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Document 02016D0588-20200629

Consolidated text: Decisione di esecuzione (UE) 2016/588 della Commissione, del 14 aprile 2016, relativa all'approvazione della tecnologia a 12 Volt degli alternatori efficienti come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/588/2020-06-29

02016D0588 — IT — 29.06.2020 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/588 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2016

relativa all'approvazione della tecnologia a 12 Volt degli alternatori efficienti come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 101 del 16.4.2016, pag. 25)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/759 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE dell’8 giugno 2020

  L 179

13

9.6.2020




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/588 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2016

relativa all'approvazione della tecnologia a 12 Volt degli alternatori efficienti come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Approvazione

La tecnologia usata nell'alternatore ad alta efficienza Valeo con diodi ad alta efficienza e nell'alternatore efficiente Bosch con diodi sincronizzati MOS (MGD) è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

Articolo 2

Domanda di certificazione dei risparmi di CO2

1.  Il costruttore può richiedere la certificazione dei risparmi di CO2 derivati da uno o più alternatori efficienti a 12 V destinati a essere utilizzati nei veicoli di categoria M1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

si tratta di un componente usato esclusivamente per caricare la batteria del veicolo e per alimentare il sistema elettrico del veicolo quando il motore è acceso;

b) 

la massa dell'alternatore efficiente non supera di oltre 3 kg la massa dell'alternatore di riferimento, pari a 7 kg;

▼M1

c) 

la sua efficienza è almeno pari a:

i) 

73,8 % per i veicoli alimentati a benzina o a E85 senza turbocompressore;

ii) 

73,4 % per i veicoli alimentati a benzina o a E85 con turbocompressore;

iii) 

74,2 % per i veicoli alimentati a diesel;

iv) 

74,6 % per i veicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto (GPL) senza turbocompressore;

v) 

74,1 % per i veicoli alimentati a GPL con turbocompressore;

vi) 

76,3 % per i veicoli alimentati a gas naturale compresso (GNC) senza turbocompressore;

vii) 

75,7 % per i veicoli alimentati a GNC con turbocompressore.

▼B

2.  La domanda di certificazione dei risparmi derivati da uno o più alternatori efficienti è corredata da una relazione di verifica indipendente a dimostrazione che l'alternatore o gli alternatori soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

3.  L'autorità di omologazione respinge la domanda di certificazione se l'alternatore o gli alternatori non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Certificazione dei risparmi di CO2

1.  La riduzione delle emissioni di CO2 realizzata attraverso l'uso di un alternatore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è determinata secondo il metodo stabilito nell'allegato della presente decisione.

2.  Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO2 derivati da più di un alternatore efficiente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in relazione a una versione di veicolo, l'autorità di omologazione determina quale degli alternatori sottoposti a prova consente i risparmi di CO2 più bassi e registra il valore più basso nei pertinenti documenti di omologazione. Tale valore è indicato nel certificato di conformità a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

▼M1

3.  Se la tecnologia innovativa è montata su un veicolo bicarburante o policarburante, l’autorità di omologazione registra i risparmi di CO2 come segue:

a) 

per i veicoli bicarburante che fanno uso di benzina e gas, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento al GPL o al GNC;

b) 

per i veicoli policarburante che fanno uso di benzina e E85, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento alla benzina.

4.  I risparmi di CO2 certificati e registrati in riferimento al codice di eco-innovazione n. 17 possono essere presi in considerazione solo per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore fino all’anno civile 2020 incluso.

▼B

Articolo 4

Codice di innovazione ecocompatibile

Il codice di innovazione ecocompatibile n. 17 è inserito nella documentazione di omologazione in cui si fa riferimento alla presente decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.




ALLEGATO

METODOLOGIA PER DETERMINARE I RISPARMI DI CO2 DI UN ALTERNATORE EFFICIENTE A 12 V

1.   INTRODUZIONE

Al fine di determinare il risparmio di CO2 realizzabile mediante l'uso di un alternatore efficiente in un veicolo di categoria M1 è necessario specificare quanto segue:

(1) 

le condizioni di prova;

(2) 

le apparecchiature di prova;

(3) 

la determinazione dell'efficienza dell'alternatore efficiente e dell'alternatore di riferimento;

(4) 

il calcolo del risparmio di CO2;

(5) 

il calcolo dell'errore statistico.

Simboli, parametri e unità

Simboli latini

image

Risparmi di CO2 [g CO2/km]

CO2

Diossido di carbonio

CF

Fattore di conversione (l/100 km) (g CO2/km) [g CO2/l]] come definito nella Tabella 3

h

Frequenza come definita nella tabella 1

I

Intensità della corrente usata per la misurazione [A]

m

Numero di misurazioni del campione

M

Coppia (Nm)

n

Frequenza di rotazione [min-1] come definita nella tabella 1

P

Potenza [W]

image

Deviazione standard dell'efficienza dell'alternatore innovativo [%]

image

Deviazione standard dell'efficienza media dell'alternatore innovativo [%]

image

Deviazione standard del risparmio totale di CO2 [g CO2/km]

U

Voltaggio di prova usato per la misurazione [V]

v

Velocità media di guida del NEDC (Nuovo ciclo di guida europeo) [km/h]

VPe

Consumo di energia effettiva [l/kWh] come definito nella Tabella 2

image

Sensibilità del risparmio calcolato di CO2 rispetto all'efficienza dell'alternatore innovativo

Simboli greci

Δ

Differenza

η

Efficienza dell'alternatore di riferimento [%]

ηEI

Efficienza dell'alternatore efficiente [%]

image

Efficienza media dell'alternatore innovativo al punto di funzionamento i [%]

Pedici

L'indice i) si riferisce al punto di funzionamento

L'indice j) si riferisce alla misurazione del campione

EI

Innovativo sotto il profilo ecologico

m

Meccanico/a

RW

Condizioni reali (real world conditions)

TA

Condizioni di omologazione (type approval conditions)

B

Riferimento (baseline)

2.   CONDIZIONI DI PROVA

Le condizioni di prova soddisfano i requisiti specificati nella norma ISO 8854:2012 ( 1 ).

Apparecchiature di prova

Le apparecchiature di prova sono conformi alle specifiche di cui alla norma ISO 8854:2012.

3.   MISURAZIONI E DETERMINAZIONE DELL'EFFICIENZA

L'efficienza dell'alternatore efficiente è determinata conformemente alla norma ISO 8854:2012, ad eccezione degli elementi specificati nel presente paragrafo.

Le misurazioni sono effettuate in vari punti di funzionamento «i», come definito nella Tabella 1. L'intensità della corrente dell'alternatore è definita come metà della corrente nominale per tutti i punti di funzionamento. Il voltaggio e la corrente di uscita dell'alternatore devono essere mantenuti costanti per ogni velocità, con una tensione di 14,3 V.



Tabella 1

Punti di funzionamento

Punti di funzionamento

i

Periodo di stabilizzazione

[s]

Frequenza di rotazione

ni [min– 1]

Frequenza

hi

1

1 200

1 800

0,25

2

1 200

3 000

0,40

3

600

6 000

0,25

4

300

10 000

0,10

L'efficienza è calcolata secondo la Formula 1.

Formula 1

image

Tutte le misurazioni sono effettuate consecutivamente almeno cinque (5) volte. È calcolata la media delle misurazioni presso ogni punto di funzionamento (

image

).

L'efficienza dell'alternatore efficiente (ηEI) è calcolata secondo la Formula 2.

Formula 2

image

L'alternatore efficiente consente di risparmiare energia meccanica in condizioni reali in (ΔPmRW) condizioni di omologazione (ΔPmTA) quali definite alla Formula 3.

Formula 3

ΔPm = ΔPmRW – ΔPmTA

dove l'energia meccanica risparmiata in condizioni reali (ΔPmRW) è calcolata secondo la Formula 4 e l'energia meccanica risparmiata in condizioni di omologazione (ΔPmTA) secondo la Formula 5.

Formula 4

image

Formula 5

image

dove

PRW

:

potenza necessaria in condizioni reali [W], pari a 750 W

PTA

:

potenza necessaria in condizioni di omologazione [W], pari a 350 W

ηB

:

efficienza dell'alternatore di riferimento [%], pari al 67 %

Calcolo dei risparmi di CO2

I risparmi di CO2 dell'alternatore efficiente sono calcolati con la seguente formula:

Formula 6

image

dove

v

:

velocità media di guida del NEDC [km/h], pari a 33,58 km/h

VPe

:

il consumo di energia effettiva è specificato nella seguente Tabella 2

▼M1



Tabella 2

Consumo di energia effettiva

Tipo di motore

Consumo di energia effettiva (VPe) [l/kWh]

Benzina/E85

0,264

Benzina/E85 turbo

0,280

Diesel

0,220

GPL

0,342

GPL turbo

0,363

 

Consumo di energia effettiva (VPe) [m3/kWh]

GNC (G20)

0,259

GNC (G20) turbo

0,275

▼B

CF

:

il fattore è specificato nella seguente Tabella 3

▼M1



Tabella 3

Fattore di conversione del carburante (CF)

Tipo di carburante

Fattore di conversione

 

[100 g CO2/l]

[g CO2/l]

Benzina/E85

23,3

2330

Diesel

26,4

2640

GPL

16,3

1629

 

[100 g CO2/m3]

[g CO2/m3]

GNC (G20)

18,0

1795

▼B

Calcolo dell'errore statistico

È necessario quantificare gli errori statistici nei risultati del metodo di prova causati dalle misurazioni. Per ogni punto di funzionamento si calcola la deviazione standard come definita dalla seguente formula:

Formula 7

image

La deviazione standard del valore di efficienza dell'alternatore efficiente (

image

) è calcolata secondo la formula 8:

Formula 8

image

La deviazione standard dell'efficienza dell'alternatore efficiente (
image ) comporta un errore nel risparmio di CO2 (
image ). Tale errore è calcolato secondo la formula 9.

Formula 9

image

Significatività statistica

È necessario che sia dimostrata per ogni tipo, variante e versione di un veicolo provvisto dell'alternatore efficiente per il quale l'errore sui risparmi di CO2 calcolato applicando la Formula 9 non è maggiore rispetto alla differenza tra il risparmio totale di CO2 e la soglia minima di risparmio specificata dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (cfr. Formula 10).

Formula 10

image

dove:

MT

:

soglia minima [gCO2/km], pari a 1 g CO2/km

Relazione di prova e di valutazione

La relazione include:

— 
il modello e la massa degli alternatori sottoposti a prova;
— 
la descrizione del banco;
— 
i risultati delle prove (valori misurati);
— 
i risultati calcolati e le formule corrispondenti.

Alternatore efficiente da applicare ai veicoli

L'autorità di omologazione certifica i risparmi di CO2 sulla base delle misurazioni dell'alternatore efficiente e dell'alternatore di riferimento mediante la metodologia di prova stabilita nel presente allegato. Nell'eventualità in cui il risparmio di CO2 sia inferiore alla soglia specificata nell'articolo 9, paragrafo 1, si applica l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.



( 1 ) ISO 8854:2012 Veicoli stradali — Alternatori con regolatore — Metodi di prova e requisiti generali. Numero di riferimento ISO 8854:2012, norma pubblicata il 1o giugno 2012

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