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Document 02015R1801-20151226

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 della Commissione del 7 ottobre 2015 concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1801/2015-12-26

2015R1801 — IT — 26.12.2015 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1801 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2015

concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente

(GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 19)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2404 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2015

  L 333

73

19.12.2015




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1801 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2015

concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( 1 ), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

I contingenti di pesca per l'anno 2014 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

 regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio ( 2 ),

 regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio ( 3 ),

 regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio ( 4 ), e

 regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio ( 5 ).

(2)

I contingenti di pesca per l'anno 2015 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

 regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio ( 6 ),

 regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio ( 7 ),

 regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio ( 8 ), e

 regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio ( 9 ).

(3)

A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)

L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(5)

Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2014. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2015 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock soggetti a sovrasfruttamento.

(6)

Nel 2012 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per lo stock di scampo nelle zone IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 (NEP/93411). Su richiesta della Spagna, la detrazione di 75,45 tonnellate risultante da tale superamento, applicabile nel 2013, è stata ripartita su un periodo di tre anni a partire dal 2013. La detrazione annuale residua applicabile al contingente assegnato alla Spagna per lo stock NEP/93411 ammonta a 19 tonnellate nel 2015, fatti salvi altri eventuali adattamenti del contingente.

(7)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 della Commissione ( 10 ) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1360/2014 della Commissione ( 11 ) sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2014 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2014 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2015 e, se del caso, ai contingenti successivi.

(8)

È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2015 conformemente al regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione ( 12 ) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione ( 13 ).

(9)

Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate o pezzi interi, è opportuno non prendere in considerazione i quantitativi inferiori a una tonnellata o a un pezzo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

1.  I contingenti di pesca fissati per il 2015 nei regolamenti (UE) n. 1221/2014, (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/104 e (UE) 2015/106 sono ridotti come indicato in allegato.

2.  Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento (UE) n. 165/2011 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO



Stato mem-bro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Contingente iniziale 2014 (in chilogrammi)

Sbarchi consentiti 2014 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)

Totale delle catture 2014 (quantitativo in chilogrammi)

Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti

Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)

Fattore moltiplicatore (2)

Fattore moltiplicatore addizio-nale (3) (4)

Detrazioni rimanenti dal 2014 (5) (quantita-tivo in chilogram-mi)

Saldo restante (6) (quantita-tivo in chilogram-mi)

Detrazioni 2015 (quantita-tivo in chilogram-mi) (7)

Detrazioni già applicate nel 2015

(quantita-tivo in chilogram-mi) (8)

Da detrarre nel 2016 e negli anni successivi (quantita-tivo in chilogram-mi)

BE

PLE

7HJK.

Passera di mare

VIIh, VIIj e VIIk

8 000

1 120

3 701

330,45 %

2 581

/

/

/

/

2 581

2 581

/

BE

SOL

8AB.

Sogliola

VIIIa e VIIIb

47 000

327 900

328 823

100,28 %

923

/

C

/

/

1 385

1 385

/

BE

SRX

07D.

Razze

Acque dell'Unione della zona VIId

72 000

60 000

69 586

115,98 %

9 586

/

/

/

/

9 586

8 489

1 097

BE

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

725 000

765 000

770 738

100,75 %

5 738

/

/

/

/

5 738

5 738

/

DK

COD

03AN.

Merluzzo bianco

Skagerrak

3 177 000

3 299 380

3 408 570

103,31 %

109 190

/

C

/

/

163 785

163 785

/

DK

HER

03 A.

Aringa

IIIa

19 357 000

15 529 000

15 641 340

100,72 %

112 340

/

/

/

/

112 340

112 340

/

DK

HER

2A47DX

Aringa

IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa

12 526 000

12 959 000

13 430 160

103,64 %

471 160

/

/

/

/

471 160

471 160

/

DK

HER

4AB.

Aringa

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

80 026 000

99 702 000

99 711 800

100,10 %

9 800

/

/

/

/

9 800

9 800

/

DK

PRA

03 A.

Gamberello boreale

IIIa

2 308 000

2 308 000

2 317 330

100,40 %

9 330

/

/

/

/

9 330

9 330

/

DK

SAN

234_2

Cicerello

Acque dell'Unione della zona di gestione 2 del cicerello

4 717 000

4 868 000

8 381 430

172,17 %

3 513 430

2

/

/

/

7 026 860

7 026 860

/

DK

SPR

2AC4-C

Spratto e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

122 383 000

126 007 000

127 165 410

100,92 %

1 158 410

/

/

/

/

1 158 410

1 158 410

/

ES

ALF

3X14-

Berici

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

67 000

67 000

79 683

118,93 %

12 683

/

A

3 000

/

22 025

5 866

16 159

ES

BSF

56712-

Pesce sciabola nero

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

226 000

312 500

327 697

104,86 %

15 197

/

A

/

/

22 796

22 796

/

ES

BSF

8910-

Pesce sciabola nero

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

12 000

6 130

15 769

257,24 %

9 639

/

A

27 130

/

41 589

11 950

29 639

ES

BUM

ATLANT

Marlin azzurro

Oceano Atlantico

27 200

27 200

124 452

457,54 %

97 252

/

A

27 000

/

172 878

0

172 878

ES

DWS

56789-

Squali di acque profonde

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX

0

0

3 039

N/A

3 039

/

A

/

/

4 559

4 559

/

ES

GFB

567-

Musdea bianca

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

588 000

828 030

842 467

101,74 %

14 437

/

/

/

/

14 437

14 437

/

ES

GFB

89-

Musdea bianca

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX

242 000

216 750

237 282

109,47 %

20 532

/

A

17 750

/

48 548

48 548

/

ES

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

22 685

N/A

22 685

/

/

/

/

22 685

22 685

/

ES

HAD

5BC6 A.

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa

/

2 840

18 933

666,65 %

16 093

/

A

12 540

/

36 680

36 680

/

ES

HAD

7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

/

0

3 075

N/A

3 075

/

A

/

/

4 613

4 613

/

ES

NEP

9/3411

Scampo

IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

55 000

33 690

24 403

72,43 %

– 5 918  (9)

/

/

19 000  (10)

/

13 082

13 082  (11)

/

ES

OTH

1N2AB.

Altre specie

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

26 744

N/A

26 744

/

/

/

/

26 744

26 744

/

ES

POK

56-14

Merluzzo carbonaro

VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

/

4 810

8 703

180,94 %

3 893

/

/

/

/

3 893

3 893

/

ES

RNG

5B67-

Granatiere

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

70 000

111 160

125 401

112,81 %

14 241

/

/

/

/

14 241

14 241

/

ES

SBR

678-

Occhialone

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

143 000

133 060

136 418

102,52 %

3 358

/

/

/

/

3 358

3 358

/

ES

SOL

8AB.

Sogliola

VIIIa e VIIIb

9 000

8 100

9 894

122,15 %

1 794

/

A+C

2 100

/

4 791

2 032

2 759

ES

SRX

89-C.

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

1 057 000

857 000

1 089 241

127,10 %

232 241

1,4

/

/

/

325 137

206 515

118 622

ES

USK

567EI.

Brosmio

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

26 000

15 770

15 762

99,95 %

– 8

/

/

58 770

/

58 762

0

58 762

ES

WHM

ATLANT

Marlin bianco

Oceano Atlantico

30 500

25 670

98 039

381,92 %

72 369

/

/

170

/

72 539

0

72 539

FR

SRX

07D.

Razze

Acque dell'Unione della zona VIId

602 000

627 000

698 414

111,39 %

71 414

/

/

/

/

71 414

71 414

/

FR

SRX

2AC4-C

Razze

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

33 000

36 000

48 212

133,92 %

12 212

/

/

/

/

12 212

12 212

/

IE

PLE

7HJK.

Passera di mare

VIIh, VIIj e VIIk

59 000

61 000

78 270

128,31 %

17 270

/

A

/

/

25 905

25 905

/

IE

SOL

07 A.

Sogliola

VIIa

41 000

42 000

43 107

102,64 %

1 107

/

/

/

/

1 107

1 107

/

IE

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

1 048 000

1 030 000

1 079 446

104,80 %

49 446

/

/

/

/

49 446

49 446

/

LT

GHL

N3LMNO

Ippoglosso nero

NAFO 3LMNO

22 000

0

0

N/A

0

/

/

46 000

/

46 000

46 000

/

LV

HER

03D.RG

Aringa

Sottodivisione 28.1

16 534 000

19 334 630

20 084 200

103,88 %

749 570

/

/

/

/

749 570

749 570

/

NL

HKE

3 A/BCD

Nasello

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

/

0

1 655

N/A

1 655

/

C

/

/

2 482

2 482

/

NL

RED

1N2AB.

Scorfani

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

2 798

N/A

2 798

/

/

/

/

2 798

2 798

/

PT

ANF

8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

436 000

664 000

676 302

101,85 %

12 302

/

/

/

/

12 302

12 302

/

PT

BFT

AE45WM

Tonno rosso

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

235 500

235 500

243 092

103,22 %

7 592

/

C

/

/

11 388

11 388

/

PT

HAD

1N2AB

Eglefino

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

26 816

N/A

26 816

/

/

/

344 950

371 766

371 766

/

PT

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

/

18 000

11 850

65,83 %

– 6 150

/

/

/

185 000

178 850

33 234

145 616

PT

SRX

89-C.

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

1 051 000

1 051 000

1 059 237

100,78 %

8 237

/

/

/

/

8 237

8 237

/

SE

COD

03AN.

Merluzzo bianco

Skagerrak

371 000

560 000

562 836

100,51 %

2 836

/

C

/

/

4 254

4 254

/

UK

DGS

15X14

Spinarolo/gattuccio

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

0

0

1 027

N/A

1 027

/

A

/

/

1 541

1 541

/

UK

GHL

514GRN

Ippoglosso nero

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

189 000

0

0

N/A

0

/

/

1 000

/

1 000

1 000

/

UK

HAD

5BC6 A.

Eglefino

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa

3 106 000

3 236 600

3 277 296

101,26 %

40 696

/

/

/

/

40 696

40 696

/

UK

MAC

2CX14-

Sgombro

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

179 471 000

275 119 000

279 250 206

101,50 %

4 131 206

/

/

/

/

4 131 206

4 131 206

/

UK

NOP

2A3A4.

Busbana norvegese

IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV

/

0

14 000

N/A

14 000

/

/

/

/

14 000

14 000

/

UK

PLE

7DE.

Passera di mare

VIId e VIIe

1 548 000

1 500 000

1 606 749

107,12 %

106 749

1,1

/

/

/

117 424

117 424

/

UK

SOL

7FG.

Sogliola

VIIf e VIIg

282 000

255 250

252 487

98,92 %

(– 2 763 ) (12)

/

/

1 950

/

1 950

1 950

/

UK

SRX

07D.

Razze

Acque dell'Unione della zona VIId

120 000

95 000

102 679

108,08 %

7 679

/

/

/

/

7 679

7 679

/

UK

WHB

24-N

Melù

Acque norvegesi delle zone II e IV

0

0

22 204

N/A

22 204

/

/

/

/

22 204

22 204

/

(1)   Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)   Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3)   Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(4)   La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2012, 2013 e 2014. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5)   Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2014 in conformità del regolamento (UE) n. 871/2014 a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

(6)   Quantitativi rimanenti relativi al superamento dei contingenti negli anni che precedono l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che non possono essere detratti da un altro stock.

(7)   Detrazioni da effettuare nel 2015 in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801.

(8)   Detrazioni da effettuare nel 2015 che potrebbero essere effettivamente applicate, tenuto conto del contingente disponibile il giorno di entrata in vigore del regolamento (EU) 2015/1801.

(9)   Un quantitativo di 3 369  kg non è più disponibile a causa della domanda di trasferimento presentata dalla Spagna in conformità del regolamento (CE) n. 847/96 e applicabile a seguito del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1170 della Commissione (GU L 189, 17.7.2015, pag. 2).

(10)   Su richiesta della Spagna, la compensazione dovuta nel 2013 è stata ripartita su un periodo di tre anni.

(11)   Il quantitative rimanente di 3 369  kg è detratto al massimo entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(12)   Questo quantitativo non è più disponibile a causa della domanda di trasferimento presentata dal Regno Unito in conformità del regolamento (CE) n. 847/96 e applicabile a seguito del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1170 della Commissione (GU L 189 del 17.7.2015, pag. 2).



( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

( 2 ) Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (GU L 313 del 22.11.2013, pag. 4).

( 4 ) Regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio, del 10 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 9 del 14.1.2014, pag. 4).

( 5 ) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

( 6 ) Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16).

( 7 ) Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).

( 8 ) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

( 9 ) Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 19 del 24.1.2015, pag. 8).

( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 della Commissione, dell'11 agosto 2014, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2014 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente (GU L 239 del 12.8.2014, pag. 14).

( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1360/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2014 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 per quanto riguarda gli importi da detrarre nei prossimi anni (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 106).

( 12 ) Regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 11).

( 13 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 62).

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