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Document 02013D0354-20240701

    Consolidated text: Decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/354/2024-07-01

    02013D0354 — IT — 01.07.2024 — 011.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE 2013/354/PESC DEL CONSIGLIO

    del 3 luglio 2013

    sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

    (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DECISIONE 2014/447/PESC DEL CONSIGLIO  del 9 luglio 2014

      L 201

    28

    10.7.2014

    ►M2

    DECISIONE (PESC) 2015/1064 DEL CONSIGLIO  del 2 luglio 2015

      L 174

    21

    3.7.2015

    ►M3

    DECISIONE (PESC) 2016/1108 DEL CONSIGLIO  del 7 luglio 2016

      L 183

    65

    8.7.2016

    ►M4

    DECISIONE (PESC) 2017/1194 DEL CONSIGLIO  del 4 luglio 2017

      L 172

    13

    5.7.2017

    ►M5

    DECISIONE (PESC) 2018/942 DEL CONSIGLIO  del 29 giugno 2018

      L 166

    17

    3.7.2018

    ►M6

    DECISIONE (PESC) 2019/1114 DEL CONSIGLIO  del 28 giugno 2019

      L 176

    5

    1.7.2019

    ►M7

    DECISIONE (PESC) 2020/902 DEL CONSIGLIO  del 29 giugno 2020

      L 207

    30

    30.6.2020

    ►M8

    DECISIONE (PESC) 2021/1066 DEL CONSIGLIO  del 28 giugno 2021

      L 229

    13

    29.6.2021

    ►M9

    DECISIONE (PESC) 2022/1018 DEL CONSIGLIO  del 27 giugno 2022

      L 170

    76

    28.6.2022

    ►M10

    DECISIONE (PESC) 2023/1302 DEL CONSIGLIO  del 26 giugno 2023

      L 161

    62

    27.6.2023

    ►M11

    DECISIONE (PESC) 2024/1813 DEL CONSIGLIO  del 25 giugno 2024

      L 1813

    1

    26.6.2024


    Rettificata da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 287, 1.10.2014, pag.  32 (2014/447/PESC)




    ▼B

    DECISIONE 2013/354/PESC DEL CONSIGLIO

    del 3 luglio 2013

    sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)



    Articolo 1

    Missione

    1.  
    La missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi, in seguito denominata EUPOL COPPS, istituita dall’azione comune 2005/797/PESC, prosegue a decorrere dal 1o luglio 2013.
    2.  
    L’EUPOL COPPS opera conformemente al mandato di cui all’articolo 2.

    ▼M1

    Articolo 2

    Mandato

    L'EUPOL COPPS contribuisce all'istituzione di un apparato di polizia e giudiziario penale in senso lato efficace e duraturo sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell'Unione e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto della riforma del settore della sicurezza e della giustizia penale.

    A tal fine, l'EUPOL COPPS:

    — 
    assiste la polizia civile palestinese (PCP), conformemente alla strategia per il settore della sicurezza, nell'attuazione del piano strategico della PCP fornendo consulenza e sostegno, in particolare, ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e ministero,
    — 
    assiste, fornendo consulenza e sostegno anche a livello ministeriale, le istituzioni della giustizia penale e l'ordine degli avvocati palestinese nell'attuazione della strategia per il settore della giustizia e dei vari piani istituzionali ivi connessi,
    — 
    coordina, agevola e fornisce consulenza, ove opportuno, con riguardo all'assistenza e ai progetti attuati dall'Unione, dagli Stati membri e da Stati terzi in relazione alla PCP e alle istituzioni della giustizia penale e individua e attua propri progetti, in settori pertinenti all'EUPOL COPPS e a sostegno dei suoi obiettivi.

    ▼B

    Articolo 3

    Revisione

    Un processo di revisione semestrale, secondo i criteri di valutazione fissati nel concetto operativo (CONOPS) e nel piano operativo (OPLAN), tenendo conto degli sviluppi sul terreno, consente di apportare, se necessario, adeguamenti circa le dimensioni e il campo d’applicazione dell’EUPOL COPPS.

    Articolo 4

    Catena di comando e struttura

    1.  
    L'EUPOL COPPS dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.
    2.  
    L'EUPOL COPPS è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.

    Articolo 5

    Comandante civile dell'operazione

    1.  
    Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) è il comandante civile dell'operazione dell'EUPOL COPPS.
    2.  
    Il comandante civile dell'operazione, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EUPOL COPPS.
    3.  
    Il comandante civile dell'operazione assicura, con riguardo alla condotta delle operazioni, un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.
    4.  
    Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio tramite l'AR.
    5.  
    Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine conformemente alla normativa nazionale, all'istituzione dell'Unione interessata o al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo (OPCON) del loro personale, delle loro squadre e unità.
    6.  
    Il comandante civile dell'operazione ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.
    7.  
    Se necessario, il comandante civile dell'operazione e il rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente si consultano reciprocamente.

    Articolo 6

    Capomissione

    1.  
    Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante civile dell'operazione.
    2.  
    Il capomissione rappresenta la missione. Il capomissione può delegare compiti gestionali in relazione a questioni finanziarie e di personale a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.
    3.  
    Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai beni, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.
    4.  
    Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione per la condotta efficace dell'EUPOL COPPS a livello di teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni del comandante civile dell'operazione a livello strategico.
    5.  
    Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, i poteri disciplinari sono esercitati dalle autorità nazionali, dall'istituzione dell'Unione interessata o dal SEAE.
    6.  
    Il capomissione rappresenta l'EUPOL COPPS nell'area delle operazioni e assicura un'adeguata visibilità della missione.
    7.  
    Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, ove opportuno, con altri attori dell'Unione. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall'RSUE per il processo di pace in Medio Oriente, in consultazione con i pertinenti capi delegazione dell'Unione.

    ▼M7

    8.  
    Il sig. Kauko AALTOMAA è il capomissione per il periodo dal 1o luglio 2020 al 30 settembre 2020.

    ▼B

    Articolo 7

    Personale dell'EUPOL COPPS

    1.  
    Il personale dell’EUPOL COPPS è adeguato per entità e competenza al mandato di cui all’articolo 2 e alla struttura di cui all’articolo 4.
    2.  
    Il personale dell’EUPOL COPPS è costituito in primo luogo da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro, l'istituzione dell'Unione o il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che hanno distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le spese di viaggio per e della zona di missione e le indennità diverse da quelle giornaliere e le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.
    3.  
    L'EUPOL COPPS può altresì assumere personale internazionale o locale su base contrattuale se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE.
    4.  
    Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludersi tra l'EUPOL COPPS e i membri del personale interessati.
    5.  
    Se del caso, anche i paesi terzi possono distaccare personale presso la missione. Ogni paese terzo che distacca del personale sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona di missione.

    Articolo 8

    Status del personale dell’EUPOL COPPS

    1.  
    Ove richiesto, lo status del personale dell’EUPOL COPPS, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa EUPOL COPPS, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
    2.  
    Lo Stato membro, l’istituzione dell’Unione o il SEAE che hanno distaccato un membro del personale sono competenti per eventuali richieste di indennizzo, presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano, connesse al distacco. Lo Stato membro, l'istituzione dell'Unione in questione o il SEAE sono responsabili di eventuali azioni nei confronti della persona distaccata.

    Articolo 9

    Controllo politico e direzione strategica

    1.  
    Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine a norma dell'articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include i poteri necessari per nominare un capomissione, su proposta dell’AR, e modificare il CONOPS e l’OPLAN. Essa include altresì i poteri necessari per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.
    2.  
    Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
    3.  
    Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante civile dell’operazione e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

    Articolo 10

    Partecipazione di paesi terzi

    1.  
    Fermi restando l’autonomia decisionale dell’Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, i paesi terzi possono essere invitati a contribuire all’EUPOL COPPS, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona della missione, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell’EUPOL COPPS.
    2.  
    I paesi terzi che apportano un contributo all’EUPOL COPPS hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri.
    3.  
    Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.
    4.  
    Le modalità dettagliate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo concluso a norma dell’articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Allorché l’Unione e un paese terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EUPOL COPPS.

    Articolo 11

    Sicurezza

    1.  
    Il comandante civile dell'operazione dirige, a norma dell'articolo 5, il capomissione nella pianificazione delle misure di sicurezza e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte dell'EUPOL COPPS.
    2.  
    Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’EUPOL COPPS e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’EUPOL COPPS, in linea con la politica dell’Unione per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V TUE e relativi documenti giustificativi.
    3.  
    Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.
    4.  
    Il personale dell' EUPOL COPPS è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall’alto responsabile della sicurezza della missione.

    ▼M1

    5.  
    Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio ( 1 ).

    ▼M1

    Articolo 11 bis

    Disposizioni giuridiche

    L'EUPOL COPPS ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.

    ▼M1

    Articolo 12

    Disposizioni finanziarie

    ▼M2

    1.  
    L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 9 570 000  EUR.

    L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 9 820 000  EUR.

    L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016 è pari a 9 175 000  EUR.

    ▼M3

    L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017 è pari a 10 320 000  EUR.

    ▼M4

    L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018 è pari a 12 372 000  EUR.

    ▼M5

    L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2019 è pari a 12 666 633  EUR.

    ▼M6

    L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020 è pari a 12 430 000  EUR.

    ▼M7

    L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021 è pari a 12 651 893,91 EUR.

    ▼M8

    L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022 è pari a 12 600 000 EUR.

    ▼M9

    L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023 è pari a 11 660 000 EUR.

    ▼M10

    L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024 è pari a 11 360 000  EUR.

    ▼M11

    L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025 è pari a 13 246 928,92 EUR.

    ▼M1

    2.  
    Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d'appalto. Con l'approvazione della Commissione l'EUPOL COPPS può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, le parti ospitanti, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUPOL COPPS.
    3.  
    L'EUPOL COPPS è responsabile dell'esecuzione del proprio bilancio. A tal fine l'EUPOL COPPS firma un accordo con la Commissione.
    4.  
    L'EUPOL COPPS è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 1o luglio 2014, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità.
    5.  
    L'attuazione delle disposizioni finanziarie lascia impregiudicata la catena di comando di cui agli articoli 4, 5 e 6 e le esigenze operative dell'EUPOL COPPS, comprese la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.

    ▼C1

    6.  
    Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o luglio 2014.

    ▼M2

    Articolo 12 bis

    Cellula di progetto

    1.  
    L'EUPOL COPPS dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti che sono coerenti con gli obiettivi della missione e che agevolano la realizzazione del mandato. Ove opportuno, l'EUPOL COPPS agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi, sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'EUPOL COPPS e a sostegno dei suoi obiettivi.
    2.  

    Fatto salvo il paragrafo 3, l'EUPOL COPPS è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari dell'Unione e degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell'EUPOL COPPS, qualora i progetti siano:

    a) 

    previsti nella scheda finanziaria della presente decisione; oppure

    b) 

    integrati nel corso del mandato mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del capomissione.

    Dopo che la Commissione o tali Stati hanno proposto formalmente che i propri contributi finanziari siano gestiti dall'EUPOL COPPS, quest'ultima conclude un accordo con la Commissione o detti Stati riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUPOL COPPS nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da detti Stati.

    Né l'Unione né l'alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUPOL COPPS nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.

    3.  
    I contributi finanziari dell'Unione, degli Stati membri o di Stati terzi alla cellula di progetto sono soggetti all'accettazione del CPS.

    ▼B

    Articolo 13

    Comunicazione di informazioni

    1.  
    L’AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «'RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità della ►M1  decisione 2013/488/UE ◄ .
    2.  
    Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'AR è inoltre autorizzato a comunicare alle autorità locali informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità della ►M1  decisione 2013/488/UE ◄ . A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità locali.
    3.  
    L'AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente decisione e alle autorità locali documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUPOL COPPS e coperte dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ( 2 ).
    4.  
    L'AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui al paragrafo 2 a persone poste sotto l'autorità dell'AR, al comandante civile dell'operazione e/o al capomissione.

    Articolo 14

    Vigilanza

    È attivata la capacità di vigilanza per l’EUPOL COPPS.

    Articolo 15

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

    ▼M11

    Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2025.



    ( 1 ) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

    ( 2 ) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).

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