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Document 02014R0615-20180401
Commission Implementing Regulation (EU) No 615/2014 of 6 June 2014 laying down detailed rules for the application of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council in respect of work programmes to support the olive oil and table olives sectors
Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) n . 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola
Regolamento di esecuzione (UE) n . 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola
02014R0615 — IT — 01.04.2018 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 615/2014 DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 2014 (GU L 168 dell'7.6.2014, pag. 95) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1963 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2017 |
L 279 |
30 |
28.10.2017 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 615/2014 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2014
che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l'attuazione dei programmi di attività nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, le relative modifiche, il versamento dell'aiuto, compresi gli anticipi di pagamento, le procedure da seguire e l'importo della cauzione da costituire in occasione della presentazione di una domanda d'approvazione di un programma di attività e nel caso in cui sia versato un anticipo sull'aiuto.
Articolo 2
Modifica dei programmi di attività
1. Seguendo una procedura stabilita dallo Stato membro, un'organizzazione beneficiaria può chiedere di apportare modifiche al contenuto e alla dotazione finanziaria del proprio programma di attività già approvato, purché tali modifiche non comportino il superamento dell'importo previsto a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 da parte dello Stato membro interessato.
2. Ogni domanda di modifica di un programma di attività, compresa la fusione dei programmi di attività distinti, è corredata di documenti giustificativi che precisano il motivo, la natura e le conseguenze delle modifiche proposte. La domanda viene presentata dall'organizzazione beneficiaria all'autorità competente dello Stato membro entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di esecuzione del programma di attività.
3. ►M1 In caso di fusione di organizzazioni beneficiarie che svolgevano precedentemente programmi di attività distinti, dette organizzazioni continuano a svolgere i programmi in modo distinto e parallelo fino al 31 marzo dell'anno che segue la fusione. ◄
In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare le organizzazioni beneficiarie che si sono fuse, le quali lo richiedano per motivi debitamente giustificati, a svolgere in parallelo i rispettivi programmi di attività, senza procedere alla fusione dei medesimi.
4. Le modifiche del programma di attività divengono applicabili due mesi dopo il ricevimento da parte dell'autorità competente della domanda di modifiche, salvo il caso in cui l'autorità competente ritiene che le modifiche sottoposte non rispondano alle condizioni applicabili. In tal caso essa informa l'organizzazione beneficiaria, che presenta eventualmente una versione rivista del programma di attività.
5. Qualora il finanziamento unionale ottenuto dall'organizzazione beneficiaria sia inferiore a quello richiesto nel programma di attività approvato, i beneficiari possono adeguare il programma al finanziamento ottenuto. Essi chiedono l'approvazione di tale modifica del programma di attività all'autorità competente.
6. In deroga ai paragrafi 2 e 4, l'autorità competente può accettare nel corso dell'attuazione di un programma di attività, modifiche di una misura del programma di attività purché:
a) la modifica della misura sia comunicata dall'organizzazione beneficiaria all'autorità competente due mesi prima dell'inizio dell'attuazione della misura in questione;
b) la comunicazione sia corredata da documenti giustificativi che precisano il motivo, la natura e le conseguenze della modifica proposta e dimostrano che la modifica non altera l'obiettivo iniziale del programma di attività;
c) la dotazione attribuita all'ambito interessato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 rimanga stabile;
d) il trasferimento di una dotazione dalla misura in questione ad altre misure nell'ambito interessato non superi i 40 000 EUR.
7. Qualora l'autorità competente non presenti obiezioni fondate sul mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 6 entro un mese a partire dalla comunicazione della modifica della misura, la modifica è considerata accettata.
Articolo 3
Anticipi
1. L'organizzazione beneficiaria può presentare domande di anticipo entro le date stabilite dallo Stato membro.
2. L'importo totale degli anticipi versati per un determinato anno di attuazione di un programma di attività non può superare il 90 % dell'importo di aiuto inizialmente approvato per tale programma di attività.
3. Lo Stato membro ha la facoltà di fissare un importo minimo per gli anticipi e le scadenze da rispettare per il versamento dei medesimi.
Articolo 4
Cauzione da costituire
1. La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 è pari ad almeno il 10 % del finanziamento dell'Unione richiesto.
2. I versamenti degli anticipi di cui all'articolo 3 sono subordinati alla costituzione di una cauzione, conformemente al capo IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ( 1 ). L'importo della cauzione è fissato al 110 % dell'importo dell'anticipo.
3. Prima di una data stabilita dallo Stato membro e comunque al massimo entro la fine di ogni anno di esecuzione del programma di attività, le organizzazioni beneficiarie possono presentare allo Stato membro interessato una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 2. Oltre ai documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c), la domanda è accompagnata da una descrizione dettagliata delle fasi del programma di attività che sono state realizzate, suddivisa in base agli ambiti e alle misure di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 611/2014. Lo Stato membro controlla tali documenti e svincola la cauzione corrispondente alle spese di cui trattasi al massimo nel corso del secondo mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda.
Articolo 5
Versamento del finanziamento dell'Unione
1. Ai fini del versamento del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'organizzazione beneficiaria presenta una domanda di finanziamento all'organismo pagatore dello Stato membro nell'anno civile in cui termina l'anno di esecuzione del programma di attività e comunque entro una data che deve essere determinata dallo Stato membro per conformarsi con i requisiti del paragrafo 5.
L'organismo pagatore dello Stato membro può versare alle organizzazioni beneficiarie il saldo del finanziamento unionale corrispondente a ciascun anno di esecuzione del programma di attività dopo aver verificato, sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 9 o della relazione d'ispezione di cui all'articolo 7, che le misure corrispondenti a ciascuna rata dell'anticipo di cui all'articolo 3 sono state effettivamente realizzate.
2. La domanda di finanziamento dell'Unione è redatta secondo un modello fornito dall'autorità competente dello Stato membro. Per essere ricevibile, la domanda deve essere corredata:
a) di una relazione comprendente i seguenti elementi:
i) la descrizione precisa delle fasi del programma di attività realizzate, suddivisa a seconda dei settori di attività e delle misure di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 611/2014;
ii) la giustificazione e le conseguenze finanziarie dell'eventuale divario tra le fasi del programma di attività approvato dallo Stato membro e quelle effettivamente realizzate;
iii) la valutazione del programma di attività realizzato, sulla base dei criteri previsti all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 611/2014;
b) delle fatture e dei documenti bancari che comprovano il pagamento delle spese sostenute durante il periodo d'esecuzione del programma di attività;
c) se del caso, dei documenti che giustificano l'effettivo versamento dei contributi finanziari da parte delle organizzazioni beneficiarie e dello Stato membro interessato.
3. Le domande di finanziamento non conformi alle condizioni prescritte ai paragrafi 1 e 2 sono considerate irricevibili e vengono respinte. L'organizzazione beneficiaria interessata può presentare un'ulteriore domanda di finanziamento corredata dei documenti giustificativi e degli elementi mancanti entro un termine da stabilire da parte dello Stato membro.
4. Le domande riguardanti spese sostenute per misure realizzate, pagate oltre due mesi dopo la fine del periodo di esecuzione del programma di attività sono respinte.
5. ►M1 Entro il 15 ottobre dell'anno civile in cui termina l'anno di esecuzione del programma di attività e dopo aver esaminato i documenti a corredo ed effettuato i controlli di cui all'articolo 6, lo Stato membro versa il finanziamento unionale dovuto e svincola l'eventuale cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. ◄ La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 è svincolata dopo l'esecuzione dell'intero programma di attività, l'esame dei documenti giustificativi e i controlli di cui all'articolo 6.
Articolo 5 bis
Pagamenti parziali
1. Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni beneficiarie a chiedere il pagamento della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi nell'ambito del programma di attività.
2. Le domande di cui al paragrafo 1 possono essere presentate in qualsiasi momento, ma non più di due volte nel corso di ciascun anno di esecuzione del programma di attività. Oltre ai documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c), le domande sono accompagnate da una descrizione dettagliata delle fasi del programma di attività che sono state realizzate, suddivisa in base agli ambiti e alle misure di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 611/2014.
3. I pagamenti relativi alle domande di cui al paragrafo 1 non superano l'80 % della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi nell'ambito del programma di attività per il periodo considerato. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo per i pagamenti parziali nonché le scadenze da rispettare per le relative domande.
Articolo 6
Controlli in loco
1. Gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni di concessione del finanziamento unionale con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) il rispetto delle condizioni di riconoscimento dei beneficiari di cui agli articoli 152, 154, 156, 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b) la realizzazione dei programmi di attività approvati e in particolare le misure degli investimenti e dei servizi;
c) le spese effettivamente sostenute rispetto al finanziamento richiesto e la partecipazione finanziaria degli operatori del settore oleicolo interessati.
2. Le autorità competenti dello Stato membro attuano un piano di controllo dei programmi di attività concernente un campione di organizzazioni beneficiari selezionato in base a un'analisi dei rischi e comprendente ogni anno almeno il 30 % delle organizzazioni beneficiarie di un finanziamento dell'Unione ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La selezione viene effettuata in modo che:
a) le organizzazioni dei produttori e le loro associazioni siano tutte controllate in loco almeno una volta nel corso dell'esecuzione del programma di attività approvato, dopo il versamento dell'anticipo e prima del versamento finale del finanziamento dell'Unione;
b) le organizzazioni interprofessionali siano tutte controllate ogni anno di esecuzione di ciascun programma di attività approvato. Qualora nel corso dell'anno esse abbiano beneficiato di un anticipo, il controllo segue la data di versamento dell'anticipo.
Se dai controlli emergono irregolarità, l'autorità competente procede a ulteriori controlli entro l'anno in corso e aumenta il numero di organizzazioni beneficiarie da controllare nell'anno successivo.
3. L'autorità competente decide quali organizzazioni beneficiarie sottoporre a controllo in base a un'analisi del rischio che tenga conto dei seguenti fattori:
a) l'importo del finanziamento del programma di attività approvato;
b) la natura delle misure finanziate nell'ambito del programma di attività;
c) lo stato di avanzamento dell'esecuzione dei programma di attività;
d) le conclusioni dei controlli in loco precedenti o le verifiche effettuate nel corso della procedura di riconoscimento di cui agli articoli 154, paragrafo 4 e 158, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
e) altri parametri di rischio definiti dallo Stato membro.
4. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. Tuttavia, per agevolare l'organizzazione pratica dei controlli, può essere dato all'organizzazione beneficiaria controllata un preavviso non superiore a 48 ore.
5. La durata dei controlli in loco dipende dallo stato di avanzamento del programma di attività approvato e dalle spese in investimenti e servizi sostenute.
6. Gli Stati membri possono effettuare la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dei beneficiari di cui al paragrafo 1, lettera a), su base puramente documentale.
Articolo 7
Relazioni d'ispezione
Per ciascun controllo in loco previsto all'articolo 6 viene redatta una relazione di ispezione dettagliata indicante in particolare:
a) la data e la durata del controllo;
b) l'elenco delle persone presenti;
c) l'elenco delle fatture controllate;
d) gli estremi delle fatture selezionate nel registro degli acquisti o delle vendite e nel registro IVA in cui sono iscritte le fatture selezionate;
e) i documenti bancari attestanti il pagamento degli importi selezionati;
f) un'indicazione delle misure già realizzate che sono state oggetto di una verifica particolare in loco;
g) i risultati del controllo.
Articolo 8
Pagamenti indebiti e sanzioni
1. Nel caso in cui la revoca del riconoscimento di cui agli articoli 154 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 risulti dal fatto che l'organizzazione beneficiaria non ha adempiuto ai suoi obblighi deliberatamente o per grave negligenza, l'organizzazione beneficiaria è esclusa dal beneficio del finanziamento dell'Unione per tutto il programma di attività.
2. Se una determinata attività non è stata realizzata in conformità del programma di attività, l'organizzazione beneficiaria è esclusa dal beneficio del finanziamento per l'attività di cui trattasi.
3. Qualora un'attività realizzata conformemente al programma di attività approvato risulti successivamente non ammissibile, lo Stato membro ha facoltà di erogare il finanziamento dovuto o di non procedere al recupero degli importi erogati ove ciò sia autorizzato in casi analoghi per i finanziamenti a carico del bilancio nazionale e sempre che l'organizzazione beneficiaria non abbia agito con negligenza o dolo.
4. In caso di negligenza grave o di false dichiarazioni, l'organizzazione beneficiaria:
a) è esclusa dal beneficio del finanziamento pubblico per tutto il programma di attività e
b) è esclusa dal beneficio del finanziamento unionale ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per l'intero triennio successivo a quello in cui è stata riscontrata l'irregolarità.
5. Nel caso in cui il finanziamento sia escluso ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 4, l'autorità competente recupera l'importo dell'aiuto pubblico che è già stato versato all'organizzazione beneficiaria.
6. Gli importi recuperati ai sensi del paragrafo 5 che rientrano nel contributo dell'Unione sono eventualmente maggiorati dagli interessi calcolati:
a) in base al periodo trascorso tra il pagamento e la restituzione da parte del beneficiario;
b) in base al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.
7. Gli importi corrispondenti al finanziamento dell'Unione recuperati a norma del presente articolo sono versati all'organismo pagatore e dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.
Articolo 9
Relazione delle organizzazioni beneficiarie
1. Le organizzazioni beneficiarie presentano alle autorità nazionali competenti entro il 1o maggio di ogni anno, una relazione annuale sull'attuazione dei programmi di attività durante l'anno di esecuzione precedente. Detta relazione verte sui seguenti aspetti:
a) le fasi del programma di attività realizzate o in corso;
b) le principali modifiche apportate al programma di attività;
c) una valutazione dei risultati già ottenuti sulla base degli indicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014.
Nell'ultimo anno di esecuzione del programma di attività, le relazioni di cui al primo comma sono sostituite da una relazione finale.
2. La relazione finale comporta una valutazione del programma di attività e comprende almeno i seguenti elementi:
a) una descrizione, basata come minimo sugli indicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 nonché su qualsiasi altro criterio pertinente, indicante in che misura gli obiettivi del programma sono stati realizzati;
b) una spiegazione delle modifiche apportate al programma di attività;
c) eventualmente, un'indicazione degli aspetti da prendere in considerazione in sede di elaborazione del successivo programma di attività.
3. I dati raccolti e gli studi elaborati nell'ambito dell'esecuzione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 sono pubblicati sul sito Internet dell'organizzazione beneficiaria una volta conclusa la pertinente attività.
Articolo 10
Comunicazioni degli Stati membri
1. ►M1 Al massimo entro il 31 gennaio che precede l'inizio di un nuovo programma di attività triennale, le autorità competenti comunicano alla Commissione i provvedimenti nazionali adottati in attuazione del presente regolamento, in particolare quelli relativi: ◄
a) alle condizioni di riconoscimento delle organizzazioni beneficiarie di cui agli articoli 152, 156 e 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b) alle condizioni supplementari che specificano le misure ammissibili, stabilite a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 611/2014;
c) alla quota minima del finanziamento unionale assegnata ad ambiti specifici di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 611/2014, agli obiettivi e alle priorità per il settore oleicolo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento delegato, nonché agli indicatori quantitativi e qualitativi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f), del suddetto regolamento delegato;
d) alle date di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 5 bis, paragrafo 3, del presente regolamento;
e) alle modalità del regime di anticipi di cui all'articolo 3 e eventualmente del regime di pagamento dei finanziamenti nazionali;
f) all'espletamento dei controlli di cui all'articolo 6 e alle sanzioni e rettifiche di cui all'articolo 8.
2. Entro il 1o maggio di ogni anno di esecuzione dei programmi di attività approvati, le autorità competenti trasmettono alla Commissione i dati relativi:
a) ai programmi di attività e alle loro caratteristiche, suddivisi per tipi di organizzazioni beneficiarie, per settori e misure e per zone regionali;
b) all'importo del finanziamento assegnato a ciascun programma di attività;
c) al calendario previsto per l'erogazione del finanziamento unionale per ciascun esercizio finanziario, per l'intera durata dei programmi di attività.
3. ►M1 Entro il 20 ottobre successivo a ogni anno di esecuzione del programma di attività approvato, le autorità competenti trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento, contenente almeno i seguenti elementi: ◄
a) il numero di programmi di attività finanziati, i beneficiari, le superfici olivicole, i frantoi, gli impianti di trasformazione e i quantitativi di olio e di olive da tavola interessati;
b) le caratteristiche delle misure svolte in ciascuno dei settori;
c) l'eventuale divario tra le misure previste e quelle effettivamente realizzate e la relativa incidenza sulle spese;
d) la misurazione e la valutazione dei programmi di attività, tenendo conto tra l'altro della valutazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), iii);
e) le informazioni statistiche sui controlli e sulle relazioni d'ispezione eseguiti in conformità degli articoli 6 e 7 e sulle sanzioni e rettifiche applicate a norma dell'articolo 8;
f) le spese ripartite secondo i programmi e i settori di attività, nonché i contributi finanziari unionali, nazionali e delle organizzazioni beneficiarie.
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ( 2 ).
5. Le autorità competenti degli Stati membri interessati pubblicano sul proprio sito Internet tutti i dati raccolti e gli studi elaborati nell'ambito dell'esecuzione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014, una volta conclusa la pertinente attività.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).