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Document 02013R0807-20170711
Commission Implementing Regulation (EU) No 807/2013 of 26 August 2013 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the survey of prices of certain bovine animals on representative Union markets
Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) n . 807/2013 della Commissione del 26 agosto 2013 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi dell’Unione
Regolamento di esecuzione (UE) n . 807/2013 della Commissione del 26 agosto 2013 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi dell’Unione
No longer in force
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02013R0807 — IT — 11.07.2017 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 807/2013 DELLA COMMISSIONE del 26 agosto 2013 (GU L 228 dell'27.8.2013, pag. 5) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1185 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2017 |
L 171 |
113 |
4.7.2017 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 807/2013 DELLA COMMISSIONE
del 26 agosto 2013
recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi dell’Unione
Articolo 1
1. Il prezzo medio dell’Unione, espresso per capo, dei vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane, è uguale alla media dei prezzi rilevati per i vitelli maschi di allevamento da latte e i vitelli maschi di allevamento da carne sui mercati rappresentativi degli Stati membri con una quota importante nella produzione e nel commercio di tali vitelli, elencati nell’allegato I, ponderata mediante i coefficienti stabiliti sulla base dei seguenti elementi:
a) per quanto riguarda i vitelli maschi di allevamento da latte, il numero di vacche da latte rilevato nell’Unione, quale trasmesso a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
b) per quanto riguarda i vitelli maschi di allevamento da carne, il numero di vacche rilevato nell’Unione, quale trasmesso a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008.
2. I prezzi da comunicare per ciascun tipo di vitelli di cui al paragrafo 1 sono rilevati sui mercati pubblici o da persone fisiche o giuridiche che commerciano un numero considerevole di questi tipi di vitelli designate dallo Stato membro.
Tali prezzi si ottengono calcolando la media dei prezzi pagati nello Stato membro alla stessa fase del commercio all’ingrosso, al netto dell’imposta sul valore aggiunto («IVA»), per il tipo interessato, ponderata mediante coefficienti che esprimono la proporzione relativa delle diverse qualità di vitelli maschi di allevamento definita dallo Stato membro e l’importanza relativa di ciascun mercato.
3. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) |
«vitelli maschi di allevamento da latte» : i vitelli maschi di allevamento di razza da latte; |
b) |
«vitelli maschi di allevamento da carne» : i vitelli maschi di allevamento di razza da carne, di razza a duplice scopo o ottenuti da un incrocio con una razza da carne. |
Articolo 2
1. Il prezzo medio dell’Unione, per chilogrammo di peso vivo, dei bovini magri corrisponde alla media dei prezzi rilevati per i giovani bovini magri e i bovini magri maschi e femmine di un anno sui mercati rappresentativi degli Stati membri con una quota importante nella produzione e nel commercio di tali bovini, elencati nell’allegato II, ponderata mediante i coefficienti stabiliti sulla base dei seguenti elementi:
a) per quanto riguarda i giovani bovini magri, il numero di bovini di età non superiore a un anno e non destinati alla macellazione, rilevato nell’Unione, quale trasmesso a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008;
b) per quanto riguarda i giovani bovini magri maschi di un anno, il numero di bovini maschi di età superiore a un anno ma inferiore a due rilevato nell’Unione, quale trasmesso a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008;
c) per quanto riguarda i giovani bovini magri femmine di un anno, il numero di bovini femmine di età superiore a un anno ma inferiore a due che non hanno ancora partorito rilevato nell’Unione, quale trasmesso a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1165/2008.
2. I prezzi da comunicare per ciascun tipo di bovini magri di cui al paragrafo 1 sono rilevati sui mercati pubblici o da persone fisiche o giuridiche che commerciano un numero considerevole di questi tipi di bovini magri designate dallo Stato membro.
Tali prezzi si ottengono calcolando la media dei prezzi pagati nello Stato membro alla stessa fase del commercio all’ingrosso, al netto dell’IVA, per il tipo interessato, ponderata mediante coefficienti che esprimono la proporzione relativa delle diverse qualità di bovini magri definita dallo Stato membro e l’importanza relativa di ciascun mercato.
3. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) «giovani bovini magri» i bovini maschi e femmine di età pari o superiore a 6 mesi ma inferiore a 12 mesi, acquistati dopo lo svezzamento per l’ingrasso;
b) «bovini magri di un anno» i bovini maschi e femmine di età pari o superiore a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi, acquistati per l’ingrasso.
Articolo 3
1. Il prezzo medio dell’Unione, per 100 kg di peso carcassa, dei vitelli macellati a un’età inferiore a otto mesi corrisponde alla media dei prezzi rilevati per tali vitelli sui mercati rappresentativi degli Stati membri con una quota significativa della produzione riportati all’allegato III, ponderata mediante coefficienti fissati in base ai dati relativi alla produzione netta di tali vitelli nell’Unione.
2. Il prezzo da comunicare per le carcasse dei vitelli di cui al paragrafo 1 è rilevato dagli operatori dei macelli che macellano tali vitelli o dalle persone fisiche o giuridiche che inviano al macello un numero considerevole di tali vitelli designate dallo Stato membro.
Tale prezzo si ottiene calcolando la media dei prezzi pagati nello Stato membro alla fase di entrata al macello, al netto dell’IVA, per le carcasse dei vitelli interessati, ponderata mediante coefficienti che esprimono la proporzione relativa delle diverse qualità di carcasse definita dallo Stato membro e l’importanza relativa di ciascun mercato.
3. Al fine di stabilire i prezzi di mercato da comunicare, la carcassa è presentata:
a) senza la testa e le zampe; la testa è separata dalla carcassa al livello dell’articolazione occipito-atlandoide, le zampe sono sezionate al livello delle articolazioni carpometacarpali o tarsometatarsiche;
b) senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, senza i rognoni, il grasso di rognone, il grasso di bacino, il diaframma e il pilastro diaframmatico;
c) senza gli organi sessuali e i relativi muscoli;
d) senza rimozione del grasso esterno.
Se al momento della pesatura la presentazione della carcassa differisce dalla presentazione di cui al primo comma, il peso della carcassa viene rettificato mediante l’applicazione di coefficienti correttivi fissati dallo Stato membro in modo da passare da questa presentazione alla presentazione di riferimento. In tal caso, il prezzo per 100 kg di peso della carcassa è adattato di conseguenza.
4. Il peso carcassa da prendere in considerazione per la comunicazione dei prezzi di mercato è il peso della carcassa a freddo.
Il peso della carcassa a freddo corrisponde al peso a caldo, registrato non più di un’ora dopo la giugulazione dell’animale, diminuito del 2 %.
Articolo 4
1. In assenza di rilevamento dei prezzi sui mercati pubblici o da parte degli operatori dei macelli o delle persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 1, paragrafo 2, all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3, paragrafo 2, i prezzi sono rilevati dalle camere dell’agricoltura, dai centri di quotazione, dalle organizzazioni agricole cooperative o dai sindacati degli agricoltori nello Stato membro interessato.
Tuttavia, se uno Stato membro ha istituito un comitato incaricato della determinazione dei prezzi per una regione e se tale comitato è costituito in pari proporzioni da acquirenti e venditori di determinate categorie di bovini o di carcasse di tali animali, lo Stato membro può utilizzare tale comitato per il calcolo dei prezzi da comunicare.
▼M1 —————
Articolo 5
La Commissione rivede periodicamente i coefficienti di ponderazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 1, per tener conto delle tendenze rilevate a livello nazionale e dell’Unione.
Dopo ciascuna revisione la Commissione comunica i coefficienti di ponderazione riveduti agli Stati membri.
Articolo 6
Qualora uno Stato membro adotti, per motivi di ordine veterinario o sanitario, misure che incidono sulla normale evoluzione dei prezzi registrati sui suoi mercati rappresentativi, la Commissione può autorizzare lo Stato membro a non tener conto dei prezzi registrati sul mercato o sui mercati in questione oppure a utilizzare gli ultimi prezzi registrati sul mercato o sui mercati suddetti prima dell’applicazione di tali misure.
▼M1 —————
Articolo 8
Il regolamento (CE) n. 2273/2002 è abrogato.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Elenco degli Stati membri che comunicano i prezzi dei vitelli maschi di allevamento da latte e da carne di cui all’articolo 1, paragrafo 1
A. Stati membri che comunicano i prezzi dei vitelli maschi di allevamento da latte:
Belgio
Danimarca
Germania
Irlanda
Spagna
Francia
Italia
Paesi Bassi
Austria
Polonia
Romania
Regno Unito
B. Stati membri che comunicano i prezzi dei vitelli maschi di allevamento da carne:
Belgio
Germania
Irlanda
Spagna
Francia
Italia
Paesi Bassi
Austria
Polonia
Portogallo
Romania
Regno Unito
ALLEGATO II
Elenco degli Stati membri che comunicano i prezzi dei giovani bovini magri e dei bovini magri di un anno di cui all’articolo 2, paragrafo 1
A. Stati membri che comunicano i prezzi dei giovani bovini magri:
Belgio
Germania
Irlanda
Spagna
Francia
Italia
Austria
Polonia
Svezia
Regno Unito
B. Stati membri che comunicano i prezzi dei bovini magri maschi di un anno:
Belgio
Irlanda
Spagna
Francia
Italia
Austria
Svezia
Regno Unito
C. Stati membri che comunicano i prezzi dei bovini magri femmine di un anno:
Belgio
Irlanda
Spagna
Francia
Italia
Austria
Svezia
Regno Unito
ALLEGATO III
Elenco degli Stati membri che comunicano i prezzi dei vitelli macellati a un’età inferiore a otto mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 1
Belgio
Germania
Spagna
Francia
Italia
Paesi Bassi
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 1).