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Document 02013L0034-20230105

Consolidated text: Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/2023-01-05

02013L0034 — IT — 05.01.2023 — 004.003


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA 2013/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014

  L 330

1

15.11.2014

►M2

DIRETTIVA 2014/102/UE DEL CONSIGLIO del 7 novembre 2014

  L 334

86

21.11.2014

►M3

DIRETTIVA (UE) 2021/2101 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2021

  L 429

1

1.12.2021

►M4

DIRETTIVA (UE) 2022/2464 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2022

  L 322

15

16.12.2022


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 215, 10.8.2013, pag.  16 (2013/34/UE)

►C2

Rettifica, GU L 373, 31.12.2014, pag.  47 (2013/34/UE)

 C3

Rettifica, GU L 169, 28.6.2016, pag.  18 (2014/95/UE)

►C4

Rettifica, GU L 100, 13.4.2023, pag.  103 ((UE) 2022/2464)




▼B

DIRETTIVA 2013/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CATEGORIE DI IMPRESE E GRUPPI DI IMPRESE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.  

Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le tipologie di imprese elencate:

a) 

nell'allegato I;

b) 

nell'allegato II, qualora tutti i soci diretti o indiretti dell'impresa, altrimenti illimitatamente responsabili, abbiano di fatto una responsabilità limitata essendo tali soci imprese:

i) 

delle tipologie elencate nell'allegato I, oppure

ii) 

non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, ma aventi una forma giuridica comparabile a quelle elencate nell'allegato I.

▼M3

bis.  
Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli da 48 bis a 48 sexies e dall’articolo 51 si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le succursali aperte in uno Stato membro da un’impresa non soggetta al diritto di uno Stato membro ma avente forma giuridica comparabile a quella delle tipologie di imprese elencate nell’allegato I. L’articolo 2 si applica con riguardo a tali succursali nella misura in cui sono applicabili a dette succursali gli articoli da 48 bis a 48 sexies e l’articolo 51.

▼B

2.  
Gli Stati membri informano la Commissione, entro un lasso di tempo ragionevole, delle variazioni delle tipologie di imprese previste dal loro diritto nazionale che potrebbero pregiudicare l'accuratezza dell'allegato I o dell'allegato II. In tal caso alla Commissione è conferito il potere di aggiornare, per mezzo di atti delegati a norma dell'articolo 49, gli elenchi di imprese contenuti negli allegati I e II.

▼M4

3.  

Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 29 bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese siano imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), della presente direttiva:

a) 

imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio ( 1 );

b) 

enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).

Gli Stati membri possono decidere di non applicare le misure di coordinamento di cui al primo comma del presente paragrafo alle imprese elencate all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 2) a 23), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

4.  
Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 29 bis e 29 quinquies non si applicano ai prodotti finanziari elencati all'articolo 2, punto 12), lettere b) e f), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).
5.  
Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli da 40 bis a 40 quinquies si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese figlie e le succursali di imprese non soggette alla normativa dello Stato membro ma aventi forma giuridica comparabile a quella delle tipologie di imprese elencate nell'allegato I.

▼B

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«enti di interesse pubblico» :

le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 che sono:

a) 

disciplinate dal diritto di uno Stato membro e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 5 );

b) 

enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ( 6 ), diversi da quelli di cui all'articolo 2 di detta direttiva;

c) 

imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione ( 7 ); o

d) 

designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti;

2)

«partecipazioni» : i diritti al capitale di altre imprese, rappresentati o no da titoli, i quali, ponendo in essere un legame durevole con esse, sono destinati ad incrementare le attività dell'impresa titolare di tali diritti. Si presume che il possesso di una parte del capitale di un'altra impresa rappresenti una partecipazione quando supera una soglia percentuale che gli Stati membri fissano ad un livello inferiore o uguale al 20 %;

3)

«parte correlata» : definizione corrispondente a quella dei principi contabili internazionali adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ( 8 );

4)

«immobilizzazioni» : le voci dell’attivo destinate ad essere utilizzate durevolmente nell'attività dell'impresa;

▼M4

5)

«ricavi netti delle vendite e delle prestazioni» : gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni; tuttavia, per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera a), della presente direttiva, i «ricavi netti delle vendite e delle prestazioni» sono definiti conformemente all'articolo 35 e all'articolo 66, punto 2), della direttiva 91/674/CEE del Consiglio ( 9 ); per gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della presente direttiva, i «ricavi netti delle vendite e delle prestazioni» sono definiti conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/635/CEE del Consiglio ( 10 ); e per le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, della presente direttiva, per «ricavi netti delle vendite e delle prestazioni» s'intendono i ricavi quali definiti nel quadro della rendicontazione finanziaria, o ai sensi di quest'ultimo, sulla cui base è redatto il bilancio dell'impresa

▼B

6)

«prezzo di acquisto» : somma del prezzo da pagare e degli eventuali costi accessori, detratte eventuali riduzioni accessorie del costo di acquisto;

7)

«costo di produzione» : somma del prezzo di acquisto delle materie prime e sussidiarie e degli altri costi direttamente imputabili al prodotto considerato. Gli Stati membri autorizzano o prescrivono l'aggiunta di una congrua parte di costi generali fissi o variabili indirettamente imputabili al prodotto considerato nella misura in cui tali costi si riferiscano al periodo di fabbricazione. I costi di distribuzione restano esclusi;

8)

«rettifiche di valore» : tutte le rettifiche effettuate per tenere conto delle variazioni del valore delle attività rilevate alla data di chiusura del bilancio, indipendentemente dal fatto che queste variazioni siano definitive o meno;

9)

«impresa madre» : un'impresa che controlla una o più imprese figlie;

10)

«impresa figlia» : un'impresa controllata da un'impresa madre, inclusa l'impresa controllata da un'impresa a sua volta controllata da un’altra impresa (impresa capogruppo);

11)

«gruppo» : l'impresa madre e tutte le sue figlie;

12)

«imprese affiliate» : due o più imprese nell'ambito di un gruppo;

13)

«impresa collegata» : un'impresa in cui un'altra impresa detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole. Si presume che un'impresa eserciti un'influenza notevole su un'altra impresa quando detiene il 20 % o più dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale altra impresa;

14)

«enti di investimento» :

a) 

le imprese il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;

b) 

le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali imprese collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2012/30/UE;

15)

«imprese di partecipazione finanziaria» : le imprese il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista;

16)

«rilevante» : lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe;

▼M4

17)

«questioni di sostenibilità» : fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088;

18)

«rendicontazione di sostenibilità» : la rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità conformemente agli articoli 19 bis, 29 bis e 29 quinquies;

19)

«risorse immateriali essenziali» : risorse prive di consistenza fisica da cui dipende fondamentalmente il modello aziendale dell'impresa e che costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa;

20)

«prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità» : un organismo di valutazione della conformità accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) per la specifica attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della presente direttiva.

▼B

Articolo 3

Categorie di imprese e di gruppi

1.  

Nell'applicare una o più opzioni di cui all'articolo 36, gli Stati membri definiscono microimprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) 

totale dello stato patrimoniale: 350 000  EUR;

b) 

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700 000  EUR;

c) 

numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.

2.  

Sono piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) 

totale dello stato patrimoniale: 4 000 000  EUR;

b) 

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8 000 000  EUR;

c) 

numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 6 000 000  EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 12 000 000  EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

3.  

Sono medie imprese le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) 

totale dello stato patrimoniale: 20 000 000  EUR;

b) 

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000  EUR;

c) 

numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

4.  

Sono grandi imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) 

totale dello stato patrimoniale: 20 000 000  EUR;

b) 

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000  EUR;

c) 

numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

5.  

I piccoli gruppi sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) 

totale dello stato patrimoniale: 4 000 000  EUR;

b) 

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8 000 000  EUR;

c) 

numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 6 000 000  EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 12 000 000  EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

6.  

I gruppi di dimensioni medie sono gruppi che non sono piccoli gruppi e sono composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) 

totale dello stato patrimoniale: 20 000 000  EUR;

b) 

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000  EUR;

c) 

numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

7.  

I grandi gruppi sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) 

totale dello stato patrimoniale: 20 000 000  EUR;

b) 

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000  EUR;

c) 

numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

8.  
Ai fini del calcolo dei limiti numerici di cui ai paragrafi da 5 a 7 del presente articolo, gli Stati membri permettono che non si proceda né alla compensazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, né all'eliminazione prevista dall'articolo 24, paragrafo 7. In tali casi, i limiti numerici dei criteri relativi al totale dello stato patrimoniale e ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni sono maggiorati del 20 %.
9.  
Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in valuta nazionale equivalenti agli importi specificati ai paragrafi da 1 a 7 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di ciascuna direttiva che stabilisca tali importi.

Ai fini della conversione nelle valute nazionali degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in euro di cui ai paragrafi 1, 3, 4, 6 e 7 possono essere aumentati o diminuiti di non oltre il 5 % per ottenere importi arrotondati nelle valute nazionali.

10.  
Se un'impresa o un gruppo alla data di chiusura del bilancio supera o non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri di cui ai paragrafi da 1 a 7, tale circostanza si ripercuote sull'applicazione delle deroghe previste dalla presente direttiva soltanto se si ripete per due esercizi consecutivi.
11.  
Il totale dello stato patrimoniale di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo consiste nel valore complessivo delle voci da A a D all’interno dell’«Attivo»nello schema di cui all’allegato III o nelle voci da A a E dell'attivo nello schema di cui all’allegato IV.
12.  
Nel calcolo delle soglie di cui ai paragrafi da 1 a 7 gli Stati membri possono prescrivere l'inclusione dei proventi derivanti da altre fonti per le imprese per le quali i «ricavi netti delle vendite e delle prestazioni» non sono pertinenti. Gli Stati membri possono prescrivere che le imprese madri calcolino le loro soglie su base consolidata anziché su base individuale. Gli Stati membri possono altresì prescrivere che le imprese affiliate calcolino le loro soglie su base consolidata o aggregata qualora tali imprese siano state costituite al solo scopo di evitare la rendicontazione contabile di talune informazioni.
13.  
Per tenere conto degli effetti dell'inflazione, almeno ogni cinque anni la Commissione riesamina e, se del caso, modifica per mezzo di atti delegati, conformemente all'articolo 49, le soglie di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo, tenendo conto delle misure dell'inflazione pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



CAPO 2

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 4

Disposizioni generali

1.  
Il bilancio d’esercizio forma un insieme inscindibile e per tutte le imprese comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.

Gli Stati membri possono imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d’esercizio altri prospetti oltre ai documenti di cui al primo comma.

2.  
I bilanci d’esercizio sono redatti con chiarezza e sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.
3.  
I bilanci d’esercizio forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio. Quando l'applicazione della presente direttiva non è sufficiente per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico dell’esercizio, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie per rispettare tale obbligo.
4.  
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva è incompatibile con l'obbligo di cui al paragrafo 3, la disposizione in questione è disapplicata per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio. La disapplicazione di tale disposizione è menzionata nella nota integrativa e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché sul risultato economico dell’esercizio.

Gli Stati membri possono definire i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio che si applica in tali casi.

5.  
Gli Stati membri possono imporre a imprese diverse dalle piccole imprese di fornire nel bilancio d’esercizio informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste ai sensi della presente direttiva.
6.  
In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono prescrivere che le piccole imprese redigano, divulghino e pubblichino nei bilanci informazioni aggiuntive rispetto agli obblighi previsti dalla presente direttiva, purché dette informazioni siano raccolte in un sistema di deposito unico e l'obbligo dell'informativa sia previsto dalla normativa fiscale nazionale ai soli fini dell'esazione fiscale. Le informazioni prescritte in conformità del presente paragrafo sono inserite nella sezione pertinente del bilancio.
7.  
Al momento del recepimento della presente direttiva e quando introducono nella legislazione nazionale nuovi obblighi in conformità del paragrafo 6, gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali informazioni supplementari da essi prescritte in conformità del paragrafo 6.
8.  
Gli Stati membri che si avvalgono di soluzioni elettroniche per il deposito e la pubblicazione dei bilanci d’esercizio assicurano che le piccole imprese non siano tenute a pubblicare, in conformità del capo 7, le informazioni supplementari richieste dalla normativa fiscale nazionale di cui al paragrafo 6.

Articolo 5

Informazioni generali

Il documento contenente il bilancio indica il nome dell'impresa e le informazioni prescritte dall'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2009/101/CE.

Articolo 6

Principi generali di bilancio

1.  

Le voci esposte nei bilanci d’esercizio e consolidati sono rilevate e valutate conformemente ai seguenti principi generali:

a) 

si presume la continuità aziendale dell'impresa;

b) 

i principi contabili e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;

c) 

la rilevazione e la valutazione sono effettuate secondo il principio della prudenza, e in particolare:

i) 

possono essere rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio,

ii) 

sono rilevate tutte le passività che hanno origine nel corso dell'esercizio o nel corso di un esercizio precedente, anche se tali passività sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data di formazione del bilancio stesso; e

iii) 

sono rilevate tutte le rettifiche di valore negative, sia che l'esercizio si chiuda con una perdita, sia che si chiuda con un utile;

d) 

gli importi rilevati nello stato patrimoniale e nel conto economico sono rilevati secondo il principio della competenza;

e) 

lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio corrisponde allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente;

f) 

gli elementi delle voci dell'attivo e del passivo sono valutati separatamente;

g) 

è vietata la compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi;

h) 

la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione;

i) 

le voci rilevate nel bilancio sono valutate secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione; e

j) 

non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.

2.  
In deroga al paragrafo 1, lettera g), gli Stati membri possono, in casi specifici, consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, purché gli importi compensati siano indicati come importi lordi nella nota integrativa.
3.  
Gli Stati membri possono esentare le imprese dagli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera h).
4  
Gli Stati membri possono limitare l'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera j), alla presentazione e all’informativa.
5.  
Oltre agli importi rilevati in conformità del paragrafo 1, lettera c), punto ii), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che si tenga conto di tutte le passività prevedibili e delle potenziali perdite che hanno origine nel corso dell'esercizio in questione o nel corso di un esercizio precedente, anche se tali passività o perdite sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data di formazione del bilancio stesso.

Articolo 7

Valutazione alternativa delle immobilizzazioni basata sugli importi rideterminati

1.  
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, a tutte le imprese o a talune categorie di imprese, di valutare le immobilizzazioni con il metodo della rideterminazione dei valori. Se la legislazione nazionale prevede tale metodo, essa ne determina il contenuto, i limiti e le modalità d'applicazione.
2.  
In caso di applicazione del paragrafo 1, l'importo della differenza tra la valutazione al prezzo di acquisto o al costo di produzione e la valutazione eseguita con il metodo della rideterminazione dei valori è iscritto in bilancio alla voce riserva di rivalutazione all’interno del «patrimonio netto».

La riserva di rivalutazione può essere interamente o parzialmente convertita in capitale in qualsiasi momento.

La riserva di rivalutazione è ridotta se gli importi imputati a tale riserva non sono più necessari per l'applicazione del metodo della rideterminazione dei valori. Gli Stati membri possono prevedere norme per disciplinare l'uso della riserva di rivalutazione, purché i trasferimenti al conto economico provenienti dalla riserva di rivalutazione possano essere effettuati solo se gli importi trasferiti sono stati iscritti come oneri nel conto economico o rappresentino plusvalenze effettivamente realizzate. Nessuna parte della riserva di rivalutazione può essere distribuita, né direttamente né indirettamente, a meno che non corrisponda ad una plusvalenza realizzata.

Fatti salvi i casi previsti dal secondo e terzo comma, la riserva di rivalutazione non può essere ridotta.

3.  
Le rettifiche di valore sono calcolate ogni anno sulla base dell'importo rideterminato. Tuttavia, con deroga agli articoli 9 e 13, gli Stati membri possono consentire o imporre che solo l'importo delle rettifiche di valore risultanti dall'applicazione dei metodi del prezzo di acquisto o del costo di produzione sia indicato nelle voci pertinenti degli schemi di cui agli allegati V e VI e che la differenza risultante dalla valutazione eseguita con il metodo di rideterminazione dei valori ai sensi del presente articolo sia indicata separatamente negli schemi.

Articolo 8

Valutazione alternativa basata sul ►C1  valore equo ◄

1.  

In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), e fatte salve le condizioni di cui al presente articolo:

a) 

gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al ►C1  valore equo ◄ degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati; e

b) 

gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al ►C1  valore equo ◄ .

Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai bilanci consolidati.

▼C2

2.  

Ai fini della presente direttiva, i contratti collegati a materie prime che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari sono considerati strumenti finanziari derivati, eccetto nel caso in cui tali contratti:

▼B

a) 

siano stati conclusi e siano mantenuti per soddisfare le esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo previste dall'impresa al momento della loro conclusione e successivamente;

b) 

siano stati designati sin dall'inizio come contratti relativi alle materie prime; e

c) 

siano prevedibilmente regolati mediante consegna della materia prima.

3.  

Il paragrafo 1, lettera a), si applica soltanto alle seguenti passività:

a) 

passività detenute come elementi del portafoglio di negoziazione e

b) 

strumenti finanziari derivati.

4.  

La valutazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), non si applica:

a) 

agli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza;

b) 

ai prestiti e ai crediti originati dall'impresa e non detenuti a scopo di negoziazione; e

c) 

alle partecipazioni in imprese figlie, collegate e in joint venture, agli strumenti di capitale emessi dall'impresa, ai contratti che prevedono un corrispettivo potenziale nell'ambito di un'operazione di aggregazione aziendale, nonché ad altri strumenti finanziari le cui specificità esigono, secondo quanto generalmente ammesso, una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari.

5.  
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare, per le attività e le passività oggetto di copertura secondo un’operazione di copertura del ►C1  valore equo ◄ o per determinate parti di tali attività o passività, una valutazione al valore specifico prescritto nell'ambito di tale sistema.
6.  
In deroga alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la rilevazione, la valutazione e l’informativa degli strumenti finanziari in conformità dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.
7.  

Il ►C1  valore equo ◄ a norma del presente articolo è determinato con riferimento a uno dei seguenti valori:

a) 

nel caso di strumenti finanziari per i quali sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore di mercato; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per un dato strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) 

nel caso di strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purché questi modelli e tecniche di valutazione assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Gli strumenti finanziari che non possono essere valutati attendibilmente mediante uno dei metodi descritti alle lettere a) e b) del primo comma, sono valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, nella misura in cui sia possibile effettuare tale valutazione.

8.  

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), se uno strumento finanziario è valutato al ►C1  valore equo ◄ , le variazioni del valore sono incluse nel conto economico tranne nei casi sotto elencati, in cui tali variazioni sono imputate direttamente a una riserva di ►C1  valore equo ◄ :

a) 

lo strumento oggetto di valutazione è uno strumento di copertura nell'ambito di un’operazione di copertura che consente di non iscrivere nel conto economico la totalità o parte della variazione del valore; o

b) 

la modifica del valore si riferisce a una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto dell'impresa in un'entità estera.

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la variazione del valore di un'attività finanziaria disponibile per la vendita, diversa da uno strumento finanziario derivato, sia imputata direttamente a una riserva intestata di ►C1  valore equo ◄ . Tale riserva di ►C1  valore equo ◄ è rettificata qualora gli importi ivi contabilizzati non siano più necessari per l'applicazione delle lettere a) e b) del primo comma.

9.  
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune tipologie di imprese, che, quando un'attività diversa da uno strumento finanziario è valutata al ►C1  valore equo ◄ , una variazione del valore sia imputata nel conto economico.



CAPO 3

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Articolo 9

Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale e al conto economico

1.  
La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico non può essere modificata da un esercizio all'altro. Tuttavia deroghe a tale principio sono ammesse in casi eccezionali allo scopo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio. Ogni eventuale deroga, corredata delle relative motivazioni, è indicata nella nota integrativa.
2.  
Nello stato patrimoniale nel conto economico si iscrivono separatamente, nell'ordine indicato, le voci previste negli allegati da III a VI. Gli Stati membri consentono una suddivisione più particolareggiata di tali voci, fatto salvo il rispetto degli schemi previsti. Gli Stati membri consentono l'aggiunta di totali parziali e nuove voci, purché il loro contenuto non sia compreso in alcuna voce degli schemi previsti. Gli Stati membri possono prescrivere tale suddivisione o totali parziali o nuove voci.
3.  
La struttura, la nomenclatura e la terminologia delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico precedute da numeri arabi sono adattate quando la particolare natura dell'impresa lo richieda. Tale adattamento può essere imposto dagli Stati membri alle imprese che operino in un determinato settore economico.

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere il raggruppamento delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico precedute da numeri arabi qualora esse rappresentino un importo irrilevante al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio, o qualora il raggruppamento favorisca la chiarezza, purché nella nota integrativa le voci raggruppate siano presentate distintamente.

4.  
In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo gli Stati membri possono limitare la capacità dell'impresa di discostarsi dagli schemi di cui agli allegati da III a VI nella misura in cui ciò sia necessario per poter depositare elettronicamente il bilancio.
5.  
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l’importo dell'esercizio a cui si riferiscono lo stato patrimoniale e il conto economico e l’importo relativo alla voce corrispondente dell'esercizio precedente. Quando tali importi non sono comparabili, gli Stati membri possono prescrivere l'adattamento dell’importo dell'esercizio precedente. Ogni caso di non comparabilità e l'eventuale adattamento degli importi sono segnalati nella nota integrativa con le relative spiegazioni.
6.  
Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l’adattamento degli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico al fine di includere la destinazione dell’utile o il trattamento della perdita.
7.  

Per quanto riguarda il trattamento delle partecipazioni nei bilanci d’esercizio:

a) 

gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le partecipazioni siano contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto quale previsto dall'articolo 27, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci d’esercizio rispetto ai bilanci consolidati;

b) 

gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la frazione dell'utile o della perdita attribuibile alla partecipazione figuri nel conto economico solo nella misura in cui corrisponde a dividendi già riscossi o esigibili; e

c) 

ove la frazione dell'utile attribuibile alla partecipazione e rilevata nel conto economico superi l'importo dei dividendi già riscossi o esigibili, l'importo della differenza è iscritto in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti.

Articolo 10

Presentazione dello stato patrimoniale

Per la presentazione dello stato patrimoniale gli Stati membri impongono di utilizzare uno o entrambi gli schemi di cui agli allegati III e IV e possono prescrivere l'uso di entrambi. Se uno Stato membro prescrive entrambi gli schemi, consente alle imprese di scegliere quale dei due adottare.

Articolo 11

Presentazione alternativa dello stato patrimoniale

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune tipologie di imprese, la presentazione delle voci dello stato patrimoniale, anziché secondo lo schema di cui agli allegati III e IV, secondo uno schema basato sulla distinzione tra voci correnti o non correnti, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quelle da fornire altrimenti in conformità degli allegati III e IV.

Articolo 12

Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

1.  
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella voce sotto la quale esso è riportato o nella nota integrativa è annotata la sua riconducibilità anche ad altre voci.
2.  
Le azioni proprie e le quote proprie, nonché le partecipazioni in imprese affiliate, non possono essere iscritte in voci diverse da quelle a tal fine previste.
3.  
L'iscrizione degli elementi dell’attivo nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante dipende dalla relativa destinazione.
4.  
Nella voce «Terreni e fabbricati» si indicano i diritti immobiliari e altri diritti assimilati, quali definiti dalla legislazione nazionale.
5.  
Il prezzo di acquisto o il costo di produzione o l'importo rideterminato, se si applica l'articolo 7, paragrafo 1, degli elementi delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono diminuiti delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante la loro vita utile.
6.  

Le rettifiche di valore relative alle immobilizzazioni sono soggette a quanto segue:

a) 

gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le immobilizzazioni finanziarie siano oggetto di rettifiche di valore, per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio;

b) 

indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o non sia limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia durevole;

c) 

le rettifiche di valore di cui alle lettere a) e b) sono iscritte nel conto economico e indicate separatamente nella nota integrativa, se non sono indicate separatamente nel conto economico;

d) 

la valutazione al valore inferiore di cui alle lettere a) e b) non può essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.

7.  
Le voci dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore del mercato o, in circostanze particolari, un altro valore inferiore che deve essere loro attribuito alla data di chiusura del bilancio.

La valutazione al valore inferiore di cui al primo comma non può essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore.

8.  
Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nel costo di produzione degli interessi sul capitale preso a prestito per finanziare la fabbricazione di voci delle immobilizzazioni o dell'attivo circolante sempre che tali interessi si riferiscano al periodo di fabbricazione. Tutte le applicazioni della presente disposizione sono menzionate nella nota integrativa.
9.  
Gli Stati membri possono autorizzare che il prezzo di acquisto o il costo di produzione delle rimanenze di beni della stessa categoria nonché di tutti gli elementi fungibili, compresi i valori mobiliari, siano calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati, secondo i metodi «primo entrato – primo uscito» (FIFO), «ultimo entrato – primo uscito» (LIFO) o un metodo che rifletta la migliore prassi generalmente accettata.
10.  
Se l'importo da rimborsare su debiti è superiore all'importo ricevuto, gli Stati membri possono consentire o prescrivere che la differenza sia rilevata nell'attivo. Essa è indicata separatamente nello stato patrimoniale o nella nota integrativa. L’ammontare della differenza è ammortizzata ogni anno per un importo ragionevole ed è completamente ammortizzato al più tardi all'atto del rimborso del debito.
11.  
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate nel corso della loro vita utile.

In casi eccezionali in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non può essere stimata attendibilmente, essi sono ammortizzati entro un termine massimo fissato dagli Stati membri. Tale termine massimo non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.

Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di sviluppo e se detti costi non sono stati completamente ammortizzati, gli Stati membri prescrivono che sia vietata ogni distribuzione degli utili, a meno che l'importo delle riserve disponibili per la distribuzione e degli utili portati a nuovo sia almeno pari a quello dei costi non ammortizzati.

Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di impianto e di ampliamento, questi sono ammortizzati entro un termine massimo di cinque anni. In tal caso gli Stati membri prescrivono che il terzo comma si applichi mutatis mutandis ai costi di impianto e di ampliamento.

Per casi eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare deroghe al terzo e al quarto comma. Tali deroghe, corredate delle relative motivazioni, sono menzionate nella nota integrativa.

12.  
I fondi sono destinati a coprire le passività la cui natura è chiaramente determinata e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza.

Gli Stati membri possono autorizzare la creazione di fondi destinati a coprire le spese la cui natura è chiaramente determinata e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza.

Alla data di chiusura del bilancio un fondo rappresenta la stima migliore delle spese probabili ovvero, nel caso di una passività, dell'importo occorrente per farvi fronte. I fondi non sono utilizzati per rettificare i valori dell'attivo.

Articolo 13

Presentazione del conto economico

1.  
Per la presentazione del conto economico gli Stati membri prescrivono uno dei due schemi o entrambi gli schemi di cui agli allegati V e VI. Se uno Stato prescrive entrambi gli schemi, può permettere alle imprese di scegliere quale schema adottare.
2.  
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune tipologie di imprese, la presentazione, anziché di un conto economico articolato secondo gli schemi di cuiagli allegati V e VI, di un rendiconto delle loro prestazioni, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dagli allegati V e VI.

Articolo 14

Semplificazioni per piccole e medie imprese

1.  

Gli Stati membri possono autorizzare le piccole imprese a redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata, che comprenda soltanto le voci di cui agli allegati III e IV precedute da lettere e da numeri romani, evidenziando in modo separato:

a) 

le informazioni richieste tra parentesi nell'allegato III alla voce D II all’interno dell’Attivo" e alla voce C all’interno di «Patrimonio netto e passività», ma in forma aggregata per ciascuna voce in questione; o

b) 

le informazioni richieste tra parentesi nell'allegato IV alla voce D II.

2.  

Gli Stati membri possono autorizzare le piccole e le medie imprese a redigere un conto economico in forma abbreviata nei limiti indicati di seguito:

a) 

all'allegato V: raggruppamento delle voci da 1 a 5 in una voce unica denominata «Utile/perdita lordo/a»;

b) 

all'allegato VI: raggruppamento delle voci 1, 2, 3 e 6 in una voce unica, denominata «Utile/perdita lordo/a».



CAPO 4

NOTA INTEGRATIVA

Articolo 15

Disposizioni generali riguardanti la nota integrativa

Quando le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono fornite in conformità del presente capo, esse sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Articolo 16

Contenuto della nota integrativa di tutte le imprese

1.  

Nella nota integrativa tutte le imprese inseriscono, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, informazioni relative a quanto segue:

a) 

i principi contabili adottati;

b) 

qualora le immobilizzazioni siano state valutate con il metodo della rideterminazione dei valori, una tabella che indichi:

i) 

le variazioni della riserva di rivalutazione intervenute nell'esercizio, con la spiegazione del trattamento fiscale delle relative voci, e

ii) 

il valore contabile che sarebbe stato iscritto nello stato patrimoniale, se le immobilizzazioni non fossero state rivalutate;

c) 

qualora gli strumenti finanziari e/o le attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutati al ►C1  valore equo ◄ :

i) 

gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il ►C1  valore equo ◄ sia stato determinato in base all'articolo 8, paragrafo 7, lettera b);

ii) 

per ciascuna categoria di strumento finanziario o di attività diverse dagli strumenti finanziari, il ►C1  valore equo ◄ , le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate a riserve di ►C1  valore equo ◄ ;

iii) 

per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, le informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, compresi i termini e le condizioni significativi che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

iv) 

una tabella che indichi i movimenti delle riserve di ►C1  valore equo ◄ avvenuti nell'esercizio;

d) 

l'importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie o passività potenziali che non figurano nello stato patrimoniale, con l'indicazione della natura e della forma di eventuali garanzie reali fornite dall'impresa; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza, nonché gli impegni nei riguardi di imprese affiliate o collegate, sono distintamente indicati;

e) 

l'importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri di organi di amministrazione, direzione o controllo, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o abbonati, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

f) 

l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;

g) 

l'importo dei debiti dell'impresa la cui durata residua è superiore a cinque anni, nonché l'importo di tutti i debiti dell'impresa coperti da garanzie reali fornite dall'impresa, con l'indicazione della loro natura e forma; e

h) 

il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

2.  
Gli Stati membri possono prescrivere, mutatis mutandis, che le piccole imprese forniscano le informazioni previste dall'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), m), p), q) e r).

Ai fini dell'applicazione del primo comma, le informazioni richieste dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera p) si limitano alla natura e all'obiettivo commerciale delle disposizioni di cui a tale lettera.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, l'informativa prescritta dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera r) si limita alle operazioni concluse con le parti elencate nel quarto comma della stessa lettera.

3.  
Gli Stati membri non impongono alle piccole imprese obblighi in materia di informativa ulteriori rispetto a quanto è disposto o consentito dal presente articolo.

Articolo 17

Informative aggiuntive per imprese medie e grandi ed enti di interesse pubblico

1.  

Nella nota integrativa, le imprese medie e grandi e gli enti di interesse pubblico, oltre alle informazioni previste dall'articolo 16 e da eventuali altre disposizioni contenute nella presente direttiva, forniscono informazioni concernenti:

a) 

per le varie voci delle immobilizzazioni:

i) 

il prezzo di acquisto o il costo di produzione oppure, qualora sia stato applicato un criterio di valutazione alternativo, il ►C1  valore equo ◄ o l'importo rideterminato all'inizio e alla fine dell'esercizio;

ii) 

gli incrementi e le riduzioni, nonché i trasferimenti relativi all'esercizio;

iii) 

le rettifiche di valore accumulate alla data di inizio e di chiusura dell'esercizio;

iv) 

le rettifiche di valore effettuate nel corso dell'esercizio;

v) 

i movimenti delle rettifiche di valore relative agli incrementi, alle riduzioni e ai trasferimenti accumulati nel corso dell'esercizio finanziario; e

vi) 

se l'interesse è capitalizzato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, l'importo capitalizzato nel corso dell'esercizio finanziario;

b) 

se le voci delle immobilizzazioni o dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore esclusivamente a fini fiscali, l'ammontare di tali rettifiche con le relative motivazioni;

c) 

se gli strumenti finanziari sono valutati al prezzo di acquisto o al costo di produzione:

i) 

per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

— 
il ►C1  valore equo ◄ degli strumenti, se tale valore può essere determinato in base a uno dei metodi di cui all'articolo 8, paragrafo 7, lettera a); nonché
— 
informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti;
ii) 

per le immobilizzazioni finanziarie contabilizzate a un importo superiore al loro ►C1  valore equo ◄ :

— 
il valore contabile e il ►C1  valore equo ◄ delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività; nonché
— 
i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresa la natura degli elementi a supporto del convincimento che il valore contabile sarà recuperato;
d) 

l'importo delle retribuzioni corrisposte per l'esercizio, a motivo delle loro responsabilità, ai membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo, nonché gli impegni sorti o assunti in materia di trattamento di quiescenza nei confronti dei membri degli organi summenzionati che abbiano cessato le loro funzioni, precisando il totale per ciascuna categoria di organo.

Gli Stati membri possono consentire di non fornire le informazioni suddette qualora la loro divulgazione permetta di identificare la situazione finanziaria di un determinato membro di tali organi;

e) 

il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, ripartito per categorie, nonché i costi del personale che si riferiscono all'esercizio — se non sono iscritti separatamente nel conto economico — ripartiti per salari e stipendi, oneri sociali e oneri per i trattamenti di quiescenza;

f) 

qualora nello stato patrimoniale sia rilevato un fondo per imposte differite, i saldi fiscali differiti alla fine dell'esercizio, e il movimento di detti saldi nel corso dell'esercizio;

g) 

il nome e la sede legale di ciascuna delle imprese nelle quali l'impresa possiede, direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto dell'impresa, una partecipazione, precisando la frazione del capitale posseduto, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per la quale è stato approvato il bilancio; l'indicazione del patrimonio netto e dell'utile o della perdita può anche essere omessa, qualora l'impresa interessata non pubblichi il suo stato patrimoniale e non sia controllata dall'impresa di cui trattasi.

Gli Stati membri possono consentire che le informazioni la cui divulgazione è prescritta dalla presente lettera, primo comma, assumano la forma di un estratto depositato conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/101/CE; del deposito è fatta menzione nella nota integrativa. Gli Stati membri possono anche consentire che dette informazioni siano omesse quando siano tali da recare grave pregiudizio ad una delle imprese cui si riferiscono. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Dell'omissione di dette informazioni è fatta menzione nella nota integrativa;

h) 

il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile delle azioni sottoscritte durante l'esercizio, entro i limiti del capitale autorizzato, salvo le disposizioni relative all'importo di tale capitale di cui all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2009/101/CE, o all'articolo 2, lettere c) e d), della direttiva 2012/30/UE;

i) 

quando esistono più categorie di azioni, il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile di ciascuna di esse;

j) 

l'esistenza di azioni di godimento, di obbligazioni convertibili in azioni, di warrants, opzioni, titoli o diritti analoghi, con indicazione del loro numero e dei diritti che essi conferiscono;

k) 

il nome, la sede legale e la forma giuridica di ciascuna impresa della quale l'impresa sia un socio illimitatamente responsabile;

l) 

il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa figlia;

m) 

il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese incluso nell'insieme di cui alla lettera l), del quale l'impresa fa parte in quanto impresa figlia;

n) 

il luogo in cui si possono ottenere copie dei bilanci consolidati di cui alle lettere l) e m), ove disponibili;

o) 

la proposta di destinazione degli utili o delle perdite oppure, se del caso, la destinazione degli utili o delle perdite;

p) 

la natura e l'obiettivo commerciale degli accordi fuori bilancio nonché il loro impatto finanziario sull'impresa, purché i rischi o i benefici derivanti da tali accordi siano rilevanti e nella misura in cui la divulgazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione finanziaria dell'impresa;

q) 

la natura e l'effetto finanziario di eventi rilevanti verificatisi dopo la data di chiusura del bilancio, che non sono stati presi in considerazione nel conto economico o nello stato patrimoniale; e

r) 

le operazioni realizzate dall'impresa con parti correlate, compresi gli importi di tali operazioni, la natura del rapporto con la parte correlata ed altre informazioni relative alle operazioni necessarie per comprendere la situazione finanziaria dell'impresa. Le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate in funzione della loro natura salvo quando si rendano necessarie informazioni separate al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con le parti correlate sulla situazione finanziaria dell'impresa.

Gli Stati membri possono consentire o prescrivere che siano fornite informazioni solo sulle operazioni realizzate con parti correlate che non sono state concluse alle normali condizioni di mercato.

Gli Stati membri possono consentire che non siano rese note le operazioni concluse tra uno o più membri di un gruppo, purché le imprese figlie che sono parti dell'operazione siano integralmente di proprietà di tale membro.

Gli Stati membri possono consentire che le informazioni fornite da una media impresa sulle operazioni realizzate con parti correlate siano limitate alle operazioni concluse con:

i) 

proprietari che detengono una partecipazione nell'impresa;

ii) 

imprese in cui l'impresa stessa detiene una partecipazione; e

iii) 

membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'impresa.

2.  

Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare il disposto del paragrafo 1, lettera g), ad un'impresa che sia un'impresa madre disciplinata dalla loro legislazione nazionale nei casi seguenti:

a) 

quando l'impresa in cui l'impresa madre in questione possiede una partecipazione ai fini del paragrafo 1, lettera g), sia compresa nel bilancio consolidato redatto da detta impresa madre, o nel bilancio consolidato di un insieme più grande di imprese, quale definito all'articolo 23, paragrafo 4;

b) 

quando la partecipazione in questione sia stata trattata dall'impresa madre nel suo bilancio d’esercizio conformemente all'articolo 9, paragrafo 7, o nel bilancio consolidato redatto da detta impresa madre conformemente all'articolo 27, paragrafi da 1 a 8.

Articolo 18

Obbligo di informazioni aggiuntive per grandi imprese ed enti di interesse pubblico

1.  

La nota integrativa delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico contiene, oltre alle informazioni prescritte dagli articoli 16 e 17 e da altre eventuali disposizioni della presente direttiva, le informazioni concernenti:

a) 

la ripartizione dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione di servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro differenze notevoli; e

►C2  b) 

l'importo totale dei corrispettivi di competenza per l'esercizio finanziario di ciascun revisore legale o di ciascuna impresa di revisione contabile per la revisione legale del bilancio d'esercizio, l'importo totale dei corrispettivi di competenza di ciascun revisore legale o di ciascuna impresa di revisione contabile per gli altri servizi di verifica, ◄ per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile.

2.  
Gli Stati membri possono consentire che le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), vengano omesse quando la loro divulgazione sia tale da recare grave pregiudizio all'impresa. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Dell'omissione di dette informazioni viene fatta menzione nella nota integrativa.
3.  
Gli Stati membri possono prevedere che il paragrafo 1, lettera b), non si applichi ai bilanci d’esercizio di un'impresa se l'impresa è inclusa nei bilanci consolidati che devono essere redatti a norma dell'articolo 22, a condizione che tali informazioni siano contenute nella nota integrativa consolidata.



CAPO 5

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Articolo 19

Contenuto della relazione sulla gestione

1.  
La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati dell’attività dell'impresa e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

Tale resoconto offre un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati dell’attività dell'impresa e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità dell’attività della medesima.

L'analisi comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati dell’attività o della situazione dell'impresa, sia i fondamentali indicatori di risultato finanziari sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio d’esercizio e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi.

▼M4

Le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), comunicano informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiegano in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.

▼B

2.  

Tale relazione contiene anche indicazioni concernenti:

a) 

l'evoluzione prevedibile dell'impresa;

b) 

le attività in materia di ricerca e sviluppo;

c) 

per quanto riguarda gli acquisti di azioni proprie, le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE;

d) 

l'esistenza di succursali dell'impresa; e

e) 

in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione delle attività, delle passività, della situazione finanziaria e degli utili e delle perdite:

i) 

gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna delle principali categorie di operazioni previste cui si applica un’operazione contabile di copertura; e

ii) 

l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

3.  
Gli Stati membri possono esentare le piccole imprese dall'obbligo di redigere la relazione sulla gestione, purché prescrivano che nella nota integrativa siano fornite le informazioni prescritte all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE concernenti l'acquisto di azioni proprie.
4.  
Gli Stati membri possono esentare le piccole e medie imprese dall'obbligo stabilito al paragrafo 1, terzo comma, per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario.

▼M4

Articolo 19 bis

Rendicontazione di sostenibilità

1.  
Le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Le informazioni di cui al primo comma sono chiaramente identificabili nella relazione sulla gestione, tramite un'apposita sezione di tale relazione.

2.  

Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono:

a) 

una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa, che indichi:

i) 

la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

ii) 

le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;

iii) 

i piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015 (“accordo di Parigi”) e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

iv) 

il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;

v) 

le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

b) 

una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

c) 

una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

d) 

una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

e) 

informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;

f) 

una descrizione:

i) 

delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove opportuno, in linea con gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

ii) 

dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

iii) 

di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

g) 

una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

h) 

indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a g).

Le imprese indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo includono informazioni relative alle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, se opportuno.

3.  
Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura.

Durante i primi tre anni di applicazione delle misure che devono essere adottate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) e qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena del valore, l'impresa spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni necessarie sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro.

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono anche, se del caso, riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione in conformità dell'articolo 19 e agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonché ulteriori precisazioni in merito.

Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente motivato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività.

4.  
Le imprese comunicano le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter.
5.  
La direzione dell'impresa informa i rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. Il parere dei rappresentanti dei lavoratori è comunicato, se del caso, ai pertinenti organi di amministrazione, direzione o controllo.
6.  

In deroga ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo e fatti salvi i paragrafi 9 e 10 del presente articolo, le piccole e medie imprese di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti piccoli e non complessi definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ) e le imprese di riassicurazione captive definite all'articolo 13, punto 5), della suddetta direttiva, possono limitare la rendicontazione di sostenibilità alle informazioni seguenti:

a) 

una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa;

b) 

una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

c) 

i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;

d) 

i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

e) 

gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a d).

Le piccole e medie imprese, gli enti piccoli e non complessi nonché le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive che si avvalgono della deroga di cui al primo comma comunicano le informazioni in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità applicabili alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 29 quater.

7.  
Per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2028, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le piccole e medie imprese che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), possono decidere di non includere nella loro relazione sulla gestione le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In tali casi, tuttavia, l'impresa indica brevemente, nella sua relazione sulla gestione, i motivi per cui non è stata fornita la rendicontazione di sostenibilità.
8.  
Si considera che le imprese che rispettano gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e le imprese che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 6 del presente articolo abbiano adempiuto l'obbligo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma.
9.  
Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, l'impresa che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo (“impresa figlia esentata”) se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre e se tale relazione è stata redatta ai sensi degli articoli 29 e 29 bis. L'impresa che è impresa figlia di un'impresa madre stabilita in un paese terzo è parimenti esentata dagli obblighi istituiti nei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità di tale impresa madre stabilita in un paese terzo e se tale rendicontazione consolidata di sostenibilità è redatta in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o con modalità equivalenti a tali principi di rendicontazione di sostenibilità, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ).

L'esenzione di cui al primo comma è soggetta alle condizioni seguenti:

a) 

la relazione sulla gestione dell'impresa figlia esentata contiene tutte le informazioni seguenti:

i) 

il nome e la sede legale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo in conformità del presente articolo o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità adottati ai sensi dell'articolo 29 ter della presente direttiva, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottata a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE;

ii) 

i link alla relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre o, se del caso, alla rendicontazione consolidata sulla sostenibilità dell'impresa madre, di cui al primo comma del presente paragrafo, e all'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della presente direttiva o all'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui alla lettera b) del presente comma;

iii) 

l'esenzione dell'impresa dagli obblighi istituiti nei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo;

b) 

se l'impresa madre è stabilita in un paese terzo, la sua rendicontazione consolidata di sostenibilità e l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità, rilasciata da una o più persone o da una o più imprese autorizzate a rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità a norma del diritto a cui è soggetta l'impresa madre, sono pubblicate conformemente all'articolo 30 della presente direttiva e al diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'impresa figlia esentata;

c) 

se l'impresa madre è stabilita in un paese terzo, le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 ), relative alle attività svolte dall'impresa figlia esentata stabilita nell'Unione e dalle sue imprese figlie, sono incluse nella relazione sulla gestione dell'impresa figlia esentata, o nella rendicontazione consolidata sulla sostenibilità elaborata dall'impresa madre stabilita in un paese terzo.

Lo Stato membro al cui diritto nazionale è soggetta l'impresa figlia esentata può prescrivere che la relazione sulla gestione consolidata o, se del caso, la relazione consolidata sulla sostenibilità dell'impresa madre sia pubblicata in una lingua da esso accettata e che sia fornita ogni traduzione necessaria in tale lingua. Le traduzioni non certificate includono una dichiarazione in tal senso.

Le imprese esentate dalla redazione di una relazione sulla gestione a norma dell'articolo 37 non sono tenute a fornire le informazioni di cui al secondo comma, lettera a), punti da i) a iii), del presente paragrafo, purché tali imprese pubblichino la relazione sulla gestione consolidata conformemente all'articolo 37.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo e qualora si applichi l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della presente direttiva che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale preposto al loro controllo alle condizioni stabilite nell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono trattati come imprese figlie di tale organismo centrale.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera a), della presente direttiva che fanno parte di un gruppo, sulla base di un rapporto finanziario a norma dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 2009/138/CE, e che sono soggette alla vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere da a) a c), di tale direttiva, sono trattate come imprese figlie dell'impresa madre di tale gruppo.

10.  
L'esenzione di cui al paragrafo 9 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo, ad eccezione delle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), della presente direttiva.

▼B

Articolo 20

Relazione sul governo societario

1.  

Le imprese di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a), includono una relazione sul governo societario nella loro relazione sulla gestione. Tale relazione costituisce una sezione specifica della relazione sulla gestione e contiene quanto meno le informazioni seguenti:

a) 

un riferimento agli elementi seguenti, se del caso:

i) 

il codice di governo societario al quale è soggetta l'impresa;

ii) 

il codice di governo societario che l'impresa può avere deciso volontariamente di applicare;

iii) 

tutte le informazioni pertinenti in merito alle prassi di governo societario applicate oltre agli obblighi previsti dal diritto nazionale.

Quando l'impresa fa riferimento a un codice di governo societario di cui ai punti i) o ii), essa indica altresì dove i testi pertinenti sono accessibili al pubblico. Quando fa riferimento alle informazioni di cui al punto iii), l'impresa rende pubblici dettagli relativi alle sue prassi di governo societario;

b) 

quando un'impresa, a norma del diritto nazionale, si discosta dal codice di governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), essa rende noto da quali parti del codice di governo societario si discosta e i motivi di tale scelta; qualora l'impresa abbia deciso di non fare riferimento ad alcuna disposizione di un codice di governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), ne spiega i relativi motivi;

c) 

la descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio in relazione al processo di rendicontazione contabile;

d) 

le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c), d), f), h) e i), della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto ( 17 ), qualora l'impresa sia soggetta a detta direttiva;

e) 

salvo che le informazioni siano già pienamente fornite nelle leggi nazionali, la descrizione del funzionamento dell'assemblea degli azionisti e dei suoi principali poteri, nonché la descrizione dei diritti degli azionisti e delle modalità del loro esercizio; e

f) 

la descrizione della composizione e del funzionamento degli organi di amministrazione, direzione e controllo e dei loro comitati; e

▼M4

g) 

una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa relativamente al genere e ad altri aspetti quali, ad esempio, l'età, le disabilità o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. Se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta.

▼M4

Le imprese soggette all'articolo 19 bis sono considerate adempienti rispetto agli obblighi di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera g), quando includono le informazioni prescritte da tale lettera nella loro rendicontazione di sostenibilità e un riferimento in tal senso nella dichiarazione sul governo societario.

▼B

2.  

Gli Stati membri possono consentire che le informazioni richieste dal paragrafo 1 figurino:

a) 

in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione secondo le modalità di cui all'articolo 30; o

b) 

in un documento disponibile al pubblico presso il sito Internet dell'impresa, cui è fatto riferimento nella relazione sulla gestione.

La relazione distinta o il documento di cui alle lettere a) e b), rispettivamente, possono rinviare alla relazione sulla gestione qualora le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), siano in essa disponibili.

▼M1

3.  
I revisori legali o l'impresa di revisione contabile esprimono il proprio giudizio a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, riguardo alle informazioni approntate in conformità del paragrafo 1, lettere c) e d), e verificano che siano state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g), del presente articolo.
4.  
Gli Stati membri possono esentare le imprese di cui al paragrafo 1 che hanno emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g), del presente articolo, salvo che tali imprese abbiano emesso azioni che sono negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE.

▼M1

5.  
In deroga all'articolo 40, il paragrafo 1, lettera g), non si applica alle piccole e medie imprese.

▼B



CAPO 6

BILANCI E RELAZIONI CONSOLIDATI

Articolo 21

Ambito di applicazione dei bilanci e delle relazioni consolidati

Ai fini del presente capo, un'impresa madre e tutte le sue imprese figlie sono imprese da consolidare quando l'impresa madre è un'impresa a cui si applicano, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, le misure di coordinamento previste dalla presente direttiva.

Articolo 22

Obbligo di redigere il bilancio consolidato

1.  

Gli Stati membri impongono ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere un bilancio consolidato ed una relazione sulla gestione consolidata, se tale impresa (impresa madre):

a) 

ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa (impresa figlia);

b) 

ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo di un'altra impresa (impresa figlia) ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa;

c) 

ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'impresa (impresa figlia), di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa, quando il diritto da cui è regolata l'impresa figlia permette che la stessa sia soggetta a tali contratti o clausole.

Gli Stati membri possono non prescrivere che l'impresa madre sia azionista o socio dell'impresa figlia. Gli Stati membri il cui diritto non prevede tale contratto o tale clausola statutaria non sono tenuti ad applicare questa disposizione; o

d) 

è azionista o socio di un'impresa e:

i) 

la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo di detta impresa (impresa figlia) in carica durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente e sino alla redazione del bilancio consolidato è stata nominata in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto; o

ii) 

in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa (impresa figlia), controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa stessa. Gli Stati membri possono adottare disposizioni più dettagliate quanto alla forma e al contenuto di siffatti accordi.

Gli Stati membri prescrivono almeno l'applicazione delle disposizioni di cui al punto ii). Gli Stati membri possono subordinare l'applicazione del punto i) al requisito che i diritti di voto rappresentino almeno il 20 % del totale.

Tuttavia, il punto i) non si applica quando una terza parte possiede i diritti di cui alle lettere a), b) o c) nei confronti di quella impresa.

2.  

In aggiunta ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere ad ogni impresa soggetta alla propria legislazione nazionale di redigere un bilancio consolidato e una relazione sulla gestione consolidata se:

a) 

questa impresa (un'impresa madre) ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo su un'altra impresa (l'impresa figlia); o

b) 

questa impresa (un'impresa madre) e un'altra impresa (l'impresa figlia) sono sottoposte alla direzione unitaria dell'impresa madre.

3.  
Ai fini del paragrafo 1, lettere a), b) e d), ai diritti di voto, di nomina o di revoca dell'impresa madre sono aggiunti i diritti di ogni altra impresa figlia nonché quelli di ogni altra persona che agisce in nome proprio ma per conto dell'impresa madre o di un'altra impresa figlia.
4.  

Ai fini del paragrafo 1, lettere a), b) e d), dai diritti di cui al paragrafo 3 sono sottratti i diritti:

a) 

inerenti alle azioni o quote detenute per conto di una persona diversa dall'impresa madre o da un'impresa figlia di quest'ultima; o

b) 

inerenti alle azioni o quote:

i) 

detenute in garanzia, a condizione che tali diritti siano esercitati conformemente alle istruzioni ricevute; oppure

ii) 

detenute con riferimento alla concessione di prestiti nell’ambito delle ricorrenti attività d’impresa, sempre che i diritti di voto siano esercitati nell'interesse del garante.

5.  
Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e d), la totalità dei diritti di voto degli azionisti o dei soci dell'impresa figlia è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dall'impresa stessa, da un'impresa figlia di quest'ultima o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese.
6.  
Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 9, l'impresa madre e tutte le sue figlie sono imprese da consolidare, a prescindere dall'ubicazione della sede legale di tali imprese figlie.
7.  

Fatti salvi il presente articolo e gli articoli 21 e 23, gli Stati membri possono imporre ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere un bilancio consolidato e una relazione sulla gestione consolidata, se:

a) 

questa impresa e una o più altre imprese alle quali essa non è legata ai sensi dei paragrafi 1 o 2 sono sottoposte a una direzione unitaria in conformità:

i) 

di un contratto stipulato con tale impresa; oppure

ii) 

dello statuto delle altre imprese di cui sopra; o

b) 

gli organi di amministrazione, direzione o controllo di tale impresa nonché quelli di una o più altre imprese alle quali essa non è legata ai sensi di cui ai paragrafi 1 o 2 sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone in carica durante l'esercizio e fino alla redazione del bilancio consolidato.

8.  
Qualora gli Stati membri si avvalgano dell'opzione di cui al paragrafo 7, le imprese descritte in tale paragrafo e tutte le loro imprese figlie sono consolidate quando una o più di queste imprese sono organizzate in una delle tipologie di impresa di cui all'allegato I o all'allegato II.
9.  

Il paragrafo 6 del presente articolo, l'articolo 23, paragrafi 1, 2, 9 e 10, e gli articoli da 24 a 29 si applicano al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione consolidata di cui al paragrafo 7 del presente articolo, fatte salve le seguenti modifiche:

a) 

i riferimenti alle imprese madri sono considerati come riguardanti tutte le imprese di cui al paragrafo 7 del presente articolo; e

b) 

fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 3, le voci «capitale», «sovrapprezzi», «riserva di rivalutazione», «riserve», «utili/perdite portati/e a nuovo» e «utile/perdita di esercizio» da includere nel bilancio consolidato comprendono gli importi cumulati attribuibili a ciascuna impresa di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

Articolo 23

Esenzioni dall'obbligo di consolidamento

1.  
I piccoli gruppi sono esentati dalla redazione del bilancio consolidato e della relazione sulla gestione consolidata, tranne quando un'impresa all’interno del gruppo è un ente di interesse pubblico.
2.  
Gli Stati membri possono esentare i gruppi di dimensioni medie dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata, tranne quando un'impresa all’interno del gruppo è un ente di interesse pubblico.
3.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nei casi seguenti gli Stati membri esentano dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata ogni impresa madre (impresa esentata) soggetta al loro diritto nazionale che sia al tempo stesso un'impresa figlia, compresi gli enti di interesse pubblico, a meno che tali enti di interesse pubblico non rientrino fra quelli definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), la cui impresa madre è soggetta al diritto di uno Stato membro e:

a) 

l'impresa madre dell'impresa esentata detiene tutte le azioni o quote di tale impresa esentata. Le azioni o quote dell'impresa esentata detenute da membri dei suoi organi di amministrazione, direzione o controllo in virtù di un obbligo legale o statutario non sono prese in considerazione a tal fine; o

b) 

l'impresa madre dell'impresa esentata detiene il 90 % o più delle azioni o quote dell'impresa esentata e gli altri azionisti o soci dell'impresa esentata hanno approvato l'esenzione.

4.  

Le esenzioni di cui al paragrafo 3 soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) 

l'impresa esentata e, fatto salvo il paragrafo 9, tutte le sue imprese figlie sono consolidate nel bilancio di un insieme più grande di imprese la cui impresa madre sia soggetta al diritto di uno Stato membro;

▼M4

b) 

il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e la relazione sulla gestione consolidata dell'insieme più grande di imprese sono redatti dall'impresa madre di questo insieme, secondo il diritto dello Stato membro cui detta impresa madre è soggetta, conformemente alla presente direttiva, fatta eccezione per gli obblighi di cui all'articolo 29 bis, o ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;

▼B

c) 

per quanto riguarda l'impresa esentata, i seguenti documenti/prospetti sono pubblicati secondo le modalità previste dal diritto dello Stato membro cui l'impresa esentata è soggetta a norma dell'articolo 30:

i) 

il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e la relazione sulla gestione consolidata di cui alla lettera b);

ii) 

la relazione di revisione, e

iii) 

se del caso, il documento allegato di cui al paragrafo 6.

Tale Stato membro può prescrivere che la pubblicità dei documenti di cui ai punti i), ii) e iii) sia effettuata nella sua lingua ufficiale e che la traduzione sia certificata conforme;

d) 

la nota integrativa dell'impresa esentata indica:

i) 

il nome e la sede legale dell'impresa madre che redige il bilancio consolidato di cui alla lettera a); e

ii) 

l'esenzione dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata.

5.  

Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 3, e fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata ogni impresa madre (impresa esentata) soggetta al loro diritto nazionale che sia al tempo stesso un'impresa figlia, compresi gli enti di interesse pubblico, a meno che tali enti di interesse pubblico non rientrino fra quelli definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), la cui impresa madre sia soggetta al diritto di uno Stato membro, se sussistono tutte le condizioni indicate al paragrafo 4 e sempre che:

a) 

gli azionisti o i soci dell'impresa esentata, detentori di azioni o di quote per una percentuale minima del capitale sottoscritto di questa impresa, non abbiano chiesto la redazione del bilancio consolidato al più tardi sei mesi prima della fine dell'esercizio;

b) 

la percentuale minima di cui alla lettera a) non superi i seguenti limiti:

i) 

10 % del capitale sottoscritto per le società per azioni e le società in accomandita per azioni; e

ii) 

20 % del capitale sottoscritto per le imprese di altro tipo;

c) 

gli Stati membri non subordinino l'esenzione:

i) 

alla condizione che l'impresa madre che ha preparato il bilancio consolidato di cui al paragrafo 4, lettera a), sia soggetta al diritto nazionale dello Stato membro che concede l'esenzione; oppure

ii) 

a condizioni concernenti la redazione e la revisione legale del suddetto bilancio.

6.  
Gli Stati membri possono subordinare le esenzioni di cui ai paragrafi 3 e 5 all'indicazione di informazioni supplementari, conformemente alla presente direttiva, nel bilancio consolidato di cui al paragrafo 4, lettera a), o in un documento allegato, purché esse siano richieste a imprese soggette al diritto nazionale di tali Stati membri che sono tenute a redigere bilanci consolidati e si trovano nella stessa situazione.
7.  

I paragrafi da 3 a 6 si applicano fatte salve le disposizioni legislative degli Stati membri relative alla redazione di bilanci consolidati o di relazioni sulla gestione consolidate quando questi documenti sono richiesti:

a) 

per l'informazione dei dipendenti o dei loro rappresentanti; o

b) 

da un'autorità amministrativa o giudiziaria, a sua richiesta.

8.  

Fatti salvi i paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo, uno Stato membro che concede esenzioni a norma dei paragrafi 3 e 5 del presente articolo può anche esentare dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata ogni impresa madre (impresa esentata) soggetta al suo diritto nazionale che è anche un'impresa figlia, compresi gli enti di interesse pubblico, a meno che tali enti di interesse pubblico non rientrino fra quelli definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), la cui impresa madre non sia soggetta al suo diritto nazionale, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

l'impresa esentata e, fatto salvo il paragrafo 9, tutte le sue imprese figlie sono consolidate nel bilancio di un insieme più grande di imprese;

b) 

il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e, ove opportuno, la relazione sulla gestione consolidata sono redatti:

▼M4

i) 

conformemente alla presente direttiva, fatta eccezione per gli obblighi di cui all'articolo 29 bis,

▼B

ii) 

conformemente ai principi contabili internazionali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002,

▼M4

iii) 

in modo equivalente ai bilanci consolidati e alle relazioni sulla gestione consolidate redatti conformemente alla presente direttiva, fatta eccezione per gli obblighi di cui all'articolo 29 bis, o

▼B

iv) 

in modo equivalente ai principi contabili internazionali determinati a norma del regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 );

c) 

il bilancio consolidato di cui alla lettera a) è stato sottoposto a revisione legale da parte di uno o più revisori legali o imprese di revisione contabile abilitati al controllo dei bilanci a norma del diritto nazionale cui è soggetta l'impresa che ha redatto detto bilancio.

Si applicano il paragrafo 4, lettere c) e d), e i paragrafi 5, 6 e 7.

9.  

Un'impresa, incluso un ente di interesse pubblico, può essere esclusa dal consolidamento qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) 

casi estremamente rari in cui le informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato conformemente alla presente direttiva non possono essere ottenute senza spese sproporzionate o ritardi non giustificati;

b) 

le azioni o quote di tale impresa sono detenute esclusivamente in vista della loro successiva alienazione; o

c) 

restrizioni gravi e durevoli pregiudicano sostanzialmente:

i) 

l'esercizio da parte dell'impresa madre dei suoi diritti sull'attivo o sulla direzione/gestione di tale impresa; o

ii) 

l'esercizio della direzione unitaria di tale impresa che si trova in una delle relazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 7.

10.  

Fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 21 e i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, qualsiasi impresa madre, incluso un ente di interesse pubblico, è esentata dall'obbligo previsto dall'articolo 22 qualora:

a) 

possieda soltanto imprese figlie che sono irrilevanti, sia singolarmente che collettivamente; o

b) 

tutte le sue imprese figlie possano essere escluse dal consolidamento in virtù del paragrafo 9 del presente articolo.

Articolo 24

Modalità di redazione del bilancio consolidato

1.  
Per il bilancio consolidato si applicano le disposizioni dei capi 2 e 3, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci consolidati rispetto ai bilanci d’esercizio.
2.  
Le voci dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento sono riprese integralmente nello stato patrimoniale consolidato.
3.  

I valori contabili delle azioni o quote nel capitale delle imprese incluse nel consolidamento sono compensati con la frazione del patrimonio netto di tali imprese da essi rappresentata, in conformità di quanto segue:

a) 

tranne nel caso di azioni o quote nel capitale dell'impresa madre detenute dalla stessa o da un'altra impresa inclusa nel consolidamento, che sono considerate come azioni o quote proprie conformemente al capo 3, questa compensazione si fa sulla base dei valori contabili esistenti alla data in cui tali imprese sono incluse per la prima volta nel consolidamento. Le differenze risultanti da tale compensazione sono imputate, per quanto possibile, direttamente alle voci dello stato patrimoniale consolidato il cui valore sia superiore o inferiore ai loro valori contabili;

b) 

gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la compensazione si faccia sulla base del valore degli elementi identificabili dell'attivo e del passivo alla data di acquisto delle azioni o quote oppure, nel caso di acquisto in più fasi, alla data in cui l'impresa è diventata impresa figlia;

c) 

la differenza che sussiste dopo l'applicazione della lettera a) o che risulta dall'applicazione della lettera b) è iscritta nello stato patrimoniale consolidato alla voce avviamento;

d) 

i metodi applicati per calcolare il valore dell'avviamento e le variazioni di valore significative rispetto all'esercizio precedente sono illustrati nella nota integrativa;

e) 

se uno Stato membro autorizza una compensazione tra l’avviamento positivo e negativo, la nota integrativa contiene un'analisi dell'avviamento;

f) 

l'avviamento negativo può figurare nel conto economico consolidato, ove tale trattamento sia conforme ai principi stabiliti nel capo 2.

4.  
Quando le azioni o quote nelle imprese figlie incluse nel consolidamento sono detenute da persone non riconducibili a tali imprese, gli importi attribuibili a tali azioni o quote sono iscritti separatamente nello stato patrimoniale consolidato come partecipazioni di minoranza.
5.  
I proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel conto economico consolidato.
6.  
Gli importi degli utili o delle perdite attribuibili alle azioni o quote di cui al paragrafo 4 sono iscritti separatamente nel conto economico consolidato come utili o perdite attribuibili a partecipazioni di minoranza.
7.  

Il bilancio consolidato presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento come se fossero un'unica impresa. In particolare sono eliminati dal bilancio consolidato:

a) 

i debiti ed i crediti fra le imprese;

b) 

i proventi e gli oneri relativi alle operazioni effettuate tra le imprese; e

c) 

gli utili e le perdite risultanti da operazioni effettuate tra le imprese, se compresi nel valore contabile degli elementi dell'attivo.

8.  
Il bilancio consolidato è redatto alla stessa data del bilancio d’esercizio dell'impresa madre.

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare o prescrivere che il bilancio consolidato sia redatto in altra data per tener conto delle date di chiusura del bilancio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse, sempre che:

a) 

ciò sia menzionato nella nota integrativa consolidata con le relative motivazioni;

b) 

si tenga conto o si faccia menzione degli eventi importanti concernenti la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico di un'impresa inclusa nel consolidamento, verificatisi tra la data di chiusura del bilancio patrimoniale di questa impresa e la data di chiusura del bilancio patrimoniale consolidato; e

c) 

se la data di chiusura del bilancio patrimoniale di un'impresa è anteriore o posteriore di oltre tre mesi alla data di chiusura del bilancio patrimoniale consolidato, questa impresa è consolidata in base al bilancio intermedio, redatto alla data di chiusura del bilancio consolidato.

9.  
Se la composizione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento nel corso dell'esercizio è cambiata significativamente, i bilanci consolidati forniscono le informazioni che rendono significativo il confronto con i successivi bilanci consolidati. È possibile adempiere a detto obbligo redigendo uno stato patrimoniale comparativo e un conto economico comparativo rettificati.
10.  
Le voci dell'attivo e del passivo comprese nel consolidamento sono valutate su una base uniforme e a norma del capo 2.
11.  
L'impresa che redige il bilancio consolidato utilizza gli stessi criteri di valutazione applicati al suo bilancio d’esercizio. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che altri criteri di valutazione conformi alle disposizioni del capo 2 siano applicati ai bilanci consolidati. Qualora si faccia ricorso a tale deroga, ciò è indicato nella nota integrativa consolidata con le relative motivazioni.
12.  
Quando le voci dell'attivo e del passivo incluse nel bilancio consolidato sono state valutate da imprese incluse nel consolidamento, secondo criteri di valutazione non uniformi rispetto a quelli utilizzati ai fini del consolidamento, queste voci sono di nuovo valutate con criteri conformi a quelli utilizzati per il consolidamento. Deroghe a tale obbligo sono ammesse in casi eccezionali. Eventuali deroghe sono indicate nella nota integrativa consolidata con le relative motivazioni.
13.  
Il saldo delle imposte differite è rilevato nel consolidamento, nella misura in cui è probabile che in un prevedibile futuro ne risulti un onere fiscale per una delle imprese consolidate.
14.  
Quando le voci dell'attivo comprese nel consolidamento hanno formato oggetto di rettifiche di valore esclusivamente in seguito all'applicazione della legislazione fiscale, queste stesse voci sono riprese nel bilancio consolidato solo dopo l'eliminazione di tali rettifiche.

Articolo 25

Aggregazioni aziendali nell'ambito di un gruppo

1.  
Gli Stati membri possono consentire o prescrivere che i valori contabili delle azioni o quote nel capitale di un'impresa inclusa nel consolidamento siano compensati solo con la corrispondente frazione di capitale, sempre che le imprese facenti parte dell'aggregazione aziendale siano in ultima analisi controllate dalla stessa parte sia prima sia dopo l'aggregazione, e tale controllo non sia transitorio.
2.  
Le eventuali differenze risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 sono aggiunte alle riserve da consolidamento, oppure da esse detratte, a seconda dei casi.
3.  
L'applicazione del metodo descritto al paragrafo 1, le conseguenti variazioni delle riserve, nonché il nome e la sede delle imprese in questione sono indicati nella nota integrativa consolidata.

Articolo 26

Consolidamento proporzionale

1.  
Se un'impresa inclusa nel consolidamento, congiuntamente ad una o più imprese non incluse nel consolidamento, controlla un'altra impresa, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che quest’ultima impresa sia inclusa nel bilancio consolidato proporzionalmente ai diritti detenuti nel suo capitale dall'impresa inclusa nel consolidamento.
2.  
L'articolo 23, paragrafi 9 e 10, e l'articolo 24 si applicano, mutatis mutandis, al consolidamento proporzionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 27

Contabilizzazione di imprese collegate con il metodo del patrimonio netto

1.  
Se un'impresa inclusa nel consolidamento detiene una partecipazione in un'impresa collegata, quest'ultima sarà iscritta nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica recante un titolo corrispondente.
2.  

In occasione della prima applicazione del presente articolo ad un'impresa collegata, quest'ultima è iscritta nello stato patrimoniale consolidato o:

a) 

al suo valore contabile calcolato conformemente alle regole di valutazione previste ai capi 2 e 3. La differenza tra questo valore e l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto rappresentata dalla partecipazione nella suddetta impresa collegata è indicata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nella nota integrativa consolidata. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo è applicato per la prima volta; o

b) 

per l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto dell'impresa collegata rappresentata dalla partecipazione nella suddetta impresa collegata. La differenza tra tale importo e il valore contabile calcolato conformemente alle regole di valutazione previste ai capi 2 e 3 è indicata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nella nota integrativa consolidata. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo è applicato per la prima volta.

Gli Stati membri possono prescrivere l'applicazione di una delle opzioni di cui alle lettere a) e b). In tali casi, lo stato patrimoniale consolidato o la nota integrativa consolidata indicano a quale delle suddette opzioni si è fatto ricorso.

Per l'applicazione delle lettere a) e b) gli Stati membri possono inoltre permettere o prescrivere che la differenza sia calcolata alla data di acquisto delle azioni o quote oppure, se all'acquisto si è proceduto in più fasi, alla data in cui l'impresa è diventata impresa collegata.

3.  
Qualora le voci dell'attivo o del passivo dell'impresa collegata siano state valutate secondo metodi non uniformi rispetto a quelli seguiti per il consolidamento in conformità dell'articolo 24, paragrafo 11, per il calcolo della differenza di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), tali voci possono essere rivalutate conformemente ai metodi seguiti per il consolidamento. Se non si è proceduto alla rivalutazione, ne è fatta menzione nella nota integrativa consolidata. Gli Stati membri possono imporre tale nuova valutazione.
4.  
Al valore contabile di cui al paragrafo 2, lettera a), o all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto dell'impresa collegata di cui al paragrafo 2, lettera b), è sommato o detratto l'importo della variazione della frazione del patrimonio netto dell'impresa collegata rappresentata da tale partecipazione intervenuta nel corso dell'esercizio; da esso è detratto l'importo dei dividendi corrispondente alla partecipazione.
5.  
Nella misura in cui la differenza positiva di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), non è collegabile ad una categoria di elementi dell'attivo o del passivo, essa è trattata conformemente alle norme applicabili alla voce «avviamento» di cui all'articolo 12, paragrafo 6, lettera d), all'articolo 12, paragrafo 11, primo comma, all'articolo 24, paragrafo 3, lettera c), e agli allegati III e IV.
6.  
La frazione dell'utile o della perdita dell'impresa collegata attribuibile alle partecipazioni in tali imprese collegate è iscritta nel conto economico consolidato in una voce specifica dal titolo corrispondente.
7.  
Le eliminazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono effettuate qualora ne siano noti o accessibili gli elementi.
8.  
Se un'impresa collegata redige un bilancio consolidato, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 7 si applicano al patrimonio netto iscritto in tale bilancio consolidato.
9.  
Il presente articolo può non essere applicato quando le partecipazioni nel capitale dell'impresa collegata sono irrilevanti.

Articolo 28

Nota integrativa consolidata

1.  

La nota integrativa consolidata contiene, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 presentate in modo da facilitare la valutazione della situazione finanziaria dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci consolidati rispetto ai bilanci d’esercizio, tra cui quanto segue:

a) 

nell'indicare le operazioni fra parti correlate, non sono incluse le operazioni fra parti correlate comprese in un consolidamento che sono eliminate in sede di consolidamento;

b) 

nell'indicare il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, è indicato a parte il numero di dipendenti occupati in media da imprese che sono oggetto del consolidamento proporzionale; e

c) 

nell'indicare l'importo delle retribuzioni, delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo, sono indicati soltanto gli importi concessi dall'impresa madre e dalle sue figlie ai membri di detti organi dell'impresa madre.

2.  

Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la nota integrativa consolidata indica:

a) 

per le imprese incluse nel consolidamento:

i) 

il nome e la sede legale delle imprese;

ii) 

la frazione di capitale detenuta in tali imprese, diverse dall'impresa madre, dalle imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese; e

iii) 

le informazioni relative alle condizioni, fra quelle di cui all'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 7, previa applicazione dell'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, sulla cui base è stato effettuato il consolidamento. Tale indicazione non è tuttavia necessaria se il consolidamento è stato effettuato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e se la frazione di capitale coincide con la percentuale dei diritti di voto detenuti.

Le stesse informazioni sono fornite per le imprese escluse dal consolidamento per irrilevanza a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera j), e dell'articolo 23, paragrafo 10, e sono indicati i motivi dell'esclusione delle imprese di cui all'articolo 23, paragrafo 9;

b) 

il nome e la sede legale delle imprese collegate incluse nel consolidamento ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, con l'indicazione della frazione del loro capitale detenuta da imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese;

c) 

il nome e la sede legale delle imprese oggetto di un consolidamento proporzionale a norma dell'articolo 26, gli elementi dai quali risulta il controllo congiunto di dette imprese, nonché la frazione del loro capitale detenuta dalle imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese; e

d) 

per ciascuna delle imprese diverse da quelle citate alle lettere a), b) e c), nelle quali le imprese incluse nel consolidamento detengono una partecipazione, direttamente o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese:

i) 

il nome e la sede legale delle imprese;

ii) 

la frazione di capitale detenuta;

iii) 

l'importo del patrimonio netto e di quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per il quale il bilancio è stato approvato.

Le informazioni relative al patrimonio netto e all'utile o alla perdita possono anche essere omesse, se l'impresa interessata non pubblica il suo stato patrimoniale.

3.  
Gli Stati membri possono consentire che le informazioni la cui divulgazione è prescritta dal paragrafo 2, lettere da a) a d), assumano la forma di un estratto, depositato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/101/CE; di ciò è fatta menzione nella nota integrativa consolidata. Gli Stati membri possono anche consentire che dette informazioni siano omesse quando siano tali che la loro divulgazione recherebbe un grave pregiudizio ad una delle imprese cui si riferiscono. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Dell'omissione di dette informazioni è fatta menzione nella nota integrativa consolidata.

Articolo 29

Relazione sulla gestione consolidata

1.  
La relazione sulla gestione consolidata contiene come minimo, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, le informazioni di cui agli articoli 19 e 20, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità delle relazioni sulla gestione consolidate rispetto alle relazioni sulla gestione in modo da facilitare la valutazione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.
2.  

Si applicano i seguenti adeguamenti alle informazioni di cui agli articoli 19 e 20:

a) 

nel segnalare i particolari relativi alle azioni proprie acquistate, la relazione sulla gestione consolidata indica il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile dell'insieme delle azioni o quote dell'impresa madre detenute dall'impresa madre stessa, dalle sue figlie o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di una di tali imprese. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che tali indicazioni siano fornite nella nota integrativa consolidata;

b) 

nell'informativa sui sistemi interni di controllo e di gestione dei rischi, la relazione sul governo societario fa riferimento alle caratteristiche principali di tali sistemi per l'insieme delle imprese comprese nel consolidamento.

3.  
Se oltre alla relazione sulla gestione, è prescritta una relazione sulla gestione consolidata, le due relazioni possono essere presentate come un unico documento.

▼M4

Articolo 29 bis

Rendicontazione consolidata di sostenibilità

1.  
Le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7, includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Le informazioni di cui al primo comma sono chiaramente identificabili nella relazione sulla gestione consolidata, tramite un'apposita sezione di tale relazione.

2.  

Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono:

a) 

una breve descrizione del modello e della strategia aziendali del gruppo, che indichi:

i) 

la resilienza del modello e della strategia aziendali del gruppo in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

ii) 

le opportunità per il gruppo connesse alle questioni di sostenibilità;

iii) 

i piani del gruppo, incluse le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119, e, se del caso, l'esposizione del gruppo ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

iv) 

il modo in cui il modello e la strategia aziendali del gruppo tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;

v) 

le modalità di attuazione della strategia del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

b) 

una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità definiti dal gruppo, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi realizzati dal gruppo nel conseguimento di tali obiettivi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi del gruppo relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

c) 

una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

d) 

una descrizione delle politiche del gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità;

e) 

informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;

f) 

una descrizione:

i) 

delle procedure di dovuta diligenza applicate dal gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove opportuno, in linea con gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza;

ii) 

dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività del gruppo e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa madre è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza;

iii) 

di eventuali azioni intraprese dal gruppo per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

g) 

una descrizione dei principali rischi per il gruppo connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze del gruppo da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dal gruppo;

h) 

indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a g).

Le imprese madri indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione consolidata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo includono informazioni relative a prospettive a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.

3.  
Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura.

Durante i primi tre anni di applicazione delle misure che devono essere adottate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 e qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena del valore, l'impresa madre spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro.

Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione consolidata in conformità dell'articolo 29 della presente direttiva e agli importi registrati nei bilanci consolidati, nonché ulteriori precisazioni in merito.

Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente motivato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale del gruppo, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività.

4.  
Se l'impresa che comunica informazioni identifica differenze significative tra i rischi o gli impatti del gruppo e i rischi o gli impatti di una o più delle sue imprese figlie, l'impresa fornisce una spiegazione adeguata, a seconda dei casi, dei rischi e degli impatti dell'impresa figlia o delle imprese figlie in questione.

Le imprese indicano quali imprese figlie incluse nel consolidamento sono esentate dalla rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità di cui, rispettivamente, all'articolo 19 bis, paragrafo 9, o all'articolo 29 bis, paragrafo 8.

5.  
Le imprese madri comunicano le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter.
6.  
La direzione dell'impresa madre informa i rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. Il parere dei rappresentanti dei lavoratori è comunicato, se del caso, ai pertinenti organi di amministrazione, direzione o controllo.
7.  
Si considera che un'impresa madre che rispetta gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo abbia adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 19.
8.  
Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, l'impresa madre che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo (“impresa madre esentata”) se tale impresa madre esentata e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata di un'altra impresa e se tale relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 29 e del presente articolo. L'impresa che è impresa figlia di un'impresa madre stabilita in un paese terzo è parimenti esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo se tale impresa madre e le sue imprese figlie sono incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità di tale impresa madre stabilita in un paese terzo e se tale rendicontazione consolidata di sostenibilità è redatta in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE.

L'esenzione di cui al primo comma è soggetta alle condizioni seguenti:

a) 

la relazione sulla gestione dell'impresa madre esentata contiene tutte le informazioni seguenti:

i) 

il nome e la sede legale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo in conformità del presente articolo o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità adottati ai sensi dell'articolo 29 ter della presente direttiva, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottata a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE;

ii) 

i link alla relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre o, se del caso, alla rendicontazione consolidata di sostenibilità dell'impresa madre, di cui al primo comma del presente paragrafo, e l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della presente direttiva o l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui alla lettera b) del presente comma;

iii) 

l'esenzione dell'impresa madre dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo;

b) 

se l'impresa madre è stabilita in un paese terzo, la sua rendicontazione consolidata sulla sostenibilità e l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità, rilasciata da una o più persone o da una o più imprese autorizzate a rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità a norma del diritto nazionale a cui è soggetta l'impresa madre, sono pubblicate conformemente all'articolo 30 e al diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'impresa madre esentata;

c) 

se l'impresa madre è stabilita in un paese terzo, le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 relative alle attività svolte dall'impresa figlia stabilita nell'Unione ed esentata dalla rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 9, della presente direttiva, sono incluse nella relazione sulla gestione dell'impresa madre esentata, o nella rendicontazione consolidata di sostenibilità elaborata dall'impresa madre stabilita in un paese terzo.

Lo Stato membro al cui diritto nazionale è soggetta l'impresa madre esentata può prescrivere che la relazione sulla gestione consolidata o, se del caso, la relazione consolidata sulla sostenibilità dell'impresa madre sia pubblicata in una lingua da esso accettata e che sia fornita ogni traduzione necessaria in tale lingua. Le traduzioni non certificate includono una dichiarazione in tal senso.

Le imprese madri esentate dalla redazione di una relazione sulla gestione a norma dell'articolo 37 non sono tenute a fornire le informazioni di cui al secondo comma, lettera a), punti da i) a iii), del presente paragrafo, purché tali imprese pubblichino la relazione sulla gestione consolidata conformemente all'articolo 37.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo e qualora si applichi l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della presente direttiva che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale preposto al loro controllo alle condizioni stabilite nell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono trattati come imprese figlie di tale organismo centrale.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera a), della presente direttiva che fanno parte di un gruppo, sulla base di un rapporto finanziario a norma dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 2009/138/CE, e che sono soggette alla vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere da a) a c), di tale direttiva, sono trattate come imprese figlie dell'impresa madre di tale gruppo.

9.  
L'esenzione stabilita dal paragrafo 8 si applica anche agli enti di interesse pubblico soggetti agli obblighi del presente articolo, ad eccezione delle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), della presente direttiva.

▼M4



CAPO 6 BIS

PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

Articolo 29 ter

Principi di rendicontazione di sostenibilità

1.  
La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 49, che integrano la presente direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità. Tali principi di rendicontazione di sostenibilità specificano le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis e, se del caso, specificano la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni.

Negli atti delegati di cui al primo comma del presente paragrafo la Commissione specifica, entro il 30 giugno 2023, le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare in conformità dell'articolo 19 bis, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, se del caso, che comprendono almeno le informazioni di cui hanno bisogno i partecipanti ai mercati finanziari soggetti agli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 per poter adempiere a tali obblighi.

Entro il 30 giugno 2024 la Commissione specifica negli atti delegati di cui al primo comma:

i) 

le informazioni complementari che le imprese sono tenute a comunicare in relazione alle questioni di sostenibilità e agli ambiti di rendicontazione di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, ove necessario;

ii) 

le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare con particolare riferimento allo specifico settore in cui operano.

Gli obblighi di rendicontazione stabiliti negli atti delegati di cui al primo comma non entrano in vigore prima di quattro mesi dopo la loro adozione da parte della Commissione.

Nell'adottare atti delegati per specificare le informazioni richieste a norma del terzo comma, punto ii), la Commissione presta particolare attenzione alla portata dei rischi e degli impatti relativi alle questioni di sostenibilità per ciascun settore, tenendo conto del fatto che i rischi e gli impatti di alcuni settori sono più elevati rispetto ad altri.

La Commissione riesamina, almeno ogni tre anni dopo la loro data di applicazione, gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo, tenendo conto del parere tecnico del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) e, ove opportuno, modifica tali atti delegati per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresi sviluppi inerenti a principi internazionali.

Almeno una volta all'anno la Commissione consulta il Parlamento europeo e consulta congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 e il comitato di regolamentazione contabile di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 sul programma di lavoro dell'EFRAG per quanto riguarda l'elaborazione di principi di rendicontazione di sostenibilità.

2.  
I principi di rendicontazione di sostenibilità assicurano la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che esse siano comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente. I principi di rendicontazione di sostenibilità evitano di imporre alle imprese un onere amministrativo sproporzionato, anche tenendo conto, nella misura più ampia possibile, dell'attività svolta nell'ambito di iniziative di normazione a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità, come previsto al paragrafo 5, lettera a).

I principi di rendicontazione di sostenibilità specificano, tenendo conto dell'oggetto di un determinato principio di rendicontazione di sostenibilità:

a) 

le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori ambientali:

i) 

la mitigazione dei cambiamenti climatici, anche per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra nell'ambito 1, nell'ambito 2 e, ove opportuno, nell'ambito 3;

ii) 

l'adattamento ai cambiamenti climatici;

iii) 

le risorse idriche e marine;

iv) 

l'uso delle risorse e l'economia circolare;

v) 

l'inquinamento;

vi) 

la biodiversità e gli ecosistemi;

b) 

le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori sociali e in materia di diritti umani:

i) 

la parità di trattamento e le pari opportunità per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità, le misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, e la diversità;

ii) 

le condizioni di lavoro, compresi l'occupazione sicura, l'orario di lavoro, i salari adeguati, il dialogo sociale, la libertà di associazione, l'esistenza di comitati aziendali, la contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di lavoratori interessati da contratti collettivi, i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, la salute e la sicurezza;

iii) 

il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella Carta sociale europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

c) 

le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori di governance:

i) 

il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e la loro composizione, nonché le loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o l'accesso di tali organi a tali competenze e capacità;

ii) 

le caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell'impresa, in relazione alla rendicontazione di sostenibilità e al processo decisionale;

iii) 

l'etica aziendale e la cultura d'impresa, compresi la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la protezione degli informatori e il benessere degli animali;

iv) 

le attività e gli impegni dell'impresa relativi all'esercizio della sua influenza politica, comprese le attività di lobbying;

v) 

la gestione e la qualità dei rapporti con i clienti, i fornitori e le comunità interessate dalle attività dell'impresa, comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese.

3.  
I principi di rendicontazione di sostenibilità specificano le informazioni prospettiche, retrospettive, qualitative e quantitative, a seconda dei casi, che le imprese sono tenute a comunicare.
4.  
I principi di rendicontazione di sostenibilità tengono conto delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena del valore, soprattutto presso coloro che non sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis e presso i fornitori dei mercati e delle economie emergenti. I principi di rendicontazione di sostenibilità specificano le informazioni relative alle catene del valore che sono proporzionate e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese all'interno delle catene del valore e alla portata e alla complessità delle loro attività, in particolare per quelle imprese che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis. I principi di rendicontazione di sostenibilità non specificano le informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni che eccedano le informazioni da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 29 quater.

Il primo comma lascia impregiudicati gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza.

5.  

Nell'adottare atti delegati ai sensi del paragrafo 1 la Commissione tiene conto nella misura più ampia possibile:

a) 

dell'attività svolta nell'ambito di iniziative di normazione a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità, nonché dei principi e dei quadri di riferimento esistenti relativi alla contabilizzazione del capitale naturale e dei gas a effetto serra, alla condotta responsabile delle imprese, alla responsabilità sociale delle imprese e allo sviluppo sostenibile;

b) 

delle informazioni di cui i partecipanti ai mercati finanziari necessitano al fine di adempiere gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 e dagli atti delegati adottati a norma di tale regolamento;

c) 

dei criteri, degli indicatori e delle metodologie stabiliti negli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852, compresi i criteri di vaglio tecnico stabiliti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento e gli obblighi di informativa stabiliti nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 8 di tale regolamento;

d) 

degli obblighi di informativa applicabili agli amministratori degli indici di riferimento nella dichiarazione sull'indice di riferimento e nella metodologia degli indici di riferimento e delle norme minime per la costruzione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi in conformità dei regolamenti delegati (UE) 2020/1816 ( 19 ), (UE) 2020/1817 ( 20 ) e (UE) 2020/1818 ( 21 ) della Commissione;

e) 

delle informative specificate negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 434 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;

f) 

della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione ( 22 );

g) 

della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 23 );

h) 

del regolamento (UE) 2021/1119;

i) 

del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 24 );

j) 

della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 25 ).

Articolo 29 quater

Principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese

1.  
Entro il 30 giugno 2024 la Commissione adotta, conformemente all'articolo 49, atti delegati che integrano la presente direttiva per introdurre principi di rendicontazione di sostenibilità proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle piccole e medie imprese e alla portata e alla complessità delle loro attività. Tali principi di rendicontazione di sostenibilità specificano per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, punto 1), lettera a), le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 6.

Gli obblighi di rendicontazione stabiliti negli atti delegati di cui al primo comma non entrano in vigore prima di quattro mesi dopo la loro adozione da parte della Commissione

2.  
I principi di rendicontazione di sostenibilità applicabili alle piccole e medie imprese tengono conto dei criteri di cui all'articolo 29 ter, paragrafi da 2 a 5. Specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni.
3.  
La Commissione riesamina, almeno ogni tre anni dopo la loro data di applicazione, gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo, tenendo conto del parere tecnico dell'EFRAG e, ove opportuno, modifica tali atti delegati per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresi sviluppi inerenti a principi internazionali.



CAPO 6 TER

FORMATO ELETTRONICO UNICO DI COMUNICAZIONE

Articolo 29 quinquies

Formato elettronico unico di comunicazione

1.  
Le imprese soggette agli obblighi di cui all'articolo 19 bis della presente direttiva redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 ( 26 )della Commissione e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel detto regolamento delegato.
2.  
Le imprese madri soggette agli obblighi di cui all'articolo 29 bis redigono la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel detto regolamento delegato.

▼B



CAPO 7

PUBBLICAZIONE

Articolo 30

Obbligo generale di pubblicazione

▼M4

1.  
Gli Stati membri assicurano che, entro un termine ragionevole di tempo che non può superare dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio, le imprese pubblichino il bilancio d'esercizio regolarmente approvato e la relazione sulla gestione, nel formato elettronico di comunicazione di cui all'articolo 29 quinquies della presente direttiva, se del caso, nonché l'attestazione di conformità e la dichiarazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile di cui all'articolo 34 della presente direttiva, nei modi prescritti dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente alle disposizioni del titolo 1, capo III, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 27 ).

Gli Stati membri possono imporre alle imprese soggette agli articoli 19 bis e 29 bis di mettere gratuitamente a disposizione del pubblico la relazione sulla gestione sul loro sito web. Qualora un'impresa non disponga di un sito web, gli Stati membri possono imporle di mettere a disposizione, su richiesta, una copia scritta della sua relazione sulla gestione.

Se un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità formula le conclusioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), tali conclusioni sono pubblicate unitamente ai documenti di cui al primo comma del presente paragrafo.

Tuttavia, gli Stati membri possono esentare le imprese dall'obbligo di pubblicare la relazione sulla gestione qualora sia possibile ottenere facilmente copia integrale o parziale di questa relazione su richiesta a un prezzo non superiore al costo amministrativo.

L'esenzione di cui al quarto comma del presente paragrafo non si applica alle imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti agli articoli 19 bis e 29 bis.

▼B

2.  

Gli Stati membri possono esentare un'impresa contemplata dall'allegato II, cui si applicano le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva in forza dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dalla pubblicazione del bilancio in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE, purché tale bilancio sia a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'impresa, nei casi seguenti:

a) 

tutti i soci illimitatamente responsabili dell'impresa interessata sono imprese di cui all'allegato I disciplinate dalla legislazione di Stati membri diversi dallo Stato membro cui è soggetta l'impresa interessata e nessuna di queste imprese pubblica il bilancio dell'impresa interessata congiuntamente al proprio bilancio;

b) 

tutti i soci illimitatamente responsabili dell’impresa interessata sono imprese che non sono disciplinate dalla legislazione di uno Stato membro ma che hanno una forma giuridica comparabile a quelle contemplate nella direttiva 2009/101/CE.

È possibile ottenere, su richiesta, copie del bilancio. Il prezzo di dette copie non può essere superiore al costo amministrativo.

3.  
Il paragrafo 1 si applica ai bilanci consolidati e alle relazioni sulla gestione consolidate.

Qualora l'impresa che redige il bilancio consolidato sia costituita secondo una delle tipologie elencate all'allegato II e non sia soggetta, a norma della legislazione nazionale del suo Stato membro, a un obbligo di pubblicità per i documenti di cui al paragrafo 1, analogo a quello previsto all'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE, essa tiene come minimo questi documenti a disposizione del pubblico presso la propria sede legale e ne fornisce, su richiesta, una copia il cui prezzo non è superiore al suo costo amministrativo.

Articolo 31

Semplificazioni per piccole e medie imprese

1.  
Gli Stati membri possono esentare le piccole imprese dall'obbligo di pubblicare il conto economico e la relazione sulla gestione.
2.  

Gli Stati membri possono permettere che le imprese di dimensioni medie pubblichino:

a) 

uno stato patrimoniale in forma abbreviata che comprenda soltanto le voci precedute da lettere e da numeri romani previste dagli allegati III e IV, con menzione separata nello stato patrimoniale o nella nota integrativa:

i) 

delle voci C I 3, C II 1, 2, 3 e 4, C III 1, 2, 3 e 4, D II 2, 3 e 6 e D III 1 e 2 all’interno dell’«Attivo» e delle voci C 1, 2, 6, 7 e 9 all’interno di «Patrimonio netto e passività» dell'allegato III;

ii) 

delle voci C I 3, C II 1, 2, 3 e 4, C III 1, 2, 3 e 4, D II 2, 3 e 6, D III 1 e 2, F 1, 2, 6, 7 e 9 e I 1, 2, 6, 7 e 9 dell'allegato IV;

iii) 

delle informazioni richieste tra parentesi alle voci D II all’interno dell’«Attivo» e C all’interno di «Patrimonio netto e passività» dell'allegato III, ma in modo globale per tutte le voci in questione e distintamente per le voci D II 2 e 3 all’interno dell’«Attivo» e per le voci C 1, 2, 6, 7 e 9 all’interno di «Patrimonio netto e passività»;

iv) 

delle informazioni richieste quali indicate tra parentesi alla voce D II dell'allegato IV, ma in modo globale per tutte le voci in questione e distintamente per le voci D II 2 e 3;

b) 

una nota integrativa in forma abbreviata, sprovvisto delle informazioni richieste all'articolo 17, paragrafo 1, lettere f) e j).

Il presente paragrafo fa salvo l'articolo 30, paragrafo 1, nella misura in cui detto articolo riguarda il conto economico, la relazione sulla gestione e il giudizio del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.

Articolo 32

Altri obblighi di pubblicazione

1.  
Quando il bilancio d’esercizio e la relazione sulla gestione sono pubblicati integralmente, sono riprodotti nella forma e nel testo sulla base dei quali il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha formulato il suo giudizio. Sono corredati del testo integrale della relazione di revisione.
2.  

Se il bilancio d’esercizio non è pubblicato integralmente, nella versione in forma abbreviata di detto bilancio, che non è corredata della relazione di revisione:

a) 

si precisa che si tratta di una versione in forma abbreviata;

b) 

si fa riferimento al registro in cui il bilancio è stato depositato ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE oppure, qualora il bilancio non sia stato ancora depositato, si fa menzione di tale fatto;

c) 

è reso noto se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha espresso un giudizio con o senza rilievi o negativo oppure se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile si è trovato nell'impossibilità di esprimere un giudizio;

d) 

si rende noto se la relazione di revisione includa l'indicazione degli eventuali richiami di informativa su cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile attira l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti un rilievo alla relazione.

Articolo 33

Doveri e responsabilità nell'elaborazione e nella pubblicazione del bilancio e della relazione sulla gestione

▼M4

1.  

Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che i documenti in appresso siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni della presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, del regolamento delegato (UE) 2019/815, dei principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 ter o all'articolo 29 quater della presente direttiva e delle prescrizioni dell'articolo 29 quinquies della presente direttiva:

a) 

i bilanci di esercizio, la relazione sulla gestione e la dichiarazione sul governo societario ove fornita separatamente; e

b) 

i bilanci consolidati, le relazioni sulla gestione consolidate e la dichiarazione consolidata sul governo societario ove fornita separatamente.

▼B

2.  
Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità, almeno nei confronti dell'impresa, si applichino ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle imprese, in caso di inosservanza dei doveri di cui al paragrafo 1.



CAPO 8

▼M4

REVISIONE E ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

▼B

Articolo 34

Disposizioni generali

1.  
Gli Stati membri assicurano che i bilanci degli enti di interesse pubblico e delle imprese medie e grandi siano sottoposti a revisione legale da parte di uno o più revisori legali o imprese di revisione contabile abilitati dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei bilanci sulla base della direttiva 2006/43/CE.

I revisori legali o le imprese di revisione contabile inoltre:

a) 

esprimono un giudizio su quanto segue:

i) 

se la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio dello stesso esercizio, e

▼M4

ii) 

se la relazione sulla gestione è stata preparata in conformità dei requisiti di legge applicabili, ad esclusione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 19 bis della presente direttiva;

▼M4

a bis) 

se del caso, rilasciano l'attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o dell'articolo 29 quater, le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità, la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852;

▼B

b) 

dichiarano se, in base a ciò che hanno conosciuto e compreso dell'impresa e relativo contesto nel corso della revisione, hanno individuato rilevanti dichiarazioni errate nella relazione sulla gestione e forniscono un'indicazione sulla natura di tali dichiarazioni errate.

2.  
Per quanto riguarda il bilancio consolidato si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 1, primo comma. Il paragrafo 1, secondo comma, si applica, mutatis mutandis, al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione consolidata.

▼M4

3.  
Gli Stati membri possono consentire a un revisore legale o a un'impresa di revisione contabile diversi da quello o da quelli che effettuano la revisione legale del bilancio di esprimere le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis).

▼C4

4.  

Gli Stati membri possono consentire che un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità stabilito nel loro territorio rilasci l'attestazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), a condizione che tale prestatore indipendente di servizi di attestazione sia soggetto a obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 28 ) per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 2, punto 22), di tale direttiva, in particolare agli obblighi in materia di:

▼M4

a) 

formazione ed esame, garantendo che i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità acquisiscano le competenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;

b) 

formazione continua;

c) 

sistemi di controllo della qualità;

d) 

deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale;

e) 

designazione e revoca;

f) 

indagini e sanzioni;

g) 

l'organizzazione del lavoro del prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità, in particolare in termini di risorse e personale sufficienti e di gestione dei fascicoli e dei documenti contabili dei clienti; e

h) 

le segnalazioni di irregolarità.

Gli Stati membri assicurano che, qualora un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità esprima le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), tali conclusioni siano preparate in conformità degli articoli 26 bis, 27 bis e 28 bis della direttiva 2006/43/CE e che, se del caso, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile o un comitato ad hoc verifichino e monitorino l'indipendenza del prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità conformemente all'articolo 39, paragrafo 6, lettera e), della direttiva 2006/43/CE.

Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità accreditati anteriormente al 1o gennaio 2024 per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 non siano soggetti agli obblighi formazione ed esame di cui al primo comma, punto a), del presente paragrafo.

Gli Stati membri garantiscono che i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità che al 1o gennaio 2024 sono oggetto della procedura di accreditamento conformemente ai pertinenti requisiti nazionali non siano soggetti agli obblighi di formazione ed esame di cui al primo comma, punto a), per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, a condizione che concludano la procedura entro il 1o gennaio 2026.

Gli Stati membri garantiscono che i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità di cui al terzo e quarto comma acquisiscano le conoscenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità attraverso l'obbligo in materia di formazione continua di cui al primo comma, punto b).

Se uno Stato membro decide, a norma del primo comma, di autorizzare un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità a esprimere le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), esso consente altresì a un revisore legale diverso da quello o quelli che effettuano la revisione legale del bilancio di procedere in tal senso, come previsto al paragrafo 3.

5.  
A decorrere dal 6 gennaio 2027, uno Stato membro che ha esercitato l'opzione prevista al paragrafo 4 («Stato membro ospitante») autorizza il prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante («Stato membro di origine») a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione della conformità.

Lo Stato membro di origine è responsabile della supervisione dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità stabiliti nel suo territorio, a meno che lo Stato membro ospitante non abbia deciso di supervisionare l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità rilasciata da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità nel suo territorio.

Se lo Stato membro ospitante decide di vigilare sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità rilasciata nel suo territorio da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità registrati in un altro Stato membro, lo Stato membro ospitante:

a) 

non impone a tali prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità obblighi o responsabilità più rigorosi di quelli previsti per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità dalla legislazione nazionale per i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità o i revisori stabiliti nello Stato membro ospitante; e

b) 

informa gli altri Stati membri della sua decisione di vigilare sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità rilasciata da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità stabiliti in altri Stati membri.

6.  
Gli Stati membri garantiscono che, laddove il diritto dell'Unione impone a un'impresa la verifica, da parte di un terzo indipendente accreditato, di elementi della sua rendicontazione di sostenibilità, la relazione di tale terzo indipendente accreditato sia resa disponibile quale allegato della relazione sulla gestione o in qualsiasi altro modo accessibile al pubblico.

▼B

Articolo 35

Modifica della direttiva 2006/43/CE relativamente alla relazione di revisione

L'articolo 28 della direttiva 2006/48/CE è così modificato:

«Articolo 28

Relazioni di revisione

1.  

La relazione di revisione contiene:

a) 

un paragrafo di introduzione che precisa almeno quali siano i bilanci sottoposti a revisione legale nonché lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato nella loro preparazione;

b) 

una descrizione dell'ambito di applicazione della revisione legale, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata;

c) 

un giudizio sul bilancio con o senza rilievi o negativo che indica chiaramente se, a parere del revisore legale:

i) 

il bilancio d’esercizio dia o meno una rappresentazione veritiera e corretta, secondo lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato; e

ii) 

se del caso, rispetti o meno gli obblighi di legge.

Se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, la relazione contiene una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio;

d) 

l'indicazione di ogni elemento su cui il revisore legale attiri l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti un rilievo alla relazione;

e) 

il giudizio e la dichiarazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio ( 29 ).

2.  
La relazione di revisione è firmata e datata dal revisore legale. Quando la revisione legale dei bilanci è effettuata da una società di revisione contabile, la relazione di revisione reca almeno la firma del/dei revisore/i legale/i che effettua/no la revisione legale per conto della società medesima. In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono prevedere che tale/tali firma/e non debba/no essere rese pubbliche, qualora il fatto di renderle pubbliche possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona. In ogni caso, il/i nome/i della/delle persona/e interessata/e è/sono reso/i noto/i alle autorità competenti.
3.  
La relazione di revisione sui bilanci consolidati rispetta gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2. Nel giudicare la concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal paragrafo 1, lettera e), il revisore legale o la società di revisione contabile considerano il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata. Qualora il bilancio d’esercizio dell'impresa madre sia allegato al bilancio consolidato, le relazioni di revisione prescritte dal presente articolo possono essere combinate.



CAPO 9

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ESENZIONI E ALLE RESTRIZIONI SULLE ESENZIONI

Articolo 36

Esenzione a favore delle microimprese

1.  

Gli Stati membri possono esentare le microimprese da uno o dalla totalità dei seguenti obblighi:

a) 

l'obbligo di presentare le voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi». Qualora uno Stato membro si avvalga di tale opzione, può consentire a tali imprese, unicamente in relazione ad altri oneri di cui al paragrafo 2, lettera b), punto vi), del presente articolo, di derogare all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), riguardo alla rilevazione dei «ratei e risconti» dell'attivo e del passivo, a condizione che ciò sia indicato nella nota integrativa o, in conformità della lettera b) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale;

b) 

l'obbligo di redigere la nota integrativa in conformità dell'articolo 16, a condizione che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere d) e e), della presente direttiva, nonché dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE figurino in calce allo stato patrimoniale;

c) 

l'obbligo di preparare la relazione sulla gestione in conformità del capo 5, a condizione che le informazioni prescritte dall'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE figurino nella nota integrativa o, in conformità della lettera b) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale;

d) 

l'obbligo di pubblicare il bilancio d’esercizio in conformità del capo 7 della presente direttiva, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale in esso contenute siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata dallo Stato membro interessato. Allorché l'autorità competente non è il registro centrale, il registro di commercio o il registro delle imprese, come indicato all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE, l'autorità competente è tenuta a comunicare al registro le informazioni depositate.

2.  

Gli Stati membri possono consentire alle microimprese:

a) 

di redigere soltanto uno stato patrimoniale in forma abbreviata in cui siano iscritte separatamente almeno le voci precedute da lettere di cui agli allegati III o IV, se applicabili. Nei casi in cui si applica il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, sono escluse dallo stato patrimoniale la voce E all’interno dell’«Attivo» e la voce D all’interno delle «Passività» dell'allegato III o le voci E e K dell'allegato IV;

b) 

di redigere soltanto un conto economico in forma abbreviata in cui siano iscritte separatamente almeno le seguenti voci, se del caso:

i) 

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;

ii) 

altri proventi;

iii) 

materie prime e sussidiarie;

iv) 

costi del personale;

v) 

rettifiche di valore;

vi) 

altri oneri;

vii) 

imposte;

viii) 

utili/perdite.

3.  
Gli Stati membri non autorizzano né prescrivono l'applicazione dell'articolo 8 alle microimprese che si avvalgono di una qualsiasi delle esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4.  
Per quanto riguarda le microimprese i bilanci d’esercizio redatti in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si considerano in grado di fornire la rappresentazione veritiera e corretta richiesta dall'articolo 4, paragrafo 3. Di conseguenza, l'articolo 4, paragrafo 4, non si applica a siffatti bilanci.
5.  
Ove si applichi il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, il totale dello stato patrimoniale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è composto dagli attivi di cui alle voci da A a D all’interno dell’«Attivo» dell'allegato III o dalle voci da A a D dell'allegato IV.
6.  
Fatto salvo il presente articolo, gli Stati membri assicurano che le microimprese siano per il resto considerate piccole imprese.
7.  
Gli Stati membri non permettono alle imprese di investimento o alle imprese di partecipazione finanziaria di avvalersi delle deroghe previste dai paragrafi 1, 2 e 3.
8.  
Gli Stati membri che alla data 19 luglio 2013, hanno messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in osservanza della direttiva 2012/6/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità ( 30 ), possono essere esentati dagli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 9, in ordine alla conversione in valuta nazionale delle soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, allorché applicano la prima frase dell'articolo 53, paragrafo 1.
9.  
Entro 20 luglio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla situazione delle microimprese che tenga conto, in particolare, della situazione a livello nazionale relativamente al numero di imprese che rientrano nei criteri dimensionali e della riduzione degli oneri amministrativi derivanti dall'esenzione dall'obbligo di pubblicazione.

Articolo 37

Esenzioni a favore delle imprese figlie

In deroga alle disposizioni delle direttive 2009/101/CE e 2012/30/UE, gli Stati membri non sono obbligati ad applicare alle imprese figlie soggette alla loro legislazione nazionale le disposizioni della presente direttiva concernenti il contenuto, la revisione legale e la pubblicità dei bilanci d’esercizio e la relazione sulla gestione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) 

l'impresa madre è soggetta alla legislazione di uno Stato membro;

2) 

tutti gli azionisti o i soci dell'impresa figlia si sono dichiarati d'accordo sull'esenzione di cui sopra per ciascun esercizio finanziario in cui essa si applica;

3) 

l'impresa madre si è dichiarata garante degli impegni assunti dall'impresa figlia;

4) 

le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo sono oggetto di una pubblicità da parte dell'impresa figlia secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE;

5) 

l'impresa figlia è inclusa nel bilancio consolidato redatto dall'impresa madre conformemente alla presente direttiva;

6) 

l'esenzione è menzionata nella nota integrativa consolidata redatta dall'impresa madre; e

7) 

il bilancio consolidato di cui al punto 5 del presente articolo, la relazione sulla gestione consolidata e la relazione di revisione sono oggetto di pubblicità da parte dell'impresa figlia secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE.

Articolo 38

Imprese che sono soci illimitatamente responsabili di altre imprese

1.  
Gli Stati membri possono imporre alle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), le quali siano disciplinate dalla loro legislazione e siano soci illimitatamente responsabili di qualsiasi impresa elencata all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) («impresa interessata»), di redigere, sottoporre a revisione legale e pubblicare, con il proprio bilancio e conformemente alla presente direttiva, il bilancio dell'impresa interessata, nel qual caso gli obblighi della presente direttiva non si applicano all'impresa interessata.
2.  

Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare gli obblighi della presente direttiva all'impresa interessata qualora:

a) 

il bilancio di detta impresa sia redatto, sottoposto a revisione legale e pubblicato conformemente alle disposizioni della presente direttiva da un'impresa la quale:

i) 

sia socio illimitatamente responsabile dell'impresa interessata e

ii) 

sia soggetta al diritto di un altro Stato membro;

b) 

l'impresa interessata sia inclusa nel bilancio consolidato redatto, sottoposto a revisione legale e pubblicato conformemente alla presente direttiva:

i) 

da un socio illimitatamente responsabile, oppure

ii) 

qualora l'impresa interessata sia inclusa nel bilancio consolidato di un insieme più grande di imprese redatto, sottoposto a revisione legale e pubblicato conformemente alla presente direttiva, da un'impresa madre soggetta al diritto di uno Stato membro. Questa deroga è indicata nella nota integrativa consolidata.

3.  
Nei casi di cui al paragrafo 2 l'impresa interessata è tenuta a comunicare, su richiesta, il nome dell'impresa che pubblica il bilancio.

Articolo 39

Esenzione dalle disposizioni relative al conto economico delle imprese madri che redigono il bilancio consolidato

Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare alle imprese madri soggette alla loro legislazione nazionale le disposizioni della presente direttiva relative alla revisione legale e alla pubblicità del conto economico, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) 

l'impresa madre redige il bilancio consolidato conformemente alla presente direttiva ed è inclusa in tale bilancio;

2) 

l'esenzione è menzionata nella nota integrativa dell'impresa madre;

3) 

l'esenzione è menzionata nella nota integrativa consolidata redatta dall'impresa madre; e

4) 

l'utile/perdita d'esercizio dell'impresa madre, calcolato conformemente alla presente direttiva, figura nel suo stato patrimoniale.

Articolo 40

Limitazione dell'applicazione delle esenzioni agli enti di interesse pubblico

Salvo ove espressamente stabilito dalla presente direttiva, gli Stati membri non permettono agli enti di interesse pubblico di avvalersi delle semplificazioni e delle esenzioni previste dalla presente direttiva. Un ente di interesse pubblico è considerato una grande impresa indipendentemente dai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, dal totale dello stato patrimoniale e dal numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

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CAPO 9 BIS

RENDICONTAZIONE RELATIVA ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI

Articolo 40 bis

Rendicontazione di sostenibilità relativa alle imprese di paesi terzi

1.  
Uno Stato membro prescrive che un'impresa figlia stabilita nel suo territorio la cui impresa capogruppo è soggetta al diritto di un paese terzo pubblichi e renda accessibile a livello di gruppo di tale impresa capogruppo una relazione sulla sostenibilità contenente le informazioni di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punti da iii) a vi), lettere da b) a f), e, se del caso, lettera h).

Il primo comma si applica unicamente alle imprese figlie di grandi dimensioni e alle piccole e medie imprese figlie, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a).

Uno Stato membro prescrive che una succursale situata nel suo territorio e che è una succursale di un'impresa soggetta al diritto di un paese terzo e che non appartiene a un gruppo o è detenuta in ultima istanza da un'impresa costituita conformemente al diritto di un paese terzo pubblichi e renda accessibile a livello consolidato o, se non applicabile, a livello individuale dell'impresa del paese terzo una relazione sulla sostenibilità contenente le informazioni di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punti da iii) a v), lettere da b) a f) e, se del caso, lettera h).

La norma di cui al terzo comma si applica a una succursale unicamente se l'impresa del paese terzo non ha un'impresa figlia di cui al primo comma e se la succursale ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR nell'esercizio precedente.

Il primo e il terzo comma si applicano unicamente alle imprese figlie o succursali di cui a tali commi se l'impresa del paese terzo, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, ha generato nell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi.

Gli Stati membri possono imporre alle imprese figlie o succursali di cui al primo e al terzo comma di trasmettere loro informazioni sui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni generati nel loro territorio e nell'Unione dalle imprese di paesi terzi.

2.  
Gli Stati membri prescrivono che la relazione sulla sostenibilità trasmessa dall'impresa figlia o dalla succursale di cui al paragrafo 1 sia redatta conformemente ai principi adottati a norma dell'articolo 40 ter.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, la relazione sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere redatta secondo i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE.

Se le informazioni richieste per redigere la relazione sulla sostenibilità di cui al primo comma del presente paragrafo non sono disponibili, l'impresa figlia o la succursale di cui al paragrafo 1 chiede che l'impresa del paese terzo le fornisca tutte le informazioni necessarie per consentirle di adempiere ai propri obblighi.

Qualora non siano fornite tutte le informazioni richieste, l'impresa figlia o la succursale di cui al paragrafo 1 redige, pubblica e rende accessibile la relazione sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1, contenente tutte le informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite, e rilascia una dichiarazione attestante che l'impresa del paese terzo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.

3.  
Gli Stati membri prescrivono che la pubblicazione della relazione sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1 sia accompagnata dall'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità rilasciata da una o più persone o da una o più imprese autorizzate a rilasciare un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità a norma del diritto nazionale dell'impresa del paese terzo o di uno Stato membro.

Nel caso in cui l'impresa del paese terzo non fornisca l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente al primo comma, l'impresa figlia o la succursale rilascia una dichiarazione attestante che l'impresa del paese terzo non ha messo a disposizione la necessaria attestazione sulla conformità.

4.  
Gli Stati membri possono informare annualmente la Commissione in merito alle imprese figlie o succursali di imprese di paesi terzi che hanno soddisfatto l'obbligo di pubblicazione stabilito all'articolo 40 quinquies, nonché ai casi in cui è stata pubblicata una rendicontazione ma l'impresa figlia o la succursale ha agito conformemente al paragrafo 2, quarto comma del presente articolo. La Commissione mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web un elenco delle imprese di paesi terzi che pubblicano una relazione sulla sostenibilità.

Articolo 40 ter

Principi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese di paesi terzi

La Commissione adotta entro il 30 giugno 2024 un atto delegato, conformemente all'articolo 49, che integra la presente direttiva per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese dei paesi terzi che specifichino le informazioni da includere nella rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 40 bis.

Articolo 40 quater

Responsabilità di redigere, pubblicare e rendere accessibili le informative sulla sostenibilità relative alle imprese di paesi terzi

Gli Stati membri dispongono che alle succursali di imprese di paesi terzi incomba la responsabilità di garantire, al meglio delle loro possibilità e conoscenze, che la loro relazione sulla sostenibilità sia redatta conformemente all'articolo 40 bis e che tale relazione sia pubblicata e resa accessibile a norma dell'articolo 40 quinquies.

Gli Stati membri dispongono che ai membri degli organi di amministrazione, gestione e supervisione delle imprese figlie di cui all'articolo 40 bis incomba la responsabilità collettiva di garantire, al meglio delle loro possibilità e conoscenze, che la loro relazione sulla sostenibilità sia redatta conformemente all'articolo 40 bis e che tale relazione sia pubblicata e resa accessibile a norma dell'articolo 40 quinquies.

Articolo 40 quinquies

Pubblicazione

1.  
Le imprese figlie e le succursali di cui all'articolo 40 bis, paragrafo 1, della presente direttiva pubblicano la loro relazione sulla sostenibilità, nonché l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità e, se del caso, la dichiarazione di cui all'articolo 40 bis, paragrafo 2, quarto comma, della presente direttiva, entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta la rendicontazione, come previsto da ciascuno Stato membro, conformemente agli articoli da 14 a 28 della direttiva (UE) 2017/1132 e, se del caso, all'articolo 36 di tale direttiva.
2.  
Qualora la relazione sulla sostenibilità, nonché l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità e, se del caso, la dichiarazione pubblicati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, non siano resi gratuitamente accessibili al pubblico sul sito web del registro di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132, gli Stati membri garantiscono che la relazione sulla sostenibilità, nonché l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità e, se del caso, la dichiarazione, pubblicati dalle imprese conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, siano resi gratuitamente accessibili al pubblico in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta la rendicontazione, sul sito web dell'impresa figlia o della succursale di cui all'articolo 40 bis, paragrafo 1, della presente direttiva.

▼B



CAPO 10

RELAZIONE SUI PAGAMENTI A FAVORE DEI GOVERNI

Articolo 41

Definizioni relative alle relazioni sui pagamenti a favore dei governi

Ai fini del presente capo si intende per:

1.

«impresa attiva nell'industria estrattiva» : impresa la cui attività comporta la ricerca, la prospezione, la scoperta, la coltivazione e l'estrazione da giacimenti di minerali, petrolio, gas naturale o altri materiali nell'ambito delle attività economiche di cui alla sezione B - divisioni 05-08, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 ( 31 );

2.

«impresa che utilizza aree forestali primarie» : impresa che svolge attività di cui alla sezione A - divisione 02, gruppo 02.2, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006, in foreste primarie;

3.

«governo» : qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un paese terzo. Comprende ministeri, organismi governativi o imprese figlie dalla suddetta autorità secondo le modalità di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 6, della presente direttiva;

4.

«progetto» : attività operative che sono regolate da un singolo contratto, licenza, contratto di locazione, concessione o accordi legali simili e costituiscono il fondamento di obblighi di pagamento verso un governo. Nondimeno, se più accordi di tal genere sono sostanzialmente interconnessi, questi sono considerati un progetto;

5.

«pagamento» :

importo versato, in denaro o in natura, per attività quali quelle descritte ai punti 1 e 2, dei tipi seguenti:

a) 

diritti di produzione;

b) 

imposte sul reddito, sulla produzione o sui profitti delle imprese, ad esclusione delle imposte sul consumo, quali le imposte sul valore aggiunto, le imposte sul reddito delle persone fisiche o le imposte sulle vendite;

c) 

royalties;

d) 

dividendi;

e) 

premi di firma, di scoperta e di produzione;

f) 

diritti di licenza, canoni di locazione, commissioni d'accesso e altri corrispettivi per licenze e/o concessioni e

g) 

pagamenti per il miglioramento delle infrastrutture.

Articolo 42

Imprese obbligate a presentare una relazione sui pagamenti ai governi

1.  
Gli Stati membri obbligano le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o nell'utilizzo di aree forestali primarie a redigere e mettere a disposizione del pubblico una relazione sui pagamenti erogati ai governi su base annua.
2.  

Tale obbligo non si applica a un'impresa soggetta al diritto di uno Stato membro che è un'impresa figlia o un'impresa madre, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) 

l'impresa madre è regolata dalla legislazione di uno Stato membro; e

b) 

i pagamenti ai governi effettuati dall'impresa sono compresi nella relazione consolidata sui pagamenti ai governi redatta da detta impresa madre in conformità dell'articolo 44.

Articolo 43

Contenuto della relazione

1.  
I pagamenti inferiori a 100 000  EUR effettuati in un esercizio, sia che si tratti di pagamenti singoli o di una serie di pagamenti correlati, non devono essere considerati nella relazione.
2.  

La relazione indica le informazioni seguenti sulle attività di cui all'articolo 41, punti 1 e 2, per l'esercizio considerato:

a) 

l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascun governo;

b) 

l'importo totale per tipo di pagamento, di cui all'articolo 41, punto 5, lettere da a) a g), effettuato a favore di ciascun governo;

c) 

se questi pagamenti sono stati attribuiti a un progetto specifico, l'importo totale per tipo di pagamento, di cui all'articolo 41, punto 5, lettere da a) a g), effettuato per ciascuno di tali progetti e l'importo totale dei pagamenti per ciascuno di tali progetti.

I pagamenti effettuati dalle imprese in ragione degli obblighi imposti alle imprese a livello di entità possono essere indicati a livello di entità piuttosto che a livello di progetto.

3.  
Se versati a un governo, i pagamenti in natura sono indicati in termini di valore e, se del caso, di quantità. Sono fornite note giustificative che spieghino come ne è stato determinato il valore.
4.  
L'indicazione dei pagamenti di cui al presente articolo rispecchia la sostanza piuttosto che la forma del pagamento o dell'attività in questione. Pagamenti ed attività non possono essere artificiosamente suddivisi o aggregati allo scopo di eludere l'applicazione della presente direttiva.
5.  

Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, la soglia in euro di cui al paragrafo 1 è convertita in valuta nazionale:

a) 

applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di qualsiasi direttiva che fissi tale soglia e

b) 

arrotondando l'importo al centinaio più prossimo.

Articolo 44

Relazione sui pagamenti ai governi consolidata

1.  
Gli Stati membri impongono ad ogni grande impresa o ente di interesse pubblico attivi nell'industria estrattiva o che utilizzano aree forestali primarie e soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere una relazione sui pagamenti ai governi consolidata a norma degli articoli 42 e 43, se quell'impresa madre è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 6.

Un'impresa madre è considerata un'impresa attiva nell'industria estrattiva o un'impresa che utilizza aree forestali primarie se una delle sue imprese figlie è attiva nell'industria estrattiva o utilizza aree forestali primarie.

La relazione consolidata comprende soltanto i pagamenti relativi a operazioni estrattive e/o di sfruttamento forestale.

2.  

L'obbligo di redigere la relazione consolidata di cui al paragrafo 1 non si applica a:

a) 

un'impresa madre di un piccolo gruppo quale definito all'articolo 3, paragrafo 5, tranne quando un'impresa all’interno del gruppo è un ente di interesse pubblico;

b) 

un'impresa madre di un gruppo di dimensioni medie quale definito all'articolo 3, paragrafo 6, tranne quando un'impresa all’interno del gruppo è un ente di interesse pubblico e

c) 

un'impresa madre soggetta al diritto di uno Stato membro che sia al tempo stesso un'impresa figlia, se la sua impresa madre è soggetta al diritto di uno Stato membro.

3.  

Un'impresa, incluso un ente di interesse pubblico, può essere esclusa dalla relazione sui pagamenti al governo consolidata qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) 

restrizioni gravi e durevoli pregiudicano sostanzialmente, per l'impresa madre, l'esercizio dei suoi diritti sull’attivo o sulla direzione/gestione di tale impresa;

b) 

casi estremamente rari in cui le informazioni necessarie alla redazione della relazione sui pagamenti ai governi consolidata conformemente alla presente direttiva non possono essere ottenute senza spese sproporzionate o ritardi non giustificati;

c) 

le azioni o quote di tale impresa sono detenute esclusivamente in vista della loro successiva alienazione.

Le suddette esenzioni si applicano solo se usate anche ai fini dei bilanci consolidati

Articolo 45

Pubblicazione

1.  
La relazione di cui all'articolo 42 e la relazione di cui all'articolo 44 sui pagamenti ai governi consolidata formano oggetto di una pubblicità effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE.
2.  
Gli Stati membri assicurano che ai membri degli organi responsabili di un'impresa, i quali operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione nazionale, incomba la responsabilità di garantire, al meglio delle loro possibilità e conoscenze, che la relazione sui pagamenti ai governi sia redatta e pubblicata in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Articolo 46

Criteri di equivalenza

1.  
Le imprese di cui agli articoli 42 e 44 che redigono e fanno oggetto di pubblicità una relazione conforme agli obblighi in materia di informativa dei paesi terzi valutati, conformemente all'articolo 47, equivalenti agli obblighi del presente capo, sono esenti dagli obblighi del medesimo, fatto salvo l'obbligo di pubblicare la relazione secondo la legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE.
2.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 49, in cui si indicano i criteri da applicare nella valutazione dell'equivalenza degli obblighi in materia di informativa dei paesi terzi e degli obblighi del presente capo ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.
3.  

I criteri indicati dalla Commissione ai sensi del paragrafo 2:

a) 

comprendono i seguenti elementi:

i) 

imprese bersaglio;

ii) 

destinatari dei pagamenti;

iii) 

pagamenti considerati;

iv) 

attribuzione dei pagamenti considerati;

v) 

ripartizione dei pagamenti considerati;

vi) 

elementi che danno avvio all'informativa su base consolidata;

vii) 

mezzi usati per l'informativa;

viii) 

frequenza dell'informativa;

ix) 

misure antievasione

b) 

per il resto, si limitano a ciò che facilita un raffronto diretto degli obblighi in materia di informativa dei paesi terzi e degli obblighi in materia del presente capo.

Articolo 47

Applicazione dei criteri di equivalenza

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione in cui si indicano gli obblighi di informativa dei paesi terzi che, sulla scorta dei criteri di equivalenza indicati a norma dell'articolo 46, essa considera equivalenti agli obblighi del presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Articolo 48

Riesame

La Commissione riesamina l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni del presente capo, in particolare in relazione all'ambito di applicazione e all'osservanza degli obblighi di informativa e ai metodi dell'informativa per progetto, e riferisce in merito.

Il riesame tiene conto del contesto internazionale, soprattutto per quanto riguarda il rafforzamento della trasparenza dei pagamenti ai governi, valuta l'impatto di altri regimi internazionali e considera gli effetti sulla competitività e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Tale riesame è completato entro 21 luglio 2018.

La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, insieme, se del caso, ad una proposta legislativa. Il riesame tiene conto dell'estensione degli obblighi di informativa ad altri settori industriali, nonché dell'eventualità che la relazione sui pagamenti ai governi debba essere sottoposta a revisione legale. La relazione considera altresì l'indicazione di informazioni supplementari in ordine al numero medio di dipendenti, all’uso di subcontraenti ed eventuali sanzioni pecuniarie previste da un paese.

▼M1

La relazione esamina inoltre, tenendo conto degli sviluppi in seno all'OCSE e dell'esito delle iniziative europee correlate, la possibilità di introdurre l'obbligo per le imprese di grandi dimensioni di pubblicare su base annuale una relazione paese per paese, per ciascuno Stato membro e ciascun paese terzo in cui operano, che contenga come minimo informazioni in merito agli utili realizzati, alle imposte pagate sugli utili e alle sovvenzioni pubbliche ricevute.

▼B

La relazione analizza inoltre se sia praticabile l'introduzione dell'obbligo, per tutti gli emittenti dell'Unione, di esercitare la dovuta diligenza nell'approvvigionamento di minerali al fine di assicurare che le catene della fornitura non abbiano legami con parti in conflitto e rispettino le raccomandazioni EITI e OCSE sulla gestione responsabile della catena della fornitura.

▼M3



CAPO 10 bis

COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULL’IMPOSTA SUL REDDITO

Articolo 48 bis

Definizioni relative alla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito

1.  

Ai fini del presente capo si intende per:

1) 

«impresa capogruppo»: l’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese;

2) 

«bilancio consolidato»: il bilancio preparato dall’impresa controllante che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento come se fossero un’unica impresa;

3) 

«giurisdizione fiscale»: una giurisdizione, corrispondente o no a uno Stato, dotata di autonomia fiscale per quanto concerne l’imposta sul reddito delle società;

4) 

«impresa autonoma»: un’impresa che non fa parte di un gruppo quale definito all’articolo 2, punto 11.

2.  

Ai fini dell’articolo 48 ter della presente direttiva, «ricavi» ha lo stesso significato di:

a) 

«ricavi netti delle vendite e delle prestazioni», per le imprese soggette al diritto di uno Stato membro che non applicano i principi contabili internazionali adottati sulla base del regolamento (CE) n. 1606/2002; o

b) 

«ricavi» quali definiti dal quadro di informativa finanziaria o ai sensi del quadro di informativa finanziaria sulla base del quale sono preparati i bilanci, per le altre imprese.

Articolo 48 ter

Imprese e succursali tenute a presentare la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito

1.  
Gli Stati membri esigono che le imprese capogruppo soggette alla loro legislazione nazionale qualora i ricavi consolidati alla data di chiusura del loro bilancio abbiano superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000  EUR, come risulta dal loro bilancio consolidato, redigano, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito relativa al più recente di tali due esercizi consecutivi.

Gli Stati membri dispongono che un’impresa capogruppo non sia più soggetta agli obblighi di comunicazione di cui al primo comma qualora i ricavi consolidati complessivi alla data di chiusura del bilancio scendano al di sotto di 750 000 000  EUR per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, come risulta dal suo bilancio consolidato.

Gli Stati membri esigono che le imprese autonome disciplinate dalla loro legislazione nazionale qualora i ricavi alla data di chiusura del bilancio abbiano superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000  EUR, come risulta dai loro bilanci d’esercizio, redigano, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito relativa al più recente dei suddetti due esercizi consecutivi.

Gli Stati membri dispongono che un’impresa autonoma non sia più soggetta agli obblighi di comunicazione di cui al terzo comma qualora i ricavi complessivi alla data di chiusura del bilancio scendano al di sotto di 750 000 000  EUR per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, come risulta dai suoi bilanci.

2.  
Gli Stati membri dispongono che le norme di cui al paragrafo 1 non si applichino alle imprese autonome, alle imprese capogruppo e loro partecipate qualora tali imprese, comprese le loro succursali, siano stabilite o abbiano una sede fissa di attività economica o un’attività economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun’altra giurisdizione fiscale.
3.  
Gli Stati membri dispongono che la norma di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichi alle imprese autonome e alle imprese capogruppo qualora tali imprese e loro partecipate pubblichino informazioni, a norma dell’articolo 89 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 32 ) comprensive di informazioni sulle loro attività e su tutte le attività di tutte le imprese partecipate incluse nel bilancio consolidato.
4.  
Gli Stati membri esigono che le imprese figlie medie e grandi di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, soggette alla loro legislazione nazionale e controllate da un’impresa capogruppo non soggetta alla legislazione di uno Stato membro, qualora i ricavi consolidati ‘alla data di chiusura del bilancio abbiano superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000  EUR, come risulta dal suo bilancio consolidato, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito riguardante tale impresa capogruppo e relativa al più recente dei suddetti due esercizi consecutivi.

Se le informazioni o la comunicazione non sono disponibili, l’impresa figlia chiede alla propria impresa capogruppo di fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di adempiere ai suoi obblighi a norma del primo comma. Qualora le imprese capogruppo non forniscano tutte le informazioni richieste, l’impresa figlia redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito contenente tutte le informazioni in suo possesso, o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che la sua impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.

Gli Stati membri dispongono che le imprese figlie medie e grandi non siano più soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo qualora i ricavi consolidati complessivi dell’impresa capogruppo alla data di chiusura del bilancio scendano al di sotto di 750 000 000  EUR per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, come risulta dal suo bilancio consolidato.

5.  
Gli Stati membri esigono che le succursali aperte nei loro territori da imprese non soggette al diritto di uno Stato membro pubblichino e rendano accessibili una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito dell’impresa capogruppo o dell’impresa autonoma di cui al sesto comma, lettera a), relativa al più recente dei due ultimi esercizi consecutivi.

Qualora tali informazioni o tale comunicazione non siano disponibili, la o le persone incaricate delle formalità relative alla pubblicità di cui all’articolo 48 sexies, paragrafo 2, chiedono all’impresa capogruppo non soggetta al diritto di uno Stato membro o all’impresa autonoma di cui al sesto comma, lettera a), del presente paragrafo, di fornire loro tutte le informazioni necessarie per consentire di adempiere ai loro obblighi.

Nel caso in cui siano fornite tutte le informazioni richieste, la succursale redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito contenente tutte le informazioni in suo possesso, o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che l’impresa capogruppo o l’impresa autonoma non aveva messo a disposizione le informazioni necessarie.

Gli Stati membri dispongono che gli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo si applichino solo alle succursali i cui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni abbiano superato la soglia quale recepita a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi.

Gli Stati membri dispongono che una succursale soggetta agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo non sia più soggetta a tali obblighi qualora i suoi ricavi netti delle vendite e delle prestazioni scendano al di sotto della soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi.

Gli Stati membri dispongono che le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano unicamente alle succursali che rispondono ai seguenti criteri:

a) 

l’impresa che ha aperto la succursale è un’impresa partecipata di un gruppo la cui impresa capogruppo non è soggetta al diritto di uno Stato membro e i cui ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio hanno superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000  EUR, come risulta dal suo bilancio consolidato, o un’impresa autonoma i cui ricavi alla data di chiusura del bilancio hanno superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000  EUR, come risulta dai suoi bilanci; e

b) 

l’impresa capogruppo di cui al presente comma, lettera a), non ha un’impresa figlia media o grande ai sensi del paragrafo 4.

Gli Stati membri dispongono che una succursale non sia più soggetta agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo ove il criterio di cui alla lettera a) cessa di essere soddisfatto per due esercizi consecutivi.

6.  

Gli Stati membri non applicano le norme di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo se una comunicazione sulle informazioni relative all’imposta sul reddito è redatta da un’impresa capogruppo o dall’impresa autonoma che non è soggetta al diritto di uno Stato membro in modo che sia coerente con l’articolo 48 quater e soddisfa i criteri seguenti:

a) 

è resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente:

i) 

sul sito web di tale impresa capogruppo o di tale impresa autonoma;

ii) 

in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione;

iii) 

entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio per il quale è redatta la comunicazione; e

b) 

indica il nome e la sede legale dell’impresa figlia o il nome e l’indirizzo della succursale soggetta al diritto di uno Stato membro che ha pubblicato una comunicazione in conformità dell’articolo 48 quinquies, paragrafo 1.

7.  
Gli Stati membri esigono che le imprese figlie o le succursali non soggette alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo pubblichino e rendano accessibile una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito, qualora tali imprese figlie o succursali non abbiano altro scopo se non quello di eludere gli obblighi di comunicazione di cui al presente capo.

Articolo 48 quater

Contenuto della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito

1.  
La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito di cui all’articolo 48 ter contiene informazioni relative a tutte le attività dell’impresa autonoma o dell’impresa capogruppo, comprese quelle di tutte le imprese partecipate consolidate nel bilancio, relative all’esercizio pertinente.
2.  

Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono quanto segue:

a) 

il nome dell’impresa capogruppo o dell’impresa autonoma, l’esercizio in questione, la valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione e, se del caso, un elenco di tutte le imprese figlie consolidate nel bilancio dell’impresa capogruppo, per l’esercizio pertinente, stabilite nell’Unione o nelle giurisdizioni fiscali incluse negli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;

b) 

una breve descrizione della natura delle loro attività;

c) 

il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

d) 

i ricavi che sono calcolati come segue:

i) 

la somma dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, altri proventi di gestione, proventi da partecipazioni, esclusi i dividendi ricevuti da imprese partecipate, proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, altri interessi e proventi assimilati elencati negli allegati V e VI della presente direttiva; oppure

ii) 

i proventi quali definiti dal quadro di informativa finanziaria, sulla base dei quali sono preparati i bilanci esclusi le rettifiche di valore e i dividendi ricevuti dalle imprese partecipate;

e) 

l’importo dell’utile o della perdita al lordo dell’imposta sul reddito;

f) 

l’importo dell’imposta sul reddito maturata nel corso del pertinente esercizio, che si calcola come l’importo attuale delle imposte riconosciuto su utili e perdite imponibili dell’esercizio da imprese e succursali nella pertinente giurisdizione fiscale;

g) 

l’importo dell’imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa, che si calcola come l’importo dell’imposta sul reddito versata nel corso del pertinente esercizio da imprese o succursali nella pertinente giurisdizione fiscale; e

h) 

l’importo degli utili non distribuiti al termine del pertinente esercizio.

Ai fini della lettera d), i ricavi comprendono le operazioni realizzate con parti correlate.

Ai fini della lettera f), l’importo attuale delle imposte fa riferimento unicamente alle attività dell’impresa nell’esercizio in questione e non comprende imposte differite o accantonamenti per debiti d’imposta incerti.

Ai fini della lettera g), le imposte versate comprendono ritenute alla fonte operate da altre imprese su pagamenti a imprese e succursali all’interno di un gruppo.

Ai fini della lettera h), per «utili non distribuiti» si intende la somma degli utili degli esercizi precedenti e del pertinente esercizio la cui distribuzione non sia stata ancora decisa. Per quanto riguarda le succursali, gli utili non distribuiti sono quelli dell’impresa che ha aperto la succursale.

3.  
Gli Stati membri consentono che le informazioni elencate nel paragrafo 2 del presente articolo che devono essere oggetto di rendiconto sulla base delle istruzioni di rendicontazione di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C della direttiva 2011/16/UE del Consiglio ( 33 ).
4.  
Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono presentate utilizzando un modello comune e formati elettronici di comunicazione leggibili meccanicamente. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, tale modello comune e tali formati elettronici di comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 50, paragrafo 2.
5.  
La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 o 3 separatamente per ciascuno Stato membro. Qualora uno Stato membro comprenda più giurisdizioni fiscali, le informazioni sono aggregate a livello di Stato membro.

La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito presenta inoltre le informazioni di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che, il 1o marzo dell’esercizio per il quale la comunicazione dev’essere redatta, sia riportata nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, e forniscono tali informazioni separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che, il 1o marzo dell’esercizio per il quale la comunicazione deve essere redatta e il 1o marzo dell’esercizio precedente, sia stata menzionata nell’allegato II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

Per le altre giurisdizioni fiscali la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito presenta inoltre le informazioni di cui al paragrafo 2 o 3 in modo aggregato.

Le informazioni sono collegate a ciascuna giurisdizione fiscale pertinente sulla base dello stabilimento, dell’esistenza di una sede fissa di attività economica o di un’attività economica permanente che, considerate le attività del gruppo o dell’impresa autonoma, può essere soggetta all’imposta sul reddito in tale giurisdizione fiscale.

Qualora le attività di diverse imprese partecipate possano essere soggette all’imposta sul reddito in un’unica giurisdizione fiscale, le informazioni relative a tale giurisdizione fiscale rappresentano la somma delle informazioni relative alle attività di ciascuna impresa partecipata e delle rispettive succursali in tale giurisdizione fiscale.

Le informazioni relative a una particolare attività non sono collegate simultaneamente a più di una giurisdizione fiscale.

6.  
Gli Stati membri possono consentire che una o più informazioni di cui è altrimenti richiesta la comunicazione a norma del paragrafo 2 o 3 siano temporaneamente omesse dalla comunicazione qualora la loro comunicazione possa recare grave pregiudizio alla posizione commerciale delle imprese cui si riferisce la comunicazione. Le eventuali omissioni sono indicate chiaramente nella comunicazione, unitamente a una spiegazione debitamente motivata circa le ragioni della stessa.

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni omesse a norma del primo comma siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito, entro un termine massimo di cinque anni dalla data dell’omissione iniziale.

Gli Stati membri assicurano che le informazioni riguardanti le giurisdizioni fiscali incluse negli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali di cui al paragrafo 5 del presente articolo non possano mai essere omesse.

7.  
La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito può comprendere, se del caso a livello di gruppo, un testo esplicativo per chiarire qualsiasi eventuale discrepanza rilevante tra gli importi comunicati a norma del paragrafo 2, lettere f) e g), tenendo conto, se del caso, degli importi corrispondenti relativi a esercizi precedenti.
8.  
La valuta utilizzata nella comunicazione delle informazioni relative all’imposta sul reddito è la valuta nella quale è presentato il bilancio consolidato dell’impresa capogruppo o i bilanci d’esercizio dell’impresa autonoma. Gli Stati membri non esigono che per la comunicazione sia utilizzata una valuta diversa da quella usata per il bilancio.

Tuttavia, nel caso di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 4, secondo comma, la valuta utilizzata nella comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito è la valuta usata dall’impresa figlia per i suoi bilanci d’esercizio.

9.  
Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono convertire la soglia di 750 000 000  EUR nella loro valuta nazionale. Nell’effettuare tale conversione tali Stati membri devono applicare il tasso di cambio al 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tali Stati membri possono aumentare o diminuire le soglie fino al 5 % al fine di ottenere un importo arrotondato nella valuta nazionale.

Le soglie di cui all’articolo 48 ter, paragrafi 4 e 5, sono convertite in un importo equivalente nella valuta nazionale di ogni paese terzo pertinente applicando il tasso di cambio al 21 dicembre 2021, arrotondato al migliaio più vicino.

10.  
Nella comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito è specificato se la stessa è stata predisposta conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo.

Articolo 48 quinquies

Pubblicazione e accessibilità

1.  
La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito e la dichiarazione di cui all’articolo 48 ter della presente direttiva sono pubblicate entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio per il quale la comunicazione è redatta secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro conformemente agli articoli da 14 a 28 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 34 ) e, se pertinente, conformemente all’articolo 36 della direttiva (UE) 2017/1132.
2.  

Gli Stati membri assicurano che la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito e la dichiarazione pubblicate dalle imprese a norma del paragrafo 1 del presente articolo siano rese accessibili al pubblico in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione a titolo gratuito entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio per il quale è redatta la comunicazione sul sito web:

a) 

dell’impresa, qualora si applichi l’articolo 48 ter, paragrafo 1;

b) 

dell’impresa figlia o di un’impresa partecipata, qualora si applichi l’articolo 48 ter, paragrafo 4; o

c) 

della succursale o dell’impresa che ha aperto la succursale o di un’impresa partecipata, qualora si applichi l’articolo 48 ter, paragrafo 5.

3.  
Gli Stati membri possono esentare le imprese dall’obbligo di applicare le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo se la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito pubblicata a norma del paragrafo 1 del presente articolo è contestualmente resa accessibile al pubblico in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sul sito web del registro di cui all’articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132, e a titolo gratuito per qualsiasi terzo situato all’interno dell’Unione. Il sito web delle imprese e delle succursali, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, contiene informazioni su tale esenzione e un riferimento al sito web del registro pertinente.
4.  
La comunicazione di cui all’articolo 48 ter, paragrafi 1, 4, 5, 6 e 7, e, se del caso, la dichiarazione di cui ai paragrafi 3 e 4 di tale articolo, resta accessibile sul sito web pertinente per un minimo di cinque anni consecutivi.

Articolo 48 sexies

Responsabilità in materia di redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito

1.  
Gli Stati membri dispongono che incombe collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese capogruppo o delle imprese autonome di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire che la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito sia redatta, pubblicata e resa accessibile conformemente agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies.
2.  
Gli Stati membri dispongono che incombe collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese figlie di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 4, della presente direttiva e alla persona o alle persone incaricate delle formalità relative alla pubblicità di cui all’articolo 41 della direttiva (UE) 2017/1132, in relazione alle succursali di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 5, della presente direttiva, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire, al meglio delle loro conoscenze e capacità, che la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito sia redatta in modo coerente con gli articoli 48 ter e 48 quater, o, se del caso, in conformità di detto articolo, e che sia pubblicata e resa accessibile in conformità dell’articolo 48 quinquies.

Articolo 48 septies

Dichiarazione del revisore legale

Gli Stati membri esigono che, qualora i bilanci di un’impresa soggetta al diritto di uno Stato membro debbano essere sottoposti a revisione da parte di uno o più revisori legali o di una o più società di revisione, la relazione di audit dichiara se, per l’esercizio che precede l’esercizio per il quale sono stati preparati i bilanci sottoposti a revisione, l’impresa fosse tenuta o meno, a norma dell’articolo 48 ter, a pubblicare una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito e, in caso affermativo, se la comunicazione sia stata pubblicata in conformità dell’articolo 48 quinquies.

Articolo 48 octies

Data di inizio della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito

Gli Stati membri assicurano che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento degli articoli da 48 bis a 48 septies si applichino al più tardi a decorrere dalla data di inizio del primo esercizio avente inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data.

Articolo 48 nonies

Clausola di revisione

Entro il 22 giugno 2027 la Commissione presenta una relazione sulla conformità agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli da 48 bis a 48 septies e sull’impatto degli stessi, e tenendo conto della situazione a livello dell’OCSE, della necessità di garantire che vi sia un livello sufficiente di trasparenza e della necessità di preservare e garantire un contesto concorrenziale per le imprese e gli investimenti privati, esamina e valuta in particolare l’opportunità di estendere l’obbligo di comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito di cui all’articolo 48 ter alle grandi imprese e ai grandi gruppi di cui rispettivamente all’articolo 3, paragrafi 4 e 7, e di estendere il contenuto della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito di cui all’articolo 48 quater per includere informazioni aggiuntive. In detta relazione la Commissione valuta inoltre l’impatto sull’efficacia della presente direttiva derivante dalla presentazione delle informazioni fiscali in modo aggregato per le giurisdizioni fiscali di paesi terzi di cui all’articolo 48 quater, paragrafo 5, e dall’omissione temporanea di informazioni di cui all’articolo 48 quater, paragrafo 6.

La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.



▼M4

CAPO 11

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

▼M4

Articolo 48 decies

Disposizioni transitorie

1.  
Fino al 6 gennaio 2030, gli Stati membri consentono a un'impresa figlia nell'Unione che è soggetta all'articolo 19 bis o 29 bis e la cui impresa madre non è soggetta al diritto di uno Stato membro di redigere una rendicontazione consolidata sulla sostenibilità, conformemente agli obblighi di cui all'articolo 29 bis, che include tutte le imprese figlie nell'Unione di tale impresa madre soggette all'articolo 19 bis o 29 bis.

Fino al 6 gennaio 2030, gli Stati membri consentono che la rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al primo comma del presente paragrafo includa l'informativa di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, riguardante le attività svolte da tutte le imprese figlie nell'Unione dell'impresa capogruppo di cui al primo comma del presente paragrafo, che sono soggette all'articolo 19 bis o 29 bis della presente direttiva.

2.  
L'impresa figlia nell'Unione di cui al paragrafo 1 è una delle imprese figlie nell'Unione del gruppo che ha generato i ricavi più elevati delle vendite e delle prestazioni nell'Unione in almeno uno dei cinque esercizi precedenti, su base consolidata, se del caso.
3.  
La rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al paragrafo 1 è pubblicata conformemente all'articolo 30.
4.  
Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 9, e all'articolo 29 bis, paragrafo 8, la rendicontazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si considera effettuata da un'impresa madre a livello di gruppo nei confronti delle imprese incluse nel consolidamento. La rendicontazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, si considera conforme alle condizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 19 bis, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), e all'articolo 29 bis, paragrafo 8, secondo comma, lettera c).

▼B

Articolo 49

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

▼M4

2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, agli articoli 29 ter, 29 quater e 40 ter e all'articolo 46, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal 5 gennaio 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, agli articoli 29 ter, 29 quater e 40 ter e all'articolo 46, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della medesima nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

▼M3

bis.  
Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 35 ).

▼M4

3 ter.  

Nell'adottare atti delegati a norma degli articoli 29 ter e 29 quater, la Commissione prende in considerazione il parere tecnico dell'EFRAG, a condizione che:

a) 

tale parere sia stato sviluppato con un giusto processo, un controllo pubblico e una trasparenza adeguati, con la competenza e la partecipazione equilibrata delle parti interessate e con finanziamenti pubblici sufficienti a garantirne l'indipendenza, e sulla base di un programma di lavoro sul quale la Commissione è stata consultata;

b) 

tale parere sia corredato di analisi costi-benefici che comprendano analisi dell'impatto del parere tecnico sulle questioni di sostenibilità;

c) 

tale parere sia corredato da una spiegazione delle modalità con cui tiene conto degli elementi di cui all'articolo 29 ter, paragrafo 5.

d) 

la partecipazione al lavoro dell'EFRAG a livello tecnico si basi su competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e non sia subordinata a un contributo finanziario.

Le lettere a) e d) non pregiudicano la partecipazione degli enti pubblici e delle organizzazioni nazionali di normazione ai lavori tecnici dell'EFRAG.

I documenti a corredo del parere tecnico dell'EFRAG sono presentati unitamente a tale parere tecnico.

La Commissione consulta congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 e il comitato di regolamentazione contabile di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in merito al progetto di atti delegati prima dell'adozione degli stessi a norma degli articoli 29 ter e 29 quater della presente direttiva.

La Commissione chiede all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), all'Autorità bancaria europea (EBA) e all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) di esprimere un parere in merito al parere tecnico dell'EFRAG, in particolare per quanto riguarda la sua coerenza con il regolamento (UE) 2019/2088 e i relativi atti delegati. L'ESMA, l'EBA e l'EIOPA formulano i loro pareri entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione.

La Commissione consulta inoltre l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile istituita ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852 in merito al parere tecnico dell'EFRAG prima dell'adozione degli atti delegati di cui agli articoli 29 ter e 29 quater della presente direttiva. Laddove decida di formulare un parere, ciascuno di tali organismi provvede in tal senso entro due mesi dalla data di consultazione da parte della Commissione.

▼B

4.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

▼M4

5.  
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, degli articoli 29 ter, 29 quater o 40 ter, o dell'articolo 46, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼B

Articolo 50

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 51

Sanzioni

Gli Stati membri prevedono sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 52

Abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE

Le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE sono abrogate.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 53

Recepimento

1.  
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 luglio 2015. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di cui al primo comma si applichino per la prima volta al bilancio dell'esercizio che ha inizio il 1o gennaio 2016 ovvero nel corso del 2016.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 54

Entrata in vigore

1.  
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 55

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

TIPOLOGIE DI IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

— 
Belgio:
la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen, la société privée à responsabilité limitée/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, la société coopérative à responsabilité limitée/de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
— 
Bulgaria:
акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;
— 
Repubblica ceca:
společnost s ručením omezeným, akciová společnost;
— 
Danimarca:
aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;
— 
Germania:
die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
— 
Estonia:
aktsiaselts, osaühing;
— 
Irlanda:
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;
— 
Grecia:
η ανώνυμη εταιρία, η εταιρία περιορισμένης ευθύνης, η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία;
— 
Spagna:
la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;
— 
Francia:
la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée;

▼M2

— 
In Croazia:
dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću;

▼B

— 
Italia:
la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata;
— 
Cipro:
Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;
— 
Lettonia:
akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;
— 
Lituania:
akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės;
— 
Lussemburgo:
la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;
— 
Ungheria:
részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;
— 
Malta:
kumpanija pubblika —public limited liability company, kumpannija privata —private limited liability company,
soċjeta in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet —partnership en commandite with the capital divided into shares;
— 
Paesi Bassi:
de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
— 
Austria:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
— 
Polonia:
spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna;
— 
Portogallo:
a sociedade anónima, de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acões, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada;
— 
Romania:
societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni;
— 
Slovenia:
delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba;
— 
Slovacchia:
akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným;
— 
Finlandia:
yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;
— 
Svezia:
aktiebolag;
— 
Regno Unito:
public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee.




ALLEGATO II

TIPOLOGIE DI IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

— 
Belgio:
la société en nom collectif/de vennootschap onder firma, la société en commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap, la société coopérative à responsabilité illimitée/de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid;
— 
Bulgaria:
събирателно дружество, командитно дружество;
— 
Repubblica ceca:
veřejná obchodní společnost, komanditní společnost;
— 
Danimarca:
interessentskaber, kommanditselskaber;
— 
Germania:
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
— 
Estonia:
täisühing, usaldusühing;
— 
Irlanda:
partnerships, limited partnerships, unlimited companies;
— 
Grecia:
η ομόρρυθμος εταιρία, η ετερόρρυθμος εταιρία;
— 
Spagna:
sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;
— 
Francia:
la société en nom collectif, la société en commandite simple;

▼M2

— 
In Croazia:
javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje;

▼B

— 
Italia:
la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice;
— 
Cipro:
Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (συνεταιρισμοί);
— 
Lettonia:
pilnsabiedrība, komanditsabiedrība;
— 
Lituania:
tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos;
— 
Lussemburgo:
la société en nom collectif, la société en commandite simple;
— 
Ungheria:
közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég;
— 
Malta:
soċjeta f'isem kollettiv jew soċjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum f'azzjonijiet meta s-soċji kollha li għandhom responsabbilita' llimitata huma soċjetajiet in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet —partnership en nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into shares, when all the partners with unlimited liability are partnership en commandite with the capital divided into shares;
— 
Paesi Bassi:
de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;
— 
Austria:
die offene Gesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
— 
Polonia:
spółka jawna, spółka komandytowa;
— 
Portogallo:
sociedade em nome colectivo, sociedade em comandita simples;
— 
Romania:
societate în nume colectiv, societate în comandită simplă;
— 
Slovenia:
družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba;
— 
Slovacchia:
verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť;
— 
Finlandia:
avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;
— 
Svezia:
handelsbolag, kommanditbolag;
— 
Regno unito:
partnerships, limited partnerships, unlimited companies.




ALLEGATO III

STRUTTURA ORIZZONTALE DELLO STATO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

Attivo

A.   Capitale sottoscritto non versato

di cui richiamato

(a meno che la legislazione nazionale non preveda che il capitale richiamato sia iscritto nel «Patrimonio netto», nel qual caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, figura al punto A o al punto D II 5 dell'attivo).

B.   Costi di impianto e di ampliamento

come definiti dalla legislazione nazionale, sempre che essa ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione dei costi d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le «Immobilizzazioni immateriali».

C.   Immobilizzazioni

I.   Immobilizzazioni immateriali

1. Costi di sviluppo, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.

2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempre che siano stati:

a) 

acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3; o

b) 

generati dall'impresa stessa, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.

3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso.

4. Acconti versati.

II.   Immobilizzazioni materiali

1. Terreni e fabbricati.

2. Impianti tecnici e macchinari.

3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali.

4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso di costruzione.

III.   Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni nelle imprese affiliate.

2. Crediti verso imprese affiliate.

3. Partecipazioni.

4. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.

5. Titoli aventi carattere di immobilizzazione.

6. Altri prestiti.

D.   Attivo circolante

I.   Rimanenze

1. Materie prime e sussidiarie.

2. Prodotti in corso di lavorazione.

3. Prodotti finiti e merci.

4. Acconti versati.

II.   Crediti

(Per ciascuna delle voci sotto indicate si indica separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno)

1. Crediti per forniture e servizi.

2. Crediti verso imprese affiliate.

3. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.

4. Altri crediti.

5. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto A).

6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione delle suddette voci quali attività al punto E).

III.   Valori mobiliari

1. Partecipazioni nelle imprese affiliate.

2. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.

3. Altri titoli.

IV.   Disponibilità liquide

E.   Ratei e risconti

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali elementi quali attività al punto D II 6)

Patrimonio netto e passività

A.   Patrimonio netto

I.   Capitale sottoscritto

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce, nel qual caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato sono menzionati separatamente).

II.   Sovrapprezzi

III.   Riserva di rivalutazione

IV.   Riserve

1. Riserva legale qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione.

2. Riserva per azioni proprie e quote proprie, sempre che la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione, fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/30/UE.

3. Riserve statutarie.

4. Altre riserve, compresa la riserva intestata al ►C1  valore equo ◄ .

V.   Utili/perdite portati/e a nuovo

VI.   Utili/perdite di esercizio

B.   Fondi

1. Fondi trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili.

2. Fondi imposte.

3. Altri fondi.

C.   Debiti

(Per ciascuna delle voci seguenti e per l'insieme di tali voci, si specifica separatamente l'importo dei debiti con durata residua fino ad un anno e l'importo dei debiti con durata residua superiore ad un anno)

1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.

2. Debiti verso enti creditizi.

3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze.

4. Debiti per acquisti e servizi.

5. Debiti commerciali rappresentati da effetti.

6. Debiti verso imprese affiliate.

7. Debiti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.

8. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale.

9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto D).

D.   Ratei e risconti

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto C 9 «Debiti»).




ALLEGATO IV

STRUTTURA VERTICALE DELLO STATO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

A.   Capitale sottoscritto non versato

di cui richiamato

(a meno che la legislazione nazionale non preveda che il capitale richiamato sia iscritto al punto L, nel qual caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, deve figurare al punto A ovvero al punto D II 5).

B.   Costi di impianto e di ampliamento

come definiti dalla legislazione nazionale, sempre che essa ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione dei costi d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le «Immobilizzazioni immateriali».

C.   Immobilizzazioni

I.   Immobilizzazioni immateriali

1. Costi di sviluppo, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.

2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempre che siano stati:

a) 

acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3; o

b) 

generati dall'impresa stessa, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.

3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso.

4. Acconti versati.

II.   Immobilizzazioni materiali

1. Terreni e fabbricati.

2. Impianti tecnici e macchinari.

3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali.

4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso di costruzione.

III.   Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni nelle imprese affiliate.

2. Crediti verso imprese affiliate.

3. Partecipazioni.

4. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.

5. Titoli aventi carattere di immobilizzazione.

6. Altri prestiti.

D.   Attivo circolante

I.   Rimanenze

1. Materie prime e sussidiarie.

2. Prodotti in corso di lavorazione.

3. Prodotti finiti e merci.

4. Acconti versati.

II.   Crediti

(Per ciascuna delle voci sotto indicate si deve indicare separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno)

1. Crediti per forniture e servizi.

2. Crediti verso imprese affiliate.

3. Crediti verso imprese con le quali l’impresa ha un legame partecipativo.

4. Altri crediti.

5. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione nell’attivo del capitale richiamato al punto A).

6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione nell’attivo dei ratei e risconti al punto E).

III.   Valori mobiliari

1. Partecipazioni nelle imprese affiliate.

2. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.

3. Altri titoli.

IV.   Disponibilità liquide

E.   Ratei e risconti

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto D II 6).

F.   Debiti la cui durata residua non è superiore a un anno

1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.

2. Debiti verso enti creditizi.

3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze.

4. Debiti per acquisti e servizi.

5. Debiti commerciali rappresentati da effetti.

6. Debiti verso imprese affiliate.

7. Debiti verso imprese con le quali l’impresa ha un legame partecipativo.

8. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale.

9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto K).

G.   Attivo circolante

(Ivi compresi i ratei e risconti quando indicati al punto E) previa deduzione dei debiti con durata residua non superiore a un anno (compresi i ratei e risconti quando indicati al punto K).

H.   Totale delle attività previa deduzione delle passività correnti

I.   Debiti la cui durata residua è superiore a un anno

1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.

2. Debiti verso enti creditizi.

3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze.

4. Debiti per acquisti e servizi.

5. Debiti commerciali rappresentati da effetti.

6. Debiti verso imprese affiliate.

7. Debiti verso imprese con le quali l’impresa ha un legame partecipativo.

8. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale.

9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto K).

J.   Fondi

1. Fondi trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili.

2. Fondi imposte.

3. Altri fondi.

K.   Ratei e risconti

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto F 9 o I 9 o entrambi).

L.   Patrimonio netto

I.   Capitale sottoscritto

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce, nel qual caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente).

II.   Sovrapprezzi

III.   Riserva di rivalutazione

IV.   Riserve

1. Riserva legale qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione.

2. Riserva per azioni proprie e quote proprie, sempre che la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione, fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/30/UE.

3. Riserve statutarie.

4. Altre riserve, compresa la riserva intestata al ►C1  valore equo ◄ .

V.   Utili/perdite portati/e a nuovo

VI.   Utili/perdite di esercizio




ALLEGATO V

STRUTTURA DEL CONTO ECONOMICO – PER NATURA DELLA SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 13

1. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

2. Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di fabbricazione.

3. Lavori effettuati dall'impresa per se stessa e iscritti nell'attivo.

4. Altri proventi di gestione.

5.

 
a) 

Materie prime e sussidiarie.

b) 

Altre spese esterne.

6. Costi del personale:

a) 

salari e stipendi;

b) 

oneri sociali, specificando gli oneri per le pensioni.

7.

 
a) 

Rettifiche di valore relative ai costi di impianto e di ampliamento e alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

b) 

Rettifiche di valore di voci dell'attivo circolante ove esse superino le rettifiche di valore normali in seno all'impresa.

8. Altre spese d'esercizio.

9. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

10. Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

11. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

12. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante.

13. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli riguardanti imprese affiliate.

14. Imposte sull'utile o sulla perdita.

15. Utile/perdita al netto delle imposte.

16. Altre imposte non comprese nelle voci da 1 a 15.

17. Utile/perdita di esercizio.




ALLEGATO VI

STRUTTURA DEL CONTO ECONOMICO – PER FUNZIONE DELLA SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 13

1. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

2. Costo del venduto (comprese le rettifiche di valore).

3. Utile/perdita lordo/a.

4. Costi di distribuzione (comprese le rettifiche di valore).

5. Costi di amministrazione (comprese le rettifiche di valore).

6. Altri proventi di gestione.

7. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

8. Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

9. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

10. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante.

11. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli riguardanti imprese affiliate.

12. Imposte sull'utile o sulla perdita.

13. Utile/perdita al netto delle imposte.

14. Altre imposte non comprese nelle voci da 1 a 13.

15. Utile/perdita di esercizio.




ALLEGATO VII



Tavola di concordanza

Direttiva 78/660/CEE

Direttiva 83/349/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, dal primo al ventisettesimo trattino

Allegato I

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 1, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, lettere da a) a a bis)

Allegato II

Articolo 1, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 1, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 3

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 1, lettera h) e articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 2, punto 14

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 2, punto 15

Articolo 6

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 7

Articolo 6, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9, punto A

Allegato III, punto A

Articolo 9, punto B

Allegato III,, punto B

Articolo 9, punto C

Allegato III, punto C

Articolo 9, punto D

Allegato III, punto D

Articolo 9, punto E

Allegato III, punto E

Articolo 9, punto F

Passivo

Articolo 9, punto A

Patrimonio netto e passività

Allegato III, punto A

Articolo 9, punto B

Allegato III, punto B

Articolo 9, punto C

Allegato III, punto C

Articolo 9, punto D

Allegato III, punto D

Articolo 9, punto E

Articolo 10

Allegato IV

Articolo 10 bis

Articolo 11

Articolo 11, primo comma

Articolo 3, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 1

Articolo 11, secondo comma

Articolo 11, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 9, primo comma

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 9, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 2, punto 4

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i)

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 16

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 17

Articolo 2, punto 2

Articolo 18

Articolo 19

 

Articolo 2, punto 8

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 12, primo comma

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 12, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 3

- Articolo 12, paragrafo 12, terzo comma

Articolo 21

Articolo 22, primo comma

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 22, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 23, voci da 1 a 15

Allegato V, voci da 1 a 15

Articolo 23, voci da 16 a 19

Articolo 23, voci 20 e 21

Allegato V, voci 16 e 17

Articolo 24

Articolo 25, voci da 1 a 13

Allegato VI, voci da 1 a 13

Articolo 25, voci da 14 a 17

Articolo 25, voci 18 e 19

Allegato VI, voci 14 e 15

Articolo 26

Articolo 27, primo comma, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 27, primo comma, lettere a) e c)

Articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 27, primo comma, lettere b) e d)

Articolo 27, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 9, primo comma

Articolo 28

Articolo 2, punto 5

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva e lettere da a) a f)

Articolo 31, paragrafo 1 bis

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 32

Articolo 6, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 33, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b), e secondo e terzo comma

Articolo 33, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 2, lettera a), primo comma, e articolo 33, paragrafo 2, lettere b), c) e d)

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 33, paragrafo 2, lettera a), secondo comma

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 33, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Articolo 33, paragrafo 5

Articolo 34

Articolo 12, paragrafo 11, quarto comma

Articolo 35, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 35, paragrafo 1, lettere b)

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 35, paragrafo 1, lettere c)

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 35, paragrafo 1, lettera d)

 

Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 2, punto 6

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 2, punto 7

Articolo 35, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 8, e articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto vi)

Articolo 36

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 11, primo, terzo e quinto comma

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 11, primo e secondo comma

Articolo 38

Articolo 39, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 39, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 7, primo comma

Articolo 39, paragrafo 1, lettera c)

articolo 39, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 39, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 2, punto 6

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 9

Articolo 40, paragrafo 2

Articolo 41

Articolo 12, paragrafo 10

Articolo 42, primo comma

Articolo 12, paragrafo 12, terzo comma

Articolo 42, secondo comma

Articolo 42 bis, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 42 bis, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 42 bis, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 42 bis, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 42 bis, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 42 bis, paragrafo 5 bis

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 42 ter

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 42 quater

Articolo 8, paragrafo 8

Articolo 42 quinquies

Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 42 sexies

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 42 septies

Articolo 8, paragrafo 9

Articolo 43, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 16, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 43, paragrafo 1, punto 1)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 2), primo comma

Articolo 17, paragrafo 1, lettera g), primo comma

Articolo 43, paragrafo 1, punto 2), secondo comma

Articolo 17, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 3)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 4)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 5)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 6)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 7)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 7 bis)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera p)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 7 ter)

Articolo 2, punto 3, e articolo 17, paragrafo 1, lettera r)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 8)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 9)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 10)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 11)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 12)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera d), primo comma

Articolo 43, paragrafo 1, punto 13)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 14), lettera a)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera c), punto i)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 14) lettera b)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera c), punto ii)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 15)

Articolo 18, lettera b) e articolo 18, paragrafo 3

Articolo 43, paragrafo 2

Articolo 43, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 1, lettera g), secondo comma

Articolo 44

Articolo 45, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1, lettera g), secondo comma

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 46

Articolo 19

Articolo 46 bis

Articolo 20

Articolo 47, paragrafi 1 e 1 bis

Articolo 30, paragrafi 1 e 2

Articolo 47, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafo 3

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 48

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 49

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 50

Articolo 17, paragrafo 1, lettera o)

Articolo 50 bis

Articolo 50 ter

Articolo 33, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 50 quater

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 51, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafo 3

Articolo 51 bis

Articolo 35, paragrafi 1 e 2

Articolo 52

Articolo 53, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 13

Articolo 53 bis

Articolo 40

Articolo 55

Articolo 56, paragrafo 1

Articolo 56, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 1, lettere m), e n)

Articolo 57

Articolo 37

Articolo 57 bis

Articolo 38

Articolo 58

Articolo 39

Articolo 59, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 7, lettera a)

Articolo 59, paragrafi da 2 a 6, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 7, lettera a), e articolo 27

Articolo 59, paragrafo 6, lettere b) e c)

Articolo 9, paragrafo 7, lettere b) e c)

Articolo 59, paragrafi 7 e 8

Articolo 9, paragrafo 7, lettera a), e articolo 27

Articolo 59, paragrafo 9

Articolo 27, paragrafo 9

Articolo 60

Articolo 60 bis

Articolo 51

Articolo 61

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 61 bis

Articolo 62

Articolo 55

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 10

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 21

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 6, paragrafi 3 e 4

Articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, articolo 3, paragrafi 10 e 11

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 8

Articolo 23, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10

Articolo 23, paragrafo 7

Articolo 11

Articolo 23, paragrafo 8

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 7

 

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 8

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 9

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, punto 16 e articolo 6, paragrafo 1ettera j)

Articolo 13, paragrafo 2 bis

Articolo 23, paragrafo 10

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 9

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 4

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 18

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 19

Articolo 24, paragrafo 3, lettere da a) a e)

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 24, paragrafo 4

Articolo 22

Articolo 24, paragrafo 5

Articolo 23

Articolo 24, paragrafo 6

Articolo 24

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 6, lettera b)

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 7

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 27

Articolo 24, paragrafo 8

Articolo 28

Articolo 24, paragrafo 9

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 10

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 11

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 12

Articolo 29, paragrafo 4

Articolo 24, paragrafo 13

Articolo 29, paragrafo 5

Articolo 24, paragrafo 14

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 31

Articolo 24, paragrafo 3, lettera f)

Articolo 32, paragrafi 1 e 2

Articolo 26

 

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 33

Articolo 27

Articolo 34, frase introduttiva, e articolo 34, punto 1, prima frase

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a) e articolo 28, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 34, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 28, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 34, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 34, paragrafo 5

Articolo 28, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 34, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafo 1, lettera g) e articolo 28, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 7

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d) e articolo 28, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 7 bis

Articolo 17, paragrafo 1, lettera p)

Articolo 34, paragrafo 7 ter

Articolo 17, paragrafo 1, lettera r)

Articolo 34, paragrafo 8

Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 34, paragrafo 9, lettera a)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 34, paragrafo 9, lettera b)

Articolo 28, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 34, paragrafo 10

Articolo 34, paragrafo 11

Articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 12 e 13

Articolo 28, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 34, paragrafo 14

Articolo 16, paragrafo 1, lettera c) e articolo 28, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera c) e articolo 28, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 16

Articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e articolo 28, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1, e articolo 29, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 36, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 29, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 36, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 19, paragrafo 2, lettera e) e articolo 29, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 29, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 36, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 36 bis

Articolo 33, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 36 ter

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafi 1 e 2

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 35

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 35

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 1, primo comma, e articolo 30, paragrafo 3, primo comma

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 38, paragrafo 3

Articolo 38, paragrafo 4

Articolo 30, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 38, paragrafi 5 e 6

Articolo 38, paragrafo 7

Articolo 40

Articolo 38 bis

Articolo 39

Articolo 40

Articolo 41, paragrafo 1

Articolo 2, punto 12

Articolo 41, paragrafo 1 bis

Articolo 2, punto 3

Articolo 41, paragrafi da 2 a 5

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 48

Articolo 51

Articolo 49

Articolo 50

Articolo 50 bis

Articolo 51

Articolo 55



( 1 ) Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).

( 2 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

( 3 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

( 4 ) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

( 5 ) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

( 6 ) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

( 7 ) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.

( 8 ) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

( 9 ) Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).

( 10 ) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).;

( 11 ) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

( 12 ) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”) (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

( 13 ) Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE, per quanto riguarda la rendicontazione societaria sulla sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).

( 14 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

( 15 ) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

( 16 ) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

( 17 ) GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

( 18 ) GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66.

( 19 ) Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull'indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 1).

( 20 ) Regolamento delegato (UE) 2020/1817 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 12).

( 21 ) Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17).

( 22 ) Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

( 23 ) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

( 24 ) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

( 25 ) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

( 26 ) Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).

( 27 ) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

( 28 ) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

( 29 ) GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.»

( 30 ) GU L 81 del 21.3.2012, pag. 3.

( 31 ) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

( 32 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

( 33 ) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1).

( 34 ) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

( 35 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

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