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Document 02012R0976-20121025

    Consolidated text: Regolamento (UE) n . 976/2012 della Commissione del 23 ottobre 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 165/2011 che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/976/2012-10-25

    2012R0976 — IT — 25.10.2012 — 000.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) N. 976/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 23 ottobre 2012

    che modifica il regolamento (UE) n. 165/2011 che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010

    (GU L 294, 24.10.2012, p.3)


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 313, 13.11.2012, pag. 20  (976/2012)




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) N. 976/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 23 ottobre 2012

    che modifica il regolamento (UE) n. 165/2011 che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010



    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( 1 ), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1 e 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 ( 2 ), stabilisce che il contingente di pesca per lo sgombro (Scomber scombrus) nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 (in prosieguo «contingente di pesca per lo sgombro») assegnato alla Spagna per il 2011 deve essere ridotto di 4 500 tonnellate.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 165/2011 prevede inoltre che il contingente di pesca per lo sgombro che può essere assegnato alla Spagna per il periodo 2012-2015 e, se del caso, per gli anni successivi, debba essere ridotto, rispettivamente, di 5 500 tonnellate per il 2012, 9 748 tonnellate per il 2013 e 9 747 tonnellate per il 2014 e il 2015 e, se necessario, per gli anni successivi.

    (3)

    Il 21 dicembre 2011 le autorità spagnole hanno informato la Commissione riguardo al fatto che il contingente di pesca per lo sgombro per il 2011 non era stato completamente utilizzato e hanno chiesto alla Commissione di tenere conto del quantitativo non utilizzato allo scopo di compensare il superamento del contingente di sgombro nel 2010, come disposto dal regolamento (UE) n. 165/2011. Il quantitativo non utilizzato ammonta a 5 755 tonnellate.

    (4)

    La Spagna, inoltre, aveva chiesto, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ( 3 ), che, entro i limiti indicati nel medesimo regolamento, una parte del contingente di pesca per lo sgombro a essa assegnato per il 2011 fosse riportata all’anno successivo.

    (5)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 319/2012 della Commissione, del 13 aprile 2012, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2012 alcuni quantitativi riportati nel 2011 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ( 4 ), ha riportato 2 511 tonnellate del contingente di pesca non utilizzate della Spagna nel 2011 al 2012. Di conseguenza, il quantitativo residuo non utilizzato del 2011 ammonta a 3 244 tonnellate.

    (6)

    È opportuno utilizzare il quantitativo di 3 244 tonnellate al fine di riprogrammare le detrazioni previste dal regolamento (UE) n. 165/2011. Occorre aggiungere tale quantitativo alla detrazione del 2011, che ammonta a 7 744 tonnellate, e contemporaneamente sottrarlo dalla detrazione degli anni successivi.

    (7)

    La Spagna ha chiesto che il quantitativo non utilizzato venga sottratto dalle detrazioni del 2013 e del 2014. Ciò è compatibile con la logica esposta nel considerando 7 del regolamento (UE) n. 165/2011. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 165/2011,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (UE) n. 165/2011 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO




    «ALLEGATO



    Stock

    Contingente iniziale 2010 (1)

    Contingente 2010 modificato

    Catture 2010 accertate

    Differenza contingente-catture

    (superamento del contingente)

    ►C1  Fattore moltiplicatore di cui all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009

    (superamento × 2) ◄

    Detrazione 2011

    Detrazione 2012

    Detrazione 2013

    Detrazione 2014

    Detrazione 2015 e, se del caso, negli anni successivi

    MAC/8C3411

    27 919

    24 604

    44 225

    – 19 621

    (79,7 % del contingente 2010)

    – 39 242

    7 744

    5 500

    8 126

    8 125

    9 747

    (1)   Regolamento (UE) n. 53/2010.»



    ( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    ( 2 ) GU L 48 del 23.2.2011, pag. 11.

    ( 3 ) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

    ( 4 ) GU L 104 del 14.4.2012, pag. 2.

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