Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R0735-20190709

    Consolidated text: Regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan e che abroga il regolamento (UE) n. 748/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/735/2019-07-09

    02015R0735 — IT — 09.07.2019 — 006.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) 2015/735 DEL CONSIGLIO

    del 7 maggio 2015

    concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan e che abroga il regolamento (UE) n. 748/2014

    (GU L 117 dell'8.5.2015, pag. 13)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1112 DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2015

      L 182

    2

    10.7.2015

    ►M2

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/402 DEL CONSIGLIO del 7 marzo 2017

      L 63

    7

    9.3.2017

    ►M3

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/164 DEL CONSIGLIO del 2 febbraio 2018

      L 31

    1

    3.2.2018

    ►M4

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1115 DEL CONSIGLIO del 10 agosto 2018

      L 204

    1

    13.8.2018

    ►M5

    REGOLAMENTO (UE) 2018/1116 DEL CONSIGLIO del 10 agosto 2018

      L 204

    6

    13.8.2018

    ►M6

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1934 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 2018

      L 314

    11

    11.12.2018

    ►M7

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2019

      L 182

    33

    8.7.2019


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 146, 11.6.2015, pag.  30 (2015/735)




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) 2015/735 DEL CONSIGLIO

    del 7 maggio 2015

    concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan e che abroga il regolamento (UE) n. 748/2014



    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    «servizi di intermediazione» :

    i) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, da un paese terzo a qualsiasi altro paese terzo, o

    ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie, o di servizi finanziari e tecnici, ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

    b)

    «richiesta» :

    qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all'esecuzione di un contratto o di una transazione, e in particolare:

    i) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

    ii) una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

    iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

    iv) una domanda riconvenzionale;

    v) una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;

    c)

    «contratto o transazione» : qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;

    d)

    «autorità competenti» : le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato III;

    e)

    «risorse economiche» : le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

    f)

    «congelamento di risorse economiche» : il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

    g)

    «congelamento di fondi» : il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

    h)

    «fondi» :

    tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma non limitati a:

    i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

    ii) depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;

    iii) titoli e prestiti obbligazionari negoziati a livello pubblico e privato, comprese azioni, certificati azionari, obbligazioni, pagherò, warrant, obbligazioni ipotecarie e contratti finanziari derivati;

    iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

    v) credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

    vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione, e

    vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

    i)

    «assistenza tecnica» : qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

    j)

    «territorio dell'Unione» : i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

    ▼M5

    Articolo 2

    È vietato fornire:

    1) assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ad attività militari o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan;

    2) finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi correlati, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan;

    3) assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione connessi alla fornitura di personale mercenario armato in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan.

    Articolo 3

    I divieti di cui all'articolo 2 non si applicano alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, assistenza tecnica e servizi di intermediazione in relazione:

    a) agli armamenti e al materiale connesso destinati esclusivamente al sostegno del personale dell'ONU, comprese la missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan (UNMISS) e la forza di sicurezza interinale dell'ONU per Abyei (UNISFA), o ad uso di quest'ultimo;

    b) all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, esportato temporaneamente in Sud Sudan da personale dell'ONU, rappresentanti dei mass media, operatori umanitari o dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale.

    Articolo 4

    1.  In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, assistenza tecnica e servizi di intermediazione in relazione:

    a) ad attrezzature militari non letali destinate unicamente a un uso umanitario o protettivo, purché lo Stato membro abbia informato preventivamente il comitato per le sanzioni conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 6 dell'UNSCR 2428 (2018);

    b) ad armamenti e materiale connesso esportati temporaneamente in Sud Sudan dalle forze di uno Stato che agisce, in conformità del diritto internazionale, esclusivamente e direttamente per agevolare la protezione o l'evacuazione dei suoi cittadini e di coloro per i quali ha responsabilità consolare in Sud Sudan, purché lo Stato membro informi il comitato per le sanzioni conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 6 dell'UNSCR 2428 (2018);

    c) ad armamenti e materiale connesso alla - o a sostegno della - task force regionale dell'Unione africana, destinati esclusivamente ad operazioni regionali di contrasto all'Esercito di resistenza del Signore, purché lo Stato membro abbia informato preventivamente il comitato per le sanzioni conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 6 dell'UNSCR 2428 (2018);

    d) ad armamenti e materiale connesso destinati esclusivamente a sostenere l'attuazione delle condizioni dell'accordo di pace, purché lo Stato membro abbia ottenuto l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 6 dell'UNSCR 2428 (2018);

    e) ad altre vendite o forniture di armamenti e materiale connesso, o alla fornitura di assistenza o personale, purché lo Stato membro abbia ottenuto l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 6 dell'UNSCR 2428 (2018).

    2.  Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

    ▼B

    Articolo 5

    ▼M5

    1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU istituito a norma del paragrafo 16 dell'UNSCR 2206 (2015) («comitato per le sanzioni») come responsabili o complici di azioni o politiche tali da minacciare la pace, la sicurezza o la stabilità in Sud Sudan o che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche, in conformità dei paragrafi 6, 7, 8 e 12 dell'UNSCR 2206 (2015) e del paragrafo 14 dell'UNSCR 2428 (2018).

    ▼B

    2.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato II. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 6, lettera b), della decisione (PESC) 2015/740, come responsabili degli ostacoli al processo politico in Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, le persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Sud Sudan e le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi a essi associati.

    3.  È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati negli allegati I e II, o destinarli a loro vantaggio.

    Articolo 6

    In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché:

    a) l'autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono:

    i) necessari per soddisfare le necessità di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

    ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

    iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

    e

    b) lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni dell'accertamento di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione.

    Articolo 7

    In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché:

    a) l'autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie;

    b) lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni dell'accertamento e il comitato per le sanzioni l'abbia approvato.

    Articolo 8

    1.  In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

    a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato II e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

    b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

    d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

    2.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

    Articolo 9

    In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

    a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data di adozione dell'UNSCR 2206 (2015) o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa prima di tale data;

    b) i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

    c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o negli allegati I o II;

    d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato;

    e) lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato per le sanzioni.

    Articolo 10

    1.  In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

    a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nell'elenco dell'allegato II, oppure di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa in uno Stato membro o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

    b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

    c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato I o II;

    d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

    2.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

    Articolo 11

    In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del comitato per le sanzioni, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

    a) i fondi o le risorse economiche devono essere usati per un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I;

    b) il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 3;

    c) lo Stato membro interessato ha informato il comitato per le sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi.

    Articolo 12

    1.  In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato II, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

    a) i fondi o le risorse economiche devono essere usati per un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II;

    b) il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 3.

    2.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

    Articolo 13

    1.  L'articolo 5, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano senza indugio le autorità competenti in merito a tali operazioni.

    2.  Purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, l'articolo 5, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a) interessi o altri profitti dovuti su tali conti; o

    b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono stati inseriti nell'allegato I o II.

    3.  Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato II, l'articolo 5, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

    Articolo 14

    1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

    a) a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 5, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

    b) a collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

    2.  Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

    3.  Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

    Articolo 15

    È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui agli articoli 2 e 5.

    Articolo 16

    1.  Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

    2.  Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

    Articolo 17

    1.  Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

    a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I o II;

    b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità o organismi di cui alla lettera a).

    2.  In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.

    3.  Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

    Articolo 18

    1.  La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:

    a) i fondi congelati a norma dell'articolo 5 e le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 3 e degli articoli da 6 a 12;

    b) problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

    2.  Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

    Articolo 19

    La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

    Articolo 20

    1.  Qualora il Consiglio di sicurezza dell'ONU o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo e abbia fornito motivazioni della designazione, il Consiglio inserisce nell'allegato I tale persona fisica o giuridica, entità o organismo. Il Consiglio trasmette la sua decisione e la motivazione alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.

    2.  Qualora siano avanzate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo.

    3.  Qualora l'ONU decida di espungere dall'elenco una persona, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona, di un'entità o di un organismo ivi elencati, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.

    Articolo 21

    L'allegato I contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in questione. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del comitato delle sanzioni.

    Articolo 22

    1.  Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, il Consiglio modifica l'allegato II di conseguenza.

    2.  Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni.

    3.  Qualora siano avanzate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di conseguenza.

    4.  L'elenco di cui all'allegato II è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.

    Articolo 23

    1.  L'allegato II indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.

    2.  L'allegato II include, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

    Articolo 24

    1.  Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.  Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

    Articolo 25

    1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato III. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato III.

    2.  Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di qualsiasi successiva modifica.

    3.  Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato III.

    Articolo 26

    Il presente regolamento si applica:

    a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

    b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

    d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

    e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

    ▼C1

    Articolo 27

    Il regolamento (UE) N. 748/2014 è abrogato.

    Articolo 28

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ▼B

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

    ▼M1




    ALLEGATO I

    ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

    ▼M2

    A.    PERSONE

    ▼M6

    1.    Gabriel JOK RIAK MAKOL [alias: a) Gabriel Jok b) Jok Riak c) Jock Riak]

    Titolo: Tenente generale

    Designazione: a) ex comandante del settore uno dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLA); b) Capo delle forze di difesa

    Data di nascita: 1o gennaio 1966

    Luogo di nascita: Bor, Sudan/Sud Sudan

    Cittadinanza: Sud Sudan

    Passaporto n.: D00008623, Sud Sudan

    Numero di identificazione nazionale: M6600000258472

    Indirizzo: a) Stato dell'Unità, Sud Sudan b) Wau, Bahr El Ghazal Occidentale, Sud Sudan

    Data della designazione ONU: 1o luglio 2015

    Altre informazioni: nominato Capo delle forze di difesa il 2 maggio 2018. Comandante del settore uno dell'SPLA, operante principalmente nello Stato dell'Unità, dal gennaio 2013. In quanto comandante del settore uno dell'SPLA, ha esteso o prolungato il conflitto in Sud Sudan violando l'accordo sulla cessazione delle ostilità. L'SPLA, entità militare sud-sudanese, ha condotto attività che hanno prolungato il conflitto in Sud Sudan, comprese le violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del gennaio 2014 e dell'accordo per una soluzione della crisi in Sud Sudan del 9 maggio 2014, che rappresentava un impegno rinnovato al rispetto dell'accordo sulla cessazione delle ostilità, e ha ostacolato le attività del meccanismo di monitoraggio e verifica dell'IGAD. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879060

    Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Gabriel Jok Riak è stato inserito nell'elenco il 1o luglio 2015 a norma del punto 7, lettere a) e f), e del punto 8 della risoluzione 2206 (2015) per i seguenti motivi: «attività o politiche aventi lo scopo o l'effetto di estendere o prolungare il conflitto in Sud Sudan o ostacolare la riconciliazione, i colloqui o i processi di pace, comprese le violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità»; «ostacolo alle attività delle missioni internazionali di mantenimento della pace, diplomatiche o umanitarie in Sud Sudan, comprese quelle del meccanismo di monitoraggio e verifica dell'IGAD, ovvero alla fornitura o alla distribuzione dell'aiuto umanitario, o all'accesso allo stesso»; nonché in quanto responsabile «di entità, compresi governo sud-sudanese, partito di opposizione, milizia o altro gruppo, che hanno commesso, o i cui membri hanno commesso, le attività descritte ai punti 6 e 7».

    Gabriel Jok Riak è il comandante del settore uno dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLA), entità militare sud-sudanese che ha condotto attività che hanno prolungato il conflitto in Sud Sudan, comprese le violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del gennaio 2014 e dell'accordo per una soluzione della crisi in Sud Sudan del 9 maggio 2014 (accordo di maggio), che rappresentava un impegno rinnovato al rispetto dell'accordo sulla cessazione delle ostilità.

    Jok Riak è stato comandante del settore uno dell'SPLA, operante principalmente nello Stato dell'Unità, dal gennaio 2013. La terza, quarta e quinta divisione dell'SPLA fanno capo al settore uno e al comandante dello stesso, Jok Riak.

    Jok Riak e le forze dei settori uno e tre sotto il suo comando generale hanno condotto una serie di attività, precisate in appresso, in violazione degli impegni assunti nel gennaio 2014 nel quadro dell'accordo sulla cessazione delle ostilità, di porre fine a ogni azione militare diretta contro le forze di opposizione nonché ad altre azioni provocatorie, di bloccare le forze nelle loro attuali posizioni e di astenersi da attività quali movimento delle forze o rifornimento di munizioni che potrebbero portare a un confronto militare.

    Le forze dell'SPLA sotto il comando generale di Jok Riak hanno violato varie volte l'accordo sulla cessazione delle ostilità con veri e propri atti di ostilità.

    Il 10 gennaio 2014, una forza dell'SPLA sotto il comando generale del comandante del settore uno, Jok Riak, ha conquistato Bentiu, precedentemente sotto il controllo dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese all'opposizione (SPLM-IO) dal 20 dicembre 2013. La terza divisione dell'SPLA ha teso un agguato e bombardato combattenti dell'SPLM-IO nei pressi di Leer poco dopo la firma dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del gennaio 2014 e ha conquistato Mayom a metà aprile 2014, uccidendo più di 300 uomini dell'SPLM-IO.

    Il 4 maggio 2014, una forza dell'SPLA sotto il comando di Jok Riak ha riconquistato Bentiu. Un portavoce dell'SPLA annunciava alla televisione di Stato a Juba che le forze governative sotto il comando di Jok Riak avevano riconquistato Bentiu alle quattro del pomeriggio, aggiungendo che avevano partecipato all'operazione la terza divisione e una task force speciale dell'SPLA. Ad alcune ore dall'annuncio dell'accordo di maggio, le forze della terza e quarta divisione dell'SPLA attaccavano e respingevano i combattenti dell'opposizione, che avevano precedentemente attaccato posizioni dell'SPLA nei pressi di Bentiu e nelle regioni petrolifere settentrionali del Sud Sudan.

    Inoltre, dopo la firma dell'accordo di maggio, truppe della terza divisione dell'SPLA hanno riconquistato Wang Kai e il comandante della divisione, Santino Deng Wol, ha autorizzato le sue forze a uccidere chiunque fosse armato o si nascondesse nelle case, ordinando loro di incendiare le case in cui si trovavano forze dell'opposizione.

    Alla fine di aprile e nel maggio 2015 le forze del settore uno dell'SPLA comandate da Jok Riak hanno condotto un'offensiva militare su vasta scala contro le forze dell'opposizione nello Stato dell'Unità dallo Stato dei Laghi.

    In violazione dei termini dell'accordo sulla cessazione delle ostilità illustrato sopra, Jok Riak avrebbe cercato di far riparare e adattare carri armati per utilizzarli contro le forze dell'opposizione all'inizio di settembre 2014. Alla fine di ottobre 2014, almeno 7 000  uomini e armi pesanti della terza e della quinta divisione dell'SPLA sono stati riassegnati per rafforzare la quarta divisione vittima di un attacco dell'opposizione nei pressi di Bentiu. Nel novembre 2014 l'SPLA ha posto sotto la responsabilità del settore uno armi e materiale militare nuovi, compresi veicoli corazzati da trasporto truppa, elicotteri, pezzi di artiglieria e munizioni, probabilmente per prepararsi a combattere contro l'opposizione. All'inizio di febbraio 2015 Jok Riak avrebbe ordinato di inviare a Bentiu veicoli corazzati da trasporto truppa, probabilmente per rispondere a recenti agguati dell'opposizione.

    Successivamente all'offensiva di aprile e maggio 2015 nello Stato dell'Unità, il settore uno dell'SPLA ha negato le richieste del team di monitoraggio e verifica dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD-MVM) a Bentiu di indagare su tale violazione dell'accordo sulla cessazione delle ostilità, negando così all'IGAD-MVM la libertà di movimento per svolgere il suo mandato.

    Inoltre, nell'aprile 2014 Jok Riak ha prolungato il conflitto in Sud Sudan in quanto avrebbe aiutato ad armare e mobilitare ben 1 000  giovani di etnia Dinka ad integrazione delle forze tradizionali dell'SPLA.

    ▼M2

    2.    Simon Gatewech DUAL [alias: a) Simon Gatwich Dual b) Simon Getwech Dual c) Simon Gatwec Duel d) Simon Gatweach e) Simon Gatwick f) Simon Gatwech g) Simon Garwich h) General Gaduel i) Dhual]

    Titolo: Maggiore Generale

    Designazione: capo di Stato maggiore, SPLA all'opposizione

    Data di nascita: 1953

    Luogo di nascita: a) Akobo, Stato di Jonglei, Sudan/Sud Sudan b) contea di Uror, Stato di Jonglei, Sudan/Sud Sudan

    Indirizzo: Stato di Jonglei, Sudan/Sud Sudan

    Data della designazione ONU: 1o luglio 2015

    Altre informazioni: È capo di Stato maggiore dell'SPLM-IO ed è stato precedentemente comandante delle forze di opposizione nello Stato di Jonglei. All'inizio di febbraio 2015 le sue forze hanno condotto attacchi nello Stato di Jonglei e dal marzo 2015 ha attentato alla pace nello Stato di Jonglei attraverso attacchi contro la popolazione civile. Fotografia disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879066.

    Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Simon Gatwech Dual è stato inserito nell'elenco il 1o luglio 2015 a norma del punto 6, del punto 7, lettere a) e d), e del punto 8 della risoluzione 2206 (2015) per i seguenti motivi: responsabile o complice di attività o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Sud Sudan o coinvolto, direttamente o indirettamente, in tali attività o politiche; attività o politiche aventi lo scopo o l'effetto di estendere o prolungare il conflitto in Sud Sudan o ostacolare la riconciliazione, i colloqui o i processi di pace, comprese violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità; attacchi contro civili, in particolare donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio, o commettendo atti che costituiscono gravi abusi o violazioni dei diritti umani o una violazione del diritto internazionale umanitario; e in quanto responsabile di entità, compresi ogni governo sud-sudanese, partito di opposizione, milizia o altro gruppo, che hanno commesso, o i cui membri hanno commesso, le attività descritte ai punti 6 e 7.

    Simon Gatwech Dual (Gatwech Dual) ha condotto attività o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Sud Sudan ed è un leader del movimento di liberazione del popolo sudanese all'opposizione (SPLM-IO), un'entità che ha commesso attività che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Sud Sudan e condotto attacchi contro civili, in particolare donne e bambini, mediante atti di violenza.

    Gatwech Dual è capo di Stato maggiore dell'SPLM-IO ed è stato precedentemente comandante delle forze di opposizione nello Stato di Jonglei.

    Fra il 2014 e il 2015 Gatwech Dual aveva molti uomini sotto il suo comando e dirigeva attacchi in modo piuttosto autonomo. Gatwech Dual sovrintende allo schieramento dell'SPLM-IO e probabilmente anche allo schieramento di alcune forze dell'esercito bianco (giovanissimi miliziani di etnia Nuer).

    A fine aprile 2014 le forze sotto il comando generale di Gatwech Dual stavano guadagnando terreno nello Stato di Jonglei nella loro marcia verso Bor, capitale dello Stato. Gatwech Dual può aver utilizzato la notizia dell'attacco del 17 aprile 2014 contro gli sfollati interni di etnia Nuer nel compound dell'ONU di Bor per istigare i suoi uomini alla vendetta. Il meccanismo di monitoraggio e verifica dell'IGAD negli Stati dell'Alto Nilo, dell'Unità e di Jonglei ha inoltre citato le forze capeggiate da Gatwech Dual nella sua sintesi delle violazioni del cessate il fuoco del 14 agosto 2014.

    Le forze di Gatwech Dual hanno sferrato un attacco nello Stato di Jonglei a inizio febbraio 2015. A marzo 2015 Gatwech Dual ha attentato alla pace nello Stato di Jonglei compiendo attacchi contro la popolazione civile.

    A fine aprile 2015 Gatwech Dual è stato coinvolto nella pianificazione e nel coordinamento di attacchi a sorpresa contro le forze governative sud-sudanesi nello Stato dell'Alto Nilo. Nella relazione di sintesi del meccanismo di monitoraggio e verifica dell'IGAD sulle violazioni della cessazione delle ostilità tra il 12 e il 31 maggio 2015 sono elencate violazioni da parte delle forze di opposizione sotto il controllo di Gatwech, tra cui un attacco contro forze governative ad Ayod.

    Le forze dell'SPLM-IO sotto il comando di Gatwech Dual hanno preso di mira donne, bambini e civili. Gatwech Dual avrebbe ordinato a unità poste sotto il suo comando di uccidere prigionieri di guerra, donne e bambini di etnia Dinka e ufficiali sotto il suo comando hanno affermato che le forze di opposizione non dovrebbero fare alcuna distinzione fra le varie tribù Dinka e uccidere gli appartenenti a tutte.

    3.    James Koang CHUOL [alias: a) James Koang Chol Ranley b) James Koang Chol c) Koang Chuol Ranley d) James Koang Chual]

    Titolo: Maggiore Generale

    Data di nascita: 1961

    Cittadinanza: Sud Sudan Passaporto n.: R00012098, Sud Sudan

    Data della designazione ONU: 1o luglio 2015

    Altre informazioni: Nominato comandante della divisione speciale dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese all'opposizione (SPLA-IO) nel dicembre 2014. Le sue forze hanno condotto attacchi contro civili. Nel febbraio 2014, le forze poste sotto il suo comando hanno attaccato campi delle Nazioni Unite, ospedali, chiese e scuole, praticando stupri, torture e distruzione di beni su vasta scala, nel tentativo di far uscire allo scoperto civili, soldati e agenti di polizia alleati del governo. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879069.

    Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    James Koang Chuol (Koang) è stato inserito nell'elenco il 1o luglio 2015 a norma del punto 6, del punto 7, lettere a) e d), e del punto 8 della risoluzione 2206 (2015) per i seguenti motivi: responsabile o complice di attività o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Sud Sudan o coinvolto, direttamente o indirettamente, in tali attività o politiche; attività o politiche aventi lo scopo o l'effetto di estendere o prolungare il conflitto in Sud Sudan o ostacolare la riconciliazione, i colloqui o i processi di pace, comprese violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità; attacchi contro civili, in particolare donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio, o commettendo atti che costituiscono gravi abusi o violazioni dei diritti umani o una violazione del diritto internazionale umanitario, e in quanto responsabile di entità, compresi ogni governo sud-sudanese, partito di opposizione, milizia o altro gruppo, che hanno commesso, o i cui membri hanno commesso, le attività descritte ai punti 6 e 7.

    James Koang Chuol (Koang) ha minacciato la pace, la sicurezza o la stabilità del Sud Sudan in quanto leader delle forze antigovernative nello Stato dell'Unità, Sud Sudan, i cui membri hanno condotto attacchi contro civili, in particolare donne e bambini, con uccisioni e atti di violenza sessuale, e hanno condotto attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto e luoghi in cui i civili cercano rifugio.

    Koang ha disertato, lasciando la carica di comandante della quarta divisione dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLA) nel dicembre 2013. Prendendo ordini da Koang, i soldati disertori hanno giustiziato ben 260 omologhi interni alla base prima di attaccare e uccidere civili nella capitale Bentiu.

    Koang è stato nominato comandante della divisione speciale dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese all'opposizione (SPLA-IO) nel dicembre 2014. Nella sua nuova carica, nel gennaio 2015 ha condotto attacchi contro le forze governative nelle contee di Renk e Maban, nello Stato dell'Alto Nilo, che sono stati citati dal meccanismo di monitoraggio e verifica dall'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) come violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità.

    Nel febbraio 2014, dopo il conferimento a Koang del comando delle forze antigovernative nello Stato dell'Unità, tali forze hanno attaccato campi delle Nazioni Unite, ospedali, chiese e scuole, praticando stupri, torture e distruzione di beni su vasta scala, nel tentativo di far uscire allo scoperto civili, soldati e agenti di polizia alleati del governo. Il 14 e 15 aprile 2014 le forze di Koang hanno conquistato Bentiu dopo aspri combattimenti e hanno condotto attacchi contro civili. In episodi distinti presso una moschea, una chiesa e un deposito alimentare abbandonato di Bentiu, le forze hanno suddiviso i civili che vi si erano rifugiati per etnia e nazionalità prima di procedere a uccisioni mirate, lasciando almeno 200 morti e 400 feriti. A metà settembre 2014, Koang avrebbe ordinato alle sue forze di mirare a civili di etnia Dinka durante un attacco nello Stato dell'Alto Nilo.

    4.    Santino Deng WOL [alias: a) Santino Deng Wuol b) Santino Deng Kuol]

    Titolo: Maggiore Generale

    Designazione: Comandante della terza divisione dell'SPLA

    Data di nascita: 9 novembre 1962

    Luogo di nascita: Aweil, Sudan/Sud Sudan

    Data della designazione ONU: 1o luglio 2015

    Altre informazioni: Ha comandato e guidato attività militari contro le forze dell'opposizione e ha condotto movimenti di truppe diretti a uno scontro militare in violazione dell'accordo sulla cessazione delle attività. Nel maggio 2015 le forze poste sotto il suo comando hanno ucciso bambini, donne e anziani, bruciato beni e razziato bestiame mentre avanzavano, attraverso lo Stato dell'Unità, verso il giacimento petrolifero di Thorjath. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879071.

    Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Santino Deng Wol è stato inserito nell'elenco il 1o luglio 2015 a norma del punto 7, lettere a), e d), e del punto 8 della risoluzione 2206 (2015) per i seguenti motivi: attività o politiche aventi lo scopo o l'effetto di estendere o prolungare il conflitto in Sud Sudan o ostacolare la riconciliazione, i colloqui o i processi di pace, comprese violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità; attacchi contro civili, in particolare donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio, o commettendo atti che costituiscono gravi abusi o violazioni dei diritti umani o una violazione del diritto internazionale umanitario, e in quanto responsabile di entità, compresi ogni governo sud-sudanese, partito di opposizione, milizia o altro gruppo, che hanno commesso, o i cui membri hanno commesso, le attività descritte ai punti 6 e 7.

    Santino Deng Wol (Deng Wol) è Maggiore Generale dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLA) e comandante della terza divisione dell'SPLA, entità militare sud-sudanese responsabile di attività che hanno prolungato il conflitto in Sud Sudan, comprese violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del gennaio 2014 e dell'accordo per una soluzione della crisi in Sud Sudan del 9 maggio 2014 (accordo di maggio), che rappresentava un impegno rinnovato al rispetto dell'accordo sulla cessazione delle ostilità.

    Deng Wol ha comandato e guidato azioni militari contro le forze dell'opposizione e ha condotto movimenti di truppe diretti a uno scontro militare in violazione dell'accordo sulla cessazione delle ostilità.

    Poco dopo la conclusione, a opera dei negoziatori delle due parti, dell'accordo sulla cessazione delle ostilità, DENG WOL preparava le sue forze all'avanzata sulla città di Leer nello Stato dell'Unità. Esse hanno successivamente teso un agguato e bombardato combattenti ribelli nei pressi di Leer.

    A metà aprile 2014 le forze di Deng Wol avrebbero preparato la riconquista di Bentiu, in mano alle forze antigovernative. Più tardi nello stesso mese tali forze hanno conquistato Mayom al termine di una feroce offensiva in cui hanno ucciso oltre 300 membri delle forze di opposizione. Successivamente, all'inizio di maggio 2014, hanno conquistato Tor Abyad, uccidendo in tale occasione membri delle forze di opposizione. Poco dopo, le forze dell'SPLA, comprese le forze di Deng Wol, hanno attaccato e riconquistato la città di Wang Kai dello Stato dell'Unità. Deng Wol ha autorizzato le sue forze a uccidere chiunque portasse armi o si nascondesse nelle case e ha ordinato loro di bruciare tutte le case in cui si trovavano sostenitori dell'opposizione.

    Fra aprile e maggio del 2015 la terza divisione dell'SPLA di Deng Wol ha preso parte all'offensiva condotta nello Stato dell'Unità, durante la quale l'SPLA ha lanciato un attacco coordinato per prendere le roccaforti dell'opposizione nelle contee di Mayom, Guit, Koch, Mayendit e Leer. Nel maggio 2015 le forze di Deng Wol hanno ucciso bambini, donne e anziani, bruciato beni e razziato bestiame mentre avanzavano, attraverso lo Stato dell'Unità, verso il giacimento petrolifero di Thorjath. Inoltre, all'inizio dello stesso mese, Deng Wol avrebbe spinto affinché fossero giustiziati i soldati dell'opposizione catturati.

    5.    Marial Chanuong Yol MANGOK [alias: a) Marial Chinuong b) Marial Chan c) Marial Chanoung Yol d) Marial Chinoum]

    Designazione: a) Maggiore Generale dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese b) Comandante, Guardia presidenziale

    Data di nascita: 1o gennaio 1960

    Luogo di nascita: Yirol, Stato dei Laghi

    Cittadinanza: Sud Sudan Passaporto n.: R00005943, Sud Sudan

    Data della designazione ONU: 1o luglio 2015

    Altre informazioni: La Guardia presidenziale sotto il suo comando ha guidato, nella città di Juba e dintorni, il massacro di civili di etnia Nuer, molti dei quali sono stati sepolti in fosse comuni. In una di queste fosse sarebbero stati rinvenuti dai 200 ai 300 civili. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/72684667.

    Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Marial Chanuong Yol Mangok è stato inserito nell'elenco il 1o luglio 2015 a norma del punto 7, lettere a), c) e d), e del punto 8 della risoluzione 2206 (2015) per i seguenti motivi: attività o politiche aventi lo scopo o l'effetto di estendere o prolungare il conflitto in Sud Sudan o ostacolare la riconciliazione, i colloqui o i processi di pace, comprese violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità; il fatto di pianificare, ordinare o commettere atti in violazione del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario applicabili, o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani in Sud Sudan; attacchi contro civili, in particolare donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio, o commettendo atti che costituiscono gravi abusi o violazioni dei diritti umani o una violazione del diritto internazionale umanitario, e in quanto responsabile di entità, compresi ogni governo sud-sudanese, partito di opposizione, milizia o altro gruppo, che hanno commesso, o i cui membri hanno commesso, le attività descritte ai punti 6 e 7.

    Mangok è il comandante della Guardia presidenziale del governo sud-sudanese che ha diretto le operazioni a Juba, a seguito dei combattimenti iniziati il 15 dicembre 2013. Ha eseguito ordini per disarmare i soldati di etnia Nuer e successivamente ha ordinato di usare carri armati contro esponenti politici a Juba, uccidendo 22 guardie del corpo non armate del leader dell'opposizione Riek Machar e sette guardie del corpo dell'ex ministro dell'interno Gier Chuang Aluong.

    Stando a numerose fonti credibili, nelle operazioni iniziali a Juba la Guardia presidenziale di Mangok avrebbe guidato, nella città stessa e nei dintorni, il massacro di civili di etnia Nuer, molti dei quali sono stati sepolti in fosse comuni. In una di queste fosse sarebbero stati rinvenuti dai 200 ai 300 civili.

    6.    Peter GADET [alias: a) Peter Gatdet Yaka b) Peter Gadet Yak c) Peter Gadet Yaak d) Peter Gatdet Yaak e) Peter Gatdet f) Peter Gatdeet Yaka]

    Titolo: a) Generale b) Maggiore Generale

    Data di nascita: tra il 1957 e il 1959

    Luogo di nascita: a) Contea di Mayom Stato dell'Unità b) Mayan, Stato dell'Unità

    Data della designazione ONU: 1o luglio 2015

    Altre informazioni: Nominato vicecapo di stato maggiore dell'SPLA-IO (operazioni) il 21 dicembre 2014. Nell'aprile 2014, durante un attacco contro Bentiu, le forze sotto il suo comando hanno condotto attacchi contro civili, donne comprese, fra cui uccisioni mirate su base etnica. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879076.

    Peter Gadet è stato inserito nell'elenco il 1o luglio 2015 a norma del punto 7, lettere a), d) ed e), e del punto 8 della risoluzione 2206 (2015) per i seguenti motivi: attività o politiche aventi lo scopo o l'effetto di estendere o prolungare il conflitto in Sud Sudan o ostacolare la riconciliazione, i colloqui o i processi di pace, comprese violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità; attacchi contro civili, in particolare donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio, o commettendo atti che costituiscono gravi abusi o violazioni dei diritti umani o una violazione del diritto internazionale umanitario; il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell'ambito del conflitto armato in Sud Sudan; e in quanto responsabile di entità, compresi ogni governo sud-sudanese, partito di opposizione, milizia o altro gruppo, che hanno commesso, o i cui membri hanno commesso, le attività descritte ai punti 6 e 7.

    Informazioni supplementari

    Peter Gadet è il comandante delle forze dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese all'opposizione (SPLA-IO) le cui azioni, comprese violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del gennaio 2014, hanno prolungato il conflitto in Sud Sudan,.

    Le forze guidate da Gadet hanno sferrato un attacco contro Kaka (Stato dell'Alto Nilo), in mano all'Esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLA), e hanno conquistato la città alla fine di marzo 2014. Gadet è stato quindi trasferito dallo Stato di Jonglei a Bentiu, dove è stato nominato governatore militare dello Stato dell'Unità, per fornire sostegno agli sforzi delle forze antigovernative volti a mobilitare la popolazione di etnia prevalentemente Bol Nuer. Successivamente, Gadet ha guidato gli attacchi dell'SPLA-IO nello Stato dell'Unità. Le forze di Gadet si sono rese responsabili dei danni arrecati a una raffineria di petrolio parzialmente costruita nello Stato dell'Unità da una società russa. Le forze di Gadet hanno inoltre preso il controllo delle zone dei giacimenti petroliferi di Tor Abyad e Kilo 30 nello Stato dell'Unità.

    A metà aprile 2014, 50 000 uomini delle forze antigovernative hanno circondato Malakal per preparare un attacco contro Bentiu. Il 15 aprile 2014 le forze di Gadet hanno attaccato e preso, e successivamente perso, il controllo di Bentiu. Nell'aprile 2014 durante l'attacco contro Bentiu, le forze guidate da Gadet hanno condotto attacchi contro civili, donne comprese, fra cui uccisioni mirate su base etnica.

    Nel giugno 2014 Peter Gadet ha impartito l'ordine ai comandanti dell'SPLA-IO di reclutare giovani in tutte le contee occupate dai ribelli.

    Tra il 25 e il 29 ottobre 2014 le forze sotto il comando di Gadet hanno circondato e attaccato Bentiu e Rubkona, prendendo brevemente il controllo della città di Bentiu il 29 ottobre, prima di ritirarsi.

    Il 21 dicembre 2014 Gadet è stato nominato vicecapo di stato maggiore dell'SPLA-IO (operazioni). In seguito a tale nomina, le forze dell'SPLA-IO sono state chiamate in causa dal meccanismo di monitoraggio e verifica dell'IGAD per molteplici violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità negli Stati dell'Unità, dell'Alto Nilo e di Jonglei.

    ▼M4

    7.    Malek REUBEN RIAK RENGU [alias: a) Malek Ruben]

    Titolo: Tenente generale

    Designazione: a) vicecapo di Stato maggiore incaricato della logistica; b) vicecapo di Stato maggiore della difesa e ispettore generale dell'esercito

    Data di nascita: 1o gennaio 1960

    Luogo di nascita: Yei, Sud Sudan

    Cittadinanza: Sud Sudan

    Data della designazione ONU: 13 luglio 2018

    Altre informazioni: In qualità di vicecapo di Stato maggiore dell'SPLA incaricato della logistica, Riak è stato uno degli alti funzionari del governo del Sud Sudan che hanno pianificato e supervisionato un'offensiva nello Stato dell'Unità, nel 2015, che ha causato distruzioni su vasta scala e sfollamenti massivi della popolazione.

    Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Malek Ruben Riak è stato inserito nell'elenco il 13 luglio 2018 a norma del punto 6, del punto 7, lettera a), e del punto 8 della risoluzione 2206 (2015), come ribadito nella risoluzione 2418 (2018), per «attività o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Sud Sudan»; per «attività o politiche aventi lo scopo o l'effetto di estendere o prolungare il conflitto in Sud Sudan …,»; e in quanto responsabile «di entità, compresi governo sud-sudanese, partito di opposizione, milizia o altro gruppo, che hanno commesso, o i cui membri hanno commesso, le attività descritte ai punti 6 e 7»; e, ai sensi del punto 14, lettera a), di tale risoluzione, per «aver pianificato, ordinato o commesso atti che comportano violenza sessuale e di genere nel Sud Sudan».

    Stando alla relazione del gennaio 2016 del gruppo di esperti sul Sud Sudan (S/2016/70), Riak apparteneva al gruppo di alti funzionari responsabili della sicurezza che ha pianificato un'offensiva nello Stato dell'Unità contro l'SPLM-IO a partire dal gennaio 2015, supervisionandone in seguito l'esecuzione da fine aprile 2015. Il governo del Sud Sudan ha iniziato ad armare giovani Bul Nuer all'inizio del 2015 per facilitarne la partecipazione all'offensiva. La maggior parte dei giovani Bul Nuer aveva già accesso a fucili automatici di tipo AK, ma le munizioni rivestivano un'importanza fondamentale per sostenerne le operazioni. Il gruppo di esperti ha presentato prove, incluse testimonianze di fonti militari, a dimostrazione che il quartier generale dell'SPLA ha fornito munizioni ai gruppi di giovani specificatamente per l'offensiva. RIAK era all'epoca il vicecapo di Stato maggiore dell'SPLA incaricato della logistica. L'offensiva ha causato la distruzione sistematica di villaggi e infrastrutture, trasferimenti forzati della popolazione locale, l'uccisione e la tortura indiscriminate di civili, il ricorso diffuso alla violenza sessuale, anche nei confronti di anziani e di bambini, il sequestro e il reclutamento di bambini come soldati e sfollamenti massivi della popolazione. In seguito alla distruzione di gran parte della regione meridionale e centrale dello Stato, numerosi media e organizzazioni umanitarie, nonché la missione delle Nazioni Unite nel Sud Sudan (UNMISS), hanno pubblicato relazioni in merito alla portata degli abusi commessi.

    8.    Paul MALONG AWAN [alias: a) Paul Malong Awan Anei, b) Paul Malong, c) Bol Malong]

    Titolo: Generale

    Designazione: a) ex capo di Stato maggiore dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLA), b) ex governatore, Stato di Bahr el-Ghazal settentrionale

    Data di nascita: a) 1962, b) 4 dicembre 1960, c) 12 aprile 1960

    Luogo di nascita: Malualkon, Sud Sudan

    Cittadinanza: a) Sud Sudan, b) Uganda

    Passaporto n.: a) Sud Sudan numero S00004370, b) Sud Sudan numero D00001369, c) Sudan numero 003606, d) Sudan numero 00606, e) Sudan numero B002606

    Data della designazione ONU: 13 luglio 2018

    Altre informazioni: In qualità di capo di Stato maggiore dell'SPLA, Malong ha esteso o prolungato il conflitto in Sud Sudan violando l'accordo sulla cessazione delle ostilità e l'accordo del 2015 sulla risoluzione del conflitto in Sud Sudan. Avrebbe diretto gli sforzi tesi a eliminare il leader dell'opposizione Riek Machar. Ha ordinato alle unità dell'SPLA di impedire il trasporto di forniture umanitarie. Sotto la leadership di Malong l'SPLA ha attaccato civili, scuole e ospedali; ha eseguito sfollamenti forzati di civili; ha messo in atto sparizioni forzate; ha detenuto civili in modo arbitrario e ha compiuto atti di tortura e stupri. Malong ha mobilitato la milizia tribale di Mathiang Anyoor Dinka, che impiega bambini soldato. Sotto la sua leadership l'SLPA ha limitato l'accesso ai siti da parte dell'UNMISS, della commissione congiunta di monitoraggio e valutazione (JMEC) e del CTSAMM a fini di indagine e documentazione degli abusi.

    Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Peter Malong Awan è stato inserito nell'elenco il 13 luglio 2018 a norma del punto 6, del punto 7, lettere a), b), c), d) e f), e del punto 8 della risoluzione 2206 (2015), come ribadito nella risoluzione 2418 (2018), per «attività o politiche aventi lo scopo o l'effetto di estendere o prolungare il conflitto in Sud Sudan o ostacolare la riconciliazione, i colloqui o i processi di pace, comprese le violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità»; «attività o politiche che minacciano gli accordi transitori o minano il processo politico in Sud Sudan»; «attacchi contro civili, in particolare donne e bambini, commettendo atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio, o commettendo atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani o una violazione del diritto internazionale umanitario»; «il fatto di pianificare, ordinare o commettere atti in violazione del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani in Sud Sudan»; «l'impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell'ambito del conflitto armato in Sud Sudan; ostacolo alle attività delle missioni internazionali di mantenimento della pace, diplomatiche o umanitarie in Sud Sudan, comprese quelle del meccanismo di monitoraggio e verifica dell'IGAD, ovvero alla fornitura o alla distribuzione dell'aiuto umanitario o all'accesso allo stesso»; nonché in quanto responsabile «di entità, compresi governo sud-sudanese, partito di opposizione, milizia o altro gruppo, che hanno commesso, o i cui membri hanno commesso, le attività descritte ai punti 6 e 7».

    Malong è stato capo di Stato maggiore dell'SPLA da 23 aprile 2014 al maggio 2017. Nel suo mandato, ormai conclusosi, di capo di Stato maggiore, ha esteso o prolungato il conflitto in Sud Sudan violando l'accordo sulla cessazione delle ostilità e l'accordo del 2015 sulla risoluzione del conflitto in Sud Sudan. A partire dall'inizio dell'agosto 2016 Malong avrebbe diretto gli sforzi tesi a eliminare il leader dell'opposizione sud-sudanese Riek Machar. Malong, annullando intenzionalmente gli ordini del presidente Salva Kiir, il 10 luglio 2016 ha ordinato di procedere ad assalti con carrarmati, elicotteri armati e fanteria alla residenza di Machar e alla base «Jebel» del movimento di liberazione del popolo sudanese all'opposizione (SPLM-IO). Malong ha supervisionato personalmente gli sforzi volti a catturare Machar dal quartier generale dell'SPLA. A partire dall'inizio dell'agosto 2016 Malong ha voluto che l'SPLA attaccasse immediatamente la posizione dove si sospettava si trovasse Machar, e ha informato i comandanti dell'SPLA che Machar non doveva essere catturato vivo. Inoltre, dalle informazioni risulta che all'inizio del 2016 Malong avrebbe ordinato alle unità dell'SPLA di impedire il trasporto di forniture umanitarie attraverso il fiume Nilo, dove decine di migliaia di civili soffrivano la fame, sostenendo che gli aiuti alimentari sarebbero stati dirottati dai civili ai gruppi delle milizie. In seguito agli ordini di Malong il passaggio di aiuti alimentari sul Nilo è stato bloccato per almeno due settimane.

    Nel corso del suo mandato di capo di Stato maggiore dell'SPLA Malong è stato responsabile del fatto che l'SPLA e le forze alleate abbiano commesso gravi abusi, tra cui attacchi ai civili, sfollamenti forzati, sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie, torture e stupri. Sotto la leadership di Malong l'SPLA ha sferrato attacchi alla popolazione civile e ha ucciso intenzionalmente civili non armati e in fuga. Soltanto nella zona di Yei le Nazioni Unite hanno documentato l'uccisione, tra il luglio 2016 e il gennaio 2017, di 114 civili da parte dell'SPLA e delle forze alleate. L'SPLA ha attaccato intenzionalmente scuole e ospedali. Nell'aprile 2017 Malong avrebbe ordinato all'SPLA di eliminare tutte le persone, civili inclusi, dall'area intorno a Wau. Malong non avrebbe scoraggiato l'uccisione di civili da parte delle truppe dell'SPLA, e le persone sospettate di nascondere ribelli erano considerate obiettivi legittimi.

    Stando a una relazione del 15 ottobre 2014 della commissione d'inchiesta dell'Unione africana sul Sud Sudan, Malong è responsabile della mobilitazione di massa della milizia tribale di Mathiang Anyoor Dinka, il cui ricorso ai bambini soldato è documentato dal meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco e delle disposizioni di sicurezza transitorie (CTSAMM).

    Nel periodo in cui l'SPLA era guidato da Malong, le forze del governo hanno sistematicamente limitato l'accesso della missione delle Nazioni Unite nel Sud Sudan (UNMISS), della commissione congiunta di monitoraggio e valutazione (JMEC) e del CTSAMM nei loro tentativi di indagare e documentare gli abusi. Ad esempio, il 5 aprile 2017 una pattuglia congiunta delle Nazioni Unite e del CTSAMM ha cercato di accedere a Pajok, ma è stata respinta da soldati dell'SPLA.

    ▼M1

    B.   PERSONE GIURIDICHE, ENTITÀ E ORGANISMI

    ▼B




    ALLEGATO II

    Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 2



     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

    ▼M1 —————

    ▼M4 —————

    ▼M3

    2.

    Michael Makuei Leuth

    Data di nascita: 1947

    Luogo di nascita: Bor, Sud Sudan; Bor, Sudan

    Michael Makuei Leuth ricopre la carica di ministro dell'informazione e delle telecomunicazioni dal 2013 ed è il portavoce pubblico della delegazione del governo nei colloqui di pace dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Intergovernmental Authority on Development – IGAD). Makuei ha ostacolato il processo politico nel Sud Sudan, in particolare osteggiando l'attuazione dell'accordo sulla risoluzione del conflitto in Sud Sudan dell'agosto 2015 mediante dichiarazioni pubbliche incendiarie e intralciando i lavori del comitato congiunto di valutazione e monitoraggio dell'accordo e la creazione di istituzioni di giustizia di transizione previste nel suddetto accordo. Ha inoltre ostacolato le operazioni della forza di protezione regionale dell'ONU. Makuei è anche responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nonché di limitazioni alla libertà di espressione.

    3.2.2018

    ▼M4 —————

    ▼B




    ALLEGATO III

    Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

    ▼M7

    BELGIO

    https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

    https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

    https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

    BULGARIA

    https://www.mfa.bg/en/101

    REPUBBLICA CECA

    www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

    DANIMARCA

    http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

    GERMANIA

    http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

    ESTONIA

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    IRLANDA

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

    GRECIA

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    SPAGNA

    http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

    CROAZIA

    http://www.mvep.hr/sankcije

    ITALIA

    https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

    CIPRO

    http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUSSEMBURGO

    https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

    UNGHERIA

    http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

    MALTA

    https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

    PAESI BASSI

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

    AUSTRIA

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLONIA

    https://www.gov.pl/web/dyplomacja

    PORTOGALLO

    http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

    SLOVACCHIA

    https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLANDIA

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SVEZIA

    http://www.ud.se/sanktioner

    REGNO UNITO

    https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

    Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

    Commissione europea

    Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

    EEAS 07/99

    1049 Bruxelles, Belgio

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

    Top