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Document 02014R0795-20210525
Regulation of the European Central Bank (EU) No 795/2014 of 3 July 2014 on oversight requirements for systemically important payment systems (ECB/2014/28)
Consolidated text: Regolamento della Banca centrale europea (UE) n. 795/2014, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28)
Regolamento della Banca centrale europea (UE) n. 795/2014, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28)
02014R0795 — IT — 25.05.2021 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA (UE) N. 795/2014 del 3 luglio 2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/2094 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 3 novembre 2017 |
L 299 |
11 |
16.11.2017 |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/728 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 29 aprile 2021 |
L 157 |
1 |
5.5.2021 |
REGOLAMENTO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA (UE) N. 795/2014
del 3 luglio 2014
sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica
(BCE/2014/28)
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
Un sistema di pagamento è identificato come SPIS se: a) è idoneo a essere notificato ai sensi della direttiva 98/26/CE da parte di uno Stato membro la cui moneta è l'euro ovvero il suo gestore è insediato nell'area dell'euro o ivi stabilito attraverso una succursale che provvede alla gestione del sistema; e b) almeno due delle seguenti condizioni siano soddisfatte nell'anno civile considerato:
il valore medio totale giornaliero dei pagamenti denominati in euro trattati è pari o superiore all'importo di 10 miliardi di euro;
il totale dei pagamenti processati denominati in euro rappresenta almeno uno dei seguenti:
la sua attività transfrontaliera (ossia con partecipanti insediati in un paese diverso da quello del gestore dello SPIS e/o mediante collegamenti transfrontalieri con altri sistemi di pagamento), coinvolge cinque o più paesi e genera come minimo il 33 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro elaborati da quel SPIS;
è utilizzato per il regolamento di altre IFM.
Un esercizio di identificazione è svolto su base annuale.
In deroga al paragrafo 3, il Consiglio direttivo, formulando un giudizio solido e motivato, può anche decidere, ai sensi del paragrafo 2, che un sistema di pagamento sia identificato come SPIS in uno dei seguenti casi in cui:
tale decisione sarebbe opportuna alla luce della natura, delle dimensioni e della complessità del sistema di pagamento; della natura e dell’importanza dei suoi partecipanti; della sostituibilità del sistema di pagamento e della disponibilità di alternative ad esso e della relazione, delle interdipendenze e di altre interazioni che il sistema intrattiene con sistema finanziario nel suo complesso.
un sistema di pagamento non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3 esclusivamente perché i criteri stabiliti al paragrafo 3, lettera b), sono soddisfatti per un periodo di durata inferiore a un anno civile ed è plausibile che il sistema di pagamento continuerà a soddisfare i criteri in occasione della valutazione del prossimo riesame di verifica.
Una decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 rimane in vigore fino alla sua abrogazione. Riesami di verifica dei sistemi di pagamento identificati come SPIS sono effettuati su base annuale al fine di verificare che essi continuino a soddisfare i criteri per l’identificazione come SPIS. Una decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 è abrogata se:
in due riesami di verifica consecutivi si accerti che uno SPIS non abbia soddisfatto i criteri di cui al paragrafo 3 e/o al paragrafo 3 bis; oppure
in un riesame di verifica si accerti che uno SPIS non abbia soddisfatto i criteri di cui al paragrafo 3 e/o al paragrafo 3 bis e il gestore dello SPIS dimostri, con piena soddisfazione del Consiglio direttivo, che è improbabile che lo SPIS soddisfi tali criteri prima del successivo riesame di verifica.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
per «sistema di pagamento» si intende un accordo formale fra tre o più partecipanti, senza contare eventuali banche di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione o partecipanti indiretti, con regole comuni e procedure standardizzate per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra i partecipanti;
«ordine di pagamento» ha il medesimo significato di cui all'articolo 2, punto i), primo trattino della direttiva 98/26/CE;
per «rischio sistemico» si intende il rischio che l'incapacità di un partecipante o di un gestore di uno SPIS di adempiere alla scadenza ai propri obblighi impedisca ad altri partecipanti e/o gestori di uno SPIS di adempiere i propri entro il termine prescritto, con potenziali ripercussioni negative che mettano a repentaglio la stabilità del sistema finanziario o la fiducia nello stesso;
per «gestore dello SPIS» si intende il soggetto giuridico responsabile della gestione di uno SPIS;
per «autorità competente» si intende:
la banca centrale dell’Eurosistema responsabile in via principale della sorveglianza, identificata come tale a norma dell’articolo 1, paragrafo 2; oppure
in relazione a un sistema di pagamento che è uno SPIS che soddisfa i criteri di cui all’articolo 1, paragrafo 3, punto iii), per «autorità competente» si intende:
la BCE; oppure
laddove una banca centrale dell’Eurosistema fosse divenuta responsabile in via principale della sorveglianza per un periodo di cinque anni o oltre immediatamente prima dell’adozione della decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sia la BCE che la banca centrale nazionale;
per «SPIS dell'Eurosistema»si intende uno SPIS di proprietà e gestito da una banca centrale dell'Eurosistema;
per «rischio legale» si intende il rischio determinato dall'applicazione di leggi o regolamenti, al quale consegue di solito una perdita;
per «rischio di credito» si intende il rischio che una controparte, sia essa un partecipante o un diverso soggetto, risulti incapace di adempiere ai propri obblighi di natura finanziaria alla scadenza o in futuro;
per «rischio di liquidità» si intende il rischio che una controparte, sia essa un partecipante o un diverso soggetto, non disponga di fondi sufficienti per adempiere ai propri obblighi di natura finanziaria alla scadenza ancorché possa disporre di fondi sufficienti per adempiervi in futuro;
per «rischio operativo» si intende il rischio che carenze nei sistemi informativi o procedure interne, errori umani, carenze gestionali o turbative provocate da eventi esterni o da servizi esternalizzati provochino la riduzione, il deterioramento o la sospensione dei servizi forniti da uno SPIS;
per «rischio di custodia» si intende il rischio di perdite sulle attività detenute in custodia in caso di insolvenza di un custode o subcustode, negligenza, frode, cattiva gestione o errori contabili;
per «rischio di investimento» si intende la perdita sopportata dal gestore dello SPIS o da un partecipante quando il gestore dello SPIS investe le proprie risorse o quelle dei suoi partecipanti, ad esempio le garanzie;
per «rischio di mercato» si intende il rischio di perdite su posizioni iscritte a bilancio o fuori bilancio, determinate da oscillazioni dei prezzi di mercato;
per «sistema di regolamento differito su base netta (Deferred NET Settlement, DNS)» si intende un sistema in relazione al quale il regolamento in moneta di banca centrale ha luogo su base netta al termine di un ciclo di regolamento predefinito, ad esempio al termine o durante la giornata lavorativa;
per «garanzia transfrontaliera» si intende una garanzia rispetto alla quale, dal punto di vista del paese nel quale detta attività è accettata in garanzia, almeno uno dei seguenti elementi è estero: a) la valuta di denominazione; b) il paese nel quale le attività sono ubicate; ovvero c) il paese nel quale ha sede l'emittente;
per «pagamento transfrontaliero» si intende un pagamento effettuato tra partecipanti insediati in differenti paesi;
per «infrastruttura del mercato finanziario» (IMF) si intende un sistema multilaterale tra le istituzioni partecipanti, compreso il gestore del sistema, utilizzato per compensare, regolare o registrare pagamenti, titoli, derivati o altre transazioni finanziarie;
per «partecipante diretto» si intende si intende un soggetto giuridico che ha un rapporto contrattuale diretto con un gestore di SPIS, è vincolato dalle regole del relativo SPIS, ha facoltà di inviare ordini di trasferimento a tale sistema e può ricevere da questo ordini di trasferimento;
per «partecipante indiretto» si intende un soggetto giuridico che non ha accesso diretto ai servizi di uno SPIS e generalmente non è direttamente vincolato dalle regole del relativo SPIS, e i cui ordini di trasferimento sono compensati, regolati e registrati dallo SPIS tramite un partecipante diretto. Un partecipante indiretto ha un rapporto contrattuale con un partecipante diretto. I soggetti giuridici rilevanti sono limitati a:
enti creditizi come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ),
imprese di investimento come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, numero 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ),
qualsiasi impresa la cui sede legale sia situata al di fuori dell'Unione e le cui funzioni corrispondano a quelle di un ente creditizio o di un'impresa di investimento dell'Unione, come definiti ai punti i) e ii),
autorità pubbliche e imprese assistite da garanzia pubblica, e le controparti centrali, gli agenti di regolamento, le stanze di compensazione e gli operatori del sistema così come definiti all'articolo 2, lettere c), d), e) e p) della direttiva 98/26/CE,
per «Consiglio» si intende il consiglio di amministrazione o di sorveglianza del gestore di uno SPIS o entrambi, secondo la legislazione nazionale;
per «dirigenza» si intendono gli amministratori con incarichi esecutivi, ad esempio i membri dell'organo di amministrazione impegnato nella gestione corrente del gestore dello SPIS costituito in forma di società a struttura monistica, e i membri di un consiglio di gestione del gestore dello SPIS costituito in forma di società a struttura dualistica;
per «soggetti interessati» si intendono i partecipanti e le IMF che concorrono a determinare il rischio in uno SPIS e, in base a una valutazione condotta caso per caso, gli altri attori del mercato interessati;
per «esposizione creditizia» si intende un somma o un valore rispetto al quale sussiste il rischio che un partecipante non provveda al regolamento integrale, alla scadenza o in un momento successivo;
per «garanzia» si intende un'attività o l'impegno assunto da un terzo utilizzato dal datore della garanzia per garantire un'obbligazione nei confronti del beneficiario di essa. Le garanzie comprendono sia quelle nazionali sia quelle transfrontaliere;
per «fornitore di liquidità» si intende il fornitore di contante ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, 6, paragrafo 5, 8, paragrafi 1, 9 e 11 ovvero di attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, compresi i partecipanti allo SPIS o soggetti esterni;
per «condizioni di mercato estreme, ma plausibili» si intende una serie di condizioni storiche e ipotetiche, ivi compresi i periodi caratterizzati da più elevata volatilità, registrate sui mercati serviti dallo SPIS;
per «data di regolamento prevista» si intende la data immessa nel SPIS come data di regolamento da parte del mittente di un ordine di trasferimento;
per «rischio di impresa» si intende qualsiasi potenziale deterioramento della posizione finanziaria dello SPIS dal punto di vista commerciale a causa di una diminuzione delle entrate o di un aumento delle spese tale da determinare un'eccedenza delle spese rispetto alle entrate e sfociare in una perdita da imputare al capitale;
per «piano di risanamento» si intende un piano elaborato da un gestore di SPIS per ripristinarne il regolare funzionamento;
per «piano di liquidazione ordinata» si intende un piano elaborato da un gestore di SPIS per l'ordinata cessazione della sua attività;
l'aggettivo «rilevante» qualifica un rischio, un rapporto di dipendenza e/o un cambiamento suscettibili di influenzare la capacità di un soggetto di prestare o fornire i servizi previsti;
per «autorità rilevanti»si intendono le autorità che hanno un interesse legittimo ad accedere alle informazioni di uno SPIS per adempiere ai propri obblighi di legge, ad esempio le autorità di risoluzione delle crisi e i soggetti che esercitano la vigilanza sui partecipanti principali;
per «rischio di capitale» si intende il rischio che una controparte perda l'intero valore impegnato nell'operazione, ad esempio il rischio che il venditore di un'attività finanziaria consegni l'attività irrevocabilmente senza ricevere in cambio il pagamento o il rischio che il compratore di un'attività finanziaria paghi per essa, ma non la riceva;
per «banca depositaria» si intende la banca che detiene e custodisce le attività finanziarie di terze parti;
per «banca di regolamento» si intende la banca presso la quale sono accesi i conti relativi ai pagamenti sui quali ha luogo l'adempimento delle obbligazioni originate da un sistema di pagamento;
per «agente nostro» si intende una banca utilizzata dai partecipanti di uno SPIS per il regolamento;
per «pagamento unilaterale» si intende un pagamento che interessa un solo trasferimento di fondi in un'unica valuta;
per «pagamento bilaterale» si intende un pagamento che interessa due trasferimenti di fondi in differenti valute in un sistema di regolamento con scambio di attività verso corrispettivo;
per «rischio di correlazione sfavorevole» si intende il rischio scaturito dall'esposizione di un partecipante o di un emittente ove la garanzia prestata da quel partecipante o emessa da quell'emittente è strettamente correlata al suo rischio di credito;
«giorno lavorativo» ha lo stesso significato di cui all'articolo 2, lettera n), della direttiva 98/26/CE;
per «amministratore indipendente» si intende un membro del Consiglio non esecutivo che non ha rapporti d'affari, familiari o di altra natura che determinino un conflitto di interessi in relazione allo SPIS o al gestore dello SPIS, ai suoi azionisti di controllo, alla sua dirigenza o ai suoi partecipanti, e che non ha intrattenuto rapporti di questo tipo nei due anni precedenti alla sua partecipazione al Consiglio;
per «consociata» si intende una società che controlla il partecipante, ne è controllata o è soggetta a controllo insieme ad esso. Il controllo di una società è definito come: a) la titolarità, il controllo o il possesso del 20 % o più di una classe di titoli con diritto di voto della società; ovvero b) il consolidamento della società a fini di rendicontazione finanziaria;
per «situazione d'emergenza» si intende un evento, un accadimento o una circostanza suscettibile di determinare la cessazione o l'interruzione di operazioni, servizi o funzioni dello SPIS, incluse interferenze o impedimenti al regolamento definitivo;
per «obblighi finanziari» si intendono obblighi giuridici sorti, nell'ambito dello SPIS, tra i partecipanti o tra questi e il gestore dello SPIS in conseguenza dell'inserimento nello SPIS di ordini di trasferimento;
per «misura correttiva» si intende una misura o un intervento specifico, indipendentemente dalla sua forma, durata o gravità, imposta nei confronti del gestore dello SPIS da un'autorità competente per rimediare all'inosservanza dei requisiti di cui agli articoli da 3 a 21 o per evitare il suo ripetersi.
Articolo 2 bis
Comunicazione scritta di avvio della procedura per identificare un sistema di pagamento come SPIS
La BCE notifica al gestore del sistema di pagamento la sua intenzione di avviare una procedura ai sensi dell’articolo 1 per identificare tale sistema di pagamento come SPIS. L’avviso scritto indica tutti i fatti rilevanti e i fondamenti giuridici relativi alla possibile identificazione del sistema di pagamento in questione come SPIS.
Articolo 2 ter
Diritto di accesso agli atti durante la procedura per identificare un sistema di pagamento come SPIS
Al ricevimento della comunicazione scritta di cui all’articolo 2 bis, il gestore del sistema di pagamento ha il diritto di accedere agli atti, ai documenti o ad altro materiale della BCE che costituiscono la base per l’identificazione di tale sistema di pagamento come SPIS. Tale diritto non si estende alle informazioni considerate riservate in relazione alla BCE, a una banca centrale nazionale o ad altri terzi, comprese altre istituzioni o organi dell’Unione.
Articolo 2 quater
Diritto ad essere sentiti durante la procedura per identificare un sistema di pagamento come SPIS
Articolo 2 quinquies
Motivazione della decisione che identifica un sistema di pagamento come SPIS
Articolo 3
Solidità giuridica
Articolo 4
Governo societario
Il ruolo e le responsabilità del Consiglio sono chiaramente definiti. Il ruolo e le responsabilità del Consiglio includono:
l'individuazione di chiari obiettivi strategici per lo SPIS;
l'istituzione di procedure documentate per il funzionamento dello SPIS, ivi incluse le procedure per individuare, affrontare e gestire i conflitti di interesse dei membri del Consiglio;
ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, la predisposizione di misure efficaci di selezione, controllo e, se del caso, rimozione dei membri della dirigenza;
ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, la fissazione di idonee linee di condotta in tema di remunerazione coerenti con le migliori pratiche e basate su risultati di lungo periodo.
Ruolo, responsabilità e rapporti gerarchici della dirigenza sono chiaramente definiti. La loro composizione assicura l'integrità e la combinazione ottimale di competenze tecniche, conoscenza ed esperienza sia in materia di SPIS sia, in materia di mercati finanziari in genere, tali da permettere alla dirigenza di adempiere ai propri compiti relativi al funzionamento e alla gestione del rischio del gestore dello SPIS. Tra le responsabilità della dirigenza rientrano quelle di assicurare, sotto la direzione del Consiglio:
che le attività gestore dello SPIS siano coerenti con i suoi obiettivi, la sua strategia e la sua tolleranza del rischio;
che i controlli interni e le relative procedure siano adeguatamente concepite, attuate e sorvegliate in modo tale da promuovere gli obiettivi del gestore dello SPIS;
che i controlli interni e le relative procedure siano soggette a regolare revisione e verifica da parte di funzioni di controllo del rischio e di revisione interna dotate di personale sufficiente e adeguatamente formato;
il coinvolgimento attivo nelle procedure di gestione del rischio;
che al quadro di gestione del rischio dello SPIS siano destinate risorse sufficienti.
Il Consiglio istituisce e sorveglia un quadro documentato per la gestione del rischio che:
comprende le politiche di tolleranza del rischio del gestore dello SPIS;
attribuisce competenze e responsabilità per le decisioni inerenti al rischio;
disciplina il processo decisionale in situazioni di crisi e di emergenza;
disciplina le funzioni di controllo interno.
Il Consiglio assicura che vi siano almeno tre linee di difesa chiare ed efficaci (operazioni, gestione del rischio e revisione interna), distinte l'una dall'altra e dotate di sufficiente autorità, indipendenza, risorse e accesso al Consiglio.
Articolo 5
Quadro per la gestione integrata dei rischi
Il gestore dello SPIS istituisce e mantiene un solido quadro per la gestione del rischio al fine di identificare, misurare, monitorare e gestire in modo integrato la gamma dei rischi insorti nello SPIS o quelli a cui il medesimo è esposto. Il quadro per la gestione del rischio è soggetto a revisione almeno con periodicità annuale. Il quadro per la gestione del rischio:
comprende le politiche di tolleranza del rischio del gestore dello SPIS e strumenti adeguati di gestione del rischio;
attribuisce competenze e responsabilità per le decisioni inerenti al rischio;
disciplina il processo decisionale in situazioni di emergenza relative allo SPIS, compresi gli sviluppi nei mercati finanziari potenzialmente pregiudizievoli per la liquidità del mercato e per la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri la cui moneta è l'euro in cui hanno sede il gestore dello SPIS o uno dei suoi partecipanti.
Articolo 6
Rischio di credito
Il gestore dello SPIS che gestisce un sistema DNS si assicura che:
gli obblighi finanziari siano determinati non oltre il momento in cui un ordine di trasferimento è incluso nel calcolo delle posizioni di regolamento netto accessibili a ciascun partecipante; e
vi siano risorse sufficienti a copertura delle esposizioni creditizie risultanti in conformità ai paragrafi 3 e 4, al più tardi al momento indicato alla lettera a).
Articolo 7
Garanzie
Il gestore dello SPIS accetta in garanzia esclusivamente le seguenti attività: a) contante; e b) attività con basso rischio di credito di liquidità e di mercato, ad esempio attività per le quali il gestore dello SPIS, sulla base di un'adeguata verifica interna, possa comprovare all'autorità competente che sono soddisfatte le condizioni di seguito elencate:
sono emesse da un emittente a basso rischio di credito;
sono liberamente trasferibili senza alcun vincolo giuridico o pretesa da parte terzi;
sono denominate in una valuta il cui rischio è gestito dal gestore dello SPIS;
dati affidabili relativi al loro prezzo sono pubblicati regolarmente;
non sono altrimenti soggette al rischio di correlazione sfavorevole;
non sono emesse dal partecipante prestatore di garanzia né da un soggetto che fa parte dello stesso gruppo di detto partecipante, eccezion fatta per le obbligazioni garantite ed esclusivamente nel caso in cui le attività dell'aggregato di copertura siano adeguatamente segregate in un robusto quadro giuridico e soddisfino i requisiti indicati ai punti da i) a v).
Nel dar corso alla verifica interna di cui ai punti da i) a vi), il gestore dello SPIS definisce, documenta e applica una metodologia oggettiva.
Articolo 8
Rischio di liquidità
Il gestore dello SPIS che gestisce un sistema DNS assicura che:
gli obblighi finanziari siano determinati non oltre il momento in cui un ordine di trasferimento è incluso nel calcolo delle posizioni di regolamento netto accessibili a ciascun partecipante; e
vi siano risorse liquide sufficienti in conformità ai paragrafi da 3 a 6, al più tardi al momento indicato alla lettera a).
Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro detiene, ovvero si assicura che i partecipanti detengano liquidità sufficiente, in conformità al paragrafo 3, a provvedere al regolamento tempestivo degli obblighi finanziari in caso di inadempimento del partecipante su cui, insieme alle proprie consociate, gravano gli obblighi di pagamento aggregati di ammontare più elevato determinati in base al paragrafo 3, lettera a), in uno dei seguenti modi:
in denaro contante nell'ambito dell'Eurosistema; ovvero
in garanzie idonee come definite nel sistema di garanzie dell'Eurosistema stabilito dall'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ( 5 ) e nell'indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea ( 6 ) purché il gestore dello SPIS possa dimostrare che tali garanzie sono prontamente disponibili e convertibili in denaro contante lo stesso giorno in virtù di accordi di finanziamento predefiniti e altamente affidabili, anche in condizioni di stress dei mercati.
Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro detiene o si assicura che i partecipanti detengano liquidità supplementare, in conformità con il paragrafo 3, lettera b), in uno dei modi di cui al paragrafo 4 ovvero presso una banca commerciale con adeguato merito di credito o in uno o più dei seguenti strumenti:
linee di credito irrevocabili;
swap in valuta irrevocabili;
pronti contro termine irrevocabili;
attività definite all'articolo 7, paragrafo 1, detenute da un depositario;
investimenti.
Tutti questi strumenti devono assicurare la disponibilità di denaro contante nell'intervallo temporale che permette di completare il regolamento nello stesso giorno. In particolare il gestore dello SPIS deve poter fornire prova che gli strumenti non in denaro contante sono prontamente disponibili e convertibili in denaro contante nello stesso giorno utilizzando meccanismi di finanziamento predefiniti e altamente affidabili, anche in condizioni di stress di mercato.
Il gestore dello SPIS è pronto a fornire prova all'autorità competente, sulla base di un'adeguata valutazione interna, che la banca commerciale presenta un merito di credito adeguato.
Considerando tali scenari, si tiene conto dell'architettura e del funzionamento dello SPIS e si prendono in esame tutti i soggetti che possono esporre lo SPIS a rischi di liquidità significativi inclusi banche di regolamento, agenti nostro, banche depositarie, fornitori di liquidità e IMF collegate. Gli scenari coprono, se del caso, periodi di più giorni.
Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure chiare che permettano allo SPIS di assicurare il regolamento nello stesso giorno di obblighi finanziari e, se del caso, di provvedervi tempestivamente su base infragiornaliera o plurigiornaliera in caso di inadempimento di uno o più partecipanti. Tali regole e procedure:
rimediano a carenze di liquidità impreviste e potenzialmente non coperte;
sono preordinate ad evitare ricalcoli, revoche o ritardi nel regolamento in giornata di obblighi finanziari;
indicano le modalità per riportare il contante e le altre attività utilizzare dallo SPIS nel corso di un evento di stress al livello stabilito ai sensi dei paragrafi da 3 a 5.
Articolo 9
Regolamento definitivo
Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure per consentire il regolamento definitivo non oltre la fine della giornata stabilita per il regolamento.
Articolo 10
Regolamento monetario
Se il regolamento ha corso in moneta di banca commerciale, gli accordi del gestore dello SPIS con le banche commerciali di regolamento stabiliscono con chiarezza:
quando avvengono i trasferimenti sui registri contabili delle singole banche di regolamento commerciale;
che i trasferimenti, una volta effettuati, sono definitivi;
che i fondi ricevuti sono trasferibili nel minor tempo possibile, come minimo entro la fine della giornata.
Articolo 11
Pagamento contro pagamento
Il gestore dello SPIS che utilizza un meccanismo di pagamento contro pagamento elimina il rischio di capitale assicurando che il regolamento definitivo di un'obbligazione abbia corso se e solo se ha corso il regolamento definitivo dell'altra obbligazione. Tale regola deve essere rispettata indipendentemente dalla circostanza che il regolamento avvenga su base lorda o netta e dal momento in cui si verifica la definitività.
Articolo 12
Regole e procedure sull'inadempienza dei partecipanti
Il gestore dello SPIS si dota di regole e procedure in materia di inadempienze che gli permettano di continuare ad adempiere ai propri obblighi in caso di inadempienza di un partecipante e che disciplinino la ricostituzione delle risorse a seguito di essa. Le regole e procedure definiscono, almeno, i seguenti elementi:
le azioni che il gestore dello SPIS può intraprendere quanto si verifica un'inadempienza;
se tali azioni siano automatiche o discrezionali e i mezzi mediante i quali tale discrezionalità è esercitata;
i possibili cambiamenti nelle normali prassi di regolamento del gestore dello SPIS finalizzati ad assicurare il regolamento tempestivo;
la gestione di pagamenti nelle diverse fasi di elaborazione;
la sequenza probabile delle azioni;
il ruolo, gli obblighi e le responsabilità delle parti interessate, ivi compresi i partecipanti non inadempienti;
altri meccanismi da attivare per limitare l'impatto di un'inadempienza.
Il gestore dello SPIS rende pubblici gli elementi essenziali delle regole e procedure delineate nel paragrafo 2, ivi compresi, almeno, i seguenti elementi:
le circostanze nelle quali sono intraprese azioni;
i soggetti preposti ad intraprenderle;
l'ambito delle azioni da intraprendere;
il meccanismo predisposto per regolare gli obblighi del gestore dello SPIS nei confronti dei partecipanti non inadempienti.
Articolo 13
Rischio di impresa
Articolo 14
Custodia e rischi di investimento
Articolo 15
Rischio operativo
Articolo 16
Criteri di accesso e partecipazione
Articolo 17
Modalità di partecipazione a più livelli
Al fine della gestione del rischio, il gestore dello SPIS assicura che le regole, le procedure e gli accordi contrattuali dello SPIS gli consentano di raccogliere informazioni relative alla partecipazione indiretta al fine di identificare, monitorare e gestire i rischi rilevanti che derivano allo SPIS da tale partecipazione. Tali informazioni riguardano almeno gli aspetti di seguito indicati:
l'attività che i partecipanti diretti svolgono per proprio conto e per conto dei partecipanti indiretti in proporzione all'attività a livello di sistema;
il numero di partecipanti indiretti che provvedono al regolamento tramite singoli partecipanti diretti;
i volumi o i valori dei pagamenti nello SPIS originati da ciascun partecipante indiretto;
i volumi o i valori dei pagamenti di cui al punto c) in rapporto a quella del partecipante diretto tramite il quale il partecipante indiretto accede allo SPIS.
Articolo 18
Efficienza ed efficacia
Il gestore dello SPIS adotta un'apposita procedura per identificare e soddisfare le necessità dei mercati per i quali lo SPIS opera con particolare riguardo:
alla scelta del meccanismo di compensazione e regolamento;
alla struttura operativa;
alla gamma dei prodotti compensati o regolati;
all'utilizzo di tecnologie e procedure.
Articolo 19
Norme e procedure di comunicazione
Il gestore dello SPIS utilizza o consente l'uso di norme e procedure di comunicazione accettate a livello internazionale al fine di agevolare pagamenti, compensazioni, regolamenti e registrazioni efficienti.
Articolo 20
Comunicazione di regole, procedure principali e dati di mercato
Articolo 21
Poteri dell'autorità competente
L'autorità competente ha il potere di:
Ottenere, in qualsiasi momento, dal gestore dello SPIS tutte le informazioni e la documentazione necessarie per verificare la conformità ai requisiti imposti dal presente regolamento o promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello sistemico. Il gestore dello SPIS comunica le informazioni rilevanti all'autorità competente senza indebito ritardo;
richiedere al gestore dello SPIS di nominare un esperto indipendente per condurre un'indagine o un riesame indipendente sul funzionamento dello SPIS. L'autorità competente può imporre requisiti relativi al tipo di esperto da nominare, al contenuto e all'ambito della relazione da predisporre, all'utilizzo della relazione, inclusa la comunicazione e pubblicazione di taluni elementi, e alla tempistica per la stesura della relazione. Il gestore dello SPIS informa l'autorità competente sulle modalità con le quali i requisiti sono stati soddisfatti;
condurre ispezioni in loco o delegarne l'esecuzione. Se necessario ai fini della corretta ed efficiente esecuzione dell'ispezione, l'autorità competente può eseguirla senza darne preventivamente avviso.
Articolo 21 bis
Organizzazione delle attività di sorveglianza
Un'autorità competente può svolgere attività di sorveglianza continuativa e/o ad hoc al fine di verificare l'osservanza da parte del gestore dello SPIS dei requisiti di cui agli articoli da 3 a 21 o di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello sistemico.
Articolo 21 ter
Riservatezza
Le informazioni condivise dal gestore dello SPIS con un'autorità competente in via riservata possono essere condivise con il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Tali informazioni sono trattate in forma riservata dai membri del SEBC, nel rispetto del segreto professionale di cui all'articolo 37.1, dello Statuto del SEBC.
Articolo 22
Misure correttive
Ove il gestore di uno SPIS non si conformi al presente regolamento o vi siano ragionevoli motivi per sospettare che il gestore dello SPI non si conformi al presente regolamento, l'autorità competente:
comunica per iscritto al gestore dello SPIS la natura inosservanza o della sospetta inosservanza; e
offre al gestore dello SPIS l'opportunità di essere ascoltato e fornire spiegazioni.
Articolo 23
Sanzioni
In caso di violazione del presente regolamento, la BCE può irrogare sanzioni. Tali sanzioni sono conformi al regolamento (CE) n. 2532/98 e al regolamento (CE) n. 2157/99 della Banca centrale europea (BCE/1999/4) ( 8 ). La BCE adotta una decisione sulla metodologia per il calcolo dell'importo delle sanzioni.
Articolo 24
Riesame
Il Consiglio direttivo riesamina l'applicazione generale del presente regolamento non oltre i due anni successivi alla data in cui esso entra in vigore e, successivamente, ogni tre anni, e valuta la necessità di introdurre delle modifiche.
Articolo 25
Disposizioni finali
( 1 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
( 2 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, 30.4.2004, pag. 1).
( 3 ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, 23.12.2015, pag. 35).
( 4 ) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267, 10.10.2009, pag. 7).
( 5 ) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).
( 6 ) Indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).
( 7 ) Regolamento (CE) n. 2532/98, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).
( 8 ) Regolamento (CE) n. 2157/99 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).