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Document 02015D2281-20190924

    Consolidated text: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2281 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87427 (MON-87427-7) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 8587] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2281/2019-09-24

    02015D2281 — IT — 24.09.2019 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2281 DELLA COMMISSIONE

    del 4 dicembre 2015

    che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87427 (MON-87427-7) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2015) 8587]

    (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 67)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1579 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 18 settembre 2019

      L 244

    8

    24.9.2019




    ▼B

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2281 DELLA COMMISSIONE

    del 4 dicembre 2015

    che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87427 (MON-87427-7) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2015) 8587]

    (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    Articolo 1

    Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

    Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427, di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico MON-87427-7 a norma del regolamento (CE) n. 65/2004.

    Articolo 2

    Autorizzazione

    Ai fini previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati, conformemente alle condizioni stabilite dalla presente decisione, i seguenti prodotti:

    a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco MON-87427-7;

    b) mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco MON-87427-7;

    c) granturco MON-87427-7 nei prodotti che lo contengono o sono da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

    Articolo 3

    Etichettatura

    1.  Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell'organismo» è «granturco».

    2.  La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco MON-87427-7, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

    Articolo 4

    Monitoraggio degli effetti ambientali

    1.  Il titolare dell'autorizzazione garantisce l'adozione e l'attuazione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell'allegato.

    2.  Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio in conformità alla decisione 2009/770/CE.

    Articolo 5

    Registro comunitario

    Le informazioni di cui all'allegato della presente decisione sono iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, come disposto dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

    ▼M1

    Articolo 6

    Titolare dell'autorizzazione

    Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.

    ▼B

    Articolo 7

    Validità

    La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

    ▼M1

    Articolo 8

    Destinatario

    Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.

    ▼B




    ALLEGATO

    ▼M1

    a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

    Nome: Bayer Agriculture BVBA

    Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

    Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.

    ▼B

    b)    Designazione e specifiche dei prodotti

    1) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco MON-87427-7;

    2) mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco MON-87427-7;

    3) granturco MON-87427-7 nei prodotti che lo contengono o sono da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati ai punti 1 e 2, ad eccezione della coltivazione.

    Il granturco geneticamente modificato MON-87427-7, come descritta nella domanda, esprime la proteina CP4 EPSPS, che conferisce tolleranza tessuto-selettiva agli erbicidi a base di glifosato. L'espressione CP4 EPSPS è assente o limitata nei tessuti riproduttivi maschili, il che elimina o riduce la necessità di cimatura nei casi in cui il MON- 87427-7 è utilizzato come progenitore femminile nella produzione di sementi di granturco ibrido.

    c)    Etichettatura

    1) Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell'organismo» è «granturco»;

    2) la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco MON-87427-7, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

    d)    Metodo di rilevamento

    1) Metodo evento-specifico, basato sulla PCR in tempo reale, per la quantificazione del MON-87427-7;

    2) convalidato sul DNA genomico estratto da semi di granturco, dal laboratorio di riferimento dell'UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato all'indirizzo: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx);

    3) materiale di riferimento: AOCS 0512-A e AOCS 0406-A, accessibili tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo: http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248).

    e)    Identificatore unico

    MON-87427-7.

    f)    Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica

    Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza [Biosafety Clearing-House, numero di registro: pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati all'atto della notifica].

    g)    Condizioni o restrizioni per l'immissione in commercio, l'uso o la manipolazione dei prodotti

    Non applicabile.

    h)    Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

    Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

    [Link: piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati all'atto della notifica].

    i)    Requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio per l'uso degli alimenti destinati al consumo umano

    Non applicabile.

    Nota: in futuro potrà rendersi necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

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