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Document 02014A0830(02)-20231115

Consolidated text: Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/494/2023-11-15

02014A0830(02) — IT — 15.11.2023 — 010.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

(GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE N. 1/2016 DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE  del 10 novembre 2016

  L 335

133

9.12.2016

 M2

DECISIONE N. 1/2017 DEL SOTTOCOMITATO PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-GEORGIA  del 7 marzo 2017

  L 98

22

11.4.2017

 M3

DECISIONE N. 1/2018 DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE  del 14 marzo 2018

  L 100

1

19.4.2018

 M4

DECISIONE N. 1/2018 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE - GEORGIA, del 20 marzo 2018

  L 140

107

6.6.2018

►M5

DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA NELLA FORMAZIONE COMMERCIO  del 18 ottobre 2019

  L 296

30

15.11.2019

►M6

DECISIONE n. 2/2019 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA NELLA FORMAZIONE COMMERCIO  del 18 ottobre 2019

  L 296

33

15.11.2019

 M7

DECISIONE n. 1/2020 DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE  del 23 gennaio 2020

  L 66

1

4.3.2020

►M8

DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA NELLA FORMAZIONE COMMERCIO  del 17 giugno 2021

  L 240

3

7.7.2021

►M9

DECISIONE n. 1/2021 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-GEORGIA  del 1o settembre 2021

  L 381

78

27.10.2021

►M10

DECISIONE n. 1/2023 DEL SOTTOCOMITATO PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-GEORGIA  del 6 marzo 2023

  L 101

84

14.4.2023

►M11

DECISIONE n. 1/2023 DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE  del 15 novembre 2023

  L 

1

7.12.2023


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 080, 25.3.2015, pag.  128  (2014/830)




▼B

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra



PREAMBOLO

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «gli Stati membri»,

L'UNIONE EUROPEA, di seguito «l'Unione» o «l'UE», e

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, di seguito «l'Euratom»,

da una parte, e

LA GEORGIA

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente «le Parti»,

CONSIDERANDO i forti legami e i valori comuni tra le Parti, stabiliti in passato mediante l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, e sviluppati nel quadro del partenariato orientale quale dimensione specifica della politica europea di vicinato, e riconoscendo l'auspicio comune delle Parti di sviluppare, rafforzare e ampliare le loro relazioni in modo ambizioso e innovativo;

RICONOSCENDO le aspirazioni europee e la scelta europea della Georgia;

RICONOSCENDO che i valori comuni su cui si fonda l'UE, ossia democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e Stato di diritto, sono anche al centro dell'associazione politica e dell'integrazione economica previste nel presente accordo;

RICONOSCENDO che la Georgia, un paese dell'Europa orientale, è impegnata ad attuare e promuovere tali valori;

RICONOSCENDO che la Georgia condivide con gli Stati membri legami storici e valori comuni;

TENENDO conto che il presente accordo non pregiudica e lascia aperta la strada a futuri sviluppi progressivi nelle relazioni tra UE e Georgia;

IMPEGNATI a rafforzare ulteriormente il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona governance, sulla base dei valori comuni tra le Parti;

CONVENENDO che le riforme interne orientate al rafforzamento della democrazia e dell'economia di mercato consentiranno una più agevole partecipazione della Georgia alle politiche, ai programmi e alle agenzie dell'UE. Tale processo e la risoluzione sostenibile dei conflitti si rafforzeranno reciprocamente e contribuiranno ad instaurare un clima di fiducia tra le comunità divise dal conflitto;

INTENZIONATI a contribuire allo sviluppo politico, socio-economico e istituzionale della Georgia, attraverso una cooperazione di ampio respiro su una vasta gamma di settori di interesse comune, incluso lo sviluppo della società civile, la buona governance, anche in materia di fiscalità, l'integrazione commerciale e l'intensificazione della cooperazione economica, lo sviluppo delle istituzioni, la riforma della pubblica amministrazione e del pubblico impiego, la lotta alla corruzione, la riduzione della povertà e la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, necessari per l'effettiva attuazione del presente accordo, e constatando la disponibilità dell'UE a sostenere le riforme pertinenti in Georgia;

IMPEGNATI a rispettare tutti i principi e tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare dell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid, Istanbul e Vienna rispettivamente del 1991 e del 1992, della Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, nonché della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948 e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950;

RICORDANDO la loro volontà di promuovere la pace e la sicurezza internazionali e di impegnarsi in un multilateralismo efficace e nella composizione pacifica delle controversie, in particolare collaborando in tal senso nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU) e dell'OSCE;

IMPEGNATI ad ottemperare agli obblighi internazionali, a lottare contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e a cooperare in materia di disarmo;

RICONOSCENDO il valore aggiunto della partecipazione attiva delle Parti a varie forme di cooperazione regionale;

DESIDEROSI di sviluppare ulteriormente un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);

NEL PIENO RISPETTO dei principi dell'indipendenza, della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'inviolabilità delle frontiere internazionalmente riconosciute, sanciti dal diritto internazionale, dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e dalle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

RICONOSCENDO l'importanza dell'impegno della Georgia per la riconciliazione e i suoi sforzi volti a ripristinare la propria integrità territoriale e il pieno ed effettivo controllo sulle regioni georgiane dell'Abkhazia e di Tskhinvali/dell'Ossezia del Sud, perseguendo l'obiettivo di una risoluzione pacifica e duratura del conflitto sulla base dei principi sanciti dal diritto internazionale, nonché l'impegno dell'UE a sostegno di una risoluzione pacifica e duratura del conflitto;

RICONOSCENDO in tale contesto l'importanza di proseguire l'attuazione dell'accordo in sei punti del 12 agosto 2008 e delle misure di attuazione che ne derivano, di una significativa presenza internazionale volta al mantenimento della pace e della sicurezza sul campo, di perseguire politiche di non riconoscimento e di impegno che si sostengono reciprocamente, di appoggiare le discussioni internazionali di Ginevra e il rientro sicuro e dignitoso di tutti gli sfollati interni e i rifugiati nel rispetto dei principi sanciti dal diritto internazionale;

IMPEGNATI ad offrire i vantaggi derivanti da una più stretta associazione politica e integrazione economica tra la Georgia e l'UE a tutti i cittadini della Georgia, incluse le comunità divise dal conflitto;

IMPEGNATI a combattere la criminalità organizzata e il traffico illecito, nonché ad intensificare la cooperazione nella lotta al terrorismo;

IMPEGNATI ad approfondire il dialogo e la cooperazione in materia di mobilità, migrazione, asilo e gestione delle frontiere, anche tenendo conto del partenariato per la mobilità tra UE e Georgia, con un approccio globale che presti attenzione alla migrazione legale, compresa la migrazione circolare, e alla cooperazione nella lotta alla migrazione clandestina e alla tratta di esseri umani, nonché per l'efficace attuazione dell'accordo di riammissione;

RICONOSCENDO l'importanza di istituire, a tempo debito, un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i cittadini della Georgia purché sussistano le condizioni di una mobilità ben gestita e sicura, inclusa l'effettiva attuazione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti e dell'accordo di riammissione;

IMPEGNATI a rispettare i principi dell'economia di mercato e confermando la disponibilità dell'UE a contribuire alle riforme economiche in Georgia, anche nel quadro della politica europea di vicinato e del partenariato orientale;

IMPEGNATI a conseguire l'integrazione economica, in particolare mediante una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), come parte integrante del presente accordo, incluso il ravvicinamento normativo e nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione delle Parti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

FIDUCIOSI che il presente accordo instaurerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e soprattutto per lo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti e stimolerà la concorrenza, fattori indispensabili per la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'economia;

IMPEGNATI a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile, a salvaguardare l'ambiente e a mitigare i cambiamenti climatici, al continuo miglioramento della governance ambientale e a soddisfare le esigenze ambientali, anche mediante la cooperazione transfrontaliera e l'attuazione di accordi internazionali multilaterali;

IMPEGNATI ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, compreso lo sviluppo del corridoio meridionale, promuovendo tra l'altro l'elaborazione di progetti idonei in Georgia volti a facilitare lo sviluppo delle infrastrutture pertinenti, anche per il transito attraverso la Georgia, aumentando l'integrazione del mercato e il progressivo ravvicinamento normativo agli elementi essenziali dell'acquis dell'UE, nonché promuovendo l'efficienza energetica e l'uso di risorse energetiche rinnovabili;

RICONOSCENDO la necessità di rafforzare la cooperazione in materia di energia e l'impegno delle Parti ad attuare il trattato sulla Carta dell'energia;

DISPOSTI a migliorare il livello di sicurezza della sanità pubblica e di tutela della salute umana, quale elemento essenziale per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica;

IMPEGNATI ad intensificare i contatti interpersonali, anche mediante la cooperazione e gli scambi nei settori della scienza e della tecnologia, delle attività economiche, della gioventù, dell'istruzione e della cultura;

IMPEGNATI a promuovere la cooperazione transfrontaliera e interregionale da entrambi i lati, nello spirito di relazioni di buon vicinato;

RICONOSCENDO l'impegno della Georgia a ravvicinare progressivamente la sua legislazione nei settori pertinenti a quella dell'UE, in conformità al presente accordo, nonché ad attuarla in maniera efficace;

RICONOSCENDO l'impegno della Georgia a sviluppare le proprie infrastrutture amministrative e istituzionali nella misura necessaria ad applicare il presente accordo;

TENENDO conto della volontà dell'UE di sostenere l'attuazione delle riforme e di utilizzare tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica a tale scopo;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nel campo di applicazione del titolo V, parte terza, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri dell'UE, salvo che l'UE insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda non abbiano notificato congiuntamente alla Georgia che il Regno Unito o Irlanda sono vincolati in quanto membri dell'UE conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell'UE conformemente all'articolo 4 bis di tale protocollo, l'UE insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda comunicano immediatamente alla Georgia qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni del presente accordo a titolo individuale Lo stesso vale per la Danimarca, ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



Articolo 1

Obiettivi

1.  
È istituita un'associazione tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.
2.  

L'associazione persegue le seguenti finalità:

a) 

promuovere l'associazione politica e l'integrazione economica tra le Parti sulla base di valori comuni e di legami stretti, anche aumentando la partecipazione della Georgia alle politiche, ai programmi e alle agenzie dell'UE;

b) 

offrire un quadro consolidato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse, consentendo lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti;

c) 

contribuire al rafforzamento della democrazia e alla stabilità politica, economica e istituzionale in Georgia;

d) 

promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità a livello regionale e internazionale, sulla base dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, anche unendo gli sforzi per eliminare le fonti di tensione, aumentare la sicurezza delle frontiere e promuovere la cooperazione transfrontaliera e le relazioni di buon vicinato;

e) 

promuovere la cooperazione volta alla risoluzione pacifica dei conflitti;

f) 

potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, con l'obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

g) 

sostenere gli sforzi della Georgia volti a sviluppare il proprio potenziale economico mediante la cooperazione internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'UE;

h) 

conseguire la progressiva integrazione economica della Georgia nel mercato interno dell'UE, come stabilito nel presente accordo, in particolare con l'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito, che prevederà un ampio accesso ai mercati, sulla base di un ravvicinamento normativo globale e prolungato in conformità ai diritti e agli obblighi derivanti dall'adesione della Georgia all'OMC;

i) 

creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

Principi generali

1.  
Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, quali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948 e definiti nella Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, nell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, costituiscono la base delle politiche interna ed estera delle Parti e un elemento essenziale del presente accordo. La lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori costituisce anch'essa un elemento essenziale del presente accordo.
2.  
Le Parti ribadiscono il loro impegno a favore dei principi di un'economia di mercato, dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo.
3.  
Le Parti ribadiscono il loro rispetto dei principi dello Stato di diritto e della buona governance, nonché i loro obblighi internazionali, in particolare nel quadro dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE. In particolare, esse convengono di promuovere il rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza.
4.  
Le Parti si impegnano per lo Stato di diritto, la buona governance, la lotta alla corruzione, la lotta alle varie forme di criminalità organizzata e terrorismo transnazionali, la promozione dello sviluppo sostenibile, un multilateralismo efficace e la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce alla pace e alla stabilità della regione.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO E RIFORMA, COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA

Articolo 3

Finalità del dialogo politico

1.  
Il dialogo politico su tutti i settori di reciproco interesse, incluse le questioni di politica estera e di sicurezza, nonché di riforma interna, è ulteriormente sviluppato e rafforzato tra le Parti. Ciò incrementerà l'efficacia della cooperazione politica e promuoverà la convergenza in materia di politica estera e di sicurezza, consolidando le relazioni in modo ambizioso e innovativo.
2.  

Il dialogo politico ha le seguenti finalità:

a) 

approfondire l'associazione politica e accrescere la convergenza e l'efficacia politica, anche in materia di politica di sicurezza;

b) 

promuovere i principi dell'integrità territoriale, dell'inviolabilità delle frontiere internazionalmente riconosciute, della sovranità e dell'indipendenza, sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa;

c) 

promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti;

d) 

promuovere la stabilità e la sicurezza internazionali sulla base di un multilateralismo efficace;

e) 

rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le Parti in materia di sicurezza internazionale e gestione delle crisi, in particolare per affrontare le sfide globali e regionali e le minacce di fondo;

f) 

rafforzare la cooperazione nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, anche trasferendo scienziati coinvolti in precedenza in programmi ADM a posizioni occupazionali alternative;

g) 

promuovere una cooperazione orientata ai risultati e fattiva tra le Parti finalizzata a realizzare la pace, la sicurezza e la stabilità nel continente europeo;

h) 

rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona governance, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi la libertà dei media e i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e contribuire al consolidamento delle riforme politiche interne;

i) 

sviluppare il dialogo e approfondire la cooperazione tra le Parti nel campo della sicurezza e della difesa;

j) 

lavorare allo scopo di promuovere ulteriormente la cooperazione regionale in varie forme;

k) 

offrire tutti i vantaggi derivanti da una più stretta associazione politica tra l'UE e la Georgia, compresa una maggiore convergenza della politica in materia di sicurezza, a tutti i cittadini della Georgia entro le proprie frontiere internazionalmente riconosciute.

Articolo 4

Riforma interna

Le Parti collaborano per sviluppare, consolidare e accrescere la stabilità e l'efficacia delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto; per assicurare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; per compiere ulteriori progressi in materia di riforma giudiziaria e giuridica, in modo da garantire l'indipendenza della magistratura, da potenziarne la capacità amministrativa e da garantire l'imparzialità e l'efficacia degli organi preposti all'applicazione della legge; per proseguire con la riforma della pubblica amministrazione e per instaurare una funzione pubblica responsabile, efficiente, efficace, trasparente e professionale; nonché per proseguire un'efficace lotta alla corruzione, in particolare al fine di intensificare la cooperazione internazionale nella lotta alla corruzione e di assicurare l'effettiva attuazione dei pertinenti strumenti giuridici internazionali, come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003.

Articolo 5

Politica estera e di sicurezza

1.  
Le Parti intensificano il dialogo e la cooperazione e promuovono la progressiva convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune, e affrontano in particolare i temi della prevenzione dei conflitti, della risoluzione pacifica dei conflitti e della gestione delle crisi, della stabilità regionale, del disarmo, della non proliferazione, del controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi. La cooperazione si fonda su valori comuni e interessi reciproci e mira ad aumentare la convergenza e l'efficacia delle politiche servendosi delle sedi bilaterali, internazionali e regionali.
2.  
Le Parti ribadiscono la loro adesione ai principi dell'integrità territoriale, dell'inviolabilità delle frontiere internazionalmente riconosciute, della sovranità e dell'indipendenza, sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e ribadiscono il loro impegno per la promozione di tali principi nelle relazioni bilaterali e multilaterali. Le Parti sottolineano altresì il loro pieno sostegno al principio del consenso della nazione ospitante allo stazionamento delle forze armate di un paese straniero nei loro territori, e convengono che quest'ultimo dovrebbe avvenire con il consenso esplicito dello Stato ospitante, in conformità al diritto internazionale.

Articolo 6

Gravi crimini di portata internazionale

1.  
Le Parti ribadiscono che i crimini più gravi, che preoccupano la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e che l'impunità va impedita mediante l'adozione di provvedimenti a livello nazionale e internazionale, compresa la Corte penale internazionale.
2.  
Le Parti ritengono che l'istituzione e l'efficace funzionamento della Corte penale internazionale costituiscano un passo avanti importante nella direzione della pace e della giustizia internazionali. Le Parti ribadiscono il loro impegno a continuare a cooperare con la Corte penale internazionale mediante l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e dei relativi strumenti, prestando la dovuta attenzione al mantenimento della sua integrità.

Articolo 7

Prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi

Le Parti rafforzano la cooperazione pratica in materia di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi, in particolare in vista dell'eventuale partecipazione della Georgia alle operazioni di gestione delle crisi civili e militari dirette dall'Unione europea, nonché alle pertinenti esercitazioni e formazioni, caso per caso e su eventuale invito dell'UE.

Articolo 8

Stabilità regionale

1.  
Le Parti intensificano gli sforzi comuni volti a promuovere la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo democratico nella regione, nonché a lavorare per promuovere ulteriormente la cooperazione regionale in varie forme e, in particolare, si adoperano per la risoluzione pacifica dei conflitti irrisolti nella regione.
2.  
Tali sforzi si ispirano ai principi generalmente condivisi del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e da altri atti multilaterali pertinenti. Le Parti inoltre sfruttano pienamente il quadro multilaterale del partenariato orientale, che offre attività di cooperazione e un dialogo aperto e libero, promuovendo i legami tra i paesi che ne fanno parte.

Articolo 9

Risoluzione pacifica dei conflitti

1.  
Le Parti ribadiscono il loro impegno a favore della risoluzione pacifica dei conflitti nel pieno rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Georgia entro le proprie frontiere internazionalmente riconosciute, nonché a facilitare congiuntamente la ripresa postbellica e gli sforzi di riconciliazione. In attesa di una soluzione sostenibile del conflitto e fatte salve le modalità attuali di gestione delle questioni ad esso correlate, la risoluzione pacifica dei conflitti rappresenterà uno dei principali temi all'ordine del giorno del dialogo politico tra le Parti, nonché del dialogo con altri attori internazionali interessati.
2.  
Le Parti riconoscono l'importanza dell'impegno della Georgia per la riconciliazione e dei suoi sforzi volti a ripristinare la propria integrità territoriale per conseguire una risoluzione del conflitto pacifica e duratura, la piena attuazione dell'accordo in sei punti del 12 agosto 2008 e delle misure di attuazione che ne derivano, le politiche di non riconoscimento e di impegno che si sostengono reciprocamente, il sostegno alle discussioni internazionali di Ginevra e il rientro sicuro e dignitoso di tutti gli sfollati e i rifugiati all'interno del paese ai propri luoghi di residenza abituali nel rispetto dei principi sanciti dal diritto internazionale; nonché un coinvolgimento internazionale sul campo significativo, incluso, se del caso, quello dell'UE.
3.  
Le Parti coordinano, coadiuvate anche da altre organizzazioni internazionali pertinenti, gli sforzi volti a contribuire alla risoluzione pacifica del conflitto in Georgia, anche in relazione alle questioni umanitarie.
4.  
Tali sforzi si ispirano ai principi generalmente condivisi del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e da altri atti multilaterali pertinenti.

Articolo 10

Armi di distruzione di massa

1.  
Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la pace e la stabilità internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti obblighi internazionali loro incombenti. Le Parti concordano nel considerare la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo.
2.  

Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle ADM e dei relativi vettori mediante:

a) 

l'adozione delle misure necessarie per la firma e la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione ai medesimi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena applicazione; e

b) 

la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli delle esportazioni.

3.  
Le Parti convengono di trattare tali questioni nell'ambito del loro dialogo politico.

Articolo 11

Armi leggere e di piccolo calibro e controllo delle esportazioni di armi convenzionali

1.  
Le Parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e delle relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti dei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2.  
Le Parti convengono di osservare e assolvere in pieno gli obblighi rispettivi in materia di lotta al traffico illegale di SALW e delle relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali vigenti e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di rispettare gli impegni assunti a titolo di altri strumenti internazionali applicabili in questo settore, quali il Programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti.
3.  
Le Parti si impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarietà e la sinergia dei loro sforzi per contrastare il commercio illecito di SALW e delle relative munizioni e per distruggere le scorte eccessive, a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale.
4.  
Inoltre, le Parti convengono di continuare a cooperare in materia di controllo delle esportazioni di armi convenzionali, alla luce della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari.
5.  
Le Parti convengono di trattare tali questioni nell'ambito del loro dialogo politico.

Articolo 12

Lotta al terrorismo

1.  
Le Parti ribadiscono l'importanza della prevenzione e della lotta al terrorismo e convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e le sue manifestazioni.
2.  
Le Parti convengono che la lotta al terrorismo deve essere condotta nel pieno rispetto dello Stato di diritto e in piena conformità al diritto internazionale, inclusi la legislazione internazionale in materia di diritti umani, il diritto umanitario e dei rifugiati, i principi della Carta delle Nazioni Unite e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di lotta al terrorismo.
3.  
Le Parti sottolineano l'importanza della ratifica universale e della piena attuazione di tutte le convenzioni e di tutti i protocolli dell'ONU in materia di lotta al terrorismo. Le Parti convengono di continuare a promuovere il dialogo sul progetto di convenzione generale sul terrorismo internazionale e di cooperare per l'attuazione della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, nonché di tutte le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di tutte le convenzioni del Consiglio d'Europa in materia. Le Parti convengono inoltre di cooperare alla promozione del consenso internazionale in materia di prevenzione e lotta al terrorismo.

TITOLO III

LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Articolo 13

Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali

1.  
Nel quadro della cooperazione nel settore della libertà, della giustizia e della sicurezza, le Parti attribuiscono particolare importanza all'ulteriore promozione dello Stato di diritto, compresi l'indipendenza della magistratura, l'accesso alla giustizia e il diritto ad un processo equo.
2.  
Le Parti coopereranno pienamente per l'efficace funzionamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge e all'amministrazione della giustizia.
3.  
Ogni cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia si ispirerà al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Articolo 14

Protezione dei dati personali

Le Parti convengono di cooperare al fine di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali conformemente agli strumenti giuridici e alle norme dell'UE, del Consiglio d'Europa e internazionali di cui all'allegato I del presente accordo.

Articolo 15

Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere

1.  
Le Parti ribadiscono l'importanza di una gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori e instaurano un dialogo complessivo su tutti gli aspetti connessi alla migrazione, comprese la migrazione legale, la protezione internazionale e la lotta alla migrazione clandestina, al traffico e alla tratta di esseri umani.
2.  

La cooperazione si baserà su valutazioni delle esigenze specifiche realizzate in consultazione reciproca tra le Parti e sarà attuata conformemente alla loro legislazione vigente pertinente. La cooperazione riguarderà in particolare i seguenti aspetti:

a) 

le cause all'origine della migrazione e le sue conseguenze;

b) 

l'elaborazione e l'attuazione di norme e pratiche nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati e di altri strumenti internazionali pertinenti, come la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, nonché allo scopo di garantire il rispetto del principio di «non respingimento»;

c) 

le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, l'integrazione degli stranieri legalmente residenti, l'istruzione, la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia;

d) 

il rafforzamento di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, ivi comprese misure di lotta contro le reti di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici;

e) 

l'attuazione dell'Accordo di lavoro per istituire una cooperazione operativa tra l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) e il ministero degli Affari interni della Georgia, sottoscritto il 4 dicembre 2008;

f) 

in materia di gestione delle frontiere e sicurezza dei documenti, le questioni relative a organizzazione, formazione, migliori pratiche e altre misure operative.

3.  
La cooperazione può anche agevolare la migrazione circolare a beneficio dello sviluppo.

Articolo 16

Circolazione delle persone e riammissione

1.  

Le Parti assicureranno la piena attuazione dei seguenti accordi:

a) 

l'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Georgia, entrato in vigore il 1o marzo 2011, e

b) 

l'accordo fra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti, entrato in vigore il 1o marzo 2011.

2.  
Le Parti portano avanti l'impegno volto ad incrementare la mobilità dei cittadini e adottano misure graduali verso l'obiettivo comune a tempo debito di un regime di spostamenti senza obbligo di visto, purché sussistano le condizioni per una mobilità sicura e ben gestita, definite nel piano di azione in due fasi per la liberalizzazione dei visti.

Articolo 17

Lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione

1.  

Le Parti cooperano per contrastare e prevenire le attività criminali e illegali, in particolare quelle transazionali, organizzate o di altro tipo, quali:

a) 

il traffico e la tratta di esseri umani, il contrabbando e il traffico di armi leggere e di droghe illecite;

b) 

il contrabbando e il traffico di merci;

c) 

le attività economiche e finanziarie illecite come la contraffazione, le frodi fiscali e le frodi nell'ambito di appalti pubblici;

d) 

l'appropriazione indebita nell'ambito di progetti finanziati da donatori internazionali;

e) 

la corruzione attiva e passiva, sia nel settore privato sia in quello pubblico;

f) 

la falsificazione di documenti, la presentazione di false dichiarazioni; e

g) 

la criminalità informatica.

2.  
Le Parti intensificano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale tra gli organismi preposti all'applicazione della legge anche sviluppando la cooperazione tra Europol e le autorità competenti della Georgia. Le Parti si impegnano a dare efficace attuazione alle norme internazionali pertinenti, in particolare a quelle contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) del 2000 e nei suoi tre protocolli, nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003.

Articolo 18

Droghe illecite

1.  
Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta alle droghe. Le politiche e le azioni antidroga sono volte a potenziare le strutture di prevenzione e di lotta alle droghe illecite, a ridurne l'offerta, il traffico e la domanda, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe, allo scopo di ridurre i danni e di prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
2.  
Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. I loro interventi si basano su principi concordati conformi alle convenzioni internazionali pertinenti, alla strategia UE in materia di droga (2013-2020) e alla dichiarazione politica sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998.

Articolo 19

Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

1.  
Le Parti collaborano al fine di evitare che i loro sistemi finanziari e non finanziari pertinenti siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività criminali in generale e di reati legati alla droga in particolare, nonché per il finanziamento del terrorismo.

Tale cooperazione si estende al recupero dei beni o dei fondi derivanti da attività criminali.

2.  
La cooperazione in questo settore consente scambi di informazioni pertinenti nell'ambito della rispettiva legislazione e l'adozione di norme appropriate per prevenire e lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali pertinenti attivi nel settore, come la task force«Azione finanziaria» in materia di riciclaggio del denaro (GAFI).

Articolo 20

Cooperazione nella lotta al terrorismo

1.  

Nel pieno rispetto dei principi alla base della lotta al terrorismo, di cui all'articolo 12 del presente accordo, le Parti ribadiscono l'importanza di un approccio fondato sull'applicazione della legge e sulla giurisprudenza per la lotta al terrorismo e convengono di cooperare alla prevenzione e alla repressione del terrorismo, in particolare:

a) 

garantendo l'incriminazione per i reati connessi alle attività terroristiche, in conformità alla definizione di cui alla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo;

b) 

scambiando informazioni sui gruppi e sugli individui impegnati in attività terroristiche e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale, in particolare in materia di protezione dei dati e di tutela della riservatezza;

c) 

scambiandosi esperienze in materia di prevenzione e repressione del terrorismo, di mezzi e metodi e dei relativi aspetti tecnici, anche relativamente alla formazione, in conformità alla legislazione applicabile;

d) 

condividendo informazioni sulle migliori pratiche per affrontare e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento, nonché sulla promozione della riabilitazione;

e) 

scambiandosi opinioni ed esperienze in materia di movimenti e viaggi transfrontalieri di sospetti terroristi, incluse le minacce terroristiche;

f) 

condividendo le migliori pratiche in materia di protezione dei diritti umani nella lotta al terrorismo, in particolare in relazione alle procedure penali;

g) 

adottando misure nei confronti delle minacce di terrorismo chimico, biologico, radiologico e nucleare e prendendo i provvedimenti necessari per prevenire l'acquisizione, il trasferimento e l'uso a fini terroristici di materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari, nonché per prevenire gli atti illeciti nei confronti di impianti chimici, biologici, radiologici e nucleari da alto rischio.

2.  
La cooperazione si basa sulle valutazioni disponibili in materia, ad esempio quelle degli organi competenti dell'ONU e del Consiglio d'Europa, nonché sulla consultazione reciproca tra le Parti.

Articolo 21

Cooperazione giudiziaria

1.  
Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e soprattutto le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.
2.  
Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le Parti si adopereranno per migliorare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria reciproca, sulla base degli accordi multilaterali pertinenti. Tale cooperazione comprenderebbe, se del caso, l'accesso ai pertinenti strumenti internazionali dell'ONU e del Consiglio d'Europa e la loro attuazione, nonché una più stretta cooperazione con Eurojust.

TITOLO IV

SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI

CAPO 1

Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 22

Obiettivo

Le Parti istituiscono, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, una zona di libero scambio conformemente alle disposizioni del presente accordo e all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (GATT 1994).

Articolo 23

Campo di applicazione e settori interessati

1.  
Le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci ( 1 ) tra le Parti.
2.  
Ai fini del presente capo, per «originario» si intende conforme alle regole di origine di cui al protocollo I del presente accordo.

Sezione 2

Soppressione di dazi doganali, diritti e altri oneri

Articolo 24

Definizione di dazi doganali

Ai fini del presente capo, per «dazio doganale» si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato o connesso all'importazione o all'esportazione di una merce, ivi compresa qualsiasi forma di sovrattassa od onere aggiuntivo applicati o connessi a tale importazione o esportazione, ad eccezione:

a) 

degli oneri equivalenti a un'imposta interna applicati a norma dell'articolo 31 del presente accordo;

b) 

dei dazi applicati a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 2 (Misure di difesa commerciale), del presente accordo;

c) 

dei diritti o degli altri oneri applicati a norma dell'articolo 30 del presente accordo.

Articolo 25

Classificazione delle merci

La classificazione delle merci oggetto di scambi commerciali tra le Parti è quella della rispettiva nomenclatura tariffaria di ciascuna di esse, in conformità al sistema armonizzato del 2012 basato sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 1983 (SA) e successive modifiche.

Articolo 26

Soppressione dei dazi doganali sulle importazioni

1.  
Le Parti sopprimono tutti i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del seguente articolo e fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.
2.  
I prodotti elencati nell'allegato II-A del presente accordo sono importati nell'Unione in esenzione da dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari stabiliti nello stesso allegato. L'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita (NPF) è applicata alle importazioni in eccesso rispetto al limite dei contingenti tariffari.
3.  
I prodotti elencati nell'allegato II-B del presente accordo sono soggetti a un dazio doganale all'importazione quando sono importati nell'Unione in esenzione dall'aliquota ad valorem di tale dazio all'importazione.
4.  
L'importazione dei prodotti originari della Georgia elencati nell'allegato II-C del presente accordo sono soggetti al meccanismo antielusione di cui all'articolo 27 del presente accordo.
5.  
A cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se estendere la portata della liberalizzazione dei dazi doganali nell'ambito degli scambi commerciali tra di esse. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, adotta una decisione a norma del presente paragrafo.

Articolo 27

Meccanismo antielusione per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati

1.  
I prodotti elencati nell'allegato II-C del presente accordo sono soggetti al meccanismo antielusione di cui al presente articolo. Il volume medio annuale delle importazioni dalla Georgia nell'Unione per ciascuna categoria di tali prodotti è indicato nell'allegato II-C del presente accordo.
2.  
Quando il volume delle importazioni di una o più categorie di prodotti di cui al paragrafo 1 raggiunge il 70 % del volume indicato nell'allegato II-C del presente accordo a partire dal 1o gennaio di qualsiasi anno, l'Unione notifica alla Georgia il volume delle importazioni del prodotto o dei prodotti interessati. A seguito di tale notifica ed entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui il volume delle importazioni di una o più categorie di prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo raggiunge l'80 % del volume indicato nell'allegato II-C del presente accordo, la Georgia fornisce all'Unione delucidazioni in merito alla sua capacità di produrre i prodotti per l'esportazione nell'Unione in eccesso rispetto ai volumi di cui a tale allegato II-C. Se tali importazioni raggiungono il 100 % del volume indicato nell'allegato II-C del presente accordo e in assenza di delucidazioni da parte della Georgia, l'Unione può temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale riservato ai prodotti interessati.

La sospensione è applicabile per un periodo di sei mesi e ha effetto dalla data di pubblicazione della decisione di sospendere il trattamento preferenziale nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.  
Tutte le sospensioni temporanee adottate a norma del paragrafo 2 sono notificate dall'Unione alla Georgia senza indebito ritardo.
4.  
L'Unione revoca la sospensione temporanea prima della scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore se la Georgia, nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, fornisce elementi validi e sufficienti comprovanti che il volume della categoria pertinente di prodotti importati in eccesso rispetto al volume di cui all'allegato II-C del presente accordo deriva da un cambiamento del livello di capacità di produzione ed esportazione della Georgia per il prodotto o i prodotti interessati.
5.  
L'allegato II-C del presente accordo può essere modificato e il volume può essere variato previo comune accordo tra l'Unione e la Georgia nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio» su richiesta della Georgia, per rispecchiare i cambiamenti del livello di capacità di produzione ed esportazione della Georgia per il prodotto o i prodotti interessati.

Articolo 28

Clausola di standstill

Nessuna Parte può imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra Parte o aumentare un dazio doganale applicato alla data di entrata in vigore del presente accordo, fatto salvo il diritto di ciascuna Parte di mantenere o aumentare un dazio doganale secondo quanto autorizzato dall'organo di conciliazione (DSB) dell'OMC.

Articolo 29

Dazi doganali sulle esportazioni

Nessuna Parte adotta o mantiene in vigore dazi o imposte doganali diversi dagli oneri interni applicati a norma dell'articolo 30 del presente accordo, sull'esportazione o in relazione all'esportazione di merci nel territorio dell'altra Parte.

Articolo 30

Diritti e altri oneri

Ciascuna Parte assicura, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994 e alle sue note interpretative, che i diritti e gli oneri di qualsiasi natura diversi dai dazi doganali o dalle altre misure di cui all'articolo 26 del presente accordo, applicati o connessi all'importazione o all'esportazione delle merci, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a scopi fiscali.

Sezione 3

Misure non tariffarie

Articolo 31

Trattamento nazionale

Ciascuna Parte accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra Parte in conformità all'articolo III del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A tale scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.

Articolo 32

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

Nessuna Parte adotta o mantiene divieti o restrizioni all'importazione di merci dell'altra Parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte, salvo diversa disposizione nel presente accordo o in conformità all'articolo XI del GATT 1994 e alle sue note interpretative. A tale scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.

Sezione 4

Disposizioni specifiche relative alle merci

Articolo 33

Eccezioni generali

Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure conformi agli articoli XX e XXI del GATT 1994 e alle relative note interpretative pertinenti, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.

Sezione 5

Cooperazione amministrativa e coordinamento con altri paesi

Articolo 34

Revoca temporanea delle preferenze

1.  
Le Parti convengono che la cooperazione e l'assistenza amministrative sono fondamentali ai fini dell'attuazione e del controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente capo e sottolineano il proprio impegno a contrastare le irregolarità e le frodi doganali e le questioni ad esse collegate.
2.  
Quando una parte constata, in base a informazioni oggettive, l'assenza di cooperazione o assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o frodi ai sensi del presente capo ad opera dell'altra Parte, essa può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione riservato al prodotto o ai prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.
3.  

Ai fini del presente articolo, per mancata cooperazione o assistenza amministrativa si intende, fra l'altro:

a) 

una reiterata inosservanza degli obblighi di verificare il carattere originario della merce o delle merci interessate;

b) 

un reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati, oppure un ritardo ingiustificato nel procedere a questi adempimenti;

c) 

un reiterato rifiuto di concedere l'autorizzazione ad effettuare visite di controllo per la verifica dell'autenticità di documenti o dell'accuratezza di informazioni attinenti alla concessione del trattamento preferenziale in questione oppure il ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.

4.  
Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o di frodi può essere fatta, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, del volume delle importazioni di merci al di sopra del normale livello di produzione e della capacità di esportazione dell'altra Parte e tale aumento sia legato a dati oggettivi relativi a irregolarità o a frodi.
5.  

L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

a) 

la Parte che ha riscontrato, sulla base di dati oggettivi, la mancata cooperazione o assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o di frodi ad opera dell'altra Parte notifica senza indebito ritardo tale risultanza al Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, unitamente ai dati oggettivi e avvia consultazioni nell'ambito di detto Comitato, sulla base di tutte le informazioni e risultanze oggettive pertinenti, per trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti;

b) 

qualora le Parti abbiano avviato, nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», le consultazioni di cui sopra senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata può temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale in questione per il prodotto o i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è notificata senza indebito ritardo al Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio»;

c) 

le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi, rinnovabili nel caso in cui, alla data di scadenza, la situazione sia invariata in relazione alle condizioni che hanno giustificato la sospensione iniziale. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio» allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

6.  
Ciascuna Parte pubblica, in conformità alle proprie procedure interne, gli avvisi agli importatori relativi ad ogni notifica di cui al paragrafo 5, lettera a), ad ogni decisione di cui al paragrafo 5, lettera b), nonché ad ogni proroga o revoca di cui al paragrafo 5, lettera c).

Articolo 35

Gestione degli errori amministrativi

Nel caso in cui, nel gestire correttamente il sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo I del presente accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, le autorità competenti abbiano commesso un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze può chiedere che il Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, vagli le possibilità di adottare le misure del caso per risolvere la situazione.

Articolo 36

Accordi con altri paesi

1.  
Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sul traffico transfrontaliero, tranne se in contrasto con il regime commerciale previsto dal presente accordo.
2.  
Nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, su richiesta di una delle Parti, queste procedono a consultazioni sugli accordi che istituiscono unioni doganali, zone di libero scambio o intese sul traffico transfrontaliero e su altre questioni importanti relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso dell'adesione di un paese terzo all'UE, queste consultazioni vengono avviate in modo che si tenga conto dei reciproci interessi dell'Unione e della Georgia sanciti dal presente accordo.

CAPO 2

Misure di difesa commerciale

Sezione 1

Misure di salvaguardia globali

Articolo 37

Disposizioni generali

1.  
Le Parti confermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'accordo sulle misure di salvaguardia contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC («accordo sulle misure di salvaguardia»), nonché dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC («accordo sull'agricoltura»).
2.  
Le regole di origine preferenziali stabilite a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci), del presente accordo non si applicano alla presente sezione.
3.  
Le disposizioni contenute nella presente sezione non sono soggette al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

Articolo 38

Trasparenza

1.  
La Parte che apre un'inchiesta di salvaguardia ne dà notifica ufficiale all'altra Parte qualora quest'ultima abbia un interesse economico sostanziale.
2.  
In deroga all'articolo 37 del presente accordo e su richiesta dell'altra Parte, la Parte che apre un'inchiesta di salvaguardia e intende applicare misure di salvaguardia notifica immediatamente per iscritto all'altra Parte tutte le informazioni pertinenti all'origine dell'apertura dell'inchiesta di salvaguardia e dell'istituzione delle misure di salvaguardia, comprese, se del caso, informazioni relative all'apertura dell'inchiesta di salvaguardia, alle conclusioni provvisorie e alle conclusioni definitive dell'inchiesta, e offre all'altra Parte la possibilità di avviare consultazioni.
3.  
Ai fini del presente articolo, si considera che una Parte abbia un interesse economico sostanziale qualora negli ultimi tre anni sia stato uno dei cinque maggiori fornitori del prodotto importato, in termini di volume o di valore assoluti.

Articolo 39

Applicazione delle misure

1.  
Nell'istituire le misure di salvaguardia, le Parti si adoperano perché esse incidano il meno possibile sui loro scambi commerciali bilaterali.
2.  
Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, se una Parte intende applicare misure di salvaguardia definitive, ove ritenga siano soddisfatte le condizioni giuridiche per la loro istituzione, ne dà notifica all'altra Parte e le offre la possibilità di avviare consultazioni bilaterali. Se entro trenta giorni dalla notifica non si perviene a una soluzione soddisfacente, la Parte importatrice può adottare le misure idonee a risolvere il problema.

Sezione 2

Misure antidumping e compensative

Articolo 40

Disposizioni generali

1.  
Le Parti riaffermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC («accordo antidumping») e dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC («accordo SCM»).
2.  
Le regole di origine preferenziali stabilite a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci), del presente accordo non si applicano alla presente sezione.
3.  
Le disposizioni contenute nella presente sezione non sono soggette al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

Articolo 41

Trasparenza

1.  
Le Parti convengono che le misure antidumping e compensative dovrebbero essere utilizzate in piena conformità alle disposizioni rispettivamente dell'accordo antidumping e dell'accordo SCM ed essere basate su un sistema equo e trasparente.
2.  
Immediatamente dopo l'eventuale istituzione delle misure provvisorie e prima della decisione definitiva, le Parti provvedono a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare le misure, fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e l'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo SCM. La comunicazione è fatta per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni.
3.  
Purché lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato, a ciascuna Parte interessata è data la possibilità di essere sentita per esprimere il proprio punto di vista nel quadro delle inchieste sulle misure antidumping e antisovvenzioni.

Articolo 42

Considerazione dell'interesse pubblico

Una Parte può non applicare le misure antidumping o compensative se, alla luce delle informazioni emerse durante l'inchiesta, si può chiaramente concludere che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse pubblico. La decisione in ordine all'interesse pubblico si basa su una valutazione di tutti i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria interna, degli utilizzatori, dei consumatori e degli importatori, se e in quanto essi abbiano fornito le informazioni pertinenti alle autorità incaricate dell'inchiesta.

Articolo 43

Regola del dazio inferiore

Se una Parte decide di imporre un dazio antidumping o compensativo provvisorio o definitivo, l'importo di tale dazio non supera il margine di dumping o l'importo totale della sovvenzione compensabile, ma dovrebbe essere inferiore al margine di dumping o all'importo totale della sovvenzione compensabile se tale dazio inferiore sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria interna.

CAPO 3

Ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità

Articolo 44

Campo di applicazione e definizioni

1.  
Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità definite nell'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC («accordo TBT»), che possono incidere sugli scambi di merci tra le Parti.
2.  
In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC («accordo SPS»), né alle specifiche in materia di acquisti elaborate dalle amministrazioni pubbliche per le loro necessità di produzione o di consumo.
3.  
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT.

Articolo 45

Conferma dell'accordo TBT

Le Parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo TBT che è incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante.

Articolo 46

Cooperazione tecnica

1.  
Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle norme, delle regolamentazioni tecniche, della metrologia, della vigilanza del mercato, dell'accreditamento e dei sistemi di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di agevolare l'accesso ai rispettivi mercati. A questo scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale.
2.  

Nel quadro della loro cooperazione, le Parti si adoperano per identificare, sviluppare e promuovere iniziative volte a facilitare gli scambi commerciali, che possono consistere, tra l'altro:

a) 

nel rafforzare la cooperazione in materia di regolamentazione attraverso lo scambio di dati ed esperienze e la cooperazione scientifica e tecnica, per una migliore qualità delle rispettive regolamentazioni tecniche, delle norme, della vigilanza del mercato, della valutazione della conformità e dell'accreditamento e per un utilizzo efficiente delle risorse normative;

b) 

nel promuovere e nello stimolare la cooperazione tra i rispettivi organismi, pubblici o privati, competenti in materia di metrologia, normazione, vigilanza del mercato, valutazione della conformità e accreditamento;

c) 

nel promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità in Georgia per quanto riguarda la normazione, la metrologia, l'accreditamento, la valutazione della conformità e il sistema di vigilanza del mercato;

d) 

nel promuovere la partecipazione della Georgia ai lavori delle competenti organizzazioni europee;

e) 

nel ricercare soluzioni per rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio che dovessero presentarsi; e

f) 

se del caso, nel profondere sforzi per coordinare le loro posizioni rispetto a questioni di interesse reciproco nelle organizzazioni internazionali che si occupano di commercio e regolamentazione, come l'OMC e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

Articolo 47

Ravvicinamento delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della conformità

1.  
Tenendo conto delle proprie priorità di ravvicinamento in diversi ambiti, la Georgia adotta le misure necessarie per conseguire progressivamente il ravvicinamento alle regolamentazioni tecniche, alle norme, alla metrologia, all'accreditamento, alla valutazione della conformità, ai corrispondenti sistemi e al sistema di vigilanza del mercato dell'Unione e si impegna a rispettare i principi e le pratiche stabiliti nell'acquis pertinente dell'Unione (elenco indicativo nell'allegato III-B del presente accordo). Un elenco delle misure di ravvicinamento figura nell'allegato III-A del presente accordo, modificabile con decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo.
2.  

Allo scopo di conseguire tali obiettivi, la Georgia:

a) 

tenendo conto delle proprie priorità, opera un ravvicinamento progressivo della propria legislazione all'acquis pertinente dell'Unione; e

b) 

consegue e mantiene il livello di efficacia amministrativa e istituzionale necessario per realizzare un sistema efficace e trasparente indispensabile per l'attuazione del presente capo.

3.  
La Georgia si astiene dal modificare la legislazione orizzontale e settoriale nelle aree prioritarie per il ravvicinamento, se non per ravvicinarla progressivamente al corrispondente acquis dell'Unione e per mantenere tale ravvicinamento. La Georgia notifica all'UE tali modifiche della sua legislazione interna.
4.  
La Georgia garantisce e agevola la partecipazione dei suoi organismi nazionali competenti, in base ai rispettivi settori di attività e al possesso dello status di membro di tali organismi, agli organismi europei e internazionali che si occupano di normazione, metrologia legale e fondamentale e valutazione della conformità, accreditamento compreso.
5.  

Allo scopo di integrare il proprio sistema di normazione, la Georgia fa quanto in suo potere affinché il proprio organismo di normazione:

a) 

recepisca progressivamente, come norme nazionali, il corpus delle norme europee (EN), comprese le norme europee armonizzate, il cui uso volontario costituisce una presunzione di conformità alla legislazione dell'Unione recepita nella legislazione della Georgia;

b) 

contemporaneamente a tale recepimento, ritiri le norme nazionali contrastanti;

c) 

soddisfi progressivamente le altre condizioni per ottenere lo status di membro a pieno titolo degli organismi europei di normazione.

Articolo 48

Accordo sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA)

Le Parti possono in prospettiva concordare l'integrazione di un accordo sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA) come protocollo del presente accordo, in cui sono contemplati uno o più settori concordati in seguito a verifica dell'Unione che la legislazione settoriale e orizzontale pertinente, le istituzioni e le norme della Georgia siano state completamente ravvicinate a quelle dell'Unione. Tale ACAA prevederà che gli scambi commerciali di prodotti tra le Parti nei settori da esso disciplinati avvengano alle stesse condizioni applicabili agli scambi commerciali degli stessi prodotti tra gli Stati membri.

Articolo 49

Marcatura ed etichettatura

1.  
Fatte salve le disposizioni degli articoli 47 e 48 del presente accordo, le Parti, per quanto concerne le regolamentazioni tecniche che attengono alle prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura, riaffermano i principi di cui al capo 2.2 dell'accordo TBT secondo cui tali prescrizioni non sono elaborate, adottate o applicate con il fine o l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale. A tale scopo, le prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura non sono più restrittive, agli effetti degli scambi commerciali, di quanto necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo.
2.  

Per quanto riguarda in particolare la marcatura o l'etichettatura obbligatoria, le Parti convengono:

a) 

di adoperarsi per ridurre al minimo le necessità in materia di marcatura o etichettatura, salvo quanto imposto ai fini dell'adozione dell'acquis dell'Unione in questo settore e ai fini della protezione della salute, della sicurezza o dell'ambiente o per altri scopi ragionevoli di politica pubblica;

b) 

che una Parte può specificare la forma dell'etichettatura o della marcatura, ma non imporre l'autorizzazione, la registrazione o la certificazione delle etichette; e

c) 

che le Parti conservano il diritto di esigere che le informazioni figurino sull'etichettatura o sulla marcatura in una determinata lingua.

CAPO 4

Misure sanitarie e fitosanitarie

Articolo 50

Obiettivo

1.  

Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare gli scambi tra le Parti delle merci oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie (misure SPS), incluse tutte le misure elencate nell'allegato IV del presente accordo, tutelando nel contempo la vita e la salute delle persone, degli animali o dei vegetali mediante:

a) 

la garanzia di un'assoluta trasparenza per quanto attiene alle misure applicabili agli scambi elencate nell'allegato IV del presente accordo;

b) 

il ravvicinamento del sistema normativo della Georgia a quello dell'Unione;

c) 

il riconoscimento dello status zoosanitario e fitosanitario delle Parti e l'applicazione del principio di regionalizzazione;

d) 

l'istituzione di un meccanismo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure mantenute da una Parte, elencate nell'allegato IV del presente accordo;

e) 

il mantenimento dell'attuazione dell'accordo SPS;

f) 

l'istituzione di meccanismi e procedure di facilitazione degli scambi; e

g) 

il miglioramento della comunicazione e della cooperazione tra le Parti per quanto attiene alle misure elencate nell'allegato IV del presente accordo.

2.  
Il presente capo mira inoltre a raggiungere un'intesa tra le Parti per quanto riguarda le norme per il benessere degli animali.

Articolo 51

Obblighi multilaterali

Le Parti riaffermano i propri diritti e i propri obblighi stabiliti nell'accordo OMC, in particolare nell'accordo SPS.

Articolo 52

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una Parte in grado di incidere, direttamente o indirettamente, sugli scambi commerciali tra le Parti, comprese tutte le misure elencate nell'allegato IV del presente accordo. Tale campo di applicazione lascia impregiudicato il campo di applicazione del ravvicinamento disposto all'articolo 55 del presente accordo.

Articolo 53

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1)

«misure sanitarie e fitosanitarie» : le misure definite al paragrafo 1 dell'allegato A dell'accordo SPS (misure SPS);

2)

«animali» : gli animali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE), rispettivamente;

3)

«prodotti animali» : i prodotti di origine animale, compresi i prodotti ottenuti da animali acquatici, come definiti nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE;

4)

«sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano» : i corpi interi o le parti di animali, nonché i prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali non destinati al consumo umano, elencati nell'allegato IV-A, parte 2(II), del presente accordo;

5)

«vegetali» :

le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi e il germoplasma:

a) 

i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;

b) 

le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;

c) 

i tuberi, i bulbo-tuberi, i bulbi, i rizomi;

d) 

i fiori recisi;

e) 

i rami con foglie;

f) 

gli alberi tagliati con foglie;

g) 

le colture di tessuti vegetali;

h) 

le foglie, il fogliame;

i) 

il polline vivo; e

j) 

le gemme, le talee, le marze;

6)

«prodotti vegetali» : i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali, definiti nell'allegato IV-A, parte 3, del presente accordo;

7)

«sementi» : le sementi in senso botanico destinate a essere piantate;

8)

«organismi nocivi» : qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;

9)

«zone protette» : le zone ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità o di eventuali disposizioni che ad esso succederanno;

10)

«malattia animale» : una manifestazione clinica o patologica di un'infezione negli animali;

11)

«malattia degli animali di acquacoltura» : un'infezione, anche non clinica, causata da uno o più agenti eziologici delle malattie di cui al codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE;

12)

«infezione negli animali» : la permanenza dell'agente infettivo negli animali indipendentemente dalla presenza di manifestazioni cliniche o patologiche di un'infezione;

13)

«norme per il benessere degli animali» : le norme per la protezione degli animali elaborate e applicate dalle Parti e, se del caso, conformi alle norme OIE;

14)

«livello di protezione sanitaria e fitosanitaria adeguato» : quello definito al paragrafo 5 dell'allegato A dell'accordo SPS;

15)

«regione» : con riferimento alla sanità animale, zona o regione quale definita nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE e, con riferimento all'acquacoltura, zona quale definita nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE. Con riferimento all'Unione, per «territorio» o «paese» si intende il territorio dell'Unione;

16)

«zona indenne» : una zona nella quale l'assenza di un determinato organismo nocivo è dimostrata scientificamente e nella quale, se del caso, tale condizione è mantenuta attraverso l'applicazione di misure ufficiali;

17)

«regionalizzazione» : la nozione di cui all'articolo 6 dell'accordo SPS;

18)

«spedizione di animali o di prodotti animali» : un numero di animali o un quantitativo di prodotti animali dello stesso tipo, accompagnati dallo stesso certificato o documento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico spedizioniere e originari della stessa Parte esportatrice o di una stessa regione di tale Parte. Una spedizione di animali può essere composta di una o più merci o partite;

19)

«spedizione di vegetali o di prodotti vegetali» : un quantitativo di vegetali, prodotti vegetali e/o altri articoli trasportati da una Parte ad un'altra Parte e accompagnati, se necessario, da un unico certificato fitosanitario. Una spedizione può essere composta di una o più merci o partite;

20)

«partita» : un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione;

21)

«equivalenza per scopi commerciali» (equivalenza) : le misure elencate nell'allegato IV del presente accordo applicate dalla Parte esportatrice, anche se esse differiscono dalle misure elencate in tale allegato applicate dalla Parte importatrice, raggiungono oggettivamente il livello di protezione adeguato della Parte importatrice o un livello di rischio accettabile;

22)

«settore» : la struttura della produzione e degli scambi di un prodotto o di una categoria di prodotti in una Parte;

23)

«sottosettore» : una parte ben definita e controllata di un settore;

24)

«merci» : i prodotti o gli oggetti di cui ai punti da 2 a 7;

25)

«autorizzazione d'importazione specifica» : una formale autorizzazione preventiva, rilasciata dalle autorità competenti della Parte importatrice a un singolo importatore per consentire l'importazione di una o più spedizioni di una merce dalla Parte esportatrice, nel campo di applicazione del presente capo;

26)

«giorni lavorativi» : i giorni della settimana, esclusi la domenica, il sabato e i giorni festivi in una delle Parti;

27)

«ispezione» : l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali;

28)

«ispezione fitosanitaria» : l'esame visivo ufficiale di vegetali, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati per stabilire l'eventuale presenza di organismi nocivi e/o la conformità alla regolamentazione fitosanitaria;

29)

«verifica» : il controllo, mediante esame e considerazione di prove oggettive, volto a stabilire se sono stati soddisfatti requisiti specifici.

Articolo 54

Autorità competenti

Le Parti si informano reciprocamente in merito alla struttura, all'organizzazione e alla ripartizione delle competenze tra le loro autorità competenti nel corso della prima riunione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS») di cui all'articolo 65 del presente accordo. Le Parti si informano reciprocamente di eventuali cambiamenti relativi alla struttura, all'organizzazione e alla ripartizione delle competenze, inclusi i punti di contatto, con riferimento a tali autorità competenti.

Articolo 55

Ravvicinamento progressivo

1.  
La Georgia procede al ravvicinamento progressivo delle sue misure di legislazione sanitaria e fitosanitaria, in materia di benessere degli animali e di altre misure legislative di cui all'allegato IV del presente accordo alla legislazione dell'Unione, sulla base dei principi e delle procedure di cui all'allegato XI del presente accordo.
2.  
Le Parti collaborano al ravvicinamento progressivo e allo sviluppo di capacità.
3.  
Il sottocomitato SPS verifica regolarmente l'attuazione del processo di ravvicinamento di cui all'allegato XI del presente accordo al fine di formulare le necessarie raccomandazioni sul ravvicinamento.
4.  
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, la Georgia presenta un elenco delle misure di legislazione sanitaria e fitosanitaria, in materia di benessere degli animali e di altre misure legislative dell'UE, come definite all'allegato IV del presente accordo, che la Georgia sottoporrà a ravvicinamento. L'elenco è suddiviso in settori prioritari, indicanti le merci o i gruppi di merci specifici per i quali risulteranno agevolati gli scambi commerciali mediante il ravvicinamento. Tale elenco di ravvicinamento è il documento di riferimento per l'attuazione del presente capo.

Articolo 56

Riconoscimento, ai fini degli scambi commerciali, dello status zoosanitario e fitosanitario e delle condizioni regionali

Riconoscimento dello status per quanto riguarda le malattie animali, le infezioni degli animali o gli organismi nocivi

1.  

Per quanto riguarda le malattie animali e le infezioni degli animali (comprese le zoonosi), si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

la Parte importatrice riconosce, ai fini degli scambi commerciali, lo status zoosanitario della Parte esportatrice o delle sue regioni, determinato a norma della procedura definita nell'allegato VI del presente accordo, relativamente alle malattie animali di cui all'allegato V-A del presente accordo;

b) 

se una Parte ritiene che il suo territorio o una regione compresa nel suo territorio possieda uno status speciale relativamente a una determinata malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato V-A del presente accordo, essa può chiedere il riconoscimento di tale status a norma della procedura di cui all'allegato VI, parte C, del presente accordo. A tale scopo, la Parte importatrice può chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, garanzie corrispondenti allo status riconosciuto alle Parti, corredate di nota esplicativa;

c) 

le Parti riconoscono come base per gli scambi commerciali bilaterali lo status dei territori o delle regioni, oppure lo status di un settore o di un sottosettore delle Parti concernente, a seconda dei casi, la prevalenza o l'incidenza di una malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato V-A del presente accordo o le infezioni degli animali e/o i rischi connessi, secondo le definizioni dell'OIE. A tale scopo, la Parte importatrice può chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, le garanzie corrispondenti allo status definito conformemente alle raccomandazioni dell'OIE; e

d) 

fatti salvi gli articoli 58, 60 e 64 del presente accordo e sempre che la Parte importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari, consultazioni e/o verifiche, ciascuna Parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali in conformità alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

2.  

Per quanto riguarda gli organismi nocivi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

le Parti riconoscono, ai fini degli scambi commerciali, lo status concernente gli organismi nocivi di cui all'allegato V-B del presente accordo determinato nell'allegato VI-B; e

b) 

fatti salvi gli articoli 58, 60 e 64 del presente accordo e sempre che la Parte importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari, consultazioni e/o verifiche, ciascuna Parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

Riconoscimento della regionalizzazione/zonizzazione, delle zone indenni da organismi nocivi e delle zone protette

3.  
Le Parti riconoscono le nozioni di regionalizzazione e di zone indenni da organismi nocivi, quali precisate nella Convenzione internazionale per la protezione delle piante del 1997 (IPPC) e nelle norme internazionali per le misure sanitarie (ISPM) dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e quella di zone protette ai sensi della direttiva 2000/29/CE, e decidono di applicarle ai loro scambi bilaterali.
4.  
Le Parti convengono che le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie animali e dei pesci di cui all'allegato V-A del presente accordo e gli organismi nocivi elencati nell'allegato V-B del presente accordo sono prese conformemente a quanto disposto nell'allegato VI, parti A e B, del presente accordo.
5.  
Per quanto riguarda le malattie animali, a norma dell'articolo 58 del presente accordo, la Parte esportatrice che chiede alla Parte importatrice il riconoscimento della sua decisione di regionalizzazione notifica le misure unitamente a una motivazione circostanziata e ai dati giustificativi alla base delle sue decisioni. Fatto salvo l'articolo 59 del presente accordo e sempre che la Parte importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, la decisione di regionalizzazione notificata si considera accettata.

Le consultazioni di cui al primo comma del presente paragrafo si svolgono a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del presente accordo. La Parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro quindici giorni lavorativi dal loro ricevimento. La verifica di cui al primo comma del presente paragrafo è eseguita a norma dell'articolo 62 del presente accordo ed entro venticinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

6.  
Per quanto riguarda gli organismi nocivi, ciascuna Parte dispone che negli scambi commerciali di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli, si tenga in debita considerazione lo status concernente gli organismi nocivi di una zona riconosciuta dall'altra Parte come zona protetta o come zona indenne da organismi nocivi. Una Parte che chiede all'altra Parte il riconoscimento di una sua zona indenne da organismi nocivi notifica le misure e, su richiesta, fornisce la motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base dell'istituzione e del mantenimento di tale zona, secondo quanto stabilito dalle norme FAO o IPPC appropriate, incluse le norme internazionali per le misure fitosanitarie. Fatto salvo l'articolo 64 del presente accordo e sempre che una Parte non sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro tre mesi dalla notifica, la decisione di regionalizzazione così notificata, relativa a zone indenni, si considera accettata,

le consultazioni di cui al primo comma del presente paragrafo si svolgono a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del presente accordo. La Parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro tre mesi dal ricevimento delle stesse. La verifica di cui al primo comma del presente paragrafo è eseguita a norma dell'articolo 62 del presente accordo entro dodici mesi dal ricevimento della relativa richiesta, tenendo conto del ciclo biologico dell'organismo nocivo e della coltura in questione.

7.  
Una volta espletate le procedure di cui ai paragrafi da 4 a 6, e fatto salvo l'articolo 64 del presente accordo, ciascuna Parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali su tali basi.

Compartimentalizzazione

8.  
Le Parti possono instaurare un ulteriore dialogo in merito alla questione della compartimentalizzazione.

Articolo 57

Riconoscimento dell'equivalenza

1.  

L'equivalenza può essere riconosciuta in relazione a:

a) 

una singola misura;

b) 

un gruppo di misure; oppure

c) 

un sistema applicabile a un settore, a un sottosettore, a una merce o a un gruppo di merci.

2.  
Per quanto riguarda il riconoscimento dell'equivalenza, le Parti seguono la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nell'ambito della quale la Parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza e la Parte importatrice valuta obiettivamente tale richiesta. Tale valutazione può comprendere ispezioni o verifiche.
3.  
Quando la Parte esportatrice chiede il riconoscimento dell'equivalenza come stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti avviano senza indugio e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Parte importatrice la procedura di consultazione, che comprende le fasi descritte nell'allegato VIII del presente accordo. Se la Parte esportatrice presenta più domande, su richiesta della Parte importatrice le Parti stabiliscono, nel sottocomitato SPS di cui all'articolo 65 del presente accordo, un calendario per l'avvio e lo svolgimento della procedura di cui al presente paragrafo.
4.  
La Georgia informa l'Unione non appena viene conseguito il ravvicinamento in relazione a una misura, ad un gruppo di misure o ad un sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in seguito alla verifica di cui all'articolo 55, paragrafo 3, del presente accordo. Tale notifica è considerata una richiesta da parte della Georgia di avviare la procedura per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure interessate, come stabilito al paragrafo 3 del presente articolo.
5.  
Se non diversamente convenuto, la Parte importatrice completa la procedura per il riconoscimento dell'equivalenza di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro 360 giorni dal ricevimento della richiesta della Parte esportatrice, accompagnata da un fascicolo comprovante l'equivalenza. Tale termine può essere prorogato nel caso delle colture stagionali, quando ciò sia giustificato per consentire una verifica durante un congruo periodo di crescita della coltura.
6.  
La Parte importatrice determina l'equivalenza per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli conformemente alle ISPM pertinenti.
7.  

Qualora una delle Parti modifichi le misure che incidono sull'equivalenza, la Parte importatrice può revocare o sospendere l'equivalenza purché si proceda nel modo seguente:

a) 

a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del presente accordo, la Parte esportatrice informa la Parte importatrice delle proposte di modifica delle proprie misure per le quali è riconosciuta l'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni, la Parte importatrice comunica alla Parte esportatrice se l'equivalenza continuerà ad essere riconosciuta sulla base delle misure proposte;

b) 

a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del presente accordo, la Parte importatrice informa tempestivamente la Parte esportatrice delle proposte di modifica delle proprie misure sulle quali si è basato il riconoscimento dell'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Qualora la Parte importatrice cessi di riconoscere l'equivalenza, le Parti possono concordare le condizioni alle quali riaprire la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo sulla base delle misure proposte.

8.  
Il riconoscimento, la sospensione o la revoca dell'equivalenza sono di esclusiva competenza della Parte importatrice, che agisce conformemente al proprio quadro amministrativo e legislativo. Tale Parte fornisce per iscritto alla Parte esportatrice una motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base delle decisioni contemplate nel presente articolo. In caso di non riconoscimento, di sospensione o di revoca dell'equivalenza, la Parte importatrice indica alla Parte esportatrice le condizioni necessarie per poter riaprire la procedura di cui al paragrafo 3.
9.  
Fatto salvo l'articolo 64 del presente accordo, la Parte importatrice non può revocare o sospendere l'equivalenza prima dell'entrata in vigore delle nuove misure proposte da una delle Parti.
10.  
Qualora la Parte importatrice riconosca formalmente l'equivalenza in base alla procedura di consultazione di cui all'allegato VIII del presente accordo, il sottocomitato SPS, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 65, paragrafo 5, del presente accordo, riconosce l'equivalenza ai fini degli scambi commerciali tra le Parti. Tale decisione prevede anche, se del caso, una riduzione dei controlli materiali alle frontiere, certificati semplificati e procedure di pre-listing degli stabilimenti.

Lo status di riconoscimento dell'equivalenza figura nell'allegato XII del presente accordo.

Articolo 58

Trasparenza e scambio di informazioni

1.  
Fatto salvo l'articolo 59 del presente accordo, le Parti cooperano per migliorare la comprensione reciproca dei meccanismi e delle strutture ufficiali di controllo dell'altra Parte responsabili dell'applicazione delle misure di cui all'allegato IV del presente accordo e dell'efficacia di tali strutture e meccanismi. Un mezzo per conseguire questo risultato sono, tra l'altro, le relazioni degli audit internazionali nei casi in cui siano rese pubbliche e le Parti possano scambiarsi informazioni sui risultati di tali audit o altre informazioni, a seconda dei casi.
2.  
Nel quadro del ravvicinamento della legislazione di cui all'articolo 55 del presente accordo o del riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 57 del presente accordo, le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alle modifiche legislative o procedurali adottate nei settori interessati.
3.  
In questo contesto, l'Unione informa con congruo anticipo la Georgia in merito a modifiche della propria legislazione per consentirle di prendere in considerazione una modifica conseguente della sua legislazione.

È auspicabile che sia raggiunto il livello di cooperazione necessario per facilitare la trasmissione dei documenti legislativi su richiesta di una delle Parti.

A tale scopo, ciascuna Parte notifica all'altra Parte i propri punti di contatto. Le Parti si notificano inoltre reciprocamente ogni modifica relativa ai punti di contatto.

Articolo 59

Notifiche, consultazioni e facilitazione delle comunicazioni

1.  

Ciascuna Parte notifica all'altra Parte per iscritto, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, comprese le eventuali emergenze alimentari o le situazioni in cui il consumo di prodotti animali o vegetali rischi inequivocabilmente di produrre gravi effetti sulla salute, in particolare:

a) 

tutte le misure che incidono sulle decisioni di regionalizzazione di cui all'articolo 56 del presente accordo;

b) 

la presenza o l'evoluzione di una delle malattie animali elencate nell'allegato V-A del presente accordo o degli organismi nocivi regolamentati elencati nell'allegato V-B del presente accordo;

c) 

le risultanze di rilevanza epidemiologica o i rischi importanti associati a malattie animali e ad organismi nocivi non elencati negli allegati V-A e V-B del presente accordo o a nuove malattie animali o a nuovi organismi nocivi; e

d) 

tutte le misure aggiuntive rispetto alle prescrizioni di base delle rispettive misure adottate per controllare o eradicare malattie animali od organismi nocivi o per proteggere la sanità pubblica o delle piante, nonché qualsiasi modifica delle politiche di profilassi, comprese le campagne di vaccinazione.

2.  
Le notifiche vengono effettuate per iscritto e inviate ai punti di contatto di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del presente accordo.

Per notifica scritta si intende una notifica inviata per posta, fax o e-mail.

3.  
Se una Parte nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, su richiesta di tale Parte si procede quanto prima, e comunque entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta, a consultazioni in merito alla situazione. In questi casi ciascuna Parte si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e pervenire ad una soluzione reciprocamente accettabile, coerente con la tutela della salute delle persone, degli animali o dei vegetali.
4.  
Su richiesta di una Parte, le consultazioni sul benessere degli animali si tengono quanto prima, e comunque entro venti giorni lavorativi dalla notifica. In questi casi, ciascuna Parte si adopera per fornire tutte le informazioni richieste.
5.  
Su richiesta di una Parte, le consultazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono condotte in videoconferenza o audioconferenza. La Parte che chiede le consultazioni cura la redazione dei relativi verbali, che sono formalmente approvati dalle Parti. Ai fini di tale approvazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del presente accordo.
6.  
L'applicazione reciproca di un sistema di allarme rapido e di un meccanismo di allerta precoce per le emergenze veterinarie e fitosanitarie avrà inizio in una fase successiva, una volta che la Georgia avrà attuato la legislazione necessaria in materia e creato le condizioni per il loro corretto funzionamento in loco.

Articolo 60

Condizioni commerciali

1.  

Condizioni di importazione precedenti al riconoscimento dell'equivalenza:

a) 

le Parti convengono di stabilire condizioni precedenti al riconoscimento dell'equivalenza per tutte le merci contemplate nell'allegato IV-A e nell'allegato IV-C, punti 2 e 3, del presente accordo. Fatte salve le decisioni prese a norma dell'articolo 56 del presente accordo, le condizioni di importazione della Parte importatrice si applicano a tutto il territorio della Parte esportatrice. All'entrata in vigore del presente accordo e a norma del suo articolo 58, la Parte importatrice informa la Parte esportatrice dei suoi requisiti sanitari e/o fitosanitari d'importazione per le merci di cui agli allegati IV-A e IV-C del presente accordo. Tali informazioni comprendono, se del caso, i modelli dei certificati o delle dichiarazioni ufficiali o dei documenti commerciali prescritti dalla Parte importatrice; e

b) 
i) 

le modifiche o le proposte di modifica delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, sono conformi alle procedure di notifica pertinenti dell'accordo SPS;

ii) 

fatto salvo l'articolo 64 del presente accordo, la Parte importatrice tiene conto dei tempi di trasporto tra le Parti nel fissare la data di entrata in vigore delle condizioni modificate di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo; e

iii) 

qualora non si attenga a tali condizioni di notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, la Parte importatrice continua ad accettare il certificato o l'attestazione che garantisce le condizioni precedentemente applicabili fino a trenta giorni dopo l'entrata in vigore delle condizioni di importazione modificate.

2.  

Condizioni di importazione successive al riconoscimento dell'equivalenza:

a) 

entro novanta giorni dalla data della decisione relativa al riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 57, paragrafo 10, del presente accordo, le Parti adottano le misure legislative e amministrative necessarie per applicare tale riconoscimento dell'equivalenza ai loro scambi bilaterali delle merci di cui all'allegato IV-A e all'allegato IV-C, punti 2 e 3, del presente accordo. Per tali merci, il modello di certificato o di documento ufficiale richiesto dalla Parte importatrice può quindi essere sostituito da un certificato redatto a norma dell'allegato X-B del presente accordo;

b) 

per le merci appartenenti a settori o a sottosettori per i quali non sia riconosciuta l'equivalenza della totalità delle misure, gli scambi continuano a essere effettuati nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Su richiesta della Parte esportatrice, si applicano le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo.

3.  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le merci di cui agli allegati IV-A e IV-C, punto 2, del presente accordo, non sono soggette ad alcuna autorizzazione d'importazione tra le Parti.
4.  
Per quanto riguarda le condizioni che incidono sugli scambi delle merci di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, su richiesta della Parte esportatrice, le Parti avviano consultazioni nell'ambito del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 65 del presente accordo onde concordare le condizioni di importazione alternative o aggiuntive che saranno applicate dalla Parte importatrice. Se del caso, dette condizioni di importazione alternative o aggiuntive possono basarsi su misure della Parte esportatrice di cui la Parte importatrice abbia riconosciuto l'equivalenza. Previo accordo tra le Parti, la Parte importatrice adotta entro novanta giorni le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione sulla base delle condizioni di importazione concordate.
5.  

Elenco degli stabilimenti, riconoscimento provvisorio

a) 

Per le importazioni dei prodotti animali di cui all'allegato IV-A, parte 2, del presente accordo, su richiesta della Parte esportatrice corredata delle opportune garanzie, la Parte importatrice riconosce provvisoriamente gli stabilimenti di trasformazione di cui all'allegato VII, punto 2, del presente accordo, situati nel territorio della Parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti. Tale riconoscimento è conforme alle condizioni e alle disposizioni di cui all'allegato VII del presente accordo. Tranne nel caso in cui vengano richieste informazioni aggiuntive, la Parte importatrice adotta le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione su tali basi entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e delle relative garanzie della Parte importatrice.

L'elenco iniziale degli stabilimenti viene approvato a norma dell'allegato VII del presente accordo;

b) 

per le importazioni dei prodotti animali di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, la Parte esportatrice trasmette alla Parte importatrice l'elenco degli stabilimenti che soddisfano i requisiti della Parte importatrice.

6.  
Su richiesta di una Parte, l'altra Parte fornisce la motivazione e i dati giustificativi necessari per le decisioni di cui al presente articolo.

Articolo 61

Procedura di certificazione

1.  
Ai fini delle procedure di certificazione e del rilascio dei certificati e dei documenti ufficiali, le Parti si attengono ai principi contenuti nell'allegato X del presente accordo.
2.  
Il sottocomitato SPS di cui all'articolo 65 del presente accordo può stabilire le norme applicabili in caso di certificazione elettronica, revoca o sostituzione dei certificati.
3.  
Nel quadro del ravvicinamento legislativo di cui all'articolo 55 del presente accordo, le Parti concordano, se del caso, modelli comuni di certificati.

Articolo 62

Verifica

1.  

Per mantenere la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente capo, ciascuna Parte ha il diritto:

a) 

di effettuare la verifica di tutto o di una parte del sistema di ispezione e di certificazione delle autorità dell'altra Parte e/o di altre misure, se del caso, conformemente alle norme e alle linee guida internazionali pertinenti, nonché alle raccomandazioni del Codex Alimentarius, dell'OIE e dell'IPPC;

b) 

di ricevere informazioni dall'altra Parte relative al suo sistema di controllo e di essere informata sui risultati dei controlli effettuati nell'ambito di tale sistema, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza applicabili alle Parti.

2.  
Ciascuna Parte può condividere con soggetti terzi i risultati delle verifiche di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e renderli pubblici secondo quanto eventualmente prescritto dalle disposizioni applicabili alle Parti. La condivisione e/o la pubblicazione dei risultati, se del caso, avvengono nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza applicabili alle Parti.
3.  
Se la Parte importatrice decide di effettuare una visita di verifica presso la Parte esportatrice, la Parte importatrice notifica tale visita di verifica alla Parte esportatrice almeno sessanta giorni lavorativi prima della data prevista, eccetto in casi di emergenza o se le Parti concordano diversamente. L'eventuale modifica di tale visita è concordata tra le Parti.
4.  
I costi sostenuti per effettuare la verifica di tutto o di una parte del sistema di ispezione e di certificazione delle autorità dell'altra Parte e/o di altre misure, se del caso, sono a carico della Parte che effettua la verifica o l'ispezione.
5.  
Il progetto di comunicazione scritta relativa alle verifiche è trasmesso alla Parte esportatrice entro sessanta giorni lavorativi dalla fine della verifica. La Parte esportatrice dispone di quarantacinque giorni lavorativi per presentare osservazioni in proposito. Le osservazioni della Parte esportatrice vengono allegate e, se del caso, incluse nella versione finale. Quando tuttavia durante la verifica sia accertato un grave rischio per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, la Parte esportatrice viene informata il prima possibile e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla fine della verifica.
6.  
A fini di chiarezza, i risultati delle verifiche possono contribuire alle procedure di cui agli articoli 55, 57 e 63 del presente accordo, seguite dalle Parti o da una di esse.

Articolo 63

Controlli all'importazione e diritti d'ispezione

1.  
Le Parti convengono che i controlli all'importazione effettuati dalla Parte importatrice sulle spedizioni della Parte esportatrice avvengono nel rispetto dei principi di cui all'allegato IX, parte A, del presente accordo. I risultati dei controlli possono contribuire al processo di verifica di cui all'articolo 62 del presente accordo.
2.  
La frequenza dei controlli materiali all'importazione eseguiti da ciascuna Parte è indicata nell'allegato IX, parte B, del presente accordo. Le Parti possono modificare la frequenza dei controlli nei limiti delle loro competenze e conformemente alla rispettiva legislazione interna, in funzione dei progressi fatti a norma degli articoli 55, 57 e 60 del presente accordo o a seguito di verifiche, consultazioni o altre misure previste dal presente accordo. Il sottocomitato SPS di cui all'articolo 65 modifica di conseguenza l'allegato IX, parte B, del presente accordo mediante decisione.
3.  
I diritti d'ispezione, ove applicabili, possono coprire solo le spese sostenute dall'autorità competente per l'esecuzione dei controlli all'importazione. Tali diritti vengono calcolati basandosi su quelli imposti per l'ispezione di prodotti interni simili.
4.  
La Parte importatrice informa la Parte esportatrice che ne faccia richiesta di tutte le modifiche, motivazioni comprese, delle misure che incidono sui controlli all'importazione e sui diritti d'ispezione e di tutti i cambiamenti di rilievo delle modalità amministrative dei controlli.
5.  
A decorrere da una data stabilita dal sottocomitato SPS di cui all'articolo 65 del presente accordo, le Parti possono concordare le condizioni di approvazione dei controlli dell'altra Parte di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del presente accordo, onde adeguare e ridurre reciprocamente, se del caso, la frequenza dei controlli materiali all'importazione sulle merci di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del presente accordo.

A decorrere da tale data, le Parti possono approvare reciprocamente i controlli dell'altra Parte relativi a determinate merci e, di conseguenza, ridurre o sostituire i controlli all'importazione per le merci interessate.

Articolo 64

Misure di salvaguardia

1.  
Qualora la Parte esportatrice adotti nel suo territorio misure per tenere sotto controllo qualsiasi fattore suscettibile di costituire un pericolo o un rischio grave per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, la Parte esportatrice adotta, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, misure equivalenti per prevenire l'introduzione del pericolo o del rischio nel territorio della Parte importatrice.
2.  
La Parte importatrice può adottare, per gravi motivi connessi alla salute delle persone, degli animali o dei vegetali, le misure provvisorie necessarie a tutela della salute delle persone, degli animali o dei vegetali. Per quanto riguarda le spedizioni in viaggio tra le Parti, la Parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.
3.  
La Parte che adotta misure a norma del paragrafo 2 del presente articolo informa l'altra Parte entro un giorno lavorativo dalla loro adozione. Su richiesta di una delle Parti, e a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del presente accordo, le Parti si consultano sulla situazione entro quindici giorni lavorativi dalla notifica. Le Parti tengono debitamente conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni e si adoperano per evitare inutili perturbazioni degli scambi tenendo conto, se del caso, dell'esito delle consultazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del presente accordo.

Articolo 65

Sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie

1.  
È istituito il sottocomitato SPS. Esso si riunisce entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente accordo, successivamente su richiesta di una delle Parti o almeno una volta l'anno. Previo accordo tra le Parti, le riunioni del sottocomitato SPS possono svolgersi per videoconferenza o audioconferenza. Il sottocomitato SPS può esaminare questioni anche al di fuori delle riunioni, per corrispondenza.
2.  

Il sottocomitato SPS svolge i seguenti compiti:

a) 

esamina ogni questione relativa al presente capo;

b) 

monitora l'attuazione del presente capo ed esamina le questioni che dovessero emergere in relazione alla sua attuazione;

c) 

riesamina gli allegati da IV a XII del presente accordo, tenendo conto soprattutto dei progressi compiuti nel quadro delle consultazioni e delle procedure previste nel presente capo;

d) 

modifica, mediante una decisione che forma titolo esecutivo, gli allegati da IV a XII del presente accordo, alla luce del riesame di cui alla lettera c) del presente paragrafo o di quanto altrimenti previsto nel presente capo; e

e) 

formula pareri e raccomandazioni ad altri organi definiti al titolo VIII (Disposizioni istituzionali, generali e finali) del presente accordo, alla luce del riesame di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

3.  
Le Parti decidono di istituire, se del caso, gruppi di lavoro tecnici composti da rappresentanti delle Parti a livello di esperti, incaricati di individuare e risolvere le questioni tecniche e scientifiche relative all'applicazione del presente capo. Qualora occorrano competenze supplementari, le Parti possono istituire gruppi ad hoc, anche a carattere scientifico o gruppi di esperti, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.
4.  
Il sottocomitato SPS informa regolarmente il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, mediante una relazione sulle attività e sulle decisioni prese nei limiti delle proprie competenze.
5.  
Il sottocomitato SPS adotta le procedure di lavoro durante la prima riunione.
6.  
Ogni decisione, raccomandazione, relazione o altra azione ad opera del sottocomitato SPS o di qualsiasi gruppo stabilito dal sottocomitato SPS è adottata per consenso tra le Parti.

CAPO 5

Dogane e facilitazione degli scambi

Articolo 66

Obiettivi

1.  
Le Parti riconoscono l'importanza delle questioni relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi nell'evoluzione del contesto commerciale bilaterale. Esse convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore per far sì che la legislazione e le procedure pertinenti e la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di conseguire gli obiettivi di un controllo efficace e contribuiscano, in linea di principio, a facilitare il commercio legittimo.
2.  
Le Parti riconoscono che va attribuita la massima importanza agli obiettivi di politica pubblica, compresi la facilitazione degli scambi, la sicurezza e la prevenzione delle frodi, da perseguire con un approccio equilibrato.

Articolo 67

Legislazione e procedure

1.  

Le Parti convengono di dare, in linea di principio, un carattere di stabilità e completezza alla loro rispettiva legislazione commerciale e doganale, e sulla necessità che le disposizioni e le procedure siano proporzionate, trasparenti, prevedibili, non discriminatorie, imparziali e applicate in modo uniforme ed efficace, e tra l'altro:

a) 

tuteleranno e faciliteranno il commercio legittimo attraverso un'applicazione efficace e il rispetto delle disposizioni di legge;

b) 

eviteranno oneri inutili o discriminatori a carico degli operatori economici, preverranno le frodi e agevoleranno ulteriormente gli operatori economici il cui grado di rispetto delle norme è elevato;

c) 

applicheranno un unico documento amministrativo ai fini delle dichiarazioni doganali;

d) 

adotteranno misure che porteranno a conseguire maggiore efficienza, trasparenza e semplificazione delle procedure e delle pratiche doganali;

e) 

applicheranno tecniche doganali moderne, compresi la valutazione dei rischi, i controlli a posteriori e i metodi di audit d'impresa, per semplificare e facilitare l'ingresso, l'uscita e lo svincolo delle merci;

f) 

perseguiranno la riduzione dei costi di adeguamento e una maggiore prevedibilità per tutti gli operatori economici;

g) 

garantiranno la gestione non discriminatoria delle prescrizioni e delle procedure applicabili alle importazioni, alle esportazioni e alle merci in transito, ferma restando l'applicazione di criteri oggettivi di valutazione del rischio;

h) 

applicheranno gli strumenti internazionali applicabili in materia commerciale e doganale, compresi quelli elaborati dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), dalla Convenzione di Istanbul relativa all'ammissione temporanea del 1990, dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato del 1983, dall'OMC, dalla Convenzione TIR delle Nazioni Unite del 1975, dalla Convenzione sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere del 1982; e potranno tenere conto del Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell'OMC, nonché degli orientamenti della Commissione europea come i Customs Blueprints, se del caso;

i) 

adotteranno le misure necessarie per recepire e attuare le disposizioni della versione riveduta della Convenzione di Kyoto per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali del 1973;

j) 

prenderanno decisioni anticipate (advance rulings) vincolanti in materia di classificazione tariffaria e regole di origine. Le Parti dispongono che una decisione possa essere revocata o annullata solo previa notifica all'operatore interessato e senza effetto retroattivo, salvo che non sia stata presa in base a informazioni inesatte o incomplete;

k) 

introdurranno e applicheranno, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, procedure semplificate per gli operatori economici autorizzati;

l) 

stabiliranno norme che garantiscano la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte per le violazioni della normativa doganale o dei requisiti procedurali e la cui applicazione non determini ritardi ingiustificati; e

m) 

applicheranno norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate laddove le agenzie governative offrano servizi prestati anche dal settore privato.

2.  

Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e la responsabilità delle operazioni, le Parti:

a) 

intraprendono ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione prescritti dalle dogane e dalle altre autorità competenti;

b) 

semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;

c) 

instaurano procedure efficaci, rapide e non discriminatorie che garantiscono il diritto di presentare ricorso contro le azioni amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali e delle altre autorità competenti riguardanti merci presentate in dogana. Le procedure di ricorso sono facilmente accessibili e i relativi costi sono ragionevoli e proporzionati ai costi sostenuti dalle autorità per assicurare il diritto al ricorso;

d) 

quando un'azione amministrativa, una pronuncia o una decisione contestata è oggetto di un ricorso, provvedono affinché le merci possano essere normalmente svincolate e i pagamenti dei dazi lasciati in sospeso, fatte salve le misure di salvaguardia ritenute necessarie. Se necessario, è opportuno che lo svincolo delle merci sia subordinato alla costituzione di una garanzia, ad esempio una cauzione o un deposito; e

e) 

assicurano il mantenimento dei più elevati standard di integrità, in particolare alle frontiere, mediante l'applicazione, se del caso, di misure incentrate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in questo ambito, in particolare della dichiarazione riveduta di Arusha dell'OMD del 2003 e del Blueprint on Customs ethics della Commissione europea del 2007.

3.  

Le Parti convengono di eliminare:

a) 

le prescrizioni relative all'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali; e

b) 

le prescrizioni relative all'obbligo di ispezioni pre-imbarco o nel luogo di destinazione.

4.  

Per quanto si riferisce al transito:

a) 

ai fini del presente accordo, si applicano le norme e le definizioni in materia di transito previste nelle disposizioni dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT 1994 e le disposizioni correlate, compresi i chiarimenti e i miglioramenti derivanti dal ciclo di negoziati di Doha sulla facilitazione degli scambi. Tali disposizioni si applicano anche quando il transito delle merci inizia o termina nel territorio di una Parte;

b) 

le Parti perseguono la progressiva interconnettività dei loro rispettivi regimi di transito doganale, nella prospettiva della futura partecipazione della Georgia al regime comune di transito ( 2 );

c) 

le Parti garantiscono la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorità competenti sul loro territorio per agevolare il traffico in transito. Sul tema del transito le Parti promuovono anche la cooperazione tra le autorità e il settore privato.

Articolo 68

Rapporti con la comunità imprenditoriale

Le Parti convengono:

a) 

di garantire che la rispettiva legislazione e le rispettive procedure siano trasparenti, siano rese pubbliche, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici, e contengano la motivazione alla base della loro adozione. Sono auspicabili consultazioni regolari e un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni nuove o modificate;

b) 

sulla necessità di consultare periodicamente e tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure in materia doganale e commerciale;

c) 

di rendere note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle autorità e le procedure di entrata e di uscita, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali, nonché i punti di contatto per la richiesta di informazioni;

d) 

di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante procedure non arbitrarie e accessibili al pubblico basate, tra l'altro, su quelle varate dall'OMD; e

e) 

di garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure in materia doganale e quelle correlate continuino a rispondere alle esigenze legittime degli operatori commerciali, si mantengano conformi alle migliori pratiche e abbiano gli effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.

Articolo 69

Diritti e oneri

1.  
Le Parti vietano i diritti amministrativi di effetto equivalente a dazi o a oneri all'importazione o all'esportazione.
2.  

Per quanto riguarda i diritti e gli oneri di qualsivoglia natura istituiti dalle autorità doganali di ciascuna Parte, compresi i diritti e gli oneri per le funzioni svolte a nome delle citate autorità, applicati o connessi all'importazione o all'esportazione e fatte salve le pertinenti disposizioni del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci), del presente accordo:

a) 

i diritti e gli oneri possono essere imposti solo per i servizi prestati a richiesta del dichiarante al di fuori delle condizioni e degli orari di lavoro ordinari e in luoghi diversi da quelli indicati nei regolamenti doganali, nonché per le formalità connesse a tali servizi e necessarie al fine di effettuare l'importazione o l'esportazione;

b) 

i diritti e gli oneri non superano il costo del servizio prestato;

c) 

i diritti e gli oneri non sono calcolati su una base ad valorem;

d) 

le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate tramite una fonte ufficialmente designata e, se fattibile e possibile, su un sito web ufficiale. Esse comprendono la ragione dell'imposizione del diritto o dell'onere per il servizio prestato, l'autorità responsabile, l'indicazione dei diritti e degli oneri che saranno applicati e i tempi e le modalità di pagamento; e

e) 

i diritti o gli oneri nuovi o modificati non sono imposti finché le relative informazioni non sono pubblicate e rese facilmente accessibili.

Articolo 70

Valutazione in dogana

1.  
La valutazione in dogana delle merci oggetto di scambi tra le Parti è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC, comprese le successive modifiche. Tali disposizioni dell'accordo OMC sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte integrante. Non sono utilizzati i valori in dogana minimi.
2.  
Le Parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.

Articolo 71

Cooperazione doganale

Le Parti rafforzano la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente capo per agevolare ulteriormente gli scambi, pur garantendo un controllo efficace, la sicurezza e la prevenzione delle frodi. A tal fine le Parti possono utilizzare come strumento di riferimento, se del caso, i Customs Blueprints della Commissione europea.

Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capo, le Parti, tra l'altro:

a) 

si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;

b) 

sviluppano iniziative congiunte relative alle procedure di importazione, esportazione e transito, e collaborano al fine di garantire la prestazione di un servizio efficace alla comunità imprenditoriale;

c) 

collaborano all'automazione delle procedure doganali e delle altre procedure commerciali;

d) 

si scambiano, se del caso, informazioni e dati, nel rispetto della riservatezza dei dati sensibili e della protezione dei dati personali;

e) 

cooperano per contrastare e prevenire il traffico illecito transfrontaliero di merci, inclusi i prodotti del tabacco;

f) 

si scambiano informazioni o avviano consultazioni per definire, ove possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane, quali l'OMC, l'OMD, l'ONU, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e l'UNECE;

g) 

collaborano alla pianificazione e alla prestazione dell'assistenza tecnica, in particolare per agevolare le riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali, nel rispetto delle disposizioni pertinenti del presente accordo;

h) 

si scambiano le migliori pratiche in materia di operazioni doganali, in particolare sui sistemi di controllo doganale basati sul rischio e sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, soprattutto in relazione ai prodotti contraffatti;

i) 

promuovono il coordinamento tra tutte le autorità di frontiera delle Parti, al fine di agevolare l'attraversamento delle frontiere e di rafforzare i controlli, prendendo in considerazione i controlli di frontiera congiunti ove ciò sia opportuno e fattibile; e

j) 

riconoscono reciprocamente, se del caso e se opportuno, i programmi di partenariato commerciale e i controlli doganali, incluse le misure di facilitazione degli scambi commerciali equivalenti.

Articolo 72

Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

Fatte salve le altre forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare all'articolo 71 del medesimo, le Parti si prestano assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in base alle disposizioni del protocollo II del presente accordo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Articolo 73

Assistenza tecnica e sviluppo delle capacità

Le Parti cooperano, in termini di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità, all'attuazione delle riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali.

Articolo 74

Sottocomitato doganale

1.  
È istituito il sottocomitato doganale, che risponde al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo.
2.  
I compiti del sottocomitato doganale comprendono consultazioni periodiche e il controllo dell'attuazione e dell'amministrazione del presente capo, anche ma non solo per quanto riguarda la cooperazione doganale, la cooperazione e la gestione transfrontaliere delle dogane, l'assistenza tecnica, le regole di origine, la facilitazione degli scambi e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
3.  

Il sottocomitato doganale, tra l'altro:

a) 

provvede al corretto funzionamento del presente capo e dei protocolli I e II del presente accordo;

b) 

adotta modalità pratiche, misure e decisioni per l'attuazione del presente capo e dei protocolli I e II del presente accordo, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni e di dati, il riconoscimento reciproco dei controlli doganali e i programmi di partenariato commerciale, nonché i vantaggi reciprocamente concordati;

c) 

procede a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, tra cui le misure future e le risorse necessarie per la loro attuazione e applicazione;

d) 

formula raccomandazioni, se del caso; e

e) 

adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 75

Ravvicinamento della normativa doganale

Il ravvicinamento progressivo alla legislazione doganale dell'Unione e a una parte del diritto internazionale avviene nei modi indicati nell'allegato XIII del presente accordo.

CAPO 6

Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 76

Obiettivo, campo di applicazione e settori interessati

1.  
Le Parti, nel riaffermare i rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva e reciproca liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico.
2.  
Gli appalti pubblici sono trattati al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 8 (Appalti pubblici), del presente accordo e nessuna disposizione del presente capo va interpretata come implicante l'imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici.
3.  
Le sovvenzioni sono disciplinate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 10 (Concorrenza), del presente accordo e le disposizioni del presente capo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti.
4.  
In conformità alle disposizioni del presente capo, ciascuna Parte conserva il diritto di legiferare e di adottare nuove disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di obiettivi strategici legittimi.
5.  
Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
6.  
Nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti applichino misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne l'attraversamento regolare da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'altra Parte da un impegno specifico previsto nel presente capo e negli allegati XIV e XV del presente accordo ( 3 ).

Articolo 77

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

a)

«misura» : qualsiasi misura adottata da una Parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, azione amministrativa o sotto qualsiasi altra forma;

b)

«misure adottate o mantenute in vigore da una Parte» :

le misure prese da:

i) 

amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; e

ii) 

organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;

c)

«persona fisica di una Parte» : un cittadino di uno Stato membro dell'UE o un cittadino della Georgia, in conformità alla rispettiva legislazione;

d)

«persona giuridica» : qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato conformemente alla legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;

e)

«persona giuridica di una Parte» :

una persona giuridica quale definita alla lettera d) e costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno Stato membro dell'UE o della Georgia, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio ( 4 ) cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Georgia.

La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Georgia è considerata una persona giuridica dell'Unione o della Georgia rispettivamente solo se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo all'economia rispettivamente dell'Unione o della Georgia;

Fermo restando il comma precedente, le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione o della Georgia e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro dell'UE o della Georgia, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro o in Georgia in conformità alla rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro o della Georgia;

f)

«controllata» di una persona giuridica di una Parte : una persona giuridica che appartiene o è effettivamente controllata da tale persona giuridica ( 5 );

g)

«succursale» di una persona giuridica : una sede di attività priva di personalità giuridica che presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre, dispone di una propria struttura di gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sarà un rapporto giuridico con la società madre la cui sede sociale è all'estero, non devono trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attività che ne costituisce la sede secondaria;

h)

«stabilimento» :

i) 

per quanto riguarda le persone giuridiche dell'Unione o della Georgia, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica e/o il diritto di creare una succursale o un ufficio di rappresentanza rispettivamente in Georgia o nell'Unione;

ii) 

per quanto riguarda le persone fisiche, il diritto di persone fisiche dell'Unione o della Georgia di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di costituire imprese, in particolare società, su cui esercitano di fatto il controllo;

i)

«attività economiche» : le attività di tipo industriale, commerciale, professionale e artigianale, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;

j)

«attività» : l'esercizio di attività economiche;

k)

«servizi» : qualsiasi servizio in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri;

l)

«servizi e altre attività prestati nell'esercizio dei pubblici poteri» : servizi o attività che non sono prestati su base commerciale, né in concorrenza con uno o più operatori economici;

m)

«prestazione transfrontaliera di servizi» :

la prestazione di servizi:

i) 

dal territorio di una Parte verso il territorio dell'altra Parte (modalità 1); o

ii) 

sul territorio di una Parte al consumatore di servizi dell'altra Parte (modalità 2);

n)

«prestatore di servizi» di una Parte : qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte che intenda prestare o presti un servizio;

o)

«imprenditore» : una persona fisica o giuridica di una Parte che intenda esercitare o eserciti un'attività economica per mezzo di uno stabilimento.

Sezione 2

Stabilimento

Articolo 78

Campo di applicazione

La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti aventi incidenza sullo stabilimento in relazione a tutti i settori di attività economica, tranne:

a) 

l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione ( 6 ) di materiali nucleari;

b) 

la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;

c) 

i servizi audiovisivi;

d) 

il cabotaggio marittimo nazionale ( 7 ); e

e) 

i servizi di trasporto aereo interno e internazionale ( 8 ), con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

i) 

i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

ii) 

la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

iii) 

i servizi dei sistemi informatici di prenotazione (CRS);

iv) 

i servizi di assistenza a terra;

v) 

i servizi di gestione degli aeroporti.

Articolo 79

Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita

1.  

Fatte salve le riserve di cui all'allegato XIV-E del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Georgia concede:

a) 

per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Unione: un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza, o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi;

b) 

per le attività di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Unione in Georgia, una volta stabilite: un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza, o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi ( 9 )

2.  

Fatte salve le riserve di cui all'allegato XIV-A del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione concede:

a) 

per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Georgia: un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza, o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi;

b) 

per le attività di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Georgia nell'Unione, una volta stabilite: un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza, o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi ( 10 ).

3.  
Fatte salve le riserve degli allegati XIV-A e XIV-E del presente accordo, le Parti non adottano nuove disposizioni regolamentari o misure che introducano discriminazioni, rispetto a loro persone giuridiche, per quanto riguarda lo stabilimento di persone giuridiche dell'Unione o della Georgia nel loro territorio o loro attività successive allo stabilimento.

Articolo 80

Riesame

1.  
In vista della progressiva liberalizzazione delle condizioni di stabilimento, le Parti riesaminano, con cadenza periodica, le disposizioni della presente sezione e l'elenco di riserve di cui all'articolo 79 del presente accordo nonché il contesto dello stabilimento, coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.
2.  
Nel contesto del riesame di cui al paragrafo 1, le Parti valutano gli eventuali ostacoli allo stabilimento che sono stati incontrati. Allo scopo di approfondire le disposizioni del presente capo, se necessario le Parti individuano modalità adeguate per superare tali ostacoli, che potrebbero comprendere ulteriori negoziati, anche in materia di protezione degli investimenti e di procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.

Articolo 81

Altri accordi

Il presente capo non incide sui diritti degli imprenditori delle Parti derivanti da eventuali accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'UE e la Georgia.

Articolo 82

Norme che disciplinano il trattamento delle succursali e degli uffici di rappresentanza

1.  
Le disposizioni dell'articolo 79 del presente accordo non precludono l'applicazione ad opera di una Parte di norme particolari relative allo stabilimento e all'attività nel suo territorio di succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche di un'altra Parte non registrate nel suo territorio, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali succursali e uffici di rappresentanza e le succursali e gli uffici di rappresentanza di persone giuridiche registrate nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali.
2.  
La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in ragione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali.

Sezione 3

Prestazione transfrontaliera di servizi

Articolo 83

Campo di applicazione

La presente sezione si applica alle misure delle Parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori, tranne:

a) 

i servizi audiovisivi;

b) 

il cabotaggio marittimo nazionale ( 11 ); e

c) 

i servizi di trasporto aereo interno e internazionale ( 12 ), con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

i) 

i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

ii) 

la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

iii) 

i servizi dei sistemi informatici di prenotazione (CRS);

iv) 

i servizi di assistenza a terra;

v) 

i servizi di gestione degli aeroporti.

Articolo 84

Accesso al mercato

1.  
Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna Parte riserva ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui agli allegati XIV-B e XIV-F del presente accordo.
2.  

Salvo diversa disposizione contenuta negli allegati XIV-B e XIV-F del presente accordo, nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, le seguenti misure:

a) 

limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, di monopoli, di concessioni di diritti di esclusiva o di obbligo di una verifica della necessità economica;

b) 

limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessità economica; o

c) 

limitazioni del numero complessivo di attività di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di obbligo di una verifica della necessità economica.

Articolo 85

Trattamento nazionale

1.  
Nei settori per i quali gli allegati XIV-B e XIV-F del presente accordo contengono impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni in essi precisate, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri servizi simili e ai relativi prestatori.
2.  
Una Parte può conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 riservando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello riservato ai propri servizi simili e ai relativi prestatori oppure un trattamento formalmente diverso.
3.  
Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei relativi prestatori della Parte rispetto ai servizi simili o ai relativi prestatori dell'altra Parte.
4.  
Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non vanno interpretati come implicanti l'obbligo per le Parti di compensare gli svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.

Articolo 86

Elenchi degli impegni

I settori liberalizzati da ciascuna Parte secondo le disposizioni della presente sezione e le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni che figurano negli allegati XIV-B e XIV-F del presente accordo.

Articolo 87

Riesame

In vista della progressiva liberalizzazione della prestazione transfrontaliera dei servizi tra le Parti, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, riesamina con cadenza periodica gli elenchi degli impegni di cui all'articolo 86 del presente accordo. Tale riesame tiene conto, tra l'altro, del processo di ravvicinamento progressivo di cui agli articoli 103, 113, 122 e 126 del presente accordo, nonché della sua incidenza sull'eliminazione degli ostacoli perduranti alla prestazione transfrontaliera di servizi tra le Parti.

Sezione 4

Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali

Articolo 88

Campo di applicazione e definizioni

1.  
La presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di beni e servizi alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, in conformità all'articolo 76, paragrafo 5, del presente accordo.
2.  

Ai fini della presente sezione si intende per:

a) 

«personale chiave»: le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte che non sia un'organizzazione senza fini di lucro ( 13 ), responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento. Il «personale chiave» comprende i «visitatori per motivi professionali» responsabili della creazione di uno stabilimento e il «personale trasferito all'interno di una società»:

i) 

«visitatori per motivi professionali» responsabili della creazione di uno stabilimento: le persone fisiche che ricoprono cariche elevate e sono responsabili della creazione di uno stabilimento. Essi non offrono o prestano servizi né sono impegnati in altre attività economiche che non siano in relazione con la creazione di uno stabilimento, né percepiscono una remunerazione da una fonte ubicata all'interno della Parte ospitante;

ii) 

«personale trasferito all'interno di una società»: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte o ne sono socie da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento (una società controllata, una succursale o la società madre) dell'impresa/persona giuridica nel territorio dell'altra Parte. La persona fisica interessata deve appartenere a una delle categorie di seguito elencate:

1) 

dirigenti: dipendenti di una persona giuridica che ricoprono cariche elevate preposti direttamente alla direzione dello stabilimento sotto la direzione o la supervisione generale, principalmente, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti ad essi equiparabili, in particolare almeno coloro che:

— 
dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;
— 
svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni di supervisione, professionali o gestionali; e
— 
hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altri interventi relativi al personale;
2) 

personale specializzato: dipendenti di una persona giuridica in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecnologie, ai processi, alle procedure o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terrà conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;

b) 

«laureati in tirocinio»: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte o di una sua succursale da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento della persona giuridica nel territorio dell'altra Parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa ( 14 );

c) 

«venditori di beni e servizi alle imprese» ( 15 ): le persone fisiche rappresentanti di un fornitore di beni o servizi di una Parte, che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra Parte per trattare la vendita di beni o servizi o concludere accordi sulla vendita di beni e servizi per conto di tale fornitore. Non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante, né si tratta di commissionari;

d) 

«prestatori di servizi contrattuali»: le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte la quale non è un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale, né opera tramite un'agenzia simile, non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e ha concluso con un consumatore finale di quest'ultima un contratto in buona fede per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi;

e) 

«professionisti indipendenti»: le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una Parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest'ultima un contratto in buona fede (non tramite un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in quest'ultima Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi;

f) 

«qualifiche»: i diplomi, i certificati ed altri attestati (di una qualifica formale) rilasciati da un'autorità designata a norma delle disposizioni legislative, normative o amministrative e certificanti il completamento di una formazione professionale.

Articolo 89

Personale chiave e laureati in tirocinio

1.  
Nei settori per cui sono previsti impegni a norma della sezione 2 (Stabilimento) del presente capo e soggetti alle riserve figuranti negli allegati XIV-A e XIV-E o negli allegati XIV-C e XIV-G del presente accordo, ciascuna Parte consente agli imprenditori dell'altra Parte di assumere presso il loro stabilimento persone fisiche di tale Parte, purché tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio di cui all'articolo 88 del presente accordo. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una società, novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali responsabili della creazione di uno stabilimento e un anno per i laureati in tirocinio.
2.  
Nei settori per cui sono previsti impegni a norma della sezione 2 (Stabilimento) del presente capo, le misure che una Parte non mantiene o non adotta sulla base di una suddivisione regionale o dell'intero territorio, salva diversa disposizione contenuta negli allegati XIV-C e XIV-G del presente accordo, sono definite in termini di limiti al numero totale di persone fisiche che un imprenditore può assumere come personale chiave o come laureati in tirocinio in un settore specifico, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessità economica, nonché in termini di limitazioni discriminatorie.

Articolo 90

Venditori di beni e servizi alle imprese

Nei settori per cui sono previsti impegni a norma della sezione 2 (Stabilimento) o della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) del presente capo e soggetti alle riserve figuranti negli allegati XIV-A e XIV-E e negli allegati XIV-B e XIV-F del presente accordo, ciascuna Parte consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei venditori di beni e servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.

Articolo 91

Prestatori di servizi contrattuali

1.  
Le Parti confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali. In conformità agli allegati XIV-D e XIV-H del presente accordo, ciascuna Parte consente la prestazione di servizi nel suo territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali dell'altra Parte, alle condizioni precisate al paragrafo 2 del presente articolo.
2.  

Gli impegni assunti dalle Parti sono soggetti alle seguenti condizioni:

a) 

le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di dipendenti di una persona giuridica che si è aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi;

b) 

è opportuno che le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte abbiano offerto tali servizi, in qualità di dipendenti della persona giuridica che li presta, almeno nel corso dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nell'altra Parte. Inoltre, alla data di presentazione di tale domanda, le persone fisiche in questione devono possedere un'esperienza professionale almeno triennale ( 16 ) nel settore di attività oggetto del contratto;

c) 

le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere:

i) 

un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente ( 17 ); e

ii) 

le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche della Parte in cui il servizio è prestato;

d) 

le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi nel territorio dell'altra Parte, altri compensi oltre a quelli loro erogati dalla persona giuridica che le ha alle sue dipendenze;

e) 

l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della Parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi – venticinque settimane nel caso del Lussemburgo – nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;

f) 

l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della Parte in cui il servizio è prestato;

g) 

il numero delle persone oggetto del contratto di servizi non deve superare quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari o dalle condizioni giuridiche della Parte in cui il servizio viene prestato.

Articolo 92

Professionisti indipendenti

1.  
In conformità agli allegati XIV-D e XIV-H del presente accordo, le Parti consentono la prestazione di servizi nel loro territorio a professionisti indipendenti dell'altra Parte, alle condizioni precisate al paragrafo 2 del presente articolo.
2.  

Gli impegni assunti dalle Parti sono soggetti alle seguenti condizioni:

a) 

le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di lavoratori autonomi stabiliti nell'altra Parte e devono essersi aggiudicate un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi;

b) 

le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra Parte, un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attività oggetto del contratto;

c) 

le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere:

i) 

un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente ( 18 ); e

ii) 

le qualifiche professionali necessarie per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche della Parte in cui il servizio è prestato;

d) 

l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della Parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi – venticinque settimane nel caso del Lussemburgo – nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;

e) 

l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della Parte in cui il servizio è prestato.

Sezione 5

Quadro di regolamentazione

Sottosezione 1

Regolamentazione interna

Articolo 93

Campo di applicazione e definizioni

1.  

Le norme che seguono si applicano alle misure delle Parti relative agli obblighi e alle procedure in materia di rilascio di licenze e qualifiche che incidono:

a) 

sulla prestazione transfrontaliera di servizi;

b) 

sullo stabilimento nel loro territorio delle persone giuridiche e fisiche definite all'articolo 77, punto 9, del presente accordo; e

c) 

sul soggiorno temporaneo nel loro territorio di categorie di persone fisiche definite all'articolo 88, paragrafo 2, lettere da a) ad e), del presente accordo.

2.  
Per quanto concerne la prestazione transfrontaliera di servizi, tali norme si applicano solo ai settori per i quali la Parte abbia assunto impegni specifici ed entro i limiti di applicazione di tali impegni specifici, in conformità agli allegati XIV-B e XIV-F del presente accordo. Per quanto concerne lo stabilimento, tali norme non si applicano nella misura in cui, per i settori interessati, sia formulata una delle riserve elencate negli allegati XIV-A e XIV-E del presente accordo. Per quanto concerne il soggiorno temporaneo di persone fisiche, tali norme non si applicano nella misura in cui, per i settori interessati, sia formulata una delle riserve elencate negli allegati XIV-C, XIV-D, XIV-G e XIV-H del presente accordo.
3.  
Tali norme non si applicano alle misure che costituiscono limitazioni a norma degli allegati pertinenti del presente accordo.
4.  

Ai fini della presente sezione:

a)

«obblighi per il rilascio di licenze» : gli obblighi sostanziali, diversi dai requisiti relativi alle qualifiche, che una persona fisica o giuridica è tenuta ad ottemperare per ottenere, modificare o rinnovare l'autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c);

b)

«procedure per il rilascio di licenze» : le norme amministrative o procedurali che una persona fisica o giuridica che intenda ottenere l'autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), inclusi la modifica o il rinnovo di una licenza, è tenuta a rispettare per dimostrare la conformità agli obblighi per il rilascio di licenze;

c)

«requisiti relativi alle qualifiche» : gli obblighi sostanziali relativi alla competenza di una persona fisica a prestare un servizio e che è necessario dimostrare ai fini di ottenere l'autorizzazione alla prestazione di un servizio;

d)

«procedure relative alle qualifiche» : le norme amministrative o procedurali che una persona fisica deve rispettare per dimostrare la conformità ai requisiti relativi alle qualifiche, ai fini di ottenere l'autorizzazione alla prestazione di un servizio;

e)

«autorità competente» : le amministrazioni o le autorità centrali, regionali o locali, come pure gli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da tali amministrazioni e autorità, che adottano una decisione relativa al rilascio di un'autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche mediante stabilimento o in relazione all'autorizzazione a stabilire un'attività economica diversa dai servizi.

Articolo 94

Condizioni in materia di licenze e qualifiche

1.  
Ciascuna Parte assicura che le misure relative agli obblighi e alle procedure in materia di licenze e qualifiche si basino su criteri che impediscono alle autorità competenti di esercitare il proprio potere di valutazione in maniera arbitraria.
2.  

I criteri di cui al paragrafo 1 sono:

a) 

commisurati a un obiettivo di politica pubblica;

b) 

chiari e inequivocabili;

c) 

oggettivi;

d) 

prestabiliti;

e) 

resi pubblici preventivamente;

f) 

trasparenti e accessibili.

3.  
L'autorizzazione o la licenza è rilasciata non appena da un adeguato esame risulti che sono soddisfatte le condizioni stabilite per ottenerla.
4.  
Ciascuna Parte mantiene o istituisce tribunali o procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi che su richiesta dell'imprenditore o del prestatore di servizi interessato provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedimenti non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna Parte garantisce che i procedimenti consentano effettivamente un esame obiettivo e imparziale.
5.  
Qualora il numero di licenze disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, ciascuna Parte applica una procedura di selezione dei candidati che garantisca piena imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura.
6.  
Fatte salve le disposizioni del presente articolo, ciascuna Parte può tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di obiettivi di politica pubblica, quali la salute, la sicurezza, la protezione dell'ambiente e la salvaguardia del patrimonio culturale.

Articolo 95

Procedure in materia di licenze e qualifiche

1.  
Le procedure e le formalità in materia di licenze e qualifiche sono chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire ai richiedenti un trattamento obiettivo e imparziale della loro domanda.
2.  
Le procedure e le formalità in materia di licenze e qualifiche sono quanto più possibile semplici e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Gli eventuali diritti di licenza ( 19 ) a carico dei richiedenti per la presentazione domanda dovrebbero essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure per il rilascio di un'autorizzazione.
3.  
Ciascuna Parte provvede affinché le procedure e le decisioni delle autorità competenti nel corso del processo di rilascio della licenza o dell'autorizzazione siano trasparenti e imparziali nei confronti di tutti i partecipanti. L'autorità competente dovrebbe giungere alla propria decisione in maniera indipendente e non dovrebbe rispondere del suo operato al prestatore di servizi che ha richiesto la licenza o l'autorizzazione.
4.  
In presenza di un termine per la presentazione delle domande, questo assicura un periodo di tempo ragionevole al richiedente a tale scopo. L'autorità competente avvia l'esame di una domanda senza indebito ritardo. Se possibile, è opportuno che le domande presentate in formato elettronico siano accettate alle stesse condizioni di autenticità di quelle cartacee.
5.  
Ciascuna Parte assicura che l'esame di una domanda, inclusa la decisione finale, sia portato a termine entro un periodo di tempo ragionevole dalla presentazione di una domanda completa. Ciascuna Parte si adopera per stabilire il periodo di tempo ordinario per l'esame di una domanda.
6.  
L'autorità competente, entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento di una domanda che giudica incompleta, ne informa il richiedente, nella misura del possibile, identifica le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda e offre la possibilità di porre rimedio alle carenze riscontrate.
7.  
Se possibile, è opportuno accettare copie autenticate in luogo dei documenti originali.
8.  
Se una domanda è respinta dall'autorità competente, il richiedente è informato per iscritto e senza indebito ritardo. Di norma, il richiedente che ne faccia richiesta è inoltre informato in merito ai motivi del rigetto della domanda e dei termini per la presentazione di un ricorso.
9.  
Ciascuna Parte assicura che una licenza o autorizzazione, una volta rilasciata, prenda effetto senza indebito ritardo a norma dei termini e delle condizioni in essa indicati.

Sottosezione 2

Disposizioni di applicazione generale

Articolo 96

Mutuo riconoscimento

1.  
Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista nel territorio in cui il servizio viene prestato per il settore di attività interessato.
2.  
Ciascuna Parte invita gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a presentare al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, raccomandazioni sul mutuo riconoscimento, onde consentire agli imprenditori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna Parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi, in particolare di servizi professionali.
3.  

Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo e, sulla base delle informazioni ivi contenute, valuta in particolare:

a) 

la misura in cui le norme e i criteri applicati da ciascuna Parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi sono convergenti; e

b) 

il potenziale valore economico di un accordo di mutuo riconoscimento.

4.  
Se tali requisiti sono soddisfatti, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» stabilisce le misure necessarie per i negoziati, in base alle quali le Parti procedono a negoziare, tramite le rispettive autorità competenti, un accordo di mutuo riconoscimento.
5.  
Gli accordi di questo tipo sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare, all'articolo VII del GATS.

Articolo 97

Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate

1.  
Ciascuna Parte risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra Parte concernente sue misure di applicazione generale o accordi internazionali che attengano al presente accordo o incidano sul medesimo. Ciascuna Parte istituisce inoltre uno o più centri di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte queste questioni agli imprenditori o ai prestatori di servizi dell'altra Parte che ne facciano richiesta. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo ciascuna Parte notifica all'altra Parte i propri centri di informazione, che non devono necessariamente essere depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.
2.  
Nessuna disposizione del presente accordo impone alle Parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge o sarebbe comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudicherebbe interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.

Sottosezione 3

Servizi informatici

Articolo 98

Intesa sui servizi informatici

1.  
Nella misura in cui gli scambi di servizi informatici sono liberalizzati a norma delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo, le Parti rispettano le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2.  

CPC ( 20 ) 84, il codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base usate per la prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati:

a) 

i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione);

b) 

l'elaborazione e la memorizzazione dei dati; e

c) 

i servizi correlati quali i servizi di consulenza e i servizi di formazione del personale dei clienti.

Grazie all'evoluzione tecnologica è aumentata l'offerta di tali servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di tali funzioni di base o la loro totalità. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, consistono in una combinazione di funzioni di base dei servizi informatici.

3.  

I servizi informatici e i servizi correlati, prestati o no tramite una rete, come Internet, comprendono ogni servizio in materia di:

a) 

consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, prove, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici;

b) 

programmi informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer (in sé e per sé), oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, prove, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica e gestione o uso in relazione a programmi informatici; oppure

c) 

elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi delle banche dati; o manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; o formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.

4.  
I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio bancari) mediante mezzi elettronici e non elettronici. Tuttavia, esiste una differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il web hosting o l'hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad esempio quello bancario) fornito per via elettronica. In questi casi il servizio essenziale o di contenuti non è compreso nel codice CPC 84.

Sottosezione 4

Servizi postali e di corriere

Articolo 99

Campo di applicazione e definizioni

1.  
La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi postali e di corriere liberalizzati a norma delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.
2.  

Ai fini della presente sottosezione nonché delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

a)

«licenza» : l'autorizzazione, accordata da un'autorità di regolamentazione a un singolo prestatore, prescritta prima di prestare un determinato servizio;

b)

«servizio universale» : l'offerta di servizi postali di qualità determinata, prestati permanentemente in tutti i punti del territorio di una Parte, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

Articolo 100

Servizio universale

Ciascuna delle Parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla Parte in questione.

Articolo 101

Licenze

1.  
Una licenza può essere prescritta solo per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale.
2.  

Ove sia prevista una licenza, sono resi pubblici:

a) 

tutti i criteri relativi al rilascio della licenza e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e

b) 

i termini e le condizioni delle licenze.

3.  
I motivi alla base del diniego del rilascio di una licenza sono comunicati al richiedente che ne faccia richiesta e ciascuna delle Parti istituisce una procedura di ricorso dinanzi a un organismo indipendente. Tale procedura sarà trasparente, non discriminatoria e basata su criteri oggettivi.

Articolo 102

Indipendenza dell'organismo di regolamentazione

L'organismo di regolamentazione è giuridicamente distinto dai prestatori di servizi postali e di corriere, ai quali non risponde del proprio operato. Le decisioni e le procedure dell'organismo di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

Articolo 103

Ravvicinamento progressivo

In vista di considerare l'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi, le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Georgia all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XV-C del presente accordo.

Sottosezione 5

Reti e servizi di comunicazione elettronica

Articolo 104

Campo di applicazione e definizioni

1.  
La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi di comunicazione elettronica liberalizzati conformemente alle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.
2.  

Ai fini della presente sottosezione nonché delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

a) 

«servizi di comunicazione elettronica»: qualunque servizio consistente esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni ed i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva; sono esclusi i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di comunicazione elettronica;

b) 

«rete pubblica di comunicazione»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

c) 

«rete di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet) e mobili, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazioni trasportato;

d) 

«autorità di regolamentazione» del settore delle comunicazioni elettroniche: l'organismo o gli organismi con compiti di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche di cui alla presente sottosezione;

e) 

si presume che un fornitore di servizi disponga di un «significativo potere di mercato» se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirgli di tenere comportamenti in larga misura indipendenti dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori;

f) 

«interconnessione»: il collegamento fisico e logico tra reti pubbliche di comunicazione utilizzate dallo stesso o da un altro fornitore per consentire agli utilizzatori di un prestatore di servizi di comunicare con gli utilizzatori dello stesso o di un altro prestatore di servizi o di accedere ai servizi resi da un altro prestatore di servizi. I servizi possono essere forniti dalle Parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in atto tra operatori della rete pubblica;

g) 

«servizio universale»: l'insieme di servizi di qualità specifica che è messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una Parte, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica e a un prezzo accessibile. L'ambito e le modalità di attuazione del servizio universale sono stabiliti da ciascuna Parte;

h) 

«accesso»: il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi a un altro fornitore di servizi a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso in particolare l'accesso alla linea locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la linea locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti per cavi e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi di software, compresi i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai sistemi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale, l'accesso ai servizi di rete virtuale;

i) 

«utente finale»: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

k) 

«linea locale»: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio dell'abbonato al permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione.

Articolo 105

Autorità di regolamentazione

1.  
Le Parti provvedono affinché le autorità di regolamentazione nel settore dei servizi di comunicazione elettronica siano giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di comunicazione elettronica. La Parte che mantiene la proprietà o il controllo di un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.
2.  
Le Parti provvedono affinché l'autorità di regolamentazione disponga di poteri sufficienti per regolamentare il settore. Le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando vengono assegnate a più organi.
3.  
Le Parti provvedono affinché le decisioni e le procedure delle autorità di regolamentazione siano trasparenti e imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
4.  
L'autorità di regolamentazione ha il potere di condurre un'analisi dei mercati rilevanti di prodotti e servizi suscettibili di essere soggetti una regolamentazione ex ante. Quando l'autorità di regolamentazione è tenuta a decidere a norma dell'articolo 107 del presente accordo in merito all'istituzione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi, essa ricorre ad un'analisi di mercato per accertare se il mercato rilevante sia effettivamente concorrenziale.
5.  
Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, l'autorità di regolamentazione individua e designa i fornitori di servizi che dispongono di un significativo potere di mercato e impone, mantiene in vigore o modifica, a seconda dei casi, gli obblighi di regolamentazione specifici di cui all'articolo 107 del presente accordo. Se conclude che il mercato è effettivamente concorrenziale, l'autorità di regolamentazione non impone né mantiene in vigore nessuno degli obblighi di regolamentazione di cui all'articolo 107 del presente accordo.
6.  
Ciascuna Parte provvede affinché un prestatore di servizi abbia il diritto di ricorrere contro la decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso indipendente dalle parti coinvolte. Ciascuna Parte provvede affinché il merito del caso sia tenuto in debita considerazione. In attesa dell'esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità di regolamentazione, salvo che l'organo di ricorso non decida altrimenti. Le decisioni degli organi di ricorso, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono sempre motivate per iscritto e sono altresì impugnabili dinanzi a un'autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi di ricorso hanno effetto esecutivo.
7.  
Ciascuna Parte provvede affinché le autorità di regolamentazione che intendono adottare misure attinenti alle disposizioni della presente sottosezione e con ripercussioni significative sul mercato interessato diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole. Le autorità di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. Il risultato della procedura di consultazione è reso pubblicamente disponibile, salvo nel caso di informazioni riservate.
8.  
Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità di regolamentazione per garantire la conformità alle disposizioni della presente sottosezione o alle decisioni adottate a norma della presente sottosezione. Su richiesta, tali fornitori trasmettono sollecitamente tali informazioni, osservando le tempistiche e il livello di dettaglio richiesti dall'autorità di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità di regolamentazione sono proporzionate all'assolvimento di tale compito. L'autorità di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.

Articolo 106

Autorizzazione a prestare servizi di comunicazione elettronica

1.  
Ciascuna Parte provvede affinché la prestazione dei servizi sia, per quanto possibile, autorizzata a seguito di semplice notifica.
2.  
Ciascuna Parte provvede affinché possa essere prescritta una licenza per le questioni relative all'attribuzione dei numeri e delle frequenze. I termini e le condizioni applicabili a tali licenze sono resi pubblici.
3.  

Ove sia prescritta una licenza, ciascuna Parti provvede affinché:

a) 

tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito alla richiesta di licenza siano resi pubblici;

b) 

su richiesta, i motivi del diniego del rilascio della licenza vengano comunicati per iscritto al richiedente;

c) 

il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio della licenza, abbia diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso;

d) 

i diritti di licenza ( 21 ) riscossi dalle Parti per il rilascio della medesima non superino i costi amministrativi normalmente sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione delle licenze in questione. Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano ai diritti di licenza per l'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione.

Articolo 107

Accesso e interconnessione

1.  
Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori di servizi autorizzati a prestare servizi di comunicazione elettronica abbiano il diritto e l'obbligo di negoziare l'accesso e l'interconnessione con i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. L'accesso e l'interconnessione dovrebbero, in linea di principio, essere concordati tra i fornitori di servizi interessati sulla base di trattative commerciali.
2.  
Ciascuna Parte provvede affinché i prestatori di servizi utilizzino le informazioni ottenute da un altro prestatore di servizi nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.
3.  

Ciascuna Parte provvede affinché l'autorità di regolamentazione, una volta accertato conformemente all'articolo 105 del presente accordo che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, abbia il potere di imporre al fornitore designato come detentore di un significativo potere di mercato uno o più dei seguenti obblighi in relazione all'interconnessione e/o all'accesso:

a) 

l'obbligo di non discriminazione per garantire che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti agli altri fornitori che offrono servizi equivalenti, e fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società controllate o dei propri partner commerciali;

b) 

l'obbligo per un'impresa verticalmente integrata di rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni ove sussista l'obbligo di non discriminazione o di previre sovvenzioni incrociate abusive. L'autorità di regolamentazione può specificare il formato e il metodo contabile da utilizzare;

c) 

l'obbligo di accogliere le richieste ragionevoli di accesso a determinati elementi di rete e risorse correlate, compreso tra l'altro l'accesso disaggregato alla linea locale, nonché di autorizzarne l'uso, nelle situazioni in cui l'autorità di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso oppure termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbero contrari agli interessi degli utenti finali;

Le autorità di regolamentazione possono associare agli obblighi di cui alla presente lettera condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività;

d) 

l'obbligo di fornire determinati servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi; di concedere libero accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie essenziali, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali; di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o piloni; di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti; di fornire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella prestazione dei servizi, di interconnettere reti o risorse di rete.

Le autorità di regolamentazione possono associare agli obblighi di cui alla presente lettera condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività;

e) 

obblighi relativi alla fornitura di determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, compresi gli obblighi in materia di recupero dei costi e di controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi e l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito degli utenti finali.

Le autorità di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consentono, in considerazione dei rischi connessi, un ragionevole e adeguato margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo;

f) 

l'obbligo di pubblicazione degli obblighi specifici imposti ai prestatori di servizi dall'autorità di regolamentazione, con l'indicazione del prodotto/servizio specifico e dei mercati geografici interessati. Sono pubblicate informazioni aggiornate, in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, purché non siano informazioni riservate e non comprendano segreti aziendali;

g) 

obblighi di trasparenza che impongono agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni. In particolare, quando un operatore è assoggettato a obblighi di non discriminazione, l'autorità di regolamentazione può esigere che egli pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che i fornitori di servizi non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini e condizioni, inclusi i prezzi.

4.  
Ciascuna Parte provvede affinché il prestatore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore designato come detentore di un significativo potere di mercato possa rivolgersi, in qualsiasi momento oppure una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole che sia noto al pubblico, a un organismo interno indipendente, che può essere un'autorità di regolamentazione ai sensi all'articolo 104, paragrafo 2, lettera d), del presente accordo, per la risoluzione delle controversie concernenti i termini e le condizioni di interconnessione e/o di accesso.

Articolo 108

Risorse limitate

1.  
Ciascuna Parte provvede affinché le procedure per l'assegnazione l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, siano espletate in modo obiettivo, proporzionato, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.
2.  
Ciascuna Parte provvede alla gestione efficace delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel suo territorio al fine di garantire un uso efficiente ed efficace dello spettro. Se la domanda di frequenze specifiche è superiore alla loro disponibilità, si seguono procedure di assegnazione adeguate e trasparenti al fine di ottimizzarne l'uso e di agevolare lo sviluppo della concorrenza.
3.  
Ciascuna Parte provvede affinché l'assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione siano affidate all'autorità di regolamentazione.
4.  
Qualora autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di fornitori che gestiscono reti e/o servizi di comunicazione pubblici, è necessario garantire un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di passaggio dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.

Articolo 109

Servizio universale

1.  
Ciascuna Parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.
2.  
Tali obblighi non saranno di per sé considerati anticoncorrenziali, purché siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi è altresì neutrale in termini di concorrenza e non è più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla Parte.
3.  
Ciascuna Parte provvede affinché tutti i fornitori abbiano il diritto di prestare il servizio universale e nessun fornitore di servizi venga escluso a priori. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. Se necessario, ciascuna Parte valuta se la fornitura del servizio universale rappresenti un onere eccessivo a carico dell'organizzazione o delle organizzazioni designate per prestare tale servizio. Qualora il calcolo di cui sopra lo giustifichi e tenendo conto degli eventuali vantaggi di mercato che un'organizzazione trae dall'offerta del servizio universale, le autorità di regolamentazione stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo del fornitore o dei fornitori di servizi interessati o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale.
4.  
Ciascuna Parte assicura che, laddove gli elenchi di tutti gli abbonati siano a disposizione degli utenti in forma cartacea o elettronica, le organizzazioni che forniscono tali elenchi applichino il principio di non discriminazione nel trattamento delle informazioni ad esse comunicate da altre organizzazioni.

Articolo 110

Prestazione transfrontaliera di servizi di comunicazione elettronica

Nessuna delle Parti può imporre ai prestatori di servizi dell'altra Parte di risiedere, stabilire in qualsiasi modo la loro presenza o creare uno stabilimento sul proprio territorio come condizione per la fornitura transfrontaliera di servizi.

Articolo 111

Riservatezza delle informazioni

Ciascuna Parte garantisce la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete pubblica di comunicazione pubblica e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.

Articolo 112

Controversie tra prestatori di servizi

1.  
In caso di controversie tra fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente sezione, ciascuna Parte provvede affinché l'autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle Parti, adotti quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolva la controversia.
2.  
La decisione dell'autorità di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza degli affari. Ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica interessati viene fornita una motivazione esauriente.
3.  
Qualora la controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le autorità di regolamentazione interessate coordinano gli sforzi per risolvere la controversia.

Articolo 113

Ravvicinamento progressivo

In vista di considerare l'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi, le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Georgia all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XV-B del presente accordo.

Sottosezione 6

Servizi finanziari

Articolo 114

Campo di applicazione e definizioni

1.  
La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati conformemente alle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.
2.  

Ai fini della presente sottosezione nonché delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

a)

«servizio finanziario» :

qualsiasi servizio di natura finanziaria reso da un prestatore di servizi finanziari di una Parte. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

i) 

servizi assicurativi e connessi:

1) 

assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):

a) 

ramo vita;

b) 

ramo danni;

2) 

riassicurazione e retrocessione;

3) 

intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie); e

4) 

servizi accessori del settore assicurativo, quali servizi di consulenza, servizi attuariali, servizi di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri;

ii) 

servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):

1) 

accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

2) 

prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

3) 

leasing finanziario;

4) 

tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di prelievo, traveller's cheques e bonifici bancari;

5) 

garanzie e impegni;

6) 

operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato fuori borsa o altrove, relative a:

a) 

strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

b) 

valuta estera;

c) 

prodotti derivati, compresi a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio;

d) 

strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);

e) 

titoli trasferibili;

f) 

altri strumenti negoziabili ed altre attività finanziarie, ivi compresi i lingotti;

7) 

partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché prestazione di servizi collegati;

8) 

servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;

9) 

gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

10) 

servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

11) 

fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software;

12) 

servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate ai precedenti punti da 1) a 11), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali;

b)

«prestatore di servizi finanziari» : qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte che intenda prestare o presti servizi finanziari. Il termine «prestatore di servizi finanziari» non comprende i soggetti pubblici;

c)

«soggetto pubblico» :

i) 

un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una Parte, o un soggetto di proprietà o controllato da una Parte, che svolga principalmente funzioni governative o attività a fini governativi, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; oppure

ii) 

un soggetto privato che svolge funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorità monetaria, nel momento in cui esercita tali funzioni;

d)

«nuovo servizio finanziario» : un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari sul territorio di una Parte, ma è fornito sul territorio dell'altra Parte.

Articolo 115

Misure prudenziali

1.  

Ciascuna Parte può adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo:

a) 

la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;

b) 

la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una Parte.

2.  
Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non discriminano i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte rispetto ai propri prestatori di servizi finanziari simili.
3.  
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre ad una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

Articolo 116

Regolamentazione efficace e trasparente

1.  

Ciascuna Parte fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, così da dare a tali soggetti la possibilità di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure è effettuata mediante:

a) 

pubblicazione ufficiale oppure

b) 

altra forma scritta o elettronica.

2.  
Ciascuna Parte comunica agli interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.

La Parte interessata fornisce al richiedente che ne faccia istanza informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la Parte interessata ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne dà sollecitamente comunicazione all'interessato.

3.  
Ciascuna Parte fa quanto in suo potere affinché nel proprio territorio siano attuate ed applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e i principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l'accordo sullo scambio di informazioni fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), la dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali del G20 e le quaranta raccomandazioni sul riciclaggio di denaro e le nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

Le Parti prendono atto anche dei dieci principi chiave in materia di scambio di informazioni formulati dai ministri delle Finanze dei paesi del G7 e attueranno tutte le misure necessarie per cercare di applicarli nei loro contatti bilaterali.

Articolo 117

Nuovi servizi finanziari

Ciascuna Parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte a prestare nuovi servizi finanziari analoghi a quelli che i propri prestatori di servizi finanziari sono autorizzati a prestare in circostanze simili a norma della legislazione interna. Una Parte può stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Ove sia necessaria l'autorizzazione, la decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali.

Articolo 118

Trattamento dei dati

1.  
Ciascuna Parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo è necessario per il normale esercizio dell'attività di detti prestatori di servizi finanziari.
2.  
Ciascuna Parte adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della libertà delle persone, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.

Articolo 119

Eccezioni specifiche

1.  
Nessuna disposizione del presente capo va interpretata in modo da impedire che una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o presti in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attività che la propria regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.
2.  
Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.
3.  
Nessuna disposizione del presente capo va interpretata in modo da impedire che una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, svolga o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi per conto proprio o di suoi soggetti pubblici, con garanzia propria o loro o utilizzando risorse proprie o di suoi soggetti pubblici.

Articolo 120

Organismi di autoregolamentazione

Se una Parte esige l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinché i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte possano prestare servizi finanziari in condizioni di parità con i propri prestatori di servizi finanziari, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari, tale Parte adempie gli obblighi di cui agli articoli 79 e 85 del presente accordo.

Articolo 121

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna Parte concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non è inteso a conferire l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza della Parte.

Articolo 122

Ravvicinamento progressivo

In vista di considerare l'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi, le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Georgia agli standard internazionali in materia di migliori pratiche elencati all'articolo 116, paragrafo 3, del presente accordo, nonché all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XV-A del presente accordo.

Sottosezione 7

Servizi di trasporto

Articolo 123

Campo di applicazione

La presente sottosezione stabilisce i principi concernenti la liberalizzazione dei servizi di trasporto internazionale a norma delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.

Articolo 124

Trasporto marittimo internazionale

1.  

Ai fini della presente sottosezione nonché delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

a)

«trasporto marittimo internazionale» : i trasporti multimodali e porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti perciò il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;

b)

«servizi di movimentazione di carichi marittimi» :

le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali laddove tale personale fosse organizzato indipendentemente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e il controllo delle operazioni di:

i) 

carico e scarico delle navi;

ii) 

rizzaggio/derizzaggio del carico;

iii) 

ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco;

c)

«servizi di sdoganamento» (o «servizi di mediatori doganali») : l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, sia questa l'attività principale del prestatore del servizio o una consueta attività complementare di quest'ultimo;

d)

«servizi di stazionamento e deposito di container» : lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;

e)

«servizi di agenzia marittima» :

le attività che consistono nel rappresentare in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:

i) 

commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali;

ii) 

rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci;

f)

«servizi di spedizione merci» : l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;

g)

«servizi di feederaggio» : il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali, in particolare di quelli containerizzati, tra i porti ubicati in una Parte.

2.  
Per quanto concerne il trasporto marittimo internazionale, ciascuna Parte si impegna ad applicare efficacemente i principi dell'accesso illimitato al traffico marittimo su base commerciale, della libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale, nonché del trattamento nazionale nell'ambito della prestazione di tali servizi.

Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le Parti nel trasporto marittimo internazionale:

a) 

ciascuna Parte applica efficacemente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su base commerciale e non discriminatoria;

b) 

ciascuna Parte accorda alle navi battenti bandiera dell'altra Parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi marittimi ausiliari, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

3.  

Nell'applicare questi principi, ciascuna Parte:

a) 

evita di introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abroga entro un periodo di tempo ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in accordi precedenti; e

b) 

dall'entrata in vigore del presente accordo abolisce ed evita di introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.

4.  
Ciascuna Parte consente lo stabilimento nel suo territorio di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di paesi terzi.
5.  
Ciascuna Parte rende disponibili ai prestatori di servizi di trasporto marittimo dell'altra Parte i seguenti servizi in ambito portuale, secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie: pilotaggio, rimorchiaggio, fornitura di provviste di bordo, bunkeraggio e rifornimento idrico, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni, fornitura di acqua e di elettricità, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio.
6.  
Ciascuna Parte consente la circolazione di attrezzature, quali i container vuoti, trasportate non come merci contro pagamento, tra i porti di uno Stato membro dell'UE o tra i porti della Georgia.
7.  
Ciascuna Parte, previa autorizzazione dell'autorità competente, consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte di prestare servizi di feederaggio tra i loro porti nazionali.

Articolo 125

Trasporto aereo

La progressiva liberalizzazione del trasporto aereo tra le Parti in base alle reciproche esigenze commerciali e alle condizioni di reciproco accesso al mercato è disciplinata dall'accordo sullo Spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro.

Articolo 126

Ravvicinamento progressivo

In vista di considerare l'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi, le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Georgia all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XV-D del presente accordo.

Sezione 6

Commercio elettronico

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 127

Obiettivo e principi

1.  
Le Parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilità di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, in particolare collaborando per quanto concerne i problemi posti dal commercio elettronico nell'ambito delle disposizioni del presente capo.
2.  
Le Parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere compatibile con le norme internazionali in materia di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti in questa modalità di commercio.
3.  
Le Parti convengono che la trasmissione elettronica è considerata prestazione di servizi ai sensi della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) del presente capo, non assoggettabile a dazi doganali.

Articolo 128

Cooperazione in materia di commercio elettronico

1.  

Sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico le Parti instaurano un dialogo che avrà ad oggetto, tra l'altro:

a) 

il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;

b) 

la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati;

c) 

la disciplina delle comunicazioni elettroniche di natura commerciale non sollecitate;

d) 

la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico; e

e) 

qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico.

2.  
Tale cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni relative alla legislazione delle Parti sui suddetti temi e all'attuazione di tale legislazione.

Sottosezione 2

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi

Articolo 129

Ricorso ai servizi di intermediari

1.  
Le Parti riconoscono che i servizi prestati da intermediari possono essere utilizzati da terzi per attività illecite e prevedono le misure stabilite nella presente sottosezione nei confronti dei prestatori intermediari di servizi ( 22 ).
2.  
Ai fini dell'articolo 130 del presente accordo, per «prestatore del servizio» si intende un fornitore di trasmissione, instradamento o collegamenti per comunicazioni digitali online, tra punti definiti dall'utilizzatore, di materiali scelti da quest'ultimo senza che ne sia modificato il contenuto. Ai fini degli articoli 131 e 132 del presente accordo, per «prestatore del servizio» si intende un operatore o un fornitore di strutture per i servizi online o l'accesso alla rete.

Articolo 130

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: semplice trasporto («mere conduit»)

1.  

Ciascuna Parte provvede affinché, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso ad una rete di comunicazione, il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:

a) 

non dia origine alla trasmissione;

b) 

non selezioni il destinatario della trasmissione; e

c) 

non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2.  
Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all'esecuzione della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario alla trasmissione.
3.  
Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dagli ordinamenti giuridici delle Parti, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa imponga al prestatore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.

Articolo 131

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: memorizzazione temporanea detta «caching»

1.  

Ciascuna Parte provvede affinché, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari del servizio, a loro richiesta, a condizione che egli:

a) 

non modifichi le informazioni;

b) 

si conformi alle condizioni relative all'accesso alle informazioni;

c) 

si conformi alle norme relative all'aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

d) 

non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e

e) 

agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitare l'accesso alle medesime, non appena venga effettivamente a conoscenza ( 23 ) del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ha ordinato la disabilitazione dell'accesso a tali informazioni oppure ne ha disposto la rimozione.

2.  
Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dagli ordinamenti giuridici delle Parti, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa imponga al prestatore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.

Articolo 132

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: «hosting»

1.  

Ciascuna Parte provvede affinché, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) 

non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illegale e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione; o

b) 

non appena al corrente di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime.

2.  
Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3.  
Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici delle Parti, di imporre al prestatore del servizio di porre fine ad una violazione o di impedirla, nonché la possibilità per una Parte di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.

Articolo 133

Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza

1.  
Nel caso dei servizi di cui agli articoli da 130 a 132 del presente accordo, le Parti non impongono ai fornitori un obbligo generale di sorveglianza delle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.
2.  
Le Parti possono stabilire l'obbligo per i prestatori di servizi della società dell'informazione di informare senza indugio le competenti autorità pubbliche di presunte attività o informazioni illegali commesse o fornite dai destinatari dei loro servizi, oppure l'obbligo di comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

Sezione 7

Eccezioni

Articolo 134

Eccezioni generali

1.  
Fatte salve le eccezioni generali di cui all'articolo 415 del presente accordo, alle disposizioni del presente capo e degli allegati XIV-A e XIV-E, XIV-B e XIV-F, XIV-C e XIV-G, XIV-D e XIV-H del presente accordo si applicano le eccezioni previste dal presente articolo.
2.  

Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituirebbe una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della fornitura transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo va interpretata in modo da impedire alle Parti di adottare o applicare provvedimenti:

a) 

necessari a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico;

b) 

necessari a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o dei vegetali;

c) 

relativi alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali provvedimenti sono applicati congiuntamente a restrizioni nei confronti degli imprenditori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;

d) 

necessari per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;

e) 

necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative:

i) 

alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;

ii) 

alla tutela della vita privata delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento e la diffusione di dati personali, e della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche;

iii) 

alla sicurezza;

f) 

incompatibili con gli articoli 79 e 85 del presente accordo, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di imprenditori o di prestatori di servizi dell'altra Parte ( 24 ).

3.  
Le disposizioni del presente capo e degli allegati XIV-A e XIV-E, XIV-B e XIV-F, XIV-C e XIV-G, XIV-D e XIV-H del presente accordo non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle Parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna Parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri.

Articolo 135

Misure in materia fiscale

Il trattamento della nazione più favorita accordato a norma delle disposizioni del presente capo non si applica al trattamento fiscale già concesso o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi tra le Parti volti a evitare la doppia imposizione.

Articolo 136

Eccezioni relative alla sicurezza

1.  

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da:

a) 

imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;

b) 

impedire alle Parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:

i) 

connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;

ii) 

nell'ambito di attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare;

iii) 

in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o

iv) 

adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure

c) 

impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere gli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

CAPO 7

Pagamenti correnti e movimenti di capitali

Articolo 137

Pagamenti correnti

Le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione e autorizzano, in conformità alle disposizioni dell'articolo VIII dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le Parti.

Articolo 138

Movimenti di capitali

1.  
Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti, compresi gli acquisti di beni immobili, effettuati a norma della legislazione del paese ospitante, agli investimenti a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), del presente accordo e alla liquidazione o al rimpatrio del capitale investito e di ogni utile che ne derivi.
2.  

Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, ad eccezione delle operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e fatte salve le altre disposizioni del medesimo, ciascuna Parte garantisce:

a) 

la libera circolazione dei capitali relativi a crediti per operazioni commerciali o per la prestazione di servizi cui partecipa un residente di una della Parti;

b) 

la libera circolazione di capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti o crediti finanziari che fanno capo a investitori dell'altra Parte.

Articolo 139

Misure di salvaguardia

Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti o i movimenti di capitali provochino o rischino di provocare gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio di uno o più Stati membri dell'Unione o della Georgia, comprese gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti, le Parti interessate possono adottare le misure di salvaguardia che ritengano strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi. La Parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra Parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione.

Articolo 140

Agevolazione e disposizioni evolutive

1.  
Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali tra di esse così da promuovere gli obiettivi del presente accordo.
2.  
Nei primi quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione progressiva delle norme dell'Unione in materia di libera circolazione dei capitali.
3.  
Entro la fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo riesamina le misure prese e determina le modalità per un'ulteriore liberalizzazione.

CAPO 8

Appalti pubblici

Articolo 141

Obiettivi

1.  
Le Parti, nel riconoscere che procedure di gara trasparenti, non discriminatorie, concorrenziali e aperte contribuiscono a uno sviluppo economico sostenibile, si propongono come obiettivo di garantire l'apertura effettiva, reciproca e progressiva dei rispettivi mercati degli appalti.
2.  
Il presente capo prevede l'accesso reciproco ai mercati degli appalti pubblici a livello nazionale, regionale e locale, sulla base del principio del trattamento nazionale, per quanto concerne gli appalti pubblici e le concessioni nel settore tradizionale e in quello dei servizi pubblici. Il presente capo dispone il progressivo ravvicinamento della legislazione della Georgia in materia di appalti pubblici all'acquis dell'UE in tale materia, fondato sui principi che disciplinano gli appalti pubblici nell'Unione e sulle condizioni e definizioni di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (direttiva 2004/18/CE) e alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (direttiva 2004/17/CE).

Articolo 142

Campo di applicazione

1.  
Il presente capo si applica agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nonché agli appalti di lavori, di forniture e di servizi nel settore dei servizi pubblici e, se e laddove si facesse ricorso a tali appalti, alle concessioni di lavori e di servizi.
2.  
Il presente capo si applica a qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore che corrisponda alle definizioni dell'acquis dell'Unione relativo agli appalti pubblici (di seguito denominati «enti aggiudicatori»). Si applica anche agli organismi di diritto pubblico e alle imprese pubbliche nel settore dei servizi pubblici, quali le imprese di proprietà dello Stato che svolgono le attività in questione e le imprese private che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi nel settore dei servizi pubblici ( 25 ).
3.  
Il presente capo si applica agli appalti di importo superiore alle soglie di valore di cui all'allegato XVI-A del presente accordo.
4.  
Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Nell'applicare queste soglie la Georgia calcola e converte i valori dell'appalto nella propria valuta nazionale utilizzando il tasso di conversione della propria banca nazionale.
5.  
Il valore di tali soglie è riveduto periodicamente ogni due anni a decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente accordo sulla base della media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1o gennaio. All'occorrenza, il valore delle soglie così riveduto viene arrotondato per difetto al migliaio di euro più vicino. La revisione del valore delle soglie è adottata tramite decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo.

Articolo 143

Contesto istituzionale

1.  
Ciascuna Parte istituisce o mantiene un quadro istituzionale adeguato e i meccanismi necessari al corretto funzionamento del sistema degli appalti pubblici e all'attuazione dei principi del presente capo.
2.  

La Georgia designa in particolare:

a) 

un organismo esecutivo a livello dell'amministrazione centrale, che ha il compito di garantire una politica coerente e la relativa attuazione in tutti i settori connessi agli appalti pubblici. Tale organismo facilita e coordina l'attuazione del presente capo e guida il processo di ravvicinamento progressivo all'acquis dell'Unione, di cui all'allegato XVI-B del presente accordo;

b) 

un organismo imparziale e indipendente incaricato di riesaminare le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in sede di aggiudicazione degli appalti. In questo contesto per «organismo indipendente» si intende un'autorità pubblica distinta dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici. Esiste la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni prese da tale organismo.

3.  
Ciascuna Parte provvede affinché le decisioni prese dalle autorità responsabili dell'esame dei ricorsi presentati dagli operatori economici in merito a violazioni della legislazione interna siano attuate in maniera efficace.

Articolo 144

Norme di base che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti

1.  
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti si conformano, per l'aggiudicazione di tutti gli appalti, alle norme di base contemplate nei paragrafi da 2 a 15 del presente articolo, che derivano direttamente dalla normativa e dai principi in materia di appalti pubblici che fanno parte dell'acquis dell'Unione in materia, in particolare dai principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Pubblicazione

2.  

Ciascuna Parte provvede affinché tutti gli appalti previsti siano pubblicati in un mezzo di comunicazione idoneo ( 26 ) e in forma tale da:

a) 

consentire l'apertura del mercato alla concorrenza; e

b) 

consentire a qualsiasi operatore economico interessato di avere opportuno accesso alle informazioni relative all'appalto previsto prima della sua aggiudicazione e di manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto.

3.  
La pubblicazione è adeguata all'interesse economico dell'appalto per gli operatori economici.
4.  
La pubblicazione contiene almeno i dati essenziali dell'appalto da aggiudicare, i criteri di selezione qualitativa, il metodo di aggiudicazione, i criteri di aggiudicazione dell'appalto e ogni altra ulteriore informazione di cui gli operatori economici hanno ragionevolmente bisogno per decidere se manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto.

Aggiudicazione degli appalti

5.  
Tutti gli appalti sono aggiudicati mediante procedure di aggiudicazione trasparenti e imparziali che prevengano pratiche corruttive. L'imparzialità è garantita in particolare dalla descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, dalla parità di accesso per tutti gli operatori economici, da termini temporali adeguati e da un approccio trasparente e obiettivo.
6.  
Nel descrivere le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, gli enti aggiudicatori utilizzano descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali e norme internazionali, europee o nazionali.
7.  
La descrizione delle caratteristiche di un lavoro, di una fornitura o di un servizio richiesti non menziona una fabbricazione o una provenienza determinate o un procedimento particolare, né fa riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifiche, salvo che tale riferimento non sia giustificato dall'oggetto dell'appalto e accompagnato dalla dicitura «o equivalente». La preferenza va accordata all'impiego di descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali.
8.  
Gli enti aggiudicatori non impongono condizioni che abbiano per effetto la discriminazione diretta o indiretta degli operatori economici dell'altra Parte, come l'obbligo per gli operatori economici interessati all'appalto di stabilimento nello stesso paese, nella stessa regione o nello stesso territorio dell'ente aggiudicatore.

Fatto salvo quanto sopra, se le circostanze particolari dell'appalto lo giustificano, il concorrente prescelto può essere tenuto a predisporre talune infrastrutture commerciali nel luogo di esecuzione.

9.  
I termini per presentare una manifestazione d'interesse e un'offerta sono sufficienti per consentire agli operatori economici dell'altra Parte di procedere a una valutazione approfondita del fascicolo di gara e di redigere l'offerta.
10.  
Tutti i partecipanti devono poter preventivamente conoscere le regole applicabili, i criteri di selezione e quelli di aggiudicazione. Tali regole devono essere applicate nello stesso modo a tutti i partecipanti.
11.  

Gli enti aggiudicatori possono invitare un numero limitato di concorrenti a presentare un'offerta purché:

a) 

ciò sia fatto in modo trasparente e non discriminatorio; e

b) 

la selezione si basi solo su criteri oggettivi, come l'esperienza dei concorrenti nel settore in questione, le dimensioni e l'infrastruttura delle loro attività o le loro capacità tecniche e professionali.

Nel caso in cui sia invitato a presentare un'offerta un numero limitato di concorrenti si tiene conto della necessità di garantire una concorrenza sufficiente.

12.  
Gli enti aggiudicatori possono utilizzare procedure negoziate solo in casi eccezionali ben definiti quando il ricorso a tale procedura non provoca distorsioni della concorrenza.
13.  
Gli enti aggiudicatori possono utilizzare sistemi di qualificazione solo a condizione che l'elenco degli operatori qualificati venga redatto mediante una procedura trasparente e aperta, che sia oggetto di adeguata pubblicità. Anche gli appalti che rientrano nel campo di applicazione di tali sistemi sono aggiudicati su basi non discriminatorie.
14.  
Ciascuna Parte provvede affinché gli appalti vengano aggiudicati in modo trasparente al concorrente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa o l'offerta al prezzo più basso, in base ai criteri di gara e alle norme procedurali preventivamente stabilite e comunicate. Le decisioni definitive sono comunicate senza indebito ritardo a tutti i concorrenti. Al concorrente non prescelto che ne faccia richiesta devono essere fornite motivazioni sufficientemente dettagliate della decisione per consentirgli di ricorrere contro la stessa.

Tutela giurisdizionale

15.  
Ciascuna Parte dispone che chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione abbia diritto a una tutela giurisdizionale efficace e imparziale nei confronti di qualsiasi decisione di aggiudicazione di tale appalto presa dall'ente aggiudicatore. Le decisioni prese nel corso e al termine della procedura di ricorso sono rese pubbliche con modalità che consentano di informare tutti gli operatori economici interessati.

Articolo 145

Programmazione del ravvicinamento progressivo

1.  
Prima dell'inizio del ravvicinamento progressivo, la Georgia presenta al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, una tabella di marcia completa relativa all'attuazione del presente capo, che comprende il calendario e le tappe previste per l'attuazione di tutte le riforme necessarie per il ravvicinamento all'acquis dell'Unione e per lo sviluppo della capacità istituzionale. Tale tabella di marcia rispetta le fasi e i calendari di cui all'allegato XVI-B del presente accordo.
2.  
A seguito del parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», la tabella di marcia è considerata il documento di riferimento per l'attuazione del presente capo. L'Unione si adopera al massimo per aiutare la Georgia ad attuare la tabella di marcia.

Articolo 146

Ravvicinamento progressivo

1.  
La Georgia fa in modo che la propria legislazione in materia di appalti pubblici sia progressivamente ravvicinata al relativo acquis dell'UE.
2.  
Il ravvicinamento all'acquis dell'Unione viene effettuato in fasi successive, secondo quanto previsto nel programma dell'allegato XVI-B del presente accordo e ulteriormente specificato negli allegati da XVI-C a XVI-F, XVI-H, XVI-I e XVI-K del medesimo. Gli allegati XVI-G e XVI-J del presente accordo individuano elementi non obbligatori che non devono necessariamente essere ravvicinati, mentre gli allegati da XVI-L a XVI-O del presente accordo individuano elementi dell'acquis dell'Unione che restano al di fuori dell'ambito del ravvicinamento. In tale processo si tiene debitamente conto della corrispondente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea e, laddove ciò risultasse necessario, delle modifiche dell'acquis dell'Unione nel frattempo intervenute. L'attuazione di ciascuna fase è valutata dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, e ad essa si collega, al termine di una valutazione positiva da parte di tale Comitato, la concessione reciproca dell'accesso al mercato di cui all'allegato XVI-B del presente accordo. La Commissione europea notifica alla Georgia senza indebito ritardo ogni modifica dell'acquis dell'Unione e, su richiesta, fornisce la consulenza e l'assistenza tecnica opportune per l'attuazione di tali modifiche.
3.  
Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» procede alla valutazione di una fase successiva solo dopo che le misure di attuazione della fase precedente sono state attuate e approvate secondo le modalità di cui al paragrafo 2.
4.  
Ciascuna Parte provvede affinché gli aspetti e i settori degli appalti pubblici non contemplati dal presente articolo rispettino i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento di cui all'articolo 144 del presente accordo.

Articolo 147

Accesso al mercato

1.  
Le Parti convengono di realizzare gradualmente e contemporaneamente l'effettiva e reciproca apertura dei rispettivi mercati. Nel corso del processo di ravvicinamento la portata dell'accesso al mercato reciprocamente concesso è collegata ai progressi compiuti in tale processo secondo quanto stabilito nell'allegato XVI-B del presente accordo.
2.  
La decisione di procedere a un'ulteriore fase di apertura del mercato è presa sulla base di una valutazione della conformità della legislazione adottata all'acquis dell'Unione, nonché della sua attuazione pratica. Tale valutazione viene regolarmente effettuata dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all’articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo.
3.  

Nella misura in cui una Parte ha aperto il proprio mercato degli appalti pubblici all'altra Parte conformemente all'allegato XVI-B del presente accordo:

a) 

l'Unione accorda alle società della Georgia, anche non stabilite nell'Unione, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici, riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società dell'Unione;

b) 

la Georgia accorda alle società dell'Unione, anche non stabilite in Georgia, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici, riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della Georgia.

4.  
Al termine dell'attuazione dell'ultima fase del processo di ravvicinamento, le Parti esamineranno la possibilità di accordarsi reciprocamente l'accesso al mercato nel settore degli appalti per soglie di valore inferiori a quelle previste nell'allegato XVI-A del presente accordo.
5.  
La Finlandia riserva la sua posizione per quanto riguarda le isole Åland.

Articolo 148

Informazione

1.  
Ciascuna Parte provvede affinché gli enti aggiudicatori e gli operatori economici siano adeguatamente informati in merito alle procedure degli appalti pubblici, anche tramite la pubblicazione di tutta la legislazione e delle decisioni amministrative in materia.
2.  
Le Parti garantiscono l'adeguata diffusione delle informazioni relative alle gare di appalto indette.

Articolo 149

Cooperazione

1.  
Le Parti rafforzano la cooperazione mediante scambi di esperienze e di informazioni relative alle loro migliori pratiche e al loro quadro normativo.
2.  
L'Unione facilita l'attuazione del presente capo, se del caso anche mediante assistenza tecnica. In conformità alle disposizioni in materia di cooperazione finanziaria contenute nel titolo VII (Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controlli) del presente accordo, le decisioni specifiche relative all'assistenza finanziaria sono prese nel quadro dei meccanismi e degli strumenti di finanziamento pertinenti dell'Unione.
3.  
Un elenco indicativo dei temi di cooperazione è contenuto nell'allegato XVI-P del presente accordo.

CAPO 9

Diritti di proprietà intellettuale

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 150

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

a) 

agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le Parti; e

b) 

conseguire un opportuno ed efficace livello di protezione e di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 151

Natura e portata degli obblighi

1.  
Le Parti attuano in modo adeguato ed efficace i trattati internazionali relativi alla proprietà intellettuale di cui sono firmatarie, compreso l'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS). Le disposizioni del presente capo integrano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le Parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali nel settore della proprietà intellettuale.
2.  
Ai fini del presente accordo, l'espressione «proprietà intellettuale» si riferisce almeno a tutte le categorie di proprietà intellettuale disciplinate dagli articoli da 153 a 189 del presente accordo.
3.  
La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1967 (Convenzione di Parigi).

Articolo 152

Esaurimento

Ciascuna Parte prevede un regime interno o regionale di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Sezione 2

Norme relative ai diritti di proprietà intellettuale

Sottosezione 1

Diritto d'autore e diritti connessi

Articolo 153

Protezione accordata

Le Parti riaffermano il loro impegno nei confronti:

a) 

dei diritti e degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Convenzione di Berna);

b) 

della Convenzione internazionale di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 1961;

c) 

dell'accordo TRIPS;

d) 

del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore;

e) 

del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi.

Articolo 154

Autori

Ciascuna Parte conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a) 

la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;

b) 

qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o delle copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo;

c) 

qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza fili, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascun individuo possa accedere ad esse dal luogo e nel momento di sua scelta.

Articolo 155

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna Parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di:

a) 

autorizzare o vietare la fissazione ( 27 ) delle loro esecuzioni;

b) 

autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma, delle fissazioni delle loro esecuzioni;

c) 

mettere a disposizione del pubblico, tramite la vendita o in altro modo, le fissazioni delle loro esecuzioni;

d) 

autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere ad esse dal luogo e nel momento di sua scelta;

e) 

autorizzare o vietare la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, tranne nel caso in cui l'esecuzione stessa costituisca di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.

Articolo 156

Produttori di fonogrammi

Ciascuna Parte conferisce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di:

a) 

autorizzare o vietare la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;

b) 

mettere a disposizione del pubblico, tramite la vendita o in altro modo, i loro fonogrammi e le relative copie;

c) 

autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, dei loro fonogrammi, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere ad essi dal luogo e nel momento di sua scelta.

Articolo 157

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna Parte conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a) 

la fissazione delle loro emissioni;

b) 

la riproduzione di fissazioni delle loro emissioni;

c) 

la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, di fissazioni delle loro emissioni; e

d) 

la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.

Articolo 158

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico

1.  
Ciascuna Parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo sono utilizzati per una radiodiffusione senza fili o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione.
2.  
In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, ciascuna Parte può stabilire i criteri per la ripartizione tra i medesimi di tale remunerazione.

Articolo 159

Durata della protezione

1.  
I diritti d'autore di opere letterarie e artistiche ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.
2.  
La durata della protezione di una composizione musicale con testo scade al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, indipendentemente dal fatto che esse siano o no riconosciute come coautori: l'autore del testo e il compositore della musica, a condizione che entrambi i contributi siano stati specificamente creati per la rispettiva composizione musicale con testo.
3.  

I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono non prima di cinquant'anni dopo l'esecuzione. Tuttavia:

a) 

se una fissazione dell'esecuzione in un mezzo diverso dal fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquanta anni dopo la data della prima pubblicazione o della prima comunicazione al pubblico, se anteriore;

b) 

se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settant'anni dopo la data della prima pubblicazione o della prima comunicazione al pubblico, se anteriore.

4.  

I diritti dei produttori di fonogrammi scadono non prima di cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia:

a) 

se il fonogramma è stato lecitamente pubblicato durante tale periodo, i diritti scadono non prima di settant'anni dopo la data della prima pubblicazione lecita. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono state effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è stato lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono non prima di settant'anni dopo la data della prima comunicazione lecita al pubblico;

b) 

se, decorsi cinquant'anni dalla pubblicazione lecita del fonogramma o dalla sua comunicazione al pubblico, il produttore di fonogrammi non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, l'artista interprete o esecutore può risolvere il contratto mediante il quale l'artista ha trasferito o ceduto al produttore di fonogrammi i propri diritti di fissazione dell'esecuzione.

5.  
I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di cinquant'anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o senza fili, incluse le emissioni via cavo o via satellite.
6.  
I termini previsti nel presente articolo sono calcolati dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

Articolo 160

Protezione delle misure tecnologiche

1.  
Ciascuna Parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.
2.  

Ciascuna Parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:

a) 

siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere qualsiasi misura tecnologica efficace;

b) 

non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere le misure tecnologiche efficaci; o

c) 

siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione delle misure tecnologiche efficaci.

3.  
Ai fini della presente accordo, per «misure tecnologiche» si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, così come previsto dalla legislazione interna. Le misure tecnologiche sono considerate «efficaci» nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari del diritto tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.

Articolo 161

Protezione delle informazioni sul regime dei diritti

1.  

Ciascuna Parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia senza averne diritto i seguenti atti:

a) 

rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; o

b) 

distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti a norma del presente accordo da cui siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti;

ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che lo sia, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi previsti dalla legislazione interna.

2.  
Ai fini del presente capo, per «informazioni sul regime dei diritti» si intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o gli altri materiali protetti a norma del presente capo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni d'uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni. Il paragrafo 1 si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti a norma del presente capo.

Articolo 162

Eccezioni e limitazioni

1.  
In conformità alle convenzioni e ai trattati internazionali di cui sono firmatarie, ciascuna Parte può prevedere eccezioni e limitazioni ai diritti di cui agli articoli da 154 a 159 del presente accordo esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dei materiali protetti e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari del diritto.
2.  

Ciascuna Parte dispone che sono esentati dal diritto di riproduzione di cui agli articoli da 155 a 158 del presente accordo gli atti di riproduzione temporanea di cui ai medesimi articoli che sono transitori o accessori, che sono parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e il cui unico scopo è consentire:

a) 

la trasmissione di una rete tra terzi con l'intervento di un intermediario; o

b) 

l'utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali protetti, privi di interesse economico proprio.

Articolo 163

Diritto degli autori sulle vendite successive delle opere d'arte

1.  
Ciascuna Parte prevede a favore dell'autore di un'opera d'arte originale un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una royalty basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell'opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell'autore.
2.  
Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
3.  
Ciascuna Parte può prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive allorché il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato.
4.  
La royalty è pagabile dal venditore. Ciascuna Parte può disporre che una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, diversa dal venditore, sia obbligata al pagamento della royalty in via esclusiva o solidale con il venditore.
5.  
La protezione accordata può essere richiesta nella misura consentita dal territorio della Parte in cui tale protezione è richiesta. La procedura di riscossione e gli importi sono decisi a norma della legislazione interna.

Articolo 164

Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti

Le Parti si adoperano per promuovere il dialogo e la cooperazione tra le rispettive società di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altro materiale protetto e il trasferimento delle royalty corrisposte per l'uso di tali opere o altri materiali protetti.

Sottosezione 2

Marchi commerciali

Articolo 165

Accordi internazionali

Le Parti riaffermano il loro impegno a rispettare:

a) 

il Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi; e

b) 

l'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi.

Articolo 166

Procedura di registrazione

1.  
Ciascuna Parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione definitiva negativa dell'amministrazione competente in materia di marchi è comunicata al richiedente per iscritto e debitamente motivata.
2.  
Ciascuna Parte prevede la possibilità di opporsi a domande di registrazione di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio.
3.  
Le Parti istituiscono una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.

Articolo 167

Marchi notori

Ciascuna Parte dà efficacia all'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS relativo alla protezione dei marchi notori, e può tenere conto della raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) in occasione della trentaquattresima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI (settembre 1999).

Articolo 168

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

Ciascuna Parte prevede limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi, la protezione delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto all'articolo 176 o altre limitate eccezioni che tengono conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e di terzi.

Sottosezione 3

Indicazioni geografiche

Articolo 169

Campo di applicazione

1.  
La presente sottosezione si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche originarie del territorio delle Parti.
2.  
Affinché un'indicazione geografica di una Parte sia protetta dall'altra Parte, essa deve riguardare prodotti rientranti nel campo di applicazione della legislazione di tale Parte di cui all'articolo 170 del presente accordo.

Articolo 170

Indicazioni geografiche stabilite

1.  
L'Unione, esaminata la legge della Georgia sulle denominazioni di origine e sulle indicazioni geografiche delle merci, adottata il 22 agosto 1999, conclude che essa è conforme agli elementi previsti nell'allegato XVII-A del presente accordo.
2.  
La Georgia, dopo aver esaminato il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli; il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, e le relative modalità di applicazione, per la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari nell'Unione europea; la parte II, titolo II, capo I, sezione I bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); e il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, conclude che tali atti, norme e procedure sono conformi agli elementi di cui all'allegato XVII-A del presente accordo.
3.  
La Georgia, previo espletamento di una procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XVII-B del presente accordo e previo esame di una sintesi dei disciplinari dei prodotti agricoli e alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche dell'Unione elencate nell'allegato XVII-C del presente accordo e alle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose elencate nell'allegato XVII-D del presente accordo, registrate dall'Unione a norma della legislazione richiamata al paragrafo 2 del presente articolo, protegge tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.
4.  
L'Unione, previo espletamento di una procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XVII-B del presente accordo e previo esame di una sintesi dei disciplinari dei prodotti agricoli e alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche della Georgia elencate nell'allegato XVII-C del presente accordo e alle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose elencate nell'allegato XVII-D del presente accordo, registrate dalla Georgia a norma della legislazione richiamata al paragrafo 1, protegge tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.
5.  
Le decisioni adottate prima dell'entrata in vigore del presente accordo dal comitato misto, istituito a norma dell'articolo 11 dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito alle modifiche degli allegati III e IV di tale accordo, sono considerate decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche; le indicazioni geografiche aggiunte agli allegati III e IV di tale accordo sono considerate parte integrante degli allegati XVII-C e XVII-D del presente accordo. Di conseguenza le Parti proteggono tali indicazioni geografiche quali indicazioni geografiche stabilite a norma del presente accordo.

Articolo 171

Aggiunta di nuove indicazioni geografiche

1.  
Le Parti concordano sulla possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche da proteggere negli allegati XVII-C e XVII-D del presente accordo, in conformità alla procedura di cui all'articolo 179, paragrafo 3, del presente accordo, previo espletamento della procedura di opposizione e previo esame di una sintesi dei disciplinari di cui all'articolo 170, paragrafi 3 e 4, del presente accordo, con reciproca soddisfazione delle Parti.
2.  
Le Parti non sono tenute a proteggere come indicazione geografica un nome che sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Articolo 172

Portata della protezione delle indicazioni geografiche

1.  

Le indicazioni geografiche elencate negli allegati XVII-C e XVII-D del presente accordo, comprese quelle aggiunte a norma dell'articolo 171 del medesimo, sono protette contro:

a) 

qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:

i) 

per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta, oppure

ii) 

nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un'indicazione geografica;

b) 

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione ( 28 ), anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o altri termini simili;

c) 

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) 

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

2.  
In caso di omonimia, totale o parziale, tra indicazioni geografiche, la protezione è accordata a ciascuna di esse a condizione che siano state usate in buona fede e tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e del rischio effettivo di confusione. Fatto salvo l'articolo 23 dell'accordo TRIPS, le Parti stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche d'impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori. Una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a credere che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrata, anche se esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione.
3.  
Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una Parte proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un'indicazione geografica dell'altra Parte, quest'ultima viene informata e ha la possibilità di presentare osservazioni prima che la denominazione diventi protetta.
4.  
Nessuna disposizione della presente sottosezione obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte che non è protetta o cessa di essere protetta nel paese di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le Parti se ne danno reciproca notifica.

Articolo 173

Protezione della trascrizione delle indicazioni geografiche

1.  
Le indicazioni geografiche protette in virtù della presente sottosezione in caratteri georgiani e in altri caratteri non latini ufficialmente utilizzati negli Stati membri sono protette unitamente alla loro trascrizione in caratteri latini. Tale trascrizione può essere utilizzata anche per l'etichettatura dei prodotti in questione.
2.  
Analogamente, le indicazioni geografiche protette in virtù della presente sottosezione in caratteri latini sono protette unitamente alla loro trascrizione in caratteri georgiani e in altri caratteri non latini ufficialmente utilizzati negli Stati membri. Tale trascrizione può essere utilizzata anche per l'etichettatura dei prodotti in questione.

Articolo 174

Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche

1.  
Una denominazione protetta in virtù della presente sottosezione può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al disciplinare corrispondente.
2.  
Quando un'indicazione geografica è protetta a norma della presente sottosezione, l'uso della denominazione protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né oneri supplementari.

Articolo 175

Attuazione della protezione

Le Parti attuano la protezione prevista agli articoli da 170 a 174 del presente accordo mediante idonee misure amministrative adottate dalle rispettive autorità pubbliche. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.

Articolo 176

Relazione con i marchi commerciali

1.  
Le Parti rifiutano o annullano, d'ufficio o su richiesta di qualsiasi parte interessata in conformità alla legislazione di ciascuna di esse, la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 172, paragrafo 1, del presente accordo, in relazione a un'indicazione geografica protetta per prodotti simili, a condizione che la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio interessato.
2.  
Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 170 del presente accordo, la data di presentazione della domanda di protezione è il 1o aprile 2012.
3.  
Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 171 del presente accordo, la data di presentazione della domanda di protezione è la data di trasmissione all'altra Parte della domanda di protezione di un'indicazione geografica.
4.  
Le Parti non sono tenute a proteggere un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla reale identità del prodotto.
5.  
Fatto salvo il paragrafo 4, le Parti proteggono le indicazioni geografiche anche quando esiste un marchio anteriore. Per «marchio anteriore» si intende un marchio il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all'articolo 172, paragrafo 1, del presente accordo, che è stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla pertinente legislazione, nel territorio di una delle Parti anteriormente alla data in cui l'altra Parte ha presentato la domanda di protezione dell'indicazione geografica a norma della presente sottosezione. Tale marchio può continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione delle Parti in materia di marchi.

Articolo 177

Regole generali

1.  
L'applicazione della presente sottosezione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti in virtù dell'accordo OMC.
2.  
L'importazione, l'esportazione e la commercializzazione di prodotti di cui agli articoli 170 e 171 del presente accordo sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel territorio della Parte importatrice.
3.  
Eventuali questioni attinenti al disciplinare delle denominazioni registrate sono trattate dal sottocomitato istituito a norma dell'articolo 179 del presente accordo.
4.  
Le indicazioni geografiche protette a norma della presente sottosezione possono essere annullate soltanto dalla Parte di cui è originario il prodotto.
5.  
Il disciplinare di un prodotto di cui alla presente sottosezione è quello approvato, unitamente alle eventuali modifiche, anch'esse approvate, dalle autorità della Parte del cui territorio è originario il prodotto stesso.

Articolo 178

Cooperazione e trasparenza

1.  
Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito a norma dell'articolo 179 del presente accordo, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento della presente sottosezione. In particolare, una Parte può chiedere all'altra Parte informazioni concernenti i disciplinari e le relative modifiche, nonché i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo.
2.  
Ciascuna Parte può rendere pubblici i disciplinari o una sintesi dei medesimi e i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo relativi alle indicazioni geografiche dell'altra Parte protette in virtù del presente articolo.

Articolo 179

Sottocomitato per le indicazioni geografiche

1.  
È istituito il sottocomitato per le indicazioni geografiche. Esso è composto da rappresentanti dell'Unione e della Georgia ed è incaricato di monitorare lo sviluppo della presente sottosezione e di rafforzare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche. Esso risponde al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo.
2.  
Il sottocomitato per le indicazioni geografiche delibera all'unanimità e adotta il proprio regolamento interno. Si riunisce su richiesta di una delle Parti, a turno nell'UE e in Georgia, a una data, in un luogo e secondo modalità (compresa eventualmente la videoconferenza) fissate di comune accordo dalle Parti, e comunque non oltre novanta giorni dalla data della richiesta.
3.  

Il sottocomitato per le indicazioni geografiche provvede inoltre al corretto funzionamento della presente sottosezione e può prendere in esame tutte le questioni inerenti all'attuazione e alla gestione della medesima. In particolare è responsabile di:

a) 

modificare l'articolo 170, paragrafi 1 e 2, del presente accordo, per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nel territorio delle Parti;

b) 

modificare gli allegati XVII-C e XVII-D del presente accordo, per quanto riguarda le indicazioni geografiche;

c) 

scambiare informazioni sugli sviluppi delle politiche e legislativi in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in tale ambito;

d) 

scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità alla presente sottosezione.

Sottosezione 4

Disegni e modelli

Articolo 180

Accordi internazionali

Le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare l'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali del 1999.

Articolo 181

Protezione dei disegni e dei modelli registrati

1.  
Ciascuna Parte assicura la protezione dei disegni e dei modelli creati indipendentemente che siano nuovi e originali ( 29 ). Tale protezione è fornita tramite la registrazione, che conferisce al titolare di un disegno o di un modello registrato un diritto esclusivo conformemente a quanto disposto dal presente articolo.
2.  

Il disegno o il modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e originale soltanto:

a) 

se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante il normale utilizzo di quest'ultimo, e

b) 

nella misura in cui tali caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.

3.  
Per «normale utilizzo» di cui al paragrafo 2, lettera a), s'intende l'utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.
4.  
Il titolare di un disegno o di un modello registrato ha il diritto di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, come minimo di produrre, offrire a fini di vendita, vendere, importare, esportare, stoccare o utilizzare un prodotto recante o contenente il disegno o il modello protetto, qualora tali operazioni siano intraprese a fini commerciali, compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o del modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali.
5.  
La durata della protezione accordata è di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione o da una data stabilita in conformità all'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, ferma restando la Convenzione di Parigi.

Articolo 182

Eccezioni ed esclusioni

1.  
Ciascuna Parte può prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o del modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi di terzi.
2.  
La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o i modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. In particolare, il diritto su un disegno o un modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro forme e dimensioni esatte per consentire al prodotto in cui il disegno o il modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente a un altro prodotto, o di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascuno dei due prodotti possa svolgere la sua funzione.

Articolo 183

Rapporto con il diritto d'autore

Un disegno o un modello è altresì ammesso a beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore vigente nel territorio di una Parte dalla data in cui è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuna Parte determina l'estensione della protezione e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.

Sottosezione 5

Brevetti

Articolo 184

Accordi internazionali

Le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare il trattato dell'OMPI sulla cooperazione in materia di brevetti.

Articolo 185

Brevetti e sanità pubblica

1.  
Le Parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla sanità pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC.
2.  
Le Parti rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e contribuiscono alla sua attuazione.

Articolo 186

Certificato protettivo complementare

1.  
Le Parti riconoscono che i medicinali e i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sul loro mercato. Esse riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all'immissione del prodotto sul rispettivo mercato, secondo la definizione di cui alla legislazione interna, può ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto.
2.  
Le Parti prevedono un ulteriore periodo di protezione per un medicinale o un prodotto fitosanitario che sia protetto da un brevetto e sia stato oggetto di una procedura di autorizzazione amministrativa. La durata di tale periodo è pari a quella del periodo di cui al paragrafo 1, seconda frase, ridotta di cinque anni.
3.  
A prescindere da quanto disposto al paragrafo 2, la durata dell'ulteriore periodo di protezione non può essere superiore a cinque anni.
4.  
Nel caso di medicinali per i quali sono stati condotti studi pediatrici, e a condizione che i risultati di tali studi siano ripresi nelle informazioni relative sul prodotto, le Parti prevedono una proroga di ulteriori sei mesi della durata della protezione di cui al paragrafo 2.

Articolo 187

Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali ( 30 )

1.  
Le Parti attuano un sistema globale per garantire la riservatezza, la non divulgazione e la non utilizzazione dei dati comunicati al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale.
2.  
Ciascuna Parte provvede affinché, nel proprio diritto, tutte le informazioni presentate per ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale restino riservate, non vengano divulgate a terzi e godano della protezione contro usi commerciali sleali.
3.  
A tal fine ciascuna Parte, per un periodo di almeno sei anni a decorrere dalla data della prima autorizzazione in una delle Parti, non consente ad altri richiedenti di commercializzare lo stesso prodotto o un prodotto analogo, sulla base dell'autorizzazione all'immissione in commercio concessa al richiedente che ha fornito i dati relativi alle prove o gli studi, salvo in presenza del consenso di quest'ultimo. Durante tale periodo i dati relativi alle prove o gli studi presentati per ottenere la prima autorizzazione non sono utilizzati a beneficio di altri richiedenti successivi che intendano ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale, salvo in presenza del consenso del primo richiedente.
4.  
Il periodo di sei anni di cui al paragrafo 3 è esteso fino a un massimo di sette anni se, durante i primi sei anni successivi all'ottenimento dell'autorizzazione iniziale, il titolare ottiene un'autorizzazione per una o più nuove indicazioni terapeutiche ritenute portatrici di un beneficio clinico significativo rispetto alle terapie esistenti.
5.  
La Georgia si impegna ad allineare la propria legislazione in materia di protezione dei dati relativi ai medicinali a quella dell'Unione entro la data che sarà stabilita dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo.

Articolo 188

Protezione dei dati presentati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari

1.  
Ciascuna Parte stabilisce i requisiti di sicurezza ed efficacia prima di autorizzare l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
2.  
Ciascuna Parte provvede affinché i dati presentati per la prima volta da un richiedente per ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario godano della protezione contro usi commerciali sleali e non siano utilizzati a beneficio di altri richiedenti che intendano ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio, salvo in presenza di prova del consenso esplicito del primo titolare.
3.  

Il verbale di prova o la relazione di uno studio presentati per la prima volta per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio soddisfano le seguenti condizioni:

a) 

sono finalizzati all'autorizzazione o alla modifica di un'autorizzazione intesa a consentire l'uso del prodotto su altre colture; e

b) 

sono riconosciuti conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.

4.  
Il periodo di protezione dei dati è di almeno dieci anni a decorrere dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nella Parte interessata.

Articolo 189

Varietà vegetali

Le Parti proteggono i diritti delle varietà vegetali, in conformità alla Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, e cooperano per promuovere e fare applicare tali diritti.

Sezione 3

Applicazione dei diritti di proprietà intellettuale

Articolo 190

Obblighi generali

1.  
Le Parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III, e prevedono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari necessari per garantire l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale ( 31 ), di cui alla presente sezione.
2.  
Tali misure, procedure e mezzi di ricorso complementari sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.
3.  
Tali misure e mezzi di ricorso complementari sono anche efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

Articolo 191

Soggetti dotati di legittimazione attiva

Ciascuna Parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:

a) 

ai titolari di diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;

b) 

a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime;

c) 

agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime;

d) 

agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime.

Sottosezione 1

Applicazione in ambito civile

Articolo 192

Misure di protezione delle prove

1.  
Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ciascuna Parte provvede affinché le competenti autorità giudiziarie, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, dispongano misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
2.  
Tali misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci oggetto della presunta violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Queste misure sono adottate, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.
3.  
In caso di adozione di misure di protezione delle prove inaudita altera parte, le parti interessate sono informate senza indebito ritardo e al più tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle misure.

Articolo 193

Diritto d'informazione

1.  

Ciascuna Parte provvede affinché, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata dell'attore, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

a) 

sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) 

sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto, su scala commerciale;

c) 

sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; oppure

d) 

sia stata sorpresa a produrre, fabbricare o distribuire merci oggetto di violazione di un diritto, o prestare servizi, tramite informazioni fornite da un'altra persona di cui alle lettere da a) a c).

2.  

Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:

a) 

nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti titolari dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti destinatari; e

b) 

informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per i prodotti o i servizi in questione.

3.  

I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni regolamentari che:

a) 

accordano al titolare diritti d'informazione più ampi;

b) 

disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;

c) 

disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;

d) 

accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti ad una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; oppure

e) 

disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

Articolo 194

Misure provvisorie

1.  
Ciascuna Parte provvede affinché le autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere nei confronti del presunto autore della violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia previsto dalla legislazione interna, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.
2.  
Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna di prodotti sospettati di ledere un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.
3.  
Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale le Parti provvedono affinché, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie possano ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine le competenti autorità possono disporre l'accesso, se del caso, alle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso del presunto autore della violazione.

Articolo 195

Misure adottate a seguito di decisione sul merito

1.  
Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna Parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti possano ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, come minimo l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, le autorità giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la produzione o la fabbricazione di tali merci.
2.  
Le autorità giudiziarie delle Parti hanno il potere di ordinare che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.
3.  
Ciascuna Parte provvede affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione, nonché nei confronti di qualsiasi intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.
4.  
Le Parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui al presente articolo se tale soggetto ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.

Articolo 196

Risarcimento dei danni

1.  

Ciascuna Parte provvede affinché, su richiesta della parte lesa, le autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorché le autorità giudiziarie fissano i danni:

a) 

tengono conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dalla parte lesa, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; oppure

b) 

in alternativa alla lettera a) possono fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo delle royalty o dei diritti che sarebbero stati dovuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione all'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2.  
Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le Parti possono prevedere la possibilità che le autorità giudiziarie dispongano il recupero degli utili o il pagamento di danni che possono essere predeterminati a favore della parte lesa.

Articolo 197

Spese legali

Ciascuna Parte provvede affinché le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, salvo che il rispetto del principio di equità non lo consenta e fatte salve le eccezioni previste dalle rispettive norme procedurali.

Articolo 198

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Ciascuna Parte provvede affinché, nell'ambito dei procedimenti giudiziari avviati per violazione dei diritti di proprietà industriale o dei procedimenti giudiziari avviati per violazione del diritto d'autore, o in entrambi i casi, le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.

Articolo 199

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti nella presente sottosezione:

a) 

affinché gli autori di opere letterarie o artistiche siano ritenuti tali fino a prova contraria e legittimati di conseguenza ad agire in giudizio contro i contraffattori, è sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi usuali;

b) 

la disposizione di cui alla lettera a) si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto.

Sottosezione 2

Altre disposizioni

Articolo 200

Misure alla frontiera

1.  
Fatti salvi l'articolo 75 e l'allegato XIII del presente accordo, il presente articolo stabilisce i principi generali del presente accordo che disciplinano l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e l'obbligo di impegnarsi nella cooperazione a carico delle medesime.
2.  
Nell'attuare le misure alla frontiera per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale le Parti assicurano la coerenza con gli obblighi assunti nel quadro del GATT 1994 e dell'accordo TRIPS.
3.  
Le disposizioni del presente articolo relative alle misure alla frontiera sono di natura procedurale. Esse stabiliscono le condizioni e le procedure di intervento delle autorità doganali se le merci sospette di violare un diritto di proprietà intellettuale sono, o sarebbero dovute essere, sotto il controllo della dogana. Esse non pregiudicano in alcun modo il diritto sostanziale delle Parti in materia di proprietà intellettuale.
4.  
Per agevolare l'effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità doganali adottano una varietà di strategie volte ad identificare le spedizioni contenenti merci sospette di violare i diritti di proprietà intellettuale. Tali strategie includono tecniche di analisi dei rischi basate, tra l'altro, sulle informazioni fornite dai titolari dei diritti, sulle informazioni raccolte e sulle ispezioni dei carichi.
5.  
Le Parti concordano di dare efficace attuazione all'articolo 69 dell'accordo TRIPS nei confronti degli scambi internazionali di merci sospette di violare i diritti di proprietà intellettuale. A tale scopo, le Parti stabiliscono e informano i punti di contatto presso le rispettive amministrazioni doganali e sono pronte a scambiare dati e informazioni sugli scambi di tali merci che interessano entrambe le Parti. In particolare, esse promuovono lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità doganali riguardo allo scambio di merci contraffatte e usurpative. Fatte salve le disposizioni del protocollo II del presente accordo, relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, le autorità doganali, se del caso, si scambiano tali informazioni rapidamente e nel dovuto rispetto delle normative in materia di protezione dei dati delle Parti.
6.  
Le autorità doganali di ciascuna Parte cooperano, su richiesta o su propria iniziativa, al fine di fornire le informazioni disponibili pertinenti alle autorità doganali dell'altra Parte, soprattutto per le merci in transito nel territorio di una Parte destinate all'altra Parte (o originarie dell'altra Parte).
7.  
Il sottocomitato di cui all'articolo 74 del presente accordo stabilisce le disposizioni pratiche necessarie per lo scambio di dati e informazioni di cui al presente articolo.
8.  
Il protocollo II del presente accordo, relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, è applicabile in relazione a violazioni di diritti di proprietà intellettuale, ferme restando le forme di cooperazione derivanti dall'applicazione dei paragrafi da 5 a 7 del presente articolo.
9.  
Il sottocomitato di cui all'articolo 74 del presente accordo è responsabile del buon funzionamento e della corretta attuazione del presente articolo.

Articolo 201

Codici di condotta

Le Parti incoraggiano:

a) 

l'elaborazione da parte delle associazioni o delle organizzazioni professionali o di categoria di codici di condotta volti a contribuire all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;

b) 

la presentazione alle rispettive autorità competenti di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione dei medesimi.

Articolo 202

Cooperazione

1.  
Le Parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi derivanti dal presente capo.
2.  

La cooperazione riguarda, tra l'altro, le seguenti attività:

a) 

lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e alle pertinenti regole di protezione e di applicazione; lo scambio di esperienze sull'evoluzione normativa in tali settori;

b) 

lo scambio di esperienze e di informazioni sulle attività per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

c) 

lo scambio di esperienze sulle attività per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale svolte a livello centrale e periferico dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari; il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi;

d) 

lo sviluppo di capacità, gli scambi di personale e la formazione di quest'ultimo;

e) 

la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale, anche tra gli operatori economici e nella società civile; la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti;

f) 

il rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la tutela della proprietà intellettuale;

g) 

la promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico riguardo alle politiche in materia di diritti di proprietà intellettuale: la formulazione di strategie efficaci per individuare i principali destinatari e l'elaborazione di programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media sull'impatto delle violazioni della proprietà intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata.

CAPO 10

Concorrenza

Articolo 203

Principi

Le Parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Le Parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali e gli interventi pubblici (comprese le sovvenzioni) sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.

Articolo 204

Normativa in materia di antitrust e concentrazioni e relativa attuazione

1.  
Ciascuna Parte mantiene in vigore nel proprio territorio un sistema completo di norme a disciplina della concorrenza che permetta di perseguire efficacemente gli accordi anticoncorrenziali, le pratiche concertate e le condotte anticoncorrenziali unilaterali adottate dalle imprese detentrici di una posizione dominante sul mercato nonché di controllare efficacemente le concentrazioni di imprese al fine di evitare abusi di posizioni dominanti e ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva.
2.  
Ciascuna Parte conferisce ad un'autorità responsabile le risorse necessarie al fine di applicare in modo efficace il diritto della concorrenza di cui al paragrafo 1.
3.  
Le Parti riconoscono l'importanza di applicare le rispettive norme di diritto della concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equità procedurale e dei diritti di difesa delle imprese interessate.

Articolo 205

Monopoli di Stato, imprese pubbliche e imprese cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi

1.  
Nessuna disposizione del presente capo impedisce a una Parte di designare o di mantenere monopoli di Stato o imprese pubbliche o di conferire a imprese diritti speciali o esclusivi conformemente alla rispettiva legislazione.
2.  
Per quanto riguarda i monopoli di Stato a carattere commerciale, le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi, ciascuna Parte provvede affinché tali imprese siano soggette al diritto della concorrenza di cui all'articolo 204, paragrafo 1, nella misura in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, de jure o de facto, della specifica missione di interesse pubblico affidata alle imprese in questione.

Articolo 206

Sovvenzioni

1.  
Ai fini del presente articolo per «sovvenzione» si intende una misura che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 1 dell'accordo SCM, a prescindere dal fatto che sia concessa in relazione alla produzione di merci o alla prestazione di servizi, e che possa definirsi specifica ai sensi dell'articolo 2 di tale accordo.
2.  
Ciascuna Parte garantisce la trasparenza nel settore delle sovvenzioni. A tal fine ciascuna Parte presenta all'altra Parte con frequenza biennale una relazione in merito alla base giuridica, alla forma, all'importo o al bilancio e, ove possibile, al beneficiario delle sovvenzioni concesse dal proprio governo o da un organismo pubblico nell'ambito della produzione di merci. Tale relazione si intende presentata se le informazioni pertinenti sono rese accessibili da ciascuna Parte su un sito web pubblico.
3.  
Su richiesta di una Parte, l'altra Parte senza indugio fornisce le informazioni e risponde alle domande concernenti determinate sovvenzioni nell'ambito della prestazione di servizi.

Articolo 207

Risoluzione delle controversie

Agli articoli 203, 204 e 205 del presente accordo non si applicano le disposizioni relative al meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

Articolo 208

Rapporto con l'OMC

Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti e gli obblighi di un Parte in virtù dell'accordo OMC, in particolare dell'accordo SCM e dell'intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU).

Articolo 209

Riservatezza

Quando si scambiano informazioni a norma del presente capo, le Parti tengono conto delle limitazioni imposte dalle prescrizioni relative al segreto professionale ed aziendale nei rispettivi ordinamenti giuridici.

CAPO 11

Disposizioni sull'energia nell'ambito degli scambi

Articolo 210

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

a) 

«prodotti energetici», il petrolio greggio (codice SA 27.09), il gas naturale (codice SA 27.11) e l'energia elettrica (codice SA 27.16);

b) 

«infrastrutture per il trasporto dell'energia», gasdotti di trasmissione ad alta pressione; reti e linee di trasmissione dell'elettricità ad alta tensione, compresi i dispositivi di interconnessione che servono a collegare reti differenti di trasmissione del gas o dell'elettricità; oleodotti per il trasporto del greggio, ferrovie ed altre infrastrutture fisse che permettono il transito dei prodotti energetici;

c) 

«transito», il passaggio dei prodotti energetici attraverso il territorio di una Parte, con o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di trasporto, a condizione che tale passaggio rappresenti unicamente una parte di un tragitto completo che inizia e termina oltre la frontiera della Parte sul cui territorio si produce tale traffico;

d) 

«prelievo non autorizzato», ogni attività consistente nel prelievo illegale di prodotti energetici da un'infrastruttura per il trasporto dell'energia.

Articolo 211

Transito

Le Parti provvedono affinché il transito avvenga nel rispetto degli impegni internazionali da esse assunti in conformità alle disposizioni del GATT 1994 e del trattato sulla Carta dell'energia.

Articolo 212

Prelievo non autorizzato di merci in transito

Ciascuna Parte adotta tutte le misure necessarie per vietare e contrastare i prelievi non autorizzati di prodotti energetici in transito nel suo territorio ad opera di enti soggetti al suo controllo o alla sua giurisdizione.

Articolo 213

Transito ininterrotto

1.  
Una Parte si astiene dall'effettuare prelievi o dall'interferire in qualsiasi altro modo con il transito di prodotti energetici nel proprio territorio, tranne qualora tali prelievi o interferenze siano specificamente contemplati da un contratto o da un altro accordo che disciplina tale transito, o qualora il funzionamento ininterrotto delle infrastrutture per il trasporto dell'energia, senza tempestivi interventi correttivi, rappresenti una minaccia irragionevole per la sicurezza pubblica, per il patrimonio culturale, per la sanità, la sicurezza o l'ambiente, e a condizione che tali interventi non vengano realizzati in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata del commercio internazionale.
2.  
In caso di controversie su materie che coinvolgono le Parti o enti soggetti al loro controllo o alla loro giurisdizione, la Parte nel cui territorio transitano prodotti energetici non può interrompere o ridurre tale transito, oppure consentire a enti soggetti al suo controllo o alla sua giurisdizione, comprese le imprese commerciali di Stato, di interrompere o ridurre tale transito prima che si concluda il procedimento di risoluzione delle controversie a norma del pertinente contratto, oppure un procedimento di emergenza a norma dell'allegato XVIII del presente accordo o del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, tranne nelle circostanze previste al paragrafo 1.
3.  
Una Parte non è ritenuta responsabile dell'interruzione o della riduzione del transito di cui al presente articolo qualora essa non sia in grado di fornire o di far transitare i prodotti energetici a seguito di azioni imputabili a un paese terzo o a un ente soggetto al controllo o alla giurisdizione di un paese terzo.

Articolo 214

Obbligo di transito per i gestori

Ciascuna Parte provvede affinché i gestori delle infrastrutture per il trasporto dell'energia adottino le misure necessarie per:

a) 

ridurre al minimo il rischio di interruzione o riduzione accidentale del transito;

b) 

ripristinare rapidamente il normale funzionamento del transito che abbia subito un'interruzione o una riduzione accidentale.

Articolo 215

Autorità di regolamentazione

1.  
Ciascuna Parte designa autorità di regolamentazione indipendenti e dotate di poteri sufficienti per regolamentare i mercati del gas e dell'energia elettrica. Tali autorità di regolamentazione sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi altra impresa pubblica o privata e da qualsiasi altro operatore o partecipante al mercato.
2.  
Le decisioni e le procedure delle autorità di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
3.  
Un operatore ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Le decisioni degli organi di ricorso, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono sempre motivate per iscritto e sono altresì impugnabili dinanzi a un'autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi di ricorso hanno effetto esecutivo.

Articolo 216

Organizzazione dei mercati

1.  
Le Parti provvedono affinché i mercati dell'energia siano gestiti con l'obiettivo di realizzare condizioni di concorrenzialità, sicurezza e sostenibilità ambientale senza operare discriminazioni tra imprese per quanto riguarda diritti ed obblighi.
2.  
Fatto salvo il paragrafo 1 una Parte può, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese obblighi concernenti la sicurezza (compresa la sicurezza degli approvvigionamenti), la regolarità, la qualità e il prezzo degli approvvigionamenti, nonché la protezione ambientale, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, proporzionati e verificabili.
3.  
La Parte che stabilisce il prezzo di vendita del gas e dell'energia elettrica sul mercato interno provvede a pubblicare il suo metodo di calcolo del prezzo regolamentato prima che quest'ultimo entri in vigore.

Articolo 217

Accesso alle infrastrutture per il trasporto dell'energia

1.  
Ciascuna Parte provvede all'attuazione nel proprio territorio di un sistema di accesso dei terzi alle infrastrutture per il trasporto e il deposito dell'energia e del gas naturale liquefatto applicabile a tutti gli utenti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio.
2.  
Ciascuna Parte provvede affinché le tariffe e tutte le altre condizioni per l'accesso alle infrastrutture per il trasporto dell'energia siano obiettive, ragionevoli, trasparenti e non discriminino in base all'origine, alla proprietà o alla destinazione del prodotto energetico.
3.  
Ciascuna Parte provvede affinché la totalità della capacità tecnica e contrattuale, sia fisica che virtuale, venga attribuita tramite criteri e procedure trasparenti e non discriminatori.
4.  
Le Parti provvedono affinché i gestori delle infrastrutture per il trasporto dell'energia che rifiutano di concedere l'accesso ai terzi forniscano alla parte che ne faccia richiesta una spiegazione debitamente motivata di tale decisione; contro tale rifiuto è prevista la possibilità di presentare ricorso.
5.  
In casi eccezionali una Parte può derogare alle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 in conformità a criteri obiettivi stabiliti dalla propria legislazione. In particolare una Parte può prevedere nella propria legislazione la possibilità di concedere un'esenzione dalle norme relative all'accesso dei terzi in relazione alle nuove infrastrutture principali per il trasporto dell'energia, a condizione che tale deroga sia prevista per un periodo di tempo limitato e sia basata su una valutazione caso per caso.

Articolo 218 ( 32 )

Rapporto con il trattato che istituisce la Comunità dell'energia

1.  
In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e quelle del trattato che istituisce la Comunità dell'energia o quelle della legislazione dell'Unione applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, prevalgono, per quanto riguarda tale conflitto, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità dell'energia o le disposizioni della legislazione dell'Unione applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.
2.  
Nell'attuazione del presente capo, la preferenza è accordata all'adozione di disposizioni legislative o altri atti che siano compatibili con il trattato che istituisce la Comunità dell'energia o basati sulla legislazione applicabile nell'Unione. In caso di controversia concernente il presente capo, le disposizioni legislative o gli altri atti che soddisfano i suddetti criteri beneficiano di una presunzione di conformità al presente capo. Nel valutare se le disposizioni legislative o gli altri atti soddisfino tali criteri, si tiene conto di ogni decisione pertinente adottata a norma dell'articolo 91 del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

CAPO 12

Trasparenza

Articolo 219

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

a) 

«misure di applicazione generale», le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative che possano incidere su qualsiasi materia disciplinata dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Non sono considerate tali le misure che producono effetti nei confronti di una persona determinata o di un gruppo di persone;

b) 

«persona interessata», ogni persona fisica o giuridica stabilita nel territorio di una Parte che possa essere direttamente interessata da una misura di applicazione generale.

Articolo 220

Obiettivo

Riconoscendo l'incidenza che il contesto regolamentare può avere sugli scambi e sugli investimenti tra di esse, le Parti predispongono un contesto regolamentare prevedibile a vantaggio degli operatori economici, e procedure efficienti, anche per le piccole e medie imprese, prendendo in debita considerazione i requisiti di certezza giuridica e proporzionalità.

Articolo 221

Pubblicazione

1.  

Ciascuna Parte provvede affinché le misure di applicazione generale:

a) 

siano rapidamente e facilmente accessibili, tramite un mezzo ufficialmente designato e, se possibile, per via elettronica, in modo da permettere a chiunque di prenderne conoscenza;

b) 

contengano una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione di tali misure; e

c) 

prevedano un periodo di tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati, comprese le situazioni di emergenza o le questioni inerenti alla sicurezza.

2.  

Ciascuna Parte:

a) 

si adopera per rendere disponibile al pubblico in una fase iniziale appropriata ogni proposta di misura di applicazione generale che intende adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;

b) 

offre alle persone interessate ragionevoli possibilità di presentare osservazioni in merito a tali proposte, prevedendo in particolare un periodo di tempo sufficiente per sfruttare tali opportunità; e

c) 

si impegna a tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate in merito a tali proposte.

Articolo 222

Richieste di informazioni e punti di contatto

1.  
Al fine di agevolare la comunicazione tra le Parti sulle questioni di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, ciascuna Parte designa un punto di contatto che agisce da coordinatore.
2.  
Ciascuna Parte istituisce o mantiene meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni da chiunque presentate in merito a qualsiasi misura di applicazione generale, proposta o in vigore, e alla sua applicazione. Le richieste possono essere presentate tramite il punto di contatto istituito a norma del paragrafo 1 o tramite qualsiasi altro meccanismo, a seconda dei casi.
3.  
Le Parti riconoscono che le risposte di cui al paragrafo 2 non possono essere definitive o giuridicamente vincolanti ma hanno solo uno scopo informativo, salvo diversa disposizione337 delle rispettive norme legislative e regolamentari.
4.  
Su richiesta di una Parte, l'altra Parte comunica sollecitamente le informazioni e risponde alle domande relative a qualsiasi misura di applicazione generale o a qualsiasi proposta di adozione o modifica di misure di applicazione generale che la Parte richiedente ritiene possano influire sul funzionamento del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, indipendentemente dal fatto che tale misura sia stata o no preventivamente notificata alla Parte richiedente.

Articolo 223

Gestione delle misure di applicazione generale

1.  
Ciascuna Parte gestisce tutte le misure di applicazione generale in modo obiettivo, imparziale e ragionevole.
2.  

A tal fine, nell'applicare tali misure a persone, merci, o servizi determinati dell'altra Parte in casi specifici, ciascuna Parte:

a) 

si adopera per comunicare alle persone interessate direttamente coinvolte in un procedimento amministrativo, secondo le rispettive procedure e con un preavviso ragionevole, l'apertura di un procedimento, fornendo altresì informazioni sulla sua natura, l'indicazione della base giuridica che ne autorizza l'apertura e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;

b) 

accorda a tali persone interessate una ragionevole opportunità di presentare fatti e argomentazioni a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi provvedimento amministrativo definitivo, sempre che i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano; e

c) 

provvede affinché le proprie procedure si basino sulla sua legislazione e siano attuate conformemente ad essa.

Articolo 224

Riesame e ricorso

1.  
Ciascuna Parte istituisce o mantiene in vigore procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative per il riesame tempestivo e, nei casi in cui ciò sia giustificato, per la rettifica dei provvedimenti amministrativi concernenti materie disciplinate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Tali istanze o procedure sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'applicazione amministrativa e i loro responsabili non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.
2.  

Ciascuna Parte provvede affinché, dinanzi a tali istanze o nel corso di tali procedure, le parti del procedimento abbiano diritto a:

a) 

una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e

b) 

una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati oppure, ove la propria legislazione lo prescriva, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa.

3.  
Fatta salva la possibilità di ricorso o di riesame ulteriore nei modi previsti dalle rispettive leggi, ciascuna Parte provvede affinché tale decisione sia attuata dall'ufficio o dall'autorità interessata e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda le misure amministrative in questione.

Articolo 225

Qualità ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa

1.  
Le Parti convengono di cooperare nella promozione della qualità e dell'efficacia della regolamentazione, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche per quanto concerne le rispettive politiche normative e le valutazioni dell'impatto della regolamentazione.
2.  
Le Parti riconoscono l'importanza dei principi di buona condotta amministrativa ( 33 ) e convengono di cooperare alla loro promozione, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche.

Articolo 226

Disposizioni specifiche

Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicate le norme specifiche in materia di trasparenza sancite da altri capi del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

CAPO 13

Commercio e sviluppo sostenibile

Articolo 227

Contesto e obiettivi

1.  
Le Parti ricordano l'Agenda 21 della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sull'occupazione piena e produttiva e sul lavoro dignitoso per tutti del 2006 e la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008. Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future e per far sì che questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali.
2.  
Le Parti riaffermano il loro impegno a favore dello sviluppo sostenibile e riconoscono che lo sviluppo sociale ed economico e la protezione dell'ambiente ne rappresentano i pilastri interdipendenti che si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici derivanti dall'integrazione delle questioni ambientali e del lavoro collegate al commercio ( 34 ) in un approccio globale in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

Articolo 228

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1.  
Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di definire le loro politiche e le loro priorità in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i loro livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro a livello interno, nonché di adottare o modificare di conseguenza le proprie politiche e disposizioni legislative pertinenti, coerentemente con gli impegni assunti in relazione alle norme e agli accordi riconosciuti a livello internazionale di cui agli articoli 229 e 230 del presente accordo.
2.  
In tale contesto ciascuna Parte si adopera per garantire che la propria legislazione e le proprie politiche riconoscano e incoraggino elevati livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro, nonché per continuare a migliorare tale legislazione e tali politiche ed i livelli di protezione da esse garantiti.

Articolo 229

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1.  
Le Parti riconoscono l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elementi chiave per gestire il processo di globalizzazione e riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in una forma che contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti. In tale contesto le Parti si impegnano a consultarsi ed a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro di comune interesse che attengono al commercio.
2.  

Conformemente agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 86a sessione nel 1998, le Parti si impegnano a rispettare, promuovere e attuare, sia a livello legislativo che nella prassi e in tutto il loro territorio, le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, come sancite dalle convenzioni fondamentali dell'OIL, ed in particolare:

a) 

la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;

b) 

l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;

c) 

l'abolizione effettiva del lavoro infantile; e

d) 

l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.

3.  
Le Parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia a livello legislativo che nella prassi, alle convenzioni fondamentali, alle convenzioni prioritarie e alle altre convenzioni dell'OIL, ratificate rispettivamente dalla Georgia e dagli Stati membri.
4.  
Le Parti prenderanno altresì in considerazione la possibilità di ratificare le restanti convenzioni prioritarie e le altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni aggiornate. Le Parti si scambiano regolarmente informazioni in merito alla loro situazione e agli sviluppi intervenuti al riguardo.
5.  
Le Parti riconoscono che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo, e che le norme in materia di lavoro non devono essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.

Articolo 230

Governance e accordi multilaterali in materia di ambiente

1.  
Le Parti riconoscono il valore della governance e degli accordi multilaterali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali e sottolineano la necessità di rafforzare le reciproche sinergie tra le politiche ambientali e commerciali. In tale contesto le Parti si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, per quanto riguarda i negoziati su questioni ambientali connesse al commercio ed in rapporto ad altre questioni ambientali connesse al commercio di comune interesse.
2.  
Le Parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia a livello legislativo che nella prassi, agli accordi multilaterali in materia di ambiente (AMA) di cui sono firmatarie.
3.  
Le Parti si scambiano regolarmente informazioni in merito alla loro situazione e ai progressi compiuti nel processo di ratifica degli AMA o di modifica di tali accordi.
4.  
Le Parti riaffermano il loro impegno a realizzare l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del relativo protocollo (protocollo di Kyoto). Esse si impegnano a cooperare allo sviluppo del futuro quadro internazionale sui cambiamenti climatici nell'ambito della convenzione UNFCCC, dei relativi accordi e delle relative decisioni.
5.  
Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le Parti adottino o mantengano in vigore misure volte ad attuare gli AMA dei quali sono firmatarie, a condizione di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti o una restrizione dissimulata del commercio.

Articolo 231

Commercio ed investimenti per promuovere lo sviluppo sostenibile

Le Parti confermano il proprio impegno a migliorare il contributo del commercio all'obiettivo dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale. Di conseguenza:

a) 

le Parti riconoscono che un lavoro dignitoso e norme fondamentali in materia di lavoro possono produrre benefici in termini di efficienza economica, innovazione e produttività, e perseguono una maggiore coerenza tra le politiche commerciali da una parte e le politiche in materia di lavoro dall'altra;

b) 

le Parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari;

c) 

le Parti si adoperano per agevolare la rimozione degli ostacoli al commercio o agli investimenti relativi a beni e servizi particolarmente rilevanti per l'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche mediante l'impiego delle tecnologie adeguate e la promozione di norme che rispondano alle necessità economiche ed ambientali e riducano al minimo gli ostacoli tecnici al commercio;

d) 

le Parti convengono di promuovere lo scambio di merci che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell'ambiente, comprese le merci soggette a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica;

e) 

le Parti convengono di promuovere la responsabilità sociale delle imprese, anche mediante lo scambio di informazioni e di migliori pratiche. A tale riguardo le Parti fanno riferimento ai pertinenti principi e orientamenti riconosciuti a livello internazionale, in particolare alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali.

Articolo 232

Biodiversità

1.  
Le Parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità quale elemento essenziale per il conseguimento dello sviluppo sostenibile, e riaffermano il loro impegno a conservare e ad utilizzare in modo sostenibile la biodiversità, conformemente alla convenzione sulla diversità biologica e ad altri pertinenti strumenti internazionali di cui sono firmatarie.
2.  

A tale scopo le Parti si impegnano a:

a) 

promuovere gli scambi di prodotti ottenuti da risorse naturali mediante un uso sostenibile delle risorse biologiche e che contribuiscono alla conservazione della biodiversità;

b) 

scambiarsi informazioni sui provvedimenti relativi al commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali finalizzati ad arrestare la perdita di diversità biologica e a ridurre la pressione sulla biodiversità e, all'occorrenza, a cooperare per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche, provvedendo affinché queste ultime si rafforzino reciprocamente;

c) 

promuovere l'inserimento di specie il cui stato di conservazione è considerato a rischio nell'elenco di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES); e

d) 

collaborare a livello regionale e mondiale al fine di promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità negli ecosistemi naturali o agricoli, comprese le specie minacciate di estinzione, il loro habitat, le zone naturali particolarmente protette e la diversità genetica; il ripristino degli ecosistemi e l'eliminazione o la riduzione degli effetti ambientali negativi derivanti dall'uso delle risorse naturali biologiche e non biologiche o degli ecosistemi.

Articolo 233

Gestione sostenibile delle foreste e commercio di prodotti forestali

1.  
Le Parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste quali risorse che contribuiscono al conseguimento dei loro obiettivi economici, ambientali e sociali.
2.  

A tale scopo le Parti si impegnano a:

a) 

promuovere il commercio di prodotti forestali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e ottenuti conformemente alla legislazione interna del paese di produzione, che potrebbe comprendere accordi bilaterali o regionali a tal fine;

b) 

scambiarsi informazioni relative alle misure per promuovere il consumo di legname e di prodotti derivati dal legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e, all'occorrenza, a cooperare all'elaborazione di tali misure;

c) 

adottare misure per promuovere la conservazione della superficie forestale e per combattere il disboscamento illegale ed il relativo commercio di legname, all'occorrenza anche in relazione a paesi terzi;

d) 

scambiarsi informazioni sugli interventi per migliorare la governance nel settore forestale e, all'occorrenza, cooperare per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche volte ad escludere dai flussi commerciali il legname ed i prodotti derivati dal legno ottenuti illegalmente, nonché per garantire che tali politiche si rafforzino reciprocamente;

e) 

promuovere l'inserimento delle specie di piante da legname il cui stato di conservazione è considerato a rischio nell'elenco di cui alla convenzione CITES; e

f) 

cooperare a livello regionale e mondiale al fine di promuovere la conservazione della superficie forestale e la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste.

Articolo 234

Commercio di prodotti ittici

Tenuto conto dell'importanza di garantire la gestione responsabile e sostenibile degli stock ittici e di promuovere la buona governance in ambito commerciale, le Parti si impegnano a:

a) 

promuovere le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico;

b) 

adottare misure efficaci per il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca;

c) 

rispettare le misure di conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine secondo quanto stabilito in materia dai principali strumenti delle Nazioni Unite e della FAO;

d) 

promuovere sistemi coordinati di raccolta dati e la cooperazione scientifica tra le Parti con l'obiettivo di migliorare l'attuale consulenza scientifica in materia di gestione della pesca;

e) 

cooperare con le organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti e in seno ad esse, nella misura più ampia possibile; e

f) 

cooperare nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e contro le attività correlate alla pesca INN, mediante l'adozione di misure complete, efficaci e trasparenti. Le Parti attuano inoltre politiche e misure per escludere i prodotti della pesca INN dai flussi commerciali e dai rispettivi mercati.

Articolo 235

Mantenimento dei livelli di protezione

1.  
Le Parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente o di lavoro.
2.  
Una Parte non rinuncia né deroga alla propria legislazione in materia di ambiente o di lavoro né propone di rinunciarvi o derogarvi in modo tale da incentivare gli scambi o lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento di un investimento di un investitore nel proprio territorio.
3.  
Una Parte non omette di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da incentivare gli scambi o gli investimenti.

Articolo 236

Informazioni scientifiche

Nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, le Parti tengono conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, se esistono. A tale riguardo le Parti possono anche ricorrere al principio di precauzione.

Articolo 237

Trasparenza

Ciascuna Parte, nel rispetto del proprio diritto interno e del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 12 (Trasparenza), del presente accordo, provvede affinché qualsiasi misura diretta a proteggere l'ambiente o le condizioni di lavoro che possa incidere sugli scambi o sugli investimenti sia elaborata, introdotta e attuata in modo trasparente, dandone debita comunicazione e sottoponendola a una consultazione pubblica, nonché informando e consultando nei modi e nei tempi opportuni i soggetti non statali.

Articolo 238

Valutazione dell'impatto sulla sostenibilità

Le Parti si impegnano a riesaminare, monitorare e valutare l'impatto dell'attuazione del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sullo sviluppo sostenibile avvalendosi dei rispettivi processi o istituti partecipativi nonché di quelli posti in essere a norma del presente accordo, ad esempio tramite valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità in ambito commerciale.

Articolo 239

Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile

Le Parti riconoscono l'importanza di cooperare sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche in materia di ambiente e di lavoro al fine di conseguire gli obiettivi del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. La cooperazione può riguardare tra l'altro i seguenti ambiti:

a) 

gli aspetti del commercio e dello sviluppo sostenibile inerenti all'ambiente o al lavoro nelle sedi internazionali, tra cui, in particolare, l'OMC, l'OIL, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e gli AMA;

b) 

le metodologie e gli indicatori per le valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità del commercio;

c) 

gli effetti delle disposizioni regolamentari, delle norme e degli standard in materia di ambiente e di lavoro sugli scambi, nonché l'impatto delle norme relative al commercio ed agli investimenti sulla legislazione e sull'elaborazione di politiche e disposizioni regolamentari in materia di lavoro e di ambiente;

d) 

gli effetti positivi e negativi del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sullo sviluppo sostenibile e le possibilità di migliorarli, prevenirli o attenuarli, rispettivamente, tenendo conto anche delle valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità svolte da una o da entrambe le Parti;

e) 

lo scambio di opinioni e migliori pratiche in merito alla promozione della ratifica e dell'effettiva attuazione delle convenzioni fondamentali, delle convenzioni prioritarie e delle altre convenzioni aggiornate dell'OIL e di AMA di rilievo nel contesto degli scambi commerciali;

f) 

la promozione di sistemi pubblici e privati di certificazione, tracciabilità ed etichettatura, compresa l'etichettatura ecologica;

g) 

la promozione della responsabilità sociale delle imprese, ad esempio mediante interventi volti a favorire la sensibilizzazione in merito ai principi e agli orientamenti riconosciuti a livello internazionale nonché l'attuazione e la divulgazione dei medesimi;

h) 

gli aspetti attinenti al commercio dell'agenda per un lavoro dignitoso dell'OIL, compresi i legami tra il commercio e la piena e produttiva occupazione, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali in materia di lavoro, le statistiche del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane e l'apprendimento permanente, la protezione e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;

i) 

gli aspetti attinenti al commercio degli AMA, compresa la cooperazione doganale;

j) 

gli aspetti attinenti al commercio del regime internazionale vigente e futuro in materia di cambiamenti climatici, compresi i mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio e l'efficienza energetica;

k) 

le misure attinenti al commercio volte a favorire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità;

l) 

le misure attinenti al commercio volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, riducendo in tal modo la spinta alla deforestazione, anche con riguardo al disboscamento illegale; e

m) 

le misure attinenti al commercio volte a promuovere pratiche di pesca sostenibili e il commercio di prodotti della pesca gestiti in modo sostenibile.

Articolo 240

Meccanismi istituzionali e di supervisione

1.  
Ciascuna Parte designa nell'ambito della sua amministrazione un ufficio che funge da punto di contatto con l'altra Parte ai fini dell'attuazione del presente capo.
2.  
È istituito il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, che riferisce in merito alle proprie attività al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è composto da alti funzionari delle amministrazioni di ciascuna Parte.
3.  
Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo e in seguito quando necessario per sovrintendere all'attuazione del presente capo, comprese le attività di cooperazione a norma dell'articolo 239 del presente accordo. Tale sottocomitato stabilisce il proprio regolamento interno.
4.  
Ciascuna Parte istituisce nuovi gruppi consultivi interni sullo sviluppo sostenibile con compiti di consulenza sulle questioni attinenti al presente capo, oppure consulta i gruppi consultivi interni esistenti. Tali gruppi possono presentare pareri o raccomandazioni sull'attuazione del presente capo, anche di propria iniziativa.
5.  
I gruppi consultivi interni si compongono di organizzazioni indipendenti rappresentative della società civile che garantiscono una rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati degli ambiti economico, sociale e ambientale, comprese, tra l'altro, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, le organizzazioni non governative, i gruppi di imprese nonché altri soggetti interessati pertinenti.

Articolo 241

Forum congiunto per il dialogo con la società civile

1.  
Le Parti facilitano l'istituzione di un forum congiunto cui partecipano le organizzazioni della società civile presenti sul loro territorio, compresi membri dei propri gruppi consultivi interni e del grande pubblico, al fine di instaurare un dialogo sugli aspetti del presente accordo che riguardano lo sviluppo sostenibile. Le Parti promuovono una rappresentanza equilibrata degli interessi in gioco, compresi quelli delle organizzazioni indipendenti rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli interessi in campo ambientale e quelli dei gruppi di imprese nonché di altri soggetti interessati pertinenti, a seconda dei casi.
2.  
Il forum congiunto per il dialogo con la società civile si riunisce una volta l'anno, salvo diversa decisione delle Parti. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti stabiliscono il funzionamento del forum congiunto per il dialogo con la società civile.
3.  
Le Parti presentano al forum congiunto per il dialogo con la società civile un aggiornamento sull'attuazione del presente capo. I pareri e le opinioni del forum congiunto per il dialogo con la società civile vengono sottoposti alle Parti e resi disponibili al pubblico.

Articolo 242

Consultazioni governative

1.  
Per ogni questione attinente al presente capo le Parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui al presente articolo e all'articolo 243 del presente accordo.
2.  
Una Parte può chiedere all'altra Parte consultazioni su ogni questione attinente al presente capo presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte. Tale domanda illustra la questione in modo chiaro, individuando il problema in esame e fornendo una breve sintesi delle rivendicazioni avanzate in forza del presente capo. Le consultazioni sono avviate non appena una Parte le richiede.
3.  
Le Parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione soddisfacente per entrambe. Le Parti prendono in considerazione le attività dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi ambientali multilaterali competenti, così da accrescere la cooperazione e la coerenza tra il lavoro delle Parti e queste organizzazioni. All'occorrenza le Parti possono chiedere la consulenza di tali organizzazioni od organismi o di qualsiasi persona od organismo cui esse ritengano opportuno rivolgersi per un esame completo della questione.
4.  
Se ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, una Parte può chiedere la convocazione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile per esaminare la questione presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte. Tale sottocomitato si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione.
5.  
Tale sottocomitato può, se del caso, chiedere il parere dei gruppi consultivi nazionali di una delle Parti o di entrambe o altra assistenza specialistica.
6.  
La soluzione raggiunta in merito alla questione dalle Parti impegnate nelle consultazioni è resa pubblica.

Articolo 243

Gruppo di esperti

1.  
Trascorsi 90 giorni dalla presentazione di una domanda di consultazioni a norma dell'articolo 242, paragrafo 2, del presente accordo, ciascuna Parte può chiedere la convocazione di un gruppo di esperti per l'esame della questione per la quale non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni governative.
2.  
Salvo diversa disposizione nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla sezione 3 (Procedure di risoluzione delle controversie), sottosezioni 1 (Procedura di arbitrato) e 3 (Disposizioni comuni), e al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), articolo 270 del presente accordo, nonché le regole di procedura di cui all'allegato XX del presente accordo e il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori («codice di condotta») che figura nell'allegato XXI del presente accordo.
3.  
Nel corso della sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituisce un elenco di almeno 15 persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti. Ciascuna Parte propone come minimo cinque persone che possono esercitare la funzione di esperto. Le Parti indicano inoltre un minimo di cinque persone, che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte, che possono presiedere il gruppo di esperti. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo livello.
4.  
L'elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo è costituito da persone con conoscenze o competenze specifiche in materia di diritto e in relazione alle questioni ambientali o di lavoro disciplinate dal presente capo o alla risoluzione delle controversie che possano insorgere nel quadro di accordi internazionali. Essi sono indipendenti, esercitano le proprie funzioni a titolo personale, non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo in relazione alle questioni in esame, non sono collegati al governo di nessuna delle Parti e si conformano all'allegato XXI del presente accordo.
5.  
Per le questioni attinenti al presente capo, il gruppo di esperti è composto da esperti scelti tra i nominativi dell'elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in conformità all'articolo 249 del presente accordo e all'articolo 8 delle regole di procedura figuranti nell'allegato XX del presente accordo.
6.  
Il gruppo di esperti può chiedere informazioni e consulenza a entrambe le Parti, ai gruppi consultivi interni e ad altre fonti che ritenga appropriate. Per questioni relative al rispetto degli accordi multilaterali di cui agli articoli 229 e 230 del presente accordo, il gruppo di esperti dovrebbe chiedere informazioni e consulenza agli organismi dell'OIL o degli AMA.
7.  
Il gruppo di esperti presenta la sua relazione alle Parti attenendosi alle procedure pertinenti di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo. Tale relazione accerta i fatti e l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e fornisce le motivazioni alla base di tutte le risultanze e le raccomandazioni in essa contenute. Le Parti rendono pubblica la relazione entro 15 giorni dall'emissione.
8.  
Le Parti discutono misure appropriate da attuare tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di esperti. Entro tre mesi dalla pubblicazione della relazione la Parte interessata informa i propri gruppi consultivi e l'altra Parte delle misure o degli interventi che intende realizzare. Il seguito dato alla relazione ed alle raccomandazioni del gruppo di esperti è monitorato dal sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. Gli organi consultivi e il forum congiunto per il dialogo con la società civile possono presentare osservazioni in proposito al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

CAPO 14

Risoluzione delle controversie

Sezione 1

Obiettivo e campo d'applicazione

Articolo 244

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è l'istituzione di un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, con l'obiettivo di giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate.

Articolo 245

Ambito di applicazione

Salvo diversa disposizione, il presente capo si applica alle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Sezione 2

Consultazioni e mediazione

Articolo 246

Consultazioni

1.  
Le Parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 245 del presente accordo avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2.  
La Parte che desidera avviare le consultazioni invia una richiesta scritta all'altra Parte, con copia al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, e motiva la richiesta anche individuando la misura contestata e le disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo che ritiene applicabili.
3.  
Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della Parte interpellata, a meno che le Parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che entrambe le Parti non decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle Parti nel corso delle medesime, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due Parti in eventuali procedimenti successivi.
4.  
Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale, si tengono entro 15 giorni dalla data in cui la Parte interpellata ha ricevuto la notifica e si ritengono concluse entro tale periodo di 15 giorni salvo che entrambe le Parti decidano di proseguirle.
5.  
Se la Parte interpellata non risponde alla richiesta di consultazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima o se le consultazioni non hanno luogo nei termini di cui ai paragrafi 3 o 4 del presente articolo, rispettivamente, o se le Parti convengono di non avviare le consultazioni o se le consultazioni si sono concluse senza che sia stata raggiunta una soluzione concordata, la Parte che ha richiesto le consultazioni può avvalersi dell'articolo 248 del presente accordo.
6.  
Nel corso delle consultazioni ciascuna Parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe incidere sul funzionamento e sull'applicazione del presente accordo.
7.  
Qualora le consultazioni riguardino il trasporto di prodotti energetici mediante reti e una Parte consideri urgente risolvere la controversia in ragione di un'interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le Parti, tali consultazioni si tengono entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta e si ritengono concluse tre giorni dopo tale data, salvo che entrambe le Parti decidano di proseguirle.

Articolo 247

Mediazione

Ciascuna Parte può chiedere all'altra Parte di avviare una procedura di mediazione a norma dell'allegato XIX del presente accordo in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sui propri interessi commerciali.

Sezione 3

Procedure di risoluzione delle controversie

Sottosezione 1

Procedura di arbitrato

Articolo 248

Avvio della procedura di arbitrato

1.  
Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'articolo 246 del presente accordo, la Parte che ha richiesto le consultazioni può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale conformemente al dettato del presente articolo.
2.  
La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto all'altra Parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo. La Parte attrice indica nella richiesta le misure contestate e spiega, in modo abbastanza articolato da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi dell'incompatibilità di tale misura con le disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo.

Articolo 249

Costituzione del collegio arbitrale

1.  
Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
2.  
Una volta ricevuta la richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le Parti si consultano senza indugio e si adoperano per raggiungere un accordo sulla composizione del collegio arbitrale. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le Parti possono decidere di comune accordo di comporre il collegio arbitrale in qualsiasi momento prima della costituzione di quest'ultimo.
3.  
Ciascuna Parte può chiedere l'applicazione della procedura per la composizione del collegio descritta nel presente paragrafo una volta trascorsi cinque giorni dalla richiesta di costituzione del collegio senza che le Parti abbiano raggiunto un accordo sulla composizione del collegio arbitrale. Ciascuna Parte può nominare un arbitro scegliendolo tra i nominativi dell'elenco istituito a norma dell'articolo 268 del presente accordo entro 10 giorni dalla data della richiesta di applicazione della procedura di cui al presente paragrafo. Se una delle Parti non procede alla nomina dell'arbitro, su richiesta dell'altra Parte, esso è estratto a sorte dal presidente o dai copresidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, o dai loro delegati, fra i nominativi del sottoelenco di tale Parte contenuto nell'elenco istituito a norma dell'articolo 268 del presente accordo. Qualora le Parti non abbiano raggiunto un accordo sulla nomina del presidente del collegio arbitrale, su richiesta di una delle Parti il presidente o i copresidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» o i loro delegati estraggono a sorte il presidente del collegio arbitrale dal sottoelenco di possibili presidenti contenuto nell'elenco istituito a norma dell'articolo 268 del presente accordo.
4.  
Qualora uno o più arbitri siano estratti a sorte, l'estrazione si svolge entro cinque giorni dalla relativa richiesta di cui al paragrafo 3.
5.  
La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui l'ultimo dei tre arbitri scelti ha accettato la nomina conformemente alle regole di procedura di cui all'allegato XX del presente accordo.
6.  
Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma del paragrafo 3, uno degli elenchi di cui all'articolo 268 del presente accordo non è ancora stato compilato o non contiene sufficienti nominativi, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da ciascuna delle Parti o, qualora una Parte non abbia effettuato tale proposta, l'arbitro viene estratto a sorte tra i nominativi proposti dall'altra Parte.
7.  
Salvo diversa decisione delle Parti, nel caso di una controversia relativa al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le Parti, si applica la procedura di estrazione a sorte di cui al paragrafo 3 del presente articolo senza che trovi applicazione il disposto di cui alla prima frase del paragrafo 2 del presente articolo né le altre fasi previste al paragrafo 3 del presente articolo, e il periodo di cui al paragrafo 4 del presente articolo è di due giorni.

Articolo 250

Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza

Su richiesta di una Parte, entro 10 giorni dalla data della sua costituzione, il collegio arbitrale si pronuncia in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

Articolo 251

Relazione del collegio arbitrale

1.  
Il collegio arbitrale notifica alle Parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni in essa contenute, entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, il presidente ne dà notifica per iscritto alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di notificare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere notificata entro 120 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La relazione interinale non viene resa pubblica.
2.  
Una Parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti precisi della relazione interinale entro 14 giorni dalla data della sua notifica.
3.  
Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare la propria relazione interinale entro 45 giorni e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Una Parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti precisi della relazione interinale entro 7 giorni dalla data della sua notifica.
4.  
Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle Parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono una discussione adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e rispondono con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle due Parti.
5.  
Nel caso di una controversia relativa al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le Parti, la relazione interinale è notificata 20 giorni dopo la data di costituzione del collegio arbitrale e le eventuali richieste a norma del paragrafo 2 del presente articolo sono presentate entro cinque giorni dalla notifica della relazione scritta. Il collegio arbitrale può anche decidere di rinunciare alla presentazione della relazione interinale.

Articolo 252

Conciliazione per le controversie urgenti in materia di energia

1.  
Nel caso di una controversia relativa al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le Parti, queste ultime possono, presentando una richiesta al collegio arbitrale, chiedere al presidente del collegio arbitrale di fungere da conciliatore per qualsiasi aspetto relativo alla controversia.
2.  
Il conciliatore cerca di pervenire a una soluzione concordata della controversia oppure di concordare una procedura per giungere a tale soluzione. Se entro 15 giorni dalla nomina non è riuscito a giungere a tale accordo, il conciliatore raccomanda una soluzione della controversia oppure una procedura in tal senso e decide le modalità e le condizioni che devono essere rispettate a decorrere dalla data da questi indicata sino alla soluzione della controversia.
3.  
Le Parti e gli enti soggetti al loro controllo o alla loro giurisdizione rispettano le raccomandazioni formulate a norma del paragrafo 2 in merito alle modalità e alle condizioni per i tre mesi seguenti la decisione del conciliatore oppure sino alla soluzione della controversia, se essa interviene prima di tale termine.
4.  
Il conciliatore rispetta il codice di condotta che figura nell'allegato XXI del presente accordo.

Articolo 253

Notifica del lodo del collegio arbitrale

1.  
Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo definitivo alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, entro 120 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne dà notifica per iscritto alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di notificare il proprio lodo. Il lodo deve comunque essere notificato entro 150 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
2.  
Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o a merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il lodo entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo deve comunque essere notificato entro 75 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
3.  
Nel caso di una controversia relativa al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le Parti, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro 40 giorni dalla data della sua costituzione.

Sottosezione 2

Esecuzione

Articolo 254

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

La Parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede al lodo del collegio arbitrale.

Articolo 255

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1.  
Qualora non sia possibile un'esecuzione immediata, le Parti si adoperano per concordare il periodo di tempo necessario a dare esecuzione al lodo arbitrale. In tal caso la Parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale alle Parti, notifica alla Parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, il periodo di tempo di cui avrà bisogno per dare esecuzione al lodo («periodo di tempo ragionevole»).
2.  
In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole richiesto per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la Parte attrice, entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica della Parte convenuta a norma del paragrafo 1, chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra Parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». Il collegio arbitrale originario notifica il proprio lodo alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3.  
La Parte convenuta informa per iscritto la Parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.
4.  
Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo mutuo consenso delle Parti.

Articolo 256

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

1.  
Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2.  
In caso di disaccordo tra le Parti sull'esistenza o sulla coerenza delle misure di cui al paragrafo 1 adottate per dare esecuzione alle disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo, la Parte attrice può richiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica la specifica misura contestata e spiega, in modo abbastanza articolato da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi dell'incompatibilità di tale misura con le disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo. Il collegio arbitrale originario notifica il proprio lodo alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Articolo 257

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1.  
Qualora la Parte convenuta non notifichi alcuna misura adottata per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non è stata adottata alcuna misura a fini di esecuzione o che la misura notificata a norma dell'articolo 256, paragrafo 1, del presente accordo non è compatibile con gli obblighi di tale Parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo, la Parte convenuta, su richiesta della Parte attrice e previa consultazione con quest'ultima, presenta un'offerta di indennizzo temporaneo.
2.  
Qualora la Parte attrice decida di non richiedere un'offerta di indennizzo temporaneo a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o qualora tale offerta sia presentata senza che le Parti raggiungano un accordo sull'indennizzo entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di tempo ragionevole o dalla notifica del lodo arbitrale, a norma dell'articolo 256 del presente accordo, con cui il collegio ha stabilito che non è stata presa alcuna misura per dare esecuzione al lodo oppure che la misura adottata per darvi esecuzione è incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo, la Parte attrice, previa notifica all'altra Parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, ha il diritto di sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo a un livello adeguato, equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica specifica il livello di sospensione degli obblighi. La Parte attrice può applicare la sospensione in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data in cui la Parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 4 del presente articolo.
3.  
Nel sospendere gli obblighi, la Parte attrice può scegliere di aumentare le aliquote dei dazi portandole al livello applicato agli altri membri dell'OMC su un volume di scambi da determinare in modo tale che questo volume, moltiplicato per l'aumento delle aliquote dei dazi, equivalga al valore dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici causato dalla violazione.
4.  
Se ritiene che il livello di sospensione non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la Parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla Parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» prima della scadenza del periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e le sospensioni devono essere compatibili con il lodo del collegio arbitrale.
5.  

La sospensione degli obblighi e l'indennizzo previsti nel presente articolo sono temporanei e non si applicano:

a) 

una volta che le Parti hanno raggiunto una soluzione concordata in applicazione dell'articolo 262 del presente accordo; oppure

b) 

una volta che le Parti hanno raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 256, paragrafo 1, del presente accordo permette alla Parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo; o

c) 

una volta che le misure di cui si sia rilevata l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 245 sono state revocate o modificate al fine di renderle compatibili con tali disposizioni, secondo quanto disposto all'articolo 256, paragrafo 2, del presente accordo.

Articolo 258

Rimedi per controversie urgenti in materia di energia

1.  
Nel caso di una controversia relativa al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le Parti, si applicano le disposizioni del presente articolo in materia di rimedi.
2.  
In deroga agli articoli 255, 256 e 257 del presente accordo, la Parte attrice è autorizzata a sospendere gli obblighi derivanti dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo a un livello adeguato, equivalente al livello di annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla Parte che non ha dato esecuzione al lodo del collegio arbitrale entro 15 giorni dalla sua notifica. La sospensione può avere effetto immediato e può essere mantenuta fino a quando la Parte convenuta non abbia dato esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
3.  
Qualora contesti l'esistenza della mancata esecuzione o il livello di sospensione degli obblighi dovuto alla mancata esecuzione, la Parte convenuta può, a norma dell'articolo 257, paragrafo 4, e dell'articolo 259 del presente accordo, avviare un procedimento che è esaminato rapidamente. La Parte attrice è tenuta ad abolire o a modificare la sospensione degli obblighi solo una volta che il collegio si sia pronunciato sulla questione ed è autorizzata a mantenere la sospensione durante il procedimento.

Articolo 259

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione di misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1.  
La Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, le misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale dopo la sospensione delle concessioni o a seguito dell'applicazione dell'indennizzo temporaneo, a seconda dei casi. Ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Parte attrice revoca la sospensione delle concessioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Nei casi in cui è stato applicato l'indennizzo, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Parte convenuta può porre fine all'applicazione di tale indennizzo entro 30 giorni dalla notifica con cui comunica di avere dato esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2.  
Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le Parti non giungono a un accordo sul fatto che tramite la misura notificata la Parte convenuta si sia conformata alle disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo, la Parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra Parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora il collegio arbitrale decida che le misure adottate per dare esecuzione al lodo sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo, cessa la sospensione degli obblighi o l'applicazione dell'indennizzo, a seconda dei casi. All'occorrenza la Parte attrice modifica il livello di sospensione delle concessioni adattandolo al livello stabilito dal collegio arbitrale.

Articolo 260

Sostituzione degli arbitri

Se, in un procedimento arbitrale a norma del presente capo, il collegio arbitrale originario, in tutto o in parte, non è in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto non soddisfa i requisiti del codice di condotta di cui all'allegato XXI del presente accordo, si applica la procedura di cui all'articolo 249 del presente accordo. Il termine per la notifica del lodo del collegio arbitrale è prorogato di 20 giorni tranne nel caso di controversie urgenti ai sensi dell'articolo 249, paragrafo 7, per le quali tale termine è prorogato di cinque giorni.

Sottosezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 261

Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale e di esecuzione

Su richiesta scritta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le Parti non superiore a 12 mesi consecutivi e li riprende prima della fine di tale periodo, su richiesta scritta di entrambe le Parti, oppure alla fine di tale periodo, su richiesta scritta di una delle Parti. La Parte richiedente informa di conseguenza l'altra Parte e il presidente o i copresidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo. Se una Parte non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale alla scadenza del periodo di sospensione concordato, la procedura è conclusa. La sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle Parti in altri procedimenti soggetti alla disciplina dell'articolo 269 del presente accordo.

Articolo 262

Soluzione concordata

Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia inerente al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Esse notificano tale soluzione al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, e se del caso al presidente del collegio arbitrale. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne di una delle Parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie è sospeso. Se tale approvazione non è richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, il procedimento di risoluzione delle controversie è concluso.

Articolo 263

Regole di procedura

1.  
Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente capo sono disciplinate dalle regole di procedura di cui all'allegato XX del presente accordo e dal codice di condotta che figura nell'allegato XXI del presente accordo.
2.  
Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, salvo disposizione contraria nelle regole di procedura.

Articolo 264

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una Parte o d'ufficio, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che ritenga opportune ai fini del procedimento arbitrale, da qualunque fonte, comprese le Parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le Parti. Le persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di una Parte possono presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, conformemente alle regole di procedura. Le informazioni ottenute a norma del presente articolo devono essere comunicate a entrambe le Parti affinché possano formulare osservazioni.

Articolo 265

Norme di interpretazione

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni richiamate all'articolo 245 del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel e dell'organo d'appello adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB). I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi delle Parti che discendono dal presente accordo.

Articolo 266

Decisioni e lodi del collegio arbitrale

1.  
Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora tuttavia risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Le deliberazioni del collegio sono riservate e i pareri dissenzienti non sono resi noti.
2.  
I lodi del collegio arbitrale sono accettati senza riserve dalle Parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. I lodi indicano le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 245 del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, rende pubblici i lodi del collegio arbitrale in ogni loro parte entro 10 giorni dalla loro notifica, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni designate come tali dalla Parte che le ha fornite, conformemente alla propria legislazione.

Articolo 267

Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1.  
Le procedure di cui al presente articolo si applicano alle controversie inerenti all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo che impongono a una Parte un obbligo definito tramite riferimento a una disposizione del diritto dell'Unione.
2.  
Se una controversia pone un problema di interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione di cui al paragrafo 1, il collegio arbitrale non statuisce, ma chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi sulla questione. In tali casi, i termini che si applicano ai lodi del collegio arbitrale sono sospesi finché la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata. La decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per il collegio arbitrale.

Sezione 4

Disposizioni generali

Articolo 268

Elenchi degli arbitri

1.  
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, compila un elenco di almeno 15 persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna Parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque persone. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo livello.
2.  
Gli arbitri devono vantare conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e di commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle Parti e devono rispettare il codice di condotta di cui all'allegato XXI del presente accordo.
3.  
Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» può compilare elenchi supplementari di 12 persone in possesso di conoscenze e esperienze in settori specifici contemplati dal presente accordo. Previo accordo delle Parti, tali elenchi supplementari sono utilizzati per costituire il collegio arbitrale in conformità alla procedura di cui all'articolo 249 del presente accordo.

Articolo 269

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1.  
Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie di cui al presente capo non pregiudica eventuali azioni in sede OMC, compresi i procedimenti per la risoluzione delle controversie.
2.  
La Parte che in relazione a una misura specifica abbia avviato un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente capo o dell'accordo OMC non può tuttavia avviare nell'altra sede un procedimento di risoluzione delle controversie relativo alla stessa misura fintanto che il primo procedimento non si sia concluso. Inoltre una Parte non denuncia in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dal presente accordo e dall'accordo OMC. In tal caso, dopo l'apertura di un procedimento di risoluzione delle controversie, la Parte si avvale della sede scelta senza poter ricorrere all'altra, tranne nel caso in cui la sede scelta non si pronunci, per motivi procedurali o giurisdizionali, sulla domanda relativa alla violazione di tale obbligo.
3.  

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo:

a) 

i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si ritengono avviati quando una Parte chiede la costituzione di un panel ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuta nell'allegato 2 dell'accordo OMC (intesa DSU) e si ritengono conclusi quando l'organo di conciliazione dell'OMC adotta la relazione di tale panel e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformità all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafo 14, dell'intesa DSU; e

b) 

i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si ritengono avviati quando una Parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 248 del presente accordo e si ritengono conclusi quando il collegio arbitrale notifica il proprio lodo, a norma dell'articolo 253 del presente accordo, alle Parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo.

4.  
Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte proceda alla sospensione di obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una Parte la sospensione di obblighi a norma del presente capo.

Articolo 270

Termini di presentazione

1.  
Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte del collegio arbitrale, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo disposizione contraria.
2.  
I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo fra le Parti della controversia. Il collegio arbitrale può, in qualsiasi momento, proporre alle Parti di modificare i termini di cui al presente capo precisando le motivazioni di tale proposta.

CAPO 15

Disposizioni generali in materia di ravvicinamento a norma del titolo iv

Articolo 271

Progressi compiuti nel ravvicinamento nei settori legati al commercio

1.  
Al fine di facilitare la valutazione del ravvicinamento, di cui all'articolo 419 del presente accordo, del diritto della Georgia al diritto dell'Unione nei settori legati al commercio contemplati al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, le Parti discutono regolarmente, almeno una volta l'anno, dei progressi compiuti nel ravvicinamento, secondo i calendari concordati previsti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capi 3, 4, 5, 6, e 8 del presente accordo in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, o ad uno dei suoi sottocomitati istituiti a norma del presente accordo.
2.  
Su richiesta dell'Unione e ai fini di tale discussione, la Georgia presenta al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» o a uno dei suoi sottocomitati, a seconda dei casi, informazioni scritte sui progressi compiuti nel ravvicinamento della legislazione interna e sull'effettiva attuazione ed applicazione della legislazione interna ravvicinata, in relazione ai pertinenti capi del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
3.  
Quando ritiene di aver completato il ravvicinamento previsto ai capi di cui al paragrafo 1, la Georgia ne informa l'Unione.

Articolo 272

Abrogazione della normativa interna incompatibile

Nell'ambito del ravvicinamento normativo la Georgia abroga le disposizioni di diritto interno o sopprime le prassi amministrative incompatibili con il diritto dell'Unione oggetto delle disposizioni di ravvicinamento a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo o con la legislazione nazionale conseguentemente ravvicinata al diritto dell'Unione.

Articolo 273

Valutazione del ravvicinamento nei settori legati al commercio

1.  
L'Unione avvia la valutazione del ravvicinamento normativo di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo una volta che la Georgia ha provveduto a informare l'Unione a norma dell'articolo 271, paragrafo 3, del presente accordo, salvo altrimenti disposto al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capi 4 e 8, del presente accordo.
2.  
L'Unione valuta se la legislazione della Georgia sia stata ravvicinata al diritto dell'Unione e se sia attuata e applicata in modo efficace. La Georgia fornisce all'Unione tutte le informazioni necessarie per tale valutazione, in una lingua da stabilire di comune accordo.
3.  
La valutazione effettuata dall'Unione a norma del paragrafo 2 tiene conto dell'esistenza e del funzionamento delle infrastrutture, degli organismi e delle procedure pertinenti necessari alla Georgia per dare attuazione e applicazione alla propria normativa in modo efficace.
4.  
La valutazione effettuata dall'Unione a norma del paragrafo 2 tiene conto dell'esistenza di eventuali disposizioni di diritto interno o di prassi amministrative incompatibili con il diritto dell'Unione oggetto delle disposizioni di ravvicinamento a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo o con la legislazione nazionale conseguentemente ravvicinata al diritto dell'Unione.
5.  
L'Unione informa la Georgia, entro un termine da stabilire conformemente all'articolo 276, paragrafo 1, del presente accordo, in merito ai risultati della sua valutazione, salvo diversa disposizione. Le Parti possono discutere tale valutazione in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, o ai suoi sottocomitati pertinenti, conformemente all'articolo 419, paragrafo 4, del presente accordo, salvo diversa disposizione.

Articolo 274

Sviluppi pertinenti al ravvicinamento

1.  
La Georgia provvede all'attuazione efficace della legislazione interna ravvicinata a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo e adotta le misure necessarie per integrare nella propria legislazione nazionale gli sviluppi del diritto dell'Unione conformemente all'articolo 418 del presente accordo.
2.  
L'Unione comunica alla Georgia qualsiasi proposta definitiva presentata dalla Commissione europea per adottare o modificare norme di diritto dell'Unione pertinenti agli obblighi in materia di ravvicinamento normativo che incombono alla Georgia in forza del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
3.  
La Georgia comunica all'Unione le misure, comprese le proposte legislative e le prassi amministrative, che possono incidere sull'adempimento degli obblighi in materia di ravvicinamento normativo che le incombono in forza del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
4.  
Su richiesta, le Parti discutono l'incidenza di eventuali proposte o misure di cui ai paragrafi 2 e 3 sulla legislazione della Georgia o sull'adempimento degli obblighi di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
5.  
Qualora, una volta effettuata la valutazione di cui all'articolo 273 del presente accordo, la Georgia modifichi la propria normativa interna per tenere conto delle modifiche del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capi 3, 4, 5, 6 e 8 del presente accordo concernenti il ravvicinamento normativo, l'Unione effettua una nuova valutazione a norma dell'articolo 273 del presente accordo. Qualora la Georgia adotti altre misure suscettibili di incidere sull'attuazione e sull'applicazione della legislazione interna ravvicinata, l'Unione può effettuare una nuova valutazione a norma dell'articolo 273 del presente accordo.
6.  
Se le circostanze lo richiedono, possono essere temporaneamente sospesi determinati benefici accordati dall'Unione sulla base di una valutazione dell'avvenuto ravvicinamento della legislazione della Georgia al diritto dell'Unione e della sua efficace attuazione ed applicazione, qualora la Georgia non provveda a ravvicinare la propria legislazione nazionale per tener conto delle modifiche del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo concernenti il ravvicinamento normativo, qualora la valutazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo dimostri che il ravvicinamento della legislazione della Georgia al diritto dell'Unione non è più attuale oppure qualora il Consiglio di associazione non adotti una decisione per aggiornare il titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo conformemente agli sviluppi del diritto dell'Unione.
7.  
Qualora intenda attuare tale sospensione, l'Unione ne dà notifica immediata alla Georgia. La Georgia può deferire la questione al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, entro tre mesi dalla data della notifica, fornendo una motivazione scritta. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» delibera entro tre mesi dalla data del deferimento. Qualora la questione non venga sottoposta al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» o quest'ultimo non possa risolverla entro tre mesi dalla data del deferimento, l'Unione può applicare la sospensione dei benefici. Se il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» successivamente risolve la questione, la sospensione viene revocata senza indugio.

Articolo 275

Scambio di informazioni

Lo scambio di informazioni in materia di ravvicinamento a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo avviene tramite i punti di contatto di cui all'articolo 222, paragrafo 1, del presente accordo.

Articolo 276

Disposizione generale

1.  
Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, adotta procedure per facilitare la valutazione del ravvicinamento e per garantire l'efficace scambio di informazioni in materia di ravvicinamento, compresi anche il calendario per la valutazione e la forma, il contenuto e la lingua da utilizzare per lo scambio di informazioni.
2.  
Qualsiasi riferimento a un atto specifico dell'Unione nel titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo riguarda anche le relative modifiche, integrazioni e misure di sostituzione pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prima del 29 novembre 2013.
3.  
Le disposizioni di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capi 3, 4, 5, 6, e 8 del presente accordo prevalgono sulle disposizioni di cui al presente capo nella misura in cui vi sia un conflitto.
4.  
Le azioni volte a denunciare una violazione del presente capo non possono essere avviate a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

TITOLO V

COOPERAZIONE ECONOMICA

CAPO 1

Dialogo economico

Articolo 277

1.  
L'UE e la Georgia agevolano il processo di riforma economica migliorando la comprensione dei fondamentali delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione delle politiche economiche.
2.  
La Georgia si adopera per instaurare un'economia di mercato funzionante e per ravvicinare progressivamente le proprie disposizioni regolamentari in campo finanziario ed economico a quelle dell'UE, assicurando nel contempo l'attuazione di politiche macroeconomiche valide.

Articolo 278

A tal fine le Parti convengono di instaurare un dialogo economico con cadenza regolare, con l'obiettivo di:

a) 

scambiarsi informazioni sulle tendenze e sulle politiche macroeconomiche nonché sulle riforme strutturali, comprese le strategie per lo sviluppo economico;

b) 

condividere le competenze e le migliori pratiche in settori quali la finanza pubblica, i quadri relativi alla politica monetaria e dei tassi di cambio, la politica del settore finanziario e le statistiche economiche;

c) 

scambiarsi informazioni ed esperienze relative all'integrazione economica regionale, compreso il funzionamento dell'Unione economica e monetaria europea;

d) 

rivedere la situazione della cooperazione bilaterale nei settori economico, finanziario e statistico.

CAPO 2

Gestione delle finanze pubbliche e controllo finanziario

Articolo 279

Le Parti cooperano nel settore del controllo interno delle finanze pubbliche (CIFP) e degli audit esterni con i seguenti obiettivi:

a) 

sviluppare ulteriormente e attuare il sistema CIFP basato sul principio di responsabilità gestionale, compresa una funzione di audit interno funzionalmente indipendente estesa a tutto il settore pubblico, mediante l'armonizzazione alle norme e alle metodologie generalmente riconosciute a livello internazionale nonché alle migliori pratiche dell'UE, sulla base del documento programmatico sul CIFP approvato dal governo della Georgia;

b) 

stabilire, nel quadro del documento programmatico sul CIFP, se e a quali condizioni possa essere attuato un sistema di controllo finanziario, in quali casi tale controllo sarà basato sulla presentazione di denunce e integrerà la funzione interna di audit senza duplicarla;

c) 

la cooperazione efficace tra i soggetti individuati dal documento programmatico sul CIFP per promuovere lo sviluppo della governance;

d) 

sostenere l'unità centrale per l'armonizzazione del CIFP e rafforzarne le competenze;

e) 

rafforzare ulteriormente la Corte dei Conti della Georgia, quale istituzione superiore di audit della Georgia, sotto il profilo dell'indipendenza, della capacità organizzativa e di audit, delle risorse finanziarie e umane nonché dell'attuazione delle norme riconosciute internazionalmente in materia di audit esterni (INTOSAI) ad opera dell'istituzione superiore di audit; e

f) 

scambiarsi informazioni, esperienze e buone pratiche, anche mediante lo scambio di personale e la formazione comune in tali settori.

CAPO 3

Fiscalità

Articolo 280

Le Parti cooperano per rafforzare la buona governance in materia fiscale nella prospettiva di un ulteriore miglioramento delle relazioni economiche, degli scambi commerciali, degli investimenti e di una leale concorrenza.

Articolo 281

In relazione all'articolo 280 del presente accordo le Parti riconoscono i principi della buona governance in materia fiscale, ossia i principi della trasparenza, dello scambio di informazioni e della leale concorrenza fiscale, sottoscritti dagli Stati membri a livello di UE, e si impegnano ad attuarli. A tal fine, fatte salve le competenze dell'UE e degli Stati membri, le Parti si impegnano a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e a sviluppare misure volte a un'effettiva applicazione dei suddetti principi.

Articolo 282

Le Parti intensificano e rafforzano inoltre la cooperazione mirata allo sviluppo del sistema fiscale e dell'amministrazione tributaria della Georgia, anche per quanto riguarda il potenziamento della capacità di riscossione e di controllo, al fine di garantire una riscossione efficace delle imposte e di rafforzare la lotta contro la frode e l'elusione fiscale. Le Parti si adoperano per potenziare la cooperazione e lo scambio di esperienze nella lotta alla frode fiscale, in particolare alla frode «carosello».

Articolo 283

Le Parti sviluppano la cooperazione e armonizzano le politiche per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. Tale cooperazione prevederà, tra l'altro, il graduale ravvicinamento, per quanto possibile, delle aliquote delle accise sui prodotti del tabacco, tenendo conto dei vincoli del contesto regionale e in conformità alla convenzione quadro per la lotta al tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanità. A tal fine le Parti si adopereranno per rafforzare la cooperazione nel contesto regionale.

Articolo 284

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Articolo 285

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 4

Statistiche

Articolo 286

Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni statistiche, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine di produrre dati statistici tempestivi, comparabili a livello internazionale e affidabili. Si prevede che un sistema statistico nazionale sostenibile, efficiente e professionalmente indipendente fornisca ai cittadini, alle imprese e ai responsabili decisionali della Georgia e dell'UE informazioni pertinenti che consentano loro di adottare decisioni informate. È opportuno che il sistema statistico nazionale rispetti i principi fondamentali delle statistiche ufficiali elaborati dall'ONU, tenendo conto dell'acquis statistico dell'UE, compreso il codice delle statistiche europee, così da armonizzarsi alle norme e agli standard europei.

Articolo 287

La cooperazione si ripropone di:

a) 

rafforzare ulteriormente le capacità del sistema statistico nazionale, concentrandosi su una base giuridica solida, sulla produzione di dati e metadati adeguati, sulla politica di diffusione e sulla facilità d'uso per l'utente, tenendo conto di varie tipologie di utenti, in particolare i settori pubblico e privato, la comunità accademica ed altri;

b) 

allineare progressivamente il sistema statistico della Georgia al sistema statistico europeo;

c) 

perfezionare la trasmissione dei dati all'UE, tenendo conto dell'applicazione delle pertinenti metodologie internazionali ed europee, comprese le classificazioni;

d) 

rafforzare le capacità professionali e di gestione del personale statistico nazionale per facilitare l'applicazione delle norme statistiche europee e contribuire allo sviluppo del sistema statistico della Georgia;

e) 

scambiare esperienze tra le Parti sullo sviluppo del know-how statistico, e

f) 

promuovere la gestione della qualità totale a livello di tutti i processi di produzione e diffusione statistica.

Articolo 288

Le Parti cooperano nell'ambito del sistema statistico europeo, nel quale Eurostat costituisce l'autorità statistica europea. La cooperazione si concentra tra l'altro sui seguenti ambiti:

a) 

le statistiche macroeconomiche, inclusa la contabilità nazionale, le statistiche del commercio estero, le statistiche della bilancia dei pagamenti e quelle relative agli investimenti diretti esteri;

b) 

le statistiche demografiche, compresi i censimenti e le statistiche sociali;

c) 

le statistiche dell'agricoltura, compresi i censimenti agricoli e le statistiche ambientali;

d) 

le statistiche delle imprese, compresi i registri delle imprese e l'uso delle fonti amministrative a fini statistici;

e) 

le statistiche relative all'energia, compresi i bilanci energetici;

f) 

le statistiche regionali;

g) 

le attività orizzontali, comprese le classificazioni statistiche, la gestione della qualità, le attività di formazione, la diffusione, l'utilizzo di tecnologie dell'informazione moderne, e

h) 

altre aree pertinenti.

Articolo 289

Le Parti provvedono tra l'altro a scambiarsi informazioni e competenze e a sviluppare la cooperazione tenendo conto dell'esperienza già acquisita con la riforma del sistema statistico avviata nel quadro di vari programmi di assistenza. Gli sforzi puntano ad un ulteriore allineamento all'acquis statistico dell'UE sulla base della strategia nazionale di sviluppo del sistema statistico della Georgia e tengono conto dello sviluppo del sistema statistico europeo. Nel processo di produzione dei dati statistici l'accento è posto sull'ulteriore sviluppo delle indagini per campione e sull'uso dei dati amministrativi, tenendo conto nel contempo della necessità di ridurre l'onere per i rispondenti. I dati sono pertinenti ai fini dell'elaborazione e del monitoraggio delle politiche nei settori chiave della vita sociale ed economica.

Articolo 290

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un regolare dialogo. Nella misura del possibile è opportuno che le attività intraprese nell'ambito del sistema statistico europeo, compresa la formazione, siano accessibili alla Georgia.

Articolo 291

Se pertinente ed applicabile, il graduale ravvicinamento della legislazione della Georgia all'acquis statistico dell'UE viene effettuato in conformità all'edizione aggiornata annualmente dello Statistical Requirements Compendium, che è considerato dalle Parti come allegato al presente accordo (allegato XXIII).

TITOLO VI

ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

CAPO 1

Trasporti

Articolo 292

Le Parti:

a) 

ampliano e rafforzano la cooperazione in materia di trasporti per contribuire allo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili;

b) 

promuovono attività di trasporto efficienti e sicure, come pure l'intermodalità e l'interoperabilità dei sistemi di trasporto; e

c) 

si adoperano per potenziare i principali collegamenti di trasporto tra i loro territori.

Articolo 293

La cooperazione riguarda tra l'altro i seguenti ambiti:

a) 

l'elaborazione di una politica nazionale dei trasporti sostenibile, riguardante tutti i modi di trasporto, soprattutto con l'obiettivo di garantire sistemi di trasporto rispettosi dell'ambiente, efficienti e sicuri e di promuovere l'integrazione di tali questioni relative ai trasporti in altri settori programmatici;

b) 

l'elaborazione di strategie settoriali basate sulla politica nazionale dei trasporti, comprese le disposizioni di legge per l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e delle flotte di trasporto secondo le norme internazionali definite negli allegati XXIV e XV-D del presente accordo, per i trasporti stradale, ferroviario, aereo, marittimo e l'intermodalità. Tali strategie definiscono anche i calendari e le principali tappe di attuazione, le responsabilità amministrative e i piani di finanziamento;

c) 

il rafforzamento della politica delle infrastrutture per identificare e valutare meglio i progetti infrastrutturali nei vari modi di trasporto;

d) 

l'elaborazione di politiche di finanziamento per quanto riguarda la manutenzione, i vincoli di capacità e le infrastrutture di collegamento mancanti, nonché l'attivazione e la promozione della partecipazione del settore privato ai progetti di trasporto;

e) 

l'adesione alle organizzazioni e agli accordi internazionali pertinenti del settore dei trasporti, incluse le procedure per la rigorosa attuazione e l'efficace applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in materia di trasporti;

f) 

la cooperazione scientifica e tecnica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie dei trasporti, come ad esempio i sistemi di trasporto intelligenti, e

g) 

la promozione dell'uso dei sistemi di trasporto intelligenti e delle tecnologie dell'informazione nella gestione e nel funzionamento di tutti i modi di trasporto pertinenti e a sostegno dell'intermodalità e la cooperazione nell'uso dei sistemi spaziali e delle applicazioni commerciali che facilitano i trasporti.

Articolo 294

1.  
La cooperazione mira inoltre a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, a rendere più scorrevoli i flussi di trasporto tra la Georgia, l'UE e i paesi terzi della regione mediante l'eliminazione degli ostacoli amministrativi, tecnici e di altra natura, a potenziare le reti di trasporto e a migliorare le infrastrutture, in particolare sulle principali reti di collegamento tra le Parti. Questa cooperazione comprende interventi volti a facilitare l'attraversamento delle frontiere.
2.  

La cooperazione comprende scambi di informazioni e attività congiunte:

a) 

a livello regionale, in particolare prendendo in considerazione e integrando i progressi conseguiti nell'ambito di varie intese di cooperazione regionale nel settore dei trasporti, come il gruppo di esperti per i trasporti nel partenariato orientale, il corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia (TRACECA), il processo di Baku e altre iniziative nel campo dei trasporti;

b) 

a livello internazionale, anche per quanto concerne le organizzazioni internazionali nel settore dei trasporti e gli accordi e le convenzioni internazionali ratificate dalle Parti, e

c) 

nel quadro delle varie agenzie dei trasporti dell'UE.

Articolo 295

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Articolo 296

La Georgia procede ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui agli allegati XXIV e XV-D del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tali allegati.

CAPO 2

Cooperazione nel settore dell'energia

Articolo 297

La cooperazione, che dovrebbe basarsi sui principi di partenariato, reciproco interesse, trasparenza e prevedibilità, mira a promuovere l'integrazione dei mercati e la convergenza a livello regolamentare nel settore dell'energia, tenendo conto della necessità di garantire l'accesso a un'energia sicura, rispettosa dell'ambiente e a prezzi accessibili.

Articolo 298

La cooperazione dovrebbe riguardare tra l'altro i seguenti ambiti:

a) 

le strategie e le politiche energetiche;

b) 

lo sviluppo di mercati dell'energia competitivi, trasparenti ed efficienti, che riconoscano ai terzi un accesso non discriminatorio alle reti e ai consumatori in base agli standard dell'UE, compreso lo sviluppo di quadri regolamentari pertinenti, ove necessario;

c) 

la cooperazione alle questioni energetiche di portata regionale e la possibile adesione della Georgia al trattato che istituisce la Comunità dell'energia, in relazione al quale la Georgia ha oggi lo status di osservatore;

d) 

lo sviluppo di un contesto stabile e favorevole agli investimenti attraverso la realizzazione delle condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo;

e) 

le infrastrutture energetiche di interesse comune, con l'obiettivo di diversificare le fonti energetiche, i fornitori e le vie di trasporto secondo modalità valide dal punto di vista economico ed ambientale;

f) 

il miglioramento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, una maggiore integrazione dei mercati e il ravvicinamento progressivo agli elementi principali dell'acquis dell'UE a livello regolamentare;

g) 

il miglioramento e il rafforzamento della stabilità e della sicurezza a lungo termine degli scambi, del transito e del trasporto dell'energia, nonché delle politiche tariffarie, compreso un sistema generale basato sui costi per la trasmissione delle risorse energetiche, su basi reciprocamente vantaggiose e non discriminatorie, nel rispetto delle norme internazionali, compreso il trattato che istituisce la Comunità dell'energia;

h) 

la promozione dell'efficienza energetica e dei risparmi energetici secondo modalità valide dal punto di vista economico e ambientale;

i) 

lo sviluppo e il sostegno di energie rinnovabili, con particolare attenzione alle risorse idriche e alla promozione dell'integrazione bilaterale e regionale in questo settore;

j) 

la cooperazione scientifica e tecnica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie di produzione, trasporto, fornitura e utilizzo finale dell'energia, con particolare attenzione alle tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e rispettose dell'ambiente, e

k) 

la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, conformemente ai principi e alle norme dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) e dei trattati e delle convenzioni internazionali pertinenti conclusi nell'ambito dell'AIEA, nonché in conformità al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, se del caso.

Articolo 299

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Articolo 300

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXV del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 3

Ambiente

Articolo 301

Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine dello sviluppo sostenibile e di un'economia maggiormente rispettosa dell'ambiente. Si prevede che una maggiore protezione dell'ambiente produrrà benefici per i cittadini e le imprese della Georgia e dell'UE, anche in termini di miglioramento della sanità pubblica, di conservazione delle risorse naturali, di una maggiore efficienza economica e ambientale e di impiego di tecnologie moderne e più pulite che contribuiscono a modalità di produzione maggiormente sostenibili. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle Parti, sulla base del principio di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti nel campo della protezione dell'ambiente e degli accordi multilaterali in tale settore.

Articolo 302

1.  

La cooperazione ha come obiettivi la conservazione, la tutela, il miglioramento e il recupero della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'uso sostenibile delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure per affrontare i problemi ambientali di portata regionale o mondiale, riguardanti tra l'altro:

a) 

la governance ambientale e le questioni orizzontali, incluse la pianificazione strategica, la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica, l'istruzione e la formazione, i sistemi di monitoraggio e di informazione in materia di ambiente, le attività d'ispezione e di esecuzione, la responsabilità ambientale, la lotta alla criminalità ambientale, la cooperazione transfrontaliera, l'accesso del pubblico alle informazioni in materia di ambiente, i processi decisionali e l'efficacia delle procedure di riesame amministrativo e giudiziario;

b) 

la qualità dell'aria;

c) 

la qualità dell'acqua e la gestione delle risorse, inclusa la gestione del rischio di alluvione, la carenza idrica e la siccità, nonché l'ambiente marino;

d) 

la gestione dei rifiuti;

e) 

la tutela della natura, comprese la silvicoltura e la conservazione della biodiversità;

f) 

l'inquinamento industriale e i rischi industriali, e

g) 

la gestione delle sostanze chimiche.

2.  
La cooperazione si ripropone altresì di integrare l'ambiente in settori programmatici diversi dalla politica ambientale.

Articolo 303

Le Parti provvedono tra l'altro a scambiarsi informazioni e competenze e a cooperare a livello bilaterale e regionale, anche avvalendosi delle strutture di cooperazione esistenti nella regione del Caucaso meridionale, nonché a livello internazionale, con particolare riguardo agli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle Parti; se del caso, le Parti cooperano nell'ambito delle agenzie pertinenti.

Articolo 304

1.  

Tale cooperazione riguarda, fra l'altro, i seguenti obiettivi:

a) 

sviluppare un piano d'azione nazionale per l'ambiente che contiene le direttrici strategiche generali in materia di ambiente in Georgia, sia a livello nazionale che settoriale, e disciplina altresì le questioni istituzionali e amministrative;

b) 

promuovere l'integrazione dell'ambiente in altri settori programmatici; e

c) 

individuare le risorse umane e finanziarie necessarie.

2.  
Il piano d'azione nazionale per l'ambiente sarà periodicamente aggiornato e verrà adottato conformemente alla legislazione della Georgia.

Articolo 305

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Articolo 306

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXVI del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 4

Iniziative in materia di clima

Articolo 307

Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per la lotta ai cambiamenti climatici. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle Parti, sulla base del principio di uguaglianza e di reciproco vantaggio nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra gli impegni bilaterali e multilaterali in tale materia.

Articolo 308

La cooperazione ha per obiettivo l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei relativi effetti nonché la promozione di misure a livello internazionale anche nelle seguenti aree:

a) 

mitigazione dei cambiamenti climatici;

b) 

adattamento ai cambiamenti climatici;

c) 

scambio delle quote di emissione;

d) 

ricerca, sviluppo, dimostrazione, impiego e diffusione di tecnologie sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio e di tecnologie di adattamento, e

e) 

integrazione delle questioni climatiche nelle politiche settoriali.

Articolo 309

Le Parti provvedono tra l'altro a scambiarsi informazioni e competenze, ad attuare attività di ricerca congiunte e a scambiarsi informazioni su tecnologie più pulite, nonché a realizzare attività congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle Parti e nel quadro delle agenzie competenti. Le Parti prestano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere e alla cooperazione regionale.

Articolo 310

In base ai reciproci interessi la cooperazione riguarda, tra l'altro, lo sviluppo e l'attuazione delle seguenti misure:

a) 

il piano d'azione nazionale di adattamento (PANA)

b) 

la strategia di sviluppo a bassa emissione di CO2 (LEDS), comprese azioni di mitigazione adatte alla situazione nazionale;

c) 

misure volte a promuovere il trasferimento di tecnologie sulla base di una valutazione delle esigenze tecnologiche;

d) 

misure relative alle sostanze che riducono lo strato d'ozono e ai gas fluorurati ad effetto serra.

Articolo 311

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Articolo 312

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXVII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 5

Politica industriale e delle imprese e attività mineraria

Articolo 313

Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione in materia di politica industriale e delle imprese, migliorando così il contesto imprenditoriale a favore di tutti gli operatori economici, ma con particolare riguardo alle piccole e medie imprese (PMI) quali definite rispettivamente nella legislazione dell'UE e della Georgia. Il rafforzamento della cooperazione dovrebbe migliorare il quadro regolamentare e amministrativo per le imprese sia dell'UE che della Georgia operanti nell'UE e nella Georgia nonché basarsi sulla politica industriale e sulla politica a favore delle PMI dell'UE, tenendo conto dei principi e delle pratiche riconosciuti a livello internazionale in questo settore.

Articolo 314

A tal fine, le Parti cooperano per:

a) 

attuare politiche di sviluppo delle PMI sulla base dei principi dello Small Business Act e monitorare il processo di attuazione mediante il dialogo regolare. La cooperazione riguarderà anche le microimprese e le imprese artigiane, estremamente importanti per le economie dell'UE e della Georgia;

b) 

creare, attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche, condizioni generali migliori, contribuendo così ad una maggiore competitività. Tale cooperazione comprenderà la gestione delle questioni strutturali (ristrutturazioni), quali ambiente ed energia;

c) 

semplificare e razionalizzare le disposizioni e le pratiche regolamentari, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche relative alle tecniche di regolamentazione, tra cui i principi dell'UE;

d) 

incoraggiare l'elaborazione di una politica dell'innovazione mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative alla commercializzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo (compresi gli strumenti di sostegno a favore delle start-up tecnologiche, lo sviluppo di cluster e l'accesso ai finanziamenti);

e) 

incoraggiare maggiori contatti tra le imprese dell'UE e quelle della Georgia e tra tali imprese e le autorità dell'UE e della Georgia;

f) 

incoraggiare attività di promozione delle esportazioni tra l'UE e la Georgia;

g) 

agevolare l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria dell'UE e della Georgia in determinati settori, ove necessario;

h) 

sviluppare e rafforzare la cooperazione nel settore dell'industria mineraria e la produzione di materie prime ai fini di promuovere la comprensione reciproca, il miglioramento del contesto imprenditoriale, lo scambio di informazioni e la cooperazione nel settore dell'industria estrattiva non energetica, in particolare per quanto concerne i minerali metalliferi e industriali. Lo scambio di informazioni riguarderà gli sviluppi nel settore minerario e delle materie prime, il commercio di materie prime, le migliori pratiche relative allo sviluppo sostenibile dell'industria mineraria, nonché la formazione, lo sviluppo di competenze, la salute e la sicurezza.

Articolo 315

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare che coinvolgerà anche rappresentanti delle imprese dell'UE e della Georgia.

CAPO 6

Diritto societario, contabilità e revisione contabile, governance societaria

Articolo 316

Riconoscendo l'importanza che un insieme efficace di norme e pratiche nei settori del diritto e della governance societaria, della contabilità e della revisione contabile riveste ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali, le Parti decidono di cooperare per quanto concerne:

a) 

la tutela degli azionisti, dei creditori e di altri soggetti interessati in linea con le norme UE in tale settore;

b) 

l'attuazione a livello nazionale delle norme internazionali pertinenti e il graduale ravvicinamento alle norme dell'UE in materia di contabilità e di revisione contabile, e

c) 

l'ulteriore sviluppo di una politica di governance societaria conforme alle norme internazionali nonché il graduale ravvicinamento alle norme e alle raccomandazioni dell'UE in tale settore.

Articolo 317

Le Parti perseguiranno la condivisione delle informazioni e delle competenze sia sui sistemi in vigore che sui nuovi sviluppi pertinenti in tali settori. Le Parti inoltre si adopereranno allo scopo di garantire uno scambio di informazioni efficace tra i registri delle imprese degli Stati membri dell'UE e il registro nazionale delle imprese della Georgia.

Articolo 318

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Articolo 319

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXVIII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 7

Servizi finanziari

Articolo 320

Riconoscendo l'importanza di un insieme efficace di norme e pratiche nel settore dei servizi finanziari ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali bilaterali tra di esse, le Parti decidono di cooperare nel settore dei servizi finanziari con le seguenti finalità:

a) 

sostenere il processo di adeguamento della regolamentazione dei servizi finanziari alle esigenze di un'economia di mercato aperta;

b) 

garantire una tutela adeguata ed efficace degli investitori e degli altri utenti di servizi finanziari;

c) 

salvaguardare l'integrità e la stabilità del sistema finanziario della Georgia nella sua totalità;

d) 

promuovere la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza, e

e) 

garantire una vigilanza indipendente ed efficace.

Articolo 321

1.  
Le Parti incoraggiano la cooperazione tra le autorità di regolamentazione e di vigilanza competenti, compreso lo scambio di informazioni, la condivisione di competenze in materia di mercati finanziari e altre misure simili.
2.  
Viene prestata particolare attenzione allo sviluppo delle capacità amministrative di tali autorità, anche attraverso lo scambio di personale e la formazione comune.

Articolo 322

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Articolo 323

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XV-A del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 8

Cooperazione nel settore della società dell'informazione

Articolo 324

Le Parti promuovono la cooperazione per sviluppare la società dell'informazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese tramite la diffusione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) disponibili e mediante una migliore qualità dei servizi a prezzi accessibili. Tale cooperazione dovrebbe mirare ad agevolare l'accesso ai mercati delle comunicazioni elettroniche e promuovere la concorrenza e gli investimenti in tale settore.

Articolo 325

Tale cooperazione riguarderà, fra l'altro, le seguenti aree:

a) 

lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione di iniziative nazionali per la società dell'informazione, comprese, tra l'altro, le attività volte a promuovere l'accesso alla banda larga, a migliorare la sicurezza della rete e a sviluppare servizi pubblici online, e

b) 

lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze per promuovere lo sviluppo di un quadro normativo completo per le comunicazioni elettroniche, in particolare per rafforzare la capacità amministrativa dell'autorità nazionale di regolamentazione indipendente, per favorire un uso migliore delle risorse spettro e per promuovere l'interoperabilità delle reti in Georgia e tra la Georgia e l'UE.

Articolo 326

Le Parti promuovono la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dell'UE e le autorità nazionali di regolamentazione della Georgia in materia di comunicazioni elettroniche.

Articolo 327

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XV-B del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 9

Turismo

Articolo 328

Le Parti cooperano nel settore del turismo allo scopo di rafforzare lo sviluppo di un'industria turistica competitiva e sostenibile, che sia fonte di crescita economica, empowerment, occupazione e scambio a livello internazionale.

Articolo 329

La cooperazione a livello bilaterale ed europeo si basa sui seguenti principi:

a) 

rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali, particolarmente nelle zone rurali, tenendo conto delle esigenze e delle priorità di sviluppo locale;

b) 

importanza del patrimonio culturale, e

c) 

interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell'ambiente.

Articolo 330

La cooperazione riguarda in particolare i seguenti ambiti:

a) 

lo scambio di informazioni, migliori pratiche, esperienze e «know-how»;

b) 

il mantenimento di un partenariato che associ gli interessi pubblici, privati e delle comunità, in modo da garantire lo sviluppo sostenibile del turismo;

c) 

la promozione e lo sviluppo di flussi turistici e di prodotti e mercati, infrastrutture, risorse umane e strutture istituzionali nel settore del turismo;

d) 

l'elaborazione e l'attuazione di politiche efficaci;

e) 

la formazione e lo sviluppo di capacità nel settore del turismo per migliorare il livello dei servizi, e

f) 

lo sviluppo e la promozione dell'offerta turistica anche a livello delle comunità locali.

Articolo 331

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.

CAPO 10

Agricoltura e sviluppo rurale

Articolo 332

Le Parti cooperano per promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, in particolare attraverso la progressiva convergenza delle politiche e della legislazione.

Articolo 333

La cooperazione tra le Parti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale mira, tra l'altro, a:

a) 

agevolare la comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo rurale;

b) 

rafforzare a livello centrale e locale la capacità amministrativa di pianificare, valutare, attuare ed applicare le politiche in conformità alle normative e alle migliori pratiche dell'UE;

c) 

promuovere l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione agricola;

d) 

condividere le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico delle comunità rurali;

e) 

migliorare la competitività del settore agricolo nonché l'efficienza e la trasparenza dei mercati a vantaggio di tutti i soggetti interessati;

f) 

promuovere politiche di qualità e i relativi meccanismi di controllo, in particolare per quanto concerne le indicazioni geografiche e l'agricoltura biologica;

g) 

la produzione vinicola e il turismo rurale;

h) 

divulgare le conoscenze e promuovere i servizi di divulgazione presso i produttori agricoli, e

i) 

adoperarsi per armonizzare le questioni trattate nell'ambito di organizzazioni internazionali di cui entrambe le Parti sono membri.

Articolo 334

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.

CAPO 11

Governance marittima e della pesca

Sezione 1

Politica della pesca

Articolo 335

1.  
Le Parti cooperano nei seguenti settori reciprocamente vantaggiosi e di interesse comune nel settore della pesca, compresi la conservazione e la gestione delle risorse acquatiche vive, le attività di ispezione e controllo, la raccolta dei dati e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), quale definita nel Piano d'azione internazionale della FAO (IPOA) del 2001 per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
2.  
Tale cooperazione rispetterà gli obblighi assunti dalle Parti a livello internazionale per quanto concerne la gestione e la conservazione delle risorse acquatiche vive.

Articolo 336

Le Parti intraprendono azioni comuni, si scambiano informazioni e si sostengono reciprocamente allo scopo di promuovere:

a) 

una buona governance e le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico;

b) 

una pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare lo stato di salute degli stock ittici e degli ecosistemi, e

c) 

la cooperazione a livello regionale, ove opportuno anche attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Articolo 337

In relazione all'articolo 336 del presente accordo le Parti, tenuto conto anche dei più qualificati pareri scientifici, rafforzano la cooperazione e il coordinamento delle loro attività nel campo della gestione e della conservazione delle risorse acquatiche vive nel Mar Nero. Ove necessario, le Parti promuoveranno la cooperazione regionale nell'area del Mar Nero e le relazioni con le organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti.

Articolo 338

Le Parti sosterranno iniziative quali lo scambio di esperienze e attività di sostegno per garantire l'attuazione di una politica della pesca sostenibile, fondata sull'acquis dell'UE e sui settori di interesse prioritario in tale materia, quali:

a) 

la gestione delle risorse acquatiche vive, lo sforzo di pesca e le misure tecniche;

b) 

l'ispezione e il controllo delle attività di pesca, mediante l'impiego delle necessarie attrezzature di sorveglianza, compresi dispositivi di controllo elettronico e strumenti di tracciabilità, e garantendo una normativa applicabile e meccanismi di controllo;

c) 

la raccolta armonizzata di dati compatibili relativi alle catture, agli sbarchi, alle flotte e di dati biologici ed economici;

d) 

la gestione della capacità di pesca, compreso un registro della flotta peschereccia in attività;

e) 

l'efficienza dei mercati, in particolare mediante la promozione delle organizzazioni di produttori, l'informazione dei consumatori, le norme di commercializzazione e la tracciabilità, e

f) 

lo sviluppo di una politica strutturale per il settore della pesca che ne assicuri la sostenibilità in termini economici, ambientali e sociali.

Sezione 2

Politica marittima

Articolo 339

Tenendo conto della loro cooperazione nei settori della pesca, dei trasporti marittimi, dell'ambiente e di altre politiche, e conformemente agli accordi internazionali pertinenti sul diritto del mare basati sulla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, le Parti sviluppano anche una collaborazione relativa ad una politica marittima integrata, che si prefigge in particolare di:

a) 

promuovere un approccio integrato agli affari marittimi, la buona governance e lo scambio delle migliori pratiche relative all'uso dello spazio marino;

b) 

promuovere la pianificazione dello spazio marittimo come strumento per contribuire a migliorare il processo decisionale volto a dirimere i conflitti d'uso tra attività umane in competizione tra di loro, secondo un approccio ecosistemico;

c) 

promuovere la gestione integrata delle zone costiere, secondo un approccio ecosistemico, per assicurare uno sviluppo costiero sostenibile e migliorare la resilienza di tali regioni ai rischi costieri, compresi gli effetti dei cambiamenti climatici;

d) 

favorire, anche mediante lo scambio delle migliori pratiche, l'innovazione e l'utilizzo efficiente delle risorse da parte delle industrie marittime quale fonte di crescita economica e di occupazione;

e) 

promuovere alleanze strategiche tra le industrie marittime, i servizi e le istituzioni scientifiche specializzate nella ricerca marina e marittima;

f) 

impegnarsi a rafforzare la sorveglianza marittima transfrontaliera e trasversale per affrontare i rischi crescenti connessi all'intenso traffico marittimo, agli scarichi operativi effettuati dalle navi, agli incidenti marittimi e alle attività illegali in mare, e

g) 

instaurare un dialogo regolare e promuovere varie reti tra i soggetti interessati del settore marittimo.

Articolo 340

La cooperazione comprende:

a) 

lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di know-how in materia, anche per quanto concerne le tecnologie innovative nei settori marittimi e le questioni relative all'ambiente marino;

b) 

lo scambio di informazioni e migliori pratiche in merito alle alternative per il finanziamento dei progetti, partenariati pubblico-privato compresi, e

c) 

il rafforzamento della cooperazione tra le Parti in seno alle competenti organizzazioni marittime internazionali.

Articolo 341

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un regolare dialogo tra le Parti.

CAPO 12

Cooperazione nelle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

Articolo 342

Le Parti promuovono la cooperazione in tutti i settori relativi alla ricerca scientifica civile, allo sviluppo tecnologico e alla dimostrazione (RST) sulla base del reciproco vantaggio e a condizione di assicurare adeguati ed efficaci livelli di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 343

La cooperazione nel settore RST include:

a) 

il dialogo sulle politiche e lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;

b) 

l'agevolazione di un accesso adeguato ai rispettivi programmi delle Parti;

c) 

l'aumento delle capacità di ricerca e della partecipazione degli enti di ricerca della Georgia ai programmi quadro per la ricerca dell'UE;

d) 

la promozione di progetti di ricerca congiunti in tutti gli ambiti RST;

e) 

attività formative e programmi di mobilità per gli scienziati, i ricercatori e altro personale incaricato della ricerca nell'ambito di attività RST delle Parti;

f) 

l'agevolazione, nel quadro della legislazione applicabile, della libera circolazione dei ricercatori partecipanti ad attività contemplate nel presente accordo nonché della circolazione transfrontaliera delle merci destinate a tali attività, e

g) 

altre modalità di cooperazione nel settore RST stabilite di comune accordo.

Articolo 344

Nello svolgimento di tali attività di cooperazione, è opportuno ricercare sinergie con le altre attività svolte nel quadro della cooperazione finanziaria tra l'UE e la Georgia, secondo quanto stabilito nel titolo VII (Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo) del presente accordo.

CAPO 13

Politica dei consumatori

Articolo 345

Le Parti cooperano al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e di rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori.

Articolo 346

Al fine di conseguire tali obiettivi la cooperazione può comprendere, se del caso:

a) 

il ravvicinamento della legislazione relativa alla protezione dei consumatori, evitando nel contempo ostacoli agli scambi;

b) 

la promozione degli scambi di informazioni sui sistemi di protezione dei consumatori, compresa la legislazione in materia e la sua applicazione, la sicurezza dei prodotti di consumo, i sistemi di scambio di informazioni, l'educazione/sensibilizzazione e l'empowerment dei consumatori nonché i mezzi di ricorso a loro disposizione;

c) 

attività di formazione dei funzionari amministrativi e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori, e

d) 

la promozione delle attività di associazioni indipendenti dei consumatori e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.

Articolo 347

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXIX del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 14

Occupazione, politica sociale e pari opportunità

Articolo 348

Le Parti intensificano il dialogo e la cooperazione finalizzati a promuovere l'agenda per il lavoro dignitoso, la politica dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l'inclusione sociale, la parità di genere, la lotta alla discriminazione e la responsabilità sociale delle imprese, contribuendo in tal modo alla promozione di nuovi e migliori posti di lavoro, alla riduzione della povertà, ad una maggiore coesione sociale, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita.

Articolo 349

La cooperazione, basata sullo scambio di informazioni e di migliori pratiche, può riguardare un numero selezionato di questioni da individuare tra i seguenti ambiti:

a) 

riduzione della povertà e rafforzamento della coesione sociale;

b) 

politica dell'occupazione, al fine di ottenere nuovi e migliori posti di lavoro con condizioni di lavoro dignitose, anche al fine di ridurre l'economia e l'occupazione sommerse;

c) 

promozione di misure attive del mercato del lavoro e di servizi per l'impiego efficienti, a seconda dei casi, per modernizzare i mercati del lavoro delle Parti e adattarsi alle loro esigenze;

d) 

promozione di mercati del lavoro più inclusivi e di sistemi di sicurezza sociale che integrino le persone svantaggiate, compresi i disabili e le persone appartenenti a gruppi minoritari;

e) 

pari opportunità e lotta alla discriminazione, con l'obiettivo di migliorare la parità di genere e di garantire le pari opportunità tra uomini e donne, nonché di combattere la discriminazione fondata sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale;

f) 

politica sociale, volta a migliorare il livello e i sistemi di protezione sociale in termini di qualità, accessibilità e sostenibilità finanziaria;

g) 

stimolo alla partecipazione delle parti sociali e promozione del dialogo sociale, anche attraverso il rafforzamento della capacità di tutti i soggetti interessati;

h) 

promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, e

i) 

sensibilizzazione e dialogo in materia di responsabilità sociale delle imprese.

Articolo 350

Le Parti incoraggiano il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati pertinenti, incluse le organizzazioni della società civile e in particolare le parti sociali, nell'elaborazione delle politiche, nelle riforme e nella cooperazione tra le Parti, secondo quanto stabilito dalle pertinenti disposizioni del titolo VIII (Disposizioni istituzionali, generali e finali) del presente accordo.

Articolo 351

Le Parti mirano a rafforzare la cooperazione in materia di occupazione e di politica sociale in tutte le sedi e organizzazioni competenti a livello regionale, multilaterale e internazionale.

Articolo 352

Le Parti promuovono la responsabilità sociale delle imprese ed incoraggiano pratiche commerciali responsabili, come quelle promosse da una serie di orientamenti internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese ed in particolare dalle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali.

Articolo 353

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.

Articolo 354

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXX del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 15

Sanità pubblica

Articolo 355

Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione nel settore della sanità pubblica, allo scopo di innalzare il livello di sicurezza della sanità pubblica e di protezione della salute umana quale condizione necessaria per lo sviluppo sostenibile e per la crescita economica.

Articolo 356

La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori:

a) 

il rafforzamento del sistema sanitario pubblico della Georgia, in particolare mediante il proseguimento della riforma del settore sanitario, la garanzia di un'assistenza sanitaria di alta qualità, lo sviluppo delle risorse umane nel settore sanitario, il miglioramento della governance in materia di sanità e il finanziamento dell'assistenza sanitaria;

b) 

la sorveglianza e il controllo epidemiologici delle malattie trasmissibili, ad esempio HIV/AIDS, epatite virale, tubercolosi e la resistenza agli agenti antimicrobici, nonché una più elevata capacità di far fronte alle situazioni d'emergenza e alle minacce per la sanità pubblica;

c) 

la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, prevalentemente tramite lo scambio di informazioni e migliori pratiche, promuovendo stili di vita sani e l'attività fisica nonché agendo sui principali fattori che incidono sulla salute come l'alimentazione, l'alcolismo, la tossicodipendenza e il tabagismo;

d) 

la qualità e la sicurezza delle sostanze di origine umana;

e) 

le informazioni e le conoscenze sanitarie, e

f) 

l'attuazione efficace degli accordi internazionali in materia di sanità di cui le Parti sono firmatarie, in particolare i regolamenti sanitari internazionali e la convenzione quadro per la lotta al tabagismo.

Articolo 357

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXXI del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 16

Istruzione, formazione e gioventù

Articolo 358

Le Parti cooperano nel campo dell'istruzione e della formazione al fine di rafforzare la collaborazione e il dialogo, anche su questioni programmatiche, perseguendo un ravvicinamento alle politiche ed alle pratiche pertinenti dell'UE. Le Parti cooperano per promuovere l'apprendimento permanente e stimolare la cooperazione e la trasparenza a tutti i livelli di istruzione e formazione, in particolare nel campo dell'istruzione superiore.

Articolo 359

Tale cooperazione nel campo dell'istruzione e della formazione riguarda, tra l'altro, i seguenti ambiti:

a) 

promozione dell'apprendimento permanente, elemento fondamentale per la crescita e l'occupazione, che può consentire ai cittadini di avere un ruolo attivo nella società;

b) 

modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione, tramite il miglioramento della qualità, della pertinenza e dell'accesso lungo l'intero percorso educativo che va dall'educazione e dalla cura della prima infanzia fino all'istruzione terziaria;

c) 

promozione della qualità nell'istruzione secondaria in modo coerente con l'agenda UE di modernizzazione della scuola superiore e il processo di Bologna;

d) 

rafforzamento della cooperazione accademica internazionale e della partecipazione ai programmi di cooperazione dell'UE, aumento della mobilità di studenti e insegnanti;

e) 

promozione dell'apprendimento di lingue straniere;

f) 

impulso ad avanzare nel riconoscimento delle qualifiche e delle competenze garantendo la trasparenza in tale ambito;

g) 

promozione della cooperazione nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale, tenendo conto delle buone pratiche pertinenti dell'UE, e

h) 

rafforzamento della comprensione e della conoscenza del processo di integrazione europeo, del dialogo accademico sulle relazioni UE/partenariato orientale, nonché della partecipazione ai programmi pertinenti dell'UE.

Articolo 360

Le Parti convengono di cooperare nel settore della gioventù al fine di:

a) 

rafforzare la cooperazione e gli scambi nel settore della politica per la gioventù e dell'istruzione non formale dei giovani e dei giovani lavoratori;

b) 

sostenere la mobilità dei giovani e dei giovani lavoratori quale mezzo di promozione del dialogo interculturale, nonché dell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze al di fuori dei sistemi di istruzione formale, anche attraverso il volontariato;

c) 

promuovere la cooperazione tra le organizzazioni giovanili.

Articolo 361

La Georgia avvierà e svilupperà una politica coerente con il quadro delle politiche e delle pratiche dell'UE delineato nei documenti di cui all'allegato XXXII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 17

Cooperazione in campo culturale

Articolo 362

Le Parti promuoveranno la cooperazione culturale tenendo debitamente conto dei principi sanciti nella convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005. Le Parti condurranno un dialogo regolare sulle politiche in settori di interesse reciproco, incluso lo sviluppo delle industrie della cultura nell'UE e in Georgia. La cooperazione tra le Parti stimolerà il dialogo interculturale, anche attraverso la partecipazione del settore della cultura e della società civile dell'UE e della Georgia.

Articolo 363

La cooperazione tra le Parti è incentrata su diversi ambiti:

a) 

la cooperazione culturale e gli scambi culturali;

b) 

la mobilità dell'arte e degli artisti e il rafforzamento delle capacità del settore culturale;

c) 

il dialogo interculturale;

d) 

il dialogo sulla politica culturale, e

e) 

la cooperazione nelle sedi internazionali, comprese l'UNESCO e il Consiglio d'Europa, al fine di promuovere la diversità culturale e di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e storico.

CAPO 18

Cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media

Articolo 364

Le Parti promuoveranno la cooperazione nel settore degli audiovisivi. La cooperazione rafforza le industrie del settore audiovisivo nell'UE e in Georgia, specialmente mediante la formazione dei professionisti, lo scambio di informazioni e la promozione di coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.

Articolo 365

1.  
Le Parti sviluppano un dialogo regolare sulle politiche relative ai settori degli audiovisivi e dei media e cooperano per rafforzare l'indipendenza e la professionalità dei media e i legami con i media dell'UE nel rispetto degli standard europei pertinenti, compresi gli standard del Consiglio d'Europa e della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005.
2.  
La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, la questione della formazione dei giornalisti e degli altri professionisti del settore dei media.

Articolo 366

La cooperazione tra le Parti è incentrata su diversi ambiti:

a) 

il dialogo sulle politiche relative ai settori degli audiovisivi e dei media;

b) 

il dialogo nelle sedi internazionali (quali l'UNESCO e l'OMC), e

c) 

la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media, compresa la cooperazione nel settore cinematografico.

Articolo 367

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXXIII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 19

Cooperazione nel campo dello sport e dell'attività fisica

Articolo 368

Le Parti promuovono la cooperazione nel campo dello sport e dell'attività fisica mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche al fine di promuovere uno stile di vita sano, i valori sociali ed educativi dello sport e la mobilità nello sport, nonché di combattere le minacce globali allo sport quali il doping, il razzismo e la violenza.

CAPO 20

Cooperazione con la società civile

Articolo 369

Le Parti intensificano il dialogo sulla cooperazione con la società civile allo scopo di:

a) 

rafforzare i contatti e lo scambio di informazioni e di esperienze tra tutti i settori della società civile nell'UE e in Georgia;

b) 

assicurare una migliore conoscenza e comprensione della Georgia, della sua storia e della sua cultura, nell'UE e in particolare nelle organizzazioni della società civile stabilite negli Stati membri, consentendo in tal modo di migliorare la consapevolezza delle opportunità e delle sfide per le relazioni future;

c) 

assicurare, allo stesso modo, una migliore conoscenza e comprensione dell'UE in Georgia e in particolare nelle organizzazioni della società civile del paese, ponendo l'accento, seppur in maniera non esclusiva, sui valori su cui si fonda l'UE, sulle sue politiche e sul suo funzionamento.

Articolo 370

Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione tra i soggetti interessati delle rispettive società civili quale elemento integrante delle relazioni tra l'UE e la Georgia. Tale dialogo e tale cooperazione hanno i seguenti obiettivi:

a) 

assicurare il coinvolgimento della società civile nelle relazioni UE-Georgia, specialmente nell'attuazione delle disposizioni del presente accordo;

b) 

incrementare la partecipazione della società civile al processo decisionale pubblico, in particolare mantenendo un dialogo aperto, trasparente e regolare tra le istituzioni pubbliche, le associazioni rappresentative e la società civile;

c) 

facilitare la creazione di un contesto favorevole al consolidamento istituzionale e allo sviluppo delle organizzazioni della società civile in modi diversi, tra i quali le attività di sensibilizzazione, la creazione di reti formali ed informali, le visite reciproche e l'organizzazione di seminari finalizzati all'istituzione di un quadro giuridico per la società civile, e

d) 

consentire ai rappresentanti della società civile da entrambi i lati di prendere conoscenza dei processi di consultazione e di dialogo tra la società civile, comprese le parti sociali, e le autorità pubbliche, in particolare allo scopo di rafforzare il ruolo della società civile nel processo decisionale pubblico.

Articolo 371

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un regolare dialogo tra le Parti.

CAPO 21

Sviluppo regionale, cooperazione a livello transfrontaliero e regionale

Articolo 372

1.  
Nel campo della politica di sviluppo regionale le Parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale, anche relativamente ai metodi di definizione e attuazione delle politiche regionali, del partenariato e della governance a più livelli, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate e alla cooperazione territoriale, allo scopo di istituire canali di comunicazione e di rafforzare lo scambio di informazioni e di esperienze tra le autorità nazionali e locali, i soggetti socioeconomici e la società civile.
2.  

Le Parti cooperano in particolare per allineare le pratiche della Georgia ai seguenti principi:

a) 

rafforzamento della governance a più livelli, che incide sia a livello centrale sia sulle comunità locali, con particolare riguardo alle modalità per aumentare la partecipazione dei soggetti interessati a livello locale;

b) 

consolidamento del partenariato tra tutte le parti coinvolte nello sviluppo regionale, e

c) 

cofinanziamento mediante contributi finanziari da parte dei soggetti coinvolti nell'attuazione dei programmi e dei progetti di sviluppo regionale.

Articolo 373

1.  
Le Parti sostengono e aumentano il coinvolgimento delle autorità locali nella cooperazione in materia di politica regionale, compresa la cooperazione transfrontaliera, e nelle relative strutture di gestione, intensificano la cooperazione mediante l'istituzione di un quadro legislativo reciproco favorevole, sostengono e elaborano misure di sviluppo delle capacità e promuovono il rafforzamento delle reti economiche e di imprese a livello transfrontaliero e regionale.
2.  

Le Parti coopereranno per consolidare le capacità istituzionali e operative delle istituzioni della Georgia nei settori dello sviluppo regionale e della pianificazione dell'utilizzo del territorio, tra l'altro:

a) 

migliorando il coordinamento interistituzionale, in particolare il meccanismo di interazione verticale e orizzontale dell'amministrazione pubblica a livello centrale e locale nel processo di sviluppo e attuazione delle politiche regionali;

b) 

sviluppando la capacità delle autorità pubbliche locali di promuovere la cooperazione transfrontaliera reciproca, conformemente ai principi e alle pratiche dell'UE;

c) 

condividendo le conoscenze, le informazioni e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo regionale per promuovere il benessere economico delle comunità locali e lo sviluppo omogeneo delle regioni.

Articolo 374

1.  
Le Parti rafforzano ed incoraggiano lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera in altri ambiti disciplinati dal presente accordo quali, tra l'altro, i settori dei trasporti, dell'energia, delle reti di comunicazione, della cultura, dell'istruzione, del turismo e della salute.
2.  
Le Parti intensificano la cooperazione fra le proprie regioni, mediante programmi transnazionali e interregionali, favorendo la partecipazione delle regioni della Georgia a strutture e organizzazioni regionali europee e promuovendone lo sviluppo economico e istituzionale mediante l'attuazione di progetti di interesse comune.
3.  

Queste attività avranno luogo nel contesto delle seguenti iniziative:

a) 

il proseguimento della cooperazione territoriale con le regioni europee, anche tramite programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale;

b) 

la cooperazione nel quadro del partenariato orientale e con gli organismi UE, tra cui il Comitato delle regioni, e la partecipazione a diverse iniziative e progetti regionali europei;

c) 

la cooperazione, tra l'altro, con il Comitato economico e sociale europeo e l'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo.

Articolo 375

Le questioni contemplate nel presente capo saranno oggetto di un dialogo regolare.

CAPO 22

Protezione civile

Articolo 376

Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione in materia di catastrofi naturali e provocate dall'uomo. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle Parti, sulla base dei principi di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti e delle attività multilaterali in tale settore.

Articolo 377

La cooperazione è intesa a migliorare la prevenzione delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, nonché la capacità di far fronte e di reagire alle stesse.

Articolo 378

Le Parti provvedono tra l'altro a scambiarsi informazioni e competenze e a realizzare attività congiunte su base bilaterale e/o nel quadro di programmi multilaterali. La cooperazione può avere luogo, tra l'altro, tramite l'attuazione di accordi specifici e/o di convenzioni amministrative conclusi dalle Parti in questo settore.

Articolo 379

La cooperazione può riguardare i seguenti obiettivi:

a) 

consentire lo scambio e l'aggiornamento regolari dei dati di contatto al fine di garantire la continuità del dialogo e di essere in grado di contattarsi 24 ore su 24;

b) 

facilitare l'assistenza reciproca in caso di emergenze gravi, ove necessario e in funzione della disponibilità di risorse sufficienti;

c) 

consentire lo scambio, 24 ore su 24, di allarmi rapidi e di informazioni aggiornate sulle emergenze su larga scala che interessano l'UE o la Georgia, anche per quanto riguarda le richieste e le offerte di assistenza;

d) 

consentire lo scambio di informazioni sull'assistenza prestata dalle Parti a paesi terzi nelle emergenze in cui viene attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE;

e) 

cooperare al sostegno della nazione ospitante allorché viene richiesta o prestata assistenza;

f) 

scambiarsi le migliori pratiche e linee guida in materia di prevenzione delle catastrofi e di capacità di far fronte e di reagire alle stesse;

g) 

cooperare alla riduzione dei rischi di catastrofi avvalendosi anche dei legami istituzionali e di attività di sensibilizzazione; informazione, istruzione e comunicazione; migliori pratiche finalizzate a prevenire o a ridurre l'impatto dei rischi naturali;

h) 

cooperare al miglioramento della base di conoscenze sulle catastrofi e sulla valutazione dei rischi e dei pericoli ai fini della gestione delle catastrofi;

i) 

cooperare alla valutazione dell'impatto delle catastrofi sull'ambiente e sulla sanità pubblica;

j) 

invitare esperti a seminari e convegni tecnici specifici su temi riguardanti la protezione civile;

k) 

invitare, caso per caso, osservatori a specifiche esercitazioni e formazioni organizzate dall'UE e/o dalla Georgia, e

l) 

rafforzare la cooperazione per quanto riguarda l'uso più efficace delle capacità di protezione civile disponibili.

CAPO 23

Partecipazione alle agenzie e ai programmi dell'unione europea

Articolo 380

Alla Georgia è consentito partecipare a tutte le agenzie dell'Unione aperte alla partecipazione della Georgia a norma delle disposizioni pertinenti che istituiscono tali agenzie. Per la partecipazione a ciascuna di tali agenzie la Georgia conclude con l'UE accordi separati che disciplinano anche l'importo del contributo finanziario.

Articolo 381

Alla Georgia è consentito partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione della Georgia a norma delle disposizioni pertinenti di adozione di tali programmi. La partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione avviene conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo III del presente accordo relativo a un accordo quadro fra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione.

Articolo 382

Le Parti instaureranno un dialogo regolare sulla partecipazione della Georgia ai programmi e alle agenzie dell'UE. In particolare, l'UE informa la Georgia in merito all'istituzione di nuove agenzie dell'UE e di nuovi programmi dell'Unione, nonché in merito a eventuali modifiche delle condizioni di partecipazione ai programmi e alle agenzie dell'Unione di cui agli articoli 380 e 381 del presente accordo.

TITOLO VII

ASSISTENZA FINANZIARIA, DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO

CAPO 1

Assistenza finanziaria

Articolo 383

La Georgia usufruisce di assistenza finanziaria tramite i meccanismi e gli strumenti di finanziamento pertinenti dell'UE. La Georgia può altresì beneficiare della cooperazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e altre istituzioni finanziarie internazionali. L'assistenza finanziaria contribuirà alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo e sarà fornita conformemente a quanto disposto dal presente capo.

Articolo 384

I principi fondamentali dell'assistenza finanziaria sono stabiliti nei regolamenti pertinenti che disciplinano gli strumenti finanziari dell'UE.

Articolo 385

Per l'assistenza finanziaria dell'UE i settori prioritari convenuti tra le Parti sono stabiliti nei programmi d'azione annuali basati, ove pertinente, su quadri pluriennali che riflettono le priorità programmatiche concordate. Gli importi dei contributi fissati in tali programmi tengono conto delle esigenze della Georgia, delle capacità del settore e dello stato di avanzamento delle riforme, in particolare nei settori contemplati dal presente accordo.

Articolo 386

Per sfruttare al meglio le risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché l'assistenza dell'UE sia attuata in stretta collaborazione e in coordinamento con gli altri paesi donatori, gli altri organismi donatori e le altre istituzioni finanziarie internazionali e nel rispetto dei principi internazionali sull'efficacia degli aiuti.

Articolo 387

La base giuridica, amministrativa e tecnica fondamentale dell'assistenza finanziaria è stabilita nel quadro dei pertinenti accordi tra le Parti.

Articolo 388

Il Consiglio di associazione è informato dell'andamento e dell'attuazione dell'assistenza finanziaria e dei suoi effetti sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. A tal fine, gli organismi competenti delle Parti forniscono, su basi reciproche e permanenti, le opportune informazioni di monitoraggio e valutazione.

Articolo 389

Le Parti attuano l'assistenza secondo i principi della sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'UE e della Georgia conformemente al capo 2 (Disposizioni antifrode e in materia di controllo) del presente titolo.

CAPO 2

Disposizioni antifrode e in materia di controllo

Articolo 390

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui al protocollo IV del presente accordo.

Articolo 391

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a ogni ulteriore accordo o strumento di finanziamento che dovesse essere concluso fra le Parti e a qualsiasi altro strumento di finanziamento dell'UE cui la Georgia possa essere associata, fatta salva ogni altra clausola aggiuntiva che disciplini gli audit, le verifiche sul posto, le ispezioni, i controlli e le misure antifrode, comprese quelle attuate dalla Corte dei conti europea e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Articolo 392

Misure per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita

Le Parti adottano misure efficaci per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illegale in relazione all'attuazione dei fondi dell'UE, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo.

Articolo 393

Scambio di informazioni e ulteriore cooperazione a livello operativo

1.  
Ai fini della corretta attuazione del presente capo, le autorità competenti della Georgia e dell'UE si scambiano regolarmente informazioni e si consultano su richiesta di una delle Parti.
2.  
L'OLAF può concordare con le proprie controparti della Georgia di estendere la cooperazione nell'ambito delle attività antifrode, anche tramite convenzioni operative con le autorità della Georgia, conformemente alla legislazione della Georgia.
3.  
Per quanto concerne il trasferimento e il trattamento dei dati personali si applica il titolo III (Libertà, sicurezza e giustizia), articolo 14, del presente accordo.

Articolo 394

Prevenzione di frodi, corruzione e irregolarità

1.  
Le autorità dell'UE e della Georgia controllano regolarmente la corretta realizzazione delle operazioni finanziate con i fondi dell'UE e adottano misure atte a prevenire e rettificare irregolarità e frodi.
2.  
Le autorità dell'UE e della Georgia adottano le misure opportune per prevenire e rettificare le pratiche di corruzione attiva o passiva e per escludere i conflitti di interesse in ogni fase delle procedure relative all'attuazione dei fondi dell'UE.
3.  
Le autorità della Georgia informano la Commissione europea circa la misure preventive adottate.
4.  
La Commissione europea ha facoltà di assumere elementi di prova, a norma dell'articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
5.  
In particolare, la Commissione ha altresì facoltà di assumere elementi di prova per accertare che le procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni rispettino i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, evitino conflitti di interesse, offrano garanzie equivalenti agli standard internazionalmente riconosciuti e garantiscano il rispetto delle disposizioni in materia di sana gestione finanziaria.
6.  
Le Parti, conformemente alle proprie procedure, si scambieranno informazioni sull'attuazione dei fondi dell'UE e si informano quanto prima di eventuali cambiamenti sostanziali delle loro procedure o dei loro sistemi.

Articolo 395

Procedimenti giudiziari, indagini ed esercizio dell'azione penale

Le autorità della Georgia avviano procedimenti giudiziari, che comprendono se del caso le indagini e l'esercizio dell'azione penale in relazione a casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra irregolarità, compreso il conflitto di interessi, in seguito a controlli nazionali o dell'UE. Se necessario l'OLAF può assistere le competenti autorità della Georgia in questo compito.

Articolo 396

Trasmissione di informazioni relative a frodi, corruzione e irregolarità

1.  
Le autorità della Georgia trasmettono quanto prima alla Commissione europea le informazioni di cui sono venute a conoscenza su casi accertati di frode o corruzione ed informano senza indugio la Commissione europea di eventuali altre irregolarità, compreso il conflitto di interessi, connesse all'attuazione dei fondi dell'UE. I presunti casi di frode e corruzione sono comunicati anche all'OLAF e alla Commissione europea.
2.  
Le autorità della Georgia informano anche di tutte le misure adottate in relazione ai fatti comunicati in forza del presente articolo. Al termine di ogni anno civile le autorità della Georgia informano la Commissione europea circa l'assenza di casi di frode, corruzione o irregolarità da segnalare.

Articolo 397

Audit

1.  
La Commissione europea e la Corte dei conti europea hanno facoltà di controllare la legittimità e la regolarità di tutte le spese sostenute in relazione all'attuazione dei fondi dell'UE e di verificare che sia stato rispettato il principio della sana gestione finanziaria.
2.  
Gli audit si effettuano sulla base degli impegni e dei pagamenti e hanno luogo tanto sui documenti quanto, all'occorrenza, sul posto, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'UE o partecipi alla loro attuazione. Tali audit possono aver luogo prima della chiusura dei conti per l'esercizio finanziario in questione e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.
3.  
Gli ispettori della Commissione europea o altre persone autorizzate dalla Commissione europea o dalla Corte dei conti europea possono eseguire controlli documentali o sul posto e audit nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'UE o che partecipi alla loro attuazione o dei relativi subappaltatori in Georgia.
4.  
Gli ispettori della Commissione europea o altre persone autorizzate dalla Commissione europea o dalla Corte dei conti europea hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti necessari per condurre tali audit, comprese le informazioni in formato elettronico. Tale diritto di accesso dovrebbe essere comunicato a tutte le istituzioni pubbliche della Georgia ed è esplicitamente sancito nei contratti conclusi per attuare gli strumenti di cui al presente accordo.
5.  
Sono soggetti ai controlli e agli audit di cui sopra tutti gli appaltatori e i subappaltatori che abbiano percepito fondi dell'UE. Nello svolgimento delle proprie funzioni la Corte dei conti europea e gli organismi di audit della Georgia cooperano in uno spirito di fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

Articolo 398

Controlli sul posto

1.  
Nell'ambito del presente accordo, l'OLAF è autorizzato ad eseguire controlli e verifiche sul posto con l'obiettivo di proteggere gli interessi finanziari dell'UE conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom), n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.
2.  
I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e effettuati dall'OLAF in stretta cooperazione con le autorità competenti della Georgia e tenendo conto della legislazione pertinente della Georgia.
3.  
Le autorità della Georgia ricevono notifica dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche in loco in tempo utile per fornire l'aiuto necessario. A tal fine i funzionari delle competenti autorità della Georgia possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.
4.  
Se manifestano interesse, le competenti autorità della Georgia possono condurre i controlli e le verifiche sul posto congiuntamente all'OLAF.
5.  
Qualora un operatore economico si opponga ad un controllo o ad una verifica sul posto, le autorità della Georgia, nel rispetto della legislazione nazionale, forniscono l'assistenza necessaria per permettere all'OLAF di adempiere i propri obblighi nell'esecuzione dei controlli o delle verifiche sul posto.

Articolo 399

Misure e sanzioni amministrative

Fatta salva la legislazione della Georgia, la Commissione europea può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Articolo 400

Recupero

1.  
Le autorità della Georgia adottano tutte le misure opportune per dare attuazione alle disposizioni menzionate in appresso riguardanti il recupero dei fondi dell'UE indebitamente versati all'agenzia governativa per i finanziamenti.
2.  
Quando l'attuazione dei fondi dell'UE è affidata alle autorità della Georgia, la Commissione europea ha facoltà di recuperare i fondi dell'UE indebitamente versati, in particolare tramite rettifiche finanziarie. La Commissione europea tiene conto delle misure adottate dalle autorità della Georgia per evitare che i fondi dell'UE interessati vadano perduti.
3.  
La Commissione europea consulta la Georgia a questo riguardo, prima di prendere qualsiasi decisione riguardante il recupero. Le eventuali controversie sui recuperi saranno discusse nel Consiglio di associazione.
4.  

Quando la Commissione europea attua i fondi dell'UE direttamente o indirettamente affidando a terzi compiti di esecuzione del bilancio, le decisioni prese dalla Commissione europea che rientrano nel campo di applicazione del presente titolo e che impongono obblighi pecuniari a soggetti diversi dagli Stati sono eseguibili in Georgia nel rispetto dei seguenti principi:

a) 

l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti in Georgia; la formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo della Georgia designa a tal fine, informandone la Commissione europea e la Corte di giustizia dell'Unione europea;

b) 

assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'autorità competente in conformità alla legislazione della Georgia;

c) 

l'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le autorità giudiziarie della Georgia sono tuttavia competenti in materia di controllo della regolarità degli atti esecutivi.

5.  
La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dalle autorità designate dal governo della Georgia. L'esecuzione forzata ha luogo secondo le disposizioni procedurali della Georgia. La legalità della decisione di esecuzione adottata dalle autorità competenti dell'UE è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.
6.  
Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria prevista da un contratto rientrante nel campo di applicazione del presente capo hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

Articolo 401

Riservatezza

Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell'ambito del presente capo sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della stessa protezione accordata a informazioni analoghe dalla legislazione della Georgia e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'UE. Tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni dell'UE, negli Stati membri o in Georgia, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e possono essere utilizzate all'unico scopo di garantire una tutela efficace degli interessi finanziari delle Parti.

Articolo 402

Ravvicinamento della legislazione

La Georgia procederà ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXXIV del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

CAPO 1

Quadro istituzionale

Articolo 403

Il dialogo politico e programmatico tra le Parti, anche per quanto concerne le questioni connesse alla cooperazione settoriale, può avere luogo a qualsiasi livello. Il dialogo regolare di alto livello sulle politiche si svolge nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'articolo 404 e nel quadro di riunioni periodiche tra i rappresentanti delle Parti a livello ministeriale di comune accordo tra le medesime.

Consiglio di associazione

Articolo 404

1.  
È istituito un Consiglio di associazione, incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo e di esaminare periodicamente il funzionamento del presente accordo alla luce dei suoi obiettivi.
2.  
Il Consiglio di associazione si riunisce periodicamente a livello ministeriale, almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Il Consiglio di associazione si può riunire, di comune accordo, in tutte le formazioni necessarie.
3.  
Oltre a esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo, il Consiglio di associazione esamina le questioni di rilievo che emergono nel quadro del presente accordo e qualsiasi altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 405

1.  
Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo della Georgia, dall'altra.
2.  
Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3.  
Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Georgia.
4.  
Se del caso e previo comune accordo, rappresentanti di altri organi delle Parti possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori del Consiglio di associazione.

Articolo 406

1.  
Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per la loro attuazione, se necessario anche con interventi degli organi istituiti a norma del presente accordo, conformemente alle disposizioni del medesimo. Il Consiglio di associazione può anche formulare raccomandazioni. Esso adotta le proprie decisioni e raccomandazioni mediante accordo tra le Parti, se del caso al termine delle rispettive procedure interne.
2.  
In linea con l'obiettivo del graduale ravvicinamento della legislazione della Georgia a quella dell'UE secondo quanto stabilito nel presente accordo, il Consiglio di associazione sarà una sede per lo scambio di informazioni su atti legislativi selezionati, vigenti e in preparazione, dell'Unione europea e della Georgia, nonché sulle misure di attuazione, applicazione e verifica della conformità.
3.  
A norma del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati del presente accordo, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del medesimo.

Comitato di associazione

Articolo 407

1.  
È istituito un Comitato di associazione che assiste il Consiglio di associazione nell'adempimento dei suoi obblighi e nell'esercizio delle sue funzioni.
2.  
Il Comitato di associazione è composto da rappresentanti delle Parti, normalmente a livello di alti funzionari.
3.  
Il Comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante dell'UE e da un rappresentante della Georgia.

Articolo 408

1.  
Il Consiglio di associazione stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione, tra le cui responsabilità è compresa anche la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione. Il Comitato di associazione si riunisce almeno una volta l'anno e, previo accordo tra le Parti, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.
2.  
Il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.
3.  
Il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nel presente accordo, nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione e secondo quanto previsto all'articolo 406, paragrafo 1, del presente accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il Comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti, tenendo in considerazione le rispettive procedure interne.
4.  
Il Comitato di associazione si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Il Comitato di associazione si riunisce in tale formazione almeno una volta l'anno.

Articolo 409

Comitati, sottocomitati e organi speciali

1.  
Il Comitato di associazione è assistito dai sottocomitati istituiti in forza del presente accordo.
2.  
Il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati o organi speciali in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento. Tali comitati e organi speciali possono inoltre discutere ogni questione che ritengano pertinente fatte salve le disposizioni specifiche del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
3.  
Il Comitato di associazione può inoltre istituire sottocomitati, anche per fare il punto dei progressi compiuti nel quadro dei dialoghi regolari di cui al titolo V (Cooperazione economica) e al titolo VI (Altre politiche di cooperazione) del presente accordo.
4.  
I sottocomitati hanno il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Essi riferiscono regolarmente delle loro attività al Comitato di associazione, secondo necessità.
5.  
I sottocomitati istituiti a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo informano con il debito anticipo il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, della data e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Essi riferiscono delle loro attività nel corso di tutte le riunioni periodiche del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
6.  
L'esistenza di sottocomitati non impedisce alle Parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al Comitato di associazione riunito anche nella formazione «Commercio».

Comitato parlamentare di associazione

Articolo 410

1.  
È istituito un Comitato parlamentare di associazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento europeo e del Parlamento della Georgia. Esso stabilisce la frequenza delle sue riunioni.
2.  
Il Comitato parlamentare di associazione è composto da membri del Parlamento europeo, da un lato, e da membri del Parlamento della Georgia, dall'altro.
3.  
Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4.  
Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante del Parlamento della Georgia, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

Articolo 411

1.  
Il Comitato parlamentare di associazione può chiedere ogni informazione utile in relazione all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione, che fornisce al Comitato parlamentare di associazione le informazioni richieste.
2.  
Il Comitato parlamentare di associazione è informato delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione.
3.  
Il Comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.
4.  
Il Comitato parlamentare di associazione può istituire sottocomitati parlamentari di associazione.

Piattaforma della società civile

Articolo 412

1.  
Le Parti promuovono inoltre riunioni periodiche di rappresentanti della società civile, per informarli e raccogliere contributi in merito all'attuazione del presente accordo.
2.  
È istituita una piattaforma della società civile EU-Georgia, costituita da rappresentanti della società civile dell'UE, compresi i membri del Comitato economico e sociale europeo, e da rappresentanti della società civile della Georgia, compresi i rappresentanti della piattaforma nazionale del forum della società civile del partenariato orientale; tale piattaforma costituisce una sede d'incontro e di scambio di opinioni. Essa stabilisce la frequenza delle sue riunioni.
3.  
La piattaforma della società civile adotta il proprio regolamento interno.
4.  
La piattaforma della società civile è presieduta a turno da un rappresentante del Comitato economico e sociale europeo e da un rappresentante della società civile della Georgia rispettivamente, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

Articolo 413

1.  
La piattaforma della società civile è informata delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione.
2.  
La piattaforma della società civile può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.
3.  
Il Comitato di associazione e il Comitato parlamentare di associazione mantengono contatti regolari con i rappresentanti della piattaforma della società civile per conoscerne il punto di vista sulla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

CAPO 2

Disposizioni generali e finali

Articolo 414

Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi

Nell'ambito del presente accordo, le Parti si impegnano a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i propri organi giurisdizionali e amministrativi competenti a tutela dei loro diritti individuali, compresi i diritti di proprietà.

Articolo 415

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:

a) 

ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b) 

relativa alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o ad attività di ricerca, sviluppo o produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c) 

ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli obblighi assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 416

Non discriminazione

1.  

Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

a) 

le misure applicate dalla Georgia nei confronti dell'UE o degli Stati membri non danno luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o imprese;

b) 

le misure applicate dall'UE o dagli Stati membri nei confronti della Georgia non danno luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini, società o imprese della Georgia.

2.  
Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il loro luogo di residenza.

Articolo 417

Ravvicinamento progressivo

La Georgia procede ad un ravvicinamento progressivo della sua legislazione agli atti dell'UE di cui agli allegati del presente accordo, sulla base degli impegni previsti nel presente accordo e conformemente alle disposizioni di tali allegati. La presente disposizione fa salvi i principi e gli obblighi specifici in materia di ravvicinamento previsti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Articolo 418

Ravvicinamento dinamico

In linea con l'obiettivo della Georgia di ravvicinare progressivamente la propria legislazione al diritto dell'UE, il Consiglio di associazione rivede ed aggiorna periodicamente gli allegati del presente accordo, anche per tenere conto dell'evoluzione del diritto dell'UE e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le Parti ritengano pertinenti, se del caso al termine delle rispettive procedure interne delle Parti. La presente disposizione fa salve le eventuali disposizioni specifiche di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Articolo 419

Valutazione del ravvicinamento

1.  
Per «monitoraggio» si intende la valutazione continua dei progressi compiuti nell'attuazione e nell'applicazione delle misure contemplate dal presente accordo.
2.  
Il monitoraggio comprende la valutazione da parte dell'UE del ravvicinamento del diritto della Georgia al diritto dell'Unione europea quale definito nel presente accordo, compresi gli aspetti relativi all'attuazione e all'applicazione delle norme. Tali valutazioni possono essere effettuate dall'UE individualmente di propria iniziativa, secondo quanto previsto al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, dall'UE d'intesa con la Georgia o congiuntamente dalle Parti. Per facilitare il processo di valutazione, la Georgia comunica all'UE i progressi compiuti in materia di ravvicinamento, se del caso prima del termine dei periodi transitori stabiliti nel presente accordo in relazione agli atti giuridici dell'UE. Il processo di comunicazione e valutazione, comprese le modalità delle valutazioni e la loro frequenza, tiene conto delle modalità specifiche definite nel presente accordo o delle decisioni degli organi istituzionali istituiti dal medesimo.
3.  
Il monitoraggio può comprendere missioni sul posto con la partecipazione di istituzioni, organismi e agenzie dell'UE, organismi non governativi, autorità di vigilanza, esperti indipendenti e altri soggetti, a seconda della necessità.
4.  
I risultati delle attività di monitoraggio, comprese le valutazioni del ravvicinamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono discussi in seno a tutti gli organi competenti istituiti in forza del presente accordo. Tali organi possono adottare raccomandazioni congiunte che sono trasmesse al Consiglio di associazione.
5.  
Se le Parti convengono che le misure necessarie contemplate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sono state attuate e vengono applicate, il Consiglio di associazione, in virtù dei poteri ad esso conferiti dagli articoli 406 e 408 del presente accordo, decide un'ulteriore apertura del mercato, secondo quanto previsto al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
6.  
Alle raccomandazioni congiunte di cui al paragrafo 4 del presente articolo trasmesse al Consiglio di associazione, o alla mancata adozione di tali raccomandazioni, non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie come definita al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Alle decisioni adottate dall'organo istituzionale competente, o alla mancata adozione di tali decisioni, non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie come definita al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Articolo 420

Adempimento degli obblighi

1.  
Le Parti adottano ogni misura di natura generale o specifica necessaria per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi ivi contemplati.
2.  
Le Parti concordano di consultarsi tempestivamente attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse, per discutere le questioni inerenti all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del presente accordo e ad altri aspetti di rilievo delle loro relazioni.
3.  
Le Parti sottopongono al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del presente accordo conformemente all'articolo 421 del medesimo. Il Consiglio di associazione può risolvere le controversie mediante una decisione vincolante.

Articolo 421

Risoluzione delle controversie

1.  
Qualora fra le Parti insorga una controversia relativa all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del presente accordo, una Parte presenta all'altra Parte e al Consiglio di associazione una richiesta formale di risoluzione della controversia. Con disciplina in deroga, le controversie relative all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sono soggette unicamente alla disciplina del capo 14 (Risoluzione delle controversie) di tale titolo.
2.  
Le Parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del Consiglio di associazione e degli altri organi competenti di cui agli articoli 407 e 409 del presente accordo al fine di pervenire nel più breve tempo possibile a una soluzione reciprocamente accettabile.
3.  
Le Parti forniscono al Consiglio di associazione e agli altri organi competenti tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione.
4.  
Finché non sia stata risolta, la controversia è discussa in ogni riunione del Consiglio di associazione. Una controversia si ritiene risolta quando il Consiglio di associazione adotta una decisione vincolante per dirimere la controversia a norma dell'articolo 420, paragrafo 3, del presente accordo o quando dichiara che la controversia si è conclusa. Consultazioni in merito a una controversia possono inoltre tenersi durante qualsiasi riunione del Comitato di associazione o di qualsiasi altro organo competente istituito a norma degli articoli 407 e 409 del presente accordo, secondo quanto concordato tra le Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.
5.  
Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

Articolo 422

Misure appropriate in caso di mancato adempimento degli obblighi

1.  
Una Parte può adottare le misure appropriate se la questione oggetto della controversia non è risolta entro tre mesi dalla data della notifica di una richiesta formale di risoluzione della controversia a norma dell'articolo 421 del presente accordo e se la Parte attrice continua a ritenere che l'altra Parte non abbia adempiuto un obbligo che ad essa incombe in forza del presente accordo. Le Parti di comune accordo possono derogare al requisito di un periodo di tre mesi per le consultazioni; tale requisito non si applica ai casi eccezionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
2.  
Nella scelta delle misure appropriate si privilegiano quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo. Salvo nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tali misure non possono comprendere la sospensione dei diritti o degli obblighi previsti dalle disposizioni del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Le misure adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e formano oggetto di consultazioni in conformità all'articolo 420, paragrafo 2, del presente accordo e di una procedura di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 420, paragrafo 3, e dell'articolo 421 del presente accordo.
3.  

Le eccezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo riguardano:

a) 

la denuncia del presente accordo non autorizzata dalle norme generali di diritto internazionale, o

b) 

la violazione, ad opera dell'altra Parte, di uno degli elementi essenziali del presente accordo di cui al titolo I (Principi generali), articolo 2, del medesimo.

Articolo 423

Relazione con altri accordi

1.  
È abrogato l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996 ed entrato in vigore il 1o luglio 1999.
2.  
Il presente accordo sostituisce l'accordo di cui al paragrafo 1. I riferimenti all'accordo di cui al paragrafo 1 contenuti in tutti gli altri accordi tra le Parti si intendono fatti al presente accordo.
3.  
Il presente accordo sostituisce l'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, firmato a Bruxelles il 14 luglio 2011 ed entrato in vigore il 1o aprile 2012.

Articolo 424

1.  
Fino a quando le persone fisiche e giuridiche non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, quest'ultimo non pregiudica i diritti loro garantiti da accordi in vigore che vincolano uno o più Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.
2.  
Gli accordi in vigore relativi a settori di cooperazione specifici che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientranti in un quadro istituzionale comune.

Articolo 425

1.  
Le Parti possono integrare il presente accordo mediante la conclusione di accordi specifici in qualsiasi settore rientrante nel suo campo di applicazione. Tali accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.
2.  
Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né il presente accordo né qualsiasi azione intrapresa in applicazione dello stesso pregiudicano in alcun modo la competenza degli Stati membri ad avviare con la Georgia attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione con la Georgia.

Articolo 426

Allegati e protocolli

Gli allegati e i protocolli del presente Accordo ne fanno parte integrante.

Articolo 427

Durata

1.  
Il presente accordo è concluso per una durata illimitata.
2.  
Ciascuna Parte può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile decorsi sei mesi dal ricevimento di tale notifica.

Articolo 428

Definizione delle Parti

Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze definite nel trattato sull'Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, se del caso, anche l'Euratom, conformemente alle sue competenze a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Georgia, dall'altra.

Articolo 429

Applicazione territoriale

1.  
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altra, al territorio della Georgia.
2.  
L'applicazione del presente accordo o del suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali) alle regioni georgiane dell'Abkhazia e di Tskhinvali/Ossezia del Sud sulle quali il governo della Georgia non esercita un controllo effettivo ha inizio una volta che la Georgia abbia garantito la piena attuazione e l'applicazione del presente accordo o del suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, in tutto il suo territorio.
3.  
Il Consiglio di associazione adotta una decisione per determinare il momento in cui risultano garantite la piena attuazione ed applicazione del presente accordo o del suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali) in tutto il territorio della Georgia.
4.  
Se una Parte ritiene che non siano più garantite la piena attuazione e applicazione del presente accordo o del suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali) nelle regioni della Georgia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tale Parte può richiedere al Consiglio di associazione di riconsiderare l'opportunità di continuare ad applicare le disposizioni del presente accordo o del suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, alle regioni in questione. Il Consiglio di associazione esamina la situazione e adotta una decisione sull'opportunità di continuare ad applicare il presente accordo o il suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, entro tre mesi dalla richiesta. Qualora il Consiglio di associazione non adotti una decisione entro tre mesi dalla richiesta è sospesa l'applicazione del presente accordo o del suo titolo IV (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, alle regioni in questione fino all'adozione di una decisione da parte del Consiglio di associazione.
5.  
Le decisioni prese dal Consiglio di associazione a norma del presente articolo in merito all'applicazione del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo si applicano alla totalità del titolo IV e non possono riguardare solamente alcune parti del medesimo.

Articolo 430

Depositario del presente accordo

Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

Articolo 431

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.  
Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti in conformità alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2.  
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
3.  
Nonostante quanto disposto al paragrafo 2 del presente articolo, l'Unione e la Georgia convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo nelle parti specificate dall'Unione, secondo quanto previsto al paragrafo 4 del presente articolo e conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne applicabili.
4.  

L'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il depositario del presente accordo ha ricevuto:

a) 

la notifica dell'Unione relativa al completamento delle procedure a tal fine necessarie, con l'indicazione delle parti del presente accordo che si applicano in via provvisoria; e

b) 

il deposito dello strumento di ratifica, da parte della Georgia, conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile.

5.  
Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo, allegati e protocolli compresi, i riferimenti alla «data di entrata in vigore del presente accordo» contenuti in tali disposizioni si intendono fatti alla «data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria», conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
6.  
Durante il periodo di applicazione provvisoria le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996 ed entrato in vigore il 1o luglio 1999, continuano ad applicarsi se e in quanto non interessate dall'applicazione provvisoria del presente accordo.
7.  
Ciascuna Parte può notificare per iscritto al depositario del presente accordo la volontà di porre fine all'applicazione provvisoria del medesimo. La cessazione dell'applicazione provvisoria ha effetto sei mesi dopo che il depositario del presente accordo ha ricevuto la notifica.

Articolo 432

Testi autentici

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, e ciascuna di queste versioni fa ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo,

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste juni tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni tjugohundrafjorton.

image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

signatory

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

signatory

Za Českou republiku

signatory

For Kongeriget Danmark

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Eesti Vabariigi nimel

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

signatory

signatory

Za Republiku Hrvatsku

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

signatory

Latvijas Republikas vārdā –

signatory

Lietuvos Respublikos vardu

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Magyarország részéről

signatory

Għar-Repubblika ta’ Malta

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Pentru România

signatory

Za Republiko Slovenijo

signatory

Za Slovenskú republiku

signatory

▼C1

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

signatory

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

▼B

Зa Eвpoпeйcката общност зa aтoмна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα Ατομικής Εvέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atominienergiajärjestön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

signatory

signatory

signatory

ALLEGATO I

LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Nel contesto dell'attuazione del presente accordo o di altri accordi, ciascuna Parte garantisce un livello di protezione giuridica dei dati che corrisponde almeno a quello definito nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e nella convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, firmata il 28 gennaio 1981 (STCE n. 108), e nel suo protocollo addizionale concernente le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri, firmato l'8 novembre 2001 (STCE n. 181). Se del caso, ciascuna Parte tiene conto della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e della raccomandazione n. R (87)15 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.

ALLEGATO II

SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI

ALLEGATO II-A

PRODOTTI SOGGETTI A CONTINGENTI TARIFFARI ANNUI IN ESENZIONE DA DAZIO (UNIONE)



Codice NC 2012

Descrizione dei prodotti

Volume (in t)

0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati

220

ALLEGATO II-B

PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D'ENTRATA  ( 35 )

che beneficiano dell'esenzione dall'aliquota ad valorem del dazio all'importazione (UNIONE)



Codice NC 2012

Descrizione dei prodotti

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati

0709 91 00

Carciofi, freschi o refrigerati

0709 93 10

Zucchine, fresche o refrigerate

0805 10 20

Arance dolci, fresche

0805 20 10

Clementine

0805 20 30

Monreal e satsuma

0805 20 50

Mandarini e wilkings

0805 20 70

Tangerini

0805 20 90

Tangelo, Ortanique, Malaquina e simili ibridi di agrumi (escl. clementine, monreal, satsuma, mandarini, wilkings e tangerini)

0805 50 10

Limoni «Citrus limon, Citrus limonum»

0806 10 10

Uve da tavola, fresche

0808 10 80

Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)

0808 30 90

Pere, fresche (escl. pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre)

0809 10 00

Albicocche, fresche

0809 21 00

Ciliege acide «Prunus cerasus», fresche

0809 29 00

Ciliege, fresche (escl. ciliege acide)

0809 30 10

Pesche noci, fresche

0809 30 90

Pesche, fresche (escl. pesche noci)

0809 40 05

Prugne, fresche

2009 61 10

Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix ≤ 30 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg

2009 69 19

Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg

2009 69 51

Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, concentrati

2009 69 59

Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati)

2204 30 92

Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)

2204 30 94

Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)

2204 30 96

Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica > 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)

2204 30 98

Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica > 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)

ALLEGATO II-C



PRODOTTI SOGGETTI AL MECCANISMO ANTIELUSIONE (UNIONE)

Categoria di prodotti

Codice NC 2012

Descrizione dei prodotti

Volume limite (in t)

Prodotti agricoli

1  Carni bovine, carni suine e carni ovine

0201 10 00

Carcasse o mezzene di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

4 400

0201 20 20

Quarti detti «compensati» di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati

0201 20 30

Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati

0201 20 50

Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati

0201 20 90

Pezzi di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati (escl. carcasse, mezzene, quarti «compensati», busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori)

0201 30 00

Carni di animali della specie bovina, disossate, fresche o refrigerate

0202 10 00

Carcasse o mezzene di animali della specie bovina, congelate

0202 20 10

Quarti detti «compensati» di animali della specie bovina, non disossati, congelati

0202 20 30

Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati

0202 20 50

Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati

0202 20 90

Pezzi di animali della specie bovina, non disossati, congelati (escl. carcasse, mezzene, quarti «compensati», busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori)

0202 30 10

Quarti anteriori di animali della specie bovina, disossati, congelati, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo

0202 30 50

Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket», di animali della specie bovina, disossati, congelati

0202 30 90

Carni di animali della specie bovina, disossate, congelate (escl. quarti anteriori interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo; tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»)

0203 11 10

Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate

0203 12 11

Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati

0203 12 19

Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati

0203 19 11

Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

0203 19 13

Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

0203 19 15

Pancette «ventresche» e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

0203 19 55

Carni di animali della specie suina domestica, disossate, fresche o refrigerate (escl. pancette e loro pezzi)

0203 19 59

Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate (escl. carcasse e mezzene, prosciutti, spalle e loro tagli, nonché parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi)

0203 21 10

Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, congelate

0203 22 11

Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati

0203 22 19

Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati

0203 29 11

Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati

0203 29 13

Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati

0203 29 15

Pancette «ventresche» e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati

0203 29 55

Carni di animali della specie suina domestica, disossate, congelate (escl. pancette e loro pezzi)

0203 29 59

Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate (escl. parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi)

0204 22 50

Coscia o mezza coscia di animali della specie ovina, fresche o refrigerate

0204 22 90

Pezzi di animali della specie ovina, freschi o refrigerati (escl. busto o mezzo busto, costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella e coscia o mezza coscia)

0204 23 00

Pezzi di animali della specie ovina, disossati, freschi o refrigerati

0204 42 30

Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella di animali della specie ovina, congelate

0204 42 50

Coscia o mezza coscia di animali della specie ovina

0204 42 90

Pezzi di animali della specie ovina, non disossati, congelati (escl. carcasse, mezzene, busto o mezzo busto, costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella e coscia o mezza coscia)

0204 43 10

Carni di agnello, disossate, congelate

0204 43 90

Carni di animali della specie ovina, disossate, congelate (escl. agnello)

2  Carni di volatili da cortile

0207 11 30

Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %», freschi o refrigerati

550

0207 11 90

Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. «polli 83 %» e «polli 70 %»)

0207 12 10

Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %», congelati

0207 12 90

Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. «polli 70 %»)

0207 13 10

Pezzi di galli o galline, disossati, freschi o refrigerati

0207 13 20

Metà o quarti di galli o galline, freschi o refrigerati

0207 13 30

Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, fresche o refrigerate

0207 13 50

Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati

0207 13 60

Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati

0207 13 99

Frattaglie commestibili di galli o galline, fresche o refrigerate (escl. fegati)

0207 14 10

Pezzi di galli o galline, disossati, congelati

0207 14 20

Metà o quarti di galli o galline, congelati

0207 14 30

Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, congelate

0207 14 50

Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati

0207 14 60

Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati

0207 14 99

Frattaglie commestibili di galli o galline, congelate (escl. fegati)

0207 24 10

Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %», freschi o refrigerati

0207 24 90

Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. «tacchini 80 %»)

0207 25 10

Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %», congelati

0207 25 90

Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. «tacchini 80 %»)

0207 26 10

Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati

0207 26 20

Metà o quarti di tacchini o tacchine delle specie domestiche, freschi o refrigerati

0207 26 30

Ali intere, anche senza punta, di tacchini o tacchine delle specie domestiche, fresche o refrigerate

0207 26 50

Petti e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati

0207 26 60

Fusi (coscette) e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati

0207 26 70

Cosce e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati (escl. fusi)

0207 26 80

Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, petti, cosce e loro pezzi)

0207 26 99

Frattaglie commestibili di tacchini o tacchine delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati)

0207 27 10

Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, disossati, congelati

0207 27 20

Metà o quarti di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelati

0207 27 30

Ali intere, anche senza punta, di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelate

0207 27 50

Petti e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati

0207 27 60

Fusi (coscette) e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati

0207 27 70

Cosce e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati (escl. fusi)

0207 27 80

Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, petti, cosce e loro pezzi)

0207 27 99

Frattaglie commestibili di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelate (escl. fegati)

0207 41 30

Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %», fresche o refrigerate

0207 41 80

Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate, fresche o refrigerate

0207 42 30

Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %», congelate

0207 42 80

Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate, congelate

0207 44 10

Pezzi di anatre delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati

0207 44 21

Metà o quarti di anatre delle specie domestiche, freschi o refrigerati

0207 44 31

Ali intere di anatre delle specie domestiche, fresche o refrigerate

0207 44 41

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di anatre delle specie domestiche, freschi o refrigerati

0207 44 51

Petti e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati

0207 44 61

Cosce e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati

0207 44 71

Parti di anatre delle specie domestiche dette «paltò di anatra», non disossate, fresche o refrigerate

0207 44 81

Pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi o refrigerati

0207 44 99

Frattaglie commestibili di anatre delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati)

0207 45 10

Pezzi di anatre delle specie domestiche, disossati, congelati

0207 45 21

Metà o quarti di anatre delle specie domestiche, congelati

0207 45 31

Ali intere di anatre delle specie domestiche, congelate

0207 45 41

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di anatre delle specie domestiche, congelati

0207 45 51

Petti e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, congelati

0207 45 61

Cosce e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, congelati

0207 45 81

Pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., congelati

0207 45 99

Frattaglie commestibili di anatre delle specie domestiche, congelate (escl. fegati)

0207 51 10

Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %», fresche o refrigerate

0207 51 90

Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate, fresche o refrigerate

0207 52 90

Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate, congelate

0207 54 10

Pezzi di oche delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati

0207 54 21

Metà o quarti di oche delle specie domestiche, freschi o refrigerati

0207 54 31

Ali intere di oche delle specie domestiche, fresche o refrigerate

0207 54 41

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche delle specie domestiche, freschi o refrigerati

0207 54 51

Petti e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati

0207 54 61

Cosce e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati

0207 54 71

Parti di oche delle specie domestiche dette «paltò di oca», non disossate, fresche o refrigerate

0207 54 81

Pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi o refrigerati

0207 54 99

Frattaglie commestibili di oche delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati)

0207 55 10

Pezzi di oche delle specie domestiche, disossati, congelati

0207 55 21

Metà o quarti di oche delle specie domestiche, congelati

0207 55 31

Ali intere di oche delle specie domestiche, congelate

0207 55 41

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche delle specie domestiche, congelati

0207 55 51

Petti e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, congelati

0207 55 61

Cosce e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, congelati

0207 55 81

Pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., congelati

0207 55 99

Frattaglie commestibili di oche delle specie domestiche, congelate (escl. fegati)

0207 60 05

Faraone delle specie domestiche, intere, fresche, refrigerate o congelate

0207 60 10

Pezzi di faraone delle specie domestiche, disossati, freschi, refrigerati o congelati

0207 60 31

Ali intere di faraone delle specie domestiche, fresche, refrigerate o congelate

0207 60 41

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di faraone delle specie domestiche, freschi, refrigerati o congelati

0207 60 51

Petti e loro pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, freschi, refrigerati o congelati

0207 60 61

Cosce e loro pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, freschi, refrigerati o congelati

0207 60 81

Pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi, refrigerati o congelati

0207 60 99

Frattaglie commestibili di faraone delle specie domestiche, fresche, refrigerate o congelate (escl. fegati)

1602 31 11

Preparazioni contenenti unicamente carne di tacchino non cotta (escl. salsicce, salami e prodotti simili)

1602 31 19

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche, contenenti, in peso, ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. preparazioni contenenti unicamente carne di tacchino non cotta, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)

1602 31 80

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche, contenenti, in peso (senza gli ossi), < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)

1602 32 11

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato)

1602 32 19

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)

1602 32 30

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, contenenti ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)

1602 32 90

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline (escl. preparazioni e conserve contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, carni e frattaglie di tacchino o faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne)

1602 39 21

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato)

3  Prodotti lattiero-caseari

0402 10 11

Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg

1 650

0402 10 19

Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg

0402 10 91

Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg

0402 10 99

Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg

0405 10 11

Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. burro disidratato e ghee)

0405 10 19

Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg, nonché burro disidratato e ghee)

0405 10 30

Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee)

0405 10 50

Burro di siero di latte avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee)

0405 10 90

Burro avente tenore, in peso, di materie grasse > 85 % e ≤ 95 % (escl. burro disidratato e ghee)

4  Uova in guscio

0407 21 00

Uova di galline, in guscio, fresche (escl. uova fertilizzate per incubazione)

6 600  (1)

0407 29 10

Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche (escl. uova di galline, nonché uova fertilizzate per incubazione)

0407 90 10

Uova di volatili da cortile, in guscio, conservate o cotte

5  Uova e albumine

0408 11 80

Tuorli, essiccati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

330

0408 19 81

Tuorli, liquidi, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0408 19 89

Tuorli (diversi dai tuorli liquidi), congelati o altrimenti conservati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. tuorli essiccati)

0408 91 80

Uova di volatili essiccate e sgusciate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte ad uso alimentare (escl. tuorli)

0408 99 80

Uova di volatili sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte ad uso alimentare (escl. uova essiccate e tuorli)

3502 11 90

Ovoalbumina, essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.), adatta all'alimentazione umana

3502 19 90

Ovoalbumina, adatta all'alimentazione umana [escl. ovoalbumina essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)]

3502 20 91

Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, > 80 % di proteine di siero di latte, adatta all'alimentazione umana, essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

3502 20 99

Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, > 80 % di proteine di siero di latte, adatta all'alimentazione umana [escl. lattoalbumina essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)]

6  Funghi

0711 51 00

Funghi del genere «Agaricus», conservati temporaneamente, per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, non atti all'alimentazione nello stato in cui sono presentati

220

2003 10 20

Funghi del genere «Agaricus», conservati temporaneamente ma non nell'aceto o nell'acido acetico, completamente cotti

2003 10 30

Funghi del genere «Agaricus», preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico (escl. funghi completamente cotti e conservati temporaneamente)

7  Cereali

1001 91 90

Frumento destinato alla semina [escl. frumento (grano) duro, frumento (grano) tenero e spelta]

200 000

1001 99 00

Frumento (grano) e frumento segalato [escl. frumento destinato alla semina e frumento (grano) duro]

1003 90 00

Orzo (escl. orzo destinato alla semina)

1004 10 00

Avena destinata alla semina

1004 90 00

Avena (escl. avena destinata alla semina)

1005 90 00

Granturco (escl. granturco destinato alla semina)

1101 00 15

Farine di frumento (grano) tenero e di spelta

1101 00 90

Farine di frumento segalato

1102 20 10

Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse ≤ 1,5 %

1102 20 90

Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse > 1,5 %

1102 90 10

Farina di orzo

1102 90 90

Farine di cereali [escl. frumento (grano), frumento segalato, segala, granturco, riso, orzo e avena]

1103 11 90

Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta

1103 13 10

Semole e semolini di granturco, aventi tenore, in peso, di sostanze grasse ≤ 1,5 %

1103 13 90

Semole e semolini di granturco, aventi tenore, in peso, di sostanze grasse > 1,5 %

1103 19 20

Semole e semolini di segala o di orzo

1103 19 90

Semole e semolini di cereali [escl. frumento (grano), avena, granturco, riso, segala e orzo]

1103 20 25

Agglomerati in forma di pellet di segala o di orzo

1103 20 40

Agglomerati in forma di pellet di granturco

1103 20 60

Agglomerati in forma di pellet di frumento (grano)

1103 20 90

Agglomerati in forma di pellet di cereali [escl. segala, orzo, avena, granturco, riso e frumento (grano)]

1104 19 10

Chicchi di frumento (grano) schiacciati o in fiocchi

1104 19 50

Chicchi di granturco schiacciati o in fiocchi

1104 19 61

Chicchi di orzo schiacciati

1104 19 69

Chicchi di orzo in fiocchi

1104 23 40

Chicchi di granturco mondati, anche tagliati o spezzati; chicchi di granturco perlati

1104 23 98

Chicchi di granturco tagliati, spezzati o altrimenti lavorati (escl. schiacciati, in fiocchi, mondati, perlati, agglomerati in forma di pellet e in forma di farina)

1104 29 04

Chicchi di orzo mondati, anche tagliati o spezzati

1104 29 05

Chicchi di orzo perlati

1104 29 08

Chicchi di orzo tagliati, spezzati o altrimenti lavorati (escl. schiacciati, in fiocchi, mondati, perlati, agglomerati in forma di pellet e in forma di farina)

1104 29 17

Chicchi di cereali mondati, anche tagliati o spezzati (escl. riso, avena, granturco e orzo)

1104 29 30

Chicchi di cereali perlati (escl. orzo, avena, granturco o riso)

1104 29 51

Chicchi di frumento (grano) soltanto spezzati

1104 29 59

Chicchi di cereali, soltanto spezzati [escl. orzo, avena, granturco, frumento (grano) e segala]

1104 29 81

Chicchi di frumento (grano), tagliati, spezzati o altrimenti lavorati (escl. schiacciati, in fiocchi, in forma di farina, agglomerati in forma di pellet, mondati, perlati e soltanto spezzati)

1104 29 89

Chicchi di cereali, tagliati, spezzati o altrimenti lavorati [escl. orzo, avena, granturco, frumento (grano) e segala, nonché chicchi schiacciati, in fiocchi, in forma di farina, agglomerati in forma di pellet, mondati, perlati e soltanto spezzati, riso semilavorato o lavorato e rotture di riso)

1104 30 10

Germi di frumento (grano), interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

1104 30 90

Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati [escl. frumento (grano)]

8  Malto e glutine di frumento (grano)

1107 10 11

Malto di frumento (grano) presentato in forma di farina (escl. malto torrefatto)

330

1107 10 19

Malto di frumento (grano) (escl. malto in forma di farina e torrefatto)

1107 10 91

Malto presentato in forma di farina [escl. malto torrefatto e di frumento (grano)]

1107 10 99

Malto [escl. malto torrefatto, di frumento (grano) e in forma di farina]

1107 20 00

Malto torrefatto

1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

9  Amidi e fecole

1108 11 00

Amido di frumento (grano)

550

1108 12 00

Amido di granturco

1108 13 00

Fecola di patate

10  Zuccheri

1701 12 10

Zuccheri di barbabietola greggi, destinati a essere raffinati (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)

8 000

1701 12 90

Zuccheri di barbabietola greggi (escl. zuccheri destinati a essere raffinati e con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)

1701 91 00

Zuccheri di canna o di barbabietola raffinati, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

1701 99 10

Zuccheri bianchi contenenti, allo stato secco, ≥ 99,5 % di saccarosio (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)

1701 99 90

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido (escl. zuccheri di canna o di barbabietola con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, zuccheri greggi e zuccheri bianchi)

1702 20 10

Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

1702 30 10

Isoglucosio allo stato solido, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio

1702 30 50

Glucosio «destrosio» in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio (escl. isoglucosio)

1702 30 90

Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio (escl. isoglucosio e glucosio «destrosio» in polvere cristallina bianca, anche agglomerata)

1702 40 10

Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, ≥ 20 % e < 50 % di fruttosio (escl. zucchero invertito)

1702 40 90

Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, allo stato secco, ≥ 20 % e < 50 % di fruttosio (escl. isoglucosio e zucchero invertito)

1702 60 10

Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, > 50 % di fruttosio (escl. fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito)

1702 60 80

Sciroppo di inulina, ottenuto direttamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, contenente, in peso, allo stato secco > 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio

1702 60 95

Fruttosio allo stato solido e sciroppo di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, allo stato secco, > 50 % di fruttosio (escl. isoglucosio, sciroppo di inulina, fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito)

1702 90 30

Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio, ottenuto da polimeri di glucosio

1702 90 50

Maltodestrina allo stato solido e sciroppo di maltodestrina (senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)

1702 90 71

Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, ≥ 50 % di saccarosio

1702 90 75

Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, < 50 % di saccarosio, in polvere, anche agglomerati

1702 90 79

Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, < 50 % di saccarosio (escl. zuccheri e melassi in polvere, anche agglomerati)

1702 90 80

Sciroppo di inulina, ottenuto direttamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, contenente, in peso, allo stato secco ≥ 10 % e ≤ 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio

1702 90 95

Zuccheri allo stato solido, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti (escl. zuccheri di canna o di barbabietola, saccarosio e maltosio chimicamente puri, lattosio, zucchero d'acero, glucosio, fruttosio, maltodestrina, e relativi sciroppi, isoglucosio, sciroppo di inulina e caramello)

2106 90 30

Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati

2106 90 55

Sciroppi di glucosio o di maltodestrina, aromatizzati o colorati

2106 90 59

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (escl. sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina)

11  Crusche, stacciature ed altri residui

2302 10 10

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del granturco, aventi tenore di amido ≤ 35 %

2 200

2302 10 90

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del granturco, aventi tenore di amido > 35 %

2302 30 10

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del frumento, aventi tenore, in peso, di amido ≤ 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, ≥ 1,5 % in peso

2302 30 90

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del frumento (escl. quelli aventi tenore di amido ≤ 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm è ≤ 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, ≥ 1,5 % in peso)

2302 40 10

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, aventi tenore, in peso, di amido ≤ 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, ≥ 1,5 % in peso (escl. crusche, stacciature ed altri residui di granturco, riso o frumento)

2302 40 90

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali (escl. quelli di granturco, riso e frumento e quelli aventi tenore di amido ≤ 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm è ≤ 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri ≥ 1,5 %)

2303 10 11

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco, aventi tenore di proteine, in peso, calcolato sulla sostanza secca, > 40 % (escl. acque di macerazione concentrate)

Prodotti agricoli trasformati

12  Granturco dolce

0710 40 00

Granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato

1 500

0711 90 30

Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato

2001 90 30

Granturco dolce «Zea mays var. saccharata», preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico

2004 90 10

Granturco dolce «Zea mays var. saccharata», preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, congelato

2005 80 00

Granturco dolce «Zea mays var. saccharata», preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelato)

13  Zuccheri trasformati

1302 20 10

Sostanze pectiche, pectinati e pectati, allo stato secco, in polvere

6 000

1302 20 90

Sostanze pectiche, pectinati e pectati, allo stato liquido

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro, allo stato solido

1702 90 10

Maltosio chimicamente puro, allo stato solido

1704 90 99

Impasti, compreso il marzapane, torrone e altre preparazioni a base di zuccheri non contenenti cacao [escl. gomme da masticare (chewing-gum), cioccolato bianco, pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse, gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri, caramelle di zucchero cotto, caramelle, prodotti ottenuti per compressione e impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto ≥ 1 kg]

1806 10 30

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio ≥ 65 % e < 80 %

1806 10 90

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio ≥ 80 %

1806 20 95

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao < 18 % (escl. cacao in polvere, glassatura al cacao e preparazioni dette «chocolate milk crumb»)

1901 90 99

Preparazioni alimentari a base di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata; preparazioni alimentari a base di latte, crema di latte, latticello, latte acido, panna acida, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti < 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, n.n.a. (escl. estratti di malto e preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto, miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria e merci della sottovoce 1901 90 91 )

2101 12 98

Preparazioni a base di caffè

2101 20 98

Preparazioni a base di tè o mate

2106 90 98

Preparazioni alimentari, n.n.a., contenenti, in peso, ≥ 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o ≥ 5 % di amido o fecola

3302 10 29

Preparazioni a base di sostanze odorifere, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, contenenti, in peso, ≥ 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o ≥ 5 % di amido o fecola, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande (escl. preparazioni con titolo alcolometrico effettivo > 0,5 % vol)

14  Cereali trasformati

1904 30 00

Bulgur di grano in forma di chicchi lavorati, ottenuto mediante cottura di chicchi di grano duro

3 300

2207 10 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico ≥ 80 % vol

2207 20 00

Alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2208 90 91

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico < 80 % vol, presentato in recipienti di capacità ≤ 2 litri

2208 90 99

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico < 80 % vol, presentato in recipienti di capacità > 2 litri

2905 43 00

Mannitolo

2905 44 11

D-glucitolo «sorbitolo» in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

2905 44 19

D-glucitolo «sorbitolo» in soluzione acquosa (escl. quello contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo)

2905 44 91

D-glucitolo «sorbitolo» contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo (escl. in soluzione acquosa)

2905 44 99

D-glucitolo «sorbitolo» (escl. in soluzione acquosa e contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo)

3505 10 10

Destrina

3505 10 50

Amidi e fecole, esterificati o eterificati (escl. destrina)

3505 10 90

Amidi e fecole modificati (escl. amidi e fecole eterificati, amidi e fecole esterificati e destrina)

3505 20 30

Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 25 % e < 55 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg)

3505 20 50

Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 55 % e < 80 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg)

3505 20 90

Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 80 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg)

3809 10 10

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze < 55 %

3809 10 30

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze ≥ 55 % e < 70 %

3809 10 50

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze ≥ 70 % e < 83 %

3809 10 90

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze ≥ 83 %

3824 60 11

Sorbitolo in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. D-glucitolo (sorbitolo)]

3824 60 19

Sorbitolo in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione > 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. D-glucitolo (sorbitolo)]

3824 60 91

Sorbitolo contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. sorbitolo in soluzione acquosa e D-glucitolo (sorbitolo)]

3824 60 99

Sorbitolo contenente D-mannitolo in proporzione > 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. sorbitolo in soluzione acquosa e D-glucitolo (sorbitolo)]

15  Sigarette

2402 10 00

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

500

2402 20 90

Sigarette contenenti tabacco (escl. sigarette contenenti garofano)

ALLEGATO III

RAVVICINAMENTO

▼M5

ALLEGATO III-A

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE SETTORIALE AI FINI DEL RAVVICINAMENTO

Il seguente elenco rispecchia le priorità della Georgia in vista del ravvicinamento alle direttive «nuovo approccio» e «approccio globale» dell’Unione, quali figurano nella strategia del governo della Georgia in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche, metrologia e nel programma di riforma legislativa e di adozione di normative tecniche del marzo 2010.



1.

Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (1)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

2.

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) (2)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

3.

Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (3)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

4.

Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (4)

Calendario: nel corso del 2013

5.

Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (5)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

6.

Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (6)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

7.

Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (7)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

8.

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (8)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

9.

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (9)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

10.

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (10)

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

11.

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (11)

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

12.

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (12)

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

13.

Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (13)

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

14.

Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (14)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

15.

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (15)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

16.

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (16)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

17.

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (17)

Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

18.

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (18)

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

19.

Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (19)

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

20.

Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (20)

Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

(1)   

GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)   

GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.

(3)   

GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164.

(4)   

GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17.

(5)   

GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45.

(6)   

GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90.

(7)   

GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8.

(8)   

GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309.

(9)   

GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

(10)   

GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79.

(11)   

GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.

(12)   

GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.

(13)   

GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176.

(14)   

GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99.

(15)   

GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51.

(16)   

GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

(17)   

GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

(18)   

GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

(19)   

GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107.

(20)   

GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149.

▼B

ALLEGATO III-B

ELENCO INDICATIVO DELLA LEGISLAZIONE ORIZZONTALE

Il seguente elenco riporta «i principi e le prassi orizzontali definiti nel pertinente acquis dell'Unione» di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del presente accordo. È destinato a fungere da orientamento non esaustivo per la Georgia in vista del ravvicinamento alle misure orizzontali dell'Unione.

1. 

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti

2. 

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti

3. 

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

4. 

Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura, come modificata dalla direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

5. 

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea

6. 

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi

ALLEGATO IV

COPERTURA

ALLEGATO IV-A

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

PARTE 1

Misure applicabili alle principali categorie di animali vivi

I. 

Equidi (comprese le zebre), specie asinine o animali nati dagli incroci di queste specie

II. 

Bovini (comprese le specie Bubalus bubalis e Bison)

III. 

Ovini e caprini

IV. 

Suini

V. 

Volatili da cortile (compresi galli e galline, tacchini, faraone, anatre, oche)

VI. 

Pesci vivi

VII. 

Crostacei

VIII. 

Molluschi

IX. 

Uova e gameti di pesci vivi

X. 

Uova da cova

XI. 

Sperma, ovuli, embrioni

XII. 

Altri mammiferi

XIII. 

Altri volatili

XIV. 

Rettili

XV. 

Anfibi

XVI. 

Altri vertebrati

XVII. 

Api

PARTE 2

Misure applicabili ai prodotti di origine animale

I.   Principali categorie di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

1. 

Carni fresche di ungulati domestici, volatili da cortile e lagomorfi, selvaggina in libertà e di allevamento, comprese le frattaglie

2. 

Carni tritate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente (CSM), prodotti a base di carne

3. 

Molluschi bivalvi vivi

4. 

Prodotti della pesca

5. 

Latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro

6. 

Uova e prodotti a base di uova

7. 

Cosce di rana e lumache

8. 

Grassi fusi d'origine animale e ciccioli

9. 

Stomaci, vesciche e budella trattati

10. 

Gelatina, materie prime per la produzione di gelatina destinata al consumo umano

11. 

Collagene

12. 

Miele e prodotti dell'apicoltura

II.   Principali categorie di sottoprodotti di origine animale



Nei macelli

Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia

Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi

Pelli di ungulati, fresche o refrigerate

Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi

Negli impianti di produzione lattiero-casearia

Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte

Colostro e prodotti a base di colostro

In altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio, materiali non trattati o non trasformati)

Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi

Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento

Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento

Pelli di ungulati, fresche o refrigerate

Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana

Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti

Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti

Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica

Lana e peli

Piume, parti di piume e piumino trattati

Negli impianti di trasformazione

Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati quali materie prime per mangimi

Pelli di ungulati trattate

Pelli di ruminanti e di equidi trattate (21 giorni)

Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana

Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Grassi fusi da utilizzare come materie prime per mangimi

Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento

Gelatina o collagene da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Sottoprodotti apicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura

Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi

Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Prodotti a base di uova che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi

Negli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti)

Alimenti in conserva per animali da compagnia

Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

Articoli da masticare

Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta

Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Negli impianti di produzione di trofei di caccia

Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli

Trofei di caccia o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento

In impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi

Prodotti intermedi

Concimi e ammendanti

Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli

Nei depositi di prodotti derivati

Tutti i prodotti derivati

III.   Agenti patogeni

PARTE 3

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti ( 36 ) potenzialmente portatori di organismi nocivi suscettibili, per la loro natura o a causa delle modalità del processo di trasformazione al quale sono sottoposti, di presentare un rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi.

PARTE 4

Misure applicabili agli additivi degli alimenti e dei mangimi

Alimenti

1. 

Additivi alimentari (tutti gli additivi e coloranti alimentari)

2. 

Coadiuvanti tecnologici

3. 

Aromi alimentari

4. 

Enzimi alimentari

Mangimi ( 37 )

5. 

Additivi dei mangimi

6. 

Materie prime per mangimi

7. 

Mangimi composti e alimenti per animali da compagnia eccetto quelli di cui alla parte 2, punto II

8. 

Sostanze indesiderabili nei mangimi

ALLEGATO IV-B

NORME SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Norme sul benessere degli animali relative a:

1. 

stordimento e macellazione degli animali;

2. 

trasporto degli animali e operazioni collegate;

3. 

animali da allevamento.

ALLEGATO IV-C

ALTRE MISURE CONSIDERATE NEL CAPO 4 DEL TITOLO IV

1. Sostanze chimiche derivanti dalla migrazione di sostanze dai materiali d'imballaggio

2. Prodotti composti

3. Organismi geneticamente modificati (OGM)

4. Ormoni promotori della crescita, sostanze tireostatiche, determinati ormoni e sostanze ß-agoniste

La Georgia ravvicina la propria legislazione in tema di OGM a quella dell'Unione inclusa nell'elenco di ravvicinamento di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del presente accordo.

ALLEGATO IV-D

MISURE DA INCLUDERE DOPO IL RAVVICINAMENTO ALLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE

1. Sostanze chimiche per la decontaminazione degli alimenti

2. Cloni

3. Irradiazione (ionizzazione)

ALLEGATO V

ELENCO DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI E DELLE MALATTIE CONNESSE ALL'ACQUACOLTURA SOGGETTE A NOTIFICA, NONCHÉ DEGLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI RISPETTO AI QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE REGIONI INDENNI

ALLEGATO V-A

MALATTIE DEGLI ANIMALI E DEI PESCI SOGGETTE A NOTIFICA, PER LE QUALI VIENE RICONOSCIUTO LO STATUS DELLE PARTI E POSSONO ESSERE PRESE DECISIONI DI REGIONALIZZAZIONE

1. Afta epizootica

2. Malattia vescicolare dei suini

3. Stomatite vescicolosa

4. Peste equina

5. Peste suina africana

6. Febbre catarrale degli ovini

7. Influenza aviaria patogena

8. Malattia di Newcastle

9. Peste bovina

10. Peste suina classica

11. Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

12. Peste dei piccoli ruminanti

13. Vaiolo nero degli ovini e dei caprini

14. Febbre della Valle del Rift

15. Dermatite nodulare contagiosa

16. Encefalomielite equina venezuelana

17. Morva

18. Durina

19. Encefalomielite enterovirale

20. Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

21. Setticemia emorragica virale (VHS)

22. Anemia infettiva del salmone (ISA)

23. Bonamia ostreae

24. Marteilia refringens

ALLEGATO V-B

RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CONCERNENTE GLI ORGANISMI NOCIVI, DELLE ZONE INDENNI O DELLE ZONE PROTETTE

A.   Riconoscimento dello status concernente gli organismi nocivi

Ciascuna Parte compila e presenta un elenco di organismi nocivi regolamentati sulla base dei seguenti principi:

1. 

organismi nocivi di cui non siano note manifestazioni sul suo territorio;

2. 

organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio e sotto controllo ufficiale;

3. 

organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio, sotto controllo ufficiale e per i quali siano state stabilite zone indenni o zone protette.

Qualsiasi modifica dell'elenco relativo allo status concernente gli organismi nocivi viene immediatamente notificata all'altra Parte salvo che non sia stata notificata all'organizzazione internazionale competente.

B.   Riconoscimento delle zone indenni e delle zone protette

Le Parti riconoscono le zone protette, nonché la nozione di zone indenni e la sua applicazione nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM).

ALLEGATO VI

REGIONALIZZAZIONE/ZONIZZAZIONE, ZONE INDENNI E ZONE PROTETTE

A.   Malattie degli animali e malattie connesse all'acquacoltura

1.   Malattie degli animali

Il riconoscimento dello status del territorio o di una regione di una Parte per quanto riguarda le malattie degli animali si basa sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale della sanità animale (OIE).

Sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE si basano anche le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie degli animali.

2.   Malattie connesse all'acquacoltura

Le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie connesse all'acquacoltura si basano sul codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE.

B.   Organismi nocivi

I criteri per l'istituzione di zone protette o di zone indenni da determinati organismi nocivi sono conformi alle disposizioni:

— 
della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 della FAO relativa ai requisiti per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi e alle definizioni delle pertinenti norme ISPM, oppure
— 
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

C.   Criteri per il riconoscimento dello status speciale del territorio o di una regione di una Parte per quanto riguarda le malattie degli animali

1. Qualora ritenga che il proprio territorio o parte del proprio territorio sia indenne da una malattia degli animali non elencata nell'allegato V-A del presente accordo, la Parte importatrice trasmette alla Parte esportatrice la documentazione giustificativa appropriata, precisando in particolare:

— 
la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;
— 
i risultati dei test di controllo basati su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche e sull'obbligo, imposto dalla legge, di notificare la malattia alle autorità competenti;
— 
la durata del controllo effettuato;
— 
eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;
— 
le modalità che consentono di controllare l'assenza della malattia.

2. Le garanzie complementari, generali o limitate, che possono essere richieste dalla Parte importatrice non devono superare quelle da essa applicate a livello nazionale.

3. Le Parti si comunicano ogni eventuale modifica dei criteri di cui al punto 1 della lettera C del presente allegato, riguardanti la malattia. Alla luce di tale notifica, le garanzie complementari definite ai sensi del punto 2 della lettera C del presente allegato possono essere modificate o ritirate dal sottocomitato SPS.

ALLEGATO VII

RICONOSCIMENTO PROVVISORIO DEGLI STABILIMENTI

Condizioni e disposizioni per il riconoscimento provvisorio degli stabilimenti

1.

Per riconoscimento provvisorio degli stabilimenti si intende il caso in cui la Parte importatrice riconosce provvisoriamente, a fini di importazione, gli stabilimenti della Parte esportatrice, basandosi su garanzie appropriate fornite da quest'ultima, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti, a norma delle disposizioni del punto 4 del presente allegato. Per tener conto di nuove domande e garanzie ricevute, gli elenchi di cui al punto 2 del presente allegato sono modificati o completati secondo la procedura e alle condizioni di cui al punto 4 del presente allegato. La verifica può rientrare nella procedura, esclusivamente con riferimento all'elenco iniziale degli stabilimenti, conformemente alle disposizioni di cui al punto 4, lettera d).

2.

Il riconoscimento provvisorio si applica inizialmente alle categorie di stabilimenti di seguito indicati.

2.1. 

Stabilimenti per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano:

— 
macelli per carni fresche di ungulati domestici, volatili da cortile, lagomorfi e selvaggina di allevamento (allegato IV-A, parte 1);
— 
stabilimenti di lavorazione della selvaggina;
— 
laboratori di sezionamento;
— 
stabilimenti per carni tritate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne;
— 
centri di depurazione e di spedizione per i molluschi bivalvi vivi;
— 
stabilimenti per:
— 
prodotti a base di uova;
— 
prodotti lattiero-caseari;
— 
prodotti della pesca;
— 
stomaci, vesciche e budella trattati;
— 
gelatina e collagene;
— 
olio di pesce;
— 
navi officina;
— 
pescherecci congelatori.
2.2. 

Stabilimenti riconosciuti o registrati che producono sottoprodotti di origine animale e principali categorie di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano



Tipologia di impianti e di stabilimenti riconosciuti o registrati

Prodotto

Macelli

Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia

Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi

Pelli di ungulati, fresche o refrigerate

Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi

Impianti di produzione lattiero-casearia

Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte

Colostro e prodotti a base di colostro

Altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio, materiali non trattati o non trasformati)

Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi

Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento

Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento

Pelli di ungulati, fresche o refrigerate

Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana

Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti

Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti

Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica

Lana e peli

Piume, parti di piume e piumino trattati

Impianti di trasformazione

Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati quali materie prime per mangimi

Pelli di ungulati trattate

Pelli di ruminanti e di equidi trattate (21 giorni)

Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana

Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Grassi fusi da utilizzare come materie prime per mangimi

Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento

Gelatina o collagene da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Sottoprodotti apicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura

Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi

Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Prodotti a base di uova che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi

Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti)

Alimenti in conserva per animali da compagnia

Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

Articoli da masticare

Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta

Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Impianti di produzione di trofei di caccia

Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli

Trofei di caccia o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento

Impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi

Prodotti intermedi

Concimi e ammendanti

Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli

Depositi di prodotti derivati

Tutti i prodotti derivati

3.

La Parte importatrice compila gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti provvisoriamente come specificato ai punti 2.1. e 2.2 e li mette a disposizione del pubblico.

4.

Condizioni e procedure di riconoscimento provvisorio:

a) 

l'importazione dalla Parte esportatrice del prodotto di origine animale deve essere stata autorizzata dalla Parte importatrice; devono inoltre essere stati definiti le pertinenti condizioni di importazione nonché i requisiti di certificazione per i prodotti in questione;

b) 

l'autorità competente della Parte esportatrice deve aver fornito alla Parte importatrice garanzie sufficienti circa la conformità degli stabilimenti, figuranti nel suo elenco o nei suoi elenchi, ai requisiti sanitari pertinenti per i prodotti trasformati della Parte importatrice e deve aver riconosciuto ufficialmente gli stabilimenti che figurano negli elenchi per l'esportazione verso la Parte importatrice;

c) 

in caso di non ottemperanza a dette garanzie, l'autorità competente della Parte esportatrice deve avere realmente il potere di sospendere le attività di esportazione verso la Parte importatrice da uno stabilimento per il quale detta autorità ha fornito garanzie;

d) 

la verifica eseguita dalla Parte importatrice a norma dell'articolo 62 del presente accordo può rientrare nella procedura di riconoscimento provvisorio; tale verifica riguarda la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente responsabile del riconoscimento dello stabilimento, nonché i poteri conferiti a detta autorità e le garanzie che può fornire in merito all'applicazione delle norme della Parte importatrice; nell'ambito di tale verifica è possibile procedere anche a ispezioni in loco presso un numero rappresentativo di stabilimenti che figurano nell'elenco o negli elenchi forniti dalla Parte esportatrice;

nell'Unione europea, tenuto conto della sua struttura specifica e della ripartizione delle competenze all'interno di essa, detta verifica può riguardare i singoli Stati membri;

e) 

sulla base dei risultati della verifica di cui alla precedente lettera d), la Parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti.

ALLEGATO VIII

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA

1.   Principi:

a) 

l'equivalenza può essere determinata per una singola misura, un gruppo di misure o un sistema in relazione a un determinato prodotto, a una categoria di prodotti o a tutti i prodotti;

b) 

l'esame, ad opera della Parte importatrice, di una richiesta di riconoscimento dell'equivalenza delle misure per un prodotto specifico della Parte esportatrice non deve comportare perturbazioni degli scambi o la sospensione delle importazioni del prodotto in questione dalla Parte esportatrice;

c) 

il riconoscimento dell'equivalenza costituisce un processo interattivo tra la Parte esportatrice e la Parte importatrice in cui la prima dimostra obiettivamente l'equivalenza delle singole misure e la seconda valuta obiettivamente tale equivalenza in vista del suo eventuale riconoscimento;

d) 

il riconoscimento finale dell'equivalenza delle pertinenti misure della Parte esportatrice è di esclusiva competenza della Parte importatrice.

2.   Condizioni preliminari:

a) 

il processo dipende dalla situazione sanitaria o dallo status concernente gli organismi nocivi, dalla legislazione e dall'efficacia del sistema d'ispezione e di controllo del prodotto nella Parte esportatrice; a tal fine si tiene conto della legislazione vigente nel settore e della struttura dell'autorità competente della Parte esportatrice, della sua collocazione gerarchica e dei suoi poteri, delle sue procedure operative e delle risorse disponibili, della maggiore o minore efficacia nell'applicazione dei sistemi di ispezione e di controllo da parte delle autorità competenti, compreso il grado di applicazione in relazione al prodotto, nonché della regolarità e della rapidità con cui le informazioni sono fornite alla Parte importatrice in caso di individuazione di rischi; tale riconoscimento può essere corroborato da documentazioni, da riscontri, da documenti, relazioni e informazioni inerenti a precedenti esperienze, nonché da valutazioni e verifiche precedentemente documentate;

b) 

le Parti avviano la procedura di riconoscimento dell'equivalenza a norma dell'articolo 57 del presente accordo, una volta completato positivamente il ravvicinamento di una misura, di un gruppo di misure o di un sistema inclusi nell'elenco di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del presente accordo;

c) 

la Parte esportatrice avvia la procedura solo se la Parte importatrice non applica nei suoi confronti misure di salvaguardia per quanto concerne il prodotto in questione.

3.   Procedura:

a) 

la Parte esportatrice avvia la procedura presentando alla Parte importatrice una domanda di riconoscimento dell'equivalenza di una singola misura, di un gruppo di misure o di un sistema per un prodotto o una categoria di prodotti di un settore o di un sottosettore o per tutti i prodotti;

b) 

se del caso, tale domanda di riconoscimento comprende anche la richiesta e la documentazione necessaria per il riconoscimento ad opera della Parte importatrice sulla base dell'equivalenza di tutti i programmi o i piani della Parte esportatrice a cui la Parte importatrice e/o lo status di ravvicinamento di cui all'allegato XI del presente accordo in merito alle misure o ai sistemi di cui alla lettera a) del presente punto subordinano l'autorizzazione di importazione del prodotto o delle categorie di prodotti in questione;

c) 

nel presentare la domanda, la Parte esportatrice:

i) 

evidenzia l'importanza per il commercio del prodotto o delle categorie di prodotti in questione;

ii) 

individua la misura o le singole misure cui può ottemperare tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto o alla categoria di prodotti in questione;

iii) 

individua la misura o le singole misure per le quali chiede l'equivalenza tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto o alla categoria di prodotti in questione;

d) 

una volta ricevuta la domanda, la Parte importatrice illustra l'obiettivo globale e specifico nonché la giustificazione della misura o delle misure, compresa l'individuazione dei rischi;

e) 

la Parte importatrice informa contemporaneamente la Parte esportatrice del nesso esistente tra le sue misure interne e le condizioni d'importazione per il prodotto o la categoria di prodotti in questione;

f) 

la Parte esportatrice dimostra obiettivamente alla Parte importatrice che le misure individuate sono equivalenti alle condizioni d'importazione per il prodotto o la categoria di prodotti in questione;

g) 

la Parte importatrice valuta obiettivamente la dimostrazione dell'equivalenza ad opera della Parte esportatrice;

h) 

la Parte importatrice decide se sia stata ottenuta o meno l'equivalenza;

i) 

se la Parte esportatrice lo richiede, la Parte importatrice le fornisce tutte le spiegazioni e i dati che hanno motivato la sua decisione.

4.   Dimostrazione dell'equivalenza delle misure ad opera della Parte esportatrice e valutazione di tale dimostrazione ad opera della Parte importatrice:

a) 

la Parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza per ciascuna delle misure della Parte importatrice individuate, indicate nelle condizioni d'importazione; se del caso, l'equivalenza viene dimostrata obiettivamente per tutti i programmi e i piani a cui la Parte importatrice subordina l'autorizzazione di importazione (piano di controllo dei residui, ecc.);

b) 

la dimostrazione e la valutazione obiettive effettuate in questo contesto devono basarsi, per quanto possibile:

i) 

su norme riconosciute a livello internazionale e/o

ii) 

su norme fondate su solide prove scientifiche e/o

iii) 

sulla valutazione dei rischi e/o

iv) 

su documenti, relazioni e informazioni inerenti a precedenti esperienze, su valutazioni e/o

v) 

su verifiche, nonché

vi) 

sullo status giuridico o sul livello di status amministrativo delle misure, nonché

vii) 

sul livello di applicazione evidenziato, in particolare:

— 
dai pertinenti e corrispondenti risultati dei programmi di sorveglianza e di monitoraggio;
— 
dai risultati delle ispezioni della Parte esportatrice;
— 
dai risultati di analisi effettuate secondo metodi riconosciuti;
— 
dai risultati delle verifiche e dei controlli all'importazione della Parte importatrice;
— 
dall'operato delle autorità competenti della Parte esportatrice, nonché
— 
da esperienze precedenti.

5.   Conclusione della Parte importatrice

La procedura può comprendere ispezioni o verifiche.

In caso di conclusione negativa, la Parte importatrice ne comunica dettagliatamente i motivi alla Parte esportatrice.

6.

Per quanto riguarda i vegetali e i prodotti vegetali, l'equivalenza relativa alle misure fitosanitarie è basata sulle disposizioni di cui all'articolo 57, paragrafo 6, del presente accordo.

ALLEGATO IX

CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E DIRITTI D'ISPEZIONE

A.   Principi dei controlli all'importazione

I controlli all'importazione consistono in controlli documentali, controlli d'identità e controlli materiali.

Per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale, i controlli materiali e la loro frequenza vengono decisi in funzione del livello dei rischi associati a tali importazioni.

Nel procedere ai controlli fitosanitari, la Parte importatrice si accerta che i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti siano sottoposti in via ufficiale a una meticolosa ispezione, integralmente o attraverso la selezione di un campione rappresentativo, al fine di assicurarsi che siano indenni da organismi nocivi.

Qualora i controlli evidenzino la non conformità alle norme e/o alle prescrizioni pertinenti, la Parte importatrice adotta provvedimenti commisurati al rischio. Ove possibile, all'importatore o al suo rappresentante è consentito di avere accesso alla spedizione e di comunicare ogni utile informazione che permetta alla Parte importatrice di prendere una decisione definitiva in merito a detta spedizione. La decisione deve essere commisurata al livello di rischio associato a tali importazioni.

B.   Frequenza dei controlli materiali

B.1.   Importazione di animali e di prodotti di origine animale dalla Georgia nell'Unione europea e dall'Unione europea in Georgia



Tipologia di controllo alle frontiere

Frequenza

1.  Controlli documentali

100 %

2.  Controlli di identità

100 %

3.  Controlli materiali

 

Animali vivi 100%

100 %

Prodotti della categoria I

Carni fresche, comprese le frattaglie, e prodotti di animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina definiti nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche e successive modifiche

Prodotti a base di pesce in recipienti ermeticamente chiusi destinati a mantenerli stabili a temperatura ambiente, pesci freschi e congelati e prodotti della pesca secchi e/o salati

Uova intere

Strutto e grassi fusi

Involucri di origine animale

Uova da cova

20 %

Prodotti della categoria II

Carni di volatili da cortile e prodotti derivati

Carni di coniglio e di selvaggina (in libertà/di allevamento) e prodotti derivati

Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano

Prodotti a base di uova

Proteine animali trasformate destinate al consumo umano [100% delle prime sei spedizioni di prodotti trasportati alla rinfusa (direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE e successive modifiche)]

Prodotti della pesca diversi da quelli menzionati dalla decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca [notificata con il numero C(2006) 5171] e successive modifiche

Molluschi bivalvi

Miele

50 %

Prodotti della categoria III

Sperma

Embrioni

Stallatico

Latte e prodotti derivati (non destinati al consumo umano)

Gelatina

Cosce di rana e lumache

Ossa e prodotti a base di ossa

Pelli

Setole, lana, peli e piume

Corna e prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli

Prodotti dell'apicoltura

Trofei di caccia

Prodotti alimentari trasformati per animali da compagnia

Materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Materie prime, sangue, prodotti sanguigni, ghiandole e organi per uso farmaceutico o tecnico

Fieno e paglia

Agenti patogeni

Proteine animali trasformate (confezionate)

Minima 1%

Massima 10%

Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (prodotti trasportati alla rinfusa)

100% delle prime sei spedizioni [allegato VII, capitolo II, punti 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modifiche]

B.2.   Importazione di alimenti di origine non animale dalla Georgia nell'Unione europea e dall'Unione europea in Georgia



— Pimenti (Capsicum annuum) tritati o polverizzati — ex 0904 20 90

— Prodotti derivati dal peperoncino (curry) — 0910 91 05

— Curcuma longa (curcuma) — 0910 30 00

(Alimenti — spezie essiccate)

— Olio di palma rosso — ex 1511 10 90

10% per i coloranti Sudan

B.3.   Importazione nell'Unione europea o in Georgia di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE

La Parte importatrice procede a controlli per verificare la situazione fitosanitaria della spedizione o delle spedizioni.

Le Parti valutano la necessità di controlli fitosanitari all'importazione negli scambi bilaterali per i prodotti indicati nell'allegato di cui sopra come originari di paesi non membri dell'UE.

Una riduzione della frequenza dei controlli fitosanitari all'importazione potrebbe essere disposta per i prodotti regolamentati, fatta eccezione per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci definiti conformemente al regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

ALLEGATO X

CERTIFICAZIONE

A.   Principi della certificazione

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

Per quanto riguarda la certificazione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, le autorità competenti applicano i principi indicati nelle pertinenti norme ISPM.

Animali e prodotti di origine animale

1. 

Le autorità competenti delle Parti si accertano che i funzionari certificanti abbiano una conoscenza soddisfacente della legislazione veterinaria applicabile agli animali o ai prodotti di origine animale da certificare e, in generale, siano informati sulle norme da seguire in vista della compilazione e del rilascio dei certificati nonché, all'occorrenza, sulla natura e sulla portata delle indagini, delle prove o degli esami da svolgere prima della certificazione.

2. 

I funzionari certificanti non devono certificare dati di cui non abbiano personalmente conoscenza o che non possano verificare.

3. 

I funzionari certificanti non devono firmare certificati vuoti o incompleti, né certificati relativi ad animali o a prodotti di origine animale che non siano stati ispezionati o che siano sfuggiti al loro controllo. Se un certificato viene firmato sulla base di un altro certificato o di un'altra attestazione, il funzionario certificante deve essere in possesso di quest'ultimo documento prima di firmare.

4. 

I funzionari certificanti possono certificare i dati che sono stati:

a) 

accertati, a norma dei punti 1, 2 e 3 del presente allegato, da un'altra persona autorizzata dall'autorità competente e che agisce sotto il controllo di quest'ultima, a condizione che il funzionario certificante possa verificare l'esattezza dei dati, oppure

b) 

ottenuti, nell'ambito dei programmi di monitoraggio, con riferimento a sistemi di assicurazione della qualità ufficialmente riconosciuti o mediante un sistema di sorveglianza epidemiologica se questo è autorizzato dalla pertinente legislazione veterinaria.

5. 

Le autorità competenti delle Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attendibilità del certificato. In particolare provvedono affinché i funzionari certificanti da esse autorizzati:

a) 

godano di uno status tale da garantirne l'imparzialità e non abbiano interessi commerciali diretti nei confronti degli animali o dei prodotti oggetto di certificazione o delle aziende agricole o degli stabilimenti da cui provengono, nonché

b) 

siano pienamente consapevoli dell'importanza del contenuto di tutti i certificati che firmano.

6. 

I certificati vengono redatti in modo da garantire che ciascuno di essi si riferisca a una determinata spedizione, in una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in almeno una delle lingue ufficiali della Parte importatrice, come disposto nella parte C del presente allegato.

7. 

Ciascuna autorità competente deve poter mettere in relazione ciascun certificato con il relativo funzionario certificante e garantire la disponibilità di una copia di tutti i certificati rilasciati per un periodo da stabilire a cura di tale autorità.

8. 

Ciascuna Parte predispone tutti i controlli necessari per impedire il rilascio di certificati falsi o ingannevoli e l'uso fraudolento di certificati che appaiono rilasciati ai fini indicati nella legislazione veterinaria.

9. 

Fatte salve eventuali azioni giudiziarie o sanzioni, le autorità competenti svolgono indagini o controlli e adottano le misure adeguate necessarie per perseguire tutti i casi loro segnalati di certificati falsi o ingannevoli. Tra tali misure può rientrare la sospensione temporanea dalle funzioni, per tutta la durata dell'indagine, dei funzionari certificanti. In particolare,

a) 

qualora durante i controlli si accerti che un funzionario certificante ha rilasciato consapevolmente un certificato fraudolento, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che l'interessato reiteri la trasgressione;

b) 

qualora durante i controlli si accerti che una persona o un'impresa ha utilizzato in modo fraudolento o ha alterato un certificato ufficiale, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che la persona o l'impresa reiteri la trasgressione. Tra queste misure può rientrare il rifiuto di rilasciare un certificato ufficiale alla persona o all'impresa in questione.

B.   Certificati di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del presente accordo.

L'attestazione sanitaria del certificato riflette lo status dell'equivalenza del prodotto in questione. Essa certifica la conformità alle norme di produzione della Parte esportatrice riconosciute come equivalenti dalla Parte importatrice.

C.   Lingue ufficiali per la certificazione

1.   Importazione nell'Unione europea

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

I certificati sono redatti in una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in almeno una delle lingue ufficiali del paese di importazione.

Animali e prodotti di origine animale

Il certificato sanitario deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'UE di destinazione e in una di quelle dello Stato membro dell'Unione in cui vengono eseguiti i controlli all'importazione di cui all'articolo 63 del presente accordo. Tuttavia, uno Stato membro dell'UE può acconsentire all'uso di una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla propria.

2.   Importazione in Georgia

Il certificato sanitario deve essere redatto in georgiano e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'UE certificante.

ALLEGATO XI

RAVVICINAMENTO

ALLEGATO XI-A

PRINCIPI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRESSI COMPIUTI IN VISTA DEL RAVVICINAMENTO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA

PARTE I

Ravvicinamento progressivo

1.   Norme generali

La legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali della Georgia è progressivamente ravvicinata a quella dell'Unione, sulla base dell'elenco delle normative in campo sanitario e fitosanitario e di benessere degli animali dell'Unione da ravvicinare. Tale elenco è suddiviso in settori prioritari che si riferiscono alle misure quali definite nell'allegato IV del presente accordo. A tal fine la Georgia individua i propri settori prioritari sotto il profilo commerciale.

La Georgia ravvicina le disposizioni nazionali all'acquis dell'UE:

a) 

attuando e facendo applicare le disposizioni del pertinente acquis dell'UE tramite l'adozione di norme o procedure nazionali supplementari, oppure

b) 

modificando le pertinenti norme o procedure nazionali al fine di integrare le disposizioni del corrispondente acquis dell'UE.

In entrambi i casi, la Georgia:

a) 

abolisce tutte le leggi, i regolamenti o qualsiasi altra misura incompatibili con la legislazione nazionale ravvicinata;

b) 

garantisce l'efficace attuazione della legislazione nazionale ravvicinata.

La Georgia documenta tale ravvicinamento in tabelle di corrispondenza nelle quali sono indicate, sulla base di un modello, la data di entrata in vigore delle norme nazionali e la Gazzetta ufficiale in cui le norme sono state pubblicate. Il modello delle tabelle di corrispondenza ai fini della preparazione e della valutazione è fornito nella parte II del presente allegato. Se il ravvicinamento è incompleto, gli esaminatori ( 38 ) descrivono le carenze rilevate nell'apposita colonna destinata alle osservazioni.

Indipendentemente dal settore prioritario individuato, la Georgia compila specifiche tabelle di corrispondenza per dimostrare il ravvicinamento in merito ad altre normative generali e specifiche, comprese in particolare le disposizioni generali relative a:

a) 

sistemi di controllo:

— 
mercato interno;
— 
importazioni;
b) 

salute e benessere degli animali:

— 
individuazione e registrazione degli animali e registrazione dei loro movimenti;
— 
misure di controllo delle malattie degli animali;
— 
scambi interni di animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni;
— 
benessere degli animali negli allevamenti, durante il trasporto e la macellazione;
c) 

sicurezza alimentare:

— 
immissione sul mercato di prodotti alimentari e mangimi;
— 
etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, incluse le indicazioni nutrizionali e sulla salute;
— 
controlli dei residui;
— 
norme specifiche per i mangimi;
d) 

sottoprodotti di origine animale;

e) 

fitosanità:

— 
organismi nocivi;
— 
prodotti fitosanitari;
f) 

organismi geneticamente modificati:

— 
rilasciati nell'ambiente;
— 
alimenti e mangimi geneticamente modificati.

PARTE II

Valutazione

1.   Procedura e metodologia

La legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali della Georgia di cui al capo 4 ("Misure sanitarie e fitosanitarie") del titolo IV ("Scambi e questioni commerciali") del presente accordo è progressivamente ravvicinata a quella dell'Unione e viene efficacemente fatta applicare ( 39 ).

Tabelle di corrispondenza sono redatte conformemente al modello di cui al punto 2 del presente allegato per ogni singola legge ravvicinata e presentate in inglese, per esame, agli esaminatori.

Se il risultato della valutazione è positivo per una singola misura, un gruppo di misure o un sistema applicabili a un settore, a un sottosettore, a un prodotto o una categoria di prodotti, si applicano le condizioni di cui all'articolo 57, paragrafo 4, del presente accordo.

2.   Tabelle di corrispondenza

2.1.   In sede di compilazione delle tabelle di corrispondenza sono presi in considerazione gli aspetti di cui in appresso.

Gli atti normativi dell'UE servono da base per la preparazione di una tabella di corrispondenza. A tal fine è utilizzata la versione in vigore al momento del ravvicinamento. Particolare attenzione è riservata all'accuratezza della traduzione nella lingua nazionale, in quanto eventuali imprecisioni linguistiche possono determinare interpretazioni erronee, in particolare allorché riguardano l'ambito di applicazione della legge ( 40 ).

2.2.   Modello di tabella di corrispondenza



Tabella di corrispondenza

TRA

titolo dell'atto normativo dell'UE, ultime modifiche incluse,

E

titolo dell'atto normativo nazionale

(pubblicato nella )

Data di pubblicazione:

Data di applicazione:

Atto normativo dell'UE

Legislazione nazionale

Osservazioni

(della Georgia)

Osservazioni dell'esaminatore

 

 

 

 

Legenda

Atto normativo dell'UE: gli articoli, i paragrafi, i commi, ecc. sono menzionati con titolo per esteso e riferimento completo ( 41 ) nella colonna di sinistra della tabella di corrispondenza.
Legislazione nazionale: le disposizioni della legislazione nazionale corrispondenti a quelle dell'Unione indicate nella colonna di sinistra sono menzionate con titolo per esteso e riferimento completo. Il loro contenuto è descritto dettagliatamente nella seconda colonna.
Osservazioni della Georgia: in questa colonna la Georgia fornisce il numero di riferimento o altri elementi connessi all'articolo, ai paragrafi, ai commi, ecc. in questione, in particolare nel caso in cui il testo delle disposizioni non sia stato ravvicinato. Va indicato il motivo del mancato ravvicinamento.
Osservazioni dell'esaminatore: qualora ritenga che il ravvicinamento non sia stato conseguito, l'esaminatore motiva tale valutazione e descrive in questa colonna le carenze rilevate.

▼M10

ALLEGATO XI-B

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE CUI LA GEORGIA RAVVICINA LA SUA LEGISLAZIONE

Conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del presente accordo, la Georgia ravvicina la sua legislazione alla seguente legislazione dell'Unione entro i termini di seguito elencati.



 

Legislazione dell'Unione

Termine per il ravvicinamento

 

Sezione 1 — Ambito veterinario

 

1.

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio

2015

2.

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

2016

3.

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002

2017

4.

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

2017

5.

Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio

2017

6.

Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

2018

7.

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti

2019

8.

Regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione, del 1o agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame

2019

9.

Direttiva 2006/130/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare

2019

10.

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi

2019

11.

Regolamento (CE) n. 141/2007 della Commissione, del 14 febbraio 2007, relativo all'obbligo di riconoscimento, conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stabilimenti nel settore dei mangimi che fabbricano o commercializzano additivi per mangimi della categoria «coccidiostatici e istomonostatici»

2019

12.

Direttiva 82/475/CEE della Commissione, del 23 giugno 1982, che fissa le categorie di materie prime per mangimi che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari

2020

13.

Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione

2020

14.

Raccomandazione 2011/25/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, che stabilisce linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari

2020

15.

Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi

2020

16.

Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali

2021

17.

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale

2021

18.

Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi

2021

19.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni

2021

20.

Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

2022

21.

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

2022

22.

Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

2022

23.

Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento

2022

24.

Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio

2022

25.

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne

2022

26.

Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE

2022

27.

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

2022

28.

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole

2023

29.

Regolamento (UE) n. 101/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, relativo all'impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse di bovini

2023

30.

Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio

2023

31.

Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

2023

32.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006

2023

33.

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

2024

34.

Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE

2024

35.

Regolamento delegato (UE) 2022/671 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall'autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell'Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione

2024

36.

Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate

2025

37.

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

2025

38.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE

2025

39.

Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova

2026

40.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate

2026

41.

Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti

2026

42.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio

2027

43.

Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi

2027

44.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008

2027

45.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi

2027

46.

Regolamento (UE) 2020/354 della Commissione, del 4 marzo 2020, che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE

2028

47.

Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»)

2028

 

Sezione 2 — Sicurezza alimentare

 

48.

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

2015

49.

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari

2015

50.

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

2015

51.

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

2015

52.

Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004

2015

53.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale

2015

54.

Decisione 97/747/CE della Commissione, del 27 ottobre 1997, che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale

2015

55.

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE

2015

56.

Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari

2015

57.

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

2015

58.

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio

2016

59.

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione

2016

60.

Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

2016

61.

Regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali

2016

62.

Decisione di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 24 gennaio 2013, che adotta linee guida sull'attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

2016

63.

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari

2016

64.

Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti

2016

65.

Regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunti agli alimenti, compresi gli integratori alimentari

2016

66.

Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

2016

67.

Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari

2016

68.

Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari

2016

69.

Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

2017

70.

Decisione 92/608/CEE del Consiglio, del 14 novembre 1992, che stabilisce metodi di analisi e di prova del latte trattato termicamente, destinato al consumo umano diretto

2017

71.

Regolamento (CE) n. 645/2000 della Commissione, del 28 marzo 2000, che stabilisce le modalità di attuazione necessarie per la corretta applicazione di alcune disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 86/362/CEE e dell'articolo 4 della direttiva 90/642/CEE concernenti i sistemi di controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

2017

72.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione, dell'11 aprile 2012, recante norme d'esecuzione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti

2017

73.

Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione

2017

74.

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

2018

75.

Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE

2018

76.

Raccomandazione 2004/787/CE della Commissione, del 4 ottobre 2004, relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003

2018

77.

Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

2018

78.

Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

2019

79.

Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione

2019

80.

Raccomandazione 97/618/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

2019

81.

Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

2019

82.

Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole

2019

83.

Raccomandazione 2013/165/UE della Commissione, del 27 marzo 2013, relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali

2019

84.

Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97

2020

85.

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE

2020

86.

Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2020

87.

Direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

2020

88.

Direttiva 92/2/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1992, che fissa le modalità di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana

2020

89.

Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.

2020

90.

Regolamento (CE) n. 37/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana

2020

91.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione

2021

92.

Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari

2021

93.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione, del 10 dicembre 2013, che istituisce un elenco dell'Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all'utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati

2021

94.

Direttiva 93/11/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale

2021

95.

Regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari

2021

96.

Regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari

2021

97.

Decisione 86/474/CEE della Commissione, dell'11 settembre 1986, relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

2022

98.

Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari

2022

99.

Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

2022

100.

Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

2022

101.

Direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive

2022

102.

Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati

2022

103.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili

2022

104.

Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi

2022

105.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione

2022

106.

Regolamento (UE) n. 115/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che stabilisce le condizioni di utilizzazione dell'allumina attivata per l'eliminazione del fluoro dalle acque minerali naturali e dalle acque di sorgente

2023

107.

Decisione 2000/608/CE della Commissione, del 27 settembre 2000, sulle note orientative per la valutazione del rischio di cui all'allegato III della direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati

2023

108.

Regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione, del 7 novembre 2019, relativo ai valori di riferimento per interventi riguardanti le sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale e che abroga la decisione 2005/34/CE

2023

109.

Direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

2023

110.

Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari

2023

111.

Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso

2023

112.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della Commissione, del 22 marzo 2021, sul rendimento dei metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti, sull'interpretazione dei risultati e sui metodi da utilizzare per il campionamento e che abroga le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE

2023

113.

Regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli

2024

114.

Regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi

2024

115.

Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

2024

116.

Direttiva 85/572/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

2024

117.

Regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio

2024

118.

Direttiva 2007/42/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

2024

119.

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)

2024

120.

Raccomandazione 2013/711/UE della Commissione, del 3 dicembre 2013, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti

2025

121.

Raccomandazione 2006/794/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari

2025

122.

Regolamento (UE) 2017/644 della Commissione, del 5 aprile 2017, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014

2025

123.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006

2025

124.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»)

2025

125.

Raccomandazione 2003/598/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, sulla prevenzione e riduzione della contaminazione da patulina nel succo di mele e negli ingredienti di succo di mele presenti in altre bevande

2026

126.

Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti

2026

127.

Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti

2026

128.

Regolamento (UE) n. 907/2013 della Commissione, del 20 settembre 2013, che stabilisce le norme relative alle domande concernenti l'uso di descrittori generici (denominazioni)

2026

129.

Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti

2026

130.

Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

2026

131.

Regolamento (UE) n. 284/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011, che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l'importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti

2026

132.

Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006.

2026

133.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 321/2011 della Commissione, del 1o aprile 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica

2026

 

Sezione 3 — Protezione delle piante

 

134.

Raccomandazione 2014/63/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, su misure di controllo della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte nelle aree dell'Unione in cui la presenza è confermata

2015

135.

Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio

2015

136.

Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione

2016

137.

Regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio

2018

138.

Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità

2018

139.

Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa

2018

140.

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

2018

141.

Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

2018

142.

Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

2018

143.

Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE

2018

144.

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

2019

145.

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

2019

146.

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

2019

147.

Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

2019

148.

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

2019

149.

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

2019

150.

Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1o marzo 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora chinensis (Forster)

2020

151.

Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix Papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner)

2020

152.

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

2020

153.

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

2020

154.

Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che costata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio

2020

155.

Regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che stabilisce norme per l'applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima

2020

156.

Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

2020

157.

Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari

2020

158.

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

2020

159.

Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari

2021

160.

Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)

2022

161.

Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali

2022

162.

Direttiva 2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti

2022

163.

Direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio

2022

164.

Direttiva 93/62/CEE della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

2022

165.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate

2022

166.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate

2022

167.

Decisione 2004/371/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, relativa alle condizioni per l'immissione sul mercato di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere

2023

168.

Direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»

2023

169.

Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale

2023

170.

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà

2023

171.

Direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio

2023

172.

Direttiva 1999/66/CE della Commissione, del 28 giugno 1999, che stabilisce le modalità relative alle etichette o ad altri documenti rilasciati dal fornitore ai sensi della direttiva 98/56/CE del Consiglio

2023

173.

Direttiva 1999/68/CE della Commissione, del 28 giugno 1999, recante disposizioni di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali tenuti dai fornitori a norma della direttiva 98/56/CE del Consiglio

2023

174.

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

2023

175.

Regolamento (CE) n. 2301/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce norme dettagliate per l'applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei piccoli quantitativi di sementi

2024

176.

Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

2024

177.

Decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1o dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi

2024

178.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/384 della Commissione, del 3 marzo 2021, relativo all'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2009

2024

179.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli

2024

180.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione

2025

181.

Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione, dell'8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del genere Pomacea (Perry)

2025

182.

Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale

2025

183.

Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi

2025

184.

Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che determina classi dell'Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni

2025

185.

Direttiva di esecuzione 2014/21/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che stabilisce requisiti minimi e classi dell'Unione per i tuberi-seme di patate pre-base

2025

186.

Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere

2025

187.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 della Commissione, del 26 novembre 2020, relativo ai tipi e alle specie di piante da impianto non esentati dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 92/105/CEE della Commissione

2025

188.

Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere

2026

189.

Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà

2026

190.

Direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà

2026

191.

Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

2026

192.

Regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

2026

193.

Regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

2026

194.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)

2026

195.

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio

2027

196.

Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri

2027

197.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo

2027

198.

Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali

2027

199.

Regolamento delegato (UE) 2019/829 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante autorizzando gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi

2027

200.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292

2027

▼B

ALLEGATO XII

STATUS DI EQUIVALENZA

▼M8

ALLEGATO XIII

RAVVICINAMENTO DELLA NORMATIVA DOGANALE

Codice doganale

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 42 )

Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, ad eccezione dell'articolo 1, dell'articolo 4, dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 53, dell'articolo 81, dell'articolo 82, dell'articolo 87, paragrafo 4, dell'articolo 89, paragrafo 2, lettera a), dat egli articoli da 155 a 157, dell'articolo 211, paragrafo 4, lettera b), dell'articolo 227, dell'articolo 233, paragrafo 1, lettera c), e degli articoli da 284 a 288, è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Le parti riesaminano il ravvicinamento dell'articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/201 prima della scadenza del periodo di quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo di cui al primo comma.

Le parti si adoperano al massimo per pervenire al ravvicinamento all'articolo 247 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Transito comune e documento amministrativo unico (DAU)

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni delle convenzioni di cui al primo e secondo comma, anche mediante un'eventuale adesione a dette convenzioni da parte della Georgia, è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Franchigie doganali

Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Calendario: il ravvicinamento ai titoli I e II del regolamento (CE) n. 1186/2009 è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 608/2013, ad eccezione dell'articolo 26, è effettuato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. L'obbligo di ravvicinamento al regolamento (UE) n. 608/2013 di per sé non obbliga in alcun modo la Georgia ad applicare misure nel caso in cui un diritto di proprietà intellettuale non sia tutelato dalle sue disposizioni legislative e regolamentari sostanziali in materia.

▼B

ALLEGATO XIV

ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO; ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI; ELENCO DI RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE, AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI DI BENI E SERVIZI ALLE IMPRESE; ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

Unione

1. Elenco di riserve relative allo stabilimento: allegato XIV-A

2. Elenco di impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi: allegato XIV-B

3. Elenco di riserve relative al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese: allegato XIV-C

4. Elenco di riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti: allegato XIV-D

Georgia

5. Elenco di riserve relative allo stabilimento: allegato XIV-E

6. Elenco di impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi: allegato XIV-F

7. Elenco di riserve relative al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese: allegato XIV-G

8. Elenco di riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti: allegato XIV-H

Le seguenti abbreviazioni sono usate ai fini degli allegati XIV-A, XIV-B, XIV-C e XIV-D:



AT

Austria

BE

Belgio

BG

Bulgaria

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

DE

Germania

DK

Danimarca

UE

Unione europea, inclusi tutti i suoi Stati membri

ES

Spagna

EE

Estonia

FI

Finlandia

FR

Francia

EL

Grecia

HR

Croazia

HU

Ungheria

IE

Irlanda

IT

Italia

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

PL

Polonia

PT

Portogallo

RO

Romania

SK

Repubblica slovacca

SI

Slovenia

SE

Svezia

UK

Regno Unito

La seguente abbreviazione è usata ai fini degli allegati XIV-E, XIV-F, XIV-G e XIV-H:



GE

Georgia

ALLEGATO XIV-A

ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO (UNIONE)

1. L'elenco di riserve in appresso indica le attività economiche le attività economiche per le quali agli stabilimenti e agli imprenditori della Georgia l'UE applica le riserve al trattamento nazionale o al trattamento della nazione più favorita, di cui all'articolo 79, paragrafo 2, del presente accordo.

L'elenco comprende i seguenti elementi:

a) 

un elenco di riserve orizzontali che si applicano a tutti i settori o sottosettori;

b) 

un elenco di riserve specifiche per determinati settori o sottosettori che indica il settore o sottosettore interessato e le riserve applicabili.

Una riserva corrispondente a un'attività non liberalizzata (nessun impegno) è espressa come segue: «Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita».

Quando una riserva di cui alla lettera a) o b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri non menzionati assumono nel settore interessato gli obblighi di cui all'articolo 79, paragrafo 2, del presente accordo senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera UE eventualmente applicabili).

2. Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.

3. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

4. Conformemente all'articolo 79 dell'accordo, le prescrizioni non discriminatorie, per esempio quelle concernenti la forma giuridica o l'obbligo per tutti i prestatori di servizi che operano nel territorio di ottenere licenze o autorizzazioni senza distinzione di nazionalità, residenza o criteri equivalenti, non sono elencate nel presente allegato poiché il presente accordo le lascia impregiudicate.

5. Laddove l'Unione mantenga una riserva secondo la quale un prestatore di servizi debba avere la cittadinanza, debba essere residente o debba risiedere in modo permanente nel territorio dell'Unione come condizione per prestarvi un servizio, una riserva elencata nell'allegato XIV-C del presente accordo costituisce, nella misura applicabile, una riserva rispetto allo stabilimento di cui al presente allegato.

Riserve orizzontali

Servizi pubblici

UE: le attività economiche considerate servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere oggetto di monopoli statali o di diritti esclusivi concessi a operatori privati ( 43 ).

Tipi di stabilimento

UE: il trattamento concesso alle controllate (di società georgiane) costituite a norma delle leggi di uno Stato membro che abbiano la sede legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione non si estende alle succursali o agenzie stabilite in uno Stato membro da una società georgiana ( 44 ).

AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria; le persone fisiche responsabili, all'interno di una persona giuridica o di una succursale, dell'osservanza del codice di commercio austriaco devono avere un domicilio in Austria.

EE: almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione deve avere la residenza nell'UE.

FI: lo straniero che svolge un'attività commerciale come imprenditore privato e almeno uno dei soci di una società a nome collettivo o uno dei soci accomandatari di una società in accomandita semplice devono risiedere permanentemente nello Spazio economico europeo (SEE). Per tutti i settori, è richiesta la residenza nel SEE per almeno uno dei membri ordinari e supplenti del consiglio di amministrazione e per l'amministratore delegato; possono tuttavia essere concesse deroghe per determinate società. Se un'organizzazione georgiana intende svolgere attività commerciali o d'affari mediante lo stabilimento di una succursale in Finlandia, occorre una licenza commerciale.

HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'acquisizione di proprietà demaniali.

IT: l'accesso alle attività industriali, commerciali e artigianali può essere subordinato al possesso di un permesso di soggiorno.

PL: gli imprenditori georgiani possono intraprendere e svolgere un'attività economica unicamente sotto forma di società in accomandita semplice, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società di capitali (nel caso di servizi legali solo sotto forma di società di persone registrate e società in accomandita semplice).

RO: l'amministratore unico o il presidente del consiglio d'amministrazione e metà del numero totale di amministratori delle società commerciali devono essere cittadini rumeni, salvo diversamente stipulato nell'atto costitutivo o nello statuto della società. La maggioranza dei revisori dei conti delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.

SE: una società straniera, che non abbia stabilito una persona giuridica in Svezia o che conduca le sue attività mediante un agente commerciale, deve svolgere le proprie operazioni mediante una succursale registrata in Svezia con una gestione indipendente e una contabilità separata. L'amministratore delegato della succursale e il vice amministratore delegato, ove nominato, devono essere residenti nel SEE. Una persona fisica non residente nel SEE, che svolge operazioni commerciali in Svezia, deve nominare e registrare una persona residente come rappresentante responsabile di tali operazioni in Svezia. Va tenuta una contabilità separata per le operazioni svolte in Svezia. In singoli casi l'autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni in materia di succursali e di residenza. Nel caso di progetti immobiliari di durata inferiore a un anno svolti da un'impresa con sede al di fuori del SEE o da una persona fisica non residente nel SEE, non vi è l'obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rappresentante residente. Una società a responsabilità limitata svedese può essere costituita da una persona fisica residente nel SEE, da una persona giuridica svedese o da una persona giuridica costituita secondo l'ordinamento di un paese del SEE e che abbia la sede legale o la sede centrale o il centro di attività principale all'interno del SEE. Una società di persone può fungere da socio fondatore, ma solo se tutti i titolari con responsabilità personale illimitata sono residenti nel SEE. I fondatori non appartenenti al SEE possono richiedere un'autorizzazione all'autorità competente. Nel caso delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il 50% dei membri del consiglio di amministrazione, almeno il 50% dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato e, se del caso, almeno una delle persone con potere di rappresentanza della società devono risiedere nel SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. Se nessuno dei rappresentanti della società risiede in Svezia, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a registrare una persona residente in Svezia che sia stata autorizzata a ricevere servizi a nome della società. Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di persone giuridiche.

SK: una persona fisica georgiana che deve iscriversi nel registro delle imprese come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve presentare un permesso di soggiorno valido per la Slovacchia.

Investimenti

ES: per gli investimenti (che possono incidere anche su interessi non economici dello Stato) effettuati in Spagna da governi ed enti pubblici stranieri, direttamente o tramite società o altre entità controllate direttamente o indirettamente da governi stranieri occorre un'autorizzazione governativa preventiva.

BG: gli investitori stranieri non possono partecipare alle operazioni di privatizzazione. Gli investitori stranieri e le persone giuridiche bulgare con partecipazione di controllo georgiana sono tenuti ad ottenere un'autorizzazione per le seguenti attività:

a) 

prospezione, sviluppo o estrazione di risorse naturali dei mari territoriali, della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva;

b) 

acquisizione di partecipazioni azionarie di controllo in società che svolgono una delle attività di cui alla lettera a).

FR: per le acquisizioni georgiane superiori al 33,33% delle quote di capitale o dei diritti di voto in un'impresa francese, o al 20% in società francesi quotate in borsa, si applicano le seguenti disposizioni:

— 
gli investimenti inferiori a 7,6 milioni di euro in imprese francesi con un fatturato non superiore a 76 milioni di euro sono liberi decorso un termine di 15 giorni dalla notifica preventiva e dalla verifica di detti importi;
— 
trascorso un mese dalla notifica preventiva, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa per altri investimenti a meno che il ministero degli Affari economici non abbia esercitato eccezionalmente il suo diritto di rinviare l'investimento.

La partecipazione straniera nelle società di recente privatizzazione può essere limitata a un ammontare variabile del capitale azionario offerto al pubblico, stabilito di volta in volta dal governo francese. Se l'amministratore delegato non è titolare di un permesso di soggiorno permanente, occorre un'autorizzazione specifica per l'esercizio di determinate attività commerciali, industriali o artigianali.

HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto la partecipazione georgiana in società di recente privatizzazione.

IT: il governo può esercitare poteri speciali in imprese che operano nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (relativamente a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di importanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale) e in alcune attività di importanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

PL: l'acquisizione diretta e indiretta di beni immobili da parte di persone fisiche o giuridiche straniere richiede un'autorizzazione. Nessun impegno per l'acquisizione di proprietà demaniali, ossia in relazione alla normativa che disciplina il processo di privatizzazione.

Settore immobiliare

L'acquisizione di terreni e di immobili è subordinato alle seguenti limitazioni ( 45 ):

AT: per l'acquisizione, l'acquisto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere occorre l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Länder), che considereranno se vi saranno ripercussioni sugli interessi economici, sociali o culturali di rilievo.

BG: le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquisire la proprietà di terreni, nemmeno mediante una succursale. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà limitati (diritto d'uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù) sui beni immobili.

CZ: i terreni agricoli e forestali possono essere acquisiti soltanto da persone fisiche straniere con residenza permanente nella Repubblica ceca e da persone giuridiche con residenza permanente nella Repubblica ceca per l'esercizio di un'impresa. Ai terreni agricoli e forestali demaniali si applicano norme specifiche. I terreni agricoli demaniali possono essere acquisiti solo da cittadini cechi, da comuni e da università pubbliche (per la formazione e la ricerca). Le persone giuridiche, indipendentemente dalla forma o dal luogo di residenza, possono acquisire dallo Stato un terreno agricolo demaniale solo se su di esso vi sia costruito un edificio già di loro proprietà o se tale terreno sia indispensabile per l'utilizzazione dell'edificio stesso. Solo i comuni e le università pubbliche possono acquisire foreste demaniali.

CY: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita.

DK: limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche non-residenti. Limitazioni all'acquisto di proprietà agricole da parte di persone fisiche e giuridiche straniere.

HU: fatte salve le eccezioni previste dalla normativa sulle superfici coltivabili, l'acquisto di tali superfici non è consentito alle persone fisiche e giuridiche straniere. L'acquisto di proprietà immobiliari da parte di stranieri è condizionato all'ottenimento del permesso dell'organismo della pubblica amministrazione competente in base alla posizione della proprietà.

EL: a norma della legge n. 1892/90 l'acquisizione di terreni situati in prossimità delle frontiere è subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione concessa dal ministero della Difesa. A giudicare dalle prassi amministrative, è facile ottenere l'autorizzazione per gli investimenti diretti.

HR: nessun impegno in relazione all'acquisizione di beni immobiliari da parte di prestatori di servizi non stabiliti e costituiti in Croazia. È consentita l'acquisizione di beni immobiliari necessari per la prestazione di servizi da parte di società stabilite e costituite in Croazia come persone giuridiche. L'acquisizione di beni immobiliari necessari per la prestazione di servizi da parte di succursali è subordinata all'approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquisiti da persone fisiche o giuridiche straniere.

IE: per l'acquisizione di diritti su un terreno irlandese da parte di società nazionali o estere o da parte di cittadini stranieri occorre un'autorizzazione scritta preliminare della commissione fondiaria. Tale prescrizione non si applica ai terreni ad uso industriale (esclusi quelli destinati all'agroindustria) a condizione che il ministero per le Imprese, il commercio e l'occupazione abbia rilasciato un certificato a tal fine. Questa legge non si applica ai terreni situati entro i confini urbani.

IT: l'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato a una condizione di reciprocità.

LT: l'acquisizione della proprietà di terreni, acque interne e foreste è consentito a persone fisiche e giuridiche straniere che soddisfano i criteri dell'integrazione europea e transatlantica. La procedura, i termini e le condizioni nonché le restrizioni relative all'acquisizione di lotti di terreno sono stabiliti nel diritto costituzionale.

LV: limitazioni all'acquisizione di terreni in aree rurali e di terreni in città o aree urbane. È consentito l'affitto di terreni per un periodo massimo di 99 anni.

PL: l'acquisizione sia diretta che indiretta di proprietà immobiliari è subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione. L'autorizzazione è accordata con una decisione amministrativa del ministero competente per gli Affari interni, con il consenso del ministero della Difesa nazionale e, in caso di proprietà immobiliari agricole, con il consenso del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.

RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena e la residenza in Romania e le persone giuridiche non rumene che non hanno la sede centrale in Romania non possono acquisire la proprietà di nessun tipo di terreno tramite atti inter vivos.

SI: le succursali stabilite nella Repubblica di Slovenia da soggetti stranieri possono acquisire soltanto i beni immobili, ad eccezione dei terreni, necessari per lo svolgimento delle attività economiche per le quali si sono stabilite.

SK: i terreni agricoli e forestali non possono essere acquisiti da persone fisiche o giuridiche straniere. Una normativa specifica si applica a determinate altre categorie di proprietà immobiliari. I soggetti stranieri possono acquisire beni immobili mediante la costituzione di persone giuridiche slovacche o mediante la partecipazione in joint venture. L'acquisizione di terreni da parte di soggetti stranieri è subordinata ad autorizzazione (per le modalità 3 e 4).

Riserve settoriali

A.   Agricoltura, caccia, silvicoltura e utilizzo di aree forestali

FR: lo stabilimento di imprese agricole ad opera di società non-UE e l'acquisizione di vigneti da parte di imprenditori non-UE sono subordinati ad autorizzazione.

AT, HU, MT, RO: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le attività agricole.

CY: la partecipazione di investitori è autorizzata per una quota massima pari al 49%.

IE: lo stabilimento di attività molitorie da parte di residenti della Georgia è soggetto ad autorizzazione.

BG: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le attività di utilizzo delle aree forestali.

B.   Pesca e acquacoltura

UE: salvo diverse disposizioni, l'accesso alle risorse biologiche e alle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, come pure il loro utilizzo, possono essere limitati ai pescherecci che battono bandiera di un territorio dell'UE.

SE: una nave può essere considerata svedese e autorizzata a battere bandiera svedese se più del 50% della proprietà è detenuta da cittadini o persone giuridiche svedesi. Se un'imbarcazione straniera svolge le proprie operazioni sotto il controllo svedese o il proprietario risiede in modo permanente in Svezia, il governo può autorizzare tale imbarcazione a battere bandiera svedese. Le imbarcazioni la cui proprietà è detenuta al 50% da cittadini o società del SEE con sede legale, amministrazione centrale o centro di attività principale nel SEE e le cui operazioni sono dirette a partire dalla Svezia possono anche essere iscritte nel registro svedese. Una licenza di pesca professionale, necessaria per esercitare la pesca professionale, è concessa solo se l'attività di pesca è connessa con l'industria della pesca svedese. Per connessione s'intende, ad esempio, lo sbarco in Svezia di metà delle catture effettuate nel corso di un anno civile (in valore), oppure la partenza da un porto svedese di metà delle bordate di pesca o il domicilio in Svezia di metà dei pescatori della flotta. Nel caso di imbarcazioni la cui lunghezza è superiore a cinque metri, oltre alla licenza di pesca professionale, è necessaria un'autorizzazione per l'imbarcazione. Questa è concessa se, a titolo d'esempio, l'imbarcazione è iscritta al registro nazionale ed ha un autentico legame economico con la Svezia.

UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'acquisizione di imbarcazioni che battano bandiera britannica, salvo nel caso in cui almeno il 75% dell'investimento provenga da cittadini britannici e/o da società detenute almeno al 75% da cittadini britannici i quali, in tutti i casi, devono essere residenti e domiciliati nel Regno Unito. Le imbarcazioni devono essere gestite, dirette e controllate a partire dal Regno Unito.

C.   Attività estrattiva

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate ( 46 ) da una persona fisica o giuridica di un paese non-UE che rappresenta più del 5% delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le succursali dirette (è necessaria la costituzione in persona giuridica).

D.   Attività manifatturiere

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate ( 47 ) da persone fisiche o giuridiche di un paese non-UE che rappresentano più del 5% delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le succursali dirette (è necessaria la costituzione in persona giuridica).

HR: è previsto il requisito della cittadinanza per editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati.

IT: i titolari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro. Le società devono avere la propria sede centrale in uno Stato membro.

SE: le persone fisiche, titolari di periodici stampati e pubblicati in Svezia, devono risiedere in Svezia o essere cittadini del SEE. Le persone giuridiche titolari di tali periodici devono essere stabilite nel SEE. Per i periodici stampati e pubblicati in Svezia e le registrazioni tecniche è previsto un direttore responsabile che deve essere domiciliato in Svezia.

Produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda ( 48 ) (esclusa la generazione di energia elettrica da impianti nucleari)

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la produzione di energia elettrica, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto proprio e la produzione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi.

Produzione, trasmissione e distribuzione di vapore e di acqua calda.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate ( 49 ) da persone fisiche o giuridiche di un paese non-UE che rappresentano più del 5% delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la costituzione di una società).

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di vapore e di acqua calda.

1.   Servizi alle imprese

Servizi professionali

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale forniti da professionisti legali investiti di funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels» e per quanto riguarda i servizi forniti da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

UE: per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (dell'UE e dello Stato membro), sono richiesti la cittadinanza e/o la residenza.

AT: per quanto concerne i servizi legali, la partecipazione degli avvocati stranieri (che devono essere pienamente abilitati nel paese d'origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale non può superare il 25%. Essi non possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale. La prestazione di servizi legali da parte degli investitori di minoranza stranieri, o di loro personale qualificato, è autorizzata esclusivamente in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto del paese in cui essi sono abilitati all'esercizio della professione di avvocato. La prestazione di servizi legali in materia di diritto interno (dell'UE e dello Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è condizionata alla piena abilitazione all'avvocatura per la quale è richiesta la cittadinanza.

Per quanto riguarda i servizi di contabilità, tenuta dei libri contabili, revisione dei conti e consulenza fiscale, la partecipazione al capitale azionario e i diritti di voto delle persone abilitate all'esercizio della professione dalla normativa di un paese straniero non possono eccedere il 25%.

Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi medici (tranne che per i servizi dentistici, per gli psicologi e gli psicoterapeuti) e per i servizi veterinari.

BG: per quanto riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche («advokatsko sadrujue» e «advokatsko drujestvo») sono riservate agli avvocati pienamente abilitati alla professione nella Repubblica di Bulgaria. La prestazione di servizi di mediazione è subordinata al requisito della residenza permanente. Per la prestazione di servizi fiscali è necessaria la cittadinanza dell'UE. Per quanto riguarda i servizi architettonici, urbanistici, di architettura del paesaggio, di ingegneria e di ingegneria integrata le persone fisiche e giuridiche straniere, in possesso della competenza riconosciuta di progettista comprovata da una licenza in conformità della propria legislazione nazionale, possono effettuare rilievi e progettare opere in forma indipendente in Bulgaria solo dopo aver vinto un appalto ed essere stati selezionati come contraenti alle condizioni e secondo la procedura stabilita dalla legge sugli appalti pubblici. Per i progetti di rilevanza nazionale o regionale gli imprenditori georgiani devono associarsi a imprenditori locali o esserne subappaltatori. Per quanto riguarda i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio, è previsto il requisito della cittadinanza. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi prestati da ostetriche, infermiere, fisioterapisti e personale paramedico.

DK: i revisori stranieri possono associarsi a esperti contabili danesi abilitati previa autorizzazione dell'autorità danese per l'impresa.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sociosanitari finanziati con fondi pubblici o privati (ad esempio servizi medici, compresi servizi psicologici e odontoiatrici, servizi ostetrici, fisioterapisti e personale paramedico)

FI: per quanto riguarda i servizi di revisione dei conti, è previsto il requisito della residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese.

FR: per quanto riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche («association d'avocats» e «société en participation d'avocat») sono riservate agli avvocati pienamente abilitati all'avvocatura in Francia. Per quanto riguarda i servizi di architettura, i servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, i servizi ostetrici e quelli prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, gli imprenditori stranieri hanno accesso unicamente alle forme giuridiche «société d'exercice liberal» («sociétés anonymes», «sociétés à responsabilité limitée» ou «sociétés en commandite par actions») e «société civile professionnelle». Per quanto riguarda i servizi veterinari valgono il requisito della cittadinanza e la reciprocità.

EL: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per gli odontotecnici. Per ottenere una licenza per l'esercizio delle professioni di revisore legale e di veterinario è richiesta la cittadinanza dell'UE.

ES: i revisori legali e i consulenti in proprietà industriale sono soggetti al requisito della cittadinanza dell'Unione.

HR: nessun impegno tranne che per la consulenza in materia di diritto del paese d'origine, diritto straniero e diritto internazionale. La rappresentanza delle parti nei tribunali può essere esercitata solo dai membri del consiglio dell'ordine degli avvocati croato (titolo croato «odvjetnici»). È previsto il requisito della cittadinanza per l'appartenenza al consiglio dell'ordine degli avvocati. Nei procedimenti che comportano elementi internazionali le parti possono essere rappresentate nei tribunali arbitrali e nei tribunali ad hoc da avvocati membri degli ordini degli avvocati di altri paesi.

È necessaria una licenza per prestare servizi di revisione dei conti. La prestazione di servizi di architettura e di ingegneria da parte di persone fisiche e giuridiche è subordinata all'approvazione rispettivamente dell'ordine croato degli architetti e di quello degli ingegneri.

HU: lo stabilimento deve assumere la forma di una società di persone con un avvocato ungherese («ügyvéd») o con uno studio legale («ügyvédi iroda») ovvero di un ufficio di rappresentanza. La prestazione di servizi veterinari da parte di cittadini di Stati non appartenenti al SEE è subordinata al requisito della residenza.

LV: nelle società commerciali di revisori contabili giurati più del 50% delle azioni con diritto di voto deve essere di proprietà di revisori contabili giurati o di società commerciali di revisori contabili giurati dell'UE o del SEE.

LT: per quanto riguarda i servizi di revisione dei conti, almeno tre quarti delle azioni delle società di revisione dei conti devono appartenere a revisori o società di revisione dell'UE o del SEE.

PL: benché gli avvocati UE abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli avvocati stranieri possono accedere unicamente alle seguenti forme giuridiche: società di persone registrata e società in accomandita semplice. Per la prestazione di servizi veterinari è richiesta la cittadinanza dell'UE.

SK: per la prestazione di servizi di architettura, di ingegneria e di servizi veterinari è richiesta la residenza.

SE: per quanto riguarda la prestazione di servizi legali, l'ammissione all'esercizio della professione forense, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese «advokat», è subordinata al requisito della residenza. Per i curatori è previsto il requisito della residenza. L'autorità competente può concedere una deroga a tale prescrizione. Previsti requisiti SEE per la nomina di un certificatore di un piano economico. Per la prestazione di servizi di revisione dei conti è richiesto il requisito della residenza nel SEE.

Servizi di ricerca e sviluppo

UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini dell'UE e a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE.

Noleggio/leasing senza operatori

A.   Navi

LT: le navi devono essere di proprietà di persone fisiche lituane o di società stabilite in Lituania.

SE: qualora vi sia una partecipazione georgiana alla proprietà di una nave, affinché essa possa battere bandiera svedese occorre dimostrare una prevalente influenza svedese nella sua gestione.

B.   Aeromobili

UE: per quanto riguarda il noleggio e il leasing di aeromobili, l'aeromobile deve appartenere a persone fisiche rispondenti a criteri di cittadinanza specifici o a persone giuridiche che soddisfino criteri specifici in materia di proprietà del capitale e di controllo (tra cui la cittadinanza degli amministratori). Possono essere concesse deroghe per contratti di leasing di breve durata.

Altri servizi alle imprese

UE, tranne HU e SE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale. È richiesta la residenza o la presenza commerciale e può essere previsto il requisito della cittadinanza.

UE tranne BE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE e UK: per la prestazione di servizi di collocamento e di fornitura di personale sono previsti requisiti di cittadinanza e residenza.

UE, tranne AT e SE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per servizi d'investigazione. È richiesta la residenza o la presenza commerciale e può valere il requisito della cittadinanza.

AT: per quanto riguarda i servizi di collocamento e le agenzie per il lavoro interinale, le autorizzazioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche con sede centrale nel SEE, e i membri del consiglio di amministrazione o i soci/azionisti amministratori della società, abilitati a rappresentare la persona giuridica, devono essere cittadini del SEE ed esservi domiciliati.

BE: una società che abbia la propria sede centrale al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che presta servizi di collocamento nel suo paese di origine. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza per i dirigenti sono previsti i requisiti di cittadinanza e residenza nell'UE.

BG: è richiesta la cittadinanza per i servizi di fotografia aerea, per la geodesia, la mappatura catastale e la cartografia. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di collocamento e di fornitura di personale, di fornitura di altro personale d'ufficio, i servizi di investigazione, i servizi di sicurezza, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi in appalto per la riparazione e lo smantellamento delle attrezzature nei giacimenti di petrolio e di gas. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di traduzione e interpretazione ufficiali.

DE: per gli interpreti giurati è previsto il requisito della cittadinanza.

DK: per quanto riguarda i servizi di sicurezza, per la maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione e i dirigenti sono previsti requisiti di residenza e cittadinanza. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di vigilanza aeroportuale.

EE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di sicurezza. Per i traduttori giurati è previsto il requisito della cittadinanza dell'UE.

FI: per i traduttori iscritti all'albo è previsto il requisito della residenza nel SEE.

FR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la concessione di diritti nel settore dei servizi di collocamento.

FR: gli imprenditori stranieri devono disporre di un'autorizzazione specifica per i servizi di esplorazione e prospezione relativi ai servizi di consulenza scientifica e tecnica.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di collocamento e i servizi di investigazione e sicurezza.

IT: per ottenere l'autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di vigilanza occorre la cittadinanza italiana o dell'UE e la residenza. I titolari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro. Le società devono avere la propria sede centrale in uno Stato membro. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi delle agenzie di riscossione e i servizi di informazione commerciale.

LV: per quanto riguarda i servizi di investigazione, possono ottenere la licenza solo le società d'investigazione il cui responsabile e ogni persona che abbia un incarico di amministratore siano cittadini dell'UE o del SEE. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, almeno la metà del capitale azionario deve essere detenuto da persone fisiche o giuridiche dell'UE o del SEE per il rilascio della licenza.

LT: l'attività di prestazione di servizi di sicurezza può essere intrapresa solo da persone con la cittadinanza di un paese del SEE o della NATO.

PL: per quanto riguarda i servizi di investigazione, la licenza professionale può essere accordata a cittadini polacchi o a persone in possesso della cittadinanza di un altro Stato membro, del SEE o della Svizzera. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, la licenza professionale può essere accordata solo a persone di cittadinanza polacca, di un altro Stato membro, del SEE o della Svizzera. Per i traduttori giurati è previsto il requisito della cittadinanza dell'UE. Per prestare servizi di fotografia aerea e per svolgere l'attività di redattore capo di giornali e periodici occorre possedere la cittadinanza polacca.

PT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di investigazione. Per la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e di informazione commerciale è previsto il requisito della cittadinanza dell'UE. Per il personale specializzato dei servizi di sicurezza è previsto il requisito della cittadinanza.

SE: è previsto il requisito della residenza per l'editore e il proprietario di una casa editrice o di una tipografia. Solo la popolazione Sami può allevare renne e detenerne allevamenti.

SK: per quanto riguarda i servizi di investigazione e i servizi di sicurezza, le licenze possono essere accordate solo se non vi sono rischi per la sicurezza e se tutti i dirigenti sono cittadini dell'UE, del SEE o della Svizzera.

4.   Servizi di distribuzione

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di armi, munizioni e esplosivi.

UE: in alcuni paesi sono previsti requisiti di cittadinanza e di residenza per svolgere l'attività di farmacista e tabaccaio.

FR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la concessione di diritti esclusivi nel settore del commercio al dettaglio di tabacco.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di alcolici e prodotti farmaceutici.

AT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di prodotti farmaceutici.

BG: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la distribuzione di bevande alcoliche, prodotti chimici, tabacco e prodotti del tabacco, prodotti farmaceutici, prodotti medicali e ortopedici; armi, munizioni e attrezzature militari; petrolio e prodotti petroliferi, gas, metalli preziosi, pietre preziose.

DE: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio relativamente ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali al pubblico. Per ottenere un'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista e/o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è previsto il requisito della residenza. I cittadini di altri paesi o le persone che non hanno superato in Germania l'esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di prodotti del tabacco.

6.   Servizi ambientali

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di servizi relativi alla raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche.

7.   Servizi finanziari ( 50 )

UE: solo le società aventi sede legale nell'UE possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d'investimento. L'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d'investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata avente sede legale e sede centrale nello stesso Stato membro.

AT: la licenza per l'apertura di una succursale di un assicuratore straniero viene negata quando quest'ultimo non abbia una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società per azioni o a una mutua assicuratrice. La gestione di una succursale deve essere formata da due persone fisiche residenti in Austria.

BG: l'assicurazione pensionistica è attuata mediante la partecipazione a compagnie di assicurazione pensionistica registrate. Per il presidente del consiglio di amministrazione e per il presidente del comitato di direzione è previsto il requisito della residenza permanente in Bulgaria. Prima di stabilire una succursale o un'agenzia che presti servizi in determinati rami assicurativi un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato a operare negli stessi rami nel proprio paese di origine.

CY: soltanto i membri (broker) della borsa di Cipro possono svolgere attività riguardanti l'intermediazione in titoli a Cipro. Le agenzie di intermediazione possono essere registrate come membri della borsa di Cipro soltanto se sono state stabilite e registrate in conformità del diritto societario di Cipro (non sono ammesse le succursali).

EL: il diritto di stabilimento non comprende l'apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle compagnie di assicurazione, salvo quando detti uffici siano stabiliti come agenzie, succursali o sedi centrali.

ES: prima di stabilire una succursale o un'agenzia che presti servizi in determinati rami assicurativi un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato a operare negli stessi rami nel proprio paese di origine.

HU: le succursali di istituti stranieri non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensione privati o servizi di gestione di capitali di rischio. Il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario deve comprendere almeno due membri che siano cittadini ungheresi, residenti ai sensi della relativa normativa sul regime dei cambi e in possesso della residenza permanente in Ungheria da almeno un anno.

IE: nel caso di organismi di investimento collettivo costituiti come fondi comuni di investimento e società a capitale variabile (diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), la società fiduciaria/depositaria e la società di gestione devono essere costituite in Irlanda o in un altro Stato membro (non sono ammesse le succursali). In caso di una «investment limited partnership» (società in accomandita per investimenti), almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda. I soggetti che intendono diventare membri di una borsa irlandese devono:

a) 

essere autorizzati in Irlanda, e ciò presuppone la costituzione di una società di capitali o persone con sede legale/principale in Irlanda oppure

b) 

essere autorizzati in un altro Stato membro.

PT: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in Portogallo a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in Portogallo e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri.

Per poter aprire una succursale in Portogallo, le compagnie di assicurazione straniere devono dimostrare di possedere un'esperienza operativa almeno quinquennale. Le succursali dirette non sono autorizzate nel settore dell'intermediazione assicurativa, che è riservata alle compagnie costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro.

FI: almeno metà dei soci fondatori e membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza delle compagnie di assicurazione che prestano servizi relativi alle assicurazioni pensionistiche obbligatorie deve avere la residenza nell'UE, salvo deroga delle autorità competenti.

Nel caso di compagnie di assicurazione diverse da quelle anzidette il requisito della residenza vale per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e per l'amministratore delegato.

L'agente generale di una compagnia di assicurazione georgiana deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la compagnia abbia la sede centrale nell'Unione.

Gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia la licenza necessaria per esercitare tramite una succursale attività inerenti al regime pensionistico obbligatorio.

Nel caso dei servizi bancari il requisito della residenza è previsto per almeno uno dei fondatori, uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza, per l'amministratore delegato e per il legale rappresentante di un istituto di credito.

IT: una società per essere autorizzata a gestire il sistema di regolamento titoli attraverso lo stabilimento in Italia deve essere costituita in Italia (non sono ammesse succursali). Le società per essere autorizzate a gestire servizi centralizzati di deposito titoli attraverso lo stabilimento in Italia devono essere costituite in Italia (non sono ammesse le succursali). Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'UE, il fiduciario/depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro ed essere stabilito in Italia attraverso una succursale. Anche le società di gestione di OICVM non armonizzati a norma della legislazione dell'UE devono essere costituite in Italia (non sono ammesse le succursali). La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle compagnie di assicurazione, alle società di investimento e alle società di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'UE aventi la sede centrale nell'UE nonché agli OICVM costituiti in Italia. Per l'attività di vendita porta a porta gli intermediari devono servirsi di promotori finanziari autorizzati e iscritti all'albo. Gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi d'investimento.

LT: ai fini della gestione patrimoniale è necessaria la costituzione di una società di gestione specializzata (non sono ammesse le succursali).

Soltanto imprese con la sede legale o una succursale in Lituania possono agire come depositarie di fondi pensione.

Soltanto le banche con la sede legale o una succursale in Lituania e autorizzate a fornire servizi di investimento in uno Stato membro o in un paese del SEE possono agire come depositarie del patrimonio dei fondi pensione.

PL: agli intermediari assicurativi è richiesta la costituzione di una società in loco (non sono ammesse le succursali).

SK: gli stranieri possono stabilire una compagnia di assicurazione con forma legale di società per azioni oppure possono gestire attività assicurative attraverso proprie controllate con sede legale in Slovacchia (non sono ammesse le succursali).

I servizi di investimento in Slovacchia possono essere prestati da banche, società di investimenti, fondi di investimento e operatori in titoli, aventi forma giuridica di società di capitali dotate di un capitale azionario conforme a quanto previsto dalla legge (non sono ammesse le succursali).

SE: lo stabilimento di società di brokeraggio assicurativo non costituite in Svezia può avvenire solo attraverso una succursale. Il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nell'UE.

8.   Servizi sanitari, sociali e relativi all'istruzione

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sanitari, sociali e relativi all'istruzione finanziati da fondi pubblici.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per gli altri servizi sanitari alla persona finanziati da fondi privati.

UE: nel caso di servizi di istruzione finanziati da fondi privati, può essere previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.

UE (tranne NL, SE e SK): nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati da fondi privati, diversi da quelli classificati come istruzione primaria, secondaria, terziaria e per adulti.

BE, CY, CZ, DK, FR, DE, EL, HU, IT, ES, PT e UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi sociali finanziati da fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sanitari e sociali finanziati da fondi privati.

BG: gli istituti di istruzione superiore stranieri non possono aprire proprie sezioni nel territorio della Repubblica di Bulgaria. Gli istituti di istruzione superiore stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e college in Bulgaria solo all'interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari e in cooperazione con questi ultimi.

EL: per quanto riguarda i servizi di istruzione superiore, nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per lo stabilimento di istituti di istruzione che rilasciano diplomi riconosciuti dallo Stato. Nel caso delle scuole primarie e secondarie finanziate da fondi privati, per i titolari, per la maggioranza dei membri del consiglio e gli insegnanti è previsto il requisito della cittadinanza dell'UE.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'istruzione primaria.

SE: si riserva il diritto di adottare e mantenere qualsiasi misura per quanto riguarda i prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche ad impartire l'istruzione. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e da fondi privati con un sostegno statale sotto qualunque forma: per esempio i prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto al sostegno allo studio.

UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di ambulanza o di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri finanziati da fondi privati.

9.   Servizi connessi al turismo e ai viaggi

BG, CY, EL, ES e FR: per le guide turistiche è previsto il requisito della cittadinanza.

BG: Nel caso di alberghi, ristoranti e servizi di ristorazione (escluso il catering nei servizi di trasporto aereo) è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali).

IT: le guide turistiche di paesi non-UE devono ottenere una licenza specifica.

10.   Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Servizi delle agenzie di informazione e di stampa

FR: la partecipazione straniera a case editrici che pubblicano in francese non può superare il 20% del capitale o dei diritti di voto. Per quanto riguarda le agenzie di stampa, il trattamento nazionale per lo stabilimento delle persone giuridiche è sottoposto alla condizione della reciprocità.

Servizi sportivi e altri servizi ricreativi

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita rispetto ai servizi inerenti alle scommesse e ai giochi d'azzardo. Si precisa, per certezza del diritto, che non è accordato l'accesso al mercato.

AT: per quanto riguarda i servizi di scuole di sci e delle guide alpine, per i consiglieri di amministrazione delle persone giuridiche è previsto il requisito della cittadinanza SEE.

Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali

BE, FR, HR e IT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le biblioteche, gli archivi, i musei e altri servizi culturali.

11.   Trasporti

Trasporti marittimi

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

FI: possono prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo solo le navi che battono bandiera finlandese.

HR: per prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia e ottenere una concessione dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero di prestatori di servizi può essere limitato in ragione della capacità dei porti.

Trasporto sulle vie navigabili interne ( 51 )

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio nazionale. Le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.

AT e HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

AT: per quanto riguarda le acque interne, le concessioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche del SEE e più del 50% del capitale azionario, i diritti di voto e la maggioranza negli organi di amministrazione sono riservati ai cittadini del SEE.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il trasporto sulle vie navigabili interne.

Servizi di trasporto aereo

UE: le condizioni di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto aereo sono disciplinate dall'accordo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia dall'altra.

UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'UE devono essere immatricolati presso lo Stato membro che ha rilasciato la licenza al vettore o in un altro paese dell'UE. Per quanto riguarda il noleggio di aeromobili con equipaggio, l'aeromobile deve appartenere a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. L'aeromobile deve essere utilizzato da vettori aerei appartenenti a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.

UE: per quanto riguarda i sistemi telematici di prenotazione (CRS), qualora ai vettori UE non venga accordato un trattamento equivalente ( 52 ) a quello accordato nell'UE da prestatori di servizi CRS di paesi terzi, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'UE non venga accordato un trattamento equivalente a quello fornito nell'UE dai vettori aerei non-UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori aerei non-UE da parte di prestatori di servizi CRS dell'UE o ai prestatori di servizi CRS non-UE da parte di vettori aerei dell'UE.

Trasporto ferroviario

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il trasporto passeggeri e merci e per i servizi di rimorchio e spinta.

Trasporto su strada

UE: per le operazioni di cabotaggio è necessario costituire una società (non sono ammesse le succursali). Per il gestore dei trasporti è previsto il requisito della residenza.

AT: per i servizi di trasporto passeggeri e trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'UE o a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE.

BG: per i servizi di trasporto passeggeri e trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'UE o a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE. È richiesta la costituzione di una società. Per le persone fisiche è richiesta la cittadinanza dell'UE.

EL: per esercitare la professione di trasportatore di merci su strada è necessaria una licenza greca. Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie. Gli operatori di trasporto merci su strada stabiliti in Grecia possono utilizzare soltanto veicoli immatricolati in Grecia.

FI: per fornire servizi di trasporto su strada è necessaria un'autorizzazione che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero.

FR: gli imprenditori stranieri non sono autorizzati a fornire i servizi di autobus interurbani.

LV: per i servizi di trasporto di passeggeri e di merci, è richiesta un'autorizzazione che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero. Le persone giuridiche stabilite devono utilizzare veicoli immatricolati a livello nazionale.

RO: per ottenere una licenza, i trasportatori su strada di merci e di viaggiatori possono utilizzare esclusivamente veicoli immatricolati in Romania, posseduti e utilizzati secondo la regolamentazione nazionale.

SE: per esercitare la professione di trasportatore di merci su strada è necessaria una licenza svedese. Una società per ottenere una licenza di taxi deve, tra l'altro, nominare una persona fisica che agisca in qualità di gestore dei trasporti (trattasi de facto del requisito della residenza – cfr. la riserva svedese sui tipi di stabilimento). Una società per ottenere una licenza per altri operatori di trasporti su strada deve essere stabilita nell'UE, avere uno stabilimento situato in Svezia e aver nominato una persona fisica che agisca in qualità di gestore dei trasporti, la quale deve essere residente nell'UE. Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie, tranne che per il fatto che gli operatori di servizi di trasporto su strada di merci e di passeggeri possono di norma utilizzare soltanto i veicoli che sono iscritti al registro automobilistico nazionale. Un veicolo immatricolato in un paese diverso dalla Svezia, di proprietà di una persona fisica o giuridica con luogo di residenza principale diverso dalla Svezia, trasferito in Svezia per uso temporaneo, può essere temporaneamente utilizzato in Svezia. L'Agenzia svedese dei trasporti, per uso temporaneo, intende non più di un anno.

14.   Servizi energetici

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per le persone giuridiche della Georgia controllate ( 53 ) da persone fisiche o giuridiche di un paese che rappresenta più del 5% delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE ( 54 ), a meno che l'UE fornisca alle persone fisiche o giuridiche di tale paese un accesso completo a tale settore nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso con tale paese.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la generazione di energia elettrica da impianti nucleari e per il trattamento di combustibili nucleari.

UE: la certificazione di un gestore del sistema di trasmissione controllato da una o più persone fisiche o giuridiche di paesi terzi può essere rifiutata qualora il gestore non abbia dimostrato che il rilascio della certificazione non costituirà un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di uno Stato membro e/o dell'UE, a norma dell'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e dell'articolo 11 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di combustibile mediante condotte, tranne che per i servizi di consulenza.

BE e LV: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di gas naturale mediante condotte, tranne che per i servizi di consulenza.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE e UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne che per i servizi di consulenza.

SI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne che per i servizi connessi alla distribuzione di gas.

CY: si riserva il diritto di sottoporre al requisito della reciprocità la concessione di licenze per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

15.   Altri servizi non compresi altrove

PT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla vendita di attrezzature o alla cessione di un brevetto.

SE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri.

ALLEGATO XIV-B

ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI (UNIONE)

1. L'elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate dall'Unione a norma dell'articolo 86 del presente accordo nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi della Georgia in tali settori. Gli elenchi comprendono i seguenti elementi:

a) 

una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui la Parte assume l'impegno e la portata della liberalizzazione cui si applicano le riserve;

b) 

una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.

Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera Unione eventualmente applicabili).

Nessun impegno è previsto per i settori o sottosettori che non figurano nell'elenco in appresso.

2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:

a) 

per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991;

b) 

per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998.

3. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 84 e 85 del presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere un'autorizzazione, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico od artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso agli imprenditori dell'altra Parte.

4. L'elenco in appresso non pregiudica l'applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosettori di servizi e non pregiudica l'esistenza di monopoli di statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.

5. Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.

6. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco degli impegni non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

7. La modalità 1 e la modalità 2 si riferiscono ai mezzi di prestazione dei servizi di cui all'articolo 77, lettera m), punti i) e ii) del presente accordo.



Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

1.  SERVIZI ALLE IMPRESE

A.  Servizi professionali

 

a)  Servizi legali

(CPC 861) (1)

(esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale forniti da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, huissiers de justice o altri officiers publics et ministériels)

Per le modalità 1 e 2

AT, CY, ES, EL, LT e MT: è previsto il requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (UE e Stato membro).

BE: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. Si applicano contingenti numerici per il patrocinio dinanzi alla «Cour de cassation» nelle cause non penali.

BG: gli avvocati stranieri possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino del loro paese d'origine e purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Per prestare servizi di mediazione legale è richiesta la residenza permanente.

FR: l'accesso degli avvocati alla professione di «avocat auprès de la Cour de Cassation» e di «avocat auprès du Conseil d'Etat» è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.

HU: per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale.

LV: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali.

DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese e agli studi legali registrati in Danimarca. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.

SE: è previsto il requisito della residenza per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese «advokat».

Per la modalità 1

HR: nessuna riserva per la consulenza in materia di diritto straniero e diritto internazionale. nessun impegno per la pratica del diritto croato.

b) 1.  Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili

(CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)

Per la modalità 1

FR, HU, IT, MT, RO e SI: nessun impegno.

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.

Per la modalità 2

Tutti gli Stati membri: nessuna

b) 2.  Servizi di revisione dei conti

(CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contabilità)

Per la modalità 1

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI e UK: nessun impegno.

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad es. diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario, ecc.).

HR: le società di revisione dei conti straniere possono prestare servizi di revisione dei conti nel territorio croato se vi hanno stabilito una succursale, come previsto dalle disposizioni della legge sulle società.

SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata, e in relazione alle persone fisiche. Solo tali persone e le società di revisione registrate possono detenere quote o essere socie di società che svolgono attività di revisione contabile a scopi ufficiali. L'abilitazione è subordinata al requisito della residenza nel SEE o in Svizzera. I titoli «revisore abilitato» e «revisore autorizzato» possono essere utilizzati esclusivamente da revisori abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono certificati o abilitati devono essere residenti nel SEE, salvo altrimenti disposto dal governo o da un organismo governativo nominato dal governo in un caso distinto.

Per la modalità 2

Nessuna

c)  Servizi di consulenza fiscale

(CPC 863) (2)

Per la modalità 1

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.

CY: i consulenti fiscali devono essere debitamente autorizzati dal ministero delle Finanze. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. I criteri sono analoghi a quelli per la concessione dell'autorizzazione per gli investimenti stranieri (indicati nella sezione orizzontale) nella misura in cui sono applicabili a questo sottosettore, tenuto conto della sua situazione occupazionale.

BG, MT, RO e SI: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

d)  Servizi architettonici

e

e)  Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio

(CPC 8671 e CPC 8674)

Per la modalità 1

AT: nessun impegno tranne che per i servizi di pianificazione.

BE, CY, EL, IT, MT, PL, PT e SI: nessun impegno.

DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero.

HR: servizi architettonici: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione dell'ordine croato degli architetti. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla legge croata. L'autorizzazione per il riconoscimento (convalida) è rilasciata dal Ministry of Construction and Physical Planning (ministero dell'edilizia e dell'urbanistica).

Servizi urbanistici: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione del ministero dell'edilizia e dell'urbanistica.

HU e RO: nessun impegno per i servizi di architettura del paesaggio.

Per la modalità 2

Nessuna

f)  Servizi di ingegneria; e

g)  servizi integrati di ingegneria

(CPC 8672 e CPC 8673)

Per la modalità 1

AT, SI: nessun impegno tranne che per i servizi di semplice progettazione.

CY, EL, IT, MT, PT: nessun impegno.

HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione dell'ordine croato degli ingegneri. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla legge croata. L'autorizzazione per il riconoscimento (convalida) è rilasciata dal Ministry of Construction and Physical Planning (ministero dell'edilizia e dell'urbanistica).

Per la modalità 2

Nessuna

h)  Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici

(CPC 9312 e parte di CPC 85201)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK e UK: nessun impegno.

HR: nessun impegno tranne che per la telemedicina, per la quale nessuna riserva.

SI: nessun impegno per la medicina sociale, i servizi sanitari, epidemiologici, di ecologia medica, l'approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto, i servizi necroscopici/autoptici.

Per la modalità 2

Nessuna

i)  Servizi veterinari

(CPC 932)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI e SK: nessun impegno.

UK: nessun impegno tranne che per i servizi veterinari tecnici e di laboratorio prestati a veterinari o la consulenza, l'orientamento e l'informazione generale, ad esempio su alimentazione, comportamento, cura degli animali da compagnia.

Per la modalità 2

Nessuna

j) 1.  Servizi ostetrici

(parte di CPC 93191)

j) 2.  Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico

(parte di CPC 93191)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK e UK: nessun impegno.

FI e PL: nessun impegno tranne che per gli infermieri

HR: nessun impegno tranne che per la telemedicina, per la quale nessuna riserva.

Per la modalità 2

Nessuna

k)  Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici

(CPC 63211)

e altri servizi forniti da farmacisti (3)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CZ, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI e UK: nessun impegno.

LV e LT: nessun impegno, tranne che per le vendite per corrispondenza.

HU: nessun impegno tranne che per CPC 63211

Per la modalità 2

Nessuna

B.  Servizi informatici e affini

(CPC 84)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

C.  Servizi di ricerca e sviluppo

 

a)  Servizi di R&S relativi alle scienze sociali e umane

(CPC 852 esclusi i servizi psicologici) (4)

b)  Servizi di R&S relativi alle scienze naturali (CPC 851) e

c)  Servizi interdisciplinari di R&S (CPC 853)

Per le modalità 1 e 2

UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, possono essere concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri e a persone giuridiche dell'UE aventi sede centrale nell'UE.

D.  Servizi immobiliari (5)

 

a)  Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione

(CPC 821)

Per la modalità 1

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK e SI: nessun impegno HR: richiesta la presenza commerciale.

Per la modalità 2

Nessuna

b)  Per conto terzi

(CPC 822)

Per la modalità 1

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK e SI: nessun impegno; HR: richiesta la presenza commerciale.

Per la modalità 2

Nessuna

E.  Servizi di noleggio/leasing senza operatore

 

a)  Relativi a navi

(CPC 83103)

Per la modalità 1

BG, CY, DE, HU, MT e RO: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

b)  Relativi ad aeromobili

(CPC 83104)

Per la modalità 1

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO e SK: nessun impegno.

Per la modalità 2

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO e SK: nessun impegno.

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE e UK: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'UE devono essere immatricolati nello Stato membro che ha rilasciato la licenza al vettore aereo o in un altro paese dell'UE. Possono essere concesse deroghe per contratti di locazione di breve durata o in circostanze eccezionali.

c)  Relativi ad altre attrezzature di trasporto

(CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)

Per la modalità 1

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

d)  Relativi ad altri macchinari e attrezzature

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)

Per la modalità 1

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO e SK: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

e)  Relativi a beni personali e per la casa

(CPC 832)

Per le modalità 1 e 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK e UK: nessun impegno.

f)  Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni

(CPC 7541)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna.

F.  Altri servizi alle imprese

 

a)  Pubblicità

(CPC 871)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna.

b)  Ricerca di mercato e sondaggi di opinione

(CPC 864)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

c)  Servizi di consulenza gestionale

(CPC 865)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna.

d)  Servizi connessi alla consulenza gestionale

(CPC 866)

Per le modalità 1 e 2

HU: nessun impegno per i servizi di arbitrato e conciliazione (CPC 86602)

e)  Servizi tecnici di prova e analisi

(CPC 8676)

Per la modalità 1

IT: nessun impegno per la professione di biologo e analista chimico.

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK e SE: nessun impegno.

Per la modalità 2

CY, CZ, MT, PL, RO, SK e SE: nessun impegno.

f)  Servizi di consulenza riguardanti l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura

(parte di CPC 881)

Per la modalità 1

IT: nessun impegno per le attività riservate ad agronomi e periti agrari.

EE, MT, RO e SI: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

g)  Servizi di consulenza in materia di pesca

(parte di CPC 882)

Per la modalità 1

LV, MT, RO e SI: nessun impegno.

Per la modalità 2

nessuna

h)  Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere

(parte di CPC 884 e parte di CPC 885)

Per le modalità 1 e 2

nessuna.

i)  Servizi di collocamento e di fornitura di personale

 

i) 1.  Servizi di ricerca di dirigenti

(CPC 87201)

Per la modalità 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI e SE: nessun impegno.

Per la modalità 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK e SI: nessun impegno.

i) 2.  Servizi di collocamento

(CPC 87202)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK e UK: nessun impegno.

Per la modalità 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI e SK: nessun impegno.

i) 3.  Servizi di fornitura di altro personale d'ufficio

(CPC 87203)

Per la modalità 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK e SI: nessun impegno.

Per la modalità 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK e SI: nessun impegno.

i) 4.  Servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale

(CPC 87204, CPC 87205, CPC 87206 e CPC 87209)

Per le modalità 1 e 2

Tutti gli Stati membri salvo HU: nessun impegno.

HU: Nessuna.

j) 1.  Servizi di investigazione

(CPC 87301)

Per le modalità 1 e 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI e UK: nessun impegno.

j) 2.  Servizi di sicurezza

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)

Per la modalità 1

HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI e SK: nessun impegno.

Per la modalità 2

HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305

BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI e SK: nessun impegno.

k)  Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica

(CPC 8675)

Per la modalità 1

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI e UK: nessun impegno per i servizi di prospezione.

HR: nessuna, tranne che in Croazia la ricerca geologica, geodetica e mineraria di base nonché i servizi di ricerca connessi alla protezione dell'ambiente possono essere realizzati solo mediante o congiuntamente con persone giuridiche locali.

Per la modalità 2

Nessuna

l) 1.  Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni

(parte di CPC 8868)

Per la modalità 1

Per le imbarcazioni di trasporto marittimo: BE, BG, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SI e UK: nessun impegno.

Per le imbarcazioni di trasporto sulle vie navigabili interne: UE, tranne EE, HU, LV e PL: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

l) 2.  Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario

(parte di CPC 8868)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK e UK: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

l) 3.  Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale

(CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

l) 4.  Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti

(parte di CPC 8868)

Per la modalità 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

l) 5.  Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (6)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

m)  Servizi di pulizia degli edifici

(CPC 874)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK e UK: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna.

n)  Servizi fotografici

(CPC 875)

Per la modalità 1

BG, EE, MT e PL: nessun impegno per la fornitura di servizi di fotografia aerea

HR, LV: nessun impegno per i servizi di fotografia specializzata (CPC 87504)

Per la modalità 2

Nessuna.

o)  Servizi di imballaggio

(CPC 876)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

p)  Stampa ed editoria

(CPC 88442)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

q)  Servizi congressuali

(parte di CPC 87909)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

r)  altri

 

r) 1.  Servizi di traduzione e interpretazione

(CPC 87905)

Per la modalità 1

PL: nessun impegno per i servizi di traduttori e interpreti giurati.

HU, SK: nessun impegno per traduzione e interpretazione ufficiali.

HR: nessun impegno per i documenti ufficiali.

Per la modalità 2

Nessuna

r) 2.  Servizi di arredamento e altri servizi di design specializzato

(CPC 87907)

Per la modalità 1

DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero.

HR: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

r) 3.  Servizi delle agenzie di riscossione

(CPC 87902)

Per le modalità 1 e 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno.

r) 4.  Servizi delle agenzie di informazione commerciale

(CPC 87901)

Per le modalità 1 e 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno.

r) 5.  Servizi di duplicazione

(CPC 87904) (7)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK e UK: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

r) 6.  Servizi di consulenza in materia di telecomunicazioni

(CPC 7544)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

r) 7.  Servizi di segreteria telefonica

(CPC 87903)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

2.  SERVIZI DI COMUNICAZIONE

A.  Servizi postali e di corriere

(Servizi relativi al trattamento (8) degli invii postali (9) secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o straniere:

 

i)  trattamento delle comunicazioni scritte, con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico (10), tra cui il servizio postale ibrido e la pubblicità diretta per corrispondenza,

ii)  trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo (11),

iii)  trattamento di stampati con indicazione dell'indirizzo (12),

iv)  trattamento degli articoli di cui ai punti da i) a iii) come raccomandate o posta assicurata,

v)  servizi di consegna per espresso (14) per gli articoli di cui ai punti da i) a iii),

vi)  trattamento della posta senza indirizzo

vii)  scambio di documenti (15)

I sottosettori i), iv) e v) sono tuttavia esclusi quando rientrano nell'ambito dei servizi che possono essere riservati, ossia: corrispondenza di prezzo inferiore al quintuplo della tariffa pubblica di base, purché pesi meno di 350 grammi (16) e servizio raccomandate utilizzato nelle procedure giudiziarie o amministrative).

(parte di CPC 751, parte di CPC 71235 (17) e parte di CPC 73210 (18))

Per le modalità 1 e 2

Nessuna (13)

B.  Servizi di telecomunicazione

(In questi servizi non rientrano le attività economiche di fornitura dei contenuti, la cui distribuzione richiede servizi di telecomunicazione)

 

a)  Tutti i servizi relativi alla comunicazione a distanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici (19), esclusa la trasmissione radiotelevisiva (20)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

b)  Servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite (21)

Per le modalità 1 e 2

UE: nessuna, ma i prestatori di servizi in questo settore possono essere tenuti a salvaguardare gli obiettivi di interesse generale connessi alla trasmissione di contenuti attraverso la loro rete, conformemente al quadro normativo dell'UE in materia di comunicazioni elettroniche.

BE: nessun impegno.

3.  SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI

Servizi edilizi e servizi d'ingegneria correlati

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

4.  SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

(tranne la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi e altro materiale bellico)

A.  Servizi dei commissionari

a)  Servizi dei commissionari relativi ad autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori

(parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)

b)  Altri servizi dei commissionari

(CPC 621)

Per le modalità 1 e 2

UE, tranne AT, SI, SE e FI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti chimici nonché di pietre e di metalli preziosi.

AT: nessun impegno per la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili, dispositivi esplosivi e sostanze tossiche.

B.  Servizi di commercio all'ingrosso

a)  Servizi di commercio all'ingrosso di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori

(parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)

b)  Servizi di commercio all'ingrosso di apparecchiature terminali di telecomunicazione

(parte di CPC 7542)

c)  Altri servizi di commercio all'ingrosso

(CPC 622 esclusi i servizi di commercio all'ingrosso di prodotti energetici (22))

AT, BG: nessun impegno per la distribuzione di prodotti per uso medico quali dispositivi medico-chirurgici, sostanze mediche e oggetti per uso medico.

HR: nessun impegno per la distribuzione dei prodotti del tabacco.

Per la modalità 1

AT, BG, FR, PL e RO: nessun impegno per la distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco.

BG, FI, PL e RO: nessun impegno per la distribuzione di bevande alcoliche.

SE: nessun impegno per la distribuzione al dettaglio di bevande alcoliche.

AT, BG, CZ, FI, RO, SK e SI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti farmaceutici.

C.  Servizi di commercio al dettaglio (23)

Servizi di commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori

(CPC 61112, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121 )

Servizi di commercio al dettaglio di apparecchiature terminali di telecomunicazione

(parte di CPC 7542)

Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari

(CPC 631)

Servizi di commercio al dettaglio di altri prodotti (diversi dai prodotti energetici), esclusa la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (24)

(CPC 632 escluse CPC 63211 e 63297)

D.  Franchising

(CPC 8929)

BG, HU e PL: nessun impegno per i servizi degli operatori di borsa merci.

FR: per quanto riguarda i servizi dei commissionari, nessun impegno per gli operatori commerciali e i mediatori che operano su 17 mercati di interesse nazionale relativi ai prodotti alimentari freschi. Nessun impegno per il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici.

MT: nessun impegno per i servizi dei commissionari.

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK e UK: per quanto riguarda i servizi di commercio al dettaglio, nessun impegno tranne che per le vendite per corrispondenza.

5.  SERVIZI DI ISTRUZIONE

(solo servizi finanziati con fondi privati)

A.  Servizi di istruzione primaria

(CPC 921)

Per la modalità 1

BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE e SI: nessun impegno.

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e ad insegnare.

IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato.

Per la modalità 2

CY, FI, HR, MT, RO, SE e SI: nessun impegno.

B.  Servizi di istruzione secondaria

(CPC 922)

Per la modalità 1

BG, CY, FI, HR, MT, RO e SE: nessun impegno.

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e ad insegnare.

IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato.

Per la modalità 2

CY, FI, MT, RO e SE: nessun impegno.

Per le modalità 1 e 2

LV: nessun impegno per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224).

C.  Servizi di istruzione superiore

(CPC 923)

Per la modalità 1

AT, BG, CY, FI, MT, RO e SE: nessun impegno.

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e ad insegnare.

IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato.

Per la modalità 2

AT, BG, CY, FI, MT, RO e SE: nessun impegno.

Per le modalità 1 e 2

CZ e SK: nessun impegno per i servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).

D.  Servizi di istruzione per gli adulti

(CPC 924)

Per le modalità 1 e 2

CY, FI, MT, RO e SE: nessun impegno.

AT: nessun impegno per i servizi di istruzione per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi.

E.  Altri servizi di istruzione

(CPC 929)

Per le modalità 1 e 2

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE e UK: nessun impegno.

Per la modalità 1:

HR: nessuna riserva per l'istruzione per corrispondenza o l'istruzione telematica.

6.  SERVIZI AMBIENTALI

A.  Servizi di gestione delle acque reflue

(CPC 9401) (25)

Per la modalità 1

UE, tranne EE, LT e LV: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza.

EE, LT e LV: nessuna

Per la modalità 2

Nessuna

B.  Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi

a)  Servizi di smaltimento dei rifiuti

(CPC 9402)

Per la modalità 1

UE, tranne EE e HU: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza.

EE e HU: nessuna

Per la modalità 2

Nessuna

b)  Servizi di disinfestazione e simili

(CPC 9403)

Per la modalità 1

UE, tranne EE, HU e LT: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza.

EE, HU e LT: nessuna

Per la modalità 2

Nessuna

C.  Protezione dell'aria ambiente e del clima

(CPC 9404) (26)

Per la modalità 1

UE, tranne EE, FI, LT, PL e RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza.

EE, FI, LT, PL, RO: nessuna

Per la modalità 2

Nessuna

D.  Risanamento e pulizia del suolo e delle acque

a)  Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati

(parte di CPC 94060) (27)

Per la modalità 1

UE, tranne EE, FI e RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza.

EE, FI, RO: nessuna

Per la modalità 2

Nessuna

E.  Abbattimento del rumore e delle vibrazioni

(CPC 9405)

Per la modalità 1

UE, tranne EE, FI, LT, PL e RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza.

EE, FI, LT, PL e RO: nessuna

Per la modalità 2

Nessuna

F.  Protezione della biodiversità e del paesaggio

a)  Servizi di tutela della natura e del paesaggio

(parte di CPC 9406)

Per la modalità 1

UE, tranne EE, FI e RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza.

EE, FI, RO: nessuna

Per la modalità 2

Nessuna

G.  Altri servizi ambientali e ausiliari

(CPC 94090)

Per la modalità 1

UE, tranne EE, FI e RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza.

EE, FI e RO: nessuna

Per la modalità 2

Nessuna

7.  SERVIZI FINANZIARI

A.  Servizi assicurativi e connessi

Per le modalità 1 e 2

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI e UK: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a:

i)  trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e

ii)  merci in transito internazionale

AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'Unione o di una succursale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione). I contratti di assicurazione aerea obbligatoria, eccettuata l'assicurazione di trasporti aerei commerciali internazionali, possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell'Unione o da una succursale stabilita in Austria.

DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da compagnie stabilite nell'Unione. Nessuna persona fisica o giuridica (ivi comprese le compagnie di assicurazione), al di fuori delle compagnie di assicurazione autorizzate a norma dell'ordinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a partecipare alla conclusione professionale di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca.

DE: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell'Unione o da una succursale stabilita in Germania. Le compagnie di assicurazione straniere che abbiano stabilito una succursale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.

FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione.

PL: nessun impegno per la riassicurazione e la retrocessione, tranne che per i rischi connessi alle merci negli scambi internazionali.

PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nell'UE; solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nell'UE possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.

Per la modalità 1

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI e UK: nessun impegno per i servizi di intermediazione nel settore dell'assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a:

i)  trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e

ii)  merci in transito internazionale

BG: nessun impegno per l'assicurazione diretta tranne che per i servizi prestati da fornitori stranieri a persone straniere nel territorio della Repubblica di Bulgaria. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nella Repubblica di Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere. Le compagnie di assicurazione straniere possono concludere contratti di assicurazione soltanto tramite una succursale. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di indennizzo, né per i sistemi di assicurazione obbligatoria.

B.  Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

CY, LV e MT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a:

i)  trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e

ii)  merci in transito internazionale.

LT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a:

i)  trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e

ii)  merci in transito internazionale, tranne in relazione a trasporti terrestri riguardanti rischi in territorio lituano.

BG, LV, LT e PL: nessun impegno per l'intermediazione assicurativa.

ES: per i servizi attuariali, requisito della residenza e tre anni di pertinente esperienza professionale.

FI: solo gli assicuratori con sede centrale nell'UE o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione). La prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata all'esistenza di una sede di attività permanente nell'UE.

HR: nessun impegno per l'assicurazione diretta e per i servizi di intermediazione nel settore dell'assicurazione diretta, eccetto:

a)  assicurazione vita: fornitura di assicurazioni alle persone straniere che risiedono in Croazia;

b)  assicurazioni rami non vita: fornitura di assicurazioni rami non vita, escluse le assicurazioni responsabilità civile auto, alle persone straniere che risiedono in Croazia

c)  assicurazione marittima, aerea, trasporti.

HU: la prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell'UE è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria.

IT: nessun impegno per la professione attuariale. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l'Italia.

SE: l'assicurazione diretta può essere effettuata solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro.

Per la modalità 2

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI e UK: nessun impegno per l'intermediazione.

BG: per quanto riguarda l'assicurazione diretta, le persone fisiche e giuridiche bulgare e i soggetti stranieri che svolgono un'attività nel territorio della Repubblica di Bulgaria possono concludere contratti di assicurazione relativamente alla loro attività in Bulgaria soltanto con prestatori che siano autorizzati a svolgere un'attività assicurativa in Bulgaria. Gli indennizzi assicurativi derivanti da tali contratti devono essere liquidati in Bulgaria. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di indennizzo, né per i sistemi di assicurazione obbligatoria.

HR: nessun impegno per l'assicurazione diretta e per i servizi di intermediazione nel settore dell'assicurazione diretta, eccetto:

a)  assicurazioni vita: per consentire alle persone straniere residenti in Croazia di ottenere un'assicurazione sulla vita;

b)  assicurazioni rami non-vita:

i)  per consentire agli stranieri residenti in Croazia di stipulare assicurazioni (non-vita) diverse da quelle per la responsabilità civile auto;

ii)  - assicurazioni personali o contro i rischi dei beni materiali, non disponibili nella Repubblica di Croazia; - società che acquistano un'assicurazione all'estero in rapporto a opere di investimento all'estero, comprese le attrezzature per tali opere; - assicurazione per la restituzione di prestiti esteri (assicurazione collaterale); - assicurazione personale e sui beni materiali di imprese detenute al 100% e di joint venture che svolgono un'attività economica in un paese straniero, se ciò è conforme alla normativa di tale paese o richiesto per la registrazione; - navi in costruzione e revisione se previsto dal contratto concluso con il cliente straniero (acquirente);

c)  assicurazione marittima, aerea, trasporti.

IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l'Italia.

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE e UK: nessun impegno tranne che per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.

CY: nessun impegno tranne che per la negoziazione di valori mobiliari, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.

BE: la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti è subordinata allo stabilimento in Belgio.

BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni.

EE: per l'accettazione di depositi è prescritta l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione, a norma del diritto estone, come società per azioni, controllata o succursale.

L'esercizio delle attività di gestione di fondi di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie del patrimonio dei fondi di investimento soltanto società aventi sede legale nell'Unione.

HR: nessun impegno, tranne che per prestiti, leasing finanziario, servizi di pagamento e di trasferimento di denaro, garanzie e impegni, servizi di intermediazione finanziaria di tipo money broking, comunicazione e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi di consulenza finanziaria e altri servizi finanziari ausiliari esclusa l'intermediazione.

LT: l'esercizio delle attività di gestione di fondi d'investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d'investimento soltanto società aventi sede legale o una succursale in Lituania.

IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre (I) un'autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l'ente sia una società di capitali o una società di persone oppure un imprenditore individuale, avente comunque la sede centrale/sociale in Irlanda (l'autorizzazione può non essere richiesta, ad esempio quando un prestatore di servizi di un paese terzo non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene fornito a privati); oppure (II) un'autorizzazione in un altro Stato membro in conformità della direttiva UE relativa ai servizi di investimento.

IT: nessun impegno per i promotori di servizi finanziari.

LV: nessun impegno tranne che per la comunicazione di informazioni finanziarie e per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.

LT: è prescritta la presenza commerciale per la gestione di fondi pensione.

MT: nessun impegno tranne che per l'accettazione di depositi, per prestiti di qualsiasi tipo, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.

PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: prescrizione dell'impiego della rete pubblica di telecomunicazioni o della rete di un altro operatore autorizzato.

RO: nessun impegno per il leasing finanziario, la compravendita sul mercato dei cambi, la compravendita di strumenti del mercato monetario, di prodotti derivati, di strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, di valori mobiliari e di altri strumenti negoziabili ed altre attività finanziarie, per la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, la gestione patrimoniale e i servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie. I servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro sono autorizzati solo attraverso una banca residente.

SI:

i)  partecipazione all'emissione di titoli del Tesoro, gestione di fondi pensione: nessun impegno.

ii)  per tutti gli altri sottosettori, tranne che per la comunicazione di informazioni finanziarie, l'accettazione di crediti (assunzione di prestiti di tutti i tipi) così come di garanzie e impegni, emessi da istituti di credito stranieri, da parte di soggetti giuridici locali e di imprenditori individuali, i servizi di consulenza e altri servizi finanziari ausiliari: nessun impegno. I membri della borsa slovena devono essere società costituite nella Repubblica di Slovenia o succursali di società di investimento o di istituti bancari stranieri.

Per la modalità 2

BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni.

PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato.

8.  SERVIZI SANITARI E SOCIALI

(solo servizi finanziati con fondi privati)

A.  Servizi ospedalieri

(CPC 9311)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK e UK: nessun impegno.

HR: nessun impegno tranne che per la telemedicina.

C.  Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri

(CPC 93193)

Per la modalità 2

Nessuna

D.  Servizi sociali

(CPC 933)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK e UK: nessun impegno.

Per la modalità 2

BE: nessun impegno per i servizi sociali diversi da convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.

9.  SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

A.  Alberghi, ristoranti e catering

(CPC 641, CPC 642 e CPC 643)

escluso il catering nei servizi di trasporto aereo (28)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno tranne che per il catering.

HR: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

B.  Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici

(compresi gli accompagnatori)

(CPC 7471)

Per la modalità 1

BG, HU: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

C.  Servizi delle guide turistiche

(CPC 7472)

Per la modalità 1

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK e SI: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

10.  SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI

(esclusi i servizi audiovisivi)

A.  Servizi di intrattenimento

(compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche)

(CPC 9619)

Per la modalità 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI e UK: nessun impegno.

Per la modalità 2

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK e SI: nessun impegno.

BG: nessun impegno tranne che per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191); per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, intrattenitori ed altri artisti individuali (CPC 96192); e per i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193).

EE: nessun impegno per gli altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) tranne che per i servizi dei cinemateatri.

LT e LV: nessun impegno tranne che per i servizi di gestione dei cinemateatri (parte di CPC 96199).

B.  Servizi delle agenzie di informazione e di stampa

(CPC 962)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

C.  Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali

(CPC 963)

Per la modalità 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno.

Per la modalità 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno.

D.  Servizi sportivi

(CPC 9641)

Per le modalità 1 e 2

AT: nessun impegno per i servizi delle scuole di sci e delle guide alpine.

BG, CZ, LV, MT, PL, RO e SK: nessun impegno.

Per la modalità 1

CY, EE e HR: nessun impegno.

E.  Servizi ricreativi in parchi e spiagge

(CPC 96491)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

11.  SERVIZI DI TRASPORTO

A.  Trasporto marittimo

a)  Trasporto internazionale di passeggeri

(CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale (29))

b)  Trasporto internazionale di merci

(CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale (30))

Per le modalità 1 e 2

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, MT, PT, RO, SI e SE: è necessaria un'autorizzazione per i servizi di feederaggio.

B.  Trasporto sulle vie navigabili interne

a)  Trasporto di passeggeri

(CPC 7221 escluso il cabotaggio nazionale)

b)  Trasporto merci

(CPC 7222 escluso il cabotaggio nazionale)

Per le modalità 1 e 2

UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Sottoposte ai regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno e della convenzione di Belgrado relativa alla navigazione sul Danubio.

AT: è richiesta una società registrata o una stabile organizzazione in Austria.

BG, CY, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE e SI: nessun impegno.

CZ e SK: nessun impegno per la modalità 1

C.  Trasporto ferroviario

a)  Trasporto di passeggeri

(CPC 7111)

b)  Trasporto merci

(CPC 7112)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

D.  Trasporto stradale

a)  Trasporto di passeggeri

(CPC 7121 e CPC 7122)

b)  Trasporto merci

(CPC 7123, escluso il trasporto di posta per conto proprio (31)).

Per la modalità 1

UE: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

E.  Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte (32)

(CPC 7139)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno.

Per la modalità 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno.

12.  SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO (33)

A.  Servizi ausiliari del trasporto marittimo

a)  Servizi di movimentazione di carichi marittimi

b)  Servizi di deposito e magazzinaggio

(parte di CPC 742)

c)  Servizi di sdoganamento

d)  Servizi di stazionamento e deposito di container

e)  Servizi di agenzia marittima

f)  Servizi marittimi di spedizione merci

g)  Noleggio di imbarcazioni con equipaggio

(CPC 7213)

h)  Servizi di rimorchio e spinta

(CPC 7214)

i)  Servizi di supporto al trasporto marittimo

(parte di CPC 745)

j)  Altri servizi ausiliari e di supporto

(parte di CPC 749)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno per servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di rimorchio e spinta, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container.

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI e SE: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio

BG: nessun impegno

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno per i servizi di deposito e magazzinaggio.

HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci.

Per la modalità 2

Nessuna

B.  Servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne

a)  Servizi di movimentazione merci

(parte di CPC 741)

b)  Servizi di deposito e magazzinaggio

(parte di CPC 742)

c)  Servizi delle agenzie di trasporto merci

(parte di CPC 748)

g)  Noleggio di imbarcazioni con equipaggio

(CPC 7223)

e)  Servizi di rimorchio e spinta

(CPC 7224)

f)  Servizi di supporto per il trasporto sulle vie navigabili interne

(parte di CPC 745)

g)  Altri servizi ausiliari e di supporto

(parte di CPC 749)

Per le modalità 1 e 2

UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Sottoposte ai regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.

UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta, tranne nel caso di CZ, LV e SK per cui, solo per la modalità 2, nessuna riserva

HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci.

Per la modalità 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI e SE: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio

C.  Servizi ausiliari del trasporto ferroviario

a)  Servizi di movimentazione merci

(parte di CPC 741)

b)  Servizi di deposito e magazzinaggio

(parte di CPC 742)

c)  Servizi delle agenzie di trasporto merci

(parte di CPC 748)

d)  Servizi di rimorchio e spinta

(CPC 7113)

e)  Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario

(CPC 743)

f)  Altri servizi ausiliari e di supporto

(parte di CPC 749)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta.

HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci.

Per la modalità 2

Nessuna

D.  Servizi ausiliari del trasporto stradale

a)  Servizi di movimentazione merci

(parte di CPC 741)

b)  Servizi di deposito e magazzinaggio

(parte di CPC 742)

c)  Servizi delle agenzie di trasporto merci

(parte di CPC 748)

d)  Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori

(CPC 7124)

e)  Servizi di supporto per il trasporto stradale

(CPC 744)

f)  Altri servizi ausiliari e di supporto

(parte di CPC 749)

Per la modalità 1

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI e SE: nessun impegno per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori

HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci e i servizi di supporto al trasporto stradale soggetti ad autorizzazione.

Per la modalità 2

Nessuna

D.  Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo

 

a)  Servizi di assistenza a terra (compreso il catering)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno tranne che per il catering.

Per la modalità 2

BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK e SI: nessun impegno.

b)  Servizi di deposito e magazzinaggio

(parte di CPC 742)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

c)  Servizi delle agenzie di trasporto merci

(parte di CPC 748)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

d)  Noleggio di aeromobili con equipaggio

(CPC 734)

Per le modalità 1 e 2

UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'Unione devono essere registrati negli Stati membri che rilasciano la licenza al vettore o altrove nell'Unione.

Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile appartenga a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.

In via eccezionale un aeromobile immatricolato al di fuori dell'UE può essere noleggiato da un vettore aereo straniero a un vettore aereo dell'Unione europea in circostanze particolari per soddisfare esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o per il superamento di difficoltà operative di quest'ultimo che non possono ragionevolmente essere soddisfatte mediante il noleggio di un aeromobile immatricolato nell'Unione europea, purché lo Stato membro dell'UE che ha rilasciato la licenza al vettore aereo dell'Unione europea rilasci un'autorizzazione di durata limitata.

e)  Vendite e commercializzazione

f)  Sistema telematico di prenotazione (CRS)

Per le modalità 1 e 2

UE: qualora ai vettori aerei dell'Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente (34) a quello accordato nell'Unione europea da prestatori di servizi CRS di paesi terzi, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente a quello fornito nell'UE da vettori aerei non-UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori non-UE da parte dei prestatori di servizi CRS dell'Unione europea o ai prestatori di servizi CRS non-UE da parte dei vettori aerei dell'Unione europea.

g)  Gestione aeroportuale

Per la modalità 1

UE: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

E.  Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte (35)

a)  Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte

(parte di CPC 742)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno

Per la modalità 2

Nessuna

13.  ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO

Prestazione di servizi di trasporto combinato

BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT e UK: nessuna, fatte salve le limitazioni inserite nel presente elenco di impegni che si applicano a un dato modo di trasporto.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI e SK: nessun impegno.

14.  SERVIZI ENERGETICI

A.  Servizi connessi al settore minerario

(CPC 883) (36)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

B.  Trasporto di combustibili mediante condotte

(CPC 7131)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno.

Per la modalità 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno.

C.  Servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte

(parte di CPC 742)

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE e UK: nessun impegno

Per la modalità 2

Nessuna

D.  Servizi di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati

(CPC 62271)

e servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda

Per la modalità 1

UE: nessun impegno per i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda.

Per la modalità 2

Nessuna

E.  Servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

(CPC 613)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

F.  Servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere

(CPC 63297)

e servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda

Per la modalità 1

UE: nessun impegno per i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda.

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK e UK: per i servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, di gas in bombole, di carbone e di legna da ardere, nessun impegno tranne che per le vendite per corrispondenza, per le quali nessuna riserva

Per la modalità 2

Nessuna

G.  Servizi connessi alla distribuzione di energia

(CPC 887)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno, tranne che per i servizi di consulenza per i quali nessuna riserva.

Per la modalità 2

Nessuna

15.  ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE

a)  Servizi di lavaggio, pulitura e tintura

(CPC 9701)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

b)  Servizi dei saloni di parrucchiere

(CPC 97021)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno

Per la modalità 2

Nessuna

c)  Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure

(CPC 97022)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno

Per la modalità 2

Nessuna

d)  Altri servizi di cure estetiche n.c.a.

(CPC 97029)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno

Per la modalità 2

Nessuna

e)  Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se forniti come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo (37)

(CPC ver. 1.0 97230)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

g)  Servizi di connessione di telecomunicazioni (CPC 7543)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

(1)   

Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell'UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell'UE. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell'UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura nell'UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell'UE sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato membro dell'UE in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'UE, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato ad esercitare la professione o una parte appartenente a tale Stato.

(2)   

Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nel punto 1.A.a). Servizi legali.

(3)   

La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

(4)   

Parte di CPC 85201, di cui al punto 1.A.h) Servizi medici e dentistici.

(5)   

Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

(6)   

I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 1.F. l) da 1 a 4.

(7)   

Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 1.F.p).

(8)   

Il termine «trattamento» comprende la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna.

(9)   

Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

(10)   

Ad esempio lettere e cartoline.

(11)   

Compresi libri e cataloghi.

(12)   

Giornali e periodici.

(13)   

Per i sottosettori da i) a iv) possono essere necessarie licenze individuali che impongono obblighi specifici di servizio universale e/o può essere richiesto un contributo finanziario a un fondo di compensazione.

(14)   

Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di consegna per espresso possono comportare servizi supplementari quali il ritiro al punto di origine, la consegna direttamente al destinatario, il tracing e il tracking, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito, la conferma dell'avvenuto recapito.

(15)   

Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

(16)   

Per «corrispondenza» si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull'involucro. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.

(17)   

Trasporto di posta per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.

(18)   

Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.

(19)   

Non sono compresi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line, tra cui l'elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano al punto 1.B. Servizi informatici.

(20)   

Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.

(21)   

Sono compresi i servizi di telecomunicazione relativi alla trasmissione e alla ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite (la catena ininterrotta di trasmissione via satellite necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi). In questa voce rientra la vendita di servizi satellitari, ma non la vendita di pacchetti televisivi alle utenze domestiche.

(22)   

Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 18.D.

(23)   

Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 1.B e 1.F.l).

(24)   

La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici figura tra i SERVIZI PROFESSIONALI al punto 1.A.k).

(25)   

Corrisponde ai servizi fognari.

(26)   

Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.

(27)   

Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

(28)   

Il catering nei servizi di trasporto aereo figura tra i SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 12.D.a) Servizi di assistenza a terra.

(29)   

Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione interna pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'UE e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'UE e destinato allo stesso porto o luogo.

(30)   

Sono compresi i servizi di feederaggio e la movimentazione di attrezzature da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale tra porti situati nel medesimo Stato quando non comportano un reddito.

(31)   

Parte di CPC 71235 che rientra tra i SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 2.A. Servizi postali e di corriere.

(32)   

Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.B.

(33)   

Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 1.F.l) da 1 a 4.

(34)   

Per «trattamento equivalente» si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori aerei dell'Unione e dei fornitori di servizi CRS dell'Unione.

(35)   

I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte rientrano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.C.

(36)   

Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.

(37)   

I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 1.A.h) Servizi medici, al punto 1.A.j) 2 Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico e Servizi sanitari (8.A e 8.C).

ALLEGATO XIV-C

ELENCO DI RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE, AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI DI BENI E SERVIZI ALLE IMPRESE

1. L'elenco di riserve in appresso indica le attività economiche liberalizzate a norma titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo per le quali si applicano limitazioni al personale chiave e ai laureati in tirocinio, da un lato, e ai venditori di beni e servizi alle imprese, rispettivamente a norma degli articoli 89 e 90 del presente accordo e precisa tali limitazioni. Tale elenco comprende i seguenti elementi:

a) 

una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e

b) 

una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza riserve (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera Unione eventualmente applicabili).

L'Unione non assume impegni per il personale chiave, i laureati in tirocinio e i venditori di beni e servizi alle imprese in attività economiche non liberalizzate (nessun impegno) a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo.

2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:

a) 

per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991; e

b) 

per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998.

3. Gli impegni relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio, ai venditori di beni e ai venditori di servizi alle imprese non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

4. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 89 e 90 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese della Georgia.

5. Continuano ad applicarsi tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.

6. Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.

7. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.

8. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.

9. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.



Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

TUTTI I SETTORI

Percentuale del personale trasferito all'interno di una società

BG: il numero di persone trasferite all'interno di una società non deve superare il 10 % del numero medio annuo di cittadini dell'UE alle dipendenze della persona giuridica bulgara in questione. Qualora i dipendenti siano meno di 100 il numero di persone trasferite all'interno di una società può, previa autorizzazione, superare il 10 %.

HU: nessun impegno per le persone fisiche socie di una persona giuridica della Georgia.

TUTTI I SETTORI

Laureati in tirocinio

Per AT, CZ, DE, ES, FR e HU: la formazione deve essere collegata alla laurea universitaria conseguita.

BG e HU: verifica della necessità economica per i laureati in tirocinio (1).

TUTTI I SETTORI

Amministratori delegati e revisori

AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria. Le persone fisiche responsabili, all'interno di una persona giuridica o di una succursale, dell'osservanza del codice di commercio austriaco devono avere un domicilio in Austria.

FI: uno straniero che svolge un'attività commerciale come imprenditore privato deve essere titolare di una licenza commerciale e risiedere permanentemente nel SEE. Per tutti i settori per l'amministratore delegato è richiesto il requisito della residenza nel SEE; possono tuttavia essere concesse deroghe a determinate società.

FR: l'amministratore delegato di un'attività industriale, commerciale o artigianale, ove non sia titolare di un permesso di soggiorno, deve chiedere un'autorizzazione specifica.

RO: la maggioranza dei revisori dei conti delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.

SE: l'amministratore delegato di una persona giuridica o di una succursale deve risiedere in Svezia.

TUTTI I SETTORI

Riconoscimento

UE: le direttive dell'UE sul reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano unicamente ai cittadini dell'Unione. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro dell'UE non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro (2).

6.  SERVIZI ALLE IMPRESE

 

A.  Servizi professionali

 

a)  Servizi legali

(CPC 861) (3)

tranne i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels».

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO e SK: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (UE e Stato membro) è subordinata al requisito della cittadinanza. Per ES: le autorità competenti possono concedere deroghe.

BE, FI: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. In BE si applicano contingenti numerici per la rappresentanza legale dinanzi alla Cour de cassation nelle cause non penali.

BG: gli avvocati georgiani possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino georgiano purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Per prestare servizi di mediazione è richiesta la residenza permanente.

FR: l'accesso degli avvocati alla professione di «avocat auprès de la Cour de Cassation» e di «avocat auprès du Conseil d'Etat» è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.

 

HR: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza (cittadinanza croata e di uno Stato membro dell'UE).

HU: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. Per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale, sulla base di un contratto di collaborazione stipulato con un procuratore o uno studio legale ungherese.

LV: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali.

DK: la commercializzazione dei servizi di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.

LU: è previsto il requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi legali in materia di diritto lussemburghese e UE.

SE: è previsto il requisito della residenza per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese «advokat».

b) 1.  Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili

(CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)

FR: la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministero degli Affari esteri. Il requisito della residenza non può superare i cinque anni.

IT: è previsto il requisito della residenza.

b) 2.  Servizi di revisione dei conti

(CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contabilità)

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad es. diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario, ecc.).

DK: è previsto il requisito della residenza.

ES: è previsto il requisito della cittadinanza per i revisori legali, gli amministratori, i direttori e i soci delle società non contemplate dall'ottava direttiva CEE sul diritto societario.

FI: è previsto il requisito della residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese.

EL: è previsto il requisito della cittadinanza per i revisori legali.

HR: i servizi di revisione dei conti possono essere prestati solo da revisori certificati, titolari di una licenza formalmente riconosciuta dall'ordine croato dei revisori.

IT: è previsto il requisito della residenza per i revisori individuali.

SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata. Per ottenere l'autorizzazione è necessaria la residenza.

c)  Servizi di consulenza fiscale

(CPC 863) (4)

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.

BG e HU: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato.

HU: è previsto il requisito della residenza.

d)  Servizi architettonici

e

e)  Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio

(CPC 8671 e CPC 8674)

EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia.

BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. È previsto il requisito della cittadinanza per i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio.

EL, HU e IT: è previsto il requisito della residenza.

SK: obbligatoria l'appartenenza all'ordine; può essere riconosciuta l'appartenenza a istituzioni straniere pertinenti. È previsto il requisito della residenza. Possono essere considerate alcune eccezioni.

f)  Servizi di ingegneria

e

g)  Servizi integrati di ingegneria

(CPC 8672 e CPC 8673)

EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia.

BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni.

HR, IT e SK: è previsto il requisito della residenza.

EL e HU: è previsto il requisito della residenza (per CPC 8673 il requisito della residenza vale unicamente per i laureati in tirocinio).

h)  Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici

(CPC 9312 e parte di CPC 85201)

CZ, IT e SK: è previsto il requisito della residenza.

CZ, RO e SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti.

BE e LU: nel caso di laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.

BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

DK: può essere concessa un'autorizzazione limitata, di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito della residenza per adempiere a una funzione specifica.

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L'accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno.

HR: Tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

LV: l'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri necessita dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali sulla base della necessità economica di medici e dentisti in una determinata regione.

PL: per l'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri è necessaria un'autorizzazione. I medici stranieri hanno diritto di voto limitato nell'ambito degli organismi professionali.

PT: è previsto il requisito della residenza per gli psicologi.

i)  Servizi veterinari

(CPC 932)

BG, DE, EL, FR, HR e HU: è previsto il requisito della cittadinanza.

CZ e SK: valgono i requisiti della cittadinanza e della residenza.

IT: è previsto il requisito della residenza.

PL: è previsto il requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un'autorizzazione all'esercizio della professione.

j) 1.  Servizi ostetrici

(parte di CPC 93191)

AT: per stabilire uno studio professionale in Austria è necessario aver esercitato la professione per almeno tre anni prima dello stabilimento di tale studio.

BE e LU: nel caso di laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.

CY, EE, RO e SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti.

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L'accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno.

HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

HU: nessun impegno.

IT: è previsto il requisito della residenza.

LV: è previsto il requisito della necessità economica, determinata in base al numero complessivo di ostetriche in una data regione, autorizzato dalle autorità sanitarie locali.

PL: è previsto il requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un'autorizzazione all'esercizio della professione.

j) 2.  Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico

(parte di CPC 93191)

AT: i prestatori stranieri di servizi sono ammessi solo nelle seguenti attività: infermieristiche, di fisioterapia, ergoterapia, logopedia, dietetica e nutrizione. Per stabilire uno studio professionale in Austria è necessario aver esercitato la professione per almeno tre anni prima dello stabilimento di tale studio.

BE, FR e LU: nel caso di laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.

CY, CZ, EE, RO e SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti.

HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

HU: è previsto il requisito della cittadinanza.

DK: può essere concessa un'autorizzazione limitata, di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito della residenza per l'adempimento di una funzione specifica.

CY, CZ, EL e IT: viene applicata la verifica della necessità economica, la decisione è subordinata ai posti di lavoro vacanti e alla carenza di personale su base regionale.

LV: è previsto il requisito della necessità economica, determinata in base al numero complessivo di infermieri in una data regione, autorizzato dalle autorità sanitarie locali.

k)  Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici

(CPC 63211)

e altri servizi forniti da farmacisti (5)

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L'accesso di cittadini georgiani è comunque possibile, entro contingenti numerici stabiliti, purché il prestatore del servizio sia titolare di laurea in farmacia conseguita in Francia.

DE, EL e SK: è previsto il requisito della cittadinanza.

HU: è previsto il requisito della cittadinanza tranne che per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (CPC 63211).

IT e PT: è previsto il requisito della residenza.

D.  Servizi immobiliari (6)

 

a)  Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione

(CPC 821)

FR, HU, IT e PT: è previsto il requisito della residenza.

LV, MT e SI: è previsto il requisito della cittadinanza.

b)  Per conto terzi

(CPC 822)

DK: è previsto il requisito della residenza, salvo deroga concessa dall'Agenzia danese per l'impresa.

FR, HU, IT e PT: è previsto il requisito della residenza.

LV, MT e SI: è previsto il requisito della cittadinanza.

E.  Servizi di noleggio/leasing senza operatore

 

e)  Relativi a beni personali e per la casa

(CPC 832)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

f)  Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni

(CPC 7541)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

F.  Altri servizi alle imprese

 

e)  Servizi tecnici di prova e analisi

(CPC 8676)

IT e PT: è previsto il requisito della residenza per i biologi e gli analisti chimici.

f)  Servizi di consulenza riguardanti l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura

(parte di CPC 881)

IT: è previsto il requisito della residenza per gli agronomi e i periti agrari.

j) 2.  Servizi di sicurezza

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)

BE: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti.

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI e SK: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza.

DK: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti e per i servizi di vigilanza aeroportuale.

ES e PT: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato.

FR: è previsto il requisito della cittadinanza per amministratori delegati e direttori.

IT: è previsto il requisito della cittadinanza italiana o dell'UE e della residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per i servizi di vigilanza e trasporto valori.

k)  Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica

(CPC 8675)

BG: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato.

DE: è previsto il requisito della cittadinanza per i geometri pubblici.

FR: è previsto il requisito della cittadinanza per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario.

IT e PT: è previsto il requisito della residenza.

l) 1.  Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni

(parte di CPC 8868)

MT è previsto il requisito della cittadinanza.

l) 2.  Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario

(parte di CPC 8868)

LV: è previsto il requisito della cittadinanza.

l) 3.  Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale

(CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)

UE: per i servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e motoslitte, è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

l) 5.  Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (7)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio, tranne:

BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE e UK per CPC 633, 8861, 8866; BG per i servizi di riparazione di beni personali e per la casa (tranne i gioielli): CPC 63301, CPC 63302, parte di CPC 63303, CPC 63304 e CPC 63309;

AT per CPC 633, da CPC 8861 a CPC 8866;

EE, FI, LV e LT per CPC 633, da CPC 8861 a CPC 8866;

CZ e SK per CPC 633, da CPC 8861 a CPC 8865; e

SI per CPC 633, CPC 8861 e CPC 8866.

m)  Servizi di pulizia degli edifici

(CPC 874)

CY, EE, HR, MT, PL, RO e SI: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato.

n)  Servizi fotografici

(CPC 875)

HR e LV: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi fotografici specializzati.

PL: è previsto il requisito della cittadinanza per la fornitura di servizi di fotografia aerea.

p)  Stampa ed editoria

(CPC 88442)

HR: è previsto il requisito della residenza per gli editori.

SE: è previsto il requisito della residenza per gli editori e i titolari di case editrici o di tipografie.

IT: i titolari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro dell'UE.

q)  Servizi congressuali

(parte di CPC 87909)

SI: è previsto il requisito della cittadinanza.

r) 1.  Servizi di traduzione e interpretazione

(CPC 87905)

FI: è previsto il requisito della residenza per i traduttori iscritti all'albo.

DK: è previsto il requisito della residenza per i traduttori e gli interpreti pubblici autorizzati, salvo deroga concessa dall'Agenzia danese per l'impresa.

r) 3.  Servizi delle agenzie di riscossione

(CPC 87902)

BE e EL: è previsto il requisito della cittadinanza.

IT: nessun impegno.

r) 4.  Servizi delle agenzie di informazione commerciale

(CPC 87901)

BE e EL: è previsto il requisito della cittadinanza.

IT: nessun impegno.

r) 5.  Servizi di duplicazione

(CPC 87904) (8)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

8.  SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)

BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni.

9.  SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

(esclusa la distribuzione di armi, munizioni e materiale bellico)

 

C.  Servizi di commercio al dettaglio (9)

 

c)  Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari

(CPC 631)

FR: è previsto il requisito della cittadinanza per i tabaccai («buraliste»).

10.  SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati)

 

A.  Servizi di istruzione primaria

(CPC 921)

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini georgiani possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare.

IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.

EL: è previsto il requisito della cittadinanza per gli insegnanti.

B,  Servizi di istruzione secondaria

(CPC 922)

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini georgiani possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare.

IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.

EL: è previsto il requisito della cittadinanza per gli insegnanti.

LV: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224).

C.  Servizi di istruzione superiore

(CPC 923)

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini georgiani possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare.

CZ e SK: è previsto il requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).

IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.

DK: è previsto il requisito della cittadinanza per i professori.

12.  SERVIZI FINANZIARI

 

A.  Servizi assicurativi e connessi

AT: la direzione delle succursali deve comprendere due persone fisiche residenti in Austria.

EE: per quanto riguarda l'assicurazione diretta, l'organo di gestione di una società per azioni del settore assicurativo a partecipazione georgiana può comprendere un numero di cittadini georgiani proporzionale alla partecipazione georgiana, ma in ogni caso non superiore alla metà dei membri dell'organo di gestione. Il responsabile della direzione di una controllata o di una società indipendente deve risiedere in via permanente in Estonia.

ES: è previsto il requisito della residenza per la professione attuariale (oppure in alternativa due anni di esperienza).

FI: gli amministratori delegati e almeno un revisore di una compagnia di assicurazione devono avere la residenza nell'UE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. L'agente generale di una compagnia di assicurazione georgiana deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la compagnia non abbia la sede centrale nell'Unione.

HR: è previsto il requisito della residenza.

IT: è previsto il requisito della residenza per la professione attuariale.

B.  Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

BG: per gli amministratori esecutivi e gli agenti con funzioni di gestione è previsto il requisito della residenza permanente in Bulgaria.

FI: nel caso degli istituti di credito per l'amministratore delegato e almeno uno dei revisori è previsto il requisito della residenza nell'UE, salvo deroga concessa dall'Autorità di vigilanza finanziaria.

HR: è previsto il requisito della residenza. Nel caso degli istituti di credito, il consiglio di amministrazione deve dirigere le attività dal territorio della Repubblica di Croazia. Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve avere una buona padronanza del croato.

IT: è previsto il requisito della residenza nel territorio di uno Stato membro dell'UE per i promotori di servizi finanziari.

LT: nel caso delle banche, almeno un dirigente dell'amministrazione deve risiedere in via permanente nella Repubblica di Lituania.

PL: nel caso delle banche, è previsto il requisito della cittadinanza per almeno uno dei dirigenti.

13.  SERVIZI SANITARI E SOCIALI

(solo servizi finanziati con fondi privati)

 

A.  Servizi ospedalieri

(CPC 9311)

B.  Servizi delle ambulanze

(CPC 93192)

C.  Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri

(CPC 93193)

E.  Servizi sociali

(CPC 933)

FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un'autorizzazione. Ai fini del rilascio si tiene conto della disponibilità di dirigenti locali.

HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

LV: verifica della necessità economica per medici, dentisti, ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico.

PL: per l'esercizio della professione medica da parte di stranieri è necessaria un'autorizzazione. I medici stranieri hanno diritto di voto limitato nell'ambito degli organismi professionali.

14.  SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

 

A.  Alberghi, ristoranti e catering

(CPC 641, CPC 642 e CPC 643)

escluso il catering nei servizi di trasporto aereo (10)

BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti di cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %.

HR: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di ospitalità alberghiera e ristorazione prestati in abitazioni private e residenze rurali.

B.  Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori)

(CPC 7471)

BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti di cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %.

HR: è necessario il nullaosta del ministero del Turismo per la posizione di direttore di ufficio.

C.  Servizi delle guide turistiche

(CPC 7472)

BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, LT, MT, PL, PT e SK: è previsto il requisito della cittadinanza.

IT: le guide turistiche di paesi non-UE devono ottenere una licenza specifica.

15.  SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI

(esclusi i servizi audiovisivi)

 

A.  Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche)

(CPC 9619)

FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un'autorizzazione. L'autorizzazione, se richiesta per un periodo superiore ai due anni, è subordinata al requisito della cittadinanza.

16.  SERVIZI DI TRASPORTO

 

A.  Trasporto marittimo

 

a)  Trasporto internazionale di passeggeri

(CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale)

b)  Trasporto internazionale di merci

(CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per l'equipaggio delle navi.

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati.

D.  Trasporto stradale

 

a)  Trasporto di passeggeri

(CPC 7121 e CPC 7122)

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone.

DK, HR: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti.

BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

b)  Trasporto merci

(CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio (11)).

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone.

BG e MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

HR: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti.

E.  Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte (12)

(CPC 7139)

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.

17.  SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO (13)

 

A.  Servizi ausiliari del trasporto marittimo

a)  Servizi di movimentazione di carichi marittimi

b)  Servizi di deposito e magazzinaggio

(parte di CPC 742)

c)  Servizi di sdoganamento

d)  Servizi di stazionamento e deposito di container

e)  Servizi di agenzia marittima

f)  Servizi marittimi di spedizione merci

g)  Noleggio di imbarcazioni con equipaggio

(CPC 7213)

h)  Servizi di rimorchio e spinta

(CPC 7214)

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati.

BG e MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

DK: è previsto il requisito della residenza per i servizi di sdoganamento.

EL: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di sdoganamento

i)  Servizi di supporto al trasporto marittimo

(parte di CPC 745)

j)  Altri servizi ausiliari e di supporto (escluso il catering)

(parte di CPC 749)

 

D.  Servizi ausiliari del trasporto stradale

d)  Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori

(CPC 7124)

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone.

BG e MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

F.  Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte (14)

a)  Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte

(parte di CPC 742)

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.

19.  SERVIZI ENERGETICI

 

A.  Servizi connessi al settore minerario

(CPC 883) (15)

SK: è previsto il requisito della residenza.

20.  ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE

 

a)  Servizi di lavaggio, pulitura e tintura

(CPC 9701)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

b)  Servizi dei saloni di parrucchiere

(CPC 97021)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

c)  Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure

(CPC 97022)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

d)  Altri servizi di cure estetiche n.c.a.

(CPC 97029)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

e)  Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se forniti come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo (16)

(per CPC ver. 1.0 97230)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

(1)   

Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

(2)   

Affinché i cittadini dei paesi non-UE ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche in tutta l'Unione occorre negoziare un accordo di mutuo riconoscimento nel quadro definito all'articolo 96 del presente accordo.

(3)   

Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell'UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell'UE. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure di autorizzazione possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell'UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura nell'UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell'Unione europea sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato membro dell'UE in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'UE, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato ad esercitare la professione o una parte appartenente a tale Stato.

(4)   

Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che figurano al punto 6.A.a) Servizi legali.

(5)   

La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

(6)   

Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

(7)   

I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 e CPC 8868) figurano al punto 6.F.l) da 1 a 4.


I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano al punto 6.B. Servizi informatici e affini.

(8)   

Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 6.F.p).

(9)   

Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.B e 6.F.l).

(10)   

Il catering nei servizi di trasporto aereo rientra nei SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 17.E.a) Servizi di assistenza a terra.

(11)   

Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 7.A. Servizi postali e di corriere.

(12)   

Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 19.B.

(13)   

Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 6.F.l) da 1 a 4.

(14)   

I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano nei SERVIZI ENERGETICI al punto 19.C.

(15)   

Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.


Sono esclusi l'accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento.


Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l'estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 8. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI

(16)   

I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 6.A.h) Servizi medici e dentistici, al punto 6.A.j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, e in Servizi sanitari, punti 13.A e 13.C.

ALLEGATO XIV-D

ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI (UNIONE)

1. Le Parti consentono ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra Parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, conformemente agli articoli 91 e 92 del presente accordo, per le attività economiche elencate in appresso, e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.

2. L'elenco comprende i seguenti elementi:

a) 

una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni;

b) 

una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

L'Unione non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori di attività economiche diversi da quelli esplicitamente elencati in appresso.

3. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:

a) 

per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991; e

b) 

per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998.

4. Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

5. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 91 e 92 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti della Georgia.

6. Continuano ad applicarsi tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.

7. L'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.

8. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali o di diritti esclusivi nei settori pertinenti, come indicato dall'Unione nell'allegato XIV-A del presente accordo.

9. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.

10. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

Le Parti consentono ai prestatori di servizi contrattuali dell'altra Parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui all'articolo 91 del presente accordo, nei seguenti sottosettori:

a) 

servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell'Unione);

b) 

servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili;

c) 

servizi di consulenza fiscale;

d) 

servizi architettonici, urbanistici e di architettura del paesaggio;

e) 

servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati;

f) 

servizi informatici e affini;

g) 

servizi di ricerca e sviluppo;

h) 

alla pubblicità;

i) 

servizi di consulenza gestionale;

j) 

servizi connessi alla consulenza gestionale;

k) 

servizi tecnici di prova e analisi;

l) 

servizi connessi alla consulenza scientifica e tecnica;

m) 

manutenzione e riparazione di attrezzature nel quadro di contratti di servizi post-vendita o post-locazione;

n) 

servizi di traduzione;

o) 

servizi di ricognizione sul campo;

p) 

servizi ambientali;

r) 

servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici;

s) 

servizi di intrattenimento.

Le Parti consentono ai professionisti indipendenti dell'altra Parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui all'articolo 92 del presente accordo, nei seguenti sottosettori:

a) 

servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell'UE);

b) 

servizi architettonici, urbanistici e di architettura del paesaggio;

c) 

servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati;

d) 

servizi informatici e affini;

e) 

servizi di consulenza gestionale e servizi connessi;

f) 

servizi di traduzione.



Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

TUTTI I SETTORI

Riconoscimento

UE: le direttive dell'UE sul reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano solo ai cittadini degli Stati membri dell'UE. Il diritto di prestare un servizio riferito a professioni regolamentate in uno Stato membro non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro (1).

Servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell'UE)

(parte di CPC 861) (2)

AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE e UK: nessuna.

BE, ES, HR, IT e EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI e SK: verifica della necessità economica.

DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.

FR: è richiesta la piena abilitazione alla professione di avvocato (semplificata) mediante una prova attitudinale. L'accesso degli avvocati alla professione di «avocat auprès de la Cour de Cassation» e di «avocat auprès du Conseil d'Etat» è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.

HR: valgono i requisiti della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per i servizi di rappresentanza legale.

Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili

(CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)

BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna.

AT: il datore di lavoro deve far parte dell'organismo professionale, ove esistente, del paese d'origine.

FR: è richiesta un'autorizzazione. La prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministero degli Affari esteri.

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO e SK: verifica della necessità economica.

HR: è previsto il requisito della residenza.

Servizi di consulenza fiscale

(CPC 863) (3)

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE e UK: nessuna.

AT: il datore di lavoro deve far parte dell'organismo professionale, ove esistente, del paese d'origine; è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO e SK: verifica della necessità economica.

CY: nessun impegno per la presentazione delle denunce dei redditi.

PT: nessun impegno.

HR, HU: è previsto il requisito della residenza.

Servizi di architettura e Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio

(CPC 8671 e CPC 8674)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna.

BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare.

BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO e SK: verifica della necessità economica.

AT: solo servizi di progettazione, per i quali si applica la verifica della necessità economica.

HR, IT e SK: è previsto il requisito della residenza.

Servizi di ingegneria e Servizi integrati di ingegneria

(CPC 8672 e CPC 8673)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna.

BE, ES, HR e IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare.

BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO e SK: verifica della necessità economica.

AT: solo servizi di progettazione, per i quali si applica la verifica della necessità economica.

HR e HU: è previsto il requisito della residenza.

Servizi informatici e affini

(CPC 84)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI e SE: nessuna.

ES e IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

BE: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK e UK: verifica della necessità economica.

HR: è previsto il requisito della residenza per i prestatori di servizi contrattuali. Nessun impegno per i professionisti indipendenti.

Servizi di ricerca e sviluppo

(CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici (4), 853)

UE, tranne BE: è necessaria una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto (5).

CZ, DK e SK: verifica della necessità economica.

BE e UK: nessun impegno.

HR: è previsto il requisito della residenza.

Pubblicità

(CPC 871)

BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna.

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO e SK: verifica della necessità economica.

Servizi di consulenza gestionale

(CPC 865)

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna.

ES e IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

BE e HR: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO e SK: verifica della necessità economica.

Servizi connessi alla consulenza gestionale

(CPC 866)

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna.

BE, ES, HR e IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

AT, BG, CY, CZ, DK, FI, LT, RO e SK: verifica della necessità economica.

HU: verifica della necessità economica tranne che per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno.

Servizi tecnici di prova e analisi

(CPC 8676)

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna.

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.

Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica

(CPC 8675)

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE e UK: nessuna.

AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO e SK: verifica della necessità economica.

DE: nessun impegno per i geometri pubblici.

FR: nessun impegno per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario.

BG: nessun impegno.

Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni

(parte di CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI e SE: nessuna.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO e SK: verifica della necessità economica.

UK: nessun impegno.

Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario

(parte di CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI e SE: nessuna.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO e SK: verifica della necessità economica.

UK: nessun impegno.

Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale

(CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI e SE: nessuna.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO e SK: verifica della necessità economica.

UK: nessun impegno.

Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti

(parte di CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI e SE: nessuna.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO e SK: verifica della necessità economica.

UK: nessun impegno.

Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (6)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO e SK: verifica della necessità economica.

Traduzioni

(CPC 87905 escluse le attività ufficiali e certificate)

DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna.

BE, ES, IT e EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

CY e LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO e SK: verifica della necessità economica.

HR: nessun impegno per i professionisti indipendenti.

Servizi di ricognizione sul campo

(CPC 5111)

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna.

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO e SK: verifica della necessità economica.

Servizi ambientali

(CPC 9401 (7), CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 (8), parte di CPC 94060 (9), CPC 9405, parte di CPC 9406 e CPC 9409)

BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE e UK: nessuna.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO e SK: verifica della necessità economica.

Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori (10))

(CPC 7471)

AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI e SE: nessuna.

BG, EL, HU, LT, LV, MT, PT, RO e SK: verifica della necessità economica.

BE, CY, DK, FI e IE: nessun impegno tranne che per gli accompagnatori (persone che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici)

HR: è previsto il requisito della residenza.

UK: nessun impegno.

Servizi di intrattenimento diversi dai servizi audiovisivi (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche)

(CPC 9619)

BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK e SE: può essere richiesta una qualifica avanzata (11). Verifica della necessità economica.

AT: qualifiche avanzate e verifica della necessità economica, tranne che per le persone la cui attività professionale principale è inerente al campo delle belle arti e che traggono il loro reddito prevalentemente da tale attività, e subordinatamente alla condizione che tali persone non esercitino alcuna altra attività in Austria, per cui: nessuna riserva.

CY: verifica della necessità economica per i servizi di musica dal vivo e delle discoteche.

FR: nessun impegno per i prestatori di servizi contrattuali, eccetto se:

— il permesso di lavoro viene rilasciato per un periodo non superiore a nove mesi, rinnovabile per altri tre mesi.

— Verifica della necessità economica.

— la società di intrattenimento deve pagare una tassa all'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration.

SI: la durata del soggiorno è limitata a 7 giorni per manifestazione. Per i servizi dei circhi e dei parchi di divertimento la durata del soggiorno è limitata a un massimo di 30 giorni per anno civile.

BE e UK: nessun impegno.

(1)   

Affinché i cittadini dei paesi terzi ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche in tutta l'UE, occorre negoziare un accordo di mutuo riconoscimento nel quadro definito all'articolo 96 del presente accordo.

(2)   

Al pari della prestazione di altri servizi, la prestazione dei servizi legali è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di licenze applicabili negli Stati membri dell'UE. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante.

(3)   

Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano fra i servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero.

(4)   

Parte di CPC 85201, che figura alla voce Servizi medici e dentistici.

(5)   

Per tutti gli Stati membri tranne DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono soddisfare le condizioni stabilite ai sensi della direttiva 2005/71/CE, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

(6)   

I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano nei servizi informatici.

(7)   

Corrisponde ai servizi fognari.

(8)   

Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.

(9)   

Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

(10)   

Prestatori di servizi che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici.

(11)   

Qualora la qualifica non sia stata conseguita nell'UE e nei suoi Stati membri, lo Stato membro interessato può decidere di valutare se essa sia equivalente alla qualifica richiesta nel suo territorio.

ALLEGATO XIV-E

ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO (GEORGIA)  ( 55 )

1. L'elenco in appresso indica le attività economiche per le quali si applicano agli stabilimenti e agli imprenditori dell'Unione le riserve al trattamento nazionale o al trattamento della nazione più favorita da parte della Georgia, di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del presente accordo.

L'elenco comprende i seguenti elementi:

a) 

un elenco di riserve orizzontali che si applicano a tutti i settori o sottosettori e

b) 

un elenco di riserve specifiche per determinati settori o sottosettori che indicano il settore o sottosettore interessato e le riserve applicabili.

Una riserva che corrisponda a un'attività non liberalizzata (nessun impegno) è espressa come segue: «Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita».

Nei settori nei quali la Georgia non applica la riserva, il paese assume gli obblighi di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del presente accordo senza riserve (l'assenza di riserva in un dato settore lascia impregiudicate le riserve orizzontali).

2. Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.

3. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

4. Conformemente all'articolo 79 dell'accordo, le prescrizioni non discriminatorie, per esempio quelle concernenti la forma giuridica o l'obbligo per tutti i prestatori di servizi che operano nel territorio di ottenere licenze o autorizzazioni senza distinzione di nazionalità, residenza o criteri equivalenti, non sono elencate nel presente allegato poiché il presente accordo le lascia impregiudicate.

5. Laddove la Georgia mantenga una riserva secondo la quale un prestatore di servizi debba avere la cittadinanza, debba essere residente o debba risiedere in modo permanente nel suo territorio come condizione per prestarvi un servizio, una riserva elencata nell'allegato XIV-G del presente accordo costituisce, nella misura applicabile, una riserva rispetto allo stabilimento di cui al presente allegato..

Riserve orizzontali

Sovvenzioni

Il diritto di usufruire di sovvenzioni può essere limitato a persone stabilite in una particolare regione geografica della Georgia.

Privatizzazione

Un'organizzazione, in cui la percentuale di partecipazione statale è superiore al 25%, non ha diritto di partecipare in qualità di acquirente al processo di privatizzazione (limitazione dell'accesso al mercato).

Nelle «società a responsabilità limitata» almeno uno dei dirigenti deve avere il proprio domicilio in Georgia. Per stabilire una succursale occorre una persona fisica con domicilio in Georgia debitamente autorizzata a rappresentare pienamente la società.

Acquisto di beni immobili

Nessun impegno tranne che per i casi seguenti:

i) 

acquisto di terreni non agricoli;

ii) 

acquisto di immobili per lo svolgimento di attività di servizio;

iii) 

affitto di terreni agricoli per non più di 49 anni, e superfici non agricole per non più di 99 anni;

iv) 

acquisto di terreni agricoli da parte di joint venture.

Riserve per settore

Pesca

Nessun accesso al mercato, nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la pesca. L'accesso alle acque georgiane per le catture di pesce è concesso su base di reciprocità.

Servizi alle imprese

— 
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per trapianti e servizi necroscopici/autoptici (9312);
— 
nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi professionali (1,A(k)) ( 56 ).
— 
nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 881, tranne 88110);
— 
nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi connessi alla fabbricazione di coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari, per conto terzi (CPC 8845);
— 
nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di fotografia aerea (parte di CPC 87504).

Servizi di comunicazione

— 
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi postali (CPC 7511);
— 
nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi ai servizi combinati di produzione di programmi e di radiotelevisione (CPC 96133);
— 
nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasmissione di programmi (CPC 7524);
— 
nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi di comunicazione (2,E)*.

Servizi edilizi e servizi d'ingegneria correlati

Almeno il 50% dell'intero organico deve essere composto da cittadini georgiani.

Servizi di distribuzione

Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi di distribuzione (4,E)*.

Servizi di istruzione

— 
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi d'istruzione secondaria finanziati da fondi pubblici (CPC 922);
— 
nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di istruzione superiore finanziati da fondi pubblici (CPC 923);
— 
nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi di istruzione (CPC 929).

Servizi finanziari

— 
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi finanziari, compresa l'assicurazione contro i rischi professionali (7,C)*.

Servizi sanitari e sociali

— 
La conoscenza della lingua georgiana (lingua statale) è obbligatoria per i medici che esercitano in Georgia.
— 
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi sanitari e sociali (8,D)*.

Servizi connessi al turismo e ai viaggi

Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi connessi al turismo e ai viaggi (9,D)*.

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi ricreativi, culturali e sportivi (10,E)*.

Servizi di trasporto

— 
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda il trasporto di passeggeri nel trasporto marittimo (CPC 7211) e i servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745)
— 
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto aereo, compreso il trasporto di passeggeri (CPC 731) e di merci (CPC732), il noleggio di aeromobili con equipaggio (CPC 734) e i servizi di supporto per il trasporto aereo (CPC 746).
— 
Servizi di trasporto ferroviario (CPC 7111, CPC 7112 e CPC 7113) - Le infrastrutture ferroviarie sono di proprietà dello Stato e il loro sfruttamento avviene in regime di monopolio. Nessuna per il trasporto ferroviario.
— 
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (CPC 743).
— 
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi di trasporto su strada, anche di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122), il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatore (CPC 7124) e i servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale (CPC 744). Accordi bilaterali relativi al trasporto stradale su base di reciprocità che consentono ai rispettivi paesi di effettuare il trasporto internazionale di passeggeri e di merci.
— 
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda trasporto di combustibile mediante condotte (CPC 7131) e il trasporto di altre merci (CPC 7139).
— 
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi di trasporto (11,I)*.
— 
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per altri servizi non compresi altrove (CPC 95, CPC 97, CPC 98 e CPC 99).

ALLEGATO XIV-F

ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI (GEORGIA)  ( 57 )

1. L'elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate dalla Georgia a norma dell'articolo 86 del presente accordo nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'Unione in tali attività. Gli elenchi comprendono i seguenti elementi:

a) 

una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui la Parte assume l'impegno e la portata della liberalizzazione cui si applicano le riserve;

b) 

una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.

Nessun impegno è previsto per i settori o sottosettori che non figurano nell'elenco in appresso.

2. Ai fini dell'individuazione dei singoli settori e sottosettori, per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita nell'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.

3. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 84 e 85 del presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico od artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso agli imprenditori dell'altra Parte.

4. L'elenco in appresso non pregiudica l'applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosettori di servizi e non pregiudica l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.

5. Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.

6. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco degli impegni non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

7. La modalità 1 e la modalità 2 si riferiscono ai mezzi di prestazione dei servizi di cui all'articolo 77, lettera m), punti i) e ii) del presente accordo.

Riserve orizzontali

Nessun impegno per le sovvenzioni

Riserve per settore



Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

1.  SERVIZI ALLE IMPRESE

A.  Servizi professionali

a)  Servizi legali

(compresa la consulenza in materia di diritto nazionale e internazionale)

(CPC 861)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

b)  Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

(CPC 862)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

c)  Servizi fiscali

(CPC 863)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

d)  Servizi di architettura

(CPC 8671)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

e)  Servizi di ingegneria

(CPC 8672)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

f)  Servizi integrati di ingegneria

(CPC 8673)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

g)  Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio

(CPC 8674*)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

h)  Servizi medici e dentistici

(esclusi trapianti e servizi necroscopici/autoptici)

(CPC 9312)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

i)  Servizi veterinari

(CPC 932)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

B.  Servizi informatici e affini

a)  Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware

(CPC 841)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

b)  Servizi di implementazione di software

(CPC 842)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

c)  Servizi di elaborazione dati

(CPC 843)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

d)  Servizi di banche dati

(CPC 844)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

e)  Servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori

(CPC 845)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

e)  Servizi di preparazione dati

(CPC 849)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

C.  Servizi di ricerca e sviluppo

a)  Servizi di R&S relativi alle scienze naturali

(CPC 851)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

b)  Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane

(CPC 852)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

c)  Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo

(CPC 853)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

D.  Servizi immobiliari

a)  Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione

(CPC 821)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

b)  Per conto terzi

(CPC 822)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

E.  Servizi di noleggio/leasing senza operatori

a)  Relativi a navi

(CPC 83103)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

b)  Relativi agli aeromobili

(CPC 83104)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

c)  Relativi ad altre attrezzature di trasporto

(CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

d)  Relativi ad altri macchinari e attrezzature

(da CPC 83106 a CPC 83109)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

e)  Servizi di leasing o di noleggio di videocassette o dischi ottici

(CPC 83202)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

F)  Altri servizi alle imprese

a)  Servizi pubblicitari

(CPC 871)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

b)  Servizi di ricerche di mercato

(CPC 864)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

c)  Servizi di consulenza gestionale

(CPC 865)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

d)  Servizi connessi alla consulenza gestionale

(CPC 866)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

e)  Servizi tecnici di prova e analisi

(CPC 8676)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

f)  Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura

(CPC 88110)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

g)  Servizi connessi alla pesca

(CPC 882**)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

h)  Servizi connessi al settore minerario

(CPC 883**)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

i)  Servizi connessi alle attività manifatturiere

(CPC 885, CPC 886, da CPC 8841 a CPC 8844 e da CPC 8846 a CPC 8849)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

j)  Servizi connessi alla distribuzione di energia

(CPC 887**)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

k)  Servizi di collocamento e di fornitura di personale

(CPC 87205 e CPC 87206)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

m)  Servizi di consulenza scientifica e tecnica

(CPC 8675)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

p)  Servizi fotografici

(CPC 875) (tranne fotografia aerea)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

q)  Servizi di imballaggio

(CPC 876)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

r)  Servizi di editoria e stampa

(CPC 88442)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

s)  Servizi congressuali

(parte di CPC 8790)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

t)  Altro

Servizi di riparazione di beni personali e per la casa

(CPC 633)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

Servizi di riparazione di prodotti in metallo, macchinari e apparecchi

(CPC 886)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

Altri servizi alle imprese

(CPC 879 tranne 87909)

Per la modalità 1

Nessun impegno

Per la modalità 2

Nessuna

2.  SERVIZI DI COMUNICAZIONE

B.  Servizi di corriere

(CPC 7512)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

C.  Servizi di telecomunicazione

a)  Servizi di telefonia vocale

(CPC 7521)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

b)  Servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto

(CPC 7523*)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

c)  Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di circuito

(CPC 7523*)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

d)  Servizi di telex

(CPC 7523*)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

e)  Servizi telegrafici

(CPC 7522)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

f)  Servizi di fax

(CPC 7521* e 7529*)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

g)  Servizi relativi ai circuiti privati affittati

(CPC 7522* e CPC 7523*)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

h)  Posta elettronica

(CPC 7523*)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

i)  Messaggeria vocale

(CPC 7523*)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

j)  Informazioni in linea e consultazione di basi di dati

(CPC 7523)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

k)  Scambio elettronico di dati (EDI)

(CPC 7523*)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

l)  Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati

(CPC 7523*)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

m)  Conversione di codice e di protocollo

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

n)  Elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l'elaborazione delle transazioni)

(CPC 843*)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

o)  Altri servizi mobili servizi cellulari analogici/digitali

(CPC 75213*)

PCS (servizi di comunicazione personale,

CPC 75213*)

Servizi di radioavviso

(CPC 75291*)

Servizi mobili di dati

(CPC 7523**)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

D.  Servizi audiovisivi

a)  Servizi di produzione e di distribuzione di film e videocassette

(CPC 9611)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

b)  Servizi di proiezione cinematografica

(CPC 9612)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

c)  Servizi radiotelevisivi tranne i servizi di trasmissione

(CPC 9613 tranne 96133)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

e)  Registrazioni sonore

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

3.  SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI

A.  Lavori generali di costruzione di edifici

(CPC 512)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

B.  Lavori generali di costruzione di ingegneria civile

(CPC 513)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

C.  Lavori di installazione e montaggio

(CPC 514 e 516)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

D.  Lavori di completamento e di finitura degli edifici

(CPC 517)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

E.  Altri servizi

(CPC 511, CPC 515 e CPC 518)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

4.  SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

A.  Servizi dei commissionari

(CPC 621)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

B.  Servizi di commercio all'ingrosso

(CPC 622)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

C.  Servizi di commercio al dettaglio

(CPC 631, CPC 632, CPC 611 e CPC 612)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

D.  Franchising

(CPC 8929)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

5.  SERVIZI DI ISTRUZIONE

A.  Servizi di istruzione primaria

(CPC 921)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

B.  Servizi d'istruzione secondaria finanziati con fondi privati

(CPC 922*)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

C.  Servizi d'istruzione superiore finanziati con fondi privati

(CPC 923)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

D.  Istruzione per gli adulti

(CPC 924)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

6.  SERVIZI AMBIENTALI

A.  Servizi fognari

(CPC 9401)

Per la modalità 1

Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza

Per la modalità 2

Nessuna

B.  Servizi di smaltimento dei rifiuti

(CPC 9402)

Per la modalità 1

Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza

Per la modalità 2

Nessuna

C.  Servizi di disinfestazione e simili

(CPC 9403)

Per la modalità 1

Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza

Per la modalità 2

Nessuna

D.  Servizi di depurazione dei gas di scarico

(CPC 9404)

Per la modalità 1

Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza

Per la modalità 2

Nessuna

E.  Servizi di abbattimento del rumore

(CPC 9405)

Per la modalità 1

Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza

Per la modalità 2

Nessuna

F.  Altri servizi di tutela della natura e del paesaggio

(CPC 9406)

Per la modalità 1

Nessun impegno per servizi diversi dai servizi di consulenza

Per la modalità 2

Nessuna

G.  Altri servizi di protezione ambientale

(CPC 9409)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

7.  SERVIZI FINANZIARI

A.  servizi assicurativi e connessi

a)  Servizi di assicurazione vita, infortuni, malattie (tranne l'assicurazione contro i rischi professionali)

(CPC 81211, CPC 81291 e CPC 81212)

Per la modalità 1

Nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

b)  Servizi assicurativi rami non-vita

(CPC 8129 tranne CPC 81291 e CPC 81293)

Per la modalità 1

Nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

— Servizi di assicurazione marittima, aerea e di trasporti di altro tipo

(CPC 81293)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

c)  Riassicurazione e retrocessione

(CPC 81299)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

d)  Servizi ausiliari dei servizi assicurativi quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, i servizi di valutazione dei rischi e di liquidazione dei danni

(CPC 8140)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

Intermediazione assicurativa, come ad esempio i servizi di intermediazione e di agenzia

(CPC 8140)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

B.  Servizi bancari e altri servizi finanziari

a)  Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili

(da CPC 81115 a CPC81119)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

b)  Prestiti di tutti i tipi, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali

(CPC 8113)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

c)  Leasing finanziario

(CPC 8112)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

d)  Tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro

(CPC 81339)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

e)  Garanzie e impegni

(CPC 81199)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

f)  Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

—  strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito ecc.)

(CPC 81339);

—  valuta estera

(CPC 81333)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

— prodotti derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i contratti a termine e a premio

(CPC 81339)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

— strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, tra cui «swaps» e contratti a termine ecc.

(CPC 81339)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

— valori mobiliari

(CPC 81321)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

— altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, compresi i metalli preziosi

(CPC 81339)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

g)  Partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati

(CPC 8132)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

h)  Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking

(CPC 81339)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

i)  Gestione patrimoniale, ad es. gestione di liquidità o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria

(CPC 8119 e CPC 81323)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

j)  Servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili

(CPC 81339 e CPC 81319)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

k)  Servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate al paragrafo 5, lettera a, punti da v) a xv), dell'allegato sui servizi finanziari del GATS, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito ad investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali

(CPC 8131 e CPC 8133)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

l)  Fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari

(CPC 8131, CPC 842 e CPC 844)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

8.  SERVIZI SANITARI E SOCIALI

A.  Altri servizi sanitari

(CPC 931 tranne 93191)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

C.  Servizi sociali

(CPC 933)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

9.  SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

A.  Alberghi e ristoranti (compreso il catering)

(da CPC 641 a CPC 643)

Per la modalità 1

Nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

B.  Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici

(CPC 7471)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

C.  Servizi delle guide turistiche

(CPC 7472)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

10.  SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI

A.  Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi)

(CPC 9619)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

B.  Servizi delle agenzie di informazione

(CPC 962)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

C.  Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali

(CPC 963)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

D.  Servizi sportivi e altri servizi ricreativi

(CPC 964)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

11.  SERVIZI DI TRASPORTO

A.  Servizi di trasporto marittimo

b)  Trasporto di merci

(CPC 7212)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

c)  Noleggio di imbarcazioni con equipaggio

(CPC 7213)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

d)  Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni

(CPC 8868**)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

e)  Servizi di rimorchio e spinta

(CPC 7214)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

B.  Trasporto sulle vie navigabili interne

a)  Trasporto di passeggeri

(CPC 7221);

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

b)  Trasporto di merci

(CPC 7222)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

c)  Noleggio di imbarcazioni con equipaggio

(CPC 7223)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

d)  Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni

(CPC 8868**)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

e)  Servizi di rimorchio e spinta

(CPC 7224)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

f)  Servizi di supporto ai servizi di trasporto sulle vie navigabili interne

(CPC 745**)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

C.  Servizi di trasporto aereo

b)  Vendite e commercializzazione

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

Sistemi telematici di prenotazione

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

d)  Manutenzione e riparazione di aeromobili

(CPC 8868**)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

E.  Servizi di trasporto ferroviario

(CPC 7111, CPC 7112 e CPC 7113)

Per la modalità 1

Nessun impegno

Per la modalità 2

Nessuna

d)  Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario

(CPC 8868**)

Per la modalità 1

Nessun impegno

Per la modalità 2

Nessuna

F.  Servizi di trasporto stradale

d)  Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario

(CPC 6112 e CPC 8867)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

e)  Servizi di trasporto merci

(CPC 7123)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

H.  Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto

a)  Servizi di movimentazione merci

(CPC 741)

Per la modalità 1

Nessun impegno

Per la modalità 2

Nessuna

b)  Servizi di magazzinaggio e deposito merci

(CPC 742)

Per la modalità 1

Nessun impegno

Per la modalità 2

Nessuna

c)  Servizi delle agenzie di trasporto merci

(CPC 748)

Per la modalità 1

Nessun impegno

Per la modalità 2

Nessuna

d)  Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti

(CPC 749)

— Servizi di brokeraggio merci;

— Servizi di controllo delle polizze di carico e di informazione sulle tariffe di nolo

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

— Servizi di ispezione merci

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

ALLEGATO XIV-G

ELENCO DI RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE; AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI  ( 58 ) DI BENI E SERVIZI ALLE IMPRESE (GEORGIA)

1. L'elenco di riserve in appresso indica le attività economiche liberalizzate a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo per le quali si applicano le limitazioni al personale chiave e ai laureati in tirocinio, da un lato, e ai venditori di beni e servizi alle imprese, dall'altro, rispettivamente a norma degli articoli 89 e 90 del presente accordo e precisa tali limitazioni. Tale elenco comprende i seguenti elementi:

a) 

una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni;

b) 

una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

La Georgia non assume impegni per il personale chiave, i laureati in tirocinio e i venditori di beni e servizi alle imprese in attività economiche non liberalizzate (nessun impegno) a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali),. capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo.

2. Ai fini dell'individuazione dei singoli settori e sottosettori, per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita nell'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.

3. Gli impegni relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio, ai venditori di beni e ai venditori di servizi alle imprese non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

4. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 89 e 90 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese dell'UE.

5. Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni imposte dalle disposizioni legislative e regolamentari della Georgia in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.

6. Conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.

7. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.

8. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.

9. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.



Riserve per settore

Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

1.  SERVIZI ALLE IMPRESE

A.  Servizi professionali

Trapianti e servizi necroscopici/autoptici

(parte di CPC 9312)

nessun impegno.

Altri servizi professionali (1, A(k)) * (1)

nessun impegno.

F)  Altri servizi alle imprese

Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura

(CPC 881 tranne CPC 88110)

nessun impegno.

Servizi connessi alla fabbricazione di coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari per conto terzi

(CPC 8845)

nessun impegno.

Servizi di collocamento e di fornitura di personale

(CPC 872 tranne CPC 87205 e CPC 87206)

nessun impegno.

Servizi di investigazione e vigilanza

(CPC 873)

nessun impegno.

Fotografia aerea

(CPC 87504)

nessun impegno.

2.  SERVIZI DI COMUNICAZIONE

A.  Servizi postali

(CPC 7511)

nessun impegno.

4.  SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

E.  Altri servizi di distribuzione (4,E)*

nessun impegno.

5.  SERVIZI DI ISTRUZIONE

E.  Altri servizi di istruzione

(CPC 929)

nessun impegno.

7.  SERVIZI FINANZIARI

A.  Servizi assicurativi e connessi

Assicurazione contro i rischi professionali

nessun impegno.

C.  Altri servizi finanziari (7,C)*

nessun impegno.

8.  SERVIZI SANITARI E SOCIALI

Altri servizi sanitari e sociali (8,D)*

nessun impegno.

9.  SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

D.  Altri servizi connessi al turismo e ai viaggi (9,D)*

nessun impegno.

10.  SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI

E.  Servizi ricreativi, culturali e sportivi (10,E)*

nessun impegno.

11.  SERVIZI DI TRASPORTO

A.  Servizi di trasporto marittimo

a)  Trasporto di passeggeri

(CPC 7211);

nessun impegno.

f)  Servizi di supporto per il trasporto marittimo

(CPC 745**)

nessun impegno.

B.  Trasporto sulle vie navigabili interne

d)  Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni

(CPC 8868**)

nessun impegno.

f)  Servizi di supporto ai servizi di trasporto sulle vie navigabili interne

(CPC 745**)

nessun impegno.

C.  Servizi di trasporto aereo

a)  Trasporto di passeggeri

(CPC 731)

nessun impegno.

b)  Trasporto di merci

(CPC 732)

nessun impegno.

c)  Noleggio di aeromobili con equipaggio

(CPC 734)

nessun impegno.

e)  Servizi di supporto al trasporto aereo

(CPC 746)

nessun impegno.

E.  Servizi di trasporto ferroviario

e)  Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario

(CPC 743)

nessun impegno.

F.  Servizi di trasporto stradale

a)  Trasporto di passeggeri

(CPC 7121 e 7122)

nessun impegno.

c)  Noleggio di veicoli commerciali con operatore

(CPC 7124)

nessun impegno.

e)  Servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale

(CPC 744)

nessun impegno.

G.  Trasporto mediante condotte

a)  Trasporto di combustibili

(CPC 7131)

nessun impegno.

b)  Trasporto di altre merci

(CPC 7139)

nessun impegno.

Altri servizi di trasporto (11,I)*

nessun impegno.

12.  Altri servizi non inclusi altrove

(CPC 95, CPC 97, CPC 98 e CPC 99)

nessun impegno.

(1)   

* Classificazione del servizio in base all'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.

ALLEGATO XIV-H

ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI  ( 59 ) (GEORGIA)

1. Le Parti consentono ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra Parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, conformemente agli articoli 91 e 92 del presente accordo, per le attività economiche elencate in appresso, e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.

2. L'elenco comprende i seguenti elementi:

a) 

una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni;

b) 

una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

La Georgia non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori di attività economiche diversi da quelli esplicitamente elencati nel presente allegato.

3. Ai fini dell'individuazione dei singoli settori e sottosettori, per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita nell'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.

4. Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

5. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 91 e 92 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'Unione.

6. Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni imposte dalle disposizioni legislative e regolamentari della Georgia in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.

7. L'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.

8. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali o di diritti esclusivi nei settori pertinenti, come indicato dalla Georgia nell'allegato XIV-E del presente accordo.

9. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.

10. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

11. Le Parti consentono ai professionisti indipendenti dell'altra Parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui all'articolo 92 del presente accordo, nei seguenti sottosettori:

a) 

Servizi legali (compresa la consulenza in materia di diritto nazionale e internazionale) (CPC 861)

b) 

Servizi di architettura (CPC 8671)

c) 

Servizi di ingegneria (CPC 8672)

d) 

Servizi integrati di ingegneria (CPC 8673)

e) 

Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8674*)

f) 

Servizi informatici e affini

g) 

Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)

h) 

Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)

i) 

Altri servizi alle imprese (CPC 879)



Riserve per settore

Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

1.  SERVIZI ALLE IMPRESE

A.  Servizi professionali

a)  Servizi legali (compresa la consulenza in materia di diritto nazionale e internazionale)

(CPC 861).

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

Professionisti indipendenti – Requisito della residenza. Requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura.

b)  Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

(CPC 862)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

c)  Servizi fiscali

(CPC 863)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

d)  Servizi di architettura

(CPC 8671)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

Professionisti indipendenti – Requisito della residenza. Verifica della necessità economica.

e)  Servizi di ingegneria

(CPC 8672)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

Professionisti indipendenti – Requisito della residenza. Verifica della necessità economica.

f)  Servizi integrati di ingegneria

(CPC 8673)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

Professionisti indipendenti – Requisito della residenza. Verifica della necessità economica.

g)  Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio

(CPC 8674*)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

Professionisti indipendenti – Requisito della residenza. Verifica della necessità economica.

h)  Servizi medici e dentistici

(CPC 9312 tranne trapianti e servizi necroscopici/autoptici)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

i)  Servizi veterinari

(CPC 932)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

B.  Servizi informatici e affini

a)  Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware

(CPC 841)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica.

b)  Servizi di implementazione di software

(CPC 842)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica.

c)  Servizi di elaborazione dati

(CPC 843)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica.

d)  Servizi di banche dati

(CPC 844)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica.

Servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori

(CPC 845)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica.

e)  Servizi di preparazione dati

(CPC 849 tranne CPC 8499)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica.

C.  Servizi di ricerca e sviluppo

a)  Servizi di R&S relativi alle scienze naturali

(CPC 851)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

b)  Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane

(CPC 852)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

c)  Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo

(CPC 853)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

D.  Servizi immobiliari

a)  Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione

(CPC 821)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

b)  Per conto terzi

(CPC 822)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

E.  Servizi di noleggio/leasing senza operatori

a)  Relativi a navi

(CPC 83103)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

b)  Relativi agli aeromobili

(CPC 83104)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

c)  Relativi ad altre attrezzature di trasporto

(CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

d)  Relativi ad altri macchinari e attrezzature

(da CPC 83106 a CPC 83109)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

e)  Servizi di leasing o di noleggio di videocassette o dischi ottici

(CPC 83202)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

F.  Altri servizi alle imprese

a)  Servizi pubblicitari

(CPC 871)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

b)  Servizi di ricerche di mercato

(CPC 864)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

c)  Servizi di consulenza gestionale

(CPC 865)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica.

d)  Servizi connessi alla consulenza gestionale

(CPC 866)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica.

e)  Servizi tecnici di prova e analisi

(CPC 8676)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

f)  Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura

(CPC 88110)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

g)  Servizi connessi alla pesca

(CPC 882**)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

h)  Servizi connessi al settore minerario

(CPC 883**)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

i)  Servizi connessi alle attività manifatturiere

(CPC 885, CPC 886, da CPC 8841 a CPC 8844 e da CPC 8846 a CPC 8849)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

j)  Servizi connessi alla distribuzione di energia

(CPC 887**)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

k)  Servizi di collocamento e di fornitura di personale

(CPC 87205 e CPC 87206)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

m)  Servizi di consulenza scientifica e tecnica

(CPC 8675)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

p)  Servizi fotografici

(CPC 875, tranne CPC 87504)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

q)  Servizi di imballaggio

(CPC 876)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

r)  Servizi di editoria e stampa

(CPC 88442)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

s)  Servizi congressuali

(parte di CPC 8790)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

t)  Servizi di riparazione di beni personali e per la casa

(CPC 633)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

Servizi di riparazione relativi a prodotti in metallo, macchinari e apparecchi

(CPC 886)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

Altri servizi alle imprese

(CPC 879)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

Professionisti indipendenti – Verifica della necessità economica.

2.  SERVIZI DI COMUNICAZIONE

B.  Servizi di corriere

(CPC 7512)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

C.  Servizi di telecomunicazione

a)  Servizi di telefonia vocale

(CPC 7521)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

b)  Servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto

(CPC 7523*)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

c)  Servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito

(CPC 7523**)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

d)  Servizi di telex

(CPC 7523*)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

e)  Servizi telegrafici

(CPC 7522)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

f)  Servizi di fax

(CPC 7521* +7529*)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

g)  Servizi relativi ai circuiti privati affittati

(CPC 7522* e CPC 7523*)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

h)  Posta elettronica

(CPC 7523*)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

i)  Messaggeria vocale

(CPC 7523*)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

j)  Informazioni in linea e consultazione di basi di dati

(CPC 7523)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

k)  Scambio elettronico di dati (EDI)

(CPC 7523*)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

l)  Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati

(CPC 7523*)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

m)  Conversione di codice e di protocollo

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

n)  Elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l'elaborazione delle transazioni)

(CPC 843*)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

o)  Altri servizi mobili servizi cellulari analogici/digitali

(CPC 75213*)

PCS

(servizi di comunicazione personale, CPC 75213*)

Servizi di radioavviso

(CPC 75291*)

Servizi mobili di dati

(CPC 7523**)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

3.  SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI

A.  Lavori generali di costruzione di edifici

(CPC 512)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

B.  Lavori generali di costruzione per l'ingegneria civile

(CPC 513 )

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

C.  Lavori di installazione e montaggio

(CPC 514+516)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

D.  Lavori di completamento e di finitura degli edifici

(CPC 517)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

E.  Altri servizi

(CPC 511, CPC 515 e CPC 518)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

4.  SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

A.  Servizi dei commissionari

(CPC 621)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

B.  Servizi di commercio all'ingrosso

(CPC 622)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

C.  Servizi di commercio al dettaglio

(CPC 631, CPC 632, CPC 611 e CPC 612)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

D.  Franchising

(CPC 8929)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

5.  SERVIZI DI ISTRUZIONE

A.  Servizi di istruzione primaria

(CPC 921)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

B.  Servizi di istruzione secondaria, solo finanziati con fondi privati

(CPC 922*)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

C.  Servizi di istruzione superiore, solo finanziati con fondi privati

(CPC 923*)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

D.  Istruzione per gli adulti

(CPC 924)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

6.  SERVIZI AMBIENTALI

A.  Servizi fognari

(CPC 9401)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

B.  Servizi di smaltimento dei rifiuti

(CPC 9402)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

C.  Servizi di disinfestazione e servizi simili

(CPC 9403)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

D.  Servizi di depurazione dei gas di scarico

(CPC 9404)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

E.  Servizi di riduzione del rumore

(CPC 9405)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

F.  Altri servizi di tutela della natura e del paesaggio

(CPC 9406)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

G.  Altri servizi di protezione ambientale

(CPC 9409)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

7.  SERVIZI FINANZIARI

A.  Servizi assicurativi e connessi

a)  Servizi di assicurazione vita, infortuni, malattie (tranne l'assicurazione contro i rischi professionali)

(CPC 81211, CPC 81291 e CPC 81212)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

b)  Servizi assicurativi rami non vita

(CPC 8129)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

— Servizi di assicurazione marittima, aerea e di trasporti di altro tipo

(CPC 81293)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

c)  Riassicurazione e retrocessione

(CPC 81299)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

d)  Servizi ausiliari dei servizi assicurativi quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, i servizi di valutazione dei rischi e di liquidazione dei danni

(CPC 8140)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

Intermediazione assicurativa, come ad esempio i servizi di intermediazione e di agenzia

(CPC 8140)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

B.  Servizi bancari e altri servizi finanziari

a)  Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili

(da CPC 81115 a CPC 81119)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

b)  Prestiti di tutti i tipi, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali

(CPC 8113)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

c)  Leasing finanziario

(CPC 8112)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

d)  Tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro

(CPC 81339)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

e)  Garanzie e impegni

(CPC 81199)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

f)  Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

—  strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito ecc.)

(CPC 81339);

—  valuta estera

(CPC 81333);

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

— prodotti derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i contratti a termine e a premio;

(CPC 81339);

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

— strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, tra cui swaps e contratti a termine ecc.

(CPC 81339)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

— valori mobiliari

(CPC 81321);

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

— altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, compresi i metalli preziosi

(CPC 81339).

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

g)  Partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati;

(CPC 8132)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

h)  Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking

(CPC 81339)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

i)  Gestione patrimoniale, ad es. gestione di liquidità o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria

(CPC 8119 e CPC 81323).

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

j)  Servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili

(CPC 81339 e CPC 81319)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

k)  Servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate al paragrafo 5, lettera a), punti da v) a xv), dell'allegato sui servizi finanziari del GATS, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito ad investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali

(CPC 8131 e CPC 8133).

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

l)  Fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari

(CPC 842, CPC 844 e CPC 8131)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

8.  SERVIZI SANITARI E SOCIALI

A.  Altri servizi sanitari

(CPC 931 tranne CPC 93191)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

C.  Servizi sociali

(CPC 933)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

9.  SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

A.  Alberghi e ristoranti (compreso il catering)

(CPC 641, CPC 642 e CPC 643)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

B.  Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici

(CPC 7471)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

C.  Servizi delle guide turistiche

(CPC 7472)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

10.  SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI

A.  Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi)

(CPC 9619)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

B.  Servizi delle agenzie di informazione

(CPC 962)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

C.  Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali

(CPC 963)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

D.  Servizi sportivi e altri servizi ricreativi

(CPC 964)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

11.  SERVIZI DI TRASPORTO

A.  Servizi di trasporto marittimo

b)  Trasporto di merci

(CPC 7212**)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

c)  Noleggio di imbarcazioni con equipaggio

(CPC 7213)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

d)  Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni

(CPC 8868**)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

e)  Servizi di rimorchio e spinta

(CPC 7214)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

C.  Servizi di trasporto aereo

Vendite e commercializzazione, compresi sistemi telematici di prenotazione

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

d)  Manutenzione e riparazione di aeromobili

(CPC 8868**)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

E.  Servizi di trasporto ferroviario

(CPC 7111, CPC 7112 e CPC 7113)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

d)  Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario

(CPC 8868**)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

F.  Servizi di trasporto stradale

c)  Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto stradale

(CPC 6112 e CPC 8867)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

d)  Trasporto di merci

(CPC 7123)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

H.  Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto

a)  Servizi di movimentazione merci

(CPC 741)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

b)  Servizi di magazzinaggio e deposito merci

(CPC 742)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

c)  Servizi delle agenzie di trasporto merci

(CPC 748)

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

d)  Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti

(CPC 749)

— Servizi di brokeraggio merci;

— Servizi di controllo delle polizze di carico e di informazione sulle tariffe di nolo

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

—  Servizi di ispezione merci

Prestatori di servizi contrattuali – Nessuna

ALLEGATO XV

RAVVICINAMENTO

ALLEGATO XV-A

NORME APPLICABILI AI SERVIZI FINANZIARI

La Georgia si impegna nei tempi convenuti a provvedere al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

A.   SETTORE BANCARIO

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/44/CE sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ( 60 )

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ( 61 )

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La Georgia può tuttavia considerare livelli di soglie diversi da quelli indicati nella direttiva e presenterà una proposta al Consiglio di associazione tenendo conto degli sviluppi del mercato locale in Georgia, al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie

Calendario: le disposizioni della direttiva 2001/65/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/51/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/46/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

B.   ASSICURAZIONI

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva, tranne l'articolo 33, sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La proposta di attuazione dell'articolo 33 dell'anzidetta direttiva è presentato al Consiglio di associazione al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Raccomandazione della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativa agli intermediari assicurativi (92/48/CEE)

Calendario: non pertinente

Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

Calendario: la proposta relativa all'attuazione dell'anzidetta direttiva è presentata al Consiglio di associazione tenendo conto degli sviluppi del mercato locale in Georgia, al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

C.   VALORI MOBILIARI

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/14/CE sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La Georgia può tuttavia considerare livelli diversi di soglie relative ai sistemi di indennizzo degli investitori e presenterà una proposta al Consiglio di associazione tenendo conto degli sviluppi del mercato locale in Georgia, al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/72/CE sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/124/CE sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/125/CE sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

D.   OICVM

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/16/CE sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

E.   INFRASTRUTTURE DI MERCATO

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/44/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

F.   PAGAMENTI

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi nel mercato interno

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

G.   ANTIRICICLAGGIO

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/70/CE della Commissione, dell'1 agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/70/CE sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XV-B

NORME APPLICABILI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

La Georgia si impegna nei tempi convenuti a provvedere al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'UE

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) modificata dalla direttiva 2009/140/CE

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/21/CE:

— 
rafforzamento dell'indipendenza e della capacità amministrativa dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche;
— 
istituzione di procedure di consultazione pubblica per nuovi provvedimenti normativi;
— 
istituzione di efficaci meccanismi di ricorso contro le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche;
— 
definizione dei mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante e analisi di tali mercati al fine di determinare se sono caratterizzati da un potere di mercato significativo.

Calendario: le anzidette disposizioni della direttiva 2002/21/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) modificata dalla direttiva 2009/140/CE

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/20/CE:

— 
adozione di norme che prevedano autorizzazioni generali e limitino la necessità di licenze individuali solo a casi specifici debitamente giustificati.

Calendario: le anzidette disposizioni della direttiva 2002/20/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) modificata dalla direttiva 2009/140/CE

Sulla base dell'analisi del mercato, effettuata in conformità della direttiva 2002/21/CE, l'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche impone agli operatori che detengono un notevole potere di mercato nei mercati pertinenti i necessari obblighi normativi in materia di:

— 
accesso e uso di determinate risorse di rete,
— 
controlli delle tariffe di accesso e di interconnessione, compresi gli obblighi di orientare i prezzi ai costi;
— 
trasparenza, non discriminazione e separazione contabile.

Calendario: le anzidette disposizioni della direttiva 2002/19/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) modificata dalla direttiva 2009/136/CE

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/22/CE:

— 
adozione di norme relative agli obblighi di servizio universale, compresa l'istituzione di meccanismi di calcolo del costo e di finanziamento degli obblighi di servizio universale;
— 
garanzia del rispetto degli interessi e dei diritti degli utenti, in particolare introducendo la portabilità del numero e il numero di emergenza unico europeo 112.

Calendario: le anzidette disposizioni della direttiva 2002/22/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) modificata dalla direttiva 2009/136/CE

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/58/CE:

— 
attuazione di norme volte a garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, e a garantire il libero flusso di tali dati e la libera circolazione di apparecchiature e servizi per la comunicazione elettronica.

Calendario: le anzidette disposizioni della direttiva 2002/58/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea

— 
adozione di politiche e normative volte a garantire la disponibilità armonizzata e l'uso efficace dello spettro radio.

Calendario: le misure derivanti dall'applicazione di tale decisione sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XV-C

NORME APPLICABILI AI SERVIZI POSTALI E DI CORRIERE

La Georgia si impegna nei tempi convenuti a provvedere al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'UE

Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/39/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

Calendario: le disposizioni della direttiva 2008/6/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XV-D

NORME APPLICABILI AL TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE

La Georgia si impegna nei tempi convenuti a provvedere al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'UE e agli strumenti internazionali

Sicurezza marittima- Stato di bandiera/società di classificazione

Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Stato di bandiera

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Controllo dello Stato di approdo

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo ( 62 )

Le disposizioni dell'anzidetta direttiva si applicano con le seguenti eccezioni:

— 
considerando (15) dell'anzidetta direttiva,
— 
punto 1, quarto trattino, dell'allegato XII dell'anzidetta direttiva (collegato alla compilazione delle liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera),
— 
articolo 16 dell'anzidetta direttiva, in merito ai provvedimenti di rifiuto di accesso riguardanti alcune navi,
— 
disposizioni dell'anzidetta direttiva che fanno riferimento specifico al memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, in particolare: i considerando (9), (13), (14), (30), e (40); l'articolo 1, lettere b) e c); l'articolo 2, punti 2, 4 e 22; l'articolo 3, paragrafo 2; l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3; l'articolo 7, paragrafo 3; l'articolo 8 paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3, lettera a); l'articolo 10, paragrafo 3; l'articolo 13, punto 1, lettera b); l'articolo 19, paragrafo 4; l'articolo 24, paragrafo 1; l'articolo 26; l'articolo 32, primo comma, lettera a); l'articolo 33; all'allegato I, parte I, punto 1, lettera c), i) e ii), lettera d), i) e ii), e lettera e), i) e ii); all'allegato I, parte II, sub 1, 2A e 2B; all'allegato III, la lettera f); l'allegato VI; all'allegato VIII, i punti 2 e 11; all'allegato X, il punto 3.2, sub 13; all'allegato XII, il punto 1.

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva, tranne le disposizioni elencate sopra, sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Monitoraggio del traffico navale

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione.

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Inchieste sui sinistri marittimi

Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Norme tecniche e operative

Navi passeggeri

Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Petroliere

Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo

L'eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo sarà effettuata secondo il calendario specificato nella convenzione MARPOL.

Navi portarinfuse

Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Equipaggio

Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Ambiente

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni tecniche

Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni sociali

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) - Allegato: accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sicurezza marittima

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva (tranne quelle riguardanti le ispezioni della Commissione) sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento (tranne quelle riguardanti le ispezioni della Commissione) sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼M6

ALLEGATO XVI

APPALTI PUBBLICI

ALLEGATO XVI-A

SOGLIE

Le soglie di valore di cui all’articolo 142, paragrafo 3, del presente accordo sono per entrambe le parti le seguenti:

a) 

144 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione aggiudicati da tali autorità;

b) 

221 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a);

c) 

5 548 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;

d) 

5 548 000 EUR per gli appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità;

e) 

5 548 000 EUR per le concessioni;

f) 

443 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità;

g) 

750 000 EUR per gli appalti pubblici di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici;

h) 

1 000 000 EUR per gli appalti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici nel settore dei servizi di pubblica utilità.

ALLEGATO XVI-B

CALENDARIO INDICATIVO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI, IL RAVVICINAMENTO E L’ACCESSO AL MERCATO



Fase

 

Calendario indicativo

Accesso al mercato concesso all’UE dalla Georgia

Accesso al mercato concesso alla Georgia dall’UE

 

1

Attuazione dell’articolo 143, paragrafo 2, e dell’articolo 144 del presente accordo

Accordo sulla strategia di riforma di cui all’articolo 145 del presente accordo

Tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo

Forniture per le autorità governative centrali

Forniture per le autorità governative centrali

 

2

Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/24/UE e 89/665/CEE

Cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo

Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico

Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico

Allegati XVI-C e XVI-D

3

Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/25/UE e 92/13/CEE

Sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo

Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Forniture per tutti gli enti aggiudicatori

Allegati XVI-E e XVI-F

4

Ravvicinamento e attuazione di altri elementi delle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE

Sette anni dall’entrata in vigore del presente accordo

Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Allegati XVI-G, XVI-H e XVI-I

5

Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/25/UE

Otto anni dall’entrata in vigore del presente accordo

Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Allegati XVI-J e XVI-K

ALLEGATO XVI-C

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ( 63 )

(FASE 2)



TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6

Articolo 2

Definizioni: paragrafo 1, punti 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23) e 24)

Articolo 3

Appalti misti

Sezione 2

Soglie

Articolo 4

Importi delle soglie

Articolo 5

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

Sezione 3

Esclusioni

Articolo 7

Appalti aggiudicati nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali

Articolo 8

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

Articolo 9

Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

Articolo 10

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Articolo 11

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

Articolo 12

Appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico

Sezione 4

Situazioni specifiche

Sottosezione 1:

Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo

Articolo 13

Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 14

Servizi di ricerca e sviluppo

Sottosezione 2:

Appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 15

Difesa e sicurezza

Articolo 16

Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 17

Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

CAPO II

Disposizioni generali

Articolo 18

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

Articolo 19

Operatori economici

Articolo 21

Riservatezza

Articolo 22

Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafi da 2 a 6

Articolo 23

Nomenclature

Articolo 24

Conflitti di interesse

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

Articolo 26

Scelta delle procedure: paragrafi 1 e 2, prima alternativa dei paragrafi 4, 5 e 6

Articolo 27

Procedura aperta

Articolo 28

Procedura ristretta

Articolo 29

Procedura competitiva con negoziazione

Articolo 32

Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 40

Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 41

Partecipazione precedente di candidati o offerenti

Articolo 42

Specifiche tecniche

Articolo 43

Etichettature

Articolo 44

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafi 1 e 2

Articolo 45

Varianti

Articolo 46

Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 47

Fissazione di termini

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 48

Avvisi di preinformazione

Articolo 49

Bandi di gara

Articolo 50

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1 e 4

Articolo 51

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 5, primo comma

Articolo 53

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 54

Inviti ai candidati

Articolo 55

Informazione dei candidati e degli offerenti

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Articolo 56

Principi generali

Sottosezione 1:

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 57

Motivi di esclusione

Articolo 58

Criteri di selezione

Articolo 59

Documento di gara unico europeo: mutatis mutandis paragrafo 1, paragrafo 4

Articolo 60

Mezzi di prova

Articolo 62

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2

Articolo 63

Affidamento sulle capacità di altri soggetti

Sottosezione 2:

Riduzione del numero di candidati, di offerte e soluzioni

Articolo 65

Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare

Articolo 66

Riduzione del numero di offerte e soluzioni

Sottosezione 3:

Aggiudicazione dell’appalto

Articolo 67

Criteri di aggiudicazione dell’appalto

Articolo 68

Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2

Articolo 69

Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4

CAPO IV

Esecuzione del contratto

Articolo 70

Condizioni di esecuzione dell’appalto

Articolo 71

Subappalto

Articolo 72

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 73

Risoluzione dei contratti

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 74

Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 75

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Articolo 76

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

ALLEGATI

 

Allegato II

Elenco delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 6, lettera a)

Allegato III

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 4, lettera b), per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa

Allegato IV

Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi di progettazione

Allegato V

Informazioni che devono figurare negli avvisi

Parte A:

Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso di preinformazione

Parte B:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione (di cui all’articolo 48)

Parte C:

Informazioni che devono figurare negli avvisi e bandi di gara (di cui all’articolo 49)

Parte D:

Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all’articolo 50)

Parte G:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifica di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all’articolo 72, paragrafo 1)

Parte H:

Informazioni che devono figurare nei bandi di gara e negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all’articolo 75, paragrafo 1)

Parte I:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione per i servizi sociali e altri servizi specifici (di cui all’articolo 75, paragrafo 1)

Parte J:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all’articolo 75, paragrafo 2)

Allegato VII

Definizione di talune specifiche tecniche

Allegato IX

Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a confermare interesse, previsti dall’articolo 54

Allegato X

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all’articolo 18, paragrafo 2

Allegato XII

Mezzi di prova dei criteri di selezione

Allegato XIV

Servizi di cui all’articolo 74

ALLEGATO XVI-D

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO  ( 64 )

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  ( 65 ) e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  ( 66 ), ( 67 )

(FASE 2)



Articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

Articolo 2

Requisiti per le procedure di ricorso

Articolo 2 bis

Termine sospensivo

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

primo comma, lettera b)

Articolo 2 quater

Termini per la proposizione del ricorso

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

paragrafo 1, lettera b)

paragrafi 2 e 3

Articolo 2 sexies

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

Articolo 2 septies

Termini

ALLEGATO XVI-E

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  ( 68 )

(FASE 3)



TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6

Articolo 2

Definizioni: punti da 1 a 9, da 13 a 16 e da 18 a 20

Articolo 3

Amministrazioni aggiudicatrici (paragrafi 1 e 4)

Articolo 4

Enti aggiudicatori: paragrafi da 1 a 3

Articolo 5

Appalti misti che riguardano la stessa attività

Articolo 6

Appalti che riguardano più attività

CAPO II

Attività

Articolo 7

Disposizioni comuni

Articolo 8

Gas ed energia termica

Articolo 9

Elettricità

Articolo 10

Acqua

Articolo 11

Servizi di trasporto

Articolo 12

Porti e aeroporti

Articolo 13

Servizi postali

Articolo 14

Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 15

Importi delle soglie

Articolo 16

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 14

Sezione 2

Appalti e concorsi di progettazione esclusi: disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Sottosezione 1:

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell’acqua e dell’energia

Articolo 18

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 1

Articolo 19

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo: paragrafo 1

Articolo 20

Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

Articolo 21

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Articolo 22

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

Articolo 23

Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

Sottosezione 2:

Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Articolo 24

Difesa e sicurezza

Articolo 25

Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 26

Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 27

Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

Sottosezione 3:

Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 28

Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 29

Appalti aggiudicati a un’impresa collegata

Articolo 30

Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Sottosezione 4:

Situazioni specifiche

Articolo 32

Servizi di ricerca e sviluppo

CAPO IV

Principi generali

Articolo 36

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

Articolo 37

Operatori economici

Articolo 39

Riservatezza

Articolo 40

Regole applicabili alle comunicazioni

Articolo 41

Nomenclature

Articolo 42

Conflitti di interesse

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 44

Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 45

Procedura aperta

Articolo 46

Procedura ristretta

Articolo 47

Procedura negoziata con previa indizione di gara

Articolo 50

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettere da a) a i)

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 58

Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 59

Partecipazione precedente di candidati o offerenti

Articolo 60

Specifiche tecniche

Articolo 61

Etichettature

Articolo 62

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Articolo 63

Comunicazione delle specifiche tecniche

Articolo 64

Varianti

Articolo 65

Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 66

Fissazione di termini

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 67

Avvisi periodici indicativi

Articolo 68

Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione

Articolo 69

Bandi di gara

Articolo 70

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1, 3 e 4

Articolo 71

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1 e paragrafo 5, primo comma

Articolo 73

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 74

Inviti ai candidati

Articolo 75

Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Articolo 76

Principi generali

Sottosezione 1:

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 78

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 79

Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 2

Articolo 80

Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE

Articolo 81

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2

Sottosezione 2:

Aggiudicazione dell’appalto

Articolo 82

Criteri di aggiudicazione dell’appalto

Articolo 83

Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2

Articolo 84

Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4

CAPO IV

Esecuzione dell’appalto

Articolo 87

Condizioni di esecuzione dell’appalto

Articolo 88

Subappalto

Articolo 89

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 90

Risoluzione dei contratti

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 91

Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 92

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Articolo 93

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

ALLEGATI

 

Allegato I

Elenco delle attività di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a)

Allegato V

Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi

Allegato VI

 

Parte A

Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all’articolo 67)

Parte B

Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all’articolo 67, paragrafo 1)

Allegato VIII

Definizione di talune specifiche tecniche

Allegato IX

Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato X

Informazioni che devono figurare negli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all’articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all’articolo 68)

Allegato XI

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all’articolo 69)

Allegato XII

Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all’articolo 70)

Allegato XIII

Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti dall’articolo 74

Allegato XIV

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all’articolo 36, paragrafo 2

Allegato XVI

Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifiche di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all’articolo 89, paragrafo 1)

Allegato XVII

Servizi di cui all’articolo 91

Allegato XVIII

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all’articolo 92)

ALLEGATO XVI-F

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO  ( 69 )

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  ( 70 ) e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  ( 71 )

(FASE 3)



Articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

Articolo 2

Requisiti per le procedure di ricorso

Articolo 2 bis

Termine sospensivo

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

primo comma, lettera b)

Articolo 2 quater

Termini per la proposizione del ricorso

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

paragrafo 1, lettera b)

paragrafi 2 e 3

Articolo 2 sexies

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

Articolo 2 septies

Termini

ALLEGATO XVI-G

(FASE 4)

I.    Altri elementi non obbligatori della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 72 )

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/24/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all’allegato XVI-B.



TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni (paragrafo 1, punti 14 e 16)

CAPO II

Norme generali

Articolo 20

Appalti riservati

TITOLO II

Norme sugli appalti pubblici

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 37

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Sottosezione 1:

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 64

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 77

Appalti riservati per determinati servizi

II.    Elementi non obbligatori della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 73 )

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/23/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all’allegato XVI-B.



TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi e definizioni

Sezione IV

Situazioni specifiche

Articolo 24

Concessioni riservate

ALLEGATO XVI-H

(FASE 4)

I.    Altri elementi obbligatori della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  ( 74 )



TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni (paragrafo 1, punto 21)

CAPO II

Norme generali

Articolo 22

Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafo 1

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

Articolo 26

Scelta delle procedure: paragrafo 3, seconda alternativa del paragrafo 4

Articolo 30

Dialogo competitivo

Articolo 31

Partenariati per l’innovazione

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 33

Accordi quadro

Articolo 34

Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 35

Aste elettroniche

Articolo 36

Cataloghi elettronici

Articolo 38

Appalti congiunti occasionali

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 50

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 2 e 3

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 78

Ambito di applicazione

Articolo 79

Bandi e avvisi

Articolo 80

Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti

Articolo 81

Composizione della commissione giudicatrice

Articolo 82

Decisioni della commissione giudicatrice

ALLEGATI

 

Allegato V

Informazioni che devono figurare negli avvisi

Parte E:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all’articolo 79, paragrafo 1)

Parte F:

Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati di un concorso (di cui all’articolo 79, paragrafo 2)

Allegato VI

Informazioni che devono figurare nei documenti di gara in relazione alle aste elettroniche (articolo 35, paragrafo 4)

II.    Elementi obbligatori della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  ( 75 )



TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I

Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 2

Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche

Articolo 3

Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza

Articolo 4

Libertà di definire servizi di interesse economico generale

Articolo 5

Definizioni

Articolo 6

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4

Articolo 7

Enti aggiudicatori

Articolo 8

Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

Sezione II

Esclusioni

Articolo 10

Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori

Articolo 11

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

Articolo 12

Esclusioni specifiche nel settore idrico

Articolo 13

Concessioni aggiudicate a un’impresa collegata

Articolo 14

Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Articolo 17

Concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico

Sezione III

Disposizioni generali

Articolo 18

Durata della concessione

Articolo 19

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 20

Contratti misti

Articolo 21

Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 22

Contratti concernenti sia le attività di cui all’allegato II sia altre attività

Articolo 23

Concessioni riguardanti sia attività di cui all’allegato II sia attività concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Sezione IV

Situazioni specifiche

Articolo 25

Servizi di ricerca e sviluppo

CAPO II

Principi

Articolo 26

Operatori economici

Articolo 27

Nomenclature

Articolo 28

Riservatezza

Articolo 29

Norme applicabili alle comunicazioni

TITOLO II

Norme sull’aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali

CAPO I

Principi generali

Articolo 30

Principi generali: paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 31

Bandi di concessione

Articolo 32

Avvisi di aggiudicazione delle concessioni

Articolo 33

Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma

Articolo 34

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 35

Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse

CAPO II

Garanzie procedurali

Articolo 36

Requisiti tecnici e funzionali

Articolo 37

Garanzie procedurali

Articolo 38

Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

Articolo 39

Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte

Articolo 40

Comunicazione ai candidati e agli offerenti

Articolo 41

Criteri di aggiudicazione

TITOLO III

Norme sull’esecuzione delle concessioni

Articolo 42

Subappalto

Articolo 43

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 44

Risoluzione delle concessioni

Articolo 45

Monitoraggio e relazioni

ALLEGATI

 

Allegato I

Elenco delle attività di cui all’articolo 5, punto 7

Allegato II

Attività svolte dagli enti aggiudicatori di cui all’articolo 7

Allegato III

Elenco degli atti giuridici dell’unione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

Allegato IV

Servizi di cui all’articolo 19

Allegato V

Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all’articolo 31

Allegato VI

Informazioni da inserire negli avvisi di preinformazione concernenti le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici, di cui all’articolo 31, paragrafo 3

Allegato VII

Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni di cui all’articolo 32

Allegato VIII

Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici di cui all’articolo 32

Allegato IX

Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato X

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all’articolo 30, paragrafo 3

Allegato XI

Informazioni da inserire negli avvisi di modifiche di una concessione in vigenza della stessa ai sensi dell’articolo 43

ALLEGATO XVI-I

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO  ( 76 )

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  ( 77 ) e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  ( 78 )

(FASE 4)



Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

primo comma, lettera c)

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

paragrafo 1, lettera c)

paragrafo 5

ALLEGATO XVI-J

(FASE 5)

I.    Altri elementi non obbligatori della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  ( 79 )

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/25/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all’allegato XVI-B.



TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni: punti da 10 a 12

CAPO IV

Principi generali

Articolo 38

Appalti riservati

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 55

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 94

Appalti riservati per determinati servizi

II.    Altri elementi obbligatori della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 80 )



TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni: punto 17

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 16

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi 5 e 6

TITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI

CAPO I

Procedure

Articolo 44

Scelta delle procedure: paragrafo 3

Articolo 48

Dialogo competitivo

Articolo 49

Partenariati per l’innovazione

Articolo 50

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettera j)

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 51

Accordi quadro

Articolo 52

Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 53

Aste elettroniche

Articolo 54

Cataloghi elettronici

Articolo 56

Appalti congiunti occasionali

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 70

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafo 2

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Sottosezione 1:

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 77

Sistemi di qualificazione

Articolo 79

Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 1

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 95

Ambito di applicazione

Articolo 96

Avvisi

Articolo 97

Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

Articolo 98

Decisioni della commissione giudicatrice

ALLEGATI

 

Allegato VII

Informazioni che devono figurare nei documenti di gara relativi alle aste elettroniche (articolo 53, paragrafo 4)

Allegato XIX

Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all’articolo 96, paragrafo 1)

Allegato XX

Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all’articolo 96, paragrafo 1)

ALLEGATO XVI-K

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO  ( 81 )

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  ( 82 ) e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  ( 83 )

(Fase 5)



Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

primo comma, lettera c)

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

paragrafo 1, lettera c)

paragrafo 5

ALLEGATO XVI-L

I.    Disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 84 )al di fuori dell’ambito del ravvicinamento

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.



TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4

Articolo 2

Definizioni: paragrafo 2

Sezione 2

Soglie

Articolo 6

Revisione delle soglie e dell’elenco delle autorità governative centrali

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

Articolo 25

Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 39

Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 44

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafo 3

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 51

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6

Articolo 52

Pubblicazione a livello nazionale

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Sottosezione 1:

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 61

Registro online dei certificati (e-Certis)

Articolo 62

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3

Sottosezione 3:

Aggiudicazione degli appalti

Articolo 68

Costi del ciclo di vita: paragrafo 3

Articolo 69

Offerte anormalmente basse: paragrafo 5

TITOLO IV

Governance

Articolo 83

Applicazione

Articolo 84

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 85

Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

Articolo 86

Cooperazione amministrativa

TITOLO V

POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 87

Esercizio della delega

Articolo 88

Procedura d’urgenza

Articolo 89

Procedura di comitato

Articolo 90

Recepimento e disposizioni transitorie

Articolo 91

Abrogazioni

Articolo 92

Riesame

Articolo 93

Entrata in vigore

Articolo 94

Destinatari

ALLEGATI

 

Allegato I

Autorità governative centrali

Allegato VIII

Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato XI

Registri

Allegato XIII

Elenco degli atti giuridici dell’unione di cui all’articolo 68, paragrafo 3

Allegato XV

Tavola di concordanza

II.    Disposizioni della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  ( 85 ) al di fuori dell’ambito del ravvicinamento

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.



TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I

Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafo 3

Articolo 6

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3

Articolo 9

Revisione della soglia

Sezione II

Esclusioni

Articolo 15

Notifica di informazioni da parte degli enti aggiudicatori

Articolo 16

Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

TITOLO II

Norme sull’aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali

CAPO I

Principi generali

Articolo 30

Principi generali: paragrafo 4

Articolo 33

Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4

TITOLO IV

Modifiche delle direttive 89/665/cee e 92/13/cee

Articolo 46

Modifiche della direttiva 89/665/CEE

Articolo 47

Modifiche alla direttiva 92/13/CEE

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 48

Esercizio della delega

Articolo 49

Procedura d’urgenza

Articolo 50

Procedura di comitato

Articolo 51

Recepimento

Articolo 52

Disposizioni transitorie

Articolo 53

Monitoraggio e relazioni

Articolo 54

Entrata in vigore

Articolo 55

Destinatari

ALLEGATO XVI-M

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ( 86 ) AL DI FUORI DELL’AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.



TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4

Articolo 3

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3

Articolo 4

Enti aggiudicatori: paragrafo 4

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 17

Revisione delle soglie

Sezione 2

Appalti e concorsi di progettazione esclusi; disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Sottosezione 1:

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell’acqua e dell’energia

Articolo 18

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 2

Articolo 19

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo: paragrafo 2

Sottosezione 3:

Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 31

Notifica di informazioni

Sottosezione 4:

Situazioni specifiche

Articolo 33

Appalti sottoposti a un regime speciale

Sottosezione 5:

Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali

Articolo 34

Attività direttamente esposte alla concorrenza

Articolo 35

Procedura atta a stabilire se l’articolo 34 sia applicabile

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 43

Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 57

Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 71

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3 e 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6

Articolo 72

Pubblicazione a livello nazionale

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Sottosezione 1:

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 81

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3

Sottosezione 2:

Aggiudicazione degli appalti

Articolo 83

Costi del ciclo di vita: paragrafo 3

Sezione 4

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

Articolo 85

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

Articolo 86

Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi

TITOLO IV

Governance

Articolo 99

Applicazione

Articolo 100

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 101

Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

Articolo 102

Cooperazione amministrativa

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 103

Esercizio della delega

Articolo 104

Procedura d’urgenza

Articolo 105

Procedura di comitato

Articolo 106

Recepimento e disposizioni transitorie

Articolo 107

Abrogazione

Articolo 108

Riesame

Articolo 109

Entrata in vigore

Articolo 110

Destinatari

ALLEGATI

 

Allegato II

Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 3

Allegato III

Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 34, paragrafo 3

Allegato IV

Termini per l’adozione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 35

Allegato XV

Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 83, paragrafo 3

ALLEGATO XVI-N

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO  ( 87 ) MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  ( 88 ) E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  ( 89 ) AL DI FUORI DELL’AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.



Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

primo comma, lettera a)

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

paragrafo 1, lettera a)

paragrafo 4

Articolo 3

Meccanismo correttore

Articolo 3 bis

Contenuto di un avviso volontario per la trasparenza ex ante

Articolo 3 ter

Procedura di comitato

Articolo 4

Attuazione

Articolo 4 bis

Riesame

ALLEGATO XVI-O

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO  ( 90 ) MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  ( 91 ) E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  ( 92 ) AL DI FUORI DELL’AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.



Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

primo comma, lettera a)

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

paragrafo 1, lettera a)

paragrafo 4

Articolo 3 bis

Contenuto di un avviso volontario per la trasparenza ex ante

Articolo 3 ter

Procedura di comitato

Articolo 8

Meccanismo correttore

Articolo 12

Attuazione

Articolo 12 bis

Riesame

ALLEGATO XVI-P

GEORGIA: ELENCO INDICATIVO DEI TEMI DI COOPERAZIONE

1. Formazione, negli Stati membri dell’UE e in Georgia, dei funzionari di enti pubblici georgiani che si occupano di appalti pubblici;

2. formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici;

3. scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme che disciplinano la sfera degli appalti pubblici;

4. miglioramento della funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e istituzione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici;

5. consultazioni e assistenza metodologica fornita dalla parte UE per quanto riguarda l’applicazione delle moderne tecnologie elettroniche in materia di appalti pubblici;

6. rafforzamento degli organismi incaricati di garantire l’applicazione di una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici e l’esame indipendente ed imparziale (riesame) delle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici (cfr. articolo 143, paragrafo 2, del presente accordo).

▼B

ALLEGATO XVII

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

ALLEGATO XVII-A

ELEMENTI PER LA REGISTRAZIONE E IL CONTROLLO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 170, PARAGRAFI 1 E 2

1. 

Un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori.

2. 

Una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di uno o più Stati, se una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto è attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica.

3. 

L'obbligo per una denominazione registrata di corrispondere a uno o più prodotti specifici per i quali è stabilito un disciplinare che può essere modificato solo mediante debita procedura amministrativa.

4. 

Disposizioni di controllo applicabili alla produzione.

5. 

Il diritto, per ogni produttore stabilito nella zona e che si sottopone al sistema di controllo, di fabbricare il prodotto etichettato con la denominazione protetta a condizione di rispettarne il disciplinare.

6. 

Una procedura di opposizione che permetta di tenere conto degli interessi legittimi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprietà intellettuale.

7. 

Una norma che disponga che le denominazioni protette non possono diventare generiche.

8. 

Disposizioni in materia di registrazione, compreso il rifiuto di registrazione, di termini omonimi o parzialmente omonimi di termini registrati, di termini usati correntemente come denominazione comune di merci, nonché di termini che comprendono o includono nomi di varietà vegetali e di razze animali. Tali disposizioni tengono conto dei legittimi interessi di tutte le parti in causa.

ALLEGATO XVII-B

CRITERI PER LA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE PER I PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 170, PARAGRAFI 2 E 3

1. Elenco delle denominazioni con la corrispondente trascrizione in caratteri latini o georgiani.

2. Informazioni sulla categoria del prodotto.

3. Invito destinato a ogni Stato membro (nel caso dell'Unione europea), o paese terzo, ovvero a ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro (nel caso dell'Unione europea), in Georgia o in un paese terzo, ad opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata.

4. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione europea o al governo della Georgia entro tre mesi dalla data di pubblicazione della nota informativa.

5. Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui al paragrafo 4, che dimostrino che la protezione della denominazione proposta:

a) 

è in conflitto con il nome di una varietà vegetale, compresa una varietà di uve da vino, o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

b) 

è in conflitto con una denominazione omonima e indurrebbe erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio;

c) 

tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

d) 

danneggia l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della nota informativa;

e) 

è in conflitto con una denominazione considerata generica.

6. I criteri di cui al paragrafo 5 sono valutati con riferimento al territorio dell'UE, che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati o al territorio della Georgia.

▼M11

ALLEGATO XVII-C

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 170, PARAGRAFI 3 E 4

PARTE A

Prodotti agricoli e alimentari della Unione europea, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati, di cui è chiesta la protezione in Georgia



Stato membro dell'Unione europea

Denominazione di cui è chiesta la protezione

Trascrizione in caratteri georgiani

Tipo di prodotto

BE

Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen

ვლეეს ვან ჰეთ როოდ რას ვან ვესთ-ვლაანდერენ

Carni fresche (e frattaglie)

BE

Jambon d'Ardenne

ჟამბონ დ'აღდენ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

BE

Potjesvlees uit de Westhoek

პოტხეშფლეიშ აუტ დე ვეშტხუკ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

BE

Saucisson d'Ardenne / Collier d'Ardenne / Pipe d'Ardenne

სოსისონ დ'არდენ /კოლიერ დარდენ / პიპ დარდენ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

BE

Fromage de Herve

ფღომაჟ დე ეღვ

Formaggi

BE

Beurre d'Ardenne

ბეღ დ'აღდენ

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

BE

Brussels grondwitloof

ბრასელს გრონვიტლოფ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

BE

Plate de Florenville

პლატ დე ფლორონვილ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

BE

Poperingse hopscheuten / Poperingse hoppescheuten

პოპერინგს ხობშეუტენ / პოპერინგს ხოპეშეუტენ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

BE

Vlaams-Brabantse Tafeldruif

ფლამს-ბრაბანცე ტაფელდრუიფ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

BE

Pâté gaumais

პატე გომე

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

BE

Gentse azalea

ხენც აზალეა

Fiori e piante ornamentali

BE

Vlaamse laurier

ფლამშე ლაუხიერ

Fiori e piante ornamentali

BE

Geraardsbergse Mattentaart

გერარსბერგსე მატენტაარტ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

BE

Liers vlaaike

ლიერს ვლაიკ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

BG

Горнооряховски суджук

Equivalente latino: Gornooryahovski sudzhuk

გორნოორიახოვსკი სუჯუკ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

BG

Странджански манов мед / Strandzhanski manov med / Maнов мед от Странджа

Equivalente latino: Manov med ot Strandzha

სთრანდჟანსქი მანოვ მედ / მანოვ მედ ოტ სთრანდჟა

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

BG

Българско розово масло

Equivalente latino: Bulgarsko rozovo maslo

ნელგარსკო როზოვო მასლო

Oli essenziali

CZ

Jihočeská Niva

იჰოჩესკა ნივა

Formaggi

CZ

Jihočeská Zlatá Niva

იჰოჩესკა ზლატნა ნივა

Formaggi

CZ

Olomoucké tvarůžky

ოლომოუცკე ტვარუჟკი

Formaggi

CZ

Chelčicko — Lhenické ovoce

ხელჩიცკო — ლჰენიცკე ოვოცე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

CZ

Nošovické kysané zelí

ნოშოვიცკე კისანე ზელი

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

CZ

Všestarská cibule

ვშესტარსკა ციბულე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

CZ

Pohořelický kapr

პოჰორჟელიცკი კაპრ

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

CZ

Třeboňský kapr

ტრჟებონსკი კაპრ

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

CZ

Český kmín

ჩესკი კმინ

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

CZ

Chamomilla bohemica

ხამომილაბოჰემიკა

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

CZ

Žatecký chmel

ჟატეცკი ხმელ

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

CZ

Březnický ležák

ბჟეზნიცკი ლეჟაკ

Birra

CZ

Brněnské pivo / Starobrněnské pivo

ბრნიენსკე პივო/სტარობრნიენსკე პივო

Birra

CZ

Budějovické pivo

ბუდეიოვიცკე პივო

Birra

CZ

Budějovický měšťanský var

ბუდეიოვიცკი მეშტიანსკი ვარ

Birra

CZ

Černá Hora

ჩერნა ხორა

Birra

CZ

České pivo

ჩესკე პივო

Birra

CZ

Českobudějovické pivo

ჩესკობუდეიოვიცკე პივო

Birra

CZ

Chodské pivo

ხოდსკე პივო

Birra

CZ

Znojemské pivo

ზნოიემსკე პივო

Birra

CZ

Hořické trubičky

ჰორჟიცკეტრუბიჩკი

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

CZ

Karlovarské oplatky

კარლოვარსკე ოპლატკი

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

CZ

Karlovarské trojhránky

კარლოვარსკე ტროიჰრანკი

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

CZ

Karlovarský suchar

კარლოვარსკი სუხარ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

CZ

Lomnické suchary

ლომნიცკე სუხარი

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

CZ

Mariánskolázeňské oplatky

მარიანსკოლაზენსკე ოპლატკი

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

CZ

Pardubický perník

პარდუბიცკი პერნიკ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

CZ

Štramberské uši

შტრამბერსკე უში

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

CZ

Valašský frgál

ვალაშსკი ფრგალ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

DK

Vadehavslam

ველჰაუსლამ

Carni fresche (e frattaglie)

DK

Vadehavsstude

ველჰაუსტულ

Carni fresche (e frattaglie)

DK

Danablu

დანაბლუ

Formaggi

DK

Danbo

დენბოუ

Formaggi

DK

Esrom

ესრომ

Formaggi

DK

Havarti

ჰავარტი

Formaggi

DK

Lammefjordsgulerod

ლამეფიოსგულრუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DK

Lammefjordskartofler

ლამაფიორდსკარტუფლერ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern

ბაიერიშეს რინდფლაიშ/ რინდფლაიშ აუს ბაიერნ

Carni fresche (e frattaglie)

DE

Diepholzer Moorschnucke

დიპჰოლცერ მოორშნუკე

Carni fresche (e frattaglie)

DE

Lüneburger Heidschnucke

ლიუნებურგერ ჰაიდეშნუკე

Carni fresche (e frattaglie)

DE

Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch

შვებიშ-ჰელიშეს კვალიტეტსშვაინეფლაიშ

Carni fresche (e frattaglie)

DE

Weideochse vom Limpurger Rind

ვაიდეოქსე ფომ ლიმფურგერ რინთ

Carni fresche (e frattaglie)

DE

Aachener Weihnachts-Leberwurst / Oecher Weihnachtsleberwurst

ახნა ვაინახტს-ლიბავურსტ/ ოხერ ვაინახტს ლიბავურსტ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

DE

Ammerländer Dielenrauchschinken / Ammerländer Katenschinken

ამერლენდერ დილენრაუხშინკენ; ამერლენდერ კატენშინკენ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

DE

Ammerländer Schinken / Ammerländer Knochenschinken

ამერლენდერ შინკენ; ამერლენდერ კნოხენშინკენ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

DE

Eichsfelder Feldgieker / Eichsfelder Feldkieker

აისფელდერ ფელდგიკერ /აისფელდერ ფელდკიკერ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

DE

Flönz

ფლონც

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

DE

Göttinger Feldkieker

გეტინგერ ფელდქიქერ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

DE

Göttinger Stracke

გეტინგერ შთრაქე

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

DE

Greußener Salami

გროისნერ სალამი

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

DE

Halberstädter Würstchen

ჰალბერშთედთერ ვიურსთჰენ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

DE

Hofer Rindfleischwurst

ჰოფარ რინდფლაიშვურსთ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

DE

Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken

ჰოლშთაინერ ქათენშინქენ / ჰოლშთაინერ შინქენ/ ჰოლშთაინერ ქათენრაუხშინქენ/ ჰოლშთაინერ ქნოხენშინქენ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

DE

Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste

ნიურენბერგერ ბრატვიურსტე; ნიურენბერგერ როსტბრატვიურსტე

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

DE

Oecher Puttes / Aachener Puttes

ოხე პუტს/ ახნა პუტს

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

DE

Schwarzwälder Schinken

შვარცველდერ შინკენ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

DE

Thüringer Leberwurst

თიურინგერლებერვურსტ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

DE

Thüringer Rostbratwurst

თიურინგერ როსტბრატვურსტ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

DE

Thüringer Rotwurst

თიურინგერროტვურსტ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

DE

Westfälischer Knochenschinken

ვესტფილეშერ კნოხენშინკენ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

DE

Allgäuer Bergkäse

ალგოიერ ბერგკეზე

Formaggi

DE

Allgäuer Emmentaler

ალგოიერ ემენტალერ

Formaggi

DE

Allgäuer Sennalpkäse

ალგოია ზენალპკიზე

Formaggi

DE

Altenburger Ziegenkäse

ალტენბურგერ ციგენკეზე

Formaggi

DE

Hessischer Handkäse / Hessischer Handkäs

ჰესიშერ ჰანდქეზე / ჰესიშერ ჰანდქეზ

Formaggi

DE

Holsteiner Tilsiter

ხოლშტაინერ ტილსიტერ

Formaggi

DE

Nieheimer Käse

ნიჰაიმერ ქეზე

Formaggi

DE

Odenwälder Frühstückskäse

ოდენველდერ ფრიუშტუკსკეზე

Formaggi

DE

Weißlacker / Allgäuer Weißlacker

ვაისლაკერ/ აიგოია ვაისლაკერ

Formaggi

DE

Obazda / Obatzter

ობაცდა/ ობაცთა

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

DE

Lausitzer Leinöl

ლაუტიცერლაინოელ

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

DE

Abensberger Spargel / Abensberger Qualitätsspargel

აბენსკბერგა შპარგელ /აბენსკბერგერ კვალიტეტშპარგელ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Bamberger Hörnla / Bamberger Hörnle / Bamberger Hörnchen

ბამბერგერ ხორნლა/ ბამბერგერ ხონლე /ბამბერგერ ხარნხენ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Bayerischer Meerrettich / Bayerischer Kren

ბაიერიშერ მეერრეტიჰ; ბაიერიშერ კრენ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Beelitzer Spargel

ბეეელიცა შპაგელ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Bornheimer Spargel / Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim

ბონჰაიმა შპარგელ / შპაგელ აუს დემ ანბაუგებიტ ბორნჰაიმ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Dithmarscher Kohl

დიტმარშერ ქოლ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Feldsalat von der Insel Reichenau

ფელდსალატე ფონ დერ ინზელ რაიჰენაუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Filderkraut / Filderspitzkraut

ფილდეკაუტ/ფილდეშპიცკაუტ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Frankfurter Grüne Soße / Frankfurter Grie Soß

ფრანკფურტე გრუნე ზოსე / ფრანკფურტე გრი ზოს

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Fränkischer Grünkern

ფრანკიშენ გრუნკენ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Gurken von der Insel Reichenau

გურკენ ფონ დერ ინზელ რაიჰენაუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Höri Bülle

ჰორი ბულე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Lüneburger Heidekartoffeln

ლიუნებურგერ ჰაიდექართოფელნ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Rheinisches Apfelkraut

რაინიშეს აპფელქრაუთ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut

რაინიშეს ცუქერრუბენქრაუთ / რაინიშერ ცუქერრუბენსირუპ / რაინიშეს რუბენქრაუთ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Salate von der Insel Reichenau

სალატე ფონ დერ ინზელ რაიჰენაუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Schrobenhausener Spargel / Spargel aus dem Schrobenhausener Land / Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen

შრობენჰაუზენერ შფარგელ/შფარგელ აუს დემ შრობენჰაუზენერ ლანდ/შპარგელ აუს დემ ანბაუგებით შრობენჰაუზენ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Spargel aus Franken / Fränkischer Spargel / Franken-Spargel

სპარგელ აუს ფრანკენ / ფრანკიშერ შპარგელ / ფრანკენ-შპარგელ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Spreewälder Gurken

შპრეეველდერ გურკენ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Spreewälder Meerrettich

შპრეეველდერ მეერრეტიჰ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Stromberger Pflaume

შტრომბერგერ ფლაუმე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Tomaten von der Insel Reichenau

ტომატენ ფონ დერ ინზელ რაიჰენაუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Walbecker Spargel

ვალბექერ შფარგელ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

DE

Aischgründer Karpfen

აიშგრუნდერ კარპფენ

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

DE

Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken

ფრანკიშე კარპფნ/ფრანკენკარპფენ/კარპფენ აუს

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

DE

Glückstädter Matjes

გლუქშტეტა მატიეს

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

DE

Holsteiner Karpfen

ჰოლშტაინერ კარპფენ

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

DE

Oberlausitzer Biokarpfen

ობალაუზეცა ბიკარპფენ

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

DE

Oberpfälzer Karpfen

ობერპფელცერ კარპფენ

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

DE

Schwarzwaldforelle

შვარცვალდფორელე

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

DE

Elbe-Saale Hopfen

ელბე ზაალე ხოპფენ

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

DE

Hessischer Apfelwein

ჰესიშერ აპფელვაინ

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

DE

Hopfen aus der Hallertau

ჰოფენ აუს დერ ჰალერტაუ

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

DE

Spalt Spalter

შპალტ შპალტა

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

DE

Tettnanger Hopfen

თეთნანგერ ჰოპფენ

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

DE

Bayerisches Bier

ბაიერიშეს ბიერ

Birra

DE

Bremer Bier

ბრემერ ბიერ

Birra

DE

Dortmunder Bier

დორტმუნდერ ბიერ

Birra

DE

Hofer Bier

ჰოფერ ბიერ

Birra

DE

Kölsch

კიოლშ

Birra

DE

Kulmbacher Bier

ულმბახერ ბიერ

Birra

DE

Mainfranken Bier

კულმბახერ ბიერ

Birra

DE

Münchener Bier

მაინფრანკენ ბიერ

Birra

DE

Reuther Bier

მიუნჰენერ ბიერ

Birra

DE

Bayrisch Blockmalz / Bayrischer Blockmalz / Echt Bayrisch Blockmalz / Aecht Bayrischer Blockmalz

ბაიაღიშ ბლოკმალც / ბაიაღიშა ბლოკმალც / ეჰტ ბაიაღიშ ბლოკმალც / ეჰტ ბაიაღიაშა ბლოკმალც

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

DE

Westfälischer Pumpernickel

ვესტფილეშე პუმპერნიკელ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

DE

Aachener Printen

რიზერ ვაიცენბიერ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

DE

Bayerische Breze / Bayerische Brezn / Bayerische Brez'n / Bayerische Brezel

ბაიერიშე ბრეცე /ბაერიშე ბრეცენ / ბაერიშე ბრეზენ / ბაერიშე ბრეზ'ნ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

DE

Bremer Klaben

ბრემა კლაბნ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

DE

Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen / Dresdner Weihnachtsstollen

დრეზდნერ ქრისთშთოლენ / დრეზდნერ შთოლენ/ დრეზდნერ ვაინახთსშთოლენ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

DE

Lübecker Marzipan

ვერნერსგრიუნერ ბიერ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

DE

Meißner Fummel

მაისნერფუმელ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

DE

Nürnberger Lebkuchen

ნიურენბერგერ ლებკუხენ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

DE

Salzwedeler Baumkuchen

ზალცვედელერ ბაუმქუხენ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

DE

Schwäbische Maultaschen / Schwäbische Suppenmaultaschen

შვებიშე მაულტაშენ/შვებიშე სუოპენმაულტაშენ

Pasta

DE

Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle

შვებიშე შპეცლე / შვებიშე ქნოპფლე

Pasta

DE

Düsseldorfer Mostert / Düsseldorfer Senf Mostert / Düsseldorfer Urtyp Mostert / Aechter Düsseldorfer Mostert

დიუსელდორფერ მოსთერთ/დიუსელდორფერ ზენფ მოსთერთ/დიუსელდორფერ ურთიფ მოსთერთ/ეხთერ დიუსელდორფერ მოსთერთ

Pasta di mostarda

IE

Connemara Hill lamb / Uain Sléibhe Chonamara

კონემარა ჰილ ლამბ; უაინ სლეიბ ჩონამარა

Carni fresche (e frattaglie)

IE

Sneem Black Pudding

სნიმ ბლექ პუდინგ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IE

Timoleague Brown Pudding

თიმოლიგ ბრაუნ პუდინგ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IE

Imokilly Regato

იმოკილირეგატო

Formaggi

IE

Oriel Sea Minerals

ორიელ სი მინერალს

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IE

Oriel Sea Salt

ორიელ სი სალტ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IE

Clare Island Salmon

კლეარ აილანდ სალმონ

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

IE

Waterford Blaa / Blaa

ვატერფოლდ ბლაა/ ბლაა

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

EL

Αρνάκι Ελασσόνας

Equivalente latino: Arnaki Elassonas

არნაკი ელასონას

Carni fresche (e frattaglie)

EL

Κατσικάκι Ελασσόνας

Equivalente latino: Katsikaki Elassonas

კატსიკაკი ელასონას

Carni fresche (e frattaglie)

EL

Ανεβατό

Equivalente latino: Anevato

ანევატო

Formaggi

EL

Αρσενικό Νάξου

Equivalente latino: Arseniko Naxou

არსენიკო ნაკსუ

Formaggi

EL

Γαλοτύρι

Equivalente latino: Galotyri

ღალოტირი

Formaggi

EL

Γραβιέρα Αγράφων

Equivalente latino: Graviera Agrafon

ღრავიერა აღრაფონ

Formaggi

EL

Γραβιέρα Κρήτης

Equivalente latino: Graviera Kritis

ღრავიერა კრიტის

Formaggi

EL

Γραβιέρα Νάξου

Equivalente latino: Graviera Naxou

ღრავიერა ნაქსუ

Formaggi

EL

Καλαθάκι Λήμνου

Equivalente latino: Kalathaki Limnou

კალათაკილიმნუ

Formaggi

EL

Κασέρι

Equivalente latino: Kasseri

კასერი

Formaggi

EL

Κατίκι Δομοκού

Equivalente latino: Katiki Domokou

კატიკიდომოკუ

Formaggi

EL

Κεφαλογραβιέρα

Equivalente latino: Kefalograviera

კეფალოღრავიერა

Formaggi

EL

Κοπανιστή

Equivalente latino: Kopanisti

კოპანისტი

Formaggi

EL

Κρασοτύρι Κω / Krasotiri Ko / Τυρί της Πόσιας

Equivalente latino: Tiri tis Possias

კრასოტირი კო / ტირი ტის პოსიას

Formaggi

EL

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

Equivalente latino: Ladotyri Mytilinis

ლადოტირიმიტილინის

Formaggi

EL

Μανούρι

Equivalente latino: Manouri

მანური

Formaggi

EL

Μετσοβόνε

Equivalente latino: Metsovone

მეცოვონე

Formaggi

EL

Μπάτζος

Equivalente latino: Batzos

ბაძოს

Formaggi

EL

Ξύγαλο Σητείας / Ξίγαλο Σητείας

Equivalente latino: Xygalo Siteias / Xigalo Siteias

ქსიღალო სიტიას

Formaggi

EL

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

Equivalente latino: Xynomyzithra Kritis

ქსინომიზითრა კრიტის

Formaggi

EL

Πηχτόγαλο Χανίων

Equivalente latino: Pichtogalo Chanion

პიხტოღალო ხანიონ

Formaggi

EL

Σαν Μιχάλη

Equivalente latino: San Michali

სან მიხალი

Formaggi

EL

Σφέλα

Equivalente latino: Sfela

შფელა

Formaggi

EL

Φέτα

Equivalente latino: Feta

ფეტა

Formaggi

EL

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού

Equivalente latino: Formaella Arachovas Parnassou

ფორმაელა არახოვას პარნასუ

Formaggi

EL

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια

Equivalente latino: Meli Elatis Menalou Vanilia

მელი ელატის მენალუ ვანილია

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

EL

Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης

Equivalente latino: Pefkothymaromelo Kritis

პევკოსიმარომელო კრიტის

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

EL

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας

Equivalente latino: Agios Mattheos Kerkyras

აღიოს მატთეოს კერკირას

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Αγουρέλαιο Χαλκιδικής

Equivalente latino: Agoureleo Chalkidikis

აღულეო ხალკიდიკის

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης

Equivalente latino: Apokoronas Chanion Kritis

აპოკორონას ხანიონ კრიტის

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

Equivalente latino: Arxanes Irakliou Kritis

არხანეს ირაკლიუ კრიტის

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης

Equivalente latino: Viannos Irakliou Kritis

ვიანოს ირაკლიუ კრიტის

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης

Equivalente latino: Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis

ვორიოს მილოპოტამოს რეთიმნის კრიტის

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής

Equivalente latino: Galano Metaggitsiou Chalkidikis

ღალავო მეტაგიციუ ხალკიდიკის

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Ελαιόλαδο Μάκρης

Equivalente latino: Elaiolado Makris

ელეოლადო მაკრის

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Ελαιόλαδο Φοινίκι Λακωνίας

Equivalente latino: Elaiolado Finiki Lakonias

ფინიკი ლაკონიას

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό

Equivalente latino: Exeretiko partheno eleolado Thrapsano

ექსერეტიკოპართენო ელეოლადოთრაფსანო

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τροιζηνία

Equivalente latino: Exeretiko partheno eleolado Trizinia

ექსერეტიკოპართენო ელეოლადო 'ტრიზინია'

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης

Equivalente latino: Exeretiko Partheno Eleolado Selino Kritis

ექსერეტიკო პართენო ელეოლადო სელინო კრიტის

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Ζάκυνθος

Equivalente latino: Zakynthos

ზაკინთოს

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Θάσος

Equivalente latino: Thassos

თასოს

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Καλαμάτα

Equivalente latino: Kalamata

კალამატა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Κεφαλονιά

Equivalente latino: Kefalonia

კეფალონია

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

Equivalente latino: Kolymvari Chanion Kritis

კოლიმვარი ხანიონ კრიტის

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Κρανίδι Αργολίδας

Equivalente latino: Kranidi Argolidas

კრანიდი არღოლიდას

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Κριτσά

Equivalente latino: Kritsa

კრიწა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Κροκεές Λακωνίας

Equivalente latino: Krokees Lakonias

კროკეეს არღოლიდას

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Λακωνία

Equivalente latino: Lakonia

ლაკონია

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Λέσβος / Mυτιλήνη

Equivalente latino: Lesvos / Mytilini

ლესვოს; მიტილინი

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Λυγουριό Ασκληπιείου

Equivalente latino: Lygourio Asklipiou

ლიღურიო ასკლიპიიუ

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Μεσσαρά

Equivalente latino: Messara

მესარა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Ολυμπία

Equivalente latino: Olympia

ოლიმპია

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

Equivalente latino: Peza Irakliou Kritis

პეზა ირაკლიუ კრიტის

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Πέτρινα Λακωνίας

Equivalente latino: Petrina Lakonias

პეტრინა ლაკონიას

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Πρέβεζα

Equivalente latino: Preveza

პრევეზა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Ρόδος

Equivalente latino: Rodos

როდოს

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Σάμος

Equivalente latino: Samos

სამოს

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

Equivalente latino: Sitia Lasithiou Kritis

სიტია ლასითიუ კრიტის

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Χανιά Κρήτης

Equivalente latino: Chania Kritis

ხანია კრიტის

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

EL

Αγκινάρα Ιρίων

Equivalente latino: Agkinara Irion

ანგინარა ირიონ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Ακτινίδιο Πιερίας

Equivalente latino: Aktinidio Pierias

აკტინიდიო პიერიას

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Ακτινίδιο Σπερχειού

Equivalente latino: Aktinidio Sperchiou

აკტინიდიო სპერხიუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Ελιά Καλαμάτας

Equivalente latino: Elia Kalamatas

ელია კალამატას

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης

Equivalente latino: Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis

თრუმბა ამბადიას რეთიმნის კრიტის

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Θρούμπα Θάσου

Equivalente latino: Throumpa Thassou

თრუმბა თასუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Θρούμπα Χίου

Equivalente latino: Throumpa Chiou

თრუმბა ხიუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας

Equivalente latino: Kelifoto fystiki Fthiotidas

კელიფოტოფისტიკი ფტიოტიდას

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου

Equivalente latino: Kerassia Tragana Rodochoriou

კერასია ტრაღანა როდოხორიუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Κονσερβολιά Αμφίσσης

Equivalente latino: Konservolia Amfissis

კონსერვოლია ამფისის

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Κονσερβολιά Άρτας

Equivalente latino: Konservolia Artas

კონსერვოლია არტას

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Κονσερβολιά Αταλάντης

Equivalente latino: Konservolia Atalantis

კონსერვოლია ატალანტის

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου

Equivalente latino: Konservolia Piliou Volou

კონსერვოლია პილიუ ვოლუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Κονσερβολιά Ροβίων

Equivalente latino: Konservolia Rovion

კონსერვოლია როვიონ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Κονσερβολιά Στυλίδας

Equivalente latino: Konservolia Stylidas

კონსერვოლია სტილიდას

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

Equivalente latino: Korinthiaki Stafida Vostitsa

კორინთიაკი სტაფიდა ვოსტიცა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας

Equivalente latino: Koum kouat Kerkyras

კუმ კუატ კერკირას

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Μανταρίνι Χίου

Equivalente latino: Mandarini Chiou

მანდარინი ხიუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου

Equivalente latino: Mila Zagoras Piliou

მილა ზაგორას პილიუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως

Equivalente latino: Mila Delicious Pilafa Tripoleos

მილა დელისიუს პილაფა ტრიპოლეოს

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Μήλο Καστοριάς

Equivalente latino: Milo Kastorias

მილო კასტორიას

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Ξερά σύκα Κύμης

Equivalente latino: Xera syka Kymis

ქსერა სიკაკიმის

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη

Equivalente latino: Xira Syka Taxiarchi

ქსირა სიკა ტაქსიარხი

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου

Equivalente latino: Patata Kato Nevrokopiou

პატატა კატო ნევროკოპიუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Πατάτα Νάξου

Equivalente latino: Patata Naxou

პატატა ნაქსუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης

Equivalente latino: Portokalia Maleme Chanion Kritis

პორტოკალია მალემე ხანიონ კრიტის

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής

Equivalente latino: Prasines Elies Chalkidikis

პრასინეს ელიეს ჰალკიდიკის

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Ροδάκινα Νάουσας

Equivalente latino: Rodakina Naoussas

როდაკინა ნაუსას

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Ρόδι Ερμιόνης

Equivalente latino: Rodi Ermionis

როდი ერმიონის

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Σταφίδα Ζακύνθου

Equivalente latino: Stafida Zakynthou

სტაფიდა ზაკინთუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Σταφίδα Ηλείας

Equivalente latino: Stafida Ilias

სტაფიდა ილიას

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης

Equivalente latino: Stafida Soultanina Kritis

სტაფიდა სულტანინა კრიტის

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων

Equivalente latino: Syka Vravronas Markopoulou Mesogeion

სიკა ვრავრონას მარკოპულუ მესოგიონ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Τοματάκι Σαντορίνης

Equivalente latino: Tomataki Santorinis

ტომატაკი სანდორინის

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου

Equivalente latino: Tsakoniki Melitzana Leonidiou

ცაკონიკი მელიტძანა ლეონიდიუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Φάβα Σαντορίνης

Equivalente latino: Fava Santorinis

ფავა სანტორინის

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Φάβα Φενεού

Equivalente latino: Fava Feneou

ფავა ფენეუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας

Equivalente latino: Fasolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas

ფასოლია (ღიღანტეს ელეფანტეს) პრესპონ ფლორინას

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας

Equivalente latino: Fasolia (plake megalosperma) Prespon Florinas

ფასოლია (პლაკე მეგალოსპერმა) პრესპონ ფლორინას

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Φασόλια Βανίλιες Φενεού

Equivalente latino: Fasolia Vanilies Feneou

ფასოლია ვანილიეს ფენეუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Equivalente latino: Fasolia Gigantes — Elefantes Kastorias

ფასოლია ღიღანტეს ელეფანტესკასტორიასG

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου

Equivalente latino: Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou

ფასოლია ღიღანტეს ელეფანტესკატო ნევროკოპიუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου / Λόπια Κατταβιάς Ρόδου

Equivalente latino: Fasolia Kattavias Rodou - Lopia Kattavias Rodou

ფასოლია კატავიას როდუ / ლოპია კატავიას როდუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίοu

Equivalente latino: Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiou

ფასოლია კინა მესოსპერმა კატო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Φιρίκι Πηλίου

Equivalente latino: Firiki Piliou

ფირიკი პილიუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Φυστίκι Αίγινας

Equivalente latino: Fystiki Aeginas

ფისტიკი ეღინას

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Φυστίκι Μεγάρων

Equivalente latino: Fystiki Megaron

ფისტიკი მეღარონ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

EL

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου

Equivalente latino: Avgotaracho Messolongiou

ავღოტარახო მესოლონღუ

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

EL

Κρόκος Κοζάνης

Equivalente latino: Krokos Kozanis

კროკოს კოზანის

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

EL

Μαστιχέλαιο Χίου

Equivalente latino: Mastichelaio Chiou

მასტიხა ხიუ

Oli essenziali

EL

Μελεκούνι

Equivalente latino: Melekouni

მელეკუნი

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

EL

Κρητικό παξιμάδι

Equivalente latino: Kritiko paximadi

კრიტიკო პაქსიმადი

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

EL

Μαστίχα Χίου

Equivalente latino: Masticha Chiou

მასტიხელიო ხიუ

Gomme e resine naturali

EL

Τσίχλα Χίου

Equivalente latino: Tsikla Chiou

ციხლა ხიუ

Gomme e resine naturali

ES

Capón de Vilalba

კაპონ დე ვილალავა

Carni fresche (e frattaglie)

ES

Carne de Ávila

კარნე დე ავილა

Carni fresche (e frattaglie)

ES

Carne de Cantabria

კარნე დე კანტაბრია

Carni fresche (e frattaglie)

ES

Carne de la Sierra de Guadarrama

კარნე დე ლა სიერა დე გვადარამა

Carni fresche (e frattaglie)

ES

Carne de Salamanca

კარნე დე სალამანკა

Carni fresche (e frattaglie)

ES

Carne de Vacuno del País Vasco / Euskal Okela

კარნე დე ვაკუნო დელ პაის ვასკო;ეუსკალ ოკელა

Carni fresche (e frattaglie)

ES

Cordero de Extremadura

კორდერო დე ესტრემადურა

Carni fresche (e frattaglie)

ES

Cordero de Navarra / Nafarroako Arkumea

კორდერო დე ნავარა; ნაფაროაკოარკუმეა

Carni fresche (e frattaglie)

ES

Cordero Manchego

კორდერო მანჩეგო

Carni fresche (e frattaglie)

ES

Cordero Segureño

კორდერო სეგურენიო

Carni fresche (e frattaglie)

ES

Gall del Penedès

გალ დელ პენედეს

Carni fresche (e frattaglie)

ES

Lechazo de Castilla y León

ლეჩასო დეკასტილია ი ლეონ

Carni fresche (e frattaglie)

ES

Pollo y Capón del Prat

პოლიო ი კაპონ დელ პრატ

Carni fresche (e frattaglie)

ES

Ternasco de Aragón

ტერნასკო დე არაგონ

Carni fresche (e frattaglie)

ES

Ternera Asturiana

ტერნერა ასტურიანა

Carni fresche (e frattaglie)

ES

Ternera de Aliste

ტერნერა დე ალისტე

Carni fresche (e frattaglie)

ES

Ternera de Extremadura

ტერნერა დე ექსტრემადურა

Carni fresche (e frattaglie)

ES

Ternera de Navarra / Nafarroako Aratxea

ტერნერა დე ნავარა; ნაფაროაკოარატხეა

Carni fresche (e frattaglie)

ES

Ternera Gallega

ტერნერა გალიეგა

Carni fresche (e frattaglie)

ES

Botillo del Bierzo

ბოტილიო დელ ბიერსო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ES

Cecina de León

სესინა დელეონ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ES

Chorizo de Cantimpalos

ჩორისო დე კანტიმპალოს

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ES

Chorizo Riojano

ჩორისო რიოხანო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ES

Chosco de Tineo

ჩოსკო დე ტინეო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ES

Dehesa de Extremadura

დეესა დე ესტრემადურა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ES

Guijuelo

გიხუელო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ES

Jabugo

ჰაბუგო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ES

Jamón de Serón

ხამონ დე სერონ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ES

Jamón de Teruel / Paleta deTeruel

ხამონ დე ტერუელ / პალეტა დე ტერუელ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ES

Jamón de Trevélez

ხამონე ტრეველეს

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ES

Lacón Gallego

ლაკონ გალიეგო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ES

Los Pedroches

ლოს პედროჩეს

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ES

Morcilla de Burgos

მორსია დე ბურგოს

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ES

Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic

სალჩიჩონ დე ვიკ; ლიონგანისა დე ვიკ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ES

Sobrasada de Mallorca

სობრასადა დე მალიორკა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

ES

Afuega'l Pitu

აფუეგალ პიტუ

Formaggi

ES

Arzùa-Ulloa

არტუა უიოა

Formaggi

ES

Cabrales

კაბრალეს

Formaggi

ES

Cebreiro

სებრეირო

Formaggi

ES

Gamoneu / Gamonedo

გამონეუ; გამონედო

Formaggi

ES

Idiazabal

იდიაზაბალ

Formaggi

ES

Mahón-Menorca

მაონ-მენორკა

Formaggi

ES

Picón Bejes-Tresviso

პიკონ ბეხეს-ტრესვისო

Formaggi

ES

Queso Camerano

კესო კამერანო

Formaggi

ES

Queso Casín

კესო კასინ

Formaggi

ES

Queso Castellano

კესო კასტელიანო

Formaggi

ES

Queso de Flor de Guía / Queso de Media Flor de Guía / Queso de Guía

კესო დე ფლორ დე გია / კესო დე მედია ფლორ დე გია / კესო დე გია

Formaggi

ES

Queso de La Serena

კესო დელა სერენა,

Formaggi

ES

Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya

კესო დე ალტ ურჟეი ი ლა სერდანია

Formaggi

ES

Queso de Murcia

კესო დე მურსია

Formaggi

ES

Queso de Murcia al vino

კესო დე მურსია ალ ვინო

Formaggi

ES

Queso de Valdeón

კესოდე ვალდეონ

Formaggi

ES

Queso Ibores

კესო იბორეს

Formaggi

ES

Queso Los Beyos

კესო ლოს ბეიოს

Formaggi

ES

Queso Majorero

კესო მახორერო

Formaggi

ES

Queso Manchego

კესო მანჩეგო

Formaggi

ES

Queso Nata de Cantabria

კესო ნატა დე კანტაბრია

Formaggi

ES

Queso Palmero / Queso de la Palma

კესო პალმერო; კესო დე ლა პალმა

Formaggi

ES

Queso Tetilla / Queixo Tetilla

კესო ტეტილია

Formaggi

ES

Queso Zamorano

კესო სამორანო

Formaggi

ES

Quesucos de Liébana

კესუკოს დე ლიებანა

Formaggi

ES

Roncal

რონკალ

Formaggi

ES

San Simón da Costa

სან სიმონ და კოსტა

Formaggi

ES

Torta del Casar

ტორტა დელ კასარ

Formaggi

ES

Miel de Galicia / Mel de Galicia

მიელ დე გალისია / მელ დე გალისია

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

ES

Miel de Granada

მაონ-მენორკა

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

ES

Miel de La Alcarria

პიკონ ბეხეს-ტრესვისო

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

ES

Miel de Liébana

მიელ დე ლიებანა

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

ES

Miel de Tenerife

მიელ დე ტენერიფე

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

ES

Miel Villuercas-Ibores

მიელ ვიუერკას-იბორეს

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

ES

Aceite Campo de Calatrava

ასეიტე კამპო დე კალატრავა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Aceite Campo de Montiel

ასეიტე კამპო დე მონტიელ

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Aceite de Ibiza / Oli d'Eivissa

ასეიტე დე იბიცა / ოლი დ'ეივისსა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Aceite de Jaén

ასეიტე დე ხაენ

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Aceite de La Alcarria

კესო დე ლა სერენა,

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Aceite de la Comunitat Valenciana

ასეიტე დე ლა კომუნიტატ ვალენსიანა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Aceite de la Rioja

ასეიტე დე ლა რიოხა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Aceite de Lucena

ასეიტე დე ლუსენა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Aceite de Mallorca / Aceite mallorquín / Oli de Mallorca / Oli mallorquí

ასიეტე დე მალიორკა / ასიეტე მალიორკინ / ოლი დე მალიორკა / ოლი მალიორკი

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Aceite de Navarra

ათეიტე დე ნავარა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta

კესო დე მურსია ალ ვინო

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli del Baix Ebre-Montsià

ასეიტე დელ ბაიშ ებრე-მონტსია / ოლი დელ ბაიშ ებრე-მონტსია

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Aceite del Bajo Aragón

ასეიტე დელ ბახო არაგონ

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Aceite Monterrubio

ასეიტე მონტერუბიო

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Aceite Sierra del Moncayo

ასეიტე სიერა დელ მონკაიო

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Antequera

ანტეკერა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Baena

ბაენა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Estepa

ესტეპა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Gata-Hurdes

გატა-ურდეს

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Les Garrigues

ლეს გარიგეს

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya / Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya

მანტეკილია დე ლ'ალტ ურხელ ი ლა სერდანია; მანტეგა დელ'ალტ ურხელ ი ლა სერნდანია

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Mantequilla de Soria

მანტეკილია დე სორია

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Montes de Granada

მონტეს დე გრანადა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Montes de Toledo

მონტეს დეტოლედო

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Montoro-Adamuz

მონტორო - ადამუზ

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Oli de l'Empordà / Aceite de L'Empordà

ოლი დე ლ'ემპორდა / აცეტე დე ლ'ემპორდა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Poniente de Granada

პონიენტე დე გრანადა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Priego de Córdoba

პრიეგო დე კორდობა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Sierra de Cádiz

სიერა დე კადის

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Sierra de Cazorla

სიერა დე კასორლა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Sierra de Segura

სიერა დე სეგურა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Sierra Mágina

სიერა დე მახინა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Siurana

სიურანა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

ES

Aceituna Aloreña de Málaga

ასეტუნა ალორენია დე მალაგა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina

ასეიტუნა დე მაიორკა/ ასეიტუნა მაიორკინა/ ოლივა დე მაიორკა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Ajo Morado de las Pedroñeras

ახო მორადო დე ლას პედრონიერას

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Alcachofa de Benicarló / Carxofa de Benicarló

ალკაჩოფადე ბენიკარლო; კარშოფა დე ბენიკარლო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Alcachofa de Tudela

ალკაჩოფა დე ტუდელა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Almendra de Mallorca / Almendra Mallorquina / Ametlla de Mallorca / Ametlla Mallorquina

ალმენდრა დე მაიორკა/ ალმენდრა მაიორკინა/ ამეტია დე მაიორკა/ ამეტია მაიორკინა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Alubia de La Bañeza-León

ალუბია დე ლა ბანიესა ლეონ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Arroz de Valencia / Arròs de València

აროს დე ვალენსია; აროს დე ვალენსია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Arroz del Delta del Ebro / Arròs del Delta de l'Ebre

აროს დელ დელტა დელ ებრო; აროს დელ დელტა დელ ებრ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Avellana de Reus

აველიანა დე რეუს

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Berenjena de Almagro

ბერენხენა დე ალმაგრო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Calasparra

კალასპარა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Calçot de Valls

კალსოტ დევალს

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Castaña de Galicia

კასტანია დე გალისია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Cebolla Fuentes de Ebro

სებოია ფუენტეს დე ებრო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Cereza del Jerte

სერესა დელ ხერტე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Cerezas de la Montaña de Alicante

სერესას დელა მონტანია დე ალიკანტე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga

ჩირიმოია დე ლა კოსტა ტროპიკალ დე გრანადა-მალაგა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians

სიტრიკოს ვალენსიანოს; სიტრიკს ვალენსიანს

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Clementinas de las Tierras del Ebro / Clementines de les Terres de l'Ebre

კლემენტინას დე ლას ტიერას დელ ებრო; კლემანტინ დე ლე ტეღ დე ლ'ებღ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Coliflor de Calahorra

კოლიფლორ დე კალაორა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Espárrago de Huétor-Tájar

სპარაგო დე უეტორთაჯარ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Espárrago de Navarra

ესპარაგოდე ნავარა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Faba Asturiana

ფაბა ასტურიანა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Faba de Lourenzá

ფაბა დე ლურენცა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Fesols de Santa Pau

ფესოლს დი სანტა პაუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Garbanzo de Escacena

გარბანცო დე ესკათენა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Garbanzo de Fuentesaúco

გარბანსო დე ფუენტესაუკო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Gofio Canario

გოფიო კანარიო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Granada Mollar de Elche / Granada de Elche

გრანად მოიარ დე ელჩე /გრანადა დე ელჩე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Grelos de Galicia

გრელოს დე ღალითია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Judías de El Barco de Ávila

ხუდიას დე ელ ბარკო დე ავილა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Kaki Ribera del Xúquer

კაკი რიბერა დელ ხუკერ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Lenteja de La Armuña

ლენტეხა დე ლა არმუნია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Lenteja de Tierra de Campos

ლენტეხა დე ლა არმუნია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Manzana de Girona / Poma de Girona

მანსანა დე ხირონა; პომა დე ხირონა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Manzana Reineta del Bierzo

მანსანა რეინეტა დელ ბიერსო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Melocotón de Calanda

მელოკოტონ დე კალანდა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Melón de La Mancha

მელონ დე ლა მანჩა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Melón de Torre Pacheco-Murcia

მელონ დე ტორე პარცეკო მურსია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Mongeta del Ganxet

მუნჯეტა დეო განჩეტ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Nísperos Callosa d'En Sarriá

ნისპეროს კალიოსა დ'ენ სარია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Papas Antiguas de Canarias

პაპას ანტიგუა დე კანარია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Pasas de Málaga

პასასდე მალაღა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Patata de Galicia / Pataca de Galicia

პატაკა დე გალისია; პატატა დე გალისია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Patatas de Prades / Patates de Prades

პატატას დე პრადეს; პატატ დე პრად

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Pemento da Arnoia

პემენტო და არნოია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Pemento de Herbón

პემენტო დე ერბონ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Pemento de Mougán

პემენტო დე მოუღან

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Pemento de Oímbra

პემენტო დე ოიმბრა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Pemento do Couto

პემენტო დო სუტო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Pera de Jumilla

პერა დე ხუმილია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Pera de Lleida

პერა დე იეიდა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Peras de Rincón de Soto

პერას დე რინკონ დე სოტო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Pimiento Asado del Bierzo

პიმიენტო ასადო დელ ბიერსო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Pimiento de Fresno-Benavente

პიმიენტო დე ფრესნო ბიანავენტე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra

პიმიენტო დე გერნიკა OR გერნიკაკო პიპერა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Pimiento Riojano

პიმიენტო რიოხანო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Pimientos del Piquillo de Lodosa

პიმიენტოს დელ პიკილიო დე ლოდოსა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Plátano de Canarias

პლატანო დე კანტარიას

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Tomate La Cañada

ტომატე ლა კანიადა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Uva de mesa embolsada del Vinalopó

უვა დე მესა ემბოლსადა 'ვინაპოლო'

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ES

Caballa de Andalucia

კაბაია დე ანდალუსია

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

ES

Mejillón de Galicia / Mexillón de Galicia

მეხილიონ დე გალისია; მეშილიონ დე გალისია

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

ES

Melva de Andalucia

მელვა დე ანდალუსია

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

ES

Mojama de Barbate

მოხამა დე ბარბატე

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

ES

Mojama de Isla Cristina

მოხამა დე ისლა კრისტინა

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

ES

Azafrán de la Mancha

ასაფრან დე ლა მანჩა

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

ES

Chufa de Valencia

ჩუფა დე ვალენსია

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

ES

Pebre bord de Mallorca / Pimentón de Mallorca

პებრე ბორდ დე მალიორკა / პიმენთონ დე მალიორკა

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

ES

Pimentón de la Vera

პიმენტონ დე ლა ვერა

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

ES

Pimentón de Murcia

პიმენტონ დე მურსია

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

ES

Sidra de Asturias / Sidra d'Asturies

სიდრა დე ასტურიას; სიდრა დ'ასტური

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

ES

Vinagre de Jerez

ბინაგრე დე ხერეს

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

ES

Vinagre de Montilla-Moriles

ბინაგრე დე მონტიია-მორილეს

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

ES

Vinagre del Condado de Huelva

ბინაგრე დელ კონტანდო დე უელვა

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

ES

Cochinilla de Canarias

კოჩინია დე კანარიას

Cocciniglia (prodotto greggio di origine animale)

ES

Mollete de Antequera

მოლლეტე დე ანტეკერა

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

ES

Pan Galego / Pan Gallego

პან გალეღო / პან გალლეღო

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

ES

Polvorones de Estepa

პოლვორონეს დე ესტეპა

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

ES

Alfajor de Medina Sidonia

ალფახორ დე მედინა სიდონია

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

ES

Ensaimada de Mallorca / Ensaimada mallorquina

ენსაიმადა დე მალიორკა; ენსაიმადა მალიორკინა

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

ES

Jijona

ხიხონა

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

ES

Mantecadas de Astorga

მანტეკადასდე ასტორგა

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

ES

Mantecados de Estepa

მანტეკადოს დე ესტეპა

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

ES

Mazapán de Toledo

მასაპან დე ტოლედო

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

ES

Pa de Pagès Català

პა ჯე პაჯეს კატალა

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

ES

Pan de Alfacar

პან დე ალფაკარ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

ES

Pan de Cea

პან დე სეა

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

ES

Pan de Cruz de Ciudad Real

პან დე კრუზ დე თიუდად რეალ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

ES

Sobao Pasiego

სობაო პასიეგო

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

ES

Tarta de Santiago

ტარტა დე სანტიაგო

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

ES

Turrón de Agramunt / Torró d'Agramunt

ტურრონ დე აგრამუნტ / ტორრო დ'აგრამუნტ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

ES

Turrón de Alicante

ტურონ დე ალიკანტე

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

FR

Agneau de lait des Pyrénées

ანუიო დე ლე დე პიერენი

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Agneau de l'Aveyron

ანიო დე ლ'ავეიღონ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Agneau de Lozère

ტურონ დე ალიკანტე

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Agneau de Pauillac

ანიო დე პოიაკ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Agneau de Sisteron

ლაპენ პუიკულა

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Agneau du Bourbonnais

კენუნ რენტენენ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Agneau du Limousin

ანიო დე ლ'ავეიღონ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Agneau du Périgord

ანიო დიუ პერიგორ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Agneau du Poitou-Charentes

ანიო დე ლოზეღ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Agneau du Quercy

ანიო დე პოიაკ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Barèges-Gavarnie

ანიო დე სისტეღონ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Bœuf charolais du Bourbonnais

ანიო დიუ ბუღბონე

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Bœuf de Bazas

ბეფ დე ბაზას

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Bœuf de Chalosse

ბეფ დე შალოს

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Bœuf de Charolles

ბეფ დე შაროლ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Boeuf de Vendée

ბეფ დე ვანდე

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Bœuf du Maine

ბეფ დიუ მენ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Chapon du Périgord

შაპონ დუ პერიგორ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Charolais de Bourgogne

შაროლე დე ბურგონ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Dinde de Bresse

დინდ დე ბღეს

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Fin Gras / Fin Gras du Mézenc

ფან გრა /ფან გრა დუმეზან

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Génisse Fleur d'Aubrac

ჟენის ფლერ დო ბრაკ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Kintoa

კინტოა

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Maine-Anjou

მენ ანჟუ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Oie d'Anjou

უა დანჟუ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Pintade de l'Ardèche

პანტად დუ ლ'არდეშ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Pintadeau de la Drôme

პინტადე დე ლა დრომე

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Porc d'Auvergne

პორ დოვერნ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Porc de Franche-Comté

პორ დე ფრანშ-კონტე

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Porc de la Sarthe

პოღ დე ლასარტ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Porc de Normandie

პოღ დე ნოღმანდი

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Porc de Vendée

პოღ დე ვანდე

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Porc du Limousin

პოღ დიუ ლიმუზენ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Porc du Sud-Ouest

პორ დუ სუდ დუესტ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Porc noir de Bigorre

პორ ნუარ დე ბიგორ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Poularde du Périgord

პულარდე დუ ბერიგორ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Poulet de l'Ardèche / Chapon de l'Ardèche

პულეტ დუ ლარდეშ შაპუნ დუ ლ'არდეშ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes

პულენ დე სევენ / შაპუნ დე სევენ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Poulet du Périgord

პულე დუ პერიგორ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Prés-salés de la baie de Somme

პრე სალე დე ლა ბე დე სომ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Prés-salés du Mont-Saint-Michel

პრე სალე დე მონ სან მიშელ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Taureau de Camargue

ტოღო დე კამაღგ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Veau d'Aveyron et du Ségala

ვო დე ლ'ავეიღონ ე დიუ სეგალა

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Veau du Limousin

ვო დიუ ლიმუზენ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volaille de Bresse / Poulet de Bresse / Poularde de Bresse / Chapon de Bresse

ოლაი დე ბღეს, პულე დე ბღეს / პულაღდ დე ბღეს / შაპონ დე ბღეს

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles d'Alsace

ვოლაი დ'ალზას

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles d'Ancenis

ვოლაი დ'ანსენი

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles d'Auvergne

ვოლაი დ'ოვეღნ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles de Bourgogne

ვოლაი დე ბურგონ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles de Bretagne

ვოლაი დე ბღეტან

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles de Challans

ვოლაი დე შალან

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles de Cholet

ვოლაი დე შოლე

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles de Gascogne

ვოლაი დე გასკონ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles de Houdan

ვოლაი დე უდან

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles de Janzé

ვოლაი დეჟანზე

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles de la Champagne

ვოლაი დელა შამპან

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles de la Drôme

ვოლაი დელა დღომ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles de l'Ain

ვოლაი დელ'ენ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles de Licques

ვოლაი დელიკ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles de l'Orléanais

ვოლაი დელ'ოღლეანე

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles de Loué

ვოლაი დელუე

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles de Normandie

ვოლაი დენოღმანდი

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles de Vendée

ვოლაი დევანდე

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles des Landes

ვოლაი დელანდ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles du Béarn

ვოლაი დიუბეაღნ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles du Berry

ვოლაი დიუბეღი

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles du Charolais

ვოლაი დიუშაღოლე

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles du Forez

ვოლაი დიუფორე

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles du Gatinais

ვოლაი დიუ გატინე

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles du Gers

ვოლაი დიუჟეღ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles du Languedoc

ვოლაი დიულანგედოკ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles du Lauragais

ვოლაი დიულოღაგე

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles du Maine

ვოლაი დიუმენ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles du plateau de Langres

ვოლაი დიუპლატო დე ლანგღ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles du Val de Sèvres

ვოლაიდიუვალ დე სევღ

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Volailles du Velay

ვოლაი დიუველე

Carni fresche (e frattaglie)

FR / ES

Rosée des Pyrénées Catalanes

როზე დე პიერენე კატალან

Carni fresche (e frattaglie)

FR / ES

Ternera de los Pirineos Catalanes / Vedella dels Pirineus Catalans / Vedell des Pyrénées Catalanes

ტერნერა დე ლოს პირინეოს კატალანეს/ვედელა დლს პირინეუსკატალანს/ვედელ დეს პირინეეს კატალანეს

Carni fresche (e frattaglie)

FR

Boudin blanc de Rethel

ბუდენ ბლან დე ღეტელ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FR

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

კანაღ ა ფუა გღა დიუ სიუდ უესტ(შალოს, გასკონ, ჟეღ, ლანდ, პეღიგოღ, კეღსი)

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FR

Coppa de Corse / Coppa de Corse - Coppa di Corsica

კოპა დე კორს/კოპა დი კორს/კოპა დი კორსიკა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FR

Jambon d'Auvergne

ჟამბონ დ'უვერნ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FR

Jambon de Bayonne

ჟამბონ დე ბაიონ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FR

Jambon de Lacaune

ჟამბონ დე ლაკუნ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FR

Jambon de l'Ardèche

ჟამბონ დე ლარდეშ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FR

Jambon de Vendée

ჟანბონ დე ვანდე

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FR

Jambon du Kintoa

ჟამბონ დიუ კინტოა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FR

Jambon noir de Bigorre

ჯამბონ ნუარ დე ბიგორ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FR

Jambon sec de Corse / Jambon sec de Corse - Prisuttu

ჟამბონ სეკ დე კორს/ჟამბონ სეკ ფე კორს პრზუტუ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FR

Jambon sec des Ardennes / Noix de Jambon sec des Ardennes

ჟამბონ სეკე ნუა დე ჟამბონ სეკდეზ აღდენ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FR

Lonzo de Corse / Lonzo de Corse - Lonzu

ლონზო დე კორს/ ლონზო დე კორსო-ლონზუ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FR

Pâté de Campagne Breton

პატე დე კომპან ბრეტონ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FR

Rillettes de Tours

რიეტ დე ტურ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FR

Saucisse de Montbéliard

სუსის დე მუნბელიარ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FR

Saucisse de Morteau / Jésus de Morteau

სოსის დე მორტო / ჟეზიუ დე მორტო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FR

Saucisson de Lacaune / Saucisse de Lacaune

სოსისონ დე ლაკუნ/ სოსის დე ლაკუნ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FR

Saucisson de l'Ardèche

სოსისონ დე ლარდეშ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FR

Saucisson sec d'Auvergne / Saucisse sèche d'Auvergne

სუსისუნ სე დუვერნ/ სუსი სეშ დუვერნ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FR

Abondance

აბონდანს

Formaggi

FR

Banon

ბანონ

Formaggi

FR

Beaufort

ბოფორ

Formaggi

FR

Bleu d'Auvergne

ბლე დ'ოვერნ

Formaggi

FR

Bleu de Gex Haut-Jura / Bleu de Septmoncel

ბლე დე ჟექს ო-ჟიურა; ბლე დე სეტმონსელ

Formaggi

FR

Bleu des Causses

ბლე დეზ კოსეს

Formaggi

FR

Bleu du Vercors-Sassenage

ბლე დუ ვერკორ-სასენაჟ

Formaggi

FR

Brie de Meaux

ბრი დე მო

Formaggi

FR

Brie de Melun

ბრი დე მელან

Formaggi

FR

Brillat-Savarin

ბრია სავარა

Formaggi

FR

Brocciu Corse / Brocciu

ბროკსიუ კოღს, ბროკსიუ

Formaggi

FR

Brousse du Rove

ბრუს დიუ როვ

Formaggi

FR

Camembert de Normandie

კამამბერ დე ნორმანდი

Formaggi

FR

Cantal / Fourme de Cantal

კანტალი; ფურმ დე კანტალ

Formaggi

FR

Chabichou du Poitou

შაბიშუ დე პუატუ

Formaggi

FR

Chaource

შაურს

Formaggi

FR

Charolais

შაროლე

Formaggi

FR

Chevrotin

შევროტენ

Formaggi

FR

Comté

კომტე

Formaggi

FR

Crottin de Chavignol / chavignol

კროტენ დეშავინიოლი, შავინიოლი

Formaggi

FR

Emmental de Savoie

ემანტალ დე სავუა

Formaggi

FR

Emmental français est-central

ემანტალ ფღანსე ესტსანტღალ

Formaggi

FR

Époisses

ეპუასე

Formaggi

FR

Fourme d'Ambert

ფურმ დ'ამბერ

Formaggi

FR

Fourme de Montbrison

ფირმე დე მომბრიზონ

Formaggi

FR

Gruyère

გღუერ

Formaggi

FR

Laguiole

ლაგიოლ

Formaggi

FR

Langres

ლანგრე

Formaggi

FR

Livarot

ლივარო

Formaggi

FR

Mâconnais

მაკონე

Formaggi

FR

Maroilles / Marolles

მაროილი; მაროლი

Formaggi

FR

Mont d'Or / Vacherin du Haut-Doubs

მონ დ'ორი;ვაშერენი ოდუბიდან

Formaggi

FR

Morbier

მორბიე

Formaggi

FR

Munster / Munster-Géromé

მუნსტერ / მუნსტერ-ჯერომე

Formaggi

FR

Neufchâtel

ნეფშატელ

Formaggi

FR

Ossau-Iraty

ოსო-ირატი

Formaggi

FR

Pélardon

პელარდონ

Formaggi

FR

Picodon

პიკოდონ

Formaggi

FR

Pont-l'Évêque

პონ-ლ'ევეკ

Formaggi

FR

Pouligny-Saint-Pierre

პულინი-სენ-პიერ

Formaggi

FR

Raclette de Savoie

რაკლეტ დე სავუა

Formaggi

FR

Reblochon / reblochon de Savoie

რებლოშონი, რებლოშონ დე სავუა

Formaggi

FR

Rigotte de Condrieu

რიგოტ დე კონტრიუ

Formaggi

FR

Rocamadour

როკამადურ

Formaggi

FR

Roquefort

როკფორ

Formaggi

FR

Sainte-Maure de Touraine

სენტ-მორ დე ტურენ

Formaggi

FR

Saint-Marcellin

სან მარსელა

Formaggi

FR

Saint-Nectaire

სენ-ნეკტერ

Formaggi

FR

Salers

სალერ

Formaggi

FR

Selles-sur-Cher

სელ-სიურ-შერ

Formaggi

FR

Soumaintrain

სუმანტხა

Formaggi

FR

Tome des Bauges

ტომდე ბოჟ

Formaggi

FR

Tomme de Savoie

ტომ დე სავუა

Formaggi

FR

Tomme des Pyrénées

ტომ დე პიღენე

Formaggi

FR

Valençay

ვალანსეი

Formaggi

FR

Crème de Bresse

კრემ დე ბრეს

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

FR

Crème d'Isigny / Crème fraîche d'Isigny

კრემ დ'ისინი / კრემ ფრეშ დ'ისინი

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

FR

Crème fraîche fluide d'Alsace

კღემ ფღეშ ფლუიდ დ'ალზას

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

FR

Miel d'Alsace

მიელ დ'ალზას

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

FR

Miel de Cévennes

მიელ დე სევენ

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

FR

Miel de Corse / Mele di Corsica

მიელ დე კოღს; მელე დი კორსიკა

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

FR

Miel de Provence

მიელ დე პღოვანს

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

FR

Miel de sapin des Vosges

მიელ დე საპენ დე ვოსჟ

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

FR

Œufs de Loué

ე დე ლუე

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

FR

Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-Sèvres

ბეღ შაღანტ-პუატუ; ბეღ დე შაღანტ; ბერ დე დესევრ

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

FR

Beurre de Bresse

ბერ დე ბრეს

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

FR

Beurre d'Isigny

ბეღ დ'ისინი

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

FR

Huile d'olive d'Aix-en-Provence

უილ დ'ოლივდ'ექს-ანპროვან

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

FR

Huile d'olive de Corse / Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica

უილ დ'ოლივდე კოღს; უილ დ'ოლივდე კოღსოლიუ დი კორსიკა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

FR

Huile d'olive de Haute-Provence

უილ დ'ოლივდე ოტპროვანს

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

FR

Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence

უილ დ'ოლივდელა ვალე დე ბო-დე-პღოვანს

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

FR

Huile d'olive de Nice

უილ დ'ოლივდენის

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

FR

Huile d'olive de Nîmes

უილ დ'ოლივდენიმ

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

FR

Huile d'olive de Nyons

უილ დ'ოლივ დე ნიონ

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

FR

Huile d'olive de Provence

უილ დ'ოლივ დე პროვანს

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

FR

Abricots rouges du Roussillon

აბრიკო რუჟ დი რუსიონ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Ail blanc de Lomagne

აი ბლან დე ლომან

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Ail de la Drôme

აი დელა დღომ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Ail fumé d'Arleux

აი ფუმე დ'აღლუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Ail rose de Lautrec

აი ღოზ დელოტღეკ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Ail violet de Cadours

აი ვიოლე დე კადურ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Artichaut du Rousillon

არტიშო დიუ რუსიონ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Asperge des sables des Landes

ასპერჟ დე საბლ დე ლანდ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Asperges du Blayais

ასპერჟუ დუ ბლაიე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Béa du Roussillon

ბეა დიუ რუსიონ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Chasselas de Moissac

შასელა დე მუასაკ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Châtaigne d'Ardèche

შატენე დ'არდეშ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Choucroute d'Alsace

შკრუ დ'ელზას

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Citron de Menton

სიტრონ დე მონტონ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Clémentine de Corse

კლემენტინ დე კოღს

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Coco de Paimpol

კოკო დე პემპოლ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Echalote d'Anjou

ეშალოტ დ'ანჟუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Farine de blé noir de Bretagne / Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh

ფარინ დუ ბლე ნუარ დე ბრეტან/ ფარინ დე ბლე ნუარ დე ბრეტან

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Farine de châtaigne corse / Farina castagnina corsa

ფარინ დე შატენ კორს / ფარინა კასტანინა კორსა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Farine de Petit Épeautre de Haute Provence

ფარინ დე პეტიტ ეპუტხო დე ოტ პროვანს

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Figue de Solliès

ფიგ დე სოლიეს

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Fraise du Périgord

ფღეზ დიუ პეღიგოღ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Fraises de Nîmes

ფრეს დე ნიმ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Haricot de Castelnaudary

არიკო დე კასტელნოდარი

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Haricot tarbais

არიკო ტაღბე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Kiwi de Corse

კივი დე კორს

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Kiwi de l'Adour

კივი დე ლ'ადურ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Lentille verte du Puy

ლანტი ვერდიუ პვი

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Lentilles vertes du Berry

ლანტიივეღტ დიუ ბეღი

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Lingot du Nord

ლინგო დიუ ნორ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Lucques du Languedoc

ლუკ დუ ლონგდოკ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Mâche nantaise

მაშ ნანტეზ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Melon de Guadeloupe

მელონ დე გვადელუპ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Melon du Haut-Poitou

მელონ დიუ ო-პუატუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Melon du Quercy

მელონ დიუკეღსი

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Mirabelles de Lorraine

მიღაბელ დე ლოღენ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Mogette de Vendée

მოჟეტ დე ვანდე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Muscat du Ventoux

მუსკატ დიუ ვანტუ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Noisette de Cervione — Nuciola di Cervioni

ნუაზეტ დე სერვიონ/ ნუსიოლა დი სარვიონი

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Noix de Grenoble

ნუა დე გღენობლ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Noix du Périgord

ნუა დიუ პერიგორ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Oignon de Roscoff

ონიონ დე როსკოფ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Oignon doux des Cévennes

ონიონ დუ დე სევენ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Olive de Nice

ოლივ დე ნის

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Olive de Nîmes

ოლივ დე ნიმ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence

ოლივ კასე დე ლა ვალე დე ბო-დე-პროვანს

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Olives noires de la vallée des Baux-de-Provence

ოლივ ნუარ დე ლა ვალე დე ბო დე პროვანს

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Olives noires de Nyons

ოლივ ნუარ დე ნიონ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Petit Épeautre de Haute Provence

პეტი ეპოტრ დე ოტ პროვანს

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Poireaux de Créances

პუარო დეკრეანს

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Pomelo de Corse

პომლო დე კორს

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Pomme de terre de l'Île de Ré

პომ დე ტერ დე ლ'ილ დერე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Pomme de terre de Noirmoutier

პომ დე ტერ დე ნუარმუთიე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Pomme du Limousin

პომ დიუ ლიმუზენ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Pommes de terre de Merville

პომ დე ტერ დე მერვილ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Pommes des Alpes de Haute Durance

პომ დეს ალპ დე უტ დურანს

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Pommes et poires de Savoie / Pommes de Savoie / Poires de Savoie

პომ ე პორ დე სავუა/პომ დე სავუა/პორ დე სავუა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Pruneaux d'Agen

პრიუნო დ'აჟენ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Riz de Camargue

რი დე კამარგ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Sel de Salies-de-Béarn

სელ დუ სალიდ ბეან

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FR

Anchois de Collioure

ანსუა დე კოლიურ

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

FR

Bulot de la Baie de Granville

ბიულო დე ლა ბე დე გრანვილ

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

FR

Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor

კოკი სენ-ჟაკ დე კოტ დ'აღმოღ

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

FR

Huîtres Marennes Oléron

უიტრ მარენ ოლერონ

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

FR

Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel

მულ დე ბუშო დე ლა ბე დიუ მონ-სენ-მიშელ

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

FR

Cidre cotentin / Cotentin

სიდრე კუტონტან/კუტონტან

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

FR

Cidre de Bretagne / Cidre Breton

სიდღ დე ბრეტან; სიდღ ბრეტონ

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

FR

Cidre de Normandie / Cidre Normand

სიდღ დე ნოღმანდი; სიდღ ნოღმან

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

FR

Cornouaille

კორნუაი

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

FR

Domfront

დომფრონ

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

FR

Pays d'Auge / Pays d'Auge-Cambremer

პეი დ'ოჟ; პეუ დ'ოჟკამბრემერ

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

FR

Piment d'Espelette / Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra

პიმან დ'ესპელეტ; პიმან დ'ესპელეტ-ეზპელეტაკო ბიპერა

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

FR

Thym de Provence

ტამ დე პროვანს

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

FR

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence

უილ ესანსიელ დე ლავანდ დე ოტ-პღოვანს / ესანს დე ლავანდ დე ოტ-პღოვანს

Oli essenziali

FR

Bergamote(s) de Nancy

ბერგამოტ დე ნანსი

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

FR

Brioche vendéenne

ბრიოშვანდეენ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

FR

Gâche Vendéenne

გაჟ ვონდეიენ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

FR

Pâtes d'Alsace

პატ დ'ალზას

Pasta

FR

Raviole du Dauphiné

რავიოლ დუ დოფინი

Pasta

FR

Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande

სელ დე გერანდ / ფლერ დე სელ დე გერანდ

Sale

FR

Moutarde de Bourgogne

მუტარდ დე ბურგონ

Pasta di mostarda

FR

Foin de Crau

ფუენ დე კღო

Fieno

HR

Lička janjetina

ლიჩკა იაეტინა

Carni fresche (e frattaglie)

HR

Paška janjetina

პაშკა იაეტინა

Carni fresche (e frattaglie)

HR

Zagorski puran

ზაგორსკი პურან

Carni fresche (e frattaglie)

HR

Baranjski kulen

ბარანსკი კულენ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

HR

Dalmatinski pršut

დალმატინსკი პრშუტ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

HR

Drniški pršut

დრნისკი პრშუტ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

HR

Krčki pršut

კრჩკი პრშუტ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

HR

Međimursko meso 'z tiblice

მეჯიმურსკო მესო ზ'ტიბლიცე

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

HR

Slavonski kulen / Slavonski kulin

სლავონსკი კულენ/სლავონსკი კულინ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

HR / SI

Istarski pršut / Istrski pršut

ისტარსკი პრშუტ/ ისტრსკი პრშუტ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

HR

Bjelovarski kvargl

ბიელოვარსქი კვარგლ

Formaggi

HR

Paški sir

პაშკი სირ

Formaggi

HR

Slavonski Med

სლავონსკი მედ

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

HR / SI

Istra

ისტრა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

HR

Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres

ექსტრა დიევიჩანსკო მასლონოვო ულიე კრეს

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

HR

Korčulansko maslinovo ulje

კორჩულანსკო მასლინოვო ულიე

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

HR

Krčko maslinovo ulje

კრშკო მასლინოვო ულიე

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

HR

Šoltansko maslinovo ulje

შოლტანსკო მასლინოვო ულე

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

HR

Lički krumpir

ლიჩკი კრუმპირ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

HR

Neretvanska mandarina

ნერეტვანსკა მანდარინა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

HR

Ogulinski kiseli kupus / Ogulinsko kiselo zelje

ოგულნსკი კისელი კუპუს /ოგულინსკო კისელო ზელიე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

HR

Varaždinsko zelje

ვარაზდინსკო ზეიე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

HR

Malostonska kamenica

მალოსთონსკა კამენიცა

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

HR

Brački varenik

ბრაჩქი ვარენიქ

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

HR

Poljički soparnik / Poljički zeljanik / Poljički uljenjak

პოლიჩკი სოპარნიკ/პოლიჩკი ზალიანიკ/პოლიჩკი ულიენიაკ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

HR

Varaždinski klipič

ვარაჟდინსკი კლიპიჩ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

HR

Zagorski mlinci

ზაგორსკი მლინცი

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

HR

Paška sol

პაშკა სოლ

Sale

IT

Abbacchio Romano

აბბაკიო რომანო

Carni fresche (e frattaglie)

IT

Agnello del Centro Italia

ანიელო დელ ჩენტრო იტალია

Carni fresche (e frattaglie)

IT

Agnello di Sardegna

ანიელლო დისარდენია

Carni fresche (e frattaglie)

IT

Cinta Senese

ჩინტა სენეზე

Carni fresche (e frattaglie)

IT

Vitellone bianco dell'Appennino Centrale

ვიტელლონე ბიანცო დელლ'აპპენინო ჩენტრალე

Carni fresche (e frattaglie)

IT

Vitelloni Piemontesi della coscia

ვიტელუნი პიმონტეზი დელა კოშა

Carni fresche (e frattaglie)

IT

Bresaola della Valtellina

ბრეზაოლადელლა ვალტელლინა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Capocollo di Calabria

კაპოკოლლო დი კალაბრია

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Ciauscolo

ჩიაუსკოლო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Coppa di Parma

კოპა დი პარმა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Coppa Piacentina

კოპპა პიაჩენტინა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Cotechino Modena

კოტეკინო მოდენა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Crudo di Cuneo

კრუდო დი კუნეო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Culatello di Zibello

კულატელლო დი ძიბელლო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Finocchiona

ფინოკიონა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Lardo di Colonnata

ლარდო დი კოლონნატა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Lucanica di Picerno

ლუკანიკა დი პიჩერნო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Mortadella Bologna

მორტადელლა ბოლონია

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Mortadella di Prato

მორტადელა დი პრადო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Pancetta di Calabria

პანჩეტტა დი კალაბრია

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Pancetta Piacentina

პანჩეტტა პიაჩენტინა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Pitina

პიტინა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Porchetta di Ariccia

პორკეტა დი არიჩა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Prosciutto Amatriciano

პროშუტო ამატრიჩანო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Prosciutto di Carpegna

პროშუტო დიკარპენია

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Prosciutto di Modena

პროშუტო დიმოდენა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Prosciutto di Norcia

პროშუტო დი ნორჩია

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Prosciutto di Parma

პროშუტოდი პარმა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Prosciutto di San Daniele

პროშუტო დის. დანიელე

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Prosciutto di Sauris

პროშუტო დი საურის

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Prosciutto Toscano

პროშუტო ტოსკანო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo

პროშუტოვენეტო ბერიკოაუგანეო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Salama da sugo

სალამა და სუგო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Salame Brianza

სალამე ბრიანცა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Salame Cremona

სალამე კრემონა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Salame di Varzi

სალამე დივარძი

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Salame d'oca di Mortara

სალამე დ'ოკა მორტარა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Salame Felino

სალამე ფელინო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Salame Piacentino

სალამე პიაჩენტინო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Salame Piemonte

სალამე პიემონრტე

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Salame S. Angelo

სალამე ს. ანჯელო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Salamini italiani alla cacciatora

სალამინი იტალიანი ალლა კაჩჩატორა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Salsiccia di Calabria

სალსიჩა დი კალაბრია

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Soppressata di Calabria

სოპრესსატა დი კალაბრია

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Soprèssa Vicentina

სოპრესსა ვიჩენტინა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck

სპეკ დელლ'ალტო ადიჯე; სუდტიროლერ მარკენსპეკ; სუდტიროლერ სპეკ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Valle d'Aosta Jambon de Bosses

ვალლე დ'აოსტა ჟამბონ დე ბოსსეს

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Valle d'Aosta Lard d'Arnad / Vallée d'Aoste Lard d'Arnad

ვალლე დ'აოსტა ლარდ დ'არნად/ ვალლეე დ'აოსტა ლარდ დ'არნად

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Zampone Modena

ძამპონე მოდენა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

IT

Asiago

აზიაგო

Formaggi

IT

Bitto

ბიტტო

Formaggi

IT

Bra

ბრა

Formaggi

IT

Burrata di Andria

ბურრატა დი ანდრია

Formaggi

IT

Caciocavallo Silano

კაჩოკავალლო სილანო

Formaggi

IT

Canestrato di Moliterno

კანესტრატო დი მოლიტერნო

Formaggi

IT

Canestrato Pugliese

კანესტრატო პულიეზე

Formaggi

IT

Casatella Trevigiana

კაზატელლა ტრევიჯანა

Formaggi

IT

Casciotta d'Urbino

კაშოტტა დ'ურბინო

Formaggi

IT

Castelmagno

კასტელმანიო

Formaggi

IT

Fiore Sardo

ფიორე სარდო

Formaggi

IT

Fontina

ფონტინა

Formaggi

IT

Formaggella del Luinese

ფორმაჯელა დელ ლუინეზე

Formaggi

IT

Formaggio di Fossa di Sogliano

ფორმაჯიო დი ფოსა დი სოლიანო

Formaggi

IT

Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana

ფორმაი დემუტ დელლ'ალტა ვალლე ბრემბანა

Formaggi

IT

Gorgonzola

გორგონძოლა

Formaggi

IT

Grana Padano

გრანა პადანო

Formaggi

IT

Montasio

მონტასიო

Formaggi

IT

Monte Veronese

მონტე ვერონეზე

Formaggi

IT

Mozzarella di Bufala Campana

მოცცარელლა დი ბუფალა კამპანა

Formaggi

IT

Mozzarella di Gioia del Colle

მოცცარელლა დი ჯოია დელ კოლლე

Formaggi

IT

Murazzano

მურაცცანო

Formaggi

IT

Nostrano Valtrompia

ნოსტრანო ვალტრომპია

Formaggi

IT

Ossolano

ოსსოლანო

Formaggi

IT

Parmigiano Reggiano

პარმიჯანო რეჯანო

Formaggi

IT

Pecorino Crotonese

პეკორინო კროტონეზე

Formaggi

IT

Pecorino del Monte Poro

პეკორინო დელ მონტე პორო

Formaggi

IT

Pecorino delle Balze Volterrane

პეკორინო დელე ბალცე ვოლტერანე

Formaggi

IT

Pecorino di Filiano

პეკორინო დი ფილიანო

Formaggi

IT

Pecorino di Picinisco

პეკორინი დი პიჩინისკო

Formaggi

IT

Pecorino Romano

პეკორინო რომანო

Formaggi

IT

Pecorino Sardo

პეცორინო სარდო

Formaggi

IT

Pecorino Siciliano

პეცორინო სიჩილიანო

Formaggi

IT

Pecorino Toscano

პეცორინო ტოსკანო

Formaggi

IT

Piacentinu Ennese

პიაჩენტინუ ენეზე

Formaggi

IT

Piave

პიავე

Formaggi

IT

Provola dei Nebrodi

პროვოლა დეი ნებროდი

Formaggi

IT

Provolone del Monaco

პროვოლონე დელ მონაკო

Formaggi

IT

Provolone Valpadana

პროვოლონე ვალპადანა

Formaggi

IT

Puzzone di Moena / Spretz Tzaorì

პუცონე დი მოენა/სპრეც ცაორი

Formaggi

IT

Quartirolo Lombardo

კუარტიროლო ლომბარდო

Formaggi

IT

Ragusano

რაგუსანო

Formaggi

IT

Raschera

რასკერა

Formaggi

IT

Robiola di Roccaverano

რობიოლა დიროკკავერანო

Formaggi

IT

Salva Cremasco

სალვა კრემასკო

Formaggi

IT

Silter

სილტერ

Formaggi

IT

Spressa delle Giudicarie

სპრესსა დელლე ჯუდიკარიე

Formaggi

IT

Squacquerone di Romagna

სკვაკვერონე დი რომანია

Formaggi

IT

Stelvio / Stilfser

სტელვიო; სტილფსერ

Formaggi

IT

Strachitunt

სტრაკიტუნტ

Formaggi

IT

Taleggio

ტალეჯო

Formaggi

IT

Toma Piemontese

ტომა პიემონტეზე

Formaggi

IT

Valle d'Aosta Fromadzo

ვალლე დ'აოსტა ფრომადძო

Formaggi

IT

Valtellina Casera

ვალტელლინა კაზერა

Formaggi

IT

Vastedda della valle del Belìce

ვასტედა დელა ვალე დელ ბელიჩე

Formaggi

IT

Miele della Lunigiana

მიელე დელლა ლუნიჯანა

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

IT

Miele delle Dolomiti Bellunesi

მიელე დელე დოლომიტი ბელუნეზი

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

IT

Miele Varesino

მიელე ვარესინო

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

IT

Ricotta di Bufala Campana

რიკოტა დი ბუფალა კამპანა

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

IT

Ricotta Romana

რიკოტტა რომანა

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

IT

Alto Crotonese

ალტო კროტონეზე

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Aprutino Pescarese

აპრუტინო პესკარეზე

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Brisighella

ბრიზიგელლა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Bruzio

ბრუციო

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Canino

კანინო

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Cartoceto

კარტოჩეტო

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Chianti Classico

კიანტი კლასსიკო

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Cilento

ჩილენტო

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Collina di Brindisi

კოლლინა დი ბრინდიზი

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Colline di Romagna

კოლლინე დიღომანია

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Colline Pontine

კოლინე პონტინე

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Colline Salernitane

კოლლინე სალერნიტანე

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Colline Teatine

კოლლინე ტეატინე

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Dauno

დაუნო

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Garda

გარდა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Irpinia - Colline dell'Ufita

ირპინია-კოლინე დელ'უფიტა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Laghi Lombardi

ლაგი ლომბარდი

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Lametia

ლამეტია

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Lucca

ლუკა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Marche

მარკე

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Molise

მოლიზე

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Monte Etna

მონტე ეტნა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Monti Iblei

მონტი იბლეი

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Olio di Calabria

ოლიო დი კალაბრია

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Olio di Puglia

ოლიო დი პულია

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Olio lucano

ოლიო ლუკანო

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Penisola Sorrentina

პენსიოლა სორენტინა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Pretuziano delle Colline Teramane

პრეტუციანო დელლე კოლლინე ტერამანე

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Riviera Ligure

რივიერა ლიგურე

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Sabina

საბინა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Sardegna

სარდენია

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Seggiano

სეჯანო

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Sicilia

სიჩილია

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Tergeste

ტერჯესტე

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Terra di Bari

ტერრა დი ბარი

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Terra d'Otranto

ტერრა დ'ოტრანტო

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Terre Aurunche

ტერე აურუნკე

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Terre di Siena

ტერრე დი სიენა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Terre Tarentine

ტერრე ტარენტინე

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Toscano

ტოსკანო

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Tuscia

ტუშია

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Umbria

უმბრია

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Val di Mazara

ვალ დი მაძარა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Valdemone

ვალდემონე

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Valle del Belice

ვალლე დელ ბელიჩე

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Valli Trapanesi

ვალლი ტრაპანეზი

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Veneto Valpolicella / Veneto Euganei e Berici / Veneto del Grappa

ვენეტოვალპოლიჩელლა, ვენეტო ეუგანეი ე ბერიჩი, ვენეტო დელ გრაპპა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Vulture

ვულტურე

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

IT

Aglio Bianco Polesano

ალიო ბიანკო პოლეზანო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Aglio di Voghiera

ალიო დი ვოგიერა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Amarene Brusche di Modena

ამარენე ბრუსკე დი მოდენა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Anguria Reggiana

ანგურია რეჯანა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Arancia del Gargano

არანჩა დელ გარგანო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Arancia di Ribera

არანჩა დი რიბერა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Arancia Rossa di Sicilia

არანჩა როსსა დი სიჩილია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Asparago Bianco di Bassano

ასპარაგო ბიანკო დი ბასსანო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Asparago bianco di Cimadolmo

ასპარაგო ბიანკო დი ჩიმადოლმო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Asparago di Badoere

ასპარაგო დი ბადოერე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Asparago di Cantello

ასპარაგო დი კანტელო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Asparago verde di Altedo

ასპარაგო ვერდე დი ალტედო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Basilico Genovese

ბაზილიკოჯენოვეზე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Brovada

ბროვადა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Cappero delle Isole Eolie

კაპპერო დელე იზოლე ეოლიე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Cappero di Pantelleria

კაპპერო დიპენტელლერია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Carciofo Brindisino

კარჩოფო ბრინდიზინო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Carciofo di Paestum

კარჩოფო დი პაესტუმ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Carciofo Romanesco del Lazio

კარჩოფო რომანესკო დელ ლაციო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Carciofo Spinoso di Sardegna

კარჩოფო სპინოზო დი სარდენია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Carota dell'Altopiano del Fucino

კაროტა დელლ'ალტოპიანო ფუჩინო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Carota Novella di Ispica

კაროტა ნოველა დი ისპიკა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Castagna Cuneo

კასტანია კუნეო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Castagna del Monte Amiata

კასტანია დელ მონტე ამიატა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Castagna di Montella

კასტანია დი მონტელლა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Castagna di Vallerano

კასტანია დი ვალლერანო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Ciliegia dell'Etna

ჩილიეჯა დელ ეტნა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Ciliegia di Marostica

ჩილიეჯა დი მაროსტიკა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Ciliegia di Vignola

ჩილიეჯია დი ვინიოლა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Cipolla bianca di Margherita

ჩიპოლა ბიანკა დი მარგერიტა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Cipolla Rossa di Tropea Calabria

ჩიპოლლა როსსა დი ტროპეა კალაბრია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Cipollotto Nocerino

ჩიპოლოტტო Nნოჩერინო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Clementine del Golfo di Taranto

კლემენტინედელ გოლფო დი ტარანტო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Clementine di Calabria

კლემენტინედი კალაბრია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Fagioli Bianchi di Rotonda

ფაჯოლი ბიანკი დი როტონდა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Fagiolo Cannellino di Atina

ფაჯოლო კანელინო დი ატინა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Fagiolo Cuneo

ფაჯოლო კუნეო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese

ფაჯოლო დი ლამონ დელლა ვალლატა ბელუნეზე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Fagiolo di Sarconi

ფაჯოლო დისარკონი

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Fagiolo di Sorana

ფაჯოლო დისორანა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Farina di castagne della Lunigiana

ფარინა დი კასტანე დელა ლუნიჯიანა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Farina di Neccio della Garfagnana

ფარინა დინეჩო დელლა გარფანიანა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Farro della Garfagnana

ფარრო დელლა გარფანიანა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Farro di Monteleone di Spoleto

ფარო დი მონტელეონე დი სპოლეტო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Fichi di Cosenza

ფიკი დი კოზენცა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Fico Bianco del Cilento

ფიკო ბიანკო დელ ჩილენტო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Ficodindia dell'Etna

ფიკოდინდია დელლ'ეტნა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Ficodindia di San Cono

ფიკოდინდია დი სანკონო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Fungo di Borgotaro

ფუნგო დი ბორგოტარო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Insalata di Lusia

ინსალატა დი ლუზია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Kiwi Latina

კივი ლატინა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

La Bella della Daunia

ლა ბელლა დელლა დაუნია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Lenticchia di Altamura

ლენტიკია დი ალტამურა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

ლენტიკიადი კასტელუჩჩიო დი ნორჩია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Limone Costa d'Amalfi

ლიმონე კოსტა დ'ამალფი

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Limone dell'Etna

ლიმონე დელლ ეტნა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Limone di Rocca Imperiale

ლიმონე დი როკა იმპერიალე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Limone di Siracusa

ლიმონე დი სირაკუზა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Limone di Sorrento

ლიმონე დისორრენტო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Limone Femminello del Gargano

ლიმონე ფემმინელლოდელ გარგანო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Limone Interdonato Messina

ლიმონე ინტერდონატო მესინა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Marrone del Mugello

მარრონე დელ მუჯელლო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Marrone della Valle di Susa

მარონე დელა ვალე დი სუზა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Marrone di Caprese Michelangelo

მარონე დი კაპრეზო მიკელანჯელო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Marrone di Castel del Rio

მარრონე დი კასტელ დელ რიო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Marrone di Combai

მარონე დი კომბაი

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Marrone di Roccadaspide

მარრონე დი როკკადასპიდე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Marrone di San Zeno

მარრონე დი სან ძენო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Marrone di Serino / Castagna di Serino

მარრონე დი სერინო / კასტანია დი სერინო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Marroni del Monfenera

მორნი დელ მონფენერა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel

მელა ალტო ადიჯე; სუდტიროლერ აპფელ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Mela di Valtellina

მელა დი ვალტელინა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Mela Rossa Cuneo

მელა როსა კუნეო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Mela Val di Non

მელა ვალ დი ნონ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Melannurca Campana

მელანურკა კამპანა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Melanzana Rossa di Rotonda

მელანძანა როსა დი როტონდა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Mele del Trentino

მელე დელ ტრენტინო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Melone Mantovano

მელონე მანტოვანო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Nocciola del Piemonte / Nocciola Piemonte

ნოჩიოლა დელ პიემონტე; ნოჩიოლა პიემონტე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Nocciola di Giffoni

ნოჩიოლა დი ჯიფფონი

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Nocciola Romana

ნოჩოლა რომანა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Nocellara del Belice

ნოჩელლარა დელ ბელიჩე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Oliva Ascolana del Piceno

ოლივე ასკოლანა დელ პიჩენო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Oliva di Gaeta

ოლივა დი გაეტა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Patata del Fucino

პატატა დელ ფუჩინო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Patata della Sila

პატატა დელა სილა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Patata dell'Alto Viterbese

პატატა დე ალტო ვიტერბეზე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Patata di Bologna

პატატა დი ბოლონია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Patata novella di Galatina

პატატა ნოველა დი გალატინა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Patata Rossa di Colfiorito

პატატა როსო დი კოლფიორიტო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Peperone di Pontecorvo

პეპერონე დი პონტეკორვო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Peperoni di Senise

პეპერონე დი სენიზე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Pera dell'Emilia Romagna

პერა დელლ'ემილია რომანია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Pera mantovana

პერა მანტოვანა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Pesca di Leonforte

პესკა დი ლეონფორტე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Pesca di Verona

პესკა დი ვერონა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Pesca e nettarina di Romagna

პესკა ე ნეტტარინა დი რომანია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Pescabivona

პესკაბივონა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Pistacchio Verde di Bronte

პისტაკიო ვერდე დი ბრონტე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Pomodorino del Piennolo del Vesuvio

პომოდორინო დელ პიენოლო დელ ვეზუვიო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Pomodoro di Pachino

პომოდოროდი პაკინო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino

პომოდოროს. მარცანო დელლ'აგრო სარნეზენოჩერინო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Radicchio di Chioggia

რადიკკიო დიკიოჯა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Radicchio di Verona

რადიკკიო დი ვერონა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Radicchio Rosso di Treviso

რადიკკიო როსსო დი ტრევიზო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Radicchio Variegato di Castelfranco

რადიკკიო ვარიეგატო დი კასტელფრანკო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Riso del Delta del Po

რისო დელ დელტა დელ პო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

რიზო დი ბარაჯჯია ბიელლეზეე ვერჩელლეზე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Riso Nano Vialone Veronese

რიზო ნანო ვიალონე ვერონეზე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Rucola della Piana del Sele

რუკოლა დელლა ფიანა დელ სელე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Scalogno di Romagna

სკალონიოდი რომანია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Sedano Bianco di Sperlonga

სედანო ბიანკო დი სპერლონგა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Susina di Dro

სუზინა დი დრო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Uva da tavola di Canicattì

უვა და ტავოლა დი კანიკატტი

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Uva da tavola di Mazzarrone

უვა და ტავოლა დი მაცარონე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Uva di Puglia

უვა დი პულია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

IT

Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure

აჩუგე სოტტო სალე დელ მარ ლიგურე

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

IT

Colatura di alici di Cetara

კოლატურა დი ალიჭი დი წეტარა

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

IT

Cozza di Scardovari

კოცა დი სკარდოვარი

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

IT

Salmerino del Trentino

სალმერინო დელ ტრენტინო

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

IT

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino

ტინკა გობბა დორატა დელ პიანალტო დი პოირინო

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

IT

Trote del Trentino

ტროტე დელ ტრენტინო

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

IT

Aceto Balsamico di Modena

აჩეტო ბალზამიკო დი მოდენა

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

IT

Aceto balsamico tradizionale di Modena

აჩეტო ბალზამიკო ტრადიციონალე დი მოდენა

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

IT

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

აჩეტო ბალზამიკო ტრადი- ციონალე დი რეჯო ემილია

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

IT

Liquirizia di Calabria

ლიკუირიცია დი კალაბრია

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

IT

Zafferano dell'Aquila

ძაფფერანო დელლ'აკუილა

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

IT

Zafferano di San Gimignano

ძაფფერანო დი სან ჟიმინიანო

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

IT

Zafferano di Sardegna

ძაფერანო დისარდენია

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

IT

Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale

ბერგამოტტო დი რეჯიო კალაბრია – ოლიო ესენციალე

Oli essenziali

IT

Cioccolato di Modica

ჩოკოლატო დი მოდიკა

Cioccolato e prodotti derivati

IT

Cantuccini Toscani / Cantucci Toscani

კანტუჩინი ტოსკანი/ კანტუჩი ტოსკანი

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

IT

Focaccia di Recco col formaggio

ფოკაჩა დი რეგო კოლ ფორმაჯო

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

IT

Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara

პამპაპატო დი ფერარა/ პამპეპატო დი ფერარა

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

IT

Pampepato di Terni / Panpepato di Terni

პამპეპატო დი ტერნი / პანპეპატო დი ტერნი

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

IT

Pane Toscano

პანე ტოსკანო

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

IT

Piadina Romagnola / Piada Romagnola

პიადინა რომანიოლა/ პიადა რომანიოლა

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

IT

Südtiroler Schüttelbrot / Schüttelbrot Alto Adige

შიუდტიროლერ შიუტელბროტ / შიუტელბროტ ალტო ადიჯე

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

IT

Torrone di Bagnara

ტორონე დი ბანიარა

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

IT

Coppia Ferrarese

კოპპიაფერრარეზე

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

IT

Pagnotta del Dittaino

პანიოტტა დელ დიტტანო

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

IT

Pane casareccio di Genzano

პანე კაზარეჩჩიო დი ჯენცანო

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

IT

Pane di Altamura

პანე დი ალტამურა

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

IT

Pane di Matera

პანე დი მატერა

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

IT

Panforte di Siena

პანფორტე დი სიენა

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

IT

Ricciarelli di Siena

რიჩიარელი დი სიენა

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

IT

Cappellacci di zucca ferraresi

კაპელაჩი დი ვუკა ფერარეზი

Pasta

IT

Culurgionis d'Ogliastra

კულურჯონის დ'ოლიასტრა

Pasta

IT

Maccheroncini di Campofilone

მაკერონჩინი დი კამპოფილონე

Pasta

IT

Pasta di Gragnano

პასტა დი გრანიანო

Pasta

IT

Pizzoccheri della Valtellina

პიცოკელი დელა ვალტელინა

Pasta

IT

Sale Marino di Trapani

სალე მარინო დი ტრაპანი

Sale

CY

Παφίτικο Λουκάνικο

Equivalente latino: Pafitiko Loukaniko

პაფიტიკო ლუკანიკო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

CY

Χοιρομέρι Πιτσιλιάς

Equivalente latino: Hiromeri Pitsilias

ხირომერი პიცილიას

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

CY

Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας

Equivalente latino: Kolokasi Sotiras / Kolokasi-Poulles Sotiras

კალოკასი სოტირას/კალოკასი პულეს სოტრიას

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

CY

Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού

Equivalente latino: Glyko Triantafyllo Agrou

ღლიკო ტრიანდაფილო აგრუ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

CY

Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου

Equivalente latino: Koufeta Amygdalou Geroskipou

ქუპეთა ამიღდალუ ეროსქიფუ / ქუპეთა ამიღდალუ გეროსქიფუ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

CY

Λουκούμι Γεροσκήπου

Equivalente latino: Loukoumi Geroskipou

ლუკუმი ღეროსკიპუ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

LV

Rucavas baltais sviests

რუთავას ბალტაის სვიესტს

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

LV

Latvijas lielie pelēkie zirņi

ლატვიას ლიელიე პელეკიე ზირნი

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

LV

Carnikavas nēģi

ცარნიკავას ნეგი

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

LT

Džiugas

დჯიუგას

Formaggi

LT

Lietuviškas varškės sūris

ლიეტუვიშკას ვარშკეს სურის

Formaggi

LT

Liliputas

პეკორინო დელე ბალცე ვოლტერანე

Formaggi

LT/PL

Miód z Sejneńszczyny / Łoździejszczyzny / Seinų / Lazdijų krašto medus

სეინუ / ლაზდიუ კრაშტო მედუს / მიუდ ზ სეინენშჩიზნი / ლოზძიეიშჩიზნი

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

LT

Stakliškės

სტაკლიშკეს

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

LT

Kaimiškas Jovarų alus

კაიმისკას იოვარუ ალუს

Birra

LT

Daujėnų naminė duona

დაუიენუ ნამინე დუონა

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

LU

Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg

ვიანდ დე პორ მარკ ნასიონალ დიუ გრან-დიუშე დე ლიუქსამბურ

Carni fresche (e frattaglie)

LU

Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg

სალეზონ ფიუმე, მარკ ნასიონალ დიუ გრანდიუშ დე ლიუქსამბურ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

LU

Miel - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

მიელ-მარკნასიონალდიუ გრან-დიუშედე ლიუქსამბურ

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

LU

Beurre rose — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

ბერ როზ –მარკ ნასიონალ დიუ გრანდ-დიუშე დე ლიუქსამბურ

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

HU

Magyar szürkemarha hús

მადიარ სიურკემარჰა ჰუშ

Carni fresche (e frattaglie)

HU

Budapesti téliszalámi

ბუდაპეშტი ტელისალიამი

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

HU

Csabai kolbász / Csabai vastagkolbász

ჩაბაი კოლბას / ჩაბაი ვაშტაგკოლბას

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

HU

Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbász

დიულაი კოლბას / დიულაი პაროშკოლბას

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

HU

Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámi

სეგედი სალიამი; სეგედი ტელისალიამი

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

HU

Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt

ჯერ-მოშონ-შოპრონ მეჯეი ჭემეგე შაიტ

Formaggi

HU

Gönci kajszibarack / Gönci kajszi

გენცი კაისიბარაცკ / გენცი კაისი

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

HU

Hajdúsági torma

ხაიდუშაგი ტორმა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

HU

Makói petrezselyemgyökér

ვარაზდინსკო ზეიე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

HU

Makói vöröshagyma / Makói hagyma

მაკოი ვოროშხადმა/ მაკოი ხადმა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

HU

Szentesi paprika

სენტეში პაპრიკა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

HU

Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye

სომოლიაი რევიდსარუ ფეკეტე ჭერესნიე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

HU

Akasztói szikiponty

აკასტოი სიკიპონტი

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

HU

Szilvásváradi pisztráng

სილვასვარადი პისტრანგ

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

HU

Alföldi kamillavirágzat

ალფელდი კამილავირაგზათ

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

HU

Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény

კალოჩაი ფიუსერპაპრიკა ერლემეინ

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

HU

Szegedi fűszerpaprika-őrlemény / Szegedi paprika

სეგედი ფიუსერპაპრიკა-ერლემეინ /სეგედი პაპრიკა

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

HU

Szőregi rózsatő

სერეგი როჟატე

Fiori e piante ornamentali

NL

Boeren-Leidse met sleutels

ბურენ-ლეიდსე მეტ სლეიტელს

Formaggi

NL

Edam Holland

ედამ ჰოლამდ

Formaggi

NL

Gouda Holland

გაუდა ჰოლანდ

Formaggi

NL

Hollandse geitenkaas

ჰოლანცე ჰეიტენკააშ

Formaggi

NL

Kanterkaas / Kanternagelkaas / Kanterkomijnekaas

კანტერკას; კანტერმახელკას; კანტერკომეინეკას;

Formaggi

NL

Noord-Hollandse Edammer

ნორდ-ჰოლანდს ედამერ

Formaggi

NL

Noord-Hollandse Gouda

ნორდ-ჰოლანდს ხაუდა

Formaggi

NL

Brabantse Wal asperges

ბრაბანშე ვა აშპერგეს

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

NL

De Meerlander

დე მეერლანდერ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

NL

Opperdoezer Ronde

ოპერდუზერ რონდე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

NL

Westlandse druif

ვესტლანდსე დრეიფ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

AT

Gailtaler Speck

გაილტალერ შპეკ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

AT

Tiroler Speck

ტიროლერშპეკ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

AT

Gailtaler Almkäse

გაილტალერ ალმკეზე

Formaggi

AT

Tiroler Almkäse / Tiroler Alpkäse

ტიროლერ ალმკეზე; ტიროლერ ალპკეზე

Formaggi

AT

Tiroler Bergkäse

ტიროლერ ბერგკეზე

Formaggi

AT

Tiroler Graukäse

ტიროლერ გრაუკეზე

Formaggi

AT

Vorarlberger Alpkäse

ფორარლბერგერ ალპკეზე

Formaggi

AT

Vorarlberger Bergkäse

ფორარლბერგერ ბერგკეზე

Formaggi

AT

Steirisches Kürbiskernöl

შტაირიშეs კიუrბისკერნოლ

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

AT

Marchfeldspargel

მარხფელდშპარგელ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

AT

Pöllauer Hirschbirne

პოლაუა ჰერშბერნ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

AT

Steirische Käferbohne

შტაირიშე კეფაბონე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

AT

Steirischer Kren

შტაირიშერკრენ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

AT

Wachauer Marille

ვაჰაუერ მარილიე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

AT

Waldviertler Graumohn

ვალდფიერტლერ გრაუმოჰნ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PL

Jagnięcina podhalańska

იაგნენჩინა პოდხალანსკა

Carni fresche (e frattaglie)

PL

Kiełbasa biała parzona wielkopolska

ქეუბასა ვიაუა პაჟონა ვიელპოლსკა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PL

Kiełbasa lisiecka

კიელბასა ლიშეცკა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PL

Kiełbasa piaszczańska

ქეუბასა პიასჩაინსკა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PL

Krupnioki śląskie

კრუპნიოკი შლანსკე

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PL

Bryndza Podhalańska

ბრინდჟა პოდჰალანსკა

Formaggi

PL

Oscypek

ოსციპეკ

Formaggi

PL

Redykołka

რედიკოუკა

Formaggi

PL

Ser koryciński swojski

სერ კორიჩინსკი სვოისკი

Formaggi

PL

Wielkopolski ser smażony

ველკოპოლსკი სერ სმაჟონი

Formaggi

PL

Miód drahimski

მიუდ დრაჰიმსკი

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

PL

Miód kurpiowski

მიუდ კურპიოვსკი

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

PL

Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego

მიოდ სპავიოვი ს ბესკიდუ ვისპოვეგო

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

PL

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

მიუდ ვჟოსოვი ზ ბორუვ დოლნოშლონსკის

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

PL

Podkarpacki miód spadziowy

პოდკარპაცკი მიუდ სპაჯიოვი

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

PL

Czosnek galicyjski

ჩოსნეკ გალიცეისკი

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PL

Fasola korczyńska

ფასოლა კორჩინსკა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PL

Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / Fasola z Doliny Dunajca

ფასოლა პიეკნი იაშ ზ დოლინი დუნაიცა / ფასოლა ზ დოლინი დუნაიცა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PL

Fasola Wrzawska

ფასოლა ვჟავსკა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PL

Jabłka grójeckie

იაბლკა გრუიეცკე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PL

Jabłka łąckie

იაბლკა ლონცკე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PL

Śliwka szydłowska

შლივკა შიდლოვსკა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PL

Suska sechlońska

სუსკა სეხლონსკა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PL

Truskawka kaszubska / kaszëbskô malëna

ტრუსავკა კაშუბსკა/ კაშებსკო მალენა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PL

Wiśnia nadwiślanka

ვიშნია ნადვიშლანკა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PL

Karp zatorski

კარპ ზატორსკი

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

PL

Podpiwek kujawski

პოდპივეკ კუიავსკი

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

PL

Cebularz lubelski

ცებულაჟ ლუბელსკი

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

PL

Andruty kaliskie

ანდრუტი კალასკიე

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

PL

Chleb prądnicki

ხლებ პრონდნიცკი

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

PL

Kołocz śląski / kołacz śląski

კოლოჩ შლასკი / კოლაჩ შლასკი

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

PL

Obwarzanek krakowski

ობვაჟანეკ კრაკოვსკი

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

PL

Rogal świętomarciński

როგალ შვენტომარჩინსკი

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

PT

Borrego da Beira

ბორეგო დე ბეირა

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Borrego de Montemor-o-Novo

ბორეგო დე მონტემორ-ონოვო

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Borrego do Baixo Alentejo

ბორეგო დო ბაიშო ალენტეჟო

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Borrego do Nordeste Alentejano

ბორეგო დო ნორდეშტე ალენტეჯანო

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Borrego Serra da Estrela

ბორეგო სერა დე ესტრელა

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Borrego Terrincho

ბორეგო ტერინკო

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Cabrito da Beira

კაბრიტო და ბეირა

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Cabrito da Gralheira

კაბრიტო და გრალიეირა

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Cabrito das Terras Altas do Minho

კაბრიტო დას ტერას ალტას დო მინო

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Cabrito de Barroso

კაბრიტო დე ბაროზო

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Cabrito do Alentejo

კაბრიტო დო ალნტეჟო

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Cabrito Transmontano

კაბრიტო ტრანსმონტანო

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Capão de Freamunde

კაპოუნ ჯი ფრეამუნჯი

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Carnalentejana

კარნალენტეჟანა

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Carne Arouquesa

კარნე აროუკეზა

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Carne Barrosã

კარნე ბაროზენ

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Carne Cachena da Peneda

კარნე კაკენა და პენედა

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Carne da Charneca

კარნე და კარნეკა

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Carne de Bísaro Transmontano / Carne de Porco Transmontano

კარნე დე ბიზარო ტრანსმონანო; კარნე დე პორკო ტრანსმონტანო

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso

კარნე დე ბუვინო კრუზადო დოს ლამეიროს დო ბაროზო

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Carne de Bravo do Ribatejo

კარნე დე ბრავო დო რიბატეჟო

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Carne de Porco Alentejano

კარნე დე პორკო ალენტეჟანო

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Carne dos Açores

კარნე დოს ასორეს

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Carne Marinhoa

კარნე მარინიოა

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Carne Maronesa

კარნე მარონეზა

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Carne Mertolenga

კარნე მერტოლენგა

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Carne Mirandesa

კარნე მირანდეზა

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Cordeiro Bragançano

კორდიერო ბრაგანსანო

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Cordeiro de Barroso / Anho de Barroso / Cordeiro de leite de Barroso

კოდეირო დე ბაროზო; ანიო დე ბაროზო; კორდეიროდე ლეიტე დე ბაროზო

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Cordeiro mirandês / Canhono mirandês

კორდეირო მირანდეს / კანიონო მირანდეს

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Vitela de Lafões

ვიტელა დე ლაფონშ

Carni fresche (e frattaglie)

PT

Alheira de Barroso-Montalegre

ალიეირა დე ბაროზომონტალეგრე

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Alheira de Mirandela

ალერა ჯი მირანდელა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Alheira de Vinhais

ალეირა დევინიას

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Butelo de Vinhais / Bucho de Vinhais / Chouriço de Ossos de Vinhais

ბუტელო დე ვინიას; ბუკო დე ვინიას; კორისო დე ოსოს დე ვინიას

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Cacholeira Branca de Portalegre

კაკოლეირა ბრანკა დე პორტალეგრე

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre

კორისა დე კარნე დე ბაროზო-მონტალეგრე

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Chouriça de carne de Melgaço

შოურისა ჯე კარნე ჯე მეუგასო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Chouriça de Carne de Vinhais / Linguiça de Vinhais

კოურისა დე კარნე დე ვინიაის; ლინგუისა დე ვინიაის

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Chouriça de sangue de Melgaço

შოურისა ჯე სანგე ჯე მეუგასო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Chouriça Doce de Vinhais

კორისა დოსე დე ვინიას

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Chouriço Azedo de Vinhais / Azedo de Vinhais / Chouriço de Pão de Vinhais

კორისო აზედო დე ვინიას; აზედო დე ვინიას; კორისო დე პაო დე ვინიას

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

კორისო დეაბობორა დე ბაროზო-მონტალეგრე

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba

კოურისო დე კარნე დე ესტრემოზ ე ბორბა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Chouriço de Portalegre

კოურისო დე პორტალეგრე

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Chouriço grosso de Estremoz e Borba

კორისო გროსო დე ესტრემოზ ე ბორბა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Chouriço Mouro de Portalegre

კოურისო მორო დე პორტალეგრე

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Farinheira de Estremoz e Borba

ფარინეირადე ესტრემოზ ე ბორბა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Farinheira de Portalegre

ფარინეირადე პორტალეგრე

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Linguiça de Portalegre

ლინგუისა დე პორტალეგრე

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Linguíça do Baixo Alentejo / Chouriço de carne do Baixo Alentejo

ლინგუიჩა დო ბაიშო ალენტეჟო; კურისო დე კარნე დო ბაიშო ალენტეჟო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Lombo Branco de Portalegre

ლომბო ბრანკო დე პორტა- ლეგრე

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Lombo Enguitado de Portalegre

ლომბო ენგუიტადო დე პორტალეგრე

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Morcela de Assar de Portalegre

მორსელა დე ასარ დე პორტალეგრე

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Morcela de Cozer de Portalegre

მორსელა დეკოზერ დე პორტალეგრე

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Morcela de Estremoz e Borba

მორსელა დე ესტრემოზ ე ბორბა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Paia de Estremoz e Borba

პაია დე ესტრემოზ ე ბორბა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Paia de Lombo de Estremoz e Borba

პაია დელომბო დე ესტრემოზ ე ბორბა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba

პაია დე ტოუსინო დე ესტრემოზ ე ბორბა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Painho de Portalegre

პაინო დე პორტალეგრე

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Paio de Beja

პაიო დე ბეჟა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Presunto de Barrancos / Paleta de Barrancos

პრესუნტო დე ბარანკოს

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Presunto de Barroso

პრეზუნტოდე ბაროზო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Presunto de Campo Maior e Elvas / Paleta de Campo Maior e Elvas

პრეზუნტოდე კამპ მაიორ ე ელვას; პალეტა დე კამპუ მაიორ ე ელვას

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Presunto de Melgaço

პრეზუნტო ჯე მეუგასო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Presunto de Santana da Serra / Paleta de Santana da Serra

პრეზუნტოდე სანტანადა სერა; პალეტა დე სანტანა და სერა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais

პრეზუნტოდე ვინიას/ პრეზუნტო ბიზარო დე ვინიას

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Presunto do Alentejo / Paleta do Alentejo

პრეზუნტოდუ ალენტეჟუ; პალეტა დუალენტეჟუ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Salpicão de Barroso-Montalegre

სალპიკან დე ბაროზომონტალეგრე

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Salpicão de Melgaço

საუპიკაუ ჯე მეუგასო

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Salpicão de Vinhais

სალპიკონ დე ვინიაის

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Sangueira de Barroso-Montalegre

შანგუეირადე ბაროზომონტალეგრე

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

PT

Queijo de Azeitão

კეიჟო დეაზეიტენ

Formaggi

PT

Queijo de Cabra Transmontano / Queijo de Cabra Transmontano Velho

კეიჟო დე კაბრა ტრანსმონტანო / კეიჟო დე კაბრა ტრანსმონტანო ველიუ

Formaggi

PT

Queijo de Évora

კეიჟო დე ევორა

Formaggi

PT

Queijo de Nisa

კეიჟო დე ნიზა

Formaggi

PT

Queijo do Pico

კეიჟო დო პიკო

Formaggi

PT

Queijo mestiço de Tolosa

კეიჟო მესტიკო დე ტოლოზა

Formaggi

PT

Queijo Rabaçal

კეიჟო რაბასალ

Formaggi

PT

Queijo S. Jorge

კეიჟო ს. ჟორჟე

Formaggi

PT

Queijo Serpa

კეიჟო სერპა

Formaggi

PT

Queijo Serra da Estrela

კეიჟო სერა და ესტრელა

Formaggi

PT

Queijo Terrincho

კეიჟო ტერინკო

Formaggi

PT

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)

კეიჟოს დე ბეირა ბაიშა (კეიჟო დე კასტელო ბრანკო, კეიჟო ამარელო და ბეირა ბაიშა, კეიჟო პიკანტე და ბეირა ბაიშა)

Formaggi

PT

Mel da Serra da Lousã

მელ და სერა და ლოუზენ

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

PT

Mel da Serra de Monchique

მელ და სერა დე მონკიკე

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

PT

Mel da Terra Quente

მელ და ტერა კუენტე

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

PT

Mel das Terras Altas do Minho

მელ დას ტერას ალტას დო მინო

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

PT

Mel de Barroso

მელ დე ბაროზო

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

PT

Mel do Alentejo

მელ დო ალენტეჟო

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

PT

Mel do Parque de Montezinho

მელ დო პარკე დე მონტეზინიო

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

PT

Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão

მელ დო რიბატეჟო ნორტე (სერა დ'აირე, ალბუფეირა დე კასტელო დე ბოდე, ბაირო, ალტო ნაბენო

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

PT

Mel dos Açores

მელ დოს ასორეს

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

PT

Requeijão da Beira Baixa

რეკეჟაო დე ბეირა ბაიშა

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

PT

Requeijão Serra da Estrela

რეკეიჟენსერა და ესტრელა

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

PT

Travia da Beira Baixa

ტრავია და ბეირა ბაიშა

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

PT

Azeite de Moura

აზეიტე დე მორა

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

PT

Azeite de Trás-os-Montes

აზეიტე დეტრას-ოსმონტეს

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

PT

Azeite do Alentejo Interior

აზეიტე დო ალენტეჟო ინტერიორ

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

PT

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

აზეიტეს დაბეირა ინტერიორ (აზეიტე და ბეირა ალტა, აზეიტე და ბეირა ბაიშა)

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

PT

Azeites do Norte Alentejano

აზეიტეს დო ნორტე ალენტეჟანო

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

PT

Azeites do Ribatejo

აზეიტეს დო რიბატეჟო

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

PT

Ameixa d'Elvas

ამეიშა დ'ელვას

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Amêndoa Douro

ამენდოა დოურო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Ananás dos Açores / São Miguel

ანანას დოს ასორეს/სან მიგუელ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Anona da Madeira

ანონა და Mადეირა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas

აროზ კაროლინო ლეზირიას რიბატეჟანას

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Arroz Carolino do Baixo Mondego

ახოზ კაროლინო დო ბაიშო მონტეგო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Azeitona de conserva Negrinha de Freixo

აზეიტონა დე კონსერვა ნეგრინა დეფრეიშო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior

ასეიტონასდე კონსერვა დე ელვას ე კამპო მაიორ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Batata de Trás-os-Montes

ბატატა დეტრას-ოსმონტე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Batata doce de Aljezur

ბატატა დოსე დე აუჟეზურ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Castanha da Padrela

კასტანია დე პადრელა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Castanha da Terra Fria

კასტანია დე ტერა ფრია

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Castanha dos Soutos da Lapa

კასტანა დოს სოუტოს დე ლაპა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Castanha Marvão-Portalegre

კასტანია მარვეონპორტალეგრე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Cereja da Cova da Beira

ჩერეჯა და ჩოვა და Bეირა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Cereja de São Julião-Portalegre

სერეჟა დე სან ჟულიენოპორტალეგრე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Cereja do Fundão

სერეჟა დო ფუნდაო

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Citrinos do Algarve

ჩიტრინოს დო ალგარვე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Ginja de Óbidos e Alcobaça

ჯინჯა ჯე ობიდოს ე ალკობასა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Maçã Bravo de Esmolfe

მასან ბრავო დე ესმოლფე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Maçã da Beira Alta

მასან და ბეირა ალტა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Maçã da Cova da Beira

მასან და კოვა და ბეირა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Maçã de Alcobaça

მასან დე ალკობასა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Maçã de Portalegre

მასან დე პორტალეგრე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Maçã Riscadinha de Palmela

მასა რისკაჯინია დე პალმელა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Maracujá dos Açores / S. Miguel

მარაკუჟა დოს ასორეს/ს.მიგუელ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Meloa de Santa Maria — Açores

მელოა ჯი სანტა მარია ასორეს

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Pêra Rocha do Oeste

პერა როკადო ოესტე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Pêssego da Cova da Beira

პესეგო და კოვა და ბეირა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

PT

Amêndoa Coberta de Moncorvo

ამენდუა კობერტა ჯი მონკორვუ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

PT

Fogaça da Feira

ფოგასა და ფეირა

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

PT

Folar de Valpaços

ფოლარ ჯი ვალპასუს

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

PT

Pão de Ló de Ovar

პონ ჯე ლო ჯე ოვარ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

PT

Pastel de Chaves

პასტელ ჯი შავის

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

PT

Ovos moles de Aveiro

ოვუშ მოლეს დე ავეირუ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

PT

Pastel deTentúgal

პასტელ დე ტენტუგალ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

PT

Sal de Tavira / Flor de Sal de Tavira

საო ჯე ტავირა / ფლორ ჯე სალ დე ტავირა

Sale

RO

Cârnați de Pleșcoi

კირნაწი დე პლეშკოი

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

RO

Salam de Sibiu

სალამ დე სიბიუ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

RO

Telemea de Ibănești

ტელემეა დე იბანეშტი

Formaggi

RO

Telemea de Sibiu

ტელემეა დე სიბიუ

Formaggi

RO

Magiun de prune Topoloveni

მაჯუმ დე პრუნე ტოპოლოვენი

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

RO

Novac afumat din Țara Bârsei

ნოვაკ აფუმატ დინ ცარა ბერსეი

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

RO

Scrumbie de Dunăre afumată

სკრუმბიე დე დუნარე აფუმატა

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

SI

Kranjska klobasa

კრანიშკა კლობასა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SI

Kraška panceta

კრაშკა პანცეტა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SI

Kraški pršut

კრაშკი პრშუტ / კრაშკი პერშუტ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SI

Kraški zašink

კრაშკი ზაშინკ

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SI

Prekmurska šunka

პრეკმურსკა შუნკა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SI

Prleška tünka

პრლეშკა ტიუნკა / პერლეშკა ტიუნკა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SI

Šebreljski želodec

შებრელსკი ჟელოდეც

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SI

Zgornjesavinjski želodec

ზგორნიესავინისკი ჟელოდეც

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

SI

Bovški sir

ბოუშკი სირ

Formaggi

SI

Mohant

მოხანტ

Formaggi

SI

Nanoški sir

ნანოშკი სირ

Formaggi

SI

Tolminc

ტოლმინც

Formaggi

SI

Jajca izpod Kamniških planin

იაიცა იზპოდ კამნიშკიჰ პლანინ

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

SI

Kočevski gozdni med

კოჩეუსკი გოზდნი მედ

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

SI

Kraški med

კრაშკი მედ

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

SI

Slovenski med

სლოვენსკი მედ

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

SI

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

ექსტრა დევიშკო ოლჩნო ოლე სლოვენსკტრლსტრე

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

SI

Štajersko Prekmursko bučno olje

შტაერსკო პრეკმურსკო ბუჩნო ოლიე

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

SI

Ptujski lük

პტუისკი ლუკ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SI

Štajerski hmelj

შტიერსკი ჰამეი

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

SI

Piranska sol

პირანსკა სოლ

Sale

SK

Klenovecký syrec

კლენოვეჩკი სირეც

Formaggi

SK

Oravský korbáčik

ორავსკი კორბაჩიკ

Formaggi

SK

Slovenská bryndza

სლოვენსკაბრინდზა

Formaggi

SK

Slovenská parenica

სლოვენსკაპარენიცა

Formaggi

SK

Slovenský oštiepok

სლოვენსკი ოშტიეპოკ

Formaggi

SK

Tekovský salámový syr

თეკოვსკი სალამოვი სირ

Formaggi

SK

Zázrivské vojky

ზაზრივსკე ვოიკი

Formaggi

SK

Zázrivský korbáčik

ზაზრივსკი კორბაჩიკ

Formaggi

SK

Stupavské zelé

სტუპავსკე ზელე

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SK

Levický Slad

ლევიჩკი სლად

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

SK

Paprika Žitava / Žitavská paprika

პაპრიკა ჟიტავა / ჟიტავსკა პაპრიკა

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

SK

Skalický trdelník

სკალიკი ტრელნიკ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

FI

Lapin Poron liha

ლაპინ პორონი ლიჰა

Carni fresche (e frattaglie)

FI

Lapin Poron kuivaliha

ლაპინ პორონ კუივალიჰა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FI

Lapin Poron kylmäsavuliha

ლაპინ პორონ კიულმესავულიჰა

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FI

Lapin Puikula

ლაპენ პუიკულა

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FI

Kitkan viisas

კიტკან ვიიშას

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

FI

Puruveden Muikku

პურუვედენ მუიკუ

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

FI

Kainuun rönttönen

ქენუნ რენტერენ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

SE

Hånnlamb

ჰონლამბ

Carni fresche (e frattaglie)

SE

Svecia

შვეცია

Formaggi

SE

Bruna bönor från Öland

ბრიუნა ბენურ ფრონ ელანდ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SE

Kalix Löjrom

ქალიქს ლერუმ

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

SE

Upplandskubb

უპლანცკუბ

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

SE

Skånsk spettkaka

სქონსქ სფეთთქაქა

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

PARTE B

Prodotti agricoli e alimentari della Georgia, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati, di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea



Denominazione di cui è chiesta la protezione

Trascrizione in caratteri latini

Tipo di prodotto

აჭარული ჩლეჩილი

Acharuli Chlechili

Formaggi

ჩოგი

Chogi

Formaggi

დამბალხაჭო

Dambalkhacho

Formaggi

იმერული ყველი

Imeruli Kveli

Formaggi

ქართული ყველი

Kartuli Kveli

Formaggi

კობი

Kobi

Formaggi

მეგრული სულგუნი

Megruli Sulguni

Formaggi

მესხური ჩეჩილი

Meskhuri Chechili

Formaggi

სულგუნი

Sulguni

Formaggi

სვანური სულგუნი

Svanuri Sulguni

Formaggi

ტენილი

Tenili

Formaggi

თუშური გუდა

Tushuri Guda

Formaggi

მაჭახელას თაფლი

Machakhelas tapli

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

მაწონი

Matsoni

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

ნინოწმინდის თაფლი

Ninotsminda Taphli

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

ახალქალაქის კარტოფილი

Akhalkalakis kartopili

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ქუთაისის მწვანილი

Kutaisis mtsvanili

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ჩურჩხელა

Churchkhela

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

ტყიბულის მთის ჩაი

Tqibulis mtischai

Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

ALLEGATO XVII-D

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 170, PARAGRAFI 3 E 4

PARTE A

Vini dell'Unione europea di cui è chiesta la protezione in Georgia



Stato membro dell'Unione europea

Denominazione di cui è chiesta la protezione

Trascrizione in caratteri georgiani

 

BE

Côtes de Sambre et Meuse

კოტ დე სამბრ ე მეზ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BE

Crémant de Wallonie

კღემან დე ვალონი

Denominazione di origine protetta (DOP)

BE

Hagelandse wijn

ჰაგელანდსე ვინ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BE

Haspengouwse wijn

ჰასპენგუვსე ვინ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BE

Heuvellandse wijn

ჰეველანდსე ვინ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BE

Vin mousseux de qualité de Wallonie

ვენ მუსო დე კალიტე დე ვალონი

Denominazione di origine protetta (DOP)

BE

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

ვლამსე მოუსერენდე კვალიტისვინ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BE, NL

Maasvallei Limburg

მასვალე ლიმბურგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BE

Vlaamse landwijn

ვლამსე ლანდვინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

BG

Асеновград Termine equivalente: Asenovgrad

ასენოვგრად

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Болярово Termine equivalente: Bolyarovo

ბოლიაროვო

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Брестник Termine equivalente: Brestnik

ბრესტნიკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Варна Termine equivalente: Varna

ვარნა

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Велики Преслав Termine equivalente: Veliki Preslav

ველიკი პრესლავ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Видин Termine equivalente: Vidin

ვიდინ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Враца Termine equivalente: Vratsa

ვრაცა

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Върбица Termine equivalente: Varbitsa

ვერბიცა

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Долината на Струма Termine equivalente: Struma valley

დოლინატა ნა სტრუმა

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Драгоево Termine equivalente: Dragoevo

დრაგოევო

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Евксиноград Termine equivalente: Evksinograd

ევქსინოგრად

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Ивайловград Termine equivalente: Ivaylovgrad

ივაილოვგრად

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Карлово Termine equivalente: Karlovo

კარლოვო

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Карнобат Termine equivalente: Karnobat

კარნობატ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Ловеч Termine equivalente: Lovech

ლოვეჩ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Лозица Termine equivalente: Lozitsa

ლოზიცა

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Лом Termine equivalente: Lom

ლომ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Любимец Termine equivalente: Lyubimets

ლიუბიმეც

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Лясковец Termine equivalente: Lyaskovets

ლიასკოვეც

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Мелник Termine equivalente: Melnik

მელნიკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Монтана Termine equivalente: Montana

მონტანა

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Нова Загора Termine equivalente: Nova Zagora

ნოვა ზაგორა

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Нови Пазар Termine equivalente: Novi Pazar

ნოვი პაზარ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Ново село Termine equivalente: Novo Selo

ნოვო სელო

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Оряховица Termine equivalente: Oryahovitsa

ორიახოვიცა

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Павликени Termine equivalente: Pavlikeni

პავლიკენი

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Пазарджик Termine equivalente: Pazardjik

პაზარჟიკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Перущица Termine equivalente: Perushtitsa

პერუშტიცა

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Плевен Termine equivalente: Pleven

პლევენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Пловдив Termine equivalente: Plovdiv

პლოვდივ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Поморие Termine equivalente: Pomorie

პომორიე

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Русе Termine equivalente: Ruse

რუსე

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Сакар Termine equivalente: Sakar

საკარ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Сандански Termine equivalente: Sandanski

სანდანსკი

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Свищов Termine equivalente: Svishtov

სვიშტოვ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Септември Termine equivalente: Septemvri

სპტემვრი

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Славянци Termine equivalente: Slavyantsi

სლავიანცი

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Сливен Termine equivalente: Sliven

სლივენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Стамболово Termine equivalente: Stambolovo

სტამბოლოვო

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Стара Загора Termine equivalente: Stara Zagora

სტარა ზაგორა

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Сунгурларе Termine equivalente: Sungurlare

სუნგურლარე

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Сухиндол Termine equivalente: Suhindol

სუხინდოლ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Търговище Termine equivalente: Targovishte

ტერგოვიშტე

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Хан Крум Termine equivalente: Khan Krum

ხან კრუმ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Хасково Termine equivalente: Haskovo

ხასკოვო

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Хисаря Termine equivalente: Hisarya

ხისარია

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Хърсово Termine equivalente: Harsovo

ჰესკოვო

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Черноморски район Termine equivalente: Black Sea Region

ჩერნომორსკი რაიონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Шивачево Termine equivalente: Shivachevo

შივაჩევო

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Шумен Termine equivalente: Shumen

შუმენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Южно Черноморие Termine equivalente: Southern Black Sea Coast

იუჟნო ჩერნომორიე

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Ямбол Termine equivalente: Yambol

იამბოლ

Denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Дунавска равнина Termine equivalente: Danube Plain

დუნავსკა რავნინა

Indicazione geografica protetta (IGP)

BG

Тракийска низина Termine equivalente: Thracian Lowlands

ტრაკიისკა ნიზინა

Indicazione geografica protetta (IGP)

CZ

Čechy

ჩეხი

Denominazione di origine protetta (DOP)

CZ

Litoměřická

ლიტომიერჟიჩკა

Denominazione di origine protetta (DOP)

CZ

Mělnická

მიელნიჩკა

Denominazione di origine protetta (DOP)

CZ

Mikulovská

მიკულოვსკა

Denominazione di origine protetta (DOP)

CZ

Morava

მორავა

Denominazione di origine protetta (DOP)

CZ

Novosedelské Slámové víno

ნოვოსედელსკე სლამოვე ვინო

Denominazione di origine protetta (DOP)

CZ

Slovácká

სლოვაცკა

Denominazione di origine protetta (DOP)

CZ

Šobes / Šobeské víno

შობს / შობესკე ვინო

Denominazione di origine protetta (DOP)

CZ

Velkopavlovická

ველკოპავლოცკა

Denominazione di origine protetta (DOP)

CZ

Znojemská

ზნოემსკა

Denominazione di origine protetta (DOP)

CZ

Znojmo

ზნოიმო

Denominazione di origine protetta (DOP)

CZ

české

ჩესკე

Indicazione geografica protetta (IGP)

CZ

moravské

მორავსკე

Indicazione geografica protetta (IGP)

DK

Dons

დანს

Denominazione di origine protetta (DOP)

DK

Bornholm

ბორნხოლმ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DK

Fyn

ფინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DK

Jylland

ლილანდ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DK

Sjælland

სიალანდ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Ahr

არ

Denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Baden

ბადენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Bürgstadter Berg

ბურგშტატერ ბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Franken

ფრანკენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Hessische Bergstraße

ესიშე ბერგშტრასე

Denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Mittelrhein

მეტელრაიმ

Denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Monzinger Niederberg

მონსინერ ნიდაბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Mosel

მოზელ

Denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Nahe

ნაე

Denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Pfalz

ფალც

Denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Rheingau

რაინგაუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Rheinhessen

რაინჰესენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Saale-Unstrut

ზაალე უნშტრუტ

Denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Sachsen

ზაქსენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Uhlen Blaufüsser Lay / Uhlen Blaufüßer Lay

ულენ ბლაუფუსა ლაი

Denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Uhlen Laubach

ულენ ლაუბახ

Denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Uhlen Roth Lay

ულენ ღუტ ლაი

Denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Württemberg

ვირტენბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Würzburger Stein-Berg

ვიურთენბერგ შტაინ-ბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Ahrtaler Landwein

არტალერ ლაინტვაინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Badischer Landwein

ბადიშერ ლანტვაინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Bayerischer Bodensee-Landwein

ბაერიშერ ბოდენზი ლანტივაინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Brandenburger Landwein

ბრანდენბურგერ ლანტვაინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Landwein der Mosel

ლანტვაინ დერ მოზელ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Landwein der Ruwer

ლანტვაინ დერ რუვა

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Landwein der Saar

ლანტვაინ დერ საარ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Landwein Main

ლანტვაინ მაინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Landwein Neckar

ლანტვაინ ნეკა

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Landwein Oberrhein

ლანტვაინ ობერხაინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Landwein Rhein

ლანტვაინ რაინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Landwein Rhein-Neckar

ლანტვაინ რაინ -ნეკა

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Mecklenburger Landwein

მეკლენბურგერ ლანტვაინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Mitteldeutscher Landwein

მიტერდოიჩერ ლანტვაინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Nahegauer Landwein

ნაგავერ ლანტვაინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Pfälzer Landwein

ფალცერ ლანტვაინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Regensburger Landwein

რეგენბურგერ ლანტვაინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Rheinburgen-Landwein

რაინბურგენ-ლანტვაინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Rheingauer Landwein

რაინგაუერ ლანტვაინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Rheinischer Landwein

რაინიშერ ლანტვაინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Saarländischer Landwein

საარლანდიშერ ლანტვაინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Sächsischer Landwein

ზექსიშერ ლანტვაინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Schleswig-Holsteinischer Landwein

შლისვიგ ხოლშტეინიშერ ლანტვაინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Schwäbischer Landwein

შვებიშერ ლანტვაინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Starkenburger Landwein

სტარკენბურგერ ლანტვაინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Taubertäler Landwein

ტაუბერტელერ ლანდვაინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Malvasia Πάρος Termine equivalente: Malvasia Paros

მაგნისია

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Malvasia Σητείας Termine equivalente: Malvasia Sitia

მალვასია პაროს

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Malvasia Χάνδακας-Candia

მალვასია ხანდაკას-კანდია

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Αγχίαλος Termine equivalente: Anchialos

ანხიალოს

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Αμύνταιο Termine equivalente: Amyndeon

ამინდეო

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Αρχάνες Termine equivalente: Archanes

არხანეს

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Γουμένισσα Termine equivalente: Goumenissa

ღუმენისა

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Δαφνές Termine equivalente: Dafnes

დაფნეს

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Ζίτσα Termine equivalente: Zitsa

ზიცა

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Λήμνος Termine equivalente: Limnos

ლილანდიო პედიო

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Μαντινεία Termine equivalente: Mantinia

მალვასია სიტიას

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας Termine equivalente: Mavrodaphne of Kefalonia

მარტინო

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Μαυροδάφνη Πατρών Termine equivalente: Mavrodaphni of Patra

მავროდაფნი კეფალინიას

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Μεσενικόλα Termine equivalente: Mesenikola

მავროდაფნი პატრონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Μονεμβασία- Malvasia Termine equivalente: Monemvasia-Malvasia

მეტსოვო

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Μοσχάτο Πατρών Termine equivalente: Muscat of Patra

მოსხატოს ლიმნუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Μοσχάτος Κεφαλληνίας Termine equivalente: Muscat of Kefalonia / Muscat de Céphalonie

აგიო ოროს

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Μοσχάτος Λήμνου Termine equivalente: Muscat of Limnos

მოსხატოს კეფალინიას

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Μοσχάτος Ρίου Πάτρας Termine equivalente: Μuscat of Rio Patra

მოსხატოს რიუ პატრას

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Μοσχάτος Ρόδου Termine equivalente: Muscat of Rodos

მოსხატო პატრონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Νάουσα Termine equivalente: Naoussa

მოსხატოს როდუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Νεμέα Termine equivalente: Nemea

ნეა მესიმვრია

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Πάρος Termine equivalente: Paros

პაროს

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Πάτρα Termine equivalente: Patra

პატრა

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Πεζά Termine equivalente: Peza

პეზა

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Πλαγιές Μελίτωνα Termine equivalente: Slopes of Meliton

პლაგიეს მელიტონა

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Ραψάνη Termine equivalente: Rapsani

რაფსანი

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Ρόδος Termine equivalente: Rhodes

როდოს

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Ρομπόλα Κεφαλληνίας Termine equivalente: Robola of Kefalonia

რომბოლა კეფალინიას

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Σάμος Termine equivalente: Samos

სამოს

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Σαντορίνη Termine equivalente: Santorini

სანტორინი

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Σητεία Termine equivalente: Sitia

სიტია

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Χάνδακας - Candia Termine equivalente: Candia

ხანდაკას-კანდია

Denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Άβδηρα Termine equivalente: Avdira

ალვირა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Άγιο Όρος Termine equivalente: Mount Athos/ Holly Mount Athos/Holly Mountain Athos/Mont Athos/Άγιο Όρος Άθως

მონემვასია-მალვასია

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Αγορά Termine equivalente: Agora

აღორა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Αιγαίο Πέλαγος Termine equivalente: Aegean Sea/Aigaio Pelagos

ეგეო პელაგოს

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ανάβυσσος Termine equivalente: Anavyssos

ანავისოს

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Αργολίδα Termine equivalente: Argolida

არგოლიდა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Αρκαδία Termine equivalente: Arkadia

არკადია

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Αττική Termine equivalente: Attiki

ატიკი

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Αχαΐα Termine equivalente: Achaia

ახაია

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Βελβεντό Termine equivalente: Velvento

ველვენდო

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Βερντέα Ζακύνθου Termine equivalente: Verdean of Zakynthos

ვერდეა ზაკინთუ

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Γεράνεια Termine equivalente: Gerania

გერანია

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Γρεβενά Termine equivalente: Grevena

გრევენა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Δράμα Termine equivalente: Drama

დრამა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Δωδεκάνησος Termine equivalente: Dodekanese

დოდეკანისოს

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Έβρος Termine equivalente: Evros

ევროს

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ελασσόνα Termine equivalente: Elassona

ელასონა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Επανομή Termine equivalente: Epanomi

ეპანომი

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Εύβοια Termine equivalente: Evia

ევია

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ζάκυνθος Termine equivalente: Zakynthos

ზაკინთოს

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ηλεία Termine equivalente: Ilia

ილია

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ημαθία Termine equivalente: Imathia

პალინი

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ήπειρος Termine equivalente: Epirus

იპიროს

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ηράκλειο Termine equivalente: Iraklio

იოანინა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Θάσος Termine equivalente: Thasos

თასოს

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Θαψανά Termine equivalente: Thapsana

თაფსანა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Θεσσαλία Termine equivalente: Thessalia

თესალია

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Θεσσαλονίκη Termine equivalente: Thessaloniki

თესალონიკი

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Θήβα Termine equivalente: Thiva

თივა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Θράκη Termine equivalente: Thrace

თრაკი

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ικαρία Termine equivalente: Ikaria

იკარია

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ίλιον Termine equivalente: Ilion

ილიონ

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ίσμαρος Termine equivalente: Ismaros

ირაკლიო

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ιωάννινα Termine equivalente: Ioannina

იმათია

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Καβάλα Termine equivalente: Kavala

კასტორია

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Καρδίτσα Termine equivalente: Karditsa

ისმაროს

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κάρυστος Termine equivalente: Karystos

კარდიცა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Καστοριά Termine equivalente: Kastoria

კარისტოს

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κέρκυρα Termine equivalente: Corfu

კერკირა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κίσσαμος Termine equivalente: Kissamos

კავალა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κλημέντι Termine equivalente: Klimenti

კისამოს

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κοζάνη Termine equivalente: Kozani

კოს

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κοιλάδα Αταλάντης Termine equivalente: Atalanti Valley

კილადა ატალანდის

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κόρινθος Termine equivalente: Κορινθία /Korinthos/Korinthia

კორინთოს

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κρανιά Termine equivalente: Krania

კოზანი

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κραννώνα Termine equivalente: Krannona

კრანია

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κρήτη Termine equivalente: Crete

კრიტი

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κυκλάδες Termine equivalente: Cyclades

კიკლადეს

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κως Termine equivalente: Kos

კლიმენტი

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Λακωνία Termine equivalente: Lakonia

კრანონა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Λασίθι Termine equivalente: Lasithi

ლაკონია

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Λέσβος Termine equivalente: Lesvos

ლევკადა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Λετρίνοι Termine equivalente: Letrini

ლესვოს

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Λευκάδα Termine equivalente: Lefkada

ლასითი

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ληλάντιο Πεδίο Termine equivalente: Lilantio Pedio/Lilantio Field

ლეტრინი

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Μαγνησία Termine equivalente: Magnisia

მაკედონია

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Μακεδονία Termine equivalente: Macedonia

ლიმნოს

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Μαντζαβινάτα Termine equivalente: Mantzavinata

მანდინია

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Μαρκόπουλο Termine equivalente: Markopoulo

მაძავინატა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Μαρτίνο Termine equivalente: Martino

მარკოპულო

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Μεσσηνία Termine equivalente: Messinia

მესენიკოლა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Μεταξάτων Termine equivalente: Metaxata

მესინია

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Μετέωρα Termine equivalente: Meteora

მეტაქსატონ

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Μέτσοβο Termine equivalente: Metsovo

მეტეორა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Νέα Μεσημβρία Termine equivalente: Nea Mesimvria

ნაუსა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Οπούντια Λοκρίδας Termine equivalente: Opountia Locris

ნემეა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Παγγαίο Termine equivalente: Paggeo /Pangeon

ოპუნდია ლაკრიდას

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Παλλήνη Termine equivalente: Pallini

პაგეო

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Παρνασσός Termine equivalente: Parnassos

პარნასოს

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πέλλα Termine equivalente: Pella

პელა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πελοπόννησος Termine equivalente: Peloponnese

პელოპონისოს

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πιερία Termine equivalente: Pieria

პიერია

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πισάτις Termine equivalente: Pisatis

პისატის

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πλαγιές Αιγιαλείας Termine equivalente: Slopes of Aigialia

პლაგიეს ეგიალიას

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πλαγιές Αίνου Termine equivalente: Slopes of Ainos

პლაგიეს ენუ

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πλαγιές Αμπέλου Termine equivalente: Slopes of Ampelos

პლაგიეს აბელუ

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πλαγιές Βερτίσκου Termine equivalente: Slopes of Vertiskos

პლაღიეს ვერტისკუ

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πλαγιές Κιθαιρώνα Termine equivalente: Slopes of Kithaironas

პლაგიეს კითერონა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πλαγιές Κνημίδας Termine equivalente: Slopes of Knimida

პლაგიეს კნიმიდას

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πλαγιές Πάικου Termine equivalente: Slopes of Paiko

პლაგიეს პაიკუ

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πλαγιές Πάρνηθας Termine equivalente: Slopes of Parnitha

პლაგიეს პარნითას

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πλαγιές Πεντελικού Termine equivalente: Slopes of Pendeliko / Βόρειες Πλαγιές Πεντελικού

პლაგიეს პენდელიკუ

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πυλία Termine equivalente: Pylia

პილია

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρέθυμνο Termine equivalente: Rethimno

რეთიმნო

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Αττικής Termine equivalente: Retsina of Attiki

რეცინა ატიკის

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Βοιωτίας Termine equivalente: Retsina of Viotia

რეცინა ვიოტიას

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Γιάλτρων Termine equivalente: Retsina of Gialtra

რეცინა ღიალტრონ

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Εύβοιας Termine equivalente: Retsina of Evoia

რეცინა ევიას

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Θηβών (Βοιωτίας) Termine equivalente: Retsina of Thebes (Voiotias)

რეტსინა თივონ (ვიოტიას)

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Καρύστου Termine equivalente: Retsina of Karystos

რეტსინა კარისტუ

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Κορωπίου / Ρετσίνα Κρωπίας Termine equivalente: Ρετσίνα Κορωπίου Αττικής/Retsina of Koropi/Retsina of Koropi Attiki

რეცინა კოროპიუ / რეცინა კროპიას

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Μαρκόπουλου (Αττικής) Termine equivalente: Retsina of Markopoulo (Attiki)

რეცინა მარკოპულუ (ატიკის)

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Μεγάρων Termine equivalente: Retsina of Megara (Attiki)

რეცინა მეგარონ

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Μεσογείων (Αττικής) Termine equivalente: Retsina of Mesogia (Attiki)

რეცინა მესოგიონ (ატიკის)

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Παιανίας / Ρετσίνα Λιοπεσίου Termine equivalente: Ρετσίνα Παιανίας Αττικής/Retsina of Paiania /Retsina of Paiania Attiki

რეცინა პეანიას / რეცინა ლიოპესიუ

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Παλλήνης Termine equivalente: Retsina of Pallini (Attiki)

რეცინა პალინის

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Πικερμίου Termine equivalente: Ρετσίνα Πικερμίου (Αττικής) /Retsina of Pikermi (Attiki)

რეცინა პიკერმიუ

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Σπάτων Termine equivalente: Ρετσίνα Σπάτων (Αττικής) / Retsina of Spata (Attiki)

რეციან სპატონ

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Χαλκίδας (Ευβοίας) Termine equivalente: Retsina of Halkida (Evoia)

რეცინა ხალკიდას (ევიას)

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ριτσώνα Termine equivalente: Ritsona

რიცონა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Σέρρες Termine equivalente: Serres

სერეს

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Σιάτιστα Termine equivalente: Siatista

სიატისტა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Σιθωνία Termine equivalente: Sithonia

სითონია

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Σπάτα Termine equivalente: Spata

სპატა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Στερεά Ελλάδα Termine equivalente: Sterea Ellada

სტერეა ელადა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Τεγέα Termine equivalente: Tegea

ტეღეა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Τριφυλία Termine equivalente: Trifilia

ტრიფილია

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Τύρναβος Termine equivalente: Tyrnavos

ტირნავოს

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Φθιώτιδα Termine equivalente: Fthiotida/Phthiotis

ფთიოტიდა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Φλώρινα Termine equivalente: Florina

ფლორინა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Χαλικούνα Termine equivalente: Halikouna

ხალიკუნა

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Χαλκιδική Termine equivalente: Halkidiki

ხალკიდიკი

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Χανιά Termine equivalente: Chania

ხანია

Indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Χίος Termine equivalente: Chios

ხიოს

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Abona

აბონა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Alella

ალელია

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Alicante

ალიკანტე

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Almansa

ალმანსა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Arabako Txakolina / Txakolí de Álava / Chacolí de Álava

არაბაკო ტსაკოლინა / ტსაკოლი დე ალავა / ჩაკოლი დე ალავა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Arlanza

არლანსა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Arribes

არიბეს

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Aylés

აილეს

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Bierzo

ბიერსო

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Binissalem

ბინისალემ

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Bizkaiko Txakolina / Chacolí de Bizkaia / Txakolí de Bizkaia

ბისკაიკო ტსაკოლინა / ჩაკოლი დე ბისკაია / ცაკოლი დე ბიზკაია

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Bullas

ბულიას

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Calatayud

კალატაიუდ

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Calzadilla

კალცადილა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Campo de Borja

კამპო დე ბორხა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Campo de La Guardia

კამპო დე ლა გვარდია

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Cangas

კანგას

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Cariñena

კარინენია

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Casa del Blanco

კასა დელ ბლანკო

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Cataluña / Catalunya

კატალუნია

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Cava

კავა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Cebreros

სებრეროს

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Chozas Carrascal

ჩოსას კარრასკალ

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Cigales

სეგალეს

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Conca de Barberà

კონკა დე ბარბერა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Condado de Huelva

კონდადო დე უელვა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Costers del Segre

ცოსტერრს დელ სეგრე

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Dehesa del Carrizal

დეესა დელ კარისალ

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Dominio de Valdepusa

დომინიო დე ვალდეპუსა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

El Hierro

ელ იერო

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

El Terrerazo

ელ ტერერასო

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

El Vicario

ელ ბიკარიო

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Empordà

ემპორდა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Finca Élez

ფინკა ელეს

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Getariako Txakolina / Chacolí de Getaria / Txakolí de Getaria

ჩაკოლი დე ხეტარია / ხეტარიაკო ტსაკოლინა / ცაკოლი (ტსაკილი) დე გეტარია

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Gran Canaria

გრან კანარია

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Granada

გრანადა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Guijoso

გიხოსო

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Islas Canarias

ისლას კანარიას

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Jerez-Xérès-Sherry / Jerez / Xérès / Sherry

ხერეს / ხერეს-სერეს-სერი / სერი / სერეს

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Jumilla

ხუმილია

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

La Gomera

ლა გომერა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

La Jaraba

ლა ხარაბა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

La Mancha

ლა მანჩა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

La Palma

ლა პალმა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Lanzarote

ლანსაროტე

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Lebrija

ლებრიხა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

León

ლეონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Los Balagueses

ლოს ბალაგესეს

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Los Cerrillos

ლოს ტერიიოს

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Málaga

მალაგა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Manchuela

მანჩუელა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla

მანსანილია / მანსანილია-სანლუკარ დე ბარამედა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Méntrida

მენტრიდა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Mondéjar

მონდეხარ

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Monterrei

მონტერეი

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Montilla-Moriles

მონტილია-მორილეს

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Montsant

მონტსანტ

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Navarra

ნავარა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Pago de Arínzano

პაგო დე არინსანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Pago de Otazu

პაგო დე ოტაზუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Pago Florentino

პაგო ფლორენტინო

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Penedès

პენედეს

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Pla de Bages

პლა დე ბახეს

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Pla i Llevant

პლა ი ლევანტ

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Prado de Irache

პრადო დე ივაჩე

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Priorat / Priorato

პრიორატ / პრიორატო

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Rías Baixas

რიას ბაიხას

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Ribeira Sacra

რიბეირა საკრა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Ribeiro

რიბეირო

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Ribera del Duero

რიბერა დელ დუერო

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Ribera del Guadiana

რიბერა გუადიანა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Ribera del Júcar

რიბერა დელ ხუკარ

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Rioja

რიოხა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Rueda

რუედა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Sierras de Málaga

სიერას დე მალაგა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Somontano

სომონტანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Tacoronte-Acentejo

ტაკორონტე -აცენტეჟო

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Tarragona

ტარაგონა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Terra Alta

ტერა ალტა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Tierra del Vino de Zamora

ტიერა დელ ვინო დე სამორა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Toro

ტორო

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Uclés

უკლეს

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Utiel-Requena

უტიელ-რეკენია

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Valdeorras

ვალდეორას

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Valdepeñas

ვალდეპენიას

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Valencia

ვალენსია

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Valle de Güímar

ვალიე დე გვიმარ

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Valle de la Orotava

ვალიე დე ლა ოროტავა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Vallegarcía

ბაიეგარსია

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Valles de Benavente

ვალიეს დე ბენავენტე

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Valtiendas

ვალტიენდას

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Vera de Estenas

ბერა დე ესტენას

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Vinos de Madrid

ვინოს დე მადრიდ

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Ycoden-Daute-Isora

იკოდენ-დოტ-ისორა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Yecla

იეკლა

Denominazione di origine protetta (DOP)

ES

3 Riberas

3 რიბერას

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Altiplano de Sierra Nevada

ალტიპლანო დი სიერა ნევადა

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Bailén

ბაილენ

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Bajo Aragón

ბახო არაგონ

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Barbanza e Iria

ბარბანსა ე ირია

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Betanzos

ბეტანსოს

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Cádiz

კადის

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Campo de Cartagena

კამპო დე კარტახენა

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Castelló

კასტელიო

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Castilla

კასტილია

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Castilla y León

კასტილია ი ლეონ

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Córdoba

კორდობა

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Costa de Cantabria

კოსტა დე კანტაბრია

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Cumbres del Guadalfeo

კუმბრეს დელ გუადალფეო

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Desierto de Almería

დესიერტო დე ალმერია

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Extremadura

ეკსტრემადურა

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Formentera

ფორმენტერა

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Ibiza / Eivissa

იბისა / ეივისა

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Illes Balears

ილეს ბალეარს

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Isla de Menorca / Illa de Menorca

ისლა დე მენორკა / ილია დე მენორკა

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Laderas del Genil

ლადერას დელ ხენილ

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Laujar-Alpujarra

ლაუხარ-ალპუხარა

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Liébana

ლიებანა

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Los Palacios

ლოს პალსიოს

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Mallorca

მაიორკა

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Murcia

მურსია

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Norte de Almería

ნორტე დე ალმერია

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Ribeiras do Morrazo

რიბეირას დუ მორასუ

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Ribera del Andarax

რიბერა დელ ანდარაკს

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Ribera del Gállego - Cinco Villas

რიბერა დელ გალეგო-თინკო ვილიას

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Ribera del Jiloca

რიბერა დელ ხილოკა

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Ribera del Queiles

რიბერა დელ კეილეს

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Serra de Tramuntana-Costa Nord

სერა დე ტრამუნტანა კოსტა ნორდ

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Sierra Norte de Sevilla

სიერა ნორტე დე სევილია

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Sierra Sur de Jaén

სიერა სურ დე ხაენ

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

სიერას დე ლას ესტანსიას ი ლოს ფილაბრეს

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Torreperogil

ტორეპეროხილ

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Valdejalón

ვალდეხალონ

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Valle del Cinca

ვალიე დელ თინკა

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Valle del Miño-Ourense / Val do Miño-Ourense

ბალიე დე მინიო-ოურენსე / ვალ დო მინიო-ოურენსე

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Valles de Sadacia

ბალიეს დე სადასია

Indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Villaviciosa de Córdoba

ვილიავისიოსა დე კორდობა

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Ajaccio

აჟასიო

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Aloxe-Corton

ალოქს-კორტონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace / Vin d'Alsace

ალზას / ვენ დ'ალზას

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten

ალზას გრან კრუ ალტენბერგ დე ბერგტ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Altenberg de Bergheim

ალზას გრან კრუ ალტენბერგ დე ბერგჰაიმ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim

ალზას გრან კრუ ალტენბერგ დე ვოლკსაიმ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Brand

ალზას გრან კრუ ბრანდ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Bruderthal

ალზას გრან კრუ ბრუდენტალ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Eichberg

ალზას გრან კრუ იშბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Engelberg

ალზას გრან კრუ ენგელბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Florimont

ალსას გრონ კრუ ფლორიმონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Frankstein

ალზას გრან კრუ ფრანკსტაინ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Froehn

ალზას გრან კრუ ფრუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Furstentum

ალზას გრან კრუ ფურშტენტუმ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Geisberg

ალზას გრან კრუ გეისბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Gloeckelberg

ალზას გრან კრუ გლოკელბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Goldert

ალზას გრან კრუ გოლდბერტ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Hatschbourg

ალზას გრან კრუ ხაჩბურგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Hengst

ალზას გრან კრუ ჰენგსტ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Kaefferkopf

ალზას გრან კრუ კაეგერკოფ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Kanzlerberg

ალზას გრან კრუ კანზლერბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Kastelberg

ალზას გრან კრუ კასტელბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Kessler

ალზას გრან კრუ კესლერ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Kirchberg de Barr

ალზას გრან კრუ კირხბერგ დე ბარ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Kirchberg de Ribeauvillé

ალზას გრან კრუ დე რიბეა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Kitterlé

ალზას გრან კრუ კიტერლე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Mambourg

ალზას გრან კრუ მამბურგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Mandelberg

ალზას გრან კრუმანდელბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Marckrain

ალზას გრან კრუ მაკრა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Moenchberg

ალზას გრან კრუ მონშბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Muenchberg

ალზას გრან კრუ მუნშბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Ollwiller

ალზას გრან კრუ ოლვილერ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Osterberg

ალზას გრან კრუ ოსტერბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Pfersigberg

ალზას გრან კრუ პფსეხსიგბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Pfingstberg

ალზას გრან კრუ ფინგსბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Praelatenberg

ალზას გრან კრუ პრალენტენბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Rangen

ალზას გრან კრუ რანგენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Rosacker

ალზას გრან კრუ როზაკერ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Saering

ალსზას გრან კრუ სარინგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Schlossberg

ალზას გრან კრუ შლოსბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Schoenenbourg

ალზას გრან კრუ შონენბურგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Sommerberg

ალზას გრან კრუ სომერბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Sonnenglanz

ალზას გრან კრუ სონენგლანც

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Spiegel

ალზას გრან კრუ სპიგელ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Sporen

ალზას გრან კრუ სპორენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Steinert

ალზას გრან კრუ სტენერტ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Steingrubler

ალზას გრან კრუ სტაინგრუბლერ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Steinklotz

ალზას გრან კრუ სტაინკლოტც

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Vorbourg

ალზას გრან კრუ ვორბურგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Wiebelsberg

ალზას გრან კრუ ვიბელსბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Wineck-Schlossberg

ალზას გრან კრუ ვინეკ შლოსბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Winzenberg

ალზას გრან კრუ ვინზენბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Zinnkoepflé

ალზას გრან კრუ ზონკომპფლე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace grand cru Zotzenberg

ალზას გრენ კრუ ზოტცენბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Anjou

ანჟუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Anjou Villages

ანჟუ ვილაჟ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Anjou Villages Brissac

ანჟუ ვილაჟ ბრისაკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Anjou-Coteaux de la Loire

ანჟუ კოტო დე ლა ლუა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Arbois

არბუა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Auxey-Duresses

ოსე დურეს

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bandol

ბანდოლ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Banyuls

ბანიულს

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Banyuls grand cru

ბანიულს გრან კრუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Barsac

ბარსაკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bâtard-Montrachet

ბეტარ-მონტრაშე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Béarn

ბეარნ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Beaujolais

ბოჟოლე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Beaumes de Venise

ბუმ დე ვენიზ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Beaune

ბონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bellet / Vin de Bellet

ბელე / ვან დე ბელე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bergerac

ბერჟერაკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

ბიენვენუეს-ბატარ-მონტრაშე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Blagny

ბლანი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Blanc Fumé de Pouilly / Pouilly-Fumé

ბლან ფუმე დე პუი / პუი ფუმე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Blaye

ბლეი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bonnes-Mares

ბონ მარ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bonnezeaux

ნპმზუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bordeaux

ბორდო

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bordeaux supérieur

ბორდო სუპერიორ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bourg / Côtes de Bourg / Bourgeais

ბურ / ბურჟე / კოტ დე ბურ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bourgogne

ბურგონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bourgogne aligoté

ბურგონ ალიგოტე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bourgogne grand ordinaire / Bourgogne ordinaire / Coteaux Bourguignons

ბურგონ გრანდ ორდინერ / ბურგონ ორდინერ / კოტო ბურგინონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bourgogne mousseux

ბურგონე მუსე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bourgogne Passe-tout-grains

ბურგონ პას-ტუ-გრენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bourgueil

ბურგეი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bouzeron

ბუზრონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Brouilly

ბრუიი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Brulhois

ბრულუა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bugey

ბუჟე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Buzet

ბუზე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Cabardès

კაბარდე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Cabernet d'Anjou

კაბერნე დანჟუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Cabernet de Saumur

კაბერნე დე სომირ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Cadillac

კადილა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Cahors

კაორ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Cairanne

კერან

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Canon Fronsac

კანონ ფრონსაკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Cassis

კასის

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Cérons

სერონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chablis

შაბლი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chablis grand cru

შაბლი გრან კრუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chambertin

შამბერტენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chambertin-Clos de Bèze

შამბერტა კლო დე ბეზ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chambolle-Musigny

შამბოლ მიუზინი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Champagne

შამპან

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chapelle-Chambertin

შაპელ-შამბერტენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Charlemagne

შარლემან

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Charmes-Chambertin

შარმ-შამბერტენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chassagne-Montrachet

შასანიე მონტრაშე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Château-Chalon

შატო-შალონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Château-Grillet

შატო გრიიე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Châteaumeillant

შატომეიან

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Châteauneuf-du-Pape

შატონეფ-დიუ-პაპ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Châtillon-en-Diois

შატიონ ან-დიუა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chénas

შენა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chevalier-Montrachet

მონტრაშე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Cheverny

შავერნი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chinon

შინო

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chiroubles

შირუბლ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chorey-lès-Beaune

კურე ლე ბუნ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Clairette de Bellegarde

კლერეტ დე ბელგარდ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Clairette de Die

კლერეტ დე დი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Clairette du Languedoc

კლერეტ დუ ლანგდოკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Clos de la Roche

კლო დე ლა როშ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Clos de Tart

კლო დე ტარ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Clos de Vougeot / Clos Vougeot

კლო დე ვუჟო / კლო ვუჟო

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Clos des Lambrays

კლო დე ლამბრე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Clos Saint-Denis

კლო სენ-დენი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Collioure

კოლიურ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Condrieu

კონდრიე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Corbières

კორბიერ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Corbières-Boutenac

კორბიერ ბუტნაკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Cornas

კორნა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Corse / Vin de Corse

კოღს / ვენ დე კოღს

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Corton

კორტონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Corton-Charlemagne

კორტონ-შარლემან

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Costières de Nîmes

კოსტიერ დე ნიმ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côte de Beaune

კოტ დე ბონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côte de Beaune-Villages

კოტ დე ბონ-ვილაჟ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côte de Brouilly

კოტ დე ბრუი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côte de Nuits-Villages / Vins fins de la Côte de Nuits

კოტ დე ნუი ვილაჟ / ვენ ფან დე ლა კოტ დე ნუი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côte Roannaise

კოტ როანეზ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côte Rôtie

კოტ როტი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux champenois

კოტუ შამბენუა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux d'Aix-en-Provence

კოტო დ'ექს-ან-პროვანს

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux d'Ancenis

კოტუ დონსენი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux de Die

კოტო დე დი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux de l'Aubance

კოტე დელ უბანსე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux de Saumur

კოტუ დე სომირ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux du Giennois

კოტო დიუ ჟიენუა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux du Layon

კოტუ დუ ლაიონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux du Loir

კოტუ დუ ლუარ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux du Lyonnais

კოტო დიუ ლიონე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux du Quercy

კოტო დიუ კერსი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux du Vendômois

კოტ დე ვენდომუა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux Varois en Provence

კოტუ ვარუა ან პროვანს

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes d'Auvergne

კუტ დუვერნ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes de Bergerac

კოტ დ'ოვერნ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes de Blaye

კოტ დე ბლე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes de Bordeaux

კოტ დუ ბორდუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire

კოტ დე ბორდო სან მაკერ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes de Duras

კოტ დე დიურას

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes de Millau

კოტ დე მიო

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes de Montravel

კოტ დე მონრაველ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes de Provence

კოტ დე პროვანს

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes de Toul

კოტ დე ტულ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes du Forez

კოტ დიუ ფორე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes du Jura

კოტ დუ ჟურა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes du Marmandais

კოტ დიუ მარმანდე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes du Rhône

კოტ დიუ რონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes du Rhône Villages

კოტ დუ რონ ვილაჟ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes du Roussillon

კოტ დიუ რუსიონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes du Roussillon Villages

კოტ დუ რუსიონ ვილაჟ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes du Vivarais

კოტ დიუ ვივარე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Cour-Cheverny

კურ შევერნი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Crémant d'Alsace

კრემან დ'ალზას

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Crémant de Bordeaux

კრემან დე ბორდო

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Crémant de Bourgogne

კრემან დე ბურგონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Crémant de Die

კრემან დე დი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Crémant de Limoux

კრემან დე ლიმუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Crémant de Loire

კრემან დე ლუარ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Crémant du Jura

კრემან დიუ ჟიურა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Criots-Bâtard-Montrachet

კრიო-ბატარ-მონტრაშე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Crozes-Hermitage / Crozes-Ermitage

კროზ-ერმიტაჟ / კროს ერმიტაჟ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Echezeaux

ეშეზუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Entraygues - Le Fel

ონტრეგ ლე ფელ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Entre-deux-Mers

ანტრ დე-მერ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Estaing

ესტან

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Faugères

ფოჟერ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Fiefs Vendéens

ფიევ ვონდეა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Fitou

ფიტუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Fixin

ფიხენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Fleurie

ფლერი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Floc de Gascogne

ფლოკ დე გასკონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Fronsac

ფროსნაკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Fronton

ფრონტონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Gaillac

გაიაკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Gaillac premières côtes

გაიაკ პრემიერ კოტ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Gevrey-Chambertin

ჟევრი-შამბერტენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Gigondas

ჟიგონდა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Givry

ჟივრი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Grand Roussillon

გრან რუსიონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Grands-Echezeaux

გრანს ეშეზუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Graves

გრავ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Graves de Vayres

გრავ დე ვერ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Graves supérieures

გრავ სუპერიე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Grignan-les-Adhémar

გრინო ლი ადემაარ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Griotte-Chambertin

გრიოტ- შამბერტენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Gros Plant du Pays nantais

გრო პლან დიუ პეი ნანტე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Haut-Médoc

ო-მედოკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Haut-Montravel

ო მონტრაველ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Haut-Poitou

ო-პუატო

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Hermitage / Ermitage / L'Hermitage / L'Ermitage

ერმიტაჟ / ერმიტაჟ / ლ'ერმიტაჟ / ლ'ერმიტაჟ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Irancy

ირანსი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Irouléguy

ირულეგი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Jasnières

ჟანიერ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Juliénas

ჟულიენა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Jurançon

ჟურანსონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

La Clape

ლა კლაპ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

La Grande Rue

ლა გრანდ რიუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

La Romanée

ლა რომანე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

La Tâche

ლა თაშ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Ladoix

ლადუა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Lalande-de-Pomerol

ლალანდე დე პამეროლ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Languedoc

კონგდოკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Latricières-Chambertin

ლატრისიერ-შამბერტენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Les Baux de Provence

ლე ბო დე პროვან

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

L'Etoile

ლ'ეტუალ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Limoux

ლიმუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Lirac

ლირაკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Listrac-Médoc

ლისტრაკ-მედოკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Loupiac

ლუპიაკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Luberon

ლუბერონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Lussac Saint-Emilion

ლუსაკ სენტ ემილიონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Mâcon

მაკონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Macvin du Jura

მაკვენ დიუ ჟიურა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Madiran

მადირან

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Malepère

მალპერ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Maranges

მარონჟ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Marcillac

მარსიაკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Margaux

მარგო

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Marsannay

მარსანე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Maury

მორი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Mazis-Chambertin

მაზი-შამბერტენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Mazoyères-Chambertin

მეზუაიერ შამბერტენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Médoc

მედოკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Menetou-Salon

მენეტუ სალონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Mercurey

მერკური

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Meursault

მერსუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Minervois

მინერვუა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Minervois-la-Livinière

მინერვუა-ლა-ლიმინიერ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Monbazillac

მონბაზიაკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Montagne-Saint-Emilion

მონტანი ე სანტ ემილიონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Montagny

მონტანი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Monthélie

მონტელიე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Montlouis-sur-Loire

მონ ლუი სო ლუარ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Montrachet

მონრაშე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Montravel

მონრაველ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Morey-Saint-Denis

მორი-სენ-დენი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Morgon

მორგონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Moselle

მოზელ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Moulin-à-Vent

მულენ-ა-ვან

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Moulis / Moulis-en-Médoc

მული / მული ენ მედოკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Muscadet

მუსკადე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Muscadet Coteaux de la Loire

მუსკადე კოტუ დე ლა ლუარ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Muscadet Côtes de Grandlieu

მუსკადე კოტ დე გრანლუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Muscadet Sèvre et Maine

მუსკადე სევრ ე მენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Muscat de Beaumes-de-Venise

მუსკა დე ბომ-დე-ვენიზ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Muscat de Lunel

მუსკა დე ლუნელ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Muscat de Mireval

მუსკა დე მირევალ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Muscat de Rivesaltes

მუსკატ დე რივეზალტ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Muscat de Saint-Jean-de-Minervois

მუსკა დე სენ-ჟაკ დე მინერვუა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Muscat du Cap Corse

მუსკა დიუ კაპ კორს

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Musigny

მუზინი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Nuits-Saint-Georges

ნუი სან ჟორჟ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Orléans

ორლეან

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Orléans-Cléry

ორლეან კლერი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Pacherenc du Vic-Bilh

პარშხაგ დუ ვიკ ბილ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Palette

პალეტ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Patrimonio

პატრიმონიო

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Pauillac

პოიაკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Pécharmant

პეშარმან

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Pernand-Vergelesses

პერნო ვერჟლეს

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Pessac-Léognan

პესაკ-ლეონან

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Petit Chablis

პეტი შაბლი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Picpoul de Pinet

პიკპულ დე პინე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Pierrevert

პიეროვერ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Pineau des Charentes

პინო დე შარანტ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Pomerol

პომეროლ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Pommard

პომარ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Pouilly-Fuissé

პუი-ფუისე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Pouilly-Loché

პუი-ლოშე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Pouilly-sur-Loire

პუი სურ ლუარ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Pouilly-Vinzelles

პუიი-ვენზელ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Premières Côtes de Bordeaux

პრემიერ კოტ დე ბორდო

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Puisseguin Saint-Emilion

პუისგენ სან ემილიონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Puligny-Montrachet

პულინი მონტრაშე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Quarts de Chaume

კარტ დე შუმ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Quincy

კანსი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Rasteau

რასტუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Régnié

რენიე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Reuilly

როლი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Richebourg

რიშბურ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Rivesaltes

რივეზალტ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Romanée-Conti

რომანე კონტი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Romanée-Saint-Vivant

რომანე სენ ვივან

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Rosé d'Anjou

როზე დანჟუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Rosé de Loire

როსე დე ლუარ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Rosé des Riceys

როზე დე რისი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Rosette

როზეტ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Roussette de Savoie

რუსეტ დე სავუა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Roussette du Bugey

როზეტ დუ ბუჟე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Ruchottes-Chambertin

რუშოტ-შამბერტინ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Rully

რული

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Saint-Amour

სენტ-ამურ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Saint-Aubin

სანტ ობან

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Saint-Bris

სენ-ბრი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Saint-Chinian

სენ-შინიან

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Sainte-Croix-du-Mont

სენტ-კრუა დიუ მონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Sainte-Foy-Bordeaux

სანტ ფუა ბორდო

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Saint-Emilion

სანტ ემილიონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Saint-Emilion Grand Cru

სანტ ემილიონ გრან კრუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Saint-Estèphe

სენტ-ესტეფ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Saint-Georges-Saint-Emilion

სანტ ჟორჟ სანტ ემილიონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Saint-Joseph

სენ-ჟოზეფ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Saint-Julien

სენ-ჟულიენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Saint-Mont

სან მონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

სან ნიკოლა დე ბურგეი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Saint-Péray

სან პერე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Saint-Pourçain

სენ-პურსენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Saint-Romain

სან რომა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Saint-Sardos

სენტ სარდო

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Saint-Véran

სენ-ვერან

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Sancerre

სანსერ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Santenay

სანტნე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Saumur

სომირ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Saumur-Champigny

საუმურ-შამპინი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Saussignac

სოსინია

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Sauternes

სოტერნ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Savennières

სავენიერ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Savennières Coulée de Serrant

სავენიერ კულე დე სერან

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Savennières Roche aux Moines

სავენიერ რპშ ომუან

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Savigny-lès-Beaune

სავინი ლე ბუნ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Seyssel

სეისელ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Tavel

ტაველ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Terrasses du Larzac

ტერას დუ ლარზაკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Touraine

ტირენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Touraine Noble Joué

ტირენ ნობლ ჟუე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Tursan

ტურსან

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Vacqueyras

ვაკირა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Valençay

ვალანსი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Ventoux

ვონტუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Vin de Savoie / Savoie

სავუა / ვენ დე სავუა

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Vinsobres

ვანსობრ

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Viré-Clessé

ვირე-კლესე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Volnay

ვოლნე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Vosne-Romanée

ვონ რუმანი

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Vougeot

ვუჟო

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Vouvray

ვუვრე

Denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Agenais

აჟნე

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Alpes-de-Haute-Provence

ალპე დე უტ პროვამს

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Alpes-Maritimes

ალპ მარიტიმ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Alpilles

ალპიი

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Ardèche

არდეშ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Ariège

არიეჟ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Atlantique

ატლანტიკ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Aude

ოდ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Aveyron

ავერონ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Bouches-du-Rhône

ბუშ დიუ რონ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Calvados

კალვადოს

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Cévennes

სევენ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Charentais

შარონტე

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Cité de Carcassonne

სიტე დე კარკასონ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Collines Rhodaniennes

კოლინ როდანიენ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Comté Tolosan

კონტე ტოლოზან

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Comtés Rhodaniens

კონტე როდანიენ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Côte Vermeille

კოტ ვერმეილ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Coteaux de Coiffy

კოტო კუაფი

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Coteaux de Glanes

კოტო დე გლან

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Coteaux de l'Ain

კოტო დი ელ'აინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Coteaux de l'Auxois

კოტო დე ლ'ოქსუა

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Coteaux de Narbonne

კოტო დე ნარბონ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Coteaux de Peyriac

კოტო დე პეირაკ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Coteaux de Tannay

კოტო დე ტანე

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Coteaux d'Ensérune

კოტუ დუნსერინე

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Coteaux des Baronnies

კოტო დე ბარონი

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Coteaux du Cher et de l'Arnon

კოტო დიუ შერ ე დე ლ'არონ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Coteaux du Libron

კოტო დიუ ლიბრონ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Coteaux du Pont du Gard

კოტო დიუ პონ დიუ გარ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Côtes Catalanes

კოტ კატალან

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Côtes de Gascogne

კოტ დე გასკონ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Côtes de la Charité

კოტ დე ლა შარიტე

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Côtes de Meuse

კოტ დე მეზ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Côtes de Thau

კოტ დე ტო

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Côtes de Thongue

კოტ დე ტონგ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Côtes du Lot

კოტ დუ ლოტ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Côtes du Tarn

კოტ დიუ ტარნ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Drôme

დრომ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Duché d'Uzès

დიუშე დ'უზე

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Franche-Comté

ფრანშკომტე

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Frontignan / Vin de Frontignan / Muscat de Frontignan

ფრონტინიან / ვინ დე ფრონტინიან / მუსკა დე ფრონტინიან

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Gard

გარდ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Gers

ჟერ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Haute Vallée de l'Aude

ოტ ვალე დე ლ'ოდ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Haute Vallée de l'Orb

ოტ ვალე დე ლ'ორბ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Haute-Marne

ოტ მარნ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Hautes-Alpes

ოტ-ალპ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Haute-Vienne

ოტ-ვიენ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Île de Beauté

ილ დე ბოტე

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Isère

იზერ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Landes

ლამდ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Lavilledieu

ლავილდიო

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Le Pays Cathare

ლე პეი კატარ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Maures

მორ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Méditerranée

მედიტერანე

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Mont Caume

მონ კომ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Pays d'Hérault

პაი დ'ეროლ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Pays d'Oc

პაი დოკ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Périgord

პერიგორ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Puy-de-Dôme

პიუ დე დომ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Sable de Camargue

საბლე დე კამარგ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Sainte-Marie-la-Blanche

სანტ მარი ლა ბლანშ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Saint-Guilhem-le-Désert

სენ გილემ ლე დეზერ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Saône-et-Loire

სონე ლუა

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Thézac-Perricard

პერიკარ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Urfé

ურფე

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Val de Loire

ვალ დე ლუარ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Vallée du Paradis

ვალე დიუ პარადი

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Vallée du Torgan

ვალე დუ ტორგან

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Var

ვარ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Vaucluse

ვოკლიუზ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Vicomté d'Aumelas

ვიკონტე დ'ომლა

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Vin des Allobroges

ვან დეზ ალობროჟ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Vins de la Corrèze

ვან დე ლა კორეზ

Indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Yonne

იონ

Indicazione geografica protetta (IGP)

HR

Dalmatinska zagora

დალმატინსკა ზაგორა

Denominazione di origine protetta (DOP)

HR

Dingač

დინგაჩ

Denominazione di origine protetta (DOP)

HR

Hrvatska Istra

ხრვატსკა ისტრა

Denominazione di origine protetta (DOP)

HR

Hrvatsko Podunavlje

ხრვატსკო პოდუნავიე

Denominazione di origine protetta (DOP)

HR

Hrvatsko primorje

ხრვატსკო პრიმორიე

Denominazione di origine protetta (DOP)

HR

Istočna kontinentalna Hrvatska

ისტოჩნა კონტინენტალნა ხრვატსკა

Denominazione di origine protetta (DOP)

HR

Moslavina

მოსლავინა

Denominazione di origine protetta (DOP)

HR

Plešivica

პლეშივიცა

Denominazione di origine protetta (DOP)

HR

Pokuplje

პოკუპლე

Denominazione di origine protetta (DOP)

HR

Prigorje-Bilogora

ორიგორიე -ბილოგორა

Denominazione di origine protetta (DOP)

HR

Primorska Hrvatska

პრიმორსკა ხრვატსკა

Denominazione di origine protetta (DOP)

HR

Sjeverna Dalmacija

სიევერნა დალმაცია

Denominazione di origine protetta (DOP)

HR

Slavonija

სლავონია

Denominazione di origine protetta (DOP)

HR

Srednja i Južna Dalmacija

სრედნა ი იუჟნა დალმაცია

Denominazione di origine protetta (DOP)

HR

Zagorje – Međimurje

ზაგორიე მეჟდიმურიე

Denominazione di origine protetta (DOP)

HR

Zapadna kontinentalna Hrvatska

ზაპადნა კონტინენტალნა ხრვატსკა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Abruzzo

აბრუცო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Aglianico del Taburno

ალიანიკო დელ ტაბურნო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Aglianico del Vulture

ალიანიკო დელ ვულტურე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Aglianico del Vulture Superiore

ალიანიკო დელ ვულტურე სუპერიორე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Alba

ალბა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Albugnano

ალბუნიანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Alcamo

ალკამო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Aleatico di Gradoli

ალეატიკო დი გრადოლი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Aleatico di Puglia

ალეატიკო დი პულია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Aleatico Passito dell'Elba / Elba Aleatico Passito

ალეატიკო პასიტო დელ ელბა / ელბა ალეატიკო პასიტო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Alezio

ალეციო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Alghero

ალგერო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Alta Langa

ალტა ლანგა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Alto Adige / dell'Alto Adige / Südtirol / Südtiroler

ალტო ადიჯე / დელ'ალტო ადიჯე / სუდეტიორლა / სუდეტიორლერ

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Amarone della Valpolicella

ამარონე დელა ვალპოლიჩელა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Amelia

ამელია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Ansonica Costa dell'Argentario

ანსონიკა კოსტა დელ'არჯენტარიო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Aprilia

აპრილია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Arborea

არბორეა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Arcole

არკოლე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Asolo Montello / Montello Asolo

ასოლო მონტელლო / მონტელლო ასოლო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Assisi

ასიზი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Asti

ასტი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Atina

ატინა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Aversa

ავერსა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bagnoli di Sopra / Bagnoli

ვანიოლი დი სოპრა / ვანიოლი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bagnoli Friularo / Friularo di Bagnoli

პანიოლი ფრიულარო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Barbaresco

ბარბარესკო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Barbera d'Alba

ბარბერა დ'ალბა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Barbera d'Asti

ბარბერა დ'ასტი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Barbera del Monferrato

ბარბერა დელ მონფერატო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Barbera del Monferrato Superiore

ბარბერა დელ მონფერატო სუპერიორე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Barco Reale di Carmignano

ბარკო რეალე დი კარმინიანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bardolino

ბარდოლინო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bardolino Superiore

ბარდოლინო სუპერიორე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Barletta

ბარლეტა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Barolo

ბაროლ

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bianchello del Metauro

ბიანკელო დელ მეტაურო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bianco Capena

ბიანკო კაპენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bianco dell'Empolese

ბიანკო დელ'ემპოლეზე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bianco di Custoza / Custoza

ბიანკო დი კუსტოცა / კუსტოცა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bianco di Pitigliano

ბიანკო დი პიტილიანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Biferno

ბიფერნო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bivongi

ბივონჯი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Boca

ბოკა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bolgheri

ბოლგერი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bolgheri Sassicaia

ბოლგერი სასიკაია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bonarda dell'Oltrepò Pavese

ბონარდა დელ ოლტრეპო პავესე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bosco Eliceo

ბოსკო ელიჩეო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Botticino

ბოტიჩინო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Brachetto d'Acqui / Acqui

ბრაკეტო დ'აკვი / აქუი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bramaterra

ბრამატერა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Breganze

ბრეგანცე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Brindisi

ბრინდიზი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Brunello di Montalcino

ბრუნელო დი მონტალჩინო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese / Buttafuoco

ბუტაფუოკო / ბუტაფუოკო დელ ოლტრეპო პავესე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cacc'e mmitte di Lucera

კაჩე მიტე დე ლუჩერა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cagliari

კალიარი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Calosso

კალოსსო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Campi Flegrei

კამპი ფლეგრეი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Campidano di Terralba / Terralba

კამპიდანო დი ტერალბა / ტერალბა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Canavese

კანავეზე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Candia dei Colli Apuani

კანდია დეი კოლი აპუანი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cannellino di Frascati

კანელინო დი ფრასკატი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cannonau di Sardegna

კანონაო დი სარდენია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Capalbio

კაპალბიო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Capri

კაპრი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Capriano del Colle

კაპრიანო დელ კოლე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Carema

კარემა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Carignano del Sulcis

კარინიანო დელ სულჩის

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Carmignano

კარმინიანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Carso / Carso - Kras

კარსო / კარსო -კრას

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Casavecchia di Pontelatone

კაზავეკია დი პონტელატონე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Casteggio

კასტელიო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Castel del Monte

კასტელ დელ მონტე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Castel del Monte Bombino Nero

კასტელ დელ მონტე ბომბინო ნერო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Castel del Monte Nero di Troia Riserva

კასტელ დელ მონტე ნერო დი ტროია რიზერვა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Castel del Monte Rosso Riserva

კასტელ დელ მონტე როსო რიზერვა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Castel San Lorenzo

კასტელ სან ლორენცო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Casteller

კასტელერ

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Castelli di Jesi Verdicchio Riserva

კასტელი დე იესი ვედიკიო რიზერვა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Castelli Romani

კასტელი რომანი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cellatica

ჩელატიკა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cerasuolo d'Abruzzo

ჯერასუოლო დაბრუცო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cerasuolo di Vittoria

კარასუოლო დი ვიტორია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cerveteri

ჩერვეტერი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cesanese del Piglio / Piglio

ჩეზანეზე დელ პილიო / პილიო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cesanese di Affile / Affile

ჩეზანეზე დი აფილე / აფილე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cesanese di Olevano Romano / Olevano Romano

ჩეზანეზე დი ოლევანო რომანო / ოლევანო რომანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Chianti

კიანტი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Chianti Classico

კიანტი კლასიკო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cilento

ჩილენტო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cinque Terre / Cinque Terre Sciacchetrà

ჩინკუე ტერე / ჩინკუე ტერე შაკეტრა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Circeo

ჩირჩეო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cirò

ჩირო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cisterna d'Asti

ჩიზერნა დ'ასტი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Albani

კოლი ალბანი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Altotiberini

კოლი ალტოტიბერინი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Asolani - Prosecco / Asolo - Prosecco

კოლი ასოლანი-პროსეკო / აზოლო პროსეკო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Berici

კოლი ბერიჩი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Bolognesi

კოლი ბოლონიესი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Bolognesi Classico Pignoletto

კოლი ბოლონიესი კლასიკო პინიოლეტო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli del Trasimeno / Trasimeno

კოლი დელ ტრაზიმენო / ტრაზიმენო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli della Sabina

კოლი დელა საბინა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli dell'Etruria Centrale

კოლი დელ'ეტრურია ჩენტრალე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli di Conegliano

კოლი დი კონელიანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli di Faenza

კოლი დი ფაენცა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli di Luni

კოლი დი ლუნი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli di Parma

კოლი დი პარმა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli di Rimini

კოლი დი რიმინი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli di Scandiano e di Canossa

კოლი დი სკანდიანო ე დი კანოსა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli d'Imola

კოლი დ'იმოლა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Etruschi Viterbesi / Tuscia

კოლი ეტრუსკი ვიტებრეზი / ტუშა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Euganei

კოლი ეუგანეი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Euganei Fior d'Arancio / Fior d'Arancio Colli Euganei

კოლი ეუგანეი ფიორ დი არანცო / ფიორ დი არანცო კოლი ეუგანეი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Lanuvini

კოლი ლანუვინი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Maceratesi

კოლი მაჩერატეზი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Martani

კოლი მარტანი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Orientali del Friuli Picolit

კოლი ორიენტალი დელ ფრიული პიკოლიტ

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Perugini

კოლი პერუჯინი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Pesaresi

კოლი პესარესი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Piacentini

კოლი პიაჩენტინი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Romagna centrale

კოლი რომანია ჩენტრალე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Tortonesi

კოლი ტორტონეზი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Collina Torinese

კოლინა ტორინეზე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colline di Levanto

კოლინე დი ლევანტო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colline Joniche Tarantine

კოლინე იონიკე ტარანტინე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colline Lucchesi

კოლინე ლუკეზი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colline Novaresi

კოლინე ნოვარეზი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colline Saluzzesi

კოლინე სალუცეზი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Collio Goriziano / Collio

კოლიო / კოლიო გორიციანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Conegliano Valdobbiadene - Prosecco / Valdobbiadene - Prosecco / Conegliano - Prosecco

კონელიანო ვალდობიადენეპროსეკო / კონელიანო პროსეკო / ვალდობიადენე პროსეკო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cònero

კონერო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Contea di Sclafani / Valledolmo-Contea di Sclafani

კონტეა დი სკლაფანი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Contessa Entellina

კონტესა ენტელინა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Controguerra

კონტრო გუერა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Copertino

კოპერტინო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cori

კორი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cortese dell'Alto Monferrato

კორტეზე დელ'ალტო მონფერატო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Corti Benedettine del Padovano

კორტი ბენედეტინე დელ პადოვანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cortona

კორტონა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Costa d'Amalfi

კოსტა დ'ამალფი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Coste della Sesia

კოსტე დე ლა სეზია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Curtefranca

კურტეფრანკა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Delia Nivolelli

დელია ნივოლელი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

delle Venezie / Beneških okolišev

დელე ვენეციე / ბენესკიჰ ოკოლისევ

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Dogliani

დოლიანი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Dolcetto d'Acqui

დოლჩეტო დ'აკვი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Dolcetto d'Alba

დოლჩეტო დ'ალბა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Dolcetto d'Asti

დოლჩეტო დ'ასტი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Dolcetto di Diano d'Alba / Diano d'Alba

დოლჩეტო დი დიანო დ'ალბა / დიანო დ'ალბა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Dolcetto di Ovada

დოლჩეტო დი ოვადა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Dolcetto di Ovada Superiore / Ovada

დოლჩეტო დი ოვადა სუპერიორე / ოვადა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Durello Lessini / Lessini Durello

დურელო ლესინი / ლესინი დურელო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Elba

ელბა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Eloro

ელორო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Erbaluce di Caluso / Caluso

ერბალუჩე დი კალუზო / კალუზო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Erice

ერიჩე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Esino

ეზინო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone

ესტ! ესტ!! ესტ!!! დი მონტეფიასკონე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Etna

ეტნა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Falanghina del Sannio

ფალანგინა დელ სანიო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Falerio

ფალერიო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Falerno del Massico

ფალერნო დელ მასიკო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Fara

ფარა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Faro

ფარო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Fiano di Avellino

ფიანო დი აველინო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Franciacorta

ფრანჩაკორტა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Frascati

ფრასკატი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Frascati Superiore

ფრასკატი სუპერიორე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Freisa d'Asti

ფრეიზა დ'ასტი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Freisa di Chieri

ფრეიზა დი კიერი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Friuli / Friuli Venezia Giulia / Furlanija / Furlanija Julijska krajina

ფრიული/ფრიული ვენეცია ჯულია / ფურლანიია / ფურლანიია ჯულეისკა კრაინა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Friuli Annia

ფრიული ანია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Friuli Aquileia

ფრიული აკვილეია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Friuli Colli Orientali

ფრიული კოლი ორიენტალი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Friuli Grave

ფრიული გრავე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Friuli Isonzo / Isonzo del Friuli

ფრიული იზონცო / ისონცო დელ ფრიული

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Friuli Latisana

ფრიული ლატიზანა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Gabiano

გაბიანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Galatina

გალატინა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Galluccio

გალუჩო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Gambellara

გამბელარა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Garda

გარდა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Garda Colli Mantovani

გარდა კოლი მანტოვანი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Gattinara

გატინარა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Gavi / Cortese di Gavi

გავი / კორტეზე დი გავი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Genazzano

ჯენაცანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Ghemme

გემე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Gioia del Colle

ჯოია დელ კოლე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Girò di Cagliari

ჯირო დი კალიარი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Grance Senesi

გრანჩე სენეზი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Gravina

გრავინა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Greco di Bianco

გრეკო დი ბიანკო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Greco di Tufo

გრეკო დი ტუფო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Grignolino d'Asti

გრინიოლინო დ'ასტი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Grignolino del Monferrato Casalese

გრინიოლინო დელ მონტეფერატო კაზალეზე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Grottino di Roccanova

გროტინო დი როკანოვა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Gutturnio

გუტურნიო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

I Terreni di Sanseverino

ი ტერენი დი სანსევერინო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Irpinia

ირპინია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Ischia

ისკია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lacrima di Morro / Lacrima di Morro d'Alba

ლაკრიმა დი მორო / ლაკრიმა დი მორო დე'ალბა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lago di Caldaro / Kalterersee / Caldaro / Kalterer

ლაგო დი კალდარო / კალდარო / კალტერერ / კალტერერსეე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lago di Corbara

ლაგო დი კორბარა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lambrusco di Sorbara

ლამბრუსკო დი სორბარა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

ლამბრუსკო გრასპაროსა დი კასტელვეტრო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lambrusco Mantovano

ლამბრუსკო მონტოვანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lambrusco Salamino di Santa Croce

ლამბრუსკო სალამინო დი სანტა კროჩე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lamezia

ლამეცია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Langhe

ლანგე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lessona

ლესონა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Leverano

ლევერანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lison

ლისონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lison-Pramaggiore

ლიზონ-პრამაჯორე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lizzano

ლიცანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Loazzolo

ლოაცოლო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Locorotondo

ლოკოროტონდო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lugana

ლუგანა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Malanotte del Piave / Piave Malanotte

მალანოტე დელ პიავე / პიავე მალანოტე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Malvasia delle Lipari

მალვაზია დელე ლიპარი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Malvasia di Bosa

მალვაზია დი ბოზა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Malvasia di Casorzo d'Asti / Casorzo / Malvasia di Casorzo

მალვაზია დი კაზორცო დ'ასტი / კაზორცო / მალვასია დი კაზორცო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

მალვაზია დი კასტელნუოვო დონ ბოსკო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Mamertino / Mamertino di Milazzo

მამერტინო დი მილაცო / მამერტინო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Mandrolisai

მანდროლიზაი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Maremma toscana

მარემა ტოსკანა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Marino

მარინო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Marsala

მარსალა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Martina / Martina Franca

მარტინა / მარტინა ფრანკა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Matera

მატერა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Matino

მატინო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Melissa

მელისა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Menfi

მენფი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Merlara

მერლანა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Modena / di Modena

მონტეკასტელი / დი მოდენა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Molise / del Molise

მოლიზე / დელ მოლიზე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Monferrato

მონფერატო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Monica di Sardegna

მონიკა დი სარდენია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Monreale

მონრეალე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Montecarlo

მონტეკარლო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Montecompatri Colonna / Montecompatri / Colonna

მონტეკომპატრი კოლონა / კოლონა / მონტეკომპატრი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Montecucco

მონტეკუკო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Montecucco Sangiovese

მონტეკუკო სანჯოვეზე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Montefalco

მონტეფალკო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Montefalco Sagrantino

მონტეფალკო საგრანტინო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Montello Rosso / Montello

მონტელო / მონტელო როსო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Montepulciano d'Abruzzo

მონტეპულცანო დაბრუცო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane

მონტყეპულჩანო დაბრუზო კოლინე ტერამენე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Monteregio di Massa Marittima

მონტერეჯო დი მასა მარიტიმა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Montescudaio

მონტესკუდაიო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Monti Lessini

მონტი ლესინი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Morellino di Scansano

მორელინო დი სკანსანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Moscadello di Montalcino

მოსკადელო დი მონტალჩინო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Moscato di Pantelleria / Pantelleria / Passito di Pantelleria

მოსკატო დი პანტელერია / პანტელერია / პასიტო დი პანტელერია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Moscato di Sardegna

მოსკატო დი სარდენია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Moscato di Sennori / Moscato di Sorso / Moscato di Sorso - Sennori

მოსკატო დი სენორი / მოსკატო დი სორსო / მოსკატო დი სორსო სენორი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Moscato di Trani

მოსკატო დი ტრანი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Nardò

ნარდო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Nasco di Cagliari

ნასკო დი კალიარი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Nebbiolo d'Alba

ნებიოლო დ'ალბა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Negroamaro di Terra d'Otranto

ნეგროამარო დი ტერა დ'ონტრანტო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Nettuno

ნეტუნო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Nizza

ნიცა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Noto

ნოტო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Nuragus di Cagliari

ნურაგუს დი კალიარი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Offida

ოფიდა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Oltrepò Pavese

ოლტრეპო პავეზე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Oltrepò Pavese metodo classico

ოლტრეპო პავესე მეტოდო კლასიკო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Oltrepò Pavese Pinot grigio

ოლტრეპო პავესზე პინო გრიჯო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Orcia

ორჩა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Orta Nova

ორტა ნოვა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Ortona

ორტონა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Ortrugo dei Colli Piacentini / Ortrugo – Colli Piacentini

ორტუგო დეი კოლლი პიაჩენტინი / ორტუგო კოლლი პიაჩენტინი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Orvieto

ორვიეტო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Ostuni

ოსტუნი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Parrina

პარინა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Penisola Sorrentina

პენისოლა სორენტინა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Pentro di Isernia / Pentro

პენტრო დი იზერნია / პენტრო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Pergola

პერგოლა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Piave

პიავე მალანოტე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Piemonte

პიემონტე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Pinerolese

პინეროლეზე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Pinot nero dell'Oltrepò Pavese

პინო ნერო დელ ოლტრეპო პავეზე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Pomino

პომინო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Pornassio / Ormeasco di Pornassio

პორნასიო / ორნეასკო დი პორნასიო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Portofino / Golfo del Tigullio - Portofino

გოლფო დელ ტიგულიოპორტოფინო / პორტოფინო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Primitivo di Manduria

პრიმიტივო დი მანდურია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Primitivo di Manduria Dolce Naturale

პრიმიტივო დი მანდურიადოლჩე ნატურა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Prosecco

პროსეკო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Ramandolo

რამანდოლო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Recioto della Valpolicella

რეჩოტო დელა ვალპოლიჩელა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Recioto di Gambellara

რეჩოტო დი გამბელარა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Recioto di Soave

რეჩოტო დი სოავე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Reggiano

რეჯანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Reno

რენო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Riesi

რიეზი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Riviera del Brenta

რივიერა დელ ბრენტა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Riviera del Garda Bresciano / Garda Bresciano

რივიერა დელ გარდა ბრეშანო / გარდა ბრეშანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Riviera ligure di Ponente

რივიერა ლიგურე დი პონენტე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Roero

როერო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Roma

რომა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Romagna

რომანა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Romagna Albana

რომანია ალბანა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Rosazzo

როზაცო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Rossese di Dolceacqua / Dolceacqua

როსეზე დი დოლჩეაკვა / დოლჩეაკუა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Rosso Cònero

როსო კონერო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Rosso di Cerignola

როსო დი ჩერინიოლა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Rosso di Montalcino

როსო დი მონტალჩინო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Rosso di Montepulciano

როსო დი მონტეპულჩანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Rosso Orvietano / Orvietano Rosso

როსო ორვიეტანო / ორვიეტანო როსო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Rosso Piceno / Piceno

როსო პიჩენო / პიჩენო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Rubino di Cantavenna

რუბინო დი კანტავენა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Ruchè di Castagnole Monferrato

რუკე დი კასტანიოლე მონფერატო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

S. Anna di Isola Capo Rizzuto

სანტ ანა დი იზოლა კაპო რიცუტო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Salaparuta

სალაპარუტა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Salice Salentino

სალიჩე სალენტინო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Sambuca di Sicilia

სამბუკა დი სიჩილია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

San Colombano al Lambro / San Colombano

სან კოლომბანო ალ ლამბრო / სან კოლომბანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

San Gimignano

სან ჯიმინიანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

San Ginesio

სან ჯინეზიო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

San Martino della Battaglia

სან მარტინო დელა ბატალია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

San Severo

სან სევერო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

San Torpè

სან ტორპე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Sangue di Giuda / Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese

ანგუე დი ჯიუდა / სანგუე დი ჯუდა დელ ოლტრეპო პავესე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Sannio

სანიო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Santa Margherita di Belice

სანტა მარგერიტა დი ბელიჩე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Sant'Antimo

სანტ'ანტიმო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Sardegna Semidano

სარდენია სემიდანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Savuto

სავუტო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Scanzo / Moscato di Scanzo

სკანცო / მოსკატო დი სკანცო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Scavigna

სკავინია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Sciacca

შაკა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Serrapetrona

სერაპეტრონა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Sforzato di Valtellina / Sfursat di Valtellina

სფორცატო დი ვალტელინა / სფურსატ დი ვალტელინა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Sicilia

სიჩილია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Siracusa

სირაკუზა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Sizzano

სირაკუზა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Soave

სოავე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Soave Superiore

სოავე სუპერიორე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Sovana

სოვანა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Spoleto

სპოლეტო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Squinzano

სკვინცანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Strevi

სტრევი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Suvereto

სუვერეტო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Tarquinia

ტარკვინია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Taurasi

ტაურაზი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Tavoliere delle Puglie / Tavoliere

ტავოლიერე / ტავოლიერე დელე პულიე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Teroldego Rotaliano

ტეროლდეგო როტალიანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Terra d'Otranto

ტერა დ'ონტრანტო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Terracina / Moscato di Terracina

ტერაჩინა / მოსკატო დი ტერაჩინა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Terre Alfieri

ტერე ალფიერი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Terre del Colleoni / Colleoni

კოლეონი / ტერე დელ კოლეონი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Terre dell'Alta Val d'Agri

ტერე დელ'ალტა ვალ დ'აგრი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Terre di Casole

ტერე დი კაზოლე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Terre di Cosenza

ტერე დი კოზენცა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Terre di Offida

ტერე დი ოფიდა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Terre di Pisa

ტერე დი პისა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Terre Tollesi / Tullum

ტერე ტოლეზი / ტულუმ

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Tintilia del Molise

ტინტილია დელ მოლიზე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Todi

ტოდი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Torgiano

ტორჯანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Torgiano Rosso Riserva

ტორჯანო როსო რიზერვა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Trebbiano d'Abruzzo

ტრებიანო დ'აბრუცო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Trentino

ტრენტინო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Trento

ტრენტო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Val d'Arbia

ვალ დ'არბია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Val d'Arno di Sopra / Valdarno di Sopra

ვალ დ'არნო დი სოპრა / ვალდარნო დი სოპრა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Val di Cornia

ვალ დი კორნია როსო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Val di Cornia Rosso / Rosso della Val di Cornia

როსო დელა ვალ დი კორნია / ვალ დი კორნია როსო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Val Polcèvera

ვალ პოლჩევერა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valcalepio

ვალკალეპიო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valdadige / Etschtaler

ეტიშეტალერ / ვალდადიჯე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valdadige Terradeiforti / Terradeiforti

ვალდადიჯე ტერადეიფორტი / ტერადეიფორტი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valdichiana toscana

ვალდიჩიანა ტოსკანა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valdinievole

ვალდინიევოლე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste

ვალე დ'აოსტა / ვალე დ'აოსტ / ვალე დ'ოსტ

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valli Ossolane

ვალი ოსოლანე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valpolicella

ვალპოლიჩელა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valpolicella Ripasso

ვალპოლიჩელა რიპასო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valsusa

ვალსუზა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valtellina rosso / Rosso di Valtellina

როსო დი ვალტელინა / ვალტელინა როსო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valtellina Superiore

ვალტელინა სუოპერიორე

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valtènesi

ვალტენესი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Velletri

ველეტრი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Venezia

ვენეცია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Verdicchio dei Castelli di Jesi

ვერდიკიო დეი კასტელი დი იეზი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Verdicchio di Matelica

ვერდიკიო დი მატელიკა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Verdicchio di Matelica Riserva

ვედიკიო დი მატელიკა რიზერვა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Verduno Pelaverga / Verduno

ვერდუნო პელავერგა / ვერდუნო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vermentino di Gallura

ვერმენტინო დი გალურა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vermentino di Sardegna

ვერმენტინო დი სარდენია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vernaccia di Oristano

ვერნაჩა დი ორისტანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vernaccia di San Gimignano

ვერნაჩა დი სან ჯიმინიანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vernaccia di Serrapetrona

ვერნაჩა დი სერაპეტრონა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vesuvio

ვეზუვიო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vicenza

ვიჩენცა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vignanello

ვინიანელო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vigneti della Serenissima / Serenissima

სერენისიმა / ვინეტი დელა სერენისიმა

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Villamagna

ვილამანია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vin Santo del Chianti

ვინ სანტო დელ კიანტი

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vin Santo del Chianti Classico

ვინ სანტო დელ კიანტი კლასიკო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vin Santo di Carmignano

ვინ სანტო დი კარმინიანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vin Santo di Montepulciano

ვინ სანტო დი მონტეპულჩანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vino Nobile di Montepulciano

ვინ სანტო დი მონტეპულჩანო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vittoria

ვიტორია

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Zagarolo

ძაგაროლო

Denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Allerona

ალერონა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Alpi Retiche

ალპი რეტიკე

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Alta Valle della Greve

ალტა ვალე დელა გრევე

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Alto Livenza

ალტო ლივენცა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Alto Mincio

ალტო მინჩო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Anagni

ანანი

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Arghillà

არგილა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Avola

ავოლა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Barbagia

ბარბაჯა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Basilicata

ბაზილიკატა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Benaco Bresciano

ბენაკო ბრეშანო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Benevento / Beneventano

ბენევენტანო / ბენევენტო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Bergamasca

ბერგამასკა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Bettona

ბეტონა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Bianco del Sillaro / Sillaro

ბიანკო დელ სილარო / სილარო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Bianco di Castelfranco Emilia

ბიანკო დი კასტელფრანკო ემილია

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Calabria

კალაბრია

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Camarro

კამარო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Campania

კამპანია

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Cannara

კანარა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Catalanesca del Monte Somma

კატალანესკა დელ მონტე სომა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Civitella d'Agliano

ჩივიტელა დ'ალიანო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Colli Aprutini

კოლი აპრუტინი

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Colli Cimini

კოლი ჩიმინი

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Colli del Limbara

კოლი ლიმბარა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Colli del Sangro

კოლი დელ სანგრო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Colli della Toscana centrale

კოლი დელა ტოსკანა ცენტრალე

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Colli di Salerno

კოლი დი სალერნო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Colli Trevigiani

კოლი ტრევიჯანი

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Collina del Milanese

კოლინა დელ მილანეზე

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Colline del Genovesato

კოლინე დელ ჯენოვეზატო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Colline Frentane

კოლინე ფრენტანე

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Colline Pescaresi

კოლინე პესკარეზი

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Colline Savonesi

კოლინე სავონეზი

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Colline Teatine

კოლინე ტეატინე

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Conselvano

კონსელვანო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Costa Etrusco Romana

კოსტა ეტრუსკო რომანა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Costa Toscana

კოსტა ტოსკანა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Costa Viola

კოსტა ვიოლა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Daunia

დაუნია

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

del Vastese / Histonium

დელ ვასტეზე / ისტონიუმ

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

dell'Emilia / Emilia

ემილია / დელ ემილია

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Dugenta

დუჯენტა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Epomeo

ეპომეო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Fontanarossa di Cerda

ფონტანაროსა დი ჩერდა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Forlì

ფორლი

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Fortana del Taro

ფორტანა დელ ტარო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Frusinate / del Frusinate

ფრუზინატე / დელ ფრუსინატე

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Isola dei Nuraghi

იზოლა დეი ნურაგი

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Lazio

ლაციო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Liguria di Levante

ლიგურია დი ლევენტე

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Lipuda

ლიპუდა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Locride

ლოკრიდე

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Marca Trevigiana

მარკა ტრევიჯანა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Marche

მარკე

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Marmilla

მარმილა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Mitterberg

მიტერბერგ

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Montecastelli

მონტეკასტელი

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Montenetto di Brescia

მონტენეტო დი ბრეშა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Murgia

მურჯა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Narni

ნარნი

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Nurra

ნურა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Ogliastra

ოლიასტრა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Osco / Terre degli Osci

ოსკო / ტერე დელი ოში

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Paestum

პაესტუმ

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Palizzi

პალიცი

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Parteolla

პარტეოლა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Pellaro

პელარო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Planargia

პლანარჯა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Pompeiano

პომპეიანო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Provincia di Mantova

პროვინჩა დი მანტოვა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Provincia di Nuoro

პროვინჩა დი ნუორო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Provincia di Pavia

პროვინჩა დი პავია

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Puglia

პულია

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Quistello

კვისტელო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Ravenna

რავენა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Roccamonfina

როკამონფინა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Romangia

რომანჯა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Ronchi di Brescia

რონკი დი ბრეშა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Ronchi Varesini

რონკი ვარეზინი

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Rotae

როტაე

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Rubicone

რუბიკონე

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Sabbioneta

საბიონეტა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Salemi

სალემი

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Salento

სალენტო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Salina

სალინა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Scilla

შილა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Sebino

სებინო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Sibiola

სიბიოლა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Spello

სპელო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Tarantino

ტარანტინო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Terrazze dell'Imperiese

ტერაცე დელ იმპერიეზე

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Terre Aquilane / Terre de L'Aquila

ტერრაცე რეტიკე დი სონდრიო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Terre del Volturno

ტერე დელ ვოლტურნო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Terre di Chieti

ტერე დი კიეტი

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Terre di Veleja

ტერე დი ველეია

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Terre Lariane

ტერე ლარიანე

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Terre Siciliane

ტერე სიჩილიანე

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Tharros

ტაროს

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Toscano / Toscana

ტოსკანო / ტოსკანა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Trevenezie / Tri Benečije

ტრევენეციე / ტრი ბენეჩიე

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Trexenta

ტრექსენტა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Umbria

უმბრია

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Val di Magra

ვალ დი მაგრა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Val di Neto

ვალ დი ნეტო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Val Tidone

ვალ ტიდონე

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Valcamonica

ვალკამონიკა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Valdamato

ვალდამატო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Vallagarina

ვალაგარინა

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Valle Belice

ვალე ბელიჩე

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Valle del Tirso

ვალე დელ ტირსო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Valle d'Itria

ვალე დ'იტრია

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Valli di Porto Pino

ვალი დი პორტო პინო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Veneto

ვენეტო

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Veneto Orientale

ვენეტო ორიენტალე

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Venezia Giulia

ვენეცია ჯულია

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Verona / Veronese / Provincia di Verona

პროვინჩა დი ვერონა / ვერონა / ვერონეზე

Indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Vigneti delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten

ვინეტი დელე დოლომიტენ / ვეინბერგ დოლომიტენ

Indicazione geografica protetta (IGP)

CY

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης Termine equivalente: Vouni Panayias - Ampelitis

ვუნი პანაგიას აბელიტის

Denominazione di origine protetta (DOP)

CY

Κουμανδαρία Termine equivalente: Commandaria

კუმანდარია

Denominazione di origine protetta (DOP)

CY

Κρασοχώρια Λεμεσού - Αφάμης Termine equivalente: Krasohoria Lemesou - Afames

კრასოხორია ლემესუ აფამის

Denominazione di origine protetta (DOP)

CY

Κρασοχώρια Λεμεσού - Λαόνα Termine equivalente: Krasohoria Lemesou - Laona

კრასოხორია ლემესუ ლაონა

Denominazione di origine protetta (DOP)

CY

Κρασοχώρια Λεμεσού Termine equivalente: Krasohoria Lemesou

კრასოხორია ლემესუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

CY

Λαόνα Ακάμα Termine equivalente: Laona Akama

ლაუნა აკამა

Denominazione di origine protetta (DOP)

CY

Πιτσιλιά Termine equivalente: Pitsilia

პიტცილია

Denominazione di origine protetta (DOP)

CY

Λάρνακα Termine equivalente: Larnaka

ლარნაკა

Indicazione geografica protetta (IGP)

CY

Λεμεσός Termine equivalente: Lemesos

ლემესოს

Indicazione geografica protetta (IGP)

CY

Λευκωσία Termine equivalente: Lefkosia

ლევკოსია

Indicazione geografica protetta (IGP)

CY

Πάφος Termine equivalente: Pafos

პაფოს

Indicazione geografica protetta (IGP)

LU

Moselle Luxembourgeoise

მოსელ ლუქსემბურჟუაზ

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Badacsony / Badacsonyi

ბადაჩონი / ბადაჩონიი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Balaton / Balatoni

ბალატონ / ბალატონი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Balatonboglár / Balatonboglári

ბალატონბოგლარ / ბალატონბოგლარი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Balaton-felvidék / Balaton-felvidéki

ბალატონ-ფელვიდეკ / ბალატონ -ფელვიდეკი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Balatonfüred-Csopak / Balatonfüred-Csopaki

ბალატონფიურედ -ჩოპაკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Bükk / Bükki

ბუკ / ბუკი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Csongrád / Csongrádi

ჩონგრად / ჩონგრადი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Csopak/Csopaki

ჩოპაკ/ჩოპაკი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Debrői Hárslevelű

დებროი-ჰარშლეველიუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Duna / Dunai

დუნა / დუნაი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Eger / Egri

ეგერ / ეგრი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Etyek-Buda / Etyek-Budai

ეტიეკ-ბუდა / ეტიეკ-ბუდაი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Hajós-Baja

ხაიოშ-ბაია

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Izsáki Arany Sárfehér

იჟაკი არან შარფეჰერ

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Káli

კალი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Kunság / Kunsági

კუნშაგ / კუნშაგი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Mátra / Mátrai

მატრა / მატრაი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Monor / Monori

მონორ, მონორი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Mór / Móri

მორ / მორი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Nagy-Somló / Nagy-Somlói

ნად-შომლო / ნად-შომლოი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Neszmély / Neszmélyi

ნესმეი / ნესზმელი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Pannon

პანნონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Pannonhalma / Pannonhalmi

პანონხალმა / პანონხალმი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Pécs

პეჩ

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Soltvadkerti

შოლტვადკერტი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Somlói / Somló

შომლოი / შომლო

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Sopron / Soproni

შოპრონ / შოპრონი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Szekszárd / Szekszárdi

სეკსზარდ / სეკსზარდი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Tokaj / Tokaji

ტოკაი / ტოკაიი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Tolna / Tolnai

ტოლნა / ტოლნაი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Villány / Villányi

ვილან / ვილანი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Zala / Zalai

ზალა / ზალაი

Denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Balatonmelléki

ბალატონმელეკი

Indicazione geografica protetta (IGP)

HU

Dunántúli / Dunántúl

დუნანტული / დუნანტულ

Indicazione geografica protetta (IGP)

HU

Duna-Tisza-közi

დუნა-ტისა-კოზი

Indicazione geografica protetta (IGP)

HU

Felső-Magyarország / Felső-Magyarországi

ფელშო-მადიარორსაგი / ფელსო-მაგიარორსაგ

Indicazione geografica protetta (IGP)

HU

Zemplén / Zempléni

ზემპლენი / ზემპლინ

Indicazione geografica protetta (IGP)

MT

Gozo / Għawdex

გოზო / გადექს

Denominazione di origine protetta (DOP)

MT

Malta

მალტა

Denominazione di origine protetta (DOP)

MT

Maltese Islands

მალტიზ აილენდზ

Indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Achterhoek - Winterswijk

ახტერჰოკ - ვინტერსვიკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

NL

Ambt Delden

ამბტ დელდენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

NL

Mergelland

მერხელანც

Denominazione di origine protetta (DOP)

NL

Oolde

ოოლდე

Denominazione di origine protetta (DOP)

NL

Vijlen

ვეილენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

NL

Drenthe

დრენტე

Indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Flevoland

გლევოლანდ

Indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Friesland

ფრაისლანდ

Indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Gelderland

გელდერლანდ

Indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Groningen

კრონინგენ

Indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Limburg

ლიმბურგ

Indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Noord-Brabant

ნოორდ-ბრაბანტ

Indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Noord-Holland

ნოორდ ხოლანდ

Indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Overijssel

ოვერიისელ

Indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Utrecht

უტრეხტ

Indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Zeeland

ზიილანდ

Indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Zuid-Holland

ცუიდ -ჰოლანდ

Indicazione geografica protetta (IGP)

AT

Burgenland

ბურგენლანდ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Carnuntum

კარნუნტუმ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Eisenberg

აიზენბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Kamptal

კამპტალ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Kärnten

კერნტენ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Kremstal

კრემსტალ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Leithaberg

ლაიტხაბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Mittelburgenland

მიტერბურგენლანდ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Neusiedlersee

ნოიზიდლერზეე

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Neusiedlersee-Hügelland

ნოიზიდლერზეე ჰუგელანდ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Niederösterreich

ნიდეროსტერაიხ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Oberösterreich

ობეროსტერაიხ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Salzburg

ზალცბურგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Steiermark

სტაიერმარკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Südburgenland

სუდბურგენლანდ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Süd-Oststeiermark

სუდ-ოსტზაიერმარკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Südsteiermark

სუდსტაიერმარკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Thermenregion

ტერმენრეგიონ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Tirol

ტიროლ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Traisental

ტრაიზენტალ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Vorarlberg

ვორარლბერგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Wachau

ვახაუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Wagram

ვაგრამ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Weinviertel

ვაინვირტელ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Weststeiermark

ვესტზაიერმარკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Wien

ვინ

Denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Bergland

ბერგლანდ

Indicazione geografica protetta (IGP)

AT

Steirerland

სტაიერერლანდ

Indicazione geografica protetta (IGP)

AT

Weinland

ვაინლანდ

Indicazione geografica protetta (IGP)

PT

Alenquer

ალენკერ

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Alentejo

ალენტეჟო

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Arruda

არუდა

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Bairrada

ბაირადა

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Beira Interior

ბეირა ინტერიორ

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Biscoitos

ბისკოიტოშ

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Bucelas

ბუსელაშ

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Carcavelos

კარკაველოშ

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Colares

კოლარეშ

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Dão

დაო

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

DoTejo

დოტეჟო

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Douro

დუორო

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Encostas d'Aire

ენკოსტას დ'აირე

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Graciosa

გრასიოზა

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Lafões

ლაფოინეშ

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Lagoa

ლაგოა

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Lagos

ლაგოშ

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Madeira / Vinho da Madeira / Madère / Vin de Madère / Madera / Madeira Wein / Madeira Wine / Vino di Madera / Madeira Wijn

მადეირა / მადეირა ვეინ / მადეირა ვაინ / მადეირა ვაინ / მადერა / მადერე / ვინ დე მადერე / ვინო და მადეირა / ვინო დი მადერა

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Madeirense

მადეირენში

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Óbidos

ობიდუშ

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Palmela

პალმელა

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Pico

პიკო

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Portimão

პორტიმან

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Porto / Port / vinho do Porto / Port Wine / vin de Porto / Oporto / Portvin / Portwein / Portwijn

პორტო / ოპორტუ / პორტ / პორტ ვაინ / პორტვინ / პორტვაინ / ვინ დე პორტო / ვინო დო პორტო

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Setúbal

სეტუბალ

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Tavira

ტავირა

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Távora-Varosa

ტავორა-ვაროზა

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Torres Vedras

ტორეს ვედრაშ

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Trás-os-Montes

ტრას-ოს-მონტეს

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Vinho Verde

ვინიო ვერდე

Denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Açores

ასორის

Indicazione geografica protetta (IGP)

PT

Alentejano

ალენტეჟანო

Indicazione geografica protetta (IGP)

PT

Algarve

ალგარვე

Indicazione geografica protetta (IGP)

PT

Duriense

დურიენსე

Indicazione geografica protetta (IGP)

PT

Lisboa

ლიზბოა

Indicazione geografica protetta (IGP)

PT

Minho

მინიო

Indicazione geografica protetta (IGP)

PT

Península de Setúbal

პენინსულა დე სეტუბალ

Indicazione geografica protetta (IGP)

PT

Tejo

ტეჟუ

Indicazione geografica protetta (IGP)

PT

Terras Madeirenses

ტერას მადეირენსეს

Indicazione geografica protetta (IGP)

PT

Transmontano

ტრანსმონტანო

Indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Adamclisi

ადამკლისი

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Aiud

აიუდ

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Alba Iulia

ალბა ლულია

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Babadag

ბაბადაგ

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Banat

ბანატ

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Banu Mărăcine

ბანუ მარაჩინე

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Bohotin

ბოხოტინ

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Cotești

კოტეშტი

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Cotnari

კოტნარი

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Crișana

კრიჩანა

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Dealu Bujorului

დეალუ ბუიორულუი

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Dealu Mare

დეალუ მარე

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Drăgășani

დრაგაშანი

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Huși

ხიში

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Iana

ლანა

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Iași

იაში

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Însurăței

ინსურაცეი

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Lechința

ლეჩინტა

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Mehedinți

მეხიდინტი

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Miniș

მინიშ

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Murfatlar

მურფატლარ

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Nicorești

ნიკორშტი

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Odobești

ოდობეშტი

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Oltina

ოლტინა

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Panciu

პანჩიუ

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Pietroasa

პიეტროასა

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Recaș

რეკაშ

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Sâmburești

სამბურეშტი

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Sarica Niculițel

სარიკა ნიკულიტელ

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Sebeș-Apold

სებეს -აპოლდ

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Segarcea

სეგარჩეა

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Ștefănești

შტეფანეშტი

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Târnave

ტარნავე

Denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Colinele Dobrogei

კოლინელე დობროგეი

Indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Dealurile Crișanei

დეალურილე კრიშანეი

Indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Dealurile Moldovei

დეალურილე მოლდოვეი

Indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Dealurile Munteniei

დეალურილე მუნტენიეი

Indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Dealurile Olteniei

დეალურილე ოლტენიეი

Indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Dealurile Sătmarului

დეალურილე სეტმარულუი

Indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Dealurile Transilvaniei

დეალურილე ტრანსილვანიეი

Indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Dealurile Vrancei

დეალურილე ვრანჩეი

Indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Dealurile Zarandului

დეალურილე ზარანდულუი

Indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Terasele Dunării

ტერასელე დუნერი

Indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Viile Carașului

ვილე კარაშულუი

Indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Viile Timișului

ვილე ტიმიშულუი

Indicazione geografica protetta (IGP)

SI

Bela krajina

ბელა კრაიინა

Denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Belokranjec

ბელოკრანიეც

Denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Bizeljčan

ბიზელკან

Denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Bizeljsko Sremič

ბიზელსკო სრემიჩ

Denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Cviček

ცვისეკ

Denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Dolenjska

დოლენსკა

Denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Goriška Brda

გორიშკა ბრდა

Denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Kras

კრას

Denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Metliška črnina

მეტლიშკა ჩრნინა

Denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Prekmurje

პრეკმურიე

Denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Slovenska Istra

სლოვენსკა ისტრა

Denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Štajerska Slovenija

შტაიერსკა სლოვენია

Denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Teran

ტერან

Denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Vipavska dolina

ვიპავსკა დოლინა

Denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Podravje

პოდავიე

Indicazione geografica protetta (IGP)

SI

Posavje

პოსავიე

Indicazione geografica protetta (IGP)

SI

Primorska

პრიმორსკა

Indicazione geografica protetta (IGP)

SK

Južnoslovenská / Južnoslovenské / Južnoslovenský

იუჟნოსლოვენსკა / იუჟნოსლოვენსკე / იუჟნოსლოვენსკი

Denominazione di origine protetta (DOP)

SK

Karpatská perla

კარპატსკა პერლა

Denominazione di origine protetta (DOP)

SK

Malokarpatská / Malokarpatské / Malokarpatský

მალოკარპატსკა / მალოკარპატსკე / მალოკარპატსკი

Denominazione di origine protetta (DOP)

SK

Nitrianska / Nitrianske / Nitriansky

ნიტრიანსკა / ნიტრიანსკე / ნიტრიანსკი

Denominazione di origine protetta (DOP)

SK

Skalický rubín

სკალიცკი რუბინ

Denominazione di origine protetta (DOP)

SK

Stredoslovenská / Stredoslovenský / Stredoslovenské

სტრედოსლოვენსკა / სტრედოსკლოვენსკე / სტრედოსლოვენსკი

Denominazione di origine protetta (DOP)

SK

Vinohradnícka oblasť Tokaj

ვინოხრადნიჩკა ობლასტ ტოკაი

Denominazione di origine protetta (DOP)

SK

Východoslovenská / Východoslovenský / Východoslovenské

ვიხოდოსკლოვენსკა / ვიხოდოსლოვენსკე / ვიხოდოსლოვენსკი

Denominazione di origine protetta (DOP)

SK

Slovenská / Slovenské / Slovenský

სლოვენსკა / სლოვენსკე / სლოვენსკი

Indicazione geografica protetta (IGP)

Vini della Georgia di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea



Denominazione di cui è chiesta la protezione

Trascrizione in caratteri latini

ახაშენი

Akhasheni

ახმეტა / ახმეტის მწვანე

Akhmeta / Akhmetis Mtsvane

ახოები

Akhoebi

ატენური

Atenuri

ბოლნისი

Bolnisi

გურჯაანი

Gurjaani

კახეთი (კახური)

Kakheti (Kakhuri)

კარდენახი

Kardenakhi

ხვანჭკარა

Khvanchkara

კოტეხი

Kotekhi

ქინძმარაული

Kindzmarauli

ყვარელი

Kvareli

მანავი

Manavi

მუკუზანი

Mukuzani

ნაფარეული

Napareuli

სალხინოს ოჯალეში

Salkhino Ojaleshi

ხაშმის საფერავი

Saperavi Khashmi

სვირი

Sviri

თელიანი

Teliani

ტიბაანი

Tibaani

წარაფი

Tsarapi

წინანდალი

Tsinandali

ტვიში

Tvishi

ვაზისუბანი

Vazisubani

PARTE B

Bevande spiritose dell'Unione europea di cui è chiesta la protezione in Georgia



Stato membro dell'Unione europea

Denominazione di cui è chiesta la protezione

Trascrizione in caratteri georgiani

Tipo di prodotto

BE

Balegemse jenever

ბალეჯემსე ჟენევე

Bevanda spiritosa al ginepro

BE

Hasseltse jenever / Hasselt

ჰასელტსე ჟენევე / ჰასელტ

Bevanda spiritosa al ginepro

BE

O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

ო'დე ფლანდერ-ოსტ-ვლამსე გრანჟენევე

Bevanda spiritosa al ginepro

BE

Peket-Pekêt / Pèket-Pèkèt de Wallonie

პეკეტ- პეკეტ / პეკეტ-პეკეტ დე ვალონი

Bevanda spiritosa al ginepro

BE, NL

Jonge jenever / jonge genever

ჟონჯე ჟენევე / ჟონჯე ჯენევე

Bevanda spiritosa al ginepro

BE, NL

Oude jenever / oude genever

უდე ჟენევე / უდე ჯენევე

Bevanda spiritosa al ginepro

BE, FR, NL

Genièvre de grains / Graanjenever / Graangenever

ჟენიევრ დე გრენ / გრაანჟენევე / გრაანჟენევე

Bevanda spiritosa al ginepro

BE, NL, FR, DE

Genièvre / Jenever / Genever

ჟენიევრ/ჟენევე/ჟენევე

Bevanda spiritosa al ginepro

NL, BE, DE

Genièvre aux fruits / Vruchtenjenever / Jenever met vruchten / Fruchtgenever

ჟენიევრ ო ფრუი / ფრუხტენჟენევერ / ჟენევერ მეტ ფრუხტენ / ფრუხტჯენევერ

Altre bevande spiritose

BG

Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas

ბურგასკა მუსკატოვა რაკია / მუსკატოვა რაკია ოტ ბურგას / ბურგასკა მუსკატოვა რაკია/ მუსკატოვა რაკია ბურგასიდან

Acquavite di vino

BG

Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte

გროზდოვა რაკია ოტ ტერგოვიშტე / გროზდოვა რაკია ოტ ტერგოვიშტე

Acquavite di vino

BG

Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya from Karlovo

კარლოვსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია ოტ კარლოვო / კარლოვსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია კარლოვოდან

Acquavite di vino

BG

Карнобатска гроздова ракия/Гроздова ракия от Карнобат/Karnobatska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Karnobat

კარნობატსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია ოტ კარნობატ / კარნობატსკა გროზდოვა რაკია/ გროზდოვა რაკია ოტ კარნობატ

Acquavite di vino

BG

Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie

პომორიისკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია ოტ პომორიე/ პომორიისკა გროზდოვა რაკია/ გროზდოვა რაკია პომორიედან

Acquavite di vino

BG

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)

სლივენსკა პერლა (სლი-ვენსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია ოტ სლივენ) / სლივენსკა პერლა (სლივენსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია სლივენიდან

Acquavite di vino

BG

Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja

სტრალჯანსკა მუსკატოვა რაკია / მუსკატოვა რაკია ოტ სტრალჯა/ სტრალჯანსკა მუსკატოვა რაკია / მუსკატოვა რაკია სტრალჯადან

Acquavite di vino

BG

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare

სუნგურლარსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია ოტ სუნგურლარე / სუნგურლარსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია სუნგურლარიდან

Acquavite di vino

BG

Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol

სუხინდოლსკა გროზ-დოვა რაკია / გროზ-დოვა რაკია ოტ სუხინდოლ/ სუჰინდოლსკა გროზდოვა რაკია/გროზდოვა რაკია სუჰინდოლიდან

Acquavite di vino

BG

Ямболска гроздова ракия / Гроздова ракия от Ямбол /Yambolska grozdova rakya / Grozdova rakya ot Yambol

იამბოლსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია ოტ იამბოლ

Acquavite di vino

BG

Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech

ლოვეშკა სლივოვა რაკია/ სლივოვა რაკია ოტ ლოვეჩ / ლოვეშკა სლივოვა რაკია /სლივოვა რაკია ლოვეჩიდან

Acquavite di frutta

BG

Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan

ტროიანსკა სლივოვა რაკია / სლივოვა რაკია ოტ ტროიან/ ტროიანსკა სლივოვა რაკია/ სლივოვა რაკია ტროიანიდან

Acquavite di frutta

DE

Emsländer Korn / Kornbrand

ემსლენდერ კორნ/კორნბრანდ

Acquavite di cereali

DE

Haselünner Korn / Kornbrand

ჰაზელიუნერ კორნ/კორნბრანდ

Acquavite di cereali

DE

Hasetaler Korn / Kornbrand

ჰაზეტალერ კორნ /კორნბრანდ

Acquavite di cereali

DE

Münsterländer Korn / Kornbrand

მიუნსტერლენდერ კორნ/ კორნბრანდ

Acquavite di cereali

DE

Sendenhorster Korn / Kornbrand

ზენდენჰორსტერ კორნ/ კორბრანდ

Acquavite di cereali

DE

Deutscher Weinbrand

დოიჩერ ვაინბრანდ

Brandy o Weinbrand

DE

Pfälzer Weinbrand

პფელცერ ვაინბრანდ

Brandy o Weinbrand

DE

Fränkischer Obstler

ფრენკიშერ ობსტლერ

Acquavite di frutta

DE

Fränkisches Kirschwasser

ფრენკიშეს კირშვასერ

Acquavite di frutta

DE

Fränkisches Zwetschgenwasser

ფრენკიშეს ცვეჩგენვასერ

Acquavite di frutta

DE

Schwarzwälder Kirschwasser

შვარცველდერ კირშვასსერ

Acquavite di frutta

DE

Schwarzwälder Mirabellenwasser

შვარცველდერ მირაბელენვასერ

Acquavite di frutta

DE

Schwarzwälder Williamsbirne

შვარცველდერ უილიამსბირნე

Acquavite di frutta

DE

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

შვარცველდერ ცვეჩგენვასერ

Acquavite di frutta

DE

Schwarzwälder Himbeergeist

შვარცველდერ ჰიმბეერგაისთ

Geist

DE

Bayerischer Gebirgsenzian

ბაიერიშერ გებირგსენციან

Genziana

DE

Ostfriesischer Korngenever

ოსტფრიზიშერ კორნგენევერ

Bevanda spiritosa al ginepro

DE

Steinhäger

შტაინჰეგერ

Bevanda spiritosa al ginepro

DE

Rheinberger Kräuter

რაინბერგერ კროიტერ

Bevanda spiritosa di gusto amaro o bitter

DE

Bayerischer Kräuterlikör

ბაიერიშერ ქროითერლიქიორ

Liquore

DE

Benediktbeurer Klosterlikör

ბენდიქტბოირერ კლოსთერლიქიორ

Liquore

DE

Berliner Kümmel

ბერლინერ ქიუმელ

Liquore

DE

Blutwurz

ბლუთვურც

Liquore

DE

Chiemseer Klosterlikör

ქიმზეერ ქლოსთერლიქიორ

Liquore

DE

Ettaler Klosterlikör

ეტალერ კლოსთერლიქიორ

Liquore

DE

Hamburger Kümmel

ჰამბურგერ ქიუმელ

Liquore

DE

Hüttentee

ჰიუთენთეე

Liquore

DE

Münchener Kümmel / Münchner Kümmel

მიუნხენერ კიუმელ/მიუნხენერ კიუმელ

Liquore

DE

Bärwurz

ბერვურც

Altre bevande spiritose

DE

Ostpreußischer Bärenfang

ოსტპროისიშერ ბერენფანგ

Altre bevande spiritose

DE, AT, BE

Korn / Kornbrand

კორნ/კორნბრანდ

Acquavite di cereali

EE

Estonian vodka

ესტონიან ვოდკა

Vodka

IE

Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky (1)

აირიშ ვისკიი /ვისკე ბითე აირინაჰ /აირიშ ვისკი

Whisky o whiskey

IE

Irish Cream

აირიშ კრიმ

Liquore

IE

Irish Poteen / Irish Poitín

აირიშ პოტინ / აირიშ პოიტინ

Altre bevande spiritose

EL

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

ციკუდია კრიტის / კრეტის ციკუდია

Acquavite di vinaccia o marc

EL

Τσικουδιά/Τσίπουρο/Tsikoudia/Tsipouro

ციკუდია / ციკუდია; ციპურო / ციპურო

Acquavite di vinaccia o marc

EL

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

ციპურო თესალიას / თესალიას ციპურო

Acquavite di vinaccia o marc

EL

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

ციპურო მაკედონიას / მაკედონიის ციპურო

Acquavite di vinaccia o marc

EL

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

ციპურო ტირნავუ / ტირნავოს ციპურო

Acquavite di vinaccia o marc

EL

Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace

უსო ტრაკის / ტრაკიას უსო

Anis distillato

EL

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata

უსო კალამატას / კალამატას უსო

Anis distillato

EL

Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia

უსო მაკედონიას / მაკედონიას უსო

Anis distillato

EL

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene

უსო მიტილინის / მიტილინის უსო

Anis distillato

EL

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari

უსო პლომარიუ / პლომარის უსო

Anis distillato

EL

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos

კიტრო ნაქსუ / ნაქსოს კიტრო

Liquore

EL

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of Corfu

კუმკუატ კერკირას / კორფუს კუმ კუატ

Liquore

EL

Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios

მაციხა ხიუ / კიოს მაციკა

Liquore

EL

Τεντούρα/Tentoura

ტენდურა / ტენტურა

Liquore

EL, CY

Ouzo / Oύζο

უსო / უსო

Anis distillato

ES

Brandy de Jerez

ბრენდი დე ხერეს

Brandy o Weinbrand

ES

Brandy del Penedés

ბრენდი დელ პენდეს

Brandy o Weinbrand

ES

Orujo de Galicia

ორუხო დე გალისია

Acquavite di vinaccia o marc

ES

Aguardiente de sidra de Asturias

აგუარდენტე დე სიდრა დე ასტურიას

Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

ES

Gin de Mahón

ხინ დე მაონ

Bevanda spiritosa al ginepro

ES

Anís Paloma Monforte del Cid

ანის პალომა მონფორტე დელ სიდ

Bevanda spiritosa all'anice

ES

Chinchón

ჩინჩონ

Bevanda spiritosa all'anice

ES

Hierbas de Mallorca

იერბას დე მალიორკა

Bevanda spiritosa all'anice

ES

Hierbas Ibicencas

იერბას იბისენკას

Bevanda spiritosa all'anice

ES

Pacharán navarro

პაჩარან ნავარო

Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o pacharán

ES

Cantueso Alicantino

კანტუესო ალიკანტინო

Liquore

ES

Licor café de Galicia

ლიკორ კაფე დე გალისია

Liquore

ES

Licor de hierbas de Galicia

ლოკორ დე იერბას დე გალისია

Liquore

ES

Palo de Mallorca

პალო დე მალიორკა

Liquore

ES

Ratafia catalana

რატაფია კატალანა

Liquore

ES

Aguardiente de hierbas de Galicia

აგუარდიენტე დე იერბას დე გალისია

Altre bevande spiritose

ES

Aperitivo Café de Alcoy

აპერიტივო კაფე დე ალკოი

Altre bevande spiritose

ES

Herbero de la Sierra de Mariola

ერბერო დე ლა სიერა დე მარიოლა

Altre bevande spiritose

ES

Ronmiel de Canarias

რონმიელ დეკანარიას

Altre bevande spiritose

FR

Rhum de la Guadeloupe

რომ დე ლა გვადელუპ

Rum

FR

Rhum de la Guyane

რომ დე ლა გუიან

Rum

FR

Rhum de la Martinique

რომ დე ლა მარტინიკ

Rum

FR

Rhum de la Réunion

რომ დე ლა რეუნიონ

Rum

FR

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

რომ დე სიუკრერი დე ლა ბე დიუ გალიონ

Rum

FR

Rhum des Antilles françaises

რომ დეზ ანტიი ფრანცეზ

Rum

FR

Rhum des départements français d'outre-mer

რომ დე დეპარტემან ფრანცე დ'უტრ-მერ

Rum

FR

Whisky alsacien / Whisky d'Alsace

ვისკი ალზასიენ/ვისკი დ'ალზას

Whisky o whiskey

FR

Whisky breton / Whisky de Bretagne

ვისკი ბრეტონ/ვისკი დე ბრეტან

Whisky o whiskey

FR

Armagnac

არმანიაკ

Acquavite di vino

FR

Eau-de-vie de Cognac / Eau-de-vie des Charentes / Cognac

ო-დე ვი დე კონიაკ/ო-დე ვი დე შარანტ/კონიაკ

Acquavite di vino

FR

Eau-de-vie de Faugères

ო-დე-ვი დე ფოჟერ

Acquavite di vino

FR

Eau-de-vie de vin de la Marne

ო-დე-ვი დე ვენ დე ლა მარნ

Acquavite di vino

FR

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

ო-დე-ვი დე ვენ დე კოტ-დიუ-რონ

Acquavite di vino

FR

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

ო-დე-ვი დე ვენ ორიჟინერ დიუ ბიუჟეი

Acquavite di vino

FR

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

ო-დე-ვი დე ვენ ორიჟინერ დიუ ლანგედოკ

Acquavite di vino

FR

Fine Bordeaux

ფინ ბორდო

Acquavite di vino

FR

Fine de Bourgogne

ფინ დე ბურგონ

Acquavite di vino

FR

Marc d'Alsace Gewurztraminer

მარკ დ'ალზას გევიურცტრამინერ

Acquavite di vinaccia o marc

FR

Marc d'Auvergne

მარკ დ'ოვერნ

Acquavite di vinaccia o marc

FR

Marc de Bourgogne / Eau-de-vie de marc de Bourgogne

მარკ დე ბურგონ / ო-დე-ვი დე მარკ დე ბურგონ

Acquavite di vinaccia o marc

FR

Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne

მარკ დე შამპან / ო-დე-ვი დე მარკ დე შამპან

Acquavite di vinaccia o marc

FR

Marc de Provence

მარკ დე პროვანს

Acquavite di vinaccia o marc

FR

Marc de Savoie

მარკ დე სავუა

Acquavite di vinaccia o marc

FR

Marc des Côtes-du-Rhône / Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

მარკ დე კოტ-დიუ-რონ / ო-დე-ვი დე მარკ დე კოტ დიუ რონ

Acquavite di vinaccia o marc

FR

Marc du Bugey

მარკ დუ ბიუჟი

Acquavite di vinaccia o marc

FR

Marc du Jura

მარკ დიუ ჟი ურა

Acquavite di vinaccia o marc

FR

Marc du Languedoc

მარკ დუ ლანგდოკ

Acquavite di vinaccia o marc

FR

Framboise d'Alsace

ფრამბუაზ დ'ალზას

Acquavite di frutta

FR

Kirsch d'Alsace

კირშ დ'ალზას

Acquavite di frutta

FR

Kirsch de Fougerolles

კირშ დე ფუჟეროლ

Acquavite di frutta

FR

Mirabelle d'Alsace

მირაბელ დ'ალზას

Acquavite di frutta

FR

Mirabelle de Lorraine

მირაბელ დე ლორენ

Acquavite di frutta

FR

Quetsch d'Alsace

კეტჩ დ'ალზას

Acquavite di frutta

FR

Calvados

კალვადოს

Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

FR

Calvados Domfrontais

კალვადოს დომფრონტე

Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

FR

Calvados Pays d'Auge

კალვადოს პეი დ'ოჟ

Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

FR

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

ო-დე-ვი დე სიდრ დე ბრეტან

Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

FR

Eau-de-vie de cidre de Normandie

ო-დ-ვი დე სიდრ დე ნორმანდი

Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

FR

Eau-de-vie de cidre du Maine

ო-დე-ვი დე სიდრ დიუ მენ

Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

FR

Eau-de-vie de poiré de Normandie

ო-დე-ვი დე პუარე დე ნორმანდი

Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

FR

Genièvre Flandre Artois

ჟენიევრ ფლანდრ არტუა

Bevanda spiritosa al ginepro

FR

Ratafia champenois

რატაფია დე შამპენუა

Liquore

FR

Cassis de Bourgogne

კასის დე ბურგონ

Crème de cassis

FR

Cassis de Dijon

კასის დე დიჟონ

Crème de cassis

FR

Cassis de Saintonge

კასის სენტონჟ

Crème de cassis

FR

Absinthe de Pontarlier

აბსენტ დე პონტარლიე

Altre bevande spiritose

FR

Pommeau de Bretagne

პომო დე ბრეტან

Altre bevande spiritose

FR

Pommeau de Normandie

პომო დე ნორმანდი

Altre bevande spiritose

FR

Pommeau du Maine

პომო დიუ მენ

Altre bevande spiritose

FR, IT

Génépi des Alpes / Genepì delle Alpi

ჟენეპი დეზ ალპ / ჯენეპი დელი ალპი

Liquore

HR

Hrvatska loza

ხრვატსკა ლოზა

Acquavite di frutta

HR

Hrvatska stara šljivovica

ხრვატსკა სტარა შლივოვიცა

Acquavite di frutta

HR

Slavonska šljivovica

სლოვონსკა შლივოვიცა

Acquavite di frutta

HR

Hrvatski pelinkovac

ხარვატსკი პელინკოვაც

Liquore

HR

Zadarski maraschino

ზადარსკი მარასკინო

Maraschino, marrasquino o maraskino

HR

Hrvatska travarica

ხრვატსკა ტრავარიცა

Altre bevande spiritose

IT

Brandy italiano

ბრენდი იტალიანო

Brandy o Weinbrand

IT

Grappa

გრაპა

Acquavite di vinaccia o marc

IT

Grappa di Barolo

გრაპა დი ბაროლო

Acquavite di vinaccia o marc

IT

Grappa friulana / Grappa del Friuli

გრაპა ფრიულანა/ გრაპა ელ ფრიული

Acquavite di vinaccia o marc

IT

Grappa lombarda / Grappa della Lombardia

გრაპა ლომბარდა/ გრაპა დი ლომბარდია

Acquavite di vinaccia o marc

IT

Grappa piemontese / Grappa del Piemonte

გრაპა პიემონტეზე/ გრაპა დელ პიემონტე

Acquavite di vinaccia o marc

IT

Grappa siciliana / Grappa di Sicilia

გრაპა სიჩილიანა/გრაპა დი სიჩილია

Acquavite di vinaccia o marc

IT

Grappa trentina / Grappa del Trentino

გრაპა ტრენტინა/ გრაპა დელ ტრენტინო

Acquavite di vinaccia o marc

IT

Grappa veneta / Grappa del Veneto

გრაპა ვენეტა/გრაპა დელ ვენეტო

Acquavite di vinaccia o marc

IT

Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige

ზიუდტიროლერ გრაპა/ გრაპა დელ'ალტო ადიჯე

Acquavite di vinaccia o marc

IT

Aprikot trentino / Aprikot del Trentino

აპრიკოტ ტრენტინო/ აპრიკოტ დელ ტრენტინო

Acquavite di frutta

IT

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino

დისტილატო დი მელე ტრენტინო/ დისტილატო დი მელე დელ ტრენტინო

Acquavite di frutta

IT

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano

კირშ ფრიულანო/ კირშვასერ ფრიულანო

Acquavite di frutta

IT

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino

კირშ ტრენტინო/ კირშვასერ ტრენტინო

Acquavite di frutta

IT

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

სლივოვიც დელ ფრი-ულივენეცია ჯულია

Acquavite di frutta

IT

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino

სლივოვიც ტრენტინო/ სლივოვიც დელ ტრენტინო

Acquavite di frutta

IT

Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige

ზიუდტიროლერ გოლდენ დილიშეზ/ გოლდენ დილიშეზ დელ'ალტო ადიჯე

Acquavite di frutta

IT

Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige

ზიუდტიროლერ გრავენშტაინერ/გრავენშტაინერ დელ'ალტო ადიჯე

Acquavite di frutta

IT

Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige

ზიუდტიროლერ კირშ/ კირშ დელ/ალტო ადიჯე

Acquavite di frutta

IT

Südtiroler Marille / Marille dell'Alto Adige

ზიუდტიროლერ მარილე/ მარილე დელ'ალტო ადიჯე

Acquavite di frutta

IT

Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige

ზიუდტიროლერ ობსტლერ/ ობსტლერ დელ'ალტო ადიჯე

Acquavite di frutta

IT

Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige

ზიუდტიროლერ უილიამს/ უილიამს დელ'ალტო ადიჯე

Acquavite di frutta

IT

Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige

ზიუდტიროლერ ცვეჩგელერ/ ცვეჩგელერ დელ'ალტო ადიჯე

Acquavite di frutta

IT

Williams friulano / Williams del Friuli

უილიამს ფრიულანო/ უილიამს დელ ფრიული

Acquavite di frutta

IT

Williams trentino / Williams del Trentino

უილიამს ტრენტინო/ უილიამს დელ ტრენტინო

Acquavite di frutta

IT

Genziana trentina/Genziana del Trentino

ჯენციანა ტრენტინა/ჯენციანა დელ ტრენტინო

Genziana

IT

Südtiroler Enzian / Genziana dell'Alto Adige

ზიუდტიროლერ ენციან/ ჯენციანა დელ'ლტო ადიჯე

Genziana

IT

Genepì del Piemonte

ჯენეპი დელ პიემონტე

Liquore

IT

Genepì della Valle d'Aosta

ჯენეპი დელა ვალე დ'აოსტა

Liquore

IT

Liquore di limone della Costa d'Amalfi

ლიკვორე დი ლიმონე დელა კოსტა დ'ამალფი

Liquore

IT

Liquore di limone di Sorrento

ლიკვორე დი ლიმონე დი სორენტო

Liquore

IT

Mirto di Sardegna

მირტო დი სარდენა

Liquore

IT

Nocino di Modena

ნოჩინო დი მოდენა

Nocino

CY

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

ზიბანია / ძიბანია / ზიბანა / ზიბანია

Acquavite di vinaccia o marc

LT

Samanė

სამანე

Acquavite di cereali

LT

Vilniaus Džinas / Vilnius Gin

ვილნიაუს ჯინას / ვილნიუს ჯინ

Bevanda spiritosa al ginepro

LT

Trejos devynerios

ტრეჟოს დევინერიოს

Bevanda spiritosa di gusto amaro o bitter

LT

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka

ორიჯინალი ლიეტუ-ვიშკა დეგტინე /ორიჯინალ ლითუანიან ვოდკა

Vodka; vodka aromatizzata

LT

Trauktinė

ტრაუკტინე

Altre bevande spiritose

LT

Trauktinė Dainava

ტრაუკტინე დაინავა

Altre bevande spiritose

LT

Trauktinė Palanga

ტრაუკტინე პალანგა

Altre bevande spiritose

HU

Törkölypálinka

ტერკეიპალინკა

Acquavite di vinaccia o marc

HU

Békési Szilvapálinka

ბეკეში სილვაპალინკა

Acquavite di frutta

HU

Gönci Barackpálinka

გენსი ბარაკპალინკა

Acquavite di frutta

HU

Kecskeméti Barackpálinka

კეჩკემეტი ბარაკპალინკა

Acquavite di frutta

HU

Szabolcsi Almapálinka

საბოლჩი ალმაპალინკა

Acquavite di frutta

HU

Szatmári Szilvapálinka

სატმარი სილვაპალინკა

Acquavite di frutta

HU

Újfehértói meggypálinka

უიფეჰერტოი მეჯპალინკა

Acquavite di frutta

HU, AT

Pálinka

პალინკა

Acquavite di frutta

AT

Wachauer Weinbrand

ვახაუერ ვაინბრანდ

Brandy o Weinbrand

AT

Wachauer Marillenbrand

ვახაუერ მარილენბრანდ

Acquavite di frutta

AT

Jägertee / Jagertee / Jagatee

იეგერთეე/ იაგერთეე/იაგათეე

Liquore

AT

Mariazeller Magenlikör

მარიაცელერ მაგენლიქიორრ

Liquore

AT

Steinfelder Magenbitter

შტაინფელდერ მაგენბითერ

Liquore

AT

Wachauer Marillenlikör

ვახაუერ მარილენლიქიორ

Liquore

AT

Inländerrum

ინლენდერუმ

Altre bevande spiritose

PL

Polska Wódka / Polish Vodka

პოლსკა ვოდკა / პოლონური ვოდკა ან ფოლიშ ვოდკა

Vodka

PL

Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass / Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

მცენარეული არაყი ჩრდილოეთ პოდლეზიეს დბლობიდან, არომატი-ზებული ბიზონის ბალახის ექსტრაქტით / ზიოლოვა ზ ნიზინი პოლნოცნოპოლასკიეჟ

Vodka aromatizzata

PT

Rum da Madeira

რომ დე მადეირა

Rum

PT

Aguardente de Vinho Alentejo

აგუარდენტე დე ვინო ალენტეჟუ

Acquavite di vino

PT

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

აგუარდენტე დე ვინო და რეჟიო დოშ ვინოს ვერდეშ

Acquavite di vino

PT

Aguardente de Vinho Douro

აგუარდენტე დე ვინო დოურუ

Acquavite di vino

PT

Aguardente de Vinho Lourinhã

აგუარდენტე დე ვინო ლურინან

Acquavite di vino

PT

Aguardente de Vinho Ribatejo

აგუარდენტე დე ვინო რიბატეჟუ

Acquavite di vino

PT

Aguardente Bagaceira Alentejo

აგუარდენტე ბაგასეირა ალენტეჟუ

Acquavite di vinaccia o marc

PT

Aguardente Bagaceira Bairrada

აგუარდენტე ბაგასეირა ბაირადა

Acquavite di vinaccia o marc

PT

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

აგუარდენტე ბაგასეირა და რეჟიანო დოშ ვინოს ვერდეშ

Acquavite di vinaccia o marc

PT

Medronho do Algarve

მედრონუ დუ ალგარვე

Acquavite di frutta

PT

Poncha da Madeira

პონკა და მადეირა

Liquore

RO

Vinars Murfatlar

ვინარს მურფატლარ

Acquavite di vino

RO

Vinars Segarcea

ვინარს სეგარჩა

Acquavite di vino

RO

Vinars Târnave

ვინარს ტერნავე

Acquavite di vino

RO

Vinars Vaslui

ვინარს ვასლუი

Acquavite di vino

RO

Vinars Vrancea

ვინარს ვრანჩა

Acquavite di vino

RO

Horincă de Cămârzana

ჰორინკე დე კემერზანა

Acquavite di frutta

RO

Pălincă

პელიკე

Acquavite di frutta

RO

Țuică de Argeș

ტუიკე დე არგეშ

Acquavite di frutta

RO

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

ტუიკე ზეტეა დე მედიეშუ აურიტ

Acquavite di frutta

SI

Brinjevec

ბრინჟევეკ

Acquavite di frutta

SI

Dolenjski sadjevec

დოლენჟსკი სადჟევეკ

Acquavite di frutta

SI

Pelinkovec

პელინკოვეც

Liquore

SI

Domači rum

დომაჩი რუმ

Altre bevande spiritose

SK

Spišská borovička

სპიშსკა ბოროვიჩკა

Bevanda spiritosa al ginepro

FI

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

სუომალეაინენ ვოდკა / ფინსკ ვოდკა / ვოდკა ოფ ფინლენდ ან ფინური ვოდკა

Vodka

FI

Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur

სუომალენენ მარჟა-ლიკეერი / სუომალენენ ჰედელმელიკეერი / ფინსკ ბერლიკეერ / ფინსკ ფრუკტლიკეერ / ფინიშ ბერი ლიკერ / ფინიშ ფრუთ ლიკუერ

Liquore

SE

Svensk Vodka / Swedish Vodka

სვენშ ვოდკა / სვედიშ ვოდკა ან შვედური ვოდკა

Vodka

SE

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

სვენშ აკვავიტ/ სვენშ აკვავიტ/ სვედიშ აკვავიტ

Akvavit o aquavit

SE

Svensk Punsch / Swedish Punch

სვენშ პუნს / სვედიშ ფანრ

Altre bevande spiritose

(1)   

L'indicazione geografica Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky comprende il whisky/whiskey prodotto in Irlanda e in Irlanda del Nord.

Bevande spiritose della Georgia di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea



Denominazione di cui è chiesta la protezione

Trascrizione in caratteri latini

Tipo di prodotto

ჭაჭა

Chacha

Altre bevande spiritose

PARTE C

Vini aromatizzati dell'Unione europea di cui è chiesta la protezione in Georgia



Stato membro dell'Unione europea

Denominazione di cui è chiesta la protezione

Trascrizione in caratteri georgiani

DE

Nürnberger Glühwein

ნიურნბერგერ გლიუჰვაინ

DE

Thüringer Glühwein

თიურინგერ გლიუჰვაინ

HR

Samoborski bermet

სამობორსკი ბერმეტ

IT

Vermut di Torino / Vermouth di Torino

ვერმუტ დი ტორინო/ვერმუტ დი ტორინო

ES

Vino Naranja del Condado de Huelva

ბინო ნარანხა დელ კონდადო დე უელბა

Vini aromatizzati della Georgia di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea

[…]

▼B

ALLEGATO XVIII

MECCANISMO DI ALLARME RAPIDO

1. L'Unione e la Georgia istituiscono un meccanismo di allarme rapido inteso a stabilire misure pratiche di prevenzione e reazione rapida in caso di rischio o in presenza di una situazione di emergenza. Il meccanismo permette di valutare tempestivamente i rischi e i problemi potenziali riguardanti l'approvvigionamento e la domanda di gas naturale, petrolio o elettricità e mira a prevenire il rischio o la presenza di una situazione di emergenza e a reagire tempestivamente.

2. Ai fini del presente allegato, per situazione di emergenza si intende una situazione che occasiona notevoli problemi o l'interruzione fisica dell'approvvigionamento di prodotti energetici tra la Georgia e l'Unione.

3. Ai fini del presente allegato si intendono per coordinatori il ministro del governo georgiano e il membro della Commissione europea competenti per l'energia.

4. È che opportuno che le Parti del presente accordo svolgano congiuntamente regolari valutazioni dei potenziali rischi e problemi connessi all'offerta e alla domanda di materiali e prodotti energetici, valutazioni da riferire ai coordinatori.

5. La Parte del presente accordo che viene a conoscenza di una situazione di emergenza o di una situazione che a suo parere potrebbe occasionare un'emergenza informa immediatamente l'altra Parte.

6. Nei casi di cui al paragrafo 5 i coordinatori si notificano reciprocamente quanto prima la necessità di avviare il meccanismo di allarme rapido. La notifica indica, tra le altre cose, le persone autorizzate dai coordinatori a tenere permanentemente in contatto le Parti.

7. Su notifica come da paragrafo 6, ciascuna Parte invia all'altra la propria valutazione. Questa comporta una stima dei tempi necessari a mettere fine al rischio o alla presenza di una situazione di emergenza. Le Parti reagiscono prontamente alla valutazione fornita dall'altra Parte e la completano con eventuali informazioni di cui dispongono.

8. Se una Parte è nell'impossibilità di valutare adeguatamente o di accettare la valutazione dell'altra Parte della situazione o della stima dei tempi necessari per mettere fine a un rischio o alla presenza di una situazione di emergenza, il coordinatore corrispondente può chiedere l'avvio di consultazioni, che cominciano entro tre giorni dall'inoltro della notifica di cui al paragrafo 6. Dette consultazioni si svolgono nell'ambito di un gruppo di esperti formato da rappresentanti autorizzati dai coordinatori. Le consultazioni mirano a:

a) 

elaborare una valutazione comune della situazione e dei possibili sviluppi;

b) 

elaborare raccomandazioni per prevenire o per mettere fine al rischio di una situazione di emergenza o per superare una situazione di emergenza; nonché

c) 

elaborare raccomandazioni su un piano d'azione congiunto relativo alle azioni di cui al paragrafo 8, lettere a) e b), del presente allegato per ridurre al minimo l'impatto di una situazione di emergenza e, se possibile, per superare la situazione di emergenza, valutando la possibilità di istituire un gruppo speciale di monitoraggio.

9. Le consultazioni, le valutazioni comuni e le raccomandazioni proposte si basano sui principi della trasparenza, della non discriminazione e della proporzionalità.

10. I coordinatori, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a mettere fine al rischio di una situazione di emergenza o a superare una situazione di emergenza tenendo presenti le raccomandazioni elaborate in esito alle consultazioni.

11. Il gruppo di esperti di cui al paragrafo 8 rende conto ai coordinatori delle proprie attività subito dopo l'attuazione del piano d'azione eventualmente convenuto.

12. All'insorgere di una situazione di emergenza i coordinatori possono istituire un gruppo speciale di monitoraggio incaricato di esaminare le circostanze presenti e gli ulteriori sviluppi, nonché di prenderne nota in modo obiettivo. Il gruppo può essere formato da:

a) 

rappresentanti delle Parti;

b) 

rappresentanti delle imprese energetiche delle Parti;

c) 

rappresentanti delle organizzazioni internazionali del settore dell'energia, proposti e consensualmente nominati dalle Parti; nonché

d) 

esperti indipendenti proposti e consensualmente nominati dalle Parti.

13. Il gruppo speciale di monitoraggio comincia a operare quanto prima e, se necessario, fino alla risoluzione della situazione di emergenza. La decisione di porre fine all'attività del gruppo speciale di monitoraggio è presa consensualmente dai coordinatori.

14. Dal momento in cui una delle Parti informa l'altra Parte delle circostanze di cui al paragrafo 5 e fino al completamento delle procedure di cui al presente allegato e alla prevenzione o all'eliminazione del rischio di una situazione di emergenza o al superamento di una situazione di emergenza, ciascuna Parte fa il possibile, nell'ambito delle proprie competente, per ridurre al minimo le eventuali conseguenze negative per l'altra Parte. Le Parti cooperano per giungere a una soluzione immediata in uno spirito di trasparenza. Le Parti non intraprendono alcuna azione scollegata dalla situazione di emergenza che potrebbe occasionare conseguenze negative o peggiorare quelle esistenti per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o elettricità tra la Georgia e l'Unione.

15. Ciascuna Parte sostiene autonomamente i costi derivanti dalle azioni nel quadro del presente allegato.

16. Le Parti assicurano la confidenzialità di tutte le informazioni scambiatesi la cui natura è ritenuta riservata. Le Parti adottano le misure necessarie per proteggere le informazioni riservate nel rispetto delle pertinenti leggi e normative della Georgia, o dell'Unione, a seconda dei casi, e nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali.

17. Le Parti possono invitare di comune accordo rappresentanti di terzi a partecipare alle consultazioni di cui al paragrafo 8 e al monitoraggio di cui al paragrafo 12.

18. Le Parti possono decidere di adeguare le disposizioni del presente allegato al fine di istituire un meccanismo di allarme rapido tra loro stesse e terzi.

19. Una violazione delle disposizioni di cui al presente allegato non può essere assunta a fondamento per le procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo o di qualsiasi altro accordo applicabile alle controversie tra le Parti. In una procedura di risoluzione delle controversie le Parti non si basano sui seguenti elementi o presentarli come prove:

a) 

le posizioni assunte o le proposte formulate dall'altra Parte nel corso della procedura di cui al presente allegato; oppure

b) 

il fatto che l'altra Parte si sia detta disposta a accettare una soluzione a una situazione di emergenza nel quadro del presente meccanismo.

ALLEGATO XIX

MECCANISMO DI MEDIAZIONE



Articolo 1

Obiettivo

Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

SEZIONE 1

PROCEDURA DEL MECCANISMO DI MEDIAZIONE

Articolo 2

Richiesta di informazioni

1.  
Prima dell'avvio della procedura di mediazione una Parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto informazioni su una misura che incide negativamente sui suoi interessi commerciali. La Parte cui è indirizzata la richiesta risponde per iscritto entro 20 giorni, con le osservazioni in merito alle informazioni contenute nella richiesta.
2.  
La Parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa per iscritto la Parte richiedente in merito ai motivi del ritardo, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

Articolo 3

Avvio della procedura

1.  

Una Parte può chiedere in qualunque momento la partecipazione delle Parti a una procedura di mediazione. La richiesta è presentata per iscritto all'altra Parte ed è sufficientemente particolareggiata da consentire alla Parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti. Essa:

a) 

specifica la misura contestata;

b) 

indica i presunti effetti negativi che, secondo la Parte richiedente, la misura ha o avrà sui suoi interessi commerciali; nonché

c) 

spiega la relazione esistente, secondo la Parte richiedente, tra tali effetti e la misura.

2.  
La procedura di mediazione può essere avviata esclusivamente di comune accordo tra le Parti. La Parte cui è indirizzata una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 la valuta con la debita attenzione e risponde per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento, accogliendo o respingendo la richiesta.

Articolo 4

Designazione del mediatore

1.  
All'avvio della procedura di mediazione le Parti si adoperano per nominare di comune accordo un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta di cui all'articolo 3 del presente allegato.
2.  
Qualora le Parti non raggiungano un accordo sul mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1, ciascuna di esse può chiedere al presidente o ai copresidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, o ai loro delegati, di designare il mediatore per estrazione a sorte tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 268 del presente accordo. I rappresentanti di entrambe le Parti sono invitati, con congruo anticipo, a presenziare all'estrazione a sorte. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la Parte o le Parti presenti.
3.  
Il presidente o i copresidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», o i loro delegati, designano il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta presentata da una delle Parti a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
4.  
Se, al momento della presentazione della richiesta a norma dell'articolo 3 del presente allegato, l'elenco di cui all'articolo 268 del presente accordo non è stato ancora compilato, il mediatore è estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le Parti.
5.  
Un mediatore non è cittadino né dell'una né dell'altra Parte, salvo altrimenti convenuto dalle Parti stesse.
6.  
Il mediatore assiste le Parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti commerciali nonché nella ricerca di una soluzione concordata. Ai mediatori si applica, per analogia, il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori di cui all'allegato XXI del presente accordo. Si applicano altresì, per analogia, i punti da 3 a 7 (Notifiche) e da 43 a 45 (Traduzione e interpretazione) del regolamento di procedura di cui all'allegato XX del presente accordo.

Articolo 5

Regole della procedura di mediazione

1.  
Entro dieci giorni dalla nomina del mediatore la Parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra Parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro 20 giorni dalla presentazione di questa descrizione l'altra Parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna delle Parti può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.
2.  
Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti commerciali. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le Parti, consultare le Parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le Parti facciano richiesta. Prima di chiedere tuttavia l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate il mediatore consulta le Parti.
3.  
Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle Parti le quali possono accettare o respingere la proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilità della misura contestata con il presente accordo.
4.  
La procedura si svolge nel territorio della Parte destinataria della richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altro mezzo.
5.  
Le Parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo le Parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili.
6.  
La soluzione può essere adottata mediante una decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo. Le Parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedure interne. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche, ma la versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una Parte.
7.  
Su richiesta delle Parti, il mediatore trasmette alle Parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: a) della misura contestata oggetto delle procedure; b) delle procedure seguite; nonché c) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine delle procedure, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore concede alle Parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle Parti entro il suddetto termine il mediatore presenta alle Parti la relazione finale dei fatti per iscritto entro 15 giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.
8.  

La procedura si conclude:

a) 

con l'adozione, ad opera delle Parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;

b) 

con un accordo delle Parti in qualsiasi fase della procedura, alla data di tale accordo;

c) 

con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le Parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; oppure

d) 

con una dichiarazione scritta di una delle Parti al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite la procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposti dal mediatore, alla data di tale dichiarazione.

SEZIONE 2

ATTUAZIONE

Articolo 6

Attuazione di una soluzione concordata

1.  
Quando le Parti sono pervenute a una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2.  
Ciascuna delle Parti informa per iscritto l'altra Parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7

Riservatezza e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

1.  
Salvo altrimenti convenuto dalle Parti, e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi della procedura, compresi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le Parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.
2.  
La procedura di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti a norma della procedura di risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo o di qualsiasi altro accordo.
3.  
Prima di avviare la procedura di mediazione non è necessario procedere alle consultazioni di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo. Prima di avviare la procedura di mediazione una Parte si avvale di norma delle altre disposizioni in tema di cooperazione o di consultazione disponibili nel presente accordo.
4.  

Le Parti non adducono o presentano come prove in altre procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un collegio arbitrale prende in considerazione:

a) 

le posizioni adottate dall'altra Parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente allegato;

b) 

la volontà manifestata dall'altra Parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure

c) 

i pareri o le proposte formulati dal mediatore.

5.  
Un mediatore non può far parte del collegio arbitrale in un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o dell'accordo dell'OMC riguardante una questione per cui abbia svolto funzioni di mediazione.

Articolo 8

Termini

I termini indicati nel presente allegato possono essere modificati previo accordo fra le Parti delle procedure in questione.

Articolo 9

Spese

1.  
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura di mediazione.
2.  
Le Parti partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale a norma del punto 8, lettera e), del regolamento di procedura.

ALLEGATO XX

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Disposizioni generali

1. Al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo e nel quadro del presente regolamento di procedura:

a) 

«esperto» è una persona incaricata da una delle Parti della controversia di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;

b) 

«arbitro» è un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 249 del presente accordo;

c) 

«assistente» è una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; ( 93 )

d) 

«Parte attrice» è la Parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 248 del presente accordo;

e) 

«Parte convenuta» è la Parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo;

f) 

«collegio arbitrale» è un collegio costituito in conformità dell'articolo 249 del presente accordo;

g) 

«rappresentante di una Parte» è un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una Parte, che rappresenta la Parte ai fini di una controversia a norma del presente accordo;

h) 

«giorno» è un giorno di calendario.

2. Salvo altrimenti concordato la Parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. Le spese di organizzazione, compresi il compenso e le spese degli arbitri, sono ripartite tra le Parti.

Notifiche

3. Ciascuna delle Parti della controversia e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per e-mail all'altra Parte e, per quanto riguarda le comunicazioni scritte e le richieste nell'ambito dell'arbitrato, a ciascuno degli arbitri. Il collegio arbitrale trasmette i documenti alle Parti anche per e-mail. Salvo prova contraria un messaggio e-mail si considera ricevuto nel giorno dell'invio. Qualora uno dei documenti giustificativi superi i dieci megabyte questo viene fornito in un formato elettronico diverso all'altra Parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, entro due giorni dall'invio dell'e-mail.

4. Una copia dei documenti inviati a norma del punto 3 è trasmessa il giorno dell'invio dell'e-mail all'altra Parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, mediante fax, raccomandata, corriere, corriere a mano con rilascio di ricevuta o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio.

5. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al ministero dell'Economia e dello sviluppo sostenibile della Georgia e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea.

6. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

7. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo ufficiale della Georgia o dell'UE si presume che il documento sia pervenuto in tempo utile se presentato entro il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Avvio del procedimento arbitrale

8.

 
a) 

Qualora, a norma dell'articolo 249 del presente accordo o dei punti 19, 20 o 46 del presente regolamento di procedura, un arbitro venga designato per estrazione a sorte, quest'ultima è effettuata alla data e nel luogo stabilito dalla Parte attrice, da comunicare tempestivamente alla Parte convenuta. La Parte convenuta può, se lo desidera, presenziare all'estrazione a sorte. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la Parte o le Parti presenti.

b) 

Qualora, a norma dell'articolo 249 del presente accordo o dei punti 19, 20 o 46 del presente regolamento di procedura, un arbitro venga designato per estrazione a sorte e siano presenti due presidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, l'estrazione a sorte è effettuata da entrambi i presidenti o dai loro delegati. Nei casi tuttavia in cui un presidente, o un suo delegato, non accetti di partecipare all'estrazione a sorte, quest'ultima è effettuata soltanto dall'altro presidente.

c) 

Le Parti notificano la nomina agli arbitri designati.

d) 

Un arbitro nominato secondo la procedura di cui all'articolo 249 del presente accordo conferma la propria disponibilità a far parte del collegio arbitrale al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro cinque giorni dalla data di comunicazione della nomina.

e) 

Salvo diversamente convenuto, le Parti della controversia si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla costituzione dello stesso per individuare le questioni che le Parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri, che sono conformi alle norme dell'OMC. Il compenso per l'assistente di ciascun arbitro non supera il 50% del compenso dell'arbitro stesso. Gli arbitri e i rappresentanti delle Parti della controversia possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.

9.

 
a) 

Salvo diversamente convenuto dalle Parti entro cinque giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio arbitrale è investito del mandato di «esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo invocate dalle Parti della controversia, la questione indicata nella richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 245 dell'accordo di associazione e pronunciare un lodo in conformità dell'articolo 251 del medesimo accordo».

b) 

Le Parti notificano il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo.

Comunicazioni iniziali

10. La Parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La Parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui sono state trasmesse le comunicazioni scritte iniziali.

Funzionamento dei collegi arbitrali

11. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Un collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

12. Salvo altrimenti disposto al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.

13. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.

14. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non è delegabile.

15. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo e dei suoi allegati il collegio arbitrale può, previa consultazione delle Parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

16. Qualora il collegio arbitrale ritenga che vi sia una necessità di modificare uno dei termini per i suoi procedimenti diversi dai termini stabiliti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, o di introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, esso informa per iscritto le Parti della controversia circa le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.

Sostituzione

17. Se in un procedimento arbitrale un arbitro non è in grado di partecipare o vi rinuncia, o deve essere sostituito per mancato rispetto delle prescrizioni del codice di condotta, viene designato un sostituto in conformità dell'articolo 249 del presente accordo e del punto 8 del presente regolamento di procedura.

18. Se una Parte della controversia ritiene che un arbitro non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, essa ne informa l'altra Parte della controversia entro 15 giorni dal momento in cui ha acquisito elementi di prova sulle circostanze relative alla violazione sostanziale del codice di condotta da parte dell'arbitro.

19. Se una Parte della controversia ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta, le Parti della controversia si consultano e, di comune accordo, designano un nuovo arbitro conformemente alla procedura di cui all'articolo 249 del presente accordo e al punto 8 del presente regolamento di procedura.

Qualora le Parti della controversia non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna Parte della controversia può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se, conseguentemente a tale richiesta, il presidente conclude che un arbitro non soddisfa le prescrizioni del codice di condotta, il nuovo arbitro è designato conformemente all'articolo 249 del presente accordo e al punto 8 del presente regolamento di procedura.

20. Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta, le Parti si consultano e, di comune accordo, designano un nuovo presidente conformemente alla procedura di cui all'articolo 249 del presente accordo e al punto 8 del presente regolamento di procedura.

Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna Parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone presenti sul sottoelenco di presidenti compilato a norma dell'articolo 268, paragrafo 1, del presente accordo. Il suo nome è estratto a sorte entro cinque giorni dalla richiesta in conformità del punto 8 del presente regolamento di procedura. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se la persona designata decide che il presidente in questione non soddisfa le prescrizioni del codice di condotta, designa un nuovo presidente per estrazione a sorte tra il gruppo di persone rimanenti sul sottoelenco di presidenti di cui all'articolo 268, paragrafo 1, del presente accordo. La designazione del nuovo presidente è effettuata entro cinque giorni dalla data della decisione da parte della persona designata circa il mancato rispetto, da parte del presidente in questione, delle prescrizioni del codice di condotta.

21. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui ai punti 18, 19 e 20 del presente regolamento di procedura.

Audizioni

22. Consultate le Parti della controversia e gli arbitri, il presidente del collegio arbitrale fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle Parti della controversia. Quando l'audizione è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla Parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo disaccordo di una Parte il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'audizione.

L'audizione è pubblica, a meno che non debba svolgersi parzialmente o completamente a porte chiuse al fine di garantire la riservatezza delle informazioni riservate. Le Parti possono inoltre decidere, di comune accordo, che l'audizione si svolga parzialmente o completamente a porte chiuse in base ad altre considerazioni oggettive.

23. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la Parte attrice è la Georgia e a Tbilisi se la Parte attrice è l'UE.

24. Il collegio arbitrale può organizzare altre audizioni con l'accordo delle Parti.

25. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle audizioni.

26. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono presenziare all'audizione:

a) 

i rappresentanti delle Parti della controversia;

b) 

gli esperti delle Parti della controversia;

c) 

il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; nonché

d) 

gli assistenti degli arbitri.

Solo i rappresentanti e gli esperti delle Parti della controversia possono rivolgersi al collegio arbitrale.

27. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'audizione ciascuna Parte della controversia trasmette al collegio arbitrale un elenco dei nominativi delle persone che in sede di audizione interverranno oralmente per conto della Parte e degli altri rappresentanti o esperti che presenzieranno all'audizione.

28. Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo sottoindicato, assicurando un tempo equivalente alla Parte attrice e alla Parte convenuta:

Argomentazione

a) argomentazione della Parte attrice;

b) controreplica della Parte convenuta.

Confutazione

a) argomentazione della Parte attrice;

b) controreplica della Parte convenuta.

29. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle Parti della controversia in qualsiasi momento dell'audizione.

30. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che è redatto e trasmesso quanto prima alle Parti della controversia. Le Parti della controversia possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.

31. Entro dieci giorni dalla data dell'audizione ciascuna Parte della controversia può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.

Domande scritte

32. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le Parti della controversia in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna delle Parti della controversia riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.

33. Ciascuna Parte della controversia trasmette inoltre all'altra Parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna Parte della controversia viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra Parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento delle risposte.

Riservatezza

34. Ciascuna Parte della controversia e i rispettivi esperti considerano riservate le informazioni trasmesse in via riservata al collegio arbitrale dall'altra Parte della controversia. Qualora una Parte della controversia trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce altresì, su richiesta dell'altra Parte, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni che può essere divulgata. Tale sintesi non riservata viene fornita entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, della trasmissione, unitamente a una spiegazione del motivo per cui le informazione sono riservate. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta a una Parte della controversia di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni trasmesse dall'altra Parte essa non divulghi informazioni che quest'ultima consideri riservate. Il collegio arbitrale si riunisce tuttavia a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una Parte contengano informazioni riservate. Le Parti della controversia e i loro esperti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.

Contatti unilaterali

35. Il collegio arbitrale non si incontra né comunica con una Parte in assenza dell'altra Parte.

36. Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le Parti della controversia in assenza degli altri arbitri.

Comunicazioni amicus curiae

37. Salvo diverso accordo tra le Parti, entro tre giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di una delle Parti della controversia, indipendenti dai governi delle Parti della controversia, purché vengano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise, non più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia e riguardino direttamente una questione di fatto o di diritto esaminata dal collegio arbitrale.

38. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la sua cittadinanza o luogo di stabilimento, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. Essa è redatta nelle lingue scelte dalle Parti della controversia in conformità dei punti 41 e 42 del presente regolamento di procedura.

39. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi ai punti 37 e 38 del presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni, che sono notificate dal collegio arbitrale alle Parti della controversia affinché queste ultime possano presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni delle Parti della controversia sono trasmesse entro dieci giorni dalla notifica del collegio arbitrale, che ne tiene conto.

Casi urgenti

40. Nei casi urgenti di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo il collegio arbitrale, previa consultazione delle Parti, adegua ove opportuno i termini fissati nel presente regolamento di procedura e comunica tali adeguamenti alle Parti.

Traduzione e interpretazione

41. Durante le consultazioni di cui all'articolo 246 del presente accordo ed entro la data della riunione di cui al punto 8, lettera e), del presente regolamento di procedura, le Parti della controversia si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini dei procedimenti del collegio arbitrale.

42. Qualora le Parti della controversia non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna Parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua da essa scelta. Tale Parte fornisce nel contempo una traduzione nella lingua scelta dall'altra Parte, a meno che le sue comunicazioni non siano redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC. La Parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle Parti della controversia.

43. I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle Parti della controversia.

44. Ciascuna Parte della controversia può formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento di procedura.

45. Ciascuna Parte sostiene i costi relativi alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte. Tutti i costi della traduzione di un lodo arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle Parti della controversia.

Altre procedure

46. Il presente regolamento di procedura si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 246, all'articolo 255, paragrafo 2, all'articolo 256, paragrafo 2, all'articolo 257, paragrafo 2, e all'articolo 259, paragrafo 2, del presente accordo. I termini fissati in conformità del presente regolamento di procedura vengono tuttavia adeguati dal collegio arbitrale ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di tali altre procedure.

ALLEGATO XXI

CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI E DEI MEDIATORI

Definizioni

1. Nel presente codice di condotta:

a) 

«arbitro» è un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 249 del presente accordo;

b) 

«candidato» è una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 268 del presente accordo, proposta per la designazione come arbitro a norma dell'articolo 249 del presente accordo;

c) 

«assistente» è una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

d) 

«procedimento», salvo altrimenti specificato, è un procedimento del collegio arbitrale a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo;

e) 

«personale», rispetto a un arbitro, sono le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, diverse dagli assistenti;

f) 

«mediatore» è una persona che conduce una procedura di mediazione in conformità dell'allegato XIX del presente accordo.

Responsabilità procedimentali

2. Nel corso dell'intero procedimento tutti i candidati e gli arbitri evitano qualsiasi irregolarità e qualsiasi sospetto di irregolarità, sono indipendenti e imparziali, evitano conflitti d'interesse diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri devono ottemperare agli obblighi di cui ai punti 15, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta.

Obblighi di dichiarazione

3. Prima di essere confermato quale arbitro a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, un candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

4. Un candidato o un arbitro comunica fatti riguardanti violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta soltanto al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, ai fini dell'esame delle Parti.

5. In seguito alla designazione ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e li dichiara. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" ai fini dell'esame delle Parti.

Doveri degli arbitri

6. In seguito alla conferma della designazione gli arbitri si rendono disponibili ad esercitare ed esercitano interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.

7. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.

8. Gli arbitri prendono tutti i provvedimenti adeguati per garantire che il proprio assistente e il proprio personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.

9. Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri

10. Gli arbitri sono indipendenti e imparziali ed evitano di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una Parte o dal timore di critiche.

11. Gli arbitri non contraggono, direttamente o indirettamente, obblighi né accettano vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.

12. Gli arbitri non si servono della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati ed evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.

13. Gli arbitri si adoperano affinché il loro comportamento o il loro giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.

14. Gli arbitri evitano di stabilire relazioni o di acquisire interessi finanziari che possano influire sulla loro imparzialità o ingenerare un ragionevole sospetto di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex arbitri

15. Tutti gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale.

Riservatezza

16. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

17. Gli arbitri non divulgano un lodo o parte di un lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione, conformemente al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

18. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano, in alcun momento, le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro.

Spese

19. Ciascun arbitro registra il tempo dedicato alla procedura e le spese sostenute e presenta un resoconto finale al riguardo, nonché del tempo e delle spese sostenute dal suo assistente e dal suo personale.

Mediatori

20. Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili agli arbitri o agli ex arbitri, si applicano, per analogia, ai mediatori.

ALLEGATO XXII

FISCALITÀ

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Imposte indirette

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si applicano le disposizioni di tale direttiva, ad eccezione di:

— 
ambito di applicazione dell'IVA: articolo 2, paragrafo 1, lettera b), articolo 2, paragrafo 2, articoli 3 e 4;
— 
ambito di applicazione territoriale: l'intero titolo: articoli da 5 a 8;
— 
soggetti passivi: articolo 9, paragrafo 2;
— 
operazioni imponibili: articolo 17 e articoli da 20 a 23;
— 
luogo d'imposizione: articoli 33, 34, 35, articolo 36, paragrafo 2, articoli 37, 40, 41, 42, articolo 43, paragrafo 2, articoli 50, 51, 52 e 57;
— 
fatto generatore ed esigibilità dell'imposta: articoli 67, 68 e 69;
— 
base imponibile: acquisto intracomunitario di beni: articoli 83 e 84;
— 
aliquote: articoli 100, 101 e deroghe per alcuni Stati membri: articoli da 104 a 129;
— 
esenzioni: operazioni intracomunitarie: articoli da 138 a 142; importazioni: articolo 143, paragrafo 1, lettera d), articolo 145; esportazioni: articolo 146, paragrafo 1, lettera b); trasporto internazionale: articolo 149, articolo 150, paragrafo 1; traffico internazionale di beni: articoli 162, 164, 165 e 166;
— 
detrazioni: articolo 171, paragrafo 1, e articolo 172;
— 
obblighi: articoli 195, 196, 197, 200, 209, 210, articolo 213, paragrafo 2, articolo 214, paragrafo 1, eccetto articolo 214, paragrafo 1, lettera a), e articolo 216;
— 
fatturazione: articolo 237;
— 
contabilità: articoli 243, 245 e 249;
— 
dichiarazioni: articoli 253, 254, 257, 258 e 259;
— 
elenchi riepilogativi: articoli da 262 a 270;
— 
obblighi relativi a talune operazioni di importazione e di esportazione: articoli da 274 a 280;
— 
regimi speciali: articoli 293, 294 e da 344 a 356; regime speciale per il commercio elettronico: articoli da 357 a 369;
— 
deroghe per taluni Stati membri: articoli da 370 a 396;
— 
disposizioni varie: articoli da 397 a 400;
— 
disposizioni finali: articoli da 402 a 414.

Calendario: le disposizioni di tale direttiva, ad eccezione dell'elenco di cui sopra, sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

La Georgia mantiene il diritto di esentare la fornitura di beni e servizi che, all'entrata in vigore del presente accordo, sono esenti a norma del Codice tributario della Georgia.

Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2, degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2, 4, degli articoli 18 e 19 della medesima, per i quali verrà presentata, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di decisione del Consiglio di associazione relativa ad un calendario, tenendo conto dell'esigenza della Georgia di contrastare il contrabbando e difendere le proprie entrate fiscali.

Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi

Si applica la seguente sezione di tale direttiva:

— 
sezione 3 sui limiti quantitativi

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

La Georgia manterrà il diritto di esentare dalle accise le bevande spiritose prodotte da singoli individui in piccole quantità per il consumo domestico e non destinate alla commercializzazione.

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

Calendario: le disposizioni di tale direttiva, ad eccezione dell'allegato I della medesima, sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise

Si applica il seguente articolo di tale direttiva:

— 
articolo 1

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXIII

STATISTICHE

L'acquis statistico dell'UE, menzionato al titolo V (Cooperazione economica), capo 4 (Statistiche), articolo 291, del presente accordo è illustrato nell'edizione aggiornata annualmente dello Statistical Requirements Compendium, che è considerato dalle Parti come allegato al presente accordo.

La versione più recente dello Statistical Requirements Compendium è disponibile in formato elettronico sul sito Internet dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) al seguente indirizzo: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

ALLEGATO XXIV

TRASPORTI

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Trasporto su strada

Condizioni tecniche

Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

Calendario:

per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli immatricolati per la prima volta, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo per autobus e camion ed entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo per altre categorie di veicoli.

Condizioni di sicurezza

Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
introduzione delle categorie per la patente di guida (articolo 4);
— 
condizioni per il rilascio della patente di guida (articoli 5, 6 e 7);
— 
requisiti per l'esame di idoneità alla guida (allegati II e III)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario:

per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni sociali

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Calendario:

per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale regolamento sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

Calendario:

per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale regolamento sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

— 
articoli 3, 4, 5, 6, 7 (escluso il valore monetario dell'idoneità finanziaria), 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 e allegato I di tale regolamento

Calendario:

per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri

Calendario:

per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni fiscali

Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate quando la Georgia deciderà di riscuotere pedaggi o diritti d'utenza per l'uso di alcune infrastrutture.

Trasporto su rotaia

Accesso al mercato e alle infrastrutture

Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
articoli da 1 a 9;
— 
articoli da 16 a 25;
— 
articoli da 26 a 57.

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro agosto 2022.

Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni tecniche e di sicurezza, interoperabilità

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Altri aspetti

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia

Calendario: le disposizioni di tale regolamento riguardanti i servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

La proposta relativa all'attuazione delle disposizioni di tale regolamento riguardanti i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada viene presentata al Consiglio di associazione entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

Calendario: le disposizioni di tale regolamento (ad eccezione degli articoli 9, 11, 12, 19, dell'articolo 20, paragrafo 1, e dell'articolo 26) sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Gli articoli 9, 11, 12, 19, l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 26 di tale regolamento sono attuati entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La Georgia mantiene il diritto di applicare l'allegato I di tale regolamento esclusivamente alla tratta che va dalla stazione Gardabani alla stazione Kartsakhi, confine di Stato (244 km), in seguito alla messa in servizio di tale linea.

Trasporto aereo

Il progressivo ravvicinamento nel settore del trasporto aereo ha luogo nel quadro dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, firmato il 2 dicembre 2010 a Bruxelles, che contiene in un allegato l'elenco dell'acquis dell'UE nel settore del trasporto aereo e un calendario per la relativa attuazione.

ALLEGATO XXV

ENERGIA

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Elettricità

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Gas

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/73/CE sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, quale modificato dalla decisione 2010/685/UE della Commissione, del 10 novembre 2010

Calendario: le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 715/2009 sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Energie rinnovabili

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Petrolio

Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Efficienza energetica

Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttive/regolamenti di esecuzione:

— 
regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico
— 
regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico
— 
regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico
— 
regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori
— 
direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti
— 
direttiva 2003/66/CE della Commissione, del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni
— 
direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
— 
direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico
— 
direttiva 1999/9/CE della Commissione, del 26 febbraio 1999, recante modifica della direttiva 97/17/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico
— 
direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico
— 
direttiva 97/17/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico
— 
direttiva 96/89/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico
— 
direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche
— 
direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico
— 
direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico
— 
direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni

Calendario: le disposizioni di cui alle direttive/ai regolamenti sopra menzionati sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Prospezione e ricerca di idrocarburi

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Efficienza energetica

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato dalla Georgia nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Qualora l'adesione della Georgia a tale trattato non diventi effettiva entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di calendario sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, del 18 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 244/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per la radiazione ultravioletta delle lampade non direzionali per uso domestico

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 859/2009 sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXVI

AMBIENTE

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Governance ambientale e integrazione dell'ambiente in altri settori programmatici

Direttiva 2011/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti (articoli 2 e 3);
— 
introduzione del requisito secondo cui i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale e di una procedura per decidere quali progetti dell'allegato II richiedono una valutazione d'impatto ambientale (articolo 4). Le disposizioni relative a taluni settori che sono trattati separatamente nel presente capo sono attuate entro gli stessi termini indicati nelle rispettive direttive;
— 
definizione della portata delle informazioni che il committente deve fornire (articolo 5);
— 
istituzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia di ambiente e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6);
— 
definizione di modalità per lo scambio di informazioni e la consultazione con gli Stati membri dell'UE il cui ambiente potrebbe essere interessato in misura significativa da un progetto (articolo 7);
— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
— 
istituzione di misure per la notifica al pubblico dell'esito delle decisioni in merito alle domande di autorizzazione (articolo 9);
— 
definizione di procedure di ricorso efficaci, tempestive e non eccessivamente onerose a livello amministrativo e giuridico che coinvolgano i cittadini e le ONG (articolo 11).
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
introduzione di una procedura per decidere quali piani o programmi richiedono una valutazione ambientale strategica e del requisito secondo cui i piani o i programmi per i quali una valutazione ambientale strategica è obbligatoria sono soggetti a detta valutazione (articolo 3);
— 
istituzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia di ambiente e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6);
— 
definizione di modalità per lo scambio di informazioni e la consultazione con gli Stati membri dell'UE il cui ambiente potrebbe essere interessato in misura significativa da un progetto (articolo 7).
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
— 
definizione di modalità pratiche, e delle relative eccezioni, per rendere l'informazione ambientale disponibile al pubblico (articoli 3 e 4);
— 
garanzia che le autorità pubbliche rendano disponibile al pubblico l'informazione ambientale (articolo 3, paragrafo 1);
— 
istituzione di procedure di riesame delle decisioni che negano l'accesso o che concedono accesso parziale all'informazione ambientale (articolo 6);
— 
istituzione di un sistema di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale (articolo 7).
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

da leggere in combinato disposto con le direttive 2008/50/CE, 91/676/CEE, 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2011/92/UE

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
Calendario: tali disposizioni della direttiva 2003/35/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un meccanismo per fornire informazioni al pubblico [articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e d)];
— 
istituzione di un meccanismo per la consultazione pubblica [articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e articolo 2, paragrafo 3];
— 
istituzione di un meccanismo per tener conto delle osservazioni e dei pareri del pubblico nel processo decisionale [articolo 2, paragrafo 2, lettera c)];
— 
garanzia di un accesso alla giustizia efficace, tempestivo e non eccessivamente oneroso a livello amministrativo e giurisdizionale in queste procedure per il pubblico (comprese le ONG) (articolo 3, paragrafo 7, e articolo 4, paragrafo 4, VIA e IPPC).
Calendario: tali disposizioni della direttiva 2003/35/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione delle autorità competenti (articolo 11);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di norme e procedure volte a prevenire e riparare i danni all'ambiente (acqua, terreno, specie e habitat naturali protetti), basate sul principio «chi inquina paga» (articoli 5, 6, 7, allegato II). Le disposizioni relative alla valutazione delle opzioni di riparazione, usando le migliori tecniche disponibili («Best Available Techniques» - BAT), sono attuate entro gli stessi termini indicati nelle rispettive direttive;
— 
istituzione della responsabilità oggettiva per attività professionali pericolose [articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e allegato III]. Da leggere in combinato disposto con le rispettive direttive indicate in questo capo;
— 
istituzione di obblighi per gli operatori di adottare le necessarie misure di prevenzione e di riparazione compresa la responsabilità per i costi (articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10);
— 
istituzione di meccanismi che consentano ai soggetti interessati, comprese le ONG attive nel settore ambientale, di richiedere l'azione delle autorità competenti in caso di danni ambientali, compreso il riesame indipendente (articoli 12 e 13).
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Qualità dell'aria

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articolo 4);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema di valutazione, dotato di criteri adeguati, per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articoli 5, 6 e 9);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di piani per la qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di inquinanti superano un valore limite/valore-obiettivo (articolo 23);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di piani d'azione a breve termine per le zone e gli agglomerati in cui sussiste il rischio che le soglie di allarme siano superate (articolo 24);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema di informazione del pubblico (articolo 26).
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d), che è attuato entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articolo 3, paragrafo 2);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema di valutazione, dotato di criteri adeguati, per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articolo 4);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
adozione di misure per mantenere/migliorare la qualità dell'aria rispetto ai relativi inquinanti (articolo 3, paragrafi 1 e 3).
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/32/CE, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 e dalla direttiva 2005/33/CE

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 1999/32/CE:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema di campionamento e di metodi di analisi efficaci (articolo 6);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
divieto di utilizzare oli combustibili pesanti e gasolio il cui tenore di zolfo superi i valori limite stabiliti (articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
applicazione dei valori limite per il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (articoli 4 bis e 4 ter).
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 94/63/CE, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
individuazione di tutti i terminali di deposito e caricamento di benzina (articolo 2);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di misure tecniche volte a ridurre la perdita di benzina dagli impianti di deposito presso i terminali e le stazioni di servizio e durante il caricamento/lo scaricamento di cisterne mobili presso i terminali (articoli 3, 4 e 6 e allegato III);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
obbligo di rispetto delle prescrizioni per tutte le torri di caricamento di autocisterne e le cisterne mobili (articoli 4 e 5).
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
definizione dei valori limite di contenuto massimo di COV per pitture e vernici (articolo 3 e allegato II);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di prescrizioni atte a garantire che l'etichettatura dei prodotti immessi sul mercato e l'immissione sul mercato dei prodotti siano conformi ai pertinenti requisiti (articoli 3 e 4).
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Qualità dell'acqua e gestione delle risorse, ambiente marino compreso

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, quale modificata dalla decisione 2455/2001/CE

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
individuazione dei distretti idrografici e definizione delle disposizioni amministrative per fiumi, laghi e acque costiere internazionali (articolo 3, paragrafi da 1 a 7);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici (articolo 5);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di programmi di monitoraggio della qualità delle acque (articolo 8);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva (relative alle acque sotterranee) sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva (relative alle acque superficiali) sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
preparazione di piani di gestione dei bacini idrografici, consultazioni pubbliche e pubblicazione di tali piani (articoli 13 e 14).
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
svolgimento di una valutazione preliminare del rischio di alluvioni (articoli 4 e 5);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
elaborazione di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni (articolo 6);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di piani di gestione del rischio di alluvioni (articolo 7).
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, quale modificata dalla direttiva 98/15/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 91/271/CEE:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
valutazione dello stato della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
individuazione delle aree e degli agglomerati sensibili (articolo 5 e allegato II);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
elaborazione di un programma tecnico e di investimento per la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane.
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di norme per l'acqua potabile (articoli 4 e 5);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema di controllo (articoli 6 e 7);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un meccanismo di informazione dei consumatori (articolo 13).
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di programmi di controllo (articolo 6);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva (relative alle acque sotterranee) sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva (relative alle acque superficiali) sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
individuazione delle acque inquinate o delle acque a rischio e designazione delle zone vulnerabili ai nitrati (articolo 3);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva (relative alle acque sotterranee) sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva (relative alle acque superficiali) sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di piani di azione e di codici di buone pratiche agricole per le zone vulnerabili ai nitrati (articoli 4 e 5).
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
sviluppo di una strategia per l'ambiente marino in cooperazione con i pertinenti Stati membri dell'UE (articoli 5 e 6) (in caso di cooperazione con SM non-UE, gli impegni della Georgia in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, saranno allineati a quelli previsti dalla Convenzione del Mar Nero);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
valutazione iniziale delle acque marine, determinazione di un buono stato ecologico e definizione di traguardi ambientali e di indicatori (articolo 5 e articoli da 8 a10);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l'aggiornamento periodico dei traguardi (articoli 5 e 11);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
elaborazione di un programma di misure volte a conseguire un buono stato ecologico (articoli 5 e 13).
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Gestione dei rifiuti

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
preparazione di piani per la gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti in cinque tappe e con i programmi di prevenzione dei rifiuti (capo V, ad eccezione dell'articolo 29, paragrafo 4);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un meccanismo di recupero dei costi secondo il principio «chi inquina paga» (articolo 14);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema di autorizzazioni per enti o imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento, con obblighi specifici per la gestione dei rifiuti pericolosi (capo IV);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un registro di enti e imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti (capo IV).
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
classificazione delle discariche (articolo 4);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
elaborazione di una strategia nazionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica (articolo 5);
Calendario: le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Entro tale termine il Consiglio di associazione adotta una decisione sulle date e sulle percentuali di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica nonché sulla selezione dell'anno di riferimento. Le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, di tale direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema di domande di autorizzazione e di procedure di ammissione dei rifiuti [articoli 5, 6, 7, 11, 12 e 14, fatta eccezione per la parte dell'articolo 7, lettera i), che fa riferimento ai requisiti di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv)];
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa della discarica e di procedure di chiusura e di gestione successiva alla chiusura per le discariche dismesse (articoli 12 e 13);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di piani di riassetto delle discariche esistenti (articolo 14);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un meccanismo di calcolo dei costi per la creazione e la gestione di una discarica e, nella misura del possibile, per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura [articolo 10, fatta eccezione per la parte che fa riferimento ai requisiti di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv)];
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
garanzia che i rifiuti siano trattati prima di essere collocati a discarica (articolo 6).
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema atto a garantire che gli operatori elaborino piani di gestione dei rifiuti; identificazione e classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti (articoli 4 e 9 e allegato III, primo trattino);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema di autorizzazioni, di garanzie finanziarie e di un sistema di ispezioni (articoli 7 e 17);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di procedure per la gestione e il monitoraggio dei vuoti di miniera (articolo 10);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e per la fase successiva alla chiusura (articolo 12);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
stesura di un inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse (articolo 20).
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tutela della natura

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
valutazione delle specie di uccelli che richiedono misure di conservazione speciali e delle specie migratrici che ritornano regolarmente;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
individuazione e designazione di zone di protezione speciali per le specie di uccelli (articolo 4, paragrafo 1);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
adozione di misure di conservazione speciali per proteggere le specie migratrici che ritornano regolarmente (articolo 4, paragrafo 2);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
instaurazione di un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli selvatici, di cui quelle oggetto di caccia costituiscono un sottoinsieme particolare, e del divieto di catturare/uccidere determinati tipi di uccelli (articoli 5, 6, 7 e 8 e articolo 9, paragrafi 1 e 2).
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Il divieto di armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce è attuato entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, quale modificata dalle direttive 97/62/CE, 2006/105/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 92/43/CE:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
completamento dell'inventario dei siti Emerald, designazione di tali siti e definizione delle priorità per la relativa gestione (articolo 4);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione delle misure di conservazione necessarie per tali siti (articolo 6);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie tutelate pertinenti per la Georgia (articolo 11);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un regime di rigorosa tutela delle specie di cui all'allegato IV di tale direttiva, pertinenti per la Georgia e in linea con le riserve formulate dalla Georgia per alcune specie nel quadro della convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del Consiglio d'Europa (articolo 12);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un meccanismo atto a promuovere l'educazione e l'informazione generale del pubblico [articolo 22, lettera c)].
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Inquinamento industriale e rischi industriali

Direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
individuazione delle installazioni che richiedono un'autorizzazione;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Per le installazioni di cui all'allegato I, punti 6.3., 6.4. e 6.6., di tale direttiva le diverse soglie saranno concordate dal Consiglio di associazione. Una proposta di decisione verrà presentata al Consiglio di associazione entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo.
— 
attuazione di un sistema integrato di autorizzazione (articoli 4-6, articolo 12, articolo 17, paragrafo 2, articoli 21 e 24 e allegato IV);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo; per le installazioni di cui all'allegato I, punti 6.3., 6.4. e 6.6. di tale direttiva, al massimo entro sei anni dopo la/dalla decisione del Consiglio di associazione.
— 
istituzione di un meccanismo di verifica della conformità (articolo 8, articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e articolo 23, paragrafo 1);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) tenendo presente le conclusioni sulle BAT dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) (articolo 14, paragrafi da 3 a 6 e articolo 15, paragrafi da 2 a 4);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 12 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di valori limite di emissione per gli impianti di combustione (articolo 30 e allegato V);
Calendario: queste disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo per le nuove installazioni ed entro 12 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per le installazioni esistenti.
— 
elaborazione di piani nazionali transitori intesi a ridurre le emissioni annue totali degli impianti esistenti (opzionalmente, definizione dei valori limite di emissione per gli impianti esistenti) (articolo 32).
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 12 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, quale modificata dalla direttiva 2003/105/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 96/82/CE:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
— 
istituzione di meccanismi di coordinamento efficaci tra le autorità pertinenti;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di sistemi per la registrazione delle informazioni sugli impianti pertinenti e per la notifica degli incidenti rilevanti (articoli 13 e 14);
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Gestione delle sostanze chimiche

Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

— 
attuazione della procedura di notifica di esportazione (articolo 7);
— 
attuazione di procedure per la gestione delle notifiche di esportazione ricevute da altri paesi (articolo 8);
— 
definizione di procedure per l'elaborazione e la presentazione delle notifiche relative all'atto normativo definitivo (articolo 10);
— 
definizione di procedure per l'elaborazione e la presentazione delle decisioni sulle importazioni (articolo 12);
— 
attuazione della procedura PIC per l'esportazione di alcune sostanze chimiche, in particolare quelle elencate nell'allegato III della convenzione di Rotterdam (articolo 13);
— 
applicazione delle prescrizioni in materia di etichettatura e di imballaggio per le sostanze chimiche esportate (articolo 16);
— 
designazione delle autorità nazionali incaricate di controllare le importazioni e le esportazioni delle sostanze chimiche (articolo 17).
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

— 
designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti (articolo 43);
— 
attuazione delle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze (articolo 4);
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
attuazione delle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle miscele (articolo 4).
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXVII

INIZIATIVE IN MATERIA DI CLIMA

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione/adeguamento delle condizioni nazionali di formazione e di certificazione per il personale e le società interessate (articolo 5);
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di sistemi (interni) di comunicazione delle informazioni al fine di acquisire dati sulle emissioni dai settori pertinenti (articolo 6);
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema di controllo del rispetto delle disposizioni (articolo 13).
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un divieto di produzione delle sostanze controllate, salvo per usi specifici (articolo 4);
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un divieto di immissione sul mercato e di uso di sostanze controllate e di HCFC rigenerati che potrebbero essere utilizzati quali refrigeranti, conformemente agli obblighi assunti dalla Georgia nel quadro del protocollo di Montreal (articoli 5 e 11). La Georgia congelerà il consumo di HCFC al livello di base entro il 2013, ridurrà del 10 % il relativo consumo nel 2015, del 35 % nel 2020, del 67,5 % nel 2025 e li eliminerà gradualmente entro il 2030 (eccetto il 2,5 % per usi di servizio fino al 2040);
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 15 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
definizione delle condizioni per la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso in deroga di sostanze controllate come materie prime, agenti di fabbricazione, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, per usi critici degli halon (capo III). L'uso del bromuro di metile verrà consentito solo per usi critici nonché per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto in Georgia;
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema di licenze per l'importazione e l'esportazione di sostanze controllate per usi in deroga (capo IV) e obblighi di comunicazione dei dati da parte delle imprese (articolo 27);
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione degli obblighi di recuperare, riciclare, rigenerare e distruggere le sostanze controllate usate (articolo 22);
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di procedure per controllare e ispezionare le fughe di sostanze controllate (articolo 23).
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXVIII

DIRITTO SOCIETARIO, CONTABILITÀ E REVISIONE CONTABILE E GOVERNANCE SOCIETARIA

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Ai fini del presente allegato il termine «società per azioni» (Public Limited Liability Company - PLLC) designa in Georgia una società in cui la responsabilità degli azionisti è limitata dalle loro azioni e che offre le proprie azioni al pubblico e/o le azioni sono quotate pubblicamente in una borsa valori. Le diverse denominazioni per tali società a norma della legislazione georgiana, corrispondenti a quelle che figurano nell'elenco delle denominazioni nazionali incluse nella direttiva 77/91/CEE, saranno concordate dal Consiglio di associazione e sostituiranno la summenzionata definizione di una PLLC. Al Consiglio di associazione viene presentata una proposta relativa a tale decisione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale approccio si applica a tutte le direttive che si riferiscono alle PLLC a norma del presente allegato.

Diritto societario

Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

La proposta sui tipi di società che saranno esentati dalle disposizioni dell'articolo 2, lettera f), di tale direttiva è presentata al Consiglio di associazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, quale modificata dalle direttive 92/101/CEE, 2006/68/CE e 2009/109/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 77/91/CEE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Il requisito patrimoniale minimo deve essere precisato e una decisione definitiva sarà presentata al Consiglio di associazione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni, quale modificata dalle direttive 2007/63/CE e 2009/109/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 78/855/CEE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni, quale modificata dalle direttive 2007/63/CE e 2009/109/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 82/891/CEE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate, per le società a responsabilità limitata con un unico socio con un fatturato superiore a 1 milione di euro, entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sarà precisata la prevista applicazione di tale direttiva ad altre società a responsabilità limitata con un unico socio e una decisione definitiva verrà presentata al Consiglio di associazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Contabilità e revisione contabile

Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate, per le società per azioni, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sarà precisata la prevista applicazione di tale direttiva ad altre tipologie di società e una decisione definitiva verrà presentata al Consiglio di associazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate, per le società per azioni, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sarà precisata la prevista applicazione di tale direttiva ad altre tipologie di società e una decisione definitiva verrà presentata al Consiglio di associazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate, per le società per azioni, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sarà precisata la prevista applicazione di tale regolamento ad altre tipologie di società e una decisione definitiva verrà presentata al Consiglio di associazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate, per le società per azioni, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sarà precisata la prevista applicazione di tale direttiva ad altre tipologie di società e una decisione definitiva verrà presentata al Consiglio di associazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2008, sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico (2008/362/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 5 giugno 2008, relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile (2008/473/CE)

Calendario: non pertinente

Governance societaria

Principi OCSE sulla governance societaria

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 14 dicembre 2004, relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate (2004/913/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza (2005/162/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (2009/384/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate (2009/385/CE)

Calendario: non pertinente

ALLEGATO XXIX

POLITICA DEI CONSUMATORI

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Sicurezza dei prodotti

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2009/251/CE della Commissione, del 17 marzo 2009, che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato.

La proposta relativa al calendario per tale decisione viene presentata al Consiglio di associazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2006/502/CE della Commissione, dell'11 maggio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia

Calendario: le disposizioni di tale decisione sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Commercializzazione

Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»)

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Diritto dei contratti

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Servizi finanziari

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Crediti al consumo

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Mezzi di ricorso

Raccomandazione della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (98/257/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (2001/310/CE)

Calendario: non pertinente

Attuazione

Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Cooperazione in materia di tutela dei consumatori

Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori)

Il ravvicinamento della legislazione della Georgia dovrebbe essere limitato alle seguenti disposizioni di tale regolamento:

— 
articolo 3, lettera c); articolo 4, paragrafi da 3 a 7; articolo 13, paragrafi 3 e 4

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXX

OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Legislazione in materia di lavoro

Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: accordo quadro sul lavoro a tempo parziale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Lotta alla discriminazione e parità di genere

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 92/85/CEE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 89/654/CEE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II della medesima direttiva.

Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II della medesima direttiva.

Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE - codificazione della direttiva 89/655/CEE, quale modificata dalle direttive 95/63/CE e 2001/45/CE)

Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 2009/104/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, compresi i requisiti minimi di sicurezza e di salute di cui all'allegato II della medesima direttiva.

Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, compresi i requisiti minimi di sicurezza e di salute di cui all'allegato I della medesima direttiva.

Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 89/656/CEE sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 92/57/CE sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/37/CE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2000/54/CE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 90/270/CEE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 92/58/CEE sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 92/91/CEE sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato della medesima direttiva.

Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 92/104/CEE sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato della medesima direttiva.

Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 98/24/CE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/92/CE sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/44/CE sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/10/CE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/40/CE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/25/CE sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 93/103/CE sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 90/269/CEE sono attuate entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva 91/322/CEE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva 2000/39/CE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/15/CE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/161/UE sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXXI

SANITÀ PUBBLICA

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Tabacco

Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2002, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo (2003/54/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli ambienti senza fumo (2009/C 296/02)

Calendario: non pertinente

Malattie trasmissibili

Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità

Calendario: le disposizioni di tale decisione sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della decisione 2000/96/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della decisione 2002/253/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2000/57/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della decisione 2000/57/CE sono attuate entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sangue

Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti

Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/98/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/33/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali

Calendario: le disposizioni della direttiva 2005/62/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi

Calendario: le disposizioni della direttiva 2005/61/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Organi, tessuti e cellule

Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/17/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/86/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Salute mentale - tossicodipendenza

Raccomandazione del Consiglio, del 18 giugno 2003, sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza (2003/488/CE)

Calendario: non pertinente

Alcol

Raccomandazione del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti (2001/458/CE)

Calendario: non pertinente

Tumori

Raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2003, sullo screening dei tumori (2003/878/CE)

Calendario: non pertinente

Prevenzione degli incidenti e promozione della sicurezza

Raccomandazione del Consiglio, del 31 maggio 2007, sulla prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza (2007/C 164/01)

Calendario: non pertinente

ALLEGATO XXXII

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÙ

Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)

Raccomandazione del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore (98/561/CE)

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore (2006/143/CE)

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CEE)

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01)

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) (2009/C 155/02)

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (2009/C 155/01)

ALLEGATO XXXIII

COOPERAZIONE NEI SETTORI DEGLI AUDIOVISIVI E DEI MEDIA

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione dell'articolo 23 della direttiva medesima, che è attuato entro cinque anni.

ALLEGATO XXXIV

DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Convenzione UE, del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; si applicano le seguenti disposizioni di tale convenzione:

— 
articolo 1 - Disposizioni generali, definizioni;
— 
articolo 2, paragrafo 1, adottando le misure necessarie affinché le condotte di cui all'articolo 1, nonché la complicità, l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all'articolo 1, paragrafo 1, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;
— 
articolo 3 - Responsabilità penale dei dirigenti delle imprese

Calendario: tali disposizioni di detta convenzione sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:

— 
articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2 - Definizioni pertinenti;
— 
articolo 2 - Corruzione passiva;
— 
articolo 3 - Corruzione attiva;
— 
articolo 5, paragrafo 1, adottando le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché la complicità e l'istigazione relativa a tali comportamenti, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;
— 
articolo 7, nella misura in cui si riferisce all'articolo 3 di tale convenzione

Calendario: tali disposizioni di detto protocollo sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:

— 
articolo 1 - Definizioni;
— 
articolo 2 - Riciclaggio di denaro;
— 
articolo 3 - Responsabilità delle persone giuridiche;
— 
articolo 4 - Sanzioni per le persone giuridiche;
— 
articolo 12, nella misura in cui si riferisce all'articolo 3 di tale convenzione

Calendario: tali disposizioni di detto protocollo sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼M9

PROTOCOLLO I

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa



Articolo 1

Norme di origine applicabili

1.  
Ai fini dell'applicazione dell'accordo si applicano l'appendice I e le disposizioni pertinenti dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 94 ) («convenzione»), da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.  
Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti all'accordo.
3.  
In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione europea, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione EUR.1 o una dichiarazione di origine.

Articolo 2

Norme di origine alternative applicabili

1.  
Fatto salvo l'articolo 1 del presente protocollo, ai fini dell'applicazione dell'accordo, anche i prodotti che acquisiscono l'origine preferenziale conformemente alle norme di origine alternative applicabili di cui all'appendice A del presente protocollo («norme transitorie») sono considerati originari dell'Unione europea o della Georgia.
2.  
Le norme transitorie si applicano fino all'entrata in vigore della modifica della convenzione su cui sono basate le norme transitorie.

Articolo 3

Composizione delle controversie

1.  
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione o all'articolo 34 dell'appendice A del presente protocollo che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al sottocomitato doganale.
2.  
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

Articolo 4

Modifiche del protocollo

Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 5

Recesso dalla convenzione

1.  
Se l'Unione europea o la Georgia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Georgia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione dell'accordo.
2.  
Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine rinegoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi all'accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Georgia.

Appendice A

NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI

Norme per l'applicazione facoltativa tra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee in attesa del completamento e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione ( « norme » o « norme transitorie »)

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

FINALITÀ

Le presenti norme sono facoltative. Esse sono destinate a un'applicazione provvisoria in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione PEM» o «convenzione»). Le presenti norme saranno applicate bilateralmente agli scambi tra le parti contraenti che accettano di far riferimento a esse o di includerle nei loro accordi commerciali preferenziali bilaterali. Le presenti norme sono destinate a essere applicate in alternativa alle norme della convenzione che, conformemente alla convenzione, non pregiudicano i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti o in altri accordi bilaterali pertinenti tra le parti contraenti. Di conseguenza, le presenti norme non saranno obbligatorie ma facoltative. Possono essere applicate dagli operatori economici che desiderino chiedere il trattamento preferenziale in base a esse anziché in base alle norme della convenzione.

Le presenti norme non hanno lo scopo di modificare la convenzione, che rimane pienamente in applicazione tra le parti contraenti della convenzione. Le presenti norme non altereranno i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nell'ambito della convenzione.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a) 

per «parte contraente applicatrice» si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora il presente protocollo nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un'altra parte contraente della convenzione PEM e comprende le parti dell'accordo;

b) 

per «capitoli», «voci» e «sottovoci» si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;

c) 

il termine «classificato» si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

d) 

con il termine «spedizione» si intendono i prodotti:

i) 

spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure

ii) 

accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

e) 

con «autorità doganali della parte o della parte contraente applicatrice» si intende per l'Unione europea qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea;

f) 

per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);

g) 

per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» si riferisce all'impresa appaltante.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella parte, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

h) 

per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;

i) 

per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

j) 

per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

k) 

per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

l) 

per «contenuto massimo di materiali non originari» si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;

m) 

per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

n) 

il termine «territori» comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali di una parte;

o) 

per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari delle altre parti contraenti applicatrici con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice;

p) 

per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

Ai fini dell'applicazione dell'accordo si considerano prodotti originari di una parte quando sono esportati nell'altra parte:

a) 

i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3;

b) 

i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1.  

Si considerano interamente ottenuti in una parte quando sono esportati nell'altra parte:

a) 

i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b) 

le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

c) 

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) 

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) 

i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;

f) 

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

g) 

i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;

h) 

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;

i) 

i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

j) 

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

k) 

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

l) 

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

m) 

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2.  

Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a) 

che sono immatricolate nella parte esportatrice o nella parte importatrice;

b) 

che battono bandiera della parte esportatrice o della parte importatrice;

c) 

che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i) 

appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte esportatrice o della parte importatrice oppure

ii) 

appartengono a società

— 
la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati nella parte esportatrice o nella parte importatrice e
— 
appartengono, in misura non inferiore al 50 %, alla parte esportatrice o alla parte importatrice o a enti pubblici o a cittadini di dette parti.
3.  
Ai fini del paragrafo 2, quando la parte esportatrice o la parte importatrice è l'Unione europea, si intendono gli Stati membri dell'Unione europea.
4.  
Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati un'unica parte contraente applicatrice.

Articolo 4

Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

1.  
Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una parte si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II per le merci in questione.
2.  
Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in una parte conformemente al paragrafo 1 è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
3.  
La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

4.  
Nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite degli stessi prodotti effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nella parte esportatrice o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.
5.  
Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.
6.  
I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

Articolo 5

Norma di tolleranza

1.  

In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:

a) 

il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

b) 

il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.

2.  
Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato II.
3.  
I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato II, devono essere interamente ottenuti.

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.  

Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) 

le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) 

la scomposizione e la composizione di confezioni;

c) 

il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) 

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) 

le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) 

la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;

g) 

le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;

h) 

la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) 

l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j) 

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);

k) 

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l) 

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) 

la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;

n) 

la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

o) 

la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;

p) 

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

q) 

la macellazione degli animali;

r) 

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).

2.  
Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella parte esportatrice su quel prodotto.

Articolo 7

Cumulo dell'origine

1.  
Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari della parte esportatrice quando sono esportati nell'altra parte i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2.  
Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della parte esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice è considerato originario della parte esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre parti contraenti applicatrici. In caso contrario, il prodotto ottenuto si considera originario della parte contraente applicatrice che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella parte esportatrice.
3.  
Fatto salvo l'articolo 2 con l'esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.
4.  
Fatto salvo l'articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le parti, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte importatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.

Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.

5.  
Le parti possono decidere unilateralmente di estendere l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63. La parte che decide tale estensione ne dà notifica all'altra parte e informa la Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.
6.  
Ai fini del cumulo ai sensi dei paragrafi da 3 a 5 del presente articolo i prodotti originari sono considerati originari della parte esportatrice solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6.
7.  
I prodotti originari delle parti contraenti applicatrici di cui al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella parte esportatrice conservano la loro origine quando vengono esportati in una delle altre parti contraenti applicatrici.

Articolo 8

Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

1.  

Il cumulo di cui all'articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:

a) 

un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti applicatrici che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente applicatrice di destinazione e

b) 

le merci abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente protocollo.

2.  
Gli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in una pubblicazione ufficiale della Georgia, secondo le rispettive procedure.

Il cumulo di cui all'articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.

Le parti comunicano alla Commissione europea i dettagli dei pertinenti accordi conclusi con altre parti contraenti applicatrici che comprendono tali norme, incluse le relative date di entrata in vigore.

3.  
La prova dell'origine include la dicitura in inglese «CUMULATION APPLIED WITH (nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i in inglese) » se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7.

Se come prova dell'origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.

4.  
Le parti possono decidere, per i prodotti esportati verso di esse che hanno ottenuto il carattere originario nella parte esportatrice mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7, di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui al paragrafo 3 del presente articolo ( 95 ).

Le parti notificano la deroga alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

1.  

L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:

a) 

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) 

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare il presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2.  
Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
3.  
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) 

energia e combustibile;

b) 

impianti e attrezzature;

c) 

macchine e utensili;

d) 

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 12

Separazione contabile

1.  
Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate.
2.  
Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate.
3.  
Le parti possono chiedere che l'applicazione della separazione contabile sia subordinata all'autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e monitorano l'uso che viene fatto dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un uso improprio in qualsiasi modo o non soddisfi una delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

Attraverso l'utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti «originari della parte esportatrice» più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.

Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte esportatrice.

4.  
Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 emette prove dell'origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari della parte esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio di territorialità

1.  
Le condizioni enunciate al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella parte interessata.
2.  

I prodotti originari esportati da una parte verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) 

che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati e

b) 

che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3.  

L'acquisizione del carattere originario in conformità delle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte esportatrice sui materiali esportati da quest'ultima e successivamente reimportati, purché:

a) 

tali materiali siano interamente ottenuti nella parte esportatrice o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e

b) 

si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i) 

i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; e

ii) 

il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte esportatrice con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.

4.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della parte esportatrice. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale parte con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
5.  
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della parte esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.
6.  
I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5.
7.  
Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della parte esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 14

Non modificazione

1.  
Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e dichiarati per l'importazione in una parte a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
2.  
Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di transito.
3.  
Fatto salvo il titolo V della presente appendice, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di frazionamento.
4.  

In caso di dubbio la parte importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:

a) 

documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;

b) 

prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;

c) 

un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento; oppure

d) 

qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Articolo 15

Esposizioni

1.  

I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una parte beneficiano, all'importazione, dell'accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) 

un esportatore ha inviato i prodotti da una parte verso il paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) 

l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario in un'altra parte;

c) 

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e

d) 

dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.  
Alle autorità doganali della parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V della presente appendice, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3.  
Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 16

Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

1.  
I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato originari di una parte, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente al titolo V della presente appendice, non sono soggetti, nella parte esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella parte esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3.  
L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi tra le parti per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell'origine di cui all'articolo 7, paragrafo 4 o 5.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17

Requisiti di carattere generale

1.  

I prodotti originari di una delle parti importati nell'altra parte beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

a) 

un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV della presente appendice;

b) 

nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione («dichiarazione di origine») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato III della presente appendice.

2.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3.  
Fatto salvo il paragrafo 1, le parti possono concordare che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), siano sostituite da attestazioni dell'origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione delle parti.

L'uso di un'attestazione dell'origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata da una o più parti contraenti applicatrici non osta all'uso del cumulo diagonale con altre parti contraenti applicatrici.

4.  
Ai fini del paragrafo 1, le parti possono concordare di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
5.  
Ai fini dell'articolo 7, se si applica l'articolo 8, paragrafo 4, l'esportatore stabilito in una parte contraente applicatrice che rilascia o chiede una prova dell'origine sulla base di un'altra prova dell'origine che beneficia di una deroga all'obbligo di includere la dicitura come altrimenti richiesto dall'articolo 8, paragrafo 3, adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronta a presentare tutti i documenti pertinenti alle autorità doganali.

Articolo 18

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1.  

La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a) 

da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, oppure

b) 

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000  EUR.

2.  
La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari di una parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3.  
L'esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.
4.  
La dichiarazione di origine dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato III della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5.  
Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché egli consegni alle autorità doganali della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6.  
La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente («dichiarazione di origine a posteriori»), purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, l'attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall'esportatore della parte esportatrice dei prodotti.

Articolo 19

Esportatore autorizzato

1.  
Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale parte («esportatore autorizzato») a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.
2.  
L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
3.  
Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.
4.  
Le autorità doganali verificano il corretto uso dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione se l'esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2.

Articolo 20

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.  
Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2.  
A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV della presente appendice. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3.  
Il certificato di circolazione EUR.1 include nella casella 7 la dicitura in inglese «TRANSITIONAL RULES».
4.  
L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.
5.  
Un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6.  
Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Esse si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
7.  
La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 di detto certificato.
8.  
Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 21

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1.  

In deroga all'articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) 

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

b) 

viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;

c) 

la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;

d) 

è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente protocollo; l'esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente protocollo; oppure

e) 

è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4, e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all'importazione in un'altra parte contraente applicatrice.

2.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3.  
Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4.  
In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: «ISSUED RETROSPECTIVELY».
5.  
La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 22

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.  
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2.  
In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, il duplicato rilasciato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve recare la seguente dicitura in inglese: «DUPLICATE».
3.  
La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4.  
Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1.  
La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella parte esportatrice e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.
2.  
Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3.  
Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della parte importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Zone franche

1.  
Le parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.
2.  
In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una parte contraente applicatrice importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme al presente protocollo.

Articolo 25

Requisiti per l'importazione

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte.

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 , per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

1.  
Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2.  

Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) 

le importazioni presentano un carattere occasionale;

b) 

le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

c) 

per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.

3.  
Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200  EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Discordanze ed errori formali

1.  
La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2.  
In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.

Articolo 29

Dichiarazione del fornitore

1.  
Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da un'altra parte contraente applicatrice, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale a norma dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2.  
La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in una parte contraente applicatrice al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della parte esportatrice e soddisfino gli altri obblighi del presente protocollo.
3.  
Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4.  
Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in una parte contraente applicatrice rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore») valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
5.  
Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue dell'accordo, conformemente al diritto interno della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6.  
Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1.  
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali delle parti equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2.  
Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
3.  
Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.
4.  
Una parte può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Una parte può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5.  
Gli importi espressi in euro sono riveduti dal sottocomitato doganale su richiesta di una delle parti. Nel procedere a detta revisione, il sottocomitato doganale tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

Articolo 31

Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1.  
Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell'origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine.
2.  
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3.  

Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l'altro:

a) 

una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b) 

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente applicatrice, conformemente al suo diritto interno;

c) 

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte interessata, compilati o rilasciati in tale parte, conformemente al diritto interno;

d) 

dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti in conformità del presente protocollo;

e) 

prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle parti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.

4.  
Le autorità doganali della parte esportatrice che rilasciano certificati di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
5.  
Le autorità doganali della parte importatrice devono conservare per almeno tre anni le dichiarazioni di origine e i certificati di circolazione EUR.1 loro presentati.
6.  
Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nelle parti contraenti applicatrici i materiali utilizzati, compilate in tale parte, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri obblighi stabiliti dal presente protocollo.

Articolo 32

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all'interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al sottocomitato doganale.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

TITOLO VII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Notifica e cooperazione

1.  
Le autorità doganali delle parti si comunicano a vicenda il fac-simile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, con i modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.
2.  
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine, delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 34

Controllo delle prove dell'origine

1.  
Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2.  
Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3.  
Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4.  
Qualora le autorità doganali della parte importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5.  
I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle parti e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6.  
Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 35

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1.  
Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali di una parte in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali della parte di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3.  
Il controllo viene effettuato dall'autorità doganale della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o a ogni altro controllo che ritenga utile.
4.  
I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

Articolo 36

Sanzioni

Ciascuna parte prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente protocollo.

TITOLO VIII

APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A

Articolo 37

Spazio economico europeo

Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono considerate originarie dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia («parti contraenti del SEE») se esportate rispettivamente dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia in Georgia, a condizione che gli accordi di libero scambio che si avvalgono del presente protocollo siano applicabili tra la Georgia e le parti contraenti del SEE.

Articolo 38

Liechtenstein

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

Articolo 39

Repubblica di San Marino

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell'Unione europea.

Articolo 40

Principato di Andorra

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell'Unione europea.

Articolo 41

Ceuta e Melilla

1.  
Ai fini del presente protocollo, il termine «Unione europea» non comprende Ceuta e Melilla.
2.  
I prodotti originari della Georgia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e degli adattamenti ai trattati ( 96 ). La Georgia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal pertinente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.
3.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'allegato V.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1 —    Introduzione generale

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del titolo II della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

a) 

attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;

b) 

a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;

c) 

deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;

d) 

la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 —    Struttura dell'elenco

2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex»: ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.

2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «oppure», l'esportatore può scegliere quale applicare.

Nota 3 —    Esempi di applicazione delle norme

3.1. L'articolo 4 del titolo II della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte.

3.2. In conformità dell'articolo 6 del titolo II della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.

Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 del titolo II della presente appendice, le norme dell'elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.

Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che «i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso», l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali a uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.

3.6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4 —    Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di tale parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.

4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (per esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

Nota 5 —    Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

5.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

5.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .

5.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

5.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 .

5.5. Per «stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.

5.6. Per «stampa (operazione indipendente)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Nota 6 —    Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti

6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).

6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

— 
seta;
— 
lana;
— 
peli grossolani di animali;
— 
peli fini di animali;
— 
crine di cavallo;
— 
cotone;
— 
carta e materiali per la produzione della carta;
— 
lino;
— 
canapa;
— 
iuta e altre fibre tessili liberiane;
— 
sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
— 
cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
— 
filamenti sintetici di polipropilene;
— 
filamenti sintetici di poliestere;
— 
filamenti sintetici di poliammide;
— 
filamenti sintetici di poliacrilonitrile;
— 
filamenti sintetici di poliimmide;
— 
filamenti sintetici di politetrafluoroetilene;
— 
filamenti sintetici di polisolfuro di fenilene;
— 
filamenti sintetici di cloruro di polivinile;
— 
altri filamenti sintetici;
— 
filamenti artificiali di viscosa;
— 
altri filamenti artificiali;
— 
filamenti conduttori elettrici;
— 
fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
— 
fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
— 
altre fibre sintetiche in fiocco;
— 
fibre artificiali in fiocco di viscosa;
— 
altre fibre artificiali in fiocco;
— 
filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
— 
prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
— 
altri prodotti della voce 5605 ;
— 
fibre di vetro;
— 
fibre di metallo;
— 
fibre minerali.

6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 7 —    Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

7.1. Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

7.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 —    Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27

8.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex  27 07 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:

a) 

distillazione sotto vuoto;

b) 

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) 

cracking;

d) 

reforming;

e) 

estrazione mediante solventi selettivi;

f) 

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) 

polimerizzazione;

h) 

alchilazione;

i) 

isomerizzazione.

8.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) 

distillazione sotto vuoto;

b) 

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) 

cracking;

d) 

reforming;

e) 

estrazione mediante solventi selettivi;

f) 

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) 

polimerizzazione;

h) 

alchilazione;

i) 

isomerizzazione;

j) 

solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

k) 

solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

l) 

solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex  27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

m) 

solo per gli oli combustibili della voce ex  27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;

n) 

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex  27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza;

o) 

solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex  27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

8.3. Ai fini delle voci ex  27 07 e 2713 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

Nota 9 —    Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti

9.1. I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una parte con colture cellulari sono considerati originari di tale parte. Si definisce «coltura cellulare» la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (per esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.

9.2. I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301 ), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale parte. La «fermentazione» è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.

9.3. Le seguenti operazioni di trasformazione sono considerate sufficienti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301 ), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):

— 
Reazione chimica: per «reazione chimica» si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Una reazione chimica può essere espressa mediante una modifica del «numero CAS».
Ai fini dell'origine non vanno presi in considerazione i processi seguenti: a) dissoluzione in acqua o in altri solventi; b) eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; oppure c) aggiunta o eliminazione di acqua di cristallizzazione. Una reazione chimica come sopra definita deve essere considerata un processo che conferisce l'origine.
— 
Miscele e miscugli: la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine.
— 
Depurazione: la depurazione deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine a condizione che essa avvenga nel territorio di una o di entrambe le parti, soddisfacendo uno dei seguenti criteri:
a) 

la depurazione di un prodotto comporta l'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti; oppure

b) 

la riduzione o l'eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:

i) 

sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;

ii) 

prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;

iii) 

elementi e componenti per l'uso in microelettronica;

iv) 

usi ottici specializzati;

v) 

uso biotecnico (per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore);

vi) 

vettori usati in processi di separazione; oppure

vii) 

usi di tipo nucleare.

— 
Modifica della dimensione delle particelle: la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
— 
Materiali standard: i materiali standard (comprese le soluzioni standard) sono preparati adatti all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore. La produzione di materiali standard è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
— 
Separazione di isomeri: l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri è considerata un'operazione che conferisce l'origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO



Voce SA

Designazione del prodotto

Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute

capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 0511 91

Uova e lattimi di pesce, non commestibili

Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti

capitolo 6

Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 8

Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti

capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701 , 0714 , 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 13

Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex  13 02

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

capitolo 14

Materie vegetali da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 1504 a 1506

Grassi e oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

1509 e 1510

Olio d'oliva e sue frazioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

ex  15 12

Oli di girasole e loro frazioni:

 

— per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

— altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

ex  15 16

Grassi e oli di pesci e loro frazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1520

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:

 

— maltosio o fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

— altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

oppure

— il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 18

Cacao e sue preparazioni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex  18 06

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

oppure

— il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

— estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

— altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

— il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2002 e 2003

Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali vegetali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

2006

Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex  20 08

Prodotti diversi da:

— frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

— burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

— altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2103

— preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

— farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

2105

Gelati, anche contenenti cacao

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale

e

— il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2207 e 2208

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, escluse:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

— tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti,

— il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale,

— il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale, e

— il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti

ex  24 02

Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19 , in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

ex  24 03

Prodotti destinati a essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  25 19

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  27 07

Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2710

Oli di petrolio e oli ottenuti da minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2711

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 01

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 02

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 05

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 30

Prodotti farmaceutici

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 31

Concimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  38 11

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

— additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3824 99 ed ex 3826 00

Biodiesel

Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento

capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  40 12

Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  43 02

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

 

— tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

— altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

ex capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  44 07

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex  44 08

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

da ex  44 10 a ex  44 13

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

ex  44 15

Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex  44 18

— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

— Liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

ex  44 21

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

capitolo 45

Sughero e lavori di sughero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 50

Seta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  50 03

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

da 5004 a ex  50 06

Filati di seta e filati di cascami di seta

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura

oppure

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 52

Cotone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5204 a 5207

Filati di cotone

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali;

filati di carta

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

— feltri all'ago

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto.

Tuttavia:

— il filato di polipropilene della voce 5402 ,

— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o

— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali

— altri

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto

oppure

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

 

da 5603 11 a 5603 14

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da:

— filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio

oppure

— sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale,

in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto

da 5603 91 a 5603 94

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da:

— fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio

e/o

— filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale,

in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

— altri

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme al gimping

oppure

filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche

oppure

floccaggio insieme alla tintura

capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 (2)

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua

oppure

«tufting» insieme alla tintura o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

 (2)

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

«tufting» insieme alla tintura o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Tessitura

— altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

 (2)

Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

— altri

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

— tessuti a maglia

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia insieme alla gommatura

oppure

gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

 

— altri

Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto

oppure

gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

— reticelle a incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

— altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 60

Stoffe a maglia

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia

oppure

torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 61

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:

 

— ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

 (2) (3)

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

— altri

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione

ex capitolo 62

Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

ex  62 02 , ex  62 04 , ex  62 06 , ex  62 09 ed ex  62 11

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  62 10 ed ex  62 16

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

ex  62 12

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

 (2) (3)

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

— ricamati

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

confezione, compreso il taglio del tessuto

preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

— altri

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

 

— ricamati

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

— equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

— tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

— altri

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

— in feltro, non tessuti

 (2)

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

— altri:

 

— ricamati

 (2) (3)

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

— altri

 (2) (3)

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

— non tessuti

 (2) (3)

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

— altri

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

ex capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 65

Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti;

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  71 02 , ex  71 03 ed ex  71 04

Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 o

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o

fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

— greggi

— semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

ex  71 07 , ex  71 09 ed ex  71 11

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7208 a 7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

da 7213 a 7216

Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

7218 91 e 7218 99

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7219 a 7222

Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

7224 90

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7225 a 7228

Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  73 01

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224

ex  73 07

Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati.

ex  73 15

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

7408

Fili di rame

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

7602

Cascami e avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  76 16

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 78

Piombo e lavori di piombo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8430

Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti:

Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444 a 8447

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

Telai per tessitura

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8456 a 8465

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

Torni che operano con asportazione di metallo

Macchine

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8470 a 8472

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni

Altre macchine e apparecchi per ufficio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8501 a 8502

Motori e generatori elettrici

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519 , 8521

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8525 a 8528

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8535 a 8537

Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8542 31 a 8542 39

Circuiti integrati monolitici

Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8544 a 8548

Fili, cavi, e altri conduttori isolati per l'elettricità, cavi di fibre ottiche

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8708

Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001 50

Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni:

— finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali

— rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 91

Orologeria

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 93

Armi e munizioni e loro parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 96

Lavori diversi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

(1)   

Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.

(2)   

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

(3)   

Cfr. la nota introduttiva 7.

(4)   

Cfr. la nota introduttiva 9.

ALLEGATO III

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Tuttavia, le note a piè pagina non devono essere riprodotte.

Versione albanese

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … ( 97 )) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale… ( 98 ) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Versione araba

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Versione bosniaca

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (97) ) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (98)  preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (97) ), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (98)  преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (97) ) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (98)  preferencijalnogpodrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (97) ) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v … (98) .

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (97) ) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (98)  i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (97) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … (98)  oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (97) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (98)  preferential origin according to the transitional rules of origin.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (97) ) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt … (98)  sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione faroese

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (97) ) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (98)  sambært skiftisreglunum um uppruna.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (97) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (98)  alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (97) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (98)  selon les règles d'origine transitoires.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (97) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (98)  Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Versione georgiana

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Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (97) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (98)  σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Versione ebraica

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Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (97) ) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális … (98)  származásúak.

Versione islandese

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. … (97) ), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … (98)  uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (97) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (98)  conformemente alle norme di origine transitorie.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (97) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir … (98)  preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Versione lituana

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. … (97) ) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi … (98)  lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Versione macedone

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (97) ) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со … (98)  преференциjaлно потекло.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (97) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b'mod ċar, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (98)  skont ir-regoli ta' oriġini tranżitorji.

Versione montenegrina

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (97) ) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (98)  преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (97) ) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (98)  preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Versione norvegese

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr … (97) ) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse (98) .

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (97) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (98)  preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (97) ) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (98)  de acordo com as regras de origem transitórias.

Versione rumena

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. … (97) ) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială … (98)  în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Versione serba

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (97) ) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи . … (98)  преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (97) ) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi . … (98)  preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (97) ) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v … (98) .

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št . … (97) ), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (98)  poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o … (97) ) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial … (98)  con arreglo a las normas de origen transitorias.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (97) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … (98)  ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Versione turca

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: … (97) ), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiș menșe kurallarına göre … (98)  tercihli menșeli olduğunu beyan eder.

Versione ucraina

Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № … (97) ) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має … (98)  преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.

(Luogo e data) ( 99 )

(Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) ( 100 )

ALLEGATO IV

FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1

ISTRUZIONI PER LA STAMPA

1. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità pubbliche delle parti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI



1.  Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR.1

N° A

000.000

Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo

 

2.  Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

e

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3.  Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

 

4.  Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5.  Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6.  Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)

7.  Osservazioni

8.  Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, (1) designazione delle merci

9.  Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)

10.  Fatture (indicazione facoltativa)

11.  VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Documento di esportazione (2)

Modulo . … N

del

Ufficio doganale . …

Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato …

Luogo e data

(Firma)

Timbro

12.  DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato.

Luogo e data

(Firma)

(1)   

Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».

(2)   

Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione.



13.  RICHIESTA DI VERIFICA da inviare a:

14.  ESITO DELLA VERIFICA

 

La verifica effettuata ha permesso di constatare che il presente certificato (1)

□  è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.

□  non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. le osservazioni allegate).

È richiesta la verifica dell'autenticità e della regolarità del presente certificato

 

...

Luogo e data

Timbro

...

(Firma)

...

Luogo e data

Timbro

...

(Firma)

(1)   

Contrassegnare con una X la casella appropriata

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI



1.  Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR.1 N° A

000.000

 

Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo

 

2.  Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

...

e

...

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3.  Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

 

4.  Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5.  Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6.  Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)

7.  Osservazioni

8.  Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, (1) designazione delle merci

9.  Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)

10.  Fatture (indicazione facoltativa)

(1)   

Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare a tali condizioni:

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ( 101 ):

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

(Luogo e data)

(Firma)

ALLEGATO V

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA

Articolo unico

1.  

Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all'articolo 14 della presente appendice, si considerano:

1) 

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) 

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) 

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione che:

i) 

tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure

ii) 

tali prodotti siano originari della Georgia o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice;

2) 

prodotti originari della Georgia:

a) 

i prodotti interamente ottenuti in Georgia;

b) 

i prodotti ottenuti in Georgia nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti in Georgia, a condizione che:

i) 

tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure

ii) 

tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice.

2.  
Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3.  
L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato inserisce il nome della parte esportatrice e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, l'indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione di origine.
4.  
Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.

ALLEGATO VI

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in parti contraenti applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

1. 

per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:



Designazione delle merci fornite (1)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce dei materiali non originari utilizzati (2)

Valore dei materiali non originari utilizzati (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale

 

(1)   

Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.


Esempio


Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450 . Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(2)   

Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.


Esempi

La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(3)   

Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].


Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

2. 

tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e];

3. 

le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'articolo 13 della presente appendice, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:



Designazione delle merci fornite

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/I applicatrice/i interessata/e] (1)

 

 

 

 

 

 

 

(Luogo e data)

 

 

 

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

 

 

(1)   

Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in una parte contraente applicatrice senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a ( 102 )… dichiaro che:

1. 

per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:



Designazione delle merci fornite (1)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce dei materiali non originari utilizzati (2)

Valore dei materiali non originari utilizzati (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale

 

(1)   

Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.


Esempio

Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450 . Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(2)   

Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.


Esempi

La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(3)   

Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].


Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

2. 

tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della parte contraente applicatrice interessata];

3. 

le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'appendice A, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:



Designazione delle merci fornite

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1)

 

 

 

 

 

 

(1)   

Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

(2)   

Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi.

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci …

a… () 

Mi impegno a informare immediatamente… (102)  qualora la dichiarazione non sia più valida.



 

(Luogo e data)

 

 

 

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

▼B

PROTOCOLLO II

Sull'assistenza Amministrativa Reciproca nel Settore Doganale



Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a)

«legislazione doganale» : le disposizioni di legge o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b)

«autorità richiedente» : un'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

c)

«autorità interpellata» : un'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

d)

«dati personali» : tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

e)

«operazione contraria alla legislazione doganale» : qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  
Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e la repressione delle operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2.  
L'assistenza in materia doganale prevista nel presente protocollo si applica a tutte le autorità amministrative delle Parti competenti per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né riguarda lo scambio delle informazioni ottenute in forza dei poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3.  
L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1.  
L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente che ne faccia richiesta ogni informazione utile che consenta a quest'ultima di accertare che la legislazione doganale è correttamente applicata, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate, che sono o che potrebbero costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2.  

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente le seguenti informazioni:

a) 

se le merci esportate dal territorio di una delle Parti siano state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata a tali merci;

b) 

se le merci importate nel territorio di una delle Parti siano state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata a tali merci.

3.  

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, nel quadro delle proprie disposizioni di legge o regolamentari, prende le misure necessarie a garantire che siano tenuti sotto controllo speciale:

a) 

le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b) 

i luoghi in cui sono stati costituiti o possono essere costituiti depositi di merci in forme tali da far ragionevolmente ritenere che tali merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c) 

le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d) 

i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in forme tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa e nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni di legge o regolamentari, qualora la considerino necessaria per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo informazioni riguardanti:

a) 

le attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra Parte;

b) 

i nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c) 

le merci di cui si sa che sono oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d) 

le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

e) 

i mezzi di trasporto per i quali vi sono ragionevoli motivi di ritenere che siano stati, siano oppure possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna e notifica

1.  
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni di legge o regolamentari ad essa applicabili, tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo.
2.  
Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua per essa accettabile.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.  
Le domande di assistenza a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari per consentirne l'espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2.  

Le domande prodotte a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) 

la denominazione dell'autorità richiedente;

b) 

la misura richiesta;

c) 

l'oggetto e il motivo della domanda;

d) 

le disposizioni di legge o regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;

e) 

indicazioni il più possibile esatte ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) 

una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3.  
Le domande di assistenza sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua per essa accettabile. Tale requisito non si applica ai documenti allegati alle domande di cui al paragrafo 1.
4.  
Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui al presente articolo, se ne può richiedere la correzione o il completamento; contestualmente possono essere disposte misure cautelari.

Articolo 7

Esecuzione delle domande

1.  
Al fine di soddisfare le domanda di assistenza, l'autorità interpellata procede, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa Parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda sia stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa agire autonomamente.
2.  
Le domande di assistenza sono trattate conformemente alle disposizioni di legge o regolamentari della Parte interpellata.
3.  
I funzionari debitamente autorizzati di una Parte, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata, conformemente al paragrafo 1, per ottenere le informazioni relative alle attività che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale, necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4.  
I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni stabilite da quest'ultima, presenziare alle indagini condotte nel territorio dell'altra Parte.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.  
L'autorità interpellata comunica per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini inviando anche i documenti, le copie autenticate o gli altri atti pertinenti.
2.  
Queste informazioni possono essere in formato elettronico.
3.  
Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1.  

L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al rispetto di determinati requisiti o condizioni qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

a) 

rischi di pregiudicare la sovranità della Georgia o di uno Stato membro cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo;

b) 

rischi di pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

c) 

violi segreti industriali, commerciali o professionali.

2.  
L'autorità interpellata può differire l'assistenza se ritiene che questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.
3.  
Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe essa stessa in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4.  
Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1.  
Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservatissima o riservata, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della tutela accordata a informazioni di natura analoga dalle leggi applicabili nella Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione.
2.  
È consentito lo scambio di dati personali solo se la Parte che li riceve si impegna a proteggerli in una misura considerata adeguata dalla Parte che può fornire i dati.
3.  
L'impiego, nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari avviati per operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute a norma del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Nei verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti possono pertanto utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o che ha dato accesso ai documenti è informata di tale uso.
4.  
Le informazioni ottenute a norma del presente protocollo sono utilizzate unicamente ai fini enunciati nel presente protocollo. Una Parte che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità interpellata che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte dall'autorità interpellata.

Articolo 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti amministrativi o giudiziari riguardanti le materie contemplate dal presente protocollo e può presentare gli oggetti, i documenti o le loro copie autenticate eventualmente necessari ai fini del procedimento. Nella richiesta di comparizione che l'autorità richiedente indirizza al funzionario deve essere precisato davanti a quale autorità amministrativa o giudiziaria il funzionario dovrà comparire, nonché su quale materia e in quale veste o a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni nonché per interpreti e traduttori che non siano dipendenti pubblici.

Articolo 13

Attuazione

1.  
L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali della Georgia e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri, a seconda dei casi. Dette autorità decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati.
2.  
Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione che sono adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1.  

Tenuto conto delle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

a) 

lasciano impregiudicati gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

b) 

sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e la Georgia; e

c) 

non pregiudicano le disposizioni dell'Unione che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta a norma del presente protocollo che possa interessare l'Unione.

2.  
In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o potrebbero venire conclusi tra singoli Stati membri e la Georgia, nella misura in cui le disposizioni di questi accordi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

Articolo 15

Consultazioni

Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti si consultano per trovare una soluzione in sede di sottocomitato doganale istituito dall'articolo 74 del presente accordo.

PROTOCOLLO III

Riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione



Articolo 1

Alla Georgia è consentito partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione della Georgia, a norma delle disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

La Georgia fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'UE corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti della Georgia possono partecipare, in qualità di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali la Georgia contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti della Georgia si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Georgia a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, sono definite mediante un accordo tra la Commissione europea e le autorità competenti della Georgia in base ai criteri stabiliti nei programmi in questione.

Qualora la Georgia chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, o di qualsiasi analogo atto legislativo dell'Unione che possa essere adottato in futuro e che garantisca alla Georgia l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni applicabili all'uso dell'assistenza esterna dell'Unione da parte della Georgia sono stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento che rispetti in particolare l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

Articolo 6

Ciascun accordo concluso a norma dell'articolo 5 del presente protocollo dispone che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il controllo finanziario o le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, saranno effettuati dalla Commissione europea, dalla Corte dei conti e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode direttamente o sotto la loro autorità.

Sono definite disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

Il presente protocollo si applica nel periodo in cui il presente accordo è applicabile.

Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte.

L'estinzione del protocollo previa denuncia di una delle Parti non ha alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, se del caso, a norma delle disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo in base all'effettiva partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione.

PROTOCOLLO IV

Definizioni

Ai fini del presente accordo:

1. 

Costituisce «irregolarità» qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'UE, del presente accordo o di accordi o contratti su esso basati, derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'UE o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'UE, ovvero una spesa indebita.

2. 

Costituisce «frode»:

a) 

in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

— 
all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell'UE o dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;
— 
alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto descritto al primo trattino di questo punto;
— 
alla distrazione dei fondi di cui al primo trattino di questo punto per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
b) 

in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

— 
all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima delle risorse del bilancio generale dell'UE o dei bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;
— 
alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto descritto al primo trattino di questo punto;
— 
alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto descritto al primo trattino di questo punto.
3. 

Costituisce «corruzione attiva» l'azione deliberata di chiunque prometta o procuri, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura a un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'UE.

4. 

Costituisce «corruzione passiva» l'azione deliberata di un funzionario che, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'UE.

5. 

Vi è un «conflitto di interessi» in situazioni in cui la capacità di un dipendente di agire in modo imparziale e obiettivo è messa in dubbio da motivi familiari, affettivi (per es. amicizia, relazioni affettive, ecc.), da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da una sua qualsiasi comunanza di interessi con un offerente, un richiedente o un beneficiario, ovvero in situazioni che possono ragionevolmente dare questa impressione ad un osservatore esterno.

6. 

È «indebitamente versato» un ammontare corrisposto in violazione delle norme che governano i fondi dell'UE.

7. 

L'«Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)» è il servizio della Commissione europea preposto a combattere le frodi. L'OLAF gode di piena indipendenza operativa ed ha il compito di svolgere indagini amministrative mirate a combattere le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'UE, come stabilito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.



( 1 ) Ai fini del presente accordo, per «merci» si intendono i prodotti come definiti nel GATT 1994, salvo diversa indicazione contenuta nel presente accordo. Nel presente capo, le merci che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo OMC sull'agricoltura sono denominate «prodotti agricoli» o «prodotti».

( 2 ) Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

( 3 ) Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi stabiliti da un impegno specifico.

( 4 ) Resta inteso che tale territorio comprende la zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

( 5 ) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque di dirigerne legalmente l'operato.

( 6 ) Resta inteso che la lavorazione di materiali nucleari comprende tutte le attività del codice 2330 della classificazione UN ISIC Rev.3.1.

( 7 ) Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in Georgia o in uno Stato membro dell'UE e un altro porto o luogo situato in Georgia o in uno Stato membro dell'UE, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente all'UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in Georgia o in uno Stato membro dell'UE e destinato allo stesso porto o luogo.

( 8 ) Le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto dell'accordo tra l'UE e i suoi Stati membri e la Georgia sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.

( 9 ) Questo obbligo non si applica alla protezione degli investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata nel presente capo.

( 10 ) Questo obbligo non si applica alla protezione degli investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata nel presente capo.

( 11 ) Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma del diritto nazionale pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in Georgia o in uno Stato membro dell'UE e un altro porto o luogo situato in Georgia o in uno Stato membro dell'UE, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente all'UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in Georgia o in uno Stato membro dell'UE e destinato allo stesso porto o luogo.

( 12 ) Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo sono oggetto dell'accordo tra l'UE e i suoi Stati membri e la Georgia sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.

( 13 ) Il riferimento «che non sia un'organizzazione senza fini di lucro» si applica solo a Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Regno Unito.

( 14 ) Allo stabilimento ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno, che ne dimostri la finalità formativa. Per quanto concerne Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Ungheria e Austria, la formazione deve essere collegata al titolo di studio universitario di cui l'interessato è titolare.

( 15 ) Nel Regno Unito la categoria dei venditori di beni e servizi alle imprese è riconosciuta esclusivamente per i venditori di servizi.

( 16 ) Ottenuta dopo aver raggiunto la maggiore età, definita dalla legislazione interna applicabile.

( 17 ) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della Parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario nel suo territorio.

( 18 ) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della Parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

( 19 ) I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori per la fornitura del servizio universale.

( 20 ) Per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico dell'ONU, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991.

( 21 ) I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

( 22 ) La Georgia dà attuazione alle disposizioni di cui alla presente sottosezione entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

( 23 ) Ai fini della presente sottosezione, l'interpretazione di «effettivamente a conoscenza» avviene nel rispetto della legislazione interna di ciascuna Parte.

( 24 ) Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure, adottate da una Parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

a) 

si applicano agli imprenditori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della Parte;

b) 

si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nel territorio della Parte;

c) 

si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi;

d) 

si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio di un'altra Parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte;

e) 

operano una distinzione tra gli imprenditori ed i prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e gli altri imprenditori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; oppure

f) 

determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte.

I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) della presente disposizione e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della Parte che adotta il provvedimento.

( 25 ) L'espressione «le imprese private che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi» è da intendere in conformità alla nota esplicativa CC/2004/33 della Commissione europea del 18 giugno 2004.

( 26 ) Ogni qualvolta la legislazione dell'Unione soggetta al processo di ravvicinamento a norma del presente capo fa riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si intende che in Georgia tale pubblicazione avviene nel mezzo di comunicazione ufficiale del paese.

( 27 ) Ai fini del presente capo, per «fissazione» si intende l'incorporazione di suoni o immagini o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito dispositivo.

( 28 ) Per «evocazione» s'intende, in particolare, qualsiasi utilizzo per i prodotti di cui alla voce 20.09 del sistema armonizzato, ma solo con riferimento a vini della voce 22.04, vini aromatizzati della voce 22.05 e bevande spiritose della voce 22.08 di tale sistema.

( 29 ) Ai fini del presente articolo, una Parte può considerare originale un disegno o un modello con un'individualità propria.

( 30 ) Il presente articolo lascia impregiudicato il regolamento statale n. 188 della Georgia, del 22 ottobre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle relative autorità ammessi a beneficiare del regime semplificato di registrazione dei medicinali in Georgia. L'elenco stabilito da detto regolamento fa riferimento ai seguenti paesi/alle seguenti autorità: EMA - Agenzia europea per i medicinali Australia; Austria; Belgio; Bulgaria; Canada; Cipro; Corea; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Giappone; Grecia; Irlanda; Islanda; Italia; Lettonia; Lituania; Lussemburgo; Malta; Norvegia; Nuova Zelanda; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Repubblica ceca; Romania; Slovacchia; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Regno Unito; Ungheria; USA.

( 31 ) Ai fini della presente sezione, per «diritti di proprietà intellettuale» si intendono almeno i seguenti diritti: il diritto d'autore; i diritti connessi al diritto d'autore; il diritto sui generis del costitutore di una banca di dati; i diritti dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori; i diritti conferiti dai marchi; i diritti su disegni e modelli; i diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi complementari; le indicazioni geografiche; i diritti sui modelli di utilità; la privativa per ritrovati vegetali; le denominazioni commerciali, se protette come diritti esclusivi dalla legislazione interna.

( 32 ) Ai fini dell'attuazione del presente capo da parte della Georgia, il presente articolo si applica unicamente una volta che la Georgia sia divenuta parte del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, a partire da tale momento e nella misura in cui siano applicabili alla Georgia le disposizioni specifiche del trattato che istituisce la Comunità dell'energia o della legislazione dell'Unione applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

( 33 ) Così come sono stati espressi nella raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri relativa alla buona amministrazione, CM/Rec(2007)7, del 20 giugno 2007.

( 34 ) Nel presente capo ogni riferimento al lavoro comprende anche le questioni pertinenti agli obiettivi strategici dell'OIL, nei quali si articola l'Agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, come concordati nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa.

( 35 ) Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

( 36 ) Imballaggi, mezzi di trasporto, contenitori, terra e terreno di coltura e qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale suscettibile di contenere o diffondere organismi nocivi.

( 37 ) Solo i sottoprodotti di origine animale provenienti da animali o da parti di animali che siano stati dichiarati idonei per il consumo umano possono entrare nella catena dei mangimi degli animali da allevamento.

( 38 ) Gli esaminatori sono esperti designati dalla Commissione europea.

( 39 ) In proposito si può fare ricorso al sostegno di esperti degli Stati membri dell'Unione, separatamente o a margine dei programmi CIB (progetti di gemellaggio, TAIEX, ecc.).

( 40 ) Per agevolare il processo di ravvicinamento, sul sito EUR-Lex sono disponibili versioni consolidate di alcuni atti normativi dell'Unione:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

( 41 ) Come indicato sul sito EUR-Lex:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

( 42 )  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

( 43 ) I servizi pubblici esistono in settori quali le consulenze scientifiche e tecniche, i servizi di R&S per le scienze sociali e umane, le prove tecniche e le analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi connessi a tutti i modi di trasporto. Gli operatori privati beneficiano spesso di diritti esclusivi su questi servizi, ad esempio mediante concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per i singoli settori. Questa riserva non si applica né ai servizi di telecomunicazione né ai servizi di informatica e affini.

( 44 ) A norma dell'articolo 54 del TFUE tali controllate sono considerate persone giuridiche dell'UE. Nella misura in cui sono collegate in modo permanente ed efficace all'economia dell'Unione, esse sono beneficiarie del mercato interno dell'UE che comprende, tra l'altro, la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi in tutti gli Stati membri dell'Unione.

( 45 ) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non si estendono oltre quelle derivanti dagli impegni vigenti, assunti nel quadro del GATS.

( 46 ) Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50% della partecipazione azionaria in una persona giuridica.

( 47 ) Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50% della partecipazione azionaria in una persona giuridica.

( 48 ) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.

( 49 ) Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50% della partecipazione azionaria in una persona giuridica.

( 50 ) Si applica la limitazione orizzontale relativa alla differenza di trattamento tra le succursali e le controllate. Le succursali straniere possono ricevere un'autorizzazione a operare nel territorio di uno Stato membro solo alle condizioni previste dalla legislazione pertinente dello Stato membro, ed è pertanto possibile che venga ad esse richiesto di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici.

( 51 ) Compresi i servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne.

( 52 ) Per trattamento equivalente si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori aerei dell'Unione e dei fornitori di servizi CRS dell'Unione.

( 53 ) Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50% della partecipazione azionaria di una persona giuridica.

( 54 ) Sulla base dei dati pubblicati dalla direzione generale dell'Energia nell'ultimo EU energy statistical pocket book: importazioni di petrolio greggio espresse in peso, importazioni di gas in potere calorifico.

( 55 ) Il presente documento è elaborato in base all'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.

( 56 ) Classificazione del servizio in base all'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.

( 57 ) Il presente documento è elaborato in base all'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.

( 58 ) Il presente documento è elaborato in base all'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.

( 59 ) Il presente documento è elaborato in base all'elenco di classificazione dei settori dei servizi (MTN.GNS/W/120) dell'OMC, del 10 luglio 1991.

( 60 ) La Georgia può tuttavia rinviare l'attuazione degli approcci più avanzati per i rispettivi rischi come pure l'applicazione delle norme relative al portafoglio di negoziazione. La Georgia promuoverà nei prossimi anni lo sviluppo di capacità nell'ambito del proprio settore bancario e a livello delle proprie autorità di regolamentazione relativamente all'uso di approcci più avanzati, nella prospettiva di un'attuazione di tali approcci entro otto anni. La Georgia garantirà che finché le norme relative al portafoglio di negoziazione non saranno attuate i portafogli di negoziazione di banche e imprese di investimento georgiane si adegueranno alle soglie de minimis di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2006/49/CE.

( 61 ) La Georgia può tuttavia rinviare l'attuazione degli approcci più avanzati per i rischi rispettivi come pure l'applicazione delle norme relative al portafoglio di negoziazione. La Georgia promuoverà nei prossimi anni lo sviluppo di capacità nell'ambito del proprio settore bancario e a livello delle autorità di regolamentazione relativamente all'uso di approcci più avanzati, nella prospettiva di un'attuazione di tali approcci entro otto anni. La Georgia garantirà che finché le norme relative al portafoglio di negoziazione non saranno attuate i portafogli di negoziazione di banche e imprese di investimento georgiane si adegueranno alle soglie de minimis di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2006/49/CE.

( 62 ) Direttiva che abroga la direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo).

( 63 ) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

( 64 ) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

( 65 ) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).

( 66 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

( 67 ) La legislazione georgiana di attuazione dell’allegato XVI-D prende effetto, per quanto riguarda le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione (direttiva 2014/23/UE), a decorrere dalla fase 4.

( 68 ) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

( 69 ) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

( 70 ) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31)..

( 71 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

( 72 ) Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

( 73 ) Direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

( 74 ) Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

( 75 ) Direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

( 76 ) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

( 77 ) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).

( 78 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

( 79 ) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

( 80 ) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

( 81 ) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

( 82 ) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).

( 83 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

( 84 ) Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

( 85 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

( 86 ) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

( 87 ) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

( 88 ) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).

( 89 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

( 90 ) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

( 91 ) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).

( 92 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

( 93 ) Ogni arbitro non nomina più di un assistente.

( 94 )  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

( 95 ) Le parti concordano di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

( 96 )  GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23.

( 97 ) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

( 98 ) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla «CM».

( 99 ) Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sia già presente nel documento.

( 100 ) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

( 101 ) Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.

( 102 ) Nome e indirizzo del cliente.

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