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Document 02014R0414-20141102

    Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni suine fresche e congelate originarie dell'Ucraina

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/414/2014-11-02

    02014R0414 — IT — 02.11.2014 — 001.002


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 414/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 23 aprile 2014

    recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni suine fresche e congelate originarie dell'Ucraina

    (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 44)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1168/2014 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2014

      L 314

    23

    31.10.2014




    ▼B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 414/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 23 aprile 2014

    recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni suine fresche e congelate originarie dell'Ucraina



    Articolo 1

    Apertura e gestione dei contingenti tariffari

    1.  Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari all'importazione dei prodotti indicati all'allegato I.

    2.  Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile e i numeri d'ordine sono fissati all'allegato I.

    3.  I contingenti tariffari all'importazione di cui al paragrafo 1 sono gestiti attraverso l'attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il rilascio di titoli di importazione in una seconda fase.

    4.  Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008.

    ▼M1

    Articolo 2

    Periodo contingentale

    1.  I contingenti tariffari all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono aperti dal 25 aprile al 31 dicembre 2014 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015.

    2.  Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale per il 2015, per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I, è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

    a) 

    25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;

    b) 

    25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno;

    c) 

    25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;

    d) 

    25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.

    ▼B

    Articolo 3

    ▼M1

    Domanda di diritti d'importazione per il periodo contingentale 2014

    ▼B

    1.  Le domande di diritti di importazione sono presentate entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del 15o giorno di calendario successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    2.  All'atto della presentazione di una domanda di diritti di importazione è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

    3.  I richiedenti di diritti di importazione dimostrano di aver importato, o che è stato importato per loro conto, nei 12 mesi immediatamente precedenti al periodo contingentale, un quantitativo di prodotti a base di carni suine di cui al codice CN 0203 , a norma delle disposizioni doganali pertinenti (in appresso «il quantitativo di riferimento»). Una società sorta dalla fusione di imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda su tali quantitativi di riferimento.

    4.  Il quantitativo totale oggetto delle domande di diritti d'importazione presentate nel periodo contingentale non può superare i quantitativi di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.

    5.  Entro il settimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali oggetto delle domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto e suddivisi per numero d'ordine.

    6.  I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista per la comunicazione di cui al paragrafo 5.

    7.  Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti di importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma del paragrafo 2 è immediatamente svincolata, in proporzione.

    8.  I diritti di importazione sono validi dalla data del rilascio fino al ►M1  31 dicembre 2014 ◄ . I diritti di importazione non sono trasferibili.

    ▼M1

    Articolo 3 bis

    Domande di diritti d'importazione per il periodo contingentale 2015

    1.  Le domande di diritti d'importazione sono presentate entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

    2.  All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

    3.  Nel presentare la prima domanda per un dato anno contingentale, i richiedenti di diritti d'importazione dimostrano di aver importato, o che è stato importato per loro conto, nei 12 mesi immediatamente precedenti alla loro prima domanda un quantitativo di prodotti a base di carni suine di cui al codice NC 0203 (in appresso «il quantitativo di riferimento»), a norma delle disposizioni doganali pertinenti. Una società sorta dalla fusione d'imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda sul cumulo di tali quantitativi di riferimento.

    4.  Il quantitativo totale oggetto di una domanda di diritti d'importazione presentata nel sottoperiodo contingentale non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.

    5.  Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione «nulla», di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto e suddivisi per numero d'ordine.

    6.  I diritti d'importazione sono attribuiti a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese.

    7.  Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti d'importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma del paragrafo 2 è immediatamente svincolata, in proporzione.

    8.  I diritti d'importazione sono validi dal primo giorno del sottoperiodo per cui è stata presentata la domanda, fino al 31 dicembre 2015. I diritti d'importazione non sono trasferibili.

    ▼B

    Articolo 4

    ▼M1

    Rilascio dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2014

    ▼B

    1.  L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.

    2.  Le domande di titoli di importazione coprono il quantitativo totale dei diritti di importazione attribuiti. Tale obbligo costituisce una prescrizione principale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 282/2012.

    3.  Il richiedente può presentare domanda di titolo di importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

    4.  Al momento del rilascio del titolo di importazione l'operatore deposita una cauzione pari a 50 EUR/100 kg. Il rilascio di ciascun titolo di importazione comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e lo svincolo immediato della parte corrispondente della cauzione costituita per tali diritti.

    5.  I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.

    6.  La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso.

    7.  Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:

    a) 

    nella casella 8, il nome «Ucraina» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»;

    b) 

    nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II.

    8.  Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC.

    9.  A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo di importazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio effettivo. La validità dei titoli di importazione scade tuttavia in ogni caso il ►M1  31 dicembre 2014 ◄ .

    ▼M1

    Articolo 4 bis

    Rilascio dei titoli d'importazione per il periodo contingentale 2015

    1.  L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

    2.  Le domande di titoli d'importazione coprono il quantitativo totale dei diritti d'importazione attribuiti. L'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ( 1 ) è rispettato.

    3.  Il richiedente può presentare domanda di titolo d'importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d'importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

    4.  All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione, l'operatore deposita una cauzione pari a 50 EUR/100 kg. Ciascun titolo d'importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d'importazione ottenuti e la cauzione costituita tali diritti è immediatamente svincolata, in proporzione.

    5.  I titoli d'importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti d'importazione.

    6.  La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso.

    7.  Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:

    a) 

    nella casella 8, il nome «Ucraina» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»;

    b) 

    nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II.

    8.  Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC.

    9.  A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo d'importazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio effettivo. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 dicembre 2015.

    ▼M1

    Articolo 5

    Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2014

    1.  In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

    a) 

    entro il 10 gennaio 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione nel periodo contingentale 2014;

    b) 

    entro il 30 aprile 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione «nulla», che sono oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati.

    2.  Entro il 30 aprile 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale 2014.

    3.  Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto e suddivisi per numero d'ordine.

    ▼M1

    Articolo 5 bis

    Comunicazioni alla Commissione per il periodo contingentale 2015

    1.  In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ciascun sottoperiodo, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione «nulla», oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato durante il sottoperiodo in questione.

    2.  In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione «nulla», oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:

    a) 

    insieme alle comunicazioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 5, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo;

    b) 

    entro il 30 aprile 2016 per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a).

    3.  Entro il 30 aprile 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale in questione.

    4.  Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto e suddivisi per numero d'ordine.

    ▼B

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ▼M1




    ALLEGATO I

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità dei contingenti tariffari all'importazione è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.



    Numero d'ordine

    Codici NC

    Designazione delle merci

    Periodo di importazione

    Quantitativo annuo in peso netto (t)

    Dazio applicabile

    (EUR/t)

    09.4271

    0203 11 10

    0203 12 11

    0203 12 19

    0203 19 11

    0203 19 13

    0203 19 15

    0203 19 55

    0203 19 59

    0203 21 10

    0203 22 11

    0203 22 19

    0203 29 11

    0203 29 13

    0203 29 15

    0203 29 55

    0203 29 59

    Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

    Anno 2014

    Anno 2015

    20 000

    20 000

    0

    09.4272

    0203 11 10

    0203 12 19

    0203 19 11

    0203 19 15

    0203 19 59

    0203 21 10

    0203 22 19

    0203 29 11

    0203 29 15

    0203 29 59

    Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prosciutti, le lombate e i pezzi disossati

    Anno 2014

    Anno 2015

    20 000

    20 000

    0

    ▼B




    ALLEGATO II

    Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettera b)

    — 
    in bulgaro: Регламент за изпълнение (ЕC) № 414/2014
    — 
    in spagnolo: Reglamento de Ejecución (UE) no 414/2014
    — 
    in ceco: Prováděcí nařízení (EU) č. 414/2014
    — 
    in danese: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2014
    — 
    in tedesco: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2014
    — 
    in estone: Rakendusmäärus (EL) nr 414/2014
    — 
    in greco: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 414/2014
    — 
    in inglese: Implementing Regulation (EU) No 414/2014
    — 
    in francese: Règlement d'exécution (UE) no 414/2014
    — 
    in croato: Provedbena uredba (EU) br. 414/2014
    — 
    in italiano: Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014
    — 
    in lettone: Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2014
    — 
    in lituano: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2014
    — 
    in ungherese: 414/2014/EU végrehajtási rendelet
    — 
    in maltese: Regolament tà Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2014
    — 
    in neerlandese: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2014
    — 
    in polacco: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 414/2014
    — 
    in portoghese: Regulamento de Execução (UE) n.o 414/2014
    — 
    in rumeno: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2014
    — 
    in slovacco: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 414/2014
    — 
    in sloveno: Izvedbena uredba (EU) št. 414/2014
    — 
    in finlandese: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 414/2014
    — 
    in svedese: Genomförandeförordning (EU) nr 414/2014



    ( 1 ) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

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