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Document 02016D1693-20210415

    Consolidated text: Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1693/2021-04-15

    02016D1693 — IT — 15.04.2021 — 010.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE (PESC) 2016/1693 DEL CONSIGLIO

    del 20 settembre 2016

    concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC

    (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    DECISIONE (PESC) 2017/1560 DEL CONSIGLIO del 14 settembre 2017

      L 237

    71

    15.9.2017

    ►M2

    DECISIONE (PESC) 2018/283 DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2018

      L 54I

    6

    26.2.2018

    ►M3

    DECISIONE (PESC) 2018/1000 DEL CONSIGLIO del 16 luglio 2018

      L 178I

    3

    16.7.2018

    ►M4

    DECISIONE (PESC) 2018/1540 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2018

      L 257I

    3

    15.10.2018

    ►M5

    DECISIONE (PESC) 2019/271 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 2019

      L 46I

    3

    18.2.2019

    ►M6

    DECISIONE (PESC) 2019/1721 DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 2019

      L 262

    64

    15.10.2019

    ►M7

    DECISIONE (PESC) 2019/1944 DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2019

      L 303I

    3

    25.11.2019

    ►M8

    DECISIONE (PESC) 2020/1126 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 2020

      L 246

    10

    30.7.2020

    ►M9

    DECISIONE (PESC) 2020/1516 DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 2020

      L 348

    15

    20.10.2020

    ►M10

    DECISIONE (PESC) 2021/613 DEL CONSIGLIO del 15 aprile 2021

      L 129I

    4

    15.4.2021




    ▼B

    DECISIONE (PESC) 2016/1693 DEL CONSIGLIO

    del 20 settembre 2016

    concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC



    Articolo 1

    1.  
    Sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti di armamenti o materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio — a persone, gruppi, imprese o entità designati dall'UNSC ai sensi delle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015), quali aggiornate dal Comitato istituito ai sensi dell'UNSCR 1267 (1999) («Comitato»), o designati dal Consiglio, nonché a coloro che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.
    2.  

    Sono vietati:

    a) 

    la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, connessi ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a persone, gruppi, imprese o entità di cui al paragrafo 1;

    b) 

    il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria connessi ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a persone, gruppi, imprese o entità di cui al paragrafo 1;

    c) 

    la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

    Articolo 2

    1.  

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dall'UNSC, ai sensi delle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015), o dal Comitato, identificate come persone che:

    a) 

    partecipano al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di;

    b) 

    forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso a;

    c) 

    reclutano per o sostengono in altro modo atti o attività di,

    Al Qaeda, ISIL (Dàesh) o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; oppure

    d) 

    sono controllate, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi persona, gruppo, impresa o entità associati ad Al Qaeda o all'ISIL (Dàesh), o che li sostengono in altro modo, e che figurano nell'elenco delle sanzioni sull'ISIL (Dàesh) e su Al Qaeda.

    2.  

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone:

    a) 

    che sono associate all'ISIL (Dàesh) e ad Al Qaeda o a qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, in quanto:

    i) 

    partecipano al finanziamento dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, oppure partecipano al finanziamento di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di uno di loro;

    ii) 

    partecipano alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività o impartiscono o ricevono corsi di addestramento terroristico, comprese istruzioni relative ad armi, ordigni esplosivi o altri metodi o tecnologie con lo scopo di commettere atti terroristici, da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

    iii) 

    hanno scambi commerciali con l'ISIL (Dàesh), Al Qaeda o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, in particolare di petrolio e di prodotti petroliferi raffinati, raffinerie modulari e materiali connessi, nonché di altre risorse naturali e beni culturali;

    iv) 

    forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso all'ISIL (Dàesh), Al Qaeda o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

    b) 

    che viaggiano o cercano di recarsi fuori dell'Unione al fine di:

    i) 

    perpetrare, pianificare, preparare o prendere parte ad atti terroristici per conto o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

    ii) 

    impartire o ricevere un addestramento terroristico per conto o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; oppure

    iii) 

    sostenere in qualunque altro modo l'ISIL (Dàesh), Al Qaeda o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

    c) 

    che cercano di entrare nell'Unione per motivi identici a quelli elencati alla lettera b) o per partecipare ad atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

    d) 

    che reclutano o sostengono in qualunque altro modo gli atti o le attività dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione:

    i) 

    mettendo a disposizione o raccogliendo, direttamente o indirettamente, con qualunque mezzo, fondi destinati a finanziare i viaggi di persone che si prefiggono gli scopi di cui alle lettere b) e c); organizzando il viaggio di persone che si prefiggono gli scopi di cui alle lettere b) e c), o facilitandolo in qualunque altro modo;

    ii) 

    istigando un'altra persona a partecipare ad atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

    e) 

    che incitano o provocano pubblicamente atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, inclusi l'incoraggiamento o l'esaltazione di tali atti o attività causando così il pericolo che possano essere commessi atti terroristici;

    f) 

    che sono coinvolte o complici nell'ordinare o nel commettere gravi violazioni dei diritti umani contro persone, tra cui sequestro, stupro, violenza sessuale, matrimonio forzato e riduzione in schiavitù, al di fuori del territorio dell'Unione, per conto di o nel nome dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione,

    e che sono elencate nell'allegato.

    3.  
    I paragrafi 1 e 2 non comportano l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
    4.  
    Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario o se il Comitato decide che l'ingresso e il transito sono giustificati.
    5.  

    Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 2 quando il viaggio è giustificato:

    a) 

    da ragioni umanitarie urgenti;

    b) 

    ai fini di un procedimento giudiziario; o

    c) 

    laddove uno Stato membro sia vincolato da un obbligo nei confronti di un'organizzazione internazionale.

    6.  
    Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 5 presenta una notifica scritta al Consiglio. In relazione al paragrafo 5, lettere a) e b), la deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, uno o più membri del Consiglio sollevino un'obiezione scritta. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
    7.  
    Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, a norma del paragrafo 5, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata.

    Articolo 3

    1.  

    Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone, gruppi, imprese ed entità designati dall'UNSC e soggetti a congelamento dei beni a norma delle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015), o dal Comitato, e identificati come persone, gruppi, imprese ed entità che:

    a) 

    partecipano al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di;

    b) 

    forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso a;

    c) 

    reclutano per o sostengono in altro modo atti o attività di, Al Qaeda, ISIL (Dàesh) o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; oppure

    d) 

    sono posseduti o controllati, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi persona, gruppo, impresa o entità associati all'ISIL (Dàesh) o ad Al Qaeda o che li sostengono in altro modo, e che figurano nell'elenco delle sanzioni sull'ISIL (Dàesh) e su Al Qaeda, oppure da una parte terza che opera per loro conto o sotto la loro direzione.

    2.  
    Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, o a loro beneficio, fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo, direttamente o indirettamente.
    3.  

    Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone, gruppi, imprese ed entità, elencati nell'allegato:

    a) 

    che sono associati all'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda o a qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, in quanto:

    i) 

    partecipano al finanziamento dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, oppure partecipano al finanziamento di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di una di loro;

    ii) 

    partecipano alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività o impartiscono o ricevono corsi di addestramento terroristico, comprese istruzioni relative ad armi, ordigni esplosivi o altri metodi o tecnologie con lo scopo di commettere atti terroristici, da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

    iii) 

    hanno scambi commerciali con l'ISIL (Dàesh), Al Qaeda o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, in particolare di petrolio e di prodotti petroliferi raffinati, raffinerie modulari e materiali connessi, nonché di altre risorse naturali e beni culturali;

    iv) 

    forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso all'ISIL (Dàesh), Al Qaeda o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

    b) 

    che viaggiano o cercano di recarsi fuori dell'Unione al fine di:

    i) 

    perpetrare, pianificare, preparare o prendere parte ad atti terroristici per conto o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

    ii) 

    impartire o ricevere un addestramento terroristico per conto o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; oppure

    iii) 

    sostenere in qualunque altro modo l'ISIL (Dàesh), Al Qaeda o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

    c) 

    che cercano di entrare nell'Unione per i motivi di cui alla lettera b) o per partecipare ad atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

    d) 

    che reclutano per o sostengono in qualunque altro modo gli atti o le attività dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione:

    i) 

    mettendo a disposizione o raccogliendo, direttamente o indirettamente, con qualunque mezzo, fondi destinati a finanziare i viaggi di persone che si prefiggono gli scopi di cui alle lettere b) e c); organizzando il viaggio di persone che si prefiggono gli scopi di cui alle lettere b) e c), o facilitandolo in qualunque altro modo;

    ii) 

    istigando una persona a partecipare ad atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

    e) 

    che incitano o provocano pubblicamente atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, inclusi l'incoraggiamento o l'esaltazione di tali atti o attività causando così il pericolo che possano essere commessi atti terroristici;

    f) 

    che sono coinvolti o complici nell'ordinare o nel commettere gravi violazioni dei diritti umani contro persone, tra cui sequestro, stupro, violenza sessuale, matrimonio forzato e riduzione in schiavitù, al di fuori del territorio dell'Unione, per conto di o nel nome dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione.

    4.  
    Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 3, o a loro beneficio, fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo, direttamente o indirettamente.
    5.  

    In deroga ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche che sono:

    a) 

    necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti per generi alimentari, canoni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

    b) 

    destinati esclusivamente al pagamento per onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali in conformità delle legislazioni nazionali; o

    c) 

    destinati esclusivamente al pagamento per diritti o spese, in conformità delle legislazioni nazionali, connessi alla normale custodia o gestione di fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche congelati.

    Tali deroghe sono effettuate solo previa notifica dello Stato membro interessato al Comitato, se del caso, dell'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo, e solo se il Comitato non abbia espresso parere negativo entro tre giorni lavorativi da tale notifica.

    6.  
    In deroga ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono anche possibili deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche che sono necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia notificato la corrispondente decisione al Comitato, se del caso, e questi l'abbia approvata.
    7.  
    Il paragrafo 3 non osta a che la persona o entità designata effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inserimento di tale persona o entità nell'elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui ai paragrafi 1 e 3.
    8.  

    In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

    a) 

    i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 3 nell'elenco figurante nell'allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima, in o dopo tale data;

    b) 

    i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

    c) 

    la decisione non vada a favore di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato; e

    d) 

    il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

    Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

    9.  
    I paragrafi 2 e 4 non si applicano al versamento di pagamenti su conti congelati di persone ed entità di cui ai paragrafi 1 e 3, purché tali pagamenti siano congelati.

    Articolo 4

    Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi delle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015) — comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni dell'UNSC, richieste da tale attuazione e ad essa connesse — o le misure contemplate nella presente decisione nei confronti delle persone o entità designate dall'ONU o elencate nell'allegato, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.

    Articolo 5

    1.  
    Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone l'elenco di cui all'allegato e adotta le relative modifiche.
    2.  
    Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, comprese le relative motivazioni, alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all'impresa e all'entità interessati, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all'impresa o all'entità la possibilità di presentare osservazioni.
    3.  
    Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, il gruppo, l'impresa o l'entità interessati.
    4.  
    In deroga al paragrafo 1, qualora uno Stato membro ritenga che sia intervenuto un mutamento sostanziale della situazione tale da influire sulla designazione di una persona o di un'entità inserita nell'elenco, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta di tale Stato membro, può decidere di cancellare il nominativo di tale persona o entità dall'elenco incluso nell'allegato.

    Articolo 6

    1.  
    La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, in particolare alla luce delle pertinenti decisioni dell'UNSC o del Comitato.
    2.  
    Le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi.
    3.  
    Qualora una persona o entità designata a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, o dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, presenti osservazioni, il Consiglio riesamina la designazione alla luce delle osservazioni presentate e le misure cessano di applicarsi se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all'articolo 5, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.
    4.  
    Qualora sia presentata un'ulteriore richiesta, basata su nuove prove sostanziali, di rimuovere una persona o un'entità dall'elenco dell'allegato, il Consiglio procede a un nuovo riesame a norma del paragrafo 3.

    ▼M9

    5.  
    Le misure di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 31 ottobre 2021.

    ▼M7

    Articolo 6 bis

    1.  

    Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

    a) 

    per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche dell’allegato;

    b) 

    per quanto riguarda l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), per la preparazione di modifiche dell’allegato.

    2.  
    Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali di tali persone o misure di sicurezza riguardanti dette persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato.
    3.  
    Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

    ▼B

    Articolo 7

    La posizione comune 2002/402/PESC è abrogata e sostituita dalla presente decisione.

    Articolo 8

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.




    ALLEGATO

    Elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui agli articoli 2 e 3

    ▼M2

    A.    Persone

    ▼M6 —————

    ▼M3

    2. Rabah TAHARI (alias Abu Musab); data di nascita: 28 agosto 1971; luogo di nascita: Orano (Algeria); cittadinanza: algerina.

    ▼M4

    3. Hocine BOUGUETOF; data di nascita: 1o luglio 1959; luogo di nascita: Tebessa (Algeria); cittadinanza: algerina.

    ▼M5

    4. Brahim el KHAYARI; data di nascita: 7 maggio 1992; luogo di nascita: Nîmes (Francia); cittadinanza: francese.

    ▼M7

    5. Guillaume PIROTTE; data di nascita: 7 giugno 1994; luogo di nascita: Grasse (Francia); cittadinanza: francese.

    ▼M8

    6. Bryan D’ANCONA; data di nascita: 26 gennaio 1997; luogo di nascita: Nizza (Francia); cittadinanza: francese.

    ▼M10

    7. Mesut SEKERCI; data di nascita: 22 lugli 1995; luogo di nascita: Evreux (Francia); cittadinanza: francese, turca.



    ( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

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