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Document 02014R0833-20231001

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2023-10-01

02014R0833 — IT — 01.10.2023 — 019.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2014

concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

(GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 960/2014 DEL CONSIGLIO  dell'8 settembre 2014

  L 271

3

12.9.2014

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 1290/2014 DEL CONSIGLIO  del 4 dicembre 2014

  L 349

20

5.12.2014

►M3

REGOLAMENTO (UE) 2015/1797 DEL CONSIGLIO  del 7 ottobre 2015

  L 263

10

8.10.2015

►M4

REGOLAMENTO (UE) 2017/2212 DEL CONSIGLIO  del 30 novembre 2017

  L 316

15

1.12.2017

 M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE  del 5 luglio 2019

  L 182

33

8.7.2019

 M6

REGOLAMENTO (UE) 2022/262 DEL CONSIGLIO  del 23 febbraio 2022

  L 42I

74

23.2.2022

►M7

REGOLAMENTO (UE) 2022/328 DEL CONSIGLIO  del 25 febbraio 2022

  L 49

1

25.2.2022

►M8

REGOLAMENTO (UE) 2022/334 DEL CONSIGLIO  del 28 febbraio 2022

  L 57

1

28.2.2022

►M9

REGOLAMENTO (UE) 2022/345 DEL CONSIGLIO  del 1o marzo 2022

  L 63

1

2.3.2022

►M10

REGOLAMENTO (UE) 2022/350 DEL CONSIGLIO  del 1o marzo 2022

  L 65

1

2.3.2022

►M11

REGOLAMENTO (UE) 2022/394 DEL CONSIGLIO  del 9 marzo 2022

  L 81

1

9.3.2022

►M12

REGOLAMENTO (UE) 2022/428 DEL CONSIGLIO  del 15 marzo 2022

  L 87I

13

15.3.2022

►M13

REGOLAMENTO (UE) 2022/576 DEL CONSIGLIO  dell'8 aprile 2022

  L 111

1

8.4.2022

►M14

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/595 DELLA COMMISSIONE  dell'11 aprile 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M15

REGOLAMENTO (UE) 2022/879 DEL CONSIGLIO  del 3 giugno 2022

  L 153

53

3.6.2022

►M16

REGOLAMENTO (UE) 2022/1269 DEL CONSIGLIO  del 21 luglio 2022

  L 193

1

21.7.2022

►M17

REGOLAMENTO (UE) 2022/1904 DEL CONSIGLIO  del 6 ottobre 2022

  L 259I

3

6.10.2022

►M18

REGOLAMENTO (UE) 2022/2367 DEL CONSIGLIO  del 3 dicembre 2022

  L 311I

1

3.12.2022

►M19

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2368 DELLA COMMISSIONE  del 3 dicembre 2022

  L 311I

5

3.12.2022

►M20

REGOLAMENTO (UE) 2022/2474 DEL CONSIGLIO  del 16 dicembre 2022

  L 322I

1

16.12.2022

 M21

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/180 DEL CONSIGLIO  del 27 gennaio 2023

  L 26

1

30.1.2023

►M22

REGOLAMENTO (UE) 2023/250 DEL CONSIGLIO  del 4 febbraio 2023

  L 32I

1

4.2.2023

►M23

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/251 DELLA COMMISSIONE  del 4 febbraio 2023

  L 32I

4

4.2.2023

►M24

REGOLAMENTO (UE) 2023/427 DEL CONSIGLIO  del 25 febbraio 2023

  L 59I

6

25.2.2023

►M25

REGOLAMENTO (UE) 2023/1214 DEL CONSIGLIO  del 23 giugno 2023

  L 159I

1

23.6.2023


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 246, 21.8.2014, pag.  59 (833/2014)

►C2

Rettifica, GU L 055, 28.2.2022, pag.  78 (2022/262)

 C3

Rettifica, GU L 069, 4.3.2022, pag.  135 (2022/328)

 C4

Rettifica, GU L 093, 22.3.2022, pag.  197 (2022/428)

 C5

Rettifica, GU L 114, 12.4.2022, pag.  214 ((UE) n. 833/2014)

 C6

Rettifica, GU L 114, 12.4.2022, pag.  212 (2022/328)

►C7

Rettifica, GU L 114, 12.4.2022, pag.  216 (2022/576)

 C8

Rettifica, GU L 119, 21.4.2022, pag.  114 (2022/394)

 C9

Rettifica, GU L 131, 5.5.2022, pag.  12 (2022/576)

 C10

Rettifica, GU L 133, 10.5.2022, pag.  46 (2022/428)

►C11

Rettifica, GU L 173, 30.6.2022, pag.  133 (2022/879)

 C12

Rettifica, GU L 181, 7.7.2022, pag.  38 (2022/328)

 C13

Rettifica, GU L 181, 7.7.2022, pag.  36 (2022/576)

►C14

Rettifica, GU L 190, 19.7.2022, pag.  191 (2022/576)

 C15

Rettifica, GU L 202, 2.8.2022, pag.  58 (2022/576)

►C16

Rettifica, GU L 251, 29.9.2022, pag.  18 (2022/576)

 C17

Rettifica, GU L 272, 20.10.2022, pag.  54 (2022/1904)

►C18

Rettifica, GU L 039, 9.2.2023, pag.  68 (2022/1269)

►C19

Rettifica, GU L 048, 16.2.2023, pag.  103 ((UE) 2022/2474)

►C20

Rettifica, GU L 064, 1.3.2023, pag.  18 ((UE) 2023/427)

►C21

Rettifica, GU L 180, 17.7.2023, pag.  52 ((UE) 2023/1214)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2014

concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina



▼M7

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) 

«beni e tecnologie a duplice uso»: i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

b) 

«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato I;

c) 

«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

d) 

«servizi di intermediazione»:

i) 

la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o

ii) 

la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

e) 

«servizi di investimento»: i servizi e le attività seguenti:

i) 

ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;

ii) 

esecuzione di ordini per conto dei clienti;

iii) 

negoziazione per conto proprio;

iv) 

gestione del portafoglio;

v) 

consulenza in materia di investimenti;

vi) 

assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;

vii) 

collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;

viii) 

qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;

f) 

▼M11

«valori mobiliari»: le seguenti categorie di valori, anche sotto forma di cripto-attività, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, esclusi gli strumenti di pagamento:

▼M7

i) 

azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario,

ii) 

obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli,

iii) 

qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;

g) 

«strumenti del mercato monetario»: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento;

h) 

«ente creditizio»: un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;

i) 

«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;

j) 

«depositario centrale di titoli»: la persona giuridica definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

k) 

«deposito»: un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio, ma escluso un saldo creditore quando:

i) 

la sua esistenza può essere dimostrata solo tramite uno strumento finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), a meno che si tratti di un prodotto di risparmio rappresentato da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo e che esiste in uno Stato membro il 2 luglio 2014;

ii) 

il suo capitale non è rimborsabile alla pari;

iii) 

il suo capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo;

l) 

«programmi di cittadinanza per investitori» (o «passaporti d'oro»): le procedure previste da uno Stato membro, le quali consentono a cittadini di paesi terzi di acquisire la cittadinanza di tale Stato membro in cambio di pagamenti e investimenti predeterminati;

m) 

«programmi di soggiorno per investitori» (o «visti d'oro»): le procedure previste da uno Stato membro, le quali consentono a cittadini di paesi terzi di ottenere un permesso di soggiorno in uno Stato membro in cambio di pagamenti e investimenti predeterminati;

n) 

«sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o un sistema organizzato di negoziazione (OTF), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE;

o) 

«finanziamenti o assistenza finanziaria»: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l'entità o l'organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione del credito all'esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria;

p) 

«paese partner»: un paese che applica una serie di misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento e di cui all'allegato VIII;

q) 

«dispositivi di comunicazione al consumo»: i dispositivi utilizzati da privati, come personal computer e periferiche (compresi dischi rigidi e stampanti), telefoni mobili, televisori intelligenti, dispositivi di memoria (unità USB) e software di consumo per tutti questi prodotti;

▼M8

r) 

«vettore aereo russo»: impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle competenti autorità della Federazione russa;

▼M12

s) 

«rating del credito»: un parere relativo al merito creditizio di un'entità, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e definito;

t) 

«attività di rating del credito»: analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito;

u) 

«settore dell'energia»: un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:

i) 

la prospezione, la produzione, la distribuzione all'interno della Russia o l'estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione;

ii) 

la produzione o la distribuzione all'interno della Russia di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas; oppure

iii) 

la costruzione di strutture o l'installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità;

▼M13

v) 

«direttive sugli appalti pubblici»: le direttive 2014/23/UE ( 4 ), 2014/24/UE ( 5 ), 2014/25/UE ( 6 ) e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 );

w) 

«impresa di trasporto su strada»: qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che effettua a fini commerciali il trasporto di merci con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati;

▼M20

x) 

«settore delle attività estrattive»: un settore che comprende le attività di localizzazione, estrazione, gestione e trasformazione relative ai materiali non destinati alla produzione di energia;

▼M24

y) 

«soggetto critico»: un soggetto quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2022/2557 del Paramento europeo e del Consiglio ( 8 );

z) 

«infrastruttura critica»: un'infrastruttura quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio ( 9 ) e all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2022/2557;

z bis

«infrastruttura critica europea»: un'infrastruttura quale definita all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2008/114/CE;

z ter

«proprietario o operatore di infrastruttura critica europea»: un soggetto responsabile degli investimenti e/o del funzionamento quotidiano relativi ad a un elemento o a un sistema specifico, o parte di questo, designato come infrastruttura critica o infrastruttura critica europea.

▼M7

Articolo 2

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

▼M24

1 bis.  
È vietato il transito attraverso il territorio della Russia dei beni e tecnologie a duplice uso di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione.

▼M7

2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

▼M25

c) 

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

▼M7

3.  

Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, per le destinazioni seguenti:

a) 

scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

b) 

usi medici o farmaceutici;

c) 

esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;

d) 

aggiornamenti del software;

e) 

utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure

▼M16 —————

▼M7

g) 

uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

▼M16

Fatta eccezione per la lettera g) del primo comma, l’esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all’autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.

▼M24

3 bis.  
Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso destinati agli scopi di cui al paragrafo 3, lettere da a) ad e).

▼M7

4.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:

a) 

destinati alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;

b) 

destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;

c) 

destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

d) 

destinati alla sicurezza marittima;

▼M13

e) 

destinati alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;

▼M7

f) 

destinati all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;

g) 

destinati alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni;

▼M16

h) 

destinati alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.

▼M24

4 bis.  
In deroga al paragrafo 1 bis e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d), e h).

▼M7

5.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.
6.  
Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.
7.  

Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:

▼M13

i) 

l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera a);

ii) 

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma del paragrafo 4, lettera b); oppure

▼M12

iii) 

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 6.

▼M7

8.  
Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 2 bis

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, beni e tecnologie elencati nell'allegato VII, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

▼M25

bis.  
È vietato il transito nel territorio russo dei beni e tecnologie elencati nell’allegato VII esportati dall’Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

▼M7

2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

▼M25

c) 

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

▼M7

3.  

I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, con le destinazioni seguenti:

a) 

scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

b) 

usi medici o farmaceutici;

c) 

esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;

d) 

aggiornamenti del software;

e) 

utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure

▼M16 —————

▼M7

g) 

uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

▼M16

Fatta eccezione per la lettera g) del primo comma, l’esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all’autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.

▼M25

3 bis.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Russia dei beni e delle tecnologie, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia, elencati nell’allegato VII destinati agli scopi di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e).

▼M7

4.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:

a) 

destinati alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;

b) 

destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;

c) 

destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

d) 

destinati alla sicurezza marittima;

▼M13

e) 

destinati alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;

▼M7

f) 

destinati all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; oppure

g) 

destinati alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni;

▼M16

h) 

destinati alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure

▼M25

i) 

destinati all’uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa.

4 bis  
In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia dei beni e delle tecnologie, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia, elencati nell’allegato VII dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d) e h).

▼M7

5.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.
6.  
Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.
7.  

Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:

▼M13

i) 

l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1;

ii) 

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma del paragrafo 4, lettera b); oppure

▼M12

iii) 

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 6.

▼M7

8.  
Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.

▼M17

Articolo 2 bis bis

▼M25

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) nonché armi da fuoco e altre armi elencate nell’allegato XXXV del presente regolamento, anche non originari dell’Unione.

▼M24

1 bis.  
È vietato il transito attraverso il territorio della Russia di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione.

▼M17

2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

▼M25

c) 

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

▼M7

Articolo 2 ter

▼M12

1.  

Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato IV, in deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2 bis, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso, e dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato VII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che:

▼M7

a) 

tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure

b) 

tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.

2.  
Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti dello Stato membro conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.
3.  
Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma del paragrafo 1 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 2 quater

1.  
La notifica all'autorità competente di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 2 bis, paragrafo 3, è presentata con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui allegato IX.
2.  
Tutte le autorizzazioni di cui agli articoli 2, 2 bis e 2 ter sono rilasciate con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui all'allegato IX.

Articolo 2 quinquies

▼C21

1.  
Le autorità competenti scambiano con gli altri Stati membri e con la Commissione informazioni sull’applicazione degli articoli 2, 2 bis e 2 ter, comprese informazioni sulle autorizzazioni rilasciate o negate e, nel caso di sospette scelte opportunistiche o in altre circostanze, se del caso, e sulle domande di autorizzazione ricevute.

▼M25

Le autorità competenti scambiano con gli altri Stati membri e con la Commissione informazioni sul controllo dell’osservanza degli articoli 2, 2 bis e 2 ter, comprese le relative violazioni e sanzioni, così come sulle migliori prassi delle autorità nazionali di contrasto e sull’individuazione e il perseguimento delle esportazioni non autorizzate. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821.

▼M7

2.  
Le informazioni ricevute in applicazione del presente articolo sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, compresi gli scambi di cui al paragrafo 4.

Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente articolo in conformità del diritto dell'Unione e del rispettivo diritto nazionale.

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente articolo non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.

3.  
Prima che uno Stato membro conceda un'autorizzazione a norma degli articoli 2, 2 bis e 2 ter per una transazione sostanzialmente identica a una transazione che è oggetto di un diniego ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri, esso consulta lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito di tale consultazione, lo Stato membro interessato decide di concedere l'autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.

▼M11

3 bis.  
Quando concede un'autorizzazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera d), e dell'articolo 3 septies, paragrafo 4, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie destinati alla sicurezza marittima, uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dall’autorizzazione.

▼M9

4.  
La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, procede, se del caso sulla base della reciprocità, a uno scambio di informazioni con i paesi partner, al fine di sostenere l'efficacia delle misure di controllo delle esportazioni ai sensi del presente regolamento e l'applicazione coerente delle misure di controllo delle esportazioni applicate dai paesi partner.

▼M7

Articolo 2 sexies

1.  
È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Russia o per gli investimenti in tale paese.
2.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) 

agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 26 febbraio 2022;

▼M11

b) 

alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000  EUR per progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite nell'Unione; oppure

▼M7

c) 

alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.

▼M9

3.  
È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti.
4.  
In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una partecipazione all'investimento o un contributo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti, dopo aver accertato che tale partecipazione o contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

▼M10

Articolo 2 septies

1.  
È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l'agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati.
2.  
Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato XV.

▼M15

3.  
È vietato pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite qualsiasi dei mezzi di cui al paragrafo 1.

▼M12

Articolo 3

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni o le tecnologie elencati nell'allegato II, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.
2.  

È vietato:

a) 

fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi relativi ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e utilizzo di tali beni e tecnologie, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia;

b) 

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di tali beni e tecnologie, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia;

▼M25

c) 

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

▼M12

3.  

I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni o tecnologie, o all'assistenza tecnica o finanziaria, necessari per:

▼M15

a) 

il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietato a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure;

▼M12

b) 

la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

4.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 settembre 2022, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.
5.  
I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assicurazione o riassicurazione a qualsiasi persona giuridica, ente od organismo che sia registrato o costituito a norma del. diritto di uno Stato membro per quanto riguarda le sue attività al di fuori del settore energetico in Russia.
6.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione e la prestazione dell'assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che:

a) 

ciò è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione; oppure

b) 

ciò è destinato all'uso esclusivo di entità di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

7.  
Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 6 entro due settimane dal rilascio.

▼M20

Articolo 3 bis

1.  

È vietato:

a) 

acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;

b) 

concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;

c) 

creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;

d) 

prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).

2.  

È vietato:

a) 

acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore delle attività estrattive in Russia;

b) 

concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore delle attività estrattive in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;

c) 

creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore delle attività estrattive in Russia;

d) 

prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).

3.  

In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che:

a) 

essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto gas naturale e petrolio, compresi prodotti petroliferi raffinati, a meno che non sia vietato dall'articolo 3 quaterdecies e 3 quindecies , dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure

b) 

essa riguarda esclusivamente una persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell'energia in Russia posseduta da una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

4.  
Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.
5.  
Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle attività estrattive che generano la maggior parte del loro valore dalla produzione di uno dei materiali elencati nell'allegato XXX o che hanno come obiettivo principale tale produzione.

▼M7

Articolo 3 ter

▼C16

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie idonei all’uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale, elencati nell’allegato X, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per l’uso in tale paese.

▼M7

2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

▼M25

c) 

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

▼M7

3.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 27 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato X o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza umana o sull'ambiente.

In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.

▼M16

5.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.

▼M7

Articolo 3 quater

▼M13

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale, elencati nell'allegato XI, nonché i carboturbi e gli additivi per carburanti elencati nell'allegato XX, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

▼M25

bis.  
È vietato il transito nel territorio russo di beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale, elencati nell’allegato XI, e di carboturbi e additivi per carburanti, elencati nell’allegato XX, esportati dall’Unione.

▼M7

2.  
È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assicurazioni e riassicurazioni in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato XI a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
3.  
È vietato prestare una o più delle seguenti attività: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o rettifica di anomalie di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo, in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato XI, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;
4.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

▼M25

c) 

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

▼M17

5.  
Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte A, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 28 marzo 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

▼M17

bis.  
Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte B, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 6 novembre 2022, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

▼M20

5 ter.  
Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte C, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 16 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

▼M24

5 quater.  
Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte D, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 27 marzo 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

▼M13

6.  

In deroga ai paragrafi 1 e 4 le autorità nazionali competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 26 febbraio 2022, dopo aver accertato che:

a) 

è strettamente necessaria per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui al presente regolamento; e

b) 

nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte russa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell'aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.

▼M17

bis.  
In deroga ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XI, parte B, o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è necessario per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.

▼M20

6 ter.  
In deroga al paragrafo 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura di assistenza tecnica connessa all'uso dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, dopo aver accertato che la fornitura di tale assistenza tecnica è necessaria per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell'atmosfera.
6 quater.  
In deroga ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni di cui ai codici NC 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026 00 00 elencati nell'allegato XI, parte B, o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è necessario per usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.

Nel decidere se rilasciare o no l'autorizzazione per usi medici o farmaceutici o per scopi umanitari a norma del presente paragrafo, le autorità nazionali competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.

▼M25

6 quinquies  
In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie adatti all’uso nei settori aeronautico o spaziale elencati nell’allegato XI, nonché di carboturbi e additivi per carburanti elencati nell’allegato XX, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui ai paragrafi 6 bis, 6 ter e 6 quater del presente articolo.
6 sexies.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni elencati nell’allegato XI, parte B, del regolamento (EU) No 833/2014 se i beni sono destinati all’uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione e al fine di adempiere ai suoi obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa.

▼M13

7.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.
8.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati l'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b).

▼M16

9.  
Il divieto di cui al paragrafo 4, lettera a), non si applica allo scambio di informazioni volto alla definizione di norme tecniche in sede di Organizzazione dell’aviazione civile internazionale con riguardo ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1.

▼M8

Articolo 3 quinquies

1.  
È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia ovvero a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.
2.  
Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza.
3.  
In deroga all'articolo 1, le autorità competenti possono autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se hanno accertato che tale atterraggio, decollo o sorvolo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.
4.  
Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.

▼M25

5.  
Gli operatori aerei che esercitano voli non di linea tra la Russia e l’Unione, effettuati direttamente o attraverso un paese terzo, comunicano prima dell’esercizio, con almeno 48 ore di anticipo, tutte le informazioni relative al volo alle autorità competenti dello Stato membro di partenza o di destinazione.

▼M24

6.  
In caso di rifiuto di un volo di cui ha ricevuto comunicazione a norma del paragrafo 5, lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri, il gestore della rete e la Commissione.

▼M8

Articolo 3 sexies

▼M12

1.  
Il gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo assiste la Commissione e gli Stati membri nel garantire l'attuazione e il rispetto dell'articolo 3 quinquies. Il gestore della rete, in particolare, respinge tutti i piani di volo presentati dagli operatori aerei che indichino l'intenzione di svolgere attività sul territorio dell'Unione che costituiscano una violazione del presente regolamento, in modo tale che il pilota non sia autorizzato a volare.

▼M8

2.  
Il gestore della rete trasmette periodicamente alla Commissione e agli Stati membri una relazione sull'attuazione dell'articolo 3 quinquies basata sull'analisi dei piani di volo.

▼M13

Articolo 3 sexies bis

▼M16

1.  
Alle navi registrate sotto la bandiera della Russia è vietato l’accesso, dopo il 16 aprile 2022, ai porti situati nel territorio dell’Unione e, dopo il 29 luglio 2022, alle chiuse situate nel territorio dell’Unione, tranne se l’accesso alla chiusa è volto all’uscita dal territorio dell’Unione.

▼M17

1 bis.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica altresì, dopo l'8 aprile 2023, a qualsiasi nave certificata dal registro navale russo.

▼M13

2.  
Il paragrafo 1 si applica alle navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato dopo il 24 febbraio 2022.

▼M17

3.  

Ai fini del presente articolo, con l'eccezione del paragrafo 1 bis, si intende per nave:

▼M13

a) 

una nave che rientra nell’ambito di applicazione delle pertinenti convenzioni internazionali;

b) 

un panfilo, di lunghezza pari o superiore a 15 metri, non adibito al trasporto merci e che trasporta al massimo 12 passeggeri; oppure

c) 

un'imbarcazione da diporto o una moto d'acqua quali definite nella direttiva 2013/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ).

▼M17

4.  
I paragrafi 1 e 1 bis non si applicano nel caso in cui una nave che necessita assistenza sia alla ricerca di un luogo di rifugio, di uno scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare.
5.  

In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare la nave ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accesso è necessario per:

▼M15

a) 

salvo se vietati a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi elencati nell'allegato XXIV;

▼M13

b) 

l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;

c) 

scopi umanitari; oppure

d) 

il trasporto di combustibile nucleare e altri beni strettamente necessari al funzionamento delle capacità nucleari civili.

▼M25 —————

▼M16

5 bis.  

In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare le navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato prima del 16 aprile 2022 ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che:

a) 

una bandiera o registrazione russa era richiesta per contratto; e

b) 

l’accesso è necessario per lo scarico di merci strettamente necessarie per il completamento di progetti nel campo delle energie rinnovabili nell’Unione, purché l’importazione di tali merci non sia altrimenti vietata dalla presente decisione.

▼M17

5 ter.  

In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'accesso al porto o alla chiusa a una nave che:

a) 

abbia battuto bandiera della Federazione russa con una registrazione del contratto di locazione a scafo nudo inizialmente effettuata anteriormente al 24 febbraio 2022;

b) 

abbia riacquistato il diritto di battere la bandiera del registro dello Stato membro sottostante anteriormente al 31 gennaio 2023; e

c) 

non sia posseduta, noleggiata, gestita o altrimenti controllata da una persona fisica russa o persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Federazione russa.

▼M20

6.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma dei paragrafi 5, 5 bis e 5 ter entro due settimane dal rilascio.

▼M25

Articolo 3 sexies ter

▼C21

1.  
È vietato a decorrere dal 24 luglio 2023 dare accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell’Unione alle navi che effettuano trasbordi da nave a nave, in qualsiasi punto di un viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro, qualora l’autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che esse violino i divieti di cui all’articolo 3 quaterdecies, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 3 quindecies, paragrafi 1 e 4.

▼M25

2.  
Un'autorità competente non dà l'accesso a una nave che omette di comunicare all'autorità competente, con almeno 48 ore di anticipo, un trasbordo da nave a nave che si verifica all'interno della zona economica esclusiva di uno Stato membro o entro 12 miglia nautiche dalla linea di base della costa di tale Stato membro.
3.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui una nave che necessita assistenza sia alla ricerca di un luogo di rifugio, di uno scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare.
4.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare una nave ad accedere al porto o alla chiusa situati nel territorio dell’Unione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tale accesso è necessario per scopi umanitari.
5.  
In caso di rifiuto dell'accesso in porto a norma dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti interessate ne informano immediatamente le altre autorità competenti degli Stati membri. Lo Stato membro interessato informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.
6.  
Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti utilizzano, oltre a qualsiasi sistema e informazione nazionale, le informazioni marittime integrate disponibili nel sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) istituito in conformità della direttiva 2002 /59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ).

Articolo 3 sexies quater

1.  
È vietato a decorrere dal 24 luglio 2023 dare accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione alle navi che l'autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che manomettano, disattivino o altrimenti disabilitino illecitamente il sistema di identificazione automatica di bordo, in qualsiasi punto del un viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro, in violazione della regola SOLAS V/19, punto 2.4, quando trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi soggetti ai divieti di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 3 quindecies, paragrafi 1 e 4.
2.  
Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui una nave che necessita di assistenza sia alla ricerca di un riparo o di uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare.
3.  
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare una nave ad accedere al porto o alla chiusa situati nel territorio dell’Unione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tale accesso è necessario per scopi umanitari.
4.  
In caso di rifiuto dello scalo in porto chiesto a norma del paragrafo 1, le autorità competenti interessate ne informano immediatamente le altre autorità competenti degli Stati membri. Lo Stato membro interessato informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.
5.  
Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti utilizzano, oltre a qualsiasi sistema e informazione nazionale, le informazioni marittime integrate disponibili nel sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) istituito in conformità della direttiva 2002 /59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

▼M11

Articolo 3 septies

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell'allegato XVI, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa.
2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Russia o per un uso in Russia;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

▼M25

c) 

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

▼M11

3.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.
4.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati alla sicurezza marittima.

▼M16

5.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.

▼M12

Articolo 3 octies

1.  

È vietato:

a) 

importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII se:

i) 

sono originari della Russia; oppure

ii) 

sono stati esportati dalla Russia;

b) 

acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII situati in Russia o originari della Russia;

c) 

trasportare i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro paese;

▼M25

d) 

importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII; per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui ai codici NC 7207 11 , 7207 12 10 o 7224 90 , il divieto si applica a decorrere dal 1° aprile 2024 per il codice NC 7207 11 e dal 1° ottobre 2024 per i codici NC 7207 12 10 e 7224 90 .

Ai fini dell'applicazione della presente lettera, all'atto dell'importazione l'importatore apporta la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo;

▼M17

e) 

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni, pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b), c) e d).

▼M25 —————

▼M17

4.  

I divieti di cui alle lettera a), b), c) ed e) del paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7207 12 10 :

a) 

3 747 905 tonnellate metriche tra il 7 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023;

b) 

3 747 905 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2023 e il 30 settembre 2024.

5.  

I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7207 11 :

a) 

487 202 tonnellate metriche tra il 7 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023;

b) 

85 260 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023;

c) 

48 720 tonnellate metriche tra il 1o gennaio 2024 e il 31 marzo 2024.

▼M20

5 bis.  

I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7224 90:

a) 

147 007 tonnellate metriche tra il 17 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2023;

▼C19

b) 

110 255 tonnellate metriche tra il 1o gennaio 2024 e il 30 settembre 2024.

▼M20

6.  
I volumi dei contingenti di importazione stabiliti ai paragrafi 4, 5 e 5 bis sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 13 ).

▼M17

7.  
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XVII alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.
8.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 7 entro due settimane dal rilascio.

▼M12

Articolo 3 nonies

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell'allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

▼M25

2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 e in relazione alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

c) 

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

▼M25

bis.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano ai beni di lusso elencati nell'allegato XVIII nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo se diversamente specificato in tale allegato.

▼M12

3.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

▼M16

3 bis.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle merci di cui ai codici CN 7113 00 00 e CN 7114 00 00 elencate nell’allegato XVIII per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano dall’Unione europea o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinate alla vendita.

▼C7

4.  
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l’esportazione in Russia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.

▼M25

4 bis  

In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita o la fornitura di una nave di cui ai codici NC 8901 10 00 o 8901 90 00 o la prestazione dell'assistenza tecnica o finanziaria connessa fino al 31 dicembre 2023, a una persona giuridica, un'entità o un organismo in Russia o per un uso in Russia, dopo aver accertato che:

a) 

la nave sia fisicamente situata in Russia il 24 giugno 2023 e per un uso in Russia;

b) 

la nave abbia battuto bandiera della Federazione russa con una registrazione del contratto di locazione a scafo nudo inizialmente effettuata anteriormente al 24 febbraio 2022;

c) 

la persona giuridica, l'entità o l'organismo in Russia non sia un utente finale militare e non utilizzerà la nave per scopi militari;

d) 

la vendita o la fornitura non vada a favore di una persona fisica o giuridica o di un'entità elencata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 né sia soggetta alle misure restrittive di cui al presente regolamento.

▼M25

5.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 4 e 4 bis entro due settimane dal rilascio.

▼M13

Articolo 3 decies

1.  
È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia, i beni, elencati nell'allegato XXI, che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina.
2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.

▼M25 —————

▼M17

3 bis.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica agli acquisti in Russia necessari al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o destinati all'uso personale dei cittadini degli Stati membri e dei loro familiari diretti.

▼M25 —————

▼M17

3 quater.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XXI o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

▼M25 —————

▼C20

3 quinquies bis.  

I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione, fino al 30 giugno 2024, delle quantità seguenti:

a) 

752 475 tonnellate metriche per i beni che rientrano nel codice NC 2803 ;

b) 

562 973 tonnellate metriche per i beni che rientrano nel codice NC 4002 .

▼M25

3 sexies.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 7007 , 8479 , 8481 , 8487 , 8504 , 8517 , 8525 , 8531 , 8536 , 8537 , 8538 , 8542 , 8543 e 8603 elencati nell'allegato XXI, o la prestazione dell'assistenza tecnica o finanziaria connessa, dopo aver accertato che ciò è necessario per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate nel 2018, in esecuzione di una garanzia fornita da Metrowagonmash prima del 24 giugno 2023.

▼M13

4.  

A decorrere dal 10 luglio 2022, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione, di:

a) 

837 570 tonnellate metriche di cloruro di potassio del codice NC 3104 20 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente;

b) 

1 577 807 tonnellate metriche di una combinazione degli altri prodotti elencati nell'allegato XXI recanti i codici NC 3105 20 , 3105 60 e 3105 90 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente.

▼M24

5.  
I contingenti di importazione espressi in volume stabiliti ai paragrafi 3 quinquies bis e 4 del presente articolo sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 14 ).

▼M17

6.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 3 quater entro due settimane dal rilascio.

▼M25 —————

▼M13

Articolo 3 duodecies

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, i beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe elencati nell'allegato XXIII.
2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

▼M25

c) 

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

▼M25

3.  
Per quanto riguarda i beni di valore unitario non superiore a 50 000  EUR di cui ai codici NC 8703 23 , 8703 24 , 8703 32 , 8703 33 , 8703 40 , 8703 50 , 8703 60 , 8703 70 , 8703 80 , 8703 90 o 8903 , i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
bis.  
Per quanto riguarda i beni di cui ai codici NC 2710 12 , 2909 60 , 3905 99 , 4002 19 , 4002 70 , 4010 11 , 4010 12 , 4011 20 , 4012 90 , 4805 93 , 4810 29 , 4823 90 , 7216 61 , 8402 11 , 8454 30 , 8477 10 , 8477 20 , 8477 59 , 8477 80 , 8477 90 , 8514 32 , 8514 40 , 8525 89 , 8704 21 , 9024 90 , 9031 10 , 9031 41 , 9031 49 , 9031 80 , 9031 90 o 9406 20 , i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

▼C21

3 ter.  
Per quanto riguarda i beni di cui ai codici NC inclusi per la prima volta nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 il 24 giugno 2023 e non indicati nei paragrafi 3 e 3 bis del presente articolo, e con l’eccezione dei beni di cui ai codici NC che erano già inclusi nell’allegato XVIII del presente regolamento, per i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano all'esecuzione fino al 25 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

▼M25 —————

▼M13

4.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

▼M16

5.  

Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato XXIII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:

a) 

usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; or

b) 

l’uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa; or

▼M17

c) 

la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

▼M24

5 bis.  
Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nel codice NC 8417 20 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche.

▼M25

5 ter.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni di cui ai capitoli NC 72, 84, 85 e 90 elencati nell'allegato XXIII, o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.

▼M24

6.  
Nel decidere se rilasciare o no le autorizzazioni di cui ai paragrafi 5, 5 bis e 5 ter, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.

▼M25

7.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 5, 5 bis e 5 ter entro due settimane dal rilascio.

▼M13

Articolo 3 terdecies

1.  
È fatto divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche in transito.

▼M25

bis.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica al trasporto di merci effettuato nel territorio dell'Unione da imprese di trasporto su strada con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro paese.

▼M13

2.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle imprese di trasporto su strada che trasportano:

a) 

posta nell'ambito del servizio universale;

b) 

merci in transito attraverso l'Unione tra l'Oblast di Kaliningrad e la Russia, purché il trasporto di tali merci non sia altrimenti vietato dal presente regolamento.

3.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica, fino al 16 aprile 2022, al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, purché il veicolo dell'impresa di trasporto su strada:

a) 

si trovasse già nel territorio dell'Unione alla data del 9 aprile 2022, o

b) 

debba transitare attraverso l'Unione per ritornare in Russia.

▼M25

bis.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica fino al 30 giugno 2023 al trasporto di merci iniziato prima del 24 giugno 2023, purché il rimorchio o il semirimorchio:

a) 

si trovasse già nel territorio dell'Unione alla data 24 giugno 2023; o

b) 

debba transitare attraverso l'Unione per ritornare in Russia.

▼M25

4.  

In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Russia o di qualsiasi impresa di trasporto su strada quando i beni sono trasportati con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro paese, se le autorità competenti hanno accertato che tale trasporto è necessario per:

▼M15

a) 

salvo se vietati a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;

▼M13

b) 

l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;

c) 

scopi umanitari;

▼M15

d) 

il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o le organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o

▼M13

e) 

il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.

5.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.

▼M15

Articolo 3 quaterdecies

1.  
È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia.
2.  
È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1.
3.  

I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a) 

fino al 5 dicembre 2022, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2709 00 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;

b) 

fino al 5 febbraio 2023, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2710 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;

c) 

all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;

d) 

al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a quando il Consiglio non decida che si applicano i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

▼M25

bis.  
La deroga di cui al paragrafo 3, lettera d), cessa di applicarsi alla Germania e alla Polonia il 23 giugno 2023.

▼M15

4.  
Se la fornitura di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza sbocco sul mare è interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro, il petrolio greggio trasportato per via marittima dalla Russia di cui al codice NC 2709 00 può essere importato in tale Stato membro, in virtù di una deroga temporanea eccezionale ai paragrafi 1 e 2, fino alla ripresa della fornitura o fino all'applicazione nei confronti di tale Stato membro della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 3, lettera d), se questa data è precedente.
5.  
A decorrere dal 5 dicembre 2022 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare l'esecuzione fino al 31 dicembre 2024 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, ai fini dell'acquisto, dell'importazione o del trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima elencato nell'allegato XXV originario della Russia o esportato dalla Russia.
6.  

A decorrere dal 5 febbraio 2023 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Croazia possono autorizzare fino al 31 dicembre 2023 l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di gasolio sottovuoto del codice NC 2710 19 71 originario della Russia o esportato dalla Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

non è disponibile alcuna fornitura alternativa di gasolio sottovuoto; e

b) 

la Croazia ha notificato alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica e la Commissione non ha sollevato obiezioni in tale periodo.

7.  
Le merci importate a seguito di una deroga concessa da un'autorità competente conformemente al paragrafo 5 o 6 non sono vendute ad acquirenti situati in un altro Stato membro o in un paese terzo.

▼M20

A decorrere dal 5 febbraio 2023 è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 , ottenuti a partire da petrolio greggio importato sulla base di una deroga concessa dall'autorità bulgara competente ai sensi del paragrafo 5, verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi.

In deroga al divieto di cui al secondo comma, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Ucraina di taluni prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXXI, ottenuti da petrolio greggio importato a norma del paragrafo 5, dopo aver accertato che:

a) 

i prodotti sono destinati a un uso esclusivo in Ucraina;

b) 

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi ad eludere i divieti di cui al secondo comma.

In deroga al divieto di cui al secondo comma, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione verso qualsiasi paese terzo di determinati prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXXII, ottenuti da petrolio greggio importato a norma del paragrafo 5, entro i volumi dei contingenti di esportazione di cui a tale allegato, dopo aver accertato che:

a) 

i prodotti non possono essere immagazzinati in Bulgaria a causa di rischi per l'ambiente e la sicurezza;

b) 

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi ad eludere i divieti di cui al secondo comma.

La Bulgaria informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.

▼M15

8.  
Sono vietati il trasferimento o il trasporto di petrolio greggio consegnato mediante oleodotto negli Stati membri di cui al paragrafo 3, lettera d), verso altri Stati membri o paesi terzi, o la sua vendita ad acquirenti in altri Stati membri o in paesi terzi.

Tutte le partite e tutti i contenitori di tale petrolio greggio sono contrassegnati chiaramente dalla dicitura «REBCO: esportazione vietata».

A decorrere dal 5 febbraio 2023, qualora il petrolio greggio sia stato consegnato mediante oleodotto a uno Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d), è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 ottenuti da tale petrolio greggio verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi.

►C11  A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 dicembre 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano all’importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d). ◄ Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Cechia prima di tale data, il Consiglio pone fine a detta deroga temporanea. Durante il periodo fino al 5 dicembre 2023 i quantitativi di tali prodotti petroliferi importati in Cechia da altri Stati membri non superano i quantitativi medi importati in Cechia da tali altri Stati membri nello stesso periodo durante i cinque anni precedenti.

▼M20

A decorrere dal 5 febbraio 2023, in deroga ai divieti di cui al terzo comma, le autorità competenti dell'Ungheria e della Slovacchia possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Ucraina di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXXI, ottenuti da petrolio greggio importato a norma del paragrafo 3, lettera d), dopo aver accertato che:

a) 

i prodotti sono destinati a un uso esclusivo in Ucraina;

b) 

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi a eludere i divieti di cui al terzo comma.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.

▼M15

9.  
I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Russia di beni elencati nell'allegato XXV che sono necessari per soddisfare le esigenze di base dell'acquirente in Russia o di progetti umanitari in Russia.
10.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi entro l'8 giugno 2022 e successivamente ogni tre mesi, i quantitativi di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 importati mediante oleodotto di cui al paragrafo 3, lettera d). Tali dati relativi alle importazioni sono disaggregati per oleodotto. Qualora la deroga temporanea eccezionale di cui al paragrafo 4 si applichi a uno Stato membro senza sbocco sul mare, tale Stato membro riferisce ogni tre mesi alla Commissione in merito ai quantitativi di petrolio greggio trasportato per via marittima di cui al codice NC 2709 00 che importa dalla Russia, fintantoché si applica tale deroga.

Durante il periodo fino al 5 dicembre 2023 di cui al paragrafo 8, quarto comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni tre mesi i quantitativi di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto di cui al paragrafo 3, lettera d), che esportano verso la Cechia.

▼M20

11.  
Entro due settimane le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti, ubicati, stabiliti o registrati di tutte le operazioni riguardanti l'acquisto, l'importazione o il trasferimento nell'Unione di condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 provenienti da impianti di produzione di gas naturale liquefatto, originari della Russia o esportati dalla Russia. La comunicazione comprende informazioni sui volumi.

Lo Stato membro interessato comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni ricevute a norma del comma precedente.

12.  
Sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 11, la Commissione riesamina il funzionamento delle misure relative ai condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 provenienti da impianti di produzione di gas naturale liquefatto, originari della Russia o esportati dalla Russia, entro il 18 giugno 2023.

▼M15

Articolo 3 quindecies

▼M18

1.  
È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al commercio, all'intermediazione e al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia.

▼M17

2.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, fino al:

a) 

5 dicembre 2022, per il petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 ,

b) 

5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 .

▼M17

3.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al pagamento di crediti assicurativi dopo il 5 dicembre 2022, per il petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 , o dopo il 5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 , sulla base di contratti di assicurazione conclusi prima del 4 giugno 2022 e a condizione che la copertura assicurativa sia cessata entro la data pertinente.

▼M18

4.  
È vietato il commercio, l'intermediazione o il trasporto verso paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 , a decorrere dal 5 dicembre 2022, o di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 , a decorrere dal 5 febbraio 2023, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia.
5.  

Il divieto di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applica a partire dalla data di entrata in vigore della prima decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512/PESC in conformità dell'articolo 4 septdecies, paragrafo 9, lettera a), di tale decisione.

A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni successiva decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512/PESC, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo non si applicano, per un periodo di 90 giorni, al trasporto dei prodotti elencati nell'allegato XXV del presente regolamento, originari della Russia o esportati dalla Russia, né alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto, a condizione che:

a) 

il trasporto o la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto siano basati su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore di ogni successiva decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512/PESC; e

b) 

il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell'allegato XXVIII del presente regolamento alla data della conclusione di tale contratto.

6.  

I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano:

a) 

dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 e dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 , originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi il prezzo fissato nell'allegato XXVIII;

b) 

al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;

c) 

al trasporto o all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all'allegato XXIX verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato;

d) 

a decorrere dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 , originario della Russia o esportato dalla Russia, acquistato al di sopra del prezzo fissato nell'allegato XXVIII, caricato su una nave nel porto di carico prima del 5 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023;

▼M22

e) 

a decorrere dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 , originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati al di sopra del rispettivo prezzo di cui all'allegato XXVIII, caricati su una nave nel porto di carico prima del 5 febbraio 2023 e scaricati nel porto di destinazione finale prima del 1o aprile 2023.

▼M18

7.  
Qualora, dopo l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512/PESC, una nave trasporti il petrolio greggio o i prodotti petroliferi russi di cui al paragrafo 4, e l'operatore responsabile del trasporto sappia che tale petrolio greggio o tali prodotti petroliferi sono stati acquistati a un prezzo superiore al prezzo fissato nell'allegato XXVIII del presente regolamento alla data della conclusione del contratto relativo a tale acquisto, o lo sospetti, è vietato fornire i servizi di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia di cui al paragrafo 4 del presente articolo effettuato da tale nave nei 90 giorni successivi alla data di scarico della merce acquistata a un prezzo superiore al tetto sui prezzi.

▼M17

8.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.

▼M18

9.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano al trasporto o alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto necessario alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali, a condizione che l'autorità nazionale competente sia stata informata immediatamente una volta individuato l'evento.
10.  
Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi rilevati di violazione o elusione dei divieti di cui al presente articolo.

Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute, tra cui la garanzia dell'efficacia della misura.

▼M22

11.  
Il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi l'allegato XXVIII nonché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, è riesaminato entro metà marzo 2023 e, successivamente, ogni due mesi.

Il riesame tiene conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, della sua attuazione, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri. Risponde all'evoluzione del mercato, comprese possibili turbolenze.

Al fine di conseguire gli obiettivi del tetto sui prezzi, compresa la sua capacità di ridurre i proventi della Russia generati dal petrolio, il tetto sui prezzi è almeno il 5 % inferiore al prezzo medio di mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi russi, calcolato sulla base dei dati forniti dall'Agenzia internazionale per l'energia.

▼M20

12.  
Entro due settimane le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti, ubicati, stabiliti o registrati di tutte le operazioni riguardanti l'acquisto o il trasferimento in paesi terzi di condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 provenienti da impianti di produzione di gas naturale liquefatto, originari della Russia o esportati dalla Russia. La comunicazione comprende informazioni sui volumi.

Lo Stato membro interessato comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni ricevute a norma del comma precedente.

13.  
Sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 12, la Commissione riesamina il funzionamento delle misure relative ai condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 provenienti da impianti di produzione di gas naturale liquefatto, originari della Russia o esportati dalla Russia, entro il 18 giugno 2023.

▼M16

Articolo 3 sexdecies

1.  
È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell’allegato XXVI originario della Russia e dalla Russia esportato nell’Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 22 luglio 2022.
2.  
È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell’allegato XXVI che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti vietati a norma del paragrafo 1.
3.  
È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell’allegato XXVII se originario della Russia e dalla Russia esportato nell’Unione dopo il 22 luglio 2022.
4.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.

5.  
Il divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, non si applica all’oro necessario per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.
6.  
Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica alle merci elencate nell’allegato XXVII per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano verso l’Unione europea o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinate alla vendita.
7.  
In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l’importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.

▼B

Articolo 4

1.  

È vietato:

▼M25

a) 

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari ( 15 ), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;

▼M1

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

▼M13 —————

▼M13

2.  

I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'assistenza per:

a) 

l'importazione, l'acquisto o il trasporto relativi a: i) la fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione; o ii) l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti; oppure

b) 

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione.

▼M3

bis.  

I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle seguenti operazioni:

a) 

vendita, fornitura, trasferimento o esportazione e importazione, acquisto o trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni pari o superiori al 70 %, purché tale assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria si riferiscano a una quantità di idrazina calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta, e non che non deve superare un totale di 800 kg per ogni singolo lancio o satellite;

b) 

importazione, acquisto o trasporto di dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);

c) 

vendita, fornitura, trasferimento o esportazione e importazione, acquisto o trasporto di monometilidrazina (CAS 60-34-4), purché tale assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria si riferiscano a una quantità di monometilidrazina calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta,

nella misura in cui le sostanze menzionate alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo sono destinate all'uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio europei, all'uso di lanci di programmi spaziali europei, o al rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti europei.

▼M4

bis bis.  

I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %, purché tale assistenza tecnica, tali finanziamenti o tale assistenza finanziaria si riferiscano all'idrazina destinata a quanto segue:

a) 

i test e il volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione del fabbisogno di ciascuna fase di tale missione, che non deve superare un totale di 5 000  kg per l'intera durata della missione; o

b) 

il volo del modulo vettore ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione delle esigenze del volo, che non deve superare un totale di 300 kg.

▼M4

ter.  
La fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle operazioni di cui ai paragrafi 2 bis e 2 bis bis è soggetta all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti.

Coloro che richiedono l'autorizzazione forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie.

Le autorità competenti informano la Commissione in merito a tutte le autorizzazioni concesse.

▼M2

3.  

È soggetta ad autorizzazione da parte dell'autorità competente interessata la fornitura di:

a) 

assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai prodotti elencati nell'allegato II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale assistenza riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità o organismo in qualsiasi altro Stato;

b) 

finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai prodotti di cui all'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale assistenza riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità o organismo in qualsiasi altro Stato.

In casi di emergenza debitamente giustificati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla fornitura dei servizi di cui al presente paragrafo, purché il fornitore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla fornitura dei servizi

▼C1

4.  
Ove sia richiesta un'autorizzazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo si applica, mutatis mutandis, l'articolo 3, in particolare i paragrafi 2 e 5.

▼M7

Articolo 5

1.  

Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 1o agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022, o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

a) 

un ente creditizio principale o un altro ente principale incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell'economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti, stabilito in Russia, di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1o agosto 2014, elencato nell'allegato III; oppure

b) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato III; oppure

c) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera b) del presente paragrafo o elencata nell'allegato III.

2.  

Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

a) 

qualsiasi ente creditizio principale o un altro ente di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 26 febbraio 2022 o qualsiasi altro ente creditizio che svolge un ruolo significativo nel sostenere le attività della Russia, del suo governo o della Banca centrale e stabilito in Russia, di cui all'allegato XII; oppure

b) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XII; oppure

c) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

3.  

Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022, o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

a) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia prevalentemente impegnati e con importanti attività nell'ideazione, produzione, vendita o esportazione di materiale o servizi militari, elencati nell'allegato V, a eccezione di persone giuridiche, entità o organismi attivi nei settori spaziale o dell'energia nucleare;

b) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %, aventi attività totali stimate di oltre mille miliardi di RUB e i cui introiti stimati provengono per almeno il 50 % dalla vendita o dal trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato VI;

c) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata alla lettera a) o b) del presente paragrafo; oppure

d) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a), b) o c) del presente paragrafo.

4.  

Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

a) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIII, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % e ai cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare ai profitti o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale intrattiene altre relazioni economiche sostanziali; oppure

b) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIII; oppure

c) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

▼M20

5.  
È vietato quotare e fornire servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 e ammettere alla negoziazione a decorrere dal 29 gennaio 2023 in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell'Unione per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia di proprietà pubblica per oltre il 50 %.

▼M7

6.  

È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare:

i) 

nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1 o 3, dopo il 12 settembre 2014 fino al 26 febbraio 2022; oppure

ii) 

qualsiasi nuovo prestito o credito a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 dopo il 26 febbraio 2022.

Il divieto non si applica:

a) 

ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione; oppure

b) 

ai prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui all'allegato III.

7.  

Il divieto di cui al paragrafo 6 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 26 febbraio 2022 purché:

a) 

tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:

i) 

siano stati convenuti prima del 26 febbraio 2022; e

ii) 

non siano stati modificati in tale data o in data successiva; e

b) 

prima del 26 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto; e

c) 

all'atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti allora vigenti di cui al presente regolamento.

I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.

▼C2

Articolo 5 bis

1.  

Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022 da:

a) 

Russia e suo governo; o

b) 

Banca centrale russa; o

c) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione dell'entità di cui alla lettera b).

2.  
È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 successivamente al 23 febbraio 2022.

Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione di contratti di esportazione o di importazione.

3.  

Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 23 febbraio 2022 purché:

a) 

tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:

i) 

siano stati convenuti prima del 23 febbraio 2022; e

ii) 

non siano stati modificati in tale data o in data successiva; e

b) 

prima del 23 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto.

I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.

▼M11

4.  
Sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo.

▼M24

4 bis.  

Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazione, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi, compresa la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali, i soggetti del settore finanziario quali definiti all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 ), le imprese di assicurazione e di riassicurazione quali definite all'articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ), i depositari centrali di titoli quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 909/2014 e le controparti centrali quali definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ) trasmettono, al più tardi due settimane dopo il 26 febbraio 2023, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e simultaneamente alla Commissione, le informazioni sulle attività e le riserve di cui al paragrafo 4 del presente articolo che detengono o controllano ovvero per le quali agiscono da controparte. Tali informazioni sono aggiornate ogni tre mesi e comprendono almeno quanto segue:

a) 

i dati identificativi della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo che possiede, detiene o controlla tali attività e riserve, compresi nome, indirizzo e numero di partita IVA o codice fiscale;

b) 

l'importo o il valore di mercato delle attività e riserve alla data di comunicazione e alla data di blocco;

c) 

i tipi di attività e riserve, con indicazione della categoria di appartenenza fra le categorie previste all'articolo 1, lettera g), punti da i) a vii), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ( 19 ), le cripto-attività, le altre categorie d'interesse, e una categoria supplementare in cui rientrano le risorse economiche ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 269/2014. Per ciascuna delle categorie citate e ferma restando la disponibilità del dato, sono indicate le caratteristiche d'interesse quali quantità, ubicazione, valuta, scadenza, e condizioni contrattuali tra l'entità che effettua la comunicazione e il proprietario dell'attività.

4 ter.  
Se la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che effettua la comunicazione ha accertato una perdita o un danno straordinario e imprevisto alle attività e riserve di cui al paragrafo 4 bis, l'informazione è trasmessa immediatamente all‘autorità competente dello Stato membro interessato e simultaneamente alla Commissione.
4 quater.  
Gli Stati membri e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi soggetti all'obbligo di comunicazione di cui al paragrafo 4 bis collaborano con la Commissione alla verifica delle informazioni ricevute a norma di tale paragrafo. La Commissione può chiedere tutte le ulteriori informazioni di cui necessita per compiere tale verifica. Qualora tale richiesta sia indirizzata a una persona fisica o giuridica, entità o organismo, la Commissione la trasmette simultaneamente all’autorità competente dello Stato membro interessato. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
4 quinquies.  
La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri usano le informazioni loro comunicate o da esse ricevute in conformità del presente articolo unicamente per gli scopi per i quali sono state comunicate o ricevute.
4 sexies.  

Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento, e dei regolamenti (UE) 2016/679 ( 20 ) e (UE) 2018/1725 ( 21 ) del Parlamento europeo e del Consiglio solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento e per un'effettiva cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione nell'applicazione del presente regolamento.

▼M8

5.  
In deroga al paragrafo 4 le autorità competenti possono autorizzare un'operazione, a condizione che sia strettamente necessaria ai fini della stabilità finanziaria dell'Unione nel suo insieme o dello Stato membro interessato.
6.  
Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di rilasciare un'autorizzazione a norma del paragrafo 5.

▼M12

Articolo 5 bis bis

1.  

È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:

a) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali;

b) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIX; oppure

c) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto, o sotto la direzione, di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

▼M17

bis.  
È vietato a decorrere dal 22 ottobre 2022, ricoprire cariche negli organi direttivi di qualsivoglia persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1.

▼M20

1 ter.  

È vietato a decorrere dal 16 gennaio 2023 ricoprire cariche negli organi direttivi di:

a) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali;

b) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a); oppure

c) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia e che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b).

Il presente divieto non si applica alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi di cui al paragrafo 1, cui si applica il paragrafo 1 bis.

1 quater.  

In deroga al paragrafo 1 ter, le autorità competenti possono rilasciare l'autorizzazione a ricoprire una carica nell'organo direttivo di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1 ter, dopo aver stabilito che la persona giuridica, l'entità o l'organismo è:

a) 

un'impresa in partecipazione o un analogo dispositivo giuridico cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1 ter e concluso da una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro prima del 17 dicembre 2022; oppure

b) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1 ter stabiliti in Russia prima del 17 dicembre 2022 e di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro.

quinquies.  
In deroga al paragrafo 1 ter, le autorità competenti possono rilasciare l'autorizzazione a ricoprire una carica nell'organo direttivo di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1 ter, dopo aver stabilito che il fatto di ricoprire tale carica è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico.
sexies.  
In deroga al paragrafo 1 ter, le autorità competenti possono rilasciare l'autorizzazione a ricoprire una carica nell'organo direttivo di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1 ter, dopo aver stabilito che la persona giuridica, l'entità o l'organismo partecipa al transito attraverso la Russia di petrolio originario di un paese terzo e che il fatto di ricoprire tale carica è inteso a realizzare operazioni che non siano vietate a norma degli articoli 3 quaterdecies e 3 quindecies

▼M17

2.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 15 maggio 2022, di contratti conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX, parte A, prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
bis.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato XIX, parte A, in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022.

▼M17

2 ter.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX, parte B, prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
2 quater.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato XIX, parte B, in virtù di contratti eseguiti prima dell'8 gennaio 2023.

▼M20

2 quinquies.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 18 marzo 2023, di contratti conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX, parte C, prima del 17 dicembre 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
2 sexies.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato XIX, parte C, in virtù di contratti eseguiti prima del 18 marzo 2023.

▼M12

3.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a:

▼M16

a) 

operazioni strettamente necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell’Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;

▼M16

a bis) 

salvo se vietate a norma dell’articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, operazioni strettamente necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia;

▼M12

b) 

operazioni relative a progetti energetici al di fuori della Russia in cui una persona giuridica, un'entità o un organismo elencato nell'allegato XIX è un azionista di minoranza;

▼M25 —————

▼M24

d) 

operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2023, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;

▼M15

e) 

operazioni connesse alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, di servizi dei centri di dati, e alla fornitura di servizi e apparecchiature necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza degli stessi, compresa la fornitura di firewall, e di servizi di call center, a una persona giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIX;

▼M16

f) 

operazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi del presente regolamento;

g) 

le operazioni strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, e se tali operazioni sono coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014;

▼M24

h) 

la prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo quale definito dal diritto internazionale.

▼M24

3 bis.  
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro entro il 31 dicembre 2023 da parte dellle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell'Unione da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione.

▼M17

4.  

In deroga alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 22 ), e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 23 ), è revocato il riconoscimento da parte dell'Unione del registro navale russo a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 e della direttiva (UE) 2016/1629.

▼M20

5.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies, e 3 bis entro due settimane dal rilascio.

▼M13

Articolo 5 ter

▼M16

1.  
È vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, ovvero di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia o ancora di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti fuori dall’Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo è superiore a 100 000  EUR per ente creditizio.

▼M17

2.  
È vietato fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia.

▼M13

3.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.

▼M16 —————

▼M15

Articolo 5 quater

1.  

In deroga all'articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi di portafoglio, conti o custodia alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia è:

a) 

necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b) 

destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) 

destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) 

necessaria per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica; o

e) 

necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare o organizzazione internazionale; o

▼M16

f) 

necessaria per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’Unione e la Russia.

▼M15

2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, lettere a), b) c) o e), entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

▼M7

Articolo 5 quinquies

▼M13

1.  

In deroga all'articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività è:

▼M7

a) 

necessaria per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; oppure

b) 

necessaria per le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.

2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 5 sexies

1.  
Ai depositari centrali di titoli dell'Unone è fatto divieto di prestare qualsiasi servizio quale definito nell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

▼M16

2.  
Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.

▼M7

Articolo 5 septies

▼M25

1.  
È vietato vendere valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022 o denominati in qualsiasi altra valuta emessi dopo il 6 agosto 2023 o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

▼M15

2.  
Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.

▼M7

Articolo 5 octies

1.  

Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, gli enti creditizi:

a) 

forniscono all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati o alla Commissione, entro il 27 maggio 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000  EUR detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia. Essi forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi;

▼M20

a bis

forniscono all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati o alla Commissione, entro il 27 maggio 2023, un elenco dei depositi di importo superiore a 100 000  EUR detenuti da una persona giuridica, da un'entità o da un organismo stabiliti al di fuori dell'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia. Essi forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi;

▼M7

b) 

forniscono all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati informazioni sui depositi di importo superiore a 100 000  EUR detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori.

▼M15

Articolo 5 nonies

1.  
È vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato XIV o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIV.
2.  
Per ogni persona giuridica, entità o organismo elencati nell'allegato XIV, il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a decorrere dalla data indicata per lo stesso in tale allegato. Il divieto si applica a decorrere dalla stessa data a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIV.

▼M13

Articolo 5 decies

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia.
2.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per:

a) 

uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; o

b) 

scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

▼M12

Articolo 5 undecies

▼M16

1.  
È vietato prestare servizi di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia, ovvero nei riguardi di uno di tali soggetti.

▼M12

2.  
A decorrere dal 15 aprile 2022 è vietato fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.
3.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.

▼M13

Articolo 5 duodecies

▼M25

1.  

È vietato aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nonché dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 10, paragrafo 6, lettere da a) a e), e dell'articolo 10, paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE; dell'articolo 7, lettere da a) a d), dell'articolo 8 e dell'articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE; dell'articolo 18, dell'articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE; e dell'articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/CE, a o con:

▼M16

a) 

un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti in Russia;

b) 

una persona giuridica, un’entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità di cui alla lettera a); oppure

c) 

una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a) o b),

compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici.

▼M13

2.  

In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare l'aggiudicazione e la prosecuzione dell'esecuzione dei contratti destinati:

a) 

alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, nonché alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

b) 

alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;

c) 

alla fornitura di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti, o forniti in quantità sufficiente, solo dalle persone di cui al paragrafo 1;

d) 

al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o

▼M15

e) 

salvo se vietati a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas naturale o petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, ovvero di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione.

▼M25 —————

▼M13

3.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.
4.  
I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 ottobre 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022.

Articolo 5 terdecies

1.  
È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio nell'ambito di un programma dell'Unione, dell'Euratom o di un programma nazionale di uno Stato membro e di contratti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ( 24 ) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %.
2.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) 

al sostegno per scopi umanitari, emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

b) 

ai programmi veterinari e fitosanitari;

c) 

alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali e nell'ambito dell'accordo sul reattore sperimentale termonucleare internazionale;

d) 

alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

e) 

agli scambi di mobilità per singole persone e ai contatti interpersonali;

f) 

ai programmi per il clima e l'ambiente, a eccezione del sostegno nel contesto della ricerca e dell'innovazione;

g) 

al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

▼M15

Articolo 5 quaterdecies

1.  

È vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine aventi come trustor o beneficiario:

a) 

cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia;

b) 

persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia;

c) 

persone giuridiche, entità od organismi i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b);

d) 

persone giuridiche, entità od organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a), b) o c);

e) 

una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a), b), c) o d).

2.  
A decorrere dal 5 luglio 2022 è vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine di cui al paragrafo 1.
3.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

▼M17

4.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.

▼M15

5.  

In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la continuazione dei servizi di cui al paragrafo 2 oltre il 5 luglio 2022:

a) 

per il completamento entro il 5 settembre 2022 delle operazioni strettamente necessarie per la cessazione dei contratti di cui al paragrafo 3, a condizione che tali operazioni siano state avviate prima dell'11 maggio 2022; o

b) 

per altri motivi, a condizione che i fornitori di servizi non accettino dalle persone di cui al paragrafo 1 fondi o risorse economiche, né che li mettano a loro disposizione, direttamente o indirettamente, ovvero che non procurino in altro modo a tali persone alcun beneficio derivante da attività poste in un trust.

6.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi di cui a tali paragrafi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

a) 

scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;

b) 

le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia; o

c) 

il funzionamento di trust finalizzati all'amministrazione di regimi pensionistici aziendali o professionali, polizze assicurative o regimi di partecipazione dei dipendenti, di enti di beneficenza, di circoli sportivi dilettantistici e di fondi per minori o adulti vulnerabili.

7.  
Lo Stato membro interessato informa la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 5 o del paragrafo 6 entro due settimane dal rilascio di tale autorizzazione.

▼M20

Articolo 5 quindecies

1.  

È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:

a) 

governo russo; o

b) 

persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

2.  

È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti:

a) 

governo russo; o

b) 

persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

bis.  

È vietato prestare servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari ai soggetti seguenti:

a) 

governo russo; o

b) 

persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

3.  
Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4.  
Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro l'8 gennaio 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4 bis.  
Il paragrafo 2 bis non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 16 gennaio 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 17 dicembre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
5.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.
6.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro nonché per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, a condizione che tale prestazione di servizi sia coerente con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio.
7.  
I paragrafi 1, 2 e 2 bis non si applicano alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII.
8.  
I paragrafi 2 e 2 bis non si applicano alla prestazione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.
9.  
Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione dei servizi necessari agli aggiornamenti di software, per un uso non militare e per utenti finali non militari, consentiti dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e dall'articolo 2 bis, paragrafo 3, lettera d), in relazione ai beni elencati nell'allegato VII.

▼M25

9 bis.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che:

a) 

elimini il controllo, da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e posseduti o controllati da tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e

b) 

garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo inseriti in elenco.

▼M20

10.  

In deroga ai paragrafi 1, 2 e 2 bis, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

a) 

scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;

b) 

attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia;

c) 

il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù al diritto internazionale;

d) 

l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione e l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;

e) 

il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente;

f) 

la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo; oppure

g) 

la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione, e per i servizi dei centri di dati nell'Unione.

▼M25

11.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 9 bis e 10 entro due settimane dal rilascio.

▼M24

Articolo 5 sexdecies

1.  
È vietato, a decorrere dal 27 marzo 2023 far ricoprire a cittadini russi e a persone fisiche residenti in Russia cariche negli organi direttivi dei proprietari o operatori di infrastrutture critiche, infrastrutture critiche europee e soggetti critici.
2.  
Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera.

Articolo 5 septdecies

1.  

È vietato mettere capacità di stoccaggio quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlameto europeo e del Consiglio ( 25 ) in un impianto di stoccaggio quale definito all'articolo 2, punto 9), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 26 ), ad esclusione della parte di impianto di gas naturale liquefatto utilizzata per lo stoccaggio, a disposizione di:

a) 

un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;

b) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o

c) 

una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

2.  
Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni strettamente necessarie per la cessazione entro il 27 marzo 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
3.  
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la messa a disposizione di capacità di stoccaggio di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione.
4.  

Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.

▼M25

Articolo 5 octodecies

1.  

In deroga agli articoli 2, 2 bis, 3 septies e 3 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione o il transito attraverso la Russia dei beni e delle tecnologie di cui a detti articoli o la prestazione dell'assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi, o del finanziamento o dell'assistenza finanziaria, ai fini dell'esercizio e della manutenzione delle condotte del Consorzio per l'oleodotto del Caspio (CPC) e della relativa infrastruttura, necessari per il trasporto di beni di cui al codice NC 2709 00 originari del Kazakhstan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia, dopo aver accertato che:

a) 

la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione, il transito attraverso la Russia o la prestazione dell’assistenza tecnica, dei servizi di intermediazione o altri servizi connessi o il finanziamento e l'assistenza finanziaria siano necessari per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura;

b) 

il tipo di beni, tecnologia e assistenza richiesti non vada al di là dei tipi di beni e tecnologie esportati in precedenza, o l’assistenza fornita in precedenza, in Russia dall'Unione, da un paese membro dello Spazio economico europeo, dalla Svizzera o da un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura, e l'assistenza connessa;

c) 

il volume richiesto sia commisurato a quello usato per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura; e

d) 

tali beni e tecnologie saranno forniti da una persona fisica o giuridica soggetta all'articolo 13 esclusivamente per la destinazione finale nell'ambito dell'esercizio, della manutenzione essenziale, della riparazione o della sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura.

2.  

In deroga all'articolo 5 quindecies, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione di servizi di audit, servizi di ingegneria, servizi di consulenza legale, servizi di prova e di analisi tecnica ai fini dell'esercizio e della manutenzione delle condotte del CPC e della relativa infrastruttura necessari per il trasporto di beni di cui al codice NC 2709 00 originari del Kazakhstan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia, dopo aver accertato che:

a) 

la prestazione di tali servizi sia necessaria per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura; e

▼C21

b) 

tali servizi siano prestati da una persona fisica o giuridica soggetta all'articolo 13.

▼M25

3.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1 e 2 entro due settimane dal rilascio.
4.  
Nel concedere un'autorizzazione a norma dei paragrafi 1 e 2, l'autorità competente richiede la presentazione di un certificato di destinazione finale e di relazioni periodiche dettagliate che indicano che durante i lavori nessuno di tali beni, tecnologie o servizi è stato usato per scopi diversi da quello previsto. Può imporre condizioni supplementari, conformemente al paragrafo 1.

▼M7

Articolo 6

1.  

Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente delle misure adottate nell'ambito del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni concernenti:

▼M25

a) 

le autorizzazioni rilasciate o negate a norma del presente regolamento;

▼M7

b) 

le informazioni ricevute a norma dell'articolo 5 octies;

c) 

i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali;

▼M25

d) 

i casi rilevati di violazione, elusione e tentativo di violazione o elusione dei divieti stabiliti dal presente regolamento, anche tramite l'uso di cripto-attività.

▼M7

2.  
Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.
3.  
Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute, tra cui la garanzia dell'efficacia delle misure di cui al presente regolamento.

▼M25

Articolo 6 bis

1.  
Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni negate a norma degli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies bis, 3 septies, 3 octies, 3 nonies, 3 decies, 3 duodecies, 3 quaterdecies, 3 quindecies, 5 bis, 5 quater, 5 quinquies, 5 duodecies, 5 quaterdecies, 5 quindecies, 5 septdecies e 12 ter entro due settimane dal diniego.
2.  
Prima che uno Stato membro rilasci l'autorizzazione a norma degli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies bis, 3 septies, 3 octies, 3 nonies, 3 decies, 3 duodecies, 3 quaterdecies, 3 quindecies, 5 bis, 5 quater, 5 quinquies, 5 duodecies, 5 quaterdecies, 5 quindecies, 5 septdecies e 12 ter per una transazione sostanzialmente identica a una transazione che è oggetto di un diniego che sia ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri, esso consulta lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito di tale consultazione, lo Stato membro interessato decide di rilasciare l'autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare tale decisione.

Articolo 6 ter

1.  

Coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e loro clienti, come garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, se del caso, fatte salve le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie,le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

a) 

mettono a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati ogni informazione atta a favorire l'attuazione del presente regolamento entro due settimane dall'acquisizione di tale informazione; e

b) 

collaborano con l'autorità compente alla verifica di tali informazioni.

▼C21

2.  
Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione le eventuali informazioni rilevanti ricevute a norma del paragrafo 1 entro un mese dal ricevimento. Lo Stato membro interessato può trasmettere tali informazioni in forma anonima se un'autorità giudiziaria o incaricata dell'inchiesta le ha dichiarate riservate nell'ambito di indagini penali in corso o di procedimenti giudiziari penali.

▼M25

3.  
Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
4.  
Le informazioni fornite alle autorità competenti degli Stati membri o da queste ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate da tali autorità unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

▼M7

Articolo 7

La Commissione è autorizzata a modificare gli allegati I e IX in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

▼M17

Articolo 7 bis

La Commissione modifica:

a) 

l'allegato XXVIII conformenente alle decisioni della decisione modificativa 2014/512/PESC del Consiglio per aggiornare i prezzi concordati dalla coalizione per il tetto sui prezzi; e

b) 

l'allegato XXIX conformemente alle decisioni della decisione modificativa 2014/512/PESC del Consiglio per aggiornare l'elenco dei progetti energetici esentati sulla base dei criteri oggettivi di ammissibilità concordati dalla coalizione per il tetto sui prezzi.

▼B

Articolo 8

▼M15

1.  
►C11  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, ove opportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. ◄ Gli Stati membri prevedono adeguati provvedimenti di confisca dei proventi di dette violazioni.

▼B

2.  
Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni successiva modifica.

Articolo 9

1.  
Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato I. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato I.
2.  
Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.
3.  
Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato I.

Articolo 10

Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

▼M7

Articolo 11

1.  

Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

▼M13

a) 

persone giuridiche, entità od organismi elencati negli allegati del presente regolamento oppure persone giuridiche, entità od organismi stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono da questi direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 %;

▼M7

b) 

qualsiasi altra persona, entità od organismo russo;

c) 

qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo.

2.  
In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.
3.  
Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

▼M12

Articolo 12

È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento.

▼M7

Articolo 12 bis

1.  
La Commissione tratta i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono il trattamento delle informazioni sui depositi e delle informazioni sulle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

▼M25

2.  
Ai fini del presente regolamento, la Commissione è designata «titolare del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione alle attività di trattamento necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1.
3.  
Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 27 ), le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 28 ) e della direttiva 2014/65/UE, e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e, se necessario, le informazioni di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 1, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro e degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tale elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell'autorità di elaborazione o dell'autorità di ricezione ai sensi del presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento. La presente disposizione lascia impregiudicate le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie.

▼M16

4.  
Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento, e dei regolamenti (UE) 2016/679 ( 29 ) e (UE) 2018/1725 ( 30 ) del Parlamento europeo e del Consiglio e solo nella misura necessaria per l’applicazione del presente regolamento e per un’effettiva cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione europea nell’applicazione del presente regolamento.

▼M20

Articolo 12 ter

▼M25

1.  

In deroga agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies e 3 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del presente regolamento e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra fino al 31 dicembre 2023, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento, la concessione in licenza, il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

▼M20

a) 

i beni e le tecnologie sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e

b) 

le autorità competenti che decidono se rilasciare l'autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i beni possano essere destinati a un utilizzatore finale militare o a un uso finale militare in Russia; e

c) 

i beni e le tecnologie interessati erano fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies o 3 duodecies relativamente a tali beni e tecnologie.

▼M25

1 bis.  
In deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato II fino al 31 marzo 2024, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un'impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un'entità russa o un organismo russo e che gestisce un'infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi.

▼M20

2.  

In deroga agli articoli 3 octies e 3 decies, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI fino al 30 settembre 2023 qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

i beni sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e

b) 

i beni interessati erano fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti agli articoli 3 octies e 3 decies relativamente a tali beni.

▼M25

2 bis.  

In deroga all'articolo 5 quindecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 marzo 2024 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

▼M24

a) 

i servizi derivanti dal disinvestimento sono prestati alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi ovvero a loro esclusivo beneficio; e

b) 

le autorità competenti che decidono se rilasciare l'autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i servizi possano essere prestati, direttamente o indirettamente, al governo russo o a un utilizzatore finale militare o possano essere destinati a un uso finale militare in Russia.

▼M25

2 ter.  
In deroga all'articolo 5 quindecies, paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione, fino al 31 marzo 2024, dei servizi di consulenza giuridica necessari per legge per il perfezionamento della vendita o della cessione di diritti di proprietà detenuti direttamente o indirettamente da persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia in una persona giuridica, un'entità o un organismo stabilita o stabilito nell'Unione.

▼M25

3.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, 1 bis, 2, 2 bis o 2 ter entro due settimane dal rilascio.

▼M20

4.  
Tutte le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 relative ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato VII del presente regolamento e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 sono rilasciate con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nell'allegato IX, modello C.

Articolo 12 quater

1.  
Le autorità competenti scambiano con gli altri Stati membri e con la Commissione informazioni sulle autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 1, in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato VII del presente regolamento e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821.
2.  
Le informazioni ricevute in applicazione del presente articolo sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, compresi gli scambi di cui all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4.
3.  
Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente articolo in conformità del diritto dell'Unione e del rispettivo diritto nazionale.
4.  
Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente articolo non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.

▼M24

Articolo 12 quinquies

I divieti di prestare assistenza tecnica fissati dal presente regolamento non si applicano alla prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo quale definito dal diritto internazionale.

Articolo 12 sexies

1.  
Ai fini dei divieti di importazione di beni previsti dal presente regolamento, le autorità doganali possono svincolare ai sensi dell'articolo 5, punto 26) del codice doganale dell'Unione ( 31 ) le merci che si trovano fisicamente nell'Unione purché siano state presentate in dogana conformemente all'articolo 134 di tale codice prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicazione del rispettivo divieto di importazione.
2.  
Sono consentite tutte le fasi procedurali necessarie per lo svincolo di cui ai paragrafi 1 e 5 delle merci in questione a norma del codice doganale dell'Unione.
3.  
Le autorità doganali non consentono lo svincolo delle merci se hanno fondati motivi per sospettare un'elusione del divieto e non autorizzano la riesportazione delle merci verso la Russia.
4.  
I pagamenti relativi a tali merci sono coerenti con le disposizioni e gli obiettivi del presente regolamento, in particolare il divieto di acquisto, e con il regolamento (UE) n. 269/2014.
5.  
Le autorità doganali possono svincolare, alle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, le merci che si trovano fisicamente nell'Unione, sono state presentate in dogana prima del 26 febbraio 2023 e sono state bloccate in applicazione del presente regolamento.

▼M25

Articolo 12 septies

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie elencati nell'allegato XXXIII, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nel paese terzo individutato in tale allegato.
2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nel paese terzo individutato ;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nel paese terzo individutato;

c) 

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nel paese terzo individuato.

3.  
Sono compresi nell'allegato XXXIII solo i beni e le tecnologie sensibili a duplice uso, o i beni e le tecnologie atti a contribuire al rafforzamento delle capacità militari, tecnologiche o industriali della Russia o allo sviluppo del settore russo della difesa e della sicurezza, in modo da rafforzarne la capacità bellica e la cui esportazione verso la Russia è vietata ai sensi del presente regolamento e per i quali è elevato e continuato il rischio di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Russia da paesi terzi dopo la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dall'Unione. L'allegato XXXIII specifica, per ciascun bene o ciascuna tecnologia elencati, i paesi terzi verso i quali sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione. Sono compresi nell'allegato XXXIII solo i paesi terzi che nelle constatazioni del Consiglio hanno omesso in maniera sistematica e persistente di impedire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni e tecnologie elencati in tale 'allegato ed esportati dall'Unione, nonostante le precedenti azioni di informazione e assistenza dell'Unione al paese in questione.
4.  
Se, in virtù di una deroga, il presente regolamento non vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni o tecnologie elencati nell’allegato XXXIII a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo in Russia o per un uso in Russia, non sono vietati neppure la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni o tecnologie a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo nel paese terzo individuato, purché siano rispettate le stesse condizioni applicabili a norma del presente regolamento per l'esportazione in Russia o per l'uso in Russia.
5.  
Se, in conformità del presente regolamento, le autorità competenti hanno facoltà di autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni o tecnologie elencati nell'allegato XXXIII a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo in Russia o per un uso in Russia, la stessa facoltà può essere esercitata dalle autorità competenti per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni o tecnologie a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo in nel paese terzo individuato, alle stesse condizioni applicabili alle deroghe relative all'esportazione in Russia o all'uso in Russia.

▼B

Articolo 13

Il presente regolamento si applica:

a) 

nel territorio dell'Unione;

b) 

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) 

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d) 

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e) 

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M14




ALLEGATO I

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRO

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGHERIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTOGALLO

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SVEZIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue de Spa 2/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B




ALLEGATO II

▼M2

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3

▼B



Codice NC

Descrizione

7304 11 00

Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai inossidabili

7304 19 10

Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)

7304 19 30

Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)

7304 19 90

Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)

7304 22 00

Aste di perforazione senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

7304 23 00

Aste di perforazione senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)

7304 29 10

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di ghisa)

7304 29 30

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)

7304 29 90

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)

7305 11 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso

7305 12 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)

7305 19 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)

7305 20 00

Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio

7306 11

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm

7306 19

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)

7306 21 00

Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm

7306 29 00

Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)

8207 13 00

Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di carburi metallici sintetizzati o di cermet

8207 19 10

Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di diamante o di conglomerato diamantifero

▼M2

ex 8413 50

Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio.

ex 8413 60

Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio.

▼B

8413 82 00

Elevatori per liquidi (escl. pompe)

8413 92 00

Parti di elevatori per liquidi, non nominate altrove

8430 49 00

Macchine di sondaggio o di perforazione per la perforazione della terra, l'estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche (escl. macchine per perforare trafori e gallerie e apparecchi azionati manualmente)

▼M2

ex 8431 39 00

Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio della voce 8428

ex 8431 43 00

Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle sottovoci 8430 41 o 8430 49

ex 8431 49

Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle voci 8426 , 8429 e 8430

▼B

8705 20 00

Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione

8905 20 00

Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

8905 90 10

Navi-faro, navi-pompa, pontoni-gru ed altri natanti, la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale, per la navigazione marittima (escl. draghe, piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, imbarcazioni da pesca e navi da guerra)




▼M7

ALLEGATO III

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

▼B

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

4. 

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK

▼M25




ALLEGATO IV

Il presente allegato elenca le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che sono utilizzatori finali militari, fanno parte del complesso militare-industriale russo o hanno legami commerciali o di altro tipo con il settore della difesa e della sicurezza della Russia o lo sostengono in altro modo. Tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore russo della difesa e della sicurezza. Comprendono le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di paesi terzi diversi dalla Russia. La loro inclusione nel presente allegato non comporta alcuna attribuzione di responsabilità per le loro azioni alla giurisdizione in cui operano.

Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, all'articolo 2 bis, paragrafo 7, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1

1. 

JSC Sirius (Russia)

2. 

OJSC Stankoinstrument (Russia)

3. 

OAO JSC Chemcomposite (Russia)

4. 

JSC Kalashnikov (Russia)

5. 

JSC Tula Arms Plant (Russia)

6. 

NPK Technologii Maschinostrojenija (Russia)

7. 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (Russia)

8. 

OAO Almaz Antey (Russia)

9. 

OAO NPO Bazalt (Russia)

10. 

Admiralty Shipyard JSC (Russia)

11. 

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Russia)

12. 

Argut OOO (Russia)

13. 

Communication center of the Ministry of Defense (Russia)

14. 

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (Russia)

15. 

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (Russia)

16. 

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (Russia)

17. 

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (Russia)

18. 

Foreign Intelligence Service (SVR) (Russia)

19. 

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (Russia)

20. 

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center) (Russia)

21. 

Irkut Corporation (Russia)

22. 

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (Russia)

23. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Russia)

24. 

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Russia)

25. 

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Russia)

26. 

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard) (Repubblica autonoma di Crimea, annessa illegalmente dalla Russia)

27. 

JSC Rocket and Space Centre – Progress (Russia)

28. 

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Russia)

29. 

Kazan Helicopter Plant PJSC (Russia)

30. 

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (Russia)

31. 

Ministry of Defence RF (Russia)

32. 

Moscow Institute of Physics and Technology (Russia)

33. 

NPO High Precision Systems JSC (Russia)

34. 

NPO Splav JSC (Russia)

35. 

OPK Oboronprom (Russia)

36. 

PJSC Beriev Aircraft Company (Russia)

37. 

PJSC Irkut Corporation (Russia)

38. 

PJSC Kazan Helicopters (Russia)

39. 

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (Russia)

40. 

Promtech-Dubna, JSC (Russia)

41. 

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Russia)

42. 

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Russia)

43. 

Rapart Services LLC (Russia)

44. 

Rosoboronexport OJSC (ROE) (Russia)

45. 

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Russia)

46. 

Rostekh – Azimuth (Russia)

47. 

Russian Aircraft Corporation MiG (Russia)

48. 

Russian Helicopters JSC (Russia)

49. 

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Russia)

50. 

Sukhoi Aviation JSC (Russia)

51. 

Sukhoi Civil Aircraft (Russia)

52. 

Tactical Missiles Corporation JSC (Russia)

53. 

Tupolev JSC (Russia)

54. 

UEC-Saturn (Russia)

55. 

United Aircraft Corporation (Russia)

56. 

JSC AeroKompozit (Russia)

57. 

United Engine Corporation (Russia)

58. 

UEC-Aviadvigatel JSC (Russia)

59. 

United Instrument Manufacturing Corporation (Russia)

60. 

United Shipbuilding Corporation (Russia)

61. 

JSC PO Sevmash (Russia)

62. 

Krasnoye Sormovo Shipyard (Russia)

63. 

Severnaya Shipyard (Russia)

64. 

Shipyard Yantar (Russia)

65. 

UralVagonZavod (Russia)

66. 

Baikal Electronics (Russia)

67. 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Russia)

68. 

Central Research and Development Institute Tsiklon (Russia)

69. 

Crocus Nano Electronics (Russia)

70. 

Dalzavod Ship-Repair Center (Russia)

71. 

Elara (Russia)

72. 

Electronic Computing and Information Systems (Russia)

73. 

ELPROM (Russia)

74. 

Engineering Center Ltd. (Russia)

75. 

Forss Technology Ltd. (Russia)

76. 

Integral SPB (Russia)

77. 

JSC Element (Russia)

78. 

JSC Pella-Mash (Russia)

79. 

JSC Shipyard Vympel (Russia)

80. 

Kranark LLC (Russia)

81. 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Russia)

82. 

LLC Center (Russia)

83. 

MCST Lebedev (Russia)

84. 

Miass Machine-Building Factory (Russia)

85. 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Russia)

86. 

MPI VOLNA (Russia)

87. 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Russia)

88. 

Nerpa Shipyard (Russia)

89. 

NM-Tekh (Russia)

90. 

Novorossiysk Shipyard JSC (Russia)

91. 

NPO Electronic Systems (Russia)

92. 

NPP Istok (Russia)

93. 

NTC Metrotek (Russia)

94. 

OAO GosNIIkhimanalit (Russia)

95. 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Russia)

96. 

OJSC TSRY (Russia)

97. 

OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Russia)

98. 

OOO Planar (Russia)

99. 

OOO Sertal (Russia)

100. 

Photon Pro LLC (Russia)

101. 

PJSC Zvezda (Russia)

102. 

Amur Shipbuilding Factory PJSC (Russia)

103. 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Russia)

104. 

AO Kronshtadt (Russia)

105. 

Avant Space LLC (Russia)

106. 

Production Association Strela (Russia)

107. 

Radioavtomatika (Russia)

108. 

Research Center Module (Russia)

109. 

Robin Trade Limited (Russia)

110. 

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Russia)

111. 

Rubin Sever Design Bureau (Russia)

112. 

Russian Space Systems (Russia)

113. 

Rybinsk Shipyard Engineering (Russia)

114. 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Russia)

115. 

Scientific-Research Institute of Electronics (Russia)

116. 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Russia)

117. 

Scientific Research Institute NII Submikron (Russia)

118. 

Sergey IONOV (Russia)

119. 

Serniya Engineering (Russia)

120. 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Russia)

121. 

Ship Maintenance Center Zvezdochka (Russia)

122. 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Russia)

123. 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Russia)

124. 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Russia)

125. 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Russia)

126. 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Russia)

127. 

UAB Pella-Fjord (Russia)

128. 

United Shipbuilding Corporation JSC «35th Shipyard» (Russia)

129. 

United Shipbuilding Corporation JSC «Astrakhan Shipyard» (Russia)

130. 

United Shipbuilding Corporation JSC «Aysberg Central Design Bureau» (Russia)

131. 

United Shipbuilding Corporation JSC «Baltic Shipbuilding Factory» (Russia)

132. 

United Shipbuilding Corporation JSC «Krasnoye Sormovo Plant OJSC» (Russia)

133. 

United Shipbuilding Corporation JSC SC «Zvyozdochka» (Russia)

134. 

United Shipbuilding Corporation «Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar» (Russia)

135. 

United Shipbuilding Corporation «Scientific Research Design Technological Bureau Onega» (Russia)

136. 

United Shipbuilding Corporation «Sredne-Nevsky Shipyard» (Russia)

137. 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Russia)

138. 

Urals Project Design Bureau Detal (Russia)

139. 

Vega Pilot Plant (Russia)

140. 

Vertikal LLC(Russia)

141. 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Russia)

142. 

VTK Ltd (Russia)

143. 

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Russia)

144. 

ZAO Elmiks-VS (Russia)

145. 

ZAO Sparta (Russia)

146. 

ZAO Svyaz Inzhiniring (Russia)

147. 

46th TSNII Central Scientific Research Institute (Russia)

148. 

Alagir Resistor Factory (Russia)

149. 

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Russia)

150. 

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Russia)

151. 

Almaz JSC (Russia)

152. 

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Russia)

153. 

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Russia)

154. 

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Russia)

155. 

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Russia)

156. 

Electrosignal JSC (Russia)

157. 

Energiya JSC (Russia)

158. 

Engineering Center Moselectronproekt (Russia)

159. 

Etalon Scientific and Production Association (Russia)

160. 

Evgeny Krayushin (Russia)

161. 

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Russia)

162. 

Ineko LLC (Russia)

163. 

Informakustika JSC (Russia)

164. 

Institute of High Energy Physics (Russia)

165. 

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Russia)

166. 

Inteltech PJSC (Russia)

167. 

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Russia)

168. 

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Russia)

169. 

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Russia)

170. 

Lutch Design Office JSC (Russia)

171. 

Meteor Plant JSC (Russia)

172. 

Moscow Communications Research Institute JSC (Russia)

173. 

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Russia)

174. 

NPO Elektromechaniki JSC (Russia)

175. 

Omsk Production Union Irtysh JSC (Russia)

176. 

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Russia)

177. 

Optron, JSC (Russia)

178. 

Pella Shipyard OJSC (Russia)

179. 

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Russia)

180. 

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Russia)

181. 

Radiozavod JSC (Russia)

182. 

Razryad JSC (Russia)

183. 

Research Production Association Mars (Russia)

184. 

Ryazan Radio-Plant (Russia)

185. 

Scientific Production Center Vigstar JSC (Russia)

186. 

Scientific Production Enterprise 'Radiosviaz' (Russia)

187. 

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Russia)

188. 

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Russia)

189. 

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components (Russia)

190. 

Scientific-Production Enterprise «Kant» (Russia)

191. 

Scientific-Production Enterprise «Svyaz» (Russia)

192. 

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Russia)

193. 

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Russia)

194. 

Scientific-Production Enterprise Volna (Russia)

195. 

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Russia)

196. 

Scientific-Research Institute «Argon» (Russia)

197. 

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Russia)

198. 

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Russia)

199. 

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Russia)

200. 

Special Design Bureau Salute JSC (Russia)

201. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Salute» (Russia)

202. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «State Machine Building Design Bureau 'Vympel' By Name I.I.Toropov» (Russia)

203. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «URALELEMENT» (Russia)

204. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Plant Dagdiesel» (Russia)

205. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering» (Russia)

206. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Russia)

207. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Russia)

208. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Russia)

209. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Russia)

210. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Russia)

211. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Russia)

212. 

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company «Research Center for Automated Design» (Russia)

213. 

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Russia)

214. 

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Russia)

215. 

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Russia)

216. 

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant «Molot» (Russia)

217. 

Tactical Missile Company, PJSC «MBDB “ISKRA”» (Russia)

218. 

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Russia)

219. 

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Russia)

220. 

Tactical Missile Corporation, «Central Design Bureau of Automation» (Russia)

221. 

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Russia)

222. 

Tactical Missile Corporation, AO GNPP «Region» (Russia)

223. 

Tactical Missile Corporation, AO TMKB «Soyuz» (Russia)

224. 

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Russia)

225. 

Tactical Missile Corporation, Concern «MPO – Gidropribor» (Russia)

226. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company «KRASNY GIDROPRESS» (Russia)

227. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Russia)

228. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Russia)

229. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Russia)

230. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Russia)

231. 

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Russia)

232. 

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Russia)

233. 

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Russia)

234. 

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau «Detal» (Russia)

235. 

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Russia)

236. 

Tambov Plant (TZ) «October» (Russia)

237. 

United Shipbuilding Corporation «Production Association Northern Machine Building Enterprise» (Russia)

238. 

United Shipbuilding Corporation «5th Shipyard» (Russia)

239. 

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Russia)

240. 

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Russia)

241. 

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Russia)

242. 

Rosatomflot (Russia)

243. 

Lyulki Experimental-Design Bureau (Russia)

244. 

Lyulki Science and Technology Center (Russia)

245. 

AO Aviaagregat (Russia)

246. 

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Russia)

247. 

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Russia)

248. 

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Russia)

249. 

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Russia)

250. 

Federal State Unitary Enterprise «State Scientific-Research Institute for Aviation Systems» (GosNIIAS) (Russia)

251. 

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Russia)

252. 

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Russia)

253. 

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Russia)

254. 

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Russia)

255. 

Joint Stock Company 766 UPTK (Russia)

256. 

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Russia)

257. 

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Russia)

258. 

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Russia)

259. 

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Russia)

260. 

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Russia)

261. 

JSC NII Steel (Russia)

262. 

Joint Stock Company Remdizel (Russia)

263. 

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Russia)

264. 

Joint Stock Company STAR (Russia)

265. 

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Russia)

266. 

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Russia)

267. 

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Russia)

268. 

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Russia)

269. 

Lytkarino Machine-Building Plant (Russia)

270. 

Moscow Aviation Institute (Russia)

271. 

Moscow Institute of Thermal Technology (Russia)

272. 

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Russia)

273. 

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Russia)

274. 

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Russia)

275. 

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Russia)

276. 

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Russia)

277. 

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Russia)

278. 

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Russia)

279. 

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Russia)

280. 

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (Russia)

281. 

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Russia)

282. 

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Russia)

283. 

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Russia)

284. 

Salute Gas Turbine Research and Production Center (Russia)

285. 

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Russia)

286. 

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Russia)

287. 

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (Russia)

288. 

Software Research Institute (Russia)

289. 

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (città di Sebastopoli, annessa illegalmente dalla Russia)

290. 

Tula Arms Plant (Russia)

291. 

Russian Institute of Radio Navigation and Time (Russia)

292. 

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Russia)

293. 

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (Russia)

294. 

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Russia)

295. 

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (Russia)

296. 

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (Russia)

297. 

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Russia)

298. 

UEC-Perm Engines, JSC (Russia)

299. 

Ural Works of Civil Aviation, JSC (Russia)

300. 

Central Design Bureau for Marine Engineering «Rubin», JSC (Russia)

301. 

«Aeropribor-Voskhod», JSC (Russia)

302. 

Aerospace Equipment Corporation, JSC (Russia)

303. 

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Russia)

304. 

Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Russia)

305. 

Afanasyev Technomac, JSC (Russia)

306. 

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Russia)

307. 

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Russia)

308. 

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Russia)

309. 

Joint Stock Company Eleron (Russia)

310. 

AO Rubin (Russia)

311. 

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Russia)

312. 

Branch of PAO II – Aviastar (Russia)

313. 

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Russia)

314. 

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Russia)

315. 

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Russia)

316. 

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Russia)

317. 

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (Russia)

318. 

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Russia)

319. 

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Russia)

320. 

Joint Stok Company Microtechnology (Russia)

321. 

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Russia)

322. 

Joint Stock Company Radiopribor (Russia)

323. 

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Russia)

324. 

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Russia)

325. 

Joint Stock Company Rychag (Russia)

326. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Russia)

327. 

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko (Russia)

328. 

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Russia)

329. 

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Russia)

330. 

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Russia)

331. 

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Russia)

332. 

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Russia)

333. 

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Russia)

334. 

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Russia)

335. 

Public Joint Stock Company Techpribor (Russia)

336. 

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Russia)

337. 

V.V. Tarasov Avia Avtomatika (Russia)

338. 

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Russia)

339. 

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Russia)

340. 

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Russia)

341. 

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Russia)

342. 

Irkutsk Aviation Plant (Russia)

343. 

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Russia)

344. 

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev (Russia)

345. 

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Russia)

346. 

Joint Stock Company "Head Special Design Bureau Prozhektor (Russia)

347. 

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Russia)

348. 

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Russia)

349. 

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Russia)

350. 

Joint Stock Company SPMDB Malachite (Russia)

351. 

Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Russia)

352. 

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Russia)

353. 

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Russia)

354. 

NPP Start (Russia)

355. 

OAO Radiofizika (Russia)

356. 

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (Russia)

357. 

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Russia)

358. 

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Russia)

359. 

Radio Technical Institute named after A. L. Mints (Russia)

360. 

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Russia)

361. 

Shvabe JSC (Russia)

362. 

Special Technological Center LLC (Russia)

363. 

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Russia)

364. 

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Russia)

365. 

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Russia)

366. 

Strategic Control Posts Corporation (Russia)

367. 

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Russia)

368. 

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Russia)

369. 

Voentelecom JSC (Russia)

370. 

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (Russia)

371. 

Ak Bars Holding (Russia)

372. 

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (Russia)

373. 

Systems of Biological Synthesis LLC (Russia)

374. 

Borisfen, JSC (Russia)

375. 

Barnaul cartridge plant, JSC (Russia)

376. 

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Russia)

377. 

Bryansk Automobile Plant, JSC (Russia)

378. 

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Russia)

379. 

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Russia)

380. 

Arsenal Machine-building plant, OJSC (Russia)

381. 

Central Design Bureau of Automatics, JSC (Russia)

382. 

Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Russia)

383. 

Zavod Elecon, JSC (Russia)

384. 

VMP «Avitec», JSC (Russia)

385. 

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Russia)

386. 

Tulatochmash, JSC (Russia)

387. 

PJSC «I.S. Brook» INEUM (Russia)

388. 

SPE «Krasnoznamenets», JSC (Russia)

389. 

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC (Russia)

390. 

SPA «Impuls», JSC (Russia)

391. 

RusBITech (Russia)

392. 

ROTOR 43 (Russia)

393. 

Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Russia)

394. 

RATEP, JSC (Russia)

395. 

PLAZ (Russia)

396. 

OKB «Technika» (Russia)

397. 

Ocean Chips (Russia)

398. 

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Russia)

399. 

Angstrem JSC (Russia)

400. 

NPCAP (Russia)

401. 

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Russia)

402. 

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Russia)

403. 

Novator DB (Russia)

404. 

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC (Russia)

405. 

NII Stali JSC (Russia)

406. 

Nevskoe Design Bureau, JSC (Russia)

407. 

Neva Electronica JSC (Russia)

408. 

ENICS (Russia)

409. 

The JSC Makeyev Design Bureau (Russia)

410. 

KURGANPRIBOR, JSC (Russia)

411. 

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Russia)

412. 

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Russia)

413. 

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Russia)

414. 

Videoglaz Project (Russia)

415. 

Innovative Underwater Technologies, LLC (Russia)

416. 

Ulyanovsk Mechanical Plant (Russia)

417. 

All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Russia)

418. 

PJSC «Scientific and Production Association “Almaz” named after Academician A.A. Raspletin» (Russia)

419. 

Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Russia)

420. 

Concern Oceanpribor, JSC (Russia)

421. 

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Russia)

422. 

JSC Elektronstandart Pribor (Russia)

423. 

JSC «Urals Optical-Mechanical Plant named after Mr E.S Yalamov» (Russia)

424. 

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Russia)

425. 

Special Technology Centre Limited Liability Company (Russia)

426. 

Vest Ost Limited Liability (Russia)

427. 

Trade-Component LLC (Russia)

428. 

Radiant Electronic Components JSC (Russia)

429. 

JSC ICC Milandr (Russia)

430. 

SMT iLogic LLC (Russia)

431. 

Device Consulting (Russia)

432. 

Concern Radio-Electronic Technologies (Russia)

433. 

Technodinamika, JSC (Russia)

434. 

OOO «UNITEK» (Russia)

435. 

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (Russia)

436. 

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Russia)

437. 

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Iran)

438. 

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (Iran)

439. 

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (Iran)

440. 

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Iran)

441. 

Paravar Pars Company (Iran)

442. 

Qods Aviation Industries (Iran)

443. 

Shahed Aviation Industries (Iran)

444. 

Concern Morinformsystem–Agat (Russia)

445. 

AO Papilon (Russia)

446. 

IT-Papillon OOO (Russia)

447. 

OOO Adis (Russia)

448. 

Papilon Systems Limited Liability Company (Russia)

449. 

Advanced Research Foundation (Russia)

450. 

Federal Service for Military-Technical Cooperation (Russia)

451. 

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (Russia)

452. 

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (Russia)

453. 

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Russia)

454. 

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Russia)

455. 

Joint Stock Company Concern Avtomatika (Russia)

456. 

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Russia)

457. 

Joint Stock Company Design Center Soyuz (Russia)

458. 

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Russia)

459. 

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Russia)

460. 

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (Russia)

461. 

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Russia)

462. 

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Russia)

463. 

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (Russia)

464. 

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Russia)

465. 

Joint Stock Company Production Association Sever (Russia)

466. 

Joint Stock Company Research Center ELINS (Russia)

467. 

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Russia)

468. 

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Russia)

469. 

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Russia)

470. 

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Russia)

471. 

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Russia)

472. 

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Russia)

473. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Russia)

474. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Russia)

475. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Russia)

476. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Russia)

477. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Russia)

478. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Russia)

479. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Russia)

480. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Russia)

481. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Russia)

482. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Russia)

483. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Russia)

484. 

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Russia)

485. 

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Russia)

486. 

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Russia)

487. 

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Russia)

488. 

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (Russia)

489. 

Joint Stock Company Tekhnodinamika (Russia)

490. 

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Russia)

491. 

KAMAZ Publicly Traded Company (Russia)

492. 

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (Russia)

493. 

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Russia)

494. 

Limited Liability Company RSBGroup (Russia)

495. 

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Russia)

496. 

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Russia)

497. 

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Russia)

498. 

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Russia)

499. 

Public Joint Stock Company Megafon (Russia)

500. 

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Russia)

501. 

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Russia)

502. 

RT-Inform Limited Liability Company (Russia)

503. 

Skolkovo Foundation (Russia)

504. 

Skolkovo Institute of Science and Technology (Russia)

505. 

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (Russia)

506. 

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Russia)

507. 

VMK Limited Liability Company (Russia)

508. 

TESTKOMPLEKT LLC (Russia)

509. 

Radiopriborsnab LLC (Russia)

510. 

CJSC Radiotekhkomplekt (Russia)

511. 

Asia Pacific Links Ltd. (Hong Kong, Cina)

512. 

Tordan Industry Limited (Hong Kong, Cina)

513. 

Alpha Trading Investments Limited (Hong Kong, Cina)

514. 

JSC NICEVT (Russia)

515. 

A-CONTRAKT (Russia)

516. 

JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Russia)

517. 

Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Russia)

518. 

Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Russia)

519. 

Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Russia)

520. 

LLC Rezonit (Russia)

521. 

ZAO Promelektronika (Russia)

522. 

TD Promelektronika LLC (Russia)

523. 

Tako LLC (Armenia)

524. 

Art Logistics LLC (Russia)

525. 

GFK Logistics LLC (Russia)

526. 

Novastream Limited (Russia)

527. 

SKS Elektron Broker (Russia)

528. 

Trust Logistics (Russia)

529. 

Trust Logistics LLC (Russia)

530. 

Alfa Beta Creative LLC (Uzbekistan)

531. 

GFK Logistics Asia LLC (Uzbekistan)

532. 

I Jet Global DMCC (Siria)

533. 

I Jet Global DMCC (Emirati arabi uniti)

534. 

Success Aviation Services FZC (Emirati arabi uniti)

535. 

LLC CST (Zala Aero Group) (Russia)

536. 

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Iran)

537. 

Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (Russia)

538. 

Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (Russia)

539. 

Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (Russia)

540. 

Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (Russia)

541. 

Informtest Firm Limited Liability Company (Russia)

542. 

Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (Russia)

543. 

Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (Russia)

544. 

Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant named after P.I. Plandin (Russia)

545. 

Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (Russia)

546. 

Joint Stock Company Dux (Russia)

547. 

Joint Stock Company Eastern Shipyard (Russia)

548. 

Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (Russia)

549. 

Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (Russia)

550. 

Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (Russia)

551. 

Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (Russia)

552. 

Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (Russia)

553. 

Joint Stock Company Management Company Radiostandard (Russia)

554. 

Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (Russia)

555. 

Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (Russia)

556. 

Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (Russia)

557. 

Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (Russia)

558. 

Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (Russia)

559. 

Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (Russia)

560. 

Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (Russia)

561. 

Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (Russia)

562. 

Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (Russia)

563. 

Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N.A. Pilyugin (Russia)

564. 

Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (Russia)

565. 

Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (Russia)

566. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M.A. Kartsev (Russia)

567. 

Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (Russia)

568. 

Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (Russia)

569. 

Joint Stock Company Tula Cartridge Works (Russia)

570. 

Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (Russia)

571. 

Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (Russia)

572. 

Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (Russia)

573. 

Joint Stock Company Ural Automotive Plant (Russia)

574. 

Joint Stock Company Vodtranspribor (Russia)

575. 

Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (Russia)

576. 

Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (Russia)

577. 

Machine Building Group Limited Liability Company (Russia)

578. 

Military Industrial Company Limited Liability Company (Russia)

579. 

Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (Russia)

580. 

Promtekhnologiya Limited Liability Company (Russia)

581. 

Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (Russia)

582. 

Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (Russia)

583. 

Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (Russia)

584. 

Public Joint Stock Company Rostvertol (Russia)

585. 

Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (Russia)

586. 

Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (Russia)

587. 

United Machine Building Group Limited Liability Company (Russia)

588. 

Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (Russia)

589. 

VXI-Systems Limited Liability Company (Russia)

590. 

LLC Yadro (Russia)

591. 

Perm Powder Plant (Russia)

592. 

RPA Kazan Machine Building Plant (Russia)

593. 

Proton JSC (Russia)




▼M7

ALLEGATO V

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a)

▼M1

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD




▼M7

ALLEGATO VI

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b

▼M1

ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT

▼M25




ALLEGATO VII

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1

Parte A

Al presente allegato si applicano le note generali, gli acronimi e le abbreviazioni e le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, ad eccezione della parte I, «Note generali, acronimi e abbreviazioni, definizioni», note generali all'allegato I, punto 2.

Al presente allegato si applicano le definizioni dei termini usati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (2020/C 85/01).

Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, i prodotti non sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui agli articoli 2 bis e 2 ter del presente regolamento.

Categoria I – Materiali elettronici

X.A.I.001 Dispositivi elettronici e componenti.

a. 

«Microcircuiti microprocessori», «microcircuiti microcalcolatori» e microcircuiti microcontrollori aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. 

rapidità di esecuzione uguale o superiore a 5 gigaFLOPS e unità logica aritmetica con larghezza di accesso uguale o superiore a 32 bit;

2. 

frequenza di clock superiore a 25 MHz; oppure

3. 

più di un bus di dati o di istruzioni o di una porta di comunicazioni seriali destinata all'interconnessione esterna diretta tra «microcircuiti microprocessori» paralleli con una velocità di trasferimento di 2,5 Mbyte/s;

b. 

memorie a circuiti integrati, come segue:

1. 

memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettricamente (EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memories) con capacità di memoria:

a. 

superiore a 16 Mbit per package per tipi a memoria flash; oppure

b. 

superiore a uno dei seguenti limiti per tutti gli altri tipi di EEPROM:

1. 

superiore a 1 Mbit per package; oppure

2. 

superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 80 ns;

2. 

memorie statiche di accesso casuale (SRAM, Static Random Access Memories) con capacità di memoria:

a. 

superiore a 1 Mbit per package; oppure

b. 

superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 25 ns;

c. 

convertitori analogico-numerici, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. 

risoluzione pari o superiore a 8 bit, ma inferiore a 12 bit, con velocità di uscita superiore a 200 MSPS (mega campioni al secondo);

2. 

risoluzione pari a 12 bit con velocità di uscita superiore a 105 MSPS;

3. 

risoluzione superiore a 12 bit ma pari o inferiore a 14 bit con velocità di uscita superiore a 10 MSPS; oppure

4. 

risoluzione superiore a 14 bit con velocità di uscita superiore a 2,5 MSPS;

d. 

dispositivi logici programmabili dall'utilizzatore aventi un numero massimo di entrate/uscite numeriche compreso tra 200 e 700;

e. 

processori di trasformata rapida di Fourier (FFT) aventi un tempo di esecuzione nominale per una FFT di 1 024 punti complessi inferiore a 1 ms;

f. 

circuiti integrati costruiti su richiesta del cliente, per i quali non è conosciuta la funzione oppure il fabbricante non conosce la condizione di esportabilità dell'apparecchiatura nella quale tali circuiti integrati saranno usati, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. 

oltre 144 terminali di uscita; oppure

2. 

ritardo di propagazione di base tipico inferiore a 0,4 ns;

g. 

«dispositivi elettronici sotto vuoto» a onde progressive, a impulsi o a onda continua, come segue:

1. 

dispositivi a cavità accoppiate o loro derivati;

2. 

dispositivi basati su circuiti a elica, a guida d'onda piegata o a serpentina o loro derivati, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a. 

«banda passante istantanea» uguale o superiore a mezza ottava e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,2; oppure

b. 

«banda passante istantanea» inferiore a mezza ottava; e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,4;

h. 

guide d'onda flessibili progettate per essere usate a frequenze superiori a 40 GHz;

i. 

dispositivi utilizzanti le onde acustiche di superficie e le onde acustiche rasenti (poco profonde), aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. 

frequenza portante superiore a 1 GHz; oppure

2. 

frequenza portante uguale o inferiore a 1 GHz; e

a. 

'reiezione del lobo laterale di frequenza' superiore a 55 dB;

b. 

prodotto del ritardo massimo per la banda passante (tempo in μs e banda passante espressa in MHz) superiore a 100; oppure

c. 

ritardo di dispersione superiore a 10 μs;

Nota tecnica : Ai fini di X.A.I.001.i, per «reiezione del lobo laterale di frequenza» si intende il valore massimo di reiezione specificato nella scheda tecnica.

j. 

«celle» come segue:

1. 

«celle primarie» aventi una «densità di energia» uguale o inferiore a 550 Wh/kg a una temperatura di 293 K (20 °C);

2. 

«celle secondarie» aventi una «densità di energia» uguale o inferiore a 350 Wh/kg a una temperatura di 293 K (20 °C);

Nota : X.A.I.001.j non sottopone ad autorizzazione le batterie, incluse le batterie a cella singola.

Note tecniche:

1.   Ai fini di X.A.I.001.j., la densità di energia (Wh/kg) è calcolata moltiplicando la tensione nominale per la capacità nominale espressa in ampere/ora (Ah) e dividendo il prodotto ottenuto per la massa espressa in chilogrammi. Se la capacità nominale non è definita, la densità di energia è calcolata moltiplicando il quadrato della tensione nominale per la durata della scarica, espressa in ore, e dividendo il prodotto ottenuto per il carico di scarica espresso in ohm e la massa espressa in chilogrammi.

2.   Ai fini di X.A.I.001.j., per 'cella' si intende un dispositivo elettrochimico che è dotato di elettrodi positivi e negativi e di un elettrolito e costituisce una sorgente di energia elettrica. È l'elemento costitutivo principale di una batteria.

3.   Ai fini di X.A.I.001.j.1., per 'cella primaria' si intende una 'cella' che non è progettata per essere caricata da un'altra sorgente.

4.   Ai fini di X.A.I.001.j.2., per 'cella secondaria' si intende una 'cella' progettata per essere caricata da una sorgente elettrica esterna.

k. 

elettromagneti e solenoidi «superconduttori», appositamente progettati per un tempo di carica o di scarica completo inferiore a un minuto, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

Nota : X.A.I.001.k non sottopone ad autorizzazione gli elettromagneti o i solenoidi «superconduttori» progettati per le apparecchiature medicali ad immagine a risonanza magnetica (MRI).

1. 

energia massima fornita durante la scarica divisa per la durata della scarica superiore a 500 kJ al minuto;

2. 

diametro interno degli avvolgimenti percorsi da corrente superiore a 250 mm; e

3. 

previsti per una induzione magnetica superiore a 8 T o per una «densità di corrente globale» nell'avvolgimento superiore a 300 A/mm2;

l. 

circuiti o sistemi per immagazzinare l'energia elettromagnetica, contenenti componenti fabbricati a partire da materiali «superconduttori» appositamente progettati per funzionare a temperature inferiori alla «temperatura critica» di almeno uno dei costituenti «superconduttori», aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. 

frequenze di risonanza di funzionamento superiori a 1 MHz;

2. 

densità di energia immagazzinata uguale o superiore a 1 MJ/m3; e

3. 

tempo di scarica inferiore a 1 ms;

m. 

tiratroni a idrogeno/isotopo di idrogeno costruiti in metalloceramica e aventi corrente nominale di picco uguale o superiore a 500 A;

n. 

filtri di frequenza in ceramica;

o. 

celle solari, assiemi di coperture vetrose interconnesse (CIC), pannelli e array solari «qualificati per impiego spaziale» e non sottoposti ad autorizzazione in 3A001.e.4 ( 32 );

p. 

trimmer cermet.

X.A.I.002 «Assiemi elettronici», moduli o apparecchiature di uso generale.

a. 

Apparecchiature elettroniche di collaudo, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

b. 

registratori numerici di dati per strumentazione a nastro magnetico aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. 

velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 60 Mbit/s e che utilizza tecniche di scansione elicoidale;

2. 

velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 120 Mbit/s e che utilizza tecniche con testina fissa; oppure

3. 

«qualificati per impiego spaziale»;

c. 

apparecchiature con velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 60 Mbit/s, progettate per convertire i videoregistratori numerici a nastro magnetico in registratori numerici di dati per strumentazione;

d. 

oscilloscopi analogici non modulari aventi banda passante uguale o superiore a 1 GHz;

e. 

sistemi di oscilloscopi analogici modulari aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. 

larghezza di banda del complesso uguale o superiore a 1 GHz; oppure

2. 

moduli inseribili aventi larghezza di banda individuale uguale o superiore a 4 GHz;

f. 

oscilloscopi di campionamento analogici per l'analisi di fenomeni ricorrenti con larghezza di banda effettiva superiore a 4 GHz;

g. 

oscilloscopi numerici e registratori di transitori, che impiegano tecniche di conversione analogico-numeriche, in grado di immagazzinare transitori tramite campionamento sequenziale di ingressi a colpo singolo a intervalli successivi inferiori a 1 ns (più di 1 giga campioni al secondo, GSPS), con risoluzione di conversione uguale o superiore a 8 bit e capacità di immagazzinamento uguale o superiore a 256 campioni.

Nota:   X.A.I.002 sottopone ad autorizzazione i seguenti componenti appositamente progettati per oscilloscopi analogici:

1. 

unità inseribili;

2. 

amplificatori esterni;

3. 

preamplificatori;

4. 

dispositivi di campionamento;

5. 

tubi a raggi catodici.

X.A.I.003 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:

a. 

variatori di frequenza e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

b. 

spettrometri di massa, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

c. 

macchine a raggi X con scarica a lampo o componenti di sistemi a energia pulsata progettati a partire da tali macchine, tra cui generatori Marx, reti formatrici di impulsi di potenza elevata, condensatori e trigger ad alta tensione;

d. 

amplificatori di impulso, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

e. 

apparecchiature elettroniche per la generazione di ritardi o la misurazione dell'intervallo di tempo, come segue:

1. 

generatori di ritardo numerici con una risoluzione pari o inferiore a 50 ns per intervalli di tempo pari o superiori a 1 μs; oppure

2. 

contatori di intervallo di tempo multicanale (con almeno 3 canali) o modulari e apparecchiature cronometriche con una risoluzione pari o inferiore a 50 ns per intervalli di tempo pari o superiori a 1 μs;

f. 

strumenti analitici cromatografici e spettrometrici.

X.B.I.001 Apparecchiature per la fabbricazione di componenti o materiali elettronici, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.

a. 

Apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti appositamente progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 33 ) o X.A.I.001;

b. 

apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e «assiemi elettronici», come segue, e sistemi che incorporano o hanno le caratteristiche di tali apparecchiature:

Nota : X.B.I.001.b sottopone ad autorizzazione anche le apparecchiature utilizzate o modificate per essere utilizzate nella fabbricazione di altri dispositivi, quali i dispositivi per le immagini, i dispositivi elettro-ottici e i dispositivi utilizzanti le onde acustiche.

1. 

apparecchiature per il trattamento di materiali per la fabbricazione di dispositivi e componenti specificati nella voce X.B.I.001.b, come segue:

Nota : X.B.I.001 non sottopone ad autorizzazione tubi di quarzo per forni, tubi diffusori per forni, pale, supporti (eccetto i supporti a gabbia appositamente progettati), gorgogliatori, cassette o crogioli appositamente progettati per le apparecchiature di trattamento sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001.b.1.

a. 

apparecchiature per la produzione di silicio policristallino e materiali sottoposti ad autorizzazione in 3C001 (33) ;

b. 

apparecchiature appositamente progettate per la purificazione o il trattamento di materiali semiconduttori III/V e II/VI sottoposti ad autorizzazione in 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 o 3C005 (33) , eccetto gli estrattori di cristalli, per i quali cfr. X.B.I.001.b.1.c qui di seguito;

c. 

estrattori di cristalli e forni per la crescita dei cristalli, come segue:

Nota : X.B.I.001.b.1.c non sottopone ad autorizzazione i forni di diffusione e ossidazione.

1. 

apparecchiature per la ricottura o la ricristallizzazione diverse da forni a temperatura costante che utilizzano tassi elevati di trasferimento energetico in grado di trattare fette a una velocità superiore a 0,005 m2 al minuto;

2. 

estrattori di cristalli con 'controllo a programma registrato' aventi una delle caratteristiche seguenti:

a. 

ricaricabili senza sostituire il contenitore del crogiolo;

b. 

in grado di funzionare a una pressione superiore a 2,5 x 105 Pa; oppure

c. 

in grado di estrarre cristalli di diametro superiore a 100 mm;

d. 

apparecchiature per la crescita epitassiale con 'controllo a programma registrato' aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. 

in grado di realizzare uno strato di silicio con uniformità di spessore entro ± 2,5 % lungo una distanza di 200 mm o più;

2. 

in grado di realizzare uno strato di qualsiasi materiale diverso dal silicio con uniformità di spessore delle fette uguale a o migliore di ± 3,5 %; oppure

3. 

rotazione di singole fette durante la lavorazione;

e. 

apparecchiature per la crescita epitassiale a fascio molecolare;

f. 

apparecchiature di 'polverizzazione catodica' potenziate magneticamente con camere di caricamento integrate appositamente progettate in grado di trasferire le fette in un ambiente sottovuoto isolato;

g. 

apparecchiature appositamente progettate per l'impiantazione ionica, la diffusione con potenziamento ionico o foto-potenziata, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. 

capacità di patterning;

2. 

energia del fascio (tensione di accelerazione) superiore a 200 keV;

3. 

ottimizzate per funzionare con un'energia del fascio (tensione di accelerazione) inferiore a 10 keV; oppure

4. 

in grado di impiantare ad alta energia ossigeno in un «substrato» riscaldato;

h. 

apparecchiature di rimozione selettiva (incisione) con metodi a secco anisotropi (ad esempio plasma) con «controllo a programma registrato», come segue:

1. 

«a lotti», aventi una delle caratteristiche seguenti:

a. 

determinazione del punto finale, eccezion fatta per i tipi a spettroscopia a emissione ottica; oppure

b. 

pressione operativa (incisione) del reattore uguale o inferiore a 26,66 Pa;

2. 

'a fetta singola', aventi una delle caratteristiche seguenti:

a. 

determinazione del punto finale, eccezion fatta per i tipi a spettroscopia a emissione ottica;

b. 

pressione operativa (incisione) del reattore uguale o inferiore a 26,66 Pa; oppure

c. 

manipolazione delle fette da cassetta a cassetta e a camere di caricamento;

Note:

1.   Per macchine «a lotti» si intendono le macchine non appositamente progettate per il trattamento di fette singole. Tali macchine possono trattare due o più fette contemporaneamente con parametri di processo comuni, ad esempio potenza RF, temperatura, specie di gas di incisione, portate.

2.   Per macchine «a fetta singola» si intendono le macchine appositamente progettate per il trattamento di fette singole. Tali macchine possono utilizzare tecniche di manipolazione automatica delle fette per caricare una sola fetta nell'apparecchiatura di trattamento. La definizione comprende le apparecchiature che possono caricare e trattare diverse fette ma in cui i parametri di incisione, ad esempio la potenza RF o il punto finale, possono essere determinati in modo indipendente per ogni singola fetta.

i. 

apparecchiature per la deposizione chimica in fase di vapore (CVD), ad esempio deposizione chimica in fase di vapore intensificata da plasma (PECVD) o deposizione chimica in fase di vapore fotopotenziata, per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori, aventi una delle caratteristiche seguenti, per la deposizione di ossidi, nitruri, metalli o polisilicio:

1. 

apparecchiature per la deposizione chimica in fase di vapore funzionanti al di sotto di 105 Pa; oppure

2. 

apparecchiature PECVD funzionanti al di sotto di 60 Pa o con manipolazione automatica delle fette da cassetta a cassetta e a camera di caricamento;

Nota : X.B.I.001.b.1.i non sottopone ad autorizzazione i sistemi per la deposizione chimica in fase di vapore a bassa pressione (LPCVD) o le apparecchiature di «polverizzazione catodica» tramite un reagente.

j. 

sistemi a fasci di elettroni appositamente progettati o modificati per la fabbricazione di maschere o il trattamento di dispositivi semiconduttori aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. 

deflessione elettrostatica del fascio;

2. 

profilo del fascio non gaussiano, sagomato;

3. 

velocità di conversione numerico-analogico superiore a 3 MHz;

4. 

accuratezza della conversione numerico-analogico superiore a 12 bit; oppure

5. 

precisione del controllo di retroazione della posizione bersaglio-fascio pari o superiore a 1 μm;

Nota : X.B.I.001.b.1.j non sottopone ad autorizzazione i sistemi di deposizione per fascio di elettroni né i microscopi a scansione elettronica di uso generale.

k. 

apparecchiature di finitura della superficie per il trattamento di fette di semiconduttori come segue:

1. 

apparecchiature appositamente progettate per il trattamento del retro di fette più sottili di 100 μm e la successiva separazione; oppure

2. 

apparecchiature appositamente progettate per ottenere una rugosità superficiale della superficie attiva di una fetta trattata di un valore 2 sigma pari o inferiore a 2 μm, lettura totale del misuratore (TIR);

Nota : X.B.I.001.b.1.k non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per la lappatura e la lucidatura ai fini della finitura della superficie delle fette.

l. 

apparecchiature di interconnessione che comprendono camere a vuoto singole o multiple comuni appositamente progettate per consentire l'integrazione di qualsiasi apparecchiatura sottoposta ad autorizzazione in X.B.I.001 in un sistema completo;

m. 

apparecchiature con 'controllo a programma registrato' che utilizzano «laser» per la riparazione o la rifilatura di «circuiti integrati monolitici» aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. 

accuratezza di posizionamento inferiore a ± 1 μm; oppure

2. 

dimensione dei punti (larghezza del solco di taglio) inferiore a 3 μm;

Nota tecnica : Ai fini di X.B.I.001.b.1, per 'polverizzazione catodica' si intende un processo di rivestimento per ricopertura in cui gli ioni positivi sono accelerati da un campo elettrico verso la superficie di un bersaglio (materiale di rivestimento). L'energia cinetica ottenuta dall'impatto degli ioni è sufficiente perché gli atomi della superficie del bersaglio siano liberati per depositarsi sul substrato. ( Nota : la polverizzazione catodica tramite un triodo, un magnetron o radiofrequenza per aumentare l'aderenza del rivestimento e la velocità di deposizione sono modifiche ordinarie del processo).

2. 

maschere, substrati di maschere, apparecchiature per la produzione di maschere e apparecchiature per il trasferimento di immagini per la produzione di dispositivi e componenti specificati nella voce X.B.I.001, come segue:

Nota : Il termine maschere si riferisce alle maschere utilizzate nella litografia a fascio di elettroni, nella litografia a raggi X e nella litografia ultravioletta, nonché nella tradizionale fotolitografia ultravioletta e a luce visibile.

a. 

maschere finite, reticoli e loro modelli, tranne:

1. 

maschere finite o reticoli per la produzione di circuiti integrati non sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 34 ); oppure

2. 

maschere o reticoli aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a. 

sono realizzate sulla base di geometrie pari o superiori a 2,5 μm; e

b. 

la realizzazione non comprende caratteristiche particolari che ne modifichino la destinazione prevista mediante apparecchiature di produzione o «software»;

b. 

substrati di maschere, come segue:

1. 

«substrati» (ad esempio vetro, quarzo, zaffiro) rivestiti in materiale duro (ad esempio cromo, silicio, molibdeno) per la preparazione di maschere di dimensioni superiori a 125 mm x 125 mm; oppure

2. 

substrati appositamente progettati per maschere a raggi X;

c. 

apparecchiature, diverse dai calcolatori di impiego generale, appositamente progettate per la progettazione assistita da calcolatore (CAD) per dispositivi semiconduttori o circuiti integrati;

d. 

apparecchiature o macchine per la fabbricazione di maschere o reticoli, come segue:

1. 

apparecchi foto-ottici a ripetizione in sequenza in grado di produrre matrici superiori a 100 mm x 100 mm o in grado di produrre un'esposizione singola maggiore di 6 mm x 6 mm nel piano (focale) dell'immagine, o in grado di produrre larghezze di linea inferiori a 2,5 μm nel fotoresist applicato sul «substrato»;

2. 

apparecchiature per la fabbricazione di maschere o di reticoli utilizzanti litografia a fascio ionico o «laser», in grado di produrre larghezze di linea inferiori a 2,5 μm; oppure

3. 

apparecchiature o supporti per modificare maschere o reticoli o aggiungere pellicole per eliminare i difetti;

Nota : X.B.I.001.b.2.d.1 e b.2.d.2 non sottopongono ad autorizzazione le apparecchiature per la fabbricazione di maschere utilizzanti metodi foto-ottici disponibili in commercio prima del 1o gennaio 1980 o aventi prestazioni non migliori di tali apparecchiature.

e. 

apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per l'ispezione di maschere, reticoli o pellicole aventi:

1. 

una risoluzione pari o superiore a 0,25 μm; e

2. 

una precisione pari o superiore a 0,75 μm su una distanza tra una o due coordinate uguale o superiore a 63,5 mm;

Nota : X.B.I.001.b.2.e non sottopone ad autorizzazione i microscopi a scansione per uso generale, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per l'ispezione automatica del tracciato.

f. 

apparecchiature di allineamento e di esposizione per la produzione di fette che utilizzano metodi foto-ottici o a raggi X, ad esempio apparecchiature di litografia, comprese le apparecchiature per il trasferimento di immagini per proiezione e le apparecchiature a ripetizione in sequenza (sequenza continua sulla fetta) o di scansione in sequenza (scanner), in grado di eseguire una delle seguenti funzioni:

Nota : X.B.I.001.b.2.f non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di allineamento ed esposizione per contatto e prossimità foto-ottici delle maschere o le apparecchiature per il trasferimento di immagini per contatto.

1. 

produzione di una dimensione del tracciato inferiore a 2,5 μm;

2. 

precisione di allineamento superiore a ± 0,25 μm (3 sigma);

3. 

sovrapposizione da macchina a macchina non migliore di ± 0,3 μm; oppure

4. 

lunghezza d'onda della sorgente luminosa inferiore a 400 nm;

g. 

apparecchiature utilizzanti un fascio elettronico, ionico o a raggi X per il trasferimento di immagini per proiezione in grado di produrre tracciati inferiori a 2,5 μm;

Nota : Per i dispositivi a fascio focalizzato deflesso (sistemi di scrittura diretta), cfr. X.B.I.001.b.1.j.

h. 

apparecchiature che utilizzano «laser» per la scrittura diretta su fette in grado di produrre tracciati inferiori a 2,5 μm;

3. 

apparecchiature per l'assemblaggio di circuiti integrati, come segue:

a. 

die bonder con «controllo a programma registrato» aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. 

appositamente progettati per «circuiti integrati ibridi»;

2. 

corsa di posizionamento dello stadio X-Y superiore a 37,5 x 37,5 mm; e

3. 

precisione di posizionamento sul piano x-y superiore a ± 10 μm;

b. 

apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per realizzare punti di saldatura multipli in un'unica operazione (ad esempio, saldatori per connettori radiali, saldatori con chip-carrier, saldatori a nastro);

c. 

sigillatrici a testa calda semiautomatiche o automatiche, in cui la testa è riscaldata localmente ad una temperatura superiore rispetto al corpo del pacchetto, appositamente progettate per pacchetti di microcircuiti ceramici sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 35 ) e con un flusso uguale o superiore a un pacchetto al minuto;

Nota : X.B.I.001.b.3 non sottopone ad autorizzazione i saldatori a punti a resistenza di uso generale.

4. 

filtri per camere bianche in grado di fornire una qualità dell'aria di 10 o meno particelle di diametro pari o inferiore a 0,3 μm per 0,02832 m3 e relativi materiali filtranti.

Nota tecnica : Ai fini di X.B.I.001, per «controllo a programma registrato» si intende un controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.

X.B.I.002 Apparecchiature per l'ispezione o il collaudo di componenti e materiali elettronici e loro componenti e accessori appositamente progettati.

a. 

Apparecchiature appositamente progettate per l'ispezione o il collaudo di tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti appositamente progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 36 ) o X.A.I.001;

b. 

apparecchiature appositamente progettate per l'ispezione o il collaudo di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e «assiemi elettronici», come segue, e sistemi comprendenti o aventi le caratteristiche di tali apparecchiature:

Nota : X.B.I.002.b sottopone ad autorizzazione anche le apparecchiature utilizzate o modificate per essere utilizzate nell'ispezione o nel collaudo di altri dispositivi, quali i dispositivi per le immagini, i dispositivi elettro-ottici e i dispositivi utilizzanti le onde acustiche.

1. 

apparecchiature di ispezione con «controllo a programma registrato» per la rilevazione automatica di difetti, errori o contaminanti pari o inferiori a 0,6 μm in o su fette trattate e substrati, diversi dai circuiti stampati o chip, che utilizzano tecniche di acquisizione di immagini ottiche per il confronto del tracciato;

Nota : X.B.I.002.b.1 non sottopone ad autorizzazione i microscopi elettronici a scansione di uso generale, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per l'ispezione automatica della traccia.

2. 

apparecchiature di misura e analisi con «controllo a programma registrato» appositamente progettate, come segue:

a. 

appositamente progettate per la misurazione del contenuto di ossigeno o di carbonio nei materiali semiconduttori;

b. 

apparecchiature di misura della larghezza di linea con una risoluzione pari o superiore a 1 μm;

c. 

strumenti di misura della planarità appositamente progettati in grado di misurare deviazioni dalla planarità pari o inferiori a 10 μm con una risoluzione pari o superiore a 1 μm;

3. 

apparecchiature con «controllo a programma registrato» per il controllo di fette aventi una delle caratteristiche seguenti:

a. 

accuratezza di posizionamento superiore a 3,5 μm;

b. 

in grado di collaudare dispositivi aventi oltre 68 terminali di uscita; oppure

c. 

in grado di eseguire il collaudo a una frequenza superiore a 1 GHz;

4. 

apparecchiature di collaudo come segue:

a. 

apparecchiature con «controllo a programma registrato» appositamente progettate per collaudare dispositivi semiconduttori discreti e piastrine non incapsulate, in grado di eseguire il collaudo a frequenze superiori a 18 GHz;

Nota tecnica : I dispositivi semiconduttori discreti comprendono le fotocellule e le celle solari.

b. 

apparecchiature con «controllo a programma registrato» appositamente progettate per collaudare circuiti integrati e loro «assiemi elettronici», in grado di eseguire collaudi funzionali:

1. 

ad una «cadenza di segnale» superiore a 20 MHz; oppure

2. 

ad una «cadenza di segnale» superiore a 10 MHz ma non superiore a 20 MHz e in grado di collaudare package di più di 68 terminali in uscita.

Note : X.B.I.002.b.4.b non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di collaudo appositamente progettate per collaudare:

1. 

memorie;

2. 

assiemi o categorie di «assiemi elettronici» per applicazioni domestiche e per lo svago; e

3. 

componenti elettronici, «assiemi elettronici» e circuiti integrati non sottoposti ad autorizzazione in 3A001 ( 37 )o X.A.I.001, a condizione che tali apparecchiature di collaudo non incorporino strutture di calcolo con «programmabilità accessibile all'utente».

Nota tecnica : Ai fini di X.B.I.002.b.4.b, per «cadenza di segnale» si intende la frequenza massima di funzionamento numerico di un apparecchio di collaudo. Equivale quindi alla velocità massima di trasmissione dati di un apparecchio di collaudo in modalità non-moltiplicata. È indicata anche come velocità di collaudo, frequenza numerica massima o velocità numerica massima.

c. 

apparecchiature appositamente progettate per determinare le prestazioni di matrici sul piano focale a lunghezze d'onda superiori a 1 200  nm utilizzando misurazioni con «controllo a programma registrato» o valutazione assistita da calcolatore e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. 

utilizzano diametri del fascio di luce di scansione inferiori a 0,12 mm;

2. 

sono progettate per misurare i parametri di prestazione fotosensibili e per valutare la risposta di frequenza, la funzione di trasferimento della modulazione, l'uniformità del fattore di risposta o il rumore; oppure

3. 

sono progettate per valutare matrici in grado di creare immagini con più di 32 x 32 elementi lineari;

5. 

sistemi di collaudo a fascio elettronico progettati per funzionare a valori pari o inferiori a 3 keV, o sistemi a fascio «laser» per il controllo senza contatto di dispositivi semiconduttori sotto tensione, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a. 

capacità stroboscopica con spegnimento del fascio o scansione stroboscopica del rivelatore;

b. 

uno spettrometro elettronico per la misura della tensione con risoluzione inferiore a 0,5 V; oppure

c. 

montaggi per collaudi elettrici per l'analisi delle prestazioni dei circuiti integrati;

Nota : X.B.I.002.b.5 non sottopone ad autorizzazione i microscopi elettronici a scansione, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per il controllo senza contatto di un dispositivo semiconduttore sotto tensione.

6. 

sistemi a fascio ionico focalizzato multifunzionali con «controllo a programma registrato» appositamente progettati per la fabbricazione, la riparazione, l'analisi dello schema fisico e il collaudo di maschere o dispositivi semiconduttori, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a. 

precisione del controllo di retroazione della posizione bersaglio-fascio pari o superiore a 1 μm; oppure

b. 

accuratezza della conversione numerico-analogico superiore a 12 bit;

7. 

sistemi di misura delle particelle che utilizzano «laser» progettati per misurare la dimensione e la concentrazione di particelle nell'aria aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a. 

in grado di misurare particelle di dimensioni pari o inferiori a 0,2 μm con un flusso pari o superiore a 0,02832 m3 al minuto; e

b. 

in grado di caratterizzare aria pulita della classe 10 o migliore.

Nota tecnica : Ai fini di X.B.I.002, per 'controllo a programma registrato' si intende un controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.

X.B.I.003 Apparecchiature per la fabbricazione di circuiti stampati e loro componenti ed accessori appositamente progettati, come segue:

a. 

apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;

b. 

apparecchiature per rivestimento con maschera di saldatura;

c. 

apparecchiature fotoplotter;

d. 

apparecchiature di deposizione per placcatura o galvanoplastica;

e. 

camere a vuoto e presse a vuoto;

f. 

laminatoi a rullo;

g. 

apparecchiature di allineamento; oppure

h. 

apparecchiature di incisione.

X.B.I.004 Apparecchiature di ispezione ottica automatizzata per il collaudo di circuiti stampati, basate su sensori ottici o elettrici e in grado di rilevare almeno uno dei seguenti difetti di qualità:

a. 

spaziatura, superficie, volume o altezza;

b. 

billboarding;

c. 

componenti (presenza, assenza, capovolgimento, scostamento, polarità o disallineamento);

d. 

saldatura (ponti, giunti di saldatura insufficienti);

e. 

collegamenti (pasta insufficiente, sollevamento);

f. 

tombstoning; oppure

g. 

circuito elettrico (cortocircuiti, circuiti aperti, resistenza, capacitanza, alimentazione, prestazioni della rete).

X.C.I.001 Resine fotosensibili (resist) positive progettate per litografia di semiconduttori appositamente adattate (ottimizzate) per l'impiego con lunghezze d'onda comprese tra 370 e 193 nm.

X.C.I.002 Sostanze chimiche e materiali del tipo utilizzato nella produzione di circuiti stampati, come segue:

a. 

substrati compositi per circuiti stampati in fibra di vetro o cotone (ad esempio FR-4, FR-2, FR-6, CEM-1, G-10, ecc.);

b. 

substrati multistrato per circuiti stampati contenenti almeno uno strato di uno qualsiasi dei seguenti materiali:

1. 

alluminio;

2. 

politetrafluoroetilene (PTFE); oppure

3. 

materiali ceramici (ad esempio allumina, ossido di titanio, ecc.);

c. 

sostanze chimiche per fluido d'incisione:

1. 

cloruro ferrico (CAS 7705-08-0);

2. 

cloruro di rame (CAS 7447-39-4);

3. 

ammonio persolfato (CAS 7727-54-0);

4. 

persolfato di sodio (CAS 7775-27-1); oppure

5. 

preparazioni chimiche appositamente progettate per l'incisione e contenenti almeno una delle sostanze chimiche incluse in X.C.I.002.c.1 fino a X.C.I.002.c.4;

Nota : X.C.I.002.c non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alla voce X.C.I.002.c. nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10 % in peso della miscela.

d. 

fogli di rame di purezza non inferiore a 95 % e spessore inferiore a 100 m;

e. 

sostanze polimeriche e loro pellicole di spessore inferiore a 0,5 mm, come segue:

1. 

poliimmidi aromatiche,

2. 

paryleni;

3. 

benzociclobuteni (BCB); oppure

4. 

polibenzossazoli.

X.D.I.001 «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 e X.B.I.002; oppure «Software» appositamente progettato per l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 3B001.g e 3B001.h ( 38 ).

X.D.I.002 «Software» appositamente progettato per il collaudo, lo «sviluppo» o la «produzione» di circuiti stampati (PCB).

X.E.I.001 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 o X.B.I.002, oppure materiali sottoposti ad autorizzazione in X.C.I.001.

X.E.I.002 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di circuiti stampati.

Categoria II - Calcolatori

Nota : La categoria II non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

X.A.II.001 Calcolatori, «assiemi elettronici» e apparecchiature collegate, non sottoposti ad autorizzazione in 4A001 o 4A003 ( 39 ) e loro componenti appositamente progettati.

Nota : La condizione di esportabilità dei «calcolatori numerici» e delle apparecchiature collegate descritti in X.A.II.001 è determinata dalle condizioni di esportabilità di altre apparecchiature o sistemi, a condizione che:

a. 

i «calcolatori numerici» o le apparecchiature collegate siano essenziali al funzionamento delle altre apparecchiature o degli altri sistemi;

b. 

i «calcolatori numerici» o le apparecchiature collegate non siano un «elemento principale» delle altre apparecchiature o degli altri sistemi; e

N.B.1 :  La condizione di esportabilità di apparecchiature per il «trattamento del segnale» o il «miglioramento dell'immagine» appositamente progettate per altre apparecchiature ed aventi funzioni limitate a quelle necessarie al funzionamento di queste ultime apparecchiature è determinata dalla condizione di esportabilità di queste ultime apparecchiature anche se le apparecchiature eccedono il criterio di «elemento principale».

N.B.2 :  La condizione di esportabilità di «calcolatori numerici» o apparecchiature collegate per le apparecchiature di telecomunicazione è regolata dalla categoria 5, parte 1 (Telecomunicazioni) (39) .

c. 

la «tecnologia» relativa ai «calcolatori numerici» e alle apparecchiature collegate sia determinata dal 4E (39) .

a. 

Calcolatori elettronici e apparecchiature collegate e loro «assiemi elettronici» e componenti appositamente progettati, previsti per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 343 K (70°C);

b. 

«calcolatori numerici», comprendenti le apparecchiature per il «trattamento del segnale» o il «miglioramento dell'immagine» aventi una «prestazione di picco adattata» («APP») pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT);

c. 

«assiemi elettronici», che sono appositamente progettati o modificati per aumentare le prestazioni mediante l'aggregazione di processori, come segue:

1. 

progettati per essere capaci di aggregazione in configurazioni di 16 o più processori;

2. 

non utilizzato;

Nota 1: X.A.II.001.c si applica soltanto ad «assiemi elettronici» e interconnessioni programmabili con una «APP» che non supera i limiti previsti in X.A.II.001.b., quando spediti come «assiemi elettronici» non integrati. Non si applica ad «assiemi elettronici» intrinsecamente limitati dalla natura del loro progetto per l'uso come apparecchiature collegate sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001.k.

Nota 2: X.A.II.001.c non sottopone ad autorizzazione alcun «assieme elettronico» appositamente progettato per un prodotto o una famiglia di prodotti la cui configurazione massima non supera i limiti specificati in X.A.II.001.b.

d. 

non utilizzato;

e. 

non utilizzato;

f. 

apparecchiature per il «trattamento del segnale» o il «miglioramento dell'immagine» aventi una «prestazione di picco adattata» («APP») pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT);

g. 

non utilizzato;

h. 

non utilizzato;

i. 

apparecchiature contenenti «apparecchiature terminali d'interfaccia» che superano i limiti previsti in X.A.III.101;

Nota tecnica : Ai fini di X.A.II.001.i, per 'apparecchiature terminali di interfaccia' si intendono apparecchiature nelle quali le informazioni entrano in un sistema di telecomunicazioni o ne escono, cioè telefono, dispositivo di dati, calcolatore ecc.

j. 

apparecchiature appositamente progettate per fornire interconnessioni esterne di «calcolatori numerici» o apparecchiature associate che consentono comunicazioni con una velocità trasmissione dati superiore a 80 Mbyte/s;

Nota : X.A.II.001.j non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di interconnessione interne (come pannelli posteriori, bus), le apparecchiature di interconnessione passiva, le «unità di controllo di accesso alla rete» o i «controllori di canale di comunicazione».

Nota tecnica : Ai fini di X.A.II.001.j, per «controllore di canale di comunicazioni» si intende un'interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. È un assieme che può essere integrato in un'apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni;

k. 

calcolatori ibridi e loro «assiemi elettronici» e componenti appositamente progettati, contenenti convertitori analogico-numerici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. 

32 canali o più; e

2. 

risoluzione uguale a 14 bit (più bit di segno) o superiore con un tasso di conversione di 200 000  Hz o più.

X.D.II.001 «Programma» di prova e «software» di validazione, «software» che consente la generazione automatica di «codici sorgente» e «software» del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di «trattamento in tempo reale» di dati.

a. 

«Programma» di prova e «software» di validazione che utilizzano tecniche matematiche e analitiche e progettati o modificati per «programmi» con più di 500 000 istruzioni di «codice sorgente»;

b. 

«software» che consente la generazione automatica di «codici sorgente» da dati acquisiti on line da sensori esterni descritti nel regolamento (UE) 2021/821; oppure

c. 

«software» del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di «trattamento in tempo reale» di dati che garantiscono un «tempo di attesa globale di interruzione» inferiore a 20 μs.

Nota tecnica : Ai fini di X.D.II.001, per 'tempo di attesa globale di interruzione' si intende il tempo necessario ad un sistema informatico per riconoscere una interruzione dovuta ad un fenomeno, provvedere all'interruzione ed effettuare una commutazione contestuale verso altra attività alternativa, residente in memoria, in attesa dell'interruzione.

X.D.II.002 «Software» diverso da quello sottoposto ad autorizzazione in 4D001 ( 40 ) appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 4A101 (40) .

X.E.II.001 «Tecnologia»: per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001 o di «software» sottoposto ad autorizzazione in X.D.II.001 o X.D.II.002.

X.E.II.002 «Tecnologia» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature progettate per il «trattamento di flussi multipli di dati».

Nota tecnica : Ai fini di X.E.II.002, per «trattamento di flussi multipli di dati» si intende una tecnica di microprogrammi o di architettura dell'apparecchiatura per il trattamento simultaneo di due o più sequenze di dati sotto il controllo di una o più sequenze di istruzioni con mezzi quali:

1. 

le architetture di dati multipli a istruzione singola (SIMD) quali i processori matriciali o vettoriali;

2. 

le architetture di dati multipli a istruzione singola e istruzioni multiple (MSIMD);

3. 

le architetture di dati multipli a istruzioni multiple (MIMD), comprese quelle strettamente accoppiate, completamente accoppiate o debolmente accoppiate; oppure

4. 

le reti strutturate di elementi di trattamento, comprese le reti sistoliche.

Categoria III. Parte 1 – Telecomunicazioni

Nota : La categoria III, parte 1, non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

X.A.III.101 Apparecchiature di telecomunicazione

a. 

Apparecchiature di telecomunicazione di qualsiasi tipo, non sottoposte ad autorizzazione in 5A001.a (40) , appositamente progettate per funzionare al di fuori della gamma di temperature da 219 K (-54 °C) a 397 K (124 °C);

b. 

apparecchiature e sistemi di trasmissione di telecomunicazioni, e loro componenti ed accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:

Nota : Le apparecchiature di trasmissione di telecomunicazioni sono:

a. 

delle seguenti categorie o loro combinazioni:

1. 

apparecchiature radio (ad esempio trasmettitori, ricevitori e ricetrasmettitori);

2. 

apparecchiature terminali di linea;

3. 

apparecchiature di amplificazione intermedia;

4. 

apparecchiature di ripetizione;

5. 

apparecchiature di rigenerazione;

6. 

codificatori di traduzione (transcodificatori);

7. 

apparecchiature multiplex (compresi i multiplex statistici);

8. 

modulatori/demodulatori (modem);

9. 

apparecchiature transmultiplex (cfr. raccomandazione G.701 del CCITT);

10. 

apparecchiature di interconnessione numeriche con «controllo a programma registrato»;

11. 

«porte di adattamento» (gateway) e ponti;

12. 

«unità di accesso ai supporti»; e

b. 

progettate per l'impiego in comunicazioni monocanali o pluricanali mediante uno qualunque dei mezzi seguenti:

1. 

cavo (linea);

2. 

cavo coassiale;

3. 

cavo in fibra ottica;

4. 

radiazioni elettromagnetiche; oppure

5. 

propagazione di onde acustiche subacquee.

1. 

utilizzanti tecniche numeriche, compreso il trattamento numerico di segnali analogici, e progettate per funzionare al punto di multiplex di livello massimo ad una «velocità di trasferimento numerica» superiore a 45 Mbit/s o ad una «velocità di trasferimento numerica totale» superiore a 90 Mbit/s;

Nota : X.A.III.101.b.1 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere integrate e fatte funzionare in un sistema satellitare per uso civile.

2. 

modem che utilizzano la «banda passante di un canale a frequenza vocale» con «velocità di trasmissione dati» superiore a 9 600 bit/s;

3. 

apparecchiature di interconnessione numeriche con «controllo a programma registrato» aventi «velocità di trasferimento numerica» superiore a 8,5 Mbit/s per porta;

4. 

apparecchiature contenenti:

a. 

«unità di controllo di accesso alla rete» e loro supporto comune collegato aventi «velocità di trasferimento numerica» superiore a 33 Mbit/s; oppure

b. 

«controllori di canale di comunicazioni» aventi un'uscita numerica con «velocità di trasmissione dati» superiore a 64 000 bit/s per canale;

Nota : Se una qualsiasi apparecchiatura non sottoposta ad autorizzazione contiene una «unità di controllo di accesso alla rete», tale apparecchiatura non può avere alcun tipo di interfaccia di telecomunicazioni tranne quelle descritte ma non sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101.b.4.

5. 

utilizzanti un «laser» e aventi una delle caratteristiche seguenti:

a. 

lunghezza d'onda di trasmissione superiore a 1 000 nm; oppure

b. 

basati su tecniche analogiche ed aventi banda passante superiore a 45 MHz;

c. 

basati su tecniche di trasmissione ottica coerente o tecniche di rivelazione ottica coerente (denominate anche tecniche di rivelazione ottica eterodina o omodina);

d. 

basati su tecniche di multiplazione mediante ripartizione in lunghezza d'onda; oppure

e. 

in grado di effettuare l'«amplificazione ottica»;

6. 

apparecchiature radio funzionanti a frequenze di ingresso o di uscita superiori a:

a. 

31 GHz per le applicazioni legate alle stazioni terrestri per satelliti; oppure

b. 

26,5 GHz per le altre applicazioni;

Nota : X.A.III.101.b.6 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per uso civile che si conformano all'assegnazione di bande di frequenza dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) tra 26,5 GHz e 31 GHz.

7. 

apparecchiature radio:

a. 

basate su tecniche di modulazione di ampiezza in quadratura (QAM) oltre il livello 4 se la 'velocità di trasferimento numerica totale' è superiore a 8,5 Mbit/s;

b. 

basate su tecniche QAM oltre il livello 16 se la 'velocità di trasferimento numerica totale' è uguale o inferiore a 8,5 Mbit/s;

c. 

basate su altre tecniche numeriche di modulazione e aventi 'efficienza spettrale' superiore a 3 bit/s/Hz; oppure

d. 

funzionanti nella banda da 1,5 MHz a 87,5 MHz e integranti tecniche adattive che assicurano la soppressione di un segnale interferente superiore a 15 dB.

Note:

1.   X.A.III.101.b.7 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere integrate e fatte funzionare in un sistema satellitare per uso civile.

2.   X.A.III.101.b.7 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature in ponte radio che funzionano in banda allocata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni):

a. 

con una delle caratteristiche seguenti:

1. 

non superiore a 960 MHz; oppure

2. 

'velocità di trasferimento numerica totale' non superiore a 8,5 Mbit/s; e

b. 

con «efficienza spettrale» non superiore a 4 bit/s/Hz;

c. 

apparecchiature di commutazione con «controllo a programma registrato» e sistemi collegati di segnalazione, e loro componenti e accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:

Nota : I multiplatori statistici che assicurano la commutazione con entrata ed uscita numeriche sono trattati come commutatori con «controllo a programma registrato».

1. 

apparecchiature o sistemi di «commutazione di dati (messaggi)» progettati per il «funzionamento a pacchetto», «assiemi elettronici» e loro componenti diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

2. 

non utilizzato;

3. 

instradamento o commutazione di pacchetti 'datagramma';

Nota : X.A.III.101.c.3 non sottopone ad autorizzazione le reti che usano solo «unità di controllo di accesso alla rete» o le «unità di controllo di accesso alla rete» stesse.

4. 

non utilizzato;

5. 

priorità multilivello e prelazione per la commutazione di circuiti;

Nota : X.A.III.101.c.5 non sottopone ad autorizzazione la prelazione di chiamate a un solo livello.

6. 

progettati per il trasferimento automatico di chiamate di radio cellulari ad altri commutatori cellulari o per la connessione automatica ad una base centralizzata di dati di abbonati comune a più commutatori;

7. 

contenenti apparecchiature di interconnessione numeriche con «controllo a programma registrato» aventi «velocità di trasferimento numerica» superiore a 8,5 Mbit/s per porta;

8. 

«segnalazione a canale comune» in modo di funzionamento non associato o quasi-associato;

9. 

«instradamento dinamico adattivo»;

10. 

commutatori di pacchetti, commutatori di circuiti ed instradatori con porte o linee che superano:

a. 

una «velocità di trasmissione dati» di 64 000 bit/s per canale per un «controllore di canale di comunicazioni»; oppure

Nota : X.A.III.101.c.10.a non sottopone ad autorizzazione i collegamenti multiplex compositi costituiti esclusivamente da canali di comunicazione non sottoposti singolarmente ad autorizzazione in X.A.III.101.b.1.

b. 

una «velocità di trasferimento numerica» di 33 Mbit/s per una «unità di controllo di accesso alla rete» e i supporti comuni associati;

Nota : X.A.III.101.c.10 non sottopone ad autorizzazione i commutatori o gli instradatori di pacchetti con porte o linee che non superano i limiti di cui a X.A.III.101.c.10.

11. 

«commutazione ottica»;

12. 

basati su tecniche di «modo di trasferimento asincrono» ('ATM');

d. 

fibre ottiche e cavi in fibra ottica di lunghezza superiore a 50 m progettati per il funzionamento monomodo;

e. 

controllo centralizzato di rete avente tutte le caratteristiche seguenti:

1. 

ricezione di dati provenienti dai nodi; e

2. 

trattamento di questi dati al fine di controllare il traffico senza necessità di decisioni dell'operatore, realizzando così un «instradamento dinamico adattivo»;

Nota 1: X.A.III.101.e non comprende i casi nei quali l'instradamento è deciso sulla base di informazioni definite in precedenza.

Nota 2: X.A.III.101.e consente il controllo del traffico in funzione delle condizioni statistiche prevedibili di traffico.

f. 

antenne ad allineamento di fase, funzionanti al di sopra di 10,5 GHz, contenenti elementi attivi e componenti distribuiti, e progettate per consentire il controllo elettronico della forma e dell'orientamento del fascio, a eccezione dei sistemi di atterraggio che utilizzano strumenti rispondenti alle norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) (sistemi di atterraggio a microonde, MLS);

g. 

apparecchiature di comunicazione mobili, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, «assiemi elettronici» e loro componenti; oppure

h. 

apparecchiature di comunicazione in ponte radio progettate per l'uso a frequenze pari o superiori a 19,7 GHz e loro componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota tecnica : Ai fini di X.A.III.101:

1) 

«modo di trasferimento asincrono» (asynchronous transfer mode, «ATM»): modo di trasferimento nel quale le informazioni sono organizzate in celle; è asincrono nel senso che la sequenza periodica delle celle dipende dal bit rate richiesto o istantaneo;

2) 

«banda passante di un canale a frequenza vocale»: apparecchiature di comunicazione dati progettate per funzionare con un canale a frequenza vocale di 3 100  Hz, come da definizione contenuta nella raccomandazione G.151 del CCITT;

3) 

«controllore di canale di comunicazioni»: interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. È un assieme che può essere integrato in un'apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni;

4) 

«datagramma»: entità dati autonoma e indipendente che trasporta le informazioni necessarie per il suo instradamento dall'apparecchiatura terminale dati di provenienza all'apparecchiatura terminale dati di destinazione senza bisogno di scambi preventivi tra l'apparecchiatura terminale dati di provenienza e quella di destinazione e la rete di trasporto;

5) 

«selezione rapida» (fast select): servizio complementare applicabile alle chiamate virtuali che permette all'apparecchiatura terminale dati di accrescere la possibilità di trasmettere dati nei 'pacchetti' di connessione e di terminazione della chiamata, al di là delle capacità base di una chiamata virtuale;

6) 

«porta di adattamento» (gateway): funzione, realizzata da una qualsiasi combinazione di apparecchiature e di «software», per assicurare la conversione delle convenzioni usate per rappresentare, trattare o comunicare informazioni in un sistema nelle convenzioni corrispondenti ma diverse usate in un altro sistema;

7) 

«rete numerica integrata nei servizi» (Integrated Services Digital Network, ISDN): rete numerica unificata end-to-end nella quale i dati provenienti da qualsiasi tipo di comunicazione (ad esempio voce, testo, dati, immagini statiche e dinamiche) sono trasmessi da una porta (terminale) nella centrale (commutatore) su una sola linea di accesso da e verso l'abbonato;

8) 

«pacchetto»: gruppo di elementi binari, compresi i dati e i segnali di controllo di chiamata, commutati in blocco. I dati, i segnali di controllo di chiamata ed eventuali informazioni di controllo degli errori sono presentati secondo un formato specifico;

9) 

«segnalazione a canale comune»: la trasmissione di informazioni di controllo (segnalazione) attraverso un canale distinto da quello utilizzato per i messaggi. Il canale di segnalazione controlla solitamente canali di messaggi multipli;

10) 

«velocità di trasmissione dati»: velocità definita dalla raccomandazione 53-36 dell'UIT, tenuto conto del fatto che, per la modulazione non binaria, i baud e i bit al secondo non sono equivalenti. Le cifre binarie per le funzioni di codifica, di verifica e di sincronizzazione sono incluse;

11) 

«instradamento dinamico adattivo»: reinstradamento automatico del traffico basato sulla rivelazione e l'analisi delle reali condizioni presenti nella rete;

12) 

«unità di accesso ai supporti»: apparecchiatura contenente una o più interfacce di comunicazione («unità di controllo di accesso alla rete», «controllore di canale di comunicazioni», modem o bus di calcolatore) destinata a collegare l'apparecchiatura terminale ad una rete;

13) 

«efficienza spettrale»: «velocità di trasferimento numerica» [bits/s] / banda passante di spettro 6 dB in Hz;

14) 

«controllo a programma registrato»: controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate.

Nota : Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.

X.B.III.101 Apparecchiature di collaudo nel settore delle telecomunicazioni, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.C.III.101 Preformati di vetro o di qualsiasi altro materiale, ottimizzati per la fabbricazione di fibre ottiche sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101.

X.D.III.101 «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 e X.B.III.101, e «software» per instradamento dinamico adattivo descritti come segue:

a. 

«software», in forma diversa da quella eseguibile dalla macchina, appositamente progettato per 'instradamento dinamico adattivo';

b. 

non utilizzato.

X.E.III.101 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 o X.B.III.101, o «software» sottoposto ad autorizzazione in X.D.III.101 e altre «tecnologie» come segue:

a. 

«tecnologie» specifiche come segue:

1. 

«tecnologia» per il trattamento e l'applicazione alle fibre ottiche di rivestimenti appositamente progettati per renderle idonee all'impiego subacqueo;

2. 

«tecnologia» per lo «sviluppo» di apparecchiature che utilizzano le tecniche di 'gerarchia numerica sincrona' ('SDH') o di 'rete ottica sincrona' ('SONET').

Nota tecnica : Ai fini di X.E.III.101:

1) 

«gerarchia numerica sincrona» (SDH): gerarchia numerica che assicura un mezzo per gestire, multiplare ed accedere a varie forme di traffico numerico utilizzando una struttura di trasmissione sincrona su differenti tipi di supporti. La struttura è basata sul modulo di trasporto sincrono (STM) definito dalle raccomandazioni G.703, G.707, G.708, G.709 del CCITT ed altre in corso di pubblicazione. La velocità di primo livello della 'gerarchia numerica sincrona' è di 155,52 Mbit/s;

2) 

«rete ottica sincrona» (SONET): rete che fornisce un mezzo per gestire, multiplare ed accedere a diverse forme di traffico numerico utilizzando una struttura di trasmissione sincrona su fibre ottiche. Il formato è la versione nord-americana della 'gerarchia numerica sincrona' (SDH) ed impiega anche il modulo di trasporto sincrono (STM). Tuttavia impiega il segnale di trasporto sincrono (STS) come modulo di trasporto di base con velocità di primo livello di 51,81 Mbit/s. Le norme del SONET sono in corso di integrazione con quelle della 'SDH'.

Categoria III. Parte 2 - Sicurezza dell'informazione

Nota : la categoria III, parte 2, non sottopone ad autorizzazione i beni per l'uso personale delle persone fisiche.

X.A.III.201 Apparecchiature come segue:

a. 

non utilizzato;

b. 

non utilizzato;

c. 

beni classificati come beni di crittografia per il mercato di massa conformemente alla nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, parte 2) ( 41 ).

X.D.III.201 «Software» per la «sicurezza dell'informazione» come segue:

Nota : questo punto non sottopone ad autorizzazione il «software» progettato o modificato per la prevenzione di danni premeditati a calcolatori, ad esempio i virus, in cui l'uso della «crittografia» è limitato all'autenticazione, alla firma digitale e/o alla decrittazione di dati o file.

a. 

non utilizzato;

b. 

non utilizzato;

c. 

«software» classificati come «software» di crittografia per il mercato di massa conformemente alla nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, parte 2) ( 42 ).

X.E.III.201 «Tecnologia» per la «sicurezza dell'informazione» in conformità alla nota generale sulla tecnologia come segue:

a. 

non utilizzato;

b. 

«tecnologia» diversa da quella specificata nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per l'«utilizzazione» di beni per il mercato di massa sottoposti ad autorizzazione in X.A.III.201.c o di «software» per il mercato di massa sottoposti ad autorizzazione in X.D.III.201.c.

Categoria IV – Sensori e laser

X.A.IV.001 Apparecchiature acustiche navali o terrestri, in grado di rivelare o localizzare oggetti o elementi subacquei o di rilevare la posizione di navi di superficie o di veicoli subacquei, e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.A.IV.002 Sensori ottici, come segue:

a. 

tubi intensificatori d'immagine e loro componenti appositamente progettati, come segue:

1. 

tubi intensificatori d'immagine aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. 

risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm, ma non superiori a 1 050  nm;

b. 

una placca a microcanali per amplificazione elettronica dell'immagine con una spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 μm; e

c. 

con una delle caratteristiche seguenti:

1. 

un fotocatodo S-20, S-25 o multialcalino; oppure

2. 

un fotocatodo GaAs o GaInAs;

2. 

placche a microcanali appositamente progettate aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a. 

15 000 o più tubi cavi per placca; e

b. 

spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 μm;

b. 

apparecchiature per l'immagine a visione diretta funzionanti nello spettro visibile o all'infrarosso che incorporano tubi intensificatori d'immagine aventi le caratteristiche di cui a X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003 Apparecchi da ripresa, come segue:

a. 

apparecchi da ripresa che soddisfano i criteri della nota 3 di 6A003.b.4 ( 43 );

b. 

non utilizzato.

X.A.IV.004 Apparecchiature ottiche, come segue:

Nota : X.A.IV.004 non sottopone ad autorizzazione i filtri ottici con strati d'aria fissi o i filtri tipo Lyot.

a. 

filtri ottici:

1. 

filtri per lunghezze d'onda superiori a 250 nm, comprensivi di rivestimenti ottici multistrato ed aventi una delle due caratteristiche seguenti:

a. 

bande passanti uguali o inferiori a 1 nm (larghezza totale - semi intensità) e trasmissione di picco del 90 % o più; oppure

b. 

bande passanti uguali o inferiori a 0,1 nm (larghezza totale - semi intensità) e trasmissione di picco del 50 % o più;

2. 

filtri per lunghezze d'onda superiori a 250 nm, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. 

accordabili su una banda spettrale di 500 nm o più;

b. 

banda passante ottica istantanea di 1,25 nm o meno;

c. 

lunghezza d'onda riaggiustabile entro 0,1 ms con una precisione di 1 nm o migliore nella banda spettrale accordabile; e

d. 

trasmissione di picco singola del 91 % o più;

3. 

commutatori di opacità ottica (filtri) con campo di visione di 30° o più e tempo di risposta uguale o inferiore a 1 ns;

b. 

cavi a «fibre fluorurate», o loro fibre ottiche, aventi una attenuazione inferiore a 4 dB/km nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1 000  nm ma non superiori a 3 000  nm.

Nota tecnica : Ai fini di X.A.IV.004.b, per «fibre fluorurate» si intendono fibre fabbricate a partire da composti grezzi di fluoruro.

X.A.IV.005 «Laser», come segue:

a. 

«laser» a diossido di carbonio (CO2) aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:

1. 

potenza di uscita in onda continua superiore a 10 kW;

2. 

uscita impulsiva con «durata dell'impulso» superiore a 10 μs; e

a. 

potenza media di uscita superiore a 10 kW; oppure

b. 

«potenza di picco» impulsiva superiore a 100 kW;oppure

3. 

uscita impulsiva con «durata dell'impulso» uguale o inferiore a 10 μs; e

a. 

energia impulsiva superiore a 5 J per impulso e «potenza di picco» superiore a 2,5 kW; oppure

b. 

«potenza media di uscita» superiore a 2,5 kW;

b. 

laser a semiconduttore, come segue:

1. 

«laser» a semiconduttore monomodo trasverso individuali, aventi:

a. 

«potenza media di uscita» superiore a 100 mW; oppure

b. 

lunghezza d'onda superiore a 1 050  nm;

2. 

«laser» a semiconduttore multimodo trasverso individuali o allineamenti di «laser» a semiconduttore individuali, aventi lunghezza d'onda superiore a 1 050  nm;

c. 

«laser» a rubino con energia di uscita superiore a 20 J per impulso;

d. 

«laser a impulsi» non «accordabili» aventi lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1 150  nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. 

«durata dell'impulso» uguale o superiore a 1 ns ma non superiore a 1 μs con una delle caratteristiche seguenti:

a. 

uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:

1. 

«efficienza wall-plug» superiore a 12 %, «potenza media di uscita» superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; oppure

2. 

«potenza media di uscita» superiore a 20 W; oppure

b. 

uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:

1. 

«efficienza wall-plug» superiore a 18 % e «potenza media di uscita» superiore a 30 W;

2. 

«potenza di picco» superiore a 200 MW; oppure

3. 

«potenza media di uscita» superiore a 50 W; oppure

2. 

«durata dell'impulso» superiore a 1 μs con una delle caratteristiche seguenti:

a. 

uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:

1. 

«efficienza wall-plug» superiore a 12 %, «potenza media di uscita» superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; oppure

2. 

«potenza media di uscita» superiore a 20 W; oppure

b. 

uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:

1. 

«efficienza wall-plug» superiore a 18 % e «potenza media di uscita» superiore a 30 W; oppure

2. 

«potenza media di uscita» superiore a 500 W;

e. 

«laser» a onda continua non «accordabili», con lunghezza d'onda di uscita superiore a 975 nm ma non superiore a 1 150  nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. 

uscita monomodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:

a. 

'efficienza wall-plug' superiore a 12 %, «potenza media di uscita» superiore a 10 W e in grado di funzionare a una frequenza di ripetizione dell'impulso superiore a 1 kHz; oppure

b. 

«potenza media di uscita» superiore a 50 W; oppure

2. 

uscita multimodo trasverso con una delle caratteristiche seguenti:

a. 

«efficienza wall-plug» superiore a 18 % e «potenza media di uscita» superiore a 30 W; oppure

b. 

«potenza media di uscita» superiore a 500 W;

Nota : X.A.IV.005.e.2.b non sottopone ad autorizzazione «laser» industriali a uscita multimodo trasverso con una potenza di uscita pari o inferiore a 2 kW e peso totale superiore a 1 200  kg. Ai fini della presente nota il peso totale comprende tutti i componenti necessari al funzionamento del «laser», ad esempio «laser», alimentazione, scambiatore di calore, ma non comprende le apparecchiature ottiche esterne per la regolazione e/o l'emissione del fascio.

f. 

«laser» non «accordabili», aventi lunghezza d'onda superiore a 1 400  nm, ma non superiore a 1 555  nm e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. 

energia di uscita superiore a 100 mJ per impulso e «potenza di picco» impulsiva superiore a 1 W; oppure

2. 

potenza di uscita media o in onda continua superiore a 1 W;

g. 

«laser» a elettroni liberi.

Nota tecnica : Ai fini di X.A.IV.005, per «efficienza wall-plug» si intende il rapporto tra potenza di uscita del «laser» (o «potenza media di uscita») e potenza di ingresso totale necessaria al funzionamento del «laser», alimentazione/condizionamento e condizionamento termico/scambiatore di calore compresi.

X.A.IV.006 «Magnetometri», sensori elettromagnetici «superconduttori» e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a. 

«magnetometri», diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, aventi una 'sensibilità' inferiore a (migliore di) 1,0 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz;

Nota tecnica : Ai fini di X.A.IV.006.a, per 'sensibilità' (livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.

b. 

sensori elettromagnetici «superconduttori», componenti fabbricati a partire da materiali «superconduttori»:

1. 

progettati per funzionare a temperature inferiori alla 'temperatura critica' di almeno uno dei loro costituenti «superconduttori» (compresi i dispositivi a effetto Josephson o i dispositivi «superconduttori» a interferenza quantistica (SQUID));

2. 

progettati per rivelare variazioni di campo elettromagnetico a frequenze di 1 kHz o meno; e

3. 

aventi una delle caratteristiche seguenti:

a. 

dotati di SQUID a film sottile con dimensione minima dell'elemento inferiore a 2 μm e con circuiti associati di accoppiamento di ingresso e di uscita;

b. 

progettati per funzionare con un tasso di variazione del campo magnetico superiore a 1 x 106 quanti di flusso magnetico per secondo;

c. 

progettati per funzionare nel campo magnetico terrestre senza schermatura magnetica; oppure

d. 

aventi un coefficiente di temperatura minore (più piccolo) di 0,1 quanto/K di flusso magnetico.

X.A.IV.007 Gravimetri per uso terrestre, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:

a. 

aventi una precisione statica inferiore a (migliore di) 100 μGal; oppure

b. 

del tipo a elemento di quarzo (Worden).

X.A.IV.008 Sistemi e apparecchiature radar e componenti principali per radar, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a. 

apparecchiature radar avioniche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati;

b. 

apparecchiature radar a «laser»«qualificate per impiego spaziale» oppure apparecchiature per la rivelazione e la misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR) appositamente progettate per effettuare rilevamenti o per l'osservazione meteorologica;

c. 

sistemi visivi potenziati per mappatura mediante radar a onde millimetriche appositamente progettati per aeromobili ad ala rotante, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. 

funzionanti a una frequenza di 94 GHz;

2. 

potenza media di uscita inferiore a 20 mW;

3. 

larghezza del fascio radar di 1 grado; e

4. 

gamma di funzionamento uguale o superiore a 1 500  m;

X.A.IV.009 Apparecchiature di trattamento specifiche, come segue:

a. 

apparecchiature di rilevamento sismico non sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.009.c;

b. 

apparecchi da ripresa televisivi resistenti alle radiazioni, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; oppure

c. 

rilevatori sismici antintrusione che individuano, classificano e localizzano la fonte del segnale rilevato.

X.B.IV.001 Apparecchiature, compresi utensili, matrici, attrezzaggi o calibri, e loro altri componenti e accessori appositamente progettati, appositamente progettate o modificate per le applicazioni seguenti:

a. 

per la fabbricazione o il controllo di:

1. 

ondulatori magnetici (wigglers) per «laser» a elettroni liberi;

2. 

foto-iniettori per «laser» a elettroni liberi;

b. 

per la regolazione, alle tolleranze richieste, del campo magnetico longitudinale di «laser» a elettroni liberi.

X.C.IV.001 Sensori a fibre ottiche modificati strutturalmente per avere una «lunghezza di battimento» inferiore a 500 mm (elevata birifrangenza) o materiali per sensori ottici non descritti in 6C002.b ( 44 ) e con un tenore di zinco pari o superiore al 6 % per «frazione molare».

Nota tecnica : Ai fini di X.C.IV.001:

1) 

«frazione molare», il rapporto tra le moli di ZnTe e la somma di moli di CdTe e ZnTe presenti nel cristallo;

2) 

«lunghezza di battimento», la distanza che devono percorrere due segnali ortogonalmente polarizzati, inizialmente in fase, per realizzare una differenza di fase di 2 radianti.

X.C.IV.002 Materiali ottici, come segue:

a. 

materiali a basso assorbimento ottico, come segue:

1. 

composti di fluoruri grezzi contenenti ingredienti con purezza uguale o superiore al 99,999 %; oppure

Nota : X.C.IV.002.a.1 sottopone ad autorizzazione i fluoruri di zirconio o di alluminio e varianti.

2. 

vetro fluorurato grezzo ottenuto da composti sottoposti ad autorizzazione in 6C004.e.1 (44) ;

b. 

«preformati di fibre ottiche» costituiti da composti del fluoruro sfusi contenenti ingredienti di purezza uguale o superiore al 99,999 %, appositamente progettati per la fabbricazione di 'fibre fluorurate' sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.004.b.

Nota tecnica : Ai fini di X.C.IV.002:

1) 

«fibre fluorurate»: le fibre fabbricate a partire da composti grezzi di fluoruro;

2) 

«preformati di fibre ottiche»: le barre, i lingotti o le bacchette di vetro, il materiale plastico o altri materiali appositamente trattati per l'impiego nella fabbricazione di fibre ottiche. Le caratteristiche dei preformati determinano i parametri di base delle fibre ottiche risultanti dalla loro trafilatura.

X.D.IV.001 «Software», diverso da quello specificato nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» dei beni sottoposti ad autorizzazione in 6A002, 6A003 ( 45 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, o X.A.IV.008.

X.D.IV.002 «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005.

X.D.IV.003 Altro «software», come segue:

a. 

«programmi» di «software» applicativo per il controllo del traffico aereo (ATC) progettati per essere situati in calcolatori di uso generale installati in centri di controllo del traffico aereo ed in grado di accettare i dati relativi ai bersagli radar provenienti da più di quattro radar primari;

b. 

«software» appositamente progettato per i rilevatori sismici antintrusione in X.A.IV.009.c; oppure

c. 

«codice sorgente» appositamente progettato per i rilevatori sismici antintrusione in X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008, o X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002 «Tecnologia» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature, materiali o «software» sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, o X.D.IV.003.

X.E.IV.003 Altre «tecnologie», come segue:

a. 

tecnologie di fabbricazione ottica che consentono la produzione in serie di componenti ottiche con un tasso di produzione annuale superiore a 10 m2 di superficie per ogni mandrino individuale ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. 

superficie superiore a 1 m2; e

2. 

una curvatura della faccia superiore a λ/10 (valore efficace) alla lunghezza d'onda prevista;

b. 

«tecnologia» per filtri ottici con banda passante uguale o inferiore a 10 nm, campo di visione superiore a 40° e risoluzione superiore a 0,75 paia di linee/milliradianti;

c. 

«tecnologia» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchi da ripresa sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.003;

d. 

«tecnologia» necessaria per lo «sviluppo» o la «produzione» di sonde a «magnetometro» non triassiali o di sistemi di sonde a «magnetometro» non triassiali aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. 

«sensibilità» inferiore a (migliore di) 0,05 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a frequenze inferiori a 1 Hz; oppure

2. 

«sensibilità» inferiore a (migliore di) 1 x 10-3 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a 1 Hz o superiori;

e. 

«tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo» o la «produzione» di dispositivi per la conversione di radiazione infrarossa in luce visibile aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. 

risposta nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 700 nm, ma non superiori a 1 500  nm; e

2. 

una combinazione di fotorilevatore di radiazione infrarossa, diodo ad emissione di luce (OLED) e nanocristalli per convertire la radiazione infrarossa in luce visibile.

Nota tecnica : Ai fini di X.E.IV.003, per «sensibilità» (o livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.

Categoria V – Materiale avionico e di navigazione

X.A.V.001 Apparecchiature per la comunicazione in volo, tutti i sistemi di navigazione inerziale per «aeromobili» e altre apparecchiature avioniche, compresi componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota 1: X.A.V.001 non sottopone ad autorizzazione le cuffie o i microfoni.

Nota 2: X.A.V.001 non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

X.B.V.001 Altre apparecchiature appositamente progettate per il collaudo, l'ispezione o la «produzione» di apparecchiature avioniche e di navigazione.

X.D.V.001 «Software», diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche.

X.E.V.001 «Tecnologia», diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche.

Categoria VI — materiale navale

X.A.VI.001 Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori, come segue:

a. 

sistemi di visione subacquea, come segue:

1. 

sistemi televisivi (comprendenti telecamera, luci, apparecchiature di sorveglianza e di trasmissione dei segnali) aventi risoluzione limite, misurata in aria, maggiore di 500 righe e appositamente progettati o modificati per funzionare con comandi a distanza con veicoli sommergibili; oppure

2. 

telecamere subacquee aventi risoluzione limite, misurata in aria, maggiore di 700 righe;

Nota tecnica : La risoluzione limite in televisione è la misura della risoluzione orizzontale generalmente espressa in ragione del numero massimo di righe in rapporto all'altezza del quadro discriminato sul diagramma di prova, usando la norma IEEE 208/1960 o norme equivalenti.

b. 

apparecchi fotografici appositamente progettati o modificati per impiego subacqueo, aventi un formato di pellicola pari o superiore a 35 mm e messa a fuoco automatica o messa a fuoco a distanza appositamente progettate per impiego subacqueo;

c. 

sistemi luminosi stroboscopici, appositamente progettati o modificati per impiego subacqueo, in grado di assicurare una energia luminosa di uscita superiore a 300 J per lampo;

d. 

altri apparecchi da ripresa subacquei, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

e. 

caldaie marine appositamente progettate per presentare almeno una delle caratteristiche seguenti:

1. 

tasso di rilascio di calore (alla prestazione massima) pari o superiore a 1 966,4 kW/m3 di volume del focolare; oppure

2. 

rapporto tra il vapore generato in kg/ora (alla prestazione massima) e il peso secco della caldaia in kg pari o superiore a 37,6;

f. 

navi (di superficie o sottomarini), compresi i battelli pneumatici, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

Nota : X.A.VI.001.f non sottopone ad autorizzazione le navi in soggiorno temporaneo utilizzate per il trasporto privato o per il trasporto di passeggeri o beni da o attraverso il territorio doganale dell'Unione.

g. 

motori marini (sia entrobordo che fuoribordo) e motori sottomarini, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

h. 

altri autorespiratori subacquei (apparecchi da immersione) e loro accessori, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

i. 

giubbotti di salvataggio, cartucce di gonfiaggio, bussole per immersione e computer per immersione;

Nota : X.A.VI.001.i non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

j. 

luci subacquee e apparecchiature per la propulsione; oppure

Nota : X.A.VI.001.j non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

k. 

compressori d'aria e sistemi di filtrazione appositamente progettati per il caricamento di bombole ad aria.

X.D.VI.001 «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001.

X.D.VI.002 «Software» appositamente progettato per il funzionamento di veicoli sommergibili senza equipaggio utilizzati dal settore del petrolio e del gas.

X.E.VI.001 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001.

Categoria VII – Materiale aerospaziale e propulsione

X.A.VII.001 Motori e trattori diesel e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:

a. 

Motori diesel, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per carrelli, trattori e applicazioni automobilistiche, aventi potenza di uscita globale uguale o superiore a 298 kW;

b. 

trattori a ruote off-highway con capacità di trasporto uguale o superiore a 9 t, e componenti e accessori principali, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

c. 

trattori stradali per semirimorchi con assali posteriori singoli o tandem previsti per 9 t o più per asse e componenti principali appositamente progettati.

Nota : X.A.VII.001.b e X.A.VII.001.c non sottopongono ad autorizzazione i veicoli in soggiorno temporaneo utilizzati per il trasporto privato o per il trasporto di passeggeri o beni da o attraverso il territorio doganale dell'Unione.

X.A.VII.002 Motori a turbina a gas e componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:

a. 

non utilizzato;

b. 

non utilizzato;

c. 

motori aeronautici a turbina a gas e loro componenti appositamente progettati;

d. 

non utilizzato;

e. 

dispositivi per la respirazione pressurizzati per aeromobili e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.A.VII.003 Motori per aeromobili, diversi da quelli specificati in X.A.VII.002, nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:

a. 

Motori a pistone alternativo o rotativo; oppure

b. 

motori elettrici.

Nota tecnica : Ai fini di X.A.VII.003, gli aeromobili includono: aeroplani, UAV, elicotteri, autogiro, aeromobili ibridi o modelli radiocomandati.

X.B.VII.001 Apparecchiature di collaudo a vibrazione e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota : X.B.VII.001 sottopone ad autorizzazione soltanto le apparecchiature per lo «sviluppo» o la «produzione». Non sottopone ad autorizzazione i sistemi di monitoraggio delle condizioni.

X.B.VII.002 Apparecchiature, utensili o montaggi per la fabbricazione o la misura di palette mobili, palette fisse o carenature di estremità fuse di turbine a gas appositamente progettati, come segue:

a. 

apparecchiature automatizzate che utilizzano metodi non meccanici per misurare lo spessore di parete dei profili aerodinamici;

b. 

utensili, montaggi o apparecchiature per la misurazione dei processi di foratura «laser», a getto d'acqua o a lavorazione elettrochimica (ECM) o elettroerosiva (EDM) sottoposti ad autorizzazione in 9E003.c ( 46 );

c. 

apparecchiature per la lisciviazione di anime in ceramica;

d. 

apparecchiature o utensili per la fabbricazione di anime in ceramica;

e. 

apparecchiature per la preparazione di modelli in cera di gusci in ceramica;

f. 

apparecchiature di fusione o di cottura di gusci in ceramica.

X.D.VII.001 «Software» diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001.

X.D.VII.002 «Software» per lo «sviluppo» o la «produzione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002.

X.E.VII.001 «Tecnologia» diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001.

X.E.VII.002 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002.

X.E.VII.003 Altra «tecnologia», non descritta in 9E003 (46) , come segue:

a. 

sistemi di controllo del gioco di estremità delle pale dei rotori che utilizzano una «tecnologia» di compensazione attiva del rivestimento limitata a una banca dati di progettazione e sviluppo; oppure

b. 

cuscinetti a gas per assiemi rotori di motori a turbina.

Categoria VIII – Varie

X.A.VIII.001 Apparecchiature per la produzione o prospezione di petrolio, come segue:

a. 

apparecchiature di misurazione integrate in una testa perforante, compresi i sistemi di navigazione inerziale per la misura durante la perforazione (MWD, Measurement While Drilling);

b. 

sistemi di monitoraggio di gas e loro rilevatori, progettati per funzionare e rilevare idrogeno solforato in modo continuo;

c. 

apparecchiature per misurazioni sismologiche, compresi la sismica a riflessione e i vibratori sismici;

d. 

ecoscandagli di sedimenti.

X.A.VIII.002 Apparecchiature, «assiemi elettronici» e componenti appositamente progettati per computer quantistici, elettronica quantistica, sensori quantistici, unità di elaborazione quantistica, circuiti qubit, dispositivi qubit o sistemi radar quantistici, comprese le celle di Pockels.

Nota 1: I computer quantistici eseguono calcoli che sfruttano le proprietà collettive degli stati quantistici quali sovrapposizione, interferenza ed entanglement.

Nota 2: Unità, circuiti e dispositivi includono, a titolo non esaustivo, circuiti superconduttori, quantum annealing, trappole ioniche, interazione fotonica, silicio/spin e atomi freddi.

X.A.VIII.003 Microscopi, relative apparecchiature e rilevatori, come segue:

a. 

microscopi elettronici a scansione (SEM);

b. 

microscopi Auger a scansione;

c. 

microscopi elettronici a trasmissione (TEM);

d. 

microscopi a forza atomica (AFM);

e. 

microscopi a scansione di forza (SFM);

f. 

apparecchiature e rilevatori, appositamente progettati per essere utilizzati con i microscopi indicati alle voci da X.A.VIII.003.a a X.A.VIII.0003.e, che applicano una qualsiasi delle seguenti tecniche di analisi dei materiali:

1. 

spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS);

2. 

spettroscopia a dispersione a raggi X (EDX, EDS); o

3. 

spettroscopia elettronica per analisi chimiche (ESCA).

X.A.VIII.004 Apparecchiature per la raccolta di minerali di metalli nei grandi fondi marini.

X.A.VIII.005 Apparecchiature di fabbricazione e macchine utensili, come segue:

a. 

apparecchiature di fabbricazione additiva per la «produzione» di parti metalliche;

Nota : X.A.VIII.005.a si applica unicamente ai sistemi seguenti:

1. 

sistemi a letto di polvere che utilizzano la fusione laser selettiva (SLM), il laser cusing, la sinterizzazione laser diretta del metallo (DMLS) oppure la fusione a fascio di elettroni (EBM); oppure

2. 

sistemi alimentati a polveri che utilizzano il riporto laser (laser cladding), la deposizione a energia diretta o la deposizione metallica laser.

b. 

apparecchiature di fabbricazione additiva per «materiali energetici», comprese le apparecchiature che utilizzano l'estrusione ultrasonica;

c. 

apparecchiature di fabbricazione additiva a fotopolimerizzazione in vasca (VVP) che utilizzano la stereolitografia (SLA) o l'elaborazione digitale della luce (DLP).

X.A.VIII.006 Apparecchiature per la «produzione» di elettronica stampata per diodi organici emettitori di luce (OLED), transistori organici a effetto di campo (OFET) o celle fotovoltaiche organiche (OPVC).

X.A.VIII.007 Apparecchiature per la «produzione» di sistemi microelettromeccanici (MEMS) che sfruttano le proprietà meccaniche del silicio, compresi sensori sotto forma di chip quali membrane di pressione, fasci di flessione o dispositivi di microregolazione.

X.A.VIII.008 Apparecchiature appositamente progettate per la produzione di elettrocarburanti e carburanti sintetici o celle solari ad altissimo rendimento (rendimento > 30 %).

X.A.VIII.009 Apparecchiature per ultra alto vuoto (UHV), come segue:

a. 

pompe UHV (a sublimazione, turbomolecolari, a diffusione, criogeniche, ion-getter);

b. 

manometri UHV.

Nota : Per UHV si intende una pressione pari o inferiore a 100 nanopascal (nPa).

X.A.VIII.010 'Sistemi di refrigerazione criogenici' progettati per mantenere temperature inferiori a 1,1 K per 48 ore o più e apparecchiature di refrigerazione criogeniche connesse, come segue:

a. 

tubi a impulsi;

b. 

criostati;

c. 

dewar;

d. 

sistema di trattamento dei gas (GHS, Gas Handling System);

e. 

compressori; oppure

f. 

centraline.

Nota : I «sistemi di refrigerazione criogenici» includono, a titolo non esaustivo, la refrigerazione per diluizione, i refrigeratori a demagnetizzazione adiabatica e i sistemi di raffreddamento laser.

X.A.VIII.011 Apparecchiature di «decapsulamento» per dispositivi semiconduttori.

Nota : Per «decapsulamento» si intende la rimozione, per via meccanica, termica o chimica, di un tappo, coperchio o materiale incapsulante da un circuito integrato in package.

X.A.VIII.012 Fotorilevatori ad alto rendimento quantistico (QE) con QE superiore a 80 % nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm ma non superiori a 1 600  nm.

X.AVIII.013 Macchine utensili a controllo numerico aventi uno o più assi lineari con una lunghezza del percorso superiore a 8 000  mm.

X.A.VIII.014 Sistemi di cannoni ad acqua antisommossa o per il controllo della folla e loro componenti appositamente progettati.

Nota : X.A.VIII.014 I sistemi di cannoni ad acqua includono, ad esempio: veicoli o stazioni fisse dotati di cannone ad acqua telecomandato progettati per proteggere l'operatore da una sommossa all'esterno e con caratteristiche quali corazzatura, cristalli antisfondamento, schermi metallici, paraurti tubolari rigidi o pneumatici autoportanti (run-flat). I componenti appositamente progettati per cannoni ad acqua possono includere, ad esempio: ugelli per cannoni di coperta, pompe, serbatoi, apparecchi da ripresa e luci rinforzate o schermate contro i proiettili, supporti elevatori per tali prodotti e sistemi di telecomando per tali prodotti.

X.A.VIII.015 Armi contundenti in dotazione alle forze dell'ordine, compresi slapper, sfollagente, manganelli con impugnatura laterale, bastoni tonfa, fruste sjamboks e di altro tipo.

X.A.VIII.016 Caschi e scudi per forze di polizia e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.A.VIII.017 Dispositivi di contenzione in dotazione alle forze dell'ordine, compresi ceppi, catene malleolari e manette; camicie di forza; cavigliere con funzione di stordimento; cinture a scarica elettrica; maniche a scarica elettrica; dispositivi di contenzione multipunto quali sedie di contenzione e componenti e accessori appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota : X.A.VIII.017 si applica ai dispositivi di contenzione usati nel corso delle attività di contrasto. Non si applica ai dispositivi medici destinati a limitare i movimenti del paziente durante una procedura medica. Non si applica ai dispositivi che servono a mantenere all'interno di strutture mediche idonee i pazienti affetti da disturbi della memoria. Non si applica alle apparecchiature di sicurezza quali cinture di sicurezza o seggiolini auto per bambini.

X.A.VIII.018 Apparecchiature, «software» e dati per la prospezione di petrolio e gas, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. 

non utilizzato;

b. 

prodotti per la fratturazione idraulica, come segue:

1. 

«software» e dati per la progettazione e l'analisi della fratturazione idraulica;

2. 

«agenti di mantenimento della frattura idraulica» (proppant), «fluidi di fratturazione» e loro additivi chimici; oppure

3. 

pompe ad alta pressione.

Nota tecnica:

Un'agente di mantenimento della frattura idraulica' (proppant) è un materiale solido, generalmente sabbia trattata o materiali ceramici artificiali, progettato per mantenere aperta una frattura idraulica durante o dopo il trattamento di fratturazione. È aggiunto al 'fluido di fratturazione', la cui composizione può variare in funzione del tipo di fratturazione usato e che può essere a base di gel, schiuma o slickwater.

X.A.VIII.019 Apparecchiature per trattamenti specifici, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. 

magneti anulari;

b. 

non utilizzato.

X.A.VIII.020 Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa, come segue:

a. 

armi portatili a scarica elettrica, capaci di colpire una sola persona per scarica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser);

b. 

kit di tutti i componenti essenziali per l'assemblaggio di armi portatili a scarica elettrica sottoposte a autorizzazione da X.A.VIII.020.a; oppure

Nota :  Sono considerati componenti essenziali:

1. 

l'unità che produce la scarica elettrica;

2. 

l'interruttore, telecomandato o no; e

3. 

gli elettrodi o, se del caso, i fili su cui transita la scarica elettrica.

c. 

armi a scarica elettrica fisse o montabili, capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone con le scariche.

X.A.VIII.021 Armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti a fini antisommossa o di autodifesa e talune sostanze connesse, come segue:

a. 

armi e materiale portatili che, alla somministrazione o diffusione della sostanza chimica, somministrano una dose di sostanza chimica inabilitante o irritante a una sola persona oppure diffondono una dose di tale sostanza in un'area ristretta, ad esempio sotto forma di nebbia o nube vaporosa;

Nota 1 : Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

Nota 2 : Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale portatile individuale, anche quando contiene una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa.

Nota 3 : Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, i beni sottoposti ad autorizzazione da X.A.VIII.021.c e X.A.VIII.021.d sono considerati sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

b. 

vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);

c. 

oleoresine di capsicum (OC) (CAS 8023-77-6);

d. 

miscele contenenti almeno lo 0,3 % in peso di PAVA o OC e un solvente (ad esempio etanolo, 1-propanolo o esano) somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti, in particolare sotto forma di aerosol e in forma liquida, o utilizzabili per la fabbricazione di agenti inabilitanti o irritanti;

Nota 1 : Questa voce non sottopone ad autorizzazione le salse e i preparati per salse, le minestre e i preparati per minestre e i condimenti composti, a condizione che il PAVA o l'OC non ne sia l'unico aroma costituente.

Nota 2 : Questa voce non sottopone ad autorizzazione i medicinali per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del diritto dell'Unione.

e. 

materiale fisso di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, conficcabile nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio, munito di bombola contenente agenti chimici inabilitanti o irritanti, telecomandato; oppure

Nota : Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, i beni sottoposti ad autorizzazione da X.A.VIII.021.c e X.A.VIII.021.d sono considerati sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

f. 

materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, capace di coprire un'area estesa, non destinato ad essere conficcato nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio;

Nota 1 : Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

Nota 2 : Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, i beni sottoposti ad autorizzazione da X.A.VIII.021.c e X.A.VIII.021.d sono considerati sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

g. 

altre sostanze chimiche irritanti e loro miscele contenenti almeno lo 0,3 %, in peso, della sostanza attiva, come segue:

1. 

dibenzo[b,f][1,4]ossazepina (CR) (CAS 257-07-8);

2. 

8-metil-N-vanillil-trans-6-nonenamide (capsaicina) (CAS 404-86-4);

3. 

8-metil-N-vanillilnonamide (diirocapsaicina) (CAS 19408-84-5);

4. 

N-vanillil-9-metildec-7-(E)-enamide (omocapsaicina) (CAS 58493-48-4);

5. 

N-vanillil-9-metildec-metildecanamide (omodiidrocapsaicina) (CAS 20279-06-5);

6. 

N-vanillil-7-metilottanamide (nordiidrocapsaicina) (CAS 28789-35-7);

7. 

4-nonanolilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

8. 

cis-4-acetilamminodicicloesilmetano (CAS 37794-87-9);

9. 

N,N'-bis(isopropil)etilenediimina; oppure

10. 

N,N'-bis(tert-butil)etilenediimina.

X.A.VIII.022 Prodotti utilizzabili per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale, come segue:

a. 

anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente:

1. 

amobarbital (CAS 57-43-2);

2. 

amobarbital sale sodico (CAS 64-43-7);

3. 

pentobarbital (CAS 76-74-4);

4. 

pentobarbital sale sodico (CAS 57-33-0);

5. 

secobarbital (CAS 76-73-3);

6. 

secobarbital sale sodico (CAS 309-43-3);

7. 

tiopental (CAS 76-75-5); oppure

8. 

tiopental sale sodico (CAS 71-73-8), detto anche tiopentone sodico;

b. 

prodotti contenenti uno degli anestetici di cui a X.A.VIII.022.a.

X.A.VIII.023 Reti, padiglioni per esterno/tettoie, tende, coperte e abbigliamento, appositamente progettati per la mimetizzazione.

X.B.VIII.001 Apparecchiature per trattamenti specifici, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. 

celle calde; oppure

b. 

camere a guanti adatte all'utilizzazione con materiali radioattivi.

X.C.VIII.001 Polveri di metallo e polveri di leghe metalliche, utilizzabili per uno dei sistemi elencati in X.A.VIII.005.a.

X.C.VIII.002 Materiali avanzati, come segue:

a. 

materiali per il mascheramento (cloaking) o il camuffamento adattivo;

b. 

metamateriali, per esempio con indice di rifrazione negativo;

c. 

non utilizzato;

d. 

leghe ad alta entropia (HEA);

e. 

composti di Heusler; oppure

f. 

materiali di Kitaev, compresi i liquidi di spin di Kitaev.

X.C.VIII.003 Polimeri coniugati (conduttori, semiconduttori, elettroluminescenti) per elettronica stampata o organica.

X.C.VIII.004 Materiali energetici, come segue, e loro miscele:

a. 

picrato di ammonio (CAS 131-74-8);

b. 

polvere nera;

c. 

esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);

d. 

difluoroammina (CAS 10405-27-3);

e. 

nitroamido (CAS 9056-38-6);

f. 

non utilizzato;

g. 

tetranitronaftalina;

h. 

trinitroanisolo;

i. 

trinitronaftalina;

j. 

trinitrossilene;

k. 

N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);

l. 

diottimaleato (CAS 142-16-5);

m. 

etilesilacrilato (CAS 103-11-7);

n. 

trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1) e altri alchili pirofolici metallici e arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;

o. 

nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);

p. 

nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0);

q. 

2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);

r. 

etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. 

pentaeritritetetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);

t. 

azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stifnato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;

u. 

non utilizzato;

v. 

non utilizzato;

w. 

dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletildifenilurea;

x. 

N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);

y. 

metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile) (CAS 13114-72-2);

z. 

etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) (CAS 64544-71-4);

aa. 

non utilizzato;

bb. 

4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc. 

2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5); oppure

dd. 

non utilizzato.

X.D.VIII.001 «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in X.A.VIII.005 fino a X.A.VIII.0013.

X.D.VIII.002 «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature, degli «assiemi elettronici» o dei componenti specificati in X.A.VIII.002.

X.D.VIII.003 «Software» per gemelli digitali di prodotti della fabbricazione additiva o per la determinazione dell'affidabilità di prodotti della fabbricazione additiva.

X.D.VIII.004 «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.VIII.014.

X.D.VIII.005 «Software» specifico, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. 

«software» per calcoli/modellazione neutronici;

b. 

«software» per calcoli/modellazione per il trasporto della radiazione; o

c. 

«software» per calcoli/modellazione idrodinamici.

X.E.VIII.001 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate in X.A.VIII.001 fino a X.A.VIII.0013.

X.E.VIII.002 «Tecnologia»: per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» dei materiali specificati in X.C.VIII.002 o X.C.VIII.003.

X.E.VIII.003 «Tecnologia» per gemelli digitali di prodotti della fabbricazione additiva, per la determinazione dell'affidabilità di prodotti della fabbricazione additiva o per il «software» specificato in X.D.VIII.003.

X.E.VIII.004 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» del «software» specificato in X.D.VIII.001 fino a X.D.VIII.002.

X.E.VIII.005 «Tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo» o la «produzione» di prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.VIII.014.

X.E.VIII.006 «Tecnologia» destinata esclusivamente allo «sviluppo» o alla «produzione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VIII.017.

Categoria IX – Materiali speciali e relative apparecchiature

X.A.IX.001 Agenti chimici, comprese formulazioni di gas lacrimogeno contenenti ortoclorobenzalmalononitrile (CS) in percentuale pari o inferiore all'1 % o cloroacetofenone (CN) in percentuale pari o inferiore all'1 %, eccetto in contenitori singoli con peso netto pari o inferiore a 20 g; liquido al peperoncino, eccetto se confezionato in contenitori singoli con peso netto pari o inferiore a 85,05 g; bombe fumogene; razzi di segnalazione, candelotti, granate e cariche di tipo fumogeno non irritante; nonché altri articoli pirotecnici a duplice uso militare e commerciale, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.A.IX.002 Polveri, tinte e inchiostri per il rilevamento delle impronte digitali.

X.A.IX.003 Apparecchiature di protezione e rivelazione non appositamente progettate per uso militare e non sottoposte ad autorizzazione in 1A004 o 2B351 ( 47 ), come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione), e loro componenti non appositamente progettati per uso militare e non sottoposti ad autorizzazione in 1A004 o 2B351:

a. 

dosimetri per il controllo delle radiazioni assorbite dalle persone; oppure

b. 

apparecchiature esclusivamente destinate, per progettazione o per applicazione, alla protezione dai rischi specifici connessi con le attività industriali civili nei settori estrattivo, agricolo, farmaceutico, medico, veterinario, ambientale, della gestione dei rifiuti e alimentare.

Nota : X.A.IX.003 non sottopone ad autorizzazione i prodotti per la protezione da agenti chimici o biologici che sono beni di consumo, imballati per la vendita al dettaglio o ad uso personale, o prodotti medici, quali guanti da esame in latex, guanti chirurgici in latex, sapone liquido disinfettante, teli chirurgici monouso, camici chirurgici, copriscarpe chirurgici e mascherine chirurgiche.

X.A.IX.004 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. 

apparecchiature per il rilevamento, il monitoraggio e la misurazione delle radiazioni, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; oppure

b. 

apparecchiature di rilevamento radiografico, come i convertitori di raggi X, e piastre di archiviazione al fosforo.

X.B.IX.001 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. 

celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

b. 

aceleratori di particelle;

c. 

hardware/sistemi per il controllo dei processi industriali progettati per le industrie di produzione di energia elettrica, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

d. 

sistemi di raffreddamento al freon e ad acqua refrigerata in grado di mantenere un raffreddamento costante pari o superiore a 29,3 kW; oppure

e. 

apparecchiature per la produzione di materiali compositi strutturali, fibre, preimpregnati e preformati.

X.C.IX.001 Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente conformemente alla nota 1 dei capitoli 28 e 29 della nomenclatura combinata:

a. 

in concentrazioni uguali o superiori al 95 % del peso, come segue:

1. 

dicloruro di etilene (CAS 107-06-2);

2. 

nitrometano (CAS RN 75-52-5);

3. 

acido picrico (CAS 88-89-1);

4. 

cloruro di alluminio (CAS 7446-70-0);

5. 

arsenico (CAS 7440-38-2);

6. 

triossido di arsenico (CAS 1327-53-3);

7. 

cloridrato di bis(2-cloroetil)etilammina (CAS 3590-07-6);

8. 

cloridrato di bis(2-cloroetil)metilammina (CAS 55-86-7);

9. 

cloridrato di tris(2-cloroetil)ammina (CAS 817-09-4);

10. 

tributil fosfato (CAS 102-85-2);

11. 

isocianato di metile (CAS 624-83-9);

12. 

chinaldina (CAS 91-63-4);

13. 

1-bromo-2-cloroetano (CAS 107-04-0);

14. 

benzile (CAS 134-81-6);

15. 

etere dietilico (CAS 60-29-7);

16. 

etere dimetilico (CAS 115-10-6);

17. 

dimetilamminoetanolo (CAS 108-01-0);

18. 

2-metossietanolo (CAS 109-86-4);

19. 

butiril-colinesterasi (BCHE);

20. 

dietilentriammina (CAS 111-40-0);

21. 

diclorometano (CAS 75-09-2);

22. 

dimetilanilina (CAS 121-69-7);

23. 

bromuro di etile (CAS 74-96-4);

24. 

cloruro di etile (CAS 75-00-3);

25. 

etilammina (CAS 75-04-7);

26. 

esammina (CAS 100-97-0);

27. 

isopropanolo (CAS 67-63-0);

28. 

2-bromopropano (CAS 75-26-3);

29. 

etere diisopropilico (CAS 108-20-3);

30. 

metilammina (CAS 74-89-5);

31. 

bromuro di metile (CAS 74-83-9);

32. 

monoisopropilammina (CAS 75-31-0);

33. 

cloruro di obidossina (CAS 114-90-9);

34. 

bromuro di potassio (CAS 7758-02-3);

35. 

piridina (CAS 110-86-1);

36. 

bromuro di piridostigmina (CAS 101-26-8);

37. 

bromuro di sodio (CAS 7647-15-6);

38. 

sodio metallico (CAS 7440-23-5);

39. 

tributilammina (CAS 102-82-9);

40. 

trietilammina (CAS 121-44-8); oppure

41. 

trimetilammina (CAS 75-50-3);

b. 

in concentrazioni uguali o superiori al 90 % del peso, come segue:

1. 

acetone (CAS 67-64-1);

2. 

acetilene (CAS 74-86-2);

3. 

ammoniaca (CAS 7664-41-7);

4. 

antimonio (CAS 7440-36-0);

5. 

benzaldeide (CAS 100-52-7);

6. 

benzoina (CAS 119-53-9);

7. 

1-butanolo (CAS 71-36-3);

8. 

2-butanolo (CAS 78-92-2);

9. 

iso-butanolo (CAS 78-83-1);

10. 

T-butanolo (CAS 75-65-0);

11. 

carburo di calcio (CAS 75-20-7);

12. 

monossido di carbonio (CAS 630-08-0);

13. 

cloro (CAS 7782-50-5);

14. 

cicloesanolo (CAS 108-93-0);

15. 

dicicloesilammina (CAS 101-83-7);

16. 

etanolo (CAS 64-17-5);

17. 

etilene (CAS 74-85-1);

18. 

ossido di etilene (CAS 75-21-8);

19. 

fluoroapatite (CAS 1306-05-4);

20. 

cloruro di idrogeno (CAS 7647-01-0);

21. 

solfuro di idrogeno (CAS 7783-06-4);

22. 

acido mandelico (CAS 90-64-2);

23. 

metanolo (CAS 67-56-1);

24. 

cloruro di metile (CAS 74-87-3);

25. 

ioduro di metile (CAS 74-88-4);

26. 

metilmercaptano (CAS 74-93-1);

27. 

monoetilenglicole (CAS 107-21-1);

28. 

cloruro di ossalile (CAS 79-37-8);

29. 

solfuro di potassio (CAS 1312-73-8);

30. 

tiocianato di potassio (CAS 333-20-0);

31. 

ipoclorito di sodio (CAS 7681-52-9);

32. 

zolfo (CAS 7704-34-9);

33. 

diossido di zolfo (CAS 7446-09-5);

34. 

triossido di zolfo (CAS 7446-11-9);

35. 

cloruro di tiofosforile (CAS 3982-91-0);

36. 

fosfito di triisobutile (CAS 1606-96-8);

37. 

fosforo bianco (CAS 12185-10-3);

38. 

fosforo giallo (CAS 7723-14-0);

39. 

mercurio (CAS 7439-97-6);

40. 

cloruro di bario (CAS 10361-37-2);

41. 

acido solforico (CAS 7664-93-9);

42. 

3,3-dimetil-1-butene (CAS 558-37-2);

43. 

2,2-dimetilpropanale (CAS 630-19-3);

44. 

2,2-dimetilpropilcloruro (CAS 753-89-9);

45. 

2-metilbutene (CAS 26760-64-5);

46. 

2-cloro-3-metilbutano (CAS 631-65-2);

47. 

2,3-dimetil-2,3-butandiolo (CAS 76-09-5);

48. 

2-metil-2-butene (CAS 513-35-9);

49. 

butillitio (CAS 109-72-8);

50. 

bromo(metil)magnesio (CAS 75-16-1);

51. 

formaldeide (CAS 50-00-0);

52. 

dietanolammina (CAS 111-42-2);

53. 

dimetilcarbonato (CAS 616-38-6);

54. 

cloridrato di metoldietanolammina (CAS 54060-15-0);

55. 

cloridrato di dietilammina (CAS 660-68-4);

56. 

cloridrato di diisopropilammina (CAS 819-79-4);

57. 

cloridrato di 3-chinuclidinone (CAS 1193-65-3);

58. 

cloridrato di 3-chinuclidinolo (CAS 6238-13-7);

59. 

cloridrato di (R)-3-chinuclidinolo (CAS 42437-96-7);

60. 

cloridrato di N,N-dietilamminoetanolo (CAS 14426-20-1);

61. 

clorofosfati di dialchile (≤ C10);

62. 

fluorofosfati di dialchile (≤ C10);

63. 

N,N-metilisopropilacetamidina (CAS 1339185-57-7);

64. 

N,N-metiletilacetamidina (CAS 1339632-40-4);

65. 

N,N-etilisopropilacetamidina (CAS 1339156-10-3);

66. 

N,N-metilpropilacetamidina (CAS 1344238-28-3);

67. 

N,N-etilpropilacetamidina (CAS 1339737-43-7);

68. 

N,N-isopropilpropilacetamidina (CAS 1341389-98-7);

69. 

N,N-metiletilpropanamidina (CAS 1339424-26-8);

70. 

N,N-etilisopropilpropanamidina (CAS 1344354-09-1);

71. 

N,N-metilpropilpropanamidina (CAS 1340216-25-2);

72. 

N,N-etilpropilpropanamidina (CAS 1341493-60-4);

73. 

N,N-isopropilpropilpropanamidina (CAS 1343225-93-3);

74. 

N,N-metiliopropilpropanamidina (CAS 1339042-55-5);

75. 

N,N-metiletilbutanamidina (CAS 1341049-51-1);

76. 

N,N-metilpropilbutanamidina (CAS 1343721-02-7);

77. 

N,N-etilpropilbutanamidina (CAS 1343806-12-1);

78. 

N,N-isopropilpropilbutanamidina (CAS 1343316-02-8);

79. 

N,N-metilisopropilbutanamidina (CAS 1340219-94-4);

80. 

N,N-etilisopropilbutanamidina (CAS 1342204-10-7);

81. 

N,N-metiletilisobutanamidina (CAS 1342365-47-2);

82. 

N,N-etilpropilisobutanamidina (CAS 1342566-58-8);

83. 

N,N-metilpropilisobutanamidina (CAS 1342270-21-6);

84. 

N,N-isopropilpropilisobutanamidina (CAS 1342156-11-9);

85. 

N,N-metilisopropilisobutanamidina (CAS 1341992-96-8);

86. 

N,N-etilisopropilisobutanamidina (CAS 1339048-76-8);

87. 

bromidrato di N,N-dimetilacetamidina (CAS 1801188-12-4);

88. 

cloridrato di N,N-dimetilacetamidina (CAS 2909-15-1);

89. 

cloridrato di N,N-dietilacetamidina (CAS 91400-32-7);

90. 

bromidrato di N,N-dietilacetamidina (CAS 78053-54-0);

91. 

dicloridrato di N,N-dimetilpropanamidina (CAS 79972-73-9); oppure

92. 

cloridrato di N,N-dimetilpropanamidina (CAS 56776-15-9).

X.C.IX.002 Fentanil e i suoi derivati Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Carfentanil e sali di tali prodotti.

Nota : X.C.IX.002 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.

X.C.IX.003 Precursori chimici delle sostanze chimiche che agiscono sul sistema nervoso centrale, come segue:

a. 

4-anilino-N-fenetilpiperidina (CAS 21409-26-7); oppure

b. 

N-fenetil-4-piperidinone (CAS 39742-60-4).

Note:

1. 

X.C.IX.003 non sottopone ad autorizzazione le «miscele chimiche» contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alla voce X.C.IX.003. nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più dell'1 % in peso della miscela.

2. 

X.C.IX.003 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.

X.C.IX.004 Materiali fibrosi e filamentosi, non sottoposti ad autorizzazione in 1C010 o 1C210 ( 48 ), destinati all'uso in strutture «composite», con modulo specifico di 3,18 x 106 m o più e carico di rottura specifico di 7,62 x 104 m o più.

X.C.IX.005 «Vaccini», «immunotossine», 'prodotti medici', 'kit diagnostici e per test alimentari', come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. 

«vaccini» contenenti prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351, 1C353 o 1C354, o progettati per l'uso contro tali prodotti;

b. 

«immunotossine» contenenti i prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d; oppure

c. 

'prodotti medici' contenenti:

1. 

«tossine» sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d (a eccezione delle tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1, delle conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3 o dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d.4 o .d.5); oppure

2. 

organismi geneticamente modificati o elementi genetici sottoposti ad autorizzazione in 1C353.a.3 (a eccezione di quelli che contengono o codificano le tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1 o le conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3);

d. 

«prodotti medici» non sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.005.c contenenti:

1. 

tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1; o

2. 

conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3; oppure

3. 

organismi geneticamente modificati o elementi genetici sottoposti ad autorizzazione in 1C353.a.3 che contengono o codificano le tossine Botulinum sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.1 o le conotossine sottoposte ad autorizzazione in 1C351.d.3; oppure

e. 

«kit diagnostici e per test alimentari» che contengono prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d (a eccezione dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in 1C351.d.4 o .d.5).

Note tecniche:

1.   I «prodotti medici» sono: 1) formulazioni farmaceutiche destinate alla sperimentazione e alla somministrazione ad esseri umani (o animali) nell'ambito di trattamenti medici, 2) preimballati per la distribuzione come prodotti clinici o medici, e 3) approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ai fini della commercializzazione come prodotti clinici o medici o dell'uso come nuovo farmaco di ricerca.

2.   I «kit diagnostici e per test alimentari» sono appositamente sviluppati, imballati e commercializzati a fini diagnostici o di salute pubblica. Le tossine biologiche in qualsiasi altra configurazione, ivi compresi i carichi alla rinfusa, o per qualsiasi altro uso finale sono sottoposte ad autorizzazione in 1C351.

X.C.IX.006 Cariche e dispositivi commerciali contenenti materiali energetici, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e trifluoruro di azoto allo stato gassoso (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. 

cariche cave appositamente progettate per operazioni nei pozzi petroliferi, che utilizzano una carica funzionante lungo un unico asse, che al momento della detonazione producono un foro e che:

1. 

contengono qualsiasi formulazione di 'materiali sottoposti ad autorizzazione';

2. 

presentano un rivestimento conico uniforme avente un angolo di apertura pari o inferiore a 90 gradi;

3. 

contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» superiore a 0,010 kg ma inferiore o uguale a 0,090 kg; e

4. 

hanno un diametro inferiore o uguale a 114,3 cm;

b. 

cariche cave appositamente progettate per operazioni nei pozzi petroliferi che contengono una quantità di 'materiali sottoposti ad autorizzazione' inferiore o uguale a 0,010 kg;

c. 

cordone detonante o tubi ad onde d'urto che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» inferiore o uguale a 0,064 kg/m;

d. 

dispositivi a cartuccia che contengono una quantità di 'materiali sottoposti ad autorizzazione' inferiore o uguale a 0,70 kg nel materiale di deflagrazione;

e. 

detonatori (elettrici o non elettrici) e loro assiemi che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» inferiore o uguale a 0,01 kg;

f. 

ignitori che contengono una quantità di 'materiali sottoposti ad autorizzazione' inferiore o uguale a 0,01 kg;

g. 

cartucce per pozzo petrolifero che contengono una quantità di «materiali energetici» inferiore o uguale a 0,015 kg;

h. 

cariche di rinforzo (booster) commerciali fuse o compresse che contengono una quantità di 'materiali sottoposti ad autorizzazione' inferiore o uguale a 1,0 kg/m;

i. 

impasti liquidi ed emulsioni commerciali prefabbricati che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» in ML8 inferiore o uguale a 10,0 kg e inferiore o uguale al 35 % in peso;

j. 

cariche da taglio e utensili da recisione che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» inferiore o uguale a 3,5 kg;

k. 

dispositivi pirotecnici progettati esclusivamente per scopi commerciali (p. es. rappresentazioni teatrali, effetti speciali cinematografici e spettacoli pirotecnici) che contengono una quantità di «materiali sottoposti ad autorizzazione» inferiore o uguale a 3,0 kg;

l. 

altri dispositivi esplosivi e cariche commerciali non sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.006.a-k che contengono una quantità di 'materiali sottoposti ad autorizzazione' inferiore o uguale a 1,0 kg; oppure

Nota : X.C.IX.006.l comprende dispositivi di sicurezza automobilistici; sistemi estintori; cartucce per sparachiodi; cariche esplosive per operazioni agricole, petrolifere e gasiere, per beni sportivi, per attività estrattive commerciali o per lavori pubblici; e tubi ritardanti usati nell'assemblaggio di dispositivi esplosivi commerciali.

m. 

trifluoruro di azoto (NF3) allo stato gassoso.

Note:

1.   Per «materiali sottoposti ad autorizzazione» si intendono i materiali energetici sottoposti ad autorizzazione (cfr. 1C011, 1C111, 1C239 o ML8).

2.   Il trifluoruro di azoto non allo stato gassoso è sottoposto ad autorizzazione in ML8.d dell'elenco comune delle attrezzature militari.

X.C.IX.007 Miscele non sottoposte ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 ( 49 ) contenenti sostanze chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 nonché kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari non sottoposti ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 contenenti sostanze chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. 

miscele contenenti le seguenti concentrazioni di precursori chimici sottoposti ad autorizzazione in 1C350:

1. 

miscele contenenti il 10 % o meno, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C350;

2. 

miscele contenenti meno del 30 %, in peso, di:

a. 

qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 3 della convenzione sulle armi chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350; oppure

b. 

qualsiasi precursore chimico non contemplato dalla convenzione sulle armi chimiche sottoposto ad autorizzazione in 1C350;

b. 

miscele contenenti le seguenti concentrazioni di sostanze chimiche tossiche o precursori chimici sottoposti ad autorizzazione in 1C450:

1. 

miscele contenenti le seguenti concentrazioni di sostanze chimiche di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C450:

a. 

miscele contenenti l'1 % o meno, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C450.a.1 e a.2 (vale a dire miscele contenenti Amiton o PFIB); oppure

b. 

miscele contenenti il 10 % o meno, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 2 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 o b.6;

2. 

miscele contenenti meno del 30 %, in peso, di qualsiasi sostanza chimica di cui alla tabella 3 della convenzione sulle armi chimiche sottoposta ad autorizzazione in 1C450.a.4, a.5., a.6., a.7 o 1C450.b.8;

c. 

«kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari» contenenti precursori chimici sottoposti ad autorizzazione in 1C350 in quantità non superiori a 300 g per sostanza chimica.

Nota tecnica:

Ai fini del presente punto, per 'kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari' si intendono materiali preconfezionati di composizione definita appositamente sviluppati, imballati e commercializzati a fini medici, analitici, diagnostici o di salute pubblica. I reagenti sostitutivi per i kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari descritti in X.C.IX.007.c sono sottoposti ad autorizzazione in 1C350 se contengono almeno uno dei precursori chimici individuati in tale punto in concentrazioni pari o superiori ai livelli di controllo per le miscele indicati in 1C350.

X.C.IX.008 Sostanze polimeriche non fluorurate, non sottoposte ad autorizzazione in 1C008 ( 50 ), come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. 

poliarilene eteri chetoni, come segue:

1. 

polietere etere chetone (PEEK);

2. 

polietere chetone chetone (PEKK);

3. 

polietere chetone (PEK); oppure

4. 

polietere chetone etere chetone chetone (PEKEKK);

b. 

non utilizzato.

X.C.IX.009 Materiali specifici, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. 

cuscinetti a sfera di precisione in acciaio temprato e carburo di tungsteno (diametro pari o superiore a 3 mm);

b. 

lastre in acciaio inossidabile 304 e 316, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

c. 

lastre in monel;

d. 

tributilfosfato (CAS 126-73-8);

e. 

acido nitrico (CAS 7697-37-2) in concentrazioni del 20 % o più, in peso;

f. 

fluoro (CAS 7782-41-4); oppure

g. 

radionuclidi emittenti alfa, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.C.IX.010 poliammidi aromatici (aramidi) non sottoposti ad autorizzazione in 1C010, 1C210 o X.C.IX.004, presentati in una qualsiasi delle forme seguenti (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione)

a. 

forme primarie;

b. 

filati o monofilamenti;

c. 

fasci di filamenti;

d. 

fasci di fibre;

e. 

fibre in fiocco o tagliate;

f. 

tessuti;

g. 

pasta o borre.

X.C.IX.011 Nanomateriali, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. 

nanomateriali semiconduttori;

b. 

nanomateriali a base di compositi; oppure

c. 

qualsiasi dei seguenti nanomateriali a base di carbonio:

1. 

nanotubi di carbonio;

2. 

nanofibre di carbonio;

3. 

fullereni;

4. 

grafeni; oppure

5. 

nanoparticelle sferiche concentriche di carbonio (cipolle).

Note :  Ai fini di X.C.IX.011, per nanomateriale si intende un materiale che soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:

1. 

consiste di particelle aventi una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm e 100 nm per oltre l'1 % della distribuzione dimensionale numerica;

2. 

presenta strutture interne o di superficie aventi una o più dimensioni comprese fra 1 nm e 100 nm; oppure

3. 

ha una superficie specifica in volume superiore a 60 m2/cm3, a esclusione dei materiali che consistono di particelle di dimensioni inferiori a 1 nm.

X.C.IX.012 Metalli delle terre rare e loro composti, in forma organica o inorganica, comprese le miscele, anche miscelati o in lega fra loro.

Nota 1 : I metalli delle terre rare e i loro composti comprendono scandio, ittrio, lantanio, cerio, praseodimio, neodimio, promezio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, itterbio e lutezio.

Nota 2 : I minerali contenenti metalli delle terre rare sono esclusi dal controllo previsto al paragrafo X.C.IX.012;

Nota 3 : X.C.IX.012 non sottopone ad autorizzazione le miscele nelle quali nessun metallo o composto ivi specificato costituisce più del 5 % in peso della miscela.

X.C.IX.013 Tungsteno, carburo di tungsteno e leghe di tungsteno, non sottoposti ad autorizzazione in 1C117 o 1C226 ( 51 ), contenenti in peso più del 90 % di tungsteno.

Nota 1 : Ai fini dell'autorizzazione di cui a X.C.IX.013 sono esclusi i fili.

Nota 2 : Ai fini dell'autorizzazione di cui a X.C.IX.013 sono esclusi gli strumenti medici o chirurgici.

X.D.IX.001 «Software» specifico, diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. 

«software» appositamente progettato per hardware/sistemi per il controllo dei processi industriali sottoposti ad autorizzazione in X.B.IX.001, diverso da quello specificato nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; oppure

b. 

«software» appositamente progettato per apparecchiature per la produzione di materiali compositi strutturali, fibre, preimpregnati e preformati sottoposti ad autorizzazione in X.B.IX.001, diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.E.IX.001 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» dei materiali fibrosi e filamentosi sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.004 e X.C.IX.010.

X.E.IX.002 «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» dei nanomateriali sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.011.

Categoria X – Trattamento e lavorazione dei materiali

X.A.X.001 Apparecchiature di rilevazione di esplosivi o detonatori, in traccia e in quantità sensibili, che consistono in un dispositivo automatico o una combinazione di dispositivi in grado di applicare un processo decisionale automatizzato per rilevare la presenza di vari tipi di esplosivi, residui di esplosivi o detonatori, e componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:

a. 

apparecchiature di rilevazione di esplosivi in grado di applicare un «processo decisionale automatizzato» per rilevare e identificare esplosivi in quantità sensibili, che utilizzano, a titolo non esaustivo, tecniche a raggi X (p. es. tomografia computerizzata, a doppia energia o diffusione coerente), nucleari (p. es. analisi termoneutronica, analisi neutronica a impulsi rapidi «PFNA», spettroscopia di trasmissione neutronica a impulsi rapidi e assorbimento in risonanza gamma) o elettromagnetiche (p. es. risonanza di quadrupolo e dielettrometria).

b. 

non utilizzato;

c. 

apparecchiature di rilevazione di detonatori in grado di applicare un processo decisionale automatizzato per rilevare e identificare dispositivi di innesco (p. es. detonatori) che utilizzano, a titolo non esaustivo, tecniche a raggi X (p. es. a doppia energia o tomografia computerizzata) o elettromagnetiche.

Nota : Le apparecchiature di rilevazione di esplosivi o detonatori di cui a X.A.X.001 includono le apparecchiature per i controlli su persone, documenti, bagagli, altri effetti personali, merci e/o corrispondenza.

Note tecniche:

1.   Il «processo decisionale automatizzato» è la capacità dell'apparecchiatura di rilevare esplosivi o detonatori al livello di sensibilità selezionato in fase di progettazione o dall'operatore e di emettere un segnale di allarme automatizzato quando rileva esplosivi o detonatori a tale livello o al di sopra di esso.

2.   Il presente punto non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature che fanno affidamento sull'interpretazione da parte dell'operatore di indicatori quali la mappatura per colore (inorganico/organico) del prodotto o dei prodotti sottoposti a scansione.

3.   Esplosivi e detonatori comprendono le cariche e i dispositivi commerciali sottoposti ad autorizzazione in X.C.VIII.004 e X.C.IX.006 e i materiali energetici sottoposti ad autorizzazione in 1C011, 1C111 e 1C239 ( 52 ).

X.A.X.002 Apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti funzionanti nella gamma di frequenze comprese tra 30 GHz e 3 000  GHz e con risoluzione spaziale da 0,1 mrad (milliradiante) fino a 1 mrad (milliradiante) compreso a una distanza di 100 m, e componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:

Nota : Le apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti includono, in via non esaustiva, le apparecchiature per i controlli su persone, documenti, bagagli, altri effetti personali, merci e/o corrispondenza.

Nota tecnica:

La gamma di frequenze comprende generalmente le regioni delle onde millimetriche, delle onde submillimetriche e la regione terahertz.

X.A.X.003 Cuscinetti e sistemi di cuscinetti non sottoposti ad autorizzazione in 2A001 (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. 

cuscinetti a sfere o cuscinetti a sfere piene, aventi tolleranze specificate dal fabbricante secondo ABEC 7, ABEC 7P o ABEC 7T o norma ISO classe 4 o migliori (o norme equivalenti) e aventi una qualsiasi delle caratteristiche seguenti:

1. 

fabbricati per l'uso a temperature di funzionamento superiori a 573 K (300 °C) con l'impiego di materiali speciali o di trattamenti termici speciali; oppure

2. 

con elementi lubrificanti o modifiche componentistiche che, secondo le specifiche del fabbricante, sono appositamente progettati per consentire ai cuscinetti di funzionare a velocità superiori a 2,3 milioni 'DN';

b. 

cuscinetti a rulli conici pieni, aventi tolleranze specificate dal fabbricante secondo ANSI/AFBMA classe 00 (pollici) o classe A (metriche) o migliori (o norme equivalenti) e aventi una delle seguenti caratteristiche:

1. 

con elementi lubrificanti o modifiche componentistiche che, secondo le specifiche del fabbricante, sono appositamente progettati per consentire ai cuscinetti di funzionare a velocità superiori a 2,3 milioni 'DN'; oppure

2. 

fabbricati per l'uso a temperature di funzionamento inferiori a 219 K (-54 °C) o superiori a 423 K (150 °C);

c. 

cuscinetti lubrificati a lamina di gas fabbricati per l'uso a temperature di funzionamento pari o superiori a 561 K (288 °C) e con capacità di carico unitario superiore a 1 MPa;

d. 

sistemi di cuscinetti magnetici attivi;

e. 

cuscinetti con guarnizione di tessuto ad allineamento automatico o cuscinetti portanti a scorrimento con guarnizione di tessuto fabbricati per essere utilizzati a temperature di funzionamento inferiori a 219 K (-54 °C) o superiori a 423 K (150 °C).

Note tecniche:

1.   «DN» rappresenta il prodotto del diametro del foro del cuscinetto in mm per la velocità di rotazione del cuscinetto in giri/minuto.

2.   Le temperature di funzionamento comprendono le temperature ottenute dopo l'arresto di un motore a turbina a gas.

X.A.X.004 Tubazioni, accessori e valvole realizzati in o rivestiti di acciai inossidabili, acciai in lega rame-nichel o altri acciai legati contenenti il 10 % o più di nichel e/o cromo:

a. 

tubi, tubazioni e accessori in pressione di diametro interno pari o superiore a 200 mm e adatti a funzionare a pressioni pari o superiori a 3,4 MPa;

b. 

valvole per tubazioni aventi tutte le caratteristiche seguenti, non sottoposte ad autorizzazione in 2B350.g ( 53 ):

1. 

connessione alla tubazione di diametro interno pari o superiore a 200 mm; e

2. 

pressione nominale pari o superiore a 10,3 MPa.

Note:

1.   Cfr. X.D.X.005 per il «software» destinato ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.

2.   Cfr. 2E001 («sviluppo»), 2E002 («produzione») e X.E.X.003 («utilizzazione») per la tecnologia destinata ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.

3.   Cfr. autorizzazioni correlate di cui a 2A226, 2B350 e X.B.X.010.

X.A.X.005 Pompe progettate per spostare metalli fusi mediante forze elettromagnetiche.

Note:

1.   Cfr. X.D.X.005 per il «software» destinato ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.

2.   Cfr. 2E001 («sviluppo»), 2E002 («produzione») e X.E.X.003 («utilizzazione») per la «tecnologia» destinata ai prodotti sottoposti ad autorizzazione in questa voce.

3.   Le pompe per l'uso in reattori raffreddati a metallo liquido sono sottoposte ad autorizzazione in 0A001.

X.A.X.006 «Generatori elettrici portatili» e componenti appositamente progettati.

Nota tecnica:

«Generatori elettrici portatili» – I generatori in X.A.X.006 sono portatili (2 268  kg o meno su ruote o trasportabili su un camion da 2,5 tonnellate senza bisogno di accorgimenti speciali).

X.A.X.007 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. 

valvole con tenuta a soffietto;

b. 

non utilizzato.

X.B.X.001 «Reattori a flusso continuo» e loro «componenti modulari».

Note tecniche:

1.   Ai fini di X.B.X.001, i «reattori a flusso continuo» sono costituiti da sistemi «plug and play» (pronti all'uso) in cui i reagenti sono immessi in modo continuo nel reattore e il prodotto risultante è raccolto all'uscita.

2.   Ai fini di X.B.X.001, per «componenti modulari» si intendono i moduli fluidi, le pompe per liquidi, le valvole, i moduli «packed-bed», i moduli miscelatori, i manometri, i separatori liquido-liquido, ecc.

X.B.X.002 Assemblatori e sintetizzatori di acidi nucleici non sottoposti ad autorizzazione da 2B352.i, parzialmente o totalmente automatizzati, progettati per la generazione di acidi nucleici a più di 50 basi.

X.B.X.003 Sintetizzatori automatici di peptidi in grado di funzionare in atmosfera controllata.

X.B.X.004 Unità di controllo numerico per macchine utensili e macchine utensili «a controllo numerico», diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. 

unità di «controllo numerico» per macchine utensili:

1. 

con quattro assi a interpolazione che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura; oppure

2. 

con due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura e un incremento programmabile minimo minore (migliore) di 0,001 mm;

3. 

unità di «controllo numerico» per macchine utensili con due, tre o quattro assi a interpolatura che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura, e in grado di ricevere direttamente (in linea) ed elaborare dati di progettazione assistita da calcolatore (CAD) a fini di preparazione interna di istruzioni macchina; oppure

b. 

schede di controllo del movimento appositamente progettate per macchine utensili e aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:

1. 

interpolazione di più di quattro assi;

2. 

capacità di elaborare dati in tempo reale per modificare quelli relativi alla traiettoria dell'utensile, alla velocità di avanzamento e al mandrino, durante l'operazione di lavorazione, per mezzo di:

a. 

calcolo e modifica automatici di dati di programmi pezzo per la lavorazione su due o più assi mediante cicli di misurazione e accesso ai dati sorgente; oppure

b. 

controllo adattivo con più di una variabile fisica misurata ed elaborata mediante un modello di calcolo (strategia) per modificare una o più istruzioni di lavorazione al fine di ottimizzare il processo; oppure

3. 

capacità di ricevere ed elaborate dati CAD a fini di preparazione interna di istruzioni macchina;

c. 

macchine utensili «a controllo numerico» che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il controllo di contornatura simultaneo su due o più assi e che hanno entrambe le caratteristiche seguenti:

1. 

due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura; e

2. 

accuratezza di posizionamento secondo la norma ISO 230/2 (2006), con tutte le compensazioni disponibili;

a. 

migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di rettifica;

b. 

migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le fresatrici; oppure

c. 

migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di tornitura; oppure

d. 

macchine utensili per l'asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali compositi, come segue, che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il controllo di contornatura simultaneo su due o più assi:

1. 

macchine utensili di tornitura, rettifica, fresatura o qualsiasi loro combinazione, aventi due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura e aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:

a. 

uno o più «mandrini basculanti» di contornatura;

Nota : X.B.X.004.d.1.a si applica esclusivamente alle macchine utensili di rettifica o fresatura.

b. 

«eccentricità» (spostamento assiale) in una rotazione completa del mandrino minore (migliore) di 0,0006 mm lettura totale del misuratore (TIR);

Nota : X.B.X.004.d.1.b si applica alle macchine utensili esclusivamente di tornitura.

c. 

«fuori rotondità» (spostamento radiale) in una rotazione completa del mandrino minore (migliore) di 0,0006 mm lettura totale del misuratore (TIR); oppure

d. 

accuratezza di posizionamento, con tutte le compensazioni disponibili, minore (migliore) di: 0,001° su qualsiasi asse di rotazione;

2. 

macchine per lavorazione elettroerosiva (EDM) del tipo a filo aventi possibilità di coordinazione simultanea per controllo di contornatura su cinque o più assi.

X.B.X.005 Macchine utensili non «a controllo numerico» per generare superfici di qualità ottica (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione) e loro componenti appositamente progettati:

a. 

macchine di tornitura che utilizzano un utensile monotagliente e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. 

accuratezza di posizionamento del carrello minore (migliore) di 0,0005 mm per 300 mm di corsa;

2. 

ripetibilità di posizionamento bidirezionale del carrello minore (migliore) di 0,00025 mm per 300 mm di corsa;

3. 

fuori rotondità" ed «eccentricità» del mandrino minore (migliore) di 0,0004 mm, lettura totale del misuratore (TIR);

4. 

deviazione angolare del movimento del carrello (oscillazione, rollio e beccheggio) minore (migliore) di 2 secondi di arco, lettura totale del misuratore (TIR), su una corsa completa. e

5. 

perpendicolarità del carrello minore (migliore) di 0,001 mm per 300 mm di corsa;

Nota tecnica:

La ripetibilità di posizionamento bidirezionale del carrello (R) di un asse è il valore massimo della ripetibilità di posizionamento in qualsiasi posizione lungo o intorno all'asse, determinato con la procedura e alle condizioni di cui al punto 2.11 della norma ISO 230/2:1988.

b. 

fresatrici ad un solo tagliente aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. 

«fuori rotondità» ed «eccentricità» del mandrino minore (migliore) di 0,0004 mm, lettura totale del misuratore (TIR); e

2. 

deviazione angolare del movimento del carrello (oscillazione, rollio e beccheggio) minore (migliore) di 2 secondi di arco, lettura totale del misuratore (TIR), su una corsa completa.

X.B.X.006 Macchinari per la produzione e/o la finitura di ingranaggi non sottoposte ad autorizzazione in 2B003 in grado di produrre ingranaggi di qualità superiore al livello AGMA 11.

X.B.X.007 Sistemi o apparecchiature di controllo dimensionale o di misura, non sottoposti ad autorizzazione in 2B006 o 2B206, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. 

macchine di controllo dimensionale manuale aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. 

due o più assi; e

2. 

incertezza di misura uguale a o minore (migliore) di (3 + L/300) μm su qualsiasi asse (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in mm).

X.B.X.008 «Robot» non sottoposti ad autorizzazione in 2B007 o 2B207 in grado di utilizzare informazioni di ritorno nell'elaborazione in tempo reale da uno o più sensori per generare o modificare programmi o per generare o modificare dati numerici di programma.

X.B.X.009 Assiemi, circuiti o inserti appositamente progettati per macchine utensili sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004 o per apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.006, X.B.X.007 o X.B.X.008:

a. 

assiemi di mandrini, che consistono come assieme minimo in mandrini e cuscinetti il cui movimento radiale («fuori rotondità») o assiale («eccentricità») in una rotazione completa del mandrino è minore (migliore) di 0,0006 mm, lettura totale del misuratore (TIR);

b. 

inserti di utensili da taglio in diamante a punta singola, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. 

in grado di effettuare tagli senza difetti né scheggiature rilevabili ad ingrandimenti di 400 volte in qualsiasi direzione;

2. 

raggio di taglio da 0,1 a 5 mm, compresi; e

3. 

ovalizzazione del raggio di taglio minore (migliore) di 0,002 mm, lettura totale del misuratore (TIR);

c. 

circuiti stampati appositamente progettati con componenti montati capaci di potenziare, conformemente alle specifiche del fabbricante, le unità di «controllo numerico», le macchine utensili o i dispositivi di retroazione fino a livelli pari o superiore a quelli specificati in X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008 o X.B.X.009.

Nota tecnica:

Questa voce non sottopone ad autorizzazione i sistemi interferometrici di misura senza retroazione a circuito chiuso od aperto, contenenti un laser per misurare gli errori di movimento del carrello delle macchine utensili, delle macchine di controllo dimensionale o di apparecchiature similari.

X.B.X.010 Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. 

presse isostatiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

b. 

attrezzature per la produzione di soffietti, comprese apparecchiature di formatura idraulica e matrici di formatura di soffietti;

c. 

macchine per saldatura laser;

d. 

saldatrici MIG;

e. 

saldatrici a fascio di elettroni;

f. 

apparecchiature in monel, comprese valvole, tubazioni, cisterne e recipienti;

g. 

valvole, tubazioni, cisterne e recipienti in acciaio inossidabile 304 e 316;

Nota : Ai fini di X.B.X.010.g gli accessori sono considerati parte delle tubazioni.

h. 

apparecchiature per le attività estrattive o la perforazione:

1. 

apparecchiature di grandi dimensioni per il sondaggio in grado di praticare fori di oltre 61 cm di diametro;

2. 

apparecchiature di grandi dimensioni per movimento terra in uso nell'industria estrattiva;

i. 

apparecchiature per la galvanoplastica progettate per il rivestimento di parti con nichelio o alluminio;

j. 

pompe progettate per il funzionamento industriale e l'utilizzo con un motore elettrico da 5 CV o più;

k. 

valvole per vuoto, tubazioni, flange, guarnizioni e apparecchiature collegate appositamente progettate per l'utilizzo in alto vuoto, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

l. 

macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

m. 

macchine per il bilanciamento centrifugo su più piani, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821; oppure

n. 

lastre, valvole, tubazioni, cisterne e recipienti in acciaio inossidabile austenitico.

X.B.X.011 Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri.

X.B.X.012 Cabine di sicurezza biologica di classe II e camere a guanti.

X.B.X.013 Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di 4 litri o più, utilizzabili con materiali biologici.

X.B.X.014 Fermentatori aventi volume interno pari a 10-20 litri, utilizzabili con materiali biologici.

X.B.X.015 Contenitori per reazioni, reattori, agitatori, scambiatori di calore, condensatori, pompe (comprese le pompe dotate di tenuta singola), valvole, serbatoi di stoccaggio, contenitori, serbatori di accumulo e colonne di distillazione o torri di assorbimento che soddisfano i parametri di prestazione per l'autorizzazione in 2B350 ( 54 ), indipendentemente dai materiali di costruzione.

Nota : ai fini dell'autorizzazione di cui a X.B.X.015 sono escluse le valvole idrauliche e i serbatoi di stoccaggio di volume totale interno (geometrico) inferiore a 1 m3 (1 000  litri) progettati per impianti domestici per l'acqua o il gas.

X.B.X.016 Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA che potrebbero essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

X.B.X.017 Pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 1 m3/ora (in condizioni di temperatura e pressione standard), e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori e ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con materiali sottoposti ad autorizzazione.

X.B.X.018 Apparecchiature di laboratorio, comprese loro parti e accessori, per l'analisi o il rilevamento, distruttivi o non distruttivi, di sostanze chimiche.

X.B.X.019 Celle di elettrolisi cloro-alcali intere – mercurio, diaframma e membrana.

X.B.X.020 Elettrodi di titanio (compresi quelli con rivestimenti ottenuti da altri ossidi metallici), appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali.

X.B.X.021 Elettrodi di nichel (compresi quelli con rivestimenti ottenuti da altri ossidi metallici), appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali.

X.B.X.022 Elettrodi di titanio bipolare (compresi quelli con rivestimenti ottenuti da altri ossidi metallici), appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali.

X.B.X.023 Diaframmi di amianto appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali.

X.B.X.024 Diaframmi fluoropolimerici appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali.

X.B.X.025 Membrane scambiatrici di ioni fluoropolimeriche appositamente progettate per essere utilizzate in celle cloro-alcali.

X.B.X.026 Compressori appositamente progettati per comprimere cloro umido o secco, indipendentemente dal materiale di costruzione.

X.B.X.027 Reattori a microonde – Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento.

X.D.X.001 «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.001.

X.D.X.002 «Software»«necessario» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.002.

X.D.X.003 «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004, X.B.X.006 o X.B.X.007, X.B.X.008 e X.B.X.009.

X.D.X.004 «Software» specifico, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):

a. 

«software» che consente il controllo adattivo e avente le due caratteristiche seguenti:

1. 

destinato a unità di fabbricazione flessibili (FMU); e

2. 

capace di generare o modificare con elaborazione in tempo reale programmi o dati utilizzando segnali ottenuti simultaneamente per mezzo di almeno due tecniche di rilevazione, quali:

a. 

visione meccanica (telemetria ottica);

b. 

immagine all'infrarosso;

c. 

immagine acustica (telemetria acustica);

d. 

misurazione per contatto;

e. 

posizionamento inerziale;

f. 

misurazione della forza; e

g. 

misurazione della coppia.

Nota : X.D.X.004.a non sottopone ad autorizzazione il «software» che consente solo di ripianificare nel tempo apparecchiature funzionalmente identiche all'interno di 'unità di fabbricazione flessibili' utilizzando programmi pezzo preregistrati e una strategia preregistrata per la distribuzione di tali programmi.

b. 

non utilizzato.

X.D.X.005 «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.004 o X.A.X.005.

Nota : Cfr. 2E001 («sviluppo») per la «tecnologia» destinata al «software» sottoposto ad autorizzazione in questa voce.

X.D.X.006 «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo» o la «produzione» dei generatori elettrici portatili sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.006.

X.E.X.001 «Tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.002 o «necessaria» per lo «sviluppo» di «software» sottoposto ad autorizzazione in X.D.X.002.

Nota : Cfr. X.A.X.002 e X.D.X.002 per le autorizzazioni di prodotti e «software» correlati.

X.E.X.002 «Tecnologia» per l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007 o X.B.X.008.

X.E.X.003 «Tecnologia» in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'«utilizzazione» di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.004 o X.A.X.005.

X.E.X.004 «Tecnologia» per l'«utilizzazione» dei generatori elettrici portatili sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.006.

Parte B

1.   Dispositivi a semiconduttore



Codice NC

Descrizione

8541 10

Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce (LED)

8541 21

Transistor, diversi dai fototransistor, con potere di dissipazione inferiore a 1 W

8541 29

Altri transistor, diversi dai fototransistor

8541 30

Tiristori, diac e triac (escl. dispositivi fotosensibili a semiconduttore)

8541 49

Dispositivi fotosensibili a semiconduttore (escl. generatori e celle fotovoltaiche)

8541 51

Altri dispositivi a semiconduttore: trasduttori a semiconduttore

8541 59

Altri dispositivi a semiconduttore

8541 60

Cristalli piezoelettrici montati

8541 90

Dispositivi a semiconduttore: parti

2.   Circuiti integrati elettronici, apparecchiature di fabbricazione e collaudo



Codice NC

Descrizione

3818 00

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

8486 10

Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette

8486 20

Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici

8486 40

Macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo

8534 00

Circuiti stampati

8537 10

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 , per una tensione inferiore o uguale a 1 000  V

8542 31

Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti

8542 32

Memorie

8542 33

Amplificatori

8542 39

Altri circuiti integrati elettronici

8542 90

Circuiti integrati elettronici: parti

8543 20

Generatori di segnali

9027 50

Altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)

9030 20

Oscilloscopi ed oscillografi

9030 32

Multimetri, con dispositivo registratore

9030 39

Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità di corrente, della resistenza o della potenza elettrica, con dispositivo registratore

9030 82

Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di dischi (wafer) o dispositivi a semiconduttore

3.   Apparecchi fotografici e componenti ottici



Codice NC

Descrizione

8525 89

Altre telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

8529 90

Altre parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528

9006 30

Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia; per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria

9013 10

Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI

9013 80

Altri dispositivi, apparecchi e strumenti di ottica

9025 19

Altri termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti

4.   Altri componenti elettrici/magnetici



Codice NC

Descrizione

8505 11

Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; di metallo

8529 10

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti

8532 21

Altri condensatori fissi di tantalio

8532 24

Condensatori a dielettrico di ceramica, a più strati

8536 41

Relè, per una tensione inferiore o uguale a 60 V

8536 50

Altri interruttori, sezionatori e commutatori

8536 69

Spine e prese di corrente

8536 90

Altri apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000  V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

8548 00

Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85

5.   Macchine per la fabbricazione additiva



Codice NC

Descrizione

8485 20

Macchine per la fabbricazione additiva per deposito di materie plastiche o di gomma

8485 30

Macchine per la fabbricazione additiva per deposito di gesso, di cemento, di ceramica o di vetro

8485 90

Parti di macchine per la fabbricazione additiva

6.   Materiali energetici e precursori



Codice NC

Descrizione

4706 10

Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche: paste di linters di cotone

7.   Dispositivi, moduli e assiemi elettronici



Codice NC

Descrizione

8471 50

Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49 , che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita

8471 80

Unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione (escl. unità per l'elaborazione dell'informazione, unità di entrata o di uscita e unità di memoria)

8471 70 98

Altre unità di memoria

8517 62

Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing

8517 69

Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo

8526 91

Apparecchi di radionavigazione

9014 20

Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)

9014 80

Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

▼M24




ALLEGATO VIII

Elenco dei paesi partner di cui all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 2 bis, paragrafo 4, all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4, all'articolo 3 nonies, paragrafo 3, all'articolo 3 duodecies, paragrafo 4, e all'articolo 5 quindecies, paragrafo 7

STATI UNITI D'AMERICA
GIAPPONE
REGNO UNITO
COREA DEL SUD
AUSTRALIA
CANADA
NUOVA ZELANDA
NORVEGIA

▼M25

SVIZZERA

▼M16




ALLEGATO IX

A.   Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione di fornitura, trasferimento o esportazione

(di cui all’articolo 2 quater del presente regolamento)

L’autorizzazione di esportazione è valida in tutti gli Stati membri dell’Unione europea fino alla data della sua scadenza.

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A.   Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione ai servizi di intermediazione/all’assistenza tecnica

(di cui all’articolo 2 quater del presente regolamento)

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▼M20

C.   Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione di vendita, fornitura o trasferimento

(di cui all'articolo 12 ter, paragrafo 1, del presente regolamento)

L'autorizzazione di esportazione è valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea fino alla data della sua scadenza.

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▼M16




ALLEGATO X

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all’articolo 3 ter, paragrafo 1



 

NC

Prodotto

ex

8414 10 81

Pompe criogeniche nel trattamento del GNL

▼C18

ex

8418 69 00

Unità di processo per il raffreddamento del gas nel trattamento del GNL

ex

8419 40 00

Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico

ex

8419 40 00

Unità di processo per la separazione e il frazionamento degli idrocarburi nel trattamento del GNL

▼M16

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Camera fredda (cold box) nel trattamento del GNL

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Scambiatori criogenici nel trattamento del GNL

▼C18

ex

8419 60 00

Unità di processo per la liquefazione del gas naturale

▼M16

ex

8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85

Tecnologia di recupero e purificazione dell’idrogeno

ex

8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85

Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria e di recupero dello zolfo (comprese le unità di lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda)

ex

8419 89 10

Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d’acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete, progettati per essere utilizzati con la tecnologia di cui al presente allegato

▼C18

ex

8419 89 98

Unità di alchilazione e isomerizzazione

ex

8419 89 98

Unità di produzione di idrocarburi aromatici.

ex

8419 89 98

Unità di reforming/cracking catalitico

ex

8419 89 98

Apparecchi per coking ritardato

ex

8419 89 98

Unità di cokefazione flessibile

ex

8419 89 98

Reattori di idrocracking

ex

8419 89 98

Contenitori di reattori di idrocracking

ex

8419 89 98

Tecnologia per la generazione di idrogeno

ex

8419 89 98

Tecnologia/unità di idrotrattamento

ex

8419 89 98

Unità di isomerizzazione della nafta

ex

8419 89 98

Unità di polimerizzazione

ex

8419 89 98

Unità di produzione dello zolfo

ex

8419 89 98

Unità di alchilazione e rigenerazione con acido solforico

ex

8419 89 98

Unità di cracking termico

ex

8419 89 98

Unità di transalchilazione [del toluene e degli aromatici pesanti]

ex

8419 89 98

Riduttori di viscosità (visbreaker)

ex

8419 89 98

Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto

ex

8479 89 97

Unità di deasfaltazione con solvente

▼M20




ALLEGATO XI

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1

Parte A



Codice NC

Descrizione

88

Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1

Parte B



Codice NC

Descrizione

ex 2710 19 83

Oli idraulici per l'uso nei veicoli del capitolo 88

ex 2710 19 99

Altri oli lubrificanti e altri oli destinati all'uso nell'aviazione

4011 30 00

Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

ex 6813 20 00

Dischi e pastiglie per freni destinati all'uso in veicoli di navigazione aerea

6813 81 00

Guarnizioni per freni

8517 71 00

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti

ex 8517 79 00

Altre parti relative alle antenne

9024 10 00

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali: macchine ed apparecchi per prove su metalli

9026 00 00

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1

Parte C



Codice NC

Descrizione

8407 10

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l'aviazione

8409 10

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per l'aviazione

▼M24

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1

Parte D



Codice NC

Descrizione

8411 11

Turboreattori, di spinta ≤ 25 kN

8411 12

Turboreattori, di spinta > 25 kN

8411 21

Turbopropulsori, di potenza ≤ 1 100  kW

8411 22

Turbopropulsori, di potenza > 1 100  kW

8411 91

Parti di turboreattori o di turbopropulsori, n.n.a

▼M7




ALLEGATO XII

▼M15

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 2

▼M7

Alfa Bank;
Bank Otkritie;
Bank Rossiya; e
Promsvyazbank.




ALLEGATO XIII

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a)

Almaz-Antey;
Kamaz;
Novorossiysk Commercial Sea Port;
Rostec (Russian Technologies State Corporation);
Russian Railways;
JSC PO Sevmash
Sovcomflot; e
United Shipbuilding Corporation; e

▼M11

Registro navale russo

▼M15




ALLEGATO XIV

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5 nonies



Nome della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo

Data di applicazione

Bank Otkritie

12 marzo 2022

Novikombank

12 marzo 2022

Promsvyazbank

12 marzo 2022

Bank Rossiya

12 marzo 2022

Sovcombank

12 marzo 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 marzo 2022

VTB BANK

12 marzo 2022

Sberbank

14 giugno 2022

Credit Bank of Moscow

14 giugno 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14 giugno 2022

▼M10




ALLEGATO XV

Elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2 septies

RT — Russia Today English
RT — Russia Today UK
RT — Russia Today Germany
RT — Russia Today France
RT — Russia Today Spanish
Sputnik

▼M15

Rossiya RTR / RTR Planeta
Rossiya 24 / Russia 24
TV Centre International

▼M20

NTV/NTV Mir
Rossiya 1
REN TV
Pervyi Kanal

▼M24

RT Arabic
Sputnik Arabic

▼M25

RT Balkan
Oriental Review
Tsargrad
New Eastern Outlook
Katehon

▼M11




ALLEGATO XVI

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 septies

Categoria VI — materiale navale

X.A.VI.001 

Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori:

a) 

apparecchiature di cui al capo 4 (apparecchiature di navigazione) del regolamento di esecuzione della Commissione applicabile relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo;

b) 

apparecchiature di cui al capo 5 (apparecchiature di radiocomunicazione) del regolamento di esecuzione della Commissione applicabile relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo.

▼M25




ALLEGATO XVII

Elenco dei prodotti siderurgici di cui all'articolo 3 octies



Codice NC

Descrizione

7206

Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203 )

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

7208

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti

7209

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti

7210

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti

7211

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti

7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti

7213

Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati

7214

Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)

7215

Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.

7216

Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.

7217

Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. vergella o bordione)

7218

Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili

7219

Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo

7220

Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo

7221

Vergella o bordione di acciai inossidabili

7222

Barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.

7223

Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. vergella o bordione)

7224

Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili

7225

Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo

7226

Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo

7227

Vergella o bordione di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili

7228

Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7229

Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. vergella o bordione)

7301

Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche «ganasce», cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

7303

Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa

7304

Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)

7305

Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, «p. es. saldati o ribaditi»

7306

Tubi, tubi e profilati cavi, «p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati», di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)

7307

Accessori per tubi, «p.es. raccordi, gomiti, manicotti», di ghisa, ferro o acciaio

7308

Costruzioni e parti di costruzioni, «p.es. ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate», di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406 )

7309

Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia «escl. i gas compressi o liquefatti», di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto)

7310

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia «escl. gas compressi o liquefatti», di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.

7311

Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto)

7312

Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio (escl. articoli isolati per l'elettricità, reti di recinzione e fili spinati ritorti)

7313

Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

7314

Tele metalliche, incl. tele continue o senza fine, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio (escl. tessuti di filati metallici dei tipi utilizzati per rivestimenti, arredamento o per scopi analoghi)

7315

Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio (escl. catene per orologi, catene per ornamenti e simili, catene per frese e seghe, catene antisdrucciolevoli, catene di trascinamento per trasportatori, catene a tenaglia per macchine tessili e simili, dispositivi di sicurezza con catena per la chiusura di porte, catene per misurazioni)

7316

Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7317

Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia (escl. quelli con capocchia di rame e i punti metallici presentati in barrette)

7318

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle, incl. le rondelle destinate a funzionare da molla, ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e simili, filettati)

7319

Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, n.n.a.

7320

Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio (escl. molle per orologeria, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole, ammortizzatori e molle per aste rotanti e barre di torsione della sezione 17)

7321

Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche, comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale, graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio (escl. caldaie e radiatori per il riscaldamento centrale, scaldacqua istantanei e scaldacqua normali)

7322

Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7323

Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310 ; cestini dei rifiuti; pale, cavatappi e altri articoli aventi il carattere di utensili; oggetti di coltelleria, cucchiai, mestoli, forchette ecc. delle voci da 8211 a 8215 ; oggetti da ornamento; oggetti di igiene o da toeletta)

7324

Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310 , armadietti di igiene e da toeletta e altri mobili del capitolo 94, e accessori)

7325

Lavori di ghisa, ferro o acciaio, gettati in forma (fusi), n.n.a.

7326

Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma)




ALLEGATO XVIII

Elenco dei beni di lusso di cui all'articolo 3 nonies

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

1)   Cavalli



ex

0101 21 00

Riproduttori di razza pura

ex

0101 29 90

Altri

2)   Caviale e suoi succedanei



ex

1604 31 00

Caviale

ex

1604 32 00

Succedanei del caviale

3)   Tartufi e relative preparazioni



ex

0709 56 00

Tartufi

ex

0710 80 69

Altri

ex

0711 59 00

Altri

ex

0712 39 00

Altri

ex

2001 90 97

Altri

ex

2003 90 10

Tartufi

ex

2103 90 90

Altri

ex

2104 10 00

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

ex

2104 20 00

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

ex

2106 00 00

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

4)   Vini (compresi i vini spumanti), birre, acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione



ex

2203 00 00

Birra di malto

ex

2204 10 11

Champagne

ex

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Altri

ex

2204 10 94

Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

ex

2204 10 96

Altri vini varietali

ex

2204 10 98

Altri

ex

2204 21 00

In recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

ex

2204 29 00

Altri

ex

2205 00 00

Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

ex

2206 00 00

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

ex

2207 10 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

ex

2208 00 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

5)   Sigari e sigaretti



ex

2402 10 00

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

ex

2402 90 00

Altri

6)   Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco



ex

3303

Profumi e acque da toletta

ex

3304 00 00

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

ex

3305 00 00

Preparazioni per capelli

ex

3307 00 00

Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti

ex

6704 00 00

Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

7)   Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità



ex

4201 00 00

Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

ex

4202 00 00

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

ex

4205 00 90

Altri

ex

9605 00 00

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

8)   Cappotti, giacche o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale)



ex

4203 00 00

Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

ex

4303 00 00

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

ex

6101 00 00

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103

ex

6102 00 00

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104

ex

6103 00 00

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo

ex

6104 00 00

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza

ex

6105 00 00

Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo

ex

6106 00 00

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

ex

6107 00 00

Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

ex

6108 00 00

Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

ex

6109 00 00

T-shirt e canottiere (magliette), a maglia

ex

6110 00 00

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

ex

6111 00 00

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)

ex

6112 11 00

di cotone

ex

6112 12 00

di fibre sintetiche

ex

6112 19 00

di altre materie tessili

ex

6112 20 00

Tute da sci e completi da sci

ex

6112 31 00

di fibre sintetiche

ex

6112 39 00

di altre materie tessili

ex

6112 41 00

di fibre sintetiche

ex

6112 49 00

di altre materie tessili

ex

6113 00 10

di tessuti a maglia della voce 5906

ex

6113 00 90

Altri

ex

6114 00 00

Altri indumenti, a maglia

ex

6115 00 00

Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia

ex

6116 00 00

Guanti, mezziguanti e muffole, a maglia

ex

6117 00 00

Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

ex

6201 00 00

Cappotti, giacconi, mantelli, anorak (comprese le giacche da sci), giacche a vento, giacche antivento e articoli simili, per uomo o ragazzo, diversi da quelli della voce 6203

ex

6202 00 00

Cappotti, giacconi, mantelli, anorak (comprese le giacche da sci), giacche a vento, giacche antivento e articoli simili, per donna o ragazza, diversi da quelli della voce 6204

ex

6203 00 00

Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo

ex

6204 00 00

Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

ex

6205 00 00

Camicie e camicette per uomo o ragazzo

ex

6206 00 00

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

ex

6207 00 00

Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo

ex

6208 00 00

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

ex

6209 00 00

Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)

ex

6210 10 00

con prodotti delle voci 5602 o 5603

ex

6210 20 00

Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19

ex

6210 30 00

Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19

ex

6210 40 00

Altri indumenti per uomo o ragazzo

ex

6210 50 00

Altri indumenti per donna o ragazza

ex

6211 11 00

per uomo o ragazzo

ex

6211 12 00

per donna o ragazza

ex

6211 20 00

Tute da sci e completi da sci

ex

6211 32 00

di cotone

ex

6211 33 00

di fibre sintetiche o artificiali

ex

6211 39 00

di altre materie tessili

ex

6211 42 00

di cotone

ex

6211 43 00

di fibre sintetiche o artificiali

ex

6211 49 00

di altre materie tessili

ex

6212 00 00

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

ex

6213 00 00

Fazzoletti da naso e da taschino

ex

6214 00 00

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili

ex

6215 00 00

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte

ex

6216 00 00

Guanti, mezzoguanti e muffole

ex

6217 00 00

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

ex

6401 00 00

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti

ex

6402 20 00

Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

ex

6402 91 00

che ricoprono la caviglia

ex

6402 99 00

Altre

ex

6403 19 00

Altre

ex

6403 20 00

Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

ex

6403 40 00

Altre calzature, con puntale protettivo di metallo

ex

6403 51 00

che ricoprono la caviglia

ex

6403 59 00

Altre

ex

6403 91 00

che ricoprono la caviglia

ex

6403 99 00

Altre

ex

6404 19 10

Pantofole e altre calzature da camera

ex

6404 20 00

Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

ex

6405 00 00

Altre calzature

ex

6504 00 00

Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

ex

6505 00 10

di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00

ex

6505 00 30

Berretti con visiera, chepì e simili copricapo

ex

6505 00 90

Altri

ex

6506 99 00

di altre materie

ex

6601 91 00

Con asta telescopica

ex

6601 99 00

Altri

ex

6602 00 00

Bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

ex

9619 00 81

Pannolini per bambini piccoli (bebè)

9)   Tappeti e arazzi, anche non fatti a mano



ex

5701 00 00

Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

ex

5702 10 00

Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

ex

5702 20 00

Rivestimenti del suolo di cocco

ex

5702 31 80

Altri

ex

5702 32 00

di materie tessili sintetiche o artificiali

ex

5702 39 00

di altre materie tessili

ex

5702 41 90

Altri

ex

5702 42 00

di materie tessili sintetiche o artificiali

ex

5702 50 00

altri, non vellutati, né confezionati

ex

5702 91 00

di lana o di peli fini

ex

5702 92 00

di materie tessili sintetiche o artificiali

ex

5702 99 00

di altre materie tessili

ex

5703 00 00

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati

ex

5704 00 00

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati

ex

5705 00 00

Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati

ex

5805 00 00

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

10)   Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria



ex

7101 00 00

Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

ex

7102 00 00

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati, escluso per impiego industriale

ex

7103 00 00

Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

ex

7104 91 00

Diamanti, escluso per impiego industriale

ex

7105 00 00

Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche

ex

7106 00 00

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

ex

7107 00 00

Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

ex

7108 00 00

Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

ex

7109 00 00

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

ex

7110 11 00

Platino, greggio o in polvere

ex

7110 19 00

Platino, diverso dal platino greggio o in polvere

ex

7110 21 00

Palladio, greggio o in polvere

ex

7110 29 00

Palladio, diverso dal palladio greggio o in polvere

ex

7110 31 00

Rodio, greggio o in polvere

ex

7110 39 00

Rodio, diverso dal rodio greggio o in polvere

ex

7110 41 00

Iridio, osmio e rutenio, greggi o in polvere

ex

7110 49 00

Iridio, osmio e rutenio, diversi dall'iridio, dall'osmio e dal rutenio greggi o in polvere

ex

7111 00 00

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

ex

7113 00 00

Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex

7114 00 00

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex

7115 00 00

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex

7116 00 00

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

11)   Monete e banconote non aventi corso legale



ex

4907 00 30

Biglietti di banca

ex

7118 10 00

Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro

ex

7118 90 00

Altre

12)   Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi



ex

7114 00 00

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex

7115 00 00

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex

8214 00 00

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

ex

8215 00 00

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

ex

9307 00 00

Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi

13)   Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia



ex

6911 00 00

Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di porcellana

ex

6912 00 23

di gres

ex

6912 00 25

di maiolica o di terraglia

ex

6912 00 83

di gres

ex

6912 00 85

di maiolica o di terraglia

ex

6914 10 00

di porcellana

ex

6914 90 00

Altri

14)   Articoli di cristallo al piombo



ex

7009 91 00

non incorniciati

ex

7009 92 00

incorniciati

ex

7010 00 00

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

ex

7013 22 00

di cristallo al piombo

ex

7013 33 00

di cristallo al piombo

ex

7013 41 00

di cristallo al piombo

ex

7013 91 00

di cristallo al piombo

ex

7018 10 00

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili

ex

7018 90 00

altri

ex

7020 00 80

Altri

ex

9405 50 00

Apparecchi per l'illuminazione non elettrici

ex

9405 91 00

di vetro

15)   Dispositivi elettronici per uso domestico di valore superiore a 750 EUR



ex

8414 51

Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W

ex

8414 59 00

Altri

ex

8414 60 00

Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm

ex

8415 10 00

del tipo per pareti o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi ad elementi separati)

ex

8418 10 00

Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati

ex

8418 21 00

a compressione

ex

8418 29 00

Altri

ex

8418 30 00

Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l

ex

8418 40 00

Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l

ex

8419 81 00

per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti

ex

8422 11 00

di tipo familiare

ex

8423 10 00

Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo

ex

8443 12 00

Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato

ex

8443 31 00

Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete

ex

8443 32 00

Altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete

ex

8443 39 00

Altre

ex

8450 11 00

Macchine completamente automatiche

ex

8450 12 00

Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

ex

8450 19 00

Altre

ex

8451 21 00

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

ex

8452 10 00

Macchine per cucire di tipo domestico

ex

8470 10 00

Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni

ex

8470 21 00

con dispositivo stampante

ex

8470 29 00

Altre

ex

8470 30 00

Altre macchine calcolatrici

ex

8472 90 80

Altre

ex

8479 60 00

Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria

ex

8508 11 00

di potenza inferiore o uguale a 1 500  W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l

ex

8508 19 00

Altri

ex

8508 60 00

Altri aspirapolvere

ex

8509 80 00

Altri apparecchi

ex

8516 31 00

Asciugacapelli

ex

8516 50 00

Forni a microonde

ex

8516 60 10

Cucine

ex

8516 71 00

Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

ex

8516 72 00

Tostapane

ex

8516 79 00

Altri

ex

8517 11 00

Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»

ex

8517 13 00

Smartphone

ex

8517 18 00

Altri

ex

8529 10 65

Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate

ex

8529 10 69

Altre

ex

8531 10 00

Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili

ex

8543 70 10

Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario

ex

8543 70 30

Amplificatori d'antenne

ex

8543 70 50

Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura

ex

8543 70 90

Altri

ex

9504 50 00

Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30

ex

9504 90 80

Altri

16)   Apparecchi elettrici/elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1 000  EUR



ex

8519 00 00

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

ex

8521 00 00

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

ex

8527 00 00

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

ex

8528 71 00

non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video

ex

8528 72 00

Altri, a colori

ex

9006 00 00

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

17)   Veicoli per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 EUR, teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5 000 EUR, loro accessori e pezzi di ricambio



ex

4011 10 00

dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «station wagon» e auto da corsa)

ex

4011 40 00

dei tipi utilizzati per motocicli

ex

4011 90 00

Altri

ex

7009 10 00

Specchi retrovisivi per veicoli

ex

8407 00 00

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

ex

8409 00 00

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

ex

8428 60 00

Teleferiche (comprese seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

ex

8512 30 10

Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli

ex

8512 30 90

Altri

ex

8512 40 00

Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti

ex

8603 00 00

Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

ex

8605 00 00

Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604 )

ex

8607 00 00

Parti di veicoli per strade ferrate o simili

ex

8702 00 00

Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, compreso il conducente

ex

8706 00 00

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , con motore

ex

8707 00 00

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , comprese le cabine

ex

8708 00 00

Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

ex

8711 00 00

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)

ex

8712 00 00

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

ex

8714 00 00

Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713

ex

8716 10 00

Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte

ex

8716 40 00

Altri rimorchi e semirimorchi

ex

8901 10 00

Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto

ex

8901 90 00

Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

18)   Orologi e loro parti



ex

9101 00 00

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex

9102 00 00

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101

ex

9103 00 00

Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili, esclusi gli orologi della voce 9104

ex

9104 00 00

Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

ex

9105 00 00

Altri orologi

ex

9108 00 00

Movimenti di orologi tascabili, completi e montati

ex

9109 00 00

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili

ex

9110 00 00

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

ex

9111 00 00

Casse per orologi e loro parti

ex

9112 00 00

Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

ex

9113 00 00

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti

ex

9114 00 00

Altre forniture d'orologeria

19)   Strumenti musicali di valore superiore a 1 500  EUR



ex

9201 00 00

Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera

ex

9202 00 00

Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)

ex

9205 00 00

Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia

ex

9206 00 00

Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas)

ex

9207 00 00

Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)

20)   Oggetti d'arte, da collezione o di antichità



ex

9700

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

21)   Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici



ex

4015 19 00

Altri

ex

4015 90 00

Altri

ex

6210 40 00

Altri indumenti per uomo o ragazzo

ex

6210 50 00

Altri indumenti per donna o ragazza

ex

6211 11 00

per uomo o ragazzo

ex

6211 12 00

per donna o ragazza

ex

6211 20 00

Tute da sci e completi da sci

ex

6216 00 00

Guanti, mezzoguanti e muffole

ex

6402 12 00

Calzature da sci e da snowboard

ex

6402 19 00

altri

ex

6403 12 00

Calzature da sci e da snowboard

ex

6403 19 00

Altre

ex

6404 11 00

Calzature per lo sport; calzature da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili

ex

6404 19 90

Altre

ex

9004 90 00

Altri

ex

9020 00 00

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

ex

9506 11 00

Sci

ex

9506 12 00

Attacchi per sci

ex

9506 19 00

Altri

ex

9506 21 00

Tavole a vela

ex

9506 29 00

Altri

ex

9506 31 00

Bastoni completi

ex

9506 32 00

Palle da golf

ex

9506 39 00

Altri

ex

9506 40 00

Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo

ex

9506 51 00

Racchette da tennis, anche senza corde

ex

9506 59 00

Altre

ex

9506 61 00

Palle da tennis

ex

9506 69 10

Palle da cricket e da polo

ex

9506 69 90

Altri

ex

9506 70

Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini

ex

9506 91

Oggetti e attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica

ex

9506 99 10

Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle

ex

9506 99 90

Altri

ex

9507 00 00

Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705 ) ed oggetti simili per la caccia

22)   Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote



ex

9504 20 00

Biliardi di ogni tipo e loro accessori

ex

9504 30 00

Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling)

ex

9504 40 00

Carte da gioco

ex

9504 50 00

Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30

ex

9504 90 80

Altri

23)   Articoli e attrezzature ottici di qualsiasi valore



ex

9004 90 90

Apparecchiature di visione notturna o apparecchiature di visione termica

ex

9013 80 90

Mirini a punto rosso detti «red dot»

▼M20




ALLEGATO XIX

Elenco delle persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 5 bis bis

Parte A

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT
ALMAZ-ANTEY
KAMAZ
ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)
JSC PO SEVMASH
SOVCOMFLOT
UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

Parte B

REGISTRO NAVALE RUSSO (RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING – RMRS)

Parte C

BANCA RUSSA PER LO SVILUPPO REGIONALE

▼M13




ALLEGATO XX

Elenco dei carboturbi e degli additivi per carburanti di cui all'articolo 3 quater



Codice NC/TARIC

Nome del prodotto

 

Carboturbi (diversi dal petrolio lampante)

2710 12 70

Carboturbi tipo benzina (oli leggeri)

2710 19 29

Diversi dal petrolio lampante (oli medi)

2710 19 21

Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi)

2710 20 90

Carboturbi tipo petrolio lampante miscelati con biodiesel (1)

 

Inibitori di ossidazione

Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti:

3811 21 00

— inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio

3811 29 00

— altri inibitori di ossidazione

3811 90 00

Inibitori di ossidazione utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

 

Additivi per dissipatori statici

Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti:

3811 21 00

— contenenti oli di petrolio

3811 29 00

— altri

3811 90 00

Additivi per dissipatori statici utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

 

Inibitori di corrosione

Inibitori di corrosione per oli lubrificanti:

3811 21 00

— contenenti oli di petrolio

3811 29 00

— altri

3811 90 00

Inibitori di corrosione per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

 

Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio)

Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti:

3811 21 00

— contenenti oli di petrolio

3811 29 00

— altri

3811 90 00

Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

 

Deattivatori dei metalli

Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti:

3811 21 00

— contenenti oli di petrolio

3811 29 00

— altri

3811 90 00

Deattivatori dei metalli per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

 

Additivi biocidi

Additivi biocidi per oli lubrificanti:

3811 21 00

— contenenti oli di petrolio

3811 29 00

— altri

3811 90 00

Additivi biocidi per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

 

Additivi miglioratori della stabilità termica

Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti:

3811 21 00

— contenenti oli di petrolio

3811 29 00

— altri

3811 90 00

Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

(1)   

Contenente 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi.

▼M25




ALLEGATO XXI

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 decies



Codice NC

Nome del prodotto

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia

1604 31 00

Caviale

1604 32 00

Succedanei del caviale

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2523

Cementi idraulici, compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers», anche colorati

2701

Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

2703

Torba, compresa la torba per lettiera, anche agglomerata

2704

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

2705

Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi

2706

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

2707

Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

2708

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

2712

Vaselina, paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui di oli di petrolio o di minerali bituminosi

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

2715

Mastici bituminosi, «cut-backs» e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale

2803

Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)

2811

Acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici (escl. cloruro di idrogeno «acido cloridrico», acido clorosolforico, acido solforico, oleum, acido nitrico, acidi solfonitrici, pentaossido di difosforo, acido fosforico, acidi polifosforici, ossidi di boro e acidi borici)

2818

Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio

ex  28 25

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione dei codici NC 2825 20 00 e 2825 30 00

2834

Nitriti; nitrati

ex  28 35

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione del codice NC 2835 26 00

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

ex  29 01

Idrocarburi aciclici, a eccezione del codice NC 2901 10 00

2902

Idrocarburi ciclici

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2907

Fenoli; fenoli-alcoli

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali ed emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

2931

Composti organo-inorganici di costituzione chimica definita presentati isolatamente (escl. tiocomposti organici e composti del mercurio)

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

3104 20

Cloruro di potassio

3105 20

Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio

3105 60

Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

ex 3105 90 20

Altri concimi contenenti cloruro di potassio

ex 3105 90 80

Altri concimi contenenti cloruro di potassio

3301

Oli essenziali, deterpenati o no, compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare (esclusi i medicamenti); preparazioni per manicure o pedicure

3305

Preparazioni per capelli

3306

Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti «fili interdentali», in imballaggi singoli per la vendita al minuto

3307

Preparazioni da barba, compresi i prodotti prebarba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno e la doccia, prodotti depilatori e altri prodotti per profumeria o per toeletta o preparazioni cosmetiche n.n.a.; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti

3401

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti

3402

Agenti organici di superficie (escl. i saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie, comprese le preparazioni ausiliarie per lavare, e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone (escl. quelle della voce 3401 )

3404

Cere artificiali e cere preparate

3801

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali, compresa la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, n.n.a.; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

3817

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici)

3819

Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, comprese le miscele di prodotti naturali, n.n.a.

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

3903

Polimeri di stirene, in forme primarie

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

3907

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie

3908

Poliammidi, in forme primarie

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale > 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche

3917

Tubi e loro accessori, p.es. giunti, gomiti e raccordi, di materie plastiche

3919

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli (esclusi rivestimenti per pavimenti, per pareti o per soffitti della voce 3918 )

3920

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

3921

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, rinforzati, stratificati muniti di supporto o associati ad altre materie, o di materia plastica alveolare, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

3923

Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche

3925

Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, n.n.a.

3926

Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 , n.n.a.

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato «factis», in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4011

Pneumatici nuovi, di gomma

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e «cuoi e pelli pergamenati», di bovini «compresi i bufali» o di equidi, depilati, anche spaccati (escl. cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

4301

Pelli da pellicceria gregge, comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria (escl. pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103 )

44

Legno e lavori di legno; carbone di legna

4703

Paste chimiche, di legno, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)

4705

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

4801

Carta da giornali, come definita nella nota 4 del capitolo 48, in rotoli di larghezza > 28 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 28 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4802

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato; carta e cartone fabbricati a mano (escl. carta da giornale della voce 4801 e carta della voce 4803 )

4803

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toeletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli quadrati o rettangolari, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4802 o 4803 )

4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, che non hanno subito operazioni o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo, n.n.a.

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. qualsiasi altra patinatura o spalmatura)

4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803 , 4809 o 4810 )

4818

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa, n.n.a.; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

4823

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli di larghezza <= 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato oppure tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari nonché lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, n.n.a.

5402

Filati di filamenti sintetici, compresi i monofilamenti sintetici < 67 dtex (escl. filati per cucire e filati condizionati per la vendita al minuto)

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte fibre tessili di lunghezza <= 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili (escl. ovatte e manufatti di tali ovatte impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di profumo, cosmetici, saponi ecc.)

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate n.n.a.

6204

Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (escl. quelli a maglia, giacche antivento e articoli simili, sottovesti o sottabiti, sottogonne e mutandine, tute sportive, tute da sci e completi da sci e costumi da bagno), per donna o ragazza

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti con prodotti di materie tessili di ogni sorta

6403

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale (escl. le calzature di ortopedia, le calzature alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle e le calzature aventi carattere di giocattolo)

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento (escl. lavori di cemento leggero, di amianto, amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili, miscele ed altri lavori di amianto o a base di amianto e prodotti ceramici)

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili, p.es. pece di petrolio, di carbone fossile

6808

Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali (escl. i lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili)

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie (escl. isolatori per l'elettricità, pezzi isolanti, resistenze e condensatori; occhiali protettivi di mica e loro lenti; mica in forma di accessori per alberi di Natale)

6815

Lavori di pietre o di altre materie minerali, comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba, n.n.a.

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, (escl. quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili)

6907

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto (escl. farine silicee fossili o terre silicee simili, prodotti refrattari, piastrelle da usare come tovagliette, oggetti ornamentali e piastrelle specificamente realizzate per stufe)

7005

Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

7019

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti)

7104

Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7106

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7112

Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (escl. cascami ed avanzi fusi in blocchi greggi, lingotti o forme simili)

7115

Lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi n.n.a.

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

7801

Piombo greggio

8207

Utensili, intercambiabili, per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

8212

Rasoi non elettrici e loro lame, incl. gli sbozzi in nastri, di metalli comuni

8302

Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

8309

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio);

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione «motori diesel o semi-diesel»

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone delle voci 8407 o 8408

ex  84 11

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, esclusi pezzi di turboreattori o di turbopropulsori col codice NC 8411 91 00

8412

Motori e macchine motrici (escl. turbine a vapore, motori a pistone, turbine idrauliche, ruote idrauliche, turbine a gas, motori elettrici); loro parti

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore (escl. quelle di materie ceramiche, pompe mediche per l'aspirazione di secrezioni e pompe mediche applicabili o impiantabili al corpo); elevatori per liquidi (escl. pompe); loro parti

8414

Pompe per aria o per vuoto (escl. correttori della miscela «emulsionatori», elevatori e trasportatori pneumatici); compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; loro parti

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore; loro parti (escl. macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 )

8419

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514 ), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento (escl. quelli domestici); scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione loro parti

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi (escl. quelle per la separazione isotopica); apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas; loro parti (escl. reni artificiali)

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande; loro parti

8424

Apparecchi meccanici, anche a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a.; estintori, anche carichi (escl. bombe antincendio e granate antincendio); pistole a spruzzo e apparecchi simili (escl. macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati della voce 8515 ); macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto; loro parti, n.n.a.

8426

Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins) (escl. autogru e carrigru ferroviari); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru

8431

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare; loro parti

8455

Laminatoi per metalli e loro cilindri; parti di laminatoi per metalli

8466

Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

8467

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano; loro parti

8471

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, n.n.a.

8474

Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia; loro parti

8477

Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, n.n.a. in questo capitolo; loro parti

8479

Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; loro parti

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche (escl. quelle di grafite o di altro carbonio, di ceramica e di vetro, flani, matrici)

8481

Oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le valvole termostatiche; loro parti

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi «a rullini» (escl. le sfere di acciaio della voce 7326 ); loro parti

8483

Alberi di trasmissione, compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito, e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento per macchine; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione; loro parti

8487

Parti di macchine o di apparecchi, n.n.a. nel capitolo 84 (non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti od altre caratteristiche elettriche)

8501

Motori e generatori elettrici (escl. gruppi elettrogeni)

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

8503

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, n.n.a.

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici, p. es. raddrizzatori, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: loro parti

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione, p. es. magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori; generatori, p. es. dinamo, alternatori, e congiuntori-disgiuntori per detti motori; loro parti

8516

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere, per esempio asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 ; loro parti

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo [come una rete locale o estesa]; loro parti (escl. apparecchi per la trasmissione o la ricezione delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528 )

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi (escl. i prodotti del capitolo 37)

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva, p.es. suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio (escl. quelli dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli, autoveicoli o per il traffico); loro parti

8535

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, p.es. interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione > 1 000  V (escl. banchi, armadi, pannelli ecc. della voce 8537 )

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, p.es. interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, per una tensione ≤ 1 000  V (escl. banchi, armadi, pannelli ecc. della voce 8537 )

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, incl. quelli incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico (escl. apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia su filo)

8538

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi di cui alla voce 8535 , 8536 o 8537 n.n.a.

8539

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; lampade a diodi emettitori di luce (LED); loro parti

8541

Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli (escl. generatori fotovoltaici); diodi emettitori di luce «LED»; cristalli piezoelettrici montati; loro parti

8542

Circuiti integrati elettronici; loro parti

8543

Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85 e loro parti

8544

Fili, cavi, compresi i cavi coassiali, ed altri conduttori isolati per l'elettricità, anche laccati od ossidati anodicamente, muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

8603

Automotrici ed elettromotrici (escl. quelle della voce 8604 )

8606

Carri per il trasporto di merci su rotaie (escl. semoventi, bagagliai e carri postali)

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709 )

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di <10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa (escl. autoveicoli della voce 8702 )

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci, incl. telai con motore e cabine

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli, non automobili (escl. veicoli ferroviari e tranviari); loro parti, n.n.a.

8802

Veicoli aerei a motore «ad esempio elicotteri e aeroplani»; veicoli spaziali, compresi i satelliti, e veicoli di lancio suborbitali e spaziali

8901

Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

8903

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

8904

Rimorchiatori e spintori

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche (escl. quelli costituiti di fibre rivestite individualmente della voce 8544 ); materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti, comprese le lenti oftalmiche a contatto, prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati (escl. elementi di vetro non lavorato otticamente)

9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia (escl. le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 )

9013

Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser (escl. diodi laser); altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati altrove nel capitolo 90

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione (escl. apparecchi di radionavigazione)

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas, p. es. misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore (escl. gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032 )

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche, p. es. polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi; strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili; o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche (escl. i contatori della voce 9028 ); strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati altrove nel capitolo 90; proiettori di profili

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo (escl. gli oggetti di rubinetteria della voce 8481 )

9401

Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti, e loro parti, n.n.a. (escl. quelli per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria della voce 9402 )

9403

Altri mobili e loro parti

9404

Sommier (escl. con molle metalliche per sedili); oggetti letterecci ed oggetti simili, p. es. materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti (escl. materassi e guanciali da gonfiare con aria o con acqua, coperte e copriletto)

9405

Apparecchi per l'illuminazione, compresi i proiettori ed i riflettori e loro parti, n.n.a.; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, n.n.a

9406

Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate

▼M25 —————

▼M25




ALLEGATO XXIII

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 duodecies



Codice NC

Descrizione

0601

Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

0602 30

Rododendri e azalee, anche innestati

0602 40

Rose, anche innestate

0602 90

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) – altri

0604 20

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati – freschi

2508

Argille, andalusite, cianite e sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas (escl. caolino e altre argille caoliniche, e argille espanse)

2509

Creta

2512

Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) e altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate

2515

Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente ≥ 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2518 20

Dolomite calcinata o sinterizzata

2519 10

Carbonato di magnesio naturale (magnesite)

2520 10

Pietra da gesso; anidrite

2521

Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825

2525

Mica, compresa la mica sfaldata in fogli o lamine irregolari («splittings»); cascami di mica

2526

Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco

2530 20

Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)

2701

Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

2703

Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

2704

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

2707 30

Xilolo (xileni)

2708

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi (escl. greggi) preparazioni n.n.a., contenenti, in peso, ≥ 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli, contenenti principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

2715

Mastici bituminosi, «cut-backs» e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale – altri

ex  28 04

Idrogeno ed altri elementi non metallici (escl. gas rari)

2806

Cloruro di idrogeno «acido cloridrico»; acido clorosolforico

2811 29

Altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici – altri

2813 10

Disolfuro di carbonio

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

2815 12

Idrossido di sodio (soda caustica) – in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)

2818 30

Idrossido di alluminio

2819

Ossidi e idrossidi di cromo

2820

Ossidi di manganese

2827 31

Altri cloruri – di magnesio

2827 35

Altri cloruri – di nichel

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti

2829 11

Clorati – di sodio

2832 20

Solfiti (escl. sodio)

2833 24

Solfati di nichel

2833 30

Allumi

2834 10

Nitriti

2836 30

Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio

2836 50

Carbonato di calcio

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio

2840 30

Perossoborati (perborati)

2841 50

Altri cromati e dicromati; perossocromati

2841 80

Tungstati (volframati)

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

2847

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

2901

Idrocarburi aciclici

2902

Idrocarburi ciclici

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

2904

Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati

2905 13

Butan-1-olo (alcole n-butilico)

2905 16

Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri

2905 19

Monoalcoli saturi – altri

2905 41

2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)

2905 59

Altri polialcoli – altri

2906

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2907

Fenoli; fenoli-alcoli

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2911

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2912

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide

2914 11

Acetone

2914 61

Antrachinone

2915 13

Esteri dell'acido formico

2915 90

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi – altri

2916

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2917 33

Ortoftalati di dinonile o di didecile

2920 11

Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)

2921 22

Esametilendiammina e suoi sali

2921 41

Anilina e suoi sali

2922 11

Monoetanolammina e suoi sali

2922 43

Acido antranilico e suoi sali

2923 20

Lecitine e altri fosfoamminolipidi

2930 40

Metionina

2933 54

Altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti

2933 71

6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)

3201

Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

3202

Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia

3203

Sostanze coloranti di origine vegetale o animale, compresi gli estratti per tinta (escl. i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 ) – altre

3204 90

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita

3205

Lacche coloranti (diverse dalle lacche e dai colori a lacca della Cina o del Giappone); preparazioni a base di lacche coloranti dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 )

3206 41

Oltremare e sue preparazioni, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 )

3206 49

Sostanze coloranti, inorganiche o minerali, n.n.a.; preparazioni a base di sostanze coloranti inorganiche o minerali, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti, n.n.a. (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 e i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti») – altre

3207

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

3208

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso; soluzioni di prodotti delle voci da 3901 a 3913 in solventi organici volatili contenenti > 50 % di solvente in peso (escl. collodi)

3209

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso

3210

Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio;

3212 90

Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto – altri

3214

Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura

3215 11

Inchiostri da stampa – neri

3215 19

Inchiostri da stampa – altri

3403

Preparazioni lubrificanti, compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti; preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie (escl. quelle contenenti come costituenti di base ≥ 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi)

3505 10

Destrina e altri amidi e fecole modificati

3506 99

Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg – altri

3701 20

Pellicole a sviluppo e stampa istantanei

3701 91

Per la fotografia a colori (policromia)

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

3703

Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati

3705

Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili, nonché le pellicole cinematografiche e le lastre da stampa pronte all'uso)

3706

Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono

3801 20

Grafite colloidale o semicolloidale

3806 20

Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici (escl. sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie)

3807

Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali (escl. pece di Borgogna «pece dei Vosgi», pece gialla, pece di stearina «catrame di stearina», pece di grasso, catrame o grasso e pece di glicerina)

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a.

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali, compresa la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

3812 20

Plastificanti composti per gomma o materie plastiche, n.n.a.

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici (escl. estintori pieni o vuoti, anche mobili, nonché prodotti chimici puri uniformi aventi caratteristiche estintrici, presentati in altre forme)

3814

Solventi e diluenti organici composti, n.n.a.; preparazioni per togliere pitture o vernici (escl. solventi per smalti)

3815

Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche n.n.a. (escl. acceleranti di vulcanizzazione")

3816 00 10

Pigiata di dolomite

3817

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici)

3819

Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento (escl. additivi preparati per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali)

3823 13

Acidi grassi del tallolio, industriali

3827 90

Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano (escl. quelli delle sottovoci da 3824.71.00 a 3824.78.00)

3824 81

Miscugli e preparati contenenti ossirano «ossido di etilene»

3824 84

Miscugli e preparati contenenti aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO), clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfan (ISO), endrin (ISO), eptacloro (ISO) o mirex (ISO)

3824 99

Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, incl. quelli costituiti da miscele di prodotti naturali, n.n.a.

3825 90

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, n.n.a. (escl. rifiuti)

3826

Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti < 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3901 40

Copolimeri etilene-alfa-olefine, con densità < 0,94, in forme primarie

3902 20

Poliisobutilene, in forme primarie

3902 30

Copolimeri di propilene, in forme primarie

3902 90

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie (escl. polipropilene, poliisobutilene e copolimeri di propilene)

3903 19

Polistirene, in forme primarie (escl. polistirene espansibile)

3903 90

Polimeri di stirene, in forme primarie (escl. polistirene, copolimeri di stirene-acrilonitrile «SAN» e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene «ABS»)

3904 10

Poli«cloruro di vinile», in forme primarie, non miscelato con altre sostanze

3904 50

Polimeri di cloruro di vinilidene, in forme primarie

3905

Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie

3906

Polimeri acrilici, in forme primarie

3907 21

Polieteri, in forme primarie (escl. i poliacetali e i prodotti della sottovoce 3002 10 )

3907 40

Policarbonati, in forme primarie

3907 70

Acido polilattico, in forme primarie

3907 91

Poliesteri allilici non saturi e altri poliesteri, in forme primarie (escl. policarbonati, resine alchidiche, poli«etilene tereftalato» e acido polilattico)

3908

Poliammidi in forme primarie

3909 20

Resine melamminiche, in forme primarie

3909 39

Resine amminiche, in forme primarie (escl. resine ureiche, resine di tiourea, resine melamminiche e MDI)

3909 40

Resine fenoliche, in forme primarie

3909 50

Poliuretani, in forme primarie

3912 11

Acetati di cellulosa non plastificati, in forme primarie

3912 90

Cellulosa e suoi derivati chimici, n.n.a., in forme primarie (escl. acetati di cellulosa, nitrati di cellulosa ed eteri di cellulosa)

3915 20

Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene

3917 10

Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche

3917 23

Tubi rigidi di polimeri di cloruro di vinile

3917 31

Tubi flessibili, di materie plastiche, che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa

3917 32

Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori

3917 33

Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori

3920 10

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di etilene non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

3920 61

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di policarbonati non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di poli«metacrilato di metile», nonché autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

3920 69

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di poliesteri non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di policarbonati, polietilene tereftalato e altri poliesteri non saturi, nonché autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

3920 73

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di acetati di cellulosa non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

3920 91

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di pol«butirrale di vinile» non alveolare, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

3921 19

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche alveolari, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di polimeri di stirene o di cloruro di vinile, di poliuretani e di cellulosa rigenerata, autoadesivi, rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 e barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 3006.10.30)

3922 90

Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti)

3925 20

Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di materie plastiche

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato «factis», in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4006 10

Profilati di gomma non vulcanizzata, per la ricostruzione di coperture

4008 21

Lastre, fogli e nastri di gomma non alveolare

4009 12

Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, con accessori

4009 41

Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati con materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, o altrimenti associati a materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, senza accessori

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

4011 20

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autobus e autocarri

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma

4016 93

Giunti, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e gomma alveolare)

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm

4408 10

Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati di conifere o per legno simile stratificato di conifere e altro legno di conifere segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore ≤ 6 mm

4411 13

Pannelli di fibre di legno a media densità (detti «MDF»), di spessore > 5 mm ma ≤ 9 mm

4411 94

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, con massa volumica ≤ 0,5 g/cm3 (escl. pannelli di fibre di legno a media densità (detti «MDF»); pannelli di particelle, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari i cui strati esterni sono costituiti da pannelli di fibre; cartone; parti di mobili riconoscibili)

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

4416

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4418 40

Casseforme di legno per gettate di calcestruzzo (escl. pannelli di legno compensato)

4418 60

Pali e travi, di legno

4418 79

Pannelli assemblati per pavimenti, di legno diverso dal bambù (escl. pannelli multistrato e pannelli per pavimenti a mosaico)

4503

Lavori di sughero naturale

4504

Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato

4701

Paste meccaniche di legno, non trattate chimicamente

4703

Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)

4704

Paste chimiche di legno, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)

4705

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

4706

Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche

4707

Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

4802 20

Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato

4802 40

Carta da supporto per carta da parati, non patinata né spalmata

4802 58

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso > 150 g/m2, n.n.a.

4802 61

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli, di qualunque formato, in cui > 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, n.n.a.

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4802 o 4803 )

4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato > 36 cm e con l'altro lato > 15 cm a foglio spiegato, che non hanno subito operazioni o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo, n.n.a.

4806

Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4807

Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4808

Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4803 )

4809

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. qualsiasi altro carta o cartone patinato)

4811 10

Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato

4811 51

Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, con imbianchimento, di peso > 150 g/m2 (escl. quelli adesivi)

4811 59

Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. con imbianchimento, di peso > 150 g/m2 e quelli adesivi)

4811 60

Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti della voce 4803 , 4809 o 4818 )

4811 90

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803 , 4809 , 4810 e 4818 e delle sottovoci da 4811.10 a 4811.60)

4814 90

Carte da parati e rivestimenti murali simili e vetrofanie (escl. rivestimenti murali costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata)

4819 20

Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato

4822

Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti

4823

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli, di larghezza <= 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato oppure tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari nonché lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, n.n.a.

4906

Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra

5105

Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»)

5106

Filati di lana cardata (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5107

Filati di lana pettinata (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5112

Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati (escl. i tessuti per usi tecnici della voce 5911 )

5205

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5206 42

Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 232,56 decitex ma inferiore a 714,29 decitex (superiore a nm 14, ma non superiore a nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5209 11

Tessuti di cotone contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, ad armatura a tela, greggi

5211

Tessuti di cotone, contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m2

5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

5402 63

Filati di polipropilene, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati)

5403

Filati di filamenti artificiali, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex (escl. filati per cucire e filati condizionati per la vendita al minuto)

5404

Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili, per esempio paglia artificiale, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

5407 30

Tessuti di filati di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti di 67 o più decitex e il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm, costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto, fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura

5501

Fasci di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del capitolo 55

5502

Fasci di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del capitolo 55

5503

Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

5504 90

Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di rayon viscosa)

5506

Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5507

Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5512 21

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, greggi o imbianchiti

5512 99

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, tinti, di filati di diversi colori o stampati (escl. di fibre acriliche o modacriliche o di poliesteri)

5516

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

5601 29

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi detergenti ecc.)

5601 30

Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica (escl. imitazioni di catgut, fili e corde forniti con ami o in forme diverse su lenze simulate)

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , di fibre tessili, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri oppure ricoperti di metallo (escl. filati ottenuti mescolando fibre tessili e fibre metalliche, con proprietà antistatiche; filati rinforzati da fili metallici; oggetti dalle caratteristiche di articoli di passamaneria)

5607 41

Spago per legare, di polietilene o di polipropilene

5801 27

Velluti e felpe a catena, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili «tufted» nonché nastri, galloni e simili della voce 5806 )

5803

Tessuti a punto di garza (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806 )

5806 40

Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati (bolducs), di larghezza non superiore a 30 cm

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria (escl. tessuti ricoperti di materia plastica)

5905

Rivestimenti murali di materie tessili

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle, a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate (escl. lucignoli ricoperti di cera come bastoncini di cera, micce e micce per detonatori, lucignoli di filati di materie tessili, nonché lucignoli di fibre di vetro)

5910

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie (escl. di spessore < 3 mm, purché di lunghezza indeterminata o semplicemente tagliati a misura, nonché impregnati, spalmati, ricoperti con gomma o stratificati di gomma o fabbricati con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma)

5911 10

Tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

5911 31

Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso < 650 g/m2

5911 32

Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso >= 650 g/m2

5911 40

Tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, incl. quelli fatti di capelli

6001 99

Velluti e felpe, a maglia (escl. di cotone o di fibre tessili artificiali e stoffe dette a peli lunghi)

6003

Stoffe a maglia di larghezza ≤ 30 cm (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6005 36

Stoffe a maglia di catena, «incl. quelle ottenute su telai per galloni», di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, gregge o imbianchite (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6005 44

Stoffe a maglia di catena, «incl. quelle ottenute su telai per galloni», di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, stampate (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6006 10

Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di lana o di peli fini (escl. stoffe a maglia di catena, «incl. quelle ottenute su telai per galloni», stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6309

Indumenti e accessori per abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi scarpe e copricapo, manifestamente usati, presentati alla rinfusa o in pacchi legati o in balle, sacchi o confezioni simili (escl. tappeti e altri rivestimenti di pavimenti nonché arazzi)

6802 92

Pietre calcaree di qualsiasi forma (escl. marmo, travertino e alabastro, piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802.10; minuterie di fantasia; orologi, lampade e apparecchi per l'illuminazione e loro parti; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)

6804 23

Mole e oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali (escl. quelli di diamante naturale o sintetico agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano e le mole, ecc., speciali per trapani dentari)

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811 , 6812 e del capitolo 69

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili, p.es. pece di petrolio, di carbone fossile

6809 19

Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, di gesso o di composizioni a base di gesso (escl. ornati, unicamente rivestiti o rinforzati con carta o cartone e i lavori a base di gesso per scopi di isolamento termico o acustico)

6810 91

Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

6811

Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

6813

Materiali di attrito e loro lavori (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montati, per freni, per frizioni o simili, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie (escl. materiali di attrito montati)

6814 90

Mica lavorata e lavori di mica (escl. isolatori elettrici, parti di isolanti, resistenze e condensatori; occhiali di protezione di mica e loro lenti; mica in forma di ornamenti per alberi di Natale; lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto)

6901

Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee fossili, per es. kieselgur, tripolite, diatomite, o di terre silicee simili

6904 10

Mattoni da costruzione (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili e i mattoni refrattari della voce 6902 )

6905

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia

6906 00

Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici refrattari, condotte di fumo, tubi specificamente realizzati per laboratori, tubi e pezzi isolanti e altri tubi per usi elettrotecnici)

6907 22

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, > 0,5 % ma ≤ 10 % (escl. cubi e tessere per mosaici, ceramica di finitura)

6907 40

Ceramica di finitura

6909 90

Trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica (escl. recipienti da laboratorio per qualsiasi uso, brocche per negozi e oggetti per la casa)

7002

Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018 ), barre, bacchette o tubi, non lavorato

7003

Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7004

Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7005

Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7007 11

Vetri temperati di sicurezza, di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, veicoli spaziali, navi o altri veicoli

7007 29

Vetri di sicurezza, formati da fogli aderenti fra loro (escl. quelli di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione in autoveicoli, veicoli aerei, navi e altri veicoli; vetri isolanti a pareti multiple)

7011 10

Ampolle e involucri tubolari, incl. lampadine e tubi, aperti, e loro parti di vetro, senza guarnizioni, per l'illuminazione elettrica

7202 92

Ferro-vanadio

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

7208

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti

7209

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti

7210

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti

7211

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti

7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti

7213

Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati

7215 50

Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai automatici)

7216

Profilati di ferro o di acciai non legati

7218

Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua); semiprodotti di acciai inossidabili

7219

Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo

7220

Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo

7222 30

Barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, o fucinate, o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattate

7224

Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)

7225

Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo

7226

Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo

7228

Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7229 90

Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre e profilati e fili di acciai silico-manganese)

7301 20

Profilati, ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

7304 24

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili

7305 39

Tubi a sezione circolare, con un diametro esterno > 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati (escl. prodotti saldati longitudinalmente o dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o per l'estrazione del petrolio o del gas)

7306 50

Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)

7307 22

Gomiti, curve e manicotti, filettati

7308

Costruzioni e parti di costruzioni, «p.es. ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate», di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406 )

7309

Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7310

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia «escl. gas compressi o liquefatti», di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.

7311

Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)

7314 12

Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di fili di acciaio inossidabile

7318 24

Copiglie, pernotti e chiavette, di ferro o di acciaio

7320 20

Molle a elica, di ferro o di acciaio (escl. molle a spirale piana, molle per orologi, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole e ammortizzatori della sezione 17)

7322 90

Generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7324 29

Vasche da bagno di lamiera di acciaio

7407

Barre e profilati di rame

7408

Fili di rame

7409

Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm

7411 29

Tubi e condotte di leghe di rame (escl. di leghe a base di rame-zinco «ottone», di rame-nichel «cupronichel» e di rame-nichel-zinco «argentone»)

7415 21

Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla), di rame

7505

Barre, aste, profilati e fili, di nichel

7506

Lamiere, nastri e fogli, di nichel

7507

Tubi, condotti ed accessori per tubi o condotti, «p. es. raccordi, gomiti, manicotti», di nichel

7508

Altri lavori di nichel

7605

Fili di alluminio

7606 92

Lamiere e nastri, di leghe di alluminio, di spessore > 0,2 mm (non di forma quadrata o rettangolare)

7607 20

Fogli e nastri sottili di alluminio, con supporto, di spessore (non compreso il supporto) ≤ 0,2 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)

7610

Costruzioni e parti di costruzioni, «p.es. ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate», di alluminio (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406 ); lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

7611

Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto)

7612

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia «escl. gas compressi o liquefatti», di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.

7613

Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

7616 10

Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305 ), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili

7804

Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo

7905

Lamiere, fogli e nastri, di zinco

8001

Stagno greggio

8003

Barre, profilati e fili, di stagno

8007

Oggetti di stagno

8101 10

Polveri di tungsteno

8102

Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi

8105 90

Lavori di cobalto

8109

Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi

8202 20

Lame di seghe a nastro, di metalli comuni

8207 60

Utensili per alesare o scanalare

8208 10

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici - per la lavorazione dei metalli

8208 20

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici - per la lavorazione del legno

8208 30

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici - per l'industria alimentare

8208 90

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici - altri

8301 20

Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, di metalli comuni

8301 70

Chiavi presentate isolatamente

8302 30

Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per autoveicoli

8307

Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori

8309

Tappi, compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori, coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»; loro parti

8404

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 , p. es. economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura e recuperatori di gas; condensatori per macchine a vapore; loro parti

8405

Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori; loro parti (escl. forni di cokificazione, generatori di gas con procedimento elettrolitico, lampade ad acetilene)

8406

Turbine a vapore; loro parti

8407 21

Motori di tipo fuoribordo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per la propulsione di navi

8407 29

Motori a pistone alternativo o rotante, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per la propulsione di navi (escl. motori di tipo fuoribordo)

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

8409 99

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori con accensione per compressione «motori diesel o semi-diesel», n.n.a.

8410

Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori (escl. motori e macchine motrici idraulici della voce 8412 )

8412 10

Propulsori a reazione diversi dai turboreattori

8412 21

Motori - a movimento rettilineo (cilindri)

8412 29

Motori idraulici - altri

8412 39

Motori pneumatici - altri

8413 11

Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse

8413 19

Pompe per liquidi, aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo (escl. le pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse)

8413 30

Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione

8413 50

Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore (escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19, le pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione e le pompe per calcestruzzo)

8413 60

Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore (escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19 e le pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione)

8413 81

Pompe per liquidi, a motore (escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19, le pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione, le pompe per calcestruzzo, le pompe volumetriche alternative o rotative e le pompe centrifughe di ogni tipo)

8414 10

Pompe per vuoto

8414 90

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di sicurezza biologica a tenuta di gas, anche filtranti - parti

8415 83

Altre macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente - senza attrezzatura frigorifera

8416

Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili; loro parti

8417 20

Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, non elettrici

8419 19

Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione (escl. scaldacqua a riscaldamento immediato a gas e caldaie per riscaldamento centralizzato)

8419 40

Apparecchi di distillazione o di rettificazione

8419 50

Scambiatori di calore (escl. quelli utilizzati con caldaie)

8419 89

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, n.n.a. (escl. apparecchi per uso domestico, forni e altri impianti della voce 8514 )

8419 90

Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura e di scaldacqua (non elettrici) a riscaldamento immediato o ad accumulazione, n.n.a.

8420 99

Parti di calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine - altri

ex  84 21

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi (escl. quelle per la separazione isotopica); apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas; loro parti (escl. quelli per filtrare o depurare l'acqua e le bevande diverse dall'acqua, e reni artificiali); loro parti

8424 89

Apparecchi meccanici, anche a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a.

8424 90

Parti di estintori, pistole a spruzzo ed apparecchi simili, di macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto, di apparecchi meccanici, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a.

8425 11

Paranchi a motore elettrico

8425 31

Verricelli e argani a motore elettrico

8426

Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento (escl. carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru)

8428 20

Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici

8428 31

Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci, appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei (escl. apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici)

8428 32

Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci - altri, a benna

8428 33

Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci - altri, a nastro o a cinghia

8428 39

Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci (escl. quelli appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, quelli a benna, a nastro o a cinghia e quelli pneumatici)

8428 70

Robot industriali

8428 90

Altre macchine e apparecchi

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

8430 10

Battipali e macchine per l'estrazione dei pali

8430 39

Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie - altre

8430 50

Macchine o apparecchi per movimento terra, semoventi, n.n.a.

8430 69

Macchine o apparecchi per movimento terra (non semoventi) n.n.a.

8431 20

Parti di carrelli-stivatori e altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento, n.n.a.

8431 39

Parti di macchine o apparecchi della voce 8428 , n.n.a.

8431 41

Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze, di macchine o apparecchi e strumenti delle voci 8426 , 8429 o 8430

8431 49

Parti di macchine o apparecchi delle voci 8426 , 8429 o 8430 , n.n.a.

8439 10

Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche

8439 30

Macchine e apparecchi per la finitura della carta o del cartone

8440 90

Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli - parti

8441 30

Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo

8442 40

Parti di macchine, apparecchi e materiale

8443 13

altre macchine e apparecchi per la stampa in offset

8443 15

Macchine e apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine e apparecchi flessografici)

8443 16

Macchine e apparecchi per la stampa, flessografici

8443 17

Macchine e apparecchi, per la stampa, eliografici

8443 19

Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 (escl. duplicatori ettografici o a matrice «stencil», macchine per stampare gli indirizzi e altre macchine da stampa per ufficio delle voci da 8469 a 8472 , macchine per la stampa a getto d'inchiostro e macchine per la stampa in offset, flessografiche, tipografiche ed eliografiche)

8443 91

Parti e accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442

8444

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

8448

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 (p. es. ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 (p. es. fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)

8451 10

Macchine per pulire a secco

8451 29

Macchine per asciugare – altre

8451 30

Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio

8451 90

Macchine e apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450 ) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti - parti

8453

Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle (escl. macchine per asciugare, pistole a spruzzo, macchine per la depilazione dei suini, macchine per cucire e presse di uso generale); loro parti

8454

Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie loro parti

8455 22

Laminatoi a freddo per metalli (escl. laminatoi per tubi)

8455 30

Cilindri di laminatoi per metalli

8456 20

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con ultrasuoni (escl. apparecchi per pulitura operanti con ultrasuoni e macchine per prove di materiali)

8456 40

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con procedimenti a getto di plasma

8457

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

8458

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo

8459

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli (escl. torni e centri di tornitura della voce 8458 , macchine per tagliare della voce 8461 e macchine a mano)

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet (escl. le macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 e le macchine manovrabili a mano)

8461 20

Macchine per limare o per sbozzare, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet

8461 30

Macchine per brocciare, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet

8461 40

Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi

8461 90

Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare e altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove - altre

8462

Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo (esclusi i laminatoi), magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse, le linee di taglio e le linee di taglio su misura), rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici, sgretolatrici e roditrici per metalli (escluse trafilatrici); presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate

8463

Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati e dei cermet, che operano senza asportazione di materia (escl. presse per fucinare, rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici e sgretolatrici, presse e macchine manovrabili a mano)

8464

Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro (escl. quelle manovrabili a mano)

8465 20

Centri di lavorazione

8465 93

Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare

8465 94

Macchine per curvare o montare

8465 96

Macchine per spaccare, tranciare o svolgere il legno (escl. i centri di lavorazione)

8466

Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

8468

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare (diversi da quelli della voce 8515 ); macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale; loro parti

ex  84 71

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove, escluse le altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione con il codice NC 8471 80 e le unità di memoria per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione non comprese altrove corrispondenti al condice NC 8471 70 98

8472 10

Duplicatori

8472 30

Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli

8473

Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8470 a 8472

8474 10

Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare

8474 31

Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento (escl. quelli montati su carri ferroviari o su telai di autocarri)

8474 39

Macchine e apparecchi per mescolare o impastare - altri

8474 80

Macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia - (escl. quelle per colare o stampare il vetro)

8475

Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro (escl. i forni e gli apparecchi di riscaldamento per la fabbricazione di vetro temperato); loro parti

8477

Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8479 10

Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi

8479 30

Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose e altre macchine e apparecchi per il trattamento del legno o del sughero

8479 50

Robot industriali, non nominati né compresi altrove

8479 81

Macchine ed apparecchi per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici, n.n.a. (escl. robot industriali, forni, essiccatori, pistole a spruzzo e apparecchi simili, macchine per pulizia ad alta pressione e altre macchine per pulizia a getto, laminatoi o laminatrici, macchine utensili e macchine per fabbricare corde e cavi)

8479 82

Macchine ed apparecchi per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare, n.n.a. (escl. robot industriali)

8479 89

Macchine ed apparecchi meccanici, n.n.a.

8479 90

Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84 - parti

8480 20

Piastre di fondo per forme

8480 30

Modelli per forme

8480 60

Forme per materie minerali

8481 10

Valvole di riduzione della pressione

8481 20

Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche

8481 30

Valvole di ritegno per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili

8481 40

Valvole di troppo pieno o di sicurezza

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi «a rullini» (escl. le sfere di acciaio della voce 7326 ); loro parti

8483

Alberi di trasmissione, compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito, e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento per macchine; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione; loro parti

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

8486

Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9, lettera c), del capitolo 84; parti ed accessori, n.n.a.

8487

Parti di macchine o di apparecchi non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche, non nominate né comprese altrove nel capitolo 84

8501 20

Motori universali di potenza > 37,5 W

8501 31

Motori a corrente continua di potenza > 37,5 W ma ≤ 750 W e generatori a corrente continua di potenza ≤ 750 W

8501 33

Altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua, diversi dai generatori fotovoltaici - di potenza superiore a 75 kW e inferiore o uguale a 375 kW

8501 53

Motori a corrente alternata, polifase, di potenza > 75 kW

8501 61

Generatori a corrente alternata «alternatori», di potenza ≤ 75 kVA

8501 62

Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 75 kVA e inferiore o uguale a 375 kVA

8501 63

Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA

8501 64

Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 750 kVA

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

8503

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

8504 32

Trasformatori di potenza > 1 kVA ma ≤ 16 kVA (escl. quelli con dielettrico liquido)

8504 33

Trasformatori di potenza superiore a 16 kVA e inferiore o uguale a 500 kVA

8504 34

Trasformatori di potenza superiore a 500 kVA

8505

Elettromagneti (escl. magneti per uso medico); calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche; loro parti

8506 60

Pile e batterie di pile a zinco-aria (escl. quelle esauste)

8506 90

Pile e batterie di pile elettriche – parti

8507 10

Accumulatori elettrici al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone «batterie di avviamento» (escl. fuori uso)

8507 20

Accumulatori elettrici al piombo (escl. fuori uso e batterie di avviamento)

8507 30

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare - al nichel-cadmio

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione, p. es. magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori; generatori, p. es. dinamo, alternatori, e congiuntori-disgiuntori per detti motori; loro parti

8512 20

Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per motocicli o autoveicoli (escl. lampade della voce 8539 )

8512 90

Parti di apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione, tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli e autoveicoli, n.n.a.

ex  85 14

Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; esclusi i forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria della voce 8514 19 10 altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

8515 11

Ferri e pistole per brasare, elettrici

8515 19

Macchine ed apparecchi per la brasatura (escl. ferri e pistole per brasare)

8515 21

Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza, interamente o parzialmente automatici

8515 29

Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza, non interamente né parzialmente automatici

8516 80

Resistenze scaldanti, elettriche (escl. quelle di carbone o grafite agglomerati)

8517 61

Stazioni fisse di apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati

8523 51

Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori per la registrazione di dati da fonte esterna (escl. i beni del capitolo 37)

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

8527 21

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

8528 49

Monitor con tubo catodico «crt» (escl. monitor per computer con ricevitore televisivo)

8530

Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (escl. gli apparecchi meccanici o elettromeccanici della voce 8608 ); loro parti

8532 10

Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva ≥ 0,5 kvar (condensatori di potenza)

8532 29

Condensatori elettrici fissi (escl. condensatori di tantalio, elettrolitici all'alluminio, a dielettrico di ceramica, di carta o di materie plastiche e condensatori di potenza)

8532 30

Condensatori elettrici variabili o regolabili

8532 90

Parti di condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili, n.n.a.

8533 29

Altre resistenze fisse - altre

8533 90

Parti di resistenze elettriche, compresi i reostati ed i potenziometri, n.n.a.

8534

Circuiti stampati

8535

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, p.es. interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione > 1 000  V (escl. banchi, armadi, pannelli ecc. della voce 8537 )

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535 , 8536 o 8537

8539 29

Lampade e tubi a incandescenza, elettrici (escl. lampade e tubi alogeni al tungsteno, lampade e tubi di potenza ≤ 200 W e di tensione > 100 V e lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi)

8539 39

Lampade e tubi a scarica (escl. lampade e tubi fluorescenti a catodo caldo, a vapore di mercurio o di sodio, ad alogenuro metallico e a raggi ultravioletti)

8539 41

Lampade ad arco

8539 51

Moduli con diodi emettitori di luce (LED)

8539 52

Lampade a diodi emettitori di luce (LED)

8540

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, p. es. lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere, diversi da quelli della voce 8539 ; loro parti

8541 30

Tiristori, diac e triac (escl. dispositivi fotosensibili a semiconduttore)

8541 41

Diodi emettitori di luce (LED)

8541 42

Cellule fotovoltaiche non montate in moduli o costituite in pannelli

8541 43

Cellule fotovoltaiche montate in moduli o costituite in pannelli

8543 10

Acceleratori di particelle

8543 20

Generatori di segnali, elettrici

8543 30

Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi

8544 11

Fili per avvolgimenti per usi elettrici, di rame, isolati

8544 30

Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto

8544 49

Conduttori elettrici, per tensioni ≤ 1 000  V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, n.n.a.

8544 60

Conduttori elettrici, per tensioni > 1 000  V, isolati, n.n.a.

8544 70

Cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

8545 20

Spazzole di carbone per usi elettrici

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione, p. es. boccole a vite, annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici (diversi dagli isolatori della voce 8546 ); tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

8549

Cascami e avanzi elettrici ed elettronici

8602

Locomotive e locotrattori (escl. quelli a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori); tender

8604

Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)

8606

Carri per il trasporto di merci su rotaie (escl. semoventi, bagagliai e carri postali)

8701 21

Trattori stradali per semirimorchi - azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel)

8701 22

Trattori stradali per semirimorchi - azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione

8701 23

Trattori stradali per semirimorchi - azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori per la propulsione

8701 24

Trattori stradali per semirimorchi - azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione

8701 30

Trattori a cingoli (escl. motocoltivatori)

8703 10

Veicoli per il trasporto di < 10 persone sulla neve; sui campi da golf e veicoli simili

ex 8703 23

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 1 900 cm3 e ≤ 3 000 cm3 (escluse le ambulanze)

ex 8703 24

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 3 000 cm3 (escluse le ambulanze)

ex 8703 32

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di <10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 1 900 cm3 e ≤ 2 500 cm3 (escluse le ambulanze)

ex 8703 33

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di <10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 2 500 cm3 (escluse le ambulanze)

8703 40

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione (escl. quelli ibridi ricaricabili)

8703 50

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione (escl. quelli ibridi ricaricabili)

8703 60

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna

8703 70

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna

8703 80

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di <10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione

8703 90

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di <10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa, con motori diversi dal motore a pistone o dal motore elettrico

ex  87 04

Autoveicoli per il trasporto di merci, compresi telai con motore e cabina, esclusi i veicoli con i codici NC 8704 21 91 e 8704 21 99 con motori di cilindrata uguale o inferiore a 1 900 cm3

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci, p. es. carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche

8709 90

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti - parti

8716 20

Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli

8716 39

Altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci - altri

8716 90

Parti di rimorchi e semirimorchi e di altri veicoli senza meccanismo di propulsione, n.n.a.

8903

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

9001 10

Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche (escl. quelli costituiti di fibre rivestite individualmente della voce 8544 )

9002 11

Obiettivi per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione

9002 19

Obiettivi (escl. per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione)

9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni (escl. apparecchi di radioastronomia e altri strumenti o apparecchi nominati altrove)

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono (escl. apparecchiature video)

9010

Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove nel capitolo 90; negatoscopi; schermi per proiezioni

9013 10

Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti del capitolo 90 o della sezione XVI

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione (escl. apparecchi di radionavigazione); loro parti

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica (escl. le bussole); telemetri

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche); loro parti

9025 90

Parti ed accessori di densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, n.n.a.

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032

9027 10

Analizzatori di gas o di fumi

9027 81

Spettrometri di massa

9027 89

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche e chimiche, o per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche, n.n.a. (esclusi gli spettrometri di massa)

9029

Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso «contachilometri», pedometri e contatori simili (escl. contatori di gas, di liquidi o di elettricità); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi

9030 32

Multimetri, con dispositivo registratore

9030 39

Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità di corrente, della resistenza o della potenza, con dispositivo registratore (escl. multimetri, oscilloscopi e oscillografi)

9030 40

Strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione, p. es. ipsometri, kerdometri, distorsiometri, psofometri

9030 82

Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di dischi (wafer) o di dispositivi a semiconduttore

9030 89

Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, senza dispositivo registratore, n.n.a.

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati altrove nel capitolo 90; proiettori di profili

9032 81

Altri strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici – idraulici o pneumatici – altri

9401 10

Sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei

9401 20

Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli

9403 30

Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

9406

Costruzioni prefabbricate

9503 00 75

Giocattoli e modelli di materia plastica, a motore n.n.a. alla voce 9503

9503 00 79

Giocattoli e modelli, a motore, n.n.a. alla voce 9503

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni (escl. gemelli)

9608 91

Pennini da scrivere e punte per pennini

9612 20

di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine

ex 98

Impianti industriali, esclusi quelli per la produzione di prodotti alimentari e bevande, farmaci, medicinali e dispositivi medici




▼C14

ALLEGATO XXIV

▼M16

Elenco delle merci di cui all’articolo 3 sexies bis, paragrafo 5, lettera a)

▼M13



Codice NC

Nome delle merci

2810 00 10

Triossido di diboro

2810 00 90

Ossidi di boro; acidi borici (escluso triossido di diboro)

2812 15 00

Monocloruro di zolfo

2814 10 00

Ammoniaca anidra

2825 20 00

Ossido e idrossido di litio

2905 42 00

Pentaeritritolo «pentaeritrite»

2909 19 90

Eteri, aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati e nitrosi (esclusi etere dietilico e ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE))

3006 92 00

Rifiuti farmaceutici

3105 30 00

Diidrogenoortofosfato di ammonio (escluso quello in tavolette o forme simili, o in imballaggi di un peso lordo <= 10 kg)

3105 40 00

Diidrogenoortofosfato di ammonio anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonico

(escluso quello in tavolette o forme simili, o in imballaggi di un peso lordo <= 10 kg).

3811 19 00

Antidetonanti per benzina (esclusi quelli a base di composti di piombo)

ex  72 03

Ferro ridotto diretto o altro ferro spugnoso

ex  72 04

Rottame ferroso

▼M20




ALLEGATO XXV

Elenco di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui agli articoli 3 quaterdecies e 3 quindecies



Codice NC

Descrizione

ex 2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dai condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 da impianti di produzione di gas naturale liquefatto.

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

▼M16




ALLEGATO XXVI

Elenco delle merci di cui all’articolo 3 sedecies, paragrafi 1) e 2)



 

Codice NC

Nome delle merci

 

7108

Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

 

7112 91

Cascami e avanzi di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi

Ex

7118 90

Monete d’oro




ALLEGATO XXVII

Elenco delle merci di cui all’articolo 3 sexdecies, paragrafo 3



 

Codice NC

Nome del prodotto

Ex

7113

Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di oro o contenenti oro o di metalli placcati o ricoperti di oro

Ex

7114

Oggetti di oreficeria e loro parti, di oro, contenenti oro, o di metalli placcati o ricoperti di oro

▼M17




ALLEGATO XXVIII

Prezzi di cui all'articolo 3 quindecies, paragrafo 6, lettera a)

▼M23 —————

▼M23

Prezzo del petrolio greggio

▼M19



Codice NC

Descrizione

Prezzo al barile (USD)

Data di applicazione

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

60

5 dicembre 2022

▼M23

Prezzi dei prodotti petroliferi



Codice NC

Descrizione

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio/

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

Prezzo al barile (USD)

Data di applicazione

 

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70  % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi da quelli contenenti biodiesel e dai residui di oli

 

2710 12

Oli leggeri e preparazioni

2710 12 11

destinati a subire un trattamento definito

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 12 15

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 12 11

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

destinati ad altri usi

Benzine speciali

 

2710 12 21

Acqua ragia minerale

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 12 25

altre

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

altri

Benzine per motori

 

2710 12 31

Benzine avio

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

altre, aventi tenore di piombo

inferiore o uguale a 0,013  g per l

 

2710 12 41

aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 12 45

aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 12 49

aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 12 50

superiore a 0,013  g per l

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 12 70

Carboturbi tipo benzina

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 12 90

altri oli leggeri

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19

altre

 

 

Oli medi

2710 19 11

destinati a subire un trattamento definito

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 15

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

destinati ad altri usi

Petrolio lampante

 

2710 19 21

Carboturbi

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 25

altro

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 29

altri

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

Oli pesanti

Oli da gas

 

2710 19 31

destinati a subire un trattamento definito

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 35

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

destinati ad altri usi

 

2710 19 43

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 46

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001  % e inferiore o uguale a 0,002  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 47

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,002  % e inferiore o uguale a 0,1  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 48

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

Oli combustibili

 

2710 19 51

destinati a subire un trattamento definito

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 55

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

destinati ad altri usi

 

2710 19 62

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,1  %

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 66

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1  % e inferiore o uguale a 0,5  %

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 67

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,5  %

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

Oli lubrificanti ed altri

 

2710 19 71

destinati a subire un trattamento definito

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 75

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

destinati ad altri usi

 

2710 19 81

Oli per motore, per compressori o per turbine

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 83

Oli idraulici

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 85

Oli bianchi, paraffina liquida

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 87

Oli per cambi

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 91

Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sformare; oli destinati alla protezione anticorrosiva

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 93

Oli per isolamenti elettrici

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 99

altri oli lubrificanti ed altri

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 20

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70  % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli

 

 

Oli da gas

2710 20 11

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 20 16

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001  % e inferiore o uguale a 0,1  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 20 19

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

Oli combustibili

 

2710 20 32

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,5  %

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 20 38

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,5  %

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 20 90

altri oli

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

Residui di oli

 

2710 91

contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 99

altri

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

▼M25




ALLEGATO XXIX

Elenco dei progetti di cui all'articolo 3 quindecies, paragrafo 6, lettera c)



Ambito di applicazione dell'esenzione

Data di applicazione

Data di scadenza

Trasporto via nave verso il Giappone, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tale trasporto, di petrolio greggio rientrante nella voce NC 2709 00 commisto a condensato, proveniente dal progetto Sakhalin-2 (Сахалин-2) sito in Russia

5 dicembre 2022

31 marzo 2024

▼M20




ALLEGATO XXX

Elenco dei beni di cui all'articolo 3 bis

Alluminio, compresa la bauxite
Cromo
Cobalto
Rame
Minerale di ferro
Concimi minerali, compresi potassa e fosforite
Molibdeno
Nichel
Palladio
Rodio
Scandio
Titanio
Vanadio
Terre rare pesanti (disprosio, erbio, europio, gadolinio, olmio, lutezio, terbio, tulio, itterbio, ittrio).
Terre rare leggere (cerio, lantanio, neodimio, praseodimio, samario).




ALLEGATO XXXI

Elenco dei prodotti petroliferi di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafi 7 e 8



Codice NC

Descrizione

 

Oli da gas

2710 19 31

destinati a subire un trattamento definito

2710 19 35

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27101931

 

destinati ad altri usi

2710 19 43

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001 %

2710 19 46

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001 % e inferiore o uguale a 0,002 %

2710 19 47

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,002 % e inferiore o uguale a 0,1 %

2710 19 48

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 %

2710 20 11

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001 %

2710 20 16

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001 % e inferiore o uguale a 0,1 %

2710 20 19

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 %

 

Oli leggeri e preparazioni

2710 12 11

Oli leggeri e preparazioni destinati a subire un trattamento definito

2710 12 15

Oli leggeri e preparazioni destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 12 11

 

Oli leggeri e preparazioni destinati a usi diversi da quelli definiti alle sottovoci 2710 12 11 e 2710 12 15

2710 12 21

Benzina speciale: acqua ragia minerale

2710 12 25

Benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale

2710 12 31

Benzina per motori d'aviazione

2710 12 41

Benzina per motori non destinati all'aviazione, avente tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g per litro, avente numero di ottani (RON) inferiore a 95

2710 12 45

Benzina per motori non destinati all'aviazione, avente tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g per litro, avente numero di ottani (RON) pari o superiore a 95 e inferiore a 98

2710 12 49

Benzina per motori non destinati all'aviazione, avente tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g per litro, avente numero di ottani (RON) pari o superiore a 98

2710 12 50

Benzina per motori non destinati all'aviazione, avente tenore di piombo superiore a 0,013 g per litro

2710 12 70

Carboturbi tipo benzina

2710 12 90

Altri oli leggeri

 

Oli medi

2710 19 21

Petrolio lampante per carboturbo

2710 19 25

Altro petrolio lampante

 

Oli pesanti

2710 19 51

Oli combustibili destinati a subire un trattamento definito

2710 19 55

Oli combustibili destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51

2710 19 62

Oli combustibili destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,1 %

2710 19 66

Oli combustibili destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % e inferiore o uguale a 0,5 %

2710 19 67

Oli combustibili destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,5 %

 

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli

2710 20 32

Oli combustibili aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,5 %

2710 20 38

Oli combustibili aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,5 %

2710 20 90

Altri oli combustibili




ALLEGATO XXXII

Elenco dei prodotti petroliferi di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 7



Codice NC

Descrizione

Volumi dei contingenti di importazione in kt

 

Oli leggeri e preparazioni destinati a usi diversi da quelli definiti alle sottovoci 2710 12 11 e 2710 12 15

2710 12 25

Benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale

282,8

2710 12 41

Benzina per motori non destinati all'aviazione, avente tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g per litro, avente numero di ottani (RON) inferiore a 95

120,6

2710 12 45

Benzina per motori non destinati all'aviazione, avente tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g per litro, avente numero di ottani (RON) pari o superiore a 95 e inferiore a 98

995,6

2710 12 49

Benzina per motori non destinati all'aviazione, avente tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g per litro, avente numero di ottani (RON) pari o superiore a 98

3,4

 

Oli pesanti destinati a usi diversi da quelli definiti alle sottovoci 2710 19 51 e 2710 19 55

2710 19 66

Oli combustibili destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % e inferiore o uguale a 0,5 %

2,3

2710 19 67

Oli combustibili destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,5 %

12,0

▼M25




ALLEGATO XXXIII

Elenco dei beni e delle tecnologie e dei paesi di cui all'articolo 12 septies



Codice NC

Descrizione

Paese




ALLEGATO XXXV

Elenco delle armi da fuoco e di altre armi di cui all'articolo 2 bis bis



Codice NC

Descrizione

9303

Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere

ex  93 04

Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas), escluse quelle della voce 9307



( 1 ) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell'11.6.2021, pag.1).

( 2 ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 , relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

( 3 ) Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1o ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 349).

( 4 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

( 5 ) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del, 28.3.2014, pag. 65).

( 6 ) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

( 7 ) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, p. 76).

( 8 ) Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164).

( 9 ) Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’ 8 dicembre 2008 , relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

( 10 ) Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).

( 11 ) Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).

( 12 ) Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

( 13 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

( 14 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

( 15 ) Ultima versione pubblicata in GU C 85 del 13.3.2020, pag. 147.

( 16 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

( 17 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

( 18 ) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

( 19 ) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

( 20 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

( 21 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

( 22 ) Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 28.5.2009, pag. 11).

( 23 ) Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252, 16.9.2016, pag. 118).

( 24 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

( 25 ) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

( 26 ) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

( 27 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

( 28 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag 73).

( 29 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

( 30 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

( 31 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

( 32 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

( 33 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

( 34 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

( 35 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

( 36 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

( 37 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

( 38 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

( 39 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

( 40 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

( 41 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

( 42 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

( 43 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

( 44 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

( 45 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

( 46 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

( 47 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

( 48 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

( 49 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

( 50 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

( 51 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

( 52 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

( 53 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

( 54 ) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

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