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Document 02013R0020-20170101

    Consolidated text: Regolamento (UE) n . 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/20/2017-01-01

    02013R0020 — IT — 01.01.2017 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) N. 20/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 15 gennaio 2013

    recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

    (GU L 017 dell'19.1.2013, pag. 13)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO (UE) 2017/540 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017

      L 88

    1

    31.3.2017




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) N. 20/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 15 gennaio 2013

    recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra



    CAPITOLO I

    DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai sensi del presente regolamento si intende per:

    a) «prodotto», una merce originaria dell'Unione o di un paese dell'America centrale. Un prodotto oggetto di un'inchiesta può interessare una o più linee tariffarie o, a seconda di specifiche circostanze del mercato, un loro sottosegmento oppure una segmentazione di prodotto comunemente applicata nell'industria dell'Unione;

    b) «parti interessate», le parti interessate dalle importazioni del prodotto in questione;

    c) «industria dell'Unione», il complesso dei produttori dell'Unione di prodotti simili, o direttamente concorrenti, operanti nel territorio dell'Unione, i produttori dell'Unione la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti rappresenti una quota rilevante della produzione totale dell'Unione di tali prodotti o, qualora il prodotto simile o direttamente concorrente sia solo uno tra i vari prodotti dei produttori dell'Unione, le attività specifiche volte alla produzione del prodotto simile o direttamente concorrente;

    d) «grave pregiudizio», un deterioramento generale significativo;

    e) «minaccia di grave pregiudizio», l'evidente imminenza di un grave pregiudizio;

    f) «grave deterioramento», perturbazioni significative in un settore o un'industria dell'Unione;

    g) «minaccia di grave deterioramento», l'evidente imminenza di perturbazioni significative;

    h) «periodo transitorio», dieci anni a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo per un prodotto la cui tabella di soppressione dei dazi per la parte UE, di cui all'allegato I (soppressione dei dazi doganali) dell'accordo («tabella di soppressione dei dazi») preveda un periodo per la soppressione dei dazi inferiore a dieci anni o il periodo di soppressione dei dazi, maggiorato di tre anni, per un prodotto la cui tabella di soppressione dei dazi preveda un periodo per la soppressione dei dazi di dieci o più anni;

    i) «paese dell'America centrale», il Costa Rica, El Salvador, il Guatemala, l'Honduras, il Nicaragua e Panama.

    L'accertamento dell'esistenza della minaccia di un grave pregiudizio, ai sensi del primo comma, lettera e), si basa su fatti verificabili e non su una semplice asserzione, una congettura o una remota possibilità. Al fine di stabilire l'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio si tiene conto, tra l'altro, di previsioni, stime e analisi effettuate sulla base dei fattori di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

    Articolo 2

    Principi

    1.  Una misura di salvaguardia può essere imposta conformemente al presente regolamento se un prodotto originario di un paese dell'America centrale, per effetto della riduzione o della soppressione dei dazi doganali su tale prodotto, è importato nell'Unione in quantitativi così aumentati, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da provocare, o minacciare di provocare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

    2.  Una misura di salvaguardia può assumere una delle forme seguenti:

    a) sospensione di una ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato prevista dalla tabella di soppressione dei dazi;

    b) aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello che non superi quello corrispondente alla più bassa delle seguenti aliquote:

     l'aliquota del dazio doganale di nazione più favorita («NPF») applicata al prodotto interessato, in vigore al momento dell'adozione della misura; o

     l'aliquota di NPF applicata al prodotto interessato dal giorno immediatamente precedente l'entrata in vigore dell'accordo.

    3.  Una misura di salvaguardia non si applica entro i limiti dei contingenti tariffari preferenziali esenti da dazio concessi ai sensi dell'accordo.

    Articolo 3

    Monitoraggio

    1.  La Commissione provvede a monitorare l'andamento delle statistiche sulle importazioni di banane da paesi dell'America centrale. A tal fine, essa coopera e procede a scambi periodici di dati con gli Stati membri e l'industria dell'Unione.

    2.  Su richiesta debitamente motivata da parte delle industrie interessate, la Commissione può prendere in considerazione l'estensione della portata del monitoraggio ad altri settori.

    3.  La Commissione presenta una relazione annuale di monitoraggio al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle statistiche aggiornate sulle importazioni di banane da paesi dell'America centrale e ai settori cui è stato esteso il monitoraggio.

    4.  La Commissione controlla il rispetto da parte dei paesi dell'America centrale delle norme sociali e ambientali stabilite nella parte IV, titolo VIII, dell'accordo.

    Articolo 4

    Avvio dei procedimenti

    1.  Un procedimento è avviato su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dell'industria dell'Unione o su iniziativa della Commissione se quest'ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 5, paragrafo 5, che giustifichino l'avvio di tale procedimento.

    2.  La domanda di avvio di un procedimento contiene elementi di prova indicanti che le condizioni per applicare la misura di salvaguardia, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono soddisfatte. In generale, la domanda contiene inoltre le seguenti informazioni: il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nei livelli di vendita, produzione, produttività, utilizzazione della capacità produttiva, perdite e profitti e occupazione.

    3.  Un procedimento può inoltre essere avviato qualora emerga un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri, o regioni ultraperiferiche, purché esistano sufficienti elementi di prova prima facie che sono soddisfatte le condizioni per l'avvio conformemente all'articolo 5, paragrafo 5.

    4.  Uno Stato membro informa la Commissione se l'andamento delle importazioni da un paese dell'America centrale sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia. Tali informazioni includono gli elementi di prova disponibili conformemente all'articolo 5, paragrafo 5.

    5.  La Commissione fornisce tali informazioni agli Stati membri qualora riceva una richiesta di avviare un procedimento o qualora consideri appropriato l'avvio di un procedimento di propria iniziativa a norma del paragrafo 1.

    6.  Se sussistono sufficienti elementi di prova prima facie conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, per giustificare l'avvio di un procedimento, la Commissione avvia il procedimento e pubblica il relativo avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avvio avviene entro un mese dal ricevimento della richiesta o delle informazioni da parte della Commissione ai sensi del paragrafo 1.

    7.  L'avviso di cui al paragrafo 6:

    a) riassume le informazioni ricevute e richiede che ogni informazione pertinente sia comunicata alla Commissione;

    b) stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono rendere note le proprie osservazioni per iscritto e fornire informazioni, se tali osservazioni e informazioni devono essere prese in considerazione durante il procedimento;

    c) stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere ascoltate dalla Commissione conformemente all'articolo 5, paragrafo 9.

    Articolo 5

    Inchieste

    1.  In seguito all'avvio del procedimento, la Commissione avvia l'inchiesta. Il periodo fissato al paragrafo 3 decorre a partire dalla data in cui la decisione di avviare l'inchiesta è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.  La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni e gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a dar seguito a tale richiesta. Se le informazioni presentano un interesse generale e non sono riservate ai sensi dell'articolo 12, esse sono aggiunte ai fascicoli non riservati secondo quanto previsto al paragrafo 8 del presente articolo.

    3.  Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro sei mesi dal suo avvio. Tale termine può essere prorogato di altri tre mesi in circostanze eccezionali, quali un numero insolitamente elevato di parti interessate o situazioni di mercato complesse. La Commissione notifica la proroga a tutte le parti interessate e ne illustra i motivi.

    4.  La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per stabilire se sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, ove opportuno, procede alla verifica di tali informazioni.

    5.  Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita dall'aumento delle importazioni e le variazioni nei livelli di vendita, produzione, produttività, utilizzazione della capacità produttiva, perdite e profitti e occupazione. Tale lista non è esaustiva e anche altri fattori pertinenti possono essere presi in considerazione dalla Commissione per stabilire l'esistenza di un grave pregiudizio o la minaccia di un grave pregiudizio quali scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità e altri fattori che provocano, possono aver provocato un grave pregiudizio o minacciano di provocare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

    6.  Le parti interessate che hanno presentato informazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera b), e i rappresentanti del paese interessato dell'America centrale possono esaminare, su domanda scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell'inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la presentazione del loro caso, non siano riservate ai sensi dell'articolo 12 e siano usate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. Le parti interessate che hanno presentato informazioni possono comunicare alla Commissione le proprie osservazioni in merito alle suddette informazioni. La Commissione prende in considerazione tali osservazioni se esse sono suffragate da sufficienti elementi di prova prima facie.

    7.  La Commissione assicura che tutti i dati e le statistiche utilizzati ai fini dell'inchiesta siano disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili.

    8.  Non appena il quadro tecnico è posto in essere, la Commissione garantisce un accesso online protetto da password al fascicolo non riservato da essa gestito, attraverso il quale diffonde tutte le informazioni pertinenti e non riservate ai sensi dell'articolo 12. Alle parti interessate, agli Stati membri e al Parlamento europeo è garantito l'accesso a tale piattaforma online.

    9.  La Commissione sente le parti interessate, in particolare qualora ne abbiano fatto richiesta scritta entro il termine fissato nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dimostrando che i risultati dell'inchiesta potrebbero avere un'incidenza su di esse e che esistono motivi particolari per essere ascoltate.

    La Commissione sente nuovamente le parti interessate se ne sussistono particolari motivi.

    10.  Qualora le informazioni non siano fornite nei termini stabiliti dalla Commissione o se lo svolgimento dell'inchiesta è gravemente ostacolato, la Commissione può formulare conclusioni basate sui fatti disponibili. Se scopre che una parte interessata o un terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, la Commissione non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei fatti disponibili.

    11.  La Commissione notifica per iscritto al paese dell'America centrale interessato l'avvio di un'inchiesta.

    Articolo 6

    Misure di vigilanza preventiva

    1.  La Commissione può adottare misure di vigilanza preventiva relative alle importazioni da un paese dell'America centrale qualora:

    a) l'andamento delle importazioni di un prodotto è tale da poter condurre a una delle situazioni di cui agli articoli 2 e 4; o

    b) si registri un picco di importazioni di banane concentrato in uno o più Stati membri o in una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione.

    2.  La Commissione adotta misure di vigilanza preventiva secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

    3.  Le misure di vigilanza preventiva hanno una durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità cessa alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.

    Articolo 7

    Imposizione di misure di salvaguardia provvisorie

    1.  Si applicano misure di salvaguardia provvisorie in circostanze critiche, in cui un ritardo causerebbe danni difficili da riparare, quando sulla base dei fattori di cui all'articolo 5, paragrafo 5, si è determinata in via preliminare l'esistenza di sufficienti elementi di prova prima facie che le importazioni di un prodotto originario di un paese dell'America centrale sono aumentate a seguito della riduzione o della soppressione un dazio doganale conformemente alla tabella di soppressione dei dazi, e che tali importazioni provocano o minacciano di provocare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

    La Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, incluso il caso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4.

    2.  Se uno Stato membro chiede l'intervento immediato della Commissione e se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

    3.  Le misure di salvaguardia provvisorie non si applicano per più di 200 giorni civili.

    4.  Qualora le misure di salvaguardia provvisorie fossero abrogate perché dall'inchiesta risulta che non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i dazi riscossi in applicazione di tali misure di salvaguardia provvisorie sono automaticamente rimborsati.

    5.  Le misure di salvaguardia provvisorie si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dalla data di entrata in vigore di tali misure. Tuttavia, tali misure non pregiudicano l'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione, qualora non sia possibile mutare la destinazione di detti prodotti.

    Articolo 8

    Chiusura delle inchieste e procedimenti senza adozione di misure

    1.  Se dalla constatazione definitiva dei fatti risulta che non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione di chiusura dell'inchiesta e del procedimento secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

    2.  Tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 12, la Commissione pubblica una relazione in cui illustra i risultati e le conclusioni motivate a cui è pervenuta in merito a tutte le questioni pertinenti di fatto e di diritto.

    Articolo 9

    Imposizione di misure di salvaguardia definitive

    1.  Se dalla constatazione definitiva dei fatti risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione sottopone la questione all'esame del comitato di associazione conformemente all'articolo 116 dell'accordo. Se il comitato di associazione non ha formulato alcuna raccomandazione o se non si perviene a soluzioni soddisfacenti entro trenta giorni da tale rinvio, la Commissione può adottare una decisione che impone misure definitive di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

    2.  Tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 12, la Commissione pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati di fatto e le considerazioni pertinenti alla decisione.

    Articolo 10

    Durata e riesame delle misure di salvaguardia

    1.  Una misura di salvaguardia resta in vigore solo per il tempo necessario a impedire o a porre rimedio al grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e per agevolare l'adeguamento. Tale periodo non supera due anni, salvo non sia prorogato a norma del paragrafo 3.

    2.  Una misura di salvaguardia resta in vigore, in attesa dell'esito del riesame di cui al paragrafo 3, durante ogni periodo di proroga.

    3.  La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prorogata di due anni al massimo, purché la misura di salvaguardia continui a essere necessaria per impedire o porre rimedio a un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e purché esistano elementi di prova che l'adeguamento dell'industria dell'Unione è in corso.

    4.  Ogni proroga a norma del paragrafo 3 del presente articolo è preceduta da un'inchiesta, su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dell'industria dell'Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sulla base dei fattori di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

    5.  L'avvio di un'inchiesta è pubblicato conformemente all'articolo 4, paragrafi 6 e 7. L'inchiesta e tutte le decisioni relative a una proroga a norma del paragrafo 3 del presente articolo sono soggette agli articoli 5, 8 e 9.

    6.  La durata totale di una misura di salvaguardia non può superare i quattro anni, ivi incluse eventuali misure di salvaguardia provvisorie.

    7.  Una misura di salvaguardia non è applicata oltre la scadenza del periodo transitorio se non previo consenso del paese dell'America centrale interessato.

    8.  Nessuna misura di salvaguardia è applicata all'importazione di un prodotto già in precedenza assoggettato a una misura di tale tipo, salvo non sia trascorso un periodo di tempo pari alla metà del periodo di applicazione della misura di salvaguardia durante il periodo immediatamente precedente.

    Articolo 11

    Regioni ultraperiferiche dell'Unione

    Se un prodotto originario di un paese dell'America centrale è importato in quantitativi così aumentati e in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare un grave deterioramento della situazione economica di una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 TFUE, può essere imposta una misura di salvaguardia conformemente al presente capo.

    Articolo 12

    Riservatezza

    1.  Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento non possono essere usate che per lo scopo per il quale sono state richieste.

    2.  Nessuna informazione di carattere riservato e nessuna formazione fornita in via riservata e ricevuta a norma del presente regolamento è divulgata senza il consenso espresso della parte che ha fornito tale informazione.

    3.  Ogni richiesta di trattamento riservato indica i motivi per i quali l'informazione è riservata. Tuttavia, se chi ha fornito l'informazione richiede che essa non sia resa pubblica o divulgata, interamente o in forma di riassunto, e tale richiesta è ingiustificata, l'informazione in questione può non essere presa in considerazione.

    4.  Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze significativamente negative per il soggetto che l'ha fornita o per la fonte di tale informazione.

    5.  I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell'Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, tengono conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche alla non divulgazione dei loro segreti d'impresa.

    Articolo 13

    Relazione

    1.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione, l'attuazione e il rispetto degli obblighi della parte IV dell'accordo e del presente regolamento.

    2.  La relazione comprende informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventiva e delle misure di vigilanza e di salvaguardia regionale nonché sulla chiusura delle inchieste e sui procedimenti senza adozione di misure.

    3.  La relazione comprende informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione dell'accordo, anche con riguardo al rispetto degli obblighi di cui al titolo VIII della parte IV dell'accordo, e sulle attività con i gruppi consultivi della società civile.

    4.  La relazione presenta una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione degli scambi commerciali con i paesi dell'America Centrale e comprende statistiche aggiornate sulle importazioni di banane dai paesi dell'America Centrale.

    5.  Il Parlamento europeo può, entro un mese dall'invio della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare eventuali questioni connesse all'attuazione del presente regolamento.

    6.  La Commissione rende pubblica la relazione entro tre mesi dalla sua presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

    Articolo 14

    Procedura di comitato

    1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( 1 ) («comitato»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 4.

    5.  Il comitato può esaminare questioni relative all'applicazione del presente regolamento sollevate dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro. Gli Stati membri possono richiedere informazioni e scambiare opinioni in seno al comitato o direttamente con la Commissione.



    CAPITOLO II

    MECCANISMO DI STABILIZZAZIONE PER LE BANANE

    Articolo 15

    Meccanismo di stabilizzazione per le banane

    ▼M1

    1.  Alle banane originarie dell’America centrale che rientrano nella rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata (banane fresche, esclusa frutta del plantano) ed elencate alla categoria «ST» della tabella di soppressione dei dazi con il codice 0803 00 19 , si applica un meccanismo di stabilizzazione fino al 31 dicembre 2019.

    2.  Per importazioni di prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato uno specifico volume limite annuale delle importazioni, indicato nella tabella all’allegato. L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all’aliquota del dazio doganale preferenziale è subordinata, oltre che all’esibizione del certificato di origine di cui all’allegato II (definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi della cooperazione amministrativa) dell’accordo, alla presentazione di un titolo d’esportazione emesso dalle autorità competenti del paese dell’America centrale da cui i prodotti sono esportati. Una volta raggiunto il volume limite per un paese dell’America centrale durante il corrispondente anno civile, la Commissione, secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 14, paragrafo 4, adotta un atto di esecuzione mediante il quale sospende temporaneamente il dazio doganale preferenziale, applicato ai prodotti di origine corrispondente durante lo stesso anno per un periodo di tempo che non è superiore a tre mesi e non si estende al di là della fine dell’anno civile o decide che tale sospensione non è appropriata.

    2 bis.  Quando i volumi delle importazioni raggiungono l’80 % del volume limite indicato nell’allegato del presente regolamento, per una o per più parti dell’accordo, la Commissione lo comunica formalmente al Parlamento europeo e al Consiglio per iscritto. Al tempo stesso la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni pertinenti sulle tendenze nel settore delle banane e le statistiche relative alle importazioni per quanto concerne le importazioni dai paesi soggetti al meccanismo di stabilizzazione e le relative soglie, al fine di anticipare l’andamento delle importazioni nel resto dell’anno civile.

    ▼B

    3.  Nel decidere se debbano essere applicate delle misure a norma del paragrafo 2, la Commissione tiene in considerazione l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione. Tale esame comprende fattori quali: l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni da altre fonti, la stabilità complessiva del mercato dell'Unione.

    4.  Se la Commissione decide di sospendere il dazio doganale preferenziale applicabile, essa applica l'aliquota più bassa tra quella di base del dazio doganale e quella NPF in vigore nel momento in cui è presa tale decisione.

    5.  Se la Commissione applica le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 4, essa avvia immediatamente consultazioni con il paese o i paesi dell'America centrale interessati per analizzare e valutare la situazione sulla base dei dati di fatto disponibili.

    6.  L'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane di cui al presente capo non pregiudica l'applicazione delle misure definite al capo I. Tuttavia, le misure adottate a norma delle disposizioni di entrambi i capi non si applicano contemporaneamente.

    7.  Le misure di cui ai paragrafi 2 e 4 sono applicabili solo durante il periodo che termina il 31 dicembre 2019.



    CAPITOLO III

    NORME DI ATTUAZIONE

    Articolo 16

    Norme di attuazione

    La disposizione applicabile ai fini dell'adozione delle norme di attuazione necessarie per l'applicazione delle norme contenute nell'appendice 2A dell'allegato II (definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa) e nell'appendice 2 dell'allegato I (soppressione dei dazi doganali) dell'accordo è l'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.



    CAPITOLO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 17

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo prevista all'articolo 353 del medesimo. Un avviso in cui è specificata la data di applicazione dell'accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO



    Tabella relativa al volume limite delle importazioni ai fini dell'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto all'appendice 3 dell'allegato I dell'accordo

    Anno

    Volume limite delle importazioni, in tonnellate

    Costa Rica

    Panama

    Honduras

    Guatemala

    Nicaragua

    El Salvador

    Fino al 31 dicembre 2010

    1 025 000

    375 000

    50 000

    50 000

    10 000

    2 000

    1.1-31.12.2011

    1 076 250

    393 750

    52 500

    52 500

    10 500

    2 100

    1.1-31.12.2012

    1 127 500

    412 500

    55 000

    55 000

    11 000

    2 200

    1.1-31.12.2013

    1 178 750

    431 250

    57 500

    57 500

    11 500

    2 300

    1.1-31.12.2014

    1 230 000

    450 000

    60 000

    60 000

    12 000

    2 400

    1.1-31.12.2015

    1 281 250

    468 750

    62 500

    62 500

    12 500

    2 500

    1.1-31.12.2016

    1 332 500

    487 500

    65 000

    65 000

    13 000

    2 600

    1.1-31.12.2017

    1 383 750

    506 250

    67 500

    67 500

    13 500

    2 700

    1.1-31.12.2018

    1 435 000

    525 000

    70 000

    70 000

    14 000

    2 800

    1.1-31.12.2019

    1 486 250

    543 750

    72 500

    72 500

    14 500

    2 900

    1.1.2020 e successivamente

    Non applicabile

    Non applicabile

    Non applicabile

    Non applicabile

    Non applicabile

    Non applicabile




    DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

    La Commissione accoglie con favore l'accordo in prima lettura tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ( 2 ).

    Come previsto dal regolamento (UE) n. 20/2013 la Commissione presenterà una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della parte IV dell'accordo e sarà pronta a discutere con la competente commissione del Parlamento europeo in merito a tutte le questioni derivanti dall'attuazione della parte IV dell'accordo.

    La Commissione attribuirà importanza particolare all'efficace attuazione degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile contemplati nell'accordo, tenendo conto delle informazioni specifiche fornite dagli organi di controllo competenti delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e degli accordi multilaterali elencati alla parte IV, titolo VIII, dell'accordo. In questo contesto, la Commissione richiederà anche i pareri dei pertinenti gruppi consultivi della società civile.

    Dopo la scadenza del meccanismo di stabilizzazione per le banane il 31 dicembre 2019, la Commissione valuterà la situazione del mercato delle banane dell'Unione e la situazione dei produttori di banane dell'Unione. La Commissione riferirà le proprie conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio accludendo una valutazione preliminare del funzionamento del «Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité» (POSEI) nel preservare la produzione di banane nell'Unione.




    DICHIARAZIONE COMUNE

    Il Parlamento europeo e la Commissione concordano sull'importanza di una stretta collaborazione nel controllo dell'attuazione dell'accordo e del regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ( 3 ). A tal fine convengono quanto segue:

     su richiesta della competente commissione del Parlamento europeo, la Commissione europea riferisce a quest'ultimo in merito a eventuali preoccupazioni specifiche relative all'attuazione da parte dei paesi dell'America centrale degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile,

     qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione ai fini dell'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni a norma del regolamento (UE) n. 20/2013 per l'avvio d'ufficio dell'inchiesta. Ove la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una relazione alla competente commissione del Parlamento europeo comprendente tutti i fattori rilevanti per l'avvio di tale inchiesta.



    ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

    ( 2 ) Cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale.

    ( 3 ) Cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale.

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