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Document 02013R0401-20181221

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/401/2018-12-21

02013R0401 — IT — 21.12.2018 — 004.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 401/2013 DEL CONSIGLIO

del 2 maggio 2013

concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008

(GU L 121 dell'3.5.2013, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2018/647 DEL CONSIGLIO del 26 aprile 2018

  L 108

1

27.4.2018

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/898 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2018

  L 160I

1

25.6.2018

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1117 DEL CONSIGLIO del 10 agosto 2018

  L 204

9

13.8.2018

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2053 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2018

  L 327I

1

21.12.2018




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 401/2013 DEL CONSIGLIO

del 2 maggio 2013

concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008



▼M1

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«richiesta» :

qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata, e in particolare:

i) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv) una domanda riconvenzionale;

v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

b)

«contratto o transazione» : qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

c)

«autorità competenti» : le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;

d)

«risorse economiche» : le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e)

«congelamento di risorse economiche» : il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

f)

«congelamento di fondi» : il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

g)

«fondi» :

tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione e

vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

h)

«assistenza tecnica» : qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

i)

«servizi di intermediazione» :

i) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o

ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

j)

«importazione» : l'introduzione di merci nel territorio doganale dell'Unione o in altri territori a cui si applica il trattato, alle condizioni previste dagli articoli 349 e 355 dello stesso. Ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) che istituisce il codice doganale dell'Unione, essa comprende il collocamento in una zona franca, il vincolo a un regime speciale e l'immissione in libera pratica, ma esclude il transito e la custodia temporanea;

k)

«esportazione» : l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione o da altri territori a cui si applica il trattato, alle condizioni previste dagli articoli 349 e 355 dello stesso. Ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, essa comprende l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca o dopo il loro vincolo a un regime speciale, ma esclude il transito e la custodia temporanea;

l)

«esportatore» : la persona fisica o giuridica a nome della quale è rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel paese terzo e che ha la facoltà di decidere che il prodotto sia spedito fuori dal territorio doganale dell'Unione o da altri territori a cui si applica il trattato;

m)

«territorio dell'Unione» : i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

▼B



CAPO 1

Articolo 2

1.  È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna elencati all’allegato I, originarie o meno dell'Unione, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per uso in Myanmar/Birmania.

2.  Il paragrafo 1 non si applica agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Myanmar/Birmania da dipendenti delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media, da operatori umanitari e dello sviluppo e loro collaboratori unicamente per loro uso personale.

Articolo 3

1.  È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per uso in Myanmar/Birmania;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Myanmar/Birmania o per uso in Myanmar/Birmania.

2.  È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna elencate all’allegato I a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per uso in Myanmar/Birmania;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attrezzature elencate all’allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per uso in Myanmar/Birmania.

▼M1 —————

▼M1

Articolo 3 bis

1.  È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio ( 2 ), anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo del Myanmar/Birmania, o per l'uso nel Myanmar/Birmania, qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, interamente o parzialmente, a un uso militare, a un utente finale militare o alla polizia di frontiera.

Qualora l'utente finale sia l'esercito del Myanmar/Birmania, si considera che tutti i beni o le tecnologie a duplice uso forniti siano destinati a un uso militare.

2.  Nel decidere se concedere o meno un'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 428/2009, le autorità competenti evitano di concedere autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo del Myanmar/Birmania, o per l'uso nel Myanmar/Birmania, se hanno fondati motivi per ritenere che l'utente finale possa essere l'esercito o la polizia di frontiera o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.

3.  Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione.

4.  È vietato:

a) fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi utente finale militare, alla polizia di frontiera o per un uso militare nel Myanmar/Birmania;

b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie in questione o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi utente finale militare, alla polizia di frontiera o per un uso militare nel Myanmar/Birmania.

5.  I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non pregiudicano l'esecuzione dei contratti conclusi prima del 27 aprile 2018 o dei contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

6.  Il paragrafo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, esportato temporaneamente nel Myanmar/Birmania da personale dell'ONU, da personale dell'UE o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 3 ter

1.  È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato III, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità od organismo del Myanmar/Birmania, o per l'uso nel Myanmar/Birmania, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato il cui sito web è elencato nell'allegato II.

2.  Le autorità competenti degli Stati membri, i cui siti web sono elencati nell'allegato II non concedono autorizzazioni a norma del paragrafo 1 se hanno fondati motivi per stabilire che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione sarebbero utilizzati a fini di repressione interna dal governo, dagli enti pubblici, dalle imprese o dalle agenzie del Myanmar/Birmania, o da qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.

3.  L'allegato III elenca le apparecchiature, le tecnologie o i software destinati principalmente ad essere utilizzati per il controllo o l'intercettazione delle comunicazioni via Internet o telefoniche.

4.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 3 quater

1.  A meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato, il cui sito web è elencato nell'allegato II, non abbia preventivamente rilasciato un'autorizzazione a norma dell'articolo 3 ter, è vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato III, all'installazione, alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nell'allegato III o alla fornitura, all'installazione, al funzionamento o all'aggiornamento dei software elencati nell'allegato III a qualsiasi persona, entità od organismo del Myanmar/Birmania, o per l'uso nel Myanmar/Birmania;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato III a qualsiasi persona, entità od organismo del Myanmar/Birmania, o per l'uso nel Myanmar/Birmania;

c) fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie del Myanmar/Birmania o a qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per «controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet» si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato III, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi o archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.

▼B

Articolo 4

▼M1

1.  In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 3 bis, paragrafo 1, e all'articolo 3 bis, paragrafo 4, e fatto salvo l'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web di cui all'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:

a) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna elencate nell'allegato I o di beni o tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite e dell'Unione europea o ad operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;

b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di materiale per lo sminamento e di attrezzature destinate ad essere utilizzate nelle operazioni di sminamento, e

c) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi ad attrezzature, materiale, programmi e operazioni di cui alle lettere a) e b).

▼B

2.  In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che esse ritengono appropriate, la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica pertinenti a:

a) attrezzature militari non letali destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite e dell’Unione europea;

b) materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi dell’Unione europea e delle Nazioni Unite.

▼M1

Articolo 4 bis

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato IV.

2.  Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato IV.

3.  Nell'allegato IV figurano:

a) le persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Myanmar/Birmania;

b) le persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi;

c) le persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti sulle presunte gravi violazioni o sui presunti gravi abusi dei diritti umani;

d) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi associati alle persone fisiche di cui alle lettere a), b) e c).

4.  L'allegato IV contiene i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi interessati.

5.  L'allegato IV riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 4 ter

1.  In deroga all'articolo 4 bis, le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche e giuridiche elencate nell'allegato IV e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione di aver comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritengono che debba essere concessa una determinata autorizzazione, oppure

e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

2.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro quattro settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 4 quater

1.  In deroga all'articolo 4 bis, le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento nell'allegato IV della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 4 bis, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, anteriormente, il o posteriormente a tale data;

b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato IV, e

d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

2.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro quattro settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 4 quinquies

1.  In deroga all'articolo 4 bis, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato IV sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato IV, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché l'autorità competente in questione abbia accertato che:

a) i fondi o le risorse economiche devono essere usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato IV;

b) il pagamento non viola l'articolo 4 bis, paragrafo 2.

2.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro quattro settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

3.  L'articolo 4 bis, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

4.  Purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 4 bis, il paragrafo 2 dell'articolo 4 bis non si applica al versamento su conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 4 bis sono stati inseriti nell'allegato IV, oppure

c) pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato.

Articolo 4 sexies

1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati a norma dell'articolo 4 bis, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tempestivamente tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri interessati, alla Commissione, e

b) collaborare con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).

2.  Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

3.  Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 4 septies

1.  Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.  Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 4 octies

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui al presente regolamento.

Articolo 4 nonies

1.  Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite a norma del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato IV;

b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).

2.  In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.

3.  Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 4 decies

1.  Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 4 bis, il Consiglio modifica l'allegato IV di conseguenza.

2.  Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni.

3.  Qualora siano avanzate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di conseguenza.

4.  L'elenco di cui all'allegato IV è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.

▼B



CAPO 2

Articolo 5

Le autorizzazioni di cui all'articolo 4 non sono rilasciate per attività che hanno già avuto luogo.

▼M1

Articolo 6

1.  La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti

a) i fondi congelati a norma dell'articolo 4 bis e le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies;

b) i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.  Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

▼B

Articolo 7

La Commissione ha il potere di modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 8

1.  Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le comunicano ogni eventuale modifica successiva.

Articolo 9

1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le indicano tramite nei o tramite i siti web di cui all’allegato II.

2.  Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le comunicano ogni eventuale cambiamento successivo.

Articolo 10

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d) a tutte le persone giuridiche, entità od organismi registrati o costituiti secondo il diritto di uno Stato membro;

e) a tutte le persone giuridiche, entità od organismi per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno dell’Unione.

Articolo 11

Il regolamento (CE) n. 194/2008 è abrogato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Elenco delle attrezzature previste dagli articoli 2, 3 e 4 che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna

1. Armi da fuoco, munizioni e relativi accessori:

1.1. armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'Elenco comune delle attrezzature militari dell'UE ( 3 );

1.2. munizioni appositamente progettate per le armi da fuoco di cui al punto 1.1 e relative componenti appositamente progettate;

1.3. strumenti di puntamento non sottoposti ad autorizzazione dall’Elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

2. Bombe e bombe a mano non sottoposte ad autorizzazione dall’Elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

3. I seguenti veicoli:

3.1. veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

3.2. veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;

3.3. veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, compreso materiale da costruzione con protezione balistica;

3.4. veicoli appositamente progettai o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;

3.5. veicoli appositamente progettati per l’installazione di barriere mobili;

3.6. componenti di veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5 appositamente progettate a fini antisommossa.

Nota 1:  Questa voce non contempla i veicoli appositamente progettati per fini antincendio.

Nota 2:  Relativamente alla voce 3.5, l’espressione "veicoli" comprende anche i rimorchi.

4. Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate:

4.1. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e le relative componenti appositamente progettate; ad eccezione di quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l’attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l’innesco di un’esplosione (ad esempio gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler);

4.2. cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall’Elenco comune delle attrezzature militari dell’UE;

4.3. i seguenti altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall’Elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e sostanze collegate:

a. amatolo;

b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto);

c. nitroglicole;

d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

e. cloruro di picrile;

f. 2, 4, 6 trinitrotoluene (TNT).

5. I seguenti equipaggiamenti di protezione non sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 13 dell’Elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e sostanze collegate:

5.1. giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all’arma bianca;

5.2. elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota: Questa voce non contempla:

 equipaggiamenti appositamente progettati per discipline sportive;

 equipaggiamenti appositamente progettati per soddisfare requisiti di sicurezza e di lavoro.

6. Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell’Elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e relativi programmi informatici appositamente progettati.

7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall’Elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

8. Filo spinato a lame di rasoio.

9. Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm.

10. Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione degli articoli di cui al presente elenco.

11. Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.




ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7 e 9 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M1




ALLEGATO III

Apparecchiature, tecnologie e software di cui agli articoli 3 ter e 3 quater

Nota generale

Nonostante il disposto del presente allegato, quest'ultimo non si applica a:

a) apparecchiature, tecnologie o software che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 o nell'elenco comune delle attrezzature militari oppure

b) software che sono progettati per essere installati dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:

i) al banco;

ii) per corrispondenza;

iii) per via elettronica;

iv) su ordinazione telefonica, oppure

c) software che sono di pubblico dominio.

Le sezioni A, B, C, D ed E fanno riferimento alle sezioni di cui al regolamento (CE) n. 428/2009.

Apparecchiature, tecnologie e software di cui agli articoli 3 ter e 3 quater:

A. Elenco delle apparecchiature:

 apparecchiature di ispezione approfondita di pacchetti

 apparecchiature di intercettazione delle reti, incluse le apparecchiature di gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati

 apparecchiature di controllo delle radiofrequenze

 apparecchiature di interferenze di reti e satelliti

 apparecchiature di infezione a distanza

 apparecchiature di riconoscimento/trattamento vocale

 apparecchiature di intercettazione e controllo IMSI ( 4 ), MSISDN ( 5 ), IMEI ( 6 ) e TMSI ( 7 )

 apparecchiature di intercettazione e controllo tattici SMS ( 8 )/GSM ( 9 )/GPS ( 10 )/GPRS ( 11 )/UMTS ( 12 )/CDMA ( 13 )/PSTN ( 14 )

 apparecchiature di intercettazione e controllo delle informazioni DHCP ( 15 ), SMTP ( 16 ) e GTP ( 17 )

 apparecchiature di riconoscimento morfologico e di analisi morfologica,

 apparecchiature forensi a distanza

 apparecchiature di motori di trattamento semantico

 apparecchiature WEP e WPA di violazione di codici

 apparecchiature di intercettazione per protocollo VoIP proprietario e standard

B. Non utilizzato.

C. Non utilizzato.

D. «Software» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate sopra in A.

E. «Tecnologie» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate sopra in A.

Le apparecchiature, tecnologie e i software di queste sezioni rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari».

Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l'acquisizione, l'estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l'analisi e l'archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.




ALLEGATO IV

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 4bis

▼M2



 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

▼M3

1.

Aung Kyaw Zaw

Data di nascita: 20 agosto 1961

Passaporto n.: DM000826

Data di rilascio: 22 novembre 2011

Data di scadenza: 21 novembre 2021

Numero di identificazione militare: BC 17444

Il tenente generale Aung Kyaw Zaw è stato il comandante dell'Ufficio Operazioni speciali n. 3 delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) dall'agosto 2015 alla fine del 2017. L'Ufficio Operazioni speciali n. 3 era incaricato di supervisionare il Comando Ovest e, in tale contesto, il tenente generale Aung Kyaw Zaw è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse durante tale periodo dal Comando Ovest nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

25.6.2018

▼M2

2.

Maung Maung Soe

Data di nascita: Marzo 1964

Numero di identificazione nazionale: Tatmadaw Kyee 19571

Il Maggiore Generale Maung Maung Soe è stato comandante del Comando Ovest delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) dall'ottobre 2016 al 10 novembre 2017 ed ha supervisionato le operazioni militari nello Stato di Rakhine. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse durante tale periodo dal Comando Ovest nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

25.6.2018

▼M3

3.

Than Oo

Data di nascita:12 ottobre 1973

Numero di identificazione militare: BC 25723

Il Brigadier Generale Than Oo è comandante della 99a divisione d'infanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dalla 99a divisione d'infanteria leggera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Numero di identificazione militare: BC 23750

Il Brigadier Generale Aung Aung è comandante della 33a divisione d'infanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dalla 33a divisione d'infanteria leggera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Il Brigadier Generale Khin Maung Soe è comandante del comando operativo militare 15, a volte noto come 15a divisione d'infanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadav), che comprende il battaglione d'infanteria n. 564. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dal comando operativo militare 15, in particolare dal battaglione d'infanteria n. 564, nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

25.6.2018

▼M2

6.

Thura San Lwin

Data di nascita: 1957

Il Brigadier Generale Thura San Lwin è stato comandante della polizia di frontiera dall'ottobre 2016 all'inizio di ottobre 2017. In quanto tale è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse durante tale periodo dalla polizia di frontiera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

25.6.2018

7.

Thant Zin Oo

 

Thant Zin Oo è comandante dell'8o battaglione della polizia di sicurezza. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dall'8o battaglione della polizia di sicurezza nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Le gravi violazioni dei diritti umani includono esecuzioni sommarie e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya. Tali violazioni sono state commesse congiuntamente con la 33a divisione d'infanteria leggera delle forze armate del myanmar (Tatmadav) guidate dal Bregadier general Aung Aung e e con l'aiuto della medesima. Thant Zin Oo è pertanto associato alla persona inserita nell'elenco Brigadier Generale Aung Aung.

25.6.2018

▼M4

8.

Ba Kyaw

 

Ba Kyaw è Sergente maggiore nel 564o battaglione di fanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). Ha commesso atrocità e gravi violazioni dei diritti umani, ivi compresi omicidio, deportazione e tortura, nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine nella seconda metà del 2017. In particolare, è stato identificato come uno dei principali autori della strage di Maung Nu del 27 agosto 2017.

21.12.2018

9.

Tun Naing

 

Tun Naing è il comandante della base della polizia di frontiera di Taung Bazar. In tale carica, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani, ivi compresi detenzione forzata, maltrattamenti e tortura, commesse dalla polizia di frontiera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine a Taung Bazar prima, durante e dopo il 25 agosto 2017.

21.12.2018

10.

Khin Hlaing

Data di nascita: 2 maggio 1968

Il Generale di brigata Khin Hlaing è l'ex comandante della 99a divisione di fanteria leggera e l'attuale comandante del Comando Nord-est delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In veste di comandante della 99a divisione di fanteria leggera ha supervisionato le operazioni militari condotte nello stato dello Shan nel 2016 e all'inizio del 2017. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla 99a divisione di fanteria leggera nei confronti di minoranze etniche dei villaggi dello stato dello Shan nella seconda metà del 2016. Queste includono esecuzioni sommarie, detenzione forzata e distruzione di villaggi.

21.12.2018

11.

Aung Myo Thu

 

Il Maggiore Aung Myo Thu è comandante del nucleo operativo dalla 33a divisione di fanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In veste di comandante della 33a divisione di fanteria a leggera ha supervisionato le operazioni militari condotte nello stato di Rakhine nel 2017. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla 33a divisione di fanteria leggera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine nella seconda metà del 2017. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e detenzione forzata.

21.12.2018

12.

Thant Zaw Win

 

Thant Zaw Win è Maggiore nel 564o battaglione di fanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In tale carica, ha supervisionato le operazioni militari condotte nello stato di Rakhine ed è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse il 27 agosto 2017 dal 564o battaglione di fanteria leggera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine, in particolare nel villaggio di Maung Nu e nei suoi dintorni. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.

21.12.2018

13.

Kyaw Chay

 

Kyaw Chay è Caporale nella polizia di frontiera. È stato precedentemente destinato a Zay Di Pyin ed era comandante della base della polizia di frontiera di Zay Di Pyin nel periodo intorno al 25 agosto 2017 quando, sotto il suo comando, la polizia di frontiera ha commesso una serie di violazioni dei diritti umani. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla polizia di frontiera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine durante tale periodo. Ha inoltre partecipato a gravi violazioni dei diritti umani, tra le quali maltrattamenti dei detenuti e tortura.

21.12.2018

14.

Nyi Nyi Swe

 

Il Maggiore Generale Nyi Nyi Swe è l'ex comandante del Comando Nord delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw). In tale carica, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani, compreso il maltrattamento dei civili, commesse dal Comando Nord nello stato del Kachin dal maggio 2016 all'aprile 2018 (fino alla sua nomina a comandante del Comando Sud-ovest). È inoltre responsabile di aver ostacolato la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi nello stato del Kachin in tale periodo, in particolare bloccando il trasporto di derrate alimentare.

21.12.2018



( 1 ) Regolamento (UE) n 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

( 3 ) Elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (adottato dal Consiglio l'11 marzo 2013) (GU L 30 del 27.3.2013, pag. 1).

( 4 ) IMSI è la sigla di «International Mobile Subscriber Identity» (identità utente mobile internazionale). Si tratta di un codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, che è integrato nella carta SIM e consente di identificare quest'ultima tramite le reti GSM e UMTS.

( 5 ) MSISDN è la sigla di «Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number» (numero di rete digitale integrata nei servizi dell'abbonato mobile). È un numero unico per l'identificazione di un abbonamento a una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l'IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l'abbonato.

( 6 ) IMEI è la sigla di «International Mobile Equipment Identity» (identificatore internazionale apparecchiature mobili). È un numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all'interno dello scomparto della batteria del telefono. L'intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché mediante l'IMSI e l'MSISDN.

( 7 ) TMSI è la sigla di «Temporary Mobile Subscriber Identity» (identità utente mobile temporanea). Si tratta dell'identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.

( 8 ) SMS è la sigla di «Short Message System» (servizio di messaggi brevi).

( 9 ) GSM è la sigla di «Global System for Mobile Communications» (sistema mondiale di comunicazioni mobili).

( 10 ) GPS è la sigla di «Global Positioning System» (sistema di localizzazione globale via satellite).

( 11 ) GPRS è la sigla di «General Package Radio Service» (sistema di trasmissione radio a pacchetto).

( 12 ) UMTS è la sigla di «Universal Mobile Telecommunication System» (sistema universale di comunicazioni mobili).

( 13 ) CDMA è la sigla di «Code Division Multiple Access» (accesso multiplo a divisione di codice).

( 14 ) PSTN è la sigla di «Public Switch Telephone Networks» (rete telefonica pubblica commutata).

( 15 ) DHCP è la sigla di «Dynamic Host Configuration Protocol» (protocollo di configurazione dinamica tramite host).

( 16 ) SMTP è la sigla di «Simple Mail Transfer Protocol» (protocollo semplice per il trasferimento di posta).

( 17 ) GTP è la sigla di «GPRS Tunneling Protocol» (protocollo di tunneling per GPRS).

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