considerata avente un mercato liquido se il sottostante è uno strumento rappresentativo di capitale per il quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1), punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 |
|
|
CFD su obbligazioni RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = BOND |
la sottoclasse dei CFD su obbligazioni è definita dall'obbligazione sottostante o dal future su obbligazioni sottostante del CFD/contratto di scommessa sul differenziale RTS23#26 |
la sottoclasse dei CFD su obbligazioni è considerata avente un mercato liquido se il sottostante è un'obbligazione o un future su obbligazioni per cui esiste un mercato liquido secondo la definizione di cui all'articolo 6, e all'articolo 8, paragrafo1, lettera b). |
|
|
CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = FTEQ |
la sottoclasse dei CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale è definita dal future/forward su strumenti rappresentativi di capitale sottostante del CFD/contratto di scommessa sul differenziale RTS23#26 |
la sottoclasse dei CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale è considerata avente un mercato liquido se il sottostante è un future/forward su obbligazioni per il quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). |
|
|
CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = OPEQ |
la sottoclasse dei CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale è definita dall'opzione su strumenti rappresentativi di capitale sottostante del CFD/contratto di scommessa sul differenziale RTS23#26 |
la sottoclasse dei CFD su opzioni su strumenti rappresentativi di capitale è considerata avente un mercato liquido se il sottostante è un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale per la quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). |
|
|
Classe di attività – Contratti differenziali (CFD) |
||||
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
|||
Altri CFD |
|
|||
CFD/scommessa sul differenziale che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = OTHR |
gli altri CFD/scommesse sul differenziale sono considerati non aventi un mercato liquido |
Tabella 11.2
CFD — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido
Classe di attività — Contratti differenziali (CFD) |
||||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido |
|||||||||||||
Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
||||||||||
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
|||||
CFD su valute |
operazioni eseguite su CFD su valute considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
CFD su merci |
operazioni eseguite su CFD su merci considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
CFD su strumenti rappresentativi di capitale |
operazioni eseguite su CFD su strumenti rappresentativi di capitale considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
CFD su obbligazioni |
operazioni eseguite su CFD su obbligazioni considerate aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale |
operazioni eseguite su CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale |
operazioni eseguite su CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tabella 11.3
CFD — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Contratti differenziali (CFD) |
||||
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
CFD su valute |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
CFD su merci |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
CFD su strumenti rappresentativi di capitale |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
CFD su obbligazioni |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
Altri CFD/scommesse sul differenziale |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
12. Quote di emissione
Tabella 12.1
Quote di emissione — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Quote di emissione |
||
Sottoclasse di attività |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità. |
|
Importo giornaliero medio (ADA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero di operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
|
Quote di emissione dell'Unione europea (EUA) le unità riconosciute ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (Sistema di scambio di quote di emissione) che rappresentano diritti a emettere l'equivalente di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente (tCO2e) RTS2#3 = EMAL e RTS2#11 = EUAE |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
Quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) le unità riconosciute ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE (Sistema di scambio di quote di emissione) che rappresentano diritti a emettere l'equivalente di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente (tCO2e) dal trasporto aereo RTS2#3 = EMAL e RTS2#11 = EUAA |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
Riduzioni certificate delle emissioni (CER) unità riconosciute ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE (Sistema di scambio di quote di emissione) che rappresentano una riduzione delle emissioni equivalente ad una tonnellata di biossido di carbonio equivalente (tCO2e) RTS2#3 = EMAL e RTS2#11 = CERE |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
Unità di riduzione delle emissioni (ERU) unità riconosciute ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE (Sistema di scambio di quote di emissione) che rappresentano una riduzione delle emissioni equivalente ad una tonnellata di biossido di carbonio equivalente (tCO2e) RTS2#3 = EMAL e RTS2#11 = ERUE |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
Altre quote di emissione quota di emissione che è una quota di emissione riconosciuta ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE (Sistema di scambio di quote di emissione) e non è una quota di emissione dell'Unione europea (EUA), una quota di emissione dell'Unione europea assegnata al trasporto aereo (EUAA), una riduzione certificata delle emissioni (CER) o un'unità di riduzione delle emissioni (ERU) RTS2#3 = EMAL e RTS2#11 = OTHR |
le altre quote di emissione sono considerate non aventi un mercato liquido |
|
(1)
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32). |
Tabella 12.2
Quote di emissione — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate aventi un mercato liquido
Classe di attività — Quote di emissione |
||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Operazioni da considerare ai fini del calcolo delle soglie |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate aventi un mercato liquido |
||||||||||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|||||||||
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
|||||
Quote di emissione dell'Unione europea (EUA) |
operazioni eseguite su tutte le quote di emissione dell'Unione europea (EUA) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
90 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
100 000 tonnellate di CO2 equivalente |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) |
operazioni eseguite su tutte le quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto areo (EUAA) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Riduzioni certificate delle emissioni (CER) |
operazioni eseguite su tutte le riduzioni certificate delle emissioni (CER) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Unità di riduzione delle emissioni (ERU) |
operazioni eseguite su tutte le unità di riduzione delle emissioni (ERU) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tabella 12.3
Quote di emissione — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Quote di emissione |
||||
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
Quote di emissione dell'Unione europea (EUA) |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 000 tonnellate di CO2 equivalente |
100 000 tonnellate di CO2 equivalente |
Quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
Riduzioni certificate delle emissioni (CER) |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
Unità di riduzione delle emissioni (ERU) |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
13. Derivati su quote di emissione
Tabella 13.1
Derivati su quote di emissione — Classi non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Derivati su quote di emissione |
|
Sottoclasse di attività |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità. |
|
Importo giornaliero medio (ADA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero di operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
|
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA) strumento finanziario relativo a quote di emissione del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA) di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE RTS2#3 = DERV e RTS2#4 = EMAL e RTS2#43 = EUAE |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) strumento finanziario relativo a quote di emissione del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE RTS2#3 = DERV e RTS2#4 = EMAL e RTS2#43 = EUAA |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER) strumento finanziario relativo a quote di emissione del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER) di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE RTS2#3 = DERV e RTS2#4 = EMAL e RTS2#43 = CERE |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU) strumento finanziario relativo a quote di emissione del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU) di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE RTS2#3 = DERV e RTS2#4 = EMAL e RTS2#43 = ERUE |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
Altri derivati su quote di emissione derivato su quote di emissione il cui sottostante è una quota di emissione riconosciuta ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE (Sistema di scambio di quote di emissione) e non è una quota di emissione dell'Unione europea (EUA), una quota di emissione dell'Unione europea assegnata al trasporto aereo (EUAA), una riduzione certificata delle emissioni (CER) e un'unità di riduzione delle emissioni (ERU) RTS2#3 = DERV e RTS2#4 = EMAL e RTS2#43 = OTHR |
gli altri derivati su quote di emissione sono considerati non aventi un mercato liquido |
Tabella 13.2
Derivati su quote di emissione — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su quote di emissione |
||||||||||||
Sottoclasse di attività |
Operazioni da considerare ai fini del calcolo delle soglie |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate aventi un mercato liquido |
||||||||||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|||||||||
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
|||||
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA) |
operazioni eseguite su tutti i derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
90 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
100 000 tonnellate di CO2 equivalente |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) |
operazioni eseguite su tutti i derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER) |
operazioni eseguite su tutti i derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU) |
operazioni eseguite su tutti i derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
30 |
40 |
50 |
60 |
Tabella 13.3
Derivati su quote di emissione — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati su quote di emissione |
||||
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate non aventi un mercato liquido |
|||
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA) |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 000 tonnellate di CO2 equivalente |
100 000 tonnellate di CO2 equivalente |
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER) |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU) |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
Altri derivati su quote di emissione |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
ALLEGATO IV
Dati di riferimento da fornire per i calcoli a fini di trasparenza
Tabella 1
Tabella dei simboli della tabella 2
SIMBOLO |
TIPO DI DATI |
DEFINIZIONE |
{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Testo libero. |
{DECIMAL-n/m} |
Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali |
Campo numerico per valori sia positivi sia negativi: — il simbolo del decimale è «.» (punto), — il numero può essere preceduto dal segno «-» (meno) per indicare un valore negativo. Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati. |
{COUNTRYCODE_2} |
2 caratteri alfanumerici |
Codice del paese a 2 lettere in base ai codici paese alpha-2 secondo ISO 3166-1. |
{CURRENCYCODE_3} |
3 caratteri alfanumerici |
Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217 |
{DATEFORMAT} |
Formato della data secondo ISO 8601 |
Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG. |
{ISIN} |
12 caratteri alfanumerici |
Codice ISIN secondo ISO 6166 |
{LEI} |
20 caratteri alfanumerici |
Identificativo del soggetto giuridico (legal entity identifier) secondo ISO 17442. |
{MIC} |
4 caratteri alfanumerici |
Identificativo del mercato secondo ISO 10383 |
{INDEX} |
4 caratteri alfabetici |
«EONA» — EONIA «EONS» — Swap su EONIA «EURI» — EURIBOR «EUUS» — EURODOLLAR «EUCH» — EuroSwiss «GCFR» — GCF REPO «ISDA» — ISDAFIX «LIBI» — LIBID «LIBO» — LIBOR «MAAA» — Muni AAA «PFAN» — Pfandbriefe «TIBO» — TIBOR «STBO» — STIBOR «BBSW» — BBSW «JIBA» — JIBAR «BUBO» — BUBOR «CDOR» — CDOR «CIBO» — CIBOR «MOSP» — MOSPRIM «NIBO» — NIBOR «PRBO» — PRIBOR «TLBO» — TELBOR «WIBO» — WIBOR «TREA» — Treasury «SWAP» — SWAP «FUSW» — Swap su future |
Tabella 2
Dettagli dei dati di riferimento da fornire per i calcoli a fini di trasparenza
# |
CAMPO |
DETTAGLI DA COMUNICARE |
FORMATO DELLA COMUNICAZIONE |
1 |
Codice identificativo dello strumento |
Codice usato per identificare lo strumento finanziario |
{ISIN} |
2 |
Nome completo dello strumento |
Nome completo dello strumento finanziario |
{ALPHANUM-350} |
3 |
Identificativo MiFIR |
Identificativo degli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale Derivati cartolarizzati di cui all'allegato III, sezione 4, tabella 4.1 Strumenti finanziari strutturati (SFP) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, del regolamento (UE) n. 600/2014 Obbligazioni (per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN) di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE ETC definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e ulteriormente specificati nell'allegato III, sezione 2, tabella 2.4 ETN definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e ulteriormente specificati nell'allegato III, sezione 2, tabella 2.4 Quote di emissione di cui all'allegato III, sezione 12, tabella 12.1 Derivati ai sensi dell'allegato 2, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE |
Strumenti finanziari non rappresentativi di capitale: «SDRV» — Derivati cartolarizzati «SFPS» — Strumenti finanziari strutturati (SFP) «BOND» — Obbligazioni «ETCS» — ETC «ETNS» — ETN «EMAL» — Quote di emissione «DERV» — Derivati |
4 |
Classe di attività del sottostante |
Da compilare quando l'identificativo MiFIR è «derivato cartolarizzato» o «derivato». |
«INTR» — Tassi di interesse «EQUI» — Strumento rappresentativo di capitale «COMM» — Merce «CRDT» — Credito «CURR» — Valuta «EMAL» — Quote di emissione |
5 |
Tipo di contratto |
Da compilare quando l'identificativo MiFIR è «derivato». |
«OPTN» — Opzioni «FUTR» — Future «FRAS» — Forward Rate Agreement (FRA) «FORW» — Forward «SWAP» — Swap «SWAP» — Swap di portafogli «SWPT» — Swaption «FONS» — Future su swap «FWOS» — Forward su swap «FFAS» — Forward Freight Agreements (FFA) «SPDB» — Scommessa sul differenziale (spread betting) «CFDS» — CFD «OTHR» — Altro |
6 |
Giorno della comunicazione |
Il giorno per il quale sono forniti i dati di riferimento |
{DATEFORMAT} |
7 |
Sede di negoziazione |
MIC del segmento per la sede di negoziazione, se disponibile, altrimenti MIC operativo. |
{MIC} |
8 |
Scadenza |
Scadenza dello strumento finanziario. Campo applicabile per le classi di attività di obbligazioni, derivati su tassi di interesse, derivati su strumenti rappresentativi di capitale, derivati su merci, derivati su tassi di cambio, derivati su crediti, derivati C10 e derivati su quote di emissione. |
{DATEFORMAT} |
Campi relativi alle obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) |
|||
9 |
Tipo di obbligazione |
Tipo di obbligazione di cui all'allegato III, sezione 2, tabella 2.2. Da compilare unicamente se l'identificativo MiFIR è «obbligazioni». |
«EUSB» — Obbligazioni sovrane «OEPB» — Altre obbligazioni pubbliche «CVTB» — Obbligazioni convertibili «CVDB» — Obbligazioni garantite «CRPB» — Obbligazioni societarie «OTHR» — Altro |
10 |
Data di emissione |
Data alla quale l'obbligazione è emessa e comincia a produrre interessi. |
{DATEFORMAT} |
Campi relativi alle quote di emissione |
|||
11 |
Sottotipo delle quote di emissione |
Quote di emissione |
«CERE» — CER «ERUE» — ERU «EUAE»- EUA «'EUAA» — EUAA |
Campi relativi ai derivati |
|||
Derivati su merci e derivati C10 |
|||
12 |
Specifica delle dimensioni relative al sottotipo carico |
Da compilare quando la categoria di prodotti, di cui al campo 35 della tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 è «carico». |
{ALPHANUM-25} |
13 |
Rotta specifica o media per nave a tempo |
Da compilare quando la categoria di prodotti, di cui al campo 35 della tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 è «carico». |
{ALPHANUM-25} |
14 |
Luogo di consegna/regolamento in contanti |
Da compilare quando la categoria di prodotti, di cui al campo 35 della tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 è «energia». |
{ALPHANUM-25} |
15 |
Valuta nozionale |
Valuta in cui è denominato il nozionale. |
{CURRENCYCODE_3} |
Derivati su tassi di interesse |
|||
16 |
Tipo di sottostante |
Per i tipi di contratti diversi da swap, swaption, future su swap, forward su swap, riportare una delle seguenti indicazioni Per i tipi di contratti swap, swaption, future su swap, forward su swap, in relazione allo swap sottostante, riportare una delle seguenti indicazioni |
«BOND» — Obbligazioni «BNDF» — Future su obbligazioni «INTR» — Tassi di interesse «IFUT» — Future su tassi di interesse — FRA «FFMC» — SWAP MULTIVALUTA VARIABILE A VARIABILE «XFMC» — SWAP MULTIVALUTA FISSO A VARIABILE «XXMC» — SWAP MULTIVALUTA FISSO A FISSO «OSMC» — SWAP MULTIVALUTA SU OIS «IFMC» — SWAP MULTIVALUTA SU INFLAZIONE «FFSC» — SWAP MONOVALUTA VARIABILE A VARIABILE «XFSC» — SWAP MONOVALUTA FISSO A VARIABILE «XXSC» — SWAP MONOVALUTA FISSO A FISSO «OSSC» — SWAP MONOVALUTA SU OIS «IFSC» — SWAP MONOVALUTA SU INFLAZIONE |
17 |
Emittente dell'obbligazione sottostante |
Indicare il codice LEI (identificativo del soggetto giuridico) dell'emittente dell'obbligazione sottostante diretta o ultima se il tipo di sottostante è obbligazione o future su obbligazioni. |
{LEI} |
18 |
Data di scadenza dell'obbligazione sottostante |
Indicare la data di scadenza dell'obbligazione sottostante Questo campo si applica agli strumenti di debito con scadenza definita. |
{DATEFORMAT} |
19 |
Data di emissione dell'obbligazione sottostante |
Indicare la data di emissione dell'obbligazione sottostante |
{DATEFORMAT} |
20 |
Valuta nozionale della swaption |
Da compilare per le swaption. |
{CURRENCYCODE_3} |
21 |
Scadenza dello swap sottostante |
Da compilare unicamente per le swaption, i future su swap e i forward su swap. |
{DATEFORMAT} |
22 |
Codice ISIN dell'indice dell'inflazione |
In caso di swaption su uno dei seguenti tipi di swap sottostante: swap monovaluta su inflazione, future/forward su swap monovaluta su inflazione, swap, multivaluta su inflazione, future/forward su swap multivaluta su inflazione; se l'indice dell'inflazione ha un codice ISIN, il campo deve essere compilato con il codice ISIN dell'indice. |
{ISIN} |
23 |
Nome dell'indice dell'inflazione |
Indicare il nome standardizzato dell'indice per le swaption su uno dei tipi seguenti di swap sottostante: swap monovaluta su inflazione, future/forward su swap monovaluta su inflazione, swap, multivaluta su inflazione, future/forward su swap multivaluta su inflazione. |
{ALPHANUM-25} |
24 |
Tasso di riferimento |
Nome del tasso di riferimento. |
{INDEX} o ALPHANUM-25 — se il tasso di riferimento non è compreso nell'elenco {INDEX} |
25 |
Durata del contratto su tassi di interesse |
Il campo indica la durata del contratto La durata è espressa in giorni, settimane, mesi o anni. |
{INTEGER-3}+«DAYS» — giorni {INTEGER-3}+«WEEK» — settimane {INTEGER-3}+«MNTH» — mesi {INTEGER-3}+«YEAR» — anni |
Derivati su tassi di cambio |
|||
26 |
Sottotipo di contratto |
Da compilare per differenziare forward, opzioni e swap consegnabili e non consegnabili come indicato nell'allegato III, sezione 8, tabella 8.1. |
«DLVB» — consegnabile «NDLV» — non consegnabile |
Derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
|||
27 |
Tipo di sottostante |
Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato», la classe di attività del sottostante è «strumento rappresentativo di capitale» e la sottoclasse di attività non è né «swap» né «swap di portafogli». |
«STIX» — Indice azionario «SHRS» — Azioni «DIVI» — Indice di dividendi «DVSE» — Dividendi di azioni «BSKT» — Paniere di azioni risultante da un evento societario «ETFS» — ETF «VOLI» — Indice di volatilità «OTHR» — Altro (inclusi certificati di deposito, certificati e altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale) |
Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato», la classe di attività del sottostante è «strumento rappresentativo di capitale», la sottoclasse di attività è «swap» o «swap di portafogli» e il criterio di segmentazione 2 di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1, è «singolo nome». |
«SHRS» — Azioni «DVSE» — Dividendi di azioni «ETFS» — ETF «OTHR» — Altro (inclusi certificati di deposito, certificati e altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale) |
||
Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato», la classe di attività del sottostante è «strumento rappresentativo di capitale», la sottoclasse di attività è «swap» o «swap di portafogli» e il criterio di segmentazione 2 di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1, è «indice». |
«STIX» — Indice azionario «DIVI» — Indice di dividendi «VOLI» — Indice di volatilità «OTHR» — Altro |
||
Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato», la classe di attività del sottostante è «strumento rappresentativo di capitale», la sottoclasse di attività è «swap» o «swap di portafogli» e il criterio di segmentazione 2 di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1, è «paniere». |
«BSKT» — Paniere |
||
28 |
Parametro |
Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato», la classe di attività del sottostante è «strumento rappresentativo di capitale» e la sottoclasse di attività e una delle seguenti: swap, swap di portafogli. |
«PRBP» — Price return basic performance parameter «PRDV» — Parameter return dividend «PRVA» — Parameter return variance «PRVO» — Parameter return volatility |
Contratti differenziali (CFD) |
|||
spread betting |
|||
29 |
Tipo di sottostante |
Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato» e il tipo di contratto è «contratto differenziale» o «scommessa sul differenziale». |
«CURR» — Valuta «EQUI» — Strumento rappresentativo di capitale «BOND» — Obbligazioni «FTEQ» — Future su strumenti rappresentativi di capitale «OPEQ» — Opzione su strumenti rappresentativi di capitale «COMM» — Merce «EMAL» — Quote di emissione «OTHR» -Altro |
30 |
Valuta nozionale 1 |
Valuta 1 della coppia di valute sottostanti. Campo da compilare se il tipo di sottostante è «valuta». |
{CURRENCYCODE_3} |
31 |
Valuta nozionale 2 |
Valuta 2 della coppia di valute sottostanti. Campo da compilare se il tipo di sottostante è «valuta». |
{CURRENCYCODE_3} |
Derivati su crediti |
|||
32 |
Codice ISIN del sottostante credit default swap |
Per i derivati su credit default swap indicare il codice ISIN dello swap sottostante. |
{ISIN} |
33 |
Codice dell'indice sottostante |
Per i derivati su indici di CDS indicare il codice ISIN dell'indice. |
{ISIN} |
34 |
Nome dell'indice sottostante |
Per i derivati su indici di CDS indicare il nome standardizzato dell'indice. |
{ALPHANUM-25} |
35 |
Serie |
Il numero delle serie della composizione dell'indice, se applicabile. Per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS indicare le serie dell'indice di CDS. |
{DECIMAL-18/17} |
36 |
Versione |
Una nuova versione della serie viene emessa se una delle componenti è in default e l'indice deve essere riponderato per tener conto del nuovo numero complessivo di componenti dell'indice. Per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS indicare la versione dell'indice di CDS. |
{DECIMAL-18/17} |
37 |
Mesi di revisione (roll) |
Tutti i mesi in cui è prevista la revisione, come stabilito dal fornitore dell'indice per il dato anno. Campo da ripetere per ogni mese di revisione. Da compilare per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS. |
«01», «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12» |
38 |
Prossima data di revisione (roll) |
Per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS indicare la prossima data di revisione dell'indice prevista dal fornitore dell'indice. |
{DATEFORMAT} |
39 |
Emittente di tipo sovrano o pubblico |
Da compilare se l'entità di riferimento del CDS su singolo nome o del derivato su CDS su singolo nome è un emittente sovrano di cui all'allegato III, sezione 9, tabella 9.1. |
«TRUE» — l'entità di riferimento è un emittente di tipo sovrano o pubblico «FALSE» — l'entità di riferimento non è un emittente di tipo sovrano o pubblico |
40 |
Obbligazione di riferimento |
Per i derivati su credit default swap su singolo nome indicare il codice ISIN dell'obbligazione di riferimento. |
{ISIN} |
41 |
Entità di riferimento |
Indicare l'entità di riferimento del CDS su singolo nome o del derivato su CDS su singolo nome. |
{COUNTRYCODE_2} o Codice del paese a 2 caratteri secondo ISO 3166-2 seguito da un trattino «-» e da un massimo di 3 caratteri alfanumerici per il codice di suddivisione del paese o {LEI} |
42 |
Valuta nozionale |
Valuta in cui è denominato il nozionale. |
{CURRENCYCODE_3} |
Derivati su quote di emissione |
|||
43 |
Sottotipo di derivato su quote di emissione |
Da compilare solo se la variante#3 «Identificativo MiFIR» è «DERV»- Derivati e la variante #4 «Classe di attività del sottostante» è «EMAL»- Quote di emissione. |
«CERE» — CER «ERUE» — ERU «EUAE»- EUA «EUAA» — EUAA «OTHR» — Altro |
ALLEGATO V
Dati quantitativi da fornire per i calcoli a fini di trasparenza
Tabella 1
Tabella dei simboli della tabella 2
Simbolo |
Tipo di dati |
Definizione |
{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Testo libero. |
{ISIN} |
12 caratteri alfanumerici |
Codice ISIN secondo ISO 6166 |
{MIC} |
4 caratteri alfanumerici |
Identificativo del mercato secondo ISO 10383 |
{DATEFORMAT} |
Formato della data secondo ISO 8601 |
Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG. |
{DECIMAL-n/m} |
Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali |
Campo numerico per valori sia positivi sia negativi: il simbolo del decimale è «.» (punto), i numeri negativi sono preceduti dal segno «–» (meno), i valori sono arrotondati e non troncati. |
{INTEGER-n} |
Numero intero fino a n cifre |
Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi. |
Tabella 2
Dettagli dei dati da fornire ai fini della determinazione di un mercato liquido, delle soglie LIS e SSTI per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale
# |
Campo |
Dettagli da comunicare |
Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione |
Formato e standard per la segnalazione |
1 |
Codice identificativo dello strumento |
Codice usato per identificare lo strumento finanziario |
Mercato regolamentato (RM) Sistema multilaterale di negoziazione (MTF) Sistema multilaterale di negoziazione (OTF) Dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA) Fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) |
{ISIN} |
2 |
Data di esecuzione |
Data alla quale sono state eseguite le operazioni. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{DATEFORMAT} |
3 |
Sede di esecuzione |
MIC del segmento della sede di negoziazione UE o dell'internalizzatore sistematico, se disponibile, altrimenti MIC operativo. MIC del segmento dell'internalizzatore sistematico, se disponibile, altrimenti MIC operativo. Codice MIC XOFF per le operazioni OTC. Per un ISIN e una data di esecuzione determinati, gli APA devono sommare in un'unica registrazione (ISIN, XOFF, data di esecuzione) tutte le attività di negoziazione OTC per lo strumento in questione. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{MIC}della sede di negoziazione o dell'internalizzatore sistematico oppure «XOFF» |
4 |
Indicatore di strumento sospeso |
Indica se lo strumento è stato sospeso per l'intero giorno di negoziazione nella rispettiva sede di negoziazione alla data di esecuzione. Di conseguenza, i campi 5 devono essere segnalati con un valore pari a zero. |
RM, MTF, OTF |
«TRUE» – se lo strumento è stato sospeso per l'intero giorno di negoziazione oppure «FALSE» – se lo strumento non è stato sospeso per l'intero giorno di negoziazione |
5 |
Numero totale di operazioni |
Il numero totale delle operazioni eseguite alla data di esecuzione Le operazioni che sono state annullate devono essere escluse dalle cifre segnalate. Le operazioni che beneficiano di una pubblicazione differita sono conteggiate negli aggregati forniti dalle entità richiedenti sulla base della data di esecuzione. In tutti i casi, il campo deve essere compilato con un valore pari o superiore a zero. Per gli strumenti sospesi per l'intero giorno, il campo deve avere un valore zero. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{INTEGER-18} |
6 |
Volume totale |
Il volume totale eseguito alla data di esecuzione. Il volume è misurato conformemente alla tabella 4 dell'allegato II del presente regolamento. Gli importi monetari sono segnalati in euro. Le operazioni che sono state annullate devono essere escluse dalle cifre segnalate. Le operazioni che beneficiano di una pubblicazione differita sono conteggiate negli aggregati forniti dalle entità richiedenti sulla base della data di esecuzione. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
7 |
Dimensione del bin range di operazione |
Questo campo deve essere compilato con i valori indicati nelle tabelle 3 e 4 del presente allegato. La dimensione del bin range di operazione definita: nella tabella 4 del presente allegato per le quote di emissioni e i relativi derivati; nella tabella 3 del presente allegato per gli altri strumenti. Per gli strumenti sospesi per l'intero giorno, i dati relativi a questo campo e ai campi 8 e 9 non devono essere comunicati. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{ALPHANUM - -140} |
8 |
Numero totale di operazioni eseguite per tale bin |
Numero totale di operazioni eseguite alla data di esecuzione la cui dimensione rientra nel bin range. Le operazioni che sono state annullate devono essere escluse dalle cifre segnalate. Le operazioni che beneficiano di una pubblicazione differita sono conteggiate negli aggregati forniti dalle entità richiedenti sulla base della data di esecuzione. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{INTEGER-18} |
9 |
Volume totale negoziato per tale bin |
Volume totale negoziato rappresentato da tutte le operazioni eseguite il giorno della comunicazione la cui dimensione rientra nel bin range. Il volume è misurato conformemente alla tabella 4 dell'allegato II del presente regolamento. Gli importi monetari sono segnalati in euro. Le operazioni che sono state annullate devono essere escluse dalle cifre segnalate. Le operazioni che beneficiano di una pubblicazione differita sono conteggiate negli aggregati forniti dalle entità richiedenti sulla base della data di esecuzione. |
RM, MTF, OTF, APA, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
Tabella 3
Bin di dimensione di negoziazione per obbligazioni, SFP, derivati cartolarizzati, derivati su tassi di interesse, derivati su strumenti rappresentativi di capitale, derivati su tassi di cambio, derivati su crediti, derivati su merci, derivati C10 e CFD
Portata |
Dimensione del bin dell'operazione |
Definizione |
Operazioni di dimensioni comprese tra 0 e 1,000,000 (escluse) |
]0 – 100,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione inferiori a 100,000 EUR |
[100,000 – 100,000] |
Operazioni di dimensioni di negoziazione uguali a 100,000 EUR |
|
]100,000 – 200,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione superiori a 100,000 EUR e inferiori a 200,000 EUR |
|
[200,000 – 300,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 200,000 EUR e inferiori a 300,000 EUR |
|
[300,000 – 400,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 300,000 EUR e inferiori a 400,000 EUR |
|
[Y – Y + 100,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a Y EUR e inferiori a Y EUR + 100,000 (scatto di 100,000 EUR) |
|
[900,000 – 1,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 900,000 EUR e inferiori a 1,000,000 EUR |
|
Operazioni di dimensioni comprese tra 1,000,000 (incluse) e 10,000,000 (escluse) |
[1,000,000 – 1,500,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 1,000,000 EUR e inferiori a 1,500,000 EUR |
[1,500,000 – 2,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 1,500,000 EUR e inferiori a 2,000,000 EUR |
|
[Z – Z + 500,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a Z EUR e inferiori a Z EUR + 500,000 (scatto di 500,000 EUR) |
|
[9,500,000 – 10,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 9,500,000 EUR e inferiori a 10,000,000 EUR |
|
Operazioni di dimensioni comprese tra 10,000,000 (incluse) e 100,000,000 (escluse) |
[10,000,000 – 15,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 10,000,000 EUR e inferiori a 15,000,000 EUR |
[15,000,000 – 20,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 15,000,000 EUR e inferiori a 20,000,000 EUR |
|
[W – W + 5,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a W EUR e inferiori a W EUR + 5,000,000 (scatto di 5,000,000 EUR) |
|
[95,000,000 – 100,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 95,000,000 EUR e inferiori a 100,000,000 EUR |
|
Operazioni di dimensioni pari o superiori a 100,000,000 |
[100,000,000 – 125,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 100,000,000 EUR e inferiori a 125,000,000 EUR |
[125,000,000 – 150,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 125,000,000 EUR e inferiori a 150,000,000 EUR |
|
[X – X + 25,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a X EUR e inferiori a X EUR + 25,000,000 (scatto di 25,000,000 EUR) |
|
… |
… |
… |
Tabella 4
Dimensione dei bin range di operazione per quote di emissione e per derivati su quote di emissione
Portata |
Dimensione del bin dell'operazione |
Definizione |
Operazioni di dimensioni comprese tra 0 e 1,000,000 (escluse) |
]0 – 100,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione inferiori a 100,000 tonnellate di biossido di carbonio equivalente (tCO2e) |
[100,000 – 100,000] |
Operazioni di dimensioni di negoziazione uguali a 100,000 tCO2e |
|
]100,000 – 200,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione superiori a 100,000 tCO2e e inferiori a 200,000 tCO2e |
|
[200,000 – 300,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 200,000 tCO2e e inferiori a 300,000 tCO2e |
|
[300,000 – 400,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 300,000 tCO2e e inferiori a 400,000 tCO2e |
|
[Y – Y + 100,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a Y tCO2e e inferiori a Y tCO2e + 100,000 (scatto di 100,000 tCO2e) |
|
[900,000 – 1,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 900,000 tCO2e e inferiori a 1,000,000 tCO2e |
|
Operazioni di dimensioni comprese tra 1,000,000 (incluse) e 10,000,000 (escluse) |
[1,000,000 – 1,500,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 1,000,000 tCO2e e inferiori a 1,500,000 tCO2e |
[1,500,000 – 2,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 1,500,000 tCO2e e inferiori a 2,000,000 tCO2e |
|
[Z – Z + 500,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a Z tCO2e e inferiori a Z tCO2e + 500,000 (scatto di 500,000 tCO2e) |
|
[9,500,000 – 10,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 9,500,000 tCO2e e inferiori a 10,000,000 tCO2e |
|
Operazioni di dimensioni comprese tra 10,000,000 (incluse) e 100,000,000 (escluse) |
[10,000,000 – 15,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 10,000,000 tCO2e e inferiori a 15,000,000 tCO2e |
[15,000,000 – 20,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 15,000,000 tCO2e e inferiori a 20,000,000 tCO2e |
|
[W – W + 5,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a W tCO2e e inferiori a W tCO2e + 5,000,000 (scatto di 5,000,000 tCO2e) |
|
[95,000,000 – 100,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 95,000,000 tCO2e e inferiori a 100,000,000 tCO2e |
|
Operazioni di dimensioni pari o superiori a 100,000,000 |
[100,000,000 – 125,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 100,000,000 tCO2e e inferiori a 125,000,000 tCO2e |
[125,000,000 – 150,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a 125,000,000 tCO2e e inferiori a 150,000,000 tCO2e |
|
[X – X + 25,000,000[ |
Operazioni di dimensioni di negoziazione pari o superiori a X tCO2e e inferiori a X tCO2e + 25,000,000 (scatto di 25,000,000 tCO2e) |
|
… |
… |
… |
( 1 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (Cfr. pagina 449 della presente Gazzetta ufficiale).
( 3 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
( 4 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1).