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Document 02014R1333-20201212

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1333/2020-12-12

02014R1333 — IT — 12.12.2020 — 004.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1333/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 novembre 2014

relativo alle statistiche sui mercati monetari

(BCE/2014/48)

(GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (UE) 2015/1599 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 10 settembre 2015

  L 248

45

24.9.2015

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2019/113 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 dicembre 2018

  L 23

19

25.1.2019

►M3

REGOLAMENTO (UE) 2019/1677 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 27 settembre 2019 (BCE/2019/29)

  L 257

18

8.10.2019

►M4

REGOLAMENTO (UE) 2020/2004 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 26 novembre 2020

  L 412

31

8.12.2020




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1333/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 novembre 2014

relativo alle statistiche sui mercati monetari

(BCE/2014/48)



Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1) 

per «operatore segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98, mentre «residente» ha il medesimo significato di cui alla predetta disposizione;

2) 

«istituzione finanziaria monetaria» (IFM) ha il significato di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) ( 1 ) e comprende tutte le succursali di IFM ubicate nell'Unione e nell'EFTA, salva contraria espressa disposizione del presente regolamento;

▼M2 —————

▼M2

bis

per «società finanziarie» si intendono unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre servizi finanziari come previsto nel Sistema europeo dei conti rivisto (SEC 2010) di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

▼B

6) 

per «società non finanziarie» si intende il settore delle società non finanziarie come previsto nel SEC 2010;

7) 

per «amministrazioni pubbliche» si intendono unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziati da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese come previsto nel SEC 2010;

8) 

per «totale delle principali attività di bilancio» si intende il totale delle attività meno le altre attività nell'accezione di cui al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);

▼M2

9) 

per «statistiche sul mercato monetario» si intendono le statistiche su operazioni garantite, non garantite e su strumenti derivati, relative a strumenti del mercato monetario, concluse nel periodo di segnalazione di interesse tra operatori segnalanti e istituzioni finanziarie (ad esclusione delle banche centrali ove l'operazione non sia effettuata a fini di investimento), amministrazioni pubbliche o società non finanziarie, classificate come «all'ingrosso» secondo il quadro LCR Basilea III, ad esclusione delle operazioni infragruppo;

▼B

10) 

per «strumento del mercato monetario» si intende uno degli strumenti elencati negli allegati I, II e III;

11) 

per «fondo comune monetario» si intende un organismo d'investimento collettivo soggetto ad autorizzazione in qualità di organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) o costituisce un fondo di investimento alternativo ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), investe in attività di breve termine e presenta come obiettivi distinti o cumulativi l'offerta di rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o il mantenimento del valore di un investimento;

12) 

per «banca centrale» si intende una banca centrale a prescindere dalla sua sede;

13) 

per «banca/banche centrale/i nazionale/i» o «BCN» si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione;

▼M2

14) 

per «operatori soggetti a obblighi di segnalazione» si intendono le IFM residenti nell'area dell'euro, ad esclusione delle banche centrali e dei FCM, che assumono depositi denominati in euro e/o emettono altri strumenti di debito e/o concedono prestiti denominati in euro di cui agli allegati I, II o III da o in favore altre società finanziarie, amministrazioni pubbliche o società non finanziarie;

▼B

15) 

per «gruppo» si intende un gruppo di imprese, inclusi ma non solo i gruppi bancari, composto da un'impresa madre e dalle sue filiazioni i cui bilanci sono consolidati ai fini della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );

16) 

per «succursale» si intende una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità giuridica di un ente e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività dell'ente;

17) 

per «succursale dell'Unione e dell'EFTA» si intende una succursale situata e registrata in uno Stato membro dell'Unione o in un paese dell'EFTA;

18) 

per «European Free Trade Association» (EFTA) si intende l'organizzazione intergovernativa istituita per promuovere il libero scambio e l'integrazione economica a vantaggio degli Stati membri che ne fanno parte;

19) 

per «operazione infragruppo» si intende un'operazione in strumenti di mercato monetario tra un operatore segnalante con un'altra impresa integralmente inclusa nello stesso bilancio consolidato. Le imprese che partecipano all'operazione sono considerate integralmente incluse nello «stesso consolidamento» quando:

a) 

sono incluse in un consolidamento ai sensi della direttiva 2013/34/UE ovvero degli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) ovvero, in relazione a un gruppo la cui impresa madre ha la propria sede centrale in un paese terzo, ai sensi dei Generally Accepted Accounting Principles di tale paese terzo, considerati equivalenti agli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione ( 7 ) (ovvero dei principi contabili di un paese terzo il cui utilizzo è consentito ai sensi dell'articolo 4 del citato regolamento); ovvero

b) 

sono coperte dalla stessa vigilanza consolidata ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) ovvero, in relazione a un gruppo la cui impresa madre ha la propria sede centrale in un paese terzo, dalla stessa vigilanza consolidata esercitata dall'autorità competente di un paese terzo ritenuta equivalente a quella regolata dai principi dettati dall'articolo 127 della direttiva 2013/36/UE;

20) 

per «giorno lavorativo», in relazione a una data specificata in un accordo o in una conferma di un'operazione in uno strumento del mercato monetario, si intende il giorno nel quale le banche commerciali e i mercati in valuta estera esercitano la normale attività (anche trattando lo strumento del mercato monetario in questione) e regolano i pagamenti nella stessa valuta dell'obbligazione di pagamento esigibile o calcolata in riferimento a tale data. In caso di un'operazione in uno strumento del mercato monetario regolata da un contratto quadro standard della Federazione bancaria europea (FBE), dalla Loan Market Association (LMA), dalla International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) o di altre importanti associazioni di mercato europee o internazionali, si utilizza la definizione ivi enunciata o incorporata tramite rinvio. In relazione al regolamento di qualsivoglia operazione in uno strumento del mercato monetario che debba essere regolata mediante un determinato sistema di regolamento, si intende un giorno nel quale quel sistema di regolamento è in funzione per il regolamento di tale operazione;

▼M2

20 bis

«ente creditizio» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 );

▼B

21) 

per «giorno di regolamento TARGET2» si intende un giorno nel quale il sistema Trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) è in funzione;

22) 

per «operazione di pronti contro termine» si intende l'accordo in forza del quale le parti effettuano operazioni nelle quali una parte (il «venditore») acconsente di vendere all'altra (il «compratore») determinate attività («titoli», «merce» o «altre attività finanziarie») ad una data prossima verso il pagamento di un prezzo di acquisto da parte del compratore in favore del venditore con il contestuale impegno da parte del compratore di rivendere al venditore le attività ad una certa data o su richiesta verso il pagamento del prezzo di riacquisto da parte del venditore in favore del compratore. Tutte le operazioni di questo tipo possono costituire una vendita con patto di riacquisto o una operazione di acquisto con patto di rivendita. Per «operazione di pronti contro termine» può anche intendersi un accordo con il quale determinate attività sono costituite in pegno ed è conferito un diritto generale al loro riutilizzo in cambio di un prestito in denaro ad una data prossima con rimborso del prestito concesso e degli interessi maturati ad una data non prossima verso la restituzione delle attività. Le operazioni di vendita con patto di riacquisto possono essere effettuate con scadenza ad una data prestabilita («operazioni di pronti contro termine a termine fisso») o senza una scadenza predeterminata con facoltà per entrambe le parti di rinnovare o risolvere il contratto ogni giorno («operazioni di pronti contro termine aperti»);

23) 

per «operazione di pronti contro termine triparty» si intende un'operazione di pronti contro termine nel quale un terzo è responsabile dell'individuazione e della gestione delle garanzie finché l'operazione è in corso;

24) 

per «operazione di swap in valuta» si intende un'operazione di swap nella quale un parte vende all'altra un certo ammontare di una determinata valuta verso il pagamento di un certo ammontare di una determinata valuta diversa dalla prima sulla base di un tasso di cambio convenuto (noto come tasso di cambio a pronti) con l'impegno a riacquistare la valuta venduta ad una data futura (nota come data di scadenza) verso la vendita della valuta inizialmente acquistata a un diverso tasso di cambio (noto come tasso di cambio a termine);

▼M2

25) 

per «swap su indici overnight» (overnight index swap) o «OIS» si intende uno swap su tassi di interesse in cui il tasso di interesse periodico variabile è pari alla media geometrica di un tasso di interesse overnight (o di un indice overnight) in un periodo prefissato. Il pagamento finale è calcolato come la differenza tra il tasso di interesse fisso e quello overnight composto rilevato per la durata dell'OIS applicato all'importo nominale dell'operazione;

▼B

26) 

per «quadro LCR Basilea III» si intende il coefficiente di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Ratio, LCR) proposto dal comitato di Basilea e approvato il 7 gennaio 2013 dal gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza, l'organo di supervisione del comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, come standard minimo di regolamentazione internazionale per misure di liquidità a breve termine nel settore bancario.

Articolo 2

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1.  
Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono costituiti da IFM residenti nell'area dell'euro individuate tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione dal Consiglio direttivo come operatori segnalanti ai sensi dei paragrafi 2 o 3, secondo il caso, o IFM identificate come operatori segnalanti ai sensi del paragrafo 4, sulla base dei criteri ivi enunciati, e ai quali è stata data comunicazione degli obblighi di segnalazione ai sensi del paragrafo 5 (di seguito, gli «operatori segnalanti»).
2.  

All'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio direttivo può decidere che un'IFM è un agente segnalante se il totale delle principali attività di bilancio dell'IFM supera lo 0,35 per cento del totale delle principali attività di bilancio di tutte le IFM dell'area dell'euro sulla base dei dati più recenti a disposizione della BCE, ossia:

a) 

i dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno civile precedente la notifica di cui al paragrafo 5; ovvero

b) 

se i dati di cui al punto a) non sono disponibili, i dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini di tale decisione sono escluse dal calcolo del totale delle principali attività di bilancio della rispettiva IFM le succursali ubicate al di fuori del paese ospitante l'IFM.

3.  
Dal 1o gennaio 2017 il Consiglio direttivo può decidere di classificare ogni altra IFM come operatore segnalante sulla base della dimensione delle sue principali attività di bilancio in rapporto al totale delle principali attività di bilancio di tutte le IFM dell'area dell'euro, della significatività dell'operatività dell'IFM nella negoziazione di strumenti del mercato monetario e della sua rilevanza per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nell'area dell'euro e/o in singoli Stati membri.
4.  
Dal 1o gennaio 2017 il Consiglio direttivo può altresì decidere che, per ciascuno Stato membro dell'area dell'euro, almeno tre IFM siano individuate come operatori segnalanti. Di conseguenza, se sulla base delle decisioni del Consiglio direttivo adottate ai sensi dei paragrafi 2 e 3, in un determinato Stato membro dell'area dell'euro siano selezionate meno di tre IFM, tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione saranno altresì comprese altre IFM di quello Stato membro dell'area dell'euro ritenute rappresentative dalla BCN competente (di seguito, gli «operatori segnalanti rappresentativi»), in modo che per quello Stato membro dell'area dell'euro siano individuati almeno tre operatori segnalanti.

Gli operatori segnalanti rappresentativi sono selezionati tra gli enti creditizi di maggiori dimensioni residenti nello Stato membro dell'aera dell'euro interessato, sulla base del totale delle principali attività di bilancio degli enti, a meno che criteri alternativi siano stati suggeriti dalle BCN e approvati per iscritto dalla BCE.

5.  
La BCE o la BCN competente comunicano alle IFM interessate eventuali decisioni assunte dal Consiglio direttivo ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 e gli obblighi che fanno loro carico ai sensi del presente regolamento. La comunicazione è inviata in forma scritta almeno quattro mesi prima della prima segnalazione.
6.  
Nonostante eventuali decisioni assunte dal Consiglio direttivo ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4, le BCN possono altresì raccogliere statistiche sul mercato monetario da IFM residenti nel proprio Stato membro che non siano operatori segnalanti ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4, sulla base degli obblighi di segnalazione statistica nazionali (di seguito, gli «operatori segnalanti aggiuntivi»). Ove una BCN individui in tal modo operatori segnalanti aggiuntivi ne dà loro immediata comunicazione.

Articolo 3

Obblighi di segnalazione statistica

▼M4

1.  
Ai fini dell'elaborazione periodica di statistiche sul mercato monetario, gli operatori segnalanti effettuano le segnalazioni alla BCN dello Stato membro in cui risiedono su base consolidata fornendo, per tutte le loro succursali dell'Unione o dell'EFTA, nonché per le loro succursali situate nel Regno Unito, informazioni statistiche giornaliere relative agli strumenti di mercato monetario. Le informazioni statistiche richieste sono specificate negli allegati I, II e III. Gli operatori segnalanti segnalano le informazioni statistiche richieste nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale, revisione e integrità dei dati di cui all’allegato IV. La BCN trasmette le informazioni statistiche ricevute dagli operatori segnalanti alla BCE in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

▼M2

2.  
Le BCN definiscono e attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti in relazione agli strumenti del mercato monetario. Tali modalità di segnalazione assicurano la comunicazione delle informazioni statistiche richieste e consentono un'accurata verifica di conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato IV.

▼B

3.  
Nonostante l'obbligo di segnalazione previsto al paragrafo 1, una BCN può decidere che gli operatori segnalanti selezionati ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4 residenti nello Stato membro della BCN segnalino le informazioni statistiche specificate negli allegati I, II e III alla BCE. La BCN informa al riguardo la BCE e gli operatori segnalanti, dopo di che la BCE definisce e attua le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti e assume il compito di raccogliere i dati richiesti direttamente dagli operatori segnalanti.
4.  
Se una BCN ha selezionato operatori segnalanti aggiuntivi e dato loro la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 6, questi segnalano con cadenza quotidiana alla BCN informazioni statistiche relative agli strumenti del mercato monetario. La BCN trasmette le informazioni statistiche ricevute dagli operatori segnalanti aggiuntivi alla BCE su richiesta di quest'ultima in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

▼M2

5.  
Le BCN definiscono e attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti aggiuntivi, in conformità ai relativi obblighi nazionali di segnalazione statistica. Le BCN assicurano che le modalità di segnalazione stabilite a livello nazionale impongano agli operatori segnalanti aggiuntivi il rispetto di obblighi equivalenti a quelli imposti dagli articoli da 6 a 8, 10, paragrafo 3, 11 e 12 del presente regolamento. Le BCN assicurano che tali modalità di segnalazione forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano un'accurata verifica di conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato IV.

▼B

Articolo 4

Tempestività

▼M2

1.  
Ove una BCN decida, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, che gli operatori segnalanti segnalino le informazioni statistiche di cui agli allegati I, II e III direttamente alla BCE, gli operatori segnalanti trasmettono tali informazioni alla BCE una volta al giorno tra le 18.00 del giorno di contrattazione e le ore 7:00 orario dell'Europa centrale (Central European Time, CET) ( 10 ) del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione.
2.  
In ogni caso diverso da quello di cui al paragrafo 1, le BCN trasmettono alla BCE le informazioni statistiche giornaliere sul mercato monetario di cui agli allegati I, II e III ricevute dagli operatori segnalanti selezionati ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, o dagli operatori segnalanti aggiuntivi individuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, una volta al giorno prima delle ore 7.00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione.

▼B

3.  
Le BCN stabiliscono i termini entro i quali devono ricevere i dati dagli operatori segnalanti al fine di rispettare le proprie scadenze segnaletiche, come specificate nel paragrafo 2, e li comunicano agli operatori segnalanti.
4.  
Qualora una scadenza di cui ai paragrafi 1 o 2 cada in un giorno di chiusura di TARGET2, essa è prorogata al successivo giorno di operatività di TARGET2, come indicato sul sito Internet della BCE.

▼M2

5.  
Nel verificare se un operatore segnalante soddisfi i requisiti di cui al presente articolo, il mancato rispetto di uno dei requisiti minimi di trasmissione di cui al paragrafo 1, punti da i) a ii), dell'allegato IV costituisce un'ipotesi di inosservanza della stessa tipologia di requisito di segnalazione ai fini della determinazione dell'inosservanza nel quadro di inosservanza statistica della BCE.

▼M2 —————

▼B

Articolo 6

Fusioni, scissioni, riorganizzazioni e insolvenze

1.  
In caso di operazioni di fusione, scissione, scorporo o di qualunque altro tipo di riorganizzazione che possa incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, l'operatore segnalante interessato, una volta che l'intenzione di realizzare tale operazione sia divenuta di pubblico dominio e in ragionevole anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informa la BCE e la BCN competente delle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento. Inoltre, l'operatore segnalante dà comunicazione dell'operazione alla BCE e alla BCN interessata entro 14 giorni dal suo perfezionamento.
2.  
Se un'operatore segnalante si fonde con un altro soggetto mediante incorporazione ai sensi della direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) ed uno dei soggetti partecipanti alla fusione era un operatore segnalante, il soggetto originato dalla fusione continua ad effettuare le segnalazioni ai sensi del presente regolamento.
3.  
Se un operatore segnalante si fonde con un altro soggetto mediante la costituzione di una società nuova ai sensi della direttiva 2011/35/UE e uno dei soggetti che partecipano alla fusione era un operatore segnalante, il soggetto risultante dalla fusione continua a effettuare le segnalazioni se rientra nella definizione di operatore segnalante.
4.  
Se un operatore segnalante si scinde in due o più soggetti mediante incorporazione o costituzione di nuove società ai sensi della Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio ( 12 ) e uno dei nuovi soggetti è un operatore segnalante, le segnalazioni sono effettuate dal nuovo soggetto ai sensi del presente regolamento. La scissione comprende altresì operazioni di scorporo per effetto delle quali un operatore segnalante trasferisce tutte le proprie attività o parte di esse a una nuova società in cambio di azioni della nuova società.
5.  
Se un operatore segnalante diviene insolvente, perde la propria licenza bancaria o cessa altrimenti di esercitare l'attività bancaria, come confermato dall'autorità di vigilanza competente, esso cessa di essere soggetto a obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento.
6.  

Ai fini del paragrafo 5, un operatore segnalante è considerato insolvente se ricorre una o più delle seguenti ipotesi:

a) 

l'operatore segnalante effettua una cessione generale a beneficio dei creditori o al fine di addivenire a una riorganizzazione, a un concordato preventivo o a un concordato fallimentare con i creditori;

b) 

l'operatore segnalante riconosce per iscritto la propria incapacità di pagare i propri debiti alla scadenza;

c) 

l'operatore segnalante richiede, acconsente o presta acquiescenza alla nomina di un fiduciario, amministratore, curatore fallimentare, liquidatore o analogo ufficiale anche limitatamente all'intera sua proprietà o a una parte significativa di essa;

d) 

è presentata o depositata dinanzi ad un'autorità giurisdizionale o presso altro organo o autorità competente un'istanza per l'apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'operatore segnalante, escluse quelle presentate da una controparte in relazione a obbligazioni dell'operatore segnalante nei suoi confronti;

e) 

l'operatore segnalante è posto in liquidazione o diviene insolvente ovvero è ammesso a procedure analoghe ovvero questi o un ente pubblico o altro soggetto o persona presenta istanza per la sua riorganizzazione, ammissione al concordato preventivo o fallimentare, ristrutturazione, amministrazione, liquidazione o scioglimento o analogo rimedio ai sensi di qualsivoglia disposizione legale o regolamentare presente o futura, ove tale istanza non sia sospesa o respinta entro trenta giorni dalla sua presentazione, eccezion fatta per il caso di istanza di liquidazione o altra procedura analoga, rispetto alle quali il termine di trenta giorni non si applica;

f) 

è nominato un fiduciario, un amministratore, un curatore fallimentare, un liquidatore o un altro analogo ufficiale per l'operatore segnalante o limitatamente all'intera sua proprietà o a una parte significativa di essa; ovvero

g) 

è convocata una riunione dei creditori al fine di valutare l'ammissione a una procedura di concordato (o ad altra procedura analoga).

Articolo 7

Disposizioni in materia di riservatezza

1.  
La BCE e le BCN, quando ricevono e trattano ai sensi del presente regolamento dati contenenti informazioni riservate, ovvero li condividono con altre BCN dell'area dell'euro, applicano le norme per la protezione e l'utilizzo di informazioni statistiche riservate stabilite negli articoli 8 e 8 quater del regolamento (CE) n. 2533/98.
2.  
Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, informazioni riservate contenute in dati statistici raccolti dalla BCE o da una BCN ai sensi del presente regolamento non sono trasmessi ad autorità o terzi diversi dalla BCE e dalle BCN dell'area dell'euro né con questi condivisi, a meno che l'operatore segnalante interessato abbia comunicato per iscritto alla BCE o alla BCN interessata il proprio previo consenso e la BCE o la BCN interessata, secondo il caso, abbia sottoscritto un idoneo accordo di riservatezza con tale operatore segnalante.

Articolo 8

Verifica e raccolta obbligatoria

Alla BCE e alle BCN, secondo il caso, è conferito il diritto di verifica e, se necessario, di raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire in conformità agli obblighi di segnalazione statistica stabiliti all'articolo 3 e degli allegati I, II e II del presente regolamento. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un operatore segnalante non soddisfa i requisiti minimi per la trasmissione, l'accuratezza, la conformità ai concetti e alle revisioni di cui all'allegato IV. Si applica altresì l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2533/98.

Articolo 9

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC, il Comitato esecutivo della BCE ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterarne il quadro di riferimento concettuale sottostante né da incidere sugli oneri di segnalazione degli operatori segnalanti. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.

Articolo 10

Prima segnalazione

1.  
Nel caso di operatori segnalanti selezionati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 12, ha inizio con i dati dal 1o aprile 2016.
2.  
In caso di operatori segnalanti selezionati ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento ha inizio alla data comunicata all'operatore segnalante dalla BCE o dalla BCN interessata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, e in ogni caso non prima di 12 mesi dall'adozione della decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 o 4.
3.  
Inoltre, quando siano stati selezionati operatori segnalanti rappresentativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, un operatore segnalante rappresentativo può presentare una richiesta scritta alla BCE o alla BCN competente per il rinvio temporaneo della data di prima segnalazione, specificando le ragioni del rinvio. Il rinvio richiesto può essere concesso per un massimo di sei mesi prorogabile di ulteriori sei mesi. La BCE, o la BCN competente, può consentire di rinviare la data di prima segnalazione per l'operatore segnalante rappresentativo che ne ha fatto richiesta se ritiene il rinvio giustificato. Inoltre, se l'operatore segnalante rappresentativo non ha dati da segnalare o è esclusivamente in possesso di dati che sia la BCE che la BCN considerano non rappresentativi alla data di prima segnalazione, la BCN può consentire l'esonero dell'operatore segnalante dall'applicazione della data di prima segnalazione. Tale esonero può essere concesso esclusivamente dalla BCN di concerto con la BCE se entrambe ritengono la richiesta giustificata e ciò non compromette la rappresentatività del campione di segnalazione.
4.  
Nel caso di IFM selezionate come operatori segnalanti aggiuntivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento ha inizio alla data comunicata dalla BCN all'operatore segnalante aggiuntivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6.

Articolo 11

Clausola di riesame periodico

La BCE riesamina il funzionamento del presente regolamento 12 mesi dopo la prima segnalazione e redige un rapporto a riguardo. In conformità alle raccomandazioni formulate nel rapporto la BCE ha facoltà di aumentare o ridurre il numero di operatori segnalanti e/o gli obblighi di segnalazione statistica. Dopo tale revisione iniziale, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione saranno aggiornati ogni due anni.

Articolo 12

Disposizione transitoria

Nel periodo compreso tra il 1o aprile 2016 e il 1o luglio 2016 agli operatori segnalanti sarà consentito di segnalare le statistiche sul mercato monetario per alcuni ma non per tutti i giorni di interesse alla BCE o alla BCN competente. La BCE o la BCN competente possono specificare i giorni per i quali è richiesta la segnalazione.

Articolo 13

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

▼M2




ALLEGATO I

Schema di segnalazione per le statistiche sul mercato monetario relative ad operazioni garantite

PARTE 1

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI

Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) o alla Banca centrale nazionale (BCN) competente tutti i contratti di vendita con patto di riacquisto e le operazioni effettuate sulla base di essi, comprese le operazioni di pronti contro termine triparty, che siano denominate in euro e abbiano una scadenza non superiore ad un anno (definite come operazioni con una data di scadenza non maggiore di 397 giorni dalla data di regolamento), intercorse tra operatore segnalante e istituzioni finanziarie (ad esclusione delle banche centrali ove l'operazione non sia effettuata a fini di investimento), amministrazioni pubbliche o società non finanziarie, classificate come 'all'ingrosso' secondo il quadro LCR Basilea III. Sono escluse le operazioni infragruppo.

PARTE 2

TIPOLOGIA DI DATI

1. Dati basati sul tipo di operazione ( 13 ) da segnalare per ciascuna operazione



Campo

Descrizione dei dati

Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche

Reported transaction status (stato dell'operazione segnalata)

Tale attributo specifica se l'operazione è una nuova operazione, una modifica a un'operazione precedentemente segnalata, una cancellazione o una correzione di un'operazione precedentemente segnalata.

 

Novation status (stato della novazione)

Tale attributo specifica se l'operazione è una novazione.

 

Unique transaction identifier (identificativo unico dell'operazione)

Il codice unico che permette l'identificazione di un'operazione nel rispettivo segmento di mercato.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Proprietary transaction identification (identificazione proprietaria dell'operazione)

L'identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ciascuna operazione. L'identificazione proprietaria dell'operazione è unica per ciascuna operazione segnalata per segmento del mercato monetario e per operatore segnalante.

 

Related proprietary transaction identification (correlata identificazione proprietaria dell'operazione)

L'identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per l'operazione successivamente novata.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Counterparty proprietary transaction identification (identificazione proprietaria di controparte dell'operazione)

L'identificazione proprietaria dell'operazione assegnata dalla controparte dell'operatore segnalante alla stessa operazione.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Counterparty identification (indentificazione di controparte)

Codice identificativo usato per il riconoscimento della controparte dell'operatore segnalante nell'operazione segnalata.

Il codice identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) deve essere utilizzato ogni qual volta alla controparte sia stato assegnato tale identificativo. Ove non sia assegnato un codice LEI, deve essere segnalato il settore di controparte e la localizzazione della controparte.

Counterparty sector (settore di controparte)

Il settore istituzionale della controparte.

Obbligatorio se non è indicata l'identificazione di controparte.

Counterparty location (localizzazione della controparte)

Codice paese dell'Organismo internazionale di normalizzazione (ISO) relativo al paese in cui la controparte ha sede legale.

Obbligatorio se non è indicata l'identificazione di controparte.

Tri-party agent identification (identificazione dell'agente triparty)

L'identificativo di controparte dell'agente triparty.

La segnazione di questo campo è obbligatoria per le operazioni triparty.

Il LEI deve essere utilizzato in tutte le circostanze in cui all'agente è stato assegnato tale identificativo.

Reporting date (data di segnalazione)

Le date di inizio e fine del periodo al quale si riferiscono i dati dell'operazione nel file.

 

Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica)

Momento nel quale un'operazione è conclusa o registrata.

 

Trade date (data di contrattazione)

La data in cui le parti hanno concluso l'operazione finanziaria.

 

Settlement date (data di regolamento)

La data in cui inizialmente avviene lo scambio tra denaro e attività come contrattualmente stabilito.

In caso di rinnovo operazioni di pronti contro termine aperte, è la data in cui ha luogo il rinnovo anche in assenza di scambio di denaro.

Maturity date (data di scadenza)

La data di riacquisto, ossia la data in cui il denaro deve essere restituito o ricevuto in cambio dell'attività impegnata o ricevuta in garanzia.

 

Transaction type (tipo di operazione)

Tale attributo specifica se l'operazione è effettuata per l'assunzione o la concessione in prestito di denaro.

 

Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione)

Importo in euro inizialmente assunto o concesso in prestito.

 

Rate type (tipo di tasso)

Da utilizzare per indicare se lo strumento è a tasso fisso o variabile.

 

Deal rate (tasso dell'operazione)

Tasso di interesse espresso in conformità alla convenzione per i mercati monetari giorni effettivi/360 (ACT/360) al quale l'operazione di vendita con patto di riacquisto è stata effettuata e al quale è remunerato il denaro concesso in prestito.

La segnalazione di questo campo è obbligatoria solo per gli strumenti a tasso fisso.

Reference rate index (indice relativo al tasso di riferimento)

Il numero internazionale di identificazione dei titoli (international securities identification number, ISIN) del tasso di riferimento sottostante sulla base del quale sono calcolati i pagamenti periodici di interessi.

La segnalazione di questo campo è obbligatoria solo per gli strumenti a tasso variabile.

Basis point spread (differenziale in punti base)

Il numero di punti base aggiunto (se positivo) o sottratto (se negativo) al tasso di riferimento sottostante per il calcolo del tasso di interesse effettivo applicabile per un determinato periodo all'emissione dello strumento a tasso variabile.

La segnalazione di questo campo è obbligatoria solo per gli strumenti a tasso variabile.

Collateral ISIN (ISIN della garanzia)

L'ISIN dell'attivo costituito in garanzia.

La segnalazione di questo campo è facoltativa per le operazioni di vendita con patto di riacquisto triparty non effettuate a fronte di un paniere di titoli per cui esiste un ISIN generico o di tipi di garanzia per i quali l'ISIN non è disponibile.

Ogni qualvolta non sia fornito l'ISIN dell'attività costituita in garanzia, è necessario indicare il tipo di garanzia, il settore dell'emittente della garanzia e il pool di garanzie.

Collateral pool (pool di garanzie)

Da utilizzare per indicare se l'attivo costituito in garanzia è un pool di garanzie.

 

Collateral type (tipo di garanzia)

Da utilizzare per indicare la classe di attivi costituita in garanzia.

Obbligatorio se non è fornito l'ISIN della garanzia.

Collateral issuer sector (settore dell'emittente della garanzia)

Il settore istituzionale dell'emittente della garanzia.

Obbligatorio se non è fornito l'ISIN della garanzia.

Special collateral indicator (indicatore di garanzie speciali)

Da utilizzare per identificare tutte le operazioni di vendita con patto di riacquisto effettuate a fronte di garanzie generali e quelle effettuate a fronte di garanzie speciali.

Campo facoltativo da indicare solo ove l'operatore segnalante ne abbia la possibilità.

Collateral nominal amount (importo nominale della garanzia)

Importo nominale in euro dell'attivo costituito in pegno.

Facoltativo per pronti contro termine triparty e operazioni in cui gli attivi costitutivi in pegno non siano identificati tramite un codice ISIN.

Collateral haircut (scarto di garanzia)

Una misura per il controllo dei rischi applicata alla garanzia sottostante per effetto della quale il valore di quest'ultima è calcolato al valore di mercato dell'attivo decurtato di una determinata percentuale (scarto di garanzia).

La segnalazione di questo campo è necessaria esclusivamente per singole operazioni su garanzia, altrimenti è facoltativa.

2. Materiality threshold (soglia di rilevanza)

Le operazioni effettuate con società non finanziarie dovrebbero essere segnalate solo ove effettuate con società non finanziarie classificate come «all'ingrosso» in base al quadro LCR Basilea III ( 14 ).




ALLEGATO II

Schema di segnalazione per statistiche sul mercato monetario relative a operazioni non garantite

PARTE 1

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI

1. Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) ovvero alla banca centrale nazionale competente (BCN):

a) 

tutti i prestiti assunti mediante l'utilizzo degli strumenti definiti nella tabella sottostante, denominati in euro con scadenza non superiore a un anno (definiti come operazioni con data di scadenza non superiore a 397 giorni dalla data di regolamento), dall'operatore segnalante da altre istituzioni finanziarie (ad esclusione delle banche centrali ove l'operazione non sia effettuata a fini di investimento), amministrazioni pubbliche o società non finanziarie classificate come «all'ingrosso» in base al quadro LCR Basilea III;

b) 

tutti i prestiti concessi ad altri enti creditizi denominati in euro con scadenza non superiore a un anno (definiti come operazioni con data di scadenza non superiore a 397 giorni dalla data di regolamento) mediante depositi non garantiti o conti call, oppure mediante l'acquisto dall'ente creditizio emittente di carta commerciale, certificati di deposito, titoli a tasso variabile e altri titoli di debito con scadenza non superiore a un anno.

Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), che precede, sono escluse le operazioni infragruppo.

2. La tabella seguente fornisce una descrizione dettagliata standard delle categorie di strumenti per le operazioni che gli operatori segnalanti sono tenuti a segnalare alla BCE. Ove gli operatori segnalanti siano tenuti a segnalare le operazioni alla rispettiva BCN, questa dovrebbe trasporre tali descrizioni di categorie di strumenti a livello nazionale in conformità al presente regolamento.



Tipo di strumento

Descrizione

Deposits (depositi)

Depositi fruttiferi non garantiti (compresi i conti call, ma con esclusione dei conti correnti) rimborsabili con preavviso o con scadenza non superiore a un anno ricevuti, ossia fino a 397 giorni dalla data di regolamento, assunti (in prestito) o collocati (concessi in prestito) dall'operatore segnalante.

Call account/call money (conto call/deposito a vista rimborsabile con preavviso)

Conti cash nei quali il tasso di interesse applicabile varia giornalmente, dando luogo al pagamento o al calcolo di interessi a intervalli regolari e con un periodo di preavviso per il ritiro del denaro.

Conto di deposito con un periodo di preavviso per il ritiro del denaro.

Certificate of deposit (certificato di deposito)

Strumento di debito a tasso fisso in forma negoziabile o non negoziabile emesso da un'IFM che conferisce al possessore il diritto a un determinato tasso di interesse per un periodo di tempo prestabilito non superiore a un anno ossia fino a 397 giorni dalla data di regolamento, fruttifero o scontato.

Commercial paper (carta commerciale)

Strumento di debito non garantito emesso da un'IFM con scadenza non superiore a un anno, ossia fino a 397 giorni dalla data di regolamento, fruttifero o scontato.

Asset backed commercial paper (carta commerciale garantita da attività)

Strumento di debito emesso da un'IFM con scadenza non superiore a un anno, ossia fino a 397 giorni dalla data di regolamento, fruttifero o scontato e garantito da qualche forma di garanzia reale.

Floating rate note (obbligazioni a tasso d'interesse variabile)

Strumento di debito rispetto al quale gli interessi periodicamente corrisposti sono calcolati sulla base del valore, ossia del fixing di un tasso di riferimento sottostante, come l'Euro Interbank Offered Rate (Euribor) a date prestabilite note come date di fixing, con scadenza non superiore a un anno, ossia fino a 397 giorni dalla data di regolamento.

Other short-term debt securities (altri titoli di debito a breve termine)

Titoli non subordinati diversi dalle azioni con scadenza fino a un anno, ossia fino a 397 giorni dalla data di regolamento, emessi da operatori segnalanti, costituiti da strumenti solitamente negoziabili e scambiati su mercati secondari o suscettibili di essere compensati sul mercato, e che non conferiscono al possessore alcun diritto di proprietà sull'istituzione emittente. Tale voce comprende:

a)  titoli che conferiscono al possessore un diritto incondizionato a un reddito fisso o contrattualmente determinato sotto forma di pagamento di cedole e/o a una somma dichiarata predeterminata a una data prefissata o a scadenze prestabilite o a partire da una data definita all'emissione;

b)  strumenti non negoziabili emessi da operatori segnalanti divenuti successivamente negoziabili che dovrebbero essere riclassificati come «titoli di debito»

PARTE 2

TIPOLOGIA DEI DATI

1. Dati basati sul tipo di operazione ( 15 ) da segnalare per ciascuna operazione:



Campo

Descrizione dei dati

Facoltà di segnalazione alternativa (se del caso) e qualificazioni aggiuntive

Reported transaction status (stato dell'operazione segnalata)

Tale attributo specifica se l'operazione è una nuova operazione, una modifica a un'operazione precedentemente segnalata, una cancellazione o una correzione di un'operazione precedentemente segnalata.

 

Novation status (stato della novazione)

Tale attributo specifica se l'operazione è una novazione.

 

Unique transaction identifier (identificativo unico dell'operazione)

Il codice unico che permette di identificare un'operazione nel rispettivo segmento di mercato.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Proprietary transaction identification (identificazione proprietaria dell'operazione)

Identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ogni operazione. L'identificazione proprietaria dell'operazione è unica per ciascuna operazione segnalata per segmento del mercato monetario e operatore segnalante.

 

Related proprietary transaction identification (correlata identificazione proprietaria correlata dell'operazione)

L'identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per l'operazione iniziale successivamente novata.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Counterparty proprietary transaction identification (identificazione proprietaria di controparte dell'operazione)

L'identificazione proprietaria dell'operazione assegnata dalla controparte dell'operatore segnalante alla stessa operazione.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Counterparty identification (identificazione di controparte)

Un codice identificativo utilizzato per individuare la controparte dell'operatore segnalante nell'operazione segnalata.

Il codice identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) deve essere utilizzato in tutte le circostanze in cui alla controparte è stato assegnato tale identificativo. Ove non sia assegnato un codice LEI deve essere segnalato il settore di controparte e la localizzazione della controparte.

Counterparty sector (settore di controparte)

Il settore istituzionale della controparte

Obbligatorio se non è indicata l'identificazione di controparte.

Counterparty location (localizzazione della controparte)

Codice paese dell'Organismo internazionale di normalizzazione (ISO) relativo al paese in cui la controparte ha sede legale.

Obbligatorio se non è indicato il codice identificativo della controparte.

Reporting date (data di segnalazione)

Le date di inizio e fine del periodo al quale si riferiscono i dati dell'operazione nel file.

 

Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica)

Momento nel quale un'operazione è conclusa o registrata.

 

Trade date (data di contrattazione)

La data in cui le parti hanno concluso l'operazione finanziaria segnalata.

 

Settlement date (data di regolamento)

La data in cui l'importo in denaro è scambiato dalle controparti o nella quale è regolato l'acquisto o la vendita dello strumento di debito.

In caso di conti call e di altre assunzioni/concessioni in prestito rimborsabili con preavviso, la data in cui il deposito è rinnovato (ossia nella quale sarebbe stato rimborsato se ne fosse stato richiesto il rimborso e non ne fosse stato convenuto il rinnovo).

Maturity date (data di scadenza)

La data in cui l'importo in denaro deve essere restituito dal prestatario al prestatore o nel quale lo strumento di debito viene a scadenza e deve essere rimborsato.

 

Instrument type (tipo di strumento)

Lo strumento attraverso il quale ha luogo l'assunzione o la concessione in prestito.

 

Transaction type (tipo di operazione)

Tale attributo specifica se l'operazione è effettuata per l'assunzione o la concessione in prestito di denaro.

 

Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione)

L'importo di denaro in euro concesso o assunto in prestito sui depositi. In caso di titoli di debito, corrisponde all'importo nominale del titolo emesso o acquistato.

 

Transaction deal price (prezzo di negoziazione)

Prezzo tel quel (ossia il prezzo comprensivo degli interessi maturati) al quale il titolo è emesso o negoziato espresso in punti percentuali.

Da segnalare come 100 per i depositi non garantiti.

Rate type (tipo di tasso)

Da utilizzare per indicare se lo strumento è a tasso fisso o variabile.

 

Deal rate (tasso di contrattazione)

Tasso di interesse espresso in conformità alla convenzione per i mercati monetari giorni effettivi ACT/360 applicato al deposito e al quale l'importo in denaro concesso in prestito è remunerato. In caso di strumenti di debito, esso è il tasso di interesse effettivo, espresso in conformità alla convenzione per i mercati monetari giorni effettivi ACT/360 al quale lo strumento è stato emesso o acquistato.

La segnalazione di questo campo è obbligatoria per strumenti a tasso fisso.

Reference rate index (indice relativo al tasso di riferimento)

Il numero internazionale di identificazione dei titoli (international securities identification number, ISIN) del tasso di riferimento sottostante sulla base del quale sono calcolati i pagamenti periodici di interessi.

La segnalazione di questo campo è obbligatoria solo per gli strumenti a tasso variabile.

Basis point spread (differenziale in punti base)

Il numero di punti base aggiunto (se positivo) o sottratto (se negativo) all'indice relativo al tasso di riferimento per calcolare il tasso di interesse effettivo applicabile per un determinato periodo all'emissione dello strumento a tasso variabile.

La segnalazione di questo campo è obbligatoria solo per gli strumenti a tasso variabile.

Call/put (opzione call/put)

Da utilizzare per indicare se lo strumento è munito di opzione call o put.

La segnalazione di questo campo è obbligatoria per strumenti con opzione call o put.

First call/put date (prima data per l'opzione call o put)

Prima data in cui può essere esercitata l'opzione call o put.

La segnalazione di questo campo è obbligatoria solo per gli strumenti con opzione call o put che possa essere esercitata a una data o a date prestabilite.

Call/put notice period (preavviso per l'esercizio dell'opzione call o put)

Il numero di giorni di calendario che il possessore o l'emittente dello strumento concederà all'emittente o al possessore dello strumento prima di esercitare l'opzione call o put.

La segnalazione di questo campo è obbligatoria solo per tutti gli strumenti/operazioni con esercizio dell'opzione call o put soggetta a preavviso e per i depositi rimborsabili con preavviso prestabilito.

2. Soglia di rilevanza

Le operazioni effettuate con società non finanziarie dovrebbero essere segnalate solo ove effettuate con società non finanziarie classificate come 'all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III.




ALLEGATO III

Schema di segnalazione per statistiche sul mercato monetario relative a strumenti derivati

PARTE 1

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI

Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) ovvero alla banca centrale nazionale competente (BCN):

a) 

tutte le operazioni di swap in valuta nelle quali sono acquistati o venduti euro a pronti in cambio di valuta estera e rivenduti o riacquistati a una data successiva ad un tasso di cambio a termine prestabilito con scadenza non superiore a un anno (definite come operazioni con data di scadenza non superiore a 397 giorni dalla data di regolamento della gamba a pronti dell'operazione di swap in valuta), concluse tra operatore segnalante e società finanziarie (ad esclusione delle banche centrali ove l'operazione non sia effettuata a fini di investimento), amministrazioni pubbliche o società non finanziarie classificate come «all'ingrosso» in base al quadro LCR Basilea III;

b) 

operazioni di swap su indici overnight (overnight index swaps, OIS) denominate in euro concluse tra operatore segnalante e istituzioni finanziarie (ad esclusione delle banche centrali ove l'operazione non sia effettuata a fini di investimento), amministrazioni pubbliche e società non finanziarie classificate come «all'ingrosso» in base al quadro LCR Basilea III.

Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), che precede, sono escluse le operazioni infragruppo.

PARTE 2

TIPOLOGIA DEI DATI

1. Dati basati sul tipo di operazione ( 16 ) relativi a operazioni di swap in valuta da segnalare per ciascuna operazione:



Campo

Descrizione dei dati

Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche

Reported transaction status (stato dell'operazione segnalata)

Tale attributo specifica se l'operazione è una nuova operazione, una modifica a un'operazione precedentemente segnalata, una cancellazione o una correzione di un'operazione precedentemente segnalata.

 

Novation status (stato della novazione)

Tale attributo specifica se l'operazione è una novazione.

 

Unique transaction identifier (identificativo unico dell'operazione)

Il codice unico che permette di identificare un'operazione nel rispettivo segmento di mercato.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Proprietary transaction identification (correlata identificazione proprietaria dell'operazione)

L'identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ogni operazione. Il codice identificativo proprietario dell'operazione è unico per ciascuna operazione segnalata per ciascun segmento del mercato monetario e per operatore segnalante.

 

Related proprietary transaction identification (Identificazione proprietaria correlata dell'operazione)

L'identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per l'operazione iniziale successivamente novata.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Counterparty proprietary transaction identification (identificazione proprietaria di controparte dell'operazione)

L'identificazione proprietaria dell'operazione assegnata dalla controparte dell'operatore segnalante alla stessa operazione.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Counterparty identification (identificazione di controparte)

Un codice di indentificazione utilizzato per individuare la controparte dell'operatore segnalante nell'operazione segnalata.

Il codice identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) deve essere utilizzato ogni qualvolta alla controparte è stato assegnato tale identificativo. Ove non sia assegnato un codice LEI deve essere segnalato il settore di controparte e la localizzazione della controparte.

Counterparty sector (settore di controparte)

Il settore istituzionale della controparte

Obbligatorio se non è indicato il codice identificativo della controparte.

Counterparty location (localizzazione della controparte)

Codice paese dell'Organismo internazionale di normalizzazione (ISO) relativo al paese in cui la controparte ha sede legale.

Obbligatorio se non è indicato il codice identificativo della controparte.

Reporting date (data di segnalazione)

Le date di inizio e fine del periodo a cui si riferiscono i dati dell'operazione nel file.

 

Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica)

Momento in cui un'operazione è conclusa o registrata.

 

Trade date (data di contrattazione)

La data in cui le parti hanno concluso l'operazione finanziaria segnalata.

 

Spot value date (data valuta a pronti)

La data in cui una parte vende all'altra un determinato ammontare di una determinata valuta verso il pagamento di un importo convenuto di una determinata valuta diversa dalla prima sulla base di un tasso di cambio convenuto noto come tasso di cambio a pronti.

 

Maturity date (data di scadenza)

La data in cui l'operazione di swap in valuta viene a scadenza e la valuta venduta alla data valuta a pronti è riacquistata.

 

Foreign exchange transaction type (tipo di operazione in cambi)

Da utilizzare per specificare se l'importo in euro segnalato alla voce «importo nominale dell'operazione» è acquistato o venduto alla data valuta a pronti.

Il campo dovrebbe riferirsi al c.d. euro a pronti, ossia alla circostanza se gli euro siano acquistati o venduti alla data valuta a pronti.

 

Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione)

L'importo nominale in euro dello swap in valuta.

 

Foreign currency code (codice della valuta estera)

Codice internazionale ISO a tre cifre della valuta acquistata o venduta in cambio di euro.

 

Foreign exchange spot rate (tasso di cambio a pronti)

Tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera applicabile alla prima gamba dell'operazione di swap in valuta.

 

Foreign exchange forward points (punti a termine in valuta)

La differenza tra il tasso di cambio a termine e il tasso di cambio a pronti espressa in punti base in conformità alle convenzioni di mercato per la coppia valutaria.

 

2. Tipo di dati inerenti all'operazione relativi a operazioni con AIF da segnalare per ciascuna operazione:



Campo

Descrizione dei dati

Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche

Reported transaction status (stato dell'operazione segnalata)

Tale attributo specifica se l'operazione è una nuova operazione, una modifica a un'operazione precedentemente segnalata, una cancellazione o una correzione di un'operazione precedentemente segnalata.

 

Novation status (stato della novazione)

Tale attributo specifica se l'operazione è una novazione.

 

Unique transaction identifier (identificativo unico dell'operazione)

Il codice unico che permette di identificare un'operazione nel rispettivo segmento di mercato.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Proprietary transaction identification (identificazione proprietaria dell'operazione)

Identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ogni operazione. Il codice identificativo proprietario dell'operazione è unico per ciascuna operazione segnalata per ciascun segmento del mercato monetario e per operatore segnalante.

 

Related proprietary transaction identification (correlata identificazione proprietaria dell'operazione)

L'identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per l'operazione iniziale successivamente novata.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Counterparty proprietary transaction identification (identificazione proprietaria di controparte dell'operazione)

L'identificazione proprietaria dell'operazione assegnata dalla controparte dell'operatore segnalante alla stessa operazione.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Counterparty identification (identificazione di controparte)

Un codice di identificazione utilizzato per individuare la controparte dell'operatore segnalante nell'operazione segnalata.

Il LEI deve essere utilizzato ogni qualvolta all'agente sia stato assegnato tale identificativo. Ove non sia assegnato un codice LEI deve essere segnalato il settore di controparte e la localizzazione della controparte.

Counterparty sector (settore di controparte)

Il settore istituzionale della controparte.

Obbligatorio se non è indicato il codice identificativo della controparte.

Counterparty location (localizzazione della controparte)

Codice ISO relativo al paese in cui la controparte ha sede legale.

Obbligatorio se non è indicato il codice identificativo della controparte.

Reporting date (data di segnalazione)

Le date di inizio e fine del periodo a cui si riferiscono i dati dell'operazione nel file.

 

Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica)

Il momento in cui un'operazione è conclusa o registrata.

Annotazione facoltativa.

Trade date (data di contrattazione)

La data in cui le parti hanno concluso l'operazione finanziaria.

 

Start date (data di inizio)

La data a cui è calcolato il tasso di interesse overnight della gamba variabile.

 

Maturity date (data di scadenza)

L'ultima data del periodo sul quale è calcolato il tasso di intersse overnight composto.

 

Fixed interest rate (tasso di interesse fisso)

Tasso fisso utilizzato per il calcolo del pagamento degli AIF.

 

Transaction type (tipo di operazione)

Tale attributo indica se il tasso di interesse fisso è pagato o ricevuto dall'operatore segnalante.

 

Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione)

L'importo nozionale dell'OIS.

 

3. Soglia di rilevanza

Le operazioni effettuate con società non finanziarie dovrebbero essere segnalate solo ove effettuate con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III.

▼M3




ALLEGATO IV

Requisiti minimi che devono essere rispettati dagli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE), gli operatori segnalanti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per la qualità dei dati.

1.   Requisiti minimi per la trasmissione:

i) 

le segnalazioni devono essere tempestive e avvenire nei termini fissati dalla BCE e dalla banca centrale nazionale (BCN) competente;

ii) 

le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici definiti dalla BCE e dalla BCN competente;

iii) 

l’operatore segnalante deve fornire i dettagli di una o più persone che fungono da referenti alla BCE e alla BCN competente;

iv) 

devono essere rispettate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCE e alla BCN competente.

2.   Requisiti minimi per l’accuratezza:

i) 

le informazioni statistiche devono essere corrette;

ii) 

gli operatori segnalanti devono essere in grado di fornire informazioni sugli sviluppi impliciti nei dati trasmessi;

iii) 

le informazioni statistiche devono essere complete e non devono contenere lacune continue e strutturali; eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCE e alla BCN competente e, se possibile, colmate al più presto;

iv) 

gli operatori segnalanti devono attenersi alle dimensioni, alla politica di arrotondamento e ai decimali fissati dalla BCE e dalla BCN competente per la trasmissione tecnica dei dati;

v) 

gli operatori segnalanti devono rispondere con le informazioni richieste entro i termini fissati dalla BCE o dalla BCN competente a qualsiasi comunicazione della BCE o della BCN competente con la quale venga loro richiesto di confermare l’accuratezza delle informazioni statistiche o di rispondere a eventuali domande riguardanti l’accuratezza delle stesse.

3.   Requisiti minimi per la conformità concettuale:

i) 

le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;

ii) 

all’occorrenza, in caso di deviazione da tali definizioni e classificazioni, gli operatori segnalanti devono controllare e quantificare la differenza tra i criteri utilizzati e i criteri previsti dal presente regolamento a intervalli regolari;

iii) 

gli operatori segnalanti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati trasmessi e quelli relativi ai periodi precedenti.

4.   Requisiti minimi per le revisioni:

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa.

5.   Requisiti minimi per l’integrità dei dati:

i) 

le informazioni statistiche devono essere compilate e trasmesse dagli operatori segnalanti in maniera imparziale e obiettiva;

ii) 

gli errori nei dati trasmessi devono essere corretti e comunicati dagli operatori segnalanti al più presto alla BCE e alla BCN interessata.



( 1 ) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

( 3 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

( 4 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

( 5 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

( 6 ) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

( 7 ) Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66).

( 8 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

( 9 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, 27.6.2013, pag. 1).

( 10 ) La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.

( 11 ) Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 110 del 29.4.2011, pag. 1).

( 12 ) Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47).

( 13 ) Gli standard per la segnalazione elettronica e le specifiche tecniche per i dati sono indicati separatamente. Essi sono disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

( 14 ) Cfr. «Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità», Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, gennaio 2013, pagg. 23-27, disponibile sul sito Internet della Banca dei Regolamenti Internazionali all'indirizzo: www.bis.org.

( 15 ) Gli standard per la segnalazione elettronica e le specifiche tecniche per i dati sono indicati separatamente. Essi sono disponibili all'indirizzo www.ecb.int.

( 16 ) Gli standard per la segnalazione elettronica e le specifiche tecniche per i dati sono indicati separatamente. Essi sono disponibili all'indirizzo www.ecb.int.

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