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Document 02016R1139-20180717

    Consolidated text: Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1139/2018-07-17

    02016R1139 — IT — 17.07.2018 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) 2016/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 6 luglio 2016

    che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio

    (GU L 191 dell'15.7.2016, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO (UE) 2018/976 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2018

      L 179

    76

    16.7.2018




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) 2016/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 6 luglio 2016

    che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio



    CAPO I

    OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.  Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale (il «piano») per i seguenti stock (gli «stock considerati») nelle acque dell'Unione del Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock:

    a) merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle sottodivisioni CIEM 22-24 (merluzzo bianco del Baltico occidentale);

    b) merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle sottodivisioni CIEM 25-32 (merluzzo bianco del Baltico orientale);

    c) aringa (Clupea harengus) nelle sottodivisioni CIEM 25, 26, 27, 28.2, 29 e 32 (aringa del Baltico centrale);

    d) aringa (Clupea harengus) nella sottodivisione CIEM 28.1 (aringa del Golfo di Riga);

    ▼M1

    e) aringa (Clupea harengus) nelle sottodivisioni CIEM 30-31 (aringa del Golfo di Botnia);

    ▼M1 —————

    ▼B

    g) aringa (Clupea harengus) nelle sottodivisioni CIEM 22-24 (aringa del Baltico occidentale);

    h) spratto (Sprattus sprattus) nelle sottodivisioni CIEM 22-32 (spratto del Baltico).

    2.  Il presente regolamento si applica anche alle catture accessorie di passera di mare (Pleuronectes platessa), di passera pianuzza (Platichthys flesus), di rombo chiodato (Scophthalmus maximus) e di rombo liscio (Scophthalmus rhombus) nelle sottodivisioni CIEM 22-32 effettuate durante le attività di pesca degli stock interessati.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni che figurano all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2187/2005. In aggiunta, si applicano le seguenti definizioni:

    1) «stock pelagici», gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da c) a h), del presente regolamento o qualsiasi combinazione di tali stock;

    2) «intervallo FMSY», un intervallo di valori dove tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo indicati sotto il profilo scientifico che, nelle situazioni di pesca multispecie e secondo pareri scientifici, danno luogo a lungo termine al rendimento massimo sostenibile (MSY), nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo degli stock interessati;

    3) «MSY Flower» e «MSY Fupper», rispettivamente il valore minimo e il valore massimo all'interno dell'intervallo FMSY;

    4) «MSY Btrigger», il valore di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine il MSY;

    5) «Stati membri interessati», gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto, in particolare Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.



    CAPO II

    FINALITÀ E OBIETTIVI

    Articolo 3

    Obiettivi

    1.  Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare per quanto concerne l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il MSY.

    2.  Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture accidentali, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco enunciato all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a limiti di cattura e alle quali su applica il presente regolamento.

    3.  Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini. Esso è coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo del conseguimento del buono stato ecologico entro il 2020 come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

    Il piano provvede in particolare a:

    a) garantire che siano rispettate le condizioni indicate al descrittore 3 di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE; e

    b) contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I di tale direttiva in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.

    4.  Le misure adottate nell'ambito del piano sono conformi ai migliori pareri scientifici disponibili.

    Articolo 4

    Obiettivi

    1.  I tassi-obiettivo di mortalità per pesca devono essere raggiunti quanto prima, e progressivamente entro il 2020 per gli stock interessati, e devono essere successivamente mantenuti negli intervalli di valori di cui all'allegato I e in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

    2.  A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca sono fissate conformemente agli obiettivi generali e specifici del piano e rispettano gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca definiti all'allegato I, colonna A, del presente regolamento.

    3.  Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli di mortalità per pesca inferiori a quelli di cui all'allegato I, colonna A.

    4.  Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente agli intervalli di mortalità per pesca definiti all'allegato I, colonna B, a condizione che lo stock interessato sia al di sopra del valore minimo di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva di cui all'allegato II, colonna A:

    a) se, sulla base dei pareri o dei dati scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

    b) se, sulla base dei pareri o dei dati scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intra- o inter-specie tra gli stock, oppure

    b) per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi.

    L'applicazione del presente paragrafo deve essere giustificata con un riferimento a una o più delle condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a c).

    5.  Qualora, sulla base dei pareri scientifici, per lo stock interessato il tasso di sfruttamento del MSY sia raggiunto entro il 2020, le possibilità di pesca per tale stock possono essere fissate successivamente conformemente al paragrafo 4.

    6.  Qualora, sulla base dei pareri scientifici, la Commissione ritenga che gli intervalli di mortalità per pesca stabiliti all'allegato I non esprimano più correttamente gli obiettivi del piano, la Commissione può presentare d'urgenza una proposta ai fini della revisione di tali intervalli.

    7.  Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che vi sia una probabilità inferiore al 5 % che lo stock della biomassa riproduttiva scenda al di sotto del valore limite di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva (Blim) definito in particolare all'allegato II, colonna B.



    CAPO III

    VALORI DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE

    Articolo 5

    Misure di salvaguardia

    1.  I valori di riferimento per la conservazione espressi come livelli minimi e livelli limite dello stock della biomassa riproduttiva che devono essere applicati per salvaguardare la piena capacità riproduttiva degli stock interessati sono definiti all'allegato II.

    2.  Quando i pareri scientifici indicano che lo stock della biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati è inferiore al valore minimo di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva definito all'allegato II, colonna A, del presente regolamento, devono essere adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli al di sopra del livello in grado di produrre il MSY. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di raggiungere tali livelli le possibilità di pesca per lo stock interessato sono fissate a un livello compatibile con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo definito all'allegato I, colonna B, del presente regolamento, tenendo conto del calo della biomassa di tale stock.

    3.  Quando i pareri scientifici indicano che lo stock della biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati è inferiore al valore limite di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva definito all'allegato II, colonna B, del presente regolamento, devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare il rapido ritorno dello stock in questione a livelli al di sopra del livello in grado di produrre il MSY, incluse, in deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la sospensione delle attività di pesca mirate riguardanti lo stock interessato e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

    4.  Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:

    a) le misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    b) le misure di emergenza adottate da uno Stato membro conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    c) le misure di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

    5.  La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui lo stock della biomassa riproduttiva è al di sotto dei livelli di cui al paragrafo 1.

    6.  Qualora, sulla base dei pareri scientifici, la Commissione ritenga che i valori di riferimento per la conservazione stabiliti all'allegato II non esprimano più correttamente gli obiettivi del piano, la Commissione può presentare d'urgenza una proposta ai fini della revisione di tali valori di riferimento per la conservazione.



    CAPO IV

    MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE PER LA PASSERA DI MARE, LA PASSERA PIANUZZA, IL ROMBO CHIODATO E IL ROMBO LISCIO

    Articolo 6

    Misure per la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio pescati come catture accessorie

    1.  Quando i pareri scientifici indicano che sono necessarie misure correttive per garantire che gli stock di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio del Mar Baltico pescati come catture accessorie nell'ambito delle attività di pesca degli stock interessati siano gestiti conformemente agli obiettivi dell'articolo 3 del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo:

    a) le caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare l'apertura di maglia, le dimensioni dell'amo, la costruzione dell'attrezzo, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo o l'utilizzo di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività;

    b) l'utilizzo degli attrezzi da pesca, in particolare tempo di immersione e profondità di utilizzo dell'attrezzo per garantire o migliorare la selettività;

    c) il divieto o la limitazione delle attività di pesca in zone specifiche per proteggere i pesci in riproduzione, il novellame, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio;

    d) il divieto o la limitazione delle attività di pesca o dell'uso di determinati tipi di attrezzi da pesca durante specifici periodi di tempo per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio;

    e) le taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame;

    f) altre caratteristiche correlate alla selettività.

    2.  Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono a conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 3.



    CAPO V

    DISPOSIZIONI CONNESSE CON L'OBBLIGO DI SBARCO

    Articolo 7

    Disposizioni connesse con l'obbligo di sbarco

    1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure:

    a) le esenzioni dall'attuazione dell'obbligo di sbarco per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, in modo da facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco;

    b) le esenzioni de minimis intese a facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco; tali esenzioni de minimis sono previste per i casi di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 conformemente alle condizioni stabilite allo stesso articolo;

    c) le disposizioni specifiche sulla documentazione delle catture, in particolare al fine di monitorare l'attuazione dell'obbligo di sbarco; e

    d) la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione, al fine di garantire la protezione del novellame.

    2.  Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3.



    CAPO VI

    MISURE TECNICHE

    Articolo 8

    Misure tecniche

    1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche:

    a) l'indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

    b) l'indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

    c) le limitazioni o i divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca e delle attività di pesca in zone o periodi specifici per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, oppure per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema; e

    d) la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock cui si applica il presente regolamento per garantire la protezione del novellame.

    2.  Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3.



    CAPO VII

    REGIONALIZZAZIONE

    Articolo 9

    Cooperazione regionale

    1.  L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

    2.  Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni per la prima volta entro il 21 luglio 2017 e successivamente ogni 12 mesi dopo la presentazione del piano di valutazione conformemente all'articolo 15. Gli Stati membri interessati possono altresì presentare tali raccomandazioni quando lo ritengano necessario, in particolare in caso di cambiamenti improvvisi della situazione di qualunque stock cui si applica il presente regolamento. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1o luglio dell'anno precedente.

    3.  La delega di potere di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione, ivi compreso il regolamento (UE) n. 1380/2013.



    CAPO VIII

    CONTROLLO ED ESECUZIONE

    Articolo 10

    Relazione col regolamento (CE) n. 1224/2009

    Salvo disposizione contraria contenuta nel presente capo, le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle previste nel regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 11

    Notifica preventiva

    1.  In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'obbligo di notifica preventiva previsto da tale articolo si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detengono a bordo almeno 300 kg di merluzzo bianco o due tonnellate di stock pelagici.

    2.  In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, il termine di notifica preventiva di cui a tale articolo deve essere di almeno un'ora prima dell'ora di arrivo prevista nel porto. Le autorità competenti degli Stati membri costieri possono, caso per caso, autorizzare l'ingresso anticipato nel porto.

    Articolo 12

    Giornali di pesca

    In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti di pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri impegnati nella pesca mirata di merluzzo bianco tengono un giornale di pesca delle loro attività, a norma dell'articolo 14 di detto regolamento.

    Articolo 13

    Margine di tolleranza nel giornale di pesca

    In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, per le catture sbarcate senza cernita il margine di tolleranza autorizzato nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo, registrate nel giornale di pesca, è del 10 % del quantitativo totale detenuto a bordo.

    Articolo 14

    Porti designati

    La soglia applicabile al peso vivo delle specie oggetto di un piano, oltre la quale i pescherecci sono tenuti a sbarcare le proprie catture in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, come disposto all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è la seguente:

    a) 750 chilogrammi di merluzzo bianco;

    b) 5 tonnellate di stock pelagici.



    CAPO IX

    MISURE DI FOLLOW-UP

    Articolo 15

    Valutazione del piano

    Entro il 21 luglio 2019 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati e all'impatto del piano per gli stock cui si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 3. La Commissione può riferire prima del termine se tutti gli Stati membri interessati o la Commissione stessa lo ritengano necessario.



    CAPO X

    DISPOSIZIONI PROCEDURALI

    Articolo 16

    Esercizio della delega

    1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.  Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6, 7 e 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 luglio 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.  La delega di potere di cui agli articoli 6, 7 e 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.  Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».

    5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.  L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.



    CAPO XI

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 17

    Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

    Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.

    Articolo 18

    Modifiche del regolamento (CE) n. 2187/2005

    Il regolamento (CE) n. 2187/2005 è così modificato:

    1) all'articolo 13, il paragrafo 3 è soppresso;

    2) è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 16 bis

    Restrizioni geografiche applicabili alle attività di pesca

    1.  È proibita ogni attività di pesca dal 1o maggio al 31 ottobre nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza i seguenti punti, misurate in conformità del sistema di coordinate WGS84:

    a) Zona 1:

     55° 45′ N, 15° 30′ E

     55° 45′ N, 16° 30′ E

     55° 00′ N, 16° 30′ E

     55° 00′ N, 16° 00′ E

     55° 15′ N, 16° 00′ E

     55° 15′ N, 15° 30′ E

     55° 45′ N, 15° 30′ E

    b) Zona 2:

     55° 00′ N, 19° 14′ E

     54° 48′ N, 19° 20′ E

     54° 45′ N, 19° 19′ E

     54° 45′ N, 18° 55′ E

     55° 00′ N, 19° 14′ E

    c) Zona 3:

     56° 13′ N, 18° 27′ E

     56° 13′ N, 19° 31′ E

     55° 59′ N, 19° 13′ E

     56° 03′ N, 19° 06′ E

     56° 00′ N, 18° 51′ E

     55° 47′ N, 18° 57′ E

     55° 30′ N, 18° 34′ E

     56° 13′ N, 18° 27′ E.

    2.  In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 157 mm o con palangari derivanti. Non è consentito detenere altri attrezzi a bordo.»;

    3) è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 28 bis bis

    Procedura per l'adozione di norme tecniche nel quadro dei piani pluriennali

    Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di adottare misure tecniche. Tali misure tecniche sono istituite mediante atti delegati adottati secondo la procedura di cui all'articolo 28 ter del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono derogare, se del caso, alle seguenti:

    a) le indicazioni delle specie bersaglio, dell'apertura di maglia e delle taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite negli allegati II, III e IV e di cui agli articoli 3 e 4 e all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento;

    b) le strutture, le caratteristiche e le norme che disciplinano l'uso degli attrezzi mobili di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 6 e all'allegato II del presente regolamento;

    c) le strutture, le caratteristiche e le norme che disciplinano l'uso degli attrezzi fissi di cui all'articolo 8 del presente regolamento;

    d) l'elenco o gli elenchi delle coordinate delle zone e dei periodi di applicazione dei divieti o delle restrizioni di cui agli articoli 16 e 16 bis del presente regolamento;

    e) le specie cui si applica l'articolo 18 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, le zone geografiche e i periodi di applicazione delle restrizioni alle attività di pesca di taluni stock di cui a tale paragrafo e i dettagli tecnici della deroga di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2, del presente regolamento.

    4) All'articolo 28 ter, paragrafi 2, 3 e 5, i termini «articoli 14 bis e 28 bis» sono sostituiti dai termini «articoli 14 bis, 28 bis e 28 bis bis».

    Articolo 19

    Abrogazione del regolamento (CE) n. 1098/2007

    Il regolamento (CE) n. 1098/2007 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 20

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

    TASSI-OBIETTIVO DI MORTALITÀ PER PESCA

    (di cui all'articolo 4)



    Stock

    Intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibile con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY)

     

    Colonna A

    (Parte dell'intervallo di valori dell'FMSY di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3)

    Colonna B

    (Parte dell'intervallo di valori dell'FMSY di cui all'articolo 4, paragrafo 4)

    Merluzzo bianco del Baltico occidentale

    0,15 — 0,26

    0,26 — 0,45

    Merluzzo bianco del Baltico orientale

    da fissare

    da fissare

    Aringa del Baltico centrale

    0,16 — 0,22

    0,22 — 0,28

    Aringa del Golfo di Riga

    0,24 — 0,32

    0,32 — 0,38

    ▼M1

    Aringa del Golfo di Botnia

    0,15 — 0,21

    0,21 — 0,21

    ▼B

    Aringa del Baltico occidentale

    0,23 — 0,32

    0,32 — 0,41

    Spratto del Baltico

    0,19 — 0,26

    0,26 — 0,27




    ALLEGATO II

    VALORI DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE DELLO STOCK DELLA BIOMASSA RIPRODUTTIVA

    (di cui all'articolo 5)



    Stock

    Valori di riferimento per la conservazione

     

    Colonna A

    Valore di riferimento minimo dello stock della biomassa riproduttiva (in tonnellate) di cui all'articolo 5, paragrafo 2 (MSY Btrigger)

    Colonna B

    Valore di riferimento dello stock della biomassa riproduttiva (in tonnellate) di cui all'articolo 5, paragrafo 3 (Blim)

    Merluzzo bianco del Baltico occidentale

    38 400

    27 400

    Merluzzo bianco del Baltico orientale

    da fissare

    da fissare

    Aringa del Baltico centrale

    600 000

    430 000

    Aringa del Golfo di Riga

    60 000

    da fissare

    ▼M1

    Aringa del Golfo di Botnia

    283 180

    202 272

    ▼B

    Aringa del Baltico occidentale

    110 000

    90 000

    Spratto del Baltico

    570 000

    410 000



    ( *1 ) Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).»;

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