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Document 02012R0236-20240109

    Consolidated text: Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/236/2024-01-09

    02012R0236 — IT — 09.01.2024 — 003.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 14 marzo 2012

    relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 086 del 24.3.2012, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO (UE) N. 909/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 23 luglio 2014

      L 257

    1

    28.8.2014

    ►M2

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/27 DELLA COMMISSIONE  del 27 settembre 2021

      L 6

    9

    11.1.2022

    ►M3

    REGOLAMENTO (UE) 2023/2869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 13 dicembre 2023

      L 

    1

    20.12.2023




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 14 marzo 2012

    relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

    1.  

    Il presente regolamento si applica:

    a) 

    agli strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione all’interno dell’Unione, anche quando tali strumenti sono negoziati al di fuori di una sede di negoziazione;

    b) 

    ai prodotti derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 della direttiva 2004/39/CE, relativi ad uno strumento finanziario di cui alla lettera a), o ad un emittente di tale uno strumento finanziario, anche quando tali prodotti derivati sono negoziati al di fuori di una sede di negoziazione;

    c) 

    agli strumenti di debito emessi da uno Stato membro o dall’Unione e ai prodotti derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, relativi o riferiti agli strumenti di debito emessi da uno Stato membro o dall’Unione.

    2.  
    Gli articoli 18, 20 e dal 23 al 30 si applicano a tutti gli strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

    Articolo 2

    Definizioni

    1.  

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) 

    «strumento finanziario», uno strumento elencato nell’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE;

    b) 

    «vendita allo scoperto» con riferimento a un titolo azionario o a uno strumento di debito, una vendita del titolo azionario o dello strumento di debito che il venditore non possiede al momento della conclusione del contratto di vendita, incluso il caso in cui al momento della conclusione del contratto di vendita il venditore ha preso a prestito o si è accordato per prendere a prestito il titolo azionario o lo strumento di debito per consegnarlo al momento del regolamento, ad esclusione:

    i) 

    di un contratto pronti contro termine in cui una delle parti ha convenuto di vendere all’altra parte un titolo ad un prezzo determinato con l’impegno dell’altra parte di rivenderglielo ad una data successiva ad un altro prezzo determinato;

    ii) 

    di un trasferimento di titoli in base ad un accordo di prestito di titoli; ovvero

    iii) 

    della conclusione di un contratto future o di altro contratto derivato con cui si convenga di vendere titoli ad un prezzo definito a una data futura;

    c) 

    «contratto derivato avente ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap)», un contratto derivato con cui una parte versa un premio all’altra parte in cambio di un pagamento o di altra indennità, al verificarsi di un evento di credito relativo ad un soggetto di riferimento e di qualsiasi altro inadempimento relativo a detto contratto derivato che abbia un effetto economico equivalente;

    d) 

    «emittente sovrano», uno dei seguenti emittenti di strumenti di debito:

    i) 

    l’Unione;

    ii) 

    uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un’agenzia o una società veicolo di tale Stato membro;

    iii) 

    in caso di Stato membro federale, un membro della federazione;

    iv) 

    una società veicolo per conto di diversi Stati membri;

    v) 

    un ente finanziario internazionale costituito da due o più Stati membri con l’obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi difficoltà di finanziamento; o

    vi) 

    la Banca europea per gli investimenti;

    e) 

    «credit default swap su emittenti sovrani», un contratto derivato su crediti aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento con cui un pagamento o altra indennità è effettuato al verificarsi di un evento di credito o dell’inadempimento di un emittente sovrano;

    f) 

    «debito sovrano», uno strumento di debito emesso da un emittente sovrano;

    g) 

    «debito sovrano emesso», il totale del debito sovrano emesso da un emittente sovrano che non è stato rimborsato;

    h) 

    «capitale azionario emesso» con riferimento ad una società, il totale delle azioni ordinarie e privilegiate emesse dalla società escluse le obbligazioni convertibili;

    i) 

    «Stato membro di origine»:

    i) 

    con riferimento a un’impresa d’investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, o ad un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, lo Stato membro di origine ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2004/39/CE;

    ii) 

    con riferimento a un ente creditizio, lo Stato membro di origine ai sensi dell’articolo 4, punto 7, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ( 1 );

    iii) 

    con riferimento a una persona giuridica diversa da quelle di cui ai punti i) o ii), lo Stato membro in cui è situata la sede legale o, se non ha sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sede centrale;

    iv) 

    con riferimento ad una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la sede centrale o, in assenza di sede centrale, lo Stato membro in cui tale persona è domiciliata;

    j) 

    «autorità competente interessata»:

    i) 

    con riferimento al debito sovrano di uno Stato membro o, in caso di uno Stato membro federale, con riferimento al debito sovrano di un membro della federazione, ovvero a un credit default swap relativo a uno Stato membro o ad un membro della federazione, l’autorità competente di tale Stato membro;

    ii) 

    con riferimento al debito sovrano dell’Unione o ad un credit default swap relativo all’Unione, l’autorità competente della giurisdizione nella quale si trova il servizio che emette il debito;

    iii) 

    con riferimento al debito sovrano di diversi Stati membri che agiscono tramite una società veicolo o ad un credit default swap relativo a tale società veicolo, l’autorità competente della giurisdizione nella quale si trova la società veicolo;

    iv) 

    con riferimento al debito sovrano di un ente finanziario internazionale costituito da due o più Stati membri con l’obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi difficoltà di finanziamento, l’autorità competente della giurisdizione nella quale si trova l’ente finanziario internazionale;

    v) 

    con riferimento ad uno strumento finanziario diverso da uno strumento di cui ai punti da i) a iv), l’autorità competente per tale strumento finanziario, ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione ( 2 ), e stabilita conformemente al capo III di tale regolamento;

    vi) 

    con riferimento a uno strumento finanziario diverso da quelli di cui ai punti da i) a v), l’autorità competente dello Stato membro nel quale lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione in una sede di negoziazione;

    vii) 

    con riferimento a uno strumento di debito emesso dalla Banca europea per gli investimenti, l’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede la Banca europea per gli investimenti;

    k) 

    «attività di supporto agli scambi (market making)», le attività di un’impresa di investimento, di un ente creditizio, di un soggetto di un paese terzo o un’impresa di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2004/39/CE, che sia membro di una sede di negoziazione o di un mercato di un paese terzo il cui quadro giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato equivalente dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, quando agisce in qualità di operatore principale per uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione o fuori di essa, secondo una delle seguenti modalità:

    i) 

    comunicando simultaneamente corsi di acquisto e di vendita fermi e a prezzi concorrenziali, di livello comparabile, fornendo così liquidità regolare e continua al mercato;

    ii) 

    nell’ambito della sua attività abituale, eseguendo ordini avviati da clienti o rispondendo alle richieste di vendita o di acquisto dei clienti;

    iii) 

    coprendo le posizioni derivanti dall’esecuzione dei compiti di cui ai punti i) e ii);

    l) 

    «sede di negoziazione», un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, o un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE;

    m) 

    «sede principale» con riferimento a un titolo azionario, la sede di negoziazione di tale titolo con il più elevato volume di contrattazione;

    n) 

    «operatore principale autorizzato», una persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un accordo con un emittente sovrano o che è stato formalmente riconosciuto come operatore principale da o per conto di un emittente sovrano e che, conformemente a tale accordo o riconoscimento, si è impegnato ad effettuare, in qualità di operatore principale, operazioni sul mercato primario e secondario relative a titoli di debito emessi dal suddetto emittente;

    o) 

    «controparte centrale», un soggetto giuridico che si interpone tra le controparti dei contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, agendo come compratore nei confronti di tutti i venditori e come venditore nei confronti di tutti i compratori e che è responsabile del funzionamento di un sistema di compensazione;

    p) 

    «giorno di negoziazione», un giorno di negoziazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1287/2006;

    q) 

    «controvalore degli scambi» di un titolo azionario, il controvalore ai sensi dell’articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 1287/2006.

    2.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42, per specificare le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ed in particolare in quali condizioni si possa ritenere che una persona fisica o giuridica possieda uno strumento finanziario ai fini della definizione di vendita allo scoperto di cui al paragrafo 1, lettera b).

    Articolo 3

    Posizioni corte e lunghe

    1.  

    Ai fini del presente regolamento, una posizione derivante da una delle seguenti situazioni è considerata una posizione corta con riferimento al capitale azionario emesso o al debito sovrano emesso:

    a) 

    vendita allo scoperto di un titolo azionario emesso da una società o di uno strumento di debito emesso da un emittente sovrano;

    b) 

    la realizzazione di un’operazione che crea o fa riferimento ad uno strumento finanziario diverso dagli strumenti di cui alla lettera a), laddove l’effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica che effettua tale transazione in caso di diminuzione del prezzo o del valore del titolo azionario o del titolo di debito.

    2.  

    Ai fini del presente regolamento, una posizione derivante da una delle seguenti situazioni è considerata una posizione lunga con riferimento al capitale azionario emesso o al debito sovrano emesso:

    a) 

    detenzione di un titolo azionario emesso da una società o di un titolo di debito emesso dall’emittente sovrano;

    b) 

    la realizzazione di un’operazione che crea o fa riferimento ad uno strumento finanziario diverso dagli strumenti di cui alla lettera a), laddove l’effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica che effettua tale transazione in caso di aumento del prezzo o del valore del titolo azionario o del titolo di debito.

    3.  
    Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il calcolo della posizione corta o della posizione lunga, per le posizioni detenute indirettamente dal soggetto interessato, anche sotto forma di indici, panieri di titoli o interessi in fondi negoziati in borsa (ETF) o entità simile, è effettuato dalla persona fisica o giuridica interessata secondo criteri ragionevoli, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili circa la composizione dei pertinenti indici o panieri di titoli o degli interessi detenuti dal pertinente fondo negoziato in borsa (ETF) o entità simile. Nel calcolo delle posizioni corte o lunghe, nessuno è obbligato a ottenere informazioni in tempo reale da qualsivoglia persona in merito a detta composizione.

    Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il calcolo di una posizione corta o di una posizione lunga con riferimento al debito sovrano, comprende qualsiasi credit default swap su emittenti sovrani relativo all’emittente sovrano.

    4.  
    Ai fini del presente regolamento, la posizione che rimane dopo aver dedotto una posizione lunga che una persona fisica o giuridica detiene con riferimento al capitale azionario emesso da una posizione corta che tale persona fisica o giuridica detiene con riferimento a detto capitale è considerata una posizione corta netta con riferimento al capitale azionario emesso dalla società in questione.
    5.  
    Ai fini del presente regolamento, la posizione che rimane dopo aver dedotto ogni posizione lunga che una persona fisica o giuridica detenga con riferimento al debito sovrano emesso e ogni posizione lunga in titoli di debito di un emittente sovrano la cui quotazione sia strettamente correlata a quella del debito sovrano in questione da ogni posizione corta detenuta da tale persona fisica o giuridica con riferimento allo stesso debito sovrano, è considerata una posizione corta netta con riferimento al debito sovrano emesso dall’emittente sovrano in questione.
    6.  
    Il calcolo del debito sovrano a norma dei paragrafi da 1 a 5 è effettuato per ogni singolo emittente sovrano anche se i soggetti che emettono debito sovrano per conto dell’emittente sovrano sono soggetti separati.
    7.  

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42, per specificare:

    a) 

    i casi in cui si considera che una persona fisica o giuridica detenga un titolo azionario o uno strumento di debito ai fini del paragrafo 2;

    b) 

    i casi in cui una persona fisica o giuridica detiene una posizione corta netta ai fini dei paragrafi 4 e 5 e il metodo di calcolo di tale posizione;

    c) 

    il metodo di calcolo delle posizioni ai fini dei paragrafi 3, 4 e 5 quando soggetti diversi in un gruppo detengono posizioni lunghe o corte o per attività di gestione di fondi relative a fondi separati.

    Ai fini del primo comma, lettera c), il metodo di calcolo tiene conto, specie nel caso in cui per un particolare emittente si perseguano differenti strategie di investimento con più fondi distinti gestiti dallo stesso soggetto, se in relazione a uno specifico emittente si persegua la stessa strategia di investimento con più di un fondo, e se nella stessa entità più di un portafoglio è gestito su base discrezionale con la stessa strategia di investimento in relazione a uno specifico emittente.

    Articolo 4

    Posizione scoperta in un credit default swap su emittenti sovrani

    1.  

    Ai fini del presente regolamento, si considera che una persona fisica o giuridica detiene una posizione scoperta in un credit default swap su emittenti sovrani quando il credit default swap su emittenti sovrani non serve a coprire:

    a) 

    dal rischio di inadempimento dell’emittente, quando la persona fisica o giuridica detiene una posizione lunga nel debito sovrano di tale emittente cui si riferisce il credit default swap su emittenti sovrani; o

    b) 

    dal rischio di deprezzamento del valore del debito sovrano, quando la persona fisica o giuridica detiene posizioni attive o è esposto a passività, ivi compresi, ma non in via esaustiva, i contratti finanziari, un portafoglio di attività o obbligazioni finanziarie il cui valore è correlato al valore del debito sovrano.

    2.  

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42 per specificare, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo:

    a) 

    i casi nei quali un’operazione su un credit default swap su emittenti sovrani è considerata a copertura di un rischio di inadempimento o di un rischio di deprezzamento del valore del debito sovrano e il metodo di calcolo di una posizione scoperta in un credit default swap su emittenti sovrani;

    b) 

    il metodo di calcolo delle posizioni quando soggetti diversi in un gruppo detengono posizioni lunghe o corte, o per attività di gestione di fondi relative a fondi separati.

    CAPO II

    TRASPARENZA DELLE POSIZIONI CORTE NETTE

    Articolo 5

    Notifica alle autorità competenti di importanti posizioni corte nette in titoli azionari

    1.  
    Una persona fisica o giuridica che ha una posizione corta netta in relazione al capitale azionario emesso da una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione notifica all’autorità competente interessata, conformemente all’articolo 9, se tale posizione raggiunge o scende al di sotto della pertinente soglia di notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    ▼M2

    2.  
    La soglia di notifica rilevante consiste nella percentuale pari allo 0,1 % del capitale azionario emesso dalla società interessata e ad ogni 0,1 % al di sopra di tale percentuale.

    ▼B

    3.  
    L’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (Aesfem) può inviare alla Commissione un parere in merito all’adeguamento delle soglie di cui al paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.
    4.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42, per modificare le soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.

    Articolo 6

    Comunicazione al pubblico di importanti posizioni corte nette in titoli azionari

    1.  
    Una persona fisica o giuridica che ha una posizione corta netta in relazione al capitale azionario emesso da una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione comunica al pubblico, conformemente all’articolo 9, i dettagli di tale posizione, qualora tale posizione raggiunga o scenda al di sotto della pertinente soglia di comunicazione al pubblico di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
    2.  
    La soglia di comunicazione al pubblico rilevante consiste nella percentuale pari allo 0,5 % del capitale azionario emesso dalla società interessata e ad ogni 0,1 % al di sopra di tale percentuale.
    3.  
    L’Aesfem può inviare alla Commissione un parere in merito all’adeguamento delle soglie di cui al paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.
    4.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42, per modificare le soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.
    5.  
    Il presente articolo non pregiudica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento ad offerte pubbliche di acquisto, operazioni di concentrazione o altre operazioni che hanno conseguenze sulla proprietà o sul controllo delle società, disciplinate dalle autorità di vigilanza nominate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto ( 3 ), che prescrivono la comunicazione delle posizioni corte al di là dei requisiti previsti dal presente articolo.

    Articolo 7

    Notifica alle autorità competenti di importanti posizioni corte nette in debito sovrano

    1.  
    Una persona fisica o giuridica che detiene una posizione corta netta in relazione al debito sovrano emesso notifica all’autorità competente interessata, conformemente all’articolo 9, se tale posizione raggiunge o scende al di sotto delle soglie di notifica rilevanti per l’emittente sovrano in questione.
    2.  
    Le soglie di notifica rilevanti consistono nell’ammontare iniziale e nei successivi livelli incrementali in relazione ad ogni emittente sovrano, come specificato dalle misure adottate dalla Commissione conformemente al paragrafo 3. L’Aesfem pubblica sul proprio sito Internet le soglie di notifica per ciascuno Stato membro.
    3.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42, per precisare gli importi e i livelli incrementali di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    La Commissione:

    a) 

    assicura che le soglie non siano stabilite ad un livello tale da richiedere la notifica di posizioni di valore minimo;

    b) 

    tiene conto dell’importo totale del debito sovrano emesso in essere per ogni emittente sovrano e della dimensione media delle posizioni detenute dai partecipanti al mercato relative al debito sovrano di tale emittente sovrano; e

    c) 

    tiene conto della liquidità di ciascun mercato di obbligazioni sovrane.

    Articolo 8

    Notifica alle autorità competenti di posizioni scoperte nei credit default swap su emittenti sovrani

    Se un’autorità competente sospende le restrizioni conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, la persona fisica o giuridica che detiene una posizione scoperta in un credit default swap su emittenti sovrani notifica all’autorità competente interessata se tale posizione raggiunge o scende al di sotto delle soglie di notifica rilevanti per l’emittente sovrano, specificate conformemente all’articolo 7.

    Articolo 9

    Metodo di notifica e comunicazione al pubblico

    1.  
    La notifica o la comunicazione al pubblico di cui agli articoli 5, 6, 7 o 8 contiene i dati relativi all’identità della persona fisica o giuridica che detiene la posizione in questione, la dimensione della posizione in questione, l’emittente nei cui confronti la posizione in questione è detenuta e la data alla quale la posizione in questione è stata creata, modificata o ha cessato di essere detenuta.

    Ai fini degli articoli 5, 6, 7 e 8 le persone fisiche e giuridiche che detengono importanti posizioni corte nette conservano, per un periodo di cinque anni, i dati relativi alle posizioni lorde che costituiscono un’importante posizione corta netta.

    2.  
    L’ora pertinente per il calcolo di una posizione corta netta è la mezzanotte alla fine del giorno di negoziazione in cui la persona fisica o giuridica detiene la posizione in questione. Tale ora si applica a tutte le operazioni, indipendentemente dai mezzi di negoziazione utilizzati, comprese le operazioni eseguite con negoziazione manuale o automatica, e senza tener conto del fatto se le operazioni si siano svolte durante il normale orario di negoziazione. La notifica o comunicazione al pubblico è effettuata non oltre le ore 15:30 del giorno di negoziazione seguente. Gli orari indicati nel presente paragrafo sono calcolati secondo l’ora nello Stato membro dell’autorità competente interessata cui la posizione in questione dev’essere notificata.
    3.  
    La notifica delle informazioni all’autorità competente interessata garantisce la riservatezza delle informazioni e include i meccanismi di autentificazione della fonte della notifica.
    4.  
    La comunicazione al pubblico delle informazioni di cui all’articolo 6 è effettuata in modo da garantire un rapido accesso alle informazioni su base non discriminatoria. Dette informazioni sono inserite in un sito Internet centrale gestito o controllato dall’autorità competente interessata. Le autorità competenti comunicano l’indirizzo di tale sito Internet all’Aesfem che, a sua volta, inserisce nel proprio sito Internet un collegamento a tutti i siti Internet centrali di questo tipo.
    5.  
    Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’Aesfem elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire ai fini del paragrafo 1.

    L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2012.

    Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    6.  
    Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 4, l’Aesfem elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le modalità di comunicazione al pubblico delle informazioni.

    L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2012.

    Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 10

    Applicazione degli obblighi di notifica e comunicazione al pubblico

    Gli obblighi di notifica e comunicazione al pubblico di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 si applicano alle persone fisiche o giuridiche domiciliate o stabilite all’interno dell’Unione o in un paese terzo.

    Articolo 11

    Informazioni da fornire all’Aesfem

    1.  
    Le autorità competenti forniscono all’Aesfem, in forma di sintesi e su base trimestrale, le informazioni sulle posizioni corte nette relative al capitale azionario emesso e al debito sovrano emesso, nonché sulle posizioni scoperte relative a credit default swap su emittenti sovrani, per le quali esse sono l’autorità competente interessata e ricevono le notifiche di cui agli articoli 5, 7 e 8.
    2.  
    Per l’espletamento delle sue funzioni a norma del presente regolamento, l’Aesfem può richiedere, in qualsiasi momento, all’autorità competente interessata informazioni supplementari in merito a posizioni corte nette relative al capitale azionario emesso e al debito sovrano emesso, o a posizioni scoperte relative a credit default swap su emittenti sovrani.

    L’autorità competente trasmette le informazioni richieste all’Aesfem al più tardi entro sette giorni civili. Ove si verifichino eventi o sviluppi sfavorevoli tali da costituire una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro in questione o in un altro Stato membro, l’autorità competente fornisce all’Aesfem, entro ventiquattro ore, ogni informazione disponibile, basata sugli obblighi di notifica di cui agli articoli 5, 7 e 8.

    3.  
    Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’Aesfem elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire conformemente ai paragrafi 1 e 2.

    L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2012.

    Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    4.  
    Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l’Aesfem sviluppa progetti di norme tecniche di attuazione per definire il formato delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 2.

    L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2012.

    Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    ▼M3

    Articolo 11 bis

    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

    1.  
    A decorrere dal 10 luglio 2026, quando rendono pubbliche informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento, le persone fisiche o giuridiche trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (European single access point –ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).

    Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

    a) 

    sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;

    b) 

    sono corredate dei metadati seguenti:

    i) 

    tutti i nomi o tutte le denominazioni delle persone fisiche o giuridiche a cui le informazioni fanno riferimento;

    ii) 

    per le persone giuridiche, l'identificativo della persona giuridica, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

    iii) 

    per le persone giuridiche, le dimensioni della persona per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;

    iv) 

    il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

    v) 

    un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

    2.  
    Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), le persone giuridiche ottengono un identificativo della persona giuridica.
    3.  
    Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.
    4.  

    Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l'Aesfem elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

    a) 

    eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

    b) 

    la strutturazione dei dati nelle informazioni;

    c) 

    per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

    Ai fini della lettera c), l'Aesfem valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

    L'Aesfem presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    5.  
    Se necessario, l'Aesfem adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 4, primo comma, lettera a), siano corretti.

    ▼B

    CAPO III

    VENDITE ALLO SCOPERTO IN ASSENZA DELLA DISPONIBILITÀ DEI TITOLI

    Articolo 12

    Restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli azionari in assenza della disponibilità dei titoli

    1.  

    Una persona fisica o giuridica può effettuare una vendita allo scoperto di un titolo azionario ammesso alla negoziazione in una sede di negoziazione solo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

    a) 

    la persona fisica o giuridica ha preso a prestito il titolo azionario o ha preso disposizioni alternative che producono un effetto giuridico analogo;

    b) 

    la persona fisica o giuridica ha concluso un accordo per prendere a prestito il titolo azionario o dispone di altro titolo immediatamente esecutivo, in base al diritto dei contratti o al diritto di proprietà, ai fini del trasferimento a suo favore della proprietà di un numero corrispondente di titoli della stessa categoria, in modo che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista;

    c) 

    la persona fisica o giuridica ha concluso un accordo con un terzo a norma del quale quest’ultimo ha confermato che il titolo azionario è stato localizzato e ha adottato nei confronti di terzi le misure necessarie affinché la persona fisica o giuridica abbia la ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista.

    2.  
    Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l’Aesfem elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i tipi di accordi, le modalità e le misure che garantiscono adeguatamente che il titolo azionario sarà a disposizione per il regolamento. Nel determinare quali misure siano necessarie per avere la ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista, l’Aesfem tiene conto, tra l’altro, delle negoziazioni infragiornaliere e della liquidità dei titoli azionari.

    L’Aesfem presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2012.

    Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 13

    Restrizioni alle vendite allo scoperto di un debito sovrano in assenza della disponibilità dei titoli

    1.  

    Una persona fisica o giuridica può effettuare una vendita allo scoperto di un debito sovrano solo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

    a) 

    la persona fisica o giuridica ha preso a prestito il debito sovrano o ha preso disposizioni alternative che producono un effetto giuridico analogo;

    b) 

    la persona fisica o giuridica ha concluso un accordo per prendere a prestito il debito sovrano o dispone di altro titolo immediatamente esecutivo, in base al diritto dei contratti o al diritto di proprietà, ai fini del trasferimento a suo favore della proprietà di un numero corrispondente di titoli della stessa categoria, in modo che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista;

    c) 

    la persona fisica o giuridica ha concluso un accordo con un soggetto terzo in base al quale quest’ultimo ha confermato che il debito sovrano è stato localizzato o che altrimenti abbia la ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista.

    2.  
    Le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano se l’operazione serve a coprire una posizione lunga negli strumenti di debito di un emittente, la formazione del prezzo dei quali sia strettamente correlata a quella del debito sovrano in questione.
    3.  
    Ove la liquidità del debito sovrano scenda al di sotto della soglia stabilita conformemente alla metodologia di cui al paragrafo 4, l’autorità competente interessata può temporaneamente sospendere le restrizioni di cui al paragrafo 1. Prima di sospendere tali restrizioni, l’autorità competente interessata notifica all’Aesfem e alle altre autorità competenti la sospensione proposta.

    La sospensione è valida per un periodo iniziale non superiore a sei mesi dalla data della sua pubblicazione sul sito Internet dell’autorità competente interessata. La sospensione può essere prorogata per periodi non superiori a sei mesi, se continuano a sussistere i motivi della sospensione. La sospensione decade automaticamente se non è prorogata entro la fine del periodo iniziale o di ogni successivo periodo di proroga.

    Entro ventiquattro ore dalla notifica da parte dell’autorità competente interessata, l’Aesfem emette un parere, sulla base del paragrafo 4, in merito alla sospensione o alla proroga della sospensione notificata. Il parere è pubblicato sul sito Internet dell’Aesfem.

    4.  
    La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 42, per precisare i parametri e i metodi di calcolo della soglia di liquidità di cui al paragrafo 3 del presente articolo con riferimento al debito sovrano emesso.

    I parametri e i metodi di calcolo della soglia degli Stati membri sono stabiliti in modo tale che, una volta raggiunta, la soglia rappresenti un calo significativo rispetto al livello medio di liquidità per il debito sovrano in questione.

    La soglia è definita in base a criteri oggettivi specifici del mercato del debito sovrano in questione, fra cui l’importo totale del debito sovrano emesso in essere per ogni emittente sovrano.

    5.  
    Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l’Aesfem può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i tipi di accordi o le modalità che garantiscono adeguatamente che il debito sovrano sarà a disposizione per il regolamento. L’Aesfem tiene conto, in particolare, della necessità di preservare la liquidità dei mercati, soprattutto dei mercati delle obbligazioni sovrane e dei mercati dei pronti contro termine di obbligazioni sovrane.

    L’Aesfem presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2012.

    Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 14

    Restrizioni ai credit default swap su emittenti sovrani in assenza della disponibilità dei titoli

    1.  
    Una persona fisica o giuridica può effettuare operazioni su credit default swap su emittenti sovrani solo se esse non determinano una posizione scoperta in un credit default swap su emittente sovrani quale definita all’articolo 4.
    2.  

    Un’autorità competente può sospendere temporaneamente le restrizioni di cui al paragrafo 1 se ritiene, sulla base di motivi oggettivi, che il suo mercato di debito sovrano non funzioni correttamente e che dette restrizioni possano avere un impatto negativo sul mercato dei credit default swap su emittenti sovrani, in particolare aumentando il costo del prestito per gli emittenti sovrani o compromettendo la loro capacità di emettere nuovo debito. Tali motivi si basano sui seguenti indicatori:

    a) 

    un tasso d’interesse elevato o in aumento sul debito sovrano;

    b) 

    un allargamento del differenziale (spread) del tasso d’interesse sul debito sovrano rispetto al debito di altri emittenti sovrani;

    c) 

    un allargamento del differenziale dei credit default swap su emittenti sovrani rispetto alla propria curva e rispetto ad altri emittenti sovrani;

    d) 

    la velocità di ritorno del prezzo del debito sovrano all’equilibrio originario dopo una negoziazione di una certa entità;

    e) 

    l’ammontare di debito sovrano negoziabile.

    L’autorità competente può servirsi inoltre di indicatori diversi da quelli previsti al primo comma, lettere da a) a e).

    Prima di sospendere le restrizioni ai sensi del presente articolo, l’autorità competente interessata notifica all’Aesfem e alle altre autorità competenti la sospensione proposta e motivi su cui la stessa si basa.

    La sospensione è valida per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data della pubblicazione sul sito Internet dell’autorità competente interessata. La sospensione può essere prorogata per periodi non superiori a sei mesi, se continuano a sussistere i motivi della sospensione. La sospensione decade automaticamente se non è prorogata entro la fine del periodo iniziale o di ogni successivo periodo di proroga.

    Entro ventiquattro ore dalla notifica da parte dell’autorità competente interessata, l’Aesfem emette un parere in merito alla sospensione prevista o alla proroga di tale sospensione, indipendentemente dal fatto che l’autorità competente abbia basato la sospensione sugli indicatori di cui al primo comma, lettere da a) a e), o su altri indicatori. Se la sospensione prevista o la proroga della sospensione si basa sul secondo comma, tale parere comprende una valutazione degli indicatori utilizzati dall’autorità competente. Il parere è pubblicato sul sito Internet dell’Aesfem.

    ▼M1 —————

    ▼B

    CAPO IV

    ESENZIONI

    Articolo 16

    Esenzione quando la sede principale di negoziazione si trova in un paese terzo

    1.  
    Gli articoli 5, 6, 12 e 15 non si applicano ai titoli azionari di una società ammessa alla negoziazione in una sede di negoziazione all’interno dell’Unione quando la sede principale di negoziazione dei titoli si trova in un paese terzo.
    2.  
    L’autorità competente interessata per i titoli azionari di una società che sono negoziati in una sede di negoziazione all’interno dell’Unione e in una sede situata in un paese terzo stabilisce, almeno una volta ogni due anni, se la sede principale di negoziazione di tali titoli si trovi in un paese terzo.

    L’autorità competente interessata notifica all’Aesfem i titoli azionari che consideri abbiano la propria sede principale di negoziazione in un paese terzo.

    Ogni due anni l’Aesfem pubblica l’elenco dei titoli azionari la cui sede principale di negoziazione si trova in un paese terzo. L’elenco è valido per un periodo di due anni.

    3.  
    Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’Aesfem elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo di calcolo del volume degli scambi per stabilire la sede principale di negoziazione di un titolo azionario.

    L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2012.

    Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    4.  

    Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l’Aesfem elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire:

    a) 

    la data alla quale deve essere effettuato il calcolo che determina la sede principale di negoziazione dei titoli azionari, nonché il periodo da considerare ai fini del calcolo;

    b) 

    la data alla quale l’autorità competente interessata comunica all’Aesfem i titoli azionari la cui sede di principale negoziazione si trova in un paese terzo;

    c) 

    la data a partire dalla quale l’elenco produce effetti a seguito della pubblicazione da parte dell’Aesfem.

    L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2012.

    Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 17

    Esenzione per attività di supporto agli scambi e operazioni di mercato primario

    1.  
    Gli articoli 5, 6, 7, 12, 13 e 14 non si applicano alle operazioni effettuate a causa di attività di supporto agli scambi.
    2.  
    La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, adottare decisioni che stabiliscono che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che un mercato autorizzato in tale paese terzo ottempera ai requisiti giuridici vincolanti che sono, ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui al paragrafo 1, equivalenti ai requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE, di cui alla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) ( 5 ), e di cui alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ( 6 ), e che sono oggetto di vigilanza e applicazione effettive in tale paese terzo.

    Il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può essere considerato equivalente se in detto paese terzo:

    a) 

    i mercati sono soggetti ad autorizzazione e a vigilanza e applicazione effettive su base continuativa;

    b) 

    i mercati sono disciplinati da norme chiare e trasparenti per quanto riguarda l’ammissione di titoli alla negoziazione in modo che tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili;

    c) 

    gli emittenti di titoli sono soggetti a obblighi informazione periodica e costante garantendo un elevato livello di protezione degli investitori; e

    d) 

    sono garantite la trasparenza e l’integrità del mercato, impedendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.

    3.  
    Gli articoli 7, 13 e 14 non si applicano alle attività di una persona fisica o giuridica quando, agendo in quanto operatore principale autorizzato a norma di un accordo concluso con un emittente sovrano, agisce in qualità di operatore principale per uno strumento finanziario in relazione a operazioni sul mercato primario o secondario concernenti titoli di debito sovrano.
    4.  
    Gli articoli 5, 6, 12, 13 e 14 del presente regolamento non si applicano ad una persona fisica o giuridica quando effettua una vendita allo scoperto di un titolo o ha una posizione corta netta nell’ambito di una operazione di stabilizzazione a norma del capo III del regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari ( 7 ).
    5.  
    L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica solo quando la persona fisica o giuridica interessata abbia notificato per iscritto all’autorità competente del suo Stato membro d’origine che intende avvalersi dell’esenzione. La notifica è fatta almeno trenta giorni civili prima della data alla quale la persona fisica o giuridica intende avvalersi per la prima volta dell’esenzione.
    6.  
    L’esenzione di cui al paragrafo 3 si applica solo quando l’operatore principale autorizzato abbia notificato per iscritto all’autorità competente interessata in relazione al debito sovrano in questione che intende avvalersi dell’esenzione. La notifica è fatta almeno trenta giorni civili prima della data alla quale la persona fisica o giuridica, agendo in quanto operatore principale autorizzato, intende avvalersi per la prima volta dell’esenzione.
    7.  
    L’autorità competente di cui ai paragrafi 5 e 6 può proibire l’uso dell’esenzione se ritiene che la persona fisica o giuridica non soddisfi le condizioni previste dall’esenzione. L’eventuale divieto è imposto entro il periodo di trenta giorni civili di cui ai paragrafi 5 o 6, o successivamente, se l’autorità competente viene a conoscenza di modifiche intervenute nella situazione della persona fisica o giuridica, per effetto delle quali tale persona non soddisfa più le condizioni dell’esenzione.
    8.  
    Un soggetto di un paese terzo non autorizzato nell’Unione invia la notifica di cui ai paragrafi 5 e 6 all’autorità competente della sede principale di negoziazione dell’Unione nella quale opera.
    9.  
    Una persona fisica o giuridica che ha effettuato una notifica a norma del paragrafo 5 comunica prima possibile per iscritto all’autorità competente del suo Stato membro di origine se vi sono cambiamenti che modificano il diritto di tale persona ad avvalersi dell’esenzione o se non intende più avvalersene.
    10.  
    Una persona fisica o giuridica che ha effettuato una notifica a norma del paragrafo 6 comunica prima possibile per iscritto all’autorità competente interessata in relazione al debito sovrano in questione, se vi sono cambiamenti che modificano il diritto di tale persona ad avvalersi dell’esenzione o se non intende più avvalersene.
    11.  
    L’autorità competente dello Stato membro di origine può chiedere informazioni, per iscritto, ad una persona fisica o giuridica che opera a titolo delle esenzioni di cui ai paragrafi 1, 3 o 4, in merito alle posizioni corte detenute o alle attività effettuate a titolo dell’esenzione. La persona fisica o giuridica trasmette le informazioni non oltre quattro giorni civili dalla presentazione della richiesta.
    12.  
    Un’autorità competente notifica all’Aesfem entro due settimane dalla notifica, conformemente ai paragrafi 5 o 9, eventuali market maker e, conformemente ai paragrafi 6 o 10, eventuali operatori principali autorizzati che si avvalgono dell’esenzione ed eventuali market maker e operatori principali autorizzati che non si avvalgono più dell’esenzione.
    13.  
    L’Aesfem pubblica e mantiene aggiornato sul suo sito Internet un elenco di market maker e operatori principali autorizzati che si avvalgono dell’esenzione.
    14.  
    Una notifica a norma del presente articolo può essere effettuata da una persona all’autorità competente e da un’autorità competente all’Aesfem in qualsiasi momento entro sessanta giorni civili prima del 1o novembre 2012.

    CAPO V

    POTERI DI INTERVENTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI E DELL’Aesfem

    SEZIONE 1

    Poteri delle autorità competenti

    Articolo 18

    Notifica e comunicazione al pubblico in circostanze eccezionali

    1.  

    Fatto salvo l’articolo 22, un’autorità competente può imporre a persone fisiche o giuridiche, che hanno posizioni corte nette in relazione ad uno specifico strumento finanziario o categorie di strumenti finanziari, di notificare o comunicare al pubblico informazioni dettagliate riguardo alla posizione in questione, quando quest’ultima raggiunge o scende al di sotto di una soglia di notifica fissata dall’autorità competente, e quando:

    a) 

    si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in uno o più altri Stati membri; e

    b) 

    la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà un effetto negativo sull’efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici.

    2.  
    Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli strumenti finanziari già sottoposti ad obblighi di trasparenza a norma degli articoli da 5 a 8. La misura di cui al paragrafo 1 può essere applicata in circostanze o essere soggetta a deroghe specificate dall’autorità competente. In particolare, possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di supporto agli scambi e alle operazioni di mercato primario.

    Articolo 19

    Notifica da parte dei prestatori in circostanze eccezionali

    1.  

    Fatto salvo l’articolo 22, un’autorità competente può adottare la misura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, quando:

    a) 

    si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in uno o più altri Stati membri; e

    b) 

    la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà un effetto negativo sull’efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici.

    2.  
    Un’autorità competente può imporre alle persone fisiche o giuridiche che effettuano operazioni di prestito su uno specifico strumento finanziario o categorie di strumenti finanziari di notificare ogni variazione significativa delle commissioni richieste per tali operazioni.

    Articolo 20

    Restrizioni alle vendite allo scoperto e operazioni analoghe in circostanze eccezionali

    1.  

    Fatto salvo l’articolo 22, un’autorità competente può adottare una o più misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, quando:

    a) 

    si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in uno o più altri Stati membri; e

    b) 

    la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà un effetto negativo sull’efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici.

    2.  

    Un’autorità competente può vietare o imporre condizioni relative a persone fisiche o giuridiche che effettuano:

    a) 

    una vendita allo scoperto; o

    b) 

    un’operazione diversa da una vendita allo scoperto che crea, o fa riferimento a, uno strumento finanziario laddove l’effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica in caso di diminuzione del prezzo o del valore di un altro strumento finanziario.

    3.  
    Una misura adottata a norma del paragrafo 2 può essere applicata a operazioni relative a tutti gli strumenti finanziari, agli strumenti finanziari di una categoria specifica o a uno specifico strumento finanziario. La misura può essere applicata in circostanze o essere soggetta a deroghe specificate dall’autorità competente. In particolare, possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di supporto agli scambi e alle operazioni di mercato primario.

    Articolo 21

    Restrizioni alle operazioni relative a credit default swap su emittenti sovrani in circostanze eccezionali

    1.  

    Fatto salvo l’articolo 22, un’autorità competente può limitare la facoltà delle persone fisiche o giuridiche di effettuare operazioni su credit default swap su emittenti sovrani, o può limitare il valore delle posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani che tali persone sono autorizzate ad assumere, quando:

    a) 

    si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in uno o più altri Stati membri; e

    b) 

    la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà un effetto negativo sull’efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici.

    2.  
    Una misura adottata a norma del paragrafo 1 può essere applicata alle operazioni su credit default swap su emittenti sovrani di una categoria specifica o a operazioni specifiche su credit default swap su emittenti sovrani. La misura può essere applicata in circostanze o essere soggetta a deroghe specificate dall’autorità competente. In particolare, possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di supporto agli scambi e alle operazioni di mercato primario.

    Articolo 22

    Misure di altre autorità competenti

    Fatto salvo l’articolo 26, un’autorità competente può imporre o prorogare una misura ai sensi degli articoli 18, 19, 20 o 21 in relazione a uno strumento finanziario per il quale non è l’autorità competente interessata solo previo assenso di detta autorità.

    Articolo 23

    Potere di restringere temporaneamente la vendita allo scoperto di strumenti finanziari in caso di una diminuzione significativa del prezzo

    1.  
    Quando il prezzo di uno strumento finanziario in una sede di negoziazione ha subito una diminuzione significativa durante un solo giorno di negoziazione rispetto al prezzo di chiusura in tale sede del giorno di negoziazione precedente, l’autorità competente dello Stato membro di origine per tale sede verifica se sia opportuno vietare o porre delle restrizioni a persone fisiche o giuridiche per quanto riguarda l’avvio di vendite allo scoperto dello strumento finanziario in tale sede di negoziazione o altrimenti porre delle restrizioni alle operazioni su detto strumento finanziario in tale sede di negoziazione allo scopo di impedire una diminuzione disordinata del prezzo di detto strumento finanziario.

    Quando l’autorità competente si convince, in virtù del primo comma, che sia opportuno agire in questo senso, nel caso di un titolo azionario o di uno strumento di debito, essa vieta o pone delle restrizioni alle persone fisiche e giuridiche, per quanto riguarda l’avvio di una vendita allo scoperto in tale sede di negoziazione o, nel caso di un altro tipo di strumento finanziario, pone delle restrizioni alle operazioni in tale strumento finanziario in detta sede di negoziazione allo scopo di impedire una diminuzione disordinata della quotazione dello strumento finanziario.

    2.  
    La misura di cui al paragrafo 1 si applica per un periodo non superiore alla fine del giorno di negoziazione successivo al giorno di negoziazione nel quale si è verificata la diminuzione del prezzo. Se alla fine del giorno di negoziazione successivo al giorno di negoziazione in cui si è verificata la diminuzione del prezzo si registri, nonostante la misura imposta, un’ulteriore significativa diminuzione pari almeno alla metà dell’ammontare di cui al paragrafo 5 nel valore dello strumento finanziario, rispetto al prezzo di chiusura del primo giorno di negoziazione, l’autorità competente può prorogare la misura di un ulteriore periodo, non superiore ai due giorni di negoziazione successivi alla chiusura del secondo giorno di negoziazione.
    3.  
    La misura di cui al paragrafo 1 si applica in circostanze o è soggetta a deroghe specificate dall’autorità competente. In particolare, possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di supporto agli scambi e alle operazioni di mercato primario.
    4.  
    Un’autorità competente dello Stato membro d’origine di una sede di negoziazione in cui in un singolo giorno di negoziazione uno strumento finanziario abbia subito una perdita di valore ai sensi del paragrafo 5, comunica formalmente all’Aesfem la decisione adottata ai sensi del paragrafo 1, entro due ore dalla chiusura di tale giorno di negoziazione. L’Aesfem informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro d’origine delle sedi in cui è negoziato lo stesso strumento finanziario.

    Se un’autorità competente non concorda con l’azione adottata da un’altra autorità competente su uno strumento finanziario negoziato in sedi diverse soggette a diverse autorità competenti, l’Aesfem può prestare assistenza alle autorità in questione per trovare un accordo conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    La conciliazione è ultimata entro la mezzanotte alla fine dello stesso giorno di negoziazione. Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo durante la fase di conciliazione, l’Aesfem può adottare una decisione conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010. La decisione è adottata prima dell’apertura del giorno di contrattazione seguente.

    5.  
    La diminuzione del valore è pari al 10 % o più nel caso di un titolo azionario liquido, quale definito all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1287/2006, e ad un ammontare da specificarsi da parte della Commissione, per i titoli azionari illiquidi e per altre categorie di strumenti finanziari.
    6.  
    L’Aesfem può emettere e trasmettere alla Commissione un parere in merito all’adeguamento della soglia di cui al paragrafo 5, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42, per modificare le soglie di cui al paragrafo 5 del presente articolo, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.

    7.  
    La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 42, per specificare in cosa consista una diminuzione significativa di valore per gli strumenti finanziari diversi dai titoli azionari liquidi, tenendo conto delle specificità di ogni categoria di strumenti finanziari e delle differenze in termini di volatilità.
    8.  
    Al fine di assicurare l’applicazione coerente del presente articolo, l’Aesfem elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo di calcolo della diminuzione del 10 % per i titoli azionari liquidi e della diminuzione di valore specificata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 7.

    L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2012.

    Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 24

    Durata delle restrizioni

    Una misura imposta a norma dell’articolo 18, 19, 20 o 21 è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 25.

    La misura può essere prorogata per ulteriori periodi non superiori a tre mesi, se continuano a sussistere i motivi per la sua adozione. La misura decade automaticamente se non è prorogata entro la fine di tale periodo di tre mesi.

    Articolo 25

    Avviso di restrizioni

    1.  
    L’autorità competente pubblica sul suo sito Internet l’avviso relativo alla decisione di imporre o prorogare una misura di cui agli articoli da 18 a 23.
    2.  

    L’avviso specifica almeno i dettagli relativi:

    a) 

    alle misure imposte indicando gli strumenti e le categorie di operazioni a cui tali misure si applicano e la loro durata;

    b) 

    alle ragioni per cui l’autorità competente ritiene sia necessario imporre le misure e la relativa documentazione a sostegno.

    3.  
    Una misura a norma degli articoli da 18 a 23 entra in vigore quando l’avviso è pubblicato o al momento precisato nell’avviso, vale a dire dopo la sua pubblicazione, e si applica solo in relazione ad una operazione effettuata dopo l’entrata in vigore della misura.

    Articolo 26

    Notifica all’Aesfem e alle altre autorità competenti

    1.  
    Prima di imporre o prorogare una misura a norma degli articoli 18, 19, 20 o 21 e prima di imporre restrizioni a norma dell’articolo 23, un’autorità competente notifica all’Aesfem e alle altre autorità competenti la misura proposta.
    2.  
    La notifica comprende i dettagli delle misure proposte, le categorie di strumenti finanziari e le operazioni a cui esse si applicano, la documentazione delle motivazioni a sostegno di tali misure e il momento in cui le misure dovrebbero entrare in vigore.
    3.  
    La notifica di una proposta di imposizione o proroga di una misura a norma degli articoli 18, 19, 20 o 21 è effettuata almeno ventiquattro ore prima della data prevista di entrata in vigore o di proroga della misura. In circostanze eccezionali, un’autorità competente può effettuare la notifica meno di ventiquattro ore prima dell’entrata in vigore della misura quando non sia possibile rispettare il termine di ventiquattro ore. La notifica di una restrizione a norma dell’articolo 23 è effettuata prima della data prevista di entrata in vigore della misura.
    4.  
    Un’autorità competente che riceve la notifica a norma del presente articolo può adottare misure in conformità degli articoli da 18 a 23 in tale Stato membro qualora sia convinta che la misura sia necessaria ai fini dell’assistenza all’autorità competente che effettua la notifica. L’autorità competente che riceve la notifica, dà comunicazione in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 anche quando propone di adottare misure.

    SEZIONE 2

    Poteri dell’Aesfem

    Articolo 27

    Coordinamento da parte dell’Aesfem

    1.  
    L’Aesfem svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti a norma della sezione 1. In particolare, l’Aesfem provvede affinché le autorità competenti adottino un’impostazione coerente per quanto riguarda le misure adottate, in particolare in merito a quando sia necessario utilizzare i poteri di intervento, il tipo di misure imposte, l’inizio e la durata di tali misure.
    2.  
    Dopo aver ricevuto la notifica a norma dell’articolo 26 di eventuali misure da imporre o prorogare in conformità degli articoli 18, 19, 20 o 21, l’Aesfem emette entro ventiquattro ore un parere in cui dichiara se giudica la misura, esistente o proposta, necessaria per affrontare le circostanze eccezionali. Il parere precisa se l’Aesfem ritenga che si siano verificati eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato in uno o più Stati membri, se la misura esistente o proposta sia opportuna e proporzionata per affrontare la minaccia e se la durata proposta per tale misura sia giustificata. Se l’Aesfem ritiene che l’adozione di misure da parte delle altre autorità competenti sia necessaria per affrontare la minaccia, lo dichiara parimenti nel suo parere. Il parere è pubblicato sul sito Internet dell’Aesfem.
    3.  
    Quando un’autorità competente propone di adottare o adotta delle misure contrarie al parere dell’Aesfem emesso a norma del paragrafo 2, o si astiene dall’adottare misure, contrariamente a quanto raccomandato in un parere emesso dall’Aesfem a norma di detto paragrafo, pubblica sul suo sito Internet, entro ventiquattro ore dal ricevimento del parere dell’Aesfem, un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie ragioni. Se una tale situazione si verifica, l’Aesfem considera se siano soddisfatte le condizioni e sia opportuno far uso dei suoi poteri di intervento di cui all’articolo 28.
    4.  
    L’Aesfem riesamina le misure di cui al presente articolo regolarmente, e comunque con periodicità almeno trimestrale. La misura decade automaticamente se non è rinnovata entro la fine di tale periodo di tre mesi.

    Articolo 28

    Poteri di intervento dell’Aesfem in circostanze eccezionali

    1.  

    A norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’Aesfem, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo:

    a) 

    impone alle persone fisiche o giuridiche con posizioni corte nette in uno specifico strumento finanziario o in una categoria di strumenti finanziari di notificare ad un’autorità competente o di comunicare al pubblico i dettagli di tali posizioni; o

    b) 

    vieta o impone determinate condizioni alla realizzazione da parte di persone fisiche o giuridiche di una vendita allo scoperto o di un’operazione, laddove questa crea o si riferisce a uno strumento finanziario diverso da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), se l’effetto o uno degli effetti dell’operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica in caso di diminuzione del prezzo o del valore di un altro strumento finanziario.

    Una misura può essere applicata in circostanze particolari o essere soggetta a deroghe specificate dall’Aesfem. In particolare, possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di supporto agli scambi e alle operazioni di mercato primario.

    2.  

    L’Aesfem adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se:

    a) 

    le misure elencate al paragrafo 1, lettere a) e b), affrontano una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell’Unione e sussistono implicazioni transfrontaliere; e

    b) 

    nessuna autorità competente ha adottato misure per affrontare la minaccia ovvero una o più autorità competenti hanno adottato misure non adeguate a far fronte alla minaccia in questione.

    3.  

    Quando adotta le misure di cui al paragrafo 1, l’Aesfem tiene conto del grado in cui la misura:

    a) 

    affronta in modo significativo la minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell’Unione o migliora in modo significativo la capacità delle autorità competenti di monitorare la minaccia;

    b) 

    non crea un rischio di arbitraggio normativo;

    c) 

    non produce effetti negativi sull’efficienza dei mercati finanziari, come la riduzione della liquidità su detti mercati o la creazione di incertezza per i partecipanti al mercato, che risultino sproporzionati rispetto ai benefici.

    Quando una o più autorità competenti hanno adottato una misura a norma degli articoli 18, 19, 20 o 21, l’Aesfem può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza emettere il parere previsto all’articolo 27.

    4.  
    Prima di decidere di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1, l’Aesfem si consulta con il CERS e, se opportuno, con altre autorità competenti.
    5.  
    Prima di decidere di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1, l’Aesfem trasmette alle autorità competenti interessate la misura di cui propone l’adozione. La notifica comprende i dettagli delle misure proposte, la categoria di strumenti finanziari e le operazioni a cui esse si applicheranno, la documentazione delle motivazioni a sostegno di tali misure e la data prevista dell’entrata in vigore delle misure.
    6.  
    La notifica è effettuata almeno ventiquattro ore prima dell’entrata in vigore o della proroga della misura. In circostanze eccezionali, l’Aesfem può effettuare la notifica meno di ventiquattro ore prima della data prevista di entrata in vigore della misura quando non sia possibile rispettare il termine di ventiquattro ore.
    7.  

    L’Aesfem pubblica sul suo sito Internet l’avviso di una decisione di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1. L’avviso specifica almeno:

    a) 

    le misure imposte indicando gli strumenti e le categorie di operazioni a cui tali misure si applicano e la loro durata; e

    b) 

    i motivi per cui l’Aesfem ritiene che sia necessario imporre le misure e la documentazione a sostegno di tali motivi.

    8.  
    Dopo aver deciso di imporre o prorogare le misure di cui al paragrafo 1, l’Aesfem trasmette immediatamente alle autorità competenti le misure adottate.
    9.  
    Una misura entra in vigore quando l’avviso è pubblicato sul sito Internet dell’Aesfem o al momento precisato nell’avviso, vale a dire dopo la sua pubblicazione e si applica solo in relazione alle operazioni effettuate dopo l’entrata in vigore della misura.
    10.  
    L’Aesfem riesamina le misure di cui al paragrafo 1 a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi. La misura decade automaticamente se non viene prorogata entro la fine di tale periodo di tre mesi. I paragrafi da 2 a 9 si applicano alla proroga delle misure.
    11.  
    Una misura adottata dall’Aesfem a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un’autorità competente a norma della sezione 1.

    Articolo 29

    Poteri dell’Aesfem in situazioni di emergenza riguardanti il debito sovrano

    In una situazione di emergenza riguardante il debito sovrano o i crediti default swap su emittenti sovrani si applicano gli articoli 18 e 38 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 30

    Ulteriore specificazione di eventi o sviluppi sfavorevoli

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42 per precisare i criteri e i fattori di cui le autorità competenti e l’Aesfem devono tener conto nello stabilire in quali casi si siano verificati gli eventi o sviluppi sfavorevoli di cui agli articoli da 18 a 21 e all’articolo 27 o le minacce di cui all’articolo 28, paragrafo 2, lettera a).

    Articolo 31

    Indagini dell’Aesfem

    L’Aesfem può, su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, condurre un’indagine su una particolare questione o prassi relativa alle vendite allo scoperto o all’uso di credit default swap per valutare se tale questione o prassi costituisca una minaccia potenziale alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato nell’Unione.

    Entro tre mesi dalla conclusione di detta indagine, l’Aesfem pubblica una relazione in cui espone le proprie conclusioni e le eventuali raccomandazioni in merito a tale questione o prassi.

    CAPO VI

    RUOLO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

    Articolo 32

    Autorità competenti

    Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti ai fini del presente regolamento.

    Qualora uno Stato membro designi più di un’autorità competente, esso specifica chiaramente i loro rispettivi ruoli e designa l’autorità responsabile per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l’Aesfem e le autorità competenti degli altri Stati membri.

    Gli Stati membri informano la Commissione, l’Aesfem e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alle suddette designazioni.

    Articolo 33

    Poteri delle autorità competenti

    1.  

    Per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Esse esercitano i loro poteri in uno dei modi seguenti:

    a) 

    direttamente;

    b) 

    in collaborazione con altre autorità;

    c) 

    rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

    2.  

    Per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, le autorità competenti, in conformità del diritto nazionale, dispongono del potere di:

    a) 

    accedere a qualsiasi documento in qualsiasi forma e riceverne o farne copia;

    b) 

    esigere informazioni da qualsiasi persona fisica o giuridica e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona fisica o giuridica per ottenere informazioni;

    c) 

    effettuare ispezioni in loco con o senza preavviso;

    d) 

    richiedere la documentazione esistente relativa alle comunicazioni telefoniche e al traffico dati;

    e) 

    richiedere la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle disposizioni del presente regolamento;

    f) 

    imporre il blocco e/o il sequestro di beni.

    3.  

    Le autorità competenti hanno il potere, fatto salvo il paragrafo 2, lettere a) e b), di esigere in singoli casi che una persona fisica o giuridica che effettua un’operazione su credit default swap fornisca:

    a) 

    la spiegazione delle finalità dell’operazione e se venga effettuata a fini di copertura contro un rischio o per altri motivi; e

    b) 

    le informazioni relative al rischio sottostante quando l’operazione è effettuata a fini di copertura.

    Articolo 34

    Segreto professionale

    1.  
    L’obbligo del segreto professionale si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche che prestano o hanno prestato la loro attività per l’autorità competente o per qualsiasi autorità o persona fisica o giuridica cui l’autorità competente ha delegato i suoi compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati da detta autorità. Le informazioni riservate coperte dal segreto professionale non possono essere comunicate ad alcuna altra persona fisica o giuridica o autorità se non quando tale comunicazione sia necessaria a fini di procedimenti giudiziari.
    2.  
    Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali o operativi e ad altri affari di natura economica o personale sono considerate riservate e soggette all’obbligo del segreto professionale, salvo quando l’autorità competente dichiari al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere comunicate o che la loro comunicazione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.

    Articolo 35

    Obbligo di cooperazione

    Le autorità competenti cooperano quando sia necessario o opportuno ai fini del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio delle funzioni ad esse impostea norma del presente regolamento.

    Articolo 36

    Cooperazione con l’Aesfem

    Le autorità competenti collaborano con l’Aesfem ai fini del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Le autorità competenti forniscono senza indugio all’Aesfem tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 37

    Cooperazione in caso di richiesta di ispezioni o indagini in loco

    1.  
    L’autorità competente di uno Stato membro può richiedere l’assistenza dell’autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.

    L’autorità competente richiedente informa l’Aesfem di qualsiasi richiesta di cui al primo comma. Quando si tratta di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, l’Aesfem può provvedere e, su richiesta, provvede al loro coordinamento.

    2.  

    Quando un’autorità competente riceve da un’autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un’ispezione o indagine in loco, essa può:

    a) 

    effettuare l’ispezione o l’indagine in loco direttamente;

    b) 

    consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco;

    c) 

    consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l’ispezione o indagine in loco;

    d) 

    nominare revisori o esperti che eseguano l’ispezione o l’indagine in loco;

    e) 

    condividere con le altre autorità competenti compiti specifici collegati all’attività di vigilanza.

    3.  
    L’Aesfem può incaricare le autorità competenti di assolvere specifici compiti di indagine e ispezioni in loco, se le informazioni siano ragionevolmente necessarie per permettere all’Aesfem di esercitare un potere espressamente conferitogli dal presente regolamento.

    Articolo 38

    Cooperazione con i paesi terzi

    1.  
    Le autorità competenti concludono, ove possibile, accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi relativi allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi, al rispetto degli obblighi discendenti dal presente regolamento nei paesi terzi e all’adozione di misure analoghe nei paesi terzi da parte delle rispettive autorità di vigilanza per integrare le misure adottate a norma del capo V. Tali accordi di cooperazione garantiscono almeno uno scambio efficiente di informazioni che permetta alle autorità competenti degli Stati membri di esercitare le funzioni previste dal presente regolamento.

    Un’autorità competente informa l’Aesfem e le autorità competenti degli altri Stati membri quando intende concludere un accordo di questo tipo.

    2.  
    L’accordo di cooperazione contiene disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati e delle informazioni necessari all’autorità competente interessata per adempiere all’obbligo di cui all’articolo 16, paragrafo 2.
    3.  
    L’Aesfem coordina la conclusione degli accordi di cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di vigilanza interessate dei paesi terzi. A tal fine, l’Aesfem prepara un modello di accordo di cooperazione che può essere utilizzato dalle autorità competenti.

    L’Aesfem coordina inoltre lo scambio tra le autorità competenti di informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi che possono essere rilevanti ai fini dell’adozione di misure a norma del capo V.

    4.  
    Le autorità competenti concludono accordi di cooperazione relativi allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo quando le informazioni comunicate siano soggette a garanzie di segreto professionale almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 34. Tale scambio di informazioni è finalizzato all’assolvimento delle funzioni delle dette autorità competenti.

    Articolo 39

    Trasferimento e conservazione di dati personali

    Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali tra Stati membri o tra Stati membri e un paese terzo, gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE. Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali dall’Aesfem a Stati membri o a un paese terzo, l’Aesfem si conforma al regolamento (CE) n. 45/2001.

    I dati personali di cui al primo comma sono conservati per un periodo massimo di cinque anni.

    Articolo 40

    Comunicazione di informazioni a paesi terzi

    Un’autorità competente può trasferire ad un’autorità di vigilanza di un paese terzo dati e analisi dei dati quando sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 25 o 26 della direttiva 95/46/CE, ma tale trasferimento è effettuato solo in casi individuali. L’autorità competente è convinta che il trasferimento sia necessario ai fini del presente regolamento. Tale trasferimento ha luogo a patto che il paese terzo non trasferisca i dati all’autorità di vigilanza di un altro paese terzo senza l’espressa autorizzazione scritta dell’autorità competente.

    Un’autorità competente può comunicare le informazioni riservate a norma dell’articolo 34 e provenienti da un’autorità competente di un altro Stato membro ad un’autorità di vigilanza di un paese terzo, soltanto quando l’autorità competente abbia ottenuto l’accordo espresso dell’autorità competente che ha trasmesso le informazioni e, laddove applicabile, può comunicare tali informazioni esclusivamente per le finalità per le quali l’autorità competente ha espresso il proprio accordo.

    Articolo 41

    Sanzioni

    Gli Stati membri definiscono le norme in materia di sanzioni e misure amministrative applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l’applicazione. Tali sanzioni e misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

    Conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, l’Aesfem può adottare linee guida per garantire un approccio coerente sulle sanzioni e sulle misure amministrative da stabilirsi da parte degli Stati membri.

    Gli Stati membri notificano alla Commissione e all’Aesfem le disposizioni di cui al primo e secondo comma entro il 1o luglio 2012 e comunicano loro immediatamente ogni ulteriore modifica di tali disposizioni.

    L’Aesfem pubblica e aggiorna regolarmente sul suo sito un elenco delle sanzioni e delle misure amministrative in vigore, applicabili in ogni Stato membro.

    Gli Stati membri trasmettono annualmente all’Aesfem informazioni aggregate concernenti le sanzioni o le misure amministrative imposte. Qualora un’autorità competente informi il pubblico del fatto che è stata imposta una sanzione, o una misura amministrativa, ne informa contestualmente l’Aesfem.

    CAPO VII

    ATTI DELEGATI

    Articolo 42

    Esercizio della delega

    1.  
    Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
    2.  
    Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 3, paragrafo 7, all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 17, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafo 5 e all’articolo 30 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.
    3.  
    La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 3, paragrafo 7, all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 17, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafo 5 e all’articolo 30 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
    4.  
    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
    5.  
    L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 3, paragrafo 7, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 5, paragrafo 4, deall’articolo 6, paragrafo 4, dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’articolo 23, paragrafo 5 e dell’articolo 30, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 43

    Termine per l’adozione degli atti delegati

    La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 3, paragrafo 7, all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 17, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafo 5 e all’articolo 30 entro il 31 marzo 2012.

    La Commissione può prorogare il periodo di cui al primo comma di sei mesi.

    CAPO VIII

    ATTI DI ESECUZIONE

    Articolo 44

    Procedura di comitato

    1.  
    La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE ( 8 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
    2.  
    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) 182/2011.

    CAPO IX

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 45

    Riesame e relazione

    Entro il 30 giugno 2013, la Commissione, alla luce delle discussioni con le autorità competenti e l’Aesfem, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio europeo per quanto riguarda:

    a) 

    l’adeguatezza delle soglie di notifica e comunicazione al pubblico di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;

    b) 

    l’impatto dei singoli obblighi di notifica e comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 6, in particolare con riguardo all’efficienza e alla volatilità dei mercati finanziari;

    c) 

    l’opportunità di una notificazione diretta e centralizzata all’Aesfem;

    d) 

    l’operatività delle restrizioni e degli obblighi di cui ai capi II e III;

    e) 

    l’opportunità delle restrizioni sui credit default swap su emittenti sovrani in assenza della disponibilità dei titoli e l’opportunità di eventuali altre restrizioni o condizioni in merito alle vendite allo scoperto o ai credit default swap.

    Articolo 46

    Disposizione transitoria

    1.  
    Le misure esistenti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, in vigore anteriormente al 15 settembre 2010, possono restare in applicazione fino al 1o luglio 2013 a condizione che siano notificate alla Commissione entro il 24 aprile 2012.
    2.  
    Le operazioni su credit default swap che danno luogo a una posizione scoperta in un credit default swap su emittenti sovrani e che sono state concluse prima del 25 marzo 2012 o durante una sospensione o restrizione su credit default swap su emittenti sovrani in assenza della disponibilità dei titoli conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, possono essere mantenute fino alla data di scadenza del contratto di credit default swap.

    Articolo 47

    Personale e risorse dell’Aesfem

    Entro il 31 dicembre 2012, l’Aesfem valuta il suo fabbisogno in termini di personale e risorse derivante dall’assunzione dei suoi poteri e obblighi a norma del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

    Articolo 48

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2012.

    Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 3, pargrafo 7, l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 7, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 5, l’articolo 11, paragrafi 3 e 4, l’articolo 12, paragrafo 2, l’articolo 13, paragrafi 4 e 5, l’articolo 16, paragrafi 3 e 4, l’articolo 17, paragrafo 2, l’articolo 23, paragrafi 5, 7 e 8 e gli articoli 30, 42, 43 e 44 si applicano a decorrere dal 25 marzo 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



    ( 1 )  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

    ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).

    ( 3 )  GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

    ( 4 ) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

    ( 5 )  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

    ( 6 )  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

    ( 7 )  GU L 336 del 23.12.2003, pag. 33.

    ( 8 )  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

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