EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0224-20160901

Consolidated text: Regolamento (UE) n . 224/2014 del Consiglio del 10 marzo 2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/224/2016-09-01

2014R0224 — IT — 01.09.2016 — 009.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 224/2014 DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2014

concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

(GU L 070 dell'11.3.2014, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 691/2014 DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2014

  L 183

6

24.6.2014

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1276/2014 DEL CONSIGLIO del 1o dicembre 2014

  L 346

19

2.12.2014

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/324 DEL CONSIGLIO del 2 marzo 2015

  L 58

39

3.3.2015

►M4

REGOLAMENTO (UE) 2015/734 DEL CONSIGLIO del 7 maggio 2015

  L 117

11

8.5.2015

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1485 DEL CONSIGLIO del 2 settembre 2015

  L 229

1

3.9.2015

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2454 DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 2015

  L 339

36

24.12.2015

►M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/354 DEL CONSIGLIO dell'11 marzo 2016

  L 67

18

12.3.2016

►M8

REGOLAMENTO (UE) 2016/555 DEL CONSIGLIO dell'11 aprile 2016

  L 96

1

12.4.2016

►M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1442 DEL CONSIGLIO del 31 agosto 2016

  L 235

1

1.9.2016


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 294, 10.10.2014, pag.  64 (224/2014)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 224/2014 DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2014

concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«servizi di intermediazione» :

i) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, da un paese terzo a qualsiasi altro paese terzo, o

ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici ubicati in un paese terzo per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

b)

«richiesta» :

qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata, comprese in particolare:

i) una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata;

ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv) una domanda riconvenzionale;

v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

c)

«contratto o transazione» : qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

d)

«autorità competenti» : le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato II;

e)

«risorse economiche» : le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

f)

«congelamento di risorse economiche» : il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche ma non esclusivamente attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche;

g)

«congelamento di fondi» : il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

h)

«fondi» :

tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non esaustivo:

i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione, e

vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

i)

«comitato delle sanzioni» : il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 57 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite UNSCR 2127 (2013);

j)

«assistenza tecnica» : qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma, tra l'altro, di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

k)

«territorio dell'Unione» : i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

È vietato fornire, direttamente o indirettamente:

(a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ( 1 ) (elenco comune delle attrezzature militari) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco a qualsiasi persona, entità od organismo nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica centrafricana;

(b) finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura della relativa assistenza tecnica o dei relativi servizi di intermediazione a qualsiasi persona, entità od organismo nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica centrafricana;

(c) assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o servizi di trasporto connessi alla fornitura di personale mercenario armato nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica centrafricana.

▼M4

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, i divieti ivi stabiliti non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria o servizi di intermediazione:

a) destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica centrafricana (MINUSCA), della task force regionale dell'Unione africana (UA-RTF), delle missioni dell'Unione e delle forze francesi dispiegate nella Repubblica centrafricana;

b) relativi all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Repubblica centrafricana da personale delle Nazioni Unite, operatori dei media e operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

▼M8

c) relativi alla fornitura di attrezzature non letali e alla fornitura di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della CAR, destinate unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (SSR) della CAR, in coordinamento con Minusca, a condizione che siano state preventivamente notificate al comitato delle sanzioni.

▼B

Articolo 4

In deroga all'articolo 2 e a condizione che la fornitura dell'assistenza tecnica o dei servizi di intermediazione, dei finanziamenti o dell'assistenza finanziaria di cui sopra sia stata approvata preventivamente dal comitato delle sanzioni, i divieti disposti in tale articolo non si applicano alla fornitura di:

(a) assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo;

(b) assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi.

Articolo 5

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.

2.  È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

▼M8

3.  Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato delle sanzioni che:

a) commettono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, compresi gli atti che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica o il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza;

b) violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) o che hanno venduto, fornito o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella Repubblica centrafricana, o che sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella Repubblica centrafricana;

c) sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, attacchi di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali, nonché i sequestri e i trasferimenti forzati;

d) reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella Repubblica centrafricana, in violazione del diritto internazionale applicabile;

e) forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla Repubblica centrafricana;

f) impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla Repubblica centrafricana, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella Repubblica centrafricana;

g) sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di attacchi contro missioni delle Nazioni Unite o la presenza di forze di sicurezza internazionali, comprese Minusca, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono;

h) sono a capo di un'entità designata dal comitato delle sanzioni o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona, di un'entità o di un organismo designati dal comitato delle sanzioni o di un'entità posseduta o controllata da una persona, un'entità o un organismo designati.

▼B

Articolo 6

In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché:

a) l'autorità competente interessara abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono:

i) necessari per soddisfare le esigenze di base della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e

b) lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della decisione di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

Articolo 7

In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, purché l'autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale decisione e il comitato delle sanzioni l'abbia approvata.

Articolo 8

In deroga all'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono stati inseriti nell'elenco dell'allegato I, o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b) i fondi o le risorse economiche in questione saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale pronuncia, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I;

d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

e) lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la pronuncia al comitato delle sanzioni.

Articolo 9

In deroga all'articolo 5 e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del comitato delle sanzioni, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

a) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I;

b) il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2, e

c) lo Stato membro interessato ha informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi.

Articolo 10

1.  L'articolo 5, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso il conto di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco di cui all'allegato I, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

2.  L'articolo 5, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obbligazioni conclusi o sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono stati inseriti nell'allegato I; o

c) pagamenti dovuti in virtù di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale di cui all'articolo 8, e

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 11

1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 5, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

b) collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

2.  Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

3.  Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 12

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano l'elusione delle misure di cui agli articoli 2 e 5.

Articolo 13

1.  Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche siano stati congelati o trattenuti per negligenza.

2.  Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità da parte di questi se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti previsti dal presente regolamento.

Articolo 14

1.  Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I;

b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).

2.  In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare il diritto.

3.  Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 15

1.  La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:

a) i fondi congelati a norma dell'articolo 5 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 6, 7 e 8;

b) problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.  Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 16

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 17

1.  Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo e abbia fornito la motivazione della designazione, il Consiglio inserisce nell'allegato I tale persona fisica o giuridica, entità o organismo. Il Consiglio trasmette la sua decisione e la motivazione alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.

2.  Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona, l'entità o l'organismo.

3.  Qualora le Nazioni Unite decidano di espungere dall’elenco una persona, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona, di un’entità o di un organismo ivi elencati, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.

Articolo 18

L’allegato I contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in questione. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

Articolo 19

1.  Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri notificano senza indugio le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni loro successiva modifica.

Articolo 20

1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.

2.  Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.

3.  Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 21

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M2




ALLEGATO I

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5

A.   Persone

1.   François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda )

Data di nascita: 14 ottobre 1946

Luogo di nascita: Mouila, Gabon

Cittadinanza: Repubblica centrafricana

Indirizzo: Uganda

Altre informazioni: Nome della madre: Martine Kofio

Data di designazione dell'ONU: 9 maggio 2014

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Bozizé è stato inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR».

Informazioni supplementari

Bozizé, unitamente ai suoi sostenitori, ha incoraggiato l'attacco del 5 dicembre 2013 a Bangui. Da allora, ha continuato a cercare di avviare operazioni di destabilizzazione al fine di mantenere le tensioni nella capitale della Repubblica centrafricana. Bozizé avrebbe creato il gruppo di miliziani anti-balaka prima di fuggire dalla CAR il 24 marzo 2013. In un comunicato, Bozizé ha chiesto alle sue milizie di perpetrare atrocità contro il regime attuale e gli islamici. Bozizé avrebbe fornito assistenza finanziaria e materiale ai miliziani che operano per destabilizzare la transizione in corso e per riportare Bozizé al potere. La maggior parte degli elementi anti-balaka sono membri delle forze armate centrafricane dispersi nelle campagne in seguito al colpo di Stato e successivamente riorganizzati da Bozizé. Bozizé e i suoi sostenitori controllano oltre la metà delle unità anti-balaka.

Le forze leali a Bozizé, armate con fucili d'assalto, mortai e lanciarazzi, sono state sempre più coinvolte in rappresaglie contro la popolazione musulmana della CAR. La situazione nella Repubblica centrafricana si è rapidamente deteriorata dopo l'attacco perpetrato il 5 dicembre 2013 a Bangui dalle forze anti-balaka, che ha fatto oltre 700 morti.

2.   Nourredine ADAM (alias: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)

Designazione: a) generale; b) ministro della sicurezza; c) direttore generale del «comitato straordinario per la difesa dei risultati democratici»

Data di nascita: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1o gennaio 1970.

Luogo di nascita: Ndele, Repubblica centrafricana

Cittadinanza: Repubblica centrafricana Numero di passaporto: D00001184

Indirizzo: Birao, Repubblica centrafricana

Data di designazione dell'ONU: 9 maggio 2014

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nourredine è stato inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR».

Informazioni supplementari

Nourredine è uno dei leader iniziali della coalizione Séléka. È stato identificato sia come generale sia come presidente di uno dei gruppi di ribelli armati della Séléka, il Central PJCC, un gruppo formalmente conosciuto come la Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace e il cui acronimo è anche noto come CPJP. In qualità di ex capo del gruppo scissionista «Fundamental» della Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace (CPJP/F), è stato il coordinatore militare dell'ex-Séléka nel corso delle offensive della precedente ribellione nella Repubblica centrafricana, svoltasi tra inizio dicembre 2012 e marzo 2013. Senza l'assistenza e gli stretti rapporti di Nourredine con le Forze speciali ciadiane, la Séléka non sarebbe probabilmente riuscita a strappare il potere all'ex presidente del paese François Bozizé.

In seguito alla nomina di Catherine Samba-Panza a presidente ad interim il 20 gennaio 2014, è stato uno dei principali artefici del ritiro tattico dell'ex-Séléka a Sibut, avente lo scopo di attuare il suo piano per la creazione di una roccaforte musulmana nel nord del paese. Ha chiaramente esortato le sue forze a resistere agli ordini del governo transitorio e dei leader militari della missione internazionale di sostegno alla Repubblica centrafricana sotto guida africana (MISCA). Nourredine dirige attivamente l'ex-Séléka, le forze dell'ex-Séléka che risulterebbero dissolte da Djotodia nel settembre 2013, guida le operazioni contro le zone cristiane e continua sostenere e dirigere in misura significativa l'ex-Séléka attiva nella Repubblica centrafricana.

Nourredine è stato anche inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 37(b) della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle «implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili».

Informazioni supplementari

Dopo che la Séléka ha assunto il controllo di Bangui il 24 marzo 2013, Nourredine Adam è stato nominato ministro della sicurezza e successivamente direttore generale del «comitato straordinario per la difesa dei risultati democratici» (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, un servizio di intelligence centrafricano che ora non esiste più). Nourredine Adam ha impiegato il CEDAD come forza di polizia politica personale incaricata di eseguire numerosi arresti arbitrari, atti di tortura ed esecuzioni sommarie. Inoltre, è stato una delle principali figure dietro la sanguinosa operazione di Boy Rabe. Nell'agosto 2013, le forze Séléka hanno attaccato Boy Rabe, una zona della Repubblica centrafricana considerata un bastione dei sostenitori di François Bozizé e del suo gruppo etnico. Con il pretesto di cercare depositi clandestini di armi, le truppe Séléka avrebbero ucciso numerosi civili e quindi saccheggiato con violenza la zona. Quando tali attacchi si sono estesi ad altri quartieri, migliaia di residenti hanno invaso l'aeroporto internazionale, ritenuto un luogo sicuro data la presenza di truppe francesi, occupandone la pista.

Nourredine è stato anche inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 37(d) della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle che «forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante lo sfruttamento illecito delle risorse naturali».

Informazioni supplementari

A inizio 2013, Nourredine Adam ha svolto un importante ruolo nell'ambito delle reti di finanziamento dell'ex-Séléka. Si è recato in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati arabi uniti per raccogliere fondi per la precedente ribellione. Ha inoltre svolto la funzione di mediatore per il cartello ciadiano di traffico di diamanti attivo tra la Repubblica centrafricana e il Ciad.

▼M3 —————

▼M5

4.   Alfred YEKATOM (alias: a) Alfred Yekatom Saragba b) Alfred Ekatom c) Alfred Saragba d) Colonel Rombhot e) Colonel Rambo f) Colonel Rambot g) Colonel Rombot h) Colonel Romboh)

Designazione: Caporal maggiore delle forze armate centrafricane (Forces Armées Centrafricaines — FACA)

Data di nascita: 23 giugno 1976

Luogo di nascita: Repubblica centrafricana

Cittadinanza: Repubblica centrafricana

Indirizzo: a) Mbaiki, provincia di Lobaye, Repubblica centrafricana (Tel. +236 72 15 47 07 / +236 75 09 43 41) b) Bimbo, provincia di Ombella-Mpoko, Repubblica centrafricana (ubicazione precedente)

Altre informazioni: Ha controllato e comandato un numeroso gruppo di miliziani armati. Il nome del padre (adottivo) è Ekatom Saragba (anche scritto Yekatom Saragba). Fratello di Yves Saragba, un comandante delle forze anti-balaka di Batalimo, provincia di Lobaye, ed ex soldato delle FACA. Descrizione fisica: occhi: neri; capelli: calvo; carnagione: nera; altezza: 170 cm; peso: 100 kg. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Alfred Yekatom è stato inserito nell'elenco il 20 agosto 2015, ai sensi del punto 11 della risoluzione 2196 (2015), in quanto persona tra quelle che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, ivi compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che minacciano o ostacolano il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza».

Informazioni supplementari:

Alfred Yekatom, alias Colonel Rombhot, è un capo milizia di una fazione del movimento anti-balaka, noto come «anti-balaka del sud». Ha ricoperto il grado di caporal maggiore delle Forces Armées Centrafricaines (FACA — forze armate centrafricane).

Yekatom ha intrapreso e sostenuto atti che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza della Repubblica centrafricana, ivi compresi gli atti che minacciano gli accordi transitori e il processo di transizione politica. Yekatom ha controllato e comandato un numeroso gruppo di miliziani armati presente nei pressi del punto chilometrico 9 (PK9) a Bangui e nelle città di Bimbo (provincia di Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa e Mbaïki (capitale della provincia di Lobaye), e ha stabilito il suo quartier generale in una concessione forestale di Batalimo.

Yekatom ha controllato direttamente una dozzina di punti di controllo presidiati in media da dieci miliziani armati in uniforme militare e dotati di armi, tra cui fucili d'assalto militare, dal ponte principale tra Bimbo e Bangui a Mbaïki (provincia di Lobaye) e da Pissa a Batalimo (nei pressi del confine con la Repubblica del Congo), riscuotendo imposte non autorizzate su veicoli e motocicli di privati, furgoni per trasporto passeggeri o camion che trasportano risorse forestali destinate a essere esportate in Camerun e Ciad, nonché su imbarcazioni in navigazione sul fiume Ubangi. Yekatom è stato visto riscuotere personalmente parte di tali imposte non autorizzate. Yekatom e la sua milizia avrebbero inoltre ucciso civili.

5.   Habib SOUSSOU (alias: Soussou Abib)

Designazione: a) Coordinatore delle forze anti-balaka per la provincia di Lobaye b) Caporale delle forze armate centrafricane (FACA)

Data di nascita: 13 marzo 1980

Luogo di nascita: Boda, Repubblica centrafricana

Cittadinanza: Repubblica centrafricana. Indirizzo: Boda, Repubblica centrafricana (Tel. +236 72198628)

Altre informazioni: Nominato comandante di zona (COMZONE) di Boda l'11 aprile 2014 e dell'intera provincia di Lobaye il 28 giugno 2014. Sotto il suo comando si sono continuati a verificare uccisioni mirate, scontri e attacchi contro organizzazioni umanitarie e operatori umanitari. Descrizione fisica: occhi: marroni; capelli: neri; altezza: 160 cm; peso: 60 kg. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Habib Soussou è stato inserito nell'elenco il 20 agosto 2015, ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) ed e), della risoluzione 2196 (2015), in quanto persona tra quelle che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, ivi compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che minacciano o ostacolano il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza»; che «sono implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani nella CAR, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali e i sequestri e i trasferimenti forzati» e che «impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla CAR, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella CAR».

Informazioni supplementari:

Habib Soussou è stato nominato comandante di zona delle forze anti-balaka (COMZONE) di Boda l'11 aprile 2014 e ha rivendicato di essere pertanto responsabile della sicurezza nella sottoprefettura (sous-préfecture). Il 28 giugno 2014 il coordinatore generale delle forze anti-balaka, Patrice Edouard Ngaïssona, ha nominato Habib Soussou coordinatore provinciale per la città di Boda dall'11 aprile 2014 e per l'intera provincia di Lobaye dal 28 giugno 2014. Nelle zone di cui Soussou è comandante o coordinatore delle forze anti-balaka si sono verificati settimanalmente uccisioni mirate, scontri e attacchi delle forze anti-balaka di Boda contro organizzazioni umanitarie e operatori umanitari. In queste zone, Soussous e le forze anti-balaka hanno inoltre preso di mira e minacciato civili.

▼M6

6.   Oumar YOUNOUS ABDOULAY [alias: a) Oumar Younous; b) Omar Younous; c) Oumar Sodiam; d) Oumar Younous M'Betibangui]

Designazione: Generale dell'ex Séléka

Data di nascita: 2 aprile 1970

Nazionalità: Sudan, passaporto diplomatico della Repubblica centrafricana n. D 00000898, rilasciato l'11 aprile 2013 (valido fino al 10 aprile 2018)

Indirizzo: a) Bria, Repubblica centrafricana (tel. +236 75507560); b) Birao, Repubblica centrafricana; c) Tullus, Darfur meridionale, Sudan (ubicazione precedente)

Altre informazioni: Trafficante di diamanti, generale a tre stelle della Séléka e stretto confidente dell'ex presidente ad interim della Repubblica centrafricana Michel Djotodia. Descrizione fisica: capelli: neri; altezza: 180 cm; etnia: Fulani. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. ►M9  Sarebbe deceduto l'11 ottobre 2015. ◄

Data di designazione da parte dell'ONU: 20 agosto 2015 (modificata il 20 ottobre 2015)

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Oumar Younous è stato inserito nell'elenco il 20 agosto 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettera d), della risoluzione 2196 (2015), in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, compresi atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che minacciano o ostacolano il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza;» e che «forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella Repubblica centrafricana».

Informazioni supplementari:

Oumar Younous, in quanto generale dell'ex Séléka e trafficante di diamanti, ha fornito sostegno a un gruppo armato mediante l'illecito sfruttamento e commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, nella Repubblica centrafricana.

Nell'ottobre 2008 Oumar Younous, ex autista della società di acquisto di diamanti SODIAM, è entrato a far parte del gruppo di ribelli denominato Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). Nel dicembre 2013 Oumar Younous è stato identificato come generale a tre stelle della Séléka e stretto confidente del presidente ad interim Michel Djotodia.

Younous è coinvolto nel traffico di diamanti da Bria e Sam Ouandja verso il Sudan. Fonti riferiscono che Oumar Younous ha partecipato al recupero di pacchi di diamanti nascosti a Bria e al loro trasporto in Sudan per venderli.

▼M6

7.   Haroun GAYE [alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye]

Designazione: Relatore del coordinamento politico del Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC)

Data di nascita: a) 30 gennaio 1968; b) 30 gennaio 1969.

Passaporto: Repubblica centrafricana n. O00065772 (lettera O seguita da 3 zeri); scadenza: 30 dicembre 2019)

Indirizzo: Bangui, Repubblica centrafricana

Data di inserimento nell'elenco: 17 dicembre 2015

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Haroun Gaye è stato inserito nell'elenco il 17 dicembre 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) e f), della risoluzione 2196 (2015) in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana» e in quanto «implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;» e «implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, compresa MINUSCA, le missioni dell'Unione europea e le operazioni francesi che le sostengono.»

Informazioni supplementari:

Fin dall'inizio del 2014 Haroun Gaye è uno dei leader di un gruppo armato operante nel quartiere PK5 di Bangui. I rappresentanti della società civile del quartiere PK5 riferiscono che Gaye e il suo gruppo armato alimentano il conflitto a Bangui, opponendosi alla riconciliazione e impedendo gli spostamenti della popolazione da e verso il terzo distretto di Bangui. L'11 maggio 2015 Gaye e 300 manifestanti hanno bloccato l'accesso al Consiglio nazionale di transizione allo scopo di perturbare il giorno finale del forum di Bangui. Gaye avrebbe collaborato con funzionari anti-balaka per coordinare tale perturbazione.

Il 26 giugno 2015 Gaye, insieme a un piccolo gruppo di persone, ha perturbato l'apertura di un'iniziativa per la registrazione degli elettori del quartiere PK5 di Bangui, impedendone lo svolgimento.

La MINUSCA ha tentato di arrestarlo il 2 agosto 2015, in conformità delle disposizioni del punto 32, lettera f), punto i), della risoluzione del Consiglio di sicurezza 2217 (2015). Gaye, che a quanto pare sarebbe stato informato in anticipo del tentativo di arresto, era pronto con sostenitori armati con armi pesanti. Le forze di Gaye hanno aperto il fuoco contro la task force congiunta della MINUSCA. In uno scontro a fuoco durato sette ore, gli uomini di Gaye hanno utilizzato armi da fuoco, lanciarazzi RPG e granate a mano contro le truppe della MINUSCA, provocando l'uccisione di un membro della forza di pace e il ferimento di altri otto. Gaye è stato coinvolto nel promuovere proteste violente e scontri alla fine di settembre 2015, in quello che sembra essere stato un tentativo di colpo di stato teso a rovesciare il governo di transizione. È probabile che il tentativo di colpo di stato fosse guidato da sostenitori dell'ex presidente Bozizé in un'alleanza di comodo con Gaye e altri leader dell'FPRC. Sembra che Gaye mirasse a creare un ciclo di attacchi di ritorsione per mettere a rischio le prossime elezioni. Gaye era responsabile del coordinamento insieme a elementi marginali anti-balaka.

Il 1o ottobre 2015 si è svolto, nel quartiere PK5, un incontro tra Gaye e Eugène Barret Ngaïkosset, membro di un gruppo marginale anti-balaka, con l'obiettivo di pianificare un attacco comune sabato 3 ottobre a Bangui. Il gruppo di Gaye ha impedito a coloro che si trovavano nel quartiere PK5 di allontanarsene, al fine di rafforzare l'identificazione della popolazione musulmana con il quartiere, esacerbando così le tensioni interetniche e ostacolando la riconciliazione. Il 26 ottobre 2015 Gaye e il suo gruppo hanno interrotto un incontro tra l'arcivescovo di Bangui e l'imam della moschea centrale di Bangui e hanno minacciato la delegazione, che ha dovuto ritirarsi dalla moschea centrale e fuggire dal quartiere PK5.

8.   Eugène BARRET NGAÏKOSSET [alias: a) Eugene Ngaikosset; b) Eugene Ngaikoisset; c) Eugene Ngakosset; d) Eugene Barret Ngaikosse; e) Eugene Ngaikouesset; alias incerti: f) «The Butcher of Paoua»; g) Ngakosset]

Designazione: a) Ex capitano, Guardia presidenziale della Repubblica centrafricana; b) Ex capitano, Forze navali della Repubblica centrafricana

Numero di identificazione nazionale: Forze armate della Repubblica centrafricana (FACA) — Numero di identificazione militare: 911-10-77

Indirizzo: a) Bangui, Repubblica centrafricana

Data di inserimento nell'elenco: 17 dicembre 2015

Altre informazioni: Il Capitano Eugène Barret Ngaïkosset è un ex membro della guardia presidenziale dell'ex presidente François Bozizé (CFi.001) ed è associato al movimento anti-balaka. È fuggito dal carcere il 17 maggio 2015 dopo l'estradizione da Brazzaville e ha creato la propria fazione anti-balaka composta da ex combattenti delle FACA.

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Eugène Barret Ngaïkosset è stato inserito nell'elenco il 17 dicembre 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) e f), della risoluzione 2196 (2015) in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana» e in quanto «implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;» e «implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, compresa MINUSCA, le missioni dell'Unione europea e le operazioni francesi che le sostengono.»

Informazioni supplementari:

Ngaïkosset è uno dei principali responsabili delle violenze scoppiate a Bangui a fine settembre 2015. Ngaïkosset e altri anti-balaka hanno lavorato insieme a membri marginali dell'ex-Séléka nel tentativo di destabilizzare il governo transitorio della Repubblica centrafricana. Nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2015 Ngaïkosset e altri hanno tentato senza successo di assaltare il campo della gendarmeria «Izamo» per rubare armi e munizioni. Il 28 settembre il gruppo ha circondato gli uffici della radio nazionale della Repubblica centrafricana.

Il 1o ottobre 2015 si è svolto nel quartiere PK5 un incontro tra Ngaïkosset e Haroun Gaye, uno dei leader del Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC), con l'obiettivo di pianificare un attacco comune a Bangui sabato 3 ottobre.

L'8 ottobre 2015 il ministro della giustizia della Repubblica centrafricana ha annunciato l'intenzione di indagare su Ngaïkosset e altre persone per il ruolo da loro svolto nelle violenze commesse nel settembre 2015 a Bangui. Ngaikosset e gli altri sono sospettati di coinvolgimento in «comportamenti gravi che costituiscono una violazione della sicurezza interna dello Stato, cospirazione, istigazione alla guerra civile, disobbedienza civile, odio e complicità.» Le autorità giuridiche della Repubblica centrafricana sono state incaricate di avviare un'indagine per cercare e arrestare gli autori di tali reati e i loro complici.

L'11 ottobre 2015 Ngaïkosset avrebbe chiesto alle milizie anti-balaka sotto il suo comando di effettuare sequestri di persona, in particolare di cittadini francesi, ma anche di esponenti politici della Repubblica centrafricana e funzionari dell'ONU, con l'obiettivo di provocare la partenza della presidente di transizione, Catherine Samba-Panza.

▼M7

9.   Joseph KONY (alias: a) Kony b) Joseph Rao Kony c) Josef Kony d) Le Messie sanglant)

Designazione: Comandante dell'Esercito di resistenza del Signore

Data di nascita: a) 1959 b) 1960 c) 1961 d) 1963 e) 18 settembre 1964 f) 1965 g) (agosto 1961) h) (luglio 1961) i) 1o gennaio 1961 j) (aprile 1963)

Luogo di nascita: a) Villaggio di Palaro, Parrocchia di Palaro, Contea di Omoro, Distretto di Gulu, Uganda b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda c) Atyak, Uganda

Cittadinanza: Passaporto ugandese

Indirizzo: a) Vakaga, Repubblica centrafricana b) Haute-Kotto, Repubblica centrafricana c) Basse-Kotto, Repubblica centrafricana d) Haut-Mbomou, Repubblica centrafricana e) Mbomou, Repubblica centrafricana f) Haut-Uolo, Repubblica democratica del Congo g) Bas-Uolo, Repubblica democratica del Congo h) (indirizzo dichiarato: Kafia Kingi (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato). Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.)

Data di inserimento nell'elenco: 7 marzo 2016

Altre informazioni:

Kony è il fondatore e il leader dell'Esercito di resistenza del Signore (LRA) (CFe.002). Sotto la sua guida, l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in tutta l'Africa centrale. L'LRA è responsabile del sequestro, dello sfollamento, di violenze sessuali e dell'uccisione di centinaia di individui in tutta la Repubblica centrafricana e ha saccheggiato e distrutto proprietà private. Il nome del padre è Luizi Obol. Il nome della madre è Nora Obol.

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Joseph Kony è stato inserito nell'elenco il 7 marzo 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere b), c) e d) della risoluzione 2262 (2016) in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana;» in quanto «implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;» in quanto tra coloro che «reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile;» e tra coloro che «forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella CAR o dalla CAR.»

Informazioni supplementari:

Kony ha fondato l'Esercito di resistenza del Signore (LRA) ed è stato descritto come il fondatore, il leader religioso, il presidente e il comandante in capo del gruppo. Emerso nell'Uganda settentrionale negli anni 1980, l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in tutta l'Africa centrale. Sottoposto a crescente pressione militare, Kony ha ordinato all'LRA di ritirarsi dall'Uganda nel 2005 e nel 2006. Da allora l'LRA opera nella Repubblica democratica del Congo (RDC), nella Repubblica centrafricana, nel Sud Sudan e, stando a quanto riportato, in Sudan.

Kony, in quanto leader dell'LRA, ne elabora e attua la strategia, compresi ordini permanenti di attaccare e brutalizzare le popolazioni civili. Dal dicembre 2013 l'LRA, sotto la guida di Joseph Kony, si è reso responsabile del sequestro, dello sfollamento, di violenze sessuali e dell'uccisione di centinaia di individui in tutta la Repubblica centrafricana, nonché il saccheggio e la distruzione di proprietà private. Concentrato nella Repubblica centrafricana orientale, e a quanto riferito nel Kafia Kingi, un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato ma che è militarmente controllato dal primo, l'LRA effettua incursioni nei villaggi per razziare cibo e forniture. I combattenti organizzano agguati per attaccare le forze di sicurezza e derubarle degli equipaggiamenti quando reagiscono agli attacchi dell'LRA; i combattenti dell'LRA colpiscono e saccheggiano anche villaggi in cui non c'è una presenza militare. L'LRA ha inoltre intensificato gli attacchi contro i siti di estrazione di diamanti e oro.

Kony è oggetto di un mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale (CPI). La CPI ha formulato a suo carico dodici capi di accusa per crimini contro l'umanità, quali l'omicidio, la schiavitù, la schiavitù sessuale, lo stupro, atti inumani diretti a infliggere gravi lesioni personali e sofferenze, nonché 21 capi di accusa per crimini di guerra, ivi compresi l'omicidio, il trattamento crudele dei civili, gli attacchi intenzionali contro la popolazione civile, il saccheggiamento, l'istigazione allo stupro e l'arruolamento forzato, tramite sequestro, di bambini al di sotto dei 15 anni di età.

Kony ha emesso ordini permanenti ai combattenti ribelli di sottrarre diamanti e oro a minatori artigianali nella Repubblica centrafricana orientale. Secondo quanto riferito, alcuni dei minerali vengono poi trasportati dal gruppo di Kony in Sudan o scambiati con civili locali e membri dell'ex Séléka.

Kony ha inoltre incaricato i combattenti di cacciare di frodo elefanti nel Parco nazionale di Garamba nella Repubblica democratica del Congo, da cui le zanne di elefante sarebbero trasportate attraverso la parte orientale della Repubblica centrafricana in Sudan, dove alti funzionari dell'LRA sarebbero in contatto con commercianti e funzionari locali sudanesi per venderle e scambiarle. Il commercio di avorio rappresenta una fonte importante di reddito per il gruppo di Kony. Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.

▼M9

10.   Ali KONY [Alias: a) Ali Lalobo b) Ali Mohammad Labolo c) Ali Mohammed d) Ali Mohammed Lalobo e) Ali Mohammed Kony f) Ali Mohammed Labola g) Ali Mohammed Salongo h) Ali Bashir Lalobo i) Ali Lalobo Bashir j) Otim Kapere k) «Bashir» l) «Caesar» m) «One-P» n) «1-P»]

Designazione: Vice comandante, Esercito di resistenza del Signore

Data di nascita: a) 1994 b) 1993 c) 1995 d) 1992

Indirizzo: Kafia Kingi, (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato)

Data di inserimento nell'elenco:23 agosto 2016

Altre informazioni:

Ali Kony è un vice comandante dell'Esercito di resistenza del Signore (LRA) (CFe.002), una entità designata e il figlio del leader dell'LRA Joseph Kony (CFi.009), una persona designata. Ali è stato inserito nella gerarchia della guida dell'LRA nel 2010. Fa parte di un gruppo di alti funzionari dell'LRA che sono di base con Joseph Kony.

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ali Kony è stato inserito nell'elenco il 23 agosto 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere d) e g) della risoluzione 2262 (2016) in quanto persona tra quelle che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR;»«forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla CAR;»«sono a capo di un'entità che il comitato ha designato ai sensi dei punti 36 o 37 della risoluzione 2134 (2014) o della presente risoluzione o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o entità che il comitato ha designato ai sensi dei punti 36 o 37 della risoluzione 2134 (2014) o della presente risoluzione o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata.»

Ali Kony è considerato come un potenziale successore di Joseph Kony quale leader dell'LRA. Ali è sempre più coinvolto nella pianificazione operativa dell'LRA ed è considerato come una via di accesso a Joseph Kony. Ali è anche un ufficiale dei servizi di intelligence dell'LRA al comando di 10 subordinati.

Ali e suo fratello Salim Kony sono stati entrambi responsabili dell'applicazione della disciplina all'interno dell'LRA. Entrambi i fratelli sono conosciuti fare parte della cerchia ristretta della guida di Joseph Kony, responsabile dell'esecuzione degli ordini di Kony. I due hanno preso decisioni disciplinari per punire o uccidere membri dell'LRA che hanno disobbedito alle regole dell'LRA. Sulla base degli ordini di Joseph Kony, Salim e Ali sono coinvolti nel traffico di avorio dal Parco nazionale di Garamba nella Repubblica democratica del Congo (RDC) settentrionale attraverso la Repubblica centrafricana alla regione contesa di Kafia Kingi per la vendita o lo scambio con i commercianti locali.

Ali Kony è responsabile della negoziazione dei prezzi dell'avorio e del baratto dell'avorio con i commercianti. Ali incontra una o due volte al mese i commercianti per negoziare il prezzo dell'avorio dell'LRA in dollari USA o in sterline sudanesi, o per scambiarlo con armi, munizioni, e cibo. Joseph Kony ha ordinato ad Ali di utilizzare le zanne di maggiori dimensioni per acquistare mine antipersona per circondare l'accampamento di Kony. Nel luglio 2014 Ali Kony ha supervisionato l'operazione di trasferimento e consegna di 52 pezzi di avorio a Joseph Kony e la vendita finale.

Nell'aprile 2015 Salim ha lasciato Kafia Kingi per recuperare un carico di zanne. In maggio Salim ha partecipato al trasporto di venti pezzi di avorio dalla RDC a Kafia Kingi. Circa nello stesso periodo Ali ha incontrato i commercianti per acquistare forniture e pianificare un incontro futuro per condurre ulteriori transazioni e concordare le condizioni di acquisto a nome dell'LRA del carico ritenuto essere l'avorio che Salim stava scortando.

Persone ed entità associate inserite nell'elenco:

Joseph Kony, inserito nell'elenco il 7 marzo 2016

Salim Kony, inserito nell'elenco il 23 agosto 2016

Esercito di resistenza del Signore (LRA), inserito nell'elenco il 7 marzo 2016

11.   Salim KONY [alias: a) Salim Saleh Kony b) Salim Saleh c) Salim Ogaro d) Okolu Salim e) Salim Saleh Obol Ogaro f) Simon Salim Obol]

Designazione: Vice comandante, Esercito di resistenza del Signore

Data di nascita: a) 1992 b) 1991 c) 1993

Indirizzo: a) Kafia Kingi, (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato) b) Repubblica centrafricana

Data di inserimento nell'elenco:23 agosto 2016

Altre informazioni:

Salim Kony è un vicecomandante dell'Esercito di resistenza del Signore (LRA) (CFe.002), un'entità designata e il figlio del leader dell'LRA Joseph Kony (CFi.009), una persona designata. Salim è stato introdotto nella gerarchia al comando dell'LRA nel 2010. Egli fa parte di un gruppo di dirigenti dell'LRA che operano a fianco di Joseph Kony.

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Salim Kony è stato inserito nell'elenco il 23 agosto 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere d) e g) della risoluzione 2262 (2016) in quanto persona tra quelle che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR;»«forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla CAR;»«sono a capo di un'entità designata dal comitato ai sensi dei punti 36 o 37 della risoluzione 2134(2014) o della presente risoluzione, o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o entità designata dal comitato ai sensi dei punti 36 o 37 della risoluzione 2134(2014) o della presente risoluzione, o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata.»

Salim Kony è il comandante in capo del quartier generale delle «operazioni» dell'LRA e, sin dalla giovane età, ha progettato gli attacchi e le azioni di difesa dell'LRA insieme a Joseph Kony. In precedenza, Salim era stato alla guida di un gruppo incaricato di garantire la sicurezza di Joseph Kony. Più recentemente, Joseph Kony ha incaricato Salim della gestione delle reti finanziarie e logistiche dell'LRA.

Salim e il fratello Ali Kony hanno entrambi avuto il compito di far rispettare la disciplina in seno all'LRA. I due fratelli sono conosciuti come facenti parte della ristretta cerchia dirigenziale di Joseph Kony e sono responsabili dell'esecuzione dei suoi ordini. I due hanno preso decisioni disciplinari per punire o uccidere membri dell'LRA che hanno disobbedito alle regole dell'LRA. Salim avrebbe ucciso membri dell'LRA che intendevano disertare, e avrebbe riportato le attività dei gruppi e dei membri dell'LRA a Joseph Kony.

Sulla base degli ordini di Joseph Kony, Salim e Ali sono coinvolti in un traffico di avorio che proviene dal Parco nazionale di Garamba nella Repubblica democratica del Congo (RDC) settentrionale, transita attraverso la Repubblica centrafricana (RCA) per essere venduto o scambiato con i commercianti locali della regione contesa di Kafia Kingi.

Salim giunge spesso alla frontiera con l'RCA, accompagnato da una decina di combattenti, per incontrare e scortare altri gruppi dell'LRA che trasportano l'avorio a nord del Garamba. Nell'aprile 2015 Salim ha lasciato Kafia Kingi per recuperare un carico di zanne. In maggio Salim ha partecipato al trasporto di venti pezzi di avorio dalla RDC a Kafia Kingi.

Precedentemente, nel giugno 2014, Salim si era recato nella RDC con un gruppo di combattenti dell'LRA per la caccia di frodo agli elefanti del Garamba. Joseph Kony aveva inoltre incaricato Salim di scortare due comandanti dell'LRA nel Garamba per riportare alla luce partite di avorio che erano state nascoste anni prima. Nel luglio 2014 Salim ha incontrato un secondo gruppo dell'LRA per trasportare l'avorio, 52 pezzi in totale, a Kafia Kingi. Salim aveva il compito di rendere conto a Joseph Kony delle attività relative all'avorio e di trasmettere le informazioni sulle transazioni di avorio ai gruppi dell'LRA.

Persone ed entità associate inserite nell'elenco:

Joseph Kony, inserito nell'elenco il 7 marzo 2016

Ali Kony, inserito nell'elenco il 23 agosto 2016

Esercito di resistenza del Signore (LRA), inserito nell'elenco il 7 marzo 2016

▼M2

B.   Entità

▼M5

1.   BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM

(Alias: a) BADICA/KRDIAM b) KARDIAM)

Indirizzo: a) BP 333, Bangui, Repubblica centrafricana (Tel. +32 3 2310521, Fax. + 32 3 2331839, e-mail: kardiam.bvba@skvnet·be: sito web: www.groupeabdoulkarim.com) b) Anversa, Belgio

Altre informazioni: Diretto dal 12 dicembre 1986 da Abdoul-Karim Dan-Azoumi e dal 1o gennaio 2005 da Aboubaliasr Mahamat. Tra le filiali figurano MINAiR e SOFIA TP (Douala, Camerun).

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Il Bureau d'achat de Diamant en Centrafrique/KARDIAM è stato incluso nell'elenco il 20 agosto 2015, ai sensi del punto 12, lettera d), della risoluzione 2196 (2015), in quanto entità tra quelle che «forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella CAR»

Informazioni supplementari:

BADICA/KARDIAM ha fornito sostegno a gruppi armati della Repubblica centrafricana, segnatamente ex Séléka e anti-balaka, mediante l'illecito sfruttamento e commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti e oro.

Nel 2014 il Bureau d'Achat de Diamant en Centrafrique (BADICA) ha continuato ad acquistare diamanti di Bria e Sam-Ouandja (provincia di Haute Kotto) nella parte orientale della Repubblica centrafricana, dove forze dell'ex Séléka impongono tasse agli aeromobili che trasportano diamanti e si fanno pagare dai cercatori di diamanti per garantirne la sicurezza. Numerosi fornitori di BADICA a Bria e Sam-Ouandja hanno stretti legami con i comandanti dell'ex Séléka.

Nel maggio 2014, le autorità belghe hanno sequestrato due pacchi di diamanti inviati all'ufficio di BADICA ad Anversa, ufficialmente registrato in Belgio sotto il nome di KARDIAM. Secondo gli esperti, è molto probabile che i diamanti confiscati provengano dalla Repubblica centrafricana, visto che presentano le caratteristiche dei diamanti di Sam-Ouandja e Bria, nonché di Nola (provincia di Sangha Mbaéré), nel sud-est del paese.

I commercianti che acquistavano diamanti usciti illegalmente dalla Repubblica centrafricana, in particolare dalla parte occidentale del paese, destinati ai mercati stranieri, operavano in Camerun per conto di BADICA.

Nel maggio 2014, BADICA ha inoltre esportato oro proveniente da Yaloké (Ombella-Mpoko), dove le miniere d'oro artigianali erano sotto il controllo della Séléka fino all'inizio di febbraio 2014, prima di cadere nelle mani dei gruppi anti-balaka.

▼M7

2.   ESERCITO DI RESISTENZA DEL SIGNORE (alias: a) LRA b) Lord's Resistance Movement (LRM) c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A)

Indirizzo: a) Vakaga, Repubblica centrafricana b) Haute-Kotto, Repubblica centrafricana c) Basse-Kotto, Repubblica centrafricana d) Haut-Mbomou, Repubblica centrafricana e) Mbomou, Repubblica centrafricana f) HautUolo, Repubblica democratica del Congo g) Bas-Uolo, Repubblica democratica del Congo h) (indirizzo dichiarato: Kafia Kingi (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato). Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.)

Data di inserimento nell'elenco: 7 marzo 2016

Altre informazioni: Emerso nell'Uganda settentrionale negli anni 1980. Si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in Africa centrale, fra cui centinaia nella Repubblica centrafricana. Il suo leader è Joseph Kony.

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

L'Esercito di resistenza del Signore è stato inserito nell'elenco il 7 marzo 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere b), c) e d) della risoluzione 2262 (2016) in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana;» in quanto «implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;» in quanto tra coloro che «reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile;» e tra coloro che «forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella CAR o dalla CAR.»

Informazioni supplementari:

Emerso nell'Uganda settentrionale negli anni 1980, l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in tutta l'Africa centrale. Sottoposto a crescente pressione militare, Joseph Kony, il leader dell'LRA, ha ordinato all'LRA di ritirarsi dall'Uganda nel 2005 e nel 2006. Da allora l'LRA opera nella Repubblica democratica del Congo (RDC), nella Repubblica centrafricana, nel Sud Sudan e, stando a quanto riportato, in Sudan.

Dal dicembre 2013 l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dello sfollamento, di violenze sessuali e dell'uccisione di centinaia di individui in tutta la Repubblica centrafricana, nonché del saccheggio e della distruzione di proprietà private. Concentrato nella Repubblica centrafricana orientale, e a quanto riferito nel Kafia Kingi, un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato ma che è militarmente controllato dal primo, l'LRA effettua incursioni nei villaggi per razziare cibo e forniture. I combattenti organizzano agguati per attaccare le forze di sicurezza e derubarle degli equipaggiamenti quando reagiscono agli attacchi dell'LRA; i combattenti dell'LRA colpiscono e saccheggiano anche villaggi in cui non c'è una presenza militare. L'LRA ha inoltre intensificato gli attacchi contro i siti di estrazione di diamanti e oro.

Cellule dell'LRA sono spesso accompagnate da prigionieri che sono obbligati a lavorare come portatori, cuochi e schiavi sessuali. L'LRA è responsabile di violenze di genere, compresi stupri di donne e ragazze.

Nel dicembre 2013 l'LRA ha sequestrato decine di persone nell'Haute-Kotto. L'LRA sarebbe coinvolto nel sequestro di centinaia di civili nella Repubblica centrafricana dall'inizio del 2014.

Combattenti dell'LRA hanno attaccato Obo, nella prefettura di Haut-Mbomou nella Repubblica centrafricana, in varie occasioni all'inizio del 2014.

L'LRA ha continuato a perpetrare attacchi a Obo e in altre località della Repubblica centrafricana sudorientale fra maggio e giugno 2014, compresi attacchi e sequestri apparentemente coordinati nella prefettura di Mbomou all'inizio di giugno.

Almeno dal 2014 l'LRA è coinvolto nella caccia di frodo e nel traffico di elefanti per generare entrate. L'LRA sarebbe responsabile del traffico di avorio dal Parco nazionale di Garamba nella RDC settentrionale al Darfur, al fine di scambiarlo con armi e forniture. L'LRA trasporterebbe le zanne di elefante attraverso la Repubblica centrafricana nel Darfur, Sudan, per venderle. Dall'inizio del 2014, inoltre, Kony avrebbe ordinato ai combattenti dell'LRA di sottrarre diamanti e oro ai minatori nella Repubblica centrafricana orientale per trasportarli in Sudan. Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.

All'inizio di febbraio 2015, combattenti dell'LRA provvisti di armi pesanti hanno sequestrato civili a Kpangbayanga, Haut-Mbomou, e sottratto prodotti alimentari.

Il 20 aprile 2015 un attacco dell'LRA e il sequestro di bambini a Ndambissoua, Repubblica centrafricana sudorientale, ha causato la fuga della maggior parte degli abitanti del villaggio. Inoltre, all'inizio del luglio 2015 l'LRA ha attaccato vari villaggi nella prefettura di Haute-Kotto meridionale; tali attacchi hanno comportato saccheggi, violenze contro civili, incendi di case e sequestri.

Dal gennaio 2016 gli attacchi imputati all'LRA si sono moltiplicati in Mbomou, Haut-Mbomou e Haute-Kotto, colpendo in particolare le aree minerarie dell'Haute-Kotto. Tali attacchi hanno comportato saccheggi, violenze contro civili, distruzione di proprietà e sequestri, nonché sfollamenti della popolazione, fra cui circa 700 persone che hanno cercato rifugio a Bria.

▼B




ALLEGATO II

Siti internet contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu



( 1 ) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.

Top