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Document 02014L0065-20240328
Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02014L0065 — IT — 28.03.2024 — 012.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) |
Modificata da:
Rettificata da:
DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Ambito di applicazione
La presente direttiva stabilisce requisiti in relazione ai seguenti elementi:
autorizzazione e condizioni di esercizio per le imprese di investimento;
prestazione di servizi di investimento o esercizio di attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi mediante lo stabilimento di una succursale;
autorizzazione e funzionamento dei mercati regolamentati; e
▼M6 —————
vigilanza, collaborazione e controllo dell’applicazione della normativa da parte delle autorità competenti.
Le seguenti disposizioni si applicano anche agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE, quando prestano uno o più servizi e/o effettuano una o più attività di investimento:
articolo 2, paragrafo 2, articolo 9, paragrafo 3, e articoli 14 e da16 a 20,
capo II del titolo II, escluso l’articolo 29, paragrafo 2, secondo comma,
capo III del titolo II, esclusi l’articolo 34, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 35, paragrafi da 2 a 6 e 9,
articoli da 67 a 75 e articoli 80, 85 e 86
Le seguenti disposizioni si applicano anche alle imprese di investimento e agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE, quando vendono o consigliano ai clienti depositi strutturati:
articolo 9, paragrafo 3, articolo 14 e articolo 16, paragrafi 2, 3 e 6
articoli da 23 a 26, 28 e 29, eccetto il paragrafo 2, secondo comma e articolo 30, e
articoli da 67 a 75.
▼M11 —————
Articolo 2
Esenzioni
La presente direttiva non si applica:
alle imprese di assicurazione né alle imprese che svolgono le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui alla direttiva 2009/138/CE quando svolgono le attività di cui alla sudetta direttiva;
alle persone che prestano servizi di investimento esclusivamente alla propria impresa madre, alle proprie imprese figlie o ad altre imprese figlie della propria impresa madre;
alle persone che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale, se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono la prestazione di detti servizi;
alle persone che negoziano per conto proprio in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci o dalle quote di emissione o relativi strumenti derivati e che non prestano altri servizi di investimento o non esercitano altre attività di investimento in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle quote di emissione o relativi derivati, salvo ove tali persone:
siano market maker,
siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (multilateral trading facility – MTF), ad eccezione di entità non finanziarie che eseguono operazioni in una sede di negoziazione, laddove tali operazioni siano parte di gestione della liquidità o siano oggettivamente misurabili in base alla capacità di ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali o alle attività di finanziamento della tesoreria di dette entità non finanziarie o dei loro gruppi,
applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, o
negozino per conto proprio quando eseguono gli ordini dei clienti.
Le persone esentate a norma delle lettere a), i) o j) non sono tenute ai fini dell’esenzione a soddisfare le condizioni enunciate nel presente punto.
agli operatori soggetti agli obblighi della direttiva 2003/87/CE che, quando trattano quote di emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano servizi o attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, a condizione che non applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;
alle persone che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori;
alle persone che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di investimento esclusivamente per la propria impresa madre, le proprie imprese figlie o altre imprese figlie della propria impresa madre;
ai membri del SEBC e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni analoghe nell’Unione, ad altri organismi pubblici che sono incaricati o che intervengono nella gestione del debito pubblico nell’Unione e ad istituzioni finanziarie internazionali create da due o più Stati membri allo scopo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a quelli, tra i loro membri, che stiano affrontando o siano minacciati da gravi difficoltà finanziarie;
agli organismi di investimento collettivo e ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno a livello dell’Unione, nonché ai soggetti depositari e ai dirigenti di tali organismi;
alle persone:
compresi i market maker, che negoziano per conto proprio derivati su merci o quote di emissioni o derivati dalle stesse, escluse quelle che negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o
che prestano servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio in derivati su merci o quote di emissioni o derivati dalle stesse ai clienti o ai fornitori della loro attività principale;
purché:
alle persone che forniscono consulenza in materia di investimenti nell’esercizio di un’altra attività professionale non contemplata dalla presente direttiva, purché tale consulenza non sia specificamente remunerata;
alle associazioni istituite da fondi pensione danesi e finlandesi, il cui solo obiettivo è la gestione delle attività dei fondi pensione affiliati;
agli «agenti di cambio» le cui attività e funzioni sono disciplinate dall’articolo 201 del decreto legislativo italiano 24 febbraio 1998, n. 58;
ai gestori del sistema di trasmissione quali definiti all’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE o all’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE quando svolgono le loro funzioni in conformità delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regoamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, alle persone che agiscono in qualità di prestatori di servizi per loro conto per espletare i loro compiti ai sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, o a qualsiasi gestore o amministratore di un meccanismo di bilanciamento dell’energia, di una rete o sistema di condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia quando svolgono detti compiti.
Tale esenzione si applica alle persone che esercitano le attività menzionate nella presente lettera solo quando effettuano attività di investimento o prestano servizi di investimento relativi ai derivati su merci al fine di svolgere tali attività. Tale esenzione non si applica in relazione alla gestione di un mercato secondario, incluse le piattaforme per la negoziazione secondaria di diritti di trasmissione finanziari;
ai depositari centrali di titoli (CSD), tranne quanto disposto all’articolo 73 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
ai fornitori di servizi di crowdfunding quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).
Entro il 31 luglio 2021 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 89 per integrare la presente direttiva specificando, ai fini del paragrafo 1, lettera j), del presente articolo, i criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale a livello di gruppo.
Tali criteri tengono conto degli elementi seguenti:
se l’esposizione nozionale netta in essere in derivati su merci o quote di emissione o relativi derivati per il regolamento in contanti negoziati nell’Unione, esclusi i derivati su merci o quote di emissione o relativi derivati negoziati in una sede di negoziazione, sia inferiore a una soglia annuale di 3 miliardi di EUR; o
se il capitale impiegato dal gruppo a cui la persona appartiene sia prevalentemente destinato all’attività principale del gruppo; o
se la dimensione delle attività di cui al paragrafo 1, lettera j), superi o meno la dimensione totale delle altre attività di negoziazione a livello di gruppo.
Le attività di cui al presente paragrafo sono considerate a livello di gruppo.
Gli elementi di cui al secondo comma del presente paragrafo escludono:
le operazioni infragruppo di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012 volte alla creazione di liquidità a livello di gruppo o alla gestione dei rischi;
le operazioni in derivati su merci, quote di emissioni o relativi derivati di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi all’attività commerciale o all’attività di finanziamento di tesoreria;
le operazioni in derivati su merci, quote di emissione o relativi derivati realizzate per ottemperare all’obbligo di fornire liquidità a una sede di negoziazione, quando tale obbligo sia prescritto dalle autorità di regolamentazione in conformità del diritto dell’Unione o delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o dalle sedi negoziazione.
Articolo 3
Esenzioni facoltative
Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare la presente direttiva alle pernone di cui sono lo Stato membro d’origine, le cui attività sono autorizzate e disciplinate a livello nazionale e che:
non sono autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti e che per questo motivo non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti,
non sono autorizzate a prestare servizi di investimento, tranne la ricezione e la trasmissione di ordini in valori mobiliari e quote di organismi d’investimento collettivo e/o attività di consulenza in materia di investimenti relativa a tali strumenti finanziari, e
nell’ambito della prestazione di tali servizi sono autorizzate a trasmettere ordini soltanto a:
imprese di investimento autorizzate ai sensi della presente direttiva,
enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE,
succursali di imprese di investimento o di enti creditizi autorizzati in un paese terzo e che sono tenuti ad ottemperare e ottemperano a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nella presente direttiva, nel regolamento (UE) n. 575/2013 o nella direttiva 2013/36/UE,
organismi d’investimento collettivo autorizzati a norma del diritto di uno Stato membro a vendere quote al pubblico, nonché ai dirigenti di tali organismi, o
società di investimento a capitale fisso, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), i cui titoli sono quotati o negoziati su un mercato regolamentato in uno Stato membro; o
prestano servizi di investimento esclusivamente in merci, quote di emissioni e/o strumenti derivati sulle stesse al solo fine di limitare i rischi commerciali dei loro clienti, quando questi ultimi sono esclusivamente imprese elettriche locali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 35, della direttiva 2009/72/CE e/o imprese di gas naturale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, purché tali clienti detengano congiuntamente il 100 % del capitale o dei diritti di voto di tali persone, esercitino un controllo congiunto e siano esenti a titolo dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della presente direttiva, nel caso in cui svolgano tali servizi di investimento personalmente. o
prestano servizi di investimento esclusivamente in quote di emissioni e/o strumenti derivati sulle stesse al solo fine di limitare i rischi commerciali dei loro clienti, quando questi ultimi sono esclusivamente gestori ai sensi dell’articolo 3, lettera f) della direttiva 2003/87/CE, purché tali clienti detengano congiuntamente il 100 % del capitale o dei diritti di voto di tali persone, esercitino un controllo congiunto e siano esenti a titolo dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della presente direttiva, nel caso in cui svolgano tali servizi di investimento personalmente.
I regimi degli Stati membri prevedono per le persone di cui al paragrafo 1 requisiti almeno analoghi a quelli stabiliti dalla presente direttiva per quanto riguarda:
le condizioni e procedure di autorizzazione e di vigilanza continua quali stabilite all’articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli da 7 a 10, 21, 22 e 23 e i corrispondenti atti delegati adottati dalla Commissione conformemente all’articolo 89;
norme di comportamento quali stabilite all’articolo 24, paragrafi 1, 3, 4, 5, 7 e 10, e all’articolo 25, paragrafi 2, 5 e 6, e, qualora il regime nazionale consenta a tali persone di nominare agenti collegati, all’articolo 29, e le relative misure di esecuzione.
i requisiti organizzativi stabiliti dall’articolo 16, paragrafo 3, primo, sesto e settimo comma, dall’articolo 16, paragrafo 6 e dall’articolo 16, paragrafo 7 e i corrispondenti atti delegati adottati dalla Commissione conformemente all’articolo 89.
Gli Stati membri stabiliscono che le persone escluse dall’ applicazione della presente direttiva ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo devono essere coperte da un sistema di indennizzo degli investitori riconosciuto in conformità della direttiva 97/9/CE. Gli Stati membri possono autorizzare le imprese di investimento a non essere coperte da tale sistema se hanno un’assicurazione di responsabilità professionale che, considerate le dimensioni, il profilo di rischio e la forma giuridica delle persone escluse a norma del paragrafo 1 del presente articolo, garantisca una protezione equivalente alla clientela.
In deroga al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri in cui prima del 2 luglio 2014 sono già in vigore disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di questo tipo possono disporre entro il 3 luglio 2019 che le persone escluse dall’applicazione della presente direttiva ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, quando prestano servizi di investimento consistenti nella ricezione e trasmissione di ordini e/o attività di consulenza in materia di investimenti in quote di organismi d’investimento collettivo e agiscono in qualità di intermediari con una società di gestione quale definita nella direttiva 2009/65/CE, tali persone rispondano in solido dei danni subiti dai clienti in relazione a tali servizi.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:
«impresa di investimento»: qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale.
Gli Stati membri possono includere nella definizione di «impresa di investimento» le imprese che non sono persone giuridiche a condizione che:
il loro status giuridico garantisca ai terzi un livello di protezione dei loro interessi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche, nonché
siano oggetto di una vigilanza prudenziale equivalente adeguata al loro status giuridico.
Tuttavia, quando una persona fisica presta servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, essa può essere considerata come un’impresa di investimento ai fini della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014 soltanto se, fatti salvi gli altri requisiti fissati dalla presente direttiva, dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2013/36/UE tale persona soddisfa le condizioni seguenti:
i diritti di proprietà dei terzi sugli strumenti e i fondi devono essere salvaguardati, in particolare in caso di insolvenza dell’impresa o dei suoi proprietari, di confisca, di compensazione o di qualsiasi altra azione intentata dai creditori dell’impresa o dei suoi proprietari;
l’impresa deve essere soggetta a norme il cui scopo è il controllo della sua solvibilità, nonché di quella dei suoi proprietari;
i conti annuali dell’impresa devono essere controllati da una o più persone abilitate, a norma del diritto nazionale, alla revisione dei conti;
quando un’impresa ha un solo proprietario, tale persona deve provvedere alla protezione degli investitori in caso di cessazione dell’attività dell’impresa dovuta al decesso del proprietario o alla sua incapacità o a qualsiasi altra situazione simile;
«servizi e attività di investimento»: qualsiasi servizio o attività riportati nella sezione A dell’allegato I relativo ad uno degli strumenti che figurano nella sezione C dell’allegato I.
La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 89 che specificano:
i contratti derivati di cui all’allegato I sezione C 6 che hanno caratteristiche di prodotti energetici all’ingrosso che devono essere regolati con consegna fisica del sottostante e i «contratti derivati su prodotti energetici C 6»;
i contratti derivati di cui alla sezione C 7 dell’allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
i contratti derivati di cui alla sezione C 10 dell’allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, avendo riguardo tra l’altro al fatto se questi strumenti sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione;
«servizi accessori»: qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell’allegato I;
«consulenza in materia di investimenti»: prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell’impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari;
«esecuzione di ordini per conto dei clienti»: conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti e comprende la conclusione di accordi per la vendita di strumenti finanziari emessi da un’impresa di investimento o da un ente creditizio al momento della loro emissione;
«negoziazione per conto proprio»: contrattazione ai fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o più strumenti finanziari nelle quali il negoziatore impegna capitale proprio;
«market maker»: una persona che si propone sui mercati finanziari, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari con impegno di capitale proprio di questa persona ai prezzi definiti da questa persona;
«gestione del portafoglio»: gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti finanziari;
«cambiamento di strumenti finanziari»: vendita di uno strumento finanziario e acquisto di un altro strumento finanziario o esercizio del diritto di modificare uno strumento finanziario esistente;
«cliente»: persona fisica o giuridica alla quale un’impresa di investimento presta servizi di investimento o servizi accessori;
«cliente professionale»: cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato II;
«cliente al dettaglio»: cliente che non sia un cliente professionale;
«mercato di crescita per le PMI»: un sistema multilaterale di negoziazione registrato come un mercato di crescita per le PMI in conformità dell’articolo 33;
«piccola o media impresa»: un’impresa che ha una capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 000 000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili;
«ordine con limite di prezzo»: ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato;
«strumento finanziario»: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell’allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito;
«contratti derivati su prodotti energetici C 6», contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati alla Sezione C 6 dell’allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante;
«strumenti del mercato monetario»: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento;
«gestore del mercato»: persona o persone che gestisce/gestiscono e/o amministra/amministrano l’attività di un mercato regolamentato e può coincidere con il mercato regolamentato stesso;
«sistema multilaterale»: un sistema multilaterale come definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 11), del regolamento (UE) n. 600/2014;
«internalizzatore sistematico»: un’impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio in strumenti di capitale eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale, ovvero che opta per lo status di internalizzatore sistematico;
«mercato regolamentato»: sistema multilaterale, amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente al titolo III della presente direttiva;
«sistema multilaterale di negoziazione»: sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della presente direttiva;
«sistema organizzato di negoziazione»: un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della presente direttiva;
«sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
«mercato liquido»: il mercato di uno strumento finanziario o di una categoria di strumenti finanziari in cui vi siano venditori e compratori pronti e disponibili su base continua, valutato conformemente ai criteri sottoelencati, tenendo conto delle strutture specifiche di mercato del particolare strumento finanziario o della particolare categoria di strumenti finanziari:
la frequenza e le dimensioni medie delle operazioni in una serie di condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria di strumenti finanziari;
il numero e il tipo di partecipanti al mercato, compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e gli strumenti negoziati in relazione a un determinato prodotto;
le dimensioni medie dei differenziali, ove disponibili;
«autorità competente»: autorità designata da ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 69, salvo altrimenti indicato nella presente direttiva;
«ente creditizio»: un ente come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 573/2013.
«società di gestione degli OICVM»: società di gestione come definita al’articolo 2, paragrafo 1, lettera b, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ),
«agente collegato»: persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari;
«succursale»: sede di attività diversa dalla sede centrale che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un’impresa di investimento e fornisce servizi e/o attività di investimento e che può inoltre prestare servizi accessori per i quali l’impresa di investimento è stata autorizzata; tutte le sedi di attività insediate nello stesso Stato membro da un’impresa di investimento che abbia la sede centrale in un altro Stato membro sono considerate come un’unica succursale;
«partecipazione qualificata»: partecipazione in un’impresa di investimento, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva oppure che comporta la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla gestione dell’impresa in cui si detiene la partecipazione;
«impresa madre», un’impresa madre ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );
«impresa figlia»: impresa figlia ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22 della direttiva 2013/34/UE; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese;
«gruppo»: un gruppo come definito all’articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE;
«stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
da una «partecipazione», vale a dire dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;
da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra un’impresa madre e un’impresa figlia, in tutti i casi di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un’impresa, nel qual caso ogni impresa figlia di un’impresa figlia è considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese;
da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo.
«organo di gestione»: l’organo – o gli organi – di un’impresa di investimento, di un gestore del mercato o di un fornitore di servizi di comunicazione dati quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 36 bis), del regolamento (UE) n. 600/2014, designato conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell’entità, che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza e comprende persone che dirigono di fatto l’attività dell’entità.
Quando la presente direttiva fa riferimento all’organo di gestione e, conformemente al diritto nazionale, le funzioni di gestione e di supervisione strategica dell’organo di gestione sono assegnate a organi o membri diversi all’interno di uno stesso organo, lo Stato membro identifica gli organi o i membri dell’organo di gestione responsabili conformemente al proprio diritto nazionale, salva diversa disposizione della presente direttiva;
«alta dirigenza»: le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive nell’ambito di un’impresa di investimento, di un gestore del mercato o di un fornitore di servizi di comunicazione dati quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 36 bis), del regolamento (UE) n. 600/2014, e che sono responsabili della gestione quotidiana dell’entità e ne rispondono all’organo di gestione, compresa l’attuazione delle politiche concernenti la distribuzione di servizi e prodotti ai clienti da parte dell’impresa e del suo personale;
«negoziazione «matched principal»: una negoziazione in cui l’intermediario si interpone nella transazione tra l’acquirente e il venditore in modo da non essere mai esposto al rischio di mercato durante l’intera esecuzione della transazione, con le due parti della transazione eseguite simultaneamente, e la transazione è conclusa ad un prezzo al quale l’intermediario non realizza né utili né perdite, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari o le spese della transazione comunicati precedentemente;
«negoziazione algoritmica»: negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio se avviare l’ordine, i tempi, il prezzo o la quantità dell’ordine o come gestire l’ordine dopo la sua presentazione, con intervento umano minimo o nullo e non comprende i sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o più sedi di negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di trading, per confermare ordini o per eseguire il trattamento post-negoziazione delle operazioni eseguite;
«tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza»: qualsiasi tecnica di negoziazione algoritmica caratterizzata da:
infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una delle strutture per l’inserimento algoritmico dell’ordine: co-ubicazione, hosting di prossimità o accesso elettronico diretto a velocità elevata;
determinazione da parte del sistema dell’inizializzazione, generazione, trasmissione o esecuzione dell’ordine senza intervento umano per il singolo ordine o negoziazione, e
elevato traffico infragiornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni;
«accesso elettronico diretto»: un accordo in base al quale un membro di una sede di negoziazione o un suo partecipante o cliente consente a una persona di utilizzare il proprio codice di negoziazione in modo da trasmettere per via elettronica ordini relativi a uno strumento finanziario direttamente alla sede di negoziazione e comprende gli accordi che implicano l’utilizzo da parte della persona dell’infrastruttura del membro, del partecipante o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini (accesso diretto al mercato) e gli accordi che non prevedono l’uso di una siffatta infrastruttura da parte di tale persona (accesso sponsorizzato);
«pratica di vendita abbinata»: l’offerta di un servizio di investimento insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l’ottenimento dello stesso accordo o pacchetto.
«deposito strutturato»: un deposito quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ◄ ( 7 ), che è pienamente rimborsabile alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:
un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse quale l’Euribor o il Libor;
uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari;
una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali», o
un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio;
«valori mobiliari»: categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, ad esempio:
azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure;
«clausola make-whole»: una clausola intesa a tutelare l’investitore garantendo che, in caso di rimborso anticipato di un’obbligazione, l’emittente sia tenuto a versare all’investitore che detiene l’obbligazione un importo pari alla somma del valore attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza e del valore nominale dell’obbligazione da rimborsare;
«certificati di deposito»: titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell’emittente non domiciliato;
«fondi indicizzati quotati»: fondi con almeno una particolare categoria di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in almeno una sede di negoziazione, nell’ambito della quale almeno un market-maker interviene per assicurare che il prezzo delle sue azioni o quote nella sede di negoziazione non si discosti in maniera significativa dal rispettivo valore netto di inventario né, se del caso, da quello indicativo calcolato in tempo reale (indicative NET asset value);
«certificati»: i certificati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 600/2014;
«prodotti finanziari strutturati»: i prodotti finanziari strutturati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 28 del regolamento (UE) n. 600/2014;
«strumenti derivati»: gli strumenti derivati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 29 del regolamento (UE) n. 600/2014;
«derivati su merci»: i derivati su merci quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 30 del regolamento (UE) n. 600/2014;
«CCP»: una CCP ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;
▼M6 —————
«Stato membro d’origine»:
nel caso di imprese di investimento:
se l’impresa di investimento è una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria sede centrale;
se l’impresa di investimento è una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede legale;
se, in base al diritto nazionale cui è soggetta, l’impresa di investimento non ha una sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sua sede centrale;
nel caso di mercati regolamentati: Stato membro in cui è registrato il mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale, Stato membro in cui è situata la sua sede centrale;
▼M6 —————
«Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui un’impresa di investimento ha una succursale o presta servizi di investimento e/o esercita attività di investimento, o lo Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare l’accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri o partecipanti stabiliti in tale Stato membro;
«impresa di paesi terzi»: impresa che, se avesse la propria sede centrale o sede legale nell’Unione, sarebbe un ente creditizio che presta servizi d’investimento o svolge attività d’investimento o un’impresa di investimento;
«prodotto energetico all’ingrosso»: un prodotto energetico all’ingrosso quale definito all’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011;
«derivati su merci agricole»: i contratti derivati connessi a prodotti di cui all’articolo 1 e all’allegato I, parti da I a XX e XXIV/1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ), come pure ai prodotti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 );
«emittente sovrano»: uno dei seguenti emittenti di strumenti di debito:
l’Unione;
uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un’agenzia o una società veicolo di tale Stato membro;
in caso di Stato membro federale, un membro della federazione;
una società veicolo per conto di diversi Stati membri;
un ente finanziario internazionale costituito da due o più Stati membri con l’obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi finanziarie; o
la Banca europea per gli investimenti;
«debito sovrano», uno strumento di debito emesso da un emittente sovrano;
«supporto durevole»: qualsiasi strumento che:
permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;
«formato elettronico»: qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta;
▼M6 —————
«depositario centrale di titoli» o «CSD», un depositario centrale di titoli quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014;
«gruppo prevalentemente commerciale»: qualsiasi gruppo la cui attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente direttiva o nell’esercizio di una qualsiasi attività di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/EU o in attività di market making in relazione agli strumenti derivati su merci.
TITOLO II
CONDIZIONI PER L’AUTORIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ APPLICABILI ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO
CAPO I
Condizioni e procedure per l'autorizzazione
Articolo 5
Requisiti per l’autorizzazione
L’ESMA redige un elenco di tutte le imprese di investimento dell’Unione. Tale elenco contiene informazioni sui servizi o sulle attività per i quali ciascuna impresa di investimento è autorizzata ed è aggiornato regolarmente. L’ESMA pubblica l’elenco sul suo sito web e ne cura l’aggiornamento.
Qualora un’autorità competente abbia revocato un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8, lettere b), c) e d), la revoca è pubblicata nell’elenco per un periodo di cinque anni.
Ciascuno Stato membro prescrive che:
un’impresa di investimento che sia una persona giuridica abbia la sede centrale nello Stato membro in cui ha la sede legale;
un’impresa di investimento che non sia una persona giuridica o un’impresa di investimento che sia una persona giuridica ma che in base al suo diritto nazionale non ha una sede legale, abbia la sua sede centrale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la sua attività.
Articolo 6
Ambito di applicazione dell’autorizzazione
Articolo 7
Procedure per la concessione e il rifiuto dell’autorizzazione
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, compreso il programma di attività;
i requisiti applicabili alla direzione delle imprese di investimento ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, e le informazioni per le notifiche di cui all’articolo 9, paragrafo 5;
i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata e gli ostacoli che possono impedire l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell’autorità competente di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 2.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 8
Revoca delle autorizzazioni
L’autorità competente può revocare l’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di investimento quando quest’ultima:
non si avvale dell’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di prestare servizi di investimento o di esercitare attività di investimento da più di sei mesi, salvo il caso in cui lo Stato membro interessato non abbia disposto la decadenza dell’autorizzazione in tali casi;
ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione, ad esempio non rispetta più le condizioni del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 );
ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto concerne le condizioni di esercizio applicabili alle imprese di investimento;
rientra in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale, per questioni che esulano dall’ambito di applicazione della presente direttiva.
Ogni revoca dell’autorizzazione è notificata all’ESMA.
Articolo 9
Organo di gestione
L’ESMA e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 (ABE) adottano congiuntamente gli orientamenti relativi agli elementi elencati all’articolo 91, paragrafo 12, della direttiva 2013/36/UE.
L’ESMA e l’ABE coordinano la raccolta di informazioni fornite a norma del primo comma del presente paragrafo e dell’articolo 91, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE in relazione alle imprese di investimento.
Fatti salvi gli obblighi sanciti dall’articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/CE detti dispositivi ottemperano anche che l’organo di gestione definisca, approvi e controlli:
l’organizzazione dell’impresa per la prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, comprese le qualifiche, conoscenze e competenze richieste al personale, le risorse, le procedure e gli accordi per la prestazione di servizi e attività da parte dell’impresa, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle sue attività e di tutti i requisiti che essa deve soddisfare;
la politica dell’impresa relativa alla prestazione o offerta di servizi, attività, operazioni e prodotti, conformemente alla tolleranza al rischio dell’impresa e alle caratteristiche ed esigenze dei clienti dell’impresa destinatari delle prestazioni o offerte. Ciò comprende eventualmente l’effettuazione di adeguate prove di stress;
una politica retributiva per le persone che si occupano della prestazione di servizi alla clientela, volta a incoraggiare una condotta professionale responsabile e il trattamento equo dei clienti e ad evitare conflitti di interesse nelle relazioni con questi ultimi;
L’organo di gestione sorveglia e valuta periodicamente l’adeguatezza e l’attuazione degli obiettivi strategici dell’impresa nella prestazione di servizi e attività d’investimento e di servizi accessori, l’efficacia dei dispositivi di governance societaria dell’impresa di investimento e l’adeguatezza delle strategie relative alla prestazione di servizi ai clienti e prende i provvedimenti opportuni per rimediare ad eventuali carenze.
I membri dell’organo di gestione hanno accesso adeguato alle informazioni e ai documenti necessari per controllare e monitorare il processo decisionale della dirigenza.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono rilasciare l’autorizzazione alle imprese di investimento che sono persone fisiche o alle imprese di investimento che sono persone giuridiche dirette da un’unica persona fisica conformemente al loro statuto e alla legislazione nazionale applicabile. Gli Stati membri prescrivono comunque che:
siano state adottate misure alternative per garantire la gestione sana e prudente di tali imprese nonché l’adeguata considerazione dell’interesse dei clienti e l’integrità del mercato;
le persone fisiche interessate soddisfino il criterio dell’onorabilità, possiedano sufficienti conoscenze, competenze e esperienze e dedichino tempo sufficiente per svolgere le loro funzioni.
Articolo 10
Azionisti e soci con partecipazioni qualificate
Le autorità competenti rifiutano l’autorizzazione se, tenuto conto della necessità di garantire la gestione sana e prudente di un’impresa di investimento, non sono certe dell’idoneità degli azionisti o soci che detengono partecipazioni qualificate.
Quando esistono stretti legami tra l’impresa di investimento e altre persone fisiche o giuridiche, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione solo se tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.
Le misure possono comprendere la richiesta di provvedimenti giudiziari o l’imposizione di sanzioni nei confronti degli amministratori e dei dirigenti o la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni detenute dagli azionisti o soci in questione.
Articolo 11
Notifica di progetti di acquisizione
Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano deciso di non detenere più, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un’impresa di investimento debbano previamente notificare per iscritto alle autorità competenti l’entità prevista della partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute ad informare le autorità competenti se abbiano deciso di diminuire la propria partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto dei limiti del 20 %, 30 % o 50 %, o che l’impresa di investimento cessi di essere una sua impresa figlia.
Gli Stati membri possono non applicare la soglia del 30 % quando essi applicano una soglia di un terzo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/109/CE.
Nel determinare se i criteri per una partecipazione qualificata di cui all’articolo 10 e al presente articolo sono soddisfatti, gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni eventualmente detenuti da imprese di investimento o enti creditizi derivanti dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all’allegato I, sezione A, punto 6, a condizione che da un lato tali diritti non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente e dall’altro che siano ceduti entro un anno dall’acquisizione.
Le autorità competenti operano in piena consultazione reciproca quando effettuano la valutazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1 (la «valutazione»), se il candidato acquirente è:
un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;
l’impresa madre di un ente creditizio, di un’impresa di assicurazione, di un’impresa di riassicurazione, di un’impresa di investimento o di una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione, o
una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione.
Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione dell’acquisizione. A tale riguardo, le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell’autorità competente che ha autorizzato l’impresa di investimento alla quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall’autorità competente responsabile del candidato acquirente.
Le imprese di investimento comunicano altresì all’autorità competente, almeno una volta all’anno, l’identità degli azionisti e dei soci che possiedono partecipazioni qualificate e l’entità delle medesime, quali risultano, per esempio, dalle informazioni comunicate nel corso dell’assemblea generale annuale degli azionisti e dei soci ovvero in virtù della regolamentazione applicabile alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Articolo 12
Termine per la valutazione
Le autorità competenti dispongono di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica in base all’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 4 («termine per la valutazione»), per effettuare la valutazione.
Le autorità competenti informano il candidato acquirente della data di scadenza del termine per la valutazione al momento del ricevimento della notifica.
Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, è sospeso il decorso del termine per la valutazione. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte delle autorità competenti sono a discrezione di dette autorità ma non possono dare luogo ad una sospensione del decorso del termine per la valutazione.
Le autorità competenti possono prorogare la sospensione di cui al paragrafo 2, secondo comma, fino a un massimo di trenta giorni lavorativi se il candidato acquirente è:
una persona fisica o giuridica che risiede fuori dall’Unione;
una persona fisica o giuridica e non è sottoposto a vigilanza a norma della presente direttiva, o delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2013/36/UE.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 13
Valutazione
Nell’esaminare la notifica di cui all’articolo 11, paragrafo 1, e le informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2, le autorità competenti valutano, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell’impresa di investimento cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull’impresa di investimento, l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:
la reputazione del candidato acquirente;
la reputazione e l’esperienza di tutte le persone che, in esito al progetto di acquisizione, determineranno l’orientamento dell’attività dell’impresa di investimento;
la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell’impresa di investimento alla quale si riferisce il progetto di acquisizione;
la capacità dell’impresa di investimento di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali a norma della presente direttiva e, se del caso, di altre direttive, in particolare le direttive 2002/87/CE e 2013/36/UE, in particolare, la disponibilità da parte dell’impresa di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti;
l’esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE o per ritenere che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di adeguare i criteri prudenziali di cui al presente paragrafo, primo comma.
Articolo 14
Adesione ad un sistema di indennizzo degli investitori autorizzato
L’autorità competente si accerta che i soggetti che chiedono un’autorizzazione in qualità di imprese di investimento abbiano ottemperato, al momento dell’autorizzazione, agli obblighi previsti dalla direttiva 97/9/CE.
L’obbligo stabilito al primo comma vale per i depositi strutturati offerti da un ente creditizio partecipante a un sistema di garanzia dei depositi riconosciuto ai sensi della direttiva 2014/49/UE.
Articolo 15
Dotazione patrimoniale iniziale
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti rilascino l’autorizzazione solo a condizione che l’impresa di investimento disponga di un sufficiente capitale iniziale conforme ai requisiti previsti all’articolo 9 della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ), tenuto conto della natura dei servizi o delle attività di cui trattasi.
Articolo 16
Requisiti organizzativi
Le imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari da offrire in vendita alla clientela adottano, esercitano e controllano un processo di approvazione per ogni strumento finanziario e per ogni modifica significativa agli strumenti finanziari esistenti, prima della loro commercializzazione o distribuzione alla clientela.
Il processo di approvazione del prodotto precisa per ciascuno strumento finanziario il determinato mercato di riferimento di clienti finali all’interno della pertinente categoria di clienti e garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a tale target siano stati analizzati e che la prevista strategia di distribuzione sia coerente con il target stesso.
L’impresa di investimento riesamina inoltre regolarmente gli strumenti finanziari da essa offerti o commercializzati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato target, onde almeno valutare se lo strumento finanziario resti coerente con le esigenze del target e se la prevista strategia distributiva continui ad essere quella appropriata.
Le imprese di investimento emittenti mettono a disposizione dei distributori tutte le necessarie informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato target.
Le imprese di investimento che offrono o raccomandano strumenti finanziari non realizzati in proprio, adottano opportune disposizioni per ottenere le informazioni menzionate al quinto comma e per comprendere le caratteristiche e il mercato target identificato di ciascuno strumento finanziario.
Le politiche, i processi e le disposizioni menzionate nel presente paragrafo lasciano impregiudicati tutti gli altri obblighi della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014 compresi quelli relativi a informativa, adeguatezza e appropriatezza, identificazione e gestione di conflitti di interesse e indebiti incentivi,
Le imprese di investimento dispongono di procedure amministrative e contabili sane, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di elaborazione elettronica dei dati.
Ferma restandola facoltà delle autorità competenti di ottenere accesso alle comunicazioni conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di investimento adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l’autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e prevenire la fuga di informazioni tutelando in ogni momento la riservatezza delle stesse.
Tali conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche comprendono anche quelle intese a concludere operazioni con negoziazione per conto proprio o nella fornitura alla clientela servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini, anche se tali conversazioni o comunicazioni non conducono alla effettiva conclusione di operazioni o alla prestazione di servizi.
A tal fine, le imprese di investimento adottano ogni ragionevole misura per registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni eletroniche effettuate con o trasmesse o ricevute dalle apparecchiature che l’impresa di investimento ha fornito a un impiegato o un contraente o ha autorizzato o consentito loro di utilizzare.
Le imprese di investimento notificano ai nuovi clienti e ai clienti esistenti che le conversazioni o le comunicazioni telefoniche intercorrenti tra l’impresa di investimento e i suoi clienti che danno luogo o possono dar luogo a operazioni saranno registrate.
Tale notifica può essere effettuata una volta, prima della prestazione di servizi di investimento ai nuovi clienti e ai clienti esistenti.
Le imprese di investimento non forniscono per telefono servizi e attività di investimento a clienti ai quali non sia stato precedentemente notificato che le loro conversazioni o comunicazioni telefoniche saranno registrate, qualora detti servizi e attività di investimento riguardino la ricezione, la trasmissione e l’esecuzione di ordini dei clienti.
Gli ordini possono essere trasmessi dai clienti tramite altri canali, tuttavia tali comunicazioni devono essere effettuate su un supporto durevole quale posta, fax, posta elettronica o documenti relativi a ordini dei clienti fatti nelle riunioni. In particolare, il contenuto delle conversazioni «frontali» con il cliente che potrebbero essere registrate mediante verbali o annotazioni scritte. Tali ordini sono considerati equivalenti agli ordini ricevuti per telefono.
Le imprese di investimento prendono tutte le misure ragionevoli per impedire che un impiegato o un contraente effettui, trasmetta o riceva su apparecchiature private conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche che l’impresa di investimento non sia in grado di registrare o copiare.
Le registrazioni conservate a norma del presente paragrafo sono fornite ai clienti interessati su richiesta e sono conservate per un periodo di cinque anni e, se richiesto dall’autorità competente, per un periodo fino a sette anni.
In circostanze eccezionali gli Stati membri possono imporre alle imprese di investimento requisiti in materia di salvaguardia degli attivi della clientela aggiuntivi rispetto a quelli previsti ai paragrafi 8, 9 e 10 e ai rispettivi atti delegati di cui al paragrafo 12. Tali requisiti devono essere obiettivamente giustificati e proporzionati e far fronte, ai fini della salvaguardia degli attivi e dei fondi della clientela, ai rischi specifici per la protezione degli investitori o l’integrità del mercato che assumono particolar importanza nel contesto della struttura di mercato dello Stato membro interessato.
Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indebiti ritardi e comunque almeno due mesi prima della data prevista per la loro entrata in vigore, gli eventuali requisiti che intendono imporre in applicazione del presente paragrafo. La notifica include la motivazione di tali requisiti. Eventuali requisiti aggiuntivi di questo tipo non devono limitare o altrimenti influenzare i diritti delle imprese di investimento di cui agli articoli 34 e 35 della presente direttiva.
Entro due mesi dalla notifica di cui al terzo comma, la Commissione fornisce il suo parere sulla proporzionalità e la motivazione dei requisiti aggiuntivi.
Gli Stati membri possono mantenere gli eventuali obblighi aggiuntivi purché la relativa notifica in base all’articolo 4 della direttiva 2006/73/CE sia avvenuta prima del 2 luglio 2014 e purché siano soddisfatte le condizioni previste nel predetto articolo.
La Commissione comunica agli Stati membri e pubblica sul suo sito web i requisiti aggiuntivi imposti in conformità del presente paragrafo.
Articolo 16 bis
Esenzioni dai requisiti in materia di governance del prodotto
Un’impresa di investimento è esentata dai requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, commi da secondo a quinto, e all’articolo 24, paragrafo 2, quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni che non hanno derivati incorporati diversi da una clausola make-whole o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.
Articolo 17
Negoziazione algoritmica
L’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento può prescrivere che quest’ultima fornisca, su base regolare o ad hoc, una descrizione della natura delle proprie strategie di negoziazione algoritmica, dettagli sui parametri o sui limiti di negoziazione a cui il sistema è soggetto, i controlli fondamentali di conformità e di rischio attuati per assicurare che le condizioni stabilite al paragrafo 1 siano soddisfatte e dettagli sulla verifica dei sistemi. L’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento può in qualsiasi momento chiedere all’impresa ulteriori informazioni sulla negoziazione algoritmica da essa effettuata e sui sistemi utilizzati.
L’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento, su richiesta di un’autorità competente di una sede di negoziazione in cui l’impresa di investimento, quale membro o partecipante della sede di negoziazione, effettua la negoziazione algoritmica comunica senza indebiti ritardi le informazioni di cui al secondo comma che riceve dall’impresa di investimento che effettua la negoziazione algoritmica.
Le imprese di investimento conservano le registrazioni attinenti alle questioni descritte nel presente paragrafo e assicurano che siano sufficienti per consentire all’autorità competente di controllare il rispetto dei requisiti della presente direttiva.
L’impresa di investimento che effettua tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza conserva servendosi di un modello approvato registrazioni accurate e sequenziali di tutti gli ordini collocati, compresi la cancellazione di ordini, gli ordini eseguiti e le quotazioni sulle sedi di negoziazione e le mette a disposizione dell’autorità competente su sua richiesta.
Le imprese di investimento che effettuano negoziazione algoritmica per perseguire una strategia di market making, tenendo conto della liquidità, delle dimensioni e della natura del mercato specifico e delle caratteristiche degli strumenti negoziati:
svolgono tale attività in modo continuo in una fascia specifica dell’orario di negoziazione della sede di negoziazione, eccetto in circostanze eccezionali, con il risultato di fornire liquidità a tale sede in modo regolare e prevedibile.
concludono con la sede di negoziazione un accordo scritto vincolante che precisa almeno gli obblighi dell’impresa d’investimento di cui alla lettera a), e
dispongono di sistemi e controlli efficaci che garantiscono in ogni momento l’adempimento degli obblighi sanciti dall’accordo di cui alla lettera b),
Le imprese di investimento che forniscono un accesso diretto elettronico sono tenute ad assicurare che i clienti che utilizzano tale servizio osservino i requisiti della presente direttiva e le regole della sede di negoziazione. Le imprese di investimento controllano le operazioni al fine di identificare violazioni di tali regole, condizioni di negoziazione anomale o comportamenti riconducibili ad abusi di mercato da denunciare all’autorità competente. Le imprese di investimento assicurano che vi sia un accordo scritto vincolante tra l’impresa di investimento e il cliente per quanto riguarda i diritti e gli obblighi essenziali derivanti dalla prestazione del servizio e che ai termini di detto accordo l’impresa di investimento mantenga la responsabilità a titolo della presente direttiva.
Le imprese di investimento che forniscono accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione lo notificano alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine e della sede di negoziazione in cui le imprese stesse forniscono accesso elettronico diretto.
L’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento può prescrivere che quest’ultima fornisca, su base regolare o ad hoc, una descrizione dei sistemi e dei controlli di cui al primo comma e ne documenti l’effettiva applicazione.
L’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento, su richiesta di un’autorità competente di una sede di negoziazione in relazione alla quale l’impresa di investimento fornisce accesso elettronico diretto, comunica senza indebiti ritardi le informazioni di cui al quarto comma che riceve dall’impresa di investimento.
Le imprese di investimento conservano registrazioni attinenti alle questioni descritte nel presente paragrafo e assicurano che tali registrazioni siano sufficienti per consentire all’autorità competente di controllare il rispetto dei requisiti della presente direttiva.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per
precisare i requisiti organizzativi di cui ai paragrafi da 1 a 6 da imporre alle imprese di investimento che prestano diversi servizi di investimento e servizi accessori e/o esercitano diverse attività di investimento o combinazioni degli stessi; le informazioni che precisano i requisiti organizzativi di cui al paragrafo 5 indicano i requisiti specifici per l’accesso diretto al mercato e per l’accesso sponsorizzato in modo tale da garantire che i controlli applicati all’accesso sponsorizzato siano almeno equivalenti a quelli applicati all’accesso diretto al mercato.
definire le circostanze in cui un’impresa di investimento sarebbe obbligata a stipulare l’accordo di market making di cui al paragrafo 3, lettera b), e precisare i contenuti di tali accordi, compresa la fascia dell’orario di negoziazione della sede di negoziazione di cui al paragrafo 3;
le situazioni che costituiscono le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3, comprese le circostanze di estrema volatilità, le questioni politiche e macroeconomiche, le questioni operative e relative ai sistemi e le circostanze che contraddicono la capacità dell’impresa di investimento di mantenere le pratiche prudenziali di gestione del rischio previste al paragrafo 1.
indicare il contenuto e il formato del modello approvato di cui al quinto comma del paragrafo 2 e il periodo di tempo durante il quale l’impresa di investimento è tenuta a conservare le registrazioni.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 18
Processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni in un sistema multilaterale di negoziazione e in un sistema organizzato di negoziazione
Gli Stati membri prescrivono che, se del caso, le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione forniscano o si accertino che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere ai suoi utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che delle tipologie di strumenti negoziati.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 19
Requisiti specifici per i sistemi multilaterali di negoziazione
Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione
siano adeguatamente attrezzati per gestire i rischi ai quali è esposto, si dotino di dispositivi e sistemi adeguati per identificare tutti i rischi che possano comprometterne il suo funzionamento e prendano misure efficaci per attenuare tali rischi;
si dotino di dispositivi efficaci atti ad agevolare la finalizzazioneefficiente e tempestivo delle operazioni eseguite nell’ambito dei loro sistemi, e
dispongano, al momento dell’autorizzazione e continuativamente, di risorse finanziarie sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell’entità delle operazioni concluse sul mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali il sistema è esposto.
Articolo 20
Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione
L’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un sistema organizzato di negoziazione non effettua negoziazioni matched principal per eseguire ordini dei clienti in un sistema organizzato di negoziazione in strumenti derivati appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all’obbligo di compensazione in conformità dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 648/2012.
L’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un sistema organizzato di negoziazione stabilisce dispositivi intesi a garantire la conformità della definizione di «matched principal trading» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 38).
Ai fini del presente articolo, si ritiene che un’impresa di investimento non svolge market making in un sistema organizzato di negoziazione su base indipendente se intrattiene stretti legami con l’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce tale sistema.
Le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema organizzato di negoziazione esercitano la propria discrezionalità in una o entrambe delleseguenti circostanze:
quando decidono di collocare o di ritirare un ordine sul sistema organizzato di negoziazione da essi gestito;
quando decidono di non abbinare lo specifico ordine di un cliente con gli altri ordini disponibili nei sistemi in un determinato momento, purché ciò avvenga nel rispetto delle specifiche istruzioni ricevute dal cliente nonché degli obblighi previsti dall’articolo 27.
Per il sistema che abbina gli ordini dei clienti, l’impresa di investimento o l’gestore del mercato che gestiscono un sistema organizzato di negoziazione può decidere se, quando e in che misura desidera abbinare due o più ordini all’interno del sistema. Conformemente ai paragrafi 1, 2, 4 e 5 fatto salvo il paragrafo 3, per un sistema che effettua operazioni in titoli non azionari l’impresa di investimento o l’gestore del mercato che gestisce un sistema organizzato di negoziazione da essi gestito può facilitare la negoziazione tra clienti, in modo da far incrociare due o più interessi di negoziazione potenzialmente compatibili in una transazione.
Tale obbligo si applica fatti salvi gli articoli 18 e 27.
CAPO II
Condizioni di esercizio applicabili alle imprese di investimento
Articolo 21
Riesame periodico delle condizioni per ottenere l’autorizzazione iniziale
L’ESMA può elaborare orientamenti concernenti i metodi di controllo di cui al presente paragrafo.
Articolo 22
Obblighi generali in materia di vigilanza continua
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti vigilino sulle attività delle imprese di investimento per accertare che esse rispettino le condizioni di esercizio previste nella presente direttiva. Essi garantiscono inoltre che siano adottate opportune misure per permettere alle autorità competenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare se l’impresa di investimento ottemperi a tali obblighi.
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti incaricate dell’autorizzazione e della vigilanza delle attività di un dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA), quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 con una deroga ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento, o un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM), quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 36), di tale regolamento con una deroga in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, dello stesso, vigilino sulle attività di tale APA o ARM per accertare che rispettino le condizioni di esercizio previste dallo stesso regolamento. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate opportune misure per permettere alle autorità competenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare se gli APA e gli ARM ottemperino a tali obblighi.
Articolo 23
Conflitti di interesse
Tali informazioni di cui al paragrafo 2:
sono fornite su un supporto durevole e
sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, da consentire a quest’ultimo di prendere una decisione avvertita sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d’interesse.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 89 per
definire le misure che si può ragionevolmente richiedere alle imprese di investimento di adottare per rilevare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse quando prestano vari servizi di investimento e servizi accessori o una combinazione di entrambi;
stabilire opportuni criteri per determinare i tipi di conflitto di interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi dei clienti o potenziali clienti delle imprese di investimento.
Articolo 24
Principi di carattere generale e informazione del cliente
L’impresa di investimento deve conoscere gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela cui fornisce servizi di investimento tenendo conto del mercato di riferimento di clienti finali di cui all’articolo 16, paragrafo 3, e fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando ciò sia nell’interesse del cliente.
Ai clienti o potenziali clienti sono fornite tempestivamente informazioni appropriate sull’impresa di investimento e i relativi servizi, gli strumenti finanziari e le strategie di investimento proposte, le sedi di esecuzione e tutti i costi e oneri relativi. Tali informazioni comprendono:
in caso di prestazione di consulenza in materia di investimenti, l’impresa di investimento, in tempo utile prima della prestazione delle consulenza, deve informare il cliente di quanto segue:
se la consulenza è fornita su base indipendente o meno;
se la consulenza è basata su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari, e in particolare se la gamma è limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l’impresa di investimento o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata;
se l’impresa di investimento fornirà ai clienti la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari ad essi raccomandati;
le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte devono comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti finanziari o a determinate strategie di investimento, e l’indicazione se gli strumenti finanziari siano destinati alla clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo conto del mercato di riferimento di cui al paragrafo 2;
le informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi, devono comprendere informazioni relative sia ai servizi d’investimento che ai servizi accessori, anche sul costo eventuale della consulenza, ove rilevante, sul costo dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e sulle modalità di pagamento da parte di quest’ultimo, includendo anche eventuali pagamenti a terzi.
Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio d’investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi da un rischio di mercato sottostante, devono essere presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento.
Se l’accordo di acquisto o vendita di uno strumento finanziario è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa comunicazione delle informazioni sui costi e sugli oneri, l’impresa di investimento può fornire le informazioni sui costi e sugli oneri in formato elettronico o su carta, se richiesto da un cliente al dettaglio, senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione dell’operazione, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
il cliente ha accettato di ricevere le informazioni senza indebito ritardo poco dopo la conclusione dell’operazione;
l’impresa di investimento ha concesso al cliente la possibilità di ritardare la conclusione dell’operazione fino a quando il cliente non abbia ricevuto le informazioni.
Oltre ai requisiti di cui al terzo comma, l’impresa di investimento è tenuta a offrire al cliente la possibilità di ricevere le informazioni sui costi e sugli oneri per telefono prima della conclusione dell’operazione.
Le imprese di investimento informano i clienti al dettaglio o i potenziali clienti al dettaglio che essi hanno la possibilità di ricevere le informazioni su carta.
Le imprese di investimento informano i clienti al dettaglio esistenti che ricevono le informazioni richieste dalla presente direttiva su carta in merito al fatto che riceveranno tali informazioni in formato elettronico almeno otto settimane prima di inviare tali informazioni in formato elettronico. Le imprese di investimento informano tali clienti al dettaglio che essi hanno la possibilità di continuare a ricevere le informazioni su carta o di passare a ricevere le informazioni in formato elettronico. Le imprese di investimento informano inoltre i clienti al dettaglio esistenti che il passaggio al formato elettronico avverrà automaticamente se non chiedono il proseguimento della fornitura delle informazioni su carta entro il suddetto periodo di otto settimane. I clienti al dettaglio esistenti che ricevono già le informazioni richieste dalla presente direttiva in formato elettronico non devono essere informati.
Quando l’impresa di investimento informa il cliente che la consulenza in materia di investimenti è fornita su base indipendente, essa:
valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e non devono essere limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti
dall’impresa di investimento stessa o da entità che hanno con essa stretti legami o
da altre entità che hanno con l’impresa di investimento stretti legami o rapporti legali o economici - come un rapporto contrattuale - tali da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata;
non accetta e trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti. Occorre comunicare chiaramente i benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto da parte delle imprese di investimento del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti; tali benefici sono esclusi dalla presente disposizione.
Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di investimento non siano considerate in regola con gli obblighi loro incombenti in virtù dell’articolo 23 o del paragrafo 1 del presente articolo qualora paghino o percepiscano un onorario o una commissione o forniscano o ricevano benefici non monetari in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio ao da parte di un qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona operante per suo conto, a meno che i pagamenti o i benefici:
abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente, e
non pregiudichino il rispetto del dovere dell’impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.
L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o benefici di cui al primo comma o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio. Laddove applicabile, l’impresa di investimento informa inoltre la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente gli onorari, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per la prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio.
I pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione di servizi d’investimento, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e, che per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell’impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti, non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma.
Gli Stati membri assicurano che la prestazione di servizi di ricerca da parte di terzi alle imprese di investimento che prestano servizi di gestione del portafoglio o altri servizi di investimento o accessori ai clienti sia considerata adempiente in relazione agli obblighi di cui al paragrafo 1 qualora:
prima della fornitura dei servizi di esecuzione o dei servizi di ricerca, l’impresa di investimento e il prestatore dei servizi di ricerca abbiano concluso un accordo che identifica la quota all’interno degli oneri combinati o dei pagamenti congiunti per servizi di esecuzione e di ricerca che è imputabile alla ricerca;
l’impresa di investimento informa i propri clienti dei pagamenti congiunti per i servizi di esecuzione e i servizi di ricerca versati al soggetto terzo prestatore dei servizi di ricerca; e
i servizi di ricerca per i quali sono effettuati gli oneri combinati o il pagamento congiunto riguardano emittenti la cui capitalizzazione di mercato non abbia superato 1 miliardo di EUR come espressa dalle quotazioni di fine anno per i 36 mesi precedenti la fornitura dei servizi di ricerca o dal capitale proprio per gli esercizi in cui non sono o non erano quotati.
Ai fini del presente articolo, la ricerca è intesa come i servizi o i materiali di ricerca riguardanti uno o più strumenti finanziari o altri attivi, oppure gli emittenti o i potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come i servizi o i materiali di ricerca strettamente correlati a un settore o a un mercato specifico in modo tale da delineare una base di valutazione degli strumenti, degli attivi o degli emittenti finanziari all’interno del settore o del mercato in questione.
La ricerca comprende altresì i materiali o i servizi che raccomandano o propongono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento e formulano un parere motivato sul valore attuale o futuro o sul prezzo di attivi o strumenti finanziari, o altrimenti contengono analisi e informazioni originali e traggono conclusioni sulla base di informazioni nuove o esistenti che potrebbero essere impiegate per elaborare una strategia di investimento ed essere pertinenti e in grado di apportare valore aggiunto alle decisioni dell’impresa di investimento per conto dei clienti a cui tale ricerca è addebitata.
Quando i rischi derivanti da tale accordo o pacchetto offerto a un cliente al dettaglio sono verosimilmente diversi dai rischi associati ai componenti considerati separatamente, l’impresa di investimento fornisce una descrizione adeguata dei diversi elementi dell’accordo o pacchetto e del modo in cui la sua composizione modifica i rischi.
L’ESMA, in collaborazione con l’ABE e l’EIOPA, elabora entro il 3 gennaio 2016 e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando in particolare le situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi agli obblighi stabiliti al paragrafo 1.
Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indebiti ritardi e comunque almeno due mesi prima della data prevista per la loro entrata in vigore, gli eventuali requisiti che intendono imporre in applicazione del presente paragrafo. La notifica include la motivazione di tali requisiti. Eventuali requisiti aggiuntivi di questo tipo non devono limitare o altrimenti influenzare i diritti delle imprese di investimento di cui agli articoli 34 e 35 della presente direttiva.
Entro due mesi dalla notifica di cui al secondo comma, la Commissione fornisce il suo parere sulla proporzionalità e sulla motivazione dei requisiti aggiuntivi.
La Commissione comunica agli Stati membri e pubblica sul suo sito web i requisiti aggiuntivi imposti in conformità del presente paragrafo.
Gli Stati membri possono mantenere gli eventuali obblighi aggiuntivi notificati alla Commissione ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2006/73/CE prima del 2 luglio 2014, purché siano soddisfatte le condizioni previste in tale articolo.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di assicurare che le imprese di investimento rispettino i principi di cui al presente articolo quando prestano un servizio di investimento o un servizio accessorio ai loro clienti, comprese
le condizioni che le informazioni devono rispettare per essere corrette, chiare e non fuorvianti;
i dettagli circa il contenuto e il formato dell’informazione per i clienti per quanto riguarda la classificazione dei clienti, le imprese di investimento e i relativi servizi, gli strumenti finanziari, i costi e gli oneri;
i criteri per la valutazione di una gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato;
i criteri per valutare il rispetto, da parte delle imprese che ricevono incentivi, dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale secondo il miglior interesse del cliente.
Nel definire gli obblighi di informazione sugli strumenti finanziari in relazione al paragrafo 4, lettera b), occorre includere i dati sulla struttura del prodotto tenendo conto laddove applicabile di ogni pertinente obbligo di informazione standardizzata previsto dal diritto dell’Unione.
Gli atti delegati di cui al paragrafo 13 prendono in considerazione:
la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell’oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni;
la natura e la gamma dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di strumenti finanziari;
la natura dei clienti (al dettaglio o professionali) o, nel caso dei paragrafi 4 e 5, la loro classificazione come controparti qualificate.
Articolo 25
Valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza e comunicazione ai clienti
Gli Stati membri garantiscono che, qualora un’impresa d’investimento fornisca consulenza in materia di investimenti e raccomandi un pacchetto di servizi o prodotti aggregati a norma dell’articolo 24, paragrafo 11, l’intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente.
Quando prestano consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio che comporta cambiamenti di strumenti finanziari, le imprese di investimento ottengono le informazioni necessarie in merito all’investimento del cliente e analizzano i costi e i benefici di tali cambiamenti di strumenti finanziari. Quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento comunicano al cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti di strumenti finanziari sono superiori o inferiori ai relativi costi.
Qualora l’impresa di investimento ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma del primo comma, che il prodotto o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, avverte quest’ultimo di tale situazione. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
Qualora i clienti o potenziali clienti non forniscano le informazioni di cui al primo comma circa le loro conoscenze e esperienze, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, l’impresa di investimento li avverte che non è in grado di determinare se il servizio o il prodotto sia loro appropriato. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
Gli Stati membri autorizzano le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento che consistono unicamente nell’esecuzione o nella ricezione e trasmissione di ordini del cliente con o senza servizi accessori — esclusa la concessione di crediti o prestiti ex allegato I, sezione B 1 non consistenti in limiti di credito di prestiti, conti correnti e scoperti di conto già esistenti dei clienti - a prestare detti servizi di investimento ai loro clienti senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla determinazione di cui al paragrafo 3 quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i servizi sono connessi ad uno dei seguenti strumenti finanziari:
azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo o in un sistema multilaterale di negoziazione se si tratta di azioni di società e ad esclusione delle azioni di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato;
obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato, ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;
strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;
azioni o quote in OICVM ad esclusione degli OICVM strutturati di cui all’articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 583/2010;
depositi strutturati, ad esclusione di quelli che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all’uscita dal prodotto prima della scadenza;
altri strumenti finanziari non complessi ai fini del presente paragrafo.
Ai fini della presente lettera, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se i requisiti e la procedura stabiliti al terzo e quarto comma sono rispettati.
Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione adotta decisioni di equivalenza ai sensi della procedura d'esame di cui all'articolo 89 bis, paragrafo 2, indicando se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisca che un mercato regolamentato autorizzato in tale paese terzo soddisfi i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono, ai fini dell'applicazione della presente lettera, equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014, dal titolo III della presente direttiva e dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 nonché dalla direttiva 2004/109/CE e che sono soggetti a una vigilanza e a un'applicazione efficaci nel paese terzo in questione. L'autorità competente indica i motivi in base ai quali ritiene che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo in questione sia da considerare equivalente e fornisce informazioni pertinenti a tal fine.
Un tale quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può essere considerato equivalente se soddisfa almeno le seguenti condizioni:
i mercati sono soggetti ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa;
i mercati sono dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili;
gli emittenti di titoli sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori; e
la trasparenza e l'integrità del mercato sono assicurate prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.
il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l’impresa di investimento non è tenuta a valutare l’appropriatezza dello strumento finanziario o del servizio prestato o proposto e che pertanto egli non beneficia della corrispondente protezione offerta dalle pertinenti norme di comportamento delle imprese. Tale avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;
l’impresa di investimento rispetta i propri obblighi a norma dell’articolo 23.
Quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento forniscono ai clienti su supporto durevole, prima di effettuare la transazione, una dichiarazione di adeguatezza che specifici la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente al dettaglio.
Se l’accordo di acquisto o vendita di uno strumento finanziario è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna della dichiarazione di adeguatezza, l’impresa di investimento può fornire la dichiarazione su un supporto durevole subito dopo la stipula di un accordo con il cliente, purché siano rispettate le seguenti due condizioni:
il cliente ha accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione della transazione, e
l’impresa di investimento ha dato al cliente la possibilità di ritardare la transazione perché lo stesso possa ricevere la dichiarazione di adeguatezza preventivamente.
Se un’impresa di investimento offre la gestione di portafoglio o ha informato il cliente che effettuerà periodicamente una valutazione di adeguatezza, la relazione periodica conterrà una dichiarazione aggiornata che spieghi perché l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per garantire che le imprese di investimento rispettino i principi contenuti nei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo quando prestano servizi di investimento o servizi accessori ai loro clienti, comprese le informazioni da ottenere nel valutare l’idoneità o l’adeguatezza dei servizi e strumenti finanziari per i loro clienti; i criteri per valutare gli strumenti finanziari non complessi ai fini del paragrafo 4, lettera a), punto vi) del presente articolo; il contenuto e il formato delle registrazioni e degli accordi per la fornitura di servizi ai clienti e delle relazioni periodiche ai clienti sui servizi forniti. Questi atti delegati prendono in considerazione:
la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, in particolare l’oggetto, le dimensioni e la frequenza delle operazioni;
la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di strumenti finanziari;
la natura dei clienti (al dettaglio o professionali) o, nel caso del paragrafo 6, la loro classificazione come controparti qualificate.
L’ESMA elabora entro il 3 gennaio 2016, e aggiorna periodicamente, orientamenti per la valutazione:
degli strumenti finanziari che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato in conformità del paragrafo 4, lettera a), punti ii) e iii);
dei depositi strutturati la cui struttura rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all’uscita dal prodotto prima della scadenza, in conformità del paragrafo 4, lettera a), punto v).
Articolo 26
Prestazione di servizi tramite un’altra impresa di investimento
Gli Stati membri consentono ad un’impresa di investimento che riceva, tramite un’altra impresa di investimento, istruzioni di fornire servizi di investimento o servizi accessori per conto di un cliente di basarsi sulle informazioni relative a tale cliente comunicate dall’impresa di investimento che ha trasmesso le istruzioni. L’impresa di investimento che ha trasmesso le istruzioni rimane responsabile della completezza e dell’accuratezza delle informazioni trasmesse.
L’impresa di investimento che riceva in questo modo istruzioni di prestare servizi per conto di un cliente può inoltre basarsi sulle raccomandazioni relative al servizio o alla transazione in questione fornite al cliente da un’altra impresa di investimento. L’impresa di investimento che ha trasmesso le istruzioni rimane responsabile dell’adeguatezza, per il cliente, delle raccomandazioni o consulenza fornite.
L’impresa di investimento che riceva le istruzioni o gli ordini dei clienti tramite un’altra impresa di investimento rimane responsabile della prestazione del servizio o dell’esecuzione della transazione in questione sulla base delle informazioni o raccomandazioni summenzionate, ai sensi delle pertinenti disposizioni del presente titolo.
Articolo 27
Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente
Quando l’impresa di investimento esegue un ordine per conto di un cliente al dettaglio, il migliore risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine.
Ai fini di conseguire il miglior risultato possibile conformemente al primo comma, qualora vi sia più di una sede concorrente per l’esecuzione di un ordine relativo ad uno strumento finanziario, per valutare e comparare i risultati per il cliente che sarebbero ottenuti eseguendo l’ordine in ciascuna delle sedi di negoziazione, incluse nella strategia di esecuzione degli ordini dell’impresa di investimento, in grado di eseguire tale ordine, sono prese in considerazione le commissioni proprie dell’impresa di investimentoe i costi per l’esecuzione dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.
▼M11 —————
Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento forniscano informazioni appropriate ai loro clienti in merito alla loro strategia di esecuzione degli ordini. Tali informazioni spiegano in modo chiaro, sufficientemente circostanziato e agevolmente comprensibile come l’impresa di investimento eseguirà gli ordini del cliente. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento ottengano il consenso preliminare dei loro clienti per la strategia di esecuzione degli ordini.
Gli Stati membri prescrivono, qualora la strategia di esecuzione degli ordini preveda che gli ordini dei clienti possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione, che l’impresa di investimento, in particolare, informi i clienti circa tale possibilità. Gli Stati membri prescrivono parimenti che le imprese di investimento ottengano il consenso preliminare esplicito dei loro clienti prima di procedere all’esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione. Le imprese di investimento possono ottenere che tale consenso sia formulato sotto forma di accordo generale o in relazione alle singole operazioni.
▼M11 —————
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per quanto riguarda:
i criteri per determinare l’importanza relativa dei vari fattori che a norma del paragrafo 1 possono essere presi in considerazione per determinare il miglior risultato possibile tenuto conto dell’entità e del tipo dell’ordine nonché della natura, al dettaglio o professionale del cliente;
i fattori che possono essere presi in considerazione da un’impresa di investimento allorché riesamina i suoi dispositivi in materia di esecuzione e le circostanze nelle quali può rivelarsi appropriata una modifica di tali dispositivi, e in particolare, i fattori per determinare quali sedi consentano alle imprese di investimento di ottenere, regolarmente, il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti;
la natura e la portata delle informazioni da fornire ai clienti in merito alle strategie di esecuzione a norma del paragrafo 5.
Tali criteri comprendono almeno quanto segue:
i fattori che determinano la scelta delle sedi di esecuzione incluse nella strategia di esecuzione degli ordini;
la frequenza della valutazione e dell’aggiornamento della strategia di esecuzione degli ordini;
la maniera con cui individuare le categorie di strumenti finanziari di cui al paragrafo 5.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 dicembre 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 28
Regole per la gestione degli ordini dei clienti
Tali procedure o dispositivi permettono l’esecuzione di ordini equivalenti dei loro clienti in funzione della data della loro ricezione da parte dell’impresa di investimento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 riguardo a misure che definiscono:
le condizioni e la natura delle procedure e dei dispositivi che determinano un’esecuzione rapida, equa ed efficiente degli ordini dei clienti e le situazioni nelle quali o i tipi di operazioni per i quali le imprese di investimento possono ragionevolmente rinunciare ad un’esecuzione rapida in modo da ottenere condizioni più favorevoli per i clienti;
i diversi metodi attraverso i quali si può considerare che un’impresa di investimento abbia adempiuto al proprio obbligo di divulgare al mercato gli ordini dei clienti con limite di prezzo non eseguibili immediatamente.
Articolo 29
Obblighi delle imprese di investimento che nominano agenti collegati
Gli Stati membri possono permettere, conformemente all’articolo 16, paragrafi 6, 8 e 9, agli agenti collegati registrati nel loro territorio di detenere denaro e/o strumenti finanziari dei loro clienti per conto e sotto la piena responsabilità dell’impresa di investimento per la quale operano nel loro territorio o, in caso di attività transfrontaliera, nel territorio di uno Stato membro che consente all’agente collegato di detenere denaro del cliente.
Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento controllino le attività esercitate dai loro agenti collegati in modo che esse continuino a rispettare le disposizioni della presente direttiva quando agiscono tramite agenti collegati.
Gli Stati membri assicurano che gli agenti collegati siano iscritti nel registro pubblico solo quando sia stato accertato che soddisfano il criterio dell’onorabilità e possiedono le conoscenze generali, commerciali e professionali e la competenza adeguate per essere in grado di prestare il servizio d’investimento o servizio accessorio e comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti il servizio proposto al cliente o potenziale cliente.
Gli Stati membri possono decidere, con riserva di un controllo adeguato, di lasciare alle imprese di investimento la facoltà di verificare se gli agenti collegati che esse hanno nominato soddisfino il criterio dell’onorabilità e possiedano le conoscenze e la competenza di cui al secondo comma.
Il registro è aggiornato regolarmente. Esso può essere consultato dal pubblico.
Gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di collaborare con le imprese di investimento e gli enti creditizi, le loro associazioni o altri soggetti nel registrare gli agenti collegati e nel controllare l’ottemperanza di tali agenti ai requisiti fissati al paragrafo 3. In particolare gli agenti collegati possono essere registrati da un’impresa di investimento, un ente creditizio o da loro associazioni e altri soggetti sotto la vigilanza dell’autorità competente.
Articolo 29 bis
Servizi forniti a clienti professionali
Articolo 30
Operazioni con controparti qualificate
Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di investimento, nelle loro relazioni con le controparti qualificate, agiscano in modo onesto, equo e professionale e comunichino in modo chiaro e non fuorviante, tenendo conto della natura della controparte qualificata e della sua attività.
La classificazione come controparte qualificata- di cui al primo comma non pregiudica il diritto del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola negoziazione di essere trattato come un cliente i cui rapporti con l’impresa di investimento sono soggetti agli articoli 24, 25, 27 e 28.
Gli Stati membri assicurano che l’impresa di investimento che conclude operazioni a norma del paragrafo1 con siffatte imprese ottenga dalla sua eventuale controparte la conferma esplicita che quest’ultima accetta di essere trattata come controparte qualificata. Gli Stati membri autorizzano l’impresa di investimento ad ottenere tale conferma sotto forma di accordo generale o in relazione alle singole operazioni.
Gli Stati membri possono parimenti riconoscere come controparti qualificate imprese di paesi terzi quali quelle di cui al paragrafo3 soggette a condizioni e requisiti identici a quelli contemplati al paragrafo 3.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per precisare:
le procedure per chiedere di essere trattati come clienti a norma del paragrafo 2;
le procedure per ottenere l’esplicita conferma dalle eventuali controparti a norma del paragrafo 3;
i requisiti adeguati determinati in precedenza, comprese soglie quantitative, in base ai quali un’impresa può essere considerata come controparte qualificata a norma del paragrafo 3.
Articolo 31
Controllo del rispetto delle regole del sistema multilaterale di negoziazione e del sistema organizzato di negoziazione e degli altri obblighi di legge
Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione pongano in atto dispositivi destinati ad assicurare il soddisfacimento da parte loro dei requisiti in materia di qualità dei dati a norma dell’articolo 22 ter del regolamento (UE) n. 600/2014.
Le autorità competenti delle imprese di investimento e dei gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione comunicano all’ESMA e alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni di cui al primo comma.
In relazione agli atti che possono indicare un comportamento vietato dal regolamento (UE) n. 596/2014, un’autorità competente deve essere convinta che tale comportamento ha avuto o sta avendo luogo, prima di notificarlo alle autorità competenti degli altri Stati membri e all’ESMA.
Articolo 32
Sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione
L’autorità competente, nella cui giurisdizione ha avuto luogo la sospensione o l’esclusione, prescrive che i mercati regolamentati, gli altri sistemi multilaterali di negoziazione, gli altri sistemi organizzati di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che rientrano nella sua competenza e negoziano lo stesso strumento finanziario o gli stessi strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della presente direttiva relativi o riferiti a detto strumento finanziario, sospendano o escludano anch’essi tale strumento finanziario o tali strumenti finanziari derivati dalla negoziazione se la sospensione o l’esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un’offerta d’acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l’emittente o lo strumento finanziario in violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) 596/2014, tranne qualora tale sospensione o esclusione possa causare un danno rilevante agli interessi dell’investitore o al funzionamento ordinato del mercato.
L’autorità competente rende immediatamente pubblica tale decisione e la comunica all’ESMA e alle autorità competenti degli altri Stati membri.
Le autorità competenti notificate degli altri Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati, gli altri sistemi multilaterali di negoziazione, gli altri sistemi organizzati di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che rientrano nella loro competenza e negoziano lo stesso strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, sospendano o escludano anch’essi tale strumento finanziario o tali strumenti derivati dalla negoziazione se la sospensione o l’esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un’offerta d’acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l’emittente o lo strumento finanziario in violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) 596/2014, tranne qualora tale sospensione o esclusione possa causare un danno rilevante agli interessi dell’investitore o al funzionamento ordinato del mercato.
Ciascuna autorità competente notificata comunica la sua decisione all’ESMA e alle altre autorità competenti, precisando altresì se la decisione è stata di non sospendere o escludere dalla negoziazione lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 relativi o riferiti a detto strumento finanziario.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di revoca della sospensione dalla negoziazione di uno strumento finanziario o degli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 della presente direttiva, relativi o riferiti a detto strumento finanziario.
La procedura di notifica di cui al presente paragrafo si applica anche nel caso in cui la decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario sia adottata dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, lettere m) e n).
Onde garantire un’applicazione proporzionale dell’obbligo di sospendere o di escludere dalla negoziazione i prodotti derivati in questione, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di precisare ulteriormente i casi in cui il nesso tra uno strumento finanziario derivato di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativo o riferito a uno strumento finanziario sospeso o escluso dalla negoziazione e lo strumento finanziario originario implica che debba essere sospeso o escluso dalla negoziazione anche il prodotto derivato, onde conseguire le finalità della sospensione o dell’esclusione dello strumento finanziario sottostante.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 33
Mercati di crescita per le PMI
Gli Stati membri garantiscono che il sistema multilaterale di negoziazione sia soggetto a regole, sistemi e procedure efficaci intesi a garantire che le siano soddisfatte seguenti condizioni:
almeno il 50 % degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione sono PMI nel momento in cui il sistema multilaterale di negoziazione è registrato come mercato di crescita per le PMI e successivamente ogni anno civile;
sono stabiliti criteri appropriati per l’ammissione iniziale e continuativa alla negoziazione di strumenti finanziari degli emittenti sul mercato;
al momento dell’ammissione iniziale alla negoziazione di strumenti finanziari sul mercato sono state pubblicate informazioni sufficienti per permettere agli investitori di decidere con cognizione di causa se investire negli strumenti finanziari; tali informazioni possono consistere in un documento di ammissione appropriato o in un prospetto se i requisiti di cui alla direttiva 2003/71/CE sono applicabili con riguardo a un’offerta pubblica presentata insieme all’ammissione iniziale alla negoziazione dello strumento finanziario sul sistema multilaterale di negoziazione;
sul mercato esiste un’adeguata informativa finanziaria periodica di un emittente o per conto dello stesso, ad esempio relazioni annuali sottoposte a revisione;
gli emittenti sul mercato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 596/2014 e le persone che esercitano responsabilità di direzione all’interno dell’emittente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 25, del regolamento (UE) n. 596/2014 nonché le persone legate strettamente ad esse ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 26, del regolamento n. 596/2014 rispettano i requisiti pertinenti loro applicabili nell’ambito del regolamento (UE) n. 596/2014;
le informazioni sulla regolamentazione riguardanti gli emittenti sul mercato sono conservate e divulgate pubblicamente;
esistono sistemi e controlli efficaci intesi a prevenire e individuare gli abusi di mercato su tale mercato secondo quanto prescritto dal regolamento (UE) n. 596/2014.
Gli Stati membri prescrivono che l’autorità competente dello Stato membro di origine possa annullare la registrazione di un sistema multilaterale di negoziazione come un mercato di crescita per le PMI nei seguenti casi:
l’impresa di investimento o il gestore del mercato chiede l’annullamento della registrazione;
i requisiti del paragrafo 3 non sono più rispettati in relazione al sistema multilaterale di negoziazione.
CAPO III
Diritti delle imprese di investimento
Articolo 34
Libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento
Gli Stati membri non impongono obblighi supplementari a tali imprese di investimento o enti creditizi per le materie disciplinate dalla presente direttiva.
Un’impresa di investimento che desideri prestare servizi o esercitare attività sul territorio di un altro Stato membro per la prima volta o che desideri modificare la gamma dei servizi o attività già testati comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine:
lo Stato membro nel quale intende operare;
un programma di attività che indichi in particolare i servizi e/o le attività di investimento nonché i servizi accessori che intende prestare sul territorio di tale Stato membro e se intende a tal fine avvalersi di agenti collegati stabiliti nel suo Stato membro d’origine. L’impresa di investimento che intende utilizzare agenti collegati comunica all’autorità competente dello Stato membro di origine l’identità di tali agenti.
Qualora l’impresa di investimento intenda avvalersi, sul territorio degli Stati membri in cui intende prestare servizi, di agenti collegati stabiliti nel suo Stato membro d’origine, l’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento comunica, entro un mese dal ricevimento di tutte le informazioni, all’autorità competente dello Stato membro ospitante designata quale punto di contatto in conformità dell’articolo 79, paragrafo 1, l’identità degli agenti collegati che l’impresa di investimento intende impiegare per prestare servizi e attività di investimento in tale Stato membro. Lo Stato membro ospitante pubblica tali informazioni. L’ESMA può chiedere l’accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all’articolo35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Qualora l’ente creditizio intenda avvalersi di agenti collegati, stabiliti nel suo Stato membro d’origine, sul territorio degli Stati membri in cui intende prestare servizi, l’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’ente creditizio comunica, entro un mese dal ricevimento di tutte le informazioni, all’autorità competente dello Stato membro ospitante designata quale punto di contatto in conformità dell’articolo 79, paragrafo 1, l’identità degli agenti collegati che l’ente creditizio intende impiegare per prestare servizi in tale Stato membro. Lo Stato membro ospitante pubblica tali informazioni.
L’autorità competente dello Stato membro d’origine del sistema multilaterale di negoziazione comunica, su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro che ospita il sistema multilaterale di negoziazione e senza indebito ritardo, l’identità dei membri o partecipanti remoti del sistema multilaterale di negoziazione stabiliti in tale Stato membro.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 dicembre 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 35
Stabilimento di succursali
Gli Stati membri non impongono nessun requisito aggiuntivo, ad eccezione di quelli previsti ai sensi del paragrafo 8, all’organizzazione e all’attività della succursale per le materie trattate dalla presente direttiva.
Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che desiderano stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro o avvalersi di agenti collegati stabiliti in un altro Stato membro in cui esse non hanno stabilito una succursale, lo notifichino preventivamente all’autorità competente del loro Stato membro d’origine e le forniscano le informazioni seguenti:
gli Stati membri nel cui territorio intendono stabilire una succursale o gli Stati membri in cui non hanno stabilito una succursale ma intendono avvalersi di agenti collegati ivi stabiliti;
un programma delle attività che indichi tra l’altro i servizi e/o le attività di investimento nonché i servizi accessori prestati;
se costituita, la struttura organizzativa della succursale e la specificazione se essa intende avvalersi di agenti collegati nonché l’identità di questi ultimi;
quando si deve ricorrere ad agenti collegati in uno Stato membro in cui un’impresa di investimento non ha stabilito una succursale, una descrizione dell’uso previsto di detti agenti e una struttura organizzativa, che comprenda i rapporti gerarchici e indichi l’inquadramento degli agenti della struttura societaria dell’impresa di investimento;
l’indirizzo nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti documenti;
i nomi delle persone responsabili della gestione della succursale o dell’agente collegato.
Qualora un’impresa d’investimento si avvalga di un agente collegato, stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, tale agente collegato è assimilato alla succursale, se è stata stabilita, ed è comunque soggetto alle disposizioni della presente direttiva in materia di succursali.
A meno di avere motivo di dubitare dell’adeguatezza della struttura amministrativa o della solidità finanziaria di un ente creditizio tenuto conto delle attività previste, l’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica queste informazioni, nei tre mesi seguenti la loro ricezione, all’autorità competente dello Stato membro ospitante designata quale punto di contatto a norma dell’articolo 79, paragrafo1, e ne informa l’ente creditizio.
Quando l’autorità competente dello Stato membro d’origine rifiuta di comunicare le informazioni di cui sopra all’autorità competente dello Stato membro ospitante, essa indica, entro tre mesi a decorrere dalla ricezione delle predette informazioni, le ragioni del suo rifiuto all’ente creditizio interessato.
A partire dalla ricezione di una comunicazione dall’autorità competente dello Stato membro ospitante o, in assenza di tale comunicazione, entro due mesi dalla data di trasmissione della comunicazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, l’agente collegato può cominciare la sua attività. Tale agente collegato è soggetto alle disposizioni della presente direttiva concernenti le succursali.
L’autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è ubicata ha il diritto di esaminare le disposizioni riguardanti la succursale e di richiedere di apportarvi le modifiche strettamente necessarie per consentire all’autorità competente di far rispettare gli obblighi previsti dagli articoli 24, 25, 27 e 28, della presente direttiva e dagli articoli da 14 a 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi e/o le attività prestate dalla succursale nel suo territorio.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 36
Accesso ai mercati regolamentati
Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento degli altri Stati membri che sono autorizzate ad eseguire gli ordini dei clienti o a negoziare per conto proprio abbiano il diritto di diventare membri dei mercati regolamentati stabiliti sul loro territorio o di avervi accesso secondo una delle modalità seguenti:
direttamente, stabilendo una succursale nello Stato membro ospitante;
diventando membri remoti o avendo accesso remoto al mercato regolamentato, senza dover essere stabilite nello Stato membro d’origine di tale mercato, quando le sue procedure e i sistemi di negoziazione del mercato in questione non richiedono una presenza fisica per la conclusione delle operazioni nel mercato.
Articolo 37
Accesso ai sistemi di controparte centrale, compensazione, regolamento e diritto di designare il sistema di regolamento
Gli Stati membri prescrivono che l’accesso diretto e indiretto di tali imprese di investimento a tali sistemi sia subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti ed obiettivi identici a quelli che si applicano ai membri o partecipanti nazionali. Essi non limitano l’uso di tali sistemi alla compensazione e al regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate in una sede di negoziazione stabilita nel loro territorio.
Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati stabiliti sul loro territorio offrano a tutti i loro membri o partecipanti il diritto di designare il sistema di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate al loro interno a condizione che:
vi siano, tra il sistema di regolamento designato e qualunque altro sistema o struttura, i collegamenti e i dispositivi necessari per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni in questione;
vi sia il riconoscimento, da parte dell’autorità competente per la vigilanza sul mercato regolamentato, che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse in tale mercato tramite un sistema di regolamento diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il funzionamento armonioso e ordinato dei mercati finanziari.
Tale valutazione del mercato regolamentato da parte dell’autorità competente lascia impregiudicate le competenze delle banche centrali nazionali in veste di controllori dei sistemi di regolamento o di altre autorità di preposte alla vigilanza competenti per tali sistemi. L’autorità competente terrà conto del controllo/della vigilanza già esercitati da tali istituzioni per evitare un’indebita duplicazione dei controlli.
Articolo 38
Disposizioni relative agli accordi di CCP, di compensazione e di regolamento nell’ambito dei sistemi multilaterali di negoziazione
Per evitare un’indebita duplicazione dei controlli l’autorità competente tiene conto del controllo/della vigilanza già esercitati sul sistema di compensazione e di regolamento dalle banche centrali nazionali in veste di controllori dei sistemi di compensazione e di regolamento o da altre autorità preposte alla vigilanza competenti per tali sistemi.
CAPO IV
Prestazione di servizi di investimento e attività da parte di imprese di paesi terzi
Articolo 39
Stabilimento di una succursale
Ove uno Stato membro prescriva che le imprese di paesi terzi che intendono prestare servizi di investimento o esercitare attività di investimento con o senza servizi accessori nel suo territorio creino una succursale, quest’ultima ottiene l’autorizzazione preventiva dalle autorità competenti di tale Stato membro interessato in conformità delle seguenti disposizioni:
la prestazione dei servizi per i quali l’impresa di un paese terzo richiede l’autorizzazione è soggetta all’autorizzazione e alla vigilanza nel paese terzo in cui l’impresa è stabilita e l’impresa richiedente è debitamente autorizzata, per cui l’autorità competente presta debita attenzione a eventuali raccomandazioni del GAFI nel contesto delle azioni contro il riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo;
tra le autorità competenti dello Stato membro in cui dovrà essere stabilita la succursale e le autorità competenti di vigilanza del paese terzo in cui è stabilita l’impresa sono in vigore accordi di collaborazione comprendenti disposizioni per disciplinare lo scambio di informazioni allo scopo di preservare l’integrità del mercato e garantire la protezione degli investitori;
la succursale dispone liberamente di sufficiente capitale iniziale;
sono designate una o più persone responsabili della gestione della succursale e tutte si conformano ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 1;
il paese terzo in cui è stabilita l’impresa di un paese terzo ha firmato con lo Stato membro in cui dovrà essere stabilita la succursale un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all’articolo 26 del Modello di convenzione fiscale sul reddito e il patrimonio dell’OCSE e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali;
l’impresa aderisce a un sistema di indennizzo degli investitori autorizzato o riconosciuto in conformità della direttiva 97/9/CE.
Articolo 40
Obbligo di informazione
Un’impresa di un paese terzo che intenda ottenere l’autorizzazione per la prestazione di qualsiasi tipo di servizi di investimento o l’esercizio di qualsiasi tipo di attività di investimento con o senza servizi accessori sul territorio di uno Stato membro, mediante una succursale, fornisce all’autorità competente di tale Stato membro le seguenti informazioni:
il nome dell’autorità responsabile della sua vigilanza nel paese terzo interessato. Qualora più di un’autorità sia competente per la vigilanza, informazioni sui rispettivi ambiti di competenza;
tutte le informazioni pertinenti relative all’impresa (nome, forma giuridica, sede legale, indirizzo, membri dell’organo di gestione, azionisti) e un programma operativo che illustri i servizi e/o le attività di investimento nonché i servizi accessori che intende prestare e la struttura organizzativa della succursale, compresa la descrizione di funzioni operative essenziali esternalizzate a terzi;
i nominativi delle persone responsabili per la gestione della succursale e i documenti pertinenti attestanti il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo1;
informazioni relative al capitale iniziale a disposizione della succursale.
Articolo 41
Rilascio dell’autorizzazione
L’autorità competente dello Stato membro in cui l’impresa di un paese terzo ha stabilito o intende stabilire la propria succursale rilascia l’autorizzazione soltanto se l’autorità competente ritiene che:
siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 39; e
la succursale dell’impresa di un paese terzo sarà in grado di rispettare le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l’autorità competente informa l’impresa di un paese terzo del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione.
La succursale dell’impresa di un paese terzo autorizzata conformemente al paragrafo 1 si conforma agli obblighi di cui agli articoli da 16 a 20, 23, 24, 25 e 27, all’articolo 28, paragrafo 1, e agli articoli 30, 31 e 32 della presente direttiva nonché agli articoli da 3 a 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, nonché alle misure adottate in forza degli stessi ed è soggetta alla vigilanza dell’autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilasciata l’autorizzazione.
Gli Stati membri non impongono nessun requisito aggiuntivo in materia di organizzazione e funzionamento della succursale in relazione alle materie disciplinate dalla presente direttiva, né riservano alle succursali di imprese di paesi terzi un trattamento più favorevole di quello concesso alle imprese dell’Unione.
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti notificano all’ESMA su base annuale l’elenco delle succursali di imprese di paesi terzi attive sul loro territorio.
L’ESMA pubblica su base annuale l’elenco delle succursali di paesi terzi attive nell’Unione, compresa la denominazione dell’impresa del paese terzo a cui appartiene la succursale.
La succursale dell’impresa di un paese terzo autorizzata conformemente al paragrafo 1 comunica all’autorità competente di cui al paragrafo 2 le informazioni seguenti su base annua:
l’ampiezza e la portata dei servizi offerti e delle attività svolte dalla succursale in tale Stato membro;
per le imprese di paesi terzi che svolgono un’attività elencata all’allegato I, sezione A, punto 3), la rispettiva esposizione mensile minima, media e massima nei confronti di controparti dell’UE;
per le imprese di paesi terzi che forniscono uno o entrambi i servizi elencati all’allegato I, sezione A, punto 6), il valore totale degli strumenti finanziari originati da controparti dell’UE assunti a fermo o collocati sulla base di un impegno irrevocabile nei ultimi dodici mesi precedenti;
il fatturato e il valore aggregato delle attività corrispondenti ai servizi e alle attività di cui alla lettera a);
una descrizione dettagliata dei dispositivi di protezione degli investitori disponibile per i clienti della succursale, compresi i diritti di questi ultimi derivanti dal sistema di indennizzo degli investitori di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera f);
la politica e i dispositivi di gestione dei rischi che la succursale applica per i servizi e le attività di cui alla lettera a).
i dispositivi di governance compresi i titolari di funzioni chiave per le attività della succursale;
ogni altra informazione che l’autorità competente ritenga necessaria per consentire il monitoraggio completo delle attività della succursale.
Su richiesta, le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni seguenti:
tutte le autorizzazioni delle succursali autorizzate in conformità del paragrafo 1 e le eventuali modifiche successive a tali autorizzazioni;
l’ampiezza e la portata dei servizi offerti e delle attività svolte dalla succursale autorizzata nello Stato membro;
il fatturato e il totale delle attività corrispondenti ai servizi e alle attività di cui alla lettera b);
la denominazione del gruppo di paese terzo al quale appartiene una succursale autorizzata.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare in che formato vadano comunicate le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 26 settembre 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 42
Prestazione di servizi su iniziativa esclusiva del cliente
Gli Stati membri garantiscono che, quando un cliente al dettaglio o professionale ai sensi dell’allegato II, sezione II, stabilito o situato nell’Unione avvia di propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio di investimento o l’esercizio di un’attività di investimento da parte di un’impresa di un paese terzo, il requisito di autorizzazione ai sensi dell’articolo 39 non si applichi alla prestazione di tale servizio o all’esercizio di tale attività da parte dell’impresa del paese terzo al cliente in questione, né a qualsiasi relazione connessa specificamente alla prestazione di detto servizio o all’esercizio di detta attività.
Fatte salve le relazioni infragruppo, se un’impresa di paese terzo, anche mediante un’entità che agisce per suo conto o presenta stretti legami con tale impresa di paese terzo o un’altra persona che agisce per conto di tale entità, procura clienti o potenziali clienti nell’Unione, questo non è considerato un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente.
Articolo 43
Revoca delle autorizzazioni
L’autorità competente che ha rilasciato un’autorizzazione a norma dell’articolo 41 può revocare l’autorizzazione rilasciata a un’impresa di un paese terzo se quest’ultima:
non si avvale dell’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di prestare servizi di investimento o di esercitare attività di investimento da più di sei mesi, salvo il caso in cui lo Stato membro interessato non abbia disposto la decadenza dell’autorizzazione in tali casi;
ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;
ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva per quanto concerne le condizioni di esercizio relative alle imprese di investimento e applicabili alle imprese di paesi terzi;
rientra in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale, per questioni che esulano dall’ambito di applicazione della presente direttiva.
TITOLO III
MERCATI REGOLAMENTATI
Articolo 44
Autorizzazione e legge applicabile
L’autorità competente concede l’autorizzazione ad operare in qualità di mercato regolamentato solo quando si è accertata che sia il gestore del mercato che i sistemi del mercato regolamentato in questione ottemperano quanto meno ai requisiti stabiliti dal presente titolo.
Nel caso di un mercato regolamentato che sia una persona giuridica e che sia gestito o amministrato da un gestore del mercato diverso dal mercato regolamentato stesso, gli Stati membri determinano in che modo i vari obblighi imposti al gestore del mercato in virtù della presente direttiva debbano essere ripartiti tra il mercato regolamentato e il gestore del mercato.
Il gestore del mercato fornisce tutte le informazioni, tra cui un programma di attività che precisi anche i tipi di attività previste e la struttura organizzativa, necessarie per permettere all’autorità competente di accertarsi che il mercato regolamentato abbia instaurato, al momento dell’autorizzazione iniziale, tutti i dispositivi necessari per rispettare gli obblighi stabiliti dal presente titolo.
Gli Stati membri assicurano parimenti che il gestore del mercato abbia il diritto di esercitare i diritti che corrispondono al mercato regolamentato che gestisce in virtù della presente direttiva.
L’autorità competente può revocare l’autorizzazione rilasciata ad un mercato regolamentato allorché questo:
non si avvale dell’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di funzionare da più di sei mesi, salvo il caso in cui lo Stato membro interessato non preveda che l’autorizzazione permanga anche in tali casi;
ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;
ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014;
ricade in uno dei casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale.
Articolo 45
Requisiti inerenti all’organo di gestione di un gestore del mercato
I membri dell’organo di gestione soddisfano in particolare i seguenti requisiti:
tutti i membri dell’organo di gestione dedicano tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni in seno al gestore del mercato. Il numero di incarichi di amministratore che un membro dell’organo di gestione può cumulare contemporaneamente in qualsiasi ente giuridico tiene conto delle circostanze personali e della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività dell’gestore del mercato.
A meno che rappresentino lo Stato membro, i membri dell’organo di gestione dei gestori del mercato che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle loro attività non ricoprono simultaneamente posizioni che vadano oltre una delle seguenti combinazioni, salvo altrimenti autorizzati dall’autorità competente:
un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo;
quattro incarichi di amministratore non esecutivo.
Gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell’ambito dello stesso gruppo o di imprese di cui il gestore del mercato detiene una partecipazione qualificata sono considerati come un unico incarico di amministratore.
Le autorità competenti possono autorizzare i membri dell’organo di gestione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo. Le autorità competenti informano periodicamente l’ESMA di tali autorizzazioni.
Gli incarichi di amministratore esecutivo presso organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali sono esenti dalle limitazioni sul numero di incarichi di amministratore esecutivo che può detenere un membro di un organo di gestione;
l’organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività del gestore del mercato, inclusi i principali rischi;
ciascun membro dell’organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito per valutare e contestare effettivamente le decisioni dell’alta dirigenza, se necessario, e di controllare e monitorare efficacemente il processo decisionale.
Il comitato per le nomine svolge le seguenti funzioni:
individua e raccomanda, ai fini dell’approvazione da parte dell’organo di gestione o da parte dell’assemblea generale, i candidati per ricoprire i posti vacanti nell’organo di gestione. A tal fine, il comitato per le nomine valuta l’equilibrio di competenze, conoscenze, diversità ed esperienze dell’organo di gestione. Inoltre, il comitato redige una descrizione dei ruoli e delle capacità richieste per un determinato incarico e calcola l’impegno previsto in termini di tempo. Il comitato per le nomine decide altresì un obiettivo per la rappresentanza del genere sottorappresentato nell’organo di gestione ed elabora una politica intesa ad accrescere il numero dei membri del genere sottorappresentato nell’organo di gestione al fine di conseguire tale obiettivo.
esamina periodicamente, con frequenza almeno annua, la struttura, le dimensioni, la composizione e i risultati dell’organo di gestione e formula raccomandazioni all’intenzione di quest’ultimo riguardo a eventuali cambiamenti;
valuta periodicamente, con frequenza almeno annua, le conoscenze, le competenze e l’esperienza di ogni singolo membro dell’organo di gestione e di quest’ultimo nel suo insieme, e riferisce in merito a tale valutazione all’organo di gestione;
riesamina periodicamente la politica dell’organo di gestione in materia di selezione e nomina dei membri dell’alta dirigenza e formula raccomandazioni all’organo di gestione.
Nello svolgere le proprie funzioni, il comitato per le nomine tiene conto, per quanto possibile e su base continuativa, della necessità di assicurare che il processo decisionale dell’organo di gestione non sia dominato da un individuo o da un gruppo ristretto di persone in un modo che pregiudichi gli interessi del gestore del mercato nel suo insieme.
Nello svolgere le proprie funzioni, il comitato per le nomine può utilizzare tutti i tipi di risorse che esso giudica appropriate, ivi comprese le consulenze esterne.
Il presente paragrafo non si applica nei casi in cui, a norma del diritto nazionale, l’organo di gestione non ha competenza in materia di selezione e nomina dei suoi membri.
Gli Stati membri assicurano che l’organo di gestione controlli e valuti periodicamente l’efficacia dei dispositivi di governance del gestore del mercato e adotti le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.
I membri dell’organo di gestione hanno accesso adeguato alle informazioni e ai documenti necessari per sorvegliare e controllare il processo decisionale della dirigenza.
Gli Stati membri assicurano che, nel processo di autorizzazione di un mercato regolamentato, si consideri che la persona o le persone che dirigono effettivamente le attività e le operazioni di un mercato regolamentato già autorizzato secondo la presente direttiva soddisfino i requisiti stabiliti al paragrafo 1.
L’ESMA emana orientamenti in merito a quanto segue:
la nozione di tempo sufficiente dedicato da un membro dell’organo di gestione all’esercizio delle funzioni di tale membro, in relazione alle circostanze personali e alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del gestore del mercato;
la nozione di conoscenza, competenze ed esperienze collettive adeguate dei membri dell’organo di gestione di cui al paragrafo 2, lettera b);
la nozione di onestà, integrità e indipendenza di giudizio dei membri dell’organo di gestione di cui al paragrafo 2, lettera c);
la nozione di risorse umane e finanziarie adeguate destinate alla preparazione e alla formazione dei membri dell’organo di gestione di cui al paragrafo 3;
la nozione di diversità di cui tener conto per la selezione dei membri dell’organo di gestione di cui al paragrafo 5.
L’ESMA emana i suddetti orientamenti entro il 3 gennaio 2016.
Articolo 46
Obblighi riguardanti le persone che esercitano un’influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato
Gli Stati membri prescrivono che l’operatore del mercato regolamentato:
trasmetta all’autorità competente e renda pubbliche informazioni sulla proprietà del mercato regolamentato e/o del gestore del mercato, ed in particolare l’identità delle parti che sono in grado di esercitare un’influenza significativa sulla sua gestione e l’entità dei loro interessi;
comunichi all’autorità competente e renda pubblico qualsiasi trasferimento di proprietà che dia origine a cambiamenti dell’identità delle persone che esercitano un’influenza significativa sul funzionamento del mercato regolamentato.
Articolo 47
Requisiti organizzativi
Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati:
adottino misure per identificare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato regolamentato o per i suoi membri o partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del gestore del mercato e il suo buon funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l’assolvimento di qualsiasi funzione delegata al mercato regolamentato dall’autorità competente;
siano adeguatamente attrezzati per gestire i rischi ai quali sono esposti, si dotino di dispositivi e sistemi adeguati per identificare tutti i rischi che possano comprometterne il funzionamento e prendano misure efficaci per attenuare tali rischi;
pongano in atto dispositivi per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche del sistema, compresi dispositivi di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema;
si dotino di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscano una negoziazione corretta e ordinata nonché di criteri obiettivi che consentano l’esecuzione efficiente degli ordini;
si dotino di dispositivi efficaci atti ad agevolare la finalizzazione efficiente e tempestiva delle operazioni eseguite nell’ambito dei loro sistemi;
dispongano, al momento dell’autorizzazione e continuativamente, di risorse finanziarie sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell’entità delle operazioni concluse nel mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali esso è esposto;
pongano in atto dispositivi per assicurare il soddisfacimento da parte loro dei requisiti in materia di qualità dei dati di cui all’articolo 22 ter del regolamento (UE) n. 600/2014;
dispongano di almeno tre membri o utenti concretamente attivi, ciascuno dei quali con la possibilità di interagire con tutti gli altri per quanto concerne la formazione dei prezzi.
Articolo 48
Resilienza dei sistemi, interruttori di circuito e negoziazione elettronica
Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati dispongano:
di accordi scritti con tutte le imprese di investimento che perseguono una strategia di «market making» sul mercato regolamentato;
di sistemi intesi a garantire che un numero sufficiente di imprese di investimento aderisca a tali accordi, in virtù dei quali sono tenute a trasmettere quotazioni irrevocabili a prezzi concorrenziali, con il risultato di fornire liquidità al mercato su base regolare e prevedibile, qualora tale requisito sia adeguato alla natura e alle dimensioni delle negoziazioni nel mercato regolamentato in questione.
L’accordo scritto di cui al paragrafo 2 specifica quanto meno:
gli obblighi che incombono all’impresa di investimento in termini di fornitura di liquidità e, se del caso, qualsiasi altro obbligo derivante dall’adesione al sistema di cui al paragrafo 2, lettera b);
eventuali incentivi in termini di rimborsi o di altro tipo offerti dal mercato regolamentato a un’impresa di investimento al fine di fornire liquidità al mercato su base regolare e prevedibile e, se del caso, eventuali altri diritti per l’impresa di investimento derivanti dall’adesione al sistema di cui al paragrafo 2, lettera b).
Il mercato regolamentato controlla e garantisce che le imprese di investimento soddisfino i requisiti stabiliti nell’ambito di detti accordi scritti vincolanti. Il mercato regolamentato informa l’autorità competente in merito al contenuto dell’accordo scritto vincolante e, su richiesta, e le fornisce tutte le ulteriori informazioni necessarie affinché essa possa sincerarsi della conformità del mercato regolamentato ai requisiti del presente paragrafo.
Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati comunichino, in maniera coerente e comparabile, i parametri per sospendere le negoziazioni e qualsiasi modifica sostanziale di tali parametri all’autorità competente e che questa ne dia a sua volta comunicazione all’ESMA. Gli Stati membri esigono che, allorché un mercato regolamentato rilevante in termini di liquidità in tale strumento finanziario sospende le negoziazioni in qualsiasi Stato membro, la sede di negoziazione interessata disponga dei sistemi e delle procedure necessari a garantire che notificherà le autorità competenti al fine di coordinare una risposta a livello dei mercati e stabilire, ove opportuno, di sospendere le negoziazioni nelle altre sedi in cui lo strumento finanziario è negoziato fino alla ripresa delle negoziazioni sul mercato originario.
Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati comunichino pubblicamente sul proprio sito web le informazioni relative alle circostanze che portano alla sospensione o la limitazione delle negoziazioni e ai principi per stabilire i principali parametri tecnici utilizzati a tal fine.
Qualora un mercato regolamentato non sospenda o limiti le negoziazioni ai sensi del primo comma nonostante una significativa variazione dei prezzi che incide su uno strumento finanziario o su strumenti finanziari correlati abbia determinato condizioni di negoziazione anormali su uno o più mercati, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti siano in grado di adottare misure adeguate per ristabilire il normale funzionamento dei mercati, anche utilizzando i poteri di vigilanza di cui all’articolo 69, paragrafo 2, lettere da m) a p).
Gli Stati membri si assicurano inoltre che i mercati regolamentati fissino norme adeguate in materia di controlli e soglie di rischio sulle negoziazioni realizzate tramite tale accesso e che siano in grado di distinguere, e se necessario bloccare, gli ordini e le negoziazioni effettuati da una persona che utilizza l’accesso elettronico diretto rispetto agli altri ordini e le negoziazioni effettuati da un membro o partecipante.
I mercati regolamentati dispongono di meccanismi per sospendere o interrompere la fornitura a un cliente di un accesso elettronico diretto da parte di un membro o partecipante in caso di mancata conformità con il presente paragrafo.
Gli Stati membri consentono ai mercati regolamentati di adeguare le commissioni relative agli ordini cancellati in funzione del lasso di tempo in cui l’ordine è stato mantenuto e di calibrare le commissioni in funzione dello strumento finanziario a cui si applicano.
Gli Stati membri possono autorizzare un mercato regolamentato a imporre commissioni più elevate per effettuare gli ordini che sono successivamente annullati rispetto a quelli eseguiti e a imporre commissioni più elevate ai partecipanti che presentano un elevato rapporto tra ordini annullati e ordini eseguiti e che impiegano una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, al fine di tener conto dell’onere aggiuntivo sulla capacità del sistema.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano:
gli obblighi volti a garantire che i sistemi di negoziazione dei mercati regolamentati siano resilienti e abbiano una capacità adeguata;
il rapporto di cui al paragrafo 6, tenendo conto di fattori quali il valore degli ordini non eseguiti rispetto al valore delle operazioni eseguite;
i controlli relativi all’accesso elettronico diretto in modo tale da garantire che i controlli applicati all’accesso sponsorizzato siano quantomeno equivalenti a quelli applicati all’accesso diretto al mercato;
gli obblighi volti a garantire che i servizi di co-ubicazione e la struttura delle commissioni siano trasparenti, equi e non discriminatori e che la struttura delle commissioni non incentivi condizioni di negoziazione anormali o abusi di mercato;
la determinazione se un mercato regolamentato sia rilevante in termini di liquidità in tale strumento finanziario;
gli obblighi volti a garantire che i sistemi di «market making» siano equi e non discriminatori e fissare obblighi minimi in materia, che i mercati regolamentati devono prevedere in fase di elaborazione di detti sistemi, nonché le condizioni alle quali il requisito relativo al sistema di «market making» non è appropriato, tenendo conto della natura e della portata delle negoziazioni su tale mercato regolamentato, incluso se il mercato regolamentato prevede o autorizza la negoziazione algoritmica attraverso i suoi sistemi;
gli obblighi volti a garantire una verifica adeguata degli algoritmi in modo da assicurare che i sistemi di negoziazione algoritmica, inclusi i sistemi di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, non possano creare o contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali sul mercato;
i principi che i mercati regolamentati devono prendere in considerazione nell’istituire i loro meccanismi per sospendere o limitare le negoziazioni a norma del paragrafo 5, tenendo conto della liquidità delle diverse classi e sottoclassi di attività, della natura del modello di mercato e delle categorie di utenti, e fatta salva la discrezionalità dei mercati regolamentati nella definizione di tali meccanismi;
le informazioni che i mercati regolamentati sono tenuti a comunicare, compresi i parametri per sospendere le negoziazioni che i mercati regolamentati sono tenuti a comunicare alle autorità competenti, a norma del paragrafo 5.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 marzo 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Articolo 49
Dimensioni dei tick di negoziazione
I regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione di cui al paragrafo 1 devono:
essere calibrati in modo da riflettere il profilo di liquidità dello strumento finanziario nei diversi mercati e il differenziale medio fra la migliore quotazione di vendita e la migliore quotazione di acquisto, tenuto conto dell’opportunità di consentire prezzi ragionevolmente stabili senza limitare indebitamente un ulteriore restringimento dei differenziali;
adeguare opportunamente la dimensione dello scostamento di prezzo a ogni singolo strumento finanziario.
Per quanto riguarda le azioni aventi un codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) emesso al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) o le azioni che hanno un ISIN SEE e che sono negoziate in una sede di negoziazione di un paese terzo nella valuta locale o in una valuta non SEE, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, per le quali la sede che costituisce il mercato più rilevante in termini di liquidità si trova in un paese terzo, i mercati regolamentati possono prevedere la stessa dimensione di tick di negoziazione che si applica a tale sede.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Articolo 51
Ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione
Tali regole assicurano che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e, nel caso dei valori mobiliari, siano liberamente negoziabili.
Gli Stati membri assicurano che i mercati regolamentati si dotino di dispositivi atti ad agevolare ai loro membri e ai loro partecipanti l’accesso alle informazioni che sono state pubblicate in base al diritto dell’Unione.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
le caratteristiche delle diverse categorie di strumenti finanziari che devono essere prese in considerazione dal mercato regolamentato per valutare se uno strumento finanziario sia stato emesso in modo compatibile con le condizioni di cui al paragrafo1, secondo comma ai fini dell’ammissione alla negoziazione sui diversi segmenti che il mercato gestisce;
i dispositivi che il mercato regolamentato deve porre in atto perché si consideri che ha adempiuto al proprio obbligo di verificare che l’emittente di un valore mobiliare rispetti tutti i requisiti previsti dal diritto dell’Unione per quanto riguarda gli obblighi in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc;
i dispositivi di cui il mercato regolamentato deve dotarsi a norma del paragrafo 3 per agevolare ai suoi membri e ai suoi partecipanti l’accesso alle informazioni che sono state pubblicate alle condizioni stabilite dal diritto dell’Unione.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 52
Sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione in un mercato regolamentato
L’autorità competente nella cui giurisdizione ha avuto luogo la sospensione o l’esclusione prescrive che gli altri mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che sono di sua competenza e che negoziano lo stesso strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della presente direttiva, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, sospendano o escludano anch’essi tale strumento finanziario o tali strumenti derivati dalla negoziazione, se la sospensione o l’esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un’offerta pubblica di acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l’emittente o lo strumento finanziario in violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, tranne qualora tale sospensione o esclusione possa causare un danno rilevante agli interessi dell’investitore o all’ordinato funzionamento del mercato.
Ciascuna autorità competente notificata comunica la propria decisione all’ESMA e alle altre autorità competenti, precisando altresì se la decisione è stata di non sospendere o escludere dalla negoziazione lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario.
L’autorità competente rende immediatamente pubblica tale decisione e la comunica all’ESMA e alle autorità competenti degli altri Stati membri.
Le autorità competenti notificate degli altri Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati, gli altri sistemi multilaterali di negoziazione, gli altri sistemi organizzati di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che sono di loro competenza e che negoziano lo stesso strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I della presente direttiva, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, sospendano o escludano anch’essi tale strumento finanziario o tali strumenti derivati dalla negoziazione se la sospensione o l’esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un’offerta pubblica di acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l’emittente o lo strumento finanziario in violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, tranne qualora tale sospensione o esclusione possa causare un danno rilevante agli interessi dell’investitore o al funzionamento ordinato del mercato.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di revoca della sospensione dalla negoziazione di uno strumento finanziario o degli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario.
La procedura di notifica di cui al presente paragrafo si applica anche nel caso in cui la decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario è adottata dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, lettere m) e n).
Onde garantire un’applicazione proporzionale dell’obbligo di sospendere o di escludere dalla negoziazione i predetti derivati, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di precisare ulteriormente i casi in cui il nesso tra un derivato relativo o riferito a uno strumento finanziario sospeso o escluso dalla negoziazione e lo strumento finanziario originario implica che debba essere sospeso o escluso dalla negoziazione anche il derivato stesso, onde conseguire le finalità della sospensione o dell’esclusione dello strumento finanziario sottostante.
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 53
Accesso ai mercati regolamentati
Le norme di cui al paragrafo 1specificano gli obblighi imposti ai membri o ai partecipanti derivanti:
dall’istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato;
dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;
dagli standard professionali imposti al personale delle imprese di investimento o dagli enti creditizi che operano sul mercato;
dalle condizioni stabilite, per i membri o partecipanti diversi dalle imprese di investimento e dagli enti creditizi, a norma del paragrafo3;
dalle norme e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.
I mercati regolamentati possono ammettere in qualità di membri o partecipanti le imprese di investimento, gli enti creditizi autorizzati in virtù della direttiva 2013/36/UE e chiunque:
goda di sufficiente buona reputazione;
disponga di un livello sufficiente di capacità di negoziazione, di competenza ed esperienza;
disponga, se del caso, di adeguati dispositivi organizzativi;
disponga di risorse sufficienti per il ruolo che deve svolgere, tenendo conto delle varie disposizioni finanziarie eventualmente fissate dal mercato regolamentato per garantire l’adeguato regolamento delle operazioni.
Il mercato regolamentato comunica all’autorità competente del suo Stato membro d’origine lo Stato membro in cui intende predisporre tali dispositivi. L’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui il mercato regolamentato intende predisporre tali dispositivi. L’ESMA può chiedere l’accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all’articolo35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro ospitante, l’autorità competente dello Stato membro d’origine del mercato regolamentato comunica senza indebito ritardo l’identità dei membri o dei partecipanti del mercato regolamentato stabiliti in tale Stato membro.
Articolo 54
Controllo della conformità alle regole dei mercati regolamentati e ad altri obblighi di legge
Le autorità competenti dei mercati regolamentati comunicano all’ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri l’informazione di cui al primo comma.
Per quanto riguarda gli atti che possono indicare un comportamento vietato ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014, un’autorità competente deve essere convinta che tale comportamento abbia avuto o stia avendo luogo, prima di notificarlo alle autorità competenti degli altri Stati membri e all’ESMA.
Articolo 55
Disposizioni riguardanti gli accordi di controparte centrale e di compensazione e di regolamento
Per evitare un’indebita duplicazione dei controlli, l’autorità competente terrà conto del controllo/della vigilanza già esercitati sul sistema di compensazione e di regolamento dalle banche centrali in veste di controllori dei sistemi di compensazione e di regolamento o da altre autorità preposte alla vigilanza competenti per tali sistemi.
Articolo 56
Elenco dei mercati regolamentati
Ciascuno Stato membro compila l’elenco dei mercati regolamentati di cui è lo Stato membro d’origine e lo comunica agli altri Stati membri e all’ESMA. Esso provvede altresì a comunicare ogni modifica del predetto elenco. L’ESMA pubblica sul suo sito web l’elenco di tutti i mercati regolamentati e ne cura l’aggiornamento. Tale elenco contiene il codice unico stabilito dall’ESMA ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 6, per identificare i mercati regolamentati, da utilizzare nelle relazioni ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera g), dell’articolo 65, paragrafo 2, lettera g), della presente direttiva e degli articoli 6, 10 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.
TITOLO IV
LIMITI DI POSIZIONE E CONTROLLI SULLA GESTIONE DELLE POSIZIONI IN STRUMENTI DERIVATI SU MERCI E NOTIFICHE
Articolo 57
Limiti di posizione in strumenti derivati su merci e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci e strumenti derivati sulle quote di emissione
Gli Stati membri si assicurano che le autorità competenti, conformemente alla metodologia di calcolo determinata dall’ESMA nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 3, stabiliscano e applichino limiti sull’entità di una posizione netta che può essere detenuta da una persona in qualsiasi momento in derivati su merci agricole e derivati critici o significativi su merci negoziati in sedi di negoziazione e in OTC economicamente equivalenti (EEOTC). I derivati su merci sono considerati critici o significativi quando la somma di tutte le posizioni nette dei detentori di posizioni finali costituisce le dimensioni delle loro posizioni aperte ed è pari a un minimo di 300 000 lotti in media su un periodo di un anno. I limiti sono stabiliti sulla base di tutte le posizioni detenute da una persona e di quelle detenute per suo conto a livello di gruppo aggregato allo scopo di:
prevenire gli abusi di mercato;
favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e regolamento, anche prevenendo posizioni che producono distorsioni di mercato e garantendo, in particolare, la convergenza tra i prezzi degli strumenti derivati nel mese di consegna e i prezzi a pronti delle merci sottostanti, fatta salva la determinazione del prezzo sul mercato delle merci sottostanti.
I limiti di posizione di cui al paragrafo 1 non si applicano:
alle posizioni detenute da un’entità non finanziaria, o per conto della stessa, di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale di tale entità non finanziaria;
alle posizioni detenute da un’entità finanziaria, o per conto della stessa, appartenente ad un gruppo prevalentemente commerciale che agisce per conto di un’entità non finanziaria del gruppo prevalentemente commerciale, quando è oggettivamente possibile misurare la capacità di tali posizioni di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale di tale entità non finanziaria;
alle posizioni detenute da controparti finanziarie e non finanziarie che sono oggettivamente misurabili come derivanti da operazioni concluse per ottemperare all’obbligo di fornire liquidità a una sede di negoziazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, quarto comma, lettera c);
altri valori mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), che si riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui all’allegato I, sezione C., punto 10.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire una procedura in base alla quale le entità finanziarie che appartengono ad un gruppo prevalentemente commerciale possono chiedere un’esenzione per copertura delle posizioni da loro detenute di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente legati alle attività commerciali delle entità non finanziarie del gruppo.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire una procedura per la richiesta di un’esenzione per le posizioni risultanti da operazioni effettuate per ottemperare all’obbligo di fornire liquidità a una sede di negoziazione.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo e quarto comma alla Commissione entro il 28 novembre 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo e quarto comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA elabora un elenco di derivati su merci critici o significativi di cui al paragrafo 1 ed elabora un progetto di norma tecnica di regolamentazione per determinare la metodologia di calcolo che le autorità competenti devono applicare nello stabilire i limiti di posizione nel mese di scadenza e i limiti di posizione negli altri mesi per i derivati su merci regolati fisicamente e in contanti, basandosi sulle caratteristiche del pertinente derivato in questione.
Quando redige l’elenco dei derivati su merci critici o significativi di cui al paragrafo 1, l’ESMA tiene conto dei fattori seguenti:
il numero dei partecipanti al mercato;
la merce sottostante al derivato in questione.
Quando determina la metodologia di calcolo di cui al primo comma, l’ESMA tiene conto dei fattori seguenti:
l’offerta consegnabile della merce sottostante;
le posizioni aperte complessive nel derivato in oggetto e le posizioni aperte complessive in altri strumenti finanziari con la stessa merce sottostante;
il numero e le dimensioni dei partecipanti al mercato;
le caratteristiche del mercato della merce sottostante, inclusi gli schemi di produzione, consumo e trasporto verso il mercato;
lo sviluppo di nuovi derivati su merci;
l’esperienza acquisita relativa ai limiti di posizione dalle imprese di investimento o dai gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione e da altre giurisdizioni.
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 28 novembre 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Un’autorità competente riesamina i limiti di posizione di cui al primo comma ogni volta che interviene un cambiamento rilevante sul mercato, anche per quanto riguarda l’offerta consegnabile o le posizioni aperte, in base alla propria determinazione dell’offerta consegnabile e delle posizioni aperte, e ridefinisce tali limiti di posizione conformemente alla metodologia di calcolo stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente al paragrafo 3.
Qualora determini che un limite di posizione non è conforme alla metodologia di calcolo di cui al paragrafo 3, l’ESMA agisce in conformità con i suoi poteri ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Le autorità competenti che non sono d’accordo con la fissazione del limite di posizione unico da parte dell’autorità competente centrale espongono per iscritto le ragioni complete e dettagliate per le quali considerano non rispettati gli obblighi enunciati al paragrafo 1. L’ESMA dirime ogni eventuale controversia derivante da un disaccordo tra le autorità competenti in conformità dei propri poteri a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Le autorità competenti delle sedi di negoziazione in cui sono negoziati derivati su merci agricole aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in un ingente quantitativo, derivati su merci critici o significativi aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche e le autorità competenti dei possessori di posizioni in tali derivati predispongono accordi di cooperazione che prevedano anche lo scambio di dati pertinenti, al fine di verificare e far rispettare il limite di posizione unico.
►M11 Gli Stati membri garantiscono che un’impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce una sede di negoziazione che negozia derivati su merci o derivati sulle quote di emissione applichi controlli sulla gestione delle posizioni, in particolare che la sede di negoziazione abbia la facoltà di: ◄
controllare le posizioni aperte delle persone;
ottenere dalle persone informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, circa l’entità e la finalità di una posizione o esposizione assunta, informazioni sui titolari effettivi o sottostanti, eventuali misure concertate ed eventuali attività o passività collegate nel mercato sottostante, comprese, se del caso, le posizioni detenute in derivati su quote di emissioni o le posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di negoziazione e in contratti EEOTC tramite i membri e i partecipanti;
imporre a una persona di chiudere o ridurre una posizione, in via temporanea o permanente, e di adottare unilateralmente misure per assicurare la chiusura o la riduzione della posizione nel caso in cui la persona non ottemperi; e
esigere che una persona reimmetta temporaneamente liquidità nel mercato a un prezzo e un volume convenuti, con l’esplicito intento di lenire gli effetti di una posizione elevata o dominante.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni, tenendo conto delle caratteristiche delle sedi di negoziazione interessate.
L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 novembre 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo a norma degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L’autorità competente trasmette le stesse informazioni, nonché i particolari sui limiti di posizione che ha stabilito, all’ESMA, che a sua volta pubblica e tiene aggiornata sul proprio sito web una banca dati con informazioni sintetiche sui limiti di posizione e sui controlli della gestione delle posizioni.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare:
i criteri e i metodi per stabilire se una posizione può essere considerata atta a ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali;
i metodi per stabilire i casi in cui è opportuno aggregare le posizioni di una persona in seno a un gruppo;
i criteri per stabilire se un contratto è un contratto OTC economicamente equivalente a quello negoziato in una serie di negoziazione, di cui al paragrafo 1, in maniera tale da agevolare la segnalazione di posizioni adottate in contratti OTC equivalenti all’autorità competente interessata cui all’articolo 58, paragrafo 2;
la definizione di ciò che costituisce un volume significativo ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo;
la metodologia per aggregare e compensare posizioni di derivati su merci negoziati OTC e in una sede di negoziazione, onde determinare la posizione netta ai fini della valutazione della conformità ai limiti. Tali metodologie definiscono criteri per determinare quali posizioni possono essere sottoposte a compensazione reciproca e non facilitano l’accumulo di posizioni in maniera incoerente con le finalità stabilite al paragrafo 1 del presente articolo;
la procedura che illustra le modalità di richiesta dell’esenzione di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo e le modalità di approvazione di tali richieste da parte dell’autorità competente interessata;
il metodo di calcolo per determinare la sede in cui è negoziato il quantitativo più elevato di derivati su merci e che cosa si intende per quantitativi rilevanti di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Una volta decisa l’imposizione di limiti di posizione più restrittivi, le autorità competenti la notificano all’ESMA. La notifica illustra le ragioni che hanno portato all’adozione di limiti di posizione più restrittivi. Entro 24 ore l’ESMA si pronuncia sulla necessità dei limiti di posizione più restrittivi alla luce dell’eccezionalità del caso. Il parere è pubblicato sul sito Internet dell’ESMA.
Qualora un’autorità competente imponga limiti in contrasto con il parere dell’ESMA, pubblica immediatamente sul proprio sito web una comunicazione in cui spiega le ragioni che l’hanno indotta a prendere tale decisione.
Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano applicare i poteri sanzionatori previsti dalla presente direttiva per le violazioni dei limiti di posizione stabilite in conformità del presente articolo:
alle posizioni detenute da persone stabilite o attive sul loro territorio o all’estero che superano i limiti fissati dall’autorità competente per i contratti di derivati su merci in relazione a contratti di sedi di negoziazione situate o attive sul loro territorio o contratti negoziati OTC economicamente equivalenti;
alle posizioni detenute da persone stabilite o attive sul loro territorio che superano i limiti fissati dalle autorità competenti di altri Stati membri per i contratti di derivati su merci.
Articolo 58
Notifica dei titolari di posizioni in base alle categorie
►M11 Gli Stati membri si assicurano che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione che negoziano derivati su merci o derivati su quote di emissioni: ◄
rendono pubbliche:
per le sedi di negoziazione dove sono negoziate le opzioni, due relazioni settimanali, una delle quali senza opzioni, indicanti le posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti derivati su merci o derivati su quote di emissioni negoziati nelle loro sedi di negoziazione, specificando il numero delle posizioni lunghe e corte per tali categorie, le modifiche intervenute rispetto alla relazione precedente, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata per ciascuna categoria e il numero di persone che detengono una posizione in ciascuna categoria in conformità del paragrafo 4;
per le sedi di negoziazione in cui le opzioni non sono negoziate, una relazione settimanale sugli elementi di cui al punto i);
su richiesta, forniscano all’autorità competente, almeno una volta al giorno, una scomposizione completa delle posizioni di tutte le persone, compresi i membri o partecipanti e i relativi clienti, in detta sede di negoziazione.
L’obbligo di cui alla lettera a) si applica soltanto quando sia il numero delle persone sia le loro posizioni aperte superano le soglie minime.
La segnalazione della posizione non si applica agli altri valori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), che si riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui all’allegato I, sezione C.10.
Gli Stati membri garantiscono che un’impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce una sede di negoziazione che negozia derivati su merci o derivati su quote di emissione comunichi le relazioni di cui al primo comma, lettera a), all’autorità competente e all’ESMA. L’ESMA procede alla pubblicazione centralizzata delle informazioni contenute in tali relazioni.
►M11 Le persone che detengono posizioni in un uno strumento derivato su merci ovvero in uno strumento derivato di quote di emissioni sono classificate dall’impresa di investimento o dal gestore del mercato che gestisce la sede di negoziazione in base alla natura della loro attività principale, tenendo conto di eventuali autorizzazioni applicabili, come: ◄
imprese di investimento o enti creditizi;
fondi di investimento, sia in forma di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), quali definiti dalla direttiva 2009/65/CE, sia di gestori di fondi di investimento alternativi, quali definiti dalla direttiva 2011/61/CE;
altri istituti finanziari, comprese le imprese di assicurazione e di riassicurazione, quali definite dalla direttiva 2009/138/CE, e gli enti pensionistici aziendali o professionali, quali definiti dalla direttiva 2003/41/CE;
le imprese commerciali;
nel caso di strumenti derivati delle quote di emissione, gli operatori per i quali sussiste l’obbligo di conformarsi alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE.
Le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), specificano le posizioni lunghe e corte per categoria di persone, le eventuali modifiche intervenute rispetto alla precedente relazione, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata da ciascuna categoria e il numero di persone in ciascuna categoria.
Le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e le scomposizioni di cui al paragrafo 2 operano una distinzione fra:
le posizioni identificate come atte a ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività commerciali e
le altre posizioni.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma ai sensi dell’articolo15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Nel caso delle quote di emissione e dei relativi strumenti derivati, la notifica non pregiudica gli obblighi di conformità previsti dalla direttiva 2003/87/CE.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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TITOLO VI
AUTORITÀ COMPETENTI
CAPO I
Designazione, poteri e procedure di ricorso
Articolo 67
Designazione delle autorità competenti
Qualsiasi delega di funzioni a soggetti diversi dalle autorità di cui al paragrafo 1 non può comportare l’esercizio di pubblici poteri né l’uso di poteri discrezionali di giudizio. Gli Stati membri stabiliscono che, prima di conferire la delega, le autorità competenti adottino ogni misura ragionevole per assicurare che il soggetto al quale devono essere delegate funzioni abbia la capacità e le risorse per assolverle tutte con efficacia; la delega ha luogo solo se è stato fissato un quadro chiaramente definito e documentato per l’esercizio delle funzioni delegate, che stabilisca le funzioni che devono essere espletate e le condizioni di tale espletamento. Dette condizioni includono una clausola che obbliga il soggetto in questione ad agire e a essere organizzato in modo da evitare conflitti di interesse, per far sì che le informazioni ottenute nell’espletamento delle funzioni delegate non siano utilizzate impropriamente o per impedire la concorrenza. La responsabilità finale della vigilanza sul rispetto della presente direttiva e delle misure di esecuzione spetta all’autorità competente o alle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1.
Gli Stati membri informano la Commissione, l’ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.
Articolo 68
Collaborazione tra autorità nello stesso Stato membro
Se uno Stato membro designa più di un’autorità competente per l’applicazione di una disposizione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014, i ruoli di tali autorità sono definiti con chiarezza ed esse collaborano strettamente.
Ciascuno Stato membro prescrive che tale collaborazione avvenga anche tra le autorità competenti ai fini della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 e le autorità dello stesso Stato membro preposte alla vigilanza sugli enti creditizi e altri istituti finanziari, sui fondi pensione, sugli OICVM, sugli intermediari assicurativi e riassicurativi, e sulle imprese di assicurazioni.
Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti scambino le informazioni essenziali o pertinenti ai fini dell’espletamento delle loro funzioni e dei loro compiti.
Articolo 69
Poteri di vigilanza
I poteri di cui al paragrafo 1 comprendono quanto meno i seguenti elementi:
avere accesso a qualsiasi documento o altri dati in qualsiasi forma che secondo l’autorità competente potrebbe essere pertinente ai fini dell’esercizio della propria funzione di vigilanza e riceverne o farne copia;
esigere o chiedere la fornitura di informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;
eseguire ispezioni o indagini in loco;
richiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o scambi di dati conservate da una impresa di investimento, da un ente creditizio o da un’altra entità disciplinata dalla presente direttiva o dal regolamento (UE) n. 600/2014;
richiedere il blocco o il sequestro dei beni, o entrambi;
richiedere la temporanea interdizione dell’esercizio dell’attività professionale;
richiedere ai revisori dei conti delle imprese di investimento, dei mercati regolamentati e dei prestatori di servizi di comunicazione dei dati di fornire informazioni;
riferire fatti all’autorità giudiziaria ai fini della promozione dell’azione penale;
autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche;
esigere o richiedere la fornitura di informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, a qualsiasi persona in relazione all’entità e alle finalità di una posizione o esposizione aperta mediante uno strumento derivato su merci e alle eventuali attività e passività nel mercato sottostante;
esigere la cessazione temporanea o permanente di pratiche o condotte che l’autorità competente considera contrarie alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 e alle disposizioni adottate ai fini dell’attuazione della presente direttiva ed impedire il ripetersi di tali pratiche o condotte;
adottare qualunque tipo di misura per garantire che le imprese di investimento, i mercati regolamentati e le altre persone cui si applica la presente direttiva o il regolamento (UE) n. 600/2014 continuino a rispettare gli obblighi di legge;
richiedere la sospensione delle negoziazioni di uno strumento finanziario;
richiedere l’esclusione di uno strumento finanziario dalla negoziazione, sia in un mercato regolamentato che nell’ambito di altri dispositivi di negoziazione;
richiedere a qualsiasi persona di adottare misure per ridurre l’entità di una posizione o esposizione;
limitare la possibilità di qualsiasi persona di concludere un contratto derivato su merci, anche introducendo limiti sull’entità di una posizione che qualsiasi persona può detenere in ogni momento a norma dell’articolo 57 della presente direttiva;
emanare comunicazioni pubbliche;
richiedere, nei termini consentiti dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti, detenute da un operatore di telecomunicazioni, riguardanti le comunicazioni telefoniche e gli scambi di dati, qualora vi sia un ragionevole sospetto di violazione e qualora tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini di un’indagine per violazioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014;
sospendere la commercializzazione o la vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati qualora le condizioni di cui agli articoli 40, 41 o 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 siano soddisfatte;
sospendere la commercializzazione o la vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati qualora l’impresa di investimento non abbia sviluppato o applicato un processo di approvazione del prodotto efficace o non abbia altrimenti rispettato le disposizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 3, della presente direttiva;
chiedere la destituzione di una persona fisica dal consiglio di amministrazione di un’impresa di investimento o di un gestore del mercato.
Entro il ►M3 3 luglio 2017 ◄ , gli Stati membri comunicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che recepiscono i paragrafi 1 e 2 alla Commissione e all’ESMA. Essi informano immediatamente la Commissione e l’ESMA di tutte le successive modifiche.
Gli Stati membri garantiscono che siano istituiti i meccanismi necessari a garantire il pagamento di un risarcimento o l’adozione di altre misure correttive a norma del diritto nazionale per eventuali perdite pecuniarie o danni subiti a seguito di una violazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014.
Articolo 70
Sanzioni applicabili alle violazioni
Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti norme di diritto penale.
Entro il ►M3 3 luglio 2017 ◄ , gli Stati membri notificano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che recepiscono tale articolo, incluse eventuali pertinenti norme di diritto penale, alla Commissione e all’ESMA. Essi notificano immediatamente alla Commissione e all’ESMA tutte le successive modifiche.
Gli Stati membri garantiscono che la violazione di almeno una delle seguenti disposizioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 sia considerata come un’infrazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014:
riguardo alla presente direttiva:
articolo 8, lettera b),
articolo 9, paragrafi da 1 a 6,
articolo 11, paragrafi 1 e 3,
articolo 16, paragrafi da 1 a 11,
articolo 17, paragrafi da 1 a 6,
articolo 18, paragrafi da 1 a 9 e paragrafo 10, prima frase,
articoli 19 e 20,
articolo 21, paragrafo 1,
articolo 23, paragrafi 1, 2 e 3,
articolo 24, paragrafi da 1 a 5, paragrafi da 7 a 10 e paragrafo 11, primo e secondo comma,
articolo 25, paragrafi da 1 a 6,
articolo 26, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafi 2 e 3;
articolo 27, paragrafi da 1 a 8,
articolo 28, paragrafi 1 e 2,
articolo 29, paragrafo 2, primo comma e terzo comma, paragrafo 3, prima frase, paragrafo 4, primo comma, e paragrafo 5,
articolo 30, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 3, secondo comma, prima frase,
articolo 31, paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma e paragrafo 3,
articolo 32, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo, secondo e quarto comma;
articolo 33, paragrafo 3;
articolo 34, paragrafo 2, paragrafo 4, prima frase, paragrafo 5 prima frase e paragrafo 7, prima frase
articolo 35, paragrafo 2, paragrafo 7, primo comma e paragrafo 10, prima frase
articolo 36, paragrafo 1,
articolo 37, paragrafo 1, primo comma, secondo comma, prima frase e paragrafo 2, primo comma;
articolo 44, paragrafo 1, quarto comma, paragrafo 2, prima frase, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 5, lettera b).
articolo 45, paragrafi da 1 a 6 e paragrafo 8,
articolo 46, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a) e b;
articolo 47,
articolo 48, paragrafi da 1 a 11,
articolo 49,paragrafo 1,
▼M11 —————
articolo 51, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, seconda frase,
articolo 52, paragrafo 1, paragrafo 2, primo, secondo e quinto comma,
articolo 53, paragrafi 1, 2 e 3, paragrafo 6, secondo comma, prima frase, e paragrafo 7,
articolo 54,paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3,
articolo 57, paragrafo 1, paragrafo 2, paragrafo 8 e paragrafo 10, primo comma,
articolo 58, paragrafi da 1 a 4, e
▼M6 —————
riguardo al regolamento (UE) n. 600/2014:
articolo 3, paragrafi 1 e 3,
articolo 4, paragrafo 3, primo comma;
articolo 5;
articolo 6,
articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, prima frase;
articolo 8, paragrafo 1;
articolo 8 bis, paragrafo 1 e 2;
articolo 8 ter;
articolo 10;
articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, articolo 11, paragrafo 1 bis, secondo comma, articolo 11, paragrafo 1 ter, e articolo 11, paragrafo 3, quarto comma;
articolo 11 bis, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, e articolo 11 bis, paragrafo 1, quarto comma;
articolo 12, paragrafo 1,
articolo 13, paragrafi 1 e 2,
articolo 14, paragrafi 1, 2 e articolo 14, paragrafo 3;
articolo 15, paragrafo 1, primo comma, secondo comma, prima e terza frase, e quarto comma, articolo 15, paragrafo 2, e articolo 15, paragrafo 4, seconda frase;
articolo 17, paragrafo 1, seconda frase;
▼M11 —————
articolo 20, paragrafi 1 e 1 bis, e articolo 20, paragrafo 2, primo periodo;
articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3,
articolo 22, paragrafo 2;
Articolo 22 bis, paragrafo 1 e paragrafi da 5 a 8;
Articolo 22 ter, paragrafo 1;
Articolo 22 quater, paragrafo 1;
articolo 23, paragrafi 1 e 2,
articolo 25, paragrafi 1 e 2,
articolo 26, paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a 5 e 6, primo comma, e paragrafo 7 commi dal primo al quinto e ottavo comma,
articolo 27, paragrafo 1,
articolo 27 septies, paragrafi 1, 2 e 3, articolo 27 octies, paragrafi da 1 a 5, e articolo 27 decies, paragrafi da 1 a 4, ove un APA o un ARM abbia una deroga a norma dell’articolo 2, paragrafo 3;
articolo 28, paragrafo 1;
articolo 29, paragrafi 1 e 2,
articolo 30, paragrafo 1,
articolo 31, paragrafo 3;
articolo 35, paragrafi 1, 2 e 3,
articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3,
articolo 37, paragrafi 1 e 3,
articolo 39 bis;
articoli 40, 41 e 42.
Sono altresì considerati violazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014, la prestazione di servizi di investimento o l’esercizio di attività di investimento senza l’autorizzazione o l’approvazione richiesta ai sensi delle seguenti disposizioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014:
articolo 5 o articolo 6, paragrafo 2, o articolo 34, 35, 39 o 44 della presente direttiva; o
articolo 7, paragrafo 1, terza frase, del regolamento (UE) n. 600/2014 o articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento e, ove un APA o un ARM abbia una deroga a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento, articolo 27 ter dello stesso regolamento.
Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di violazione di cui ai paragrafi da 3, 4 e 5, e in conformità del diritto nazionale, le autorità competenti abbiano il potere di adottare e imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e misure:
una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione conformemente all’articolo 71;
un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
nel caso di un’impresa di investimento, di un gestore di mercato autorizzato a gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, o di un mercato regolamentato, la revoca o la sospensione dell’autorizzazione dell’ente concessa conformemente agli articoli 8 e 43 della presente direttiva e, ove un APA o un ARM abbia una deroga a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, la revoca o la sospensione dell’autorizzazione concessa conformemente all’articolo 27 sexies dello stesso regolamento;
l’interdizione temporanea o, per violazioni gravi ripetute, permanente dall’esercizio di funzioni di gestione in seno a imprese di investimento a carico dei membri dell’organo di gestione dell’impresa o di altre persone fisiche considerati responsabili;
il divieto temporaneo per ogni impresa di investimento che è membro o partecipante di mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione o pe ogni cliente di sistemi organizzati di negoziazione;
nel caso di una persona giuridica, ammende amministrative massime di almeno 5 000 000 EUR, o negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore corrispondente in valuta alla data del 2 luglio 2014, o fino al 10 % del fatturato complessivo annuo della persona giuridica secondo l’ultimo conto disponibile approvato dall’organo di gestione; se la persona giuridica è un’impresa madre o una filiazione dell’impresa madre che deve redigere conti finanziari consolidati conformemente alla direttiva 2013/34/UE, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo o il tipo di reddito corrispondente in conformità dei pertinenti atti legislativi in materia di contabilità risultante nell’ultimo conto consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo;
nel caso di una persona fisica, ammende amministrative fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data del 2 luglio 2014;
ammende amministrative massime pari almeno al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alle lettere f) e g).
Articolo 71
Pubblicazione delle decisioni
Tuttavia, quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell’identità delle persone giuridiche o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti:
rinviino la pubblicazione della decisione di imporre la sanzione o la misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere, o
pubblichino la decisione di imporre la sanzione o la misura in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione, o
non pubblichino affatto la decisione di imporre una sanzione o una misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio;
la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.
Qualora si decida di pubblicare la sanzione o una misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere.
Le autorità competenti informano l’ESMA in merito a tutte le sanzioni amministrative applicate ma non pubblicate ai sensi del paragrafo 1, lettera c), inclusi eventuali ricorsi ed il relativo esito. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti ricevano le informazioni e la sentenza definitiva in relazione a qualsiasi sanzione penale applicata e le trasmettano all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. La banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.
Qualora gli Stati membri abbiano scelto, a norma dell’articolo 70, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni previste da detto articolo, le loro autorità competenti forniscono all’ESMA su base annua dati anonimi e aggregati relativi a tutte le indagini penali avviate ed alle sanzioni penali applicate. L’ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali applicate in una relazione annuale.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 72
Esercizio dei poteri sanzionatori e di vigilanza
Le autorità competenti esercitano i poteri di vigilanza inclusi i poteri di indagine e i poteri di imporre misure correttive, di cui all’articolo 69 e i poteri sanzionatori di cui all’articolo 70 in conformità dei propri quadri giuridici nazionali:
direttamente;
in collaborazione con altre autorità;
sotto la loro responsabilità mediante delega a soggetti ai quali sono state delegate funzioni ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2; o
rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di una sanzione amministrativa o di una misura, imposta nel quadro dell’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 70, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove opportuno:
la gravità e la durata della violazione;
il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta in particolare dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo e dalla situazione patrimoniale netta della persona fisica responsabile;
l’entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l’autorità competente, fatta salva la necessità di assicurare la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona stessa;
precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.
Allorché determinano il tipo e il livello delle sanzioni amministrative e delle misure le autorità competenti possono prendere in considerazione ulteriori elementi oltre a quelli di cui al primo comma.
Articolo 73
Segnalazione di violazioni
I meccanismi di cui al primo comma comprendono quantomeno:
procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni potenziali o effettive e per il relativo seguito, compresa l’istituzione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni;
la protezione adeguata dei dipendenti degli istituti finanziari che segnalano violazioni commesse all’interno dell’istituto stesso almeno contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;
la protezione dell’identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, in tutte le fasi delle procedure, a meno che tale divulgazione non sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di un’ulteriore indagine o di un successivo procedimento amministrativo o giudiziario.
Articolo 74
Diritto di impugnazione
Gli Stati membri prevedono che uno o più dei seguenti organismi, in funzione di quanto stabilito dal diritto nazionale, possano inoltre, nell’interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i tribunali o fare ricorso ai competenti organismi amministrativi per ottenere che siano applicati il regolamento (UE) n. 600/2014 e le disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva:
organismi pubblici o loro rappresentanti;
organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori;
organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse a proteggere i loro membri.
Articolo 75
Meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori
L’ESMA pubblica un elenco dei meccanismi extragiudiziali sul suo sito web e ne cura l’aggiornamento.
Articolo 76
Segreto professionale
Articolo 77
Relazioni con i revisori dei conti
►M6 Gli Stati membri stabiliscono quanto meno che qualunque persona autorizzata ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ), che svolga in un’impresa di investimento, presso un mercato regolamentato o un APA o un ARM autorizzato in conformità del regolamento (UE) n. 600/2014 che abbia una deroga a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento, l’incarico di cui all’articolo 34 della direttiva 2013/34/UE o all’articolo 73 della direttiva 2009/65/CE del Consiglio o qualunque altra funzione stabilita per legge ha il dovere di riferire prontamente alle autorità competenti qualunque fatto o decisione riguardante la predetta impresa di cui sia venuta a conoscenza nel quadro dello svolgimento di tale funzione e che potrebbe: ◄
costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che disciplinano le condizioni in materia di autorizzazione o regolamentano specificamente l’attività delle imprese di investimento;
compromettere la continuità dell’attività dell’impresa di investimento;
comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l’emissione di riserve.
Tale persona ha anche il dovere di riferire fatti e decisioni, di cui sia venuta a conoscenza nell’esercizio di una delle funzioni di cui al primo comma, riguardanti un’impresa che abbia stretti legami con l’impresa di investimento nell’ambito della quale svolge la predetta funzione.
Articolo 78
Protezione dei dati
Il trattamento dei dati personali raccolti nell’esercizio dei poteri di vigilanza, inclusi i poteri di indagine ai sensi della presente direttiva, è effettuato a norma della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001, a seconda dei casi.
CAPO II
Collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri e con l’ESMA
Articolo 79
Obbligo di collaborazione
Qualora gli Stati membri abbiano scelto, a norma dell’articolo 70, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui a tale articolo, essi provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri necessari per operare in collegamento con le autorità giudiziarie soggette alla loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014, nonché di fornire le stesse informazioni alle altre autorità competenti e all’ESMA, in modo da adempiere al proprio obbligo di cooperare vicendevolmente e nei confronti dell’ESMA ai fini della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014.
Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. In particolare, si scambiano informazioni e collaborano nell’ambito delle indagini o delle attività di vigilanza.
Le autorità competenti possono anche cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto riguarda azioni tese a facilitare la riscossione di ammende.
Per agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, gli Stati membri designano un’unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, all’ESMA e agli altri Stati membri i nomi delle autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione a norma del presente paragrafo. L’ESMA pubblica sul suo sito web l’elenco di dette autorità e ne cura l’aggiornamento.
Le autorità competenti possono avvalersi dei loro poteri a fini di collaborazione anche laddove il comportamento oggetto di indagine non costituisca una violazione di alcuna regolamentazione in vigore nel loro Stato membro.
Fatti salvi i paragrafi 1 e 4, le autorità competenti comunicano all’ESMA e alle altre autorità competenti le informazioni relative a:
eventuali richieste di riduzione dell’entità di una posizione o esposizione, a norma dell’articolo 69, paragrafo 2, lettera o);
eventuali limitazioni alla possibilità delle persone di aprire una posizione in un derivato su merci strumento, a norma dell’articolo 69, paragrafo 2, lettera p).
La notifica, se del caso, deve includere informazioni dettagliate sulla richiesta o sulla domanda, a norma dell’articolo 69, paragrafo 2, lettera j), compresa l’identità della o delle persone cui è stata indirizzata e le ragioni addotte, come pure la portata delle limitazioni introdotte a norma dell’articolo 69, paragrafo 2, lettera p), compresa la persona interessata, gli strumenti finanziari applicabili, eventuali limiti all’entità delle posizioni che qualsiasi persona può detenere in qualsiasi momento, le eventuali deroghe concesse a norma dell’articolo 57 e le ragioni addotte.
La notifica è fatta almeno 24 ore prima dell’entrata in vigore prevista degli interventi o delle misure. In circostanze eccezionali, l’autorità competente può effettuare la notifica meno di 24 ore prima dell’entrata in vigore della misura quando non sia possibile rispettare tale termine.
Un’autorità competente di uno Stato membro che riceve la notifica a norma del presente paragrafo può adottare misure in conformità dell’articolo 69, paragrafo 2, lettere o) o p), quando sia convinta che la misura è necessaria per conseguire l’obiettivo dell’altra autorità competente. L’autorità competente invia una notifica in conformità del presente paragrafo anche quando ha intenzione di adottare misure.
Se le azioni di cui al primo comma, lettere a) o b), del presente paragrafo sono relative a prodotti energetici all’ingrosso, l’autorità competente ne informa anche l’Agenzia per la collaborazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) istituita a norma del regolamento (CE) n. 713/2009.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 80
Collaborazione tra le autorità competenti nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco o nelle indagini
Se un’autorità competente riceve una richiesta che riguardi una verifica in loco o un’indagine, essa vi adempie, nel quadro dei suoi poteri:
effettuando le verifiche o le indagini direttamente;
autorizzando l’autorità richiedente a effettuare le verifiche o le indagini;
autorizzando revisori dei conti o esperti a effettuare le verifiche o le indagini.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 81
Scambio di informazioni
Le autorità competenti che scambiano informazioni con altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 possono indicare, al momento della comunicazione, che tali informazioni non devono essere divulgate senza il loro esplicito consenso; in tal caso, dette informazioni possono essere scambiate unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo.
Le autorità di cui all’articolo 71 nonché altri organismi o persone fisiche o giuridiche che ricevono informazioni riservate a norma del paragrafo 1 del presente articolo o degli articoli 77 e 88 possono avvalersi delle stesse soltanto nell’espletamento delle loro mansioni, segnatamente:
per verificare che le condizioni di accesso all’attività delle imprese di investimento siano rispettate e per facilitare il controllo dell’esercizio di tale attività, delle procedure amministrative e contabili e dei meccanismi interni di controllo;
per controllare il buon funzionamento dei sistemi di negoziazione;
per irrogare sanzioni;
nell’ambito di ricorsi amministrativi contro decisioni delle autorità competenti;
nell’ambito di procedimenti giudiziari promossi a norma dell’articolo 74;
in meccanismi extragiudiziali per i reclami degli investitori di cui all’articolo 75.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 82
Mediazione vincolante
Le autorità competenti possono deferire all’ESMA situazioni in cui una richiesta relativa ad uno dei seguenti elementi è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole:
un’attività di vigilanza, una verifica in loco o un’indagine di cui all’articolo 80; o
uno scambio di informazioni di cui all’articolo 81.
Articolo 83
Rifiuto di collaborare
Un’autorità competente può rifiutare di adempiere ad una richiesta di collaborazione in un’indagine, in una verifica in loco o in un’attività di vigilanza prevista all’articolo 84, ovvero di scambiare informazioni come previsto all’articolo 81 solo qualora:
sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità di tale Stato membro;
le stesse persone siano già state oggetto di una sentenza passata in giudicato in tale Stato membro per gli stessi atti.
In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l’autorità competente informa di conseguenza l’autorità competente richiedente e l’ESMA, fornendo spiegazioni il più possibile dettagliate.
Articolo 84
Consultazioni prima di un’autorizzazione
L’autorità competente dell’altro Stato membro interessato è consultata prima della concessione dell’autorizzazione a un’impresa di investimento che rientra tra una delle seguenti:
un’impresa figlia di un’impresa di investimento o di un gestore del mercato o di un ente creditizio autorizzati in un altro Stato membro;
un’impresa figlia dell’impresa madre di un’impresa di investimento o di un ente creditizio autorizzati in un altro Stato membro;
un’impresa controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un’impresa di investimento o un ente creditizio autorizzati in un altro Stato membro.
L’autorità competente di uno Stato membro responsabile della vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese di assicurazioni è consultata prima della concessione dell’autorizzazione ad un’impresa di investimento o ad un gestore del mercato che sia:
un’impresa figlia di un ente creditizio o di un’impresa di assicurazioni autorizzata nell’Unione;
un’impresa figlia dell’impresa madre di un ente creditizio o di un’impresa di assicurazioni autorizzata nell’Unione;
controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un ente creditizio o un’impresa di assicurazioni autorizzati nell’Unione.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 85
Poteri degli Stati membri ospitanti
Articolo 86
Misure cautelari che gli Stati membri ospitanti devono adottare
Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o per via dell’inadeguatezza di tali misure, l’impresa di investimento persiste nell’agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati, si applica quanto segue:
dopo avere informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, l’autorità competente dello Stato membro ospitante adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, che comprendono la possibilità di impedire alle imprese di investimento in infrazione di avviare ulteriori operazioni nei loro territori. La Commissione e l’ESMA sono informate senza indebito ritardo di dette misure; nonché
l’autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Se l’impresa di investimento interessata non adotta i provvedimenti necessari, le autorità competenti dello Stato membro ospitante adottano tutte le misure appropriate per assicurare che essa ponga fine alla sua situazione irregolare. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro d’origine.
Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro ospitante, l’impresa di investimento persiste nel violare le disposizioni di legge o regolamentari di cui al primo comma in vigore nello Stato membro ospitante, l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo avere informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati. La Commissione e l’ESMA sono informate senza indebito ritardo di dette misure.
Inoltre, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o per via dell’inadeguatezza di tali misure, tale mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione persiste nell’agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati, l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo avere informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, che comprendono la possibilità di impedire a tale mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione di rendere accessibili i loro dispositivi ai membri o partecipanti a distanza stabiliti nello Stato membro ospitante. La Commissione e l’ESMA sono informate senza indebito ritardo di dette misure.
Inoltre, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 87
Collaborazione e scambio di informazioni con l’ESMA
Articolo 87 bis
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’articolo 2, punto 4), di tale regolamento;
sono corredate dei metadati seguenti:
tutte le denominazioni dell’impresa di investimento, del gestore del mercato o dell’emittente a cui le informazioni fanno riferimento;
l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di investimento, del gestore del mercato o dell’emittente come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
le dimensioni, per categoria, dell’impresa di investimento, del gestore di mercato o dell’emittente, come specificate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 46, paragrafo 2, della presente direttiva accessibili tramite l’ESAP, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
sono corredate dei metadati seguenti:
tutte le denominazioni dell’impresa di investimento o del gestore del mercato a cui le informazioni fanno riferimento;
se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di investimento o del gestore del mercato, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (EU) 2023/2859;
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
sono corredate dei metadati seguenti:
tutte le denominazioni dell’impresa di investimento o del gestore del mercato a cui le informazioni fanno riferimento;
se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di investimento o del gestore del mercato, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (EU) 2023/2859;
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
sono corredate dei metadati seguenti:
tutte le denominazioni dell’agente collegato a cui le informazioni fanno riferimento;
se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’agente collegato, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:
eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
la strutturazione dei dati nelle informazioni;
per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.
Ai fini della lettera c), l’ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO III
Collaborazione con i paesi terzi
Articolo 88
Scambio di informazioni con i paesi terzi
Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo da parte di uno Stato membro è conforme al capo IV della direttiva 95/46/CE.
Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo da parte dell’ESMA è conforme all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 45/2001.
Gli Stati membri e l’ESMA possono inoltre concludere accordi di collaborazione che prevedono scambi di informazioni con autorità, organismi e persone fisiche o giuridiche di paesi terzi competenti per una o più delle seguenti materie:
la vigilanza sugli enti creditizi, su altri istituti finanziari, su imprese di assicurazioni e la vigilanza sui mercati finanziari;
la liquidazione e il fallimento delle imprese di investimento e le altre procedure analoghe;
la revisione legale dei conti delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione, nello svolgimento della loro funzione di vigilanza, o la gestione di sistemi di indennizzo degli investitori, nello svolgimento delle loro funzioni;
la vigilanza sugli organismi coinvolti nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di investimento e in altre procedure analoghe;
la vigilanza sulle persone responsabili della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari;
la vigilanza sulle persone attive sui mercati delle quote di emissione allo scopo di garantire un quadro d’insieme consolidato dei mercati finanziari e a pronti;
la vigilanza sulle persone attive sui mercati dei derivati su merci agricole allo scopo di garantire un quadro d’insieme consolidato dei mercati finanziari e a pronti.
Gli accordi di collaborazione di cui al terzo comma possono essere conclusi solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all’articolo 76. Tale scambio di informazioni è finalizzato allo svolgimento dei compiti di tali autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche. Se un accordo di collaborazione comporta il trasferimento di dati personali da parte di uno Stato membro, esso è conforme al capo IV della direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001, qualora l’ESMA sia coinvolta nel trasferimento.
TITOLO VII
ATTI DELEGATI
Articolo 89
Esercizio della delega
Articolo 89 bis
Procedura di comitato
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 90
Relazioni e revisioni
Entro il ►M3 3 marzo 2020 ◄ , la Commissione, sentita l’ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione relativa:
al funzionamento dei sistemi organizzati di negoziazione, incluso il loro uso specifico di «matched principal trading», tenendo conto dell’esperienza acquisita nel campo della vigilanza dalle autorità competenti, del numero di sistemi organizzati di negoziazione autorizzati nell’Unione e della loro quota di mercato, e che esamini in particolare se siano necessari adattamenti alla definizione di sistema organizzato di negoziazione (OTF) e se la gamma di strumenti finanziari coperti dalla categoria OTF continui a essere indicata;
al funzionamento del regime relativo ai mercati di crescita per le PMI, tenendo conto del numero di sistemi multilaterali di negoziazione registrati come mercati di crescita per le PMI, del numero di emittenti presenti su tali mercati e dei pertinenti volumi delle negoziazioni;
In particolare la relazione valuta se la soglia di cui all’articolo 33, paragrafo 3, lettera a), resta un valore minimo appropriato ai fini degli obiettivi dei mercati di crescita per le PMI come enunciato nella presente direttiva;
all’impatto dei requisiti relativi alla negoziazione algoritmica inclusa la negoziazione algoritmica ad alta frequenza;
all’esperienza con il meccanismo utilizzato per vietare determinati prodotti o pratiche, tenendo conto del numero di volte in cui il meccanismo è stato utilizzato e dei relativi effetti;
all’applicazione delle sanzioni amministrative e penali e in particolare all’esigenza di armonizzare ulteriormente le sanzioni amministrative stabilite per la violazione dei requisiti di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 600/2014;
all’impatto dell’applicazione dei limiti di posizione e della gestione delle posizioni sulla liquidità, gli abusi di mercato e le corrette condizioni di fissazione del prezzo e di regolamento sui mercati dei derivati su merci;
all’andamento dei prezzi per le informazioni inerenti alla trasparenza pre- e post-negoziazione dai mercati regolamentati, dai sistemi multilaterali di negoziazione, dai sistemi organizzati di negoziazione e dai dispositivi di pubblicazione autorizzati;
all’impatto dell’obbligo di comunicare onorari, commissioni o altri benefici non monetari in relazione alla fornitura di un servizio di investimento o servizio accessorio al cliente a norma dell’articolo 24, paragrafo 9, incluso il suo impatto sul corretto funzionamento del mercato unico della consulenza in materia di investimenti a livello transfrontaliero.
▼M6 —————
Qualora la Commissione ritenga che l’inclusione di tali contratti non sia fattibile o vantaggiosa presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 89 della presente direttiva al fine di prorogare, una volta di due anni e un’ulteriore volta di un anno, il periodo di 42 mesi di cui all’articolo 95, paragrafo 1, della presente direttiva.
La Commissione, previa consultazione dell’ESMA, dell’ABE e dell’ACER, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni contenenti una valutazione globale dei mercati degli strumenti derivati su merci, delle quote di emissione e dei derivati sulle quote di emissione. Tali relazioni valutano quanto meno, per ciascuno dei seguenti elementi, il loro contributo alla liquidità e al corretto funzionamento dei mercati dell’Unione degli strumenti derivati su merci, delle quote di emissione o dei derivati su quote di emissione:
i regimi per i limiti di posizione e i controlli sulla gestione delle posizioni, sulla base dei dati forniti dalle autorità competenti all’ESMA in conformità dell’articolo 57, paragrafi 5 e 10;
gli elementi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, secondo e terzo comma, della presente direttiva e i criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale a livello di gruppo a norma del regolamento delegato (UE) 2021/1833 della Commissione ( 17 ), tenendo conto della capacità delle persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della presente direttiva di concludere operazioni per ridurre efficacemente i rischi direttamente connessi all’attività commerciale o all’attività di finanziamento di tesoreria, dell’applicazione dei requisiti a decorrere dal 26 giugno 2026 per le imprese di investimento specializzate in strumenti derivati su merci o quote di emissioni o relativi derivati di cui al regolamento (UE) 2019/2033 e dei requisiti per le controparti finanziarie di cui al regolamento (UE) n. 648/2012;
per le operazioni su mercati dei derivati su merci o dei derivati sulle quote di emissione, gli elementi chiave per ottenere una serie di dati armonizzati, la raccolta di dati sulle operazioni da parte di un unico soggetto di raccolta e le informazioni pertinenti sul formato più appropriato per i dati sulle operazioni da rendere pubblici.
La Commissione presenta:
Tali relazioni sono corredate, se del caso, di una proposta legislativa riguardante modifiche mirate delle norme di mercato per gli strumenti derivati su merci, le quote di emissione o gli strumenti derivati sul quadro relativo alle quote di emissioni.
▼M2 —————
Articolo 92
Modifiche della direttiva 2011/61/UE
La direttiva 2011/61/UE è così modificata:
all’articolo 4, paragrafo 1, lettera r), è aggiunto il punto seguente:
lo Stato membro, diverso dallo Stato membro ospitante, in cui un GEFIA UE fornisce i servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4;»;
l’articolo 33 è così modificato:
Il titolo dell’articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Condizioni per la gestione di FIA UE stabiliti in altri Stati membri e per la fornitura di servizi in altri Stati membri»;
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE autorizzato possa, direttamente o istituendo una succursale:
gestire FIA UE stabiliti in un altro Stato membro, purché il GEFIA sia autorizzato a gestire tale tipo di FIA;
prestare in un altro Stato membro i servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, per i quali è stato autorizzato.
Un GEFIA che intenda prestare per la prima volta le attività e i servizi di cui al paragrafo 1 comunica alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine le informazioni seguenti:
lo Stato membro in cui intende gestire FIA direttamente o stabilendovi una succursale e/o prestare i servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4
un programma di attività in cui sono precisati in particolare i servizi che intende prestare e/o è indicato il FIA che intende gestire.».
Articolo 93
Recepimento
Gli Stati membri applicano tali misure a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
In deroga al primo comma, gli Stati membri che non possono adottare le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, entro il 23 marzo 2023, poiché le loro procedure legislative richiedono più di nove mesi, beneficiano di una proroga di un massimo di sei mesi a decorrere dal 23 marzo 2023, a condizione che notifichino alla Commissione la necessità di ricorrere a una proroga entro il 23 marzo 2023.
Articolo 94
Abrogazione
La direttiva 2004/39/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato III, sezione A, della presente direttiva, è abrogata a decorrere dal ►M3 3 gennaio 2018 ◄ , fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive indicate nell’allegato III, sezione B, della presente direttiva.
I riferimenti alla direttiva 2004/39/CE o alla direttiva 93/22/CEE si intendono fatti alla presente direttiva o al regolamento/UE) n. 600/2014 e vanno letti secondo le tavole di concordanza di cui all’allegato IV della presente direttiva.
I riferimenti ai termini definiti nella direttiva 2004/39/CE o nella direttiva 93/22/CEE o agli articoli delle stesse si intendono fatti ai termini equivalenti definiti nella presente direttiva o agli articoli della stessa.
Articolo 95
Disposizioni transitorie
Fino al ►M3 3 gennaio 2021 ◄ :
l’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012 e le tecniche di attenuazione dei rischi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento non si applicano ai contratti derivati su prodotti energetici C6 stipulati da controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o da controparti non finanziarie autorizzate per la prima volta come imprese di investimento a decorrere dal ►M3 3 gennaio 2018 ◄ ; e
tali contratti derivati su prodotti energetici C6 non sono considerati contratti derivati OTC ai fini della soglia di compensazione stabilita all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012.
I contratti derivati su prodotti energetici C6 che beneficiano del regime transitorio previsto al primo comma sono soggetti a tutti gli altri requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
Articolo 95 bis
Disposizione transitoria concernente l’autorizzazione di un ente creditizio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
Le autorità competenti informano l’autorità competente di cui all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE quando il totale previsto delle attività dell’impresa che ha presentato domanda di autorizzazione conformemente al titolo II della presente direttiva prima del 25 dicembre 2019 al fine di svolgere le attività di cui alla sezione A, punti 3) e 6), dell’allegato I, è pari o superiore a 30 miliardi di EUR, e ne informano il richiedente.
Articolo 96
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 97
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
ELENCO DEI SERVIZI, DELLE ATTIVITÀ E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
SEZIONE A
Servizi e attività di investimento
Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari.
Esecuzione di ordini per conto dei clienti.
Negoziazione per conto proprio.
Gestione di portafogli.
Consulenza in materia di investimenti.
Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile.
Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile.
Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
Gestione di sistemi organizzati di negoziazione.
SEZIONE B
Servizi accessori
Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie ed esclusa la funzione di fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato («servizio di tenuta centralizzata dei conti») ◄ di cui al punto 2 della sezione A dell’allegato del regolamento (UE) n. 909/2014.
Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l’impresa che concede il credito o il prestito.
Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese.
Servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla prestazione di servizi di investimento.
Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.
Servizi connessi con l’assunzione a fermo.
Servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B dell’allegato 1, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.
SEZIONE C
Strumenti finanziari
Valori mobiliari.
Strumenti del mercato monetario.
Quote di un organismo di investimento collettivo.
Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall’inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione).
Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.
Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.
Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
Contratti finanziari differenziali.
Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione;
Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).
▼M6 —————
ALLEGATO II
CLIENTI PROFESSIONALI AI FINI DELLA PRESENTE DIRETTIVA
Un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume. Per essere considerato un cliente professionale, il cliente deve ottemperare ai seguenti criteri:
I. CATEGORIE DI CLIENTI PROFESSIONALI
Sono considerati clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento ai fini della presente direttiva:
i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari. Si intendono inclusi nell’elenco sottostante tutti i soggetti autorizzati che svolgono le attività caratteristiche dei soggetti menzionati, che si tratti di soggetti autorizzati da uno Stato membro a norma di una direttiva europea, di soggetti autorizzati o regolamentati da uno Stato membro senza riferimento ad una direttiva europea o di soggetti autorizzati o regolamentati da un paese terzo:
enti creditizi;
imprese di investimento;
altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
imprese di assicurazione;
organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
singoli membri di una borsa;
altri investitori istituzionali;
le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
— |
totale di bilancio : EUR 20 000 000 |
— |
fatturato netto : EUR 40 000 000 |
— |
fondi propri : EUR 2 000 000 |
i governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l’FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe;
altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
I soggetti summenzionati sono considerati clienti professionali. Ad essi, tuttavia, deve essere consentito di richiedere un trattamento non professionale e le imprese di investimento possono convenire di fornire loro un livello più elevato di protezione. Quando il cliente di un’impresa di investimento è un’impresa come definita in precedenza, l’impresa di investimento deve informarla, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, essa è considerata un cliente professionale e verrà trattata come tale a meno che l’impresa di investimento e il cliente convengano diversamente. L’impresa di investimento deve inoltre informare il cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell’accordo per ottenere un maggior livello di protezione.
Spetta al cliente considerato professionale chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.
Questo livello maggiore di protezione verrà concesso quando un cliente considerato professionale conclude un accordo scritto con l’impresa di investimento per non essere considerato come cliente professionale ai fini delle norme di comportamento applicabili. Tale accordo precisa quale o quali sono i servizi o le operazioni o il tipo o i tipi di prodotti o operazioni ai quali si applica.
II. CLIENTI CHE SU RICHIESTA POSSONO ESSERE TRATTATI COME PROFESSIONALI
II.1. Criteri di identificazione
I clienti diversi da quelli inclusi alla sezione I, compresi gli organismi del settore pubblico le autorità pubbliche locali, i comuni e i singoli investitori privati, possono anch’essi essere autorizzati a rinunciare ad alcune delle protezioni previste dalle norme di comportamento delle imprese.
Le imprese di investimento sono pertanto essere autorizzate a trattare tali clienti come clienti professionali purché siano rispettati i criteri e le procedure pertinenti menzionati in appresso. Tuttavia esse non presumono che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie elencate alla sezione I.
Qualunque riduzione della protezione prevista dalle norme standard di comportamento delle imprese è considerata valida solo se dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente l’impresa di investimento possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente è in grado di adottare decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.
Il test di competenza applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive nel settore finanziario potrebbe essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente. In caso di soggetti di piccole dimensioni, la persona oggetto di tale valutazione è la persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto.
Nel corso di tale valutazione, sono soddisfatti almeno due dei seguenti criteri:
Gli Stati membri possono adottare criteri specifici per la valutazione delle conoscenze e delle competenze di comuni e autorità pubbliche locali che chiedano di essere trattati come clienti professionali. Tali criteri possono essere alternativi o integrativi rispetto a quelli elencati al quinto comma.
II.2. Procedura
Tali clienti possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:
Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a protezione, le imprese di investimento devono essere tenute a prendere tutte le misure ragionevoli possibili per accertarsi che il cliente che chiede di essere considerato cliente professionale soddisfi i requisiti indicati nella sezione II al punto 1.
Tuttavia, se i clienti sono già stati classificati come clienti professionali in base a parametri e procedure simili a quelli menzionati in precedenza, le loro relazioni con le imprese di investimento non sono influenzate dalle eventuali nuove regole adottate ai sensi del presente allegato.
Le imprese devono applicare politiche e procedure interne appropriate e scritte per classificare i clienti. Spetta ai clienti professionali informare l’impresa di investimento di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia l’impresa di investimento constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali adotta provvedimenti appropriati.
ALLEGATO III
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modifiche successive
(di cui all’articolo 94)
Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60).
Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).
Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33).
Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).
PARTE B
Termini per il recepimento nel diritto nazionale
(di cui all’articolo 94)
Direttiva 2004/39/CE
Termine di recepimento |
31 gennaio 2007 |
Periodo di attuazione |
1o novembre 2007 |
Direttiva 2006/31/CE
Termine di recepimento |
31 gennaio 2007 |
Periodo di attuazione |
1o novembre 2007 |
Direttiva 2007/44/CE
Termine di recepimento |
21 marzo 2009 |
Direttiva 2010/78/CE
Termine di recepimento |
31 dicembre 2011 |
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza di cui all’articolo 94
Direttiva 2004/39/CE |
Direttiva 2014/65/UE |
Regolamento (UE) n. 600/2014 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
|
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera f) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera g) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera g) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera h) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera h) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera i) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera i) |
Articolo 2 paragrafo 1, lettera j) |
|
Articolo 2 paragrafo 1, lettera j) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera k) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera k) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera i) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera l) |
— |
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera m) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera l) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera n) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera m) |
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
|
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 1 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 1 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 2 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 2 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 3 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 3 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 4 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 4 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 5 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 5 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 6 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 6 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 7 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 20 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 8 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 7 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 9 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 8 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 10 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 9 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 11 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 10 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 12 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 11 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 13 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 18 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 14 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 21 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 15 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 22 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 16 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 14 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 17 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 15 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 18 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 44 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 19 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 17 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 20 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 55 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 21 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 56 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 22 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 26 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 23 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 27 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 24 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 28 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 25 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 29 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 26 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 30 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 27 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 31 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 28 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 32 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 29 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 33 |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 30 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b) |
|
Articolo 4, paragrafo 1, punto 31 |
Articolo 4, paragrafo 1, punto 35 |
|
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
|
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
|
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 5, paragrafo 4 |
|
Articolo 5, paragrafo 5 |
— |
|
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
|
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
|
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
|
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
|
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
|
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
|
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafi 4 e 5 |
|
Articolo 8, lettera a) |
Articolo 8, lettera a) |
|
Articolo 8, lettera b) |
Articolo 8, lettera b) |
|
Articolo 8, lettera c) |
Articolo 8, lettera c) |
|
Articolo 8, lettera d) |
Articolo 8, lettera d) |
|
Articolo 8, lettera e) |
Articolo 8, lettera e) |
|
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafi 1 e 3 |
|
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 5 |
|
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
|
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 9, paragrafo 6 |
|
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
|
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
|
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
|
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
|
Articolo 10, paragrafo 6 |
Articolo 10, paragrafo 3, articolo 11, paragrafo 4 |
|
Articolo 10 bis, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
|
Articolo 10 bis, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
|
Articolo 10 bis, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
|
Articolo 10 bis, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
|
Articolo 10 bis, paragrafo 5 |
Articolo 12, paragrafo 5 |
|
Articolo 10 bis, paragrafo 6 |
Articolo 12, paragrafo 6 |
|
Articolo 10 bis, paragrafo 7 |
Articolo 12, paragrafo 7 |
|
Articolo 10 bis, paragrafo 8 |
Articolo 12, paragrafi 8 e 9 |
|
Articolo 10 ter, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
|
Articolo 10 ter, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
|
Articolo 10 ter, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
|
Articolo 10 ter, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
|
Articolo 10 ter, paragrafo 5 |
Articolo 13, paragrafo 5 |
|
Articolo 11 |
Articolo 14 |
|
Articolo 12 |
Articolo 15 |
|
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
|
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
|
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 3 |
|
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 16, paragrafo 4 |
|
Articolo 13, paragrafo 5 |
Articolo 16, paragrafo 5 |
|
Articolo 13, paragrafo 6 |
Articolo 16, paragrafo 6 |
|
Articolo 13, paragrafo 7 |
Articolo 16, paragrafo 8 |
|
Articolo 13, paragrafo 8 |
Articolo 16, paragrafo 9 |
|
Articolo 13, paragrafo 9 |
Articolo 16, paragrafo 11 |
|
Articolo 13, paragrafo 10 |
Articolo 16, paragrafo 12 |
|
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 18, paragrafo 1, articolo 19, paragrafo 1 |
|
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 18, paragrafo 2 |
|
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 19, paragrafo 4 |
|
Articolo 14, paragrafo 4 |
Articolo 18, paragrafo 3, articolo 19, paragrafo 2 |
|
Articolo 14, paragrafo 5 |
Articolo 18, paragrafo 6, articolo 19, paragrafo 3 |
|
Articolo 14, paragrafo 6 |
Articolo 18, paragrafo 8 |
|
Articolo 14, paragrafo 7 |
Articolo 18, paragrafo 9 |
|
Articolo 15 |
— |
|
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 21, paragrafo 1 |
|
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 2 |
|
Articolo 16, paragrafo 3 |
— |
|
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 22 |
|
Articolo 17, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
|
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 23, paragrafo 2 |
|
Articolo 18, paragrafo 3 |
Articolo 23, paragrafo 4 |
|
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 24, paragrafo 1 |
|
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 24, paragrafo 3 |
|
Articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 24, paragrafo 4 |
|
Articolo 19, paragrafo 4 |
Articolo 25, paragrafo 2 |
|
Articolo 19, paragrafo 5 |
Articolo 25, paragrafo 3 |
|
Articolo 19, paragrafo 6 |
Articolo 25, paragrafo 4 |
|
Articolo 19, paragrafo 7 |
Articolo 25, paragrafo 5 |
|
Articolo 19, paragrafo 8 |
Articolo 25, paragrafo 6 |
|
Articolo 19, paragrafo 9 |
Articolo 24, paragrafo 6, articolo 25, paragrafo 7 |
|
Articolo 19, paragrafo 10 |
Articolo 24, paragrafo 13, articolo 24, paragrafo 14, articolo 25, paragrafo 8 |
|
Articolo 20 |
Articolo 26 |
|
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 27, paragrafo 1 |
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Articolo 21, paragrafo 2 |
Articolo 27, paragrafo 4 |
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Articolo 21, paragrafo 3 |
Articolo 27, paragrafo 5 |
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Articolo 21, paragrafo 4 |
Articolo 27, paragrafo 7 |
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Articolo 21, paragrafo 5 |
Articolo 27, paragrafo 8 |
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Articolo 21, paragrafo 6 |
Articolo 27, paragrafo 9 |
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Articolo 22, paragrafo 1 |
Articolo 28, paragrafo 1 |
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Articolo 22, paragrafo 2 |
Articolo 28, paragrafo 2 |
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Articolo 22, paragrafo 3 |
Articolo 28, paragrafo 3 |
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Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 29, paragrafo 1 |
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Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 29, paragrafo 2 |
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Articolo 23, paragrafo 3 |
Articolo 29, paragrafo 3 |
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Articolo 23, paragrafo 4 |
Articolo 29, paragrafo 4 |
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Articolo 23, paragrafo 5 |
Articolo 29, paragrafo 5 |
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Articolo 23, paragrafo 6 |
Articolo 29, paragrafo 6 |
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Articolo 24, paragrafo 1 |
Articolo 30, paragrafo 1 |
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Articolo 24, paragrafo 2 |
Articolo 30, paragrafo 2 |
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Articolo 24, paragrafo 3 |
Articolo 30, paragrafo 3 |
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Articolo 24, paragrafo 4 |
Articolo 30, paragrafo 4 |
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Articolo 24, paragrafo 5 |
Articolo 30, paragrafo 5 |
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Articolo 25, paragrafo 1 |
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Articolo 24 |
Articolo 25, paragrafo 2 |
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Articolo 25, paragrafo 1 |
Articolo 25, paragrafo 3 |
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Articolo 26, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 25, paragrafo 4 |
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Articolo 26, paragrafo 3 |
Articolo 25, paragrafo 5 |
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Articolo 26, paragrafo 7 |
Articolo 25, paragrafo 6 |
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Articolo 26, paragrafo 8 |
Articolo 25, paragrafo 7 |
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Articolo 26, paragrafo 9 |
Articolo 26, paragrafo 1 |
Articolo 31, paragrafo 1 |
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Articolo 26, paragrafo 2 |
Articolo 31, paragrafi 2 e 3 |
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Articolo 27, paragrafo 1 |
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Articolo 14, paragrafi da 1 a 5 |
Articolo 27, paragrafo 2 |
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Articolo 14, paragrafo 6 |
Articolo 27, paragrafo 3 |
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Articolo 15, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 27, paragrafo 4 |
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Articolo 16 |
Articolo 27, paragrafo 5 |
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Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 27, paragrafo 6 |
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Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 27, paragrafo 7 |
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Articolo 17, paragrafo 3 |
Articolo 28, paragrafo 1 |
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Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 28, paragrafo 2 |
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Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 28, paragrafo 3 |
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Articolo 20, paragrafo 3 |
Articolo 29, paragrafo 1 |
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Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 29, paragrafo 2 |
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Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 29, paragrafo 3 |
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Articolo 4, paragrafo 6 |
Articolo 30, paragrafo 1 |
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Articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 30, paragrafo 2 |
|
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 30, paragrafo 3 |
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Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 31, paragrafo 1 |
Articolo 34, paragrafo 1 |
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Articolo 31, paragrafo 2 |
Articolo 34, paragrafo 2 |
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Articolo 31, paragrafo 3 |
Articolo 34, paragrafo 3 |
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Articolo 31, paragrafo 4 |
Articolo 34, paragrafo 4 |
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Articolo 31, paragrafo 5 |
Articolo 34, paragrafo 6 |
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Articolo 31, paragrafo 6 |
Articolo 34, paragrafo 7 |
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Articolo 31, paragrafo 7 |
Articolo 34, paragrafi 8 e 9 |
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Articolo 32, paragrafo 1 |
Articolo 35, paragrafo 1 |
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Articolo 32, paragrafo 2 |
Articolo 35, paragrafo 2 |
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Articolo 32, paragrafo 3 |
Articolo 35, paragrafo 3 |
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Articolo 32, paragrafo 4 |
Articolo 35, paragrafo 4 |
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Articolo 32, paragrafo 5 |
Articolo 35, paragrafo 5 |
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Articolo 32, paragrafo 6 |
Articolo 35, paragrafo 6 |
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Articolo 32, paragrafo 7 |
Articolo 35, paragrafo 8 |
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Articolo 32, paragrafo 8 |
Articolo 35, paragrafo 9 |
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Articolo 32, paragrafo 9 |
Articolo 35, paragrafo 10 |
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Articolo 32, paragrafo 10 |
Articolo 35, paragrafi 11 e 12 |
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Articolo 33, paragrafo 1 |
Articolo 36, paragrafo 1 |
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Articolo 33, paragrafo 2 |
Articolo 36, paragrafo 2 |
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Articolo 34, paragrafo 1 |
Articolo 37, paragrafo 1 |
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Articolo 34, paragrafo 2 |
Articolo 37, paragrafo 2 |
|
Articolo 34, paragrafo 3 |
— |
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Articolo 35, paragrafo 1 |
Articolo 38, paragrafo 1 |
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Articolo 35, paragrafo 2 |
Articolo 38, paragrafo 2 |
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Articolo 36, paragrafo 1 |
Articolo 44, paragrafo 1 |
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Articolo 36, paragrafo 2 |
Articolo 44, paragrafo 2 |
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Articolo 36, paragrafo 3 |
Articolo 44, paragrafo 3 |
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Articolo 36, paragrafo 4 |
Articolo 44, paragrafo 4 |
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Articolo 36, paragrafo 5 |
Articolo 44, paragrafo 5 |
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Articolo 36, paragrafo 6 |
Articolo 44, paragrafo 6 |
|
Articolo 37, paragrafo 1 |
Articolo 45, paragrafi 1 e 8 |
|
Articolo 37, paragrafo 2 |
Articolo 45, paragrafo 7, secondo comma |
|
Articolo 38, paragrafo 1 |
Articolo 46, paragrafo 1 |
|
Articolo 38, paragrafo 2 |
Articolo 46, paragrafo 2 |
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Articolo 38, paragrafo 3 |
Articolo 46, paragrafo 3 |
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Articolo 39 |
Articolo 47, paragrafo 1 |
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Articolo 40, paragrafo 1 |
Articolo 51, paragrafo 1 |
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Articolo 40, paragrafo 2 |
Articolo 51, paragrafo 2 |
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Articolo 40, paragrafo 3 |
Articolo 51, paragrafo 3 |
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Articolo 40, paragrafo 4 |
Articolo 51, paragrafo 4 |
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Articolo 40, paragrafo 5 |
Articolo 51, paragrafo 5 |
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Articolo 40, paragrafo 6 |
Articolo 51, paragrafo 6 |
|
Articolo 41, paragrafo 1 |
Articolo 52, paragrafo 1 |
|
Articolo 41, paragrafo 2 |
Articolo 52, paragrafo 2 |
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Articolo 42, paragrafo 1 |
Articolo 53, paragrafo 1 |
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Articolo 42, paragrafo 2 |
Articolo 53, paragrafo 2 |
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Articolo 42, paragrafo 3 |
Articolo 53, paragrafo 3 |
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Articolo 42, paragrafo 4 |
Articolo 53, paragrafo 4 |
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Articolo 42, paragrafo 5 |
Articolo 53, paragrafo 5 |
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Articolo 42, paragrafo 6 |
Articolo 53, paragrafo 6 |
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Articolo 42, paragrafo 7 |
Articolo 53, paragrafo 7 |
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Articolo 43, paragrafo 1 |
Articolo 54, paragrafo 1 |
|
Articolo 43, paragrafo 2 |
Articolo 54, paragrafi 2 e 3 |
|
Articolo 44, paragrafo 1 |
|
Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 44, paragrafo 2 |
|
Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 44, paragrafo 3 |
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Articolo 4, paragrafo 6 |
Articolo 45, paragrafo 1 |
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Articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 45, paragrafo 2 |
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Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 45, paragrafo 3 |
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Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 46, paragrafo 1 |
Articolo 55, paragrafo 1 |
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Articolo 46, paragrafo 2 |
Articolo 55, paragrafo 2 |
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Articolo 47 |
Articolo 56 |
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Articolo 48, paragrafo 1 |
Articolo 67, paragrafo 1 |
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Articolo 48, paragrafo 2 |
Articolo 67, paragrafo 2 |
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Articolo 48, paragrafo 3 |
Articolo 67, paragrafo 3 |
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Articolo 49 |
Articolo 68 |
|
Articolo 50, paragrafo 1 |
Articolo 69, paragrafo 1, articolo 72, paragrafo 1 |
|
Articolo 50, paragrafo 2 |
Articolo 69, paragrafo 2 |
|
Articolo 51, paragrafo 1 |
Articolo 70, paragrafi 1 e 2 |
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Articolo 51, paragrafo 2 |
Articolo 70, paragrafo 5 |
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Articolo 51, paragrafo 3 |
Articolo 71, paragrafo 1 |
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Articolo 51, paragrafo 4 |
Articolo 71, paragrafo 4 |
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Articolo 51, paragrafo 5 |
Articolo 71, paragrafo 5 |
|
Articolo 51, paragrafo 6 |
Articolo 71, paragrafo 6 |
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Articolo 52, paragrafo 1 |
Articolo 74, paragrafo 1 |
|
Articolo 52, paragrafo 2 |
Articolo 74, paragrafo 2 |
|
Articolo 53, paragrafo 1 |
Articolo 75, paragrafo 1 |
|
Articolo 53, paragrafo 2 |
Articolo 75, paragrafo 2 |
|
Articolo 53, paragrafo 3 |
Articolo 75, paragrafo 3 |
|
Articolo 54, paragrafo 1 |
Articolo 76, paragrafo 1 |
|
Articolo 54, paragrafo 2 |
Articolo 76, paragrafo 2 |
|
Articolo 54, paragrafo 3 |
Articolo 76, paragrafo 3 |
|
Articolo 54, paragrafo 4 |
Articolo 76, paragrafo 4 |
|
Articolo 54, paragrafo 5 |
Articolo 76, paragrafo 5 |
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Articolo 55, paragrafo 1 |
Articolo 77, paragrafo 1 |
|
Articolo 55, paragrafo 2 |
Articolo 77, paragrafo 2 |
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Articolo 56, paragrafo 1 |
Articolo 79, paragrafo 1 |
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Articolo 56, paragrafo 2 |
Articolo 79, paragrafo 2 |
|
Articolo 56, paragrafo 3 |
Articolo 79, paragrafo 3 |
|
Articolo 56, paragrafo 4 |
Articolo 79, paragrafo 4 |
|
Articolo 56, paragrafo 5 |
Articolo 79, paragrafo 8 |
|
Articolo 56, paragrafo 6 |
Articolo 79, paragrafo 9 |
|
Articolo 57, paragrafo 1 |
Articolo 80, paragrafo 1 |
|
Articolo 57, paragrafo 2 |
Articolo 80, paragrafo 2 |
|
Articolo 57, paragrafo 3 |
Articolo 80, paragrafi 3 e 4 |
|
Articolo 58, paragrafo 1 |
Articolo 81, paragrafo 1 |
|
Articolo 58, paragrafo 2 |
Articolo 81, paragrafo 2 |
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Articolo 58, paragrafo 3 |
Articolo 81, paragrafo 3 |
|
Articolo 58, paragrafo 4 |
Articolo 81, paragrafo 4 |
|
Articolo 58, paragrafo 5 |
Articolo 81, paragrafo 5 |
|
Articolo 58 bis |
Articolo 82 |
|
Articolo 59 |
Articolo 83 |
|
Articolo 60, paragrafo 1 |
Articolo 84, paragrafo 1 |
|
Articolo 60, paragrafo 2 |
Articolo 84, paragrafo 2 |
|
Articolo 60, paragrafo 3 |
Articolo 84, paragrafo 3 |
|
Articolo 60, paragrafo 4 |
Articolo 84, paragrafo 4 |
|
Articolo 61, paragrafo 1 |
Articolo 85, paragrafo 1 |
|
Articolo 61, paragrafo 2 |
Articolo 85, paragrafo 2 |
|
Articolo 62, paragrafo 1 |
Articolo 86, paragrafo 1 |
|
Articolo 62, paragrafo 2 |
Articolo 86, paragrafo 2 |
|
Articolo 62, paragrafo 3 |
Articolo 86, paragrafo 3 |
|
Articolo 62, paragrafo 4 |
Articolo 86, paragrafo 4 |
|
Articolo 62 bis, paragrafo 1 |
Articolo 87, paragrafo 1 |
|
Articolo 62 bis, paragrafo 2 |
Articolo 87, paragrafo 2 |
|
Articolo 63, paragrafo 1 |
Articolo 88, paragrafo 1 |
|
Articolo 63, paragrafo 2 |
Articolo 88, paragrafo 2 |
|
Articolo 64 |
— |
— |
Articolo 64 bis |
— |
— |
Articolo 65 |
— |
— |
Articolo 66 |
— |
— |
Articolo 67 |
— |
— |
Articolo 68 |
— |
— |
Articolo 69 |
— |
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Articolo 70 |
— |
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Articolo 71 |
— |
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Articolo 72 |
— |
— |
Articolo 73 |
— |
— |
Allegato I |
Allegato I |
|
Allegato II |
Allegato II |
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( 1 ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).
( 3 ) Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).
( 4 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
( 5 ) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
( 6 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di alcune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
( 7 ) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (Cfr. pag 149 della presente Gazzetta Ufficiale).
( 8 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
( 9 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
( 10 ) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 and (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
( 11 ) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L314del 5.12.2019, pag. 64).
( 12 ) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).
►M6 ( 13 ) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87). ◄
( 14 ) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).
( 15 ) Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45).
( 16 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
( 17 ) Regolamento delegato (UE) 2021/1833 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale a livello di gruppo (GU L 372 del 20.10.2021, pag. 1).