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Document 02017R0565-20220802
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 of 25 April 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02017R0565 — IT — 02.08.2022 — 005.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 087 del 31.3.2017, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2294 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2017 |
L 329 |
4 |
13.12.2017 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1011 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2018 |
L 165 |
1 |
21.6.2019 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/527 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2020 |
L 106 |
30 |
26.3.2021 |
|
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1253 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2021 |
L 277 |
1 |
2.8.2021 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1254 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2021 |
L 277 |
6 |
2.8.2021 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2016
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«soggetto rilevante» in relazione all'impresa di investimento : uno dei seguenti soggetti:
a)
amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell’impresa;
b)
amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell’impresa;
c)
dipendente dell’impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell’impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell’impresa;
d)
persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell’impresa; |
2) |
«analista finanziario» : un soggetto rilevante che produce la parte sostanziale della ricerca in materia di investimenti; |
3) |
«esternalizzazione» : accordo in qualsiasi forma tra un'impresa di investimento e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore di servizi realizza un processo, un servizio o un'attività che sarebbero altrimenti realizzati dalla stessa impresa di investimento; |
3 bis) |
«persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela» : una delle seguenti persone:
a)
il coniuge del soggetto rilevante o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale;
b)
i figli o i figliastri a carico del soggetto rilevante;
c)
ogni altro parente del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione personale considerata; |
4) |
«operazione di finanziamento tramite titoli» (SFT) : un'operazione di finanziamento tramite titoli ai sensi dell’articolo 3, punto 11, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ); |
5) |
«retribuzione» : ogni forma di pagamento o beneficio finanziario o non finanziario fornito direttamente o indirettamente dalle imprese ai soggetti rilevanti nel contesto della fornitura di servizi di investimento o servizi accessori ai clienti; |
6) |
«merce» : qualsiasi bene di natura fungibile che può essere consegnato, compresi i metalli e i loro minerali e leghe, i prodotti agricoli e l'energia, come ad esempio l'energia elettrica; |
7) |
«preferenze di sostenibilità» : la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari:
a)
uno strumento finanziario per il quale il cliente o potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
b)
uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );
c)
uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono determinati dal cliente o potenziale cliente; |
8) |
«fattori di sostenibilità» : fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088; |
9) |
«rischio di sostenibilità» : rischio di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2088. |
Articolo 3
Condizioni che si applicano alla fornitura di informazioni
Quando, ai fini del presente regolamento, le informazioni devono essere fornite su un supporto durevole ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 62, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento hanno il diritto di fornire tali informazioni su un supporto durevole non cartaceo solo se:
la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra l'impresa e il cliente;
la persona alla quale sono dirette le informazioni, quando le è offerta la possibilità di scegliere tra l'informazione su carta o tale altro supporto durevole, sceglie specificamente tale altro supporto.
Quando, conformemente all'articolo 46, 47, 48, 49 o 50 ovvero all'articolo 66, paragrafo 3, l'impresa di investimento fornisce informazioni ad un cliente tramite un sito internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al cliente, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra l'impresa e il cliente;
il cliente deve acconsentire espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma;
al cliente deve essere comunicato elettronicamente l'indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui può avere accesso all'informazione;
le informazioni devono essere aggiornate;
le informazioni devono essere sempre accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di visitarlo.
Articolo 4
Prestazione di servizi di investimento a titolo accessorio
(Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
Ai fini dell’esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, un servizio di investimento è considerato prestato a titolo accessorio nell'ambito dell’attività professionale in presenza delle seguenti condizioni:
esiste un collegamento stretto e fattuale tra l'attività professionale e la prestazione del servizio di investimento allo stesso cliente, tale che il servizio di investimento possa essere considerato accessorio all'attività professionale principale;
la prestazione dei servizi di investimento ai clienti dell’attività professionale principale non mira a fornire una fonte di reddito sistematica alla persona che svolge l'attività professionale;
la persona che svolge l'attività professionale non commercializza né promuove in altro modo la sua capacità di fornire servizi di investimento, salvo il caso in cui ciò sia comunicato ai clienti come accessorio all'attività professionale principale.
Articolo 5
Prodotti energetici all'ingrosso che devono essere regolati con consegna fisica
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE)
Ai fini dell’allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, un prodotto energetico all'ingrosso deve essere regolato con consegna fisica in presenza di tutte le seguenti condizioni:
contiene disposizioni che assicurano che le parti del contratto abbiano predisposto meccanismi proporzionati che consentano loro di effettuare o ricevere la consegna della merce sottostante; un accordo di bilanciamento con il gestore del sistema di trasmissione o di trasporto nel settore dell’energia elettrica e del gas è considerato un meccanismo proporzionato quando le parti dell’accordo devono assicurare la fornitura fisica dell’energia elettrica o del gas.
impone alle parti del contratto obblighi incondizionati, illimitati e eseguibili di consegna e di presa in consegna della merce sottostante;
non consente alle parti di sostituire la fornitura fisica con regolamento a pronti;
gli obblighi derivanti dal contratto non possono essere compensati con obblighi di altri contratti tra le parti del contratto, fatto salvo il diritto di tali parti di compensare gli obblighi di pagamento in contanti.
Ai fini della lettera d) la compensazione operativa nei mercati dell’energia elettrica e del gas non è considerata compensazione degli obblighi di un contratto con obblighi derivanti da altri contratti.
I metodi di consegna per i contratti considerati «regolati con consegna fisica» ai sensi dell’allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE comprendono almeno:
la fornitura fisica delle merci stesse;
la consegna di un documento che attribuisce i diritti di proprietà sulle merci o sulla quantità di merci interessata;
altri metodi che comportano il trasferimento dei diritti di proprietà in relazione alla quantità di merci interessata senza la loro consegna fisica, tra cui la notifica, la programmazione o la nomina del gestore di una rete di fornitura energetica che assegna al ricevente la quantità di merci interessata.
Articolo 6
Derivati energetici su petrolio e carbone e prodotti energetici all'ingrosso
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE)
Articolo 7
Altri strumenti finanziari derivati
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE)
Ai fini dell’allegato I, sezione C, punto 7, della direttiva 2014/65/UE, un contratto che non è un contratto a pronti ai sensi del paragrafo 2 e che non è a scopi commerciali ai sensi del paragrafo 4, è considerato possedere le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati quando soddisfa le seguenti condizioni:
soddisfa uno dei seguenti criteri:
è negoziato in una sede di negoziazione di un paese terzo che svolge una funzione simile a un mercato regolamentato, a un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o a un sistema organizzato di negoziazione (OTF);
è espressamente indicato come negoziato in, o disciplinato dalle regole di, un mercato regolamentato, un MTF, un OTF o tale sede di negoziazione di un paese terzo;
è equivalente a un contratto negoziato in un mercato regolamentato, in un MTF, in un OTF o in detta sede di negoziazione di un paese terzo per quanto attiene il prezzo, il lotto, la data di consegna e altri termini contrattuali;
è standardizzato in modo tale che il prezzo, il lotto, la data di consegna e gli altri termini siano stabiliti principalmente mediante riferimento a prezzi pubblicati periodicamente, lotti standard o date di consegna standard.
Un contratto a pronti ai fini del paragrafo 1 è un contratto per la vendita di una merce, di un bene o di un diritto secondo i cui termini la consegna è prevista entro il periodo più lungo tra i seguenti:
2 giorni di negoziazione;
il periodo generalmente accettato nel mercato di tale merce, bene o diritto come periodo di consegna standard.
Un contratto non è considerato un contratto a pronti quando, indipendentemente dai suoi termini espliciti, le parti hanno convenuto che la consegna del sottostante sia posticipata e non sia effettuata entro il periodo di cui al paragrafo 2.
Ai fini dell’allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), un contratto derivato relativo ad un sottostante di cui a tale sezione o all'articolo 8 del presente regolamento è considerato possedere le caratteristiche degli altri strumenti finanziari derivati se soddisfa una delle seguenti condizioni:
è regolato a pronti o può essere regolato a pronti a discrezione di una o più delle parti, per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che ne determina la cessazione;
è negoziato in un mercato regolamentato, in un MTF, in un OTF o in una sede di negoziazione di un paese terzo che svolge una funzione simile a un mercato regolamentato, a un MTF o a un OTF;
soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1.
Un contratto è considerato a scopi commerciali ai fini dell’allegato I, sezione C, punto 7, della direttiva 2014/65/UE e non è considerato possedere le caratteristiche degli altri strumenti finanziari derivati ai fini della stessa sezione C, punti 7 e 10, quando soddisfa entrambe le seguenti condizioni:
è sottoscritto con o da un gestore o un amministratore di una rete di trasmissione di energia, di un meccanismo di bilanciamento dell’energia o di una rete di condotte;
è necessario per bilanciare l'approvvigionamento e l'uso dell’energia in un dato momento, incluso il caso in cui la capacità di riserva contrattualizzata da un gestore del sistema di trasmissione dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72/CE è trasferita da un fornitore di servizio di bilanciamento prequalificato a un altro fornitore di servizio di bilanciamento prequalificato con il consenso del gestore del sistema di trasmissione interessato.
Articolo 8
Derivati ai sensi dell’allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE)
In aggiunta ai contratti derivati a cui è fatto esplicito riferimento all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE, un contratto derivato è soggetto alle disposizioni contenute in detta sezione qualora soddisfi i criteri esposti in detta sezione e nell'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento e sia relativo a uno dei seguenti elementi:
larghezza di banda delle telecomunicazioni;
capacità di stoccaggio di merci;
capacità di trasmissione o trasporto relativa alle merci, sia tramite cavo, condotta o altri mezzi, ad eccezione dei diritti di trasmissione relativi alle capacità interzonali di trasmissione dell’energia elettrica ove siano, nel mercato primario, sottoscritti con o da un gestore di un sistema di trasmissione o da qualsiasi persona agente come fornitore di servizi per conto di questi e finalizzati all'assegnazione della capacità di trasmissione;
una quota, un credito, un permesso, un diritto o un bene analogo direttamente collegati all'approvvigionamento, alla distribuzione o al consumo di energia derivata da risorse rinnovabili, tranne il caso in cui il contratto rientri già nell'ambito di applicazione dell’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE;
una variabile geologica, ambientale o di altro genere, fatta eccezione del caso in cui il contratto è relativo a unità riconosciute conformi ai requisiti della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 );
qualsiasi altro bene o diritto di natura fungibile, diverso dal diritto a ricevere un servizio, in grado di essere trasferito;
un indice o una misura relativi al prezzo, al valore o al volume delle operazioni su qualsiasi bene, diritto, servizio o obbligazione;
un indice o una misura basati sulla statistica attuariale.
Articolo 9
Consulenza in materia di investimenti
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE)
Ai fini della definizione di «consulenza in materia di investimenti» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE, una raccomandazione personalizzata è una raccomandazione fatta ad una persona nella sua qualità di investitore o potenziale investitore o nella sua qualità di agente di un investitore o potenziale investitore.
Detta raccomandazione è presentata come adatta per tale persona, o è basata sulla considerazione delle caratteristiche di tale persona, e consiste nella raccomandazione di:
comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell’emittente rispetto a tale strumento;
esercitare o non esercitare il diritto conferito da un determinato strumento finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario.
Una raccomandazione non è considerata una raccomandazione personalizzata se è rivolta esclusivamente al pubblico.
Articolo 10
Caratteristiche degli altri contratti derivati connessi a valute
Ai fini dell’allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE, gli altri contratti derivati connessi a valute non sono strumenti finanziari se il contratto rientra in una delle seguenti fattispecie:
un contratto a pronti ai sensi del paragrafo 2;
un mezzo di pagamento che:
deve essere regolato fisicamente per motivi diversi dall'inadempimento o altro evento di cessazione del contratto;
è sottoscritto almeno da una persona che non è una controparte finanziaria ai sensi dell’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 );
è sottoscritto al fine di facilitare il pagamento per merci, servizi o investimenti diretti identificabili;
non è negoziato in una sede di negoziazione.
Un contratto a pronti ai fini del paragrafo 1 è un contratto per lo scambio di una valuta con un'altra secondo i cui termini la consegna è prevista entro il periodo più lungo tra i seguenti:
2 giorni di negoziazione per qualsiasi coppia di valute principali di cui al paragrafo 3;
per qualsiasi coppia di valute in cui almeno una non è una valuta principale, il periodo più lungo tra 2 giorni di negoziazione e il periodo generalmente accettato nel mercato per tale coppia di valute come periodo di consegna standard;
quando il contratto di cambio di tali valute è utilizzato al fine principale di vendere o acquistare un valore mobiliare o una quota di un organismo di investimento collettivo, il periodo più breve tra il periodo generalmente accettato nel mercato per il regolamento di tale valore mobiliare o quota di un organismo di investimento collettivo come periodo di consegna standard e 5 giorni lavorativi.
Un contratto non è considerato un contratto a pronti quando, indipendentemente dai suoi termini espliciti, le parti hanno convenuto che la consegna della valuta sia posticipata e non sia effettuata entro il periodo stabilito dal primo comma.
Ai fini del paragrafo 2 per giorno di negoziazione s'intende qualsiasi giorno di normale negoziazione nella giurisdizione di entrambe le valute scambiate in virtù del contratto di cambio di tali valute e nella giurisdizione di una terza valuta laddove sussista una delle seguenti condizioni:
il cambio delle due valute ne prevede la conversione attraverso tale terza valuta ai fini della liquidità;
il periodo di consegna standard per il cambio delle due valute fa riferimento alla giurisdizione di tale terza valuta.
Articolo 11
Strumenti del mercato monetario
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE)
Gli strumenti del mercato monetario ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE comprendono i buoni del tesoro, i certificati di deposito, le carte commerciali e gli altri strumenti con caratteristiche sostanzialmente equivalenti che soddisfano le seguenti condizioni:
hanno un valore che può essere determinato in qualsiasi momento;
non sono derivati;
hanno una scadenza all'emissione di 397 giorni o meno.
Articolo 12
Internalizzatori sistematici per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE)
Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per un'azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato e altro strumento finanziario analogo quando internalizza secondo i seguenti criteri:
in modo frequente e sistematico per uno strumento finanziario per cui vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera b) del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi:
il numero delle operazioni OTC svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stato pari o superiore allo 0,4 % del numero totale delle operazioni nel pertinente strumento finanziario eseguite nell'Unione in qualsiasi sede di negoziazione o OTC durante lo stesso periodo;
le operazioni OTC nel pertinente strumento finanziario svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media su base quotidiana;
in modo frequente e sistematico per uno strumento finanziario per cui non vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media su base quotidiana;
in modo sostanziale per uno strumento finanziario se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti:
il 15 % del fatturato totale in tale strumento finanziario effettuato dall'impresa di investimento per conto proprio o per conto dei clienti ed effettuato in una sede di negoziazione o OTC;
lo 0,4 % del fatturato totale in tale strumento finanziario effettuato nell'Unione in una sede di negoziazione o OTC.
Articolo 13
Internalizzatori sistematici per le obbligazioni
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE)
Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per tutte le obbligazioni appartenenti a una classe di obbligazioni emesse dalla stessa entità o da qualsiasi entità all'interno dello stesso gruppo quando, in relazione a tali obbligazioni, internalizza secondo i seguenti criteri:
in modo frequente e sistematico per un'obbligazione per cui vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi:
il numero delle operazioni OTC svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stato pari o superiore al 2,5 % del numero totale delle operazioni nella pertinente obbligazione eseguite nell'Unione in qualsiasi sede di negoziazione o OTC durante lo stesso periodo;
le operazioni OTC nel pertinente strumento finanziario svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana;
in modo frequente e sistematico per un'obbligazione per cui non vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana;
in modo sostanziale per un'obbligazione se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti:
il 25 % del fatturato totale per tale obbligazione effettuato dall'impresa di investimento per conto proprio o per conto dei clienti ed effettuato in una sede di negoziazione o OTC;
l'1 % del fatturato totale per tale obbligazione effettuato nell'Unione in una sede di negoziazione od OTC.
Articolo 14
Internalizzatori sistematici per i prodotti finanziari strutturati
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE)
Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per tutti i prodotti finanziari strutturati appartenenti a una classe di prodotti finanziari strutturati emessi dalla stessa entità o da qualsiasi entità all'interno dello stesso gruppo quando, in relazione a tali prodotti finanziari strutturati, internalizza secondo i seguenti criteri:
in modo frequente e sistematico per un prodotto finanziario strutturato per cui vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi:
il numero delle operazioni OTC svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stato pari o superiore al 4 % del numero totale delle operazioni nel pertinente prodotto finanziario strutturato eseguite nell'Unione in qualsiasi sede di negoziazione o OTC durante lo stesso periodo;
le operazioni OTC nel pertinente strumento finanziario svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana;
in modo frequente e sistematico per un prodotto finanziario strutturato per cui non vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana;
in modo sostanziale per un prodotto finanziario strutturato se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti:
il 30 % del fatturato totale per tale prodotto finanziario strutturato effettuato dall'impresa di investimento per conto proprio o per conto dei clienti ed effettuato in una sede di negoziazione od OTC;
il 2,25 % del fatturato totale per tale prodotto finanziario strutturato effettuato nell'Unione in una sede di negoziazione od OTC.
Articolo 15
Internalizzatori sistematici per i derivati
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE)
Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per tutti i derivati appartenenti a una classe di derivati quando, in relazione a tali derivati, internalizza secondo i seguenti criteri:
in modo frequente e sistematico per un derivato per cui vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi:
il numero delle operazioni OTC svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stato pari o superiore al 2,5 % del numero totale delle operazioni nella pertinente classe di derivati eseguite nell'Unione in qualsiasi sede di negoziazione o OTC durante lo stesso periodo;
le operazioni OTC in tale classe di derivati svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana;
in modo frequente e sistematico per un derivato per cui non vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC nella pertinente classe di derivati effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana;
in modo sostanziale per un derivato se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti:
il 25 % del fatturato totale per tale classe di derivati effettuato dall'impresa di investimento per conto proprio o per conto dei clienti ed effettuato in una sede di negoziazione o OTC;
l'1 % del fatturato totale per tale classe di derivati effettuato nell'Unione in una sede di negoziazione od OTC.
Articolo 16
Internalizzatori sistematici per le quote di emissione
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE)
Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per le quote di emissione quando, in relazione a tale strumento, internalizza secondo i seguenti criteri:
in modo frequente e sistematico per una quota di emissione per cui vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi:
il numero delle operazioni OTC svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stato pari o superiore al 4 % del numero totale delle operazioni nel pertinente tipo di quote di emissione eseguite nell'Unione in qualsiasi sede di negoziazione o OTC durante lo stesso periodo;
le operazioni OTC in tale tipo di quote di emissione svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana;
in modo frequente e sistematico per una quota di emissione per cui non vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC nel pertinente tipo di quote di emissione effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana;
in modo sostanziale per una quota di emissione se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti:
il 30 % del fatturato totale per tale tipo di quota di emissione effettuato dall'impresa di investimento per conto proprio o per conto dei clienti ed effettuato in una sede di negoziazione od OTC;
il 2,25 % del fatturato totale per tale tipo di quota di emissione effettuato nell'Unione in una sede di negoziazione od OTC.
Articolo 16 bis
Partecipazione a dispositivi di abbinamento
Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE, l'impresa di investimento non negozia per conto proprio, quando partecipa a dispositivi di abbinamento di entità esterne al gruppo di appartenenza con l'obiettivo o la conseguenza di svolgere operazioni back-to-back di fatto prive di rischio su uno strumento finanziario al di fuori delle sedi di negoziazione.
Articolo 17
Periodi di valutazione
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE)
Le condizioni disposte dagli articoli da 12 a 16 sono oggetto di valutazione trimestrale sulla base dei dati degli ultimi 6 mesi. Il periodo di valutazione ha inizio il primo giorno lavorativo dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
Gli strumenti di nuova emissione sono considerati nella valutazione solo quando i dati storici coprono un periodo almeno di tre mesi, nel caso delle azioni, dei certificati di deposito, dei fondi indicizzati quotati, dei certificati e di altri strumenti finanziari analoghi, e di sei settimane nel caso delle obbligazioni, dei prodotti finanziari strutturati e dei derivati.
Articolo 18
Negoziazione algoritmica
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 39, della direttiva 2014/65/UE)
Al fine di precisare la definizione di negoziazione algoritmica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39, della direttiva 2014/65/UE, un sistema è considerato operare in assenza o con un limitato intervento umano se, per qualsiasi processo di ordine o di generazione della quotazione o per qualsiasi processo volto a ottimizzare l'esecuzione dell’ordine, un sistema automatizzato prende le decisioni in qualsiasi fase dell’inizializzazione, della generazione, della trasmissione o dell’esecuzione degli ordini o delle quotazioni in base a parametri predeterminati.
Articolo 19
Tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 40, della direttiva 2014/65/UE)
Un elevato traffico infragiornaliero di messaggi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, della direttiva 2014/65/UE consiste nella presentazione in media di uno dei seguenti:
almeno 2 messaggi al secondo in relazione a un singolo strumento finanziario negoziato nella sede di negoziazione;
almeno 4 messaggi al secondo in relazione a tutti gli strumenti finanziari negoziati nella sede di negoziazione.
Articolo 20
Accesso elettronico diretto
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 41, della direttiva 2014/65/UE)
CAPO II
REQUISITI ORGANIZZATIVI
SEZIONE 1
Organizzazione
Articolo 21
Requisiti organizzativi generali
(Articolo 16, paragrafi da 2 a 10, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento rispettano i seguenti requisiti organizzativi:
istituire, applicare e mantenere procedure decisionali e una struttura organizzativa che specifichi in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;
assicurare che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;
istituire, applicare e mantenere idonei meccanismi di controllo interno intesi a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell’impresa di investimento;
impiegare personale provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite;
istituire, applicare e mantenere a tutti i livelli pertinenti dell’impresa di investimento un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni;
conservare registrazioni adeguate e ordinate dell’attività dell’impresa e della sua organizzazione interna;
assicurare che il fatto di affidare funzioni multiple ai soggetti rilevanti non impedisca o non rischi di impedire loro di svolgere in modo onesto, equo e professionale ciascuna funzione.
Le imprese di investimento tengono conto dei rischi di sostenibilità nel conformarsi ai requisiti di cui al presente paragrafo.
Per conformarsi ai requisiti stabiliti nel presente paragrafo, le imprese di investimento tengono conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta, nonché della natura e della gamma dei servizi e delle attività di investimento che prestano ed esercitano nel quadro di tale attività.
Articolo 22
Conformità
(Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento tengono conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta, nonché della natura e della gamma dei servizi e delle attività di investimento che prestano ed esercitano nel quadro di tale attività.
Le imprese di investimento istituiscono e mantengono una funzione di controllo della conformità permanente, efficace e indipendente, cui sono attribuite le seguenti responsabilità:
monitorare permanentemente e valutare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia delle misure, delle politiche e delle procedure messe in atto conformemente al paragrafo 1, primo comma, e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi da parte dell’impresa;
fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi e delle attività di investimento ai fini dell’adempimento degli obblighi che incombono all'impresa in virtù della direttiva 2014/65/UE;
riferire all'organo di gestione, almeno una volta all'anno, in merito all'attuazione ed efficacia dell’ambiente di controllo complessivo per i servizi e le attività di investimento, ai rischi individuati e all'informazione sul trattamento dei reclami, nonché alle misure correttive adottate o da adottare;
monitorare le operazioni del processo di trattamento dei reclami e considerare i reclami una fonte di informazione nel contesto delle responsabilità generali di monitoraggio.
Al fine di soddisfare i requisiti di cui alle lettere a) e b), la funzione di controllo della conformità conduce una valutazione che funge da base per stabilire un programma di monitoraggio basato sul rischio che prenda in considerazione tutte le aree dei servizi e delle attività di investimento e degli eventuali servizi accessori prestati o esercitati dall'impresa di investimento, incluse le informazioni d'interesse raccolte in relazione al monitoraggio del trattamento dei reclami. Il programma di monitoraggio stabilisce priorità determinate dalla valutazione del rischio di conformità assicurando un monitoraggio esaustivo di tale rischio.
Per consentire alla funzione di controllo della conformità di cui al paragrafo 2 di svolgere i suoi compiti con correttezza e indipendenza, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
la funzione di controllo della conformità dispone dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e ha adeguato accesso a tutte le informazioni pertinenti;
l'organo di gestione nomina e sostituisce un funzionario preposto alla conformità che è responsabile della funzione di controllo della conformità e di qualsiasi informazione relativa alla conformità richiesta dalla direttiva 2014/65/UE e dall'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento;
la funzione di controllo della conformità riferisce direttamente all'organo di gestione su base ad hoc quando riscontra un rischio rilevante di inadempimento da parte dell’impresa degli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 2014/65/UE;
i soggetti rilevanti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non partecipano alla prestazione dei servizi e all'esercizio delle attività che sono chiamati a monitorare;
il metodo per la determinazione della retribuzione dei soggetti rilevanti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non ne compromette né rischia di comprometterne l'obiettività.
Articolo 23
Gestione del rischio
(Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento intraprendono le seguenti azioni di gestione del rischio:
istituire, applicare e mantenere politiche e procedure di gestione del rischio idonee che consentano di individuare i rischi legati alle attività, ai processi e ai sistemi dell’impresa e, se appropriato, determinare il livello di rischio tollerato dall’impresa. In tale contesto le imprese di investimento tengono conto dei rischi di sostenibilità;
adottare dispositivi, processi e meccanismi efficaci che consentano di gestire i rischi relativi alle attività, ai processi e ai sistemi dell’impresa, tenuto conto di tale livello di tolleranza del rischio;
monitorare:
l'adeguatezza e l'efficacia delle politiche e delle procedure di gestione del rischio dell’impresa di investimento;
il grado in cui l'impresa di investimento e i soggetti rilevanti rispettano i dispositivi, i processi e i meccanismi adottati conformemente alla lettera b);
l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate in tali politiche, procedure, dispositivi, processi e meccanismi, ivi compresa l'inosservanza di tali politiche, procedure, dispositivi, processi e meccanismi da parte dei soggetti rilevanti.
Le imprese di investimento, se ciò è opportuno e proporzionato vista la natura, le dimensioni e la complessità dell’attività svolta, nonché la natura e la gamma dei servizi e delle attività di investimento prestati o esercitati nel quadro di tale attività, istituiscono e mantengono una funzione di gestione del rischio che opera in modo indipendente ed esegue i seguenti compiti:
applicare le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1;
presentare relazioni e fornire consulenza all'alta dirigenza conformemente all'articolo 25, paragrafo 2.
Quando non istituisce e mantiene una funzione di gestione del rischio come previsto dal primo comma, un'impresa di investimento è in grado di dimostrare, su richiesta, che le politiche e le procedure adottate conformemente al paragrafo 1 soddisfano i requisiti ivi indicati.
Articolo 24
Audit interno
(Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento, se ciò è opportuno e proporzionato vista la natura, le dimensioni e la complessità dell’attività svolta, nonché la natura e la gamma dei servizi e delle attività di investimento prestati o esercitati nel quadro di tale attività, istituiscono e mantengono una funzione di audit interno, separata e indipendente dalle altre funzioni e attività dell’impresa di investimento, cui sono attribuite le seguenti responsabilità:
elaborare, applicare e mantenere un piano di audit per l'esame e la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e dei dispositivi dell’impresa di investimento;
formulare raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a) e verificarne l'osservanza;
riferire sulle questioni relative all'audit interno conformemente all'articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 25
Responsabilità dell’alta dirigenza
(Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
La distribuzione delle funzioni significative tra i membri dell’alta dirigenza stabilisce in modo chiaro a chi compete la responsabilità di supervisionare e rispettare i requisiti organizzativi dell’impresa. Le registrazioni relative all'attribuzione delle funzioni significative sono tenute aggiornate.
Articolo 26
Trattamento dei reclami
(Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
La politica di trattamento dei reclami fornisce informazioni chiare, accurate e aggiornate in merito al processo di trattamento dei reclami. Tale politica è avallata dall'organo di gestione dell’impresa.
Articolo 27
Politiche e pratiche retributive
(Articoli 16, 23 e 24 della direttiva 2014/65/UE)
Le politiche e pratiche retributive sono intese a non creare conflitti di interesse o incentivi che possano indurre i soggetti rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi dell’impresa a potenziale discapito di un cliente.
L'equilibrio tra componenti fissi e variabili della retribuzione è mantenuto in qualsiasi circostanza, di modo che la struttura retributiva non favorisca gli interessi dell’impresa di investimento o dei suoi soggetti rilevanti a discapito degli interessi di un cliente.
Articolo 28
Ambito di applicazione delle operazioni personali
(Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
Ai fini degli articoli 29 e 37 un'operazione personale è una negoziazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
il soggetto rilevante agisce al di fuori dell’ambito delle attività che svolge nella sua veste professionale;
l'operazione è eseguita per conto di una delle persone seguenti:
il soggetto rilevante;
una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela o stretti legami;
una persona nei confronti della quale il soggetto rilevante ha un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell’operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l'esecuzione.
Articolo 29
Operazioni personali
(Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento assicurano che i soggetti rilevanti non realizzino operazioni personali che rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:
operazioni loro vietate dal regolamento (UE) n. 596/2014;
operazioni che comportano l'abuso o la divulgazione scorretta di informazioni riservate;
operazioni che confliggono o rischiano di confliggere con gli obblighi che incombono all'impresa di investimento in virtù della direttiva 2014/65/UE.
Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, le imprese di investimento assicurano che i soggetti rilevanti non comunichino a un'altra persona, al di fuori dell’ambito normale dell’attività lavorativa o di un contratto di servizi, informazioni o pareri, ove il soggetto rilevante sappia o debba ragionevolmente sapere che, in conseguenza di detta comunicazione, l'altra persona compirà o è probabile che compia uno dei seguenti atti:
realizzare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione dei paragrafi 2 o 3 o dell’articolo 37, paragrafo 2, lettera a) o b), o dell’articolo 67, paragrafo 3;
consigliare o sollecitare un'altra persona a realizzare dette operazioni.
Le disposizioni prescritte al paragrafo 1 sono intese ad assicurare che:
tutti i soggetti rilevanti di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dall'impresa di investimento in materia di operazioni personali e di divulgazione di informazioni, conformemente ai paragrafi 1, 2, 3 e 4;
l'impresa sia informata tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, mediante la notificazione di tali operazioni o mediante altre procedure che le consentano di individuarle;
le operazioni personali notificate all'impresa o da essa individuate siano registrate, corredate dell’annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi all'operazione.
In caso di accordi di esternalizzazione, l'impresa di investimento assicura che l'impresa alla quale l'attività è esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate dai soggetti rilevanti e, dietro richiesta, le fornisca prontamente le informazioni al riguardo.
I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle seguenti operazioni personali:
le operazioni personali realizzate nel quadro di un servizio di gestione del portafoglio discrezionale, nell'ambito del quale non vi è una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione è eseguita;
le operazioni personali su organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento alternativo (FIA) soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che richiede un livello equivalente di ripartizione del rischio nelle loro attività, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni sono realizzate non partecipino alla gestione dell’organismo interessato.
SEZIONE 2
Esternalizzazione
Articolo 30
Gamma delle funzioni essenziali e importanti
(Articolo 16, paragrafo 2, e articolo 16, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/65/UE)
Fatto salvo lo status di qualsiasi altra funzione, le seguenti funzioni non sono considerate essenziali o importanti ai fini del paragrafo 1:
la prestazione all'impresa di investimento di servizi di consulenza e di altri servizi che non rientrino nelle sue attività di investimento, ivi compresi la prestazione di consulenza legale all'impresa, la formazione del suo personale, i servizi di fatturazione e la sicurezza dei locali e del personale dell’impresa;
l'acquisto di servizi standardizzati, compresi quelli relativi alla fornitura di informazioni di mercato e di informazioni sui prezzi.
Articolo 31
Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti
(Articolo 16, paragrafo 2, e articolo 16, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento che esternalizzano funzioni operative essenziali o importanti restano pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi imposti loro dalla direttiva 2014/65/UE e rispettano in particolare le condizioni seguenti:
l'esternalizzazione non determina la delega della responsabilità da parte dell’alta dirigenza;
non sono alterati il rapporto e gli obblighi dell’impresa di investimento nei confronti dei clienti a norma della direttiva 2014/65/UE;
non è messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l'impresa di investimento deve soddisfare per poter ottenere l'autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2014/65/UE e per conservarla;
non è soppressa né modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione dell’impresa.
Le imprese di investimento agiscono con la competenza, la cura e la diligenza dovute quando concludono, applicano o cessano un accordo con il quale esternalizzano ad un fornitore di servizi funzioni operative essenziali o importanti e adottano le misure necessarie per assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
il fornitore di servizi possiede la competenza, la capacità, sufficienti risorse, un'adeguata struttura organizzativa a supporto dell’esecuzione delle funzioni esternalizzate e l'autorizzazione richiesta dalla legge per eseguirle in maniera affidabile e professionale;
il fornitore di servizi esegue i servizi esternalizzati in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti e a tal fine l'impresa ha stabilito dei metodi e delle procedure per valutare il livello delle prestazioni del fornitore di servizi e per riesaminare regolarmente i servizi da esso prestati;
il fornitore di servizi sorveglia adeguatamente l'esecuzione delle funzioni esternalizzate e gestisce in modo appropriato i rischi connessi con l'esternalizzazione;
sono adottate misure idonee laddove risulti possibile che il fornitore di servizi non esegua le funzioni in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;
l'impresa di investimento sorveglia in maniera efficace le funzioni o i servizi esternalizzati e gestisce i rischi associati all'esternalizzazione; a tal fine mantiene la competenza e le risorse necessarie per sorvegliare le funzioni esternalizzate in maniera efficace e gestire tali rischi;
il fornitore di servizi ha informato l'impresa d'investimento di qualsiasi sviluppo che possa incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;
l'impresa di investimento è in grado, in caso di necessità, di cessare l'accordo di esternalizzazione con effetto immediato qualora ciò sia nell'interesse dei suoi clienti, senza pregiudicare la continuità e qualità della prestazione dei servizi ai clienti;
il fornitore di servizi collabora con l'autorità competente dell’impresa di investimento per quanto riguarda le funzioni esternalizzate;
l'impresa di investimento, i suoi revisori contabili e le autorità competenti interessate hanno effettivo accesso ai dati relativi alle funzioni esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi, laddove ciò sia necessario ai fini di condurre un'effettiva sorveglianza conformemente al presente articolo, e le autorità competenti sono in grado di esercitare tali diritti di accesso;
il fornitore di servizi garantisce la protezione delle informazioni riservate relative all'impresa di investimento e ai suoi clienti;
l'impresa di investimento e il fornitore di servizi hanno adottato, applicato e mantenuto un piano di emergenza per il ripristino dell’operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di backup, quando ciò è necessario in considerazione della funzione, del servizio o dell’attività esternalizzati;
l'impresa di investimento ha assicurato il mantenimento della continuità e qualità delle funzioni o dei servizi esternalizzati anche in caso di cessazione dell’accordo di esternalizzazione, trasferendo le funzioni o i servizi esternalizzati a una terza parte o facendosi carico direttamente della loro esecuzione.
Articolo 32
Fornitori di servizi situati in paesi terzi
(Articolo 16, paragrafo 2, e articolo 16, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/65/UE)
In aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 31, l'impresa di investimento, laddove esternalizzi ad un fornitore di servizi situato in un paese terzo funzioni relative al servizio di investimento di gestione del portafoglio fornito ai clienti, assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
il fornitore di servizi è autorizzato o registrato nel suo paese di origine ai fini della prestazione di tale servizio ed è soggetto alla vigilanza efficace di un'autorità competente nel paese terzo;
vige un adeguato accordo di cooperazione tra l'autorità competente dell’impresa di investimento e l'autorità di vigilanza del fornitore di servizi.
L'accordo di cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b), garantisce che l'autorità competente dell’impresa di investimento sia in grado, come minimo, di:
ottenere, su richiesta, le informazioni necessarie a svolgere i suoi compiti di vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014;
ottenere l'accesso ai documenti utili per lo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza conservati nel paese terzo;
ricevere quanto prima dall'autorità di vigilanza del paese terzo le informazione che le permettono di svolgere indagini su apparenti violazioni dei requisiti stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione e dal regolamento (UE) n. 600/2014;
collaborare ai fini dell’esecuzione, in conformità al diritto nazionale e internazionale applicabile all'autorità di vigilanza del paese terzo e alle autorità competenti nell'Unione, in caso di violazione dei requisiti stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione e dal diritto nazionale pertinente.
Le autorità competenti aggiornano gli accordi di cooperazione stipulati prima della data di applicazione del presente regolamento entro sei mesi a partire da tale data.
SEZIONE 3
Conflitti di interesse
Articolo 33
Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti
(Articolo 16, paragrafo 3, e articolo 23 della direttiva 2014/65/UE)
Come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità, le imprese di investimento considerano se l’impresa di investimento, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l’impresa si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell’esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione:
è probabile che l’impresa, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
l’impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell’operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
l’impresa, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
l’impresa, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente;
l’impresa, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.
Articolo 34
Politica sui conflitti di interesse
(Articolo 16, paragrafo 3, e articolo 23 della direttiva 2014/65/UE)
Qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui l'impresa è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.
La politica sui conflitti di interesse messa in atto conformemente al paragrafo 1:
deve consentire di individuare, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto dell’impresa di investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
deve definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.
Ai fini del paragrafo 2, lettera b), tra le procedure da seguire e le misure da adottare rientrano come minimo le voci del seguente elenco che sono necessarie perché l'impresa garantisca il grado di indipendenza richiesto:
procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell’impresa;
l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;
misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
La comunicazione indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dall'impresa di investimento per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.
Articolo 35
Registro dei servizi o delle attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli
(Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento mantengono e aggiornano regolarmente un registro nel quale riportano i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti.
L'alta dirigenza riceve, con cadenza frequente e almeno una volta all'anno, relazioni scritte sulle situazioni di cui al presente articolo.
Articolo 36
Ricerca in materia di investimenti e comunicazioni di marketing
(Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
Ai fini dell’articolo 37, la ricerca in materia di investimenti consiste in ricerche o altre informazioni che raccomandano o suggeriscano, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento riguardante uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, che sono destinate a canali di distribuzione o al pubblico e che soddisfano le seguenti condizioni:
la ricerca o le informazioni sono designate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o sono altrimenti presentate come spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione;
se la raccomandazione in questione venisse fatta dall'impresa di investimento ad un cliente, non costituirebbe consulenza in materia di investimenti ai fini della direttiva 2014/65/UE.
Inoltre le imprese assicurano che le raccomandazioni di detto tipo contengano l'avviso chiaro ed evidente (o, in caso di raccomandazione orale, una dichiarazione avente lo stesso effetto) che non sono state preparate conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e che non sono soggette ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.
Articolo 37
Requisiti organizzativi supplementari in relazione alla ricerca in materia di investimenti e alle comunicazioni di marketing
(Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
Gli obblighi stabiliti nel primo comma si applicano anche alle raccomandazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2.
Le imprese di investimento di cui al paragrafo 1, primo comma, adottano disposizioni volte ad assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti non realizzano operazioni personali né negoziano, salvo che in qualità di market maker agente in buona fede e nel normale corso del market making o in esecuzione di un ordine non sollecitato di un cliente, per conto di qualsiasi altra persona, inclusa l'impresa di investimento, sugli strumenti finanziari oggetto della ricerca in materia di investimenti o su qualsiasi strumento finanziario correlato, se hanno conoscenza dei tempi o del contenuto probabili di tale ricerca e tali dati non sono accessibili al pubblico o ai clienti e non possono essere facilmente dedotti dalle informazioni disponibili, fino a quando i destinatari della ricerca in materia di investimenti non abbiano avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base di tale ricerca;
nelle situazioni che esulano dalla lettera a), gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti che partecipano alla produzione della ricerca in materia di investimenti non realizzano operazioni personali sugli strumenti finanziari oggetto della ricerca in materia di investimenti o su strumenti finanziari correlati che siano contrarie alle raccomandazioni correnti, eccetto in circostanze eccezionali e con l'accordo preliminare di un membro della funzione legale o della funzione di controllo della conformità dell’impresa;
esiste una separazione fisica tra gli analisti finanziari che partecipano alla produzione della ricerca in materia di investimenti e gli altri soggetti rilevanti le cui responsabilità o interessi professionali possono confliggere con gli interessi delle persone alle quali è divulgata la ricerca in materia di investimenti o, quando tale separazione non è considerata adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell’impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta, sono predisposte e utilizzate adeguate barriere alternative alle informazioni;
le imprese di investimento stesse, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti che partecipano alla produzione di ricerca in materia di investimenti non accettano incentivi da persone aventi un interesse significativo nell'oggetto della ricerca;
le imprese di investimento stesse, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti che partecipano alla produzione di ricerca in materia di investimenti non promettono agli emittenti un trattamento positivo nella ricerca;
prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti, laddove il progetto includa una raccomandazione o un prezzo obiettivo, gli emittenti, i soggetti rilevanti diversi dagli analisti finanziari e qualsiasi altra persona non sono autorizzati ad esaminare il progetto per verificare l'accuratezza delle asserzioni fattuali contenute nella ricerca o per qualsiasi fine diverso dalla verifica dell’adempimento delle obbligazioni giuridiche dell’impresa.
Ai fini del presente paragrafo, per «strumento finanziario correlato» s'intende uno strumento finanziario il cui prezzo risente direttamente delle oscillazioni del prezzo di un altro strumento finanziario che è oggetto della ricerca in materia di investimenti ed include un derivato su tale altro strumento finanziario.
Le imprese di investimento che diffondono al pubblico o ai clienti una ricerca in materia di investimenti prodotta da un'altra persona sono esentate dall'obbligo di conformarsi al paragrafo 1 se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
la persona che produce la ricerca in materia di investimenti non è un membro del gruppo al quale appartiene l'impresa di investimento;
l'impresa di investimento non modifica sostanzialmente le raccomandazioni contenute nella ricerca in materia di investimenti;
l'impresa di investimento non presenta la ricerca in materia di investimenti come ricerca di propria produzione;
l'impresa di investimento verifica che l'autore della ricerca sia soggetto ad obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente regolamento in relazione alla produzione di tale ricerca o abbia adottato linee guida che li includono.
Articolo 38
Requisiti generali supplementari in relazione all'assunzione a fermo o al collocamento
(Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE)
Prima di accettare un mandato per la gestione dell’offerta le imprese di investimento che forniscono consulenza sulla strategia finanziaria aziendale di cui all'allegato I, sezione B, punto 3, della direttiva 2014/65/UE e prestano il servizio di assunzione a fermo o collocamento di strumenti finanziari adottano disposizioni per informare il cliente emittente di quanto segue:
le varie opzioni di finanziamento disponibili presso l'impresa e un'indicazione dell’importo delle commissione applicate per le operazioni associate a ciascuna opzione;
la tempistica e il processo relativi alla consulenza finanziaria aziendale in riferimento alla determinazione del prezzo dell’offerta;
la tempistica e il processo relativi alla consulenza finanziaria aziendale in riferimento al collocamento dell’offerta;
dati dettagliati sugli investitori individuati ai quali l'impresa intende offrire gli strumenti finanziari;
i titoli professionali e i reparti di appartenenza dei singoli soggetti rilevanti coinvolti nella prestazione di consulenza finanziaria aziendale sul prezzo e l'assegnazione di strumenti finanziari;
le disposizioni adottate dall'impresa per prevenire o gestire i conflitti di interesse che possono sorgere qualora l'impresa collochi gli strumenti finanziari in questione presso i suoi clienti investitori o nel proprio book.
Articolo 39
Requisiti supplementari in relazione alla determinazione del prezzo delle offerte relativamente all'emissione di strumenti finanziari
(Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento predispongono sistemi, controlli e procedure atti a individuare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che insorgono in relazione all'eventuale determinazione in difetto o in eccesso del prezzo di un'emissione o al coinvolgimento di parti rilevanti nel processo. In particolare, come requisito minimo le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono disposizioni interne per assicurare:
che la determinazione del prezzo dell’offerta non favorisca gli interessi di altri clienti o dell’impresa stessa in maniera tale da potere essere in conflitto con gli interessi del cliente emittente;
che siano evitate o gestite situazioni in cui le persone responsabili della prestazione di servizi ai clienti investitori dell’impresa sono coinvolte direttamente in decisioni riguardanti la consulenza finanziaria aziendale sulla determinazione del prezzo offerta al cliente emittente.
Articolo 40
Requisiti supplementari in relazione al collocamento
(Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento non accettano pagamenti o benefici da terzi tranne nel caso in cui tali pagamenti o benefici rispondano ai requisiti relativi agli incentivi stabiliti nell'articolo 24 della direttiva 2014/65/UE. In particolare, le pratiche di seguito descritte sono considerate non rispondenti a tali requisiti e pertanto non accettabili:
un'assegnazione effettuata allo scopo di sollecitare il pagamento di commissioni sproporzionatamente elevate per servizi a parte prestati dall'impresa di investimento («laddering»), quali onorari o commissioni sproporzionatamente elevate pagate da un cliente investitore, o volumi di affari sproporzionatamente elevati con commissioni a livelli normali procurati dal cliente investitore quale corrispettivo in cambio di un'assegnazione dell’emissione;
un'assegnazione effettuata a un dirigente o a un funzionario aziendale di un cliente emittente attuale o potenziale in cambio dell’affidamento futuro o passato di attività di finanza aziendale («spinning»);
un'assegnazione subordinata espressamente o implicitamente al ricevimento di ordini futuri o all'acquisto di qualsiasi altro servizio presso l'impresa di investimento da parte di un cliente investitore o qualsiasi altra entità di cui l'investitore è un funzionario aziendale.
Articolo 41
Requisiti supplementari in relazione a consulenza, distribuzione e collocamento di strumenti propri
(Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE)
Articolo 42
Requisiti supplementari in relazione al prestito o alla fornitura di credito nel contesto dell’assunzione a fermo o del collocamento
(Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE)
Articolo 43
Tenuta di registrazioni in relazione all'assunzione a fermo o al collocamento
(Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento tengono registrazioni dei contenuti e delle tempistiche delle istruzioni ricevute dai clienti. Per ciascuna operazione le decisioni prese in merito alle assegnazioni sono registrate al fine di fornire una pista di controllo completa tra i movimenti registrati nei conti dei clienti e le istruzioni ricevute dall'impresa di investimento. In particolare è giustificata chiaramente e registrata l'assegnazione finale effettuata a ciascun cliente investitore. La pista di controllo completa dei passaggi sostanziali del processo di assunzione a fermo e collocamento è messa a disposizione delle autorità competenti che ne fanno richiesta.
CAPO III
CONDIZIONI DI ESERCIZIO APPLICABILI ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO
SEZIONE 1
Informazioni fornite ai clienti e potenziali clienti
Articolo 44
Requisiti relativi a informazioni corrette, chiare e non fuorvianti
(Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
L'impresa di investimento assicura che le informazioni di cui al paragrafo 1 soddisfino le seguenti condizioni:
le informazioni comprendono il nome dell’impresa di investimento;
le informazioni sono accurate e forniscono sempre un'indicazione corretta e in evidenza dei rischi quando menzionano potenziali benefici di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario;
nell'indicazione dei rischi le informazioni utilizzano un carattere di dimensioni almeno uguali alle dimensioni prevalenti del carattere utilizzato per tutte le informazioni fornite nonché una disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia messa in evidenza;
le informazioni sono sufficienti e presentate in modo da risultare con ogni probabilità comprensibili per il componente medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;
le informazioni non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;
le informazioni sono uniformemente presentate nella stessa lingua nei materiali informativi e di marketing, in qualsiasi forma, forniti a ciascun cliente, tranne nel caso in cui il cliente abbia accettato di ricevere informazioni in più di una lingua;
le informazioni sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.
Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o servizi accessori, strumenti finanziari o fornitori di servizi di investimento o servizi accessori, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
il raffronto è significativo ed è presentato in modo corretto ed equilibrato;
le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate;
i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto sono indicati.
Quando le informazioni contengono un'indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
tale indicazione non costituisce l'elemento più evidente della comunicazione;
le informazioni devono fornire dati appropriati sui risultati riguardanti i 5 anni precedenti o, laddove inferiore a 5 anni, l'intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l'indice finanziario utilizzato o il servizio di investimento fornito oppure riguardanti un periodo più lungo deciso dall'impresa; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;
il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente;
le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;
quando l'indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio;
quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri.
Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, le imprese di investimento assicurano che le informazioni riguardino uno strumento finanziario o un indice finanziario e che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
le simulazioni dei risultati passati sono basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari identici o sostanzialmente uguali o sottostanti allo strumento finanziario in questione;
per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a c), e) e f);
le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Quando le informazioni contengono informazioni su risultati futuri, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
le informazioni non si basano su simulazioni di risultati passati né vi fanno riferimento;
le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;
quando le informazioni si basano sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri;
le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato (ipotesi sia positive sia negative) e riflettono la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell’analisi;
le informazioni contengono un avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Articolo 45
Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento, agendo di propria iniziativa o su richiesta del cliente interessato, possono:
trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio il cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE;
trattare come cliente al dettaglio il cliente considerato cliente professionale a norma dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE.
Articolo 46
Requisiti generali per le informazioni fornite ai clienti
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento forniscono al cliente o potenziale cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o prima della prestazione di tali servizi, qualora sia precedente, le seguenti informazioni:
i termini dell’accordo;
le informazioni di cui all'articolo 47 riguardanti l'accordo o i servizi di investimento o servizi accessori.
Le comunicazioni di marketing che contengono un'offerta o un invito della natura indicata qui di seguito e che specificano le modalità di risposta o includono un modulo di risposta comprendono le informazioni di cui agli articoli da 47 a 50, se pertinenti per tale offerta o invito:
offerta di concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o servizio accessorio con la persona che risponde alla comunicazione;
invito alla persona che risponde alla comunicazione a fare un'offerta per concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o servizio accessorio.
Il primo comma non si applica tuttavia se, per rispondere ad un'offerta o ad un invito contenuti nella comunicazione di marketing, il potenziale cliente deve far riferimento ad uno o più altri documenti che, singolarmente o congiuntamente, contengono tali informazioni.
Articolo 47
Informazioni ai clienti e potenziali clienti sull'impresa di investimento e i servizi che offre
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti le seguenti informazioni generali, laddove siano pertinenti:
il nome e l'indirizzo dell’impresa di investimento e i dati di contatto necessari per consentire al cliente di comunicare in modo efficace con l'impresa;
le lingue nelle quali il cliente può comunicare con l'impresa di investimento e ricevere da essa documenti e altre informazioni;
i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra l'impresa di investimento e il cliente, anche, se pertinente, per l'invio e la ricezione di ordini;
una dichiarazione che l'impresa di investimento è autorizzata e il nome e l'indirizzo di contatto dell’autorità competente che l'ha autorizzata;
quando l'impresa di investimento opera tramite un agente collegato, una dichiarazione in tal senso in cui è specificato lo Stato membro nel quale tale agente è registrato;
la natura, la frequenza e il calendario delle relazioni sull'esecuzione del servizio che l'impresa di investimento presta al cliente conformemente all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE;
laddove l'impresa di investimento detenga strumenti finanziari o fondi di clienti, una descrizione sintetica delle misure adottate per assicurarne la protezione, compresi i dati principali del sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi che si applica all'impresa in virtù delle sue attività in uno Stato membro;
una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica dell’impresa sui conflitti di interesse attuata conformemente all'articolo 34;
su richiesta del cliente, maggiori dettagli circa tale politica sui conflitti di interesse, forniti su un supporto durevole o tramite un sito internet (quando non costituisce un supporto durevole), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
Le informazioni elencate nelle lettere da a) a i) sono fornite in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento o servizi accessori ai clienti o potenziali clienti.
Quando si propongono per servizi di gestione del portafoglio ad un cliente o potenziale cliente, le imprese di investimento forniscono al cliente, in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni seguenti, laddove pertinenti:
informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente;
i dettagli di eventuali deleghe della gestione discrezionale della totalità o di una parte degli strumenti finanziari o dei fondi contenuti nel portafoglio del cliente;
la descrizione di qualsiasi parametro di riferimento al quale sarà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;
i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;
gli obiettivi di gestione, il livello di rischio entro il quale il gestore può esercitare discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità.
Le informazioni elencate nelle lettere da a) a e) sono fornite in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento o servizi accessori ai clienti o potenziali clienti.
Articolo 48
Informazioni sugli strumenti finanziari
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
La descrizione dei rischi di cui al paragrafo 1 include, laddove pertinente per il tipo specifico di strumento interessato e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:
i rischi connessi al tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell’effetto leva e della sua incidenza e del rischio di perdita totale dell’investimento, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell’emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (bail-in);
la volatilità del prezzo degli strumenti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi;
informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al disinvestimento, per esempio nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso, inclusa una presentazione dei possibili metodi di uscita e delle conseguenze di tale uscita, degli eventuali vincoli e dell’arco temporale stimato per la vendita degli strumenti finanziari prima di poter recuperare i costi iniziali dell’operazione in tale tipologia di strumenti finanziari;
il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, oltre al costo di acquisto degli strumenti;
eventuali requisiti di margine od obbligazioni analoghe applicabili a strumenti di tale tipo.
Articolo 49
Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
Articolo 50
Informazioni sui costi e gli oneri connessi
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
Fatti salvi gli obblighi stabiliti nell'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento che prestano servizi di investimento a clienti professionali hanno il diritto di concordare con tali clienti un'applicazione limitata dei requisiti dettagliati stabiliti nel presente articolo. Non è permesso alle imprese di investimento concordare tali limitazioni quando i servizi prestati sono di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio o quando, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato.
Fatti salvi gli obblighi stabiliti nell'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento che prestano servizi di investimento a controparti qualificate hanno il diritto di concordare un'applicazione limitata dei requisiti dettagliati stabiliti nel presente articolo, ad eccezione del caso in cui, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato e la controparte qualificata intende offrirli ai suoi clienti.
Ai fini della comunicazione ex ante ed ex post ai clienti delle informazioni sui costi e gli oneri, le imprese di investimento presentano in forma aggregata quanto segue:
tutti i costi e gli oneri connessi applicati dall'impresa di investimento o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;
tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.
I costi di cui alle lettere a) e b) sono elencati nell'allegato II. Ai fini della lettera a) i pagamenti di terzi ricevuti dalle imprese di investimento in connessione con il servizio di investimento fornito a un cliente sono dettagliati separatamente e i costi e gli oneri aggregati sono sommati ed espressi sia come importo in denaro che come percentuale.
L'obbligo di fornire in tempo utile una comunicazione completa ex ante delle informazioni sui costi e oneri aggregati relativi allo strumento finanziario e al servizio di investimento o servizio accessorio fornito si applica alle imprese di investimento nelle situazioni seguenti:
quando l'impresa di investimento raccomanda od offre in vendita degli strumenti finanziari ai clienti; oppure
quando l'impresa di investimento che presta servizi di investimento è tenuta, ai sensi della legislazione dell’Unione applicabile, a fornire ai clienti un KIID degli OICVM o un documento contenente le informazioni chiave (KID) dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) in relazione agli strumenti di finanziamento pertinenti.
Le imprese di investimento possono scegliere di fornire tali informazioni aggregate sui costi e gli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari contestualmente alle eventuali relazioni periodiche destinate ai clienti.
Le imprese di investimento forniscono ai clienti un'illustrazione che mostri l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione di servizi di investimento. Tale illustrazione è presentata sia ex ante che ex post. Le imprese di investimento provvedono a che l'illustrazione soddisfi i seguenti requisiti:
l'illustrazione mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività dell’investimento;
l'illustrazione mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;
l'illustrazione è accompagnata da una sua descrizione.
Articolo 51
Informazioni fornite a norma della direttiva 2009/65/CE e del regolamento (UE) n. 1286/2014
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento che distribuiscono quote di organismi di investimento collettivo o PRIIP informano i clienti degli altri costi ed oneri associati relativi al prodotto che potrebbero non essere stati inclusi nel KIID degli OICVM o nel KID dei PRIIP, così come dei costi e oneri relativi alla loro prestazione di servizi di investimento con riguardo allo strumento finanziario in questione.
SEZIONE 2
Consulenza in materia di investimenti
Articolo 52
Informazioni sulla consulenza in materia di investimenti
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
Quando a uno stesso cliente è offerta o fornita consulenza su base sia indipendente che non indipendente, le imprese di investimento spiegano l'ambito di entrambi i servizi per consentire agli investitori di comprendere le differenze tra l'uno e l'altro, e non si presentano come consulente in materia di investimenti indipendente per l'attività complessiva. Nelle comunicazioni con i clienti le imprese non danno risalto in modo indebito ai loro servizi di consulenza in materia di investimenti indipendente rispetto ai servizi di investimento forniti su base non indipendente.
Le imprese di investimento forniscono una descrizione di quanto segue:
i tipi di strumenti finanziari considerati;
la gamma degli strumenti finanziari e dei fornitori analizzati per ciascun tipo di strumento in base all’ambito del servizio;
ove pertinente, i fattori di sostenibilità presi in considerazione nel processo di selezione degli strumenti finanziari;
in caso di consulenza indipendente, in che modo il servizio fornito soddisfa le condizioni per la prestazione di consulenza in materia di investimenti su base indipendente e i fattori presi in considerazione nel processo di selezione utilizzato dall’impresa di investimento per raccomandare gli strumenti finanziari, compresi i rischi, i costi e la complessità degli strumenti finanziari.
Le imprese di investimento che presentano una valutazione periodica dell’adeguatezza delle raccomandazioni fornite ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 12, comunicano tutte le informazioni che seguono:
►C2 la frequenza e la portata della valutazione periodica dell’adeguatezza e, laddove pertinente, le condizioni che la determinano; ◄
la misura in cui le informazioni precedentemente raccolte sono sottoposte a rivalutazione;
il modo in cui una raccomandazione aggiornata è comunicata al cliente.
Articolo 53
Consulenza in materia di investimenti su base indipendente
(Articolo 24, paragrafi 4 e 7, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti su base indipendente definiscono e attuano un processo di selezione allo scopo di valutare e confrontare una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato conformemente all'articolo 24, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/65/UE. Il processo di selezione comprende i seguenti elementi:
il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono proporzionati all'ambito dei servizi di consulenza in materia di investimenti prestati dal consulente in materia di investimenti indipendente;
il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono adeguatamente rappresentativi degli strumenti finanziari disponibili sul mercato;
la quantità degli strumenti finanziari emessi dall'impresa di investimento stessa o da entità che hanno con essa stretti legami è proporzionata alla quantità totale degli strumenti finanziari considerati;
i criteri per la selezione dei vari strumenti finanziari comprendono tutti gli aspetti d'interesse, quali rischi, costi e complessità, nonché le caratteristiche dei clienti dell’impresa di investimento, e assicurano che la selezione degli strumenti che potrebbero essere raccomandati sia obiettiva.
Quando il confronto in questione non è possibile in ragione del modello commerciale o dell’ambito specifico del servizio fornito, l'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti non si presenta come consulente indipendente.
L'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti su base indipendente e che si concentra su certe categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari rispetta i seguenti requisiti:
l'impresa si propone sul mercato in una maniera intesa ad attrarre solo clienti che hanno una preferenza per tali categorie o tale gamma di strumenti finanziari;
l'impresa chiede ai clienti di indicare che sono interessati ad investire esclusivamente nella specifica categoria o gamma di strumenti finanziari;
►C2 prima di prestare il servizio l'impresa si assicura che questo sia appropriato al nuovo cliente, in quanto il suo modello commerciale risponde alle esigenze e agli obiettivi del cliente, e che la gamma di strumenti finanziari sia adeguata per il cliente. ◄ In caso contrario l'impresa non presta al cliente tale servizio.
L'impresa di investimento che offre consulenza in materia di investimenti sia su base indipendente che su base non indipendente ottempera ai seguenti obblighi:
in tempo utile prima della prestazione dei servizi, l'impresa di investimento ha comunicato ai clienti, su un supporto durevole, se la consulenza è su base indipendente o non indipendente conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione;
l'impresa di investimento si è presentata come indipendente in relazione ai servizi per i quali fornisce consulenza in materia di investimenti su base indipendente;
l'impresa di investimento ha predisposto adeguati requisiti organizzativi e controlli per assicurare che i due tipi di servizi di consulenza e di consulenti siano chiaramente distinti l'uno dall'altro, di modo che i clienti non rischino di incorrere in confusione circa il tipo di consulenza che ricevono e che sia ottengano il tipo di consulenza adeguato al loro profilo. L'impresa di investimento non consente a una persona fisica di fornire consulenza sia indipendente che non indipendente.
SEZIONE 3
Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza
Articolo 54
Valutazione dell’adeguatezza e relazioni sull'adeguatezza
(Articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
Quando i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio sono prestati totalmente o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la responsabilità di eseguire la valutazione dell’adeguatezza compete all'impresa di investimento che presta il servizio e non è ridotta dal fatto di utilizzare un sistema elettronico per formulare la raccomandazione personalizzata o la decisione di negoziazione. ◄
Le imprese di investimento determinano la gamma delle informazioni che devono essere raccolte presso i clienti alla luce di tutte le caratteristiche dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio da prestare loro. Le imprese di investimento ottengono dai clienti o potenziali clienti le informazioni di cui necessitano per comprendere le caratteristiche essenziali dei clienti e disporre di una base ragionevole per determinare, tenuto conto della natura e della portata del servizio fornito, se la specifica operazione da raccomandare o realizzare nel quadro della prestazione del servizio di gestione del portafoglio soddisfa i seguenti criteri:
corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio e le sue eventuali preferenze di sostenibilità;
è di natura tale che il cliente è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
è di natura tale per cui il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
Quando il servizio di investimento consiste nella fornitura di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale di cui all'allegato II, sezione 1, della direttiva 2014/65/UE, l'impresa di investimento può legittimamente presumere, ai fini del paragrafo 2, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento.
Quando una persona fisica è rappresentata da un'altra persona fisica o quando per la valutazione dell’ ►C2 adeguatezza ◄ debba essere considerata una persona giuridica che ha chiesto un trattamento come cliente professionale conformemente all'allegato II, sezione 2, della direttiva 2014/65/UE, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento sono quelli della persona giuridica o, in relazione alla persona fisica, del cliente sottostante piuttosto che quelli del rappresentante. Le conoscenze ed esperienze sono quelle del rappresentante della persona fisica o della persona autorizzata a effettuare operazioni per conto del cliente sottostante.
Le imprese di investimento adottano misure ragionevoli per assicurare che le informazioni raccolte sui clienti o potenziali clienti siano attendibili. Tali misure comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
assicurarsi che i clienti siano consapevoli dell’importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate;
►C2 assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze di un cliente, impiegati nel processo di valutazione dell’adeguatezza rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell’adeguatezza; ◄
assicurarsi che le domande utilizzate nel processo siano atte a essere comprese dai clienti, procurino un'immagine accurata degli obiettivi e delle esigenze del cliente e veicolino le informazioni necessarie a condurre la valutazione dell’ ►C2 adeguatezza ◄ ;
intraprendere azioni, laddove opportuno, per assicurare la coerenza delle informazioni sul cliente, per esempio analizzando se nelle informazioni da questi fornite vi siano delle evidenti imprecisioni.
Le imprese di investimento che intrattengono un rapporto continuativo con il cliente, per esempio fornendo un servizio continuativo di consulenza o gestione del portafoglio, dispongono di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui clienti nella misura necessaria a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2.
L’impresa di investimento non raccomanda né decide di negoziare strumenti finanziari come rispondenti alle preferenze di sostenibilità di un cliente o potenziale cliente se essi non soddisfano tali preferenze. Essa spiega ai suoi clienti o potenziali clienti le ragioni per cui non lo fa e conserva la relativa documentazione.
Se nessuno strumento finanziario soddisfa le preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale cliente, e se il cliente decide di adattare le proprie preferenze di sostenibilità, l’impresa di investimento conserva traccia della decisione del cliente, compresi i relativi motivi.
Le imprese di investimento pongono all'attenzione dei clienti e includono nella relazione sull' ►C2 adeguatezza ◄ informazioni sulla probabilità che i servizi o gli strumenti raccomandati comportino per il cliente al dettaglio la necessità di chiedere una revisione periodica delle relative disposizioni.
Quando un'impresa di investimento presta un servizio che comporta valutazioni e relazioni periodiche sull' ►C2 adeguatezza ◄ , le relazioni successive alla definizione iniziale del servizio possono interessare solo le modifiche intervenute nei servizi o strumenti in questione e/o nelle circostanze del cliente e non necessariamente devono ripetere tutti i dettagli della prima relazione.
Gli obblighi di soddisfare le preferenze di sostenibilità dei clienti o potenziali clienti non modificano le condizioni di cui al primo comma, ove pertinente.
Articolo 55
Disposizioni comuni per la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza
(Articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento assicurano che le informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienze del cliente o potenziale cliente nel settore degli investimenti includano i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati vista la natura del cliente, la natura e la consistenza del servizio da fornire e il tipo di prodotto od operazione previsti, tra cui la complessità e i rischi connessi:
i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale sono state eseguite;
il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, l'ex professione del cliente o del potenziale cliente.
Articolo 56
Valutazione dell’ ►C2 appropriatezza ◄ e obblighi in materia di registrazioni connessi
(Articolo 25, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2014/65/UE)
Un'impresa di investimento può legittimamente presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi ai determinati servizi di investimento od operazioni o ai tipi di operazioni o prodotti per i quali il cliente è classificato come cliente professionale.
Le imprese di investimento mantengono registrazioni delle valutazioni dell’ ►C2 appropriatezza ◄ condotte includendovi i seguenti elementi:
il risultato della valutazione dell’ ►C2 appropriatezza ◄ ;
►C2 l'eventuale avviso dato al cliente qualora il servizio di investimento o l'acquisto di un prodotto fosse stato valutato come potenzialmente inappropriato per il cliente, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione; ◄
►C2 l'eventuale avviso dato al cliente qualora il cliente non avesse fornito informazioni sufficienti a consentire all'impresa di effettuare la valutazione dell’appropriatezza, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione. ◄
Articolo 57
Prestazione di servizi relativi a strumenti non complessi
(Articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
Uno strumento finanziario che non è esplicitamente specificato nell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE è considerato uno strumento non complesso ai fini dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), punto vi), della direttiva 2014/65/UE se soddisfa i seguenti criteri:
non rientra nell'ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), né dell’allegato I, sezione C, punti da 4 a 11, della direttiva 2014/65/UE;
esistono frequenti opportunità di cedere, riscattare o realizzare altrimenti lo strumento a prezzi che sono disponibili pubblicamente per i partecipanti al mercato e che sono i prezzi di mercato o i prezzi messi a disposizione o convalidati da sistemi di valutazione indipendenti dall'emittente;
non implica per il cliente alcuna passività effettiva o potenziale che vada oltre il costo di acquisto dello strumento;
non contiene una clausola, una condizione o un automatismo che possa alterare sostanzialmente la natura o il rischio dell’investimento o il profilo di rimborso, quali gli investimenti che prevedono il diritto di convertire lo strumento in un altro investimento;
non include spese di uscita esplicite o implicite che producono l'effetto di rendere l'investimento illiquido sebbene tecnicamente vi siano opportunità frequenti per cederlo, riscattarlo o in altro modo realizzarlo;
sono disponibili pubblicamente informazioni sufficientemente complete e di agevole comprensione sulle sue caratteristiche, in modo che il cliente al dettaglio medio possa prendere una decisione informata in merito alla realizzazione o meno di un'operazione su tale strumento.
Articolo 58
Accordi con i clienti al dettaglio e professionali
(Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento che prestano a un cliente un servizio di investimento o servizio accessorio di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE dopo la data di applicazione del presente regolamento stipulano con il cliente un accordo di base per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, che stabilisce i diritti e gli obblighi essenziali dell’impresa e del cliente. ►C2 Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti ottemperano a tale obbligo solo qualora sia effettuata una valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari o dei servizi raccomandati. ◄
L'accordo scritto stabilisce i diritti e gli obblighi essenziali delle parti e include i seguenti elementi:
una descrizione dei servizi da prestare, e se pertinente della natura e portata della consulenza in materia di investimenti;
in caso di servizi di gestione del portafoglio, i tipi di strumenti finanziari acquistabili e vendibili e i tipi di operazioni che possono essere effettuate per conto del cliente, nonché gli eventuali strumenti od operazioni vietati;
una descrizione delle principali caratteristiche di eventuali servizi di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE da fornire, incluso, ove applicabile, il ruolo dell’impresa rispetto agli eventi societari relativi agli strumenti del cliente e i termini in base ai quali le operazioni di finanziamento tramite titoli che interessano titoli del cliente genereranno un rendimento per il cliente.
SEZIONE 4
Comunicazione ai clienti
Articolo 59
Obblighi di comunicazione riguardo all'esecuzione di ordini che esulano dalla gestione del portafoglio
(Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento che hanno eseguito per conto di un cliente un ordine che esula dalla gestione del portafoglio provvedono, relativamente a tale ordine, a:
fornire prontamente al cliente, su un supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell’ordine;
inviare al cliente, su un supporto durevole, un avviso che conferma l'esecuzione dell’ordine, quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se l'impresa di investimento riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo.
La lettera b) non si applica quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente da un'altra persona.
Le lettere a) e b) non si applicano quando gli ordini eseguiti per conto dei clienti riguardano obbligazioni che finanziano contratti di prestito ipotecario con detti clienti, nel qual caso la comunicazione sull'operazione e è effettuata contemporaneamente a quella dei termini del prestito ipotecario, ma non oltre un mese dopo l'esecuzione dell’ordine.
L'avviso di cui al paragrafo 1, lettera b), contiene le informazioni elencate qui di seguito, laddove applicabili, e, se pertinente, secondo quanto previsto dalle norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di segnalazione adottate conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014:
l'identificativo dell’impresa che effettua la comunicazione;
il nome o altro elemento di designazione del cliente;
il giorno di negoziazione;
l'ora di negoziazione;
la tipologia dell’ordine;
l'identificativo della sede di esecuzione;
l'identificativo dello strumento;
l'indicatore acquisto/vendita;
la natura dell’ordine in caso non si tratti di acquisto/vendita;
il quantitativo;
il prezzo unitario;
il corrispettivo totale;
la somma totale delle commissioni e spese addebitate e, qualora il cliente lo richieda, la relativa scomposizione in singole voci incluso, se pertinente, l'importo di qualsiasi maggiorazione o riduzione applicata qualora l'operazione sia stata eseguita da un'impresa di investimento durante una negoziazione per conto proprio e l'impresa di investimento abbia un obbligo di esecuzione alle condizioni migliori nei confronti del cliente;
il tasso di cambio ottenuto, quando l'operazione comporta una conversione di valuta;
le responsabilità del cliente in relazione al regolamento dell’operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto pertinente, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza al cliente;
quando la controparte del cliente è la stessa impresa di investimento o un'entità del suo stesso gruppo o un altro suo cliente, la dichiarazione di questo fatto, a meno che l'ordine sia stato eseguito tramite un sistema di negoziazione che facilita la negoziazione anonima.
Ai fini della lettera k), quando l'ordine è eseguito in tranche, l'impresa di investimento può fornire al cliente informazioni sul prezzo di ciascuna tranche o sul prezzo medio. Qualora sia fornito il prezzo medio, l'impresa di investimento informa il cliente, su sua richiesta, del prezzo di ciascuna tranche.
Articolo 60
Obblighi di comunicazione riguardo alla gestione del portafoglio
(Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
I rendiconti periodici di cui al paragrafo 1 forniscono una rassegna corretta ed equilibrata delle attività svolte e del rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto e includono, laddove pertinente, le seguenti informazioni:
il nome dell’impresa di investimento;
il nome o altro elemento di designazione del conto del cliente;
il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) se il valore di mercato è indisponibile e il saldo contante all'inizio e alla fine del periodo oggetto del rendiconto nonché il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto;
l'importo totale delle commissioni e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per quanto riguarda le commissioni di gestione totali e i costi totali connessi all'esecuzione, compresa, laddove pertinente, la dichiarazione che, su richiesta, sarà fornita una scomposizione in voci più dettagliata;
un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento per il rendimento (eventualmente) convenuto tra l'impresa di investimento e il cliente;
l'importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del cliente;
informazioni circa gli altri eventi societari che conferiscono diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio;
per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, le informazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettere da c) a l), laddove pertinenti, a meno che il cliente scelga di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite su base operazione per operazione, nel qual caso si applica il paragrafo 4 del presente articolo.
I rendiconti periodici di cui al paragrafo 1 sono forniti a cadenza trimestrale, salvo nei seguenti casi:
quando l'impresa di investimento fornisce ai suoi clienti l'accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove è possibile accedere a valutazioni aggiornate del portafoglio del cliente e dove il cliente può accedere facilmente alle informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, e l'impresa ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a una valutazione del suo portafoglio almeno una volta durante il trimestre in questione;
nei casi in cui si applica il paragrafo 4, il rendiconto periodico deve essere fornito almeno ogni 12 mesi;
quando l'accordo di gestione del portafoglio tra l'impresa di investimento e il cliente autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico deve essere fornito almeno una volta al mese.
La deroga di cui alla lettera b) non è applicabile in relazione alle operazioni su strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), o dell’allegato I, sezione C, punti da 4 a 11, della direttiva 2014/65/UE.
L'impresa di investimento invia al cliente una comunicazione di conferma dell’operazione, contenente le informazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 4, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, qualora l'impresa di investimento riceva la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo.
Il secondo comma non si applica nei casi in cui la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente da un'altra persona.
Articolo 61
Obblighi di comunicazione nei confronti delle controparti qualificate
(Articolo 24, paragrafo 4, e articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
Si applicano i requisiti applicabili alle comunicazioni ai clienti al dettaglio e professionali di cui agli articoli 49 e 59, tranne nel caso in cui le imprese di investimento stipulino con le controparti qualificate accordi per stabilire i contenuti e la tempistica delle comunicazioni.
Articolo 62
Obblighi di comunicazione supplementari riguardo alla gestione del portafoglio o alle operazioni con passività potenziali
(Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
Articolo 63
Rendiconti sugli strumenti finanziari o sui fondi dei clienti
(Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
Il primo comma non si applica agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ) per quanto riguarda i depositi, ai sensi della predetta direttiva, da essi detenuti.
Il rendiconto delle attività dei clienti di cui al paragrafo 1 include le informazioni seguenti:
i dettagli di tutti gli strumenti finanziari o fondi detenuti dall'impresa di investimento per il cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto;
la misura in cui eventuali strumenti finanziari o fondi della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
l'entità di eventuali benefici maturati dal cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono stati maturati;
una chiara indicazione delle attività o dei fondi soggetti alle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione e di quelli non soggetti, quali quelli soggetti a un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;
una chiara indicazione di quali attività siano interessate da alcune peculiarità presenti nel loro stato di proprietà, per esempio in virtù di un diritto di garanzia;
il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli strumenti finanziari inclusi nel rendiconto, con una chiara indicazione della probabilità che l'assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità. La valutazione del valore stimato è effettuata dall'impresa con la massima diligenza possibile.
Nei casi in cui il portafoglio di un cliente include i proventi di una o più operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata coerentemente a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.
Il rendiconto periodico sulle attività del cliente di cui al paragrafo 1 non è fornito quando l'impresa di investimento dà ai clienti accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati suoi strumenti finanziari o fondi e l'impresa ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre in questione.
SEZIONE 5
Esecuzione alle condizioni migliori
Articolo 64
Criteri riguardanti l'esecuzione delle condizioni migliori
(Articolo 27, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
Quando eseguono gli ordini dei clienti le imprese di investimento tengono conto dei seguenti criteri per stabilire l'importanza relativa dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE:
le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
le caratteristiche dell’ordine del cliente, incluso quando l'ordine include operazioni di finanziamento tramite titoli;
le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine;
le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.
Ai fini del presente articolo e degli articoli 65 e 66, per «sede di esecuzione» s'intende un mercato regolamentato, un MTF, un OTF, un internalizzatore sistematico, un market maker o altro fornitore di liquidità o un'entità che svolge in un paese terzo una funzione simile a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette.
Articolo 65
Dovere delle imprese di investimento che effettuano la gestione del portafoglio e la ricezione e trasmissione degli ordini di agire nel migliore interesse del cliente
(Articolo 24, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/65/UE)
L'impresa di investimento soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 1 o 2, e non è tenuta ad adottare le misure di cui al presente paragrafo, se si attiene alle istruzioni specifiche del cliente quando colloca un ordine presso un'altra entità, o glielo trasmette, a fini di esecuzione.
A seguito di ragionevole richiesta di un cliente, le imprese di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti informazioni sulle entità alle quali gli ordini sono trasmessi o presso le quali sono collocati a fini di esecuzione.
Le imprese di investimento riesaminano almeno una volta all'anno la politica e le disposizioni. Il riesame è condotto anche ogni volta che interviene una modifica rilevante che influisce sulla capacità dell’impresa di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti.
Le imprese di investimento valutano se siano intervenute modifiche rilevanti e considerano l'ipotesi di apportare modifiche alle sedi di esecuzione o alle entità sulle quali fanno significativo affidamento per soddisfare il requisito generale dell’esecuzione alle condizioni migliori.
Una modifica rilevante è un evento significativo che potrebbe influire sui parametri dell’esecuzione alle condizioni migliori, quali costo, prezzo, rapidità, probabilità di esecuzione e regolamento, dimensioni, natura o qualsiasi altra considerazione pertinente all'esecuzione dell’ordine.
Articolo 66
Strategia di esecuzione
(Articolo 27, paragrafi 5 e 7, della direttiva 2014/65/UE)
Il riesame è condotto anche ogni volta che interviene una modifica rilevante ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 7, che influisce sulla capacità dell’impresa di continuare ad ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi incluse nella propria strategia di esecuzione. L'impresa di investimento valuta se siano intervenute modifiche rilevanti e considera l'ipotesi di apportare modifiche all'importanza relativa dei fattori dell’esecuzione alle condizioni migliori per soddisfare il requisito generale dell’esecuzione alle condizioni migliori.
Le imprese di investimento forniscono ai clienti, in tempo utile prima della prestazione del servizio, le seguenti informazioni sulla strategia di esecuzione:
l'indicazione dell’importanza relativa che l'impresa di investimento assegna, conformemente ai criteri specificati all'articolo 59, paragrafo 1, ai fattori citati all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, o della procedura con la quale l'impresa determina l'importanza relativa di tali fattori;
l'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali l'impresa fa significativo affidamento per adempiere al proprio obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti, specificando quali sedi di esecuzione sono impiegate per ciascuna classe di strumenti finanziari, ordini dei clienti al dettaglio, ordini dei clienti professionali e operazioni di finanziamento tramite titoli;
l'elenco dei fattori utilizzati per selezionare una sede di esecuzione, inclusi fattori qualitativi quali sistemi di compensazione, interruttori di circuito, azioni programmate o qualsiasi altra considerazione pertinente, e l'importanza relativa di ciascun fattore; le informazioni relative ai fattori utilizzati per selezionare una sede di esecuzione ai fini dell’esecuzione sono coerenti con i controlli attuati dall'impresa per dimostrare ai clienti, durante il riesame dell’adeguatezza della sua strategia e delle sue disposizioni, di avere ottenuto sistematicamente l'esecuzione alle condizioni migliori;
in che modo i fattori di esecuzione rappresentati da prezzo, costi, rapidità, probabilità di esecuzione e altri fattori pertinenti sono presi in esame come parte delle misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente;
laddove applicabile, informazioni sul fatto che l'impresa esegue ordini al di fuori di una sede di negoziazione, sulle conseguenze, per esempio rischio di controparte derivante dall'esecuzione al di fuori di una sede di negoziazione e, su richiesta del cliente, informazioni supplementari sulle conseguenze di questo mezzo di esecuzione;
un avviso chiaro ed evidente indicante che le istruzioni specifiche del cliente possono impedire all'impresa di adottare le misure che essa prevede e applica nella strategia di esecuzione per ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini per quanto riguarda gli elementi oggetto di tali istruzioni;
una sintesi del processo di selezione delle sedi di esecuzione, delle strategie di esecuzione impiegate, delle procedure e dei processi utilizzati per analizzare la qualità dell’esecuzione ottenuta e il modo in cui l'impresa monitora e verifica che siano stati ottenuti i risultati migliori possibili per i clienti.
Le informazioni sono fornite su un supporto durevole o tramite un sito internet (qualora non costituisce un supporto durevole) purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
SEZIONE 6
Gestione degli ordini dei clienti
Articolo 67
Principi generali
(Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento adempiono alle seguenti condizioni quando eseguono gli ordini dei clienti:
assicurano che gli ordini eseguiti per conto dei clienti siano registrati ed assegnati prontamente ed accuratamente;
eseguono gli ordini dei clienti per il resto comparabili in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente;
informano il cliente al dettaglio circa le eventuali difficoltà rilevanti che possono influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena ne vengono a conoscenza.
Articolo 68
Aggregazione e assegnazione degli ordini
(Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento non eseguono l'ordine di un cliente o un'operazione per conto proprio in aggregazione con l'ordine di un altro cliente, a meno che non siano soddisfatte le condizioni seguenti:
è improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno dei clienti i cui ordini sono aggregati;
ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato del fatto che l'effetto dell’aggregazione può andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine;
è stabilita e applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che prevede un'assegnazione equa degli ordini e delle operazioni aggregati, compresi il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.
Articolo 69
Aggregazione e assegnazione delle operazioni per conto proprio
(Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
Quando è in grado di dimostrare con argomentazioni ragionevoli che, senza l'aggregazione, non sarebbe stata in grado di eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stata in grado di eseguirlo affatto, l'impresa di investimento può assegnare l'operazione per conto proprio proporzionalmente, conformemente alla sua strategia di assegnazione degli ordini di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c).
Articolo 70
Esecuzione rapida, equa ed efficiente degli ordini dei clienti e pubblicazione degli ordini dei clienti con limite di prezzo non eseguiti per azioni negoziate in una sede di negoziazione
(Articolo 28 della direttiva 2014/65/UE)
SEZIONE 7
Controparti qualificate
Articolo 71
Controparti qualificate
(Articolo 30 della direttiva 2014/65/UE)
Quando un cliente chiede di essere trattato come una controparte qualificata conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, è applicata la seguente procedura:
l'impresa di investimento fornisce al cliente un chiaro avviso scritto delle conseguenze cui si espone con tale richiesta, incluse le protezioni che potrebbe perdere;
il cliente conferma per iscritto la richiesta di essere trattato come una controparte qualificata in generale o in relazione a uno o più servizi di investimento od operazioni o tipi di transazione o prodotto e di essere consapevole delle conseguenze relative alle protezioni che potrebbe perdere a seguito della richiesta.
SEZIONE 8
Tenuta delle registrazioni
Articolo 72
Conservazione delle registrazioni
(Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
Le registrazioni sono tenute su un supporto che consenta di conservare le informazioni in modo che possano essere in futuro recuperate dall'autorità competente ed in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:
l'autorità competente può accedervi prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale del trattamento di ciascuna operazione;
è possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica apportata, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;
non è possibile manipolare o alterare in altro modo le registrazioni;
le registrazioni possono essere sottoposte a trattamento informatico o qualsiasi altro trattamento efficiente quando non è possibile eseguire facilmente un'analisi dei dati in ragione del volume e della natura degli stessi;
le disposizioni dell’impresa soddisfano i requisiti di tenuta delle registrazioni indipendentemente dalla tecnologia impiegata.
L'elenco delle registrazioni riportato nell'allegato I lascia impregiudicati gli altri obblighi di tenuta delle registrazioni stabiliti da altre disposizioni normative.
Le autorità competenti possono imporre alle imprese di investimento di tenere delle registrazioni supplementari rispetto all'elenco riportato nell'allegato I.
Articolo 73
Tenuta delle registrazioni dei diritti e degli obblighi dell’impresa di investimento e del cliente
(Articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
Le registrazioni che riguardano i rispettivi diritti ed obblighi dell’impresa di investimento e del cliente nel quadro di un accordo sulla prestazione di servizi, o le condizioni alle quali l'impresa presta servizi al cliente, sono tenute quanto meno per la durata della relazione con il cliente.
Articolo 74
Tenuta delle registrazioni degli ordini dei clienti e delle decisioni di negoziazione
(Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
In relazione a ciascun ordine iniziale ricevuto da un cliente e in relazione a ciascuna decisione iniziale di negoziazione presa, l'impresa di investimento registra immediatamente e tiene a disposizione dell’autorità competente almeno i dati di cui all'allegato IV, sezione 1, nella misura in cui siano applicabili all'ordine o alla decisione di negoziazione in questione.
Quando sono prescritti anche dagli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, i dati di cui all'allegato IV, sezione 1, sono tenuti coerentemente e conformemente con le norme prescritte da detti articoli.
Articolo 75
Tenuta delle registrazioni delle operazioni e del trattamento degli ordini
(Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
Immediatamente dopo avere ricevuto l'ordine di un cliente o avere preso una decisione di negoziazione, le imprese registrano e tengono a disposizione dell’autorità competente, nella misura applicabile all'ordine o alla decisione di negoziazione in questione, almeno i dati di cui all'allegato IV, sezione 2.
Quando sono prescritti anche dagli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, i dati di cui all'allegato IV, sezione 2, sono tenuti coerentemente e conformemente con le norme prescritte da detti articoli.
Articolo 76
Registrazione di conversazioni telefoniche o comunicazioni elettroniche
(Articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono un'efficace politica di registrazione delle conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche, formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell’impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta. Tale politica comprende i seguenti elementi:
l'individuazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche, incluse le conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche interne d'interesse, che sono soggette all'obbligo di registrazione conformemente all'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE;
la specificazione delle procedure da seguire e delle misure da adottare per assicurare la conformità dell’impresa all'articolo 16, paragrafo 7, terzo e ottavo comma, della direttiva 2014/65/UE qualora si verifichino delle circostanze eccezionali e l'impresa sia impossibilitata a registrare la conversazione/comunicazione su dispositivi da essa istituiti, accettati e consentiti. Prove di tali circostanze sono conservate e rese accessibili alle autorità competenti.
Prima di prestare servizi e attività di investimento in relazione alla ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini di clienti nuovi ed esistenti, le imprese di investimento informano il cliente di quanto segue:
che le conversazioni e comunicazioni sono registrate;
che una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il cliente rimane disponibile, su richiesta, per un periodo di cinque anni e, laddove richiesto dall'autorità competente, per un periodo fino a sette anni.
Le informazioni di cui al primo comma sono presentate nella stessa lingua o nelle stesse lingue utilizzate per prestare i servizi di investimento al cliente.
Le imprese di investimento registrano su un supporto durevole tutte le informazioni pertinenti relative a conversazioni «frontali» con i clienti. Le informazioni registrate comprendono almeno i seguenti elementi:
data e ora degli incontri;
luogo di svolgimento degli incontri;
identità dei partecipanti;
promotore degli incontri;
informazioni pertinenti sull'ordine del cliente, inclusi prezzo, volume, tipo di ordine e data della trasmissione o esecuzione.
Le registrazioni sono conservate su un supporto che le rende facilmente accessibili e disponibili ai clienti che ne fanno richiesta.
Le imprese assicurano la qualità, l'accuratezza e la completezza delle registrazioni di tutte le conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche.
SEZIONE 9
Mercati di crescita per le PMI
Articolo 77
Classificazione come PMI
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE)
L'emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione da meno di tre anni è considerato una PMI ai fini dell’articolo 33, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/65/UE quando ha una capitalizzazione di borsa inferiore a 200 000 000 EUR sulla base di uno dei seguenti elementi:
il prezzo di chiusura delle azioni nel primo giorno di negoziazione, se le sue azioni sono ammesse alla negoziazione da meno di un anno;
l'ultimo prezzo di chiusura delle azioni nel primo anno di negoziazione, se le sue azioni sono ammesse alla negoziazione da più di un anno ma da meno di due anni;
la media degli ultimi prezzi di chiusura delle azioni di ciascuno dei primi due anni di negoziazione, se le sue azioni sono ammesse alla negoziazione da più di due anni ma da meno di tre anni.
Articolo 78
Registrazione come mercato di crescita per le PMI
(Articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
Fatte salve le altre condizioni per la registrazione specificate all'articolo 33, paragrafo 3, lettere da b) a g), della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente registra come mercato di crescita per le PMI il richiedente senza storia operativa precedente e, trascorsi tre anni civili, verifica che sia conforme alla quota minima di PMI determinata conformemente al primo comma.
Con riferimento ai criteri stabiliti all'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c), d) e f), della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente dello Stato membro di origine del gestore di un MTF non registra l'MTF come mercato di crescita per le PMI se non dopo avere verificato che esso:
abbia stabilito e applichi delle regole che prevedono criteri obiettivi e trasparenti per l'ammissione iniziale e continuativa alla negoziazione di emittenti nella sua sede;
possieda un modello operativo appropriato per l'adempimento delle sue funzioni e assicuri il mantenimento di negoziazioni corrette e ordinate riguardo agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nella sua sede;
abbia stabilito e applichi regole secondo cui l'emittente che chiede l'ammissione dei suoi strumenti finanziari alla negoziazione nell'MTF deve pubblicare, nei casi ai quali non si applica la direttiva 2003/71/CE, un appropriato documento di ammissione, redatto sotto la sua responsabilità, nel quale è dichiarato chiaramente se è stato o meno approvato o riesaminato e da quale soggetto;
abbia stabilito e applichi regole che definiscono il contenuto minimo del documento di ammissione di cui alla lettera c), in modo tale da fornire agli investitori informazioni sufficienti a consentire loro di effettuare una valutazione informata della posizione e delle prospettive finanziarie dell’emittente, nonché dei diritti connessi ai suoi titoli;
richieda all'emittente di dichiarare, nel documento di ammissione di cui alla lettera c), se ritiene il suo capitale circolante sufficiente per le sue attuali esigenze o, in caso negativo, come propone di provvedere al capitale circolante aggiuntivo necessario;
abbia predisposto che il documento di ammissione di cui alla lettera c) sia sottoposto a un adeguato riesame riguardo a completezza, coerenza e comprensibilità;
imponga agli emittenti i cui titoli sono negoziati nella sua sede di pubblicare relazioni finanziarie annuali entro 6 mesi dal termine di ciascun esercizio e relazioni finanziarie semestrali entro 4 mesi dal termine dei primi 6 mesi di ciascun esercizio;
assicuri la diffusione al pubblico dei prospetti redatti conformemente alla direttiva 2003/71/CE, dei documenti di ammissione di cui alla lettera c), delle relazioni finanziarie di cui alla lettera g) e delle informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 di cui gli emittenti i cui titoli sono negoziati nella sua sede hanno dato divulgazione pubblica, pubblicandoli sul suo sito internet o fornendo sullo stesso un collegamento diretto alla pagina del sito internet degli emittenti nella quale sono pubblicati tali documenti, relazioni e informazioni;
assicuri che le informazioni regolamentari di cui alla lettera h) e i collegamenti diretti rimangano disponibili sul suo sito internet per un periodo minimo di cinque anni;
imponga agli emittenti che chiedono l'ammissione delle loro azioni alla negoziazione nella sua sede per la prima volta di destinare alla negoziazione nell'MTF un quantitativo minimo delle loro azioni emesse, conformemente a una soglia fissata dal gestore dell’MTF espressa in valore assoluto o in percentuale del totale del capitale azionario emesso.
Il gestore di un MTF può esentare gli emittenti che non hanno strumenti di capitale negoziati nell'MTF dall'obbligo di pubblicare relazioni finanziarie semestrali di cui al primo comma, lettera g), del presente paragrafo. Se il gestore di un MTF esercita l'opzione di cui alla prima frase del presente comma, l'autorità competente non impone, ai fini del primo comma, lettera g), che gli emittenti che non hanno strumenti di capitale negoziati nell'MTF abbiano l'obbligo di pubblicare relazioni finanziarie semestrali.
Articolo 79
Revoca della registrazione come mercato di crescita per le PMI
(Articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
CAPO IV
OBBLIGHI OPERATIVI DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE
Articolo 80
Circostanze che causano un danno rilevante agli interessi degli investitori e al funzionamento ordinato del mercato
(Articolo 32, paragrafi 1 e 2, e articolo 52, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE)
Ai fini dell’articolo 32, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 52, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE, la sospensione o esclusione dalla negoziazione di uno strumento finanziario rischia di causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato almeno nelle seguenti circostanze:
quando creerebbe un rischio sistemico che mette a repentaglio la stabilità finanziaria, come nel caso in cui è necessario allentare una posizione di mercato dominante, o quando gli obblighi di regolamento non sarebbero soddisfatti in quantità significativa;
quando la prosecuzione della negoziazione sul mercato è necessaria per svolgere funzioni essenziali di gestione del rischio post-negoziazione qualora sia necessario liquidare gli strumenti finanziari a causa dell’inadempimento di un partecipante diretto nel quadro delle procedure di inadempimento di una controparte centrale e tale controparte centrale sarebbe esposta a rischi inaccettabili in conseguenza dell’impossibilità di calcolare i requisiti di margine;
quando la solidità finanziaria dell’emittente sarebbe minacciata, come nel caso in cui è coinvolto in un'operazione societaria o in un aumento di capitale.
Al fine di determinare se, in un dato caso, la sospensione o esclusione rischi di causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato, l'autorità nazionale competente, il gestore del mercato che gestisce un mercato regolamentato, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un MTF o un OTF considera tutti i fattori pertinenti, tra i quali:
la rilevanza del mercato in termini di liquidità, laddove vi sia la probabilità che le conseguenze dell’azione siano più significative quando i mercati sono più rilevanti in termini di liquidità rispetto ad altri mercati;
la natura dell’azione prevista quando è probabile che le azioni che hanno un impatto duraturo o persistente sulla capacità degli investitori di negoziare uno strumento finanziario nelle sedi di negoziazione, quali le esclusioni, abbiano un impatto maggiore sugli investitori rispetto ad altre azioni;
gli effetti domino della sospensione o esclusione di derivati, indici o valori di riferimento sufficientemente correlati per i quali lo strumento escluso o sospeso funge da sottostante o costituente;
gli effetti della sospensione sugli interessi degli utenti finali del mercato diversi dalle controparti finanziarie, quali le entità che negoziano strumenti finanziari per coprire rischi commerciali.
Articolo 81
Circostanze in cui si possono presumere violazioni significative delle regole di una sede di negoziazione o condizioni di negoziazione anormali o disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario
(Articolo 31, paragrafo 2, e articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
Articolo 82
Circostanze in cui si possono presumere atti che indicano comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014
(Articolo 31, paragrafo 2, e articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
Il gestore di una o più sedi di negoziazione nelle quali sono negoziati uno strumento finanziario e/o uno strumento finanziario correlato adotta un approccio proporzionato ed esercita il suo giudizio in merito ai segnali attivati, inclusi eventuali segnali pertinenti non specificamente inclusi nell'allegato III, sezione B, prima di informare l'autorità nazionale competente, tenuto conto dei seguenti elementi:
gli scostamenti dal normale modello di negoziazione degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati nella sede di negoziazione;
le informazioni di cui dispone o cui può accedere, siano esse disponibili internamente nell'ambito delle attività della sede di negoziazione o disponibili pubblicamente.
CAPO V
NOTIFICA DELLE POSIZIONI IN STRUMENTI DERIVATI SU MERCI
Articolo 83
Notifica delle posizioni
(Articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
Ai fini delle relazioni settimanali di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, l'obbligo della sede di negoziazione di rendere pubblica tale relazione si applica quando sono raggiunte entrambe le soglie seguenti:
esistono 20 titolari di posizioni aperte in un determinato contratto o una determinata sede di negoziazione;
l’importo assoluto del volume lordo in posizioni lunghe e corte del totale delle posizioni aperte, espresso come numero di lotti del pertinente strumento derivato su merci, è pari o superiore a 10 000 lotti.
La lettera b) non si applica per le quote di emissione e i relativi strumenti derivati.
CAPO VI
OBBLIGHI DI FORNITURA DEI DATI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI
Articolo 84
Obbligo di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli
(Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
Articolo 85
Fornitura di dati di mercato sulla base del costo
(Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
Articolo 86
Obbligo di fornire dati di mercato in modo non discriminatorio
(Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
Qualsiasi differenza tra i prezzi imputati a differenti categorie di clienti è proporzionata al valore rappresentato dai dati di mercato per tali clienti, tenendo conto:
della portata e dell’entità dei dati di mercato, incluso il numero degli strumenti finanziari coperti e il volume delle loro negoziazioni;
dell’utilizzo da parte del cliente dei dati di mercato, incluso l'utilizzo o meno per le proprie attività di negoziazione, per la rivendita o l'aggregazione di dati.
Articolo 87
Commissioni per utente
(Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
Articolo 88
Separazione e disaggregazione dei dati di mercato
(Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
Articolo 89
Obbligo di trasparenza
(Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
Tale comunicazione include i seguenti elementi:
listini prezzi correnti, comprendenti:
commissioni per utente display;
commissioni non-display;
politica degli sconti;
commissioni associate alle condizioni di licenza;
commissioni per i dati di mercato pre- e post-negoziazione;
commissioni per altre parti di informazioni, incluse quelle richieste ai sensi delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014;
altri termini e condizioni contrattuali;
comunicazione con anticipo di almeno 90 giorni dei cambiamenti futuri dei prezzi;
informazioni sui contenuti dei dati di mercato, incluso:
il numero degli strumenti coperti;
il controvalore degli scambi totali relativi agli strumenti coperti;
il rapporto tra i dati di mercato pre- e post-negoziazione;
informazioni su altri dati forniti in aggiunta ai dati di mercato;
la data dell’ultimo adattamento della commissione associata alle condizioni di licenza per i dati di mercato forniti;
i ricavi ottenuti dalla messa a disposizione dei dati di mercato e la proporzione di tali ricavi rispetto ai ricavi totali dell’APA o del CTP;
informazioni sul processo di determinazione del prezzo, incluse le metodologie di contabilità dei costi utilizzate e i principi specifici secondo i quali i costi congiunti diretti e variabili sono assegnati e i costi congiunti fissi sono ripartiti fra la produzione e la diffusione dei dati di mercato e altri servizi forniti dagli APA e dai CTP.
CAPO VII
AUTORITÀ COMPETENTI E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 90
Determinazione dell’importanza sostanziale delle operazioni di una sede di negoziazione in uno Stato membro ospitante
(Articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
Le operazioni di un mercato regolamentato in uno Stato membro ospitante sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato quando è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:
lo Stato membro ospitante è stato precedentemente lo Stato membro di origine del mercato regolamentato;
il mercato regolamentato ha acquisito, mediante fusione, acquisizione o qualsiasi altra forma di trasferimento della totalità o di parte dell’attività, un mercato regolamentato precedentemente gestito da un gestore del mercato che aveva la propria sede legale o sede centrale nello Stato membro ospitante.
Le operazioni di un MTF o un OTF in uno Stato membro ospitante sono considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato quando è soddisfatto almeno uno dei criteri elencati nel paragrafo 1 in relazione all'MTF o all'OTF ed è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri aggiuntivi:
prima che si verificasse una delle situazioni di cui al paragrafo 1 in relazione all'MTF o all'OTF, la sede di negoziazione deteneva una quota di mercato pari almeno al 10 % della negoziazione come controvalore degli scambi totali in termini monetari nella negoziazione nelle sedi e negoziazione come internalizzatore sistematico nello Stato membro ospitante in almeno una classe di attività soggetta agli obblighi di trasparenza stabiliti dal regolamento (UE) n. 600/2014;
l'MTF o l'OTF è registrato come mercato di crescita per le PMI.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 91
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Tenuta delle registrazioni
Elenco minimo delle registrazioni che le imprese di investimento devono tenere a seconda della natura delle attività svolte
Natura dell’obbligo |
Tipo di registrazione |
Sintesi del contenuto |
Riferimento normativo |
Valutazione del cliente |
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Informazioni fornite al cliente |
Contenuto previsto all’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE e agli articoli da 44 a 51 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE Articoli da 44 a 51 del presente regolamento |
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Accordi con il cliente |
Registrazioni previste all’articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE |
Articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE Articolo 58 del presente regolamento |
|
Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza |
Contenuto previsto all’articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE e agli articoli 54, 55 e 60 del presente regolamento |
Articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE Articoli 54, 55 e 56 del presente regolamento |
Gestione dell’ordine |
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Gestione degli ordini del cliente — Operazioni aggregate |
Registrazioni previste agli articoli da 67 a 70 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE Articoli da 67 a 70 del presente regolamento |
|
Aggregazione e assegnazione delle operazioni per conto proprio |
Registrazioni previste all’articolo 69 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE Articolo 69 del presente regolamento |
Ordini del cliente e operazioni |
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Tenuta delle registrazioni degli ordini del cliente o delle decisioni di negoziazione |
Registrazioni previste all’articolo 74 del presente regolamento |
Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE Articolo 74 del presente regolamento |
|
Tenuta delle registrazioni delle operazioni e del trattamento degli ordini |
Registrazioni previste all’articolo 75 del presente regolamento |
Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE Articolo 75 del presente regolamento |
Comunicazione al cliente |
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Obbligo per i servizi forniti al cliente |
Contenuto previsto agli articoli da 59 a 63 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafi 1 e 6, e articolo 25, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2014/65/UE Articoli da 59 a 63 del presente regolamento |
Salvaguardia delle attività del cliente |
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|
Strumenti finanziari del cliente detenuti dall’impresa di investimento |
Registrazioni previste all’articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE e all’articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 Commissione |
Articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE Articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
|
Fondi del cliente detenuti dall’impresa di investimento |
Registrazioni previste all’articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e all’articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
Articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE Articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
|
Impiego degli strumenti finanziari del cliente |
Registrazioni previste all’articolo 5 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
Articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva 2014/65/UE Articolo 5 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
Comunicazione con il cliente |
|||
|
Informazioni sui costi e gli oneri connessi |
Contenuto previsto all’articolo 50 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2014/65/UE Articolo 50 del presente regolamento |
|
Informazioni sull’impresa di investimento e i servizi, gli strumenti finanziari e la salvaguardia delle attività del cliente che offre |
Contenuto previsto agli articoli 47, 48 e 49 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE Articoli 47, 48 e 49 del presente regolamento |
|
Informazioni fornite al cliente |
Registrazione delle comunicazioni |
Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE Articolo 46 del presente regolamento |
|
Comunicazioni di marketing (tranne in forma orale) |
Ogni comunicazione di marketing emanata dall’impresa di investimento (tranne in forma orale) a norma degli articoli 44 e 46 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE Articoli 44 e 46 del presente regolamento |
|
Consulenza in materia di investimenti al cliente al dettaglio |
i) dichiarazione di avvenuta consulenza in materia di investimenti, con indicazione di data e ora; ii) strumento finanziario raccomandato; iii) relazione sull’adeguatezza trasmessa al cliente |
Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE Articolo 54 del presente regolamento |
|
Ricerca in materia di investimenti |
Ogni elemento di ricerca in materia di investimenti emanato dall’impresa di investimento su supporto durevole |
Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE Articoli 36 e 37 del presente regolamento |
Requisiti organizzativi |
|||
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Attività e organizzazione interna dell’impresa |
Registrazioni previste all’articolo 21, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento |
Articolo 16, paragrafi da 2 a 10, della direttiva 2014/65/UE Articolo 21, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento |
|
Relazioni di controllo della conformità |
Ogni relazione di controllo della conformità trasmessa all’organo di gestione |
Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE Articolo 22, paragrafo 2, lettera c), e articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento |
|
Registrazione del conflitto di interessi |
Registrazioni previste all’articolo 35 del presente regolamento |
Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE Articolo 35 del presente regolamento |
|
Incentivi |
Informazioni comunicate al cliente a norma dell’articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE |
Articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE Articoli 11, 12 e 13 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
|
Relazioni sulla gestione del rischio |
Ogni relazione sulla gestione del rischio trasmessa all’alta dirigenza |
Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE Articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento |
|
Relazioni di audit interno |
Ogni relazione di audit interno trasmessa all’alta dirigenza |
Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE Articolo 24 e articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento |
|
Registrazioni del trattamento dei reclami |
Ogni reclamo e misure adottate per trattarlo |
Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE Articolo 26 del presente regolamento |
|
Registrazioni delle operazioni personali |
Registrazioni previste all’articolo 29, paragrafo 5, lettera c), del presente regolamento |
Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE Articolo 29, paragrafo 5, lettera c), del presente regolamento |
ALLEGATO II
Costi e oneri
Voci di costo da inserire tra i costi da comunicare al cliente ( 16 )
Tabella 1 — Tutti i costi e gli oneri connessi addebitati al cliente per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori che dovrebbero essere inseriti nell'importo da comunicare
Voci di costo da comunicare |
Esempi |
|
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento |
Tutti i costi e oneri pagati all'impresa di investimento all'inizio o alla fine del servizio o dei servizi di investimento prestati |
Commissioni di deposito, commissioni di cessazione e costi di trasferimento (1) |
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento |
Tutti i costi e oneri correnti pagati all'impresa di investimento per i servizi prestati al cliente |
Commissioni di gestione, commissioni di consulenza, commissioni di custodia |
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento |
Tutti i costi e oneri inerenti alle operazioni effettuate dall'impresa di investimento o da altre parti |
Commissioni di intermediazione (2), spese di entrata e di uscita pagate al gestore del fondo, commissioni della piattaforma, maggiorazioni (integrate nel prezzo dell’operazione), imposte di bollo, imposte sulle operazioni e costi di cambio |
Spese per servizi accessori |
Tutti i costi e oneri per servizi accessori non inclusi nei costi sopra indicati. |
Costi di ricerca Costi di custodia |
Costi accessori |
|
Commissioni di performance |
(1)
Per costi di trasferimento s'intendono gli eventuali costi a carico dell’investitore che passa da un'impresa di investimento a un'altra.
(2)
Per commissioni di intermediazione s'intendono i costi addebitati dall'impresa di investimento per l'esecuzione degli ordini. |
Tabella 2 — Tutti i costi e gli oneri connessi inerenti allo strumento finanziario che dovrebbero essere inseriti nell'importo da comunicare
Voci di costo da comunicare |
Esempi |
|
Spese una tantum |
Tutti i costi e oneri (inclusi nel prezzo o che si aggiungono al prezzo dello strumento finanziario) pagati ai fornitori di prodotti all'inizio o alla fine dell’investimento nello strumento finanziario |
Anticipi della commissione di gestione, commissione di strutturazione (1), commissione di distribuzione |
Spese correnti |
Tutti i costi e oneri correnti per la gestione del prodotto finanziario che sono dedotti dal valore dello strumento finanziario nel corso dell’investimento in esso |
Commissioni di gestione, costi del servizio, commissioni di swap, costi e imposte sulla concessione di titoli in prestito, costi di finanziamento |
Tutti i costi per le operazioni |
Tutti i costi e oneri sostenuti per effetto dell’acquisto dell’investimento e del disinvestimento |
Commissioni di intermediazione, spese di entrata e di uscita pagate dal fondo, maggiorazioni integrate nel prezzo dell’operazione, imposte di bollo, imposte sulle operazioni e costi di cambio |
Costi accessori |
|
Commissioni di performance |
(1)
Per commissioni di strutturazione s'intendono le commissioni addebitate dai produttori di prodotti d'investimento strutturati per la strutturazione dei prodotti. Può rientrarvi una gamma più ampia di servizi forniti dal produttore. |
ALLEGATO III
Obbligo del gestore della sede di negoziazione di informare immediatamente l'autorità nazionale competente
SEZIONE A
Segnali da cui si possono presumere violazioni significative delle regole di una sede di negoziazione o condizioni di negoziazione anormali o disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario
Violazioni significative delle regole della sede di negoziazione
1. Partecipanti al mercato violano le regole della sede di negoziazione volte a tutelare l'integrità del mercato, il funzionamento ordinato del mercato o gli interessi rilevanti degli altri partecipanti al mercato e
2. la sede di negoziazione considera la gravità o l'impatto della violazione sufficientemente grave da giustificare l'ipotesi di un'azione disciplinare.
Condizioni di negoziazione anormali
3. Per un arco significativo di tempo si riscontrano ingerenze nel processo di determinazione del prezzo;
4. il sistema di negoziazione tocca o supera la sua capacità;
5. i market maker/fornitori di liquidità lamentano reiterate disfunzioni nelle negoziazioni o
6. guasto o cedimento dei meccanismi fondamentali a norma dell’articolo 48 della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione volti a proteggere la sede di negoziazione dai rischi della negoziazione algoritmica.
Disfunzioni del sistema
7. Grave disfunzione o guasto del sistema di accesso al mercato che priva i partecipanti della capacità di introdurre, modificare o cancellare gli ordini.
8. Grave disfunzione o guasto del sistema di abbinamento delle operazioni che toglie ai partecipanti la certezza sullo status delle operazioni completate o sugli ordini in corso e che determina l'indisponibilità di informazioni indispensabili per la negoziazione (ad esempio, divulgazione del valore dell’indice ai fini della negoziazione di alcuni derivati su tale indice).
9. Grave disfunzione o guasto dei sistemi di diffusione dei dati per la trasparenza pre- e post-negoziazione e di altri dati pertinenti pubblicati dalla sede di negoziazione in ottemperanza agli obblighi imposti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014.
10. Grave disfunzione o guasto dei sistemi impiegati dalla sede di negoziazione per monitorare e controllare le attività di negoziazione dei partecipanti al mercato e grave disfunzione o guasto presso altri fornitori di servizi correlati, in particolare controparti centrali e depositari centrali di titoli, che ha ripercussioni sul sistema di negoziazione.
SEZIONE B
Segnali che possono indicare un comportamento abusivo contemplato dal regolamento (UE) n. 596/2014
Segnali di possibile abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato
1. Concentrazione insolita di operazioni e/o ordini di compravendita relativi a un dato strumento finanziario in un membro/partecipante o fra taluni membri/partecipanti.
2. Ripetizione insolita di un'operazione tra un numero limitato di membri/partecipanti durante un determinato periodo di tempo.
Segnali di possibile abuso di informazioni privilegiate
3. Volume insolito e consistente di negoziazioni o di ordini di compravendita effettuati da taluni membri/partecipanti su strumenti finanziari di un'impresa prima dell’annuncio di importanti eventi societari o di informazioni sensibili circa i prezzi in relazione all'impresa. Ordini di compravendita/operazioni che determinano un'evoluzione improvvisa e insolita del volume degli ordini/delle operazioni e/o dei prezzi prima di un annuncio pubblico relativo allo strumento finanziario in questione.
4. Situazione in cui un membro/partecipante al mercato inoltra ordini di compravendita o effettua operazioni prima o immediatamente dopo di produrre o divulgare una ricerca o raccomandazione di investimento destinata ad essere resa pubblica, o prima o immediatamente dopo che questa sia prodotta o diffusa da una persona notoriamente collegata al membro/partecipante.
Segnali di possibile manipolazione del mercato
I segnali descritti ai punti da 18 a 23 sono di particolare interesse in ambiente di negoziazione automatizzata.
5. Gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate rappresentano una quota significativa del volume giornaliero delle operazioni sullo strumento finanziario nella sede di negoziazione, in particolare quando tali attività determinano una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario.
6. Gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate da un membro/partecipante con un interesse rilevante nell'acquisto o vendita di uno strumento finanziario determinano variazioni significative del prezzo dello strumento finanziario nella sede di negoziazione.
7. Gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e determinano una variazione del prezzo che successivamente si inverte.
8. Gli ordini di compravendita inoltrati modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte in denaro e lettera di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione o, più in generale, modificano la rappresentazione del prospetto degli ordini a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione.
9. Operazioni o ordini di compravendita di un membro/partecipante al mercato apparentemente giustificati solo dall'intenzione di aumentare/diminuire il prezzo o il valore di uno strumento finanziario o che producono un effetto rilevante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, in particolare in prossimità del punto di riferimento durante il giorno di negoziazione, ad esempio vicino all'apertura o alla chiusura.
10. Acquisto o vendita di uno strumento finanziario nel momento di riferimento della sessione di negoziazione (ad esempio, apertura, chiusura, regolamento) nell'intento di aumentare, diminuire o mantenere il prezzo di riferimento (ad esempio prezzo di apertura, prezzo di chiusura, prezzo di regolamento) a un determinato livello — prassi generalmente nota come «marking the close».
11. Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare o diminuire il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo nel corso della sessione.
12. Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di fissare un prezzo di mercato quando la liquidità dello strumento finanziario o lo spessore del book di negoziazione non è sufficiente per fissare un prezzo durante la sessione.
13. Esecuzione di un'operazione modificando i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, quando il differenziale tra questi due prezzi è un fattore di determinazione del prezzo di un'altra operazione, sia essa effettuata nella stessa sede di negoziazione o in altre sedi.
14. Inserimento di ordini che rappresentano volumi significativi del book di negoziazione centrale del sistema di negoziazione pochi minuti prima della fase di determinazione del prezzo dell’asta e cancellazione di tali ordini pochi secondi prima che il book di negoziazione sia congelato per calcolare il prezzo d'asta, cosicché il prezzo teorico di apertura potrebbe sembrare più alto o più basso di quanto sarebbe altrimenti.
15. Adesione a un'operazione o a una serie di operazioni riportate su dispositivi di visualizzazione pubblica al fine di creare, su un determinato strumento finanziario, l'apparenza di attività o di movimento del relativo prezzo — prassi generalmente nota come «painting the tape».
16. Esecuzione di operazioni a seguito dell’inserimento di ordini di acquistare e vendere che sono negoziati contemporaneamente o quasi contemporaneamente in quantità simili e a un prezzo simile da uno stesso membro/partecipante al mercato o da membri/partecipanti al mercato diversi ma in collusione tra loro — prassi generalmente nota come «improper matched orders».
17. Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aggirare le misure di salvaguardia della negoziazione attuate nel mercato (ad esempio riguardo a limiti di volume, limiti di prezzo, parametri per il differenziale prezzo di acquisto/prezzo di vendita, ecc.).
18. Inserimento di ordini di compravendita o di una serie di ordini di compravendita o esecuzione di operazioni o di una serie di operazioni che sono probabilmente in grado di avviare o accentuare un trend e di incoraggiare altri partecipanti ad accelerare o ampliare tale trend per creare l'opportunità di chiudere/aprire una posizione a un prezzo favorevole — prassi generalmente nota come «momentum ignition».
19. Trasmissione di ordini di negoziazione multipli o ingenti, spesso con parametri distanti da quelli presenti su un lato del book di negoziazione, per effettuare una negoziazione sull'altro lato di detto book e poi eliminare gli ordini manipolatori a negoziazione effettuata — prassi generalmente nota come «layering» e «spoofing».
20. Inserimento di piccoli ordini di compravendita per accertare il livello degli ordini nascosti e, in particolare, per valutare ciò che è collocato su una dark platform — prassi generalmente nota come «ping orders».
21. Inserimento di quantitativi ingenti di ordini di compravendita e/o cancellazioni e/o aggiornamenti di tali ordini per creare incertezze tra gli altri partecipanti, rallentare il loro processo e mascherare la propria strategia — prassi generalmente nota come «quote stuffing».
22. Inserimento di ordini di compravendita per attirare altri membri/partecipanti al mercato che utilizzano tecniche di negoziazioni tradizionali («slow trader»), e poi modificare rapidamente tali ordini rendendo le condizioni meno generose, nella speranza che la loro esecuzione sia redditizia rispetto al flusso in arrivo degli ordini di compravendita degli slow trader — prassi generalmente nota come «smoking».
23. Esecuzione di ordini di compravendita o di una serie di ordini di compravendita per scoprire gli ordini di altri partecipanti, e successivamente inserire un ordine di compravendita per trarre vantaggio dalle informazioni ottenute — prassi generalmente nota come «phishing».
24. Misura in cui, a conoscenza del gestore della sede di negoziazione, gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate dimostrano inversioni di posizione nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero delle operazioni sullo strumento finanziario nella sede di negoziazione e possono essere associati a variazioni significative del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione o negoziato nella sede di negoziazione.
Segnali di manipolazione di mercato tra prodotti diversi, compreso tra sedi di negoziazione diverse
Il gestore della sede di negoziazione dovrebbe tenere particolare conto dei segnali descritti di seguito quando uno strumento finanziario e gli strumenti finanziari connessi sono ammessi alla negoziazione o negoziati o quando detti strumenti sono negoziati in varie sedi di negoziazione gestite dallo stesso gestore.
25. Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare/diminuire/mantenere il prezzo dello strumento finanziario nei giorni precedenti l'emissione, il riscatto volontario o la scadenza di uno strumento derivato o convertibile collegato.
26. Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di mantenere il prezzo di uno strumento finanziario sottostante al di sotto o al di sopra del prezzo di esercizio o di un altro elemento utilizzato per calcolare il valore di rimborso (ad esempio la barriera) di uno strumento derivato collegato alla data di scadenza.
27. Operazioni che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di modificare il prezzo di uno strumento finanziario sottostante in modo che superi/che non tocchi il prezzo di esercizio o altro elemento utilizzato per calcolare il valore di rimborso (ad esempio la barriera) di uno strumento derivato collegato alla data di scadenza.
28. Operazioni che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario qualora tale prezzo sia utilizzato come riferimento/determinante, in particolare per il calcolo dei requisiti di margine.
29. Gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate da un membro/partecipante con un interesse rilevante nell'acquisto o vendita di uno strumento finanziario determinano variazioni significative del prezzo del derivato connesso o dell’attività sottostante ammessi alla negoziazione nella sede di negoziazione.
30. Esecuzione di negoziazioni o inserimento di ordini di compravendita in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione (compreso l'inserimento di manifestazioni di interesse) allo scopo di influenzare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione — prassi generalmente nota come «manipolazione tra prodotti diversi» («cross-product manipulation», ossia negoziare uno strumento finanziario per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione).
31. Creazione o potenziamento delle occasioni di arbitraggio tra uno strumento finanziario e un altro strumento finanziario connesso influenzando i prezzi di riferimento di uno degli strumenti finanziari; è possibile agire su strumenti finanziari diversi (come diritti/azioni, mercati a pronti/mercati dei derivati, warrant/azioni, ecc.). Nel contesto delle emissioni riservate agli azionisti potrebbe configurarsi come influenza sul prezzo (teorico) di apertura o sul prezzo (teorico) di chiusura dei diritti.
ALLEGATO IV
SEZIONE 1
Tenuta delle registrazioni degli ordini dei clienti e delle decisioni di negoziazione
1. Nome o altro elemento di designazione del cliente
2. Nome o altro elemento di designazione del soggetto rilevante che agisce per conto del cliente
3. Identificativo dell’operatore (Trader ID) responsabile della decisione di investimento all'interno dell’impresa di investimento
4. Identificativo dell’algoritmo (Algo ID) responsabile della decisione di investimento all'interno dell’impresa di investimento
5. Indicatore acquisto/vendita
6. Identificativo dello strumento
7. Prezzo unitario e notazione del prezzo
8. Prezzo
9. Moltiplicatore del prezzo
10. Valuta 1
11. Valuta 2
12. Quantitativo iniziale e notazione del quantitativo
13. Periodo di validità
14. Tipologia dell’ordine
15. Altre informazioni, condizioni e istruzioni particolari del cliente
16. Data e ora esatta del ricevimento dell’ordine o data e ora esatta della decisione di negoziazione. L'ora esatta deve essere calcolata secondo la metodologia prescritta dalle norme sulla sincronizzazione degli orologi adottate a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.
SEZIONE 2
Tenuta delle registrazioni delle operazioni e del trattamento degli ordini
1. Nome o altro elemento di designazione del cliente
2. Nome o altro elemento di designazione del soggetto rilevante che agisce per conto del cliente
3. Identificativo dell’operatore (Trader ID) responsabile della decisione di investimento all'interno dell’impresa di investimento
4. Identificativo dell’algoritmo (Algo ID) responsabile della decisione di investimento all'interno dell’impresa di investimento
5. Numero di riferimento dell’operazione
6. Identificativo dell’ordine (Order ID)
7. Codice identificativo dell’ordine assegnato dalla sede di negoziazione al ricevimento
8. Identificativo unico per ciascun gruppo di ordini aggregati di clienti (che sarà poi introdotto come ordine in un unico blocco in una data sede di negoziazione). L'identificativo dovrebbe indicare che si tratta dell’ordine aggregato di X clienti («aggregated_X»), dove X rappresenta il numero dei clienti i cui ordini sono aggregati
9. Codice MIC del segmento della sede di negoziazione a cui l'ordine è stato inoltrato
10. Nome o altro elemento di designazione della persona alla quale l'ordine è stato trasmesso
11. Identificativo di venditore e acquirente
12. Capacità di negoziazione
13. Identificativo dell’operatore (Trader ID) responsabile dell’esecuzione
14. Identificativo dell’algoritmo (Algo ID) responsabile dell’esecuzione
15. Indicatore acquisto/vendita
16. Identificativo dello strumento
17. Sottostante finale
18. Identificativo put/call
19. Prezzo di esercizio
20. Pagamento anticipato
21. Tipo di consegna
22. Stile dell’opzione
23. Data di scadenza
24. Prezzo unitario e notazione del prezzo
25. Prezzo
26. Moltiplicatore del prezzo
27. Valuta 1
28. Valuta 2
29. Quantitativo residuo
30. Quantitativo modificato
31. Quantitativo eseguito
32. Data e ora esatta dell’introduzione dell’ordine o della decisione di negoziazione. L'ora esatta deve essere calcolata secondo la metodologia prescritta dalle norme sulla sincronizzazione degli orologi adottate a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.
33. Data e ora esatta di qualsiasi messaggio trasmesso alla sede di negoziazione o da questa ricevuto in relazione ad eventi riguardanti un ordine. L'ora esatta deve essere calcolata secondo la metodologia prescritta dal regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione ( 17 ).
34. Data e ora esatta di qualsiasi messaggio trasmesso a un'altra impresa di investimento o da questa ricevuto in relazione ad eventi riguardanti un ordine. L'ora esatta deve essere calcolata secondo la metodologia prescritta dalle norme sulla sincronizzazione degli orologi adottate a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.
35. Ogni messaggio trasmesso alla sede di negoziazione o da questa ricevuto in relazione a ordini collocati dall'impresa di investimento
36. Altre informazioni e condizioni trasmesse a un'altra impresa di investimento o da questa ricevuto in relazione all'ordine
37. Sequenza di ciascun ordine collocato che registra la cronologia degli eventi riguardanti l'ordine, comprese, tra l'altro, le modifiche, le cancellazioni e l'esecuzione
38. Segnale (flag) di vendita allo scoperto
39. Segnale (flag) di esenzione a norma del regolamento sulle vendite allo scoperto
40. Segnale (flag) di deroga
( 1 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1)
( 3 ) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
( 4 ) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
( 5 ) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
( 6 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
( 7 ) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32)
( 8 ) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
( 9 ) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
( 10 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
( 11 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
( 12 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)
( 13 ) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
( 14 ) Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1).
( 15 ) Regolamento delegato (UE) 2017/572 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specifica dei dati pre- e post-negoziazione da mettere a disposizione e del livello di disaggregazione dei dati (cfr. pag. 142 della presente Gazzetta ufficiale).
( 16 ) Si rilevi che alcune voci di costo, sebbene figurino in entrambe le tabelle, non sono ridondanti, perché si riferiscono in un caso al costo del prodotto e nell'altro al costo del servizio. Si tratta, ad esempio, delle voci relative alle commissioni di gestione (ossia, nella tabella 1, le commissioni di gestione addebitate dall'impresa di investimento che presta ai clienti il servizio di gestione del portafoglio e, nella tabella 2, le commissioni di gestione addebitate agli investitori dal gestore di un fondo d'investimento) e alle commissioni di intermediazione (ossia, nella tabella 1, le commissioni pagate dall'impresa di investimento che negozia per conto dei clienti e, nella tabella 2, le commissioni pagate dai fondi di investimento che negoziano per conto del fondo).
( 17 ) Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione del 7 giugno 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (cfr. pag. 148 della presente Gazzetta ufficiale).