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Document 02014R1352-20230216

    Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1352/2023-02-16

    02014R1352 — IT — 16.02.2023 — 014.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) N. 1352/2014 DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 2014

    concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

    (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 60)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO (UE) 2015/878 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2015

      L 143

    1

    9.6.2015

    ►M2

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/879 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2015

      L 143

    3

    9.6.2015

     M3

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1920 DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2015

      L 281

    3

    27.10.2015

    ►M4

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1737 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2016

      L 264

    13

    30.9.2016

    ►M5

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/628 DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2017

      L 90

    1

    4.4.2017

    ►M6

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/689 DEL CONSIGLIO del 7 maggio 2018

      L 117

    1

    8.5.2018

     M7

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2019

      L 182

    33

    8.7.2019

    ►M8

    REGOLAMENTO (UE) 2020/488 DEL CONSIGLIO del 2 aprile 2020

      L 105

    1

    3.4.2020

    ►M9

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/397 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 2021

      L 77I

    1

    5.3.2021

    ►M10

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2015 DEL CONSIGLIO del 18 novembre 2021

      L 410I

    1

    18.11.2021

    ►M11

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/419 DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2022

      L 86

    1

    14.3.2022

    ►M12

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/595 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2022

      L 114

    60

    12.4.2022

    ►M13

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1901 DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2022

      L 260

    1

    6.10.2022

    ►M14

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2034 DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2022

      L 274I

    1

    24.10.2022

    ►M15

    REGOLAMENTO (UE) 2023/331 DEL CONSIGLIO del 14 febbraio 2023

      L 47

    1

    15.2.2023




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) N. 1352/2014 DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 2014

    concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen



    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    «richiesta» :

    qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all'esecuzione di un contratto o di una transazione, e in particolare:

    i) 

    una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

    ii) 

    una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

    iii) 

    una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

    iv) 

    una domanda riconvenzionale;

    v) 

    una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;

    b)

    «contratto o transazione» : qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

    c)

    «autorità competenti» : le autorità competenti degli Stati membri identificate sui siti web elencati nell'allegato II;

    d)

    «risorse economiche» : le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

    e)

    «congelamento di risorse economiche» : il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

    f)

    «congelamento di fondi» : il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

    g)

    «fondi» :

    tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

    i) 

    i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

    ii) 

    i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

    iii) 

    i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

    iv) 

    gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

    v) 

    il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

    vi) 

    le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione e

    vii) 

    i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

    h)

    «comitato delle sanzioni» : il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 19 dell'UNSCR 2140 (2014);

    i)

    «territorio dell'Unione» : i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;

    ▼M1

    j)

    «assistenza tecnica» : qualsiasi supporto tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza.

    Articolo 1 bis

    È vietato:

    a) 

    fornire assistenza tecnica collegata ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio –, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo figurante nell'elenco dell'allegato I;

    b) 

    fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo figurante nell'elenco dell'allegato I.

    ▼B

    Articolo 2

    1.  
    Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I del presente regolamento.
    2.  
    È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

    ▼M15

    3.  

    I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

    a) 

    dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b) 

    da organizzazioni internazionali;

    c) 

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d) 

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

    e) 

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

    f) 

    da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni.

    ▼B

    Articolo 3

    ▼M8

    1.  
    Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato delle sanzioni che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nello Yemen, tra cui:
    a) 

    atti che ostacolano o compromettono il buon esito della transizione politica, come specificato nell’iniziativa del Consiglio di cooperazione del Golfo e nell’accordo sul relativo meccanismo di attuazione;

    b) 

    atti che impediscono con la violenza di applicare le conclusioni della relazione finale della conferenza globale sul dialogo nazionale o attacchi alle infrastrutture chiave;

    c) 

    la pianificazione, la direzione o l’esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nello Yemen, compresi la violenza sessuale nei conflitti armati ovvero il reclutamento o l’impiego di minori nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale;

    d) 

    atti che violano l’embargo sulle armi imposto dall’articolo 1 della decisione 2014/932/PESC o che impediscono l’inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l’accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.

    ▼B

    2.  
    L'allegato I indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.
    3.  
    L'allegato I contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I contiene, altresì, la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

    ▼M15

    Articolo 3 bis

    1.  

    In deroga agli articoli 1 bis e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate e purché il comitato per le sanzioni abbia accertato, caso per caso, che è necessaria una deroga per agevolare il lavoro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi dell'UNSCR 2140 (2014) e dell'UNSCR 2216 (2015):

    a) 

    la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attività descritte all'articolo 1 bis;

    b) 

    lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche.

    2.  
    Il paragrafo 1, lettera b), lascia impregiudicato l'articolo 2, paragrafo 3.

    ▼B

    Articolo 4

    In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché:

    a) 

    l'autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono:

    i) 

    necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

    ii) 

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali oppure

    iii) 

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati e

    b) 

    lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni dell'accertamento di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

    Articolo 5

    In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché l'autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale accertamento e il comitato delle sanzioni l'abbia approvato.

    Articolo 6

    In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a) 

    i fondi o le risorse economiche in questione sono oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa prima di tale data;

    b) 

    i fondi o le risorse economiche in questione saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

    c) 

    il vincolo o la decisione non va a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I;

    d) 

    il riconoscimento del vincolo o della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato e

    e) 

    lo Stato membro interessato ha notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.

    Articolo 7

    In deroga all'articolo 2 e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del comitato delle sanzioni, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

    a) 

    i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I;

    b) 

    il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2, e

    c) 

    lo Stato membro interessato ha informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi.

    Articolo 8

    1.  
    L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente in merito a tali transazioni.
    2.  

    L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a) 

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

    b) 

    pagamenti dovuti nel quadro di contratti o accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I; o

    c) 

    pagamenti dovuti in virtù di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale di cui all'articolo 6;

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.

    Articolo 9

    1.  

    Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

    a) 

    a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione e

    b) 

    a collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

    2.  
    Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
    3.  
    Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

    ▼M15

    Articolo 10

    È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l'elusione delle misure di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2.

    ▼B

    Articolo 11

    1.  
    Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo realizza, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
    2.  
    Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti previsti dal presente regolamento.

    Articolo 12

    1.  

    Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

    a) 

    persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I;

    b) 

    qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità o organismi di cui alla lettera a).

    2.  
    In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.
    3.  
    Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

    Articolo 13

    1.  

    La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti

    ▼M8

    a) 

    i fondi congelati a norma dell’articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 3 bis, 4, 5, 6 e 7;

    ▼B

    b) 

    i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

    2.  
    Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

    Articolo 14

    La Commissione è autorizzataa modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

    Articolo 15

    1.  
    Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona fisica o giuridica, entità o organismo, e ha dato motivazione sulle ragioni della designazione, il Consiglio inserisce nell'allegato I tale persona fisica o giuridica, entità o organismo. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, entità o organismo interessato direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.
    2.  
    Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, entità o organismo interessato.
    3.  
    Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni decidano di espungere dall'elenco una persona, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona, di un'entità o di un organismo ivi elencati, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.

    Articolo 16

    1.  
    Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni emanate devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
    2.  
    Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

    Articolo 17

    1.  
    Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.
    2.  
    Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di qualsiasi successiva modifica.
    3.  
    Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

    Articolo 18

    Il presente regolamento si applica:

    a) 

    nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

    b) 

    a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    c) 

    a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

    d) 

    a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

    e) 

    a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

    Articolo 19

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ▼M2




    ALLEGATO I

    ▼M11

    ELENCO DELLE PERSONE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 BIS E 2

    ▼M2

    A.   PERSONE

    ▼M5

    1. 

    Abdullah Yahya Al Hakim (alias: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mùayyad).

    Nome nella grafia originale:image

    Designazione: Vice comandante militare del gruppo Houthi. Indirizzo: Dahyan, Sàdah Governorate, Yemen. Data di nascita: a) intorno al 1985; b) tra il 1984 e il 1986. Luogo di nascita: a) Dahyan, Yemen; b) Sàdah Governorate, Yemen. Cittadinanza: yemenita. Altre informazioni: sesso: maschile. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837273. Data di designazione da parte dell'ONU:7.11.2014 (modificata il 20.11.2014).

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

    Abdullah Yahya al Hakim è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014 ai sensi dei punti 11 e 15 dell'UNSCR 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione stessa.

    Abdullah Yahya al Hakim ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, quali atti che ostacolano l'attuazione dell'accordo del 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione — che prevede un passaggio di poteri pacifico nello Yemen — e che ostacolano il processo politico nello Yemen.

    Nel giugno 2014, Abdullah Yahya al Hakim avrebbe tenuto una riunione al fine di ordire un colpo di Stato contro il presidente yemenita Abdrabuh Mansour Hadi. Al Hakim si è incontrato con comandanti militari e di sicurezza e capi di tribù; anche personalità partigiane fedeli all'ex presidente yemenita Ali Abdullah Saleh hanno assistito alla riunione, volta a coordinare gli sforzi militari per impadronirsi di Sanàa, la capitale dello Yemen.

    In una dichiarazione pubblica del 29 agosto 2014, il presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha dichiarato che il Consiglio ha condannato le azioni delle forze sotto il comando di Abdullah Yahya al Hakim che hanno invaso Amran, nello Yemen, compreso il quartier generale della brigata dell'esercito yemenita l'8 luglio 2014. Al Hakim ha guidato nel luglio 2014 l'occupazione violenta del governatorato di Amran ed è stato il comandante militare responsabile dell'assunzione di decisioni per quanto riguarda i conflitti in corso nel governatorato di Amran e ad Hamdan, nello Yemen.

    Dall'inizio del settembre 2014, Abdullah Yahya al Hakim è rimasto a Sanàa per sorvegliare le operazioni in caso di inizio dei combattimenti. Il suo ruolo consisteva nell'organizzare le operazioni militari per poter rovesciare il governo yemenita, ed era anche responsabile della sicurezza e del controllo di tutte le rotte in entrata e in uscita da Sanàa.

    2. 

    Abd Al-Khaliq Al-Houthi (alias: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abd al-Khaliq al-Huthi; e) Abu-Yunus).

    Nome nella grafia originale:image

    Designazione: Comandante militare del gruppo Houthi. Data di nascita: 1984. Cittadinanza: yemenita. Altre informazioni: sesso: maschile. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837297. Data di designazione da parte dell'ONU:7.11.2014 (modificata il 20.11.2014 e il 26.08.2016).

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

    Abd al-Khaliq al-Houthi è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014 ai sensi dei punti 11 e 15 dell'UNSCR 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione stessa.

    Abd al-Khaliq al-Houthi ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, quali atti che ostacolano l'attuazione dell'accordo del 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione — che prevede un passaggio di poteri pacifico nello Yemen — e atti che ostacolano il processo politico nello Yemen.

    Alla fine dell'ottobre 2013, Abd al-Khaliq al-Houthi ha diretto l'attacco sferrato da un gruppo di combattenti in uniforme militare yemenita contro alcune località situate a Dimaj, nello Yemen. I conseguenti combattimenti hanno provocato numerose vittime.

    Secondo alcune fonti, a fine settembre 2014 un numero indeterminato di combattenti non identificati si apprestava ad attaccare delle strutture diplomatiche a Sanàa, previo ordine di Abd al-Khaliq al-Houthi. Il 30 agosto 2014 al-Houthi ha coordinato il trasporto di armi da Amran ad un campo di protesta a Sanàa.

    ▼M6

    3. 

    Ali Abdullah Saleh (alias: Ali Abdallah Salih).

    Nome nella grafia originale:image

    Designazione: a) presidente del partito del Congresso generale del popolo yemenita; b) ex presidente della Repubblica dello Yemen. Data di nascita: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. Luogo di nascita: a) Bayt al-Ahmar, Sanàa Governorate, Yemen; b) Sanàa, Yemen; c) Sanàa, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Cittadinanza: yemenita. Passaporto n.: 00016161 (Yemen). Numero di identificazione nazionale: 01010744444. Altre informazioni: sesso: maschile. Sarebbe deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Data di designazione da parte dell'ONU: 7.11.2014 (modificata il 20.11.2014, 23 aprile 2018).

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

    Ali Abdullah Saleh è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione stessa.

    Ali Abdullah Saleh ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, quali atti che ostacolano l'applicazione dell'accordo del 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione — che prevede un passaggio di poteri pacifico nello Yemen — e atti che ostacolano il processo politico nello Yemen.

    Ai sensi dell'accordo del 23 novembre 2011, approvato dal Consiglio di cooperazione del Golfo, Ali Abdullah Saleh ha lasciato la presidenza dello Yemen dopo più di 30 anni.

    Dall'autunno 2012, Ali Abdullah Saleh, stando alle informazioni disponibili, è diventato uno dei principali sostenitori delle azioni violente perpetrate dagli Houthi nel nord dello Yemen.

    Gli scontri del febbraio 2013 nel sud dello Yemen sono stati il risultato degli sforzi congiunti di Saleh, dell'AQAP e del secessionista sudista Ali Salim al-Bayd volti a creare disordini prima della conferenza sul dialogo nazionale nello Yemen del 18 marzo 2013. Più di recente, dal settembre 2014, Saleh si adopera per destabilizzare lo Yemen utilizzando altre persone al fine di indebolire il governo centrale e creare un clima sufficientemente instabile, propizio a un colpo di Stato. Secondo una relazione pubblicata nel settembre 2014 dal gruppo di esperti delle Nazioni Unite per lo Yemen, alcuni interlocutori hanno affermato che Saleh sostiene le azioni violente di alcuni cittadini yemeniti fornendo loro finanziamenti e sostegno politico, nonché adoperandosi affinché i membri del Congresso generale del popolo continuino a contribuire alla destabilizzazione dello Yemen in vari modi.

    ▼M4

    4. 

    Abdulmalik al-Houthi (alias: Abdulmalik al-Huthi)

    Altre informazioni: Leader del movimento Houthi dello Yemen. Ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen. Data di designazione da parte dell'ONU:14.4.2015 (modificata il 26.8.2016).

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

    Abdulmalik al-Houthi è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 14 aprile 2015 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014) e del punto 14 della risoluzione 2216 (2015).

    Abdul Malik al-Houthi è leader di un gruppo che ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen.

    Nel settembre 2014 le forze Houthi hanno conquistato Sanàa e nel gennaio 2015 hanno tentato di sostituire unilateralmente il legittimo governo dello Yemen con un'autorità governativa illegittima dominata dagli Houthi. Al-Houthi ha assunto il ruolo di leader del movimento Houthi dello Yemen nel 2004 dopo la morte di suo fratello, Hussein Badredden al-Houthi. Come leader del gruppo, al-Houthi ha ripetutamente minacciato le autorità yemenite di ulteriori disordini se queste non avessero dato seguito alle sue richieste e ha arrestato il presidente Hadi, il primo ministro e membri importanti del gabinetto. Hadi è fuggito successivamente a Aden. Gli Houthi hanno lanciato poi un'altra offensiva contro Aden assistiti da unità militari fedeli all'ex presidente Saleh e a suo figlio, Ahmed Ali Saleh.

    ▼M5

    5. 

    Ahmed Ali Abdullah Saleh (alias: Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar)

    Titolo: Ex ambasciatore, ex brigadier generale. Data di nascita:25.7.1972. Cittadinanza: yemenita. Passaporto n.: a) passaporto yemenita numero 17979 rilasciato a nome di Ahmed Ali Abdullah Saleh (figurante nella carta d'identità diplomatica con numero 31/2013/20/003140 di cui sotto) b) passaporto yemenita numero 02117777 rilasciato l'8.11.2005 a nome di Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar c) passaporto yemenita numero 06070777 rilasciato il 3.12.2014 a nome di Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar. Indirizzo: Emirati arabi uniti. Altre informazioni: ha svolto un ruolo essenziale nel facilitare l'espansione militare degli Houthi. Ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen. Ahmed Saleh è figlio dell'ex presidente della Repubblica dello Yemen, Ali Abdullah Saleh (YEi.003). Ahmed Ali Abdullah Saleh proviene da una zona conosciuta come Bayt al-Ahmar, situata a circa 20 chilometri a sud-est della capitale Sanàa. Carta d'identità diplomatica n. 31/2013/20/003140, rilasciata il 7.7.2013 dal ministero degli affari esteri degli Emirati arabi uniti a nome di Ahmed Ali Abdullah Saleh; stato attuale: annullata. Link all'avviso speciale INTERPOL — Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5895854. Data di designazione da parte dell'ONU:14.4.2015 (modificata il 16.9.2015).

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

    Ahmed Ali Saleh si è adoperato per indebolire l'autorità del presidente Hadi, ostacolare i tentativi di Hadi di riforma delle forze militari e ostacolare la transizione pacifica dello Yemen verso la democrazia. Saleh ha svolto un ruolo chiave nel facilitare l'espansione militare degli Houthi. Dalla metà di febbraio 2013, Ahmed Ali Saleh ha fornito migliaia di nuovi fucili alle brigate della guardia repubblicana e a capi tribali non identificati. Le armi sono state inizialmente procurate nel 2010 e destinate a comprare la fedeltà dei beneficiari a fine di vantaggio politico in una data successiva.

    Dopo che il padre di Saleh, l'ex presidente della Repubblica dello Yemen Ali Abdullah Saleh, ha lasciato la presidenza dello Yemen nel 2011, Ahmed Ali Saleh ha conservato il suo posto di comandante della guardia repubblicana dello Yemen. Poco più di un anno dopo, Saleh è stato destituito dal presidente Hadi, ma ha conservato un'influenza notevole in seno all'esercito yemenita anche dopo essere stato rimosso dal comando. Ali Abdullah Saleh è stato designato nel novembre 2014 dall'ONU ai sensi dell'UNSCR 2140.

    ▼M9

    6. 

    Sultan Saleh Aida Aida Zabin

    Altre informazioni: Direttore del Servizio di polizia investigativa a Sanaa. Ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen. Data della designazione ONU: 25.2.2021.

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

    Sultan Saleh Aida Aida Zabin ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen, fra cui violazioni del diritto internazionale umanitario applicabile e abusi dei diritti umani nello Yemen.

    Sultan Saleh Aida Aida Zabin è il direttore del Servizio di polizia investigativa a Sanaa. Ha svolto un ruolo di primo piano in una politica di intimidazione e di ricorso sistematico all’arresto, alla detenzione, alla tortura, alla violenza sessuale e allo stupro contro donne attive in politica. In qualità di direttore del Servizio di polizia investigativa, Zabin è direttamente responsabile, o responsabile in virtù della sua autorità, e complice dell’utilizzo di molteplici luoghi di detenzione, compresi gli arresti domiciliari, le stazioni di polizia, le carceri e i centri di detenzione ufficiali nonché i centri di detenzione segreti. In questi siti le donne, di cui almeno una minorenne, sono state vittime di sparizioni forzate, ripetuti interrogatori, stupri e torture, si sono viste negare le opportune cure mediche e sono state obbligate al lavoro forzato. In alcuni casi Zabin stesso ha inflitto le torture direttamente.

    ▼M10

    7. 

    Saleh Mesfer Saleh Al Shaer (alias: a) Saleh Mosfer Saleh al Shaer; b) Saleh Musfer Saleh al Shaer; c) Saleh Mesfer al Shaer; d) Saleh al Shae; e) Saleh al Sha’ir; f) Abu Yasser).

    Nome nella grafia originale: الشاعر صالح مسفر صالح

    Designazione: Maggiore Generale, «custode giudiziario» di beni e fondi appartenenti a oppositori degli Houthi. Indirizzo: Yemen. Luogo di nascita: Al Safrah, Sàdah Governorate, Yemen. Cittadinanza: yemenita. Passaporto n.: a) 05274639 (passaporto yemenita), rilasciato il 7.10.2013 (data di scadenza: 7.10.2019) b) 00481779 (passaporto yemenita), rilasciato il 9.12.2000 (data di scadenza: 9.12.2006). Numero di identificazione nazionale: a) 1388114 (Yemen) b) 10010057512 (Yemen). Altre informazioni: in qualità di «ministro aggiunto della Difesa per la logistica» degli Houthi, ha assistito gli Houthi nell’acquisizione di armi e armamenti di contrabbando. In qualità di «custode giudiziario», è direttamente coinvolto nell’appropriazione generalizzata e indebita di risorse ed entità appartenenti a soggetti privati arrestati dagli Houthi o costretti a rifugiarsi al di fuori dello Yemen. Descrizione fisica: colore degli occhi: castani; capelli: grigi; carnagione: media; corporatura: snella; altezza (m/cm): sconosciuta; peso (kg): sconosciuto; e clan: membro della confederazione tribale degli Hashid. Fotografia disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale INTERPOL-UNSC. Link all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. Data di designazione da parte dell’ONU:9.11.2021.

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

    Conformemente alla sezione 5, lettera g), delle sue linee guida, il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 2140 rende disponibile una sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco per le persone, i gruppi, le imprese e le entità inclusi nel suo elenco delle sanzioni.

    Data in cui la sintesi è stata resa disponibile sul sito web del comitato: 9 novembre 2021

    Saleh Mesfer Saleh Al Shaer è stato iscritto nell’elenco il 9 novembre 2021 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014) e del punto 14 della risoluzione 2216 (2015), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui al punto 17 e al punto 18, lettera c), della risoluzione 2140 (2014).

    Saleh Mesfer Saleh Al Shaer ha perpetrato e sostenuto atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen, tra cui la direzione di atti che violano il diritto internazionale umanitario applicabile nello Yemen.

    Informazioni supplementari:

    In riferimento alla memoria presentata dal gruppo di esperti delle Nazioni Unite il 28 agosto 2019, Saleh Mesfer Saleh Al Shaer ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen, soddisfacendo così i criteri di designazione di cui al punto 17 della risoluzione 2140 (2014). In qualità di «ministro aggiunto della Difesa per la logistica» degli Houthi, Saleh Mesfer Saleh Al Shaer ha assistito gli Houthi nell’acquisizione di armi e armamenti di contrabbando. È inoltre iscritto nell’elenco in relazione al suo coinvolgimento diretto dall’inizio del 2018 nell’appropriazione generalizzata e indebita di risorse ed entità appartenenti a soggetti privati arrestati dagli Houthi o costretti a rifugiarsi al di fuori dello Yemen, in veste di «custode giudiziario» e in violazione del diritto internazionale umanitario. Al Shaer ha sfruttato la sua autorità e una rete con sede a Sanàa comprendente membri della sua famiglia, un tribunale penale speciale, l’Ufficio per la sicurezza nazionale, la Banca centrale, i servizi di segreteria del ministero yemenita del Commercio e dell’industria e alcune banche private al fine di espropriare arbitrariamente determinati soggetti privati ed entità dei loro beni senza alcun procedimento giudiziario o possibilità di ricorso.

    8. 

    Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari (alias: a) Mohammad Al-Ghamari).

    Nome nella grafia originale: الغماري محمد عبدالكریم

    Designazione: Maggiore Generale, Capo di Stato maggiore degli Houthi. Indirizzo: Yemen. Data di nascita: a) 1979; b) 1984. Luogo di nascita: Izla Dhaen, Wahha District, Hajjar Governorate, Yemen. Cittadinanza: yemenita. Altre informazioni: Capo di Stato maggiore militare degli Houthi, riveste il ruolo principale nell’organizzazione degli sforzi militari degli Houthi che minacciano direttamente la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen, anche a Marib, nonché degli attacchi transfrontalieri contro l’Arabia Saudita. Fotografia disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. Data di designazione da parte dell’ONU:9.11.2021

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

    Conformemente alla sezione 5, lettera g), delle sue linee guida, il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 2140 rende disponibile una sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco per le persone, i gruppi, le imprese e le entità inclusi nel suo elenco delle sanzioni.

    Data in cui la sintesi è stata resa disponibile sul sito web del comitato: 9 novembre 2021

    Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari è stato iscritto nell’elenco il 9 novembre 2021 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014) e del punto 14 della risoluzione 2216 (2015), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui al punto 17 della risoluzione 2140 (2014).

    Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari ha perpetrato e sostenuto atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen.

    Informazioni supplementari:

    Al-Ghamari figura nell’elenco per il suo coinvolgimento e il suo ruolo di leader nelle campagne militari degli Houthi che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen, soddisfacendo così i criteri di designazione di cui al punto 17 della risoluzione 2140 (2014). Al-Ghamari, in qualità di Capo di Stato maggiore militare degli Houthi, riveste il ruolo principale nell’organizzazione degli sforzi militari degli Houthi che minacciano direttamente la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen, nonché degli attacchi transfrontalieri contro l’Arabia Saudita. Recentemente ha assunto la guida dell’offensiva su vasta scala degli Houthi contro il territorio controllato dal governo yemenita nel governatorato di Marib. L’offensiva contro Marib sta aggravando la crisi umanitaria in Yemen, dal momento che espone circa un milione di sfollati interni vulnerabili al rischio di essere nuovamente sfollati, provoca la morte di civili e sta innescando un’escalation più ampia del conflitto.

    — 
    Profilo su Al Estiklal — «Muhammad Al-Ghamari; The Houthi Leader Who Conveyed The Iranian “Revolutionary Guards” Experience To Yemen» (Muhammad Al-Ghamari; il leader Houthi che ha portato in Yemen l’esperienza delle «guardie rivoluzionarie» iraniane) (https://www.alestiklal.net/en/view/8824/muhammad-al-ghamari-the-houthi-leader-who-conveyed-the-iranian-revolutionary-guards-experience-to-yemen) [consultato il 19.10.21]
    — 
    Al Mashhad al-Yemeni (in arabo) — «Insurgency Leader Al-Huthi Appoints Prominent Commander To Lead Fighting in Al Hudaydah» (Il leader dell’insurrezione Al-Huthi nomina un alto comandante alla guida dei combattimenti ad Al Hudaydah) (https://www.almashhad-alyemeni.com/print~136875) [consultato il 19.10.21]
    — 
    Al Mashhad al-Yemeni (in arabo) — Reportage in arabo sulla nomina di al-Ghamari a «Comandante in capo» a Marib (https://www.almashhad-alyemeni.com/195498) [consultato il 19.10.21]
    — 
    Al Manar TV — «Yemeni Chief of Staff: Ready for Long-Term War with Saudi-led Coalition States» (Capo di Stato maggiore yemenita: pronti per una guerra a lungo termine con gli Stati della coalizione a guida saudita) (http://english.manartv.com.lb/842052) [consultato il 19.10.21]
    — 
    Al Marjie (in arabo) — Profilo di al-Ghamari — https://www.almarjie-paris.com/1479 [consultato il 19.10.21]
    — 
    Al Jazeera — «Houthis say they attacked Aramco, Patriot targets in Saudi Arabia» (Gli Houthi dichiarano di aver attaccato l’Aramco e obiettivi Patriot in Arabia Saudita) (https://www.aljazeera.com/news/2021/4/15/yemens-houthis-say-attacked-aramco-patriot-targets-in-jazan) [consultato il 19.10.21]
    — 
    Human Rights Watch — «Houthi Landmines Kill Civilians, Block Aid» (Le mine degli Houthi uccidono civili e bloccano gli aiuti) (https://www.hrw.org/news/2019/04/22/yemen-houthi-landmines-kill-civilians-block-aid) [consultato il 19.10.21]
    — 
    The Missile War in Yemen (La guerra missilistica nello Yemen): relazione del Centro di studi strategici internazionali (https://www.csis.org/analysis/missile-war-yemen-1) [consultato il 19.10.21]
    — 
    Mines And IEDs Employed By Houthi Forces On Yemen’s West Coast (Mine e IED utilizzati dalle forze Houthi sulla costa occidentale dello Yemen): relazione di Conflict Armament Research (https://www.conflictarm.com/dispatches/mines-and-ieds-employed-by-houthi-forces-on-yemens-west-coast/) [consultato il 19.10.21]
    9. 

    Yusuf Al-Madani

    Nome nella grafia originale: یوسف المداني

    Titolo: Maggiore Generale. Designazione: Comandante della quinta regione militare degli Houthi. Indirizzo: Yemen. Data di nascita: 1977. Luogo di nascita: Muhatta Directorate, Hajjah Province, Yemen. Cittadinanza: yemenita. Altre informazioni: Leader di spicco delle forze Houthi e comandante delle forze a Hudaydah, Hajjah, Al Mahwit, e Raymah (Yemen), che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen. Dal 2021 Al-Madani è stato assegnato all’offensiva contro Marib. Fotografia disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. Data di designazione da parte dell’ONU:9.11.2021.

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

    Conformemente alla sezione 5, lettera g), delle sue linee guida, il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 2140 rende disponibile una sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco per le persone, i gruppi, le imprese e le entità inclusi nel suo elenco delle sanzioni.

    Data in cui la sintesi è stata resa disponibile sul sito web del comitato: 9 novembre 2021

    Yusuf Al-Madani è stato iscritto nell’elenco il 9 novembre 2021 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014) e del punto 14 della risoluzione 2216 (2015), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui al punto 17 della risoluzione 2140 (2014).

    Yusuf Al-Madani ha perpetrato e sostenuto atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen.

    Informazioni supplementari:

    Al-Madani figura nell’elenco per il suo coinvolgimento e il suo ruolo di leader nelle campagne militari Houthi che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen, soddisfacendo così i criteri di designazione di cui al punto 17 della risoluzione 2140 (2014). Al-Madani è un leader di spicco delle forze Houthi ed è il comandante delle forze a Hudaydah, Hajjah, Al Mahwit, e Raymah (Yemen). Dal 2021 Al-Madani è stato assegnato all’offensiva contro Marib. Il persistente riposizionamento Houthi e altre violazioni delle disposizioni del cessate il fuoco dell’accordo di Hudaydah hanno destabilizzato una città che funge da passaggio cruciale per i beni commerciali essenziali e umanitari. Inoltre, vi sono segnalazioni periodiche di attacchi Houthi ai danni di civili e infrastrutture civili all’interno e nei dintorni di Hudaydah, che aggravano ulteriormente la situazione degli yemeniti, i quali si trovano ad affrontare livelli di bisogni umanitari tra i più elevati nel paese.

    — 
    Al Masda (in arabo) — «Houthis Appoint Acting Defense, Interior Ministers, Members of Supreme Security Committee» (Gli Houthi nominano i ministri dell’interno e della difesa ad interim membri del Comitato supremo di sicurezza) (https://almasdaronline.com/article/67627) [consultato il 19 ottobre 2021]
    — 
    Saba (in arabo) — Report Says Head of Al-Huthi Supreme Political Council Visits Navy Missiles Exhibition (Notizia secondo cui il capo del Consiglio politico supremo Al-Huthi si sarebbe recato a un’esposizione di missili della marina (https://www.saba.ye/ar/news478675.htm) [consultato il 19 ottobre 2021]
    — 
    Aden Al Hadath (in arabo) — «Dissident Figure» Says «Abd-al-Malik Al-Huthi Has Leukemia, Identifies Likely Successor» (Dissidente afferma che Abd-al-Malik Al-Huthi sarebbe malato di leucemia e identifica un probabile successore) (https://aden-alhadath.info/news/35501) [consultato il 19 ottobre 2021]
    — 
    Account Twitter di Mohammad Ali al-Houthi — Il 2 febbraio 2018 Al Huthi ha postato una fotografia in cui appare con Yusuf Al-Madani. La traduzione approssimativa del post di Twitter è «ieri, seduto con il martire vivo Abu Hussein» (Abu Hussein è il soprannome di Yusuf Al-Madani).
    — 
    Al Jazeera — «Recordings: Houthi leaders planned general’s killing» (registrazioni: leader Houthi hanno pianificato l’assassinio del generale) (https://www.aljazeera.com/news/2016/6/29/recordings-houthi-leaders-planned-generals-killing) [consultato il 19 ottobre 2021]

    ▼M13

    10. 

    Mansur Al-Sa'adi

    Nome nella grafia originale: منصور السعادي

    Designazione: Maggiore Generale, Comandante Houthi delle forze di difesa navale e costiera dello Yemen Data di nascita: 1988 Luogo di nascita: Yemen Alias certo: n.d. Alias incerti: a) Mansoor Ahmed Al Saadi; b) Mansur Ahmad al-Sa'adi; c) Abu Sajjad Cittadinanza: yemenita Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Yemen Data di inserimento nell'elenco:26 settembre 2022Altre informazioni: Capo di stato maggiore delle forze navali Houthi, è stato l'ideatore degli attacchi mortali rivolti contro il trasporto marittimo internazionale nel Mar Rosso e svolge un ruolo di spicco negli sforzi navali degli Houthi che minacciano direttamente la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen. Descrizione fisica: colore degli occhi: castani; capelli: castani. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individual

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Conformemente alla sezione 5, lettera h), delle sue linee guida, il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 2140 rende disponibile una sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco per le persone, i gruppi, le imprese e le entità inclusi nel suo elenco delle sanzioni.

    Data in cui la sintesi è stata resa disponibile sul sito web del comitato: 26 settembre 2022.

    Mansur Al-Sa'adi è stato iscritto nell'elenco il 26 settembre 2022 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui al punto 17 della risoluzione 2140 (2014), anche secondo quanto precisato al punto 19 della risoluzione 2216 (2015).

    Mansur Al-Sa'adi ha perpetrato e sostenuto atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen, comprese violazioni dell'embargo sulle armi mirato.

    Informazioni supplementari:

    Al-Sa'adi figura nell'elenco per il suo coinvolgimento e il suo ruolo di leader nelle campagne navali degli Houthi che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen, soddisfacendo così i criteri di designazione di cui al punto 17 della risoluzione 2140 (2014). In qualità di Capo di stato maggiore delle forze navali Houthi, Al-Sa'adi è stato l'ideatore di attacchi mortali contro le navi del trasporto marittimo internazionale nel Mar Rosso. Le forze navali Houthi hanno ripetutamente disperso mine navali che, come sottolineato dalle organizzazioni internazionali per i diritti umani, rappresentano un rischio per le navi commerciali, i pescherecci e le navi che trasportano aiuti umanitari. Al-Sa'adi ha inoltre contribuito al contrabbando di armi dirette agli Houthi nello Yemen, in violazione dell'embargo sulle armi mirato di cui al punto 14 della risoluzione 2216 (2015).

    Verifica del ruolo militare attivo:

    — 
    Al-Sharea News (in arabo) — «The Masterminds of the Houthi Attacks» (Gli ideatori degli attacchi degli Houthi) (https://alsharaeanews.com/2021/03/08/54527/) [consultato l'11 febbraio 2022].
    1) 

    («Mansour Al-Saadi e Ahmed Al-Hamzi, due misteriosi personaggi dell'aviazione e della marina Houthi, hanno svolto un ruolo centrale nella guerra nello Yemen, espandendone l'influenza fino a minacciare i territori sauditi e la sicurezza del Mar Rosso.»)

    («Al-Sa'adi, che si cela dietro lo pseudonimo “Abu Sajjad” ed è noto come l'emiro del Mar Rosso, ha la responsabilità principale nella riorganizzazione di una forza di difesa navale e costiera la cui missione è attuare un'azione di disturbo nei confronti delle navi da guerra e ricattare la comunità internazionale minacciando le rotte di navigazione.»).
    — 
    Agenzia di stampa yemenita (SABA) (in arabo) — «Qahim, Al-Mushki and Berry were briefed on the damages of the aggression in the districts of Al-Hodeidah» (Qahim, Al-Mushki e Berry sono stati informati dei danni subiti a seguito dell'aggressione nei distretti di Al-Hodeidah) (https://www.saba.ye/ar/news3174373.htm) [consultato l'11 febbraio 2022].
    («Sono stati inoltre informati, insieme ai membri del team nazionale, il Maggiore Generale Mansour al-Saadi e il Maggiore Generale Muhammad al-Qadri, della portata della distruzione inflitta alle abitazioni civili, alle scuole, agli ospedali e agli edifici governativi nella città di al-Durayhimi, zona di Al-Jah nel distretto di Bayt Al-Faqih.»).
    — 
    Asharq al-Awsat (in inglese) — «Death of Senior Commanders Leaves Houthis in Disarray» (La morte di alti comandanti lascia gli Houthi nel caos) https://english.aawsat.com/home/article/1246521/death-senior-commanders-leaves-houthis-disarray) [consultato l'11 febbraio 2022].
    (L'articolo identifica al-Saadi come un «leader di alto livello», ma sostiene erroneamente che sia stato ucciso. Afferma che al-Saadi è responsabile della supervisione del contrabbando di armi lungo la costa yemenita.).
    — 
    26 September News (in arabo) — «The Navy Celebrates the Revolution of September 21» (La marina celebra la rivoluzione del 21 settembre) (https://www.26sep.net/index.php/newspaper/26topstory/24381-21-8) [consultato l'11 febbraio 2022].
    («All'evento ha partecipato il Capo di stato maggiore delle forze navali, il Maggiore Generale Mansour Al Saadi.»).
    11. 

    Motlaq Amer Al-Marrani

    Nome nella grafia originale: مطلق عامر المراني

    Designazione: (ex) vicecapo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale Houthi (NSB) (agenzia di intelligence) Data di nascita: 1o gennaio 1984Luogo di nascita: Al-Jawf, Yemen Alias certo: a) Mutlaq Ali Aamer Al Marrani; b) Abu Emad Alias incerto: n/a Nazionalità: yemenita Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Yemen Data di inserimento nell'elenco:26 settembre 2022Altre informazioni: ex vicecapo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale Houthi (NSB), è stato responsabile della sorveglianza dei detenuti dell'NSB sottoposti a tortura e altri maltrattamenti durante la detenzione, nonché ha pianificato e diretto arresti e detenzioni illegali di operatori umanitari e la diversione indebita degli aiuti umanitari in violazione del diritto internazionale umanitario. Descrizione fisica: colore degli occhi: castani; capelli: castani. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individual

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Conformemente alla sezione 5, lettera h), delle sue linee guida, il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 2140 rende disponibile una sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco per le persone, i gruppi, le imprese e le entità inclusi nel suo elenco delle sanzioni.

    Data in cui la sintesi è stata resa disponibile sul sito web del comitato: 26 settembre 2022.

    Motlaq Amer Al-Marrani è stato iscritto nell'elenco il 26 settembre 2022 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui al punto 17 della risoluzione 2140 (2014), anche secondo quanto precisato al punto 19 della risoluzione 2216 (2015), nonché al punto 18, lettera c), della risoluzione 2140.

    Motlaq Amer Al-Marrani ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen, fra cui violazioni del diritto internazionale umanitario applicabile e abusi dei diritti umani, nonché l'ostruzione dell'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen.

    Informazioni supplementari:

    Al-Marrani figura nell'elenco per aver orchestrato atti illegali di tortura e detenzione che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen, fra cui atti che violano il diritto internazionale umanitario applicabile e che hanno ostacolato l'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen, soddisfacendo così i criteri di designazione di cui al punto 17 della risoluzione 2140 (2014), come ulteriormente precisato al punto 19 della risoluzione 2216 (2015), nonché al punto 18, lettera c), della risoluzione 2140.

    In qualità di vicecapo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale Houthi (NSB), Al-Marrani ha ordinato l'arresto, la detenzione e il maltrattamento di operatori umanitari e di altre persone attive nel campo degli aiuti umanitari e ha inoltre abusato della sua autorità e influenza sull'accesso umanitario come leva per generare profitti personali. Il gruppo di esperti sullo Yemen ha documentato tali attività nella sua relazione finale del 2018 (cfr. S/2018/594, punto 193).

    Come ulteriormente documentato dal gruppo di esperti sullo Yemen, Al-Marrani era responsabile della sorveglianza dei detenuti dell'NSB, che sarebbero stati sottoposti a torture e altri maltrattamenti durante la detenzione. Ha inoltre orchestrato l'estorsione, l'intimidazione e l'arresto illegale di dirigenti di società e amministratori bancari, con la minaccia di accusarli di collaborazione e spionaggio a favore del nemico se non si fossero conformati agli ordini dei custodi giudiziari.

    Verifica del ruolo nelle violazioni dei diritti umani:

    — 
    Human Rights Watch Report (in inglese) — «Yemen: Houthi Hostage Taking» (https://www.hrw.org/news/2018/09/25/yemen-houthi-hostage-taking#) [consultato l'11 febbraio 2022].
    (2)
    — 
    Al Ain News (in arabo) — «Amer Al-Marrani: l'uomo delle “missioni nere” degli Houthi» (https://al-ain.com/article/amer-marani-yemen) [consultato l'11 febbraio 2022].
    («Come per il quarto fratello, Mutlaq Al-Marrani ottiene dalla milizia Houthi il grado di brigadiere generale e lo pseudonimo Abu Emad. Le sue attività terroristiche sono diventate fonte di preoccupazione internazionale, in quanto è uno dei leader più pericolosi del servizio di intelligence coinvolto in violazioni manifeste della vita degli yemeniti.»).
    — 
    Al Marjie (in arabo) — «Abu Imad Al-Marrani: un leader Houthi responsabile del reclutamento di donne e del saccheggio dei fondi di assistenza» (https://www.almarjie-paris.com/15182) [consultato l'11 febbraio 2022].
    («Ha confermato anche che Al-Marrani era incaricato di reclutare giovani donne e di convincerle a lavorare per gli Houthi, aggiungendo che “le costringeva a realizzare video osceni per poi esercitare pressioni su di loro e ricattarle e quindi imporre loro di partecipare a missioni”. Arrestando i dipendenti e i funzionari di alcune organizzazioni, ha potuto in seguito imporre determinate condizioni a tali organizzazioni. Ha rivelato che Al-Marrani ha reclutato decine di ragazze, sfruttando il loro bisogno di denaro, e le ha incaricate di attirare con l'inganno i suoi oppositori.»).
    — 
    Al Arabiya (in arabo) — «Dettagli “terrificanti” sui leader Houthi colpiti dalle sanzioni USA» [تفاصیل "مرعبة "عن قیادات حوثیة طالتھا عقوبات أمیركیة) (alarabiya.net)] [consultato l'11 febbraio 2022].
    («Al-Marrani è stato coinvolto anche in reati che riguardano gravi violazioni e torture inflitte a persone rapite, compreso quanto rivelato dall'attivista ed ex detenuta yemenita, Samira Al-Houri, in merito ai reati morali e finanziari e al ruolo di Al-Marrani per attirare con l'inganno figure politiche e tribali, sottolineando che si è occupato di reclutare ragazze per spiare le attività delle organizzazioni internazionali e del personale delle Nazioni Unite. Inoltre, stando alle informazioni disponibili, avrebbe estorto diritti a tali organizzazioni e condiviso ingenti somme, stimate a milioni di dollari, con alcuni suoi dipendenti che ne temono la brutalità e le minacce.»)
    — 
    Al-Mashhad al-Araby (in arabo) — «Ricatto degli Houthi alle organizzazioni di soccorso: Cosa hanno fatto le milizie?» (https://almashhadalaraby.com/news/133104) [consultato l'11 febbraio 2022].
    I comunicati stampa riguardanti le modifiche all'elenco delle sanzioni del comitato sono disponibili nella sezione «Comunicati stampa» del sito web del comitato al seguente indirizzo: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/press-releases
    La versione aggiornata dell'elenco delle sanzioni del comitato, disponibile nei formati HTML, PDF e XML, può essere consultata al seguente URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials
    — 
    L'elenco consolidato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è inoltre aggiornato sulla scorta di tutte le modifiche apportate all'elenco delle sanzioni del comitato ed è disponibile al seguente URL: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

    ▼M14

    12. 

    Ahmad Al-Hamzi

    Nome nella grafia originale: أحمد الحمزي

    Designazione: Maggiore Generale, comandante dell'aviazione e delle forze di difesa aerea Houthi. Data di nascita: 1985 Luogo di nascita: Sana'a, Yemen Alias certo: n/d Alias incerti: a) Ahmad 'Ali al-Hamzi; b) Ahmad 'Ali Ahsan al-Hamzi; c) Ahmed Ali al-Hamzi; d) Muti al-Hamzi. Cittadinanza: yemenita Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Yemen Data di inserimento nell'elenco:4 ottobre 2022Altre informazioni: Ahmad Al-Hamzi, comandante dell'aviazione e delle forze di difesa aerea Houthi, oltre che del relativo programma UAV, svolge un ruolo di primo piano negli sforzi militari degli Houthi che minacciano direttamente la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen. Descrizione fisica: colore degli occhi: castani; capelli: castani. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Conformemente alla sezione 5, lettera h), delle sue linee guida, il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 2140 rende disponibile una sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco per le persone, i gruppi, le imprese e le entità inclusi nel suo elenco delle sanzioni.

    Data in cui la sintesi è stata resa disponibile sul sito web del comitato: 4 ottobre 2022.

    Ahmad Al-Hamzi è stato iscritto nell'elenco il 4 ottobre 2022 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui al punto 17 della risoluzione 2140 (2014), anche secondo quanto ulteriormente precisato al punto 19 della risoluzione 2216 (2015).

    Ahmad Al-Hamzi ha perpetrato e sostenuto atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen, comprese violazioni dell'embargo sulle armi mirato.

    Informazioni supplementari:

    In qualità di comandante dell'aviazione e delle forze di difesa aerea Houthi, oltre che del relativo programma UAV, Al-Hamzi ha acquisito armi da utilizzare nella guerra civile yemenita, in violazione dell'embargo sulle armi mirato stabilito al punto 14 della risoluzione 2216 (2015). Le forze militari Houthi sotto il comando del Maggiore Generale Al-Hamzi hanno perpetrato attacchi mirati con UAV. Al-Hamzi è responsabile di aver orchestrato attacchi perpetrati dalle forze Houthi a danno di civili yemeniti, di nazioni confinanti e di navi mercantili in acque internazionali.

    Verifica del ruolo militare attivo:

    — 
    Al-Sharea News (in arabo) — «The Masterminds of the Houthi Attacks» (Gli ideatori degli attacchi degli Houthi)
    (https://alsharaeanews.com/2021/03/08/54527/) [consultato l'11 febbraio 2022]
    («Mansour Al-Saadi e Ahmed Al-Hamzi, due misteriosi personaggi dell'aviazione e della marina Houthi, hanno svolto un ruolo centrale nella guerra nello Yemen, espandendone l'influenza fino a minacciare i territori sauditi e la sicurezza del Mar Rosso.»)

    ▼M11

    B.    ENTITÀ

    1)  GLI HOUTHI ( 1 ) [alias: a) ANSARALLAH; b) ANSAR ALLAH; c) PARTISANS OF GOD; d) SUPPORTERS OF GOD].

    Informazione: Gli Houthi hanno perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen.

    Data della designazione ONU:24.2.2022.

    Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

    Gli Houthi hanno perpetrato attacchi contro civili e infrastrutture civili nello Yemen, hanno attuato una politica di violenza sessuale e repressione nei confronti di donne politicamente attive e professioniste, hanno proceduto al reclutamento e all'impiego di minori, hanno istigato alla violenza contro gruppi anche sulla base della religione e della cittadinanza, nonché utilizzato indiscriminatamente mine terrestri e ordigni esplosivi improvvisati sulla costa occidentale dello Yemen. Gli Houthi hanno inoltre ostacolato l'inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.

    Gli Houthi hanno condotto attacchi contro la navigazione commerciale nel Mar Rosso utilizzando ordigni esplosivi marini improvvisati e mine marine.

    Gli Houthi hanno inoltre perpetrato ripetuti attentati terroristici transfrontalieri contro civili e infrastrutture civili nel Regno dell'Arabia Saudita e negli Emirati arabi uniti e hanno minacciato di colpire intenzionalmente siti civili.

    ▼B




    ALLEGATO II

    SITI WEB CONTENENTI INFORMAZIONI SULLE AUTORITÀ COMPETENTI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

    ▼M12

    BELGIO

    https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

    BULGARIA

    https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

    CECHIA

    www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

    DANIMARCA

    http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

    GERMANIA

    https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

    ESTONIA

    https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

    IRLANDA

    https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

    GRECIA

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    SPAGNA

    https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

    CROAZIA

    https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

    ITALIA

    https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

    CIPRO

    https://mfa.gov.cy/themes/

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUSSEMBURGO

    https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

    UNGHERIA

    https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

    MALTA

    https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

    PAESI BASSI

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

    AUSTRIA

    https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

    POLONIA

    https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

    https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

    PORTOGALLO

    https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

    SLOVACCHIA

    https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLANDIA

    https://um.fi/pakotteet

    SVEZIA

    https://www.regeringen.se/sanktioner

    Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

    Commissione europea

    Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

    Rue de Spa 2/Spastraat 2

    1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu



    ( 1 ) L'articolo 2 non si applica a tale entità.

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