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Document 02014R0037-20160728
Regulation (EU) No 37/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures
Consolidated text: Regolamento (UE) n . 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2014 che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure
Regolamento (UE) n . 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2014 che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure
2014R0037 — IT — 28.07.2016 — 006.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 37/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 2014 (GU L 018 dell'21.1.2014, pag. 1) |
Modificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 37/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 gennaio 2014
che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure
Articolo 1
I regolamenti elencati nell'allegato del presente regolamento sono modificati conformemente all'allegato medesimo.
Articolo 2
I riferimenti alle disposizioni dei regolamenti elencati nell'allegato del presente regolamento si intendono fatti a tali disposizioni come modificate dal presente regolamento.
I riferimenti alle precedenti denominazioni dei comitati si intendono fatti alle nuove denominazioni dei comitati stabilite dal presente regolamento.
In tutti i regolamenti elencati nell'allegato:
a) ogni riferimento ai termini "Comunità europea", "Comunità" o "Comunità europee" deve essere inteso come un riferimento a "Unione europea" o a "Unione";
b) ogni riferimento ai termini "mercato comune" deve essere inteso come un riferimento al "mercato interno";
c) ogni riferimento ai termini "comitato di cui all'articolo 113" o "comitato di cui all'articolo 133" deve essere inteso come un riferimento al "comitato di cui all'articolo 207";
d) ogni riferimento ai termini "articolo 113 del trattato" o "articolo 133 del trattato" deve essere inteso come un riferimento all'"articolo 207 del trattato".
Articolo 3
Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in itinere relative all'adozione di misure previste dai regolamenti elencati nell'allegato del presente regolamento qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima della medesima data:
a) la Commissione abbia adottato un atto,
b) sia prescritta la consultazione a norma dei regolamenti elencati nell'allegato e tale consultazione sia stata avviata, oppure
c) sia prescritta una proposta a norma di uno dei regolamenti elencati nell'allegato e la Commissione abbia adottato tale proposta.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
ELENCO DEI REGOLAMENTI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE, MODIFICATI NELL'ADEGUAMENTO DELL'ARTICOLO 290 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA O DELLE DISPOSIZIONI APPLICABILI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 182/2011
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▼M1 —————
▼M8 —————
▼M13 —————
5. Regolamento (CE) n. 385/96
Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 385/96, l'esecuzione delle procedure previste da tale regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure necessarie alla sua attuazione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 385/96 è così modificato:
1) all'articolo 5, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:
"11. Salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 2, se alla Commissione risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, essa inizia il procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data in cui è stata presentata la denuncia oppure, se l'inchiesta è stata aperta ai sensi del paragrafo 8, entro sei mesi a decorrere dal momento in cui le parti interessate sono state informate o avrebbero dovuto essere informate della vendita della nave e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione.
La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che abbia stabilito la necessità di iniziare tale procedimento.".
2) l'articolo 7 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Qualora non si ritengano necessarie misure, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.";
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di prezzi pregiudizievoli e di un conseguente pregiudizio, la Commissione impone al costruttore navale il pagamento di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2. L'ammontare dei diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli deve essere pari al margine di prezzo pregiudizievole accertato. Dopo aver informato gli Stati membri, la Commissione prende i provvedimenti necessari per l'esecuzione della propria decisione, in particolare per la riscossione dell'importo dovuto.".
3) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"L'inchiesta può essere chiusa senza l'imposizione di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli se il costruttore navale annulla definitivamente e incondizionatamente la vendita della nave a prezzi pregiudizievoli oppure si conforma alla misura alternativa equivalente accettata dalla Commissione.".
4) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Qualora un costruttore interessato non versi i diritti dovuti a norma dell'articolo 7, la Commissione può istituire contromisure, in forma di rifiuto di diritti di carico e scarico, nei confronti delle navi costruite dal costruttore navale in questione.
La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che si verifichino le condizioni per le contromisure di cui al primo comma.".
5) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ( 1 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
6) all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. La Commissione e gli Stati membri, inclusi i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono divulgati, salvo diversa disposizione del presente regolamento.".
7) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le informazioni sono comunicate per iscritto. La comunicazione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima della decisione definitiva. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti e considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.".
8) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 14 bis
Relazione
La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale presentate al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009.".
6. Regolamento (CE) n. 2271/96
Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 2271/96 è opportuno che per modificarne l'allegato la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione di tale regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'inserimento o alla soppressione di atti normativi negli allegati di tale regolamento. È di particolare importanza che la durante i lavori preparatori Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
L'attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96 richiede condizioni uniformi per la definizione di criteri intesi ad autorizzare le persone a conformarsi integralmente o in parte a eventuali prescrizioni o divieti, tra cui le ingiunzioni di tribunali stranieri, nei casi in cui la loro inosservanza pregiudicherebbe gravemente i loro interessi o quelli dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 2271/96 è così modificato:
1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 11 bis per aggiungere all'allegato del presente regolamento atti normativi, regolamenti o altri strumenti legislativi di paesi terzi che hanno applicazione extraterritoriale e hanno effetti negativi sugli interessi dell'Unione e sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i loro diritti conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e per sopprimere atti normativi, regolamenti o altri strumenti legislativi quando non hanno più tali effetti.".
2) All'articolo 7, la lettera c) è soppressa.
3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
1. Nell'attuazione del disposto dell'articolo 7, lettera b), la Commissione è assistita dal comitato della legislazione extraterritoriale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4) È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 11 bis
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 1 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".
▼M2 —————
▼M11 —————
▼M7 —————
▼M3 —————
11. Regolamento (CE) n. 673/2005
Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 673/2005, il potere di abrogarlo è attribuito al Consiglio. Tale potere deve essere soppresso e, ai fini dell'abrogazione del regolamento (CE) n. 673/2005, si dovrebbe applicare l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Pertanto, l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 673/2005 è soppresso.
12. Regolamento (CE) n. 1236/2005
Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1236/2005, è opportuno che per modificarne gli allegati la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1236/2005, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche degli allegati I, II, III, IV e V del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1236/2005 è così modificato:
1) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Articolo 12
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis per modificare gli allegati I, II, III, IV e V. I dati relativi alle autorità competenti nell'allegato I degli Stati membri sono modificati in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.".
2) l'articolo 15 è soppresso.
3) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 15 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".
4) l'articolo 16 è soppresso.
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▼M6 —————
16. Regolamento (CE) n. 55/2008
Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 55/2008, al fine di garantire condizioni uniformi per la sua attuazione, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie e per la sospensione provvisoria del trattamento preferenziale, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un danno che sarebbe difficile da riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.
Pertanto il regolamento (CE) n. 55/2008 è così modificato:
1) all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Ferme restando le altre disposizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 10, qualora le importazioni di prodotti agricoli provochino serie perturbazioni dei mercati dell'Unione e dei loro meccanismi di regolazione, la Commissione può adottare i provvedimenti appropriati mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 5.".
2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
Applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti lattiero-caseari
Le norme dettagliate per l'applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti delle voci da 0401 a 0406 vengono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 5.".
3) l'articolo 8 è soppresso.
4) l'articolo 10 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"1. Qualora la Commissione ritenga che sussistano sufficienti prove di frodi, irregolarità o sistematica negligenza da parte della Moldova nel rispettare o garantire il rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure connesse, o nel fornire la collaborazione amministrativa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, oppure nel rispettare qualsiasi altra condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tale istituzione ha la facoltà di adottare, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 5, provvedimenti di sospensione totale o parziale dei regimi preferenziali di cui al presente regolamento per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione di:";
b) il paragrafo 2 è soppresso;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria oppure di prorogare la misura di sospensione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 5.".
5) l'articolo 11 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Qualora un prodotto originario della Moldova sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore di prodotti simili o direttamente concorrenti dell'Unione, per detto prodotto i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 5.";
b) i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
"5. L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2 del presente articolo. La Commissione, in circostanze eccezionali, può prorogare tale periodo secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 4.
6. La Commissione adotta una decisione entro tre mesi, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 5. La decisione entra in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione.
7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione può applicare le misure preventive strettamente necessarie, secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 6.".
6) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 11 bis
Procedura di comitato
1. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3, e degli articoli 11 e 12 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio ( 4 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).
2. Ai fini dell'articolo 4 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 6 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Ai fini dell'articolo 10 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 184 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.
7) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"Qualora la Moldova non ottemperi alle norme di origine o non fornisca la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2, per i summenzionati capitoli 17, 18, 19 e 21, ovvero qualora le importazioni di prodotti contemplati da tali capitoli che beneficiano di regimi preferenziali concessi ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione della Moldova, si adottano misure appropriate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 5.".
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▼M7 —————
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▼M14 —————
Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (EC) n. 597/2009
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ritengono che l'inserimento dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (EC) n. 597/2009 sia giustificato esclusivamente in virtù delle caratteristiche specifiche di tali regolamenti prima della loro modifica per mezzo del presente regolamento. Pertanto, la presenza di una disposizione come quella di cui ai suddetti articoli è esclusivamente limitata ai regolamenti in questione e non costituisce un precedente per l'elaborazione di atti legislativi futuri.
A fini di chiarezza, per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione resta inteso che l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e l'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 597/2009 non introducono procedure decisionali diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) n. 182/2011.
Dichiarazione del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011 in relazione ai procedimenti antidumping e ai procedimenti in materia di dazi compensativi a norma dei regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009
Quando uno Stato membro suggerisce una modifica a un progetto di misura antidumping o a un progetto di misura in materia di dazi compensativi di cui ai regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009 ("regolamenti di base") ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011, esso:
a) provvede affinché la modifica sia presentata in tempo utile, rispettando le scadenze fissate nei regolamenti di base e tenendo conto della necessità che la Commissione disponga di tempo sufficiente per svolgere, se del caso, le eventuali procedure di comunicazione e per valutare adeguatamente la proposta, e che il comitato esamini gli eventuali progetti di modifica presentati;
b) provvede affinché la modifica proposta sia coerente con i regolamenti di base quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e con i pertinenti obblighi internazionali;
c) fornisce una giustificazione scritta che indica almeno il nesso tra la modifica suggerita e i regolamenti di base e i fatti emersi dall'inchiesta, ma che può contenere anche altre argomentazioni giudicate opportune dallo Stato membro che propone la modifica.
Dichiarazione della Commissione relativa ai procedimenti antidumping e ai procedimenti in materia di dazi compensativi a norma dei regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009
La Commissione riconosce l'importanza che gli Stati membri ricevano, ove previsto dai regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009 (il "regolamento di base"), informazioni che consentano loro di contribuire all'adozione di decisioni pienamente ponderate e si adopererà per raggiungere tale obiettivo.
* * *
Per chiarezza, la Commissione interpreta il riferimento alle consultazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011 come l'obbligo per la Commissione, tranne in casi di estrema urgenza, di chiedere il parere degli Stati membri prima di adottare dazi antidumping o dazi compensativi provvisori.
* * *
La Commissione provvederà a gestire efficacemente tutti gli aspetti dei procedimenti antidumping e dei procedimenti in materia di dazi compensativi di cui ai regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009, compresa la possibilità che gli Stati membri suggeriscano modifiche, al fine di garantire che le scadenze fissate e gli obblighi nei confronti delle parti interessate stabiliti nei regolamenti di base siano rispettati e che le eventuali misure finali adottate siano coerenti con gli elementi fattuali emersi dall'inchiesta e con i regolamenti di base quali interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e siano in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione.
Dichiarazione della Commissione sulla codificazione
L'adozione del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2014 che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure e del regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2014 che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure comporterà numerose modifiche agli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti stessi, la Commissione proporrà che si proceda alla loro codificazione il più rapidamente possibile dopo l'adozione dei due regolamenti e al più tardi entro il 1o giugno 2014.
Dichiarazione della Commissione relativa agli atti delegati
Nel contesto del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2014 che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure e del regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2014 che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure, la Commissione ricorda l'impegno assunto al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea a fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".
( 3 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".
( 4 ) Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
( 6 ) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
( 7 ) Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).".