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Document 02014D0386-20160619

Consolidated text: Decisione 2014/386/PESC del Consiglio del 23 giugno 2014 concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/386/2016-06-19

2014D0386 — IT — 19.06.2016 — 004.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

▼M1

DECISIONE 2014/386/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2014

concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

▼B

(GU L 183 dell'24.6.2014, pag. 70)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE 2014/507/PESC DEL CONSIGLIO del 30 luglio 2014

  L 226

20

30.7.2014

►M2

DECISIONE 2014/933/PESC DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2014

  L 365

152

19.12.2014

 M3

DECISIONE (PESC) 2015/959 DEL CONSIGLIO del 19 giugno 2015

  L 156

25

20.6.2015

►M4

DECISIONE (PESC) 2016/982 DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2016

  L 161

40

18.6.2016




▼B

▼M1

DECISIONE 2014/386/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2014

concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

▼B



Articolo 1

1.  È vietata l'importazione nell'Unione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli.

2.  È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all'importazione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli.

Articolo 2

I divieti di cui all'articolo 1 non si applicano alle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state messe a disposizione delle autorità ucraine per un esame e da quest'ultime controllate e che hanno ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina.

Articolo 3

I divieti di cui all'articolo 1 non pregiudicano l'esecuzione, sino al 26 settembre 2014 di contratti conclusi prima del 25 giugno 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 26 settembre 2014.

Articolo 4

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo di eludere i divieti di cui all'articolo 1.

▼M2

Articolo 4 bis

1.  Sono vietati:

a) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione nelle proprietà di immobili in Crimea o a Sebastopoli;

b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in entità in Crimea o a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo;

c) la concessione di finanziamenti a entità in Crimea o a Sebastopoli o per il fine documentato di finanziare entità in Crimea o a Sebastopoli;

d) la creazione di imprese in partecipazione con entità in Crimea o a Sebastopoli;

e) la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a d).

I divieti e le restrizioni del presente articolo non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori della Crimea e di Sebastopoli se i relativi investimenti non sono destinati a entità in Crimea e a Sebastopoli.

2.  I divieti di cui al paragrafo 1:

a) si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014;

b) non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014.

3.  È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al paragrafo 1.

Articolo 4 ter

1.  Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, di beni e tecnologie, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, siano essi originari o meno di detti territori,

a) a entità in Crimea o a Sebastopoli, o

b) per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli,

nei seguenti settori:

i) trasporti;

ii) telecomunicazioni;

iii) energia;

iv) esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.

2.  La fornitura di:

a) assistenza tecnica o formazione e di altri servizi correlati ai beni e alle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1;

b) finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate

è vietata.

3.  I divieti di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, se collegati al paragrafo 1, lettera b), non si applicano se non vi sono ragionevoli motivi per determinare che i beni e le tecnologie o i servizi di cui al paragrafo 2 saranno utilizzati in Crimea o a Sebastopoli.

4.  I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015 dei contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014 o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti.

5.  È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità e conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

6.  L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.

Articolo 4 quater

1.  È vietato fornire assistenza tecnica, o servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Crimea o a Sebastopoli nei settori di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie.

2.  I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015, degli obblighi derivanti da un contratto o da un accordo conclusi prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3.  È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4 quinquies

1.  Le autorità competenti possono concedere un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 4 ter, paragrafo 2, e all'articolo 4 quater, paragrafo 1, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, purché:

a) sia necessaria per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, situate in Crimea o a Sebastopoli; o

b) sia connessa a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o altri organismi sanitari pubblici che forniscono servizi sanitari o istituti d'insegnamento pubblici civili situati in Crimea o a Sebastopoli.

2.  Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per un'operazione in relazione alle attività di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, purché l'operazione sia finalizzata alla manutenzione delle infrastrutture esistenti al fine di garantirne la sicurezza.

3.  Le autorità competenti possono altresì concedere un'autorizzazione in relazione ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, e alle attività di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 2, e all'articolo 4 quater qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti o lo svolgimento di tali attività siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, incluse la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, senza autorizzazione preventiva, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente paragrafo e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso.

Articolo 4 sexies

1.  È vietata la fornitura, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli, compresi i servizi connessi al turismo marittimo.

2.  È vietato alle navi che forniscono servizi di crociera entrare o effettuare uno scalo nei porti ubicati nella penisola di Crimea.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti porti che devono essere coperti dal presente paragrafo.

3.  Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica quando una nave entra o effettua uno scalo in uno dei porti ubicati nella penisola di Crimea per motivi di sicurezza marittima in casi di emergenza. L'autorità competente è informata del relativo ingresso e scalo in porto entro5 giorni lavorativi.

4.  I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano fatta salva l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015 dei contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014, o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti.

5.  È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al paragrafo 1.

▼M2 —————

▼B

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

▼M4

La presente decisione si applica fino al 23 giugno 2017.

▼B

La presente decisione è costantemente riesaminata. Essa è rinnovata, ovvero modificata come opportuno, se il Consiglio ritiene che gli obiettivi della stessa non siano stati raggiunti. ►M1  Gli articoli 4 bis e 4 octies sono rivisti entro il 31 dicembre 2014. ◄



( 1 ) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

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