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Document 02015R0751-20150519

    Consolidated text: Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (Testo rilevante ai fini del SEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/751/2015-05-19

    2015R0751 — IT — 19.05.2015 — 000.002


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) 2015/751 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 29 aprile 2015

    relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 123 dell'19.5.2015, pag. 1)


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 169, 28.6.2016, pag.  19 (2015/751)




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) 2015/751 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 29 aprile 2015

    relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

    1.  Il presente regolamento stabilisce requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento basate su carta eseguite nell'Unione, quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono situati nell'Unione.

    2.  Il presente regolamento non si applica ai servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni:

    a) strumenti che permettono al detentore di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente o nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi in base ad un accordo commerciale diretto con un emittente professionale;

    b) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma molto limitata di beni o servizi;

    c) strumenti validi solo in un unico Stato membro forniti su richiesta di un'impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente.

    3.  Il capo II non si applica:

    a) alle operazioni tramite carte aziendali;

    b) ai prelievi presso i distributori automatici per il prelievo di contante (ATM) o presso gli sportelli di prestatori di servizi di pagamento; e

    c) alle operazioni tramite carte di pagamento emesse dagli schemi di carte di pagamento a tre parti.

    4.  L'articolo 7 non si applica agli schemi di carte di pagamento a tre parti.

    5.  Lo schema di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione o di convenzionamento di strumenti di pagamento basati su carta, o entrambi, o emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente, è considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti. Tuttavia, fino al 9 dicembre 2018, per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali, un tale schema di carte di pagamento a tre parti può essere esentato dagli obblighi di cui al capo II, a condizione che le operazioni di pagamento basate su carta effettuate in uno Stato membro nell'ambito di tale schema di carte di pagamento a tre parti non superino annualmente il 3 % del valore di tutte le operazioni di pagamento basate su carta effettuate in tale Stato membro.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    «soggetto convenzionatore (acquirer)» : prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta, che si traducono in un trasferimento di fondi al beneficiario;

    2)

    «emittente» : prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare le operazioni di pagamento basate su carta del pagatore;

    3)

    «consumatore» : persona fisica che nei contratti di servizi di pagamento contemplati dal presente regolamento agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

    4)

    «operazione tramite carta di debito» : operazione di pagamento basata su carta, ivi comprese quelle con carte prepagate che non sono operazioni tramite carte di credito;

    5)

    «operazione tramite carta di credito» : operazione di pagamento basata su carta in cui l'importo dell'operazione è addebitato totalmente o in parte al pagatore a una data specifica del mese di calendario precedentemente concordata, in conformità a una linea di credito prestabilita, con o senza interesse;

    6)

    «carta aziendale» : qualsiasi strumento di pagamento basato su carta emesso a favore di imprese o enti del settore pubblico o professionisti per uso limitato alle spese aziendali in cui i pagamenti effettuati con le carte in questione sono imputati direttamente al conto dell'impresa o dell'ente del settore pubblico o del professionista;

    7)

    «operazione di pagamento basata su carta» : servizio basato sull'infrastruttura e le regole commerciali di uno schema di carte di pagamento per effettuare un'operazione di pagamento tramite carta, dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici o software, se il risultato è un'operazione tramite carta di debito o di credito. Tra le operazioni di pagamento basate su carta non rientrano le operazioni basate su altri tipi di servizi di pagamento;

    8)

    «operazione di pagamento transfrontaliera» : operazione di pagamento basata su carta in cui l'emittente e il soggetto convenzionatore sono situati in Stati membri diversi o in cui lo strumento di pagamento basato su carta è emesso da un emittente situato in uno Stato membro diverso da quello del punto vendita;

    9)

    «operazione di pagamento nazionale» : qualsiasi operazione di pagamento basata su carta che non è un'operazione di pagamento transfrontaliera;

    10)

    «commissione interbancaria» : commissione applicata per ogni operazione direttamente o indirettamente, ad esempio mediante un terzo, tra l'emittente e il soggetto convenzionatore in relazione a un'operazione di pagamento basata su carta. La compensazione netta o altre forme concordate di remunerazione formano parte della commissione interbancaria;

    11)

    «compensazione netta» : l'importo totale netto dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi che un emittente riceve da uno schema di carte di pagamento, dal soggetto convenzionatore o da qualsiasi altro intermediario in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o ad attività correlate;

    12)

    «commissione per i servizi all'esercente» : commissione pagata dal beneficiario al soggetto convenzionatore in relazione a operazioni di pagamento basate su carta;

    13)

    «beneficiario» : persona fisica o giuridica che è destinataria prevista dei fondi che sono oggetto dell'operazione di pagamento;

    14)

    «pagatore» : una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento;

    15)

    «carta di pagamento» : una categoria di strumenti di pagamento che consente al pagatore di disporre un'operazione tramite carta di debito o carta di credito;

    16)

    «schema di carte di pagamento» : insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione per l'esecuzione di operazioni di pagamento basate su carta, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni, che includa specifici organi decisionali, organizzazioni o entità responsabili del funzionamento dello schema;

    17)

    «schema di carte di pagamento a quattro parti» : schema di carte di pagamento in cui le operazioni di pagamento basate su carta sono effettuate dal conto di pagamento del pagatore verso il conto di pagamento del beneficiario tramite l'intermediazione dello schema, dell'emittente (dal lato del pagatore) e del soggetto convenzionatore (dal lato del beneficiario);

    18)

    «schema di carte di pagamento a tre parti» : schema di carte di pagamento in cui lo schema stesso fornisce servizi di convenzionamento e di emissione e le operazioni di pagamento basate su carta sono effettuate dal conto di pagamento del pagatore al conto di pagamento del beneficiario nell'ambito dello schema. Lo schema di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione di strumenti di pagamento basati su carta o di convenzionamento di operazioni di pagamento basate su carta, o entrambi, o emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente, è considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti.

    19)

    «strumento di pagamento» : qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate per disporre un ordine di pagamento;

    20)

    «strumento di pagamento basato su carta» : qualsiasi strumento di pagamento, compresi carte, telefoni cellulari, computer e ogni altro dispositivo tecnologico contenenti l'applicazione di pagamento adatta, che consente al pagatore di disporre un'operazione di pagamento basata su carta che non sia un bonifico o un addebito diretto come definito all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 260/2012;

    21)

    «applicazione di pagamento» : software o equivalente caricato su un dispositivo che permette di disporre operazioni di pagamento basate su carta e che consente al pagatore di impartire ordini di pagamento;

    22)

    «conto di pagamento» : un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento utilizzato per l'esecuzione di operazioni di pagamento, anche tramite un conto specifico per la moneta elettronica, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 );

    23)

    «ordine di pagamento» : istruzione del pagatore al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un'operazione di pagamento;

    24)

    «prestatore di servizi di pagamento» : ogni persona fisica o giuridica autorizzata a fornire i servizi di pagamento elencati nell'allegato della direttiva 2007/64/CE o riconosciuta quale emittente di moneta elettronica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE. Il prestatore di servizi di pagamento può essere un emittente o un soggetto convenzionatore o entrambi;

    25)

    «utente di servizi di pagamento» : persona fisica o giuridica che usa un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;

    26)

    «operazione di pagamento» : l'azione, disposta dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario dei fondi da trasferire, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;

    27)

    «trattamento» (processing) : la prestazione di servizi di trattamento delle operazioni di pagamento in termini di azioni necessarie per l'esecuzione dell'ordine di pagamento tra il soggetto convenzionatore e l'emittente;

    28)

    «soggetto incaricato del trattamento dell'operazione» : persona fisica o giuridica che fornisce servizi di trattamento delle operazioni di pagamento;

    29)

    «punto vendita» :

    l'indirizzo dei locali dell'esercente in cui l'operazione di pagamento è disposta. Tuttavia:

    a) nel caso di vendite a distanza (ad esempio nel commercio elettronico), quali definite dall'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE, il punto vendita è l'indirizzo della sede commerciale fissa presso la quale l'esercente esercita la sua attività a prescindere dall'ubicazione del sito web o del server presso il quale l'operazione di pagamento è disposta;

    b) nel caso in cui l'esercente non disponga di una sede commerciale fissa, il punto vendita è l'indirizzo per il quale l'esercente detiene una licenza commerciale valida presso il quale l'operazione di pagamento è disposta;

    c) nel caso in cui l'esercente non disponga di una sede commerciale fissa né detenga una licenza commerciale valida, il punto vendita è l'indirizzo per la corrispondenza per il pagamento delle imposte relative alla sua attività di vendita presso il quale l'operazione di pagamento è disposta;

    30)

    «marchio di pagamento» : nome, termine, segno o combinazione di questi, in forma materiale o digitale, in grado di indicare lo schema di carte di pagamento nell'ambito del quale sono effettuate le operazioni di pagamento basate su carta;

    31)

    «multimarchio in co-badging» : inclusione di due o più marchi di pagamento o di due o più applicazioni di pagamento dello stesso marchio in uno stesso strumento di pagamento basato su carta;

    32)

    «multimarchio in co-branding» : inclusione di almeno un marchio di pagamento e di almeno un marchio non riferito a uno strumento di pagamento in uno stesso strumento di pagamento basato su carta;

    33)

    «carta di debito» : una categoria di strumenti di pagamento che consente al pagatore di disporre un'operazione tramite carta di debito ad eccezione di quelle con carte prepagate;

    34)

    «carta di credito» : una categoria di strumenti di pagamento che consente al pagatore di disporre un'operazione tramite carta di credito;

    35)

    «carta prepagata» : una categoria di strumenti di pagamento su cui è caricata moneta elettronica, quale definita all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE.



    CAPO II

    COMMISSIONI INTERBANCARIE

    Articolo 3

    Commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori

    1.  I prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per qualsiasi operazione tramite carta di debito una commissione interbancaria per ogni operazione superiore allo 0,2 % del valore dell'operazione.

    2.  Per le operazioni nazionali tramite carta di debito gli Stati membri possono:

    a) definire un massimale per operazione sulle commissioni interbancarie a percentuale inferiore a quello di cui al paragrafo 1 e possono imporre un importo massimo fisso di commissione quale limite all'importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile; o

    b) consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare una commissione interbancaria per operazione non superiore a 0,05 EUR, o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale alla data dell'8 giugno 2015, che deve essere rivisto ogni cinque anni o ogniqualvolta vi sia una variazione significativa dei tassi di cambio. Tale commissione interbancaria per operazione può anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 %, a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali tramite carta di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.

    3.  Fino al 9 dicembre 2020, per quanto riguarda le operazioni nazionali tramite carta di debito, gli Stati membri possono consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento. Gli Stati membri possono stabilire un massimale medio ponderato sulle commissioni interbancarie inferiore applicabile a tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito.

    ▼C1

    4.  I valori annui di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati su base annua, a partire dal 1o gennaio e fino al 31 dicembre, e si applicano a decorrere dal 1o aprile dell'anno successivo. Il periodo di riferimento per il primo calcolo di detto valore ha inizio quindici mesi di calendario prima della data di applicazione dei paragrafi 2 e 3 e si conclude tre mesi di calendario prima di tale data.

    5.  Le autorità competenti di cui all'articolo 13 impongono, con richiesta scritta, agli schemi di carte di pagamento e/o ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Tali informazioni sono trasmesse all'autorità competente prima del 1o marzo dell'anno successivo al periodo di riferimento di cui al paragrafo 4, prima frase. Ogni altra informazione che sia utile per consentire alle autorità competenti di verificare il rispetto delle disposizioni del presente capo è trasmessa alle autorità competenti su loro richiesta scritta, entro i termini da esse stabiliti. Le autorità competenti possono esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente.

    ▼B

    Articolo 4

    Commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di credito a uso dei consumatori

    I prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono una commissione interbancaria per operazione superiore allo 0,3 % del valore dell'operazione per ogni operazione tramite carta di credito. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito gli Stati membri possono stabilire un massimale per operazione sulle commissione interbancarie inferiore.

    Articolo 5

    Divieto di elusione

    Ai fini dell'applicazione dei massimali di cui agli articoli 3 e 4, ogni remunerazione concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria, che un emittente riceve dallo schema di carte di pagamento, da un soggetto convenzionatore o da qualunque altro intermediario in relazione alle operazioni di pagamento o ad attività correlate è considerata parte della commissione interbancaria.



    CAPO III

    REGOLE COMMERCIALI

    Articolo 6

    Licenza

    1.  Negli accordi di licenza o nelle regole degli schemi delle carte di pagamento per l'emissione di carte di pagamento o per il convenzionamento delle operazioni di pagamento basate su carta sono vietate restrizioni territoriali nell'Unione e regole aventi effetto equivalente.

    2.  Negli accordi di licenza o nelle regole degli schemi di carte di pagamento per l'emissione di carte di pagamento o il convenzionamento di operazioni di pagamento basate su carta sono vietati requisiti e obblighi per l'ottenimento della licenza o dell'autorizzazione specifica per paese al fine di operare a livello transfrontaliero e le regole aventi effetto equivalente.

    Articolo 7

    Separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni

    1.  Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni:

    a) sono indipendenti sotto i profili contabile, organizzativo e decisionale;

    b) non offrono tariffe per attività dello schema di carte di pagamento o di trattamento delle operazioni in forma aggregata e non attuano sovvenzioni incrociate di tali attività;

    c) non operano in alcun modo discriminazioni tra le proprie controllate o i propri azionisti, da un lato, e gli utenti delle carte di pagamento e altre controparti contrattuali, dall'altro, e in particolare non condizionano in nessun modo la fornitura di un qualsiasi servizio da essi offerto all'accettazione da parte delle loro controparti contrattuali di un qualsiasi altro servizio da essi offerto.

    2.  L'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicata la sede legale dello schema può chiedere a uno schema di carte di pagamento di fornire una relazione indipendente in cui si conferma la sua conformità al paragrafo 1.

    3.  Gli schemi di carte di pagamento prevedono la possibilità che i messaggi di autorizzazione e di compensazione relativi alle singole operazioni di pagamento basate su carta siano distinti e trattati da soggetti incaricati del trattamento diversi.

    4.  Sono vietate le discriminazioni territoriali nelle regole in materia di trattamento applicate dagli schemi di carte di pagamento.

    5.  I soggetti incaricati del trattamento delle operazioni nell'Unione assicurano l'interoperabilità tecnica del loro sistema con altri sistemi di soggetti incaricati del trattamento nell'Unione mediante l'uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione. Inoltre, gli schemi di carte di pagamento non adottano né applicano regole commerciali che limitano l'interoperabilità tra soggetti incaricati del trattamento nell'Unione.

    6.  L'autorità bancaria europea (ABE), previa consultazione di un gruppo consultivo di esperti di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ), può mettere a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui siano stabiliti i requisiti che gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento devono rispettare per assicurare l'applicazione del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

    L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 9 dicembre 2015.

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 8

    Multimarchio in co-badging e scelta del marchio di pagamento o dell'applicazione di pagamento

    1.  Sono vietate le regole dello schema di carte di pagamento e le clausole dei contratti di licenza, o misure aventi effetto equivalente, che impediscono ad un emittente di riunire in co-badging uno o più marchi di strumenti di pagamento o applicazioni di pagamento su di uno strumento di pagamento basato su carta o che creano ostacoli in tal senso.

    2.  Quando stipula un contratto con un prestatore di servizi di pagamento, il consumatore può chiedere di avere due o più marchi di pagamento diversi sullo strumento di pagamento basato su carta, purché il prestatore di servizi di pagamento offra un siffatto servizio. Prima della firma del contratto, il prestatore di servizi di pagamento fornisce in tempo utile al consumatore informazioni chiare e obiettive su tutti i marchi di strumenti di pagamento disponibili e sulle loro caratteristiche, compresi funzionalità, costi e sicurezza.

    3.  Il diverso trattamento dei soggetti emittenti e dei soggetti convenzionatori nelle regole dello schema e nelle clausole dei contratti di licenza per quanto riguarda la possibilità di riunire in co-badging diversi marchi di strumenti di pagamento o diverse applicazioni di pagamento su uno strumento di pagamento basato su carta è giustificato da ragioni oggettive e non discriminatorie.

    4.  Gli schemi di carte di pagamento non impongono obblighi di segnalazione, obblighi di pagare commissioni o obblighi analoghi aventi lo stesso oggetto o effetto a carico dei prestatori di servizi di pagamento emittenti e convenzionatori per le operazioni effettuate con qualsiasi dispositivo sul quale sia presente il loro marchio di pagamento in relazione alle operazioni per le quali lo schema non è utilizzato.

    5.  I principi di indirizzamento o misure equivalenti intesi a dirigere le operazioni attraverso uno specifico canale o processo e le norme e i requisiti tecnici e di sicurezza relativi al trattamento di due o più marchi di strumenti di pagamento e applicazioni di pagamento su uno strumento di pagamento basato su carta sono non discriminatori e applicati in modo non discriminatorio.

    6.  Gli schemi di carte di pagamento, i soggetti emittenti, i soggetti convenzionatori, i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni e gli altri prestatori di servizi tecnici non inseriscono sullo strumento di pagamento o nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita meccanismi, software o dispositivi automatici che limitano la scelta del marchio di pagamento o dell'applicazione di pagamento, o entrambi, da parte del pagatore o del beneficiario che utilizzano uno strumento di pagamento multimarchio in co-badging.

    I beneficiari si riservano la facoltà di installare meccanismi automatici nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita che effettuano una selezione prioritaria di un particolare marchio di pagamento o applicazione di pagamento ma i beneficiari non impediscono al pagatore di modificare una tale automatica selezione prioritaria per le categorie di carte o dei relativi strumenti di pagamento accettati dal beneficiario.

    Articolo 9

    Applicazione di commissioni differenziate

    1.  Ogni soggetto convenzionatore offre e applica al suo beneficiario commissioni per i servizi all'esercente differenziate per le diverse categorie e i diversi marchi di carte di pagamento con livelli diversi di commissioni interbancarie, a meno che i beneficiari chiedano per iscritto ai soggetti convenzionatori di applicare commissioni per i servizi all'esercente non differenziate.

    2.  I soggetti convenzionatori includono nei loro accordi con i beneficiari informazioni differenziate sull'importo delle commissioni sul servizio all'esercente, delle commissioni interbancarie e delle commissioni dello schema applicabili ad ogni categoria e marchio di carte di pagamento, a meno che i beneficiari formulino successivamente una diversa richiesta per iscritto.

    Articolo 10

    Regole in materia di obbligo di accettare tutte le carte di uno schema

    1.  Gli schemi di carte di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non applicano regole che obblighino i beneficiari che accettano uno strumento di pagamento basato su carta emesso da un emittente ad accettare anche altri strumenti di pagamento basati su carta emessi nell'ambito dello stesso schema di carte di pagamento.

    2.  Il paragrafo 1 non si applica agli strumenti di pagamento basati su carta ad uso dei consumatori dello stesso marchio e della stessa categoria di carte prepagate, di carte di debito o di carte di credito soggette a commissioni interbancarie di cui al capo II del presente regolamento.

    3.  Il paragrafo 1 lascia impregiudicata ►C1  la possibilità per gli schemi di carte di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento ◄ di prevedere che le carte non possano essere rifiutate sulla base dell'identità dell'emittente o del titolare della carta.

    4.  I beneficiari che decidono di non accettare tutte le carte o gli altri strumenti di pagamento di uno schema di carte di pagamento ne informano i consumatori in modo chiaro e inequivocabile, informandoli contestualmente delle carte di pagamento e degli altri strumenti di pagamento dello schema di carte di pagamento che accettano. Tali informazioni sono affisse in bella vista all'ingresso del negozio e alla cassa.

    In caso di vendite a distanza, le informazioni figurano sul sito web o su altro dispositivo elettronico o mobile a disposizione del beneficiario. Le informazioni sono comunicate in tempo utile al pagatore prima che quest'ultimo concluda un contratto di acquisto con il beneficiario

    5.  Gli emittenti assicurano che i loro strumenti di pagamento siano identificabili per via elettronica e, in caso di strumenti di pagamento basati su carta di nuova emissione, anche in modo visibile, in modo da consentire ai beneficiari e ai pagatori di individuare in maniera inequivocabile il marchio e la categoria di carta prepagata, di carta di debito, di carta di credito o di carta aziendale scelti dal pagatore.

    Articolo 11

    Norme in materia di orientamento

    1.  Sono vietate le clausole nei contratti di licenza, nelle regole del circuito applicate dagli schemi di carte di pagamento e negli accordi conclusi tra i soggetti convenzionatori di carte e i beneficiari che impediscono a questi ultimi di orientare i consumatori verso l'uso di un qualsiasi strumento di pagamento preferito dal beneficiario. Il divieto si applica altresì alle regole che vietano ai beneficiari di riservare agli strumenti di pagamento basati su carta di un dato schema di carte di pagamento un trattamento più o meno favorevole rispetto ad altri.

    2.  Sono vietate le clausole nei contratti di licenza, nelle regole dello schema applicate dagli schemi di carte di pagamento e negli accordi conclusi tra i soggetti convenzionatori di carte e i beneficiari che impediscono a questi ultimi di informare i pagatori sulle commissioni interbancarie e sulle commissioni per i servizi all'esercente.

    3.  I paragrafi 1 e 2 del presente articolo lasciano impregiudicate le norme in materia di spese, riduzioni o altri meccanismi di orientamento di cui alla direttiva 2007/64/CE e alla direttiva 2011/83/UE.

    Articolo 12

    Informazioni al beneficiario in merito ad ogni singola operazione di pagamento basata su carta

    1.  Dopo l'esecuzione di ogni singola operazione di pagamento basata su carta, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest'ultimo le seguenti informazioni:

    a) il riferimento che consente al beneficiario di identificare l'operazione di pagamento basata su carta;

    b) l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;

    c) l'importo delle eventuali spese per l'operazione di pagamento basata su carta, con indicazione distinta della commissione per i servizi all'esercente e dell'importo della commissione interbancaria.

    Con il consenso previo ed esplicito del beneficiario le informazioni di cui al primo comma possono essere aggregate per marchio, applicazione e categoria di strumento di pagamento e per tasso di commissione interbancaria applicabile all'operazione.

    2.  Il contratto tra soggetto convenzionatore e beneficiario può includere una disposizione secondo cui le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, devono essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al beneficiario di conservare e riprodurre le informazioni immutate.



    CAPO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 13

    Autorità competenti

    1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, a cui siano attribuiti poteri di indagine e di controllo.

    2.  Gli Stati membri possono designare come autorità competenti organismi già esistenti.

    3.  Gli Stati membri possono designare una o più autorità competenti.

    ►C1  4.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali autorità competenti entro il 9 giugno 2016. ◄ Essi informano immediatamente la Commissione di ogni cambiamento ulteriore relativo alle autorità.

    5.  Le autorità competenti designate di cui al paragrafo 1 sono dotate di risorse adeguate per l'esercizio delle loro funzioni.

    6.  Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino efficacemente la conformità con il presente regolamento, anche per contrastare tentativi di elusione del presente regolamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento, e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale conformità.

    Articolo 14

    Sanzioni

    1.  Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione.

    2.  Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 9 giugno 2016 e notificano senza indugio alla stessa eventuali modifiche successive.

    Articolo 15

    Risoluzione delle controversie, procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso

    1.  Gli Stati membri garantiscono e promuovono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci o adottano misure equivalenti per la risoluzione delle controversie relative al presente regolamento che insorgano tra i beneficiari e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine, gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi. Gli organismi sono indipendenti dalle parti.

    2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali organismi entro il 9 giugno 2017. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni successivo cambiamento relativo a tali organismi.

    Articolo 16

    Carte universali

    1.  Ai fini del presente regolamento, per quanto riguarda le operazioni di pagamento nazionali che non sono distinguibili come operazioni tramite carta di debito o carta di credito da parte dello schema di carte di pagamento, si applicano le disposizioni relative alle carte di debito o alle operazioni tramite carta di debito.

    2.  In deroga al paragrafo 1, fino al 9 dicembre 2016 gli Stati membri possono stabilire una quota non superiore al 30 % delle operazioni nazionali di pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo considerate equivalenti alle operazioni tramite carta di credito cui si applica il massimale sulle commissioni interbancarie stabilito all'articolo 4.

    Articolo 17

    Clausola di revisione

    Entro il 9 giugno 2019, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione della Commissione valuta in particolare l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e i meccanismi di orientamento, quali le spese, tenendo conto dell'uso e dei costi dei vari mezzi di pagamento e del livello di ingresso sul mercato di nuovi operatori, di nuove tecnologie e di modelli commerciali innovativi. Nella valutazione si esamina in particolare:

    ▼C1

    a) gli sviluppi in ordine alle commissioni per i pagatori;

    ▼B

    b) il livello di concorrenza tra i prestatori e gli schemi di carte di pagamento;

    c) gli effetti sui costi per il pagatore e il beneficiario;

    d) la misura in cui gli esercenti hanno trasferito il beneficio della riduzione delle commissioni interbancarie;

    e) i requisiti tecnici e le loro implicazioni per tutti i soggetti coinvolti;

    f) gli effetti delle carte multimarchio in co-badging sulla facilità di utilizzo, in particolare per le persone più anziane e gli altri utenti vulnerabili;

    g) gli effetti sul mercato dell'esclusione delle carte aziendali dal capo II, mediante un confronto tra la situazione negli Stati membri in cui le maggiorazioni sono vietate e quelli in cui sono permesse;

    h) gli effetti sul mercato delle disposizioni speciali per le commissioni interbancarie sulle operazioni nazionali tramite carta di debito;

    i) gli sviluppi nel convenzionamento transfrontaliero e i relativi effetti sul mercato unico, mediante un confronto tra le carte con massimali sulle commissioni e le carte senza massimali, per valutare la possibilità di chiarire quale commissione interbancaria si applica al convenzionamento transfrontaliero;

    j) l'applicazione pratica delle norme relative alla separazione tra schema di carte di pagamento e trattamento e l'esigenza di rivalutare la separazione giuridica;

    k) l'eventuale necessità, a seconda degli effetti dell'articolo 3, paragrafo 1, sul valore effettivo delle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito di valore medio e alto, di rivedere detto paragrafo stabilendo che il massimale debba essere limitato all'importo inferiore tra 0,07 EUR e lo 0,2 % del valore dell'operazione.

    La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che può contenere una proposta di modifica del massimale sulle commissioni interbancarie.

    Articolo 18

    Entrata in vigore

    1.  Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.  Esso si applica a decorrere dall'8 giugno 2015, ad eccezione degli articoli 3, 4,6 e 12 che si applicano a decorrere dal 9 dicembre 2015, e degli articoli 7, 8, 9 e 10, che si applicano a decorrere dal 9 giugno 2016.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



    ( 1 ) GU C 193 del 24.6.2014, pag. 2.

    ( 2 ) GU C 170 del 5.6.2014, pag. 78.

    ( 3 ) Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 aprile 2015.

    ( 4 ) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

    ( 5 ) Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

    ( 6 ) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

    ( 7 ) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

    ( 8 ) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

    ( 9 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

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