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Document 02014D0709-20160823

Consolidated text: Decisione di esecuzione della Commissione del 9 ottobre 2014 recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione [notificata con il numero C(2014) 7222] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/709/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/709/2016-08-23

2014D0709 — IT — 23.08.2016 — 016.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2014

recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione

[notificata con il numero C(2014) 7222]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/709/UE)

(GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/251 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 13 febbraio 2015

  L 41

46

17.2.2015

►M2

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/558 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 1o aprile 2015

  L 92

109

8.4.2015

 M3

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/820 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 22 maggio 2015

  L 129

41

27.5.2015

 M4

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1169 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 14 luglio 2015

  L 188

45

16.7.2015

 M5

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1318 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 29 luglio 2015

  L 203

14

31.7.2015

 M6

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1372 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 7 agosto 2015

  L 211

34

8.8.2015

 M7

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1405 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 18 agosto 2015

  L 218

16

19.8.2015

 M8

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1432 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 25 agosto 2015

  L 224

39

27.8.2015

 M9

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1783 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 1o ottobre 2015

  L 259

27

6.10.2015

►M10

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2433 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 18 dicembre 2015

  L 334

46

22.12.2015

 M11

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/180 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 9 febbraio 2016

  L 35

12

11.2.2016

 M12

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/464 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 29 marzo 2016

  L 80

36

31.3.2016

 M13

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/857 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 27 maggio 2016

  L 142

14

31.5.2016

 M14

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1236 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 27 luglio 2016

  L 202

45

28.7.2016

 M15

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1372 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 10 agosto 2016

  L 217

38

12.8.2016

►M16

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1405 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 22 agosto 2016

  L 228

33

23.8.2016




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2014

recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione

[notificata con il numero C(2014) 7222]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/709/UE)



Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato (gli Stati membri interessati).

Essa si applica fatti salvi i programmi di eradicazione della peste suina africana in popolazioni di suini selvatici nello Stato membro interessato, approvati dalla Commissione conformemente all'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE.

Articolo 2

Divieto di spedizione di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni di suini, carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti carni suine nonché di partite di sottoprodotti di origine suina da alcune zone elencate nell'allegato

Gli Stati membri interessati vietano:

a) la spedizione di suini vivi dalle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato;

b) la spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato;

c) la spedizione di partite di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti tali carni dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato;

d) la spedizione di partite di sottoprodotti di origine suina dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato.

Articolo 3

Deroga al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nella parte II dell'allegato

▼M10

In deroga al divieto di cui all'articolo 2, lettera a), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi originari di aziende situate in una zona elencata nella parte II dell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro, o verso zone di un altro Stato membro elencate nelle parti II o III dell'allegato, purché:

▼B

1. i suini siano rimasti nell'azienda per almeno 30 giorni o dalla nascita e nessun suino vivo originario di una delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato sia stato introdotto in tale azienda durante un periodo di almeno 30 giorni precedente alla data di spedizione, e

2. i suini siano stati sottoposti a esami di laboratorio per la peste suina africana effettuati con esito negativo su campioni prelevati secondo le procedure di campionamento previste dal programma di eradicazione della peste suina africana di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente decisione, entro un periodo di 15 giorni precedente alla data della movimentazione e a un esame clinico per la peste suina africana effettuato alla data di spedizione da un veterinario ufficiale conformemente alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell'allegato della decisione 2003/422/CE della Commissione ( 1 ), oppure

3. i suini provengano da un'azienda:

a) che, almeno due volte all'anno, con un intervallo di almeno 4 mesi, sia stata sottoposta da parte dell'autorità veterinaria competente ad ispezioni:

i) conformi agli orientamenti e alle procedure di cui al capitolo IV dell'allegato della decisione 2003/422/CE,

ii) comprendenti un esame clinico e un campionamento in cui i suini di età superiore a 60 giorni siano stati sottoposti a prove di laboratorio conformemente alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell'allegato della decisione 2003/422/CE;

iii) finalizzate al controllo dell'effettiva applicazione delle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2002/60/CE;

b) che attua i requisiti di biosicurezza per la peste suina africana stabiliti dall'autorità competente,

▼M10

4. ai suini vivi spediti in zone di un altro Stato membro elencate nelle parti II e III dell'allegato si applichino i seguenti requisiti supplementari:

a) i suini soddisfano altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la propagazione della peste suina africana richieste dall'autorità competente dello Stato membro del luogo d'origine e autorizzate dall'autorità competente dello Stato membro del luogo di transito nonché da quella del luogo di destinazione prima della movimentazione di tali animali;

b) lo Stato membro d'origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale e dell'approvazione da parte delle autorità competenti di cui alla lettera a);

c) è predisposta una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 16 bis sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri d'origine, di transito e di destinazione, al fine di provvedere affinché gli animali spostati conformemente ai requisiti supplementari di cui alla lettera a) siano trasportati in modo sicuro, senza essere successivamente trasferiti in un altro Stato membro;

d) per i suini vivi che soddisfano i requisiti supplementari di cui al punto 4 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura nei corrispondenti certificati sanitari per animali della specie suina di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE:

«Suini conformi all'articolo 3 della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione.»

Articolo 3 bis

Deroga al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nella parte III dell'allegato

In deroga al divieto di cui all'articolo 2, lettera a), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi originari delle zone elencate nella parte III dell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro elencate nella parte II o verso zone di un altro Stato membro elencate nelle parti II o III dell'allegato, purché:

1) i suini siano originari di un'azienda sotto la sorveglianza dell'autorità competente e con un adeguato livello di biosicurezza approvato da detta autorità e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, punto 1, nonché punto 2 o 3;

2) i suini si trovino al centro di una zona con un raggio di almeno tre km nella quale tutti gli animali nelle aziende sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, punto 1, nonché punto 2 o 3;

3) l'autorità competente dell'azienda di spedizione sia tenuta a informare in tempo utile l'autorità competente dell'azienda di destinazione dell'intenzione di inviarvi i suini e quest'ultima sia tenuta a informare l'autorità competente dell'azienda di spedizione in merito all'arrivo dei suini;

4) il trasporto dei suini attraverso o all'interno di zone situate al di fuori delle zone elencate nella parte III dell'allegato sia effettuato lungo rotte di trasporto predefinite e i veicoli utilizzati per il trasporto siano puliti, se del caso disinfestati e disinfettati il più presto possibile dopo lo scarico;

5) ai suini vivi spediti in zone di un altro Stato membro elencate nelle parti II e III dell'allegato si applichino i seguenti requisiti supplementari:

a) i suini soddisfano altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la propagazione della peste suina africana richieste dall'autorità competente dello Stato membro d'origine e autorizzate dall'autorità competente dello Stato membro del luogo di transito nonché da quella del luogo di destinazione prima della movimentazione di tali animali;

b) lo Stato membro del luogo d'origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale e dell'approvazione da parte delle autorità competenti di cui alla lettera a) e autorizza un elenco di aziende conformi a dette garanzie;

c) è predisposta una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 16 bis sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri d'origine, di transito e di destinazione, al fine di provvedere affinché gli animali spostati conformemente ai requisiti supplementari di cui alla lettera a) siano trasportati in modo sicuro, senza essere successivamente trasferiti in un altro Stato membro;

d) per i suini vivi che soddisfano tutte le condizioni di cui al presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura nei corrispondenti certificati sanitari per animali della specie suina di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE:

«Suini conformi all'articolo 3 bis della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione.»

▼B

Articolo 4

Deroga al divieto di spedizione di partite di suini vivi destinati alla macellazione immediata provenienti dalle zone elencate nella parte III dell'allegato e di partite di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine ottenuti da tali suini

▼M10

In deroga ai divieti di cui all'articolo 2, lettere a) e c), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi destinati alla macellazione immediata originari delle zone elencate nella parte III dell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro o verso zone di un altro Stato membro elencate nelle parti II o III dell'allegato, qualora sussistano limiti logistici alla capacità di macellazione dei macelli riconosciuti dall'autorità competente a norma dell'articolo 12 e situati nelle zone elencate nella parte III dell'allegato, purché:

▼B

1. i suini siano rimasti nell'azienda per almeno 30 giorni o dalla nascita e nessun suino vivo originario di una delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato sia stato introdotto in tale azienda durante un periodo di almeno 30 giorni precedente alla data di spedizione, e

2. i suini soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 dell'articolo 3;

3. i suini destinati alla macellazione immediata siano trasportati direttamente, senza operazioni di scarico o soste, a un macello riconosciuto a norma dell'articolo 12 e specificamente designato a tal fine dall'autorità competente;

4. l'autorità competente responsabile del macello sia stata informata dall'autorità competente di spedizione dell'intenzione di trasportare i suini e notifichi l'arrivo degli animali a quest'ultima;

5. all'arrivo al macello i suini siano tenuti e macellati separatamente dagli altri suini e siano macellati in un giorno specifico, dedicato esclusivamente alla macellazione dei suini provenienti dalle zone elencate nella parte III dell'allegato;

6. il trasporto dei suini verso il macello all'interno e attraverso aree situate al di fuori delle zone elencate nella parte III dell'allegato sia effettuata lungo rotte di trasporto predefinite e i veicoli utilizzati per il trasporto di detti suini siano puliti, disinfestati, se del caso, e disinfettati il più presto possibile dopo lo scarico;

7. gli Stati membri interessati assicurino che le carni suine fresche, le preparazioni e i prodotti a base di carni suine ottenuti da tali suini:

a) siano prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 12;

b) siano stati bollati a norma dell'articolo 16;

c) siano commercializzati solo sul territorio di detto Stato membro;

8. gli Stati membri interessati assicurino che i sottoprodotti di origine animale ottenuti da tali suini siano sottoposti ad un trattamento in un sistema separato approvato dall'autorità competente, che garantisca che i prodotti derivati ottenuti da tali suini non presentano rischi per quanto riguarda la peste suina africana;

9. gli Stati membri interessati informino immediatamente la Commissione della concessione della deroga a norma del presente articolo e comunichino i nomi e gli indirizzi dei macelli riconosciuti ai sensi del presente articolo;

▼M10

10. ai suini vivi spediti in zone di un altro Stato membro elencate nelle parti II e III dell'allegato si applichino i seguenti requisiti supplementari:

a) i suini soddisfano altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la propagazione della peste suina africana richieste dall'autorità competente dello Stato membro d'origine e autorizzate dall'autorità competente dello Stato membro del luogo di transito nonché da quella del luogo di destinazione prima della movimentazione di tali animali;

b) lo Stato membro del luogo d'origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale e dell'approvazione da parte delle autorità competenti di cui alla lettera a) e autorizza un elenco di aziende conformi a dette garanzie;

c) è predisposta una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 16 bis sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri d'origine, di transito e di destinazione, al fine di provvedere affinché gli animali spostati conformemente ai requisiti supplementari di cui alla lettera a) siano trasportati in modo sicuro, senza essere successivamente trasferiti in un altro Stato membro;

d) per i suini vivi che soddisfano tutte le condizioni di cui al presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura nei corrispondenti certificati sanitari per animali della specie suina di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE:

«Suini conformi all'articolo 4 della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione.»

▼B

Articolo 5

Deroga al divieto di spedizione dalle zone elencate nella parte III dell'allegato di partite di carni suine, di preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine

In deroga al divieto di cui all'articolo 2, lettera c), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione dalle zone elencate nella parte III dell'allegato di carni suine, di preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine, purché:

a) siano ottenuti da suini rimasti sin dalla nascita in aziende situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III o IV dell'allegato, e che le carni suine, i preparati e i prodotti a base di carni suine costituiti da o contenenti tali carni siano stati prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 12; oppure

b) siano ottenuti da suini che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2 o 3, e che le carni suine, i preparati e i prodotti a base di carni suine costituiti da o contenenti tali carni siano stati prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 12; oppure

c) siano stati prodotti e trasformati in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 12.

Articolo 6

Deroga al divieto di spedizione dalle zone elencate nella parte IV dell'allegato di partite di carni suine, di preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine

In deroga al divieto di cui all'articolo 2, lettera c), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione dalle zone elencate nella parte IV dell'allegato di carni suine, di preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine, purché:

a) siano ottenuti da suini rimasti sin dalla nascita in aziende situate al di fuori delle zone elencate nell'allegato, e che le carni suine, i preparati e i prodotti a base di carni suine costituiti da o contenenti tali carni siano stati prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 12; oppure

b) siano stati prodotti e trasformati in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 12.

Articolo 7

Deroga al divieto di spedizione dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato di partite di sottoprodotti di origine suina

1.  In deroga al divieto di cui all'articolo 2, lettera d), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato di prodotti derivati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), ottenuti da sottoprodotti di origine suina, purché tali sottoprodotti siano stati sottoposti a un trattamento che garantisca che i prodotti derivati non presentano rischi relativamente alla peste suina africana.

▼M2

2.  In deroga al divieto di cui all'articolo 2, lettera d), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di sottoprodotti di origine suina, esclusi i suini selvatici, compresi i corpi non trasformati di animali morti provenienti da aziende o le carcasse provenienti da macelli riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 situati nelle zone elencate nella parte III dell'allegato, verso impianti di trasformazione, incenerimento o coincenerimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) 1069/2009 situati all'esterno delle zone elencate nella parte III dell'allegato, purché:

▼B

a) i sottoprodotti di origine animale provengano da aziende o macelli situati all'interno delle zone elencate nella parte III dell'allegato, nelle quali non vi siano stati focolai di peste suina africana durante almeno un periodo di 40 giorni precedente alla spedizione;

b) gli autocarri e gli altri veicoli utilizzati per il trasporto di tali sottoprodotti di origine animale siano stati registrati individualmente dall'autorità competente in conformità dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009, e:

i) il compartimento coperto a tenuta stagna per il trasporto di tali sottoprodotti di origine animale sia costruito in modo da consentire una pulizia e una disinfezione efficaci e la costruzione dei pavimenti faciliti l'evacuazione e la raccolta dei liquidi;

ii) la domanda di immatricolazione dell'autocarro e degli altri veicoli contenga la prova che il veicolo è stato oggetto di controlli tecnici regolari;

iii) ogni autocarro sia accompagnato da un sistema di navigazione satellitare per determinare la sua posizione in tempo reale. L'operatore responsabile del trasporto deve consentire all'autorità competente di controllare in tempo reale gli spostamenti dell'autocarro e di conservare i registri elettronici di tali spostamenti per almeno 2 mesi;

c) in seguito al carico il compartimento destinato al trasporto di tali sottoprodotti di origine animale sia sigillato dal veterinario ufficiale. Solo il veterinario ufficiale può togliere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo. Ciascun carico o sostituzione di sigillo deve essere notificato all'autorità competente;

d) sia vietato qualsiasi ingresso di autocarri o veicoli nelle aziende suinicole e l'autorità competente garantisca una raccolta sicura delle carcasse di suini;

e) il trasporto verso gli impianti di cui sopra sia diretto, senza soste, e conforme alla rotta autorizzata dall'autorità competente a partire dal punto designato di disinfezione all'uscita dalla zona elencata nella parte III dell'allegato. Al punto designato di disinfezione gli autocarri e i veicoli devono essere sottoposti a una pulizia e disinfezione appropriate sotto controllo del veterinario ufficiale;

f) ogni partita di sottoprodotti di origine animale sia corredata di un documento commerciale, debitamente compilato, di cui al capo III dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ( 3 ). Il veterinario ufficiale competente per lo stabilimento di trasformazione di destinazione deve confermare all'autorità competente ogni arrivo di cui alla lettera b), punto iii);

g) dopo lo scarico dei sottoprodotti di origine animale, l'autocarro o il veicolo e qualsiasi altra attrezzatura utilizzata per il trasporto di sottoprodotti di origine animale che potrebbe essere contaminata, siano completamente puliti, disinfettati e se necessario disinfestati all'interno dell'area chiusa dell'impianto di trasformazione, sotto la supervisione del veterinario ufficiale. Si applica l'articolo 12, lettera a), della direttiva 2002/60/CE;

h) i sottoprodotti di origine animale siano trasformati senza indugio. È vietato qualsiasi stoccaggio nell'impianto di trasformazione;

i) l'autorità competente provveda affinché la spedizione di sottoprodotti di origine animale non superi la capacità giornaliera di trasformazione dell'impianto di trasformazione;

j) precedentemente alla prima spedizione dalla zona elencata nella parte III dell'allegato, le autorità competenti prendano gli accordi necessari con le autorità pertinenti a norma dell'allegato VI, lettera c), della direttiva 2002/60/CE al fine di garantire il piano di emergenza, la catena di comando e la piena collaborazione dei servizi in caso di incidenti durante il trasporto, avarie importanti dell'autocarro o del veicolo o qualsiasi azione fraudolenta dell'operatore. Gli operatori degli autocarri informano immediatamente l'autorità competente di qualsiasi infortunio o avaria dell'autocarro o del veicolo.

Articolo 8

Divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell'allegato in altri Stati membri e in paesi terzi

▼M10

1.  Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, all'articolo 3 bis e all'articolo 4, gli Stati membri interessati garantiscono che i suini vivi non siano spediti dal loro territorio in altri Stati membri e in paesi terzi, salvo nel caso in cui tali suini vivi provengano da:

▼B

a) zone non comprese fra quelle elencate nell'allegato;

b) un'azienda in cui, nel corso di un periodo di almeno 30 giorni immediatamente precedente alla data di spedizione, non siano stati introdotti suini vivi provenienti dalle zone elencate nell'allegato.

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi provenienti da un'azienda situata nelle zone elencate nella parte I dell'allegato, purché tali suini vivi soddisfino le seguenti condizioni:

a) siano rimasti ininterrottamente nell'azienda per almeno 30 giorni prima della spedizione o dalla nascita e nessun suino vivo proveniente dalle zone elencate nell'allegato sia stato introdotto in tale azienda durante un periodo di almeno 30 giorni precedente alla data di spedizione;

b) provengano da un'azienda che attua i requisiti di biosicurezza per la peste suina africana stabiliti dall'autorità competente;

c) siano stati sottoposti ad esami di laboratorio per la peste suina africana effettuati con esito negativo su campioni prelevati secondo le procedure di campionamento previste dal programma di eradicazione della peste suina africana di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente decisione, entro un periodo di 15 giorni precedente alla data della movimentazione e ad un esame clinico per la peste suina africana effettuato alla data di spedizione da un veterinario ufficiale conformemente alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell'allegato della decisione 2003/422/CE; oppure

d) provengano da un'azienda che, almeno due volte all'anno, con un intervallo di almeno 4 mesi, sia stata sottoposta dall'autorità veterinaria competente ad ispezioni:

i) conformi agli orientamenti e alle procedure di cui al capitolo IV dell'allegato della decisione 2003/422/CE,

ii) comprendenti un esame clinico e un campionamento in cui i suini di età superiore a 60 giorni siano stati sottoposti a prove di laboratorio conformemente alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell'allegato della decisione 2003/422/CE;

iii) finalizzate al controllo dell'effettiva applicazione delle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2002/60/CE.

3.  Per le spedizioni di suini vivi che soddisfano le condizioni della deroga di cui al paragrafo 2, è aggiunta la seguente dicitura ai relativi documenti veterinari e/o certificati sanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 93/444/CEE:

«Suini conformi all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ( 4 ).

▼M10

Articolo 9

Divieto di spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi di partite di sperma, ovuli ed embrioni prelevati da suini originari delle zone elencate nell'allegato

1.  Lo Stato membro interessato provvede affinché nessuna partita dei seguenti prodotti sia spedita dal proprio territorio in altri Stati membri e in paesi terzi:

a) sperma suino, salvo se prelevato da verri donatori tenuti presso un centro di raccolta dello sperma riconosciuto in conformità all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE del Consiglio ( 5 ) e situato al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato della presente decisione;

b) ovuli ed embrioni di suini, salvo se provenienti da donatrici della specie suina allevate in aziende conformi all'articolo 8, paragrafo 2, situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato, e — per gli embrioni — se concepiti in vivo mediante inseminazione artificiale o prodotti mediante fecondazione in vitro, utilizzando sperma conforme alle condizioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

2.  In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e all'articolo 2, punto b), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione, da zone elencate nelle parti II e III dell'allegato della presente decisione, verso zone dello stesso Stato membro o di un altro Stato membro elencate nelle parti II e III dell'allegato, di partite di sperma suino prelevato da verri donatori tenuti presso un centro di raccolta dello sperma riconosciuto in conformità all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE, che applica tutte le norme di biosicurezza pertinenti per la peste suina africana, purché:

a) le partite di sperma suino soddisfino altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la propagazione della peste suina africana richieste dall'autorità competente dello Stato membro d'origine e autorizzate dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione prima della spedizione di tali partite;

b) lo Stato membro d'origine informi immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale di cui alla lettera a);

c) i verri donatori siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3, punto 1, nonché punto 2 o 3;

d) i verri donatori siano stati sottoposti, con esito negativo, a un test individuale di identificazione dell'agente effettuato entro cinque giorni dalla data del prelievo dello sperma da spedire, e al certificato sanitario che accompagna la spedizione dello sperma sia allegata una copia dei risultati del test;

e) il seguente attestato supplementare sia aggiunto nei certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 90/429/CEE:

«Sperma suino conforme all'articolo 9 della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione.»

▼B

Articolo 10

Divieto di spedizione di partite di sottoprodotti di origine suina dalle zone elencate nell'allegato in altri Stati membri e in paesi terzi

1.  Gli Stati membri interessati provvedono affinché nessuna partita di sottoprodotti animali di origine suina sia spedita dal proprio territorio in altri Stati membri e in paesi terzi, salvo che tali sottoprodotti suini siano ottenuti da suini originari e provenienti da aziende situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato.

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi di prodotti derivati ottenuti da sottoprodotti di origine animale di suini provenienti dalle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato, purché:

a) tali sottoprodotti siano stati sottoposti ad un trattamento che garantisca che i prodotti derivati ottenuti da suini non presentino rischi relativamente alla peste suina africana;

b) le partite di prodotti derivati siano corredate di un documento commerciale rilasciato in conformità al capo III dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011.

Articolo 11

Divieto di spedizione di carni suine fresche e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine dalle zone elencate nell'allegato in altri Stati membri e in paesi terzi

1.  Gli Stati membri interessati provvedono affinché nessuna partita di carni suine fresche provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell'allegato, nonché di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti carni di tali suini sia spedita in altri Stati membri e in paesi terzi, salvo che tali carni suine siano state ottenute da suini originari e provenienti da aziende situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato.

▼M1

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati con riferimento alle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi di carni suine fresche di cui al paragrafo 1 e di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni suine, purché tali preparati e prodotti a base di carni suine siano ottenuti da suini allevati sin dalla nascita in aziende situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato, e le carni suine fresche, i preparati e i prodotti a base di carni suine siano prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 12.

3.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati con riferimento alle zone elencate nella parte II dell'allegato possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi di carni suine fresche di cui al paragrafo 1 e di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni suine, a condizione che tali preparati e prodotti a base di carni suine siano ottenuti da suini conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2 o paragrafo 3.

▼B

Articolo 12

Riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti di trasformazione delle carni ai fini degli articoli 4, 5 e 6 e dell'articolo 11, paragrafo 2

L'autorità competente degli Stati membri interessati approva solo i macelli, i laboratori di sezionamento e gli stabilimenti di trasformazione delle carni ai fini degli articoli 4, 5 e 6 e dell'articolo 11, paragrafo 2, presso i quali la produzione, l'immagazzinamento e la trasformazione delle carni suine fresche e dei preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni suine di cui è autorizzata la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi conformemente alle deroghe previste degli articoli da 4 a 6 e dall'articolo 11, paragrafo 2, siano realizzati separatamente dalla produzione, dall'immagazzinamento e dalla trasformazione di altri prodotti costituiti da o contenenti carni fresche suine e preparati e prodotti a base di carni ottenute da suini originari o provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell'allegato, diversi da quelli riconosciuti a norma del presente articolo.

Articolo 13

Deroga al divieto di spedizione di carni suine fresche e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine dalle zone elencate nell'allegato

In deroga all'articolo 11, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi di carni suine fresche, di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni provenienti dalle zone elencate nelle parti II, III o IV dell'allegato, purché tali prodotti:

a) siano stati prodotti e trasformati in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE;

b) siano soggetti a certificazione veterinaria in conformità all'articolo 5 della direttiva 2002/99/CE;

c) siano corredati del certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi intra-UE di cui al regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II va completata come segue:

«Prodotto conforme alla decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri ( 6 ).

Articolo 14

Informazioni relative agli articoli 11, 12 e 13

Ogni sei mesi, a partire dalla data della presente decisione, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti di cui all'articolo 12 ed eventuali informazioni pertinenti per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.

Articolo 15

Misure riguardanti i suini selvatici vivi, le carni fresche, i preparati e i prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti carni di suini selvatici

1.  Gli Stati membri interessati provvedono affinché:

a) dalle zone elencate nell'allegato non vengano effettuate spedizioni di suini selvatici vivi in altri Stati membri o in altre zone del territorio dello stesso Stato membro;

b) dalle zone elencate nell'allegato non vengano spedite carni di suini selvatici, preparati e prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti tali carni in altri Stati membri o in altre zone del territorio dello stesso Stato membro.

2.  In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione in altre zone nel territorio dello stesso Stato membro, non elencate nell'allegato, di partite di carni di suini selvatici, preparati e prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti tali carni provenienti dalle zone elencate nella parte I dell'allegato, purché i suini selvatici siano stati sottoposti ad un test per la peste suina africana con esito negativo in conformità alle procedure diagnostiche di cui al capitolo VI, parti C e D, dell'allegato della decisione 2003/422/CE.

Articolo 16

Bolli sanitari particolari e requisiti in materia di certificazione per carni fresche, preparati e prodotti a base di carni soggetti ai divieti di cui all'articolo 2, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1

Gli Stati membri interessati garantiscono che le carni fresche e i preparati e i prodotti a base di carni oggetto dei divieti di cui all'articolo 2, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, siano contrassegnati da un particolare bollo sanitario che non ha forma ovale e che non può essere confuso con:

a) il marchio di identificazione per i preparati e i prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti carni di suini, di cui alla sezione I dell'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004;

b) il bollo sanitario per le carni suine fresche di cui alla sezione I, capo III, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004.

▼M10

Articolo 16 bis

Procedura di incanalamento

L'autorità competente provvede affinché la procedura di incanalamento sia conforme ai seguenti requisiti:

1) gli autocarri e gli altri veicoli utilizzati per il trasporto di suini vivi sono stati:

a) registrati individualmente dall'autorità competente dello Stato membro di spedizione ai fini del trasporto dei suini vivi utilizzando la procedura di incanalamento;

b) sigillati dal veterinario ufficiale in seguito al carico; solo il funzionario dell'autorità competente può togliere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo; ogni carico o sostituzione di sigillo deve essere notificato all'autorità competente;

2) il trasporto è:

a) diretto, senza soste;

b) effettuato seguendo la rotta autorizzata dall'autorità competente;

3) il veterinario ufficiale responsabile dell'azienda di destinazione deve confermare ciascun arrivo all'autorità competente del luogo di origine;

4) dopo lo scarico dei suini vivi, l'autocarro o il veicolo e qualsiasi altra attrezzatura utilizzata per il trasporto di tali suini sono completamente puliti e disinfettati all'interno dell'area chiusa del luogo di destinazione sotto la supervisione del veterinario ufficiale. Si applica l'articolo 12, lettera a), della direttiva 2002/60/CE;

5) precedentemente alla prima spedizione dalle zone elencate nella parte III dell'allegato, le autorità competenti del luogo d'origine provvedono affinché siano predisposti gli accordi necessari con le autorità pertinenti ai sensi dell'allegato VI, lettera c), della direttiva 2002/60/CE al fine di garantire il piano di emergenza, la catena di comando e la piena collaborazione dei servizi in caso di incidenti durante il trasporto, una grave avaria dell'autocarro o del veicolo o qualsiasi azione fraudolenta dell'operatore. Gli operatori degli autocarri informano immediatamente l'autorità competente di qualsiasi infortunio o avaria importante dell'autocarro o del veicolo.

▼B

Articolo 17

Requisiti relativi alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto nelle zone elencate nell'allegato

Gli Stati membri interessati provvedono affinché:

a) le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2002/60/CE siano applicate nelle aziende suinicole situate all'interno delle zone elencate nell'allegato della presente decisione;

b) i veicoli utilizzati per il trasporto di suini o di sottoprodotti di origine suina provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell'allegato della presente decisione vengano puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni operazione e il trasportatore fornisca e conservi all'interno del veicolo la prova dell'avvenuta pulizia e disinfezione.

Articolo 18

Requisiti in materia di informazione per gli Stati membri interessati

Gli Stati membri interessati informano la Commissione e gli altri Stati membri, nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, dei risultati della sorveglianza della peste suina africana relativa alle zone elencate nell'allegato, conformemente ai programmi di eradicazione della peste suina africana dalle popolazioni di suini selvatici, approvati dalla Commissione in conformità all'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE e di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente decisione.

Articolo 19

Conformità

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Articolo 20

Abrogazione

La decisione di esecuzione 2014/178/UE è abrogata.

Articolo 21

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al ►M10  31 dicembre 2019 ◄ .

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M16




ALLEGATO

PARTE I

1.    Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

 nel comune (novads) di Bauskas, le frazioni (pagasti) di Īslīces, Gailīšu, Brunavas e Ceraukstes,

 nel comune (novads) di Dobeles, le frazioni (pagasti) di Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru e Krimūnu, Dobeles, Berzes, la parte della frazione (pagasts) di Jaunbērzes situata a ovest della strada P98, e la cittadina (pilsēta) di Dobele,

 nel comune (novads) di Jelgavas le frazioni (pagasti) di Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas e Sesavas,

 nel comune (novads) di Kandavas, le frazioni (pagasti) di Vānes e Matkules,

 nel comune (novads) di Talsu, le frazioni (pagasti) di Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas, la cittadine (pilsētas) di Sabile, Talsi, Stende e Valdemārpils,

 il comune (novads) di Brocēnu,

 il comune (novads) di Dundagas,

 il comune (novads) di Jaunpils,

 il comune (novads) di Rojas,

 il comune (novads) di Rundāles,

 il comune (novads) di Stopiņu,

 il comune (novads) di Tērvetes,

 la cittadina (pilsēta) di Bauska,

 la città (republikas pilsēta) di Jelgava,

 la città (republikas pilsēta) di Jūrmala.

2.    Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jurbarkas, le frazioni (seniūnijos) di Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus e Juodaičių,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pakruojis, le frazioni (seniūnijos) di Klovainių, Rozalimo e Pakruojo,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevežys, la parte della frazione (seniūnija) di Krekenavos situata a ovest del fiume Nevėžis,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Raseiniai, le frazioni (seniūnijos) di Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų e Šiluvos,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šakiai, le frazioni (seniūnijos) di Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

 il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pasvalys,

 il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilkaviškis,

 il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Radviliškis,

 il comune (savivaldybė) di Kalvarija,

 il comune (savivaldybė) di Kazlų Rūda,

 il comune (savivaldybė) di Marijampolė.

3.    Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

 i comuni (gminy) di Augustów, con la città di Augustów, Nowinka, Sztabin e Bargłów Kościelny nella provincia (powiat) di Augustów,

 i comuni (gminy) di Brańsk con la città di Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, la parte del comune di Bielsk Podlaski situata a ovest della linea tracciata dalla strada n. 19 (a nord della città di Bielsk Podlaski) e prolungata dal confine orientale della città di Bielsk Podlaski e dalla strada n. 66 (a sud della città di Bielsk Podlaski), la città di Bielsk Podlaski, la parte del comune di Orla situata a ovest della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Bielsk,

 i comuni (gminy) di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady e Dobrzyniewo Duże nella provincia (powiat) di Białystok,

 i comuni (gminy) di Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Milejczyce e Perlejewo nella provincia (powiat) di Siemiatycze,

 i comuni (gminy) di Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki nella provincia (powiat) di Suwałki,

 i comuni (gminy) di Suchowola e Korycin nella provincia (powiat) di Sokółka,

 le parti dei comuni (gminy) di Kleszczele e Czeremcha situate a ovest della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Hajnówka,

 la provincia (powiat) di Łomża,

 la provincia (powiat) della città di Białystok,

 la provincia (powiat) della città di Łomża,

 la provincia (powiat) della città di Suwałki,

 la provincia (powiat) di Mońki,

 la provincia (powiat) di Sejny,

 la provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie,

 la provincia (powiat) di Zambrów.

Nel voivodato della Masovia:

 i comuni (gminy) di Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń e Repki nella provincia (powiat) di Sokołów,

 i comuni (gminy) di Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce e Zbuczyn nella provincia (powiat) di Siedlce,

 la provincia (powiat) della città di Siedlce,

 i comuni (gminy) di Rzekuń, Troszyn, Czerwin e Goworowo nella provincia (powiat) di Ostrołęka,

 i comuni (gminy) di Olszanka, Łosice e Platerów nella provincia (powiat) di Łosice,

 la provincia (powiat) di Ostrów Wielkopolski.

Nel voivodato di Lublino:

 il comune (gmina) di Hanna nella provincia (powiat) di Włodawa,

 i comuni (gminy) Miedzyrzec Podlaski con la città di Miedzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice e Sosnówka nella provincia (powiat) di Biała Podlaska,

 il comune (gmina) di Kąkolewnica Wschodnia e Komarówka Podlaska nella provincia (powiat) di Radzyń.

PARTE II

1.    Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

 la città (linn) di Kallaste,

 la città (linn) di Rakvere,

 la città (linn) di Tartu,

 la città (linn) di Viljandi,

 la contea (maakond) di Harjumaa, esclusi la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20), il comune (vald) di Aegviidu e il comune (vald) di Anija,

 la contea (maakond) di Ida-Virumaa,

 la contea (maakond) di Läänemaa,

 la contea (maakond) di Pärnumaa,

 la contea (maakond) di Põlvamaa,

 la contea (maakond) di Raplamaa,

 la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a nord della strada n. 1 (E20),

 la parte del comune (vald) di Pärsti situata a ovest della strada n. 24126,

 la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a ovest della strada n. 49,

 la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a nord-est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

 la parte del comune (vald) di Tartu situata a est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

 la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a ovest della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n. 24156; dalla strada n. 24156 fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald),

 il comune (vald) di Abja,

 il comune (vald) di Alatskivi,

 il comune (vald) di Avanduse,

 il comune (vald) di Haaslava,

 il comune (vald) di Haljala,

 il comune (vald) di Halliste,

 il comune (vald) di Kambja,

 il comune (vald) di Karksi,

 il comune (vald) di Koonga,

 il comune (vald) di Kõpu,

 il comune (vald) di Laekvere,

 il comune (vald) di Luunja,

 il comune (vald) di Mäksa,

 il comune (vald) di Märjamaa,

 il comune (vald) di Meeksi,

 il comune (vald) di Peipsiääre,

 il comune (vald) di Piirissaare,

 il comune (vald) di Rägavere,

 il comune (vald) di Rakvere,

 il comune (vald) di Saksi,

 il comune (vald) di Sõmeru,

 il comune (vald) di Vara,

 il comune (vald) di Vihula,

 il comune (vald) di Võnnu.

2.    Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

 nel comune (novads) di Balvu, le frazioni (pagasti) di Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils e Krišjāņu,

 nel comune (novads) di Bauskas, le frazioni (pagasti) di Mežotnes, Codes, Dāviņu e Vecsaules,

 nel comune (novads) di Dobeles, la parte della frazione (pagasts) di Jaunbērzes situata a est della strada P98,

 nel comune (novads) di Gulbenes, le frazioni (pagasti) di Lejasciema, Lizuma, Rankas, Druvienas, Tirzas e Līgo,

 nel comune (novads) di Jelgavas, le frazioni (pagasti) di Kalnciema, Līvbērzes e Valgundes,

 nel comune (novads) di Kandavas, le frazioni (pagasti) di Cēres, Kandavas, Zemītes e Zantes e la cittadina (pilsēta) di Kandava,

 nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Skultes, Vidrižu, Limbažu e Umurgas,

 nel comune (novads) di Rugāju, la frazione (pagasts) di Lazdukalna,

 nel comune (novads) di Salacgrīvas, la frazione (pagasts) di Liepupes,

 nel comune (novads) di Talsu, le frazioni di Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu e Strazdes,

 il comune (novads) di Ādažu,

 il comune (novads) di Aizkraukles,

 il comune (novads) di Aknīstes,

 il comune (novads) di Alūksnes,

 il comune (novads) di Amatas,

 il comune (novads) di Apes,

 il comune (novads) di Babītes,

 il comune (novads) di Baldones,

 il comune (novads) di Baltinavas,

 il comune (novads) di Carnikavas,

 il comune (novads) di Cēsu,

 il comune (novads) di Cesvaines,

 il comune (novads) di Engures,

 il comune (novads) di Ērgļu,

 il comune (novads) di Garkalnes,

 il comune (novads) di Iecavas,

 il comune (novads) di Ikšķiles,

 il comune (novads) di Ilūkstes,

 il comune (novads) di Inčukalna,

 il comune (novads) di Jaunjelgavas,

 il comune (novads) di Jaunpiebalgas,

 il comune (novads) di Jēkabpils,

 il comune (novads) di Ķeguma,

 il comune (novads) di Ķekavas,

 il comune (novads) di Kocēnu,

 il comune (novads) di Kokneses,

 il comune (novads) di Krimuldas,

 il comune (novads) di Krustpils,

 il comune (novads) di Lielvārdes,

 il comune (novads) di Līgatnes,

 il comune (novads) di Līvānu,

 il comune (novads) di Lubānas,

 il comune (novads) di Madonas,

 il comune (novads) di Mālpils,

 il comune (novads) di Mārupes,

 il comune (novads) di Mērsraga,

 il comune (novads) di Neretas,

 il comune (novads) di Ogres,

 il comune (novads) di Olaines,

 il comune (novads) di Ozolnieki,

 il comune (novads) di Pārgaujas,

 il comune (novads) di Pļaviņu,

 il comune (novads) di Priekuļu,

 il comune (novads) di Raunas,

 il comune (novads) di Ropažu,

 il comune (novads) di Salas,

 il comune (novads) di Salaspils,

 il comune (novads) di Saulkrastu,

 il comune (novads) di Sējas,

 il comune (novads) di Siguldas,

 il comune (novads) di Skrīveru,

 il comune (novads) di Smiltenes,

 il comune (novads) di Tukuma,

 il comune (novads) di Varakļānu,

 il comune (novads) di Vecpiebalgas,

 il comune (novads) di Vecumnieku,

 il comune (novads) di Viesītes,

 il comune (novads) di Viļakas,

 la cittadina (pilsēta) di Limbaži,

 la città (republikas pilsēta) di Jēkabpils,

 la città (republikas pilsēta) di Valmiera.

3.    Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Kavarskas, Kurkliai e la parte di Anykščiai situata a sud-ovest delle strade n. 121 e n. 119,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava, le frazioni (seniūnijos) di Šilų, Bukonių e nella frazione (seniūnija) di Žeimių, i villaggi di Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka e Naujokai,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių e Zapyškio,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, le frazioni (seniūnijos) di Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos e Kėdainių miesto,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnijos) di Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio e la parte della frazione (seniūnija) di Krekenavos situata a est del fiume Nevėžis,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai le frazioni (seniūnijos) di Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius le parti delle frazioni (seniūnijos) di Sudervė e Dūkštai situate a nord-est della strada n. 171, le frazioni (seniūnijos) di Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio Pagirių e Juodšilių,

 il comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, le frazioni (seniūnijos) di Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

 nel comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus le frazioni (seniūnijos) di Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

 il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaunas,

 il comune urbano (miesto savivaldybė) di Panevėžys,

 il comune urbano (miesto savivaldybė) di Prienai,

 il comune urbano (miesto savivaldybė) di Vilnius,

 il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Biržai,

 il comune (savivaldybė) di Druskininkai,

 il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ignalina,

 il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Lazdijai,

 il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Molėtai,

 il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Rokiškis,

 il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Širvintos,

 il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Švencionys,

 il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ukmergė,

 il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Zarasai,

 il comune (savivaldybė) di Birštonas,

 il comune (savivaldybė) di Visaginas.

4.    Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

 i comuni (gminy) di Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków e Zabłudów nella provincia (powiat) di Białystok,

 i comuni (gminy) di Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka e Szudziałowo nella provincia (powiat) di Sokółka,

 il comune (gmina) di Lipsk nella provincia (powiat) di Augustów,

 il comune (gmina) di Dubicze Cerkiewne, le parti dei comuni (gminy) di Kleszczele e Czeremcha situate a est della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Hajnówka,

 la parte del comune (gmina) di Bielsk Podlaski situata a est della linea tracciata dalla strada n. 19 (a nord della città di Bielsk Podlaski) e prolungata dal confine orientale della città di Bielsk Podlaski e dalla strada n. 66 (a sud della città di Bielsk Podlaski), la parte del comune di Orla situata a est della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Bielsk.

PARTE III

1.    Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

 la città (linn) di Elva,

 la città (linn) di Võhma,

 la contea (maakond) di Jõgevamaa,

 la contea (maakond) di Järvamaa,

 la contea (maakond) di Valgamaa,

 la contea (maakond) di Võrumaa,

 la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20),

 la parte del comune (vald) di Pärsti situata a est della strada n. 24126,

 la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a est della strada n. 49,

 la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a sud-ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

 la parte del comune (vald) di Tartu situata a ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

 la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a est della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n. 24156; dalla strada n. 24156 fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald),

 il comune (vald) di Aegviidu,

 il comune (vald) di Anija,

 il comune (vald) di Kadrina,

 il comune (vald) di Kolga-Jaani,

 il comune (vald) di Konguta,

 il comune (vald) di Kõo,

 il comune (vald) di Laeva,

 il comune (vald) di Nõo,

 il comune (vald) di Paistu,

 il comune (vald) di Puhja,

 il comune (vald) di Rakke,

 il comune (vald) di Rannu,

 il comune (vald) di Rõngu,

 il comune (vald) di Saarepeedi,

 il comune (vald) di Tapa,

 il comune (vald) di Tähtvere,

 il comune (vald) di Tarvastu,

 il comune (vald) di Ülenurme,

 il comune (vald) di Väike-Maarja.

2.    Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

 nel comune (novads) di Balvu, le frazioni (pagasti) di Kubuļu e Balvu,

 nel comune (novads) di Gulbenes, le frazioni (pagasti) di Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes e Stāmerienas,

 nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Viļķenes, Pāles e Katvaru,

 nel comune (novads) di Rugāju, la frazione (pagasts) di Rugāju,

 nel comune (novads) di Salacgrīvas, le frazioni (pagasti) di Ainažu e Salacgrīvas,

 il comune (novads) di Aglonas,

 il comune (novads) di Alojas,

 il comune (novads) di Beverīnas,

 il comune (novads) di Burtnieku,

 il comune (novads) di Ciblas,

 il comune (novads) di Dagdas,

 il comune (novads) di Daugavpils,

 il comune (novads) di Kārsavas,

 il comune (novads) di Krāslavas,

 il comune (novads) di Ludzas,

 il comune (novads) di Mazsalacas,

 il comune (novads) di Naukšēnu,

 il comune (novads) di Preiļu,

 il comune (novads) di Rēzeknes,

 il comune (novads) di Riebiņu,

 il comune (novads) di Rūjienas,

 il comune (novads) di Strenču,

 il comune (novads) di Valkas,

 il comune (novads) di Vārkavas,

 il comune (novads) di Viļānu,

 il comune (novads) di Zilupes,

 la cittadina (pilsēta) di Ainaži,

 la cittadina (pilsēta) di Salacgrīva.

 la città (republikas pilsēta) di Daugavpils,

 la città (republikas pilsēta) di Rēzekne.

3.    Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio e la parte della frazione di Anykščiai situata a nord-est delle strade n. 121 e n. 119,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Alytus, la frazione (seniūnija) di Butrimonių,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava le frazioni (seniūnijos) di Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos e, nella frazione (seniūnija) di Žeimiai, i villaggi di Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai e Žeimių miestelis,

 il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos e Neveronių,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, la frazione (seniūnija) di Pelėdnagių,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai, le frazioni (seniūnijos) di Jiezno e Stakliškių,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnijos) di Miežiškių e Raguvos,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos e Kalesninkų,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos e Vydenių,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius, le parti delle frazioni (seniūnijos) di Sudervė e Dūkštai situate a sud-ovest della strada n. 171,

 nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, le frazioni (seniūnijos) di Užpalių, Vyžuonų e Leliūnų,

 il comune (savivaldybė) di Elektrėnai,

 il comune urbano (miesto savivaldybė) di Jonava,

 il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaišiadorys,

 il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kupiškis,

 il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Trakai.

4.    Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

 i comuni (gminy) di Czyże, Białowieża, Hajnówka con la città di Hajnówka, Narew e Narewka nella provincia (powiat) di Hajnówka,

 i comuni (gminy) di Mielnik, Nurzec-Stacja, Siemiatycze con la città di Siemiatycze nella provincia (powiat) di Siemiatycze.

Nel voivodato della Masovia:

 i comuni (gminy) di Sarnaki, Stara Kornica e Huszlew nella provincia (powiat) di Łosice.

Nel voivodato di Lublino:

 i comuni (gminy) di Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie e Terespol con la città di Terespol, nella provincia (powiat) di Biała Podlaska,

 la provincia (powiat) della città di Biała Podlaska.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

 tutto il territorio della Sardegna.



( 1 ) Decisione 2003/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 35).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

( 4 ) GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63.»

( 5 ) Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224, del 18.8.1990, pag. 62).

( 6 ) GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63.»

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