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Document 02016D0715-20180120
Commission Implementing Decision (EU) 2016/715 of 11 May 2016 setting out measures in respect of certain fruits originating in certain third countries to prevent the introduction into and the spread within the Union of the harmful organism Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (notified under document C(2016) 2684)
Consolidated text: Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione dell' 11 maggio 2016 che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [notificata con il numero C(2016) 2684]
Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione dell' 11 maggio 2016 che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [notificata con il numero C(2016) 2684]
02016D0715 — IT — 20.01.2018 — 002.001
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/715 DELLA COMMISSIONE dell'11 maggio 2016 che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [notificata con il numero C(2016) 2684] (GU L 125 dell'13.5.2016, pag. 16) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/801 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2017 |
L 120 |
26 |
11.5.2017 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/85 DELLA COMMISSIONE del 18 gennaio 2018 |
L 16 |
11 |
20.1.2018 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/715 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 2016
che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
[notificata con il numero C(2016) 2684]
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Phyllosticta citricarpa.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) |
«Phyllosticta citricarpa» : l'organismo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, anche denominato Guignardia citricarpa Kiely a norma della direttiva 2000/29/EC; |
b) |
«frutti specificati» : frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka. |
CAPO II
MISURE APPLICABILI A FRUTTI SPECIFICATI DIVERSI DAI FRUTTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE IN SUCCO
Articolo 3
Introduzione nell'Unione di frutti specificati diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo
1. In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, lettere c) e d), della direttiva 2000/29/CE, i frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa o dell'Uruguay, diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo, possono essere introdotti nell'Unione conformemente agli articoli da 4 a 7 della presente decisione.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni di cui ai punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 e 16.6 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.
Articolo 4
Introduzione nell'Unione di frutti specificati originari del Brasile
I frutti specificati originari del Brasile possono essere introdotti nell'Unione unicamente se accompagnati dal certificato fitosanitario, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, che indichi ufficialmente alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che nessun sintomo della presenza di Phyllosticta citricarpa è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.
Articolo 5
Introduzione nell'Unione di frutti specificati originari del Sud Africa e dell'Uruguay
I frutti specificati originari del Sud Africa e dell'Uruguay devono essere accompagnati dal certificato fitosanitario, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, che includa alla rubrica «Dichiarazione supplementare» i seguenti elementi:
a) una dichiarazione attestante che i frutti specificati sono originari di un'area di produzione sottoposta a trattamenti contro la Phyllosticta citricarpa eseguiti al momento opportuno, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;
b) una dichiarazione attestante che è stata effettuata un'adeguata ispezione ufficiale nell'area di produzione durante il periodo di crescita, e che nessun sintomo di Phyllosticta citricarpa è stato individuato nel frutto specificato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;
c) una dichiarazione attestante che è stato prelevato un campione, fra il momento dell'arrivo e quello dell'imballaggio nell'impianto di imballaggio, di almeno 600 frutti di ogni specie per 30 tonnellate, o relativa parte, selezionato per quanto possibile in base a ogni eventuale sintomo di Phyllosticta citricarpa, e che tutti i frutti oggetto di campionamento che mostravano sintomi sono stati sottoposti a test e sono risultati indenni da tale organismo nocivo;
d) nel caso di Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia», oltre alle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c): la dichiarazione che un campione per 30 tonnellate, o relativa parte, è stato sottoposto a test per la rilevazione di un'infezione latente ed è risultato indenne da Phyllosticta citricarpa.
Articolo 5 bis
Introduzione nell'Unione di frutti specificati originari dell'Argentina
I frutti specificati originari dell'Argentina sono accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, che includa alla rubrica «Dichiarazione supplementare» i seguenti elementi:
a) una dichiarazione attestante che i frutti specificati sono originari di un'area di produzione sottoposta a trattamenti contro la Phyllosticta citricarpa eseguiti al momento opportuno, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;
b) una dichiarazione attestante che è stata effettuata un'adeguata ispezione ufficiale nell'area di produzione durante il periodo di crescita, e che nessun sintomo di Phyllosticta citricarpa è stato individuato nel frutto specificato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;
c) una dichiarazione attestante che è stato prelevato un campione, fra il momento dell'arrivo e quello dell'imballaggio nell'impianto di imballaggio, di almeno 600 frutti di ogni specie per 30 tonnellate, o relativa parte, selezionato per quanto possibile in base a ogni eventuale sintomo di Phyllosticta citricarpa, e che tutti i frutti oggetto di campionamento che mostravano sintomi sono stati sottoposti a test e sono risultati indenni da tale organismo nocivo.
Articolo 6
Prescrizioni relative alle ispezioni dei frutti specificati originari dell'Argentina, del Sud Africa e dell'Uruguay all'interno dell'Unione
1. I frutti specificati originari dell'Argentina, del Sud Africa e dell'Uruguay sono ispezionati visivamente al punto di ingresso o sul luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione ( 1 ). Tali ispezioni vengono effettuate su campioni di almeno 200 frutti di ciascuna specie dei frutti specificati per partita di 30 tonnellate, o relativa parte, selezionati in base a ogni eventuale sintomo di Phyllosticta citricarpa.
2. Qualora vengano individuati sintomi di Phyllosticta citricarpa durante le ispezioni di cui al paragrafo 1, la presenza dell'organismo nocivo deve essere confermata o esclusa da prove effettuate sui frutti che manifestano sintomi di infezione.
3. Se la presenza di Phyllosticta citricarpa è confermata, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto al rifiuto di ingresso nell'Unione.
Articolo 7
Prescrizioni di tracciabilità
Ai fini della tracciabilità, i frutti specificati sono introdotti nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni:
a) l'area di produzione, gli impianti di imballaggio, gli esportatori e ogni altro operatore che partecipi al trattamento dei frutti specificati sono stati ufficialmente registrati a tal fine;
b) per tutta la durata dei loro spostamenti, dal campo di produzione al punto di entrata nell'Unione, i frutti specificati sono stati accompagnati da documenti rilasciati sotto la supervisione dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante;
c) nel caso dei frutti specificati originari dell'Argentina, del Sud Africa e dell'Uruguay, oltre alle lettere a) e b), vengono conservate informazioni dettagliate sui trattamenti che hanno preceduto e seguito il raccolto.
CAPO III
MISURE APPLICABILI A FRUTTI SPECIFICATI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE IN SUCCO
Articolo 8
Introduzione e circolazione nell'Unione di frutti specificati destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo
1. In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, lettera e), della direttiva 2000/29/CE, i frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay, destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo, sono introdotti e circolano nell'Unione unicamente in conformità agli articoli da 9 a 17 della presente decisione.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni di cui ai punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 e 16.6 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.
Articolo 9
Certificati fitosanitari
1. I frutti specificati sono accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE. Il certificato fitosanitario comprende i seguenti elementi nella rubrica «Dichiarazione supplementare»:
a) una dichiarazione attestante che i frutti specificati sono originari di un'area di produzione sottoposta a idonei trattamenti contro Phyllosticta citricarpa eseguiti al momento opportuno;
b) una dichiarazione attestante che è stata effettuata un'adeguata ispezione visiva ufficiale al momento dell'imballaggio, e che nessun sintomo di Phyllosticta citricarpa è stato individuato nei frutti specificati raccolti nel campo di produzione durante tale ispezione;
c) la frase «frutta destinata esclusivamente alla trasformazione industriale in succo».
2. Il certificato fitosanitario riporta i numeri di identificazione dei contenitori e i numeri unici delle etichette sugli imballaggi individuali di cui al successivo articolo 17.
Articolo 10
Prescrizioni di tracciabilità e circolazione dei frutti specificati all'interno del paese terzo di origine
Ai fini della tracciabilità, i frutti specificati possono essere introdotti nell'Unione solo se provengono da un luogo di produzione ufficialmente registrato, e se vi è una registrazione ufficiale della circolazione di tali frutti dal luogo di produzione al punto di esportazione verso l'Unione. Il codice dell'unità di produzione registrata deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, alla rubrica «Dichiarazione supplementare».
Articolo 11
Punti di entrata dei frutti specificati
1. I frutti specificati sono introdotti attraverso punti di ingresso designati dallo Stato membro in cui si trovano tali punti di ingresso.
2. Gli Stati membri comunicano con sufficiente anticipo agli altri Stati membri, alla Commissione e ai paesi terzi interessati i punti di ingresso designati, unitamente al nome e all'indirizzo dell'organismo ufficiale di ogni punto di ingresso.
Articolo 12
Ispezioni ai punti di entrata dei frutti specificati
1. I frutti specificati devono essere sottoposti a ispezione visiva da parte dell'organismo ufficiale responsabile del punto di ingresso.
2. Qualora vengano individuati sintomi di Phyllosticta citricarpa durante le ispezioni, la presenza di tale organismo nocivo deve essere confermata o esclusa da prove. Se la presenza dell'organismo nocivo è confermata, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto al rifiuto di ingresso nell'Unione.
Articolo 13
Prescrizioni per gli importatori
1. Gli importatori dei frutti specificati comunicano i dettagli di ogni contenitore prima dell'arrivo al punto di entrata all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro nel quale si trova il punto di entrata e, se del caso, all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui avviene il trattamento.
La comunicazione fornisce le seguenti informazioni:
a) il volume degli agrumi specificati;
b) il numero di identificazione del contenitore;
c) la data prevista d'introduzione e il punto di entrata nel territorio dell'Unione,
d) i nomi, gli indirizzi e la sede delle aziende di cui all'articolo 15.
2. L'importatore comunica agli organismi ufficiali responsabili di cui al paragrafo 1 qualsiasi modifica apportata alle informazioni elencate in tale paragrafo non appena ne viene a conoscenza e, in ogni caso, prima dell'arrivo della partita al punto di entrata.
Articolo 14
Circolazione dei frutti specificati all'interno dell'Unione
1. I frutti specificati non possono essere trasportati verso uno Stato membro diverso dello Stato membro attraverso il quale sono stati introdotti nell'Unione a meno che gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri interessati non acconsentano a tale movimento.
2. Dopo l'esecuzione delle ispezioni di cui all'articolo 12, i frutti specificati sono direttamente e immediatamente trasportati negli impianti di trasformazione di cui all'articolo 15 o in un deposito. Qualsiasi movimento dei frutti specificati è effettuato sotto il controllo dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui è situato il punto di entrata e, se del caso, dello Stato membro in cui avviene la trasformazione.
3. Gli Stati membri interessati cooperano per garantire che il presente articolo sia rispettato.
Articolo 15
Prescrizioni relative alla trasformazione dei frutti specificati
1. I frutti specificati sono trasformati in succo presso locali situati in un'area dove non sono prodotti agrumi. I locali devono essere ufficialmente registrati e riconosciuti a tal fine dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui si trovano.
2. I rifiuti e i sottoprodotti dei frutti specificati sono utilizzati o distrutti nel territorio dello Stato membro in cui tali frutti sono stati lavorati, in un'area dove non sono prodotti agrumi.
3. I rifiuti e i sottoprodotti sono distrutti mediante interramento profondo o utilizzati secondo un metodo approvato dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui i frutti specificati sono stati trasformati e sotto il controllo di detto organismo ufficiale, in modo da impedire ogni potenziale rischio di diffusione di Phyllosticta citricarpa.
4. Il trasformatore tiene un registro dei frutti specificati lavorati e lo mette a disposizione dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui i frutti specificati sono stati lavorati. Tale registro riporta i numeri e i marchi distintivi dei contenitori, i volumi dei frutti specificati importati, i volumi dei rifiuti e sottoprodotti usati o distrutti e informazioni dettagliate in merito al loro uso o alla loro distruzione.
Articolo 16
Prescrizioni relative al magazzinaggio dei frutti specificati
1. Qualora i frutti specificati non siano trasformati immediatamente, essi sono immagazzinati in uno stabilimento riconosciuto e registrato a tal fine dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento.
2. I lotti di frutti specificati rimangono identificabili separatamente.
3. I frutti specificati sono conservati in modo da evitare ogni potenziale rischio di diffusione di Phyllosticta citricarpa.
Articolo 17
Contenitori, imballaggi ed etichettatura
I frutti specificati sono introdotti e trasportati all'interno dell'Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) sono inseriti in imballaggi individuali in un contenitore;
b) su ciascun contenitore e imballaggio individuale di cui alla lettera a) è apposta un'etichetta recante le seguenti informazioni:
i) un numero unico su ogni singolo imballaggio;
ii) il peso netto dichiarato del frutto;
iii) un marchio che dichiara: «frutta destinata esclusivamente alla trasformazione industriale in succo».
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
Obblighi di segnalazione
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione contenente le informazioni sui quantitativi importati di frutti specificati introdotti nell'Unione a norma della presente decisione durante la campagna di importazione precedente.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri nel cui territorio i frutti specificati sono trasformati in succo presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione contenente tutti i seguenti elementi:
a) i quantitativi di frutti specificati trasformati nel loro territorio a norma della presente decisione durante la campagna di importazione precedente;
b) i volumi di rifiuti e sottoprodotti distrutti nonché informazioni dettagliate sulle modalità di uso o distruzione di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
3. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende anche l'esito dei controlli fitosanitari eseguiti sui frutti specificati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE e della presente decisione.
Articolo 19
Notifiche
Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione, agli altri Stati membri e ai paesi terzi interessati i casi confermati di presenza di Phyllosticta citricarpa.
Articolo 20
Abrogazioni
La decisione 2004/416/CE e la decisione di esecuzione 2014/422/UE sono abrogate.
Articolo 21
Data di applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o giugno 2016.
Articolo 22
Data di scadenza
La presente decisione scade il 31 marzo 2019.
Articolo 23
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
( 1 ) Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).