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Document 02016D0610-20220728

    Consolidated text: Decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/610/2022-07-28

    02016D0610 — IT — 28.07.2022 — 005.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE (PESC) 2016/610 DEL CONSIGLIO

    del 19 aprile 2016

    relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA)

    (GU L 104 del 20.4.2016, pag. 21)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DECISIONE (UE) 2017/971 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2017

      L 146

    133

    9.6.2017

    ►M2

    DECISIONE (PESC) 2018/1082 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 2018

      L 194

    140

    31.7.2018

    ►M3

    DECISIONE (PESC) 2018/1941 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 2018

      L 314

    54

    11.12.2018

    ►M4

    DECISIONE (PESC) 2020/1133 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 2020

      L 247

    22

    31.7.2020

    ►M5

    DECISIONE (PESC) 2022/1334 DEL CONSIGLIO del 28 luglio 2022

      L 201

    27

    1.8.2022




    ▼B

    DECISIONE (PESC) 2016/610 DEL CONSIGLIO

    del 19 aprile 2016

    relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA)



    Articolo 1

    Missione

    1.  
    L'Unione conduce una missione militare di formazione in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) al fine di contribuire alla riforma del settore della difesa nella RCA nell'ambito del processo di riforma del settore della sicurezza centrafricana coordinato da Minusca.

    ▼M5

    2.  

    Lavorando allo scopo di ottenere Forze armate centrafricane (FACA) moderne, efficaci e democraticamente responsabili, l’EUTM RCA assicura:

    a) 

    consulenza strategica al ministero della difesa della Repubblica centrafricana e allo Stato maggiore delle FACA a sostegno della creazione di forze di sicurezza capaci sotto un controllo democratico che rispettino i diritti umani, il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali in materia di genere, la protezione dei civili, all’agenda su donne, pace e sicurezza (WPS) e l’agenda sui bambini coinvolti nei conflitti armati (CAAC), nonché consulenza agli istituti di formazione per gli ufficiali e i sottufficiali delle FACA al fine di creare un sistema di istruzione di quadri capaci;

    b) 

    istruzione per le FACA in ambiti non operativi, tra cui i diritti umani, il diritto internazionale umanitario, le questioni di genere, la protezione dei civili e la l’agenda su donne, pace e sicurezza (WPS) e l’agenda sui bambini coinvolti nei conflitti armati (CAAC);

    c) 

    se il comitato politico e di sicurezza decide che le condizioni sono soddisfatte, formazione per le FACA;

    d) 

    sostegno agli sforzi di comunicazione strategica volti a promuovere i valori dell’Unione, favorire l’azione dell’Unione e denunciare le violazioni e gli abusi dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di forze straniere nella Repubblica centrafricana.

    ▼B

    3.  
    Nell'ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, l'EUTM RCA fornisce alla delegazione dell'Unione nella Repubblica centrafricana competenze nei settori militare, della sicurezza e dello stato di diritto.

    ▼M4

    4.  
    L’EUTM RCA si coordina con la missione consultiva dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) e altri attori internazionali, in particolare MINUSCA, al fine di garantire un sostegno integrato e coerente al governo e alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana.

    ▼B

    5.  
    L'EUTM RCA opera secondo gli obiettivi politici e strategici figuranti nel concetto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 14 marzo 2016.

    Articolo 2

    Nomina del comandante della missione dell'UE

    ▼M1

    1.  
    Il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) è il comandante della missione EUTM RCA.
    2.  
    Il Brigadier generale Herman Ruys è nominato comandante della forza della missione dell'UE EUTM RCA.

    ▼B

    Articolo 3

    Designazione della sede del comando della missione

    ▼M1

    1.  
    L'MPCC è la struttura di comando e di controllo fissa a livello strategico militare al di fuori del teatro delle operazioni, responsabile della pianificazione e della condotta operative di EUTM RCA.
    2.  
    Il comando della forza della missione EUTM RCA ha sede a Bangui e opera sotto il comando del comandante della forza della missione.
    3.  
    Una cellula di sostegno del comando della forza della missione, situata a Bruxelles, è inclusa nell'MPCC fino al raggiungimento della piena capacità operativa da parte dell'MPCC.

    ▼B

    Articolo 4

    Pianificazione e avvio dell'EUTM RCA

    1.  
    Le regole di ingaggio applicabili all'EUMAM RCA sono applicabili all'EUTM RCA nella sua fase di pianificazione nella provincia di Bangui.
    2.  
    L'EUMAM RCA prende avvio con una decisione del Consiglio riguardante la data raccomandata dal comandante della missione dell'UE successivamente all'approvazione del piano della missione e delle regole di ingaggio.

    Articolo 5

    Controllo politico e direzione strategica

    1.  
    Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUTM RCA. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38 TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, compresi il piano della missione e le regole di ingaggio. Essa include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina ►M1  dei comandanti successivi della forza della missione dell'UE ◄ . Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi, l'ambito e la conclusione dell'EUTM RCA, nonché le condizioni generali per l'attuazione dei suoi compiti, restano attribuite al Consiglio.
    2.  
    Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
    3.  
    Il CPS riceve periodicamente dal presidente del comitato militare dell'UE (EU Military Committee — EUMC) relazioni sulla condotta dell'EUTM RCA. Il CPS può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell'UE ►M1  e il comandante della forza della missione dell'UE ◄ , ove opportuno.

    Articolo 6

    Direzione militare

    1.  
    L'EUMC sorveglia la corretta esecuzione dell'EUTM RCA condotta sotto la responsabilità del comandante della missione dell'UE.
    2.  
    L'EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante della missione dell'UE. Esso può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell'UE ►M1  e il comandante della forza della missione dell'UE ◄ , ove opportuno.
    3.  
    Il presidente dell'EUMC agisce in qualità di referente principale con il comandante della missione dell'UE.

    Articolo 7

    Coerenza della risposta dell'Unione e coordinamento

    1.  
    L'AR garantisce l'attuazione della presente decisione e ne assicura altresì la coerenza con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell'Unione e la sua assistenza umanitaria.

    ▼M1

    2.  
    Fatta salva la catena di comando, il comandante della forza della missione dell'UE riceve orientamenti politici a livello locale dal capo della delegazione dell'Unione nella Repubblica centrafricana.

    ▼B

    3.  
    L'AR, assistito dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), agisce in qualità di referente principale con l'ONU, le autorità della RCA e i paesi limitrofi, l'Unione africana (UA), la Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (CEEAC), nonché con altri pertinenti attori internazionali e bilaterali.

    ▼M4

    4.  
    Le modalità di coordinamento pertinenti all’operazione tra il comandante della forza della missione dell’UE, gli attori dell’Unione, in particolare l’EUAM RCA, e i partner strategici chiave a livello locale sono definite nel piano della missione.

    ▼B

    Articolo 8

    Partecipazione di Stati terzi

    1.  
    Fatta salva l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all'EUTM RCA.
    2.  
    Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante della missione dell'UE e dell'EUMC ►M1  in consultazione con il comandante della forza della missione dell'UE ◄ , le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.
    3.  
    Le modalità per la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 TFUE. Quando l'Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest'ultimo alle missioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUTM RCA.
    4.  
    Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi all'EUTM RCA hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'EUTM RCA, degli Stati membri che vi partecipano.
    5.  
    Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.

    Articolo 9

    Status del personale diretto dall'UE

    Lo status delle unità e del personale diretti dall'UE, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l'espletamento e il corretto svolgimento della loro missione, è oggetto di un accordo concluso a norma dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 TFUE.

    Articolo 10

    Disposizioni finanziarie

    1.  
    I costi comuni dell'EUTM RCA sono gestiti a norma della decisione (PESC) 2015/528.

    ▼M2

    2.  
    L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM RCA per il periodo fino al 19 settembre 2018 è pari a 18 180 000 EUR. La percentuale di questo importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari al 15 % e la percentuale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari al 60 % per l'impegno e al 15 % per il pagamento.

    ▼M3

    3.  
    L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM RCA per il periodo dal 20 settembre 2018 al 19 settembre 2020 è pari a 26 131 485  EUR. La percentuale di questo importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari a 0 % e la percentuale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari a 0 % per gli impegni e a 0 % per i pagamenti.

    ▼M4

    4.  
    L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’EUTM RCA per il periodo dal 20 settembre 2020 al 19 settembre 2022 è pari a 36 960 000 EUR. La percentuale di questo importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari a 0 % e la percentuale di cui all’articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari a 10 % per gli impegni e a 0 % per i pagamenti.

    ▼M5

    5.  
    L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’EUTM RCA per il periodo dal 20 settembre 2022 al 20 settembre 2023 è pari a 7 813 000 EUR. La percentuale di questo importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ( 1 ) è pari a 15 % per gli impegni e a 0 % per i pagamenti.

    ▼B

    Articolo 11

    Cellula di progetto

    1.  
    L'EUTM RCA dispone di una cellula di progetto per identificare e attuare i progetti, finanziati dall'Unione, dagli Stati membri o da Stati terzi, che sono coerenti con i suoi obiettivi e contribuiscono alla realizzazione del mandato.
    2.  
    Athena può gestire i contributi finanziari legati ai progetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a norma dell'articolo 30 della decisione (PESC) 2015/528.
    3.  
    Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUTM RCA nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.

    Articolo 12

    Comunicazione di informazioni

    1.  

    L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione delle esigenze dell'EUTM RCA, le informazioni classificate UE che sono prodotte ai fini dell'EUTM RCA, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio ( 2 ), come segue:

    a) 

    fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l'Unione e lo Stato terzo in questione; o

    b) 

    fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.

    2.  
    L'AR è altresì autorizzato a comunicare all'ONU e all'UA, in funzione delle necessità operative dell'EUTM RCA, le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUTM RCA, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l'AR e le autorità competenti dell'ONU e dell'UA.
    3.  
    Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUTM RCA, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l'AR e le autorità competenti dello Stato ospitante.
    4.  
    L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUTM RCA, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ( 3 ).
    5.  
    L'AR può delegare tali autorizzazioni, nonché la capacità di concludere le disposizioni di cui al presente articolo, ai funzionari del SEAE e/o al comandante della missione dell'UE ►M1  e/o al comandante della forza della missione dell'UE ◄ .

    Articolo 13

    Entrata in vigore e conclusione

    1.  
    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    ▼M5

    2.  
    L’EUTM RCA termina il 20 settembre 2023.

    ▼B

    3.  
    La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando dell'EUTM RCA, conformemente alla pianificazione approvata per la conclusione dell'EUTM RCA e fatte salve le procedure per la verifica e la presentazione dei conti dell'EUTM RCA, di cui alla decisione (PESC) 2015/528.



    ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio del 22 marzo 2021 che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

    ( 2 ) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

    ( 3 ) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

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