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Document 02013D0654-20161220

    Consolidated text: Decisione di esecuzione della Commissione del 12 novembre 2013 recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) [notificata con il numero C(2013) 7491] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/654/UE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/654/2016-12-20

    02013D0654 — IT — 20.12.2016 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 12 novembre 2013

    recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA)

    [notificata con il numero C(2013) 7491]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2013/654/UE)

    (GU L 303 dell'14.11.2013, pag. 48)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2317 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 16 dicembre 2016

      L 345

    67

    20.12.2016




    ▼B

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 12 novembre 2013

    recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA)

    [notificata con il numero C(2013) 7491]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2013/654/UE)



    Articolo 1

    L’allegato della decisione 2008/294/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

    ▼M1 —————

    ▼B

    Articolo 3

    Appena possibile, e in ogni caso non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri mettono le bande di frequenza elencate nella tabella 1 dell’allegato a disposizione dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA), senza interferenze e senza protezione, purché tali servizi rispettino le condizioni stabilite nel medesimo allegato.

    Articolo 4

    Gli Stati membri fissano l’altitudine minima sopra il livello del suolo per le trasmissioni da un sistema MCA funzionante in conformità alle specifiche definite nella parte 3 dell’allegato.

    Gli Stati membri possono imporre altitudini minime più elevate per il funzionamento dei servizi MCA se lo giustificano le caratteristiche topografiche del loro territorio e le condizioni di costruzione della rete a terra. Queste informazioni, corredate dei necessari documenti giustificativi, sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dall’adozione della presente decisione e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




    ALLEGATO

    1.   BANDE DI FREQUENZA E SISTEMI AUTORIZZATI PER I SERVIZI MCA



    Tabella 1

    Tipo

    Frequenza

    Sistema

    GSM 1 800

    1 710 -1 785 MHz (uplink) 1 805 -1 880 MHz (downlink)

    GSM conforme alle norme GSM quali pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301 502, EN 301 511 e EN 302 480, o a specifiche equivalenti.

    UMTS 2 100

    (FDD)

    1 920 -1 980 MHz (uplink) 2 110 -2 170 MHz (downlink)

    UMTS conforme alle norme UMTS quali pubblicate dall’ETSI, in particolare EN301 908-1 EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11 o a specifiche equivalenti.

    LTE 1 800

    (FDD)

    1 710 -1 785 MHz (uplink) 1 805 -1 880 MHz (downlink)

    LTE conforme alle norme LTE quali pubblicate dall’ETSI, in particolare EN301 908-1, EN301 908-13, EN 301 908-14 e EN301 908-15 o a specifiche equivalenti.

    2.   PREVENZIONE DELLA CONNESSIONE DEI TERMINALI MOBILI ALLE RETI A TERRA

    Nel periodo in cui il funzionamento dei servizi MCA è autorizzato a bordo dell’aeromobile, deve essere vietato ai terminali mobili riceventi nelle bande di frequenza di cui alla tabella 2 di tentare una connessione alle reti mobili terrestri.



    Tabella 2

    Banda di frequenza (MHz)

    Sistemi terrestri

    460–470

    CDMA2000, FLASH OFDM

    791-821

    LTE

    921–960

    GSM, UMTS, LTE, WiMAX

    1 805 -1 880

    GSM, UMTS, LTE, WiMAX

    2 110 -2 170

    UMTS, LTE

    2 570 -2 620

    UMTS, LTE, WiMAX

    2 620 -2 690

    UMTS, LTE

    3.   PARAMETRI TECNICI

    a)    Potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.), all’esterno dell’aeromobile, dalla NCU/BTS d’aeromobile



    Tabella 3

    L’e.i.r.p. totale, all’esterno dell’aeromobile, dalla NCU, dalla BTS o dal Node B d’aeromobile, non deve essere superiore a:

    Altitudine al di sopra del livello del terreno

    (m)

    Densità e.i.r.p. massima prodotta dalla NCU, dalla BTS o dal Node B d’aeromobile all’esterno dell’aeromobile

    460-470 MHz

    791-821 MHz

    921-960 MHz

    1 805 -1 880 MHz

    2 110 -2 170 MHz

    2 570 -2 690 MHz

    dBm/1,25 MHz

    dBm/10 MHz

    dBm/200 kHz

    dBm/200 kHz

    dBm/3,84 MHz

    dBm/4,75 MHz

    3 000

    -17,0

    0,87

    -19,0

    -13,0

    1,0

    1,9

    4 000

    -14,5

    1,63

    -16,5

    -10,5

    3,5

    4,4

    5 000

    -12,6

    3,57

    -14,5

    -8,5

    5,4

    6,3

    6 000

    -11,0

    5,15

    -12,9

    -6,9

    7,0

    7,9

    7 000

    -9,6

    6,49

    -11,6

    -5,6

    8,3

    9,3

    8 000

    -8,5

    7,65

    -10,5

    -4,4

    9,5

    10,4

    b)    Potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.), all’esterno dell’aeromobile, dal terminale a bordo



    Tabella 4

    L’e.i.r.p., all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile, non deve essere superiore a:

    Altitudine al di sopra del livello del terreno

    (m)

    e.i.r.p. massima, all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile GSM in dBm/200 kHz

    e.i.r.p. massima, all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile LTE in dBm/5 MHz

    e.i.r.p. massima, all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile UMTS in dBm/3,84 MHz

    GSM 1 800 MHz

    LTE 1 800 MHz

    UMTS 2 100 MHz

    3 000

    -3,3

    1,7

    3,1

    4 000

    -1,1

    3,9

    5,6

    5 000

    0,5

    5

    7

    6 000

    1,8

    5

    7

    7 000

    2,9

    5

    7

    8 000

    3,8

    5

    7

    c)    Requisiti operativi

    I. L’altitudine minima al di sopra del livello del terreno per qualsiasi trasmissione di un sistema MCA in esercizio deve essere di 3 000 metri.

    II. La BTS d’aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili GSM che trasmettono nella banda 1 800 MHz ad un valore nominale di 0 dBm/200 kHz in tutte le fasi della comunicazione, compreso l’accesso iniziale.

    III. Il Node B d’aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili LTE che trasmettono nella banda 1 800 MHz ad un valore nominale di 5 dBm/5 MHz in tutte le fasi della comunicazione.

    IV. Il Node B d’aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili UMTS che trasmettono nella banda 2 100 MHz ad un valore nominale di – 6 dBm/3,84 MHz in tutte le fasi della comunicazione e il numero massimo di utenti non può essere superiore a 20.

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