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Document 02012R0383-20140617
Commission Regulation (EU) No 383/2012 of 4 May 2012 laying down technical requirements with regard to driving licences which include a storage medium (microchip) (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Regolamento (UE) n . 383/2012 della Commissione del 4 maggio 2012 recante i requisiti tecnici per le patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione (microchip) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) n . 383/2012 della Commissione del 4 maggio 2012 recante i requisiti tecnici per le patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione (microchip) (Testo rilevante ai fini del SEE)
2012R0383 — IT — 17.06.2014 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (UE) N. 383/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2012 recante i requisiti tecnici per le patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione (microchip) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 120, 5.5.2012, p.1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
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date |
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REGOLAMENTO (UE) N. 575/2014 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 2014 |
L 159 |
47 |
28.5.2014 |
REGOLAMENTO (UE) N. 383/2012 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2012
recante i requisiti tecnici per le patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione (microchip)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida ( 1 ), in particolare l’articolo 1, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2006/126/CE prevede, per le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri, un modello comune dotato di un supporto di memorizzazione facoltativo (microchip). |
(2) |
L’inserimento di tale microchip nella patente di guida dovrebbe consentire agli Stati membri di migliorare ulteriormente il livello di protezione antifrode. È opportuno che il trattamento dei dati personali sia effettuato in conformità delle norme dell’Unione stabilite, inter alia, dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 2 ). |
(3) |
Qualora gli Stati membri scelgano di introdurre il microchip nella patente di guida, è necessario che la sua attuazione tecnica rispetti determinati requisiti e talune norme per garantire l’interoperabilità e una resistenza adeguata alla frode. |
(4) |
Per verificare il rispetto dei suddetti requisiti, occorre sottoporre le patenti di guida dotate di microchip a una procedura di omologazione a livello dell’Unione. Non è necessario che tale procedura si applichi alle patenti di guida sprovviste di microchip. |
(5) |
È opportuno che i requisiti tecnici applicabili alle patenti di guida dotate di microchip siano basati su norme tecniche concordate a livello internazionale, in particolare la norma 18013 dell’International Standardization Organization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC), che definisce un quadro per il formato e il contenuto della patente di guida conforme alla norma ISO. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo d’applicazione
Il presente regolamento si applica alle patenti di guida dotate di microchip rilasciate in conformità della direttiva 2006/126/CE.
Articolo 2
Requisiti generali
1. Il microchip e i dati in esso contenuti, comprese eventuali informazioni facoltative o supplementari, sono conformi alle disposizioni dell’allegato I del presente regolamento.
2. Il microchip contiene i dati armonizzati relativi alla patente di guida di cui all’allegato I, punto I.2.1.
3. Gli Stati membri consultano la Commissione prima di introdurre nel microchip di una patente di guida uno o più dati supplementari di cui all’allegato I, punto I.2.2.
Articolo 3
Norme applicabili
Nell’allegato II del presente regolamento sono elencate le norme applicabili alle patenti di guida dotate di microchip.
Articolo 4
Procedura di omologazione UE
Le patenti di guida dotate di microchip sono sottoposte a una procedura di omologazione UE in conformità delle disposizioni di cui all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 5
Certificato di omologazione UE
1. Se sono state rispettate tutte le disposizioni applicabili all’omologazione UE per quanto attiene a una patente di guida dotata di microchip in conformità degli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento, gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo rappresentante un certificato di omologazione UE.
2. All’occorrenza, in particolare per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, uno Stato membro può ritirare l’omologazione UE da esso rilasciata.
3. I certificati di omologazione UE e la notifica del loro ritiro sono conformi al modello che figura nell’allegato IV del presente regolamento.
4. La Commissione è informata di tutti i certificati di omologazione UE rilasciati o ritirati. In caso di ritiro si presenta una motivazione dettagliata.
La Commissione comunica agli Stati membri il ritiro di ogni omologazione UE.
5. I certificati di omologazione UE rilasciati dagli Stati membri sono riconosciuti reciprocamente dai medesimi.
Articolo 6
Punti di contatto unici
1. Ciascuno Stato membro designa un’autorità o un organismo che funge da punto di contatto unico per le informazioni relative alle patenti di guida dotate di microchip. Il punto di contatto unico adotta le dovute misure in materia di protezione dei dati.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, il nome e il recapito del punto di contatto unico designato a norma del paragrafo 1, informandola tempestivamente di ogni eventuale cambiamento ad esso relativo.
3. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri l’elenco dei punti di contatto unici designati e lo mantiene aggiornato.
Articolo 7
Clausola di salvaguardia
1. Se uno Stato membro constata che un numero significativo di patenti di guida dotate di microchip è risultato ripetutamente non conforme al presente regolamento, ne informa tutti i punti di contatto unici, l’autorità di controllo di cui alla direttiva 95/46/CE e la Commissione, indicando il numero di certificato di omologazione UE relativo alle patenti di guida interessate e il motivo della mancata conformità.
2. Gli Stati membri che hanno rilasciato dette patenti di guida esaminano prontamente il problema e intervengono con le opportune misure correttive, anche ritirando il certificato di omologazione UE, se del caso.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Requisiti generali per le patenti di guida dotate di microchip
I requisiti generali per le patenti di guida dotate di microchip illustrati nel presente allegato si basano su norme internazionali, in particolare le norme della serie ISO/IEC 18013. Essi contemplano i seguenti aspetti:
— le specifiche del microchip e la struttura logica dei dati del microchip,
— le specifiche dei dati armonizzati e supplementari da memorizzare, e
— le specifiche relative ai meccanismi di protezione dei dati per i dati da memorizzare in formato digitale.
I.1 ACRONIMI
Acronimo |
Significato |
AID |
Identificatore applicativo (Application Identifier) |
BAP |
Protezione d’accesso di base (Basic Access Protection) |
DG |
Gruppo di dati (Data Group) |
EAL 4+ |
Livello 4 aumentato di garanzia della valutazione (Evaluation Assurance Level 4 Augmented) |
EF |
File elementare (Elementary File) |
EFID |
Identificativo del file elementare (Elementary File Identifier) |
eMRTD |
Documenti di viaggio a lettura ottica (Machine Readable Travel Documents) |
ICC |
Carta a circuito integrato (Integrated Circuit Card) |
ISO |
Organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Standard Organisation) |
LDS |
Struttura logica dei dati (Logical Data Structure) |
PICC |
Carta di prossimità a circuito integrato (Proximity Integrated Circuit Card) |
PIX |
Estensione dell’identificatore dell’applicazione esclusivo (Proprietary Application Identifier Extension) |
RID |
Identificatore applicativo registrato (Registered Application Identifier) |
SOd |
Oggetto di sicurezza del documento (Document Security Object) |
I.2 DATI CONTENUTI NEL MICROCHIP
I.2.1 Dati armonizzati obbligatori e facoltativi della patente di guida
Il microchip contiene i dati armonizzati relativi alla patente di guida di cui all’allegato I, paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE. Se uno Stato membro decide di inserire nella patente di guida rubriche indicate come facoltative nell’allegato I, paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE, tali rubriche sono inserite nel microchip.
I.2.2 Dati supplementari
Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono inserire dati supplementari, purché questo non interferisca in alcun modo con l’attuazione della direttiva 2006/126/CE.
Gli Stati membri che intendono introdurre dati supplementari presentano alla Commissione informazioni dettagliate sul tipo di dati supplementari e sui motivi per cui tali dati debbano essere inseriti nel microchip. La Commissione esamina tali informazioni e, se necessario, formula un parere alla luce dei requisiti di cui al presente allegato e previa consultazione del gruppo di lavoro istituito a norma dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE. La Commissione indica eventualmente nel proprio parere se i dati supplementari debbano essere inseriti nell’applicazione della patente di guida UE o in un’altra applicazione.
I.3 MICROCHIP
I.3.1 Tipo di supporto di memorizzazione
Il supporto di memorizzazione per i dati della patente di guida è un microchip provvisto di interfaccia a contatto, senza contatto oppure duplice (con e senza contatto), come precisato nell’allegato II, voce 1, del presente regolamento.
I.3.2 Applicazioni
Tutti i dati di un microchip sono memorizzati in applicazioni. Tutte le applicazioni del microchip sono identificate con un codice unico denominato AID (Application Identifier — Identificatore applicativo), come indicato nell’allegato II, voce 2.
I.3.2.1 Applicazione per patenti di guida UE
I dati obbligatori e facoltativi della patente di guida sono inseriti nell’apposita applicazione per la patente di guida UE. L’AID dell’applicazione per la patente di guida UE è il seguente:
«A0 00 00 04 56 45 44 4C 2D 30 31»,
composto da:
— RID della Commissione europea: «A0 00 00 04 56»,
— PIX dell’applicazione per la patente di guida UE: «45 44 4C 2D 30 31» (EDL-01).
I dati, raggruppati in gruppi di dati (DG), fanno parte di una struttura logica di dati (LDS).
Questi gruppi di dati sono memorizzati nell’applicazione per la patente di guida UE sotto forma di file elementari (EF) e sono protetti in conformità dell’allegato II, voce 3.
I.3.2.2 Altre applicazioni
Altri dati supplementari sono inseriti in una o più applicazioni apposite, diverse dall’applicazione per la patente di guida UE. Ciascuna di queste applicazioni è identificata con un AID unico.
I.4 STRUTTURA LOGICA DEI DATI DELL’APPLICAZIONE PER LA PATENTE DI GUIDA UE
I.4.1 Struttura logica dei dati
I dati della patente di guida inseriti nel microchip sono contenuti in una struttura logica dei dati (LDS), di cui all’allegato II, voce 4. Il presente punto precisa quali sono i requisiti supplementari per i gruppi di dati (DG) obbligatori, facoltativi e supplementari.
Ogni gruppo di dati è memorizzato in un file elementare. I file elementari da utilizzare per l’applicazione per la patente di guida UE sono identificati con identificatori appositi (EFID — Elementary File Identifiers), nella forma estesa o abbreviata, come indicato nell’allegato II, voce 5.
I.4.2 Gruppi di dati obbligatori
Gli elementi di dati obbligatori e facoltativi sono inseriti nei seguenti gruppi di dati (DG):
— DG 1: tutti gli elementi di dati obbligatori e facoltativi sono stampati nel documento, eccetto l’immagine del volto e l’immagine della firma,
— DG 5: immagine della firma del titolare della patente,
— DG 6: immagine del volto del titolare della patente.
I dati DG1 sono organizzati secondo quanto indicato nel punto I.6 del presente allegato e nell’allegato II, voce 6. I dati contenuti in altri DG sono inseriti secondo quanto indicato nell’allegato II, in particolare voce 7.
I.4.3 Gruppi di dati supplementari
Gli elementi di dati supplementari sono inseriti nei seguenti gruppi di dati:
— DG 2: informazioni sul titolare della patente, eccetto i dati biometrici,
— DG 3: informazioni sull’autorità che rilascia la patente,
— DG 4: immagine ritratto,
— DG 7: dati biometrici delle impronte digitali del titolare della patente,
— DG 8: dati biometrici dell’iride del titolare della patente,
— DG 11: altri particolari, come il nome per esteso del titolare nei caratteri nazionali.
I dati contenuti in questi DG sono inseriti in base a quanto specificato nell’allegato II, voce 8.
I.5 MECCANISMI DI PROTEZIONE DEI DATI
Si utilizzano meccanismi adeguati per convalidare l’autenticità e l’integrità del microchip e dei dati in esso contenuti e per limitare l’accesso ai dati della patente di guida.
I dati del microchip sono protetti secondo quanto indicato nell’allegato II, voce 3. Il presente punto precisa i requisiti supplementari da rispettare.
I.5.1 Verifica dell’autenticità
I.5.1.1 Autentificazione passiva obbligatoria
Tutti i DG memorizzati nell’applicazione per la patente di guida UE sono protetti da un’autentificazione passiva.
I dati relativi all’autentificazione passiva sono conformi alle specifiche di cui all’allegato II, voce 9.
I.5.1.2 Autentificazione attiva facoltativa
Si applica l’autentificazione attiva facoltativa per garantire che il microchip originale non sia stato sostituito.
I.5.2 Restrizione dell’accesso
I.5.2.1 Protezione d’accesso di base (Basic Access Protection)
Si applica il meccanismo di protezione dell’accesso di base (BAP) per tutti i dati contenuti nell’applicazione per la patente di guida UE. Ai fini dell’interoperabilità con sistemi esistenti, quale il sistema che impiega documenti di viaggio a lettura ottica (eMRTD), è d’obbligo utilizzare la zona per la lettura automatica (MRZ) di una riga, di cui all’allegato II, voce 10.
La chiave del documento Kdoc utilizzata per accedere al chip è generata dall’MRZ a una riga, che può essere immessa manualmente oppure utilizzando un lettore ottico di caratteri (OCR). Si applica la configurazione BAP 1 definita per l’MRZ a una riga, indicata nell’allegato II, voce 10.
I.5.2.2 Controllo dell’accesso esteso condizionato (Conditional Extended Access Control)
Quando sono inseriti nel microchip dati più sensibili, si adottano misure supplementari per limitare l’accesso a tali dati.
I meccanismi di controllo dell’accesso esteso rispettano le prescrizioni dell’allegato II, voce 11.
I.5.3 Infrastruttura a chiave pubblica (PKI) per le patenti di guida dotate di microchip
Il punto di contatto unico di cui all’articolo 6 predispone le modalità necessarie alla gestione delle chiavi pubbliche, in conformità dell’allegato A della norma ISO 18013_3.
I.6 PRESENTAZIONE DEI DATI
I.6.1 Formato dei dati in DG1
Codice |
L |
Valore |
Codifica |
O/F |
||||
61 |
V |
Elementi dei dati del DG1 (annidati) |
||||||
Codice |
L |
Valore |
||||||
5F 01 |
V |
Numero di omologazione |
ans |
O |
||||
5F 02 |
V |
Oggetto di dati costruito relativo a elementi di dati demografici |
O |
|||||
Codice |
L |
Valore |
||||||
5F 03 |
3 |
Stato membro emittente |
a3 |
O |
||||
5F 04 |
V |
Cognome(i) del titolare |
as |
O |
||||
5F 05 |
V |
Altro(i) nome(i) del titolare |
as |
O |
||||
5F 06 |
4 |
Data di nascita (ggmmaaaa) |
n8 |
O |
||||
5F 07 |
V |
Luogo di nascita |
ans |
O |
||||
5F 08 |
3 |
Nazionalità |
a3 |
F |
||||
5F 09 |
1 |
Sesso |
M/F/U |
F |
||||
5F 0 A |
4 |
Data di rilascio della patente (ggmmaaaa) |
n8 |
O |
||||
5F 0B |
4 |
Data di scadenza della patente (ggmmaaaa) |
n8 |
O |
||||
5F 0C |
V |
Autorità emittente |
ans |
O |
||||
5F 0D |
V |
Numero amministrativo (diverso dal numero del documento) |
ans |
F |
||||
5F 0E |
V |
Numero del documento |
an |
O |
||||
5F 0F |
V |
Residenza, domicilio permanente o recapito postale |
ans |
F |
||||
7F 63 |
V |
Oggetto di dati costruito relativo alle categorie veicoli/restrizioni/condizioni |
O |
|||||
Codice |
L |
Valore (codificato come indicato oltre) |
||||||
02 |
1 |
Numero di categorie/restrizioni/condizioni |
N |
O |
||||
87 |
V |
Categoria/restrizione/condizione |
ans |
O |
||||
87 |
V |
Categoria/restrizione/condizione |
ans |
F |
||||
… |
… |
… |
… |
… |
||||
87 |
V |
Categoria/restrizione/condizione |
ans |
F |
I.6.2 Formato di registrazione logica
Le categorie riguardanti i veicoli, le restrizioni o le condizioni sono riunite in un oggetto di dati in base alla struttura indicata nella tabella seguente:
Codice categoria veicolo |
Data di rilascio |
Data di scadenza |
Codice |
Segno |
Valore |
dove:
— i codici delle categorie dei veicoli sono presentati come indicato nell’articolo 4 della direttiva 2006/126/CE (ad esempio AM, A1, A2, A, B1, B ecc.),
— la data di rilascio si presenta come GGMMAAAA (due cifre a indicazione del giorno, seguite da due cifre a indicazione del mese, seguite da quattro cifre a indicazione dell’anno) per la categoria di veicoli,
— la data di scadenza si presenta come GGMMAAAA (due cifre a indicazione del giorno, seguite da due cifre a indicazione del mese, seguite da quattro cifre a indicazione dell’anno) per la categoria di veicoli,
— il codice, il segno e il valore si riferiscono alle informazioni o alle restrizioni supplementari relative alla categoria di veicoli o al conducente.
ALLEGATO II
Elenco delle norme applicabili alle patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione
Voce |
Oggetto |
Requisito |
Applicabile a |
1 |
Interfaccia, organizzazione e comandi del supporto di memorizzazione |
Serie ISO/IEC 7816 (a contatto), serie ISO/IEC 14443 (senza contatto) di cui all’allegato C della norma ISO/IEC 18013-2:2008 |
Allegato I, punto I.3.1 |
2 |
Identificatore applicativo |
ISO/IEC 7816-5:2004 |
Allegato I, punto I.3.2 |
3 |
Meccanismi di protezione dei dati |
ISO/IEC 18013-3:2009 |
Allegato I, punto I.3.2.1 Allegato I, punto I.5 |
4 |
Struttura logica dei dati |
ISO/IEC 18013-2:2008 |
Allegato I, punto I.4.1 |
5 |
Identificatore del file elementare |
ISO/IEC 18013-2:2008 Tabella C.2 |
Allegato I, punto I.4.1 |
6 |
Presentazione dei dati per DG1 |
ISO 18013-2:2008, allegato C.3.8 |
Allegato I, punto I.4.2 Allegato I, punto I.6.1 |
7 |
Presentazione dei dati obbligatori per DG5 e DG6 |
ISO/IEC 18013-2:2008, allegato C.6.6 e allegato C.6.7, immagine del volto e immagine della firma da salvare in formato JPEG o JPEG2000 |
Allegato I, punto I.4.2 |
8 |
Presentazione dei dati facoltativi e supplementari |
ISO/IEC 18013-2:2008, allegato C |
Allegato I, punto I.4.3 |
9 |
Autenticazione passiva |
ISO/IEC 18013-3:2009, punto 8.1, dati memorizzati in EF.SOd (oggetto di sicurezza del documento) nell’LDS |
Allegato I, punto I.5.1.1 |
10 |
Restrizione dell’accesso di base |
ISO/IEC 18013-3:2009 e prima modifica |
Allegato I, punto I.5.2.1 |
Configurazione della restrizione dell’accesso di base |
ISO/IEC 18013-3:2009, allegato B.8 |
||
11 |
Restrizione dell’accesso esteso |
Technical Guideline TR-03110, Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents — Extended Access Control (EAC), versione 1.11 |
Allegato I, punto I.5.2.2 |
12 |
Metodi di prova |
ISO 18013-4:2011 |
Allegato III, punto III.1 |
13 |
Certificato di sicurezza |
EAL 4+ o equivalente |
Allegato III, punto III.2 |
14 |
Certificato funzionale |
Prove delle schede intelligenti in base alle norme delle serie ISO 10373 |
Allegato III, punto III.3 |
ALLEGATO III
Procedura di omologazione ue delle patenti di guida dotate di microchip
III.1 DISPOSIZIONI GENERALI
I fabbricanti che chiedono l’omologazione UE delle patenti di guida dotate di microchip presentano un certificato di sicurezza e un certificato funzionale.
Qualsiasi modifica pianificata del processo di produzione, anche del software, è previamente notificata all’autorità che ha accordato l’omologazione. L’autorità può richiedere informazioni e prove supplementari prima di accettare la modifica.
I test sono condotti in base ai metodi di cui all’allegato II, voce 12, del presente regolamento.
III.2 CERTIFICATO DI SICUREZZA
Per quanto concerne la valutazione della sicurezza, i microchip delle patenti di guida sono valutati in base ai criteri di cui all’allegato II, voce 13.
Il certificato di sicurezza è rilasciato unicamente in seguito ad una valutazione positiva della capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati.
III.3 CERTIFICATO FUNZIONALE
La valutazione funzionale delle patenti di guida dotate di microchip avviene in base a prove di laboratorio conformemente ai criteri di cui all’allegato II, voce 14.
Gli Stati membri che integrano un microchip nelle patenti di guida provvedono a che siano rispettati le norme funzionali e i requisiti di cui all’allegato I.
Il certificato funzionale è rilasciato al produttore quando:
— il microchip è accompagnato da un certificato di sicurezza valido,
— è dimostrata la conformità con i requisiti di cui all’allegato II, e
— le prove funzionali sono state condotte con esito positivo.
Spetta all’autorità competente dello Stato membro rilasciare il certificato funzionale. Il certificato funzionale reca l’identità dell’autorità che lo rilascia, l’identità del richiedente, l’identificazione del microchip e un elenco dettagliato delle prove condotte con relativi risultati.
III.4 CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE UE
III.4.1 Modello di certificato
Gli Stati membri rilasciano il certificato di omologazione UE dietro presentazione del certificato di sicurezza e di quello funzionale previsti nel presente allegato. I certificati di omologazione UE sono conformi al modello che figura nell’allegato IV.
III.4.2 Sistema di numerazione
Il sistema di numerazione dell'omologazione UE consiste in:
a) lettera «e» seguita da un numero distinto corrispondente allo Stato membro che ha concesso l'omologazione UE
1 |
per la Germania |
2 |
per la Francia |
3 |
per l'Italia |
4 |
per i Paesi Bassi |
5 |
per la Svezia |
6 |
per il Belgio |
7 |
per l'Ungheria |
8 |
per la Repubblica ceca |
9 |
per la Spagna |
11 |
per il Regno Unito |
12 |
per l'Austria |
13 |
per il Lussemburgo |
17 |
per la Finlandia |
18 |
per la Danimarca |
19 |
per la Romania |
20 |
per la Polonia |
21 |
per il Portogallo |
23 |
per la Grecia |
24 |
per l'Irlanda |
25 |
per la Croazia |
26 |
per la Slovenia |
27 |
per la Slovacchia |
29 |
per l'Estonia |
32 |
per la Lettonia |
34 |
per la Bulgaria |
36 |
per la Lituania |
49 |
per Cipro |
50 |
per Malta; |
b) le lettere DL precedute da un trattino e seguite da due cifre indicanti il numero progressivo attribuito al presente regolamento o all'ultima modifica tecnica di rilievo apportata al presente regolamento. Per il presente regolamento, il numero progressivo è 00;
c) un numero di identificazione unico dell'omologazione UE assegnato dallo Stato membro emittente.
Esempio di sistema di numerazione di omologazione UE: e50-DL00 12345
Il numero di omologazione è contenuto nel microchip nel DG1 per ciascuna patente di guida dotata di tale microchip.
ALLEGATO IV
Modello di certificato di omologazione ue per le patenti di guida dotate di microchip
Nome dell’autorità competente:
Notifica riguardante ( 3 ):
— omologazione
— ritiro dell’omologazione
di una patente di guida UE dotata di microchip
Omologazione n.:
1. Marchio di fabbrica o denominazione commerciale:
2. Nome del modello:
3. Nome del fabbricante o del suo rappresentante, se del caso:
4. Indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante, se del caso:
5. Verbali delle prove di laboratorio:
5.1 Certificato di sicurezza n.: Data:
Rilasciato da:
5.2 Certificato funzionale n.: Data:
Rilasciato da:
6. Data dell’omologazione:
7. Data del ritiro dell’omologazione:
8. Luogo:
9. Data:
10. Documentazione illustrativa in allegato:
11. Firma:
( 1 ) GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.
( 2 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
( 3 ) Barrare la casella che interessa.