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Document 02012R1151-20191214

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/2019-12-14

02012R1151 — IT — 14.12.2019 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2012

sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017

  L 95

1

7.4.2017


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 137, 24.5.2017, pag.  40 (2017/625)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2012

sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi

1.  

Il presente regolamento intende aiutare i produttori di prodotti agricoli e alimentari a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione agricola di tali prodotti, garantendo in tal modo:

a) 

una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto;

b) 

la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti;

c) 

il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e

d) 

l’integrità del mercato interno.

Le misure previste dal presente regolamento sono finalizzate a sostenere le attività agricole e di trasformazione e i sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi della politica di sviluppo rurale.

2.  

Il presente regolamento istituisce regimi di qualità che costituiscono la base per l’identificazione e, se del caso, la protezione di nomi e indicazioni che, in particolare, indicano o designano prodotti agricoli con:

a) 

caratteristiche che conferiscono valore aggiunto; o

b) 

proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  
Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato e ad altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I del presente regolamento.

Per tenere conto di impegni internazionali o di nuovi metodi di produzione o materiali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, che integrano l’elenco dei prodotti di cui all’allegato I del presente regolamento. Tali prodotti sono strettamente connessi a prodotti agricoli o all’economia rurale.

2.  
Il presente regolamento non si applica alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati o ai prodotti vitivinicoli definiti nell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione degli aceti di vino.
3.  
Il presente regolamento si applica fatte salve le altre disposizioni specifiche dell’Unione relative all’immissione in commercio dei prodotti, in particolare con riferimento all’organizzazione comune unica dei mercati e all’etichettatura degli alimenti.
4.  
La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione ( 1 ), non si applica ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) 

«regimi di qualità», i regimi istituiti ai titoli II, III e IV;

2) 

«gruppo», qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto;

3) 

«tradizionale», l’uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo di tempo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra; tale periodo deve essere di almeno trenta anni;

4) 

«etichettatura», le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca;

5) 

«specificità», in relazione a un prodotto, le modalità di produzione specifiche che lo distinguono nettamente da altri prodotti simili della stessa categoria;

6) 

«termini generici», i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell’Unione;

7) 

«fase di produzione», la produzione, la trasformazione o l’elaborazione;

8) 

«prodotti trasformati», prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. I prodotti trasformati possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.



TITOLO II

DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

Articolo 4

Obiettivo

È istituito un regime di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti:

a) 

garantendo una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti;

b) 

garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione;

c) 

fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti.

Articolo 5

Requisiti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

1.  

Ai fini del presente regolamento, «denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto:

a) 

originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

b) 

la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e

c) 

le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

2.  

Ai fini del presente regolamento, «indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto:

a) 

originario di un determinato luogo, regione o paese;

b) 

alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e

c) 

la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

3.  

In deroga al paragrafo 1, taluni nomi sono equiparati a denominazioni di origine anche se le materie prime dei relativi prodotti provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

la zona di produzione delle materie prime è delimitata;

b) 

sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime;

c) 

esiste un regime di controllo atto a garantire l’osservanza delle condizioni di cui alla lettera b); e

d) 

le suddette denominazioni di origine sono state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1o maggio 2004.

Ai fini del presente paragrafo possono essere considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni e il latte.

4.  
Per tenere conto delle specificità connesse alla produzione di prodotti di origine animale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla provenienza dei mangimi nel caso di una denominazione di origine.

Inoltre, per tenere conto delle specificità connesse a taluni prodotti o a talune zone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla macellazione di animali vivi o alla provenienza delle materie prime.

Tali restrizioni e deroghe tengono conto, in base a criteri obiettivi, della qualità o dell’uso e di know-how o fattori naturali riconosciuti.

Articolo 6

Genericità, conflitti con nomi di varietà vegetali e di razze animali, con omonimi e marchi

1.  
I termini generici non sono registrati come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.
2.  
Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
3.  
Un nome proposto per la registrazione che sia in tutto o in parte omonimo di un nome già iscritto nel registro stabilito a norma dell’articolo 11 non può essere registrato, a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d’impiego e di presentazione locali e tradizionali del nome omonimo registrato successivamente e quelle del nome già iscritto nel registro, tenuto conto della necessità di assicurare un trattamento equitativo ai produttori interessati e far sì che i consumatori non siano indotti in errore.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

4.  
Un nome proposto per la registrazione come denominazione di origine o indicazione geografica non è registrato qualora, tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come denominazione di origine o indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

Articolo 7

Disciplinare

1.  

Una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:

a) 

il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;

b) 

la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;

c) 

la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3;

d) 

gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all’articolo 5, paragrafo 1 o 2;

e) 

la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi;

f) 

gli elementi che stabiliscono:

i) 

il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’articolo 5, paragrafo 1; o

ii) 

se del caso, il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica di cui all’articolo 5, paragrafo 2;

g) 

il nome e l’indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l’indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell’articolo 37, e i relativi compiti specifici;

h) 

qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione.

2.  
Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 8

Contenuto della domanda di registrazione

1.  

Una domanda di registrazione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica a norma dell’articolo 49, paragrafo 2 o 5, comprende almeno:

a) 

il nome e l’indirizzo del gruppo richiedente e delle autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare;

b) 

il disciplinare di cui all’articolo 7;

c) 

un documento unico contenente gli elementi seguenti:

i) 

gli elementi principali del disciplinare: il nome, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;

ii) 

la descrizione del legame del prodotto con l’ambiente geografico o con l’origine geografica di cui all’articolo 5, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica il legame.

Una domanda di cui all’articolo 49, paragrafo 5, contiene inoltre la prova che il nome del prodotto è protetto nel suo paese di origine.

2.  

Un fascicolo di domanda di cui all’articolo 49, paragrafo 4, comprende:

a) 

il nome e l’indirizzo del gruppo richiedente;

b) 

il documento unico di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo;

c) 

una dichiarazione dello Stato membro in cui quest’ultimo afferma che la domanda presentata dal gruppo richiedente e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo;

d) 

il riferimento della pubblicazione del disciplinare.

Articolo 9

Protezione nazionale transitoria

A decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome, solo in via transitoria, una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale.

Tale protezione nazionale cessa alla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del presente regolamento oppure alla data in cui la domanda è ritirata.

Qualora un nome non sia registrato ai sensi del presente regolamento, le conseguenze di tale protezione nazionale sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

Le misure adottate dagli Stati membri a norma del primo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.

Articolo 10

Motivi di opposizione

1.  

Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell’articolo 51, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito in tale paragrafo e se:

a) 

dimostra la mancata osservanza delle condizioni di cui all’articolo 5 e all’articolo 7, paragrafo 1;

b) 

dimostra che la registrazione del nome proposto sarebbe contraria all’articolo 6, paragrafo 2, 3 o 4;

c) 

dimostra che la registrazione del nome proposto danneggerebbe l’esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a); o

d) 

fornisce elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

2.  
I motivi di opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione.

Articolo 11

Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette

1.  
La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, che creano e tengono un registro, aggiornato e accessibile al pubblico, delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette riconosciute nell’ambito del presente regime.
2.  
Possono essere iscritte nel registro le indicazioni geografiche relative a prodotti di paesi terzi protette nell’Unione in base a un accordo internazionale del quale l’Unione è parte contraente. A meno che non siano espressamente identificate nel suddetto accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali nomi sono iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette.
3.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme particolareggiate relative alla forma e al contenuto del registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.
4.  
La Commissione pubblica e tiene regolarmente aggiornato l’elenco degli accordi internazionali di cui al paragrafo 2 nonché l’elenco delle indicazioni geografiche protette a norma di detti accordi.

Articolo 12

Nomi, simboli e indicazioni

1.  
Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare.
2.  
Sono definiti simboli dell’Unione destinati a dare pubblicità alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette.
3.  
Nel caso dei prodotti originari dell’Unione, che sono commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, i simboli dell’Unione associati a tali prodotti figurano nell’etichettatura. Inoltre, il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Le indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o le corrispondenti abbreviazioni «DOP» o «IGP» possono figurare nell’etichettatura.
4.  
Possono inoltre figurare nell’etichettatura: riproduzioni della zona di origine geografica di cui all’articolo 5 e riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e/o alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica.
5.  
Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è consentito l’uso nell’etichettatura dei marchi collettivi geografici di cui all’articolo 15 della direttiva 2008/95/CE unitamente alla denominazione di origine protetta o all’indicazione geografica protetta.
6.  
Per i prodotti originari di paesi terzi, commercializzati con un nome iscritto nel registro, possono figurare nell’etichettatura le indicazioni di cui al paragrafo 3 o i simboli dell’Unione a esse associati.
7.  
Affinché al consumatore siano comunicate informazioni adeguate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, che stabiliscono i simboli dell’Unione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche dei simboli e delle indicazioni dell’Unione nonché le norme relative al loro impiego sui prodotti commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ivi incluse le norme relative alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 13

Protezione

1.  

I nomi registrati sono protetti contro:

a) 

qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

b) 

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

c) 

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

d) 

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Se una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l’uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b).

2.  
Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche.
3.  
Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro.

A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro.

Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

Articolo 14

Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche

1.  
Qualora una denominazione di origine o un’indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l’articolo 13, paragrafo 1, e che riguarda un prodotto dello stesso tipo è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla denominazione di origine o all’indicazione geografica presso la Commissione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano in deroga alle disposizioni della direttiva 2008/95/CE.

2.  
Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, un marchio il cui uso violi l’articolo 13, paragrafo 1, di cui sia stata depositata la domanda di registrazione, che sia stato registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione pertinente, acquisito con l’uso in buona fede sul territorio dell’Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica, può continuare a essere utilizzato e rinnovato per il prodotto di cui trattasi nonostante la registrazione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o decadenza del marchio ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario ( 2 ), o ai sensi della direttiva 2008/95/CE. In tali casi l’uso della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta, nonché l’uso dei marchi in questione, è consentito.

Articolo 15

Periodi transitori per l’uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette

1.  

Fatto salvo l’articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l’articolo 13, paragrafo 1, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile, a norma dell’articolo 49, paragrafo 3 o dell’articolo 51 dimostri che:

a) 

la registrazione del nome danneggerebbe l’esistenza di unnome omonimo o parzialmente identico; o

b) 

tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale nome sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni prima della data della pubblicazione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

2.  

Fatto salvo l’articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino a quindici anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che:

a) 

la denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia stata legalmente utilizzata, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione;

b) 

l’uso della denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome registrato ed è altresì dimostrato che tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

3.  
Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell’etichettatura.
4.  
Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l’obiettivo a lungo termine dell’osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori della zona interessata, lo Stato membro può stabilire un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro e che abbiano sollevato questo problema nella procedura nazionale di opposizione di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

Il primo comma si applica mutatis mutandis a un’indicazione geografica protetta o a una denominazione di origine protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo ad eccezione della procedura di opposizione.

I suddetti periodi transitori sono indicati nel fascicolo di domanda di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1.  
I nomi figuranti nel registro di cui all’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006, sono automaticamente iscritti nel registro di cui all’articolo 11 del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all’articolo 7 del presente regolamento. Continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni.
2.  
Al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell’articolo 56, relativi a ulteriori disposizioni transitorie.
3.  
L’applicazione del presente regolamento lascia impregiudicato il diritto di coesistenza riconosciuto dal regolamento (CE) n. 510/2006 per quanto riguarda le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, da un lato, e i marchi, dall’altro.



TITOLO III

SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE

Articolo 17

Obiettivo

È istituito un regime relativo alle specialità tradizionali garantite per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto.

Articolo 18

Criteri

1.  

Un nome è ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa uno specifico prodotto o alimento:

a) 

ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; o

b) 

ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

2.  

Affinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita, esso deve:

a) 

essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; o

b) 

designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

3.  
Se nella procedura di opposizione ai sensi dell’articolo 51 viene dimostrato che il nome è usato anche in un altro Stato membro o in un paese terzo, al fine di distinguere i prodotti comparabili o i prodotti che condividono un nome identico o analogo, la decisione di registrazione adottata conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, può prevedere che il nome della specialità tradizionale garantita sia accompagnato dall’affermazione «fatto secondo la tradizione di» immediatamente seguito dal nome di un paese o di una sua regione.
4.  
Non può essere registrato un nome che faccia riferimento unicamente ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti, ovvero ad affermazioni previste da una particolare normativa dell’Unione.
5.  
Per garantire il corretto funzionamento del regime, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, concernenti ulteriori aspetti sui criteri di ammissibilità stabiliti nel presente articolo.

Articolo 19

Disciplinare

1.  

Una specialità tradizionale garantita deve rispettare un disciplinare che comprende:

a) 

il nome di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche pertinenti;

b) 

la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche, a dimostrazione della specificità del prodotto;

c) 

la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare, compresi se del caso la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto; e

d) 

gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto.

2.  
Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 20

Contenuto della domanda di registrazione

1.  

La domanda di registrazione di un nome in quanto specialità tradizionale garantita di cui all’articolo 49, paragrafo 2 o 5, comprende:

a) 

il nome e l’indirizzo del gruppo richiedente;

b) 

il disciplinare di cui all’articolo 19.

2.  

Un fascicolo di domanda di cui all’articolo 49, paragrafo 4, comprende:

a) 

gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo; e

b) 

una dichiarazione dello Stato membro in cui si afferma che la domanda presentata dal gruppo e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo.

Articolo 21

Motivi di opposizione

1.  

Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell’articolo 51, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione prima della scadenza del termine stabilito e se:

a) 

fornisce ragioni debitamente motivate a dimostrazione dell’incompatibilità tra la registrazione proposta e le disposizioni del presente regolamento; o

b) 

dimostra che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi.

2.  
I criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione.

Articolo 22

Registro delle specialità tradizionali garantite

1.  
La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, che creano e tengono un registro, accessibile al pubblico e aggiornato, delle specialità tradizionali garantite riconosciute nell’ambito del presente regime.
2.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alla forma e al contenuto del registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 23

Nomi, simbolo e indicazione

1.  
Un nome registrato come specialità tradizionale garantita può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare.
2.  
È stabilito un simbolo dell’Unione inteso a dare pubblicità alle specialità tradizionali garantite.
3.  
Per i prodotti originari dell’Unione, commercializzati come specialità tradizionali garantite registrate a norma del presente regolamento, il simbolo di cui al paragrafo 2 figura nell’etichettatura, fatto salvo il paragrafo 4. Inoltre, il nome del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Può inoltre figurare nell’etichettatura l’indicazione di «specialità tradizionale garantita» o la corrispondente sigla «STG».

Il simbolo è facoltativo nell’etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori dal territorio dell’Unione.

4.  
Al fine di garantire che al consumatore siano comunicate informazioni adeguate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell’articolo 56, che stabiliscano il simbolo dell’Unione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche del simbolo dell’Unione e dell’indicazione nonché le norme relative al loro impiego sui prodotti che recano il nome di una specialità tradizionale garantita, anche in relazione alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 24

Restrizioni dell’uso dei nomi registrati

1.  
I nomi registrati sono protetti contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore.
2.  
Gli Stati membri provvedono affinché le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale non ingenerino confusione con i nomi registrati.
3.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme per la protezione delle specialità tradizionali garantite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 25

Disposizioni transitorie

1.  
I nomi registrati a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, sono automaticamente iscritti nel registro di cui all’articolo 22 del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all’articolo 19 del presente regolamento. Continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni.
2.  
I nomi registrati secondo le prescrizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006, compresi quelli registrati in base alle domande di cui all’articolo 58, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, possono continuare a essere utilizzati alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 509/2006 fino al 4 gennaio 2023, a meno che gli Stati membri non facciano ricorso alla procedura di cui all’articolo 26 del presente regolamento.
3.  
Al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, che stabiliscono ulteriori disposizioni transitorie.

Articolo 26

Procedura semplificata

1.  
Entro il 4 gennaio 2016, su richiesta di un gruppo, uno Stato membro può presentare alla Commissione i nomi delle specialità tradizionali garantite registrati conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 e conformi al presente regolamento.

Prima di presentare un nome, lo Stato membro avvia una procedura di opposizione ai sensi dell’articolo 49, paragrafi 3 e 4.

Se nel corso di tale procedura è dimostrato che il nome è usato anche in riferimento a prodotti comparabili o a prodotti che condividono un nome identico o analogo, il nome può essere integrato da un termine che ne identifica il carattere tradizionale o la specificità.

Un gruppo di un paese terzo può presentare tali nomi alla Commissione, direttamente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo.

2.  
Entro due mesi dal ricevimento la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i nomi di cui al paragrafo 1, unitamente al disciplinare relativo a ciascuno di essi.
3.  
Si applicano gli articoli 51 e 52.
4.  
Un volta conclusa la procedura di opposizione, la Commissione, se del caso, adegua le voci del registro di cui all’articolo 22. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all’articolo 19.



TITOLO IV

INDICAZIONI FACOLTATIVE DI QUALITÀ

Articolo 27

Obiettivo

È istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione, da parte dei produttori, nel mercato interno delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto.

Articolo 28

Disposizioni nazionali

Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali sulle indicazioni facoltative di qualità non disciplinate dal presente regolamento, purché tali disposizioni siano conformi al diritto dell’Unione.

Articolo 29

Indicazioni facoltative di qualità

1.  

Le indicazioni facoltative di qualità soddisfano i criteri seguenti:

a) 

l’indicazione si riferisce a una caratteristica di una o più categorie di prodotti o ad una modalità di produzione o di trasformazione agricola applicabili in zone specifiche;

b) 

l’uso dell’indicazione conferisce valore al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile; e

c) 

l’indicazione ha una dimensione europea.

2.  
Sono escluse dal presente regime le indicazioni facoltative di qualità che descrivono qualità tecniche di un prodotto ai fini dell’applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto.
3.  
Le indicazioni facoltative di qualità escludono le indicazioni facoltative riservate che promuovono e integrano le norme di commercializzazione specifiche su base settoriale o di categoria di prodotto.
4.  
Per tener conto delle specificità di alcuni settori e delle aspettative dei consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, che stabiliscono le modalità di applicazione relative ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
5.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono tutte le misure relative alle forme, alle procedure o altre modalità tecniche, necessarie per l’applicazione del presente titolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.
6.  
Quando adotta atti delegati e di esecuzione conformemente ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, la Commissione tiene conto delle pertinenti norme internazionali.

Articolo 30

Riserva e modifica

1.  
Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell’evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 56 che riservano una indicazione facoltativa di qualità supplementare e che ne stabiliscono le condizioni di utilizzo.
2.  
In casi debitamente motivati e per tenere conto dell’uso adeguato dell’indicazione facoltativa di qualità supplementare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, che stabiliscono modifiche delle condizioni di impiego di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 31

Prodotto di montagna

1.  
È istituita l’indicazione «prodotto di montagna» come indicazione facoltativa di qualità.

Tale indicazione è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato in merito ai quali:

a) 

sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna;

b) 

nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna.

2.  
Ai fini del presente articolo si intendono per «zone di montagna dell’Unione» le zone di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999. Nel caso dei prodotti di paesi terzi, le zone di montagna comprendono le zone ufficialmente designate come zone di montagna dal paese terzo o rispondenti a criteri equivalenti a quelli enunciati all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999.
3.  
In casi debitamente motivati e per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell’articolo 56, che stabiliscono deroghe delle condizioni d’uso di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In particolare, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato che stabilisce le condizioni alle quali le materie prime o gli alimenti per animali possono provenire dal di fuori delle zone di montagna, le condizioni alle quali la trasformazione dei prodotti può aver luogo al di fuori delle zone di montagna in una zona geografica da definire e la definizione di tale zona geografica.
4.  
Per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, per quanto riguarda la definizione dei metodi di produzione e altri criteri pertinenti per l’applicazione dell’indicazione facoltativa di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 32

Prodotto dell’agricoltura delle isole

Entro il 4 gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’opportunità di creare la nuova indicazione «prodotto dell’agricoltura delle isole». L’indicazione può essere utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato, le cui materie prime provengano dalle isole. Inoltre, affinché tale indicazione possa essere applicata ai prodotti trasformati, è necessario che anche la trasformazione avvenga in zone insulari nei casi in cui ciò incide in misura determinante sulle caratteristiche particolari del prodotto finale.

La relazione è corredata, se del caso, da adeguate proposte legislative intese a riservare un’indicazione facoltativa di qualità «prodotto dell’agricoltura delle isole».

Articolo 33

Restrizioni dell’uso

1.  
Un’indicazione facoltativa di qualità può essere usata solo per descrivere prodotti conformi alle pertinenti condizioni d’uso.
2.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme sull’uso delle indicazioni facoltative di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 34

Monitoraggio

Gli Stati membri procedono a controlli in base a un’analisi del rischio per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente titolo e, in caso di violazione, applicano sanzioni amministrative adeguate.



TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI



CAPO I

Controlli ufficiali delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite

Articolo 35

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano ai regimi di qualità di cui al titolo II e al titolo III.

Articolo 36

▼M1

Contenuto dei controlli ufficiali

3.  

I controlli ufficiali svolti in conformità del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) comprendono:

▼B

a) 

la verifica della conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare; e

b) 

il monitoraggio dell’uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio, in conformità dell’articolo 13 per i nomi registrati a norma del titolo II e in conformità dell’articolo 24 per i nomi registrati a norma del titolo III.

Articolo 37

Verifica del rispetto del disciplinare

▼M1

1.  

Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari dell’Unione, la verifica della conformità al disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, da:

a) 

le autorità competenti designate in conformità all’articolo 4 del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ ; o

b) 

gli organismi delegati come definiti all’articolo 3, punto 5, del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ ;

▼B

I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tale controllo. Gli Stati membri possono altresì contribuire a tali costi.

2.  

Per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, da:

a) 

una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; e/o

b) 

uno o più organismi di certificazione dei prodotti.

3.  
►M1  ————— ◄

La Commissione pubblica il nome e l’indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e aggiorna periodicamente tali informazioni.

4.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, che definiscono i mezzi attraverso i quali sono resi pubblici il nome e l’indirizzo degli organismi di certificazione dei prodotti di cui ►M1  al paragrafo 2 ◄ del presente articolo.

▼M1 —————

▼M1

Articolo 39

Organismi delegati che effettuano controlli in paesi terzi

Gli organismi delegati che effettuano controlli in paesi terzi di cui all’articolo 37, paragrafo 2, lettera b), sono accreditati ai sensi delle pertinenti norme armonizzate in materia di «Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi». Tali organismi delegati possono essere accreditati da un organismo nazionale di accreditamento situato all’interno dell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, o da un organismo di accreditamento situato al di fuori dall’Unione, firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l’egida del Forum internazionale per l’accreditamento.

▼B

Articolo 40

Pianificazione e comunicazione delle attività di controllo

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché le attività di controllo degli obblighi previsti al presente capo siano specificamente comprese in una sezione distinta dei piani di controllo nazionali pluriennali conformemente agli articoli 41, 42 e 43 del regolamento (CE) n. 882/2004.
2.  
Le relazioni annuali relative al controllo degli obblighi stabiliti dal presente regolamento comprendono una sezione distinta contenente le informazioni previste all’articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004.



CAPO II

Eccezioni per taluni usi anteriori

Articolo 41

Termini generici

1.  
Fatto salvo l’articolo 13, il presente regolamento non pregiudica l’uso dei termini che sono generici nell’Unione, anche se il termine generico fa parte di un nome protetto nell’ambito di un regime di qualità.
2.  

Per stabilire se un termine sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

a) 

della situazione esistente nelle zone di consumo;

b) 

dei pertinenti atti giuridici nazionali o dell’Unione.

3.  
Al fine di tutelare pienamente i diritti delle parti interessate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, che stabiliscono ulteriori disposizioni sulla determinazione del carattere generico dei termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 42

Varietà vegetali e razze animali

1.  

Il presente regolamento non osta all’immissione in commercio di prodotti la cui etichettatura riporti un nome o un termine protetti o riservati nell’ambito di un regime di qualità descritto al titolo II, al titolo III o al titolo IV che contiene o comprende il nome di una varietà vegetale o di una razza animale, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

il prodotto in questione comprende la varietà o la razza indicata oppure ne è derivato;

b) 

i consumatori non sono indotti in errore;

c) 

l’uso del nome della varietà o della razza rispetta le regole della concorrenza leale;

d) 

l’uso non sfrutta la notorietà del termine protetto; e

e) 

nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, la produzione e la commercializzazione del prodotto si siano diffuse al di fuori della sua zona di origine prima della data della domanda di registrazione dell’indicazione geografica.

2.  
Al fine di chiarire ulteriormente la portata dei diritti e delle libertà degli operatori del settore alimentare in relazione all’uso del nome di una varietà vegetale o di una specie animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, per quanto riguarda le norme per la determinazione dell’uso di tali nomi.

Articolo 43

Relazione con la proprietà intellettuale

L’applicazione dei regimi di qualità di cui ai titoli III e IV lascia impregiudicate le norme dell’Unione o degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale, in particolare quelle relative alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e ai marchi, e i diritti concessi in base a tali norme.



CAPO III

Indicazioni e simboli dei regimi di qualità e ruolo dei produttori

Articolo 44

Protezione delle indicazioni e dei simboli

1.  

Le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli che fanno riferimento ai regimi di qualità possono essere utilizzati soltanto in relazione ai prodotti ottenuti in conformità delle norme del relativo regime di qualità. Ciò riguarda in particolare le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli seguenti:

a) 

«denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta», «indicazione geografica», «DOP», «IGP» e i simboli associati, a norma del titolo II;

b) 

«specialità tradizionale garantita», «STG» e il simbolo associato, a norma del titolo III;

c) 

«prodotto di montagna», a norma del titolo IV.

2.  
Conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) può, su iniziativa della Commissione o su incarico di quest’ultima, finanziare in modo centralizzato il supporto amministrativo riguardo all’elaborazione, all’attività preparatoria, al monitoraggio, al supporto amministrativo e giuridico, all’assistenza legale, alle tasse di registrazione, di rinnovo e di sorveglianza dei marchi, alle spese per controversie legali e a qualsiasi altra misura collegata, necessaria per tutelare l’uso delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli che si riferiscono ai regimi di qualità contro l’abuso, l’imitazione, l’evocazione o qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore, nell’Unione e nei paesi terzi.
3.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano norme finalizzate alla protezione uniforme delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 45

Ruolo dei gruppi

1.  

Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali stabilite dal regolamento (CE) n. 1234/2007, un gruppo può:

a) 

contribuire a garantire che la qualità, la notorietà e l’autenticità dei propri prodotti sia garantita sul mercato monitorando l’uso del nome negli scambi commerciali e, se necessario, informando le autorità competenti di cui all’articolo 36 o qualsiasi altra autorità competente in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3;

b) 

adottare provvedimenti intesi a garantire una protezione giuridica adeguata della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta e dei diritti di proprietà intellettuale ad esse direttamente collegati;

c) 

sviluppare attività di informazione e di promozione miranti a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti;

d) 

sviluppare attività miranti a garantire la conformità dei prodotti al loro disciplinare;

e) 

adottare provvedimenti volti a migliorare l’efficacia del regime, quali lo sviluppo di competenze economiche, lo svolgimento di analisi economiche, la diffusione di informazioni economiche sul regime e la fornitura di consulenza ai produttori;

f) 

adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure che sono o rischiano di essere svalorizzanti per l’immagine dei prodotti.

2.  
Gli Stati membri possono incoraggiare a livello amministrativo la costituzione e l’attività dei gruppi sul loro territorio. Inoltre, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo dei gruppi di cui all’articolo 3, punto 2. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 46

Diritto di avvalersi dei regimi

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni sui regimi di qualità di cui ai titoli II e III abbiano diritto a beneficiare di una verifica del rispetto del disciplinare a norma dell’articolo 37.
2.  
Sono soggetti ai controlli stabiliti al capo I del presente titolo anche gli operatori che preparano e immagazzinano un prodotto commercializzato a norma dei regimi di specialità tradizionale garantita, denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o che immettono in commercio tali prodotti.
3.  
Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che intendono aderire alle regole di uno dei regimi di qualità istituito al titolo III o al titolo IV possano parteciparvi senza incontrare ostacoli discriminatori o non oggettivamente fondati.

Articolo 47

Tasse

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004, e in particolare le disposizioni del titolo II, capo VI, gli Stati membri possono imporre il pagamento di una tassa a copertura delle spese di gestione dei regimi di qualità, comprese quelle sostenute per il trattamento delle domande, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione previste dal presente regolamento.



CAPO IV

Procedure di domanda e registrazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite

Articolo 48

Ambito di applicazione della procedura di domanda

Le disposizioni del presente capo si applicano ai regimi di qualità di cui al titolo II e al titolo III.

Articolo 49

Domanda di registrazione di nomi

1.  
Le domande di registrazione di nomi nell’ambito dei regimi di qualità di cui all’articolo 48 possono essere presentate solo da gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome. Nel caso di una «denominazione di origine protetta» o di una «indicazione geografica protetta» che designa una zona geografica transfrontaliera o nel caso di una «specialità tradizionale garantita», più gruppi di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune.

Una singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo qualora sia dimostrato che sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) 

la persona in questione è il solo produttore che desideri presentare una domanda;

b) 

per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.

2.  
Se, nell’ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di uno Stato membro o se, nell’ambito del regime di cui al titolo III, la domanda è preparata da un gruppo stabilito in uno Stato membro, essa è rivolta alle autorità di tale Stato membro.

Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente.

3.  
Nel corso dell’esame di cui al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda.

Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle opposizioni ricevute nell’ambito del regime di cui al titolo II alla luce dei criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 1, ovvero la ricevibilità delle opposizioni ricevute nell’ambito del regime di cui al titolo III alla luce dei criteri di cui all’articolo 21, paragrafo 1.

4.  
Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni ricevute, ritenga soddisfatte le condizioni del presente regolamento, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda. In tal caso, esso informa la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione di cui al paragrafo 3.

Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso.

Lo Stato membro assicura che la versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicata e fornisce l’accesso per via elettronica al disciplinare.

Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, lo Stato membro assicura inoltre l’adeguata pubblicazione della versione del disciplinare oggetto della decisione adottata dalla norma dell’articolo 50, paragrafo 2.

5.  
Se, nell’ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di un paese terzo o se, nell’ambito del regime di cui al titolo III, la domanda è preparata da un gruppo stabilito in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione, direttamente o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi.
6.  
I documenti di cui al presente articolo che sono trasmessi alla Commissione sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione.
7.  
Al fine di agevolare la procedura di domanda, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 56, che definiscono le norme per lo svolgimento della procedura nazionale di opposizione per le domande comuni che riguardano più di un territorio nazionale e integrino le norme relative all’iter delle domande.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande, comprese le domande che riguardano più di un territorio nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 50

Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

1.  
La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell’articolo 49 per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi. Se detto termine è superato, la Commissione indica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo.

La Commissione rende pubblici, almeno ogni mese, l’elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione.

2.  

Se, in base all’esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene soddisfatte le condizioni previste dal presente regolamento, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:

a) 

per le domande relative al regime stabilito al titolo II, il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare;

b) 

per le domande relative al regime stabilito al titolo III, il disciplinare.

Articolo 51

Procedura di opposizione

1.  
Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare alla Commissione una notifica di opposizione.

Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita entro un termine che consenta di presentare un’opposizione a norma del primo comma.

La notifica di opposizione contiene una dichiarazione secondo la quale la domanda potrebbe non essere conforme alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Una notifica di opposizione che non contenga tale dichiarazione è nulla.

La Commissione trasmette senza indugio la notifica di opposizione all’autorità o all’organismo che ha presentato la domanda.

2.  
Qualora alla Commissione sia presentata una notifica di opposizione, seguita entro due mesi da una dichiarazione di opposizione motivata, la Commissione esamina la ricevibilità di tale dichiarazione di opposizione motivata.
3.  
Entro due mesi dal ricevimento di una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, la Commissione invita l’autorità o la persona che ha presentato opposizione e l’autorità o l’organismo che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi.

L’autorità o la persona che ha presentato opposizione e l’autorità o l’organismo che ha presentato la domanda avviano tali idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di registrazione alle condizioni del presente regolamento. Se non si raggiunge un accordo, tali informazioni sono trasmesse anche alla Commissione.

In qualsiasi momento durante questi tre mesi, la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.

4.  
Se, in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli elementi pubblicati a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, hanno subito modifiche sostanziali, la Commissione procede nuovamente all’esame di cui all’articolo 50.
5.  
La notifica di opposizione, la dichiarazione di opposizione motivata e i documenti connessi trasmessi alla Commissione conformemente ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione.
6.  
Al fine di stabilire procedure e termini chiari per l’opposizione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell’articolo 56, che integrano le norme relative alla procedura di opposizione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle opposizioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 52

Decisione sulla registrazione

1.  
Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all’esame effettuato ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.
2.  
Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell’articolo 51, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, che registrano il nome.
3.  

Se le perviene una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all’articolo 51, paragrafo 3, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione:

a) 

se è stato raggiunto un accordo, procede alla registrazione del nome mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, purché le modifiche non siano sostanziali; o

b) 

se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

4.  
Gli atti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 53

Modifica di un disciplinare

1.  
Un gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l’approvazione di una modifica di un disciplinare.

La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.

2.  
Se la modifica comporta una o più modifiche non minori del disciplinare, la relativa domanda di approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli da 49 a 52.

Tuttavia, se le modifiche proposte sono minori, la Commissione approva o respinge la domanda. In caso di approvazione di modifiche comportanti una modifica degli elementi di cui all’articolo 50, paragrafo 2, la Commissione pubblica detti elementi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, essa non:

a) 

si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;

b) 

altera il legame di cui alla lettera f), punto i) o ii), dell’articolo 7, paragrafo 1;

c) 

include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto;

d) 

riguarda la zona geografica delimitata; o

e) 

rappresenta un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime.

Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo III, essa non:

a) 

si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;

b) 

introduce modifiche sostanziali del metodo di ottenimento; o

c) 

include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto.

L’esame della domanda verte sulla modifica proposta.

3.  
Al fine di agevolare amministrativo di una domanda di modifica, anche quando la modifica non comporta alcuna modifica del singolo documento e riguarda una modifica temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 56, che integrano le norme relative all’iter delle domande di modifica.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di modifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 54

Cancellazione

1.  

Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per cancellare la registrazione di una denominazione di origine protetta, di un’indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita nei casi seguenti:

a) 

qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare;

b) 

qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale specialità tradizionale garantita, denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

Su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato, la Commissione può cancellare la relativa registrazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

2.  
Al fine di garantire, nel rispetto della certezza del diritto, a tutte le parti interessate l’opportunità di tutelare i propri diritti e interessi legittimi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 56 che integrano le norme relative alla procedura di cancellazione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure e alla forma della procedura di cancellazione, nonché alla presentazione delle richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.



TITOLO VI

DISPOSIZIONI PROCEDURALI E FINALI



CAPO I

Agricoltura locale e vendita diretta

Articolo 55

Relazione su agricoltura locale e vendita diretta

Entro il 4 gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’opportunità di istituire un nuovo regime di etichettatura relativo all’agricoltura locale e alla vendita diretta al fine di assistere i produttori nella commercializzazione dei loro prodotti a livello locale. Tale relazione si concentra sulla capacità degli agricoltori di conferire valore aggiunto ai loro prodotti grazie alla nuova etichetta e dovrebbe tenere conto di altri criteri, tra cui le possibilità di ridurre le emissioni di carbonio e i rifiuti grazie a catene di produzione e distribuzione brevi.

La relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative appropriate intese a istituire un regime di etichettatura per l’agricoltura locale e la vendita diretta.



CAPO II

Norme procedurali

Articolo 56

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, all’articolo 12, paragrafo 5, primo comma, all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, all’articolo 23, paragrafo 4, primo comma, all’articolo 25, paragrafo 3, all’articolo 29, paragrafo 4, all’articolo 30, all’articolo 31, paragrafi 3 e 4, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 42, paragrafo 2, all’articolo 49, paragrafo 7, primo comma, all’articolo 51, paragrafo 6, primo comma, all’articolo 53, paragrafo 3, primo comma, e all’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 3 gennaio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di poteri di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, all’articolo 12, paragrafo 5, primo comma, all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, all’articolo 23, paragrafo 4, primo comma, all’articolo 25, paragrafo 3, all’articolo 29, paragrafo 4, all’articolo 30, all’articolo 31, paragrafi 3 e 4, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 42, paragrafo 2, all’articolo 49, paragrafo 7, primo comma, all’articolo 51, paragrafo 6, primo comma, all’articolo 53, paragrafo 3, primo comma, e all’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, dell’articolo 12, paragrafo 5, primo comma, dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafo 5, dell’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, dell’articolo 23, paragrafo 4, primo comma, dell’articolo 25, paragrafo 3, dell’articolo 29, paragrafo 4, dell’articolo 30, dell’articolo 31, paragrafi 3 e 4, dell’articolo 41, paragrafo 3, dell’articolo 42, paragrafo 2, dell’articolo 49, paragrafo 7, primo comma, dell’articolo 51, paragrafo 6, primo comma, dell’articolo 53, paragrafo 3, primo comma, e dell’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 57

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita dal comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.



CAPO III

Abrogazione e disposizioni finali

Articolo 58

Abrogazione

1.  
I regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 sono abrogati.

Tuttavia, l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 509/2006 continua ad applicarsi per le domande relative ai prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del titolo III del presente regolamento ricevute dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.  
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 59

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, l’articolo 12, paragrafo 3 e l’articolo 23, paragrafo 3 si applicano a decorrere dal 4 gennaio 2016, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

I. Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

— 
birra,
— 
cioccolato e prodotti derivati,
— 
prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria,
— 
bevande a base di estratti di piante,
— 
pasta alimentare,
— 
sale,
— 
gomme e resine naturali,
— 
pasta di mostarda,
— 
fieno,
— 
oli essenziali,
— 
sughero,
— 
cocciniglia,
— 
fiori e piante ornamentali,
— 
cotone,
— 
lana,
— 
vimini,
— 
lino stigliato,
— 
cuoio,
— 
pellame,
— 
piume.

II. Specialità tradizionali garantite

— 
piatti pronti,
— 
birra,
— 
cioccolato e prodotti derivati,
— 
prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria,
— 
bevande a base di estratti di piante,
— 
pasta alimentare,
— 
sale.




ALLEGATO II



TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2

Regolamento (CE) n. 509/2006

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, punto 5

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 3, punto 3

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 3, punto 2

Articolo 2, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma

Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 3

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 43

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 49, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 49, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 6, lettere a), b) e c)

Articolo 49, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 6, lettera d)

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 7

Articolo 49, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 8

Articolo 49, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 50, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma

Articolo 50, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 52, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 51, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 52, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 52, paragrafi 3 e 4

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 51, paragrafo 5

Articolo 10

Articolo 54

Articolo 11

Articolo 53

Articolo 12

Articolo 23

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 37, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 16

Articolo 17, paragrafi 1 e 2

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 18

Articolo 57

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 49, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 19, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 49, paragrafo 7, primo comma

Articolo 19, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 51, paragrafo 6

Articolo 19, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 54, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 19, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 20

Articolo 47

Articolo 21

Articolo 58

Articolo 22

Articolo 59

Allegato I

Allegato I (Parte II)



Regolamento (CE) n. 510/2006

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2

Articolo 5

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 4

Articolo 7

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 3, punto 2, e articolo 49, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 49, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 49, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 9

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 8

Articolo 5, paragrafo 9, primo comma

Articolo 5, paragrafo 9, secondo comma

Articolo 49, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 10

Articolo 49, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 11

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 50, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma

Articolo 50, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 52, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 51, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 10

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 52, paragrafi 2 e 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 51, paragrafo 3 e articolo 52, paragrafi 3 e 4

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 11

Articolo 7, paragrafo 7

Articolo 51, paragrafo 5

Articolo 8

Articolo 12

Articolo 9

Articolo 53

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 37, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 12

Articolo 54

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 57

Articolo 16, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 16, lettera b)

Articolo 16, lettera c)

Articolo 16, lettera d)

Articolo 49, paragrafo 7

Articolo 16, lettera e)

Articolo 16, lettera f)

Articolo 51, paragrafo 6

Articolo 16, lettera g)

Articolo 12, paragrafo 7

Articolo 16, lettera h)

Articolo 16, lettera i)

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 16, lettera j)

Articolo 16, lettera k)

Articolo 54, paragrafo 2

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 47

Articolo 19

Articolo 58

Articolo 20

Articolo 59

Allegato I e allegato II

Allegato I (Parte I)



( 1 ) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

( 2 ) GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.

( 3 ) Regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) ( ►C1  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 ◄ ).

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