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Document 02015R0063-20150117
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/63 of 21 October 2014 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to ex ante contributions to resolution financing arrangements
Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione del 21 ottobre 2014 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione
Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione del 21 ottobre 2014 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione
02015R0063 — IT — 17.01.2015 — 000.004
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/63 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2014 (GU L 011 dell'17.1.2015, pag. 44) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1434 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2015 |
L 233 |
1 |
30.8.2016 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/63 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2014
che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce:
a) la metodologia da seguire per il calcolo dei contributi che gli enti devono versare ai meccanismi di finanziamento della risoluzione e per la loro correzione in funzione del profilo di rischio dell'ente;
b) gli obblighi degli enti riguardo alle informazioni che devono fornire ai fini del calcolo dei contributi e riguardo al pagamento dei contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione;
c) le misure che permettono alle autorità di risoluzione di verificare che i contributi siano stati pagati correttamente.
Articolo 2
Ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli enti richiamati all'articolo 103, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 23), della medesima. Si applica anche all'organismo centrale e agli enti ad esso affiliati su base consolidata, laddove gli enti affiliati siano interamente o parzialmente esentati dai requisiti prudenziali nella legislazione nazionale conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Ogni riferimento al gruppo s'intende fatto all'organismo centrale, a tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente all'organismo centrale di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle loro filiazioni.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e alla direttiva 2014/59/UE. Ai fini del presente regolamento si intende inoltre per:
1) |
«ente» : l'ente creditizio definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/59/UE o l'impresa di investimento definita al punto 2) del presente articolo, nonché, laddove siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 2, paragrafo 1, l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente ad esso di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 considerati nel loro insieme su base consolidata; |
2) |
«impresa di investimento» : l'impresa di investimento definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/59/UE, escluse le imprese di investimento che rientrano nella definizione di cui all'articolo 96, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 575/2013 o le imprese di investimento che svolgono l'attività 8 di cui all'allegato I, sezione A, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) ma che non svolgono l'attività 3 o 6 dell'allegato I, sezione A, della medesima direttiva; |
3) |
«livello-obiettivo annuale» : l'importo complessivo dei contributi annuali che l'autorità di risoluzione fissa per ciascun periodo di contribuzione per raggiungere il livello-obiettivo di cui all'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE; |
4) |
«meccanismo di finanziamento» : il meccanismo istituito per permettere all'autorità di risoluzione di applicare o esercitare efficacemente gli strumenti e i poteri di risoluzione di cui all'articolo 100, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE; |
5) |
«contributo annuale» : l'importo di cui all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE raccolto nel periodo di contribuzione dall'autorità di risoluzione, ai fini del meccanismo di finanziamento nazionale, presso ciascuno degli enti di cui all'articolo 2 del presente regolamento; |
6) |
«periodo di contribuzione» : un anno civile; |
7) |
«autorità di risoluzione» : l'autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/59/UE o altra autorità competente designata dagli Stati membri ai fini dell'articolo 100, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2014/59/UE; |
8) |
«autorità competente» : l'autorità competente definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013; |
9) |
«sistema di garanzia dei depositi» (SGD) : il sistema di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), b) o c), della direttiva 2014/49/UE; |
10) |
«deposito protetto» : il deposito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE, escluso il saldo temporaneamente elevato definito all'articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva; |
11) |
«passività totali» : il totale delle passività definito nella sezione 3 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio ( 3 ) o definito in conformità agli International Financial Reporting Standard di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ); |
12) |
«attività totali» : il totale delle attività definito nella sezione 3 della direttiva 86/635/CEE o definito in conformità agli International Financial Reporting Standard di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002; |
13) |
«esposizione complessiva al rischio» : l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
14) |
«coefficiente di capitale primario di classe 1» : il coefficiente di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; |
15) |
«requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili» : il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili definito all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE; |
16) |
«fondi propri» : i fondi propri definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013; |
17) |
«passività ammissibili» : le passività e gli strumenti di capitale definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 71), della direttiva 2014/59/UE; |
18) |
«coefficiente di leva finanziaria» : il coefficiente di leva finanziaria definito all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013; |
19) |
«coefficiente di copertura della liquidità» : il coefficiente di copertura della liquidità definito all'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 e precisato nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ( 5 ); |
20) |
«coefficiente netto di finanziamento stabile» : il coefficiente netto di finanziamento stabile segnalato ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013; |
21) |
«controparte centrale» (CCP) : la persona giuridica definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012; |
22) |
«derivato» : lo strumento derivato ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013; |
23) |
«depositario centrale di titoli» (CSD) : la persona giuridica definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), e all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ); |
24) |
«regolamento» : il completamento di un'operazione in titoli definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 909/2014; |
25) |
«compensazione» : la procedura intesa a determinare le posizioni definita all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) n. 648/2012; |
26) |
«infrastruttura dei mercati finanziari» : la CCP di cui al punto 21) o il CSD di cui al punto 23) autorizzati come enti ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE; |
27) |
►C1 «istituto di credito agevolato» : l'impresa o il soggetto costituito dall'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro che concede prestiti agevolati su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione costitutrice, a condizione che questa abbia l'obbligo di proteggere la base economica dell'impresa o del soggetto e di mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita ovvero che il 90 % almeno del finanziamento iniziale o il prestito agevolato che l'ente concede sia direttamente o indirettamente garantito dalla predetta amministrazione; ◄ |
28) |
«prestito agevolato» : il prestito concesso da un istituto di credito agevolato, o per il tramite di un ente creditizio intermediario, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro; |
29) |
«ente intermediario» : l'ente creditizio che agisce da intermediario nel prestito agevolato ma che non lo eroga come credito al cliente finale. |
SEZIONE 2
METODOLOGIA
Articolo 4
Determinazione dei contributi annuali
1. L'autorità di risoluzione determina il contributo annuale dovuto da ciascun ente in funzione del profilo di rischio dell'ente, basandosi sulle informazioni da questo fornite a norma dell'articolo 14 e applicando la metodologia stabilita nella presente sezione.
2. L'autorità di risoluzione determina il contributo annuale di cui al paragrafo 1 in base al livello-obiettivo annuale del meccanismo di finanziamento della risoluzione, tenendo conto del livello-obiettivo che deve essere raggiunto entro il 31 dicembre 2024 a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e in base all'ammontare medio dei depositi protetti dell'anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio di pertinenza.
Articolo 5
Correzione del contributo annuale di base in funzione del rischio
1. I contributi di cui all'articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE sono calcolati escludendo le passività seguenti:
a) passività infragruppo derivanti da operazioni condotte dall'ente con un altro ente appartenente allo stesso gruppo, a condizione che sia soddisfatta ciascuna delle condizioni seguenti:
i) ciascun ente è stabilito nell'Unione;
ii) ciascun ente è incluso integralmente nella stessa vigilanza su base consolidata a norma degli articoli da 6 a 17 del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è sottoposto a adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo del rischio;
iii) non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino il tempestivo rimborso della passività alla scadenza;
b) passività istituite dall'ente membro di un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), della direttiva 2014/59/UE, autorizzato dall'autorità competente ad applicare l'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, mediante un accordo concluso con un altro ente membro dello stesso sistema di tutela istituzionale;
c) in caso di controparte centrale stabilita in uno Stato membro che si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, passività legate alle attività di compensazione nella definizione di cui all'articolo 2, punto 3), del medesimo regolamento, incluse le passività derivanti da misure adottate dalla controparte centrale per rispettare gli obblighi di costituzione di margini, per costituire un fondo di garanzia e per mantenere risorse finanziarie prefinanziate sufficienti a coprire le perdite potenziali nelle linee di difesa in caso di default conformemente allo stesso regolamento e a investire le proprie risorse finanziarie in conformità all'articolo 47 del medesimo regolamento;
d) in caso di depositario centrale di titoli, passività connesse a questa sua attività, comprese le passività verso suoi partecipanti o prestatori di servizi con scadenza inferiore a sette giorni, derivanti da attività per le quali il depositario centrale di titoli è stato autorizzato a prestare servizi accessori di tipo bancario a norma del titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014, ma ad esclusione delle altre passività derivanti da tali attività di tipo bancario;
e) in caso di impresa di investimento, passività scaturite dalla detenzione delle attività o liquidità della clientela, anche detenute per conto di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) o di fondi d'investimento alternativi (FIA) definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ), a condizione che il cliente sia protetto dal diritto fallimentare vigente;
f) in caso di ente che gestisce prestiti agevolati, passività dell'ente intermediario verso l'istituto di credito agevolato d'origine o altro istituto di credito agevolato ovvero verso altro ente intermediario, e passività dell'istituto di credito agevolato verso i suoi finanziatori, nella misura in cui l'importo di tali passività trova corrispondenza nei prestiti agevolati concessi dall'ente.
2. Le passività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono dedotte uniformemente, per ogni singola operazione, dall'importo delle passività totali degli enti parti delle operazioni o degli accordi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
3. ►M1 Ai fini della presente sezione, l'ammontare medio annuo, calcolato su base trimestrale, delle passività di cui al paragrafo 1 derivanti da contratti derivati è valutato a norma degli articoli 429, 429 bis e 429 ter del regolamento (UE) n. 575/2013. ◄
Tuttavia, il valore assegnato alle passività derivanti da contratti derivati non può essere inferiore al 75 % del valore delle stesse passività ottenuto applicando le disposizioni contabili cui l'ente è soggetto ai fini dell'informativa di bilancio.
Se, in base ai principi contabili nazionali applicabili all'ente, per determinati derivati non esiste una misura contabile dell'esposizione perché gli strumenti sono detenuti fuori bilancio, l'ente segnala all'autorità di risoluzione la somma dei valori equi (fair value) positivi di tali derivati come costo di sostituzione e li aggiunge ai valori contabili in bilancio.
4. Ai fini della presente sezione, dalle passività totali di cui al paragrafo 1 è escluso il valore contabile delle passività derivanti da contratti derivati e vi è incluso il corrispondente valore determinato conformemente al paragrafo 3.
5. Per verificare il soddisfacimento di tutte le condizioni e di tutti gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4, l'autorità di risoluzione si basa sulle pertinenti valutazioni effettuate dalle autorità competenti e messe a sua disposizione a norma dell'articolo 90 della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 6
Categorie e indicatori di rischio
1. L'autorità di risoluzione valuta il profilo di rischio dell'ente in base a quattro categorie di rischio:
a) esposizione al rischio;
b) stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento;
c) rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia;
d) altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione.
2. La categoria «esposizione al rischio» consta degli indicatori di rischio seguenti:
a) fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia;
b) coefficiente di leva finanziaria;
c) coefficiente di capitale primario di classe 1;
d) esposizione complessiva al rischio divisa per le attività totali.
3. La categoria «stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento» consta degli indicatori di rischio seguenti:
a) coefficiente netto di finanziamento stabile;
b) requisito di copertura della liquidità.
4. La categoria «rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia» consta dell'indicatore «quota dei prestiti e depositi interbancari nell'Unione europea», che riflette la rilevanza dell'ente per l'economia dello Stato membro di stabilimento.
5. La categoria «altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione» consta degli indicatori seguenti:
a) attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione;
b) appartenenza a un sistema di tutela istituzionale;
c) entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato.
Per determinare i diversi indicatori di rischio della categoria «altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione», l'autorità di risoluzione tiene conto della loro rilevanza alla luce della probabilità che l'ente sia assoggettato a risoluzione e della conseguente probabilità, in caso di risoluzione dell'ente, di ricorrere al meccanismo di finanziamento della risoluzione.
6. Per determinare l'indicatore «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» di cui al paragrafo 5, lettera a), l'autorità di risoluzione tiene conto degli elementi seguenti:
a) innalzamento del profilo di rischio dell'ente per i motivi seguenti:
i) incidenza delle attività di negoziazione rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni e rispetto al modello aziendale generale;
ii) incidenza delle esposizioni fuori bilancio rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni;
iii) incidenza dell'importo dei derivati rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni e rispetto al modello aziendale generale;
iv) misura in cui il modello aziendale e la struttura organizzativa dell'ente sono considerati complessi ai sensi del titolo II, capo II, della direttiva 2014/59/UE;
b) abbassamento del profilo di rischio dell'ente per i motivi seguenti:
i) importo relativo dei derivati compensati mediante controparte centrale (CCP);
ii) misura in cui l'ente può essere risolto prontamente e senza impedimenti di diritto ai sensi del titolo II, capo II, della direttiva 2014/59/UE.
7. Per determinare l'indicatore di cui al paragrafo 5, lettera b), l'autorità di risoluzione tiene conto degli elementi seguenti:
a) se l'importo dei fondi disponibili immediatamente, a fini sia di ricapitalizzazione sia di finanziamento di liquidità, per sostenere l'ente che incontra problemi sia sufficientemente consistente da permettere di offrirgli un sostegno credibile e efficace;
b) il grado di certezza giuridica o contrattuale che i fondi di cui alla lettera a) saranno utilizzati integralmente prima di poter chiedere qualsiasi sostegno pubblico straordinario.
8. L'indicatore di rischio di cui al paragrafo 5, lettera c), assume il valore massimo della scala di cui all'allegato I, fase 3, per:
a) l'ente appartenente a un gruppo sottoposto a ristrutturazione dopo aver ricevuto fondi dello Stato o equivalenti, ad esempio fondi attinti a un meccanismo di finanziamento della risoluzione, e che è ancora nel periodo di ristrutturazione o liquidazione, eccezion fatta per gli ultimi 2 anni di attuazione del piano di ristrutturazione;
b) l'ente in liquidazione, fino a ultimazione del piano di liquidazione (purché sia ancora tenuto al versamento del contributo).
Per tutti gli altri enti detto indicatore assume il valore minimo della scala di cui all'allegato I, fase 3.
9. Ai fini dei paragrafi 6, 7 e 8, per la determinazione degli indicatori l'autorità di risoluzione si basa, laddove disponibili, sulle valutazioni effettuate dalle autorità competenti.
Articolo 7
Ponderazione relativa di ogni categoria e indicatore di rischio
1. Per valutare il profilo di rischio di ciascun ente, l'autorità di risoluzione applica alle categorie di rischio i fattori di ponderazione seguenti:
a) esposizione al rischio: 50 %;
b) stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento: 20 %;
c) rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia: 10 %;
d) altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione: 20 %.
2. Ai fini della determinazione della categoria «esposizione al rischio», l'autorità di risoluzione valuta gli indicatori di rischio applicando la ponderazione relativa seguente:
a) fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia: 25 %;
b) coefficiente di leva finanziaria: 25 %;
c) coefficiente di capitale primario di classe 1: 25 %;
d) esposizione complessiva al rischio divisa per le attività totali: 25 %.
3. A ciascun indicatore di rischio della categoria «stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento» è attribuito un identico fattore di ponderazione di rischio.
4. Ai fini della determinazione della categoria «altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione», l'autorità di risoluzione valuta ciascun indicatore applicando la ponderazione relativa seguente:
a) attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione: 45 %;
b) appartenenza a un sistema di tutela istituzionale: 45 %;
c) entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato: 10 %.
Nell'applicare l'indicatore di cui alla lettera b) l'autorità di risoluzione tiene conto della ponderazione relativa dell'indicatore di cui alla lettera a).
Articolo 8
Applicazione degli indicatori di rischio in casi specifici
1. Laddove l'autorità competente abbia concesso all'ente una deroga a norma degli articoli 8 e 21 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di risoluzione applica l'indicatore di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento a livello del sottogruppo di liquidità. Il risultante punteggio dell'indicatore a livello del sottogruppo di liquidità è attribuito a ciascun ente appartenente al sottogruppo di liquidità ai fini del calcolo del suo indicatore di rischio.
2. Laddove l'autorità competente abbia esentato completamente l'ente a livello individuale dall'applicazione dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, e l'autorità di risoluzione abbia anch'essa esentato completamente lo stesso ente a livello individuale dall'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 12, della direttiva 2014/59/UE, l'indicatore di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento può essere calcolato a livello consolidato. Il risultante punteggio dell'indicatore a livello consolidato è attribuito a ciascun ente appartenente al gruppo ai fini del calcolo del suo indicatore di rischio.
3. Laddove l'autorità competente abbia concesso all'ente una deroga in altra circostanza prevista dal regolamento (UE) n. 575/2013, gli indicatori in questione possono essere calcolati a livello consolidato. Il risultante punteggio degli indicatori a livello consolidato è attribuito a ciascun ente appartenente al gruppo ai fini del calcolo dei sui indicatori di rischio.
Articolo 9
Applicazione della correzione del contributo annuale di base in funzione del rischio
1. L'autorità di risoluzione determina per ciascun ente il fattore di ulteriore correzione per il rischio combinando gli indicatori di rischio di cui all'articolo 6 secondo la formula e le procedure previste nell'allegato I.
2. Fatto salvo l'articolo 10, l'autorità di risoluzione determina, per ogni periodo di contribuzione, il contributo annuale di ciascun ente moltiplicando il contributo annuale di base per il fattore di ulteriore correzione per il rischio, secondo la formula e le procedure previste nell'allegato I.
3. Il fattore di correzione per il rischio si situa tra 0,8 e 1,5.
Articolo 10
Contributi annuali degli enti di piccole dimensioni
1. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo pari o inferiore a 50 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 1 000 EUR a titolo di contributo annuale.
2. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 50 000 000 EUR ma pari o inferiore a 100 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 2 000 EUR a titolo di contributo annuale.
3. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 100 000 000 EUR ma pari o inferiore a 150 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 7 000 EUR a titolo di contributo annuale.
4. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 150 000 000 EUR ma pari o inferiore a 200 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 15 000 EUR a titolo di contributo annuale.
5. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 200 000 000 EUR ma pari o inferiore a 250 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 26 000 EUR a titolo di contributo annuale.
6. L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 250 000 000 EUR ma pari o inferiore a 300 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 50 000 EUR a titolo di contributo annuale.
7. Fatto salvo il paragrafo 8, se l'ente fornisce sufficienti elementi di prova del fatto che la somma forfettaria di cui ai paragrafi da 1 a 6 è superiore al contributo calcolato in conformità all'articolo 5, l'autorità di risoluzione applica il contributo minore.
8. Nonostante i paragrafi da 1 a 6, l'autorità di risoluzione può adottare una decisione motivata in cui stabilisce che l'ente presenta un profilo di rischio sproporzionato alle sue piccole dimensioni e che ad esso si applicano gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9. La decisione si fonda sui criteri seguenti:
a) il modello aziendale dell'ente;
b) le informazioni segnalate dall'ente ai sensi dell'articolo 14;
c) le categorie e gli indicatori di rischio di cui all'articolo 6;
d) la valutazione del profilo di rischio dell'ente da parte dell'autorità competente.
9. I paragrafi da 1 a 8 non si applicano agli enti con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, pari o inferiori a 300 000 000 EUR previa esclusione delle passività di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
10. Le esclusioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non sono considerate nell'applicazione dei paragrafi da 1 a 9 agli enti con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, pari o inferiori a 300 000 000 EUR prima dell'esclusione delle passività di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
Articolo 11
Contributi annuali degli enti contemplati all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE
1. Fatto salvo l'articolo 10, i contributi annuali degli enti di cui all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE sono calcolati conformemente all'articolo 9 utilizzando il 50 % del loro contributo annuale di base.
2. Nel caso in cui il meccanismo di finanziamento della risoluzione sia utilizzato in uno Stato membro in relazione a un ente di cui all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE ad uno dei fini di cui all'articolo 101 della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione può adottare una decisione motivata per stabilire che gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano agli enti che hanno un profilo di rischio analogo o superiore al profilo di rischio dell'ente che ha utilizzato il meccanismo di finanziamento della risoluzione ai fini di cui all'articolo 101 della direttiva 2014/59/UE. Ai fini della decisione motivata, l'autorità di risoluzione determina la similarità del profilo di rischio tenendo conto di tutti i seguenti elementi:
a) il modello aziendale dell'ente;
b) le informazioni segnalate dall'ente ai sensi dell'articolo 14;
c) le categorie e gli indicatori di rischio di cui all'articolo 6;
d) la valutazione del profilo di rischio dell'ente da parte dell'autorità competente.
Articolo 12
Enti neoinseriti nella vigilanza o che cambiano status
1. Per l'ente neoinserito nella vigilanza solo per parte del periodo di contribuzione, il contributo parziale è determinato applicando la metodologia di cui alla presente sezione all'importo del contributo annuale calcolato nel periodo di contribuzione successivo con riferimento al numero di mesi completi del periodo di contribuzione per i quali l'ente è stato inserito nella vigilanza.
2. Il cambiamento di status dell'ente, compreso l'ente di piccole dimensioni, nel corso del periodo di contribuzione non incide sul contributo annuale che l'ente è tenuto a versare nell'anno in questione.
Articolo 13
Procedura di raccolta dei contributi annuali
1. Entro il 1o maggio di ogni anno l'autorità di risoluzione comunica a ciascun ente di cui all'articolo 2 la decisione che stabilisce il contributo annuale dovuto da ciascuno.
2. L'autorità di risoluzione comunica la decisione in uno dei modi seguenti:
a) per via elettronica o mediante altro mezzo equiparabile di comunicazione che permetta di accusarne il ricevimento;
b) per posta raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La decisione indica le condizioni e il mezzo con cui il contributo annuale dev'essere pagato e la quota di impegni di pagamento irrevocabili di cui all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE di cui ciascun ente può valersi. L'autorità di risoluzione accetta solo le garanzie reali del tipo e secondo condizioni che consentano un rapido realizzo, anche nel caso di decisione di risoluzione adottate durante il fine settimana. Le garanzie reali dovrebbero essere valutate prudentemente in modo da riflettere condizioni di mercato che abbiano subito un significativo deterioramento.
4. Fatta salva qualsiasi altra misura correttiva a disposizione dell'autorità di risoluzione, in caso di mancato pagamento, di pagamento parziale o di inadempimento degli obblighi previsti dalla decisione è applicata all'ente una penalità giornaliera sull'importo non saldato della rata.
L'importo della penalità giornaliera dovuto è maggiorato su base giornaliera degli interessi di mora, al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di 8 punti percentuali a decorrere dalla data in cui la rata era dovuta.
5. Per l'ente neoinserito nella vigilanza solo per parte del periodo di contribuzione, il contributo annuale parziale è riscosso insieme al contributo annuale dovuto per il periodo di contribuzione successivo.
SEZIONE 3
DISPOSIZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo 14
Obblighi di segnalazione in capo agli enti
1. L'ente trasmette all'autorità di risoluzione l'ultimo bilancio d'esercizio approvato disponibile al più tardi il 31 dicembre dell'anno che precede il periodo di contribuzione, corredato del giudizio formulato dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile a norma dell'articolo 32 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ).
2. L'ente comunica all'autorità di risoluzione almeno le informazioni di cui all'allegato II a livello individuale.
3. Le informazioni di cui all'allegato II, contemplate dagli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ( 10 ) o, se del caso, da altro obbligo di segnalazione a fini di vigilanza applicabile all'ente ai sensi della legislazione nazionale, sono trasmesse all'autorità di risoluzione quali comunicate dall'ente nell'ultima pertinente segnalazione a fini di vigilanza presentata all'autorità competente relativamente all'anno al quale si riferisce il bilancio d'esercizio di cui al paragrafo 1.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono trasmesse entro il 31 gennaio di ogni anno per l'esercizio chiusosi il 31 dicembre dell'anno precedente o per l'esercizio finanziario applicabile. Se il 31 gennaio non cade in un giorno lavorativo, le informazioni sono trasmesse il giorno lavorativo successivo.
5. Laddove le informazioni o i dati comunicati all'autorità di risoluzione sia aggiornati o rettificati, l'aggiornamento o rettifica è trasmesso all'autorità di risoluzione senza indebito ritardo.
6. L'ente trasmette i dati di cui all'allegato II nel formato e nella rappresentazione indicati dall'autorità di risoluzione.
7. Alle informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 2 e 3 si applicano gli obblighi di riservatezza e di segreto professionale di cui all'articolo 84 della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 15
Obbligo di scambio di informazioni in capo alle autorità di risoluzione
1. Ai fini del calcolo del denominatore previsto dalla categoria di rischio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), l'autorità di risoluzione comunica all'Autorità bancaria europea (ABE), entro il 15 febbraio di ogni anno, a livello aggregato, le informazioni che tutti gli enti stabiliti nel suo territorio di pertinenza le hanno trasmesso relativamente alle passività e ai depositi interbancari di cui all'allegato I.
2. Entro il 1o marzo di ogni anno, l'ABE comunica a ciascuna autorità di risoluzione il valore del denominatore della categoria di rischio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c).
Articolo 16
Obblighi di segnalazione in capo ai sistemi di garanzia dei depositi
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il sistema di garanzia dei depositi comunica all'autorità di risoluzione il calcolo dell'importo medio dei depositi protetti nell'anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti creditizi membri.
2. Dette informazioni sono comunicate a livello sia individuale sia aggregato per gli enti creditizi in questione, affinché l'autorità di risoluzione possa determinare il livello-obiettivo annuale del meccanismo di finanziamento della risoluzione conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e stabilire il contributo annuale di base di ciascun ente conformemente all'articolo 5.
Articolo 17
Controllo dell'osservanza
1. Laddove l'ente non trasmetta tutte le informazioni di cui all'articolo 14 entro il termine ivi previsto, l'autorità di risoluzione ne calcola il contributo annuale ricorrendo a stime o a ipotesi proprie.
2. Se le informazioni non sono comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno, l'autorità di risoluzione può assegnare all'ente il più elevato fattore di correzione per il rischio di cui all'articolo 9.
3. In caso di rideterminazione dei valori o di revisione delle informazioni che l'ente le ha trasmesso, l'autorità di risoluzione corregge il contributo annuale in funzione delle informazioni aggiornate quando calcola il contributo annuale dell'ente per il periodo di contribuzione successivo.
4. L'eventuale differenza tra il contributo annuale calcolato e versato in base alle informazioni sottoposte a rideterminazione dei valori o a revisione e il contributo annuale che avrebbe dovuto essere versato in esito alla correzione è conguagliata nell'importo del contributo annuale dovuto per il periodo di contribuzione successivo. La correzione è effettuata riducendo o aumentando i contributi per il periodo di contribuzione successivo.
Articolo 18
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
L'autorità di risoluzione può imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative di cui all'articolo 110 della direttiva 2014/59/UE alle persone o ai soggetti che violano il presente regolamento.
SEZIONE 4
INTESE DI COOPERAZIONE
Articolo 19
Intese di cooperazione
1. Per assicurare che i contributi siano effettivamente versati, l'autorità competente presta all'autorità di risoluzione, su sua richiesta, assistenza nello svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento.
2. Su richiesta, l'autorità competente comunica all'autorità di risoluzione gli estremi di contatto dell'ente al quale è comunicata la decisione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, entro il 1o aprile di ogni anno o, se il 1o aprile non cade in un giorno lavorativo, il giorno lavorativo successivo. Gli estremi di contatto sono: denominazione sociale della persona giuridica, nome della persona fisica che la rappresenta, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, numero di fax o qualsiasi altra informazione che consente di identificare l'ente.
3. L'autorità competente comunica all'autorità di risoluzione tutte le informazioni che le permettono di calcolare i contributi annuali, in particolare le informazioni relative all'ulteriore correzione per il rischio e alle eventuali deroghe concesse ad enti in forza della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013.
SEZIONE 5
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20
Disposizioni transitorie
1. Laddove l'obbligo applicabile di segnalazione a fini di vigilanza di cui all'articolo 14 non contempli, per l'anno di riferimento, le informazioni richieste da un indicatore specifico di cui all'allegato II, detto indicatore di rischio non si applica finché non è applicabile l'obbligo di segnalazione a fini di vigilanza. La ponderazione di altri indicatori di rischio disponibili è riscalata proporzionalmente alla rispettiva ponderazione come previsto all'articolo 7 in modo che, sommandone le ponderazioni, il risultato sia 1. ►M1 Nel 2015, se il sistema di garanzia dei depositi non dispone entro il 1o settembre di una o più delle informazioni previste all'articolo 16 ai fini del calcolo del livello-obiettivo annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, o del contributo annuale di base di ciascun ente di cui all'articolo 5, l'ente creditizio interessato, informato dal sistema di garanzia dei depositi, comunica all'autorità di risoluzione le informazioni mancanti entro tale data. ◄ In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, riguardo ai contributi da versare nel 2015 l'autorità di risoluzione comunica a ciascun ente la decisione che determina il contributo annuale a carico di ciascuno entro il 30 novembre 2015.
2. In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, riguardo ai contributi da versare nel 2015 l'importo dovuto in forza della decisione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, è versato entro il 31 dicembre 2015.
3. In deroga all'articolo 14, paragrafo 4, riguardo alle informazioni da comunicare all'autorità di risoluzione nel 2015 i dati di cui a detta disposizione sono comunicati entro il 1o settembre 2015.
4. In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, il sistema di garanzia dei depositi comunica entro il 1o settembre 2015 all'autorità di risoluzione le informazioni sull'importo dei depositi protetti alla data del 31 luglio 2015.
5. ►M1 Fatto salvo l'articolo 10 del presente regolamento, nel periodo iniziale previsto all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, gli Stati membri possono autorizzare gli enti con attività totali pari o inferiori a 3 000 000 000 EUR a versare una somma forfettaria di 50 000 EUR per i primi 300 000 000 EUR di passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti. ◄ Per le passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, oltre 300 000 000 EUR, l'ente versa il contributo determinato a norma degli articoli da 4 a 9.
Articolo 21
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
PROCEDIMENTO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO ANNUALE DELL'ENTE
FASE 1
Calcolo degli indicatori grezzi
Per il calcolo degli indicatori riportati di seguito l'autorità di risoluzione applica le misure seguenti:
Categoria |
Indicatore |
Misura |
Esposizione al rischio |
Fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia (MREL) |
dove, ai fini dell'indicatore: per «fondi propri» s'intende la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2, secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013; per «passività ammissibili» s'intende la somma delle passività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 71), della direttiva 2014/59/UE; le «passività totali» sono definite all'articolo 3, punto 11), del presente regolamento; i derivati passivi sono inclusi nelle passività totali fermo restando il riconoscimento completo dei diritti di compensazione della controparte; per «requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili» s'intende il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili definito all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. |
Esposizione al rischio |
Coefficiente di leva finanziaria |
Coefficiente di leva finanziaria definito all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 e segnalato a norma dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
Esposizione al rischio |
Coefficiente di capitale primario di classe 1 |
Coefficiente di capitale primario di classe 1 definito all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e segnalato a norma dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
Esposizione al rischio |
Esposizione complessiva al rischio/Attività totali |
dove: per «esposizione complessiva al rischio» s'intende l'importo complessivo dell'esposizione al rischio definito all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; le «attività totali» sono definite all'articolo 3, punto 12), del presente regolamento; |
Stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento |
Coefficiente netto di finanziamento stabile |
Coefficiente netto di finanziamento stabile segnalato ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
Stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento |
Coefficiente di copertura della liquidità |
Coefficiente di copertura della liquidità segnalato ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. |
Rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia |
Quota dei prestiti e depositi interbancari nell'UE |
dove: per «prestiti interbancari» s'intende la somma dei valori contabili dei prestiti e delle anticipazioni a enti creditizi e altre imprese finanziarie, determinata ai fini dell'allegato III, modelli 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; per «depositi interbancari» s'intende il valore contabile dei depositi di enti creditizi e altre imprese finanziarie, determinato ai fini dell'allegato III, modello 8.1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; il totale dei prestiti e depositi interbancari nell'UE è la somma dei prestiti e depositi interbancari aggregati detenuti dagli enti in ciascuno Stato membro, calcolata conformemente all'articolo 15. |
FASE 2
Discretizzazione degli indicatori
1. Nella notazione che segue, n indica gli enti, i indica gli indicatori all'interno delle categorie e j indica le categorie.
2. Per ciascun indicatore grezzo risultante dalla fase 1, x ij, ad eccezione dell'indicatore «entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato», l'autorità di risoluzione calcola il numero di intervalli (bin), k ij approssimandolo al numero intero più vicino a:
,
dove:
N è il numero degli enti che contribuiscono al meccanismo di finanziamento della risoluzione, per i quali viene calcolato l'indicatore;
;
;
.
3. Per ogni indicatore, ad eccezione dell'indicatore «entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato», l'autorità di risoluzione assegna lo stesso numero di enti ad ogni intervallo, iniziando con l'assegnare al primo intervallo gli enti il cui indicatore grezzo presenta i valori più basi. Se il numero di enti non può essere ripartito esattamente per il numero di intervalli, a ogni primo intervallo r, a partire dall'intervallo contenente gli enti il cui indicatore grezzo presenta i valori più bassi, è assegnato un ulteriore ente, dove r è il resto della ripartizione del numero di enti, N, per il numero di intervalli, k ij.
4. Per ciascun indicatore, ad eccezione dell'indicatore «entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato», l'autorità di risoluzione assegna a tutti gli enti inseriti in un dato intervallo il valore dell'ordine dell'intervallo, contando da sinistra a destra; il valore dell'indicatore discretizzato è quindi espresso come I ij,n = 1,…,k ij.
5. Questa fase si applica agli indicatori elencati all'articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e b), solo se l'autorità di risoluzione li determina come variabili continue.
FASE 3
Riscalatura degli indicatori
L'autorità di risoluzione riscala ciascun indicatore risultante dalla fase 2, I ij, su una scala da 1 a 1 000 applicando la formula seguente:
,
dove gli argomenti delle funzioni minime e massime sono pari ai valori di tutti gli enti che contribuiscono al meccanismo di finanziamento della risoluzione per i quali l'indicatore è calcolato.
FASE 4
Inclusione del segno attribuito
1. L'autorità di risoluzione applica agli indicatori i segni seguenti:
Categoria |
Indicatore |
Segno |
Esposizione al rischio |
Fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia |
– |
Esposizione al rischio |
Coefficiente di leva finanziaria |
– |
Esposizione al rischio |
Coefficiente di capitale primario di classe 1 |
– |
Esposizione al rischio |
Esposizione complessiva al rischio/Attività totali |
+ |
Stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento |
Coefficiente netto di finanziamento stabile |
– |
Stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento |
Coefficiente di copertura della liquidità |
– |
Rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia |
Quota dei prestiti e depositi interbancari nell'UE |
+ |
Altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione. |
Appartenenza a un sistema di tutela istituzionale |
– |
Altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione. |
Entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato |
+ |
Per gli indicatori con segno positivo, più i valori sono alti, maggiore è la rischiosità dell'ente. Per gli indicatori con segno negativo, più i valori sono alti, minore è la rischiosità dell'ente.
L'autorità di risoluzione determina gli indicatori relativi a attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione e ne specifica conformemente il segno.
2. Per includere i segni attribuiti l'autorità di risoluzione applica a ciascun indicatore riscalato risultante dalla fase 3, RI ij,n la trasformazione seguente:
|
RIij,n |
if sign = «–» |
||
1 001 – RI ij,n |
if sign = «+» |
FASE 5
Calcolo dell'indicatore composito
1. L'autorità di risoluzione aggrega gli indicatori i all'interno di ciascuna categoria j mediante una media aritmetica ponderata applicando la formula seguente:
,
dove:
w ij è la ponderazione dell'indicatore i nella categoria j prevista all'articolo 7;
N j è il numero degli indicatori nella categoria j.
2. Per calcolare l'indicatore composito l'autorità di risoluzione aggrega le categorie j mediante una media geometrica ponderata applicando la formula seguente:
,
dove:
W j è la ponderazione della categoria j prevista all'articolo 7;
J è il numero di categorie.
3. Affinché l'indicatore composito finale sia espresso in modo che i valori più alti corrispondano agli enti con profilo di rischio più elevato, l'autorità di risoluzione applica la trasformazione seguente:
.
FASE 6
Calcolo dei contributi annuali
1. L'autorità di risoluzione riscala l'indicatore composito finale risultante dalla fase 5, FCI n, sull'intervallo di cui all'articolo 9 applicando la formula seguente:
,
dove gli argomenti delle funzioni minime e massime sono pari ai valori di tutti gli enti che contribuiscono al meccanismo di finanziamento della risoluzione per i quali l'indicatore composito finale è calcolato.
2. L'autorità di risoluzione computa il contributo annuale di ogni istituto n, tranne che per gli enti soggetti all'articolo 10 e tranne per la quota forfettaria dei contributi degli enti a cui gli Stati membri applicano l'articolo 20, paragrafo 5, come:
,
dove:
p, q indicano gli enti;
Target è il livello-obiettivo annuale determinato dall'autorità di risoluzione conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, meno la somma dei contributi calcolati conformemente all'articolo 10 e meno la somma di importi forfettari che possono essere pagati ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5;
B n è l'importo delle passività (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti dell'ente n, corretti conformemente all'articolo 5 e fatta salva l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 5.
ALLEGATO II
DATI DA TRASMETTERE ALL'AUTORITÀ DI RISOLUZIONE
— Attività totali definite all'articolo 3, punto 12)
— Passività totali definite all'articolo 3, punto 11)
— Passività contemplate all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) e f)
— Passività derivanti da contratti derivati
— Passività derivanti da contratti derivati valutate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3
— Depositi protetti
— Esposizione complessiva al rischio
— Fondi propri
— Coefficiente di capitale primario di classe 1
— Passività ammissibili
— Coefficiente di leva finanziaria
— Coefficiente di copertura della liquidità
— Coefficiente netto di finanziamento stabile
— Prestiti interbancari
— Depositi interbancari
( 1 ) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
( 2 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
( 3 ) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).
( 6 ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
( 7 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
( 8 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
( 9 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).