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Document 02016D0412-20181213

    Consolidated text: Decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione, del 17 marzo 2016, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato [notificata con il numero C(2016) 1635]

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/412/2018-12-13

    02016D0412 — IT — 13.12.2018 — 002.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/412 DELLA COMMISSIONE

    del 17 marzo 2016

    che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato

    [notificata con il numero C(2016) 1635]

    (GU L 074 dell'19.3.2016, pag. 41)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2180 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2017

      L 307

    57

    23.11.2017

    ►M2

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1970 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2018

      L 316

    19

    13.12.2018




    ▼B

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/412 DELLA COMMISSIONE

    del 17 marzo 2016

    che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato

    [notificata con il numero C(2016) 1635]



    Articolo 1

    Autorizzazione a prevedere una deroga

    In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio di legno di Fraxinus L. originario del Canada o ivi lavorato (in seguito «legno specificato») che, prima del suo trasporto al di fuori del Canada, è conforme alle condizioni fissate nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Certificato fitosanitario

    1.  Il legno specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato in Canada in conformità all'articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2000/29/CE, attestante che esso risulta indenne da organismi nocivi dopo le verifiche del caso.

    2.  Il certificato fitosanitario comprende, nella rubrica «Dichiarazione aggiuntiva», i seguenti elementi:

    a) la dicitura «in conformità ai requisiti dell'Unione europea stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione»;

    ▼M2

    b) il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato;

    ▼B

    c) il nome dell'impianto autorizzato (o degli impianti autorizzati) in Canada.

    Articolo 3

    Notifica delle importazioni

    Entro il 31 dicembre di ogni anno lo Stato membro d'importazione informa la Commissione e gli altri Stati membri riguardo alle quantità di partite del legno specificato importate nei 12 mesi precedenti in conformità alla presente decisione.

    Articolo 4

    Segnalazione dei casi di non conformità

    Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a ciascuna partita non conforme alla presente decisione. La segnalazione avviene entro tre giorni lavorativi dalla data dell'intercettazione di una siffatta partita.

    Articolo 5

    Data di scadenza

    La presente decisione scade il ►M2  30 giugno 2020 ◄ .

    Articolo 6

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




    ALLEGATO

    1.    Prescrizioni relative alla lavorazione

    La lavorazione del legno specificato, di cui all'articolo 1, deve soddisfare tutte le seguenti prescrizioni:

    a)    Scortecciatura

    Il legno specificato viene scortecciato, ad eccezione di un numero indefinito di piccoli pezzi di corteccia visibilmente separati e nettamente distinti che sono conformi a uno dei seguenti requisiti:

    a) hanno una larghezza inferiore a 3 cm oppure

    b) se hanno una larghezza superiore a 3 cm, la superficie totale di ciascun pezzo di corteccia è inferiore a 50 cm2.

    b)    Segatura

    Il legno specificato segato è prodotto da legno tondo scortecciato.

    c)    Trattamento termico

    Il legno specificato è sottoposto a un trattamento termico su tutto il profilo a una temperatura di almeno 71 °C per 1 200 minuti in una camera termica approvata dall'agenzia canadese di ispezione degli alimenti CFIA (Canadian Food Inspection Agency) o da un'agenzia approvata dalla CFIA.

    d)    Essiccazione

    Il legno specificato viene essiccato con un processo di essiccazione industriale della durata di almeno due settimane, riconosciuto dalla CFIA.

    Il contenuto di umidità finale del legno non deve superare il 10 %, espresso in percentuale della sostanza secca.

    2.    Prescrizioni relative agli impianti

    Il legno specificato deve essere prodotto, manipolato o immagazzinato in un impianto che soddisfa le seguenti prescrizioni:

    a) è ufficialmente approvato dalla CFIA, in conformità al suo programma di certificazione per l'organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire;

    b) è registrato in una banca dati pubblicata sul sito web della CFIA;

    c) è sottoposto a un audit della CFIA, o di un'agenzia approvata dalla CFIA, almeno una volta al mese ed è risultato conforme alle prescrizioni del presente allegato.

    ▼M2

    qualora tale audit sia eseguito da un'agenzia approvata dalla CFIA, quest'ultima deve effettuare audit semestrali di tale attività. Gli audit semestrali comprendono la verifica delle procedure e della documentazione dell'agenzia e controlli presso gli impianti autorizzati;

    d) dispone di attrezzature per il trattamento del legno che sono state calibrate conformemente al manuale operativo delle attrezzature;

    e) tiene registri delle procedure a fini di verifica da parte della CFIA, o di un'agenzia approvata dalla CFIA, contenenti dati sulla durata del trattamento, sulle temperature durante il trattamento e sul contenuto di umidità finale per ogni specifico fascio destinato all'esportazione.

    3.    Etichettatura

    Ciascun fascio del legno specificato deve recare in modo visibile sia il numero del fascio sia un'etichetta con la dicitura «HT-KD» o «Heat Treated-Kiln Dried» (trattato termicamente-essiccato in forno). Tale etichetta deve essere rilasciata da un responsabile designato dell'impianto approvato, o sotto la sua supervisione, dopo la verifica della conformità alle prescrizioni relative alla lavorazione di cui al punto 1 e alle prescrizioni relative agli impianti di cui al punto 2.

    4.    Ispezioni precedenti l'esportazione

    ▼M2

    Prima dell'esportazione il legno specificato destinato all'Unione deve essere ispezionato dalla CFIA o da un'agenzia approvata dalla CFIA, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 3.

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