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Document 02014D0762-20190410

    Consolidated text: Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 ottobre 2014, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom [notificata con il numero C(2014) 7489] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/762/UE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/762/2019-04-10

    02014D0762 — IT — 10.04.2019 — 002.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 16 ottobre 2014

    recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom

    [notificata con il numero C(2014) 7489]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/762/UE)

    (GU L 320 dell'6.11.2014, pag. 1)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/142 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 15 gennaio 2018

      L 25

    40

    30.1.2018

    ►M2

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/570 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE dell'8 aprile 2019

      L 99

    41

    10.4.2019




    ▼B

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 16 ottobre 2014

    recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom

    [notificata con il numero C(2014) 7489]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/762/UE)



    CAPITOLO 1

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    La presente decisione stabilisce le modalità di esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE per quanto riguarda:

    a) l'interazione tra il centro di coordinamento della risposta alle emergenze («ERCC») e i punti di contatto degli Stati membri;

    b) le componenti del sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza (CECIS) e l'organizzazione dello scambio di informazioni tramite il CECIS;

    c) l'individuazione di moduli, altri mezzi di risposta e esperti e dei requisiti operativi per il funzionamento e l'interoperabilità dei moduli, compresi compiti, mezzi, componenti principali, autosufficienza e mobilitazione;

    d) gli obiettivi di capacità, i requisiti di qualità e di interoperabilità e la procedura di certificazione e registrazione necessari al funzionamento dell'EERC, ivi comprese le modalità di finanziamento;

    e) l'individuazione di carenze dell'EERC e i modi per colmarle;

    f) l'organizzazione del programma di formazione, del quadro di esercitazione e del programma sugli insegnamenti tratti;

    g) le procedure operative in risposta alle catastrofi all'interno dell'Unione e l'identificazione delle rilevanti organizzazioni internazionali;

    h) il processo di mobilitazione delle squadre di esperti;

    i) l'organizzazione del supporto per il trasporto dell'assistenza.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si intende per:

    1)

    «richiedente assistenza» : lo Stato membro o il paese terzo colpito da una catastrofe, minacciato da una catastrofe imminente o che si prevede sarà colpito da una catastrofe imminente, così come le Nazioni Unite e relative agenzie e altre rilevanti organizzazioni internazionali, specificate all'allegato VII;

    2)

    «assistenza di protezione civile» : le squadre, gli esperti o i moduli di protezione civile, con relative attrezzature e materiali di soccorso o forniture necessarie per alleviare le conseguenze immediate di una catastrofe;

    3)

    «mezzi tampone» : i mezzi di risposta alle catastrofi, la cui disponibilità e il cui accesso rapido sono cofinanziati conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE;

    4)

    «squadra di intervento» : le risorse umane e materiali, compresi i moduli, che uno o più Stati membri hanno preposto a interventi di protezione civile;

    5)

    «squadra di supporto e assistenza tecnica» : le risorse umane e materiali che uno o più Stati membri hanno preposto a compiti di supporto, come specificato all'allegato II;

    ▼M1

    6)

    «corpo medico europeo» : la parte dell'EERC disponibile per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale in caso di emergenze sanitarie gravi.

    ▼B



    CAPITOLO 2

    CENTRO DI COORDINAMENTO DELLA RISPOSTA ALLE EMERGENZE (ERCC)

    Articolo 3

    Interazione tra l'ERCC e i punti di contatto degli Stati membri

    1.  Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale per l'ERCC, disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette. La designazione viene trasmessa utilizzando il «modello di scheda del paese» di cui all'allegato I.

    2.  L'ERCC opera in stretto collegamento con i punti di contatto degli Stati membri per svolgere i propri compiti ordinari e le operazioni di risposta di cui alla presente decisione e alla decisione n. 1313/2013/UE.



    CAPITOLO 3

    SISTEMA COMUNE DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE IN CASO DI EMERGENZA (CECIS)

    Articolo 4

    Livelli del CECIS

    Il CECIS è composto da tre elementi:

    a) un livello di rete che collega le autorità competenti, i punti di contatto negli Stati membri e l'ERCC;

    b) un livello di applicazione costituito dalle banche dati e dagli altri sistemi di informazione necessari al funzionamento del meccanismo unionale e in particolare per:

    i) trasmettere le notifiche;

    ii) garantire la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l'ERCC e le autorità competenti e i punti di contatto;

    iii) diffondere gli insegnamenti tratti dagli interventi;

    c) un livello di sicurezza, costituito dall'insieme di sistemi, norme e procedure necessari per garantire l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati immagazzinati e scambiati tramite il CECIS.

    Articolo 5

    Sicurezza delle informazioni

    1.  Il CECIS è in grado di gestire in modo sicuro documenti, banche dati e sistemi d'informazione tramite i servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (s-TESTA) o rete analoga.

    2.  Per la trasmissione dei documenti e delle informazioni classificati «EU CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE» (UE riservatissimo) o di grado superiore valgono disposizioni specifiche convenute tra originatore e destinatari(o), conformemente alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione ( 1 ).

    Articolo 6

    Informazioni e aggiornamenti

    1.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni opportune tramite il «modello di scheda del paese» di cui all'allegato I.

    2.  Gli Stati membri trasmettono le informazioni sui punti di contatto e eventualmente su altri servizi competenti in caso di catastrofi naturali, tecnologiche, radiologiche o ambientali, compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali.

    3.  Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

    4.  Una sezione specifica della banca dati del CECIS è dedicata alle informazioni sulla registrazione e sulla disponibilità dei mezzi di risposta nell'EERC. La Commissione ne garantisce l'accesso ininterrotto per i punti di contatto nazionali della protezione civile.

    5.  Gli Stati membri assicurano il costante aggiornamento dello status di disponibilità e di ogni altro dato fattuale riguardante le caratteristiche pertinenti di tutti i mezzi di risposta registrati nell'EERC, contenuti nella sezione dedicata della banca dati del CECIS.

    6.  Se necessario, gli Stati membri possono permettere a altre autorità nazionali competenti di accedere in sola lettura al CECIS.

    Articolo 7

    Gruppo utenti CECIS

    Un gruppo di utenti, composto da rappresentanti degli Stati membri, assiste la Commissione nelle fasi di convalida, collaudo e ulteriore sviluppo del CECIS.

    Articolo 8

    Attuazione e ulteriore sviluppo

    1.  La Commissione gestisce e sviluppa il CECIS, tenendo presenti esigenze e richieste degli Stati membri.

    2.  Gli Stati membri predispongono sul territorio nazionale l'ambiente informatico adatto al CECIS, in linea con gli impegni sottoscritti tramite il «modello di scheda del paese» all'allegato I.

    Articolo 9

    Applicazione CECIS per l'inquinamento marino

    1.  La Commissione assicura agli Stati membri e all'Agenzia europea per la sicurezza marittima l'accesso online a un'applicazione CECIS dedicata all'inquinamento marino, che rispecchi le specificità della risposta agli incidenti marittimi.

    2.  L'applicazione online è accessibile anche ai paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione. Può essere concesso un accesso ad hoc ai segretariati delle convenzioni marittime regionali.



    CAPITOLO 4

    MODULI, SQUADRE DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA, ALTRI MEZZI DI RISPOSTA E ESPERTI

    Articolo 10

    Registrazione dei moduli, delle squadre di supporto e assistenza tecnica, di altri mezzi di risposta e degli esperti

    1.  Gli Stati membri registrano nella banca dati del CECIS i propri moduli, squadre di supporto e assistenza tecnica, altri mezzi di risposta e esperti di cui all'articolo 9, paragrafo 6, della decisione n. 1313/2013/UE.

    2.  I moduli, le squadre di supporto e assistenza tecnica, gli altri mezzi di risposta e gli esperti preimpegnati nell'EERC sono registrati in una sezione dedicata della banca dati del CECIS.

    3.  Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 vengono aggiornate in funzione della necessità.

    Articolo 11

    Composizione dei moduli, delle squadre di supporto e assistenza tecnica, di altri mezzi di risposta e degli esperti

    1.  I moduli e le squadre di supporto e assistenza tecnica possono essere costituiti da risorse messe a disposizione da uno o più Stati membri.

    2.  La mobilitazione, ai fini di un intervento, di un modulo o di una squadra di supporto e assistenza tecnica costituiti da più componenti può limitarsi alle componenti necessarie per realizzare l'intervento interessato.

    Articolo 12

    Autosufficienza dei moduli

    1.  Ogni modulo presenta i seguenti elementi di autosufficienza, come specificato all'allegato II:

    a) ricoveri adeguati alle condizioni climatiche prevalenti;

    b) generazione di energia elettrica e illuminazione per soddisfare al consumo della base operativa e delle apparecchiature necessarie per compiere la missione;

    c) impianti igienico-sanitari per il personale del modulo;

    d) viveri e acqua per il personale del modulo;

    e) personale medico o paramedico, strutture e forniture mediche per il personale del modulo;

    f) aree di stoccaggio e manutenzione delle apparecchiature del modulo;

    g) apparecchiature per la comunicazione con gli altri partner coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento sul posto;

    h) trasporti sul posto;

    i) logistica, apparecchiature e personale per allestire una base operativa e dare avvio quanto prima alla missione sin dall'arrivo sul posto.

    2.  Lo Stato membro che offre l'assistenza garantisce il rispetto dei requisiti di autosufficienza:

    a) assegnando al modulo il personale, le apparecchiature e i beni di consumo necessari; oppure

    b) prendendo le necessarie disposizioni sul luogo delle operazioni; oppure

    c) predisponendo quanto necessario per associare una squadra d'intervento non autosufficiente a una squadra di supporto e assistenza tecnica, in modo da soddisfare i requisiti di cui all'articolo 13 prima di registrare il modulo, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1.

    3.  L'arco di tempo durante il quale va garantita l'autosufficienza sin dall'inizio della missione non può essere inferiore a:

    a) 96 ore; oppure

    b) ai periodi di cui all'allegato II.

    Articolo 13

    Requisiti dei moduli e delle squadre di supporto e assistenza tecnica

    1.  I moduli rispettano i requisiti generali di cui all'allegato II.

    2.  Le squadre di supporto e assistenza tecnica rispettano i requisiti generali di cui all'allegato II.

    3.  I requisiti generali di cui all'allegato II sono soggetti a revisioni periodiche.

    4.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire:

    a) la capacità dei moduli di operare con altri moduli;

    b) la capacità delle squadre di supporto e assistenza tecnica di operare con altre squadre di supporto e assistenza tecnica e con i pertinenti attori sul campo;

    c) la capacità degli elementi che compongono un modulo di operare insieme come un unico modulo;

    d) la capacità degli elementi che compongono una squadra di supporto e assistenza tecnica di operare insieme come un'unica squadra;

    e) la capacità dei moduli e delle squadre di supporto e assistenza tecnica, laddove mobilitati fuori dell'Unione, di operare con i mezzi internazionali di risposta alle catastrofi inviati in soccorso del paese colpito;

    f) la partecipazione di capisquadra, vice capisquadra e funzionari di collegamento dei moduli e delle squadre di supporto e assistenza tecnica ai corsi di formazione e alle esercitazioni organizzati dalla Commissione, conformemente agli articoli da 26 a 32.



    CAPITOLO 5

    SVILUPPO DELLA CAPACITÀ EUROPEA DI RISPOSTA EMERGENZIALE (EERC) SOTTO FORMA DI POOL VOLONTARIO

    Articolo 14

    Obiettivi di capacità

    1.  Gli obiettivi di capacità dell'EERC sono specificati all'allegato III.

    2.  La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta almeno ogni due anni l'idoneità degli obiettivi di capacità, che rivede eventualmente in funzione dei rischi individuati dalle valutazioni del rischio nazionali o da altre fonti di informazione nazionali o internazionali.

    3.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni sui rischi utili per valutare se gli obiettivi di capacità sono stati raggiunti.

    Articolo 15

    Requisiti di qualità e di interoperabilità

    1.  I requisiti di qualità e di interoperabilità di cui all'allegato IV si applicano ai moduli, alle squadre di supporto e assistenza tecnica, agli altri mezzi di risposta e agli esperti impegnati nell'EERC.

    2.  La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta almeno ogni due anni l'idoneità dei requisiti di qualità e di interoperabilità, che rivede se necessario. I requisiti di qualità si basano su standard internazionali riconosciuti, se esistenti.

    Articolo 16

    Procedura di certificazione e registrazione

    1.  Le procedure di certificazione e registrazione definite ai paragrafi da 2 a 8 si applicano ai moduli, alle squadre di supporto e assistenza tecnica, agli altri mezzi di risposta e agli esperti impegnati nell'EERC.

    2.  La certificazione e la registrazione soddisfano i requisiti di qualità di cui all'allegato IV, salvo per i mezzi tampone, cui si applica l'articolo 25, paragrafo 3.

    3.  Gli Stati membri che offrono di inserire nell'EERC un modulo, una squadra di supporto e assistenza tecnica, un altro mezzo di risposta o un esperto specifici forniscono le informazioni di cui all'allegato V.

    4.  La Commissione valuta se il modulo, la squadra di supporto e assistenza tecnica, l'altro mezzo di risposta o l'esperto in questione siano idonei a essere inseriti nell'EERC e comunica quanto prima le proprie conclusioni allo Stato membro interessato. In questa valutazione la Commissione soppesa in particolare il rispetto dei requisiti di qualità, degli obiettivi di capacità, la completezza delle informazioni fornite, la prossimità geografica e la partecipazione di tutti gli Stati membri, così come altri fattori pertinenti precedentemente individuati e applicabili a tutti i moduli, squadre di supporto e assistenza tecnica, altri mezzi di risposta o esperti paragonabili.

    5.  Se ritiene che il modulo, la squadra di supporto e assistenza tecnica, l'altro mezzo di risposta o l'esperto siano idonei a essere inseriti nell'EERC, la Commissione avvia la procedura di certificazione sulla base delle informazioni fornite e altre informazioni aggiuntive che potrà chiedere all'autorità competente dello Stato membro. Se, sulla base delle informazioni disponibili, ritiene soddisfatti i requisiti di qualità e di interoperabilità, la Commissione può registrare nel pool volontario il modulo, la squadra di supporto e assistenza tecnica, l'altro mezzo di risposta o l'esperto.

    6.  La Commissione trasmette per iscritto all'autorità competente dello Stato membro la propria valutazione sulle formazioni, sulle esercitazioni e/o sui workshop richiesti, insieme a altre condizioni di registrazione e di certificazione.

    7.  Se tutte le condizioni di certificazione sono soddisfatte, la Commissione decreta certificati per l'EERC il modulo, la squadra di supporto e assistenza tecnica, l'altro mezzo di risposta o l'esperto e ne informa lo Stato membro.

    ▼M1

    8.  Se viene riproposto di registrare nell'EERC il modulo, la squadra di supporto e assistenza tecnica, l'altro mezzo di risposta o l'esperto, la certificazione va rivalutata al più tardi entro cinque anni.

    ▼B

    9.  La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta almeno ogni due anni l'idoneità della procedura di certificazione e registrazione, che rivede se necessario.

    Articolo 17

    Modalità di finanziamento dei costi di adattamento

    1.  Gli Stati membri possono chiedere una sovvenzione per il finanziamento dei costi di adattamento individualmente per ciascun modulo, squadra di supporto e assistenza tecnica o altro mezzo di risposta, senza che la Commissione pubblichi un invito a presentare proposte. I costi di adattamento comprendono gli elementi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), della decisione n. 1313/2013/UE.

    2.  A sostegno della loro richiesta, gli Stati membri presentano alla Commissione piani di attuazione per i costi di adattamento, con una stima dei costi e dei tempi.

    3.  La Commissione valuta e, se risultano soddisfatti i requisiti necessari, approva i piani di attuazione di cui al paragrafo 2, specificando quali costi dichiarati sono ammissibili come costi di adattamento.

    4.  Dopo aver valutato la richiesta, la Commissione adotta la decisione di aggiudicazione.

    5.  Gli Stati membri rendono conto in dettaglio alla Commissione dei costi sostenuti per l'adattamento.



    CAPITOLO 6

    COLMARE LE CARENZE DEI MEZZI DI RISPOSTA

    Articolo 18

    Verifica dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di capacità

    La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, verifica costantemente i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di capacità, tenendo presenti i mezzi di risposta individuati conformemente all'articolo 20, e comunica regolarmente agli Stati membri gli esiti della valutazione sui progressi compiuti. La Commissione comunica agli Stati membri, con i dovuti dettagli, tutte le carenze dei mezzi di risposta ancora irrisolte.

    Articolo 19

    Procedura per individuare le carenze dei mezzi di risposta

    1.  Nel quadro della verifica dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di capacità, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta lo scarto tra i mezzi registrati nell'EERC dagli Stati membri e gli obiettivi di capacità di cui all'allegato III.

    2.  La Commissione e gli Stati membri considerano impegnati nell'EERC solo i mezzi registrati in quanto mezzi messi a disposizione dell'EERC dagli Stati membri, conformemente all'articolo 16.

    Articolo 20

    Procedura per individuare i mezzi di risposta al di fuori dell'EERC

    1.  Una volta individuate, conformemente all'articolo 19 della presente decisione, carenze dei mezzi di risposta potenzialmente significative, la Commissione esamina, in collaborazione con gli Stati membri, se i mezzi necessari sono disponibili al di fuori dell'EERC, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE.

    2.  La Commissione considera disponibili al di fuori dell'EERC solo i seguenti mezzi:

    a) mezzi registrati nel CECIS;

    b) mezzi tampone; oppure

    c) mezzi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ma che possono essere messi rapidamente a disposizione dello o degli Stati membri nei quantitativi, nel luogo, nei tempi e per la durata richiesti.

    3.  Al fine di reperire i mezzi di cui al paragrafo 2, lettera c), la Commissione rivolge ai punti di contatto nazionali una richiesta in cui illustra in dettaglio la valutazione delle carenze dei mezzi di risposta potenzialmente significative e invita gli Stati membri a fornire informazioni su eventuali mezzi disponibili al di fuori dell'EERC, descritti al paragrafo 2, lettera c).

    4.  La richiesta della Commissione indica un termine per le risposte, che non sarà superiore a 60 giorni di calendario e la cui durata esatta dipenderà dalle difficoltà che si prevede gli Stati membri incontrino nel reperire i mezzi di cui al paragrafo 2.

    5.  Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione, entro il termine indicato, le informazioni specifiche riguardanti eventuali mezzi di cui al paragrafo 2.

    6.  Se uno Stato membro non risponde per iscritto entro il termine indicato, la Commissione ne deduce che, ai fini della specifica valutazione, lo Stato membro non dispone dei mezzi di cui al paragrafo 2.

    7.  Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri e prendendo in considerazione solo i mezzi di cui al paragrafo 2, la Commissione valuta se detti mezzi colmano le carenze individuate conformemente all'articolo 19 della presente decisione. La Commissione ritiene colmate le carenze dei mezzi di risposta solo quando il numero dei mezzi all'interno dell'EERC combinato al numero dei mezzi di cui al paragrafo 2 è pari o superiore agli obiettivi di capacità di cui all'allegato III.

    Articolo 21

    Procedura per colmare le carenze dei mezzi di risposta

    1.  Ove, conformemente all'articolo 19, abbia individuato, insieme agli Stati membri, carenze dei mezzi di risposta potenzialmente significative che non possono essere colmate secondo la procedura di cui all'articolo 20, la Commissione ne informa per iscritto gli Stati membri, specificando le carenze di mezzi di risposta che ritiene strategici.

    2.  La Commissione invita per iscritto gli Stati membri a colmare le carenze dei mezzi di risposta strategici, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE.

    3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione se, quando e in che modo prevedono di colmare le carenze dei mezzi di risposta strategici, a titolo individuale o in collaborazione con altri Stati membri.

    Articolo 22

    Sostegno della Commissione per colmare le carenze dei mezzi di risposta strategici

    1.  Quando è richiesto il finanziamento dell'Unione per colmare le carenze dei mezzi di risposta strategici conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 1, lettera j), della decisione n. 1313/2013/UE, la Commissione pubblica un invito a presentare proposte per sostenere gli Stati membri.

    2.  Nel rispondere all'invito a presentare proposte, gli Stati membri si conformano all'articolo 21, paragrafo 1, lettera j), punti iii) e iv), della decisione n. 1313/2013/UE.

    3.  Gli Stati membri indicano, tra l'altro, la percentuale di cofinanziamento dell'Unione richiesta.

    Articolo 23

    Costi ammissibili al sostegno per colmare le carenze dei mezzi di risposta

    1.  Sono ammissibili tutti i costi connessi alle apparecchiature, ai servizi o alle risorse umane necessari per la configurazione di avviamento dei mezzi di risposta.

    2.  Non sono ammissibili i costi della manutenzione corrente o di funzionamento.

    ▼M2 —————

    ▼B



    CAPITOLO 8

    PROGRAMMA DI FORMAZIONE

    Articolo 26

    Programma di formazione

    1.  Viene istituito un programma di formazione per gli interventi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi. Il programma comprende corsi generali e specifici, e un sistema di scambio di esperti. Il programma si rivolge ai gruppi di destinatari di cui all'articolo 27.

    2.  La Commissione è responsabile del coordinamento e dell'organizzazione e definisce i contenuti e il calendario del programma di formazione.

    Articolo 27

    Partecipanti

    1.  I gruppi di destinatari del programma di formazione sono:

    a) gli addetti della protezione civile e del personale che gestisce le emergenze degli Stati membri, in particolare i capisquadra, i vice capisquadra e i funzionari di collegamento, gli esperti degli Stati membri di cui all'articolo 41, in particolare gli esperti in materia di prevenzione e preparazione, e i principali addetti dei punti di contatto nazionali;

    b) il personale delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione;

    c) esperti selezionati dei paesi della politica europea di vicinato e dei paesi candidati o potenziali candidati.

    2.  La partecipazione ai corsi di formazione è inoltre aperta a un numero selezionato di esperti:

    a) delle Nazioni Unite e relative agenzie;

    b) delle organizzazioni internazionali di cui all'allegato VII;

    c) dei paesi terzi e, se del caso, di altri attori interessati.

    3.  Gli Stati membri e la Commissione designano, per ogni sessione di formazione, i partecipanti ai corsi.

    Articolo 28

    Corsi di formazione

    1.  Il programma consiste di una serie di corsi di livello introduttivo, operativo e gestionale.

    2.  La Commissione, in collaborazione con gli Stati, definisce la struttura, il contenuto e il programma dei corsi, ne stabilisce il calendario e specifica i requisiti d'accesso.

    3.  La Commissione si accerta che i formatori e i conferenzieri siano aggiornati sui pertinenti sviluppi del meccanismo unionale.

    Articolo 29

    Scambio di esperti

    Il sistema di scambio di esperti tra gli Stati membri o con la Commissione permette agli esperti di:

    a) acquisire e condividere esperienze;

    b) familiarizzare con le varie tecniche e procedure operative in uso;

    c) studiare le soluzioni in uso in altri servizi e istituzioni del settore emergenziale.

    Articolo 30

    Azioni di formazione aggiuntive

    Ove necessario e in linea con il programma di lavoro annuale, sono offerte formazioni aggiuntive, in risposta a bisogni individuati, per garantire che gli interventi di protezione civile e gestione delle catastrofi si svolgano in modo agevole e efficiente.

    Articolo 31

    Sistema di valutazione

    La Commissione garantisce la coerenza tra il livello dei corsi e il loro contenuto. A tal fine appronta un adeguato sistema di valutazione delle azioni di formazione organizzate.



    CAPITOLO 9

    QUADRO DI ESERCITAZIONE

    Articolo 32

    Programma, quadro strategico e priorità delle esercitazioni

    1.  La Commissione appronta e gestisce un programma di esercitazioni di protezione civile.

    2.  Il programma di esercitazioni di protezione civile si inscrive in un quadro strategico che definisce gli obiettivi e il ruolo delle esercitazioni nell'ambito del meccanismo unionale.

    3.  Il programma di esercitazioni mira in particolare a:

    a) migliorare la capacità di risposta degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le squadre e altre risorse messe a disposizione degli interventi di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale;

    b) migliorare e verificare le procedure e definire un approccio comune per il coordinamento degli interventi di assistenza nel quadro del meccanismo unionale e per ridurre i tempi di risposta alle emergenze gravi;

    c) potenziare la cooperazione tra i servizi di protezione civile degli Stati membri e la Commissione;

    d) individuare e condividere gli insegnamenti tratti;

    e) testare l'attuazione degli insegnamenti tratti.

    4.  Un piano di lavoro globale a lungo termine illustra le priorità generali del programma di esercitazioni. Il piano comprende elementi riguardanti scenari di catastrofe e mezzi di risposta pertinenti.

    5.  La Commissione:

    a) elabora il quadro strategico e il piano di lavoro globale a lungo termine, in collaborazione con gli Stati membri, tenendo presente il programma sugli insegnamenti tratti e altre informazioni pertinenti;

    b) stabilisce gli obiettivi delle esercitazioni e il loro ruolo rispetto a altre componenti del meccanismo unionale; e

    c) propone ogni anno nel programma di lavoro specifiche priorità per le esercitazioni, in linea con il piano di lavoro globale a lungo termine.



    CAPITOLO 10

    PROGRAMMA SUGLI INSEGNAMENTI TRATTI

    Articolo 33

    Monitoraggio, analisi e valutazione

    1.  La Commissione e gli Stati membri condividono i dati, le informazioni e le valutazioni necessarie per monitorare, analizzare e valutare tutte i rilevanti interventi di protezione civile nel quadro del meccanismo unionale.

    2.  Per raccogliere e condividere i dati, diffondere gli insegnamenti tratti e avere una visione d'insieme della loro attuazione, la Commissione e gli Stati membri si avvalgono di una banca dati creata e gestita dalla Commissione.

    3.  La Commissione facilita l'individuazione degli insegnamenti con i soggetti interessati, anche convocando delle riunioni.

    Articolo 34

    Promuovere l'attuazione

    1.  La Commissione assicura che gli insegnamenti individuati insieme agli Stati membri e ai soggetti interessati alimentino il processo decisionale mirato all'ulteriore sviluppo del meccanismo unionale.

    2.  Gli insegnamenti individuati contribuiscono in particolare a definire:

    a) le priorità del programma di formazione e, se opportuno, il contenuto e il programma dei corsi di formazione, e del programma di esercitazioni;

    b) le priorità degli inviti annui a presentare progetti di prevenzione e preparazione; e

    c) le priorità delle attività di pianificazione di cui all'articolo 10 della decisione n. 1313/2013/UE.

    3.  La Commissione estende regolari relazioni sul programma sugli insegnamenti tratti in cui rende conto dei rilevanti insegnamenti individuati, con le azioni correttive previste, le responsabilità e la tempistica, e di come evolve l'attuazione degli insegnamenti.

    4.  Gli Stati membri riferiscono periodicamente sui progressi realizzati nell'attuazione degli insegnamenti individuati rientranti nelle rispettive responsabilità nazionali.



    CAPITOLO 11

    PROCEDURE OPERATIVE PER LA RISPOSTA ALLE CATASTROFI

    Articolo 35

    Richieste di assistenza e risposte

    1.  Al verificarsi o nell'imminenza di una catastrofe all'interno dell'Unione, la Commissione, una volta ricevuta una richiesta di assistenza tramite il CECIS, svolge, ove opportuno e quanto prima, le azioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE.

    2.  Al verificarsi o nell'imminenza di una catastrofe al di fuori dell'Unione che richieda un'assistenza di protezione civile, la Commissione può informare il paese terzo della possibilità di chiedere assistenza nell'ambito del meccanismo unionale.

    3.  Lo Stato membro o il paese terzo colpito da una catastrofe o minacciato da una catastrofe imminente che intende chiedere assistenza tramite il meccanismo unionale rivolge all'ERCC, tramite la propria autorità competente, una richiesta scritta di assistenza di protezione civile. Le Nazioni Unite e le relative agenzie, o le altre organizzazioni internazionali di cui all'allegato VII, che intendono chiedere assistenza tramite il meccanismo unionale rivolgono all'ERCC una richiesta scritta di assistenza di protezione civile.

    4.  Il richiedente assistenza trasmette all'ERCC ogni informazione utile sulla situazione, in particolare sui bisogni specifici, sul sostegno richiesto e sulla localizzazione.

    5.  Il richiedente assistenza comunica all'ERCC i tempi, il punto di ingresso e la localizzazione relativi alla richiesta di assistenza e il punto di contatto operativo che gestisce la catastrofe sul posto.

    6.  Per ogni richiesta di assistenza l'ERCC appronta, nella misura del possibile, uno specifico piano di mobilitazione. Il piano formula raccomandazioni su come prestare assistenza, invitando a mobilitare moduli, squadre di supporto e assistenza tecnica, altri mezzi di risposta o esperti registrati nell'EERC, e valuta eventuali bisogni critici. I piani di mobilitazione specifici, redatti secondo la struttura e lo schema precisati all'allegato VI, si basano sui piani generali prestabiliti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), e all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), della decisione n. 1313/2013/UE, che contemplano le tipologie di rischi di catastrofe più rilevanti e prendono in considerazione gli scenari di rischio individuati nelle valutazioni dei rischi degli Stati membri. I piani di mobilitazione specifici sono trasmessi a tutti gli Stati membri.

    7.  I processo di selezione dei mezzi registrati nell'EERC si basa sui seguenti criteri, la cui priorità può dipendere dalle specificità della richiesta di assistenza:

    a) disponibilità;

    b) idoneità;

    c) localizzazione/prossimità;

    d) tempi e costi di trasporto stimati;

    e) precedente esperienza;

    f) precedente impiego della risorsa;

    g) altri criteri pertinenti, come competenze linguistiche e prossimità culturale.

    8.  Salvo diversamente concordato con gli Stati membri, l'ERCC non invita gli Stati membri a mobilitare mezzi specifici dall'EERC verso zone teatro o a rischio di conflitti armati o in altre situazioni che mettono a repentaglio la sicurezza delle squadre.

    9.  Gli Stati membri invitati a mobilitare mezzi dall'EERC comunicano all'ERCC, conformemente all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE, la loro decisione finale sulla mobilitazione. L'ERCC specifica il termine entro il quale, in linea di principio, lo Stato membro deve rispondere. Il termine tiene conto della natura della catastrofe e in ogni caso non è inferiore a due ore.

    10.  Il richiedente assistenza comunica all'ERCC l'offerta di assistenza che ha accettato.

    11.  Quando l'assistenza è necessaria per colmare un bisogno critico e non è disponibile nell'EERC, o non lo è sufficientemente, la Commissione comunica immediatamente a tutti i punti di contatto nazionali, tramite il CECIS, il sostegno finanziario dell'Unione per il supporto al trasporto, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), della decisione n. 1313/2013/UE.

    12.  Per quanto riguarda le richieste di mezzi e di squadre di intervento, l'ERCC comunica agli Stati membri la scelta effettuata dal richiedente assistenza. Gli Stati membri che forniscono assistenza tengono regolarmente informato l'ERCC sull'invio dei mezzi e delle squadre di intervento e di tutti i mezzi che rientrano nell'EERC.

    13.  La Commissione può selezionare, nominare e inviare una squadra di esperti per il supporto sul posto, conformemente all'articolo 17 della decisione n. 1313/2013/UE.

    Articolo 36

    Missioni di esperti

    1.  Gli esperti inviati assolvono ai compiti di cui all'articolo 8, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE. Essi riferiscono regolarmente alle autorità dello Stato richiedente e all'ERCC.

    2.  L'ERCC tiene informati gli Stati membri su come evolve la missione di esperti.

    3.  Il richiedente assistenza informa regolarmente l'ERCC su come evolvono le attività in corso sul posto.

    4.  Nel caso di interventi in paesi terzi, il caposquadra informa regolarmente l'ERCC su come evolvono le attività in corso sul posto.

    5.  L'ERCC raccoglie tutte le informazioni pervenute e le distribuisce ai punti di contatto e alle autorità competenti degli Stati membri.

    Articolo 37

    Smantellamento degli interventi

    1.  Quando ritiene che l'assistenza non sia più necessaria o non possa più essere fornita, lo Stato membro richiedente o qualunque altro Stato membro che fornisce assistenza ne informa l'ERCC e gli esperti e le squadre di intervento inviati. Il richiedente assistenza e gli Stati membri organizzano in modo adeguato lo smantellamento effettivo. L'ERCC ne viene informato.

    2.  Nei paesi terzi il caposquadra informa quanto prima l'ERCC ove ritenga, previe opportune consultazioni con il richiedente assistenza, che l'assistenza non sia più necessaria o ne sia impedita l'efficace fornitura. L'ERCC trasmette queste informazioni alla delegazione dell'Unione nel paese interessato, ai servizi competenti della Commissione, al SEAE e agli Stati membri. L'ERCC, coordinandosi con il richiedente assistenza, garantisce l'effettivo smantellamento degli esperti e delle squadre di intervento inviati.

    Articolo 38

    Relazione e insegnamenti tratti

    1.  Le autorità competenti del richiedente assistenza e degli Stati membri che hanno prestato assistenza, così come gli esperti inviati, hanno la possibilità di presentare all'ERCC le proprie conclusioni su tutti gli aspetti dell'intervento. L'ERCC elabora una relazione di sintesi sull'assistenza prestata e sugli insegnamenti individuati.

    2.  In aggiunta a quanto previsto agli articoli 33 e 34, l'ERCC segue, insieme agli Stati membri, l'attuazione degli insegnamenti individuati al fine di migliorare gli interventi di assistenza nel quadro del meccanismo unionale.

    Articolo 39

    Costi

    1.  Salvo diversamente convenuto, il richiedente assistenza sostiene i costi dell'assistenza fornita dagli Stati membri.

    2.  Lo Stato membro che fornisce assistenza può offrirla a titolo integralmente o parzialmente gratuito, tenendo presente in particolare la natura della catastrofe e l'entità del danno. Lo Stato membro può inoltre rinunciare in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente, al rimborso delle spese sostenute.

    3.  Salvo diversamente convenuto, per tutta la durata dell'intervento il richiedente assistenza facilita l'alloggiamento e il vettovagliamento delle squadre di assistenza e provvedere a riapprovvigionarle a titolo gratuito. Tuttavia inizialmente le squadre di assistenza sono logisticamente indipendenti e autosufficienti per un periodo di tempo ragionevole, in funzione delle risorse impiegate, e ne informano l'ERCC.

    4.  I costi per l'invio degli esperti e del relativo supporto logistico sono trattati conformemente all'articolo 22, lettera a), della decisione n. 1313/2013/UE. Essi sono ammissibili ai finanziamenti dell'Unione.

    Articolo 40

    Risarcimento dei danni

    1.  Salvo casi debitamente provati di dolo o colpa grave, lo Stato membro richiedente assistenza rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti degli Stati membri per i danni subiti in conseguenza a un intervento di assistenza fornito nel quadro del meccanismo unionale e della presente decisione.

    2.  In caso di danni subiti da terzi in conseguenza agli interventi di assistenza, lo Stato membro richiedente assistenza e lo Stato membro che la fornisce cooperano per agevolare il risarcimento dei danni conformemente alle normative e ai quadri applicabili.



    CAPITOLO 12

    PROCESSO DI MOBILITAZIONE DELLE SQUADRE DI ESPERTI

    Articolo 41

    Categorie di esperti

    Gli Stati membri classificano gli esperti in base alle seguenti categorie:

    a) esperti tecnici;

    b) esperti di valutazione;

    c) esperti di coordinamento;

    d) capisquadra.

    Articolo 42

    Compiti e funzioni

    1.  Gli esperti tecnici sono in grado di fornire assistenza su questioni specifiche e altamente tecniche e sui rischi ad esse connessi e sono disponibili a effettuare missioni.

    2.  Gli esperti di valutazione sono in grado di valutare la situazione e di consigliare come affrontarla e sono disponibili a effettuare missioni.

    3.  Gli esperti di coordinamento comprendono vice capisquadra, responsabili logistici, addetti alla comunicazione e altre figure professionali, a seconda delle necessità. Se richiesto, gli esperti tecnici e di valutazione possono entrare a far parte della squadra di coordinamento per coadiuvare il caposquadra durante tutta la durata della missione.

    4.  Il caposquadra è incaricato di guidare la squadra di valutazione e di coordinamento durante l'intervento. Egli mantiene i necessari contatti con le autorità del paese colpito, con l'ERCC, compreso il relativo funzionario di collegamento, con le altre organizzazioni internazionali e, in caso di interventi di assistenza tramite il meccanismo unionale al di fuori degli Stati membri, anche con la delegazione dell'Unione nel paese interessato.

    5.  Gli esperti inviati per svolgere compiti di preparazione possono essere demandati dalla Commissione, con l'accordo dello Stato membro che li nomina, a svolgere le mansioni di cui all'articolo 41 e sono in grado di dare consulenza e estendere un rapporto sulle misure di preparazione adeguate, anche in termini di capacità amministrativa, bisogni in caso di allerta rapida, formazione, esercitazioni e sensibilizzazione.

    6.  Gli esperti inviati per svolgere compiti di prevenzione possono essere demandati dalla Commissione, con l'accordo dello Stato membro che li nomina, a svolgere le mansioni di cui all'articolo 41 e sono in grado di dare consulenza e estendere un rapporto sulle misure di prevenzione adeguate e sulla capacità di gestire i rischi.

    Articolo 43

    Banca dati degli esperti

    1.  Le informazioni sugli esperti vengono raccolte dalla Commissione in una «banca dati degli esperti» e rese disponibili tramite il CECIS.

    2.  La banca dati di cui al paragrafo 1 identifica specificatamente gli esperti registrati nell'EERC.

    Articolo 44

    Requisiti di formazione

    Gli esperti partecipano, se necessario, al programma di formazione di cui all'articolo 26.

    Articolo 45

    Nomina

    In caso di richiesta di assistenza, incombe agli Stati membri nominare gli esperti disponibili e condividerne gli estremi con l'ERCC.

    Articolo 46

    Mobilitazione e accordo di servizio

    1.  Dopo la nomina degli esperti da parte degli Stati membri per una specifica missione, l'ERCC è in grado di mobilitarli e inviarli, con brevissimo preavviso.

    2.  La Commissione firma con ciascun esperto un accordo di servizio, che regola i seguenti aspetti:

    a) obiettivi della missione;

    b) mandato;

    c) durata prevista della missione;

    d) generalità della persona da contattare sul posto;

    e) condizioni di copertura assicurativa;

    f) indennità giornaliera a copertura delle spese;

    g) condizioni specifiche di pagamento;

    h) linee guida per gli esperti tecnici, gli esperti di valutazione, gli esperti di coordinamento e i capisquadra.



    CAPITOLO 13

    SUPPORTO AL TRASPORTO

    Articolo 47

    Forme di supporto al trasporto

    Il supporto al trasporto può consistere:

    a) nella messa in comune o nella condivisione dei mezzi di trasporto;

    b) nell'individuazione delle risorse di trasporto sul mercato commerciale e/o di altra provenienza, facilitandone l'accesso degli Stati membri; oppure

    c) nel sostegno dell'Unione agli Stati membri tramite sovvenzioni o servizi di trasporto forniti da soggetti privati o di altro tipo.

    Articolo 48

    Procedura di supporto al trasporto tramite il meccanismo unionale

    1.  Le procedure di cui agli articoli 49 e 50 si applicano a ogni richiesta di supporto al trasporto.

    2.  L'autorità competente di cui all'articolo 56 compila e inoltra per iscritto la richiesta alla Commissione. La richiesta contiene le informazioni di cui all'allegato VIII, parte A.

    3.  Nel caso di condivisione dei mezzi di trasporto, un unico Stato membro può proporsi come guida per richiedere il sostegno finanziario dell'Unione per l'intera operazione.

    4.  Tutte le richieste di supporto al trasporto di cui alla presente decisione, le risposte e i relativi scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sono trasmessi all'ERCC, che provvede a elaborarli.

    5.  Le richieste sono trasmesse tramite il CECIS o per posta elettronica. Le richieste che comportano un finanziamento dell'Unione trasmesse tramite il CECIS, per fax o per posta elettronica sono accettate a condizione che successivamente la Commissione riceva quanto prima gli originali firmati dall'autorità competente.

    6.  La Commissione può tuttavia istituire un sistema elettronico per tutte le comunicazioni con i beneficiari, comprese la stipula delle convenzioni di sovvenzione, la notifica delle decisioni di sovvenzione e ogni loro modifica, come previsto all'articolo 179 del regolamento (UE) n. 1268/2012 ( 2 ).

    Articolo 49

    Richieste di supporto al trasporto

    1.  La Commissione notifica immediatamente le richieste di supporto al trasporto ricevute ai punti di contatto designati dagli Stati membri in forza dell'articolo 9, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE.

    2.  Nella notifica la Commissione può, se necessario, invitare gli Stati membri a fornirle informazioni dettagliate sulle risorse di trasporto che possono mettere a disposizione dello Stato membro richiedente o su eventuali soluzioni alternative che possono proporre per soddisfare i bisogni del paese colpito. La Commissione può stabilire un lasso di tempo massimo per l'invio di queste informazioni.

    3.  Dopo la notifica della Commissione ai punti di contatto di cui al paragrafo 1, la richiesta di supporto al trasporto diventa ammissibile al cofinanziamento dell'Unione, fermo restando l'articolo 53.

    Articolo 50

    Risposte alle richieste di supporto al trasporto

    1.  Gli Stati membri in grado di fornire supporto al trasporto informano la Commissione quanto prima, e non oltre 24 ore dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 49, se non altrimenti ivi specificato, su eventuali risorse di trasporto che possono rendere disponibili a titolo volontario in risposta alla richiesta di supporto per la messa in comune o l'individuazione di risorse di trasporto. Tra queste informazioni rientrano gli elementi di cui all'allegato VIII, parte B, e eventuali informazioni sulle condizioni di finanziamento o altre restrizioni.

    2.  La Commissione raccoglie quanto prima le informazioni sulle risorse di trasporto disponibili e le trasmette allo Stato membro richiedente.

    3.  Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione invia agli Stati membri ogni informazione in suo possesso sulle risorse di trasporto disponibili di altra provenienza, per esempio presenti sul mercato commerciale, e facilita il loro accesso a queste risorse supplementari.

    4.  Lo Stato membro richiedente informa la Commissione circa le soluzioni di trasporto prescelte e si mette in contatto con gli Stati membri fornitori del supporto o con l'operatore individuato dalla Commissione.

    5.  La Commissione comunica a tutti gli Stati membri la soluzione prescelta dallo Stato membro richiedente. Quest'ultimo informa regolarmente la Commissione su come procede la fornitura di assistenza di protezione civile.

    Articolo 51

    Richiesta di sovvenzione

    1.  Lo Stato membro che ha individuato una soluzione di trasporto possibile, la quale necessita però il concorso finanziario dell'Unione per il trasporto dell'assistenza di protezione civile, può chiedere una sovvenzione dell'Unione.

    2.  Lo Stato membro specifica la percentuale di cofinanziamento dell'Unione richiesta, che non supera il 55 % dei costi ammissibili per le azioni di trasporto, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, e può coprire al massimo l'85 % dei costi ammissibili per le azioni di trasporto di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettere a) e b), della decisione n. 1313/2013/UE. La Commissione comunica immediatamente la richiesta a tutti gli Stati membri.

    3.  La Commissione può istituire partenariati quadro con le pertinenti autorità competenti degli Stati membri, conformemente all'articolo 178 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

    Articolo 52

    Richiesta di un servizio di trasporto

    1.  Quando non individua alcuna soluzione di trasporto, lo Stato membro richiedente il supporto al trasporto può chiedere alla Commissione di appaltare a soggetti privati o di altro tipo un servizio di trasporto per trasportare l'assistenza di protezione civile verso il paese colpito.

    2.  Dopo aver ricevuto una richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione ne informa immediatamente tutti gli Stati membri e comunica allo Stato membro richiedente il servizio di trasporto tutte le soluzioni di trasporto disponibili e relativi costi.

    3.  In base allo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro conferma per iscritto la propria richiesta di servizio di trasporto e l'impegno a rimborsare la Commissione conformemente all'articolo 54. Lo Stato membro indica la percentuale dei costi che intende rimborsare. Detta percentuale non è inferiore al 45 % per le azioni di trasporto di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE e al 15 % per le azioni di trasporto di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettere a) e b), della decisione n. 1313/2013/UE.

    4.  Lo Stato membro comunica immediatamente alla Commissione eventuali modifiche della richiesta di servizio di trasporto.

    Articolo 53

    Decisione sul finanziamento dell'Unione per il supporto al trasporto

    1.  Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE e dei principi di economia, efficienza e efficacia di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) è verificato alla luce dei seguenti elementi:

    a) le informazioni contenute nella richiesta di finanziamento dell'Unione presentata dallo Stato membro conformemente all'articolo 48, paragrafo 2;

    b) i bisogni espressi dal paese colpito;

    c) eventuali valutazioni dei bisogni effettuate da esperti che riferiscono alla Commissione durante la catastrofe;

    d) altre informazioni pertinenti e affidabili trasmesse dagli Stati membri e dalle organizzazioni internazionali e in possesso della Commissione al momento della decisione;

    e) l'efficienza e l'efficacia delle soluzioni di trasporto concepite per assicurare la tempestiva fornitura dell'assistenza di protezione civile;

    f) la possibilità di forniture locali;

    g) altre azioni intraprese dalla Commissione.

    2.  Gli Stati membri trasmettono qualsiasi altra informazione utile per valutare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE. Quando ricevono dalla Commissione una richiesta in tal senso, gli Stati membri trasmettono le informazioni richieste il prima possibile.

    3.  La Commissione indica i prefinanziamenti da versare, che possono raggiungere fino all'85 % del contributo finanziario dell'Unione richiesto, nei limiti della disponibilità delle risorse di bilancio. Nessun prefinanziamento è versato per le sovvenzioni al di sotto della soglia per le sovvenzioni di valore modesto, definite all'articolo 185 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, a meno che lo Stato membro richiedente il sostegno finanziario dimostri che la realizzazione dell'azione potrebbe essere compromessa in assenza di prefinanziamento.

    4.  La decisione sul sostegno finanziario è comunicata immediatamente allo Stato membro richiedente. Essa è comunicata inoltre a tutti gli altri Stati membri.

    5.  Non sono ammissibili al cofinanziamento dell'Unione le domande di sovvenzione per trasporti individuali per le quali è richiesto un contributo finanziario dell'Unione inferiore a 2 500  EUR, salvo se rientrano nei partenariati quadro di cui all'articolo 51, paragrafo 3.

    Articolo 54

    Rimborso del finanziamento dell'Unione per il supporto al trasporto

    Per i costi sostenuti nel quadro della procedura di cui all'articolo 52, entro 90 giorni dal completamento dell'operazione di trasporto per la quale è stato concesso il sostegno finanziario dell'Unione, la Commissione emette a carico dello Stato membro che beneficia del finanziamento una nota di addebito per un importo corrispondente alle disposizioni contenute nella decisione della Commissione sulla richiesta di servizio di trasporto e pari a almeno il 15 % dei costi delle azioni di trasporto di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE e al 45 % delle azioni di trasporto di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE.

    Articolo 55

    Risarcimento dei danni

    Salvo casi debitamente provati di dolo o colpa grave, lo Stato membro richiedente il supporto al trasporto rinuncia a qualsiasi domanda di risarcimento nei confronti dell'Unione per i danni subiti al proprio patrimonio o al proprio personale di servizio in conseguenza alla fornitura del supporto al trasporto di cui alla presente decisione.

    Articolo 56

    Designazione dell'autorità competente

    Gli Stati membri designano le autorità competenti autorizzate a richiedere e a ricevere dalla Commissione il sostegno finanziario in applicazione della presente decisione e ne informano la Commissione entro 60 giorni dalla notifica della presente decisione. Eventuali modifiche sono comunicate immediatamente alla Commissione.

    Le notifiche delle autorità competenti fatte dagli Stati membri in forza dell'articolo 12 della decisione 2007/606/CE, Euratom rimangono tuttavia valide fino a nuova comunicazione da parte degli Stati membri interessati.



    CAPITOLO 14

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 57

    Abrogazione

    La decisione 2004/277/CE, Euratom e la decisione 2007/606/CE, Euratom sono abrogate. I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.

    Articolo 58

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




    ALLEGATO I

    CECIS

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    ALLEGATO II

    REQUISITI GENERALI DEI MODULI E DELLE SQUADRE DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA

    1.    Pompaggio ad alta capacità



    Compiti

    — Garantire il pompaggio:

    — 

    — in zone alluvionate,

    — per contribuire alle operazioni antincendio fornendo acqua.

    Capacità

    — Garantire il pompaggio con pompe mobili di media ed elevata capacità che dispongono di:

    — 

    — una capacità complessiva pari a almeno 1 000  m3/ora e

    — una capacità inferiore che permetta il pompaggio a una differenza di altezza di 40 metri.

    — Capacità di:

    — 

    — operare in zone e terreni non facilmente accessibili,

    — pompare acqua fangosa contenente al massimo il 5 % di elementi solidi che presentano particelle di dimensioni fino a 40 mm,

    — pompare acqua di temperatura massima pari a 40 °C per gli interventi più lunghi,

    — portare acqua a una distanza di 1 000  metri.

    Componenti principali

    — Pompe di media e elevata capacità.

    — Manichette e raccordi compatibili con varie norme, compresi quelli tipo Storz.

    — Personale sufficiente a svolgere i compiti, se necessario anche su base continuativa.

    Autosufficienza

    — Si applica l'articolo 12.

    Mobilitazione

    — Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

    — Capacità di mobilitazione per un massimo di 21 giorni.

    2.    Depurazione idrica



    Compiti

    — Fornire acqua potabile, estratta da fonti idriche superficiali, conforme alle norme applicabili e almeno alle norme fissate dall'OMS.

    — Controllare la qualità dell'acqua nel punto di uscita dall'impianto di depurazione.

    Capacità

    — Depurazione di 225 000  litri di acqua al giorno.

    — Capacità di stoccaggio equivalente all'acqua prodotta in mezza giornata.

    Componenti principali

    — Unità mobile di depurazione.

    — Unità mobile di stoccaggio.

    — Laboratorio da campo mobile.

    — Raccordi compatibili con varie norme, compresi quelli tipo Storz.

    — Personale sufficiente a svolgere i compiti, se necessario anche su base continuativa.

    Autosufficienza

    — Si applica l'articolo 12.

    Mobilitazione

    — Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

    — Capacità di mobilitazione per un massimo di 12 settimane.

    3.    Operazioni di ricerca e salvataggio di media scala in ambito urbano



    Compiti

    — Cercare, localizzare e soccorrere vittime (1) imprigionate sotto le macerie (per esempio in caso di crollo di edifici o incidenti con mezzi di trasporto).

    — Fornire interventi salvavita di primo soccorso fino al trasferimento degli infortunati per ulteriore trattamento.

    Capacità

    — Il modulo è in grado di svolgere gli interventi indicati di seguito, secondo le linee guida internazionali riconosciute, come quelle dell'INSARAG (ricerca con unità cinofile e/o apparecchiature tecniche per la ricerca di persone):

    — 

    — ricerca con unità cinofile e apparecchiature tecniche per la ricerca di persone;

    — interventi di salvataggio, compreso il sollevamento di carichi pesanti;

    — taglio di cemento armato;

    — utilizzo di corde di lancio;

    — opere di puntellamento di base;

    — localizzazione di sversamenti di sostanze pericolose e interventi di isolamento (2);

    — rianimazione cardiopolmonare avanzata (3) (interventi ALS).

    — Capacità di operare sul posto 24 ore su 24 per 7 giorni.

    Componenti principali

    — — Gestione (comando, collegamento/coordinamento, pianificazione, mezzi di comunicazione/rendicontazione, valutazione/analisi, sicurezza).

    — Ricerca (ricerca con mezzi tecnici o unità cinofile, rilevamento e isolamento di sversamenti di sostanze pericolose).

    — Soccorso (rottura di materiali e apertura di varchi, taglio, sollevamento e spostamento, opere di puntellamento, utilizzo di corde di lancio).

    — Interventi medici, compresa la cura dei pazienti e del personale delle squadre e dei cani delle unità cinofile utilizzate nelle ricerche.

    Autosufficienza

    — Almeno 7 giorni di attività.

    — Si applica l'articolo 12.

    Mobilitazione

    — Operatività del modulo nel paese colpito entro 32 ore.

    (1)   Persone vive.

    (2)   Capacità di base, capacità più estese figurano nel modulo «Rilevamento e campionamento in caso di contaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare».

    (3)   Interventi sui pazienti (primo soccorso e stabilizzazione medica) dal momento in cui si ha accesso all'infortunato fino al suo trasferimento.

    4.    Operazioni di ricerca e salvataggio su vasta scala in ambito urbano



    Compiti

    — Cercare, localizzare e soccorrere vittime (1) imprigionate sotto le macerie (per esempio in caso di crollo di edifici o incidenti con mezzi di trasporto).

    — Fornire interventi salvavita di primo soccorso fino al trasferimento degli infortunati per ulteriore trattamento.

    Capacità

    — Il modulo è in grado di svolgere i seguenti interventi, secondo le linee guida internazionali riconosciute, come quelle dell'INSARAG:

    — 

    — ricerca con unità cinofile e apparecchiature tecniche per la ricerca di persone;

    — interventi di salvataggio, compreso il sollevamento di carichi pesanti;

    — taglio di cemento armato e acciaio strutturale;

    — utilizzo di corde di lancio;

    — opere di puntellamento di base;

    — localizzazione di sversamenti di sostanze pericolose e interventi di isolamento (2);

    — rianimazione cardiopolmonare avanzata (3) (interventi ALS).

    — Capacità di operare su più di un sito 24 ore su 24 per 10 giorni.

    Componenti principali

    — Gestione (comando, collegamento/coordinamento, pianificazione, mezzi di comunicazione/rendicontazione, valutazione/analisi, sicurezza).

    — Ricerca (ricerca con mezzi tecnici o unità cinofile, rilevamento e isolamento di sversamenti di sostanze pericolose).

    — Soccorso (rottura di materiali e apertura di varchi, taglio, sollevamento e spostamento, opere di puntellamento, utilizzo di corde di lancio).

    — Interventi medici, compresa la cura dei pazienti e del personale delle squadre e dei cani delle unità cinofile (4) utilizzate nelle ricerche.

    Autosufficienza

    — Almeno 10 giorni di attività.

    — Si applica l'articolo 12.

    Mobilitazione

    — Operatività del modulo nel paese colpito entro 48 ore.

    (1)   Persone vive.

    (2)   Capacità di base, capacità più estese figurano nel modulo «Rilevamento e campionamento in caso di contaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare».

    (3)   Interventi sui pazienti (primo soccorso e stabilizzazione medica) dal momento in cui si ha accesso all'infortunato fino al suo trasferimento.

    (4)   Soggetti a condizioni di autorizzazione medica e veterinaria.

    5.    Modulo per interventi di lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei (elicotteri)



    Compiti

    — Contribuire a spegnere vasti incendi di boschi e vegetazione con mezzi aerei.

    Capacità

    — Tre elicotteri con una capacità di 1 000  litri ciascuno.

    — Capacità di effettuare interventi continuativi.

    Componenti principali

    — Tre elicotteri con equipaggio, in modo da garantire che almeno due siano operativi in qualsiasi momento.

    — Personale tecnico.

    — 4 secchi per l'acqua o 3 kit di sgancio.

    — 1 set per la manutenzione.

    — 1 set di pezzi di ricambio.

    — 2 verricelli.

    — Apparecchiature di comunicazione.

    Autosufficienza

    — Si applicano gli elementi previsti all'articolo 12, paragrafo 1, lettere f) e g).

    Mobilitazione

    — Disponibilità alla partenza entro massimo 3 ore dall'accettazione dell'offerta.

    6.    Modulo per interventi di lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei (aerei)



    Compiti

    — Contribuire a spegnere vasti incendi di boschi e vegetazione con mezzi aerei.

    Capacità

    — Due aerei con una capacità di 3 000  litri ciascuno.

    — Capacità di effettuare interventi continuativi.

    Componenti principali

    — Due aerei.

    — Almeno quattro membri di equipaggio.

    — Personale tecnico.

    — Set per manutenzione sul campo.

    — Apparecchiature di comunicazione.

    Autosufficienza

    — Si applicano gli elementi previsti all'articolo 12, paragrafo 1, lettere f) e g).

    Mobilitazione

    — Disponibilità alla partenza entro massimo 3 ore dall'accettazione dell'offerta.

    7.    Posto medico avanzato



    Compiti

    — Triage dei pazienti sul luogo della catastrofe.

    — Stabilizzare le condizioni del paziente e prepararlo al trasferimento verso la struttura sanitaria più adeguata che dispenserà il trattamento definitivo.

    Capacità

    — Triage di almeno 20 pazienti all'ora.

    — Equipe medica in grado di stabilizzare 50 pazienti ogni 24 ore di attività, operando in due turni.

    — Forniture sufficienti al trattamento di 100 pazienti con lesioni lievi ogni 24 ore.

    Componenti principali

    — Equipe medica per ogni turno di 12 ore:

    — 

    — triage: 1 infermiere/a e 1 medico;

    — cure intensive: 1 medico e 1 infermiere/a;

    — lesioni gravi che non comportano pericolo di vita: 1 medico e 2 infermieri/e;

    — evacuazione: 1 infermiere/a;

    — personale di supporto specializzato: 4.

    — Tende:

    — 

    — tenda/e con zone collegate tra loro destinate al triage, al trattamento medico e all'evacuazione;

    — tenda/e per il personale.

    — Postazione di comando.

    — Deposito logistico e per le forniture mediche.

    Autosufficienza

    — Si applica l'articolo 12.

    Mobilitazione

    — Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

    — Operatività del modulo sul posto dopo 1 ora dall'arrivo.

    8.    Posto medico avanzato con unità chirurgica



    Compiti

    — Triage dei pazienti sul luogo della catastrofe.

    — Interventi chirurgici per limitare i danni alle funzioni vitali.

    — Stabilizzare le condizioni dei pazienti e prepararli al trasferimento verso la struttura sanitaria più adeguata che dispenserà il trattamento definitivo.

    Capacità

    — Triage di almeno 20 pazienti l'ora.

    — Equipe medica in grado di stabilizzare 50 pazienti ogni 24 ore di attività, operando in due turni.

    — Equipe chirurgica in grado di effettuare interventi chirurgici per limitare i danni alle funzioni vitali su 12 pazienti ogni 24 ore, operando in due turni.

    — Forniture sufficienti al trattamento di 100 pazienti con lesioni lievi ogni 24 ore.

    Componenti principali

    — Equipe medica per ogni turno di 12 ore:

    — 

    — triage: 1 infermiere/a e 1 medico;

    — cure intensive: 1 medico e 1 infermiere/a;

    — chirurgia: 3 chirurghi, 2 infermieri/e di sala operatoria, 1 anestesista, 1 infermiere/a anestesista;

    — lesioni gravi che non comportano pericolo di vita: 1 medico e 2 infermieri/e;

    — evacuazione: 1 infermiere/a;

    — personale specializzato di supporto: 4.

    — Tende:

    — 

    — tenda/e con zone collegate tra loro destinate al triage, al trattamento medico e all'evacuazione;

    — tenda/e per gli interventi chirurgici;

    — tenda/e per il personale.

    — Postazione di comando.

    — Deposito logistico e per le forniture mediche.

    Autosufficienza

    — Si applica l'articolo 12.

    Mobilitazione

    — Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

    — Operatività del modulo sul posto dopo 1 ora dall'arrivo.

    9.    Ospedale da campo



    Compiti

    — Fornire un trattamento medico e traumatologico iniziale o di follow-up, secondo le linee guida internazionali riconosciute per l'utilizzo di ospedali da campo stranieri, come quelle dell'Organizzazione mondiale della Sanità o della Croce Rossa.

    Capacità

    — 10 posti letto per pazienti traumatizzati gravi, con eventuale aumento della capacità.

    Componenti principali

    — Equipe medica per:

    — 

    — triage;

    — cure intensive;

    — chirurgia;

    — lesioni gravi che non comportano pericolo di vita;

    — evacuazione;

    — personale di supporto specializzato;

    — l'equipe comprende almeno un medico generico, medici di pronto soccorso, un ortopedico, un pediatra, un anestesista-rianimatore, un farmacista, un ostetrico/a, un responsabile sanitario, un tecnico di laboratorio, un tecnico radiologo.

    — Tende:

    — 

    — tende adatte per lo svolgimento delle attività mediche;

    — tende per il personale.

    — Postazione di comando.

    — Deposito logistico e per le forniture mediche.

    Autosufficienza

    — Si applica l'articolo 12.

    Mobilitazione

    — Disponibilità alla partenza massimo 7 giorni dopo la richiesta.

    — Operatività del modulo 12 ore dopo l'arrivo sul posto.

    — Capacità operativa per almeno 15 giorni.

    10.    Evacuazione sanitaria delle vittime di una catastrofe con mezzi aerei



    Compiti

    — Trasportare le vittime di una catastrofe verso le strutture sanitarie che dispenseranno il trattamento medico.

    Capacità

    — Capacità di trasporto di 50 pazienti ogni 24 ore.

    — Capacità di effettuare voli diurni e notturni.

    Componenti principali

    — Elicotteri/aerei con barelle.

    Autosufficienza

    — Si applicano gli elementi previsti all'articolo 12, paragrafo 1, lettere f) e g).

    Mobilitazione

    — Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

    11.    Campo temporaneo di emergenza



    Compiti

    — Fornire un ricovero di emergenza temporaneo, compreso il personale per allestire il campo, in particolare nelle prime fasi di una catastrofe in coordinamento con le strutture esistenti, le autorità locali e le organizzazioni internazionali fino al trasferimento alle autorità locali o alle organizzazioni umanitarie, nei casi in cui sia necessario assicurare la capacità per periodi più lunghi.

    — In caso di trasferimento alle autorità locali o alle organizzazioni internazionali, addestrare il personale interessato prima del ritiro del modulo.

    Capacità

    — Campo equipaggiato per 250 persone (50 tende).

    Componenti principali

    — Alla luce delle linee guida UE e internazionali riconosciute:

    — 

    — tende riscaldate (in clima invernale) e letti da campo con sacchi a pelo e/o coperte;

    — gruppi elettrogeni e generatori di illuminazione;

    — impianti igienico-sanitari;

    — distribuzione di acqua potabile conforme alle norme OMS;

    — ricovero per le attività sociali di base (possibilità di riunirsi).

    Autosufficienza

    — Si applica l'articolo 12.

    Mobilitazione

    — Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

    — La durata della missione non supera in genere le 4-6 settimane, tenuto conto, se opportuno, dell'avvio di un eventuale processo di trasferimento.

    12.    Rilevamento e campionamento in caso di contaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN)



    Compiti

    — Svolgere o confermare la valutazione iniziale con:

    — 

    — descrizione dei pericoli o dei rischi;

    — delimitazione dell'area contaminata;

    — valutazione o conferma delle misure di protezione già adottate.

    — Svolgere un campionamento professionale.

    — Delimitare l'area contaminata.

    — Delineare una previsione su come può evolvere la situazione, monitorare, effettuare una valutazione dinamica dei rischi, con raccomandazioni sull'opportunità di lanciare l'allerta o adottare altri provvedimenti.

    — Fornire un supporto mirato a ridurre i rischi nell'immediato.

    Capacità

    — Individuazione dei rischi chimici e rilevamento del rischio di radiazione combinando diverse apparecchiature portatili, mobili e di laboratorio:

    — 

    — capacità di rilevare radiazioni alfa, beta e gamma e di individuare gli isotopi più comuni;

    — capacità di individuare e, se possibile, effettuare analisi semi-quantitative su sostanze chimiche industriali tossiche comuni e agenti riconosciuti per l'utilizzo a scopi bellici.

    — Capacità di prelevare, manipolare e preparare campioni biologici, chimici e radioattivi da analizzare altrove (1).

    — Capacità di prevedere i pericoli avvalendosi di un adeguato modello scientifico e di confermare il modello tramite un monitoraggio continuo.

    — Supporto mirato a ridurre i rischi nell'immediato:

    — 

    — contenimento dei pericoli;

    — neutralizzazione dei pericoli;

    — supporto tecnico a altre squadre o moduli.

    Componenti principali

    — Laboratorio chimico e radiologico mobile da campo.

    — Apparecchiature di rilevamento portatili o mobili.

    — Apparecchiature per il campionamento sul posto.

    — Sistemi di modellizzazione della dispersione.

    — Stazione meteorologica mobile.

    — Materiale per delimitare le aree contaminate.

    — Documentazione di riferimento e accesso alle fonti designate di competenza scientifica.

    — Contenimento in sicurezza dei campioni e dei rifiuti.

    — Strutture per la decontaminazione del personale.

    — Dispositivi adeguati di protezione e per il personale in caso di interventi in ambiente contaminato e/o in carenza di ossigeno, comprese, se necessario, tute antigas.

    — Fornitura di apparecchiature tecniche per il contenimento e la neutralizzazione dei pericoli.

    Autosufficienza

    — Si applica l'articolo 12.

    Mobilitazione

    — Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

    (1)   Questa operazione deve tener conto possibilmente delle esigenze dello Stato richiedente in materia di prove.

    13.    Ricerca e soccorso nel corso di eventi CBRN



    Compiti

    — Interventi speciali di ricerca e salvataggio con indumenti di protezione.

    Capacità

    — Interventi speciali di ricerca e salvataggio con indumenti di protezione, secondo i requisiti fissati per i moduli di ricerca e salvataggio in ambito urbano su media scala o su vasta scala, a seconda dei casi.

    — Tre addetti contemporaneamente operativi nella zona critica.

    — Interventi continui per 24 ore.

    Componenti principali

    — Materiale per delimitare le aree contaminate.

    — Contenimento in sicurezza dei rifiuti.

    — Strutture per la decontaminazione del personale e delle persone tratte in salvo.

    — Dispositivi adeguati di protezione e per il personale in caso di interventi di ricerca e soccorso in ambiente contaminato, secondo i requisiti fissati per i moduli di ricerca e salvataggio in ambito urbano su media scala o su vasta scala, a seconda dei casi.

    — Fornitura di apparecchiature tecniche per il contenimento e la neutralizzazione dei pericoli.

    Autosufficienza

    — Si applica l'articolo 12.

    Mobilitazione

    — Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

    14.    Lotta a terra contro gli incendi boschivi



    Compiti

    — Contribuire a spegnere vasti incendi di boschi e vegetazione impiegando mezzi di terra.

    Capacità

    — Risorse umane sufficienti per interventi continuativi durante 7 giorni.

    — Capacità di intervenire in zone a accesso limitato.

    — Capacità di spiegare lunghe manichette con pompe antincendio, di almeno 2 km, e/o sviluppare continuativamente linee di protezione.

    Componenti principali

    — Pompieri addestrati a eseguire i suddetti compiti e con specifici addestramenti di sicurezza in funzione del tipo di incendio per il quale il modulo può essere mobilitato.

    — Attrezzi manuali per sviluppare linee di protezione.

    — Manichette, cisterne portatili e pompe per spiegare una linea.

    — Adattatori per i raccordi, compresi quelli tipo Storz.

    — Zaini idrici.

    — Attrezzatura da rimorchiare con funi o calata con un argano da un elicottero.

    — Le procedure di evacuazione dei pompieri devono essere concertate con il paese ricevente.

    Autosufficienza

    — Si applica l'articolo 12.

    Mobilitazione

    — Disponibilità alla partenza entro massimo 6 ore dall'accettazione dell'offerta.

    — Capacità di operare continuativamente durante 7 giorni.

    15.    Lotta a terra con veicoli contro gli incendi boschivi



    Compiti

    — Contribuire a spegnere vasti incendi di boschi e vegetazione con veicoli.

    Capacità

    — Risorse umane e veicoli sufficienti per interventi continuativi con un minimo di 20 pompieri in qualsiasi momento.

    Componenti principali

    — Pompieri addestrati a svolgere il suddetto compito.

    — 4 veicoli fuoristrada.

    — Capacità della cisterna di ciascun veicolo di almeno 2 000  litri.

    — Adattatori per i raccordi, compresi quelli tipo Storz.

    Autosufficienza

    — Si applica l'articolo 12.

    Mobilitazione

    — Disponibilità alla partenza entro massimo 6 ore dall'accettazione dell'offerta.

    — Capacità di operare continuativamente durante 7 giorni.

    — Mobilitazione via terra o via mare. La mobilitazione via aerea sarà possibile solo in casi debitamente giustificati.

    16.    Contenimento delle alluvioni



    Compiti

    — Consolidare le strutture esistenti e costruire nuove barriere per prevenire l'ulteriore tracimazione di fiumi, bacini e corsi d'acqua, in presenza di livelli crescenti delle acque.

    Capacità

    — Capacità di arginare le acque fino a un'altezza minima di 0,8 m avvalendosi di:

    — 

    — materiali che consentono la costruzione di una barriera di 1 000  metri di lunghezza;

    — ulteriori materiali messi a disposizione sul posto.

    — Capacità di consolidare gli argini naturali esistenti.

    — Capacità di operare in almeno 3 siti contemporaneamente entro una zona accessibile con camion.

    — Operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

    — Supervisione e manutenzione di barriere e dighe.

    — Capacità di lavorare con personale locale.

    Componenti principali

    — Materiali per costruire barriere a tenuta stagna di una lunghezza complessiva di 1 000  metri (la sabbia è messa a disposizione dalle autorità locali).

    — Fogli o lamine di plastica (se necessari per impermeabilizzare una barriera esistente, in funzione della sua costruzione).

    — Macchine insacchettatrici per la sabbia.

    Autosufficienza

    — Si applica l'articolo 12.

    Mobilitazione

    — Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

    — Mobilitazione via terra o via mare. La mobilitazione via aerea sarà possibile solo in casi debitamente giustificati.

    — Capacità operativa per almeno 10 giorni.

    17.    Salvataggio dalle alluvioni con l'uso di imbarcazioni



    Compiti

    — Ricerca e salvataggio in acqua e assistenza alle persone bloccate da una situazione alluvionale mediante l'impiego di imbarcazioni.

    — Fornire i mezzi di salvataggio e i beni di prima necessità richiesti.

    Capacità

    — Capacità di cercare persone in zone urbane e rurali.

    — Capacità di trarre in salvo persone in una zona alluvionata e di prestare assistenza medica di primo intervento.

    — Capacità di collaborare con la ricerca aerea (elicotteri e aerei).

    — Capacità di fornire i primi aiuti essenziali in una zona alluvionata:

    — 

    — trasporto di medici, medicinali ecc.;

    — viveri e acqua.

    — Il modulo deve disporre di almeno 5 imbarcazioni e poter trasportare 50 persone in totale, escluso l'equipaggio.

    — Le imbarcazioni sono adatte a essere impiegate in condizioni di clima freddo e a navigare controcorrente a una velocità non inferiore a 10 nodi.

    — Operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

    Componenti principali

    — Imbarcazioni adatte a:

    — 

    — condizioni di acque correnti basse (> 0,5 m),

    — impiego in condizioni di vento;

    — impiego diurno e notturno;

    — equipaggiate secondo le norme di sicurezza internazionali, con giubbotti di salvataggio per i passeggeri.

    — Addetti addestrati al salvataggio rapido in acqua (solo di superficie).

    Autosufficienza

    — Si applica l'articolo 12.

    Mobilitazione

    — Disponibilità alla partenza entro massimo 12 ore dall'accettazione dell'offerta.

    — Mobilitazione via terra o via mare. La mobilitazione via aerea sarà possibile solo in casi debitamente giustificati.

    — Capacità operativa per almeno 10 giorni.

    ▼M1

    18.    Squadra medica di emergenza (EMT) di tipo 1 (fissa): cure ambulatoriali di emergenza



    Compiti

    Prime cure ambulatoriali di emergenza in seguito a lesioni e in altri casi gravi che richiedano un'assistenza medica, comprensive dei seguenti servizi:

    — triage, valutazione, pronto soccorso;

    — stabilizzazione e trasferimento in caso di emergenze traumatiche e non traumatiche gravi;

    — trattamento definitivo in seguito a emergenze traumatiche e non traumatiche minori.

    Capacità

    Servizi ambulatoriali per almeno 100 visite/giorno.

    Componenti principali

    Requisiti in termini di squadre e personale:

    — gestione: personale necessario per svolgere le funzioni di caposquadra, vice caposquadra, funzionario di collegamento (collegamento con il centro di ricevimento/partenza, con il centro di coordinamento delle operazioni sul posto o altro meccanismo di coordinamento, a seconda dei casi, e con l'autorità locale per la gestione delle emergenze) e responsabile della sicurezza;

    — operatori sanitari: secondo la definizione contenuta nelle norme minime dell'OMS;

    — logistica: 1 capo della squadra logistica + squadra logistica in conformità ai requisiti di autosufficienza.

    La squadra è conforme alla classificazione e alle norme minime per le squadre mediche straniere in caso di catastrofi improvvise e alle linee guida successive o aggiuntive emesse dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

    Autosufficienza

    La squadra deve garantire l'autosufficienza per tutta la durata della mobilitazione. Si applicano l'articolo 12 e le norme minime dell'OMS.

    Mobilitazione

    Disponibilità alla partenza entro massimo 24-48 ore dall'accettazione dell'offerta.

    Capacità operativa per almeno 14 giorni.

    19.    Squadra medica di emergenza (EMT) di tipo 1 (mobile): cure ambulatoriali di emergenza



    Compiti

    Prime cure ambulatoriali di emergenza in seguito a lesioni e in altri casi gravi che richiedano un'assistenza medica, comprensive dei seguenti servizi:

    — triage, valutazione, pronto soccorso;

    — stabilizzazione e trasferimento in caso di emergenze traumatiche e non traumatiche gravi;

    — trattamento definitivo in seguito a emergenze traumatiche e non traumatiche minori.

    Capacità

    Servizi ambulatoriali per almeno 50 visite/giorno.

    Componenti principali

    Requisiti in termini di squadre e personale:

    — gestione: personale necessario per svolgere le funzioni di caposquadra, vice caposquadra, funzionario di collegamento (collegamento con il centro di ricevimento/partenza, con il centro di coordinamento delle operazioni sul posto o altro meccanismo di coordinamento, a seconda dei casi, e con l'autorità locale per la gestione delle emergenze) e responsabile della sicurezza;

    — operatori sanitari: secondo la definizione contenuta nelle norme minime dell'OMS;

    — logistica: 1 capo della squadra logistica + squadra logistica in conformità ai requisiti di autosufficienza.

    La squadra è conforme alla classificazione e alle norme minime per le squadre mediche straniere in caso di catastrofi improvvise e alle linee guida successive o aggiuntive emesse dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

    Autosufficienza

    La squadra deve garantire l'autosufficienza per tutta la durata della mobilitazione. Si applicano l'articolo 12 e le norme minime dell'OMS.

    Mobilitazione

    Disponibilità alla partenza entro massimo 24-48 ore dall'accettazione dell'offerta.

    Capacità operativa per almeno 14 giorni.

    20.    Squadra medica di emergenza (EMT) di tipo 2: chirurgia di emergenza in ambito ospedaliero



    Compiti

    terapia intensiva, chirurgia generale e ostetrica in seguito a traumi e altri casi gravi, con i servizi seguenti:

    — ammissione/screening dei pazienti nuovi e inviati da altri medici, rinvio ad altri medici;

    — triage e valutazione chirurgici;

    — rianimazione cardiopolmonare avanzata;

    — trattamento definitivo di lesioni e fratture semplici;

    — interventi chirurgici per limitare i danni alle funzioni vitali;

    — chirurgia generale e ostetrica di emergenza;

    — cure ospedaliere in caso di emergenze non traumatiche;

    — anestesia di base, radiologia, sterilizzazione, esami di laboratorio e trasfusioni sanguigne;

    — servizi di riabilitazione e follow-up dei pazienti.

    Capacità di accogliere e integrare squadre specialistiche nella loro struttura qualora la squadra non possa fornire alcuni dei servizi di cui sopra.

    Capacità

    Servizi diurni e notturni (se necessario 24/24 ore e 7/7 giorni), tra cui come minimo:

    — 1 blocco operatorio con 1 sala operatoria; almeno 20 letti per tavolo operatorio;

    — possibilità di realizzare 7 interventi chirurgici pesanti o 15 minori al giorno.

    Componenti principali

    Requisiti in termini di squadre e personale:

    — gestione: 1 caposquadra; 1 vice caposquadra; 1 funzionario di collegamento (collegamento con il centro di ricevimento/partenza, con il centro di coordinamento delle operazioni sul posto o altro meccanismo di coordinamento, a seconda dei casi, e con l'autorità locale per la gestione delle emergenze); 1 responsabile della sicurezza;

    — operatori sanitari: secondo la definizione contenuta nelle norme minime dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

    — logistica: 1 capo della squadra logistica + squadra logistica per l'EMT e i suoi pazienti ricoverati.

    La squadra è conforme alla classificazione e alle norme minime per le squadre mediche straniere in caso di catastrofi improvvise e alle linee guida successive o aggiuntive emesse dall'OMS.

    Autosufficienza

    La squadra deve garantire l'autosufficienza per tutta la durata della mobilitazione. Si applicano l'articolo 12 e le norme minime dell'OMS.

    Mobilitazione

    Disponibilità alla partenza entro massimo 48-72 ore dall'accettazione dell'offerta e operatività sul posto entro 24-96 ore.

    Capacità operativa per almeno 3 settimane al di fuori dell'Unione e per almeno 14 giorni all'interno dell'Unione.

    21.    Squadra medica di emergenza (EMT) di tipo 3: cura dei pazienti trasferiti



    Compiti

    Interventi chirurgici complessi sui pazienti trasferiti, comprese le capacità di terapia intensiva, con i seguenti servizi:

    — capacità di prestare servizi EMT di tipo 2;

    — trattamento delle lesioni e ortopedia ricostruttiva per i casi complessi;

    — esami radiologici approfonditi, sterilizzazione, esami di laboratorio e trasfusioni sanguigne;

    — servizi di riabilitazione e follow-up dei pazienti;

    — cure pediatriche di alto livello e anestesia degli adulti;

    — letti nel reparto terapia intensiva con monitoraggio 24/24 ore e possibilità di ventilare;

    — servizi di accettazione e trasferimento dalle EMT di tipo 1 e 2 e dal sistema sanitario nazionale.

    Possono essere inclusi servizi specializzati come: trattamento delle ustioni; dialisi e trattamento della sindrome da schiacciamenti; chirurgia maxillo-facciale; chirurgia ortoplastica; riabilitazione intensiva; salute materna; cure neonatali e pediatriche; trasporto e recupero.

    Capacità

    Servizi diurni e notturni (se necessario 24/24 ore e 7/7 giorni), tra cui come minimo:

    — 1 blocco operatorio con almeno 2 tavoli operatori in due sale separate, almeno 40 letti (20 per tavolo) e 4–6 letti nel reparto terapia intensiva. Per ogni tavolo operatorio aggiunto occorreranno 20 letti supplementari al fine di garantire una capacità post-operatoria adeguata;

    — possibilità di realizzare 15 interventi chirurgici pesanti o 30 minori al giorno.

    Componenti principali

    Requisiti in termini di squadre e personale:

    — gestione: 1 caposquadra; 1 vice caposquadra; 1 funzionario di collegamento (collegamento con il centro di ricevimento/partenza, con il centro di coordinamento delle operazioni sul posto o altro meccanismo di coordinamento, a seconda dei casi, e con l'autorità locale per la gestione delle emergenze); 1 responsabile della sicurezza

    — squadra di operatori sanitari: secondo la definizione contenuta nelle norme minime dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

    — squadra logistica: 1 capo della squadra logistica + squadra logistica per l'EMT e i suoi pazienti ricoverati.

    La squadra è conforme alla classificazione e alle norme minime per le squadre mediche straniere in caso di catastrofi improvvise e alle linee guida successive o aggiuntive emesse dall'OMS.

    Autosufficienza

    La squadra deve garantire l'autosufficienza per tutta la durata della mobilitazione. Si applicano l'articolo 12 e le norme minime dell'OMS.

    Mobilitazione

    Disponibilità alla partenza entro massimo 48-72 ore dall'accettazione dell'offerta e operatività sul posto entro 5-7 giorni.

    Capacità operativa per almeno 8 settimane al di fuori dell'Unione e per almeno 14 giorni all'interno dell'Unione.

    ▼B

    Squadre di supporto e assistenza tecnica

    Requisiti generali delle squadre di supporto e assistenza tecnica



    Compiti

    — Organizzare o provvedere alla fornitura di:

    — 

    — supporto alla creazione e alla gestione amministrativa;

    — supporto alle TIC;

    — supporto logistico e di sussistenza;

    — supporto al trasporto sul posto.

    Capacità

    — Capacità di coadiuvare una squadra di valutazione, coordinamento o preparazione, un centro di coordinamento delle operazioni sul posto o di essere associata a un modulo di protezione civile, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c).

    Componenti principali

    — Le seguenti componenti di supporto, atte a rendere possibili sul posto tutte le funzioni di un centro di coordinamento delle operazioni, tenendo presenti le linee guida internazionali riconosciute, come quelle dell'ONU:

    — 

    — supporto alla creazione e alla gestione amministrativa;

    — apparecchiature di supporto alle TIC;

    — apparecchiature per il supporto logistico e di sussistenza;

    — supporto al trasporto sul posto.

    — Le componenti devono poter essere scisse in diverse unità per garantire la flessibilità necessaria per rispondere ai bisogni specifici a ogni intervento.

    Mobilitazione

    — Disponibilità alla partenza massimo 12 giorni dopo la richiesta.

    ▼M1




    ALLEGATO III

    OBIETTIVI DI CAPACITÀ DELL'EERC



    Moduli

    Modulo

    Numero di moduli simultaneamente disponibili per la mobilitazione (1)

    HCP (Pompaggio a alta capacità)

    6

    MUSAR (Operazioni di ricerca e salvataggio di media scala in ambito urbano — 1 in condizioni di clima freddo)

    6

    WP (Depurazione idrica)

    2

    FFFP (Modulo per interventi di lotta agli incendi boschivi con aerei)

    2

    AMP (Posto medico avanzato)

    2 (2)

    ETC (Campo temporaneo di emergenza)

    2

    HUSAR (Operazioni di ricerca e salvataggio su vasta scala in ambito urbano)

    2

    CBRNDET (Rilevamento e campionamento in caso di contaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN)]

    2

    GFFF (Lotta a terra contro gli incendi boschivi)

    2

    GFFF-V (Lotta a terra con veicoli contro gli incendi boschivi)

    2

    CBRNUSAR (USAR in situazioni CBRN)

    1

    AMP-S (Posto medico avanzato con unità chirurgica)

    1 (2)

    FC (Contenimento delle alluvioni)

    2

    FRB (Salvataggio dalle alluvioni con l'uso di imbarcazioni)

    2

    MEVAC (Evacuazione sanitaria delle vittime di una catastrofe con mezzi aerei)

    1

    FHOS (Ospedale da campo)

    1 (2)

    FFFH (Modulo per interventi di lotta agli incendi boschivi con elicotteri)

    2

    EMT di tipo 1 fissa (Squadra medica di emergenza di tipo 1: cure ambulatoriali di emergenza – fissa)

    5

    EMT di tipo 1 mobile (Squadra medica di emergenza di tipo 1: cure ambulatoriali di emergenza – mobile)

    2

    EMT di tipo 2 (Squadra medica di emergenza di tipo 2: chirurgia di emergenza in ambito ospedaliero)

    3

    EMT di tipo 3 (Squadra medica di emergenza di tipo 3: trattamento dei pazienti trasferiti)

    1



    Squadre di supporto e assistenza tecnica

    Squadra di supporto e assistenza tecnica

    Numero di moduli TAST simultaneamente disponibili per la mobilitazione (1)

    TAST (Squadra di supporto e assistenza tecnica)

    2



    Altri mezzi di risposta

    Altri mezzi di risposta

    Numero di altri mezzi di risposta simultaneamente disponibili per la mobilitazione (1)

    Squadre di ricerca e salvataggio in montagna

    2

    Squadre di ricerca e salvataggio in acqua

    2

    Squadre di ricerca e salvataggio speleologico

    2

    Squadre con apparecchiature di ricerca e salvataggio specializzate, per esempio sistemi di ricerca robotizzati

    2

    Squadre con veicoli aerei senza equipaggio

    2

    Squadre di intervento in caso di incidenti marittimi

    2

    Squadre del genio civile per interventi di valutazione dei danni e della sicurezza, individuazione degli immobili da demolire/ripristinare, valutazione delle infrastrutture e puntellamento nel breve termine.

    2

    Sostegno all'evacuazione: comprese le squadre per la gestione logistica e delle informazioni

    2

    Interventi antincendio: squadre di valutazione/consulenza

    2

    Squadre decontaminazione CBRN

    2

    Laboratori mobili per le emergenze ambientali

    2

    Squadre o piattaforme di comunicazione per ripristinare i collegamenti nelle zone isolate

    2

    Mezzi distinti per l'evacuazione aeromedica via jet e via elicottero, in Europa e nel mondo

    2

    Capacità di ricovero aggiuntiva: unità per 250 persone (50 tende), più un'unità autosufficiente per gli operatori

    100

    Capacità aggiuntiva di kit ricoveri: unità per 2 500 persone (500 teloni), con kit attrezzi, possibilmente tramite appalto locale

    6

    Pompe a acqua con capacità minima di 800 litri/minuto

    100

    Gruppi elettrogeni con potenza tra 5-150 kW

    Gruppi elettrogeni con potenza superiore a 150 kW

    100

    10

    Mezzi antinquinamento marino

    se necessari

    Squadre mediche di emergenza per cure specialistiche

    8

    Laboratori di biosicurezza mobili

    4

    Capacità ingegneristica permanente

    1

    Altri mezzi di risposta per far fronte ai rischi individuati

    se necessari

    (1) Per garantire questa disponibilità, sarà possibile registrare nell'EERC un numero maggiore di mezzi (per esempio in caso di rotazione). Analogamente gli Stati membri che rendono disponibili più mezzi possono registrarne un numero superiore nell'EERC.

    (2) Per questo tipo di modulo, non sarà possibile registrare un numero più elevato di capacità nell'EERC. L'obiettivo di capacità per questo tipo di modulo scade al più tardi il 31 dicembre 2019.

    ▼B




    ALLEGATO IV

    REQUISITI DI QUALITÀ E DI INTEROPERABILITÀ DELL'EERC

     Per i moduli e per le squadre di supporto e assistenza tecnica i requisiti di cui all'allegato II si applicano alla configurazione di avviamento. In futuro la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, rivedrà i requisiti di qualità e di interoperabilità per migliorare ulteriormente la disponibilità, così come i tempi di reazione, dei mezzi di risposta nell'EERC.

     La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, definirà inoltre i requisiti di qualità e di interoperabilità degli altri mezzi di risposta e degli esperti.




    ALLEGATO V

    ▼M1

    PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE PER L'EERC

    ▼B

    ELEMENTI D'INFORMAZIONE

    Per la procedura di certificazione e registrazione di una particolare risorsa nell'EERC, occorre fornire i seguenti elementi d'informazione, oltre a qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dalla Commissione:

    1. un'autovalutazione che comprova la rispondenza della risorsa ai requisiti di qualità per questo tipo di risorse;

    2. la scheda informativa del modulo, compresa la quadra di supporto e assistenza tecnica, gli altri mezzi di risposta o gli esperti (scheda CECIS);

    3. la conferma che sia stato predisposto quanto necessario affinché le autorità competenti e i punti di contatto nazionali siano ininterrottamente in condizione di trattare in tempi brevi le richieste di mobilitazione delle risorse registrate nell'EERC;

    4. la conferma che sia stato predisposto quanto necessario, anche sul piano finanziario, affinché le risorse registrate nell'EERC possano essere mobilitate immediatamente in risposta a un invito della Commissione;

    5. la durata esatta del preimpegno nell'EERC [minimo un anno, massimo tre anni, tranne per gli esperti, per i quali può limitarsi a soli 6 mesi];

    6. informazioni sul tempi massimi di mobilitazione garantiti [non oltre 12 ore dall'accettazione dell'offerta];

    7. la localizzazione geografica della risorsa, il luogo indicativo della mobilitazione (aeroporto ecc.), la normale portata e eventuali restrizioni geografiche della mobilitazione;

    8. le procedure operative standard (POS) del modulo, comprese le squadre di supporto e assistenza tecnica o altri mezzi di risposta (per esempio le linee direttrici sulle POS per modulo);

    9. tutte le informazioni utili sul trasporto, come misure, peso, restrizioni di volo ecc., la modalità di trasporto privilegiata e, se rilevante, l'accesso ai porti;

    10. eventuali altre restrizioni o condizioni di mobilitazione prevedibili;

    11. una «scheda esperienza» che riporta in sintesi le precedenti mobilitazioni del modulo, altri mezzi di risposta o esperti, la partecipazione alle esercitazioni nell'ambito del meccanismo unionale, l'addestramento dei principali addetti (caposquadra, vice caposquadra) tramite il meccanismo unionale, il rispetto delle norme internazionali se necessario (INSARAG, OMS, IFRC ecc.);

    12. un'autovalutazione delle esigenze di adeguamento e relativi costi;

    13. tutte le informazioni necessarie per i contatti;

    14. un attestato che il modulo, la squadra di supporto e assistenza tecnica, gli altri mezzi di risposta e gli esperti rispettino i requisiti di qualità [e abbiano superato la procedura di certificazione].

    ▼M1

    FASI DELLA CERTIFICAZIONE

    1. Il processo di certificazione comprende una visita a scopo consultivo, un esercizio di simulazione e un'esercitazione sul campo. Si può decidere, caso per caso, di soprassedere all'esercitazione sul campo per i moduli relativi agli incendi, i campi temporanei di emergenza, i moduli di evacuazione sanitaria con mezzi aerei e altri mezzi di risposta.

    2. Le squadre di ricerca e salvataggio in ambito urbano (su media e vasta scala) sono considerate certificate se sono state sottoposte alla classificazione esterna dell'INSARAG. Per queste squadre non sarà istituito un processo di certificazione distinto nell'EERC.

    3. Le squadre mediche di emergenza (tipi 1, 2 e 3 e cure specialistiche) sono considerate certificate se sono state sottoposte al processo di verifica dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). La procedura di certificazione e registrazione delle squadre mediche di emergenza nell'EERC integra il processo di verifica dell'OMS.

    ▼B




    ALLEGATO VI

    SCHEMA DEI PIANI DI MOBILITAZIONE SPECIFICI DELL'ERCC

    Piani di mobilitazione specifici dell'ERCC per [catastrofe]

    Descrizione dello scenario d'intervento

     Analisi della situazione — coordinamento sul posto

     Riferimento a scenari d'intervento generali prestabiliti

     Scenari di ritiro

    Criteri di selezione delle risorse EERC

     Riferimento alla situazione di sicurezza sul posto

     Riferimento a criteri di selezione prestabiliti: disponibilità, idoneità, localizzazione/prossimità, tempi e costi di trasporto ecc.

     Indicazione dell'urgenza

     Limiti geografici e altri limiti predefiniti

    Informazioni aggiornate sullo status del meccanismo unionale

     Richieste, offerte, squadra UE di protezione civile, messa in comune dei mezzi di trasporto

    Raccomandazioni su

     Fornitura di assistenza

     Bisogni critici

     Eventuali altri elementi rilevanti, quali logistica, dogane, destinatari




    ALLEGATO VII

    ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI RILEVANTI

    Il presente allegato elenca le organizzazioni internazionali rilevanti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE. L'assistenza di protezione civile dell'Unione può essere richiesta da o tramite una di queste organizzazioni.

    1. Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM)

    2. Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa (IFRC)

    3. Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW)




    ALLEGATO VIII

    SUPPORTO AL TRASPORTO

    PARTE A

    Informazioni che devono essere fornite dagli Stati Membri che chiedono supporto al trasporto

    1. Catastrofe/emergenza; paese colpito.

    2. Riferimenti dei messaggi inviati dal centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC).

    3. Stato/autorità richiedente il supporto al trasporto.

    4. Forma di supporto al trasporto richiesto: (selezionare una o più opzioni):

    A.   Individuazione del mezzo di trasporto disponibile presso altri Stati membri (messa in comune)

    SI/NO

    B.   Individuazione del mezzo di trasporto disponibile sul mercato commerciale (contraente della Commissione europea) o di altra provenienza

    SI/NO

    C.   Sostegno finanziario sotto forma di sovvenzione per il trasporto

    SI/NO

    5. Destinatario/beneficiario finale dell'assistenza trasportata.

    6. Indicazioni precise sull'assistenza di protezione civile da trasportare, tra cui: una descrizione precisa dei singoli elementi, peso, dimensioni, volume, superficie, imballaggio (indicando le norme di imballaggio per il trasporto aereo, marittimo e su strada), eventuali elementi pericolosi, caratteristiche dei veicoli e peso, dimensione, volume, superficie complessivi e altre disposizioni giuridiche, doganali, sanitarie o di salute utili ai fini del trasporto e della fornitura di assistenza.

    Informazioni sul numero di addetti/passeggeri da trasportare.

    7. Indicazioni su come l'assistenza soddisfa i bisogni del paese colpito rispetto alla sua richiesta o alla valutazione dei bisogni, soprattutto per quanto riguarda i bisogni critici identificati.

    8. Informazioni sulla situazione dell'assistenza comunicate dal paese colpito o dall'autorità di coordinamento. (accettata/in attesa di accettazione)

    9. Tragitto di trasporto richiesto o previsto.

    10. Luogo/porto di imbarco e punto di contatto locale.

    11. Luogo/porto di sbarco e punto di contatto locale. Se disponibili, indicazioni sul responsabile delle operazioni di scarico e di sdoganamento presso il luogo/porto di sbarco.

    12. Punto di contatto per la documentazione/le formalità doganali.

    13. Data/ora in cui l'assistenza o i passeggeri sono pronti al trasporto dal porto di imbarco.

    14. Informazioni sulla possibilità di spostare l'assistenza o i passeggeri verso un diverso luogo, porto di imbarco o hub in vista del successivo spostamento.

    15. Informazioni supplementari (a seconda dei casi), se disponibili, luogo di consegna, indirizzo e estremi del destinatario.

    16. Informazioni sui possibili contributi ai costi di trasporto.

    17. Informazioni su altre soluzioni di trasporto già individuate.

    18. Informazioni su un'eventuale richiesta di cofinanziamento UE (se applicabile).

    19. Nome e recapito del rappresentante dell'organizzazione che chiede il supporto al trasporto.

    PARTE B

    Informazioni che devono essere fornite dagli Stati Membri o dalla Commissione quando offrono supporto al trasporto

    1. Catastrofe/emergenza, paese colpito.

    2. Stato/organizzazione che risponde.

    3. Riferimenti dei messaggi inviati dal centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e dello Stato membro/organizzazione richiedente il supporto al trasporto.

    4. Dettagli tecnici dell'offerta di trasporto, tra cui i tipi di risorse di trasporto disponibili, le date e i tempi di trasporto, il numero di spostamenti o missioni richiesti.

    5. Indicazioni, vincoli e modalità particolari dell'assistenza di protezione civile da trasportare, tra cui peso, dimensioni, volume, superficie, imballaggio, eventuali elementi pericolosi, preparazione dei veicoli, prescrizioni per il trattamento, personale o passeggeri che viaggiano e altre disposizioni giuridiche, doganali, sanitarie o di salute utili ai fini del trasporto.

    6. Tragitto di trasporto previsto.

    7. Luogo/porto di imbarco e punto di contatto locale.

    8. Luogo/porto di sbarco e punto di contatto locale.

    9. Punto di contatto per la documentazione/le formalità doganali.

    10. Data/ora in cui l'assistenza o i passeggeri devono essere pronti al trasporto dal porto di imbarco.

    11. Informazioni su eventuali richieste di spostare l'assistenza o i passeggeri verso un diverso luogo, porto di imbarco o hub in vista del successivo spostamento.

    12. Data/ora in cui si prevede l'arrivo dell'assistenza o dei passeggeri presso il posto/porto di sbarco.

    13. Informazioni supplementari (se necessarie).

    14. Indicazione di eventuali richieste di contributo ai costi di trasporto, contributi finanziari e dettagli su eventuali condizioni o restrizioni particolari connesse all'offerta.

    15. Nome e recapito del rappresentante dell'organizzazione che offre il supporto al trasporto.




    ALLEGATO IX

    TAVOLA DI CONCORDANZA



    Decisione 2004/277/CE, Euratom

    Decisione 2007/606/CE, Euratom

    Presente decisione

    Articolo 1

     

    Articolo 1

    Articolo 2

     

    Articolo 2

    Articolo 3, paragrafo 1 (1)

    Articolo 3, paragrafo 2

    Articolo 3, paragrafo 3

    Articolo 3, paragrafo 4

     

    Articolo 10, paragrafo 1

    Articolo 10, paragrafo 3

    Articolo 3 bis, paragrafo 1

    Articolo 3 bis, paragrafo 2

    Articolo 3 bis, paragrafo 3

    Articolo 3 bis, paragrafo 4

     

    Articolo 13, paragrafo 1

    Articolo 13, paragrafo 2

    Articolo 11, paragrafo 1

    Articolo 11, paragrafo 2

    Articolo 3 ter

     

    Articolo 12

    Articolo 3 quater

     

    Articolo 13, paragrafo 4

    Articolo 4

     

    Articolo 5

     

    Articolo 3, paragrafo 2

    Articolo 6

     

    Articolo 7

     

    Articolo 8

     

    Articolo 4

    Articolo 9

     

    Articolo 10

     

    Articolo 5

    Articolo 11, paragrafo 1

    Articolo 11, paragrafo 2

    Articolo 11, paragrafo 3

     

    Articolo 6, paragrafo 1

    Articolo 6, paragrafo 2

    Articolo 6, paragrafo 3

    Articolo 12

     

    Articolo 7

    Articolo 13

     

    Articolo 14

     

    Articolo 10, paragrafi 1 e 3

    Articolo 15

     

    Articolo 41

    Articolo 16, paragrafo 1

    Articolo 16, paragrafo 2

    Articolo 16, paragrafo 3

    Articolo 16, paragrafo 4

     

    Articolo 42, paragrafo 1

    Articolo 42, paragrafo 2

    Articolo 42, paragrafo 3

    Articolo 42, paragrafo 4

    Articolo 17

     

    Articolo 43

    Articolo 18

     

    Articolo 44

    Articolo 19

     

    Articolo 45

    Articolo 20

     

    Articolo 46

    Articolo 21

     

    Articolo 26

    Articolo 22

     

    Articolo 27, paragrafo 1

    Articolo 23

     

    Articolo 26, paragrafo 1, terza frase

    Articolo 24

     

    Articolo 32, paragrafo 3

    Articolo 25

     

    Articolo 29

    Articolo 26

     

    Articolo 30

    Articolo 27, paragrafo 1

    Articolo 27, paragrafo 2

    Articolo 27, paragrafo 3

     

    Articolo 31, prima frase

    Articolo 27, paragrafo 3

    Articolo 31, seconda frase

    Articolo 28

     

    Articolo 29, paragrafo 1

    Articolo 29, paragrafo 2

    Articolo 29, paragrafo 3

    Articolo 29, paragrafo 4

    Articolo 29, paragrafo 5

    Articolo 29, paragrafo 6

    Articolo 29, paragrafo 7

    Articolo 29, paragrafo 8

    Articolo 29, paragrafo 9

    Articolo 29, paragrafo 10

    Articolo 29, paragrafo 11

     

    Articolo 35, paragrafo 3, prima frase

    Articolo 35, paragrafo 2

    Articolo 35, paragrafi 4 e 5

    Articolo 35, paragrafo 1

    Articolo 35, paragrafo 10

    Articolo 35, paragrafo 12

    Articolo 46, paragrafo 1

    Articolo 30

     

    Articolo 31

     

    Articolo 32, paragrafo 1

    Articolo 32, paragrafo 2

    Articolo 32, paragrafo 3

    Articolo 32, paragrafo 4

    Articolo 32, paragrafo 5

    Articolo 32, paragrafo 6

     

    Articolo 36, paragrafo 1

    Articolo 36, paragrafo 2

    Articolo 36, paragrafo 2

    Articolo 36, paragrafo 3

    Articolo 36, paragrafo 4

    Articolo 36, paragrafo 5

    Articolo 33

     

    Articolo 37

    Articolo 34

     

    Articolo 38

    Articolo 35

     

    Articolo 39

    Articolo 36

     

    Articolo 40

    Articolo 37

     

    Articolo 58

     

    Articolo 1

    Articolo 1

     

    Articolo 2

    Articolo 2

     

    Articolo 3, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 2

    Articolo 3, paragrafo 3

    Articolo 3, paragrafo 4

    Articolo 3, paragrafo 5

    Articolo 48, paragrafo 1

    Articolo 48, paragrafo 2

    Articolo 48, paragrafo 4

    Articolo 48, paragrafo 5

     

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 49, paragrafo 1

    Articolo 49, paragrafo 2

    Articolo 49, paragrafo 2, seconda frase, e articolo 50, paragrafo 1, prima frase

     

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 5, paragrafo 2

    Articolo 5, paragrafo 3

    Articolo 5, paragrafo 4

    Articolo 5, paragrafo 5

    Articolo 5, paragrafo 6

    Articolo 50, paragrafo 1

    Articolo 50, paragrafo 2

    Articolo 50, paragrafo 3

    Articolo 50, paragrafo 4

    Articolo 50, paragrafo 5

     

    Articolo 6

    Articolo 51

     

    Articolo 7

    Articolo 52

     

    Articolo 8, paragrafo 1

    Articolo 8, paragrafo 2

    Articolo 8, paragrafo 3

    Articolo 8, paragrafo 4

    Articolo 8, paragrafo 5

    Articolo 53, paragrafo 1

    Articolo 53, paragrafo 2

    Articolo 53, paragrafo 3

    Articolo 53, paragrafo 4

     

    Articolo 9

     

    Articolo 10

    Articolo 54

     

    Articolo 11

    Articolo 55

     

    Articolo 12

    Articolo 56

     

    Articolo 13

    Articolo 58

     

    Allegato

    Allegato VIII

    Allegato I (2)

     

    Allegato I

    Allegato II (3)

     

    Allegato II

    Allegato III (4)

     

    Allegato II, alla fine

    (1)   Gli articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater sono stati inseriti con la decisione 2008/73/CE, Euratom della Commissione (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 23) recante modifica della decisione 2004/277/CE, Euratom.

    (2)   Allegato I, come introdotto dalla decisione 2008/73/CE, Euratom recante modifica della decisione 2004/277/CE, Euratom.

    (3)   Allegato II, come modificato dalla decisione 2010/481/UE, Euratom della Commissione (GU L 236 del 7.9.2010, pag. 5) recante modifica della decisione 2004/277/CE, Euratom.

    (4)   Allegato III, come introdotto dalla decisione 2008/73/CE, Euratom recante modifica della decisione 2004/277/CE, Euratom.



    ( 1 ) Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).

    ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

    ( 3 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

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