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Document 02012R0564-20130626

    Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) n . 564/2012 della Commissione del 27 giugno 2012 che fissa, per il 2012, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/564/2013-06-26

    2012R0564 — IT — 26.06.2013 — 001.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 564/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 27 giugno 2012

    che fissa, per il 2012, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

    (GU L 168, 28.6.2012, p.26)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 598/2013 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2013

      L 172

    9

    25.6.2013




    ▼B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 564/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 27 giugno 2012

    che fissa, per il 2012, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio



    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ( 1 ), in particolare l’articolo 51, paragrafo 2, primo comma, l’articolo 69, paragrafo 3, primo comma, l’articolo 123, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 128, paragrafo 2, secondo comma e l’articolo 131, paragrafo 4, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per gli Stati membri che attuano nel 2012 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2012 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli 52, 53 e 54 dello stesso regolamento.

    (2)

    Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2012 delle opzioni di cui all’articolo 69, paragrafo 1, o all’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2012 i massimali di bilancio per il sostegno specifico di cui al titolo II, capitolo 5, dello stesso regolamento.

    (3)

    L’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 limita le risorse applicabili a ciascuna misura accoppiata stabilita all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), al 3,5% dei massimali nazionali di cui all’articolo 40 dello stesso regolamento. Per motivi di chiarezza, la Commissione pubblica i massimali che risultano dagli importi comunicati dagli Stati membri per le misure in questione.

    (4)

    Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli importi calcolati conformemente all’articolo 69, paragrafo 7, dello stesso regolamento sono stati stabiliti nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ( 2 ). Per motivi di chiarezza, è opportuno che la Commissione pubblichi gli importi comunicati dagli Stati membri che essi intendono impiegare conformemente all’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009.

    (5)

    Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2012 che si ottengono detraendo dai massimali indicati nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli 52, 53, 54 e 68 dello stesso regolamento. L’importo da dedurre dal suindicato allegato VIII per finanziare il sostegno specifico stabilito all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 corrisponde alla differenza fra l’importo totale del sostegno specifico comunicato dagli Stati membri e gli importi comunicati per finanziare il sostegno specifico in conformità dell’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), dello stesso regolamento. Qualora uno Stato membro che attua il regime di pagamento unico decida di concedere il sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), l’importo comunicato alla Commissione deve essere incluso nel massimale del regime di pagamento unico, poiché detto sostegno assume la forma di un incremento del valore unitario e/o del numero di diritti al pagamento dell’agricoltore.

    (6)

    Per gli Stati membri che applicano nel 2012 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue, in conformità dell’articolo 123, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

    (7)

    Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2012 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, a norma dell’articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

    (8)

    Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2012 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell’articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

    (9)

    Occorre fissare per il 2012 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell’articolo 128, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, stabiliti in base alla loro comunicazione.

    (10)

    Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2012 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i frutti rossi, a norma dell’articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.

    (11)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    Articolo 1

    1.  I massimali di bilancio per il 2012, di cui all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.

    2.  I massimali di bilancio per il 2012, di cui agli articoli 69, paragrafo 3, e 131, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato II del presente regolamento.

    3.  I massimali di bilancio per il 2012 per il sostegno stabilito all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e) del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato III del presente regolamento.

    4.  Gli importi che possono essere impiegati dagli Stati membri conformemente all’articolo 69, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CE) n. 73/2009 per coprire il sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono stabiliti nell’allegato IV del presente regolamento.

    5.  I massimali di bilancio per il 2012 per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 sono stabiliti nell’allegato V del presente regolamento.

    6.  Le dotazioni finanziarie annue per il 2012, di cui all’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabilite nell’allegato VI del presente regolamento.

    7.  Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia nel 2012, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato VII del presente regolamento.

    8.  Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, dell’Ungheria, della Polonia e della Slovacchia nel 2012, per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato VIII del presente regolamento.

    9.  I massimali di bilancio per il 2012 di cui all’articolo 128, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono stabiliti nell’allegato IX del presente regolamento.

    10.  Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Bulgaria, dell’Ungheria e della Polonia nel 2012, per la concessione del pagamento distinto per i frutti rossi di cui all’articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato X del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I



    MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 52, 53 E 54 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

    Anno civile 2012

    (in migliaia di EUR)

     

    BE

    DK

    ES

    FR

    IT

    AT

    PT

    SI

    FI

    SE

    Premio per pecora e per capra

     
     
     
     
     
     

    21 892

     

    600

     

    Premio supplementare per pecora e per capra

     
     
     
     
     
     

    7 184

     

    200

     

    Premio per vacca nutrice

    77 565

     

    261 153

    525 622

     

    70 578

    78 695

     
     
     

    Supplemento al premio per vacca nutrice

    19 389

     

    26 000

     
     

    99

    9 462

     
     
     

    Prodotti ortofrutticoli diversi dai pomodori, articolo 54, paragrafo 2

     
     
     

    33 025

    850

     
     
     
     
     




    ALLEGATO II



    MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

    Anno civile 2012

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Belgio

    8 600

    Bulgaria

    28 500

    Repubblica ceca

    31 826

    Danimarca

    36 325

    Estonia

    1 253

    Irlanda

    25 000

    Grecia

    108 000

    Spagna

    248 065

    Francia

    466 600

    Italia

    321 950

    Lettonia

    5 130

    Lituania

    13 304

    Ungheria

    130 898

    Paesi Bassi

    37 900

    Austria

    13 900

    Polonia

    106 558

    Portogallo

    34 111

    Romania

    37 545

    Slovenia

    13 154

    Slovacchia

    12 000

    Finlandia

    52 483

    Svezia

    3 469

    Regno Unito

    29 800

    Importi comunicati dagli Stati membri per la concessione del sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), inclusi nei massimali del regime di pagamento unico.

    Grecia: 30 000 000 EUR

    Slovenia: 5 400 000 EUR




    ALLEGATO III



    MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO DI CUI ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERA a), PUNTI i), ii), iii) e iv), E ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERE b) ED e), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

    Anno civile 2012

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Belgio

    4 461

    Bulgaria

    28 500

    Repubblica ceca

    31 826

    Danimarca

    18 285

    Estonia

    1 253

    Irlanda

    25 000

    Grecia

    78 000

    Spagna

    184 965

    Francia

    297 600

    Italia

    152 950

    Lettonia

    5 130

    Lituania

    13 304

    Ungheria

    46 164

    Paesi Bassi

    30 100

    Austria

    13 900

    Polonia

    106 558

    ▼M1

    Portogallo

    20 200

    ▼B

    Romania

    37 545

    Slovenia

    7 754

    Slovacchia

    12 000

    Finlandia

    52 483

    Svezia

    3 469

    Regno Unito

    29 800




    ALLEGATO IV



    IMPORTI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 69, PARAGRAFO 6, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 PER COPRIRE IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, DELLO STESSO REGOLAMENTO

    Anno civile 2012

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Belgio

    8 600

    Danimarca

    23 250

    Irlanda

    23 900

    Grecia

    70 000

    Spagna

    144 400

    Francia

    84 000

    Italia

    144 900

    Paesi Bassi

    31 700

    Austria

    11 900

    Portogallo

    21 700

    Slovenia

    5 400

    Finlandia

    6 190




    ALLEGATO V



    MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

    Anno civile 2012

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Belgio

    517 901

    Danimarca

    1 035 927

    Germania

    5 852 938

    Irlanda

    1 339 769

    Grecia

    2 225 227

    Spagna

    4 913 824

    Francia

    7 586 247

    Italia

    4 202 085

    Lussemburgo

    37 671

    Malta

    5 137

    Paesi Bassi

    891 551

    Austria

    679 111

    Portogallo

    476 907

    Slovenia

    129 221

    Finlandia

    523 455

    Svezia

    767 437

    Regno Unito

    3 958 242




    ALLEGATO VI



    DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

    Anno civile 2012

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Bulgaria

    472 216

    Repubblica ceca

    755 659

    Estonia

    90 789

    Cipro

    45 787

    Lettonia

    125 540

    Lituania

    323 394

    Ungheria

    1 033 364

    Polonia

    2 504 542

    Romania

    1 043 001

    Slovacchia

    328 485




    ALLEGATO VII



    IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI ALL’ARTICOLO 126 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

    Anno civile 2012

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Repubblica ceca

    44 245

    Lettonia

    3 308

    Lituania

    10 260

    Ungheria

    41 010

    Polonia

    159 392

    Romania

    6 062

    Slovacchia

    19 289




    ALLEGATO VIII



    IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER GLI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

    Anno civile 2012

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Repubblica ceca

    414

    Ungheria

    4 756

    Polonia

    6 715

    Slovacchia

    690




    ALLEGATO IX



    MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI TRANSITORI DA EROGARE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 128 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

    Anno civile 2012

    (in migliaia di EUR)

    Stato membro

    Cipro

    Prodotti ortofrutticoli diversi dai pomodori - Articolo 128, paragrafo 2

    3 359




    ALLEGATO X



    IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER I FRUTTI ROSSI DI CUI ALL’ARTICOLO 129 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

    Anno civile 2012

    Stato membro

    (in migliaia di EUR)

    Bulgaria

    226

    Ungheria

    391

    Polonia

    11 040



    ( 1 ) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

    ( 2 ) GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.

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