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Document 02014D0512-20160702

    Consolidated text: Decisione 2014/512/PESC del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/2016-07-02

    2014D0512 — IT — 02.07.2016 — 006.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE 2014/512/PESC DEL CONSIGLIO

    del 31 luglio 2014

    concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

    (GU L 229 dell'31.7.2014, pag. 13)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DECISIONE 2014/659/PESC DEL CONSIGLIO dell'8 settembre 2014

      L 271

    54

    12.9.2014

    ►M2

    DECISIONE 2014/872/PESC DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2014

      L 349

    58

    5.12.2014

     M3

    DECISIONE (PESC) 2015/971 DEL CONSIGLIO del 22 giugno 2015

      L 157

    50

    23.6.2015

    ►M4

    DECISIONE (PESC) 2015/1764 DEL CONSIGLIO del 1o ottobre 2015

      L 257

    42

    2.10.2015

     M5

    DECISIONE (PESC) 2015/2431 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2015

      L 334

    22

    22.12.2015

    ►M6

    DECISIONE (PESC) 2016/1071 DEL CONSIGLIO del 1o luglio 2016

      L 178

    21

    2.7.2016




    ▼B

    DECISIONE 2014/512/PESC DEL CONSIGLIO

    del 31 luglio 2014

    concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina



    ▼M1

    Articolo 1

    1.  L'acquisto o la vendita diretti o indiretti, la prestazione diretta o indiretta di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, ovvero qualunque altra negoziazione relativi a obbligazioni, capitale o strumenti finanziari analoghi con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 1o agosto 2014 fino al 12 settembre 2014 o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da:

    a) maggiori enti creditizi o istituti di finanziamento allo sviluppo con sede in Russia di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1o agosto 2014, elencati nell'allegato I;

    b) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti al di fuori dell'Unione di proprietà per oltre il 50 % di un'entità elencata nell'allegato I; oppure

    c) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto, o sotto la direzione, di un'entità all'interno di una categoria di cui alla lettera b) del presente paragrafo o elencata nell'allegato I,

    sono vietati.

    2.  L'acquisto o la vendita diretti o indiretti, la prestazione diretta o indiretta di servizi di investimento, o l'assistenza all'emissione, ovvero qualunque altra negoziazione relativi a obbligazioni, capitale o strumenti finanziari analoghi con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da:

    a) entità con sede in Russia prevalentemente impegnate e con importanti attività nell'ideazione, produzione, vendita o esportazione di materiale o servizi militari, di cui all'allegato II, fatta eccezione per le entità attive nei settori spaziale e dell'energia nucleare civile;

    b) entità con sede in Russia che sono a controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % che hanno attività totali stimate di oltre mille miliardi di rubli russi e le cui entrate stimate provengono per almeno il 50 % dalla vendita o dal trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi al 12 settembre 2014, di cui all'allegato III;

    c) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti al di fuori dell'Unione di proprietà per oltre il 50 % di un'entità di cui alle lettere a) e b); oppure

    d) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto, o sotto la direzione, di un'entità all'interno di una categoria di cui alla lettera c) o elencata nell'allegato II o III,

    sono vietati.

    ▼M2

    3.  È vietato a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o 2 concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi accordo per l'erogazione di nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni successivamente al 12 settembre 2014, fatta eccezione per i prestiti o i crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti a importazioni o esportazioni, dirette o indirette, di beni e servizi non finanziari fra l'Unione e la Russia o qualsiasi altro Stato terzo non soggette a divieti, o per i prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato I.

    ▼M2

    4.  Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 12 settembre 2014 se:

    a) tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:

    i) sono stati convenuti prima del 12 settembre 2014; e

    ii) non sono stati modificati in tale data o in una successiva; e

    b) prima del 12 settembre 2014, una data di scadenza contrattuale era stata fissata per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi derivanti dal contratto.

    I termini e le condizioni dell'utilizzo di fondi e degli esborsi di cui al presente paragrafo comprendono disposizioni riguardanti la durata del periodo di rimborso per ogni utilizzo di fondi o esborso, il tasso di interesse applicato o il metodo di calcolo del tasso di interesse, e l'importo massimo.

    ▼B

    Articolo 2

    1.  Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti alla Russia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di tale territorio.

    2.  È vietato:

    a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, ivi compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o destinati a essere ivi utilizzati;

    b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione per l'eventuale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona, entità o organismo in Russia, o destinati a essere ivi utilizzati.

    3.  Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasporto dalla Russia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi.

    ▼M2

    4.  I divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti né la fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione.

    ▼M4

    5.  I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano:

    a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 per cento;

    b) all'importazione, all'acquisto o al trasporto di dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);

    c) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di monometilidrazina (CAS 60-34-4),

    per l'uso di lanciatori gestiti da fornitori europei di servizi di lancio, o per l'uso di lanci di programmi spaziali europei, o per il rifornimento di satelliti da parte di produttori europei di satelliti.

    La quantità di ogni esportazione di idrazina deve essere calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui viene fatta e non deve superare un totale di 800 kg per ogni singolo lancio o satellite. La quantità di ogni esportazione di monometilidrazina deve essere calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui viene fatta.

    6.  I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi e alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, in relazione alle operazioni di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c).

    7.  Le operazioni di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c), e al paragrafo 6 sono soggette alla previa autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri informano debitamente il Consiglio in tutti i casi in cui concedono un'autorizzazione. Le informazioni includono i dettagli delle quantità trasferite e dell'uso finale.

    ▼B

    Articolo 3

    1.  Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, di tutti i beni e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ( 2 ), siano essi originari o meno di detto territorio, per uso militare in Russia o per qualunque utilizzatore finale militare in Russia.

    2.  È vietato:

    a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualunque persona, entità od organismo in Russia, o destinati a essere ivi utilizzati;

    b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona, entità od organismo in Russia, o destinati a essere ivi utilizzati.

    ▼M2

    3.  I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

    ▼M1

    Articolo 3 bis

    1.  Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti di prodotti e tecnologie a duplice uso, come inclusi all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, a qualsiasi persona, entità o organismo in Russia, come elencati all'allegato IV della presente decisione, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali prodotti e tecnologie a duplice uso originari o meno di tale territorio.

    2.  È vietato:

    a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualunque persona, entità od organismo in Russia elencati nell'allegato IV;

    b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona, entità od organismo in Russia, come elencati all'allegato IV.

    ▼M2

    3.  I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti né la fornitura dell'assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione.

    ▼M1

    4.  I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle esportazioni, alle vendite, alle forniture o ai trasferimenti di prodotti e tecnologie a duplice uso per l'industria aeronautica e spaziale, o alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per uso non militare e per utenti finali non militari, nonché per la manutenzione e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile esistenti all'interno dell'UE, per uso non militare o per utenti finali non militari.

    ▼M2

    Articolo 4

    1.  La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di determinate attrezzature adatte alle seguenti categorie di progetti di prospezione e produzione in Russia, incluse la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, sono soggetti all'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro esportatore:

    a) prospezione e produzione petrolifere in acque di profondità superiore a 150 metri;

    b) prospezione e produzione petrolifere nella zona in mare aperto a nord del circolo polare artico;

    c) progetti che hanno il potenziale di produrre petrolio da risorse situate in formazioni di scisto mediante fratturazione idraulica; non si applica alla prospezione e alla produzione attraverso formazioni di scisto allo scopo di individuare giacimenti non di scisto o estrarne petrolio.

    L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

    2.  La fornitura di:

    a) assistenza tecnica o altri servizi connessi alle attrezzature di cui al paragrafo 1;

    b) finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle attrezzature di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate,

    è anch'essa soggetta all'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro esportatore.

    3.  Le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano autorizzazioni per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle attrezzature o per la prestazione dei servizi, di cui ai paragrafi 1 e 2, se risulta loro che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in questione ovvero la prestazione del servizio in questione sono destinati a una delle categorie di prospezione e produzione di cui al paragrafo 1.

    4.  Il paragrafo 3 non pregiudica l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

    5.  Un'autorizzazione può essere concessa qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti o la prestazione dei servizi, di cui ai paragrafi 1 e 2, siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione o alla prestazione dei servizi, di cui ai paragrafi 1 e 2, senza autorizzazione preventiva, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione o della prestazione dei servizi, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione o la prestazione dei servizi sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.

    ▼M1

    Articolo 4 bis

    ▼M2

    1.  È vietata la fornitura diretta o indiretta, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di servizi associati necessari alle seguenti categorie di progetti di prospezione e produzione in Russia, incluse la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale:

    a) prospezione e produzione petrolifere in acque di profondità superiore a 150 metri;

    b) prospezione e produzione petrolifere nella zona in mare aperto a nord del circolo polare artico;

    c) progetti che hanno il potenziale di produrre petrolio da risorse situate in formazioni di scisto mediante fratturazione idraulica; non si applica alla prospezione e alla produzione attraverso formazioni di scisto allo scopo di individuare giacimenti non di scisto o estrarne petrolio

    ▼M1

    2.  Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'esecuzione di contratti o accordi quadro conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

    3.  Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i servizi in questione sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere un impatto grave e rilevante sulla salute e la sicurezza umana o sull'ambiente.

    ▼B

    Articolo 5

    Per massimizzare l'impatto delle misure di cui alla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi a adottare misure restrittive analoghe a quelle ivi previste.

    Articolo 6

    Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dalla presente decisione.

    Articolo 7

    1.  Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

    ▼M1

    a) le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) o c) e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) o d), o elencate nell'allegato I, II, III o IV;

    ▼B

    b) qualsiasi altra persona, entità o organismo russo; o

    c) qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo.

    2.  In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.

    3.  Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma della presente decisione.

    ▼M1

    Articolo 8

    È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui agli articoli da 1 a 4 bis, tra cui agendo come un sostituto per le entità di cui all'articolo 1.

    ▼B

    Articolo 9

    ▼M6

    1.  La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2017.

    ▼M4

    L'articolo 2, paragrafo 6, si applica a decorrere dal 9 ottobre 2015.

    ▼B

    2.  Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda dei casi, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non sono stati raggiunti.

    3.  Le misure restrittive stabilite nella presente decisione sono riesaminate entro il 31 ottobre 2014, tenendo conto in particolare del loro effetto e delle misure adottate dai paesi terzi.

    Articolo 10

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.




    ▼M1

    ALLEGATO I

    ▼B

    ELENCO DEGLI ENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA a)

    1. SBERBANK

    2. VTB BANK

    3. GAZPROMBANK

    4. VNESHECONOMBANK (VEB)

    5. ROSSELKHOZBANK

    ▼M1




    ALLEGATO II

    ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA a)

    OPK OBORONPROM

    UNITED AIRCRAFT CORPORATION

    URALVAGONZAVOD




    ALLEGATO III

    ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA b)

    ROSNEFT

    TRANSNEFT

    GAZPROM NEFT




    ALLEGATO IV

    ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 bis

    JSC Sirius (optoelettronica per fini civili e militari)

    OJSC Stankoinstrument (ingegneria meccanica per fini civili e militari)

    OAO JSC Chemcomposite (materiali per fini civili e militari)

    JSC Kalashnikov (armi leggere)

    JSC Tula Arms Plant (sistemi di armi)

    PK Technologii Maschinostrojenija (munizioni)

    OAO Wysokototschnye Kompleksi (sistemi antiaerei e anticarro)

    OAO Almaz Antey (impresa di proprietà dello Stato; armi, munizioni, ricerca)

    OAO NPO Bazalt (impresa di proprietà dello Stato, produzione di macchine per la produzione di armi e di munizioni)



    ( 1 ) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

    ( 2 ) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

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