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Document 02012R0394-20130114

    Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) n . 394/2012 della Commissione dell’ 8 maggio 2012 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2012/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/394/2013-01-14

    2012R0394 — IT — 14.01.2013 — 001.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 394/2012 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 maggio 2012

    recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2012/2013

    (GU L 123, 9.5.2012, p.30)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 13/2013 DELLA COMMISSIONE dell’11 gennaio 2013

      L 8

    8

    12.1.2013




    ▼B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 394/2012 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 maggio 2012

    recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2012/2013



    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l’articolo 61, primo comma, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero o l’isoglucosio prodotti in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 56 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro un limite quantitativo da fissare.

    (2)

    Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare per quanto riguarda il rilascio dei titoli di esportazione, sono fissate dal regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione ( 2 ). Tuttavia, occorre fissare il limite quantitativo per campagna di commercializzazione tenendo conto delle eventuali opportunità esistenti sui mercati di esportazione.

    (3)

    Le esportazioni rappresentano una parte consistente dell’attività economica di taluni produttori di zucchero e di isoglucosio dell’Unione europea, i quali hanno creato mercati tradizionali al di fuori del territorio dell’Unione. Le esportazioni di zucchero e isoglucosio verso questi mercati potrebbero essere redditizie anche senza l’assegnazione di restituzioni all’esportazione. A tal fine occorre fissare un limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota in modo che i produttori dell’Unione interessati possano continuare ad approvvigionare i loro mercati tradizionali.

    (4)

    Per la campagna 2012/2013, si stima che la domanda del mercato possa essere soddisfatta fissando il limite quantitativo inizialmente a 650 000 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per le esportazioni di zucchero fuori quota e a 70 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni di isoglucosio fuori quota.

    (5)

    Le esportazioni di zucchero dall’Unione europea verso talune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che accordano ai prodotti dell’Unione un trattamento preferenziale all’importazione godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Considerata la mancanza di strumenti giuridici di mutua assistenza amministrativa appropriati per lottare contro le irregolarità e allo scopo di ridurre al minimo il rischio di frode e prevenire gli abusi connessi alla reimportazione o alla reintroduzione nell’Unione di zucchero fuori quota, è necessario escludere dalle destinazioni ammissibili talune destinazioni vicine.

    (6)

    In considerazione dei rischi di frode più ridotti per l’isoglucosio a causa della natura del prodotto, non è necessario limitare le destinazioni ammissibili per le esportazioni di isoglucosio fuori quota.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    Articolo 1

    Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota

    ▼M1

    1.  Per la campagna 2012-2013, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 1 350 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99.

    ▼B

    2.  Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti:

    a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), San Marino, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia ( 3 ), Montenegro, Albania ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

    b) territori degli Stati membri dell’Unione europea che non fanno parte del territorio doganale dell’Unione: isole Færøer, Groenlandia, isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, Comuni di Livigno e di Campione d’Italia e zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

    c) territori europei le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro e che non fanno parte del territorio doganale dell’Unione: Gibilterra.

    Articolo 2

    Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota

    1.  Per la campagna 2012/2013, che va dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 70 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.

    2.  Le esportazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono consentite solo se i prodotti medesimi rispettano le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2012.

    Esso cessa di produrre effetti il 30 settembre 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



    ( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    ( 2 ) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

    ( 3 ) Nonché il Kosovo, ai sensi della risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

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