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Document 02013D0503-20150219

Consolidated text: Decisione di esecuzione della Commissione dell’ 11 ottobre 2013 relativa al riconoscimento di parti dell’Unione come indenni dalla varroasi nelle api e che stabilisce le garanzie complementari richieste per gli scambi all’interno dell’Unione e per le importazioni a tutela della loro indennità da tale malattia [notificata con il numero C(2013) 6599] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/503/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/503/2015-02-19

2013D0503 — IT — 19.02.2015 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2013

relativa al riconoscimento di parti dell’Unione come indenni dalla varroasi nelle api e che stabilisce le garanzie complementari richieste per gli scambi all’interno dell’Unione e per le importazioni a tutela della loro indennità da tale malattia

[notificata con il numero C(2013) 6599]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/503/UE)

(GU L 273, 15.10.2013, p.38)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/266 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2015

  L 45

16

19.2.2015




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2013

relativa al riconoscimento di parti dell’Unione come indenni dalla varroasi nelle api e che stabilisce le garanzie complementari richieste per gli scambi all’interno dell’Unione e per le importazioni a tutela della loro indennità da tale malattia

[notificata con il numero C(2013) 6599]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/503/UE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ( 1 ), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative dell’Unione specifiche di cui all’allegato F di detta direttiva.

(2)

La varroasi nelle api figura nell’elenco di cui all’allegato B della direttiva 92/65/CEE. Tale malattia è causata da acari ectoparassiti del genere Varroa ed è stata segnalata in tutto il mondo.

(3)

A norma dell’articolo 15 della direttiva 92/65/CEE, uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie di cui all’allegato B sottopone alla Commissione le opportune giustificazioni, in virtù delle quali deve essere adottata una decisione.

(4)

La varroasi si diffonde attraverso la movimentazione delle covate di api ed il contatto diretto fra api adulte infestate. Quest’ultimo può aver luogo soltanto nel raggio di volo delle api. Il riconoscimento dell’indennità dalla malattia può pertanto essere concesso esclusivamente ai territori nei quali è possibile controllare la movimentazione delle arnie e delle covate e che, dal punto di vista geografico, sono sufficientemente isolati da impedire la migrazione di api dall’esterno. Le autorità competenti devono inoltre dimostrare, attraverso i risultati di un’attività di sorveglianza estesa, che la regione è effettivamente indenne da varroasi e che, ai fini del mantenimento di tale qualifica, l’introduzione di api vive e di covate è sottoposta a rigoroso controllo.

(5)

La Finlandia ha chiesto alla Commissione di riconoscere le isole Åland come parte del proprio territorio indenne da varroasi. L’articolo 355, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che le disposizioni dei trattati si applicano alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

(6)

Le isole Åland sono un gruppo di isole situate tra il golfo di Botnia ed il Mar Baltico e sono quindi sufficientemente isolate dal punto di vista geografico da altre zone potenzialmente infette da varroasi.

(7)

Nelle isole Åland la varroasi è una malattia soggetta a denuncia obbligatoria e non è possibile movimentare la covata opercolata e le api mellifere adulte vive sfarfallate dalla terraferma finlandese alle isole Åland. Per diversi anni la Finlandia ha sottoposto ad osservazione la popolazione di api presente sull’isola. Sulla scorta di tale sorveglianza la Finlandia è ora in grado di confermare l’assenza della malattia nelle Isole Åland. Tale parte del territorio finlandese può essere pertanto considerata indenne dalla malattia.

(8)

È quindi opportuno definire le garanzie complementari richieste per gli scambi, tenendo conto delle misure già attuate dalla Finlandia nell’ambito del proprio ordinamento nazionale.

(9)

Al fine di stabilire le condizioni preliminari per i modelli di certificato sanitario per le movimentazioni all’interno dell’Unione di api vive tra territori dell’Unione indenni da Varroa, occorre aggiungere una ulteriore certificazione al certificato sanitario di cui all’allegato E, parte 2, della direttiva 92/65/CEE. È inoltre necessario identificare con un codice TRACES l’unità veterinaria locale della zona o delle zone indenne/i da varroasi, in conformità alla decisione 2009/821/CE della Commissione ( 2 ).

(10)

L’introduzione di api vive nell’Unione è autorizzata solo alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ( 3 ). In aggiunta alle prescrizioni di cui a tale regolamento, ai fini della tutela dell’indennità da varroasi dei territori riconosciuti come tali, è opportuno vietare l’introduzione nell’Unione di partite di api regine e delle loro nutrici qualora la destinazione finale dichiarata della partita sia un territorio indenne da varroasi.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

Gli Stati membri o i loro territori elencati nella terza colonna della tabella di cui all’allegato sono riconosciuti indenni da varroasi.

Articolo 2

1.  Gli Stati membri elencati nell’allegato assicurano che, nei territori elencati nella terza colonna della tabella di cui all’allegato, sono rispettate le seguenti condizioni:

a) a norma del diritto nazionale, la varroasi è soggetta a denuncia obbligatoria;

b) viene condotta un’attività di sorveglianza regolare volta a comprovare l’assenza di acari ectoparassiti del genere Varroa.

2.  Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri elencati nell’allegato comunicano alla Commissione i risultati dell’attività di sorveglianza di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.  Gli Stati membri elencati nell’allegato comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri l’individuazione di acari ectoparassiti del genere Varroa nei territori elencati nella terza colonna della tabella di cui all’allegato.

Articolo 3

1.  È vietata l’introduzione di partite delle merci elencate nella quinta colonna della tabella di cui all’allegato nei territori elencati nella terza colonna della medesima tabella.

2.  In deroga al paragrafo 1, è autorizzata l’introduzione delle merci elencate nella quinta colonna della tabella di cui all’allegato nei territori elencati nella terza colonna della medesima tabella qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) le merci provengono da un altro Stato membro, o da un suo territorio, riconosciuto indenne da varroasi a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE;

b) le partite sono accompagnate da un certificato sanitario redatto conformemente al certificato sanitario di cui all’allegato E, parte 2, della direttiva 92/65/CEE, alla cui parte II.2 vanno aggiunte le seguenti informazioni:

«merci elencate nella quinta colonna della tabella di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione, provenienti da Stati membri, o da loro parti, riconosciuti indenni da varroasi a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE ed in cui non è stato segnalato nessun caso di varroasi nel corso degli ultimi 30 giorni.»;

c) sono state prese tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da varroasi delle partite durante il trasporto.

Articolo 4

1.  Gli Stati membri non autorizzano l’introduzione nell’Unione di partite di api di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 206/2010 qualora la loro destinazione finale, indicata nelle caselle I.9, I.10 o I.12. del certificato sanitario di accompagnamento della partita, sia uno dei territori elencati nella terza colonna della tabella di cui all’allegato.

2.  In deroga al paragrafo 1 e fatte salve le condizioni sanitarie per le importazioni di cui al regolamento (UE) n. 206/2010, gli Stati membri possono autorizzare l’introduzione nell’Unione delle partite di cui al paragrafo 1, purché se ne modifichi la destinazione finale, inviandole in un territorio non elencato nella terza colonna della tabella di cui all’allegato.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M1




ALLEGATO

Stati membri o loro territori riconosciuti come indenni da varroasi



1

2

3

4

5

Codice ISO

Stato membro

Territorio riconosciuto come indenne da varroasi

Codice TRACES

Unità veterinaria locale

Merci la cui introduzione è vietata nel territorio indicato nella terza colonna

FI

Finlandia

Isole Åland

FI00300

AHVENANMAAN VALTIONVIRASTO

Covata opercolata e api mellifere adulte vive sfarfallate

UK

Regno Unito

Isola di Man

GB06301

ISOLA DI MAN

Api in qualsiasi fase del ciclo di vita, alveari già utilizzati, alveari di paglia o qualsiasi contenitore utilizzato come struttura abitativa per le api



( 1 ) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

( 2 ) Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

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