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Document 02012R1151-20191214
Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
02012R1151 — IT — 14.12.2019 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017 |
L 95 |
1 |
7.4.2017 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 novembre 2012
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivi
Il presente regolamento intende aiutare i produttori di prodotti agricoli e alimentari a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione agricola di tali prodotti, garantendo in tal modo:
una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto;
la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti;
il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e
l’integrità del mercato interno.
Le misure previste dal presente regolamento sono finalizzate a sostenere le attività agricole e di trasformazione e i sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi della politica di sviluppo rurale.
Il presente regolamento istituisce regimi di qualità che costituiscono la base per l’identificazione e, se del caso, la protezione di nomi e indicazioni che, in particolare, indicano o designano prodotti agricoli con:
caratteristiche che conferiscono valore aggiunto; o
proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Per tenere conto di impegni internazionali o di nuovi metodi di produzione o materiali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, che integrano l’elenco dei prodotti di cui all’allegato I del presente regolamento. Tali prodotti sono strettamente connessi a prodotti agricoli o all’economia rurale.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«regimi di qualità», i regimi istituiti ai titoli II, III e IV;
«gruppo», qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto;
«tradizionale», l’uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo di tempo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra; tale periodo deve essere di almeno trenta anni;
«etichettatura», le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca;
«specificità», in relazione a un prodotto, le modalità di produzione specifiche che lo distinguono nettamente da altri prodotti simili della stessa categoria;
«termini generici», i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell’Unione;
«fase di produzione», la produzione, la trasformazione o l’elaborazione;
«prodotti trasformati», prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. I prodotti trasformati possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.
TITOLO II
DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE
Articolo 4
Obiettivo
È istituito un regime di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti:
garantendo una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti;
garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione;
fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti.
Articolo 5
Requisiti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
Ai fini del presente regolamento, «denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto:
originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e
le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.
Ai fini del presente regolamento, «indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto:
originario di un determinato luogo, regione o paese;
alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e
la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.
In deroga al paragrafo 1, taluni nomi sono equiparati a denominazioni di origine anche se le materie prime dei relativi prodotti provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
la zona di produzione delle materie prime è delimitata;
sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime;
esiste un regime di controllo atto a garantire l’osservanza delle condizioni di cui alla lettera b); e
le suddette denominazioni di origine sono state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1o maggio 2004.
Ai fini del presente paragrafo possono essere considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni e il latte.
Inoltre, per tenere conto delle specificità connesse a taluni prodotti o a talune zone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla macellazione di animali vivi o alla provenienza delle materie prime.
Tali restrizioni e deroghe tengono conto, in base a criteri obiettivi, della qualità o dell’uso e di know-how o fattori naturali riconosciuti.
Articolo 6
Genericità, conflitti con nomi di varietà vegetali e di razze animali, con omonimi e marchi
Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.
Articolo 7
Disciplinare
Una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:
il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;
la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;
la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3;
gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all’articolo 5, paragrafo 1 o 2;
la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi;
gli elementi che stabiliscono:
il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’articolo 5, paragrafo 1; o
se del caso, il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica di cui all’articolo 5, paragrafo 2;
il nome e l’indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l’indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell’articolo 37, e i relativi compiti specifici;
qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.
Articolo 8
Contenuto della domanda di registrazione
Una domanda di registrazione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica a norma dell’articolo 49, paragrafo 2 o 5, comprende almeno:
il nome e l’indirizzo del gruppo richiedente e delle autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare;
il disciplinare di cui all’articolo 7;
un documento unico contenente gli elementi seguenti:
gli elementi principali del disciplinare: il nome, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;
la descrizione del legame del prodotto con l’ambiente geografico o con l’origine geografica di cui all’articolo 5, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica il legame.
Una domanda di cui all’articolo 49, paragrafo 5, contiene inoltre la prova che il nome del prodotto è protetto nel suo paese di origine.
Un fascicolo di domanda di cui all’articolo 49, paragrafo 4, comprende:
il nome e l’indirizzo del gruppo richiedente;
il documento unico di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo;
una dichiarazione dello Stato membro in cui quest’ultimo afferma che la domanda presentata dal gruppo richiedente e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo;
il riferimento della pubblicazione del disciplinare.
Articolo 9
Protezione nazionale transitoria
A decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome, solo in via transitoria, una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale.
Tale protezione nazionale cessa alla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del presente regolamento oppure alla data in cui la domanda è ritirata.
Qualora un nome non sia registrato ai sensi del presente regolamento, le conseguenze di tale protezione nazionale sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.
Le misure adottate dagli Stati membri a norma del primo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.
Articolo 10
Motivi di opposizione
Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell’articolo 51, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito in tale paragrafo e se:
dimostra la mancata osservanza delle condizioni di cui all’articolo 5 e all’articolo 7, paragrafo 1;
dimostra che la registrazione del nome proposto sarebbe contraria all’articolo 6, paragrafo 2, 3 o 4;
dimostra che la registrazione del nome proposto danneggerebbe l’esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a); o
fornisce elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.
Articolo 11
Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
Articolo 12
Nomi, simboli e indicazioni
La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche dei simboli e delle indicazioni dell’Unione nonché le norme relative al loro impiego sui prodotti commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ivi incluse le norme relative alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.
Articolo 13
Protezione
I nomi registrati sono protetti contro:
qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
Se una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l’uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b).
A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro.
Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.
Articolo 14
Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche
I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano in deroga alle disposizioni della direttiva 2008/95/CE.
Articolo 15
Periodi transitori per l’uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette
Fatto salvo l’articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l’articolo 13, paragrafo 1, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile, a norma dell’articolo 49, paragrafo 3 o dell’articolo 51 dimostri che:
la registrazione del nome danneggerebbe l’esistenza di unnome omonimo o parzialmente identico; o
tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale nome sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni prima della data della pubblicazione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.
Fatto salvo l’articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino a quindici anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che:
la denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia stata legalmente utilizzata, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione;
l’uso della denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome registrato ed è altresì dimostrato che tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.
Il primo comma si applica mutatis mutandis a un’indicazione geografica protetta o a una denominazione di origine protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo ad eccezione della procedura di opposizione.
I suddetti periodi transitori sono indicati nel fascicolo di domanda di cui all’articolo 8, paragrafo 2.
Articolo 16
Disposizioni transitorie
TITOLO III
SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE
Articolo 17
Obiettivo
È istituito un regime relativo alle specialità tradizionali garantite per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto.
Articolo 18
Criteri
Un nome è ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa uno specifico prodotto o alimento:
ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; o
ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.
Affinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita, esso deve:
essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; o
designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.
Articolo 19
Disciplinare
Una specialità tradizionale garantita deve rispettare un disciplinare che comprende:
il nome di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche pertinenti;
la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche, a dimostrazione della specificità del prodotto;
la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare, compresi se del caso la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto; e
gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.
Articolo 20
Contenuto della domanda di registrazione
La domanda di registrazione di un nome in quanto specialità tradizionale garantita di cui all’articolo 49, paragrafo 2 o 5, comprende:
il nome e l’indirizzo del gruppo richiedente;
il disciplinare di cui all’articolo 19.
Un fascicolo di domanda di cui all’articolo 49, paragrafo 4, comprende:
gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo; e
una dichiarazione dello Stato membro in cui si afferma che la domanda presentata dal gruppo e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo.
Articolo 21
Motivi di opposizione
Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell’articolo 51, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione prima della scadenza del termine stabilito e se:
fornisce ragioni debitamente motivate a dimostrazione dell’incompatibilità tra la registrazione proposta e le disposizioni del presente regolamento; o
dimostra che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi.
Articolo 22
Registro delle specialità tradizionali garantite
Articolo 23
Nomi, simbolo e indicazione
Il simbolo è facoltativo nell’etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori dal territorio dell’Unione.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche del simbolo dell’Unione e dell’indicazione nonché le norme relative al loro impiego sui prodotti che recano il nome di una specialità tradizionale garantita, anche in relazione alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.
Articolo 24
Restrizioni dell’uso dei nomi registrati
Articolo 25
Disposizioni transitorie
Articolo 26
Procedura semplificata
Prima di presentare un nome, lo Stato membro avvia una procedura di opposizione ai sensi dell’articolo 49, paragrafi 3 e 4.
Se nel corso di tale procedura è dimostrato che il nome è usato anche in riferimento a prodotti comparabili o a prodotti che condividono un nome identico o analogo, il nome può essere integrato da un termine che ne identifica il carattere tradizionale o la specificità.
Un gruppo di un paese terzo può presentare tali nomi alla Commissione, direttamente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo.
TITOLO IV
INDICAZIONI FACOLTATIVE DI QUALITÀ
Articolo 27
Obiettivo
È istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione, da parte dei produttori, nel mercato interno delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto.
Articolo 28
Disposizioni nazionali
Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali sulle indicazioni facoltative di qualità non disciplinate dal presente regolamento, purché tali disposizioni siano conformi al diritto dell’Unione.
Articolo 29
Indicazioni facoltative di qualità
Le indicazioni facoltative di qualità soddisfano i criteri seguenti:
l’indicazione si riferisce a una caratteristica di una o più categorie di prodotti o ad una modalità di produzione o di trasformazione agricola applicabili in zone specifiche;
l’uso dell’indicazione conferisce valore al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile; e
l’indicazione ha una dimensione europea.
Articolo 30
Riserva e modifica
Articolo 31
Prodotto di montagna
Tale indicazione è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato in merito ai quali:
sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna;
nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna.
Articolo 32
Prodotto dell’agricoltura delle isole
Entro il 4 gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’opportunità di creare la nuova indicazione «prodotto dell’agricoltura delle isole». L’indicazione può essere utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato, le cui materie prime provengano dalle isole. Inoltre, affinché tale indicazione possa essere applicata ai prodotti trasformati, è necessario che anche la trasformazione avvenga in zone insulari nei casi in cui ciò incide in misura determinante sulle caratteristiche particolari del prodotto finale.
La relazione è corredata, se del caso, da adeguate proposte legislative intese a riservare un’indicazione facoltativa di qualità «prodotto dell’agricoltura delle isole».
Articolo 33
Restrizioni dell’uso
Articolo 34
Monitoraggio
Gli Stati membri procedono a controlli in base a un’analisi del rischio per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente titolo e, in caso di violazione, applicano sanzioni amministrative adeguate.
TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO I
Controlli ufficiali delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite
Articolo 35
Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capo si applicano ai regimi di qualità di cui al titolo II e al titolo III.
Articolo 36
Contenuto dei controlli ufficiali
I controlli ufficiali svolti in conformità del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) comprendono:
la verifica della conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare; e
il monitoraggio dell’uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio, in conformità dell’articolo 13 per i nomi registrati a norma del titolo II e in conformità dell’articolo 24 per i nomi registrati a norma del titolo III.
Articolo 37
Verifica del rispetto del disciplinare
Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari dell’Unione, la verifica della conformità al disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, da:
le autorità competenti designate in conformità all’articolo 4 del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ ; o
gli organismi delegati come definiti all’articolo 3, punto 5, del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ ;
I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tale controllo. Gli Stati membri possono altresì contribuire a tali costi.
Per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, da:
una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; e/o
uno o più organismi di certificazione dei prodotti.
La Commissione pubblica il nome e l’indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e aggiorna periodicamente tali informazioni.
▼M1 —————
Articolo 39
Organismi delegati che effettuano controlli in paesi terzi
Gli organismi delegati che effettuano controlli in paesi terzi di cui all’articolo 37, paragrafo 2, lettera b), sono accreditati ai sensi delle pertinenti norme armonizzate in materia di «Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi». Tali organismi delegati possono essere accreditati da un organismo nazionale di accreditamento situato all’interno dell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, o da un organismo di accreditamento situato al di fuori dall’Unione, firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l’egida del Forum internazionale per l’accreditamento.
Articolo 40
Pianificazione e comunicazione delle attività di controllo
CAPO II
Eccezioni per taluni usi anteriori
Articolo 41
Termini generici
Per stabilire se un termine sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:
della situazione esistente nelle zone di consumo;
dei pertinenti atti giuridici nazionali o dell’Unione.
Articolo 42
Varietà vegetali e razze animali
Il presente regolamento non osta all’immissione in commercio di prodotti la cui etichettatura riporti un nome o un termine protetti o riservati nell’ambito di un regime di qualità descritto al titolo II, al titolo III o al titolo IV che contiene o comprende il nome di una varietà vegetale o di una razza animale, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
il prodotto in questione comprende la varietà o la razza indicata oppure ne è derivato;
i consumatori non sono indotti in errore;
l’uso del nome della varietà o della razza rispetta le regole della concorrenza leale;
l’uso non sfrutta la notorietà del termine protetto; e
nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, la produzione e la commercializzazione del prodotto si siano diffuse al di fuori della sua zona di origine prima della data della domanda di registrazione dell’indicazione geografica.
Articolo 43
Relazione con la proprietà intellettuale
L’applicazione dei regimi di qualità di cui ai titoli III e IV lascia impregiudicate le norme dell’Unione o degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale, in particolare quelle relative alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e ai marchi, e i diritti concessi in base a tali norme.
CAPO III
Indicazioni e simboli dei regimi di qualità e ruolo dei produttori
Articolo 44
Protezione delle indicazioni e dei simboli
Le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli che fanno riferimento ai regimi di qualità possono essere utilizzati soltanto in relazione ai prodotti ottenuti in conformità delle norme del relativo regime di qualità. Ciò riguarda in particolare le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli seguenti:
«denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta», «indicazione geografica», «DOP», «IGP» e i simboli associati, a norma del titolo II;
«specialità tradizionale garantita», «STG» e il simbolo associato, a norma del titolo III;
«prodotto di montagna», a norma del titolo IV.
Articolo 45
Ruolo dei gruppi
Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali stabilite dal regolamento (CE) n. 1234/2007, un gruppo può:
contribuire a garantire che la qualità, la notorietà e l’autenticità dei propri prodotti sia garantita sul mercato monitorando l’uso del nome negli scambi commerciali e, se necessario, informando le autorità competenti di cui all’articolo 36 o qualsiasi altra autorità competente in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3;
adottare provvedimenti intesi a garantire una protezione giuridica adeguata della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta e dei diritti di proprietà intellettuale ad esse direttamente collegati;
sviluppare attività di informazione e di promozione miranti a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti;
sviluppare attività miranti a garantire la conformità dei prodotti al loro disciplinare;
adottare provvedimenti volti a migliorare l’efficacia del regime, quali lo sviluppo di competenze economiche, lo svolgimento di analisi economiche, la diffusione di informazioni economiche sul regime e la fornitura di consulenza ai produttori;
adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure che sono o rischiano di essere svalorizzanti per l’immagine dei prodotti.
Articolo 46
Diritto di avvalersi dei regimi
Articolo 47
Tasse
Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004, e in particolare le disposizioni del titolo II, capo VI, gli Stati membri possono imporre il pagamento di una tassa a copertura delle spese di gestione dei regimi di qualità, comprese quelle sostenute per il trattamento delle domande, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione previste dal presente regolamento.
CAPO IV
Procedure di domanda e registrazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite
Articolo 48
Ambito di applicazione della procedura di domanda
Le disposizioni del presente capo si applicano ai regimi di qualità di cui al titolo II e al titolo III.
Articolo 49
Domanda di registrazione di nomi
Una singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo qualora sia dimostrato che sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
la persona in questione è il solo produttore che desideri presentare una domanda;
per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.
Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente.
Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle opposizioni ricevute nell’ambito del regime di cui al titolo II alla luce dei criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 1, ovvero la ricevibilità delle opposizioni ricevute nell’ambito del regime di cui al titolo III alla luce dei criteri di cui all’articolo 21, paragrafo 1.
Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso.
Lo Stato membro assicura che la versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicata e fornisce l’accesso per via elettronica al disciplinare.
Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, lo Stato membro assicura inoltre l’adeguata pubblicazione della versione del disciplinare oggetto della decisione adottata dalla norma dell’articolo 50, paragrafo 2.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande, comprese le domande che riguardano più di un territorio nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.
Articolo 50
Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione
La Commissione rende pubblici, almeno ogni mese, l’elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione.
Se, in base all’esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene soddisfatte le condizioni previste dal presente regolamento, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:
per le domande relative al regime stabilito al titolo II, il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare;
per le domande relative al regime stabilito al titolo III, il disciplinare.
Articolo 51
Procedura di opposizione
Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita entro un termine che consenta di presentare un’opposizione a norma del primo comma.
La notifica di opposizione contiene una dichiarazione secondo la quale la domanda potrebbe non essere conforme alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Una notifica di opposizione che non contenga tale dichiarazione è nulla.
La Commissione trasmette senza indugio la notifica di opposizione all’autorità o all’organismo che ha presentato la domanda.
L’autorità o la persona che ha presentato opposizione e l’autorità o l’organismo che ha presentato la domanda avviano tali idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di registrazione alle condizioni del presente regolamento. Se non si raggiunge un accordo, tali informazioni sono trasmesse anche alla Commissione.
In qualsiasi momento durante questi tre mesi, la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle opposizioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.
Articolo 52
Decisione sulla registrazione
Se le perviene una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all’articolo 51, paragrafo 3, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione:
se è stato raggiunto un accordo, procede alla registrazione del nome mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, purché le modifiche non siano sostanziali; o
se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.
Articolo 53
Modifica di un disciplinare
La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.
Tuttavia, se le modifiche proposte sono minori, la Commissione approva o respinge la domanda. In caso di approvazione di modifiche comportanti una modifica degli elementi di cui all’articolo 50, paragrafo 2, la Commissione pubblica detti elementi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, essa non:
si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;
altera il legame di cui alla lettera f), punto i) o ii), dell’articolo 7, paragrafo 1;
include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto;
riguarda la zona geografica delimitata; o
rappresenta un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime.
Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo III, essa non:
si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;
introduce modifiche sostanziali del metodo di ottenimento; o
include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto.
L’esame della domanda verte sulla modifica proposta.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di modifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.
Articolo 54
Cancellazione
Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per cancellare la registrazione di una denominazione di origine protetta, di un’indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita nei casi seguenti:
qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare;
qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale specialità tradizionale garantita, denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.
Su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato, la Commissione può cancellare la relativa registrazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure e alla forma della procedura di cancellazione, nonché alla presentazione delle richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI PROCEDURALI E FINALI
CAPO I
Agricoltura locale e vendita diretta
Articolo 55
Relazione su agricoltura locale e vendita diretta
Entro il 4 gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’opportunità di istituire un nuovo regime di etichettatura relativo all’agricoltura locale e alla vendita diretta al fine di assistere i produttori nella commercializzazione dei loro prodotti a livello locale. Tale relazione si concentra sulla capacità degli agricoltori di conferire valore aggiunto ai loro prodotti grazie alla nuova etichetta e dovrebbe tenere conto di altri criteri, tra cui le possibilità di ridurre le emissioni di carbonio e i rifiuti grazie a catene di produzione e distribuzione brevi.
La relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative appropriate intese a istituire un regime di etichettatura per l’agricoltura locale e la vendita diretta.
CAPO II
Norme procedurali
Articolo 56
Esercizio della delega
Articolo 57
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO III
Abrogazione e disposizioni finali
Articolo 58
Abrogazione
Tuttavia, l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 509/2006 continua ad applicarsi per le domande relative ai prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del titolo III del presente regolamento ricevute dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 59
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, l’articolo 12, paragrafo 3 e l’articolo 23, paragrafo 3 si applicano a decorrere dal 4 gennaio 2016, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1
I. Denominazioni di origine e indicazioni geografiche
II. Specialità tradizionali garantite
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2
Regolamento (CE) n. 509/2006 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 3, punto 5 |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 3, punto 3 |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) |
— |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 3, punto 2 |
Articolo 2, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma |
— |
Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma |
— |
Articolo 3 |
Articolo 22, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma |
— |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 18, paragrafo 4 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 43 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 42, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) |
— |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera f) |
— |
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 49, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b) |
Articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b) |
Articolo 7, paragrafo 3, lettera c) |
— |
Articolo 7, paragrafo 3, lettera d) |
— |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 49, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 49, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 6, lettere a), b) e c) |
Articolo 49, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 6, lettera d) |
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 7 |
Articolo 49, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafo 8 |
Articolo 49, paragrafo 6 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 50, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 50, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 52, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 51, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 21, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 52, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 5 |
Articolo 52, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 9, paragrafo 6 |
Articolo 51, paragrafo 5 |
Articolo 10 |
Articolo 54 |
Articolo 11 |
Articolo 53 |
Articolo 12 |
Articolo 23 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
— |
Articolo 13, paragrafo 2 |
— |
Articolo 13, paragrafo 3 |
— |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 36, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 46, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 37, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 37, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 37, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 39, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 4 |
Articolo 36, paragrafo 2 |
Articolo 16 |
— |
Articolo 17, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 24, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
Articolo 24, paragrafo 2 |
Articolo 18 |
Articolo 57 |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera a) |
— |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 49, paragrafo 7, secondo comma |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 49, paragrafo 7, primo comma |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 22, paragrafo 2 |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 51, paragrafo 6 |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 54, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera g) |
Articolo 23, paragrafo 4 |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera h) |
— |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera i) |
— |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 25, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 3, lettera a) |
— |
Articolo 19, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 25, paragrafo 2 |
Articolo 20 |
Articolo 47 |
Articolo 21 |
Articolo 58 |
Articolo 22 |
Articolo 59 |
Allegato I |
Allegato I (Parte II) |
Regolamento (CE) n. 510/2006 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 2 |
Articolo 5 |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1, secondo e terzo comma |
Articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 4 |
Articolo 7 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 3, punto 2, e articolo 49, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 49, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 49, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 5 |
Articolo 49, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 6 |
Articolo 9 |
Articolo 5, paragrafo 7 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 8 |
— |
Articolo 5, paragrafo 9, primo comma |
— |
Articolo 5, paragrafo 9, secondo comma |
Articolo 49, paragrafo 5 |
Articolo 5, paragrafo 10 |
Articolo 49, paragrafo 6 |
Articolo 5, paragrafo 11 |
— |
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 50, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 50, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 52, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 51, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 51, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 10 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 52, paragrafi 2 e 4 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 51, paragrafo 3 e articolo 52, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 7, paragrafo 6 |
Articolo 11 |
Articolo 7, paragrafo 7 |
Articolo 51, paragrafo 5 |
Articolo 8 |
Articolo 12 |
Articolo 9 |
Articolo 53 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 36, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 46, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 37, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 37, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 37, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 39, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 36, paragrafo 2 |
Articolo 12 |
Articolo 54 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
Articolo 15 |
Articolo 57 |
Articolo 16, lettera a) |
Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 16, lettera b) |
— |
Articolo 16, lettera c) |
— |
Articolo 16, lettera d) |
Articolo 49, paragrafo 7 |
Articolo 16, lettera e) |
— |
Articolo 16, lettera f) |
Articolo 51, paragrafo 6 |
Articolo 16, lettera g) |
Articolo 12, paragrafo 7 |
Articolo 16, lettera h) |
— |
Articolo 16, lettera i) |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 16, lettera j) |
— |
Articolo 16, lettera k) |
Articolo 54, paragrafo 2 |
Articolo 17 |
Articolo 16 |
Articolo 18 |
Articolo 47 |
Articolo 19 |
Articolo 58 |
Articolo 20 |
Articolo 59 |
Allegato I e allegato II |
Allegato I (Parte I) |
( 1 ) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
( 2 ) GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.
( 3 ) Regolamento ►C1 (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) ( ►C1 GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 ◄ ).