This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02013R1257-20240520
Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on ship recycling and amending Regulation (EC) No 1013/2006 and Directive 2009/16/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02013R1257 — IT — 20.05.2024 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
DECISIONE (UE) 2018/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 |
L 150 |
155 |
14.6.2018 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2024/1157 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 aprile 2024 |
L 1157 |
1 |
30.4.2024 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2013
relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e scopo
Scopo del presente regolamento è prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare gli incidenti, le lesioni e altri effetti negativi per la salute umana e per l’ambiente causati dal riciclaggio delle navi. Scopo del presente regolamento è rafforzare la sicurezza, la protezione della salute umana e la tutela dell’ambiente marino dell’Unione durante l’intero ciclo di vita della nave, in particolare al fine di assicurare che i rifiuti pericolosi provenienti da tale riciclaggio delle navi siano soggetti ad una gestione compatibile con l’ambiente.
Il presente regolamento stabilisce altresì le norme intese ad assicurare la corretta gestione dei materiali pericolosi a bordo delle navi.
Il presente regolamento si prefigge inoltre di facilitare la ratifica della convenzione internazionale di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente («convenzione di Hong Kong»).
Articolo 2
Ambito di applicazione
L’articolo 12 si applica alle navi battenti bandiera di un paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato membro.
Il presente regolamento non si applica a:
navi da guerra, navi ausiliarie o altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, nel periodo considerato, esclusivamente per servizi statali non commerciali;
navi di stazza lorda (GT) inferiore a 500;
navi che nel corso della loro intera vita operano unicamente in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro di cui battono la bandiera.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«nave», un’unità di qualsiasi tipo che opera o ha operato nell’ambiente marino, inclusi sommergibili, natanti, piattaforme galleggianti, piattaforme autoelevatrici, unità galleggianti di stoccaggio (Floating Storage Units — FSU) e unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (Floating Production Storage and Off-loading Units — FPSO), nonché unità private delle attrezzature o rimorchiate;
«nuova nave», una nave:
il cui contratto di costruzione è stipulato alla data o successivamente alla data di applicazione del presente regolamento;
in assenza di un contratto di costruzione, la cui chiglia è stata impostata, o che si trova a un equivalente stadio di costruzione, sei mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento o successivamente a tale data; o
la cui consegna ha luogo trenta mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento o successivamente a tale data;
«nave cisterna», una petroliera come definita all’allegato I della convenzione per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi («convenzione MARPOL») o una cisterna per il trasporto di sostanze liquide nocive (SLN) come definita all’allegato II di detta convenzione;
«materiali pericolosi», qualsiasi materiale o sostanza suscettibile di creare rischi per la salute umana e/o l’ambiente;
«rifiuti generati dall’attività», le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi soggetti ai requisiti della convenzione MARPOL;
«riciclaggio delle navi», l’attività di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati;
«impianto di riciclaggio delle navi», un’area delimitata che è un cantiere o un impianto ubicato in uno Stato membro o in un paese terzo ed è utilizzata per il riciclaggio delle navi;
«impresa di riciclaggio delle navi», il proprietario dell’impianto di riciclaggio delle navi o qualsiasi altro organismo o persona che abbia assunto la responsabilità dell’esercizio dell’attività di riciclaggio della nave dal proprietario dell’impianto di riciclaggio della nave;
«amministrazione», un’autorità governativa designata da uno Stato membro come responsabile dei compiti attinenti alle navi battenti la sua bandiera o alle navi che operano sotto la sua autorità;
«organismo riconosciuto», un organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
«autorità competente», un’autorità governativa o autorità governative designate da uno Stato membro o da un paese terzo come responsabili degli impianti di riciclaggio delle navi, nell’ambito di una o più zone geografiche o di un settore di competenza, relativamente a tutte le operazioni nel territorio soggetto alla giurisdizione di detto Stato;
«stazza lorda», la stazza lorda (GT) calcolata conformemente alle norme in materia di stazzatura di cui all’allegato I della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969 o di qualsiasi altra convenzione successiva;
«persona competente», una persona in possesso delle qualifiche e della formazione adeguate, nonché di conoscenze, di esperienza e di competenze sufficienti per eseguire il lavoro specifico;
«armatore», la persona fisica o giuridica registrata come proprietario della nave, inclusa la persona fisica o giuridica proprietaria della nave per un periodo limitato in attesa della sua vendita o consegna a un impianto di riciclaggio delle navi, oppure, in mancanza di immatricolazione, la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altro organismo o persona, come l’amministratore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dal proprietario della stessa, e la persona giuridica che gestisce una nave di proprietà dello Stato;
«nuova installazione», l’installazione di sistemi, attrezzature, isolamento o altro materiale su una nave dopo la data di applicazione del presente regolamento;
«piano di riciclaggio della nave», un piano elaborato dall’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi per ogni singola nave da riciclare sotto la sua responsabilità, tenendo conto delle linee guida e delle risoluzioni pertinenti dell’IMO;
«piano dell’impianto di riciclaggio delle navi», un piano predisposto dall’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi e adottato dal consiglio di amministrazione o dall’organo direttivo appropriato dell’impresa di riciclaggio delle navi, che descrive i processi e le procedure operativi correlati al riciclaggio delle navi presso l’impianto di riciclaggio delle navi e che riguarda in particolare la sicurezza e la formazione dei lavoratori, la protezione della salute umana e dell’ambiente, i ruoli e le responsabilità del personale, la preparazione e la capacità di reagire alle emergenze e i sistemi di monitoraggio, registrazione e notifica, alla luce delle linee guida e delle risoluzioni pertinenti dell’IMO;
«locale sicuro per l’ingresso», una zona che soddisfa tutti i seguenti criteri:
il tenore di ossigeno dell’atmosfera e la concentrazione di vapori infiammabili rientrano nei limiti di sicurezza;
le concentrazioni di eventuali materiali tossici nell’atmosfera restano nei limiti consentiti;
eventuali residui o materiali associati ai lavori autorizzati dalla persona competente non danno luogo a un rilascio incontrollato di materiali tossici o a una concentrazione pericolosa di vapori infiammabili nelle condizioni atmosferiche esistenti, che restano conformi alle prescrizioni;
«locale sicuro per lavori a caldo», una zona in cui siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:
presenza di condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi di esplosione, anche per l’assenza di gas, quando si usano apparecchi di saldatura ad arco elettrico o a gas, attrezzi da taglio o da combustione o altri tipi di fiamma libera, e in occasione di operazioni di riscaldamento, di smerigliatura o che possono generare scintille;
i criteri relativi al locale sicuro per l’ingresso previsti al punto 18 sono soddisfatti;
le condizioni atmosferiche esistenti non cambiano a seguito dei lavori a caldo;
tutti i locali contigui sono stati puliti, resi inerti o trattati in maniera sufficiente a impedire l’avvio o la propagazione di un incendio;
«dichiarazione di completamento», una dichiarazione rilasciata dall’operatore dell’impianto di riciclaggio della nave che conferma il completamento del riciclaggio della nave conformemente al presente regolamento;
«certificato di inventario», un certificato specifico per la nave, che è rilasciato alle navi battenti bandiera di uno Stato membro conformemente all’articolo 9 ed è integrato da un inventario dei materiali pericolosi conformemente all’articolo 5;
«certificato di idoneità al riciclaggio», un certificato specifico per la nave che è rilasciato alle navi battenti bandiera di uno Stato membro conformemente all’articolo 9, paragrafo 9, ed è integrato da un inventario dei materiali pericolosi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, e dal piano di riciclaggio della nave approvato conformemente all’articolo 7;
«dichiarazione di conformità», un certificato specifico per la nave che è rilasciato alle navi battenti bandiera di un paese terzo ed è integrato da un inventario dei materiali pericolosi conformemente all’articolo 12;
«tonnellate di dislocamento a vuoto (LDT)», peso di una nave in tonnellate calcolato senza carico, carburante, olio lubrificante in cisterne di stoccaggio, acqua di zavorra, acqua dolce, acqua di alimentazione, scorte non utilizzate, passeggeri ed equipaggio con relativi effetti personali e che è costituito dalla somma del peso dello scafo, della struttura, dei macchinari, delle attrezzature e degli accessori della nave.
►M2 Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), e degli articoli 13, 15 e 16 si intende per: ◄
«rifiuto», «rifiuto pericoloso», «trattamento» e «gestione dei rifiuti» lo stesso significato di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE;
«ispezione del sito», un’ispezione dell’impianto di riciclaggio delle navi allo scopo di valutare se le condizioni nel sito siano conformi a quelle descritte da qualsiasi documento utile fornito;
«lavoratore», qualsiasi persona che svolge un’attività, su base regolare o temporanea, nell’ambito di un rapporto di lavoro, incluso il personale alle dipendenze di imprese appaltanti e subappaltanti;
«gestione compatibile con l’ambiente», l’adozione di tutte le misure possibili dirette a far sì che i rifiuti e i materiali pericolosi siano gestiti in modo da proteggere la salute umana e l’ambiente contro gli effetti negativi che possono derivare da tali materiali e rifiuti.
Fatta salva la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), l’autorità competente può definire criteri opportuni per la designazione di tali persone e può stabilire i compiti loro affidati.
TITOLO II
NAVI
Articolo 4
Controllo dei materiali pericolosi
L’installazione o l’uso dei materiali pericolosi di cui all’allegato I sulle navi è vietata o limitata come indicato nell’allegato I, fatti salvi altri requisiti previsti dal pertinente diritto dell’Unione che richieda misure ulteriori.
Articolo 5
Inventario dei materiali pericolosi
Nel caso di navi destinate al riciclaggio, esse si conformano per quanto possibile al paragrafo 1 del presente articolo a decorrere dalla data di pubblicazione dell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi («elenco europeo») di cui all’articolo 16, paragrafo 2.
Fatto salvo l’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), all’atto dell’elaborazione dell’inventario dei materiali pericolosi, sono individuati almeno i materiali pericolosi elencati nell’allegato I.
L’inventario dei materiali pericolosi:
è specifico per ciascuna nave;
prova che la nave rispetta divieti o restrizioni in materia di installazione o uso di materiali pericolosi conformemente all’articolo 4;
è compilato tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO;
è verificato dall’amministrazione o da un organismo riconosciuto da essa autorizzato.
L’inventario dei materiali pericolosi è suddiviso in tre parti:
un elenco dei materiali pericolosi di cui agli allegati I e II, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, presenti nella struttura o nelle attrezzature della nave, con indicazione della loro ubicazione e dei quantitativi approssimativi (parte I);
un elenco dei rifiuti generati dall’attività presenti a bordo della nave (parte II);
un elenco delle scorte presenti a bordo della nave (parte III).
La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuna sostanza da aggiungere o rimuovere dagli allegati I o II.
Articolo 6
Requisiti generali per gli armatori
Quando preparano l’invio di una nave al riciclaggio, gli armatori:
forniscono all’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi tutte le informazioni relative alla nave necessarie per elaborare il piano di riciclaggio della nave di cui all’articolo 7;
notificano per iscritto all’amministrazione competente, entro un termine che deve essere stabilito da tale amministrazione, l’intenzione di riciclare la nave in uno o più impianti specifici di riciclaggio delle navi. La notifica comprende come minimo:
l’inventario dei materiali pericolosi; e
tutte le informazioni relative alla nave fornite a norma della lettera a).
Gli armatori garantiscono che le navi destinate ad essere riciclate:
siano riciclate unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo e, nel caso di navi considerate rifiuti pericolosi, situate in un’area sotto la giurisdizione nazionale di uno Stato membro ed esportate dall’Unione, unicamente presso gli impianti inclusi nell’elenco europeo che sono ubicati nei paesi di cui all’allegato VII della convenzione di Basilea;
nel periodo che precede l’ingresso della nave nell’impianto di riciclaggio, operino in modo da ridurre al minimo i quantitativi di residui di carico, oli combustibili restanti e rifiuti generati che restano a bordo;
detengano un certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato dall’amministrazione o da un organismo riconosciuto da essa autorizzato prima che inizi il riciclaggio della nave e previa ricezione del piano di riciclaggio della nave approvato conformemente all’articolo 7, paragrafo 3.
Articolo 7
Piano di riciclaggio della nave
Il piano di riciclaggio della nave:
è elaborato dall’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi conformemente alle pertinenti disposizioni della convenzione di Hong Kong e tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO e delle informazioni relative alla nave fornite dall’armatore conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), in modo che il suo contenuto sia conforme alle informazioni che figurano nell’inventario dei materiali pericolosi;
chiarisce se e in quale misura i lavori preparatori, quali il pretrattamento, l’individuazione di potenziali pericoli e l’eliminazione delle scorte, debbano svolgersi in un luogo diverso dall’impianto di riciclaggio delle navi indicato nel piano di riciclaggio della nave. Il piano di riciclaggio della nave dovrebbe includere l’indicazione del luogo in cui la nave sarà collocata durante le operazioni di riciclaggio e un piano conciso relativo all’arrivo e al collocamento sicuro della specifica nave da riciclare;
include informazioni concernenti la definizione, il mantenimento e il controllo delle condizioni di sicurezza per l’ingresso e per i lavori a caldo per la nave in questione, tenendo conto di elementi quali la sua struttura, la sua configurazione e il suo carico precedente, nonché le altre informazioni necessarie sulle modalità di attuazione del piano di riciclaggio della nave;
include informazioni sul tipo e sul quantitativo di materiali pericolosi e di rifiuti che saranno prodotti dal riciclaggio della nave di cui trattasi, inclusi i materiali e i rifiuti che figurano nell’inventario dei materiali pericolosi, e sulle relative modalità di gestione e di stoccaggio nell’impianto di riciclaggio delle navi e nei successivi impianti; e
è predisposto separatamente, in linea di principio, per ciascun impianto di riciclaggio interessato, nel caso occorra fare ricorso a più di un impianto di riciclaggio, e identifica l’ordine di uso e le attività autorizzate che si svolgeranno in tali impianti.
L’approvazione esplicita è rilasciata quando l’autorità competente trasmette una notifica scritta della sua decisione sul piano di riciclaggio della nave all’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi, all’armatore e all’amministrazione.
L’approvazione tacita è presunta qualora l’autorità competente non notifichi all’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi, all’armatore e all’amministrazione alcuna obiezione scritta al piano di riciclaggio della nave entro un periodo di riesame stabilito conformemente ai requisiti dello Stato in cui è situato l’impianto di riciclaggio delle navi, se del caso, e notificato conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b).
Gli Stati membri possono chiedere alla propria amministrazione di trasmettere all’autorità competente dello Stato in cui è situato l’impianto di riciclaggio delle navi le informazioni fornite dall’armatore a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e i seguenti dettagli:
la data in cui la nave è stata immatricolata nello Stato di cui la nave batte bandiera;
il numero di identificazione (numero IMO) della nave;
il numero di scafo sulle nuove navi;
il nome e il tipo della nave;
il porto in cui la nave è immatricolata;
il nome e l’indirizzo dell’armatore nonché il numero di identificazione IMO del proprietario registrato;
il nome e l’indirizzo dell’impresa;
il nome di ogni società di classificazione che abbia classificato la nave;
le caratteristiche principali della nave [lunghezza fuori tutto (LOA), larghezza (fuori ossatura), altezza di costruzione, LDT, stazza lorda e netta, tipo e prestazioni del motore].
Articolo 8
Controlli
Qualora un’amministrazione si avvalga di organismi riconosciuti per lo svolgimento dei controlli, come indicato al paragrafo 1, essa autorizza quanto meno tali organismi riconosciuti a:
Le navi sono oggetto dei seguenti controlli:
un controllo iniziale;
un controllo di rinnovo;
un controllo addizionale;
un controllo finale.
Tale controllo verifica che:
l’inventario dei materiali pericolosi rispetti i requisiti dell’articolo 5;
il piano di riciclaggio della nave rifletta correttamente le informazioni contenute nell’inventario dei materiali pericolosi e rispetti i requisiti dell’articolo 7;
l’impianto di riciclaggio delle navi in cui la nave deve essere riciclata sia inserito nell’elenco europeo.
Articolo 9
Rilascio e convalida dei certificati
Quando il controllo iniziale e il controllo finale sono effettuati contemporaneamente come previsto all’articolo 8, paragrafo 8, è rilasciato solo il certificato di idoneità al riciclaggio di cui al paragrafo 9 del presente articolo.
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato del certificato di inventario al fine di garantirne la coerenza con l’appendice 3 della convenzione di Hong Kong. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 25 del presente regolamento.
Fatto salvo il paragrafo 4, l’amministrazione o un organismo riconosciuto da essa autorizzato rilascia o convalida, a seconda dei casi, un certificato di inventario, se il controllo di rinnovo è espletato con esito positivo:
nel periodo di tre mesi precedente la data di scadenza del certificato di inventario esistente, e il nuovo certificato è valido dalla data di espletamento del controllo di rinnovo a una data non superiore a cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente;
dopo la data di scadenza del certificato di inventario esistente, e il nuovo certificato è valido dalla data di espletamento del controllo di rinnovo a una data non superiore a cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente;
più di tre mesi prima della data di scadenza del certificato di inventario esistente, e il nuovo certificato è valido dalla data di espletamento del controllo di rinnovo a una data non superiore a cinque anni dalla data di espletamento del controllo di rinnovo.
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato del certificato di idoneità al riciclaggio al fine di garantirne la coerenza con l’appendice 4 della convenzione di Hong Kong. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 25 del presente regolamento. Un certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a seguito di un controllo finale conformemente al primo comma del presente paragrafo è accettato dagli altri Stati membri e da questi considerato altrettanto valido, ai fini del presente regolamento, di un certificato di idoneità al riciclaggio da essi rilasciato.
Articolo 10
Durata e validità dei certificati
La validità di un certificato di inventario rilasciato o convalidato a norma dell’articolo 9 cessa nei seguenti casi:
se non vi è una sostanziale corrispondenza tra la condizione della nave e le caratteristiche riportate in tale certificato di inventario, anche qualora la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi non sia stata adeguatamente mantenuta e aggiornata, per rispecchiare le modifiche alla struttura e alle attrezzature della nave, tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO;
se il controllo di rinnovo non è espletato entro gli intervalli indicati all’articolo 8, paragrafo 5.
Articolo 11
Controllo da parte dello Stato di approdo
Un’ispezione dettagliata può essere effettuata dalla pertinente autorità incaricata nello Stato di approdo delle attività di controllo, tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO, se una nave non è in possesso di un certificato valido o se sussistono fondati motivi per ritenere che:
la condizione della nave o delle sue attrezzature non corrisponde sostanzialmente alle caratteristiche riportate in tale certificato, alla parte I dell’inventario dei materiali pericolosi, o a entrambi; o
a bordo della nave non si applicano procedure per il mantenimento della parte I dell’inventario dei materiali pericolosi.
Articolo 12
Requisiti per le navi battenti bandiera di un paese terzo
Fatto salvo il primo comma, l’accesso a un porto o a un ancoraggio specifico può essere consentito dall’autorità competente di uno Stato membro in casi di forza maggiore o per motivi primari di sicurezza ovvero per diminuire o ridurre al minimo il rischio di inquinamento o per correggere carenze, a condizione che il proprietario, l’armatore o il comandante della nave abbiano messo in atto misure adeguate per garantire un accesso sicuro che soddisfino l’autorità competente di tale Stato membro.
L’uso dei materiali pericolosi di cui all’allegato I sulle navi battenti bandiera di un paese terzo, durante la sosta in un porto o ancoraggio di uno Stato membro, è vietata o limitata come indicato nell’allegato I, fatte salve le esenzioni e le disposizioni transitorie applicabili a tali materiali a norma del diritto internazionale.
TITOLO III
IMPIANTI DI RICICLAGGIO DELLE NAVI
Articolo 13
Requisiti necessari per gli impianti di riciclaggio delle navi da inserire nell’elenco europeo
Per essere inserito nell’elenco europeo, un impianto di riciclaggio delle navi soddisfa i seguenti requisiti, conformemente alle pertinenti disposizioni della convenzione di Hong Kong e tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO, dell’OIL, della convenzione di Basilea e della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e di altri orientamenti internazionali:
ha ottenuto dalle autorità nazionali competenti l’autorizzazione a svolgere attività di riciclaggio delle navi;
è progettato, costruito e gestito in modo sicuro e compatibile con l’ambiente;
opera con strutture edificate;
prevede sistemi, procedure e tecniche di gestione e di monitoraggio che hanno lo scopo di prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare:
i rischi per la salute dei lavoratori interessati e di coloro che vivono in prossimità dell’impianto di riciclaggio delle navi; e
gli effetti negativi sull’ambiente dovuti al riciclaggio delle navi;
predispone un piano dell’impianto di riciclaggio delle navi;
previene gli effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente, dimostrando inoltre di poter controllare eventuali rilasci, in particolare nelle zone intercotidali;
assicura che la gestione e lo stoccaggio dei materiali e dei rifiuti pericolosi siano sicuri e compatibili con l’ambiente, garantendo tra l’altro:
il contenimento di tutti i materiali pericolosi presenti a bordo durante l’intero processo di riciclaggio della nave, al fine di evitare qualsiasi rilascio di detti materiali nell’ambiente, e inoltre la manipolazione di materiali e rifiuti pericolosi prodotti durante il processo di riciclaggio della nave unicamente su suoli impermeabili con un efficace sistema di drenaggio;
che tutti i rifiuti generati dall’attività di riciclaggio della nave e i relativi quantitativi siano documentati e siano trasferiti unicamente ai centri di gestione dei rifiuti, inclusi gli impianti di riciclaggio dei rifiuti, autorizzati a procedere al loro trattamento in condizioni che non presentino pericoli per la salute umana e siano compatibili con l’ambiente;
elabora e conserva un piano che assicuri la preparazione e la capacità di reagire alle emergenze; assicura alle attrezzature di risposta all’emergenza, come i dispositivi e i veicoli antincendio, le ambulanze e le gru, l’accesso rapido alle navi e a tutte le zone dell’impianto di riciclaggio delle navi;
garantisce la sicurezza e la formazione dei lavoratori, anche prevedendo l’uso di attrezzature per la protezione personale nelle operazioni che lo richiedono;
registra incidenti, infortuni e malattie professionali nonché effetti cronici e, ove richiesto dalle autorità nazionali competenti, segnala eventuali incidenti, infortuni, malattie professionali o effetti cronici che causano, o possono causare, rischi per la sicurezza dei dipendenti, per la salute umana e per l’ambiente;
si impegna a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2.
L’operatore di un impianto di riciclaggio delle navi:
invia il piano di riciclaggio della nave, una volta approvato conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, all’armatore e all’amministrazione o ad un organismo riconosciuto da essa autorizzato;
notifica all’amministrazione che l’impianto di riciclaggio delle navi è pronto sotto tutti gli aspetti a iniziare il riciclaggio della nave;
dopo aver completato, conformemente al presente regolamento, il riciclaggio totale o parziale di una nave, trasmette all’amministrazione che ha rilasciato il certificato di idoneità al riciclaggio, entro quattordici giorni dalla data del riciclaggio totale o parziale conformemente al piano di riciclaggio della nave, una dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave. La dichiarazione di completamento contiene una relazione relativa agli incidenti e agli infortuni che risultano nocivi per la salute umana e/o l’ambiente, se del caso.
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato:
della notifica prevista al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo per garantirne la coerenza con l’appendice 6 della convenzione di Hong Kong; e
della dichiarazione prevista al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo per garantirne la coerenza con l’appendice 7 della convenzione di Hong Kong.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 25 del presente regolamento.
Articolo 14
Autorizzazione di impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro
A condizione che i requisiti del presente regolamento siano rispettati, l’autorizzazione rilasciata a norma di altre pertinenti disposizioni del diritto nazionale o dell’Unione può essere combinata con l’autorizzazione a norma del presente articolo in un’unica autorizzazione, qualora tale formato permetta di evitare una duplicazione inutile delle informazioni e dei lavori effettuati dall’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi o dall’impresa di riciclaggio delle navi o dall’autorità competente. In tali casi, l’autorizzazione può essere prorogata conformemente al regime di autorizzazione di cui al primo comma, per un periodo massimo di cinque anni.
Articolo 15
Impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo
In particolare, l’impresa di riciclaggio delle navi:
indica gli estremi del permesso, della licenza o dell’autorizzazione rilasciati dalle autorità nazionali competenti per condurre operazioni di riciclaggio delle navi e, ove pertinente, gli estremi del permesso, della licenza o dell’autorizzazione rilasciati dalle autorità competenti a tutte le sue imprese appaltanti e subappaltanti che partecipano direttamente al processo di riciclaggio delle navi, e specificare tutte le informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 2;
indica se il piano di riciclaggio della nave sarà approvato dall’autorità competente mediante procedura tacita o esplicita, specificando il periodo di riesame relativo all’approvazione tacita, conformemente ai requisiti nazionali, ove applicabile;
conferma che accetterà per il riciclaggio unicamente una nave battente bandiera di uno Stato membro conformemente al presente regolamento;
dimostra che l’impianto di riciclaggio delle navi è in grado di definire, mantenere e controllare le condizioni di sicurezza per l’ingresso e per i lavori a caldo durante l’intero processo di riciclaggio della nave;
allega una mappa con la delimitazione dell’impianto di riciclaggio delle navi e la localizzazione delle operazioni di riciclaggio delle navi al suo interno;
per ogni materiale pericoloso di cui all’allegato I e per gli altri materiali pericolosi che potrebbero essere presenti nella struttura della nave, precisa:
se l’impianto di riciclaggio delle navi è autorizzato a rimuovere i materiali pericolosi. Qualora sia autorizzato, il pertinente personale autorizzato a procedere alla rimozione è identificato ed è fornita la prova della sua competenza;
quale processo di gestione dei rifiuti sarà applicato all’interno o all’esterno dell’impianto di riciclaggio delle navi, come incenerimento, smaltimento in discarica o un altro metodo di trattamento dei rifiuti, il nome e l’indirizzo del centro di trattamento dei rifiuti, se diverso da quello dell’impianto di riciclaggio delle navi, e deve provare che il processo utilizzato sarà attuato senza pericoli per la salute umana e secondo modalità compatibili con l’ambiente;
conferma che l’impresa ha adottato un piano dell’impianto di riciclaggio delle navi, tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO;
fornisce le informazioni necessarie per identificare l’impianto di riciclaggio delle navi.
Presentando una richiesta di inserimento nell’elenco europeo, le imprese di riciclaggio delle navi accettano eventuali ispezioni del sito dell’impianto di riciclaggio delle navi effettuate, prima o dopo il loro inserimento nell’elenco europeo, dalla Commissione o da agenti che agiscono per suo conto, al fine di verificare la conformità ai requisiti di cui all’articolo 13. Il verificatore indipendente, la Commissione o gli agenti che agiscono per suo conto cooperano con le competenti autorità del paese terzo in cui è situato l’impianto di riciclaggio delle navi ai fini dell’effettuazione di tali ispezioni del sito.
La Commissione può predisporre note tecniche orientative allo scopo di agevolare la certificazione.
L’impresa di riciclaggio delle navi fornisce senza indugio elementi di prova aggiornati, in caso di eventuali variazioni rispetto alle informazioni fornite alla Commissione e, in ogni caso, tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo quinquennale di inserimento nell’elenco europeo, dichiara che:
gli elementi di prova che ha fornito sono completi e aggiornati;
l’impianto di riciclaggio delle navi resta e resterà conforme ai requisiti di cui all’articolo 13.
Articolo 16
Istituzione e aggiornamento dell’elenco europeo
La Commissione adotta atti di esecuzione per istituire un elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi che:
sono situati nell’Unione e sono stati notificati dagli Stati membri conformemente all’articolo 14, paragrafo 3;
sono situati in un paese terzo e il cui inserimento è basato su una valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all’articolo 15.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 25.
L’elenco europeo comprende tutte le seguenti informazioni sull’impianto di riciclaggio delle navi:
il metodo di riciclaggio;
il tipo e le dimensioni delle navi che possono essere riciclate;
eventuali restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi;
dettagli sulla procedura esplicita o tacita di cui all’articolo 7, paragrafo 3, per l’approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell’autorità competente;
il volume annuo massimo di riciclaggio delle navi.
La Commissione adotta atti di esecuzione per aggiornare regolarmente l’elenco europeo per:
inserire nell’elenco europeo un impianto di riciclaggio delle navi qualora:
sia stato autorizzato conformemente all’articolo 14; o
il suo inserimento nell’elenco europeo sia deciso conformemente al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo;
eliminare dall’elenco europeo un impianto di riciclaggio delle navi qualora:
l’impianto di riciclaggio delle navi non sia più conforme ai requisiti di cui all’articolo 13; o
gli elementi di prova aggiornati non siano forniti almeno tre mesi prima della scadenza del periodo quinquennale di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI
Articolo 17
Lingua
Articolo 18
Designazione delle autorità competenti e delle amministrazioni
Articolo 19
Designazione delle persone di contatto
Articolo 20
Riunione delle persone di contatto
La Commissione, su richiesta degli Stati membri o qualora lo ritenga opportuno, organizza periodicamente delle riunioni delle persone di contatto per discutere questioni sollevate con riguardo all’attuazione del presente regolamento. Le parti interessate sono invitate a partecipare a tali riunioni o a parti di esse, se tutti gli Stati membri e la Commissione concordano sull’opportunità di tale partecipazione.
TITOLO V
COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI ED ESECUZIONE
Articolo 21
Relazioni degli Stati membri
Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione contenente:
un elenco delle navi battenti la sua bandiera a cui è stato rilasciato un certificato di idoneità al riciclaggio e il nome dell’impianto di riciclaggio delle navi e la relativa ubicazione, quali risultano dal certificato di idoneità al riciclaggio;
un elenco delle navi battenti la sua bandiera per le quali hanno ricevuto una dichiarazione di completamento;
informazioni relative al riciclaggio illegale delle navi, alle sanzioni e al seguito che vi è stato dato da detto Stato membro.
La prima relazione elettronica riguarda il periodo triennale che ha inizio alla data di applicazione del presente regolamento, in conformità dell’articolo 32, paragrafo 1. Quando uno Stato membro autorizza il riciclaggio di una nave in impianti di riciclaggio delle navi figuranti nell’elenco europeo prima della data di applicazione del presente regolamento, in conformità dell’articolo 26, la prima relazione elettronica degli Stati membri copre anche il periodo compreso tra la data di tale autorizzazione e la data di applicazione del presente regolamento.
La Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.
Articolo 22
Esecuzione negli Stati membri
Articolo 23
Richiesta di intervento
L’interesse delle organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell’ambiente e che soddisfano i requisiti stabiliti all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) è considerato sufficiente ai fini del primo comma.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24
Esercizio della delega
Articolo 25
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 26
Disposizione transitoria
A decorrere dalla data di pubblicazione dell’elenco europeo, gli Stati membri, prima della data di applicazione del presente regolamento, possono autorizzare il riciclaggio delle navi in impianti di riciclaggio delle navi iscritti nell’elenco europeo. In tal caso, il regolamento (CE) n. 1013/2006 non si applica.
Articolo 27
Modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006
All’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1013/2006, è aggiunto il punto seguente:
le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ).
Articolo 28
Modifica della direttiva 2009/16/CE
Nell’allegato IV è aggiunto il punto seguente:
Certificato relativo all’inventario dei materiali pericolosi o dichiarazione di conformità a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ).
Articolo 29
Incentivo finanziario
Entro il 31 dicembre 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibilità di istituire uno strumento finanziario atto ad agevolare il riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente, corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.
Articolo 30
Revisione
Articolo 31
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 32
Applicazione
Il presente regolamento si applica a decorrere dalla prima delle due date seguenti, ma non prima del 31 dicembre 2015:
sei mesi dalla data in cui il volume annuo massimo combinato di riciclaggio delle navi degli impianti di riciclaggio delle navi iscritti nell’elenco europeo rappresenta almeno 2,5 milioni di tonnellate di dislocamento a vuoto (LDT). Il volume annuo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio delle navi è calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che sono state riciclate in un dato anno in tale impianto. Il volume annuo massimo di riciclaggio delle navi è determinato selezionando il valore più elevato registrato nei dieci anni precedenti per ciascun impianto di riciclaggio delle navi o, nel caso di un impianto di riciclaggio delle navi autorizzato di recente, il valore annuo più elevato conseguito in tale impianto; o
il 31 dicembre 2018.
Tuttavia, con riguardo alle disposizioni seguenti si applicano le seguenti date di applicazione:
l’articolo 2, l’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, gli articoli 13, 14, 15, 16, 25 e 26 a decorrere dal 31 dicembre 2014;
l’articolo 5, paragrafo 2, primo e terzo comma, e l’articolo 12, paragrafi 1 e 8, a decorrere dal 31 dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
CONTROLLO DEI MATERIALI PERICOLOSI
Materiali pericolosi |
Definizioni |
Misure di controllo |
Amianto |
Materiali contenenti amianto |
Per tutte le navi è vietata la nuova installazione di materiali contenenti amianto. |
Sostanze che riducono lo strato di ozono |
Sostanze controllate, quali definite all’articolo 1, paragrafo 4, del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, elencate negli allegati A, B, C o E di tale protocollo in vigore alla data di applicazione o di interpretazione del presente allegato. Tra le sostanze che riducono lo strato di ozono e che possono essere trovate a bordo delle navi figurano, tra l’altro: halon 1211 bromoclorodifluorometano halon 1301 bromotrifluorometano halon 2402; 1,2-dibromo-1,1,2,2-tetrafluoroetano (detto anche halon 114B2); CFC-11 triclorofluorometano CFC-12 diclorodifluorometano CFC-113 1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano CFC-114 1,2-dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano CFC-115 cloropentafluoroetano HCFC-22 clorodifluorometano |
I nuovi impianti contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono sono vietati su tutte le navi. |
Bifenili policlorurati (PCB) |
Per «bifenili policlorurati» si intendono i composti aromatici strutturati in modo tale che gli atomi di idrogeno della molecola di bifenile (due anelli benzenici legati da un unico legame carbonio-carbonio) possono essere sostituiti da un numero di atomi di cloro da uno a dieci. |
Per tutte le navi è vietata la nuova installazione di materiali contenenti bifenili policlorurati. |
Acido perfluorottano sulfonato (PFOS) (1) |
Per «acido perfluorottano sulfonato (PFOS)» si intendono l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati. |
I nuovi impianti contenenti acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati sono vietati a norma del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
Composti e sistemi antivegetativi |
Composti e sistemi antivegetativi regolamentati dall’allegato I della convenzione internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi («convenzione AFS») in vigore alla data di applicazione o di interpretazione del presente allegato. |
1. Nessuna nave può applicare sistemi antivegetativi contenenti composti organostannici come biocidi o qualunque altro sistema antivegetativo, la cui applicazione o il cui uso siano vietati dalla convenzione AFS. 2. Nessuna nave nuova o nuovo impianto sulle navi può applicare o utilizzare composti o sistemi antivegetativi in maniera incompatibile con la convenzione AFS. |
(1)
Non applicabile per le navi battenti bandiera di un paese terzo.
(2)
Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7). |
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI ELEMENTI DA INSERIRE NELL’INVENTARIO DEI MATERIALI PERICOLOSI
Qualsiasi materiale pericoloso elencato nell’allegato I
Cadmio e composti del cadmio
Cromo esavalente e composti esavalenti di cromo
Piombo e composti di piombo
Mercurio e composti del mercurio
Difenile polibromurato (PBB)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE)
Naftaleni policlorurati (oltre 3 atomi di cloro)
Sostanze radioattive
Alcune paraffine clorurate a catena corta (alcani, C10-C13, cloro)
Ritardanti di fiamma bromurati (HBCDD)
( 1 ) Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).
( 2 ) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
( *1 ) Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).»
( *2 ) Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).»