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Document 02014D0386-20160619
Council Decision 2014/386/CFSP of 23 June 2014 concerning restrictive measures in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol
Consolidated text: Decisione 2014/386/PESC del Consiglio del 23 giugno 2014 concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
Decisione 2014/386/PESC del Consiglio del 23 giugno 2014 concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
2014D0386 — IT — 19.06.2016 — 004.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DECISIONE 2014/386/PESC DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2014 concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 dell'24.6.2014, pag. 70) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 226 |
20 |
30.7.2014 |
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L 365 |
152 |
19.12.2014 |
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L 156 |
25 |
20.6.2015 |
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L 161 |
40 |
18.6.2016 |
DECISIONE 2014/386/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2014
concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
Articolo 1
1. È vietata l'importazione nell'Unione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all'importazione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli.
Articolo 2
I divieti di cui all'articolo 1 non si applicano alle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state messe a disposizione delle autorità ucraine per un esame e da quest'ultime controllate e che hanno ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina.
Articolo 3
I divieti di cui all'articolo 1 non pregiudicano l'esecuzione, sino al 26 settembre 2014 di contratti conclusi prima del 25 giugno 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 26 settembre 2014.
Articolo 4
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo di eludere i divieti di cui all'articolo 1.
Articolo 4 bis
1. Sono vietati:
a) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione nelle proprietà di immobili in Crimea o a Sebastopoli;
b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in entità in Crimea o a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo;
c) la concessione di finanziamenti a entità in Crimea o a Sebastopoli o per il fine documentato di finanziare entità in Crimea o a Sebastopoli;
d) la creazione di imprese in partecipazione con entità in Crimea o a Sebastopoli;
e) la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a d).
I divieti e le restrizioni del presente articolo non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori della Crimea e di Sebastopoli se i relativi investimenti non sono destinati a entità in Crimea e a Sebastopoli.
2. I divieti di cui al paragrafo 1:
a) si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014;
b) non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014.
3. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al paragrafo 1.
Articolo 4 ter
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, di beni e tecnologie, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, siano essi originari o meno di detti territori,
a) a entità in Crimea o a Sebastopoli, o
b) per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli,
nei seguenti settori:
i) trasporti;
ii) telecomunicazioni;
iii) energia;
iv) esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.
2. La fornitura di:
a) assistenza tecnica o formazione e di altri servizi correlati ai beni e alle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1;
b) finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate
è vietata.
3. I divieti di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, se collegati al paragrafo 1, lettera b), non si applicano se non vi sono ragionevoli motivi per determinare che i beni e le tecnologie o i servizi di cui al paragrafo 2 saranno utilizzati in Crimea o a Sebastopoli.
4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015 dei contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014 o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti.
5. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità e conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.
6. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.
Articolo 4 quater
1. È vietato fornire assistenza tecnica, o servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Crimea o a Sebastopoli nei settori di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie.
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015, degli obblighi derivanti da un contratto o da un accordo conclusi prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 4 quinquies
1. Le autorità competenti possono concedere un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 4 ter, paragrafo 2, e all'articolo 4 quater, paragrafo 1, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, purché:
a) sia necessaria per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, situate in Crimea o a Sebastopoli; o
b) sia connessa a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o altri organismi sanitari pubblici che forniscono servizi sanitari o istituti d'insegnamento pubblici civili situati in Crimea o a Sebastopoli.
2. Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per un'operazione in relazione alle attività di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, purché l'operazione sia finalizzata alla manutenzione delle infrastrutture esistenti al fine di garantirne la sicurezza.
3. Le autorità competenti possono altresì concedere un'autorizzazione in relazione ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, e alle attività di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 2, e all'articolo 4 quater qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti o lo svolgimento di tali attività siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, incluse la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, senza autorizzazione preventiva, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente paragrafo e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso.
Articolo 4 sexies
1. È vietata la fornitura, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli, compresi i servizi connessi al turismo marittimo.
2. È vietato alle navi che forniscono servizi di crociera entrare o effettuare uno scalo nei porti ubicati nella penisola di Crimea.
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti porti che devono essere coperti dal presente paragrafo.
3. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica quando una nave entra o effettua uno scalo in uno dei porti ubicati nella penisola di Crimea per motivi di sicurezza marittima in casi di emergenza. L'autorità competente è informata del relativo ingresso e scalo in porto entro5 giorni lavorativi.
4. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano fatta salva l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015 dei contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014, o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti.
5. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al paragrafo 1.
▼M2 —————
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica fino al 23 giugno 2017.
La presente decisione è costantemente riesaminata. Essa è rinnovata, ovvero modificata come opportuno, se il Consiglio ritiene che gli obiettivi della stessa non siano stati raggiunti. ►M1 Gli articoli 4 bis e 4 octies sono rivisti entro il 31 dicembre 2014. ◄
( 1 ) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.