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Document 02014O0044-20211229

Consolidated text: Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea, del 13 novembre 2014, sull'istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema (BCE/2014/44)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/280/2021-12-29

02014O0044 — IT — 29.12.2021 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

INDIRIZZO (UE) 2015/280 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 novembre 2014

sull'istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema (BCE/2014/44)

(GU L 047 del 20.2.2015, pag. 29)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

INDIRIZZO (UE) 2017/2193 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 27 ottobre 2017

  L 310

49

25.11.2017

►M2

INDIRIZZO (UE) 2021/2322 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 17 dicembre 2021

  L 467

3

29.12.2021




▼B

INDIRIZZO (UE) 2015/280 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 novembre 2014

sull'istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema (BCE/2014/44)



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo, si applicano le seguenti definizioni.

▼M2

1. 

per «principio di piena concorrenza» si intendono disposizioni interne effettive che assicurino piena separazione tra i conti di una stamperia pubblica e quelli della rispettiva autorità pubblica e il rimborso da parte di una stamperia pubblica dei costi di tutto il sostegno amministrativo e organizzativo che essa riceve dalla rispettiva autorità pubblica.

▼B

2. 

Per «stamperia interna» si intende qualsiasi stamperia che sia a) giuridicamente e organizzativamente parte di una BCN; o b) una persona giuridica separata, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

i) 

la BCN o le BCN esercitino sulla persona giuridica in questione un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie articolazioni interne;

ii) 

la persona giuridica controllata svolga più dell'80 % delle proprie attività nell'esecuzione di compiti a essa affidati dalla BCN o dalle BCN controllanti;

iii) 

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta da parte di privati.

Per determinare la percentuale delle attività di cui alla lettera b), punto ii), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o un'idonea misura alternativa basata sull'attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica in questione per servizi, forniture e lavori nei tre anni precedenti l'aggiudicazione del contratto.

Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica in questione, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.

Si ritiene che una BCN eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello da essa esercitato sulle proprie articolazioni interne, ai sensi del primo comma, lettera b), punto i), quando essa esercita un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

Si ritiene che le BCN esercitino congiuntamente un controllo su una persona giuridica qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni cumulative: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le BCN partecipanti; singoli rappresentanti possono rappresentare diverse o tutte le BCN partecipanti; b) tali BCN sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; e c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle BCN controllanti·

▼M1

Il controllo sulle stamperie interne organizzate in forma di persona giuridica distinta può anche essere esercitato, se del caso congiuntamente con una o più BCN, da un'altra persona giuridica congiuntamente controllata dalle BCN nel senso di cui al paragrafo che precede.

▼B

3. 

Per «autorità pubbliche» si intendono tutte le autorità pubbliche, ivi inclusi lo Stato e le autorità regionali, locali o altre autorità territoriali, e le banche centrali.

4. 

Per «stamperia pubblica» si intende qualsiasi stamperia sulla quale le autorità pubbliche possano, direttamente o indirettamente, esercitare un'influenza dominante in virtù della proprietà di essa, della loro partecipazione finanziaria o delle norme che la governano. L'influenza dominante da parte delle autorità pubbliche si presume qualora rispetto a una data stamperia tali autorità, direttamente o indirettamente: a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto: b) controllino la maggioranza dei voti collegati alle azioni emesse dalla stessa; ovvero c) possano nominare oltre la metà dei membri dei suoi organi amministrativi, direzionali o di supervisione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  
Lo SPAE istituisce un modello per la produzione e l'appalto di banconote in euro basato su due pilastri. Esso include l'appalto della produzione di banconote in euro da parte delle BCN del gruppo appaltante, nonché la produzione di banconote in euro da parte delle BCN del gruppo con stamperia interna, che utilizzano una stamperia interna.
2.  
Le BCN sono responsabili della produzione e appalto delle banconote in euro loro attribuite conformemente allo schema di capitale.



TITOLO II

BCN DEL GRUPPO APPALTANTE

▼M1

Articolo 3

Principi generali

Le BCN che non utilizzano le stamperie interne né partecipano alla cooperazione orizzontale non istituzionalizzata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 8 fanno parte del gruppo appaltante (BCN del gruppo appaltante).

▼B

Articolo 4

Procedure d'appalto

1.  
Ciascuna delle BCN del gruppo appaltante è responsabile dell'appalto della produzione di banconote in euro e svolge procedure d'appalto singolarmente o congiuntamente con altre BCN del gruppo appaltante, secondo le norme sugli appalti applicabili e in linea con i requisiti dettati dal presente indirizzo.
2.  
Al fine di preservare la concorrenza nel mercato della produzione di banconote in euro, in linea di principio e fatta salva la normativa nazionale sugli appalti applicabile, le BCN del gruppo appaltante suddividono gli appalti in diversi lotti, e al medesimo offerente o ai medesimi offerenti non dovrebbero essere aggiudicati più lotti.

▼M2

3.  

Le BCN del gruppo appaltante dichiarano nella documentazione di gara dell'appalto che le stamperie pubbliche, per essere idonee a un appalto, devono aver dato attuazione al principio di piena concorrenza, prima di partecipare allo stesso. Al fine di garantire una concorrenza leale quando le stamperie pubbliche partecipano a bandi di gara, tale criterio di idoneità richiede che:

a) 

le attività di stampa delle banconote in euro siano completamente separate, dal punto di vista finanziario, dalle altre attività della stamperia pubblica;

b) 

non sia concesso alcun aiuto di Stato diretto o indiretto alle stamperie pubbliche che sia in qualunque modo incompatibile con il trattato;

c) 

le stamperie pubbliche siano responsabili dell'attuazione di una struttura organizzativa e di un sistema di gestione dei costi adeguati tali da garantire una chiara attribuzione dei costi e la piena separazione dal punto di vista finanziario tra le attività di stampa delle banconote in euro e le altre attività;

d) 

tutti i costi di produzione delle banconote in euro, compresi i costi di sostegno amministrativo e organizzativo per la produzione delle banconote in euro, siano imputati alla stamperia pubblica;

e) 

l’attribuzione dei costi sostenuti debba essere tracciabile e applicata in maniera coerente e corredata della relativa documentazione giustificativa; e

f) 

la separazione dal punto di vista finanziario sia verificata e certificata annualmente da un revisore esterno indipendente e comunicata alla BCN appaltante, che deve fornire alla BCE una copia della dichiarazione del revisore per ogni anno civile.

▼B

Articolo 5

Armonizzazione dei requisiti

Al fine di garantire condizioni paritarie, le BCN del gruppo appaltante cercano di allineare i propri requisiti in materia di appalto, inclusi i criteri di idoneità, conformemente ai requisiti della normativa nazionale e dell'Unione sugli appalti.



TITOLO III

BCN DEL GRUPPO CON STAMPERIA INTERNA

Articolo 6

Principi generali

1.  
Le BCN che producono banconote in euro utilizzando una stamperia interna fanno parte del gruppo con stamperia interna (BCN del gruppo con stamperia interna).
2.  
Le BCN del gruppo con stamperia interna assicurano che le proprie stamperie interne non partecipino a nessuna procedura d'appalto per la produzione di banconote in euro organizzata e realizzata all'interno dell'Unione e non accettino ordini per la produzione di banconote in euro da terzi estranei alle BCN del gruppo con stamperia interna.

▼M2

3.  
Fatta salva la normativa applicabile dell'Unione e nazionale sugli appalti pubblici, una BCN che chiude la sua stamperia interna può decidere di entrare a far parte del gruppo appaltante nell’accezione di cui all’articolo 3 o partecipare alla cooperazione orizzontale sulla base di un accordo di cooperazione nell'accezione di cui all'articolo 8.

Per un periodo transitorio di cinque anni dalla data in cui la BCN del gruppo con stamperia interna è informata della revoca dell'accreditamento della sua stamperia interna, la BCN che chiude la sua stamperia può scegliere di entrare a far parte del gruppo con stamperia interna o del gruppo appaltante, prima di prendere una decisione definitiva, a condizione che siano soddisfatti i relativi requisiti legali.

Il secondo comma si applica anche nel caso in cui una BCN abbia già chiuso la sua stamperia, a condizione che la BCN sia stata informata della revoca dell'accreditamento della sua stamperia interna dopo il 1o novembre 2019. Il periodo transitorio decorre retroattivamente dalla data di tale notifica.

▼M2

4.  
Fatta salva la normativa applicabile dell'Unione e nazionale sugli appalti pubblici, una BCN di uno Stato membro che aderirà in futuro all'area dell'euro può scegliere se entrare a fare parte del gruppo appaltante nell’accezione di cui all'articolo 3 o partecipare alla cooperazione orizzontale sulla base di un accordo di cooperazione nell’accezione di cui all'articolo 8, a condizione che sia in vigore un accordo di cooperazione nell’accezione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), al momento della prima distribuzione di banconote in euro.
5.  
Fatta salva la normativa applicabile dell'Unione e nazionale sugli appalti pubblici, il Consiglio direttivo può, in situazioni di emergenza e caso per caso, decidere di discostarsi dal modello basato su due pilastri di cui all'articolo 6.

▼B

Articolo 7

Cooperazione tra BCN del gruppo con stamperia interna

1.  
Per migliorare il rapporto costo/efficienza della produzione di banconote in euro, le BCN del gruppo con stamperia interna prendono in considerazione l'instaurazione di forme di cooperazione appropriate, quali acquisti congiunti e la condivisione e attuazione di buone prassi per i processi produttivi, al fine di adempiere nel miglior modo possibile la loro funzione pubblica di produzione di banconote.
2.  
Le BCN del gruppo con stamperia interna possono decidere di partecipare o meno a tali forme di cooperazione, a condizione che, nel caso lo facciano, si impegnino a rimanere coinvolte nelle iniziative in questione per almeno tre anni (salvo che, in tale periodo, diventino una BCN del gruppo appaltante), data la necessità di garantire continuità e in considerazione degli investimenti compiuti dalle parti.

Articolo 8

Costituzione di una persona giuridica distinta, o di una cooperazione orizzontale non istituzionalizzata, per assolvere congiuntamente funzioni pubbliche

▼M1

1.  
Per assolvere congiuntamente funzioni pubbliche, le BCN del gruppo con stamperia interna valutano: a) la costituzione di una persona giuridica distinta composta dalle loro stamperie interne o la detenzione di una partecipazione in esse; oppure b) l'instaurazione di una cooperazione orizzontale non istituzionalizzata sulla base di un accordo di cooperazione.

▼B

2.  

Alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1 si applicano le seguenti condizioni:

a) 

qualora una persona giuridica, costituita ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), si aggiudichi direttamente un contratto per la produzione di banconote in euro, essa deve essere controllata congiuntamente dalle BCN interessate, secondo la definizione di controllo congiunto di cui al punto 2 dell'articolo 1;

b) 

gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), rispettano le seguenti condizioni cumulative:

i) 

l'accordo istituisce o dà attuazione alla cooperazione tra BCN del gruppo con stamperia interna con lo scopo di garantire che i servizi pubblici che esse devono svolgere siano forniti con il fine di raggiungere i comuni obiettivi;

ii) 

l'attuazione di tale cooperazione è governata esclusivamente da considerazioni riguardanti l'interesse pubblico;

iii) 

le BCN del gruppo con stamperia interna svolgono sul mercato aperto meno del 20 % delle attività interessate dalla cooperazione. Per determinare la percentuale delle attività summenzionate si applicano coerentemente il secondo e il terzo paragrafo del punto 2 dell'articolo 1.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Abrogazione

L'Indirizzo BCE/2004/18 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Articolo 10

Efficacia e attuazione

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo dal 1o gennaio 2015.

Articolo 11

Periodo transitorio relativo all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, le procedure d'appalto bandite prima del 1o luglio 2015 possono applicare requisiti diversi circa l'esclusione di partecipanti alla gara d'appalto.

▼M1 —————

▼B

Articolo 13

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

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