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Document 02015D1333-20211213

    Consolidated text: Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1333/2021-12-13

    02015D1333 — IT — 13.12.2021 — 037.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE (PESC) 2015/1333 DEL CONSIGLIO

    del 31 luglio 2015

    concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC

    (GU L 206 del 1.8.2015, pag. 34)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    DECISIONE (PESC) 2016/478 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2016

      L 85

    48

    1.4.2016

    ►M2

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/694 DEL CONSIGLIO del 4 maggio 2016

      L 120

    12

    5.5.2016

    ►M3

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/816 DEL CONSIGLIO del 23 maggio 2016

      L 133

    11

    24.5.2016

     M4

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/1340 DEL CONSIGLIO del 4 agosto 2016

      L 212

    113

    5.8.2016

    ►M5

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/1694 DEL CONSIGLIO del 20 settembre 2016

      L 255

    33

    21.9.2016

     M6

    DECISIONE (PESC) 2016/1755 DEL CONSIGLIO del 30 settembre 2016

      L 268

    85

    1.10.2016

    ►M7

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/497 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 2017

      L 76

    25

    22.3.2017

     M8

    DECISIONE (PESC) 2017/621 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2017

      L 89

    10

    1.4.2017

    ►M9

    DECISIONE (PESC) 2017/1338 DEL CONSIGLIO del 17 luglio 2017

      L 185

    49

    18.7.2017

    ►M10

    DECISIONE (PESC) 2017/1427 DEL CONSIGLIO del 4 agosto 2017

      L 204

    99

    5.8.2017

     M11

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1429 DEL CONSIGLIO del 4 agosto 2017

      L 204

    110

    5.8.2017

     M12

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1458 DEL CONSIGLIO del 10 agosto 2017

      L 208

    36

    11.8.2017

     M13

    DECISIONE (PESC) 2017/1776 DEL CONSIGLIO del 28 settembre 2017

      L 251

    28

    29.9.2017

     M14

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1976 DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 2017

      L 281

    32

    31.10.2017

     M15

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/2008 DEL CONSIGLIO dell'8 novembre 2017

      L 290

    22

    9.11.2017

     M16

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/2265 DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 2017

      L 324

    53

    8.12.2017

     M17

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/132 DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 2018

      L 22

    34

    26.1.2018

     M18

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/167 DEL CONSIGLIO del 2 febbraio 2018

      L 31

    84

    3.2.2018

     M19

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/203 DEL CONSIGLIO del 9 febbraio 2018

      L 38

    23

    10.2.2018

     M20

    DECISIONE (PESC) 2018/476 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 2018

      L 79

    30

    22.3.2018

    ►M21

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/713 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 2018

      L 119

    39

    15.5.2018

     M22

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/872 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2018

      L 152

    22

    15.6.2018

    ►M23

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/1086 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 2018

      L 194

    150

    31.7.2018

     M24

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/1250 DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2018

      L 235

    21

    19.9.2018

    ►M25

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/1290 DEL CONSIGLIO del 24 settembre 2018

      L 240

    63

    25.9.2018

     M26

    DECISIONE (PESC) 2018/1465 DEL CONSIGLIO del 28 settembre 2018

      L 245

    16

    1.10.2018

    ►M27

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/1868 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2018

      L 304

    32

    29.11.2018

    ►M28

    DECISIONE (PESC) 2018/2012 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2018

      L 322

    51

    18.12.2018

     M29

    DECISIONE (PESC) 2019/539 DEL CONSIGLIO del 1o aprile 2019

      L 93

    15

    2.4.2019

    ►M30

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2019/1299 DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2019

      L 204

    44

    2.8.2019

     M31

    DECISIONE (PESC) 2019/1663 del CONSIGLIO del 1o ottobre 2019

      L 252

    36

    2.10.2019

    ►M32

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2020/374 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 2020

      L 71

    14

    6.3.2020

     M33

    DECISIONE (PESC) 2020/458 DEL CONSIGLIO del 27 marzo 2020

      L 97

    13

    30.3.2020

     M34

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2020/1137 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 2020

      L 247

    40

    31.7.2020

    ►M35

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2020/1310 DEL CONSIGLIO del 21 settembre 2020

      L 305I

    5

    21.9.2020

    ►M36

    DECISIONE (PESC) 2020/1385 DEL CONSIGLIO del 1o ottobre 2020

      L 320

    9

    2.10.2020

    ►M37

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2020/1483 DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 2020

      L 341

    16

    15.10.2020

    ►M38

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2021/672 DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2021

      L 141

    21

    26.4.2021

    ►M39

    DECISIONE (PESC) 2021/1014 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 2021

      L 222

    38

    22.6.2021

    ►M40

    DECISIONE (PESC) 2021/1251 DEL CONSIGLIO del 29 luglio 2021

      L 272

    71

    30.7.2021

    ►M41

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2021/1910 DEL CONSIGLIO del 4 novembre 2021

      L 389I

    3

    4.11.2021

    ►M42

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2021/1942 DEL CONSIGLIO del 9 novembre 2021

      L 396

    64

    10.11.2021

    ►M43

    DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2021/2198 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2021

      L 445I

    21

    13.12.2021


    Rettificata da:

     C1

    Rettifica, GU L 098, 14.4.2016, pag.  6 (2016/478)

     C2

    Rettifica, GU L 243, 10.9.2016, pag.  16 (2016/478)

    ►C3

    Rettifica, GU L 268, 26.10.2018, pag.  92 (2018/1290)




    ▼B

    DECISIONE (PESC) 2015/1333 DEL CONSIGLIO

    del 31 luglio 2015

    concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC



    CAPO I

    RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI

    Articolo 1

    1.  
    Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla Libia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio — nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.
    2.  

    È vietato:

    a) 

    prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di mercenari armati, in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati;

    b) 

    prestare, direttamente o indirettamente, assistenza finanziaria in relazione alle attività militari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati;

    c) 

    partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).

    Articolo 2

    1.  

    L'articolo 1 non si applica:

    a) 

    alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, come pure alla fornitura della relativa assistenza tecnica o formazione;

    b) 

    alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale;

    c) 

    alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria.

    2.  

    L'articolo 1 non si applica:

    a) 

    alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria, compresa la fornitura di personale;

    b) 

    alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso, destinato unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria;

    autorizzati preventivamente dal comitato istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011) («comitato»).

    3.  
    L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi leggere e di piccolo calibro e materiale connesso, temporaneamente esportati in Libia ad uso esclusivo del personale dell'ONU, dei rappresentanti dei media e degli operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e del personale associato, notificati preventivamente al comitato e qualora il comitato non abbia espresso un parere negativo entro 5 giorni lavorativi da tale notifica.
    4.  
    L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria.

    Articolo 3

    È vietato l'approvvigionamento in Libia, da parte dei cittadini degli Stati membri, mediante le loro navi o i loro aeromobili di bandiera, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio della Libia.



    CAPO II

    SETTORE DEI TRASPORTI

    Articolo 4

    1.  
    Gli Stati membri, in accordo con le rispettive autorità e legislazioni nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi i loro porti e aeroporti, le navi e gli aeromobili diretti in Libia o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi e aeromobili contenga prodotti di cui a norma dell'articolo 1 sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione.
    2.  
    Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti di cui a norma dell'articolo 1 sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione.
    3.  
    Gli Stati membri cooperano, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, alle ispezioni e alle operazioni di smaltimento effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2.
    4.  
    Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Libia o provenienti da tale paese sono soggetti all'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni supplementari per tutti i beni in entrata o in uscita da uno Stato membro.

    Articolo 5

    Gli Stati membri negano a qualsiasi aeromobile il permesso di decollare, atterrare o sorvolare il rispettivo territorio, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che l'aeromobile contenga prodotti di cui sono vietati a norma della presente decisione la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, compresa la fornitura di mercenari armati, eccetto in caso di atterraggio di emergenza.

    Articolo 6

    ▼M28

    1.  
    Gli Stati membri possono, conformemente ai punti da 5 a 9 dell'UNSCR 2146 (2014), al punto 2 dell'UNSCR 2362 (2017) e al punto 2 dell'UNSCR 2441 (2018), ispezionare in alto mare le navi designate avvalendosi di tutte le misure commisurate alle circostanze specifiche, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, a seconda dei casi, effettuare tali ispezioni e ordinare alle navi di adottare i provvedimenti opportuni ai fini della restituzione del petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, alla Libia, con il consenso del governo libico e in coordinamento con il medesimo.

    ▼B

    2.  
    Prima di procedere a un'ispezione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dovrebbero ottenere il previo consenso dello Stato di bandiera della nave.
    3.  
    Gli Stati membri che procedono a un'ispezione di cui al paragrafo 1 presentano senza indugio al comitato una relazione sull'ispezione contenente informazioni particolareggiate pertinenti, incluse le iniziative intraprese per ottenere il consenso dello Stato di bandiera della nave.
    4.  
    Gli Stati membri che procedono a ispezioni di cui al paragrafo 1 assicurano che tale ispezione sia effettuata da navi da guerra e da navi di proprietà o gestite da uno Stato e impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali.
    5.  
    Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi o le responsabilità derivanti agli Stati membri dal diritto internazionale, inclusi i diritti o gli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, compreso il principio generale della giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera sulle proprie navi in alto mare, per quanto riguarda le navi non designate e in qualsiasi situazione diversa da quella di cui a tale paragrafo.
    6.  
    L'allegato V della presente decisione riporta le navi di cui al paragrafo 1 designate dal comitato conformemente al punto 11 dell'UNSCR 2146 (2014).

    Articolo 7

    ▼M10

    1.  
    Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata ordina, se la designazione del comitato ha così specificato, alla nave di non caricare, trasportare o scaricare petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, illecitamente esportato dalla Libia, in assenza di istruzioni del punto di contatto del governo libico, di cui al punto 3 dell'UNSCR 2146 (2014).

    ▼B

    2.  
    Gli Stati membri, se la designazione del comitato ha così specificato, negano l'ingresso nei loro porti alle navi designate, a meno che tale ingresso sia necessario a fini di ispezione, in caso di emergenza o in caso di ritorno in Libia.
    3.  
    È vietata la prestazione alle navi designate, se la designazione del comitato ha così specificato, da parte dei cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio, quali la fornitura di carburante o di provviste, o di altri servizi di assistenza.
    4.  
    Il paragrafo 3 non si applica se l'autorità competente dello Stato membro interessato stabilisce che la prestazione di tali servizi è necessaria per scopi umanitari o per il ritorno della nave in Libia. Lo Stato membro interessato informa il comitato di una siffatta autorizzazione.

    ▼M10

    5.  
    È vietata la transazione finanziaria eseguita da cittadini degli Stati membri o da entità sotto la loro giurisdizione o a partire dai territori degli Stati membri relativa al petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, illecitamente esportato dalla Libia a bordo delle navi designate, se la designazione del comitato ha così specificato.

    ▼B

    6.  
    L'allegato V riporta le navi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo designate dal comitato conformemente al punto 11 dell'UNSCR 2146 (2014).



    CAPO III

    RESTRIZIONI ALL'AMMISSIONE

    Articolo 8

    ▼M28

    1.  
    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell'UNSCR 2362 (2017) e al punto 11 dell'UNSCR 2441 (2018), elencate nell'allegato I.

    ▼B

    2.  

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone:

    a) 

    che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia, anche in quanto coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, compresi i bombardamenti aerei, su civili e infrastrutture, ovvero alle persone che agiscono per loro, o per loro conto o sotto la loro direzione;

    b) 

    di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associate in passato a tale regime, e che continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della sua transizione politica;

    ▼M39

    c) 

    che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche:

    i) 

    tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia;

    ii) 

    tramite attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o un’installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia;

    iii) 

    tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;

    iv) 

    tramite minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;

    v) 

    tramite violazioni o aiuto nell’elusione delle disposizioni relative all’embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all’UNSCR 1970 (2011) e all’articolo 1 della presente decisione;

    vi) 

    ostacolando o pregiudicando le elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico;

    vii) 

    tramite l’azione per conto o a nome o sotto la direzione di persone o entità inserite nell’elenco;

    ▼B

    d) 

    che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica;

    elencate nell'allegato II della presente decisione.

    3.  
    I paragrafi 1 e 2 non comportano l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
    4.  

    Il paragrafo 1 non si applica se il comitato stabilisce che:

    a) 

    il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o

    b) 

    una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Libia e di stabilità nella regione.

    5.  

    Il paragrafo 1 non si applica se:

    a) 

    l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario; o

    b) 

    è uno Stato membro a decidere caso per caso se tale ingresso o transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità in Libia e a informarne successivamente il comitato entro 48 ore dalla decisione in questione.

    6.  

    Il paragrafo 2 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

    a) 

    in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

    b) 

    in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di tale organizzazione;

    c) 

    in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

    d) 

    in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

    7.  
    Si considera che le disposizioni del paragrafo 6 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
    8.  
    Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 6 o 7.
    9.  
    Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 2 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse o ospitate dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto in Libia.
    10.  
    Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 9 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
    11.  
    Qualora uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 6, 7 e 9, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato I o II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.



    CAPO IV

    CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

    Articolo 9

    ▼M28

    1.  
    Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità designate e assoggettate al congelamento dei beni dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19 e 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell'UNSCR 2362 (2017) e al punto 11 dell'UNSCR 2441 (2018), elencate nell'allegato III.

    ▼B

    2.  

    Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone ed entità:

    a) 

    che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia, anche in quanto coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, compresi i bombardamenti aerei, su civili e infrastrutture, o dalle autorità libiche, o dalle persone ed entità che hanno violato o hanno contribuito a violare le disposizioni dell'UNSCR 1970 (2011) o della presente decisione, o dalle persone o entità che agiscono per loro, per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate o dalle persone ed entità elencate nell'allegato III della presente decisione;

    b) 

    di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associate in passato a tale regime, e che continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della sua transizione politica;

    ▼M39

    c) 

    che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche:

    i) 

    tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia;

    ii) 

    tramite attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o un’installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia;

    iii) 

    tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;

    iv) 

    tramite minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;

    v) 

    tramite violazioni o aiuto nell’elusione delle disposizioni relative all’embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all’UNSCR 1970 (2011) e all’articolo 1 della presente decisione;

    vi) 

    ostacolando o pregiudicando le elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico;

    vii) 

    tramite l’azione per conto o a nome o sotto la direzione di persone o entità inserite nell’elenco;

    ▼B

    d) 

    che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica;

    elencate nell'allegato IV.

    3.  
    Rimangono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle entità elencate nell'allegato VI che sono congelati dal 16 settembre 2011.
    4.  
    Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui ai paragrafi 1 e 2, o a loro beneficio, fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo, direttamente o indirettamente.
    5.  
    Per quanto riguarda le autorità portuali, il divieto di mettere fondi, attività finanziarie o risorse economiche a disposizione delle persone o entità di cui al paragrafo 2 non preclude l'esecuzione, fino al 15 luglio 2011, dei contratti conclusi anteriormente al 7 giugno 2011, a esclusione dei contratti relativi a petrolio, gas e prodotti raffinati.
    6.  

    Sono ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche che sono:

    a) 

    necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti per generi alimentari, canoni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

    b) 

    destinati esclusivamente al pagamento per onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali in conformità delle legislazioni nazionali; o

    c) 

    destinati esclusivamente al pagamento per diritti o spese, in conformità delle legislazioni nazionali, connessi alla normale custodia o gestione di fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche congelati,

    purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato, se del caso, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo e il comitato non abbia espresso parere negativo entro 5 giorni lavorativi da tale notifica.

    7.  

    Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono:

    a) 

    necessari per coprire spese straordinarie, previa notifica al comitato da parte dello Stato membro interessato, ove opportuno, e approvazione del comitato stesso; o

    b) 

    oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di adozione dell'UNSCR 1970 (2011) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, previa notifica al comitato da parte dello Stato membro interessato, ove opportuno.

    8.  
    Riguardo alle persone ed entità elencate nell'allegato IV, sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, la fornitura di elettricità, operatori umanitari e relativa assistenza, o l'evacuazione di cittadini stranieri dalla Libia.
    9.  

    Riguardo alle entità di cui al paragrafo 3, sono altresì ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche purché:

    a) 

    lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare l'accesso ai fondi, alle attività finanziarie o alle risorse economiche per uno o più degli scopi seguenti e il comitato non abbia espresso parere negativo entro 5 giorni lavorativi da tale notifica:

    i) 

    esigenze umanitarie;

    ii) 

    combustibile, energia elettrica e acqua a uso esclusivamente civile;

    iii) 

    ripresa della produzione e vendita di idrocarburi da parte della Libia;

    iv) 

    creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell'infrastruttura pubblica civile; o

    v) 

    agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia;

    b) 

    lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato che tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche non devono essere messi a disposizione o a beneficio delle persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;

    c) 

    lo Stato membro interessato abbia consultato preventivamente le autorità libiche sull'uso di tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche; e

    d) 

    lo Stato membro interessato abbia scambiato con le autorità libiche la notifica trasmessa a norma del presente paragrafo e le autorità libiche non si siano opposte entro 5 giorni lavorativi allo sblocco di tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche.

    10.  
    I paragrafi 1 e 2 non ostano a che la persona o entità designata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 o 2 e purché lo Stato membro pertinente abbia notificato al comitato, se del caso, l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare lo scongelamento dei fondi, delle attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, 10 giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
    11.  
    Il paragrafo 3 non osta a che un'entità ivi indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale entità in elenco ai sensi della presente decisione, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e purché lo Stato membro pertinente abbia notificato al comitato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare lo scongelamento dei fondi o delle attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, 10 giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
    12.  

    Per quanto riguarda le persone ed entità elencate nell'allegato IV e in deroga al paragrafo 2, le competenti autorità di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

    a) 

    i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 2 nell'elenco figurante nell'allegato IV, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

    b) 

    i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

    c) 

    la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante nell'allegato III, IV o VI; nonché

    d) 

    il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

    Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

    13.  

    Il paragrafo 4 non si applica al versamento su conti congelati di:

    a) 

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

    b) 

    pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive; o

    c) 

    pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, in relazione a persone ed entità elencate nell'allegato IV;

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti ai paragrafi 1 o 2.



    CAPO V

    ALTRE MISURE RESTRITTIVE

    ▼M9

    Articolo 10

    1.  
    Gli Stati membri impongono ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione e alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di esercitare vigilanza nelle relazioni commerciali con entità costituite in Libia o soggette alla giurisdizione della Libia e con qualsiasi persona ed entità che agisce per loro conto o sotto la loro direzione e con entità da esse possedute o controllate, al fine di impedire relazioni commerciali che potrebbero contribuire alla violenza e all'uso della forza nei confronti dei civili.
    2.  
    La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Libia, effettuati da cittadini degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aerei battenti bandiera degli stessi, di taluni imbarcazioni e motori che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro, siano essi originari o meno del suo territorio.
    3.  
    Le autorità competenti degli Stati membri non concedono alcuna autorizzazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 2 se hanno fondati motivi di ritenere che sarebbero utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.
    4.  
    Il paragrafo 2 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione effettuati dalle autorità degli Stati membri al governo libico.

    L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.

    ▼B



    CAPO VI

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    Articolo 11

    Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell'UNSCR 1970 (2011) — comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione e ad essa connesse — o le misure contemplate nella presente decisione nei confronti delle persone o entità designate elencate nell'allegato I, II, III o IV, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Libia, governo libico compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.

    Articolo 12

    1.  
    Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I, III, V e VI sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.
    2.  
    Il Consiglio, deliberando su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone gli elenchi di cui agli allegati II e IV e adotta le relative modifiche.

    Articolo 13

    1.  
    Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I o III.
    2.  
    Qualora decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, il Consiglio modifica di conseguenza gli allegati II e IV.
    3.  
    Il Consiglio trasmette la decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, incluse le ragioni dell'inserimento nell'elenco, direttamente se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.
    4.  
    Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.

    Articolo 14

    Qualora il comitato designi una nave di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 5, il Consiglio include detta nave nell'allegato V.

    Articolo 15

    1.  
    Gli allegati I, II, III, IV e VI riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità interessate forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I, III e VI.
    2.  
    Gli allegati I, II, III, IV e VI riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I, III e VI. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Gli allegati I, III e VI riportano inoltre la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato.

    Articolo 16

    Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe.

    Articolo 17

    1.  
    La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, in particolare alla luce delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza.
    2.  
    Le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, sono riesaminate periodicamente e almeno ogni 12 mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.

    ▼M40 —————

    ▼B

    Articolo 18

    La decisione 2011/137/PESC è abrogata.

    Articolo 19

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ▼M7




    ALLEGATO I

    ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

    1.    Nome: 1: ABDULQADER 2: MOHAMMED 3: AL-BAGHDADI 4: n.d.

    Titolo: Dr Designazione: Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari Data di nascita:1o luglio 1950Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: B010574 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Tunisia (Presunto status/luogo: carcere in Tunisia.) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 26 marzo 2015, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5519275

    2.    Nome: 1: ABDULQADER 2: YUSEF 3: DIBRI 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: Capo della sicurezza personale di Muammar Gheddafi Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Houn, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715

    3.    Nome: 1: SAYYID 2: MOHAMMED 3: QADHAF AL-DAM 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1948 Luogo di nascita: a) Sirte, Libia b) Egitto Alias certo: Sayed M. Gaddef Eddam Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Passaporto libico n. 513519 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 1o aprile 2016) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525735

    4.    Nome: 1: QUREN 2: SALIH 3: QUREN 4: AL QADHAFI

    Titolo: n.d. Designazione: Ambasciatore libico in Ciad Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: Akrin Saleh Akrin Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Egitto Data di inserimento nell'elenco:17 marzo 2011 (modificata il 26 marzo 2015, il 26 settembre 2014) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5519275

    5.    Nome: 1: AMID 2: HUSAIN 3: AL KUNI 4: n.d.

    Titolo: Colonnello Designazione: Governatore di Ghat (Libia meridionale) Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: Libia meridionale) Data di inserimento nell'elenco:17 marzo 2011 (modificata il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio).

    ▼M32

    6.    Nome ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

    Titolo: n.d. Designazione: a) Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna; b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita:4 aprile 1944Luogo di nascita: Alrhaybat Alias certo: Dorda Abuzed OE Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: passaporto libico FK117RK0, rilasciato il 25 novembre 2018, a Tripoli (data di scadenza: 24 novembre 2026) Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: residente in Egitto) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificato il 27 giugno 2014, 1o aprile 2016, 25 febbraio 2020) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451

    ▼M7

    7.    Nome: 1: ABU 2: BAKR 3: YUNIS 4: JABIR

    Titolo: Maggiore Generale Designazione: ministro della difesa. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

    8.    Nome: 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: segretario per i servizi Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Khoms, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: ignoto, si presume catturato. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795

    ▼M32

    9.    Nome 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

    Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita:1o gennaio 1978Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: Aisha Muhammed Abdul Salam (Passaporto n.: passaporto libico 215215) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: a) passaporto omanita 03824970, rilasciato il 4 maggio 2014, a Muscat, Oman (Data di scadenza: 3 maggio 2024b) passaporto libico 428720 c) B/011641 Numero di identificazione nazionale: 98606612 Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificato l'11 novembre 2016, 26 settembre 2014, 21 marzo 2013, 2 aprile 2012, 25 febbraio 2020) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

    ▼M7

    10.    Nome: 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: GHEDDAFI 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita:20 settembre 1975Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia B/002210 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libano (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835

    11.    Nome: 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: GHEDDAFI 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855

    12.    Nome: 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: GHEDDAFI 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 26 settembre 2014, il 4 settembre 2013, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875

    13.    Nome: 1: MUAMMAR 2: MOHAMMED 3: ABU MINYAR 4: GHEDDAFI

    Titolo: n.d. Designazione: Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate Data di nascita: 1942 Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 4 settembre 2013, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895

    14.    Nome: 1: MUTASSIM 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: Consigliere per la sicurezza nazionale Data di nascita: a) 1976 b)5 febbraio 1974Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: a) Almuatesem Bellah Muammer Gheddafi b) Mutassim Billah Abuminyar Gheddafi Alias incerto: a) Muatasmblla b) Muatasimbllah c) Moatassam Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia B/001897 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 1o aprile 2016, il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Sarebbe deceduto a Sirte, Libia, il 20 ottobre 2011. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915

    15.    Nome: 1: SAADI 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: Comandante delle Forze Speciali Data di nascita: a)27 maggio 1973b)1o gennaio 1975Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: a) 014797 b) 524521 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 26 marzo 2015, il 2 aprile 2012, il 14 marzo 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935

    16.    Nome: 1: SAIF AL-ARAB 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955

    17.    Nome: 1: SAIF AL-ISLAM 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: Direttore, Fondazione Gheddafi Data di nascita:25 giugno 1972Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia B014995 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: limitata libertà di spostamento a Zintan, Libia) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975

    18.    Nome: 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: n.d. 4: n.d.

    Titolo: Colonnello Designazione: Direttore dell'intelligence militare Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Alias certo: a) Abdoullah Ould Ahmed (passaporto numero: B0515260; data di nascita: 1948; luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali; data di rilascio: 10 gennaio 2012; luogo di rilascio: Bamako, Mali; data di scadenza: 10 gennaio 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (carta d'identità del Mali numero 073/SPICRE; luogo di nascita: Anefif, Mali; data di rilascio: 6 dicembre 2011; luogo di rilascio: Essouck, Mali) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 27 giugno 2014, il 21 marzo 2013) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995

    19.    Nome: 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: Approssimativamente 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia Alias certo: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, nata il 1o gennaio 1953 (passaporto dell'Oman n. 03825239, data di rilascio: 4 maggio 2014; scadenza: 3 maggio 2024.) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: 03825239 Numero di identificazione nazionale: 98606491 Indirizzo: a) Sultanato dell'Oman b) (Presunto luogo — Egitto) Data di inserimento nell'elenco:24 giugno 2011 (modificata il 1o aprile 2016, il 26 marzo 2015, il 26 settembre 2014, il 4 settembre 2013, il 2 aprile 2012, il 13 febbraio 2012) Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015

    20.    Nome: 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: n.d. 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: a) ministro per la programmazione e le finanze del governo del colonnello Gheddafi; b) segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione; c) Direttore ad interim della Banca centrale della Libia Data di nascita: 1935 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia Data di inserimento nell'elenco:24 giugno 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

    ▼M25

    21.    Nome: 1: ERMIAS 2: ALEM 3: n.d. 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: Leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita: approssimativamente 1980 Luogo di nascita: Eritrea Alias certo: Ermias Ghermay, Guro Alias incerto: a) Ermies Ghermay b) Ermias Ghirmay Cittadinanza: eritrea Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: (Indirizzo noto: Tripoli, Tarig sure n. 51; si sarebbe trasferito a Sabratha nel 2015) Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

    Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

    Informazioni aggiuntive

    È ampiamente documentato da molteplici fonti affidabili, incluse indagini penali, che Ermias Alem è uno dei principali attori subsahariani coinvolti nella tratta di migranti in Libia. Ermias Alem è un leader di una rete transnazionale responsabile della tratta e del traffico di decine di migliaia di migranti, soprattutto dal Corno d'Africa verso le coste libiche e oltre, verso paesi di destinazione in Europa e negli Stati Uniti. Dispone di uomini armati, nonché di depositi e campi di detenzione in cui sarebbero commesse gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti. Collabora strettamente con le reti di trafficanti libici, come quella di Mustafa, ed è considerato la loro «catena di approvvigionamento orientale». La sua rete si estende dal Sudan alla costa libica e all'Europa (Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito), nonché agli Stati Uniti. Alem controlla i campi di detenzione privati intorno alla costa nordoccidentale della Libia, in cui i migranti sono detenuti e sono vittime di gravi violazioni. Da questi campi i migranti sono trasportati a Sabratha o Zawiya. Negli ultimi anni Alem ha organizzato innumerevoli e pericolose traversate per mare, esponendo i migranti (inclusi numerosi minori) al rischio di morte. Nel 2015 il tribunale di Palermo (Italia) ha emesso mandati d'arresto nei confronti di Ermias Alem in relazione al traffico di migliaia di migranti in condizioni disumane, incluso il naufragio del 13 ottobre 2013 vicino a Lampedusa, in cui sono morte 266 persone.

    22.    Nome: 1: FITIWI 2: ABDELRAZAK 3: n.d. 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: Leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita: approssimativamente (30-35 anni) Luogo di nascita: Massaua, Eritrea Alias certo: Abdurezak, Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak Alias incerto: Fitwi Esmail Abdelrazak Cittadinanza: eritrea Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

    Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

    Informazioni aggiuntive

    Fitiwi Abdelrazak è un leader di una rete transnazionale responsabile della tratta e del traffico di decine di migliaia di migranti, soprattutto dal Corno d'Africa verso le coste libiche e oltre, verso paesi di destinazione in Europa e negli Stati Uniti. Fonti aperte e numerose indagini penali lo indicano come uno dei principali attori responsabili dello sfruttamento di un gran numero di migranti in Libia e delle violazioni commesse nei loro confronti. Abdelrazak vanta numerosi contatti all'interno delle reti di trafficanti libici e ha accumulato immense ricchezze grazie alla tratta di migranti. Dispone di uomini armati, nonché di depositi e campi di detenzione in cui si commettono gravi violazioni dei diritti umani. La sua rete si compone di cellule che si estendono da Sudan, Libia, Italia e oltre verso i paesi di destinazione dei migranti. Inoltre acquista i migranti dei suoi campi da terzi, ad esempio da altre strutture detentive locali. Da questi campi, i migranti sono trasportati verso la costa libica. Abdelrazak ha organizzato innumerevoli e pericolose traversate per mare, esponendo i migranti (minori inclusi) al rischio di morte. Ad Abdelrazak si collegano almeno due naufragi con conseguenze mortali verificatisi tra aprile e luglio 2014.

    ▼M32

    23.    Nome 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

    Titolo: n.d. Designazione: Comandante della milizia Anas al-Dabbashi, leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita:7 maggio 1988Luogo di nascita: (forse Sabratha, quartiere Talil) Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal e) Al Dabbashi Cittadinanza: libica Passaporto n.: passaporto libico LY53FP76, rilasciato il 29 settembre 2015, a Tripoli Numero di identificazione nazionale: 119880387067 Indirizzo: a) Garabulli, Libia b) Zawiya, Libia c) Dbabsha-Sabratah Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018 (modificato il 17 settembre 2018, 25 febbraio 2020) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

    Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

    Informazioni aggiuntive

    Ahmad Imhamad è il comandante della milizia Anas al-Dabbashi che, in passato, operava nella zona costiera situata tra Sabratha e Melita. Imhamad è un importante leader di attività illecite legate alla tratta dei migranti. Il clan e la milizia al-Dabbashi intrattengono inoltre rapporti con gruppi terroristici ed estremisti violenti. Attualmente Imhamad è attivo nei dintorni di Zawiya, dove si è spostato nell'ottobre 2017 in seguito allo scoppio di violenti scontri con altre milizie e organizzazioni di trafficanti rivali intorno alla zona costiera, che hanno fatto più di 30 morti, tra cui dei civili. In risposta alla sua espulsione, il 4 dicembre 2017 Ahmad Imhamad si è pubblicamente impegnato a riprendere Sabratha con le armi e la forza. Esistono numerose prove che la milizia di Imhamad è direttamente coinvolta nella tratta e nel traffico di migranti e che essa controlla le zone di partenza dei migranti, i campi, i rifugi e le imbarcazioni. Secondo alcune informazioni, Imhamad ha esposto i migranti (minori inclusi) a condizioni brutali e talvolta mortali a terra e in mare. Dopo i violenti scontri tra la milizia di Imhamad e altre milizie a Sabratha, sono stati ritrovati migliaia di migranti (molti in gravi condizioni), per la maggior parte detenuti nei centri della brigata dei martiri Anas al-Dabbashi e della milizia al-Ghul. Il clan al-Dabbashi e la milizia Anas al-Dabbashi ad esso associata intrattengono da tempo legami con lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL) e i gruppi ad esso affiliati.

    Numerosi membri dell'ISIL sono stati nei loro ranghi, incluso Abdallah al-Dabbashi, il «califfo» dell'ISIL a Sabratha. Imhamad sarebbe inoltre coinvolto nell'organizzazione nel luglio 2017 dell'omicidio di Sami Khalifa al-Gharabli, che era stato nominato dal consiglio municipale di Sabratha per contrastare le attività legate al traffico di migranti. Le attività di Imhamad contribuiscono largamente a far crescere la violenza e l'insicurezza in Libia occidentale e minacciano la pace e la stabilità in Libia e nei paesi vicini.

    ▼C3

    24.    Name: 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QASSIM 4: OMAR

    ▼M25

    Titolo: n.d. Designazione: Leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita:19 gennaio 1983Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: Mus'ab Abu Qarin n.d. Alias incerto: a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin b) The Doctor c) Al-Grein Cittadinanza: libica Passaporto n: a) 782633, rilasciato il 31 maggio 2005b) 540794, rilasciato il 12 gennaio 2008Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

    Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

    Informazioni aggiuntive

    Si ritiene che Mus'ab Mustafa svolga un ruolo centrale nelle attività di tratta degli esseri umani e di traffico di migranti nella zona di Sabratha, ma che lavori anche da Zawiya e Garabulli. La sua rete transnazionale copre la Libia, le destinazioni europee e i paesi subsahariani per il reclutamento di migranti e i paesi arabi per il settore finanziario. Fonti attendibili hanno documentato la sua collusione con Ermias Alem, che si occupa della «catena di approvvigionamento orientale» per conto di Mustafa, relativamente alla tratta e al traffico di esseri umani. Vi sono prove secondo cui Mustafa ha intrattenuto rapporti con altri attori del business della tratta, in particolare Mohammed al-HadiadaHh (cugino e capo della brigata al-Nasr di cui è proposto l'inserimento in elenco) a Zawiya. Un ex complice di Mustafa, che ora coopera con le autorità libiche, sostiene che Mustafa ha organizzato traversate per mare per 45 000 persone nel solo 2015, esponendo i migranti (minori inclusi) al rischio di morte. Mustafa è l'organizzatore di una traversata del 18 aprile 2015 conclusasi con un naufragio nel Canale di Sicilia, causando la morte di 800 persone. In base alle prove raccolte, anche dal gruppo di esperti dell'ONU, è responsabile della detenzione di migranti in condizioni brutali, anche a Tripoli, vicino alla zona di al-Wadi e delle località balneari in prossimità di Sabratha in cui sono detenuti i migranti. Mustafa sarebbe stato vicino al clan al-Dabbashi a Sabratha fino allo scoppio di un conflitto a causa di una «tassa di protezione». Fonti riferiscono che Mustafa ha pagato persone vicine agli estremisti violenti nella zona di Sabratha in cambio dell'autorizzazione a trafficare migranti per conto dei gruppi estremisti violenti, che traggono benefici finanziari dallo sfruttamento dell'immigrazione illegale. Mustafa è collegato a una rete di trafficanti composta da gruppi armati salafiti a Tripoli, Sebha e Cufra.

    ▼M32

    25.    Nome 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

    Titolo: n.d. Designazione: Comandante della brigata Shuhada al-Nasr, capo delle guardie della raffineria di petrolio di Zawiya Data di nascita:2 dicembre 1985Luogo di nascita: Zawiya, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab Cittadinanza: libica Passaporto n.: C17HLRL3, rilasciato il 30 dicembre 2015, a Zawiya Numero di identificazione nazionale: n.d Indirizzo: Zawiya, Libia Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018 (modificato il 17 settembre 2018, 25 febbraio 2020) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

    Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

    Informazioni aggiuntive

    Mohammed al-Hadi è il capo della brigata Shuhada al-Nasr a Zawiya, nella Libia occidentale. La sua milizia controlla la raffineria di Zawiya, polo centrale delle operazioni di traffico dei migranti. Al-Hadi controlla inoltre i centri di detenzione, compreso quello di Nasr, nominalmente sotto il controllo del dipartimento per la lotta all'immigrazione illegale (DCIM). Come indicato da varie fonti, la rete di al-Hadi è una delle reti predominanti nel settore del traffico dello sfruttamento dei migranti in Libia. Al-Hadi ha numerosi legami con il capo dell'unità locale della guardia costiera di Zawiya, al-Rahman al-Milad, la cui unità intercetta le imbarcazioni che trasportano migranti, spesso appartenenti a reti rivali di trafficanti di migranti. I migranti sono poi portati in strutture detentive sotto il controllo della milizia Al Nasr, dove sarebbero detenuti in condizioni critiche. Il gruppo di esperti sulla Libia ha raccolto prove secondo cui i migranti erano spesso vittime di percosse mentre altri, in particolare donne provenienti da paesi subsahariani e dal Marocco, erano venduti sul mercato locale come «schiavi sessuali». Ha inoltre concluso che al-Hadi collabora con altri gruppi armati ed è stato coinvolto in ripetuti scontri violenti nel 2016 e nel 2017.

    ▼M25

    26.    Nome: 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: AL-MILAD 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: Comandante della guardia costiera di Zawiya Data di nascita: Approssimativamente (29 anni) Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Rahman Salim Milad b) al-Bija Cittadinanza: libica Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Zawiya, Libia Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

    Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

    Informazioni aggiuntive

    Abd al Rahman al-Milad è a capo dell'unità regionale della guardia costiera di Zawiya, che è sistematicamente connessa a violenze nei confronti dei migranti e di altri trafficanti di esseri umani. Il gruppo di esperti dell'ONU sostiene che Milad e altri membri della guardia costiera siano direttamente coinvolti nell'affondamento di imbarcazioni di migranti per mezzo di armi da fuoco. Al-Milad collabora con altri trafficanti di migranti come Mohammed al-Hadi (di cui è proposto l'inserimento in elenco), che, secondo le fonti, ne assicura la protezione per effettuare operazioni illecite connesse alla tratta e al traffico di migranti. Diversi testimoni nelle indagini penali hanno affermato di essere stati arrestati in mare da uomini armati a bordo di una nave della guardia costiera denominata Tallil (utilizzata da al-Milad) e di essere stati portati al centro di detenzione al-Nasr, in cui sarebbero detenuti in condizioni brutali e sottoposti a percosse.

    ▼M32

    27.    Nome 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

    Titolo: n.d. Designazione: Leader di milizie armate Data di nascita:29 ottobre 1982Luogo di nascita: n.d. Alias certo: Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran Alias incerto: n.d. Cittadinanza: libica Passaporto n.: S/263963; rilasciato l'8 novembre 2012Numero di identificazione nazionale: a) 119820043341 b) Numero di identificazione personale: 137803 Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:11 settembre 2018 (modificato il 25 febbraio 2020) Informazioni supplementari: Nome della madre: Salma Abdula Younis. Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

    Inserito nell'elenco a norma del punto 11, lettere b), c) e d), della risoluzione 2213 (2015) e del punto 11 della risoluzione 2362 (2017).

    Informazioni aggiuntive

    — 
    La Procura generale libica ha rilasciato un mandato d'arresto nei confronti della persona interessata, accusandola di aver commesso una serie di reati.
    — 
    La persona interessata ha compiuto azioni e attacchi armati (l'ultimo dei quali risalente al 14 giugno 2018) contro impianti petroliferi situati nella regione della mezzaluna petrolifera, causandone la distruzione.
    — 
    Gli attacchi nella regione della mezzaluna petrolifera hanno provocato numerose vittime tra gli abitanti della regione e hanno messo a repentaglio la vita dei civili.
    — 
    Gli attacchi hanno più volte interrotto le esportazioni libiche di petrolio dal 2013 al 2018, determinando considerevoli perdite per l'economia libica.
    — 
    La persona interessata ha cercato di esportare petrolio illegalmente.
    — 
    La persona interessata recluta combattenti stranieri per i suoi attacchi ripetuti contro la regione della mezzaluna petrolifera.
    — 
    Con le sue azioni, la persona interessata opera contro la stabilità della Libia e osteggia i tentativi delle parti libiche volti a risolvere la crisi politica e ad attuare il piano d'azione delle Nazioni Unite.

    ▼M27

    28.    Nome: 1: SALAH 2: BADI 3: n.d. 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: Alto comandante del fronte armato Al-Somood opposto al governo di intesa nazionale, noto anche come Fakhr o «Orgoglio della Libia», e della brigata Al Marsa basata a Misurata e facente capo allo Scudo centrale Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 16 novembre 2018Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

    Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

    Informazioni aggiuntive

    — 
    Salah Badi ha sistematicamente cercato di compromettere una soluzione politica in Libia sostenendo la resistenza armata. Fonti aperte dimostrano che Salah Badi è un alto comandante del fronte armato Al-Somood opposto al governo di intesa nazionale, noto anche come Fakhr o «Orgoglio della Libia», e della brigata Al Marsa basata a Misurata e facente capo allo Scudo centrale.
    — 
    Ha svolto un ruolo di primo piano nei recenti combattimenti a Tripoli iniziati il 27 agosto 2018, nei quali hanno perso la vita almeno 115 persone, per lo più civili. È al comando di forze cui l'UNSMIL ha fatto specifico riferimento quando ha esortato tutte le parti in conflitto a porre fine agli atti di violenza (ricordando loro che prendere di mira civili e infrastrutture civili è vietato dal diritto internazionale umanitario).
    — 
    Alla fine del 2016 e durante il 2017, Salah Badi ha guidato milizie opposte al governo di intesa nazionale in attacchi a Tripoli, cercando ripetutamente di sottrarre il potere al governo di intesa nazionale e reinsediare il «governo di salvezza nazionale» non riconosciuto di Khalifa Ghwell. Il 21 febbraio 2017, Salah Badi è apparso accanto a carri armati in un video di YouTube registrato all'esterno dell'hotel Rixos a Tripoli e ha minacciato di affrontare il non riconosciuto governo di intesa nazionale. Il 26 e 27 maggio 2017, forze di Fakhr Libia («Orgoglio della Libia») guidate da Salah Badi hanno attaccato quartieri di Tripoli, tra cui la zona di Abu Sleem e la strada che conduce all'aeroporto. Notizie attendibili riportate dai media e confermate dai media sociali hanno riferito che nell'attacco le forze di Salah Badi hanno impiegato carri armati e artiglieria pesante.

    ▼M41

    29.    Nome: 1: Osama 2: Al Kuni 3: Ibrahim 4: n.d.

    Titolo: gestore del centro di detenzione al-Nasr a Zawiya Designazione: n.d. Data di nascita: 4 aprile 1976Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: a) Osama Milad b) Osama al-Milad c) Osama Zawiya d) Osama Zawiyah e) Osama al Kuni Alias incerto: n.d. Cittadinanza: libica Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Zawiya, Libia Data di inserimento nell'elenco: 25 ottobre 2021Altre informazioni: In qualità di gestore di fatto del centro di detenzione al-Nasr, la persona interessata ha commesso o sostenuto, direttamente e/o tramite subordinati, atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani applicabile o atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia. La persona interessata ha agito per conto o a nome o sotto la direzione di due persone inserite in elenco intrinsecamente legate alle attività di tratta degli esseri umani della rete di Zawiya, ovvero Mohamed Kashlaf (LYi.025) e Abdulrahman al Milad (LYi.026). Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

    Inserito nell'elenco a norma del punto 11, lettere a) ed f), della risoluzione 2213 (2015) e del punto 11 della risoluzione 2441 (2018).

    Informazioni aggiuntive

    In qualità di gestore di fatto del centro di detenzione al-Nasr, la persona interessata ha commesso o sostenuto, direttamente e/o tramite subordinati, atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani applicabile o atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia. La persona interessata ha agito per conto o a nome o sotto la direzione di due persone inserite in elenco intrinsecamente legate alle attività di tratta degli esseri umani della rete di Zawiyah, ovvero Mohamed Kashlaf (LYi.025) e Abdulrahman al Milad (LYi.026). Da anni il centro di detenzione al-Nasr a Zawiya forma oggetto di relazioni pubbliche e di rapporti riservati che descrivono le condizioni imposte ai migranti e richiedenti asilo in Libia, tra cui la tortura, la violenza sessuale e di genere e la tratta di esseri umani. Le organizzazioni umanitarie e le vittime della tratta hanno sistematicamente identificato la persona interessata come il gestore di fatto del centro di detenzione. Tre persone che lavoravano nel centro di detenzione al-Nasr sono state condannate a pene detentive per aver torturato migranti nel centro di detenzione.

    ▼B




    ALLEGATO II

    ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2

    A.   Persone



     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

    ▼M30 —————

    ▼B

    2.

    ABU SHAARIYA

    Carica: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna

    Cognato di Muammar Gheddafi.

    Membro di spicco del regime di Gheddafi e in quanto tale strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    28.2.2011

    ▼M23 —————

    ▼B

    ►M23  3. ◄

    ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

    Data di nascita: 1946

    Luogo di nascita: Traghen

    Capo del gabinetto di Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    28.2.2011

    ▼M40 —————

    ▼B

    ►M23  5. ◄

    FARKASH, Mohammed Boucharaya

    Data di nascita: 1.7.1949

    Luogo di nascita: Al-Bayda

    Ex direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    28.2.2011

    ►M23  6. ◄

    EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

     

    Ex segretario generale del Congresso generale del popolo.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    ▼M42 —————

    ▼B

    ►M23  8. ◄

    HIJAZI, Mohamad Mahmoud

     

    Ministro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    ►M23  9. ◄

    HOUEJ, Mohamad Ali

    Data di nascita: 1949

    Luogo di nascita: Al-Azizia (nei pressi di Tripoli)

    Ministro dell'industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    ▼M38 —————

    ▼B

    ►M23  11. ◄

    AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

     

    Ministro degli affari sociali del governo del colonnello Gheddafi.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    ►M23  12. ◄

    FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

    Data di nascita: 4.5.1963

    Numero di passaporto: B/014965 (scaduto fine 2013)

    Ministro dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello Gheddafi.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    ►M23  13. ◄

    MANSOUR, Abdallah

    Data di nascita: 8.7.1954

    Numero di passaporto: B/014924 (scaduto fine 2013)

    Ex stretto collaboratore del colonnello Gheddafi, ha occupato un ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed è stato direttore della radiotelevisione.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    ▼M5 —————

    ▼M36 —————

    ▼M40 —————

    ▼M36 —————

    ▼M35

    17.

    AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf

    alias AL-WARFALLI, Mahmud

    Data di nascita: 1978

    Luogo di nascita: tribù Warfalla, Libia occidentale o Elrseefa (Bani Walid)

    Sesso: maschile

    Mahmoud al-Werfalli è comandante (tenente) della brigata al-Saiqa con base a Bengasi. In tale ruolo, al-Werfalli è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni ed esecuzioni, in cui è direttamente o indirettamente coinvolto.

    Al-Werfalli è stato collegato all’uccisione di 33 persone tra il giugno 2016 e il luglio 2017 in diversi incidenti e a un’esecuzione di massa di dieci persone il 24 gennaio 2018.

    21.9.2020

    18.

    DIAB, Moussa

    alias DIAB, Mousa

    Sesso: maschile

    Moussa Diab è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui la tratta di esseri umani, il sequestro di persona, lo stupro e l’uccisione di migranti e rifugiati, in cui è direttamente coinvolto.

    Ha tenuto prigionieri migranti e rifugiati in un campo di detenzione illegale vicino a Bani Walid, dove sono stati trattati in modo inumano e degradante. Diversi migranti e rifugiati sono stati uccisi quando hanno cercato di fuggire dal campo di detenzione.

    21.9.2020

    ▼M37

    19.

    Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

    (Евгений Викторович Пригожин)

    Data di nascita: 1° giugno 1961

    Luogo di nascita: Leningrado (San Pietroburgo)

    Cittadinanza: russa

    Sesso: maschile

    Yevgeniy Viktorovich Prigozhin è un imprenditore russo che intrattiene relazioni strette, anche di natura finanziaria, con la società militare privata Wagner Group.

    In tal modo, Prigozhin partecipa e dà il proprio sostegno alle attività del Wagner Group in Libia che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza del paese.

    In particolare, il Wagner Group è coinvolto in violazioni plurime e ripetute dell'embargo sulle armi in Libia istituito dall'UNSCR 1970 (2011) e recepito nell'articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333, compresi la consegna di armi e lo schieramento di mercenari in Libia a sostegno dell'esercito nazionale libico. Il Wagner Group ha partecipato a svariate operazioni militari contro il governo di intesa nazionale sostenuto dall'ONU e ha contribuito a danneggiare la stabilità della Libia e a minare il processo pacifico.

    15.10.2020

    ▼M43

    20.

    KUZNETSOV, Aleksandr (Alexander) Sergeevich

    (Александр Сергеевич КУЗНЕЦОВ )

    Carica: Comandante della 1a Compagnia Assalto e Ricognizione del Wagner Group

    Nominativo di chiamata: Ratibor

    Data di nascita: 8 ottobre 1977

    Luogo di nascita: Nikolskoye, ex URSS (ora Federazione russa)

    Cittadinanza: russa

    Numero di identificazione Wagner Group: M-0271

    Sesso: maschile

    Aleksandr Sergeevich Kuznetsov fa parte della struttura di comando del Wagner Group, un'entità militare privata non registrata con sede in Russia. Ha assunto il comando della 1a Compagnia Assalto e Ricognizione del Wagner Group nel 2014. Nel settembre 2019 è stato ferito in Libia durante i combattimenti a fianco dell'esercito di liberazione nazionale libico in qualità di comandante degli operatori militari del Wagner Group. Per la sua posizione e le sue azioni, Kuznetsov è responsabile delle attività del Wagner Group che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza della Libia.

    13.12.2021

    ▼M7




    ALLEGATO III

    ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

    A.   Persone

    ▼M32

    6.    Nome ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

    Titolo: n.d. Designazione: a) Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna; b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita:4 aprile 1944Luogo di nascita: Alrhaybat Alias certo: Dorda Abuzed OE Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: passaporto libico FK117RK0, rilasciato il 25 novembre 2018, a Tripoli (data di scadenza: 24 novembre 2026) Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: residente in Egitto) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificato il 27 giugno 2014, 1o aprile 2016, 25 febbraio 2020) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451

    ▼M7

    7.    Nome: 1: ABU 2: BAKR 3: YUNIS 4: JABIR

    Titolo: Maggiore Generale Designazione: ministro della difesa. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

    8.    Nome: 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: segretario per i servizi Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Khoms, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: ignoto, si presume catturato. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/esearchn/notice//un/5525795

    ▼M32

    9.    Nome 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

    Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita:1o gennaio 1978Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: Aisha Muhammed Abdul Salam (Passaporto n.: passaporto libico 215215) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: a) passaporto omanita 03824970, rilasciato il 4 maggio 2014, a Muscat, Oman (Data di scadenza: 3 maggio 2024b) passaporto libico 428720 c) B/011641 Numero di identificazione nazionale: 98606612 Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificato l'11 novembre 2016, 26 settembre 2014, 21 marzo 2013, 2 aprile 2012, 25 febbraio 2020) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

    ▼M7

    10.    Nome: 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: GHEDDAFI 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita:20 settembre 1975Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia B/002210 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libano (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835

    11.    Nome: 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: GHEDDAFI 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855

    12.    Nome: 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: GHEDDAFI 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 26 settembre 2014, il 4 settembre 2013, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875

    13.    Nome: 1: MUAMMAR 2: MOHAMMED 3: ABU MINYAR 4: GHEDDAFI

    Titolo: n.d. Designazione: Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate Data di nascita: 1942 Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 4 settembre 2013, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895

    14.    Nome: 1: MUTASSIM 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: Consigliere per la sicurezza nazionale Data di nascita: a) 1976 b)5 febbraio 1974Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: a) Almuatesem Bellah Muammer Gheddafi b) Mutassim Billah Abuminyar Gheddafi Alias incerto: a) Muatasmblla b) Muatasimbllah c) Moatassam Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia B/001897 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 1o aprile 2016, il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Sarebbe deceduto a Sirte, Libia, il 20 ottobre 2011. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915

    15.    Nome: 1: SAADI 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: Comandante delle Forze Speciali Data di nascita: a)27 maggio 1973b)1o gennaio 1975Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: a) 014797 b) 524521 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 26 marzo 2015, il 2 aprile 2012, 1 l 14 marzo 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935

    16.    Nome: 1: SAIF AL-ARAB 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955

    17.    Nome: 1: SAIF AL-ISLAM 2: GHEDDAFI 3: n.d. 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: Direttore, Fondazione Gheddafi Data di nascita:25 giugno 1972Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: Libia B014995 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: limitata libertà di spostamento a Zintan, Libia) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014, il 2 aprile 2012) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975

    18.    Nome: 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: n.d. 4: n.d.

    Titolo: Colonnello Designazione: Direttore dell'intelligence militare Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Alias certo: a) Abdoullah Ould Ahmed (passaporto numero: B0515260; data di nascita: 1948; luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali; data di rilascio: 10 gennaio 2012; luogo di rilascio: Bamako, Mali; data di scadenza: 10 gennaio 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (carta d'identità del Mali numero 073/SPICRE; luogo di nascita: Anefif, Mali; data di rilascio: 6 dicembre 2011; luogo di rilascio: Essouck, Mali) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 27 giugno 2014, il 21 marzo 2013) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995

    19.    Nome: 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: Approssimativamente 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia Alias certo: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, nata il 1o gennaio 1953 (passaporto dell'Oman n. 03825239, data di rilascio: 4 maggio 2014; scadenza: 3 maggio 2024.) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: 03825239 Numero di identificazione nazionale: 98606491 Indirizzo: a) Sultanato dell'Oman b) (Presunto luogo — Egitto) Data di inserimento nell'elenco:24 giugno 2011 (modificata il 1o aprile 2016, il 26 marzo 2015, il 26 settembre 2014, il 4 settembre 2013, il 2 aprile 2012, il 13 febbraio 2012) Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015

    20.    Nome: 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: n.d. 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: a) ministro per la programmazione e le finanze del governo del colonnello Gheddafi; b) segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione; c) Direttore ad interim della Banca centrale della Libia Data di nascita: 1935 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia Data di inserimento nell'elenco:24 giugno 2011 (modificata l'11 novembre 2016, il 26 settembre 2014) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

    ▼M25

    21.    Nome: 1: ERMIAS 2: ALEM 3: n.d. 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: Leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita: approssimativamente 1980 Luogo di nascita: Eritrea Alias certo: Ermias Ghermay, Guro Alias incerto: a) Ermies Ghermay b) Ermias Ghirmay Cittadinanza: eritrea Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: (Indirizzo noto: Tripoli, Tarig sure n. 51; si sarebbe trasferito a Sabratha nel 2015) Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

    Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

    Informazioni aggiuntive

    È ampiamente documentato da molteplici fonti affidabili, incluse indagini penali, che Ermias Alem è uno dei principali attori subsahariani coinvolti nella tratta di migranti in Libia. Ermias Alem è un leader di una rete transnazionale responsabile della tratta e del traffico di decine di migliaia di migranti, soprattutto dal Corno d'Africa verso le coste libiche e oltre, verso paesi di destinazione in Europa e negli Stati Uniti. Dispone di uomini armati, nonché di depositi e campi di detenzione in cui sarebbero commesse gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti. Collabora strettamente con le reti di trafficanti libici, come quella di Mustafa, ed è considerato la loro «catena di approvvigionamento orientale». La sua rete si estende dal Sudan alla costa libica e all'Europa (Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito), nonché agli Stati Uniti. Alem controlla i campi di detenzione privati intorno alla costa nordoccidentale della Libia, in cui i migranti sono detenuti e sono vittime di gravi violazioni. Da questi campi i migranti sono trasportati a Sabratha o Zawiya. Negli ultimi anni Alem ha organizzato innumerevoli e pericolose traversate per mare, esponendo i migranti (inclusi numerosi minori) al rischio di morte. Nel 2015 il tribunale di Palermo (Italia) ha emesso mandati d'arresto nei confronti di Ermias Alem in relazione al traffico di migliaia di migranti in condizioni disumane, incluso il naufragio del 13 ottobre 2013 vicino a Lampedusa, in cui sono morte 266 persone.

    22.    Nome: 1: FITIWI 2: ABDELRAZAK 3: n.d. 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: Leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita: approssimativamente (30-35 anni) Luogo di nascita: Massaua, Eritrea Alias certo: Abdurezak, Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak Alias incerto: Fitwi Esmail Abdelrazak Cittadinanza: eritrea Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

    Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

    Informazioni aggiuntive

    Fitiwi Abdelrazak è un leader di una rete transnazionale responsabile della tratta e del traffico di decine di migliaia di migranti, soprattutto dal Corno d'Africa verso le coste libiche e oltre, verso paesi di destinazione in Europa e negli Stati Uniti. Fonti aperte e numerose indagini penali lo indicano come uno dei principali attori responsabili dello sfruttamento di un gran numero di migranti in Libia e delle violazioni commesse nei loro confronti. Abdelrazak vanta numerosi contatti all'interno delle reti di trafficanti libici e ha accumulato immense ricchezze grazie alla tratta di migranti. Dispone di uomini armati, nonché di depositi e campi di detenzione in cui si commettono gravi violazioni dei diritti umani. La sua rete si compone di cellule che si estendono da Sudan, Libia, Italia e oltre verso i paesi di destinazione dei migranti. Inoltre acquista i migranti dei suoi campi da terzi, ad esempio da altre strutture detentive locali. Da questi campi, i migranti sono trasportati verso la costa libica. Abdelrazak ha organizzato innumerevoli e pericolose traversate per mare, esponendo i migranti (minori inclusi) al rischio di morte. Ad Abdelrazak si collegano almeno due naufragi con conseguenze mortali verificatisi tra aprile e luglio 2014.

    ▼M32

    23.    Nome 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

    Titolo: n.d. Designazione: Comandante della milizia Anas al-Dabbashi, leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita:7 maggio 1988Luogo di nascita: (forse Sabratha, quartiere Talil) Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal e) Al Dabbashi Cittadinanza: libica Passaporto n.: passaporto libico LY53FP76, rilasciato il 29 settembre 2015, a Tripoli Numero di identificazione nazionale: 119880387067 Indirizzo: a) Garabulli, Libia b) Zawiya, Libia c) Dbabsha-Sabratah Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018 (modificato il 17 settembre 2018, 25 febbraio 2020) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

    Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

    Informazioni aggiuntive

    Ahmad Imhamad è il comandante della milizia Anas al-Dabbashi che, in passato, operava nella zona costiera situata tra Sabratha e Melita. Imhamad è un importante leader di attività illecite legate alla tratta dei migranti. Il clan e la milizia al-Dabbashi intrattengono inoltre rapporti con gruppi terroristici ed estremisti violenti. Attualmente Imhamad è attivo nei dintorni di Zawiya, dove si è spostato nell'ottobre 2017 in seguito allo scoppio di violenti scontri con altre milizie e organizzazioni di trafficanti rivali intorno alla zona costiera, che hanno fatto più di 30 morti, tra cui dei civili. In risposta alla sua espulsione, il 4 dicembre 2017 Ahmad Imhamad si è pubblicamente impegnato a riprendere Sabratha con le armi e la forza. Esistono numerose prove che la milizia di Imhamad è direttamente coinvolta nella tratta e nel traffico di migranti e che essa controlla le zone di partenza dei migranti, i campi, i rifugi e le imbarcazioni. Secondo alcune informazioni, Imhamad ha esposto i migranti (minori inclusi) a condizioni brutali e talvolta mortali a terra e in mare. Dopo i violenti scontri tra la milizia di Imhamad e altre milizie a Sabratha, sono stati ritrovati migliaia di migranti (molti in gravi condizioni), per la maggior parte detenuti nei centri della brigata dei martiri Anas al-Dabbashi e della milizia al-Ghul. Il clan al-Dabbashi e la milizia Anas al-Dabbashi ad esso associata intrattengono da tempo legami con lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL) e i gruppi ad esso affiliati.

    Numerosi membri dell'ISIL sono stati nei loro ranghi, incluso Abdallah al-Dabbashi, il «califfo» dell'ISIL a Sabratha. Imhamad sarebbe inoltre coinvolto nell'organizzazione nel luglio 2017 dell'omicidio di Sami Khalifa al-Gharabli, che era stato nominato dal consiglio municipale di Sabratha per contrastare le attività legate al traffico di migranti. Le attività di Imhamad contribuiscono largamente a far crescere la violenza e l'insicurezza in Libia occidentale e minacciano la pace e la stabilità in Libia e nei paesi vicini.

    ▼C3

    24.    Name: 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QASSIM 4: OMAR

    ▼M25

    Titolo: n.d. Designazione: Leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita:19 gennaio 1983Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: Mus'ab Abu Qarin n.d. Alias incerto: a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin b) The Doctor c) Al-Grein Cittadinanza: libica Passaporto n: a) 782633, rilasciato il 31 maggio 2005b) 540794, rilasciato il 12 gennaio 2008Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

    Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

    Informazioni aggiuntive

    Si ritiene che Mus'ab Mustafa svolga un ruolo centrale nelle attività di tratta degli esseri umani e di traffico di migranti nella zona di Sabratha, ma che lavori anche da Zawiya e Garabulli. La sua rete transnazionale copre la Libia, le destinazioni europee e i paesi subsahariani per il reclutamento di migranti e i paesi arabi per il settore finanziario. Fonti attendibili hanno documentato la sua collusione con Ermias Alem, che si occupa della «catena di approvvigionamento orientale» per conto di Mustafa, relativamente alla tratta e al traffico di esseri umani. Vi sono prove secondo cui Mustafa ha intrattenuto rapporti con altri attori del business della tratta, in particolare Mohammed al-HadiadaHh (cugino e capo della brigata al-Nasr di cui è proposto l'inserimento in elenco) a Zawiya. Un ex complice di Mustafa, che ora coopera con le autorità libiche, sostiene che Mustafa ha organizzato traversate per mare per 45 000 persone nel solo 2015, esponendo i migranti (minori inclusi) al rischio di morte. Mustafa è l'organizzatore di una traversata del 18 aprile 2015 conclusasi con un naufragio nel Canale di Sicilia, causando la morte di 800 persone. In base alle prove raccolte, anche dal gruppo di esperti dell'ONU, è responsabile della detenzione di migranti in condizioni brutali, anche a Tripoli, vicino alla zona di al-Wadi e delle località balneari in prossimità di Sabratha in cui sono detenuti i migranti. Mustafa sarebbe stato vicino al clan al-Dabbashi a Sabratha fino allo scoppio di un conflitto a causa di una «tassa di protezione». Fonti riferiscono che Mustafa ha pagato persone vicine agli estremisti violenti nella zona di Sabratha in cambio dell'autorizzazione a trafficare migranti per conto dei gruppi estremisti violenti, che traggono benefici finanziari dallo sfruttamento dell'immigrazione illegale. Mustafa è collegato a una rete di trafficanti composta da gruppi armati salafiti a Tripoli, Sebha e Cufra.

    ▼M32

    25.    Nome 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

    Titolo: n.d. Designazione: Comandante della brigata Shuhada al-Nasr, capo delle guardie della raffineria di petrolio di Zawiya Data di nascita:2 dicembre 1985Luogo di nascita: Zawiya, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab Cittadinanza: libica Passaporto n.: C17HLRL3, rilasciato il 30 dicembre 2015, a Zawiya Numero di identificazione nazionale: n.d Indirizzo: Zawiya, Libia Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018 (modificato il 17 settembre 2018, 25 febbraio 2020) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

    Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

    Informazioni aggiuntive

    Mohammed al-Hadi è il capo della brigata Shuhada al-Nasr a Zawiya, nella Libia occidentale. La sua milizia controlla la raffineria di Zawiya, polo centrale delle operazioni di traffico dei migranti. Al-Hadi controlla inoltre i centri di detenzione, compreso quello di Nasr, nominalmente sotto il controllo del dipartimento per la lotta all'immigrazione illegale (DCIM). Come indicato da varie fonti, la rete di al-Hadi è una delle reti predominanti nel settore del traffico dello sfruttamento dei migranti in Libia. Al-Hadi ha numerosi legami con il capo dell'unità locale della guardia costiera di Zawiya, al-Rahman al-Milad, la cui unità intercetta le imbarcazioni che trasportano migranti, spesso appartenenti a reti rivali di trafficanti di migranti. I migranti sono poi portati in strutture detentive sotto il controllo della milizia Al Nasr, dove sarebbero detenuti in condizioni critiche. Il gruppo di esperti sulla Libia ha raccolto prove secondo cui i migranti erano spesso vittime di percosse mentre altri, in particolare donne provenienti da paesi subsahariani e dal Marocco, erano venduti sul mercato locale come «schiavi sessuali». Ha inoltre concluso che al-Hadi collabora con altri gruppi armati ed è stato coinvolto in ripetuti scontri violenti nel 2016 e nel 2017.

    ▼M25

    26.    Nome: 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: AL-MILAD 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: Comandante della guardia costiera di Zawiya Data di nascita: Approssimativamente (29 anni) Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Rahman Salim Milad b) al-Bija Cittadinanza: libica Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Zawiya, Libia Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

    Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

    Informazioni aggiuntive

    Abd al Rahman al-Milad è a capo dell'unità regionale della guardia costiera di Zawiya, che è sistematicamente connessa a violenze nei confronti dei migranti e di altri trafficanti di esseri umani. Il gruppo di esperti dell'ONU sostiene che Milad e altri membri della guardia costiera siano direttamente coinvolti nell'affondamento di imbarcazioni di migranti per mezzo di armi da fuoco. Al-Milad collabora con altri trafficanti di migranti come Mohammed al-Hadi (di cui è proposto l'inserimento in elenco), che, secondo le fonti, ne assicura la protezione per effettuare operazioni illecite connesse alla tratta e al traffico di migranti. Diversi testimoni nelle indagini penali hanno affermato di essere stati arrestati in mare da uomini armati a bordo di una nave della guardia costiera denominata Tallil (utilizzata da al-Milad) e di essere stati portati al centro di detenzione al-Nasr, in cui sarebbero detenuti in condizioni brutali e sottoposti a percosse.

    ▼M32

    27.    Nome 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

    Titolo: n.d. Designazione: Leader di milizie armate Data di nascita:29 ottobre 1982Luogo di nascita: n.d. Alias certo: Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran Alias incerto: n.d. Cittadinanza: libica Passaporto n.: S/263963; rilasciato l'8 novembre 2012Numero di identificazione nazionale: a) 119820043341 b) Numero di identificazione personale: 137803 Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:11 settembre 2018 (modificato il 25 febbraio 2020) Informazioni supplementari: Nome della madre: Salma Abdula Younis. Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

    Inserito nell'elenco a norma del punto 11, lettere b), c) e d), della risoluzione 2213 (2015) e del punto 11 della risoluzione 2362 (2017).

    Informazioni aggiuntive

    — 
    La Procura generale libica ha rilasciato un mandato d'arresto nei confronti della persona interessata, accusandola di aver commesso una serie di reati.
    — 
    La persona interessata ha compiuto azioni e attacchi armati (l'ultimo dei quali risalente al 14 giugno 2018) contro impianti petroliferi situati nella regione della mezzaluna petrolifera, causandone la distruzione.
    — 
    Gli attacchi nella regione della mezzaluna petrolifera hanno provocato numerose vittime tra gli abitanti della regione e hanno messo a repentaglio la vita dei civili.
    — 
    Gli attacchi hanno più volte interrotto le esportazioni libiche di petrolio dal 2013 al 2018, determinando considerevoli perdite per l'economia libica.
    — 
    La persona interessata ha cercato di esportare petrolio illegalmente.
    — 
    La persona interessata recluta combattenti stranieri per i suoi attacchi ripetuti contro la regione della mezzaluna petrolifera.
    — 
    Con le sue azioni, la persona interessata opera contro la stabilità della Libia e osteggia i tentativi delle parti libiche volti a risolvere la crisi politica e ad attuare il piano d'azione delle Nazioni Unite.

    ▼M27

    28.    Nome: 1: SALAH 2: BADI 3: n.d. 4: n.d.

    Titolo: n.d. Designazione: Alto comandante del fronte armato Al-Somood opposto al governo di intesa nazionale, noto anche come Fakhr o «Orgoglio della Libia», e della brigata Al Marsa basata a Misurata e facente capo allo Scudo centrale Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 16 novembre 2018Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

    Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

    Informazioni aggiuntive

    — 
    Salah Badi ha sistematicamente cercato di compromettere una soluzione politica in Libia sostenendo la resistenza armata. Fonti aperte dimostrano che Salah Badi è un alto comandante del fronte armato Al-Somood opposto al governo di intesa nazionale, noto anche come Fakhr o «Orgoglio della Libia», e della brigata Al Marsa basata a Misurata e facente capo allo Scudo centrale.
    — 
    Ha svolto un ruolo di primo piano nei recenti combattimenti a Tripoli iniziati il 27 agosto 2018, nei quali hanno perso la vita almeno 115 persone, per lo più civili. È al comando di forze cui l'UNSMIL ha fatto specifico riferimento quando ha esortato tutte le parti in conflitto a porre fine agli atti di violenza (ricordando loro che prendere di mira civili e infrastrutture civili è vietato dal diritto internazionale umanitario).
    — 
    Alla fine del 2016 e durante il 2017, Salah Badi ha guidato milizie opposte al governo di intesa nazionale in attacchi a Tripoli, cercando ripetutamente di sottrarre il potere al governo di intesa nazionale e reinsediare il «governo di salvezza nazionale» non riconosciuto di Khalifa Ghwell. Il 21 febbraio 2017, Salah Badi è apparso accanto a carri armati in un video di YouTube registrato all'esterno dell'hotel Rixos a Tripoli e ha minacciato di affrontare il non riconosciuto governo di intesa nazionale. Il 26 e 27 maggio 2017, forze di Fakhr Libia («Orgoglio della Libia») guidate da Salah Badi hanno attaccato quartieri di Tripoli, tra cui la zona di Abu Sleem e la strada che conduce all'aeroporto. Notizie attendibili riportate dai media e confermate dai media sociali hanno riferito che nell'attacco le forze di Salah Badi hanno impiegato carri armati e artiglieria pesante.

    ▼M41

    29.    Nome: 1: Osama 2: Al Kuni 3: Ibrahim 4: n.d.

    Titolo: gestore del centro di detenzione al-Nasr a Zawiya Designazione: n.d. Data di nascita: 4 aprile 1976Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: a) Osama Milad b) Osama al-Milad c) Osama Zawiya d) Osama Zawiyah e) Osama al Kuni Alias incerto: n.d. Cittadinanza: libica Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Zawiya, Libia Data di inserimento nell'elenco: 25 ottobre 2021Altre informazioni: In qualità di gestore di fatto del centro di detenzione al-Nasr, la persona interessata ha commesso o sostenuto, direttamente e/o tramite subordinati, atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani applicabile o atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia. La persona interessata ha agito per conto o a nome o sotto la direzione di due persone inserite in elenco intrinsecamente legate alle attività di tratta degli esseri umani della rete di Zawiya, ovvero Mohamed Kashlaf (LYi.025) e Abdulrahman al Milad (LYi.026). Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

    Inserito nell'elenco a norma del punto 11, lettere a) ed f), della risoluzione 2213 (2015) e del punto 11 della risoluzione 2441 (2018).

    Informazioni aggiuntive

    In qualità di gestore di fatto del centro di detenzione al-Nasr, la persona interessata ha commesso o sostenuto, direttamente e/o tramite subordinati, atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani applicabile o atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia. La persona interessata ha agito per conto o a nome o sotto la direzione di due persone inserite in elenco intrinsecamente legate alle attività di tratta degli esseri umani della rete di Zawiyah, ovvero Mohamed Kashlaf (LYi.025) e Abdulrahman al Milad (LYi.026). Da anni il centro di detenzione al-Nasr a Zawiya forma oggetto di relazioni pubbliche e di rapporti riservati che descrivono le condizioni imposte ai migranti e richiedenti asilo in Libia, tra cui la tortura, la violenza sessuale e di genere e la tratta di esseri umani. Le organizzazioni umanitarie e le vittime della tratta hanno sistematicamente identificato la persona interessata come il gestore di fatto del centro di detenzione. Tre persone che lavoravano nel centro di detenzione al-Nasr sono state condannate a pene detentive per aver torturato migranti nel centro di detenzione.

    ▼B




    ALLEGATO IV

    ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

    A.   Persone



     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

    ▼M30 —————

    ▼B

    2.

    ABU SHAARIYA

    Carica: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna

    Cognato di Muammar Gheddafi.

    Membro di spicco del regime di Gheddafi e in quanto tale strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    28.2.2011

    ▼M23 —————

    ▼B

    ►M23  3. ◄

    ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

    Data di nascita: 1946

    Luogo di nascita: Traghen

    Capo del gabinetto di Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    28.2.2011

    ▼M40 —————

    ▼B

    ►M23  5. ◄

    FARKASH, Mohammed Boucharaya

    Data di nascita: 1.7.1949

    Luogo di nascita: Al-Bayda

    Ex direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    28.2.2011

    ►M23  6. ◄

    EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

     

    Ex segretario generale del Congresso generale del popolo.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    ▼M42 —————

    ▼B

    ►M23  8. ◄

    HIJAZI, Mohamad Mahmoud

     

    Ministro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    ►M23  9. ◄

    HOUEJ, Mohamad Ali

    Data di nascita: 1949

    Luogo di nascita: Al-Azizia (nei pressi di Tripoli)

    Ministro dell'industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    ▼M38 —————

    ▼B

    ►M23  11. ◄

    AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

     

    Ministro degli affari sociali del governo del colonnello Gheddafi.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    ►M23  12. ◄

    FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

    Data di nascita: 4.5.1963

    Numero di passaporto: B/014965 (scaduto fine 2013)

    Ministro dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    ►M23  13. ◄

    MANSOUR, Abdallah

    Data di nascita: 8.7.1954

    Numero di passaporto: B/014924 (scaduto fine 2013)

    Ex stretto collaboratore del colonnello Gheddafi, ha occupato un ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed è stato direttore della radiotelevisione.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    ▼M5 —————

    ▼M30 —————

    ▼B

    ►M23  15. ◄

    DIBRI, Abdulqader Yusef

    Carica: Capo della sicurezza personale di Muammar Gheddafi.

    Data di nascita: 1946

    Luogo di nascita: Houn, Libia

    Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    28.2.2011

    ►M23  16. ◄

    QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

    Data di nascita: 1948

    Luogo di nascita: Sirte, Libia

    Cugino di Muammar Gheddafi. Negli anni 1980, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    28.2.2011

    ►M23  17. ◄

    AL QADHAFI, Quren Salih Quren

     

    Ex ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    12.4.2011

    ►M23  18. ◄

    AL KUNI, Colonnello Amid Husain

    Presunto status/luogo: Libia meridionale

    Ex governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    12.4.2011

    ▼M36 —————

    ▼M40 —————

    ▼M36 —————

    ▼M35

    22.

    AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf

    alias AL-WARFALLI, Mahmud

    Data di nascita: 1978

    Luogo di nascita: tribù Warfalla, Libia occidentale o Elrseefa (Bani Walid)

    Sesso: maschile

    Mahmoud al-Werfalli è comandante (tenente) della brigata al-Saiqa con base a Bengasi. In tale veste, al-Werfalli è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni ed esecuzioni, in cui è direttamente o indirettamente coinvolto.

    Al-Werfalli è stato collegato all’uccisione di 33 persone tra il giugno 2016 e il luglio 2017 in diversi incidenti e a un’esecuzione di massa di dieci persone il 24 gennaio 2018.

    21.9.2020

    23.

    DIAB, Moussa

    alias DIAB, Mousa

    Sesso: maschile

    Moussa Diab è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui la tratta di esseri umani, il sequestro di persona, lo stupro e l’uccisione di migranti e rifugiati, in cui è direttamente coinvolto.

    Ha tenuto prigionieri migranti e rifugiati in un campo di detenzione illegale vicino a Bani Walid, dove sono stati trattati in modo inumano e degradante. Diversi migranti e rifugiati sono stati uccisi quando hanno cercato di fuggire dal campo di detenzione.

    21.9.2020

    ▼M37

    24.

    Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

    (Евгений Викторович Пригожин)

    Data di nascita: 1° giugno 1961

    Luogo di nascita: Leningrado (San Pietroburgo)

    Cittadinanza: russa

    Sesso: maschile

    Yevgeniy Viktorovich Prigozhin è un imprenditore russo che intrattiene relazioni strette, anche di natura finanziaria, con la società militare privata Wagner Group.

    In tal modo, Prigozhin partecipa e dà il proprio sostegno alle attività del Wagner Group in Libia che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza del paese.

    In particolare, il Wagner Group è coinvolto in violazioni plurime e ripetute dell'embargo sulle armi in Libia istituito dall'UNSCR 1970 (2011) e recepito nell'articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333, compresi la consegna di armi e lo schieramento di mercenari in Libia a sostegno dell'esercito nazionale libico. Il Wagner Group ha partecipato a svariate operazioni militari contro il governo di intesa nazionale sostenuto dall'ONU e ha contribuito a danneggiare la stabilità della Libia e a minare il processo pacifico.

    15.10.2020

    ▼M43

    25.

    KUZNETSOV, Aleksandr (Alexander) Sergeevich

    (Александр Сергеевич КУЗНЕЦОВ )

    Carica: Comandante della 1a Compagnia Assalto e Ricognizione del Wagner Group

    Nominativo di chiamata: Ratibor

    Data di nascita: 8 ottobre 1977

    Luogo di nascita: Nikolskoye, ex URSS (ora Federazione russa)

    Cittadinanza: russa

    Numero di identificazione Wagner Group: M-0271

    Sesso: maschile

    Aleksandr Sergeevich Kuznetsov fa parte della struttura di comando del Wagner Group, un'entità militare privata non registrata con sede in Russia. Ha assunto il comando della 1a Compagnia Assalto e Ricognizione del Wagner Group nel 2014. Nel settembre 2019 è stato ferito in Libia durante i combattimenti a fianco dell'esercito di liberazione nazionale libico in qualità di comandante degli operatori militari del Wagner Group. Per la sua posizione e le sue azioni, Kuznetsov è responsabile delle attività del Wagner Group che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza della Libia.

    13.12.2021

    ▼B

    B.   Entità



     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

    1.

    Libyan Arab African Investment Company — LAAICO

    (alias LAICO)

    Sito web: http://www.laaico.com Società creata nel 1981 76351 Janzour-Libia. 81370 Tripoli-Libia Tel.: +218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613 Fax: +218 (21) 4893800 — 4891867 Email: info@laaico.com

    Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    2.

    Gaddafi International charity and development Foundation

    Recapito dell'amministrazione: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — P.O.Box: 1101 — LIBIA Tel.: +218 214778301 — Fax: +218 214778766; Email: info@gicdf.org

    Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    3.

    Fondazione Waatassimou

    Sede a Tripoli.

    Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    21.3.2011

    4.

    Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation

    Recapito: Tel.: +218 21 444 59 26; +218 21 444 59 00; Fax: +218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; Email: info@ljbc.net

    Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    Implicata nell'istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante la partecipazione a campagne di disinformazione relative alla repressione dei dimostranti.

    21.3.2011

    5.

    Corpo delle guardie rivoluzionarie

     

    Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti.

    21.3.2011

    6.

    Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)

    El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libia; Email: agbank@agribankly.org;

    SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia); Tel.: (218)214870586;

    Tel.: (218) 214870714;

    Tel.: (218) 214870745;

    Tel.: (218) 213338366;

    Tel.: (218) 213331533;

    Tel.: (218) 213333541;

    Tel.: (218) 213333544;

    Tel.: (218) 213333543;

    Tel.: (218) 213333542;

    Fax (218) 214870747;

    Fax: (218) 214870767;

    Fax: (218) 214870777;

    Fax: (218) 213330927;

    Fax: (218) 213333545

    Controllata libica della Banca centrale della Libia.

    Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    12.4.2011

    7.

    Al-Inma Holding Co. for Services Investments

     

    Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

    Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    12.4.2011

    8.

    Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

     

    Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

    Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    12.4.2011

    9.

    Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

    Hasan al-Mashay Street (nei pressi di al- Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188 Email: info@ethic.ly

    Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

    Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    12.4.2011

    10.

    Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

     

    Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

    Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    12.4.2011

    11.

    LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

    9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Maurizio

    Controllata libica della Libyan Africa Investment Portfolio.

    Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    12.4.2011

    12.

    Sabtina Ltd

    530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Regno Unito.

    Altre informazioni: Reg. n. 01794877 (UK)

    Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority.

    Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    12.4.2011

    13.

    Ashton Global Investments Limited

    Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche.

    Altre informazioni: Reg. n. 1510484 (BVI)

    Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.

    Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    12.4.2011

    14.

    Capitana Seas Limited

     

    Entità, registrata nelle Isole Vergini britanniche, di proprietà di Saadi Gheddafi.

    Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    12.4.2011

    15.

    Kinloss Property Limited

    Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche.

    Altre informazioni: Reg. n. 1534407 (BVI)

    Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.

    Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    12.4.2011

    16.

    Baroque Investments Limited

    c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isola di Man.

    Altre informazioni: Reg. n. 59058C (IOM)

    Controllata, registrata nell'Isola di Man, della Libyan Investment Authority.

    Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

    12.4.2011

    ▼M35

    17.

    Sigma Airlines

    alias Sigma Aviation; Air Sigma

    Indirizzo:

    Markov Str. 11

    050013, Almaty, Kazakhstan

    Tel. +77272922305

    Sito web: https://airsigma.pro/

    Registrata con il nome: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich

    Sigma Airlines è una compagnia aerea cargo commerciale che impiega aeromobili per i quali sono state rilevate violazioni dell’embargo sulle armi istituito nei confronti della Libia tramite la risoluzione dell’UNSCR 1970/2011 e recepito dall’articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333.

    L’ONU ha identificato Sigma Airlines come uno dei fornitori di trasporto aereo cargo commerciale che operano senza rispettare l’embargo dell’ONU sul trasferimento alla Libia di materiale militare.

    21.9.2020

    18.

    Avrasya Shipping

    Indirizzo:

    Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3 İlkadım, Samsun, Turchia

    Tel. +90 549 720 1748

    E-mail: info@avrasyashipping.com

    Sito web: http://www.avrasyashipping.com/iletisim

    Avrasya Shipping è una compagnia di navigazione che gestisce una nave, chiamata Cirkin, per la quale sono state rilevate violazioni dell’embargo sulle armi istituito nei confronti della Libia tramite l’UNSCR 1970/2011 e recepito dall’articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333.

    In particolare, la Cirkin è stata collegata a trasporti di materiale militare verso la Libia avvenuti a maggio e giugno 2020.

    21.9.2020

    19.

    Med Wave Shipping

    Indirizzo:

    Office 511, 5th Floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, Giordania;

    Adel Al-Hojrat building no 3, 1st Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh Po Box 850880 Amman, 11185 Giordania;

    Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, Libano

    Tel. +962787064121; +96265865550; +96265868550

    E-mail: operation@medwave.co

    Med Wave Shipping è una compagnia di navigazione che gestisce una nave, chiamata Bana, per la quale sono state rilevate violazioni dell’embargo sulle armi istituito nei confronti della Libia tramite l’UNSCR 1970/2011 e recepito dall’articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333.

    In particolare, la Bana è stata collegata a trasporti di materiale militare verso la Libia avvenuti a gennaio 2020.

    21.9.2020

    ▼B




    ALLEGATO V

    ELENCO DELLE NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFI 1, 2, 3 E 5

    ▼M2

    B.   Entità

    ▼M3 —————

    ▼M21 —————

    ▼M7




    ALLEGATO VI

    ELENCO DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3

    1.    Nome: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

    Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Già: n.d. Indirizzo:1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, LibiaData di inserimento nell'elenco:17 marzo 2011Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526075

    2.    Nome: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

    Alias: n.d. Già: n.d. Indirizzo:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibiaData di inserimento nell'elenco:17 marzo 2011Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715

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